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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 19 gennaio 2016 |
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2018/C 11/01 |
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2018/C 11/02 |
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2018/C 11/03 |
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2018/C 11/04 |
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2018/C 11/05 |
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2018/C 11/06 |
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Mercoledì 20 gennaio 2016 |
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2018/C 11/07 |
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Giovedì 21 gennaio 2016 |
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2018/C 11/08 |
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2018/C 11/09 |
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2018/C 11/10 |
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2018/C 11/11 |
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2018/C 11/12 |
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2018/C 11/13 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla situazione in Etiopia (2016/2520(RSP)) |
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2018/C 11/14 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla Corea del Nord (2016/2521(RSP)) |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 19 gennaio 2016 |
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2018/C 11/15 |
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2018/C 11/16 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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Martedì 19 gennaio 2016 |
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2018/C 11/17 |
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Mercoledì 20 gennaio 2016 |
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2018/C 11/18 |
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2018/C 11/19 |
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2018/C 11/20 |
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2018/C 11/21 |
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2018/C 11/22 |
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2018/C 11/23 |
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Giovedì 21 gennaio 2016 |
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2018/C 11/24 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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IT |
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2015-2016
Sedute dal 18 al 21 gennaio 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 100 del 30.3.2017.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 19 gennaio 2016
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/2 |
P8_TA(2016)0004
Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2015/2140(INI))
(2018/C 011/01)
Il Parlamento europeo,
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visti la relazione della Commissione in data 4 giugno 2015 sulla politica di concorrenza 2014 (COM(2015)0247) nonché il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna nella stessa data, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli da 101 a 109, 147 e 174; |
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visti le corrispondenti regole, linee direttrici e decisioni della Commissione in materia di concorrenza, |
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viste la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza UE 2013 (1), nonché la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE 2012 (2) e le istanze avanzate in tali sedi dal Parlamento, |
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visto lo studio, elaborato dalla Direzione generale per le politiche interne (Dipartimento tematico A (Politica economica e scientifica)) per la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dal titolo «Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain (UTPs)» (3), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Il mercato interno del trasporto internazionale di merci su strada: dumping sociale e cabotaggio» (4), |
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vista la relazione del maggio 2012 della rete europea della concorrenza (REC) dal titolo «Competition law enforcement and market monitoring activities by European competition authorities in the food sector» (5), |
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viste le direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nell'ambito della tassazione, |
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viste le conclusioni e le proposte di azione del progetto OCSE/G20 sull'erosione delle basi imponibili e il trasferimento degli utili, |
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vista la decisione della Commissione del 6 maggio 2015 di avviare un'inchiesta sul settore dell'e-commerce a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (C(2015)3026), |
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vista la direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, sulle norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno, |
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vista la comunicazione della Commissione in data 28 giugno 2014 sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (6), |
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visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, |
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visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, |
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visto il Libro bianco della Commissione dal titolo «Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE» in data 9 luglio 2014 (COM(2014)0449), |
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vista l'indagine sulla concorrenza nel settore farmaceutico dell'8 luglio 2009 e le relazioni di controllo, in particolare la quinta relazione sul monitoraggio degli accordi in materia di brevetti, |
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visto il quadro universale per i sistemi di valutazione della sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA) sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0368/2015), |
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A. |
considerando che la politica di concorrenza UE rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia sociale di mercato in Europa ed è uno strumento essenziale per il funzionamento del mercato interno dell'Unione; |
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B. |
considerando che, nel settore della concorrenza, la voce dell'Unione europea è ascoltata e rispettata sulla scena internazionale; che questa rappresentanza esterna unificata, indipendente e basata su competenze chiaramente definite consente all'Unione di proiettare il suo reale peso politico, demografico ed economico; |
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C. |
considerando che la politica di concorrenza è di per sé uno strumento di salvaguardia della democrazia europea, dal momento che impedisce la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi; |
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D. |
considerando che l'Unione europea si è affermata come un'economia sociale di mercato aperta e in libera e leale concorrenza, il cui scopo è di incrementare il benessere dei consumatori e il tenore di vita di tutti i cittadini dell'Unione europea, e che l'Unione europea sta creando un mercato interno volto a garantire uno sviluppo sostenibile in Europa sulla base di una crescita economica equilibrata e della stabilità dei prezzi; |
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E. |
considerando che l'obiettivo della rigorosa applicazione dei principi del diritto della concorrenza ai sensi del trattato UE è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della politica economica dell'Unione europea e, allo stesso tempo, di andare a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori, nonché di promuovere l'innovazione e la crescita, controllando e limitando le pratiche sleali di mercato derivanti dai monopoli e dalle posizioni dominanti di mercato, affinché ogni individuo abbia una buona possibilità di successo; |
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F. |
considerando che l'indipendenza delle autorità di concorrenza nazionali riveste la massima importanza; |
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G. |
considerando che ogni anno vengono cumulate perdite dell'ordine di 181-320 miliardi di EUR, pari circa al 3 % del PIL dell'UE, a causa dell'esistenza di cartelli; |
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H. |
considerando che, in termini di costi energetici, il mercato unico europeo registra risultati peggiori rispetto al mercato interno USA, con una dispersione dei prezzi del 31 % rispetto al 22 % negli Stati Uniti; |
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I. |
considerando che in molti Stati membri le PMI, che rappresentano il 98 % delle imprese nell'UE e il 67 % degli occupati, sono interessate da una grave stretta creditizia; |
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J. |
considerando che l'evasione fiscale, la frode fiscale e i paradisi fiscali stanno costando ai contribuenti dell'UE mille miliardi di euro all'anno in perdite di entrate fiscali, distorcendo la concorrenza nel mercato unico tra le imprese che pagano le tasse e quelle che non lo fanno; |
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K. |
considerando che negli ultimi anni, in particolare, il dinamismo nell'economia digitale e, soprattutto, le distorsioni della concorrenza dovute a pratiche fiscali aggressive e alle politiche fiscali nazionali (che stanno probabilmente arrecando un notevole danno al mercato interno), hanno portato con sé nuove sfide per gli operatori del mercato, che richiedono una risposta immediata e mirata da parte della Commissione; che la cooperazione globale sul rispetto delle regole di concorrenza aiuta a evitare incongruenze nelle misure correttive adottate e nei risultati delle misure di applicazione, e aiuta le aziende a ridurre i costi di conformità; |
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L. |
considerando che, alla luce delle sfide dell'era digitale, gli strumenti della legislazione sulla concorrenza disponibili devono essere sottoposti a una verifica approfondita; |
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M. |
considerando che le norme internazionali del trasporto aereo in materia di concorrenza leale e la regolamentazione delle imprese statali sono carenti per quanto riguarda le compagnie aeree di taluni paesi terzi che operano da e verso l'Europa e che dominano certe tratte, causando notevoli danni alle compagnie aeree europee e limitando la connettività degli hub aeroportuali dell'Europa, con conseguente limitazione della scelta per i consumatori europei; |
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N. |
considerando che la concorrenza non esercita lo stesso impatto in tutti gli Stati membri; |
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O. |
considerando che la politica di concorrenza deve tenere conto, in particolare, degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale; |
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P. |
considerando che il dumping sociale è un fattore di distorsione del mercato interno che danneggia i diritti sia dei consumatori che dei lavoratori; |
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Q. |
considerando che la garanzia della libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali è la base della crescita dell'Europa; |
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1. |
accoglie con favore la relazione della Commissione che sottolinea l'importanza della politica di concorrenza nell'UE e osserva che essa abbraccia in sostanza il periodo in cui è stato in carica il commissario alla concorrenza Almunia nell'ultima Commissione; |
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2. |
sollecita la Commissione a trasmettere in futuro al Parlamento il documento di lavoro per settori specifici in quanto componente integrale della relazione; |
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3. |
si compiace del fatto che la commissaria alla concorrenza Verstager intenda lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di sviluppare la politica di concorrenza come uno degli strumenti centrali dell'Unione europea verso la realizzazione del mercato unico interno, e invita la Commissione a non attuare la politica interna UE della concorrenza in modo tale da limitare le strategie di mercato delle imprese affinché esse possano competere sui mercati globali con attori esterni all'UE; |
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4. |
sottolinea che un'efficace e credibile politica di concorrenza non deve orientarsi esclusivamente sulla riduzione dei prezzi al consumatore, ma deve anche tenere a mente gli interessi strategici dell'economia europea come la capacità di innovare, gli investimenti, la competitività e la sostenibilità, le speciali condizioni di concorrenza per le PMI, le start-up e le microimprese e l'esigenza di promuovere elevati standard di lavoro e ambientali; |
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5. |
invita la Commissione a porre fine al dumping sociale e sottolinea che le decisioni strategiche in materia di concorrenza devono tener conto in particolare dell'impatto sociale; |
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6. |
ritiene che la specifica natura dell'economia digitale, caratterizzata da costi marginali in flessione e tendenti a zero e da elevati effetti di rete, favorisca l'aumento del livello di concentrazione nei mercati fondamentali; invita la Commissione ad adattare la propria politica di concorrenza alle specificità di tale settore; |
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7. |
esorta la Commissione a completare il mercato interno nei settori in cui è ancora frammentato e incompiuto e, laddove emergano, a eliminare al più presto le restrizioni del mercato e le distorsioni della concorrenza ingiustificate; invita la Commissione a garantire che la politica di concorrenza rafforzi nel contempo la coesione sociale nell'Unione; |
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8. |
sottolinea che l'attenzione strategica dell'attività dell'autorità di concorrenza e l'illustrazione che se ne fa nella relazione sulla concorrenza 2014 corrispondono ampiamente alle priorità comuni; ravvisa comunque in taluni settori la necessità di un intervento più determinato che la Commissione dovrebbe affrontare seriamente l'anno prossimo; evidenzia l'importanza della cooperazione globale in materia di rispetto della concorrenza; sostiene una partecipazione attiva da parte della Commissione alla Rete internazionale della concorrenza; |
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9. |
esorta nuovamente la Commissione, come ha già fatto nella precedente relazione annuale, a evitare lo sviluppo di un'eccessiva concentrazione di mercato e l'abuso di posizione dominante di mercato in relazione alla creazione del mercato unico digitale, dato che in questo modo si garantisce un livello di servizio più elevato per i consumatori e la possibilità di prezzi più attraenti; |
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10. |
ritiene essenziale garantire condizioni eque di concorrenza nel mercato digitale e contrastare l'abuso di posizioni dominanti e l'ottimizzazione fiscale, obiettivi che, in ultima analisi, vanno a beneficio dei consumatori; |
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11. |
ritiene che lo sviluppo dell'amministrazione elettronica (e-government) sia un importante fattore di sostegno alla crescita, in particolare per quanto concerne la partecipazione delle PMI; esorta pertanto gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti messi a loro disposizione dalla nuova legislazione sugli appalti pubblici per favorire la crescita nell'UE e chiede alla Commissione di sostenere tutte le iniziative legate allo sviluppo dell'e-government; sottolinea inoltre che la promozione e l'attuazione dei sistemi di e-governance in tutti gli Stati membri sono fondamentali per l'efficace controllo delle violazioni e per garantire la trasparenza sia nel settore pubblico che in quello privato; |
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12. |
invita la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino in tempi rapidi la nuova legislazione sugli appalti pubblici, con particolare riferimento al ricorso agli appalti elettronici e all'amministrazione elettronica e le nuove disposizioni concernenti l'inclusione di criteri sociali e ambientali e la suddivisione degli appalti in lotti, al fine di favorire l'innovazione e la concorrenza leale, sostenere le PMI nei mercati degli appalti e garantire l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo nell'impiego dei fondi pubblici; |
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13. |
invita la Commissione a intensificare ulteriormente gli sforzi a favore di un'ambiziosa apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici, allo scopo di eliminare l'asimmetria esistente nel livello di apertura di tali mercati tra l'UE e gli altri partner commerciali, e a tener conto, a tal fine, della relazione del Parlamento sulla proposta della Commissione relativa a uno strumento per gli appalti internazionali e sulla sua imminente revisione; |
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14. |
osserva che nel mercato unico sono venduti al consumatore prodotti che hanno composizione diversa, ma con lo stesso marchio e il medesimo imballaggio; invita la Commissione a valutare se, nell'ambito della politica di concorrenza dell'UE, si tratti di una pratica con effetti negativi sui fornitori di prodotti locali e regionali, in particolare le PMI; |
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15. |
ritiene essenziale che la Commissione continui a promuovere una migliore convergenza e una più stretta cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE; |
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16. |
si compiace della profonda interazione tra l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e la strategia del mercato unico digitale, in particolare nell'ambito delle iniziative concernenti le pratiche di geoblocco e gli accordi di licenza, al fine di completare il mercato unico digitale; ritiene che un'interazione simile sia fondamentale nel mercato interno dell'energia per rimuovere gli ostacoli al libero flusso di energia attraverso le frontiere e per costruire l'Unione dell'energia; |
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17. |
ritiene che la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni sia essenziale non soltanto per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti, ma anche per incoraggiare prezzi accessibili e scelta dei servizi per i consumatori; invita pertanto la Commissione a salvaguardare la concorrenza in tale settore, anche in relazione all'attribuzione dello spettro; |
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18. |
invita la Commissione a verificare le clausole e le pratiche sleali e illecite utilizzate dal settore bancario nei contratti con i consumatori; invita la Commissione, nel contesto della REC, a favorire gli scambi di pratiche consolidate; esorta la Commissione a ridurre ogni tipo di burocrazia generata dall'applicazione della politica di concorrenza; |
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19. |
ritiene che la politica di concorrenza debba svolgere un ruolo importante nel rendere i mercati finanziari più sicuri e trasparenti per i consumatori; si compiace inoltre delle misure legislative adottate nel settore dei pagamenti elettronici e in particolare l'introduzione di massimali per le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta; |
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20. |
ricorda alla Commissione che la politica di concorrenza prevede anche la regolamentazione del prezzo dei servizi per i quali è difficile fissare un valore di mercato, come ad esempio le commissioni degli sportelli automatici; |
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21. |
invita la Commissione a esaminare le reti degli sportelli automatici dal punto di vista della politica di concorrenza, considerando che si tratta di un'infrastruttura di rete; |
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22. |
ritiene sia opportuno riflettere ulteriormente su come sostenere le imprese europee quando competono a livello globale con altri operatori di pari dimensioni in diverse parti del mondo, i quali non devono attenersi alle stesse norme in materia di concorrenza che le imprese europee sono tenute a rispettare sul proprio terreno; |
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23. |
invita la Commissione a garantire la coerenza tra la politica commerciale e di concorrenza dell'Unione e gli obiettivi della politica industriale europea; sottolinea che la politica di concorrenza dell'Unione non dovrebbe ostacolare la nascita di campioni industriali europei nell'economia; chiede, pertanto, che la politica commerciale e la politica di concorrenza promuovano lo sviluppo e la competitività dell'industria europea sulla scena mondiale; |
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24. |
riconosce che molti settori ad alta intensità energetica sono economicamente in difficoltà e che alcuni di essi, come l'industria siderurgica, sono in crisi; esorta la Commissione a rivedere le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per i settori industriali ad alta intensità energetica, garantendo un'efficace protezione dalle delocalizzazioni del carbonio e offrendo eque opportunità alle industrie dell'UE, in particolare ai settori industriali ad alta intensità energetica più vulnerabili; |
Procedura antitrust — casi di abuso di posizione dominante
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25. |
invita la Commissione a intensificare gli sforzi riguardo alle indagini sui casi di abuso di posizioni dominanti di mercato a danno dei consumatori dell'UE; |
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26. |
constata che gli abusi di posizione dominante sono vietati e costituiscono un grave problema nell'ambito della concorrenza; |
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27. |
è del parere che la Commissione operi con efficacia in caso di violazioni della normativa in materia di cartelli e possa apportare un sostanziale contributo alla realizzazione del mercato interno e di eque condizioni di concorrenza; |
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28. |
mette in evidenza che le pratiche anticoncorrenziali e i monopoli possono agire come ostacoli agli scambi che alterano i flussi degli scambi e degli investimenti; invita la Commissione, nell'interesse di un commercio mondiale libero ed equo, ad adottare provvedimenti a livello internazionale contro i cartelli e le pratiche anticoncorrenziali, oligopolistiche e monopolistiche che pregiudicano la concorrenza; |
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29. |
ritiene che le norme esistenti in materia di ammende da infliggere per le violazioni alle persone giuridiche debbano essere integrate da concomitanti sanzioni nei confronti delle persone fisiche responsabili; ritiene che l'importo delle ammende debba essere abbastanza elevato da avere un effetto dissuasivo; sottolinea l'importanza di una politica efficace in materia di segnalazione degli abusi, che ha aiutato la Commissione a individuare i cartelli; |
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30. |
è dell'avviso che la certezza del diritto sia fondamentale e invita la Commissione a integrare in uno strumento legislativo norme in materia di ammende analoghe a quelle imposte nelle procedure relative ai cartelli; |
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31. |
osserva che i modelli di mercato originali della politica di concorrenza possono essere inadeguati per l'economia digitale e che l'uso di indicatori basati sui prezzi in questo dinamico settore economico spesso non consente di conseguire il risultato desiderato; chiede alla Commissione di elaborare, sulla base di nuovi criteri, una valutazione giuridico-economica globale dei mercati in rapida evoluzione e dei modelli commerciali effimeri impiegati dalle imprese digitali, in modo da acquisire un'idea chiara della struttura dei mercati e delle loro tendenze e adottare le misure appropriate per proteggere i consumatori e tenere in debita considerazione l'importanza dei dati e delle specifiche strutture del mercato dell'economia digitale; sottolinea che, ai fini della definizione del mercato rilevante, in particolare nell'ambito dell'economia digitale, occorre utilizzare i pertinenti criteri di valutazione in termini di concorrenza; |
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32. |
sottolinea l'importanza della tutela della proprietà intellettuale ai fini di una concorrenza leale e deplora la mancanza di volontà da parte delle imprese globali di acquistare le licenze necessarie per l'utilizzo dei brevetti europei; invita la Commissione a proteggere efficacemente i brevetti standard essenziali e a verificare con attenzione l'acquisto legittimo delle licenze da parte degli utilizzatori dei brevetti; |
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33. |
invita la Commissione a indagare sulla possibile esistenza di una correlazione tra l'elevata presenza di politici ed ex ministri nei consigli di amministrazione delle imprese del settore dell'energia e le pratiche oligopolistiche nel settore dell'energia di alcuni Stati membri; |
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34. |
mette in discussione la lunga durata delle indagini sul gigante internet americano Google, e si rammarica del fatto che tali indagini si stiano trascinando già da anni, senza alcuna trasparenza e senza risultati definitivi da evidenziare, a riprova del fatto che fino al 2014 la Commissione è stata riluttante a indicare la sua intenzione di abolire le restrizioni del mercato; sottolinea che, soprattutto quando si tratti di mercati dinamici, simili lungaggini possono equivalere ad un assestamento di fatto del mercato e creare incertezza; |
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35. |
invita la Commissione a esaminare con attenzione la pratica adottata da Google di offrire il sistema operativo «Android» soltanto in combinazione con altri servizi propri e di vietare ai produttori la preinstallazione di prodotti della concorrenza; invita inoltre la Commissione a esaminare in dettaglio la posizione di mercato dominante di Google nel settore delle prenotazioni alberghiere dirette, e a cercare una soluzione adeguata a questo problema; sostiene le misure adottate dalla Commissione intese ad ottenere un maggior grado di interoperabilità e portabilità in tutti i settori digitali evitando, quindi, lo scenario di un asso pigliatutto; sottolinea l'importanza di dotare la Commissione degli strumenti adatti per mantenere un quadro aggiornato dei rapidi sviluppi del mercato digitale; |
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36. |
invita la Commissione a condurre e completare con attenzione tutte le altre indagini in corso sui cartelli e ad eliminare le restrizioni del mercato; si compiace del rifiuto del nuovo Commissario di piegarsi a pressioni politiche e chiede di accelerare il procedimento in modo da raggiungere risultati entro il prossimo anno; accoglie pertanto con favore la contestazione degli addebiti inviata dalla Commissione a Google riguardo al confronto del servizio acquisti; invita la Commissione a continuare a prendere in esame con determinazione tutte le preoccupazioni emerse durante le sue indagini, compresi altri ambiti di pregiudizio per le ricerche, dato che è un tassello per garantire parità di condizioni per tutti gli attori del mercato digitale; |
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37. |
osserva che la Commissione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1/2003 nei casi di cartelli, ha la possibilità di disporre l'adozione di misure provvisorie, laddove sussista il pericolo di danni alla concorrenza gravi e irreparabili; invita la Commissione a verificare in che misura sia possibile ricorrere a tali misure nei casi interminabili riguardanti la concorrenza, in particolare nel mercato digitale; |
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38. |
ricorda che la neutralità della rete (principio in base al quale tutto il traffico internet riceve lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione) riveste estrema importanza quando si tratti di garantire che non vi siano discriminazioni tra i servizi internet e la piena concorrenza; |
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39. |
sottolinea che la politica di concorrenza dovrebbe essere basata su dati di fatto e accoglie con favore l'indagine settoriale della Commissione sul commercio elettronico e i possibili ostacoli al commercio online transfrontaliero di beni e servizi, ad esempio in settori quali l'elettronica, l'abbigliamento, le calzature e il contenuto digitale; |
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40. |
constata che il caso Google ha innescato una discussione generale sul potere di piattaforme internet dominanti come eBay, Facebook, Apple, Linkdln, Amazon, Uber, Airbnb, ecc., sulla loro influenza sui mercati e la sfera pubblica e sull'esigenza di una loro regolamentazione per proteggerli entrambi; osserva che l'obiettivo di regolamentare le piattaforme internet dovrebbe essere quello di garantire una maggiore protezione degli utenti, mantenendo allo stesso tempo gli incentivi all'innovazione; |
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41. |
invita la Commissione a indagare sulla posizione dominante di mercato di Google in materia di prenotazioni alberghiere dirette; osserva che la società sta cercando di fare in modo che i navigatori prenotino e paghino tramite Google anziché attraverso un sito di viaggi terzo o il sito dell'hotel; sottolinea che tale comportamento è potenzialmente controverso, dato che trasforma Google in un'agenzia di viaggi online o suo equivalente, applicando commissioni di prenotazione; osserva che la gran parte degli albergatori preferisce le prenotazioni dirette, anziché attraverso un sito o aggregatore di terzi; sottolinea che Google potrebbe sfruttare la propria posizione dominante e, nel contempo, indebolire i concorrenti nei mercati turistici, danneggiando in tal modo i consumatori; |
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42. |
plaude alle modifiche adottate di recente dalla Commissione al regolamento (CE) n. 773/2004 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE e alle comunicazioni ad esso associate in seguito alla direttiva sulle azioni di risarcimento del danno; si rammarica che il Parlamento non sia stato coinvolto nell'elaborazione delle modifiche; |
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43. |
sottolinea l'importante ruolo svolto dalla politica di concorrenza per il completamento del mercato unico digitale; condivide l'opinione secondo cui una solida politica di concorrenza nel quadro di mercati frenetici richiede conoscenze approfondite del mercato; plaude pertanto all'analisi settoriale del commercio elettronico avviata nel quadro dell'applicazione della strategia per un mercato unico digitale; |
Aiuti di Stato
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44. |
sollecita la Commissione, custode dei trattati, a monitorare attentamente l'attuazione della suddetta direttiva da parte degli Stati membri e a garantire l'applicazione uniforme delle relative norme in tutta l'UE; esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità amministrative a livello regionale e comunale a spendersi a favore del rispetto della politica europea di concorrenza e a spiegarne la base giuridica; sottolinea l'importanza di affrontare gli aiuti di Stato orizzontali e verticali con la medesima diligenza; ravvisa la necessità di intraprendere azioni per rafforzare la consapevolezza in tutte le parti dell'Unione europea in merito alla classificazione e alla concessione di un aiuto di Stato illegale, in particolare quando le decisioni di aiuti di questo tipo equivalgono a misure anticoncorrenziali e protezionistiche; ritiene, tuttavia, che le regioni e le isole remote o periferiche dovrebbero avere maggiore margine di manovra rispetto a quello attuale, quando si tratta di applicare le norme in materia di aiuti di Stato; |
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45. |
ritiene che la Commissione, in particolare nell'ambito dei procedimenti relativi agli aiuti di Stato, debba esaminare le prove fornite dagli Stati membri in modo più rigoroso e migliorare la certezza dei fatti, visti i regolari tentativi di aggirare la base giuridica e i vincoli legali, o di cercare compromessi più o meno borderline; è del parere che tali analisi dovrebbero basarsi sulla premessa che, in settori strategici ed essenziali come l'energia, i trasporti e il sistema sanitario, gli Stati devono garantire la totale sicurezza, la continuità dell'approvvigionamento e della fornitura di servizi per tutti i loro cittadini e devono prestare attenzione a non emanare disposizioni legali che siano dannose per altri Stati membri o l'Unione; |
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46. |
ribadisce che i fondi strutturali dell'UE non possono essere utilizzati in modo da incoraggiare direttamente o indirettamente il trasferimento dei servizi o della produzione in un altro Stato membro, ad esempio tramite un periodo di attesa per le imprese beneficiarie di tali fondi; sottolinea che gli aiuti di Stato sono talvolta necessari per garantire l'erogazione di servizi di interesse economico generale (SIEG), fra cui l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni; sottolinea che l'intervento dello Stato è spesso lo strumento politico più efficiente per garantire la fornitura di servizi che sono fondamentali per salvaguardare le condizioni economiche e sociali in regioni isolate, remote o periferiche e nelle isole dell'Unione; |
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47. |
si compiace del fatto che la Commissione nel 2014 abbia adottato la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, inserendola nel regolamento generale in materia di esenzioni per categoria (RGEC); |
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48. |
accoglie con favore l'inclusione nel RGEC degli aiuti sociali per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, riconoscendo quindi il problema della connettività; sottolinea che la connettività delle regioni insulari periferiche è altresì essenziale per sostenere e sviluppare livelli accettabili di iniziativa economica e sociale attraverso il mantenimento di connessioni commerciali fondamentali; |
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49. |
accoglie con favore l'attuale indagine della Commissione relativa alle attività fiscali differite e ai crediti d'imposta differiti, che va a vantaggio del settore bancario in vari Stati membri; è del parere che tali attività e crediti fiscali differiti dovrebbero essere autorizzati retroattivamente a norma delle disposizioni in materia di aiuti di Stato laddove siano collegati a condizioni esplicite relative agli obiettivi di finanziamento per l'economia reale; |
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50. |
ribadisce la propria richiesta alla Commissione di verificare se il settore bancario abbia beneficiato, dall'inizio della crisi, di sovvenzioni e aiuti di Stato impliciti sotto forma di un sostegno non convenzionale alla liquidità; |
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51. |
accoglie con favore l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio, il cui obiettivo principale è consentire una promozione più efficace delle piccole e medie imprese, delle imprese a media capitalizzazione innovative e delle start-up, che presentano un notevole svantaggio legato alle loro dimensioni; |
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52. |
critica il fatto che i modelli fiscali distorsivi della concorrenza, in particolare, possano causare problemi considerevoli alle medie imprese e ai vari Stati membri che non applicano tali modelli fiscali; |
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53. |
plaude al fatto che la Commissione, nel quadro della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato, stia prendendo l'iniziativa di emanare nuovi orientamenti che chiariranno il significato di aiuti di Stato in ambito fiscale e nella corretta determinazione dei prezzi di trasferimento; |
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54. |
chiede alla Commissione uno studio separato che valuti se le disposizioni dell'UE sugli aiuti di Stato stiano pregiudicando il consolidamento e il rafforzamento della competitività tra le imprese europee nei confronti delle loro controparti globali, non da ultimo per quanto riguarda i meccanismi degli appalti pubblici, anche alla luce della recente conclusione del partenariato transpacifico; |
Controllo delle fusioni
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55. |
constata che, in passato, le valutazioni delle fusioni e acquisizioni nell'economia digitale sono state effettuate in modo preponderante sulla scorta del volume d'affari delle imprese interessate, il che è insufficiente; sottolinea che anche le imprese con volumi d'affari ridotti e cospicue perdite di avviamento possono disporre di un grande portafoglio clienti e, conseguentemente, di un volume considerevole di dati e di un elevato potere di mercato, come dimostra l'incondizionata approvazione da parte della Commissione dell'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook, che crea un precedente; |
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56. |
è del parere che, in alcuni ambiti economici, in particolare nell'economia digitale, dovrebbero essere applicati criteri aggiuntivi che vadano oltre gli approcci basati sui prezzi, le quote di mercato e il volume d'affari, poiché le fusioni possono spesso implicare restrizioni del mercato; |
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57. |
ritiene che nell'economia digitale, in particolare, e nel contesto della protezione dei consumatori, le norme generali sulla concorrenza debbano essere aggiornate per restare al passo con le realtà di mercato e che debbano essere introdotti nuovi criteri aggiuntivi nella valutazione delle fusioni, quale il prezzo di acquisto, i possibili ostacoli di accesso al mercato, la vitale importanza dei dati e dell'accesso agli stessi, le particolarità delle piattaforme e gli effetti di rete associati nonché la questione di esaminare se nel settore interessato si registri o meno una concorrenza globale; sollecita la Commissione a prestare particolare attenzione al modello commerciale per le imprese nell'economia digitale e agli eventuali ostacoli all'ingresso sul mercato, inclusi fattori come la possibilità di passare da una piattaforma all'altra e la portabilità dei dati; |
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58. |
invita la Commissione a valutare la possibilità che i dettaglianti indipendenti, i quali sono autorizzati dal diritto in materia di concorrenza a collaborare fra loro attraverso i punti vendita tradizionali, possano fornire anche offerte congiunte nel commercio elettronico; |
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59. |
ritiene che l'erronea valutazione del potere di mercato, unita all'attuale definizione di mercato, vada spesso a scapito delle imprese europee, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla globalizzazione e da un mercato digitale dinamico; invita la Commissione a considerare un riadeguamento nel quadro del regolamento sulle concentrazioni; |
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60. |
esprime preoccupazione per l'approccio prettamente nazionale troppo spesso adottato in riferimento alla questione della definizione di mercato, nell'ambito del quale non si tiene debitamente conto dell'internazionalizzazione dei mercati, come ad esempio nel caso del regolamento sulle concentrazioni; |
Aiuti finanziari e imposte
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61. |
sottolinea che — come indicato per la quinta volta nella sua relazione annuale sulla concorrenza — gli aiuti temporanei di Stato nel settore finanziario erano necessari per stabilizzare il sistema finanziario globale ma che devono essere ridotti rapidamente o eliminati del tutto e sottoposti a scrutinio, se si vuole completare l'Unione bancaria; sottolinea la necessità urgente e persistente di eliminare le sovvenzioni — sotto forma di garanzie implicite per gli istituti finanziari che continuano a essere troppo grandi per fallire — allo scopo di creare condizioni di parità nel settore finanziario e di tutelare i contribuenti, nei confronti dei quali occorre prendere provvedimenti per garantire che non vengano generati utili o vantaggi a cascata per le persone giuridiche private; sottolinea l'importanza di un approccio restrittivo agli aiuti di Stato; |
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62. |
sottolinea che una concorrenza fiscale leale è indispensabile per l'integrità del mercato interno, la sostenibilità delle finanze pubbliche e la garanzia di condizioni di concorrenza uniformi; |
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63. |
ritiene che le notevoli disparità nell'utilizzo degli aiuti di Stato nel settore finanziario, emerse negli ultimi anni tra gli Stati membri, possano creare distorsioni della concorrenza in tale settore; invita la Commissione a chiarire le norme e le procedure in base alle quali gli aiuti di Stato possono essere autorizzati nel settore finanziario; è del parere che gli aiuti di Stato per il settore bancario debbano essere ridimensionati, al più tardi una volta completata l'Unione bancaria, adoperandosi nel contempo per garantire che la regolamentazione non distorca la concorrenza a vantaggio delle grandi banche e che le PMI abbiano a disposizione un credito sufficiente; |
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64. |
ritiene che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di subordinare la concessione di aiuti di Stato alle banche alla condizione che forniscano credito alle PMI; |
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65. |
chiede alla Commissione di avviare una tabella di marcia che preveda aiuti di Stato minori ma maggiormente mirati, allo scopo di ridurre gli aiuti di Stato per consentire un abbattimento delle imposte in grado di stimolare la creazione di nuove imprese e una concorrenza leale, invece di sostenere vecchie strutture e gli attori storici; |
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66. |
sottolinea che, nell'utilizzo degli aiuti di Stato per promuovere servizi di interesse generale, l'aspetto fondamentale è il vantaggio per i cittadini anziché quello delle singole imprese o entità pubbliche; |
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67. |
invita la Commissione a vigilare sulle condizioni che la Banca centrale europea proporrà per la concessione di nuove licenze bancarie, così da garantire la creazione di condizioni di parità senza barriere elevate di ingresso sul mercato; ritiene fermamente che, data l'elevata concentrazione nel settore bancario di alcuni Stati membri, un numero maggiore di entità bancarie andrebbe a favore dei consumatori e delle PMI; |
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68. |
sottolinea l'importanza cruciale delle norme dell'UE sulle sovvenzioni nella lotta contro l'elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali; |
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69. |
si compiace delle indagini avviate nel 2014 dalla Commissione sugli aiuti di Stato illegali derivanti dalla concorrenza fiscale sleale, a vantaggio di talune imprese individuali, che nel 2015 sono state estese a tutti i 28 Stati membri dell'UE; chiede inoltre agli Stati membri di presentare in futuro alla Commissione, in debito anticipo e senza indugio, tutte le pertinenti informazioni sulle loro pratiche fiscali e, finalmente, di tenere fede al loro obbligo di comunicare alla Commissione e al Parlamento i dettagli di qualsiasi disposizione speciale che possa esercitare un impatto sugli altri Stati membri e sulle PMI; |
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70. |
osserva che, negli ultimi mandati, la Commissione ha avviato solo un numero molto ridotto di indagini su possibili casi di aiuti di Stato in ambito fiscale, nonostante i fondati sospetti resi pubblici nel frattempo; sollecita la Commissione a utilizzare i risultati delle indagini in corso come base per orientamenti più precisi ed efficaci sugli aiuti di Stato in ambito fiscale, a esercitare pienamente i poteri di cui dispone in virtù delle norme dell'UE in materia di concorrenza per contrastare le pratiche fiscali dannose e a imporre sanzioni agli Stati membri e alle imprese coinvolte in tali prassi; invita la Commissione a specificare, nel contempo, quali misure fiscali non sono coerenti con la politica sugli aiuti di Stato; |
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71. |
ritiene che, al fine di garantire una concorrenza leale tra le imprese, in linea con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, debbano essere sostenute le imprese situate in regioni che soffrono di svantaggi temporanei o permanenti e che debba essere concessa maggiore flessibilità alle regioni che soffrono di gravi problemi economici, come le regioni incluse negli obiettivi di convergenza e di competitività, e alle regioni insulari; |
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72. |
deplora che, dal 1991 a oggi, solo un numero molto ridotto di casi di aiuti di Stato rientranti nella concorrenza fiscale sleale sia stato oggetto di indagini e sottolinea la necessità di garantire un ampio accesso alle informazioni per motivare l'apertura di un numero maggiore di indagini sui casi sospetti; esprime preoccupazione in merito alle limitate risorse attualmente a disposizione dei servizi competenti della Commissione, aspetto che può ridurre la loro capacità di gestire un numero significativamente maggiore di casi; |
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73. |
sottolinea che le procedure in materia di aiuti di Stato non possono da sole porre fine in maniera definitiva alla concorrenza fiscale sleale in vari Stati membri; osserva che, a un anno dalle rivelazioni di «LuxLeaks», sono necessari ulteriori risultati concreti, come una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società, la revisione della direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto allo scopo di prevenire le frodi, l'obbligo per le grandi imprese operanti a livello internazionale di comunicare pubblicamente il volume d'affari e gli utili paese per paese, nonché l'appello agli Stati membri affinché prevedano una maggiore trasparenza nelle loro prassi fiscali e negli obblighi reciproci di comunicazione; |
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74. |
è del parere che le pratiche fiscali attualmente seguite da taluni Stati membri mettano in grave pericolo il mercato interno, che le multinazionali in particolare debbano fornire un contributo equo e adeguato alle finanze pubbliche degli Stati membri e che siano necessarie ulteriori indagine sulle diffuse pratiche fiscali dannose e sui ruling fiscali che stanno comportando l'erosione della base imponibile per l'imposta sulle società e la pianificazione fiscale aggressiva in Europa; accoglie con favore il rinnovo del mandato della commissione TAXE; |
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75. |
ritiene che la concorrenza fiscale leale rappresenti uno degli elementi costitutivi del mercato interno e che, fatta salva la competenza primaria degli Stati membri, la concorrenza fiscale sleale debba essere evitata, ad esempio mediante basi imponibili armonizzate, scambi di informazioni tra le autorità fiscali e la concessione di un diritto giuridico esplicito di controllare i movimenti di capitale, se essenziale per il corretto funzionamento del sistema fiscale nell'Unione; ritiene che l'introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società contribuirebbe a rendere il sistema più trasparente; ritiene che la questione del consolidamento possa essere affrontata in una fase successiva e che non debba costituire un ostacolo alla rapida introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società; |
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76. |
sottolinea che, nel mercato interno, i nuovi operatori e le PMI operanti in un solo paese sono penalizzati rispetto alle società multinazionali, le quali possono trasferire gli utili o attuare altre forme di pianificazione fiscale aggressiva attraverso una serie di decisioni e strumenti che soltanto loro hanno a disposizione; osserva con preoccupazione che, a parità di condizioni, i debiti d'imposta più bassi che ne conseguono lasciano alle società multinazionali un utile al netto delle imposte più elevato e creano condizioni di disparità a scapito dei loro concorrenti nel mercato interno che non ricorrono alla pianificazione fiscale aggressiva e pagano le tasse nel luogo o nei luoghi in cui generano gli utili; sottolinea che la promozione di pratiche fiscali dannose mediante la costituzione di una società europea a responsabilità limitata con un socio unico, il cui regolamento indica esplicitamente la possibilità di avere due sedi distinte, ossia una sede legale in un luogo e un centro amministrativo in un altro, costituisce un approccio errato per l'UE; |
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77. |
sottolinea che alla Commissione deve necessariamente essere garantito l'accesso ai dati oggetto di scambio tra le autorità fiscali che sono pertinenti nel contesto del diritto in materia di concorrenza; |
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78. |
ritiene che la concorrenza leale possa essere ostacolata dalla pianificazione fiscale; invita la Commissione ad adeguare la definizione di «stabile organizzazione» in modo che le imprese non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono un'attività economica; sottolinea che tale definizione dovrebbe considerare anche la situazione specifica del settore digitale, garantendo che le imprese che svolgono attività completamente dematerializzate siano ritenute munite di una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza digitale significativa nell'economia di tale paese; |
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79. |
sottolinea che la Commissione, quando si occupa di decisioni in materia di concorrenza, deve considerare il mercato interno come un solo mercato e non come una serie di mercati locali o nazionali; |
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80. |
ritiene che, dati gli studi secondo cui il valore stimato annuo della frode e dell'elusione fiscali ammonta a mille miliardi di euro (1 000 000 000 000), gli Stati membri debbano agire in modo definitivo e limitare tali pratiche; ritiene che la riduzione della frode e dell'elusione fiscali sia essenziale per compiere progressi nel consolidamento dei bilanci pubblici; si compiace della recente adozione, da parte dei ministri delle Finanze del G20, delle nuove norme elaborate dall'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che migliorano la trasparenza, eliminano le scappatoie e limitano il ricorso ai paradisi fiscali; ritiene che, in virtù del suo grado di integrazione, l'UE debba andare al di là delle proposte presentate nel progetto dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili in termini di coordinamento e convergenza, onde evitare ogni forma di concorrenza fiscale dannosa nel mercato interno; sottolinea, tuttavia, che l'approccio dell'OCSE continua a essere basato su norme non vincolanti e che la sua azione deve essere integrata da un quadro legislativo adeguato a livello dell'UE per poter affrontare le esigenze del mercato unico, ad esempio sotto forma di una direttiva contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili che si spinga oltre l'iniziativa dell'OCSE sullo stesso argomento, nei settori che non sono sufficientemente coperti; chiede che sia effettuata una valutazione dell'impatto economico, finanziario e in termini di concorrenza dell'evasione e della frode fiscali; |
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81. |
ritiene che, date le pratiche fiscali sleali attuate da alcuni Stati membri, la politica del mercato unico e la politica in materia di concorrenza debbano andare di pari passo nel tentativo di garantire un'equa ripartizione degli utili e di impedire il loro trasferimento verso taluni Stati membri o persino al di fuori dell'UE, onde ridurre al minimo il debito d'imposta; |
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82. |
sottolinea che uno scambio di informazioni in materia fiscale completo, trasparente ed efficace rappresenta un presupposto fondamentale per evitare la pianificazione fiscale aggressiva; sottolinea nel contempo che la semplificazione degli accordi in materia fiscale a livello di Stati membri contribuirebbe in modo sostanziale alla promozione della trasparenza e della chiarezza; |
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83. |
si compiace dell'intenzione del commissario per la concorrenza di riorganizzare il controllo degli aiuti di Stato nell'ambito di un giusto onere fiscale per tutti; auspica che, prima di tale riorganizzazione, sia effettuata una valutazione completa e incondizionata e invita gli Stati membri a mettere a disposizione del Parlamento tutti i documenti richiesti e ad abbandonare il loro attuale atteggiamento di blocco, che impedisce di compiere progressi nel settore; osserva che in tale contesto occorre tenere presente che Stati membri diversi devono rispondere a imperativi politici diversi a seconda della rispettiva ubicazione geografica, delle loro dimensioni, delle risorse fisiche e di altro genere e della situazione di sviluppo economico e sociale e chiede che gli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia fiscale siano rivisti per coprire i casi di concorrenza sleale che vanno oltre i ruling fiscali e i trasferimenti; |
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84. |
invita la Commissione a definire nel prossimo futuro orientamenti dettagliati sugli aiuti di Stato in materia fiscale e sui prezzi di trasferimento; sottolinea che orientamenti di questo tipo in altri ambiti si sono dimostrati particolarmente efficaci per eliminare e prevenire l'introduzione negli Stati membri di certe pratiche che non rispettano le disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato; sottolinea tali orientamenti possono essere efficaci soltanto se stabiliscono disposizioni molto specifiche, anche sotto forma di soglie quantitative; |
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85. |
invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre sanzioni nei confronti dello Stato o dell'impresa coinvolta, in casi gravi di aiuti di Stato illegali; |
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86. |
invita la Commissione a modificare senza indugio le disposizioni esistenti per permettere che gli importi recuperati a seguito di una violazione delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato in materia fiscale siano restituiti agli Stati membri che hanno subito un'erosione delle loro basi imponibili o del bilancio dell'UE e non allo Stato membro che ha concesso l'aiuto di Stato illegale, come avviene attualmente, dato che questa norma incentiva ulteriormente il raggiro fiscale; incoraggia la Commissione a esercitare appieno i suoi poteri in conformità delle norme dell'UE in materia di concorrenza per combattere le pratiche fiscali dannose; |
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87. |
chiede un quadro legislativo dell'UE che prevenga le distorsioni della concorrenza attraverso la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale; raccomanda, onde creare condizioni di parità, l'introduzione di uno scambio obbligatorio automatico dei ruling fiscali, una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e la garanzia che nessun utile esca dall'UE senza essere stato tassato; |
Concorrenza nell'era della globalizzazione
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88. |
sostiene che la cooperazione internazionale è indispensabile per un'efficace applicazione dei principi del diritto in materia di concorrenza nell'era della globalizzazione; invita pertanto la Commissione a promuovere a una più stretta cooperazione internazionale sulle questioni relative alla concorrenza; sottolinea che gli accordi sul diritto in materia di concorrenza, che consentono uno scambio di informazioni tra le autorità garanti della concorrenza responsabili delle indagini, possono offrire un contributo particolarmente efficace alla collaborazione internazionale sulle questioni relative alla concorrenza; |
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89. |
ritiene che il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e tutti gli altri accordi internazionali commerciali e di investimento debbano dedicare una sezione importante alla concorrenza; |
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90. |
sottolinea che i partner commerciali dovrebbero trarre vantaggio dalla crescente concorrenza nel settore del commercio, dagli investimenti del settore privato, compresi quelli realizzati con la formula dei partenariati pubblico-privato, e da un livello più elevato di benessere dei consumatori; |
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91. |
sottolinea che l'UE dovrebbe adoperarsi maggiormente nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione degli accordi commerciali per valutare, tra l'altro, se le norme in materia di concorrenza sono rispettate e se gli impegni assunti dai partner commerciali sono pienamente soddisfatti e attuati; |
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92. |
invita la Commissione a utilizzare la politica commerciale come strumento di lavoro per definire norme globali in materia di politica di concorrenza allo scopo di eliminare i numerosi ostacoli al commercio che tuttora si riscontrano; considera che l'obiettivo a lungo termine di un accordo multilaterale sulle norme di concorrenza, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, sia la soluzione ottimale; |
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93. |
sostiene le iniziative della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e dell'OCSE nell'ambito della politica di concorrenza nonché il loro impegno a migliorare la cooperazione mondiale in tale ambito; |
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94. |
incoraggia la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a partecipare attivamente alla rete internazionale della concorrenza; |
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95. |
chiede l'adozione di misure volte a garantire che tutti i prodotti importati dai paesi terzi rispettino le norme ambientali, sanitarie e sociali applicate dall'Unione e difese sul mercato mondiale, in modo da tutelare i produttori industriali europei da una concorrenza sleale; |
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96. |
invita la Commissione a sostenere gli sforzi profusi dai paesi in via di sviluppo per promuovere la concorrenza leale; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la cooperazione, in particolare con le autorità garanti della concorrenza delle economie emergenti, e garantire che siano poste in essere adeguate misure di salvaguardia; |
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97. |
osserva che la parità di accesso alle risorse, comprese le fonti di energia, influisce in modo determinante sulla capacità di garantire la concorrenza leale nel mercato mondiale; evidenzia a tale proposito l'importanza che gli accordi commerciali prevedano un'energia sostenibile a costi contenuti e la sicurezza dell'approvvigionamento; |
Concorrenza nei vari settori
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98. |
invita la Commissione a rendere noti i risultati delle indagini in corso sulle pratiche concorrenziali nei settori della filiera alimentare, dell'energia, dei trasporti e della comunicazione; |
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99. |
si compiace dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato alle compagnie aeree e agli aeroporti dell'UE, che rientrano nel pacchetto della Commissione per la modernizzazione degli aiuti di Stato; invita la Commissione a definire con urgenza, negli accordi internazionali, un insieme analogo di norme per le compagnie aeree sovvenzionate che operano dai paesi terzi verso l'UE e viceversa, al fine di garantire una concorrenza leale tra l'UE e i vettori dei paesi terzi; |
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100. |
esorta la Commissione a promuovere lo scambio di buone pratiche attraverso la rete europea della concorrenza al fine di rispondere alle preoccupazioni sollevate riguardo alle alleanze tra distributori, che in molti casi sono già oggetto di indagini da parte delle autorità competenti degli Stati membri; chiede che, nel corso di tali discussioni, siano esaminate le interazioni tra il livello nazionale ed europeo; |
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101. |
esorta la rete europea della concorrenza a discutere della crescente rete delle alleanze di acquisto al dettaglio a livello nazionale e di UE; |
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102. |
invita la Commissione a sviluppare progressivamente il quadro di concorrenza dell'UE per includere nel monitoraggio della filiera alimentare in Europa gli indicatori relativi ai sistemi di valutazione della sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), compresi gli indicatori rientrati nei titoli «Prezzi equi e contratti trasparenti» (S.2.1.1.) e «diritti dei fornitori» (S2.2.1); |
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103. |
chiede l'istituzione di un osservatorio europeo dei prezzi alimentari e agricoli all'origine e a destinazione; richiama l'attenzione sull'indice spagnolo dei prezzi origine-destinazione IPOD quale possibile modello di monitoraggio dei potenziali abusi dei dettaglianti nei confronti di agricoltori e consumatori; |
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104. |
chiede un intervento vincolante nella filiera alimentare contro i dettaglianti che danneggiano agricoltori e consumatori; |
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105. |
è particolarmente preoccupato a causa della situazione nel settore lattiero-caseario, dove i dettaglianti hanno imposto prezzi molto inferiori ai costi dopo la fine del sistema delle quote latte; |
Rafforzamento democratico della politica di concorrenza
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106. |
si compiace del dialogo periodico tra il commissario per la concorrenza e il Parlamento, ma ritiene che il diritto di audizione su sostanziali questioni di fondo non sia sufficiente; |
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107. |
osserva che, nell'ambito del diritto in materia di concorrenza, il Parlamento partecipa al processo legislativo soltanto mediante la procedura di consultazione, il che significa che può esercitare un'influenza molto minore sulla legislazione rispetto alla Commissione e al Consiglio; |
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108. |
accoglie con favore il dialogo regolare che la Commissione intrattiene con il Parlamento sulle questioni relative alla concorrenza; chiede nuovamente che le direttive e gli orientamenti legislativi fondamentali siano adottati nell'ambito della procedura di codecisione; è del parere che l'attuale dialogo tra il Parlamento e le autorità garanti della concorrenza nell'UE debba essere intensificato, in particolare allo scopo di valutare le richieste presentate dal Parlamento negli anni precedenti e di darvi seguito; ritiene che l'indipendenza della DG Concorrenza della Commissione sia della massima importanza affinché possa raggiungere con successo i suoi obiettivi; invita la Commissione a riassegnare alla DG Concorrenza risorse finanziarie e umane sufficienti; chiede soprattutto una rigorosa separazione tra i servizi in cui sono elaborati gli orientamenti e quelli responsabili dell'applicazione di tali orientamenti nei casi specifici; |
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109. |
ritiene che al Parlamento dovrebbero essere conferiti poteri di codecisione in materia di politica di concorrenza; deplora il fatto che gli articoli 103 e 109 TFUE prevedano solo la sua consultazione; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile; propone che tale deficit sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato con la prossima modifica del trattato; |
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110. |
chiede che gli siano conferiti poteri di codecisione nella politica di concorrenza, in particolare quando si tratta di principi fondamentali e orientamenti vincolanti, e deplora che tale ambito della politica dell'Unione non sia stato rafforzato nella sua dimensione democratica in occasione delle ultime modifiche del trattato; invita la Commissione a presentare proposte per apportare la corrispondente modifica ai trattati così da estendere il campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria includendovi anche il diritto in materia di concorrenza; |
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111. |
esorta la Commissione a coinvolgere maggiormente il Parlamento nelle indagini specifiche del settore, tutelando nel contempo la riservatezza di talune informazioni trasmesse dalle parti interessate; chiede che in futuro i regolamenti del Consiglio si basino sull'articolo 114, che tratta il funzionamento del mercato interno, affinché possano essere adottati mediante la procedura di codecisione, se l'auspicata modifica del trattato non è prevista in tempi brevi; sottolinea che i lavori relativi alla direttiva sul risarcimento dei danni possono servire da modello per la futura cooperazione interistituzionale sulle questioni concernenti la concorrenza; invita il commissario per la concorrenza a proseguire il dialogo avviato con le commissioni competenti del Parlamento e con il gruppo di lavoro sulla concorrenza della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento; |
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112. |
ritiene che nel prossimo futuro la Commissione dovrebbe inoltre effettuare e pubblicare un'analisi pubblica orientata ai risultati e mirata delle diverse proposte avanzate dal Parlamento sull'evoluzione della politica di concorrenza; |
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113. |
sottolinea che la DG Concorrenza della Commissione, nei suoi lavori futuri, dovrebbe tenere in debito conto i punti di vista adottati dal Parlamento nelle ultime relazioni sulla politica in materia di concorrenza; |
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114. |
reputa che tutte le forme di dialogo sinora testate e consolidate debbano essere mantenute; |
o
o o
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115. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità nazionali garanti della concorrenza. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0051.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0576.
(3) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf.
(4) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372.
(5) http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf.
