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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 11 marzo 2014 |
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2017/C 378/01 |
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2017/C 378/02 |
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2017/C 378/03 |
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2017/C 378/04 |
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2017/C 378/05 |
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2017/C 378/06 |
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2017/C 378/07 |
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Mercoledì 12 marzo 2014 |
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2017/C 378/08 |
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2017/C 378/09 |
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2017/C 378/10 |
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2017/C 378/11 |
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2017/C 378/12 |
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2017/C 378/13 |
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2017/C 378/14 |
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2017/C 378/15 |
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2017/C 378/16 |
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2017/C 378/17 |
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2017/C 378/18 |
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2017/C 378/19 |
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2017/C 378/20 |
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Giovedì 13 marzo 2014 |
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2017/C 378/21 |
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2017/C 378/22 |
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2017/C 378/23 |
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2017/C 378/24 |
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2017/C 378/25 |
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2017/C 378/26 |
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2017/C 378/27 |
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2017/C 378/28 |
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2017/C 378/29 |
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2017/C 378/30 |
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2017/C 378/31 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 12 marzo 2014 |
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2017/C 378/32 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 12 marzo 2014 |
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2017/C 378/33 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Seduta del 10 marzo 2014
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 85 del 12.3.2015.
SESSIONE 2014-2015
Sedute dal 11 al 13 marzo 2014
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 85 del 12.3.2015.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 11 marzo 2014
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/2 |
P7_TA(2014)0201
Relazione annuale 2012 della Banca europea per gli investimenti
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI): relazione annuale 2012 (2013/2131(INI))
(2017/C 378/01)
Il Parlamento europeo,
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vista la relazione annuale 2012 della Banca europea per gli investimenti (BEI), |
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visti gli articoli 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti a esso allegato, |
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vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (1), |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale sugli strumenti di condivisione del rischio per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, la sua posizione al riguardo del 19 aprile 2012 (2) e, in particolare, il parere della commissione per i problemi economici e monetari, |
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vista la propria risoluzione del 7 febbraio 2013 sulla relazione annuale 2011 della Banca europea per gli investimenti (3), |
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vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo, del 26 giugno 2012, dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 che, in particolare, prevedono un aumento del capitale della BEI dell'ordine di 10 miliardi di EUR, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 che invocano la realizzazione di un nuovo piano d'investimento a sostegno delle PMI e a favore del finanziamento dell'economia, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 che definiscono l'obiettivo di mobilitare tutte le politiche UE a sostegno della competitività, dell'occupazione e della crescita, |
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viste le comunicazioni della Commissione in materia di strumenti finanziari innovativi: «Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito» (COM(2011)0662) e «Una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti» (COM(2011)0660), |
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visto l'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), segnatamente in relazione alla questione dei rapporti tra la BEI e la BERS, |
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vista la decisione relativa all'ampliamento del raggio d'azione della BERS al Bacino mediterraneo, |
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visto il nuovo memorandum d'intesa tra la BEI e la BERS, siglato il 29 novembre 2012, |
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vista la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul mandato esterno della BEI 2007-2013 (4), |
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visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0137/2014), |
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A. |
considerando che la BEI è stata istituita dal trattato di Roma e che, ai sensi dell'articolo 309 del TFUE, il suo compito è quello di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione selezionando progetti economicamente validi per gli investimenti dell'UE; |
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B. |
considerando che, nelle attuali condizioni sociali ed economiche particolarmente difficili, segnate da restrizioni sui bilanci pubblici, tutte le risorse e politiche dell'UE, comprese quelle della BEI, devono essere mobilitate nel tentativo di sostenere la ripresa economica e individuare nuove fonti di crescita; |
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C. |
considerando che la BEI funge altresì da organo di finanziamento e da organo complementare rispetto ad altre fonti d'investimento sostituendo o correggendo le lacune del mercato; |
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D. |
considerando che la BEI sta aiutando l'UE a mantenere e rafforzare il proprio vantaggio competitivo a livello globale; |
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E. |
considerando che la BEI continuerà a essere la pietra angolare e il catalizzatore dello sviluppo delle politiche dell'Unione, assicurando la presenza costante del settore pubblico e offrendo capacità d'investimento, pur garantendo la migliore integrazione e attuazione possibili delle iniziative faro della strategia Europa 2020; |
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F. |
considerando che la BEI, come strumento di stabilità centrale, si concentrerà su un ruolo anticiclico, fungendo da partner affidabile per solidi progetti in tutta l'UE e oltre; |
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G. |
considerando che la BEI sostiene i propulsori essenziali degli obiettivi di crescita e occupazione della strategia Europa 2020, come le infrastrutture orientate alla crescita, l'innovazione d'avanguardia e la competitività; |
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H. |
considerando la necessità fondamentale di garantire che la BEI mantenga la tripla A del suo rating di credito, al fine di preservare il suo accesso ai mercati internazionali dei capitali nelle migliori condizioni di finanziamento, con conseguenti effetti positivi sulla durata dei progetti e a beneficio delle parti interessate; |
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I. |
considerando che nel giugno 2012 il Consiglio europeo ha lanciato un patto per la crescita e l'occupazione che include una serie di politiche volte a stimolare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, efficiente in termini di risorse e orientata alla creazione di posti di lavoro; |
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J. |
considerando che l'uso di strumenti finanziari innovativi è considerato un mezzo per ampliare il raggio d'azione degli strumenti esistenti, come ad esempio le sovvenzioni, e per migliorare l'efficacia complessiva del bilancio dell'UE; |
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K. |
considerando che è essenziale ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia e favorire il finanziamento degli investimenti; |
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L. |
considerando che gli strumenti finanziari internazionali forniscono un nuovo spazio per le opportunità di collaborazione fra tutti gli attori istituzionali e offrono vere economie di scala; |
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M. |
considerando che le operazioni della BEI al di fuori dell'UE sono effettuate per sostenere le politiche di azione esterna dell'Unione e dovrebbero promuovere gli obiettivi dell'UE ed essere compatibili con questi, conformemente agli articoli 208 e 209 del TFUE; |
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N. |
considerando che le attività della BEI sono integrate da strumenti specifici previsti dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) che cercano di fornire sia capitale di rischio, in favore di PMI e start-up, sia microfinanziamenti; |
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O. |
considerando che l'aumento di capitale ha rafforzato il bilancio della BEI, consentendo ambiziosi obiettivi operativi di finanziamento; |
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P. |
considerando che è stato compiuto uno sforzo particolare per effettuare più interventi congiunti (combinando le garanzie del FEI con i prestiti della BEI a favore delle PMI); |
Quadro politico e principi guida per l'intervento della BEI
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1. |
accoglie con favore la relazione annuale della BEI per il 2012 e il conseguimento del piano operativo concordato per finanziare circa 400 progetti in oltre 60 paesi per un importo pari a 52 miliardi di EUR; |
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2. |
si compiace dell'approvazione, da parte del Consiglio dei governatori della BEI, dell'aumento di capitale dell'ordine di 10 miliardi di EUR, mettendo a disposizione ulteriori 60 miliardi di EUR (ossia, un incremento del 49 % degli obiettivi di prestito) per i prestiti a lungo termine destinati ai progetti UE nel periodo 2013-2015; |
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3. |
chiede alla BEI di mantenere gli obiettivi previsti in relazione alla sua attività aggiuntiva e di sbloccare 180 miliardi di EUR di investimenti supplementari in tutta l'UE per il periodo suddetto; |
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4. |
ricorda che, per i progetti nell'UE, le prospettive sono particolarmente interessanti per una serie di aree tematiche prioritarie nell'ambito della strategia Europa 2020: «pacchetti» riguardanti innovazione e competenze, comprese infrastrutture a basse emissioni di CO2, investimenti nelle PMI, coesione, efficienza energetica e delle risorse (compreso il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2); rileva che questi ambiti chiave sono stati debitamente individuati nel piano operativo dei gruppi della BEI per il periodo 2013-2015 e plaude all'assegnazione di ulteriori 60 miliardi di EUR in termini di capacità di prestito per finanziarne l'attuazione; |
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5. |
è fermamente convinto, tuttavia, che entro queste grandi priorità occorrerebbe prestare maggiore attenzione agli investimenti volti alla creazione di crescita e posti di lavoro a lungo termine e alla generazione di un impatto duraturo e visibile nell'economia reale; chiede, pertanto, una valutazione d'insieme che fornisca valide stime in materia di occupazione a lungo termine e impatto sull'economia riconducibili ai prestiti della BEI, in tutti i settori, a seguito della crisi finanziaria; |
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6. |
si compiace del lancio dello strumento per la crescita e l'occupazione (GEF), che consentirà alla BEI di monitorare in modo più approfondito l'impatto dell'occupazione e della crescita dei progetti da essa finanziati; |
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7. |
invita la BEI a continuare a sostenere le priorità a lungo termine dell'UE in materia di coesione economica e sociale, crescita e occupazione, sostenibilità ambientale, azione per il clima ed efficienza delle risorse, attraverso l'ulteriore sviluppo di nuovi strumenti finanziari e non finanziari ideati per affrontare sia le inefficienze di mercato a breve termine che le lacune strutturali più a lungo termine dell'economia dell'UE; |
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8. |
esorta la BEI a negoziare e concludere memorandum d'intesa con le banche di sviluppo regionali operanti nelle sue regioni di attività, al fine di promuovere sinergie, condividere rischi e costi e garantire prestiti sufficienti all'economia reale; |
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9. |
considera il patto per la crescita e l'occupazione una risposta importante ma non sufficiente alle sfide cui è confrontata l'UE, sottolineando che l'aumento di capitale della BEI e un maggiore ricorso agli strumenti congiunti di condivisione dei rischi della Commissione e della BEI, unitamente alle sinergie tra la BEI e le attività specializzate del FEI, sono elementi fondamentali per il suo successo; |
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10. |
chiede alla BEI di privilegiare la concessione dei suoi finanziamenti a progetti che contribuiscono fortemente alla crescita economica; |
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11. |
ricorda che la Commissione ha presentato, insieme alla BEI, una relazione sulle opportunità e le priorità mirate da identificare attraverso l'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, l'efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse, l'economia digitale, la ricerca e l'innovazione nonché le PMI; chiede, sulla base di questa relazione, un dibattito politico in Parlamento cui partecipino i Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione e della Banca europea per gli investimenti; |
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12. |
è particolarmente preoccupato del fatto che i finanziamenti nei paesi partecipanti ai programmi (Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro) siano rimasti bassi nel corso del 2012, ossia all'incirca +/- il 5 % degli investimenti complessivi della BEI; rileva che gli obiettivi d'investimento della BEI nei paesi partecipanti ai programmi per il 2013 rappresentano fino a 5 miliardi di EUR, su un obiettivo generale UE di 62 di miliardi EUR; |
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13. |
esprime preoccupazione per il fatto che la BEI abbia mantenuto una politica alquanto avversa al rischio nelle sue attività di erogazione dei prestiti, limitando quindi le possibilità dei potenziali beneficiari di prestiti di soddisfare le esigenze di finanziamento della BEI e, quindi, ostacolando il valore aggiunto dei prestiti; |
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14. |
chiede alla BEI di aumentare la sua capacità interna di assunzione dei rischi garantendo che i suoi sistemi di gestione del rischio siano adeguati al contesto attuale; |
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15. |
riconosce che è fondamentale che la BEI mantenga la tripla A del suo rating al fine di preservare la propria solidità finanziaria e la capacità di iniettare denaro nell'economia reale; sollecita, tuttavia, la BEI a considerare, unitamente al FEI, l'aumento del suo impegno in attività più legate al rischio, al fine di conservare una ragionevole prospettiva di costi-benefici; |
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16. |
rileva l'incremento degli obiettivi a 6 miliardi di EUR nel 2013 per quanto concerne le attività specifiche a più alto rischio della BEI, l'aumento dei finanziamenti a 2,3 miliardi di EUR per le iniziative di condivisione dei rischi e di miglioramento del credito e prende atto del recente avvio dell'iniziativa per il finanziamento della crescita (GFI), volta a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le società innovative a media capitalizzazione; |
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17. |
invita la BEI a intensificare la propria attività nell'ambito del mandato «capitale di rischio» (RCM) e del mandato «mezzanino per la crescita» (MFG) forniti dalla BEI al FEI; |
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18. |
accoglie con soddisfazione l'incremento operato dal FEI al suo mandato sulle risorse di capitale di rischio finanziato dalla BEI per 1 miliardo di EUR, con particolare attenzione al finanziamento mezzanino a più alto rischio nel quadro delle azioni congiunte BEI-FEI per affrontare i vincoli di finanziamento per i nuovi piani di innovazione e di crescita delle medie imprese europee; |
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19. |
invita la BEI a essere più proattiva nel fornire la sua competenza tecnica in tutti i settori principali di attività ad alto potenziale di crescita in tutti gli Stati membri; ricorda che la consulenza tecnica e finanziaria è un mezzo efficace per aiutare la realizzazione di progetti e accelerare le erogazioni e gli investimenti reali; ritiene, quindi, che la competenza della BEI debba essere aumentata e resa disponibile nelle fasi iniziali dei progetti co-finanziati dall'UE e dalla BEI, e nella valutazione ex ante dei progetti su larga scala, anche attraverso lo strumento di assistenza congiunta a sostegno dei progetti nelle regioni europee (JASPERS); |
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20. |
esorta la BEI, nell'attuale contesto che vede tassi di assorbimento criticamente bassi in molti Stati membri, a intensificare gli sforzi per sostenere la capacità di assorbimento delle risorse dell'UE da parte degli Stati membri, compresi i Fondi strutturali, sviluppando ulteriormente altri strumenti comuni di condivisione dei rischi e adattando quelli esistenti già finanziati mediante il bilancio dell'UE; |
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21. |
invita gli Stati membri, se del caso, a collaborare con la Commissione nell'utilizzare parte degli stanziamenti dei Fondi strutturali al fine di condividere il rischio di credito della BEI e fornire garanzie di prestito in tema di conoscenze e competenze, efficienza energetica e delle risorse, infrastrutture strategiche e accesso ai finanziamenti per le PMI; |
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22. |
apprezza il fatto che i fondi strutturali inutilizzati possano essere ormai impiegati quale fondo speciale di garanzia per i prestiti della BEI, in special modo in Grecia; |
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23. |
rileva che nel 2012 la Banca ha firmato prestiti nell'ambito dei programmi strutturali (SPL) per un valore di 2,2 di miliardi di EUR, concedendo sostegno a numerosi regimi di piccole e medie dimensioni, in linea con le priorità della politica di coesione in vari settori; |
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24. |
invita la BEI, alla luce delle diverse condizioni economiche e finanziarie che prevalgono all'interno dell'UE, a sviluppare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, piani d'investimento orientati ai risultati che siano adeguatamente adattati alle priorità di crescita nazionali, regionali e locali, tenendo in debita considerazione le priorità orizzontali dell'analisi annuale della crescita della Commissione e del semestre europeo per la governance economica; |
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25. |
incoraggia la Banca a esplorare le possibilità di espandere il suo coinvolgimento partecipando proattivamente agli accordi di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri; |
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26. |
prende atto della tendenza al ribasso del novero di partenariati pubblico-privato (PPP) durante e dopo la crisi, e ricorda, al tempo stesso, il ruolo particolarmente importante che essi svolgono negli investimenti, in particolare nelle reti dei trasporti e nella ricerca e nell'innovazione; constata che, pur essendo aumentato in termini di valore, il mercato dei PPP dell'UE ha registrato un numero significativamente inferiore di operazioni; |
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27. |
è dell'avviso che le garanzie statali siano validi strumenti per affrontare le imperfezioni del mercato che possono rallentare la realizzazione di programmi e progetti dei PPP; richiamandosi alle competenze della BEI in questo campo, chiede una sua maggiore partecipazione alle garanzie sui prestiti concesse ai PPP mediante le garanzie statali; |
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28. |
ritiene, inoltre, che la funzione consultiva della BEI, basata sulle competenze raccolte dal Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privati (EPEC), possa essere utilizzata per fornire assistenza tecnica e specialistica mirata a livello governativo e, se opportuno, anche a livello regionale, al fine di agevolare adeguate valutazioni per quanto riguarda i vantaggi del ricorso ad una garanzia statale in un programma di PPP; |
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29. |
rammenta il lancio nel 2012, da parte della BEI e della Commissione e con il sostegno degli Stati membri, della fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari, che mira a potenziare i finanziamenti per i progetti di infrastrutture chiave, attirando investitori istituzionali; |
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30. |
accoglie con favore la prima relazione semestrale sulla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari, in cui si segnala l'approvazione di nove progetti in sei paesi; chiede che si prosegua e incrementi l'utilizzo di tali prestiti obbligazionari nonché il periodico riesame della loro efficienza, al fine di stimolare gli investimenti sostenibili in strumenti di debito capaci di convogliare i capitali privati nei progetti che siano necessari nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle TIC, in particolare quelli aventi una dimensione transfrontaliera; ritiene, tuttavia, che la BEI dovrebbe effettuare migliori valutazioni per quanto riguarda i progetti in cui intende investire, comprese le valutazioni della sicurezza e i profili di rischio; ricorda che il bilancio dell'UE eroga 230 milioni di EUR a sostegno dell'attività di miglioramento dei crediti della BEI per gli investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni; |
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31. |
chiede di essere debitamente informato in tempo utile in merito ai progetti selezionati; |
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32. |
osserva con preoccupazione che permangono sfide importanti (ad esempio la trasformazione di interessi in impegni, limitata esperienza della soluzione obbligazionaria da parte delle autorità appaltanti, esitazione all'impegno da parte di investitori istituzionali, preoccupazione per i costi da parte degli sponsor); invita la Banca a valutare adeguatamente la possibilità di coinvestire in operazioni obbligazionarie anticipate in modo da rassicurare gli investitori e gli sponsor; invita la BEI a garantire che l'iniziativa Prestiti obbligazionari sia coerente con l'obiettivo climatico a lungo termine dell'Unione, vale a dire sia incentrata su infrastrutture a basso livello di emissioni di CO2; |
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33. |
esprime timori per gli scarsi risultati del progetto Castor; chiede alla Banca di fornire dettagli in merito alla solidità della sua dovuta diligenza e di fornire informazioni indicanti se dagli studi geologici effettuati si evince o meno la possibilità di un rischio sismico, la relativa percentuale e come tale rischio sia stato affrontato; |
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34. |
resta in attesa della relazione sulla valutazione finale concernente la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari, prevista nel 2015; |
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35. |
accoglie con favore la nuova politica energetica della BEI, che introduce nuovi criteri di prestito in materia di energia in linea con le politiche sull'energia e sul clima dell'UE e le attuali tendenze degli investimenti; chiede che gli investimenti della BEI in campo energetico siano resi pubblici e analizzati a scadenza annuale, evidenziando quali fonti energetiche beneficiano del sostegno della BEI; desidera tuttavia sottolineare che la politica degli investimenti della BEI dovrebbe incentrarsi in misura ancora maggiore sui progetti sostenibili; ricorda tuttavia la necessità di presentare un programma globale di abbandono progressivo dei prestiti per le energie non rinnovabili; |
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36. |
plaude all'introduzione da parte della BEI di una nuova normativa sulle prestazioni in termini di emissioni, da applicare a tutti i progetti che generano combustibili fossili, al fine di escludere gli investimenti con emissioni di carbonio previste che superano un livello di soglia; chiede al consiglio direttivo della BEI di mantenere in esame la normativa sulle prestazioni in termini di emissioni e di considerare impegni più vincolanti in futuro; |
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37. |
esorta la Banca, in vista del pacchetto climatico 2030, comprese le sue priorità in materia di decarbonizzazione, a intensificare i propri sforzi di investimento a basso tenore di carbonio e a lavorare su politiche che portino a obiettivi climatici più ambiziosi; chiede che la BEI effettui una valutazione in materia climatica e una revisione di tutte le sue attività nel 2014, che porti ad una politica rinnovata di protezione del clima, ad esempio attraverso la valutazione dei progetti e un approccio integrato per combinare intelligentemente politiche settoriali per i settori chiave; invita la BEI ad allegare tale revisione alla sua prossima relazione annuale; |
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38. |
ricorda l'importante ruolo svolto dalla BEI nel finanziare gli investimenti del settore pubblico e privato nelle infrastrutture energetiche e nel sostenere progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'UE; ricorda che la sua risoluzione del 2007 sollecita l'interruzione del sostegno pubblico ai progetti relativi ai combustibili fossili e un passaggio verso le energie rinnovabili e l'efficienza energetica; ritiene che la BEI, in cooperazione con la Commissione, conformemente agli obiettivi unionali e internazionali in materia di cambiamenti climatici e alle migliori norme internazionali, debba aggiornare entro la fine del 2015 la propria strategia in materia di operazioni di finanziamento; |
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39. |
chiede che siano potenziate le risorse e le competenze della BEI per provvedere all’adattamento ai cambiamenti climatici; |
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40. |
chiede che la BEI metta in atto le migliori norme internazionali in materia di energia idraulica, vale a dire i principi guida e il protocollo di valutazione della sostenibilità idroenergetica (HSAP) della Commissione mondiale per le dighe, il che significa investire solo qualora i paesi abbiano introdotto un quadro giuridico volto a stabilire meccanismi di pianificazione energetica (comprese le «aree intoccabili»), che occorre valutare, evitare, mitigare e controllare adeguatamente le ripercussioni negative sugli ecosistemi e le comunità locali e che i progetti non possono essere situati in aree protette o in prossimità di tali aree, né in tratti fluviali di buon livello ecologico; |
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41. |
esorta la BEI a tenere accuratamente conto, nei suoi progetti, della visione e degli obiettivi della strategia dell'Unione sulla biodiversità sino al 2020 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale»; |
Rafforzare la gamma delle misure di sostegno per le PMI e le società a media capitalizzazione
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42. |
ricorda che le PMI sono considerate la spina dorsale dell'economia dell'UE e il principale motore della crescita europea e dell'occupazione, e rappresentano oltre l'80 % dell'occupazione nel settore privato; |
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43. |
si compiace della particolare attenzione (nel contesto dell'intensificazione dell'attività di erogazione di prestiti dell'UE) riservata alle modalità per contribuire a migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e accoglie quindi con favore l'obiettivo del gruppo BEI per il 2013 che prevede oltre 19 miliardi di EUR di prestito alle PMI da siglare all'interno dell'UE; |
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44. |
invita altresì il Consiglio, in tale contesto, a trovare celermente un accordo sulle iniziative congiunte Commissione-BEI, ad abbinare le risorse del bilancio dell'UE destinate alle PMI, come pure ad agire con maggior risolutezza nell'attuazione della cooperazione con la BCE, in modo da ridurre i vincoli di finanziamento gravanti sulle PMI stesse; ricorda che la frammentazione dei mercati finanziari è il principale problema di numerosi Stati membri e causa della carenza di finanziamenti e dell'aumento dei costi finanziari, in particolare per le PMI; chiede di incanalare l'operato della BEI verso una deframmentazione tesa a favorire il finanziamento delle PMI, l'imprenditorialità, le esportazioni e l'innovazione in quanto strumenti essenziali per la ripresa dell'economia; |
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45. |
accoglie favorevolmente il rafforzato credito bancario delle PMI grazie alla rivitalizzazione del mercato delle cartolarizzazioni delle PMI mediante una nuova iniziativa ABS del gruppo BEI; invita la BEI a fornire un'analisi di mercato, allo scopo di calibrare meglio tale offerta della BEI alle esigenze delle parti interessate; accoglie positivamente il potenziamento della capacità di credito del FEI attraverso un aumento del capitale e del mandato e invita la BEI e la Commissione a finalizzare tale processo entro i primi mesi del prossimo anno; |
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46. |
sostiene le iniziative del gruppo BEI in materia di finanziamenti innovativi per le PMI e le società a media capitalizzazione, attraverso il lancio degli strumenti finanziari Orizzonte 2020 e COSME, onde incoraggiare le banche a fornire risorse finanziarie attraverso prestiti e garanzie e garantire la fornitura di capitali di rischio a lungo termine; |
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47. |
sostiene l'iniziativa congiunta Commissione-BEI a favore delle PMI nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale che combina i fondi UE disponibili nel quadro dei programmi COSME e Orizzonte 2020, con sino a 8,5 miliardi di EUR di risorse dedicate ai fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), al fine di generare prestiti supplementari per le PMI; |
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48. |
invita gli Stati membri a partecipare attivamente, contribuendo agli strumenti comuni con le rispettive dotazioni ESIF, per sostenere un aumento dei prestiti alle PMI nel loro territorio, aumentando così gli effetti leva generali; |
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49. |
incoraggia la BEI a estendere l'iniziativa intesa a finanziare gli scambi commerciali; ritiene che tale meccanismo di garanzia per le PMI sia di importanza fondamentale e che debba essere ampliato su scala europea, laddove ritenuto più necessario; invita la BEI a elaborare il proprio programma di agevolazione degli scambi commerciali; chiede alla BEI, quale primo passo, di prendere provvedimenti volti ad assicurare la disponibilità delle garanzie necessarie affinché le aziende realizzino integralmente il proprio potenziale di esportazione; |
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50. |
sostiene l'attenzione rivolta dalla BEI alla dimensione regionale e locale e invita gli Stati membri a sfruttare appieno gli strumenti di gestione condivisi di ingegneria finanziaria come il programma JEREMIE e i programmi regionali fund-to-fund che forniscono finanziamenti azionari e del debito alle PMI locali; |
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51. |
si compiace della valutazione ex post sui prestiti intermediati della BEI alle PMI nell'UE per il periodo 2005-2011; riconosce che in questo settore, nel periodo 2005-2012, la BEI ha firmato 64 miliardi di EUR di prestiti per circa 370 istituti finanziari nell'UE a 27; osserva che, alla fine del 2012, di questo importo, 53 miliardi di EUR erano stati erogati agli istituti finanziari che, a loro volta, avevano concesso in prestito quasi 48 miliardi di EUR alle PMI attraverso circa 300 000 prestiti secondari; |
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52. |
rileva come la valutazione dimostri che i prestiti intermediati BEI-PMI (tramite il prodotto L4SME) sono coerenti con gli obiettivi dell'UE; chiede, tuttavia, una migliore valutazione della complementarità tra il prodotto BEI e le varie politiche nazionali, al fine di migliorare ulteriormente la pertinenza delle operazioni; chiede alla BEI di presentare proposte per migliorare l'effetto del prodotto L4SME in modo che possa essere mobilitato per colmare lacune specifiche, anziché finanziare un'ampia gamma di PMI, ottimizzando così il contributo della BEI alla crescita e all'occupazione; |
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53. |
rileva con preoccupazione, che durante il periodo in esame, i prestiti BEI hanno avuto «un certo» impatto sulla crescita e sull'occupazione, ma con grandi variazioni tra i paesi (solo 1/3 delle PMI ha attribuito la crescita del fatturato ai fondi della BEI); teme che siano scarse le prove dalle quali risulti che i prestiti della BEI abbiano contribuito a mantenere l'occupazione; rileva che l'impatto relativo sulla crescita e sull'occupazione è risultato essere superiore nei nuovi Stati membri; riconosce tuttavia che il periodo in esame includeva la crisi economica e finanziaria e che la creazione di posti di lavoro relativamente modesta è stata conseguita a dispetto del contesto di una riduzione dei livelli di occupazione; |
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54. |
teme che i finanziamenti della BEI, per la maggior parte delle operazioni, possano essere stati utilizzati per sostenere i «campioni» delle PMI e non per «colmare divari»; osserva tuttavia che oltre l'80 % delle PMI raggiunte erano imprese con meno di 50 dipendenti, il che dimostra che la BEI si rivolge al segmento delle PMI più piccole; |
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55. |
chiede che la BEI sfrutti appieno i criteri di ammissibilità al fine di influenzare più efficacemente il portafoglio dei beneficiari finanziari interessati; |
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56. |
invita la BEI a identificare e selezionare i progetti a più alto rischio e a più alto valore aggiunto, individuando segnatamente start-up, microimprese, cooperative, raggruppamenti di imprese, PMI e società a media capitalizzazione che intraprendono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle tecnologie prioritarie; |
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57. |
sottolinea la necessità di aumentare il livello di consapevolezza e comprensione dell'esistenza di strumenti finanziari innovativi fra i potenziali investitori e beneficiari; incoraggia la creazione di una politica di comunicazione per promuovere la visibilità delle varie azioni svolte dall'UE, attraverso questi nuovi strumenti finanziari, per il tramite della BEI; sottolinea, altresì, che sarebbe opportuno garantire un accesso ampio e sistematico alle informazioni attinenti ai progetti, nonché una maggiore partecipazione dei beneficiari dei progetti e della società civile locale, che potrebbe essere migliorata attraverso investimenti finanziati dalla BEI; |
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58. |
invita la BEI a definire un piano d'azione per semplificare l'accesso alle informazioni e ai finanziamenti da parte delle PMI, rivolgendo particolare attenzione alle formalità burocratiche legate all'accesso ai finanziamenti; |
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59. |
ricorda che il prestito intermediato rappresenta oltre il 20 % del totale dei prestiti annuali della BEI; |
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60. |
ribadisce con preoccupazione che un numero considerevole di questioni in sospeso rimane irrisolto in questo settore, in particolare la mancanza di trasparenza (soprattutto per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali), la difficoltà nel valutare l'impatto economico e sociale dei prestiti (con un conseguente approccio mirato viziato) e la dipendenza, tramite l'esternalizzazione delle responsabilità, da intermediari finanziari per lo svolgimento della dovuta diligenza; esorta la Banca a fornire dettagli sul suo approccio per accelerare le misure che affrontino questi problemi e chiede che la BEI, in collaborazione con la Commissione, elabori un elenco rigoroso di criteri per la selezione di questi intermediari finanziari che sia reso pubblico; |
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61. |
esorta la BEI a svolgere un aggiornamento e una valutazione generale delle modalità in cui la crisi finanziaria ha colpito i beneficiari finali dei finanziamenti della BEI e a fornire una valutazione approfondita degli effetti e dell'impatto della crisi finanziaria sullo stato attuale degli intermediari finanziari di cui si avvale la Banca, sia all'interno che all'esterno dell'UE; |
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62. |
chiede alla BEI di garantire che sia raggiunto l'obiettivo della creazione di posti di lavoro per circa mezzo milione di persone, attraverso prestiti alle infrastrutture, all'efficienza delle risorse e ai progetti di economia della conoscenza nel solo 2013; |
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63. |
rileva che, a causa della difficile congiuntura economica e della stretta creditizia, i vincoli di finanziamento per le imprese e il settore pubblico continuano a frenare l'occupazione dei giovani e a limitare la possibilità di migliorare la formazione professionale; |
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64. |
è del parere che il programma per l'occupazione giovanile della BEI (con un volume di prestiti pari a 6 miliardi di EUR), che comprende le componenti Posti di lavoro per i giovani e Investire nelle competenze, rivesta la massima importanza nell'affrontare questi problemi; accoglie favorevolmente la relazione sull'attuazione intermedia, che evidenzia risultati importanti in questo settore, come i 4,9 miliardi di EUR erogati sotto forma di prestiti attraverso la componente Investire nelle competenze, integrati da 2,7 miliardi di EUR a titolo della componente Posti di lavoro per i giovani; riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti in anticipo; |
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65. |
condivide l'obiettivo della Banca di massimizzare ulteriormente i suoi prestiti destinati alle PMI, al fine di stabilire un nesso chiaro tra i prestiti della BEI e la creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani; |
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66. |
invita la Banca ad ampliare il suo raggio d'azione e a ricorrere a strumenti supplementari, onde fornire incentivi sostenibili per generare occupazione per i giovani, segnatamente negli Stati membri notoriamente caratterizzati da elevati tassi di disoccupazione giovanile; |
Il contributo della BEI alle politiche esterne dell'UE
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67. |
chiede alla BEI, in linea con la revisione del mandato della BEI per le operazioni al di fuori dell'Unione europea, di sostenere gli obiettivi della politica estera dell'Unione europea quali concepiti dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna; |
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68. |
accoglie positivamente la garanzia dell'Unione per i prestiti esterni assegnata alla BEI mediante il bilancio dell'UE, di entità analoga a quella attuale, fissata ad un massimale di 3 miliardi di EUR (ripartiti in un mandato generale di 27 miliardi, più 3 miliardi di EUR facoltativi soggetti a revisione a medio termine) per il prossimo periodo finanziario, utilizzando rimborsi di operazioni FEMIP (Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato) non utilizzate risalenti a prima del 2007; |
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69. |
invita la Corte dei conti europea (CCE) a elaborare una relazione speciale sulle prestazioni delle attività di prestito esterne svolte dalla BEI e sulla loro conformità con le politiche dell'Unione prima della revisione intermedia del mandato esterno della BEI e di raffrontarne inoltre il valore aggiunto rispetto alle risorse proprie utilizzate dalla BEI; invita inoltre la CCE compiere nella sua analisi una distinzione tra le garanzie fornite dal bilancio UE, lo strumento di investimento garantito dal FES, le varie forme di finanziamento misto utilizzate nel fondo fiduciario infrastrutturale UE-Africa, il fondo per gli investimenti nei Caraibi e lo strumento d'investimento per il Pacifico e l'uso dei rimborsi per tali investimenti; |
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70. |
si compiace del rafforzamento delle disposizioni sulla flessibilità previste nell'ambito del nuovo mandato dei prestiti esterni della BEI; invita la BEI a massimizzare il suo sostegno alle politiche e agli obiettivi dell'UE; |
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71. |
chiede alla BEI di utilizzare ulteriormente in modo flessibile il Fondo di garanzia e di concentrarsi maggiormente sui prestiti a rischio proprio, estendendo il suo raggio d'azione ai progetti finanziabili; insiste sulla necessità che la BEI garantisca un elevato livello di visibilità ai beneficiari finali dei progetti del sostegno finanziario europeo che essa fornisce; |
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72. |
rileva che i paesi in fase di adesione e il vicinato orientale e meridionale sono al vertice dei settori prioritari della BEI; mette in evidenza, in particolare, la necessità di mantenere il sostegno alle transizioni democratiche ed economiche a seguito della primavera araba, con un'attenzione specifica al sostegno delle componenti della società civile, alla creazione di posti di lavoro e alla ripresa economica nei paesi meridionali e nei paesi del partenariato orientale; prende atto con soddisfazione dell'attenzione rivolta alle PMI e all'accesso ai finanziamenti; |
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73. |
sostiene, nel quadro delle politiche esterne dell'UE, il progressivo sviluppo di nuovi prodotti finanziari con la Commissione e gli Stati membri, come i prodotti che consentono di combinare sovvenzioni, prestiti e strumenti di condivisione dei rischi dell'UE, al fine di raggiungere nuove categorie di aziende; chiede che si definiscano migliori prassi e criteri di ammissibilità per l'uso di detti strumenti, accompagnati da relazioni strutturate, e da condizioni di monitoraggio e controllo; chiede che sia finalizzata la politica di assegnazione; |
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74. |
si attende, quindi, che la relazione della governance sull'attuazione della piattaforma per la cooperazione con gli strumenti finanziari internazionali in materia di finanziamenti misti includa informazioni dettagliate e coerenti a questo proposito e garantisca un ruolo adeguato della BEI; invita la Commissione a presentare una relazione vera e propria sull'impatto e sui risultati dell'applicazione delle agevolazioni finanziarie nel contesto della piattaforma per la cooperazione in materia di finanziamenti misti; |
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75. |
accoglie positivamente il sostegno della BEI ai progetti, in diversi settori dell'energia, che puntano alla crescita e all'occupazione; ricorda la necessità di mantenere coerenza con i nuovi sviluppi della politica energetica e climatica dell'UE; incoraggia la BEI, nel quadro della sua rinnovata politica energetica, a continuare a sostenere, sia all'interno che all'esterno dell'UE, progetti dedicati all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili sostenibili, e quindi ad aprire la strada a un'economia a basse emissioni di carbonio; |
La cooperazione della BEI con altre istituzioni finanziarie internazionali
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76. |
ricorda che la cooperazione strutturata tra gli organismi dell'UE (la Commissione e la BEI) e le altre istituzioni finanziarie è l'unico mezzo efficace per prevenire la sovrapposizione di attività; |
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77. |
accoglie favorevolmente il memorandum d'intesa aggiornato concordato tra la BEI e la BERS che riflette la volontà, da parte dell'UE, di intensificare il livello di coordinamento e di cooperazione tra queste due grandi istituzioni finanziarie internazionali; incoraggia la BEI a negoziare e concludere memorandum d'intesa con le banche di sviluppo regionali operanti nelle sue regioni di attività al fine di promuovere sinergie, condividere rischi e costi e garantire finanziamenti sufficienti all'economia reale; |
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78. |
invita entrambe le istituzioni a impegnarsi nel migliore coordinamento operativo in termini di complementarità e divisione dei compiti, al fine di ricercare sistematicamente le migliori opportunità e sinergie e di trovare leve ottimali nel sostegno e nell'attuazione degli obiettivi politici dell'UE nel rispetto dei rispettivi vantaggi comparativi e specificità; |
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79. |
incoraggia la BEI e la BERS a rafforzare al più presto (valutazione ex ante o fasi identificative delle azioni), le loro competenze, i loro approcci strategici e di programmazione nei vari campi di intervento e, in particolare, la loro cooperazione in materia di strumenti di gestione dei rischi (finanziari, operativi e rischio paese), al fine di rafforzare il controllo del rischio; |
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80. |
plaude al nuovo piano d'azione congiunto concordato nel novembre 2012 tra la BEI, la BERS e la Banca mondiale, volto a sostenere la ripresa e la crescita dell'economia nell'Europa centrale e sudorientale, rilevando che il piano d'azione predispone oltre 3 miliardi di EUR in impegni congiunti per il periodo 2013-2014; invita la BEI a impegnare un minimo di 20 miliardi di EUR, come concordato; |
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81. |
ribadisce la proposta che l'Unione europea divenga membro della BEI; |
Quadro di governance, conformità e controllo della BEI
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82. |
invita la BEI e altri partner associati e i soggetti interessati a migliorare ulteriormente i loro meccanismi di governance attraverso, fra l'altro, lo sviluppo di esaustivi e solidi sistemi di monitoraggio, notifica e controllo; |
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83. |
accoglie con favore il rafforzamento da parte della BEI del suo impegno in materia di trasparenza aderendo all'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI); |
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84. |
chiede che la Banca garantisca la piena indipendenza e la vitale funzionalità del suo meccanismo per il trattamento delle denunce; |
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85. |
invita la BEI a conformarsi alle disposizioni della convenzione di Århus creando un registro pubblico dei documenti, onde garantire il diritto di accesso ai documenti quale sancito dai trattati sull'Unione europea; chiede alla Banca di mantenere il proprio impegno e rendere pubblico il registro a partire dal 2014; |
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86. |
chiede che la prossima relazione annuale sia integrata da una serie di indicatori di prestazione trasversali relativi all'impatto delle operazioni di finanziamento per i principali settori d'intervento della BEI, con l'effetto moltiplicatore previsto, se del caso, e il trasferimento di vantaggi finanziari nei programmi finanziati; |
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87. |
ribadisce e sottolinea la responsabilità della Banca nel migliorare il livello di trasparenza nella scelta degli intermediari finanziari e dei partner per i progetti cofinanziati, e rispetto ai beneficiari finali; |
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88. |
reputa opportuno che la BEI riduca la burocrazia, per poter assegnare i finanziamenti in modo più efficace e rapido; |
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89. |
invita la BEI a migliorare ulteriormente la trasparenza dei suoi prestiti erogati tramite intermediari finanziari presentando relazioni annuali sui prestiti effettuati alle PMI, fornendo dati aggregati sul livello degli esborsi concessi alle PMI, sul numero di PMI beneficiarie, sull'entità media dei prestiti e sui settori che ne hanno usufruito, compresa una valutazione dell'accessibilità dei prestiti per le PMI e della loro efficacia; |
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90. |
invita la BEI a non collaborare con intermediari finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione e impatti ambientali e sociali; incoraggia la BEI a costituire partenariati con intermediari finanziari trasparenti e responsabili che abbiano legami consolidati con l'economia locale in ciascun paese di intervento; invita la BEI, in tale contesto, a garantire una maggior trasparenza, specialmente nell'attività dei prestiti intermediati, come pure a esercitare una più intensa dovuta diligenza nella prevenzione del ricorso a paradisi fiscali, del trasferimento dei costi, della frode fiscale, dell'evasione fiscale e dell'elusione o della pianificazione fiscale aggressiva; chiede che sia istituito un elenco disponibile al pubblico di criteri rigorosi per la scelta degli intermediari finanziari; invita la BEI a rafforzare la sua cooperazione con gli enti creditizi pubblici nazionali al fine di ottimizzare le ricadute positive dei suoi programmi di finanziamento sulle PMI; |
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91. |
chiede alla BEI di impegnarsi immediatamente in un vasto processo di revisione della propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative, tenendo debitamente conto a questo proposito dei recenti sviluppi in materia a livello dell'Unione e internazionale; chiede quindi alla BEI di garantire che tutte le imprese e gli enti finanziari associati ai suoi progetti rendano pubblica la proprietà effettive di qualsiasi struttura giuridica connessa direttamente o indirettamente all'impresa, compresi fondi di investimento, fondazioni e conti bancari; |
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92. |
chiede inoltre che la BEI elabori, in collaborazione con la Commissione, un elenco pubblico di esclusione degli intermediari finanziari che si basi sulle loro prestazioni in termini di trasparenza, frodi, legami con giurisdizioni offshore e impatto sociale e ambientale; |
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93. |
ritiene fondamentale che la BEI mantenga la tripla A del suo rating che nel 2012 le ha consentito di assumere in prestito 71 miliardi di EUR sui mercati dei capitali internazionali a tassi agevolati; incoraggia tuttavia la BEI a potenziare la propria capacità di privilegiare progetti con un più elevato valore aggiunto e a maggior rischio; |
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94. |
ricorda e sottolinea, come negli anni precedenti, la necessità di una vigilanza bancaria prudenziale della BEI e chiede uno studio giuridico sulle modalità che consentano di definire una soluzione possibile; |
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95. |
propone che questa vigilanza regolamentare:
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deplora che la Commissione non abbia proposto alcuna azione in tal senso, nonostante le richieste presentate dal Parlamento sin dal 2007;
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96. |
si compiace dei nuovi sviluppi interni della BEI in materia di conformità generale con le migliori pratiche bancarie; chiede che anche i partner bancari della BEI aderiscano alle migliori pratiche bancarie che siano compatibili con il diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari e con la stabilità dei mercati finanziari, nel contesto delle sue operazioni sia all'interno che all'esterno dell'UE; chiede che la BEI, nel suo piano di lavoro annuale, preveda un audit di un settore di attività per garantire che le migliori pratiche bancarie formino parte delle procedure scritte interne della Banca; |
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97. |
invita la BEI ad accrescere ulteriormente la trasparenza e l'accessibilità delle sue attività, delle sue valutazioni e dei suoi risultati mediante un miglior accesso alle informazioni, sia all'interno, per il personale della BEI, inserendone la partecipazione alle riunioni interne di pertinenza della Banca stessa, sia all'esterno, ad esempio sul proprio sito internet; |
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98. |
si compiace del fatto che la BEI abbia adottato misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, e abbia rafforzato le risorse della sua funzione di controllo della conformità attraverso la nomina di un nuovo responsabile della conformità del gruppo; chiede che il Parlamento sia regolarmente aggiornato sui risultati presentati nella relazione del responsabile della conformità del gruppo; |
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99. |
invita la BEI a monitorare le relazioni paese per paese, al fine di lottare contro il finanziamento di attività illegali; ritiene che, per essere ammissibili ai finanziamenti della BEI, tutti i beneficiari, che si tratti di società o di intermediari finanziari, che sono costituiti in giurisdizioni diverse debbano comunicare nelle proprie relazioni annuali soggette a revisione contabile informazioni su base nazionale riguardo alle proprie vendite, beni, personale, profitti e versamenti fiscali in ciascuno dei paesi nei quali operano; ritiene altresì che i beneficiari debbano rendere pubblici i contratti con i governi ospitanti e, in particolare, comunicare il proprio regime fiscale in ciascun paese nel quale operano; |
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100. |
chiede che l'ambiente di controllo sia adattato per accogliere un futuro aumento del volume delle richieste di finanziamento generato a seguito dell'aumento di capitale della BEI e all'interno di altri partenariati finanziari, in particolare per le funzioni di gestione del rischio; |
Seguito dato dalla BEI alle risoluzioni del Parlamento
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101. |
chiede alla BEI di riferire in ogni relazione annuale in merito ai progressi e allo status delle precedenti raccomandazioni avanzate dal Parlamento, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni che le sue attività di finanziamento, nelle diverse regioni in cui opera, esercitano sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro all'interno delle regioni stesse e nell'UE, nonché sull'integrazione economica tra l'UE e i paesi candidati e del vicinato; |
o
o o
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102. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0404.
