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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2018/C 34/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 34/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8348 — RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica) ( 1 ) |
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2018/C 34/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8692 — SAICA/Emin Leydier) ( 1 ) |
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2018/C 34/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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Banca centrale europea |
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2018/C 34/05 BCE/2017/46 |
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2018/C 34/06 CON/2017/47 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 34/07 |
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Commissione europea |
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2018/C 34/08 |
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2018/C 34/09 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee |
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2018/C 34/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 34/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 34/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 34/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8775 — Shell/Impello) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 34/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8783 — Repsol/Kia/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2018
riguardante il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento dello stabilimento AMI facente parte della centrale nucleare di Chinon (Francia)
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2018/C 34/01)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 23 giugno 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dallo smantellamento dello stabilimento AMI facente parte della centrale nucleare di Chinon.
Sulla base di tali dati e dopo avere consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
la distanza tra il sito e il confine più vicino di un altro Stato membro, nella fattispecie il Regno Unito, è di 384 km. Il secondo Stato membro più vicino è il Belgio, che dista 426 km. La distanza tra il sito e il confine più vicino di un paese limitrofo, nella fattispecie le isole anglo-normanne (dipendenze della Corona britannica) è di circa 300 km; |
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2. |
in condizioni normali di funzionamento, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro o di un paese limitrofo, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3); |
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3. |
durante le normali operazioni di smantellamento non è previsto lo scarico di effluenti radioattivi liquidi, ragion per cui le autorità francesi non rilasceranno alcuna autorizzazione di scarico per questo tipo di flusso di rifiuti radioattivi; |
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4. |
i rifiuti radioattivi solidi, risultanti sia dallo smantellamento sia dal funzionamento, saranno temporaneamente immagazzinati in loco in attesa di essere spediti a impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Francia. La Commissione raccomanda che i controlli riguardanti la concentrazione di attività residua, eseguiti per confermare la natura convenzionale dei rifiuti solidi dopo la decontaminazione, siano tali da assicurare la conformità ai criteri di allontanamento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza; |
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5. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro o un paese limitrofo potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento dello stabilimento AMI facente parte della centrale nucleare di Chinon in Francia, non sia tale da comportare, né durante il suo normale funzionamento né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro o paese limitrofo, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2018
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8348 — RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 34/02)
Il 22 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8348. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8692 — SAICA/Emin Leydier)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 34/03)
Il 23 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8692. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 34/04)
Il 19 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8745. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
III Atti preparatori
Banca centrale europea
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/5 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’8 novembre 2017
sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(BCE/2017/46)
(2018/C 34/05)
Introduzione e base giuridica
Il 2 e il 20 febbraio 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, rispettivamente, dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1) (di seguito le «modifiche proposte al CRR»)
Il 17 e il 20 febbraio 2017 la BCE ha ricevuto, rispettivamente, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, richieste di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (2) (di seguito le «modifiche proposte alla CRD»)
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le modifiche proposte del CRR e della CRD contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
La BCE appoggia il pacchetto di riforma bancaria della Commissione, che attuerà elementi importanti del programma globale di riforma della regolamentazione nella legislazione dell’Unione. Ci si attende che la proposta della Commissione rafforzi in modo sostanziale l’architettura normativa contribuendo così alla riduzione dei rischi nel settore bancario. Tali progressi nell’ambito della riduzione dei rischi apriranno la strada per progressi concomitanti e proporzionali per quanto riguarda la condivisione dei rischi.
Il presente parere riguarda questioni di particolare importanza per la BCE, che sono state suddivise in due sezioni: (1) modifiche al quadro di riferimento regolamentare e prudenziale esistente; e (2) attuazione delle norme di vigilanza convenute a livello internazionale.
1. Modifiche al quadro di riferimento regolamentare e prudenziale esistente
1.1. Affinamenti del secondo pilastro
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1.1.1. |
Le modifiche proposte in relazione all’attuazione dei requisiti del secondo pilastro del quadro di Basilea III (3) nella direttiva sui requisiti patrimoniali (4) (CRD) mirano a conseguire una maggiore convergenza della vigilanza nell’Unione definendo in maniera più chiara gli elementi della struttura patrimoniale e introducendo degli orientamenti di secondo pilastro in materia di fondi propri aggiuntivi, nonché inasprendo in modo significativo le condizioni a cui le autorità competenti possono esercitare i propri poteri di vigilanza in questo contesto. |
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1.1.2. |
Mentre in linea generale la BCE sostiene la convergenza della vigilanza, la proposta di elaborare norme tecniche di regolamentazione in materia di requisiti di fondi propri aggiuntivi non è uno strumento adeguato per conseguire tale obiettivo. Primo, i requisiti del secondo pilastro sono specifici per ente, il che richiede che le autorità competenti esercitino il giudizio di vigilanza. Fare solo affidamento sulle norme tecniche di regolamentazione dell’Autorità bancaria europea (ABE), o utilizzarle per parti degli elementi di rischio, non fornirebbe un approccio basato sul rischio specifico per ente che tenga in considerazione la diversità dei profili di rischio degli enti e pertanto impedirebbe alle autorità competenti di stare al passo con i rischi e gli sviluppi del settore. Secondo, gli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (5) forniscono già una base comune per un’applicazione coerente dello SREP nell’Unione, che permette un adeguato grado di giudizio di vigilanza e può essere integrata facendo ricorso a verifiche inter pares dell’ABE. Nel corso degli ultimi anni la convergenza è migliorata in modo considerevole con l’applicazione di tali orientamenti (6) e l’attuazione della metodologia SREP della BCE, che è applicata in modo coerente in tutto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (7). Tenuto conto di questi sviluppi positivi, la BCE è del parere che l’attuale quadro sia adeguato e che il mercato unico continuerà a beneficiare in termini di convergenza degli strumenti esistenti, possibilmente integrati dall’utilizzo ulteriore delle verifiche inter pares dell’EBA. |
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1.1.3. |
Inoltre, le modifiche proposte alla CRD attribuiscono agli enti creditizi, e non alle autorità di vigilanza, il potere di decidere, entro determinati limiti, in merito alla composizione dei fondi propri detenuti al fine di soddisfare i requisiti di secondo pilastro ed escludono la possibilità di fissare dei requisiti di secondo pilastro tali da essere soddisfatti interamente con capitale primario di classe 1. La BCE ritiene che le autorità di vigilanza dovrebbero mantenere il potere di fissare un requisito di composizione per i fondi propri aggiuntivi e di richiedere che i requisiti di fondi propri aggiuntivi siano soddisfatti unicamente con capitale primario di classe 1. Da un punto di vista prudenziale, la crisi bancaria e i più recenti eventi di mercato hanno mostrato che possono sussistere delle difficoltà significative nel trattamento, ad esempio, degli strumenti aggiuntivi di classe 1, la cui capacità di assorbimento delle perdite non è così efficiente come quella del capitale primario di classe 1 e i cui costi pregiudicherebbero la redditività degli enti creditizi persino ulteriormente. In aggiunta, la prassi della BCE da quando ha assunto i proprio compiti di vigilanza prudenziale è stata di fissare requisiti di secondo pilastro da soddisfare con capitale primario di classe 1. Richiedendo che le riserve siano soddisfatte solo con capitale primario di classe 1, gli organi legislativi dell’Unione hanno stabilito la loro preferenza per il capitale di massima qualità. Una modifica in pratica implicherebbe una minore prevedibilità per gli enti creditizi e condizioni di disparità. |
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1.1.4. |
Mentre l’introduzione di una base comune per l’imposizione di orientamenti in materia di capitale fornirà assistenza nella coerente attuazione di tali orientamenti in tutta l’Unione, la BCE ritiene che le modifiche proposte alla CRD dovrebbero riflettere in maniera più chiara l’esigenza di flessibilità nella determinazione degli orientamenti di secondo pilastro. In particolare, si dovrebbe tenere conto del rapporto tra la soglia della prova di stress e la determinazione degli orientamenti di secondo pilastro. Dato che le prove di stress prudenziali servono da punto di partenza per stabilire gli orientamenti di secondo pilastro, le modifiche proposte alla CRD, in linea con le attuali migliori prassi internazionali, dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di applicare una soglia fissa nelle prove di stress per tutti gli enti creditizi che può esser inferiore al requisito patrimoniale SREP complessivo (TSCR). La flessibilità di applicare una soglia fissa dovrebbe essere una possibilità permanente. Inoltre, l’utilizzo del TSCR dovrebbe essere calibrato secondo la metodologia applicata nelle prove di stress. Ad esempio, il ricorso alla soglia TSCR in uno scenario avverso richiede l’applicazione di un approccio di bilancio dinamico. Oltre a ciò, le modifiche proposte alla CRD dovrebbero includere una disposizione che preveda un riesame triennale. |
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1.1.5. |
Inoltre, si dovrebbe chiarire ulteriormente il modo in cui gli orientamenti di secondo pilastro interagiscono con i requisiti combinati di riserva di capitale. In particolare, si dovrebbero evitare potenziali conflitti con l’obiettivo di policy della riserva di capitale anticiclica. Ciò include l’eliminazione del riferimento alle «fluttuazioni economiche cicliche» quale obiettivo di policy degli orientamenti di secondo pilastro. In aggiunta, anche se si dovrebbe evitare qualsiasi sovrapposizione tra gli orientamenti di secondo pilatro e i requisiti di secondo pilastro, è necessario che le modifiche proposte alla CRD chiariscano che, laddove una prova di stress identifichi ulteriori tipi di rischio di credito in una ipotetica situazione e questi rientrino nei requisiti di secondo pilastro, le autorità competenti conservano la capacità di applicare delle misure che affrontino tali rischi negli orientamenti di secondo pilastro. |
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1.1.6. |
Le modifiche proposte alla CRD limitano i poteri delle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di fornire informazioni supplementari o più frequenti. Sebbene la BCE sostenga pienamente l’obiettivo sottostante di evitare la duplicazione delle segnalazioni e di ridurne i costi, la possibilità di richiedere dati granulari ad hoc è essenziale per valutare adeguatamente i profili di rischio degli enti creditizi, inter alia, ai fini dello SREP. Tali rischi sono difficili da individuare pienamente ex ante attraverso segnalazioni armonizzate, in particolare a causa del modo in cui si evolvono le attività e i rischi degli enti creditizi. Inoltre, le autorità competenti avranno sempre bisogno di raccogliere informazioni granulari aggiuntive al fine di valutare adeguatamente i punti di forza e le debolezze degli enti creditizi in relazione a specifiche classi di rischio o di attività, ad esempio in relazione a prestiti deteriorati. Pertanto, la BCE ritiene che tali limiti dovrebbero essere eliminati dalle modifiche proposte alla CRD. |
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1.1.7. |
Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a imporre requisiti di fondi propri ogniqualvolta il rischio di tasso di interesse sia una fonte significativa di preoccupazione e non solo qualora i rischi superino una determinata soglia prestabilita. Oltre a ciò, la proposta di incaricare l’ABE di specificare alcuni concetti al fine della revisione dell’esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione suggerisce un elenco esaustivo di circostanze in cui sono richieste misure di vigilanza quale conseguenza di potenziali variazioni dei tassi di interesse (8). La BCE ritiene che si dovrebbe attribuire maggiore flessibilità alle autorità competenti nell’imposizione delle misure di vigilanza. |
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1.1.8. |
Le modifiche proposte alla CRD richiedono che le autorità competenti consultino le autorità di risoluzione prima dell’adozione di qualsiasi requisito di fondi propri aggiuntivo (9). Mentre la BCE concorda con l’obiettivo di conseguire un efficace coordinamento con le autorità di risoluzione, la proposta di formale consultazione delle autorità di risoluzione prima di fissare requisiti di fondi propri aggiuntivi o di fornire orientamenti come indicato nella CRD si dimostrerebbe indebitamente onerosa e ingiustificatamente formalistica nella pratica, senza migliorare la sostanza degli attuali meccanismi. Inoltre, l’esistente memorandum d’intesa tra la BCE e il Comitato di risoluzione unico (10), che è stato applicato per la prima volta nell’ambito dell’elaborazione delle decisioni SREP 2016, assicura già una cooperazione efficiente. Tenendo conto della natura non vincolante degli orientamenti in materia di capitale, la decisione di imporre tali orientamenti dovrebbe restare al di fuori del quadro delle decisioni congiunte e dovrebbe essere soggetto unicamente ad uno scambio di informazioni tra membri del collegio. |
1.2. Interazione di poteri micro e macroprudenziali
In linea generale la BCE è favorevole all’eliminazione del secondo pilastro dallo strumentario macroprudenziale, ma ribadisce la propria posizione secondo cui la rimozione dei requisiti di secondo pilastro non dovrebbe privare le autorità di strumenti sufficienti per svolgere il loro incarico e conseguire i loro obiettivi di policy (11). Di conseguenza, il parere favorevole della BCE alla proposta di eliminazione dei requisiti di secondo pilastro dallo strumentario macroprudenziale è subordinato alla condizione che lo strumentario sia ampliato e reso operativo. Un quadro macroprudenziale operativo ed effettivo è particolarmente importante in un’unione monetaria dove sono necessarie politiche macroprudenziali per far fronte agli squilibri specifici per paese o per settore, giocando un ruolo complementare chiave nell’affrontare l’eterogeneità dei cicli finanziari ed economici negli Stati membri e, in tal modo, aiutando a mantenere l’integrità del Mercato unico e a preservare la stabilità finanziaria. Al contempo, la revisione del quadro dovrebbe evitare di agevolare di tipo protezionistico suscettibili di aumentare il rischio di frammentazione del mercato e di ostacolare il consolidamento del sistema bancario.
