ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 9/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 ) |
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2018/C 9/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 ) |
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2018/C 9/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 9/04 |
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2018/C 9/05 |
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2018/C 9/06 |
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2018/C 9/07 |
Relazione finale del consigliere-auditore [Caso AT.39740 — Google Search (Shopping)] |
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2018/C 9/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2018/C 9/09 |
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2018/C 9/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 9/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 9/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8715 — CVC/TMF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 9/01)
Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8723. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 9/02)
Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8731. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 9/03)
Il 19 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8707. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 gennaio 2018
(2018/C 9/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2017 |
JPY |
yen giapponesi |
134,19 |
DKK |
corone danesi |
7,4474 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89075 |
SEK |
corone svedesi |
9,8203 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1736 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6735 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,547 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,43 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1785 |
RON |
leu rumeni |
4,6413 |
TRY |
lire turche |
4,5648 |
AUD |
dollari australiani |
1,5281 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5093 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4002 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6653 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6006 |
KRW |
won sudcoreani |
1 282,33 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9744 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8127 |
HRK |
kuna croata |
7,4538 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 102,18 |
MYR |
ringgit malese |
4,7905 |
PHP |
peso filippino |
60,589 |
RUB |
rublo russo |
68,4650 |
THB |
baht thailandese |
38,460 |
BRL |
real brasiliano |
3,8858 |
MXN |
peso messicano |
23,3050 |
INR |
rupia indiana |
76,5335 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 20 giugno 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39740 — Google Search (Shopping)
Relatore: Cipro
(2018/C 9/05)
(1) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, ai fini del presente caso, i mercati del prodotto rilevanti sono il mercato dei servizi di ricerca generica e il mercato dei servizi di acquisti comparativi. |
(2) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, ai fini del presente caso, i mercati geografici rilevanti dei servizi di ricerca generica e dei servizi di acquisti comparativi hanno tutti dimensione nazionale. |
(3) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che dal 2008 Google detiene una posizione dominante su ciascun mercato nazionale delle ricerche generiche nel SEE, tranne che nella Repubblica ceca, dove Google detiene una posizione dominante dal 2011. |
(4) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e visualizzazione, riservato al servizio di acquisiti comparativi di Google rispetto ai servizi di acquisti comparativi nelle pagine dei risultati di ricerca generica di Google costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. |
(5) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’infrazione è stata commessa in ciascuno dei mercati nazionali rilevanti nel SEE dal momento in cui Google ha iniziato per la prima volta a favorire il proprio servizio di acquisti comparativi in tale mercato. |
(6) |
Il comitato consultivo non ha osservazioni né questioni da sottoporre all’attenzione della Commissione. |
(7) |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 26 giugno 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39740 — Google Search (Shopping)
Relatore: Cipro
(2018/C 9/06)
(1) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
(2) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo di base dell’ammenda stabilita con riferimento al presente caso. |
(3) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti. |
(4) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di applicare, nel presente caso, un coefficiente moltiplicatore di dissuasione. La maggioranza degli Stati membri esprime il proprio accordo. Uno Stato membro si astiene. |
(5) |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda. La maggioranza degli Stati membri esprime il proprio accordo. Uno Stato membro si astiene. |
(6) |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
[Caso AT.39740 — Google Search (Shopping)]
(2018/C 9/07)
INTRODUZIONE
(1) |
Il progetto di decisione riguarda il trattamento preferenziale, in termini di posizionamento e di visualizzazione, riservato da Google Inc., nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, al suo servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza. |
(2) |
Il 30 novembre 2010 la Commissione, dopo avere ricevuto varie denunce, (2) ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (4) nei confronti di Google Inc. in riferimento a una serie di pratiche. A norma di detto articolo 11, paragrafo 6, l’avvio del procedimento ha privato le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 del TFUE in relazione a tali pratiche. Di conseguenza alcune denunce sono state trasferite dalle autorità garanti della concorrenza di taluni Stati membri alla Commissione (5). Dopo l’avvio del procedimento la Commissione ha ricevuto ulteriori denunce (6). Ad aprile del 2012 i casi 39768 (Ciao), 39775 (eJustice/1PlusV), 39845 (VfT), 39863 (BDZV&VDZ), 39866 (Elfvoetbal), 39867 (Euro-Cities/HotMaps), 39875 (nntp.it), 39897 (Microsoft) e 39975 (Twenga) sono stati riuniti con il caso 39740 (Foundem). I documenti che erano stati registrati nell’ambito di tali procedimenti sono stati pertanto riuniti in un unico fascicolo con numero 39740 – Google Search. La Commissione ha continuato il procedimento con il numero di caso 39740. |
(3) |
Il 13 marzo 2013, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha trasmesso a Google Inc. una valutazione preliminare (la «valutazione preliminare») nella quale ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che Google Inc. violi l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE attuando varie pratiche commerciali tra cui il trattamento favorevole, nell’ambito delle pagine generali dei risultati di ricerca di Google Inc., riservato ai link verso i propri servizi di ricerca specializzati rispetto ai servizi di ricerca specializzati della concorrenza. |
(4) |
Pur negando che le pratiche commerciali oggetto della valutazione preliminare violassero l’articolo 102 del TFUE o l’articolo 54 dell’accordo SEE, Google Inc. ha trasmesso impegni intesi a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza che la Commissione aveva espresso per quanto concerne tali pratiche. Google Inc. ha presentato alla Commissione una prima serie di impegni il 3 aprile 2013, una seconda serie di impegni il 21 ottobre 2013 e una terza serie di impegni il 31 gennaio 2014. |
(5) |
Tra il 27 maggio 2014 e l’11 agosto 2014 la Commissione ha trasmesso ai denuncianti che avevano presentato una denuncia anteriormente al 27 maggio 2014 una serie di lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (le «lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1») (7). In tali lettere la Commissione delineava la sua valutazione provvisoria, dichiarando che la terza serie di impegni avrebbe potuto dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza espresse nella valutazione preliminare e che pertanto intendeva respingere le loro denunce (8). |
(6) |
Diversi destinatari delle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 hanno ritenuto di non avere ottenuto un sufficiente accesso ai documenti sui quali si è fondata la valutazione provvisoria della Commissione, secondo il disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. I denuncianti hanno chiesto l’accesso a tali documenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/695/UE. Nel rispondere a tali richieste, il consigliere-auditore ha chiarito che i diritti procedurali dei denuncianti non sono estesi quanto i diritti della difesa delle imprese sottoposte a indagine da parte della Commissione. In particolare il diritto di accesso conferito ai destinatari delle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 non ha la stessa portata del diritto di accesso al fascicolo della Commissione conferito ai destinatari delle comunicazioni degli addebiti. Tuttavia poiché le lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 si erano basate specificamente sulla valutazione preliminare (9), il consigliere-auditore ha ritenuto che fosse necessario mettere a disposizione dei destinatari delle lettere una versione espunta della valutazione preliminare. La DG Concorrenza ha quindi fornito l’accesso a tale documentazione su richiesta del consigliere-auditore. |
(7) |
I destinatari delle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto (10). Dopo avere esaminato le osservazioni di tali denuncianti, la Commissione ha ritenuto di non essere in grado di adottare una decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 volta a rendere obbligatoria la terza serie di impegni e a concludere che l’intervento della Commissione non era più giustificato. La Commissione ha informato Google Inc. a tale riguardo il 4 settembre 2014. |
LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI
(8) |
Il 15 aprile 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nella quale espone la sua conclusione preliminare secondo cui il trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e visualizzazione, riservato da Google Inc., nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, al proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza costituisce un abuso di posizione dominante ed è incompatibile con l’articolo 102 del TFUE e con l’articolo 54 dell’accordo SEE. |
(9) |
L’accesso al fascicolo è stato fornito a Google Inc. il 27 aprile 2015 mediante un DVD criptato. A giugno e a luglio del 2015 sono state organizzate procedure di consultazione in «sala dati» (11). Google Inc. ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE sollecitando l’accesso a taluni dati di natura analoga ai dati a cui era stato fornito accesso in sala dati ma che non erano stati resi disponibili con tale modalità. A seguito dell’intervento del consigliere-auditore, la DG Concorrenza ha inviato lettere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE ai soggetti interessati che avevano trasmesso informazioni, comunicando loro i motivi per i quali la Commissione intendeva consentire l’accesso alle informazioni che li riguardavano mediante la procedura della sala dati. Poiché i soggetti interessati che avevano trasmesso le informazioni non hanno sollevato obiezioni entro il termine fissato, è stata allestita una sala dati. |
(10) |
Google Inc. ha inoltre presentato una richiesta al consigliere-auditore a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE sollecitando l’accesso a i) talune parti della relazione predisposta dai suoi consulenti esterni nell’ambito della procedura della sala dati, e ii) la versione integrale di una risposta a una particolare richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione. In seguito all’intervento del consigliere-auditore è stato fornito accesso a una versione di tali parti della relazione della sala dati che presentava una quantità di omissis nettamente inferiore e che era sufficientemente significativa ai fini del corretto esercizio, da parte di Google Inc., del diritto ad essere sentita. Per quanto riguarda la risposta alla richiesta di informazioni, su richiesta del consigliere-auditore la DG Concorrenza ha in primo luogo ottenuto dal soggetto interpellato una versione della sua risposta in cui figuravano meno omissis e che poteva essere resa nota a Google Inc., come di fatto è avvenuto. In secondo luogo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE la DG Concorrenza ha informato tale soggetto interpellato dei motivi per i quali la Commissione intendeva rendere pubbliche le informazioni che risultavano ancora occultate nella versione con meno omissis attraverso una «cerchia di riservatezza» costituita da alcuni dei consulenti esterni di Google Inc.. In mancanza di obiezioni da parte di tale soggetto interpellato e una volta ricevuti adeguati impegni di riservatezza, la Commissione ha deciso di procedere in tal senso. |
(11) |
Google Inc. ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 27 agosto 2015 e non ha chiesto di essere sentita. |
LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI SUPPLEMENTARI
(12) |
Il 14 luglio 2016 (12), in seguito alla riorganizzazione di Google Inc. e alla creazione di Alphabet Inc. quale società controllante di Google Inc., la Commissione ha avviato un procedimento in relazione ad Alphabet Inc.. Nella stessa data la Commissione ha inviato un’ulteriore comunicazione degli addebiti a Google Inc. e ad Alphabet Inc. (in prosieguo «Google»), alla quale è stata allegata la prima comunicazione degli addebiti (13). Pertanto la prima comunicazione degli addebiti è stata trasmessa anche ad Alphabet Inc. |
(13) |
La comunicazione degli addebiti supplementari espone, tra l’altro, i motivi per i quali la Commissione aveva fatto ricorso alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, indicando che ciò non pregiudicava la posizione della Commissione riguardo all’esistenza o meno di tale obbligo a suo carico. |
(14) |
Il 27 luglio 2016 è stato fornito a Google l’accesso al fascicolo mediante un DVD criptato. Una sala dati è stata messa a disposizione dal 14 settembre 2016, |
(15) |
Il 26 settembre 2016 Google mi ha trasmesso una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, sollecitando l’ulteriore accesso a 20 documenti e dichiarandosi pronta a accettare, se del caso, una divulgazione limitata nell’ambito della procedura della sala dati o della «cerchia di riservatezza». In seguito al mio intervento sono state rese note versioni con meno omissis, in alcuni casi mediante la procedura della sala dati (avviata il 27 ottobre 2016) o la costituzione di una cerchia di riservatezza attraverso cui è stato consentito di accedere alla documentazione soltanto a determinati consulenti esterni incaricati da Google di esaminare tali documenti per suo conto. |
(16) |
Google ha risposto alla comunicazione degli addebiti supplementari il 3 novembre 2016 e non ha chiesto di essere sentita. |
LA LETTERA DI ESPOSIZIONE DEI FATTI
(17) |
Il 28 febbraio 2017 la Commissione ha inviato a Google una lettera di esposizione dei fatti. Il 1o marzo 2017 è stato fornito a Google, mediante un CD criptato, l’accesso al fascicolo costituito in seguito alla comunicazione degli addebiti supplementari. Dal 13 marzo 2017 è stata messa a disposizione una sala dati in relazione alle informazioni di cui i soggetti che le avevano fornite avevano dichiarato la riservatezza ma per le quali tali soggetti avevano autorizzato un accesso limitato nell’ambito della sala dati. |
(18) |
Il 20 marzo 2017 Google mi ha trasmesso una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE sollecitando un ulteriore accesso i) a talune parti occultate di documenti che erano stati forniti a Google nell’ambito dell’accesso al fascicolo costituito in seguito alla comunicazione degli addebiti supplementari oppure nell’ambito di una cerchia di riservatezza in seguito al mio intervento nel 2016 e ii) a resoconti di riunioni con determinati soggetti terzi, in particolare denuncianti, che erano più completi di quelli già forniti a Google. Ho respinto la richiesta di Google in relazione al punto i) ritenendo che l’accesso alle parti occultate dei documenti non fosse necessario per l’esercizio effettivo, da parte di Google, del diritto ad essere sentita, e in relazione al punto ii) ritenendo che il fascicolo della Commissione non contenesse resoconti più completi (14). |
(19) |
Il 29 marzo 2017 Google mi ha inviato una lettera nella quale invitava la Commissione a ritirare la lettera di esposizione dei fatti del 28 febbraio 2017 e ad emettere un’ulteriore comunicazione degli addebiti oppure una nuova lettera di esposizione dei fatti. Alla luce del disposto dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE, in base al quale le parti interessate che intendono sollevare questioni relative all’esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono rivolgersi in primo luogo alla DG Concorrenza, ho demandato la questione alla DG Concorrenza, che ha risposto a Google il 31 marzo 2017. |
(20) |
Il 2 aprile 2017 Google mi ha inviato una e-mail sollecitando l’accesso a talune parti della relazione predisposta dai consulenti esterni di Google nell’ambito della procedura di consultazione in sala dati avviata il 13 marzo 2017; tali parti della relazione contenevano informazioni che erano ritenute riservate dalla DG Concorrenza ma che secondo i consulenti esterni di Google non avevano carattere di riservatezza. In seguito al mio intervento, la sala dati è stata riaperta il 6 aprile 2017, principalmente per consentire ai consulenti esterni di Google di predisporre, a loro discrezione, relazioni rivedute. Al fine di rispettare il carattere a prima vista riservato delle informazioni, le argomentazioni che non potevano essere svolte in modo non riservato sono state esposte in una versione riservata della relazione predisposta in sala dati per il fascicolo della Commissione. Il 18 aprile 2017 Google ha presentato la sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti. |
PARTECIPAZIONE DEI DENUNCIANTI E DEI TERZI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO
(21) |
In conformità con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n, 773/2004, ai soggetti le cui denunce riguardavano questioni alle quali fanno riferimento la comunicazione degli addebiti o la comunicazione degli addebiti supplementari sono state fornite versioni non riservate di tali comunicazioni. |
(22) |
Diversi soggetti sono stati ammessi al procedimento dal consigliere-auditore quali terzi interessati avendo dimostrato un interesse sufficiente ai fini dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695/UE (15). A tali soggetti sono state comunicati la natura e l’oggetto del procedimento conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ed è stata fornita la possibilità di presentare osservazioni scritte. Un richiedente non ha fornito ulteriori osservazioni scritte in risposta a una lettera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2011/695/UE con cui il consigliere-auditore lo informava dei motivi per i quali aveva ritenuto che tale soggetto non avesse dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentito. |
PROROGHE
(23) |
Il consigliere-auditore ha ricevuto richieste di proroga del termine fissato dalla Commissione per la risposta alla prima comunicazione degli addebiti, alla comunicazione degli addebiti supplementari, alla lettera di esposizione dei fatti, a una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, alle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 e alle versioni non riservate della comunicazione degli addebiti. Il consigliere-auditore, dopo avere consultato il direttore competente, ha valutato tali richieste e, ove opportuno, tenuto conto delle disposizioni applicabili, ha concesso una proroga dei termini. |
QUESTIONI PROCEDURALI SOLLEVATE DA GOOGLE NELLE SUE RISPOSTE
(24) |
Le risposte alla comunicazione degli addebiti e alla comunicazione degli addebiti supplementari contengono una serie di argomentazioni volte a descrivere carenze procedurali rilevate nell’indagine della Commissione. |
(25) |
Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti e alla comunicazione degli addebiti supplementari si sostiene che la Commissione era tenuta a spiegare i motivi per i quali aveva abbandonato la procedura degli impegni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 e aveva invece emesso una comunicazione degli addebiti. Indipendentemente dal fatto che la Commissione sia tenuta o meno a fornire tale spiegazione, come osservato al punto (13) di cui sopra la Commissione ha comunque fornito tali motivazioni nella comunicazione degli addebiti supplementari. |
(26) |
Nella risposta alla comunicazione degli addebiti si sostiene che tale comunicazione non ha fornito prove e motivazioni adeguate a sostegno delle sue conclusioni riguardo alla durata e all’estensione geografica della presunta infrazione; queste presunte lacune sono state descritte nella risposta come un vizio di procedura. Anche qualora siffatte lacune fossero presenti nella comunicazione degli addebiti, non ritengo che sarebbero tali da compromettere l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di Google. La comunicazione degli addebiti contiene gli elementi essenziali della contestazione mossa nei confronti di Google, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione in tale stadio del procedimento, per consentire a Google di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (16). |
(27) |
Analogamente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti supplementari Google ha sostenuto quanto segue: i) la comunicazione degli addebiti supplementari non ha valutato adeguatamente gli elementi di prova e pertanto ha violato il diritto di Google ad una buona amministrazione; ii) la comunicazione degli addebiti supplementari non ha spiegato adeguatamente la riserva preliminare né il rimedio proposto e non ha fornito una valutazione giuridica degli elementi di prova elencati e dunque ha violato i diritti della difesa di Google; e iii) la comunicazione degli addebiti supplementari non fornisce alcun elemento a sostegno della necessità di adottare il rimedio proposto. Dopo avere esaminato tali argomentazioni e le comunicazioni degli addebiti emesse dalla Commissione nell’ambito del presento caso, sono giunto alla conclusione che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di Google è stato rispettato. Fondamentalmente le questioni sollevate nelle argomentazioni di Google rientrano nel merito e rilevo che sono state trattate nel progetto di decisione. |
(28) |
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti supplementari Google sostiene inoltre che la Commissione non le ha fornito una versione sufficientemente esaustiva dei verbali delle riunioni con i denuncianti. La Corte di giustizia dell’Unione europea non ha tuttavia dichiarato esplicitamente che la Commissione ha l’obbligo di stendere, o di rendere accessibili, resoconti di riunioni o colloqui telefonici qualora non intenda fondarsi sulle informazioni divulgate nell’ambito di tali riunioni o colloqui (17). Il progetto di decisione non si fonda su informazioni di questo tipo. Inoltre Google non ha fatto valere né ha indicato che erano stati divulgati elementi a favore nel corso di tali riunioni o colloqui, né ha precisato gli elementi a favore sollecitati per la loro utilità ai fini del caso di specie (18). Ad ogni modo la Commissione ha provveduto a redigere e a rendere disponibili resoconti sommari delle riunioni e dei colloqui indicando i nominativi delle parti e gli argomenti trattati, compatibilmente con la tutela di segreti aziendali e di altre informazioni riservate. Nel quadro dell’accesso al fascicolo, la Commissione ha inoltre comunicato a Google documenti che erano stati forniti da persone fisiche o da imprese nell’ambito di tali riunioni o colloqui telefonici. |
IL PROGETTO DI DECISIONE
(29) |
Dopo avere sentito Google per iscritto, la Commissione ritiene, nel progetto di decisione, che riservando al proprio servizio di acquisti comparativi, nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e visualizzazione, rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza, l’impresa formata da Google Inc. e, dal 2 ottobre 2015, anche da Alphabet Inc. abbia violato l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE. La Commissione intima a tale impresa di porre fine all’infrazione e di astenersi dall’attuare qualunque pratica che possa avere oggetto oppure effetto identico o analogo e infligge un’ammenda. |
(30) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore, dopo aver esaminato il progetto di decisione al fine di valutare se esso riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, ha concluso che così è stato. |
(31) |
In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato. |
Bruxelles, 26 giugno 2017
Joos STRAGIER
(1) A norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza «decisione 2011/695/UE», (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) In ordine di ricevimento da parte della Commissione, queste denunce sono state presentate da Infederation Ltd («Foundem»); Ciao GmbH («Ciao») (in seguito alla riattribuzione del caso dal Bundeskartellamt (Germania) alla Commissione in conformità con la comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43); eJustice.fr («eJustice») alla cui denuncia si è successivamente unita la società madre di eJustice, 1plusV, che l’ha completata; e Verband freier Telefonbuchverleger («VfT»).
