ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 385

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
15 novembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 385/01

Comunicazione della Commissione — Aumento automatico di un contingente tariffario autonomo a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio

1

2017/C 385/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8586 — TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2017/C 385/03 CON/2017/39

Parere della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2017, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Parere della Banca centrale europea, dell’11 ottobre 2017, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (CON/2017/42)

10


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 385/05

Tassi di cambio dell'euro

16

2017/C 385/06

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1 dicembre 2017[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

17


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 385/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 385/08

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aumento automatico di un contingente tariffario autonomo a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio

(2017/C 385/01)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio (1), il volume del seguente contingente tariffario è aumentato come segue per l’anno civile 2017:

Numero d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Quantitativo annuale del contingente

(t)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

90 000

0 %

1.1.2017-31.12.2017

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  GU L 322 dell’8.12.2015.

(2)  Contingente tariffario subordinato alle condizioni fissate nell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(3)  Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio,

reimballaggio di filetti congelati individualmente,

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

ghiacciatura,

decongelamento,

separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi all’importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:

taglio a dadi,

taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

sfilettatura,

produzione di lati,

taglio di blocchi congelati,

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,

affettatura per i prodotti di cui ai codici NC 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.


15.11.2017   

IT

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C 385/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8586 — TPC/JSR/UMG/UBE/MR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 385/02)

Il 10 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8586. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

15.11.2017   

IT

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C 385/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2017

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi

(CON/2017/39)

(2017/C 385/03)

Introduzione e base giuridica

In data 22 agosto 2017 e 15 settembre, rispettivamente, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi (1) (di seguito, la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto le proposte di regolamento contengono disposizioni incidenti su: (1) i compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato; (2) il compito del SEBC di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato; e (3) i compiti conferiti alla BCE per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, entro i limiti di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene fortemente l’iniziativa presentata nella proposta della Commissione per potenziare il ruolo dei membri del SEBC interessati, in qualità di banche centrali di emissione delle valute in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati dalle CCP, nel processo di vigilanza delle CCP dell’Unione e nel riconoscimento delle CCP di paesi terzi. La BCE accoglie con grande favore e sostiene la proposta secondo cui l’Eurosistema, in qualità di banca centrale di emissione dell’euro, dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente significativo in relazione alle CCP dell’Unione e dei paesi terzi. Ciò si giustifica a causa dei rischi che potenzialmente determinati dal malfunzionamento di una CCP, o da talune azioni intraprese da una CCP nell’area della gestione del rischio, per l’espletamento dei compiti fondamentali da svolgersi nell’Eurosistema, in particolare la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Tali rischi potrebbero da ultimo incidere sul conseguimento dell’obiettivo principale dell’Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del trattato.

Le disfunzioni che interessano le CCP possono incidere sull’obiettivo principale dell’Eurosistema tramite vari canali. Ad esempio, tali disfunzioni possono incidere sulla posizione di liquidità degli enti creditizi dell’area dell’euro, potenzialmente interferendo con il regolare funzionamento di sistemi di pagamento dell’area dell’euro. Ciò potrebbe determinare un aumento della domanda di liquidità della banca centrale e possibili difficoltà nell’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. Inoltre, tali disfunzioni possono compromettere il funzionamento dei segmenti del mercato finanziario che sono fondamentali per la trasmissione della politica monetaria, ivi inclusi i mercati denominati in euro per operazioni di finanziamento tramite titoli e contratti derivati sui tassi di interesse.

Si prevede che sviluppi significativi sia a livello globale che a livello europeo aumentino i rischi determinati dalle CCP per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria unica. In primo luogo, la compensazione centralizzata ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. Per questa ragione, la Commissione ha già avanzato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (3). In secondo luogo, il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avrà un enorme impatto sulla capacità dell’Eurosistema di assolvere ai propri compiti di banca centrale di emissione dell’euro. Attualmente, alcune CCP stabilite nel Regno Unito compensano volumi significativi di transazioni denominate in euro. Pertanto, una disfunzione significativa che incida su una CCP di rilievo del Regno Unito potrebbe comportare notevoli conseguenze per la stabilità dell’euro. La capacità dell’Eurosistema di monitorare e gestire i rischi determinati dalle CCP del Regno Unito sarà pregiudicata se le CCP del Regno Unito non saranno più soggette al quadro legislativo e di vigilanza per le CCP dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

La proposta di regolamento prevede un ruolo potenziato per l’Eurosistema in qualità di banca centrale di emissione per l’euro nel quadro giuridico di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di assicurare che l’Eurosistema possa svolgere questo ruolo, è di vitale importanza che esso sia dotato dei relativi poteri ai sensi del trattato e dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto del SEBC»). Per questa ragione, alla BCE dovrebbe essere attribuita la competenza regolamentare in materia di sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, in particolare le CCP, attraverso la modifica dell’articolo 22 dello Statuto del SEBC. Il conferimento di poteri regolamentari alla BCE fa salvo l’articolo 12.1 dello Statuto del SEBC, che recita «[p]er quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali (BCN) per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC». Ciò include i compiti dell’Eurosistema, in qualità di banca centrale di emissione dell’euro. La BCE ha pertanto adottato la raccomandazione BCE/2017/18 della Banca centrale europea (5) il 22 giugno 2017.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Osservazioni specifiche

1.   Sistemi di voto nei collegi di vigilanza

1.1.

Come precedentemente rilevato dalla BCE con riferimento ai collegi, laddove le banche centrali dell’Eurosistema, che insieme costituiscono la «banca centrale di emissione» per l’euro, sono rappresentate nel collegio dalla BCE o da una BCN, e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi che sono partecipanti diretti significativi della CCP è effettuata dalla BCE, voti separati dovrebbero essere previsti per queste due funzioni. Nella stessa occasione, la BCE ha anche sottolineato che queste due funzioni sono distinte, come rispecchiato nella separazione giuridica e operativa tra i ruoli della BCE nella politica monetaria e nella vigilanza prudenziale (6). Pertanto, la BCE accoglie con grande favore il fatto che la proposta di regolamento affronti tale questione, assicurando che voti separati siano previsti per queste due funzioni.

1.2.

La BCE accoglie dunque favorevolmente le disposizioni della proposta di regolamento che modificano le relative disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. In primo luogo, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 è modificato per indicare che il collegio include, tra gli altri, (a) i membri permanenti della Sessione esecutiva della CCP; (b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che contribuiscono in misura maggiore al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, inclusa, se del caso, la BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (7); e (c) le banche centrali di emissione delle più importanti valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati. In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 è modificato al fine di specificare che laddove la BCE sia un membro del collegio ai sensi dei vari punti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento essa avrà un massimo di due voti nei collegi costituiti da un massimo di dodici membri, e un massimo di tre voti per collegi con più di 12 membri (8).

2.   L’obbligo di ottenere l’assenso della banca centrale di emissione in relazione ad alcuni progetti di decisione

2.1.

