ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 392

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 novembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 392/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 392/02

Causa C-85/15 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Feralpi Holding SpA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Produttori italiani di tondo per cemento armato — Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite — Infrazione all’articolo 65 CA — Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea — Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti — Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale)

2

2017/C 392/03

Cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA (C-87/15 P)/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Produttori italiani di tondo per cemento armato — Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite — Infrazione all’articolo 65 CA — Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea — Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti — Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale)

3

2017/C 392/04

Causa C-88/15 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Ferriere Nord SpA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Produttori italiani di tondo per cemento armato — Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite — Infrazione all’articolo 65 CA — Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea — Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti — Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale)

3

2017/C 392/05

Causa C-89/15 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Riva Fire SpA, in liquidazione/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Produttori italiani di tondo per cemento armato — Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite — Infrazione all’articolo 65 CA — Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea — Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti — Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale)

4

2017/C 392/06

Causa C-326/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — DNB Banka AS/Valsts ieņēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) — Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico — Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri — Applicabilità nel settore dei servizi finanziari]

5

2017/C 392/07

Cause riunite C-361/15 P e C-405/15 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 — Easy Sanitary Solutions BV/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Group Nivelles NV [Impugnazione — Proprietà intellettuale — Disegni o modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 5 — Novità — Articolo 6 — Carattere individuale — Articolo 7 — Divulgazione al pubblico — Articolo 63 — Competenze dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel contesto dell’assunzione della prova — Onere della prova gravante sul richiedente la nullità — Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore — Disegno che rappresenta un canale di scarico della doccia — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso]

5

2017/C 392/08

Causa C-605/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) — Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico — Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri — Applicabilità nel settore delle assicurazioni)

6

2017/C 392/09

Causa C-616/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) — Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone — Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni]

7

2017/C 392/10

Causa C-125/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Odontotecnici — Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante — Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista — Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d’origine — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione — Obiettivo d’interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica — Proporzionalità)

7

2017/C 392/11

Causa C-149/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polonia) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di licenziamento — Assimilazione ai licenziamenti delle cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro — Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali)

8

2017/C 392/12

Causa C-171/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Decisione quadro 2008/675/GAI — Ambito di applicazione — Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa — Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione — Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro)

9

2017/C 392/13

Causa C-429/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — Małgorzata Ciupa e a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2 — Nozione di licenziamento — Assimilazione ai licenziamenti delle cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro — Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali — Determinazione dell’intenzione del datore di lavoro di procedere a licenziamenti)

10

2017/C 392/14

Causa C-441/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Ottava direttiva 79/1072/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Soggetto passivo residente in un altro Stato membro — Rimborso dell’IVA sui beni importati — Presupposti — Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche — Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione)

10

2017/C 392/15

Causa C-35/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławczą (Polonia) il 24 gennaio 2017 — Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp. z o.o./Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

11

2017/C 392/16

Causa C-463/17 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dalla Ori Martin SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1o giugno 2017, causa T-797/16, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea

12

2017/C 392/17

Causa C-485/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 10 agosto 2017 — Verbraucherzentrale Berlin eV/Unimatic Vertriebs GmbH

13

2017/C 392/18

Causa C-501/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 18 agosto 2017 — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

13

2017/C 392/19

Causa C-516/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 agosto 2017 — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

14

2017/C 392/20

Causa C-517/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 28 agosto 2017 — Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland

15

2017/C 392/21

Causa C-518/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 agosto 2017 — Stefan Rudigier

16

2017/C 392/22

Causa C-569/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

17

 

Tribunale

2017/C 392/23

Causa T-149/15: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Ben Ali/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Base giuridica — Reinscrizione del nome della ricorrente basata su un nuovo motivo — Obbligo di motivazione — Base fattuale — Diritto di proprietà — Proporzionalità)

19

2017/C 392/24

Causa T-175/15: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 –Mabrouk/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi soggetti a congelamento dei capitali — Mantenimento dell’inserimento del nominativo del ricorrente — Insufficiente fondamento in fatto — Errore manifesto di valutazione — Errore di diritto — Diritto di proprietà — Principio di buona amministrazione — Termine ragionevole di giudizio — Presunzione d’innocenza — Domanda di adeguamento del ricorso — Atto confermativo — Irricevibilità)

20

2017/C 392/25

Causa T-126/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2017 — 1. FC Köln/EUIPO [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SPÜRBAR ANDERS. — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1,lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]]

21

2017/C 392/26

Causa T-139/16: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo BERG OUTDOOR — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori BERGHAUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

21

2017/C 392/27

Causa T-143/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2017 — Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo INTESA — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento UE 2017/1001] — Mancato uso effettivo di un marchio]

22

2017/C 392/28

Causa T-176/16: Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2017 — Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO — Mionetto (UGO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo UGO — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore il UGO! — Parziale rinuncia al marchio anteriore — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

23

2017/C 392/29

Causa T-336/16: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

23

2017/C 392/30

Causa T-337/16: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACCINO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACCINO — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

24

2017/C 392/31

Causa T-36/17: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COLINEB — Marchio nazionale figurativo anteriore Colina — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001])

25

2017/C 392/32

Causa T-97/09: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato)

26

2017/C 392/33

Causa T-21/10: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato)

27

2017/C 392/34

Causa T-104/10: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma Resider II — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato)

27

2017/C 392/35

Causa T-114/10: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma INTERREG II/C Inondazioni Reno-Mosa — Mancato rispetto del termine per l’adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato)

28

2017/C 392/36

Causa T-542/15: Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2017 — Ungheria/Commissione (FESR — Programma operativo del trasporto e programmi operativi regionali relativi all’Ungheria centrale, alla Pannonia occidentale, alla Grande pianura meridionale, al Transdanubio centrale, all’Ungheria settentrionale, alla Grande pianura settentrionale e al Transdanubio meridionale — Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi — Abrogazione dell’atto impugnato — Non luogo a statuire)