Più in generale, la BCE ribadisce l’importanza di una revisione macroprudenziale approfondita, come evidenziato nell’ECB contribution to the European Commission’s consultation on the review of the Union’s macroprudential policy framework (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del quadro per la politica macroprudenziale dell’Unione). Nel frattempo, per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia operativa del quadro macroprudenziale, come minimo i due seguenti adeguamenti dell’attuale quadro sono richiesti in via prioritaria. In primo luogo, si dovrebbe revocare l’attuale gerarchia di successione del meccanismo di attivazione (cosiddetto «pecking order» o «ordine gerarchico»). L’attuale ordine gerarchico fornisce degli incentivi negativi per quanto riguarda la selezione degli strumenti e determina una tendenza all’inattività. Secondo, l’ampia varietà di procedure di notifica e attivazione per le misure macroprudenziali dovrebbe essere allineata, semplificata e armonizzata. Ciò comporterebbe, inter alia, l’istituzione di una procedura di attivazione unificata e semplificata per l’utilizzo degli strumenti macroprudenziali di cui all’articolo 458 del regolamento sui requisiti patrimoniali (12) (CRR) e l’armonizzazione delle procedure di attivazione per le diverse riserve di capitale in modo tale da consentire alle autorità macroprudenziali di agire in maniera efficiente, efficace e tempestiva. A tal proposito, le modifiche alle norme relative alla riserva degli enti a rilevanza sistemica e alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dovrebbero altresì essere considerate al fine di chiarire l’obiettivo delle politiche relative a tali riserve, così da eliminare sovrapposizioni e incrementare l’efficacia del loro utilizzo da parte delle autorità. Terzo, la procedura di cui all’articolo 136, paragrafo 3, della CRD, dovrebbe essere allineata in modo tale che ogni autorità designata valuti l’appropriato coefficiente di riserva di capitale anticiclica su base trimestrale, ma determini o ridetermini il coefficiente solo se vi è una variazione nell’intensità dei rischi sistemici ciclici. In questo contesto, si dovrebbero modificare altresì le procedure per la notifica del coefficiente di riserva anticiclica richiedendo alle autorità designate degli Stati membri partecipanti al MVU anche di notificare alla BCE le informazioni specificate ai punti da a) a g) dell’articolo 136, paragrafo 7, della CRD. Infine, la BCE ritiene di importanza fondamentale che il quadro di politica macroprudenziale sia riesaminato ad intervalli regolari, tenendo conto degli sviluppi del quadro analitico, nonché dell’esperienza pratica nell’attuazione della politica. Al riguardo, si dovrebbe introdurre anche una disposizione per la revisione complessiva del quadro macroprudenziale entro i prossimi tre anni, comprendente anche l’ambito di applicazione e l’adeguatezza dello strumentario.
1.3. Deroga transfrontaliera per i requisiti prudenziali
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1.3.1. |
La BCE in linea generale sostiene l’introduzione della possibilità per un’autorità competente di derogare all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale per una filiazione avente la sede centrale in uno Stato membro diverso da quello dell’impresa madre, che è coerente con l’istituzione del MVU e l’unione bancaria. |
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1.3.2. |
Le tutele prudenziali aggiuntive e le modifiche tecniche potrebbero rispondere ad ogni potenziale preoccupazione per la stabilità finanziaria derivante dall’applicazione di questo meccanismo di deroga dell’unione bancaria, che è ancora in via di completamento. In particolare, affinché le filiazioni possano beneficiare della deroga, le seguenti due precondizioni aggiuntive potrebbero essere introdotte: (a) le filiazioni idonee alla deroga non devono superare da sole una certa soglia, ad esempio le soglie di significatività stabilite nell’SSMR; e (b) la deroga dovrebbe essere soggetta a un tetto del 75 %, ad esempio il requisito minimo di fondi propri potrebbe essere ridotto al più dall’8 % al 6 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio A questo contesto, la garanzia sarebbe necessaria solo in relazione all’importo dei requisiti di fondi propri effettivamente oggetto di deroga. Inoltre, la BCE raccomanda di riesaminare tali condizioni tre anni dopo la loro entrata in vigore e di prestare particolare attenzione alla possibilità di abbassare ulteriormente il tetto alla luce degli sviluppi dell’unione bancaria. |
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1.3.3. |
Le modifiche proposte alla CRR dovrebbero chiarire inoltre che una garanzia di un’impresa madre in favore di una filiazione deve trovare adeguato riscontro nei requisiti prudenziali per il rischio di credito applicabili a tale impresa madre. In particolare, l’impresa madre dovrebbe avere il 100 % dei diritti di voto della filiazione. |
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1.3.4. |
Infine, dovrebbero essere previste disposizioni transitorie appropriate per l’attuazione della deroga in materia di capitali transfrontalieri, tenendo conto il programmato piano di sviluppo dell’Unione bancaria illustrato nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell’Unione bancaria (13) (di seguito, la «comunicazione sul completamento dell’Unione bancaria»). |
1.4. Attuazione dello standard internazionale di rendicontazione finanziaria 9 (IFRS 9)
Le modifiche proposte al CRR prevedono un periodo di applicazione graduale per gli accantonamenti per perdite attese sui crediti secondo l’IFRS 9 (14) per attenuare l’impatto dell’IFRS 9 sul capitale primario di classe 1 regolamentare degli enti creditizi (15). La BCE raccomanda che il periodo per le misure transitorie per l’IFRS 9 inizi il 1o gennaio 2018 con un’introduzione graduale lineare (16). In questo contesto, si incoraggia la presidenza del Consiglio ad accelerare la legislazione di attuazione delle disposizioni transitorie per l’IFRS 9.
Inoltre, sarebbe preferibile applicare solo l’introduzione graduale alla riduzione iniziale del capitale primario di classe 1 al 1o gennaio 2018 (approccio statico) e non agli importi delle perdite attese calcolate in base all’IFRS 9 alla data di segnalazione rilevante nel periodo transitorio (approccio dinamico), in quanto quest’ultimo approccio ritarderebbe effettivamente l’applicazione dell’IFRS 9 (17).
Al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli importi aggiunti al capitale primario di classe 1, la BCE raccomanda di apportare delle correzioni durante il periodo transitorio a tutte le parti del CRR che presuppongono che il capitale primario di classe 1 sia ridotto, ossia per le integrazioni al capitale di classe 2, per gli importi delle attività fiscali differite non dedotti e per le riduzioni nei valori di esposizione per il metodo standardizzato al rischio di credito, il coefficiente di leva finanziaria e il quadro in materia di grandi esposizioni.
Le misure transitorie dovrebbero essere obbligatorie per tutti gli enti; altrimenti gli enti che decidono di rinunciare potrebbero indurre gli altri enti ad anticipare anch’essi, e ciò contrasterebbe con l’obiettivo stesso di attribuire più tempo per adattarsi alla riduzione iniziale del capitale primario di classe 1 nel passaggio all’IFRS 9.
1.5. Deduzioni e aggiustamenti supplementari al capitale primario di classe 1
La BCE accoglie favorevolmente il chiarimento della Commissione sull’ambito dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della CRD e l’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), dell’SSMR come illustrato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito, la «relazione sull’MVU) (18) e, in particolare, la conferma che alle le autorità competenti possono richiedere a un ente creditizio di introdurre i seguenti aggiustamenti (deduzioni, filtri e misure simili) ai calcoli dei fondi propri ove il trattamento contabile applicato dall’ente creditizio non sia considerato prudente dal punto di vista della vigilanza. La BCE è dell’avviso che un tale chiarimento dovrebbe essere direttamente incluso nel testo della CRD per garantire la certezza del diritto.
1.6. Impresa madre nell’UE intermedia
La BCE accoglie favorevolmente l’obbligo di istituire imprese madri nell’EU intermedie per i gruppi bancari di paese terzo con due o più enti nell’Unione, a condizione che siano soddisfatti alcuni criteri o siano superate delle soglie (19), in quanto questo consentirà all’autorità di vigilanza su base consolidata di valute i rischi e la solidità finanziaria dell’intero gruppo bancario nell’Unione e di applicare requisiti prudenziali su base consolidata.
Tuttavia, è necessario chiarire ulteriormente alcuni aspetti delle modifiche proposte alla CRD per evitare arbitraggi regolamentari. Primo, l’obbligo dovrebbe applicarsi sia agli enti creditizi sia alle succursali di paese terzo (ossia anche nei casi in cui le operazioni nell’Unione del gruppo di paese terzo sono effettuate, parzialmente o esclusivamente, attraverso succursali). Secondo, una volta istituita l’impresa madre nell’UE intermedia, si dovrebbe prevedere l’obbligo che le succursali esistenti del medesimo gruppo bancario di paese terzo che superano determinate soglie siano ristabilite quali succursali di un ente creditizio autorizzato nell’Unione per evitare possibilità di arbitraggio regolamentare, dato che la vigilanza delle succursali di paese terzo non è armonizzata. È altresì importante, nel lungo periodo, armonizzare il quadro regolamentare e di vigilanza relativo alle succursali di paesi terzi nell’Unione. Terzo, se l’impresa madre nell’UE intermedia è istituita come società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente creditizio, si dovrebbe assicurare che il quadro che definisce la vigilanza su base consolidata non conduca ad un esito che non sia adeguato e che possa compromettere l’esercizio efficiente ed effettivo della vigilanza da parte delle autorità competenti che vigilano sugli enti appartenenti al gruppo di paese terzo su base individuale. Di conseguenza, laddove l’impresa madre nell’UE intermedia sia istituita come ente creditizio e per garantire la parità di trattamento, si dovrebbe valutare l’introduzione di un criterio analogo a quello previsto dall’articolo 111, paragrafo 5, della CRD, che attualmente si applica alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista. Inoltre, si dovrebbe chiarire l’ambito di applicazione e il processo connesso all’attuazione dell’articolo 111, paragrafo 5, della CRD. Quarto, nel caso di conflitto tra la normativa di un paese terzo e il requisito di un’unica impresa madre nell’UE intermedia, che potrebbe impedire o complicare indebitamente il rispetto di tale requisito, si dovrebbe valutare una deroga per attribuire alle autorità competenti, in circostanze eccezionali, la discrezionalità di consentire l’istituzione di due separate imprese madri nell’UE intermedie (o di permettere di ritagliare enti specifici dall’impresa madre nell’UE intermedia unica). In tal caso, le soglie per l’obbligo di impresa madre nell’UE intermedia dovrebbero essere applicate al livello dell’intero gruppo di paese terzo, prima che venga esercitato il potere discrezionale, affinché quest’ultimo non si traduca nell’elusione delle soglie applicabili per l’istituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia, come previsto nelle modifiche proposte alla CRD.
1.7. Proporzionalità nella segnalazione
Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione degli enti di minori dimensioni la BCE in genere favorisce un approccio proporzionato. In alcuni casi, gli enti di minori dimensioni dovrebbero essere soggetti ad obblighi di segnalazione semplificati a seconda della loro dimensione, complessità e rischiosità.
La proposta di riduzione della frequenza delle segnalazioni regolamentari (20) da parte degli enti creditizi di piccole dimensioni impedisce alla autorità competenti di vigilare adeguatamente su tali enti (21). Le segnalazioni regolamentari sono altamente rilevanti, in quanto rientrano tra le più importanti fonti di informazioni per l’attività ordinaria di vigilanza sugli enti di minori dimensioni. La disponibilità di adeguate informazioni consente alle autorità competenti di adeguare l’intensità della loro attività di vigilanza in relazione a tali enti. Inoltre, benché una riduzione della frequenza della segnalazione riduca i costi di conformità per gli enti creditizi di minori dimensioni dal punto di vista delle risorse umane, è improbabile che essa risulti meno onerosa dal punto di vista informatico poiché gli enti di minori dimensioni avrebbero comunque bisogno di approntare un adeguato sistema informatico e la maggior parte di tali costi è già stata sostenuta.
Anziché ridurre la frequenza delle segnalazioni regolamentari la BCE suggerisce di modificare l’ambito della segnalazione per gli enti di minori dimensioni, una volta che l’ABE abbia valutato l’impatto finanziario sugli enti creditizi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (22) della Commissione in termini di costi di conformità e di benefici di vigilanza (23).
L’applicazione coerente del principio di proporzionalità dovrebbe essere riconosciuta in modo più sistematico in tutto il CRR. Casi specifici dovrebbero essere identificati dove un trattamento più proporzionato potrebbe ridurre i costi di conformità senza compromettere il regime di vigilanza prudenziale. Un approccio più proporzionato potrebbe anche essere previsto, in particolare, nelle aree della governance interna, del regime di onorabilità e professionalità, della remunerazione e delle informative.
1.8. Restrizioni automatiche sulle distribuzioni
Per quanto concerne le modifiche proposte della CRD in relazione all’ammontare massimo distribuibile (AMD), la BCE accoglie con favore il chiarimento in merito alla struttura del capitale. Inoltre, la BCE propone che tutti gli utili di periodo/fine esercizio non ancora inclusi nel capitale primario di classe 1 (al netto delle distribuzioni già effettuate) vengano inclusi nell’AMD e non solo gli utili generati dopo l’ultima distribuzione. L’attenzione verso la distribuzione o il pagamento più recente limita gli utili che possono essere utilizzati per calcolare l’AMD. Gli enti creditizi hanno spesso date multiple di adozione delle decisioni sul pagamento di cedole, dividendi e bonus. Quanto più frequentemente un ente creditizio assume decisioni in merito ai o effettua i pagamenti di distribuzioni, tanto più breve è il periodo in cui si generano profitti e pertanto inferiore l’ammontare degli utili ammissibili per il calcolo dell’AMD. La restrizione non è giustificata se gli utili di periodo/fine esercizio generati ma non ancora inclusi nel capitale primario di classe 1 sono maggiori delle distribuzioni effettuate.