(2) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 131.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0057.
(4) GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/13 |
P7_TA(2014)0202
Riesame del sistema europeo di vigilanza finanziaria
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (2013/2166(INL))
(2017/C 378/02)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), |
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visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (2), |
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visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (3), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (4), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), |
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vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (6), |
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vista la sua posizione del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (7), |
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vista la sua posizione del 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (8), |
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viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (9) e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta (10), |
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viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (11) e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta (12), |
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viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (13) e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta (14), |
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— |
viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 18 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (15) nonché la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta (16), |
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viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 25 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (17) e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta (18), |
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viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 25 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (19) e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta (20), |
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visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1o marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea di vigilanza per l'esercizio 2011, |
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— |
visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1o marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2011, |
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visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1o marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2011, |
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visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 5 settembre 2013 sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 — tutte le sezioni, |
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visti i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria il 13 e 14 settembre 2012 (21), |
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viste le «Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari» del Consiglio per la stabilità finanziaria, pubblicate nell'ottobre 2011, |
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— |
visti i Principi di correttezza sui collegi delle autorità di vigilanza pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell'ottobre 2010 (22), |
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— |
vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 gennaio 2014 nella causa C-270/12 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo, |
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— |
visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0133/2014), |
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A. |
considerando che la crisi finanziaria ha dimostrato come una gestione del rischio inadeguata e una vigilanza inefficiente, disomogenea e frammentata dei mercati finanziari abbiano contribuito all'instabilità finanziaria e alla mancata tutela dei consumatori nei servizi finanziari; |
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B. |
considerando che il Parlamento europeo si è espresso decisamente a favore dell'istituzione delle autorità europee di vigilanza (AEV) e ha assicurato che disponessero di maggiori poteri di coordinamento e di vigilanza diretta; che il Parlamento le considera attori chiave in un contesto di mercati finanziari più stabili e sicuri e ritiene che l'Unione europea necessiti di una vigilanza più forte e coordinata a livello dell'Unione; |
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C. |
considerando che l'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) ha migliorato la qualità e la coerenza della vigilanza finanziaria nel mercato interno; che si tratta di un processo evolutivo in cui i membri del Comitato di sorveglianza devono concentrarsi sui valori e gli interessi dell'Unione; |
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D. |
considerando che, dalla creazione del SEVIF, la vigilanza microprudenziale nell'Unione si è sviluppata a un ritmo più veloce della vigilanza macroprudenziale; |
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E. |
considerando che i poteri di vigilanza micro- e macroeconomica sono concentrati nelle mani della Banca centrale europea (BCE) che deve intervenire in modo appropriato per evitare conflitti di interesse dovuti ai compiti della BCE in materia di politica monetaria; |
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F. |
considerando che le AEV devono impedire la frammentazione dei mercati finanziari dell'Unione; |
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G. |
considerando che le AEV svolgono anche funzioni di convergenza e di assistenza al miglioramento qualitativo della vigilanza corrente e che vi è la necessità di elaborare indicatori di performance basati sugli obiettivi regolatori conseguiti nella vigilanza corrente; |
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H. |
considerando che le AEV vigilanza hanno largamente assolto il proprio mandato di contribuire alle procedure legislative e di proporre norme tecniche; |
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I. |
considerando che, sebbene i regolamenti istitutivi delle AEV siano pressoché identici, il loro ambito applicativo si è sviluppato in modo molto diverso; |
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J. |
considerando che, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (NTR) e le norme tecniche di attuazione (NTA), l'approvazione, con o senza modifiche, dei progetti di NTR o NTA proposti dall'AEV compete alla Commissione, che è però tenuta a fornire motivazioni dettagliate per discostarsi da tali proposte; |
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K. |
considerando che la vigilanza diretta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sulle agenzie di rating del credito potrà migliorare la qualità della vigilanza in questo settore; |
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L. |
considerando che le NTR, che sono adottate come atti delegati, garantiscono la partecipazione delle AEV in aree nelle quali hanno maggiore competenza tecnica in fatto di redazione di atti legislativi gerarchicamente subordinati; |
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M. |
considerando che il paragrafo 2 dell'intesa comune tra Parlamento, Consiglio e Commissione sugli atti delegati sancisce che le tre istituzioni cooperano durante tutta la procedura di adozione degli atti delegati ai fini di un agevole esercizio dei poteri delegati e di un efficace controllo di questo potere da parte del Parlamento e del Consiglio; |
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N. |
considerando che l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ha segnato una tappa importante verso una vigilanza coerente degli istituti bancari nell'area dell'euro e negli altri Stati membri partecipanti; |
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O. |
considerando che l'istituzione del MVU ha implicazioni molto importanti per l'assetto istituzionale della vigilanza micro- e macroprudenziale nell'Unione, visti i poteri attribuiti alla BCE in tali ambiti; |
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P. |
considerando che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha fornito per il processo legislativo utili raccomandazioni macroeconomiche che, per quanto concerne i fondi di mercato monetario, i requisiti patrimoniali, la direttiva sul credito ipotecario e le misure di garanzia simmetriche di lungo termine previste dalla direttiva Solvibilità II (23), sono state tenute in considerazione solo parzialmente dalla Commissione e dai colegislatori; |
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Q. |
considerando che al CERS non viene imposto alcun ruolo in materia di legislazione, neppure per quanto concerne le questioni macroeconomiche; |
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R. |
considerando che il Comitato scientifico consultivo ha svolto un importante e costruttivo ruolo di indirizzamento dell'agenda del CERS, in particolare incoraggiandolo a concentrarsi su fondamentali questioni oggetto di controversie; |
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S. |
considerando che alcune delle proposte del CERS avrebbero potuto essere prese in considerazione dai colegislatori o dalla Commissione se fossero state presentate in una fase anteriore del processo legislativo; |
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T. |
considerando che il CERS è stato istituito durante la crisi finanziaria allo scopo di evitare altre crisi e di preservare la stabilità finanziaria; |
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U. |
considerando che il rischio sistemico rappresentato dal mantenimento di tassi di interesse molto bassi per un periodo di tempo eccessivamente lungo non è mai stato ufficialmente menzionato dal CERS; |
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V. |
considerando che la politica monetaria può incidere significativamente sulle bolle creditizie e dei prezzi delle attività e che, di conseguenza, potrebbe sorgere un conflitto di interessi fra le politica monetaria della BCE e l'attività del CERS; |
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W. |
considerando che, in base alle proposte iniziali della Commissione, il CERS avrebbe dovuto avere più del doppio degli addetti di cui in realtà dispone e che l'avvicendamento di personale qualificato è pregiudizievole per il suo lavoro; |
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X. |
considerando che l'AESFEM non ha preso in considerazione le dichiarazioni del CERS sul regolamento EMIR; |
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Y. |
considerando che un CERS esterno alla BCE non avrebbe facoltà, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di rivolgere pareri, raccomandazioni o avvisi alla BCE; |
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Z. |
considerando che la struttura del CERS e le dimensioni del suo organo decisionale ostacolano la rapidità del processo di assunzione delle decisioni; |
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AA. |
considerando che, secondo la raccomandazione del CERS 2011/3, le banche centrali dovrebbero avere un ruolo leader nella vigilanza macroprudenziale e che, di conseguenza, i rappresentanti delle banche centrali devono essere necessariamente membri degli organi decisionali del CERS; |
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AB. |
considerando che la composizione del CERS fa perno sulle banche centrali, che svolgono un ruolo importante ma che hanno anche visioni simili; |
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AC. |
considerando che le sezioni principali delle normative settoriali che conferiscono competenze specifiche alle AEV non sono ancora entrate in vigore, impedendo quindi loro di svolgere i loro compiti in modo comparabile; |
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AD. |
considerando che la normativa relativa a mercati, servizi e prodotti finanziari è molto frammentata con una pletora di atti giuridici che genera lacune, duplicazione degli obblighi di reporting, divergenze istituzionali e sovrapposizioni e rischia di produrre ripercussioni inattese e impatti negativi sull'economia reale; |
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AE. |
considerando che gli Stati Uniti d'America hanno istituito a livello federale un ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori con un solido mandato; |
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AF. |
considerando che la trasparenza e l'indipendenza sono un elemento essenziale della buona governance, donde l'importanza di accrescere la trasparenza dell'operato delle AEV e la loro autonomia; |
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AG. |
considerando che anche se le AEV operano generalmente in modo trasparente pubblicando informazioni sui loro siti web, occorrono maggiore chiarezza sul loro operato e sullo stato di avanzamento di pareri e proposte e maggiori informazioni su questioni come task force e gruppi di lavoro; |
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AH. |
considerando che la Commissione partecipa, in modo formale e informale, alle attività delle AEV ma non ancora su una base di trasparenza; che, per non compromettere l'autonomia delle AEV, il loro ruolo deve essere allineato a quello del Parlamento e del Consiglio; |
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AI. |
considerando che i benefici apportati dai contributi dei Gruppi delle parti interessate al lavoro delle AEV sembrano essere stati limitati; |
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AJ. |
considerando che per tali Gruppi una maggiore trasparenza è fondamentale ai fini della definizione di norme attentamente ponderate e praticabili sui mercati finanziari e che la cooperazione con i partecipanti al mercato sarebbe molto più efficace se i Gruppi fossero più trasparenti quanto alla loro composizione e ai precisi compiti loro attribuiti; |
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AK. |
considerando che le AEV devono supportare la Commissione mettendo a disposizione la loro esperienza nei servizi finanziari in modo trasparente; |
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AL. |
considerando che le AEV devono assistere la Commissione e i colegislatori valutando in che misura la legislazione raggiunga i suoi obiettivi regolatori e rendendo pubbliche tali valutazioni a fini di trasparenza. Le AEV devono fornire pareri formali sulle proposte di legislazione unionale e valutare la consistenza dei dati e delle analisi contenute nelle valutazioni d'impatto delle proposte legislative; |
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AM. |
considerando che con la sentenza nella causa C-270/12 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ravvisato per il Sistema europeo di vigilanza finanziaria ex articolo 114 TFUE un ambito di attività potenzialmente più esteso rispetto alla interpretazione della sentenza nella causa C-9/56 Meroni (24) prevalente al momento della creazione del SEVIF, donde l'opportunità per la Commissione di valutarne le possibili implicazioni in occasione della prossima revisione del SEVIF; |
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AN. |
considerando che la vigilanza dei conglomerati finanziari attivi nei servizi bancari e assicurativi da parte della BCE è limitata dalla base giuridica del MVU; |
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AO. |
considerando che la creazione del MVU altera lo schema di vigilanza soggiacente al SEVIF e determina una certa asimmetria fra le varie autorità e i rispettivi ambiti di vigilanza; |
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AP. |
considerando che dopo l'entrata in vigore del MVU è divenuto particolarmente importante evitare l'arbitraggio regolamentare, garantire parità di condizioni assicurando il buon funzionamento del mercato interno, impedire le distorsioni e salvaguardare le libertà fondamentali; |
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AQ. |
considerando che la BCE e le AEV adottano differenti norme e intervalli di reporting e che la creazione del MVU senza una sufficiente cooperazione delle autorità nazionali con il MVU o le AEV potrebbe generare gravi rischi di duplicazione degli obblighi di reporting; |
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AR. |
considerando che si è raramente fatto ricorso al diritto di inchiesta contro possibili violazioni del diritto dell'Unione e alla possibilità della mediazione vincolante e che le AEV hanno solo limitatissime possibilità di avviare indagini su presunti reati delle autorità nazionali competenti; |
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AS. |
considerando che, per quanto concerne le possibili violazioni del diritto unionale, le decisioni che interessano le autorità nazionali di vigilanza sono assunte dai rappresentanti nazionali in seno al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV; |
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AT. |
considerando che, grazie ai poteri di mediazione vincolante delle AEV, sono state individuate molte soluzioni utili fra le autorità nazionali di vigilanza; |
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AU. |
considerando che i rappresentanti nazionali hanno avuto difficoltà a scindere il loro ruolo di direttori di un'autorità nazionale competente e di decisori europei e che questo ha messo a dura prova la loro capacità di conformarsi realmente al requisito di agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione come previsto dall'articolo 42 dei regolamenti AEV; |
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AV. |
considerando che la peer pressure non ha funzionato come previsto nella concezione originaria delle AEV e che occorre mettere queste ultime in condizione di stimolarne lo sviluppo; |
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AW. |
considerando che alcune AEV hanno ancora difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie al loro lavoro, nel giusto formato; che l'ABE ha dovuto effettuare degli stress test senza avere sempre i poteri necessari per raccogliere le informazioni occorrenti per i test o per verificare dati apparentemente imprecisi; |
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AX. |
considerando che le AEV potrebbero astenersi da certe necessarie richieste di informazioni prevedendo un rifiuto da parte dei rispettivi consigli delle autorità di vigilanza; |
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AY. |
considerando che la legislazione recentemente approvata ha rafforzato i poteri d'indagine delle AEV sulla presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione, obbligando le autorità competenti a fornire alla rispettiva AEV tutte le informazioni ritenute necessarie, tra cui quelle riguardanti la conformità dell'attuazione legislativa con il diritto dell'Unione; |
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AZ. |
considerando che con l'istituzione del MVU sono stati compiuti progressi essendo stati conferiti all'ABE i poteri necessari per raccogliere informazioni direttamente, ma che è opportuno che tale prerogativa sia ora attribuita alle altre AEV; |
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BA. |
considerando che gli Orientamenti (Guidelines) si sono rivelati uno strumento non solo utile ma anche indispensabile per colmare le lacune regolatorie laddove la normativa settoriale non prevedeva poteri per le AEV; |
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BB. |
considerando che le AEV hanno il mandato di controllare l'attuazione del diritto unionale negli Stati membri, ma non dispongono di risorse sufficienti per valutarne l'effettiva applicazione; |
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BC. |
considerando che la direttiva MiFID I (25) è stata recepita in tutti gli Stati membri ma che, nella pratica, alcuni di essi si rifiutano di attuare e far rispettare le norme sulla protezione dei consumatori; |
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BD. |
considerando che la partecipazione dei rappresentanti dell'AEV ai collegi delle autorità di vigilanza ha migliorato il funzionamento dei collegi, i cui progressi verso il rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza sono però apparsi limitati; |
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BE. |
considerando che i diritti di voto nei consigli delle autorità di vigilanza AEV non sono proporzionati alle dimensioni dei vari Stati membri, così come attualmente avviene per la BCE o altre agenzie europee; |
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BF. |
considerando che le modifiche al sistema originario di voto dell'ABE, che ha dimostrabilmente garantito parità di trattamento degli Stati membri e ordinate condizioni di lavoro per le AEV, sono state una concessione ad alcuni Stati membri e hanno reso le procedure decisionali in seno al consiglio delle autorità di vigilanza più pesanti e macchinose; |
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BG. |
considerando che non devono esservi discriminazioni basate sull'età o sul sesso nella nomina dei presidenti delle AEV e che le relative vacanze di incarico devono essere ampiamente pubblicizzate in tutta l'Unione; |
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BH. |
considerando che il presidente, il direttore esecutivo e i membri del consiglio delle autorità di vigilanza e dei consigli di amministrazione devono essere in grado di agire in modo indipendente e nell'interesse esclusivo dell'Unione; |
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BI. |
considerando che alcune autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri hanno incontrato difficoltà nel soddisfare gli obblighi di contribuzione ai bilanci delle AEV; |
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BJ. |
ritiene che i contributi obbligatori degli Stati membri siano in contrasto con l'indipendenza delle AEV; |
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BK. |
considerando che le AEV hanno affermato di aver difficoltà nell'assunzione di personale con una certa anzianità e di essere limitate dalla carenza di risorse nell'assolvimento del proprio mandato, visto che il personale e le risorse disponibili sono inadeguati rispetto ai compiti da svolgere; |
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BL. |
considerando che l'attuale sistema di finanziamento misto delle AEV è poco flessibile, crea oneri amministrativi e rappresenta una minaccia per l'indipendenza delle agenzie; |
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BM. |
considerando che il mandato regolamentare di elaborare atti delegati e di esecuzione ha rappresentato una priorità per le AEV nella loro fase costitutiva e inciso in modo sproporzionato sul carico di lavoro complessivo rispetto ad altre competenze; |
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BN. |
considerando che le AEV non hanno potuto destinare sufficienti risorse a quella che è la loro funzione principale, ossia condurre analisi economiche dei mercati finanziari (come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010), che costituisce il fondamento stesso della definizione di norme di alta qualità; |
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BO. |
considerando che il mandato comune di riferire sulle tendenze dei consumatori presuppone che tutti gli Stati membri raccolgano informazioni su tali trend; |
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BP. |
considerando che l'ABE non dispone ancora di una base giuridica nella direttiva sui servizi di pagamento, nella direttiva sul credito ai consumatori (26) e in altri atti; |
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BQ. |
considerando che alcuni requisiti previsti dalle AEV per tutti i partecipanti al mercato sono stati considerati da alcuni operatori onerosi, inadeguati e non proporzionati alle dimensioni e al business model dei destinatari, e che la legislazione settoriale non ha sempre ammesso una sufficiente flessibilità nell'applicazione del diritto unionale; |
|
BR. |
considerando che la BCE ha diritto di partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio, mentre le AEV sono perlopiù escluse dal processo decisionale formale; |
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BS. |
considerando che nell'ambito della tutela dei consumatori, gli sforzi, le risorse impiegate e i risultati delle AEV mostrano una certa variabilità e appaiono alquanto deludenti per quanto riguarda l'ABE; |
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BT. |
considerando che la debolezza del governo societario e del sistema d'informativa è un fattore che ha pesato notevolmente sull'attuale crisi; |
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BU. |
che i nuovi principi di vigilanza di Basilea includono due nuovi principi riguardanti rispettivamente il governo societario e la trasparenza/informativa; |
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BV. |
considerando che le vendite in violazione dei principi di correttezza e diligenza (misselling), una concorrenza inadeguata o la ricerca di posizioni di rendita (rent seeking) possono danneggiare i consumatori; |
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BW. |
considerando che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'ABE non hanno riferito in modo significativo sui trend dei consumatori; |
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BX. |
considerando che si attende ancora la relazione del CERS sulla stabilità finanziaria promessa dal presidente della BCE Mario Draghi; |
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BY. |
considerando che la necessità di assumere decisioni su questioni rilevanti per la tutela dei consumatori richiede un idoneo livello di competenza da parte dei membri delle AEV, alcuni dei quali non hanno tuttavia nel proprio Stato membro un mandato corrispondente; |
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BZ. |
considerando che le attuali clausole di salvaguardia ex articolo 38, paragrafo 1 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, limitano le possibilità di mediazione a norma degli articoli 18 e 19 degli stessi, in particolare nei casi di risoluzione di gruppo transfrontaliera di cui alla direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi, giacché è lo Stato membro con responsabilità finanziaria per gli istituti in questione a detenere il potere decisionale finale; |
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1. |
invita la Commissione a presentare al Parlamento, entro il 1o luglio 2014, proposte legislative per la revisione dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 1096/2010 basate sulle raccomandazioni particolareggiate di cui all'allegato seguente, sulla scorta dell'esperienza maturata dopo l'istituzione delle AEV e di un'analisi approfondita della base giuridica e delle possibili alternative all'articolo 114 del TFUE, tenendo conto della recente giurisprudenza; |
|
2. |
conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; |
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3. |
ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione, tenendo conto della possibilità per le AEV di detrarre i contributi delle entità vigilate; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(3) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
(4) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(5) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
(6) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.
(7) P7_TA(2013)0371.
(8) P7_TA(2013)0372.
(9) A7-0166/2010.
(10) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 214.
(11) A7-0170/2010.
(12) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 209.
(13) A7-0169/2010.
(14) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 217.
(15) A7-0163/2010.
(16) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 212.
(17) A7-0168/2010.
(18) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 210.
(19) A7-0167/2010.
(20) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 216.
(21) http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf.
(22) http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf.
(23) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(24) Causa 9/56 Meroni/Alta autorità, Racc. 1958, pag. 11. [1957 e 1958] ECR 133.
(25) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(26) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi che devono essere adottati debbano prevedere quanto segue.
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria deve essere ulteriormente adattato al MVU come di seguito descritto:
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— |
migliorare il mandato di tutte le AEV per la mediazione vincolante e non vincolante, con specifico riguardo alla BCE; |
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— |
chiarire il mandato di mediazione vincolante delle AEV in settori che comportano l'esercizio della vigilanza e delle relative valutazioni; |
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— |
fornire alle AEV la possibilità, se prevista dalla legislazione settoriale, di avviare la mediazione vincolante e non vincolante su iniziativa del consiglio di amministrazione; |
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— |
rafforzare la prerogativa di tutte le AEV di condurre stress test in modo che dispongano di poteri comparabili a quelli concessi all'ABE nel corso dell'istituzione del MVU; |
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— |
garantire che le AEV, il CERS, le autorità nazionali di vigilanza e la BCE, nel caso di Stati membri facenti parte del MVU, abbiano accesso alle stesse informazioni di vigilanza, le quali dovranno se possibile essere fornite con la stessa frequenza e in un formato elettronico comune determinato dalle AEV; il formato comune tuttavia non comporta alcun ulteriore obbligo di fornire dati conformi a standard internazionali come gli IFRS; inoltre; saranno inoltre previsti adeguati periodi transitori per l'introduzione obbligatoria del formato comune; |
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— |
assicurarsi che il CERS possa evolvere ulteriormente divenendo una solida rete di decisori capace di garantire un monitoraggio e un'analisi permanente dei rischi sistemici e instaurando una cultura del dialogo tra vigilanza microprudenziale e vigilanza macroeconomica; |
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— |
prevedere meccanismi che rafforzino l'indipendenza del CERS assicurando nel contempo l'interazione con la BCE; |
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— |
garantire che a seguito della creazione del MVU si proceda alle necessarie modifiche operative del CERS, inclusa la possibilità per il CERS di rivolgere avvisi e raccomandazioni alla BCE e al MVU. |
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— |
garantire per ogni raccolta di dati un punto d'ingresso unico che presiederà alla selezione, convalida e trasmissione dei dati statistici e di vigilanza; |
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— |
potenziare il ruolo del Comitato scientifico del CESR; |
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— |
nominare un presidente esecutivo per il CERS; |
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— |
valutare e chiarire il mandato e i compiti del CERS per evitare l'insorgere di conflitti di interesse tra la vigilanza microprudenziale e i relativi strumenti e la vigilanza macroeconomica. |
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— |
rafforzare il ruolo di coordinamento del comitato direttivo del CERS e adeguandone la composizione; |
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— |
ampliare l'elenco dei possibili destinatari degli avvisi e delle raccomandazioni emessi dal CERS includendo la BCE (nei ruoli definiti nel quadro del MVU) e le autorità macroprudenziali nazionali; |
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— |
includere le raccomandazioni CERS nel Semestre europeo formulando raccomandazioni specifiche per paese e raccomandazioni per l'intera Unione; |
Laddove l'esperienza abbia messo in rilievo la necessità di una revisione, il funzionamento del SEVI dovrà essere migliorato con nuovi atti legislativi, come di seguito indicato:
Presidenti
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— |
rafforzare la prerogativa dei presidenti delle tre AEV di adottare decisioni tecniche e operative o di richiedere informazioni alle altre autorità di vigilanza conformemente al mandato della rispettiva AEV e facilitare la delega di altre competenze del consiglio delle autorità di vigilanza al presidente; |
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— |
autorizzare i presidenti a effettuare verifiche inter pares (peer review) ai sensi dell'articolo 30 del regolamento AEV; |
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— |
conferire ai presidenti e ai direttori esecutivi il diritto di votare in seno al consiglio delle autorità di vigilanza; |
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— |
garantire che i presidenti delle AEV abbiano il potere di nominare i presidenti dei comitati interni e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 41 dei regolamenti AEV; |
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— |
garantire che i presidenti delle AEV e del CERS siano formalmente invitati alle riunioni del Consiglio Ecofin e presentino relazioni almeno due volte l'anno sulle loro attività e programmi di lavoro; |
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— |
far in modo da garantire la parità di genere nel quadro delle procedure di selezione dei presidenti e dei loro vice; assicurare la trasparenza del processo e pianificarlo in modo da permettere al Parlamento di esservi associato; |
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fermo restando il rispetto del principio enunciato al precedente paragrafo, assicurare che i presidenti AEV siano selezionati esclusivamente sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e di significative esperienze maturate in materia di vigilanza e regolazione finanziaria; |
Governance: organizzazione, processo decisionale, indipendenza e trasparenza
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modificare l'articolo 45 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 e trasformare i consigli di amministrazione delle tre AEV in organi indipendenti composti da tre professionisti con un mandato europeo nominati dal Parlamento, dal presidente delle AEV e dai direttori esecutivi, e conferendo ai membri del consiglio di amministrazione il diritto di voto nel consiglio delle autorità di vigilanza per garantire una maggiore indipendenza dagli interessi nazionali; il presidente del consiglio di amministrazione sarà anche il presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e avrà voto preponderante sia nel consiglio di amministrazione che nel consiglio delle autorità di vigilanza; |
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— |
modificare l'articolo 40 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 e la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe essere costituito dal direttore delle amministrazioni nazionali competenti più i membri del consiglio di amministrazione; |
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riassegnare i compiti tra il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza affinché quest'ultimo si concentri sull'orientamento strategico dell'attività delle AEV, sull'adozione di norme tecniche e di orientamenti e raccomandazioni generali, lasciando al consiglio di amministrazione le decisioni relative a interventi temporanei e di altro genere, prevedendo in alcuni casi il diritto per il consiglio delle autorità di vigilanza di opporsi alle proposte del consiglio di amministrazione; |
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— |
concedere alle AEV una linea di bilancio indipendente come per il Garante europeo della protezione dei dati, finanziata dai contributi dei partecipanti al mercato e dal bilancio dell'Unione; |
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garantire, specie nelle operazioni correnti, che le AEV siano indipendenti dalla Commissione; |
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— |
istituire processi decisionali più snelli in seno ai consigli delle autorità di vigilanza delle tre AEV; |
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— |
semplificare i meccanismi di votazione e reintrodurre le stesse regole di voto per le tre AEV, basandosi sugli attuali meccanismi di voto dell'AESFEM e dell'EIOPA; |
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— |
rafforzare e mantenere l'autonomia delle AEV dalla Commissione europea istituendo procedure formali e obblighi di divulgazione sulle comunicazioni, i pareri legali e i pareri formali o informali forniti verbalmente dalla Commissione; |
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— |
garantire che, per le questioni relative alla tutela dei consumatori, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno un mandato per la tutela dei consumatori nel rispettivo Stato membro siano sostituiti nelle corrispondenti riunioni del consiglio da un rappresentante dell'autorità nazionale responsabile; |
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— |
elaborare procedure decisionali rapide ed efficaci nel Comitato congiunto per permettere di accelerare l'adozione delle decisioni e ridurre le possibilità di obiezioni; |
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— |
garantire alle AEV maggiore libertà di assunzione di personale specializzato per compiti specifici, anche per periodi limitati; |
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migliorare la trasparenza quanto alla partecipazione delle parti interessate e ai potenziali conflitti di interesse ed elaborare un regime più severo per il periodo di ripensamento (cooling-off period), in particolare attraverso una più estesa azione di outreach nei confronti dei gruppi di vendita al dettaglio, consultazioni efficienti e processi più trasparenti; |
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riesaminare il sistema dei Gruppi delle parti interessate, incluse la loro struttura, composizione e risorse, e riequilibrarne la composizione in modo che si possa tener conto dei contributi dei consumatori e delle parti interessate non industriali; |
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istituire un'Unità di analisi economica che fornisca un'analisi costi-benefici pienamente documentata delle NTR, delle NTA e degli orientamenti proposti e assicuri il proprio input ai pareri sottoposti alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio nell'ambito della preparazione della nuova legislazione e della revisione di quella in vigore; |
Corpus unico di norme e mercato unico
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rivedere il campo d'azione e l'elenco delle normative settoriali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti AEV; |
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disporre che la Commissione e, se del caso, le AEV, diano una risposta tempestiva alle osservazioni dei deputati del Parlamento europeo sui progetti di NTR, in particolare quando le opinioni espresse dai deputati non siano accolte nelle NTR adottate dalla Commissione; |
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stabilire che la Commissione, qualora non omologhi i progetti di NTR o di NTA proposti dalle AEV, motivi pubblicamente la relativa decisione con un'analisi costi-benefici pienamente documentata; |
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creare un metodo formale di comunicazione con la Direzione generale Concorrenza della Commissione per garantire che la normativa sui servizi finanziari supporti una concorrenza equa e sostenibile nel mercato unico ed eviti gli squilibri anticoncorrenziali che si determinano per effetto della legislazione, a livello sia di accesso dei consumatori ai servizi di vendita al dettaglio e di diversità di tali servizi all'interno dell'Unione sia di controparti professionali e di mercati all'ingrosso; |
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— |
conferire alle AEV il mandato di segnalare alla Commissione i casi in cui la legislazione nazionale o eventuali sue divergenze ostacolano il funzionamento del mercato unico; |
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dare alle AEV il mandato e i poteri per individuare differenze di prezzo tra gli Stati membri e analizzare particolari mercati in cui siano chiaramente ravvisabili comportamenti di rent seeking; |
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rafforzare il mandato delle AEV di contribuire alla divulgazione dei dati finanziari e alla disciplina del mercato imponendo loro di pubblicare sui rispettivi siti web le informazioni sui singoli istituti finanziari che reputano necessarie per garantire la trasparenza dei mercati; |
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chiarire che gli orientamenti di cui all'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 volti a migliorare le disposizioni comuni all'intero mercato interno possono essere emessi soltanto sulla base della rispettiva titolarità (empowerment) nella normativa settoriale e rendendo chiari i relativi considerando; ciò al fine di garantire la legittimazione democratica; |
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chiarire che gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dei regolamenti AEV coincidono con gli orientamenti di cui all'articolo 16 degli stessi; |
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garantire parità di condizioni competitive fra tutti gli istituti finanziari dell'Unione e far obbligo alle AEV di assolvere i propri compiti e di elaborare i propri metodi, prassi e manuali di vigilanza nel rispetto del principio di proporzionalità, con specifico riguardo ai partecipanti al mercato di piccole e medie dimensioni; |
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disporre che le AEV effettuino valutazioni sull'impatto delle misure proposte per le piccole imprese e per quanto riguarda gli ostacoli all'ingresso nel settore finanziario; |
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migliorare i poteri di indagine delle AEV per quanto concerne le possibili violazioni del diritto dell'Unione e delle NTR da esse elaborate; |
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conferire alle AEV un chiaro mandato in materia di governo societario, trasparenza e informativa, onde accrescere la comparabilità delle informazioni in tutta l'Unione, rafforzare la disciplina di mercato, permettere a tutte le parti interessate di comprendere e raffrontare prassi e profili di rischio e promuovere la fiducia del pubblico. |
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garantire che il Parlamento abbia a disposizione almeno tre mesi per valutare se respingere gli atti delegati o di esecuzione; |
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disporre la partecipazione obbligatoria e tempestiva delle AEV e del CERS alla preparazione degli iter legislativi nei rispettivi ambiti di competenza; |
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garantire che il Parlamento abbia la possibilità di beneficiare delle competenze delle AEV e del CERS — anche per quanto riguarda l'inquadramento e la tempistica delle norme tecniche proposte — e di sottoporre quesiti; |
Cooperazione e convergenza in materia di vigilanza
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bilanciare meglio la vigilanza dei tre settori mediante la promozione del ruolo dell'AESFEM e dell'EIOPA nell'ambito del SEVIF onde evitare che disposizioni normative a vocazione bancaria siano adattate e applicate ad altri settori in modo inappropriato, e mantenere parità di condizioni competitive; |
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riesaminare il modello di verifica inter pares delle AEV e predisporre un modello di verifica più indipendente, come quello del FMI (FSAP); |
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istituire un adeguato meccanismo per condurre, ove giudicato necessario, una valutazione delle pratiche di vigilanza negli Stati membri in consultazione con le autorità competenti — mediante visite in loco — cui potranno eventualmente seguire raccomandazioni migliorative; |
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rafforzare la competenza dell'ABE per lo sviluppo e aggiornamento del manuale sulla vigilanza degli istituti finanziari e attribuire all'AESFEM e all'EIOPA analoghe competenze onde garantire in Europa un'azione di vigilanza più uniforme e una cultura comune in materia di vigilanza; |
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garantire che il lavoro delle AEV in materia di tutela dei consumatori non sia ostacolato da differenze nelle rispettive basi giuridiche e regolamenti istitutivi e nei mandati conferiti loro dalla normativa settoriale; |
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chiarire che la capacità delle AEV di risolvere le controversie rappresenta una prerogativa distinta dalla facoltà di indagare su potenziali violazioni del diritto dell'Unione, che può essere utilizzata per promuovere il coordinamento della coerenza in materia di vigilanza e la convergenza delle prassi di vigilanza senza la previsione di ulteriori poteri nella normativa settoriale; |
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ampliare il mandato dei collegi di vigilanza nell'ambito delle attività di vigilanza e rafforzare il ruolo delle AEV in qualità di lead supervisor in seno ai collegi; |
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garantire, nei casi in cui il MVU sia il coordinatore designato per la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari, che la vigilanza dell'impresa o gruppo assicurativo facente parte del conglomerato preveda almeno un pari coinvolgimento delle autorità di vigilanza responsabili di detta impresa o gruppo; |
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far obbligo alle AEV di identificare sovrapposizioni nei rispettivi mandati e di formulare raccomandazioni per il raggruppamento delle operazioni di revisione e riordino legislativo, ai fini di una maggiore uniformità e di uno snellimento dell'approccio alla coerenza intersettoriale e internormativa, in particolare per quanto riguarda le norme a tutela dei consumatori, allo scopo di rafforzare la coerenza del Single Rule Book; |
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rafforzare il ruolo delle AEV e del CERS quando rappresentano l'UE in seno alle organizzazioni internazionali e garantire loro uno status di membro identico a quello delle autorità nazionali di vigilanza; |
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garantire che le AEV, all'interno del Comitato congiunto, elaborino insieme una politica e una strategia strutturate, elenchino le loro priorità e definiscano i rispettivi ruoli in rapporto alle autorità nazionali competenti, e pubblichino annualmente una relazione orizzontale congiunta sulla tutela dei consumatori. |
Rafforzamento di poteri
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rafforzare i poteri di indagine delle AEV e incrementare le loro risorse al fine di monitorare direttamente la corretta attuazione delle disposizioni contenute negli atti normativi e l'osservanza di altre decisioni assunte nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione; |
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introdurre la vigilanza diretta — comprendente gli stress test — delle AEV su entità o attività paneuropee altamente integrate, conferendo all'AESFEM e all'EIOPA il potere, il mandato e le risorse per svolgere tali attività e per monitorare la coerenza dei piani di risanamento e di risoluzione; |
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conferire all'ABE il potere, il mandato e le risorse per elaborare misure volte a individuare i nuovi rischi per i consumatori nel settore bancario; |
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rafforzare la base giuridica del lavoro svolto dalle AEV in materia di tutela dei consumatori, includendo la normativa contenente le misure di tutela dei consumatori nel campo d'azione delle AEV, ampliando la definizione di istituti finanziari per assicurare che identiche attività siano soggette alle medesime regole e aggiornando i riferimenti alle autorità competenti nei regolamenti AEV; |
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conferire alle AEV il mandato e il potere di definire norme per la gestione delle denunce a livello nazionale e la raccolta di dati relativi alle denunce; |
CERS
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garantire che il CERS sia rappresentato alle riunioni del Comitato economico e finanziario; |
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consentire al CERS di emanare orientamenti a livello UE per gli Stati membri sugli strumenti macroprudenziali tra cui: coefficiente di leva finanziaria, rapporto prestito/valore e rapporto debito/reddito; |
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consentire al CERS di rivolgere avvisi e raccomandazioni alla BCE nell'ambito del suo ruolo in materia di politica monetaria nonché in veste di autorità di vigilanza unica (MVU); |
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riesaminare e semplificare l'articolo 15 del regolamento relativo al CERS per facilitare la raccolta dei dati da parte dello stesso CERS, velocizzare e semplificare il processo decisionale del CERS per la richiesta di dati e garantire che il CERS possa accedere ai dati in tempo reale; |
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riesaminare la struttura del CERS per consentire un processo decisionale più rapido e una maggiore responsabilità e rendicontabilità; |
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rafforzare il contributo del CERS ai forum internazionali in materia di regolamentazione macroprudenziale; |
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rafforzare le risorse analitiche a disposizione della segreteria del CERS e fornire maggiori risorse al Comitato scientifico consultivo del CERS; |
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garantire che il CERS sia consultato ogniqualvolta le autorità competenti, comprese la BCE o le AEV, elaborano dei sistemi di stress test; |
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garantire che i rappresentanti del CERS siano invitati in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni e discussioni della BCE, incluse le riunioni del Comitato per la stabilità finanziaria; |
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rivedere l'articolo 18 del regolamento relativo al CERS sulla pubblicazione di avvisi e raccomandazioni al fine di rafforzare il profilo pubblico del CERS e il follow-up dato alle sue segnalazioni e raccomandazioni; |
Prima dell'adozione degli atti legislativi, occorre esaminare compiutamente le problematiche sintetizzate nei seguenti quesiti, considerando che persino durante i peggiori periodi di crisi finanziaria gli Stati membri non erano intenzionati a conferire alle AEV poteri di vigilanza di un certo peso:
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se il modello attuale che prevede tre diverse autorità di vigilanza sia la migliore soluzione per una vigilanza coerente; |
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se la Commissione europea si sia spinta oltre il suo ruolo di osservatore presso il consiglio delle autorità di vigilanza delle AEV; |
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se, stante l'indipendenza delle AEV, la loro forte dipendenza dalla Commissione europea non ne ostacoli lo sviluppo e se non si debba rafforzare la trasparenza di tale rapporto; |
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quali siano le implicazioni della creazione del MVU sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea nel suo complesso; |
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se, in materia di vigilanza bancaria, la creazione del MVU richieda una completa revisione dei compiti e del mandato dell'ABE; |
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se la molteplicità e la parziale sovrapposizione degli atti giuridici dell'Unione in materia di regolamentazione finanziaria non crei lacune e divergenza di definizioni e se tale situazione possa essere superata mediante un Codice finanziario europeo unico; |
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come sia possibile standardizzare, ottimizzare e semplificare per i partecipanti al mercato il reporting alle autorità di vigilanza europee e nazionali; |
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come si debbano mantenere i poteri di azione delle AEV in caso di emergenza;. |
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se la facoltà delle AEV di sospendere temporaneamente l'applicazione di una determinata norma possa risultare utile per impedire conseguenze indesiderate determinate da situazioni eccezionali del mercato; |
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se il fatto di riunire le competenze delle AEV, segnatamente in materia di tutela dei consumatori, nei comitati permanenti sotto la responsabilità del Comitato congiunto possa aumentare l'efficienza e ridurre al minimo la duplicazione dei compiti; |
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se sia necessaria un'Unione assicurativa sulla falsariga dell'Unione bancaria e quale ruolo possa assumere il SEVIF nell'ambito di tale Unione; |
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se l'ABE e l'EIOPA debbano ricevere maggiori risorse per monitorare e promuovere la convergenza relativamente ai modelli interni di vigilanza per i requisiti patrimoniali; |
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se il mandato, i poteri e le risorse dell'Ufficio per la tutela dei consumatori finanziari istituito di recente negli Stati Uniti possa fungere da modello per il SEVIF; |
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se ulteriori contributi da parte del settore finanziario possano costituire una fonte aggiuntiva di entrate per le AEV, per esempio quando accettano contributi da controparti centrali di paesi terzi; |
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se le AEV possano contribuire in modo più efficiente al miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria tramite un'inchiesta europea in ambito finanziario sulla falsariga dell'indagine PISA-OCSE; |
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se le tre AEV e il CERS debbano pubblicare una newsletter comune; |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/27 |
P7_TA(2014)0203
Accesso del pubblico ai documenti 2011-2013
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 (2013/2155(INI))
(2017/C 378/03)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 1, 10 e 16 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'articolo 11 del TUE e l'obbligo, per le istituzioni, di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile, |
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— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i suoi articoli 41 (diritto ad una buona amministrazione) e 42 (diritto d'accesso ai documenti), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), |
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— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (2), |
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— |
vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sull'accesso del pubblico ai documenti per il 2009-2010 (3), |
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— |
vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale in materia di accesso ai documenti, e in particolare le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Access Info Europe (causa C-280/11 P), Donau Chemie (C-536/11), IFAW/Commissione (C-135/11) (4), My Travel (C-506/08 P), Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P) e le sentenze del Tribunale nelle cause In 't Veld/Consiglio (T-529/09), Germania/Commissione (T-59/09), EnBW/Commissione (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10), Jordana (T-161/04) e CDC (T-437/08), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 30 aprile 2008 (COM(2008)0229), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 20 marzo 2011 (COM(2011)0137), |
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vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 2008 sull'accesso ai documenti ufficiali, |
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viste le relazioni annuali per il 2011 e per il 2012 del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo sull'accesso ai documenti, trasmesse a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001, |
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visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, |
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visto l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa, |
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— |
viste le sue risoluzioni del 12 settembre 2013 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012 (5) e del 17 dicembre 2009 sulla necessità di migliorare il quadro giuridico che regola l'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (regolamento (CE) n. 1049/2001) (6), |
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— |
vista la relazione annuale del Mediatore europeo per il 2012, |
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— |
visti l'articolo 48 e l'articolo 104, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0148/2014), |
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A. |
considerando che il trattato di Lisbona è in vigore da quattro anni; che l'articolo 15 del TFUE stabilisce un quadro costituzionale per la trasparenza istituzionale dell'UE e sancisce il diritto fondamentale di accesso ai documenti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione per i cittadini dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda in uno Stato membro; che questo diritto va esercitato nel rispetto dei principi generali e delle limitazioni stabiliti dai regolamenti adottati dal Parlamento e dal Consiglio; |
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B. |
considerando che l'articolo 298 del TFUE prevede un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente; |
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C. |
considerando che è regola generale fornire il pieno accesso ai documenti legislativi, mentre le eccezioni relative ai documenti non legislativi dovrebbero essere limitate; |
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D. |
considerando che la trasparenza è essenziale per un'Unione europea dei cittadini democratica nella quale essi possano partecipare pienamente al processo democratico ed esercitare un controllo pubblico; che un'amministrazione trasparente favorisce gli interessi dei cittadini, la lotta alla corruzione e la legittimità del sistema politico e della legislazione dell'Unione; |
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E. |
considerando che l'ampio accesso del pubblico ai documenti è un elemento importante di una democrazia vitale; |
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F. |
considerando che in una democrazia sana i cittadini non dovrebbero affidarsi ad informatori per accertare la trasparenza delle competenze e delle attività dei propri governi; |
|
G. |
considerando che i cittadini hanno il diritto di sapere come funziona il processo decisionale e come agiscono i loro rappresentanti, nonché di chiedere loro conto del loro operato e di sapere a cosa viene destinato il denaro pubblico e come viene speso; |
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H. |
considerando che la legislazione dell'UE in materia di accesso ai documenti continua a non essere applicata correttamente dall'amministrazione dell'Unione e che le eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 sono applicate in modo regolare piuttosto che in via eccezionale dall'amministrazione; |
|
I. |
considerando che, secondo la giurisprudenza, quando l'istituzione interessata decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato da un'eccezione, tra quelle previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (cfr. In 't Veld/Consiglio) (7); |
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J. |
considerando che un pregiudizio concreto e prevedibile all'interesse in gioco non può essere dimostrato sulla base di un semplice timore di divulgare ai cittadini le divergenze di punti di vista tra le istituzioni circa il fondamento giuridico dell'azione internazionale dell'Unione e, quindi, di insinuare un dubbio sulla legittimità di tale azione (cfr. In 't Veld/Consiglio) (8); |
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K. |
considerando che sei indagini su dieci relative a casi esemplari («star case») condotte dal Mediatore europeo nel 2012 riguardavano la trasparenza; |
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L. |
considerando che le statistiche concernenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 mostrano una flessione del numero di domande iniziali presso tutte e tre le istituzioni; |
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M. |
considerando che il numero di documenti specifici richiesti è diminuito per quanto concerne il Parlamento (da 1 666 nel 2011 a 777 nel 2012); che, tuttavia, la percentuale delle domande relative a documenti non specifici, per esempio «tutti i documenti riguardanti …», è aumentata presso la stessa Istituzione (dal 35,5 % nel 2011 al 53,5 % nel 2012); che il numero di documenti del Consiglio oggetto di richiesta è diminuito (da 9 641 nel 2011 a 6 166 nel 2012) (9); |
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N. |
considerando che, secondo i dati quantitativi presentati nelle relazioni annuali del 2012, la percentuale di documenti in relazione ai quali l'accesso viene negato completamente è in aumento sia presso la Commissione (dal 12 % nel 2011 al 17 % nel 2012) sia presso il Consiglio (dal 12 % nel 2011 al 21 % nel 2012), mentre il Parlamento mostra cifre stabili riguardo al rifiuto totale di accesso (5 % sia nel 2011 che nel 2012); |
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O. |
considerando che la Commissione mostra un significativo aumento delle domande di conferma (da 165 nel 2011 a 229 nel 2012), con un conseguente lieve aumento delle decisioni integralmente rivedute, una diminuzione delle decisioni parzialmente rivedute e un aumento delle decisioni confermate, mentre sia il Consiglio che il Parlamento registrano dati relativamente stabili in relazione alle domande di conferma (Consiglio: da 27 nel 2011 a 23 nel 2012; Parlamento: da 4 nel 2011 a 6 nel 2012); |
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P. |
considerando che alcune domande hanno dato luogo a denunce presentate presso il Mediatore europeo (Commissione: da 10 nel 2011 a 20 nel 2012; Consiglio: da 2 nel 2011 a 4 nel 2012; Parlamento: 1 sia nel 2011 sia nel 2012); |
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Q. |
considerando che il Mediatore europeo ha chiuso un certo numero di denunce nel 2011 e 2012 formulando osservazioni critiche o suggerimenti per ulteriori azioni (Commissione: da 10 su 18 nel 2011 a 8 su 10 nel 2012; Consiglio: nessuna informazione; Parlamento: da 0 su 0 nel 2011 a 1 su 1 nel 2012); |
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R. |
considerando che un certo numero di domande di accesso ai documenti ha dato luogo a cause intentate dinanzi al Tribunale o per le quali è stato proposto un ricorso in appello presso la Corte di giustizia (Commissione: da 15 cause e 3 ricorsi in appello nel 2011 a 14 cause e 1 ricorso in appello nel 2012; Consiglio: da 1 causa e 2 ricorsi in appello nel 2011 a 1 ricorso in appello nel 2012 (10); Parlamento: nessuna causa né ricorso in appello per il 2011 o il 2012); |
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S. |
considerando che il Tribunale si è ampiamente pronunciato in favore di una maggiore trasparenza, oppure ha formulato chiarimenti riguardo al regolamento (CE) n. 1049/2001 in una serie di cause (Commissione: 5 su 6 (11) nel 2011 e 5 su 5 nel 2012 (12); Consiglio: 1 su 1 nel 2011 (Access Info Europe, T-233/09) e 1 su 4 nel 2012 (In 't Veld, T-529/09); Parlamento: 1 su 2 nel 2011 (13) (Toland, T-471/08) e 1 su 1 nel 2012 (Kathleen Egan e Margaret Hackett, T-190/10)); |
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T. |
considerando che la Corte di giustizia si è ampiamente pronunciata in favore di una maggiore trasparenza nelle seguenti cause — Commissione: 1 su 1 nel 2011 (My Travel, C-506/08) e 1 su 3 nel 2012 (IFAW, C-135/11 P) (14); Consiglio e Parlamento: nessuna sentenza per il 2011 o il 2012; |
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U. |
considerando che le relazioni annuali della Commissione, del Consiglio e del Parlamento non forniscono statistiche comparabili; che le tre istituzioni non osservano le stesse norme in materia di completezza nella presentazione di statistiche; |
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V. |
considerando che la ragione più spesso invocata per giustificare l'eccezione è «la tutela del processo decisionale», cui hanno fatto ricorso la Commissione e il Consiglio a seguito delle domande iniziali (Commissione: 17 % nel 2011 e 20 % nel 2012; Consiglio: 41 % sia nel 2011 sia nel 2012); che «la tutela delle relazioni internazionali» è stata la seconda ragione più spesso invocata dal Consiglio, mentre nel caso del Parlamento, «la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo» costituiva l'eccezione più comune; |
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W. |
considerando che le istituzioni hanno omesso di applicare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3, comma 5, del TFUE per quanto riguarda l'obbligo del Parlamento europeo e del Consiglio di riunirsi in seduta pubblica quando si discute un progetto di atto legislativo e di assicurare la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, comma 2; |
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X. |
considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede una deroga alla trasparenza «nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione»; che tale disposizione è precedente al trattato di Lisbona e deve essere allineata all'articolo 15 del TFUE; |
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Y. |
considerando che la sentenza della Corte di giustizia nella causa Access Info Europe (15) ha confermato che la pubblicazione dei nomi degli Stati membri e le loro proposte non nuoce al processo decisionale; che il Tribunale aveva stabilito nella sua precedente decisione relativa a tale causa che «l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale»; |
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Z. |
considerando che gli accordi internazionali hanno effetti e ripercussioni sulla legislazione dell'UE; che i documenti ad essi relativi dovrebbero di norma essere pubblici, fatte salve le eccezioni legittime; che l'eccezione della tutela delle relazioni internazionali si applica come indicato al punto 19 della causa In 't Veld/Consiglio (T-529/09); |
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AA. |
considerando che i triloghi tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio stanno definendo l'elaborazione della legislazione dell'UE; che i triloghi non sono pubblici e che i documenti relativi ai triloghi informali, compresi gli ordini del giorno e le relazioni di sintesi, non sono messi d'ufficio a disposizione del pubblico, né del Parlamento europeo, il che è in contrasto con l'articolo 15 del TFUE; |
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AB. |
considerando che i documenti prodotti o detenuti dalla presidenza del Consiglio in relazione al suo operato in tale ruolo dovrebbero essere accessibili in base alle regole di trasparenza dell'UE; |
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AC. |
considerando che i negoziati sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono in una fase di stallo; che il nuovo strumento dovrà fornire un livello di trasparenza nettamente superiore rispetto alla situazione attuale; |
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AD. |
considerando che le richieste relative allo svolgimento a porte chiuse delle riunioni del Parlamento dovrebbero essere valutate, in linea di principio, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1049/2001; che tali richieste dovrebbero essere esaminate dal Parlamento caso per caso, e non essere automaticamente accolte; |
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AE. |
considerando che la classificazione dei documenti in livelli di riservatezza che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione o come «documenti sensibili» a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 deve essere svolta sulla base di un'attenta e specifica considerazione; che la classificazione dei documenti a un livello troppo elevato comporta una segretezza inutile e sproporzionata in relazione a documenti e a riunioni che si tengono a porte chiuse senza un'adeguata giustificazione; |
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AF. |
considerando che la trasparenza rimane la norma, anche in relazione al programma di clemenza relativo ai cartelli; che un divieto automatico di divulgazione costituisce una violazione della regola della trasparenza, quale sancita dai trattati; che la segretezza è l'eccezione e deve essere giustificata caso per caso da giudici nazionali in relazione alle azioni di risarcimento dei danni; |
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AG. |
considerando che si raccomanda che le linee guida dell'UE siano redatte in modo da costituire uno strumento utile per i giudici; che tali linee guida devono distinguere tra documenti aziendali e fascicoli di cartello in possesso della Commissione; |
Diritto d'accesso ai documenti
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1. |
ricorda che la trasparenza è la regola generale e che il trattato di Lisbona sancisce il diritto fondamentale di accesso ai documenti; |
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2. |
ricorda che è necessario che l'accesso del pubblico ai documenti sia quanto più possibile ampio, in modo da consentire effettivamente ai cittadini e alla società civile di pronunciarsi su tutti gli aspetti dell'attività dell'UE; |
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3. |
ricorda che la trasparenza accresce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee in quanto consente loro di essere informati e di partecipare al processo decisionale dell'Unione europea, contribuendo in questo modo a rendere l'Unione più democratica; |
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4. |
rammenta che qualsiasi decisione di negare l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso nonché accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, che consenta al cittadino di comprendere il diniego dell'accesso e di potersi avvalere efficacemente dei mezzi di ricorso disponibili; |
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5. |
ricorda la necessità di trovare un giusto equilibrio tra la trasparenza e la protezione dei dati, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza nella causa Bavarian Lager, e sottolinea che la protezione dei dati non dovrebbe essere sfruttata come pretesto, in particolare, per nascondere eventuali conflitti di interesse e l'esercizio di un'indebita influenza nel contesto dell'amministrazione e del processo decisionale dell'UE; osserva che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Bavarian Lager si fonda sulla formulazione attuale del regolamento (CE) n. 1049/2001 e non osta a che la formulazione sia modificata, cosa peraltro urgente e necessaria, in particolare dopo che i trattati e la Carta dei diritti fondamentali hanno chiaramente sancito il diritto di accesso ai documenti; |
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6. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi ad applicare rigorosamente il regolamento (CE) n. 1049/2001, tenendo pienamente conto della giurisprudenza al riguardo e uniformando allo spirito e alla lettera del regolamento le loro attuali disposizioni interne, in particolare per quanto concerne i termini di risposta alle domande di accesso ai documenti, garantendo nel contempo che ciò non si traduca in un allungamento dei termini; invita il Consiglio a pubblicare i processi verbali delle riunioni dei suoi gruppi di lavoro, indicando anche, alla luce della causa Access Info Europe, i nomi degli Stati membri e le loro proposte; |
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7. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi a valutare rigorosamente, in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, le possibilità di divulgazione parziale di un documento, una tabella, un grafico, un paragrafo o una frase; |
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8. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a sviluppare ulteriormente un approccio maggiormente proattivo al tema della trasparenza rendendo pubblicamente accessibile, sui loro siti web, il maggior numero possibile di categorie di documenti, inclusi i documenti amministrativi interni, e a inserirli nei loro registri pubblici; ritiene che tale approccio contribuisca a garantire un'effettiva trasparenza, così come a prevenire inutili contenziosi che potrebbero essere fonte di spese e oneri inutili sia per le istituzioni che per i cittadini; |
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9. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a dare integralmente attuazione all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e ad istituire registri dei documenti strutturati in modo chiaro e accessibile, dotati di una valida funzione di ricerca, contenenti informazioni regolarmente aggiornate sui nuovi documenti prodotti e registrati nonché riferimenti ai documenti non pubblici e, onde assistere gli utenti pubblici, orientamenti sui tipi di documenti conservati in un registro; |
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10. |
invita istituzioni, organi e organismi a pubblicare sistematicamente e senza indugio nei propri registri tutti i documenti che in precedenza non erano pubblicamente disponibili e che sono stati divulgati sulla base di domande di accesso pubblico a documenti; |
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11. |
invita le amministrazioni a fornire un'indicazione completa di tutti i documenti che rientrano nel campo di applicazione di una domanda di accesso ai documenti, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, successivamente alla domanda iniziale; |
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12. |
sottolinea che il ricorso al Mediatore europeo rappresenta una valida opzione qualora l'amministrazione interessata abbia confermato il rifiuto di accesso a un documento; ricorda, tuttavia, che non esistono strumenti per far rispettare le decisioni del Mediatore; |
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13. |
sottolinea che il contenzioso comporta processi molto lunghi, il rischio di costi elevati, se non proibitivi, e un esito incerto, creando un onere eccessivo per i cittadini che intendono contestare una decisione di rifiuto di accesso (parziale); sottolinea che, concretamente, ciò significa che non sussiste un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per impugnare una decisione negativa relativa a una richiesta di accesso ai documenti; |
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14. |
invita istituzioni, organi e organismi dell'UE ad adottare con urgenza procedure più veloci, meno onerose e più accessibili per la gestione dei reclami contro il rifiuto di concedere l'accesso, in modo da ridurre la necessità di arrivare a un contenzioso e creare una vera cultura della trasparenza; |
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15. |
sottolinea che le relazioni annuali delle tre istituzioni e degli organi e organismi dovrebbero presentare i dati in un formato comparabile, che dovrebbe ad esempio includere il numero di documenti richiesti, il numero di domande, il numero di documenti in relazione ai quali è concesso l'accesso (parziale), il numero di domande accolte prima e dopo la domanda di conferma e i dati relativi all'accesso accordato dal Tribunale, l'accesso parziale accordato dal Tribunale e l'accesso negato; |
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16. |
invita le istituzioni dell'UE ad astenersi dal richiedere che la controparte sostenga i costi dei casi giudiziari e a garantire che ai cittadini non sia impedito di impugnare le decisioni per mancanza di mezzi; |
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17. |
rileva che gli Stati membri devono adeguarsi al nuovo quadro per la trasparenza istituito dal trattato di Lisbona, come emerge dalla causa Germania/Commissione (T-59/09), in cui la Germania si è opposta alla divulgazione di documenti relativi a una sua diffida, invocando la tutela dell'interesse pubblico nel quadro delle «relazioni internazionali», mentre il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «relazioni internazionali» appartiene al diritto dell'UE e non è quindi applicabile alle comunicazioni tra la Commissione e uno Stato membro; |
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18. |
invita le istituzioni dell'UE a migliorare la tempestività della loro risposta alle richieste di accesso ai documenti e alle domande di conferma; |
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19. |
decide di esaminare in che modo sia possibile rendere più trasparenti le deliberazioni del suo Ufficio di presidenza e della sua Conferenza dei presidenti, anche mediante la stesura di processi verbali dettagliati e la divulgazione degli stessi al pubblico; |
Revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001
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20. |
esprime la propria delusione per il fatto che dal dicembre 2011, quando ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, non è più stato registrato alcun progresso, giacché il Consiglio e la Commissione non sembrano disposti ad impegnarsi in negoziati concreti; invita dunque il Consiglio a proseguire finalmente la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001; invita il Consiglio e il Parlamento a concordare un nuovo strumento che assicuri una trasparenza nettamente maggiore, compresa l'effettiva applicazione dell'articolo 15 del TFUE; |
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21. |
invita tutte le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'UE ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 coerentemente con le disposizioni della convenzione di Aarhus; appoggia pienamente la politica dell'Agenzia europea dei medicinali di pubblicare su richiesta le relazioni sulle sperimentazioni cliniche dei farmaci disponibili sul mercato europeo, una volta ultimato il processo decisionale per il farmaco in questione; sottolinea che qualsiasi revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe rispettare integralmente la Convenzione di Aarhus e definire le eccezioni in piena conformità con la stessa; |
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22. |
raccomanda che ogni istituzione od organismo dell'UE nomini all'interno delle sue strutture di gestione un funzionario per la trasparenza responsabile della conformità e del miglioramento delle pratiche; |
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23. |
invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi interni in materia di segnalazione di irregolarità e chiede la protezione degli informatori; invita in particolare la Commissione a riferire al Parlamento in merito alle proprie esperienze circa le nuove disposizioni in materia di informatori adottate nel 2012 per il personale dell'UE e circa le relative misure di applicazione; invita la Commissione a presentare una proposta per proteggere gli informatori non solo moralmente, ma anche finanziariamente, al fine di tutelarli e sostenerli in maniera adeguata quale parte del sistema democratico; |
Relazioni
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24. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad armonizzare le rispettive relazioni annuali in materia di accesso ai documenti e a presentare statistiche simili, aventi una forma compatibile e una portata quanto più possibile ampia e inclusiva (per esempio all'interno di tabelle contenute nell'allegato, che consentono di effettuare confronti diretti); |
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25. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare le raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione precedente sull'accesso del pubblico ai documenti; |
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26. |
invita le istituzioni dell'UE a includere nelle rispettive relazioni annuali sulla trasparenza una risposta alle raccomandazioni del Parlamento; |
Documenti legislativi
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27. |
invita la Commissione a migliorare la trasparenza dei gruppi di esperti e dei gruppi di comitatologia, mediante riunioni aperte al pubblico nonché la pubblicazione della procedura di assunzione dei membri e delle informazioni riguardanti l'adesione, le procedure, i documenti considerati, i voti, le decisioni e i verbali delle riunioni, che devono essere disponibili on line in un formato standard; sottolinea che i membri dei gruppi di esperti e dei gruppi di comitatologia devono dichiarare anticipatamente l'esistenza di eventuali interessi personali rispetto ai temi da discutere; invita la Commissione a migliorare e ad applicare pienamente le linee guida interne per tutte le DG in materia di procedura di assunzione (concernenti, ad esempio, la composizione equilibrata, la politica in tema di conflitto di interessi, i bandi di gara) e le disposizioni sui rimborsi, nonché a riferire in proposito non solo nel quadro della relazione annuale sull'accesso ai documenti, ma anche nelle relazioni annuali d'attività delle DG; chiede alla Commissione, in particolare, che siano fornite informazioni sul gruppo consultivo dei portatori d'interesse del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP); |
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28. |
invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a garantire una maggiore trasparenza dei triloghi informali, mediante riunioni aperte al pubblico, la pubblicazione della documentazione, fra cui calendari, ordini del giorno, verbali, documenti esaminati, emendamenti, decisioni prese, informazioni sulle delegazioni degli Stati membri e le posizioni e i verbali relativi, in un ambiente on line di facile accesso e standardizzato, e a provvedere in tal senso d'ufficio e fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001; |
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29. |
ricorda che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sui documenti sensibili è un compromesso che non riflette più i nuovi obblighi costituzionali e giuridici in essere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
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30. |
invita istituzioni, organi e organismi dell'UE a mantenere aggiornati i dati pubblici sul numero di documenti classificati da loro detenuti, in base alla loro classificazione; |
Classificazione dei documenti
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31. |
invita la Commissione a proporre un regolamento che stabilisca regole e criteri chiari per la classificazione dei documenti da parte di istituzioni, organi e organismi dell'UE; |
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32. |
invita le istituzioni a valutare e giustificare le richieste di riunioni a porte chiuse conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001; |
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33. |
invita le istituzioni dell'Unione a istituire un'autorità di sorveglianza indipendente dell'UE per la classificazione dei documenti e l'esame delle richieste relative allo svolgimento di sessioni a porte chiuse; |
Informazioni finanziarie
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34. |
invita le istituzioni a rendere pubblicamente disponibili e accessibili ai cittadini i documenti relativi al bilancio dell'Unione, alla sua esecuzione e ai beneficiari di fondi e sovvenzioni dell'Unione e sottolinea che tali documenti devono essere altresì accessibili attraverso un sito web e una banca dati specifici, nonché in una banca dati dedicata alla trasparenza finanziaria all'interno dell'Unione; |
Negoziati internazionali
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35. |
esprime preoccupazione per il regolare ricorso all'eccezione basata sulla tutela delle relazioni internazionali per giustificare la classificazione dei documenti; |
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36. |
ricorda che quando l'istituzione interessata decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali; |
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37. |
sottolinea che, a prescindere da questi principi, ciò non viene ancora messo in pratica, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale nella causa T-529/09 (In 't Veld/Consiglio) in merito al rifiuto da parte del Consiglio di fornire l'accesso a un parere del suo servizio giuridico sull'accordo TFTP UE-USA; |
Pareri dei servizi giuridici
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38. |
sottolinea che i pareri dei servizi giuridici delle istituzioni devono in linea di principio essere divulgati, come sottolineato dalla sentenza del Tribunale nella causa Turco, secondo cui «il regolamento (CE) n. 1049/2001 è volto, come indicano il suo quarto 'considerando' e il suo art. 1, a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni» (16); |
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39. |
ricorda che, prima di valutare se si applica l'eccezione contemplata all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, relativa alla tutela dei pareri giuridici, l'istituzione deve assicurarsi che il documento di cui viene chiesta la divulgazione costituisca effettivamente un parere giuridico e, in caso affermativo, determinare quali ne siano le parti effettivamente interessate che possono rientrare quindi nel campo di applicazione di detta eccezione (Turco, punto 38); |
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40. |
invita le istituzioni ad attenersi alla sentenza Turco riguardo ai pareri dei servizi giuridici elaborati nel quadro del processo legislativo, secondo la quale «proprio la trasparenza su tale punto, nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia» e che «di fatto, è piuttosto la mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare dubbi nei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso» (17); |
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41. |
sottolinea che, come deciso nella causa the In 't Veld/Consiglio (T-529/09) (18), un pregiudizio concreto e prevedibile all'interesse in gioco non può essere dimostrato sulla base di un semplice timore di divulgare ai cittadini le divergenze di punti di vista tra le istituzioni circa il fondamento giuridico dell'azione internazionale dell'Unione e, quindi, di insinuare un dubbio sulla legittimità di tale azione; |
Programmi di clemenza relativi ai cartelli
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42. |
sottolinea che la Corte di giustizia ha statuito nella causa C-536/11, punto 43, che «qualsiasi domanda di accesso ai [fascicoli di un cartello] deve formare oggetto di una valutazione caso per caso [da parte dei giudici nazionali] che tenga conto di tutti gli elementi della causa»; |
o
o o
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43. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Consiglio d'Europa. |
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1.
(3) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 72.
(4) Cfr. la causa IFAW/Commissione (C-135/11 P), nella quale al punto 75 è stabilito che «avendo omesso di consultare esso stesso detta lettera, il Tribunale non poteva valutare in concreto se l'accesso a tale documento potesse essere validamente rifiutato sulla base delle eccezioni».
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0369.
(6) GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 12.
(7) In 't Veld/Consiglio (T-529/09), punto 19.
(8) In 't Veld/Consiglio (T-529/09), punto 75.
(9) La Commissione non precisa il numero dei documenti richiesti. Il numero di domande iniziali relative ai documenti della Commissione è pari a 6 447 nel 2011 e 6 014 nel 2012.
(10) Consiglio/In 't Veld (intervento del Parlamento a sostegno di In 't Veld).
(11) Cause Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 e T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) e LPN (T-29/08).
(12) Germania/Commissione (T-59/09), EnBW/Commissione (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10) ed European Dynamics (T-167/10).
(13) L'altra causa è Dennekamp (T-82/08), nella quale il Tribunale ha confermato la decisione del Parlamento sulla base della protezione dei dati personali.
(14) Cfr. la causa IFAW relativa ai documenti provenienti da uno Stato membro e all'obbligo del Tribunale di valutare i documenti in questione, nonché altri due casi relativi a procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione, Agrofert (C-477/10 P) ed Éditions Odile Jacob (C-404/10 P). Queste tre sentenze del Tribunale non sono descritte nella relazione annuale della Commissione.
(15) Consiglio/Access Info Europe, causa C-280/11 P.
(16) Cause riunite Regno di Svezia e Turco/Consiglio dell'Unione europea (C-39/05 P e C-52/05 P), punto 35.
(17) Cause riunite Regno di Svezia e Turco/Consiglio dell'Unione europea (C-39/05 P e C-52/05 P), punto 59.