29

2017/C 392/37

Causa T-297/16 P: Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2017– Gyarmathy/OEDT (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Personale dell’OEDT — Mancato rinnovo del contratto di assunzione — Risoluzione del contratto — Molestie psicologiche — Richiesta di assistenza — Indagine amministrativa — Imparzialità dell’indagine)

29

2017/C 392/38

Causa T-402/16: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo berlinGas — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

30

2017/C 392/39

Causa T-719/16: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo berlinWärme — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

31

2017/C 392/40

Causa T-40/17: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

31

2017/C 392/41

Causa T-443/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2017 — António Conde & Companhia/Commissione (Procedimento sommario — Pescherecci — Organizzazione regionale per la pesca nell’Atlantico nordorientale — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

32

2017/C 392/42

Causa T-570/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/Commissione europea

32

2017/C 392/43

Causa T-607/17: Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Volotea/Commissione

34

2017/C 392/44

Causa T-626/17: Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Slovenia/Commissione

35

2017/C 392/45

Causa T-645/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Rodonita/Commissione e CRU

36

2017/C 392/46

Causa T-646/17: Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Addition e altri/CRU

37

2017/C 392/47

Causa T-647/17: Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Serendipity e.a./EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)

38

2017/C 392/48

Causa T-677/17: Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — ClientEarth/Commissione

38

2017/C 392/49

Causa T-700/15: Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2017 — Volfas Engelman/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)

40

2017/C 392/50

Causa T-56/16: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2017 — Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio

40

2017/C 392/51

Causa T-158/16 P: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2017 — Barnett e a./CESE

40

2017/C 392/52

Causa T-299/16: Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Scheffler/EUIPO — Doc Generici (docfauna)

40

2017/C 392/53

Causa T-18/17: Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione

41


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2017/C 392/01)

Ultima pubblicazione

GU C 382 del 13.11.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 374 del 6.11.2017

GU C 369 del 30.10.2017

GU C 357 del 23.10.2017

GU C 347 del 16.10.2017

GU C 338 del 9.10.2017

GU C 330 del 2.10.2017

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/2


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Feralpi Holding SpA/Commissione europea

(Causa C-85/15 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Produttori italiani di tondo per cemento armato - Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite - Infrazione all’articolo 65 CA - Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea - Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 - Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti - Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale))

(2017/C 392/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Holding SpA (rappresentanti: G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione (T-70/10, non pubblicata, EU:T:2014:1031), è annullata.

2)

La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Feralpi Holding SpA.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Feralpi Holding SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/3


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA (C-87/15 P)/Commissione europea

(Cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Produttori italiani di tondo per cemento armato - Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite - Infrazione all’articolo 65 CA - Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea - Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 - Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti - Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale))

(2017/C 392/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA (C-87/15 P) (rappresentanti: D.M. Fosselard, avocat, D. Slater, Solicitor, A. Duron, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione (T-92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032), nonché del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione (T-85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037), sono annullate.

2)

La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Ferriera Valsabbia SpA, la Valsabbia Investimenti SpA e l’Alfa Acciai SpA.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Ferriera Valsabbia SpA, dalla Valsabbia Investimenti SpA e dall’Alfa Acciai SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito dei presenti procedimenti di impugnazione.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/3


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Ferriere Nord SpA/Commissione europea

(Causa C-88/15 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Produttori italiani di tondo per cemento armato - Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite - Infrazione all’articolo 65 CA - Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea - Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 - Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti - Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale))

(2017/C 392/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Ferriere Nord/Commissione (T-90/10, non pubblicata, EU:T:2014:1035), è annullata.

2)

La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Ferriere Nord SpA.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Ferriere Nord SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/4


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2017 — Riva Fire SpA, in liquidazione/Commissione europea

(Causa C-89/15 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Produttori italiani di tondo per cemento armato - Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite - Infrazione all’articolo 65 CA - Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea - Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 - Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti - Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale))

(2017/C 392/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Fire SpA, in liquidazione (rappresentanti: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi e M. Toniolo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Riva Fire/Commissione (T-83/10, non pubblicata, EU:T:2014:1034), è annullata.

2)

La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Riva Fire SpA.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Riva Fire SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «DNB Banka» AS/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità nel settore dei servizi finanziari])

(2017/C 392/06)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente:«DNB Banka» AS

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività di interesse pubblico menzionata nell’articolo 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti da un’associazione, i cui membri esercitano un’attività economica nel settore dei servizi finanziari che non costituisce siffatta attività di interesse pubblico, non beneficiano di tale esenzione.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


20.11.2017   

IT

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C 392/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 — Easy Sanitary Solutions BV/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Group Nivelles NV

(Cause riunite C-361/15 P e C-405/15 P) (1)

([Impugnazione - Proprietà intellettuale - Disegni o modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 5 - Novità - Articolo 6 - Carattere individuale - Articolo 7 - Divulgazione al pubblico - Articolo 63 - Competenze dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel contesto dell’assunzione della prova - Onere della prova gravante sul richiedente la nullità - Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore - Disegno che rappresenta un canale di scarico della doccia - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso])

(2017/C 392/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Easy Sanitary Solutions BV (rappresentante: F. Eijsvogels, advocaat) (C-361/15 P), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Bonne e A. Folliard-Monguiral, agenti) (C-405/15 P)

Altra parte nel procedimento: Group Nivelles NV (rappresentante: H. Jonkhout, advocaat)

Interveniente a sostegno dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (C-405/15 P): Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling e C.R. Brodie, agenti, assistite da N. Saunders, barrister)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni nelle cause C-361/15 P e C-405/15 P sono respinte.

2)

La Easy Sanitary Solutions BV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Group Nivelles NV e dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nella causa C-361/15 P.

3)

L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Group Nivelles NV nella causa C-405/15.