1.9. Rischio di credito e rischio di controparte
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1.9.1. |
Mentre la legislazione di secondo livello ha chiarito in modo esauriente la modellizzazione in termini di rischio di credito, di mercato e operativo, tali specificità sono ancora assenti per quanto riguarda il rischio di controparte. La BCE raccomanda che il CRR sia modificato per richiedere all’ABE di elaborare norme tecniche di regolamentazione con specifici criteri di valutazione per il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) e per il metodo di aggiustamento della valutazione del credito (advanced credit valuation adjustment, A-CVA) Queste norme tecniche di regolamentazione dovrebbero definire con maggior dettaglio la valutazione di significatività delle modifiche e delle estensioni dei modelli sia per l’IMM che per l’A-CVA. Infine, si dovrebbe aggiungere una disposizione che imponga agli enti creditizi di ottenere l’approvazione da parte delle autorità competenti al fine di poter applicare l’approccio A-CVA. |
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1.9.2. |
Gli enti creditizi che hanno già applicato l’IMM non fanno ricorso esclusivamente a tale metodo e utilizzano altri metodi (non interni) per calcolare alcune delle loro esposizioni. Ciò solleva la preoccupazione che un gran numero di enti creditizi possa non essere in grado di rispettare il requisito secondo cui l’IMM non deve essere applicato in combinazione con altri metodi. A tal fine, il CRR dovrebbe essere modificato per consentire agli enti creditizi di ottenere l’autorizzazione ad utilizzare l’IMM per il rischio di controparte su base parziale permanente, come possono fare per altre tipologie di rischio. |
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1.9.3. |
Inoltre, le attuali norme del CRR per determinare il parametro di durata dovrebbero essere estese per coprire le esposizioni in derivati e in operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni a termine aperto. |
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1.9.4. |
La definizione del delta di vigilanza proposta dalla Commissione per il nuovo metodo standardizzato per misurare le esposizioni al rischio di controparte dovrebbe essere allineata con le norme matematicamente corrette del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). |
1.10. Trattamento delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
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1.10.1. |
La BCE è favorevole all’armonizzazione e al potenziamento della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste. È importante che le azioni per la vigilanza su base consolidata possano essere indirizzate direttamente verso l’impresa madre di un gruppo bancario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ente creditizio o di una società di partecipazione. Al riguardo, l’obiettivo fondamentale di vigilanza è di assicurare che l’impresa madre eserciti la propria direzione e il proprio coordinamento nei confronti delle filiazioni in modo da far effettivamente progredire la vigilanza su base consolidata. In generale, il nuovo regime dovrebbe consentire di prendere sufficientemente in considerazione le particolari caratteristiche di una società di partecipazione finanziaria e di una società di partecipazione finanziaria mista, al fine di evitare ostacoli eccessivi al funzionamento del gruppo. |
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1.10.2. |
Alcuni aspetti delle modifiche proposte alla CRD e al CRR trarrebbero beneficio da miglioramenti o chiarimenti. Ad esempio, è necessario chiarire come le modifiche proposte relative all’autorizzazione di società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste si rapportano alle regole esistenti in materia di vigilanza di partecipazioni qualificate. In aggiunta, le modifiche proposte alla CRD e al CRR non indicano con sufficiente chiarezza quali delle disposizioni attuali che fanno riferimento a un «ente creditizio» dovrebbero essere intese includere una società di partecipazione finanziaria e una società di partecipazione finanziaria mista ai fini della vigilanza su base consolidata. Ulteriori specificazioni sono altresì necessarie in relazione alle misure di vigilanza in corso che l’autorità di vigilanza su base consolidata può applicare a una società di partecipazione finanziaria e una società di partecipazione finanziaria mista. |
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1.10.3. |
Inoltre, è necessario considerare l’effetto delle modifiche proposte sull’articolo 111 della CRD. Desta particolare preoccupazione il fatto che l’autorità di vigilanza su base consolidata possa avere sede in un ordinamento diverso da quello della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. L’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe quindi assicurare il rispetto dei requisiti su base consolidata da parte di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro differente. Le modifiche proposte alla CRD dovrebbero comprendere disposizioni che illustrino in modo più dettagliato come dare corso a una cooperazione transfrontaliera in un caso simile. |
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1.10.4. |
Infine, le modifiche proposte alla CRD dovrebbero comprendere disposizioni che chiariscano il trattamento delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria miste in essere che ricadono nell’ambito applicativo di tali disposizioni. |
1.11. Vigilanza di grandi imprese di investimento transfrontaliere
Le imprese di investimento complesse e di grandi dimensioni assimilabili a quelle bancarie che forniscono servizi d’investimento incidenti sul loro bilancio, in particolare quelle con operazioni transfrontaliere, possono determinare rischi più elevati per la stabilità finanziaria e un rischio più elevato di effetti di propagazione sulle altre banche. La BCE ritiene che la vigilanza consolidata e individuale delle grandi imprese di investimento transfrontaliere assimilabili a quelle bancarie nell’Unione meriterebbero, per assicurare standard di vigilanza, prudenti e coerenti, proporzionati ai rischi posti da queste imprese. Una delle possibili opzioni sarebbe quella di modificare la CRD e la CRR al fine di assicurare che le imprese di investimento transfrontaliere di grandi dimensioni siano considerate quali enti creditizi (24). Ciò sarebbe importante per le imprese di investimento che svolgono frequentemente attività assimilabili a quelle delle banche. Per imprese di investimento che non ricadono in tale categoria, dovrebbe essere mantenuta la presente disparità di trattamento rispecchiata nella disciplina nazionale.
1.12. Poteri nazionali
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1.12.1. |
Il regolamento sull’MVU attribuisce alla BCE compiti specifici in relazione alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nell’ottica di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizia e alla stabilità del sistema finanziario. Tali compiti sono svolti nel pieno rispetto dell’unità e dell’integrità del mercato interno e della parità di trattamento degli enti creditizi, e con l’intento di impedire l’arbitraggio regolamentare (25). A tal fine, la BCE deve applicare tutto il pertinente diritto dell’Unione e se tale diritto è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento delle direttive (26), in particolare la CRD e la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (27) (BRRD). Tuttavia, alcuni poteri di vigilanza non sono specificatamente menzionati nel diritto dell’Unione e le differenze nelle legislazioni nazionali comportano asimmetrie nei poteri di vigilanza della BCE negli Stati membri partecipanti. |
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1.12.2. |
In proposito la BCE ha già esaminato l’ambito e l’estensione dei poteri di vigilanza esistenti e ha elaborato un metodo per assicurare una coerente interpretazione dei poteri della BCE. Nonostante tale chiarimento delle competenze della BCE, attribuire a tali poteri di vigilanza esistenti una base giuridica comune nel diritto dell’Unione determinerebbe l’obbligo di una loro trasposizione e aiuterebbe a chiarire se un potere specifico attribuito in base al diritto nazionale rientra nella spera di competenza di un compito specifico attribuito alla BCE. Inoltre, favorirebbe la parità di trattamento nella vigilanza bancaria dell’Unione attraverso l’armonizzazione dei poteri di vigilanza delle autorità competenti. A tal fine, il diritto dell’Unione dovrebbe comprendere un chiaro riferimento a poteri di vigilanza aggiuntivi in una serie di ambiti, per evitare incertezza giuridica in relazione ai poteri diretti di vigilanza della BCE e per assicurare la parità di trattamento con riguardo ai poteri di vigilanza in tutta l’unione bancaria. Questi ambiti riguardano principalmente acquisizioni in paesi terzi, fusioni, trasferimenti di azioni o altre decisioni strategiche, modifica degli statuti degli enti creditizi e dei loro patti parasociali in merito all’esercizio dei diritti di voto, erogazione del credito a parti correlate, esternalizzazione di attività da parte di enti creditizi, poteri di vigilanza relativi ai revisori esterni e poteri aggiuntivi connessi all‘autorizzazione degli enti creditizi. |
1.13. Valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità e personale che riveste ruoli chiave
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1.13.1. |
Attualmente, la CRD non stabilisce dei requisiti per la procedura che devono seguire le autorità competenti quando effettuano valutazioni dei componenti degli organi di gestione. Di conseguenza, le prassi nazionali differiscono notevolmente per quanto riguarda la tempistica della valutazione, le scadenze e il fatto che la valutazione avvenga prima o immediatamente dopo l’incarico. La BCE raccomanda di modificare il diritto dell’Unione per armonizzare ulteriormente le procedure per la valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità. |
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1.13.2. |
Il personale che riveste ruoli chiave ha un impatto importante nella gestione giornaliera degli enti creditizie e nella loro complessiva struttura di governance. La BCE raccomanda che il diritto dell’Unione venga modificato per includere una definizione di personale che riveste ruoli chiave e per chiarire la definizione di alta dirigenza. Inoltre, al fine di armonizzare gli approcci nazionali si dovrebbe introdurre una disposizione relativa ai poteri delle autorità competenti nella valutazione del personale che riveste ruoli chiave in enti significativi. |
1.14. Scambio d’informazioni
L’attuale quadro di riferimento dell’Unione contiene pochi riferimenti specifici alla necessità di cooperazione tra le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale e le autorità antiriciclaggio (28). Non vi sono neppure disposizioni espresse che regolano la cooperazione tra le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale e le autorità responsabili dell’applicazione delle norme sulla separazione strutturale. La BCE propone che le disposizioni della CRD sullo scambio di informazioni riservate vengano modificate per regolare espressamente la cooperazione con queste diverse autorità.
1.15. Attuazione e sistema sanzionatorio
L’elenco delle violazioni soggette a sanzioni ai sensi della CRD non comprende una serie di importanti violazioni, quali i requisiti di patrimoniali di primo pilastro, i regolamenti e le decisioni di vigilanza emessi da un’autorità competente, l’obbligo di autorizzazione preventiva e gli obblighi di notifica all’autorità competente. Gli Stati membri hanno pertanto discrezionalità nel decidere se attribuire alle autorità competenti il potere di imporre sanzioni amministrative in tali casi. Questo approccio può condurre a incoerenze tra gli Stati membri e pregiudicare l’attuazione effettiva dei requisiti prudenziali. Per far fronte a ciò, la BCE propone di espandere l’elenco delle violazioni soggette a sanzione.
1.16. Opzioni e facoltà discrezionali
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1.16.1. |
L’esistenza di opzioni e facoltà discrezionali nella regolamentazione prudenziale impedisce la realizzazione di un codice unico a livello di Unione e aggiunge un livello ulteriore di complessità e costi, mentre lascia spazio alla possibilità di arbitraggio regolamentare. In particolare le opzioni per gli Stati membri creano degli ostacoli all’efficiente funzionamento dell’MVU che deve tenere conto di differenti regolamentazioni e prassi negli Stati membri partecipanti. L’esercizio concorrente e divergente di tali opzioni da luogo a un mosaico regolamentare che può ostacolare il regolare funzionamento della vigilanza della BCE negli Stati membri partecipanti e per quanto riguarda le esposizioni relative a paesi terzi. |
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1.16.2. |
In alcuni casi, queste divergenze incidono altresì sui poteri di vigilanza. Pertanto tali opzioni prive di garanzia e facoltà discrezionali, che non sono giustificate sotto il profilo prudenziale, dovrebbero essere armonizzate già nella legislazione di primo livello. Analogamente, l’introduzione di nuove opzioni e facoltà discrezionali dovrebbe essere scoraggiata, come è il caso, ad esempio, nelle modifiche proposte al CRR, nell’ambito degli investimenti in strumenti di capitale nei fondi. |
1.17. Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso le controparti centrali (CCP)
La BCE è favorevole all’introduzione di un periodo predefinito di esenzione nelle modifiche proposte al CRR per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP. Questo periodo predefinito dovrebbe consentire agli enti di prendere in esame una CCP di un paese terzo che abbia fatto domanda di riconoscimento come CCP a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Tale periodo di esenzione è importante per fornire agli enti certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento delle loro esposizioni per un orizzonte temporale rilevante. Ciononostante, la BCE ritiene che fornire un periodo massimo di esenzione di cinque anni dopo la data di presentazione di una domanda di riconoscimento (qualora la Commissione non abbia ancora adottato un atto di esecuzione) potrebbe essere considerato eccessivo alla luce delle possibili implicazioni di stabilità finanziaria derivanti da esposizioni verso CCP di paesi terzi non riconosciute. La BCE suggerisce pertanto di istituire un periodo massimo di esenzione più breve per le esposizioni verso CCP di paesi terzi che non sono ancora state riconosciute ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Attuazione delle norme di vigilanza convenute a livello internazionale
La BCE accoglie con favore l’attuazione delle norme di vigilanza convenute a livello internazionale nel diritto dell’Unione. Data l’interconnessione del sistema finanziario globale, sono necessarie norme globali per assicurare la comparabilità e la parità di trattamento.
