ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 416

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
6 dicembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 416/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

2017/C 416/02

Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 31 agosto 2017, di registrare la Fondazione verde europea

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2017/C 416/03

Invito a presentare proposte — EACEA/28/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ — Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche — Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 416/04

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 416/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8655 — KKR/LS Mtron/LS Auto) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2017/C 416/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles shopping centre) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

2017/C 416/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8684 — La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 dicembre 2017

(2017/C 416/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1847

JPY

yen giapponesi

133,37

DKK

corone danesi

7,4415

GBP

sterline inglesi

0,88183

SEK

corone svedesi

9,9680

CHF

franchi svizzeri

1,1673

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,8228

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,653

HUF

fiorini ungheresi

313,96

PLN

zloty polacchi

4,2020

RON

leu rumeni

4,6337

TRY

lire turche

4,5823

AUD

dollari australiani

1,5512

CAD

dollari canadesi

1,4966

HKD

dollari di Hong Kong

9,2563

NZD

dollari neozelandesi

1,7193

SGD

dollari di Singapore

1,5953

KRW

won sudcoreani

1 286,86

ZAR

rand sudafricani

16,0077

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8356

HRK

kuna croata

7,5543

IDR

rupia indonesiana

16 008,85

MYR

ringgit malese

4,8057

PHP

peso filippino

59,978

RUB

rublo russo

69,5478

THB

baht thailandese

38,626

BRL

real brasiliano

3,8192

MXN

peso messicano

22,0800

INR

rupia indiana

76,3015


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/2


Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

del 31 agosto 2017

di registrare la Fondazione verde europea

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 416/02)

L’AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata dalla Fondazione verde europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dalla Fondazione verde europea (il «richiedente») il 1o agosto 2017 e una versione rivista di parte della domanda il 29 agosto 2017.

(2)

Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 5 dello stesso.

(3)

Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).

(4)

L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 5 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Fondazione verde europea è registrata in qualità di fondazione politica europea.

Essa acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Fondazione verde europea

3 Rue du Fossé

L-1536 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017

Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Il direttore

M. ADAM


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50).


ALLEGATO

STATUTES

Green European Foundation

Registered office: Rue du Fossé 3, L-1536, Luxembourg Trade Register no. F 8270

Following the decision of its General Assembly on 20 January 2010, 19 October 2012, 9 October 2014, 21 October 2016 and 16 June 2017, the non-profit association (asbl) Green European Foundation, Rue du Fossé 3, L-1536 Luxembourg, registered on 29 January 2010, with Trade Register number F8270, modified its statutes as follows:

CHAPTER I

NAME – REGISTERED OFFICES – OBJECT — DURATION

Article 1

The association shall be called ‘GREEN EUROPEAN FOUNDATION’ A.S.B.L., a nonprofit making association. The logo of the Green European Foundation is:

Image

Its registered offices shall be established in the municipality of Luxembourg. At present, the registered office of the Green European Foundation is situated at Rue du Fossé 3, 1536 Luxembourg.

The Green European Foundation is the affiliated political foundation of the European Green Party (Parti Vert Européen PPEU). The Green European Foundation and the European Green Party should work closely together to make sure that their programmes are mutually supportive and that functions are assumed by the more appropriate and effective partner, given the mutual interest in Green activities. The coordination between the bodies is guaranteed at executive level by mutual representation of the Secretaries-General at respectively the European Green Party Committee and the Green European Foundation’s Board of Directors.

The European Green Party may nominate up to four representatives to the General Assembly of the Green European Foundation. The Green European Foundation may nominate representatives to and participate in the working groups and networks of the European Green Party.

The Green European Foundation must be legally independent of the European Green Party in its structures, budgets, programmes and personnel at all times.

Article 2

The main aim of the association, which is rooted in the traditions of ecology, shall be to promote the work of political education and cultural dialogue in Europe, the Grand Duchy of Luxembourg and abroad with a view to promoting the formation of the democratic will, political and social engagement and understanding of peoples. The association shall devote itself in particular to the emergence of a public European political sphere, to transnational dialogue and to European cooperation.

In achieving its object, the association may thus:

make an offer, accessible to all, of training and continued training, serving the cause of the formation of the democratic will and taking into consideration a multitude of educational forms (e.g., symposiums, seminars, congresses, publications, websites, conference analyses, excursions, campaigns, etc.).

encourage students, artists and scientists of all disciplines and nationalities who feel bound to the aims of the association’s Statutes of Association and are actively engaged on a social and political level. This promotion may concern both artistic and scientific training and actual work and projects, including the use of new media, corresponding to the aims of the association.

carry out research and promotion for the latter, in particular through the providing of grants and surveys as well as through demonstrations and publications, notably in the fields of ecology, democratisation, the understanding of peoples, the democracy of the sexes, development collaboration, art and literature, and make the results of this research available to the public.

encourage European integration and international understanding through seminars and studies abroad as well as by creating faculties abroad.

encourage collaboration in partnership with developing countries and countries undergoing transformation, in particular through the work of social and political education and the promotion of projects in fields such as ecology, democratisation, the understanding of peoples and the democracy of the sexes (equality between men and women).

participate in and contribute to transatlantic dialogue from a European perspective.

cooperate with the foundations in the various countries that are affiliated to it and make global funds available to them for their political education work.

To these ends, the association may carry out any operations relating directly or indirectly to the achievement of its object, including, within the limits of the law, profitable and commercial ancillary activities, the proceeds of which shall at all times be assigned in full to the achievement of said non-profit-making aims.

Article 3

The duration of the association shall be unlimited.

CHAPTER II

MEMBERS — ADMISSIONS — RESIGNATIONS — EXCLUSIONS

Article 4

The association shall be made up of current members and associate members.

Article 5

Current members:

The number of current members may not be fewer than three (3).

Parity between men and women must be strictly observed by the General Assembly, which shall bear this in mind when admitting new members.

To become a current member, the candidate must represent one of the following groups:

national foundations belonging to the network of foundations close to the Greens

the European Green Party (EGP)

the Green Group in the European Parliament (Greens/EFA)

Current members are representatives of national green foundations, of the EGP, or of the Green Group in the European Parliament. A majority of the members are representatives of national green foundations. The representatives of the EGP and of the Green Group in the European Parliament have four seats each.

Current members shall be elected by the following procedure:

Any candidate wishing to become a current member must be nominated to this effect by national foundations belonging to the network of foundations close to the Greens or by the European Green Party (EGP) or by the Green Group in the European Parliament (Greens/EFA).

The candidate thus nominated shall send their application to the Board of Directors, which shall submit it to the members of the General Assembly.

The General Assembly shall decide whether to accept the candidate as a current member during its next meeting, this decision being made by simple majority of members attending this General Assembly. At least half the members of the General Assembly shall be present at this meeting.

The General Assembly may decide, by itself and without any other grounds, not to accept a candidate as a current member.

Current members shall have all the rights and obligations defined in the Act on nonprofit-making associations, as well as those defined in the present Statutes of Association.

They shall pay a contribution which shall be fixed annually by the Board of Directors. However, this contribution may not exceed a sum representing 15 % of the annual budget of the association.

As current members shall be nominated by national foundations belonging to the network of foundations close to the Greens, by the European Green Party (EGP) or by the Green Group in the European Parliament (Greens/EFA), these shall be excluded from the General Assembly if the body or foundation that nominated them withdraws their nomination.

Article 6

Associate members:

Any natural person, legal entity or organisation that supports the aims of the non-profitmaking organisation may submit a written application to the latter with a view to becoming an associate member.

Their number shall be unlimited.

The Board of Directors may decide, by itself and without any other grounds, not to accept a candidate as an associate member.

Associate members shall only have the rights and obligations defined by these Statutes of Association.

Associate members shall not have the right to vote.

They shall pay a fee, which shall be fixed annually by the Board of Directors. However, this fee may not exceed a sum representing 15 % of the annual budget of the association.

Article 7

Resignation of members:

Both current members and associate members may resign from the non-profit-making association at any time.

The resignation shall be sent to the Board of Directors by registered letter (for current members) or by written notification (for associate members) and shall take effect one month after the date on which the registered letter or written notification is sent to the Board of Directors.

However, a resigning current or associate member shall be obliged to pay the contribution and to participate in the costs that have been approved for the year in which notice of resignation was given. Current or associate members who have not paid their contribution may be assumed to be resigning.

Article 8

Exclusion of members:

If a member – current or associate – knowingly acts contrary to the aims of the association or damages the reputation of the association, they may – at the proposal of the Board of Directors or at the request of at least one fifth of all current members – be excluded by a special decision of the General Assembly at which at least half the current members are present, this decision requiring a majority of 2/3 of the members present.

The member whose exclusion is recommended shall have the right to be heard. Consequently, they must be invited by registered letter at least one month before the General

Assembly that shall rule on the exclusion to the General Assembly called to rule on the exclusion.

Article 9

Under no circumstances may the members of the association assert or exercise any rights or claims to assets belonging to the association.

This exclusion of rights to assets shall apply at all times: during the period when the party concerned is a member, at the time this capacity ceases to exist for whatever reason, at the time of the winding-up of the association, etc.

CHAPTER III

GENERAL ASSEMBLY

Article 10

The General Assembly shall be made up of current members and associate members.

None of the three components of the General Assembly may be forced to act against its will by the others.

Observers may attend the General Assembly and may, with the consent of the Chairperson, address the General Assembly.

Article 11

The following exclusive competences may be exercised solely by the General Assembly:

1.

Amendment of Statutes of Association

2.

Nomination and dismissal of Board members

3.

Confirmation of the election of the Chairperson of the Board of Directors by the General Assembly

4.

Discharge to be granted to Board members

5.

Approval of budgets and annual accounts

6.

Winding-up of the association

7.

Exclusion of a member of the association

8.

Approval of a specific operational report of the Chairperson

9.

Approval of the action plan drawn up by the Board of Directors

10.

Acceptance of new current members.

Article 12

The Ordinary General Assembly shall be held during the second quarter of the calendar year, at the registered offices or at any other location specified in the invitation.

The invitation must be sent at least 30 days before the date of the General Assembly to all current members by fax or email, to the number or address last notified by the current member to the secretary for this purpose.

The General Assembly shall be convened by the Board of Directors or by at least one fifth of the members of the association.

The invitation shall be accompanied by the items on the agenda, at least 40 days before the General Assembly, by at least two Board members or by at least one twentieth of current members.

An Extraordinary General Assembly may be convened by the Chairperson or at the request of at least three Board members, as well as at the request of at least two fifths of all current members.

The invitation must be sent at least 30 days before the date of the General Assembly to all current members by fax or email, to the number or address last notified by the current member for this purpose.

Article 13

In order to be able to legally consider matters, the Assembly must comprise at least half the current members.

Only the current members have the right to vote.

Each current member shall have an equal voting right, each possessing one vote. Each current member may be represented at General Assemblies by another member in possession of a written proxy; no member may hold more than one proxy.

All decisions of the General Assembly shall be taken by simple majority of members present, apart from those exceptions provided for by law or by the Statutes of Association.

In the event of a tied vote, the proposal shall be rejected.

At the request of one third of the Assembly, voting shall be by secret ballot.

All decisions concerning appointments of persons are taken by secret ballot.

Article 14

In accordance with Article 8 of the Act on non-profit-making organisations, the General Assembly may only legally consider amendments to the Statutes of Association if the object of the latter is specifically mentioned in the invitation, and if the Assembly comprises two thirds of members.

Amendments may only be adopted by a two-thirds majority.

If two thirds of members are not present or represented at the first Assembly, a second Assembly may be convened, which may consider matters irrespective of the number of members present. The second Assembly may not be held within 30 days of the first Assembly.