4)

L’EUIPO è condannato a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla Easy Sanitary Solutions BV nella causa C-405/15 P, mentre gli altri due terzi restano a carico della Easy Sanitary Solutions BV.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sopporta le proprie spese nella causa C-405/15 P.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


20.11.2017   

IT

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C 392/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

(Causa C-605/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità nel settore delle assicurazioni))

(2017/C 392/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività di interesse pubblico menzionata nell’articolo 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti dalle associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività economica nel settore assicurativo che non costituisce un’attività siffatta di interesse pubblico non beneficiano di tale esenzione.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-616/15) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone - Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni])

(2017/C 392/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung, B.-R. Killmann e R. Lyal, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller et K. Petersen, agenti)

Dispositivo

1)

Limitando l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ad associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un numero ristretto di professioni, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) — Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

(Causa C-125/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Odontotecnici - Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante - Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista - Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d’origine - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Restrizione - Giustificazione - Obiettivo d’interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica - Proporzionalità))

(2017/C 392/10)

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud

Convenuto: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale stabilisca che le attività di odontotecnico devono essere esercitate in collaborazione con un dentista, nella misura in cui tale requisito è applicabile, conformemente alla normativa suddetta, nei confronti di odontotecnici clinici che abbiano conseguito le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro e che desiderino esercitare la propria professione nel primo Stato membro sopra citato.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/8


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polonia) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(Causa C-149/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «licenziamento» - Assimilazione ai licenziamenti delle «cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro» - Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali))

(2017/C 392/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Parti

Ricorrenti: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra

Convenuto: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui all’articolo 2 qualora preveda di effettuare, a sfavore dei lavoratori, una modifica unilaterale delle condizioni salariali che, in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, comporta la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 222 del 20.6.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura

(Causa C-171/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione quadro 2008/675/GAI - Ambito di applicazione - Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa - Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione - Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro))

(2017/C 392/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Trayan Beshkov

Convenuta: Sofiyska rayonna prokuratura

Dispositivo

1)

La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

2)

La decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli articoli da 463 a 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale).

3)

L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all’imposizione, ai fini dell’esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.


(1)  GU C 200 del 6.6.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — Małgorzata Ciupa e a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi

(Causa C-429/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2 - Nozione di «licenziamento» - Assimilazione ai licenziamenti delle «cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro» - Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali - Determinazione dell’«intenzione» del datore di lavoro di procedere a licenziamenti))

(2017/C 392/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parti

Ricorrenti: Małgorzata Ciupa, Jolanta Deszczka, Ewa Kowalska, Anna Stańczyk, Marta Krzesińska, Marzena Musielak, Halina Kaźmierska, Joanna Siedlecka, Szymon Wiaderek, Izabela Grzegora

Convenuto: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che una modifica unilaterale delle condizioni salariali, a sfavore dei lavoratori, da parte del datore del lavoro, modifica che, in caso di rifiuto del lavoratore, comporta la cessazione del contratto di lavoro, può essere qualificata come «licenziamento» ai sensi di tale disposizione, e l’articolo 2 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui a quest’ultimo articolo qualora intenda effettuare una siffatta modifica unilaterale delle condizioni salariali, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 1 di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Causa C-441/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Soggetto passivo residente in un altro Stato membro - Rimborso dell’IVA sui beni importati - Presupposti - Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche - Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione))

(2017/C 392/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Ricorrente: SMS group GmbH

Convenuta: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Dispositivo

L’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, letta in combinato disposto con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell’importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell’importazione, l’esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l’operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławczą (Polonia) il 24 gennaio 2017 — Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp. z o.o./Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

(Causa C-35/17)

(2017/C 392/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławczą

Parti

Ricorrenti: Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp. z o.o.

Resistente: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Con l’intervento di: Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A., Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Zaberd) S.A.

La Corte di giustizia dell’Unione europea con ordinanza del 13 luglio 2017 (Sesta Sezione) ha dichiarato che l’articolo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara d’appalto pubblico in conseguenza dell’inosservanza, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dalla documentazione di tale procedura.


(1)  GU L 134, pag. 114.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/12


Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dalla Ori Martin SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1o giugno 2017, causa T-797/16, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa C-463/17 P)

(2017/C 392/16)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ori Martin SA (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte di Giustizia dell’unione europea («Corte»), in riforma dell’Ordinanza di rigetto del Tribunale nel caso T-797/16 (Ori Martin spa c. Corte di Giustizia dell’UE), voglia statuire sulla violazione da parte della stessa Corte (Sesta Sezione) nelle cause C-490/15P e C-505/15P (EU:C:2016:678) del diritto di ORI a un equo processo, di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE («Carta»), con conseguente condanna al risarcimento danni.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso — poi rigettato dal Tribunale con l’Ordinanza contestata — verteva su un unico motivo: la violazione da parte della Corte (Sesta Sezione) dell’art. 47 della Carta, in particolare la violazione del diritto di ORI a godere di un equo processo. Reputava infatti ORI che questo principio di civiltà giuridica impone che l’impresa sanzionata in via definitiva comprenda quale fatto concreto le è stato rimproverato, ciò anche per evitare la recidiva. Ciò che non ricorreva nel caso de quo, ORI continuando a ignorare il motivo effettivo della sua condanna.

Il Tribunale rigettava il ricorso di ORI perché manifestamente infondato in diritto sul presupposto che la domanda di risarcimento non si fondava sulla durata eccessiva del procedimento, che avrebbe costituito un’eventuale violazione dell’art. 47 della Carta, ma su un’asserita illiceità di cui sarebbe viziata la sentenza. Il Tribunale non si pronunciava sul fatto di sapere se la violazione del diritto a un equo processo, esplicitamente lamentata dalla ricorrente, fosse o meno coperta dall’art. 47 della Carta. Anche da qui l’utilità della presente impugnazione che, per le questioni che la sottendono, prescinde il caso concreto.

