ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 gennaio 2018
(2018/C 15/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2230 |
JPY |
yen giapponesi |
135,40 |
DKK |
corone danesi |
7,4492 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88860 |
SEK |
corone svedesi |
9,8228 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1795 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6308 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,516 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,75 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1713 |
RON |
leu rumeni |
4,6483 |
TRY |
lire turche |
4,6437 |
AUD |
dollari australiani |
1,5379 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5194 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5680 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6808 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6185 |
KRW |
won sudcoreani |
1 302,40 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9970 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8780 |
HRK |
kuna croata |
7,4235 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 311,76 |
MYR |
ringgit malese |
4,8491 |
PHP |
peso filippino |
61,939 |
RUB |
rublo russo |
69,0251 |
THB |
baht thailandese |
39,112 |
BRL |
real brasiliano |
3,9303 |
MXN |
peso messicano |
22,9588 |
INR |
rupia indiana |
78,3300 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
17.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15/2 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 15/02)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numeri di autorizzazione |
Usi autorizzati |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2018) 14 |
10 gennaio 2018 |
1,2-dicloroetano n. CE 203-458-1 n. CAS 107-06-2 |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Renania-Palatinato, Germania |
REACH/17/34/0 |
Uso industriale come solvente e mezzo di cristallizzazione nella sintesi della sostanza attiva fitosanitaria bentazone (n. CE 246-585-8 e n. CAS 25057-89). |
22 novembre 2029 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza. |
REACH/17/34/1 |
Uso industriale come solvente e mezzo di cristallizzazione nella sintesi della sostanza attiva biocida flocoumafen (n. CE 421-960-0 e n. CAS: 90035-08-8). |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
17.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15/3 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 15/03)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivazione della decisione |
C(2018) 15 |
10 gennaio 2018 |
Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri n. CE 231-801-5 n. CAS: 7738-94-5 |
Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germania |
REACH/17/35/0 |
Cromatura rigida per applicazioni di iniezione benzina/diesel |
21 settembre 2029 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono per il richiedente idonee sostanze o tecnologie alternative prima del termine di scadenza. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
17.1.2018 |
IT |
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C 15/4 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 15/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Estonia
Oggetto della commemorazione : nel 2018 l’Estonia, la Lettonia e la Lituania emetteranno congiuntamente una moneta commemorativa in euro con un disegno comune per celebrare l’istituzione degli Stati estone e lettone e la ricostituzione dello Stato lituano.
Descrizione del disegno : i tre Stati baltici sono rappresentati simbolicamente da un cordoncino intrecciato. Sono infatti uniti dalla storia poiché condividono il passato, il presente e il futuro. Sulla moneta figurano inoltre un numero stilizzato che rappresenta il centenario e i simboli araldici dei tre Stati. A sinistra è riportato il nome del paese di emissione («EESTI») e a destra l’anno di emissione («2018»). Il disegno è stato scelto mediante una votazione pubblica nei tre paesi baltici.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata :
Data di emissione : primo trimestre 2018
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Corte dei conti
17.1.2018 |
IT |
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C 15/5 |
Relazione speciale n. 2/2018
«L’efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE»
(2018/C 15/05)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 2/2018 «L’efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu