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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2017/C 413/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 413/02 |
Ritiro di notifica di concentrazione [Caso M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)] ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 413/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 413/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 413/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 413/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 413/11 |
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Rettifiche |
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2017/C 413/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2017
riguardanti il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento dei reattori n. 1 e n. 2 della centrale nucleare di Oskarshamn, Svezia
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(2017/C 413/01)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 13 giugno 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) derivanti dallo smantellamento dei reattori n. 1 e n. 2 della centrale nucleare di Oskarshamn.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 10 luglio 2017 e fornite dalle autorità svedesi il 4 settembre 2017, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 260 km; |
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2. |
in condizioni normali di funzionamento, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3); |
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3. |
i rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Svezia. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza; |
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4. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento dei reattori n. 1 e n. 2 della centrale nucleare di Oskarshamn, Svezia, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/3 |
Ritiro di notifica di concentrazione
[Caso M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/02)
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 7 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra The Carlyle Group e Palmer & Harvey McLane (Holdings). In data 29 novembre 2017 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 dicembre 2017
(2017/C 413/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1865 |
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JPY |
yen giapponesi |
133,91 |
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DKK |
corone danesi |
7,4418 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87725 |
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SEK |
corone svedesi |
9,9635 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1665 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,8668 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,557 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
313,08 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2026 |
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RON |
leu rumeni |
4,6215 |
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TRY |
lire turche |
4,6262 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5585 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5034 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2721 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7281 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5992 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 287,92 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,1720 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8532 |
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HRK |
kuna croata |
7,5550 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 036,73 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8210 |
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PHP |
peso filippino |
60,103 |
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RUB |
rublo russo |
69,7763 |
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THB |
baht thailandese |
38,692 |
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BRL |
real brasiliano |
3,8558 |
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MXN |
peso messicano |
22,1016 |
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INR |
rupia indiana |
76,4090 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/5 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/04)
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Rotte interessate |
Brno (Repubblica ceca) – Monaco di Baviera (Germania) |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio |
25 marzo 2018 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni contattare:
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/5 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/05)
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Rotta interessata |
Brno (Repubblica ceca) – Monaco di Baviera (Germania) |
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Periodo di validità del contratto |
Approssimativamente dal 25 marzo 2018 al 24 marzo 2022 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
20 febbraio 2018 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni contattare:
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/6 |