(6) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/16 |
P8_TA(2016)0005
Il ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione nella promozione dei valori fondamentali dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (2015/2139(INI))
(2018/C 011/02)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 2, l'articolo 21 e l'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 165 e 167 dello stesso, e l'articolo 17 in particolare dello stesso, secondo il quale l'Unione deve rispettare lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali, godono in virtù del diritto nazionale e deve riconoscerne l'identità e il contributo specifico e deve mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, |
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— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i suoi articoli 10, 11 e 22, ed il suo Preambolo, |
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vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e in particolare l'articolo 2 del suo Protocollo n. 1, |
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vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo «Cultura e sviluppo» del 20 dicembre 2010, |
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vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000), in particolare gli articoli sui diritti umani, la democrazia e la buona governance, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979), |
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vista la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (Convenzione UNESCO), |
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viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), in particolare il suo articolo 16, e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, |
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vista la risoluzione 67/179 dell'Assemblea generale dell'ONU del 20 dicembre 2012 e la risoluzione 22/20 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 22 marzo 2013, |
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visti la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata al Consiglio sulla proposta di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo (1) e gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013, |
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— |
vista la decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (2), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri (3), |
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visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (11855/2012), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012, |
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visto il Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d'Europa, del 7 maggio 2008, intitolato «Vivere insieme in pari dignità», |
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vista l'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242), che mira a promuovere la consapevolezza della diversità culturale e dei valori dell'UE, il dialogo con la società civile e gli scambi di buone pratiche, |
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visti i risultati e le azioni di follow-up dell'azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell'UE del 2014, |
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visto il protocollo sulla cooperazione culturale, allegato all'accordo modello di libero scambio (4), |
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vista la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea a Parigi il 17 marzo 2015 (8496/15), |
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viste le raccomandazioni comuni finali della Troika presidenziale della conferenza europea sulla gioventù del 2015 svoltasi a Lussemburgo che hanno tenuto conto della consultazione del dialogo strutturato volto a responsabilizzare i giovani a favore della partecipazione politica alla vita democratica in Europa ed hanno esortato il Parlamento a promuovere un'educazione basata sui valori e sulla cittadinanza attiva, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0373/2015), |
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A. |
considerando che l'Europa rappresenta un'immensa ricchezza in termini di diversità culturale, sociale, linguistica e religiosa; che, in tale contesto, i valori comuni che tengono unite le nostre società come la libertà, la giustizia sociale, l'equità e la non-discriminazione, la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto, la tolleranza e la solidarietà, sono fondamentali per il futuro dell'Europa; |
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B. |
considerando che, non essendo un concetto giuridico, il dialogo interculturale non è disciplinato dal diritto nazionale, dell'UE o internazionale, ma è basato su un quadro di riferimento a livello internazionale volto a tutelare i diritti umani e la diversità culturale; |
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C. |
considerando che il dialogo interculturale è stato provvisoriamente definito in diversi studi e nelle conclusioni a margine dell'anno europeo del dialogo interculturale (2008), come un processo che comprende uno scambio aperto e rispettoso o un'interazione tra persone, gruppi e organizzazioni che hanno un patrimonio culturale o una visione del mondo differenti; che tra i suoi obiettivi vi sono: lo sviluppo di una maggiore comprensione delle prospettive e delle pratiche diverse; il rafforzamento della partecipazione e della libertà e della capacità di operare scelte; la promozione dell'uguaglianza; il miglioramento dei processi creativi; |
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D. |
considerando che è importante rendere disponibili i mezzi, soprattutto economici, per dare priorità al finanziamento dei programmi a favore del dialogo interculturale e del dialogo tra i cittadini al fine di accrescere il rispetto reciproco in un contesto di forte diversità culturale e far fronte alle complesse realtà delle nostre società e alla coesistenza di identità culturali e credo religiosi diversi, nonché per evidenziare il contributo di culture diverse alle società e al patrimonio europei e gestire i conflitti in modo efficace; |
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E. |
considerando che conseguire questo obiettivo non è un compito che spetta solo alle autorità pubbliche e ai decisori politici, ma è una responsabilità condivisa della società nel suo insieme, e coinvolge un'ampia platea di parti interessate come le famiglie, i media, gli educatori, le imprese, i capi delle comunità e religiosi; che è importante sottolineare il ruolo di tutte le altre parti coinvolte nel dialogo interculturale, oltre a quello degli attori politici; |
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F. |
considerando che alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono di particolare importanza per il dialogo interculturale in quanto promuovono l'uguaglianza, la non discriminazione, la diversità culturale, religiosa e linguistica, la libertà di espressione e di movimento, i diritti della cittadinanza a partecipare all'economia e alla politica; |
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G. |
considerando che un dialogo interculturale produttivo richiede una conoscenza approfondita della propria cultura e di quelle altrui; |
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H. |
considerando che, alla luce dell'anno europeo dello sviluppo 2015, del riesame degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dalle Nazioni Unite e dell'esito del vertice 2015 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, il ruolo della cultura è strumentale ai fini della realizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà nel mondo; chiedendo un'integrazione più esplicita della cultura nell'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile post-2015; |
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I. |
considerando che l'Europa e il mondo affrontano numerose sfide connesse alla globalizzazione, alla migrazione, ai conflitti religiosi e interculturali e all'ascesa del radicalismo; |
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J. |
considerando che, nel contesto del dialogo interculturale, è fondamentale applicare sia i diritti umani universali (come diritti individuali) che i diritti culturali (che riconoscono identità culturali specifiche e molteplici); |
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K. |
considerando che lo sviluppo della mobilità per l'apprendimento degli studenti e dei professori assieme a qualsiasi altra forma di scambio può contribuire a un mondo migliore, in cui le persone si muovono liberamente e godono di un dialogo interculturale aperto: |
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1. |
ritiene che un approccio comune dell'Unione europea dovrebbe fare un bilancio dell'ottimo lavoro avviato durante l'anno europeo del dialogo interculturale nel 2008 e proseguirlo, potenziare lo scambio di buone prassi e promuovere un nuovo dialogo strutturato con tutte le parti interessate in merito alle questioni interculturali e interconfessionali alla luce di tutti i recenti eventi drammatici: politici europei e nazionali, autorità locali e regionali, chiese, associazioni e comunità religiose e organizzazioni filosofiche e non confessionali, organizzazioni e piattaforme della società civile, operatori nell'ambito dello sport, della cultura e dell'istruzione, consigli giovanili, accademici e media nazionali ed europei, |
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2. |
incoraggia tutte le parti interessate a stabilire una definizione aggiornata, chiara e pertinente di dialogo interculturale, ad attuare o armonizzare metodi, criteri qualitativi e indicatori al fine di valutare l'impatto dei programmi e dei progetti di dialogo interculturale e a cercare metodologie per i raffronti interculturali; |
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3. |
sostiene che è necessario incoraggiare un approccio interculturale, interconfessionale e basato sui valori nel campo dell'istruzione al fine di affrontare e promuovere il rispetto reciproco, l'integrità, i principi etici, la diversità culturale, l'inclusione sociale e la coesione, anche attraverso programmi di scambio e di mobilità per tutti; |
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4. |
sostiene che anche i settori dell'audiovisivo e della cultura dovrebbero affrontare il tema della diversità culturale; incoraggia tali settori a trovare modalità creative per giungere a un accordo in merito a piani d'azione nazionali, regionali e locali per l'attuazione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali; |
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5. |
invita a tener conto del dialogo interreligioso come una componente del dialogo interculturale, un presupposto essenziale per la pace e uno strumento fondamentale per la gestione dei conflitti, concentrandosi sulla dignità dell'individuo e sulla necessità di rispettare i diritti umani nel mondo, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, coscienza e religione e al diritto alla protezione delle minoranze religiose; |
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6. |
sottolinea che un vero dialogo interculturale e interconfessionale incoraggia le interazioni positive e cooperative, promuove la comprensione e il rispetto tra le culture, rafforza la diversità e il rispetto per la democrazia, la libertà, i diritti umani nonché la tolleranza per valori sia universali che legati alle culture; |
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7. |
ribadisce l'importanza di integrare e formare in modo tempestivo le comunità segregate; |
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8. |
sostiene che l'UE, come attore globale a favore della pace, dovrebbe includere la cultura e gli scambi culturali e promuovere l'istruzione nelle relazioni esterne e nella politica di sviluppo dell'UE, come strumenti per rafforzare i valori comuni fondamentali quali i valori del rispetto e della comprensione reciproca, offrendo strumenti efficaci per un approccio significativo e sostenibile alla risoluzione dei conflitti, alla creazione della pace e alla prevenzione delle crisi; |
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9. |
ritiene che, in linea con l'articolo 167, paragrafo 4, del TFUE, il dialogo e la diversità culturale debbano essere integrati in modo trasversale in tutti gli ambiti programmatici dell'UE che incidono sui valori e i diritti condivisi fondamentali dell'Unione, come le politiche giovanili, le politiche in materia di istruzione, mobilità, occupazione e affari sociali, le politiche esterne, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, il commercio e lo sviluppo regionale; |
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10. |
rileva la necessità di formare e preparare le generazioni future a risolvere i problemi in modo audace e ad affrontare in modo efficace e innovativo le sfide che si presenteranno in futuro ai cittadini europei, dando loro accesso a una vera educazione alla cittadinanza e garantendo che esse abbiano la motivazione e l'impegno per acquisire competenze e capacità come l'imprenditorialità, la leadership e lo sviluppo delle capacità; |
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11. |
riconosce che il dialogo interculturale è uno strumento di partecipazione democratica inclusiva e di responsabilizzazione dei cittadini, in particolare in relazione ai beni comuni e agli spazi pubblici; sostiene pertanto che il dialogo interculturale può contribuire in misura significativa al rafforzamento della democrazia e allo sviluppo di un senso di inclusione e di appartenenza più forte e profondo; |
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12. |
è persuaso che accrescere gli investimenti pubblici in un sistema di istruzione formale, non formale e informale, inclusivo, accessibile e di qualità sia il primo passo per fornire pari accesso e opportunità a tutti; ricorda la necessità di garantire la diversità culturale e sociale nelle classi e nei contesti di apprendimento, anche tra gli educatori, per ridurre l'abbandono scolastico e favorire l'istruzione dei bambini svantaggiati al fine di promuovere l'equità e favorire la coesione sociale tra le generazioni future; |
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13. |
sottolinea che l'istruzione formale, non formale e informale e un accesso all'apprendimento permanente non forniscono soltanto conoscenze, abilità e competenze, ma dovrebbero anche aiutare i discenti a sviluppare valori etici e civili e a diventare membri della società attivi, affidabili e aperti; sottolinea l'esigenza, a questo proposito, che l'educazione civica inizi fin dalla prima infanzia e riconosce l'importanza della cooperazione fra tutti i soggetti interessati; propone di fare affidamento sullo spirito di iniziativa e sull'impegno dei bambini e dei giovani per rafforzare i legami sociali nonché per generare un senso di appartenenza e sviluppare codici etici per combattere la discriminazione; |
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14. |
sottolinea l'importanza del ruolo dell'istruzione non formale e informale e riconosce i vantaggi della costituzione di sinergie e partenariati tra tutti i livelli e le forme di apprendimento, anche intergenerazionali; sottolinea, altresì, l'importanza della partecipazione ad attività sportive e di volontariato nello stimolare lo sviluppo delle competenze civiche, sociali e interculturali e nel contribuire all'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e vulnerabili, e dei cittadini in generale, in particolare dei bambini, attraverso l'insegnamento dello spirito di squadra e del rispetto della diversità, combattendo così contro fenomeni sociali quali la violenza, il radicalismo, il razzismo e la xenofobia e ricostruendo le basi per un dialogo costruttivo e pacifico tra le comunità; ricorda a questo proposito il ruolo cruciale dei programmi dell'UE nel settore della cultura, dei media, dell'istruzione, della gioventù e dello sport come strumenti per contrastare l'intolleranza e i pregiudizi e promuovere un sentimento di appartenenza comune e di rispetto per la diversità culturale; |
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15. |
rimarca l'importanza di costruire legami solidi tra la cultura e l'istruzione al fine di sviluppare competenze e abilità trasferibili, incrementare i posti di lavoro sicuri e di qualità in linea con l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e raggiungere un livello più elevato di inclusione sociale e cittadinanza attiva; considera questi alcuni degli obiettivi principali dell'attuazione dei valori fondamentali dell'UE quali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ricorda il valore di CONNECT, l'unico programma dell'UE che promuove progetti in materia di cultura e istruzione, e incoraggia la Commissione a individuare una nuova linea d'azione pilota per verificare la fattibilità attuale di una tale iniziativa; |
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16. |
sostiene la mobilità dei giovani e degli insegnanti assieme a forme di cooperazione tra scuole e università, come piattaforme comuni di istruzione, programmi di studio congiunti e progetti condivisi, come uno strumento per promuovere la comprensione e la valorizzazione della diversità culturale e per offrire ai giovani competenze e capacità sociali, civiche e interculturali; è del parere, a tale proposito, che esporre i bambini alle altre culture in giovane età li aiuti ad acquisire le competenze di base per la vita e le capacità necessarie per il loro sviluppo personale, l'occupazione futura e la cittadinanza europea attiva; sottolinea che anche l'inserimento di visite scolastiche istruttive mirate in diversi Stati membri e della mobilità transnazionale dei giovani costituisca uno strumento per porre le basi delle culture, delle arti, delle lingue e dei valori europei; incoraggia la mobilità, specificatamente per i docenti della scuola primaria e secondaria, nell'ottica di condividere esperienze e sviluppare strumenti propri atti a far fronte e a dare risposta alle sfide sociali in continua evoluzione; evidenzia il ruolo e l'importanza del programma Erasmus+ che stimola nei giovani una coscienza europea e crea un senso comune di appartenenza e una cultura del dialogo interculturale agevolando la loro mobilità ed aumentando la loro occupabilità; incoraggia, segnatamente, l'adozione di ulteriori provvedimenti volti a promuovere l'accesso e l'integrazione dei gruppi svantaggiati e delle persone con esigenze specifiche nelle azioni di mobilità Erasmus+; |
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17. |
esorta gli Stati membri a sviluppare programmi di formazione di qualità che promuovano la diversità, dotando gli educatori, i giovani e gli operatori delle comunità, nonché i servizi di orientamento presso le scuole e i contesti non formali e informali diretti sia ai bambini che ai loro genitori, di tutti gli strumenti necessari a soddisfare le esigenze di istruzione e di formazione di bambini con tradizioni culturali e sociali diverse e a far fronte a tutte le forme di discriminazione e razzismo, compresi il bullismo e il cyberbullismo; osserva che le risorse educative dovrebbero essere riesaminate per promuovere un apprendimento multi-prospettico e plurilinguistico e che le esperienze e le competenze plurilinguistiche e interculturali degli insegnanti devono essere valorizzate e promosse sistematicamente in questo contesto; |
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18. |
sottolinea l'importanza di investire in programmi di apprendimento permanente per i docenti, che diano loro le competenze pedagogiche necessarie in materia di migrazione, acculturazione e psicologia sociale e permettano loro di utilizzare la diversità come importante fonte di apprendimento in classe; |
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19. |
prende atto del ruolo fondamentale degli insegnanti, in cooperazione con le famiglie, nel rafforzare i legami sociali, nel creare un senso di appartenenza e nell'aiutare i giovani a sviluppare valori etici e civici; |
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20. |
ribadisce la necessità di creare un ambiente per l'apprendimento che tenga conto dei diritti e degli aspetti di genere affinché gli studenti conoscano e difendano i diritti umani, compresi i diritti delle donne e dei minori, i valori fondamentali e la partecipazione civica, i diritti e le responsabilità dei cittadini, la democrazia e lo Stato di diritto, essendo sicuri della loro identità, sapendo che le loro voci sono ascoltate e sentendosi apprezzati dalle proprie comunità; incoraggia gli Stati membri e i contesti educativi a rafforzare la partecipazione attiva degli studenti alla gestione delle strutture di apprendimento; |
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21. |
sottolinea il ruolo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di Internet, come strumenti per la promozione del dialogo interculturale; promuove l'uso dei social media al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori e dei principi comuni fondamentali dell'Unione europea tra i cittadini e sottolinea l'importanza dell'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli di istruzione come strumento per promuovere il dialogo interculturale tra i giovani; incoraggia altresì il SEAE e i capi delle rappresentanze dell'UE a trarre il massimo vantaggio possibile, nel loro lavoro, dai nuovi strumenti digitali; |
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22. |
riconosce l'esigenza di fornire un sostegno duraturo e strutturale alle ONG, alle organizzazioni per i diritti umani, alle organizzazioni giovanili e agli istituti di formazione al fine di combattere l'estremismo attraverso la coesione sociale e l'inclusione, la cittadinanza attiva e la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani, in particolare con iniziative locali su piccola scala e a livello di base; |
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23. |
riconosce il ruolo cruciale che le ONG, le reti e le piattaforme culturali nonché le istituzioni citate in precedenza svolgono e dovrebbero continuare a svolgere laddove le strutture, le politiche o i programmi formali per il dialogo interculturale sono meno sviluppati; incoraggia un ulteriore dialogo tra l'UE e le grandi città, le regioni e le autorità locali, per analizzare in modo più efficace (i) il nesso tra i modelli urbani in cui vivono i cittadini e il successo o meno dei sistemi scolastici, (ii) il vantaggio dell'istruzione formale e informale per tutti i bambini e le famiglie, e (iii) il coordinamento delle strutture educative per promuovere un dialogo interculturale efficace; |
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24. |
chiede di prestare una rinnovata attenzione alla promozione di una società interculturale basata sulla solidarietà, soprattutto tra i giovani, attraverso l'attuazione del programma «Europa per i cittadini», utilizzando finanziamenti adeguati per consentire la realizzazione dei suoi obiettivi di costruire una società più coerente ed inclusiva e di promuovere una cittadinanza attiva aperta al mondo, rispettosa della diversità culturale e fondata sui valori comuni dell'UE; |
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25. |
incoraggia lo svolgimento di attività artistiche, sportive, educative e formative per tutte le età, nonché di attività di volontariato, al fine di rafforzare i processi di socializzazione e la partecipazione delle minoranze, dei gruppi svantaggiati, delle comunità emarginate, dei migranti e dei rifugiati alla vita culturale e sociale, che comprende anche dinamiche di leadership e di tipo decisionale; |
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26. |
riconosce l'importanza dell'apprendimento formale, non formale e informale, nonché del volontariato, al fine di promuovere l'auto-sviluppo incentrato sulle abilità e sulle competenze cognitive e non cognitive, sul pensiero critico, sulla capacità di trattare con opinioni diverse, sull'alfabetizzazione mediatica, sulle competenze e sulle abilità anti-discriminazione e interculturali e sull'apprendimento delle lingue oltre che su competenze civiche come la conoscenza del patrimonio culturale quale strumento per affrontare le sfide di oggi interpretandole in modo sensibile; |
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27. |
ribadisce la necessità, nell'affrontare la questione del dialogo interculturale e dell'istruzione, di mantenere una prospettiva di genere e di tenere conto delle esigenze delle persone vittime di forme diverse di discriminazione, tra cui persone con disabilità, persone che si dichiarano LGBTI e persone provenienti da comunità emarginate; |
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28. |
invita le istituzioni dell'UE ad ampliare la loro analisi di tutte le forme di radicalizzazione e ad avviare nuove riflessioni sulla natura e sui processi di estremismo e violenza di natura politica, partendo dalla premessa che la radicalizzazione è un processo relazionale, dinamico e una conseguenza imprevista e imprevedibile di una serie di trasformazioni; accoglie quindi con favore la Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, come uno sforzo per promuovere un dialogo attivo tra le culture, nonché solidarietà globale e rispetto reciproco, focalizzando l'attenzione sull'importanza dell'educazione civica, compresa la sensibilizzazione nei confronti del ruolo unico degli strumenti culturali per promuovere il rispetto reciproco tra alunni e studenti; |
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29. |
ricorda la legittimità e la responsabilità che hanno i governi e le istituzioni europei, con il sostegno dei servizi segreti e delle forze dell'ordine, per affrontare le attività criminali; rileva tuttavia che, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le misure punitive devono sempre rispettare diritti fondamentali quali il diritto alla protezione dei dati, alla libertà di espressione, alla presunzione di innocenza e a un ricorso effettivo; |
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30. |
ritiene che l'UE, nella promozione dei diritti fondamentali, del dialogo interculturale e della diversità culturale a livello internazionale, debba condannare fermamente qualsiasi trattamento disumano e degradante e ogni violazione dei diritti umani al fine di promuovere concretamente il pieno rispetto per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; |
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31. |
invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali delle norme vincolanti anti-discriminazione europee e internazionali; |
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32. |
sollecita gli Stati membri a coinvolgere le comunità marginalizzate, i migranti, i rifugiati e le comunità d'accoglienza, nonché le comunità religiose e laiche, in processi d'inclusione che garantiscano loro rispetto, opportunità e partecipazione alla vita civile e culturale in modo umano, rispettoso e sostenibile in tutte le situazioni, specialmente nelle situazioni di emergenza; |
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33. |
accoglie con favore l'azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell'UE e il suo ruolo nel rafforzare il ruolo della cultura come fattore strategico per lo sviluppo umano, sociale ed economico, contribuendo così agli obiettivi di politica esterna, e invita il Servizio europeo per l'azione esterna e le rappresentanze dell'UE in tutto il mondo a inserire anche la cultura come elemento integrante della politica esterna dell'UE, a nominare un addetto culturale in ciascuna rappresentanza dell'UE nei paesi terzi partner e a fornire al personale del SEAE una formazione sulla dimensione culturale della politica esterna; esorta la Commissione a integrare la diplomazia culturale e il dialogo interculturale in tutti gli strumenti dell'Unione dedicati alle relazioni esterne e nella sua agenda per lo sviluppo; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni europee ed internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie ad esse collegate, segnatamente l'Unesco, l'Unicef e l'UNHCR, e a chiedere una rappresentanza UE efficace e più forte al loro interno; sollecita inoltre una cooperazione con gli istituti culturali nazionali al fine di migliorare l'attuazione degli strumenti esistenti, come i partenariati culturali basati sulle reti degli Istituti di cultura nazionali dell'Unione europea (EUNIC), e la definizione di nuovi strumenti volti ad affrontare le sfide comuni del mondo globalizzato; |
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34. |
ritiene che la cultura dovrebbe diventare parte essenziale del dialogo politico con i paesi terzi e ricorda la necessità di integrarla sistematicamente nei progetti e nei programmi di sviluppo; sottolinea quindi la necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità di artisti, educatori, accademici e professionisti del settore culturale, attraverso l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure di visto per incoraggiare la cooperazione culturale con tutte le parti del mondo; |
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35. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie che riconoscano il dialogo interculturale come processo di comunicazione interattiva tra le culture e al loro interno allo scopo di garantire rispetto reciproco e pari opportunità, di fornire e attuare soluzioni efficaci per far fronte alle disuguaglianze economiche e sociali e a tutte le forme di esclusione, nonché di sviluppare una comprensione più profonda di prospettive e pratiche diverse; ricorda il ruolo centrale svolto dai media, compresi i media sociali, sia come potenziale piattaforma per la propaganda estremista che come mezzo per contrastare le posizioni xenofobe, superare gli stereotipi e i pregiudizi e promuovere la tolleranza; |
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36. |
ricorda che il patrimonio culturale rappresenta la diversità delle espressioni culturali e pertanto dovrebbe essere protetto e promosso attraverso l'adozione di leggi armonizzate e accordi internazionali, in stretta collaborazione con l'UNESCO; |
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37. |
esorta gli Stati membri e la Commissione a prevenire l'estremismo, come la xenofobia, il razzismo e tutte le forme di discriminazione e marginalizzazione attraverso misure di coesione all'interno della comunità che siano in grado di contrastare le disuguaglianze economiche e sociali, coinvolgendo un ampio numero di attori come i responsabili della pianificazione urbana, gli operatori sociali, la comunità, le chiese e le associazioni religiose, gli educatori, le organizzazioni di sostegno familiare e gli operatori sanitari, con l'obiettivo di contrastare l'estremismo, favorire l'inclusione sociale e l'uguaglianza formale e sostanziale, promuovere la diversità e favorire la coesione della comunità; |
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38. |
raccomanda all'UE di cooperare per fare in modo che i minori rifugiati possano accedere all'istruzione e alla scolarizzazione garantendo il proseguimento dei programmi di sostegno all'accesso all'istruzione nelle crisi umanitarie e l'integrazione degli studenti migranti in Europa; |
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39. |
esorta altresì la Commissione e gli Stati membri a valutare, mettere a punto e applicare, a tutti i livelli governativi, metodi di partecipazione interattivi concepiti per giovani e ragazzi; |
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40. |
sottolinea il ruolo della famiglia nella conservazione dell'identità culturale, delle tradizioni, dell'etica e del sistema di valori di una società, e mette in evidenza che l'introduzione dei bambini alla cultura, ai valori e alle norme della loro società inizia in famiglia; |
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41. |
invita la Commissione e il Consiglio ad adottare il dialogo interculturale come obiettivo politico forte e impegnato dell'UE e a garantire quindi il sostegno dell'UE attraverso varie misure programmatiche, iniziative e finanziamenti, compreso il dialogo interculturale con i paesi terzi, in particolare i paesi fragili; |
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42. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dare ulteriore priorità alle iniziative intese a sostenere la diversità culturale, il dialogo interculturale e l'istruzione e a sfruttare appieno gli strumenti finanziari, i programmi e le iniziative dell'UE, come Erasmus+, l'Europa per i cittadini, Creative Europe e Orizzonte 2020, gli strumenti della politica di vicinato e delle relazioni esterne dell'UE, e gli organismi come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, finalizzati a promuovere e sostenere il dialogo interculturale e la diversità culturale in Europa, nei paesi del suo vicinato e in altre regioni del mondo; |
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43. |
sottolinea la ricchezza della produzione artistica europea in termini di contributo alla diversità culturale nonché il suo ruolo nel diffondere i valori dell'Unione europea e nell'incoraggiare i cittadini europei a sviluppare il proprio spirito critico; |
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44. |
ricorda il ruolo del Premio LUX conferito ai film europei che illustrano l'identità europea o la diversità culturale europea; |
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45. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a valutare l'impatto delle misure adottate nel contesto della presente relazione e invita la Commissione a presentare una relazione di monitoraggio e una revisione; |
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza e al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0279.
(2) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 44.
(3) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.
(4) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/24 |
P8_TA(2016)0006
Bilancio e sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (2015/2106(INI))
(2018/C 011/03)
Il Parlamento europeo,
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visti il Libro verde della Commissione intitolato «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (COM(2015)0063) e la risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 al riguardo (1), |
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vista la relazione, del 25 febbraio 2009, del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière, |
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vista la relazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del luglio 2015, sull'impatto e la responsabilità della vigilanza bancaria, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Initial reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital markets» (Prime riflessioni sugli ostacoli allo sviluppo di mercati dei capitali approfonditi e integrati nell'UE) (SWD(2015)0013), |
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viste le conclusioni del Consiglio sull'Unione dei mercati dei capitali, adottate dal Consiglio «Economia e finanza» il 19 giugno 2015, |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903), |
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vista la relazione informale della commissione ECON (2) intitolata «Enhancing the Coherence of EU Financial Services Legislation» (Rafforzare la coerenza della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari), approvata in commissione il 30 gennaio 2014, |
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vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2014 intitolata «La riforma del settore finanziario europeo» (COM(2014)0279), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Economic Review of the Financial Regulation Agenda» (Analisi economica del programma relativo alla regolamentazione finanziaria) (SWD(2014)0158), |
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vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sul riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (3), |
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vista la relazione della Commissione sulla finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (COM(2014)0508), |
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vista la relazione della Commissione sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509), |
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vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (COM(2014)0168), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 intitolata «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015)0215), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 intitolata «Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio”»(COM(2015)0216), |
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vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del marzo 2015 sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso soggetti sovrani (5), |
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vista la relazione finale della commissione parlamentare di standardizzazione bancaria del Regno Unito intitolata «Changing banking for good», |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0360/2015), |
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A. |
considerando che la crisi finanziaria del 2007-2008 e le sue estese ripercussioni negative sono state causate, tra l'altro, dalla mancata applicazione di una regolamentazione dei servizi finanziari adeguata e di qualità per mercati e prodotti sempre più complessi; che negli ultimi anni è stato lanciato un ambizioso programma di riforma del settore finanziario dell'UE allo scopo di rafforzare la regolamentazione e la vigilanza finanziarie, ripristinare la stabilità finanziaria, rendere il sistema finanziario più resiliente agli shock, limitare i rischi per i contribuenti e rispondere meglio alle necessità degli investitori e alle esigenze di finanziamento dell'economia reale; che, nonostante il miglioramento delle prospettive di crescita in Europa, non è ancora stata conseguita una piena ripresa; |
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B. |
considerando che tutti i settori finanziari sono stati interessati da profondi cambiamenti ancora in corso, compreso il settore bancario e assicurativo, i mercati azionari, i fondi di investimento e le infrastrutture dei mercati finanziari; |
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C. |
considerando che il recepimento e l'attuazione della riforma della regolamentazione finanziaria sono tuttora in corso e non sono ancora stati ultimati, e che numerose importanti riforme non sono ancora state compiute e molti atti delegati e di esecuzione, in particolare, attendono di essere finalizzati; che la situazione nei settori bancario e assicurativo, così come nei mercati finanziari, è caratterizzata da continui cambiamenti e innovazioni che richiedono una costante valutazione della regolamentazione di tali settori sotto il profilo della proporzionalità e dell'efficacia, nonché, di conseguenza, un suo continuo adeguamento; |
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D. |
considerando che il mercato dei capitali nell'Unione rimane frammentato; che l'Unione dei mercati dei capitali offre potenzialmente un quadro utile per garantire la parità di accesso ai finanziamenti per le PMI in tutta l'UE e promuovere piattaforme innovative per finanziamenti basati sul mercato; che le specifiche carenze di credito alle PMI e alle microimprese derivano anche dall'instabilità economica e dalla mancanza di soluzioni mirate per l'economia reale; che viene spesso citato il contesto basato sul mercato dei capitali degli Stati Uniti, sebbene sia fondamentalmente diverso dal contesto basato sulle banche dell'UE e non dovrebbe essere copiato né utilizzato come modello; che l'Unione dei mercati dei capitali rappresenta un'opportunità per rafforzare i mercati dei capitali nell'UE, integrando il finanziamento da parte delle banche; che negli Stati Uniti, dopo la crisi finanziaria, i prestiti bancari alle imprese si sono sviluppati in misura maggiore rispetto ai finanziamenti basati sui mercati dei capitali; |
Bilancio e sfide del quadro attuale
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1. |
osserva che la comunicazione della Commissione intitolata «La riforma del settore finanziario europeo» traccia un primo bilancio delle riforme del settore finanziario ma non fornisce una valutazione completa né un'analisi quantitativa degli effetti generali e dell'interazione delle singole misure; |
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2. |
si compiace del pacchetto di investimenti della Commissione, compresa l'Unione dei mercati dei capitali; sottolinea che è necessario un finanziamento complementare, non bancario, delle imprese e che uno dei principi fondamentali per costruire un'Unione dei mercati dei capitali deve consistere nel concentrarsi maggiormente sugli utenti finali dei mercati dei capitali, vale a dire le imprese e gli investitori; sottolinea che un quadro dei servizi finanziari efficiente ed efficace che assicuri la stabilità finanziaria è una condizione preliminare per aumentare gli investimenti (a lungo termine) e stimolare la crescita in un'economia europea competitiva; sottolinea il legame esistente tra la stabilità economica e la stabilità finanziaria; sottolinea inoltre che politiche economiche affidabili, riforme strutturali efficaci e politiche di bilancio solide creano condizioni favorevoli per la salute e per il potenziale di crescita dell'economia reale negli Stati membri e nell'UE; riconosce l'importante ruolo che i mercati di capitali possono svolgere nel rispondere alle esigenze di finanziamento delle economie degli Stati membri; |
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3. |
riconosce che la crisi finanziaria e del debito in corso ha avuto ripercussioni negative senza precedenti, in particolare sull'economia reale e sul denaro dei contribuenti; riconosce, in tale contesto, la regolamentazione finanziaria concordata dalle istituzioni europee negli ultimi cinque anni, che ha rafforzato l'architettura finanziaria dell'Europa per far fronte a crisi future; si compiace del piano d'azione della Commissione per un'Unione dei mercati dei capitali; valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia incluso un livello efficace di protezione dei consumatori e degli investitori tra i principi fondamentali dell'Unione dei mercati dei capitali; |
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4. |
riconosce i risultati ottenuti dalla regolamentazione finanziaria nel rispondere alle ramificazioni della crisi finanziaria; osserva con preoccupazione la crescente complessità, che si riflette in un aumento della regolamentazione e della vigilanza, nella loro maggiore specificità e nella loro articolazione su vari livelli, con requisiti a livello internazionale, europeo e nazionale; osserva che la complessità della regolamentazione riflette anche la complessità dei mercati finanziari, in particolare degli strumenti finanziari, delle infrastrutture di mercato e degli istituti finanziari; sottolinea che una regolamentazione eccessivamente complessa e condizioni preliminari più rigorose possono influire negativamente sugli investimenti; ritiene che occorra rimediare alla complessità della regolamentazione anche per quanto riguarda la sua applicazione agli utenti finali non finanziari dei prodotti finanziari; sottolinea la necessità di una cooperazione normativa a livello internazionale, in un quadro globale caratterizzato da una migliore cooperazione e una maggiore responsabilità; |
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5. |
osserva che un'Unione dei mercati dei capitali sana e solida deve riconoscere le interdipendenze con gli altri settori finanziari, valutare ulteriori fonti di finanziamento per l'economia reale basate sui mercati e appoggiarsi innanzitutto su strutture esistenti ben consolidate; sottolinea la necessità di una visione globale della regolamentazione UE in materia di servizi finanziari, in cui l'Unione dei mercati dei capitali contribuisca a integrare i finanziamenti bancari; chiede che l'Unione dei mercati dei capitali, oltre ad essere orientata al finanziamento delle imprese, rifletta anche la prospettiva dei consumatori e degli investitori; ritiene che, a tal fine, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con il CERS, le AEV e le autorità nazionali competenti per risolvere qualsiasi sfasamento nell'approccio adottato che possa compromettere gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali; chiede alla Commissione di utilizzare le migliori pratiche per sviluppare un mercato dei capitali per tutta l'Unione; |
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6. |
ritiene che la legislazione non sia sempre la risposta strategica più appropriata e che sia opportuno tenere in debita considerazione gli approcci non legislativi e basati sul mercato; |
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7. |
invita la Commissione ad adottare un approccio integrato nell'Unione dei mercati dei capitali e a prestare attenzione agli altri programmi strategici, quali lo sviluppo di un mercato unico digitale e le riforme in corso in materia di diritto societario e governo societario; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe tenere conto degli ultimi sviluppi tecnologici; esprime preoccupazione, al riguardo, per le minacce alla sicurezza informatica e chiede alla Commissione di garantire che tale dimensione sia parte integrante della strategia dell'UE; |
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8. |
ritiene che una regolamentazione UE in materia di servizi finanziari efficiente ed efficace dovrebbe essere coerente, uniforme (anche su base intersettoriale), proporzionata, scevra da duplicazioni e non inutilmente complessa, come pure evitare l'incertezza giuridica, l'arbitraggio regolamentare e costi di transazione elevati; ritiene inoltre che dovrebbe permettere agli intermediari di svolgere la loro funzione di canalizzazione delle risorse finanziarie verso l'economia reale, agevolandone in tal modo il finanziamento, ed essere al servizio dei risparmiatori e degli investitori, come pure far fronte efficacemente ai rischi per la stabilità finanziaria e per i contribuenti, evitando l'insorgere di nuove crisi finanziarie e assicurando una protezione contro i rischi sistemici; è del parere che dovrebbe sostenere l'approfondimento del mercato unico e concentrarsi su obiettivi concreti che possono essere conseguiti meglio a livello europeo, lasciando spazio nel contempo a soluzioni di finanziamento innovative con un'attenzione per la dimensione locale; |
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9. |
esprime preoccupazione per il persistere di problemi legati ai codici IBAN, la cui validità continua a essere negata per la domiciliazione dei costi bancari delle entità domiciliate in Stati membri diversi da quello del beneficiario; |
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10. |
sottolinea la necessità di tracciare un bilancio del quadro dei servizi finanziari utilizzando un approccio sia quantitativo sia qualitativo; osserva che esercizi simili sono in corso in altre giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti; sottolinea che tale esercizio di valutazione dovrebbe contribuire alla creazione di mercati finanziari più efficaci al servizio delle esigenze di finanziamento dell'economia reale, rimediando in particolare a carenze, lacune, disomogeneità, incoerenze e sproporzionalità, non dovrebbe compromettere i risultati finora ottenuti sul piano legislativo, tenendo conto delle richieste formulate nelle clausole di revisione adottate in ciascun atto legislativo specifico e, senza anticipare i risultati, non dovrebbe essere considerato come un esercizio che comporta una deregolamentazione; |
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11. |
ritiene che un mercato unico dei servizi finanziari sia utile per le imprese, ma debba in definitiva produrre benefici per i consumatori e gli investitori; insiste sul fatto che persistono numerose barriere e ostacoli all'accesso transfrontaliero, alla commercializzazione e agli investimenti e che occorre analizzarli, affrontarli ed eliminarli, garantendo nel contempo il massimo livello di protezione degli investitori; ricorda che è possibile prevedere con sicurezza che la riduzione degli ostacoli ai flussi di capitali migliorerà le prospettive di crescita a lungo termine solo se si definiscono correttamente incentivi generali per le imprese; sottolinea inoltre l'importanza di un ecosistema locale ben sviluppato che permetta alle imprese più piccole di attrarre capitali per la crescita; |
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12. |
ritiene che la protezione dei consumatori non comporti necessariamente grandi volumi di informazioni e che l'accento andrebbe invece posto sulla qualità e la comprensibilità di queste ultime, al fine di consentire un processo decisionale adeguato (le informazioni devono essere pertinenti, accurate, comparabili, di semplice fruizione, affidabili e opportune); è preoccupato che la molteplicità e la complessità delle informazioni destinate ai consumatori potrebbe in definitiva non soddisfare le reali esigenze di questi ultimi; ritiene che occorra fare in modo di fornire ai consumatori le informazioni di cui hanno bisogno per fare scelte consapevoli e capire i rischi connessi, senza creare oneri inutili per le imprese, in particolare le PMI; incoraggia l'ulteriore digitalizzazione delle informazioni; sottolinea che i consulenti finanziari e i dipendenti che forniscono consulenze negli istituti finanziari dovrebbero ricevere una formazione e disporre del tempo necessario per servire i clienti in modo accurato; osserva l'importanza di poteri di vigilanza effettivi per poter intervenire, se necessario, nella commercializzazione dei prodotti; mette in evidenza la necessità di un'iniziativa europea volta a rafforzare e migliorare l'educazione finanziaria entro la fine del 2016, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro, anche per garantire la piena conoscenza dei vantaggi e degli svantaggi degli investimenti nei mercati dei capitali; sottolinea altresì che l'educazione finanziaria dovrebbe essere mirata alle PMI, allo scopo di insegnare loro come utilizzare i mercati dei capitali; è convinto dei vantaggi di una maggiore trasparenza, onde consentire alle imprese, agli investitori e ai consumatori di comprendere i costi e i benefici comparativi dei diversi servizi forniti dai partecipanti al mercato, ma osserva altresì che una maggiore trasparenza deve essere accompagnata da un valore aggiunto per i consumatori o le autorità di vigilanza competenti e avere come obiettivo l'utilizzo pratico delle informazioni e dei dati; |
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13. |
sottolinea i vantaggi della diversificazione delle attività, sia in termini di classi che di origine delle attività, per consentire una migliore diversificazione dei rischi e soddisfare le esigenze degli investitori; mette in rilievo che lo scopo della regolamentazione prudenziale non consiste nel favorire determinate classi di attività; chiede un approccio alla regolamentazione basato sul rischio, nell'ambito del quale le stesse regole siano applicate agli stessi rischi, e integrato da altre misure standardizzate; ritiene che sia opportuna una categorizzazione più dettagliata delle classi di attività, in particolare stabilendo categorie come le infrastrutture; riconosce che i progetti infrastrutturali di per sé non sono meno rischiosi e chiede una regolamentazione prudenziale adeguata; sostiene nuove ricerche indipendenti sui rischi e i benefici delle infrastrutture, compresa la comunicazione della metodologia applicata, per poter trarre conclusioni basate sui fatti; |
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14. |
sottolinea la necessità di coerenza nell'approccio basato sul rischio e quindi anche la necessità di ridurre le opportunità di arbitraggio regolamentare; ritiene che occorra spezzare il legame tra i soggetti sovrani e le banche a livello nazionale attraverso una piena e coerente attuazione, sul piano nazionale, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e delle disposizioni del meccanismo di risoluzione unico (SRM) e del Fondo di risoluzione unico (SRF); prende atto dei contributi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sull'esposizione al debito sovrano delle banche, che comprendono un esame dettagliato dei prossimi passi; sottolinea che le politiche dovrebbero prendere esplicitamente in considerazione le interazioni tra i rischi individuali e i rischi endogeni, in particolare quando gli istituti finanziari operano in base agli stessi modelli di rischio standard approvati dalle autorità di regolamentazione; |
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15. |
rileva le conseguenze indesiderate che diversi requisiti in materia di capitale, liquidità e leva finanziaria potrebbero avere sulla trasformazione delle scadenze, la messa a disposizione di finanziamenti a lungo termine e la creazione dei mercati e della liquidità, ricordando nel contempo che tali requisiti sono stati previsti in risposta alla crisi finanziaria; è preoccupato che la sproporzionalità dei requisiti possa mettere in pericolo il modello operativo delle banche di piccole e medie dimensioni e possa pertanto avere conseguenze involontarie sulla struttura settore finanziario; invita la Commissione, in cooperazione con le autorità di vigilanza, a esaminare in via prioritaria tali conseguenze per il settore bancario e quello assicurativo, nonché le loro eventuali complementarità; |
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16. |
esprime preoccupazione per l'interazione tra la legislazione applicabile ai mercati e i requisiti patrimoniali, dal momento che nuove entità sono state incluse come entità regolamentate nella revisione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), mentre il regolamento sui requisiti patrimoniali non è stato adattato per rispecchiare una più vasta gamma di tipi di impresa; |
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17. |
esprime preoccupazione per il fatto che alcune esenzioni valide previste dal regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) per le società non finanziarie siano state parzialmente annullate dalla direttiva e dal regolamento sui requisiti patrimoniali relativamente all'applicazione del requisito del rischio di aggiustamento della valutazione del credito; invita la Commissione a svolgere meglio il proprio ruolo, assicurando la coerenza della strategia e dei risultati nelle diverse proposte legislative; |
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18. |
ritiene che le disposizioni speciali del regolamento esistente per le società non finanziarie debbano essere estese e rese più proporzionate, così da limitare gli oneri amministrativi e non ridurre il capitale di cui dispone l'economia per investimenti futuri; invita la Commissione, in sede di revisione dell'EMIR, a rispondere alle difficoltà di applicazione dei regimi complessi semplificando le procedure, ma a continuare a riconoscere la finalità dell'esenzione per garantire che le società non finanziarie non siano gravate dagli oneri legislativi destinati agli operatori dei mercati finanziari; |
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19. |
chiede alla Commissione, in sede di revisione dell'EMIR, di esaminare gli effetti che un abbassamento della qualità delle garanzie accettate dalle controparti centrali possono avere sulla resilienza di queste ultime e di valutare se determinati partecipanti al mercato, come i fondi pensionistici, debbano essere permanentemente esentati dalla compensazione centrale qualora la loro partecipazione riduca la stabilità dell'intero sistema finanziario a causa dell'accettazione di garanzie non liquide; |
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20. |
è preoccupato per la mancanza di investimenti (a lungo termine) interessanti e adeguati in termini di rischi e di prodotti di risparmio efficaci sotto il profilo dei costi e adatti per i consumatori; ribadisce la necessità che agli investitori e ai consumatori siano offerte diverse possibilità di scelta, dal momento che la fiducia degli investitori è fondamentale per un aumento degli investimenti; sottolinea che occorre promuovere un ambiente che stimoli l'innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l'economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, ad esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo, concepito in modo semplice e trasparente; chiede alle AEV di analizzare, conformemente al loro mandato, le tendenze di consumo e di riferire in merito, in particolare per quanto riguarda i prodotti al dettaglio; |
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21. |
si compiace della diversità dei modelli aziendali; chiede che tale differenza si rifletta nella regolamentazione e nella vigilanza, tenendo pienamente conto della natura, delle dimensioni, del livello di rischio e della complessità delle entità in esame, purché siano rispettati i principi di concorrenza leale e di un'efficace vigilanza; ricorda che la varietà dei mezzi di finanziamento è un elemento di forza; |
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22. |
ritiene che un'Unione dei mercati dei capitali efficace debba permettere alle imprese europee di tutte le dimensioni e in diverse fasi di crescita di accedere ai mercati dei capitali dell'UE in modo semplice, efficace e a costi contenuti; ritiene che la regolamentazione non dovrebbe complicare la quotazione in borsa né impedire alle società non quotate di farsi quotare; sottolinea la necessità di creare un regime razionalizzato di regolamentazione del mercato primario per agevolare la raccolta di fondi, garantendo nel contempo livelli di protezione adeguati per gli investitori; sottolinea il potenziale del finanziamento innovativo basato sul mercato, in particolare le opportunità rappresentate dalle tecnologie finanziarie, compresi il crowdfunding e i prestiti tra pari, e sottolinea la necessità di semplificare i rispettivi requisiti regolamentari; chiede alla Commissione di lasciare spazio all'emergere di questi nuovi modelli e di studiarli e promuoverli, dando la priorità alla loro dimensione transfrontaliera e garantendo la riduzione degli ostacoli all'ingresso sul mercato; chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei mercati dei capitali attraverso il suo servizio di assistenza per le riforme strutturali; |
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23. |
chiede un'adeguata e chiara ripartizione delle competenze tra il livello europeo e quello nazionale, tenendo presente che le autorità nazionali di vigilanza conoscono meglio le caratteristiche dei mercati locali; sottolinea che occorre garantire l'efficacia del meccanismo di vigilanza unico (MVU), condizioni di parità e la trasparenza, come pure evitare i conflitti di interessi tra le autorità di vigilanza e i soggetti vigilati; è preoccupato per gli effetti che un approccio di vigilanza unico potrebbe avere sulle entità più piccole attive principalmente a livello nazionale nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (MVU); |
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24. |
prende atto dei risultati ottenuti nella creazione di un'unione bancaria e sottolinea il suo ruolo cruciale nell'affrontare le interdipendenze tra rischio sovrano e rischio bancario e nel ridurre i rischi sistemici attraverso un'azione congiunta; prende atto del progressivo completamento dell'unione bancaria; sottolinea la necessità di una piena e tempestiva attuazione della legislazione esistente; prende atto delle discussioni su un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), in merito al quale il Parlamento si esprimerà in qualità di colegislatore; sottolinea l'obiettivo di evitare l'azzardo morale, assicurando che il principio di responsabilità rimanga il filo conduttore; critica la scarsa sensibilità al rischio nel calcolo dei contributi per l'SRF; riconosce gli sforzi finalizzati a concludere il regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario; |
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25. |
sottolinea la necessità di attuare e garantire il rispetto della legislazione adottata, prima di valutare l'opportunità di una sua sostanziale revisione; sottolinea che il rapido recepimento della direttiva 2014/59/UE nel diritto nazionale e l'adeguato finanziamento e l'efficacia dell'SRM sono fondamentali, e ribadisce pertanto che la piena attuazione di tali misure deve essere completata nel quadro legislativo appropriato; sottolinea al riguardo la fondamentale importanza di troncare i legami reciproci diretti tra i bilanci degli Stati e i rischi bancari, che rappresentano una grave minaccia per la stabilità finanziaria; osserva che, a causa dell'assenza di disposizioni da applicare per gli Stati che hanno perso l'accesso ai mercati finanziari in ragione del loro elevato indebitamento, spesso si interviene troppo tardi, con conseguenze negative per la stabilità finanziaria; |
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26. |
ribadisce la necessità di creare condizioni di parità nell'UE, anche per quanto riguarda le banche vigilate nel quadro del meccanismo di vigilanza unico e le banche degli Stati membri non partecipanti, e incoraggia la piena inclusione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro nell'Unione bancaria, riconoscendo tuttavia che alcuni elementi permettono attualmente la partecipazione volontaria; invita la Commissione a far sì che il mercato unico continui a evolvere, tenendo conto nel contempo delle specificità nazionali; invita la Commissione ad adottare un approccio forte in materia di regolamentazione e vigilanza del sistema bancario «parallelo» o «sistema bancario ombra», allo scopo di attenuare i rischi sistemici e migliorare la trasparenza; si compiace dei progressi importanti compiuti nella regolamentazione del settore assicurativo europeo attraverso l'applicazione di Solvency II, a decorrere dal 1o gennaio 2016, che dovrà essere valutata ed eventualmente approfondita, tenendo conto del quadro internazionale per le compagnie di assicurazione di importanza sistemica globale; |
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27. |
riconosce la tradizionale dipendenza delle PMI dai finanziamenti bancari in ragione della loro natura specifica, dei loro diversi profili di rischio e della loro varietà in Europa; invita la Commissione, in cooperazione con le AEV, la BCE e le autorità nazionali, a valutare la se il finanziamento delle PMI sia sufficiente, ad analizzare gli ostacoli alla diversificazione dei canali di finanziamento e i benefici di tale diversificazione, e a esaminare le soluzioni per permettere alle banche e alle non banche di aumentare i finanziamenti destinati alle PMI, ampliando la scelta per le imprese tra diversi metodi di finanziamento per le diverse fasi del loro sviluppo; ricorda l'importanza di strumenti come il «fattore di sostegno alle PMI»; suggerisce che le iniziative volte a migliorare il finanziamento delle PMI dovrebbero essere estese alle start up, alle microimprese e alle imprese a media capitalizzazione; sottolinea le potenzialità di soluzioni innovative e perlopiù non sfruttate per il finanziamento delle PMI, come il prestito tra pari (peer-to-peer lending), il finanziamento collettivo (crowdfunding) e il collocamento privato, e sottolinea la necessità di semplificare i rispettivi requisiti regolamentari; |
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28. |
sottolinea l'importanza di una rapida attuazione delle misure già decise che sostengono gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare attivamente la categoria del mercato di crescita per le PMI nella futura regolamentazione dei servizi finanziari; |
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29. |
ritiene che le imprese debbano avere accesso a una varietà adeguata di tipi di mercato nell'UE in funzione delle loro dimensioni, della loro complessità e delle loro ambizioni in termini di finanziamento, e sottolinea la necessità di creare mercati dei capitali paneuropei più integrati, separati ma compatibili con i mercati locali e regionali di cruciale importanza; |
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30. |
valuta positivamente l'imminente revisione della direttiva relativa al prospetto; sottolinea che la revisione dovrebbe mirare a una riduzione dei costi e alla semplificazione delle procedure per le PMI, garantendo nel contempo il giusto equilibrio in termini di tutela degli investitori; |
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31. |
riconosce gli sforzi compiuti per creare un mercato delle cartolarizzazioni più trasparente, che assicuri norme rigorose per il processo di cartolarizzazione, la certezza giuridica e la comparabilità degli strumenti di cartolarizzazione; sottolinea la necessità di creare un registro dei dati; sottolinea che, dato il livello di rischio della cartolarizzazione — in particolare della cartolarizzazione sintetica — osservato durante la crisi, sono necessari requisiti rigorosi per le attività sottostanti di elevata qualità e calibrazioni in funzione del reale profilo di rischio e della sensibilizzazione al rischio di tutti i partecipanti ai mercati della cartolarizzazione, pur riconoscendo le diverse esperienze dell'UE e degli Stati Uniti; ribadisce che i requisiti di mantenimento non devono essere alleggeriti per evitare l'azzardo morale; sottolinea la necessità di valutare l'opportunità di una certificazione indipendente della conformità con i criteri di qualificazione; invita la Commissione a realizzare in via prioritaria una valutazione approfondita dei rischi e dei vantaggi della cartolarizzazione per le PMI, gli investitori e la stabilità finanziaria e della commerciabilità degli strumenti di cartolarizzazione, e a riferire in merito al Parlamento; |
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32. |
ritiene che un approccio volto a una maggiore standardizzazione dei prodotti e delle procedure possa ridurre la complessità ma anche aumentare i rischi di concentrazione; esprime preoccupazione in merito al rischio che gli operatori del mercato vadano tutti nella stessa direzione in caso di stress dei mercati e chiede garanzie e una vigilanza adeguate al livello competente nel quadro dello sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni di qualità; |
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33. |
sottolinea la necessità di razionalizzare il contenuto e la frequenza degli obblighi di comunicazione e gli ambiti interessati, anche fornendo alle entità un unico punto di contatto, al fine di evitare una duplicazione dei requisiti e dei canali di comunicazione; invita la Commissione, le AEV e l'MVU a determinare quali dati siano realmente necessari, ad allineare i modelli, semplificare le procedure e prevedere esenzioni per le PMI; sottolinea che la comunicazione delle informazioni è di massima utilità per le autorità di vigilanza se è possibile interrogare i dati e se questi sono omogenei a livello internazionale; ritiene necessario adottare un approccio proporzionato nello sviluppo della banca dati analitica dei crediti (AnaCredit); è del parere che il campo di applicazione e il livello di dettaglio debbano essere ulteriormente valutati in termini di costi e benefici; |
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34. |
chiede alla Commissione e alle autorità di vigilanza di tenere conto dell'interazione tra gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS) e i requisiti prudenziali, poiché una maggiore coerenza andrebbe a vantaggio tanto dell'economia quanto della vigilanza prudenziale, e di esaminare l'impatto della contabilità fiscale sui fondi propri; sostiene gli sforzi volti ad armonizzare la definizione dei prestiti in sofferenza; |
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35. |
chiede di ridurre in misura significativa la distorsione a favore del debito rispetto al capitale per migliorare la resilienza economica e l'allocazione del capitale, come pure per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali, il che renderà i fondi propri più interessanti per gli emittenti e gli investitori; sottolinea che una tassa sulle transazioni avrà ripercussioni sulla liquidità dei mercati, specialmente nel breve termine, contribuendo inoltre a limitare una speculazione eccessiva; |
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36. |
sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi, oltre alla regolamentazione e alla vigilanza, per introdurre un cambiamento culturale nel settore finanziario; invita tutti gli operatori del settore finanziario, incluse le banche, gli enti non bancari, le banche centrali nazionali e la BCE, ad adoperarsi per un cambiamento culturale e una cultura del rispetto delle norme in seno alle proprie organizzazioni, che metta al primo posto gli interessi dei consumatori, assicuri un sistema di responsabilità per i principali gestori e una prospettiva a più lungo termine dei partecipanti ai mercati finanziari, e contribuisca alla diversificazione delle fonti di finanziamento; sottolinea i benefici di un approccio al finanziamento basato sul partenariato a lungo termine e di un settore bancario europeo diversificato che assuma un ruolo importante nella prestazione di servizi bancari personalizzati per i consumatori, le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle asimmetrie nell'informazione, grazie anche agli strumenti disponibili attraverso le nuove tecnologie digitali; |
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37. |
chiede la promozione di nuove agenzie di rating, al fine di aumentare la concorrenza in un mercato fortemente concentrato; ricorda che la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sull'opportunità e la fattibilità di sostenere la creazione di un'agenzia di rating pubblica europea per il debito sovrano e/o una fondazione europea di rating del credito per tutti gli altri rating del credito entro la fine del 2016; critica l'elevato livello dei costi sostenuti dalle PMI per ottenere un rating esterno del credito; sottolinea l'esigenza di studiare in modo approfondito come le PMI possano essere valutate in maniera comparabile ed economicamente accessibile, anche attraverso un metodo avanzato basato sui rating interni; invita la Commissione a continuare a impegnarsi per risolvere le asimmetrie informative; |
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38. |
chiede che nell'elaborazione delle politiche si ponga maggiormente l'accento sulla competitività globale dei settori finanziari dell'UE, evitando un livellamento normativo verso il basso e senza compromettere la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori; sottolinea che un'Unione dei mercati dei capitali a livello di UE deve essere considerata nel contesto di un miglioramento della competitività delle imprese europee e dell'economia dell'Unione; sottolinea che un settore finanziario efficace è una condizione necessaria per un'allocazione efficace dei capitali e quindi per la crescita; |
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39. |
sottolinea l'importanza del quadro internazionale per quanto riguarda il suo campo di applicazione, le sue metodologie e le sue implicazioni per il quadro dell'UE; invita gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e le AEV a semplificare la posizione dell'UE, al fine di rafforzare la sua influenza e promuovere la legislazione adottata attraverso un processo democratico; sottolinea la necessità di assicurare la coerenza della nuova regolamentazione con l'acquis europeo e con gli orientamenti internazionali, nonché un'applicazione proporzionata, anche per quanto riguarda il suo campo di applicazione, per evitare inutili divergenze e duplicazioni normative; ritiene che tali elementi siano condizioni indispensabili per conseguire gli obiettivi generali di promuovere la stabilità globale a lungo termine, mantenere l'Europa un polo d'attrazione per gli investitori internazionali ed evitare inutili effetti negativi sulla competitività dei settori finanziari dell'UE; ricorda il principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri espresso all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea; è del parere che le AEV debbano essere coinvolte nel dibattito sui principi normativi globali nelle sedi deputate all'elaborazione delle norme internazionali; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il dialogo regolamentare con gli Stati Uniti; ribadisce, al riguardo, che le questioni relative alla regolamentazione dei servizi finanziari devono essere incluse nei negoziati internazionali, se del caso; |
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40. |
sottolinea che occorrono decisioni di equivalenza al fine di eliminare gli ostacoli relativi all'accesso al mercato e ai rispettivi quadri regolamentari, tenendo presente che tali decisioni unilaterali devono andare a vantaggio delle imprese e dei consumatori europei e che l'equivalenza con altre giurisdizioni può contribuire all'aumento dell'afflusso di capitali e ad attrarre ulteriori investimenti in Europa; sottolinea la necessità di adottare un sistema coerente e uniforme per un riconoscimento razionale e reciproco delle norme uguali o simili; |
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41. |
chiede alla Commissione di proporre un quadro coerente, uniforme, trasparente e pratico per le procedure e le decisioni relative all'equivalenza dei paesi terzi, tenendo conto di un'analisi basata sui risultati e delle norme o degli accordi internazionali; chiede che tutte le decisioni di equivalenza siano adottate mediante atti delegati; ritiene che le AEV dovrebbero svolgere un ruolo adeguato nell'allineamento delle valutazioni dei paesi terzi per le decisioni di equivalenza; |
Una migliore regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari
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42. |
ritiene che una migliore regolamentazione finanziaria implichi un quadro rigoroso e cominci dall'applicazione dell'acquis esistente da parte degli Stati membri; sottolinea che l'attuazione efficace, efficiente e coerente della legislazione è fondamentale e invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito allo stato del recepimento e dell'attuazione della legislazione e, se del caso, in merito alle procedure d'infrazione avviate nei confronti degli Stati membri; esorta gli Stati membri a far rispettare in maniera adeguata la legislazione; è del parere che la sovraregolamentazione non agevoli il funzionamento del mercato interno né la concorrenza; è del parere che anche l'adozione discrezionale di norme meno severe per attrarre le imprese non agevoli il funzionamento del mercato interno; chiede alla Commissione di presentare un'analisi approfondita e una relazione su tutte le misure di sovraregolamentazione adottate dagli Stati membri nel quadro della legislazione finanziaria e di trasmetterle al Parlamento entro la fine del 2016; |
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43. |
invita gli Stati membri a rispettare le scadenze fissate per il recepimento delle direttive poiché, oltre a essere un obbligo giuridico, tale rispetto è essenziale per evitare inutili ritardi nella piena attuazione della legislazione o la sua applicazione parziale o non uniforme nell'Unione, il che potrebbe comportare condizioni non eque per i diversi attori coinvolti e altri tipi di distorsioni; |
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44. |
sottolinea la necessità di migliorare la qualità e il coordinamento intersettoriale nei progetti della Commissione e delle AEV e nei relativi processi, per quanto riguarda, in particolare, le tempistiche e la definizione delle priorità, evitando sovrapposizioni; sottolinea che ciò dovrebbe permettere di evitare duplicazioni dell'atto di base negli atti delegati, ma anche evitare che decisioni politiche che dovrebbero essere risolte nell'ambito dell'atto di base siano invece lasciate agli atti delegati; |
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45. |
chiede alla Commissione di permettere il coinvolgimento precoce di tutte le parti interessate, anche al livello di gruppi di esperti; esorta la Commissione a garantire una partecipazione equilibrata alle consultazioni, riflettendo la diversità delle parti interessate, nonché agevolando e assicurando migliori condizioni per la partecipazione dei piccoli attori in rappresentanza delle imprese, dei consumatori e della società civile, anche in relazione alle modalità di organizzazione delle consultazioni e di formulazione delle domande; |
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46. |
si compiace degli obiettivi del programma «Legiferare meglio»; riconosce l'esigenza generale di esaminare l'adeguatezza della regolamentazione oggi e in futuro; sottolinea tuttavia che tale adeguatezza non può essere separata dal funzionamento del settore finanziario nel suo complesso; sottolinea il ruolo del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) nell'assicurare una regolamentazione efficiente ed efficace in materia di servizi finanziari che tenga conto del principio di proporzionalità, e nel sostenere l'esercizio di valutazione; chiede che il Parlamento abbia un ruolo più importante nelle decisioni e nelle valutazioni inerenti al REFIT; ricorda che l'attenzione deve essere rivolta al miglioramento della regolamentazione, non alla deregolamentazione; sottolinea che la necessità di garantire la trasparenza, la semplicità, l'accessibilità e l'equità nel mercato interno deve essere parte integrante del programma per un miglioramento della regolamentazione a favore dei consumatori; sottolinea altresì che l'UE non deve creare inutili oneri di conformità nel tentativo di assicurare una maggiore armonizzazione nell'Unione dei mercati dei capitali; |
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47. |
ritiene che le AEV e l'MVU abbiano un ruolo decisivo da svolgere per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della regolamentazione e della vigilanza; sottolinea il ruolo svolto dalle AEV e dall'MVU nell'assicurare la coerenza e l'uniformità tra i diversi atti legislativi, nel ridurre l'incertezza e l'arbitraggio regolamentare e nel promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i partecipanti al mercato; sottolinea che le AEV e l'MVU devono disporre di risorse e personale sufficienti per svolgere le funzioni assegnate loro dai colegislatori; |
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48. |
sottolinea che revisione dei regolamenti istitutivi delle AEV deve riflettere le disposizioni in materia di rendicontabilità e trasparenza volte a rafforzare il controllo del Parlamento, come previsto dai regolamenti relativi al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, nonché rafforzare l'indipendenza delle AEV dalla Commissione; ritiene che sia necessario esaminare le possibilità di favorire una maggiore partecipazione delle AEV a livello consultivo durante la fase di livello 1, rispettando nel contempo le prerogative dei colegislatori; |
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49. |
sottolinea la necessità di rispettare l'interazione, la coerenza e l'uniformità tra gli atti di base e gli atti delegati e di esecuzione; sottolinea altresì che le decisioni politiche dovrebbero essere prese dai colegislatori nel quadro dell'atto di base e non negli atti delegati, che «integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo» (articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea); insiste affinché la Commissione e le AEV, nell'elaborazione degli atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti, si attengano ai poteri che sono loro conferiti negli atti di base e rispettino l'accordo dei colegislatori; deplora che le autorità di vigilanza in passato non abbiano sempre rispettato il mandato dei legislatori europei nell'elaborazione di atti di esecuzione; deplora l'insufficiente coordinamento tra la Commissione (atti delegati) e le AEV (norme tecniche) e i possibili conseguenti effetti negativi sulla qualità della conformità, in particolare nel caso in cui i requisiti dettagliati sono adottati soltanto poco prima del termine previsto per l'attuazione dell'atto di base; |
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50. |
invita la Commissione a dissociare completamente gli atti delegati e gli atti di esecuzione e a evitare approcci «per pacchetti» al fine di permettere la tempestiva adozione di tali atti; |
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51. |
invita la Commissione a informare i colegislatori e le parti interessate di ogni modifica dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione presentata dalle AEV; |
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52. |
sottolinea che un esame giuridico preventivo da parte della Commissione non dovrebbe ridurre la trasparenza del processo nei confronti del Parlamento né il diritto di quest'ultimo di essere consultato; chiede che durante il processo di elaborazione le AEV forniscano proattivamente al Parlamento, in maniera regolare, completa e tempestiva, progetti e informazioni provvisori sull'andamento dei lavori e consultino il Parlamento a tale riguardo; |
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53. |
invita la Commissione e le AEV a rispettare appieno i termini per la presentazione stabiliti dai colegislatori e a fornire immediatamente una spiegazione a questi ultimi quando si prevede che un termine non venga rispettato; |
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54. |
ricorda alle AEV che le norme tecniche, gli orientamenti e le raccomandazioni devono rispettare il principio di proporzionalità; invita le AEV ad adottare un approccio prudente per quanto riguarda l'entità e il numero degli orientamenti, in particolare quando l'atto di base non li prevede espressamente; osserva che tale approccio restrittivo è altresì necessario considerate le limitate risorse delle AEV e la necessità di stabilire un ordine di priorità per quanto riguarda le loro funzioni e che i limiti pratici di una vigilanza efficace non devono dipendere da vincoli di bilancio; chiede inoltre che siano garantite risorse sufficienti alle AEV, onde permettere loro di svolgere attività di vigilanza affidabili, indipendenti ed efficaci nel quadro del loro mandato; |
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55. |
invita le AEV ad avvalersi del loro diritto di chiedere informazioni su come gli atti di base sono applicati dagli Stati membri e a effettuare più regolarmente revisioni tra pari delle autorità nazionali competenti per migliorare la convergenza della vigilanza negli Stati membri; |
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56. |
invita la Commissione e le AEV a pubblicare regolarmente sui loro siti Internet le versioni consolidate degli atti normativi dell'UE in materia di servizi finanziari, inclusa una sintesi che possa essere consultata e compresa dalle imprese, dai consumatori, dalle organizzazioni della società civile e a da altri; ritiene che la creazione di un registro comune che comprenda anche riferimenti all'attuazione a livello nazionale sia un'opzione che merita di essere esaminata; |
La via da seguire
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57. |
invita la Commissione e le AEV a verificare regolarmente (almeno una volta all'anno) la coerenza e l'uniformità, anche su base intersettoriale, di ogni progetto di atto legislativo, nonché l'attuazione della legislazione adottata, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, e a destinare risorse a tale attività; |
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58. |
invita la Commissione e le AEV a verificare regolarmente (almeno una volta all'anno) la proporzionalità e l'efficacia di ogni progetto di atto legislativo, in particolare per quanto riguarda i requisiti applicabili ai partecipanti al mercato di piccole e medie dimensioni, e a destinare risorse a tale attività; invita la Commissione a pubblicare un Libro verde che esamini nuove soluzioni per promuovere la proporzionalità nella regolamentazione finanziaria; |
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59. |
sottolinea che l'impatto delle singole misure legislative è diverso dal loro impatto cumulativo; invita i servizi della Commissione, in cooperazione con le AEV, l'MVU e il CERS a effettuare ogni cinque anni una valutazione globale, sul piano quantitativo e qualitativo, dell'impatto cumulativo della regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari sui mercati finanziari e i relativi operatori a livello di Unione e dei singoli Stati membri, al fine di identificare carenze e lacune, valutare i risultati e l'efficacia della regolamentazione in materia di servizi finanziari e assicurare che non ostacoli la concorrenza leale né lo sviluppo dell'economia, e a riferire in merito al Parlamento; sottolinea l'importanza di valutazioni d'impatto dettagliate e di analisi costi-benefici di ogni futura legislazione, al fine di dimostrare il valore aggiunto della legislazione, in particolare per quanto concerne la crescita economica e la creazione di occupazione; sottolinea che le valutazioni d'impatto e le analisi costi-benefici dovrebbero includere valutazioni approfondite dell'impatto delle misure di livello 2, che rappresentano una parte importante del quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE; ricorda che quantificare l'impatto delle misure legislative potrebbe essere difficile, in particolare dal momento che i benefici sono difficili da misurare, ma che occorre, tuttavia, continuare a utilizzare metodi quantitativi; |
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60. |
invita i servizi della Commissione a completare la prima valutazione entro la fine del 2016 e a presentare una relazione sull'impatto generale, in capitoli distinti e basandosi anche su ricerche indipendenti, sui seguenti aspetti:
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61. |
invita la Commissione a presentare le sue conclusioni al Parlamento e al Consiglio e a proporre misure se del caso; |
o
o o
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62. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0268.
