ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 437/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2017/C 437/02 |
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2017/C 437/03 |
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2017/C 437/04 |
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2017/C 437/05 |
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2017/C 437/06 |
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2017/C 437/07 |
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2017/C 437/08 |
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2017/C 437/09 |
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2017/C 437/10 |
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2017/C 437/11 |
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2017/C 437/12 |
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2017/C 437/13 |
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2017/C 437/14 |
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2017/C 437/15 |
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2017/C 437/16 |
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2017/C 437/17 |
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2017/C 437/18 |
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2017/C 437/19 |
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2017/C 437/20 |
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2017/C 437/21 |
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2017/C 437/22 |
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2017/C 437/23 |
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2017/C 437/24 |
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2017/C 437/25 |
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2017/C 437/26 |
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2017/C 437/27 |
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2017/C 437/28 |
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2017/C 437/29 |
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Tribunale |
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2017/C 437/30 |
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2017/C 437/31 |
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2017/C 437/32 |
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2017/C 437/33 |
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2017/C 437/34 |
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2017/C 437/35 |
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2017/C 437/36 |
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2017/C 437/37 |
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2017/C 437/38 |
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2017/C 437/39 |
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2017/C 437/40 |
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2017/C 437/41 |
Causa T-667/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio |
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2017/C 437/42 |
Causa T-698/17: Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) |
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2017/C 437/43 |
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2017/C 437/44 |
Causa T-708/17: Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — OPS Újpest / Commissione |
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2017/C 437/45 |
Causa T-709/17: Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 — M-Sansz / Commissione |
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2017/C 437/46 |
Causa T-710/17: Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 — Lux-Rehab Non-Profit / Commissione |
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2017/C 437/47 |
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2017/C 437/48 |
Causa T-713/17: Ricorso proposto il 14 ottobre 2017 — Motex / Commissione |
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2017/C 437/49 |
Causa T-714/17: Ricorso proposto il 10 ottobre 2017 — Aeris Invest / CRU |
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2017/C 437/50 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 437/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-389/15) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche - Articolo 3, paragrafo 1, TFUE - Competenza esclusiva dell’Unione - Politica commerciale comune - Articolo 207, paragrafo 1, TFUE - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale))
(2017/C 437/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, A. Lewis e M. Kocjan, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Etienne, A. Neergaard e R. Passos, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Hedvábná e K. Najmanová, M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Techert, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: M. Tassopoulou, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda e D. Segoin, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Ungheria (rappresentanti: M. Bóra, M. Z. Fehér e G. Koós, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. Gijzen e B. Koopman, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: M. Figueiredo, L. Inez Fernandes e M. L. Duarte, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: M. Kianička, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e D. Robertson, agenti)
Dispositivo
1) |
La decisione 8512/15 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione europea, è annullata. |
2) |
Gli effetti della decisione 8512/15 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una decisione del Consiglio dell’Unione europea fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-467/15 P) (1)
([Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte - Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte - Decisione condizionale - Decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettere b) e c) - Aiuto esistente - Aiuto nuovo - Nozioni - Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno])
(2017/C 437/03)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e P. Němečková, agenti)
Altra parte nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e P. Grasso, avvocati dello Stato)
Dispositivo
1) |
I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 giugno 2015, Italia/Commissione (T-527/13, EU:T:2015:429), sono annullati. |
2) |
Il ricorso proposto dalla Repubblica italiana dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-527/13 è respinto. |
3) |
La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea inerenti tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017 — Repubblica slovacca / Commissione europea
(Cause riunite C-593/15 P e C-594/15 P) (1)
((Impugnazione - Risorse proprie dell’Unione europea - Decisione 2007/436/CE - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Perdita di determinati dazi all’importazione - Obbligo di versare alla Commissione europea l’importo corrispondente alla perdita - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Lettera della Commissione europea - Nozione di «atto impugnabile»))
(2017/C 437/04)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, A. Tokár, G.-D. Balan e Z. Malůšková, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e T. Müller, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Stranz, agenti), Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, M. Chicu e A. Wellman, agenti)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Repubblica slovacca è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Le spese sostenute dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Romania restano a loro carico. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017 — Romania / Commissione europea
(Causa C-599/15 P) (1)
((Impugnazione - Risorse proprie dell’Unione europea - Decisione 2007/436/CE - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Perdita di determinati dazi all’importazione - Obbligo di versare alla Commissione europea l’importo corrispondente alla perdita - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Lettera della Commissione europea - Nozione di «atto impugnabile»))
(2017/C 437/05)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, M. Chicu e A. Wellman, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G.-D. Balan, A. Caeiros, A. Tokár e Z. Malůšková, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e T. Müller, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Stranz, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Romania è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Le spese sostenute dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica slovacca restano a loro carico. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Agenzia europea per le sostanze chimiche, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea
(Causa C-650/15 P) (1)
((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - Articolo 57 - Sostanze estremamente preoccupanti - Identificazione - Articolo 2, paragrafo 8, lettera b) - Esenzione - Articolo 3, punto 15 - Nozione di «sostanza intermedia» - Acrilammide))
(2017/C 437/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappresentanti: E. Mullier e R. Cana, avocats, D. Abrahams, barrister)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e M. W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck e S. Raes, advocaten), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz, E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici e D. Kukovec, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
3) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano le proprie spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-687/15) (1)
((Ricorso di annullamento - Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Deroga alla forma giuridica prevista - Mancata indicazione della base giuridica))
(2017/C 437/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e F. Erlbacher, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Šulce, J.-P. Hix e O. Segnana, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e M. Hedvábná, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Stranz, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: F. Fize, G. de Bergues, B. Fodda e D. Colas, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie, M. Holt e D. Robertson, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Dispositivo
1) |
Le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, adottate il 26 ottobre 2015, nella sua 3419a sessione tenutasi a Lussemburgo, sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sono annullate. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat
(Causa C-39/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposte sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 - Società madri e figlie di Stati membri diversi - Regime fiscale comune - Deducibilità dall’utile imponibile della società madre - Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie - Mancata presa in considerazione dell’esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi))
(2017/C 437/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Argenta Spaarbank NV
Convenuto: Belgische Staat
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10o, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10o, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal [Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-90/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport - Nozione di «sport» - Attività caratterizzata da una componente fisica - Gioco del bridge duplicato))
(2017/C 437/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: The English Bridge Union Limited
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Dispositivo
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione.