(18) In 't Veld/Consiglio (T-529/09), punto 75.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/35 |
P7_TA(2014)0204
Attività della commissione per le petizioni nel 2013
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2013 (2014/2008(INI))
(2017/C 378/04)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste la rilevanza del diritto di petizione e l'importanza del fatto che gli organismi parlamentari siano immediatamente informati delle preoccupazioni e delle opinioni specifiche dei cittadini o residenti europei, come previsto agli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
viste le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 44 sul diritto di petizione al Parlamento europeo, |
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— |
viste le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260, |
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— |
visti l'articolo 48 e l'articolo 202, paragrafo 8, del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0131/2014), |
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A. |
ricordando che le petizioni ricevute nel 2013, Anno europeo dei cittadini, ammontano a 2 885, il che rappresenta un incremento del 45 % circa rispetto al 2012; constatando che nel corso dell'attuale legislatura sono state finora registrate circa 10 000 petizioni; |
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B. |
considerando che, sebbene rimanga modesto rispetto alla popolazione dell'Unione europea, un simile dato è comunque sintomatico di uno spiccato aumento della consapevolezza del diritto di petizione e delle legittime aspettative quanto all'utilità della procedura di petizione quale mezzo per richiamare l'attenzione delle istituzioni europee e degli Stati membri sulle preoccupazioni dei singoli cittadini, delle comunità locali, delle ONG, delle associazioni di volontariato e delle imprese private; |
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C. |
considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati dall'unica istituzione dell'UE che eleggono, ovvero il Parlamento europeo; che il diritto di petizione offre loro la possibilità di rivolgersi direttamente ai loro rappresentanti; |
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D. |
tenendo presente che il diritto di petizione migliora la capacità di risposta del Parlamento europeo nei confronti dei cittadini e dei residenti dell'Unione e può offrire nel contempo alle persone un meccanismo aperto, democratico e trasparente per ottenere, ove legittimo e giustificato, una soluzione extragiudiziale alle loro denunce, specialmente in relazione a problemi concernenti l'attuazione della legislazione europea; che le petizioni offrono un valido riscontro ai legislatori e agli organismi esecutivi a livello sia dell'UE che nazionale; |
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E. |
considerando che si devono evitare ulteriori perdite irreparabili di biodiversità, in particolare all'interno dei siti designati Natura 2000; che gli Stati membri si sono impegnati a garantire la protezione delle zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CEE) e della direttiva Uccelli (79/409/CEE); che, sebbene la Commissione possa svolgere pienamente la sua opera di controllo dell'osservanza della legislazione europea solo dopo che le autorità nazionali hanno adottato una decisione definitiva, è opportuno verificare quanto prima — soprattutto relativamente alle questioni ambientali — che le autorità locali, regionali e nazionali applichino correttamente tutti i pertinenti requisiti procedurali previsti dalla normativa dell'UE, ivi compreso il principio di precauzione; |
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F. |
considerando che occorre accrescere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzarne la legittimità e la responsabilità; che la procedura di petizione costituisce altresì un mezzo per verificare le tensioni che esistono all'interno delle società europee, segnatamente in periodi di crisi economica e di agitazioni sociali, come quelle generate dall'impatto del crollo dei mercati finanziari e dei sistemi bancari mondiali sui popoli europei; ricordando che, nel settembre 2013, la commissione per le petizioni ha organizzato un'audizione pubblica sul tema alla quale hanno partecipato alcuni firmatari; che numerose petizioni sulle irregolarità finanziarie e gli abusi nei confronti dei diritti dei consumatori nel settore bancario, e segnatamente sulle drammatiche conseguenze degli sgomberi forzati di intere famiglie per effetto di clausole abusive nei contratti di mutuo, hanno richiamato l'attenzione della commissione; |
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G. |
considerando che dette petizioni trasmesse alla commissione per le petizioni hanno spesso offerto utili spunti per altre commissioni del Parlamento europeo che hanno la responsabilità di elaborare una legislazione intesa a costruire una base più sicura, solida, equa e prospera, dal punto di vista socioeconomico e ambientale, per il futuro di tutti i cittadini e i residenti europei; |
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H. |
considerando che ogni petizione è valutata e trattata nel merito, anche se presentata da un solo cittadino o residente dell'UE, e che ogni firmatario ha il diritto di ricevere una risposta nella sua lingua; |
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I. |
tenendo presente che, in funzione della natura e della complessità della petizione ricevuta, i tempi di trattamento e di risposta variano, ma che viene fatto il possibile per rispondere debitamente alle preoccupazioni dei firmatari entro tempi ragionevoli e in modo appropriato, in termini non solo di procedura ma anche di sostanza; |
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J. |
considerando che i firmatari le cui petizioni sono successivamente discusse durante le regolari riunioni della commissione per le petizioni possono partecipare a pieno titolo, hanno il diritto di presentare la loro petizione corredata di informazioni più dettagliate e contribuiscono così attivamente ai lavori della commissione, fornendo informazioni aggiuntive e di prima mano ai membri della stessa, alla Commissione europea e ai rappresentanti degli Stati membri eventualmente presenti; che 185 firmatari hanno presenziato e partecipato attivamente alle decisioni della commissione nel 2013; |
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K. |
tenendo presente che le attività della commissione per le petizioni sono interamente basate sugli spunti e i contributi ricevuti dai firmatari, unitamente agli esiti delle sue indagini relative a ciascun caso integrate all'occorrenza da ulteriori competenze della Commissione europea, degli Stati membri o di altri organi; che gli ordini del giorno della commissione per le petizioni sono organizzati e messi in ordine di priorità sulla base di decisioni prese democraticamente dai suoi membri; |
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L. |
tenendo presente che i criteri di ammissibilità delle petizioni, stabiliti in conformità del trattato e del regolamento del Parlamento, precisano che una petizione deve riferirsi a una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che concerne direttamente il firmatario; che, di conseguenza, una parte delle petizioni ricevute è dichiarata irricevibile perché non rispondente a tali criteri; |
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M. |
considerando che il diritto di petizione è uno strumento fondamentale di partecipazione e controllo democratici da parte dei cittadini e che la sua corretta attuazione deve essere garantita dall'inizio alla fine della procedura; che tale diritto deve continuare a essere pienamente garantito, indipendentemente dagli interessi dei governi; che tale principio deve essere sostenuto in maniera esemplare a livello di Unione europea nella gestione delle petizioni all'interno del Parlamento e da parte della Commissione; |
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N. |
considerando che i criteri sopraindicati sono stati collaudati dinanzi ai tribunali e che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad esempio nella causa T-308/07, hanno suffragato i criteri inerenti al diritto di petizione e il fatto che le dichiarazioni concernenti le petizioni inammissibili devono essere ben fondate e necessitano di una motivazione della commissione nella sua successiva corrispondenza con il firmatario; considerando altresì, ad esempio, le cause T-280/09 e T-160/10, riguardanti petizioni che possono essere ritenute troppo vaghe nel contenuto; |
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O. |
considerando che, oltre all'impatto della crisi sui cittadini e sui residenti europei, altre principali fonti di preoccupazione per i firmatari riguardano il diritto ambientale (specialmente le questioni relative alla gestione dei rifiuti e delle acque), i diritti fondamentali (in particolare i diritti dei minori e delle persone con disabilità e le problematiche legate alla salute), il diritto alla proprietà personale e immobiliare, la libera circolazione delle persone, diverse forme di discriminazione, in particolare per motivi etnici, culturali o linguistici, i visti, l'immigrazione e l'occupazione, nonché l'applicazione della giustizia, la presunta corruzione, i ritardi nelle procedure legali e molti altri settori di attività; |
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P. |
considerando che, siccome molti firmatari, specialmente appartenenti alle fasce più giovani della popolazione, utilizzano ampiamente i media sociali come canale di comunicazione, la commissione per le petizioni ha sviluppato una propria rete con il patrocinio del Parlamento europeo ed è regolarmente seguita da un numero crescente di persone sui principali media sociali, che sono particolarmente attivi e ritenuti utili al momento delle riunioni della commissione; considerando che anche la newsletter della commissione, il PETI Journal, ha un notevole numero di abbonati regolari (attualmente 1 500); |
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Q. |
considerando che, in questo stesso contesto, la commissione per le petizioni ha lavorato insieme ai servizi competenti del Parlamento europeo per elaborare un nuovo portale internet multilingue, che sostituisce il precedente strumento elettronico, più limitato, di presentazione delle petizioni sul sito del Parlamento europeo; che il nuovo portale è concepito per aumentare l'efficienza amministrativa, migliorando nel contempo la trasparenza e l'interattività della procedura di petizione a vantaggio dei firmatari, dei deputati al Parlamento europeo e del pubblico in generale; |
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R. |
ricordando in tale contesto la posizione che ha sostenuto nella relazione annuale 2012, in cui si era detto deciso a rendere la procedura di petizione più efficiente, trasparente e imparziale, salvaguardando nel contempo i diritti di partecipazione dei membri della commissione per le petizioni di modo che il trattamento delle petizioni sia all'altezza di qualsiasi riesame giudiziario anche sul piano procedurale; |
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S. |
considerando che la commissione per le petizioni continua a interessarsi attivamente alle modalità di applicazione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei ed è consapevole delle molte debolezze e della natura alquanto farraginosa del quadro giuridico esistente, che non traduce integralmente lo spirito delle disposizioni del trattato in materia, nonostante gli sforzi compiuti dalla commissione per gli affari costituzionali e dalla commissione per le petizioni al momento della sua elaborazione; che, in virtù della clausola di revisione, il Parlamento è tenuto ad aprire il dibattito sulla revisione di detto regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore; |
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T. |
considerando che le disposizioni del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei concernenti l'organizzazione di un'audizione pubblica nei locali del Parlamento ai fini del successo dell'iniziativa saranno presto attuate, coinvolgendo la commissione competente per il merito sull'argomento dell'iniziativa, accanto alla commissione per le petizioni, in conformità del regolamento del Parlamento e delle norme di attuazione adottate dall'Ufficio di presidenza; |
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U. |
considerando il prezioso ruolo delle missioni conoscitive relative alle petizioni in esame, che la commissione per le petizioni organizza regolarmente sulle problematiche cui ha attribuito una specifica priorità, e la necessità che le relazioni su tali missioni siano della massima qualità e credibilità ed elaborate in un quadro di leale collaborazione, per portare a un auspicabile consenso tra i partecipanti; che nel 2013 sono state svolte missioni in Spagna (due volte), Polonia, Danimarca e Grecia; che una maggiore flessibilità delle modalità pratiche di tali missioni, segnatamente per quanto concerne le settimane ammissibili, contribuirebbe ad aumentarne ancora il successo, in particolare per quanto riguarda la disponibilità dei membri e la riduzione dei rischi di cancellazione; |
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V. |
tenendo presenti le responsabilità della commissione per le petizioni in relazione all'ufficio del mediatore europeo, che è responsabile dell'esame delle denunce dei cittadini dell'UE sulla possibile cattiva amministrazione in seno alle istituzioni e agli organi dell'Unione, e su cui essa redige anche una relazione annuale basata sulla relazione annuale stessa del mediatore; che nel 2013 la commissione ha partecipato attivamente all'organizzazione dell'elezione di un nuovo mediatore europeo, a seguito del pensionamento dell'allora titolare della carica, Nikiforos Diamandouros; |
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W. |
considerando che, sebbene i deputati al Parlamento europeo abbiano eletto un nuovo mediatore europeo, Emily O' Reilly, che ha assunto le sue funzioni il 1o ottobre 2013, una nuova elezione dovrà avere luogo all'inizio della nuova legislatura, come previsto dall'articolo 204 del regolamento; che sarebbe auspicabile garantire la pubblicazione in tempi ragionevoli di norme chiare e trasparenti per la procedura, che chiariscano ulteriormente la responsabilità della commissione per le petizioni in tale processo e garantiscano un'adeguata trasparenza dell'elezione, segnatamente tramite uno strumento web dedicato e migliorato; |
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X. |
considerando che la commissione per le petizioni fa parte della rete dei difensori civici europei, che comprende alcune commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali, ove esistenti; che è importante mettere ulteriormente in luce la cooperazione tra le commissioni per le petizioni e, ove sia utile, rafforzarla ulteriormente; che il Parlamento potrebbe ricoprire un ruolo centrale in tale sviluppo, nell'interesse dei cittadini europei; |
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Y. |
considerando che la commissione per le petizioni intende essere uno strumento utile e trasparente al servizio dei cittadini e dei residenti europei, che esercita il controllo democratico su molti aspetti dell'attività dell'Unione europea, specialmente riguardo alla messa in atto del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali; che, sulla base delle petizioni ricevute, la commissione può contribuire ulteriormente, da un lato, a un'applicazione più coerente e coordinata della legislazione dell'UE e, dall'altro, al miglioramento della legislazione futura di quest'ultima richiamando l'attenzione sugli insegnamenti che bisognerebbe trarre dal contenuto delle petizioni ricevute; |
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Z. |
considerando che la presente relazione è l'ultima relazione annuale della commissione per le petizioni della 7a legislatura del Parlamento europeo, e che per questo motivo vi sono descritte le attività svolte dalla commissione nel 2013, vi è esaminata l'intera legislatura e valutata la misura in cui la commissione per le petizioni è riuscita a soddisfare le aspettative dei cittadini, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
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1. |
riconosce il ruolo sostanziale e fondamentale che la commissione per le petizioni svolge nel difendere e promuovere i diritti dei cittadini e dei residenti dell'UE, garantendo che, per il tramite della procedura di petizione, siano meglio riconosciute le preoccupazioni dei firmatari e siano risolte, laddove possibile ed entro tempi ragionevoli, le loro rimostranze legittime; |
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2. |
è deciso a rendere la procedura di petizione più efficiente, più trasparente e più imparziale, nel rispetto dei diritti di partecipazione dei membri della commissione per le petizioni, di modo che il trattamento delle petizioni possa superare i controlli giudiziari anche a livello procedurale; |
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3. |
sottolinea che la commissione per le petizioni, così come altri organi e altre istituzioni quali le commissioni d'inchiesta e il mediatore europeo, riveste un ruolo autonomo e ben definito come punto di contatto per ogni singolo cittadino; rileva che tali organi, insieme all'iniziativa dei cittadini europei, costituiscono strumenti fondamentali per un'Unione europea democratica e la creazione di un demo europeo, e che devono essere garantiti il corretto accesso ad essi e il loro funzionamento affidabile; |
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4. |
sottolinea che, nel corso dell'attuale legislatura, la commissione per le petizioni ha raccolto la sfida di soddisfare le aspettative dei cittadini dell'Unione europea; sottolinea l'importanza del diretto coinvolgimento dei cittadini nelle attività del Parlamento e del trattamento specifico che i membri della commissione riservano alle loro preoccupazioni, proposte o denunce; mette in evidenza la quantità di lavoro svolto per porre rimedio ad eventuali violazioni dei diritti dei cittadini cooperando con le autorità nazionali, regionali e locali su questioni connesse all'applicazione del diritto europeo, mantenendo nel contempo un ruolo essenziale in termini di ricostituzione del legame con i cittadini europei, rafforzamento della legittimità democratica e responsabilità del processo decisionale dell'UE; |
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5. |
ricorda il ruolo significativo che la Commissione ha svolto nell'assistere il trattamento dei casi sollevati dalle petizioni; ritiene che le indagini della Commissione in rapporto alle petizioni dovrebbero essere più approfondite e guardare alla sostanza dei casi qualora questi attengano alla legislazione dell'UE; sottolinea l'importanza della trasparenza di tali processi e di un adeguato accesso del pubblico ai documenti pertinenti e alle informazioni connesse al caso trattato; |
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6. |
sottolinea l'importanza di un monitoraggio proattivo e di interventi preventivi tempestivi da parte della Commissione, quando vi siano prove fondate del fatto che alcuni progetti pianificati e pubblicati possono violare la normativa dell'UE; |
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7. |
rileva la varietà di aree tematiche chiave che formano oggetto delle petizioni dei cittadini, quali i diritti fondamentali, il mercato interno, il diritto ambientale, le questioni di sanità pubblica, il benessere dell'infanzia, il settore dei trasporti e dell'edilizia, la legge spagnola sulle coste, il nuovo regolamento sulla buona amministrazione, le persone con disabilità, la discriminazione sulla base dell'età, l'accesso del pubblico ai documenti, le scuole europee, l'unione fiscale, l'industria siderurgica, i diritti degli animali e molte altre; |
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8. |
ritiene che le petizioni rientranti in tali aree tematiche siano testimonianza del fatto che si verificano ancora di frequente situazioni di recepimento insoddisfacente della legislazione dell'UE o di applicazione scorretta del diritto; |
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9. |
ritiene che sia importante rafforzare la collaborazione con i parlamenti e i governi degli Stati membri, sulla base della reciprocità e, se necessario, incoraggiare le autorità nazionali a recepire e applicare la legislazione dell'UE con assoluta trasparenza; sottolinea l'importanza della collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri e si rammarica della negligenza di alcuni Stati membri per quanto attiene al pieno recepimento e alla piena applicazione della legislazione europea, segnatamente in campo ambientale; |
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10. |
ricorda che la commissione per le petizioni considera ricevibili petizioni che sono connesse ai principi e al contenuto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come parte integrante della sua attività, e conduce indagini sul merito di ciascun caso; ricorda che la Commissione si è spesso sentita incapace di intervenire quando richiesto dalla commissione per le petizioni a motivo dell'articolo 51 della Carta; sottolinea che le aspettative dei cittadini sono molto più ampie di quanto non consentano le disposizioni strettamente giuridiche della Carta; |
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11. |
si congratula con la commissione per il lavoro svolto in relazione alle petizioni che ha ricevuto riguardo a questioni connesse alla disabilità, che hanno registrato un notevole incremento nel 2013; prende atto degli sforzi profusi per garantire il successo del lancio del quadro dell'UE a norma dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, processo nel quale la commissione per le petizioni ha affiancato la Commissione, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il Forum europeo sulla disabilità; rileva inoltre che la commissione è disposta a continuare a sostenere tale attività; si rammarica del fatto che, successivamente, la partecipazione della commissione per le petizioni al quadro della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità sia stata interrotta e che essa sia stata sostituita da commissioni legislative con competenze anche in questo settore; ritiene che tale decisione sia scaturita da un'interpretazione erronea delle funzioni attribuite nell'ambito di detto quadro; |
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12. |
constata la notevole attenzione prestata ad alcune petizioni corredate di numerose firme e riguardanti la proposta di creare un nuovo aeroporto a Notre-Dame-des-Landes, vicino a Nantes; riconosce che sono stati ricevuti contributi significativi da parte di firmatari che si oppongono al progetto per motivi ambientali, e che è anche pervenuta una petizione firmata da un consistente numero di persone favorevoli al progetto; osserva che ciò ha innescato un'intensa discussione in commissione, cui hanno partecipato le autorità francesi, il Direttore generale «Ambiente» della Commissione e i principali firmatari; è del parere che tali importanti discussioni non soltanto migliorino la consapevolezza pubblica e consentano ai cittadini di partecipare attivamente e legittimamente, ma che permettano altresì di chiarire vari aspetti controversi legati al progetto, presumibilmente in conflitto con il diritto dell'UE, e di individuare soluzioni che consentono un adeguato rispetto del diritto europeo, quale dovrebbe essere applicato in simili circostanze; |
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13. |
riconosce che nel 2013 numerosi firmatari hanno espresso la loro apprensione dinanzi alle palesi ingiustizie verificatesi in Danimarca durante le procedure amministrative e giudiziarie relative alla separazione e al divorzio di genitori, nonché alla conseguente custodia dei figli minorenni; osserva in tale contesto che, nel caso delle coppie a doppia cittadinanza, vi sono esempi lampanti di discriminazione fondata sulla nazionalità a favore del coniuge dello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti e a danno del coniuge non cittadino di detto Stato, con gravi ripercussioni spesso molto negative e drammatiche sui diritti dei bambini; sottolinea in tale contesto le gravi violazioni dei diritti fondamentali sia dei firmatari che dei figli; osserva che la commissione per le petizioni ha compiuto una missione conoscitiva per indagare direttamente su tali denunce in Danimarca, dove la situazione sembra essere particolarmente grave; osserva altresì che si sono registrati anche alcuni casi in altri paesi, segnatamente in Germania (soprattutto casi riguardanti le azioni dello Jugendamt), Francia e Regno Unito; |
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14. |
ricorda le indagini condotte, nel corso della legislatura, sulla base delle petizioni ricevute in merito alle conseguenze della mancata attuazione della direttiva quadro sui rifiuti, nonché la relazione approvata sul tema; ricorda le raccomandazioni riguardanti la mancanza di un corretto processo decisionale riguardo alle discariche e ai relativi effetti sulle popolazioni locali; sottolinea che la situazione è lungi dall'essere stata risolta, considerate la petizioni che sono state discusse successivamente, segnatamente in relazione al persistere di incendi tossici provocati da rifiuti industriali altamente inquinanti in alcune zone della Campania, e alla mancanza di trasparenza riguardo ai piani e alla gestione istituzionale degli ultimi mesi nel Lazio, dopo la prevista chiusura della discarica di Malagrotta, che è attualmente oggetto di indagini giudiziarie di alto livello; ricorda l'importante missione conoscitiva effettuata in Grecia nell'autunno 2013 sul medesimo tema, che ha attirato l'attenzione sulle lacune nell'applicazione delle pertinenti direttive in tema di rifiuti, la mancanza di progressi nella gestione dei rifiuti per quanto riguarda i piani e i sistemi che si collocano nella parte superiore della gerarchia dei rifiuti, come pure l'impatto sulla salute delle popolazioni in talune zone della Grecia; rileva che di recente sono state presentate varie altre petizioni sulle carenze riscontrate nella gestione dei rifiuti in altri Stati membri, e in particolare nella regione di Valencia, in Spagna, e nel Regno Unito; |
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15. |
prende atto della relazione della missione conoscitiva compiuta in Polonia e relativa alla proposta di creare una miniera a cielo aperto in Bassa Slesia; accoglie con favore le intense discussioni con firmatari e autorità nazionali tenutesi in tale occasione sulla possibile esplorazione e il possibile sfruttamento delle riserve di gas di scisto, su cui la commissione ha già tenuto un seminario nel 2012; |
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16. |
evidenzia il lavoro estremamente costruttivo svolto dall'intera commissione per quanto concerne le petizioni ricevute in merito alla legge spagnola sulla gestione delle coste (Ley de Costas), in termini di esiti e conclusioni della missione conoscitiva e di cooperazione sia con i firmatari che con le autorità nazionali responsabili; ricorda che la commissione ha costituito uno gruppo speciale di lavoro ad hoc per esaminare più dettagliatamente questa complessa problematica e assicurare il collegamento con i numerosi firmatari interessati; riconosce che, sebbene nella nuova normativa approvata dal parlamento spagnolo siano stati ottenuti alcuni miglioramenti per i firmatari; chiede alla Commissione di continuare a monitorare attivamente la questione; |
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17. |
plaude al fatto che, durante la missione conoscitiva in Galizia svoltasi nel mese di febbraio 2013, si siano tenute approfondite discussioni con i firmatari e le autorità regionali in merito a questioni relative all'assenza di idonei impianti di depurazione delle acque reflue nella regione; ratifica le conclusioni e le raccomandazioni presentate nella relazione della missione conoscitiva, approvata dalla commissione per le petizioni in data 17 dicembre 2013, per quanto riguarda la necessità di proseguire gli sforzi per giungere a una pulizia e una rigenerazione complete delle rías oggetto della visita; |
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18. |
sottolinea l'importanza dell'obbligo di presentare relazioni della commissione; richiama l'attenzione sulle diverse risoluzioni adottate nel 2013 sotto forma di relazioni, come la relazione speciale del Mediatore europeo sul trattamento da parte della Commissione delle carenze nella valutazione d'impatto ambientale del progetto di ampliamento dell'aeroporto di Vienna, oltre alla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel loro complesso; sottolinea l'importante contributo fornito dalla commissione sotto forma di pareri alle commissioni competenti grazie all'esperienza acquisita trattando molti casi concreti nel corso degli anni, con particolare riferimento alla revisione della direttiva VIA e al parere sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea; ritiene che, grazie a tali documenti, la commissione per le petizioni possa portare all'attenzione dell'Aula le questioni che rivestono importanza per i cittadini europei; |
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19. |
ricorda che a norma dell'articolo 202, paragrafo 2, la commissione per le petizioni ha facoltà non solo di presentare all'Aula relazioni di iniziativa non legislative su questioni oggetto di varie petizioni, ma anche di presentare brevi proposte di risoluzione da sottoporre al voto in Aula in relazione a questioni urgenti; |
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20. |
ritiene che l'organizzazione di audizioni pubbliche sia uno strumento estremamente importante per esaminare le problematiche sollevate dai firmatari; richiama l'attenzione sullo svolgimento dell'audizione pubblica relativa all'impatto della crisi sui cittadini europei e al potenziamento del coinvolgimento democratico nella governance dell'Unione, nonché dell'audizione pubblica relativa alla massima valorizzazione della cittadinanza dell'UE, che hanno analizzato le preoccupazioni sollevate su entrambi i punti dai cittadini dell'UE sulla base delle petizioni ricevute; ritiene che le informazioni fornite nelle petizioni dimostrino le conseguenze personali che le misure di austerità hanno avuto sui diritti dei firmatari, oltre a mettere in evidenza il ruolo e l'impegno maggiori della società civile; riconosce che, per far fronte alla futura sfida finanziaria, l'Europa necessita di una governance economica credibile, visibile e responsabile; sottolinea l'importanza di combattere i rimanenti ostacoli al godimento da parte dei cittadini dell'Unione dei diritti previsti dal diritto dell'UE, nonché di promuovere la loro partecipazione politica alla vita dell'Unione; |
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21. |
ritiene fondamentale, ai fini del proprio lavoro su determinati temi, utilizzare altre forme di attività quali le interrogazioni parlamentari con richiesta di risposta orale esaminate durante le tornate; ricorda che esse costituiscono uno strumento diretto di controllo parlamentare nei confronti delle altre istituzioni e degli altri organi dell'Unione europea; fa notare che si è avvalso di tale diritto nove volte nel corso del 2013 presentando interrogazioni concernenti, ad esempio, le disabilità, il benessere degli animali, la gestione dei rifiuti e l'iniziativa dei cittadini europei; esprime profondo rammarico per il fatto che alcune delle iniziative proposte dalla commissione siano lasciate in attesa per diversi mesi prima di essere discusse in Aula, impedendo in tal modo di dare voce e una risposta diretta della Commissione alle ricorrenti preoccupazioni dei cittadini dell'UE; |
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22. |
osserva il costante afflusso di corrispondenza dai cittadini che si rivolgono al Parlamento alla ricerca di soluzioni per questioni che esulano dalla sfera di competenza dell'UE, conformemente all'articolo 227 del trattato e all'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali; invita a trovare soluzioni migliori per la gestione delle richieste dei cittadini, tenendo al contempo in considerazione gli obblighi del Parlamento per quanto concerne la corrispondenza con gli stessi; si rammarica, in questo senso, che i servizi competenti del Parlamento non abbiano dato seguito alla risoluzione del Parlamento del 21 novembre 2012 sulle attività della commissione per le petizioni nel 2011 per quanto concerne le istanze dei cittadini relative a questioni che esulano dalla sfera di competenza dell'UE; |
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23. |
riconosce che le problematiche ambientali rimangono una priorità per i firmatari, sottolineando in tal modo che gli Stati membri continuano a essere carenti in tale ambito; osserva che molte petizioni sono incentrate su tematiche di sanità pubblica, quali ad esempio la gestione dei rifiuti, la sicurezza dell'acqua, l'energia nucleare e gli animali protetti; sottolinea che molte petizioni riguardano nuovi e imminenti progetti che presentano un rischio maggiore di ripercussioni sui suddetti settori; ricorda che, se da un lato gli Stati membri si adoperano per far fronte a tali situazioni, dall'altro lato è evidente che il conseguimento di una soluzione duratura è ancora difficoltoso; segnala il caso delle acciaierie ILVA di Taranto, che è fonte di grandi preoccupazioni a causa del grave deterioramento delle condizioni ambientali e della salute della popolazione locale; esorta la Commissione a ricorrere ai meccanismi di cui dispone per garantire, per quanto possibile, il rispetto immediato della legislazione ambientale dell'Unione da parte delle autorità italiane; |
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24. |
invita la commissione per le petizioni a continuare a valutare le ripercussioni della giurisprudenza relativa alla Radio televisione ellenica (Ellinikí Radiofonía Tileórasi, ERT) sull'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché le conseguenze per quanto concerne le petizioni, e a indagare su quali ostacoli effettivi incontrino i cittadini dell'Unione che chiedono pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia al fine di ottenere un'interpretazione affidabile delle questioni fondamentali del diritto europeo nelle cause avviate dinanzi ai tribunali nazionali; |
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25. |
plaude all'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), avvenuta il 1o aprile 2012, alla registrazione della prima ICE dedicata alle politiche per la gioventù europea — Fraternité 2020, e al recente buon esito dell'ICE dedicata al diritto all'acqua; ritiene che l'iniziativa costituisca il primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale, che darà ai cittadini l'opportunità di essere coinvolti attivamente nella definizione delle politiche e delle normative europee; ribadisce il proprio impegno a partecipare all'organizzazione di audizioni pubbliche che garantiscano il buono esito delle iniziative dei cittadini europei, con il coinvolgimento attivo di tutte le commissioni parlamentari interessate; sottolinea la necessità di riesaminare periodicamente lo stato delle iniziative dei cittadini europei, al fine di migliorare la procedura riducendo al contempo la burocrazia e altri ostacoli; è consapevole che le prime audizioni parlamentari relative alle prime ICE di successo, che si terranno nel 2014, rivestono un ruolo essenziale al fine di definire norme procedurali elevate e rispondere alle aspettative dei cittadini riguardo all'esercizio di tale diritto in futuro, e si impegna ad accordare priorità, a livello istituzionale, alla garanzia di un processo partecipativo efficace; |
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26. |
si compiace della decisione della Commissione di dichiarare il 2013 «Anno europeo della cittadinanza» al fine di fornire preziose informazioni e accrescere la comprensione dei cittadini europei in merito ai loro diritti e agli strumenti democratici di cui dispongono per farli valere; ritiene che l'«Anno europeo della cittadinanza» dovrebbe essere utilizzato per un'ampia diffusione di informazioni sulla nuova iniziativa dei cittadini europei, fornendo quindi orientamenti chiari e comprensibili intesi a ridurre l'alto tasso di irricevibilità, comparabile a quello che si osserva tuttora nel campo delle petizioni; esprime la convinzione che il portale web per le petizioni costituisca un concreto e valido contributo da parte del Parlamento a favore dei cittadini europei; |
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27. |
invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire che sia posto rimedio all'attuale inadeguata attuazione del diritto dell'UE, di cui è indice il numero di petizioni presentate al Parlamento, onde consentire ai cittadini dell'Unione di beneficiare appieno dei loro diritti; |
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28. |
invita la Commissione a proporre atti legislativi volti a risolvere i problemi legati al reciproco riconoscimento dei documenti di stato civile, nel rispetto delle competenze degli Stati membri; |
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29. |
deplora il fatto che, quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione, i cittadini europei continuino a riscontrare frequenti difficoltà dovute all'applicazione scorretta delle norme riguardanti il mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche; |
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30. |
deplora il fatto che recentemente le relazioni sulle missioni conoscitive e altri documenti non siano stati tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE e in particolare nelle lingue nazionali dei firmatari; |
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31. |
riconosce l'importante ruolo svolto dalla rete SOLVIT, che individua e risolve regolarmente problemi legati all'attuazione della normativa in materia di mercato interno; esorta a rafforzare tale strumento e a garantire una cooperazione più attiva tra la commissione per le petizioni e la rete SOLVIT; ricorda che il 2013 è stato l'Anno europeo della cittadinanza e rende omaggio agli organi e alle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri che, nel corso dell'anno, hanno pubblicizzato maggiormente i servizi forniti ai cittadini e ai residenti europei, alla luce dei principi contenuti nei trattati e di quanto illustrato nella presente relazione; |
Nuovi orizzonti e rapporti con le altre istituzioni
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32. |
sottolinea l'importanza di rendere più efficace il lavoro svolto da questa commissione all'interno del Parlamento innalzandone il profilo di commissione di controllo; invita la neoeletta commissione per le petizioni a nominare i relatori annuali interni sulle principali politiche di interesse dei firmatari europei e a intensificare la cooperazione con le altre commissioni parlamentari invitando sistematicamente i loro membri ai dibattiti della commissione per le petizioni che riguardano il loro rispettivo ambito di competenza legislativa; invita le altre commissioni parlamentari a coinvolgere maggiormente la commissione per le petizioni, in qualità di commissione per parere, nelle relazioni di attuazione e negli altri strumenti intesi a monitorare il corretto recepimento e attuazione o l'eventuale revisione della legislazione europea negli Stati membri; sottolinea l'importanza, anche alla luce del numero crescente di petizioni ricevute e degli impegni che ne derivano, di garantire alla commissione per le petizioni uno status di commissione «deneutralizzata» in seno al Parlamento; invita a dedicare più tempo al lavoro svolto dalla commissione per le petizioni; |
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33. |
sottolinea che è necessario rafforzare la collaborazione della commissione per le petizioni con le altre istituzioni e organi dell'UE, nonché con le autorità nazionali degli Stati membri; ritiene che sia importante promuovere il dialogo strutturato e la cooperazione sistematica con gli Stati membri, segnatamente con le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali, ad esempio organizzando riunioni periodiche con i presidenti di tutte le commissioni per le petizioni nazionali; è del parere che la creazione di un simile partenariato consentirà lo scambio ottimale di esperienze e pratiche nonché un rinvio più sistematico ed efficiente delle petizioni al livello e all'organismo competente, e in ultima istanza avvicinerà il Parlamento alle preoccupazioni dei cittadini europei; plaude all'istituzione della commissione paritetica Oireachtas per le indagini, la vigilanza e le petizioni in Irlanda e agli utili legami da essa instaurati con il Parlamento europeo nel corso di quest'anno, al fine di fornire un servizio ancora migliore ai cittadini; rileva che i parlamenti di altri Stati membri stanno attualmente valutando la possibilità di creare commissioni per le petizioni o organismi affini, e che alcuni dispongono di altre procedure per esaminare le petizioni; |
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34. |
chiede alla Commissione di riconoscere debitamente il ruolo delle petizioni nel controllo dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, dal momento che le petizioni sono in genere i primi indicatori del fatto che gli Stati membri sono in ritardo nell'attuazione dei provvedimenti giuridici; invita il Parlamento europeo a raccomandare, nel suo accordo interistituzionale con la Commissione, di ridurre il tempo di risposta alle richieste della commissione per le petizioni e di informarla altresì in merito agli sviluppi nelle procedure di infrazione direttamente connesse alle petizioni; ritiene, in generale, che le istituzioni europee dovrebbero fornire maggiori informazioni ed essere più trasparenti nei confronti dei cittadini dell'UE, al fine di contrastare la crescente percezione di deficit democratici; |
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35. |
sottolinea che la stretta cooperazione con gli Stati membri è essenziale per le attività della commissione per le petizioni; incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo proattivo nella risposta alle petizioni concernenti l'applicazione e il rispetto della legislazione europea, e attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione di loro rappresentanti alle riunioni della commissione per le petizioni; è deciso a mantenere una stretta cooperazione e comunicazione tra le istituzioni dell'UE e i cittadini; |
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36. |
sottolinea l'importanza di una collaborazione rafforzata con il Mediatore europeo concludendo un nuovo accordo interistituzionale; evidenzia che è importante coinvolgere il Parlamento europeo nella rete dei difensori civici nazionali; plaude agli eccellenti rapporti nel quadro istituzionale tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; apprezza, in particolare, i regolari contributi del Mediatore alle attività della commissione nel corso dell'intera legislatura; ricorda che non tutti i cittadini dell'UE dispongono di un difensore civico nazionale, il che significa che non tutti i cittadini dell'UE dispongono di pari possibilità di ricorso; è del parere che un Ufficio nazionale del difensore civico in ciascuno Stato membro nell'ambito della rete europea dei difensori civici garantirebbe un considerevole sostegno al Mediatore europeo; |
Metodi di lavoro
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37. |
invita i deputati al Parlamento europeo membri della commissione per le petizioni ad adottare norme interne definitive intese a garantire la massima efficienza e apertura nelle attività svolte dalla commissione e a presentare proposte per rivedere in tal senso il regolamento del Parlamento europeo, al fine di consolidare i continui tentativi effettuati nel corso dell'intera settima legislatura per migliorare i metodi di lavoro; invita la commissione per le petizioni ad adottare un calendario chiaro per la procedura relativa alle petizioni al fine di accelerare il loro ciclo di vita nel Parlamento europeo e di rendere l'intera procedura ancora più trasparente e democratica; sottolinea che tale esercizio potrebbe dare origine a un ciclo di vita definito per le petizioni, dalla registrazione fino all'archiviazione finale nel Parlamento europeo, analogamente ai termini esistenti per i lavori sui fascicoli legislativi e non legislativi; ritiene che tali scadenze debbano creare un meccanismo di allerta che attiri automaticamente l'attenzione dei deputati sulle petizioni in relazione alle quali non vi siano stati interventi o corrispondenza per un tempo prolungato, onde evitare che le vecchie petizioni restino aperte per anni senza alcuna valida ragione; ricorda che le missioni conoscitive sono uno dei principali strumenti investigativi della commissione per le petizioni, per cui è necessaria un'urgente revisione delle norme pertinenti onde consentire ai deputati neoeletti di effettuare missioni efficaci e di riferire rapidamente ai firmatari e alla commissione in merito agli esiti e alle raccomandazioni; |
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38. |
accoglie favorevolmente la presenza delle autorità pubbliche dello Stato membro interessato, nonché di altre parti interessate, alle riunioni della commissione per le petizioni; sottolinea che la commissione per le petizioni è l'unica a offrire sistematicamente una piattaforma che permette ai cittadini di illustrare le proprie preoccupazioni direttamente ai deputati al Parlamento europeo e che consente un dialogo tra le istituzioni dell'UE, le autorità nazionali e i firmatari; propone, al fine di agevolare l'organizzazione delle riunioni e di ridurre le spese di viaggio in futuro, che la commissione per le petizioni e l'amministrazione del Parlamento prendano in considerazione la possibilità che i firmatari o le autorità pubbliche partecipino alle riunioni mediante videoconferenza o sistemi analoghi; |
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39. |
prende atto del numero crescente di petizioni nel corso della legislatura e rinnova la sua viva preoccupazione per i ritardi e i tempi di risposta ancora troppo lunghi in tutte le fasi della procedura, dalla registrazione all'ammissibilità; invita a dotare l'Unità ricevimento e deferimento dei documenti ufficiali e la segreteria della commissione per le petizioni, diun ulteriore amministratore con formazione giuridica, affinché possa formulare raccomandazioni ed esprimersi sul fatto se la petizione rientri o meno nelle aree di competenza del diritto europeo; ritiene che tali raccomandazioni, insieme alle sintesi delle petizioni, dovrebbero essere fornite ai deputati dapprima solo in inglese e successivamente tradotte in tutte le lingue ufficiali soltanto all'atto della pubblicazione, al fine di accelerare ulteriormente le prime decisioni sull'ammissibilità; auspica che il lancio del nuovo portale web per le petizioni riduca il numero di richieste contestabili che talvolta sono registrate come petizioni; |
o
o o
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40. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, nonché ai loro difensori civici nazionali o analoghi organi competenti. |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/44 |
P7_TA(2014)0205
Settore orticolo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sul futuro del settore orticolo in Europa — strategie per la crescita (2013/2100(INI))
(2017/C 378/05)
Il Parlamento europeo,
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vista la parte terza, titoli III e VII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto il regolamento (CE) n. 1107/2009, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, |
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vista la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, |
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visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1182/2007, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (3), |
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visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (4), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (5), |
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vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (6), |
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vista la sua risoluzione del 21 giugno 1996 su un'iniziativa comunitaria a favore dell'orticoltura ornamentale (7), |
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vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2008 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa (COM(2008)0821), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile» (COM(2008)0397), |
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vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 sul migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (COM(2009)0591), |
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vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)0234), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244), |
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vista la decisione 2008/359/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare, nonché la relazione del gruppo ad alto livello del 17 marzo 2009 sulla competitività dell'industria agroalimentare europea, le sue raccomandazioni e una relativa tabella di marcia delle iniziative fondamentali (8), |
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visto lo studio del mese di novembre 2012 sul sostegno alle cooperative di agricoltori, che presenta i risultati del progetto omonimo lanciato dalla Commissione (9), |
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visto lo studio condotto nel 2013 dall'Istituto per gli studi sulle prospettive tecnologiche del Centro comune di Ricerca della Commissione, dal titolo «Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics» (10), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0048/2014), |
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A. |
considerando che il settore ortofrutticolo riceve circa il 3 % degli aiuti della politica agricola comune (PAC) e tuttavia copre il 18 % del valore complessivo della produzione agricola dell'UE, rappresenta il 3 % della superficie agricola utilizzabile dell'Unione e ha un valore di oltre 50 miliardi di euro; |
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B. |
considerando che l'orticoltura comprende frutta, verdura, patate, insalata, erbe e piante ornamentali e che il settore ortofrutticolo comprende il vivaismo, la coltivazione di arbusti, i servizi di piantumazione e di manutenzione tra cui il giardinaggio cimiteriale, il commercio al dettaglio per il giardinaggio, i centri di vendita e i servizi di assetto floreale nonché le attività di sistemazione del paesaggio; |
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C. |
considerando che la catena di approvvigionamento del settore ortofrutticolo presenta un fatturato stimato a più di 120 miliardi di euro, impiega approssimativamente 550 000 persone ed è importante per l'economia delle zone dell'UE che tendono ad avere un elevato tasso di disoccupazione; |
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D. |
considerando che l'UE è il secondo produttore al mondo e al contempo anche il secondo importatore al mondo nel settore ortofrutticolo; che la domanda nel settore è in crescita e attualmente supera l'offerta; che il commercio di prodotti ortofrutticoli è aumentato da oltre 90 miliardi di dollari statunitensi nel 2000 a circa 218 miliardi di dollari statunitensi nel 2010 e rappresenta quasi il 21 % del commercio globale di prodotti alimentari e di origine animale; che l'UE ha aperto in misura considerevole i propri mercati alle importazioni provenienti dai paesi terzi con i quali ha concluso accordi bilaterali e multilaterali; |
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E. |
considerando che il settore orticolo (produzione primaria e industria della trasformazione) ha un effetto moltiplicatore sull'economia a livello europeo, in quanto stimola la domanda e promuove la creazione di valore aggiunto in altri settori dell'economia, quali il commercio, l'edilizia e i servizi finanziari; |
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F. |
considerando che il settore dei prodotti ortofrutticoli biologici è il comparto biologico che presenta la crescita più rapida su qualsiasi mercato dell'UE, con un valore pari a 19,7 miliardi di euro nel 2011 e un tasso di crescita del 9 % tra il 2010 e il 2011 e una tendenza decennale di crescita annuale tra il 5 e il 10 %; che, in termini di superficie coltivata, tra il 2010 e il 2011 la parte occupata dalla frutticoltura biologica è aumentata del 18,2 % e quella della coltivazione di verdura biologica del 3,5 %; |
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G. |
considerando che nel 2001 il consumo ortofrutticolo pro capite nell'UE-27 è diminuito del 3 % rispetto al consumo medio dei cinque anni precedenti, nonostante i sostanziali vantaggi per la salute derivanti dal consumo di tali prodotti; |
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H. |
considerando che l'UE è il maggiore produttore mondiale di fiori, bulbi e piante in vaso (44 % della produzione mondiale), con la più alta densità per ettaro; che il settore delle piante ornamentali presenta un fatturato stimato di 20 miliardi di euro di produzione, 28 miliardi di euro di commercio all'ingrosso e 38 miliardi di euro di commercio al dettaglio e dà lavoro a circa 650 000 persone; |
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I. |
considerando che il regime applicato ai prodotti ortofrutticoli è parte della PAC e mira tra l'altro a riequilibrare la catena alimentare, a promuovere il settore ortofrutticolo, a stimolare la competitività e a dare sostegno all'innovazione; che è opportuno che aumentino le adesioni alle organizzazioni di produttori (OP), anche nelle regioni in cui per anni non vi è stata disponibilità di fondi operativi e/o i metodi produttivi risultano obsoleti, accrescendo l'attrattiva del sistema, in considerazione del fatto che più della metà dell'insieme dei produttori dell'UE non fa parte di una OP, malgrado la Commissione si sia posta come obiettivo un tasso medio di adesione del 60 % entro il 2013; che il basso tasso di organizzazione in alcuni Stati membri è in parte dovuto alla sospensione di organizzazioni di produttori, con conseguente incertezza tra i produttori; che, dato il ruolo fondamentale svolto dalle OP nel rafforzare il potere negoziale delle organizzazioni ortofrutticole, è essenziale evitare che viga incertezza tra i produttori, chiarendo la normativa europea in materia di riconoscimento delle OP; |
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J. |
considerando che, secondo Eurostat, tra il 2000 e il 2010 i costi complessivi dei fattori di produzione per gli agricoltori dell'UE sono cresciuti mediamente quasi del 40 %, mentre i prezzi franco azienda di produzione sono aumentati mediamente meno del 25 %; che l'aumento dei costi dei fattori di produzione è stato quasi pari all'80 % per i fertilizzanti sintetici e gli ammendanti, al 30 % per sementi e postime e al 13 % per i prodotti fitosanitari; |
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K. |
considerando che la perdita di fertilità del suolo derivante dall'erosione, dalla diminuzione dell'apporto di materiale organico che determina una scarsa struttura granulare, bassi livelli di humus e una ridotta ritenzione di acqua e nutrienti, nonché derivante dalla riduzione dei processi ecologici rappresenta un costo notevole sia per gli agricoltori sia per il bilancio pubblico; |
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L. |
considerando che nel settore orticolo il «canale della conoscenza» che consente di mettere in pratica i risultati della ricerca è in difficoltà e che gli investimenti del settore privato nella ricerca nell'insieme sono modesti, con appena lo 0,24 % della spesa complessiva nell'industria alimentare destinata alla ricerca e allo sviluppo (R&S) nell'UE-15 nel 2004, ultimo periodo per il quale si dispone dei dati; |
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M. |
considerando che un ampio numero di varietà ortofrutticole è a rischio di estinzione a causa dell'insufficiente redditività economica e che gli agricoltori che continuano a coltivare tali varietà svolgono un ruolo prezioso sotto il profilo ecologico, sociale e culturale in quanto preservano importanti componenti alla base dell'agricoltura europea; |
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N. |
considerando che le crescenti difficoltà nella prevenzione, nel controllo e nell'eradicazione di organismi nocivi e la limitata disponibilità di prodotti fitosanitari per la protezione delle colture orticole rischiano di compromettere la diversificazione dell'agricoltura e la qualità dell'orticoltura europea; |
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O. |
considerando che le aziende del settore orticolo spesso operano contemporaneamente nei settori della produzione, del commercio e dei servizi; |
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P. |
considerando che la cisgenesi può essere definita una tecnica di ingegneria genetica che introduce in una determinata pianta un gene proveniente da esemplari imparentati dello stesso genere o specie; |
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1. |
sottolinea l'importanza di promuovere il settore orticolo dell'UE e di metterlo in condizione di competere meglio sul mercato globale, attraverso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, l'efficienza e la sicurezza energetiche, l'adattamento ai cambiamenti climatici e il loro contenimento e misure per migliorare la commercializzazione, nonché l'importanza di continuare a impegnarsi per eliminare lo squilibrio esistente tra operatori e fornitori; |
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2. |
pone l'accento sull'esigenza di semplificare l'accesso dei produttori ai mercati di paesi terzi; invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per sostenere gli esportatori di frutta, verdura, fiori e piante ornamentali per superare il numero crescente di barriere non tariffarie, quali ad esempio talune norme fitosanitarie in paesi terzi che rendono difficili, se non impossibili, le esportazioni dell'UE; |
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3. |
esorta la Commissione a creare per tutti gli operatori del mercato all'interno dell'UE le medesime condizioni di accesso per quanto concerne, ad esempio, le norme in materia di commercializzazione e denominazione di origine, e a effettuare controlli atti a garantire che tali condizioni siano rispettate, al fine di evitare distorsioni della concorrenza; |
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4. |
incoraggia la promozione del consumo di prodotti ortofrutticoli negli Stati membri mediante attività educative quali il programma dell'UE «Frutta nelle scuole» e, a livello nazionale, i programmi «Grow Your Own Potato» e «Cook Your Own Potato» nel Regno Unito; |
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5. |
constata che i mercati locali e regionali mostrano spesso insufficiente disponibilità di beni orticoli prodotti in loco e che è opportuno quindi promuovere l'imprenditorialità agricola nelle regioni interessate, in particolare mediante incentivi ai giovani imprenditori, il che offrirebbe opportunità di occupazione nel settore agricolo e garanzia di approvvigionamento di prodotti locali freschi; |
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6. |