(2) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140210ATT79138/20140210ATT79138EN.pdf
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0202.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0161.
(5) http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrbreportregulatorytreatmentsovereignexposures032015.en.pdf?29664e3495a886d806863aac942fcdae
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/35 |
P8_TA(2016)0007
Fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea (2015/2111(INI))
(2018/C 011/04)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 16, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 34/180 del 18 dicembre 1979, |
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viste la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1), e la sentenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 1o marzo 2011 nella causa Test-Achats (C-236/09) (2), |
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vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (3), |
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vista la relazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, dal titolo «Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica» (COM(2008)0638), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (4), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee» (COM(2012)0614)), |
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vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2013 dal titolo «Piano d'azione imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa» (COM(2012)0795), |
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vista la relazione della Commissione del 29 maggio 2013 sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona intitolata «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0322), |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'imprenditoria femminile nelle piccole e medie imprese (5), |
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vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea (6), |
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vista la sua risoluzione del del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (7), |
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vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale delle donne in ambito scientifico e accademico e sui «soffitti di cristallo» incontrati (8), |
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vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione (9), |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0369/2015), |
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A. |
considerando che l'imprenditorialità è fondamentale per l'occupazione, la crescita economica, l'innovazione, lo sviluppo e la riduzione della povertà in generale; |
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B. |
considerando che l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa esplicito riferimento alla libertà d'impresa per tutti i cittadini dell'Unione e, in quanto tale, consente e favorisce l'imprenditoria, anche quella femminile; |
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C. |
considerando che nel 2012 le donne rappresentavano soltanto il 31 % degli imprenditori (10,3 milioni) dell'UE-28 (10) e che solo il 34,4 % dei lavoratori autonomi dell'UE sono donne; |
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D. |
considerando che spesso le donne sono solo le titolari ufficialmente registrate di imprese per l'unica finalità di ottenere concessioni finanziarie e condizioni vantaggiose da parte degli istituti di credito e delle amministrazioni pubbliche europee, nazionali e regionali; considerando che in realtà tali donne operano come «prestanome», assumendosi il rischio d'impresa mentre il processo decisionale è lasciato agli uomini; |
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E. |
considerando che il tasso di imprenditorialità femminile è basso in tutti gli Stati membri e al di fuori di esso vi sono potenzialità inutilizzate di crescita e prosperità; |
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F. |
considerando che gli ostacoli all'imprenditoria femminile, come ad esempio la prevalenza di donne fra i disoccupati, il costante divario in termini di attività imprenditoriale e la sottorappresentanza delle donne nelle attività di gestione, sono aspetti interdipendenti e di difficile soluzione che esigono una serie di criteri complessi per essere eliminati; |
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G. |
considerando che, benché le ricerche quantitative sull'imprenditoria femminile siano rare, studi recenti mostrano una maggiore probabilità che gli uomini, piuttosto che le donne, si orientino verso una carriera imprenditoriale (11); |
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H. |
considerando che l'imprenditoria femminile, una volta attentamente distinta dal lavoro autonomo fittizio, è un'importante fonte di indipendenza economica che offre alle donne l'opportunità di integrarsi maggiormente nel mercato del lavoro; che l'imprenditoria femminile offre alle donne l'opportunità di rafforzare il proprio ruolo di dirigenti d'azienda e favorire un cambiamento culturale sia all'interno che all'esterno delle loro imprese; che tali donne possono rappresentare un modello importante per le ragazze e le giovani che desiderano intraprendere la stessa strada; |
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I. |
considerando che le donne detengono un enorme potenziale imprenditoriale e che l'imprenditoria femminile è sinonimo di crescita economica, creazione di posti di lavoro e responsabilizzazione delle donne; |
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J. |
considerando che la decisione di diventare lavoratori autonomi è un atto di realizzazione personale che richiede tuttavia un forte impegno; che l'attività un elevato livello di responsabilità personale comporta orari di lavoro particolarmente lunghi, ragion per cui il lavoro autonomo non dovrebbe essere visto semplicemente come una fonte di reddito supplementare; che le imprenditrici riescono a conciliare la vita familiare e quella professionale solo se le circostanze esterne lo consentono, vale a dire se sono disponibili servizi adeguati di cura per l'infanzia e se i padri si occupano attivamente dei lavori domestici e dei compiti di assistenza e di cura; |
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K. |
considerando che la disponibilità, la qualità e l'accessibilità economica delle strutture di cura per l'infanzia e di assistenza agli anziani e alle persone con disabilità continuano ad essere un fattore fondamentale che rafforza la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; |
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L. |
considerando che la ripartizione delle responsabilità familiari e di assistenza tra donne e uomini ha ripercussioni sull'imprenditoria femminile nonché sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e che è necessario raggiungere un equilibrio tra vita lavorativa e privata quando si tratta dell'indipendenza economica delle donne; che un quarto degli Stati membri non prevede il congedo di paternità; |
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M. |
considerando che gli oneri amministrativi continuano ad incidere negativamente sullo spirito imprenditoriale sia delle donne che degli uomini e che occorrono pertanto una regolamentazione e una legislazione efficaci onde conferire alle donne responsabilità e autonomia dal punto di vista economico e dar vita a un'economia stabile caratterizzata da una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva; |
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N. |
considerando che le donne tendono a dare una valutazione più bassa del livello di innovazione delle loro imprese rispetto agli uomini e che soltanto una piccola percentuale dei brevetti rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) sono rilasciati a donne (12); |
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O. |
considerando che le scelte fatte dalle donne durante il loro percorso educativo nonché la segregazione di genere, orizzontale e verticale, nel settore dell'occupazione fanno sì che il numero di donne in grado di avviare un'attività nel campo della scienza e della tecnologia o di trasformare un'invenzione in un prodotto redditizio sia inferiore a quello degli uomini; che la scienza e la tecnologia, l'innovazione e l'invenzione sono concetti associati prevalentemente agli uomini, il che rende questi settori meno attraenti agli occhi delle donne e si traduce in un minor grado di riconoscimento e apprezzamento delle innovazioni e delle invenzioni ad opera delle donne; |
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P. |
considerando che le imprenditrici tendono più spesso a concentrarsi su settori considerati meno redditizi, come l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le attività a vantaggio della collettività, rispetto ai settori tecnologici e di IT ad elevato potenziale di crescita dominati dagli uomini, e più spesso operano nell'ambito di piccole imprese con una crescita e un fatturato più bassi; che ciò ha dato luogo, nel 2012, a una differenza nel reddito netto tra imprenditori uomini e donne dell'UE-28 pari in media al 6 % (13); |
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Q. |
considerando che quello delle nuove tecnologie verdi e dell'imprenditoria ecologica rappresenta un settore che offre un enorme potenziale in termini di sviluppo e promozione dell'imprenditoria fondata sulla parità, a livello sia di accesso ai finanziamenti che di partecipazione numerica di imprenditori e imprenditrici; |
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R. |
considerando che la condizione di titolare di un'impresa individuale, nella quale si trovano diverse donne, non permette nella maggior parte dei casi di generare utili elevati, il che espone in modo particolare le donne al rischio di povertà in età lavorativa e in età avanzata; |
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S. |
considerando che diversi studi (14) dimostrano che le donne imprenditrici avviano attività con livelli di capitale inferiori, optando per prestiti di minore entità e ricorrendo ai familiari per ottenere consulenza e finanziamenti piuttosto che a crediti o investimenti in quote di partecipazione al capitale da parte delle banche, ad investitori informali (angel investors), a private equity o a capitale di rischio; |
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T. |
considerando che lo strumento europeo Progress di microfinanza ha l'obiettivo di promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini, ma che il rapporto di genere per i micro prestiti era di 60 a 40 nel 2013 (15); |
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U. |
considerando che le imprenditrici sono più restie a contrarre debiti e a espandere la propria attività rispetto agli uomini; che ciò è principalmente dovuto a un livello di fiducia inferiore nei confronti della propria attività; |
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V. |
considerando che la maggiore difficoltà che le donne imprenditrici incontrano nell'accesso ai finanziamenti potrebbe in parte essere legata alla difficoltà di costruirsi un'affidabilità creditizia e una sufficiente esperienza di gestione; |
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W. |
considerando che gli stereotipi sulle capacità imprenditoriali di donne e uomini possono influenzare le valutazioni delle parti interessate per quanto riguarda la creazione di nuove imprese; che l'elevata probabilità di subire una discriminazione nell'accesso ai finanziamenti potrebbe avere un impatto sulla decisione delle donne di avviare un'impresa o di farlo ricorrendo a prestiti di minore entità; |
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X. |
considerando che il coinvolgimento di persone provenienti da contesti diversi nei processi di investimento può contribuire a contrastare la tendenza a cadere negli stereotipi; |
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Y. |
considerando che la direttiva 2004/113/CE vieta la discriminazione di genere nell'accesso ai beni e ai servizi e che il suo campo di applicazione comprende i servizi bancari e finanziari e i servizi associati alla creazione di imprese; che è difficile dimostrare la discriminazione indiretta in questo contesto e che gli Stati membri non dispongono di dati o di informazioni precise sui casi di discriminazione nell'accesso ai finanziamenti; |
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Z. |
considerando che i dati disponibili, malgrado l'idea che tra gli investitori le donne siano più abili nel gestire i rischi (16), indicano che è più probabile che le donne abbiano una maggiore avversione al rischio e una minore fiducia in sé stesse; che ciò può avere come conseguenza una minore capacità di ottenere la fiducia di terzi e potrebbe quindi influire sulle loro possibilità di finanziamento; |
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AA. |
considerando che le imprenditrici contribuiscono in maniera significativa alla creazione di nuove possibilità di sviluppo nonché alla riduzione dell'esclusione sociale e al rafforzamento della coesione sociale; che le barriere all'imprenditoria sociale paiono meno pronunciate per le donne e che la partecipazione ai settori sociali in condizioni di parità costituisce un'esperienza che responsabilizza le donne e rende loro più agevole l'avvio di attività in altri settori; |
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AB. |
considerando che le donne imprenditrici nella maggior parte dei casi operano in settori secondari dal punto di vista del rendimento economico e della competitività sul mercato; |
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AC. |
considerando che mancano studi sulla tematica di genere e l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori sociali mentre, in generale, ottenere finanziamenti appare una questione più complessa per le imprese sociali, |
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AD. |
considerando che l'insegnamento dell'imprenditorialità, sia formale che informale, è essenziale per incoraggiare un maggior numero di donne e ragazze a entrare nel settore; |
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1. |
incoraggia gli Stati membri a riconoscere il valore dell'imprenditorialità femminile per le loro economie e gli ostacoli da superare; invita gli Stati membri e le regioni a presentare strategie concrete per promuovere la cultura dell'imprenditorialità femminile, tenendo conto che occorre concentrarsi sulle esigenze, le motivazioni e le condizioni relative all'eliminazione degli stereotipi di genere, nonché diverse metodologie di gestione e direzione e nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese; |
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2. |
invita la Commissione a provvedere alla piena integrazione della dimensione di genere nella futura politica in materia di imprenditorialità; |
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3. |
invita gli Stati membri a collaborare attivamente con il settore privato per mettere in luce le imprese che cercano di promuovere l'uguaglianza di genere e le loro buone pratiche; |
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4. |
invita gli Stati membri ad adottare programmi miranti ad assistere, sostenere e orientare le donne imprenditrici nell'avvio di di imprese d'avanguardia che generano valore e ricchezza e basate su principi socialmente responsabili; |
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5. |
invita gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati per genere a livello regionale, anche in merito ai diversi settori dell'imprenditoria femminile, per riconoscere il contributo delle donne nella sfera sociale e a riferire periodicamente in merito al numero delle donne imprenditrici; raccomanda che i dati siano raccolti e consolidati a livello europeo, con il sostegno dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e di Eurostat; raccomanda che le questioni di genere siano integrate nella metodologia delle ricerche realizzate in materia di imprenditorialità, economia sociale e imprenditoria sociale da esperti qualificati nelle problematiche di genere e che un'attenzione specifica sia riservata alle esperienze di donne con profili molteplici di emarginazione; |
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6. |
invita la Commissione a integrare la questione della promozione dell'imprenditorialità femminile nella sua futura strategia post-2015 per la parità tra donne e uomini; |
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7. |
chiede un approccio olistico all'imprenditorialità femminile, mirato a incoraggiare e sostenere le donne nella scelta di una carriera di imprenditrici, favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento e imprenditoriali, ma anche prefigurando un contesto che consenta alle donne di realizzare appieno le proprie potenzialità e diventare imprenditrici di successo assicurando anche la conciliazione tra vita professionale e personale, l'accesso alle strutture di cura per l'infanzia e a formazioni calibrate; |
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8. |
chiede alle istituzioni dell'UE, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di intensificare la propria lotta agli stereotipi di genere e mettere a punto misure atte a combattere le convinzioni stereotipate in merito alle caratteristiche e capacità di uomini e donne nei settori a predominanza maschile, quali scienza e tecnologia, innovazione e invenzione; ritiene che in tali settori i responsabili decisionali, gli investitori, il settore finanziario e il mercato possano considerare le donne meno credibili o meno professionali e che, di conseguenza, i potenziali clienti, i fornitori, i soci, le banche e gli investitori valutino talvolta con scetticismo le imprenditrici, le quali devono essere più tenaci nel dar prova delle proprie conoscenze, competenze e capacità e ottenere i finanziamenti necessari; |
Equilibrio lavoro-vita privata
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9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il valore dell'imprenditorialità per l'equilibrio tra lavoro e vita privata di uomini e donne, a sopprimere le barriere che ostacolano o addirittura impediscono l'imprenditoria femminile e ad adottare un quadro coerente di misure per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; incoraggia, a seguito della decisione di ritirare la proposta di modifica della direttiva sul congedo di maternità e al fine di tutelare i progressi sul fronte delle politiche di parità a livello dell'UE, l'avvio di un dialogo costruttivo fra le istituzioni onde individuare il modo migliore per attuare e sostenere le politiche di conciliazione tra vita professionale e privata come pure l'equa suddivisone delle responsabilità familiari, anche evidenziando il ruolo degli uomini nella promozione della parità; ribadisce che il congedo parentale e il congedo di paternità possono avere un impatto positivo sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sollecita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a valutare l'introduzione del congedo di paternità; chiede alla Commissione di proporre, entro la fine del 2016, azioni concrete, tra cui proposte legislative, per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure intese a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata; |
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10. |
invita la Commissione e gli Stati membri a ricordare l'importanza di conseguire gli obiettivi di Barcellona affinché l'equilibrio tra vita privata e professionale diventi una realtà per tutti, così come l'importanza di dare attuazione alle opportune misure legislative e non legislative previste dalla tabella di marcia, pubblicata dalla Commissione nell'agosto 2015, sulla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, nonché di utilizzare gli strumenti e gli incentivi adeguati, tra cui i fondi europei quali il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale, nell'ottica di garantire un'assistenza di qualità e a prezzi abbordabili per i bambini o altre persone a carico, ivi compresi anziani non autonomi e membri familiari con disabilità; sottolinea l'importanza di prevedere orari di lavoro razionali e flessibili in modo da permettere ai genitori e alle persone impegnate nell'assistenza di contribuire a un buon equilibrio tra attività professionale e vita privata; rammenta l'importanza di una piena tutela dei diritti sociali alla luce delle circostanze specifiche del lavoro autonomo, senza la quale risulta impossibile un'imprenditorialità innovativa e inclusiva; |
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11. |
sottolinea l'esigenza di modificare la suddivisione tradizionale dei ruoli degli uomini e delle donne nella società, nel mondo del lavoro e nella famiglia promuovendo un maggior coinvolgimento degli uomini nei compiti domestici e nell'assistenza a familiari non autonomi, ad esempio tramite congedi di paternità obbligatori, congedi parentali non trasferibili e politiche pubbliche che consentano una conciliazione effettiva tra responsabilità familiari e professionali, specialmente per le donne e in particolare nei settori più competitivi e con maggiore mobilità, in cui sono normali orari di lavoro prolungati e flessibili, così come l'apprendimento permanente per restare aggiornati sugli ultimi sviluppi tecnologici e sulle opportunità del mercato; |
Informazioni e reti
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12. |
sottolinea l'importanza di guardare al di là della fase di avviamento di un'azienda per aiutare le donne che hanno intrapreso la strada dell'imprenditoria a consolidare e a espandere le loro imprese e pone altresì l'accento sull'importanza di mettersi in rete e dare vita a uno scambio di prassi di eccellenza, tutoraggio, modelli di ruolo femminili e sostegno tra pari in favore di tali donne, anche in vista di una transizione a settori più innovativi, sostenibili e redditizi, senza pregiudicare le condizioni favorevoli a un benessere generale; |
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13. |
segnala l'enorme potenziale delle donne sotto il profilo dell'innovazione e dell'imprenditorialità nonché il ruolo cruciale che possono assumere nella trasformazione digitale dell'economia; invita la Commissione e gli Stati membri a investire nel potenziale digitale delle donne e delle ragazze e a sostenere e promuovere pienamente una cultura imprenditoriale digitale per le donne nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione; |
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14. |
evidenzia la grande rilevanza degli spazi pubblici nel contribuire a sviluppare progetti (che diano visibilità e fungano da incubatori di imprese) e nel fornire sostegno finanziario e fiscale, informazioni pertinenti e aggiornate nonché consulenza per l'avvio di un'impresa, in particolare per le nuove imprenditrici; sottolinea altresì l'importanza di fondi destinati al consolidamento delle imprese, di una maggiore presenza nei forum sociali, di politiche intese a promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e del riconoscimento da parte delle autorità della rilevanza sociale di tale gruppo, costituito da imprenditrici alle prime armi o da anni attive; |
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15. |
accoglie con favore la creazione delle varie reti europee di imprenditrici; esorta la Commissione a comunicare in modo più attivo i risultati ottenuti dalle imprenditrici e a riconoscerli espressamente quali potenziali modelli di ruolo tramite i Premi europei per la promozione delle imprese e il concorso europeo per l'innovazione sociale; |
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16. |
ritiene che le reti europee di imprenditrici debbano creare un network europeo e nazionale per facilitare e aiutare le donne nella ricerca di finanziamenti e nella consulenza per un accesso agevole; |
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17. |
invita la Commissione a mettere l'accento sull'uso dei forum nella piattaforma elettronica europea per l'imprenditorialità femminile di prossima costituzione e a includervi un piano articolato in più fasi per l'accesso alle possibilità di finanziamento a livello europeo e, al tempo stesso, a rendere la piattaforma elettronica attraente per i potenziali investitori e per i servizi pubblici degli Stati membri, al fine di ridurre la burocrazia per le donne imprenditrici attraverso il chiarimento delle procedure amministrative, predisponendo in tal modo una piattaforma elettronica per le imprenditrici che potrebbe diventare un punto di riferimento nel settore; |
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18. |
invita la Commissione a istituire, senza impatto sul bilancio della Commissione e nel quadro della struttura esistente, un «European Business Center» per le donne, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le aziende del settore privato, il quale fungerebbe da punto di contatto destinato a promuovere le iniziative della Commissione per le imprenditrici, fornire assistenza sul piano tecnico e gestionale, creare e potenziare le reti esistenti, nonché monitorare e integrare la dimensione di genere nelle iniziative e nei programmi imprenditoriali finanziati a titolo del bilancio dell'UE; |
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19. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di facilitare l'accesso delle donne imprenditrici alle reti tecniche, scientifiche e aziendali più pertinenti, dato che l'accesso a tali reti è essenziale per elaborare idee commerciali, trovare potenziali clienti, fornitori e soci, comprendere il mercato e le sue tendenze, opportunità e debolezze e ottenere informazioni strategiche, cooperazione e appoggio; |
Accesso ai finanziamenti
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20. |
invita i governi, le autorità e gli enti per le pari opportunità degli Stati membri (qualora esistano) a collaborare con il settore finanziario per quanto concerne il loro obbligo di garantire la parità tra uomini e donne nell'accesso al capitale per i lavoratori autonomi e le PMI; li invita a valutare la possibilità di prevedere la parità di genere nelle loro strutture di comunicazione sulla concessione di prestiti, nell'adattamento dei loro profili di rischio, nei mandati di investimento e nelle strutture del personale, nonché nei prodotti finanziari e nella relativa pubblicità; |
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21. |
chiede agli Stati membri di elaborare carte degli aiuti che definiscano misure a sostegno dell'imprenditoria femminile e della competitività e imprenditorialità in azienda, partendo dalla promozione di una cultura imprenditoriale fino all'adozione di nuove tecnologie o al finanziamento delle attività di RSI; |
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22. |
chiede alla Commissione di monitorare con diligenza l'integrazione della prospettiva di genere nell'assegnazione dei fondi dell'UE legati all'imprenditorialità; propone che la Commissione introduca quote di genere in tutte le forme di sostegno mirato destinato ai gruppi sottorappresentati e svantaggiati, nell'ottica di garantire progressi nel conseguimento della parità nel campo imprenditoriale; |
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23. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la visibilità dei finanziamenti destinati all'attività imprenditoriale creando, tra le altre cose, carte di aiuti per la microfinanza nell'ambito dello strumento europeo Progress di microfinanza, e a esaminare la possibilità di una collaborazione con il settore privato per gli investimenti in settori «femminili», ad esempio tramite garanzie sui prestiti da parte dello Stato; |
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24. |
sottolinea l'importanza di utilizzare tutti i flussi finanziari possibili e, in particolare, i Fondi strutturali nel quadro del prossimo periodo di programmazione 2014-2020; |
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25. |
esorta gli Stati membri a promuovere misure ed azioni volte ad assistere e consigliare le donne che decidono di diventare imprenditrici, ad incoraggiare l'imprenditoria femminile facilitando e semplificando l'accesso ai finanziamenti e ad altre forme di sostegno, e a eliminare gli ostacoli burocratici e di altro tipo a carico delle nuove imprese create da donne; |
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26. |
chiede alla Commissione di esaminare ed elaborare proposte sulle modalità per destare l'interesse delle donne nella creazione di imprese; sottolinea che le donne con il necessario acume commerciale dovrebbero essere messe al corrente dei programmi di sostegno e delle opportunità di finanziamento; |
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27. |
invita la Commissione e gli Stati membri a iniziare a raccogliere dati disaggregati per genere sull'accesso degli imprenditori ai finanziamenti, in stretta collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e ad analizzare più a fondo e valutare se vi siano prove concrete di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne in questo contesto e, in caso affermativo, a esaminare in che modo occorra tenere conto dei fattori esterni che influenzano le valutazioni degli investitori riguardo alla sostenibilità delle start-up guidate da donne; |
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28. |
chiede alla Commissione di trattare le sfide specifiche delle donne imprenditrici in occasione del prossimo riesame e aggiornamento dello Small Business Act (SBA) nonché nelle relazioni annuali dello stesso; ritiene che tali sfide dovrebbero essere prese in considerazione in tutti i programmi dell'SBA e che si dovrebbe stabilire un piano d'azione aggiuntivo per superare gli ostacoli cui sono confrontate le imprenditrici; |
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29. |
accoglie con favore il riesame effettuato dalla Commissione in merito all'applicazione della direttiva 2004/113/CE e al suo recepimento da parte degli Stati membri nel rispettivo ordinamento nazionale, ma si rammarica della scarsa attenzione rivolta all'individuazione della discriminazione indiretta; chiede alla Commissione di riesaminare ulteriormente la direttiva prendendo in considerazione misure più efficaci per contrastare questo tipo di potenziale discriminazione; |
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30. |
ritiene che si dovrebbe garantire un accesso facilitato al finanziamento delle imprenditrici nei settori innovativi e sostenibili in cui è maggiore la presenza degli uomini, con particolare riguardo a quelli delle TIC, delle costruzioni e dei trasporti; chiede che, a tal riguardo, vi sia un maggiore controllo per evitare fenomeni in cui le donne vengono utilizzate dagli uomini come «prestanomi» al fine di ottenere finanziamenti agevolati; |
Istruzione e formazione all'imprenditorialità
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31. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere una cultura imprenditoriale nell'istruzione e nella formazione; sottolinea, ai fini della promozione dell'imprenditorialità e dello sviluppo di nuove aziende, l'importanza dell'istruzione a tutti i livelli, sia formale che informale, compresa la formazione permanente, anche nel settore delle TIC e specialmente negli ambiti a prevalenza femminile, come l'assistenza sanitaria e altri servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a offrire incentivi per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nel settore imprenditoriale e a favorire una simile rappresentanza rendendo le donne maggiormente consapevoli dei vantaggi offerti dalla formazione imprenditoriale; |
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32. |
invita le scuole e le università a incoraggiare le ragazze e le donne a studiare materie che aprano possibilità di carriera in settori afferenti alla scienza e alla finanza e in settori redditizi a forte crescita, come le nuove tecnologie, comprese le tecnologie verdi, gli ambienti digitali e la tecnologia dell'informazione; |
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33. |
invita gli Stati membri a collaborare con i settori pubblico e privato, le organizzazioni non governative, le università e le scuole per creare più programmi di apprendistato e programmi di apprendimento non formale ed informale, compresi quelli che consentono agli studenti di portare avanti, sin dalla giovane età, progetti di sviluppo basati su idee reali di attività imprenditoriale, e incubatori di imprese che mirino ad aiutare l'acquisizione di capacità dei giovani imprenditori, mentre si apprende, comprende e attua la cultura dei diritti del lavoro; |
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34. |
invita l'Unione europea a investire in programmi che consentano la formazione continua delle donne lavoratrici e imprenditrici, garantendo loro un continuo aggiornamento e una crescita professionale di qualità, con particolare riguardo al settore commerciale; |
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35. |
sottolinea l'importanza di facilitare l'accesso delle donne imprenditrici, per esempio mediante sovvenzioni e corsi di formazione sulle questioni giuridiche di base riguardanti la creazione e la gestione di un'impresa, come le leggi in materia di avviamento di un'impresa, proprietà intellettuale e protezione dei dati, le norme in materia fiscale, il commercio elettronico, le sovvenzioni pubbliche disponibili, ecc., e mette altresì in rilievo l'importanza dei corsi di formazione nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sull'uso delle reti sociali, sul commercio on-line, sul networking, ecc.; |
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36. |
osserva con preoccupazione che le donne sottovalutano spesso le proprie capacità, probabilmente a causa di stereotipi radicati nella società, e che tendono con maggior frequenza rispetto agli uomini a riconoscere la loro mancanza di capacità imprenditoriali, di fiducia in se stesse, di assertività e di propensione al rischio al momento di avviare un'impresa, ragion per cui è necessario che le imprenditrici fruiscano di programmi motivazionali e di sostegno psicologico per accrescere la fiducia in se stesse; |
Imprenditoria sociale
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37. |
invita la Commissione e gli Stati membri a condurre ricerche intese a spiegare la più intensa attività imprenditoriale delle donne nell'imprenditoria sociale e il suo possibile effetto moltiplicatore sull'imprenditoria tradizionale; |
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38. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di strumenti finanziari che valutino le imprese in funzione del loro contributo alla società come pure lo sviluppo di marchi di fiducia per l'imprenditoria sociale e ambientale; raccomanda che l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne siano incluse tra le misure di impatto sociale, il che, a sua volta, incoraggerà un maggior numero di imprenditori sociali a considerare la loro impresa secondo una prospettiva di genere; |
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39. |
sottolinea che modelli d'impresa alternativi quali le cooperative e le mutue svolgono un ruolo importante ai fini della promozione della parità di genere e di uno sviluppo e una crescita sostenibili e inclusivi; invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare e a promuovere tali modelli alternativi; |
o
o o
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40. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(2) GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.
(3) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(4) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(5) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 56.
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0074.
(7) Testi approvati, P8_TA(2015)0320.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0311.
(9) Testi approvati, P8_TA(2015)0292.
(10) Relazione della Commissione (2014) dal titolo «Statistical data on Women entrepreneurs in Europe» (Dati statistici sulle donne imprenditrici in Europa).
(11) Commissione (2012), Euro barometro Flash n. 354 «Entrepreneurship in the EU and beyond» (L'imprenditorialità nell'UE e oltre).
(12) Relazione della Commissione (2008) dal titolo «Evaluation on policy: promotion of women innovators and entrepreneurship» (Valutazione delle politiche: promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditorialità al femminile).
(13) Commissione (2014), studio dal titolo «Statistical data on Women entrepreneurs in Europe» (Dati statistici sulle donne imprenditrici in Europa).
(14) Parlamento europeo (2015), studio del dipartimento tematico dal titolo «Women's Entrepreneurship: closing the gender gap in access to financial and other services and in social entrepreneurship» (Imprenditoria femminile: colmare il divario di genere nell'accesso ai servizi finanziari e ad altri servizi e nell'imprenditoria sociale).
(15) Commissione (2015), «Interim evaluation of the European Progress Microfinance Facility» (Valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza).
(16) KPMG (2015), relazione su «Women in Alternative Investments» (Donne in investimenti alternativi).
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/44 |
P8_TA(2016)0008
Politiche in materia di competenze per contrastare la disoccupazione giovanile
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile (2015/2088(INI))
(2018/C 011/05)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166, |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (1), |
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vista la raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani, |
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vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani (2), |
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vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (3), |
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— |
vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2014 (4), |
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vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (5), |
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viste la raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini (6) e l'interrogazione scritta E-010744/2015 del 2 luglio 2015, sulla suddetta raccomandazione, |
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viste le conclusioni del Consiglio dell'aprile 2015 sul rafforzamento della cooperazione politica intersettoriale per affrontare in modo efficace le sfide socioeconomiche cui sono confrontati i giovani (7), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, |
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visto l'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (8), |
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vista la nota informativa del Cedefop del giugno 2013 dal titolo «Verso la ripresa: tre scenari relativi alle competenze e al mercato del lavoro per il 2025», |
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vista la nota informativa del Cedefop del marzo 2014 dal titolo «Lo squilibrio tra la domanda e l'offerta di competenze: più di quanto l'occhio possa vedere», |
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vista la nota informativa del Cedefop del novembre 2014 dal titolo «La sfida della convalida: quanto tempo serve ancora all'Europa per riconoscere tutte le forme d'apprendimento?», |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro» (COM(2014)0473), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636), |
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vista la relazione della Commissione dell'aprile 2015 dal titolo «Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground — A summary report of key achievements and lessons from the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee» («Sperimentare sul campo i partenariati nel quadro della garanzia per i giovani — Una relazione di sintesi dei principali risultati e insegnamenti dell'azione preparatoria del Parlamento europeo sulla garanzia per i giovani»), |
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vista la relazione di Eurofound del 2015 dal titolo «Imprenditorialità giovanile: valori, attitudini, politiche», |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e in particolare il Capo IV sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (9), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0366/2015), |
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A. |
considerando che attualmente nell'Unione europea 4,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni sono disoccupati e che oltre 7 milioni di giovani europei in questa fascia d'età non lavorano né frequentano corsi di istruzione o formazione; |
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B. |
considerando che, alla fine del 2014, il tasso di disoccupazione nell'Unione era pari al 9,9 % e che il tasso di disoccupazione giovanile era del 21,4 %, ossia oltre il doppio; |
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C. |
considerando che i giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi; |
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D. |
considerando che la mancanza di competenze attinenti ai posti di lavoro disponibili e l'asimmetria in termini di istruzione e formazione sono fattori che contribuiscono significativamente alla disoccupazione giovanile; che i giovani, pur essendo più istruiti e avendo più competenze delle generazioni precedenti, continuano a incontrare notevoli ostacoli strutturali nel trovare posti di lavoro di qualità che rispettino le norme UE e nazionali; che la crisi dell'occupazione giovanile non può essere risolta se in Europa non vengono creati posti di lavoro di qualità in modo efficiente e sostenibile; |
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E. |
considerando che l'accesso tardivo al mercato del lavoro e i lunghi periodi di disoccupazione si ripercuotono negativamente sulle prospettive di carriera, sulla retribuzione, sulla salute e sulla mobilità sociale; |
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F. |
considerando che i giovani sono una risorsa per l'economia europea e che dovrebbero impegnarsi ad acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro, anticipandone le esigenze future; |
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G. |
considerando che i giovani si dividono in tre grandi gruppi, ovvero gli studenti, i lavoratori e i disoccupati, e che per ciascun gruppo sono opportune strategie politiche distinte al fine di garantire l'integrazione dei rispettivi membri nel mercato del lavoro, il che significa che i giovani studenti devono acquisire le competenze necessarie per il mercato del lavoro, i giovani lavoratori devono aggiornare le loro competenze e la loro formazione durante l'intera vita professionale, mentre per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre distinguere tra quanti sono attivamente alla ricerca di un impiego e quanti invece non lavorano né frequentano corsi di istruzione o formazione (NEET — not in education, employment or training); |
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H. |
considerando che occorre compiere ogni sforzo affinché i sistemi d'istruzione preparino adeguatamente gli studenti a realizzarsi professionalmente e venga assicurata una stretta collaborazione tra i rappresentanti del settore dell'istruzione, i servizi sociali ove necessario, i datori di lavoro e gli studenti; |
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I. |
considerando che, quando le organizzazioni studentesche e giovanili sono coinvolte nei processi decisionali, la pianificazione della formazione e dell'istruzione migliora notevolmente e consente di soddisfare più efficacemente le esigenze della società e del mercato del lavoro nonché il fabbisogno di competenze; |
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J. |
considerando che le persone svantaggiate, discriminate e vulnerabili sono spesso escluse dalla possibilità di sviluppare talenti, abilità e competenze laddove la dimensione sociale non viene presa in considerazione nelle politiche in materia di istruzione, occupazione e affari sociali; che è opportuno stanziare risorse finanziarie sufficienti a favore del settore dell'istruzione; |
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K. |
considerando che l'attuazione di politiche efficaci in materia di istruzione, formazione e competenze con il sostegno dei datori di lavoro, delle agenzie di collocamento e di altri portatori d'interesse può contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile; |
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L. |
considerando che è necessario fornire una formazione adeguata agli incaricati delle assunzioni, ai responsabili delle risorse umane, agli addetti ai servizi per l'impiego, ai datori di lavoro e al personale del settore dell'istruzione; |
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M. |
considerando che la crisi finanziaria del 2008 ha reso ancor più problematico l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, in quanto la disoccupazione giovanile è più sensibile alla congiuntura economica rispetto a quella generale perché i giovani hanno generalmente meno esperienza; |
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N. |
considerando che le micro-imprese e le piccole e medie imprese sono una delle principali fonti di occupazione nell'UE, essendo responsabili di ben oltre l'80 % dei posti di lavoro totali e avendo svolto un ruolo guida in molti settori «verdi», ma che possono incontrare particolari difficoltà nel prevedere le competenze necessarie e nel realizzare il potenziale di creazione di posti di lavoro; |
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O. |
considerando che l'imprenditoria giovanile può contribuire a ridurre la disoccupazione dei giovani e, attraverso l'istruzione e la formazione, può promuoverne l'occupabilità; |
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P. |
considerando che i programmi di tirocinio e di apprendistato producono risultati variabili all'interno dell'Unione, in funzione delle loro caratteristiche; |
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Q. |
considerando che la garanzia per i giovani, se efficacemente applicata, costituisce un approccio globale per aiutare i giovani ad accedere con successo al mercato del lavoro o all'istruzione di alta qualità, come dimostrato dai risultati dell'azione preparatoria del Parlamento europeo sulla garanzia per i giovani; |
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R. |
considerando che risulta indispensabile, al fine di ottenere risultati efficaci dalla garanzia per i giovani, valutare le reali necessità occupazionali dei giovani ed i veri settori di sviluppo lavorativo, come ad esempio l'economia sociale e l'economia verde, accompagnando tutto questo con un costante ed attento monitoraggio non solo dei progetti ma anche delle agenzie che li forniscono, formulando report periodici sullo stato di avanzamento di questa misura di contrasto alla disoccupazione giovanile; |
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S. |
considerando che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è uno strumento essenziale per fornire un sostegno mirato ai giovani NEET; |
Cooperazione, partecipazione, partenariati
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1. |
osserva che lo sviluppo delle competenze individuali e la diffusione delle conoscenze e delle competenze costituiscono uno degli elementi fondamentali delle politiche occupazionali e sociali integrate, e possono consentire di generare crescita a lungo termine, favorire la competitività europea, contrastare la disoccupazione e costruire una società europea più inclusiva, a condizione che le politiche di sviluppo delle competenze riconoscano i molteplici livelli delle esigenze e della abilità dei giovani disoccupati; rammenta che lo sviluppo delle competenze continuerà a essere inefficace a meno che non si provveda in parallelo alla creazione di posti di lavoro e a un'adeguata protezione previdenziale; |
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2. |
sottolinea che imprimere «un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti» è una priorità essenziale della Commissione e che nel suo programma di lavoro per il 2015 la Commissione si è impegnata ad adottare iniziative concrete volte a promuovere l'integrazione e l'occupabilità nel mercato del lavoro, in particolare misure volte a sostenere gli Stati membri nel far entrare i giovani nel mondo del lavoro; ribadisce che il Parlamento ha regolarmente proposto soluzioni diverse sottolineando che l'occupazione, l'istruzione e la formazione dei giovani dovrebbero essere una delle massime priorità politiche per l'UE; |
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3. |
ricorda che è estremamente importante incoraggiare i giovani, i portatori d'interesse, le organizzazioni e le parti sociali a promuovere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative pertinenti volte a sostenere l'occupazione giovanile a livello UE, nazionale e locale; |
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4. |
segnala che l'Europa conta, da un lato, 24 milioni di disoccupati, 7,5 milioni dei quali sono giovani NEET, e, dall'altro, 2 milioni di posti vacanti; osserva che vi sono molti giovani disoccupati sovraqualificati, le cui competenze non coincidono con la domanda del mercato del lavoro; sottolinea pertanto la necessità di creare solidi partenariati tra le autorità locali, i servizi per l'impiego e l'istruzione (sia convenzionali sia specializzati), le parti sociali e la comunità imprenditoriale allo scopo di sostenere la creazione, l'attuazione e il monitoraggio di strategie e piani d'azione occupazionali a breve e medio termine che siano sostenibili, inclusivi e di qualità; chiede una cooperazione e un'interazione più intense e strutturali tra il settore dell'istruzione e della formazione professionale, la pubblica amministrazione, le imprese e la società civile, in particolare le organizzazioni studentesche e giovanili, affinché le competenze corrispondano maggiormente alle esigenze del mercato del lavoro, anche tramite percorsi di «seconda opportunità», onde massimizzare la qualità dell'istruzione e della formazione; pone l'accento sul fatto che una migliore cooperazione è essenziale anche per un'efficace attuazione della garanzia per i giovani; |
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5. |
accoglie con favore sia gli strumenti per lo sviluppo delle competenze sia le previsioni concernenti il fabbisogno di competenze proposti dalla Commissione; mette in evidenza che lo sviluppo delle competenze dovrebbe promuovere l'evoluzione delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM), particolarmente utili in un'economia; sottolinea, tuttavia, che occorrono azioni e investimenti più ambiziosi; ritiene che, per prevedere le future richieste in termini di competenze, sia necessario coinvolgere a fondo e a ogni livello tutti i soggetti interessati del mercato del lavoro; |
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6. |
invita gli Stati membri, i governi regionali e le autorità locali ad adottare e attuare, in collaborazione con le parti sociali e i formatori, strategie per lo sviluppo e la previsione di competenze con l'obiettivo di migliorare quelle generiche, settoriali e proprie a specifiche professioni; sottolinea altresì l'importanza dei partenariati e dei rapporti di fiducia tra gli istituti d'istruzione, le imprese, le parti sociali e le autorità; |
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7. |
pone l'accento sul ruolo degli istituti d'istruzione superiore nello sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei laureati, indispensabili per muoversi agilmente sul mercato del lavoro; |
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8. |
mette in evidenza il ruolo essenziale di docenti e formatori dotati di competenza e dedizione per ridurre l'abbandono scolastico precoce, soprattutto nelle zone sottosviluppate, e per migliorare l'occupabilità dei giovani; sottolinea che gli insegnanti devono ricevere un miglior sostegno da scuole, istituti di formazione, comunità locali e politiche educative, per esempio attraverso una formazione più efficace e aggiornata atta a sviluppare nuove competenze, anche nel settore imprenditoriale e delle TIC, la promozione dell'apprendimento tra pari e lo scambio delle prassi migliori, un accesso più facile alle opportunità formative e a migliori sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) continua; sottolinea, al riguardo, l'importanza di investire nell'apprendimento permanente dei docenti; si oppone con forza ai tagli ai bilanci dell'istruzione, segnatamente se uniti alla riduzione delle borse di studio e delle sovvenzioni e all'aumento delle tasse scolastiche. |
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9. |
incoraggia l'integrazione di nuovi metodi di insegnamento e di formazione, sviluppati dai docenti in risposta alle esigenze specifiche della classe; |
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10. |
sottolinea che gli istituti di istruzione e formazione e le imprese dovrebbero collaborare per mettere a punto certificazioni che attestino fedelmente le effettive competenze acquisite dai titolari di diplomi nel corso della loro vita; |
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11. |
pone l'accento sull'importanza del coinvolgimento di giovani imprenditori innovativi nel dialogo continuo tra gli istituti d'istruzione e i datori di lavoro, al fine di adeguare più efficacemente l'istruzione e la formazione professionale alle esigenze del mercato del lavoro; accoglie con favore e sottolinea come siano importanti i programmi di tutoraggio finalizzati a preparare i giovani al futuro mondo del lavoro; |
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12. |
sottolinea l'importanza della capacità amministrativa e di agenzie di collocamento efficienti; chiede pertanto che venga rafforzato il principio del partenariato tra le autorità pubbliche e la società civile e che venga fornita una formazione pertinente alle autorità locali e regionali e ad altri portatori d'interesse onde garantire che i fondi europei siano utilizzati in modo più efficace e strategico; chiede altresì che i governi diano prova di maggiore ambizione e si impegnino ad anticipare le esigenze dei giovani, delle imprese e della società civile, nonché degli istituti di formazione accademica e professionale, ad attuare più rapidamente i programmi a favore dell'occupazione e a monitorare i progressi compiuti; |
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13. |
sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione intersettoriale, in particolare tra i servizi per l'impiego e l'istruzione; |
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14. |
ricorda che le politiche dovrebbero puntare ad aiutare i NEET, compresi quelli demotivati, a riprendere gli studi o a inserirsi nel mondo del lavoro; |
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15. |
nota che i fondi europei possono rappresentare, se utilizzati in modo più efficiente e strategico, uno straordinario strumento per la crescita e lo sviluppo delle università e delle imprese; chiede che siano impiegate maggiori risorse economiche per diffondere informazioni sugli strumenti di finanziamento europei, nonché per ampliare nelle università e nelle imprese le conoscenze e le competenze necessarie alla ricerca dei fondi, allo studio e alla gestione dei progetti di finanziamento; |
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16. |
sottolinea che per garantire la qualità dell'impiego dei fondi UE è di vitale importanza attuare un sistema di vigilanza e monitoraggio sull'impiego di tali risorse; |
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17. |
chiede l'istituzione di un premio dell'UE per i migliori progetti volti a combattere la disoccupazione giovanile, da associare eventualmente al concorso paneuropeo «European Youth Award» e al premio europeo «For youth employment in the Social Economy»; invita la Commissione a dare visibilità a tali iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini e venire incontro alle loro esigenze; sottolinea, tuttavia, la necessità della responsabilità di bilancio e chiede pertanto che tali iniziative siano finanziate nell'ambito delle dotazioni esistenti; |
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18. |
chiede una strategia europea in materia di competenze lungimirante e orientata ai risultati, per guidare le strategie nazionali in materia di competenze e integrarle nei piani nazionali per l'occupazione, fornendo nel contempo un quadro globale per i piani d'azione settoriali proposti nel pacchetto per l'occupazione; |
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19. |
invita gli Stati membri a dar seguito quanto prima alle raccomandazioni specifiche per paese sull'istruzione e il mercato del lavoro formulate nel quadro del semestre europeo, così come alle altre raccomandazioni della Commissione; |
PMI e imprenditorialità
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20. |
sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle imprese, PMI incluse, dagli attori dell'economia sociale e solidale nonché dalle microimprese nella formazione alle competenze professionali e nella creazione di posti di lavoro per i giovani; mette in evidenza la necessità di fornire ai giovani un'istruzione che li prepari all'imprenditorialità quanto più ampiamente possibile; incoraggia a includere nei programmi di studio lo sviluppo, in un contesto sicuro, delle competenze professionali necessarie ad avviare e gestire un'impresa, così come a promuovere competenze, abilità e conoscenze imprenditoriali trasversali, efficacemente trasmesse mediante esperienze pratiche e di vita reale; suggerisce che l'insegnamento dell'imprenditorialità può avvenire nell'ambito di varie discipline o come materia separata e sottolinea la necessità di poter accedere a tirocini e formazioni professionali di alta qualità durante e dopo l'istruzione universitaria; mette in evidenza che l'acquisizione di competenze in materia di democrazia, lavoro di squadra, assunzione di responsabilità e analisi delle situazioni si inserisce nel quadro dell'apprendimento permanente a sostegno della cittadinanza attiva; richiama l'attenzione sulle opportunità e i vantaggi offerti dal coinvolgimento di un gruppo più ampio di operatori (ad esempio giovani imprenditori di successo, ONG volte a promuovere l'imprenditorialità) nell'istruzione in materia di imprenditorialità; |
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21. |
ricorda che il sostegno all'imprenditorialità, la comprensione dell'economia e il rafforzamento della responsabilità e dello spirito di iniziativa sono fattori importanti per la promozione di un approccio attivo nei confronti della propria carriera; ritiene che promuovere l'imprenditorialità spetti agli enti pubblici, al settore dell'istruzione, alle imprese e alla società civile; ribadisce la necessità di sviluppare la mobilità all'interno delle imprese; insiste sul ruolo degli istituti finanziari nell'avvio di attività imprenditoriali e nell'accesso di queste ultime ai finanziamenti, e chiede investimenti, sviluppo delle competenze e attività di previsione in settori emergenti e potenziali quali le tecnologie pulite e i lavori verdi, poiché offrono grandi possibilità di creare posti di lavoro di qualità; |
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22. |
sottolinea che le competenze imprenditoriali possono essere acquisite anche mediante programmi di sviluppo di competenze organizzati al di fuori del sistema d'istruzione generale e che tali programmi possono includere attività di coaching e tutoraggio da parte di formatori esperti, imprenditori e professionisti del mondo aziendale, che consentano ai potenziali imprenditori non solo di ottenere preziose conoscenze, consulenze e riscontri, ma anche di stabilire utili reti di contatti con le imprese e gli imprenditori esistenti, la cui creazione sarebbe altrimenti molto dispendiosa in termini di tempo; |
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23. |
sottolinea la necessità di allentare gli attuali vincoli amministrativi e finanziari relativi all'avvio e alla gestione di attività imprenditoriali, mediante la semplificazione delle procedure, un accesso più facile delle nuove imprese al credito, al capitale di rischio e al microfinanziamento, connessioni internet ad alta velocità garantite, consulenze pluridisciplinari su misura e l'introduzione, ove possibile, di misure di incentivazione per gli imprenditori che assumono giovani disoccupati; sottolinea l'importanza del microfinanziamento e del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), nonché del piano di investimenti per l'Europa, al fini del conseguimento di tali obiettivi; sottolinea la necessità di creare sportelli unici per espletare tutte le procedure amministrative necessarie alla creazione e alla gestione di un'impresa; ricorda che tutti i requisiti amministrativi dovrebbero contemplare il rispetto dei diritti dei lavoratori; |
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24. |
incoraggia gli Stati membri a partecipare al programma Erasmus per giovani imprenditori e a promuoverlo tra i giovani desiderosi di avviare un progetto imprenditoriale, affinché essi possano trarre beneficio da un'esperienza all'estero e acquisire nuove competenze che li aiuteranno a realizzare con successo i loro progetti imprenditoriali; |
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25. |
ricorda che le industrie creative figurano tra i settori maggiormente caratterizzati dallo spirito imprenditoriale e da una rapida crescita e che l'educazione creativa consente di sviluppare competenze trasferibili quali il pensiero creativo, la capacità di risolvere problemi, il lavoro di squadra e l'ingegnosità; riconosce che i settori artistici e dei media attirano particolarmente i giovani; |
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26. |
ricorda l'abbondanza di posti di lavoro, spesso non delocalizzabili, legati alle competenze tecniche tradizionali, che permettono altresì di stimolare le economie locali e sono significativi dal punto di vista culturale; invita gli Stati membri, pertanto, ad adoperarsi affinché i mestieri e le professioni che presentano elementi tradizionali e culturali siano preservati e tramandati efficacemente alle generazioni più giovani grazie all'attuazione di programmi specializzati; |
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27. |
invita a creare condizioni favorevoli per l'economia sociale onde associare la creazione di posti di lavoro per i giovani allo sviluppo del capitale sociale; chiede di includere meglio le imprese dell'economia sociale e solidale nei piani d'azione nazionali ed europei relativi all'occupazione, allo sviluppo di competenze e all'integrazione sociale, al fine di liberare e sfruttare il potenziale che offrono in termini di creazione di posti di lavoro nonché il contributo che possono apportare alla realizzazione degli obiettivi principali di Europa 2020; |
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28. |
ricorda che i datori di lavoro e gli imprenditori svolgono un ruolo importante nella formazione sul luogo di lavoro e nell'offerta di opportunità di apprendistato, aspetto che andrebbe ulteriormente sostenuto e sviluppato; |
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29. |