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — procedimento promosso dalla POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o. o., in liquidazione
(Causa C-106/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Trasformazione transfrontaliera di una società - Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva - Diniego di cancellazione dal registro delle imprese - Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione - Sfera di applicazione della libertà di stabilimento - Restrizione alla libertà di stabilimento - Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti - Lotta contro le pratiche abusive))
(2017/C 437/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parte nel procedimento principale
POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o. o., in liquidazione
Dispositivo
1) |
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società. |
2) |
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla liquidazione della prima società. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di I
(Causa C-195/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Patente di guida - Direttiva 2006/126/CE - Articolo 2, paragrafo 1 - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Nozione di «patente di guida» - Certificato di superamento dell’esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva - Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro - Obbligo di riconoscimento del CEPC - Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC - Proporzionalità))
(2017/C 437/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Kehl
Imputato nella causa principale
I
Con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale lo Stato membro medesimo può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l’esistenza del diritto alla guida del titolare, laddove tale certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva stessa, anche nell’ipotesi in cui il titolare del certificato in questione sia in possesso dei requisiti posti dalla direttiva ai fini del rilascio della patente di guida. |
2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l’esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest’ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell’ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall’interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l’interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall’esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell’interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l’interessato nel suo territorio. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri
(Causa C-201/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Articolo 29 - Termine per effettuare il trasferimento - Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito - Obblighi dello Stato membro competente - Trasferimento di competenza - Necessità di una decisione dello Stato membro competente))
(2017/C 437/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri
Con l’intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Dispositivo
1) |
L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato. |
2) |
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all’adozione di tale decisione, nell’ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
(Causa C-347/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 101 e 102 TFUE - Direttiva 2009/72/CE - Articoli 9, 10, 13 e 14 - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Articolo 3 - Regolamento (UE) n. 1227/2011 - Articolo 2, punto 3 - Regolamento (UE) 2015/1222 - Articolo 1, paragrafo 3 - Certificazione e designazione di un gestore di sistemi di trasmissione indipendente - Limitazione del numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale))
(2017/C 437/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)
Convenuta: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
Dispositivo
Gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, l’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest’ultimo, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, non ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una normativa nazionale che limita il numero di titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un territorio determinato.
18.12.2017 |
IT |
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C 437/11 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «Aqua Pro» SIA / Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-407/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Articolo 220, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione - Nozione di «contabilizzazione dei dazi all’importazione» - Decisione dell’autorità doganale competente - Termine di presentazione di una richiesta di rimborso o sgravio - Obbligo di trasmettere il caso alla Commissione europea - Elementi di prova nel caso di un ricorso avverso una decisione dell’autorità competente dello Stato membro di importazione))
(2017/C 437/14)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«Aqua Pro» SIA
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
1) |
L’articolo 217, paragrafo 1, e l’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un recupero a posteriori, l’importo dei dazi dovuti constatati dalle autorità è considerato contabilizzato quando le autorità doganali iscrivono tale importo nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, indipendentemente dal fatto che la decisione delle autorità relativa alla contabilizzazione o alla determinazione dell’obbligo di pagare i dazi sia oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario. |
2) |
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), nonché gli articoli 236, 239 e 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso amministrativo o giudiziario, ai sensi dell’articolo 243 di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, presentato avverso una decisione dell’amministrazione fiscale competente di contabilizzare, a posteriori, un importo di dazi all’importazione e d’imporne il pagamento all’importatore, quest’ultimo può invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, al fine di opporsi a tale contabilizzazione, indipendentemente dalla circostanza se l’importatore abbia presentato una domanda di sgravio o di rimborso dei dazi in parola conformemente alla procedura prevista agli articoli 236 e 239 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 2700/2000. |
3) |
L’articolo 869, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, deve essere interpretato nel senso che, in assenza di una decisione o di una procedura della Commissione europea ai sensi dell’articolo 871, paragrafo 2, di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le autorità doganali non possono decidere esse stesse di non contabilizzare a posteriori dazi non riscossi ritenendo che siano soddisfatte le condizioni per invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, e che tali autorità hanno l’obbligo di sottoporre alla Commissione la pratica, o quando le stesse autorità ritengono che la Commissione sia incorsa in un errore ai sensi di detta disposizione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, o quando le circostanze del procedimento principale sono legate ai risultati di un’indagine dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 871, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, oppure quando l’importo dei dazi di cui trattasi nel procedimento principale è superiore o pari a EUR 500 000. |
4) |
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che le informazioni contenute in una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relative al comportamento delle autorità doganali dello Stato di esportazione e dell’esportatore rientrano tra gli elementi di prova da tenere in considerazione per stabilire se sussistano le condizioni alle quali un importatore può invocare il legittimo affidamento, ai sensi di tale disposizione. Nei limiti in cui, tuttavia, alla luce delle informazioni in essa contenute, una siffatta relazione si riveli insufficiente per stabilire, in modo giuridicamente adeguato, se dette condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare, le autorità doganali possono essere tenute a fornire elementi di prova supplementari a tal fine, in particolare procedendo a controlli a posteriori. |
