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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 29/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8737 — AmTrust/Madison Dearborn Partners/Mayfield Holdings JV) ( 1 ) |
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2018/C 29/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8686 — Bunge/IOI/Loders) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 29/03 |
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Commissione europea |
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2018/C 29/04 |
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2018/C 29/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 29/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8794 — Euler Hermes / Mapfre / Solunion) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 29/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8760 — EPH/Mátrai Erőmű) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8737 — AmTrust/Madison Dearborn Partners/Mayfield Holdings JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 29/01)
Il 19 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8737. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8686 — Bunge/IOI/Loders)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 29/02)
Il 18 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8686. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/2 |
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
(2018/C 29/03)
A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1) sono così modificate:
All’allegato I:
I punti 3 (Barbados), 4 (Grenada), 6 [Corea (Repubblica di)], 7 (Regione amministrativa speciale di Macao), 9 (Mongolia), 12 (Panama), 16 (Tunisia) e 17 (Emirati arabi uniti) sono rimossi.
All’allegato II:
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1. |
Alla sezione 2.1 (sottosezione 1) è aggiunta Barbados. |
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2. |
Alle sezioni 1.1 (sottosezione 1), 1.3 (sottosezione 1), 2.1 (sottosezione 1) e 3 (sottosezione 1) è aggiunta Grenada. |
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3. |
Alla sezione 2.1 (sottosezione 1) è aggiunta la Corea (Repubblica di). |
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4. |
Alle sezioni 1.1 (sottosezione 1), 1.3 (sottosezione 1) e 2.1 (sottosezione 1) è aggiunta la Regione amministrativa speciale di Macao. |
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5. |
Alle sezioni 1.2 (sottosezione 2) e 1.3 (sottosezione 2) è aggiunta la Mongolia. |
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6. |
Alla sezione 2.1 (sottosezione 1) è aggiunta Panama. |
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7. |
Alla sezione 2.1 (sottosezione 1) è aggiunta la Tunisia. |
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8. |
Alle sezioni 1.1 (sottosezione 1), 1.3 (sottosezione 1) e 3 (sottosezione 1) sono aggiunti gli Emirati arabi uniti. |
(1) GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.
Commissione europea
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 gennaio 2018
(2018/C 29/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2407 |
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JPY |
yen giapponesi |
135,12 |
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DKK |
corone danesi |
7,4444 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87038 |
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SEK |
corone svedesi |
9,8188 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1680 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5858 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,381 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
309,35 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1469 |
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RON |
leu rumeni |
4,6693 |
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TRY |
lire turche |
4,6410 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5358 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5289 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6996 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6823 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6202 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 314,41 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,7614 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8549 |
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HRK |
kuna croata |
7,4245 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 492,63 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8207 |
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PHP |
peso filippino |
63,189 |
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RUB |
rublo russo |
69,2815 |
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THB |
baht thailandese |
38,983 |
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BRL |
real brasiliano |
3,9063 |
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MXN |
peso messicano |
22,8810 |
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INR |
rupia indiana |
78,8650 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/4 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA
(2018/C 29/05)
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2014
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
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I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2015
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009
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I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2015 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2015 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2016
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009
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I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2016 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2016 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
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(1) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
(4) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
(5) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8794 — Euler Hermes / Mapfre / Solunion)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 29/06)
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1. |
In data 18 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Mapfre e Euler Hermes ampliano le attività dell'impresa comune Solunion. Nel caso in oggetto, questo può essere considerato come la costituzione di una nuova impresa comune ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. La concentrazione è effettuata mediante trasferimento di elementi dell'attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Mapfre: gruppo imprenditoriale internazionale che opera su scala mondiale nei settori dell'assicurazione e della riassicurazione; — Euler Hermes: gruppo imprenditoriale internazionale operante su scala mondiale, principalmente nei seguenti settori: assicurazione crediti commerciali, cauzioni, garanzie e recupero crediti; — Allianz: gruppo imprenditoriale internazionale che opera su scala mondiale nei settori dell'assicurazione, dei servizi bancari e della gestione patrimoniale; — Solunion: impresa comune che svolge attualmente attività assicurative nel campo dello star del credere in Spagna e in alcuni paesi dell'America latina. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8794 — Euler Hermes / Mapfre / Solunion Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 29/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8760 — EPH/Mátrai Erőmű)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 29/07)
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1. |
In data 18 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
EPH acquisisce indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Mátra. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — EPH: impresa di servizi che opera nell'estrazione di lignite, nella produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e di calore e nella trasmissione, distribuzione e stoccaggio di gas. In Ungheria, essa gestisce tre centrali alimentate a gas, fornisce servizi di bilanciamento, nonché servizi di teleriscaldamento a Budapest; — Mátra: possiede e gestisce a Visonta una centrale di 966 MW, alimentata principalmente a lignite. Produce inoltre energia elettrica in centrali a biomassa e solari. Inoltre, possiede e gestisce due miniere a cielo aperto a Visonta e Bükkábrány. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8760 — EPH/Mátrai Erőmű Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.