(3) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(5) Le denunce sono state riattribuite dal Bundeskartellamt (denunce di Euro-Cities AG («Euro-Cities»); Hot Maps Medien GmbH («Hot Maps»); denuncia congiunta del Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (‘BDZV’) e del Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (‘VDZ’), che è stata successivamente integrata) e dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Italia) (denuncia del sig. Sessolo («nntp.it»)].
(6) In ordine di ricevimento da parte della Commissione: denunce di Elf B.V. («Elf»); Microsoft Corporation («Microsoft»); La Asociación de Editores de Diarios Españoles («AEDE»); Twenga SA («Twenga»); Streetmap EU Ltd («Streetmap»); Expedia Inc. («Expedia»); Odigeo Group («Odigeo»); TripAdvisor Inc. («TripAdvisor»); denuncia congiunta di Nextag Inc. («Nextag») e Guenstiger.de GmbH («Guenstiger»); Visual Meta GmbH («Visual Meta»); e Initiative for a Competitive Online Marketplace («ICOMP»), che successivamente ha completato tale denuncia.
(7) Anteriormente a tale data la Commissione aveva inoltre ricevuto le denunce del Bureau européen des unions de consommateurs AISBL («BEUC»), dell’Open Internet Project («OIP») e di Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»). Il 27 maggio 2014, o in data successiva e anteriormente al 15 aprile 2015, la Commissione ha ricevuto le denunce di Yelp Inc. («Yelp»), HolidayCheck AG («HolidayCheck») e Trivago GmbH («Trivago»).
(8) Nessuna lettera ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 è stata inviata a uno dei denuncianti per il quale tale circostanza non ricorreva.
(9) Cfr. il suddetto punto (3).
(10) Streetmap e nntp.it. non hanno trasmesso entro il termine fissato osservazioni scritte in merito alle lettere loro indirizzate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 e pertanto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, le loro denunce si considerano ritirate.
(11) La procedura della «sala dati» (data room) è una forma di accesso ristretto attraverso la quale un ristretto numero di consulenti può accedere a determinate informazioni per un periodo di tempo limitato all’interno di una stanza sicura di un edificio della Commissione, con una serie di restrizioni e garanzie atte a impedire la divulgazione di informazioni riservate al di fuori della «sala dati». La DG Concorrenza ha pubblicato un documento concernente le migliori pratiche relative alla divulgazione di informazioni in sala dati e ha altresì pubblicato sul suo sito Internet norme armonizzate e accordi-tipo in materia di riservatezza relativi alla procedura della sala dati.
(12) Nella data della comunicazione degli addebiti o in data successiva sono pervenute denunce da parte di News Corporation («News Corp»); Tradecomet.com Ltd e Tradecomet LLC (complessivamente «Tradecomet»); VG MEDIA Gesellschaft zur Verwertung der Urheberund Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH («VG MEDIA»); un’ulteriore denuncia da parte di News Corp; Getty Images Inc. («Getty»); e Promt GmbH («Promt»). Due denunce, presentate da Microsoft e Ciao, sono state ritirate.
(13) Il 19 luglio 2016, in seguito alla riorganizzazione del lavoro tra i consiglieri-auditori, sono stato nominato consigliere-auditore incaricato del caso, in sostituzione del sig. Wouter Wils.
(14) Di fatto esistono resoconti più completi che riguardano riunioni svoltesi con un soggetto anonimo. Le informazioni occultate potrebbero rivelare l’identità di tale soggetto e ho ritenuto che l’ulteriore accesso a tali informazioni non fosse necessario per l’esercizio effettivo, da parte di Google, del diritto ad essere sentita.
(15) Il consigliere-auditore ha ammesso quali terzi interessati: Twenga*; MoneySupermarket.com Group PLC («MoneySupermarket»); BEUC*; Organización de Consumidores y Usuarios («OCU») (OCU ha successivamente comunicato alla Commissione di non non volere più essere inclusa nel novero dei soggetti interessati e Google è stata informata a riguardo); Company AC; FairSearch Europe («FairSearch»); SARL Acheter moins cher («Acheter moins cher»); SA LeGuide.com («LeGuide»); Kelkoo SAS («Kelkoo»); Getty*; Myriad International Holdings B.V. («MIH»); e la European Technology & Travel Services Association («ETTSA»). I soggetti contrassegnati da un * hanno successivamente presentato denunce e da quel momento sono stati considerati denuncianti.
(16) Cfr., tra l’altro, la sentenza nella causa Elf Aquitaine/Commissione (T-299/08, EU:T:2011:217, punti da 134 a 136 e la giurisprudenza citata).
(17) Cfr., ad esempio, la sentenza nella causa Atlantic Container Line e a./Commissione (T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, EU:T:2003:245, punti da 351 a 352).
(18) Cfr. la sentenza nella causa Atlantic Container Line e a./Commissione (punto 358).
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/11 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 27 giugno 2017
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
(Caso AT.39740 – Google Search (Shopping)]
[notificata con il numero C(2017)4444]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 9/08)
Il 27 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , con la presente la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione stabilisce che il trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e di visualizzazione, riservato da Google Inc. («Google»), nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, al proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza, viola l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE. La decisione intima a Google e alla sua società madre Alphabet Inc. («Alphabet») di porre immediatamente fine all’infrazione e infligge un’ammenda a Alphabet Inc. e a Google Inc. per il comportamento abusivo messo in atto dal 1o gennaio 2008 ad oggi. |
(2) |
Il 20 giugno 2017 e il 26 giugno 2017 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato pareri favorevoli in merito alla decisione adottata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e alla sanzione inflitta ad Alphabet e a Google. |
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO E POSIZIONE DOMINANTE
(3) |
La decisione conclude che i mercati del prodotto rilevanti ai fini del presente caso sono il mercato dei servizi di ricerca generica e il mercato dei servizi di acquisti comparativi. |
(4) |
La fornitura di servizi di ricerca generica costituisce un mercato del prodotto distinto, in quanto i) costituisce attività economica, ii) a livello della domanda e dell’offerta vi è una limitata sostituibilità tra i servizi di ricerca generica e altri servizi on line, e iii) tale conclusione non cambia indipendentemente dal fatto che si prendano in considerazione i servizi di ricerca generica su dispositivi fissi o i servizi di ricerca generica su dispositivi mobili. |
(5) |
La fornitura di servizi di acquisti comparativi costituisce un mercato del prodotto rilevante distinto. I servizi di acquisti comparativi, infatti, non sono intercambiabili con i servizi offerti da: i) servizi di ricerca specializzati in diversi ambiti (ad esempio voli aerei, hotel, ristoranti o notizie); ii) piattaforme di pubblicità sui motori di ricerca on line; iii) rivenditori on line; iv) piattaforme commerciali; e v) strumenti di acquisto comparativo off-line. |
(6) |
La decisione conclude che i mercati geografici rilevanti dei servizi di ricerca generica e dei servizi di acquisti comparativi hanno dimensione nazionale. |
La posizione dominante di Google nel settore delle ricerche generiche
(7) |
La decisione conclude che dal 2007 Google mantiene una posizione dominante in ciascun mercato nazionale della ricerca generica nel SEE, ad eccezione della Repubblica ceca, dove Google detiene una posizione dominante dal 2011. |
(8) |
Tale conclusione è basata sulle quote di mercato di Google, sull’esistenza di ostacoli all’espansione e all’ingresso nel mercato, sulla scarsa frequenza del «multihoming» (l’utilizzo contemporaneo di più piattaforme) da parte degli utenti, sull’esistenza di effetti prodotti dal marchio e sulla mancanza di contropotere da parte degli acquirenti. La conclusione è valida nonostante i servizi di ricerca generica siano offerti gratuitamente e indipendentemente dal fatto che la ricerca generica su dispositivi fissi costituisca o meno un mercato distinto rispetto alla ricerca generica su dispositivi mobili. |
3. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
(9) |
La decisione conclude che Google commette un abuso nei mercati rilevanti dei servizi di ricerca generica nel SEE riservando un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e di visualizzazione, nelle proprie pagine generali dei risultati di ricerca, al proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi concorrenti. |
(10) |
Il comportamento posto in atto da Google è abusivo in quanto: i) devia il traffico dai servizi di acquisti comparativi della concorrenza verso il servizio di acquisti comparativi di Google, nel senso che riduce il traffico dalle pagine di Google che mostrano i risultati generali delle ricerche verso i servizi di acquisti comparativi concorrenti e aumenta il traffico dalle pagine generali dei risultati di ricerca di Google verso il servizio di acquisti comparativi di Google; e ii) può avere, o è probabile che abbia, effetti anticoncorrenziali nei mercati nazionali dei servizi di acquisti comparativi e dei servizi di ricerca generica. |
Il comportamento di Google: trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e di visualizzazione, riservato al proprio servizio di acquisti comparativi nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca.