5) |
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice del rinvio valutare, in funzione del complesso degli elementi concreti della controversia principale e, in particolare, delle prove fornite a tal fine dalle parti nel procedimento principale, se le condizioni alle quali un importatore può invocare il legittimo affidamento, ai sensi di tale disposizione, siano soddisfatte. Ai fini della valutazione in parola, le informazioni ottenute in occasione di un controllo a posteriori non prevalgono su quelle contenute in una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
6) |
L’articolo 875 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è vincolato, alle condizioni precisate dalla Commissione europea conformemente a tale articolo, dalle valutazioni operate da quest’ultima in una decisione adottata, sul fondamento dell’articolo 873 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, nei confronti di un altro Stato membro, in casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, circostanza che spetta alle sue autorità e ai suoi organi giurisdizionali valutare tenendo conto, in particolare, delle informazioni riguardanti il comportamento dell’esportatore o quello delle autorità doganali dello Stato di esportazione come risultanti da una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulla quale la menzionata decisione si fonda. |
7) |
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, e l’articolo 875 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali possono procedere a tutti i controlli a posteriori che ritengono necessari, e utilizzare le informazioni ottenute in occasione di tali controlli, tanto per valutare se sussistano le condizioni alle quali un importatore può invocare il legittimo affidamento, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, quanto per determinare se un caso di cui esse sono investite presenti elementi di fatto e di diritto comparabili, ai sensi dell’articolo 875 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003, a un caso che sia oggetto di una decisione di non contabilizzazione dei dazi che la Commissione europea ha adottato conformemente all’articolo 873 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1335/2003. |
8) |
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un importatore abbia importato merci sulla base di un accordo di distribuzione non incide sulla sua capacità di far valere il legittimo affidamento, e ciò alle stesse condizioni di un importatore che ha importato merci acquistandole direttamente presso l’esportatore, vale a dire se ricorrono tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse, poi, che detto errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. A tal fine, spetta a un siffatto importatore premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori, in particolare, cercando di ottenere dal contraente di detto accordo di distribuzione, al momento della sua conclusione o successivamente, tutti gli elementi di prova che confermano l’esattezza del rilascio del certificato d’origine «modulo A» per le merci in discussione. Non sussiste, pertanto, legittimo affidamento ai sensi di detta disposizione, in particolare, qualora tale importatore, pur avendo evidenti ragioni per dubitare dell’esattezza di un certificato d’origine «modulo A», si sia astenuto dall’informarsi presso detto contraente delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se detti dubbi fossero giustificati. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2017 — Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) / Commissione europea
(Cause riunite da C-454/16 P a C-456/16 P e C-458/16 P) (1)
((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Violazione dell’articolo 101 TFUE - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Punto 35 - Capacità contributiva - Nuova domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva - Lettera di rigetto - Ricorso contro tale lettera - Ricevibilità))
(2017/C 437/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco e V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Global Steel Wire SA, la Moreda-Riviere Trefilerías SA, la Trefilerías Quijano SA e la Trenzas y Cables de Acero PSC SL sono condannate alle spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2017 — Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) / Commissione europea
(Cause riunite C-457/16 P e da C-459/16 P a C-461/16 P) (1)
((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Violazione dell’articolo 101 TFUE - Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alla loro controllante - Nozione di «impresa» - Indici dell’esistenza di un’unità economica - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Successione di imprese - Importo dell’ammenda - Capacità contributiva - Requisiti - Rispetto dei diritti della difesa))
(2017/C 437/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco e V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da L. Ortiz Blanco e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Global Steel Wire SA, la Trenzas y Cables de Acero PSC SL, la Trefilerías Quijano SA e la Moreda-Riviere Trefilerías SA sono condannate alle spese. |
18.12.2017 |
IT |
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C 437/14 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s.r.o.
(Causa C-534/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA - Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia - Lotta contro l’evasione fiscale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà d’impresa - Principio di non discriminazione - Principio del ne bis in idem - Principio di irretroattività])
(2017/C 437/17)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Appellante: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Appellata: BB construct s.r.o.
Dispositivo
1) |
L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, all’atto della registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo il cui amministratore era, anteriormente, amministratore o socio di un’altra persona giuridica, fiscalmente inadempiente, l’Amministrazione fiscale imponga a tale soggetto passivo la costituzione di una garanzia di importo fino a EUR 500 000, sempre che la garanzia richiesta a detto soggetto passivo non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti all’articolo 273 succitato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
Il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’Amministrazione fiscale esiga da un nuovo soggetto passivo, all’atto della sua registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che costituisca, a motivo dei suoi rapporti con un’altra persona giuridica, con arretrati d’imposta, una tale garanzia. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/15 |
Impugnazione proposta il 18 agosto 2017 dalla Groupe Léa Nature avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2017, causa T-341/13, RENV: Groupe Léa Nature / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-505/17 P)
(2017/C 437/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Groupe Léa Nature (rappresentante: E. Baud, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Debonair Trading Internacional Lda
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017; |
— |
rinviare la causa al Tribunale, e |
— |
condannare la Debonair alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi:
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto non vi è stata applicazione dell’orientamento costante della giurisprudenza circa la valutazione del rischio di confusione tra i marchi.
A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha:
— |
applicato i criteri pertinenti richiesti per determinare il pubblico di riferimento; |
— |
valutato correttamente la somiglianza tra i segni; |
— |
applicato in modo adeguato i requisiti pertinenti per valutare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso; e |
— |
proceduto a una valida analisi della valutazione complessiva del rischio di confusione. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in quanto non vi è stata applicazione dell’orientamento costante della giurisprudenza riguardo all’uso che arreca pregiudizio alla notorietà di un marchio anteriore.
