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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 438/01 |
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2017/C 438/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8703 — Porsche Digital/Axel Springer/JV) ( 1 ) |
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2017/C 438/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8729 — EQT Fund Management/G+E Getec Holding) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 438/04 |
Conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali |
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2017/C 438/05 |
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Commissione europea |
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2017/C 438/06 |
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2017/C 438/07 |
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2017/C 438/08 |
Relazione finale del consigliere-auditore — ASL/Arianespace (M.7724) |
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2017/C 438/09 |
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2017/C 438/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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Autorità europea per la sicurezza alimentare |
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2017/C 438/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 438/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 438/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8451 — Tronox/Cristal) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2017/C 438/01)
I controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2), 2014/25/UE (3) e 2009/81/CE (4), nelle valute nazionali diverse dall’euro, sono i seguenti:
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EUR 80 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
156 464 |
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CZK |
Corona ceca |
2 151 760 |
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DKK |
Corona danese |
595 608 |
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GBP |
Lira sterlina |
65 630 |
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HRK |
Kuna croata |
601 232 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
24 852 800 |
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
344 936 |
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RON |
Nuovo leu rumeno |
360 160 |
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SEK |
Corona svedese |
758 768 |
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EUR 144 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
281 635 |
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CZK |
Corona ceca |
3 873 168 |
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DKK |
Corona danese |
1 072 094 |
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GBP |
Lira sterlina |
118 133 |
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HRK |
Kuna croata |
1 082 218 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
44 735 040 |
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
620 885 |
|
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RON |
Nuovo leu rumeno |
648 288 |
|
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SEK |
Corona svedese |
1 365 782 |
|
EUR 221 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
432 232 |
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CZK |
Corona ceca |
5 944 237 |
|
|
DKK |
Corona danese |
1 645 367 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
181 302 |
|
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HRK |
Kuna croata |
1 660 903 |
|
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HUF |
Fiorino ungherese |
68 655 860 |
|
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
952 886 |
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RON |
Nuovo leu rumeno |
994 942 |
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SEK |
Corona svedese |
2 096 097 |
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EUR 443 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
866 419 |
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CZK |
Corona ceca |
11 915 371 |
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DKK |
Corona danese |
3 298 179 |
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GBP |
Lira sterlina |
363 424 |
|
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HRK |
Kuna croata |
3 329 322 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
137 622 380 |
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
1 910 083 |
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RON |
Nuovo leu rumeno |
1 994 386 |
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SEK |
Corona svedese |
4 201 678 |
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EUR 750 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
1 466 850 |
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CZK |
Corona ceca |
20 172 750 |
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DKK |
Corona danese |
5 583 825 |
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GBP |
Lira sterlina |
615 278 |
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HRK |
Kuna croata |
5 636 550 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
232 995 000 |
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
3 233 775 |
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RON |
Nuovo leu rumeno |
3 376 500 |
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SEK |
Corona svedese |
7 113 450 |
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EUR 1 000 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
1 955 800 |
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CZK |
Corona ceca |
26 897 000 |
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DKK |
Corona danese |
7 445 100 |
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GBP |
Lira sterlina |
820 370 |
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HRK |
Kuna croata |
7 515 400 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
310 660 000 |
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
4 311 700 |
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RON |
Nuovo leu rumeno |
4 502 000 |
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SEK |
Corona svedese |
9 484 600 |
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EUR 5 548 000 |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
10 850 778 |
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CZK |
Corona ceca |
149 224 556 |
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DKK |
Corona danese |
41 305 415 |
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GBP |
Lira sterlina |
4 551 413 |
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HRK |
Kuna croata |
41 695 439 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
1 723 541 680 |
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PLN |
Nuovo zloty polacco |
23 921 312 |
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RON |
Nuovo leu rumeno |
24 977 096 |
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SEK |
Corona svedese |
52 620 561 |
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(2) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(3) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(4) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8703 — Porsche Digital/Axel Springer/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 438/02)
Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8703. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8729 — EQT Fund Management/G+E Getec Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 438/03)
Il 13 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8729. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/5 |
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (*1)
(2017/C 438/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA:
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1. |
RICORDA le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016 su una strategia esterna di imposizione e su misure contro l’abuso dei trattati fiscali, in particolare i punti da 6 a 10, e le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; |
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2. |
SOTTOLINEA l’importanza di promuovere a livello globale i criteri sulla trasparenza fiscale, sull’equa imposizione e sull’attuazione delle norme anti-BEPS approvati dal Consiglio nelle conclusioni dell’8 novembre 2016 («i criteri»), che figurano nell’allegato V e sono ulteriormente descritti negli allegati VI e VII; |
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3. |
PRENDE ATTO dei lavori realizzati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, dal quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e dal forum sulle pratiche fiscali dannose; |
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4. |
SI COMPIACE dei lavori svolti dal gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» («Gruppo «Codice di condotta»»), in coordinamento con il gruppo ad alto livello «Questioni fiscali» («HLWP»), al fine di selezionare le pertinenti giurisdizioni e di analizzare e valutare i fatti attinenti alle loro legislazioni e politiche fiscali nel contesto dei criteri; |
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5. |
SI COMPIACE del fatto che la maggior parte di queste giurisdizioni ha scelto di partecipare a tale processo e dialogo e ha adottato o ha l’intenzione di adottare misure concrete per risolvere le questioni che il gruppo «Codice di condotta» ha individuato nei settori della trasparenza fiscale, dell’equa imposizione e dell’attuazione delle norme anti-BEPS; |
|
6. |
CONSTATA nondimeno che alcune giurisdizioni non hanno adottato azioni significative per ovviare con efficacia alle carenze né hanno avviato un dialogo rilevante sulla scorta dei criteri che possa favorire simili impegni; |
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7. |
È CONVINTO che, in tal caso, le legislazioni e politiche fiscali, come pure le pratiche amministrative, di tali giurisdizioni determinino o possano determinare una perdita di gettito fiscale per gli Stati membri e che dette giurisdizioni debbano pertanto essere fortemente incoraggiate a mettere in atto i cambiamenti necessari per porre rimedio alla situazione; |
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8. |
RIBADISCE quanto sia importante disporre di meccanismi di protezione efficaci per lottare contro l’erosione delle basi imponibili degli Stati membri attraverso la frode, l’evasione e l’elusione fiscali; |
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9. |
APPROVA di conseguenza la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui all’allegato I e CONFERMA che le giurisdizioni rimarranno in tale lista fino a quando non avranno soddisfatto i criteri, ad esempio, ottemperando alle raccomandazioni sulle misure da adottare affinché siano rimosse dalla lista; |
|
10. |
RITIENE OPPORTUNO che il gruppo «Codice di condotta» avvii discussioni con le giurisdizioni inserite nella lista, al fine di concordare e monitorare le misure che queste dovrebbero adottare per poter essere rimosse dalla lista, e INCORAGGIA queste giurisdizioni a intraprendere rapidamente le azioni necessarie per soddisfare i criteri; |
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11. |
OSSERVA CON SODDISFAZIONE che, sebbene le legislazioni e politiche fiscali e le pratiche amministrative di alcune giurisdizioni suscitino preoccupazione nei settori della trasparenza fiscale, dell’equa imposizione e dell’attuazione delle norme anti-BEPS, alcune di esse hanno assunto nondimeno impegni significativi ad elevato livello politico al fine di adottare le misure necessarie per risolvere le questioni in sospeso entro i termini convenuti e pertanto non dovrebbero, in questa fase, essere inserite nella lista delle giurisdizioni non cooperative. Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe proseguire il dialogo e il monitoraggio dell’effettiva attuazione degli impegni assunti da queste giurisdizioni e dovrebbe raccomandare in qualsiasi momento l’aggiornamento della lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali in base ad eventuali nuovi impegni assunti e all’attuazione di tali impegni. Lo stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale è illustrato nell’allegato II; |
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12. |
ESPRIME solidarietà e sostegno nei confronti delle giurisdizioni nella regione dei Caraibi duramente colpite dalle tempeste devastanti del settembre 2017, che hanno causato morti e danni ingenti a infrastrutture essenziali, ed È DEL PARERE che il processo di vaglio debba essere sospeso per tali giurisdizioni (Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Isole Vergini britanniche, Dominica, Saint Kitts e Nevis, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti). Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe nondimeno portare avanti, entro febbraio 2018, i contatti con queste giurisdizioni al fine di porre rimedio a tali problemi entro la fine del 2018; |
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13. |
CHIEDE, in particolare, che il gruppo «Codice di condotta» prosegua il dialogo e avvii senza indugio, a partire dall’inizio del 2018, il processo di monitoraggio degli impegni formulati dalle giurisdizioni al fine di garantire che tali impegni siano attuati entro il termine concordato; |
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14. |