La proposta di regolamento prevede che le autorità competenti debbano inviare i progetti di decisione che riguardano le CCP dell’Unione alle relative banche centrali di emissione prima di adottare alcuna decisione relativa alla concessione o alla revoca dell’autorizzazione, all’estensione dei servizi e ai requisiti prudenziali per i controlli del rischio di liquidità, ai requisiti concernenti l’ammontare della garanzia, al regolamento e all’approvazione degli accordi di interoperabilità (9). Le autorità competenti devono ottenere il consenso della banca centrale di emissione in relazione ad ogni aspetto di quelle decisioni relativo all’espletamento dei loro compiti di politica monetaria. Laddove la banca centrale di emissione proponga delle modifiche, l’autorità competente può solo adottare la decisione così come modificata; laddove la banca centrale di emissione obietti a un progetto di decisione, l’autorità competente non può adottare tale decisione. Allo stesso modo, la proposta di regolamento prevede che, con riferimento alle CCP di classe 2 riconosciute di paese terzo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) debba inviare progetti di decisione alla banca centrale di emissione prima di adottare alcuna decisione relativa ai controlli del rischio di liquidità, ai requisiti in materia di garanzie reali, al regolamento, all’approvazione degli accordi di interoperabilità (10). Le autorità competenti devono ottenere il consenso della banca centrale di emissione in relazione ad ogni aspetto di quelle decisioni relativo all’espletamento dei loro compiti di politica monetaria. Laddove la banca centrale di emissione proponga delle modifiche, l’autorità competente può solo adottare la decisione così come modificata; e laddove la banca centrale di emissione obietti a un progetto di decisione, l’autorità competente non può adottare tale decisione. La BCE accoglie con gran favore il ruolo previsto dalla proposta di regolamento per le banche centrali di emissione, che permetterà ai membri del SEBC di avere un significativo ed effettivo coinvolgimento nel processo decisionale su questioni di diretta rilevanza per l’espletamento di compiti fondamentali del SEBC ai sensi dei trattati, ed il conseguimento del suo obiettivo primario di mantenimento della stabilità dei prezzi. La BCE ha una serie di notazioni a tal riguardo.

2.2.

In primo luogo, laddove la proposta di regolamento chiarisce che l’assenso della banca centrale di emissione deve essere ottenuto «in relazione a qualsiasi aspetto di tali decisioni concernente l’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria», dovrebbe essere sottolineato che questa frase è intesa a chiarire il contesto di politica monetaria in cui la banca centrale di emissione svolge il suo ruolo e lo scopo che tale ruolo persegue. Lo stesso vale per quanto concerne il riferimento alla conformità delle CCP di classe 2 di paesi terzi ai requisiti imposti dalla banca centrale di emissione «nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria» (11). Tale frase andrebbe letta in combinazione con il considerando 7 della proposta di regolamento. Dovrebbe essere sottolineato che tale frase non è intesa a rimettere alla discrezionalità delle autorità competenti o all’AESFEM la determinazione se per specifici progetti di decisione sia o no richiesto l’assenso della banca centrale di emissione, né è intesa a rimettere a una valutazione discrezionale la determinazione se le modifiche proposte o le obiezioni al progetto di decisione da parte della banca centrale di emissione siano state rispettate. Al riguardo, dovrebbe rilevarsi che l’Eurosistema gode di un’ampia discrezionalità nel definire e attuare la politica monetaria. Ciò è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (12) ed è indispensabile assicurare l’indipendenza della BCE e delle BCN, in conformità con l’articolo 130 del trattato. Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, per rispecchiare tale aspetto dovrebbe essere aggiunto alla proposta di regolamento un nuovo considerando.

2.3.

In secondo luogo, con riferimento alle tipologie di progetti di decisione soggetti all’assenso della banca centrale di emissione, la BCE ritiene che la proposta di regolamento dovrebbe assicurare il coinvolgimento della banca centrale di emissione relativamente a taluni aspetti chiave ulteriori della gestione del rischio della CCP. La BCE ritiene che, in relazione alle CCP sia dell’Unione che di paesi terzi, l’assenso della banca centrale di emissione dovrebbe essere previsto anche relativamente ai progetti di decisione che riguardano i requisiti di margine della CCP (articolo 41). Ciò è importante per la banca centrale di emissione a causa del collegamento cruciale tra gestione del rischio di liquidità, su cui si concentra la banca centrale di emissione, e processi relativi ai margini applicati da una CCP. Ad esempio, le disposizioni relative alle riscossioni infragiornaliere dei margini hanno un effetto significativo sulla capacità della CCP di ottenere risorse per far fronte ai suoi fabbisogni di liquidità quando questi devono essere soddisfatti. I processi e le procedure relativi ai margini, comprese le norme relative all’aggiustamento dei livelli di margine in periodi di stress dei mercati, possono anche avere implicazioni significative in termini di prociclicità: se impropriamente gestite, possono creare forti pressioni per la liquidità sui partecipanti diretti, suscettibili di compromettere la capacità della banca centrale di emissione di attuare i suoi obiettivi i politica monetaria.

Inoltre, la proposta di regolamento dovrebbe prevedere che l’assenso della banca centrale di emissione sia necessario per decisioni inerenti alla revisione dei modelli, alle prove di stress e ai test retrospettivi per la validazione dei modelli e dei parametri adottati dalla CCP per calcolare i suoi requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia, i requisiti concernenti i requisiti di garanzia reale e altre misure per il controllo del rischio ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ciò rileva per la banca centrale di emissione, perché le decisioni ai sensi dell’articolo 49 possono avere conseguenze dirette sul rispetto da parte della CCP dei requisiti procedurali e sostanziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione a cui la banca centrale di emissione deve altrimenti dare il suo assenso. Ad esempio, un mutamento nella metodologia adottata dalla CCP per le prove di stress sull’adeguatezza dei requisiti di garanzia reale avrebbe un impatto diretto sull’osservanza da parte della CCP degli obblighi relativi alle garanzie di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Nel separato documento di lavoro tecnico che accompagna questo parere, la BCE indica specifiche proposte redazionali relative i tipi di decisione su cui l’assenso della banca centrale di emissione dovrebbe essere necessario.

2.4.

In terzo luogo, la BCE osserva che le autorità competenti hanno un certo margine di apprezzamento circa l’assoggettamento delle modifiche proposte da una CCP a decisioni ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 648/2012, con riferimento all’estensione delle attività e dei servizi non coperti da autorizzazione iniziale, o a decisioni di cui all’articolo 49 con riferimento al riesame dei modelli, alle prove di stress e ai test retrospettivi. Se l’autorità competente ritiene che le modifiche proposte dalle CCP non includano l’estensione dell’attività a «servizi o attività aggiuntivi» o non costituiscano «modifiche significative» ai modelli e ai parametri, tali modifiche non sono soggette a decisioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 15 e 49. Al fine di sviluppare una cultura comune di vigilanza dell’Unione e assicurare prassi di vigilanza coerenti, l’AESFEM ha recentemente pubblicato un parere (13) sugli indicatori comuni per prodotti e servizi aggiuntivi di cui all’articolo 15 e per modifiche significative ai sensi dell’articolo 49. La BCE ritiene che il rispetto dei criteri enunciati nel parere dell’AESFEM sarà essenziale al fine di assicurare che l’assenso delle banche centrali di emissione interessate sia richiesto in tutti i casi in cui tale assenso è necessario. Pertanto, la BCE propone che gli orientamenti forniti dall’AESFEM in relazione all’interpretazione di tali articoli siano resi vincolanti. A tal fine, l’AESFEM dovrebbe svilupparli nella forma di progetti di norme tecniche di regolamentazione, che la Commissione dovrebbe poi adottare nella forma di un atto delegato. Per questo motivo, la BCE dispone specifiche proposte redazionali in un separato documento di lavoro tecnico che accompagna il presente parere.

3.   Riesame e valutazione

3.1.

La proposta di regolamento modifica l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012, prevedendo che le autorità competenti, in cooperazione con l’AESFEM, riesaminino le norme, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al regolamento (UE) n. 648/2012 e valutino i rischi a cui le CCP sono o potrebbero essere esposte. L’articolo 21 così come modificato prevede altresì che le CCP saranno soggette ad ispezioni in loco alle quali il personale dell’AESFEM sarà invitato a partecipare. In aggiunta, l’autorità competente è tenuta ad inoltrare all’AESFEM ogni informazione ricevuta dalle CCP e a richiedere alla CCP interessata ogni informazione richiesta dall’AESFEM che essa non può fornire.