sottolinea che le politiche volte a sostenere l'imprenditoria giovanile richiedono una pianificazione a medio e lungo termine; evidenzia che le politiche di promozione dell'imprenditoria dovrebbero tenere conto delle diverse necessità di ciascuno Stato membro; |
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30. |
invita a fornire un sostegno efficace ai progetti imprenditoriali socialmente responsabili, ecologici e sostenibili nonché a promuovere modelli sostenibili alternativi quali le cooperative, che si basano su un processo decisionale democratico e mirano ad avere un impatto sulla comunità locale; |
Competenze per l'occupabilità
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31. |
sottolinea l'urgente necessità di garantire che i consulenti nei servizi pubblici per l'impiego siano meglio qualificati e motivati, in modo da poter rispondere in maniera proattiva alle esigenze dei giovani in cerca di lavoro, aiutandoli a conseguire maggiori qualifiche e a individuare le competenze di cui necessitano per il mercato del lavoro; |
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32. |
ricorda la necessità di un orientamento e un sostegno educativo su misura e di qualità in tutte le fasi dell'istruzione, il che può ridurre il rischio di abbandono scolastico precoce nonché aiutare a superare le difficoltà di accesso al mercato del lavoro; evidenzia che tale orientamento professionale dovrebbe essere integrato nei programmi scolastici e deve essere fornito in collaborazione con il mondo economico e le agenzie per l'impiego; rammenta che l'apprendimento in ambito linguistico e informatico è fondamentale; |
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33. |
richiama l'attenzione sulla carenza di orientamenti professionali di qualità negli Stati membri; sottolinea la necessità di migliorare la qualità dell'orientamento professionale nelle scuole e di fornire una formazione professionale continua ai consulenti del lavoro, affinché siano in grado di offrire assistenza qualificata agli alunni e agli studenti nella scelta della carriera da perseguire; |
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34. |
invita gli Stati membri a esaminare le migliori prassi relative al sistema di orientamento scolastico, che prevedano che gli studenti siano seguiti dai primi anni di scuola fino ai primi passi nel mercato del lavoro; |
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35. |
sottolinea l'importanza di monitorare periodicamente le esigenze future in termini di competenze e incoraggia quindi gli Stati membri e tutte le parti interessate a condividere buone pratiche al riguardo e a sviluppare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio e di previsione; |
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36. |
valuta positivamente la trasformazione del sito web della Panoramica europea delle competenze, che assicura un punto di accesso centrale più completo e facilmente utilizzabile alle informazioni sulle competenze richieste per le varie professioni e nei diversi settori nell'UE e che aiuta i responsabili delle politiche, gli esperti, le agenzie di collocamento, i consulenti professionali e i cittadini a prendere decisioni migliori e più consapevoli; |
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37. |
invita gli Stati membri a condividere le buone prassi relative alla formazione professionale e allo sviluppo della formazione basata sulle competenze, per poter garantire ai giovani un maggiore accesso al mercato del lavoro, come pure a rivedere i programmi formativi anticipando, ove necessario, le esigenze del mercato; sottolinea l'importanza delle competenze pratiche, imprenditoriali, digitali e di programmazione informatica, che sono indispensabili per lo sviluppo professionale nel XXI secolo; evidenzia l'importanza di attuare il piano d'azione Imprenditorialità 2020 e la strategia dell'UE sulle competenze informatiche (e-skills); ricorda che, per mantenere e sviluppare le proprie competenze e conoscenze, ciascuno dovrebbe poter disporre di un orientamento professionale permanente durante l'intera vita lavorativa; |
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38. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere e sostenere le occasioni di mobilità professionale tra i giovani apprendisti, per consentire loro di sviluppare le proprie competenze a contatto con altri sistemi di formazione e altri tipi di imprese, nonché per dar loro la possibilità di esercitare una lingua straniera, fattore che li aiuterà a inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro; |
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39. |
sottolinea l'importanza delle cosiddette «soft skills» (competenze trasversali), che aiutano a muoversi efficacemente sul mercato del lavoro e a sviluppare una carriera professionale e che costituiscono un complemento necessario delle conoscenze e dell'esperienza professionali; |
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40. |
sottolinea l'urgente necessità di promuovere l'apprendimento non formale e informale, ivi incluso il volontariato, che per i giovani è una fonte inestimabile di competenze utili nel mondo del lavoro; |
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41. |
ricorda che l'istruzione non formale e informale sono essenziali per lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills), quali quelle comunicative e decisionali; invita quindi a investire in opportunità inclusive di istruzione non formale e informale, come pure a riconoscere l'impatto e il valore dell'esperienza, delle competenze e delle abilità acquisite; |
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42. |
esorta a creare un sistema di formazione e di istruzione che proponga approcci innovativi ma accessibili, incentrato sullo sviluppo delle abilità di base accanto a competenze intellettuali e tecniche; |
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43. |
insiste sull'importanza di continuare a sviluppare lo strumento EURES, soprattutto nelle zone frontaliere, per incoraggiare i giovani a interessarsi alle offerte di lavoro, tirocinio o apprendistato all'estero e per accompagnarli nei progetti di mobilità fornendo loro assistenza e consulenza; |
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44. |
ricorda che le politiche in materia di istruzione e di competenze non dovrebbero essere volte unicamente a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, ma anche a fornire ai singoli le competenze trasversali necessarie all'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile; invita la Commissione europea e gli Stati membri a rispettare il fatto che l'istruzione e la formazione costituiscono un diritto fondamentale e hanno un forte valore intrinseco; |
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45. |
sottolinea l'importanza di una formazione olistica, ad esempio sotto forma di educazione civica, che dovrebbe essere parte integrante di tutti i percorsi di istruzione e può contribuire a preparare i giovani alla transizione verso il mondo del lavoro; |
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46. |
sottolinea l'importanza di sviluppare le capacità di apprendimento degli studenti e la necessità di fornire loro strategie di apprendimento efficaci; sottolinea che, imparando ad apprendere, essi saranno agevolati nell'acquisizione delle conoscenze, delle competenze, degli atteggiamenti e delle attitudini che consentono ai singoli di definire, pianificare e conseguire i propri obiettivi di apprendimento e di diventare discenti autonomi in grado di far fronte ai profondi cambiamenti del mercato del lavoro; |
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47. |
sottolinea che l'attività sportiva offre a chi la pratica l'opportunità di sviluppare una vasta gamma di competenze trasversali che migliorano l'occupabilità e aiutano a essere leader efficaci e a conseguire i propri obiettivi; sottolinea, inoltre, il legame tra sport, occupabilità, istruzione e formazione; |
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48. |
esprime preoccupazione per il peggioramento dei risultati riscontrato in alcuni Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'ultima indagine PISA (Programma per la valutazione internazionale degli studenti); invita gli Stati membri a rendere l'istruzione una massima priorità per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020; |
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49. |
sottolinea che la formazione sul luogo di lavoro e gli apprendistati formativi e di alta qualità, fondati su partenariati tra scuole, istituti di formazione e imprese, rappresentano strumenti per migliorare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e che, sfruttando più efficacemente tali possibilità, si potrebbe incrementare il numero di candidati potenziali per i posti vacanti e la loro preparazione al lavoro, grazie a un migliore orientamento professionale; osserva il successo di tali misure in alcuni Stati membri; suggerisce che la condivisione delle migliori prassi in questo ambito contribuirebbe a ridurre la disoccupazione giovanile; sottolinea che per gli apprendisti in condizioni di svantaggio è necessario un maggiore supporto, ad esempio sotto forma di corsi di recupero e di sostegno, nonché un'assistenza alle imprese per la gestione degli aspetti amministrativi e organizzativi; |
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50. |
sottolinea il valore dell'apprendistato di alta qualità in tutti i settori occupazionali e invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le donne a cogliere le opportunità di apprendistato e di lavoro in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini; |
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51. |
sottolinea che occorre promuovere un passaggio agevole dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro collegando l'istruzione teorica con la formazione pratica e integrando le competenze per l'occupabilità nell'offerta accademica di base, offrendo tirocini di alta qualità, come stabilito nella Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati, nonché riconoscendo le qualifiche ottenute grazie all'istruzione formale e non formale e alle esperienze di volontariato; sottolinea che l'apprendistato e i tirocini di alta qualità dovrebbero sempre avere chiari risultati di apprendimento e che i tirocinanti non devono essere sfruttati; |
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52. |
ricorda che i tirocini e gli apprendistati di alta qualità, mirati alle necessità reali, dovrebbero condurre all'occupazione e che i tirocini dovrebbero servire come preparazione al lavoro, e condanna qualsiasi abuso, ivi inclusi i tirocini fittizi che compromettono l'acquisizione dei diritti di previdenza sociale da parte dei lavoratori; sottolinea che i tirocini dovrebbero potenziare le competenze e l'occupabilità; invita gli Stati membri ad adottare misure dissuasive volte a impedire gli abusi nell'ambito dei contratti di tirocinio e a incrementare le campagne informative sui diritti dei tirocinanti; |
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53. |
accoglie con favore il quadro di qualità per i tirocini e l'Alleanza europea per l'apprendistato; sottolinea che è importante che la Commissione vigili attentamente sulla loro attuazione negli Stati membri; esorta l'Alleanza europea per l'apprendistato a promuovere l'accesso dei giovani all'apprendistato chiedendo la rimozione di barriere quali le tasse d'iscrizione per gli apprendisti; |
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54. |
ricorda, per quanto concerne le competenze degli Stati membri in questo ambito, l'estrema importanza del modello duale d'istruzione e dell'acquisizione di competenze pratiche, sociali e comunicative; sottolinea che le competenze sociali e comunicative possono aiutare i giovani a sentirsi più sicuri e agevolare il loro accesso al mercato del lavoro; sottolinea che il modello duale deve essere mirato al contesto sociale, economico e culturale di ciascun paese e non è da considerarsi il solo e unico sistema di IFP corretto; chiede pertanto che l'apprendimento duale sia riconosciuto e potenziato a tutti i livelli; |
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55. |
invita a rafforzare la cooperazione tra istituti d'istruzione (professionale e superiore) e imprenditori nella progettazione di un'offerta formativa adatta alle esigenze del mercato del lavoro; |
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56. |
sottolinea i vantaggi di un approccio all'istruzione flessibile e incentrato sui singoli studenti, che consenta loro di modificare e adeguare il percorso di studi in base alle proprie esigenze, senza essere vincolati dalle scelte iniziali; |
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57. |
mette in guardia gli Stati membri contro la dispersione delle tipologie di contratto proposte ai giovani; chiede una riflessione in tal senso, finalizzata a una maggiore efficacia; |
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58. |
invita gli Stati membri a incrementare l'attrattiva dei programmi e degli studi nell'ambito delle discipline STEM al fine di far fronte alle attuali carenze del settore; sottolinea, tuttavia, che le discipline umanistiche e le relative conoscenze generali sono indispensabili per sfruttare efficacemente le opportunità offerte dalle materie STEM e dovrebbero, quindi, ricevere un valido sostegno a livello istituzionale e avere un ruolo esplicito nello sviluppo dei programmi di studio; invita gli Stati membri a incoraggiare un approccio intersettoriale tra i diversi ambiti all'interno degli istituti d'istruzione, ad esempio con programmi congiunti che uniscano arte, scienza, TIC, ingegneria, commercio e altri settori pertinenti; |
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59. |
incoraggia gli Stati membri a integrare quanto prima le nuove tecnologie nel processo di apprendimento, a intensificare e perfezionare la formazione relativa alle TIC e alle competenze informatiche a tutti i livelli e in tutte le tipologie di istruzione e di formazione, anche per i docenti, al fine di offrire titoli e programmi accademici più in linea con la dimensione digitale e motivare i giovani a studiare le TIC e a intraprendere professioni ad esse associate; sottolinea l'esigenza di rafforzare la base tecnologica nelle scuole e nelle università e fornire le infrastrutture necessarie; sottolinea inoltre, a tal proposito, l'importanza delle risorse didattiche aperte, che garantiscono l'accesso all'istruzione per tutti e migliorano l'occupabilità sostenendo il processo di apprendimento permanente; ricorda la necessità di incoraggiare le ragazze e le giovani donne a intraprendere percorsi di studi nell'ambito delle TIC; |
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60. |
sottolinea la necessità di elaborare misure che incoraggino le ragazze a dedicarsi allo studio delle discipline STEM, nonché di predisporre orientamenti professionali di qualità che le sostengano nel perseguire una carriera in tali settori, dal momento che le donne sono tuttora in netta minoranza nelle professioni afferenti tali discipline, e in particolare rappresentano soltanto il 24 % dei professionisti in campo scientifico e ingegneristico, e che proprio tali occupazioni si collocano tra le 20 tipologie di posti vacanti più difficili da coprire negli Stati membri; |
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61. |
sottolinea che la mobilità professionale all'interno dell'UE resta ridotta, nonostante vi siano elevati tassi di disoccupazione giovanile in alcuni Stati membri e posti di lavoro vacanti in altri; ricorda pertanto l'importanza della mobilità dei lavoratori per un mercato del lavoro competitivo e sottolinea la necessità di ridurre le barriere linguistiche e culturali che possono limitarla, fornendo a chi è disoccupato corsi di lingua specifici per settore e formazioni in materia di comunicazione interculturale; |
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62. |
sottolinea l'importanza di affrontare le carenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, promuovendo e agevolando la mobilità dei discenti e il riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche, attraverso un migliore utilizzo di tutti gli strumenti e i programmi a livello di UE, quali Erasmus+, il quadro europeo delle qualifiche, il passaporto europeo delle competenze, la garanzia per i giovani, il CV Europass, l'Entrepreneurial Skills Pass, EURES, le alleanze della conoscenza, l'Alleanza europea per l'apprendistato, il sistema europeo di trasferimento dei crediti, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); sottolinea l'importanza del sistema ESCO, che individua e classifica le abilità, le competenze e le qualifiche pertinenti per il mercato del lavoro e per l'istruzione e la formazione all'interno dell'UE, in 25 lingue europee; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di un'adeguata trasferibilità dei diritti sociali all'interno dell'Unione e ribadisce l'importanza di Erasmus +, del Fondo sociale europeo e di EURES in tal senso; invita gli Stati membri a promuovere percorsi formativi in settori specifici in cui si registrano particolari divari tra domanda e offerta; |
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63. |
incoraggia l'uso ottimale dei finanziamenti UE esistenti, come quelli nell'ambito del programma Erasmus +, per stimolare lo sviluppo delle abilità e delle competenze trasversali tra i giovani al fine di contrastare più efficacemente la disoccupazione giovanile in Europa; |
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64. |
richiama l'attenzione su Erasmus + quale strumento fondamentale per garantire la qualità dell'IFP nell'UE e incoraggia gli scambi internazionali finalizzati alla formazione professionale; |
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65. |
ricorda che l'attuazione efficace della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile può altresì contribuire a migliorare le opportunità dei giovani nel mercato del lavoro, colmando le lacune dell'istruzione e fornendo competenze adatte alle esigenze di un mercato del lavoro e di un'economia sostenibili, e può offrire esperienze di lavoro preziose e agevolare la creazione di imprese di successo; segnala che, a tal fine, risulta indispensabile valutare le reali necessità occupazionali dei giovani e i veri settori di sviluppo lavorativo, quali l'economia sociale e l'economia verde, e garantire nel contempo un monitoraggio costante e attento non solo dei progetti ma anche delle agenzie che li forniscono, elaborando resoconti periodici sui progressi ottenuti da queste misure nel contrastare la disoccupazione giovanile; |
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66. |
sottolinea la necessità di semplificare le procedure amministrative di attuazione della garanzia per i giovani e l'urgenza di rimuovere ogni ostacolo burocratico che ne possa limitare l'efficacia; |
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67. |
si compiace della recente decisione dei colegislatori dell'UE di aumentare il prefinanziamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, allo scopo di rendere più agevole l'attuazione di tale importante iniziativa per le regioni e gli Stati che fanno fronte a difficoltà finanziarie; invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a utilizzare i fondi disponibili per realizzare i miglioramenti necessari e per creare soluzioni sostenibili anziché soluzioni ad hoc; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente ed efficacemente i programmi operativi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; |
Pari opportunità
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68. |
evidenzia che lo sviluppo delle competenze, inteso come concetto integrato, può divenire un meccanismo che favorisce e promuove le pari opportunità per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati, ivi incluse le minoranze svantaggiate, e in particolare per i bambini e i giovani le cui famiglie si trovano in situazioni di povertà, i disoccupati di lungo periodo, gli immigrati in condizioni di svantaggio e le persone con disabilità; evidenzia che la prevenzione e il sostegno e la consulenza permanenti a favore dei gruppi svantaggiati, fin dalle fasi più precoci, sono estremamente importanti per garantire una forza lavoro produttiva e altamente qualificata nel mercato del lavoro; sottolinea altresì la necessità di fornire sostegno e sviluppo delle competenze mediante la formazione dei datori di lavoro e dei responsabili delle assunzioni e delle risorse umane, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro; sottolinea che l'inclusione delle persone più svantaggiate presuppone un'adeguata formazione dei datori di lavoro, dei responsabili delle risorse umane e degli insegnanti, che consenta di fornire ai gruppi sociali più svantaggiati il miglior sostegno possibile e rendere quanto più efficace possibile la loro integrazione; ribadisce l'importanza dell'accesso universale all'istruzione; |
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69. |
sottolinea che la capacità di creare reti è estremamente importante per tutti i giovani, ma in particolare per i giovani con un'esperienza di lavoro limitata o che appartengono a gruppi sottorappresentati e svantaggiati; sottolinea che insegnare a creare reti può essere una strategia per facilitare l'occupazione nonché la ricerca e lo sviluppo di una carriera; |
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70. |
osserva che, sebbene le donne rappresentino la maggioranza (60 %) dei laureati nell'UE, il loro tasso di occupazione e il loro avanzamento professionale non riflettono pienamente le loro potenzialità; sottolinea che il conseguimento di una crescita economica inclusiva e a lungo termine è subordinato alla riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne e la loro posizione nel mercato del lavoro, principalmente attraverso il superamento della segregazione orizzontale e verticale; |
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71. |
sottolinea la necessità che le agenzie di collocamento si adoperino maggiormente affinché le persone con disabilità non trovino impedimenti fisici nell'accedere ai loro servizi, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; |
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72. |
invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere le migliori prassi e a sostenere l'inclusione dei giovani con disabilità nell'istruzione, ivi inclusi i programmi di apprendimento permanente, e nell'occupazione, ad esempio investendo in iniziative di imprenditorialità sociale che sostengono questi giovani o fornendo incentivi economici per le organizzazioni che li assumono; |
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73. |
sottolinea l'importanza di garantire che le persone con disabilità abbiano accesso al sostegno finanziario e alle sovvenzioni, che dovrebbero essere parte integrante dei programmi di informazione e di istruzione a sostegno dell'imprenditoria; |
Nuova generazione, nuove opportunità, nuove sfide
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74. |
osserva che i giovani, cresciuti in un'epoca di rapidi progressi tecnologici, non hanno solo potenzialità, talento e competenze ma anche valori e priorità che differiscono da quelli delle generazioni precedenti, e che pertanto occorre sottolineare la necessità di programmi e iniziative volti a colmare il divario tra generazioni; osserva che ciò aiuterà, inoltre, a comprendere i punti di forza della generazione più giovane, per esempio il multitasking, la creatività, la mobilità, l'apertura ai cambiamenti e, soprattutto, il lavoro di squadra; sottolinea che i sistemi d'istruzione e formazione dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire il pieno sviluppo delle competenze e dei talenti dei giovani; evidenzia inoltre che il personale dei servizi per l'occupazione e le assunzioni dovrebbe disporre di una buona formazione e di competenze per comprendere la nuova generazione; osserva altresì che non tutti i giovani dispongono automaticamente delle competenze e abilità necessarie per rispondere appieno alle esigenze digitali e ribadisce, quindi, che fornire parità di accesso e formazione a tutti per gli strumenti digitali è ancor più importante di prima; |
o
o o
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75. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
(2) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 67.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0394.
(4) Testi approvati, P8_TA(2014)0038.
(5) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(6) GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.
(7) GU C 172 del 27.5.2015, pag. 3.
(8) CRPD/C/EU/Q/1
(9) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/55 |
P8_TA(2016)0009
Verso un atto per il mercato unico digitale
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (2015/2147(INI))
(2018/C 011/06)
Il Parlamento europeo,
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visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100), |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442), |
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vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (1), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea» (COM(2014)0172), |
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visto l'allegato della comunicazione della Commissione dal titolo «Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe» (COM(2013)0685), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 23 aprile 2013, dal titolo «E-commerce Action plan 2012-2015 — State of play 2013» (Piano d'azione 2012-2015 sul commercio elettronico — Situazione nel 2013)(SWD(2013)0153), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048), |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721), |
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vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo «L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «L'Atto per il mercato unico: Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» (COM(2011)0206), |
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vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Verso un atto per il mercato unico: Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva — 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464), |
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visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (2), |
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visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (3), |
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visto il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (4), |
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vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (5), |
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visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (6), |
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vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (7) (direttiva ISP), |
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visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (8), |
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vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (9), |
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vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (10), |
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vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), |
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visto il regolamento (UE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (12), |
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vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (13), |
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vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (14), |
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vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (15), |
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vista la prima valutazione della direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati, |
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vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (16), comprese le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1882/2003, |
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visto l'accordo concluso il 28 settembre 2015 tra la Cina e l'Unione europea sul partenariato 5G e gli accordi connessi, |
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vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (17), |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sul tema «Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea» (18), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE (19), |
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vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale (20), |
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vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (21), |
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vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (22), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (23), |
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vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (24), |
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vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio (25), |
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vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2013 sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche (26), |
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vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulle pratiche di pubblicità ingannevole (27), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia (28), |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale (29), |
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vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori (30), |
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (31), |
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vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (32), |
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vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (33), |
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vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale (34), |
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vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo (35), |
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vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (36), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla governance di Internet: le prossime tappe (37), |
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vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu (38), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'internet degli oggetti (39), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visto l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010 (decisione 2010/48/CE), |
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vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005, |
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visti gli articoli 9, 12, 14, 16 e 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0371/2015), |
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A. |
considerando che la rapida evoluzione dell'uso di internet e delle comunicazioni mobili ha cambiato il modo in cui i cittadini, le imprese e i loro dipendenti comunicano, accedono alle informazioni e alla conoscenza, innovano, consumano, condividono, partecipano e lavorano; che ciò ha ampliato e cambiato l'economia, facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a 500 milioni di potenziali clienti nell'UE e ai mercati globali nonché offrendo alle persone la possibilità di sviluppare nuove idee imprenditoriali e nuovi modelli di business; |
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B. |
considerando che tutte le politiche e normative dell'Unione in materia di mercato unico digitale dovrebbero offrire nuove opportunità agli utenti e alle imprese e far emergere e far crescere nuovi servizi transfrontalieri online innovativi a prezzi competitivi, eliminare le barriere tra gli Stati membri e favorire l'accesso delle imprese europee, in particolare le PMI e le start-up, al mercato transfrontaliero, fondamentale per la crescita e l'occupazione nell'Unione, ma riconoscendo nel contempo che queste opportunità implicheranno inevitabilmente cambiamenti strutturali e l'adozione di un approccio olistico, che tenga conto della dimensione sociale, così come la necessità di colmare rapidamente il divario di competenze digitali; |
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C. |
considerando che, sebbene il 75 % del valore aggiunto dall'economia digitale provenga dall'industria tradizionale, la trasformazione digitale dell'industria tradizionale rimane debole, con solo l'1,7 % delle imprese dell'UE che fanno pieno uso di tecnologie digitali avanzate e solo il 14 % delle PMI che usano internet come canale di vendita; che l'Europa deve sfruttare il grande potenziale del settore delle TIC per digitalizzare l'industria e rimanere competitiva a livello mondiale; |
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D. |
considerando che la costruzione di un'economia basata sui dati dipende fortemente da un quadro giuridico che incoraggi lo sviluppo, la conservazione, la manutenzione e l'arricchimento delle banche dati, e che sia dunque pratico e favorevole all'innovazione; |
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E. |
considerando che nel 2013 la dimensione di mercato dell'economia collaborative si attestava sui 3,5 miliardi di dollari USA (USD) a livello mondiale, mentre oggi la Commissione prevede un potenziale di crescita che supera i 100 miliardi di USD; |
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F. |
considerando che un livello di protezione, autonomia e soddisfazione dei consumatori elevato e costante implica necessariamente possibilità di scelta, qualità, flessibilità, trasparenza, informazione, interoperabilità e un ambiente online accessibile, sicuro e caratterizzato da un livello elevato di protezione dei dati; |
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G. |
considerando che la creatività e l'innovazione sono i fattori trainanti dell'economia digitale e che è pertanto essenziale assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale; |
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H. |
considerando che il 44,8 % delle famiglie dell'UE (40) non ha accesso a internet veloce e che le politiche e gli incentivi attuali non sono riusciti a garantire un'infrastruttura digitale adeguata, in particolare nelle zone rurali; |
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I. |
considerando che, come dimostra il quadro di valutazione dell'agenda digitale, le regioni dell'UE presentano livelli di sviluppo molto diversi per quanto riguarda la connettività digitale, il capitale umano, l'uso di internet, l'integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese e i servizi pubblici digitali; che le regioni con un punteggio basso in relazione a questi cinque indicatori rischiano di lasciarsi sfuggire i vantaggi dell'era digitale; |
1. INTRODUZIONE: PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN MERCATO UNICO DIGITALE
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1. |
accoglie con favore la comunicazione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa»; è del parere che la realizzazione di un mercato unico digitale, fondato su un insieme di norme comuni, possa promuovere la competitività dell'UE, produrre effetti positivi sulla crescita e l'occupazione, rilanciare il mercato unico e rendere la società più inclusiva grazie alle nuove opportunità offerte ai cittadini e alle imprese, in particolare attraverso lo scambio e la condivisione dell'innovazione; ritiene che l'approccio orizzontale assunto debba ora essere rafforzato in sede di attuazione, anche per quanto concerne la tempestiva adozione delle 16 iniziative, dal momento che i driver digitali toccano tutti i cittadini e tutte le dimensioni della società e dell'economia; |
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2. |
concorda con la Commissione sul fatto che la governance e la realizzazione puntuale del mercato unico digitale sono una responsabilità condivisa del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; incoraggia la Commissione a collaborare con i portatori d'interesse nella società e le forze sociali e a coinvolgerli il più possibile nei processi decisionali; |
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3. |
ritiene che una migliore regolamentazione presupponga l'adozione di un approccio in materia di legislazione che sia digitale per definizione, basato su principi e tecnologicamente neutro; ritiene altresì che, per garantire che vi sia spazio per l'innovazione, sia necessario stabilire, dopo le necessarie consultazioni e valutazioni d'impatto, se la normativa vigente, le iniziative complementari di carattere non normativo e i quadri di attuazione siano idonei allo scopo nell'era digitale, in considerazione delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business, al fine di ovviare alla frammentazione giuridica del mercato unico, di ridurre l'onere amministrativo e di promuovere la crescita e l'innovazione; |
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4. |
ritiene che la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ambiente digitale sia essenziale per liberare appieno l'innovazione e la crescita nell'economia digitale; è convinto che il rafforzamento della loro fiducia, attraverso norme sulla protezione dei dati e la sicurezza e un elevato livello di protezione ed empowerment dei consumatori, così come attraverso una normativa aggiornata per le imprese, debba essere alla base della politica pubblica, riconoscendo nel contempo che i modelli di business delle aziende digitali si basano sulla fiducia dei loro clienti; |
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5. |
richiama l'attenzione sul fatto che il commercio elettronico genera annualmente 500 miliardi di euro nell'Unione europea ed è un importante complemento del commercio tradizionale, oltre a offrire maggiori possibilità di scelta ai consumatori, soprattutto nelle zone periferiche, e nuove opportunità alle PMI; invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli con cui si scontra il commercio elettronico per realizzare un vero mercato transfrontaliero del commercio elettronico; ritiene che fra tali ostacoli rientrino la mancanza di interoperabilità e di norme comuni, la mancanza di informazioni adeguate che consentano ai consumatori di decidere con cognizione di causa e l'inadeguatezza dell'accesso a pagamenti transfrontalieri più efficienti; |
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6. |
sostiene il piano della Commissione volto a garantire che la politica di concorrenza dell'Unione si applichi pienamente al mercato unico digitale, dal momento che la concorrenza offre ai consumatori maggiori possibilità di scelta ma assicurerà anche parità di condizioni, e deplora quanto evidenziato attualmente dall'assenza di un quadro europeo in ambito digitale, ossia l'incapacità di conciliare gli interessi dei grandi e piccoli operatori; |
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7. |
sottolinea l'urgente necessità che la Commissione e gli Stati membri promuovano un'economia più dinamica che consenta all'innovazione di fiorire e rimuova gli ostacoli incontrati dalle aziende, in particolare le aziende innovative, le PMI, le start-up e le imprese in fase di espansione (scale-up), affinché esse possano accedere ai mercati in condizioni di parità, attraverso lo sviluppo della pubblica amministrazione elettronica, un quadro normativo e non normativo integrato e adeguato alle esigenze future, l'accesso ai finanziamenti, inclusi nuovi modelli di finanziamento per le start-up, le PMI e le iniziative della società civile dell'Unione, e una strategia di investimento a lungo termine nelle infrastrutture, nelle competenze, nell'inclusione digitale, nella ricerca e nell'innovazione; ricorda che alla base di una politica favorevole all'innovazione che incoraggi la concorrenza e l'innovazione vi dovrebbe essere anche la possibilità per i progetti di accedere a opportunità di finanziamento; invita pertanto la Commissione a garantire che il crowdfunding possa essere effettuato senza soluzione di continuità tra gli Stati membri e incoraggia questi ultimi a introdurre incentivi in proposito; |
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8. |
ritiene che sia necessario valutare l'impatto della digitalizzazione sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e adeguare di conseguenza le esistenti misure sanitarie e di sicurezza; rileva che i telelavoratori e le persone che svolgono il proprio lavoro da casa con il crowdworking potrebbero essere esposti a incidenti; sottolinea che i problemi di salute mentale connessi al lavoro, quali l'esaurimento causato dalla costante accessibilità e dall'erosione dei modelli tradizionali degli orari di lavoro, rappresentano un grave rischio per i lavoratori; invita la Commissione a predisporre la realizzazione di uno studio sugli effetti di ricaduta della digitalizzazione, come la maggiore intensità di lavoro, sul benessere psichico e sulla vita familiare dei lavoratori e sullo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini; |
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9. |
invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a mettere a punto ulteriori iniziative per incoraggiare l'imprenditorialità e in particolare modelli di business innovativi che contribuiscano a un mutamento di mentalità riguardo alla definizione di successo e promuovano una cultura imprenditoriale e dell'innovazione; ritiene inoltre che la diversità e le caratteristiche specifiche dei vari poli nazionali d'innovazione possano essere convertite in un vero e proprio vantaggio competitivo per l'UE sul mercato globale, che tali poli dovrebbero pertanto essere interconnessi e che si dovrebbero potenziare gli ecosistemi innovativi al cui interno cooperano branche ed imprese diverse; |
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10. |
esprime preoccupazione per l'eterogeneità degli approcci nazionali adottati finora dagli Stati membri per regolamentare internet e l'economia collaborativa; esorta la Commissione ad adottare misure, in linea con le competenze dell'Unione, per sostenere l'innovazione e la concorrenza equa, eliminare gli ostacoli al commercio digitale e preservare la coesione economica e sociale così come l'integrità del mercato unico; invita altresì la Commissione a far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta, neutra, sicura, inclusiva e globale di comunicazione, produzione, partecipazione, creazione, diversità culturale e innovazione, nell'interesse dei cittadini, dei consumatori e del successo delle aziende europee nel mondo; |
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11. |
osserva che la rivoluzione digitale tocca ogni aspetto delle nostre società e presenta sfide e opportunità; ritiene che essa abbia il potenziale per rafforzare ulteriormente il ruolo dei cittadini, dei consumatori e degli imprenditori come non è mai stato possibile in passato; invita la Commissione a sviluppare una politica che promuova la partecipazione attiva dei cittadini e consenta loro di approfittare del passaggio al digitale; invita inoltre la Commissione a continuare ad analizzare in che misura la rivoluzione digitale influisce sulla società europea; |
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12. |
invita la Commissione a combattere la frammentazione giuridica potenziando in misura significativa il coordinamento tra le sue varie direzioni generali in fase di elaborazione delle nuove normative e incoraggiando vivamente gli Stati membri ad assicurare la coerenza nel modo in cui essi danno attuazione alla regolamentazione; |
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13. |
sottolinea la necessità che tutte le iniziative sviluppate nel quadro della strategia per il mercato unico digitale rispettino i diritti fondamentali, in particolare le norme sulla protezione dei dati, pur riconoscendo il valore aggiunto di tale strategia per l'economia dell'UE; ricorda l'importanza di una rapida adozione sia del regolamento generale sulla protezione dei dati che della direttiva sulla protezione dei dati, nell'interesse tanto dei soggetti interessati quanto delle imprese; chiede la revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche per garantire la coerenza delle sue disposizioni con il pacchetto sulla protezione dei dati, quando esso entrerà in vigore; |
2. UN MIGLIORE ACCESSO AL MERCATO UNICO DIGITALE IN TUTTA EUROPA PER I CONSUMATORI E LE IMPRESE
2.1. Una regolamentazione del commercio elettronico transfrontaliero degna della fiducia di consumatori e imprese
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14. |
plaude all'impegno della Commissione di adottare una proposta forte in materia di contratti online, che contempli i contenuti digitali acquistati online, e di migliorare la protezione giuridica dei consumatori in questo campo; ritiene che qualsiasi miglioria di questo tipo debba essere mirata e che occorra analizzare attentamente le differenze tra contenuti, da un lato, e beni materiali, dall'altro; sottolinea che, mentre i consumatori che acquistano contenuti su supporto materiale sono protetti dalle leggi a tutela dei consumatori, i diritti dei consumatori che acquistano contenuti digitali online rimangono in gran parte non regolamentati e incerti, segnatamente per quanto riguarda i diritti di garanzia, i contenuti difettosi e le clausole abusive specifiche ai contenuti digitali; sottolinea che l'attuale classificazione che equipara tutti i contenuti digitali a servizi potrebbe destare preoccupazioni, poiché potrebbe non rispondere alle aspettative dei consumatori, in quanto gli abbonamenti a servizi in streaming non sono distinti dagli acquisti di contenuti scaricabili; concorda sul fatto che i consumatori dovrebbero godere di un livello di tutela equivalente e a prova di futuro, indipendentemente dal fatto che l'acquisto di contenuti digitali avvenga online o offline; |
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15. |
ritiene che un approccio pratico e proporzionato consista in un'ulteriore armonizzazione del quadro giuridico che disciplina le transazioni online tra imprese e consumatori per l'acquisto di contenuti digitali e beni materiali, a prescindere dal loro carattere transfrontaliero o interno, mantenendo nel contempo la coerenza delle norme sugli acquisti online e offline, evitando una corsa verso il basso sul piano della regolamentazione, colmando le lacune legislative e basandosi sulla normativa attuale sulla protezione dei consumatori; sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in modo neutro dal punto di vista tecnologico, e senza imporre alle imprese costi irragionevoli; |
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16. |
ritiene che le proposte della Commissione su norme contrattuali transfrontaliere per consumatori e imprese dovrebbero evitare il rischio di una disparità crescente tra le norme giuridiche applicabili agli acquisti offline e online; ritiene altresì che il commercio online e offline debba essere disciplinato in modo coerente ed essere trattato in modo uniforme, sulla base dell'attuale, elevato livello di protezione dei consumatori, poiché l'esistenza di norme giuridiche diverse potrebbe essere percepita dai consumatori come una negazione dei loro diritti; insiste sul fatto che qualsiasi nuova proposta dovrebbe rispettare l'articolo 6 del regolamento Roma I e sottolinea che la Commissione ha in programma per il 2016 un REFIT dell'intero acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare se le proposte che essa prevede per i beni materiali non debbano essere presentate contestualmente al REFIT; |
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17. |
ritiene che le norme contrattuali relative ai contenuti digitali debbano essere basate su principi in modo da essere neutre sul piano tecnologico e adeguate alle esigenze future; sottolinea inoltre, con riferimento alla proposta della Commissione in quest'ambito, l'importanza di evitare incongruenze e sovrapposizioni rispetto alla legislazione vigente, come pure il rischio di creare, a lungo termine, un divario giuridico ingiustificato fra i contratti online e quelli offline e fra i diversi canali di distribuzione, tenendo conto altresì dell'acquis REFIT in materia di protezione dei consumatori; |
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18. |
sollecita una strategia basata sul concetto di «consumatori attivi» per valutare, in particolare, se il passaggio da un fornitore a un altro sia facilitato nel contesto online e se siano necessari provvedimenti per agevolare tale passaggio, al fine di stimolare la concorrenza nei mercati online; sottolinea, inoltre, la necessità di garantire servizi di commercio elettronico accessibili lungo l'intera catena del valore che comprendano l'accessibilità delle informazioni e dei meccanismi di pagamento e l'assistenza ai clienti; |
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19. |
invita la Commissione a valutare, unitamente ai portatori d'interesse, fattibilità, utilità e potenziali opportunità e debolezze dell'introduzione di un marchio di fiducia UE, differenziato per settori, per le vendite online, basandosi sulle prassi di eccellenza dei sistemi di marchi di fiducia esistenti negli Stati membri, per generare fiducia nei consumatori e qualità, in particolare in relazione alle vendite online transfrontaliere, e porre fine alla possibile confusione creata dai numerosi marchi di fiducia esistenti, valutando in parallelo altre opzioni quali l'autoregolamentazione o l'istituzione di gruppi di portatori d'interesse per definire i principi comuni del servizio clienti; |
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20. |
plaude agli sforzi globalmente profusi dalla Commissione per istituire una piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR) a livello di Unione e la invita a lavorare congiuntamente con gli Stati membri per la tempestiva e corretta attuazione del regolamento ODR, in particolare per quanto concerne i servizi di traduzione, e della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR); invita la Commissione e le pertinenti parti interessate a esaminare come migliorare ulteriormente l'accesso alle informazioni sui reclami comuni dei consumatori; |
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21. |
chiede un quadro di esecuzione ambizioso dell'acquis relativo ai consumatori e della direttiva sui servizi; incoraggia la Commissione a fare uso di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la piena e corretta applicazione delle norme esistenti, come pure di procedure di infrazione ove si accerti un'applicazione scorretta o inadeguata della normativa; |
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22. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per contrastare la vendita online di contenuti e beni illeciti potenziando la cooperazione e lo scambio di informazioni e prassi di eccellenza per contrastare le attività illegali su internet; sottolinea a questo proposito che i contenuti digitali forniti al consumatore dovrebbero essere esenti da qualsiasi diritto di terzi che potrebbe impedirgli di fruire dei contenuti digitali conformemente al contratto; |
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23. |
chiede un'analisi approfondita, mirata e basata su riscontri oggettivi in merito all'opportunità che tutti gli attori della catena di valore, compresi gli intermediari e le piattaforme online, i fornitori di contenuti e i prestatori di servizi, nonché gli intermediari offline quali ad esempio i rivenditori e i rivenditori al dettaglio, adottino misure ragionevoli e adeguate contro i contenuti illegali, i beni contraffatti e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, salvaguardando nel contempo la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e di distribuirle o di utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta; |
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24. |
sottolinea che il principio di tolleranza zero nel recepimento della normativa dell'UE deve essere una regola fondamentale per gli Stati membri e l'Unione europea; ritiene tuttavia che le procedure di infrazione debbano costituire sempre l'ultima risorsa ed essere avviate solo dopo vari tentativi di coordinamento e rettifica; sottolinea che è essenziale ridurre la durata di dette procedure; |
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25. |
plaude alla revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori annunciata dalla Commissione; ritiene che l'estensione delle competenze delle autorità di controllo e il rafforzamento della loro cooperazione reciproca siano una condizione indispensabile per l'efficace applicazione delle norme sui consumatori che acquistano online; |
2.2. Accessibilità economica e qualità della consegna transfrontaliera dei pacchi
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26. |
sottolinea che, se è vero che i servizi di consegna pacchi funzionano in maniera soddisfacente per i consumatori di alcuni Stati membri, l'inefficienza di tali servizi, soprattutto per quanto concerne «l'ultimo chilometro», rappresenta in alcuni Stati membri uno dei principali ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero ed è una delle principali ragioni addotte a giustificazione della rinuncia alle transazioni online da parte sia dei consumatori che delle imprese; ritiene che le carenze della consegna dei pacchi in ambito transfrontaliero possano essere risolte solo dalla prospettiva del mercato unico europeo e sottolinea l'importanza della concorrenza in questo settore, nonché la necessità che il settore delle consegne si adegui ai modi di vita moderni e offra modelli di consegna flessibili, quali reti di punti di raccolta, punti di consegna e comparatori dei prezzi; |
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27. |
sottolinea che servizi di consegna accessibili, convenienti, efficienti e di alta qualità sono una condizione essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero florido e sostiene pertanto le misure proposte per migliorare la trasparenza dei prezzi — al fine di rendere i consumatori più consapevoli della struttura dei prezzi -, le informazioni sulle responsabilità in caso di smarrimento o danni, l'interoperabilità e la vigilanza regolamentare, che dovrebbero mirare al buon funzionamento dei mercati di consegna transfrontaliera dei pacchi, anche mediante la promozione di sistemi transfrontalieri di tracciabilità e localizzazione, prevedendo sufficiente flessibilità per far sì che il mercato della consegna di colli possa evolvere e adattarsi alle innovazioni tecnologiche; |
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28. |
invita la Commissione e gli Stati membri a condividere attivamente le migliori prassi nel settore delle consegne e chiede alla Commissione di riferire la Parlamento europeo in merito alla consultazione pubblica sulla consegna transfrontaliera dei pacchi, presentando anche i risultati dell'autoregolamentazione; plaude alla creazione di un gruppo di lavoro ad hoc sulla consegna transfrontaliera dei pacchi; |
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29. |
invita inoltre la Commissione a proporre, in cooperazione con gli operatori, un piano d'azione globale comprendente linee guida sulle migliori pratiche, a ricercare soluzioni innovative che consentano di migliorare i servizi e ridurre i costi e l'impatto ambientale, nonché a portare avanti l'integrazione del mercato unico dei servizi postali e di consegna pacchi, eliminare gli ostacoli che gli operatori postali incontrano nella consegna transfrontaliera, rafforzare la cooperazione tra l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (ERGP) e proporre, se necessario, una revisione della normativa pertinente; |
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30. |
sottolinea che l'ulteriore armonizzazione, da parte della Commissione, del settore della consegna pacchi non dovrebbe condurre a una riduzione della tutela sociale e a un peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti alla consegna dei pacchi, indipendentemente dal loro status occupazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano rispettati i diritti dei lavoratori del settore relativi all'accesso ai sistemi di sicurezza sociale così come il diritto di avviare azioni collettive; sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri; |
2.3. Prevenzione di geoblocchi ingiustificati
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31. |
ritiene che siano necessarie azioni ambiziose e mirate per migliorare l'accesso a beni e servizi, ponendo fine in particolare alle pratiche consistenti in geoblocchi ingiustificati e all'ingiusta discriminazione nei prezzi sulla base dell'ubicazione geografica o della cittadinanza, che spesso determinano la costruzione di monopoli e inducono i consumatori a ricorrere a contenuti illegali; |
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32. |
sostiene la Commissione nel suo impegno ad affrontare in modo efficace i geoblocchi ingiustificati integrando l'attuale quadro relativo al commercio elettronico e applicando le disposizioni pertinenti della normativa vigente; ritiene fondamentale concentrarsi sulle relazioni fra imprese che portano a pratiche di geoblocco, quale la distribuzione selettiva ove essa non sia conforme al diritto di concorrenza e alla segmentazione del mercato, nonché sulle misure tecnologiche e sulle pratiche tecniche (quali l'IP tracking o la mancata interoperabilità intenzionale tra sistemi) che danno luogo a limitazioni ingiustificate per quanto concerne l'accesso ai servizi della società dell'informazione prestati a livello transfrontaliero, la conclusione di contratti transfrontalieri per l'acquisto di beni e servizi, ma anche attività connesse quali il pagamento e la consegna, tenendo conto del principio di proporzionalità, in particolare per le piccole e medie imprese; |
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33. |
sottolinea la necessità che tutti i consumatori all'interno dell'Unione siano trattati allo stesso modo dai rivenditori online che operano in uno o più Stati membri, anche in termini di accesso a sconti o ad altre promozioni; |
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34. |
sostiene in particolare la verifica prevista dalla Commissione dell'applicazione pratica dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di analizzare le possibili forme di discriminazione ingiustificata nei confronti dei consumatori e degli altri destinatari di servizi in base alla loro nazionalità o al loro paese di residenza; invita la Commissione a individuare e definire sinteticamente i casi di discriminazioni giustificate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, al fine di chiarire che cosa si intende per comportamento discriminatorio ingiustificato da parte di enti privati e di fornire assistenza interpretativa alle autorità responsabili dell'applicazione pratica del suddetto articolo 20, paragrafo 2, come indicato all'articolo 16 della direttiva medesima; invita la Commissione a compiere sforzi concertati per integrare il disposto dell'articolo 20, paragrafo 2, nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004, al fine di utilizzare i poteri investigativi ed esecutivi della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori; |
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35. |
sottolinea che il divieto di geoblocco non dovrebbe mai obbligare un rivenditore a spedire merci dal suo punto vendita online verso un determinato Stato membro, qualora il rivenditore non abbia alcun interesse a commercializzare i suoi prodotti in tutti gli Stati membri e preferisca continuare a operare su piccola scala o vendere esclusivamente a consumatori vicini al suo punto vendita; |
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36. |
sottolinea inoltre l'importanza dell'indagine in corso sulla concorrenza nel settore del commercio elettronico, al fine di esaminare, tra l'altro, se le restrizioni ingiustificate derivanti dai geoblocchi, come la discriminazione sulla base dell'indirizzo IP, dell'indirizzo postale o del paese di emissione della carta di credito, violino le norme dell'Unione in materia di concorrenza; sottolinea che è importante accrescere la fiducia di consumatori e imprese tenendo conto dei risultati di tale indagine e valutando se sia necessario apportare modifiche mirate al regolamento di esenzione per categoria, anche in relazione agli articoli 4 bis e 4 ter, onde limitare ridirezionamenti indesiderati e restrizioni territoriali; |
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37. |
accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di accrescere la portabilità e l'interoperabilità al fine di stimolare la libera circolazione di contenuti e servizi acquistati legalmente e legalmente disponibili, quale primo passo per porre fine ai geoblocchi ingiustificati, così come l'accessibilità e il funzionamento a livello transfrontaliero degli abbonamenti; sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra il principio di territorialità e le misure intese a eliminare gli ostacoli alla portabilità dei contenuti; |
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38. |
mette in guardia dal promuovere indiscriminatamente il rilascio di licenze paneuropee obbligatorie, poiché ciò potrebbe comportare una diminuzione dei contenuti resi disponibili agli utenti; sottolinea che il principio di territorialità è un elemento essenziale del regime del diritto d'autore, data l'importanza delle licenze territoriali nell'UE; |
2.4. Migliore accesso ai contenuti digitali — Una disciplina moderna e più europea del diritto d'autore
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39. |
valuta positivamente il fatto che la Commissione si sia impegnata a modernizzare l'attuale quadro relativo al diritto d'autore per adeguarlo all'era digitale; sottolinea che qualsiasi modifica dovrebbe essere mirata ed essere incentrata su una remunerazione equa e adeguata dei creatori e degli altri titolari di diritti, sulla crescita economica, sulla competitività e sul miglioramento della soddisfazione del consumatore, ma anche sulla necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali; |
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40. |
segnala che le attività professionali e i modelli di business che si basano sulla violazione dei diritti d'autore costituiscono una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale; |
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41. |
ritiene che la riforma debba trovare il giusto equilibrio fra tutti gli interessi coinvolti; segnala che il settore creativo presenta specificità proprie e una varietà di sfide che trovano origine, in particolare, nelle diverse tipologie di contenuti e di opere creative e nei modelli di business impiegati, e che lo studio dal titolo «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Impatto della territorialità sul finanziamento delle opere audiovisive) evidenzia l'importante ruolo svolto dalle licenze territoriali per quanto riguarda il rifinanziamento delle opere cinematografiche europee; invita pertanto la Commissione a individuare meglio tali specificità e a tenerne conto; |
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42. |