INVITA il gruppo «Codice di condotta» a concordare le procedure per svolgere il processo di monitoraggio e a elaborare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a questo aspetto entro l’estate del 2018; |
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15. |
INCARICA di conseguenza il gruppo «Codice di condotta» di avviare o proseguire le discussioni con le giurisdizioni interessate, di cercare di ottenere gli impegni necessari, di monitorare il rispetto di tali impegni e di riferire periodicamente al Consiglio, se del caso, suggerendo modifiche alla lista delle giurisdizioni non cooperative; |
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16. |
È DEL PARERE, come indicato nell’allegato III, che l’UE e gli Stati membri possano applicare misure di difesa efficaci e proporzionate, tanto nel settore fiscale quanto in quello non fiscale, nei confronti delle giurisdizioni non cooperative, fino a quando queste figurino nella lista; |
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17. |
RACCOMANDA che gli Stati membri adottino determinate misure di difesa coordinate nel settore fiscale, quali indicate nell’allegato II, conformemente al diritto nazionale e nel rispetto degli obblighi che incombono loro a norma del diritto dell’UE e internazionale; |
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18. |
ESORTA il gruppo «Codice di condotta» a continuare a esplorare ulteriori misure coordinate nel settore fiscale e INVITA gli Stati membri a comunicare al gruppo «Codice di condotta» se, e con quali modalità, applicano misure di difesa nei confronti delle giurisdizioni non cooperative, fino a quando queste figurano in tale lista; |
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19. |
INVITA le istituzioni dell’UE e gli Stati membri, secondo i casi, di tener conto della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nell’ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi, per cercare di giungere a un approccio globale con riguardo alla questione dell’adempienza ai criteri, fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e dell’Unione derivanti dai trattati; |
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20. |
È CONVINTO che la lista delle giurisdizioni non cooperative e le misure di difesa, ove applicabili, avranno l’effetto di mandare un segnale forte alle giurisdizioni interessate stimolandole a compiere un cambiamento positivo che conduca alla loro rimozione dalla lista; |
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21. |
CONFERMA che queste azioni intraprese collettivamente dagli Stati membri dell’UE sono in linea con il programma promosso dal G20, dall’OCSE e da altri consessi internazionali; |
|
22. |
RICORDA l’accordo del Consiglio sull’approccio all’assenza di un regime di imposta sulle società o all’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero nel contesto del criterio che impone a una giurisdizione di non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione, di cui all’allegato VII; |
|
23. |
RICORDA che, in linea con le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016, queste azioni non pregiudicano le rispettive sfere di competenza degli Stati membri, quali la competenza di negoziare e concordare trattati fiscali bilaterali, di applicare misure supplementari o di mantenere liste di giurisdizioni non cooperative a livello nazionale di portata più ampia; |
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24. |
CONFERMA che la decisione di modificare la lista sarà adottata dal Consiglio sulla scorta delle informazioni fattuali pertinenti messe a disposizione del Consiglio dal gruppo «Codice di condotta»; |
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25. |
OSSERVA che la lista delle giurisdizioni non cooperative dovrebbe essere aggiornata almeno una volta ogni anno civile e che la situazione dovrebbe essere continuamente monitorata nelle giurisdizioni inserite nella lista, come anche in altre giurisdizioni oggetto dell’esercizio di vaglio del 2017. In base ai criteri concordati dal Consiglio, il monitoraggio potrebbe essere esteso dal gruppo «Codice di condotta» ad altre giurisdizioni; |
|
26. |
INVITA il gruppo «Codice di condotta» a portare avanti il dialogo con le pertinenti giurisdizioni per promuovere la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’attuazione delle norme anti-BEPS e a proseguire il lavoro di analisi delle misure di difesa che potrebbero essere ulteriormente definite e applicate in modo coordinato alle giurisdizioni non cooperative, nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del diritto dell’UE e internazionale; |
|
27. |
RIBADISCE che il gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, dovrebbe continuare a svolgere tale processo e a vigilare su di esso, in coordinamento con l’HLWP. La Commissione fornirà assistenza al gruppo «Codice di condotta» svolgendo i lavori preparatori necessari al processo di vaglio conformemente ai ruoli attualmente definiti nel quadro del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, con particolare riferimento ai dialoghi precedenti e in corso con i paesi terzi; |
|
28. |
RITIENE APPROPRIATO, in tale contesto, stabilire gli orientamenti per i futuri lavori in questo settore, quali riportati nell’allegato IV; |
|
29. |
CONFERMA che i criteri saranno periodicamente aggiornati dal Consiglio, ove necessario, in considerazione degli sviluppi internazionali e tenendo conto dell’evoluzione delle norme internazionali, e RITIENE che le valutazioni e i dialoghi futuri con le giurisdizioni interessate debbano basarsi su tali norme tenendo presente l’importanza di progressi continui e rapidi da parte di tutte le giurisdizioni pertinenti in tali settori. |
(*1) Il Consiglio ha convenuto di pubblicare le presenti conclusioni per informazione nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1)
I. LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI
1. Samoa americane
Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
2. Bahrein
Il Bahrein non contempla tutti gli Stati membri dell’UE ai fini dello scambio automatico di informazioni, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnato ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
3. Barbados
Barbados dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata in modo chiaro a modificarle né ad abolirle come richiesto entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Barbados a modificare o abolire altre misure fiscali dannose in linea con il criterio 2.1.
4. Grenada
Grenada non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non si è impegnata in modo chiaro ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Grenada ad adeguarsi ai criteri 1.1, 2.1 e 3.
5. Guam
Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnato ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
6. Corea (Repubblica di)
La Corea dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.
7. Regione amministrativa speciale di Macao
La regione amministrativa speciale di Macao non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno della regione amministrativa speciale di Macao ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 2.1.
8. Isole Marshall
Le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno delle Isole Marshall ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.2.
9. Mongolia
La Mongolia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019.
10. Namibia
La Namibia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019. Inoltre la Namibia dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.
11. Palau
Palau favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e ha rifiutato di avviare un dialogo significativo per stabilire l’adempienza al criterio 2.2.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Palau ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 3.
12. Panama
Panama dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata in modo chiaro a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Panama a modificare o abolire altre misure fiscali dannose in linea con il criterio 2.1.
13. Santa Lucia
Santa Lucia dispone di misure fiscali preferenziali dannose, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata in modo chiaro ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
14. Samoa
Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnato ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
15. Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago è stata valutata «non conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 3.
16. Tunisia
La Tunisia dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno della Tunisia ad adeguarsi al criterio 3.
17. Emirati arabi uniti
Gli Emirati arabi uniti non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnati ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.
Sarà tenuto sotto controllo l’impegno degli Emirati arabi uniti ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.3.
II. RACCOMANDAZIONI ALLE GIURISDIZIONI SULLE MISURE DA ADOTTARE PER ESSERE RIMOSSE DALLA LISTA
Tutte le giurisdizioni che figurano nella lista sono invitate ad adottare azioni efficaci per affrontare le carenze di cui al presente allegato.
(1) Sulla base delle risposte pervenute entro il 4 dicembre 2017, alle 17.00 (UTC +01:00).
ALLEGATO II
Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale (1)
Nel contesto del processo di vaglio, il gruppo «Codice di condotta» ha invitato ciascuna giurisdizione in cui erano stati individuati problemi a impegnarsi ad affrontarli. La grande maggioranza delle giurisdizioni ha deciso di introdurre le pertinenti modifiche nella rispettiva legislazione fiscale al fine di adempiere ai criteri di vaglio.
L’esito di tale processo dimostra la misura in cui tutte queste giurisdizioni partecipano a un dialogo costruttivo con l’UE e le modalità con cui si impegnano a soddisfare le norme UE e internazionali in materia fiscale e, inoltre, mette in evidenza le relazioni positive che l’UE ha costruito con tutte le giurisdizioni in questione. Tali giurisdizioni sono state pertanto determinate come cooperative, salvo il buon esito degli impegni da esse assunti.
Il gruppo «Codice di condotta» monitorerà l’effettiva messa in atto di tali impegni e proseguirà pertanto il dialogo costruttivo instaurato con le giurisdizioni.
La maggior parte delle giurisdizioni dovrebbe completare l’attuazione degli impegni entro la fine del 2018; i paesi in via di sviluppo avranno tuttavia tempo fino alla fine del 2019 per adempiere ai propri impegni per quanto riguarda i criteri di trasparenza e le norme anti-BEPS.
Lo «Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale», riportato in appresso, fa il punto degli impegni assunti dalla giurisdizione sottoposta a vaglio per affrontare i problemi individuati in relazione ai criteri concordati dal Consiglio «Ecofin» del novembre 2016, suddivisi nelle categorie trasparenza, equa imposizione e norme anti-BEPS.
1. Trasparenza
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1.1 |
Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018: Curaçao, regione amministrativa speciale di Hong Kong, Nuova Caledonia, Oman, Qatar e Taiwan Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019: Turchia |
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1.2 |
Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018: Curaçao, Nuova Caledonia e Oman Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2019: Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Figi, Giordania, Montenegro, Serbia, Swaziland, Turchia e Vietnam |
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1.3 |
Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE entro il 2018: Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Nuova Caledonia, Oman, Qatar e Taiwan Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE entro il 2019: Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Figi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giamaica, Giordania, Maldive, Montenegro, Marocco, Perù, Serbia, Swaziland, Thailandia, Turchia e Vietnam |
2. Equa imposizione
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2.1 |
Esistenza di regimi fiscali dannosi Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018: Andorra, Armenia, Aruba, Belize, Botswana, Capo Verde, Isole Cook, Curaçao, Figi, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Giordania, Liechtenstein, Maldive, Maurizio, Marocco, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Uruguay e Vietnam Le seguenti giurisdizioni non hanno reiterato espressamente l’impegno assunto nel quadro del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) di modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018: Malaysia e isola Labuan |
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2.2 |
Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018: Bermuda, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey e Vanuatu |
3. Norme anti-BEPS
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3.1 |
Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018: Aruba, Isole Cook, Isole Færøer, Groenlandia, Nuova Caledonia, Saint Vincent e Grenadine, Taiwan e Vanuatu Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019: Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Figi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giordania, Maldive, Montenegro, Marocco, Serbia e Swaziland Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente: Nauru, Niue |
(1) Sulla base delle risposte pervenute entro il 4 dicembre 2017, alle 17.00 (UTC +01:00).
ALLEGATO III
Misure di difesa
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1. |
L’inserimento di una giurisdizione nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali dovrebbe avere un effetto dissuasivo tale da incoraggiare le giurisdizioni ad adempiere ai criteri enunciati nell’allegato IV e descritti ulteriormente negli allegati V e VI, nonché ad altre pertinenti norme internazionali. |
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2. |
È importante disporre di meccanismi di protezione efficaci per lottare contro l’erosione delle basi imponibili degli Stati membri attraverso la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, e applicare pertanto misure di difesa efficaci e proporzionate, a livello dell’UE e nazionale, nei confronti delle giurisdizioni inserite nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. |
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3. |
Alcune misure di difesa nel settore non fiscale a livello dell’UE sono collegate alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e riportate nella parte A del presente allegato. |
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4. |
Inoltre, determinate misure di difesa nel settore fiscale potrebbero essere adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, oltre alle misure non fiscali adottate dall’UE, per scoraggiare efficacemente pratiche non cooperative nelle giurisdizioni inserite nella lista. |
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5. |
Un elenco di tali misure nel settore fiscale figura nella parte B del presente allegato. Poiché tali misure dovrebbero essere compatibili con i regimi fiscali nazionali degli Stati membri dell’UE, l’attuazione delle stesse è lasciata alla competenza degli Stati membri. |
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6. |
Va osservato che le misure di difesa non dovrebbero pregiudicare le competenze rispettive degli Stati membri di applicare misure supplementari o mantenere liste di giurisdizioni non cooperative a livello nazionale di portata più ampia. |
A. MISURE DI DIFESA NEL SETTORE NON FISCALE
L’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD fa riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative.
Inoltre, l’eventuale inclusione futura di un riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali in altri atti legislativi dell’UE nel settore non fiscale sarebbe considerata parte delle misure di difesa nel contesto delle presenti conclusioni del Consiglio.
Gli effetti generali, derivanti da tali misure, sull’adempienza delle giurisdizioni ai criteri dovrebbero essere monitorati dal gruppo «Codice di condotta», come anche dall’HLWP nel contesto dell’attuazione della strategia esterna di imposizione dell’UE.
B. MISURE DI DIFESA NEL SETTORE FISCALE
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B.1. |
Per garantire un’azione coordinata, gli Stati membri dovrebbero applicare almeno una delle seguenti misure amministrative nel settore fiscale:
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B.2. |
Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri di applicare misure supplementari, le misure di difesa di natura legislativa nel settore fiscale che potrebbero essere applicate dagli Stati membri sono le seguenti:
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B.3. |
Gli Stati membri, al momento di attuare la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, potrebbero prendere in esame l’eventualità di servirsi della lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali per facilitare l’esecuzione delle pertinenti disposizioni antiabuso. Ad esempio, se a norma di tale direttiva gli Stati membri usano, nel recepire le norme sulle CFC nel diritto nazionale, liste «nere» di paesi terzi, dette liste potrebbero contemplare almeno le giurisdizioni inserite nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. |
ALLEGATO IV
Orientamenti per ulteriori lavori relativi alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
1. REVISIONE DELLA LISTA E PROCESSO DI RIMOZIONE DALLA STESSA
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1.1. |
La lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui all’allegato I è riveduta dal Consiglio almeno una volta all’anno e approvata sulla scorta della relazione del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» al Consiglio, con l’indicazione della data a partire dalla quale si applicano le modifiche. |
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1.2. |
La lista, o la relativa durata, può essere modificata secondo le stesse norme procedurali che ne hanno disciplinato l’approvazione. A tal fine, la Commissione europea dovrebbe fornire l’assistenza tecnica necessaria. |
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1.3. |
La decisione del Consiglio sarà basata su una relazione del gruppo «Codice di condotta», in coordinamento con l’HLWP, e preparata dal Comitato dei rappresentanti permanenti. |
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1.4. |
Non appena inserita nella lista, la giurisdizione ne sarà informata mediante lettera firmata dal presidente del gruppo «Codice di condotta» recante chiaramente:
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1.5. |
Non appena rimossa dalla lista, la giurisdizione ne sarà rapidamente informata mediante lettera firmata dal presidente del gruppo «Codice di condotta» recante l’indicazione della data a partire dalla quale si applica la modifica. |
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1.6. |
Nelle decisioni relative all’inserimento nella lista e alla rimozione dalla stessa delle giurisdizioni occorre precisare con chiarezza le date alle quali le misure di difesa nel settore fiscale dovrebbero iniziare o cessare di applicarsi a seconda della natura della misura, fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri, come l’adeguamento della legislazione nazionale sull’applicazione delle misure di difesa adottate a livello nazionale. |
2. IMPEGNI ASSUNTI DALLE GIURISDIZIONI, MONITORAGGIO, DIALOGO E VIA DA SEGUIRE
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2.1. |
Gli impegni ufficialmente assunti dalle giurisdizioni per mettere in atto le raccomandazioni richieste dal Consiglio al fine di risolvere le questioni individuate dovrebbero essere monitorati con attenzione dal gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, con l’assistenza tecnica della Commissione europea, al fine di valutarne l’effettiva attuazione. |
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2.2. |
Qualora tali giurisdizioni non attuino gli impegni assunti entro il termine stabilito, il Consiglio riesaminerà la questione del potenziale inserimento delle giurisdizioni in questione nella lista di cui all’allegato I. |
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2.3. |
Per quanto riguarda le giurisdizioni che presentano problemi dal momento che non soddisfano i requisiti previsti dai criteri, il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe continuare a cercare di ottenere un loro impegno politico ad alto livello, entro un termine concreto, e affrontare con efficacia i problemi individuati nel processo di vaglio. |
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2.4. |
In particolare, le discussioni bilaterali dovrebbero mirare a:
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2.5. |
Nel monitorare gli impegni, si dovrebbe continuare a prendere in considerazione i lavori realizzati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, dal quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e dal forum sulle pratiche fiscali dannose. |
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2.6. |
Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe continuare a promuovere i criteri a livello globale in coordinamento con i lavori del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, del quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e del forum sulle pratiche fiscali dannose. |
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2.7. |
Ove opportuno, se il gruppo «Codice di condotta» decide in tal senso sulla scorta dei criteri concordati dal Consiglio, il monitoraggio potrebbe essere esteso alle giurisdizioni che erano escluse dall’esercizio di vaglio del 2017. |
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2.8. |
Il gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, continuerà a svolgere tale processo e a vigilare su di esso, in coordinamento con l’HLWP. I servizi della Commissione forniranno assistenza al gruppo «Codice di condotta» svolgendo i lavori preparatori necessari al processo di vaglio conformemente ai ruoli attualmente definiti nel quadro del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, con particolare riferimento ai dialoghi precedenti e in corso con i paesi terzi. |
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2.9. |
Il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe continuare a sviluppare le opportune modalità pratiche di attuazione dei presenti orientamenti. |
|
2.10. |
La lista UE delle giurisdizioni non cooperative è aggiornata dal Consiglio, in base ai presenti orientamenti, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione del gruppo «Codice di condotta». Il gruppo «Codice di condotta» lavorerà sulla scorta delle informazioni messe a sua disposizione, tra l’altro, dalla giurisdizione interessata, dalla Commissione o dagli Stati membri. |
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2.11. |
In seguito a un riesame equilibrato di tutte le informazioni raccolte, il gruppo «Codice di condotta» riferisce al Consiglio almeno una volta all’anno sulla lista delle giurisdizioni non cooperative per consentire al Consiglio di decidere, se del caso, l’inserimento di giurisdizioni nella lista delle giurisdizioni non cooperative, qualora non adempiano ai criteri di vaglio, o la loro rapida rimozione dalla lista, se soddisfano le condizioni. |
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2.12. |
Il segretariato generale del Consiglio continuerà a fungere da punto focale per facilitare il processo descritto nel presente documento. |
ALLEGATO V
Criteri sulla trasparenza fiscale, sull’equa imposizione e sull’attuazione delle norme anti-BEPS che gli Stati membri dell’UE si impegnano a promuovere
I seguenti criteri di buona governance fiscale dovrebbero essere utilizzati per procedere al vaglio delle giurisdizioni in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in linea con gli orientamenti per il processo di vaglio. L’adempienza delle giurisdizioni sul piano della trasparenza fiscale, dell’equa imposizione e dell’attuazione delle misure in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) sarà valutata cumulativamente nel processo di vaglio.
1. Trasparenza fiscale
Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale:
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1.1. |
criterio iniziale per quanto riguarda lo standard AEOI (scambio automatico di informazioni) dell’OCSE (standard comune di comunicazione di informazioni – CRS): la giurisdizione dovrebbe essersi impegnata – e aver avviato il processo legislativo – per un’effettiva attuazione del CRS, effettuando i primi scambi al più tardi nel 2018 (con riferimento al 2017), e disporre di accordi che consentano lo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri, entro la fine del 2017, firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti (MCAA) o mediante accordi bilaterali; criterio futuro per quanto riguarda il CRS a partire dal 2018: la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione al CRS in materia di AEOI, e |
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1.2. |
la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione allo standard EOIR (scambio di informazioni su richiesta) dell’OCSE, tenuto debito conto della procedura accelerata, e |
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1.3. |
(per gli Stati sovrani) la giurisdizione dovrebbe:
(per le giurisdizioni non sovrane) la giurisdizione dovrebbe:
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|
1.4. |
Criterio futuro: in vista dell’iniziativa per un futuro scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva, l’aspetto relativo a quest’ultima sarà integrato in una fase successiva come quarto criterio di trasparenza per il vaglio. Fino al 30 giugno 2019 dovrebbe applicarsi la seguente eccezione:
Tale eccezione non si applica alle giurisdizioni valutate «non conformi» al criterio 1.2 o che non sono state valutate almeno come «ampiamente conformi» relativamente a tale criterio entro il 30 giugno 2018. Indipendentemente dal fatto che siano stati o meno selezionati per l’esercizio di vaglio, saranno presi in esame per l’inserimento nella lista UE i paesi e le giurisdizioni che figureranno nella lista delle giurisdizioni non cooperative attualmente in fase di elaborazione da parte dell’OCSE e dei membri del G20. |
2. Equa imposizione
Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell’equa imposizione:
|
2.1. |
non prevedere misure fiscali preferenziali che potrebbero essere considerate dannose in base ai criteri stabiliti nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (1), e |
|
2.2. |
non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione. |
3. Attuazione delle misure anti-BEPS
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3.1. |
Criterio iniziale a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all’attuazione delle misure anti-BEPS:
|
|
3.2. |
Criterio futuro a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all’attuazione delle misure anti-BEPS (da applicare una volta ultimate le revisioni in base al quadro inclusivo delle norme minime convenute):
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(1) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.
(2) Una volta concordata la metodologia, la formulazione del criterio sarà riveduta di conseguenza dal Consiglio.
ALLEGATO VI
Criterio 1.3 (scadenza ragionevole)
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1. |
In linea con il punto 13 degli orientamenti per il processo di vaglio delle giurisdizioni allegati alle conclusioni del Consiglio, il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe definire, sulla base di criteri oggettivi, la scadenza ragionevole di cui al criterio 1.3. |
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2. |
Ai fini dell’applicazione del criterio 1.3 la scadenza ragionevole di cui al criterio 1.3 va intesa nel modo illustrato in appresso. |
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3. |
Con riguardo al criterio 1.3, punto i) (riguardante gli Stati sovrani), i termini «entro una scadenza ragionevole» si riferiscono all’entrata in vigore, per una determinata giurisdizione, della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa (MCMAA), quale modificata, e non all’impegno in tal senso. |
|
4. |
Con riguardo al criterio 1.3, punti i) e ii) (riguardanti le giurisdizioni non sovrane), i termini «entro una scadenza ragionevole» si riferiscono, rispettivamente, all’entrata in vigore, per la giurisdizione, della MCMAA, quale modificata, e all’operatività, nella giurisdizione, di una rete di accordi per lo scambio di informazioni sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri. |
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5. |
La scadenza ragionevole per questi tre punti sarà identica al termine applicato al criterio 1.3, punto ii), relativamente agli Stati sovrani, ovvero il 31 dicembre 2018 (lo stesso termine che si applica all’operatività, in una giurisdizione sovrana terza, di una rete di accordi per lo scambio di informazioni, sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri). |
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6. |
Fatto salvo il termine del 31 dicembre 2018, la scadenza ragionevole non dovrebbe protrarsi oltre il tempo necessario per:
|
|
7. |
La scadenza ragionevole può essere prorogata soltanto mediante consenso del gruppo «Codice di condotta» per una specifica giurisdizione non sovrana, unicamente in casi debitamente giustificati. |
ALLEGATO VII
Campo di applicazione del criterio 2.2
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1. |
Ai fini dell’applicazione del criterio 2.2, l’assenza di un regime di imposta sulle società o l’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero da parte di una giurisdizione dovrebbero essere considerate rientranti nel campo di applicazione del punto A del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese del 1o dicembre 1997 (codice di condotta). (1) |
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2. |
Al riguardo, qualora il criterio 2.1 sia inapplicabile per il solo fatto che la giurisdizione interessata non soddisfa il criterio per l’accesso di cui al punto B del codice di condotta (2) a motivo dell’«assenza di un regime di imposta sulle società o dell’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero» (3), si dovrebbero applicare, per analogia, i cinque elementi definiti nel punto B del codice di condotta al fine di valutare se il criterio 2.2 (4) sia stato soddisfatto. |
|
3. |
Relativamente al criterio 2.2 l’assenza di un regime di imposta sulle società o l’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero non possono di per sé costituire un motivo per concludere che una giurisdizione non soddisfa i requisiti del criterio 2.2. |
|
4. |
Una giurisdizione dovrebbe essere ritenuta non conforme al criterio 2.2 se rifiuta di avviare un dialogo significativo o non fornisce le informazioni o spiegazioni che il gruppo «Codice di condotta» possa ragionevolmente richiedere o non coopera altrimenti con esso qualora debba stabilire l’adempienza della giurisdizione al criterio 2.2 nello svolgimento del processo di vaglio. |
Mandato per l’applicazione per analogia del test del codice
A. QUADRO GENERALE
1. Criterio tratto dalle conclusioni del Consiglio Ecofin dell’8 novembre 2016
La giurisdizione dovrebbe non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione.
2. Campo di applicazione del criterio 2.2 (Ecofin febbraio 2017)
|
1. |
Ai fini dell’applicazione del criterio 2.2, l’assenza di un regime di imposta sulle società o l’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero da parte di una giurisdizione dovrebbero essere considerate rientranti nel campo di applicazione del punto A del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese del 1o dicembre 1997 (codice di condotta). (5) |
|
2. |
Al riguardo, qualora il criterio 2.1 sia inapplicabile per il solo fatto che la giurisdizione interessata non soddisfa il criterio per l’accesso di cui al punto B del codice di condotta (6) a motivo dell’«assenza di un regime di imposta sulle società o dell’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero» (7), si dovrebbero applicare, per analogia, i cinque elementi definiti nel punto B del codice di condotta al fine di valutare se il criterio 2.2 (8) sia stato soddisfatto. |
|
3. |
Relativamente al criterio 2.2 l’assenza di un regime di imposta sulle società o l’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero non possono di per sé costituire un motivo per concludere che una giurisdizione non soddisfa i requisiti del criterio 2.2. |
|
4. |
Una giurisdizione dovrebbe essere ritenuta non conforme al criterio 2.2 se rifiuta di avviare un dialogo significativo o non fornisce le informazioni o spiegazioni che il gruppo «Codice di condotta» possa ragionevolmente richiedere o non coopera altrimenti con esso qualora debba stabilire l’adempienza della giurisdizione al criterio 2.2 nello svolgimento del processo di vaglio. |
3. Osservazioni generali
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— |
Il campo di applicazione del criterio 2.2 quale definito dall’Ecofin considera l’assenza di un’aliquota d’imposta sulle società o un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero in una giurisdizione come una «misura» con una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali (punto A del codice di condotta). |
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— |
Pertanto, il criterio 2.2 ha l’obiettivo di verificare se tale «misura» agevola le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione. |
|
— |
Il criterio 2.2 si applica esclusivamente quando la valutazione standard del codice (vale a dire il criterio 2.1) non può essere applicata a causa dell’assenza, nella giurisdizione di un paese terzo, di un regime di imposta sulle società o perché la giurisdizione applica un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero. |
|
— |
Il criterio 2.2 valuta il quadro giuridico e alcune prove economiche di una giurisdizione per quanto concerne i cinque criteri definiti al punto B del codice di condotta, da interpretare per analogia. |
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— |
Le agevolazioni concesse da giurisdizioni di paesi terzi con una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali vanno esaminate in connessione a un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero nonché all’assenza di imposizione sulle società, nella misura in cui in entrambi i casi il test standard del codice di condotta non possa essere applicato. Queste ultime caratteristiche vanno in effetti considerate di per sé quali agevolazioni da valutare nel quadro del test del codice. |
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— |
In termini generali, eventuali orientamenti sviluppati nel corso degli anni dal gruppo «Codice di condotta» per la valutazione delle misure fiscali nel quadro del codice di condotta del 1998 dovrebbero essere applicati coerentemente e per analogia ai fini del presente test (9). |
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— |
Si può ritenere che una giurisdizione non abbia superato la valutazione nell’ambito del presente criterio solo qualora «le strutture o i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione» sono dovuti a norme o pratiche, anche al di fuori del settore della fiscalità, che una giurisdizione può essere ragionevolmente invitata a modificare, ovvero siano dovuti a un’assenza delle norme e dei requisiti necessari per conformarsi al presente test che una giurisdizione può essere ragionevolmente invitata a introdurre. |
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— |
L’introduzione di un regime di tassazione del reddito delle società o di un’aliquota positiva di tassazione del reddito delle società non rientra tra le azioni che la giurisdizione di un paese terzo può essere invitata a intraprendere per conformarsi ai requisiti nel quadro del presente test, dal momento che l’assenza di una base imponibile societaria o un’aliquota fiscale prossima o pari a zero non possono di per sé essere ritenute criteri per la valutazione di una giurisdizione come non conforme. |
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— |
Ciononostante, il criterio 2.2 implica una non conformità automatica per le giurisdizioni che rifiutano di cooperare con l’UE per la valutazione del loro quadro giuridico. |
B. TEST SULL’ACCESSO
1. Testo attuale del criterio relativo all’accesso nel codice di condotta
«Entro l’ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l’imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.»
2. Orientamenti per l’applicazione per analogia
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Il funzionamento del test sull’accesso sembra piuttosto chiaro dalla definizione del campo di applicazione del criterio 2.2 quale convenuta dall’Ecofin nel febbraio di quest’anno. |
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In particolare, il test in questione è superato qualora «il criterio 2.1 sia inapplicabile per il solo fatto che la giurisdizione interessata non soddisfa il criterio per l’accesso di cui al punto B del codice di condotta a motivo dell’“assenza di un regime di imposta sulle società o dell’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero”.» |
C. CRITERI 1 E 2
1. Testo attuale del criterio 1 del codice di condotta
«Se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti»
2. Testo attuale del criterio 2 del codice di condotta
«Se le agevolazioni sono completamente isolate dall’economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale»
3. Orientamenti per l’applicazione per analogia
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Ai fini dell’applicazione del criterio 2.2, «agevolazioni» va interpretato come esistenza di un’imposizione prossima o pari a zero o come assenza di tassazione del reddito delle società. |
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Il fattore 1 e il fattore 2 dell’attuale criterio del codice contengono due elementi principali: A) isolamento giuridico e b) isolamento di fatto. |
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L’isolamento di diritto si verifica quando le leggi e i regolamenti che disciplinano l’istituzione e il funzionamento delle imprese in una determinata giurisdizione concedono agevolazioni soltanto ai non residenti. |
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Laddove non vi sia alcun regime di tassazione del reddito delle società, occorre valutare se determinati aspetti del quadro giuridico, inclusi gli aspetti non legati alla tassazione del reddito delle società, prevedono effettivamente uno scenario di isolamento. |
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Un esempio sarebbero requisiti non fiscali per le società al fine di consentire la residenza o l’accesso al mercato nazionale della giurisdizione oggetto del test. |
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A questo scopo, sono da valutare tutte le eventuali misure che determinino una differenza di trattamento tra le società nazionali e le società di proprietà di non residenti o le cui attività sono slegate dal mercato nazionale. |
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Se ad esempio una giurisdizione concede «agevolazioni» a una società soltanto se si astiene da attività nell’economia locale (criterio 2) o solo nella misura in cui tali attività dipendono da una specifica licenza commerciale (criterio 1 e 2) o solo nella misura in cui le attività sono portate avanti da non residenti (criterio 1), ciò potrebbe essere ritenuto una possibile caratteristica di un sistema di isolamento. Per analogia, ciò potrebbe essere pertinente anche per altre imposte (diverse dalla tassazione del reddito delle società). |
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L’isolamento di fatto si riferisce di solito a una situazione in cui l’agevolazione non è esplicitamente concessa da un paese soltanto ai non residenti, ma in effetti ne beneficiano soltanto i non residenti, o quasi. |
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Per quanto concerne l’isolamento di fatto, solitamente si valuta quanti contribuenti che beneficiano dell’agevolazione sono in realtà non residenti. Se, ad esempio, tutti o quasi tutti i soggetti che beneficiano di un’imposizione pari a zero fossero non residenti (incluse le società nazionali con partecipazione straniera), i sottocriteri 1 b) e 2 b) sarebbero considerati soddisfatti (vale a dire che la giurisdizione sarebbe ritenuta non conforme ai sensi della presente fase del test del codice). |
D. CRITERIO 3
1. Testo attuale del criterio 3 del codice di condotta
«Se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all’interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali»
2. Orientamenti per l’applicazione per analogia
Al fine di valutare se sono concesse agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale, occorre verificare:
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— |
se una giurisdizione impone a una società o a qualsiasi altra impresa (ad esempio per la sua costituzione e/o il suo funzionamento) l’esecuzione di attività economiche effettive e una presenza economica sostanziale:
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se vi è un collegamento adeguato di diritto e di fatto tra l’attività economica effettiva portata avanti nella giurisdizione e gli utili esenti da tassazione; |
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se le autorità governative, incluse le autorità fiscali di una giurisdizione, sono in grado di effettuare (e di fatto stanno effettuando) indagini sullo svolgimento di attività economiche effettive e su una presenza economica sostanziale sul loro territorio - e scambi delle informazioni pertinenti con altre autorità fiscali; |
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— |
se vi sono sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti in materia di attività sostanziali. |
E. CRITERIO 4
1. Testo attuale del criterio 4 del codice di condotta
«Se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE»
2. Orientamenti per l’applicazione per analogia
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— |
Nel valutare se le norme di determinazione dei profitti rispettano le norme concordate a livello internazionale (ad esempio le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento o altri principi contabili analoghi), in primo luogo occorre verificare se e in che misura questa analisi è pertinente per giurisdizioni che non applicano un regime di tassazione del reddito delle società. |
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— |
A questo scopo sembra pertinente rilevare che una giurisdizione che non applica un regime di tassazione del reddito delle società non dovrebbe incidere negativamente su una corretta distribuzione degli utili discostandosi dalle norme concordate a livello internazionale. Le giurisdizioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i paesi di tassazione siano in grado di esercitare i loro diritti di imposizione, vale a dire attraverso la rendicontazione paese per paese, la trasparenza e altre modalità di condivisione delle informazioni. |
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— |
Laddove pertinente, occorre verificare se in una determinata giurisdizione siano stati approvati i principi convenuti dall’OCSE o analoghi principi contabili per la determinazione dei profitti. |
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— |
Al riguardo, è fondamentale verificare in che modo queste norme sono attuate e consolidate nelle giurisdizioni interessate. In assenza di tassazione del reddito delle società in una determinata giurisdizione, è possibile prendere in considerazione anche norme alternative in materia di determinazione dei prezzi di riferimento, verificando se sono comparabili e compatibili con i principi concordati a livello internazionale (ad esempio un approccio basato sul valore equo di mercato ai sensi dei principi contabili internazionali). |
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Questo criterio impedisce che sia consentito alle società multinazionali di ricorrere alle norme in materia di determinazione dei prezzi di riferimento che si discostano delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per spostare i loro utili in giurisdizioni a imposizione zero. |
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Le risposte alle domande da 2.9 a 2. 12 dovrebbero fornire informazioni sufficienti sulle modalità di determinazione dei profitti, sottolineando eventuali discostamenti significativi dalle norme concordate a livello internazionale. |
F. CRITERIO 5
1. Testo attuale del criterio 5 del codice di condotta
«Se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo»
2. Orientamenti per l’applicazione per analogia
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Il criterio 5 valuta se determinate caratteristiche di un sistema giuridico, inclusa la costituzione di un’impresa sul suo territorio, difettano di un livello sufficiente di trasparenza. |
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Più nello specifico, occorre valutare se alcuni elementi del sistema giuridico, inclusa la concessione della residenza fiscale o la costituzione di società, possono essere concessi su base discrezionale o se sono determinati dalla legge, verificando se le disposizioni giuridiche, incluse le disposizioni non fiscali, possono essere ritenute discrezionali in questioni relative alla costituzione di una società in tale giurisdizione. |
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Questo fattore impedisce a una giurisdizione di avere un livello insufficiente di trasparenza nel suo quadro normativo, ritenendo che le agevolazioni, quali definite nel presente test del codice, derivano dalla registrazione di una società in una giurisdizione. |
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Le risposte alle domande da 2.13 a 2. 16 dovrebbero fornire informazioni sufficienti sulle modalità per garantire la trasparenza in una giurisdizione per quanto concerne determinati passi che le società devono compiere per beneficiare delle agevolazioni ivi previste. |
(1) «Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità.» (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 3).
(2) «Entro l’ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l’imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato. Tale livello d’imposizione può risultare dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.» (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 3).
(3) Ciò può risultare dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.
(4) Il criterio 2.2 recita come segue: «La giurisdizione dovrebbe non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione.»
(5) «Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità.» (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 3).
(6) «Entro l’ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l’imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato. Tale livello d’imposizione può risultare dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.» (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 3).
(7) Ciò può risultare dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.
(8) Il criterio 2.2 recita come segue: «La giurisdizione dovrebbe non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione.»
(9) Si veda il doc. 14039/98 dell’11 dicembre 1998«Codice di condotta (Tassazione delle imprese) – Interpretazione dei criteri» e aggiornamenti successivi.
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/25 |
Avviso all’attenzione di una persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
(2017/C 438/05)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Viktor Ivanovych Ratushniak, che figura nell’allegato della decisione 2014/119/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti della suddetta persona. Si informa tale persona che può presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere gli elementi di cui il Consiglio dispone nel suo fascicolo riguardo alla sua designazione, prima del 3 gennaio 2018, al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Al riguardo, si richiama l’attenzione della persona interessata sul riesame periodico, da parte del Consiglio, dell’elenco delle persone designate di cui alla decisione 2014/119/PESC e al regolamento (UE) n. 208/2014.
(1) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.
(2) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.
Commissione europea
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/26 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 dicembre 2017
(2017/C 438/06)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1795 |
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JPY |
yen giapponesi |
132,66 |
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DKK |
corone danesi |
7,4440 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88208 |
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SEK |
corone svedesi |
9,9588 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1652 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,8573 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,685 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
313,67 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2070 |
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RON |
leu rumeni |
4,6228 |
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TRY |
lire turche |
4,5253 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5392 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5185 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2194 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6836 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5904 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 282,23 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,1661 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8055 |
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HRK |
kuna croata |
7,5430 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 027,64 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8141 |
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PHP |
peso filippino |
59,551 |
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RUB |
rublo russo |
69,1462 |
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THB |
baht thailandese |
38,499 |
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BRL |
real brasiliano |
3,8734 |
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MXN |
peso messicano |
22,4718 |
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INR |
rupia indiana |
75,7645 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/27 |
Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 4 luglio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M/7724 — ASL/Arianespace
Relatore: Lituania
(2017/C 438/07)
Operazione
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
Dimensione UE
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2. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
Mercato geografico e del prodotto
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3. |
Il Comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i seguenti mercati rilevanti del prodotto:
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4. |
Il Comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i seguenti mercati geografici rilevanti:
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Valutazione sotto il profilo della concorrenza
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5. |
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione ostacolerebbe in misura significativa l’effettiva concorrenza sui mercati i) dei servizi di lancio e ii) dei satelliti, a causa del trasferimento di informazioni sensibili i) da Arianespace ad Airbus, relativamente ad altri produttori di satelliti e ii) da Airbus a Arianespace, relativamente ad altri fornitori di servizi di lancio. |
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6. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 20 maggio 2016 rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza. |
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7. |
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale la concentrazione non sarebbe tale da ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva a causa dei rapporti che si verrebbero a creare tra le attività delle parti su:
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalla parte notificante il 20 maggio 2016 siano rispettati integralmente, l’operazione non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
Compatibilità con il mercato interno
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9. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/29 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
ASL/Arianespace
(M.7724)
(2017/C 438/08)
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1. |
L’8 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione («l’operazione proposta») in base alla quale Airbus Safran Launchers («ASL», Francia), un’impresa comune controllata congiuntamente da Airbus Group S.E. («Airbus», Paesi Bassi) e Safran SA: («Safran», Francia) avrebbero acquisito il controllo esclusivo di Arianespace Participation SA e Arianespace SA (collettivamente «Arianespace», Francia). Airbus, Safran e ASL sono in appresso denominate «le parti». |
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2. |
La Commissione, in data 1o febbraio 2016, ha informato le parti delle preoccupazioni derivanti dalla valutazione preliminare dell’operazione proposta nel corso di una riunione sullo stato di avanzamento del procedimento. In seguito, le parti hanno proposto impegni in data 5 febbraio 2016 e un progetto di impegni rivisti il 9 febbraio 2016. |
|
3. |
Il 26 febbraio 2016 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (2). In tale decisione, la Commissione ha indicato che gli impegni proposti non consentivano di escludere i problemi di concorrenza individuati nella prima fase dell’indagine. |
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4. |
L’11 marzo 2016 le parti hanno presentato osservazioni scritte sulla decisione di avvio del procedimento. |
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5. |
In data 22 marzo 2016, su richiesta motivata, il consigliere-auditore ha accolto la richiesta di Avio s.p.a., un concorrente di ASL, di essere sentito in qualità di terzo interessato ai sensi dell’articolo 5 della decisione 2011/695/UE. Il 24 giugno 2016, su richiesta motivata, il consigliere-auditore ha inoltre ammesso al procedimento MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (Canada) e la loro società controllata Space Systems/Loral (USA), un concorrente di Airbus, come terzi interessati. |
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6. |
Il 1o aprile 2016, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni, la seconda fase del periodo d’esame dell’operazione proposta è stata prorogata di 10 giorni lavorativi. Il 27 aprile 2016, la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di esame di altri 10 giorni lavorativi, ai sensi della medesima base giuridica. |
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7. |
Il 4 maggio 2016 le parti hanno presentato un nuovo pacchetto di proposte di impegni. In base ai riscontri ottenuti dalla Commissione con il test di mercato mirato condotto su questo pacchetto, il 20 maggio 2016 le parti hanno formalmente presentato gli impegni riveduti. |
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8. |
La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni (3). Pertanto, non si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell’articolo 14 dello stesso regolamento. |
|
9. |
Il progetto di decisione dichiara che l’operazione proposta, così come modificata dagli impegni presentati dalle parti il 20 maggio 2016, è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, subordinatamente a condizioni e obblighi intesi a garantire che le parti rispettino tali impegni. |
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10. |
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva. |
|
11. |
Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato. |
Bruxelles, 11 luglio 2016
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).
(3) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/31 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 20 luglio 2016
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso M.7724 — ASL/Arianespace)
(notificato con il numero C(2016) 4621)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 438/09)
Il 20 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
I. LE PARTI E L’OPERAZIONE
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(1) |
L’8 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione, ASL, un’impresa comune controllata congiuntamente da Airbus Group S.E. («Airbus», Paesi Bassi) e Safran SA («Safran», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Arianespace Participation SA e Arianespace SA (collettivamente «Arianespace», Francia) mediante acquisto dell’intera partecipazione azionaria attualmente detenuta dal Centre National d’Etudes Spatiales («CNES») in Arianespace («l’operazione»). Airbus e Safran congiuntamente, così come ASL, sono in seguito designate come «le parti». |
|
(2) |
L’impresa Arianespace è stata fondata nel 1980 dal CNES, in qualità di principale azionista, e dalle industrie satellitari che partecipavano al programma Arianna, ovverosia Airbus, Safran e altre undici imprese europee in rappresentanza dei dieci paesi europei che finanziavano, partecipando all’Agenzia spaziale europea («ESA»), lo sviluppo del lanciatore Arianna. Questa prima compagine societaria non ha fino ad oggi subito modifiche significative. Arianespace lancia in orbita satelliti e altri veicoli spaziali per clienti commerciali e istituzionali dal Guyana Space Centre («CSG») di Kourou (Francia). A tal fine, l’ESA gli ha fornito il diritto esclusivo di commercializzare i lanciatori Arianna e Vega finanziati dall’ESA. In virtù degli accordi stipulati tra Russia, ESA e Francia, Arianespace esercita inoltre il diritto esclusivo di gestire i servizi di lancio del CSG per missioni commerciali che utilizzano il lanciatore russo Soyuz. |
|
(3) |
ASL è una società di diritto francese controllata congiuntamente da Airbus e Safran (50/50), che combina le attività delle sue imprese madri nei settori dei lanciatori civili e militari e dei sottosistemi e delle apparecchiature per satelliti. La creazione del gruppo ASL è stata notificata alla Commissione l’8 ottobre 2014 (caso M.7353) ed è stata autorizzata, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, il 26 novembre 2014. |
|
(4) |
Airbus è una società di diritto neerlandese attiva nei settori aeronautico, spaziale e della difesa. Attualmente è quotata alle borse di Francoforte, Madrid e Parigi. Airbus si articola in tre divisioni principali: i) Airbus Division, che si occupa della produzione di velivoli commerciali (68,4 % delle entrate complessive del gruppo nel 2014), ii) Airbus Helicopters (9,8 % delle entrate complessive del gruppo) e iii) Airbus Defence and Space («Airbus DS») che riunisce una vasta gamma di prodotti nei settore della difesa, della sicurezza e della sicurezza delle applicazioni basate sulla tecnologia spaziale (20,9 % delle entrate complessive del gruppo), compresi i sottosistemi per i lanciatori (tramite la sua controllata spagnola Airbus Defence and Space SAU, «Airbus DS SAU») e per i satelliti. Airbus DS è attiva anche come operatore satellitare di satelliti per telecomunicazioni e per osservazioni della terra. |
|
(5) |
Safran è un’impresa situata in Francia e quotata alla borsa di Parigi, con interessi in tre ambiti principali: i) propulsione aerospaziale (53 % delle entrate complessive del gruppo), ii) attrezzature per velivoli (29 % delle entrate complessive del gruppo) e iii) difesa e sicurezza (18 % delle entrate complessive del gruppo). |
II. SINTESI
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(6) |
L’operazione è stata notificata alla Commissione l’8 gennaio 2016. |
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(7) |
Con decisione del 26 febbraio 2016, la Commissione ha concluso che l’operazione proposta suscitava seri dubbi relativamente alla sua compatibilità con il mercato interno e ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («la decisione basata sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»). |
|
(8) |
L’indagine approfondita ha confermato le riserve in termini di concorrenza espresse in via preliminare per quanto riguarda lo scambio di informazioni sensibili tra Arianespace e Airbus. |
|
(9) |
Il 20 maggio 2016 la parte notificante ha presentato impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l’operazione compatibile con il mercato interno. |
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(10) |
Si propone quindi di adottare una decisione di autorizzazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
III. RELAZIONE
A. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO
1. Mercato dei lanciatori utilizzati da Arianespace
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(11) |
Arianespace si procura i lanciatori presso i fornitori principali (ASL per Arianna, ELV per Vega e TsSKB per Soyuz). ASL è attiva come fornitore principale dei lanciatori Arianna. |
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(12) |
In questo contesto, la Commissione ritiene che esista un mercato dei lanciatori utilizzati da Arianespace, che sarebbe di portata europea. |
2. Mercato dei servizi di lancio
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(13) |
Per i propri clienti istituzionali e commerciali, Arianespace lancia satelliti e altri veicoli spaziali destinati sia alle orbite GTO che alle orbite non GTO. ASL opera nel mercato dei servizi di lancio in misura marginale, tramite la sua impresa comune Eurockot, che commercializza il lanciatore Rockot, utilizzato per lanci non GTO per clienti sia commerciali e che istituzionali. |
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(14) |
In tale contesto, la Commissione ritiene che i) le missioni GTO e ii) le missioni non GTO costituiscano mercati diversi. Tali mercati possono essere ulteriormente suddivisi in i) mercati aperti e ii) mercati vincolati (civili o militari). I mercati distinti che risultano da tale suddivisione sono i seguenti: i) mercato aperto dei servizi di lancio GTO, ii) mercato aperto dei servizi di lancio non GTO, iii) mercato vincolato dei servizi di lancio GTO e iv) mercato vincolato dei servizi di lancio non GTO. Ai fini della presente decisione, la questione relativa al fatto che i mercati dei servizi di lancio non GTO possano o non possano essere ulteriormente suddivisi in mercato dei lanci LEO e mercato dei lanci MEO può essere lasciata aperta. |
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(15) |
Per quanto riguarda l’ambito geografico, la Commissione ritiene i) che i mercati aperti dei servizi di lancio (sia GTO che non GTO) siano di portata mondiale e ii) che i mercati vincolati dei servizi di lancio (sia GTO che non GTO) abbiano portata nazionale o regionale. |
3. Mercato dei satelliti
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(16) |
Airbus produce satelliti commerciali, istituzionali e militari e satelliti per costellazioni satellitari. |
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(17) |
In tale contesto, la Commissione ritiene che i mercati rilevanti siano i seguenti: i) mercato dei satelliti europei istituzionali, ii) mercati dei satelliti istituzionali nazionali all’interno dell’UE, iii) mercato dell’esportazione dei satelliti istituzionali, iv) mercato dei satelliti commerciali e 5) mercato dei satelliti militari. Ai fini della presente decisione, le questioni relative al fatto che il mercato dei satelliti debba o non debba essere ulteriormente segmentato in base al tipo di orbita (GTO o non GTO) e al fatto che i satelliti riuniti in costellazioni formino o non formino un mercato distinto possono essere lasciate aperte. |
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(18) |
La Commissione ritiene i) che il mercato dei satelliti commerciali sia di portata mondiale, ii) che il mercato dei satelliti istituzionali europei sia di portata europea o nazionale in funzione dell’amministrazione aggiudicatrice, iii) che il mercato dell’esportazione dei satelliti istituzionali sia di portata mondiale e iv) che il mercato dei satelliti militari sia di portata nazionale. |
4. Mercato degli adattatori del carico utile e dei distributori di carico utile
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(19) |
ASL è un fornitore di distributori di carico utile per Arianna 5 (per la costellazione Galileo) e per Soyuz (per la costellazione Globalstar). Airbus DS SAU opera come fornitore di adattatori di carico utile per Arianna 5. |
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(20) |
In questo contesto, la Commissione ritiene che i) il mercato degli adattatori di carico utile e 2) il mercato dei distributori di carico costituiscano mercati del prodotto distinti. La questione della definizione precisa dell’esatta portata geografica di questi mercati, ovverosia se questa abbia un’estensione pari al SEE o mondiale, può essere lasciata aperta. |
5. Mercato dei servizi assicurativi del settore aerospaziale
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(21) |
Arianespace fornisce ai propri clienti servizi assicurativi attraverso la propria consociata «S3R», che controlla integralmente. |
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(22) |
La Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato dei servizi assicurativi del settore aerospaziale possa essere lasciata aperta. Analogamente, anche la questione dell’esatta portata geografica di tale mercato può essere lasciata aperta. |
6. Mercato delle operazioni satellitari
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(23) |
Airbus opera nel settore satellitare per quanto riguarda i) i satelliti per osservazioni della terra (in proprio o per conto delle agenzie spaziali europee), tramite la sua divisione DS Geo-Information Services (ex Spot Image e Infoterra) e ii) le telecomunicazioni militari (principalmente per conto del ministero della Difesa del Regno Unito), tramite la sua controllata Paradigm (UK). |
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(24) |
La Commissione ritiene che l’ambito esatto del mercato delle operazioni satellitari possa essere lasciata aperta. Per quanto riguarda la portata geografica, la Commissione è del parere che questi mercati abbiano portata mondiale. |
B. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA
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(25) |
Airbus e ASL sono attive in mercati collegati a livello verticale e sono comunque collegate alle attività di Arianespace. In particolare, vi sono collegamenti tra le attività di Arianespace in quanto prestatore di servizi di lancio e quelle di: i) ASL, in quanto fornitore di Arianespace per quanto riguarda la famiglia dei lanciatori Arianna; ii) Airbus DS SAU, in quanto fornitore di adattatori di carico utile; iii) Airbus DS SAU e ASL in quanto fornitori di distributori di carico utile; iv) Airbus, in quanto produttore di satelliti e 5) Airbus, in quanto operatore di satelliti. L’operazione crea un nuovo legame tra le attività di fornitura di servizi assicurativi aerospaziali di Arianespace e le attività di i) produzione di satelliti di Airbus e ii) operazione di satelliti di Airbus. |
1. Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) Airbus in quanto produttore di satelliti
Scambio di informazioni sensibili
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(26) |
Nella decisione basata sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori sul fatto che gli scambi di informazioni sensibili tra Arianespace e Airbus potessero danneggiare gli altri produttori di satelliti e gli altri fornitori di servizi di lancio. |
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(27) |
In seguito all’indagine approfondita, la Commissione ha poi concluso che l’operazione ostacola in misura significativa l’effettiva concorrenza a causa del trasferimento di informazioni sensibili i) da Arianespace ad Airbus relative ad altri produttori di satelliti e ii) da Airbus a Arianespace relative ad altri fornitori di servizi di lancio. |
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(28) |
Secondo i risultati dell’indagine della Commissione, Arianespace ha accesso a informazioni sensibili che riguardano i produttori di satelliti, in particolare informazioni tecniche relative a massa e tempistiche, alla natura delle missioni, al baricentro e all’orbita dei satelliti, alle architetture satellitari ecc., nonché informazioni commerciali. Le attuali clausole di riservatezza (ad esempio il divieto di divulgazione) inserite nei contratti tra i produttori di satelliti e Arianespace non sono sufficienti a impedire la trasmissione da Arianespace ad Airbus di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. La Commissione ha pertanto concluso che Arianespace avrebbe probabilmente la possibilità di condividere con Airbus informazioni sensibili concernenti altri produttori di satelliti. |
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(29) |
Inoltre, le informazioni fornite dai produttori di satelliti ad Arianespace sono di natura tale che, venendone a conoscenza, Airbus potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. La Commissione ha pertanto concluso che Arianespace avrebbe probabilmente interesse a condividere con Airbus informazioni sensibili concernenti altri produttori di satelliti. |
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(30) |
Inoltre è probabile che il trasferimento di informazioni sensibili da Arianespace ad Airbus relative ad altri produttori di satelliti abbia un notevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati dei satelliti, in quanto avrebbe come conseguenza i) la riduzione della concorrenza a livello di appalti, poiché Airbus modificherebbe la propria strategia sulla base delle informazioni cui avrebbe accesso relative ai suoi concorrenti e ii) la diminuzione dell’innovazione sui mercati, poiché i concorrenti sarebbero meno propensi a innovare se Airbus potesse facilmente copiare le loro innovazioni e beneficiare dei vantaggi derivanti da tali innovazioni. |
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(31) |
La Commissione ha inoltre concluso che Airbus ha accesso a informazioni sensibili relative ai fornitori di servizi di lancio, tra le quali informazioni circa la disponibilità di fasce orarie di lancio, prezzi e nuovi sviluppi. Come nel caso del trasferimento di informazioni da Arianespace ad Airbus, le clausole di riservatezza non escludono la possibilità di condividere informazioni con l’impresa madre o con un’impresa collegata. La Commissione ha pertanto concluso che Airbus avrebbe probabilmente la possibilità di condividere con Arianespace informazioni sensibili concernenti altri fornitori di servizi di lancio. |
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(32) |
La Commissione ha inoltre concluso che, anche se Airbus è già presente in Arianespace, l’Airbus che si verrà a creare dopo l’operazione sarà ancora più incline a trasmettere a Arianespace informazioni relative agli altri fornitori di servizi di lancio. |
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(33) |
Infine, la Commissione ha concluso che è probabile che il trasferimento da Airbus ad Arianespace di informazioni sensibili su altri fornitori di servizi di lancio possa avere un considerevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati dei servizi di lancio, in quanto l’accesso da parte di Arianespace alle informazioni tecniche e commerciali relative agli altri fornitori di servizi di lancio può essere usato per neutralizzare eventuali vantaggi tecnici e, in quanto tale, avere l’effetto di ridurre gli incentivi dei concorrenti ad innovare e a competere. |
La preclusione dei mercati dei satelliti per i concorrenti di Airbus
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(34) |
Nella decisione basata sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori anche sul fatto che l’Arianespace che si verrà a creare dopo l’operazione potrebbe utilizzare la propria posizione sui mercati dei servizi di lancio per favorire le vendite dei satelliti di Airbus e quindi, tramite pratiche discriminatorie, precludere i mercati dei satelliti ai rivali di Airbus. |
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(35) |
Ad esempio, le parti potrebbero ipoteticamente concedere uno sconto ai clienti che acquistano contemporaneamente i satelliti Airbus e i servizi di lancio di Arianespace, aumentando i prezzi dei due prodotti qualora non vengano acquistati congiuntamente. Inoltre, Arianespace potrebbe ipoteticamente concedere un trattamento preferenziale ad Airbus in sede di assegnazione delle fasce orarie dei lanci (se i clienti si impegnano ad acquistare i satelliti Airbus), riservando le fasce orarie meno favorevoli ai satelliti non Airbus. |
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(36) |
A seguito dell’indagine approfondita, la Commissione ha concluso che i rapporti che grazie all’operazione si instaureranno tra le attività delle parti sul mercato mondiale aperto dei servizi di lancio GTO e sul mercato mondiale dei satelliti commerciali non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione. |
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(37) |
In primo luogo, la Commissione ha concluso che dopo l’operazione le parti non avrebbero probabilmente la capacità concreta di precludere i mercati ai concorrenti di Airbus nel settore dei satelliti in quanto i) sebbene Arianespace sia l’attuale leader del mercato, esistono imprese che rappresentano alternative valide, ad esempio SpaceX e ILS; ii) il mercato dei servizi di lancio è competitivo e dinamico ed è caratterizzato da nuovi ingressi e dal fatto che i posizionamenti delle imprese possono cambiare in tempi brevi; iii) gli operatori satellitari possono controbilanciare in parte la capacità delle parti di precludere i mercati ai produttori rivali di satelliti; iv) è probabile che le caratteristiche del mercati dei satelliti impediscano la preclusione nei confronti dei concorrenti di Airbus per quanto riguarda i satelliti commerciali, almeno nel breve termine e (v) nel lungo termine, l’effettiva preclusione nei confronti dei produttori di satelliti commerciali sarebbe fortemente speculativa. |
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(38) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’incentivo alla preclusione nei confronti dei produttori di satelliti concorrenti, l’analisi condotta dalla Commissione ha evidenziato che sebbene esistano elementi attestanti l’esistenza di alcuni incentivi vi sono anche fattori compensativi che possono controbilanciare tali incentivi potenziali. Pertanto, data la probabile mancanza di capacità di preclusione, la Commissione ha concluso che la questione relativa alle possibilità che le parti siano incentivate a precludere il mercato mondiale dei satelliti commerciali ai concorrenti di Airbus può essere lasciata aperta. |
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(39) |
In terzo luogo, la Commissione ha analizzato l’incidenza sulla concorrenza dell’adozione di una strategia con effetti preclusivi nello scenario peggiore, rappresentato dalla preclusione nei confronti di uno dei concorrenti di Airbus. In questo scenario, che non è il più probabile, la Commissione ha comunque concluso che l’adozione di tale strategia di preclusione non dovrebbe avere un notevole effetto negativo sulla concorrenza in quanto i) vi sono molti altri operatori attivi nel segmento dei satelliti commerciali, ii) in considerazione della capacità produttiva inutilizzata, i produttori di satelliti dispongono di un notevole margine di espansione e iii) gli operatori satellitari hanno un certo potere di acquisto controbilanciante. |
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(40) |
Inoltre, la Commissione ha anche concluso che i rapporti che grazie all’operazione si instaureranno tra le attività delle parti su i) il mercato mondiale aperto dei servizi di lancio non GTO e ii) il mercato dell’esportazione di satelliti istituzionali e l’ipotetico mercato mondiale delle costellazioni di satelliti non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione. Inoltre, la Commissione ha anche concluso che i rapporti che grazie all’operazione si instaureranno tra le attività delle parti su i) i mercati vincolati europeo e nazionali (all’interno dell’UE) dei servizi di lancio GTO e non GTO e ii) il mercato europeo dei satelliti istituzionali e i mercati nazionali dei satelliti militari e istituzionali non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione. |
2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti verticali tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) ASL in quanto fornitore della famiglia di lanciatori Arianna
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(41) |
Nella decisione basata sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori in merito ad una possibile strategia di preclusione nei confronti dei clienti in base alla quale le parti avrebbero favorito i lanci con i lanciatori Arianna a scapito dei lanciatori Vega prodotti da ELV e commercializzati da Arianespace. |
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(42) |
A seguito dell’indagine approfondita, la Commissione ha concluso che le parti non avrebbero né la capacità né gli incentivi necessari per attuare una strategia di preclusione nei confronti dei clienti che danneggiasse ELV e che, anche nel caso ipotetico di adozione di una tale strategia, non vi sarebbero considerevoli effetti negativi sulla concorrenza. In particolare, le risultanze della Commissione indicano che la piattaforma Arianna verrà raramente utilizzata per lo stesso tipo di missioni della piattaforma Vega e che anche l’ipotetica adozione di una strategia di preclusione nei confronti dei clienti che danneggiasse ELV non avrebbe alcun effetto sui concorrenti di Arianespace nei mercati dei servizi di lancio in quanto ELV è obbligata a vendere il proprio lanciatore esclusivamente ad Arianespace, mentre tutti i concorrenti di Arianespace utilizzano i propri lanciatori. |
3. Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti verticali tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) Airbus DS SAU e ASL in quanto fornitore di distributori e adattatori di carico utile.
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(43) |
Nella decisione basata sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori in merito ad una possibile strategia di preclusione nei confronti dei clienti in base alla quale le parti avrebbero scelto di rifornirsi di distributori e di adattatori di carico utile soltanto presso ASL o Airbus DS SAU, anche se questa non fosse stata la migliore soluzione disponibile, a scapito degli attuali fornitori di distributori e di adattatori di carico utile alternativi ad Arianespace. |
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(44) |
A seguito dell’indagine approfondita, la Commissione ha concluso che le parti non sarebbero probabilmente in grado di precludere l’accesso ai mercati a valle per quanto riguarda i distributori di carico utile. In particolare, la Commissione ha concluso che le parti sarebbero solamente in grado di adottare una strategia di preclusione nei confronti dei clienti per quanto riguarda i distributori di carico utile non finanziati dall’ESA e che avrebbero una limitata capacità di preclusione nei confronti dei concorrenti sul mercato dei distributori di carico utile. Inoltre, anche nello scenario ipotetico dell’adozione di una strategia di preclusione nei confronti dei clienti a livello di distributori di carico utile, sarebbe poco probabile che tale strategia avesse un notevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati di servizi di lancio a causa dell’entità relativamente limitata del prezzo dei distributori di carico utile rispetto ai costi complessivi dei servizi di lancio. |
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(45) |
La Commissione ha ugualmente concluso che le parti non sarebbero probabilmente in grado di precludere l’accesso ai mercati a valle per quanto riguarda gli adattatori di carico utile. In particolare, la Commissione ha concluso che le parti non dispongono probabilmente della capacità di precludere l’accesso ai mercati a valle attraverso una strategia di preclusione nei confronti dei clienti per quanto riguarda gli adattatori di carico utile alla luce dei vincoli imposti dalle norme in materia di appalti dell’ESA e dei costi relativamente elevati dello sviluppo di nuovi adattatori di carico utile. Inoltre, anche nello scenario ipotetico dell’adozione di una strategia di preclusione nei confronti dei clienti per quanto riguarda gli adattatori di carico utile, sarebbe poco probabile che tale strategia avesse un notevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati di servizi di lancio a causa dell’entità relativamente limitata del prezzo degli adattatori di carico utile rispetto ai costi complessivi dei servizi di lancio. |
4. Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi assicurativi, ii-a) Airbus in quanto operatore satellitare e ii-b) Airbus in quanto produttore di satelliti.
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(46) |
La Commissione ha concluso che i rapporti verticali che grazie all’operazione si instaureranno tra le attività delle parti su i) i mercati dei servizi assicurativi del settore aerospaziale, ii-a) i mercati delle operazioni satellitari e sii-b) i mercati dei satelliti non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, in termini di strategie di preclusione nei confronti dei clienti o di strategie di preclusione ai fattori produttivi. |
5. Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti verticali tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) Airbus in quanto operatore satellitare.
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(47) |
La Commissione ha concluso che i rapporti verticali che grazie all’operazione si instaureranno tra le attività delle parti sui mercati dei servizi di lancio e sui mercati delle operazioni satellitari non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione nei confronti dei clienti o di strategie di preclusione ai fattori produttivi. |
6. Conclusione
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(48) |
La decisione conclude pertanto che l’operazione crea un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva sui mercati dei satelliti e dei servizi di lancio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sensibili tra Airbus e Arianespace. |
C. IMPEGNI
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(49) |
Al fine di dissipare le preoccupazioni relative alla concorrenza riguardanti i possibili scambi di informazioni sensibili tra Arianespace e Airbus, il 20 maggio 2016 le parti hanno presentato gli impegni definitivi descritti qui di seguito. |
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(50) |
Gli impegni definitivi prevedono disposizioni relative i) a sistemi di protezione contro gli accessi interni (firewall) e ii) a restrizioni occupazionali a livello di Airbus, ASL e Arianespace, nonché l’arbitrato in tutti gli accordi di non divulgazione per quanto riguarda l’attuazione degli impegni. |
|
(51) |
Le disposizioni relative ai sistemi di protezione vengono istituite tra ASL/Arianespace da una parte e Airbus dall’altra, per evitare lo scambio di: a) informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative ai produttori di satelliti concorrenti del gruppo Airbus; b) informazioni sensibili sotto i profilo della concorrenza relative alla compatibilità tra lanciatori e satelliti e c) informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative ai servizi di lancio offerti dai fornitori di servizi di lancio diversi da Arianespace. |
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(52) |
Al fine di rafforzare ulteriormente le succitate disposizioni in materia di sistemi di protezione, le parti hanno altresì presentato una misura che prevede il divieto per i dipendenti di Airbus di essere nominati amministratori delegati o membri del consiglio di amministrazione di Arianespace. Inoltre, i) il personale di ASL/Arianespace che ha accesso ad informazioni sensibili relative ai produttori di satelliti concorrenti del gruppo Airbus e ad informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative alla compatibilità tra lanciatori e satelliti sono soggetti ad un periodo d’attesa di [1-5] anni prima di poter essere trasferiti a Airbus DS Satellites e ii) il personale di Airbus DS Satellites che ha accesso ad informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative ai servizi di lancio offerti dai fornitori di servizi di lancio diversi da Arianespace sono soggetti ad un periodo d’attesa di [1-5] anni prima di poter essere trasferiti a ASL/Arianespace. |
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(53) |
Nella sua decisione, la Commissione conclude pertanto che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti per eliminare i significativi ostacoli individuati all’esercizio di una concorrenza effettiva sui mercati dei satelliti e dei servizi di lancio per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Airbus e Arianespace. |
IV. CONCLUSIONI
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(54) |
Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta, così come modificata dagli impegni presentati il 20 maggio 2016, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
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(55) |
Di conseguenza, la concentrazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 e dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/37 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 438/10)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Lussemburgo
Oggetto della commemorazione : 150o anniversario della Costituzione lussemburghese
Descrizione del disegno : il disegno raffigura, a sinistra, l’effigie di Sua Altezza Reale, il Granduca Henri, con lo sguardo rivolto a destra. A destra del disegno sono riportati gli anni «1868-2018» e il testo «150 ans». Al di sotto dell’effigie del Granduca figura il testo «Constitution du Grand-Duché de Luxembourg» e la sezione laterale di un libro aperto.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata :
Data di emissione : gennaio 2018
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Autorità europea per la sicurezza alimentare
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/38 |
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(2017/C 438/11)
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), “[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti”.
L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:
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i. |
aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione (2)); |
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ii. |
reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti; e |
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iii. |
messo a disposizione delle organizzazioni attraverso lo strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36, che fornisce le informazioni di contatto e i settori di competenza specifici delle organizzazioni. |
Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:
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i. |
ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 12 dicembre 2017 [http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/161214-0]; |
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ii. |
elenco aggiornato delle organizzazioni competenti http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; e |
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iii. |
strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36 http://www.efsa.europa.eu/art36/search |
L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/39 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile
(2017/C 438/12)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata l’8 novembre 2017 da Ferroatlántica e Ferropem («i denuncianti») che rappresentano oltre l’85 % della produzione totale dell’Unione di silicio.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da silicio con un tenore di silicio, in peso, inferiore al 99,99 % («il prodotto in esame»).
Il silicio è impiegato principalmente nell’industria metallurgica come elemento di lega e nell’industria dell’alluminio nella produzione di alluminio primario (alluminio prodotto dal minerale) e di alluminio secondario (alluminio prodotto da rottami). È utilizzato anche nell’industria chimica.
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile («i paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00. Questo codice NC è fornito solo a titolo informativo.
3.1. Bosnia-Erzegovina
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Bosnia-Erzegovina, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per la Bosnia-Erzegovina.
3.2. Brasile
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale del Brasile, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per il Brasile.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
I denuncianti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dai denuncianti indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione – ripercussioni che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria di quest’ultima a partire dal 2014.
5. Procedura
Avendo stabilito, informati gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).
b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. La Commissione esaminerà se possa essere loro concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (4) (5)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, vale a dire a: Ferroatlántica, Ferropem, RW Silicium GmbH e Euroalliages.
I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta; ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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E-mail: |
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Per questioni relative al dumping e all’allegato I: TRADE-SILICONMETAL-DUMPING@ec.europa.eu |
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Per altre questioni: TRADE-SILICONMETAL-INJURY@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(3) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(4) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(6) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 438/49 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8451 — Tronox/Cristal)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 438/13)
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1. |
In data 15 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione l’impresa australiana Tronox Limited acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti dell’impresa saudita The National Titanium Dioxide Company Ltd («Cristal») mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8451 — Tronox/Cristal, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).