Nota informativa della Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Abrogazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/06)
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Stato membro |
Italia |
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Rotte interessate |
Alghero - Roma Fiumicino e viceversa Alghero - Milano Linate e viceversa Cagliari- Roma Fiumicino e viceversa Cagliari - Milano Linate e viceversa Olbia - Roma Fiumicino e viceversa Olbia - Milano Linate e viceversa |
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Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
27 ottobre 2017 |
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Data di abrogazione |
27 ottobre 2017 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativi all’onere di servizio pubblico |
Documenti di riferimento GU C 145 del 9.5.2017, pag. 4. GU C 220 dell’8.7.2017, pag. 58. GU C 373 del 4.11.2017, pag. 4. Per ulteriori informazioni contattare:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/07)
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1. |
In data 27 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
TDR Capital LLP acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Rossini Holding SAS mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — TDR Capital LLP: un’impresa di private equity che investe in diversi settori quali vendita al dettaglio di carburanti, club sportivi e centri benessere, autolavaggi automatici, servizi per le abitazioni non occupate, costruzioni modulari, bar e ristoranti, acquisto di debiti, logistica di ritorno dei pallet, assicurazione vita e prodotti del reddito pensionistico nel Regno Unito, — Rossini Holding SAS: gestione e concessione in franchising di una catena di ristoranti denominata Buffalo Grill. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/08)
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1. |
In data 23 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Kyocera acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di KIT e Ryobi Sales. Kyocera e Ryobi acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di RDM. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune e mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Kyocera: multinazionale giapponese che fabbrica e fornisce una vasta gamma di prodotti per utenti industriali, — Ryobi: fornitore giapponese di pressogetti, macchine da stampa, elettroutensili e materiali da costruzione, — RDM: controllata al 100 % cinese di Ryobi che opera nei settori degli elettroutensili e dei chiudiporta (compresi i relativi materiali da costruzione); — Ryobi Sales: impresa giapponese che vende accessori per elettroutensili fabbricati da Ryobi in Giappone, — KIT: impresa giapponese di recente costituzione che comprenderà l’attuale attività di Ryobi relativa agli elettroutensili in Giappone, l’attività di RDM relativa agli elettroutensili e l’attività di RDM relativa ai chiudiporta e sarà controllata congiuntamente da Kyocera e Ryobi. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/09)
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1. |
In data 27 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
CPPIB Europe, Allianz Infrastructure e GNF acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di GNDB. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — CPPIB Europe: organizzazione professionale specializzata nella gestione degli investimenti che investe in strumenti di capitale, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso; — Allianz Infrastucture: controllata interamente di proprietà di Allianz, una società di servizi finanziari su scala mondiale, con servizi prevalentemente nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale; — GNF: opera in diversi mercati del gas e dell’elettricità regolamentati e deregolamentati, in particolare in Spagna; — GNDB: opera nella distribuzione e trasmissione di gas in Spagna. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 413/10)
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1. |
In data 24 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
COMSA, Mirova e PGGM acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Cedinsa, insieme con gli altri azionisti della Cedinsa, Meridiam e Copcisa. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — COMSA: infrastrutture e settore dell’ingegneria, — Mirova: soluzioni in materia di gestione del portafoglio volte a combinare la creazione di valore e lo sviluppo sostenibile, — PGGM: gestore di fondi pensione specializzato nella gestione di pensioni collettive, compresa la gestione di attivi, — Cedinsa: società finanziaria con controllate operanti nel settore delle concessioni relative a infrastrutture, in particolare concessioni autostradali, — Meridiam: gestione di investimenti infrastrutturali, — Copcisa: edilizia, concessione di lavori pubblici e sviluppo immobiliare. |
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/14 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2017/C 413/11)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«MARRONE DEL MUGELLO»
N. UE: PGI-IT-02193 — 28.9.2016
DOP ( ) IGP ( X )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
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Consorzio di Tutela del Marrone del Mugello IGP |
|
Via P. Togliatti n. 4 |
|
50032 Borgo San Lorenzo (FI) |
|
ITALIA |
|