invita la Commissione ad adoperarsi affinché qualsiasi riforma della direttiva sul diritto d'autore tenga conto dei risultati della valutazione d'impatto ex post e della risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla direttiva 2001/29/CE e sia basata su dati solidi, tra cui una valutazione del possibile impatto di eventuali modifiche sulla crescita e l'occupazione, sulla diversità culturale e, in particolare, sulla produzione, sul finanziamento e sulla distribuzione delle opere audiovisive; |
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43. |
sottolinea il ruolo decisivo delle eccezioni e delle limitazioni mirate al diritto d'autore nel contribuire alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, nell'incoraggiare la creatività futura e nel rafforzare l'innovazione e la diversità creativa e culturale dell'Europa; ricorda che il Parlamento europeo è favorevole a esaminare l'applicazione di norme minime a tutte le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e la corretta applicazione delle eccezioni e limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE; |
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44. |
sottolinea che l'approccio alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore dovrebbe essere equilibrato, mirato e neutro sotto il profilo del formato, dovrebbe basarsi unicamente su esigenze comprovate e dovrebbe lasciare impregiudicati la diversità culturale dell'UE, il suo finanziamento e l'equa remunerazione degli autori; |
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45. |
sottolinea che, se da un lato l'estrazione di testi e dati necessita di una maggiore certezza giuridica per consentire ai ricercatori e agli istituti di istruzione un utilizzo maggiore, anche transfrontaliero, del materiale coperto da diritto d'autore, dall'altro lato qualsiasi eccezione a livello europeo all'estrazione di testi e dati dovrebbe applicarsi unicamente se l'utente dispone di un accesso legittimo e dovrebbe essere sviluppata in consultazione con tutti i soggetti interessati, a seguito di una valutazione di impatto basata su riscontri oggettivi; |
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46. |
sottolinea l'importanza di accrescere la chiarezza e la trasparenza del regime del diritto d'autore, con particolare riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai prelievi per copie private negli Stati membri che scelgono di applicarli; osserva, a tale proposito, che i cittadini dovrebbero essere informati circa il reale ammontare dei prelievi per copie private, della loro finalità e di come verranno impiegati; |
2.5. Alleviare gli oneri e gli ostacoli legati all'IVA nella vendita oltre frontiera
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47. |
ritiene che, nel dovuto rispetto del competenze nazionali, al fine di evitare distorsioni del mercato, elusione fiscale ed evasione fiscale e di creare un vero mercato unico digitale europeo, è necessario un maggiore coordinamento fiscale, il che richiede, tra l'altro, l'istituzione di una base imponibile consolidata comune per le società a livello dell'UE; |
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48. |
considera prioritario lo sviluppo di un sistema di IVA online semplificato, uniforme e coerente onde ridurre i costi di conformità per le piccole imprese innovative che operano in Europa; plaude all'introduzione di un mini sportello unico IVA, che costituisce un passo verso la soppressione del regime temporaneo UE dell'IVA; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che l'assenza di una soglia rende difficile per alcune PMI rispettare il regime attuale; invita pertanto la Commissione a rivedere il regime in modo da renderlo più favorevole alle imprese; |
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49. |
chiede inoltre che sia pienamente rispettato il principio della neutralità fiscale per beni e servizi analoghi, indipendentemente dalla loro natura fisica o digitale; invita la Commissione a presentare, come da impegni assunti e quanto prima, una proposta intesa a consentire agli Stati membri di ridurre le aliquote dell'IVA per la stampa, l'editoria digitale, i libri digitali e le pubblicazioni online, al fine di evitare discriminazioni nel mercato unico; |
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50. |
invita la Commissione a favorire lo scambio di migliori prassi tra le autorità tributarie e i soggetti interessati per elaborare soluzioni appropriate per il pagamento delle imposte nell'economia collaborativa; |
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51. |
plaude all'adozione della revisione della direttiva sui servizi di pagamento; sottolinea che, affinché l'Unione possa promuovere il commercio elettronico in tutta l'UE, occorre istituire senza indugi un sistema paneuropeo di pagamenti elettronici e in mobilità istantanei disciplinato da norme comuni e assicurare l'attuazione appropriata della revisione della direttiva sui servizi di pagamento; |
3. CREARE UN CONTESTO FAVOREVOLE E PARITÀ DI CONDIZIONI PER LE RETI DIGITALI AVANZATE E I SERVIZI INNOVATIVI
3.1. Idoneità delle norme nel settore delle telecomunicazioni
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52. |
sottolinea che gli investimenti privati nelle reti di comunicazione veloci e ultraveloci sono un requisito per qualsiasi progresso digitale, che va incentivato mediante un quadro normativo stabile dell'UE che consenta a tutti gli operatori di fare investimenti, anche nelle zone rurali e remote; ritiene che un aumento della concorrenza sia stato associato a livelli più elevati di investimenti infrastrutturali, innovazione e scelta e a prezzi più bassi per i consumatori e le imprese; ritiene che esistano poche prove di un legame tra il consolidamento degli operatori e maggiori investimenti e risultati nelle reti; ritiene che ciò debba essere valutato attentamente e che vadano applicate norme di concorrenza, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del mercato, la creazione di oligopoli a livello europeo e un impatto negativo per i consumatori; |
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53. |
sottolinea l'importanza di una corretta attuazione del FEIS per massimizzare gli investimenti puntando su progetti con profili di alto rischio, incoraggiando la ripresa economica, stimolando la crescita, e incentivando gli investimenti privati, tra l'altro microfinanziamenti e capitale di rischio per sostenere le imprese innovative in diverse fasi di finanziamento del loro sviluppo; sottolinea, in caso di disfunzionamento del mercato, l'importanza di sfruttare appieno i fondi pubblici già disponibili per gli investimenti digitali, di consentire sinergie tra i programmi dell'UE quali Orizzonte 2020, CEF, altri fondi strutturali pertinenti e altri strumenti, compresi progetti con base nelle comunità locali e aiuti pubblici in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato, anche al fine di promuovere reti WLAN pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal momento che tale approccio si è rivelato indispensabile per l'integrazione regionale, sociale e culturale nonché per l'istruzione; |
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54. |
ricorda l'impegno degli Stati membri di conseguire entro il 2020 la piena attuazione dell'obiettivo minimo di velocità di 30 Mbps; invita la Commissione a valutare se l'attuale strategia in materia di banda larga per reti mobili e fisse, compresi i relativi obiettivi, tenga conto delle evoluzioni future, e a soddisfare le condizioni di alta connettività per tutti al fine di evitare il divario digitale per le necessità dell'economia basata sui dati e la rapida diffusione della banda larga 5G e ultra-veloce; |
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55. |
sottolinea che lo sviluppo dei servizi digitali, tra cui quelli «over the top» (OTT), ha aumentato la domanda e la concorrenza a vantaggio dei consumatori e la necessità di investimenti in infrastrutture digitali; ritiene che la modernizzazione del quadro delle telecomunicazioni non dovrebbe condurre a inutili oneri normativi, ma assicurare un accesso non discriminatorio alle reti e mettere in atto soluzioni che tengano conto delle evoluzioni future, fondate ove possibile su regole analoghe per servizi analoghi che favoriscano l'innovazione e la concorrenza leale e garantiscano la tutela del consumatore; |
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56. |
sottolinea la necessità di garantire che i diritti degli utenti finali stabiliti nel quadro delle telecomunicazioni siano coerenti e proporzionati e tengano conto delle evoluzioni future e, in seguito all'adozione del pacchetto su un continente connesso, prevedano maggiore facilità di commutazione e trasparenza nei contratti per gli utenti finali; plaude all'imminente revisione della direttiva sul servizio universale in parallelo alla revisione del quadro delle telecomunicazioni, volta ad assicurare che i requisiti in materia di accesso a internet a banda larga ad alta velocità siano idonei al fine di ridurre il divario digitale e di verificare la disponibilità del servizio 112; |
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57. |
sottolinea che il mercato unico digitale europeo dovrebbe facilitare la vita quotidiana del consumatore finale; invita pertanto la Commissione a risolvere il problema del trasferimento transfrontaliero delle telefonate, così che i consumatori possano telefonare ininterrottamente quando attraversano i confini nell'Unione; |
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58. |
plaude alle diverse consultazioni pubbliche in corso avviate di recente dalla DG Connect sull'agenda digitale per l'Europa, segnatamente sulla revisione delle normative dell'UE in materia di telecomunicazioni, sulla necessità di avere una rete internet veloce e di qualità dopo il 2020 e sulle piattaforme online, sul cloud e sui dati, sulla responsabilità degli intermediari e sull'economia collaborativa, ma esorta la Commissione a garantire coerenza tra tutte queste iniziative parallele; |
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59. |
sottolinea che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno delle comunicazioni a banda larga mobili e senza fili, nonché per la radiodiffusione, ed è una componente essenziale per la competitività futura dell'UE; chiede, quale questione prioritaria, un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l'assegnazione e l'efficace gestione dello spettro, per evitare ritardi nell'assegnazione di quest'ultimo e per garantire parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato, e chiede altresì, alla luce del rapporto Lamy (41), una strategia a lungo termine sui futuri utilizzi delle varie bande dello spettro, che sono necessari in particolare per la diffusione della rete 5G; |
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60. |
sottolinea che un'attuazione tempestiva e un'applicazione uniforme e trasparente in tutti gli Stati membri delle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni, come il pacchetto relativo al continente connesso, rappresentano un pilastro fondamentale per la creazione di un mercato unico digitale, onde garantire l'applicazione rigorosa del principio di neutralità della rete e, in particolare nel quadro di un tempestivo riesame completo, porre fine alle tariffe di roaming per tutti i consumatori europei entro 15 giugno 2017; |
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61. |
invita la Commissione, al fine di integrare ulteriormente il mercato unico digitale, a garantire la presenza di un quadro istituzionale più efficace rafforzando il ruolo, la capacità e le decisioni del BEREC per ottenere un'applicazione coerente del quadro normativo, assicurare il controllo sullo sviluppo del mercato unico e risolvere le controversie transfrontaliere; sottolinea a tale riguardo la necessità di aumentare le risorse finanziarie e umane e di rafforzare ulteriormente di conseguenza la struttura di governo del BEREC; |
3.2. Quadro dei media per il XXI secolo
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62. |
sottolinea la natura composita dei media audiovisivi, che sono risorsa sociale, culturale ed economica; rileva che l'esigenza di una futura regolamentazione europea in materia di media deriva dalla necessità di garantire e promuovere la diversità dei mezzi audiovisivi e di fissare standard elevati per la protezione dei minori e dei consumatori nonché dei dati personali, condizioni eque di concorrenza e una maggiore flessibilità per quanto riguarda le regole quantitative e commerciali attinenti alla comunicazione; |
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63. |
sottolinea che il principio del «paese di origine» sancito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), rappresenta un presupposto sostanziale per la fornitura di contenuti audiovisivi oltre frontiera nella prospettiva di un mercato unico dei servizi; sottolinea, allo stesso tempo, che questo principio non impedisce il raggiungimento degli obiettivi sociali e culturali e non preclude la necessità di adattare il diritto dell'Unione al di là della direttiva sui servizi di media audiovisivi; sottolinea che, al fine di combattere la pratica della scelta opportunistica del foro, il paese d'origine del profitto pubblicitario, la lingua del servizio e del pubblico destinatario della pubblicità e il contenuto dovrebbero far parte dei criteri per determinare o contestare il «paese d'origine» di un servizio di media audiovisivo; |
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64. |
ritiene che tutti, anche i fornitori di piattaforme di media audiovisivi online e interfacce utenti, dovrebbero essere soggetti alla direttiva SMA qualora si tratti di un servizio di media audiovisivo; sottolinea l'importanza di disporre di norme volte a migliorare la reperibilità di contenuti e informazioni legali al fine di rafforzare la libertà dei media, il pluralismo e la ricerca indipendente, nonché di garantire il principio di non discriminazione, salvaguardando la diversità linguistica e culturale; sottolinea che, onde garantire l'idea della reperibilità del contenuto audiovisivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono introdurre norme specifiche volte a preservare la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo dell'informazione, delle opinioni e dei media, la tutela dei minori, dei giovani o delle minoranze e la protezione dei consumatori in generale; chiede misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi siano resi accessibili alle persone vulnerabili; esorta la Commissione a stimolare l'offerta legale di contenuti di media audiovisivi, favorendo opere europee indipendenti; |
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65. |
esorta la Commissione a tenere conto del cambiamento nelle abitudini di visione e delle nuove modalità di accesso ai contenuti audiovisivi, allineando i servizi lineari e non lineari e stabilendo requisiti minimi a livello europeo per tutti i servizi di media audiovisivi, nell'intento di garantirne l'applicazione uniforme, tranne quando tali contenuti rappresentino un completamento indispensabile di contenuti o servizi diversi da quelli audiovisivi; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare il concetto di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1 della direttiva SMA in modo che, mentre gli Stati membri mantengono un adeguato livello di flessibilità, si tenga maggiormente conto degli effetti specifici e potenziali dei servizi sul piano sociopolitico, in particolare della loro rilevanza per la formazione dell'opinione pubblica e la diversità di opinione, nonché della questione della responsabilità editoriale; |
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66. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con equità ed efficacia il divieto di qualsiasi servizio di media audiovisivo nell'UE che violi la dignità umana e istighi all'odio o al razzismo; |
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67. |
sottolinea che l'adeguamento della direttiva SMA dovrebbe ridurre la regolamentazione e rafforzare la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, creando un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle emittenti, grazie ad un approccio normativo orizzontale e intermediale, con quelli di altri operatori del mercato; ritiene che occorra considerare prioritario il principio della chiara riconoscibilità e distinzione tra pubblicità e contenuti dei programmi rispetto al principio della separazione tra pubblicità e programmi in tutte le modalità mediatiche; chiede alla Commissione di valutare se risulti tuttora utile e pertinente il rispetto del criterio esposto nel punto 6.7 della sua comunicazione sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva; |
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68. |
ritiene che la ratio giuridica contenuta nella direttiva 93/83/CEE possa, previa ulteriore valutazione, migliorare l'accesso transfrontaliero a contenuti e servizi online legali nel mercato unico digitale, senza mettere in discussione i principi della libertà contrattuale, una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti e il carattere territoriale dei diritti esclusivi; |
3.3. Idoneità del quadro normativo per piattaforme e intermediari
3.3.1. Ruolo delle piattaforme online
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69. |
esorta la Commissione a esaminare se i potenziali problemi legati alle piattaforme online possano essere risolti mediante una corretta e piena attuazione della legislazione esistente e l'effettiva applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza, al fine di garantire condizioni di parità e una concorrenza leale ed effettiva tra le piattaforme online e per evitare la creazione di monopoli; invita la Commissione, per quanto riguarda le piattaforme online, a mantenere una politica favorevole all'innovazione che faciliti l'accesso al mercato e promuova l'innovazione; ritiene che le priorità dovrebbero essere la trasparenza, la non discriminazione, la facilitazione del passaggio tra piattaforme o tra servizi online che mettano il consumatore in grado di scegliere, l'accesso alle piattaforme, nonché l'individuazione e la rimozione degli ostacoli alla nascita e al potenziamento di piattaforme; |
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70. |
constata inoltre che le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico sono state successivamente rafforzate dalla direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, dalla direttiva sui diritti dei consumatori e da altre componenti dell'acquis dei consumatori e che tali direttive devono essere attuate correttamente e applicarsi tanto agli operatori commerciali che utilizzano piattaforme online quanto agli operatori nei mercati tradizionali; invita la Commissione a lavorare con tutte le parti interessate e con il Parlamento per introdurre orientamenti chiave sull'applicabilità dell'acquis dei consumatori ai commercianti che utilizzano le piattaforme online e, se del caso, ad aiutare le autorità degli Stati membri deputate alla tutela dei consumatori ad applicare adeguatamente il diritto dei consumatori; |
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71. |
apprezza l'iniziativa della Commissione di analizzare il ruolo delle piattaforme online nell'economia digitale quale parte della prossima strategia per il mercato unico digitale, in quanto ciò inciderà su numerose proposte legislative nel prossimo futuro; ritiene che l'analisi dovrebbe servire a identificare i problemi confermati e ben definiti all'interno di specifici ambiti di attività e le eventuali lacune in termini di tutela dei consumatori, nonché a distinguere tra servizi online e fornitori di servizi online; sottolinea che le piattaforme che si occupano di beni culturali, in particolare i media audiovisivi, devono essere trattate secondo modalità specifiche conformi alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; |
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72. |
invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo nel primo trimestre del 2016 in merito ai risultati delle pertinenti consultazioni e ad assicurare un'impostazione coerente nelle prossime revisioni legislative; mette in guardia contro la creazione di distorsioni del mercato o barriere di accesso al mercato per i servizi online dovute all'introduzione di nuovi obblighi di sovvenzioni incrociate a favore di particolari modelli di business tradizionali; |
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73. |
sottolinea che la responsabilità limitata degli intermediari è essenziale per la protezione dell'apertura di internet, i diritti fondamentali, la certezza del diritto e l'innovazione; riconosce a tal riguardo che le disposizioni sulla responsabilità dei prestatori intermedi contenute nella direttiva sul commercio elettronico tengono conto delle evoluzioni future e sono tecnologicamente neutrali; |
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74. |
richiama l'attenzione sul fatto che, per beneficiare di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione, non appena venga informato o si renda conto di attività illecite, deve agire immediatamente per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni in questione; chiede alla Commissione di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, al fine di evitare qualsiasi privatizzazione delle attività di contrasto e garantire che siano prese misure adeguate e ragionevoli contro la vendita di contenuti e beni illeciti; |
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75. |
ritiene che, alla luce della rapida evoluzione dei mercati e della diversità delle piattaforme, che vanno da piattaforme senza fini di lucro a piattaforme da impresa a impresa e riguardano diversi servizi e settori e una grande varietà di attori, non esista una chiara definizione di piattaforme e che un'impostazione unica per tutti potrebbe ostacolare seriamente l'innovazione e porre le imprese europee in una situazione di svantaggio competitivo nell'economia globale; |
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76. |
ritiene che taluni intermediari online e talune piattaforme online generino il proprio reddito grazie a opere e contenuti culturali, ma reputa possibile che tale reddito non sia sempre condiviso con i creatori; invita la Commissione a valutare alternative basate su riscontri oggettivi per affrontare qualsiasi mancanza di trasparenza e a prendere in considerazione modalità di trasferimento di valore dai contenuti ai servizi che consentano agli autori, agli esecutori e ai titolari di diritti di essere equamente remunerati per l'utilizzo delle loro opere su internet, senza ostacolare l'innovazione; |
3.3.2. Nuove opportunità offerte dall'economia collaborativa
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77. |
accoglie con favore l'aumento della concorrenza e della scelta dei consumatori derivante dall'economia collaborativa, così come le opportunità in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica, competitività, un mercato del lavoro più inclusivo e un'economia dell'UE più circolare attraverso un uso più efficace delle risorse, delle competenze e di altri mezzi; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'ulteriore sviluppo dell'economia collaborativa identificando le barriere artificiali e la pertinente legislazione che ne ostacola la crescita; |
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78. |
esorta la Commissione ad analizzare, nel contesto dell'economia collaborativa, come trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il conferimento di poteri a questi ultimi e, ove sia necessario un chiarimento, a garantire l'adeguatezza del quadro normativo relativo ai consumatori nella sfera digitale, anche in casi di eventuali abusi, e a determinare altresì dove siano sufficienti o più efficaci misure correttive ex-post; |
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79. |
rileva che è nell'interesse delle stesse aziende che utilizzano questi nuovi modelli di business basati sulla reputazione e la fiducia adottare misure per scoraggiare attività illecite fornendo nel contempo nuovi dispositivi di sicurezza dei consumatori; |
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80. |
esorta la Commissione a istituire un gruppo di parti interessate incaricato della promozione delle migliori pratiche nel settore dell'economia collaborativa; |
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81. |
invita gli Stati membri a garantire che le politiche occupazionali e sociali siano adatte a stimolare l'innovazione digitale, l'imprenditorialità e la crescita dell'economia collaborativa e il relativo potenziale di creazione di forme più flessibili di lavoro, individuando nuove forme di occupazione e valutando la necessità di modernizzare la legislazione sociale e del lavoro in modo che i diritti lavorativi e i sistemi di protezione sociale esistenti possano essere mantenuti anche nel mondo del lavoro digitale; sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri; chiede alla Commissione di individuare e facilitare gli scambi di migliori pratiche nell'Unione europea in questi settori e a livello internazionale; |
3.3.3. Contrasto ai contenuti illeciti su internet
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82. |
invita la Commissione a promuovere politiche e un quadro giuridico volti a contrastare la criminalità informatica e i contenuti e materiali illeciti su internet, tra cui l'incitamento all'odio, che siano compatibili con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, con la vigente legislazione dell'UE o dello Stato membro e con i principi di necessità, proporzionalità, rispetto delle garanzie processuali e Stato di diritto; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, sia necessario:
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83. |
saluta con favore il piano d'azione della Commissione per modernizzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale online con riferimento alla violazione su scala commerciale; ritiene che l'applicazione del diritto d'autore, quale previsto dalla direttiva 2004/48/CE, sia estremamente importante e che il diritto d'autore e i diritti connessi siano efficaci soltanto nella misura in cui lo sono le misure di applicazione messe in atto per la loro tutela; |
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84. |
sottolinea che l'UE fa fronte a un numero considerevole di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; sottolinea il ruolo dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel fornire dati affidabili e analisi obiettive riguardo agli effetti delle violazioni per gli attori economici; chiede un approccio efficace, sostenibile, proporzionato e modernizzato al rispetto, all'applicazione e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale online, con particolare riferimento alla violazione su scala commerciale; |
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85. |
osserva che, in alcuni casi, le violazioni del diritto d'autore possono scaturire dalla difficoltà di trovare i contenuti desiderati in versione legalmente disponibile; invita pertanto a sviluppare un'offerta legale più ampia e di facile utilizzo e a promuoverla presso il pubblico; |
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86. |
è favorevole all'approccio «follow the money», che consiste nel seguire la traccia dei soldi, e incoraggia gli attori della filiera a intraprendere azioni coordinate e proporzionate per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, basandosi sulla prassi degli accordi volontari; sottolinea che la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe promuovere la consapevolezza e il dovere di diligenza lungo la filiera e incoraggiare lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, nonché una migliore cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato; insiste sul fatto che tutte le misure dovrebbero essere giustificate, coordinate e proporzionate e prevedere per le parti lese la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso efficaci e di facile utilizzo; reputa necessario sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi; |
3.4. Aumentare fiducia e sicurezza nelle reti, nelle industrie, nei servizi e nelle infrastrutture digitali nonché nella gestione dei dati personali
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87. |
ritiene, al fine di garantire la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali, nelle tecnologie basate sui dati, nelle TI e nei sistemi di pagamento, nelle infrastrutture critiche e nelle reti online, che siano necessari maggiori risorse nonché una cooperazione tra il settore europeo della sicurezza informatica, i settori pubblico e privato, segnatamente mediante la cooperazione nel settore della ricerca, compreso il programma Orizzonte 2020, e i partenariati pubblico-privato; è favorevole alla condivisione delle migliori prassi degli Stati membri nei PPP in questo settore; |
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88. |
chiede un impegno volto ad incrementare la resilienza contro gli attacchi informatici, con un ruolo potenziato soprattutto dell'ENISA, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei processi di sicurezza di base tra gli utenti, in particolare le PMI, di garantire che le imprese dispongano di livelli di base di sicurezza quali la cifratura da punto a punto dei dati e delle comunicazioni e aggiornamenti del software, e di incoraggiare il ricorso al concetto di sicurezza sin dalla progettazione; |
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89. |
ritiene che i fornitori di software dovrebbero promuovere maggiormente presso gli utenti i vantaggi in termini di sicurezza del software open source e degli aggiornamenti del software relativi alla sicurezza; invita la Commissione a valutare l'opportunità di un programma di divulgazione delle vulnerabilità coordinato a livello di UE, che comprenda la correzione delle vulnerabilità dei software note, come rimedio contro l'abuso delle vulnerabilità dei software e le violazioni della sicurezza e dei dati personali; |
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90. |
è d'avviso che sia indispensabile adottare tempestivamente una direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) adeguata affinché l'UE disponga di un approccio coordinato in materia di sicurezza informatica; ritiene che un livello più ambizioso di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi UE interessati, e lo scambio di migliori prassi, siano essenziali per un'ulteriore digitalizzazione del settore, garantendo al contempo la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente la protezione dei dati; |
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91. |
sottolinea che la rapida crescita del numero di attacchi contro le reti e gli atti di criminalità informatica richiedono una risposta armonizzata dell'UE e dei suoi Stati membri, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e delle informazioni; ritiene che garantire la sicurezza in internet comporti la protezione delle reti e delle infrastrutture critiche, garantendo la capacità degli organi di contrasto di lottare contro la criminalità, compresi il terrorismo, la radicalizzazione violenta e l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori online, e l'utilizzo dei dati che sono strettamente necessari per combattere la criminalità online e offline; sottolinea che la sicurezza, così definita, insieme alla tutela dei diritti fondamentali nel ciberspazio, è fondamentale per rafforzare la fiducia nei servizi digitali ed è quindi una base necessaria per la creazione di un mercato unico digitale competitivo; |
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92. |
ricorda che strumenti come la cifratura sono utili a cittadini e imprese come mezzo per garantire la privacy e almeno un livello base di sicurezza delle comunicazioni; condanna il fatto che possa essere utilizzata anche per scopi criminali; |
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93. |
accoglie con favore l'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) presso Europol che contribuisce ad avere reazioni più rapide in caso di attacchi informatici; chiede una proposta legislativa per rafforzare il mandato dell'EC3 e chiede un rapido recepimento della direttiva 2013/40/UE, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione; |
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94. |
osserva che le rivelazioni concernenti una sorveglianza elettronica di massa hanno evidenziato la necessità di riconquistare la fiducia dei cittadini nella privacy, nella protezione e nella sicurezza dei servizi digitali, e sottolinea, a tale proposito, la necessità di una rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati e del rispetto dei diritti fondamentali nel trattamento dei dati personali per scopi commerciali o di applicazione della legge; ricorda, in tale contesto, l'importanza degli strumenti esistenti, come i trattati di mutua assistenza giudiziaria (MLAT, Mutual Legal Assistance Treaties), che rispettano lo Stato di diritto e riducono il rischio di accessi non autorizzati a dati archiviati in territorio estero; |
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95. |
ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), gli «Stati membri non impongono ai prestatori», per la fornitura di servizi di trasmissione, memorizzazione e «hosting», «un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite»; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sentenze C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di «sorveglianza attiva» della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori d'accesso a internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che dovrebbe essere vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale; |
4. MASSIMIZZARE IL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA DIGITALE
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96. |
ritiene che, alla luce dell'importanza centrale dell'industria europea e del fatto che l'economia digitale cresce molto più velocemente rispetto al resto dell'economia, la trasformazione digitale dell'industria sia essenziale per la competitività dell'economia europea e la transizione energetica, anche se potrà essere ultimata con successo soltanto se le imprese europee ne comprenderanno il significato in termini di maggiore efficienza e accesso a potenzialità non ancora sfruttate, con catene di valore più integrate e interconnesse, in grado di rispondere rapidamente e con flessibilità alle esigenze dei consumatori; |
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97. |
invita la Commissione a sviluppare senza indugi un piano di trasformazione digitale, che preveda la modernizzazione della legislazione e l'utilizzo dei pertinenti strumenti d'investimento nella ricerca e sviluppo e nelle infrastrutture, al fine di sostenere la digitalizzazione dell'industria in tutti i settori, da quello manifatturiero, a quelli dell'energia, dei trasporti e del commercio al dettaglio, incoraggiando l'adozione di tecnologie digitali e di connettività da punto a punto nelle catene di valore, nonché servizi e modelli commerciali innovativi; |
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98. |
ritiene che il quadro normativo dovrebbe permettere alle industrie di cogliere e anticipare i cambiamenti al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e alla convergenza regionale; |
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99. |
chiede inoltre che sia riservata un'attenzione particolare alle PMI, e, in particolare, all'eventuale riesame dello «Small Business Act», poiché la loro trasformazione digitale è fondamentale per la competitività e la creazione di occupazione nell'economia e per una più stretta cooperazione fra le imprese già consolidate e le start-up, che potrebbe portare ad un modello industriale più sostenibile e competitivo e all'emergere di leader mondiali; |
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100. |
ribadisce l'importanza dei sistemi europei di navigazione satellitare, in particolare Galileo e EGNOS, per lo sviluppo del mercato unico digitale, per quanto concerne l'indicazione delle coordinate e la marcatura temporale dei dati nelle applicazioni dei megadati e dell'internet delle cose; |
4.1. Costruire un'economia basata sui dati
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101. |
ritiene che un'economia basata sui dati sia determinante ai fini della crescita economica; sottolinea le opportunità che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come i megadati, le nuvole informatiche, l'internet delle cose, la stampa 3D e altre tecnologie basate sui dati, possono offrire all'economia e alla società, soprattutto se integrate con altri settori quali l'energia, i trasporti e la logistica, i servizi finanziari, l'istruzione, il commercio al dettaglio, l'industria manifatturiera, la ricerca o i servizi sanitari e di emergenza, e se utilizzate dalle amministrazioni pubbliche ai fini dello sviluppo di città intelligenti, di una migliore gestione delle risorse e di una maggiore tutela dell'ambiente; evidenzia in particolare le opportunità offerte dalla digitalizzazione del settore energetico, con contatori intelligenti, reti intelligenti e piattaforme di dati, per una produzione energetica più efficiente e flessibile; rileva l'importanza dei partenariati pubblico-privato e si compiace delle iniziative della Commissione al riguardo; |
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102. |
chiede alla Commissione di valutare la possibilità di rendere accessibile e gratuita, in formato digitale, la ricerca scientifica finanziata almeno per il 50 % da fondi pubblici, entro un termine ragionevole che non interferirà con i benefici economici e sociali, tra cui l'impiego delle case editrici in materia; |
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103. |
invita la Commissione a procedere, entro marzo 2016, ad un riesame ampio e trasparente dei megadati, con la partecipazione di tutti gli esperti del settore, compresi i ricercatori, la società civile e i settori pubblico e privato, con l'obiettivo di anticipare le esigenze in termini di tecnologie relative ai megadati e di infrastrutture informatiche, in particolare i supercomuter europei, anche per quanto riguarda la creazione di condizioni più propizie alla crescita e all'innovazione in questo settore, nel quadro regolamentare vigente e in ambito non regolamentare, e di massimizzare le opportunità e affrontare potenziali rischi e sfide in materia di rafforzamento della fiducia, ad esempio, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la sicurezza e la protezione dei dati; |
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104. |
chiede lo sviluppo di un approccio europeo adeguato alle esigenze future e neutro sotto il profilo tecnologico e un'ulteriore integrazione del mercato unico relativo all'internet delle cose e all'internet industriale, con una strategia trasparente in materia di definizione delle norme e interoperabilità, e il rafforzamento della fiducia in tali tecnologie attraverso la sicurezza, la trasparenza e il rispetto della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; accoglie con favore l'iniziativa per il «libero flusso dei dati» che, previa valutazione globale, dovrebbe chiarire le norme relative all'uso, all'accesso e alla proprietà dei dati, tenendo conto delle preoccupazioni riguardanti l'impatto dei requisiti di localizzazione dei dati sul funzionamento del mercato unico, nonché facilitare il passaggio da un fornitore di servizi a un altro per evitare la dipendenza da un fornitore particolare e distorsioni del mercato; |
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105. |
ritiene opportuno che le amministrazioni pubbliche abbiano dati amministrativi aperti come impostazione predefinita; esorta a compiere progressi sull'entità e la cadenza del rilascio di informazioni come dati aperti, sull'individuazione di una serie di dati chiave da mettere a disposizione, nonché sulla promozione del riutilizzo dei dati aperti in forma aperta, a motivo del loro valore per lo sviluppo di servizi innovativi, tra cui soluzioni transfrontaliere, trasparenza, e vantaggi per l'economia e la società; |
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106. |
riconosce la crescente preoccupazione dei consumatori dell'UE circa l'uso e la protezione dei dati personali da parte di fornitori di servizi online, poiché ciò è fondamentale per costruire la fiducia dei consumatori nell’economia digitale; sottolinea l'importante ruolo svolto dai consumatori attivi nel promuovere la concorrenza; sottolinea pertanto l'importanza di informare meglio i consumatori circa l'utilizzo dei loro dati, in particolare nel caso di servizi prestati in cambio di dati, e del loro diritto alla portabilità dei dati; esorta la Commissione a specificare le norme in materia di controllo e portabilità dei dati conformemente al principio fondamentale secondo cui i cittadini dovrebbero avere il controllo sui propri dati; |
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107. |
ritiene che il rispetto della normativa sulla protezione dei dati ed efficaci garanzie in materia di vita privata e sicurezza come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati, comprese le disposizioni speciali in materia di minori come consumatori vulnerabili, siano fondamentali per costruire la fiducia dei cittadini e dei consumatori nel settore dell'economia basata sui dati; sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza del ruolo dei dati e del significato della condivisione dei dati per i consumatori, per quanto riguarda i loro diritti fondamentali nell'ambito dell'economia, e di stabilire norme sulla proprietà dei dati e il controllo dei cittadini sui propri dati personali; sottolinea il ruolo della personalizzazione dei servizi e prodotti che dovrebbero essere sviluppati nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati; chiede la promozione della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che potrebbe anche avere un impatto positivo sull'innovazione e la crescita economica; sottolinea la necessità di garantire un approccio non discriminatorio a tutti i trattamenti dei dati; sottolinea l'importanza di un approccio basato sul rischio che consenta di evitare oneri amministrativi superflui e garantisca la certezza del diritto, in particolare per le PMI e le start-up, nonché il controllo democratico e un costante monitoraggio da parte delle autorità pubbliche; sottolinea che i dati personali hanno bisogno di una protezione speciale e riconosce che mettere in atto misure di salvaguardia supplementari, come la pseudonimia o l'anonimizzazione, può migliorare la protezione ove i dati personali vengano utilizzati dalle applicazioni dei big data e dai fornitori di servizi online; |
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108. |
nota che la valutazione della Commissione sulla direttiva sulle banche dati considera tale direttiva un impedimento allo sviluppo di un'economia europea basata sui dati; invita la Commissione a dare seguito alle opzioni di politica possibili per l'abolizione della direttiva 96/9/CE; |
4.2. Promuovere la competitività attraverso l'interoperabilità e la normalizzazione
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109. |
ritiene che il piano di standardizzazione delle TIC e la revisione del quadro di interoperabilità, compresi i mandati conferiti dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, dovrebbero far parte di una strategia digitale europea volta a creare economie di scala, risparmi di bilancio e una maggiore competitività per le imprese europee, nonché ad aumentare l'interoperabilità intersettoriale e transfrontaliera di beni e servizi mediante una più rapida definizione, in modo aperto e competitivo, di norme globali volontarie, orientate al mercato che siano agevoli da attuare da parte delle PMI; incoraggia la Commissione a garantire che i processi di standardizzazione coinvolgano tutte le pertinenti parti interessate, attraggano le migliori tecnologie e contribuiscano ad evitare il rischio che si vengano a creare situazioni di monopolio o catene del valore chiuse, in particolare per le PMI e le imprese in fase di avviamento, e a promuovere attivamente le norme europee a livello internazionale, alla luce della natura globale delle iniziative di normazione nel settore delle TIC; |
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110. |
esorta la Commissione e il Consiglio ad aumentare la quota di software aperti e liberi e il loro riutilizzo fra le pubbliche amministrazioni e al loro interno, come soluzione per accrescere l'interoperabilità; |
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111. |
nota che la Commissione si sta attualmente consultando con i pertinenti soggetti interessati per l'istituzione di una piattaforma interoperabile all'interno di un veicolo, normalizzata, sicura e ad accesso aperto per eventuali futuri servizi o applicazioni, come richiesto dal Parlamento nel regolamento sull'e-Call; invita la Commissione ad assicurare che detta piattaforma non limiti l'innovazione, la libera concorrenza e la scelta del consumatore; |
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112. |
invita la Commissione, tenendo in considerazione la rapida innovazione del settore dei trasporti, a sviluppare una strategia coordinata per la connettività nel settore dei trasporti e, in particolare, a creare un quadro normativo per i veicoli collegati onde garantire la loro interoperabilità con diversi servizi, tra cui la diagnosi e la manutenzione a distanza, e applicazioni, al fine di mantenere una concorrenza leale e soddisfare una forte esigenza di prodotti conformi ai requisiti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, come anche a garantire la sicurezza fisica dei passeggeri; reputa necessari i partenariati tra il settore automobilistico e quello delle telecomunicazioni al fine di garantire che i veicoli collegati e le relative infrastrutture siano sviluppati sulla base di norme comuni in tutta Europa; |
4.3. Una società elettronica inclusiva
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113. |
rileva che internet e le TIC incidono notevolmente sull'emancipazione delle donne e delle ragazze; riconosce che la partecipazione femminile nel settore digitale dell'UE ha un impatto positivo sul PIL europeo; riconosce il potenziale significativo delle donne innovatrici e imprenditrici e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'ambito della trasformazione digitale; pone in evidenza la necessità di superare gli stereotipi di genere, e sostiene pienamente e incoraggia una cultura imprenditoriale digitale per le donne, nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione; |
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114. |
riconosce il potenziale del mercato unico digitale al fine di garantire l'accessibilità e la partecipazione a tutti i cittadini, comprese le persone con esigenze particolari, gli anziani, le minoranze e altri cittadini appartenenti a gruppi vulnerabili, per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'economia digitale, compresi i prodotti e i servizi protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi, in particolare sviluppando una società elettronica inclusiva e garantendo che tutti i programmi di governo e di pubblica amministrazione in rete siano pienamente accessibili; manifesta profonda inquietudine per l'assenza di progressi sul fronte della ratifica del trattato di Marrakech e ne sollecita la ratifica quanto prima possibile; sottolinea, a tale proposito, l'urgenza di una rapida adozione della proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici; |
4.3.1. Competenze e abilità digitali
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115. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'asimmetria tra l'offerta e la domanda di competenze costituisce un problema per lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Unione e invita la Commissione a elaborare con urgenza una strategia in materia di competenze in grado di contrastare tale carenza; esorta la Commissione ad utilizzare le risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per sostenere le associazioni (movimenti di base) che insegnano le competenze digitali ai giovani svantaggiati; invita gli Stati membri a fornire assistenza mettendo a disposizione le strutture necessarie; |
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116. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e di internet per tutti i cittadini dell'UE, in particolare le categorie vulnerabili, attraverso iniziative e azioni coordinate nonché a investire nella creazione di reti europee per la trasmissione delle competenze mediatiche; sottolinea che la capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione in modo indipendente e critico, e la capacità di gestire il sovraccarico di informazioni rappresentano un compito di apprendimento permanente per tutte le generazioni, soggetto ad una continua evoluzione al fine di consentire a tutte le generazioni di gestire in maniera adeguata e autonoma il sovraccarico di informazioni; rileva che, data la maggiore complessità dei profili delle mansioni e delle competenze, si pongono nuove esigenze, in particolare in merito alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in termini di formazione, perfezionamento professionale e apprendimento permanente; |
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117. |
incoraggia gli Stati membri ad integrare l'acquisizione di competenze digitali nei programmi scolastici, a migliorare le necessarie apparecchiature tecniche e a promuovere la cooperazione tra le università e gli istituti tecnici, allo scopo di sviluppare programmi di studio comuni di e-learning riconosciuti nell'ambito del sistema ECTS; sottolinea che i programmi d'istruzione e formazione devono mirare allo sviluppo di un approccio critico nei confronti dell'utilizzo e della approfondita conoscenza dei nuovi media e dei dispositivi e delle interfacce digitali e dell'informazione, in modo che le persone possano essere utenti attivi e non semplicemente utenti finali; sottolinea l'importanza di un'adeguata formazione degli insegnanti nelle competenze digitali, negli approcci pedagogici efficienti per l'insegnamento di tali competenze, compresa l'efficacia dell'apprendimento digitale basato sul gioco, e nel loro utilizzo come supporto ai processi di apprendimento in generale, promuovendo l'interesse nella matematica, nelle tecnologie informatiche, nelle scienze e nelle tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire la ricerca sugli effetti dei media digitali sulle capacità cognitive; |
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118. |
osserva che occorrono investimenti pubblici e privati e nuove opportunità di finanziamento a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro, in particolare i lavoratori meno qualificati, delle giuste competenze per l'economia digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, insieme al settore privato, corsi di formazione online facilmente accessibili, standardizzati e certificati e programmi di formazione innovativi e accessibili in materia di competenze digitali, per insegnare ai partecipanti le competenze digitali di base; incoraggia gli Stati membri a rendere tali corsi online parte integrante della Garanzia per i giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a gettare le basi per un reciproco riconoscimento delle competenze e delle qualifiche digitali mettendo a punto un sistema europeo di certificazione o di classificazione, ricalcando l'esempio del quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue; sottolinea che la diversità culturale in Europa, nonché il multilinguismo, traggono giovamento dall'accesso transfrontaliero ai contenuti; |
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119. |
si compiace della grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale a livello europeo, incoraggia le imprese ad aderirvi ed esorta la Commissione e gli Stati membri a facilitare la partecipazione attiva delle PMI; accoglie favorevolmente le considerazioni della Commissione in relazione alla costruzione di moderni archivi di conoscenze per il settore pubblico attraverso tecnologie cloud ed estrazioni di testo e di dati, certificate e conformi alle norme in materia di protezione dei dati; ritiene che l'impiego di dette tecnologie richieda particolari sforzi formativi nei settori professionali delle scienze bibliotecarie, dell'archiviazione e della documentazione; chiede che siano insegnate e utilizzate oltre i confini territoriali e linguistici, nell'istruzione e nella formazione come pure all'interno di istituti pubblici di ricerca, forme digitali di lavoro e di comunicazione collaborativi, anche attraverso l'impiego e l'ulteriore sviluppo di licenze CC, e che siano promosse nell'ambito degli appalti pubblici; prende atto a tale riguardo del ruolo fondamentale della formazione duale; |
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120. |
osserva che occorrono investimenti pubblici e privati a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro dell'UE, compresa la «manodopera digitale» impiegata in forme di occupazione atipiche, delle giuste competenze per l'economia digitale; osserva che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti minimi che garantiscono ai lavoratori di usufruire di congedi di studio retribuiti, quale misura intesa a migliorare l'accesso dei lavoratori all'istruzione e alla formazione; |
4.3.2. Pubblica amministrazione in rete
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121. |
ritiene che lo sviluppo dell'amministrazione elettronica sia una priorità per l'innovazione, in quanto produce un effetto leva su tutti i settori dell'economia e rafforza l'efficienza, l'interoperabilità e la trasparenza, riduce i costi e gli oneri amministrativi, consente una migliore cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, e offre servizi migliori, di più agevole utilizzo e personalizzati per tutti i cittadini e le imprese in vista delle opportunità offerte dalle innovazioni sociali digitali; esorta la Commissione a dare l'esempio nel campo della pubblica amministrazione in rete e a mettere a punto, insieme agli Stati membri, un piano d'azione ambizioso e globale in materia di pubblica amministrazione in rete; ritiene che questo piano d'azione dovrebbe essere basato sulle esigenze degli utenti e sulle migliori pratiche, compresi parametri di riferimento relativi ai progressi, un approccio settoriale in fasi successive per applicare alla pubblica amministrazione il principio «una tantum», in base al quale le autorità pubbliche non dovrebbero mai chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite a un'altra autorità pubblica, garantendo al contempo la tutela della vita privata dei cittadini e un elevato livello di protezione dei dati, in conformità delle disposizioni e dei principi del pacchetto di riforma della protezione dei dati dell'UE e pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali, nonché un elevato livello di sicurezza in merito a tali iniziative; è d'avviso che esso dovrebbe altresì garantire la piena diffusione, a livello transfrontaliero, dell'identificazione e della firma elettroniche ad alta crittografia, in particolare grazie alla tempestiva attuazione del regolamento in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS) e ad una maggiore disponibilità di servizi pubblici online; sottolinea che è importante che i cittadini e le imprese dispongano di registri commerciali interconnessi; |
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122. |
chiede che venga istituito e reso operante in tutta l'UE uno sportello digitale unico completo pienamente accessibile, basato su iniziative e reti esistenti, ai fini di un procedimento digitale unico da punto a punto per le imprese, che copra tutti gli aspetti, quali la costituzione d'impresa online, come anche i nomi di dominio, lo scambio di informazioni sulla conformità, il riconoscimento delle fatture elettroniche, le dichiarazioni fiscali, un regime IVA online semplificato, informazioni online sulla conformità di prodotto, l'assunzione di risorse e il distacco dei lavoratori, i diritti dei consumatori, l'accesso alle reti di consumatori e di imprese, le procedure di notifica e i meccanismi di risoluzione delle controversie; |
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123. |
invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli sportelli unici, come stabilito dalla direttiva sui servizi, e a prendere tutte le misure necessarie per garantire il loro funzionamento efficiente, sfruttandone tutto il potenziale; |
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124. |
esprime preoccupazione per la frammentarietà delle infrastrutture relative alle nuvole informatiche per i ricercatori e le università; invita la Commissione, in collaborazione con tutte le principali parti interessate, ad elaborare un piano d'azione che conduca alla costituzione di una nuvola informatica europea unica e aperta per la scienza entro la fine del 2016, che dovrebbe integrare senza soluzione di continuità reti esistenti, dati e sistemi informatici a prestazione elevata e servizi per le infrastrutture elettroniche attraverso i vari campi scientifici, operando in un quadro di politiche, standard e investimenti condivisi; ritiene che ciò dovrebbe servire da stimolo per lo sviluppo di nuvole informatiche in settori al di là di quello scientifico, per centri di innovazione caratterizzati da migliore interconnessione, per ecosistemi di start-up, per una migliore cooperazione tra università e industria nella commercializzazione della tecnologia, in conformità delle pertinenti norme di riservatezza, nonché per agevolare il coordinamento e la cooperazione internazionali in questo settore; |
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125. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rinnovare il loro impegno a favore degli obiettivi di ricerca e innovazione della strategia UE 2020, in quanto elementi costitutivi di un mercato unico digitale competitivo, crescita economica e creazione di posti di lavoro, con un approccio globale alla scienza aperta, all'innovazione aperta, ai dati aperti e al trasferimento aperto di dati e conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe includere un quadro giuridico riveduto per l'estrazione di testi e dati per scopi di ricerca scientifica, il maggiore ricorso a software gratuiti e con codice sorgente aperto (open source), in particolare nel campo dell'istruzione e delle pubbliche amministrazioni, e un accesso più agevole per le PMI e le nuove imprese a finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel settore delle TIC; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di tutte le iniziative pertinenti, dai partenariati pubblico-privato e i poli di innovazione ai parchi scientifici e tecnologici europei, in particolare nelle regioni europee meno industrializzate, e dei programmi di accelerazione per le nuove imprese e le piattaforme tecnologiche congiunte, nonché una possibilità di licenza efficace dei brevetti essenziali, entro i limiti del diritto UE in materia di concorrenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione delle licenze, al fine di preservare gli incentivi in materia di R&S e normazione e favorire l'innovazione; |
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126. |
esorta la Commissione a concentrarsi sull'attuazione delle disposizioni in materia di appalti elettronici, nonché sul documento di gara unico europeo (passaporto per gli appalti pubblici), al fine di facilitare benefici economici generali come anche l'accesso al mercato dell'UE per tutti gli operatori economici, nel rispetto di tutti i criteri di selezione, di esclusione e di aggiudicazione; sottolinea l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di indicare i motivi principali della loro decisione di non suddividere gli appalti in lotti conformemente alla normativa vigente, al fine di favorire l'accesso delle imprese innovative e delle PMI ai mercati degli appalti; |
4.4. Dimensione internazionale
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127. |
sottolinea l'importanza di una struttura di governance di internet del tutto indipendente per fare in modo che internet rimanga un modello trasparente e inclusivo di governance multilaterale, in base al principio di internet come piattaforma unica, aperta, libera e stabile; reputa essenziale sfruttare il ritardo nella transizione della gestione di ICAAN per questo scopo; ritiene fermamente che la dimensione globale di internet debba essere presa in considerazione in tutte le politiche dell'UE pertinenti e chiede al SEAE di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione nello sviluppo di una politica esterna coerente, di fare in modo di rappresentare l'UE nelle piattaforme di gestione di internet e far sentire maggiormente la sua voce nei consessi globali, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme, la preparazione alla diffusione della tecnologia 5G e la cibersicurezza; |
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128. |
riconosce la natura globale dell'economia dei dati; rammenta che la creazione del mercato unico digitale dipende dal libero flusso di dati all'interno e all'esterno dell'Unione europea; chiede pertanto, che l'UE e i suoi Stati membri adottino provvedimenti in collaborazione con i paesi terzi al fine di garantire elevati standard di protezione dei dati e la sicurezza dei trasferimenti internazionali di dati, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e della giurisprudenza unionale esistente, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale; |
o
o o
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129. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.
(2) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
(3) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(4) GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14.
(5) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.
(6) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
(7) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
(8) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.
(9) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(10) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.
(11) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(12) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
(13) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(14) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(15) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(16) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(17) Testi approvati, P8_TA(2015)0273.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0220.
(19) Testi approvati, P8_TA(2015)0051.
(20) Testi approvati, P8_TA(2014)0071.
(21) Testi approvati, P7_TA(2014)0179.
(22) Testi approvati, P7_TA(2014)0067.
(23) Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
(24) Testi approvati, P7_TA(2013)0535.
(25) Testi approvati, P7_TA(2013)0536.
(26) Testi approvati, P7_TA(2013)0454.
(27) Testi approvati, P7_TA(2013)0436.
(28) Testi approvati, P7_TA(2013)0377.
(29) Testi approvati, P7_TA(2013)0327.
(30) Testi approvati, P7_TA(2013)0239.
(31) Testi approvati, P7_TA(2013)0215.
(32) GU C 434 del 23.12.2015, pag. 2.
(33) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 64.
(34) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 22.
(35) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 64.
(36) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.
(37) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 33.
(38) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.
(39) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.
(40) Eurostat, 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
(41) Rapporto sui risultati dei lavori del gruppo ad alto livello sull'utilizzo futuro della banda UHF.