3.2.

Il processo di riesame e valutazione, come modificato dalla proposta di regolamento, è funzionale a perseguire l’obiettivo fondamentale di assicurare che le CCP si conformino al regolamento (UE) n. 648/2012 in maniera continuativa. La BCE ritiene che la consultazione della banca centrale di emissione nel processo di riesame e valutazione, laddove ritenuta necessaria dalla autorità competente per assicurare che la banca centrale di emissione possa adempiere alle sue funzioni ai sensi della proposta di regolamento, sarebbe un importante corollario agli obblighi di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2. La capacità di contribuire al riesame effettuato dalle autorità competenti, in cooperazione con l’AESFEM, consentirebbe alla banca centrale di emissione di assicurare che le CCP non stiano generando rischi per l’espletamento dei compiti fondamentali dell’Eurosistema ai sensi dei trattati e il raggiungimento del suo obiettivo primario di mantenimento della stabilità dei prezzi.

3.3.

Nel separato documento di lavoro tecnico che accompagna questo parere, la BCE indica specifiche proposte redazionali relative alla consultazione della banca centrale di emissione nel processo di riesame e valutazione ai sensi dell’articolo 21.

4.   Il ruolo consultivo della BCE riguardo ai progetti di atti delegati e di esecuzione

4.1.

È importante ricordare che i progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano come «proposte di atti dell’Unione» ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Sia gli atti delegati che di esecuzione costituiscono atti giuridici dell’Unione. La BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su ogni progetto di atto dell’Unione, inclusi i progetti di atti delegati e di esecuzione, che ricada nell’ambito delle sue competenze. L’obbligo di consultare la BCE è stato chiarito dalla Corte di giustizia europea in Commissione/BCE  (14) con riguardo alle funzioni e alle competenze della BCE. Alla luce del fatto che infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, sono essenziali per l’assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC ex articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il perseguimento del suo obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del trattato, la BCE dovrebbe essere debitamente consultata sugli atti delegati e di esecuzione adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Mentre l’obbligo di consultare la BCE deriva direttamente dal trattato, a fini di chiarezza, tale requisito dovrebbe altresì essere rispecchiato in un considerando della proposta di regolamento. Vista l’importanza degli atti delegati e di esecuzione nel quadro dello sviluppo della normativa sui servizi finanziari dell’Unione, la BCE svolgerà il suo ruolo consultivo sui temi che rientrano nelle proprie competenze tenendo conto pienamente delle tempistiche per l’adozione di tali atti e la necessità di assicurare la regolare adozione della normativa di attuazione (15).

4.2.

Inoltre con riferimento a diversi elementi della proposta di regolamento, oltre alla consultazione della BCE, il coinvolgimento precoce dei membri del SEBC interessati nello sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, di atti delegati e di esecuzione potrebbe risultare particolarmente utile e dovrebbe essere specificamente previsto.

4.3.

In primo luogo, diverse disposizioni della proposta di regolamento si riferiscono al ruolo della banca centrale di emissione. Come rilevato al paragrafo 2, tali disposizioni includono situazioni in cui l’assenso della banca centrale di emissione è richiesto per talune decisioni prese dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Inoltre, si fa riferimento a situazioni in cui la banca centrale di emissione deve fornire all’AESFEM conferma scritta che una CCP di classe 2 di un paese terzo si conforma ad ogni requisito imposto dalla banca centrale di emissione (16), e a quando l’AESFEM giunge alla conclusione, di concerto con la banca centrale di emissione interessata, che una CCP è di «importanza sistemica significativa» (17). Al fine di determinare quale banca centrale di emissione dovrebbe partecipare, la proposta di regolamento contiene rinvii all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012, che puntualizza che il collegio sarà composto dalle «banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati». La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato, sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall’AESFEM, che specifichi le condizioni alle quali le valute dell’Unione a cui l’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), fa riferimento devono essere considerate le più importanti. Di conseguenza, nel 2013 essa ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (18), che può ora essere necessario riesaminare e aggiornare, al fine di assicurare l’opportuno coinvolgimento delle banche centrali di emissione delle valute degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, tenendo conto dell’impatto che le disfunzioni nell’attività delle CCP possono avere su tali valute. Lo sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell’AESFEM a tal fine dovrebbe essere effettuato in stretta collaborazione con i membri del SEBC interessati. Inoltre, l’atto delegato dovrebbe essere adottato solo a seguito di formale consultazione con la BCE. La BCE suggerisce anche che, nell’interesse della certezza del diritto, un rinvio all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere inserito altresì nelle disposizioni della proposta di regolamento che fanno riferimento solo alla «banca centrale di emissione pertinente/interessata».

4.4.

In secondo luogo, la proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 bis, che dispone che l’AESFEM determini se una CCP di paese terzo è di importanza sistemica o è suscettibile di diventarlo per la stabilità finanziaria dell’Unione o per uno o più dei suoi Stati membri, denominata «CCP di classe 2». Essa stabilisce i criteri che l’AESFEM deve tenere in considerazione nella sua determinazione e prevede che la Commissione adotterà un atto delegato per meglio definire tali criteri. Al fine di assicurare l’opportuno coinvolgimento delle banche centrali di emissione nell’elaborazione dei criteri rilevanti, l’elaborazione di tale atto delegato da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato in stretta collaborazione con i membri del SEBC interessati.

5.   Le CCP di paesi terzi di «importanza sistemica significativa»

La proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 quater, che dispone che l’AESFEM, «di concerto» con le pertinenti banche centrali di emissione, possa giungere alla conclusione che una CCP è di tale importanza sistemica significativa che non dovrebbe essere riconosciuta. La BCE evince che «di concerto» significa che l’AESFEM non può, senza previa approvazione delle banche centrali di emissione pertinenti, raccomandare alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che quella CCP non dovrebbe essere riconosciuta.

6.   Cooperazione e scambio di informazioni tra la sessione esecutiva per le CCP e i collegi di vigilanza

La BCE osserva che la sessione esecutiva per le CCP non include tutti i membri dei collegi di vigilanza e non include il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Il collegio di vigilanza si compone non solo delle autorità competenti responsabili della vigilanza della CCP, ma anche delle autorità di vigilanza degli enti sui quali le operazioni di quella CCP potrebbero avere un impatto, in particolare i partecipanti diretti selezionati, le sedi di negoziazione, le CCP interoperanti e i depositari centrali di titoli. Il CERS è responsabile per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione. Al fine di assicurare che il CERS e i membri del collegio di vigilanza che non siano anche membri della sessione esecutiva per le CCP dispongano di tutte le informazioni rilevanti necessarie al fine dell’espletamento dei loro compiti, è fondamentale che vi sia un obbligo di scambio di informazioni tra la sessione esecutiva per le CCP e il CERS e gli altri membri del collegio di vigilanza che non sono membri della sessione esecutiva per le CCP. Le informazioni oggetto di scambio tra il CERS e il collegio di vigilanza dovrebbero essere complete e dovrebbero includere le informazioni nella disponibilità della sessione esecutiva per le CCP che sono necessarie al CERS e ai membri del collegio di vigilanza per adempiere ai propri compiti. Allo stesso modo, le informazioni relative alle CCP di paesi terzi dovrebbero essere oggetto di scambio con il CERS e le autorità competenti interessate elencate all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, laddove necessario ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