ORI contesta l’Ordinanza del Tribunale in quanto il diritto a un equo processo, declinato come diritto a conoscere i motivi della propria condanna, costituisce un diritto inalienabile dei soggetti destinatari di sanzioni antitrust, la cui natura sostanzialmente penale è ormai riconosciuta da consolidata giurisprudenza. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli costituisce un principio generale del diritto unionale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri; esso è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed è stato ribadito dall’art. 47 della Carta.

Per altra via ORI stigmatizza la rilevanza della questione prospettata stante la natura personale della responsabilità antitrust come prevista dall’art. 23 del reg. 1/2003 CE (1) e stante il fatto che né la responsabilità oggettiva, né la culpa in vigilando hanno cittadinanza nel diritto antitrust dell’Unione.

Nessuno può quindi venir sanzionato nell’Unione senza colpa, né per omessa vigilanza; nessun principio giusprocessualistico d’inversione dell’onere della prova può inficiare tali conclusioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


20.11.2017   

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C 392/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 10 agosto 2017 — Verbraucherzentrale Berlin eV/Unimatic Vertriebs GmbH

(Causa C-485/17)

(2017/C 392/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verbraucherzentrale Berlin eV

Resistente: Unimatic Vertriebs GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se uno stand in una fiera, collocato in un padiglione e utilizzato da un professionista a fini della vendita dei propri prodotti nell’ambito della fiera stessa, svolgentesi per pochi giorni l’anno, costituisca un locale commerciale immobile adibito alla vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 2, punto 9, lettera a), della direttiva 2011/83/UE (1) o un locale commerciale mobile adibito alla vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 2, punto 9, lettera b), della direttiva 2011/83/UE.

2.

Nel caso in cui si tratti di un locale mobile adibito alla vendita al dettaglio:

Se al quesito volto a stabilire se un professionista eserciti la propria attività «a carattere abituale» negli stand di vendita in una fiera debba rispondersi in base a uno dei seguenti criteri:

a)

le modalità con cui il professionista organizzi la propria attività ovvero

b)

la prevedibilità, per il consumatore, della conclusione del contratto relativo alle merci in questione nella specifica fiera.

3.

Nel caso in cui, nella risposta alla seconda questione, sia determinante la prospettiva del consumatore (seconda questione, sub b):

Se, nel rispondere al quesito sulla prevedibilità, per il consumatore, della conclusione del contratto relativo alle specifiche merci nell’ambito della fiera medesima, rilevino le modalità con cui la fiera venga presentata al pubblico o le modalità con cui la fiera appaia effettivamente al consumatore al momento della manifestazione della volontà contrattuale.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 304, pag. 64.


20.11.2017   

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C 392/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 18 agosto 2017 — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

(Causa C-501/17)

(2017/C 392/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Appellante: Germanwings GmbH

Appellato: Wolfgang Pauels

Questione pregiudiziale

Se il danneggiamento di uno pneumatico per aeromobili dovuto a una vite presente sulla pista di decollo o di atterraggio [corpo estraneo/FOD (Foreign Object Damage)] costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.


20.11.2017   

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C 392/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 agosto 2017 — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

(Causa C-516/17)

(2017/C 392/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione e resistente: Spiegel Online GmbH

Resistente in cassazione e ricorrente: Volker Beck

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di eccezioni o limitazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE (1) previste con riferimento ai diritti ivi indicati lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

2)

In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE).

3)

Se i diritti fondamentali della libertà d’informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva 2001/29/CE), rispetto a quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva.

4)

Se la messa a disposizione del pubblico di opere tutelate dal diritto d’autore sul sito Internet di un’impresa del settore della stampa non possa essere considerata come resoconto di un avvenimento attuale a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, della direttiva 2001/29/CE, non soggetto ad autorizzazione, già per il solo fatto che per l’impresa succitata era possibile e ragionevole ottenere l’autorizzazione dell’autore prima di mettere a disposizione del pubblico le sue opere.

5)

Se una pubblicazione a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE, manchi quando le opere letterarie citate o parte di esse non sono inserite in modo inscindibile all’interno del nuovo testo, ad esempio, mediante rientranze o sotto forma di note a piè di pagina, ma sono rese accessibili al pubblico in Internet sotto forma di file PDF consultabili autonomamente, accanto al nuovo testo, attraverso un collegamento.

6)

Se, nello stabilire quando un’opera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE è stata già messa legalmente a disposizione del pubblico, occorra tener conto del fatto se tale opera, nella sua specifica forma, sia stata già pubblicata in precedenza con l’autorizzazione dell’autore.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


20.11.2017   

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C 392/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 28 agosto 2017 — Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-517/17)

(2017/C 392/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in 1. grado, ricorrente in appello e ricorrente per cassazione: Milkiyas Addis

Resistente in 1. grado, resistente in appello e resistente per cassazione: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: l’Italia) abbia concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE (1), ovvero della previgente disciplina di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE (2), nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell’altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: l’Italia), non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, senza peraltro violare l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui ai rifugiati riconosciuti, nello Stato membro di riconoscimento (nel caso di specie: l’Italia)

a)

non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto più ridotta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini dello Stato membro medesimo

b)

sebbene siano loro riconosciuti i diritti di cui agli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, risulti loro tuttavia, de facto, più difficile l’accesso alle prestazioni connesse ai diritti medesimi o a quelle delle reti familiari o della società civile, sostitutive o integrative dei servizi dello Stato.

3)

Se l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2013/32/UE ovvero la previgente disciplina di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2005/85/CE osti all’applicazione di una disposizione nazionale, per effetto della quale l’omissione di un colloquio personale con il richiedente in occasione della decisione di rigetto della domanda d’asilo in quanto inammissibile resa dall’autorità accertante, in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, ovvero della previgente disciplina di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE, non determini l’annullamento della decisione medesima per omesso colloquio, nel caso in cui il richiedente abbia la possibilità di presentare, nel procedimento di impugnazione, tutti gli elementi che depongano in senso contrario alla decisione di inammissibilità e, pur in considerazione di tali argomenti, non possa essere adottata una decisione differente nel merito.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 6).

