ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 6/01 |
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2018/C 6/02 |
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Commissione europea |
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2018/C 6/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 6/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8694 — Hochtief/Abertis) ( 1 ) |
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2018/C 6/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8749 — Verdane/Vitruvian/EasyPark) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 6/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8701 — Edison/GNVI) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2018/C 6/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio (2), e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso con la risoluzione 2397 (2017) di aggiungere sedici persone e un’entità all’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco dell’ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations – Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
Facendo seguito alla decisione dell’ONU, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire le persone e l’entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1509, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).
Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C - Questioni orizzontali |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 4 del 9.1.2018, pag. 16.
(3) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(4) GU L 4 del 9.1.2018, pag. 1.
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2018/C 6/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione delle persone interessate, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(3) GU L 4 del 9.1.2018, pag. 1.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 gennaio 2018
(2018/C 6/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1973 |
JPY |
yen giapponesi |
135,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4467 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88413 |
SEK |
corone svedesi |
9,8165 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1709 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6783 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,524 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,84 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1663 |
RON |
leu rumeni |
4,6206 |
TRY |
lire turche |
4,4887 |
AUD |
dollari australiani |
1,5289 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4880 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3656 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6702 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5956 |
KRW |
won sudcoreani |
1 277,87 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,8924 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7816 |
HRK |
kuna croata |
7,4420 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 084,83 |
MYR |
ringgit malese |
4,7929 |
PHP |
peso filippino |
60,095 |
RUB |
rublo russo |
68,3774 |
THB |
baht thailandese |
38,565 |
BRL |
real brasiliano |
3,8825 |
MXN |
peso messicano |
23,0819 |
INR |
rupia indiana |
76,0375 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8694 — Hochtief/Abertis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 6/04)
1. |
In data 22 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Hochtief acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Abertis. La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica concorrente annunciata da Hochtief il 18 ottobre 2017. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Hochtief: costruzioni, concessioni, beni immobili, gestione di strutture, estrazione mineraria, ingegneria e servizi connessi. All'interno del SEE, Hochtief opera nella Repubblica ceca, in Germania, in Grecia, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Spagna e nel Regno Unito; — Abertis: concessioni autostradali e fornitura di servizi relativi alle infrastrutture nei settori della mobilità e delle telecomunicazioni. All'interno del SEE, Abertis opera in Spagna, in Francia e, in misura minore, in Italia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8694 — Hochtief/Abertis Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8749 — Verdane/Vitruvian/EasyPark)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 6/05)
1. |
In data 21 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Verdane Capital Advisors Holding AS e Vitruvian Partners LLP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di EasyPark Holding AS. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Verdane Capital Advisors Holding AS: impresa di private equity con partecipazioni in diversi settori; — Vitruvian Partners LLP: impresa di private equity con partecipazioni in diversi settori; — EasyPark Holding AS: società che gestisce un parcheggio digitale offrendo soluzioni mobili per il parcheggio e servizi collegati a imprese, consumatori, gestori di parcheggi e città. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8749 — Verdane/Vitruvian/EasyPark Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8701 — Edison/GNVI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 6/06)
1. |
In data 22 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Edison acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di GNVI. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Edison: produzione e fornitura di energia elettrica; prospezione, produzione, distribuzione e fornitura di gas naturale. Edison opera principalmente in Italia, ma anche in altri paesi europei come Svizzera, Grecia, Ungheria, Bulgaria e Romania; — GNVI: fornitura di energia elettrica e gas naturale. GNVI opera in Italia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8701 — Edison/GNVI Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).