In this case, however, the decision shall be subject to the approval of the civil court.

Nevertheless, if the amendment relates to one of the objects in view of which the association was formed, the above rules shall be modified as follows:

a)

The second Assembly shall only be legally constituted if at least half its current members are present or represented.

b)

The decision may only be made, at either Assembly, if voted for by a majority of – as a departure from the aforesaid Act – four fifths of the votes of current members present.

c)

If, in the second Assembly, two thirds of partners are not present or represented, the decision must be approved by the civil court.

Article 15

Resolutions of the General Assembly shall be recorded in minutes kept in a register of minutes, which may be consulted by all current members who shall exercise their right by reporting to the offices of the foundation and requesting – by appointment – to consult the minutes in question.

Any third party wishing to consult the minutes of the resolutions of the General Assembly may submit a request to this effect to the Board of Directors of the association, which may authorise or refuse such consultation, by itself and with no other grounds.

CHAPTER IV

ADMINISTRATION

Article 16

The association shall be administered by a Board of Directors, hereinafter referred to as the Board, which shall consist of at least two and not more than nine members. In any case, the number of Board members shall at all times be fewer than the number of current members of the association.

It shall consist of an equal number of men and women.

Board members shall be appointed by the General Assembly, by simple majority of members present, for a period of THREE years.

Being current member of the GA is not a condition to be appointed as Board member.

They may be dismissed at any time by the General Assembly, which shall decide by a two-thirds majority of votes present.

Each member of the Board of Directors may themselves resign, subject to written notice given to the Chairperson of the Board of Directors.

Having resigned, the Board member shall continue to perform their duties until they can be reasonably replaced.

In principle, Board members shall exercise their mandate without remuneration.

Expenses incurred in the exercise of their mandate as Board member shall be reimbursed.

Article 17

The Board of Directors shall elect from among its members one or two Chairpersons of said Board of Directors, together with a secretary and a treasurer, all for a period of THREE years. Plurality of responsibilities shall not be permitted.

Article 18

The Board of Directors shall supervise the day-to-day activities of the association, as well as the work of its staff. The Board of Directors shall appoint the Secretary-General.

The Board of Directors shall make strategic decisions relating to budget, programme and activities on the basis of the directives adopted by the General Assembly.

The Board of Directors can delegate the implementation of its decisions relating to budget, programme and activities to the Chairpersons and Secretary-General.

The Board of Directors shall represent the association with the public and European institutions, unless it has delegated such responsibility to its Secretary-General.

Article 19

The Board of Directors shall meet at the invitation of its Chairperson(s) as often as required, at least twice a year and within 15 days of the request of two members of the Board of Directors or at the request of the Secretary-General.

The Board shall be chaired by one or two Chairperson(s) or, in their absence, by a Board member chosen by simple majority of Board members present.

The Meeting shall be held at the registered offices of the association or at any other location specified in the invitation letter.

The Board of Directors may only consider and rule on matters when at least half its members are present at the Meeting.

Decisions shall be made by simple majority of votes present.

In the event of a tied vote, the Chairperson or the presiding Board member shall have the casting vote.

Minutes of the Meeting shall be drawn up and signed by the Chairperson.

These minutes shall be kept in a register of minutes, which may be consulted by current members, who shall exercise their right of consultation by reporting to the offices of the association.

In exceptional cases, where the urgency of the situation and the interests of the association so require, decisions of the Board of Directors may be made with the unanimous written approval of the Board members.

In any event, the written decision-making process assumes prior deliberation by email, videoconference or teleconference.

Article 20

If a Board member has an interest, directly or indirectly, which is opposed in a patrimonial manner to a decision or operation that falls within the competence of the Board of Directors, they must inform the other Board members of this before the Board of Directors makes a decision.

The Board member who has an opposing interest shall withdraw from the Meeting and refrain from taking part in the deliberation and vote on the matter in question.

The aforementioned procedure shall not apply to the usual operations that take place under the conditions and subject to the securities that typically apply on the market for similar operations.