(2)  Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)


20.11.2017   

IT

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C 392/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 agosto 2017 — Stefan Rudigier

(Causa C-518/17)

(2017/C 392/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Stefan Rudigier

Interveniente: Salzburger Verkehrsverbund GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, trovi applicazione anche in caso di aggiudicazione di un contratto di servizi ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, per servizi di trasporto di passeggeri con autobus conformemente a una delle procedure previste nelle direttive sull’aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2004/17/CE o 2004/18/CE).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicare, almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara, le informazioni contenute nell’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1370/2007, un bando di gara — non accompagnato da una siffatta pubblicazione un anno prima dell’inizio della procedura di gara ma compiuto a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento di cui trattasi nell’ambito di una procedura ai sensi delle direttive sull’aggiudicazione degli appalti pubblici — debba essere considerato illegittimo.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ostino a una disciplina nazionale in base alla quale, quando l’illegittimità non ha inciso sostanzialmente sull’esito dell’aggiudicazione poiché l’operatore interessato ha potuto attivarsi tempestivamente e non si è verificata alcuna lesione della concorrenza, è possibile prescindere dall’annullamento — previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE (2) — di un bando di gara ritenuto illegittimo per mancata pubblicazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007.


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

(2)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).


20.11.2017   

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C 392/17


Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-569/17)

(2017/C 392/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen e I. Galindo Martín, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), o, ad ogni modo, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva in parola;

infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 105 991,60 dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l’inadempimento dell’obbligo di adottare o, ad ogni modo di notificare alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/17/UE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

In forza dell’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure nazionali necessarie per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva entro il 21 marzo 2016. Poiché il Regno di Spagna non ha notificato il recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di adire il Tribunale.

2.

Nel suo ricorso, la Commissione propone al Tribunale di infliggere al Regno di Spagna una penalità giornaliera di EUR 105 991,60. L’importo di detta penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata della violazione e dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.


(1)  GU 2014, L 60, pag. 34.


Tribunale

20.11.2017   

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C 392/19


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Ben Ali/Consiglio

(Causa T-149/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Base giuridica - Reinscrizione del nome della ricorrente basata su un nuovo motivo - Obbligo di motivazione - Base fattuale - Diritto di proprietà - Proporzionalità»))

(2017/C 392/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Tunisi, Tunisia) (rappresentante: S. Maktouf, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente Á. de Elera-San Miguel Hurtado e G. Étienne, successivamente Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


20.11.2017   

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C 392/20


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 –Mabrouk/Consiglio

(Causa T-175/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi soggetti a congelamento dei capitali - Mantenimento dell’inserimento del nominativo del ricorrente - Insufficiente fondamento in fatto - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Diritto di proprietà - Principio di buona amministrazione - Termine ragionevole di giudizio - Presunzione d’innocenza - Domanda di adeguamento del ricorso - Atto confermativo - Irricevibilità»))

(2017/C 392/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. de Elera-San Miguel Hurtado e G. Étienne, successivamente A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 29), nella parte riguardante il ricorrente, della decisione del Consiglio del 16 novembre 2015 che respinge la domanda del ricorrente in data 29 maggio 2015 di cancellare il suo nominativo dall’elenco allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2011, L 28, pag. 62), e della decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72 (GU 2016, L 23, pag. 65), nella parte riguardante il ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.


20.11.2017   

IT

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C 392/21


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2017 — 1. FC Köln/EUIPO

(Causa T-126/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SPÜRBAR ANDERS. - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1,lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 392/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e S. Stier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2016 (procedimento R 718/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo SPÜRBAR ANDERS. come marchio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/21


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR

(Causa T-139/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo BERG OUTDOOR - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori BERGHAUS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 392/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portogallo) (rappresentanti: A. Sebastião e J. Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale Berghaus Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Ashby, A. Carboni e J. Colbourn, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 (procedimento R 153/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Berghaus e la SDSR.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sports Division SR, SA (SDSR) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/22


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2017 — Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA)

(Causa T-143/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo INTESA - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento UE 2017/1001] - Mancato uso effettivo di un marchio»])

(2017/C 392/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Intesia Group Holding GmbH (Böblingen, Germania) (rappresentanti: D. Jochim e R. Egerer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 (procedimento R 632/2015-1), relativa a un procedimento di decadenza tra l’Intesa Sanpaolo e l’Intesia Group Holding.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute, nell’ambito del presente procedimento, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Intesia Group Holding GmbH.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/23


Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2017 — Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO — Mionetto (UGO)

(Causa T-176/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo UGO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore il UGO! - Parziale rinuncia al marchio anteriore - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2017/C 392/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Ostrava, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. L. Lorenc)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mionetto SpA (Valdobbiadene, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2016 (procedimento R 2707/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Mionetto e la Kofola ČeskoSlovensko.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kofola ČeskoSlovensko è condannata alle spese.


(1)  GU C 222 del 20.6.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/23


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)

(Causa T-336/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 392/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, in seguito M. Cartella e B. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gianni Versace SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Francetti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1005/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gianni Versace e la Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2016 (procedimento R 1005/2015-1) è annullata, nella parte in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha concluso nel senso di un uso effettivo del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE per «prodotti tessili» (non compresi in altre classi), diversi dalla «biancheria per la casa», rientranti nella classe 24.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO.

4)

L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese.