7.   La BCE in qualità di membro senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM

La BCE osserva che la proposta di regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) per includere il capo e i direttori della sessione esecutiva per le CCP tra i membri senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM (20). La BCE accoglie con grande favore tale disposizione, che assicura che gli orientamenti, le raccomandazioni e gli altri strumenti pratici e di convergenza sviluppati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM tengano conto della prospettiva e delle competenze del capo e dei direttori della sessione esecutiva per le CCP. Tuttavia, la BCE ritiene che sia altresì indispensabile che la BCE sia inclusa tra i membri senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM, al fine di assicurare l’effettiva collaborazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra banche centrali e autorità di vigilanza e per assicurare che gli orientamenti, le raccomandazioni e gli altri strumenti pratici e di convergenza sviluppati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM tengano conto della prospettiva e delle competenze della BCE (21). Ciò rileva non solo riguardo alle CCP, ma anche agli altri partecipanti al mercato finanziario, inclusi i depositari centrali di titoli e i repertori di dati sulle negoziazioni. Per questa ragione, la BCE raccomanda che anch’essa diventi un membro senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM.

8.   Interazione con la proposta di regolamento per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali

La BCE sostiene in pieno la valutazione della Commissione nella relazione alla proposta che gli adeguamenti e i miglioramenti alla vigilanza dovranno inoltre trovare adeguato riscontro nella proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle CCP. La BCE concorda che modifiche mirate possono rivelarsi necessarie per tenere in conto il nuovo ruolo della sessione esecutiva per le CCP nei collegi ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e successivamente nei collegi di risoluzione. La BCE apprezzerebbe la promozione della coerenza e dell’effettiva interazione fra i piani di risanamento e risoluzione tra CCP, nonché il monitoraggio e il contenimento delle implicazioni del loro rischio aggregato per la stabilità finanziaria dell’Unione. La BCE sarebbe favorevole a che, durante la finalizzazione della proposta di regolamento, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo prendessero in considerazione un potenziale ruolo della sessione esecutiva per le CCP in questo contesto (22).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 331 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  COM(2016) 856 final.

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Raccomandazione BCE/2017/18 del 22 giugno 2017 di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 212, 1.7.2017, pag. 14).

(6)  Cfr. il paragrafo 2.1.2 del Parere CON/2017/38 della Banca centrale europea del 20 settembre 2017 relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu. V. anche «ECB response to the Commission consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (Risposta della BCE alla consultazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR) datata 2 settembre 2015, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(7)  V. l’articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(8)  V. l’articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(9)  L’articolo 2, paragrafo 7, della proposta di regolamento aggiunge un nuovo articolo 21 bis, paragrafo 2.

(10)  L’articolo 2, paragrafo 10, della proposta di regolamento aggiunge un nuovo articolo 25 ter, paragrafo 2.

(11)  L’articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b).

(12)  Paragrafo 68 di Peter Gauweiler/Deutscher Bundestag, C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400; e paragrafo 68 di Accorinti e a./BCE, T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756.

(13)  «ESMA Opinion of 15 November 2016 on common indicators for new products and services under Article 15 and for significant changes under Article 49 of EMIR (ESMA/2016/1574)» (parere dell’AESFEM del 15 novembre 2016 sugli indicatori comuni per nuovi prodotti e servizi ai sensi dell’articolo 15 e per le modifiche significative di cui all’articolo 49 dell’EMIR), disponibile sul sito Internet dell’AESFEM all’indirizzo www.esma.europa.eu.

(14)  Commissione/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, in particolare i paragrafi 110 e 111. Al paragrafo 110, la Corte ha chiarito che l’obbligo previsto dalla disposizione è volto «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto dell’Unione nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(15)  Cfr. paragrafo 2 del parere CON/2015/10, paragrafo 2 del parere CON/2012/77, paragrafo 4 del parere CON/2012/5, paragrafo 8 del parere CON/2011/44 e paragrafo 4 del parere CON/2011/42.

(16)  L’articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b).

(17)  L’articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 quater.

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(20)  L’articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento aggiunge un nuovo punto f) all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(21)  V. Parere CON/2010/5. V. anche «ECB contribution to the European Commission’s consultation on the operations of the European Supervisory Authorities» (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulle operazioni delle autorità europee di vigilanza), pubblicato il 7 luglio 2017, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(22)  V. il paragrafo 1.4 del parere CON/2017/38.


15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/10


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 ottobre 2017

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Introduzione e base giuridica

In data 6 e 9 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto rispettivamente dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (1) (di seguito, la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria e di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui al primo e al quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, sul contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sugli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE, in generale, sostiene l’iniziativa della Commissione di introdurre una serie di modifiche mirate al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per semplificare le norme applicabili ed eliminare oneri sproporzionati.

Osservazioni specifiche

1.   Esenzione per le operazioni di banca centrale

1.1.

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 esonera i membri del SEBC ma non le loro controparti dagli obblighi di segnalazione. Di conseguenza, ove un contratto derivato sia concluso con un membro del SEBC, è necessario che la controparte segnali i dettagli dell’operazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In questo contesto, può rilevarsi che le relative operazioni di banca centrale sono esentate dalla segnalazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre, le operazioni di banca centrale in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria sono esentate dalla divulgazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

1.2.

La BCE nutre preoccupazioni in merito ai rischi che potrebbero emergere ove, a dispetto dei regimi di riservatezza applicati dalle controparti, le informazioni relative alle operazioni relative alle politiche del SEBC dovessero trapelare al pubblico e gli operatori di mercato potessero identificare le operazioni delle banche centrali nazionali del SEBC (BCN). In effetti, ciò potrebbe avere un impatto negativo sull’adempimento da parte delle BCN dei rispettivi compiti rispetto alle operazioni di banca centrale, in particolare nel campo della politica monetaria o delle operazioni in cambi, quando sia necessaria la riservatezza (6). Richiedere alle controparti dei membri del SEBC di segnalare tutti i dati relativi alle rispettive operazioni a repertori di dati sulle negoziazioni consegue l’effetto indesiderato di istituire un obbligo di segnalazione indiretta di operazioni di banca centrale, limitando così l’efficacia dell’esenzione concessa ai membri del SEBC. È importante, pertanto, che i registri dei membri del SEBC siano tutelati e che le segnalazioni basate sulle operazioni di banca centrale permangano efficaci (7).

1.3.

La BCE, pertanto, al fine di assicurare che le BCN continuino ad adempiere efficacemente ai propri compiti, ritiene sia importante che le operazioni di banca centrale siano interamente esentate dagli obblighi di segnalazione.

2.   Obbligo di segnalazione

2.1.

In merito alla proposta di modifica dell’articolo 9, paragrafo 1, la BCE prende atto dei risultati della valutazione d’impatto della Commissione e comprende la necessità di ridurre gli oneri di segnalazione per le piccole controparti non finanziarie. Al riguardo, la BCE valuta con favore la soluzione proposta dalla Commissione secondo la quale in particolari casi la responsabilità per la segnalazione dovrebbe essere assunta dalle controparti centrali (CCP), dalle controparti finanziarie, dalle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dai gestori di fondi di investimento alternativo (8). La proposta sembra realizzare un buon compromesso tra l’esigenza di assicurare la completezza dei dati e ridurre al minimo gli oneri di segnalazione e, al tempo stesso, allineare la struttura degli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365.

2.2.