Mercoledì 20 gennaio 2016
|
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/79 |
P8_TA(2016)0016
Sostegno al processo di pace in Colombia
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul sostegno al processo di pace in Colombia (2015/3033(RSP))
(2018/C 011/07)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue risoluzioni a favore della pace e dei diritti umani in Colombia, |
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visti i particolari rapporti che legano l'Unione europea e la Colombia, soprattutto l'accordo commerciale multilaterale tra la Colombia e il Perù, da un lato, e l'UE e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Bruxelles il 26 luglio 2012, come pure l'accordo di esenzione dal visto tra l'Unione europea e la Colombia, firmato il 2 dicembre 2015, |
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visti il punto 44 del messaggio della delegazione del PE all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) al II vertice CELAC-UE svoltosi a Bruxelles sulla fine del conflitto interno fra il governo della Colombia e le FARC, e la dichiarazione di Bruxelles adottata l'11 giugno 2015 al termine del II vertice UE-CELAC, |
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viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione, Federica Mogherini, sull'accordo di giustizia di transizione in Colombia, del 24 settembre 2015, come pure la sua dichiarazione del 1o ottobre 2015 con cui Eamon Gilmore viene nominato inviato speciale dell'Unione per il processo di pace in Colombia, |
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visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che esiste tra l'Unione europea e la Colombia un quadro di stretta cooperazione politica, economica e commerciale, istituito con il memorandum d'intesa del novembre 2009 e l'accordo commerciale tra la Colombia e il Perù, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, il cui fine ultimo non è solo quello di potenziare le relazioni economiche e commerciali tra le parti, ma anche di rafforzare la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e il benessere dei cittadini; |
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B. |
considerando che questa stretta relazione si estende agli ambiti di collaborazione internazionale su questioni multilaterali di reciproco interesse, come la lotta per la pace e contro il terrorismo e il traffico di stupefacenti; |
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C. |
considerando che il conflitto armato interno in Colombia dura ormai da oltre cinquant'anni, ha causato grandi sofferenze alla popolazione, sia in seguito ad attacchi terroristici che ad azioni di gruppi paramilitari e ha provocato, tra l'altro, omicidi, sparizioni forzate, sequestri, violenze sessuali, abusi contro minori, sfollamenti interni ed esterni della popolazione e scoppio di mine antiuomo; |
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D. |
considerando che, dopo la firma, in data 26 agosto 2012, del documento «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» (Accordo generale per la fine del conflitto e la costruzione di una pace stabile e duratura), il 19 novembre 2012 all'Avana (Cuba) il governo della Colombia e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) si sono seduti al tavolo delle trattative, realizzando il desiderio di tutto il popolo colombiano di vivere in pace e riconoscendo che lo Stato ha il dovere di promuovere i diritti umani su tutto il suo territorio e che uno sviluppo economico e sociale equo garantisce la pace e rappresenta una condizione necessaria per la crescita inclusiva e sostenibile del paese; |
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E. |
considerando che, in varie fasi, i negoziatori sono riusciti a trovare all'Avana un accordo su una nuova campagna colombiana e una riforma rurale integrale, sulla partecipazione politica e l'apertura democratica per costruire la pace e sulla soluzione al problema delle droghe illecite; |
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F. |
considerando che il 23 settembre 2015 il governo della Colombia e le FARC hanno annunciato la conclusione di un accordo sulla creazione di una giurisdizione speciale per la pace a norma del diritto internazionale che soddisfi i diritti delle vittime e contribuisca alla costruzione di una pace stabile e duratura; che a tal fine le parti hanno deciso di porre in essere un sistema integrale di verità, giustizia, riparazione e non reiterazione, che comprende la creazione di una commissione per il chiarimento della verità, la convivenza e la non reiterazione, come pure accordi in materia di riparazione per le vittime; |
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G. |
considerando che lo scorso 15 dicembre 2015 il governo della Colombia e le FARC hanno annunciato la conclusione di un accordo sulle vittime del conflitto e la creazione delle istituzioni previste nell'accordo del 23 settembre 2015; |
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H. |
considerando che il governo della Colombia, la sua camera legislativa e il popolo colombiano, in virtù della loro sovranità, definiscono i parametri della suddetta giurisdizione speciale per la pace, che avrà il compito essenziale di porre fine all'impunità, ottenere la verità e perseguire e punire i responsabili dei reati commessi durante il conflitto, in particolare i più gravi e rappresentativi, garantendone la non reiterazione e contribuendo anche al risarcimento delle vittime; |
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I. |
considerando che la fine di questo conflitto interno, che in oltre cinquant'anni ha provocato milioni di vittime, e il conseguimento di una pace stabile e duratura in Colombia sono priorità in primo luogo per la Colombia ma anche per l'Unione europea e per la comunità internazionale, come dimostrato dalle numerose dichiarazioni di sostegno al processo di pace rilasciate da vari paesi e organismi regionali e internazionali, compresa la stessa Unione europea; |
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1. |
accoglie con soddisfazione e sostiene gli accordi finora raggiunti tra il governo della Colombia e le FARC per conseguire la pace nel paese, e pone l'accento sugli accordi in materia di riforma rurale integrale, partecipazione politica e apertura democratica per costruire la pace, soluzione del problema delle droghe illecite e creazione di una giurisdizione speciale per la pace, che comprende l'istituzione di una commissione per il chiarimento della verità, la convivenza e la non reiterazione nonché dell'unità speciale per la ricerca di persone considerate scomparse nel contesto e a causa del conflitto e dell'unità di indagine e smantellamento delle organizzazioni criminali; |
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2. |
riconosce lo sforzo politico, il realismo e la perseveranza di cui hanno dato prova sia il governo della Colombia che le FARC nell'avvicinare le rispettive posizioni divergenti, creando progressivamente uno spazio di impegno che ha consentito di compiere progressi nel conseguimento di una pace stabile e duratura e promuovere così un accordo unico nella storia, che pone le vittime in primo piano e si prefigge come priorità la verità, la giustizia senza impunità, la reale riparazione dei danni subiti e la non reiterazione; riconosce al contempo l'importante ruolo svolto dalle associazioni delle vittime, dalle ONG e dalla società civile nella conclusione di tali accordi; |
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3. |
esorta l'Esercito di liberazione nazionale (ELN) affinché, senza ulteriori indugi, si impegni in modo fermo e risoluto a favore della pace in Colombia, e chiede che sia avviato con il governo colombiano un processo negoziale parallelo che possa svilupparsi con modalità analoghe; |
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4. |
esprime l'auspicio che i negoziati si concludano con la massima sollecitudine possibile, in modo da segnare la conclusione definitiva del conflitto e una tappa fondamentale nella storia moderna della Colombia, ed esorta a tal fine le parti, tutte le forze politiche colombiane e la società colombiana nel suo complesso a contribuire positivamente alla fine della violenza; |
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5. |
ribadisce che la violenza non è un metodo legittimo di lotta politica e invita quanti hanno espresso questo convincimento ad accogliere la democrazia con tutte le conseguenze ed esigenze annesse, a cominciare dall'abbandono definitivo delle armi e dalla difesa delle proprie idee e aspirazioni attraverso norme democratiche e lo Stato di diritto; |
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6. |
riconosce il ruolo importante svolto finora da Cuba e dalla Norvegia in quanto paesi garanti, nonché dal Cile e dal Venezuela in qualità di paesi che hanno accompagnato il processo di pace, e rivolge un ringraziamento a Papa Francesco per la collaborazione al riguardo; |
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7. |
accoglie con soddisfazione la decisione del 1o ottobre 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, di nominare Eamon Gilmore, ex vice primo ministro ed ex ministro degli Affari esteri e del commercio della Repubblica di Irlanda, in qualità di inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Colombia, e valuta positivamente anche il ruolo di supervisore della situazione dei diritti umani dopo la firma degli accordi di pace che l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia è chiamato a svolgere; |
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8. |
ribadisce la sua disponibilità a fornire tutta l'assistenza possibile per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace definitivo e rinnova, a tal fine, il suo invito agli Stati membri dell'UE a istituire un fondo fiduciario per accompagnare la fase post-conflitto, a cui possano partecipare le comunità e le organizzazioni della società civile e che tenga conto delle priorità espresse dalle vittime in materia di verità, giustizia, riparazione e garanzia di non reiterazione; |
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9. |
sottolinea l'importanza di far sì che la costruzione della pace comporti anche un impegno deciso a favore della lotta contro le disuguaglianze e la povertà, che comprenda soluzioni eque per le persone e le comunità sfollate dai loro territori, l'accesso a un posto di lavoro dignitoso e il riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro nell'intera Colombia; ritiene opportuno fornire un sostegno particolare a determinati gruppi che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze del conflitto, come gli afro-colombiani e gli indigeni; |
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10. |
è convinto che l'istituzione di una sottocommissione per il genere, che garantisca l'integrazione della prospettiva di genere nei negoziati, nonché la partecipazione delle vittime di violenza sessuale e delle organizzazioni a difesa dei diritti delle donne ai dialoghi di pace non abbiano precedenti e dovrebbero costituire una fonte d'ispirazione per altri processi di pace nel mondo; |
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11. |
prende atto con soddisfazione dell'esclusione dall'amnistia o indulto dei reati di lesa umanità, genocidio e crimini di guerra gravi nonché delle violazioni dei diritti umani, in conformità del diritto penale e umanitario internazionale e degli strumenti e delle norme internazionali applicabili ai diritti umani; |
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12. |
reputa indispensabile che le pene imposte agli autori dei reati contribuiscano all'obiettivo di risarcire le vittime e alla riconciliazione sociale e politica; |
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13. |
riconosce gli sforzi profusi dalle istituzioni colombiane nel progredire verso la garanzia totale e permanente dei diritti umani e chiede loro di adoperarsi maggiormente per sradicare del tutto la sottocultura della violenza in un paese in cui cinquant'anni di conflitto hanno talvolta dato luogo a risposte al di fuori della legalità e a comportamenti contrari allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani da parte di certe istituzioni; rammenta in proposito allo Stato colombiano la propria responsabilità nell'assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani e dei sindacalisti e invita le organizzazioni civiche in parola a collaborare per il ripristino di una convivenza all'insegna della riconciliazione nel paese; |
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14. |
valuta positivamente il fatto che le forze armate colombiane abbiano annunciato la futura revisione della dottrina militare della Colombia al fine di prepararsi a reagire in modo efficace e flessibile alle nuove sfide nella fase post-conflitto, fungendo nel contempo da garanti degli accordi di pace; ritiene parimenti che il recente annuncio da parte delle FARC di voler sospendere l'addestramento militare per dedicarsi d'ora in poi alla formazione politica e culturale nell'ambito del processo inteso a porre fine al conflitto armato costituisca un incoraggiante passo avanti nella giusta direzione; |
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15. |
raccomanda alla sua delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina e alla sua delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana di monitorare e, se possibile, sostenere gli accordi di pace; |
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16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza di turno dell'Unione europea, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché al governo e al Congresso della Repubblica di Colombia. |
Giovedì 21 gennaio 2016
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/82 |
P8_TA(2016)0018
Accordi di associazione / zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (2015/3032(RSP))
(2018/C 011/08)
Il Parlamento europeo,
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visti gli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite (AA/DCFTA) tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, dall'altra, |
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia, sulla Moldova e sull'Ucraina, nonché la sua recente risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (1), |
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vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale tenutosi a Riga il 21 e 22 maggio 2015, |
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viste le relazioni, del 18 dicembre 2015, sui progressi compiuti dalla Georgia e dall'Ucraina nell'attuazione del piano d'azione in materia di liberalizzazione dei visti, |
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viste le raccomandazioni del Comitato economico e sociale europeo in merito all'integrazione della società civile nei processi di definizione delle politiche e di riforma, |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la Georgia, la Moldova e l'Ucraina hanno tutte ratificato gli accordi di associazione, che comprendono zone di libero scambio globali e approfondite, optando così per un percorso di integrazione politica ed economica più stretta con l'Unione europea e avviando riforme ambiziose in diversi settori, ivi inclusi la democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani; |
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B. |
considerando che l'UE riconosce le aspirazioni europee dei tre paesi e pone in rilievo il valore aggiunto degli AA nel quadro dei rispettivi processi di riforma; |
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C. |
considerando che il buon governo, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani restano al centro della politica europea di vicinato (PEV) e costituiscono un impegno fondamentale, soprattutto per i tre paesi che hanno firmato gli AA con l'Unione europea; |
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D. |
considerando che la Russia continua a essere coinvolta, direttamente o indirettamente, in conflitti e divisioni interne che riguardano tutti e tre i paesi di associazione: i territori occupati dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud / la regione di Tskhinvali in Georgia, il problema della Transnistria in Moldova, l'annessione russa della Crimea e il coinvolgimento della Russia nel conflitto nell'Ucraina orientale; |
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E. |
considerando che l'esenzione dall'obbligo del visto tra l'UE e la Moldova è stata introdotta nell'aprile 2014 e che le ultime relazioni della Commissione, del dicembre 2015, indicano che la Georgia e l'Ucraina soddisfano ormai i requisiti fissati nei piani d'azione in materia di liberalizzazione dei visti; |
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F. |
considerando che l'impegno dell'UE con i paesi del partenariato orientale ha incontrato una forte resistenza e suscitato reazioni aggressive da parte della Federazione russa, come l'adozione di misure di ritorsione nei confronti dei paesi di associazione; considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno adottato una serie di sanzioni e di misure restrittive nei confronti della Federazione russa e di funzionari russi; |
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1. |
sottolinea l'importanza degli accordi di associazione e delle relative zone di libero scambio globali e approfondite; si compiace dei progressi conseguiti finora e ribadisce che l'attuazione di tali AA/DCFTA e delle relative agende di associazione deve continuare a costituire una priorità assoluta per l'UE e i tre paesi partner; sottolinea che il Consiglio dell'Unione europea ha sottoscritto gli AA all'unanimità; |
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2. |
accoglie con favore gli sforzi profusi da Georgia, Moldova e Ucraina nell'assicurare il ravvicinamento della legislazione nazionale alle norme dell'UE, sulla base degli impegni assunti nel quadro degli AA/DCFTA; fa notare che il buon esito di tale ravvicinamento dipende da molti fattori, tra cui la stabilità del clima politico, la capacità di riflessione strategica, la presenza di piani concreti per le riforme e un buon utilizzo del sostegno finanziario e tecnico internazionale; |
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3. |
sostiene, a tale proposito, l'assistenza multidimensionale di natura finanziaria e tecnica che l'Unione europea e altre istituzioni finanziarie si sono impegnate a fornire all'Ucraina e alla Georgia, sottolinea però che il sostegno finanziario dell'Unione a tutti i paesi partner è subordinato all'adozione di misure di riforma concrete; pone l'accento sul ruolo cruciale che la Commissione dovrebbe svolgere nell'agevolare l'attuazione degli AA/DCFTA e nel controllare e assistere le autorità competenti, sul piano sia tecnico che finanziario; |
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4. |
ricorda che i fondi stanziati devono essere spesi opportunamente e che, di per sé, essi non sono sufficienti a stabilizzare l'economia, come pure che non è possibile ottenere un successo sostenibile senza il continuo impegno dei paesi partner a portare avanti e ad attuare le riforme strutturali, a garantire la crescita della domanda interna e a conseguire la coesione sociale; |
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5. |
ritiene che il controllo parlamentare costituisca una condizione fondamentale per il sostegno democratico alle politiche dell'UE; invita pertanto la Commissione ad agevolare un monitoraggio regolare e rigoroso dell'attuazione degli AA/DCFTA da parte del Parlamento europeo in modo tempestivo; chiede che sia impresso nuovo slancio all'Assemblea parlamentare Euronest e che le sue attività siano potenziate affinché possa far fronte alle nuove sfide in modo efficace; chiede lo scambio di prassi eccellenti e la conclusione di un memorandum d'intesa elaborato sul modello di quello firmato con la Verchovna Rada, che potrebbe servire da esempio di cooperazione parlamentare; |
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6. |
sottolinea l'importanza di sviluppare la dimensione sociale del partenariato, conformemente alle disposizioni delle agende di associazione e delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro; esorta tutte le parti a tener fede agli impegni assunti in tema di norme fondamentali del lavoro e ambientali; |
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7. |
sottolinea il suo fermo appoggio all'integrità territoriale di tutti e tre i paesi; invita la Federazione russa a porre fine all'occupazione della Crimea e a interrompere immediatamente qualsiasi coinvolgimento, diretto o indiretto, nel conflitto in corso in Ucraina nonché nei conflitti congelati in Georgia e Moldova; accoglie con favore la decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2015, di prorogare le sanzioni economiche nei confronti della Federazione russa in ragione del mancato rispetto degli accordi di Minsk; |
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8. |
sottolinea che i paesi di associazione hanno liberamente scelto di stabilire relazioni più approfondite con l'Unione europea e che la loro scelta deve essere pienamente rispettata e priva di pressioni da parte di soggetti terzi; condanna, a tale proposito, le azioni intraprese dalla Russia per pregiudicare o far fallire il corso filo-europeista adottato dai tre paesi di associazione e chiede che siano intensificati gli sforzi per contrastare la disinformazione e migliorare la comunicazione strategica delle politiche e attività dell'Unione nei paesi del vicinato orientale, unitamente alle attività intraprese dalla task force East StratCom dell'UE; |
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9. |
esprime viva soddisfazione per le ultime relazioni sui progressi compiuti dalla Georgia e dall'Ucraina nell'attuazione dei loro rispettivi piani d'azione in materia di liberalizzazione dei visti, relazioni pubblicate dalla Commissione il 18 dicembre 2015; si attende che il Consiglio e gli Stati membri procedano senza indugio alla concessione ai due paesi di un regime di esenzione dall'obbligo del visto; elogia la Moldova per la corretta attuazione del regime di esenzione dal visto in vigore dall'aprile 2014, che rappresenta un buon esempio per l'intera regione; |
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10. |
sottolinea che le DCFTA perseguono, su piccola scala, il principale obiettivo di migliorare in modo concreto e sostenibile le condizioni di vita dei comuni cittadini, garantendo stabilità, creando opportunità per le PMI e generando posti di lavoro; pone in evidenza il fatto che l'attuazione delle DCFTA, unitamente alla difficile situazione economica, potrebbe influire sull'economia e sul mercato del lavoro dell'Ucraina, con conseguenze sociali che non devono essere trascurate; sottolinea che la messa a punto di DCFTA bilaterali con l'Ucraina, la Georgia e la Moldova costituisce uno strumento fondamentale per garantire scambi commerciali moderni, trasparenti e prevedibili, per la convergenza normativa e la graduale integrazione economica dei paesi partner nel mercato interno dell'UE, come pure per gli investimenti esteri diretti che portano alla creazione di posti di lavoro e a una crescita a lungo termine, con il fine ultimo di creare una zona economica più ampia fondata sulle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sul rispetto delle scelte sovrane; |
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11. |
sottolinea la necessità di continuare ad attuare con determinazione il programma di riforme, in particolare nei settori della giustizia, dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, in quanto importante requisito essenziale per lo sviluppo socioeconomico dei tre paesi di associazione; |
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12. |
ribadisce l'importanza di integrare la società civile nei processi di definizione delle politiche e di riforma; pone l'accento sul ruolo che le pertinenti piattaforme della società civile previste dagli AA possono svolgere nell'ambito di tali processi, soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione del pubblico e il controllo dell'attuazione degli accordi; segnala l'importanza di spiegare ai cittadini dei paesi di associazione quali siano i benefici derivanti dall'attuazione degli AA/DCFTA e di sfatare eventuali miti; |
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13. |
sottolinea l'importanza delle disposizioni dell'AA/DCFTA in materia di cooperazione energetica per la sicurezza dell'approvvigionamento e lo sviluppo di mercati dell'energia concorrenziali, trasparenti e non discriminatori, conformemente alle norme e agli standard dell'UE, come pure per l'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; sostiene l'intenzione dell'UE di rafforzare la piena integrazione del mercato dell'energia con la Moldova, l'Ucraina e la Georgia attraverso la Comunità dell'energia; |
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14. |
si compiace del fatto che, nonostante l'andamento economico negativo nella regione, le esportazioni della Georgia e della Moldova verso l'UE siano cresciute nei primi dodici mesi di attuazione della DCFTA: le importazioni dell'UE di prodotti georgiani sono incrementate del 15 % e la quota complessiva dell'UE nelle esportazioni moldove è cresciuta del 62 %; si attende un simile andamento positivo anche in Ucraina; invita la Commissione a presentare una relazione annuale dettagliata sull'attuazione delle DCFTA con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, in particolare sul meccanismo antielusione per la Georgia e sul meccanismo antielusione e la clausola di salvaguardia nel caso della Moldova; |
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15. |
evidenzia che, in conformità all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, qualsiasi Stato europeo può presentare domanda di adesione all'Unione, a condizione che si attenga ai principi della democrazia, rispetti le libertà fondamentali, i diritti umani e i diritti delle minoranze e garantisca lo Stato di diritto; |
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16. |
esprime soddisfazione per la partecipazione dei tre paesi (o la loro associazione) ai programmi dell'UE quali il Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), «Orizzonte 2020», Erasmus+, Marie Sklodowska Curie ed Europa creativa; rileva che tale cooperazione, pur essendo reciprocamente vantaggiosa, fornisce ai paesi partner la possibilità di acquisire familiarità con il modus operandi e con le politiche dell'Unione europea; |
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17. |
si compiace della nuova impostazione della PEV riveduta e dell'intenzione dell'UE di intensificare la cooperazione con i nostri partner negli ambiti della prevenzione dei conflitti, dell'antiterrorismo, della lotta alla radicalizzazione e della riforma del settore della sicurezza; ritiene che tale cooperazione debba essere di vasto respiro e intesa ad affrontare le minacce comuni alla sicurezza nonché a promuovere sforzi congiunti per trovare una soluzione praticabile ai conflitti, anche mediante una maggiore partecipazione alle missioni e alle attività di formazione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come pure tramite azioni intese a garantire la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e la lotta al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW); ribadisce il proprio sostegno alla missione dell'UE di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina (EUBAM), alla missione consultiva dell'UE per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) e alla missione di vigilanza dell'UE in Georgia (EUMM), nonché agli sforzi attualmente esperiti per trovare una soluzione pacifica ai conflitti che interessano i tre paesi; |
Georgia
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18. |
si compiace dei progressi conseguiti dalla Georgia negli ultimi tre anni in tutti i settori contemplati dai quattro blocchi del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti e loda l'impegno dimostrato in proposito dalle autorità della Georgia; |
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19. |
sottolinea che la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e la pluralità delle informazioni sono valori fondamentali di una società democratica; esprime preoccupazione per gli effetti negativi di casi quali quello dell'emittente Rustavi 2 sul pluralismo mediatico; invita, in tale contesto, le autorità della Georgia a garantire il pluralismo dei media, l'indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione, specialmente alla vigilia delle elezioni parlamentari 2016; condivide l'idea, lanciata dalle autorità georgiane, di inviare una missione di consulenti esperti di alto livello, comprendente giudici in pensione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di supervisionare il caso in corso relativo a Rustavi 2; |
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20. |
evidenzia, a tale proposito, che i procedimenti giudiziari dovrebbero essere trasparenti, imparziali ed esenti da motivazioni politiche; invita la Georgia a portare avanti la riforma del sistema giudiziario fino alla sua completa attuazione, rafforzando, tra l'altro, la sua indipendenza e depoliticizzando la procura; continua a nutrire preoccupazione per il fatto che la procura non deve rispondere del proprio operato e per la scarsa chiarezza dei criteri applicati per la nomina di pubblici ministeri e inquirenti; chiede un impegno costante in favore di una piena indipendenza, efficienza, imparzialità e professionalità del sistema giudiziario, della procura e del ministero degli Interni, nonché del servizio di sicurezza, di recente istituzione, e chiede altresì un controllo parlamentare delle attività svolte dagli ultimi due organi citati; esprime preoccupazione per l'ampio ricorso alla custodia cautelare, specialmente per personalità politiche e attivisti, che dovrebbe rappresentare una misura eccezionale da applicarsi unicamente in circostanze urgenti e inequivocabili; |
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21. |
ricorda la dichiarazione del 22 settembre 2015 della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa sulle pressioni indebite esercitate sui giudici della Corte costituzionale della Georgia e invita il governo del paese ad adottare le azioni opportune, incluse misure adeguate per proteggere i membri della Corte e i loro famigliari, a svolgere indagini approfondite su tutti gli atti di intimidazione e a consegnare i responsabili alla giustizia; |
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22. |
sottolinea che l'esistenza di un'opposizione politica è imprescindibile affinché vi sia un sistema politico equilibrato e maturo ed evidenzia che qualsiasi atto di violenza ai danni dei membri di un partito politico dovrebbe fare l'oggetto di indagini tempestive e accurate; invita tutte le forze politiche della Georgia a migliorare il clima politico, evitando lo scontro e la polarizzazione e garantendo un dialogo multipartitico nell'interesse del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto; |
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23. |
chiede la piena attuazione delle raccomandazioni contenute nella storica relazione dal titolo «Georgia in Transition» (La Georgia in transizione) presentata dal consigliere speciale dell'UE per le riforme costituzionali e giuridiche e i diritti umani, Thomas Hammarberg; |
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24. |
si congratula con la Georgia per il suo sistema innovativo di appalti elettronici, che ha incrementato sostanzialmente la trasparenza, l'efficienza e la rendicontabilità, fattori determinanti per la lotta alla corruzione; |
Moldova
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25. |
esprime profonda preoccupazione per l'instabilità politica sistemica che, di fatto, perversa ininterrottamente dalle ultime elezioni parlamentari del 30 novembre 2014 e ritiene che l'attuale impasse politica in Moldova abbia raggiunto un punto critico e rischi di destabilizzare le istituzioni del paese e compromettere l'economia, con forti conseguenze sull'afflusso di investimenti diretti esteri; |
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26. |
si compiace della formazione di un nuovo governo dopo un lungo periodo di stallo e tentativi infruttuosi di formare un nuovo governo in data 4 e 13 gennaio 2016; esorta le forze politiche della Moldova ad accelerare, senza ulteriore ritardo, il processo di riforma a vantaggio di tutti i cittadini del paese, anche per soddisfare le richieste della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI); incoraggia ad evitare le gravi conseguenze geopolitiche causate da un'ulteriore crisi politica e ricorda ai partiti moldovi il bisogno di rafforzare la stabilità politica per garantire un successo sostenibile delle riforme e spera che il nuovo governo sarà in grado di assicurare risultati sostanziali; |
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27. |
sottolinea che occorrono ulteriori sforzi per combattere la corruzione, creare un sistema giudiziario indipendente e depoliticizzato, eliminare la corruzione legislativa e stabilizzare l'economia della Moldova; si rammarica del fatto che, a causa dell'instabilità politica delle istituzioni moldove e della loro inefficienza, i pagamenti dell'UE a titolo di sostegno al bilancio siano stati sospesi nel 2015; |
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28. |
invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione del futuro governo della Moldova tutte le conoscenze tecniche e l'appoggio finanziario necessari, seguendo l'esempio del gruppo di sostegno UE all'Ucraina, anche mediante il distacco di esperti e funzionari da Bruxelles e dalle capitali degli Stati membri e la loro integrazione nell'amministrazione moldova, in modo che possano assistere e monitorare l'attuazione delle riforme in loco e su base quotidiana; |
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29. |
esorta le autorità a indagare in maniera completa e scrupolosa sullo scandalo di corruzione e sul furto di un miliardo di EUR nel sistema bancario, a consegnare i responsabili alla giustizia e garantire il recupero dei fondi sottratti; ritiene che l'attuale crisi bancaria dimostri l'urgente necessità di apportare miglioramenti sistemici al contesto giuridico volti a rafforzare il controllo e la trasparenza delle attività del settore bancario; invita, a tale riguardo, la Commissione a monitorare attentamente le indagini giudiziarie in corso e a fornire alle autorità moldove, ove opportuno, le competenze e l'assistenza necessarie per svolgere e portare a termine le indagini; |
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30. |
chiede una riforma globale del settore dei media e la piena trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per la mancanza di una reale concorrenza e invita ad adottare una legge rigorosa sul conflitto di interessi; |
Ucraina
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31. |
si compiace dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 2016, della DCFTA tra l'Unione europea e l'Ucraina; condanna tuttavia il fatto che la Federazione russa abbia sospeso unilateralmente l'accordo di libero scambio che aveva con l'Ucraina, abbia introdotto pesanti restrizioni commerciali alle esportazioni ucraine verso la Russia e stia ostacolando il transito di merci verso paesi terzi, in violazione degli accordi dell'OMC e di altri accordi commerciali bilaterali; esorta l'UE ad appoggiare l'Ucraina nelle controversie attuali e future con la Russia nel quadro dell'OMC; |
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32. |
mette in evidenza il grado di apertura senza precedenti della Commissione così come gli sforzi da essa profusi nell'arco di un anno e mezzo per affrontare tutti i dubbi nutriti dalla Russia in merito alle conseguenze derivanti dall'attuazione della DCFTA e per trovare soluzioni pratiche; si rammarica dell'incapacità della Russia di fornire esempi concreti di come il suo mercato e i suoi scambi commerciali potrebbero venire compromessi dall'entrata in vigore della DCFTA; ribadisce i potenziali vantaggi per la Russia derivanti dall'attuazione dell'AA/DCFTA, grazie all'aumento delle attività economiche e commerciali e a un vicinato più stabile; sollecita in questo contesto l'esame di ulteriori possibilità di dialogo ad alto livello; |
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33. |
invita gli Stati membri a mantenere l'organico al completo e la piena operatività della missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); prende atto della richiesta del governo ucraino di prolungare la forza internazionale di mantenimento della pace lungo il confine ucraino-russo e nei distretti di Luhans'k e Donec'k; è d'accordo col mettere a disposizione delle parti coinvolte nel conflitto, non appena la situazione lo consentirà e nel quadro della piena attuazione dell'accordo di Minsk, una missione PSDC guidata dall'UE, onde fornire assistenza nello svolgimento di compiti quali lo sminamento, il sostegno per la preparazione delle elezioni locali e la garanzia del libero accesso per le organizzazioni di aiuti umanitari; |
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34. |
esprime forte preoccupazione per l'attuazione dell'accordo di Minsk entro il termine inizialmente convenuto del 31 dicembre 2015; ricorda che le autorità russe hanno una responsabilità specifica al riguardo; ribadisce che i casi di violazione del cessate il fuoco sono aumentati dalla metà di ottobre 2015 a questa parte, che gli osservatori della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE continuano a subire restrizioni alla loro libertà di movimento, che il controllo da parte ucraina sull'intera frontiera con la Russia non è stato ripristinato, che non è stato raggiunto un accordo sulle modalità per organizzare elezioni locali nei territori temporaneamente occupati di Luhans'k e Donec'k e che non tutti i prigionieri e le persone detenute illegalmente, tra cui Nadija Savčenko e Oleg Sencov, sono stati rilasciati; |
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35. |
saluta con favore la pubblicazione della relazione della commissione per la sicurezza olandese sull'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, in cui hanno perso la vita 298 civili innocenti; sostiene la creazione di un tribunale penale internazionale e invita la Federazione russa a cooperare pienamente con la comunità internazionale al fine di condurre un'indagine penale globale e imparziale e consegnare i responsabili alla giustizia; deplora la decisione della Federazione russa di bloccare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla creazione di un tribunale internazionale per indagare su tali crimini; |
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36. |
deplora il fatto che l'aggressione russa in corso abbia causato una drammatica situazione umanitaria nella regione del Donbas, mentre alle organizzazioni umanitarie ucraine e internazionali viene rifiutato l'accesso alle regioni occupate; esprime profonda preoccupazione per le difficili condizioni umanitarie degli oltre 1,5 milioni di sfollati interni; è profondamente preoccupato per le violazioni dei diritti umani perpetrate nella Crimea occupata dai russi, segnatamente per la drammatica situazione dei tatari di Crimea, e sottolinea la necessità di un'ulteriore assistenza finanziaria dell'UE per l'Ucraina; |
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37. |
si compiace dei continui sforzi esplicati dalle autorità ucraine per soddisfare i requisiti del piano d'azione in materia di liberalizzazione dei visti e si congratula con le stesse autorità per l'esito positivo della relazione finale sui progressi compiuti nell'attuazione di tale piano d'azione; esprime soddisfazione per l'adozione di una nuova legislazione e di nuove politiche che hanno rafforzato i meccanismi di tutela contro la discriminazione; si attende che nel primo trimestre del 2016 la leadership ucraina rispetti gli impegni assunti in materia di lotta alla corruzione; |
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38. |
sottolinea che la sfida individuale più importante del processo di riforma è rappresentata dalla corruzione endemica; accoglie con favore le decisioni finora adottate, come la definizione di norme anticorruzione e la creazione di istituzioni e meccanismi dedicati (l'Ufficio nazionale anticorruzione, l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione e un procuratore speciale anticorruzione), nonché dell'Agenzia nazionale per il recupero dei proventi della corruzione; accoglie inoltre con favore la recente adozione della legge sul finanziamento statale dei partiti politici, che entrerà in vigore il 1o luglio 2016, e della legge sugli appalti pubblici; |
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39. |
riconosce che la situazione di guerra nella parte orientale dell'Ucraina rappresenta un grave ostacolo allo sforzo di riforma; precisa tuttavia che il successo e la resilienza dell'Ucraina nei confronti di qualsiasi antagonista esterno dipendono strettamente dalla salute dell'economia e del quadro giuridico del paese, da una democrazia fiorente e da una prosperità sempre maggiore; |
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40. |
valuta positivamente il processo di riforma costituzionale in corso nel settore del decentramento e della magistratura; ricorda che la Commissione di Venezia ha formulato raccomandazioni positive su entrambe le serie di modifiche costituzionali; sottolinea la necessità di compiere ulteriori progressi in questi e altri settori, in particolare quello dell'economia, dove il miglioramento della regolamentazione e lo smantellamento di monopoli devono continuare a essere una priorità, unitamente alle riforme fiscali, al rafforzamento della trasparenza e alla creazione di un clima favorevole agli investimenti; esprime preoccupazione per la stato in cui versa l'economia ucraina e per la situazione finanziaria generale del paese; prende atto dei lievi progressi registrati sul fronte della stabilizzazione dei risultati economici; elogia lo storico accordo sulla riduzione del debito raggiunto dall'Ucraina con i suoi creditori nel settembre 2015; rammenta che la comunità internazionale, in particolare l'UE, le istituzioni finanziarie internazionali con sede in Europa, l'FMI e i singoli paesi donatori, si sono impegnati a versare un importo senza precedenti pari a circa 20 miliardi di EUR; |
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41. |
plaude al sostegno attivo e alla solidarietà dell'UE nel settore dell'energia, che hanno consentito il ripristino delle forniture di gas russo all'Ucraina per l'inverno 2015-2016; invita gli Stati membri a sfruttare pienamente il potenziale dell'Ucraina in quanto paese di transito e a rafforzare la cooperazione al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sia all'UE che all'Ucraina, nonché ad evitare la costruzione di nuovi gasdotti che non passano per l'Ucraina, in particolare lo sviluppo del progetto «Nord Stream II» per la fornitura di gas russo verso l'Europa, che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per la strategia UE di diversificazione delle fonti energetiche e il diritto dell'UE; sostiene l'intenzione dell'UE di rafforzare la piena integrazione del mercato dell'energia con l'Ucraina attraverso la Comunità dell'energia e di ridurre la dipendenza energetica senza gravare eccessivamente sulle famiglie; invita l'UE e il governo ucraino a predisporre misure volte ad alleviare le difficoltà sociali; |
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42. |
apprezza l'operato efficace e dinamico della commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina per quanto concerne il controllo della situazione politica, economica e della sicurezza in Ucraina, nonché il suo impegno e il suo sostegno al fine di migliorare i processi globali di riforma in un'ottica europea intrapresi dalle autorità ucraine; ricorda il memorandum d'intesa firmato nel 2015 dalla Verchovna Rada dell'Ucraina e dal Parlamento europeo, che istituisce un quadro congiunto per il sostegno parlamentare e la creazione di capacità tra i due parlamenti; |
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43. |
sottolinea la necessità di rafforzare la società civile ucraina, in modo che possa consigliare e assistere le autorità nella loro opera di attuazione delle riforme promesse nonché svolgere efficacemente il ruolo di sorveglianza e informazione; si compiace dell'efficace cooperazione tra la comunità di esperti e la Verchovna Rada nel quadro del processo di riforma e dell'attuazione dell'AA/DCFTA; plaude al fatto che le priorità della Verchovna Rada siano definite attraverso un dialogo globale con la società civile; |
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44. |
prende nota dell'imminente referendum consultivo nei Paesi Bassi sull'AA/DCFTA UE-Ucraina; confida che il popolo olandese prenderà una decisione sulla base dei meriti dell'accordo, riconoscendo gli effetti tangibili da esso prodotti per l'UE e, in particolare, per i Paesi Bassi; |
o
o o
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45. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale e della Federazione russa, all'Assemblea parlamentare Euronest e alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0272.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/89 |
P8_TA(2016)0019
Clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE)
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE) (2015/3034(RSP))
(2018/C 011/09)
Il Parlamento europeo,
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visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 42, paragrafo 7, |
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visti l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative (1), |
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vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 51, |
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vista la dichiarazione rilasciata dal presidente della Repubblica francese di fronte al Congresso francese il 16 novembre 2015, in cui ha affermato che la Francia è in guerra, |
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viste le conclusioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Consiglio europeo nelle riunioni del 19 e 20 dicembre 2013 e del 25 e 26 giugno 2015, |
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visto l'esito della riunione del Consiglio «Affari esteri» (ministri della Difesa) del 17 novembre 2015, |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 13 novembre 2015 Parigi è stata colpita da una serie di attacchi terroristici in cui hanno perso la vita almeno 130 persone di oltre 26 paesi, e che gli Stati membri dell'UE hanno subito dal 2004 diversi attentati terroristici che hanno causato centinaia di morti e in cui sono rimaste ferite diverse migliaia di persone; |
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B. |
considerando che, a seguito degli attacchi terroristici sferrati a Parigi il 13 novembre 2015, il governo francese ha ufficialmente invocato la clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7, TUE; |
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C. |
considerando che la solidarietà, l'aiuto e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, anche mediante il ricorso a mezzi dell'Unione, sono tra i fondamenti dell'Unione europea; |
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D. |
considerando che, a seguito dell'invocazione della clausola di difesa reciproca da parte della Francia, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a prestare aiuto e assistenza alla Francia con tutti i mezzi in loro potere, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; che è preferibile prevenire i conflitti e gli attacchi anziché affrontarne le conseguenze; |
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E. |
considerando che la lotta al terrorismo internazionale rientra tra le priorità dell'Unione e che l'applicazione del principio di solidarietà richiede interventi tanto all'interno quanto all'esterno del suo territorio; che le dimensioni interna ed esterna della sicurezza dell'UE sono necessariamente e strettamente collegate; che serve una strategia comune dell'Unione; |
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F. |
considerando che l'architettura della sicurezza e della difesa prevista dai trattati non è stata ancora pienamente realizzata; che spetta agli Stati membri conseguire progressi nel settore della sicurezza e della difesa dell'Unione; |
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G. |
considerando che l'UE deve rafforzare la propria collaborazione con l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) per garantire una maggiore compatibilità delle politiche in materia di sicurezza e di difesa stabilite nell'ambito dei due quadri, in particolare nel caso in cui uno Stato membro sia vittima di un'aggressione armata sul proprio territorio, ivi inclusi gli attacchi terroristici; |
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H. |
considerando che le istituzioni dell'UE devono essere più attive nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa e promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni previste dai trattati a tale riguardo, incluse quelle concernenti il particolare ruolo della NATO nella sicurezza e nella difesa europea e transatlantica; che le istituzioni dell'UE devono sostenere tutti gli Stati membri negli sforzi da essi profusi per dare piena attuazione a tali disposizioni; |
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I. |
considerando che l'articolo 42, paragrafo 6, TUE concernente la cooperazione strutturata permanente dovrebbe essere attivato tra gli Stati membri che desiderino instaurare fra loro una stretta collaborazione; |
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J. |
considerando che l'UE ha adottato una strategia antiterrorismo basata sia su strumenti comunitari sia su risorse intergovernative nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC); che tale strategia propone che le azioni dell'UE siano strutturate attorno a quattro obiettivi, ossia protezione, prevenzione, perseguimento e risposta; |
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K. |
considerando che la risposta dell'UE al terrorismo prevede la promozione della democrazia, del dialogo e della buona governance per contrastare le cause profonde dell'estremismo violento; |
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1. |
condanna con la massima fermezza gli agghiaccianti attentati terroristici perpetrati da Daesh; esprime il suo più profondo cordoglio, solidarietà e condoglianze a tutte le vittime degli attentati terroristici e alle loro famiglie; |
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2. |
riconosce e valuta positivamente il sostegno unanime fornito alla Francia da tutti gli Stati membri dell'Unione; accoglie con favore la disponibilità di tutti gli Stati membri a fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessari; |
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3. |
ricorda che è la prima volta che la clausola di difesa reciproca viene invocata; ritiene che il caso attuale debba fungere da catalizzatore per avviare discussioni politiche approfondite sulla natura pluridimensionale della sicurezza e della difesa europee; |
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4. |
prende atto con soddisfazione dei contributi supplementari in termini di capacità messi a disposizione nella lotta contro il terrorismo; invita tutti gli Stati membri a mantenere il loro sostegno incondizionato e duraturo e a continuare a fornire i propri contributi per tutto il tempo necessario; prende atto del ruolo di catalizzatore svolto dalla Francia in questo sforzo comune e incoraggia le istituzioni competenti dell'UE a fornire e mantenere il necessario sostegno; |
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5. |
ritiene che l'invocazione delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà previste dai trattati costituisca innanzitutto una questione politica; sottolinea che, dopo l'invocazione di tali clausole, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sono le sedi in cui si deve svolgere il dibattito politico; |
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6. |
si dichiara preoccupato per il fatto che la gestione bilaterale dell'aiuto e dell'assistenza previsti dalla clausola di difesa reciproca, come in questo caso, non sarà possibile per tutti gli Stati membri; invita pertanto il Consiglio europeo a promuovere l'ulteriore sviluppo della clausola di difesa reciproca e a rafforzare il ruolo delle pertinenti istituzioni dell'UE nell'agevolare tale processo; |
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7. |
rammenta il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, formulato nelle sue precedenti risoluzioni, affinché proponga dispositivi e orientamenti pratici per garantire una reazione efficace nel caso in cui uno Stato membro invochi la clausola di difesa reciproca, come pure un'analisi del ruolo delle istituzioni dell'UE qualora sia invocata la clausola stessa; deplora tuttavia che, nel momento in cui la clausola di difesa reciproca è stata attivata per la prima volta, non fossero disponibili analisi e orientamenti, il che ha dato luogo alla situazione attuale in cui si rivela necessario adottare misure ad hoc e prevedere una gestione e una cooperazione ad hoc; |
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8. |
ritiene che la definizione di dispositivi e orientamenti pratici per la futura attivazione della clausola di difesa reciproca continui a costituire una priorità urgente; sottolinea che, nell'elaborazione di tali orientamenti, si dovrebbe tener conto degli insegnamenti tratti dalla prima attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7; |
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9. |
invita il Consiglio e gli Stati membri a elaborare e ad adottare con urgenza un quadro strategico che contribuisca a orientare l'attuazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e preveda una cornice temporale, una clausola di revisione e meccanismi di monitoraggio; crede fermamente che tutte le azioni di natura nazionale, bilaterale o multilaterale intraprese a seguito dell'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, debbano essere notificate al Consiglio e contestualmente rese pubbliche; |
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10. |
rileva che, in base alla clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE, sarebbe possibile mettere tutti i pertinenti mezzi dell'UE a disposizione della Francia e degli altri Stati membri direttamente impegnati nella lotta al terrorismo; ricorda che l'articolo 222 TFUE è espressamente concepito per affrontare le conseguenze degli attacchi terroristici in Europa e fa fronte alle carenze in termini di cooperazione e coordinamento tra le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge in Europa; |
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11. |
è convinto, alla luce delle capacità esistenti a livello di Stati membri e dell'Unione, che l'UE necessiti di quartieri generali civili-militari permanenti sul piano strategico e operativo, e che tale struttura debba essere incaricata della pianificazione di emergenza strategica e operativa, tra l'altro per quanto concerne la difesa collettiva, come previsto all'articolo 42, paragrafi 2 e 7, TUE, nonché della sua futura applicazione in stretta collaborazione con le pertinenti strutture della NATO; |
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12. |
ritiene che l'attuale attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe fungere da catalizzatore per sfruttare il potenziale di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di difesa previste dal trattato, che dovrebbero altresì essere applicate; ricorda in questo contesto l'importanza della piena e corretta applicazione del pacchetto difesa, comprendente la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari; |
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13. |
invita tutti i paesi europei a continuare a offrire il loro sostegno alla lotta contro il terrorismo e a seguire una linea rigorosa sia al loro interno che all'esterno; |
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14. |
esprime profonda preoccupazione per il fatto che i principali responsabili degli attacchi di Parigi sarebbero cittadini di paesi dell'UE nati e vissuti nell'Unione, e chiede pertanto l'adozione di misure adeguate per controllare il movimento di armi, esplosivi e di sospetti terroristi; |
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15. |
esorta gli Stati membri a instaurare uno scambio d'informazioni e una cooperazione operativa strutturati tra gli organismi preposti alla gestione delle frontiere, la polizia e altre autorità di contrasto, nonché a procedere alla condivisione dei dati di intelligence assicurando l'interconnessione delle banche dati nazionali, sfruttando appieno i quadri esistenti, quali la piattaforma protetta per lo scambio di informazioni e di dati di intelligence di Europol (SIENA), e ottimizzando il ricorso ad altre piattaforme e servizi di Europol; |
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16. |
insiste su un approccio d'insieme alla deradicalizzazione, compresi sforzi a livello nazionale rivolti ai giovani, alla prevenzione dell'estremismo violento e alla lotta contro il terrorismo, che punti a rafforzare la coesione sociale, la prevenzione della criminalità, le operazioni di polizia e le attività di sicurezza mirate sulla base di un singolo sospetto o di una minaccia concreta identificata da persone e non da macchine; sottolinea inoltre la necessità di rendere più rigorose le norme sull'acquisto e la detenzione di armi e le norme in materia di esportazione delle stesse come pure di potenziare la lotta al traffico illegale di armi; |
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17. |
chiede una politica estera comune dell'UE sul futuro della Siria e del Medio Oriente in generale, in coordinamento con tutti gli attori pertinenti; ritiene che tale politica dovrebbe essere parte integrante della futura strategia globale dell'UE; |
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18. |
considera l'attivazione della clausola di reciproca assistenza un'opportunità unica per stabilire le basi di una Unione europea della difesa forte e sostenibile; è del parere che solo con una capacità di sicurezza e di difesa autonoma l'UE sarà in grado di affrontare le enormi minacce e sfide alla sicurezza interna ed esterna e a far loro fronte; |
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione europea, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti e al segretario alla Difesa degli Stati Uniti. |
(1) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 138.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/92 |
P8_TA(2016)0020
Priorità dell'UE per le sessioni 2016 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016 (2015/3035(RSP))
(2018/C 011/10)
Il Parlamento europeo,
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visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, |
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vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani (CDU), |
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viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015-2019), |
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viste le sue precedenti risoluzioni sul CDU, |
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, tra cui le risoluzioni concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia (1), |
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visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea, |
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vista la relazione annuale 2015 del CDU all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
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— |
visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 2015 e il 2016 segnano anniversari importanti per quanto concerne il godimento dei diritti umani, la pace e la sicurezza, ossia il 70o anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, il 50o anniversario del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il 30o anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986) e il 20o anniversario della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino (1995), nonché il 15o anniversario delle storiche risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza (2000) e sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio (2000); |
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B. |
considerando che tutti gli Stati hanno l'obbligo di difendere il rispetto dei diritti umani, a prescindere dalla razza, dall'origine, dalla religione, dalla classe, dalla casta, dal sesso, dall'orientamento sessuale o dal colore della pelle; ribadendo il proprio impegno a favore dell'indivisibilità dei diritti umani (siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali), che sono interconnessi e interdipendenti, e considerando che la privazione di uno qualsiasi di essi si ripercuote negativamente sugli altri; che tutti gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali delle loro rispettive popolazioni nonché il dovere di intraprendere azioni concrete per agevolare il rispetto di tali diritti a livello nazionale e di collaborare a livello internazionale per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dei diritti umani in tutti gli ambiti; |
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C. |
considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono uno dei capisaldi dell'unità e dell'integrità europee; che la coerenza interna ed esterna nel campo dei diritti umani è essenziale per la credibilità della politica estera dell'UE in materia di diritti umani; |
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D. |
considerando che l'azione dell'Unione nelle sue relazioni con i paesi terzi si fonda sull'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, il quale ribadisce l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sancisce l'obbligo di rispettare la dignità umana, i principi di uguaglianza e solidarietà nonché i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale nella sua azione sulla scena internazionale; |
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E. |
considerando che il rispetto dei diritti umani dovrebbe essere integrato in tutti gli ambiti di intervento riguardanti la pace e la sicurezza, la cooperazione allo sviluppo, il commercio e gli investimenti, gli interventi umanitari, i cambiamenti climatici, la migrazione e la lotta al terrorismo, in quanto essi non possono essere trattati separatamente dal rispetto dei diritti umani; |
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F. |
considerando che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato, con l'impegno di realizzarla, l'Agenda 2030, che contempla un mondo incentrato sul rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, dello Stato di diritto, della giustizia, dell'uguaglianza e della non discriminazione; |
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G. |
considerando che le sessioni ordinarie del CDU, la nomina di relatori speciali, il meccanismo della revisione periodica universale e le procedure speciali riguardanti situazioni nazionali specifiche o questioni tematiche contribuiscono agli sforzi internazionali per la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; |
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H. |
considerando che alcuni degli attuali membri del CDU sono riconosciuti tra gli autori delle più gravi violazioni dei diritti umani e hanno fatto registrare risultati discutibili in termini di cooperazione nell'ambito delle procedure speciali delle Nazioni Unite e di osservanza dei propri obblighi di informazione nei confronti degli organismi delle Nazioni Unite incaricati di garantire il rispetto dei trattati in materia di diritti umani; |
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani
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1. |
accoglie con favore la nomina dell'Ambasciatore Choi Kyong-lim quale Presidente del CDU per il 2016; |
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2. |
valuta positivamente la relazione annuale del CDU all'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alla sua 28a, 29a e 30a sessione; |
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3. |
ribadisce la propria posizione secondo cui i membri del CDU dovrebbero essere eletti tra gli Stati che sostengono il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a promuovere, tra l'altro, criteri basati sui risultati in materia di diritti umani affinché un paese possa essere eletto membro del CDU; esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani perpetrate in alcuni dei paesi membri neoeletti del CDU; ritiene che gli Stati membri non dovrebbero sostenere l'elezione al CDU di paesi che non difendono il rispetto dei diritti umani; |
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4. |
sottolinea che è importante sostenere l'indipendenza e l'integrità dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), in modo da garantire che possa continuare a esercitare il suo mandato in modo efficace e imparziale; chiede in tale contesto che l'OHCHR venga dotato di sostegno e finanziamento adeguati; ribadisce il proprio sostegno a favore delle procedure speciali e dello status indipendente dei detentori di mandato, come i relatori speciali, nell'ottica di consentire loro di svolgere le proprie funzioni nella piena imparzialità, e invita tutti i paesi a cooperare con le suddette procedure; deplora la mancanza di collaborazione dimostrata da alcuni Stati membri; |
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5. |
ribadisce l'importanza del carattere universale della revisione periodica universale, nell'ottica di pervenire alla piena comprensione della situazione dei diritti umani in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, e ribadisce il proprio sostegno al secondo ciclo della revisione, incentrato in particolare sull'attuazione delle raccomandazioni accettate durante il primo ciclo; rinnova tuttavia l'invito a riprendere in considerazione, nel prosieguo del processo di revisione periodica universale, le raccomandazioni che non erano state accolte dagli Stati durante il primo ciclo; |
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6. |
sottolinea la necessità di garantire che una vasta gamma di soggetti interessati, in particolare la società civile, partecipi pienamente al lavoro del CDU in tutti i suoi aspetti, e guarda con preoccupazione al fatto che gravi limitazioni stanno ostacolando la partecipazione della società civile al processo di revisione periodica universale; invita, a questo proposito, tutti i paesi membri dell'ONU, compresi gli Stati membri dell'UE, ad avvalersi della revisione periodica universale quale strumento per valutare la propria situazione dei diritti umani e a formulare raccomandazioni a tal riguardo; |
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7. |
invita l'Unione europea a dare seguito alle raccomandazioni della revisione periodica universale nell'ambito di tutti i dialoghi programmatici dell'UE con i paesi interessati, onde trovare il modo di attuare tali raccomandazioni per mezzo di strategie nazionali e regionali; |
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8. |
plaude all'iniziativa a favore del cambiamento intrapresa dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, volta a migliorare e rafforzare la presenza globale degli uffici delle Nazioni Unite per i diritti umani con la creazione di otto centri regionali per tutelare e promuovere il rispetto di tali diritti, collaborando direttamente con i partner al fine di trasformare le raccomandazioni dei meccanismi per i diritti umani in cambiamenti concreti sul campo; chiede, in occasione del 10o anniversario del CDU, una valutazione dell'impatto di quest'ultimo anche riguardo al suo mandato e all'attuazione delle sue risoluzioni e di altre decisioni; |
Diritti civili e politici
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9. |
manifesta preoccupazione circa le revisioni costituzionali avviate in taluni paesi e intese a modificare i limiti previsti ai mandati presidenziali, una questione che in alcuni casi è sfociata in violenze elettorali; ribadisce che il rispetto dei diritti civili e politici, tra cui la libertà di espressione individuale e collettiva, come pure la libertà di riunione e associazione, rappresentano l'indicatore di una società democratica, tollerante e pluralistica; |
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10. |
ribadisce altresì che lo svolgimento periodico di elezioni reali, in base al suffragio universale ed equo, è un diritto fondamentale di cui dovrebbero godere tutti i cittadini in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 21, paragrafo 3) e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articolo 25); riafferma che l'esistenza della libertà di espressione e di un ambiente vivace e propizio a una società civile indipendente e pluralistica sono i presupposti per la promozione del rispetto dei diritti umani; |
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11. |
è del parere che le attuali tecnologie digitali presentino vantaggi e sfide per la tutela del diritto alla privacy, per l'esercizio della libertà di espressione online in tutto il mondo e per la sicurezza, dal momento che tali tecnologie possono essere utilizzate a fini di propaganda estremista e terroristica e come canali di reclutamento; accoglie con favore, in tale contesto, la nomina di un relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla privacy nell'era digitale, il cui mandato comprende questioni relative alla sorveglianza e alla privacy che interessano le persone online o offline; |
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12. |
invita i paesi membri delle Nazioni Unite, compresi gli Stati membri dell'UE, ad attuare le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza al fine di combattere la diffusione dell'odio razziale, etnico e xenofobo e la sua istigazione su Internet e sulle reti dei media sociali, adottando adeguati provvedimenti legislativi, nel pieno rispetto della libertà di espressione e di opinione; |
Difensori dei diritti umani
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13. |
condanna le continue vessazioni e la detenzione di difensori dei diritti umani e di figure dell'opposizione da parte di forze governative in una serie di paesi terzi; esprime preoccupazione per la legislazione ingiusta e restrittiva, comprese le limitazioni ai finanziamenti esteri, che si traduce in un assottigliamento dello spazio per le attività della società civile; invita tutti i governi a promuovere e a sostenere la libertà dei mezzi di comunicazione, le organizzazioni della società civile e le attività dei difensori dei diritti umani e a consentire loro di operare liberi da timori, repressioni o intimidazioni; |
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14. |
ritiene che le continue vessazioni e la detenzione di difensori dei diritti umani e di figure dell'opposizione da parte di alcuni paesi membri del CDU minino la credibilità di quest'ultimo; esorta l'UE e i suoi Stati membri a promuovere un'iniziativa a livello dell'ONU intesa a delineare una risposta coerente e globale alle sfide principali che i difensori dei diritti umani che si occupano di diritti delle donne, difesa dei diritti ambientali, fondiari e delle popolazioni autoctone, lotta alla corruzione e all'impunità, religione, nonché i giornalisti e gli altri difensori dei diritti umani che utilizzano i media (ivi compresi i media online e i social media) si trovano ad affrontare a livello mondiale, come pure a denunciare sistematicamente la loro uccisione; |
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15. |
esprime profonda preoccupazione per gli attacchi contro operatori umanitari e strutture mediche; rammenta che siffatti attacchi sono vietati dal diritto umanitario internazionale e chiede alle parti in conflitto di rispettare le disposizioni del diritto umanitario internazionale; evidenzia l'importanza di incrementare la sicurezza degli operatori umanitari onde reagire più efficacemente agli attacchi; |
Pena di morte
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16. |
ricorda la posizione dell'UE di tolleranza zero per la pena capitale e ribadisce la sua opposizione di lunga data alla pena di morte, alla tortura e ai trattamenti o alle pene crudeli, inumani o degradanti in tutti i casi e in tutte le circostanze; sottolinea l'importanza del fatto che l'Unione europea continui a promuovere la moratoria sulla pena capitale e sottolinea ancora una volta che l'abolizione di tale pratica contribuisce al rafforzamento della dignità umana; ribadisce la sua posizione secondo cui il sostegno alle politiche di contrasto alla droga dei paesi terzi, ivi inclusa l'assistenza finanziaria, l'assistenza tecnica e il potenziamento delle capacità, dovrebbe escludere il ricorso alla pena di morte per i reati connessi alle sostanze stupefacenti; esprime il suo sostegno a favore dell'istituzione di un relatore speciale sui diritti umani e la politica antidroga; |
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17. |
elogia i notevoli progressi finora compiuti, per cui molti paesi hanno sospeso la pena capitale, mentre altri hanno adottato misure legislative verso l'abolizione della stessa; esprime, tuttavia, il proprio rammarico per il ripristino delle esecuzioni in alcuni paesi nel corso degli ultimi anni; invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte o in cui vige da tempo una moratoria al riguardo a tener fede ai propri impegni e a non reintrodurla; |
Libertà di religione
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18. |
ricorda che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e garantito dall'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; ricorda ugualmente la sua correlazione con altri diritti umani e libertà fondamentali comprendenti il diritto di credere o non credere, la libertà di praticare un credo teistico, non teistico o ateo e il diritto di adottare un credo di propria scelta, di cambiarlo, abbandonarlo o tornare a farlo proprio; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni paesi non rispettano a tutt'oggi le norme dell'ONU e ricorrono alla repressione di Stato, che può comprendere punizioni corporali, pene detentive, ammende esorbitanti e persino la pena capitale, in violazione della libertà di religione o di credo; è preoccupato per la recrudescenza delle persecuzioni nei confronti delle minoranze a causa della loro religione o del loro credo, nonché per i danni illeciti ai loro luoghi di riunione; sostiene il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo sulle violenze commesse «in nome della religione»; chiede all'UE di dare attuazione alle sue raccomandazioni sulle iniziative a favore del dialogo interreligioso; |
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19. |
accoglie con favore l'impegno dell'UE a favore della promozione della libertà di religione o di credo nell'ambito di consessi internazionali, anche sostenendo il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo; sostiene pienamente la prassi dell'Unione europea di assumere la guida in materia di risoluzioni tematiche nell'ambito del CDU e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; chiede azioni concrete per proteggere le minoranze religiose, i non credenti, gli apostati e gli atei che sono vittime di leggi sulla blasfemia; ritiene che sia opportuno intervenire nelle sedi internazionali e regionali, mantenendo un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni e comunità religiose, come enunciato all'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
Diritti sociali ed economici
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20. |
riconosce gli sforzi compiuti dal CDU per porre su un piano di parità tutti i diritti umani e dare loro la stessa importanza, mediante l'istituzione di titolari di mandato per le procedure speciali in materia di diritti economici, sociali e culturali; sottolinea, a tal proposito, l'importanza della ratifica del Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che istituisce meccanismi di denuncia e indagine; |
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21. |
esprime profonda preoccupazione per la crescita della povertà estrema, che mette a repentaglio il pieno godimento di tutti i diritti umani; accoglie positivamente, a tale proposito, il rapporto del relatore speciale del CDU sulla povertà estrema e i diritti umani (A/HRC/29/31) e ne sostiene le proposte intese a eliminare la povertà estrema; ritiene importante affrontare le crescenti disuguaglianze per combattere la povertà in generale e promuovere i diritti sociali ed economici, in particolare agevolando l'accesso al cibo, all'acqua, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; |
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22. |
è del parere che la corruzione, l'evasione fiscale, la cattiva gestione della cosa pubblica e la mancanza di responsabilità rappresentino una minaccia all'equo godimento dei diritti umani e pregiudichino i processi democratici, lo Stato di diritto, l'equa amministrazione della giustizia e i servizi pubblici quali l'istruzione e i servizi sanitari di base; ritiene che gli interventi volti a garantire il rispetto dei diritti umani, in particolare il diritto all'informazione, alla libertà di espressione e di riunione, all'indipendenza della magistratura e alla partecipazione democratica alla cosa pubblica, siano di fondamentale importanza per contrastare la corruzione; |
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23. |
sottolinea le esigenze specifiche delle minoranze nei paesi terzi e la necessità di promuoverne l'uguaglianza in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale; |
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24. |
esorta i paesi membri delle Nazioni Unite, inclusi gli Stati membri dell'UE, a chiedere che tutti i titolari di mandato per le procedure speciali accordino particolare attenzione alle questioni che riguardano le donne, i giovani e le persone disabili dei popoli indigeni e riferiscano al CDU a tale riguardo; invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e gli Stati membri a sostenere la partecipazione dei popoli indigeni alle sessioni del CDU; invita il SEAE e gli Stati membri a sostenere attivamente lo sviluppo del piano d'azione globale sui popoli indigeni, in particolare per quanto riguarda le consultazioni periodiche dei popoli indigeni; |
Imprese e diritti umani
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25. |
sostiene l'attuazione effettiva ed esaustiva dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; esorta tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, inclusi gli Stati membri dell'UE, a sviluppare e attuare piani d'azione nazionali; ritiene che il commercio e i diritti umani possano avanzare di pari passo e che la comunità imprenditoriale abbia un ruolo importante da svolgere nella promozione dei diritti umani e della democrazia; ribadisce che è importante che le imprese europee e multinazionali svolgano un ruolo di primo piano nella promozione di norme internazionali su imprese e diritti umani; |
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26. |
invita le Nazioni Unite e l'Unione europea a sollevare, assieme alle imprese europee e multinazionali, la questione dell'accaparramento dei terreni e dei difensori dei diritti fondiari, che sono vittime di rappresaglie, anche sotto forma di minacce, vessazioni, arresti arbitrari, aggressioni e omicidi; |
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27. |
plaude all'iniziativa dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di rafforzare il progetto relativo alla rendicontabilità e ai mezzi di ricorso, allo scopo di contribuire alla creazione di un sistema più giusto ed efficace di leggi nazionali in materia di mezzi di ricorso, in particolare nel caso di gravi violazioni dei diritti umani in ambito aziendale; invita tutti i governi ad adempiere al loro obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani e l'accesso alla giustizia per le vittime che si trovano confrontate a difficoltà sia pratiche che giuridiche nell'accedere ai mezzi di ricorso sul piano nazionale e internazionale per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani connesse al mondo delle imprese; |
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28. |
rileva che nel luglio 2015 si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro intergovernativo aperto sull'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante riguardante le società transnazionali e altre imprese in relazione ai diritti umani, istituito da una risoluzione del CDU del 26 giugno 2014; chiede che l'UE sostenga gli sforzi volti ad allineare le sue politiche alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri partecipino in modo costruttivo al dibattito relativo a uno strumento internazionale giuridicamente vincolante riguardante le imprese e i diritti umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite; |
Migrazione e rifugiati
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29. |
esprime preoccupazione per la più grave crisi umanitaria dalla Seconda guerra mondiale, dovuta al crescente numero di persone costrette a lasciare la propria abitazione a causa di persecuzioni, conflitti armati, violenza generalizzata e cambiamenti climatici, e in cerca di protezione e di una vita migliore, che rischiano la propria vita affrontando viaggi pericolosi; sollecita un'azione coordinata ed efficace a livello internazionale volta ad affrontare le cause profonde della migrazione; chiede, inoltre, che si compiano maggiori sforzi a livello delle Nazioni Unite per far fronte alle sfide migratorie attuali e future, assicurando risorse finanziarie adeguate per il CDU, il PAM e altri organi delle Nazioni Unite che si occupano di fornire servizi fondamentali ai rifugiati all'interno e all'esterno delle zone di conflitto; evidenzia l'importanza del lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, ivi incluse le sue raccomandazioni; |
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30. |
invita tutti i paesi ad adottare un approccio alla migrazione basato sui diritti umani, che tuteli i diritti dei migranti e dei rifugiati nelle politiche in materia di migrazione e della gestione di tale fenomeno, prestando particolare attenzione alla situazione dei gruppi emarginati e svantaggiati di migranti e rifugiati, come le donne e i minori; invita tutti gli Stati ad affrontare il problema della violenza di genere nei confronti di donne e ragazze e sottolinea l'importanza di concepire la politica migratoria partendo da una prospettiva di genere, onde rispondere alle loro esigenze specifiche; |
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31. |
ricorda che tutti gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e tutelare i diritti umani di tutti gli individui sotto la loro giurisdizione, a prescindere dalla nazionalità o dall'origine e dalla condizione di migrante; rammenta che una strategia globale in materia di migrazione è strettamente collegata con le politiche di sviluppo e umanitarie, tra cui la creazione di corridoi umanitari e il rilascio di visti umanitari; ribadisce la sua richiesta affinché tutti gli accordi di cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con gli Stati extra UE siano conformi al diritto internazionale; ricorda che il rimpatrio dei migranti dovrebbe avvenire unicamente nel pieno rispetto dei loro diritti, sulla base di decisioni informate, e solo quando nel loro paese sia garantita la tutela dei loro diritti; invita i governi a porre fine agli arresti arbitrari e alla detenzione arbitraria di migranti; esprime preoccupazione per la discriminazione nei confronti dei migranti e dei rifugiati, come pure per le violazioni dei loro diritti; invita al riguardo i paesi membri delle Nazioni Unite, compresi gli Stati membri dell'UE, a rispettare il diritto di chiedere e di ottenere asilo; |
Cambiamenti climatici e diritti umani
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32. |
accoglie con favore l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che copre l'adattamento, la mitigazione, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie nonché il rafforzamento di capacità; invita tutte le parti firmatarie a tener fede agli impegni assunti; deplora l'assenza nell'UNFCCC di qualsiasi riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani e chiede che tutte le politiche e le iniziative della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si basino su tali diritti; |
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33. |
ricorda che le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici rappresentano una minaccia immediata e potenzialmente irreversibile per il pieno godimento dei diritti umani, e che l'impatto dei cambiamenti climatici sui gruppi vulnerabili la cui situazione a livello di diritti è già precaria è considerevole; rileva con preoccupazione che gli incidenti correlati al clima, come l'innalzamento del livello dei mari e i cambiamenti meteorologici estremi che provocano siccità e inondazioni, porteranno, secondo le previsioni, a perdite di vita, spostamenti di popolazioni e carenze di cibo e acqua ancora maggiori; |
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34. |
invita la comunità internazionale ad affrontare le lacune giuridiche che presenta il termine «rifugiato climatico», compresa la sua eventuale definizione internazionale; |
Diritti delle donne
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35. |