Tel. +39 3492941747 |
Il Consorzio di Tutela del Marrone del Mugello IGP è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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— |
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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— |
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Zona geografica |
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Prova dell’origine |
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— |
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Metodo di produzione |
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☐ |
Legame |
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— |
☒ |
Etichettatura |
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☒ |
Altro [Aggiornamenti normativi; Logo] |
4. Tipo di modifica
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Area geografica
Articolo 2 del disciplinare di produzione
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1. |
Il paragrafo: «La zona di produzione del “Marrone del Mugello” è costituita dalla parte di territorio della Provincia di Firenze individuato come segue:
Tale area in un unico corpo si estende per circa ha. 87 420, così come da cartografia allegata.» è così modificato: «La zona di produzione del “Marrone del Mugello” è costituita in un unico corpo comprendente i territori dei seguenti Comuni (2):
La modifica apportata all’articolo 2 consiste nella ridefinizione dei confini geografici della zona di produzione. Più precisamente si propone di inglobare nella zona di produzione l’intero territorio amministrativo sia dei Comuni che, nel disciplinare attualmente in vigore, erano stati considerati solo in parte, sia di quei Comuni, che pur facendo parte della ex Comunità Montana del Mugello, ne erano rimasti fuori (Barberino Mugello, Pelago, Pontassieve, S. Piero a Sieve e Vaglia). A sostegno di questa modifica si fa presente che nel momento della stesura del disciplinare sono stati individuati i confini della zona di produzione solo ed esclusivamente tenendo in considerazione i castagneti in produzione alla data della presentazione dell’istanza dell’IGP, ma escludendo, erroneamente, tutti gli altri castagneti presenti nel territorio della Comunità Montana che per caratteristiche varietali, per tecnica colturale e per condizioni ambientali erano potenzialmente in grado di produrre «Marrone del Mugello». Negli ultimi dieci anni, si è assistito, grazie al crescente interesse nei confronti del prodotto IGP, ad un discreto recupero di queste marronete e tale fenomeno è ancora in corso. Si precisa che il territorio oggetto di allargamento possiede condizioni pedologiche omogenee alla zona di produzione storica. La fascia altimetrica di produzione effettiva rimane compresa nella zona fitoclimatica del «Castanetum» all’interno della quale vi possono essere differenze nella precocità o tardività di maturazione, ma non della qualità del prodotto finale. Storicamente l’intera fascia altimetrica è stata coltivata a castagneto da frutto con le medesime tecniche agronomiche. |
Descrizione del prodotto
Articolo 3 del disciplinare di produzione
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2. |
Il paragrafo «I frutti rispondenti alla denominazione “Marrone del Mugello” hanno in comune le seguenti caratteristiche:
è così modificato: «I frutti rispondenti alla denominazione “Marrone del Mugello” hanno in comune le seguenti caratteristiche botaniche:
Si aggiunge il termine «botaniche» per specificare meglio il tipo di caratteristiche che vengono descritte di seguito. La modifica successiva consiste nella sostituzione della dicitura «in nessun caso superiori a tre» con «normalmente in numero di tre». Questa modifica si rende necessaria in quanto il numero dei frutti all’interno del riccio rappresenta una caratteristica botanica con valore descrittivo. È possibile riscontrare, anche se non con molta frequenza, ricci contenenti anche più di tre frutti. In questo caso sarà la pezzatura del frutto, specificata al successivo articolo 6 del disciplinare di produzione, il parametro di conformità al disciplinare che, durante la lavorazione, verrà preso in esame per stabilire la destinazione del frutto (fresco o trasformato). La frase che seguiva «(non più di 80 frutti/Kg), con tolleranza del 10 % in più in caso di annate sfavorevoli» non è stata eliminata ma solo spostata e modificata nell’articolo 6 (cfr. anche nota n. 7). |
Metodo di produzione
Articolo 4 del disciplinare di produzione
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3. |
La frase «Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati da 300 a 900 metri s.l.m. su terreni aventi giacitura, esposizione, e caratteristiche pedologiche adatte.» è cosi modificata: «Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati nell’area definita all’articolo 2 comprendenti almeno il 90 % di piante di castagni appartenenti alla varietà “Marrone Fiorentino”». È stato eliminato il riferimento all’altitudine perché nella prima edizione del disciplinare furono considerati i limiti altimetrici dei castagneti da frutto in produzione, nonostante nel Mugello il castagno vegeti e fruttifichi anche nella fascia altimetrica sotto i 300 m e sopra i 900 m s.l.m. È stata eliminata la dicitura «su terreni aventi giacitura, esposizione e caratteristiche pedologiche adatte» in quanto il castagneto da frutto, ove presente, è idoneo da secoli. Il requisito relativo alla percentuale di piante di castagni presenti della varietà Marrone Fiorentino, già presente nell’articolo 9 del disciplinare attualmente in vigore, è stato spostato in questo articolo del disciplinare e modificato. Lo spostamento si è reso necessario perché in questo articolo sono riportati tutti gli elementi che identificano i castagneti da frutto idonei per la produzione del «Marrone del Mugello» e gli elementi relativi alla tradizionale tecnica colturale. La modifica invece del valore percentuale, da 95 a 90, relativo alla varietà Marrone Fiorentino, risente di un adeguamento dopo riscontri effettuati in campo che hanno evidenziato una più ampia presenza di castagni selvatici aventi funzione di impollinatori. |
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4. |
Il paragrafo «La resa produttiva è stabilita in un massimo di Kg. 15 di frutti per pianta ed in Kg. 1 500 per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati. Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità nei vecchi impianti e le 160 unità nei nuovi impianti.» è cosi modificato: «La resa produttiva è stabilita in massimo Kg 2 500 di frutti per ettaro e con densità inferiore a 80 piante per ettaro in Kg 30 per pianta. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati.» In questo caso sono stati aumentati i massimali di produzione (da 15 a 30 Kg di frutti per pianta e da 1 500 a 2 500 Kg di frutti per ettaro). Questa modifica si rende necessaria perché è stato riscontrato che l’attività di recupero e cure colturali dei castagneti ha portato ad una crescita diffusa delle quantità sia dei frutti da avviare al consumo fresco sia di quelli di minore pezzatura idonei alla produzione di farina e marroni secchi. L’utilizzo dei due massimali di produzione è molto importante come parametro di controllo dei castagneti con densità ridotta nei quali la produzione massima per ettaro non rappresenta un punto di controllo idoneo, mentre lo diventa la produzione per pianta. È stato eliminato il riferimento al numero di piante in produzione per ettaro («non può superare le 120 unità nei vecchi impianti e le 160 unità nei nuovi impianti») in quanto tale parametro è risultato nella pratica non significativo e a volte fuorviante sia rispetto al recupero delle marronete a quote più elevate che hanno densità maggiori, sia rispetto alle tecniche colturali applicate per il recupero di castagneti che portano a variazioni di densità nel corso della vita del castagneto. Infatti, molti polloni innestati vengono via via diradati per assicurare un’idonea distribuzione delle piante sul terreno, condizione indispensabile per avere una buona fruttificazione. |
Articolo 5 del disciplinare di produzione
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5. |
La frase «Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con “cura” in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche già acquisite dalla tradizione locale, nonché il confezionamento, devono essere effettuate sul territorio della Comunità Montana Zona “E” Alto Mugello-Mugello-Val di Sieve.» è così modificata: «Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con “cura” in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche già acquisite dalla tradizione locale, nonché quelle di essiccazione e di molitura ed il confezionamento, devono essere effettuate sul territorio di produzione di cui all’articolo 2.» È stata eliminata la frase «della Comunità Montana Zona “E” Alto Mugello Mugello Val di Sieve», mentre è stato aggiunto il rimando all’articolo 2. Questa è solo una modifica formale in quanto, con la proposta di ampliamento dell’areale di produzione ai territori amministrativi di tutti i Comuni che fanno parte della ex Comunità Montana Zona «E» si viene a realizzare di fatto una coincidenza tra l’areale di produzione e l’areale in cui, nel disciplinare attualmente in vigore, è previsto lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. |
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6. |
La frase «Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 5 ottobre dell’anno di produzione.» è così modificata: «Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell’anno di produzione.» Si propone la variazione della data dell’immissione al consumo dal 5 ottobre al 25 settembre in quanto si è riscontrato, in conseguenza delle variazioni stagionali avvenute negli ultimi anni, una progressiva anticipazione nella maturazione e nella caduta dei frutti. |
Articolo 6 del disciplinare di produzione
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7. |
Il paragrafo «Il “Marrone del Mugello” allo stato fresco, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
è così modificato: «Il “Marrone del Mugello” allo stato fresco, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
La frase «pezzatura medio-grossa (non più di 80 frutti/Kg), con tolleranza del 10 % in più in caso di annate sfavorevoli» prima presente all’articolo 3 è stata modificata in «non superiore a 90 frutti/Kg» e introdotta all’articolo 6 del disciplinare. Questa modifica si rende necessaria in quanto con la precedente dicitura era obbligatorio valutare annualmente la presenza o meno di annate sfavorevoli e, nel caso di annate sfavorevoli, la pezzatura massima consentita di 88 frutti/kg rende difficoltosa la calibratura con i vagli. E stato eliminato il generico riferimento alla «e secondo la corretta tecnica locale» in quanto questa tecnica è descritta nel paragrafo stesso. Inoltre, per evitare la duplice ripetizione della frase «senza aggiunta di alcun additivo» è stato inserito il vincolo «non è consentito l’utilizzo di additivi». La modifica prevede l’aggiunta delle lettere c), d), e). Ai punti c) e d) vengono riportate estesamente le caratteristiche di selezione, calibratura ed omogeneità dei marroni che sono previste nel decreto ministeriale 10 luglio 1939 e che sono vincolanti. Con questa aggiunta si evita il richiamo ad una normativa, come si riscontra nel disciplinare attualmente in vigore. Al punto e) è prevista un’integrazione al disciplinare di produzione che prevede la possibilità di utilizzare come «Marrone del Mugello» IGP anche i marroni con pezzatura superiore a 90 frutti/Kg esclusivamente come ingrediente in prodotti composti elaborati o trasformati. La possibilità di destinare alla trasformazione il prodotto IGP, di dimensioni inferiori rispetto a quello destinato al consumatore, permette agli operatori di aumentare il volume del prodotto certificato ottenuto nel rispetto delle pratiche colturali della zona. Infine, sono stati eliminati i requisiti relativi alla capacità e alla tipologia delle confezioni in quanto, non risultano sempre rispondenti alle mutevoli esigenze di mercato. Si fa presente, infine, che tra le norme attualmente in vigore si è lasciata solo l’indicazione del colore rosso nel caso di uso di reti in quanto ritenuto il più confacente come abbinamento al colore dei marroni ed invalso nell’uso. Si è poi aggiunto il riferimento all’articolo in cui sono riportati gli elementi distintivi del logo del «Marrone del Mugello» ed è stata tolta la dicitura «Il contrassegno dovrà, inoltre, obbligatoriamente riportare i dati relativi alla pezzatura, al peso, all’annata di produzione, alla data di confezionamento ed essere apposto all’esterno della confezione in modo da sigillarla» in quanto l’indicazione delle informazioni in etichetta è definita dalla normativa generale. |
Articolo 7 del disciplinare di produzione
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8. |
Il paragrafo
è così modificato: «Il “Marrone del Mugello” può essere commercializzato, oltre che allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle seguenti caratteristiche:
ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in “metati” su graticci ed a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno.» È stata sostituita la parola «trasformato» con «essiccato» al fine di definire meglio le altre tipologie di lavorazione del prodotto «Marrone del Mugello» IGP. |
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9. |
È stata introdotta la seguente frase: «Per l’ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo stato secco possono essere utilizzati anche frutti freschi di pezzatura superiore ai 90 frutti/Kg.» L’introduzione della frase «possono essere utilizzati anche frutti di pezzatura superiore ai 90 frutti/Kg» è necessaria per fare chiarezza sul prodotto da destinare alla trasformazione. La dicitura proposta integra la precedente facendo chiarezza sulla tipologia di frutto da destinare alla trasformazione: frutti con pezzatura inferiore a 90 frutti/Kg ed anche frutti con pezzatura superiore qualora il mercato lo richieda. |
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10. |
Il paragrafo «L’umidità contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve superare il 15 %; il prodotto deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in marroni secchi pelati non può superare la percentuale del 35 % mentre la resa in marroni secchi in guscio non può superare il 65 %; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di colore paglierino chiaro e con non più del 10 % di difetti (tracce di bacatura, deformazioni ecc.).» è così modificato: «L’umidità contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve superare l’8 %; il prodotto finale immesso in commercio deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in peso di marroni secchi pelati non può superare la percentuale del 35 %, mentre la resa in peso di marroni secchi in guscio non può superare il 65 %; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di colore paglierino chiaro e con non più del 10 % di difetti (tracce di bacatura, deformazioni ecc.), la resa massima in peso di farina non può superare il 30 % del prodotto fresco.» È stata ridotta la percentuale dal 15 % all’8 % dell’umidità massima contenuta nella farina in quanto, dopo aver eseguito opportune indagini di laboratorio, l’indice proposto è risultato essere più rispondente alla specifica di prodotto. Tali indagini, stabiliscono che un grado di umidità superiore all’8 % potrebbe peggiorare la conservazione del prodotto nel tempo ed alterare le caratteristiche organolettiche della farina a seguito di scadimento qualitativo e maggiore esposizione ad attacchi parassitari di varia natura. È stata aggiunta la dicitura «finale immesso in commercio» in quanto il prodotto in ingresso può talvolta contenere attacchi parassitari di varia natura non visibili all’esterno. Durante il trattamento termico a cui viene sottoposto, gli eventuali agenti biotici sopperiscono e, con la fase della cernita, il prodotto in uscita deve esserne completamente esente. È stato precisato che la resa è riferita al peso dei marroni. È stata aggiunta la frase «la resa massima in farina non può superare il 30 % del prodotto fresco» per regolamentare la resa di prodotto sfarinato dopo le fasi di essiccazione e molitura. Considerato che il prodotto fresco in fase di essiccazione perde almeno il 65 % del peso iniziale, la resa massima in farina non potrà essere maggiore del 30 %, tenendo conto del peso della buccia e delle perdite di prodotto in fase di molitura (spolvero) mediamente pari al 5 %. La dicitura si rende necessaria per fissare una soglia produttiva da sottoporre a controllo essenziale ad evitare eventuali frodi. |