La proposta di regolamento introduce altresì un’esenzione dagli obblighi di segnalazione per le negoziazioni infragruppo che coinvolgono una controparte non finanziaria (9). La BCE nutre preoccupazioni in merito a tale proposta di modifica per le ragioni esposte ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.3.

2.2.1.

Sulla base delle analisi dei dati esistenti, la conferma che un contratto derivato over-the-counter (OTC) è un’operazione infragruppo ai sensi dell’attuale quadro di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (10) si rivela spesso inaffidabile, quando è oggetto di verifica incrociata con altre fonti di dati. Nel quadro di una qualità dei dati ancora in evoluzione, pertanto, l’esenzione incondizionata delle segnalazioni infragruppo per le controparti non finanziarie determina un rischio di arbitraggio regolamentare da parte degli operatori segnalanti.

2.2.2.

Le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie sono esentate dalla costituzione di garanzie solo ove siano soddisfatte determinate condizioni e salva autorizzazione delle autorità competenti (11). La BCE nutre il timore che, ove tali condizioni non siano soddisfatte e le controparti si scambino garanzie per le loro operazioni infragruppo, in mancanza di obblighi di segnalazione, i rischi associati ai margini e alla prociclicità delle garanzie possano rimanere non monitorati. L’asimmetria spezzerebbe la complementarità tra la trasparenza e l’attenuazione del rischio che costituisce il fulcro dell’impianto ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.2.3.

L’esonero proposto può, potenzialmente, condurre a forme sofisticate di elusione degli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in quanto le negoziazioni possono essere effettuate tramite filiazioni non finanziarie di gruppi finanziari più grandi. A causa dell’elevato tasso di partecipazione di controparti non finanziarie nelle operazioni in derivati su cambi, l’impatto della modifica potrebbe essere particolarmente rilevante per segnalazioni relative a derivati su valute.

2.3.

La BCE ritiene che l’obbligo delle controparti finanziarie di effettuare le segnalazioni per conto delle controparti non finanziarie (12) già affronta la problematica dell’eccessivo onere di segnalazione per le piccole controparti non finanziarie, anche in caso di negoziazioni infragruppo. Il costo marginale di segnalazioni supplementari per controparti non finanziarie che già dovrebbero essere dotate di appropriate infrastrutture IT dovrebbe essere trascurabile. La BCE raccomanda pertanto di non escludere dalle segnalazioni le negoziazioni infragruppo tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie. Tra le negoziazioni infragruppo effettuate tra controparti non finanziarie, solo le negoziazioni concluse da piccole controparti non finanziarie che non determinano alcun rischio sistemico dovrebbero essere escluse. Alla luce di quanto precede la BCE raccomanda che le negoziazioni infragruppo tra controparti non finanziarie siano escluse dalle segnalazioni a condizione che tali controparti non finanziarie non siano soggette a un obbligo di compensazione. A corollario, le controparti non finanziarie che assoggettate a un obbligo di compensazione devono effettuare le segnalazioni per conto delle altre controparti non finanziarie in caso di negoziazioni infragruppo tra le stesse.

2.4.

La BCE rileva che le negoziazioni infragruppo che coinvolgono una controparte di un paese terzo per cui non opera una decisione di equivalenza della Commissione saranno ancora assoggettate a un obbligo di segnalazione e che, pertanto, l’attuale esonero (13) non si applica a tali negoziazioni.

2.5.

La BCE guarda con favore alla modifica dell’articolo 9, paragrafo 6. L’attuazione degli standard per l’identificazione delle controparti delle negoziazioni e dei titoli messa in atto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione (14) costituisce un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità dei dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Anche l’allineamento del regolamento (UE) n. 648/2012 con il regolamento (UE) 2015/2365 e il regolamento (UE) n. 600/2014 è importante per garantire la comparabilità ed assicurare una visione globale sulle strutture e le attività dei mercati finanziari.

3.   Modifiche intese a garantire la qualità dei dati

3.1.

La BCE ritiene le proposte di modifica dell’articolo 78 (15) e dell’articolo 81, paragrafo 5 (16), costituiscano notevoli passi avanti in quanto agevoleranno l’armonizzazione delle procedure e delle politiche dei repertori di dati sulle negoziazioni e delle condizioni alle quali essi possono fornire i dati alle autorità competenti.

3.2.

La BCE valuta positivamente anche l’incarico conferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) di predisporre una relazione sull’attuazione dell’obblighi di segnalazione ai sensi del nuovo articolo 85, paragrafo 3, lettera d) (17), e apprezzerebbe il coinvolgimento del SEBC nell’elaborazione della relazione per la Commissione ai sensi del nuovo articolo 85, paragrafo 3, lettera d).

4.   Rispetto da parte degli enti creditizi delle procedure per la gestione del rischio, degli esoneri infragruppo e dei requisiti patrimoniali

4.1.

La BCE appoggia la proposta di introdurre procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio che richiedono che lo scambio di garanzie sia effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione in relazione a contratti derivati OTC (18).

4.2.

La BCE prende atto che nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 (19), i compiti di assicurare che gli enti creditizi rispettino i requisiti in materia di gestione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alle procedure relative allo scambio di garanzie da effettuarsi in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione, compresi gli esoneri infragruppo (20), e il requisito in materia di fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 di detenere un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire i rischi non coperti da un adeguato scambio di garanzie, hanno natura prudenziale e ricadono pertanto tra i compiti conferiti alla BCE dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e d), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

5.   Trasparenza delle CCP

5.1.

La BCE appoggia la proposta che le CCP dovrebbero fornire ai loro partecipanti diretti uno strumento per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato delle caratteristiche dei modelli di margine iniziale utilizzati (21). Ciò aumenterà la trasparenza e la prevedibilità dei requisiti in materia di margine iniziale, migliorando così la comprensione da parte dei partecipanti diretti dei rischi e dei costi connessi alla partecipazione a una CCP.

5.2.

Inoltre, la BCE propone l’inclusione di strumenti di intervento macroprudenziale al fine di prevenire l’accumulo del rischio sistemico derivante specialmente da un’eccessiva leva finanziaria e di limitare ulteriormente la prociclicità di margini e scarti di garanzia. La BCE propone che i principi rilevanti per gli strumenti macroprudenziali siano stabiliti in un atto di livello 1. Gli strumenti di politica macroprudenziale dovrebbero essere applicati alle controparti a livello di operazione. In tal modo, tutte le operazioni rilevanti sarebbero toccate, incluse quelle effettuate da operatori non bancari, a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state concluse sul mercato compensato a livello centrale, sul mercato non compensato a livello centrale o da controparti dell’Unione che compensano le proprie negoziazioni tramite una CCP di un paese terzo (22). I principi e i requisiti richiesti per tali strumenti macroprudenziali dovrebbero essere inclusi, se non nell’attuale proposta, allora alla prossima occasione, come la prossima revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel 2020.

5.3.

Inoltre, come segnalato in una relazione recentemente pubblicata dal CERS sulla revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 (23), la BCE ritiene che le CCP che operano nell’Unione dovrebbero essere obbligate a pubblicare informazioni a carattere quantitativo e qualitativo in conformità ai principi di informativa al pubblico del CPIM-IOSCO (24). Disporre di un fondamento giuridico più solido affinché le CCP pubblichino dati coerenti con tali principi aiuterebbe l’industria finanziaria e il grande pubblico a capire meglio il quadro complesso in cui le CCP operano.

6.   Classificazione delle società veicolo per la cartolarizzazione come controparti finanziarie

6.1.