(11) |
La decisione illustra il trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e visualizzazione, riservato da Google nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca al proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza. |
(12) |
In primo luogo la decisione precisa in che modo i servizi di acquisti comparativi concorrenti sono posizionati e visualizzati nelle pagine generali di Google che mostrano i risultati delle ricerche. Per quanto riguarda il loro posizionamento, la decisione indica che, grazie a particolari algoritmi, i servizi di acquisti comparativi concorrenti hanno maggiori probabilità di essere retrocessi nelle pagine dei risultati di ricerca generica di Google e che ciò si ripercuote sulla loro visibilità all’interno di tali pagine. Per quanto riguarda la loro visualizzazione, la decisione illustra il formato nel quale i servizi di acquisti comparativi concorrenti possono essere visualizzati nei risultati di ricerca generica di Google. |
(13) |
In secondo luogo la decisione precisa in che modo il servizio di acquisti comparativi di Google è posizionato e visualizzato nelle pagine dei risultati di ricerca generica di Google. Per quanto riguarda il suo posizionamento, la decisione indica che il servizio di Google gode di una posizione preminente e non è soggetto agli algoritmi specifici che rendono probabile la retrocessione dei servizi di acquisti comparativi concorrenti all’interno delle pagine di ricerca generica di Google. Quanto alla sua visualizzazione, la decisione precisa che il servizio di acquisti comparativi di Google è visualizzato con funzionalità migliorate in cima ai risultati che compaiono nella prima pagina di ricerca generica o comunque tra i primi risultati, mentre tali funzionalità non sono accessibili ai concorrenti. |
Il trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e di visualizzazione, riservato da Google al proprio servizio di acquisti comparativi comporta la deviazione del traffico dai servizi di acquisti comparativi concorrenti.
(14) |
Innanzitutto la decisione analizza l’influenza che il posizionamento e la visualizzazione dei risultati di ricerca generica esercitano sul comportamento degli utenti. Essa dimostra che gli utenti tendono a cliccare maggiormente sui link che sono più visibili sulla pagina generale dei risultati di ricerca. |
(15) |
La decisione esamina quindi l’effettiva evoluzione del traffico verso i servizi di acquisti comparativi concorrenti; tale evoluzione conferma le sue conclusioni in merito al comportamento degli utenti. |
(16) |
In primo luogo vi sono elementi indicanti che il posizionamento nell’elenco dei risultati di ricerca generica all’interno di Google Search ha un impatto immediato sulla percentuale di clic effettuati su questi risultati di ricerca. |
(17) |
In secondo luogo la Commissione ha operato un raffronto tra l’evoluzione della visibilità di importanti servizi di acquisti comparativi concorrenti, calcolata dalla società indipendente Sistrix, e l’evoluzione del traffico delle ricerche generiche da Google verso tali servizi. |
(18) |
In terzo luogo gli elementi contenuti nel fascicolo della Commissione indicano che il posizionamento e la visualizzazione preferenziali del servizio di acquisti comparativi di Google nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca hanno determinato un incremento del traffico verso tale servizio. |
(19) |
In quarto luogo gli elementi contenuti nel fascicolo che riguardano l’effettiva evoluzione del traffico verso il servizio di acquisti comparativi di Google confermano che il traffico verso tale servizio aumenta in funzione del migliore posizionamento e della migliore visualizzazione del servizio all’interno delle pagine generali di Google che mostrano i risultati delle ricerche. |
Il traffico dati di ricerca generica proveniente dalle pagine generali dei risultati di ricerca di Google rappresenta una percentuale elevata del traffico verso i servizi di acquisti comparativi concorrenti e non può essere sostituito facilmente
(20) |
La decisione conclude che il traffico dati di ricerca generica dalle pagine generali dei risultati di ricerca di Google, che sono la fonte del traffico non indirizzato verso i servizi di acquisti comparativi concorrenti, rappresenta una quota elevata del traffico verso tali servizi. |
(21) |
La decisione conclude inoltre che nessuna delle attuali fonti alternative di traffico di cui dispongono i servizi di acquisti comparativi concorrenti, compreso il traffico da AdWords, il traffico diretto e le applicazioni di telefonia mobile, può sostituire efficacemente il traffico dati di ricerca generica proveniente dalle pagine generali dei risultati di ricerca di Google. |
Il comportamento di Google ha effetti potenzialmente anticoncorrenziali
(22) |
La decisione conclude che il comportamento di Google ha una serie di effetti potenzialmente anticoncorrenziali. |
(23) |
In primo luogo il comportamento di Google è suscettibile di precludere ai concorrenti l’accesso al mercato dei servizi di acquisti comparativi, determinando un aumento dei costi per gli operatori commerciali, un incremento dei prezzi per i consumatori e una minore innovazione. |
(24) |
In secondo luogo il comportamento di Google è suscettibile di ridurre la capacità di accesso dei consumatori ai servizi di acquisti comparativi più pertinenti. |
(25) |
In terzo luogo il comportamento di Google avrebbe effetti potenzialmente anticoncorrenziali anche qualora i servizi di acquisti comparativi non costituissero un mercato del prodotto rilevante distinto bensì un segmento di un eventuale mercato del prodotto rilevante più ampio comprendente tanto i servizi di acquisti comparativi, quanto le piattaforme commerciali. |
Giustificazioni o efficienze oggettive
(26) |
La decisione conclude che Google non ha fornito elementi di prova verificabili atti a dimostrare che il suo comportamento è indispensabile per la realizzazione di efficienze e che non esistono alternative meno anticoncorrenziali in grado di produrre le stesse efficienze. Google inoltre non fornisce argomentazioni o elementi atti a dimostrare che le probabili efficienze determinate dal suo comportamento superano probabili effetti negativi sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori nei mercati interessati. |
Effetto sugli scambi
(27) |
La decisione conclude che il comportamento di Google pregiudica in maniera sensibile gli scambi tra Stati membri e tra le parti contraenti dell’accordo SEE. |
Durata
(28) |
La decisione conclude che l’infrazione è stata commessa in ciascuno dei mercati nazionali rilevanti nel SEE dal momento in cui Google ha iniziato per la prima volta a favorire il proprio servizio di acquisti comparativi in tale mercato, ovvero:
|
Misure correttive
(29) |
La decisione conclude che Google è tenuta a porre fine all’abuso e ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo. |
(30) |
Google ha 90 giorni di tempo a decorrere dalla data di notifica della decisione per attuare misure correttive intese a fare cessare l’abuso. |
4. AMMENDA
(31) |
L’ammenda inflitta a Alphabet Inc. e a Google Inc. per il comportamento abusivo posto in atto è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l’importo finale dell’ammenda inflitta ad Alphabet Inc. e a Google Inc. è pari a 2 424 495 000 EUR. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/15 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018
PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2018/C 9/09)
1. Contesto e finalità del presente invito
1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 (1). Tale regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3).
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.
Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:
a) |
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione; |
b) |
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione; |
c) |
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione; |
d) |
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; |
e) |
ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. |
1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018
Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018, adottato mediante decisione di esecuzione (4) il 15 novembre 2017, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm
1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare
La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, ivi incluse la pubblicazione di inviti a presentare proposte e la valutazione delle domande per programmi semplici.
1.4. Il presente invito a presentare proposte
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione dei programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 1: i programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018.
2. Obiettivi — Temi — Priorità
Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018 definiscono le priorità tematiche delle azioni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei sei temi indicati in queste sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno esaminate ai fini di finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito dello stesso tema prioritario. I richiedenti possono inoltre presentare più domande per progetti diversi relativi a priorità tematiche o temi differenti.
3. Calendario
Il termine ultimo per la presentazione è il 12 aprile 2018, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
|
Fasi/Scadenze |
Data e ora o periodo indicativo |
a) |
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte |
12.1.2018 |
b) |
Termine per la presentazione di quesiti di argomento non informatico |
29.3.2018, 17:00 CET |
c) |
Termine per la risposta a quesiti di argomento non informatico |
5.4.2018, 17:00 CET |
d) |
Termine per la presentazione delle domande |
12.4.2018, 17:00 CET |
e) |
Periodo di valutazione |
Aprile – Agosto 2018 |
f) |
Decisione della Commissione |
Ottobre 2018 |
g) |
Informazione ai richiedenti da parte degli Stati membri |
Ottobre 2018 |
h) |
Fase di adeguamento della sovvenzione |
Ottobre 2018 – Gennaio 2019 |
i) |
Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati membri e i beneficiari |
< Gennaio 2019 |
j) |
Data di inizio dell’azione |
> 1.1.2019 |
4. Bilancio disponibile
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è pari a 95 000 000 EUR. Gli importi indicativi disponibili per tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili» che figura al punto 6.2 che segue.