Article 21

The Board of Directors shall be authorised to draw up all documents of internal administration that are necessary or useful to the aim of the association, with the exception of those that fall within the sole competence of the General Assembly, in accordance with the Act on non-profit-making organisations and these Statutes of Association.

Notwithstanding the obligations arising out of collegial administration, namely consultation and inspection, Board members may divide the administrative tasks among themselves.

Such division of tasks shall not be enforceable against third parties, even if it has been published. Nonetheless, in the event of a failure to comply, the internal responsibility of the Board member(s) concerned shall be engaged.

The Board of Directors may delegate some of its administrative powers to one or more third parties who are not Board members, without such delegation involving the general policy of the association or the competence of general administration of the Board of Directors.

Board members may not make decisions relating to the purchase of property, loans and financial obligations that commit more than one third of the association’s budget.

The Board of Directors may not make decisions that commit the budget of the association for several years, nor the legal status of the association, without the authorisation of the General Assembly.

If these restrictions are not respected, the internal responsibility of the Board member(s) shall be engaged in any case, all notwithstanding the question of enforceability against third parties.

Article 22

The Board of Directors shall represent the association collegially. The Board of Directors may, however, appoint representatives of the association.

Only specific proxies limited to a determined legal document or to a series of determined legal documents shall be allowed.

Representatives shall commit the association within the limits of the proxy granted to them, which shall be enforceable against third parties in accordance with the statutory legislation relating to mandates.

Board members and persons appointed to day-to-day administration shall not enter into any personal obligation relating to the undertakings of the association. Their responsibility shall be limited to the execution of their mission in accordance with the common law, the provisions of the law and the provisions of the Statutes of Association, as well as with the mistakes made in their administration.

Article 23

The day-to-day administration of the association on an internal level, together with external representation in relation to this day-to-day administration, may be delegated by the Board of Directors to the Secretary-General or to several persons.

If use is made of this option, it shall be worth specifying whether these persons are allowed to act individually or jointly or as a college, both as regards internal administration and as regards the power of external representation within the framework of this day-to-day administration.

In the absence of a legal definition of the concept of ‘day-to-day administration’, any operations that have to be carried out from day to day to guarantee the smooth running of the association and which, by virtue of their lesser importance or the need to take a quick decision, do not require the intervention of the Board of Directors or do not make such intervention desirable, shall be deemed to be acts of day-to-day administration.

The nomination and cessation of functions of persons charged with day-to-day administration shall be recorded in minutes, listing those persons who represent the association in matters of day-to-day administration, and specifying the scope of their powers.

Article 24

The association may be financed, inter alia, by subsidies, allowances, donations, fees, legacies and other provisions of last wills and testaments, obtained both to support the general aims of the association and to support a specific project, with due regard for the provisions under Article 16 of the Act on non-profit-making organisations.

The association may also raise funds in any other legal manner that complies with the Act on non-profit-making organisations.

Article 25

The treasurer shall keep regular accounts.

The accounts – in the same way as a budget proposal for the following year – shall be submitted to the General Assembly for approval, after having been inspected by an external audit, which shall apply the rules of the European Parliament for European political foundations, which shall be applicable to this association in this respect.

The financial year shall begin on 1 January and end on 31 December.

Article 26

In accordance with the provisions under Article 22 of the Act on associations, if there is provision in the Statutes of Association, the winding-up decision of the General Assembly shall also determine the allocation of assets and, if the General Assembly fails to rule on this point, the administrators shall allocate the assets in a way that approaches as closely as possible the object in view of which the association was created.

The General Assembly may only order the association to be wound up if two thirds of current members are present. If this condition is not met, a second Assembly may be convened, at least 30 days after the first Assembly, which shall legally consider the matter irrespective of the number of members present.

The winding-up of the association shall only be permitted if it is voted for by a two-thirds majority of members present.

Any decision ordering the winding-up of the association taken by an Assembly not comprising two thirds of the members of the association shall be subject to the approval of the civil court.