La BCE prende atto che si propone di classificare le società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entities, SSPE) come controparti finanziarie (25). Tuttavia l’articolo 27 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (26) propone di modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 ed esentare dall’obbligo di compensazione le SSPE STS a condizione che il rischio di credito di controparte sia adeguatamente attenuato. La BCE ribadisce la posizione già espressa (27) che le SSPE STS dovrebbero essere integralmente esonerate sia dall’obbligo di compensazione che dal requisito normativo di fornire garanzie (28).

6.2.

Di conseguenza, la BCE sostiene le disposizioni dell’articolo 27 della proposta menzionato al paragrafo 6.1, incluso l’incarico per le autorità europee di vigilanza di sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte da far adottare alla Commissione (29), come anche altre necessarie modifiche che esentano le SSPE STS sia dagli obblighi di compensazione che dagli obblighi di pagare il margine. Tale trattamento è necessario al fine di garantire condizioni uniformi con riferimento alle obbligazioni garantite idonee e può essere giustificato per motivi prudenziali in relazione alle SSPE STS.

7.   Modifiche alla metodologia di calcolo delle posizioni delle controparti nei contratti derivati OTC

La BCE nota che la proposta di introduzione di una metodologia di calcolo delle posizioni nei contratti derivati OTC utile a determinare se una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria è soggetta all’obbligo di compensazione, che si basa su dati di fine periodo al posto della media mobile nei contratti derivati OTC a trenta giorni lavorativi (30), può creare un incentivo per «operazioni cosmetiche» miranti ad eludere l’obbligo di compensazione. La BCE propone dunque di aggiungere ai nuovi articoli 4 bis, paragrafo 2 (31), e 10, paragrafo 2 (32), introdotti dalla proposta di regolamento un requisito in forza del quale una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria debbano essere in grado di dimostrare all’autorità competente di pertinenza che il calcolo della posizione a fine mese aggregata nei contratti derivati OTC non conduce ad una sistematica sottovalutazione della posizione complessiva.

8.   Il ruolo consultivo della BCE riguardo ai progetti di atti delegati e di esecuzione

8.1.

È importante ricordare che i progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano quali «proposte di atti dell’Unione» ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Sia gli atti delegati che di esecuzione costituiscono atti giuridici dell’Unione. La BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su ogni progetto di atto dell’Unione, inclusi i progetti di atti delegati e di esecuzione, che ricada nell’ambito delle proprie competenze. L’obbligo di consultare la BCE fu chiarito dalla Corte di giustizia europea in Commissione contro BCE  (33) con riguardo alle funzioni e alle competenze della BCE. Alla luce del fatto che le infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione, sono essenziali per l’assolvimento di tali compiti fondamentali del SEBC ex articolo 127, paragrafo 2, del trattato ed il perseguimento del proprio obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi ex articolo 127, paragrafo 1, del trattato, la BCE dovrebbe essere debitamente consultata sugli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Mentre l’obbligo di consultare la BCE deriva direttamente dal trattato, a fini di chiarezza, tale requisito dovrebbe altresì essere riflesso in un considerando della proposta di regolamento. Vista l’importanza di atti delegati e di esecuzione come parte dello sviluppo della normativa sui servizi finanziari dell’Unione, la BCE svolgerà il suo ruolo consultivo sui temi che rientrano nelle sue competenze tenendo conto pienamente delle tempistiche per l’adozione di tali atti e la necessità di assicurare la regolare adozione della normativa di attuazione (34).

8.2.

Inoltre, con riferimento a una serie di elementi della proposta di regolamento, non solo la consultazione della BCE, ma altresì il coinvolgimento precoce dei membri rilevanti del SEBC, nello sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, atti delegati e di esecuzione potrebbe risultare particolarmente utile e dovrebbe specificamente previsto.

8.3.

In primo luogo, la Commissione ha il potere di adottare norme tecniche di attuazione, sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione sviluppate dall’AESFEM che specificano gli standard dei dati e i formati delle informazioni da segnalare, i metodi e i meccanismi per la segnalazione, la frequenza delle segnalazioni e la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati (35). Il SEBC sta utilizzando sempre di più i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’adempimento dei suoi compiti. Al fine di valorizzare le conoscenze maturate dal SEBC in materia di qualità dei dati segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, lo sviluppo di progetti di norme tecniche di attuazione da parte dell’AESFEM dovrebbe essere effettuato in stretta collaborazione con i relativi membri del SEBC.

8.4.

In secondo luogo, la Commissione ha il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione, sulla base dei progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall’AESFEM, che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure per la verifica dei dati con riguardo alla loro completezza e accuratezza e dell’aderenza agli obblighi di segnalazione (36). Le autorità con accesso diretto e immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni, inclusi i relativi membri del SEBC, hanno sviluppato una competenza significativa in tale settore. È dunque importante assicurare che una tale competenza sia sfruttata nello sviluppo di norme tecniche di regolamentazione. A tal fine lo sviluppo di un progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell’AESFEM dovrebbe essere effettuato in stretta cooperazione con i relativi membri del SEBC.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 ottobre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(6)  V. il paragrafo 7 del parere CON/2012/21. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(7)  V. pagg. 2 e da 13 a 14 della «ECB response to the Commission consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (Risposta della BCE alla consultazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), datata 2 settembre 2015, disponibile sul sito Internet della all’indirizzo BCE www.ecb.europa.eu.

(8)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della proposta di regolamento.

(9)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della proposta di regolamento.

(10)  V. articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)  V. l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della proposta di regolamento.

(13)  V. l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 17, 21.1.2017, pag. 17).

(15)  V. l’articolo 1, paragrafo 16, della proposta di regolamento.

(16)  V. l’articolo 1, paragrafo 17, lettera c), della proposta di regolamento.

(17)  V. l’articolo 1, paragrafo 19, lettera c), della proposta di regolamento.

(18)  V. l’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della proposta di regolamento.

(19)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(20)  V. l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(21)  V. l’articolo 1, paragrafo 10, della proposta di regolamento.

(22)  In linea con la posizione espresa dalla BCE nella «ECB response to the Commission consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (Risposta della BCE alla consultazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), datata 2 settembre 2015, disponibile sul sito Internet della all’indirizzo BCE www.ecb.europa.eu.

(23)  «The Revision of the European Market Infrastructure Regulation» (La revisione del regolamento sulla infrastruttura di mercato europee), CERS, aprile 2017. Disponibile su: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf.

(24)  «Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties» (Relazione finale del Consiglio del CPIM-IOSCO relativa alle norme di informativa quantitativa pubblica per le controparti centrali), febbraio 2015. Disponibile su http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf.

(25)  V. l’articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  V. «Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: “An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation”» (Risposta congiunta dalla Bank of England e dalla Banca centrale europea al documento di consultazione della Commissione europea: Un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate), disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(28)  Sull’esonero dall’obbligo della costituzione di garanzie, v. paragrafi 2.2 e 5.5 del parere CON/2016/11.

(29)  V. l’articolo 27, paragrafo 2, della COM(2015) 472.

(30)  V. l’articolo 1, paragrafi 3 e 8, della proposta di regolamento.

(31)  V. l’articolo 1, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(32)  V. l’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(33)  Commissione contro BCE, C-11/00, ECLI: EU:C:2003:395, in particolare paragrafi 110 e 111. Al paragrafo 110, la Corte ha chiarito che l’obbligo previsto dalla disposizione è volto «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto dell’Unione nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(34)  Cfr. paragrafo 2 del parere CON/2015/10, paragrafo 4 del parere CON/2012/5, paragrafo 8 del parere CON/2011/44 e paragrafo 4 del parere CON/2011/42.

