ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 18

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61° anno
18 gennaio 2018


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III   Atti preparatori

 

CORTE DEI CONTI

2018/C 18/01

Parere n. 5/2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

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IT

 


III Atti preparatori

CORTE DEI CONTI

18.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 18/1


PARERE N. 5/2017

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(2018/C 018/01)

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 287, paragrafo 4, e 322,

vista la proposta della Commissione (1),

vista la richiesta di un parere presentata dal Parlamento europeo e pervenuta alla Corte il 6 ottobre 2017,

vista la richiesta di un parere presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte l’11 ottobre 2017,

considerando quanto segue:

(1)

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non sono organismi creati dall’Unione ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 1, del TFUE e non sono dunque soggetti all’audit della Corte. Tuttavia, nella misura in cui ricevono fondi a carico del bilancio dell’UE, la Corte è competente per espletare audit basati sull’esame dei loro registri e su visite presso le loro sedi, alle condizioni stabilite dall’articolo 287 del TFUE.

(2)

I fondi che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ricevono da fonti diverse dal bilancio UE non sono automaticamente soggetti all’audit della Corte. Tuttavia, data l’interazione tra i finanziamenti UE e quelli provenienti da altre fonti, la Corte può anche aver bisogno di esaminare questi ultimi nel corso del proprio lavoro di audit.

(3)

Nel contesto dell’audit espletato sui conti annuali dell’UE, la Corte ha esaminato un numero limitato di operazioni connesse ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee. Nel 2014, la Corte ha esaminato un’operazione concernente una sovvenzione versata ad un partito politico europeo. Per due operazioni esaminate nel 2015 e 2016, la Corte ha verificato la spesa di fondi dei quali era stato chiesto il rimborso da parte di gruppi politici (2). Da tali verifiche sono emerse debolezze nelle procedure d’appalto ed anche dichiarazioni di spesa non ammissibili (3).

(4)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee mirava ad accrescere la visibilità, il riconoscimento, l’efficacia, la trasparenza e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche a essi affiliate. Nel proprio Parere n. 1/2013 (4), la Corte ha accolto con favore i miglioramenti contenuti nella proposta relativa a questo regolamento ed ha trattato numerose questioni.

(5)

Il 15 giugno 2017, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (5) nella quale si esorta la Commissione a proporre una revisione dell’attuale quadro normativo per ovviare a certe lacune nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(6)

La Corte osserva che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 si applica dal 1o gennaio 2017 e che una relazione sull’applicazione dello stesso non era prevista fino alla metà del 2018.

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.

In data 22 ottobre 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2004/2003 e ha introdotto nuove norme relative, tra l’altro, al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Dette norme riguardano, in particolare, le condizioni di finanziamento, la concessione e distribuzione dei finanziamenti, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, le spese rimborsabili, i divieti relativi all’utilizzo dei fondi dell’UE, gli obblighi contabili, di rendicontazione e di «revisione contabile», l’esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in appresso: «l’Autorità»), l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza. Il regolamento ha iniziato ad applicarsi dal 1o gennaio 2017.

2.

La Corte ha pubblicato un Parere (6) sulle proposte della Commissione del 2012 (7), nel quale ha suggerito miglioramenti a proposito di donazioni, prestiti e contributi, nonché condizioni di ammissibilità e obblighi contabili e di rendicontazione. La maggior parte dei punti trattati è stata presa in conto ed inclusa nella versione definitiva del regolamento.

3.

A seguito di una risoluzione (8) del Parlamento europeo e delle osservazioni trasmesse dai servizi del Parlamento europeo e da una serie di partiti politici europei, il 13 settembre 2017 la Commissione ha presentato l’attuale proposta (9). Detta proposta include un numero limitato di modifiche mirate che, secondo la Commissione, sono volte a «colmare le lacune, migliorare la trasparenza, garantire che le limitate risorse del bilancio dell’UE siano assegnate e spese in modo congruo […]» (10).

4.

La proposta tratta le questioni seguenti:

a)

l’adesione a più di un partito;

b)

la modifica del criterio di ripartizione del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee;

c)

l’abbassamento del requisito di cofinanziamento;

d)

il recupero degli importi indebitamente versati;

e)

il controllo del rispetto dei criteri di registrazione;

f)

la definizione del legame tra partiti nazionali e partiti politici europei.