A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha:
— |
applicato tutti i criteri richiesti per stabilire la notorietà di un marchio anteriore; |
— |
valutato correttamente la somiglianza tra i segni; |
— |
proceduto a un’analisi valida quanto all’esistenza di un nesso che il pubblico di riferimento può stabilire tra i marchi; e |
— |
valutato in modo adeguato il pregiudizio che l’uso di una domanda di registrazione di marchio può arrecare alla notorietà di un marchio anteriore. |
18.12.2017 |
IT |
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C 437/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 settembre 2017 — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
(Causa C-548/17)
(2017/C 437/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Goslar
Resistente: baumgarten sports & more GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), tenuto conto del compito attribuito al soggetto passivo quale collettore d’imposta per l’erario, debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che l’importo da incassare a titolo della prestazione
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se il soggetto passivo sia tenuto a finanziare anticipatamente l’imposta dovuta a titolo della prestazione per un periodo di due anni, qualora possa ottenere il corrispettivo per la sua prestazione (in parte) soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell’imposta. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se gli Stati membri, in considerazione dei poteri loro spettanti ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano ritenersi autorizzati ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della medesima direttiva, già per il periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile, qualora il soggetto passivo possa incassare l’importo dovuto per la prestazione soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell’imposta per il motivo che tale importo non è ancora esigibile. |
18.12.2017 |
IT |
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C 437/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 settembre 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften
(Causa C-552/17)
(2017/C 437/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Alpenchalets Resorts GmbH
Resistente: Finanzamt München Abteilung Körperschaften
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una prestazione, che consiste sostanzialmente nella messa a disposizione di un alloggio per vacanze e nella quale gli elementi ulteriori della prestazione devono essere considerati soltanto come prestazione accessoria della prestazione principale, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 novembre 1993, Van Ginkel, C-163/91 (EU:C:1992:435), sia soggetta al regime speciale delle agenzie di viaggio, ai sensi dell’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una prestazione siffatta, oltre che al regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, sia altresì soggetta all’aliquota ridotta di cui all’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato III. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/17 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2017 da OZ avverso la sentenza del Tribunale (sesta sezione) del 13 luglio 2017, causa T-607/16, OZ / Banca europea per gli investimenti
(Causa C-558/17P)
(2017/C 437/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: OZ (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni della parte ricorrente
La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza impugnata, pronunciata nella causa T-607/16; |
— |
annullare la decisione del Dr. Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti, del 16 ottobre 2015, adottata nel contesto del procedimento DAW (dignità sul lavoro) avviato con denuncia presentata da OZ il 20 maggio 2015 nei confronti del supervisore F, su cui ha indagato il comitato d’inchiesta, e annullare la relazione del comitato d’inchiesta del 14 settembre 2015 relativa alla denuncia presentata da OZ, nella quale è stata respinta la denuncia di OZ e sono state inserite raccomandazioni inappropriate; |
— |
condannare la BEI alle spese mediche occasionate dal danno sofferto da OZ per un totale di (i) EUR 977 ad oggi (IVA inclusa) e (ii) e un importo di EUR 5 859 a titolo di provvisionale per le spese mediche future; |
— |
condannare la BEI a risarcire il danno morale subito per un importo di EUR 20 000; |
— |
condannare la BEI alle spese legali del presente procedimento per un importo di EUR 35 100 (IVA inclusa); |
— |
condannare la BEI alle spese del presente procedimento di impugnazione nonché del procedimento dinanzi al Tribunale; |
— |
ordinare la riapertura del procedimento DAW (dignità sul lavoro) da parte della BEI e/o una nuova decisione del Presidente della BEI. |
Motivi e principali argomenti
La parte ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017, OZ/Banca europea per gli investimenti (Causa T-607/16) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione del Presidente della BEI, del 16 ottobre 2015, emessa nel quadro del procedimento di inchiesta in materia di dignità sul lavoro avviato con denuncia presentata da OZ in materia di dignità sul lavoro il 20 maggio 2015, nei confronti di F, riguardante accuse di molestie sessuali sulle quali ha indagato il comitato d’inchiesta, nonché all’annullamento della relazione del comitato d’inchiesta, del 14 settembre 2015, relativa alla denuncia in materia di dignità sul lavoro presentata da OZ il 20 maggio 2015 («la decisione e la relazione di cui trattasi»).
La causa verte sulle accuse di molestie sessuali sollevate da OZ nei confronti del supervisore, F, avvenute tra il 2011 e il 2014 che hanno portato OZ ad avviare un procedimento formale di inchiesta in materia di dignità sul lavoro presentato il 20 maggio 2015.
Conformemente al procedimento d’inchiesta in materia di dignità sul lavoro, un comitato d’inchiesta ha presentato una relazione, del 14 settembre 2014, in base alla quale il Presidente della Banca europea per gli investimenti ha emanato la decisione del 16 ottobre 2015.
La parte ricorrente sostiene che: (i) vi sono state diverse irregolarità nel corso del procedimento d’inchiesta, in particolare per quanto riguarda le violazioni del diritto di OZ a un giusto processo e al contraddittorio, conformemente a quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («CEDU») e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («CDF») e (ii) sia la relazione che la decisione contengono diversi elementi che non solo sono irrilevanti per il trattamento delle denuncia di OZ relativa alle molestie sessuali, che concernono la vita privata di OZ e per questo dovrebbero essere rimossi, ma sono privi di rilevanza ed eccedono l’ambito dell’inchiesta.
Dopo aver tentato, invano, di trovare una composizione amichevole della controversia, segnatamente avviando una procedimento di conciliazione basato sull’articolo 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti (procedimento il cui fallimento è stato attestato il 22 aprile 2016), OZ, attraverso l’avvocato Benoit Maréchal, ha presentato al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea una domanda di annullamento della decisione e della relazione.
Con sentenza del 13 luglio 2017 il Tribunale ha respinto il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che la Banca europea per gli investimenti non abbia commesso atti illeciti nei confronti di OZ nel quadro del procedimento di inchiesta sulle molestie sessuali e ha respinto la domanda di risarcimento danni.
Oz propone la presente impugnazione deducendo la violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale e cercando di dimostrare la responsabilità della BEI.
— |
Primo motivo d’impugnazione: violazione del procedimento in materia di dignità sul lavoro, dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della CDF: il principio del diritto di OZ a un giusto processo e al contraddittorio, conformemente all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stato violato durante il procedimento d’inchiesta sulla denuncia per molestie. |
— |
Secondo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 8 della CEDU e dell’articolo 7 della CDF: inserimento di elementi e commenti irrilevanti nella relazione e nella decisione del Presidente della BEI — violazione del diritto di OZ al rispetto della vita privata. |
— |
Terzo motivo d’impugnazione: violazione consistente in un diniego di giustizia, poiché il Tribunale non si è pronunciato sui fatti e sulla base giuridica dedotti. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 25 settembre 2017 — Nestrade S.A. / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) e Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
(Causa C-562/17)
(2017/C 437/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Nacional
Parti
Ricorrente: Nestrade S.A.