(35)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), della proposta di regolamento.

(36)  V. l’articolo 1, paragrafo 16, della proposta di regolamento.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 novembre 2017

(2017/C 385/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1745

JPY

yen giapponesi

133,29

DKK

corone danesi

7,4414

GBP

sterline inglesi

0,89585

SEK

corone svedesi

9,8905

CHF

franchi svizzeri

1,1643

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5923

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,566

HUF

fiorini ungheresi

311,97

PLN

zloty polacchi

4,2381

RON

leu rumeni

4,6493

TRY

lire turche

4,5477

AUD

dollari australiani

1,5361

CAD

dollari canadesi

1,4933

HKD

dollari di Hong Kong

9,1645

NZD

dollari neozelandesi

1,7092

SGD

dollari di Singapore

1,5978

KRW

won sudcoreani

1 309,46

ZAR

rand sudafricani

16,8932

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7950

HRK

kuna croata

7,5520

IDR

rupia indonesiana

15 918,59

MYR

ringgit malese

4,9259

PHP

peso filippino

60,070

RUB

rublo russo

70,1633

THB

baht thailandese

38,829

BRL

real brasiliano

3,8488

MXN

peso messicano

22,4266

INR

rupia indiana

76,8150


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/17


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1 dicembre 2017

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2017/C 385/06)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 346 del 14.10.2017, pag. 5.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

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ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2017

31.12.2017

-0,15

-0,15

0,76

-0,15

0,57

-0,15

0,03

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,59

0,19

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,83

-0,15

1,55

-0,36

-0,15

-0,15

0,65

1.11.2017

30.11.2017

-0,15

-0,15

0,76

-0,15

0,57

-0,15

0,06

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,59

0,25

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,83

-0,15

1,28

-0,36

-0,15

-0,15

0,65

1.10.2017

31.10.2017

-0,15

-0,15

0,76

-0,15

0,45

-0,15

0,09

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,59

0,30

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,83

-0,15

1,10

-0,36

-0,15

-0,15

0,65

1.9.2017

30.9.2017

-0,13

-0,13

0,76

-0,13

0,45

-0,13

0,12

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,59

0,30

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,83

-0,13

1,10

-0,36

-0,13

-0,13

0,65

1.8.2017

31.8.2017

-0,13

-0,13

0,76

-0,13

0,45

-0,13

0,12

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,59

0,30

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,83

-0,13

1,10

-0,36

-0,13

-0,13

0,78

1.6.2017

31.7.2017

-0,10

-0,10

0,76

-0,10

0,45

-0,10

0,12

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

0,70

0,37

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

1,83

-0,10

1,10

-0,36

-0,10

-0,10

0,78

1.5.2017

31.5.2017

-0,10

-0,10

0,76

-0,10

0,45

-0,10

0,12

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

0,70

0,44

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

1,83

-0,10

1,10

-0,36

-0,10

-0,10

0,78

1.4.2017

30.4.2017

-0,08

-0,08

0,76

-0,08

0,45

-0,08

0,16

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

0,83

0,44

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

1,83

-0,08

1,10

-0,36

-0,08

-0,08

0,78

1.3.2017

31.3.2017

-0,08

-0,08

0,76

-0,08

0,45

-0,08

0,16

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

1,05

0,53

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

1,83

-0,08

1,10

-0,36

-0,08

-0,08

0,78

1.1.2017

28.2.2017

-0,07

-0,07

0,76

-0,07

0,45

-0,07

0,16

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

1,05

0,75

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

1,83

-0,07

1,10

-0,36

-0,07

-0,07

0,78


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 385/07)

1.

In data 8 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Crédit Agricole Cariparma S.p.A. («Cariparma», Italia),

Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. («Caricesena», Italia),

Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. («Carim», Italia),

Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. («Carismi», Italia),

Crédit Agricole Cariparma S.p.A acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Cariparma: controllata di Crédit Agricole SA («Crédit Agricole», Francia), prima in Europa come bancassicurazione e gestore di attivi. Il gruppo Crédit Agricole è presente in Italia con una gamma completa di servizi finanziari,

—   Caricesena: attiva in tutti i settori dell'intermediazione finanziaria e creditizia, nell'Italia settentrionale e centrale,

—   Carim: attiva in Italia nel settore dei servizi bancari al dettaglio, in particolare nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio,

—   Carismi: attiva principalmente nel settore dei servizi bancari al dettaglio, in particolare nell'Italia settentrionale e centrale e in Toscana.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/20


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 385/08)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«FINOCCHIONA»

N. UE: PGI-IT-01120-AM01 — 25.7.2017

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela della Finocchiona

Via Carlo del Prete, 49/r

50127 Firenze (FI)

ITALIA

Tel. +39 0554221769

Email: info@finocchionaigp.it

PEC: finocchionaigp@pec.it

Il Consorzio di Tutela della Finocchiona è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia.

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Si modifica l’attuale prescrizione prevista dal disciplinare che indica al punto 2.1.3 dell’Articolo 2 «Caratteristiche chimiche» e al punto 3.2 del documento unico in merito al requisito di «Attività dell’acqua (aw): minore o uguale a 0,92».

Il valore «Attività dell’acqua (aw): minore o uguale a 0,92» è sostituito con «Attività dell’acqua (aw): minore o uguale a 0,945»

L’aumento del valore di «aw» è finalizzato a garantire una maggiore umidità del prodotto rispetto a quello definito dal disciplinare in vigore e, quindi, a garantire e preservare la consistenza morbida della fetta, caratteristica fondamentale che contraddistingue la Finocchiona I.G.P. dagli altri prodotti analoghi presenti sul mercato.

Si ritiene quindi che la modifica soddisfi le condizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 2, lettera da a) ad e) del Reg. (UE) 1151/2012 e possa essere classificata come minore.

DOCUMENTO UNICO

«FINOCCHIONA»

N. UE: PGI-IT-01120-AM01 — 25.7.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Finocchiona»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il salame «Finocchiona» I.G.P. è caratterizzato dall’aroma di finocchio, presente in semi e/o fiori nell’impasto, e dalla consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco rosato delle parti grasse, parti ben mescolate e dai confini indefiniti, possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio. L’odore è gradevole e caratteristico dovuto all’aroma marcato del finocchio e leggero dell’aglio; il sapore è fresco e appetitoso, mai acido. Presenta le seguenti caratteristiche chimiche: Proteine totali: non inferiori al 20 %; Grassi totali: non superiori al 35 %; pH: compreso tra 5 e 6; Attività dell’acqua (aw): minore o uguale a 0,945; Sale: non superiore al 6 %.

Salume cilindrico, esternamente ricoperto da caratteristica impiumatura dovuta alle muffe sviluppate durante la stagionatura. La pezzatura varia da formati piccoli, da 0,5 Kg di peso all’insacco, a formati più grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso all’insacco, e viene immesso al consumo intera o in tranci, sfusa o sottovuoto o in atmosfera protettiva, o come affettato che può essere fatto sottovuoto o in atmosfera protettiva.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La razione alimentare dei suini pesanti è determinata per composizione e impiego, si articola in due fasi ed è, in prevalenza, basata sui sottoprodotti dell’attività casearia e sulla produzione cerealicola. Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi di peso vivo) sono, in idonea concentrazione, tutti quelli utilizzabili nella seconda fase, nonché, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45 % di quella totale: farina di estrazione di soia; silomais; semola glutinata di mais e/o corn gluten feed; carrube denocciolate, distillers; lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C; farina di pesce, lisati proteici; latticello. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55 % di quella totale, sono: cereali e cereali minori; cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento; patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soia; farina di girasole; manioca, melasso, farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose; polpe secche esauste di bietola; farina di sesamo; expeller di lino, marco mele e pere, buccette d’uva o di pomodori quali veicoli d’integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 °C; siero di latte; latticello. L’alimentazione dei suini della razza Cinta Senese, allevata allo stato brado o semibrado, è fornita dal pascolamento in bosco e/o terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole È altresì consentito l’impiego di una integrazione alimentare giornaliera, che costituisce una parte della razione giornaliera ammessa per i suini oltre il quarto mese di vita, non superiore al 3 % del peso vivo dell’animale.