sottolinea i benefici dell'orticoltura ornamentale per la salute e il benessere delle persone attraverso l'espansione degli spazi verdi e il conseguente miglioramento dell'ambiente urbano in relazione al cambiamento climatico e all'economia rurale; sottolinea la necessità di un sostegno più attivo per il settore in questione in termini di promozione degli investimenti e dello sviluppo professionale; |
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7. |
accoglie con favore le misure del regime UE per i prodotti ortofrutticoli, intese ad accentuare l'orientamento al mercato tra i coltivatori dell'Unione, incoraggiare l'innovazione, promuovere il settore ortofrutticolo, accrescere la competitività degli agricoltori nonché migliorare la commercializzazione, la qualità dei prodotti e gli aspetti ambientali della produzione, mediante il sostegno alle OP e alle associazioni di OP e il riconoscimento delle organizzazioni intersettoriali, promuovendo altresì la formazione di poli di aggregazione che generino nuovi flussi di reddito da far confluire in nuovi investimenti; sottolinea nel contempo che devono essere prese misure per assicurare che quanti commercializzano i propri prodotti in modo autonomo e diretto non subiscano discriminazioni ma abbiano la possibilità di attuare progetti innovativi e migliorare la propria competitività; |
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8. |
segnala che la produzione e la commercializzazione locali e regionali contribuiscono alla creazione e alla salvaguardia di valore aggiunto e di posti di lavoro nelle zone rurali; |
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9. |
segnala che le catene di valore brevi contribuiscono a contenere le emissioni dannose per il clima; |
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10. |
rileva che l'agricoltura urbana offre nuovi sbocchi al settore orticolo; |
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11. |
plaude alla relazione sulla consultazione pubblica della Commissione relativa alla revisione del regime dell'Unione applicabile ai prodotti ortofrutticoli, in particolare la sezione 3.8, in cui si riconosce la necessità di una semplificazione delle regole vigenti per le OP, nonché concorda con la proposta di rafforzare le OP e rileva che la maggior parte delle risposte è favorevole al mantenimento della filosofia alla base dell'attuale regime di sostegno; |
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12. |
sottolinea che lo snellimento della burocrazia riveste particolare importanza per le piccole e medie imprese ma che non deve compromettere la necessaria certezza giuridica; |
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13. |
accoglie con favore il fatto che l'accordo sulla riforma della PAC abbia mantenuto il regime di sostegno europeo dei prodotti ortofrutticoli basato sulle OP, pur riconoscendo che gli strumenti esistenti non sono sempre stati efficaci, come ammesso dalla Commissione nel suo documento di consultazione pubblica sulla revisione del regime dell'Unione applicabile ai prodotti ortofrutticoli, e quindi sostiene l'attività del gruppo di Newcastle volta al miglioramento del regime UE per i prodotti ortofrutticoli, che dovrebbe tenere conto delle peculiarità dello statuto delle cooperative nei diversi Stati membri, in modo da non limitare la creazione di nuove OP, rispettando comunque il fatto che i coltivatori possono scegliere di rimanere al di fuori del sistema delle OP; rileva altresì la creazione di uno strumento dell'UE per la gestione di crisi gravi che colpiscono vari Stati membri e sottolinea che tale strumento dovrebbe essere aperto a tutti i produttori, a prescindere dalla loro adesione o meno a una OP; |
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14. |
invita la Commissione, al fine di rafforzare le attività vantaggiose condotte dalle OP per i produttori, a indicare nella sua revisione del regime UE applicabile al settore ortofrutticolo regole chiare e pratiche in merito alla configurazione e ai metodi di lavoro delle OP e ad adattare lo schema alle strutture di mercato esistenti nei vari Stati membri, cosicché le OP possano assumere il ruolo sul mercato cui sono destinate e i produttori siano incentivati ad aderirvi, purché ciò non comprometta il conseguimento degli obiettivi fondamentali del regime e ai produttori rimanga la libertà di decidere su tali questioni; |
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15. |
osserva con preoccupazione che le regole del sistema di OP lasciano ampia libertà interpretativa ai revisori della Commissione, il che determina un elevato grado di incertezza e può esporre gli Stati membri al rischio di mancata compensazione e controllo giurisdizionale; sottolinea altresì che le procedure di revisione e le rettifiche finanziarie devono essere svolte in maniera più tempestiva ed entro un termine concordato per la revisione; |
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16. |
osserva il persistere di pratiche commerciali sleali nell'UE, che ledono le attività orticole e le relative organizzazioni di produttori e riducono la fiducia dei coltivatori negli investimenti futuri; ritiene che codici di condotta concordati da tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, sostenuti da un quadro legislativo e soggetti alla supervisione di un arbitro nazionale in ogni Stato membro, apporteranno notevoli miglioramenti al funzionamento della catena alimentare e del mercato interno; |
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17. |
ritiene che le norme private relative ai residui di antiparassitari adottate da molte catene di distribuzione di grandi dimensioni siano anticoncorrenziali e penalizzanti per i produttori del settore ortofrutticolo; chiede alla Commissione di porre fine a tali pratiche, in considerazione del fatto che i livelli di residui di antiparassitari ammessi in base alla legislazione dell'Unione forniscono una tutela adeguata della salute dei consumatori e dei produttori; |
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18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una gestione integrata delle specie nocive, a sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità tramite un potenziamento della ricerca e dello sviluppo di alternative non chimiche, quali predatori naturali e parassiti di specie infestanti, a utilizzare il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» per finanziare la ricerca applicata che sostiene lo sviluppo di strategie integrate per il controllo di parassiti, malattie e piante infestanti, a fornire ai produttori gli strumenti e le informazioni necessari per l'applicazione della direttiva 2009/128/CE, la quale afferma, all'articolo 14, che gli Stati membri devono adottare «tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici» e definire o favorire «lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata»; |
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19. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e ad accentuare l'intensificazione di processi ecologici che garantiscano la salute, la fertilità e la formazione del suolo a lungo termine, nonché gestiscano e regolino le popolazioni di specie nocive; ritiene che questa situazione possa determinare una maggiore produttività a lungo termine per gli agricoltori e una riduzione dei costi per i bilanci pubblici; |
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20. |
sottolinea che il settore orticolo si affida a una serie di prodotti fitosanitari ed esorta la Commissione ad adottare un approccio basato sul rischio per la regolamentazione di tali prodotti, che sia giustificato da prove scientifiche indipendenti e soggette a revisione inter pares; sottolinea che gli usi minori sono particolarmente vulnerabili a causa della scarsità delle pertinenti sostanze attive; invita la Commissione a rafforzare il coordinamento della generazione di dati nei vari Stati membri, con particolare riferimento ai dati sui residui, che rappresentano un requisito essenziale per le autorizzazioni riguardanti colture speciali commestibili; chiede alle DG Agri, Sanco, Ambiente e Concorrenza di operare insieme in modo strategico per valutare da molteplici prospettive l'impatto dei cambiamenti della regolamentazione dei prodotti fitosanitari; |
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21. |
esorta la Commissione a verificare il funzionamento delle disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari tra gli Stati membri dell'Unione, di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di facilitarne l'applicazione e di rimuovere eventuali barriere burocratiche e amministrative, e a prendere in considerazione l'obiettivo a lungo termine dell'armonizzazione globale per la regolamentazione dei prodotti fitosanitari e la riduzione delle barriere commerciali non tariffarie al commercio di esportazione; |
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22. |
esorta la Commissione a presentare senza ulteriori ritardi, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 51, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una relazione al Parlamento e al Consiglio concernente l'istituzione di un fondo europeo per gli usi minori e le colture speciali; sottolinea che tale fondo deve poter finanziare un programma europeo permanente di lavoro per il coordinamento e la cooperazione tra gli operatori della filiera agro-alimentare, le autorità competenti e le parti interessate, tra cui gli istituti di ricerca, per lo svolgimento e il finanziamento, ove necessario, di attività di ricerca e di innovazione per la protezione delle colture speciali e degli usi minori; |
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23. |
segnala la mancanza di reciprocità tra i requisiti fitosanitari richiesti alle importazioni e quelli dei prodotti europei; sottolinea che tale divario costante non solo lede la competitività delle produzioni europee, ma danneggia anche gli interessi dei consumatori europei; |
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24. |
ricorda che sia il regolamento sui prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 (11)) sia il nuovo regolamento sui biocidi (regolamento (UE) n. 528/2012 del 22 maggio 2012 (12)) chiedono alla Commissione di definire criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza endocrina entro dicembre 2013; sottolinea quanto sia importante che la procedura sia trasparente, in modo che gli attori del mercato interessati capiscano le basi scientifiche sottostanti alle decisioni e siano consapevoli dei soggetti che hanno partecipato allo sviluppo di nuovi criteri; esorta la Commissione a valutare a fondo l'impatto dei vari approcci nel presentare le proposte per le sostanze con interferenza endocrina; |
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25. |
sottolinea che il settore orticolo dipende fortemente dall'utilizzo di fertilizzanti di elevata qualità e ben specificati; accoglie con favore l'attuale revisione del regolamento UE sui fertilizzanti, ma prende atto con preoccupazione dell'obiettivo della Commissione di includere gli ammendanti a base di materiale precedentemente non prescritto; sottolinea che tale materiale non richiede precisione nella lavorazione e nell'uso e invita la Commissione a non includerlo nel campo di applicazione del regolamento sui fertilizzanti; |
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26. |
evidenzia il fatto che il settore orticolo è all'avanguardia nello sviluppo e nell'adozione di sistemi innovativi dell'agricoltura di precisione e ritiene che tali sistemi ridurranno l'uso di pesticidi e di fertilizzanti, accresceranno i profitti di mercato e ridurranno i rifiuti, oltre a migliorare la continuità della fornitura e il rendimento economico; sottolinea che i metodi di coltivazione, quali la rotazione e le colture miglioratrici di avvicendamento, nonché le attività di ricerca e sviluppo, dovrebbero mirare a ridurre al minimo i danni ambientali; |
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27. |
prende atto della proposta della Commissione di un regolamento relativo al materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)0262) e teme che possa avere un impatto sproporzionato sul settore orticolo e, in particolare, sulle piante ornamentali e sulla frutta; sottolinea che qualunque norma deve essere proporzionale e deve rispettare il principio di sussidiarietà; sottolinea inoltre che una modifica della legislazione non deve mettere a repentaglio le varietà e i raccolti tradizionali ma dovrebbe contribuire alla diversità genetica all'interno delle popolazioni vegetali e tra di esse, per la sicurezza alimentare a lungo termine e la resilienza dei sistemi alimentari; |
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28. |
prende atto dell'impatto delle specie orticole invasive non autoctone sull'ambiente in generale, ma raccomanda che, nella proposta della Commissione di regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (COM(2013)0620), sia adottato un approccio regionale o per paese, che riconosca che alcune zone d'Europa sono più vulnerabili di altre e che zone d'Europa diverse presentano climi diversi e favoriscono la crescita di una diversa varietà di piante; |
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29. |
esorta vivamente la Commissione a salvaguardare come principio generale la libertà dei produttori di varietà vegetali di utilizzare liberamente i materiali vegetali esistenti per svilupparne e commercializzarne di nuovi, indipendentemente da eventuali rivendicazioni di brevetto che includono materiali vegetali; |
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30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo dei mercati locali di frutta e verdura e delle catene corte di approvvigionamento, che garantiscono un'alimentazione a base di prodotti freschi; |
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31. |
chiede alla Commissione di distinguere le piante transgeniche da quelle cisgeniche e di creare procedure di approvazione diverse per queste ultime; attende il parere dell'EFSA richiesto dalla DG Sanco, contenente la valutazione dei risultati del gruppo di lavoro sulle nuove biotecnologie di riproduzione; |
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32. |
evidenzia l'elevato fabbisogno di manodopera stagionale del settore orticolo e chiede agli Stati membri di garantire la presenza di regimi efficaci affinché i produttori orticoli possano accedere alla manodopera necessaria nei periodi di picco nel corso dell'anno, rispettando pienamente, nel contempo, i requisiti della direttiva sul lavoro stagionale, compreso il principio dell'equità salariale; |
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33. |
plaude alla rinnovata enfasi sulla formazione e sui tirocini dei lavoratori, ma osserva con apprensione che in alcuni Stati membri il numero di persone che portano a termine i tirocini nel settore orticolo rimane basso, con conseguente calo di possibilità di sbocco per i giovani che si affacciano al settore; riconosce che non tutti i giovani che seguono tirocini hanno attitudine al mestiere; sottolinea che gli sforzi per incoraggiare i giovani a prendere in considerazione un lavoro nel settore orticolo e per offrire loro una formazione in materia dovrebbero essere sostenuti da campagne di sensibilizzazione e informazione che migliorino l'immagine del settore; |
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34. |
esorta il settore agro-alimentare e il mondo della ricerca a lavorare insieme in modo sistematico per attirare e formare la nuova generazione di ricercatori e accrescere le competenze della forza lavoro esistente; |
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35. |
pone l'accento sui benefici del rafforzamento e dell'espansione dei partenariati tra istituzioni, industria e organizzazioni di ricerca, nonché sull'esigenza di garantire che gli schemi a sostegno di tali collaborazioni siano strutturati in modo da massimizzare l'impatto e la coerenza degli investimenti complessivi; |
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36. |
sottolinea che è di importanza fondamentale fare uso efficiente delle risorse scientifiche qualificate al fine di accelerare il processo di attuazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione trasferendo tecnologie innovative nella produzione agricola al settore orticolo e combinando ricerca, innovazione, formazione ed espansione nel settore agricolo con politiche economiche in grado di soddisfare le domande di sviluppo della produzione orticola accrescendone l'efficienza; |
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37. |
ritiene che occorra consentire al settore della floricoltura e delle piante ornamentali di utilizzare meglio i programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione dell'Unione e invita la Commissione a includere la «coltivazione protetta» nel programma «Orizzonte 2020» al fine di promuovere l'innovazione per quanto riguarda, ad esempio, la protezione delle colture sostenibili, l'uso sostenibile di risorse idriche e di nutrienti, l'efficienza energetica, i sistemi di coltivazione e di produzione avanzati e il trasporto sostenibile; |
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38. |
ritiene che, a fronte dei vincoli di bilancio degli Stati membri che limitano i finanziamenti alla ricerca nel comparto agricolo e orticolo, sia opportuno incoraggiare il finanziamento da parte di terzi, compresi, ma non in via esclusiva, i dettaglianti, e che tale finanziamento dovrebbe essere in linea con l'interesse generale del settore per la ricerca; |
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39. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso alle risorse finanziarie a lungo termine per gli investimenti nelle moderne tecnologie di produzione del settore orticolo, al fine di migliorare la competitività dei prodotti e dei servizi orticoli; |
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40. |
sottolinea la cruciale importanza di un piano aziendale di qualità per garantire la raccolta di capitali; raccomanda un maggiore ricorso da parte dei coltivatori al sostegno alle imprese e ai servizi di consulenza ed esorta la Commissione a lavorare a stretto contatto con l'industria per garantire ai coltivatori un facile accesso a tali servizi; |
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41. |
esorta la Commissione ad aggiornare — attraverso un processo trasparente e con il coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore — i codici descrittivi della nomenclatura combinata per il 2012 riguardante i prodotti di cui al capitolo 6 «piante vive e prodotti della floricoltura»; |
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42. |
esprime preoccupazione per l'ipotesi di una delocalizzazione della produzione orticola al di fuori dell'UE; |
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43. |
esprime profonda preoccupazione per il fatto che tra un terzo e la metà dei prodotti edibili va sprecato a causa dell'aspetto estetico e chiede alla Commissione di creare con urgenza opportunità di commercializzazione, in particolare nei mercati locali e regionali, di questi prodotti, ampliando la gamma delle specifiche di qualità dei prodotti, assicurando nel contempo la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato; attira l'attenzione su iniziative in Austria e Svizzera, dove si sta sperimentando la vendita di frutta e verdura con imperfezioni estetiche; invita i supermercati a tenere conto della ricerca di mercato dalla quale emerge che molti consumatori non sono necessariamente preoccupati circa l'aspetto estetico dei prodotti ortofrutticoli e sono lieti di acquistare prodotti di categoria inferiore, in particolare se ciò può risultare più economico; |
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44. |
rileva con apprensione la perdita generale e lo spreco di prodotti ortofrutticoli destinati al mercato primario e la notevole perdita economica per le imprese; riconosce che la riduzione dello spreco alimentare sistemico è fondamentale per aumentare la fornitura di prodotti alimentari a una popolazione mondiale in crescita; accoglie con favore, tuttavia, gli sforzi compiuti dagli attori della catena di approvvigionamento alimentare per reindirizzare questi prodotti verso un mercato secondario piuttosto che buttarli; |
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45. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rendere il contesto legislativo e politico quanto più favorevole all'utilizzo dei rifiuti orticoli; segnala che vi sono numerosi materiali, come il compost di funghi, che potrebbero essere utilizzati nella produzione di substrati di coltivazione a valore aggiunto se non fossero classificati come «rifiuti»; |
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46. |
segnala che i sistemi di acquaponica sono in grado di produrre alimenti in modo sostenibile e su base locale e, grazie alla coltivazione combinata di pesci di acqua dolce e verdure in un sistema chiuso, contribuiscono a ridurre il consumo di risorse rispetto ai sistemi tradizionali; |
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47. |
sottolinea l'importanza di migliorare il monitoraggio dei prezzi e delle quantità prodotte e commercializzate, nonché la necessità di produrre statistiche a livello UE sui consumatori di prodotti orticoli per aiutare i produttori a comprendere meglio le tendenze del mercato, prevedere le crisi e preparare i futuri raccolti; invita la Commissione a includere piante ornamentali nei suoi dati di previsione; |
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48. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
(4) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(5) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(6) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(7) GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 266.
(8) Consultabile sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/high-level-group/documentation/
(9) Consultabile sul sito http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf
(10) Consultabile sul sito http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf
(11) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(12) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/52 |
P7_TA(2014)0206
Eliminazione della tortura nel mondo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo (2013/2169(INI))
(2017/C 378/06)
Il Parlamento europeo,
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visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, |
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vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975 (1), |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (CAT), nonché il relativo protocollo facoltativo (OPCAT), |
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viste le regole minime standard dell'ONU per il trattamento dei detenuti e altri standard pertinenti dell'ONU applicati a livello universale, |
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viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (2), |
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viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla tortura, |
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vista la dichiarazione adottata dal Comitato contro la tortura dell'ONU in data 22 novembre 2001 in relazione agli eventi dell'11 settembre 2001, in cui si sottolinea che il divieto della tortura è un dovere assoluto e inderogabile ai sensi del diritto internazionale e si esprime fiducia rispetto al fatto che qualsiasi risposta adottata dagli Stati aderenti alla Convenzione alla minaccia del terrorismo internazionali rispetterà gli obblighi assunti da tali Stati alla ratifica della Convenzione contro la tortura, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 2012, concernente una moratoria sull'applicazione della pena di morte (3), |
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viste le risoluzioni dell'Assemblea generale dell’ONU sui diritti dell'infanzia, più recentemente la sua risoluzione in materia del 20 dicembre 2012 (4), |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in particolare il suo articolo 3, secondo cui «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», |
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vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, |
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vista la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 dalle Nazioni Unite (5), |
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vista la 23esima relazione generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa pubblicata il 6 novembre 2013 (6), |
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vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi due protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (7) e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (8), |
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visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi (9), |
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vista la Convenzione interamericana per la prevenzione e la repressione della tortura entrata in vigore nel 1997 (10), |
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visto lo Statuto della Corte penale internazionale, |
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visto il Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul) (11), |
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visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (12), adottati dal Consiglio Affari esteri il 25 giugno 2012, |
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visti gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, aggiornati nel 2012 (13), |
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visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte del 16 giugno 2008 (14), |
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visti gli orientamenti dell'Unione europea sui diritti umani e sul diritto umanitario internazionale (15), |
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vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012, adottata dal Consiglio il 6 giugno 2013 (16), |
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vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (17), |
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vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani (18), |
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vista la sua risoluzione dell'10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (19), |
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visto il suo studio del marzo 2007 dal titolo «Attuazione degli orientamenti dell'UE sulla tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante» (20), |
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visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (21), |
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vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (22), |
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vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio e alla Commissione sulla revisione 2013 dell'organizzazione e del funzionamento del SEAE (23), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0100/2014), |
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A. |
considerando che, sebbene il divieto assoluto di tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti costituisca una norma internazionale fondamentale, prevista sia nelle convenzioni per i diritti umani delle Nazioni Unite che in quelle regionali, la tortura persiste in tutto il mondo; |
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B. |
considerando che nella presente risoluzione il termine «tortura» dovrebbe essere inteso in conformità della definizione dell'ONU e comprende anche il trattamento o la pena crudeli, disumani o degradanti; |
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C. |
considerando che la CAT e l'OPCAT hanno creato un quadro internazionale con un effettivo potenziale per avanzare verso l'eliminazione della tortura, in particolare attraverso l'istituzione di meccanismi nazionali di prevenzione efficaci e indipendenti (NPM); |
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D. |
considerando che l'UE ha rafforzato l’impegno assunto nei confronti del quadro strategico dell'UE sui diritti umani per continuare la propria vigorosa campagna contro la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti; |
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E. |
considerando che l'eliminazione della tortura, del maltrattamento e del trattamento o della pena disumani e degradanti è parte integrante della politica dei diritti umani dell'UE, strettamente collegata ad altri ambiti e strumenti dell'azione dell'UE; |
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F. |
considerando che gli orientamenti dell'UE sono stati aggiornati nel 2012, mentre l'ultimo bilancio e la più recente revisione, in forma completa e pubblica, delle misure di attuazione hanno avuto luogo nel 2008; |
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G. |
considerando che, secondo gli orientamenti aggiornati, nella lotta contro il terrorismo gli Stati membri sono determinati a rispettare pienamente gli obblighi internazionali che vietano la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; |
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H. |
considerando che la tortura può essere sia fisica che psicologica; considerando il crescente numero di casi in cui la psichiatria è stata usata quale strumento di coercizione di difensori dei diritti umani e dissidenti, collocati in istituti psichiatrici al fine di impedire la conduzione delle loro attività politiche e della collettività; |
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I. |
considerando che la magistratura degli Stati membri dovrebbe disporre degli strumenti per perseguire i torturatori che non sono mai stati giudicati e che si dovrebbe rivolgere particolare attenzione ai casi di tortura durante le dittature in Europa in quanto molte volte tali reati sono rimasti impuniti; |
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J. |
considerando che l'erosione del divieto assoluto della tortura rimane una sfida permanente nel contesto delle misure anti-terrorismo in molti paesi; |
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K. |
considerando che vi sono notevoli sfide politiche per quanto riguarda le esigenze di protezione specifiche di gruppi vulnerabili, in particolare i bambini; |
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L. |
considerando che le forze dell'ordine di alcuni paesi ricorrono alla tortura come loro metodo prediletto per gli interrogatori; considerando che la tortura non può essere considerata uno strumento accettabile per risolvere i reati; |
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1. |
sottolinea il fatto che il divieto di tortura ha carattere assoluto ai sensi del diritto internazionale e umanitario, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT); evidenzia come la tortura costituisca una delle massime violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, abbia ripercussioni gravissime per milioni di individui e le loro famiglie e non possa essere giustificata in alcuna circostanza; |
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2. |
accoglie con favore l'inserimento di tre azioni relative all'eliminazione della tortura nel piano d'azione dell'UE per la democrazia e i diritti umani, ma sottolinea la necessità di punti di riferimento specifici e misurabili per valutarne l'attuazione tempestiva, in partenariato con la società civile; |
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3. |
rende omaggio a tutte le organizzazioni della società civile, alle istituzioni nazionali per i diritti umani, ai meccanismi nazionali di prevenzione e ai singoli individui che si impegnano a offrire ricorso e risarcimento alle vittime, lottando l'impunità e prevenendo attivamente la piaga della tortura e del maltrattamento nel mondo; |
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4. |
osserva che, secondo la Convenzione contro la tortura, il termine «tortura» indica qualsiasi atto con il quale «sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o mentali, intenzionalmente … da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito»; Ritiene, tuttavia, che debbano essere affrontati mediante misure politiche volte alla prevenzione, alla responsabilità e alla riabilitazione anche i casi in cui l'atto di tortura o di altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante si verifichi con la partecipazione di attori diversi dai funzionari statali o pubblici; |
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5. |
depreca la costante prevalenza della tortura e di altre forme di maltrattamento nel mondo e ribadisce la sua condanna assoluta di tali atti, che sono e devono restare vietati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e che, pertanto, non possono mai essere giustificati; osserva che l'attuazione degli orientamenti dell'UE sulla tortura resta insufficiente e in conflitto con le dichiarazioni e gli impegni dell'UE atti ad affrontare la tortura in via prioritaria; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare nuovo impeto all'attuazione di tali orientamenti, in particolare identificando le priorità, le migliori pratiche e le opportunità di diplomazia pubblica, consultando le parti interessate, incluse le organizzazioni della società civile, e riesaminando l'attuazione delle questioni legate alla tortura di cui al piano d'azione; chiede, a tale riguardo, l'attuazione completa e tempestiva delle tre azioni relative all'eliminazione della tortura contenute nel piano d'azione dell'UE; |
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6. |
raccomanda che una prossima revisione del piano d'azione definisca azioni più ambiziose e specifiche per l'eliminazione della tortura, ad esempio un'informazione e una condivisione degli oneri più efficienti, formazione e iniziative congiunte con gli uffici regionali dell'ONU e i pertinenti relatori speciali dell’ONU e altri attori internazionali, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa e il sostegno alla creazione e al rafforzamento di meccanismi regionali di prevenzione della tortura; |
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7. |
accoglie con favore l'aggiornamento 2012 degli orientamenti dell'UE sulla tortura; sottolinea l'importanza di una realizzazione efficace ed orientata ai risultati di tali orientamenti, congiuntamente ad altri orientamenti e iniziative politiche; |
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8. |
accoglie con favore il fatto che gli orientamenti riflettano un approccio politico olistico, comprendente la promozione di un quadro legislativo e giudiziario adeguato per una prevenzione e una proibizione efficaci della tortura, il monitoraggio di luoghi di detenzione, gli sforzi per colpire l'impunità, e una piena ed efficace riabilitazione delle vittime della tortura, supportata da un'azione credibile e coerente; |
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9. |
invita il Consiglio, il SEAE e la Commissione ad adottare provvedimenti più efficaci, al fine di garantire la partecipazione del Parlamento e della società civile, quantomeno nell'esercizio della valutazione rispetto agli orientamenti dell'UE sulla tortura. |
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10. |
ribadisce l'importanza vitale dei centri di riabilitazione per le vittime della tortura sia all'interno che all'esterno dell'UE per affrontare non soltanto i problemi fisici ma anche quelli psicologici di lungo termine che affliggono le vittime della tortura; accoglie con favore il sostegno finanziario concesso dall'Unione europea ai centri di riabilitazione delle vittime della tortura nel mondo intero e propone loro di adottare un approccio pluridisciplinare nelle attività da essi svolte che preveda nel contempo un follow-up psicologico, un accesso a un trattamento medico e un sostegno sociale e giuridico; resta convinto che non si dovrebbe tagliare il finanziamento a tali centri nei paesi terzi offerto dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) anche nell’attuale crisi finanziaria ed economica in quanto i sistemi sanitari nazionali di tali paesi non sono spesso nella posizione di affrontare adeguatamente i problemi specifici delle vittime della tortura; |
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11. |
si rammarica del fatto che dal 2008 non sia stato condotto un riesame riepilogativo in forma completa e pubblica dell'attuazione degli orientamenti e sottolinea l'esigenza di una valutazione regolare e completa della loro attuazione; |
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12. |
raccomanda che gli orientamenti siano accompagnati da dettagliate misure di attuazione da diffondere ai capi delle missioni dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri nei paesi terzi; invita i capi delle missioni dell'UE ad inserire i singoli casi di tortura e maltrattamenti nelle loro relazioni di attuazione e follow-up; |
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13. |
sottolinea che le politiche dell'UE dovrebbero essere basate su un efficiente coordinamento delle iniziative e delle azioni a livello di UE e di Stati membri, al fine di sfruttare il pieno potenziale degli strumenti politici a disposizione e la loro sinergia con i progetti finanziati dall'UE; |
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14. |
invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad intraprendere revisioni periodiche dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 che vieta il commercio di strumenti che potrebbero essere utilizzati per la tortura e la pena di morte e a promuovere questo regolamento in tutto il mondo come modello praticabile per far rispettare un efficace divieto in materia di strumenti di tortura; |
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15. |
prende atto della recente proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001); sottolinea l’importanza di dedicare attenzione ai servizi di intermediazione, all’assistenza tecnica e al transito delle relative merci; ribadisce la precedente richiesta del Parlamento di inserire nel regolamento una clausola relativa all'«uso finale a scopo di tortura» per consentire agli Stati membri, sulla base di previe informazioni, di autorizzare e rifiutare l’esportazione di qualsiasi articolo che presenti un rischio notevole di essere utilizzato a fini di tortura, maltrattamento o pena capitale; |
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16. |
ritiene che la pena di morte, in quanto violazione del diritto all'integrità personale e alla dignità umana, sia incompatibile con il divieto di pena crudele, disumana o degradante in virtù del diritto internazionale e invita il SEAE e gli Stati membri a riconoscere formalmente tale incompatibilità e adattare di conseguenza la politica UE sulla pena capitale; sottolinea l'esigenza di interpretare i pertinenti orientamenti sulla pena capitale e sulla tortura come trasversali; ritiene deplorevole l'isolamento fisico e psicologico dei prigionieri detenuti nel braccio della morte e le pressioni esercitate su di essi, ribadisce l'esigenza di uno studio giuridico completo e di discussioni a livello delle Nazioni Unite sui collegamenti tra l'applicazione della pena di morte, incluso il fenomeno del braccio della morte di gravi traumi mentali e del deterioramento fisico, e il divieto della tortura e del trattamento o di pene crudeli, disumani o degradanti; |
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17. |
esprime il proprio appoggio al divieto immediato di lapidazione; sottolinea che si tratta di una forma brutale di esecuzione; |
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18. |
incoraggia il rilancio della task force sulla tortura del Consiglio, che dovrebbe imprimere rinnovato impulso all'attuazione degli orientamenti dell’UE attraverso l'individuazione di priorità, migliori pratiche e opportunità pubbliche di diplomazia, avviando consultazioni con le pertinenti organizzazioni degli attori coinvolti e della società civile e contribuendo alla regolare revisione dell'attuazione rispetto alle questioni relative alla tortura di cui al piano d'azione; |
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19. |
esprime particolare preoccupazione per la tortura dei difensori dei diritti umani nelle prigioni, compresi gli attivisti della collettività, i giornalisti, gli avvocati e i blogger per i diritti umani; riconosce che le persone più coinvolte nella lotta a favore dei diritti umani e della democrazia sono spesso quelle che soffrono maggiormente durante arresti illegali, intimidazioni, tortura ed esposizione al pericolo delle loro famiglie; insiste affinché sia le missioni UE sul campo sia i funzionari di alto livello dell'UE sollevino la presente questione sistematicamente e costantemente durante riunioni con le controparti dei paesi terzi, anche facendo i nomi di specifici difensori dei diritti umani che si trovano in prigione; |
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20. |
prende atto con viva preoccupazione dell'esistenza di centri di detenzione segreti e della pratica della detenzione in isolamento e della carcerazione cellulare prolungata in diversi paesi, che rappresentano alcuni degli esempi più preoccupanti di tortura e maltrattamenti; ritiene che tali casi debbano essere sistematicamente sollevati nelle dichiarazioni e nelle azioni e compresi nel riepilogo dei casi individuali discussi durante i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani tra l'UE e i paesi terzi; |
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21. |
ribadisce la sua preoccupazione riguardo alle violazioni dei diritti umani diffuse e sistematiche nella Repubblica popolare democratica di Corea, in particolare il ricorso alla tortura e ai campi di lavoro per i prigionieri politici e i cittadini rimpatriati; invita le autorità della Repubblica popolare democratica di Corea a consentire, come primo passo, le ispezioni di tutti i tipi di strutture di detenzione da parte di esperti internazionali indipendenti; |
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22. |
sottolinea che non può essere giustificata alcuna deroga al divieto assoluto di tortura e di pratiche che comprendono trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti e che gli Stati hanno l'obbligo di attuare misure di controllo al fine di prevenire tortura e maltrattamento, nonché di garantire responsabilità e accesso a rimedi e risarcimenti efficaci in qualsiasi momento, anche nel contesto di problemi di sicurezza nazionale e di misure anti-terrorismo; si preoccupa nel vedere come alcuni Stati conferiscono compiti di polizia parallela a gruppi paramilitari, nel tentativo di eludere i propri obblighi internazionali; sottolinea che il divieto si applica parimenti al trasferimento e all'uso di informazioni ottenute o probabilmente derivanti da tortura; rammenta che il divieto di tortura è una norma vincolante in virtù del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, il che significa che è valido sia in tempi di pace che in tempi di guerra; |
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23. |
esprime preoccupazione per la brutalità della polizia in determinati paesi e ritiene che tale questione sia fondamentale nella prevenzione della tortura e dei trattamenti degradanti, in particolare nei casi di repressione delle manifestazioni pacifiche, dal momento che, secondo le definizioni internazionali, la violenza di questo tipo costituisce per lo meno dei maltrattamenti, se non tortura; |
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24. |
accoglie con favore il progetto congiunto del Consiglio d'Europa e dell'associazione per la prevenzione della tortura inteso all'elaborazione di una guida pratica per i deputati relativamente alla visita di centri di detenzione per immigrati; |
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25. |
chiede l'adozione di una guida pratica per i deputati che visitano i luoghi di detenzione nell'ambito di visite regolari delle delegazioni del Parlamento europeo nei paesi terzi; ritiene che la guida debba comprendere una consulenza specifica sulle visite presso i centri di detenzione e in altri luoghi dove potrebbero essere detenuti bambini e donne e debba garantire l'applicazione del principio «non nuocere» nel rispetto del manuale di formazione delle Nazioni Unite sul monitoraggio dei diritti umani, in particolare al fine di evitare rappresaglie contro i detenuti e le loro famiglie a seguito di tali visite; chiede che tali visite vengano effettuate in concertazione con la delegazione dell'Unione del paese in questione, le ONG e le associazioni che lavorano nel contesto carcerario; |
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26. |
invita il SEAE, il Gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM) e altri attori pertinenti a intraprendere congiuntamente un sondaggio del sostegno dell'UE quanto alla creazione e al funzionamento dei MNP e a identificare le migliori pratiche come stabilito nel piano d'azione; |
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27. |
invita il SEAE, gli Stati membri e la Commissione a facilitare la creazione e il funzionamento dei meccanismi nazionali di prevenzione indipendenti ed efficaci e, in particolare, la formazione professionale del relativo personale; |
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28. |
invita il COHOM, la task force sulla tortura e la DG Affari interni della Commissione a sviluppare misure che integrino la prevenzione della tortura in tutte le attività di libertà, sicurezza e giustizia; |
Colmare le lacune a livello di protezione, in particolare rispetto alla tortura dei bambini
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29. |
esprime la sua particolare preoccupazione in merito agli atti di tortura e maltrattamento commessi nei confronti di membri di gruppi vulnerabili, in particolare i bambini; chiede all'UE di adottare misure politiche, diplomatiche e finanziarie per prevenire la tortura dei bambini; |
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30. |
chiede all'UE di affrontare vari tipi di violazioni dei diritti umani che colpiscono i bambini, soprattutto quelli collegati al traffico di minori, alla pedopornografia, ai bambini soldato, ai bambini in detenzione militare, al lavoro minorile, alle accuse di stregoneria infantile e al cyber-bullismo, ove corrispondano a tortura, compresi gli orfanotrofi, i centri di detenzione e i campi profughi, e di attuare efficaci salvaguardie per proteggere i minori in qualsiasi luogo in cui le autorità sono coinvolte in qualsivoglia maniera nella tortura che colpisce i bambini; |
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31. |
ricorda che i minori migranti non accompagnati non dovrebbero mai essere inviati verso un paese in cui corrono il rischio di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti; |
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32. |
osserva che la privazione abusiva della libertà dei bambini, specialmente nel contesto della detenzione preventiva o della detenzione di bambini migranti, ha dato origine a centri di detenzione sovraffollati e a un aumento della tortura e del maltrattamento dei bambini; invita gli Stati a garantire che la privazione della libertà dei bambini sia, come previsto dalle norme universali in materia di diritti umani, realmente utilizzata soltanto quale provvedimento estremo per il periodo minimo necessario e tenendo sempre conto del migliore interesse del minore; |
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33. |
invita gli Stati a sviluppare un sistema giuridico più a misura di minore, comprendente di meccanismi gratuiti e riservati per la segnalazione a misura di minore, anche nei centri di detenzione, che consenta ai bambini non soltanto di far valere i propri diritti, ma anche di segnalare le violazioni; |
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34. |
sottolinea la necessità che l'UE affronti la questione dell'uso di internet da parte degli adulti e dei bambini per la tortura psicologica dei bambini e le molestie attraverso i social-media; osserva che, nonostante l'esistenza del programma «Internet più sicuro», la risposta dell'UE al fenomeno del cyber-bullismo è stata inadeguata; sottolinea la recente ondata di incidenti che hanno coinvolto bambini che si sono tolti la vita a seguito del cyber-bullismo e la persistenza di siti Web ospitati negli Stati membri coinvolti in modo diretto o indiretto in tali azioni; sottolinea, pertanto, l'urgenza che l'UE adotti un'azione chiara e rigida nei confronti del bullismo e delle molestie in linea e dei siti Web che facilitano tali comportamenti; |
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35. |
raccomanda di concentrare gli sforzi politici dell'UE sui centri di riabilitazione e supporto psicologico per i bambini vittime di tortura, con un approccio a misura di bambino e tenendo conto dei valori culturali; |
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36. |
raccomanda di includere la tortura dei bambini nella prevista campagna mirata sui diritti del bambino, come indicato nel piano d'azione; |
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37. |
raccomanda che il SEAE e la Commissione prestino particolare attenzione alla tortura e ai trattamenti crudeli, inumani o degradanti che hanno come obiettivo artisti, giornalisti, difensori dei diritti umani, leader studenteschi, operatori sanitari e cittadini appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, come le minoranze etniche, linguistiche, religiose e di altra natura, soprattutto quando si trovano in detenzione o in prigione; |
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38. |
invita la vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i capi delle delegazioni dell'UE a sollevare, in occasione del loro dialogo con le autorità di paesi terzi, la questione delle forme di tortura di genere che rendono le bambine un gruppo particolarmente vulnerabile, specialmente la mutilazione genitale femminile e i matrimoni precoci o forzati, come specificato nel quadro strategico e nel piano d'azione; |
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39. |
invita il SEAE e il COHOM (Gruppo diritti umani) ad affrontare nello specifico la tortura dei bambini in occasione dei prossimi aggiornamenti degli orientamenti e del piano d'azione sui diritti umani dell’UE; |
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40. |
si preoccupa che le donne siano particolarmente vittime di atti di tortura e trattamenti inumani o degradanti specifici (stupro, mutilazioni sessuali, sterilizzazione, aborto, controllo forzato delle nascite o fecondazione deliberata), in particolare nell'ambito di conflitti armati in cui tali atti sono utilizzati come metodi di guerra, anche nei confronti dei minori; |
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41. |
condanna analogamente gli atti di tortura, di violenza e di abuso nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; |
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42. |
sottolinea la necessità di sostenere il lavoro delle ONG impegnate in una lotta preventiva alla violenza nelle situazioni di conflitto, e quindi alla tortura e ai maltrattamenti imposti alla popolazione civile in questo contesto e, a tal fine, di sensibilizzare i movimenti di lotta armata quanto alla necessità di rispettare le norme umanitarie internazionali, in particolare in materia di violenze basate sul genere; |
Lotta contro la tortura nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi
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43. |
invita il SEAE, il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE) e il gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM) a garantire che le strategie nazionali in materia di diritti umani (Human Rights Country Strategies — HRCS) contengano obiettivi e parametri di riferimento specifici per paese in relazione alla lotta contro la tortura, compresa l'individuazione di gruppi che richiedono una protezione speciale, come bambini, donne, sfollati, profughi e migranti, nonché di quelli vittima di discriminazione per motivi di origine etnica, casta, profilo culturale, convinzioni religiose o di altro tipo, orientamento sessuale o identità di genere; |
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44. |
lancia un appello all'Unione europea e all'intera comunità internazionale affinché rispettino il principio del non respingimento, in base a cui nessun richiedente asilo dovrebbe essere respinto verso un paese in cui rischia di subire tortura o trattamenti inumani o degradanti, come definito dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati; |
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45. |
sottolinea il fatto che, per affrontare le preoccupazioni in materia di tortura in ciascun paese, le strategie nazionali in materia di diritti umani dovrebbero individuare le lacune in termini di protezione, gli interlocutori adeguati, nonché i punti di accesso quali il quadro delle Nazioni Unite o la riforma giudiziaria o del settore della sicurezza; |
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46. |
raccomanda che le strategie nazionali in materia di diritti umani affrontino le cause all'origine della violenza e dei maltrattamenti da parte delle agenzie governative e in ambienti privati e definiscano le esigenze in materia di assistenza al fine di offrire il sostegno tecnico dell'UE per lo sviluppo delle capacità e la riforma e la formazione giuridiche in modo da aiutare i paesi terzi a conformarsi alle norme e agli obblighi internazionali, in particolare nel contesto della firma e della ratifica della Convenzione contro la tortura e dell'OPCAT, del rispetto delle disposizioni ivi contenute in materia di prevenzione (in particolare l'istituzione di meccanismi nazionali di prevenzione), della lotta all'impunità e della riabilitazione delle vittime; |
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47. |
raccomanda inoltre che le strategie nazionali in materia di diritti umani includano misure volte a promuovere la creazione e il funzionamento o, se del caso, il rafforzamento delle istituzioni nazionali capaci di affrontare efficacemente la questione della prevenzione della tortura e del maltrattamento, inclusa le possibilità di assistenza finanziaria e tecnica, ove necessario; |
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48. |
sottolinea la necessità che il SEAE e le delegazioni dell'UE mettano a disposizione informazioni specifiche relative al sostegno e agli eventuali mezzi giuridici disponibili nei paesi terzi per le vittime di tortura e maltrattamenti; |
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49. |
invita il SEAE e le delegazioni dell'UE a fare un uso completo, ma attentamente mirato e specifico per paese, degli strumenti politici a loro disposizione, come definito negli orientamenti dell'Unione in materia di tortura, comprese le dichiarazioni pubbliche, le iniziative locali, i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani onde sollevare casi individuali, il quadro legislativo relativo alla prevenzione della tortura e la ratifica e l'applicazione delle convenzioni internazionali pertinenti; invita il SEAE e gli Stati membri a riprendere la prassi seguita in precedenza consistente nel condurre campagne globali mirate su questioni tematiche relative alla tortura; |
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50. |
invita le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri dell'UE sul campo ad attuare le disposizioni contenute negli orientamenti dell'UE sulla tortura ed esorta il SEAE e il COHOM a monitorarne regolarmente l'attuazione; |
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51. |
esorta le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri nel mondo a celebrare ogni anno la Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura (26 giugno) organizzando seminari, mostre e altri eventi; |
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52. |
invita il SEAE e il RSUE a sollevare sistematicamente la questione della tortura e dei maltrattamenti nei dialoghi e nelle consultazioni dell'UE con i paesi terzi in materia di diritti umani; |
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53. |
raccomanda che le questioni relative alla tortura siano oggetto di forum e seminari organizzati dalla società civile locale e regionale, con la possibilità di prevedere follow-up nell'ambito delle consultazioni e dei dialoghi periodici in materia di diritti umani; |
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54. |
invita l'UE, nei suoi dialoghi in materia di diritti umani, a promuovere l'attuazione delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, onde assicurare il rispetto della dignità intrinseca di questi ultimi, così come dei loro diritti e delle garanzie fondamentali, nonché ad assicurare che l'applicazione di tali regole sia estesa a tutti i luoghi di privazione della libertà, inclusi gli ospedali psichiatrici e le centrali di polizia; |
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55. |
invita le delegazioni dell'UE e le delegazioni parlamentari ad effettuare visite nelle carceri e in altri luoghi di detenzione, compresi i centri di detenzione minorile e i luoghi in cui potrebbero essere detenuti i minori, nonché ad assistere come osservatori ai processi laddove vi sia motivo di ritenere che gli imputati possano aver subito tortura o maltrattamenti e a chiedere informazioni e indagini indipendenti sui singoli casi; |
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56. |
invita le delegazioni dell'UE a fornire sostegno ai membri della società civile a cui è impedito di far visita nelle carceri e assistere come osservatori ai processi; |
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57. |
invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione per facilitare la creazione e il funzionamento di meccanismi nazionali di prevenzione (NPM) indipendenti ed efficaci; invita gli Stati membri a riesaminare e analizzare con diligenza e trasparenza i meccanismi nazionali di prevenzione esistenti e le istituzioni nazionali per i diritti umani nell'UE e nei paesi terzi, nonché a individuare le migliori pratiche tra di essi, assicurandosi che tengano conto dei diritti dell'infanzia, al fine di rafforzare i meccanismi esistenti, conseguire miglioramenti e promuovere tali esempi presso i paesi partner; |
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58. |
invita le delegazioni dell'UE a chiedere che il ricorso alla detenzione avvenga soltanto in ultima istanza e a cercare alternative al riguardo, in particolare per le persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità come donne, bambini, richiedenti asilo e migranti; |
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59. |
esprime profonda preoccupazione per le recenti relazioni secondo cui alcune società aventi sede nell'UE forniscono sostanze chimiche impiegate in farmaci destinati a iniezioni letali negli USA; accoglie con favore, a tal proposito, lo sviluppo da parte di talune case farmaceutiche europee di un sistema contrattuale di esportazione e controllo volto a garantire che il prodotto Propofol non sia utilizzato nelle iniezioni letali nei paesi che applicano ancora la pena di morte, inclusi gli Stati Uniti; |
L'azione dell'UE nei consessi multilaterali e nelle organizzazioni internazionali
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60. |