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’UE per il 2019 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio dell’UE o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L’importo dipende ugualmente dalla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi tenendo conto della natura non dissociata degli stanziamenti.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. Condizioni di ammissibilità
Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.
Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html)
Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.
Le proposte possono essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Tuttavia, al momento di preparare le proprie proposte, i richiedenti devono tenere conto del fatto che le convenzioni di sovvenzione saranno gestite dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine dell’organizzazione o delle organizzazioni proponenti, salvo ove lo Stato membro interessato abbia manifestato il proprio accordo a firmare la convenzione di sovvenzione in inglese (5). Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica della proposta (parte B) se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
6. Criteri di ammissibilità
6.1. Richiedenti ammissibili
Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (in appresso «regolamento finanziario»).
Più in particolare, sono ammissibili le proposte presentate dalle seguenti organizzazioni o dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
i) |
organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma; |
ii) |
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o |
iii) |
organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. |
Le summenzionate organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:
i) |
le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
|
ii) |
un gruppo, definito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto; |
iii) |
un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
iv) |
l’organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore. |
In deroga ai precedenti punti (i) e (ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti, che devono essere tutte provenienti dal medesimo Stato membro dell’UE.
Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell’UE.
Avvertenza per i richiedenti britannici: si prega di notare che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito uscirà dall’Unione durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l’Unione che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più i finanziamenti dell’Unione (pur continuando a partecipare, ove possibile) o potrebbe essere loro richiesto di uscire dal progetto a norma dell’articolo 34.3 dell’accordo di sovvenzione. |
Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione incluse nella/e loro proposta/e non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:
— |
ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni; |
— |
ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico; |
— |
entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome. |
Inoltre, a tutti i richiedenti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che essi soddisfano i criteri di rappresentatività di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
6.2 Azioni e attività ammissibili
Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:
a) |
le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014; |
b) |
le proposte devono garantire che le misure siano attuate tramite gli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e dell’assenza di conflitto d’interessi (cfr. l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1829). L’organizzazione proponente si impegna affinché l’organismo responsabile dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione (cfr. l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831); |
c) |
se un’organizzazione proponente propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato; |
d) |
le proposte sono conformi al diritto dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione, hanno portata significativa, hanno una dimensione unionale e sono conformi a tutte le altre disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829; |
e) |
se il messaggio trasmesso da un programma riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono rispettare le norme di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829; |
f) |
se la proposta suggerisce di menzionare l’origine o i marchi commerciali, deve essere conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. |
Avvertenza per i richiedenti che presentano proposte riguardanti il Regno Unito: si fa presente che l’uscita del Regno Unito dall’Unione potrebbe provocare modifiche nell’attuazione dei programmi |
Ai fini di valutare l’ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:
— |
le proposte concernenti regimi di qualità nazionali devono fornire una documentazione o un riferimento a fonti accessibili al pubblico che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro; |
— |
le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile devono descrivere in che modo il programma proposto e il suo messaggio (o i suoi messaggi) rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione dovrà contenere riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato. |
Ciascuna proposta deve essere inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale per il 2018 per i programmi semplici. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2018 che illustrano in dettaglio i sei temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.
Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno
Temi |
Importo totale previsto |
Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi |
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Tema 1- Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
11 000 000 EUR |
L’obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione:
|
||||||
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|
I programmi di informazione e di promozione destinati ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno poiché tali regimi offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. |
||||||
|
|
Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei tenendo conto del fatto che, secondo l’inchiesta speciale Eurobarometro (n. 440), solo il 20 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 17 % quelli dei prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione. Inoltre, solo il 23 % dei consumatori europei riconosce il logo UE dell’agricoltura biologica. L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati sotto un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato. |
||||||
Tema 2- Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
7 000 000 EUR |
L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese determinate pratiche alimentari e il consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni. |
||||||
|
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L’impatto finale atteso è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato. |
||||||
Tema 3- Programmi di informazione e di promozione che mirano ad evidenziare l’aspetto della sostenibilità della produzione di carne ovina e caprina (*1) |
2 000 000 EUR |
Il settore delle carni ovine e caprine è molto fragile: il consumo di queste carni è in calo ed è sottoposto a forti pressioni da importazioni a prezzi inferiori. |
||||||
|
|
L’obiettivo è evidenziare l’aspetto di sostenibilità del settore ovicaprino, che costituisce il sistema di allevamento più estensivo e svolge un ruolo importante nella protezione dell’ambiente naturale e nel mantenimento della biodiversità. Le greggi di piccoli ruminanti pascolano per circa l’80 % delle aree dell’UE soggette a svantaggi naturali e svolgono un ruolo attivo nel mantenimento della popolazione rurale nonché delle superfici prative e dei pascoli. Le azioni ricadenti in questo tema evidenzieranno la sostenibilità ambientale della produzione, sottolineandone l’apporto benefico alle azioni in materia di clima e di ambiente. |
||||||
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|
Per esempio, le azioni possono riguardare i modi in cui i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) e/o all’adattamento; alla biodiversità, alla conservazione e all’uso sostenibile (per esempio del paesaggio e delle risorse genetiche); alla gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio uso sostenibile delle risorse idriche, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi); alla gestione sostenibile dei suoli (per esempio controllo dell’erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione). Esse possono inoltre evidenziare il ruolo attivo dell’allevamento ovicaprino estensivo nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali e nel mantenere le superfici prative e/o i pascoli di transumanza. |
||||||
|
|
L’impatto finale atteso consiste in una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori europei dei vantaggi offerti dai prodotti agricoli dell’Unione e il rafforzamento della competitività e del consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione in questione, nella promozione della loro visibilità e nell’espansione della loro quota di mercato. |
Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi
I richiedenti possono consultare il paragrafo 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro per ulteriori informazioni in merito.
Temi |
Importo totale previsto |
Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi |
Tema 4 - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, regione del sud-est asiatico o Asia meridionale (*2) |
26 250 000 EUR |
I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi identificati nel tema corrispondente. Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014. L’impatto finale atteso dei programmi è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi interessati. |
Tema 5 - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati Uniti, Messico o Colombia |
22 500 000 EUR |
|
Tema 6 - Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche. |
26 250 000 EUR |
Nel caso in cui un’organizzazione proponente intenda puntare a diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, dovrà presentare più domande (una domanda per ciascun tema) o presentare una domanda nell’ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche». Questo tema riguarda le zone geografiche che non sono comprese nei temi 4 e 5, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.
Tipologie di attività ammissibili
Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:
1. |
Gestione del progetto |
2. |
Relazioni pubbliche
|
3. |
Sito web, media sociali
|
4. |
Pubblicità
|
5. |
Strumenti di comunicazione
|
6. |
Eventi
|
7. |
Promozione presso i punti vendita
|
Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentiti nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e i metodi di produzione biologica. |
Periodo di esecuzione
L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.
Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.
7. Criteri di esclusione (10)
7.1. Esclusione dalla partecipazione
Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) |
l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali; |
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto; |
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
|
d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:
|
e) |
l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti; |
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (18). |
7.2. Esclusione dalla concessione
I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 107 del regolamento finanziario:
a) |
si trovano in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106 del regolamento finanziario; |
b) |
hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste come condizione per la partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione. |
Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l’esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull’onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 107 e 108 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.
8. Criteri di selezione
8.1. Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa.
La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario (UE, Euratom). Tale valutazione non sarà effettuata se:
— |
il contributo dell’UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR; |
— |
il richiedente è un organismo pubblico. |
I documenti giustificativi che devono essere allegati alla domanda online per consentire la valutazione della capacità finanziaria comprendono:
— |
i conti annuali (compreso lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite) per l’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti (per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei conti); |
— |
un modulo di capacità finanziaria precompilato che sintetizzi i dati necessari provenienti dai conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria del richiedente. |
Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richiede un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per beneficiario):
— |
una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell’ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici. |
8.2. Capacità operativa
I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il programma.
I richiedenti devono dimostrare che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto (per esempio contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata coordinatore del progetto. Il coordinatore deve possedere almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti, comprovata dalle seguenti informazioni alla voce «Informazioni supplementari»:
— |
Curriculum Vitae (qualifiche ed esperienze professionali) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell’azione proposta, utilizzando il modello Europass (19); |
— |
Una dichiarazione del coordinatore di progetto proposto in cui indica la propria disponibilità per l’intera durata dell’azione proposta. |
Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano eseguire determinate parti della proposta, è necessario attestare un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:
— |
una relazione delle attività dell’organizzazione proponente o una descrizione delle attività svolte con riguardo alle attività ammissibili al cofinanziamento ai sensi del punto 6 che precede. |
9. Criteri di aggiudicazione
La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.
Le domande devono proporre una struttura di gestione efficiente e fornire una descrizione chiara e precisa della strategia e dei risultati attesi.
Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai seguenti criteri e sottocriteri:
Criteri |
Punteggio massimo |
Soglia di ammissione |
||
|
20 |
14 |
||
|
40 |
24 |
||
|
10 |
6 |
||
|
30 |
18 |
||
TOTALE |
100 |
62 |
Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente saranno respinte.
Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali saranno presi in considerazione i seguenti sottocriteri:
1. |
Dimensione unionale:
|
2. |
Qualità della proposta tecnica
|
3. |
Qualità della gestione del progetto
|
4. |
Bilancio e rapporto costi/benefici
|
Sulla base della valutazione, tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto.
Le sovvenzioni verranno concesse alle proposte che hanno ottenuto il punteggio più alto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Una graduatoria separata deve essere stabilita per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.
Se due (o più) proposte con lo stesso numero di punti figurano nella medesima graduatoria, verrà data priorità alla proposta o alle proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, tra due proposte con parità di punteggio, la Commissione selezionerà per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato, la Commissione selezionerà in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità della proposta tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».
Qualora per un dato tema non vi siano sufficienti proposte in graduatoria per l’utilizzo di tutti i fondi disponibili, l’ammontare non utilizzato potrà essere riassegnato ad altri temi secondo i seguenti criteri:
a) |
il totale dei fondi rimanenti per i tre temi relativi al mercato interno sarà riassegnato ai progetti rivolti al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso; |
b) |
si seguirà lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 4-6); |
c) |
qualora successivamente a ciò restasse comunque un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il mercato interno sia per i paesi terzi saranno unite e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso. |
Sarà seguito rigidamente l’ordine delle graduatorie.
10. Impegni giuridici
Sulla base della valutazione, la Chafea redige un elenco delle proposte per le quali si raccomanda il finanziamento, classificate secondo il punteggio totale ottenuto.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, la Commissione europea decide, mediante un atto di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione).
Tale decisione della Commissione stabilirà l’elenco dei programmi selezionati accettati per un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e sarà indirizzata agli Stati membri competenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.
Non appena la Commissione adotta il suddetto atto di esecuzione, trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l’esito della loro domanda.
Gli Stati membri concludono convenzioni di sovvenzione per l’esecuzione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1831. In particolare, le convenzioni di sovvenzione specificano le condizioni e il livello di finanziamento, nonché i rispettivi obblighi delle parti.
11. Disposizioni finanziarie
11.1. Principi generali relativi alle sovvenzioni
a) |
Divieto di cumulo Una singola azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione europea. In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione. |
b) |
Non retroattività È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse. |
c) |
Il principio di cofinanziamento La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione. Le spese restanti sono a carico esclusivo dell’organizzazione proponente. I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell’azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti. |
11.2. Bilancio in pareggio
Il bilancio stimato dell’azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.
Il bilancio deve essere redatto in euro.
I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
11.3. Esecuzione dei contratti/subappalti
Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse (20).
Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare tale documentazione ai fini di un eventuale audit.
Qualora l’organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), deve selezionare i subappaltatori in conformità alla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.
Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:
— |
deve essere giustificato tenuto conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione; |
— |
i compiti principali delle azioni (ossia il coordinamento tecnico e finanziario dell’azione e la gestione della strategia) non possono essere subappaltati né delegati; |
— |
i costi stimati dei subappalti devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta; |
— |
l’eventuale ricorso a subappaltatori, se non previsto nella descrizione dell’azione, dovrà essere comunicato dal beneficiario e approvato dallo Stato membro. Lo Stato membro potrà dare approvazione:
|
— |
i beneficiari assicurano che talune condizioni applicabili ad essi, elencate nell’accordo di sovvenzione (per esempio visibilità, riservatezza ecc.), sono applicabili anche ai subappaltatori. |
Subappalto a soggetti aventi un legame strutturale con il beneficiario
I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall’entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).
I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.
11.4. Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili
Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione (22).
Importo massimo ammissibile richiesto
La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:
— |
per i programmi semplici nel mercato interno: 70 % dei costi ammissibili; |
— |
per i programmi semplici nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili; |
— |
per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE (23): 75 % dei costi ammissibili del programma; |
— |
per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE: 85 % dei costi ammissibili del programma. |
Gli ultimi due tassi si applicano solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.
Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).
Costi ammissibili
I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del modello di convenzione di sovvenzione e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
Costi non ammissibili
I costi non ammissibili sono i costi che non rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829; sono elencati all’articolo 6, paragrafo 4, del modello di convenzione di sovvenzione.
Calcolo della sovvenzione finale
L’importo definitivo della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.
L’«importo definitivo della sovvenzione» dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità con i termini e le condizioni della convenzione.
Tale importo è calcolato dallo Stato membro - al momento del pagamento del saldo - conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
11.5. Modalità di pagamento
L’organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Le domande di pagamenti intermedi del contributo finanziario dell’Unione sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Le domande di pagamento del saldo sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1831.
11.6. Garanzie preliminari
Conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (24).
12. Pubblicità
I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.
A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l’emblema dell’Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.
Le norme per la riproduzione grafica dell’emblema europeo sono raccolte nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (25).
Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it’s from Europe». Gli orientamenti sull’uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa (26).
Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l’eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell’autore. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.
13. Protezione dei dati
La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all’azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’Agenzia esecutiva/Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell’Agenzia/Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento alla informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
e sul sito web dell’Agenzia:
http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html
I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l’obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall’Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall’Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all’Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell’UE in conformità alle disposizioni applicabili.
14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
Prima di presentare una proposta:
1. |
Trovare un invito: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html |
2. |
Creare un account per presentare una proposta: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html |
3. |
Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html |
I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.
I richiedenti sono tenuti a rispettare il limite di pagine e i requisiti di formattazione per la proposta tecnica (parte B) indicato nel sistema di presentazione.
La presentazione della proposta implica l’accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.
Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione (28).
Contatti
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito Internet del portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea all’indirizzo CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione delle domande è il 29.3.2018 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 5.4.2018 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad esempio richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.
Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande non è più possibile modificarle.
Documenti collegati:
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Guida per i richiedenti e relativi allegati |
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Modulo di domanda |
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Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari) |
(1) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 14).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 novembre 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2017) 7475/2.
(5) Queste informazioni sono disponibili all’indirizzo https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes.
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(8) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(*1) Le carni ovicaprine sono ammissibili anche nell’ambito dei temi 1 e 2. Per i programmi relativi alle carni ovine/caprine proposti a valere sul tema 2, al fine di evitare sovrapposizioni il messaggio sarà diverso rispetto all’aspetto sostenibile della produzione di carni ovine e caprine (tranne nel caso in cui la carne ovina/caprina sia associata a un altro prodotto o ad altri prodotti.
(*2) La composizione delle regioni ricalca la classificazione dei paesi e delle regioni delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni sull’elenco dei paesi compresi nelle varie zone geografiche cfr.: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.
(10) Articolo 106, paragrafi 1 e 2, articoli 107 e 108 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, modificati da ultimo rispettivamente dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1) e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 7).
(11) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
(12) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
(13) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
(14) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(15) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(16) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
(17) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(19) Il modello è disponibile al seguente indirizzo: http://europass.cedefop.europa.eu/.
(20) Per indicazioni in merito alla procedura competitive, si prega di consultare la seguente pagina web:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_it.pdf
(21) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(22) Si richiama l’attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui esso riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.
(23) Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia.
(24) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(25) http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm
(26) http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_it.htm
(27) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(28) Articolo 96 del regolamento finanziario.
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/32 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018
PROGRAMMI MULTIPLI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2018/C 9/10)
1. Contesto e finalità del presente invito
1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 (1) relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. Il regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3). |
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.
Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:
a) |
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione; |
b) |
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione; |
c) |
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione; |
d) |
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; |
e) |
ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. |
1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018
Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018, adottato mediante decisione di esecuzione (4) il 15 novembre 2017, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm
1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare
La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di talune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresi la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, il ricevimento e la valutazione delle proposte, la preparazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione dei programmi multipli e il monitoraggio dell’esecuzione.
1.4. Il presente invito a presentare proposte
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018 relativo ad azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno e della priorità 4: programmi multipli nei paesi terzi.
2. Obiettivi — Temi — Priorità
Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018 definiscono le priorità tematiche per le azioni cofinanziate attraverso il presente invito (si veda anche la successiva sezione 6.2 relativa alle Attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei quattro temi forniti in tali sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno considerate ai fini del finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica prioritaria. I richiedenti possono inoltre presentare più domande di progetti diversi nell’ambito di diverse priorità tematiche o temi.
3. Calendario
Il termine ultimo per la presentazione è il 12 aprile 2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
|
Fasi/Scadenze |
Data e ora o periodo indicativo |
a) |
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte |
12.1.2018 |
b) |
Termine per la presentazione di quesiti di argomento non informatico |
29.3.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale) |
c) |
Termine per la risposta a quesiti di argomento non informatico |
5.4.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale) |
d) |
Termine per la presentazione delle domande |
12.4.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale) |
e) |
Periodo di valutazione |
aprile-agosto 2018 |
f) |
Informazioni ai richiedenti |
ottobre 2018 |
g) |
Fase di adeguamento della sovvenzione |
ottobre 2018-gennaio 2019 |
h) |
Firma della convenzione di sovvenzione |
< gennaio 2019 |
i) |
Data d’inizio dell’azione |
> 1.1.2019 |
4. Bilancio disponibile
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato a 74 100 000 EUR. La ripartizione indicativa dello stanziamento totale tra i vari temi è fornita nella tabella intitolata «Attività ammissibili» al successivo punto 6.2.
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 2018 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.
La Chafea si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. Condizioni di ammissibilità
Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.
Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.