Convenuti: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) e Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la giurisprudenza Petroma (causa C-271/12) (1) possa essere temperata nel senso di ammettere il rimborso di importi dell’IVA, richiesto da un’impresa non stabilita nell’Unione, benché l’autorità tributaria nazionale abbia già adottato una decisione di diniego del suddetto rimborso giacché l’impresa non ha ottemperato a una richiesta di informazioni sul NIF, tenendo conto che l’amministrazione in tale momento era in possesso di dette informazioni, fornite dalla ricorrente in risposta ad altre richieste. |
2) |
Qualora siffatta questione sia risolta in senso affermativo: Se sia possibile ritenere che l’applicazione retroattiva della giurisprudenza Senatex (causa C-518/14) (2) imponga di annullare un atto amministrativo che nega il rimborso degli importi dell’IVA interessati, tenendo presente che detto atto si è limitato a confermare una precedente decisione amministrativa definitiva di diniego del rimborso degli importi [dell’IVA], adottata dall’AEAT nell’ambito di una procedura diversa da quella prevista dalla legge per tale ipotesi e che, inoltre, limitava i diritti del richiedente pregiudicando il suo diritto della difesa. |
(1) Sentenza dell’8 maggio 2013, Petroma Transports e a., C-271/12, EU:C:2013:297.
(2) Sentenza del 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691.
18.12.2017 |
IT |
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C 437/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 28 settembre 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-575/17)
(2017/C 437/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA
Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questioni pregiudiziali
1o |
Se gli articoli 56 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea, diventati articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che le minori disponibilità liquide risultanti dall’applicazione di una ritenuta alla fonte ai dividendi versati a società non residenti deficitarie, mentre le società residenti deficitarie sono tassate sull’importo dei dividendi percepiti solo nel corso dell’esercizio durante il quale ridiventano beneficiarie, costituisca di per sé una disparità di trattamento caratterizzante una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali. |
2o |
Se l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali menzionata al quesito precedente possa essere giustificata, con riguardo alle esigenze risultanti dagli articoli 56 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea, diventati articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, dal momento che le società non residenti non sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria francese, o anche dalla necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. |
3o |
Nel caso in cui l’applicazione della ritenuta controversa alla fonte possa, in linea di principio, essere ammessa rispetto alla libertà di circolazione dei capitali:
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18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 12 ottobre 2017 — Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin / Electricité de France (EDF)
(Causa C-590/17)
(2017/C 437/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin
Resistente: Electricité de France (EDF)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) debba essere interpretato nel senso che una società, quale la società EDF, agisce in qualità di professionista allorché conceda a un dipendente un mutuo immobiliare nel quadro del sistema di aiuti per l’accesso all’alloggio cui siano ammessi esclusivamente i membri del personale della società. |
2) |
Se l’articolo 2 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che una società, quale la società EDF, agisce in qualità di professionista allorché conceda un siffatto mutuo immobiliare al coniuge di un dipendente che non sia un membro del personale della società medesima bensì comutuatario in solido. |
3) |
Se l’articolo 2 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che agisce in qualità di consumatore il dipendente di una società, quale la società EDF, che contragga presso la stessa un siffatto mutuo immobiliare. |
4) |
Se l’articolo 2 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che agisce in qualità di consumatore il coniuge di tale dipendente che sottoscriva il medesimo mutuo, non in qualità di dipendente della società, bensì di comutuatario in solido. |
18.12.2017 |
IT |
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C 437/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation (Francia) il 16 ottobre 2017 — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, in qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com (eBizcuss)
(Causa C-595/17)
(2017/C 437/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL
Resistente: MJA, in qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com (eBizcuss)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale prevista nel contratto esistente tra le parti. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto esistente tra le parti anche nel caso in cui detta clausola non si riferisca esplicitamente alle controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza. |
3) |
Se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di disapplicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale prevista nel contratto esistente tra le parti ove né l’autorità nazionale, né quella europea abbiano accertato una violazione del diritto della concorrenza. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
18.12.2017 |
IT |
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C 437/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 16 ottobre 2017 — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé
(Causa C-596/17)
(2017/C 437/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS
Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2011/64/UE del 21 giugno 2011 (1) debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto delle definizioni di prodotti del tabacco ivi contenute negli articoli 2, 3 e 4, essa disciplina anche il prezzo dei prodotti del tabacco condizionati. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se l’articolo 15 della direttiva del 21 giugno 2011, nella misura in cui enuncia il principio della libera determinazione dei prezzi dei prodotti del tabacco, debba essere interpretato nel senso che vieta una regola di fissazione dei prezzi di tali prodotti con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, che ha l’effetto di impedire ai produttori di prodotti del tabacco di modulare i loro prezzi in funzione di eventuali differenze nel costo di condizionamento di detti prodotti. |
(1) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176, pag. 24).
18.12.2017 |
IT |
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C 437/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma (Italia) il 16 ottobre 2017 — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia
(Causa C-600/17)
(2017/C 437/27)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrente: Pina Cipollone
Convenuto: Ministero della Giustizia
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’attività di servizio del giudice di pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui al combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 (1), della clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 (2) e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
2) |
nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il magistrato ordinario o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato giudice di pace ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70; |
3) |
nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive adottate dalla legge per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisca ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata applicazione — da parte del «diritto vivente» della Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell’8 aprile 2017 n. 464/2017 — ai giudici di pace, come nel caso della ricorrente lavoratrice a tempo determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato comparabili, nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e delle norme interne attuative. Ciò in assenza nell’ordinamento italiano, anche costituzionale, di norme che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di servizio dei giudici di pace, anche alla luce di precedente legislativo interno (legge n. 217/1974) che aveva già previsto l’equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione di magistrati onorari (di preciso vice pretori onorari); |
4) |
in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, vi sia contrasto con l’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la nozione del diritto dell’Unione europea di giudice indipendente e imparziale, laddove debba ritenersi che un Giudice di Pace, astrattamente interessato alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla parte ricorrente, che svolge come attività di lavoro esclusiva le stesse funzioni giurisdizionali, possa sostituirsi al giudice competente in Italia alla risoluzione delle controversie di lavoro in generale ovvero delle controversie dei magistrati ordinari in conseguenza del rifiuto del giudice di ultima istanza — la Cassazione, per giunta a sezioni unite — di assicurare la tutela dei diritti richiesti e tutelati dall’ordinamento comunitario, imponendo così al giudice naturalmente competente (Tribunale del lavoro o T.A.R.) di declinare, ove richiesto, la propria competenza o giurisdizione, nonostante il diritto medesimo — la retribuzione delle ferie, come richiesto nel ricorso — trovi il suo fondamento nel diritto dell’Unione europea, vincolante e prevalente sull’ordinamento dello Stato Italiano. Nel caso in cui la Corte rilevi la violazione dell’art. 47 della Carta, si chiede, inoltre, che vengano indicati i rimedi interni per evitare che la violazione della norma primaria del diritto dell’Unione comporti anche il diniego assoluto nell’ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal diritto comunitario nella fattispecie di causa. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
(2) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 19 ottobre 2017 — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / Stato belga
(Causa C-602/17)
(2017/C 437/28)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrenti: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune
Convenuto: Stato belga
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della convenzione diretta a evitare la doppia imposizione conclusa tra il Belgio e il Granducato di Lussemburgo in data 17 settembre 1970, interpretato nel senso che permette di limitare il potere impositivo dello Stato della fonte sulle retribuzioni corrisposte a un lavoratore subordinato residente in Belgio che svolge le sue attività per un datore di lavoro lussemburghese proporzionalmente all’attività esercitata sul territorio del Lussemburgo, interpretato nel senso che permette di riconoscere allo Stato di residenza un potere impositivo sulla restante parte delle retribuzioni riferite ad attività svolte al di fuori del territorio lussemburghese, interpretato nel senso che richiede una presenza fisica permanente e quotidiana del lavoratore dipendente presso la sede del datore di lavoro benché, secondo una valutazione giudiziale compiuta in maniera flessibile sulla base di elementi oggettivi e verificabili, non sia contestato che egli ivi si reca regolarmente e interpretato nel senso che richiede agli organi giurisdizionali di valutare l’esistenza e l’importanza delle prestazioni svolte, giorno per giorno, in un luogo o nell’altro, in vista di individuare una proporzione su 220 giorni lavorativi, violi l’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto costituisce un ostacolo di natura fiscale idoneo a disincentivare le attività transfrontaliere e il principio generale della certezza del diritto poiché non prevede un regime stabile e sicuro di esenzione della totalità delle retribuzioni percepite da un soggetto residente in Belgio alle dipendenze di un datore di lavoro la cui sede di direzione effettiva di trova nel Granducato di Lussemburgo e lo espone al rischio di una doppia imposizione con riferimento a tutti i suoi redditi o a parte di essi e a un regime non prevedibile e privo di ogni certezza del diritto.
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 20 ottobre 2017 — Peter Bosworth, Colin Hurley / Arcadia Petroleum Limited e altri
(Causa C-603/17)
(2017/C 437/29)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Appellanti: Peter Bosworth, Colin Hurley
Resistenti: Arcadia Petroleum Limited e altri
Questioni pregiudiziali
1. |
Quale sia il criterio corretto per stabilire se un’azione proposta da un datore di lavoro nei confronti di un dipendente o ex-dipendente («un lavoratore») rientri nella «materia di contratti individuali di lavoro», ai sensi della Sezione 5 del Titolo II (articoli 18-21) della Convenzione di Lugano.
|
2. |
Se una società e una persona fisica stipulano un «contratto» (ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione), in che misura sia richiesta l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra la società e la persona fisica affinché detto contratto configuri un «contratto individuale di lavoro» ai sensi della Sezione 5. Se detto rapporto possa sussistere nel caso in cui la persona fisica possa stabilire le condizioni del suo contratto con la società (e le stabilisca) e eserciti un controllo autonomo rispetto alla gestione corrente degli affari della società e allo svolgimento dei suoi compiti, ma gli azionisti della società abbiano il potere di risolvere il rapporto. |
3. |
Qualora la Sezione 5 del Titolo II della Convenzione di Lugano si applichi unicamente ad azioni che, se non fosse per detta Sezione, rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano, quale sia il criterio corretto per stabilire se un’azione rientra nell’articolo 5, paragrafo 1.
|
4. |
In circostanze in cui:
quale sia il criterio corretto per stabilire se l’azione della società B rientra nella Sezione 5. Segnatamente:
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Tribunale
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/26 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Frame / EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(Causa T-627/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIANCALUNA - Marchio nazionale figurativo anteriore bianca - Economia processuale - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 437/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2952/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Frame Srl è condannata alle spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/26 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Frame / EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA)
(Causa T-628/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BiancalunA — Rigetto - Marchio nazionale figurativo anteriore bianca - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 437/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Frame Srl. |
3) |
La Bianca-Moden GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/27 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — De Nicola / Consiglio e Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa T-42/16) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Funzione pubblica - Personale della BEI - Direttive riguardanti le terapie al laser - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Termine ragionevole - Inosservanza delle regole del processo equo - Danno materiale - Danno morale - Conclusioni formulate dal ricorrente nell’ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica - Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale»))
(2017/C 437/32)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente L. Isola e G. Isola, successivamente G. Ferabecoli, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e M. Veiga, agenti) e Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, successivamente J. Inghelram, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE, diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa, in primo luogo, dell’adozione da parte del legislatore dell’Unione di alcune direttive riguardanti le terapie al laser, in secondo luogo, della durata asseritamente eccessiva dei procedimenti, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea e al Tribunale, relativi alla sua domanda di rimborso delle spese mediche connesse a una laserterapia, in terzo luogo, del presunto carattere non equo di tali procedure e, in quarto luogo, dei numerosi ricorsi che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l’avrebbero costretto a proporre.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Carlo De Nicola è condannato alle spese relative al presente procedimento, tanto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. |
(1) GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-82/15).
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/28 |
Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2017 — De Nicola / Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa T-99/16) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Inosservanza delle regole del processo equo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Termine ragionevole - Domande di risarcimento presentate nell’ambito di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica - Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale»))
(2017/C 437/33)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente L. Isola e G. Isola, successivamente G. Ferabecoli, avvocati)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, successivamente M. Inghelram, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE, diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito, in primo luogo, a causa, da un lato, delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato oggetto da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), e, dall’altro, del presunto carattere non equo dei procedimenti, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea e al Tribunale, in cui il ricorrente era parte e, in secondo luogo, a causa della durata asseritamente eccessiva di tali procedimenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Carlo De Nicola è condannato alle spese relative al presente procedimento tanto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. |
(1) GU C 414 del 14.12.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-100/15).
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/29 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Mundipharma / EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA)
(Causa T-144/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MULTIPHARMA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MUNDIPHARMA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 437/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Multipharma SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Goldenbaum e I. Rohr, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2016 (procedimento R 2950/2014-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mundipharma e la Multipharma.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 gennaio 2016 (procedimento R 2950/2014-1) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Mundipharma AG, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Mundipharma per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
3) |
La Multipharma SA sopporterà le proprie spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/29 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — Oakley / EUIPO — Xuebo Ye (Raffigurazione di un’ellisse discontinua)
(Causa T-754/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una silhouette a forma di ellisse discontinua - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante un’ellisse - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 437/35)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Ochoa Santamaría e V. Rodríguez Pombo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Xuebo Ye (Wenzhou, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2016 (procedimento R 2608/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Oakley e la Xuebo Ye.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 agosto 2016 (procedimento R 2608/2015-4) è annullata nei limiti in cui essa ha confermato la decisione della divisione di opposizione e respinto l’opposizione in quanto fondata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea]. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/30 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — Isocell / EUIPO — iCell (iCell.)
(Causa T-776/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo iCell. - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Isocell, marchio internazionale denominativo anteriore Isocell e marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori ISOCELL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 437/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (rappresentante: C. Thiele, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: iCell AB (Älvdalen, Svezia) (rappresentante: J. Kroher, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 settembre 2016 (procedimento R 2496/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Isocell e la iCell.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Isocell GmbH è condannata alle spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/31 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)
(Causa T-777/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo iCell. Insulation Technology Made in Sweden - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Isocell, marchio internazionale denominativo anteriore Isocell e marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori ISOCELL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 437/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (rappresentante: C. Thiele, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: iCell AB (Älvdalen, Svezia) (rappresentante: J. Kroher, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016 (procedimento R 181/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Isocell e la iCell.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Isocell GmbH è condannata alle spese. |
18.12.2017 |
IT |
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C 437/31 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 — Steiniger / EUIPO — ista Deutschland (IST)
(Causa T-80/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IST - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore ISTA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Pubblico di riferimento - Somiglianza tra prodotti e servizi - Somiglianza trasegni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2017/C 437/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Germania) (rappresentante: K. Schulze Horn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Mensing e A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ista Deutschland GmbH (Essen, Germania) (rappresentante: F. Lindenberg, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016 (procedimento R 2242/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la ista Deutschland e il sig. Steiniger.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Ingo Steiniger è condannato alle spese. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/32 |
Ricorso proposto l’11 settembre 2017 — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija / CRU
(Causa T-623/17)
(2017/C 437/39)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Ariño Sánchez, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’atto impugnato; |
— |
in ogni caso, stabilire l’obbligo di aggiudicare l’appalto di servizi per la valutazione definitiva e per la valutazione ai sensi degli articoli da 20.16 a 20.19 del regolamento 806/2014 mediante un procedimento di concorrenza competitiva, nel quale non possa partecipare il perito che ha effettuato la valutazione provvisoria del Banco, e riconoscendo il diritto dei soggetti pregiudicati dall’atto originale ad essere sentiti nel procedimento di valutazione a posteriori, accedendo all’intero procedimento amministrativo, e avendo diritto al maggior corrispettivo che potrebbe risultare a posteriori, che dovrà essere pagato dall’aggiudicatario del Banco [Banco de Santander] o, in subordine, dal Comitato di risoluzione unico (CRU); |
— |
indipendentemente dalla richiesta II, e come pretesa accessoria alla richiesta I, condannare il CRU a versare alla PSN l’importo di EUR 276 201,42, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di tale domanda. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
18.12.2017 |
IT |
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C 437/33 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Anabi Blanga / EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)
(Causa T-657/17)
(2017/C 437/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gidon Anabi Blanga (Messico, Messico) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Polo/Lauren Company LP (New York, New York, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «HPC POLO» — Domanda di registrazione n. 13 531 462
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2017 nel procedimento R 2368/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/33 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio
(Causa T-667/17)
(2017/C 437/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, per quanto riguarda la ricorrente, la decisione (PESC) 2017/1245 del 10 luglio 2017 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria; |
— |
annullare, per quanto riguarda la ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; |
— |
condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti in quanto il Consiglio non fornirebbe la minima prova del fatto che la ricorrente sarebbe un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale. Secondo quest’ultima, tale affermazione, completamente erronea nel suo insieme, farebbe emergere numerose inesattezze materiali nell’approccio del Consiglio. Inoltre, la ricorrente ritiene di aver dimostrato che essa non è una grande società ma che rientrerebbe nella definizione di piccola o media impresa conformemente alla normativa europea e non godrebbe di alcuna notorietà a livello internazionale. Essa ritiene altresì che il Consiglio non abbia tenuto conto né della sentenza del 6 aprile 2017, Alkarim for Trade and Industry/Consiglio (T-35/15, non pubblicata, EU:T:2017:262), né della sentenza dell’11 maggio 2017, Abdulkarim/Consiglio (T-304/15, non pubblicata, EU:T:2017:327), nelle quali il Tribunale ha annullato le sanzioni rispettivamente dirette contro la ricorrente e contro Wael Abdulkarim, a causa di errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un’attività professionale dal momento che, attraverso le sanzioni applicate, il Consiglio avrebbe inevitabilmente arrecato pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente nonché al suo diritto di esercitare le sue attività economiche, e ciò in violazione del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La ricorrente ritiene che non le possa essere preclusa la possibilità di godere pacificamente dei suoi beni e della sua libertà economica, il che giustificherebbe l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui questi la riguardano. |
4. |
Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere in quanto le sanzioni adottate dal Consiglio sarebbero senza alcun effetto sul regime siriano e in quanto la ricorrente è rimasta costantemente indipendente dal governo. Pertanto, quest’ultima ritiene che le sanzioni emanate dal Consiglio siano senza fondamento né elementi probatori, e non abbiano il fine di perseguire il regime siriano, ma solo la ricorrente, per ragioni che quest’ultima ignora. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A tal proposito, la ricorrente sostiene che la motivazione del Consiglio a sostegno dei provvedimenti impugnati è ellittica e non fa riferimento ad alcun elemento concreto pertinente che le consenta di identificare il motivo per il quale essa è considerata come «un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, il quale figura come persona d'affari di spicco operante in Siria». |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/35 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