accoglie con favore gli incessanti sforzi profusi dall'UE per avviare e sostenere la regolare adozione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e per trattare la questione come una priorità nel quadro delle Nazioni Unite; propone che il vicepresidente/alto rappresentante e il RSUE intrattengano contatti regolari con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura nell'ottica di condividere informazioni rilevanti per le relazioni di politica estera dell'UE con i paesi terzi; suggerisce inoltre che la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti dell'uomo invitino regolarmente il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura a informare il Parlamento in merito a questioni attinenti la tortura in paesi specifici; |
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61. |
fa presente che, ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la tortura commessa sistematicamente o su larga scala può costituire un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; sottolinea che, in forza del principio della «responsabilità di proteggere», la comunità internazionale ha il dovere di proteggere le popolazioni vittima di tali crimini; sollecita in questo senso la revisione del processo decisionale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al fine di evitare eventuali situazioni di stallo in casi che prevedono la responsabilità di fornire protezione; |
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62. |
invita i paesi terzi a cooperare pienamente con il relatore speciale delle Nazioni Unite, con il comitato contro la tortura e con gli enti regionali contro la tortura quali il Comitato per la prevenzione della tortura in Africa, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e il relatore dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sulla situazione dei diritti delle persone private della libertà personale; incoraggia gli Stati membri e il SEAE a tenere sistematicamente conto delle raccomandazioni formulate dal relatore speciale e da altri organismi per il seguito dato ai contatti con i paesi terzi, anche nel processo di riesame periodico universale (RPU); |
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63. |
esorta il SEAE, il RSUE e gli Stati membri a promuovere attivamente e in via prioritaria la ratifica e l'attuazione della Convenzione contro la tortura (CAT) e del protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT) e ad intensificare i loro sforzi per agevolare la creazione e il funzionamento di meccanismi nazionali di prevenzione efficaci e indipendenti nei paesi terzi; |
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64. |
invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione e il funzionamento dei meccanismi regionali di prevenzione della tortura, inclusi il Comitato per la prevenzione della tortura in Africa e il relatore dell'OAS sui diritti delle persone private della libertà personale; |
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65. |
invita il SEAE, il RSUE e la Commissione ad aumentare il sostegno a favore dei paesi terzi, in modo da consentire loro di attuare efficacemente le raccomandazioni degli organi competenti previsti dai trattati delle Nazioni Unite, tra cui la commissione contro la tortura e la sua sottocommissione per la prevenzione della tortura, la commissione per i diritti del fanciullo e la commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; |
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66. |
invita il SEAE a fornire, per quanto possibile, l'assistenza tecnica per la riabilitazione delle vittime di tortura e delle loro famiglie onde consentire loro di ricostruirsi una vita; |
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67. |
sottolinea l'importanza della partecipazione attiva degli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni del piano d'azione e nella fornitura di aggiornamenti regolari al SEAE sulle azioni da essi intraprese a tal riguardo; |
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68. |
invita l'UE a collaborare in maniera più efficace con la commissione per la prevenzione della tortura (CPT) e con il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa; |
Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)
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69. |
accoglie con favore le iniziative e i progetti esistenti nel quadro dello strumento EIDHR, laddove il 7 % dei fondi di tale strumento è stato destinato ai progetti relativi alla tortura; sottolinea la necessità di continuare ad assegnare fondi specifici alla lotta contro la tortura e i trattamenti o le pene crudeli o degradanti, con particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione, alla lotta all'impunità, nonché alla riabilitazione sociale e psicologica delle vittime della tortura, dando priorità ai progetti di natura olistica; |
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70. |
sottolinea che i fondi attribuiti ai progetti nel quadro del prossimo periodo di programmazione dovrebbero tener conto delle priorità dell'UE definite nel piano d'azione; |
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71. |
invita gli Stati membri a fornire una panoramica dei programmi di assistenza bilaterali nel campo della prevenzione della tortura e della riabilitazione al fine di condividere le migliori pratiche, conseguire un'efficiente ripartizione degli oneri e creare sinergie e complementarità con i progetti dell'EIDHR; |
Credibilità, coesione e coerenza della politica dell'UE
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72. |
rammenta la necessità che l'Unione e i suoi Stati membri mostrino il buon esempio al fine di garantire la propria credibilità; invita pertanto il Belgio, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia e la Slovacchia a ratificare in via prioritaria l'OPCAT e a istituire meccanismi nazionali di prevenzione indipendenti, efficaci e dotati di risorse adeguate; rileva l'importanza delle comunicazioni individuali quale strumento per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti ed esorta gli Stati membri ad accettare le singole giurisdizioni in conformità dell'articolo 21 della convenzione contro la tortura; invita i firmatari della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo a sottoscrivere e ratificare il relativo terzo protocollo; invita altresì i 21 Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare con urgenza la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; |
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73. |
invita gli Stati membri che non hanno rilasciato dichiarazioni attestanti il riconoscimento della competenza in virtù dell'articolo 22 del Comitato contro la tortura a farlo in via prioritaria; |
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74. |
esorta tutti gli Stati membri che dispongono di meccanismi nazionali di prevenzione a partecipare a un dialogo costruttivo atto a implementare le raccomandazioni di tali meccanismi, nonché le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, del Comitato contro la tortura dell'ONU e della sua sottocommissione per la prevenzione della tortura in maniera coerente e complementare; |
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75. |
esorta l'Unione europea a rafforzare il proprio impegno nei confronti dei valori universali dei diritti dell'uomo e la invita in questo senso ad avvalersi della politica di vicinato e del principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) per incoraggiare i paesi vicini ad avviare delle riforme volte a rafforzare la lotta alla tortura; |
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76. |
deplora l'esiguo sostegno fornito dagli Stati membri al Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura e al Fondo speciale dell'OPCAT; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'opera di tali fondi attraverso contributi volontari sostanziali e regolari, in linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione; |
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77. |
afferma che l'Unione dovrebbe adottare una posizione più decisa e chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di rafforzare il proprio impegno e la propria volontà politica al fine di ottenere una moratoria mondiale sulla pena capitale; |
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78. |
invita la Commissione a elaborare un piano d'azione al fine di creare un meccanismo che preveda l'inserimento in un elenco e l'imposizione di sanzioni mirate (divieti di viaggio, congelamento dei beni) nei confronti dei funzionari di paesi terzi (compresi i funzionari di polizia, pubblici ministeri e giudici) coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, quali tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti; sottolinea che i criteri di inclusione nell'elenco dovrebbero basarsi su fonti ben documentate, convergenti e indipendenti e su prove convincenti, prevedendo meccanismi di ricorso per i soggetti interessati; |
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79. |
ricorda l'obbligo di tutti gli Stati, inclusi gli Stati membri dell'UE, di rispettare rigorosamente il principio di non respingimento, in virtù del quale gli Stati non devono deportare o estradare una persona verso una giurisdizione in cui corra il rischio di essere perseguita; ritiene che la pratica di cercare garanzie diplomatiche dallo Stato ricevente non esoneri lo Stato d'invio dai suoi obblighi e denuncia le pratiche che mirano a eludere il divieto assoluto di tortura e respingimento; |
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80. |
segnala la posizione cruciale che l'UE riveste sul palcoscenico mondiale nella lotta alla tortura, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite; sottolinea che il rafforzamento del principio della tolleranza zero nei confronti della tortura resta al centro delle politiche e delle strategie dell'Unione nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sia all'esterno che all'interno dell'Unione stessa; si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri rispettino appieno il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio e che alcune società con sede nei paesi industrializzati possano aver venduto illegalmente a paesi terzi apparecchiature per servizi di polizia e di sicurezza che potrebbero essere utilizzati a scopo di tortura; |
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81. |
invita il Consiglio e la Commissione a completare il riesame attuale del regolamento (CE) n. 1236/2005, compresi i relativi allegati, ai fini di una più efficace attuazione in linea con le raccomandazioni del Parlamento di cui alla sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio; invita gli Stati membri a rispettare pienamente le disposizioni di suddetto regolamento, in particolare l'obbligo di tutti gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 13, di elaborare tempestive relazioni annuali di attività e di renderle pubbliche, nonché di condividere informazioni con la Commissione per quanto riguarda le decisioni di autorizzazione; |
Considerazioni sulla lotta alla tortura e la politica di sviluppo
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82. |
rammenta la necessità di istituire una strategia integrata e globale per combattere la tortura, agendo sulle cause di fondo della stessa; reputa che ciò dovrebbe comprendere una trasparenza istituzionale generale e una più forte volontà politica a livello degli Stati per la lotta ai maltrattamenti; sottolinea l'urgente necessità di affrontare la povertà, la disuguaglianza, la discriminazione e la violenza attraverso meccanismi nazionali di prevenzione e il rafforzamento delle autorità locali e delle ONG; sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente la cooperazione allo sviluppo dell'UE e il meccanismo di attuazione dei diritti umani al fine di affrontare le cause di fondo della violenza; |
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83. |
sottolinea che l'accesso alla giustizia, la lotta all'impunità, le indagini imparziali, il conferimento di poteri e responsabilità alla società civile e la promozione dell'educazione contro i maltrattamenti sono elementi essenziali per combattere la tortura; |
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84. |
evidenzia che l'uso del termine «tortura» e, di conseguenza, il divieto assoluto, il perseguimento e la punizione di tale pratica, non deve essere escluso quando tali atti sono inflitti da forze armate irregolari o gruppi tribali, religiosi o di ribelli; |
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85. |
rammenta l'importanza e la specificità del dialogo sui diritti umani quale elemento costitutivo del dialogo politico, a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato di Cotonou; rammenta altresì che ogni dialogo sui diritti umani con i paesi terzi dovrebbe comprendere una solida componente contro la tortura; |
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86. |
esorta il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi partner ad adottare un approccio orientato alle vittime nella lotta contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, prestando particolare attenzione alle esigenze delle vittime nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che l'introduzione della condizionalità degli aiuti è un modo efficace per affrontare il problema, ma che i dialoghi e i negoziati di alto livello, il coinvolgimento della società civile, il rafforzamento delle capacità nazionali e l'attenzione specifica agli incentivi possono ottenere risultati migliori; |
Considerazioni sulla lotta alla tortura e sui diritti delle donne
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87. |
esorta l'Unione europea a garantire, attraverso la condizionalità degli aiuti, che i paesi terzi proteggano tutti gli essere umani, in particolate le donne e le bambine, dalla tortura; invita la Commissione a riconsiderare la propria politica di aiuti nei confronti dei paesi in cui è praticata la tortura e a riorientare tali aiuti verso il sostegno alle vittime; |
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88. |
si compiace delle misure previste dalla Commissione nella sua comunicazione «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (COM(2013)0833) e ribadisce la necessità di garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione europea dinanzi a tale problema; riafferma, inoltre, la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la pratica della mutilazione genitale femminile; incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a configurare la mutilazione genitale femminile come reato nella loro legislazione nazionale e ad assicurare l'attuazione della normativa pertinente; |
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89. |
esprime preoccupazione per i casi di esecuzione di donne affette da problemi di salute mentale o difficoltà di apprendimento; |
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90. |
condanna tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare i delitti d'onore, la violenza motivata da convinzioni culturali o religiose, i matrimoni forzati, i matrimoni di minori, i genericidi e le morti per dote; afferma che l'UE deve trattare tali atti come forme di tortura; invita tutti i soggetti interessati a operare attivamente per la prevenzione delle pratiche di tortura attraverso misure di educazione e di sensibilizzazione; |
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91. |
condanna tutte le forme di tortura sulle donne connesse ad accuse di magia o stregoneria praticate in vari paesi del mondo; |
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92. |
si compiace dell'approccio progressista e innovativo dello statuto di Roma che riconosce la violenza sessuale e fondata sul genere, compresi lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le gravidanze forzate, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità, tra le forme di tortura e, in quanto tali, tra i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità; plaude inoltre all'attuazione, attraverso il fondo di sostegno alle vittime della CPI, di programmi tesi alla riabilitazione delle donne vittime di tortura, in particolare in situazioni post-conflitto; |
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93. |
invita l'Unione a incoraggiare i paesi che non lo hanno ancora fatto a ratificare e attuare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e lo statuto di Roma e a incorporare le disposizioni pertinenti in materia di violenza fondata sul genere nella loro legislazione nazionale; |
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94. |
esorta gli Stati a condannare con fermezza la tortura e la violenza commessa contro le donne e le bambine nell'ambito di conflitti armati e in situazioni post-conflitto; riconosce che gli effetti della violenza sessuale e fondata sul genere si ripercuotono sulle vittime e sui sopravvissuti, sui familiari, sulle comunità e sulle società; chiede l'adozione di misure adeguate in materia di responsabilità, risarcimenti e ricorsi efficaci; |
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95. |
ritiene essenziale che i procuratori e i giudici nazionali dispongano della capacità e dell'esperienza necessarie per perseguire e processare in maniera adeguata gli autori di crimini fondati sul genere; |
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96. |
ritiene che la mancata separazione delle detenute transgender dai detenuti uomini nelle carceri sia una pratica crudele, inumana, degradante e inaccettabile; |
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97. |
invita l'UE, nei suoi dialoghi in materia di diritti umani, a promuovere l'attuazione delle regole minime delle Nazioni Unite sul trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok), al fine di rafforzare le norme internazionali in materia di trattamento delle donne detenute, che comprendono gli aspetti della salute, della sensibilità di genere e della cura dei figli; |
o
o o
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98. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura. |
(1) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
(2) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
(3) (A/RES/67/176).
(4) (A/RES/67/167).
(5) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
(6) http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf
(7) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
(8) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
(9) http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
(10) http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic9.Torture.htm
(11) Pubblicato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.
(12) Documento del Consiglio 11855/2012.
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.it08.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.it08.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(16) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09431.en13.pdf
(17) Testi approvati, P7_TA(2012)0503.
(18) Testi approvati, P7_TA(2012)0504.
(19) Testi approvati, P7_TA(2013)0418.
(20) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348584/EXPO-DROI_ET(2007)348584_EN.pdf
(21) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(22) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107.
(23) Testi approvati, P7_TA(2013)0278.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/64 |
P7_TA(2014)0207
Arabia Saudita
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (2013/2147(INI))
(2017/C 378/07)
Il Parlamento europeo,
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visto l'accordo di cooperazione del 25 febbraio 1989 tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), |
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vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (1), |
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vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sull'Arabia Saudita (2), |
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visto l'accordo economico tra gli Stati del CCG, adottato il 31 dicembre 2001 a Mascate (Oman), e la dichiarazione di Doha del CCG sull'istituzione di un'unione doganale per il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo del 21 dicembre 2002, |
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vista la ratifica, nell'ottobre 2004 da parte dell'Arabia Saudita, della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e in particolare il suo articolo 7 sulla vita politica e pubblica, |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sull'Arabia Saudita (3), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet (4), |
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vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sulle riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea? (5), |
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vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sui diritti delle donne in Arabia Saudita (6), |
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vista la «Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza — Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2008, |
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visto il comunicato congiunto del 19o Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG del 29 aprile 2009 a Mascate, |
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visto il programma d'azione congiunto (2010-2013) per l'attuazione dell'accordo di cooperazione UE-CCG del 1989, |
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vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo (7), |
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visto il comunicato congiunto del 20o Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG del 14 giugno 2010 a Lussemburgo, |
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vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (8), |
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vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen (9), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa (10), |
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vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sulla situazione in Siria (11), |
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vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2011 sul Bahrein (12), |
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viste le sue risoluzioni sulle riunioni annuali della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra (2000-2012), |
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vista la visita del presidente della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo a nome del Presidente Martin Schulz in Arabia Saudita dal 24 al 25 novembre 2013, |
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viste le sue relazioni annuali sui diritti umani, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0125/2014), |
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A. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è un soggetto politico, economico e religioso influente in Medio Oriente e nel mondo islamico, il principale produttore di petrolio al mondo nonché un fondatore e membro di primo piano del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e del gruppo G20; che il Regno dell'Arabia Saudita è un partner importante per l'Unione europea; |
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B. |
considerando che l'UE è il principale partner commerciale dell'Arabia Saudita, con il 15 % degli scambi complessivi, e che il Regno dell'Arabia Saudita è l'undicesimo partner commerciale per importanza dell'Unione; che un numero rilevante di imprese dell'UE investe nell'economia saudita, specialmente nell'industria petrolifera del paese, e che il Regno dell’Arabia Saudita è un mercato importante per l'esportazione di beni industriali dell'UE in settori quali la difesa, i trasporti, l'industria automobilistica e le esportazioni di prodotti medici e chimici; |
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C. |
considerando che, dal 2010 al 2012, le importazioni di beni dal Regno dell'Arabia Saudita all'UE e le esportazioni di beni dall'UE al Regno dell'Arabia Saudita sono aumentate notevolmente; |
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D. |
considerando che i negoziati su un accordo di libero scambio tra l'UE e gli Stati del CCG, avviati 20 anni fa, non si sono ancora conclusi; |
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E. |
considerando che l'UE e il Regno dell’Arabia Saudita affrontano sfide comuni che sono globali per origine e impatto, tra cui un'economia in rapida evoluzione, le migrazioni, la sicurezza energetica, il terrorismo internazionale, la diffusione delle armi di distruzione di massa e il degrado ambientale; |
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F. |
considerando che il mutevole contesto politico e strategico nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa rende necessaria una rivalutazione delle relazioni tra l'UE e il Regno dell'Arabia Saudita; |
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G. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è una monarchia assoluta ereditaria priva di un parlamento eletto; che si trova di fronte alla sfida della successione regale; che il Regno dell'Arabia Saudita ha una popolazione di 28 milioni di cittadini, tra cui 9 milioni di stranieri e 10 milioni di giovani di età inferiore a 18 anni; che, dal 2001, nel paese sono state attuate modeste e graduali riforme che non sono tuttavia state istituzionalizzate, rendendone facile l'inversione; considerando che la situazione dei diritti umani registrata nel paese è ancora grave e presenta profondi divari tra gli obblighi internazionali del paese e la loro attuazione; |
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H. |
considerando che le prime elezioni comunali dell'Arabia Saudita, tenutesi nel 2005, hanno rappresentato il primo processo elettorale nella storia del paese; e che nel 2015 solo metà dei membri dei consigli comunali sarà rieletta, mentre l'altra metà sarà ancora nominata dal re; |
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I. |
considerando che solo quest'anno sono state nominate, per la prima volta, 30 donne al consiglio consultivo della Shura, e che le donne potranno votare nelle elezioni comunali soltanto nel 2015; |
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J. |
considerando che, secondo la relazione della Banca mondiale dal titolo «Donne, impresa e diritto 2014: eliminare gli ostacoli al rafforzamento della parità di genere» (13), l'Arabia Saudita è il paese in cui il potenziale economico delle donne è maggiormente limitato dalla legge; |
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K. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è l'unico paese al mondo in cui alle donne non è consentito guidare e che, sebbene non esista una legge ufficiale che impedisca la guida alle donne, un decreto ministeriale del 1990 ha formalizzato un divieto consuetudinario esistente, e di conseguenza le donne che provano a guidare rischiano l'arresto; |
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L. |
considerando che l'indice della disuguaglianza di genere (GII) del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) colloca l'Arabia Saudita al 145o posto su 148 paesi, il che lo rende uno dei paesi più iniqui al mondo; e che, secondo il rapporto mondiale sul divario di genere 2012 del Forum economico mondiale, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel Regno dell'Arabia Saudita è tra le più basse al mondo (133o su 135 paesi); |
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M. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita applica la pena di morte per una serie di reati e che, nel 2013, sono state giustiziate almeno 24 persone, numero che, nel 2011, ammontava ad almeno 80, e che il numero di giustiziati nel 2012 è stato simile, più del triplo del dato del 2010, inclusi minori e stranieri; considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è uno dei rari paesi a tenere ancora esecuzioni pubbliche; considerando che sono state segnalate esecuzioni di donne mediante lapidazione in Arabia Saudita, in violazione degli obblighi sanciti dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, secondo la quale la lapidazione costituisce una forma di tortura barbarica; |
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N. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita ha intrapreso azioni forti e decise e ha attuato misure severe per contrastare il terrorismo e le attività finanziare ad esso collegate; considerando che, al contempo, il Regno dell'Arabia Saudita svolge un ruolo di primo piano nella diffusione e promozione a livello mondiale di un'interpretazione salafita/wahhabita dell'Islam particolarmente rigorosa; che le più estreme manifestazioni del salafismo/wahhabismo hanno ispirato organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda e costituiscono una minaccia alla sicurezza globale, anche per lo stesso Regno dell'Arabia Saudita; che il Regno dell'Arabia Saudita ha elaborato un sistema di controllo delle transazioni finanziarie volto ad assicurare che nessun fondo sia destinato a organizzazioni terroristiche, e che tale sistema deve essere ulteriormente rafforzato; |
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O. |
considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno ribadito le preoccupazioni di lunga data riguardanti misure antiterrorismo eccessivamente ampie, che prevedono la detenzione segreta, in base alle quali sono stati imprigionati e detenuti con accuse di terrorismo anche dissidenti pacifici; e che le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno esortato il re Abdullah a respingere la legge antiterrorismo adottata dal consiglio dei ministri il 16 dicembre 2013 in ragione della definizione eccessivamente ampia di terrorismo, che impone restrizioni inique alla libertà di espressione facendo sì che qualunque discorso critico nei confronti del governo o della società dell'Arabia Saudita possa essere considerato reato; |
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P. |
considerando che la libertà di espressione e la libertà della stampa e dei media, sia online che offline, sono prerequisiti e catalizzatori cruciali della democratizzazione e della riforma, e costituiscono controlli essenziali sul potere; |
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Q. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita vanta una vivace comunità di attivisti online e il più alto numero di utenti di Twitter in Medio Oriente; |
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R. |
considerando che nel Regno dell'Arabia Saudita il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani è fortemente limitato, come dimostrato dal rifiuto delle autorità di registrare il Centro Adala per i diritti umani o l'Unione per i diritti umani; che gli enti di beneficienza sono ancora l'unico tipo di organizzazione della società civile ammesso nel Regno; |
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S. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita deve assicurare una reale libertà di religione, in particolare riguardo alla pratica pubblica delle confessioni e alle minoranze religiose, in linea con l'importante ruolo che il Regno dell'Arabia Saudita svolge come custode delle due sacre moschee dell'Islam di La Mecca e Medina; |
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T. |
considerando che il Regno dell'Arabia Saudita continua a commettere diffuse violazioni dei diritti umani di base nonostante abbia apertamente accettato numerose raccomandazioni della revisione periodica universale del 2009 dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; considerando che queste raccomandazioni comprendono la riforma del suo sistema penale, che non rispetta le più essenziali norme internazionali e che viola sistematicamente il diritto dei detenuti a un giusto processo, dal momento che non esiste un codice penale scritto che definisca chiaramente in cosa consista un reato penale e che i giudici sono liberi di pronunciarsi in base alle loro interpretazioni della legge islamica e delle tradizioni profetiche; che l'attuale ministro della Giustizia ha sottolineato la sua intenzione di codificare la Shari'a e di emanare orientamenti sulle condanne; |
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U. |
considerando che nel 2007 il re Abdullah ha avviato una serie di graduali riforme giudiziarie approvando il piano per un nuovo sistema giudiziario, che prevede tra l'altro la creazione di una Corte suprema e di tribunali speciali commerciali, amministrativi e del lavoro; |
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V. |
considerando che negli ultimi mesi oltre un milione di etiopi, bangladesi, indiani, filippini, pakistani e yemeniti sono stati rinviati nei rispettivi paesi a seguito di una riforma del diritto del lavoro introdotta per ridurre l'elevato numero di lavoratori migranti e contrastare così la disoccupazione dei cittadini sauditi, e che l'afflusso accelerato di un ingente numero di rimpatriati ha sottoposto a una pressione straordinaria i paesi di origine, spesso poveri e fragili; |
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W. |
considerando che il 12 novembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto il Regno dell'Arabia Saudita a membro del Consiglio per i diritti umani per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 1o gennaio 2014; |
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X. |
considerando che l'apertura di un dialogo tra il Regno dell'Arabia Saudita e l'UE sui diritti umani potrebbe offrire un'opportunità molto utile per migliorare la comprensione reciproca e promuovere ulteriori riforme nel paese; |
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1. |
riconosce l'interdipendenza tra l'UE e il Regno dell'Arabia Saudita in termini di stabilità regionale, relazioni con il mondo islamico, esito delle transizioni nei paesi della primavera araba, processo di pace israelo-palestinese, guerra in Siria, miglioramento delle relazioni con l'Iran, lotta al terrorismo, stabilità dei mercati mondiali petroliferi e finanziari, commercio, investimenti nonché questioni di governance globale, in particolare nel quadro della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e del G20; sottolinea che, in virtù del loro contesto geopolitico, il Regno dell'Arabia Saudita e gli altri Stati membri del CCG sono il fulcro di sfide in materia di sicurezza aventi implicazioni regionali e globali; |
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2. |
condivide alcune delle preoccupazioni espresse dal Regno dell'Arabia Saudita, ma esorta il governo a collaborare in modo attivo e costruttivo con la comunità internazionale; plaude segnatamente, in tale contesto, all'accordo tra gli Stati Uniti e la Russia volto a eliminare le armi chimiche in Siria evitando nel contempo uno scontro militare; |
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3. |
fa ugualmente appello al Regno dell'Arabia Saudita affinché sostenga attivamente il recente accordo interinale tra il gruppo E3+3 e l'Iran e affinché contribuisca a garantire una risoluzione diplomatica delle questioni nucleari in sospeso nel quadro di un accordo più esaustivo entro i prossimi sei mesi, nell'interesse della pace e della sicurezza dell'intera regione; |
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4. |
sottolinea l'interesse europeo per uno sviluppo pacifico e ordinato e per un processo di riforma politica nel Regno dell'Arabia Saudita visti come fattore chiave per una pace, una stabilità e uno sviluppo di lungo termine nella regione; |
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5. |
chiede alle autorità del Regno dell'Arabia Saudita di avviare un dialogo sui diritti umani con l'UE, al fine di consentire una migliore comprensione e individuazione dei cambiamenti necessari; |
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6. |
invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a consentire alle organizzazioni dei diritti umani di svolgere il loro lavoro, facilitando la procedura di registrazione delle licenze; si rammarica per le vessazioni subite dagli attivisti dei diritti umani e per la loro detenzione senza capi d'accusa; |
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7. |
invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a consentire all'Associazione nazionale per i diritti umani di operare con indipendenza e a rispettare le norme delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per i diritti umani (i principi di Parigi); |
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8. |
ricorda che la situazione dei diritti umani nel Regno dell'Arabia Saudita è stata valutata nella revisione periodica universale (UPR) del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del febbraio 2009 e che le autorità del Regno dell'Arabia Saudita hanno formalmente accettato un importante numero di raccomandazioni avanzate dagli Stati membri dell'UE nel corso della revisione, comprese, per esempio, quelle che chiedono l'abolizione della tutela maschile e quelle volte a limitare l'applicazione della pena di morte e delle punizioni corporali; auspica progressi più sostanziali nell'attuazione di tali raccomandazioni ed esorta il Regno dell'Arabia Saudita ad adottare un approccio costruttivo relativamente alle raccomandazioni presentate nel contesto della revisione periodica universale del 2013 attualmente in corso; |
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9. |
esprime grave preoccupazione per il fatto che violazioni dei diritti umani come gli arresti e le detenzioni arbitrari, la tortura, i divieti di viaggio, le persecuzioni giudiziarie e i processi iniqui continuino ad essere diffusi; è particolarmente preoccupato per le presunte misure antiterrorismo, utilizzate sempre di più come strumento per arrestare i difensori dei diritti umani, e per il fatto che l'impunità per le violazioni dei diritti umani sarebbe in aumento; invita il governo saudita ad agire urgentemente sulla base delle raccomandazioni della revisione periodica universale del 2009, anche portando avanti e intensificando la sua riforma del sistema giudiziario; |
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10. |
plaude alla partecipazione del Regno dell'Arabia Saudita al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio per i diritti umani e le convenzioni universali in materia finora ratificate; invita tuttavia il Regno dell'Arabia Saudita a sottoscrivere e ratificare altri accordi e trattati fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; |
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11. |
ritiene che lo status di membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani crei aspettative mondiali quanto alla dimostrazione di un particolare rispetto per i diritti umani e la democrazia, e sollecita il Regno dell'Arabia Saudita a intensificare i propri sforzi di riforma; si attende che i membri del Consiglio per i diritti umani collaborino pienamente con le sue procedure speciali e che consentano visite senza ostacoli da parte di tutti i relatori speciali dell'ONU, e in particolare che accettino la visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; |
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12. |
constata che il Regno dell'Arabia Saudita avrebbe la più elevata percentuale di utenti di Twitter al mondo, a riprova del ruolo decisivo svolto nel paese dalle reti sociali online e del crescente utilizzo di Internet e dei social network fra le donne; invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a consentire l'indipendenza della stampa e dei media e a garantire la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica per tutti i cittadini del paese; lamenta la repressione degli attivisti e dei dimostranti che manifestano pacificamente; ed evidenzia che il sostegno pacifico dei diritti legali fondamentali o la formulazione di osservazioni critiche tramite i social media sono espressioni di un diritto indispensabile, come sottolineato dal Parlamento nella sua relazione sulla libertà digitale; sottolinea che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione, sia online che offline, è fondamentale per una società libera e funge da controllo essenziale sul potere; |
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13. |
esorta il governo del Regno dell'Arabia Saudita a onorare gli impegni assunti in relazione a diversi strumenti per i diritti umani, incluse la Carta araba dei diritti umani, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione contro la tortura e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; |
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14. |
chiede al Regno dell'Arabia Saudita di firmare e ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI); |
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15. |
invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a migliorare il sistema penale basato sulla Shari'a affinché soddisfi le norme internazionali che disciplinano le procedure per l'arresto, la detenzione e i processi, nonché i diritti dei detenuti; |
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16. |
chiede alle autorità Regno dell'Arabia Saudita di rilasciare i prigionieri di coscienza, di porre fine alle persecuzioni giudiziarie ed extra-giudiziarie dei difensori dei diritti umani e di accelerare l'attuazione della nuova normativa sulle ONG che ne garantisca la registrazione, la libertà operativa e la possibilità di operare legalmente; |
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17. |
invita il SEAE a sostenere attivamente i gruppi della società civile che lavorano per migliorare la situazione dei diritti umani e la democrazia in Arabia Saudita, e chiede alla delegazione dell'UE a Riyadh di perseguire un'agenda attiva in materia di diritti umani seguendo le cause come osservatori ed effettuando visite presso le carceri; |
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18. |
ribadisce il suo invito all'abolizione universale della tortura, delle punizioni corporali e della pena capitale e chiede una moratoria immediata dell'esecuzione delle condanne a morte nel Regno dell'Arabia Saudita; si rammarica del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita continui ad applicare la pena di morte per un'ampia gamma di reati; invita altresì le autorità saudite a riformare il sistema della giustizia al fine di eliminare qualunque forma di punizione corporale; plaude in tal senso alla recente approvazione, da parte del Regno dell'Arabia Saudita, di una legge che introduce il reato di abusi domestici; |
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19. |
deplora che lo scorso gennaio una lavoratrice domestica dello Sri Lanka, Rizana Nafeek, sia stata decapitata nel Regno dell’Arabia Saudita per un reato che avrebbe commesso quando era ancora minorenne, il costituisce una chiara violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo che vieta specificamente la pena capitale per le persone che all'epoca del reato avevano meno di 18 anni; |
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20. |
invita le autorità saudite a garantire che tutte le accuse di tortura e di altri maltrattamenti siano oggetto di indagini approfondite e imparziali, che tutti i presunti responsabili siano perseguiti e che qualunque dichiarazione che possa essere stata estorta sotto tortura non sia utilizzata come elemento probatorio nei procedimenti penali; |
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21. |
deplora che, nonostante la ratifica della Convenzione internazionale contro la tortura, le confessioni estorte con la forza o con la tortura siano comuni; esorta le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a garantire la totale eliminazione della tortura dal sistema giudiziario e carcerario saudita; |
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22. |
manifesta profonda costernazione per il fatto che il Regno dell'Arabia Saudita sia uno dei paesi che ancora praticano le esecuzioni pubbliche, le amputazioni e la fustigazione; invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita ad approvare una legislazione che vieti tali pratiche, che costituiscono una grave violazione di diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani di cui il Regno dell'Arabia Saudita è parte; |
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23. |
si rammarica del fatto che le autorità del Regno dell'Arabia Saudita non abbiano invitato nel paese il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e il relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, nonostante l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo abbia raccomandato a tutti gli Stati di rivolgere inviti ufficiali ai relatori speciali delle Nazioni Unite; |
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24. |
invita le autorità del Regno dell’Arabia Saudita a rispettare l’esercizio pubblico di qualsiasi culto; plaude all'istituzione, a Vienna, del Centro internazionale per il dialogo interreligioso e interculturale «Re Abdullah Bin Abdulaziz» (KAICIID), teso a favorire il dialogo tra persone di diverse religioni e culture di tutto il mondo; incoraggia le autorità a promuovere la moderazione e la tolleranza della diversità religiosa a tutti i livelli del sistema d'istruzione, anche nelle istituzioni religiose, nonché nei discorsi pubblici dei funzionari pubblici; |
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25. |
sottolinea l'esigenza di rispettare i diritti fondamentali di tutte le minoranze religiose; chiede alle autorità di compiere maggiori sforzi per assicurare la tolleranza e la coesistenza di tutti i gruppi religiosi; invita le autorità a continuare a rivedere il sistema d'istruzione, così da eliminare ogni riferimento discriminatorio esistente nei confronti di fedeli di altre confessioni o credi; |
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26. |
invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a stabilire un'età minima per contrarre matrimonio e ad adottare misure per vietare il matrimonio di minori, in linea con la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, entrambe ratificate dal Regno dell'Arabia Saudita; |
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27. |
prende atto della nomina, da parte del re nel 2013, delle prime donne all'Assemblea consultiva (Consiglio della Shura) del Regno dell'Arabia Saudita, le quali occupano ora 30 seggi su 150, e auspica un ulteriore sviluppo dei contatti e dei legami istituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio della Shura; attende che sia attuata la dichiarazione del re secondo cui le donne avranno il diritto di voto e potranno candidarsi alle prossime elezioni municipali, che si terranno nel 2015, e avranno successivamente il diritto di votare e di candidarsi a tutte le altre elezioni; |
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28. |
esorta le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a revocare il sistema di tutela maschile e avverte che l’attuazione della legge per la protezione delle donne dalle violenze domestiche, adottata il 26 agosto 2013, resterà inefficace fintantoché in Arabia Saudita sarà di fatto applicabile il sistema di tutela maschile, che impedisce alle donne di denunciare gli abusi domestici o sessuali subiti; sollecita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita ad eliminare altresì tutte le limitazioni ai diritti delle donne, compresi il diritto di circolazione, i diritti in materia di sanità, istruzione, matrimonio, opportunità occupazionali, personalità giuridica e rappresentanza nei processi giudiziari, nonché qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne nel diritto di famiglia e nella vita pubblica e privata, al fine di promuovere la loro partecipazione nelle sfere economica, sociale, culturale, civica e politica; plaude alla campagna globale a favore della soppressione del divieto di guida per le donne; chiede alle autorità di porre fine alle pressioni esercitate su chi manifesta per il diritto delle donne di guidare; ricorda inoltre al governo saudita gli impegni assunti nel quadro della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della Convenzione sui diritti del fanciullo, come pure gli obblighi cui è soggetto in forza della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/144 che adotta la Dichiarazione sui difensori dei diritti umani; richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione che si rivolgano anche agli uomini, affinché questi siano a loro volta coscienti dei diritti delle donne e delle conseguenze globali per la società in caso di mancato rispetto di tali diritti; insiste sulla necessità che la campagna di informazione raggiunga anche le zone rurali e isolate di tutto il paese; |
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29. |
accoglie con favore le norme introdotte di recente che autorizzano le ragazze saudite delle scuole private a praticare sport, ma si rammarica che queste norme non si applichino anche alle ragazze delle scuole pubbliche; plaude al numero elevato di laureate, attualmente superiore a quello dei laureati, e incoraggia il governo ad intensificare gli sforzi volti a promuovere l'istruzione femminile; sottolinea tuttavia che, sebbene le donne rappresentino il 57 % dei laureati del paese, soltanto il 18 % delle donne saudite di età superiore ai 15 anni ha un impiego, uno dei tassi più ridotti al mondo; invita pertanto il governo saudita a rivedere e a riformare il sistema di istruzione femminile al fine di aumentare la partecipazione delle donne nell'economia, di porre maggiormente l'accento sulla promozione delle competenze imprenditoriali e di affrontare le sfide specificamente legate al genere nel contesto normativo, così da migliorare l'accesso delle donne ai servizi pubblici di concessione di licenze commerciali; accoglie con favore il programma di formazione istituito con l'Organizzazione nazionale per la formazione comune, volto a preparare le ragazze all'inserimento nel mercato del lavoro, e sottolinea gli sforzi delle autorità saudite per migliorare la condizione delle ragazze nell'ambito della formazione e ampliare le loro opportunità in nuovi settori, solitamente maschili; |
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30. |
incoraggia gli sforzi profusi dal Regno dell'Arabia Saudita a favore della promozione dell'istruzione superiore per le donne, in virtù dei quali nel Regno stanno emergendo nuove tendenze nel settore dell'istruzione; constata che nel 2011 il numero di donne iscritte agli istituti di istruzione superiore era pari a 473 725 (contro 429 842 uomini), mentre nel 1961 le donne erano solo 4, e che le donne laureate presso tali istituti sono state 59 948 (contro 55 842 uomini); rileva altresì che la percentuale delle studentesse a tutti i livelli scolastici è passata dal 33 % nel 1974-75 all'81 % nel 2013; accoglie favorevolmente il programma di borse di studio internazionali che ha consentito a 24 581 studentesse di beneficiare di una borsa di studio all'estero; |
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31. |
accoglie con favore le prime licenze rilasciate ad avvocati donna, ma deplora il fatto che il sistema giudiziario sia nelle mani di giudici uomini con una formazione religiosa; prende atto della graduale codifica della Sharia, attualmente in corso, e invita ad accelerarla, dal momento che la mancanza di codificazione e la tradizione basata su precedenti giudiziari comportano spesso una forte incertezza per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contenuto delle leggi del paese nonché errori giudiziari; sostiene l'importanza fondamentale di garantire l'indipendenza giuridica e un'adeguata formazione giuridica dei giudici; |
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32. |
si compiace del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita abbia ratificato quattro trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, ossia la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, ratificata nel 2000), la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT, 1997), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1996) e la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1997); |
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33. |
sottolinea l'importanza del dibattito aperto tra le studiose dell'Islam volto all'interpretazione dei testi religiosi in una prospettiva di diritti delle donne e di parità; |
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34. |
sottolinea che qualsiasi negoziato per la conclusione di un accordo di libero scambio dell'UE che includa l'Arabia Saudita deve innanzitutto prevedere obblighi rigorosi che garantiscano la protezione di donne e ragazze; |
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35. |
accoglie con favore la recente decisione del ministero del Lavoro di accelerare l'assunzione di donne in diversi ambiti del settore privato, che ha comportato un incremento del numero di donne saudite impiegate nel settore privato da 55 600 nel 2010 a circa 100 000 nel 2011 e a 215 840 alla fine del 2012; plaude alla decisione del ministero del Lavoro, in collaborazione con il Fondo di sviluppo umano, di introdurre programmi per la promozione dell'occupazione femminile; |
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36. |
chiede alle autorità di migliorare le condizioni di lavoro e il trattamento dei lavoratori immigrati, prestando particolare attenzione alla condizione delle donne che lavorano come collaboratrici domestiche, che sono particolarmente esposte al rischio di violenza sessuale e che si trovano spesso in condizioni di semischiavitù; incoraggia il governo saudita a portare avanti la riforma del diritto del lavoro, e in particolare a eliminare completamente il sistema del patrocinio («Kafala»), e si compiace del recente appello che la Società nazionale per i diritti umani ha rivolto al governo per esortarlo ad assumere piuttosto i lavoratori stranieri attraverso un'agenzia del ministero del Lavoro; plaude ai recenti sforzi volti a introdurre un diritto nazionale del lavoro al fine di garantire la protezione generale delle collaboratrici domestiche e di assicurare la persecuzione dei datori di lavoro responsabili di abusi sessuali e fisici nonché di violazione dei diritti dei lavoratori; |
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37. |
invita le autorità saudite a porre fine ai recenti attacchi violenti contro i lavoratori migranti e a rilasciare le migliaia di persone che sono state arrestate e che vengono trattenute in centri improvvisati, apparentemente senza un alloggio adeguato o cure mediche appropriate; esorta i paesi d'origine a collaborare con le autorità saudite per organizzare il rimpatrio dei lavoratori nella maniera più umana possibile; deplora che l'applicazione del diritto del lavoro spesso non sia in linea con le norme internazionali e che si utilizzi contro i migranti irregolari una violenza ingiustificata, come nel caso della repressione del novembre 2013, che si è conclusa con l'uccisione di tre cittadini etiopi, l'arresto di 33 000 persone e la deportazione di circa 200 000 migranti irregolari; |
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38. |
accoglie con favore la ratifica, da parte del Regno dell'Arabia Saudita, di alcune delle principali convenzioni dell'OIL, in particolare la Convenzione n. 182 sull'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile; plaude all'adesione del paese al Protocollo delle Nazioni Unite inteso a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo); si attende che siano attuate le riforme giuridiche e politiche necessarie onde garantire l'esecutività di tutti i suddetti trattati internazionali; |
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39. |
prende nota del fatto che il Regno dell'Arabia Saudita ha recentemente rifiutato un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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40. |
ritiene che la soluzione ai crescenti problemi di sicurezza sociale della regione si trovi nell'istituzione di un quadro di sicurezza comune, dal quale non è escluso alcun paese e in cui sono presi in considerazione i legittimi interessi di sicurezza di tutti i paesi; |
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41. |
sottolinea l'importanza critica della cooperazione tra l'UE e il Regno dell'Arabia Saudita nella lotta al terrorismo e all’estremismo violento, e sottolinea che, per essere efficace, deve rispettare i diritti umani e le libertà civili di base; invita le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a rafforzare il controllo esercitato sul finanziamento dei gruppi militanti radicali all'estero da parte dei cittadini sauditi e delle organizzazioni benefiche del paese; plaude all'accordo relativo al contributo per l'istituzione del centro antiterrorismo delle Nazioni Unite, sottoscritto dalle Nazioni Unite e dal Regno dell'Arabia Saudita il 19 settembre 2011, e alla decisione del Regno dell'Arabia Saudita di finanziare tale centro per tre anni; |
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42. |
manifesta preoccupazione per il fatto che il sostegno finanziario e politico offerto da alcuni cittadini del Regno dell'Arabia Saudita ad alcuni gruppi religiosi e politici nel Nord Africa, in Medio Oriente, in Asia e in particolare in Asia meridionale (segnatamente in Pakistan e in Afghanistan), in Cecenia e in Daghestan, possa portare a un potenziamento delle forze fondamentaliste e oscurantiste che minano gli sforzi volti a incentivare un governo democratico e che si oppongono alla partecipazione delle donne alla vita pubblica; |
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43. |
chiede alle autorità del Regno dell'Arabia Saudita di collaborare con l'UE e a livello internazionale per porre fine al sostegno offerto dai movimenti salafiti alle attività contro lo Stato dei ribelli militari in Mali che stanno portando alla destabilizzazione dell'intera regione; |
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44. |
sottolinea che il Regno dell'Arabia Saudita è un membro chiave del gruppo «Amici della Siria»; chiede al Regno dell'Arabia Saudita di contribuire a una soluzione pacifica e inclusiva del conflitto siriano, in particolare mediante il sostegno dei colloqui di Ginevra II, senza precondizioni; sollecita inoltre un sostegno più attivo e la fornitura di tutta l'assistenza umanitaria possibile al popolo siriano, colpito dalla guerra civile in Siria; invita il Regno dell'Arabia Saudita a interrompere qualsiasi sostegno finanziario, militare e politico ai gruppi estremisti siriani e a incoraggiare altri paesi a fare lo stesso; |
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45. |
ribadisce il suo invito al Regno dell'Arabia Saudita affinché contribuisca in modo costruttivo e agisca da mediatore nell’interesse delle riforme pacifiche e del dialogo nazionale nel Bahrein; |
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46. |
chiede alle autorità del Regno dell'Arabia Saudita di avviare un dialogo pacifico con l'Iran sulle relazioni bilaterali e sul futuro della regione; plaude altresì alla dichiarazione del 24 novembre 2013 del governo del Regno dell'Arabia Saudita sull’esito dell'accordo di Ginevra con l'Iran; |
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47. |
chiede all'UE e al Regno dell'Arabia Saudita di collaborare efficacemente al fine di propiziare una soluzione equa e sostenibile per porre fine al conflitto israelo-palestinese; |
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48. |
esorta le istituzioni dell'UE a potenziare la loro presenza nella regione e a rafforzare le relazioni operative con il Regno dell'Arabia Saudita, incrementando le risorse a disposizione della delegazione a Riyadh e pianificando visite regolari nel Regno, in particolare da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; |
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49. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, a sua maestà Abdullah Ibn Abdul Aziz, al governo del Regno dell'Arabia Saudita e al segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita. |
(1) GU C 231 del 17.9.1990, pag. 216.