2.1. Coefficiente di leva finanziaria
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2.1.1. |
La BCE sostiene l’introduzione di un requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria nel diritto dell’Unione e la sua calibratura al 3 %, che è in linea con le norme elaborate dal CBVB e le raccomandazioni dell’ABE (30). La BCE raccomanda che l’attuazione dettagliata degli standard relativi al coefficiente di leva finanziaria nell’Unione tenga debitamente conto dell’esito del corrente dibattito internazionale, specialmente nel CBVB, così come di ogni altro sviluppo a livello internazionale. |
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2.1.2. |
La modifica proposta al CRR elimina l’attuale potere discrezionale delle autorità competenti di esonerare dalla misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni infragruppo già esonerate dalle ponderazioni di rischio e le esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) del risparmio regolamentato (31) e introduce invece esenzioni automaticheper queste esposizioni (32). La BCE è dell’avviso che tali enti creditizi dovrebbero avere la possibilità di escludere dette esposizioni dal coefficiente di leva finanziaria solo previa approvazione delle autorità competenti, a seguito di una valutazione dei sottostanti rischi relativi alla leva come accade attualmente nel diritto dell’Unione. In relazione a enti significativi nell’MVU la valutazione si basa sulla Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (33). |
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2.1.3. |
Qualora l’esenzione delle esposizioni derivanti dai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (34) debba essere mantenuta essa dovrebbe limitarsi a quanto necessario, nella misura in cui ciò appaia giustificato da esigenze a livello dell’Unione piuttosto che delle preferenze nazionali, poiché essa costituisce una deviazione dalle norme del CBVB. Anche l’esenzione automatica delle esposizioni derivanti da prestiti agevolati dalla misura dell’esposizione (35) si discosta e contrasta con la ratio del coefficiente di leva finanziaria come misura non basata sul rischio. Oltre a ciò, questa esenzione automatica non è in linea con le raccomandazioni dell’ABE e impedisce un’efficiente confronto dei coefficienti di leva finanziaria sul mercato. Infine, la formulazione di diverse esenzioni, che sono spesso poco chiare per quanto riguarda le condizioni da rispettare, può permettere agli enti di interpretare le esenzioni in modi differenti, con la possibile conseguenza che le esenzioni ricevano un’applicazione più ampia e non siano indirizzate a casi molto specifici. |
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2.1.4. |
La BCE sostiene l’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria addizionale specificatamente per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIIs), che dovrebbe essere basato sulle norme internazionali relative alla configurazione e alla calibrazione di tali requisiti una volta finalizzate. I requisiti addizionali per i G-SIIs dovrebbero riflettere la loro rilevanza sistemica e fornire la capacità di assorbimento aggiuntiva necessaria ad assicurare la protezione supplementare contro il loro potenziale fallimento. |
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2.1.5. |
Le modifiche proposte al CRR prevedono altresì la compensazione del margine iniziale in caso di esposizioni in derivati relative a compensazioni dei clienti, il che costituisce un altro elemento che si discosta dalle norme del CBVB. Il trattamento del margine iniziale per queste operazioni è una questione delicata, ciò è attualmente oggetto di revisione a livello internazionale. L’attuazione nell’Unione dovrebbe riflettere le conclusioni di tale revisione una volta completata (36). |
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2.1.6. |
Le modifiche proposte alla CRR mantengono l’attuale approccio per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria sulla base del bilancio al termine del trimestre (37). La BCE raccomanda di rivedere tale disposizione, tenendo conto dell’attuale dibattito internazionale relativo al periodo di riferimento per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. |
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2.1.7. |
La questione relativa al modo in cui trattare le riserve di banca centrale centrali ai fini del calcolo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è un altro tema delicato attualmente sotto esame a livello internazionale. L’attuazione del coefficiente di leva finanziaria ai sensi del diritto dell’Unione dovrebbe tenere conto delle conclusioni di tale esame una volta portato a termine. |
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2.1.8. |
La BCE concorda con le raccomandazioni dell’ABE che le CCP non dovrebbero essere soggette ad un requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria neanche nel caso in cui tali soggetti detengano un’autorizzazione all’attività bancaria in alcuni degli Stati membri. L’esenzione di tali CCP dal coefficiente di leva finanziaria si giustifica a causa delle specifiche tutele imposte sulle CCP dal regolamento (UE) n. 648/2012 e del fatto che le passività delle CCP, come i margini detenuti sotto forma di depositi, sono in gran parte raccolti ai fini della gestione del rischio piuttosto che per finanziare attività d’investimento. |
2.2. Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)
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2.2.1. |
Le modifiche proposte del CRR si discostano dalle norme del CBVB relative al trattamento delle attività liquide di qualità elevata di livello 1 applicando un fattore di finanziamento stabile richiesto (RSF) dello 0 % e non un fattore del 5 % (38). La BCE propone che un coefficiente di finanziamento stabile sia mantenuto per le attività liquide di qualità elevata di livello 1 (ad esclusione del contante e dei depositi presso le banche centrali, che dovrebbero essere soggetti ad un fattore di RSF dello 0 %), in quanto tali attività sono soggette a un rischio di prezzo su un orizzonte temporale di un anno, anche in mancanza di uno scenario di stress. L’introduzione del medesimo trattamento previsto per il coefficiente di copertura della liquidità non è opportuno tenuto conto della diversa tempistica delle due norme. |
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2.2.2. |
Le proposte modifiche del CRR si discostano altresì delle norme del CBVB per quanto riguarda il trattamento del rischio di finanziamento futuro in contratti derivati (39). La BCE accoglie con favore l’incarico attribuito all’ABE di segnalare alla Commissione l’opportunità di adottare una misura più sensibile al rischio (40), dato che le norme del CBVB non sono sufficienti sensibili al rischio (41). Tuttavia, le proposte disposizioni transitorie contengono alcune lacune concettuali che lasciano spazio a possibilità di arbitraggio regolamentare e il cui impatto sugli enti creditizi non è ancora stato valutato. Di conseguenza, finché non sarà individuata una metodologia più adeguata, la BCE propone che il regime transitorio venga allineato con le norme del CBVB. |
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2.2.3. |
Per quanto riguarda il trattamento delle operazioni di prestito garantite, le modifiche proposte al CRR applicano alle operazioni garantite e non garantite con controparti finanziarie con una durata residua di meno di sei mesi un fattore di RSF inferiore a quello previsto dalle norme del CBVB (42). Si dovrebbe intraprendere una revisione olistica dei fattori applicati a tutte le operazioni garantite comprese nel NSFR, basata su un’analisi approfondita, al fine di stabilire se i fattori per specifiche garanzie e scadenze sono calibrati adeguatamente. Fintanto che tale revisione non sarà effettuata, la BCE propone che vengano applicati i fattori di RSF previsti dalle norme del CBVB. |
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2.2.4. |
Le modifiche proposte al CRR prevedono un’esenzione dal requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile per le attività e le passività direttamente connesse a obbligazioni garantite generali che rispettano la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e per le obbligazioni soft bullet e pass-through condizionali che soddisfano determinati criteri di attivazione di scadenza (44). La BCE sostiene la raccomandazione dell’ABE secondo cui solo le strutture di obbligazioni garantite pass-through finanziate pienamente debbano essere esonerate, dato che non pongono alcun rischio di finanziamento per la banca emittente (45). Per contro, la BCE propone che le altre obbligazioni garantite non siano esonerate dal coefficiente netto di finanziamento stabile in quanto tali obbligazioni, analogamente ad altre passività a lungo termine, comportano rischi di finanziamento significativi non attenuati dalle loro caratteristiche strutturali. Considerata l’importanza delle obbligazioni garantite nel finanziamento bancario, un’esenzione de facto della maggioranza delle obbligazioni garantite in essere comporterebbe una diluizione significativa degli standard prudenziali. |
2.3. Riesame approfondito del portafoglio di negoziazione
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2.3.1. |
La BCE accoglie con favore la proposta di attuazione nel diritto dell’Unione della nuova regola del CBVB sul rischio di mercato derivante dal riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) (46). La BCE raccomanda che l’attuazione dettagliata della norma FRTB nell’Unione, in particolare le appropriate disposizioni transitorie, tengano debitamente conto dell’esito dell’attuale dibattito internazionale, specialmente al CBVB, così come di ogni altro sviluppo a livello internazionale. Inoltre il periodo di attuazione di due anni attualmente previsto può non essere sufficiente agli enti per dimostrare la loro conformità con i requisiti modello e alle autorità di vigilanza per valutare e approvare i modelli per il rischio di mercato. Ciò è dovuto al fatto che la specifica tecnica di una serie di importanti aspetti del metodo dei modelli interni sarà fornita tramite norme tecniche di regolamentazione che saranno disponibili solo ben dopo l’entrata in vigore delle proposte modifiche al CRR. Per questo motivo, sarebbe consigliabile estendere la fase di attuazione |
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2.3.2. |
Il proposto regime transitorio che introduce una significativa ricalibrazione al ribasso (del 35 %) dei requisiti patrimoniali del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per un periodo di tre anni, è causa di preoccupazione perché potrebbe condurre a requisiti di fondi propri per il rischio di mercato significativamente inferiori ai livelli attuali per particolari enti. Mentre un periodo transitorio può aiutare ad attutire l’impatto su requisiti patrimoniali degli enti creditizi, la BCE propone che la calibrazione transitoria sia eliminata gradualmente, secondo una tempistica prestabilita, e in combinazione con una soglia al fine di evitare che i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato scendano al di sotto dei livelli attuali. Per quanto riguarda le modifiche supplementari al quadro dei rischi di mercato nella prospettiva di raggiungere una maggiore proporzionalità, la BCE ritiene che le modifiche proposte al CRR che consentono agli enti con portafogli di negoziazione di piccole dimensioni di utilizzare un metodo semplificato rappresentino un’integrazione adeguata, purché le soglie per l’applicazione siano mantenute ai livelli stabiliti nella proposta. Tuttavia, il proposto metodo standardizzato semplificato dovrebbe essere sufficientemente sensibile al rischio e dovrebbe condurre a requisiti patrimoniali adeguati rispetto ai nuovi metodi applicabili agli enti creditizi di maggiori dimensioni. Al tal fine, le future revisioni del CRR dovrebbero tener conto degli sviluppi pertinenti a livello di CBVB. |
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2.3.3. |
Le modifiche proposte al CRR non incorporano alcuni elementi chiave delle norme del CBVB, come la specifica del test di assegnazione di profitti e perdite, direttamente nella legislazione di primo livello, lasciandoli a futuri atti legislativi delegati. La BCE propone che tali elementi siano direttamente inclusi nel CRR, lasciando solo le specifiche tecniche da attuare con norme tecniche. |
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2.3.4. |
Le proposte modifiche al CRR accordano agli enti creditizi un significativo margine di libertà di modellizzazione, che potrebbe condurre a serie divergenze nelle prassi di vigilanza e nella modellizzazione del rischio. Per far fronte a ciò, la BCE propone che di incorporare nel CRR delle restrizioni alla modellizzazione elaborate quale parte del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione sulla base di studi comparativi. |
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2.3.5. |
Diversamente dalle norme del CBVB, le modifiche proposte al CRR consentono agli enti creditizi di scegliere, senza alcuna restrizione, le unità di negoziazione per cui richiedono l’approvazione del modello interno e quelle per cui mantengono il modello standardizzato. Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità, sulla base del metodo scelto dagli enti creditizi per unità di negoziazione comparabili, di decidere di includere le unità di negoziazione che ritengono debbano rientrare nell’ambito del metodo dei modelli interni. |
Specifiche proposte redazionali formulate dal personale della BCE riguardo alle modifiche proposte di CRR e CRD o del quadro giuridico vigente sono indicate in un separato documento tecnico di lavoro accompagnate da note esplicative. Il documento tecnico di lavoro non è stato adottato dal Consiglio direttivo. Il documento tecnico di lavoro è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 novembre 2017.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2016) 850 final.
(2) COM(2016) 854 final.
(3) Disponibile sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali (BRI) all’indirizzo www.bis.org
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(5) V. orientamento ABE/GL/2014/13 dell’Autorità bancaria europea, del 19 dicembre 2014, sulle procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).
(6) V. relazione dell’ABE sulla convergenza delle pratiche di vigilanza (EBA Report on the convergence of supervisory practices, EBA-Op-2016-11), 14 luglio 2016, disponibile sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu
(7) Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63) (SSM Regulation, SSMR), la BCE effettua revisioni prudenziali e a tal fine ha elaborato una comune metodologia SREP (v. in particolare la Guida alla vigilanza bancaria della BCE del novembre 2014, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu). Di conseguenza, la coerenza dei requisiti aggiuntivi per gli enti creditizi significativi è aumentata nettamente. In particolare, con riguardo agli enti creditizi significativi nell’ambito del MVU, la correlazione tra i punteggi e i requisiti patrimoniali SREP complessivi è aumentata dal 26 % prima del 2014 al 76 % nel 2016 (v. pagina 44 dell’opuscolo sulla metodologia SREP del MVU del 2016, disponibile sul sito Internet per la vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu).
(8) V. il proposto nuovo articolo 98, paragrafo 5 bis, della CRD.
(9) V. il proposto nuovo articolo 104 quater della CRD.
(10) Memorandum d’intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea in materia di cooperazione e scambio di informazioni (Memorandum of Understanding between the Single Resolution Board and the ECB on cooperation and information exchange) del 22 dicembre 2015, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(11) V. il contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’UE (12 dicembre 2016), disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).
(13) COM(2017) 592 final.
(14) V. International Accounting Standards Board, IFRS 9 Financial Instruments (2014), disponibile all’indirizzo www.ifrs.org
(15) V. il proposto nuovo articolo 473 bis del CRR.
(16) In linea con il proposto nuovo paragrafo 96 bis del documento Basilea III, v. BCBS Standards on Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements, marzo 2017, disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org. In base a questo paragrafo le percentuali per ciascun anno sono determinate su base lineare.
(17) V. il proposto nuovo articolo 473 bis del CRR.
(18) COM(2017) 591 final.
(19) V. il proposto nuovo articolo 21 ter della CRD.
(20) V. i proposti nuovi articoli 99, paragrafo 4, 101, paragrafo 5, 394, paragrafo 3, e 430, paragrafo 1, del CRR.
(21) Tale proposta inciderebbe su circa l’80 % di tutti gli enti meno significativi.
(22) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(23) V. il proposto nuovo articolo 99, paragrafo 7, del CRR.
(24) Cfr. comunicazione sul completamento dell’Unione bancaria, pag. 19 e relazione sull’MVU, pag. 8.
(25) V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU.
(26) V. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU.
(27) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(28) Né la CRD, né la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73), contengono disposizioni specifiche per una cooperazione di questo tipo.
(29) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(30) Relazione sul requisito di coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 511 del CCR (n. EBA-Op-2016-13), del 3 agosto 2016, disponibile su sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu
(31) V. il proposto nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR.
(32) V. il proposto nuovo articolo 429 bis del CRR.
(33) V. la guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (versione consolidata), novembre 2016, disponibile sul sito Internet di vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.
(34) V. il proposto nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del CRR.
(35) V. il proposto nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), del CRR.
(36) V. documento di consultazione del CBVB: Revisions to the Basel III leverage ratio framework (revisione del quadro sul coefficiente di leva finanziaria Basilea III) del 25 aprile 2016, disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org
(37) V. il proposto nuovo articolo 429, paragrafo 2, della CRR in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
(38) V. il proposto nuovo articolo 428, paragrafo 1, lettera a, del CRR e il paragrafo 37 del BCBS document Basel III: the NET stable funding ratio (documento di Basilea III del CBVB: il coefficiente netto di finanziamento stabile), ottobre 2014 (di seguito, il regime NSFR del CBVB), disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org
(39) V. i proposti nuovi articoli 428 duovicies, paragrafo 2, e 428 quinvicies, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR.
(40) V. il proposto articolo 510, paragrafi 4 e 5, del CRR.
(41) V. contributo dell’Eurosistema al documento di consultazione della DG FISMA della Commissione europea in merito a ulteriori considerazioni per l’attuazione del coefficiente netto di finanziamento stabile nell’Unione europea (DG FISMA consultation paper on further considerations for the implementation of the NET stable funding ratio in the European Union) del 14 settembre 2016.
(42) V. i nuovi articoli 428 vicies, lettera b), e 428 duovicies, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR e i paragrafi 38 e 39, lettera b), del regime NSFR del CBVB.
(43) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(44) V. il proposto articolo 428 septies, paragrafo 2, lettere c) e d), del CRR.
(45) V. Raccomandazione 6 della relazione dell’ABE sui requisiti di finanziamento stabile netto ai sensi dell’articolo 510 del CRR (EBA Op/2015/22) del 15 dicembre 2015, disponibile sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu
(46) Norme CBVB: Minimum capital requirements for market risk (Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato), gennaio 2016, disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/17 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’8 novembre 2017
relativo alle revisioni del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi
(CON/2017/47)
(2018/C 34/06)
Introduzione e base giuridica
In data 2 e 20 febbraio 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, rispettivamente, dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1) (di seguito le «proposte di modifica al regolamento sui requisiti patrimoniali») (2).
Il 17 e il 20 febbraio 2017 la BCE ha ricevuto, rispettivamente, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, richieste di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (3) (di seguito le «proposte di modifica alla direttiva sui requisiti patrimoniali»).
In data 2 e 20 febbraio 2017 la BCE ha ricevuto, rispettivamente, dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (4) (di seguito le «proposte di modifica al regolamento sul meccanismo di risoluzione unico»).
In data 20 febbraio 2017 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo una richiesta di parere relativa una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE (5) (di seguito le «proposte di modifica alla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche») (di seguito, collettivamente, le «proposte di modifica a regolamenti e direttive»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di modifica di regolamenti e direttive regolamento contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Attuazione della norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (total loss-absorbing capacity, TLAC) nell’Unione
La BCE valuta con favore le proposte di modifica dei regolamenti e della direttiva che mirano ad attuare la norma TLAC del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) (6) per enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) stabiliti nell’Unione. L’ampliamento dell’ambito dei requisiti TLAC a un’altra serie di enti creditizi, ad esempio ad altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), farebbe sorgere problemi di calibrazione, poiché questi ultimi presentano profili assai eterogenei. Tuttavia, se si prende in esame un ampliamento dell’ambito, un’alternativa potrebbe essere coprire una sottoserie di O-SII simili ai G-SII in termini di dimensioni, complessità, modello imprenditoriale, interconnessione e rilevanza sistemica, possibilmente con un limite minimo di calibrazione più basso. Ciò permetterebbe di rispecchiare con maggiore precisione le differenze rispetto ai G-SII.
2. Modifiche al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL)
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2.1. |
Il MREL consiste di due componenti: un importo per l’assorbimento delle perdite e un importo per la ricapitalizzazione. Le proposte di modifica alla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (7) (BRRD) e al regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (8) (SRMR) prevedono la possibilità che l’autorità di risoluzione moduli l’importo per la ricapitalizzazione MREL per rispecchiare adeguatamente i rischi derivanti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal rischio globale (9). Ciò permette all’autorità di risoluzione di tenere conto di una probabile riduzione delle attività e di un differente profilo di rischio dell’ente dopo l’applicazione di strumenti di risoluzione e di adeguare l’importo di ricapitalizzazione alle nuove e più ridotte dimensioni del bilancio. Inoltre la BCE ritiene che all’autorità di risoluzione dovrebbe essere consentito, previa consultazione con l’autorità competente, di adeguare l’importo di ricapitalizzazione MREL per prevedere un «margine di sicurezza». Tale riserva di piccole dimensioni assicurerà che il gruppo e gli enti che derivano dalla risoluzione abbiano risorse sufficienti per coprire perdite inattese e costi imprevisti supplementari che possono venire ad esistenza successivamente alla risoluzione e possono derivare, ad esempio, dall’esito finale della valutazione o essere connessi ai costi derivanti dall’attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale. L’importo di tale margine di sicurezza dovrebbe essere stabilito caso per caso, in ragione del piano di risoluzione per l’ente creditizio. |
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2.2. |
Le proposte di modifica alla BRRD e all’SRMR consentono ad un’autorità di risoluzione di fornire orientamenti affinché un entità si doti di fondi propri e passività ammissibili in aggiunta al MREL a copertura di potenziali perdite supplementari e per assicurare che, in caso di risoluzione, sia generata nel mercato una fiducia sufficiente (10). La BCE raccomanda che gli orientamenti per il MREL siano espunti poiché aggiungono complessità al quadro senza comportare chiari benefici. In primo luogo, gli orientamenti per il MREL possono aumentare la calibrazione complessiva MREL, poiché gli orientamenti possono essere percepiti dal mercato come un obbligo da rispettarsi sempre. Il potere dell’autorità di risoluzione di convertire gli orientamenti per il MREL, se costantemente violati, in un MREL vincolante (11) può rafforzare la percezione del mercato che gli orientamenti per il MREL concorrano essenzialmente a un incremento del MREL. In secondo luogo, gli orientamenti per il MREL non sono necessari al fine di sostenere il rispetto del MREL poiché il requisito combinato di riserva di capitale già si aggiunge al MREL nella proposta della Commissione. In terzo luogo, gli orientamenti per il MREL non possono giustificarsi con l’obiettivo di evitare restrizioni automatiche dell’ammontare massimo distribuibile (AMD) poiché una violazione del requisito combinato di riserva di capitale aggiunto al MREL non dovrebbe, in ogni caso, comportare restrizioni automatiche immediate delle distribuzioni (12). In quarto luogo, gli orientamenti per il MREL non sembrano necessari per aumentare la flessibilità dell’autorità di risoluzione poiché il MREL può anche essere modulato se del caso, per esempio tenendo conto del margine di sicurezza proposto. |
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2.3. |
In base alle proposte di modifica alla direttiva sui requisiti patrimoniali (13) (CRD) (14), gli enti creditizi non soddisferanno il requisito combinato di riserva di capitale se non avranno sufficienti fondi propri e passività ammissibili per soddisfare contemporaneamente il requisito combinato di riserva di capitale, i requisiti patrimoniali e il MREL. Poiché il requisito combinato di riserva di capitale si aggiunge sia al MREL (15) (primo scenario) che ai requisiti patrimoniali (16) (secondo scenario), i poteri per far fronte a una violazione delle riserve devono essere modulati in relazione alla situazione sottostante. Sebbene l’autorità di risoluzione sia in una posizione ottimale per imporre un piano di ripristino del MREL nel primo scenario, l’autorità competente dovrebbe agire in conformità alla CRD nel secondo scenario. |
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2.4. |
La procedura per fronteggiare o rimuovere ostacoli alla possibilità di risoluzione a causa della violazione di riserve imposte in aggiunta al MREL (17) dovrebbe essere modificata per includere la consultazione dell’autorità competente, come è già previsto in relazione ad altri ostacoli. Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero avere maggiore flessibilità in merito alle scadenze per assicurare che l’ente creditizio abbia tempo sufficiente, se necessario, per sviluppare la strategia più appropriata per fronteggiare la violazione delle riserve. In aggiunta, la BCE accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, che consente all’autorità di risoluzione di obbligare un ente a cambiare il profilo di scadenza degli strumenti MREL in quanto parte delle misure per rimuovere gli ostacoli alla possibilità di risoluzione (18). |
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2.5. |
La BCE raccomanda che le modifiche proposte alla BRRD e all’SRMR chiariscano che le autorità di risoluzione hanno il compito di monitorare i livelli degli strumenti ammissibili per il MREL disponibili e dello stesso coefficiente MREL, tenendo conto di tutti i calcoli sulle detrazioni. Analogamente, dovrebbe essere chiarito che le autorità di risoluzione hanno anche il compito di monitorare l’osservanza del MREL e di informare l’autorità competente in merito a eventuali violazioni e altri eventi rilevanti che possano incidere sulla capacità dell’ente creditizio di soddisfare il MREL o di ottemperare agli orientamenti per il MREL. |
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2.6. |
In caso di una violazione del MREL che coincida con una violazione dei requisiti patrimoniali, l’autorità competente dovrebbe fronteggiare in primo luogo la violazione dei requisiti patrimoniali adottando misure pertinenti, ossia misure di vigilanza o l’utilizzo dei poteri di intervento precoce in consultazione con l’autorità di risoluzione. Tale consultazione dovrebbe essere breve al fine di assicurare una pronta reazione alla violazione dei requisiti patrimoniali. Inoltre, nell’esercizio dei poteri mirati a fronteggiare la violazione del MREL, l’autorità di risoluzione deve tener conto delle misure adottate dall’autorità competente. |
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2.7. |
Sulla base delle modifiche proposte al regolamento sui requisiti patrimoniali (19) (CRR), il rimborso anticipato delle passività ammissibili richiedere la preventiva autorizzazione per evitare l’erosione delle perdite assoggettabili a bail-in. La concessione di tale autorizzazione dovrebbe competere all’autorità di risoluzione, dal momento che ad essa compete anche determinare il MREL e specificare l’ammontare e la qualità degli strumenti che saranno necessari per la strategia di risoluzione prescelta (20). All’autorità di risoluzione dovrebbe essere imposto di consultare l’autorità competente nei casi in cui un ente creditizio stia convertendo passività ammissibili per il MREL in strumenti di fondi propri al fine di assicurare la conformità ai requisiti patrimoniali, in quanto l’approvazione di tale misura può essere necessaria per preservare la posizione patrimoniale dell’ente nella prospettiva della continuazione dell’attività. Infine, le modifiche dovrebbero chiarire che gli strumenti di passività ammissibili con durata residua inferiore a un anno sono altresì assoggettati a tale requisito di preventiva autorizzazione ove l’ente o il gruppo di risoluzione violi il proprio MREL. |
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2.8. |
La BCE è favorevole alle proposte di modifica della CRD che prevedono che limitazioni automatiche all’AMD non si applichino ove il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale sia dovuto all’impossibilità per l’ente di sostituire le passività che non sono più conformi ai criteri di ammissibilità o maturità del MREL (21). Tale deroga dovrebbe essere estesa ai casi in cui l’ente non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale aggiunto al MREL (22) poiché subisce una riduzione dei fondi propri, ma non viola il suo requisito combinato di riserva di capitale aggiunto ai requisiti patrimoniali. In tal caso, l’ente creditizio può avere ancora un livello relativamente elevato di fondi propri, che considerato separatamente senza il MREL, sarebbe sufficiente a soddisfare i requisiti di fondi propri e il requisito combinato di riserva di capitale. |
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2.9. |
La BCE raccomanda che la proposta deroga all’applicazione di limitazioni all’AMD nei casi in cui agli enti creditizi mancano gli strumenti per il MREL non sia limitata a un periodo di sei mesi, poiché può non essere un rinvio sufficiente dell’applicazione automatica delle limitazioni all’AMD e pertanto può esacerbare ulteriormente lo stress dei mercati della raccolta quando sussiste la necessità di emettere nuovi strumenti di capitale o di debito (23). Invece, la deroga dovrebbe applicarsi per un periodo di dodici mesi, che attribuirebbe ulteriore tempo all’ente per emettere strumenti ammissibili per il MREL. Ciò è particolarmente rilevante poiché gli strumenti per il MREL hanno in genere scadenze più brevi degli strumenti di fondi propri e presentano pertanto maggiori rischi di rifinanziamento, che possono coincidere con futuri stress del mercato della raccolta. |
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2.10. |
Dal punto di vista della stabilità finanziaria, partecipazioni incrociate di passività per il MREL tra enti creditizi non sono desiderabili. Al fine di evitare il doppio conteggio e di limitare gli effetti di contagio, le regole di deduzione dovrebbero essere applicate a tutte le detenzioni di passività esterne per il MREL, ad esempio emesse nei confronti di soggetti esterni al gruppo di risoluzione, a prescindere dalla tipologia di ente creditizio, ossia non solo ai G-SII. Lo stesso metodo come attualmente proposto per i G-SII dovrebbe essere applicato a tutti gli enti creditizi, per cui le deduzioni sono effettuate dalle passività ammissibili per il MREL e dai fondi propri sulla base di un metodo di deduzione corrispondente. In generale, altri aspetti delle regole di deduzione dovrebbero essere coerenti con quanto concordato a livello internazionale per il TLAC, ad esempio nella lista delle condizioni TLAC elaborata dall’FSB e il quadro di Basilea III (24), nonché per i gruppi bancari con più di un ente di risoluzione e di un gruppo di risoluzione. |
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2.11. |
Sotto il profilo della stabilità finanziaria, la possibilità di risoluzione potrebbe essere ridotta se strumenti di debito di primo rango «non privilegiato», nonché strumenti di debito subordinati, fossero detenuti da investitori al dettaglio. Pertanto, potrebbero prendersi in esame obblighi di segnalazione chiari e di facile comprensione e altre salvaguardie per sensibilizzare gli investitori nei confronti dei rischi associati a tali strumenti. Nella stessa ottica, può essere consigliabile considerare la possibilità di richiedere un valore nominale minimo di almeno EUR 100 000 per unità rispetto a ciascuno strumento. Ciò aumenterebbe la soglia dell’investimento e sensibilizzerebbe quindi gli investitori, limitando così l’investimento al dettaglio diretto. Su tali questioni, dovrebbe essere perseguito un quadro comune a livello dell’Unione al fine di evitare l’adozione negli Stati membri di approcci divergenti che determinerebbero una frammentazione nel mercato dell’Unione per questi strumenti (25). |
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2.12. |