(Causa T-698/17)
(2017/C 437/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Man Truck & Bus AG (Monaco, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corea)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MANDO» — Domanda di registrazione n. 11 276 144
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 luglio 2017 nel procedimento R 1919/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/35 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — Cipro / EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
(Causa T-703/17)
(2017/C 437/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: V. Marsland, Solicitor e S. Malynicz, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Cipro)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «Papouis Halloumi» — Domanda di registrazione n. 11 176 344
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 agosto 2017 nel procedimento R 2924/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/36 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — OPS Újpest / Commissione
(Causa T-708/17)
(2017/C 437/44)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, dichiarare che la decisione della Commissione SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa» del 20 luglio 2011 e della decisione della Commissione SA.45498 (FC/2016) — «Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità», del 25 gennaio 2017 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») non stabiliscono la compatibilità dell’aiuto statale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; |
— |
in subordine, dichiarare che le decisioni impugnate non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni promosso dalla stessa avverso l’Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministero delle risorse umane, Ungheria), pendente con il n. 28. P. 21.072/2016. (precedentemente 28. P. 21.143/2017.) dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria) e che, per tale motivo, la ricorrente non è una parte interessata direttamente e individualmente, dal momento che fonda la sua richiesta di risarcimento danni sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; |
— |
nel caso che le decisioni impugnate debbano essere qualificate come atti giuridici vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarare la nullità delle decisioni impugnate, in quanto l’aiuto statale concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una motivazione in relazione a ciascuna domanda
1. |
Motivazione della prima domanda
|
2. |
Motivazione della seconda domanda
|
3. |
Motivazione della terza domanda
|
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/37 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 — M-Sansz / Commissione
(Causa T-709/17)
(2017/C 437/45)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, dichiarare che la decisione della Commissione SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa» del 20 luglio 2011 e della decisione della Commissione SA.45498 (FC/2016) — «Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità», del 25 gennaio 2017 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») non stabiliscono la compatibilità dell’aiuto statale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; |
— |
in subordine, dichiarare che le decisioni impugnate non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni promosso dalla stessa avverso l’Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministero delle risorse umane, Ungheria), pendente con il n. 18. G. 40.399/2017. dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria) e che, per tale motivo, la ricorrente non è una parte interessata direttamente e individualmente, dal momento che fonda la sua richiesta di risarcimento danni sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; |
— |
nel caso che le decisioni impugnate debbano essere qualificate come atti giuridici vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarare la nullità delle decisioni impugnate, in quanto l’aiuto statale concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una motivazione in relazione a ciascuna domanda.
1. |
Motivazione della prima domanda
|
2. |
Motivazione della seconda domanda
|
3. |
Motivazione della terza domanda
|
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/38 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 — Lux-Rehab Non-Profit / Commissione
(Causa T-710/17)
(2017/C 437/46)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: LUX-REHAB Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Szombathely, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, dichiarare che la decisione della Commissione SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa» del 20 luglio 2011 e della decisione della Commissione SA.45498 (FC/2016) — «Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità», del 25 gennaio 2017 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») non stabiliscono la compatibilità dell’aiuto statale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; |
— |
in subordine, dichiarare che le decisioni impugnate non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni promosso dalla stessa avverso l’Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministero delle risorse umane, Ungheria), pendente con il n. 66. P. 22.195/2017 dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria) e che, per tale motivo, la ricorrente non è una parte interessata direttamente e individualmente, dal momento che fonda la sua richiesta di risarcimento danni sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; |
— |
nel caso che le decisioni impugnate debbano essere qualificate come atti giuridici vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarare la nullità delle decisioni impugnate, in quanto l’aiuto statale concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una motivazione in relazione a ciascuna domanda.
1. |
Motivazione della prima domanda
|
2. |
Motivazione della seconda domanda
|
3. |
Motivazione della terza domanda
|
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/40 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)
(Causa T-712/17)
(2017/C 437/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Christos Ntolas (Wuppertal, Germania) (rappresentante: C. Renger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Nutrition Investment Co. (Delaware, Arizona, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «GN Laboratories» — Domanda di registrazione n. 11 223 559
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2017 nel procedimento R 2358/2016-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
respingere l’opposizione proposta avverso la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 011223559; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/40 |
Ricorso proposto il 14 ottobre 2017 — Motex / Commissione
(Causa T-713/17)
(2017/C 437/48)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale, dichiarare che la decisione della Commissione SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa» del 20 luglio 2011 e della decisione della Commissione SA.45498 (FC/2016) — «Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità», del 25 gennaio 2017 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») non stabiliscono la compatibilità dell’aiuto statale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; |
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in subordine, dichiarare che le decisioni impugnate non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni promosso dalla stessa avverso l’Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministero delle risorse umane, Ungheria), pendente con il n. 18. G. 40.399/2017 dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria) e che, per tale motivo, la ricorrente non è una parte interessata direttamente e individualmente, dal momento che fonda la sua richiesta di risarcimento danni sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; |
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nel caso che le decisioni impugnate debbano essere qualificate come atti giuridici vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarare la nullità delle decisioni impugnate, in quanto l’aiuto statale concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una motivazione in relazione a ciascuna domanda.
1. |
Motivazione della prima domanda
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2. |
Motivazione della seconda domanda
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3. |
Motivazione della terza domanda
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18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/42 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2017 — Aeris Invest / CRU
(Causa T-714/17)
(2017/C 437/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest’ultimo a risarcire il danno subito dalla ricorrente, derivante dall’insieme delle sue azioni ed omissioni che l’hanno privata delle obbligazioni e dei titoli del Banco Popular Español, S.A. di cui era proprietaria; |
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condannare il Comitato a pagare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito (l’«importo esigibile»):
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aumentare l’importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il presente ricorso; |
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aumentare l’importo esigibile con gli interessi di mora a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti; |
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condannare il Comitato di risoluzione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.
18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/42 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Franmax / EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)
(Causa T-97/17) (1)
(2017/C 437/50)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.