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11. |
La frase «Per il prodotto secco in guscio, è facoltativo procedere alla calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori» già presente nell’articolo 7 del disciplinare in vigore, è stata spostata di un paragrafo per una lettura più organica. |
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12. |
La frase «Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta “Marrone del Mugello” I.G.P.» è così integrata: «Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta “Marrone del Mugello” I.G.P. rispondenti al logo di cui all’articolo 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.» Si è aggiunto il riferimento all’articolo in cui sono riportati gli elementi distintivi del logo del «Marrone del Mugello» e si specifica la modalità di apposizione del contrassegno. La confezione destinata al consumatore finale riportante il contrassegno, dovrà essere sigillata in maniera tale da essere aperta una sola volta per non poter essere più riutilizzata. A tale fine, i contrassegni dovranno essere o parte integrante della confezione o essere posti in maniera tale da essere danneggiati durante l’apertura per non essere riutilizzabili. |
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13. |
Per evitare il richiamo ad una normativa i cui contenuti sono già presenti nel disciplinare di produzione è stata eliminata la seguente frase: «Ai fini della commercializzazione e della esportazione del prodotto secco si applicano le norme di cui al citato decreto ministeriale 10 luglio 1939.» |
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14. |
La frase «Altri prodotti trasformati in cui il frutto rimane singolarmente individuabile ed ottenuti dal “Marrone del Mugello” potranno fare riferimento al prodotto di origine» è stata eliminata in quanto ricompresa nel panorama dei prodotti di cui all’articolo 7 del disciplinare di produzione. La modifica viene richiesta per uniformare l’uso della denominazione sui prodotti trasformati a quanto previsto dalla «Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)» ( Gazzetta ufficiale della Unione europea C 341 del 16.12.2010, pag. 3). |
Etichettatura
Articolo 8 del disciplinare di produzione
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15. |
Le seguenti due frasi: «È consentito, sia per il prodotto fresco che per quello trasformato, l’uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o località e/o azienda comprese nel territorio di cui all’articolo 2 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta. È consentito naturalmente l’apposizione del nome e marchio di impresa.» sono state così modificate: «È consentito, sia per il prodotto fresco che per quello essiccato, l’uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o località e/o azienda comprese nel territorio di cui all’articolo 2 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta. È consentito naturalmente l’apposizione del nome, marchio di impresa e del calibro.» La parola «trasformato» è stata sostituita con «essiccato» termine più preciso e pertinente ai contenuti del precedente articolo 7. Viene inserita la possibilità di indicare il calibro dei marroni in etichetta. L’aggiunta del calibro è stata proposta per fornire un’informazione di tipo commerciale essendo spesso collegata al prezzo del prodotto. Inoltre l’espressione in etichetta del calibro permette ai consumatori di valutare rapidamente la pezzatura acquistata e l’apprezzamento sull’omogeneità del prodotto in confezione. |
Altro
Organismo di controllo – Aggiornamenti normativi
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16. |
Il testo dell’articolo 9 del disciplinare di produzione: «I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con la indicazione geografica protetta “Marrone del Mugello” sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti, la cui produzione sia costituita per almeno il 95 % dalla varietà denominata di cui all’articolo 3, in un apposito albo pubblico istituito presso la Comunità Montana Zona “E” con sede a Borgo S. Lorenzo, per il tramite del comune in cui ricadono i castagneti medesimi. Nell’albo di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi atti ad individuare la ditta produttrice, gli estremi catastali desunti dagli estratti di mappa e di partita, le superfici a castagneto, la produzione massima per ettaro e per pianta di frutti, le località, l’età del castagneto, lo stato fitosanitario ed il numero delle piante. Le domande di iscrizione dei castagneti all’albo devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto con la indicazione geografica protetta. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.» è così modificato: «Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall’articolo 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L’organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è:
