ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 393/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 393/02 |
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2017/C 393/03 |
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Commissione europea |
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2017/C 393/04 |
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2017/C 393/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 393/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 393/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 393/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 393/01)
Il 7 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8634. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/2 |
Avviso all’attenzione della persona oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
(2017/C 393/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona che figura nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati dovrà essere inclusa nell’elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tale persona sono specificati alla pertinente voce di tali allegati.
Si richiama l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 304 del 21.11.2017, pag. 50.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6
(4) GU L 304 del 21.11.2017, pag. 3.
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/3 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2017/C 393/03)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(3) GU L 304 del 21.11.2017, pag. 3.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 novembre 2017
(2017/C 393/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1781 |
JPY |
yen giapponesi |
132,10 |
DKK |
corone danesi |
7,4414 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88940 |
SEK |
corone svedesi |
9,9585 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1676 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,7298 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,568 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,44 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2311 |
RON |
leu rumeni |
4,6514 |
TRY |
lire turche |
4,6211 |
AUD |
dollari australiani |
1,5592 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5066 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2036 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7243 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5972 |
KRW |
won sudcoreani |
1 291,10 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,5582 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8155 |
HRK |
kuna croata |
7,5648 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 932,62 |
MYR |
ringgit malese |
4,8869 |
PHP |
peso filippino |
59,761 |
RUB |
rublo russo |
70,1470 |
THB |
baht thailandese |
38,606 |
BRL |
real brasiliano |
3,8388 |
MXN |
peso messicano |
22,3489 |
INR |
rupia indiana |
76,6975 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/5 |
Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)
(2017/C 393/05)
INDICE
1. |
Introduzione | 5 |
2. |
Obbligo di indicare il QUID | 5 |
3. |
Deroghe dall’obbligo di indicare il QUID | 7 |
4. |
Forme di espressione del QUID | 10 |
5. |
Posizione del QUID nell’etichettatura | 12 |
Scopo della comunicazione della Commissione è fornire orientamenti per le imprese e le autorità nazionali sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) nel contesto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito «il regolamento»). La comunicazione integra e sostituisce gli orientamenti in materia di QUID adottati a norma dell’articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (2).
La comunicazione riflette le discussioni svolte dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) della Commissione con gli esperti degli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro sul regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
La presente comunicazione lascia impregiudicata l’interpretazione che potrebbe essere data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
1. Introduzione
1. |
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 (il regolamento) prevede l’obbligo di indicare la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti usati nella fabbricazione o nella preparazione di tutti gli alimenti preimballati [articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e articolo 22 del regolamento]. |
2. |
L’obbligo di indicare il QUID non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente, poiché la quantità dell’unico ingrediente corrisponderà in ogni caso al 100 %. |
3. |
Vi sono altri casi particolari di alimenti preimballati per i quali il QUID non è obbligatorio (allegato VIII del regolamento). Il QUID non è inoltre richiesto per gli «alimenti non preimballati» (alimenti offerti in vendita senza preimballaggio, oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta), a meno che gli Stati membri abbiano adottato disposizioni nazionali che ne richiedano l’indicazione per tali alimenti (articolo 44 del regolamento). |
4. |
Infine, essendo il QUID l’indicazione quantitativa degli ingredienti, l’obbligo di indicarlo non si applica ai costituenti naturalmente presenti negli alimenti che non sono stati aggiunti in qualità di ingredienti, per esempio la caffeina (nel caffè), le vitamine e i sali minerali (nei succhi di frutta). |
2. Obbligo di indicare il QUID
5. |
L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento recita: «L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
|
6. |
Per quanto riguarda l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, la disposizione prevede l’indicazione del QUID quando l’ingrediente figura nella denominazione dell’alimento, per esempio «pizza prosciutto e funghi», «yogurt alla fragola», «mousse di salmone», «gelato al cioccolato». In questi casi, gli ingredienti sottolineati che figurano nella denominazione dell’alimento devono essere quantificati. |