5)

La Gianni Versace SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


20.11.2017   

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C 392/24


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACCINO)

(Causa T-337/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACCINO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 392/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, in seguito M. Cartella e B. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gianni Versace SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Francetti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1172/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gianni Versace e la Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


20.11.2017   

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C 392/25


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)

(Causa T-36/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COLINEB - Marchio nazionale figurativo anteriore Colina - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2017/C 392/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Forest Pharma BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: T. Holman, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ipsen Pharma SAS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Baud, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 ottobre 2016 (procedimento R 500/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ipsen Pharma e la Forest Pharma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Forest Pharma BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Ipsen Pharma SAS è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


20.11.2017   

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C 392/26


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-97/09) (1)

((«Ricorso di annullamento - FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Inosservanza del termine di adozione di una decisione - Violazione delle forme sostanziali - Ricorso manifestamente fondato»))

(2017/C 392/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma, C. Blaschke e T. Henze, successivamente T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da C. von Donat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte, A. Steiblytė e B.-R. Killmann, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo, avvocato, successivamente A. Rubio González, abogado del estado, e infine V. Ester Casas, agente), e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels e Y. de Vries, successivamente J. Langer e B. Koopman, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2008) 8465 final della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore di un programma operativo nella regione interessata dall’obiettivo n. 1 del Land Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999), accordato dalle decisioni C(94) 1939/4 della Commissione, del 5 agosto 1994, C(94) 2273/4 della Commissione, del 22 agosto 1994, e C(94) 1425 della Commissione, del 6 settembre 1994.

Dispositivo

1)

La decisione C(2008) 8465 final della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore di un programma operativo nella regione interessata dall’obiettivo n. 1 del Land Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999), accordato dalle decisioni C(94) 1939/4 della Commissione, del 5 agosto 1994, C(94) 2273/4 della Commissione, del 22 agosto 1994, e C(94) 1425 della Commissione, del 6 settembre 1994, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

3)

Il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/27


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-21/10) (1)

((«Ricorso di annullamento - FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Inosservanza del termine di adozione di una decisione - Violazione delle forme sostanziali - Ricorso manifestamente fondato»))

(2017/C 392/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller, T. Henze e C. Blaschke, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti, assistiti da C. von Donat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, B. Conte e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2009) 9049 della Commissione, del 13 novembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore del documento unico di programmazione per la regione dell’obiettivo n. 2 del Saarland (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania, contributo accordato dalla decisione C(97) 1123 della Commissione, del 7 maggio 1997.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 9049 della Commissione, del 13 novembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore del documento unico di programmazione per la regione dell’obiettivo 2 del Saarland (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania, contributo accordato dalla decisione C(97) 1123 della Commissione, del 7 maggio 1997, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/27


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-104/10) (1)

((«Ricorso di annullamento - FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Programma Resider II - Inosservanza del termine di adozione di una decisione - Violazione delle forme sostanziali - Ricorso manifestamente fondato»))

(2017/C 392/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e T. Henze, agenti, assistiti da C. von Donat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, B. Conte e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2009) 10561 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all’iniziativa comunitaria RESIDER II per il Saarland (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania ai sensi della decisione C(1995) 2529 della Commissione, del 27 novembre 1995.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 10561 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all’iniziativa comunitaria RESIDER II per il Saarland (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania ai sensi della decisione C(1995) 2529 della Commissione, del 27 novembre 1995, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/28


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-114/10) (1)

((«Ricorso di annullamento - FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Programma INTERREG II/C “Inondazioni Reno-Mosa” - Mancato rispetto del termine per l’adozione di una decisione - Violazione delle forme sostanziali - Ricorso manifestamente fondato»))

(2017/C 392/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller e C. Blaschke, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti, assistiti da U. Karpenstein, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, B. Conte e A. Steiblytė, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e B. Messmer, successivamente D. Colas e J. Bousin, agenti), e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels e M. Noort, successivamente M. Bulterman et B. Koopman, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008).

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), è annullata, nella parte in cui riguarda la Repubblica federale di Germania.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


20.11.2017   

IT

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C 392/29


Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2017 — Ungheria/Commissione

(Causa T-542/15) (1)

((«FESR - Programma operativo del trasporto e programmi operativi regionali relativi all’Ungheria centrale, alla Pannonia occidentale, alla Grande pianura meridionale, al Transdanubio centrale, all’Ungheria settentrionale, alla Grande pianura settentrionale e al Transdanubio meridionale - Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi - Abrogazione dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))

(2017/C 392/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: J. Bonhage e F. Quast, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Tokár, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C (2015) 4979 final della Commissione, del 14 luglio 2015, relativa alla sospensione di una parte dei pagamenti intermedi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione per le spese effettuate a titolo dei programmi operativi «Trasporti» destinati alle regioni dell’Ungheria centrale, della Pannonia occidentale, della Grande pianura merdionale, del Transdanubio centrale, dell’Ungheria settentrionale, della Grande pianura settentrionale e del Transdanubio meridionale.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


20.11.2017   

IT

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C 392/29


Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2017– Gyarmathy/OEDT

(Causa T-297/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Personale dell’OEDT - Mancato rinnovo del contratto di assunzione - Risoluzione del contratto - Molestie psicologiche - Richiesta di assistenza - Indagine amministrativa - Imparzialità dell’indagine»))

(2017/C 392/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Ungheria) (rappresentante: A. Véghely, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (rappresentanti: D. Storti e F. Pereyra, agenti, assisti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015, Gyarmathy/OEDT (F-79/13, EU:F:2015:49), e diretta all’annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Valéria Anna Gyarmathy sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/30


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

(Causa T-402/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo berlinGas - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2017/C 392/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Manea e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2016 (procedimento R 291/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo berlinGas come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Berliner Stadtwerke GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/31


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)

(Causa T-719/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo berlinWärme - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2017/C 392/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Manea e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2016 (procedimento R 618/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo berlinWärme come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Berliner Stadtwerke GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 411 del 28.11.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/31


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)

(Causa T-40/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 392/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Habermaaß GmbH AG (Bad Rodach, Germania) (rappresentanti: U. Blumenröder, H. Gauß e E. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. F. Crespo Carrillo e M. Tóhatí, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Here Global BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Erkkilä, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 24 ottobre 2016 (procedimento R 53/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Here Global BV e la Habermaaß GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Habermaaß GmbH e la Here Global BV sono condannate a sopportare ciascuna le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 86 del 20.3.2017.