5.

La Corte accoglie con favore le disposizioni che possono portare a migliorare la sana gestione finanziaria, l’obbligo di rendiconto, la trasparenza dei fondi destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Formula inoltre osservazioni sulle modifiche relative al calendario della reportistica e suggerisce un corpus unico di norme. La Corte ritiene che le disposizioni relative all’adesione a più di un partito e alla modifica del criterio di ripartizione del finanziamento dell’UE siano questioni oggetto di decisione politica e non commenta al riguardo.

SEGUITO DATO AL PRECEDENTE PARERE

6.

Nel Parere n. 1/2013, la Corte aveva espresso preoccupazioni circa lacune del quadro normativo disciplinante donazioni, prestiti, contributi e sanzioni, sottolineando inoltre la necessità di maggiori obblighi di rendiconto. La maggior parte delle questioni sollevate sono state affrontate dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Di seguito la Corte ribadisce alcuni punti di cui non si è tenuto conto in quell’occasione e che giudica ancora pertinenti.

7.

La proposta attuale della Commissione non segue la raccomandazione della Corte di regolare in maniera specifica le donazioni di persone fisiche o giuridiche che forniscono beni e servizi alle istituzioni dell’UE o ad altre autorità pubbliche coinvolte nella gestione dei fondi dell’UE (11). Analogamente, non include alcuna disposizione su donazioni a entità che siano collegate, direttamente o indirettamente, a partiti politici europei o fondazioni politiche europee (12).

8.

Inoltre, il progetto di regolamento non include alcuna norma riguardante i prestiti, i loro termini e le loro condizioni (13).

9.

L’attuale regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 introduce un approccio proporzionale per quanto riguarda l’importo delle sanzioni pecuniarie (14) e l’applicazione di sanzioni pecuniarie quando al Parlamento europeo o alla Corte viene impedito di esercitare i rispettivi poteri di controllo (15). Ciononostante, il progetto di modifica del regolamento non segue la raccomandazione della Corte (16) di eliminare la soglia massima del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione applicabile alle sanzioni in caso di violazioni quantificabili.

PROPOSTA ATTUALE — OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Cofinanziamento

10.

Il contributo del bilancio dell’UE ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee prende la forma di rimborso di una percentuale di costi rimborsabili (17) effettivamente sostenuti. Secondo quanto disposto dalla normativa attualmente applicabile, l’importo massimo non può eccedere l’85 % di tali costi.

11.

Secondo la «Relazione» della proposta della Commissione ed in base alle spiegazioni che la Corte ha ricevuto dai servizi del Parlamento europeo, alcuni partiti politici europei ed alcune fondazioni politiche europee hanno difficoltà a reperire i contributi necessari a rispettare il livello minimo di cofinanziamento. Ciò crea un incentivo ad utilizzare pratiche dubbie, quali ad esempio: contrarre prestiti per finanziare attività operative, con l’effetto che i revisori esterni sollevano questioni relative alla continuità operativa; fornire contributi in natura dal valore difficilmente valutabile. Inoltre, l’utilizzo di prestiti da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può comportare il rischio che le norme sulle donazioni e sui contributi siano aggirate tramite l’assunzione di prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose. Al fine di affrontare tali questioni, la Commissione propone di ridurre il livello minimo di cofinanziamento al 10 % per i partiti politici europei e al 5 % per le fondazioni politiche europee.

12.

La Corte concorda con la proposta della Commissione volta a mitigare i rischi derivanti dal ricorso a pratiche dubbie provocato dalle difficoltà di rispettare detta soglia. Tuttavia, al fine di scoraggiare ancor di più tali pratiche, le norme su donazioni e contributi andrebbero potenziate (cfr. paragrafi 7 e 8).

Recupero di importi indebitamente versati e controllo del rispetto dei criteri di registrazione

13.

La proposta della Commissione chiarisce che l’ordinatore del Parlamento europeo può recuperare gli importi indebitamente versati anche presso persone fisiche che hanno svolto attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’UE. Assegna inoltre all’Autorità il potere di cancellare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea se cessa di soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione o laddove la registrazione si sia fondata su informazioni errate/fuorvianti.