Per la preparazione della «Finocchiona» I.G.P. è tipico l’utilizzo di carni fresche, che non devono aver subito alcun processo di congelamento, ottenute da carcasse di:

suino pesante, allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Finocchiona» I.G.P., che presenta una determinata genetica (normalmente utilizzate razze quali Large White Italiana, Landrace italiana e Duroc Italiana, o verri delle stesse razze o di verri di altre razze ovveri di ibridi selezionati con le medesime finalità genetiche) tale da assicurare il mantenimento, la distribuzione e la composizione qualitativa della porzione lipidica delle carni, l’ottenimento di carcasse classificate come pesanti da impiegare limitatamente alle corrispondenti classi centrali ed il conseguimento di pesi elevati e di età avanzata alla macellazione: tutti requisiti – assieme alle tecniche di alimentazione degli animali, a prevalente base di cerali - necessari alla stagionatura ed al profilo organolettico della Finocchiona,

suini di razza Cinta Senese, iscritti al Registro anagrafico della razza, allevati e macellati nel territorio ed alimentati secondo tradizione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi di produzione della «Finocchiona» I.G.P. che devono avvenire nella zona geografica di cui al punto 4 del presente documento unico, sono mondatura e rifilatura dei tagli di carne ammessi; macinatura; impastatura, insaccatura, asciugamento; stagionatura.

Le carni ottenute da Cinta Senese provengono da capi allevati nel territorio della zona geografica del punto 4 del presente documento.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per l’immissione al consumo della «Finocchiona» affettata in confezioni, le operazioni di affettamento e confezionamento, anche sottovuoto o in atmosfera protettiva, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione di cui al successivo punto 4, sotto la vigilanza della struttura di controllo autorizzata al fine di garantire la qualità del prodotto ed in particolare per evitare l’alterazione delle caratteristiche riportate nel punto 3.2.

Infatti, la mescolanza di particelle di carne magra e di grasso, finemente tritate, rende la fetta particolarmente delicata sia alla manipolazione che all’affettamento. La preparazione del prodotto per l’affettamento prevede l’eliminazione del budello con diretta esposizione della parte edibile all’ambiente esterno; l’esposizione a condizioni ambientali non controllate per periodi non noti, altera le caratteristiche del prodotto dando origine a fenomeni ossidativi, alterazioni del colore, eccessiva perdita di umidità con peggioramento della particolare consistenza della fetta e della spiccata componente aromatica dovuta. Per garantire e preservare il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto risultano essenziali operatori con specifica e ridotti tempi di permanenza del prodotto a contatto.

La possibilità che il prodotto destinato all’affettamento venga conservato per periodi non noti in condizioni differenti da quelle stabilite, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti e indesiderabili quali l’irrancidimento, l’essicamento, la formazione di muffe anomale, il rigonfiamento o l’imbrunimento, tali da generare sapori, profumi ed una consistenza differenti da quelli propri del prodotto.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il nome «Finocchiona» deve essere in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto all’etichetta, nettamente distinguibile e di dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta e comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» o dalla sigla «I.G.P.». In etichetta deve essere sempre presente il logo comunitario della «I.G.P.» in eventuale abbinamento a menzioni conformi al regolamento (CE) n. 628/2008 della Commissione (3). In etichetta è inoltre consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente/consumatore. Il riferimento al nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva è consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Finocchiona» I.G.P. comprende l’intero territorio continentale della Toscana, escludendo le isole, che rappresenta la zona in cui si è consolidata nel tempo la produzione di questo salume tipico.

5.   Legame con la zona geografica

Il territorio di produzione della «Finocchiona» I.G.P. si caratterizza per la presenza di una fascia montuosa a nord e ad est che ne segna i confini e per un’ampia area collinare, che accoglie vigneti, zone boscose e pascoli per l’allevamento brado, che degrada verso le pianure costiere ad ovest.

La «mezzadria», organizzazione delle imprese agricole fino agli Anni 70 sostituita in larga parte con la proprietà imprenditrice, ha preservato sul territorio l’allevamento suino, della storica Cinta Senese — che ha nel frattempo affrontato e superato anche il rischio della estinzione — e dei suini di razze bianche, da cui la materia prima lavorata dai salumi toscani ed ha tramandato maestranze specializzate e tecniche di lavorazione artigianali per la Finocchiona. Le carni, il vino e la diffusa presenza del finocchio spontaneo hanno contribuito alla formazione del gusto di operatori di imprese salumiere, che sono le depositarie di sapienti ed artigianali metodiche produttive, retaggio di tecniche ed usanze secolari giunte fino ad oggi negli stabilimenti di lavorazione insediati in tutto il territorio.

La principale caratteristica che differenzia e rende la Finocchiona unica nel panorama dei salumi, è il marcato ed inconfondibile aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell’impasto e la morbidezza della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi al momento del taglio. Il sapore è fresco ed appetitoso, mai acido.

La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e il magro, di grana medio grossa, non presentano confini ben definiti. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio.

La Finocchiona gode di una reputazione storica dimostrata dai numerosi documenti, si ricorda nel 1875, Rigutini e Fanfani, nel loro Vocabolario della lingua parlata; l’ed. 1889 del Vocabolario degli Accademici della Crusca, che evidenzia il legame della Finocchiona con il territorio toscano, l’origine toscana confermata nel 1977 dal prof. Italo Ghinelli. La Finocchiona è tra i salumi più diffusi in Toscana ed è regolarmente quotata nei bollettini settimanali dei prodotti della salumeria pubblicati da autorevole rivista specializzata e diffusa a livello nazionale.

La Finocchiona deve le sue caratteristiche a vari legami tra l’ambiente toscano in cui si è originata, ed il fattore umano che ha interagito nei secoli determinando la metodologia di preparazione. L’originale scelta degli ingredienti, in primis il finocchio, che caratterizza tante ricette della cucina regionale e che fa parte della flora endemica del territorio di produzione, l’indubbia vocazione salumiera, la specificità del know-how dovuta a personale qualificato dotato di manualità ed artigianalità, che sa come scegliere e mondare i tagli migliori, verificare il giusto grado di omogeneizzazione tra grasso e magro, capire quando la Finocchiona è della giusta consistenza e morbidezza, contribuiscono alla creazione di un prodotto unico e non comparabile, la cui reputazione è ormai assodata. Anche l’utilizzo, nel metodo storico di elaborazione, del vino nell’impasto della Finocchiona, evidenzia il forte legame con il territorio dove i vini sono conosciuti nel mondo. La produzione di carni pregiate di razza Cinta Senese ha permesso una diffusa presenza delle imprese trasformatrici in tutta la regione caratterizzando ulteriormente il prodotto e consolidando nei consumatori la reputazione ed il legame della Finocchiona con la Toscana.

La Finocchiona, immancabile nel tipico piatto di «affettati toscani» ha varcato anche i confini nazionali con presenza in molti paesi del Centro Europa ed anche in paesi al di fuori della Comunità europea.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(3)  GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3.