accoglie positivamente la recente risoluzione 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su «Donne, pace e sicurezza», che pone le donne al centro di tutti gli sforzi intesi ad affrontare le sfide globali, tra cui il diffondersi dell'estremismo violento, i cambiamenti climatici, le migrazioni, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza; plaude alle conclusioni dello studio globale delle Nazioni Unite sull'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su «Donne, pace e sicurezza», che sottolineano l'importanza della leadership e della partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, e il fatto che la presenza femminile ha migliorato l'assistenza umanitaria, ha intensificato gli sforzi delle forze di pace, ha favorito la conclusione dei colloqui di pace e ha contribuito a contrastare l'estremismo violento; invita le Nazioni Unite e tutti i suoi paesi membri ad adottare misure concrete per garantire l'autonomia delle donne e il loro coinvolgimento significativo nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di pace e nel processo di consolidamento della pace, potenziando la loro rappresentanza a tutti i livelli decisionali, anche in seno a istituzioni e meccanismi nazionali, regionali e internazionali; |
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36. |
esprime costernazione dinanzi al fatto che, con l'emergere di gruppi estremisti violenti quali Da'ish in Siria e in Iraq e Boko Haram nell'Africa occidentale, la violenza contro le donne ha acquisito una nuova dimensione, dal momento che la violenza sessuale è diventata parte integrante degli obiettivi, dell'ideologia e delle fonti di reddito di tali gruppi estremisti e ha posto la comunità internazionale dinanzi a una nuova sfida cruciale; invita tutti i governi e le istituzioni delle Nazioni Unite a intensificare il loro impegno nella lotta contro questi crimini abominevoli e nel ripristino della dignità delle donne, in modo che possano ricevere giustizia, riparazione e adeguate misure di sostegno; |
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37. |
ritiene che garantire l'autonomia delle donne, affrontando le sottese disparità di genere che rendono donne e ragazze vulnerabili nei periodi di conflitto, sia un modo per contrastare l'estremismo; sottolinea la necessità di garantire la continuità dell'istruzione per le ragazze nei campi profughi, nelle zone di conflitto colpite da povertà e condizioni ambientali estreme, come siccità e inondazioni; |
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38. |
sottolinea l'importanza di non compromettere l'acquis della Piattaforma d'azione di Pechino sull'accesso all'istruzione e alla sanità quale diritto umano fondamentale; evidenzia che l'accesso universale ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva contribuisce a ridurre la mortalità infantile e delle madri; segnala che la pianificazione familiare, la salute materna, l'accesso agevole agli anticoncezionali e alla gamma completa di servizi per la salute sessuale e riproduttiva sono elementi importanti per salvare la vita delle donne e aiutarle a riappropriarsi della loro vita qualora siano state vittime di stupro; sottolinea la necessità di porre tali politiche al centro della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi; |
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39. |
sottolinea l'importanza di misure volte a rafforzare la leadership e la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale; invita gli Stati ad assicurare la pari rappresentanza delle donne nelle istituzioni pubbliche e nella vita pubblica, anche riservando un'attenzione speciale all'inclusione delle donne appartenenti a minoranze; |
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40. |
invita la Commissione, il SEAE e il vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) a continuare a promuovere l'emancipazione politica ed economica delle donne e delle ragazze, integrando l'uguaglianza di genere in tutte le loro politiche e i loro programmi esterni, anche attraverso dialoghi strutturati con i paesi terzi, sollevando pubblicamente questioni di genere e garantendo nel contempo fondi sufficienti a tale scopo; |
Diritti dei minori
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41. |
sostiene gli sforzi dell'UE intesi a promuovere i diritti dei minori, in particolare contribuendo ad assicurare il loro accesso all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, garantendo la riabilitazione e il reintegro dei bambini reclutati nei gruppi armati, eliminando il lavoro minorile, la tortura, la stregoneria infantile, il traffico di minori, i matrimoni infantili e lo sfruttamento sessuale, nonché fornendo assistenza ai bambini nei conflitti armati e garantendo loro l'accesso all'istruzione nelle zone di conflitto e nei campi profughi; |
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42. |
ricorda che la Convenzione sui diritti del fanciullo, che è stata adottata nel 1989 e costituisce il trattato internazionale sui diritti umani più ampiamente ratificato, stabilisce una serie di diritti dei minori, tra cui il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione e al gioco, nonché il diritto alla vita familiare, il diritto di essere protetti dalla violenza e dalla discriminazione e di essere ascoltati; invita tutti i firmatari di tale trattato a onorare i loro obblighi; |
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43. |
si compiace del preannunciato studio globale che sarà avviato dalle Nazioni Unite per individuare, attraverso il monitoraggio e l'analisi valutativa, le modalità con cui le vigenti leggi e norme internazionali vengono attuate sul campo e per valutare le opportunità concrete che si presentano agli Stati per migliorare le loro politiche e le loro risposte; esorta tutti gli Stati a sostenere lo studio e a parteciparvi attivamente; |
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44. |
osserva con preoccupazione che nel 2015 una serie di persone è stata condannata a morte e giustiziata per crimini commessi a un'età inferiore ai 18 anni in paesi di tutto il mondo benché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sancisca il divieto di applicare la pena di morte ai minori; |
Diritti delle persone LGBTI
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45. |
esprime preoccupazione per il persistere, in vari paesi, di leggi e pratiche discriminatorie e di atti di violenza nei confronti delle persone sulla base del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere; invita a un attento monitoraggio della situazione delle persone LGBTI nei paesi in cui sono state introdotte di recente leggi anti-LGBTI; esprime profonda preoccupazione per le leggi cosiddette «antipropaganda» che limitano la libertà di espressione e di riunione, vigenti anche in alcuni paesi del continente europeo; |
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46. |
ribadisce il suo sostegno al costante lavoro dell'Alto commissario per i diritti umani volto a promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI, in particolare mediante dichiarazioni, relazioni e la campagna «Liberi e uguali»; incoraggia l'Alto commissario a proseguire la lotta contro leggi e pratiche discriminatorie; è preoccupato per le limitazioni imposte alle libertà fondamentali dei difensori dei diritti umani delle persone LGBTI e sollecita l'UE a rafforzare il proprio sostegno nei loro confronti; rileva che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se queste avessero accesso a tutti gli istituti giuridici; |
Integrazione dei diritti umani da parte dell'Unione europea e coerenza
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47. |
invita l'Unione europea a promuovere l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, compresi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, in conformità dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e delle disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione; |
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48. |
ribadisce il proprio invito all'UE ad adottare un approccio basato sui diritti e a integrare il rispetto dei diritti umani nelle politiche commerciali e di investimento, nei servizi pubblici e nella cooperazione allo sviluppo, come pure nella politica di sicurezza e di difesa comune; sottolinea altresì che la politica dell'UE in materia di diritti umani dovrebbe garantire che le politiche interne ed esterne siano coerenti, in linea con gli obblighi previsti dal trattato UE; |
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49. |
ribadisce, inoltre, l'importanza della partecipazione attiva e costante dell'UE ai meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare la terza commissione, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il CDU; riconosce gli sforzi profusi dal SEAE, dalle delegazioni dell'UE a New York e a Ginevra e dagli Stati membri sia per aumentare la coerenza dell'UE sul tema dei diritti umani a livello di Nazioni Unite tramite consultazioni tempestive e concrete sia per esprimersi «con una sola voce»; incoraggia l'UE ad aumentare gli sforzi tesi a far sentire la propria voce, anche intensificando il ricorso alla prassi sempre più diffusa delle iniziative interregionali nonché copatrocinando risoluzioni e assumendo un ruolo guida nel processo a esse relativo; ribadisce il proprio appello a una maggiore visibilità dell'azione dell'UE in tutte le sedi multilaterali; |
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50. |
chiede al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani di continuare a rafforzare l'efficacia, la coerenza e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani nel contesto del CDU, nel quadro dell'ulteriore sviluppo di una stretta cooperazione con l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani e nell'ambito delle procedure speciali; |
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51. |
sottolinea con enfasi la necessità di migliorare la preparazione e il coordinamento delle posizioni dell'UE per le sessioni del CDU e nell'affrontare la questione della coerenza tra la dimensione esterna e quella interna della politica dell'UE in materia di diritti umani; |
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52. |
ricorda l'importanza di mantenere la pratica istituzionalizzata di inviare una delegazione parlamentare al CDU e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; |
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53. |
chiede un impegno più di principio e non selettivo degli Stati membri dell'UE nel CDU; |
Droni e armi autonome
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54. |
ribadisce la sua richiesta al Consiglio dell'UE di elaborare una posizione comune dell'Unione sull'uso di droni armati, che attribuisca la massima importanza al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e che affronti questioni quali il quadro giuridico, la proporzionalità, l'assunzione di responsabilità, la protezione dei civili e la trasparenza; esorta nuovamente l'UE a vietare la produzione, lo sviluppo e l'impiego di armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza intervento umano; insiste sulla necessità che i diritti umani siano presi in considerazione in tutti i dialoghi con i paesi terzi sulla lotta al terrorismo; |
Misure antiterrorismo
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55. |
prende atto con soddisfazione del documento d'orientamento per la lotta al terrorismo elaborato dal SEAE e dalla Commissione allo scopo di garantire il rispetto dei diritti umani nella programmazione e nell'attuazione dei progetti di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo; ricorda, a tale riguardo, che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali è cruciale per la riuscita delle politiche di lotta al terrorismo, ivi incluso l'utilizzo delle tecnologie di sorveglianza digitale; sottolinea la necessità di sviluppare strategie di comunicazione efficaci per contrastare il terrorismo e la propaganda estremista e i metodi di reclutamento, in particolare online; |
Democratizzazione
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56. |
raccomanda all'UE di intensificare i propri sforzi per sviluppare un approccio più globale ai processi di democratizzazione, di cui le elezioni libere ed eque sono solo un aspetto, al fine di contribuire positivamente al rafforzamento delle istituzioni democratiche; ritiene che si dovrebbe fare ricorso alla condivisione delle migliori prassi di transizione nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo; |
Sviluppo e diritti umani
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57. |
sottolinea l'importanza dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 relativo alla pace e alla giustizia dell'Agenda 2030, che dovrebbe rappresentare una delle priorità di tutte le azioni esterne e interne, in particolare per quanto riguarda il finanziamento della cooperazione allo sviluppo; |
Sport e diritti umani
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58. |
esprime seria preoccupazione per il fatto che alcune grandi manifestazioni sportive sono ospitate in Stati autoritari in cui si verificano violazioni dei diritti umani; chiede che le Nazioni Unite e gli Stati membri dell'UE sollevino attivamente la questione e s'impegnino con le federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile per definire gli aspetti pratici della loro partecipazione a tali eventi, tra cui la Coppa del mondo FIFA del 2018 in Russia e del 2022 nel Qatar nonché i Giochi olimpici del 2022 a Pechino; |
Corte penale internazionale (CPI)
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59. |
ribadisce il suo pieno sostegno alle attività della CPI finalizzate a porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, e a offrire giustizia alle vittime dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio; rimane vigile nei confronti di ogni tentativo di minare la legittimità o l'indipendenza della Corte; esorta l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con la Corte e a garantirle un forte sostegno diplomatico, politico e finanziario, anche in seno alle Nazioni Unite; invita l'UE, i suoi Stati membri e i rappresentanti speciali dell'Unione a promuovere attivamente la CPI, l'esecuzione delle sue decisioni e la lotta contro l'impunità dei reati previsti dallo Statuto di Roma, anche rafforzando e ampliando le sue relazioni con il Consiglio di sicurezza e promuovendo la ratifica universale dello Statuto di Roma e degli emendamenti di Kampala; |
Paesi oggetto della revisione periodica universale (UPR)
Georgia
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60. |
accoglie con favore l'adesione della Georgia alla CDU e la recente UPR sulla Georgia; prende atto delle riforme legislative che hanno portato ad alcuni progressi e miglioramenti nel settore della giustizia e dell'applicazione della legge, nell'operato della procura, nella lotta ai maltrattamenti, nella tutela dei diritti dei minori, nella protezione della vita privata, dei dati personali e degli sfollati interni; |
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61. |
osserva, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi in merito alla piena indipendenza della magistratura e ai maltrattamenti, segnatamente per quanto concerne la custodia cautelare e la riabilitazione delle vittime, nonché in merito all'assunzione di responsabilità per abusi commessi dalle forze di contrasto, alle indagini circa gli abusi compiuti in passato da ufficiali governativi e ai diritti delle minoranze e delle donne; sottolinea la responsabilità del governo a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani di proteggere tutti i minori dalla violenza e chiede il controllo di tutte le istituzioni caritatevoli per minori; chiede che siano previste disposizioni per la riabilitazione delle vittime; continua a nutrire preoccupazione per la libertà di espressione e dei mezzi d'informazione e la mancanza di accesso degli osservatori ai territori occupati dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, in cui le violazioni dei diritti umani restano diffuse; sollecita il governo della Georgia ad adottare opportune misure al fine di garantire un seguito alle raccomandazioni formulate durante la revisione periodica universale; |
Libano
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62. |
si compiace con il Libano per la politica di apertura delle frontiere e di accoglienza che ha attuato per anni nei confronti dei rifugiati provenienti da Palestina, Iraq e Siria e sottolinea che il paese, dove una persona su quattro è un rifugiato, ha la più elevata concentrazione pro capite di rifugiati nel mondo; invita l'Unione europea a destinare maggiori risorse e a cooperare strettamente con le autorità libanesi per sostenere il paese nella protezione dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo; esprime preoccupazione, a tale proposito, per il rilevante numero di casi denunciati di matrimoni minorili e/o forzati tra i rifugiati siriani; incoraggia il governo libanese a prendere in considerazione una riforma della legislazione che disciplini l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del Libano; |
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63. |
sostiene le raccomandazioni della Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna (CEDAW) che sollecitano misure volte a sensibilizzare le lavoratrici domestiche migranti sui loro diritti umani a norma della convenzione del CEDAW, di cui il Libano è firmatario; sottolinea, in particolare, la necessità di abolire il «sistema Kafala» e di assicurare un accesso effettivo alla giustizia per le lavoratrici domestiche migranti, anche garantendo la loro sicurezza e residenza durante le procedure giuridiche e amministrative concernenti il loro status; |
Mauritania
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64. |
sottolinea che, anche se il governo mauritano ha compiuto progressi nell'adozione di interventi legislativi intesi a contrastare ogni forma di schiavitù o le pratiche di semi-schiavitù, la mancanza di un'effettiva attuazione concorre alla persistenza del fenomeno; invita le autorità a emanare una legge contro la schiavitù, ad avviare su scala nazionale, in modo sistematico e regolare, la raccolta di dati disaggregati su tutte le forme di schiavitù e a eseguire a uno studio approfondito basato su dati empirici della storia e della natura della schiavitù al fine di porre fine a tale pratica; |
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65. |
sollecita le autorità mauritane a consentire la libertà di parola e di riunione, conformemente alle convenzioni internazionali e al diritto interno della stessa Mauritania; sollecita altresì la scarcerazione di Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane e Djiby Sow affinché possano proseguire la loro campagna non violenta contro il persistere della schiavitù senza timori di intimidazioni e molestie; |
Myanmar/Birmania
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66. |
accoglie con favore lo svolgimento di elezioni competitive l'8 novembre 2015, un'importante pietra miliare nella transizione democratica del paese; prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto dagli elettori del Myanmar/Birmania a proseguire la democratizzazione del paese; nutre preoccupazione, tuttavia, per il quadro costituzionale di queste elezioni, in virtù del quale il 25 % dei seggi in parlamento è destinato a membri dell'esercito; riconosce i progressi sinora compiuti sul versante dei diritti umani, individuando al contempo il persistere di problematiche di grande rilevanza, tra cui i diritti delle minoranze e la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; |
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67. |
condanna i gravi e diffusi episodi di discriminazione e repressione nei confronti dei Rohingya, aggravati dal fatto che tale comunità non dispone di status giuridico e dall'aumento della retorica di incitamento all'odio contro i non buddisti; chiede che siano svolte indagini complete, trasparenti e indipendenti in relazione a tutte le segnalazioni di violazioni dei diritti umani nei confronti dei Rohingya e ritiene che le quattro leggi adottate dal parlamento nel 2015 intese a «proteggere la razza e la religione» contemplino aspetti discriminatori per quanto riguarda il genere; ribadisce la sua richiesta di autorizzare l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) a istituire un ufficio nel paese ed esprime preoccupazione per il fatto che ciò non sia ancora avvenuto; sottolinea la necessità di effettuare una valutazione completa dell'impatto in termini di sostenibilità prima della conclusione definitiva dei negoziati sull'accordo di investimento UE-Myanmar/Birmania; |
Nepal
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68. |
accoglie con favore l'entrata in vigore, il 20 settembre 2015, della nuova costituzione del Nepal, che dovrebbe gettare le basi per la stabilità politica e lo sviluppo economico futuri del paese; auspica che nel prossimo futuro si affrontino le questioni che ancora destano preoccupazioni circa la rappresentanza politica delle minoranze, compresi i Dalit, e le leggi sulla cittadinanza; |
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69. |
deplora la diffusa assenza di responsabilità per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani commesse da entrambe le parti durante la guerra civile, nonostante l'adozione, nel maggio 2014, della legge sulla verità, la riconciliazione e le sparizioni; esorta il governo del Nepal ad aderire alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; condanna le limitazioni imposte alle libertà fondamentali dei rifugiati tibetani; sollecita l'India a revocare il blocco ufficioso sull'economia del Nepal che, assieme al devastante terremoto dell'aprile 2015, sta causando una crisi umanitaria e sta spingendo quasi un altro milione di nepalesi in una spirale di povertà; |
Oman
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70. |
si compiace con l'Oman per l'istituzione della Commissione governativa nazionale per i diritti umani (NHRC) e per l'invito che, nel settembre 2014, ha permesso la storica visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto di riunione pacifica; esprime l'auspicio che questi passi costruttivi conducano a una maggiore collaborazione dell'Oman con i rappresentanti per i diritti umani delle Nazioni Unite e le organizzazioni indipendenti per i diritti umani; |
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71. |
incoraggia l'Oman ad adottare le misure necessarie per alleviare ciò che il relatore speciale dell'ONU ha descritto come un clima diffuso di paura e intimidazione nel paese; esprime persistente preoccupazione per la messa al bando di tutti i partiti politici e invita il governo a un ripensamento; chiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di offrire assistenza tecnica e giuridica per aiutare l'Oman a creare un ambiente sicuro e favorevole per le organizzazioni della società civile; |
Ruanda
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72. |
esprime la propria preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Ruanda, compresi le restrizioni alla libertà di espressione e di associazione, il restringimento dello spazio democratico per i partiti politici di opposizione e le attività della società civile indipendente, nonché l'assenza di un contesto favorevole all'indipendenza della magistratura; invita il governo ruandese ad aprire uno spazio democratico in cui tutte le fasce della società possano agire liberamente; |
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73. |
esprime preoccupazione per le recenti modifiche costituzionali che consentono al presidente in carica di candidarsi per un terzo mandato; invita il governo ruandese a rispettare la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo; |
Sud Sudan
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74. |
accoglie con favore l'accordo di pace sottoscritto dalle parti in conflitto il 28 agosto 2015 per porre fine alla guerra civile, il quale comprende una condivisione transitoria del potere, misure di sicurezza e l'istituzione di un tribunale ibrido per giudicare tutti i crimini commessi dall'inizio del conflitto; ricorda che il conflitto ha causato migliaia di vittime e provocato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone e rifugiati; |
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75. |
invita tutte le parti ad astenersi dal commettere violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario internazionale, comprese le violazioni che equivalgono a crimini internazionali, come le esecuzioni extragiudiziali, la violenza mirata di stampo etnico, la violenza sessuale nei conflitti, compreso lo stupro, nonché la violenza di genere, il reclutamento e l'impiego di bambini, le sparizioni forzate e gli arresti e la detenzione arbitrari; |
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76. |
accoglie con favore la risoluzione del CDU del giugno 2015 e l'invio di una missione dell'OHCHR finalizzata a monitorare la situazione dei diritti umani in Sud Sudan e riferire in merito; invita il Consiglio per i diritti umani a sostenere la nomina di un relatore speciale sul Sud Sudan, con il mandato di monitorare e riferire pubblicamente sulle violazioni, assistere il governo nell'attuazione delle raccomandazioni che saranno presentate dalla missione dell'OHCHR e formulare raccomandazioni per conseguire un'effettiva responsabilizzazione; |
Venezuela
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77. |
esprime preoccupazione per la drammatica situazione dei diritti umani nel paese in seguito al deterioramento della situazione economica, politica e sociale negli ultimi anni; ribadisce che la libertà di espressione, l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto sono componenti essenziali di qualsiasi società democratica; chiede alle autorità venezuelane di liberare immediatamente i leader dell'opposizione e tutti i manifestanti pacifici arbitrariamente detenuti per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e i loro diritti fondamentali; |
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78. |
accoglie con favore lo svolgimento delle elezioni del 6 dicembre 2015 e la formazione della nuova Assemblea nazionale; condanna qualsiasi tentativo di compromettere la piena applicazione dei risultati elettorali che esprimono la volontà del popolo venezuelano, come la sospensione di alcuni membri eletti democraticamente; ricorda che il nuovo governo dovrà affrontare un ampio ventaglio di questioni riguardanti i diritti umani, tra cui l'impunità, la responsabilità per le esecuzioni extragiudiziali, gli arresti e le detenzioni arbitrari, il diritto a un giusto processo, l'indipendenza del potere giudiziario, la libertà di riunione e di associazione e la libertà dei media; sottolinea che l'inclusione del Venezuela tra i membri del CDU per un periodo di tre anni a partire dal 1o gennaio 2016 comporta una speciale responsabilità nell'ambito del rispetto dei diritti umani; |
Siria
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79. |
esprime preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria e della sicurezza in Siria; sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sulla Siria; condanna gli attacchi deliberati a danno di civili, gli attacchi indiscriminati e sproporzionati, gli attacchi contro civili e beni protetti appartenenti al patrimonio culturale, nonché l'imposizione punitiva di assedi e blocchi; pone l'accento sulla necessità di dedicare un'attenzione e un sostegno particolari alle donne che subiscono violenze, alle organizzazioni femminili così come al loro contributo agli aiuti umanitari e alla risoluzione dei conflitti; chiede che l'UE e gli Stati membri contribuiscano a fare sì che la commissione d'inchiesta riceva finanziamenti adeguati per eseguire il proprio mandato, il quale consiste nello stabilire i fatti e le circostanze alla base di tutte le gravi violazioni dei diritti umani commesse e, se possibile, nell'identificare i responsabili al fine di garantire che gli autori delle violazioni, tra cui violazioni che possono costituire crimini contro l'umanità, rispondano delle loro azioni, anche tramite il deferimento alla Corte penale internazionale; |
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80. |
ribadisce la propria convinzione che una soluzione sostenibile alla crisi in Siria sia possibile esclusivamente tramite un accordo politico inclusivo che conduca ad un'autentica transizione politica tale da soddisfare le legittime aspirazioni del popolo siriano e consenta a quest'ultimo di determinare il proprio futuro in maniera indipendente e democratica; accoglie con favore la dichiarazione finale del 30 ottobre 2015 sui risultati dei colloqui di Vienna sulla Siria; accoglie con favore l'approvazione della risoluzione n. 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2015; |
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81. |
è preoccupato per la persecuzione delle minoranze religiose ed etniche in Siria, i cui membri sono costretti a convertirsi e a rendere omaggio e sono, inoltre, aggrediti, feriti, venduti come schiavi nonché resi vittime dell'espianto coatto di organi solamente in ragione della loro fede; |
Burundi
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82. |
esprime profonda preoccupazione per gli attacchi mirati contro gli attivisti dei diritti umani, i giornalisti e i loro familiari; condanna fermamente la violenza politica, le esecuzioni sommarie e altre violazioni dei diritti umani; esorta le autorità del Burundi a porre fine a tali abusi e violazioni riconoscendo l'urgenza e l'importanza di tale questione, e a condurre indagini imparziali e indipendenti con l'obiettivo di assicurare i responsabili alla giustizia e di garantire un risarcimento alle vittime; |
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83. |
continua a nutrire profonda preoccupazione per l'impatto umanitario della crisi sulla popolazione civile del paese e dell'intera regione; chiede che l'UE continui ad adoperarsi per pervenire a una soluzione consensuale tra il governo e l'opposizione nell'ottica di ripristinare un sistema politico inclusivo e democratico; |
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84. |
si compiace della sessione speciale del Consiglio per i diritti umani, tenutasi il 17 dicembre 2015, volta a prevenire un ulteriore peggioramento della situazione dei diritti umani in Burundi, ma si rammarica per il ritardo nella sua organizzazione; sollecita la rapida attuazione della missione da parte di esperti indipendenti ed esorta le autorità del Burundi a garantire una completa cooperazione nel quadro della missione; |
Arabia Saudita
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85. |
rimane seriamente preoccupato per le violazioni sistematiche dei diritti umani nel paese; esprime profonda preoccupazione per il ritmo allarmante con cui i tribunali hanno inflitto ed eseguito la pena capitale in Arabia Saudita nel 2015; deplora le esecuzioni di massa avvenute nelle scorse settimane; chiede all'Arabia Saudita di imporre una moratoria sulla pena di morte; |
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86. |
invita le autorità saudite a liberare tutti i prigionieri di coscienza, incluso il vincitore del premio Sacharov 2015, Raif Badawi; chiede all'UE di seguire con attenzione il suo caso specifico; |
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87. |
ribadisce che i membri del CDU dovrebbero essere eletti tra gli Stati che rispettano i diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia, il che attualmente non rispecchia la situazione dell'Arabia Saudita; invita le autorità saudite a cooperare pienamente con le procedure speciali del CDU e con l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani; |
Bielorussia
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88. |
accoglie con favore il rilascio dei rimanenti prigionieri politici nell'agosto 2015 e invita il governo bielorusso a riabilitare i prigionieri politici liberati e a ripristinare pienamente i loro diritti civili e politici; esprime profonda preoccupazione per il protrarsi delle limitazioni alle libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; condanna i soprusi ai danni di giornalisti indipendenti e di opposizione nonché la vessazione e la detenzione di attivisti per i diritti umani; esorta la Bielorussia ad aderire alla moratoria generale sull'esecuzione della pena di morte quale primo passo verso la sua definitiva abolizione; invita il governo a cooperare pienamente con il relatore speciale nonché a impegnarsi ad apportare le riforme per tutelare i diritti umani, anche attuando le raccomandazioni formulate dal relatore speciale e altri meccanismi per i diritti umani; |
Processo di pace in Medio Oriente
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89. |
prende atto delle conclusioni del VP/AR e del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente adottate il 18 gennaio 2016; concorda pienamente con il Consiglio sul fatto che il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani internazionali, compresa la loro responsabilità, da parte di tutti è un elemento fondamentale per il conseguimento della pace e della sicurezza e che gli insediamenti israeliani sono illegali ai sensi del diritto internazionale e compromettono la fattibilità della soluzione a due Stati; si rammarica profondamente per le dimissioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi, Makarim Wibisono; |
o
o o
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90. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 69a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0470.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/105 |
P8_TA(2016)0021
Attività della commissione per le petizioni nel 2014
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014 (2014/2218(INI))
(2018/C 011/11)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'esito delle deliberazioni della commissione per le petizioni, |
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visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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viste la rilevanza del diritto di petizione e l'importanza del fatto che il Parlamento sia immediatamente informato delle preoccupazioni specifiche dei cittadini o residenti dell'Unione europea, come previsto agli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
visto l'articolo 228 TFUE, |
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— |
visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto di petizione al Parlamento europeo, |
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— |
viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260, |
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— |
visti gli articoli 52 e 215, l'articolo 216, paragrafo 8, e l'articolo 218 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0361/2015), |
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A. |
considerando che le petizioni ricevute nel 2014 sono 2 714, il che rappresenta una flessione di quasi il 6 % rispetto al 2013, anno in cui il Parlamento ha ricevuto 2 885 petizioni; che 790 petizioni sono state ritenute ricevibili e hanno avuto un seguito, 1 070 petizioni sono state considerate irricevibili, 817 petizioni sono state dichiarate ricevibili e sono state archiviate, e nel caso di 37 petizioni le raccomandazioni sono state contestate; che tali cifre ammontano a quasi il doppio rispetto alle petizioni ricevute nel 2009; che non vi è stato un aumento commisurato del numero di funzionari pubblici incaricati del trattamento di tali petizioni; |
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B. |
considerando che la relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni si prefigge di presentare un'analisi delle petizioni ricevute nel 2014 nonché di discutere delle possibilità di migliorare le procedure e le relazioni con le altre istituzioni; |
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C. |
considerando che il numero di petizioni ricevute è modesto rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione europea, il che indica che la maggior parte dei cittadini dell'UE non conosce ancora l'esistenza del diritto di petizione o la sua potenziale utilità quale mezzo per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE sulle tematiche che li riguardano e li preoccupano; che, nonostante alcuni cittadini dell'UE siano a conoscenza dell'esistenza della procedura di petizione, vi è ancora molta confusione in merito al campo di attività dell'Unione europea, come dimostra l'elevato numero di petizioni irricevibili pervenute (39,4 %); |
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D. |
considerando che è essenziale il corretto trattamento delle petizioni nel corso dell'intera procedura per garantire che si sappia che il diritto di petizione viene rispettato; che i firmatari tendono a essere cittadini impegnati nel miglioramento e nel benessere futuro delle nostre società; che l'esperienza di questi cittadini riguardo al trattamento riservato alle loro petizioni potrebbe determinare la loro opinione futura sul progetto europeo; |
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E. |
considerando che nel 2014 sono state archiviate 1 887 petizioni, di cui 1 070 dichiarate irricevibili; che s olo il 29,1 % delle petizioni sono state dichiarate ricevibili e hanno avuto un seguito, che il 39,4 % sono state dichiarate irricevibili e che il 30,1 % sono state dichiarate ricevibili e sono state direttamente archiviate; |
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F. |
considerando che i cittadini dell'UE sono rappresentati dall'unica istituzione dell'UE da essi direttamente eletta, ossia il Parlamento europeo; che il diritto di petizione offre loro la possibilità di richiamare l'attenzione dei rappresentanti che hanno eletto; |
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G. |
considerando che i cittadini dell'UE, e la cultura di servizio verso di essi, devono sempre avere la priorità nel lavoro del Parlamento e, in particolare, della commissione per le petizioni, prima di qualsiasi altra considerazione o criterio di efficienza; che l'attuale livello di risorse umane disponibili all'interno dell'unità che si occupa delle petizioni mette a rischio la realizzazione di questi principi fondamentali; |
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H. |
considerando che, se pienamente rispettato nella sua essenza, il diritto di petizione può rafforzare la comunicazione tra il Parlamento europeo e i cittadini e residenti dell'Unione, qualora vi sia un meccanismo aperto, democratico, inclusivo e trasparente in ogni fase della procedura di petizione, con l'obiettivo di risolvere i problemi concernenti innanzitutto l'applicazione del diritto dell'UE; |
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I. |
considerando che il diritto di petizione è un elemento fondamentale della democrazia partecipativa; |
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J. |
considerando che il diritto di petizione, come il Mediatore europeo, si prefigge di affrontare i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni dell'UE o nazionali nell'attuazione del diritto dell'Unione; |
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K. |
considerando che le petizioni offrono un valido riscontro ai legislatori e agli organismi esecutivi a livello sia dell'UE che nazionale, in modo particolare in merito a eventuali lacune nell'attuazione del diritto dell'Unione; che le petizioni possono costituire un'allerta precoce per gli Stati membri in ritardo nell'attuazione del diritto dell'Unione; |
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L. |
considerando che le petizioni trasmesse alla commissione per le petizioni hanno spesso offerto alle altre commissioni del Parlamento spunti utili e diretti per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti; |
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M. |
considerando che l'obiettivo di assicurare il dovuto rispetto del diritto fondamentale di petizione non è di esclusiva competenza della commissione per le petizioni, ma deve piuttosto essere un impegno condiviso di tutte le commissioni del Parlamento e delle altre istituzioni dell'Unione; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre si attende un riscontro da parte delle altre commissioni parlamentari; |
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N. |
considerando che la commissione per le petizioni dovrebbe adoperarsi per avvalersi maggiormente delle sue prerogative e degli strumenti generali o specifici che competono alle commissioni, quali le interrogazioni orali e le risoluzioni brevi, in modo da dare visibilità, sulla base delle petizioni ricevute, ai diversi problemi dei cittadini e residenti dell'UE presentandole durante la sessione plenaria di questo Parlamento; |
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O. |
considerando che ogni petizione deve essere valutata e trattata in modo attento, efficiente, tempestivo, trasparente e individuale e nel rispetto dei diritti di partecipazione dei membri della commissione per le petizioni; che ogni firmatario ha il diritto di ricevere una risposta in tempi brevi corredata di informazioni circa i motivi relativi all'archiviazione della petizione o circa le misure di seguito, esecuzione e monitoraggio intraprese; che un migliore coordinamento istituzionale con le istituzioni a livello unionale, nazionale e regionale è essenziale per affrontare tempestivamente le questioni sollevate dalle petizioni; |
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P. |
considerando che occorre garantire un trattamento efficace e tempestivo delle petizioni anche nella transizione tra due legislature con il cambio di personale che ne consegue; |
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Q. |
considerando che è soprattutto nell'interesse delle petizioni ricevibili e fondate far sì che i lavori della commissione per le petizioni non siano gravati dal trattamento indebitamente lungo di petizioni irricevibili o infondate; |
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R. |
considerando che il firmatario deve essere debitamente informato in merito ai motivi per cui la petizione è stata dichiarata irricevibile; |
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S. |
considerando che le petizioni sono discusse durante le riunioni della commissione per le petizioni e che i firmatari possono partecipare al dibattito, hanno il diritto di presentare le loro petizioni corredate di informazioni più dettagliate contribuendo in tal modo attivamente ai lavori della commissione, fornendo informazioni aggiuntive ai membri della stessa, alla Commissione europea e ai rappresentanti degli Stati membri eventualmente presenti; che 127 firmatari hanno presenziato e partecipato alle deliberazioni della commissione nel 2014; che tale dato sulla partecipazione diretta continua a essere relativamente modesto e andrebbe incrementato, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza e una pianificazione che consenta ai firmatari di organizzare al meglio la loro presenza in commissione; |
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T. |
considerando che in molte occasioni, dopo il dibattito pubblico durante le riunioni della commissione, le petizioni sono lasciate in sospeso, prevedendo un ulteriore seguito e rimanendo in attesa di riscontri, ossia ulteriori indagini da parte della Commissione europea o delle commissioni parlamentari, oppure di uno scambio concreto con le autorità nazionali o regionali interessate; |
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U. |
considerando che, per riuscire a discutere di un ampio ventaglio di temi e garantire la qualità di ogni dibattito, è necessario allungare i tempi di riunione; che gli incontri dei coordinatori dei gruppi politici sono fondamentali per assicurare una regolare pianificazione e un corretto svolgimento dei lavori della commissione e che pertanto occorre destinare a tali riunioni tempi atti a consentire un processo decisionale democratico; |
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V. |
considerando che le attività della commissione per le petizioni sono basate sulle informazioni inviate per iscritto dai firmatari e sui loro contributi orali e audiovisivi durante le riunioni, integrati dalla consulenza offerta dalla Commissione, dagli Stati membri, dal Mediatore europeo o da altri organi politici rappresentativi; |
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W. |
considerando che le preoccupazioni sollevate dai firmatari devono essere debitamente affrontate in modo approfondito nel corso dell'intera procedura di petizione; che tale procedura può prevedere diverse fasi, tra cui numerosi cicli di riscontri da parte del firmatario e da parte delle istituzioni europee e delle autorità nazionali interessate; |
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X. |
considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, stabiliti in conformità del trattato e del regolamento del Parlamento, precisano che le petizioni devono soddisfare condizioni di ricevibilità formale (articolo 215 del regolamento) ossia devono riferirsi a una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e concernere direttamente il firmatario, il quale deve essere cittadino dell'Unione o risiedervi; che, di conseguenza, un certo numero di petizioni ricevute è dichiarato irricevibile perché non conforme a tali criteri formali; che la decisione sulla ricevibilità risponde piuttosto a tali criteri di natura giuridica e tecnica e non dovrebbe essere determinata da considerazioni di ordine politico; che il portale web delle petizioni dovrebbe essere uno strumento efficace nel fornire le informazioni e gli orientamenti necessari ai firmatari per quanto concerne i criteri di ricevibilità; |
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Y. |
considerando che è stato ormai adottato un trattamento speciale per le petizioni riguardanti i bambini, riconoscendo che qualsiasi ritardo in questi casi rappresenta un danno particolarmente grave per le persone coinvolte; |
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Z. |
considerando che le petizioni possono costituire una forma di controllo, da parte dei cittadini europei, dell'elaborazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione; che ciò consente ai cittadini dell'UE di fungere da preziosa fonte di informazioni sulle richieste riguardanti il diritto dell'Unione e le violazioni dello stesso, soprattutto nei settori dell'ambiente e del mercato interno, del riconoscimento delle qualifiche professionali, della protezione dei consumatori e dei servizi finanziari; |
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AA. |
considerando che la presentazione di una petizione coincide spesso con la simultanea trasmissione di una denuncia alla Commissione che può comportare l'avvio di una procedura d'infrazione o un ricorso in carenza; che le statistiche (cfr. 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2006)0416)) dimostrano che un quarto, o addirittura un terzo, delle petizioni e delle denunce esaminate era collegato a procedure d'infrazione o ha dato luogo a tali procedure; che il coinvolgimento del Parlamento in queste procedure di petizione permette un controllo supplementare rispetto alle attività di indagine delle istituzioni UE di competenza; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre è ancora oggetto di indagine da parte della Commissione; |
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AB. |
considerando che le principali tematiche sollevate nelle petizioni riguardano un'ampia gamma di questioni, quali il diritto ambientale (in particolare la gestione delle acque e dei rifiuti, le attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi e grandi progetti infrastrutturali e di assetto territoriale), i diritti fondamentali (segnatamente i diritti dei minori e delle persone con disabilità, di particolare rilievo dato che fino a un quarto dell'elettorato dell'UE dichiara un qualche grado di menomazione o disabilità), la libera circolazione delle persone, la discriminazione, l'immigrazione, l'occupazione, i negoziati sull'accordo sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), il benessere degli animali, l'applicazione della giustizia e l'inclusione sociale delle persone con disabilità; |
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AC. |
considerando che il portale web della commissione per le petizioni è stato inaugurato il 19 novembre 2014, con un anno di ritardo, in sostituzione della piattaforma elettronica per la presentazione delle petizioni precedentemente disponibile sul sito Europarl, ed è stato concepito per promuovere il diritto di petizione e rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita dell'UE; che tale portale, non ancora pienamente operativo, è stato progettato per fornire una soluzione integrata in risposta ai bisogni specifici della procedura di petizione, offrendo uno strumento Internet più adatto alle esigenze dei cittadini dell'Unione che desiderino presentare una petizione, consentendo loro di seguire in tempo reale l'avanzamento delle loro petizioni; che sono state individuate varie carenze, soprattutto per quanto riguarda la funzione di ricerca, che indeboliscono il ruolo del portale come registro pubblico delle petizioni, e che la seconda fase, destinata a colmare tutte le lacune esistenti, avrebbe dovuto già essere conclusa; che il portale può contribuire a migliorare il servizio e la sua visibilità per i cittadini e i membri della commissione, fungendo anche da registro elettronico (previsto dall'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento), consentendo ai cittadini di presentare petizioni e seguirne l'iter nonché di apporre la firma elettronica alle proprie petizioni; che il nuovo portale è inteso ad aumentare la trasparenza e l'interattività della procedura di petizione, garantendo nel contempo una maggiore efficienza amministrativa, a vantaggio dei firmatari, dei deputati e del pubblico in generale; che il portale web dovrebbe costituire lo strumento atto ad aumentare la trasparenza della procedura di petizione, a migliorare l'accesso dei firmatari all'informazione e a sensibilizzare i cittadini sulla capacità e le possibilità della commissione per le petizioni di aiutarli a porre rimedio alla loro situazione; che andrebbe aumentato e ulteriormente stimolato l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per avvicinare le attività della commissione ai cittadini; |
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AD. |
considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è uno strumento importante per consentire ai cittadini di partecipare al processo decisionale dell'UE e che il suo potenziale deve essere sfruttato appieno; che, al fine di ottenere i migliori risultati in termini di partecipazione dei cittadini, è opportuno migliorare ulteriormente questo strumento, i suoi livelli di rappresentazione e i suoi aspetti pratici, e far sì che venga pienamente rispettato e messo in atto dalle istituzioni dell'UE, in particolare dalla Commissione; |
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AE. |
considerando che la commissione per le petizioni continua a interessarsi attivamente all'applicazione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei ed è consapevole della necessità di un nuovo regolamento volto a eliminarne le numerose lacune, ostacoli e debolezze, e della natura farraginosa del quadro giuridico esistente e dei meccanismi necessari per avviare e monitorare una ICE, con particolare riferimento all'effettiva raccolta delle firme; |
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AF. |
considerando che, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 211/2011, il 1o aprile 2012, la commissione per le petizioni ritiene necessario valutarne l'attuazione per individuare le eventuali debolezze e proporre soluzioni realizzabili per una sua rapida revisione, in modo da migliorarne l'attuazione; |
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AG. |
considerando che l'organizzazione di audizioni pubbliche per le iniziative riuscite è stata un successo e che il coinvolgimento e la partecipazione della commissione per le petizioni, in qualità di commissione associata alle audizioni delle iniziative dei cittadini europei, è stata molto apprezzata dei deputati e dalla società civile; che la commissione per le petizioni sostiene tale processo e mette la sua lunga esperienza acquisita con i cittadini al servizio di questo obiettivo; che per ogni ICE giunta a buon fine sarebbe auspicabile un seguito concreto da parte della Commissione; |
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AH. |
considerando che, a causa del carico di lavoro della commissione per le petizioni e della necessità di potenziare le risorse umane della segreteria di tale commissione, non è stata effettuata alcuna missione conoscitiva per le petizioni in esame nel 2014; che in futuro, nel caso di petizioni che lo richiedano, tali missioni verranno effettuate; |
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AI. |
considerando che nel 2016 si dovrebbe ristabilire il normale numero di missioni conoscitive, dal momento che tali missioni costituiscono una prerogativa specifica della commissione e una componente fondamentale del suo lavoro, che comporta l'interazione con i cittadini e con le autorità degli Stati membri interessati; che i membri di tali delegazioni partecipano su un piano di parità a tutte le attività connesse, compresa la stesura di relazioni; |
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AJ. |
considerando che la commissione per le petizioni ha responsabilità riguardo al Mediatore europeo, che è l'organo incaricato dell'esame delle denunce dei cittadini dell'UE sulla possibile cattiva amministrazione in seno alle istituzioni e agli organi dell'UE, e in merito al quale la commissione redige anche una relazione annuale basata sulla relazione annuale del Mediatore stesso; che nel 2014 la commissione ha partecipato attivamente e direttamente all'organizzazione dell'elezione del Mediatore europeo in virtù dell'articolo 204 del regolamento del Parlamento; che la rielezione, nel dicembre 2014, di Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo per un mandato di cinque anni si è svolta in modo efficace e trasparente; |
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AK. |
considerando che la commissione per le petizioni fa parte della Rete europea dei difensori civici, la quale comprende anche le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali, ove esse esistono, e che è importante che i parlamenti degli Stati membri nominino commissioni per le petizioni e rafforzino quelle esistenti e che venga migliorata la cooperazione tra di esse; |
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1. |
pone in risalto il lavoro che la commissione per le petizioni deve svolgere per rendere possibile una certa partecipazione dei cittadini e residenti dell'UE alla difesa e promozione dei loro diritti e al controllo della corretta applicazione della normativa dell'UE, dal momento che le loro petizioni permettono di conoscere le preoccupazioni dei cittadini, affinché le loro rimostranze legittime siano risolte entro tempi ragionevoli; sottolinea il fatto che le petizioni ricevibili che richiedono una discussione devono essere dibattute in seno alla commissione entro nove mesi dalla loro presentazione; ribadisce che per affrontare tempestivamente le questioni sollevate dalle petizioni è essenziale migliorare il coordinamento istituzionale con le istituzioni a livello unionale, nazionale e regionale e con gli altri organi; |
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2. |
sottolinea che la commissione per le petizioni (in quanto punto di contatto per i cittadini), il Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini europei possono costituire un insieme di strumenti fondamentali per una maggiore partecipazione politica dei cittadini, ai quali vanno garantiti un accesso adeguato a tali strumenti e il corretto funzionamento di questi ultimi; sottolinea la responsabilità che compete loro quando si tratta di promuovere la cittadinanza europea e rafforzare la visibilità e la credibilità delle istituzioni dell'Unione; sollecita una maggiore presa in considerazione, da parte delle istituzioni UE, del lavoro svolto dal Mediatore europeo; chiede meccanismi aggiuntivi per garantire il coinvolgimento diretto dei cittadini ai processi decisionali delle istituzioni dell'UE; |
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3. |
sottolinea che una maggiore cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali in merito a questioni legate all'applicazione del diritto dell'Unione è indispensabile per operare ai fini del ravvicinamento ai cittadini dell'UE e del rafforzamento della legittimità e della responsabilità del processo decisionale del Parlamento europeo; rileva che la cooperazione è rafforzata dallo scambio proattivo di informazioni a tutti i livelli istituzionali e che ciò è fondamentale per affrontare le questioni sollevate dai firmatari; si rammarica del fatto che in taluni casi le autorità nazionali, regionali e locali non rispondano alle richieste della commissione per le petizioni; |
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4. |
segnala il perdurante arretrato nel trattamento delle petizioni, dovuto alla restrizione dell'organico in forza presso la segreteria della commissione, che si ripercuote chiaramente sui tempi disponibili per trattare le petizioni e, in particolare, stabilirne la ricevibilità; ritiene che tali ritardi non siano accettabili se si mira all'eccellenza del servizio e che non solo compromettano l'effettivo diritto di petizione, ma altresì danneggino la credibilità delle istituzioni dell'UE agli occhi dei cittadini interessati; esorta le competenti istanze politiche e amministrative del Parlamento, in collaborazione con la commissione per i bilanci, a trovare una soluzione adeguata per assicurare che il lavoro della commissione per le petizioni possa essere all'altezza dello spirito dei trattati; |
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5. |
sottolinea la necessità di motivare esaurientemente ai firmatari le ragioni sottese alla decisione di irricevibilità o archiviazione delle loro petizioni in quanto infondate; |
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6. |
invita la commissione per le petizioni e, se del caso, gli organi parlamentari competenti per la modifica del regolamento, a strutturare in modo più chiaro la distinzione tra i criteri per determinare la fondatezza di una petizione e quelli per determinarne l'ammissibilità, e tra la decisione di mantenerla in sospeso o archiviarla, e chiede inoltre di rendere visibile tale struttura ai potenziali firmatari; |
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7. |
sottolinea il ruolo significativo svolto dalla Commissione europea, che presta la propria assistenza per il trattamento dei casi sollevati dai firmatari, e la invita a monitorare in modo proattivo e tempestivo taluni progetti denunciati dai firmatari in cui il diritto dell'Unione è stato violato, o lo sarà in futuro, attraverso la messa in atto della programmazione ufficiale; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a porre rimedio a tali casi di mancato o inadeguato recepimento del diritto dell'Unione denunciati da numerose petizioni presentate al Parlamento; invita inoltre la Commissione a ricorrere con meno esitazioni all'avvio di una procedura di infrazione a tal riguardo; sottolinea la necessità, quando si tratta di avviare una procedura di infrazione, di non dare l'impressione di avere maggiore riguardo nei confronti degli Stati membri più grandi; chiede alla Commissione di tenere regolarmente informata la commissione per le petizioni dell'andamento e dell'esito concreto delle procedure d'infrazione direttamente collegate a una data petizione; |
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8. |
invita la Commissione a impegnarsi appieno nella procedura di petizione, in particolare svolgendo indagini approfondite sui casi ricevibili sottoposti alla sua attenzione e infine fornendo tempestivamente per iscritto ai firmatari risposte precise e aggiornate; auspica che tali risposte vengano ulteriormente approfondite durante le discussioni orali su questi temi nelle riunioni pubbliche della commissione per le petizioni; ritiene che, ai fini della credibilità istituzionale, sia opportuno che nell'ambito di tali discussioni la Commissione sia rappresentata da un funzionario di grado adeguato; ritiene che, in qualità di guardiana dei trattati, la Commissione debba entrare maggiormente nel merito dei casi, tenendo conto dello spirito fondamentale della pertinente legislazione dell'Unione; |
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9. |
chiede, per motivi di trasparenza e in uno spirito di leale cooperazione tra le varie istituzioni dell'Unione europea, che la Commissione agevoli l'accesso ai documenti e a tutte le pertinenti informazioni concernenti le procedure EU Pilot, in particolare nei casi attinenti a petizioni ricevute, compresi gli scambi di domande e risposte tra la Commissione e gli Stati membri interessati, quanto meno alla conclusione delle procedure; |
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10. |
sottolinea l'importanza di un monitoraggio proattivo e di una tempestiva azione preventiva da parte della Commissione, quando vi siano prove fondate del fatto che taluni progetti pianificati e pubblicati possano violare il diritto dell'Unione; esprime preoccupazione per l'attuale tendenza in seno alla Commissione a impedire le indagini sul merito di molte petizioni, sulla base di motivazioni puramente procedurali; non concorda con i ripetuti suggerimenti di chiudere molti fascicoli appartenenti a petizioni specifiche in attesa degli esiti dell'esame delle questioni che sollevano e ritiene che ciò non sia in linea con lo spirito del ruolo fondamentale della Commissione di custode dei trattati; chiede ancora maggiore attenzione e un'azione coerente, in particolare nei casi presentati dai firmatari che riguardano eventuali violazioni del diritto dell'Unione da parte della stessa Commissione, ad esempio in relazione all'accesso pubblico ai documenti, come garantito dalla convenzione di Aarhus; |
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11. |
sottolinea l'importanza di assicurare che la Commissione europea risponda in modo dettagliato e proattivo a tutte le petizioni e quanto più velocemente possibile; |
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12. |
chiede che, alla luce del carattere speciale della commissione e dell'importante carico di lavoro dovuto al contatto con le migliaia di cittadini e residenti che presentano petizioni ogni anno, siano incrementate le risorse umane di cui dispone il suo segretariato; |
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13. |
sottolinea la necessità di migliorare la corrispondenza con i cittadini ai fini del trattamento delle loro richieste; |
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14. |
ritiene essenziale rafforzare la collaborazione con i parlamenti nazionali, le loro commissioni competenti e i governi degli Stati membri e incoraggiare le autorità nazionali a recepire e applicare la legislazione dell'UE con assoluta trasparenza; sottolinea l'importanza della collaborazione con la Commissione e gli Stati membri con l'obiettivo di difendere in modo più efficace e trasparente i diritti dei cittadini e plaude alla presenza di rappresentanti di Stati membri alle riunioni; evidenzia la necessità che rappresentanti del Consiglio e della Commissione del più alto grado siano presenti alle riunioni e alle audizioni della commissione per le petizioni nei casi in cui il contenuto delle questioni in discussione richieda il coinvolgimento di tali istituzioni; ribadisce l'invito già rivolto nella sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2013 (1) di avviare un dialogo strutturato rafforzato con gli Stati membri, in particolare organizzando riunioni regolari con i membri delle commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali; |
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15. |
esorta gli Stati membri dell'UE a normare giuridicamente l'obbligo di istituire commissioni per le petizioni ben funzionanti in seno ai parlamenti nazionali, aumentando in tal modo in maniera considerevole l'efficacia della cooperazione tra la commissione per le petizioni e i parlamenti nazionali; |
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16. |
ritiene essenziale che la commissione rafforzi la cooperazione con le altre commissioni del Parlamento chiedendo il loro parere sulle petizioni, invitando i loro membri ai dibattiti che riguardano il rispettivo ambito di competenza e associandosi maggiormente ai loro lavori in qualità di commissione per parere riguardo ad alcune relazioni, in particolare per le relazioni che vertono sul corretto recepimento e attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri; chiede alle commissioni competenti di accordare la debita considerazione alle petizioni loro trasmesse e di fornire i riscontri necessari ai fini del loro corretto trattamento; |
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17. |
sottolinea la crescente importanza della commissione per le petizioni in qualità di commissione di controllo, destinata a essere un punto di riferimento per il recepimento e l'attuazione del diritto europeo a livello amministrativo negli Stati membri; ribadisce l'invito di aumentare i dibattiti politici durante le sessioni plenarie e di rendere ancora più incisiva la comunicazione sulle petizioni dei cittadini europei, espresso nella risoluzione summenzionata sulle attività della commissione per le petizioni 2013; |
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18. |
si rammarica che non vi sia un maggior numero di firmatari in grado di presentare direttamente il loro caso alla commissione per le petizioni, in parte a causa della mancanza di tempo nel corso delle riunioni e di risorse umane presso il segretariato della commissione; chiede di migliorare i termini entro i quali i firmatari vengono informati del trattamento delle loro richieste e dell'esame in commissione; si dichiara favorevole a un maggiore utilizzo della videoconferenza o di qualsiasi mezzo che consenta ai firmatari di partecipare attivamente ai lavori della commissione per le petizioni, anche quando non sono fisicamente presenti; |
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19. |
chiede di istituire tempestivamente in seno al Parlamento una rete informale sulle petizioni a cui partecipino i deputati che rappresentano ogni commissione del Parlamento, al fine di garantire un agevole ed efficace coordinamento delle attività connesse alle petizioni, il che consentirà di migliorare l'esercizio del diritto di petizione; |
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20. |
sottolinea l'importante ruolo che altre commissioni devono svolgere, incluso nelle loro riunioni il trattamento di questioni rilevanti presentate nelle petizioni appartenenti alle loro aree di competenza e, qualora pertinente, l'utilizzazione delle petizioni ricevute come fonte di informazioni per i procedimenti legislativi; |
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21. |
deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata adottata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sua applicazione si sia rivelata poco chiara e in una certa misura deludente per molti cittadini; deplora il fatto che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sia ancora stata adottata dall'UE in quanto tale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del trattato sull'Unione europea, e che le procedure in atto in questo senso non siano oggetto di un livello sufficiente di informazione ai cittadini europei; deplora altresì l'interpretazione rigorosa da parte della Commissione dell'articolo 51, che prevede che le disposizioni della Carta si applichino alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; ricorda che la Commissione europea si è spesso dichiarata impossibilitata a intervenire nell'ambito dei diritti fondamentali quando richiesto dalla commissione per le petizioni a motivo dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che le aspettative dei cittadini vanno spesso al di là di quanto non consentano le disposizioni strettamente giuridiche della Carta; chiede alla Commissione di essere più vicina alle aspettative dei cittadini e di trovare un nuovo approccio riguardo all'interpretazione dell'articolo 51; |
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22. |
sottolinea il prezioso lavoro svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; prende debitamente atto, a tal riguardo, delle osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo alla relazione iniziale dell'Unione europea (2); sottolinea che il quadro dell'Unione europea dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, in linea con i requisiti della Convenzione; chiede, a tale proposito, un rafforzamento della capacità della commissione per le petizioni e del suo segretariato, che le consenta di espletare correttamente il proprio ruolo di tutela; chiede di nominare un funzionario incaricato, responsabile del trattamento delle questioni connesse ai disabili; sottolinea la volontà della commissione di collaborare strettamente con le altre commissioni legislative coinvolte nella rete del Parlamento europeo sulle disabilità; prende atto della necessità di ulteriori sforzi e azioni a nome della commissione a tutela delle persone con disabilità, quali ad esempio le azioni intese a promuovere la tempestiva ratifica del trattato di Marrakesh; |
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23. |
sottolinea la preoccupazione da parte dei cittadini riguardo alle negoziazioni dell'accordo sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) cui partecipa la Commissione, come segnalato da numerose petizioni ricevute nel corso del 2014; sottolinea l'importanza che la Commissione europea attui urgentemente le raccomandazioni del Mediatore europeo a tal proposito; |
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24. |
sottolinea il parere emesso dalla commissione sulle raccomandazioni alla Commissione relative ai negoziati riguardanti l'accordo sul TTIP in cui, come segnalato da numerose petizioni ricevute, si rifiuta lo strumento di arbitraggio noto come risoluzione delle controversie investitori-Stati (ISDS) e si deplora il fatto che sia stata rifiutata l'ICE sul TTIP; |
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25. |
si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e li invita a firmare tale Convenzione e a ratificarla quanto prima; |
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26. |
invita l'Unione europea e gli Stati membri a firmare e a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; |
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27. |
invita gli Stati membri a firmare e a ratificare senza ulteriore indugio il trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone con disabilità visive e a quelle con difficoltà ad accedere ai testi a stampa; |
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28. |
constata la notevole attenzione prestata ad alcune petizioni relative al progetto di prospezione e sfruttamento di eventuali riserve di petrolio nelle isole Canarie; riconosce che i firmatari che, per ragioni ambientali, si opponevano al progetto hanno contribuito in modo significativo a chiarire il dibattito; riconosce che le problematiche ambientali rimangono una priorità per i firmatari, evidenziando in tal modo che gli Stati membri continuano a essere carenti in tale ambito; osserva che molte petizioni sono incentrate su tematiche quali la gestione dei rifiuti, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, l'energia nucleare, la fratturazione idraulica e la protezione delle specie animali; |
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29. |
sottolinea l'elevato numero di petizioni ricevute che rifiutano l'utilizzo della tecnica della fratturazione idraulica per l'estrazione di gas e petrolio dal sottosuolo e che mettono in evidenza le conseguenze ambientali, economiche e sociali correlate all'uso di tale tecnica; |
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30. |
denuncia in particolare la pratica della frammentazione dei dossier, utilizzata in modo ricorrente nel caso di grandi progetti infrastrutturali o di progetti di trivellazione, alla base di numerose petizioni in materia di ambiente; |
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31. |
riconosce le preoccupazioni dei firmatari dinanzi alle presunte ingiustizie verificatesi durante le procedure amministrative e giudiziarie relative alla separazione e al divorzio di genitori in cui vengono sollevate questioni relative alla custodia dei figli minorenni e alle adozioni forzate in alcuni Stati membri; osserva in tale contesto che, in alcuni Stati membri e nel caso delle coppie costituite da persone di cittadinanza diversa, esiste una possibile discriminazione fondata sulla nazionalità a favore del coniuge dello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti e a danno del coniuge non cittadino di detto Stato, con gravi ripercussioni, spesso molto negative e drammatiche, sui diritti dei bambini; sottolinea che ha ricevuto notifica di casi che coinvolgono vari Stati membri (Germania, in particolare con riferimento all'attività dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, Danimarca) e la Norvegia e, a tale proposito, accoglie con favore la prossima revisione del regolamento Bruxelles II bis, prevista per il 2016; sottolinea che, nel 2015, è stato istituito un nuovo gruppo di lavoro in seno alla commissione per le petizioni, incaricato di rispondere rapidamente e in modo coerente a tali preoccupazioni, che ha effettuato una visita conoscitiva nel Regno Unito allo scopo di indagare sulle denunce di questa natura in situ; |
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32. |
sottolinea l'elevato numero di petizioni ricevute che criticano duramente e mettono in guardia sulle conseguenze delle politiche sull'immigrazione, il commercio e sulle politiche esterne dell'UE in termini di rispetto delle disposizioni atte a garantire i diritti umani delle persone migranti; sottolinea il dovere per tutte le agenzie, gli organi e le istituzioni dell'UE, compreso Frontex, di garantire in qualsiasi momento il rispetto dei diritti umani e l'ottemperanza alla Carta dei diritti fondamentali nel suo ambito di applicazione nei rispettivi ambiti di applicazione; |
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33. |
si compiace del dialogo sociale nel «Forum europeo per i diritti dei minori», che dal 2007 viene organizzato ogni anno su iniziativa della Commissione e il cui obiettivo e la promozione dei diritti dei minori nel quadro delle misure interne ed esterne dell'Unione; ricorda che fra i partecipanti a tale dialogo figurano i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, rappresentanti dei diritti dell'infanzia, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e parecchie ONG; |
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34. |
rileva la varietà di aree tematiche che costituiscono oggetto delle petizioni presentate dai cittadini, quali i diritti fondamentali, i diritti umani, i diritti delle persone con disabilità, il mercato interno, il diritto ambientale, i rapporti di lavoro, le politiche sull'immigrazione, gli accordi commerciali, le questioni di sanità pubblica, il benessere dell'infanzia, i trasporti, i diritti degli animali e la discriminazione; chiede alla commissione per le petizioni un'ulteriore specializzazione nell'ambito delle sue attività sulle principali politiche a cui i firmatari fanno riferimento; chiede di destinare maggiori risorse al segretariato della commissione per le petizioni, affinché sia in grado di affrontare nel suo complesso questa gamma intensa ed estesa di petizioni; |
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35. |
ritiene che l'organizzazione di audizioni pubbliche sia uno strumento estremamente importante per esaminare le problematiche sollevate dai firmatari; desidera attirare l'attenzione sulle audizioni pubbliche organizzate con la commissione per l'ambiente in risposta all'ICE su «L'acqua, un diritto umano» e con la commissione giuridica nel quadro dell'ICE dal titolo «Uno di noi»; ritiene che l'ICE costituisca uno strumento atto a promuovere la democrazia transnazionale, partecipativa e rappresentativa che, una volta approvato un nuovo regolamento, può consentire una partecipazione più diretta dei cittadini nel definire, sollevare e dare priorità alle politiche e alle questioni legislative europee che devono essere affrontate; ribadisce il proprio impegno a partecipare in modo proattivo all'organizzazione di audizioni pubbliche che garantiscano il buon esito delle iniziative; si impegna ad accordare la priorità, a livello istituzionale, alla garanzia di un processo partecipativo efficace e di un adeguato seguito legislativo, ove opportuno; si compiace delle funzioni di accessibilità per le persone con disabilità previste, quali il lettore dello schermo a sintesi vocale; |
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36. |
deplora la risposta della Commissione alle poche ICE andate a buon fine e si rammarica dello scarso seguito dato all'unico strumento di democrazia transnazionale dell'Unione europea; |
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37. |
richiama l'attenzione sulle diverse risoluzioni approvate nel 2014, come la risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione «Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro» (3), che ha suscitato dibattiti sull'armonizzazione dei diritti pensionistici e sul diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini; attira l'attenzione sulla sua relazione annuale della commissione riguardante le attività della commissione nel 2013 (A7-0131/2014), e sulla sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo 2013 (4), in particolare relativamente all'accordo sul TTIP; |
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38. |
si compiace della decisione della Commissione di proseguire, nel 2014, le attività avviate nel 2013 dell'«Anno europeo della cittadinanza», al fine di porre maggiormente l'accento sulle elezioni europee (che si sono svolte dal 22 al 25 maggio 2014); si compiace della volontà della Commissione di informare i cittadini riguardo agli strumenti a loro disposizione per partecipare al processo decisionale europeo, nonché della volontà di fornire, in tale occasione, informazioni e consigli ai cittadini europei in merito ai loro diritti e agli strumenti democratici di cui dispongono per farli valere; sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle elezioni europee, dato che in molti Stati membri l'affluenza alle urne, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, è stata inferiore al 50 % in molti Stati membri; |
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39. |
sottolinea l'importanza di garantire che la commissione per le petizioni disponga di un portale Internet pienamente operativo che permetta di fatto ai firmatari di registrarsi, presentare una petizione, caricare i documenti di accompagnamento, sostenere le petizioni ricevibili e ricevere informazioni sullo stato della propria petizione nonché essere avvisati dei cambi di stato della petizione tramite messaggi di posta elettronica automatici, poter entrare direttamente in contatto con funzionari delle istituzioni UE per informazioni chiare e dirette sullo stato di avanzamento della materia di interesse; si rammarica del mancato rispetto dei termini previsti per la sua realizzazione e del fatto che molte funzionalità attese rimangono incomplete; esorta gli organi amministrativi competenti ad accelerare l'adozione dei provvedimenti necessari per concludere l'attuazione delle restanti fasi del progetto e correggere eventuali carenze riscontrate; sottolinea la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per migliorare la trasparenza della procedura di petizione; |
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40. |
chiede un approccio comune da parte del Parlamento, dei parlamenti nazionali e delle autorità ai livelli subordinati negli Stati membri, con i competenti organismi di ricorso, al fine di far comprendere chiaramente ai cittadini a quale livello e istanza possono inviare le proprie petizioni; |
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41. |
chiede un'efficace valutazione del personale del segretariato della commissione per le petizioni, incentrata sul garantire l'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi dato il forte accumulo di petizioni e i crescenti ritardi nel loro trattamento; ritiene che il fatto di riservare un adeguato trattamento e la dovuta attenzione alle petizioni dichiarate ricevibili, con l'invio di riscontri equanimi ai firmatari, siano fondamentali per rafforzare i legami tra la società civile e le istituzioni europee; |
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42. |
sottolinea la necessità di garantire un'opera di informazione più costruttiva per i cittadini tramite il portale web della commissione per le petizioni, organizzando seminari di formazione negli Stati membri; |
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43. |
riconosce l'importante ruolo svolto dalla rete SOLVIT, che individua e risolve regolarmente problemi associati all'attuazione della normativa in materia di mercato interno; esorta la Commissione a rafforzare tale strumento, a permettere l'accesso a tutte le informazioni disponibili tramite SOLVIT ai membri della commissione per le petizioni e a tenerli informati nei casi relativi alle petizioni registrate; |
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44. |
sottolinea che è necessario rafforzare la collaborazione della commissione per le petizioni con le altre istituzioni e organi dell'UE, nonché con le autorità nazionali degli Stati membri; ritiene che sia essenziale promuovere il dialogo e la cooperazione sistematica con gli Stati membri, segnatamente con le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali; raccomanda che tutti i parlamenti degli Stati membri che non l'hanno ancora fatto costituiscano commissioni per le petizioni; ritiene che la visita alla commissione, il 2 dicembre 2014, di una delegazione della commissione per le petizioni del parlamento scozzese sia stata un esempio di tale collaborazione e che un simile partenariato consentirà lo scambio delle migliori prassi, la messa in comune delle esperienze nonché una trasmissione sistematica ed efficiente delle petizioni agli organismi competenti; |
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45. |
sottolinea che la stretta cooperazione con gli Stati membri è essenziale per le attività della commissione per le petizioni; incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo proattivo nella risposta alle petizioni legate all'applicazione e al rispetto del diritto dell'Unione e attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione di loro rappresentanti alle riunioni della commissione per le petizioni; sottolinea la presenza, alla riunione del 10 febbraio 2014, di rappresentanti del governo greco in occasione della presentazione della relazione sulla missione conoscitiva in Grecia (dal 18 al 20 settembre 2013) riguardante la gestione dei rifiuti; |
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46. |
ricorda che le missioni conoscitive sono uno dei più importanti strumenti investigativi della commissione per le petizioni, come previsto nel regolamento, nonostante nel 2014 non ne siano state effettuate; ritiene necessario che l'iter delle petizioni, oggetto di indagine durante le missioni conoscitive, non subisca una fase di arresto neanche nel periodo compreso fra le elezioni europee e la nuova costituzione del Parlamento e invita le commissioni del Parlamento ad adottare i provvedimenti opportuni; sottolinea la necessità che le missioni conoscitive si traducano in chiare raccomandazioni incentrate sulla risoluzione dei problemi dei firmatari; auspica che a partire dal 2016 riprenda la regolare attività della commissione per le petizioni per quanto concerne le missioni conoscitive; |
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47. |
chiede alla Grecia di prendere atto delle raccomandazioni formulate nella relazione della missione conoscitiva, adottata dalla commissione nel febbraio 2014, sulla raccolta dei rifiuti e l'ubicazione delle discariche nel paese; invita la Commissione a controllare attentamente l'impiego che viene fatto dei fondi stanziati per la raccolta dei rifiuti; chiede agli Stati membri di rispettare le direttive dell'Unione in materia di riciclaggio dei rifiuti; |
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48. |
attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione dei rappresentanti degli Stati membri alle riunioni della commissione per le petizioni; si compiace della presenza di rappresentanti delle autorità pubbliche dello Stato membro interessato, della loro partecipazione e collaborazione attiva; incoraggia tutti gli Stati membri a prendere parte attiva alla procedura di petizione; |
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49. |
sottolinea l'importanza della cooperazione con il Mediatore europeo e della partecipazione del Parlamento europeo alla Rete europea dei difensori civici; plaude agli eccellenti rapporti interistituzionali tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; apprezza, in particolare, i regolari contributi del Mediatore alle attività della commissione nel corso dell'anno; |
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50. |
esprime l'auspicio di migliorare la cooperazione con le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali e regionali dei diversi Stati membri, ove presenti; si impegna a offrire assistenza per la creazione di tali commissioni nei restanti Stati membri che lo desiderino; |
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51. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o organi competenti analoghi. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0204.