7. |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento richiede l’indicazione del QUID anche quando nella denominazione dell’alimento figura la categoria di ingredienti, per esempio pasticcio di verdure in crosta, bastoncini di pesce impanati, polpettone alle noci, torta di frutta. In questi casi, il QUID si riferisce alla quantità totale di verdure, pesce, noci o frutta presente nell’alimento. |
8. |
Quando gli ingredienti sono composti (3), si applicano le disposizioni seguenti:
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9. |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento richiede l’indicazione del QUID anche quando il consumatore generalmente associa un ingrediente o una categoria di ingredienti alla denominazione dell’alimento. Questa disposizione tendenzialmente si applica nei casi in cui gli alimenti sono descritti con denominazioni usuali (4), senza denominazioni descrittive supplementari (5). In tali casi, per disporre di un criterio che consenta di determinare quali ingredienti potrebbero essere associati a un alimento identificato soltanto da una denominazione usuale, si può ricorrere a una denominazione descrittiva dell’alimento stesso. Il QUID si riferirebbe allora ai principali ingredienti individuati, o a quelli provvisti di un certo valore, poiché sono quelli generalmente associati dai consumatori alla denominazione dell’alimento. Esempi:
L’interpretazione di tale disposizione non deve tuttavia indurre ad associare ad ogni denominazione di vendita di un alimento un ingrediente specifico, poiché ne deriverebbe l’obbligo di indicarne il QUID. Si deve svolgere una valutazione caso per caso. Per esempio, non è obbligatorio indicare la quantità di mele usate per preparare il sidro. Analogamente, la disposizione non impone automaticamente l’obbligo di indicare la quantità di carne presente in prodotti come il prosciutto essiccato stagionato. |
10. |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento recita: «L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: […] b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; […].». |
11. |
Secondo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, l’obbligo di indicare il QUID si applica:
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12. |
Alcune presentazioni si considerano escluse dall’ambito di applicazione di questa disposizione. Per esempio:
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13. |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento recita: «1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: […] c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.» |
14. |
Scopo di questa disposizione è soddisfare le esigenze dei consumatori degli Stati membri nei quali la composizione di alcuni prodotti alimentari è regolamentata e/o quando i consumatori associano una composizione specifica a talune denominazioni. La gamma di alimenti che possono rientrare in questa categoria è molto limitata, in quanto la disposizione riguarda prodotti la cui composizione può differire nettamente da uno Stato membro a un altro, ma che sono generalmente commercializzati con la stessa denominazione. I casi individuati finora nell’ambito delle discussioni con gli esperti degli Stati membri sono:
L’obbligo di indicare il QUID si applica soltanto se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni: l’ingrediente o la categoria di ingredienti deve essere essenziale
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3. Deroghe dall’obbligo di indicare il QUID
15. |
L’allegato VIII del regolamento descrive i casi in cui il QUID non è richiesto. |
16. |
L’allegato VIII, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento recita: «1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: i) il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all’allegato IX, punto 5; […].» L’allegato IX, punto 5, del regolamento recita: «Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non include la glassatura. Ai sensi del presente punto, per “liquido di copertura” si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.» In linea con dette disposizioni del regolamento, qualsiasi prodotto la cui etichettatura comporti l’indicazione del peso netto e del peso netto sgocciolato conformemente all’allegato IX, punto 5, è quindi esentato dall’obbligo di indicare un QUID distinto. La quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti può essere calcolata sulla base del peso netto sgocciolato indicato. Esempi: tonno al naturale, ananas sciroppato. Per analogia, il medesimo principio può applicarsi anche nel caso in cui l’etichettatura di un prodotto presentato in un liquido (di copertura) non compreso nell’allegato IX, punto 5 (per esempio, olio di girasole), comporti l’indicazione, su base volontaria, del peso netto sgocciolato. La quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti può essere calcolata sulla base del peso netto sgocciolato indicato. In tali circostanze non è dunque necessario indicare il QUID. La deroga non si applica quando il peso netto e il peso netto sgocciolato sono indicati per prodotti che contengono una miscela di ingredienti e uno o più ingredienti sono citati nella denominazione o evidenziati in qualsiasi modo. Il loro tenore non è infatti calcolabile sulla base delle indicazioni di peso fornite. Esempio: olive e pepe presentati in un liquido di copertura. In questo caso, il QUID è richiesto per le olive e per il pepe singolarmente. |
17. |
L’allegato VIII, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento recita: «1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: […] ii) la cui quantità deve già figurare sull’etichettatura in virtù delle disposizioni dell’Unione; […].» Le disposizioni dell’Unione menzionate in tale punto sono elencate nella tabella riportata di seguito. Il QUID non è richiesto se la legislazione prevede già l’indicazione sull’etichetta della quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti in questione. Tuttavia, nel caso dei nettari e delle confetture prodotti con due o più frutti, evidenziati singolarmente sull’etichetta mediante parole o immagini o citati singolarmente nella denominazione dell’alimento, è obbligatorio indicare anche la quantità o la percentuale di tali ingredienti.