L’articolo è stato riscritto e aggiornato alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1151/2012. Nello specifico, sono stati eliminati i riferimenti a:
Infine è stata aggiunto il riferimento all’organismo di controllo. |
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17. |
Gli artt. 10, 11, 12 e 13 del disciplinare attualmente in vigore sono stati eliminati. Alla luce della normativa sugli organismi di controllo e delle nuove disposizioni di cui all’articolo 9, gli articoli 10, 11, 12 e 13 risultano superati e non pertinenti ai contenuti del disciplinare di produzione. |
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18. |
Si è provveduto ad aggiornare il disciplinare di produzione rispetto a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1151/2012 articolo 7 lettera f), inserendo il seguente articolo 11. «Il legame geografico del marrone con il Mugello, zona particolarmente vocata per la coltivazione del castagno da frutto, deriva principalmente dal fatto che gli ecotipi locali di castagno tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino, riprodotti agamicamente nella zona da molti secoli (come testimoniato dalla presenza di numerose piante secolari), oltre ad essere geneticamente adattate all’ambiente locale (terreni, clima, tecniche di coltivazione ecc.), formano con esso un binomio inscindibile e conferiscono ai marroni prodotti caratteristiche peculiari tali da renderli perfettamente distinguibili da quelli di altre zone. Nel corso dei secoli si sono inoltre associate all’albero ed ai frutti del castagno anche numerose e importanti tradizioni locali, tecniche e pratiche, paesane e domestiche, tanto da far parlare nella zona dell’esistenza di una vera e propria “civiltà del castagno”. Le caratteristiche qualitative del marrone del Mugello sono sempre state conosciute ed apprezzate anche in altre zone, come sta a testimoniare il commercio con altre regioni, esistente anche in passato.» |
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19. |
Logo Sono state introdotte le seguenti caratteristiche del logo al fine di definire e codificare il segno distintivo del «Marrone del Mugello» I.G.P. «Il logo del “Marrone del Mugello” I.G.P., come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (verticale) che sta nel rapporto di 1:1,35 (lato corto su lato lungo) e si configura dalla scritta “MUGELLO” (colore nero; Font Futura) posta in alto sul lato corto, e la scritta “MARRONE DEL” sul lato sinistro estremo posta in verticale (Font Futura, colori: “MARRONE” colore Pantone 470- C 29 %; M 72 %; Y 100 %; K 23 %; “DEL” colore Pantone 368- C 65 %; M 0 %; Y 100 %; K 0 %). L’intera scritta ha una spaziatura fra lettere del 40 % corpo carattere e una spaziatura fra parole del 3 % del corpo carattere. Sotto la scritta Mugello, in fonda bianco, al centro inclinato sulla destra, si trova la graficizzazione del Marrone del Mugello (che rappresenta il sole) con una variazione di colore a doppia sfumatura, che ne evidenzia la rotondità, che va dal marrone chiaro (pantone 1605c - C 40 %; M 80 %; Y 100 %; K 0 %) al marrone scuro (Pantone 4695c- C 40 %; M 100 %; Y 100 %; K 50 %); la base del Marrone del Mugello invece ha una sfumatura, che va da sinistra verso destra, da un ocra (Pantone 7413cc- C 20 %; M 60 %; Y 100 %; K 0 %) a un marrone chiaro (Pantone 1605c- C 40 %; M 80 %; Y 100 %; K 0 %). II frutto è adagiato su una forma stilizzata del riccio aperto (che rappresenta i raggi del sole) di colore sfumato da sinistra in basso (Pantone 584c- C 35 %; M 5 %; Y 85 %; K 0 %) a destra in alto (Pantone 290c - C 30 %; M 0 %; Y 0 %; K 0 %). Sotto troviamo, le doppie “m” (Marrone del Mugello), di segno grafico ampio, di colore nero e discostate fra loro a creare la tipica prospettiva delle verdi colline mugellane; la collina superiore ha un fondo di colore verde (Pantone 347 - C 100 %; M 0 %; Y 79 %; K 8 %) che si estende sulla larghezza del tratto nero fino alla base del marchio; la seconda collina in primo piano ha uno sfondo di colore verde chiaro (Pantone 368c- C 60 % M 0 %; Y 100 %; K 0 %) che si estende sulla larghezza del tratto nero fino alla base della scritta posizionata su tre righe “INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA” di colore bianco editata con il Font Futura. Le iniziali di ogni parola sono in Futura Bold; Spaziatura fra lettere almeno 40 % carattere; Allineamento: giustificato forzato; Interlinea: uguale corpo carattere. Il logo può essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d’utilizzo. Il limite di riduzione, relativamente al lato corto, è diem 1,5.
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DOCUMENTO UNICO
«MARRONE DEL MUGELLO»
N. UE: PGI-IT-02193 — 28.9.2016
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Marrone del Mugello»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» è riservata al marrone fresco in guscio oppure frutto allo stato secco in guscio o sgusciato o sfarinato o altre trasformazioni in cui il frutto rimane singolarmente individuabile.