(2) GU C 032 del 5.2.1996, pag. 98.
(3) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 281.
(4) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879 .
(5) GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 100.
(6) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 529.
(7) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 126.
(8) GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 1.
(9) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 81.
(10) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 158.
(11) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 118.
(12) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 125.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf
Mercoledì 12 marzo 2014
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/73 |
P7_TA(2014)0208
Ruolo regionale e relazioni politiche del Pakistan con l'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul ruolo regionale e le relazioni politiche del Pakistan con l'UE (2013/2168(INI))
(2017/C 378/08)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan del febbraio 2012 (1), |
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visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (11855/2012) adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012 (2), |
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viste la strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo l'11 e 12 dicembre 2008, |
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visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3) e che prevede, segnatamente, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»), |
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visto l'allegato VIII del succitato regolamento, che elenca le convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro e le convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo, che il Pakistan ha ratificato e a cui ha deciso di dare effettiva attuazione, |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'11 marzo 2013 sul Pakistan, |
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viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulle recenti aggressioni ai danni di operatori sanitari in Pakistan (4), la sua posizione del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (5), e la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla situazione delle donne in Afghanistan e in Pakistan (6), nonché la visita di una delegazione in Pakistan, del mese di agosto 2013, della sottocommissione per i diritti dell'uomo, |
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vista la relazione, del 18 settembre 2013, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, Ben Emmerson, e vista la relazione, del 13 settembre 2013, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, |
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vista la risoluzione 68/178 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2013 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0117/2014), |
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A. |
considerando che il ruolo strategico del Pakistan nella regione, le sue relazioni con i suoi vicini e le relazioni UE-Pakistan hanno un'importanza fondamentale e sempre più rilevante per l'UE, alla luce della posizione centrale del paese, che si colloca al cuore di un vicinato instabile, della sua centralità per la sicurezza e lo sviluppo in Asia centrale e meridionale e del suo ruolo cruciale nella lotta al terrorismo, nella promozione della non-proliferazione, nel contrasto del traffico di stupefacenti e di altre minacce transazionali, tutte con conseguenze sulla sicurezza e il benessere dei cittadini europei; |
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B. |
considerando che le elezioni parlamentari del maggio 2013 hanno segnato il primo trasferimento di poteri da un governo civile eletto a un altro nella storia moderna del Pakistan; considerando che il processo democratico del Pakistan è sostenuto da ampi cambiamenti sociali, che includono una classe media urbana in crescita nonché una società civile sempre più vivace e mezzi di comunicazione indipendenti; |
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C. |
considerando che il progresso politico ed economico del paese è ostacolato da pervasivi problemi di sicurezza interni e regionali, quali l'estremismo, le lotte settarie, i suicidi e le uccisioni mirate, e dall'assenza di legalità nelle aree tribali, amplificati dalla debolezza delle forze dell'ordine e del sistema della giustizia penale; |
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D. |
considerando che il Pakistan ha uno dei più alti tassi di popolazione descolarizzata al mondo, con circa 12 milioni di bambini che non frequentano la scuola e circa i due terzi delle donne pakistane e la metà degli uomini pakistani analfabeti; che il paese occupa tuttora il 134o posto su 135 paesi nella relazione del Forum economico mondiale sul divario di genere; |
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E. |
considerando che, secondo l'indice di rischio globale sul clima, il Pakistan è tra i dodici paesi maggiormente colpiti dal cambiamento climatico negli ultimi vent'anni, ha subito violente inondazioni e crisi idriche ed è direttamente colpito dal ritiro dei ghiacciai sulle catene dell'Himalaya e del Karakorum; |
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F. |
considerando che il Pakistan è un paese semi-industrializzato, a reddito medio-basso, e che un terzo della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà; che nel 2012 si collocava al 146esimo posto sui 187 paesi elencati nell'indice di sviluppo umano (ISU), in discesa rispetto alla 145esima posizione occupata nel 2011; che la situazione economica del paese è stata compromessa dal susseguirsi di calamità naturali e che il livello elevato d'insicurezza e instabilità, nonché la diffusa corruzione, indeboliscono la sua crescita economica e limitano la capacità del governo di sviluppare lo Stato; |
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G. |
considerando che il Pakistan è esposto a una molteplicità di rischi, prevalentemente inondazioni e terremoti; che l'instabilità della situazione sul fronte della sicurezza, insieme alle sfide sociali del paese, agiscono da catalizzatori, accrescendone la vulnerabilità; che le catastrofi susseguitesi per molti anni hanno esaurito le strategie di reazione messe in campo da comunità già impoverite e hanno ridotto drasticamente la capacità di resilienza di queste ultime dinanzi a nuove catastrofi; |
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H. |
considerando che il contributo costruttivo del Pakistan è vitale per la riconciliazione, la pace e la stabilità politica nei paesi limitrofi e, soprattutto, in Afghanistan, specialmente nel contesto del ritiro delle truppe da combattimento della NATO, previsto per il 2014; |
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I. |
considerando che il Pakistan è uno dei principali destinatari dell'assistenza umanitaria e allo sviluppo dell'UE e che l'UE è il principale mercato di esportazione del Pakistan; |
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J. |
considerando che il Pakistan è un partner sempre più importante dell'UE nella lotta al terrorismo, alla proliferazione nucleare, al traffico di droga e alla tratta di esseri umani, nonché alla criminalità organizzata e nella ricerca della stabilità regionale; |
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K. |
considerando che l'UE e il Pakistan hanno recentemente deciso di ampliare e di approfondire i loro legami bilaterali, come esemplificato dal piano d'impegno quinquennale, lanciato nel mese di febbraio 2012, e dal primo dialogo strategico UE-Pakistan, tenutosi nel mese di giugno 2012; |
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L. |
considerando che l'obiettivo del piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan adottato nel 2012 è di instaurare una relazione strategica e di creare un partenariato per la pace e lo sviluppo fondato su valori e principi condivisi; |
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M. |
considerando che, dal 1o gennaio 2014, il Pakistan è integrato nel sistema speciale di preferenze tariffarie generalizzate (SPG+); |
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N. |
considerando che, nel settembre 2012, lo stabilimento della Ali Enterprises di Karachi, che produce jeans per il mercato europeo, è stato devastato da un incendio che ha provocato la morte di 286 lavoratori, rimasti intrappolati; che l'integrazione del Pakistan nel sistema SPG Plus potrebbe incrementare la produzione nel settore tessile e rendere il miglioramento dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di produzione sempre più importante; |
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1. |
sottolinea l'importanza delle elezioni del maggio 2013 per il consolidamento della democrazia e del governo civile in Pakistan; incoraggia le élite politiche pakistane a dare seguito a tale slancio per consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche, lo Stato di diritto e il controllo civile in tutti i settori della pubblica amministrazione, segnatamente le forze di sicurezza e la magistratura, promuovere la sicurezza interna e regionale, attuare riforme della governance per rianimare la crescita economica, potenziare la trasparenza e la lotta alla criminalità organizzata e alleviare le ingiustizie sociali, e per arrestare e porre rimedio a tutte le violazioni dei diritti umani; |
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2. |
ritiene, tuttavia, che la costruzione di una democrazia sostenibile e di una società pluralista — nonché la realizzazione di una maggiore giustizia sociale, lo sradicamento della povertà profonda e della malnutrizione in parti del paese, l'innalzamento del livello di istruzione di base la preparazione del paese agli effetti del cambiamento climatico — comporterà riforme profonde e difficili del sistema politico e socioeconomico pakistano, che resta caratterizzato da strutture feudali di proprietà terriera e alleanze politiche e da squilibri nelle priorità tra la spesa militare da un lato e le prestazioni previdenziali, lo sviluppo educativo ed economico dall’altro, e da un sistema disfunzionale di riscossione delle entrate fiscali che mina sistematicamente la capacità dello Stato di fornire beni pubblici; |
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3. |
sostiene e incoraggia gli sforzi del governo pakistano volti a sviluppare mezzi efficaci per prevenire e monitorare la possibilità di futuri disastri naturali e per un coordinamento e una cooperazione più efficaci degli aiuti umanitari con gli attori locali, le ONG internazionali e i finanziatori; |
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4. |
ribadisce che il buon governo, l'esistenza di istituzioni responsabili e inclusive, la separazione dei poteri e il rispetto dei diritti fondamentali sono elementi importanti per risolvere il nesso tra sviluppo e sicurezza in Pakistan; ritiene inoltre che i governi civili eletti, dotati di legittimità democratica, il decentramento del potere alle province e un governo locale efficace siano gli strumenti migliori per contenere l'ondata di violenza ed estremismo, ripristinare l'autorità statale nelle aree tribali ad amministrazione federale e garantire la sovranità e l'integrità territoriale del Pakistan; |
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5. |
sostiene, in tal senso, l'intenzione del governo pakistano di intraprendere un dialogo di pace con il movimento Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), purché ciò spiani la strada a una soluzione politica e durevole alle rivolte e a un ordine democratico stabile, nel rispetto dei diritti umani; Fa appello ai negoziatori, tuttavia, affinché tengano conto del fatto che il livello di istruzione — in particolare delle donne — è un fattore assolutamente decisivo per il progresso delle società e affinché trasformino la scolarizzazione delle ragazze in un elemento essenziale nell'ambito dei negoziati; |
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6. |
apprezza il costante impegno del Pakistan nella lotta al terrorismo su entrambi i lati della sua frontiera e incoraggia le autorità a intraprendere azioni più decise per limitare ulteriormente le possibilità di reclutamento e addestramento di terroristi sul territorio pakistano, un fenomeno che sta trasformando alcune zone del Pakistan in un rifugio sicuro per le organizzazioni terroristiche il cui obiettivo è quello di destabilizzare il paese e la regione, innanzitutto l'Afghanistan; |
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7. |
prende atto che il leader talebano pachistano Hakimullah Mehsud è stato ucciso da un drone operato dagli Stati Uniti il 1o novembre 2013 e che il parlamento pachistano e il nuovo governo si sono formalmente opposti a questi interventi e che è necessario disciplinarne i limiti d'uso in modo più chiaro nel contesto del diritto internazionale; |
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8. |
chiede al governo pachistano di adempiere ai propri obblighi e di assumersi le proprie responsabilità in materia di sicurezza, impegnandosi ulteriormente nella lotta all'estremismo, al terrorismo e alla radicalizzazione attraverso l'applicazione della legge e di misure di sicurezza rigorose e intransigenti, nonché affrontando i problemi socio-economici e dell'ineguaglianza che rischiano di alimentare la radicalizzazione dei giovani pachistani; |
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9. |
prende atto del fatto che il governo pakistano ha manifestato chiaramente la propria opposizione alle incursioni dei droni americani sul proprio territorio; plaude alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che invita a un ulteriore chiarimento in merito al quadro giuridico che disciplina l'utilizzo dei droni armati; |
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10. |
plaude al contributo del Pakistan ai processi di costruzione dello Stato e riconciliazione in Afghanistan, inclusa l'assistenza fornita per facilitare il riavvio dei negoziati di pace; auspica che tale atteggiamento positivo del Pakistan proseguirà nel periodo precedente alle elezioni presidenziali afghane e oltre; manifesta preoccupazione nei confronti della competizione geopolitica tra i poteri vicini per l'influenza in Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe di combattimento della NATO; |
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11. |
ripone la propria speranza nel fatto che il Pakistan svolga un ruolo costruttivo nel promuovere la stabilità regionale, anche con riferimento alla presenza della NATO e degli Stati membri dell'UE in Afghanistan dopo il 2014, promuovendo ulteriormente la modalità di impegno del dialogo a tre in Afghanistan con India, Turchia, Cina, Russia e Regno Unito, e stimolando la cooperazione regionale nella lotta al traffico di esseri umani, stupefacenti e beni; |
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12. |
è incoraggiato dai recenti, tangibili progressi nel dialogo tra Pakistan e India, specialmente per quanto riguarda gli scambi commerciali e i contatti interpersonali, resi possibili dall'atteggiamento costruttivo di entrambe le parti; lamenta che i successi del dialogo siano ancora vulnerabili agli eventi contingenti, come i continui incidenti sulla linea di controllo che separa la parte del Kashmir occupata dal Pakistan da quella occupata dall'India; invita entrambi i governi ad assicurare la presenza di catene di comando adeguate, la responsabilità del personale militare e il dialogo tra forze le militari, così da evitare incidenti simili in futuro; |
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13. |
riconosce l'interesse legittimo del Pakistan a costruire legami strategici, economici ed energetici con la Cina; ritiene importante che le più strette relazioni tra Pakistan e Cina rafforzino la stabilità geopolitica in Asia meridionale; |
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14. |
prende atto dell'intenzione del Pakistan di ottenere una piena adesione alla Shanghai Cooperation Organization (SCO) quale gradito segnale dell'ambizione del paese di essere maggiormente coinvolto nelle iniziative multilaterali; rileva, tuttavia, l'assenza di un qualsivoglia meccanismo di cooperazione formale tra la SCO e l'UE e mette in luce le differenze per quanto riguarda i rispettivi quadri normativi e punti di vista sulle questioni globali; |
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15. |
esprime preoccupazione per le informazioni secondo cui il Pakistan starebbe valutando la possibilità di esportare armi nucleari in paesi terzi; auspica che l'UE e i suoi Stati membri, nonostante le smentite ufficiali di tali informazioni, chiariscano al Pakistan che l'esportazione di armi nucleari è inaccettabile; invita il Pakistan, in qualità di Stato dotato di armi nucleari, a vietare legalmente le esportazioni di tutti i materiali o di tutte le conoscenze legati alle armi nucleari e a contribuire attivamente agli sforzi internazionali di non proliferazione; ritiene che la firma e la ratifica del Trattato di non proliferazione (TNP) da parte del Pakistan — così come dell'India — dimostrerebbe un forte impegno a favore di una pacifica coesistenza regionale e contribuirebbe enormemente alla sicurezza dell'intera regione; |
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16. |
ritiene che la lotta contro l'estremismo e il radicalismo sia direttamente connessa ad un processo democratico più forte e ribadisce il forte interesse e il continuo sostegno dell'UE per un Pakistan democratico, sicuro e ben governato, caratterizzato dall'indipendenza del sistema giudiziario e dalla buona governance, che rispetti lo Stato di diritto e i diritti umani, che abbia relazioni amichevoli con i vicini e che dia stabilità alla regione; |
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17. |
ricorda che le relazioni UE-Pakistan si sono storicamente sviluppate in un quadro incentrato sullo sviluppo e sugli scambi commerciali; apprezza il significativo e continuo contributo della cooperazione allo sviluppo e umanitaria dell'UE, e plaude alla decisione di permettere al Pakistan di beneficiare del sistema di preferenze SPG+ dell'UE a partire dal 2014; esorta il Pakistan a rispettarne pienamente le relative condizioni ed invita la Commissione a garantire l'applicazione rigorosa di una vigilanza rafforzata come previsto dal nuovo regolamento SPG e sottolinea il fatto che si dovrebbe continuare a privilegiare la cooperazione, in particolare nei settori dell'istruzione, della costruzione della democrazia e dell’adattamento al cambiamento climatico; |
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18. |
è convinto che le relazioni UE-Pakistan debbano essere approfondite e rese più globali sviluppando il dialogo politico e mantenendo al contempo un rapporto di interesse reciproco tra partner con pari diritti; si compiace, in tal senso, dell'adozione del piano d'impegno quinquennale e dell'avvio del dialogo strategico UE-Pakistan, che riflettono il maggior peso della cooperazione politica e di sicurezza, anche nella politica antiterrorismo, nel disarmo e nella non proliferazione, nonché nella migrazione, nell'istruzione e nella cultura; auspica tuttavia maggiori progressi in tutti gli ambiti del piano d'impegno; |
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19. |
incoraggia tanto l'Unione europea quanto il Pakistan a cooperare nel processo di attuazione e a monitorare con regolarità i progressi, potenziando il dialogo tra le parti nel lungo termine; |
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20. |
ritiene che la transizione democratica del Pakistan abbia rappresentato per l'UE un'opportunità per seguire un approccio politico più esplicito nelle relazioni bilaterali e nella fornitura di assistenza; ritiene che il sostegno dell'UE nei confronti del Pakistan debba dare la priorità al consolidamento delle istituzioni democratiche a tutti i livelli, al potenziamento delle capacità e della buona governance dello Stato, alla costruzione di efficaci strutture di applicazione della legge e contrasto al terrorismo, compresa una magistratura indipendente, e all'acquisizione di potere da parte della società civile e mezzi di comunicazione liberi; |
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21. |
plaude, al riguardo, ai programmi globali a favore della democrazia già esistenti nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni del 2008 e del 2013 delle missioni europee di osservazione elettorale; |
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22. |
invita il SEAE e la Commissione a perseguire una politica modulata e multidimensionale nei confronti del Pakistan, che crei una sinergia tra tutti gli strumenti pertinenti a disposizione dell'UE come il dialogo politico, la cooperazione in materia di sicurezza, il commercio e l'assistenza, conformemente all'approccio globale dell'UE all'azione esterna e in vista dei preparativi per il prossimo vertice UE-Pakistan; |
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23. |
chiede al SEAE, alla Commissione e al Consiglio, inoltre, di garantire che la politica dell'UE nei confronti del Pakistan sia contestualizzata e inserita in una più ampia strategia per la regione, rafforzando così gli interessi dell'UE in Asia meridionale e centrale; reputa importante che le relazioni bilaterali dell'UE con il Pakistan e i paesi limitrofi, in particolare l'India, la Cina e l'Iran, possano anche contribuire a discutere e coordinare politiche in relazione alla situazione in Afghanistan, al fine di garantire un approccio mirato; sottolinea, in tal senso, la necessità di potenziare il coordinamento e il dialogo politico UE-USA più intensi sui temi regionali; |
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24. |
ritiene che le future relazioni UE-Pakistan debbano anche essere considerate nel contesto dell'evolversi degli strumenti istituzionali dell'UE per quanto riguarda l'impegno con i paesi terzi, specialmente attraverso la modalità dei partenariati strategici; ribadisce il suo invito a raffinare tale modalità da un punto di vista concettuale e a dotarsi di parametri di riferimento più chiari e coerenti per valutare, tra le altre cose, se e a quali condizioni il Pakistan potrebbe essere considerato un partner strategico dell'UE in futuro; |
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25. |
ribadisce fermamente che i progressi nelle relazioni bilaterali dipendono dal miglioramento della situazione dei diritti umani in Pakistan, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione del lavoro forzato, del lavoro minorile e del traffico di esseri umani, la riduzione della violenza di genere, la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, incluso l’accesso all'istruzione, la garanzia della libertà di espressione e dell'indipendenza dei media, la promozione della tolleranza e la protezione delle minoranze vulnerabili lottando efficacemente contro ogni forma di discriminazione; riconosce che ciò esige la fine della cultura dell’impunità e lo sviluppo di un sistema giuridico e giudiziario affidabile a tutti i livelli, che sia accessibile a tutti; |
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26. |
continua a nutrire profonda preoccupazione per la qualità dell'istruzione e per l'allarmante situazione delle donne in numerose regioni del Pakistan, che sono due aspetti correlati; chiede misure concrete e visibili per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle donne nella società, tra cui la promulgazione di leggi contro la violenza domestica, l'adozione di provvedimenti per migliorare le indagini e i procedimenti penali in relazione ai delitti d'onore e alle aggressioni con l'acido, nonché una revisione della legislazione che favorisce l'impunità; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso all'istruzione, così come l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e l'assistenza sanitaria per le madri; |
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27. |
ribadisce la sua profonda preoccupazione per il fatto che le leggi pachistane sulla blasfemia — che possono condurre alla pena di morte e sono spesso utilizzate per giustificare la censura, la criminalizzazione, la persecuzione e, in alcuni casi, l'uccisione di membri di minoranze politiche o religiose — diano adito ad abusi che colpiscono le persone di qualsiasi confessione in Pakistan; sottolinea che il rifiuto di riformare o abrogare tali leggi sulla blasfemia crea un ambiente di persistente vulnerabilità per le comunità minoritarie; invita il governo pachistano ad applicare una moratoria sull'uso di tali leggi, come primo passo verso la loro revisione o revoca, nonché a svolgere indagini e procedimenti penali, in forma adeguata, in merito alle campagne intimidatorie, alle minacce e alle violenze nei confronti di cristiani, ahmadi e altri gruppi vulnerabili. |
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28. |
invita, in particolare, le autorità pakistane: ad arrestare e a perseguire coloro i quali incitano alla violenza o sono responsabili di attacchi violenti nei confronti delle scuole o dei gruppi minoritari quali gli sciiti, inclusa la comunità hazara, gli ahmadi e i cristiani, e a incaricare le forze di sicurezza di proteggere attivamente le persone che subiscono attacchi da parte dei gruppi estremisti; ad adottare leggi contro la violenza domestica; a porre fine alle sparizioni forzate, alle esecuzioni extragiudiziali e alle detenzioni arbitrarie, segnatamente nel Baluchistan; |
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29. |
Condanna tutti gli attacchi nei confronti di cristiani e di altre minoranze religiose che vivono in Pakistan ed auspica che il Pakistan intensifichi i propri sforzi per salvaguardare la libertà di religione e credo, anche rendendo meno rigida la legislazione anti-blasfemia, e il progresso verso l'eliminazione della pena di morte; |
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30. |
plaude all'adozione nel 2012 del progetto di legge inteso a creare una commissione nazionale per i diritti umani ed esorta il governo a istituire la commissione in modo che possa iniziare ad essere operativa; |
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31. |
rileva che l'UE è il principale destinatario delle esportazioni di merci pachistane (22,6 % nel 2012); ritiene che il sostegno dell'UE al Pakistan nel settore del commercio debba contribuire a promuovere la diversificazione e lo sviluppo dei modi di produzione, anche in materia di trasformazione, nonché fornire sostegno all'integrazione regionale e ai trasferimenti di tecnologia, oltre ad agevolare la creazione o lo sviluppo di capacità produttive interne e ridurre le disuguaglianze di reddito; |
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32. |
ricorda che il sistema di preferenze SPG + dell'UE, di cui il Pakistan beneficia dal 2014, è concesso soltanto ai paesi che hanno acconsentito in modo vincolante ad attuare le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e buona governance; sottolinea, in particolare, gli obblighi del Pakistan nel quadro delle convenzioni di cui all'allegato VIII e rammenta alla Commissione l'obbligo di monitorarne l'effettiva attuazione; ricorda inoltre che, qualora un paese non rispetti i suoi impegni vincolanti, il sistema SPG + è temporaneamente revocato; |
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33. |
invita le autorità pachistane ad adottare misure efficaci in vista dell'attuazione delle 36 convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificate dal paese, in particolare al fine di consentire l'attività dei sindacati, migliorare le condizioni di lavoro e le norme di sicurezza, eliminare il lavoro minorile e combattere le forme più gravi di sfruttamento che interessano tre milioni di lavoratrici domestiche; |
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34. |
invita il governo del Pakistan ad aderire, come promesso, al programma «Better Work» dell'OIL/IFC, al fine di dare ulteriore impulso ai miglioramenti delle norme relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori; invita coloro i quali sono direttamente o indirettamente responsabili dell'incendio sviluppatosi presso la fabbrica tessile Ali Enterprises, inclusa la società di audit della responsabilità sociale e i dettaglianti europei coinvolti, a versare infine ai superstiti dell'incendio un pieno ed equo risarcimento a lungo termine; |
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35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'assemblea nazionale del Pakistan, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e ai governi degli Stati membri. |
(1) http://eeas.europa.eu/pakistan/docs/2012_feb_eu_pakistan_5_year_engagement_plan_en.pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(3) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0060.
(5) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 323.
(6) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 119.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/79 |
P7_TA(2014)0209
Scudo antimissile per l'Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 su uno scudo antimissile per l'Europa e sulle sue implicazioni politiche e strategiche (2013/2170(INI))
(2017/C 378/09)
Il Parlamento europeo,
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— |
visti l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
visti gli articoli 24 e 42, paragrafo 2, del TUE, gli articoli 122 e 196 del TFUE e la dichiarazione 37 relativa all'articolo 222 TFUE, |
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— |
viste la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sull'attuazione della stessa, approvata dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, |
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— |
vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2013 sulla politica di sicurezza e di difesa comune, |
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— |
visto il concetto strategico per la difesa e la sicurezza dei membri dell'Organizzazione del trattato nordatlantico (NATO), adottato in occasione del vertice della NATO di Lisbona del 19-20 novembre 2010, |
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— |
vista la dichiarazione del vertice di Chicago rilasciata dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Chicago il 20 maggio 2012, |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0109/2014), |
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A. |
considerando che la questione della difesa antimissili balistici (Ballistic Missile Defence — BMD) era già stata sollevata in passato ma è diventata ancor più attuale negli ultimi anni in considerazione del moltiplicarsi delle minacce derivanti dalla proliferazione delle armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa e dalla proliferazione dei missili balistici cui l'Organizzazione del trattato nordatlantico (NATO) e gli alleati europei devono essere in grado di rispondere in maniera efficace; |
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B. |
considerando che la difesa dagli attacchi di missili balistici o di altro tipo può costituire uno sviluppo positivo nella sicurezza europea nel contesto di una rapida dinamica della sicurezza internazionale, con diversi attori statali e non statali che sviluppano tecnologie missilistiche e varie capacità di difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) con il potenziale per raggiungere il territorio europeo; |
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C. |
considerando che la NATO sta sviluppando una capacità di difesa antimissili balistici (BMD) per conseguire il suo obiettivo principale di difesa collettiva, al fine di fornire piena copertura e protezione per tutte le popolazioni, i territori e le forze europei che sono membri della NATO nei confronti delle crescenti minacce rappresentate dalla proliferazione di missili balistici; |
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D. |
considerando che il contributo essenziale degli Stati Uniti al BMD è la conferma del suo impegno per la NATO e la sicurezza dell'Europa e degli alleati europei e sottolinea l'importanza del legame transatlantico, con dispositivi già presenti in Romania ed altri dispositivi da collocare in Polonia nel prossimo futuro; |
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E. |
considerando che la politica di sicurezza e di difesa comune sarà elaborata in totale complementarità con la NATO, nel quadro concordato per il partenariato strategico UE-NATO, come confermato dal Consiglio europeo del 19 dicembre 2013; |
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1. |
sostiene che mentre si sviluppano e vengono applicate le tecnologie BMD, vengono realizzate nuove dinamiche nella sicurezza europea, con la conseguente necessità per gli Stati membri di prendere in considerazione le implicazioni della BMD per la loro sicurezza; |
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2. |
ricorda che le misure BMD della NATO sono sviluppate e costruite per difendere i suoi Stati membri da potenziali attacchi di missili balistici; invita la vicepresidente/alto rappresentante a perseguire un partenariato strategico con la NATO, tenendo conto della questione della BMD, che dovrebbe permettere di fornire piena copertura e protezione per tutti gli Stati membri dell'UE, evitando così una situazione in cui la sicurezza concessa loro sarebbe in qualche modo differenziata; |
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3. |
accoglie con favore la realizzazione di una capacità interlocutoria BMD della NATO, che fornirà la massima copertura nell’ambito dei mezzi a disposizione per difendere le popolazioni, i territori e le forze di tutti gli stati membri NATO dell’Europa meridionale contro un attacco di missili balistici; accoglie, inoltre, l'obiettivo di fornire una piena copertura e protezione agli stati membri europei della NATO entro la fine del decennio; |
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4. |
sottolinea che le iniziative dell'Unione, come quelle di Pooling & Sharing, possono risultare utili per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dei sistemi BMD e svolgere attività di ricerca e sviluppo in comune; rileva che a lungo termine tale cooperazione può anche condurre a un ulteriore consolidamento dell'industria europea della difesa; |
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5. |
invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione, l'Agenzia europea per la difesa e il Consiglio a inserire le questioni relative alla BMD nelle strategie, negli studi e nei libri bianchi futuri in materia di sicurezza; |
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6. |
evidenzia che, a causa della crisi finanziaria e dei tagli ai bilanci, non vengono utilizzate abbastanza risorse per mantenere sufficienti capacità di difesa, provocando in tal modo una riduzione delle capacità militari e della capacità industriale dell'UE; |
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7. |
sottolinea che il piano BMD della NATO non è in alcun modo diretto alla Russia e che la NATO è pronta a cooperare con la Russia sulla base del presupposto della cooperazione tra due sistemi di difesa antimissilistica indipendenti — la BMD della NATO e il sistema della Russia; ribadisce il fatto che, sebbene un'efficace cooperazione con la Russia possa determinare vantaggi tangibili, tale cooperazione deve essere portata avanti sulla base della piena reciprocità e trasparenza, dal momento che il rafforzamento della fiducia reciproca è fondamentale per il graduale sviluppo di tale cooperazione; rileva, a questo proposito, che l’avvicinamento di missili russi ai confini della NATO e dell'UE è controproducente; |
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/81 |
P7_TA(2014)0210
Settore della pesca europeo e accordo di libero scambio tra l'UE e la Thailandia
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla situazione e le prospettive future del settore della pesca europeo nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Thailandia (2013/2179(INI))
(2017/C 378/10)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea sulle relazioni dell'Unione con il resto del mondo, |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1) (regolamento INN), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 su «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681), |
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— |
viste le interrogazioni orali E-000618/2013, del 22 gennaio 2013, sugli abusi nella catena di approvvigionamento del commercio al dettaglio ed E-002894/2013, del 13 marzo 2013, sull'accordo di libero scambio con la Thailandia e il lavoro minorile nell'industria conserviera, e le relative risposte della Commissione, |
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— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (2), |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0130/2014), |
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A. |
considerando che il settore della pesca dell'Unione europea sta uscendo da un periodo di crisi che interessa i settori estrattivo, della trasformazione e dell'acquacoltura; che questa situazione indebolisce drammaticamente la sua posizione competitiva, soprattutto quando il mercato globale si sta liberalizzando e alcuni paesi in via di sviluppo dotati di abbondanti risorse marine stanno emergendo quali nuove potenze nel settore della pesca; |
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B. |
considerando che l'industria europea della pesca e della trasformazione è essenziale per l'approvvigionamento alimentare dei cittadini europei e per la sussistenza delle zone costiere, che dipendono ampiamente da tali attività; che la sopravvivenza del settore sarebbe messa a repentaglio se l'Unione liberalizzasse il commercio dei prodotti della pesca con paesi in via di sviluppo interessati a esportare i loro prodotti nell'importante mercato unionale, specialmente se tali paesi beneficiano di esenzioni dai dazi doganali; |
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C. |
considerando che l'Unione europea è il principale importatore mondiale di prodotti della pesca e che la dipendenza dalle importazioni rende il mercato unionale molto appetibile per gli esportatori, in particolare tenendo conto del fatto che la domanda di prodotti della pesca dell'Unione cresce dell'1,5 % ogni anno; |
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D. |
considerando che la Thailandia è il più importante paese produttore di conserve di tonno del mondo, con un 46 % della produzione mondiale, e che le sue esportazioni di conserve di tonno nell'Unione europea (superiori a 90 000 tonnellate l'anno) rappresentano quasi il 20 % del totale delle importazioni unionali da paesi terzi giacché gli Stati Uniti, l'Unione europea e il Giappone sono i principali mercati di destinazione delle esportazioni di prodotti della pesca thailandesi; |
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E. |
considerando che la Thailandia è il principale importatore mondiale di tonno fresco, refrigerato e congelato per la sua industria conserviera; |
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F. |
considerando che l'80 % del tonno è consumato in scatola e che, secondo i più recenti dati disponibili della banca dati FISHSTAT dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il 21 % della produzione mondiale di conserve e preparati di tonno avviene nell'Unione europea, mentre il rimanente 79 % è lavorato in paesi terzi, perlopiù paesi in via di sviluppo; |
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G. |
considerando l'importanza commerciale, economica e strategica della Thailandia per l'Unione europea e i vantaggi sostanziali che l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Thailandia apporta all'economia dell'Unione nel suo insieme; |
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H. |
considerando che l'Unione europea sostiene l'integrazione regionale tra i paesi membri dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico); che l'accordo di libero scambio con la Thailandia costituisce un pilastro essenziale di tale processo, il cui obiettivo ultimo è la conclusione, in futuro, di un accordo interregionale; |
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I. |
considerando che, per l'Unione europea, la conclusione di un accordo di libero scambio UE-ASEAN è dal 2007 un obiettivo prioritario, che mira all'inclusione di Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei e Vietnam; che la mancanza di progressi nei negoziati relativi a tale accordo regionale ha portato all'avvio di negoziati bilaterali con paesi membri dell'ASEAN, inclusa la Thailandia, e all'impegno politico di concludere un accordo di libero scambio entro due anni; |
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J. |
considerando che, includendo la Thailandia, l'Indonesia e le Filippine nella regione del Pacifico centro-occidentale, la produzione di conserve di tonno in tale regione rappresenta quasi la metà della produzione mondiale; |
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K. |
considerando che le modifiche che interessano i produttori di conserve di tonno e la produzione di filetti vanno di pari passo con la tendenza all'approvvigionamento globale in paesi trasformatori con bassi costi di produzione, situati in prossimità delle materie prime (per esempio Thailandia, Filippine, Indonesia, Papua Nuova Guinea ed Ecuador); che il numero di paesi impegnati nella produzione ed esportazione di conserve di tonno sta aumentando; |
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L. |
considerando che la Thailandia e le Filippine sono i principali paesi esportatori di preparati e conserve di tonno nell'Unione europea e che le importazioni thailandesi sono aumentate del 20 %, mentre quelle filippine sono diminuite del 5 %; |
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M. |
considerando che qualunque riduzione tariffaria per le conserve e i preparati di tonno potrebbe avere ripercussioni sulle preferenze di cui godono i paesi del gruppo di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e i beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG+), in base al quale i paesi terzi s'impegnano, in cambio della concessione di preferenze tariffarie, a rispettare determinate politiche in materia di rispetto dei diritti umani e del lavoro, politiche ambientali e buon governo; |
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N. |
considerando cha una riduzione tariffaria distorcerebbe altresì il mercato unionale, visto che la maggior parte dell'industria conserviera del tonno dell'Unione è collocata in regioni altamente dipendenti dalla pesca come la Galizia, la Bretagna francese, le Azzorre (una regione ultraperiferica), i Paesi Baschi e la Sardegna; che l'industria unionale del tonno è la seconda produttrice mondiale di conserve di tonno e che la sua attività, consolidata negli anni, è di importanza vitale per creare valore aggiunto e posti di lavoro nel territorio dell'Unione garantendo i più elevati standard sociali, ambientali e igienico-sanitari; |
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O. |
considerando che le norme preferenziali sull'origine mirano essenzialmente a stabilire l'esistenza di un legame economico sufficiente tra i prodotti importati nell'Unione europea e i paesi beneficiari delle preferenze che essa accorda, onde garantire che tali preferenze non siano indebitamente sfruttate a vantaggio di altri paesi ai quali non erano destinate; |
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P. |
considerando che una discussione del commercio di prodotti della pesca riguarda il commercio di una risorsa naturale, la cui sostenibilità dipende da un'ampia varietà di fattori, tra cui la gestione equilibrata e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, il controllo della pesca illegale, l'inquinamento, i cambiamenti climatici e la domanda di mercato; che tutti questi fattori esterni incidono sul commercio internazionale di prodotti della pesca e che, pertanto, tali prodotti dovrebbero essere considerati sensibili e potenzialmente oggetto di una protezione speciale; |
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Q. |
considerando che un approvvigionamento di materie prime sufficiente e costante è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo economico delle imprese di lavorazione del tonno dell'Unione europea; |
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R. |
considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il libero scambio è uno strumento di crescita finalizzato allo sviluppo sostenibile e fondato sulle tre dimensioni sociale, economica e ambientale; |
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S. |
considerando a questo proposito che le norme commerciali strumenti basilari e fondamentali per assicurare che il commercio sia vantaggioso e conseguire gli obiettivi di protezione della salute e dell'ambiente, assicurando un'adeguata gestione delle risorse naturali; |
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T. |
considerando che la globalizzazione ha comportato un aumento sostanziale della quantità di pesce commercializzato a livello internazionale e che vi è una preoccupazione generalizzata circa la mancanza, in molti paesi produttori, dei mezzi sufficienti a gestire e/o sfruttare gli stock in maniera sostenibile, assicurare un livello di protezione igienico-sanitaria adeguato, mitigare l'impatto ambientale della pesca e dell'acquacoltura, garantire il rispetto dei diritti umani in generale e promuovere i diritti dei lavoratori e le condizioni sociali in particolare; |
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U. |
considerando che alcuni partner commerciali dell'Unione europea mostrano deficienze riguardo allo sviluppo sostenibile della pesca nelle sue tre dimensioni sociale, economica e ambientale; |
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V. |
considerando che la gestione sostenibile degli stock di tonno è assicurata dalle cinque organizzazioni regionali di pesca del tonno; che la cooperazione internazionale tra gli Stati e con le organizzazioni regionali di pesca è imprescindibile per assicurare la sostenibilità degli stock di tonno; |
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W. |
considerando che, recentemente, sia l'OIL sia diverse ONG hanno messo in evidenza le gravi carenze delle condizioni sociali, lavorative e del rispetto dei diritti umani nell'industria thailandese della pesca; che, come sottolineato dai mezzi di comunicazione e riconosciuto dal governo thailandese, parte dell'industria della pesca thailandese si avvale del lavoro forzato di immigrati vittime della tratta di esseri umani, e che due multinazionali thailandesi che producono conserve di tonno utilizzano manodopera infantile; |
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X. |
considerando che, secondo la FAO, è frequente che i pescherecci thailandesi siano confiscati da Stati costieri vicinanti e che i loro capitani siano accusati di pesca illegale o di intrusione illecita nella zona economica esclusiva; |
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Y. |
considerando che, nel 2013, le autorità spagnole hanno negato il permesso di scarico e di commercializzazione di tonni provenienti da tonniere battenti bandiera ghanese perché queste erano coinvolte in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) avendo violato le misure di gestione della ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico); che aziende private thailandesi detenevano partecipazioni nella maggior parte di queste tonniere; |
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Z. |
considerando che, negli ultimi mesi, l'Unione europea ha respinto numerose partite di conserve di tonno importate dalla Thailandia a causa del loro inadeguato trattamento termico, fondamentale per neutralizzare microrganismi che, diversamente, rappresenterebbero un rischio per la salute umana; |
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1. |
chiede che prodotti ittici come il tonno in scatola importato dalla Thailandia, suscettibili di interferire con la produzione e il mercato unionali di tali prodotti, siano trattati come prodotti sensibili; ritiene inoltre che qualunque decisione relativa a un maggiore accesso delle conserve e preparati di tonno thailandesi dovrebbe essere presa solo dopo aver effettuato rigorose valutazioni d'impatto e in stretta collaborazione con l'industria, al fine di analizzare e valutare il potenziale impatto di tale maggiore accesso sull'industria di lavorazione e sulla commercializzazione di prodotti a base di pesce nell'Unione; |
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2. |
chiede che l'accesso di conserve e preparati di pesce e frutti di mare thailandesi al mercato dell'Unione rimanga soggetto alle tariffe attuali e sia pertanto escluso dalle riduzioni tariffarie; qualora siano introdotte riduzioni tariffarie, raccomanda che si instaurino lunghi periodi di transizione e si prendano impegni a una liberalizzazione parziale, anche mediante l'imposizione di contingenti, per le conserve e i preparati di pesce e frutti di mare thailandesi, in modo da garantire la sostenibilità e la competitività dell'industria del tonno dell'Unione europea, preservando questa importante attività e la sua dimensione sociale nell'Unione, rappresentata da 25 000 posti di lavoro diretti e 54 000 posti di lavoro indiretti; |
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3. |
chiede che, se del caso e prima di procedere a qualunque tipo di concessione tariffaria o altra normativa, siano realizzate valutazioni d'impatto rigorose, che analizzino e valutino l'impatto che tali concessioni o normative possono avere sull'industria di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del mare nell'Unione europea; |
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4. |
chiede che per i prodotti sensibili si assicuri la piena conformità con norme di origine coerenti e rigorose, senza eccezioni, e che per i prodotti per i quali la Thailandia è principalmente un paese di lavorazione e non quello dove avviene l'attività di pesca, la possibilità di cumulo sia rigorosamente limitata; |