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18. |
L’allegato VIII, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento recita: «1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: […] iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; […].» La deroga non si limita agli «aromi» come definiti nel regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), ma si applica a ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un alimento (per esempio aglio, erbe aromatiche, spezie). La nozione di «piccole quantità» non è definita nel regolamento e deve essere valutata caso per caso. Esempi: pane all’aglio, patatine aromatizzate ai gamberetti, patatine aromatizzate al pollo. |
19. |
L’allegato VIII, punto 1, lettera a), punto iv), del regolamento recita: «1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: […] iv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili; […].» Questa disposizione prevede l’esenzione dall’obbligo di indicare il QUID nei casi in cui la quantità di un ingrediente indicato nella denominazione di un alimento non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto. Tale deroga si applica soltanto se la denominazione dell’ingrediente o della categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento. Si applica anche quando la formulazione utilizzata nella denominazione dell’alimento è ripetuta su vari lati dell’imballaggio. Non si applica se la denominazione dell’ingrediente è evidenziata, in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione dell’alimento, fra le indicazioni che attirano l’attenzione dell’acquirente sulla presenza di tale ingrediente. Indicativamente, i tipi di alimenti cui si applica la deroga possono essere:
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20. |
L’allegato VIII, punto 1, lettera b), del regolamento recita: «1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: b) quando disposizioni specifiche dell’Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d’ingredienti senza prevederne l’indicazione sull’etichettatura; […].» Nella legislazione dell’Unione non esistono disposizioni che determinano con precisione la quantità degli ingredienti, senza prevederne l’indicazione nell’etichettatura. L’allegato VIII, punto 1, lettera b), del regolamento prevede una «quantità precisa». L’imposizione di una quantità minima di un ingrediente non costituisce un motivo di deroga a norma di questa disposizione. |
21. |
L’allegato VIII, punto 1, lettera c), del regolamento recita: «1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: c) nei casi di cui all’allegato VII, parte A, punti 4 e 5.» |
22. |
L’allegato VII, parte A, punto 4, del regolamento recita: «Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento | Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione “frutta”, “ortaggi” o “funghi” seguiti dalla dicitura “in proporzione variabile”, immediatamente seguita dall’enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso totale dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti.» In questo caso, il QUID non è richiesto per ogni componente della miscela quando nessun componente predomina in termini di peso in modo significativo e tali componenti sono utilizzati in proporzioni che possono variare. |
23. |
L’allegato VII, parte A, punto 5, del regolamento recita: «Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo | Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l’elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come “in proporzione variabile”.» In questo caso, il QUID non è richiesto per ogni componente della miscela quando nessuno dei suoi componenti predomina in peso in modo significativo. |
24. |
L’allegato VIII, punto 2, del regolamento recita: «L’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso: a) di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l’indicazione “con edulcorante(i)” o “con zucchero(i) ed edulcorante(i)” quando la denominazione dell’alimento è accompagnata da tale indicazione conformemente all’allegato III; oppure b) di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.» Secondo il medesimo principio, il QUID di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non è richiesto per ogni sostanza nutritiva aggiunta o sostanza avente un effetto nutritivo o fisiologico aggiunta come ingrediente di integratori alimentari quando le indicazioni nutrizionali sono fornite conformemente all’articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del parlamento europeo e del Consiglio (12). |
4. Forme di espressione del QUID
25. |