Il «Marrone del Mugello» fresco in guscio è caratterizzato da una pezzatura medio - grossa (pezzatura: non superiore a 90 frutti/Kg), forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch’essi tomentosi: di norma una faccia laterale tendenzialmente piatta, l’altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o base) di forma sensibilmente rettangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo. Il pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente distaccabile dall’episperma il quale si presenta di colore camoscio e poco invaginato. Il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; molto limitati i frutti con seme diviso (settato).
Il «Marrone del Mugello» può essere commercializzato, oltre che allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle seguenti caratteristiche:
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1. |
in guscio o sgusciato intero; |
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2. |
sfarinato; |
ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in «metati» su graticci ed a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno.
Per l’ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo stato secco possono essere utilizzati anche frutti freschi di pezzatura superiore ai 90 frutti/Kg.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con «cura» in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche già acquisite dalla tradizione locale, nonché quelle di essiccazione e di molitura devono essere effettuate nel territorio di cui al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il confezionamento è effettuato nel territorio di cui al punto 4, tradizionalmente da operatori esperti successivamente alle fasi di produzione, in modo tale da preservare il prodotto da mescolamenti con prodotti diversi a garanzia delle condizioni qualitative e di tracciabilità stabilite per ciascuna tipologia, grazie all’uso di confezioni non richiudibili.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il logo che contraddistingue il «Marrone del Mugello» è il seguente:
Alla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È vietato inoltre l’uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
È consentito, sia per il prodotto fresco che per quello essiccato, l’uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o località e/o azienda comprese nel territorio di cui al punto 4 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione del «Marrone del Mugello» è costituita in un unico corpo comprendente l’intero territorio territori dei seguenti Comuni:
Comune di Barberino di Mugello, Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Dicomano, Comune di Firenzuola, Comune di Londa, Comune di Marradi, Comune di Palazzuolo Sul Senio, Comune di Pelago, Comune di Pontassieve, Comune di Rufina, Comune di S. Godenzo, Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, Comune di Vaglia, Comune di Vicchio Mugello.
5. Legame con la zona geografica
Il legame geografico del marrone con il Mugello, zona particolarmente vocata per la coltivazione del castagno da frutto, deriva principalmente dal fatto che gli ecotipi locali di castagno tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino, riprodotti agamicamente nella zona da molti secoli (come testimoniato dalla presenza di numerose piante secolari), oltre ad essere geneticamente adattate all’ambiente locale (terreni, clima, tecniche di coltivazione ecc.), formano con esso un binomio inscindibile e conferiscono ai marroni prodotti caratteristiche peculiari tali da renderli perfettamente distinguibili da quelli di altre zone per forma, (leggermente appiattita), cicatrice ilare (rettangolare) e colore (bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure). Nel corso dei secoli si sono inoltre associate all’albero ed ai frutti del castagno anche numerose e importanti tradizioni locali, tecniche e pratiche, paesane e domestiche, tanto da far parlare nella zona dell’esistenza di una vera e propria «civiltà del castagno».
Le caratteristiche qualitative del «Marrone del Mugello» sono sempre state conosciute ed apprezzate anche in altre zone, come sta a testimoniare il commercio con altre regioni, esistente anche in passato.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Marrone del Mugello» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 dell’11 agosto 2016.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP, IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
Rettifiche
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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/26 |
Rettifica dell’invito a presentare proposte – «Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2018
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 339 del 10 ottobre 2017 )
(2017/C 413/12)
Pagina 8, sezione 3, tabella, lettera b) «Termine per la presentazione delle domande», colonna «Data e periodo»:
anziché:
«15 dicembre 2017»
leggasi:
«5 gennaio 2018».
Pagina 9, sezione 6, punto 6.1 «Richiedenti ammissibili», sottotitolo «Entità affiliate»:
anziché:
«[…] alla sezione 11.2. […]»
leggasi:
«[…] alla sezione 11.1. […]».
Pagina 13, sezione 7, punto 7.2. «Misure correttive»:
anziché:
«[…] (cfr. sezione 7.4) […]»
leggasi:
«[…] (cfr. sezione 7.1) […]».