Dovrebbe essere chiarito il trattamento dei gruppi da risolvere secondo un approccio del punto di avvio multiplo. In primo luogo, la definizione di «gruppo di risoluzione» dovrebbe escludere filiazioni di paesi terzi che siano esse stesse punti di avvio, poiché queste saranno trattate separatamente dal resto del gruppo in caso di risoluzione (26). In secondo luogo, le modifiche dovrebbero chiarire che l’osservanza del MREL a livello di ente di risoluzione deve essere conseguita su base consolidata a livello del gruppo di risoluzione (27). In terzo luogo, le regole proposte sulle deduzione dalle passività ammissibili applicabili ai gruppi da risolvere secondo un approccio del punto di avvio multiplo (28) dovrebbero rispecchiare appieno l’elenco delle condizioni relative alla TLAC riguardo agli aggiustamenti permessi e alle componenti della formula. |
3. Disposizioni transitorie per il MREL
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3.1. |
Un fattore chiave nell’attuazione di un MREL specifico per entità è la fissazione di un adeguato periodo transitorio. Il possibile elevato livello di carenze del MREL che possono verificarsi all’inizio dell’introduzione di nuovi livelli armonizzati può porre difficoltà significative per alcuni enti creditizi per quanto riguarda il puntuale rispetto di tali obblighi nell’attuale contesto macroeconomico. Pertanto, la BCE propone di introdurre un adeguato periodo transitorio minimo per tutti gli enti creditizi che non dovrebbe essere inferiore al periodo applicabile ai G-SII specificato nell’elenco delle condizioni relative alla TLAC. Inoltre, si dovrebbe attribuire all’autorità di risoluzione la flessibilità per fissare, caso per caso, un termine finale per la conformità che sia maggiore di tale periodo minimo comune. La BCE raccomanda di chiarire che qualsiasi proroga, oltre il periodo transitorio minimo per un determinato ente, dovrebbe basarsi sulla valutazione delle sfide che un tale ente affronterebbe per soddisfare il MREL a causa di un limitato accesso al mercato o della capacità del mercato, o di simili vincoli nel relativo ambiente macroeconomico. |
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3.2. |
In aggiunta, la BCE ritiene opportuna l’introduzione di nuovi criteri di idoneità per gli strumenti ammissibili del MREL che allineino i criteri di idoneità del MREL con quelli della TLAC (29) e introducano requisiti aggiuntivi che migliorino la continuità degli strumenti di ammissibili per li MREL (30). Essi aiuterebbero ad assicurare la capacità di assorbimento delle perdite del MREL al momento della risoluzione. Tuttavia, dei requisiti aggiuntivi oltre ai criteri di idoneità della TLAC possono condurre ad ulteriori carenze, ad esempio rendendo inammissibili le passività con clausole di accelerazione, che dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare il periodo transitorio finale per la conformità con il MREL caso per caso. In alternativa, le proposte di modifica al CRR potrebbero essere riformulate al fine di specificare che le passività che erano precedentemente ammissibili per il MREL, ma non rispettano i nuovi requisiti aggiuntivi, saranno soggette a una clausola di «grandfathering», nel senso che continueranno ad essere ammissibili come nell’attuale regime. Tale clausola di grandfathering dovrebbe essere eliminata gradualmente entro un periodo di tempo ragionevole. |
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3.3. |
Per quanto riguarda il requisito per cui le passività derivanti da strumenti di debito con derivati incorporati devono essere escluse dalle passività ammissibili, è necessario un ulteriore chiarimento in merito alla definizione di «derivati incorporati». Ciò potrebbe avvenire attraverso l’elaborazione di adeguate norme tecniche di regolamentazione (31). |
4. Misure di intervento precoce
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4.1. |
Sussiste una sovrapposizione significativa tra le misure di vigilanza ai sensi della CRD (32), del regolamento sull’MVU (33) (SSMR) e le misure di intervento precoce previste nella BRRD, sia in termini di contenuto, che di condizioni di applicazione. Questa sovrapposizione genera difficoltà significative per l’attuazione pratica del quadro di intervento precoce, soprattutto alla luce della mancanza di chiarezza per quanto riguarda le condizioni di intervento precoce. |
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4.2. |
Inoltre, i poteri di intervento precoce della BCE devono essere esercitati sulla base delle singole disposizioni nazionali di recepimento della BRRD (34). Ciò comporta incertezza per quanto riguarda le misure disponibili e le condizioni di esercizio in ciascuno Stato membro. |
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4.3. |
Di conseguenza, la BCE raccomanda di eliminare dalla BRRD le misure di intervento precoce già previste nella CRD e nell’SSMR e di modificare l’SRMR affinché la base giuridica per i poteri di intervento precoce della BCE sia prevista in un regolamento in modo da facilitarne un’applicazione coerente. |
5. Strumento di moratoria pre-risoluzione
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5.1. |
Le proposte di modifica alla BRRD attribuiscono sia alle autorità competenti che alle autorità di risoluzione nuovi poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna. Mentre la BCE accoglie generalmente con favore l’armonizzazione dei tali poteri a livello di Unione, la BCE si attende che tali poteri di ampia portata siano esercitati, al massimo, solo in circostanze estreme. A causa della sua natura eccezionale e il suo impatto dirompente sui contratti, lo strumento della moratoria dovrebbe essere deciso in stretta collaborazione tra tutte le autorità interessate. La BCE suggerisce l’introduzione di una procedura per l’attribuzione della responsabilità per una moratoria all’autorità competente o a quella di risoluzione, a seconda che la moratoria sia imposta prima o dopo che sia stato stabilito il «dissesto o rischio di dissesto». Una simile procedura dovrebbe di regola evitare l’imposizione di moratorie consecutive. Solo in casi eccezionali, ove sussistano specifiche circostanze e in conformità al principio di proporzionalità, l’autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di imporre una moratoria aggiuntiva al fine di colmare la sfasatura tra la decisione di «dissesto o rischio di dissesto» e l’adozione delle misure di risoluzione. |
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5.2. |
In generale, uno strumento di moratoria pre-risoluzione dovrebbe essere separato ed indipendente dalle misure di intervento precoce. L’obiettivo primario di una moratoria pre-risoluzione dovrebbe essere di prevenire il grave deterioramento del bilancio dell’ente creditizio. In particolare, uno strumento di moratoria pre-risoluzione attribuirebbe all’autorità competente tempo sufficiente, se necessario, per ultimare la valutazione di «dissesto o rischio di dissesto», anche tenendo in considerazione il tempo richiesto per adottare una tale decisione formale che richiede anche la consultazione dell’autorità di risoluzione. Inoltre, una moratoria concede più tempo affinché l’autorità di risoluzione possa iniziare a prepararsi per i suoi compiti di risoluzione in parallelo. Il periodo massimo per una moratoria dovrebbe essere di cinque giorni lavorativi complessivi, un limite necessario anche in considerazione del grave impatto di una moratoria sui diritti dei creditori. La BCE mette in guardia sul fatto che periodi prolungati durante i quali i depositanti non hanno accesso ai propri depositi pregiudica la fiducia nel sistema bancario e può in ultima analisi dare luogo a rischi per la stabilità finanziaria. |
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5.3. |
Un’efficace moratoria pre-risoluzione necessita del più ampio ambito possibile al fine di permettere una reazione tempestiva ai deflussi di liquidità. L’eccezione generale per i depositi e i crediti coperti in base a sistemi di indennizzo degli investitori dovrebbe essere sostituita da limitate esenzioni discrezionali che possono essere concesse da un’autorità competente al fine di conservare un certo grado di flessibilità. In base a questo approccio, l’autorità competente potrebbe, per esempio, consentire ai depositanti di prelevare un ammontare limitato di depositi su base giornaliera in maniera coerente con il livello di tutela stabilito in base alla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) (35), tenendo al contempo conto dei potenziali vincoli tecnici e di liquidità. Al fine di tutelare i diritti dei depositanti dovrebbero essere predisposte alcune salvaguardie, come una chiara comunicazione sulla tempistica del ripristino dell’accesso ai depositi. Infine, si dovrebbero valutare eventuali implicazioni ai sensi della DGSD, in quanto lo strumento di moratoria pre-risoluzione non sarebbe utile se si ritenesse causare l’indisponibilità dei depositi secondo la DGSD. |
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5.4. |
La BCE raccomanda di estendere le deroghe esistenti dalla moratoria relative alle infrastrutture di mercati finanziari (IMF), incluse le controparti centrali, anche a) ai depositari centrali di titoli (CSD) di paesi terzi riconosciuti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi del regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (36), e b) ai sistemi di pagamento di paesi terzi soggetti ad accordi di sorveglianza cooperativa che coinvolgono almeno una banca centrale nel Sistema europeo di banche centrali. Una sospensione che proibisca ad un partecipante (ente creditizio) di effettuare qualsiasi pagamento a un’IMF de facto farà si che quel partecipante non sia più in grado di far fronte ai propri obblighi che giungono a scadenza. Per gli obblighi di pagamento verso le IMF ciò metterebbe il partecipante in situazione di default. Senza una deroga per questo tipo di pagamento, la moratoria in effetti potrebbe potenzialmente generare e diffondere il rischio sistemico prima che le salvaguardie dell’IMF abbiano effetto (37). |
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5.5. |
La proposta armonizzazione dei poteri di moratoria pre-risoluzione non dovrebbe pregiudicare qualsiasi altro potere di moratoria, ad esempio i poteri di vigilanza o giudiziari, introdotti a livello nazionale per salvaguardare il principio della par conditio creditorum (parità di trattamento dei creditori) all’apertura delle procedure di insolvenza. Se non si verifica la risoluzione di un ente creditizio dopo che è stata imposta una moratoria, ad esempio perché l’autorità di risoluzione stabilisce che la risoluzione non sarebbe nell’interesse pubblico, tali strumenti nazionali possono divenire nuovamente rilevanti. Una situazione del genere potrebbe verificarsi se un’entità in dissesto cade in fallimento a seguito dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. |
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5.6. |
Le deroghe alla BRRD applicabili alle banche centrali, incluse quelle relative allo strumento della moratoria pre-risoluzione, dovrebbero essere estese al fine di includere la Banca per i regolamenti internazionali (BRI). Alla BRI è stato attribuito il compito di promuovere la cooperazione tra banche centrali, fornendo strutture supplementari per operazioni finanziarie internazionali e agendo quale fiduciario o agente per gli accordi finanziari internazionali. È dunque opportuno che sia trattata in modo analogo a una banca centrale ai sensi della BRRD. |
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5.7. |
Dovrebbero anche essere compiute valutazioni ulteriori in relazione al riconoscimento dello strumento della moratoria ai sensi del diritto di paesi terzi, specialmente nei casi in cui un meccanismo di riconoscimento non sia ancora stato istituito. In particolare, attenta considerazione dovrebbe essere prestata alle potenziali implicazioni dello strumento della moratoria ai fini del protocollo universale sulla sospensione della risoluzione 2015 (2015 Universal Resolution Stay Protocol) della International Swaps and Derivatives Association, il quale riconosce solo un termine di sospensione più breve, con una opzione di non partecipazione in relazione a giurisdizioni che successivamente modificano la durata della sospensione regolamentare. |
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5.8. |
Infine, le possibili implicazioni dei requisiti regolamentari prudenziali dovrebbero essere valutate attentamente data la proposta di durata degli strumenti di moratoria e la prevista sospensione dei diritti di recesso o di compensazione/compensazione reciproca. |
6. Valutazione di «dissesto o rischio di dissesto» in relazione agli enti creditizi meno significativi sotto la responsabilità diretta del Comitato di risoluzione unico
Sebbene le modifiche all’SRMR proposte dalla Commissione non riguardino questo aspetto, è necessario prestare immediata attenzione alla procedura di risoluzione stabilita nell’SRMR. In particolare, l’incongruenza tra le responsabilità specifiche per ente della BCE e del Comitato di risoluzione unico, combinate con l’attuale formulazione dell’SRMR, conduce ad incertezza giuridica per quanto riguarda l’autorità competente a valutare che un ente creditizio meno significativo, sotto la responsabilità diretta del Comitato di risoluzione unico, è in dissesto o a rischio di dissesto. Mentre secondo un’interpretazione letterale dell’articolo 18 dell’SRMR la BCE risulta competente per la valutazione di «dissesto o rischio di dissesto» in relazione ad alcuni enti creditizi meno significativi, tale interpretazione non tiene conto dei vincoli del diritto primario dell’Unione. Infatti, secondo un’interpretazione sistematica del quadro giuridico dell’Unione la valutazione di «dissesto o rischio di dissesto», sia per i gruppi transfrontalieri meno significativi, sia per gli altri enti creditizi meno significativi sotto la responsabilità diretta del Comitato di risoluzione unico, non rientrerebbe nella competenza diretta della BCE e spetterebbe piuttosto alle autorità nazionali competenti, quali le autorità di vigilanza competenti per gli enti creditizi meno significativi sulla base dell’SSMR (38). La BCE raccomanda che le modifiche proposte all’SRMR siano estese in modo da prevedere espressamente che la decisione di «dissesto o rischio di dissesto» per un ente creditizio meno significativo nella sfera di competenza del Comitato di risoluzione unico spetta alla rispettiva autorità nazionale competente (39).
Specifiche proposte redazionali formulate dal personale della BCE per la modifica delle proposte di modifica di regolamenti e direttive sono riportate in un documento di lavoro tecnico accompagnate da note esplicative. Il documento tecnico di lavoro non è stato adottato dal Consiglio direttivo. Il documento tecnico di lavoro è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 novembre 2017.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2016) 850 definitivo.
(2) La BCE ha adottato un parere distinto su alcune delle proposte di modifica al regolamento sui requisiti patrimoniali e alla direttiva sui requisiti patrimoniali, v. CON/2017/46. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu
(3) COM(2016) 854 final.
(4) COM(2016) 851 final.
(5) COM(2016) 852 final.
(6) V. FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, del 9 novembre 2015 (di seguito la «lista delle condizioni TLAC elaborata dall’FSB»), disponibile sul sito Internet dell’FSB all’indirizzo Internet www.fsb.org.
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(8) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(9) Proposto nuovo articolo 45 quater, paragrafo 3, della BRRD e proposto nuovo articolo 12 quinquies, paragrafo 3, dell’SRMR.