Sebbene le proposte possano essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell’Unione europea, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta in inglese per facilitare il trattamento della domanda e la revisione degli esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione. Inoltre, si fa presente ai richiedenti che la Chafea usa in linea di massima l’inglese per comunicare ai beneficiari il seguito da dare alle azioni cofinanziate e il relativo monitoraggio (fase di gestione delle sovvenzioni).
Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica della proposta (parte B) se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
6. Criteri di ammissibilità
6.1. Richiedenti ammissibili
Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (in appresso «regolamento finanziario»).
Più in particolare, sono ammissibili le domande presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
i) |
organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma; |
ii) |
organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione; |
iii) |
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o |
iv) |
organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. |
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:
i) |
le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
|
ii) |
un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti il cui nome è protetto; |
iii) |
un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
iv) |
l’organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore. |
In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
Le proposte sono presentate da:
a) |
almeno due organizzazioni di cui ai punti a), c) o d) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti da almeno due Stati membri; oppure |
b) |
una o più organizzazioni dell’Unione di cui al punto b) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014. |
Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite negli Stati membri dell’UE.
Avvertenza per i richiedenti britannici: si prega di notare che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito uscirà dall’UE durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l’UE che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dell’UE (pur continuando a partecipare, ove possibile) o potrebbe essere loro richiesto di uscire dal progetto a norma dell’articolo 34.3 dell’accordo di sovvenzione. |
Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione che fanno parte della proposta o delle proposte non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:
— |
entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni; |
— |
entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’entità di diritto pubblico; |
— |
entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome; |
— |
inoltre, a tutti i richiedenti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2015/1829. |
6.2. Azioni e attività ammissibili
Le proposte soddisfano i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:
a) |
le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014; |
b) |
le proposte rispettano la normativa dell’Unione applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione e presentano una dimensione unionale; |
c) |
le proposte a livello di mercato interno riguardanti uno o più regimi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, si concentrano sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel loro messaggio principale dell’Unione. Quando in detto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, tali prodotti appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell’Unione; |
d) |
se l’informazione trasmessa da un programma multiplo riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono:
|
e) |
se la proposta intende indicare l’origine o i marchi commerciali, essa deve essere conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. |
Avvertenza per i richiedenti che presentano proposte riguardanti il Regno Unito: si fa presente che l’uscita del Regno Unito dall’UE potrebbe provocare modifiche nell’attuazione dei programmi. |
Ai fini di valutare l’ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:
— |
le proposte concernenti regimi di qualità nazionali forniscono una documentazione o un riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro; |
— |
le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile descrivono in che modo il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione contiene riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato. |
Ciascuna proposta è inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale per il 2018 per i programmi multipli. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2018 che illustrano in dettaglio i quattro temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.
Azione nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno
Temi |
Importo totale previsto |
Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi |
||||||||
Tema A - Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare l’aspetto della sostenibilità della produzione di carne ovina e caprina (*1) |
4 000 000 EUR |
L’obiettivo è evidenziare l’aspetto della sostenibilità del settore ovicaprino, che costituisce il sistema di allevamento più estensivo e svolge un ruolo importante nella protezione dell’ambiente naturale e nel mantenimento della biodiversità. Le greggi di piccoli ruminanti pascolano circa sull’80 % delle aree dell’UE soggette a svantaggi naturali e svolgono un ruolo attivo nel mantenimento della popolazione rurale nonché delle superfici prative e dei pascoli. Le azioni evidenziano la sostenibilità ambientale di questo tipo di produzione, sottolineando il suo apporto benefico alle azioni in materia di clima e di ambiente. |
||||||||
|
|
Per esempio, le azioni riguarderanno i modi in cui i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) e/o all’adattamento agli stessi; alla biodiversità, alla conservazione e all’uso sostenibile (per esempio, del paesaggio e delle risorse genetiche); alla gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio, uso efficiente delle risorse idriche, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi); alla gestione sostenibile dei suoli (per esempio, controllo dell’erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione). Esse possono inoltre evidenziare il ruolo attivo dell’allevamento ovicaprino estensivo nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali e nel mantenere le superfici prative e/o i pascoli di transumanza. |
||||||||
|
|
L’impatto finale atteso è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato. |
||||||||
Tema B - Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate (*2) |
8 000 000 EUR |
La Commissione è impegnata nella promozione di abitudini alimentari corrette, in linea con il suo libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (10). Le azioni evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura nell’ambito di un’alimentazione equilibrata. In particolare, i messaggi possono incentrarsi sui seguenti aspetti: mirare al consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc. |
||||||||
|
|
L’obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura prodotti nell’UE e nel contempo fornire informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate. |
||||||||
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L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, promuoverne l’immagine e aumentarne la quota di mercato. |
||||||||
Tema C - Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
30 000 000 EUR |
|
||||||||
Oppure: Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
|
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Azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi
Tematiche |
Importo totale previsto |
Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi |
Tema D - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo. |
32 100 000 EUR |
I programmi di informazione e promozione sono rivolti a uno o più paesi terzi. Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014. L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi destinatari. |
Tipologie di attività ammissibili
Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:
1. |
Gestione del progetto |
2. |
Relazioni pubbliche
|
3. |
Sito web, media sociali
|
4. |
Pubblicità
|
5. |
Strumenti di comunicazione
|
6. |
Eventi
|
7. |
Promozione presso i punti vendita
|
Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentiti nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e i metodi di produzione biologica. |
Periodo di esecuzione
L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.
Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.
7. Criteri di esclusione (11)
7.1. Esclusione dalla partecipazione
Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) |
l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali; |
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto; |
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, anche in particolare nelle ipotesi seguenti:
|
d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:
|
e) |
l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti; |
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (19). |
7.2. Esclusione dalla concessione
I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 107 del regolamento finanziario:
a) |
si trovano in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106 del regolamento finanziario; |
b) |
hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione. |
Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l’esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull’onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 107 e 108 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.
8. Criteri di selezione
8.1. Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa.
La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario. Tale valutazione non sarà effettuata se:
— |
il richiedente è un organismo pubblico; |
— |
il contributo dell’UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR. |
I documenti giustificativi richiesti per la valutazione della capacità finanziaria comprendono:
— |
il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti; |
— |
per le entità di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati. |
Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richieda un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per ciascun beneficiario):
— |
una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell’ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici. |
La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata tramite il portale dei partecipanti.
8.2. Capacità operativa
I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il programma.
I richiedenti dimostrano che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto (per esempio, contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata coordinatore del progetto. Il coordinatore del progetto possiede almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:
— |
Curriculum Vitae (qualifiche ed esperienze professionali) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell’azione proposta (20); |
— |
una dichiarazione del coordinatore di progetto proposto che confermi la disponibilità per l’intera durata dell’azione proposta. |
Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano attuare determinate parti della proposta, si presentano le prove di un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:
— |
una relazione delle attività dell’organizzazione proponente o una descrizione delle attività svolte in relazione alle attività ammissibili al cofinanziamento descritte al punto 6 che precede. |
9. Criteri di aggiudicazione
La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.
Le domande devono proporre una struttura di gestione efficiente e fornire una descrizione chiara e precisa della strategia e dei risultati attesi.
Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai criteri e sottocriteri esposti di seguito.
Criteri |
Punteggio massimo |
Soglia di ammissione |
||
|
20 |
14 |
||
|
40 |
24 |
||
|
10 |
6 |
||
|
30 |
18 |
||
TOTALE |
100 |
62 |
Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente sono respinte.
Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali si considerano i sottocriteri esposti di seguito.
1. |
Dimensione unionale
|
2. |
Qualità della proposta tecnica
|
3. |
Qualità della gestione di progetto
|
4. |
Bilancio e rapporto costi/benefici
|
Sulla base della valutazione tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Le sovvenzioni sono concesse alle proposte che hanno ottenuto il punteggio più alto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Una graduatoria separata è stabilita per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.
Se due (o più) proposte figurano nella medesima graduatoria con lo stesso numero di punti, verrà data priorità alla proposta o alle proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, tra due proposte con parità di punteggio, la Commissione seleziona per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato al fine di differenziare le proposte, la Commissione seleziona in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «Dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità della proposta tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».
Qualora per un dato tema non vi siano sufficienti proposte in graduatoria per l’utilizzo di tutti i fondi disponibili, l’ammontare non utilizzato può essere riassegnato ad altri temi secondo i seguenti criteri:
a) |
il totale dei fondi rimanenti per i tre temi relativi al mercato interno è riassegnato ai progetti rivolti al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso; |
b) |
si segue lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 4-6); |
c) |
qualora successivamente a ciò restasse comunque un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il mercato interno sia per i paesi terzi sono unite e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso. |
Si segue rigidamente l’ordine delle graduatorie.
10. Impegni giuridici
I coordinatori delle proposte inserite nell’elenco ai fini del finanziamento saranno invitati ad avviare una fase di adeguamento prima della firma della convenzione di sovvenzione; l’adeguamento si svolgerà tramite un sistema online di preparazione alla sovvenzione (SYGMA). Se l’esito è positivo, si giungerà alla firma di una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento.
La convenzione di sovvenzione deve essere firmata elettronicamente prima dal coordinatore a nome del consorzio e successivamente dalla Chafea. Tutti i cobeneficiari devono aderire alla convenzione di sovvenzione firmando elettronicamente l’apposito modulo di adesione.
11. Disposizioni finanziarie
Il regolamento finanziario e le modalità di applicazione (21) definiscono le norme applicabili per l’attuazione dei programmi multipli.