(2) Adottata dalla commissione delle Nazioni Unite durante la sua 14a sessione (17 agosto -4 settembre 2015); Cfr. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0233.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0009.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/116 |
P8_TA(2016)0022
Marinai dell'UE detenuti in India, in particolare estoni e britannici
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sui marinai estoni e del Regno Unito detenuti in India (2016/2522(RSP))
(2018/C 011/12)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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— |
visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), in particolare gli articoli 9, 10 e 14, |
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— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 12 ottobre 2013 i 35 membri dell'equipaggio (tra cui 14 estoni e 6 britannici, oltre a indiani e ucraini) della nave MV Seaman Guard Ohio, avente base negli USA, battente bandiera della Sierra Leone e di proprietà privata, sono stati arrestati nello Stato del Tamil Nadu (India) con l'accusa di possesso illegale di armi in acque indiane; |
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B. |
considerando che a quanto pare tale equipaggio stava svolgendo una missione antipirateria, non ha compiuto alcun atto aggressivo contro cittadini indiani e ha sempre negato di aver compiuto atti illeciti; |
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C. |
considerando che le accuse sono state ben presto ritirate, ma le autorità indiane hanno presentato appello e la Corte Suprema ha ordinato la prosecuzione del processo; che nel frattempo i membri dell'equipaggio non hanno potuto lasciare l'India né lavorare; |
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D. |
considerando che tra le autorità indiane e le loro omologhe britanniche ed estoni vi sono stati ampi e regolari contatti ai massimi livelli, anche a livello di ministri e Primi ministri; che in tale contesto è stato chiesto, fra l'altro, che i 14 estoni e i 6 britannici facenti parte dell'equipaggio facessero presto ritorno nei loro paesi, richiamando l'attenzione sulle difficoltà economiche e l'angoscia dei loro familiari; |
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E. |
considerando che il 12 gennaio 2016 a tutti i 35 uomini, marinai e agenti di guardia, è stata comminata la pena massima di cinque anni di «carcere duro» e una multa di 3 000 rupie indiane (40 euro); che essi si trovano attualmente nel carcere di Palayamkottai nel Tamil Nadu e stanno valutando la possibilità di presentare appello contro le condanne entro il termine previsto di 90 giorni; |
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F. |
considerando che l'andamento della vicenda ha provocato sorpresa e costernazione in molti ambienti; |
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1. |
rispetta la sovranità dell'India sul suo territorio e la sua giurisdizione, e riconosce l'integrità dell'ordinamento giuridico indiano; |
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2. |
condivide le fondate preoccupazioni e la sensibilità dell'India in relazione al terrorismo, basate su recenti esperienze; |
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3. |
sa che a quanto risulta le persone coinvolte erano impegnate in compiti antipirateria, ed è consapevole del fatto che le squadre di protezione a bordo si sono dimostrate la misura più efficace contro la pirateria e meritano l'appoggio della comunità internazionale, India compresa; |
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4. |
invita le autorità indiane a garantire che il caso dell'equipaggio della MV Seaman Guard Ohio sia trattato nel pieno rispetto dei diritti umani e giuridici degli imputati, in accordo con gli obblighi sanciti dalle varie carte, trattati e convenzioni in materia di diritti umani cui l'India ha aderito; |
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5. |
esorta le autorità indiane a tenere nella vicenda un atteggiamento comprensivo, a risolvere le procedure giuridiche il più rapidamente possibile e a rilasciare tutte le persone coinvolte, in attesa della conclusione dei processi, così da ridurre al minimo le conseguenze negative per loro e le loro famiglie; |
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6. |
raccomanda all'India di prendere in considerazione l'opportunità di firmare il documento di Montreux del 18 settembre 2008, che fra l'altro definisce in che modo il diritto internazionale si applichi alle attività delle società militari e di sicurezza private; |
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7. |
sottolinea le eccellenti relazioni esistenti da lungo tempo fra l'UE e i suoi Stati membri e l'India; esorta l'India e i paesi europei interessati ad assicurare che questo incidente non abbia effetti negativi sulle relazioni in senso più ampio; pone l'accento sull'importanza di strette relazioni economiche, politiche e strategiche fra l'India e gli Stati membri dell'UE nonché l'Unione europea stessa; |
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8. |
invita l'UE e l'India a intensificare la loro cooperazione in materia di sicurezza marittima e azione antipirateria, anche elaborando una dottrina internazionale e procedure operative standard, al fine di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal ruolo dell'India nella regione; è inoltre fermamente convinto che ciò contribuirà a evitare che si verifichino in futuro simili casi controversi; |
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9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e al governo e al Parlamento indiano. |
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/118 |
P8_TA(2016)0023
Etiopia
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla situazione in Etiopia (2016/2520(RSP))
(2018/C 011/13)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Etiopia e l'ultima discussione in Aula sull'argomento, tenutasi il 20 maggio 2015, |
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vista la dichiarazione rilasciata il 23 dicembre 2015 dal portavoce del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sui recenti scontri in Etiopia, |
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vista la dichiarazione comune rilasciata il 20 ottobre 2015 da Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), e da Tedros Adhanom, ministro degli Affari esteri della Repubblica federale democratica di Etiopia, |
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visto il comunicato stampa del 13 gennaio 2016 relativo alla riunione tra Federica Mogherini, VP/AR, e Tedros Adhanom, ministro degli Affari esteri della Repubblica federale democratica di Etiopia, |
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vista la dichiarazione rilasciata il 27 maggio 2015 dal portavoce del SEAE sulle elezioni in Etiopia, |
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vista la dichiarazione rilasciata il 10 luglio 2015 da David Kaye, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, in merito al rilascio di giornalisti etiopi, |
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vista l'ultima revisione periodica universale sull'Etiopia dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, |
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visto l'accordo di Cotonou, |
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vista la costituzione della Repubblica federale democratica di Etiopia, adottata l'8 dicembre 1994, in particolare le disposizioni del capo III riguardanti i diritti e le libertà fondamentali, i diritti umani e i diritti democratici, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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vista la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall'Etiopia nel 1994, |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, |
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visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, in occasione delle ultime elezioni politiche del 24 maggio 2015, il Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (EPRDF) è stato confermato al potere ottenendo tutti i seggi al parlamento nazionale, in parte a causa della mancanza di spazio per voci critiche o dissenzienti nel processo elettorale; che le elezioni federali del mese di maggio si sono svolte in un clima generale segnato da intimidazioni e timori per la scarsa indipendenza del consiglio elettorale nazionale; che l'EPRDF è salito al potere 24 anni fa, dopo il rovesciamento del governo militare nel 1991; |
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B. |
considerando che negli ultimi due mesi la regione più vasta dell'Etiopia, l'Oromia, in cui vive il gruppo etnico più numeroso, è stata teatro di un'ondata di proteste di massa contro l'estensione dei confini municipali della capitale, Addis Abeba, che ha fatto correre agli agricoltori il rischio di essere relegati fuori dalle loro terre; |
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C. |
considerando che, secondo quanto riportato da organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani, le forze di sicurezza hanno reagito alle proteste generalmente pacifiche uccidendo almeno 140 manifestanti e ferendone molti di più, in quella che potrebbe essere la peggior crisi in Etiopia dopo le violenze che hanno accompagnato le elezioni del 2005; che, al contrario, il governo ha solamente riconosciuto la morte di alcune decine di persone nonché di 12 membri delle forze di sicurezza; |
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D. |
considerando che il 14 gennaio 2016 il governo ha deciso di ritirare il controverso progetto di sviluppo urbano su larga scala; che, se il progetto fosse realizzato, il territorio della città sarebbe venti volte più esteso; che l'espansione di Addis Abeba ha già causato il trasferimento di milioni di agricoltori oromo, condannandoli a vivere in povertà; |
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E. |
considerando che l'Etiopia è un paese molto diversificato sotto il profilo religioso e culturale; che alcune delle principali comunità etniche, segnatamente gli oromo e i somali (Ogaden), sono state emarginate per favorire gli amara e i tigrini e sono scarsamente rappresentate a livello politico; |
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F. |
considerando che le autorità etiopi hanno arbitrariamente arrestato diversi manifestanti pacifici, giornalisti e leader di opposizione nell'ambito di una brutale repressione delle proteste nella regione dell'Oromia; che le persone arrestate rischiano di subire torture e maltrattamenti; |
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G. |
che il governo ha qualificato come «terroristi» dei manifestanti nel complesso pacifici, applicando la legge antiterrorismo n. 652/2009 e schierando forze militari per contrastarli; |
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H. |
considerando che il 23 dicembre 2015 le autorità hanno arrestato Bekele Gerba, vicepresidente del Congresso federalista oromo (OFC), il maggiore partito politico legalmente registrato dell'Oromia; che, poco dopo essere stato portato in carcere, Bekele Gerba sarebbe stato ricoverato in ospedale; che non si conosce il luogo in cui si trova attualmente; |
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I. |
considerando che nelle ultime settimane altri dirigenti di alto livello del CFO sono stati arbitrariamente arrestati o si troverebbero di fatto agli arresti domiciliari; |
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J. |
considerando che non è la prima volta che le forze di sicurezza etiopi si trovano coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in risposta a proteste pacifiche e che è noto che il governo etiope reprime sistematicamente la libertà di espressione e di associazione e vieta a chiunque di esprimere dissenso nei confronti delle politiche del governo o di opporvisi, limitando così lo spazio civile e politico, anche tramite processi politicamente motivati a norma della draconiana legge antiterrorismo, la decimazione dei mezzi di comunicazione indipendenti, lo smantellamento di gran parte dell'attivismo della società civile e la repressione dei partiti politici di opposizione; |
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K. |
considerando che nel dicembre 2015 attivisti di primo piano come Getachew Shiferaw (redattore capo di Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (attivista online) e Fikadu Mirkana (Oromia Radio and TV) sono stati arbitrariamente arrestati, pur non essendo ancora stati incriminati dalle autorità etiopi; |
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L. |
considerando che il governo etiope impone diffuse restrizioni alla società civile e ai mezzi di comunicazione indipendenti; che, secondo il censimento delle carceri effettuato nel 2014 dal Comitato per la protezione dei giornalisti, l'Etiopia è il quarto paese al mondo con il maggior numero di giornalisti detenuti, con almeno 17 giornalisti in carcere, e che 57 professionisti dei media hanno abbandonato l'Etiopia negli ultimi cinque anni e una serie di pubblicazioni indipendenti ha chiuso a seguito di pressioni ufficiali; che, inoltre, l'Etiopia si trova al quarto posto nell'elenco del 2015 di tale comitato dei dieci paesi che applicano maggiormente la censura; |
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M. |
considerando che numerosi prigionieri di coscienza incarcerati negli scorsi anni esclusivamente per aver esercitato legittimamente il loro diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresi giornalisti e membri dei partiti politici di opposizione, sono ancora in carcere; che alcuni di loro sono stato condannati in processi iniqui, altri sono imputati in processi in corso e altri ancora continuano a essere detenuti senza capi d'accusa, tra cui Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris e Tesfalidet Kidane; |
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N. |
considerando che Andargachew Tsege, cittadino britannico-etiope e dirigente di un partito di opposizione che vive in esilio, è stato arrestato nel giugno 2014; che l'uomo, diversi anni prima, era stato condannato alla pena di morte in contumacia e dal momento del suo arresto si trova di fatto in isolamento nel braccio della morte; |
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O. |
considerando che il decreto sulle associazioni e gli istituti di beneficenza impone alle organizzazioni impegnate in attività di difesa a generare il 90 % dei fondi destinati a finanziare le loro attività da fonti locali, il che ha portato a una diminuzione delle attività delle organizzazioni della società civile e alla scomparsa di molte di esse; che l'Etiopia ha respinto le raccomandazioni di modificare il decreto sulle associazioni e gli istituti di beneficenza e la legge antiterrorismo formulate da diversi paesi durante l'esame della situazione dei diritti nel paese nell'ambito della revisione periodica universale del Consiglio per i diritti umani del maggio 2014; |
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P. |
considerando che il governo etiope ha di fatto imposto un blocco diffuso della regione di Ogaden in Etiopia, ricca di riserve di petrolio e di gas; che i tentativi effettuati da mezzi di comunicazione e gruppi umanitari internazionali di lavorare e informare da tale regione vengono considerati atti criminali punibili ai sensi della legge antiterrorismo; che si segnalano crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani commessi dall'esercito e dalle forze paramilitari governative contro la popolazione della regione di Ogaden; |
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Q. |
considerando che l'Etiopia, il secondo paese più popoloso dell'Africa, sarebbe una delle economie in più rapida crescita del continente africano, con un tasso di crescita media del 10 % nell'ultimo decennio; che, tuttavia, continua a essere uno dei paesi più poveri, con un RNL pro capite di 632 dollari USA (USD); che, secondo l'indice di sviluppo umano del 2014, il paese si colloca al 173o posto su 187 paesi; |
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R. |
considerando che l'Etiopia svolge un ruolo centrale nella regione e gode di sostegno politico da parte di donatori occidentali e di gran parte dei suoi vicini della regione, soprattutto poiché ospita la sede dell'Unione africana (UA), contribuisce alle attività di mantenimento della pace dell'ONU ed è impegnata in partenariati con paesi occidentali in materia di aiuti e sicurezza; |
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S. |
considerando che, mentre la crescita economica prosegue a pieno ritmo (accompagnata da ingenti investimenti esteri, anche nel settore agricolo, edilizio e manifatturiero, da progetti di sviluppo su larga scala, come quelli in relazione alla costruzione di dighe idroelettriche e alle piantagioni, nonché dalla pratica diffusa della locazione dei terreni, spesso a società straniere), molte persone, tra cui agricoltori e pastori, sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni; |
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T. |
considerando che l'articolo 40, paragrafo 5, della Costituzione dell'Etiopia garantisce ai pastori etiopi il diritto a un terreno libero per il pascolo e la coltivazione nonché il diritto a non essere allontanati dalle loro terre; |
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U. |
considerando che l'Etiopia è firmataria dell'Accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE; |
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V. |
considerando che l'Etiopia è colpita dalla peggiore siccità degli ultimi decenni, che sta aggravando l'insicurezza alimentare e causando un grave deperimento e la morte anomala dei capi di bestiame; che circa 560 000 persone sono state sfollate internamente a causa delle inondazioni, dei violenti scontri dovuti alla scarsità delle risorse e della siccità; che il governo etiope stima che 10,1 milioni di persone, la metà delle quali sono bambini, necessitano di aiuti alimentari di emergenza a causa della siccità; |
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W. |
considerando che l'Etiopia deve far fronte ad afflussi costanti di migranti e ospita circa 700 000 rifugiati, provenienti prevalentemente dal Sud Sudan, dall'Eritrea e dalla Somalia; che l'11 novembre 2015 l'UE e l'Etiopia hanno sottoscritto un'agenda comune su migrazione e mobilità (CAMM) al fine di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le due parti nel settore della migrazione; |
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1. |
condanna fermamente il recente uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza nell'Oromia e in tutte le regioni etiopi, nonché l'aumento del numero di casi di violazioni dei diritti umani; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e sollecita il rilascio immediato di tutte le persone arrestate per aver esercitato i propri diritti di riunione pacifica e di libertà di espressione; |
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2. |
ricorda al governo etiope il suo obbligo di garantire i diritti fondamentali, incluso l'accesso alla giustizia e il diritto a un giusto processo, come previsto dalla Carta africana e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, compreso l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 8 e 96; |
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3. |
chiede un'indagine credibile, trasparente e indipendente sulle uccisioni di manifestanti e altre presunte violazioni dei diritti umani in relazione al movimento di protesta, e invita il governo a perseguire i responsabili in modo equo dinanzi alle giurisdizioni competenti; |
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4. |
invita il governo etiope a rispettare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Carta africana, compreso il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione e di associazione; esorta il governo a invitare senza indugio il relatore speciale dell'ONU per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione e altri esperti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite a visitare l'Etiopia affinché possano riferire in merito alla situazione del paese; |
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5. |
accoglie con favore la decisione del governo di arrestare completamente il piano generale per la creazione di una zona speciale comprendente Addis Abeba e l'Oromia; chiede che abbia luogo un dialogo politico immediato, inclusivo e trasparente a cui partecipino il governo, i partiti dell'opposizione, i rappresentanti della società civile e la popolazione locale, al fine di prevenire ulteriori violenze o la radicalizzazione dei cittadini; |
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6. |
sottolinea che la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione sono elementi essenziali per garantire una collettività informata, attiva e impegnata, e chiede alle autorità etiopi di porre fine alla loro opera di repressione della libera circolazione delle informazioni, che assume anche la forma di attività di disturbo delle trasmissioni dei media e di vessazioni nei confronti di questi ultimi, nonché di garantire i diritti della società civile e dei media locali e di facilitare l'accesso dei giornalisti indipendenti e degli osservatori dei diritti umani in tutto il territorio etiope; prende atto del recente rilascio dei blogger del collettivo «zona 9» e di sei giornalisti; |
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7. |
chiede che le autorità etiopi cessino di avvalersi della legislazione antiterrorismo (Anti -Terrorism Proclamation n. 652/2009) per reprimere gli oppositori politici, i dissidenti, i difensori dei diritti umani, altri attori della società civile e i giornalisti indipendenti; invita inoltre il governo etiope a rivedere la propria normativa antiterrorismo al fine di allinearla al diritto e ai principi internazionali in materia di diritti umani; |
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8. |
condanna le eccessive restrizioni imposte alle attività in materia di diritti umani dal decreto sulle associazioni e gli istituti di beneficenza, che nega alle organizzazioni per i diritti umani l'accesso a finanziamenti essenziali, conferisce alle associazioni e agli istituti di beneficenza il potere smisurato di interferire nelle organizzazioni per i diritti umani e mette ulteriormente a repentaglio le vittime di violazioni dei diritti umani contravvenendo ai principi di riservatezza; |
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9. |
chiede alle autorità etiopi di evitare ogni forma di discriminazione etnica o religiosa, di incoraggiare un dialogo pacifico e costruttivo tra tutte le comunità e di adoperarsi a favore di tale dialogo; |
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10. |
accoglie con favore il piano d'azione 2013 dell'Etiopia sui diritti umani e ne chiede la rapida e completa attuazione; |
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11. |
esorta le autorità ad attuare, in particolare, la raccomandazione del gruppo di lavoro del Consiglio per i diritti umani sulla detenzione arbitraria e a liberare immediatamente il cittadino britannico e attivista politico Andargachew Tsege; |
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12. |
afferma che il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto è di fondamentale importanza per le politiche dell'UE volte a promuovere lo sviluppo in Etiopia e in tutto il Corno d'Africa; invita l'UA a prestare attenzione alla situazione politica, economica e sociale dell'Etiopia, suo paese ospitante; |
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13. |
chiede all'UE, in quanto principale donatore, di monitorare in maniera efficace i programmi e le politiche onde garantire che l'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE non contribuisca a violazioni dei diritti umani in Etiopia, in particolare attraverso programmi connessi al trasferimento di agricoltori e pastori, nonché di sviluppare strategie per ridurre al minimo eventuali effetti negativi provocati dagli spostamenti nell'ambito di progetti di sviluppo finanziati dall'Unione; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe valutare il sostegno finanziario da essa fornito in base alla situazione dei diritti umani del paese e al livello di promozione, da parte del governo etiope, delle riforme democratiche; |
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14. |
invita il governo ad associare le comunità locali a un dialogo sull'attuazione dei progetti di sviluppo su vasta scala; esprime preoccupazione per il programma di reinsediamento forzato del governo; |
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15. |
esprime profonda preoccupazione per l'attuale condizione climatica devastante in Etiopia, che ha acuito ulteriormente la situazione umanitaria nel paese; invita l'Unione europea, insieme ai suoi partner internazionali, ad aumentare il proprio sostegno a favore del governo e del popolo etiopi; valuta positivamente il contributo annunciato di recente dall'UE e invita la Commissione a garantire che tali finanziamenti supplementari siano forniti con la massima urgenza; |
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16. |
ricorda che l'Etiopia è un importante paese di destinazione, transito e origine di migranti e richiedenti asilo e che ospita il più alto numero di rifugiati in Africa; prende atto, pertanto, dell'adozione di un'agenda comune su migrazione e mobilità tra l'UE e l'Etiopia che affronta le questioni dei rifugiati, del controllo delle frontiere e della lotta contro la tratta di esseri umani; invita inoltre la Commissione a monitorare da vicino tutti i progetti avviati di recente nell'ambito del fondo fiduciario dell'UE per l'Africa; |
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17. |
è estremamente preoccupato per la situazione economica e sociale della popolazione del paese — in particolare delle donne e delle minoranze, nonché dei rifugiati e degli sfollati, il cui numero continua ad aumentare — alla luce della crisi e dell'instabilità che caratterizzano la regione; ribadisce il proprio appoggio a tutte le organizzazioni umanitarie che operano sul campo e nei paesi vicini ospitanti; sostiene gli appelli della comunità internazionale e delle organizzazioni umanitarie affinché si intensifichi l'assistenza ai rifugiati e agli sfollati; |
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18. |
sottolinea che, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, sono necessari importanti piani di investimento pubblici, in particolare nei settori dell'istruzione e della sanità; invita le autorità etiopi ad assumersi un impegno effettivo per realizzare tali obiettivi; |
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al Parlamento dell'Etiopia, alla Commissione, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio dei ministri ACP-UE, alle istituzioni dell'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Parlamento panafricano. |
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/123 |
P8_TA(2016)0024
Corea del Nord
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla Corea del Nord (2016/2521(RSP))
(2018/C 011/14)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Corea del Nord, |
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vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, del 6 gennaio 2016, sul presunto test nucleare nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), |
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vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 6 gennaio 2016, sul test nucleare annunciato dalla Repubblica popolare democratica di Corea, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013) che vietano esplicitamente alla Repubblica popolare democratica di Corea di condurre test nucleari, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2015 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea, |
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vista la relazione delle Nazioni Unite dell'aprile 2015 intitolata «Democratic People's Republic of Korea 2015: Needs and Priorities» (Repubblica popolare democratica di Corea 2015: necessità e priorità), |
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vista la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 27 marzo 2015, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea, |
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vista la relazione della commissione d'inchiesta sui diritti dell'uomo nella Repubblica popolare democratica di Corea del 7 febbraio 2014, |
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visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, tutti strumenti ai quali la Repubblica popolare democratica di Corea ha aderito, |
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— |
vista la Convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno condannato quello che la RPDC ha definito «un test con una bomba all'idrogeno riuscito con successo», condotto il 6 gennaio 2016, che viola palesemente gli obblighi internazionali del paese nel quadro delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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B. |
considerando che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali; che nel 2003 la RPDC si è ritirata dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che effettua test nucleari dal 2006 e ha dichiarato ufficialmente nel 2009 di aver sviluppato un ordigno nucleare, il che ha chiaramente amplificato la minaccia dell'avanzamento delle sue capacità nucleari; che il perseguimento di programmi nucleari e missili balistici illeciti rappresenta una sfida al regime internazionale di non proliferazione nucleare e rischia di aggravare le tensioni regionali; |
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C. |
considerando che il paese, con la sua economia incentrata sul settore militare, è ben lungi dal conseguire il suo obiettivo dichiarato di diventare una nazione forte e prospera e ha invece sempre più isolato e impoverito la propria popolazione nella corsa alle armi di distruzione di massa e ai relativi vettori; |
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D. |
considerando che l'UE sostiene con forza l'idea di una penisola coreana denuclearizzata e ritiene che la ripresa dei colloqui a sei sia essenziale per la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione; |
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E. |
considerando che la centralità assunta dagli investimenti militari nella RPDC può essere ritenuta un reato di omissione nei confronti delle necessità di base dei cittadini, tenuto conto che circa il 70 percento dei 24,6 milioni di nordcoreani versa in condizioni di insicurezza alimentare e che quasi il 30 percento dei bambini sotto i 5 anni è gravemente malnutrito; |
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F. |
considerando che la situazione dei diritti umani nella RPDC è estremamente problematica da molti anni; che il regime della RPDC dimostra una cooperazione pressoché nulla con le Nazioni Unite e ha respinto tutte le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relative ai diritti umani nella Corea del Nord; che la RPDC non ha cooperato con il relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani nel paese e ha respinto ogni assistenza da parte dell'Alto commissario dell'ONU per i diritti dell'uomo nell'ambito delle procedure speciali; |
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G. |
considerando che, in seguito alla risoluzione del Consiglio per i diritti umani del 27 marzo 2015, si è tenuta una riunione tra i rappresentanti diplomatici nordcoreani e Marzuki Darusman, relatore speciale del Consiglio per i diritti umani sui diritti umani in Corea del Nord; |
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H. |
considerando che l'Unione europea difende e promuove i diritti umani e la democrazia nel mondo; che il dialogo UE-RPDC in materia di diritti dell'uomo è stato sospeso dalla RPDC nel 2013 e rimane sospeso; che nel giugno 2015 si è tenuto un ciclo di dialogo politico tra l'UE e la RPDC; |
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I. |
considerando che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha indagato sulle sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti umani in Corea del Nord e ha pubblicato una relazione il 7 febbraio 2014; che, nella sua relazione, la suddetta commissione d'inchiesta ha concluso che le violazioni dei diritti umani da parte di Pyongyang non hanno paragone nel mondo contemporaneo, rilevando la negazione quasi totale del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, nonché del diritto alla libertà di opinione, espressione, informazione e associazione; che la commissione d'inchiesta ha constatato in molti casi che le violazioni dei diritti umani costituiscono crimini contro l'umanità; che dal 2014 la situazione dei diritti umani nella RPDC è peggiorata; |
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J. |
considerando che il governo della Repubblica popolare democratica di Corea non consente opposizione politica, elezioni libere ed eque, libertà dei media, libertà religiosa, libertà di associazione, contrattazioni collettive o libertà di circolazione; |
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K. |
considerando che la RPDC dispone di un sistema di sicurezza ampio e ben strutturato che controlla da vicino la vita di tutti i cittadini e non permette nessun tipo di libertà fondamentale nel paese; |
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L. |
considerando che le autorità statali della RPDC sono responsabili di uccisioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie e sparizioni sistematiche, anche sotto forma di sequestri di cittadini stranieri, con più di 100 000 persone detenute in prigione e internate nei campi di «rieducazione»; |
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M. |
considerando che la popolazione della Repubblica popolare democratica di Corea è stata esposta a decenni di sottosviluppo, con un'assistenza sanitaria insufficiente ed elevati livelli di malnutrizione materna e infantile, in un contesto di isolamento politico ed economico, frequenti calamità naturali e aumenti internazionali dei prezzi dei prodotti alimentari e del carburante; che la RPDC viola il diritto all'alimentazione del suo popolo; |
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1. |
condanna fermamente il quarto test nucleare del 6 gennaio 2016, ritenendolo una provocazione inutile e pericolosa, una violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché una minaccia grave alla pace e alla stabilità della penisola coreana e della regione dell'Asia nordorientale; è favorevole all'imposizione di sanzioni significative ed efficaci a seguito del recente test nucleare, che dovranno essere concordate dalla comunità internazionale; |
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2. |
esorta la Repubblica popolare democratica di Corea ad astenersi dall'intraprendere ulteriori azioni provocatorie, abbandonando i propri programmi nucleari e balistici in modo completo, verificabile e irreversibile, a cessare tutte le attività correlate e rispettare immediatamente tutti gli obblighi internazionali, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei governatori dell'AIEA, come pure le altre norme internazionali in materia di disarmo e non proliferazione; invita la RPDC a firmare e ratificare senza indugio il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e a rispettare i propri impegni a norma della dichiarazione comune dei colloqui a sei del 19 settembre 2005; |
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3. |
afferma il desiderio di trovare una soluzione diplomatica e politica alla questione nucleare della RPDC; ribadisce il suo sostegno a favore dei colloqui a sei e ne chiede la ripresa; esorta tutti i partecipanti ai suddetti colloqui a intensificare i loro sforzi; invita la Repubblica popolare democratica di Corea a impegnarsi nuovamente in maniera costruttiva con la comunità internazionale, in particolare i membri dei colloqui a sei, al fine di giungere a una pace e una sicurezza durature in una penisola coreana denuclearizzata e quale miglior modo per assicurare un futuro più prospero e stabile per il paese; |
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4. |
è convinto che sia giunto il momento per la comunità internazionale di adottare azioni concrete per porre fine all'impunità dei responsabili; esige che i principali responsabili dei crimini contro l'umanità commessi nella RPDC siano chiamati a rispondere, compaiano dinanzi al tribunale penale internazionale e ricevano sanzioni mirate; |
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5. |
sottolinea che le violazioni descritte nella relazione della commissione d'inchiesta, molte delle quali costituiscono crimini contro l'umanità, sono avvenute per troppo tempo sotto gli occhi attenti della comunità internazionale; |
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6. |
esorta il governo della Repubblica popolare democratica di Corea ad attuare tempestivamente le raccomandazioni della commissione d'inchiesta; |
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7. |
invita il governo della Repubblica popolare cinese a esercitare la propria crescente influenza e leva politica ed economica sulla RPDC per garantire che la situazione non si aggravi ulteriormente; chiede alla Repubblica popolare cinese di adottare tutte le misure necessarie, di concerto con la comunità internazionale, per ripristinare la pace e la stabilità nella penisola coreana; prende atto del sostegno della Repubblica popolare cinese alla risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; prende altresì atto del consenso tra i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella loro reazione al test nucleare recentemente condotto dalla RPDC; |
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8. |
esorta il governo della Repubblica popolare cinese, conformemente agli obblighi derivanti dall'essere paese firmatario della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, a non negare ai rifugiati coreani che attraversano le frontiere cinesi il diritto di richiedere asilo e a non procedere a un loro rimpatrio forzato in Corea del Nord, proteggendo invece i loro diritti umani fondamentali; invita l'UE a esercitare pressioni diplomatiche a tal fine; ribadisce l'invito rivolto a tutti i paesi che accolgono i rifugiati provenienti dalla RPDC a rispettare la convenzione di Ginevra del 1951 e il protocollo del 1967, non rimpatriando i rifugiati nordcoreani nella RPDC; |
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9. |
accoglie positivamente la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2015 sulla situazione dei diritti umani nella RPDC, appoggiata da tutti gli Stati membri dell'Unione; invita l'Unione europea e gli Stati membri a continuare a far fronte alla grave situazione dei diritti umani nella RPDC; |
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10. |
invita il VP/AR, Federica Mogherini, ad avvalersi delle competenze della Repubblica di Corea nel formulare la strategia dell'Unione nei confronti della RPDC; esorta il VP/AR a monitorare gli ulteriori sviluppi nella RPDC e a riferire a tal proposito al Parlamento, affinché la questione dei diritti umani nel paese continui a rimanere tra le priorità dell'agenda politica dell'Unione; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo costruttivo attraverso il proprio impegno critico con il governo della RPDC; |
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11. |
esprime la sua profonda preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione dei diritti umani nella RPDC; invita il governo della RPDC ad adempiere agli obblighi che incombono al paese in virtù degli strumenti sui diritti umani di cui è parte e a garantire che le organizzazioni umanitarie, gli osservatori indipendenti per i diritti umani e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RPDC abbiano accesso al paese e beneficino della necessaria cooperazione; |
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12. |
esorta il governo della RPDC a cessare immediatamente il ricorso alla soppressione sistematica dei diritti umani quale strumento politico di controllo e sorveglianza della popolazione; |
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13. |
condanna con forza il ricorso sistematico e su vasta scala alla pena di morte nella RPDC; invita il governo della RPDC a dichiarare una moratoria su tutte le esecuzioni, in vista di un'abolizione della pena di morte nel prossimo futuro; chiede alla RPDC di porre fine alle uccisioni extragiudiziali e alle sparizioni forzate, di liberare i prigionieri politici e di permettere ai cittadini di viaggiare liberamente, tanto all'interno quanto all'esterno del paese; invita la RPDC a garantire la libertà di espressione e la libertà di stampa per i mezzi di comunicazione nazionali e internazionali e a consentire ai cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura; |
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14. |
esorta il governo della RPDC a porre fine al programma di lavoro forzato sostenuto dallo Stato, nell'ambito del quale paesi stranieri hanno assunto decine di migliaia di lavoratori nordcoreani in condizioni illegali, impiegandoli soprattutto in progetti minerari, di sfruttamento forestale, tessili e di costruzione, generando valuta forte che ha contribuito a sostenere il regime; segnala che, in questo caso, la responsabilità di proteggere i diritti dei lavoratori è estesa ai paesi ospitanti, che dovrebbero garantire la tutela delle norme in materia di lavoro e di diritti umani; |
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15. |
condanna le severe restrizioni alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo, di opinione ed espressione, di riunione pacifica e di associazione, come pure le discriminazioni fondate sul sistema songbun che classifica le persone in base alla classe sociale assegnata dallo Stato e alla nascita, tenendo conto anche delle opinioni politiche e della religione; |
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16. |
è particolarmente preoccupato per la gravità della situazione alimentare nel paese e per il suo impatto sui diritti economici, sociali e culturali della popolazione; invita la Commissione a mantenere gli attuali programmi di aiuto umanitario e i canali di comunicazione con la RPDC, e a garantire che gli aiuti giungano in sicurezza alle parti della popolazione cui sono destinati; invita le autorità della RPDC a garantire l'accesso di tutti i cittadini al cibo e all'assistenza umanitaria in base alle necessità, conformemente ai principi umanitari; |
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17. |
esorta le autorità della RPDC a risolvere urgentemente la questione dei rapimenti sistematici delle persone, a trasmettere tutte le informazioni sui cittadini di paesi terzi, compresi quelli giapponesi e della Repubblica di Corea, che si presume siano stati prelevati da agenti statali nordcoreani durante gli scorsi decenni, e a restituire immediatamente ai loro paesi d'origine le persone sequestrate ancora in stato di detenzione; |
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18. |
invita la RPDC a continuare a impegnarsi in modo costruttivo con gli interlocutori internazionali al fine di promuovere miglioramenti concreti della situazione dei diritti umani sul campo, anche attraverso dialoghi, visite ufficiali al paese e maggiori contatti interpersonali; |
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al governo e al parlamento della Repubblica popolare democratica di Corea, al governo e al parlamento della Repubblica di Corea, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento degli Stati Uniti, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento del Giappone, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RPDC e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 19 gennaio 2016
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/128 |
P8_TA(2016)0001
Richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski
Decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski (2015/2241(IMM))
(2018/C 011/15)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski, trasmessa il 13 agosto 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento avviato dall'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada (Rif. n. CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), e comunicata in Aula il 9 settembre 2015, |
|
— |
visto che Czesław Adam Siekierski ha rinunciato al diritto di essere ascoltato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, |
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— |
visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7 ter, paragrafo 1, e l'articolo 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori, |
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— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0004/2016), |
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A. |
considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Czesław Adam Siekierski, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92 bis del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997; che, in particolare, la presunta infrazione consiste nel superamento del limite di velocità consentito in un centro abitato; |
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B. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro; |
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C. |
considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione rispettiva del Sejm o del Senato; |
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D. |
considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Czesław Adam Siekierski vada o meno revocata; |
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E. |
considerando che la presunta infrazione non ha un nesso diretto od ovvio con l'esercizio ad opera di Czesław Adam Siekierski dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo; |
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F. |
considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e circostanziato che la richiesta sia stata presentata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato; |
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1. |
decide di revocare l'immunità di Czesław Adam Siekierski; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Czesław Adam Siekierski. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/130 |
P8_TA(2016)0002
Richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski
Decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski (2015/2268(IMM))
(2018/C 011/16)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski, trasmessa il 7 settembre 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento avviato dall'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada (Rif. n. CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), e comunicata in Aula il 5 ottobre 2015, |
|
— |
visto che Czesław Adam Siekierski ha rinunciato al diritto di essere ascoltato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, |
|
— |
visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7 ter, paragrafo 1, e l'articolo 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori, |
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— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0005/2016), |
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A. |
considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettore generale polacco per il trasporto su strada volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Czesław Adam Siekierski, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92 bis del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997; che, in particolare, la presunta infrazione consiste nel superamento del limite di velocità consentito in un centro abitato; |
|
B. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro; |
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C. |
considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione rispettiva del Sejm o del Senato; |
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D. |
considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Czesław Adam Siekierski vada o meno revocata; |
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E. |
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento, la commissione giuridica non può, in nessun caso, pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato; |
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F. |
considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e circostanziato che la richiesta sia stata presentata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato; |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Czesław Adam Siekierski; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Czesław Adam Siekierski. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 19 gennaio 2016
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/132 |
P8_TA(2016)0003
Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 011/17)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1. |
1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1 , tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di attrezzi e prestando particolare attenzione agli attrezzi tradizionali, più artigianali e sostenibili, come le tonnare. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le attività di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare siano commisurate alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. |
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e preservi la sostenibilità socioeconomica dell'uso delle tonnare . |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro assicura una equilibrata suddivisione dei contingenti tra i diversi gruppi di attrezzi, in modo da favorire il rispetto delle quote individuali e delle catture accessorie. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ai fini dell'assegnazione nazionale dei contingenti, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e alla prosperità dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale e tradizionale per mezzo di tonnare e altri metodi di pesca selettivi, nonché all'incentivazione di tali metodi. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il numero massimo di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. |
3. Il numero massimo e la corrispondente stazza lorda delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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6 bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5, gli Stati membri rivedono il sistema delle quote di pesca del tonno rosso, che penalizza i piccoli pescatori, al fine di liberare l'attuale meccanismo dal monopolio dei grandi armatori e favorire sistemi di pesca più sostenibili come quelli utilizzati dalla piccola pesca. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. In deroga ai paragrafi 3 e 6, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. |
7. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle navi con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b). |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno. |
5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT . |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Capo III — Sezione 2 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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TAGLIE MINIME, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE |
TAGLIE MINIME DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE , CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento . |
Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe previste . |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Taglie minime |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca). |
1. La taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca). |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: |
In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. |
4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati integri e non trasformati ; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Capo III — Sezione 3 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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UTILIZZO DI AEROMOBILI |
UTILIZZO DI MEZZI AEREI |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire al massimo livello il rilascio di tonni catturati vivi, soprattutto novellame, nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009 |
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Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e chiede alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. |
2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale . L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. |
3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 37 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 46 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera . La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. |
4. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui al presente articolo in conformità dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n . 404/2011. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 57 |
soppresso |
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Procedure di modifica |
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1. Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58. |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 58
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 58 |
soppresso |
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Esercizio della delega per le modifiche |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. |
soppresso |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 61 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2 — linea 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Numero di individui: Specie: |
Numero di individui: Specie:
Peso:
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato VII — punto 7 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0367/2015).
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(1bis) Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).
Mercoledì 20 gennaio 2016
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/147 |
P8_TA(2016)0010
Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Lettonia *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (13060/2015 — C8-0338/2015 — 2015/0813(CNS))
(Consultazione)
(2018/C 011/18)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto del Consiglio (13060/2015), |
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— |
visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0338/2015), |
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— |
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33, |
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— |
vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2), |
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— |
vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (3), |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0370/2015), |
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1. |
approva il progetto del Consiglio; |
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2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0419.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/148 |
P8_TA(2016)0011
Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)0821 — C7-0427/2013 — 2013/0407(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 011/19)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0821), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0427/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei Comuni del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 (1), |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 novembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0133/2015), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.
P8_TC1-COD(2013)0407
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/343.)
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/149 |
P8_TA(2016)0012
Dispositivi di protezione individuale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (COM(2014)0186 — C7-0110/2014 — 2014/0108(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 011/20)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0186), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0110/2014), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014 (1), |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0148/2015), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 76.
P8_TC1-COD(2014)0108
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/425.)
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/150 |
P8_TA(2016)0013
Apparecchi a gas ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (COM(2014)0258 — C8-0006/2014 — 2014/0136(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 011/21)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0258), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0006/2014), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 (1), |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0147/2015), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 458 del 19.12.2014, pag. 25.
P8_TC1-COD(2014)0136
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/426.)
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/151 |
P8_TA(2016)0014
Impianti a fune ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune (COM(2014)0187 — C7-0111/2014 — 2014/0107(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 011/22)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0187), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0111/2014), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0063/2015), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 81.
P8_TC1-COD(2014)0107
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/424.)
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/152 |
P8_TA(2016)0015
Obiezione a un atto delegato: prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 sul regolamento delegato della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia (C(2015)06507 — 2015/2863(DEA))
(2018/C 011/23)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)06507), |
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— |
visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, |
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— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, |
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— |
visti il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 1981 (2) e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità, in particolare la risoluzione 63.23 del 21 maggio 2010 che invita gli Stati membri a porre fine all'inappropriata promozione di alimenti per i lattanti e per la prima infanzia e a garantire che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non siano consentite sugli alimenti per i lattanti e per la prima infanzia, tranne ove espressamente previsto dalle pertinenti norme del Codex Alimentarius o dalla legislazione nazionale, |
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— |
vista la posizione assunta dal comitato scientifico consultivo sull'alimentazione (Scientific Advisory Committee on Nutrition — SACN) del governo del Regno Unito il 24 settembre 2007 (3), |
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— |
visto l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 609/2013 e il principio di precauzione in esso sancito, |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la Commissione non ha presentato al Parlamento e al Consiglio la relazione sulle formule per la prima infanzia richiesta dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013, che costituisce un necessario presupposto per le strategie nazionali volte a ridurre l'obesità infantile; |
|
B. |
considerando che la parte 3 dell'allegato I del regolamento delegato prevede che il 30 % dell'energia fornita dagli alimenti per la prima infanzia possa provenire dallo zucchero (7,5 g di zucchero/100 kcal equivalgono a 30 kcal dallo zucchero su 100 kcal di energia); |
|
C. |
considerando che quanto disposto nella parte 3 dell'allegato I è contrario a tutti i consigli per la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (4) — la quale raccomanda di limitare l'apporto di zuccheri liberi affinché sia inferiore al 10 % dell'apporto energetico complessivo, e di ridurlo ulteriormente a meno del 5 % dell'apporto energetico complessivo per ottenere ulteriori vantaggi in termini di salute — e dei comitati scientifici degli Stati membri, che raccomandano una significativa riduzione dell'apporto totale di zucchero; che l'introduzione di tali alimenti — soprattutto in così tenera età — contribuisce probabilmente ai crescenti livelli di obesità infantile e può incidere sullo sviluppo delle preferenze di gusto nei bambini; che per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, in particolare, i livelli di zuccheri aggiunti dovrebbero essere mantenuti al minimo; |
|
D. |
considerando che, a tutt'oggi, la cattiva alimentazione rappresenta in assoluto la causa principale di malattia e morte a livello mondiale, ancor più del fumo, dell'alcool e dell'inattività fisica considerati insieme (5); |
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E. |
considerando che l'OMS raccomanda di integrare il latte materno a partire dai sei mesi di età con una serie di alimenti complementari adeguati, sicuri e ricchi di nutrienti, ai quali non devono essere aggiunti sale e zuccheri (6); |
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F. |
considerando che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità (AMS) nel 1981 («il codice internazionale») e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'AMS; |
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G. |
considerando che il regolamento (UE) n. 609/2013 è stato approvato prima della pubblicazione, il 5 agosto 2014, del parere scientifico sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (7); |
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H. |
considerando che l'Unione europea ha l'obbligo di promuovere principi, norme e legislazioni di elevata qualità in materia di salute pubblica nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della salute pubblica nonché il dovere di creare un quadro che tuteli la salute in modo efficace; |
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I. |
considerando che i lattanti e i bambini nella prima infanzia costituiscono una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e ad altri contaminanti; |
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J. |
considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (8); |
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1. |
solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione; |
Obesità
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2. |
ritiene che il regolamento delegato non contenga sufficienti misure per proteggere i lattanti e i bambini nella prima infanzia dall'obesità e che sia necessario ridurre sostanzialmente il livello massimo di zucchero consentito in linea con le raccomandazioni dell'OMS; |
Tecnologie emergenti
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3. |
ritiene che, in linea con il principio di precauzione, le tecnologie emergenti quali le tecnologie OGM e le nanotecnologie, i cui rischi a lungo termine non sono conosciuti, debbano essere vietate per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia; |
Etichettatura
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4. |
è del parere che, considerando le raccomandazioni di salute pubblica globali, comprese la risoluzione 63.23 e la strategia globale per l'alimentazione del lattante e del bambino dell'AMS, nonché l'impatto globale delle esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi, l'etichettatura e la commercializzazione degli alimenti per la prima infanzia dovrebbero indicare chiaramente che tali prodotti non sono adeguati ai lattanti al di sotto dei sei mesi di età e non dovrebbero compromettere la raccomandazione relativa all'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita; ritiene pertanto che l'etichettatura e la commercializzazione dovrebbero essere rivedute in linea con le raccomandazioni dell'AMS relative agli alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia; |
Trasparenza
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5. |
ritiene che, ai fini della trasparenza e del rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo decisionale dell'UE, sia opportuno rendere pubblico l'elenco delle «riunioni bilaterali» (specificando le date e i partecipanti) che la Commissione ha tenuto con le parti interessate durante il processo di elaborazione del regolamento delegato; |
o
o o
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore; |
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7. |
invita la Commissione a presentare un nuovo atto delegato che prenda in considerazione sia le risultanze dell'analisi dell'EFSA concernente le prescrizioni in materia di composizione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia sia i dati scientifici concernenti le conseguenze dello zucchero aggiunto e l'introduzione precoce di alimenti in relazione alle raccomandazioni per l'alimentazione ottimale dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia; |
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 (Cambiamenti nella salute in Inghilterra, con un'analisi per regioni inglesi e aree di povertà, 1990–2013: un'analisi sistematica per lo studio «Impatto globale delle patologie 2013»), Lancet 2015, 386:2257–2274, pubblicazione online il 15 settembre 2015.
http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
Giovedì 21 gennaio 2016
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12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/155 |
P8_TA(2016)0017
Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (10725/2/2015 — C8-0328/2015 — 2015/0094(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 011/24)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione del Consiglio (10725/2/2015), |
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visto il progetto di accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (10728/1/2015), |
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vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafi 7 e 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0328/2015), |
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visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0372/2015), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Kosovo. |