(10) V. il proposto nuovo articolo 45 sexies, paragrafo 1, della BRRD e il proposto nuovo articolo 12 septies, paragrafo 1, dell’SRMR.
(11) V. il proposto nuovo articolo 45 sexies, paragrafo 3, della BRRD.
(12) V. i paragrafi 2.9 e 2.10.
(13) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(14) V. il proposto nuovo articolo 141 bis della CRD.
(15) V. il proposto nuovo articolo 141 bis, paragrafo 1, lettera d), della CRD.
(16) V. il proposto nuovo articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della CRD.
(17) V. il proposto nuovo articolo 17, paragrafo 5, lettera h1, della BRRD.
(18) V. il proposto nuovo articolo 17, paragrafo 5, lettera j1), della BRRD.
(19) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).
(20) Ciò è in linea con la posizione espressa nel paragrafo 2.6.
(21) V. il proposto nuovo articolo 141 bis, paragrafo 2, della CRD.
(22) V. il proposto nuovo articolo 141 bis, paragrafo 1, lettera d), della CRD.
(23) Si noti che una violazione del requisito combinato di riserva di capitale può verificarsi anche in presenza di livelli elevati di patrimonio di vigilanza ove effettivamente un ente creditizio soddisfi una parte significativa del proprio MREL mediante fondi propri e non mediante passività ammissibili per il MREL.
(24) Disponibile sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali (BRI) all’indirizzo www.bis.org
(25) V., in particolare, il paragrafo 3.5 del parere CON/2017/23.
(26) Tale chiarimento relativo al trattamento di filiazioni di paesi terzi può avere un impatto significativo sul MREL per tali tipologie di gruppi.
(27) V. il proposto nuovo articolo 11, paragrafo 3, del CRR.
(28) V. il proposto nuovo articolo 72 sexties, paragrafo 4, del CRR.
(29) La principale differenza rimanente è che la subordinazione non è richiesta per tutti gli enti creditizi e che le obbligazioni strutturate, a certe condizioni, sono ammissibili per il MREL.
(30) V. il proposto nuovo articolo 72 ter, paragrafo 2, del CRR, lettera h) sugli incentivi al rimborso, lettera j) sulle opzioni call che possono essere esercitate unicamente a discrezione dell’emittente, lettera k) sulla necessità di conformarsi agli articoli 77 e 78 del CRR, lettera l) sulla non indicazione del rimborso anticipato, lettera m) sulla non attribuzione al possessore del diritto di accelerare, e lettera n) sulla non correlazione tra il livello dei pagamenti e il merito di credito dell’ente.
(31) V. anche il paragrafo 2.1.2 del parere CON/2017/6.
(32) V. in particolare l’articolo 104 della CRD.
(33) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63), in particolare l’articolo 16.
(34) In linea con l’articolo 4, paragrafo 3, dell’SSMR.
(35) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). Ad esempio, l’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva prevede che, durante il periodo transitorio, i depositanti dovrebbero avere accesso ad un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta.
(36) V. articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(37) Per questo motivo, sussiste una visione comune, sia livello di Unione sia a livello internazionale (normative sul carattere definitivo del regolamento e caratteristiche essenziali dell’FSB), della necessità di tutelare gli obblighi finanziari connessi alle IFM da una moratoria.
(38) V. l’articolo 6, paragrafo 4, dell’SSMR.
(39) Le stesse considerazioni si applicano mutatis mutandis alle disposizioni dell’articolo 21 dell’SRMR.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018
che rinnova il mandato del presidente delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(2018/C 34/07)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 166, paragrafo 2,
considerando che
il 21 novembre 2017 il consiglio di amministrazione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha deciso di proporre al Consiglio il rinnovo del mandato del sig. Théophilos MARGELLOS quale presidente delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per un periodo di cinque anni o fino all'età del pensionamento, se raggiunta nel corso del nuovo mandato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Théophilos MARGELLOS quale presidente delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è rinnovato per il periodo dal 1o ottobre 2018 al 30 settembre 2023 o fino all'età del pensionamento, se raggiunta nel corso del nuovo mandato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.
Commissione europea
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/25 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 gennaio 2018
(2018/C 34/08)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2421 |
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JPY |
yen giapponesi |
134,98 |
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DKK |
corone danesi |
7,4415 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87930 |
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SEK |
corone svedesi |
9,7825 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1589 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5628 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,330 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
310,38 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1449 |
|
RON |
leu rumeni |
4,6513 |
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TRY |
lire turche |
4,6833 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5345 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5304 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7117 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6937 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6280 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 329,25 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,7979 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8566 |
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HRK |
kuna croata |
7,4188 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 630,48 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8448 |
|
PHP |
peso filippino |
63,753 |
|
RUB |
rublo russo |
69,5888 |
|
THB |
baht thailandese |
39,014 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,9280 |
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MXN |
peso messicano |
23,1289 |
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INR |
rupia indiana |
79,0570 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/26 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2018/C 34/09)
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 180 dell’8 giugno 2017 la nota esplicativa della voce «2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali» era stata sostituita da un nuovo testo. Tale testo non era del tutto accurato e deve a sua volta essere sostituito; non deve essere considerato affidabile.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
A pagina 106, la nota esplicativa della voce «2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali», quale modificata (3), è sostituita dal testo seguente:
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«2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali Cfr. la nota 1 del presente capitolo. Per quel che concerne i termini “prodotti lattiero-caseari”, cfr. la nota complementare 4 del presente capitolo. Il tenore di prodotti lattiero-caseari, il tenore di amido o fecola e il tenore di glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina e sciroppo di maltodestrina sono calcolati sul prodotto tal quale a prescindere dalla loro origine. Per quanto riguarda l’amido o fecola si applica quanto segue.
Per la determinazione del glucosio può essere utilizzata la cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC) [regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 9)].» |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
(3) GU C 180 dell’8.6.2017, pag. 35.
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/27 |
Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
del 31 agosto 2017
di registrare il Movimento politico cristiano europeo
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 34/10)
L’AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,
vista la domanda presentata dal Movimento politico cristiano europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto partito politico europeo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dal Movimento politico cristiano europeo (il «richiedente») l’11 luglio 2017. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’8 agosto 2017 l’Autorità ha chiesto al richiedente di presentare informazioni supplementari al fine di completare la domanda. |
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(3) |
Il richiedente ha presentato versioni riviste di parti della domanda il 15 agosto 2017, il 22 agosto 2017, il 24 agosto 2017 e il 29 agosto 2017. |
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(4) |
Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e, in particolare, che è rappresentato in almeno un quarto degli Stati membri da almeno i seguenti deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali: Hrvoje Zekanović (Hrvatski rast, Croazia), Franck Margain (Parti chrétien-démocrate, Francia), Ivars Brīvers (Kristīgi demokrātiskā savienība, Lettonia), Bastiaan Belder (Staatkundig Gereformeerde Partij, Paesi Bassi), Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej, Polonia) e Petronela-Mihaela Csokany (Uniunea Bulgară din Banat, Romania), che sono membri dei partiti membri del richiedente, e Branislav Škripek (Slovacchia), che è direttamente membro del richiedente. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso. |
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(6) |
Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2). |
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(7) |
L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Movimento politico cristiano europeo è registrato in qualità di partito politico europeo.
Esso acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
|
Il Movimento politico cristiano europeo |
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Bergstraat 33 |
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3811 NG Amersfoort |
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Paesi Bassi |
è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017
Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
Il Direttore
M. ADAM
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50).
ALLEGATO
Article 1
Name and logo
1. The name of the association is European Christian Political Movement (EPCM).
2. The logo exists out of the letters E, C, P, M, in blue and green.
Article 2
Registered office
The registered office of the Association is located at The Hague, The Netherlands (Chamber of Commerce, Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag). The ECPM head office is at the Bergstraat 33, 3811 NG, Amersfoort, The Netherlands.
Article 3
Objects
1. The objects of the association are to reinforce Christian politics on a European, national, regional and local level, as expressed in the basic programme of the association.
2. The association may pursue its objects with all legal means, including in particular by:
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a. |
promoting mutual contacts among political parties endorsing the association’s objects; |
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b. |
promoting and exchanging knowledge and experience that may contribute to achieving the association’s objects; |
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c. |
organizing trainings in order to increase the knowledge and skills of the members and their officers; |
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d. |
promoting the further shaping of Christian politics in Europe; |
|
e. |
promoting concrete legislation to conform to the basic programme of the association; |
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f. |
participating in European elections. |
3. The organisation does not pursue profit goals.
Article 4
Members
Members may be:
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a. |
Political parties in Europe endorsing the basic programme, as mentioned in article 3; |
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b. |
politicians who qualify for Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No 2004/2003 (including amendments from Regulation (EC) No 1524/2007) of the European Parliament and of the Council of the fourth day of November two thousand and three on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding and who are also endorsing the basic programme, as mentioned in article 3 and members of national parliaments from nations which have full membership in the Council of Europe. |
|
c. |
The association with limited legal competence: European Christian Political Youth (ECPYouth) with its registered office in the Hague, the Netherlands. |
Article 5
Associated Bodies
1. Associated bodies are organizations or individual members of the European Parliament that (can) support the association’s work, either financially or by contributing expertise or otherwise.
2. Associated bodies do not have any rights and obligations other than those conferred and imposed on them by or pursuant to this charter.
Article 6
Admission
1. The board shall decide on the admission of members and associated bodies.
2. In the event of non-admission as a member, the general assembly may still decide to admit the relevant party or individual.
Article 7
Termination of membership
1. The membership shall end:
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a. |
by the member’s notice of termination; |
|
b. |
by notice of termination by or on behalf of the association, which may be given if a member has ceased to meet the requirements for membership as set in this charter, if the member fails to perform its obligations vis-à-vis the association, as well as if the association cannot reasonably be required to continue the membership; |
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c. |
by disqualification, which may be pronounced only if a member acts contrary to the association’s charter, the regulations or the resolutions, or prejudices the association. |
2. Notice of termination on behalf of the association shall be given by the board.
3. Notice of termination of the membership by the member may be given only with effect from the end of the association year and with due observance of a four-week notice period. The membership may, however, be terminated with immediate effect if the association or the member cannot reasonably be required to continue the membership.
4. Notice of termination contrary to the provisions of the foregoing paragraph shall result in termination as per the earliest possible time following the effective date of termination stated in the notice.
5. A member shall not be authorized by means of notice of termination of its membership to exclude vis-à-vis itself a resolution imposing more stringent financial obligations on the members.
6. Disqualification from the membership shall be effectuated by then board.
7. The person involved may lodge an appeal against a resolution of the association to terminate the membership based on the argument that the association cannot reasonably be required to continue the membership, and against a resolution to disqualify a member from membership within one month of receipt of the notice of the resolution at the general assembly. The person involved shall be notified of the resolution in writing, stating the reasons, as soon as possible. During the appeal period and pending the appeal, the member will be suspended.
8. In the event of termination of the membership in the course of any association year, the annual contribution shall, nevertheless, remain due in full.
Article 8
Termination of the rights and obligations of associated bodies
An associated body’s rights and obligations may at all times mutually be terminated by giving notice, provided that a financial contribution for the current association year promised shall remain due in full.
Article 9
Notice of termination on behalf of the association shall be given by the board.
Article 10
Annual contributions
1. The members shall pay an annual contribution to be determined by the general assembly.
2. Under special circumstances the board may grant a full or partial exemption from the obligation to pay a contribution.
Article 11
Board
1. The board shall consist of at least four private individuals who are either a:
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a. |
member; |
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b. |
member of a member-party or; |
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c. |
member or staff member of an associate or an individual member, and who are to be elected by the general assembly. |
2. The number of board members shall be determined by the general assembly based on a motion of the board.
3. Board members will be appointed by the general assembly.
4. The standing orders may give further regulations on the appointment of board members.
Article 12
Termination of board membership - Periodic membership - Suspension
1. Every board member shall retire ultimately four years after appointment. The retiring board member shall be eligible for reappointment once
2. Every board member, even if appointed for a limited period of time, may at all times be dismissed or suspended by the general assembly. Any suspension not followed by a dismissal resolution within three months shall end by expiry of such term. The retiring board member shall be eligible for reappointment. A person appointed to fill a temporary vacancy shall take the place of his predecessor in the rotation schedule.
3. Furthermore, a board membership shall end:
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a. |
by termination of a member’s membership of the association; |
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b. |
by resignation. |
Article 13
Board offices - Board decision - Making process
1. The chairman shall be appointed to office by the general assembly. The other offices shall be divided among the board members in mutual consultation, provided that the board may also assign the duties of the secretary and the treasurer to non-board members.
2. Standing orders may set additional regulations in respect of the meetings and decision-making process of the board.
Article 14
Board duties - Representation
1. Save as restricted in this charter, the board shall be responsible for the management of the association.
2. In the event of vacancies on the board, the board shall retain its powers. It shall, however, convene a general assembly as soon as possible to discuss the filling of the vacancy or vacancies.
3. The board shall be authorized to have committees to be appointed by the board perform certain parts of the board’s duties under the responsibility of the board.
4. The board shall be authorized to enter into agreements to purchase, alienate or encumber property subject to public registration, to enter into agreements in which the association binds itself as a guarantor or as joint and several debtor, warrants performance by third parties, or binds itself as security for a third-party debt.
5. The association shall be represented both in and out of court either by the board or by the chairman acting jointly together with another board member.
6. With regard to daily management, the association is validly represented by the General Director.
Article 15
Financial management, annual report and reporting
1. The General Director is responsible for the daily financial management, including expenditure and fundraising and is fully authorized with regard to bank matters and loans below €25.000. In consultation with the Board, the General Director appoints an independent administrator to conduct the administration. The administrator can transfer funds only with written approval of the General Director. The General Director will inform the Board of the financial developments and reports on all transfers over €1.000. The independent administrator prepares the accounts after which they are adopted by the General Director and verified by the Board. The Board will be fully transparent to its members and the European Parliament regarding donations and the financial accounts while maintaining the protection of personal data and privacy as long as this does not conflict with any ruling in this charter.