Article 27

For all unforeseen cases not provided for in these Statutes of Association, the partners shall refer and expressly submit to the provisions of the Act of 26 April 1928.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/11


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017

nell’ambito del programma Erasmus+

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello

(2017/C 416/03)

1.   Descrizione, obiettivi e temi prioritari

Le sperimentazioni di politiche europee nell’ambito dell’«azione chiave 3 di Erasmus+ (sostegno alle riforme delle politiche – iniziative per l’innovazione delle politiche)» (1) sono progetti transnazionali di cooperazione a sostegno dell’attuazione delle agende politiche dell’Unione europea in materia di istruzione e formazione, comprese agende settoriali specifiche quali i processi di Bologna e Copenaghen.

L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione attraverso la raccolta e la valutazione di elementi di prova riguardanti l’impatto sistemico di misure politiche innovative. Il presente invito richiede il coinvolgimento di autorità pubbliche ad alto livello dei paesi ammissibili e l’impiego di metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti basati su prove sul campo (sperimentazione).

Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:

promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione;

rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure innovative;

favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative.

I temi prioritari per il presente invito sono i seguenti:

promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso l’apprendimento formale e non formale;

diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando in classi multilingui/con bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far fronte alla diversità di provenienza degli alunni;

valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le migliori pratiche e la sperimentazione;

insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP);

attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria superiore o equivalente;

politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica nell’istruzione superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale;

creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo scambio collaborativo di migliori pratiche.

2.   Proponenti ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di seguito:

a)

autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente (corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, si applica il codice NUTS più elevato disponibile (2)). Le autorità pubbliche responsabili in settori diversi dall’istruzione e dalla formazione (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate proponenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione. Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associazioni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata;

b)

organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti;

c)

organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici (per esempio ONG, servizi di informazione od orientamento, autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, formazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, riconoscimento e/o validazione; orientamento professionale, camere di commercio, imprese e parti sociali, organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.).

Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma:

i 28 Stati membri dell’Unione europea,

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Requisito minimo di composizione dei partenariati

Ai fini del presente invito, il requisito minimo di composizione di un partenariato è di 4 persone giuridiche che rappresentino 3 paesi ammissibili. In particolare:

almeno tre autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) od organismi delegati quali descritti al punto 2, lettera a), ciascuno di un paese del programma diverso, o un’associazione di autorità pubbliche/rete legalmente costituita che rappresenti almeno tre paesi del programma diversi. La rete o associazione deve essere delegata da almeno 3 autorità pubbliche responsabili quali descritte al punto 2, lettera a), ad agire per loro conto relativamente al progetto specifico.

I partenariati devono includere almeno un’autorità pubblica responsabile quale indicata al punto 2, lettera a), di uno Stato membro dell’Unione europea;

almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nell’analisi controfattuale e nella valutazione dell’impatto delle politiche (ricercatore). Tale organismo deve essere responsabile degli aspetti metodologici e dei protocolli di sperimentazione sul campo. Il partenariato può coinvolgere più di un organismo qualora il lavoro sia coordinato e coerente.

Una proposta di progetto può essere coordinata e presentata (a nome di tutti i proponenti) esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

un’autorità pubblica quale descritta al punto 2, lettera a);

un’associazione di autorità pubbliche o rete legalmente costituita quale descritta al punto 2, lettera a);

un organismo pubblico o privato delegato a rispondere all’invito da un’autorità pubblica quale descritta al punto 2, lettera a). Gli organismi delegati devono avere un’autorizzazione esplicita, rilasciata per iscritto da un’autorità pubblica, quale descritta al punto 2, lettera a), che li autorizzi a presentare e coordinare la proposta di progetto per suo conto.

Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante del coordinatore a nome di tutti i proponenti. Solo le organizzazioni in grado di dimostrare di esistere come persona giuridica da almeno 3 anni (3) alla data del termine di presentazione delle proposte preliminari di cui al punto 6 sono considerate ammissibili in qualità di «coordinatore» ai fini del presente bando.

Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione.

3.   Attività ammissibili e durata

Le attività ammissibili dovranno essere in linea con l’allegato 1 della guida per i proponenti. Le prove sul campo dovranno svolgersi in almeno tre paesi le cui autorità pubbliche od organismi delegati, quali descritti al punto 2, lettera a), sono coinvolti nel progetto.

Le attività devono essere avviate tra il 1o gennaio 2019 e il 28 febbraio 2019.

4.   Criteri di aggiudicazione

La presentazione e la valutazione delle proposte avverranno in due fasi: fase I (proposta preliminare) e fase II (proposta completa).

Le proposte preliminari saranno valutate sulla base del criterio della «pertinenza del progetto» (massimo 20 punti). I proponenti ammissibili che raggiungeranno la soglia minima dei 12 punti nel punteggio per il criterio di aggiudicazione riguardante la «pertinenza del progetto» saranno invitati a presentare una proposta completa che svilupperà, approfondendolo e completandolo, lo schema di massima presentato nella proposta preliminare.

Tutti i proponenti che avranno presentato una proposta preliminare saranno informati per e-mail dei risultati della preselezione e riceveranno una valutazione sintetica della loro proposta preliminare.

Le proposte complete saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e dei tre criteri restanti di aggiudicazione: «qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto», «qualità degli accordi di partenariato e cooperazione» e «impatto, divulgazione e sostenibilità».

L’Agenzia verificherà che l’ammissibilità delle proposte complete sia confermata nella seconda fase e, ove opportuno, sia corroborata dalla documentazione richiesta (sezione 14.3.2 della guida per i proponenti).

I criteri di aggiudicazione (cfr. la sezione 9 della guida per i proponenti) per il finanziamento di una proposta sono i seguenti:

1)

pertinenza del progetto (massimo 20 punti);

2)

qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti);

3)

qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (massimo 20 punti);

4)

impatto, divulgazione e sostenibilità (massimo 30 punti).

Il calcolo del punteggio totale della proposta completa comprende il punteggio ottenuto per il criterio della «pertinenza del progetto» nella fase della proposta preliminare. Solo le proposte complete che avranno raggiunto almeno la soglia dei 60 punti del punteggio totale (dato dal punteggio del criterio di aggiudicazione relativo alla «pertinenza del progetto» valutato nella prima fase più il punteggio degli altri tre criteri di aggiudicazione valutati nella seconda fase) saranno prese in considerazione per un finanziamento UE.

Tutti i proponenti che hanno presentato proposte complete saranno informati per e-mail dei risultati della selezione definitiva e riceveranno una relazione di valutazione.

5.   Bilancio

La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 EUR.

Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Procedura per la presentazione e scadenze

La presentazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa.

I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

I moduli di domanda non contenenti tutte le informazioni necessarie e non presentati online entro il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Termini di presentazione

Proposte preliminari: 10 aprile 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET

Proposte complete: 25 settembre 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET

7.   Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti.

La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50), in particolare gli articoli 9 e 15 (Sostegno alle riforme delle politiche).

(2)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview

(3)  «Data di registrazione principale» nel modulo del soggetto di diritto: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/15


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese

(2017/C 416/04)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 7 settembre 2017 dalla UK Leather Federation («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di cuoi e pelli scamosciati.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («il prodotto oggetto del riesame»), originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificati con i codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.

Le informazioni a disposizione della Commissione contengono un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza e reiterazione del pregiudizio

Gli elementi di prova forniti dal richiedente dimostrano che, sebbene le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame siano diminuite in termini assoluti e in termini di quota di mercato, esse esercitano ancora un impatto negativo sul livello dei prezzi praticati, sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e sulla situazione finanziaria complessiva dell’industria dell’Unione.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate per la produzione di tale prodotto nel paese interessato.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato parzialmente soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (5).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è di norma determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato, oppure in base al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo a economia di mercato. Nell’inchiesta precedente l’India è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione al paese interessato. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare i prezzi praticati nell’Unione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato possono avere sede in India, Nigeria, Turchia e Nuova Zelanda.

Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente prodotto e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese terzo a economia di mercato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione o ai produttori rappresentativi dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Tutti i produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente o entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata.

Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alle comunicazioni con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-AD-chamois@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 72 dell’8.3.2017, pag. 3.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 334 del 6.12.2012, pag. 31).

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(5)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze descritte all’articolo 18 del regolamento di base.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8655 — KKR/LS Mtron/LS Auto)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 416/05)

1.

In data 29 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

KKR (Stati Uniti),

LS Mtron (Corea del Sud), controllata da LS Corporation,

LS Auto (Corea del Sud), controllata da LS Mtron,

LS Mtron copper foil and flexible copper clad laminate («le Imprese», Corea del Sud), controllate da LS Mtron.

KKR e LS Mtron acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell’insieme di LS Auto e KKR acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle Imprese.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR è una società d’investimento di livello mondiale che investe in imprese di vari settori,

LS Mtron è attiva nella fabbricazione e nella vendita di macchinari industriali, prodotti elettrici e elettronici, materiali per circuiti stampati e pezzi di ricambio per auto. Tra i principali prodotti di LS Mtron figurano trattori, macchine per stampaggio a iniezione, pattini, connettori/antenne, fogli e nastri sottili di rame, pezzi di ricambio per auto, ultracondensatori e laminati flessibili placcati in rame,

LS Auto è un fabbricante di componenti per l’industria automobilistica che opera principalmente in tre settori: Human Machine Interface (interruttori e luci), Body Control Systems (sensori di controllo di accessori elettronici), Mechatronic Components (alloggi relè e ABS).

Le Imprese sono attive nella produzione e nella fornitura di fogli e nastri sottili di rame e laminati flessibili placcati in rame.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8655 — KKR/LS Mtron/LS Auto

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles shopping centre)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 416/06)

1.

In data 28.11.2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Aviva Investors Luxembourg SA («Aviva Investors», Lussemburgo),

Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique («ERAFP», Francia),

centro commerciale Place des Halles («Place des Halles», Francia).

Aviva Investors e ERAFP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Place des Halles.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Aviva Investors: società di gestione patrimoniale che opera nel ramo «gestione patrimoniale» di Aviva Investors, appartenente al gruppo Aviva, fornendo prodotti di assicurazione, risparmio e investimento in 16 paesi;

—   ERAFP: entità amministrativa del settore pubblico sotto il controllo dello Stato francese che gestisce il regime pensionistico della funzione pubblica;

—   Place des Halles: centro commerciale con una superficie locabile di 39 269 m2, ubicato a Place des Halles, Strasburgo (Francia).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles shopping centre

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8684 — La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 416/07)

1.

In data 28 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

La Poste Silver SAS (Francia), appartenente al gruppo La Poste (Francia),

Europ Assistance France SA (Francia), controllata da Assicurazioni Generali SpA («Generali», Italia),

Malakoff Médéric Assurances SA (Francia), controllata del gruppo Malakoff Médéric (Francia),

EAP France SAS (Francia).

La Poste, Generali e Malakoff Médéric acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di EAP France.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   La Poste: gruppo articolato in cinque divisioni principali: divisione Service-Courrier-Colis (servizi postali), divisione GeoPost (corriere espresso), divisione La Banque Postale (servizi bancari e assicurativi), divisione Réseau La Poste (uffici postali) e divisione Numérique (trasformazione digitale delle organizzazioni, trattamento dei dati, commercio elettronico, sanità elettronica),

—   Generali: assicurazioni vita e non vita a livello mondiale,

—   Malakoff Médéric: assicurazioni contro i rischi personali,

—   EAP France: servizi di portineria aziendale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8684 — La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.