20.11.2017   

IT

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C 392/32


Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2017 — António Conde & Companhia/Commissione

(Causa T-443/17 R)

((«Procedimento sommario - Pescherecci - Organizzazione regionale per la pesca nell’Atlantico nordorientale - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 392/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: António Conde & Companhia, SA, (Gafanha de Nazaré, Portogallo) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Lewis e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a che sia ordinato alla Commissione di trasmettere al segretariato della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (CPANE) la lista modificata per il 2017, inviata alla Commissione dalla Repubblica portoghese, sulla quale figurano le navi battenti bandiera portoghese Santa Isabel e Calvão.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/32


Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/Commissione europea

(Causa T-570/17)

(2017/C 392/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Stati Uniti), Ronit Capital LLP (Londra) (rappresentati da: T. Soames, avvocato, R. East, solicitor, N. Chesaites, barrister, e J. Vandenbussche, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione, adottato dal Comitato di risoluzione unico con la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, per il Banco Popular Español S.A. (1), o, in subordine, l’articolo 1 di tale decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha rispettato adeguatamente (o non ha affatto rispettato) il suo obbligo di legge di valutare gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha adeguatamente motivato la decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso gravi violazioni dei principi di riservatezza e del segreto professionale, in contrasto con l’articolo 339 TFUE, con l’articolo 88, paragrafo 1, del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (EU) n. 806/2014 (2) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, non rispettando in tal modo altresì il diritto delle ricorrenti ad una buona amministrazione sancito nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente su manifesti errori di valutazione, da parte della Commissione europea, nell’applicazione degli articoli 14, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento n. 806/2014.

A tal proposito le ricorrenti sostengono che la valutazione del Banco Popular, posta a fondamento dell’azione di risoluzione intrapresa ai sensi del programma di risoluzione, non è stata equa, prudente o affidabile ed era incompatibile con il principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato»; non costituiva, pertanto, una prova accurata, affidabile e coerente su cui basare il programma di risoluzione; non era idonea a suffragare la decisione impugnata. Per le stesse ragioni, inoltre, il programma di risoluzione (e quindi la decisione) erano manifestamente sproporzionati, andando oltre alle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il programma di risoluzione approvato dalla decisione impugnata viola i diritti di proprietà delle ricorrenti quali sanciti nei principi generali del diritto dell’Unione europea e nell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il programma di risoluzione è stato adottato e approvato dalla Commissione europea in violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate, conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.


(1)  Decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038], GU 2017 L 178, pag. 15.

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.


20.11.2017   

IT

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C 392/34


Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Volotea/Commissione

(Causa T-607/17)

(2017/C 392/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volotea, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Carpagnano, avvocato, e M. Nordmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2016 concernente l’aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a titolo di compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico;

ordinare alla Commissione di sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato nell’interpretare la nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La ricorrente sostiene, tra l’altro, che la Commissione ha errato nell’interpretare la nozione di beneficiario. Sostiene poi che la Commissione ha errato nel classificare gli operatori aeroportuali quali meri «intermediari» tra la regione e le compagnie aeree, non avendo debitamente considerato se tali operatori avessero ricevuto un vantaggio economico. Inoltre, i finanziamenti non erano selettivi. La Commissione infine ha errato nell’interpretare la nozione di distorsione della concorrenza e degli effetti sugli scambi.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato nell’interpretare la nozione di giustificazione dell’aiuto di Stato.

La ricorrente contesta l’affermazione della Commissione secondo cui l’ambito dei servizi di interesse economico generale non trova applicazione alle attività di cui al caso di specie. Sostiene inoltre che gli Orientamenti per il settore dell’aviazione del 2005 possono giustificare i finanziamenti in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, nell’ordinare il recupero dell’aiuto asseritamente illegittimo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dei legittimi interessi della ricorrente. La Commissione, in assenza di una chiara prassi con riferimenti all’aiuto indiretto, non avrebbe dovuto insistere per il recupero.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe gestito erroneamente l’indagine in quanto non avrebbe indagato le misure contestate con diligenza e imparzialità.

Si sostiene che la Commissione non ha condotto un’indagine accurata con riferimento al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, nonostante fosse previsto dalla legge e fosse stato chiesto in varie occasioni da terzi.

5.

Quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte della Commissione.

A tal proposito, si sostiene che la Commissione non ha discusso talune rilevanti questioni di diritto o di fatto, ha fornito motivazioni non univoche, non ha tenuto conto di taluni importanti argomenti sollevati da terzi, e ha fatto affermazioni di natura contraddittoria.


20.11.2017   

IT

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C 392/35


Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Slovenia/Commissione

(Causa T-626/17)

(2017/C 392/44)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e T. Mihelič Žitko, avvocati dello Stato, e R. Knaak, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto il regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull’etichettatura dei vini (GU 2017, L 190, pag. 5), e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato l’articolo 232 del regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM), alla luce del fatto che quest’ultimo regolamento è applicabile dal 1o gennaio 2014, mentre il regolamento impugnato si applica dal 1o luglio 2013. Così facendo, la Commissione ha ecceduto i limiti del potere ad essa conferito dall’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento unico OCM n. 1308/2013.

2.

Secondo motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha retroattivamente leso diritti già acquisiti dei produttori sloveni di vini recanti la denominazione di origine protetta «Teran» (PDO-SI-A1581), violando così principi fondamentali del diritto dell’Unione, e più precisamente il principio della certezza del diritto e il principio del legittimo affidamento, il principio della tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, nonché il principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha leso in misura sproporzionata il diritto di proprietà dei produttori sloveni di vini recanti la denominazione di origine protetta «Teran» (PDO-SI-A1581), violando così l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

4.

Quarto motivo: la Commissione, prevedendo, all’articolo 2 del regolamento impugnato, un periodo transitorio per la commercializzazione di scorte di vino prodotto prima della data di entrata in vigore di tale regolamento, anche se non rispetta le condizioni di etichettatura di cui all’articolo 1 di quest’ultimo, ha violato l’articolo 41 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, nei limiti in cui la disposizione sopra citata riguarda vino prodotto prima del 1o luglio 2013.