L’allegato VIII, punto 3, lettera a), del regolamento recita: «L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti: a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione […].» La quantità dichiarata di un ingrediente è calcolata sulla base della ricetta al momento dell’utilizzazione degli ingredienti, cioè secondo lo stesso metodo usato per determinare l’ordine degli ingredienti nell’elenco (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento). |
26. |
L’allegato VIII, punto 4, del regolamento prevede alcune deroghe al principio di cui al punto 3, lettera a), in particolare per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento, gli ingredienti volatili e gli alimenti e ingredienti concentrati e disidratati. |
Più in particolare:
27. |
L’allegato VIII, punto 4, lettera a), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito; […].» Per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità dopo la produzione (per esempio torte, biscotti, carni essiccate stagionate), il QUID deve basarsi sulla quantità dell’ingrediente al momento della miscelatura, espressa in percentuale della quantità di prodotto finito. Per esempio: Nel caso dei «biscotti al burro», in cui il QUID è richiesto soltanto per il burro, il calcolo è effettuato come segue. Peso degli ingredienti Farina: 100 g Zucchero: 40 g Burro: 50 g Uova: 10 g Peso totale degli ingredienti nel miscelatore: 200 g Peso totale del prodotto finito dopo la cottura in forno: 170 g Calcolo del QUID del burro in termini percentuali: (50/170)*100 = 29,4 % di burro. Poiché non risulta superiore al 100 %, il QUID del burro deve essere espresso in termini percentuali rispetto al prodotto finito (cioè 29,4 %). Qualora risulti invece superiore al 100 % rispetto al prodotto finito, il QUID deve essere indicato in base al peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito. Per esempio: Nel caso di un prodotto di carne suina essiccata (salame), in cui il QUID è richiesto soltanto per la carne suina, il calcolo va effettuato come segue. Peso degli ingredienti Carne suina: 120 g Sale: 4,1 g Latte in polvere: 3 g Altri ingredienti: 2,9 g Peso totale degli ingredienti nel miscelatore: 130 g Peso totale del prodotto finito: 100 g Calcolo del QUID della carne suina in termini percentuali: (120/100)*100 = 120 % di carne suina. Poiché il QUID della carne suina risulta superiore al 100 %, la percentuale deve essere sostituita con un’indicazione basata sul peso della carne suina usata per preparare 100 g di salame (per esempio, l’indicazione del QUID può essere espressa come segue: «Per la produzione di 100 g di salame sono stati usati 120 g di carne suina»). |
28. |
L’allegato VIII, punto 4, lettera b), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: […] b) la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito; […].» L’indicazione del QUID degli ingredienti volatili (per esempio, il brandy in una torta o un budino) deve basarsi sulla quantità dell’ingrediente al momento della miscelatura, espressa in percentuale del peso del prodotto finito. |
29. |
L’allegato VIII, punto 4, lettera c), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: […] c) la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione; […].» La suddetta deroga va letta congiuntamente all’allegato VII, parte A, punto 2, del regolamento, che recita: «Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione | Possono essere indicati nell’elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.» In questo contesto, quando un operatore del settore alimentare elenca gli ingredienti avvalendosi della disposizione di cui all’allegato VII, parte A, punto 2, il QUID deve essere indicato anche in conformità con la disposizione di cui al punto 4, lettera c), dell’allegato VIII. |
30. |
L’allegato VIII, punto 4, lettera d), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: […] d) quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.» La suddetta deroga va letta congiuntamente all’allegato VII, parte A, punto 3, del regolamento, che recita: «Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l’aggiunta di acqua | Possono essere indicati nell’elenco secondo l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali “ingredienti del prodotto ricostituito” o “ingredienti del prodotto pronto al consumo”.» In questo contesto, quando un operatore del settore alimentare elenca gli ingredienti avvalendosi della disposizione di cui all’allegato VII, parte A, punto 3, il QUID deve essere indicato anche in conformità con la disposizione di cui al punto 4, lettera d), dell’allegato VIII. |
31. |
Il QUID si riferisce agli ingredienti che figurano nell’elenco degli ingredienti. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come «pollo», «latte», «uova», «banane» devono essere quantificati nella forma cruda/intera, in quanto i termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l’uso dell’alimento crudo/intero. Gli ingredienti identificati con denominazioni da cui risulta che sono stati utilizzati in una forma diversa da quella cruda/intera, per esempio «pollo arrosto», «latte in polvere», «frutta candita», devono essere quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati. |