11.1. Principi generali relativi alle sovvenzioni
a) |
Divieto di cumulo Una singola azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione europea. In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione. |
b) |
Non retroattività È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse. Può essere concessa una sovvenzione per azioni già avviate solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. In questo caso, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione. |
c) |
Il principio di cofinanziamento La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione. Le spese restanti sono a carico esclusivo dell’organizzazione proponente. I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell’azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti. |
11.2. Bilancio in pareggio
Il bilancio stimato dell’azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.
Il bilancio deve essere redatto in euro.
I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
11.3. Esecuzione dei contratti/subappalti
Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse (22).
Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare tale documentazione ai fini di un eventuale audit.
Qualora l’organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), deve selezionare i subappaltatori in conformità della normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.
Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:
— |
deve essere giustificato tenuto conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione; |
— |
i compiti principali delle azioni (ossia il coordinamento tecnico e finanziario dell’azione e la gestione della strategia) non possono essere subappaltati né delegati; |
— |
i costi stimati dei subappalti devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta; |
— |
l’eventuale ricorso a subappaltatori, se non previsto nella descrizione dell’azione, è comunicato dal beneficiario e approvato dallo Stato membro. La Chafea potrà approvare la richiesta di subappalto:
|
— |
i beneficiari assicurano che le specifiche condizioni che si applicano ai beneficiari, elencate nell’accordo di sovvenzione (per esempio, visibilità, riservatezza ecc.), sono applicabili anche ai subappaltatori. |
Subappalto a entità aventi un legame strutturale con il beneficiario
I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall’entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).
I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.
11.4. Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili
Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione (24).
Importo massimo ammissibile richiesto
La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:
— |
per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma; |
— |
per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 TFUE (25), il tasso è pari all’85 %. |
I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla Chafea prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.
Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).
Costi ammissibili
I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6 della convenzione di sovvenzione.
— |
I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi da 1 a 3). |
— |
I costi inammissibili sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafo 4). |
Calcolo della sovvenzione finale
L’importo definitivo della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.
L’«importo definitivo della sovvenzione» dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità dei termini e delle condizioni della convenzione.
L’importo è calcolato dalla Chafea, al momento del pagamento del saldo, secondo l’iter seguente:
(1) |
applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili; |
(2) |
limite all’importo massimo della sovvenzione; |
(3) |
riduzione dovuta al divieto del fine di lucro; |
(4) |
riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi. |
Le sovvenzioni dell’UE non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell’azione. Per «profitto» s’intende la differenza positiva tra l’importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2, cui si aggiungono le entrate complessive dell’azione, e i costi ammissibili totali dell’azione.
Qualora si ottenga un profitto, la Chafea ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l’azione. Il partner (coordinatore o altro beneficiario) che richieda un contributo UE pari o inferiore a 60 000 EUR è esente da tale disposizione.
11.5. Modalità di pagamento
Secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 2), è trasferito al coordinatore un prefinanziamento pari al 20 % dell’importo della sovvenzione.
I pagamenti intermedi sono versati al coordinatore secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 3). I pagamenti intermedi sono destinati a rimborsare i costi ammissibili sostenuti per l’esecuzione del programma nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento.
L’importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 90 % dell’importo massimo della sovvenzione.
La Chafea stabilirà l’importo del pagamento del saldo in base al calcolo dell’importo definitivo della sovvenzione e alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.
Se l’importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all’importo definitivo della sovvenzione, il pagamento del saldo assume la forma di un recupero.
11.6. Garanzia di prefinanziamento
Nel caso in cui la capacità finanziaria del richiedente non sia soddisfacente, può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari all’importo del prefinanziamento in modo da limitare i rischi finanziari connessi al versamento del prefinanziamento.
A richiesta, la garanzia finanziaria, in euro, viene fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno degli Stati membri dell’Unione europea. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme bloccate su conti bancari.
La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido di un terzo o da una garanzia in solido dei beneficiari dell’azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.
Il garante è escusso per primo e non può esigere che la Chafea agisca contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione).
La garanzia di prefinanziamento è esplicitamente in vigore fino al pagamento del saldo e, se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, fino a tre mesi dopo l’emissione della nota di addebito al beneficiario.
Non sono richieste garanzie al beneficiario di un contributo dell’UE pari o inferiore a 60 000 EUR (sovvenzioni di valore modesto).
12. Pubblicità
12.1. Da parte dei beneficiari
I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.
A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l’emblema dell’Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.
Le norme per la riproduzione grafica dell’emblema europeo sono raccolte nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (26).
Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it’s from Europe»:
Gli orientamenti sull’uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa (27).
Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l’eccezione dei piccoli gadget), dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell’autore. La Commissione europea/l’Agenzia non accetta alcuna responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.
12.2. Da parte della Chafea
Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web della Chafea entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.
La Chafea pubblicherà le seguenti informazioni:
— |
nome del beneficiario (entità giuridica); |
— |
indirizzo del beneficiario se questi è una persona giuridica, regione se il beneficiario è una persona fisica, definita al livello NUTS 2 (28) se è domiciliato all’interno dell’UE o equivalente se domiciliato al di fuori dell’UE; |
— |
oggetto della sovvenzione; |
— |
importo concesso. |
13. Protezione dei dati
La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all’azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’Agenzia esecutiva/della Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell’Agenzia esecutiva/della Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento all’informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
e sul sito web dell’Agenzia:
http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html
I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l’obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall’Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall’Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all’Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell’UE in conformità delle disposizioni applicabili.
14. Procedura di presentazione delle proposte
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
Prima di presentare una proposta:
1. |
Trovare un invito: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html |
2. |
Creare un account per presentare una proposta: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html |
3. |
Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html |
I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.
I richiedenti rispettano il limite di pagine e i requisiti di formattazione per la proposta tecnica (parte B) indicati nel sistema di presentazione.
La presentazione della proposta implica l’accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.
Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione (30).
Contatti
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito Internet del portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 29.3.2018, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 5.4.2018 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (per esempio, richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.
Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande non è più possibile modificarle.
Documenti correlati
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Guida per i richiedenti e relativi allegati |
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Modulo di domanda |
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Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari) |
(1) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015 pag. 14).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 novembre 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2017) 7475/2.
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(7) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pagg. 9–25).
(*1) Le proposte relative alle carni ovicaprine sono ammissibili anche nell’ambito dei temi C e D. Per i programmi ovini/caprini proposti a valere sul tema C, al fine di evitare sovrapposizioni, il messaggio è diverso rispetto a quello dell’aspetto sostenibile della produzione di carni ovine e caprine (tranne nel caso in cui la carne ovina/caprina sia associata a un altro prodotto o ad altri prodotti).
(*2) Le proposte relative alla frutta e alla verdura sono ammissibili anche nell’ambito dei temi C e D. Per i programmi relativi a frutta e verdura proposti nell’ambito del tema C, il messaggio è diverso rispetto alla comunicazione dei benefici del consumo di frutta e verdura nell’ambito di una dieta corretta ed equilibrata (tranne nel caso in cui la frutta e la verdura siano associate a un altro prodotto o ad altri prodotti).
(10) COM(2007) 279 final, del 30.5.2007.
(11) Articolo 106, paragrafi 1 e 2, articoli 107 e 108 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), modificati da ultimo rispettivamente dal regolamento (UE) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1) e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 7).
(12) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48
(13) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
(14) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
(15) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
(16) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(17) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
(18) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(19) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(20) Il modello è disponibile al seguente indirizzo: http://europass.cedefop.europa.eu/
(21) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione in vigore, modificati da ultimo rispettivamente dal regolamento (UE) 2015/1929 e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462.
(22) Per indicazioni in merito alla procedura di gara, si prega di consultare la seguente pagina web:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_it.pdf
(23) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(24) Si richiama l’attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.
(25) Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia.
(26) http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm
(27) https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_it
(28) GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1.
(29) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(30) Articolo 96 del regolamento finanziario.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/50 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea
(2018/C 9/11)
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (1) sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione (2) («le misure in vigore»).
Le importazioni nell'Unione di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea sono soggette a un dazio del 60,4 %, ad eccezione del prodotto fabbricato dalle società esentate, in quanto produttori autentici, dal regolamento (UE) n. 102/2012 (modificato). Una società situata nella Repubblica di Corea, la CS Co., Ltd., le cui esportazioni nell'Unione di cavi d'acciaio sono esentate dal dazio antidumping poiché è risultata essere un produttore autentico, ha informato la Commissione che il suo indirizzo ufficiale è stato modificato come indicato di seguito.
Secondo la società, tale modifica non pregiudica il suo diritto di beneficiare del dazio a essa applicato all'indirizzo precedente. La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la CS Co., Ltd. resta la stessa società con lo stesso numero di registrazione e che cambia solo il suo indirizzo commerciale. In effetti, tale modifica non altera le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.
Il riferimento alla CS Co., Ltd. nella tabella riportata all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167, va interpretato alla luce della modifica del suo indirizzo a 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do. Per motivi di chiarezza il suo codice addizionale TARIC rimane A969.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 19).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/51 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8715 — CVC/TMF)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 9/12)
1. |
In data 3 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
CVC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di TMF. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — CVC: consulenza in relazione a fondi e piattaforme di investimento e gestione di tali fondi e piattaforme; — TMF: prestazione di servizi finanziari, giuridici e di gestione delle risorse umane per imprese, fondi di investimento alternativi e clienti privati. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8715 — CVC/TMF Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.