2. The General Director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure concerning European political parties. Other staff members can only do expenditure within an established limit and with the sole purpose of arranging travel and stay and meeting rooms.
3. The board remains the final administrative and financial representation of the association and shall keep records of the association’s financial position, so as to show its rights and obligations at all times.
4. The board shall issue its annual report at a congress within six months of the end of the association year - save an extension of such term by the general assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.
5. The European Parliament appoints the auditor. The General Director and administrator will cooperate with the auditor to establish the annual accounts. These accounts will be submitted to the Board and General Assembly for approval.
6. The association year shall run from the first day of January until the thirty-first day of December. (change of order, was article 15.1)
Article 16
The General Assembly
1. The general assembly is the general meeting by law. All powers in the association not conferred on the board by law or in this charter shall vest in the General Assembly.
2. Ultimately six months after the end of each association year, a congress – the annual meeting - shall be held to discuss, inter alia:
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a. |
the annual report and the report as referred to in article 15, as well as the report of the committee referred to in such article; |
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b. |
the appointment of the committee referred to in article 15 for the following association year; |
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c. |
the filling of vacancies, if any; |
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d. |
motions submitted by the board or by the members, if any, as announced in the notice convening the meeting. |
3. Any other assemblies shall be held as often as the board deems appropriate.
4. Furthermore, on the written request of at least such number of members as are entitled to cast one tenth of the votes, the board shall convene a congress within a maximum term of four weeks. If the request is not complied with within fourteen days, the requesting members may convene the meeting themselves by giving notice in accordance with article 20 or by placing an advertisement in a daily newspaper at least widely read in the place where the association has its registered office.
Article 17
Access and voting right
1. In compliance with article 20, the general assembly shall be open to members of the association, board members, representatives of the associated bodies and invited guests. Suspended members and suspended board members shall not have access to the congress.
2. Other than those referred to in paragraph 1 have admission to the general assembly, unless casu quo the general assembly decides to meet in camera.
3. Every member of the association who is not suspended shall have the right to cast a vote.
4. Every associated body has a right to cast a vote on subjects concerning: political content.
5. In the general assembly each member party has three votes and every individual member has one vote. Every associate body has one vote. The number of votes by individual members and associates can only make up for forty-nine percent (49 %) of the total votes. If the votes of individual members exceed forty-nine percent (49 %) of the total votes then the chairman of the association (or his substitute) is allowed to determine an alternative division of the votes that ensures that the individual members will receive forty-nine percent (49 %) of the total votes.
6. A memberparty may cast his vote only through a representative having power of attorney to the satisfaction of the chairman of the meeting.
Article 18
Chair - Minutes
1. The general assembly shall be chaired by the chairman of the association or his deputy. In the absence of the chairman and his deputy, one of the other board members to be designated by the board shall act as chairman. If the chair is not filled according to this procedure either, the meeting shall appoint its own chairman.
2. The secretary or another person designated for such purpose by the chairman shall keep minutes of the proceedings at each meeting, to be adopted and signed by the chairman and the person keeping the minutes.
Article 19
Congress decision - Making process
1. The decision pronounced at the general assembly by the chairman to the effect that a resolution has been adopted shall be decisive. The same shall be true for the substance of a resolution adopted to the extent that a vote was taken on a motion not set forth in writing.
2. If, however, immediately after the decision referred to in paragraph 1 is pronounced, the correctness thereof is challenged, a new vote shall be taken if the majority of the meeting or, if the original vote was not taken by roll-call or by ballot, a person entitled to vote so requires. Such new vote shall supersede the legal consequences of the original vote.
3. To the extent not provided otherwise by law or in this charter, all resolutions of the general assembly shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.
4. Blank votes shall be deemed not to have been cast.
5. If, in an election of persons, none of the candidates has obtained an absolute majority of the votes, a second vote or, in the event of a binding nomination, a second vote between the nominated candidates, shall be held. If in such second vote none of the candidates has obtained an absolute majority either, revotes shall be taken until either one person has obtained an absolute majority of the votes or a vote held between two persons ends in a tie. Such revotes (not including the second vote) shall at all times be held between the persons between whom the preceding vote had been held, with the exception of the person who had obtained the least votes during such preceding vote. If during the preceding vote the least votes had been obtained by more than one person, a drawing of lots shall decide who of such persons can no longer be voted for in the new vote. In the event that a vote between two persons ends in a tie, a drawing of lots shall decide who of such two persons is elected.
6. In the event that a vote on a motion other than on an election of persons ends in a tie, the motion shall be deemed to have been rejected.
7. All votes shall be taken orally, unless the chairman deems a vote by ballot appropriate or if any of the persons entitled to vote so requires prior to the vote. Written votes shall be taken by secret, unsigned ballot. Resolutions may be adopted by acclamation, unless any of the persons entitled to vote requires a vote by roll-call.
8. A unanimous resolution of all members, even outside a meeting, shall have the same force as a resolution of the congress of the general assembly, provided adopted with the prior knowledge of the board.
9. As long as all members are present or represented at a general assembly, valid resolutions may be adopted, provided unanimously, with respect to all items to be discussed - thus, including a motion to amend this charter or to dissolve the association - even if no notice convening a congress has been sent or has been sent in accordance with the requirements in that respect or any other requirements with respect to convening and holding meetings, or any related formalities, have not been observed.
10. Decisions are only valid if at least one quarter of the members are present during the meeting.
Article 20
Convening the General Assembly
1. The general assembly shall be convened by the board. The notice convening the general assembly shall be sent to the addresses of the members according to the membership register as referred to in article 4. The term for convening a congress shall be at least seven days.
2. The notice convening the general assembly shall state the items to be discussed, without prejudice to the provisions of article 21. In the notice convening the general assembly, the board can indicate some items that shall exclusively be discussed by the members. Items mentioned in article 17.4 can never be indicated by the board as to be discussed exclusively.
Article 21
Amendment of the Charter
1. This charter of the association may be amended only by a resolution of the general assembly, the notice convening such meeting stating that a motion to amend the charter shall be discussed at such meeting.
2. Those who had convened the congress of the general assembly to discuss a motion to amend the charter shall deposit a copy of such motion in which the proposed amendment is quoted verbatim, at a suitable location, for inspection by the members, at least five days prior to the meeting until the end of the day of the meeting. Furthermore, a copy as referred to above shall be sent to all members.
3. A resolution to amend the charter shall require at least two thirds of the votes cast in a meeting at which at least two thirds of the members are present or represented. If two thirds of the members are not present or represented, a second meeting shall be convened and held within four weeks thereafter, in which a resolution may be passed on the motion as discussed in the previous meeting, irrespective of the number of members present or represented, provided by a majority of at least two thirds of the votes cast.
4. An amendment of the charter shall not take effect until after having been set forth in an instrument executed before a civil-law notary. Every board member shall be authorized to have the instrument executed, in accordance with the of the general assembly.
Article 22
Dissolution
1. The association may be dissolved by a resolution of the general assembly. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of the foregoing article shall apply mutatis mutandis.
2. The appropriation of any credit balance after liquidation shall be determined by the general assembly in the resolution to dissolve the association.
Article 23
Standing orders
1. The general assembly may adopt standing orders.
2. The standing orders may not be contrary to the law, even where nonmandatory, or with this charter.
Article 24
Affiliated foundation
Sallux is the foundation affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political foundations and the rules regarding their funding.
Annex I
List of Members of the European Christian Political Movement on June 1, 2017
|
Full name |
English translation |
Acronym |
Type of membership |
Member state |
|
Hayastani Qristonea-Demokratakan Miowt'yown |
Christian Democratic Union of Armenia |
HQDM |
Full membership |
Armenia |
|
Hrvatski rast |
Croatian Growth |
HRAST |
Full membership |
Croatia |
|
Eesti Kristlikud Demokraadid |
Estionian Christian Democrats |
EKD |
Full membership |
Estonia |
|
Parti Chrétien-Démocrate |
Christian Democratic Party |
PCD |
Full membership |
France |
|
Christian Democratic People’s party |
|
CDPP |
Full membership |
Georgia |
|
Bündnis C – Christen für Deutschland |
Alliance C – Christians for Germanny |
Bundnis-C |
Full membership |
Germany |
|
Kristigi Demokratiska Savieniba |
Christian Democratic Union |
KDS |
Full membership |
Latvia |
|
Partidul Popular Crestin Democrat |
Christian Democratic People's party |
PPCD |
Full membership |
Moldova |
|
ChristenUnie |
Christian Union |
CU |
Full membership |
The Netherlands |
|
Staatkundig Gereformeerde Partij |
Politically Reformed Party |
SGP |
Full membership |
The Netherlands |
|
Prawica Rzeczypospolitej |
Right Wing of the Republic |
PR |
Full membership |
Poland |
|
Uniunea Bulgara din Banat |
Bulgarian Union in Banat |
UBB |
Full membership |
Romania |
|
Evangelische Volkspartei |
Evangelical People's Party |
EVP |
Full membership |
Switzerland |
|
Khrystiyansko Demokratichnyj Soyuz |
Christian-Democratic Union |
KDS |
Full membership |
Ukraine |
|
Christian Peoples Alliance |
|
CPA |
Full membership |
United Kingdom |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/37 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina
(2018/C 34/11)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in una miscela («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario dell'Argentina (“il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
La denuncia contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto in esame originario dell’Argentina hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo dell’Argentina.
Le sovvenzioni consistono, tra l’altro:
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i) |
nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ad esempio nella fornitura di semi di soia; |
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ii) |
nell’acquisto, da parte della pubblica amministrazione, di beni per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato e/o in un sostegno al reddito o ai prezzi, come l’acquisto di biodiesel disposto dalla pubblica amministrazione (convenzione per la fornitura di biodiesel); |
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iii) |
nel trasferimento diretto di fondi, sotto forma di prestiti, e in finanziamenti all’esportazione a condizioni preferenziali, compresi prestiti agevolati della Banca nazionale dell’Argentina (Banco de la Nación Argentina, «BNA»); e |
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iv) |
nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, come l’ammortamento accelerato concesso ai produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, l’esenzione dall’imposta sul reddito minimo presunto e il differimento della medesima per i produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, e varie esenzioni da imposte provinciali. |
Il denunciante sostiene inoltre che dette misure sono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell’Argentina o di altre amministrazioni regionali o altri enti pubblici e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo la denuncia, tali sistemi sarebbero limitati a particolari imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifici e compensabili. Gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono significativi per il paese interessato.
A norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, in cui essa valuta tutte le prove a sua disposizione e sulle cui basi viene avviata l’inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzionamento pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
4. Asserzione di minaccia di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato a un ritmo sostenuto, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni. Inoltre, secondo la denuncia, tali importazioni entrano nell’Unione a prezzi che hanno già avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita praticati, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e sui suoi profitti.
Il denunciante ha fornito inoltre prove dell’esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità in Argentina, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni.
La natura delle presunte sovvenzioni è inoltre tale da poter causare effetti negativi sugli scambi.
Il denunciante ha altresì sostenuto che è probabile un sostanziale aumento del flusso delle importazioni oggetto di sovvenzioni a causa della recente riduzione delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame nell’UE (3) e della recente istituzione di misure compensative negli Stati Uniti d’America (USA) nei confronti del prodotto in esame. Ciò fa prevedere un riorientamento delle esportazioni verso l’Unione, con conseguente sostanziale aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Secondo il denunciante, il mutamento di circostanze è chiaramente previsto e imminente. Dall’imminente flusso di ulteriori importazioni oggetto di sovvenzioni deriverebbe un grave pregiudizio.
Il denunciante sostiene inoltre che all’origine della minaccia imminente di pregiudizio è principalmente la prospettiva dell’afflusso di importazioni sleali e che non sembra vi siano altri fattori tali da annullare il nesso di causalità.
5. Procedura
Avendo stabilito, informati gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.
Il governo dell’Argentina è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (4) del prodotto in esame originario del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’importo delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto in esame.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata degli importi di sovvenzione stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione (5).
b) Importo individuale di sovvenzione compensabile per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un importo individuale di sovvenzione. I produttori esportatori che intendono chiedere tale importo individuale di sovvenzione devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un importo individuale di sovvenzione che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta; ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni possa essere adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Email: |
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sovvenzioni: TRADE-AS644-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu |
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pregiudizio: TRADE-AS644-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu. |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, lettera d), del regolamento di base.
(3) GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9.
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(5) In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/48 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 34/12)
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1. |
In data 24 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Bain Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Fedrigoni. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Bain Capital: impresa di investimento in private equity che investe in diversi settori tra cui tecnologie dell’informazione, sanità, prodotti al dettaglio e beni di consumo, comunicazioni, servizi finanziari e settore industriale/manifatturiero, — Fedrigoni: impresa italiana operante nella produzione e nella vendita di vari tipi di carta, tra cui carta grafica o fine, carta e soluzioni di sicurezza (carta per banconote, altre carte valori, elementi di sicurezza ecc.), etichette autoadesive e cancelleria. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/50 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8775 — Shell/Impello)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 34/13)
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1. |
In data 22 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Shell acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Impello. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Shell: gruppo internazionale di imprese operanti nei settori dell'energia e petrolchimico (prospezione e produzione di petrolio e di gas, produzione, commercializzazione e spedizione di prodotti petroliferi e chimici, prodotti energetici rinnovabili). Shell opera inoltre nel commercio e nella vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas, anche nel Regno Unito e in Germania, — Impello: fornitore indipendente di energia a clienti domestici nel Regno Unito e in Germania (sotto la denominazione «First Utility»). |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8775 — Shell/Impello Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 34/51 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8783 — Repsol/Kia/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 34/14)
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1. |
In data 24 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Repsol e KIA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Repsol: impresa energetica integrata quotata in borsa, — Kia: distribuzione di autoveicoli in Spagna. Kia è una controllata al 100 % di Kia Motors Company, holding del gruppo Kia, ed è controllata in ultima istanza da Hyundai Motor Company, — JV: car-sharing a Madrid. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8783 — Repsol/Kia/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.