14.

La Corte concorda con quanto proposto dalla Commissione al riguardo, poiché dette disposizioni possono potenzialmente contribuire alla tutela del bilancio dell’UE. Al fine di rafforzare questo obiettivo, la Corte ribadisce la propria raccomandazione formulata nel Parere n. 1/2013, la quale suggeriva di rimuovere il massimale per le sanzioni pecuniarie (cfr. paragrafo 9 del presente parere).

Definizione del legame tra partiti politici nazionali e partiti politici europei

15.

Al fine di rafforzare la chiarezza e la trasparenza, la Commissione propone di chiarire il legame tra partiti politici nazionali e partiti politici europei. Nella proposta si legge che «Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, il programma politico e il logo del partito politico europeo nonché informazioni […]». La Corte accoglie con favore l’intenzione della Commissione di incrementare la trasparenza del legame tra partiti politici europei e partiti politici nazionali, ma ritiene che risulterà difficile, nella pratica, monitorare il rispetto di tale obbligo e ottenere pertinenti elementi comprovanti la «pubblicazione continuativa».

Calendario della proposta

16.

Le norme attuali hanno iniziato ad applicarsi dal 1o gennaio 2017. Pertanto, l’attuale invito a presentare domande di contributi finanziari (18) è il primo disciplinato dalla nuova normativa. Secondo la Commissione, la proposta intende colmare lacune individuate nell’ambito delle norme precedenti, di cui non si è tenuto conto nel preparare il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Tuttavia, una revisione più approfondita sarà ancora necessaria, in quanto le questioni affrontate non sono le uniche sollevate dai vari portatori di interesse.

17.

La Corte accoglie con favore la rettifica di qualunque potenziale carenza della normativa vigente, ma suggerisce di evitare, in generale, la pratica di modificare la normativa subito dopo che è entrata in vigore/ha iniziato ad essere applicabile, e solo per risolvere un numero limitato di questioni.

Corpus unico di norme

18.

Attualmente, il regolamento finanziario disciplinante il bilancio generale dell’UE comprende norme sui contributi ai partiti politici europei (19). Alcuni degli articoli disciplinano questioni che sono regolate anche dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (20). Al fine di evitare sovrapposizioni e di semplificare il quadro normativo, la Corte ritiene che tutte le disposizioni concernenti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee potrebbero essere raggruppate in un corpus unico di norme.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella riunione del 14 dicembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, COM(2017) 481 final del 13 settembre 2017.

(2)  Ai gruppi politici al Parlamento europeo non si applica la proposta oggetto del presente parere. I meccanismi di audit (nomina di un revisore esterno indipendente) e la procedura di discarico loro applicabile sono simili a quelli dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

(3)  Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2016, paragrafo 10.15, relazione annuale sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 9.11, e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 9.11 e riquadro 9.1.

(4)  Parere n. 1/2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1).

(5)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 giugno 2017, sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo (2017/2733(RSP)).

(6)  Parere n. 1/2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei.

(7)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, COM(2012) 499 final del 12 settembre 2012; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei, COM(2012) 712 final del 29 novembre 2012.

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 giugno 2017, sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo (2017/2733(RSP)).

(9)  COM(2017) 481.

(10)  Cfr. «Relazione» della proposta, pag. 4.

(11)  Cfr. Parere n. 1/2013, paragrafo 5.

(12)  Cfr. Parere n. 1/2013, paragrafo 6.

(13)  Cfr. Parere n. 1/2013, paragrafo 10.

(14)  Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, articolo 27, paragrafo 4.

(15)  Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto iv).

(16)  Cfr. Parere n. 1/2013, paragrafo 11.

(17)  Per poter esser considerati ammissibili al rimborso mediante i fondi dell’UE, i costi devono soddisfare le condizioni definite all’articolo II.18 della decisione dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo del 12 giugno 2017 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU C 205 del 29.6.2017, pag. 2).

(18)  Cfr. Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2018/01) — «Contributi ai partiti politici europei» (2017/C 206/13).

(19)  Parte seconda — Titolo VIII — Contributi ai partiti politici europei.

(20)  Ad esempio, quelle concernenti il cofinanziamento, la rendicontazione e l’audit.