5.

Quinto motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato l’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento unico OCM n. 1308/2013, in considerazione dell’importanza che tale disposizione presenta in virtù dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, nonché dell’articolo 17 della Carta e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione ha così ecceduto i limiti del potere ad essa conferito dalla suddetta disposizione del regolamento.

6.

Sesto motivo: con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato l’articolo 290 TFUE e l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in quanto essa ha ecceduto i limiti del potere di adottare un atto delegato, quale conferitole dal citato articolo 290 TFUE, ed ha altresì ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dai Trattati.

7.

Settimo motivo: considerato che la Commissione ha adottato il regolamento impugnato facendo riferimento a una domanda della Croazia di includere la varietà di uve da vino «teran» nella parte A dell’allegato XV del regolamento della Commissione n. 607/2009 — domanda che la Croazia avrebbe dovuto presentare prima della sua adesione all’Unione –, mentre invece tale domanda non è stata affatto presentata, né la Slovenia è stata informata in merito alla presentazione di una domanda siffatta, ai fini dell’avvio di negoziati, la Commissione ha violato l’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento unico OCM n. 1308/2013 e l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento della Commissione n. 607/2009, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Allo stesso modo, la Commissione ha così ecceduto i limiti del potere ad essa conferito dalla suddetta disposizione del regolamento unico OCM n. 1308/2013.

8.

Ottavo motivo: la Commissione, avendo modificato il contenuto del regolamento impugnato rispetto al progetto di atto delegato, che è stato presentato il 24 gennaio 2017 in occasione della riunione del gruppo di esperti per il vino GREX WINE, senza offrire agli esperti degli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto, ha violato il proprio impegno derivante dal capo V, punto 28, dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e dal capo II, punto 7, della Convenzione di intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, che è allegata a detto Accordo interistituzionale. Così facendo, la Commissione è incorsa in una violazione di norme procedurali essenziali e in una violazione del principio dell’equilibrio interistituzionale.


20.11.2017   

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C 392/36


Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Rodonita/Commissione e CRU

(Causa T-645/17)

(2017/C 392/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rodonita, SL (La Coruña, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti atti:

la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;

inoltre, in forza degli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare i convenuti e gli intervenienti al pagamento integrale o parziale delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


20.11.2017   

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C 392/37


Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Addition e altri/CRU

(Causa T-646/17)

(2017/C 392/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Addition Sicav, SA (Madrid, Spagna), Allocation Sicav, SA (Madrid), Fundación Rafael de Pinto (Madrid), Chart Inversiones Sicav, SA (Madrid) e Match Ten Inversiones Sicav, SA (Madrid) (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017,, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

conformemente agli articoli 340, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a indennizzare le ricorrenti per i danni sofferti, in misura pari all’importo corrispondente al valore nominale delle obbligazioni attualizzato alla data della risoluzione e maggiorato degli interessi di mora maturati tra tale data e quella dell’effettivo rimborso;

ai sensi degli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


20.11.2017   

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C 392/38


Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Serendipity e.a./EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)

(Causa T-647/17)

(2017/C 392/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Serendipity Srl (Milano, Italia), Giuseppe Morgese (Barletta, Italia), Pasquale Morgese (Barletta) (rappresentanti: C. Volpi, L. Aliotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CKL Holdings NV (CV Bussum, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «CHIARA FERRAGNI» a colore nero e blu celeste — Domanda di registrazione n. 14 346 795

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 luglio 2017 nel procedimento R 2444/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Preesistenza del marchio dell’Unione Europea anteriore n. 011841582 «Chiara Ferragni» depositato il 25 giugno 2013, registrato il 10 ottobre 2013;

Errata comparazione dei marchi in conflitto;

Errata valutazione globale della possibilità di confusione.


20.11.2017   

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C 392/38


Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-677/17)

(2017/C 392/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Jones, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare il secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2017 L 175, pag. 708);

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente; e

adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del requisito di riservatezza imposto dalla disposizione controversa, in quanto esso inevitabilmente impedirà alle autorità pubbliche negli Stati membri dell’Unione europea di rivelare informazioni sulle emissioni nell’ambiente a seguito di una richiesta di un cittadino, in violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva sull’accesso all’informazione ambientale (1).

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del requisito di stretta riservatezza imposto dalla disposizione controversa, in quanto esso impedirà alle istituzioni e agli organi dell’Unione di rivelare informazioni sulle emissioni nell’ambiente a seguito di una richiesta di un cittadino, in violazione degli articolo 6 del regolamento Aarhus (2) e dell’articolo 2 del regolamento relativo all’accesso del pubblico (3).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, introducendo una previsione di stretta riservatezza, ha introdotto un elemento essenziale che va oltre lo scopo di misure integrative ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, così modificando l’effetto della direttiva sull’accesso all’informazione ambientale, il regolamento Aarhus e il regolamento relativo all’accesso del pubblico e privando tali misure del loro effetto utile.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il requisito di stretta riservatezza imposto dalla disposizione controversa viola il principio generale di proporzionalità a livello di diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


20.11.2017   

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C 392/40


Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2017 — Volfas Engelman/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)

(Causa T-700/15) (1)

(2017/C 392/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 38 del 1.2.2016.


20.11.2017   

IT

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C 392/40


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2017 — Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio

(Causa T-56/16) (1)

(2017/C 392/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


20.11.2017   

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C 392/40


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2017 — Barnett e a./CESE

(Causa T-158/16 P) (1)

(2017/C 392/51)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sezione delle impugnazioni ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


20.11.2017   

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C 392/40


Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Scheffler/EUIPO — Doc Generici (docfauna)

(Causa T-299/16) (1)

(2017/C 392/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


20.11.2017   

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C 392/41


Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-18/17) (1)

(2017/C 392/53)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.