32. |
L’allegato VII, parte A, punto 1, del regolamento stabilisce che l’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili devono essere indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La disposizione non si applica tuttavia all’acqua aggiunta nel caso in cui la quantità non sia superiore, in termini di peso, al 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni di carni, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati. La quantità di acqua aggiunta in misura inferiore al 5 % va comunque tenuta in considerazione nel calcolo del QUID degli ingredienti di un alimento al quale è stata aggiunta acqua. |
33. |
Le quantità indicate nell’etichettatura designano la quantità media dell’ingrediente o della categoria di ingredienti da citare. Per quantità media s’intende la quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle normali variazioni che si verificano durante la produzione. |
5. Posizione del QUID nell’etichettatura
34. |
Il QUID è un’indicazione obbligatoria di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e deve figurare sull’etichetta in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 13 «Presentazione delle indicazioni obbligatorie». |
35. |
L’allegato VIII, punto 3, lettera b), del regolamento recita: «L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti: […] b) figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.» |
36. |
Nel caso delle categorie di ingredienti non contenute nell’allegato VII, parte B, che non possono quindi figurare tali e quali nell’elenco degli ingredienti, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto. |
37. |
Per quanto riguarda gli alimenti attualmente esentati dall’elencazione degli ingredienti, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto, a meno che un elenco degli ingredienti sia volontariamente inserito nell’etichettatura, nel qual caso il QUID può figurare in tale elenco. |
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 1.
(3) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento, per «ingrediente composto» si intende «un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti».
(4) La «denominazione usuale» è definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
(5) La «denominazione descrittiva» è definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
(6) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
(7) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.
(8) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
(9) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.
(10) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(11) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(12) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 393/06)
1. |
In data 13 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
FDR acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Lehwood Nice SAS, proprietaria delle attività di Le Méridien Nice. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni. Acquisendo il controllo esclusivo di Lehwood, FDR assumerà anche indirettamente il controllo congiunto di Le Méridien Nice insieme a Starwood, un’affiliata di Marriott International, Inc. che gestisce indirettamente Le Méridien Nice sulla base di un accordo di gestione. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — FDR: gruppo francese di investimento immobiliare il cui portafoglio di attività commerciali comprende principalmente uffici, ma anche immobili residenziali e alberghi, — Starwood: controllata al 100 % di Marriott. Marriott è un’impresa alberghiera diversificata che opera nella gestione e nel franchising di alberghi e multiproprietà immobiliari. Alla fine del 2016, Marriott gestiva e operava in franchising circa 6 080 proprietà a livello mondiale, — Le Méridien Nice: albergo a 4 stelle situato a Nizza. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 393/07)
1. |
In data 13 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Carl Zeiss AG e Deutsche Telekom AG acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Carl Zeiss Smart Optics, Inc. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione con indicazione del seguente riferimento: M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 393/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 393/08)
1. |
In data 14 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
ZV, MAGURA, BFO e Unicorn acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JV. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.