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5. |
chiede che le importazioni di tonno in scatola e di altri prodotti ittici provenienti dalla Thailandia siano nella misura del possibile soggette alle stesse condizioni di concorrenza previste per i prodotti ittici dell'Unione europea; ritiene che ciò implichi, in particolare, che l'accordo deve comprendere un ambizioso capitolo in materia di commercio e sviluppo sostenibile, ai sensi del quale la Thailandia si impegni a rispettare, promuovere e attuare le norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale come sancite dalle convenzioni fondamentali dell'OIL, comprese quelle sul lavoro forzato e sul lavoro minorile; ritiene inoltre che il rispetto per i diritti umani, la protezione dell'ambiente, la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la conformità alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione europea dovrebbe essere rigorosamente assicurato; reputa pertanto che la Commissione dovrebbe riferire a scadenze regolari al Parlamento sul rispetto, da parte della Thailandia, degli obblighi sopra indicati; |
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6. |
esorta la Commissione a garantire l'attuazione effettiva del regolamento INN e ad assicurare che i negoziati relativi all'accordo di libero scambio si traducano in un esplicito riferimento allo stesso nel corpo del testo dell'accordo; |
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7. |
ritiene che il modo migliore per assicurare la piena cooperazione della Thailandia alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata sia l'inserimento di un riferimento esplicito al regolamento INN nel testo dell'accordo di libero scambio; |
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8. |
sollecita l'inclusione, nell'accordo di libero scambio, della necessità di rispettare le convenzioni dell'OIL e di una maggiore trasparenza, sorveglianza, vigilanza e tracciabilità nel settore della pesca thailandese, così da consentire il monitoraggio delle attività di pesca; |
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9. |
invita a garantire la tracciabilità dei prodotti quale elemento essenziale per la tutela della salute umana e dell'ambiente e strumento fondamentale per il controllo della pesca illegale; |
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10. |
chiede che l'accordo di libero scambio mantenga la coerenza con le altre politiche unionali e con la promozione di strategie relative alla responsabilità sociale delle imprese; chiede l'introduzione di clausole di salvaguardia; |
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11. |
sottolinea che la decisione del Parlamento europeo di dare la sua approvazione all'accordo di libero scambio terrà conto dei risultati globali dei negoziati, anche nel settore della pesca. |
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12. |
chiede reciprocità nell'accesso ai mercati e l'eliminazione di qualunque tipo di discriminazione nel settore dei servizi; |
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13. |
auspica che la Thailandia, in quanto principale paese esportatore di tonno in scatola al mondo, partecipi e cooperi con le tre organizzazioni regionali di pesca della regione, vale a dire la commissione interamericana per il tonno tropicale, la commissione per la pesca del Pacifico occidentale e l'organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale, alle quali appartiene; |
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14. |
chiede una politica di conservazione e gestione sostenibile delle risorse della pesca; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0461.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/85 |
P7_TA(2014)0211
Patrimonio gastronomico europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul patrimonio gastronomico europeo: aspetti culturali ed educativi (2013/2181(INI))
(2017/C 378/11)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040), |
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— |
vista la relazione sulla nutrizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) del 2002, |
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— |
vista la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal titolo «Politiche alimentari e nutrizionali per la scuola», |
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— |
visto il Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 dal titolo «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (COM(2007)0279), |
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— |
viste le conclusioni della Conferenza ministeriale europea dell'OMS sull'alimentazione e le malattie non trasmissibili nel contesto della strategia Salute 2020, tenutasi a Vienna il 4 e 5 luglio 2013, |
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— |
vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO del 17 ottobre 2003, |
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— |
visto l'inserimento della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO, del 16 novembre 2010 e del 4 dicembre 2013, |
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— |
visto l'inserimento del pasto gastronomico dei francesi nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO (decisione 5.COM 6.14), |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0127/2014), |
Aspetti educativi
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A. |
considerando che lo stato di salute e il benessere della popolazione, presenti e futuri, sono condizionati dal tipo di alimentazione e dall'ambiente, e perciò dal tipo di agricoltura, pesca e allevamento; |
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B. |
considerando che, nell'ambito della sua iniziativa globale sulla salute nelle scuole, l'OMS ritiene che i centri d'istruzione costituiscano uno spazio significativo per acquisire conoscenze teoriche e pratiche sulla salute, la nutrizione, il cibo e la gastronomia; |
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C. |
considerando che la cattiva alimentazione può avere conseguenze drammatiche; che, in occasione della Conferenza ministeriale europea dell'OMS del luglio 2013, i ministri europei della Salute hanno lanciato un appello per un'azione coordinata tesa a combattere l'obesità e la cattiva alimentazione, le quali all'origine della diffusione di malattie non trasmissibili come le patologie cardiovascolari, il diabete o il cancro; |
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D. |
considerando che gli stereotipi legati all'aspetto fisico e all'alimentazione diffusi nella società possono provocare gravi disturbi alimentari e psicologici, quali l'anoressia o la bulimia; che è quindi importante affrontare tali problematiche, in particolare con gli adolescenti; |
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E. |
considerando che, secondo lo European Food Information Council (EUFIC), nel 2006 circa 33 milioni di persone in Europa erano soggette al rischio di malnutrizione, e che la situazione si è ulteriormente aggravata dall'inizio della crisi; |
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F. |
considerando che l'infanzia è un periodo determinante per educare a comportamenti sani e fornire conoscenze utili ad adottare uno stile di vita salutare, e che la scuola rappresenta uno dei luoghi dove sviluppare azioni efficaci per formare comportamenti salutari nel lungo periodo per le nuove generazioni; |
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G. |
considerando che gli istituti scolastici hanno a disposizione spazi e strumenti in grado di contribuire a far conoscere e utilizzare gli alimenti e ad adottare comportamenti alimentari tali da permettere, assieme a un'attività fisica moderata e continua, di avere uno stile di vita sano; |
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H. |
considerando che l'informazione, l'istruzione e la sensibilizzazione fanno parte della strategia dell'UE volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (COM(2006)0625), e che detta strategia riconosce corretti modelli di consumo; che il 5 giugno 2001 il Consiglio ha emesso una raccomandazione sul consumo di alcol da parte dei giovani, in particolare di bambini e adolescenti, nella quale prevedeva la promozione di un approccio multisettoriale all'istruzione; |
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I. |
considerando che, in occasione della riunione della European Nutrition Foundations Network (rete europea delle fondazioni sulla nutrizione) sulla «nutrizione nelle scuole europee: il ruolo delle fondazioni», si è preso atto della necessità di integrare l'alimentazione, nel suo duplice aspetto di nutrizione e gastronomia, nel curriculum scolastico e si è convenuto all'unanimità di trasmettere tale necessità a organismi quali il Parlamento europeo e la Commissione; |
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J. |
considerando che vari paesi hanno incoraggiato, attraverso varie istituzioni interne, il riconoscimento della dieta mediterranea quale elemento del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO, con la conseguente promozione e definizione di modelli di comportamento che garantiscano uno stile di vita salutare grazie a un approccio olistico che tenga conto degli aspetti educativi, alimentari, scolastici, familiari, nutrizionali, territoriali, paesaggistici ecc.; |
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K. |
considerando che la dieta mediterranea offre una combinazione equilibrata e salutare di abitudini alimentari e stile di vita che è direttamente correlata alla prevenzione di malattie croniche e alla promozione della salute sia in ambito scolastico che familiare; |
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L. |
considerando che i programmi europei relativi all'alimentazione nelle scuole mirano ad assicurare che i cibi offerti nelle mense scolastiche contengano tutti gli ingredienti necessari per un'alimentazione di elevata qualità ed equilibrata; che l'istruzione nel suo significato più ampio, anche nell'ambito alimentare, consolida tra gli scolari il concetto di stile di vita salutare basato su una dieta equilibrata; |
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M. |
considerando che una seria educazione nutrizionale forma i cittadini anche sulla correlazione fra alimenti, sostenibilità alimentare e stato di salute del pianeta; |
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N. |
considerando che l'aumento dei prezzi delle mense scolastiche e degli alimenti in generale nega a molte famiglie, in particolare ai bambini, l'accesso a un'alimentazione equilibrata e di elevata qualità; |
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O. |
considerando che i mezzi di comunicazione e la pubblicità influenzano i comportamenti di consumo dei cittadini; |
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P. |
considerando che, per permettere alle persone di acquisire un'esatta conoscenza dei prodotti utilizzati e della relativa qualità e gusto intrinseci, è essenziale mettere a punto sistemi di etichettatura idonei che forniscano a tutti i consumatori informazioni chiare per quanto riguarda la composizione e l'origine dei prodotti; |
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Q. |
considerando che la formazione dei lavoratori del settore della gastronomia contribuisce alla trasmissione, alla valorizzazione, alla tutela e allo sviluppo della gastronomia europea; |
Aspetti culturali
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R. |
considerando che la gastronomia è l'insieme di conoscenze, esperienze, arte e artigianalità che consentono di mangiare in modo sano e gradevole; |
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S. |
considerando che la gastronomia fa parte della nostra identità ed è un elemento essenziale del patrimonio culturale europeo e di quello degli Stati membri; |
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T. |
considerando che l'Unione europea ha promosso l'identificazione, la difesa e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine e delle specialità tradizionali dei prodotti agroalimentari; |
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U. |
considerando che la gastronomia non è soltanto una forma d'arte elitaria basata sulla preparazione attenta del cibo, ma riflette anche il riconoscimento del valore delle materie prime di cui si serve, della loro qualità e della necessità di raggiungere l'eccellenza in tutte le fasi di trasformazione degli alimenti, concetto a cui è legato il rispetto degli animali e della natura; |
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V. |
considerando che la gastronomia è strettamente correlata alle pratiche agricole delle diverse regioni europee e ai relativi prodotti locali; |
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W. |
considerando che è importante preservare i riti e le usanze legati anche alla gastronomia locale e regionale e incoraggiare lo sviluppo della gastronomia europea; |
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X. |
considerando che la gastronomia rappresenta una delle manifestazioni culturali più importanti dell'essere umano e che il termine non si riferisce esclusivamente alla cosiddetta «alta cucina», ma abbraccia anche tutte le espressioni culinarie delle diverse regioni e dei diversi ceti sociali, anche quelle provenienti dalla cucina locale tradizionale; |
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Y. |
considerando che la sopravvivenza della cucina tipica è un patrimonio culinario e culturale molto spesso messo a rischio dall'invasione di cibi standardizzati; |
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Z. |
considerando che la qualità, la reputazione e la diversità della gastronomia europea richiedono che una quantità sufficiente di alimenti di adeguata qualità sia prodotta in Europa; |
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AA. |
considerando che la gastronomia è associata ai diversi aspetti dell'alimentazione e che i suoi tre pilastri fondamentali sono la salute, le abitudini alimentari e il piacere; che l'arte della tavola è in molti paesi un aspetto importante dei rapporti umani e contribuisce ad avvicinare le persone; che conoscere culture gastronomiche diverse è una forma di scambio e di condivisione; che ciò ha anche effetti positivi sulla vita sociale e i rapporti familiari; |
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AB. |
considerando che il riconoscimento da parte dell'UNESCO della dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale è importante poiché considera tale dieta come costituita da un insieme di conoscenze, competenze, pratiche, rituali, tradizioni e simboli correlati alle colture agricole, alla pesca e all'allevamento del bestiame, nonché alle modalità di conservazione, trasformazione, cottura, condivisione e consumo degli alimenti; |
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AC. |
considerando che le abitudini alimentari dei popoli europei costituiscono una ricca eredità socioculturale che è d'obbligo trasmettere alle generazioni future; che le scuole, assieme alle famiglie, rappresentano il luogo ideale per acquisire tali conoscenze; |
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AD. |
considerando che la gastronomia si sta trasformando in una delle principali attrattive turistiche e che l'interazione fra turismo, gastronomia e nutrizione sortisce un effetto molto positivo sulla promozione del turismo; |
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AE. |
considerando che è importante trasmettere alle generazioni future le ricchezze della gastronomia della loro regione e di quella europea in generale; |
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AF. |
considerando che la gastronomia contribuisce a promuovere il patrimonio regionale; |
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AG. |
considerando che è essenziale promuovere i prodotti locali e regionali per preservare, da un lato, il patrimonio gastronomico e, dall'altro, garantire un'equa remunerazione ai produttori e la massima accessibilità a tali prodotti; |
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AH. |
considerando che la gastronomia è fonte di ricchezza culturale ed economica per le regioni dell'Unione europea; |
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AI. |
considerando che il patrimonio europeo è costituito da un insieme di elementi materiali e immateriali e che, nel caso della gastronomia e dell'alimentazione, è anche rappresentato dal territorio e dal paesaggio da dove provengono i prodotti consumati; |
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AJ. |
considerando che la longevità, la diversità e la ricchezza culturale della gastronomia europea si basano sulla disponibilità di prodotti locali di elevata qualità; |
Aspetti educativi
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1. |
chiede agli Stati membri di includere nei percorsi educativi fin dalla prima infanzia le conoscenze e le esperienze sensoriali in materia di alimentazione, salute nutrizionale e abitudini alimentari, includendo aspetti storici, territoriali, culturali ed esperienziali, in modo da migliorare lo stato di salute e il benessere della popolazione, la qualità degli alimenti e il rispetto dell'ambiente; accoglie con favore i programmi di educazione gastronomica condotti nelle scuole da vari Stati membri, in alcuni casi in collaborazione con grandi chef; sottolinea l'importanza di coniugare l'educazione a un'alimentazione sana con la lotta a stereotipi capaci di scatenare gravi disturbi alimentari e psicologici come l'anoressia o la bulimia; |
|
2. |
sottolinea, inoltre, quanto sia importante attuare le raccomandazioni dell'OMS sulla lotta contro l'obesità e la cattiva alimentazione; è allarmato riguardo al problema ricorrente della malnutrizione in Europa e alla sua accresciuta diffusione sin dall'inizio della crisi ed esorta gli Stati membri ad adoperarsi affinché tutti possano avere un'alimentazione sana, in particolare garantendo che le mense scolastiche o comunali offrano cibo di qualità e siano accessibili a tutti; |
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3. |
sottolinea la necessità di arricchire ulteriormente il curriculum scolastico con informazioni sulla cultura gastronomica (soprattutto a livello locale), sul processo di preparazione, produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti, sulle loro influenze socioculturali e sui diritti dei consumatori; esorta gli Stati membri a integrare nei loro programmi scolastici laboratori orientati allo sviluppo dei sensi, in particolare del gusto, che combinino i benefici nutrizionali degli alimenti con il patrimonio gastronomico regionale e nazionale; |
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4. |
ricorda che in alcuni paesi europei la nutrizione è già stata integrata nel curriculum scolastico, mentre in altri non è una materia obbligatoria, ma viene insegnata in modalità diverse, come ad esempio attraverso i programmi delle autorità locali o di enti privati; |
|
5. |
ribadisce l'esigenza dell'educazione in materia di nutrizione e di una buona, sana e gustosa alimentazione nelle scuole; |
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6. |
segnala che la pratica sportiva e l'attività fisica dovrebbero essere intensificate negli istituti primari e secondari di tutta l'Unione; |
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7. |
ricorda che una buona nutrizione migliora il benessere dei bambini e potenzia le loro capacità di apprendimento, oltre a rafforzare il loro sistema immunitario e a favorire un sano sviluppo; |
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8. |
evidenzia che le abitudini alimentari acquisite nell'infanzia possono influire sulle preferenze e sulla scelta degli alimenti, come pure sulle loro modalità di cottura e consumo, in età adulta; sottolinea pertanto che l'infanzia rappresenta un momento chiave per educare al gusto e che la scuola è il luogo ideale per far scoprire agli alunni la diversità dei prodotti e delle gastronomie; |
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9. |
ritiene che i programmi offerti dovrebbero essere intesi a educare e sensibilizzazione sulle conseguenze legate al consumo smodato di bevande alcoliche, e a favorire modalità di consumo corrette e intelligenti grazie alla conoscenza delle caratteristiche particolari dei vini, delle loro indicazioni geografiche, delle varietà di uva, dei processi di produzione e del significato delle diciture tradizionali; |
|
10. |
invita la Commissione a promuovere progetti di scambio di informazioni e pratiche in materia di nutrizione, alimentazione e gastronomie, per esempio nel quadro della componente Comenius (istruzione scolastica) del programma Erasmus+; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a favorire gli scambi interculturali nei settori della ristorazione, dell'alimentazione e della gastronomia, sfruttando le opportunità offerte dal programma Erasmus+ in termini di formazione di elevata qualità, mobilità e tirocini per apprendisti e professionisti; |
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11. |
segnala che l'educazione in materia di nutrizione e gastronomia, compreso il rispetto della natura e dell'ambiente, dovrebbe contare sulla partecipazione delle famiglie, degli insegnanti, della comunità educativa, dei canali di informazione e di tutti i professionisti dell'istruzione; |
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12. |
sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) quali utili strumenti didattici ai fini dell'apprendimento; esorta a creare piattaforme interattive che agevolino l'accesso al patrimonio gastronomico europeo, nazionale e regionale nonché la sua diffusione, per favorire la conservazione e la trasmissione delle conoscenze tradizionali tra professionisti, artigiani e cittadini; |
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13. |
chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di prendere in considerazione controlli più rigorosi su contenuti e pubblicità che riguardano gli alimenti, in particolare per quanto attiene all'aspetto nutrizionale; |
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14. |
ricorda agli Stati membri di assicurare il divieto di qualunque pubblicità o sponsorizzazione di «cibo spazzatura» nelle scuole; |
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15. |
chiede agli Stati membri di assicurare un'adeguata formazione degli insegnanti, in collaborazione con nutrizionisti e medici, affinché possano insegnare correttamente le «scienze dell'alimentazione» nelle scuole e nelle università; fa notare che la nutrizione e l'ambiente sono interdipendenti e chiede pertanto l'aggiornamento delle conoscenze in materia di ambiente naturale; |
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16. |
invita la Commissione e il Consiglio a studiare programmi per la formazione di professionisti della gastronomia; incoraggia gli Stati membri a promuovere tali formazioni; sottolinea che è importante che tali formazioni trattino la gastronomia locale ed europea, la diversità dei prodotti nonché i processi di preparazione, produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti; |
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17. |
insiste sull'importanza che la formazione dei professionisti della gastronomia ponga l'accento sui prodotti «fatti in casa», oltre che su una produzione locale e varia; |
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18. |
invita gli Stati membri a operare uno scambio di conoscenze e buone pratiche nell'ambito delle attività legate alla gastronomia attraverso l'istruzione, e a favorire la conoscenza della gastronomia tra le varie regioni; chiede altresì che siano realizzati scambi delle migliori pratiche o che si rifletta sull'eventualità di accorciare la catena alimentare, insistendo sulla produzione locale e di stagione; |
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19. |
segnala la necessità di utilizzare i programmi di finanziamento nell'ambito della politica agricola comune per il periodo 2014-2020 al fine di promuovere un'alimentazione sana nelle scuole; |
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20. |
ricorda che lo stimolo dato dal riconoscimento della dieta mediterranea e della gastronomia francese quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO ha portato alla creazione di istituti e organismi che promuovono la conoscenza, la pratica e l'educazione in relazione ai valori e alle abitudini di una dieta alimentare equilibrata e salutare; |
Aspetti culturali
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21. |
sottolinea la necessità di far conoscere la varietà e la qualità delle regioni, dei paesaggi e dei prodotti che sono alla base della gastronomia europea, che fa parte del nostro patrimonio culturale e costituisce inoltre uno stile di vita unico e riconosciuto a livello internazionale; sottolinea che ciò richiede, talvolta, il rispetto delle usanze locali; |
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22. |
indica che la gastronomia è uno strumento utile allo sviluppo della crescita e dell'occupazione in numerosi settori economici, come ad esempio l'industria della ristorazione, il turismo, il settore agroalimentare e la ricerca; osserva che la gastronomia può, inoltre, sensibilizzare in merito alla tutela della natura e dell'ambiente, garantendo così che gli alimenti abbiano un gusto più autentico, meno alterato da additivi o conservanti; |
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23. |
sottolinea l'importanza della gastronomia nella promozione del settore della ricettività in Europa e viceversa; |
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24. |
riconosce il ruolo svolto dai nostri cuochi qualificati e di talento nel preservare ed esportare il nostro patrimonio gastronomico e l'importanza di conservare le nostre competenze culinarie come fattore essenziale che aggiunge valore in termini sia educativi sia economici; |
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25. |
accoglie con favore le iniziative destinate a promuovere il patrimonio gastronomico europeo, quali ad esempio le fiere e i festival gastronomici a livello locale e regionale che rafforzano il concetto di vicinanza come elemento di rispetto dell'ambiente e del contesto in cui viviamo e costituiscono una garanzia di maggiore fiducia da parte del consumatore; incoraggia a includere in tali iniziative una dimensione europea; |
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26. |
plaude ai tre regimi dell'Unione europea relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali quali la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta(IGP) e la specialità tradizionale garantita(STG), che accrescono il valore dei prodotti agricoli europei a livello di Unione e internazionale; invita gli Stati membri e le regioni a sviluppare etichette DOP, in particolare etichette DOP comuni per prodotti dello stesso tipo provenienti da zone geografiche transfrontaliere; |
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27. |
accoglie favorevolmente iniziative quali il movimento «Slow Food», che contribuiscono a far in modo che le persone imparino ad apprezzare l'importanza sociale e culturale del cibo, nonché l'iniziativa «Wine in Moderation» che promuove uno stile di vita e un livello di consumo di bevande alcoliche associato alla moderazione; |
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28. |
sottolinea inoltre il ruolo svolto dalle accademie di gastronomia, dalla federazione europea delle fondazioni della nutrizione e dall'accademia internazionale della cucina, con sede a Parigi, nello studio e nella diffusione del patrimonio gastronomico; |
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29. |
invita gli Stati membri a formulare e attuare politiche destinate al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'industria gastronomica, di per sé e in relazione alla sua offerta turistica, nel quadro dello sviluppo culturale ed economico delle diverse regioni; |
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30. |
sottolinea che la gastronomia costituisce un'importante esportazione culturale per l'UE e per i singoli Stati membri; |
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31. |
invita gli Stati membri a sostenere iniziative collegate al turismo rurale che favoriscano la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico, offrano sostegno regionale e promuovano lo sviluppo rurale; |
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32. |
chiede agli Stati membri e alla Commissione di sviluppare gli aspetti culturali della gastronomia e di promuovere abitudini alimentari che tutelino la salute dei consumatori, agevolino gli scambi e la condivisione tra culture e promuovano le regioni, tenendo vivo, al contempo, il piacere derivante dal cibo, dalla convivialità e dalla socializzazione; |
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33. |
invita gli Stati membri a collaborare tra di loro e a sostenere le iniziative destinate a tutelare l'elevata qualità, la diversità, l'eterogeneità e la singolarità dei prodotti artigianali locali, regionali e nazionali al fine di lottare contro l'omogeneizzazione che, alla lunga, porterebbe all'impoverimento del patrimonio gastronomico europeo; |
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34. |
esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a integrare nelle loro riflessioni in materia di politiche alimentari l'importanza di sostenere una produzione alimentare europea sostenibile, variata, di qualità e in quantità sufficiente, allo scopo di promuovere la diversità culinaria europea; |
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35. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare il processo di riconoscimento e di etichettatura dei prodotti alimentari europei, per consentire la valorizzazione di tali prodotti, una migliore informazione dei consumatori e la tutela della diversità della gastronomia europea; |
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36. |
sottolinea l'importanza di riconoscere e valorizzare le produzioni gastronomiche di qualità; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a valutare la possibilità di prevedere che i consumatori ricevano informazioni dai ristoratori riguardo a piatti preparati sul posto partendo da prodotti non trasformati; |
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37. |
esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a studiare gli effetti delle legislazioni adottate sulle capacità, la diversità e la qualità della produzione alimentare nell'Unione europea, e di intraprendere provvedimenti per contrastare la contraffazione dei prodotti; |
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38. |
sostiene le iniziative che possono essere sviluppate dagli Stati membri e dalle loro regioni per promuovere e tutelare tutti i territori, i paesaggi e i prodotti che costituiscono il loro patrimonio gastronomico locale; invita le regioni a promuovere la gastronomia locale e dietetica nella ristorazione scolastica e collettiva in collaborazione con i produttori locali, al fine di preservare e valorizzare il patrimonio gastronomico regionale, stimolare l'agricoltura locale e accorciare le catene di approvvigionamento; |
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39. |
invita gli Stati membri ad adottare misure per tutelare il patrimonio europeo collegato alla gastronomia, come ad esempio la tutela del patrimonio architettonico dei mercati tradizionali di alimenti, delle aziende vinicole o di altre strutture, nonché degli strumenti e dei macchinari correlati all'alimentazione e alla gastronomia; |
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40. |
insiste sull'importanza di individuare, registrare, trasmettere e diffondere la ricchezza culturale della gastronomia europea; esorta a istituire un osservatorio europeo della gastronomia; |
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41. |
propone alla Commissione di includere la gastronomia europea nei suoi programmi e nelle sue iniziative culturali; |
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42. |
accoglie con favore l'inserimento nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO della gastronomia francese, della dieta mediterranea, del pan di zenzero croato e della cucina tradizionale del Messico, e ed esorta gli Stati membri a chiedere l'inserimento delle loro tradizioni e pratiche gastronomiche nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, al fine di contribuire alla loro tutela; |
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43. |
propone alle città europee di presentare la loro candidatura a città UNESCO della gastronomia, nell'ambito del programma relativo alla rete delle città creative; |
o
o o
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44. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/92 |
P7_TA(2014)0218
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati»
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della Commissione del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» (C(2013)08887 — 2013/2997(DEA))
(2017/C 378/12)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)08887), |
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— |
visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), l'articolo 18, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 51, paragrafo 5, |
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— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, presentata dalla Commissione (COM(2013)0894), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (2), |
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— |
visti gli elenchi dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (3) e dal regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (4), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma per una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (5), |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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— |
visto l'articolo 87 bis, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori («regolamento FIC») stabilisce che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti per garantire che i consumatori siano informati; che pertanto il regolamento FIC riporta una definizione di «nanomateriali ingegnerizzati»; |
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B. |
considerando che l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento FIC conferisce alla Commissione il potere di adeguare e adattare la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» ivi contenuta al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale, mediante atti delegati, ai fini del conseguimento degli obiettivi di detto regolamento; |
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C. |
considerando che la raccomandazione della Commissione 2011/696/UE stabilisce una definizione generale di nanomateriali; |
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D. |
considerando che i regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) n. 1130/2011 della Commissione hanno istituito elenchi esaustivi dell'Unione contenenti gli additivi alimentari il cui uso era autorizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1333/2008, in seguito alla revisione della loro conformità alle disposizioni ivi contenute; |
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E. |
considerando che il regolamento delegato della Commissione esclude dalla nuova definizione di «nanomateriale ingegnerizzato» tutti gli additivi alimentari inclusi negli elenchi dell'Unione e suggerisce invece che la necessità di requisiti specifici di etichettatura in materia di nanotecnologia per tali additivi dovrebbe essere affrontata nel contesto del programma per una nuova valutazione di cui al regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione modificando, se necessario, le condizioni d'impiego dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e le specifiche di tali additivi alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (6); |
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F. |
considerando che attualmente sono proprio gli additivi alimentari che possono essere presenti negli alimenti sotto forma di nanomateriali; |
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G. |
considerando che tale esenzione generale annulla i requisiti di etichettatura per tutti gli additivi alimentari che sono nanomateriali ingegnerizzati; che ciò priva l'atto legislativo del suo principale «effetto utile» ed è in contrasto con l'obiettivo fondamentale della direttiva ossia il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo ai consumatori finali una base sulla quale operare scelte informate; |
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H. |
considerando che la Commissione motiva l'esenzione generale per tutti gli additivi alimentari esistenti con l'affermazione secondo la quale «l'indicazione di tali additivi alimentari nell'elenco degli ingredienti seguita dalla dicitura “nano” fra parentesi può tuttavia confondere i consumatori, dato che può indurli a credere che gli additivi siano nuovi mentre in realtà sono stati utilizzati in tale forma nei prodotti alimentari per decenni»; |
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I. |
considerando che detta motivazione è errata e non pertinente poiché il regolamento FIC non introduce una distinzione tra nanomateriali esistenti e nanomateriali nuovi, ma prevede esplicitamente l'etichettatura di tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati; |
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J. |
considerando che l'intenzione dichiarata dalla Commissione di affrontare la necessità di requisiti specifici di etichettatura in materia di nanotecnologia per gli additivi alimentari negli elenchi dell'Unione nel contesto del programma per una nuova valutazione è inadeguata poiché confonde le questioni di sicurezza con i requisiti generali di etichettatura volti a informare i consumatori; che ciò indica altresì che la Commissione mette in discussione la necessità stessa di requisiti specifici di nano-etichettatura violando così le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento FIC; che un additivo alimentare o è un nanomateriale o non lo è, e che tali requisiti di etichettatura devono essere applicati a tutti gli additivi alimentari autorizzati che sono nanomateriali, indipendentemente dalle condizioni d'impiego o da altre specifiche; |
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K. |
considerando inoltre che è inaccettabile fare riferimento a un programma isolato per una nuova valutazione, che esisteva già quando il legislatore ha deciso di introdurre requisiti espliciti di etichettatura nel regolamento FIC, nel tentativo di annullare tali requisiti di etichettatura tre anni dopo; |
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1. |
solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione; |
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2. |
ritiene che il regolamento delegato della Commissione non sia conforme allo scopo e al contenuto del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che superi i poteri delegati conferiti alla Commissione a norma di quest'ultimo; |
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3. |
chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della posizione del Parlamento; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(3) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.
(5) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.
(6) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.).
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/95 |
P7_TA(2014)0229
Priorità per le relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione e definizione di priorità nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale (2013/2149(INI))
(2017/C 378/13)
Il Parlamento europeo,
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visto l'avvio del partenariato orientale a Praga, il 7 maggio 2009, |
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— |
visto l'avvio delle attività dell'assemblea parlamentare Euronest il 3 maggio 2011 durante il settimo mandato legislativo del Parlamento europeo, |
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— |
vista l'istituzione del forum della società civile del partenariato orientale e delle sue piattaforme nazionali, incluse le raccomandazioni e gli altri documenti elaborati nel quadro dei 5 gruppi di lavoro o nell'ambito delle assemblee annuali, ovvero: Bruxelles, Belgio, 16-17 novembre 2009; Berlino, Germania, 18-19 novembre 2010; Poznań, Polonia, 28-30 novembre 2011; Stoccolma, Svezia, 28-30 novembre 2012; Chișinău, Moldavia, 4-5 ottobre 2013, |
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— |
vista l'istituzione della conferenza degli enti regionali e locali per il partenariato orientale (Corleap) da parte del Comitato delle Regioni, la cui seduta inaugurale si è tenuta l'8 settembre 2011 a Poznań, in Polonia, nonché le posizioni finora elaborate dalla Corleap, |
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— |
viste le conclusioni del vertice di Varsavia tenutosi il 29 e 30 ottobre 2011, |
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— |
viste le conclusioni del vertice di Vilnius tenutosi il 28 e 29 novembre 2013, |
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— |
viste le comunicazioni della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104), del 12 maggio 2004 dal titolo «Politica europea di prossimità — documento di strategia» (COM(2004)0373), del 4 dicembre 2006 dal titolo «Sviluppo della politica europea di vicinato» (COM(2006)0726), del 5 dicembre 2007 dal titolo «Una forte politica europea di vicinato» (COM(2007)0774), del 3 dicembre 2008 dal titolo «Partenariato orientale» (COM(2008)0823) e del 12 maggio 2010 dal titolo «Bilancio della politica europea di vicinato» (COM(2010)0207), |
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viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 20 marzo 2013 dal titolo «Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte» (JOIN(2013)0004) e del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303), |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 26 luglio 2010 e del 20 giugno 2011 sulla politica europea di vicinato (PEV) e del 18 e 19 novembre 2013 sul partenariato orientale, del Consiglio Affari esteri (commercio) del 26 settembre 2011 e del Consiglio europeo del 7 febbraio 2013, |
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— |
viste le conclusioni sul partenariato orientale del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013, |
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visti le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 15 maggio 2012 dal titolo «Partenariato orientale: una roadmap fino al vertice dell'autunno 2013» (JOIN(2012)0013) e «Realizzare una nuova politica europea di vicinato» (JOIN(2012)0014) e i relativi documenti di lavoro congiunti dei servizi del 20 marzo 2013 («Relazioni regionali», SWD(2013)0085 e 0086), |
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vista la comunicazione congiunta, del 12 dicembre 2011, dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, intitolata: «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886), |
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visto il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, |
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vista la risoluzione dell'assemblea parlamentare Euronest, del 28 maggio 2013, sulla sicurezza energetica in relazione al mercato dell'energia e all'armonizzazione tra i paesi partner dell'Europa orientale e i paesi dell'UE (1), |
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— |
viste le sue risoluzioni del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato — Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012 (2), del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (3) e del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato — dimensione orientale (4), |
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vista la sua posizione dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (5), |
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vista la sua posizione dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (6), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (7), |
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— |
vista le sue risoluzioni annuali sulle relazioni annuali sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia, in particolare i recenti eventi del vicinato orientale e meridionale dell'UE, ovvero: la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (8); la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (9); e la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia (10), |
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vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 destinata al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia, nonché la creazione del FED (EED) (11) nel 2012 e il completo avvio della sua attività nel 2013, |
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vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani (12), |
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vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 intitolata «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE» (13), |
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vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo (14), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0157/2014), |
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A. |
considerando che la politica europea di vicinato (PEV), in particolare il partenariato orientale (PO), si basa su una comunità di valori e su un impegno comune per il diritto internazionale e i valori fondamentali e per i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e lo Stato di diritto, l'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e il buon governo; che il partenariato orientale mira ad estendere, condividere e promuovere i valori e i principi su cui si fonda l'UE, in particolare quelli di pace, amicizia, solidarietà e prosperità, al fine di contribuire alla costruzione e al consolidamento di democrazie sane, perseguendo una crescita economica sostenibile e gestendo i collegamenti transfrontalieri, al fine di accelerare l'associazione politica e l'integrazione economica con l'UE dei paesi del partenariato; considerando che al vertice del partenariato orientale, tenutosi a Vilnius, tutti i partecipanti hanno riconfermato il loro impegno ad attuare questi principi guida; |
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B. |
considerando che i successivi allargamenti hanno avvicinato maggiormente l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Moldova, l'Ucraina e la Bielorussia all'UE e che, pertanto, la sicurezza, la stabilità e la prosperità di questi paesi e dell'UE si influenzano sempre più a vicenda; |
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C. |
considerando che le libertà, i valori democratici e i diritti dell'uomo possono svilupparsi soltanto in un ambiente consono, caratterizzato da stabilità economica e sociale, nonché da sicurezza nazionale e internazionale, come la storia dell'UE dimostra; |
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D. |
considerando che, sebbene i principi e gli obiettivi iscritti nella PEV continuino ad applicarsi a tutti i partner, la relazione dell'UE con ciascun partner è unica e gli strumenti della PEV sono predisposti per attagliarvisi; |
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E. |
considerando che il vertice del partenariato orientale, tenutosi a Vilnius, ha dimostrato la necessità di riflettere sulle politiche dell'UE nei confronti dei partner orientali; |
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F. |
considerando che il PO è diretto ai paesi dell'Europa orientale come sancito dagli articoli 8 e 49 dei trattati; che dovrebbe sostenere le transizioni democratiche e il processo di riforma e costituisce una risposta alle aspirazioni europee delle società dei paesi partner; |
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G. |
considerando che i paesi del partenariato orientale nutrono aspirazioni europee profondamente radicate e stanno ancora completando difficili processi di trasformazione verso un sistema democratico basato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili, dopo decenni di appartenenza all'URSS; considerando che in alcuni paesi del partenariato orientale vi è una mancanza di consenso sulla questione del loro futuro europeo; |
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H. |
considerando che l'impulso attuale che caratterizza le relazioni con i partner orientali dovrebbe essere sfruttato per incoraggiare le popolazioni dei paesi del partenariato orientale a impegnarsi per promuovere le riforme democratiche; considerando che il processo di associazione all'UE si prefigge proprio quest'obiettivo, che deve essere perseguito nonostante le attuali difficoltà riscontrate in alcuni paesi del partenariato orientale; |
|
I. |
considerando che il partenariato orientale dovrebbe promuovere le dimensioni politica, economica, della sicurezza geopolitica, sociale e culturale della cooperazione; |
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J. |
considerando che lo strumento europeo di vicinato costituisce lo strumento principale per fornire il sostegno e l’assistenza dell'Unione ai paesi del partenariato orientale; che riflette la differenziazione e l’approccio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e prevede significativi incentivi finanziari per quei paesi limitrofi che intraprendono riforme democratiche; |
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K. |
considerando che i paesi del partenariato orientale sono ancora alla ricerca di sviluppo politico e che il partenariato offerto dall'UE è basato sulla loro volontà politica, ma si è rivelato uno stimolo insufficiente per il cambiamento e le riforme, nonostante le chiare aspirazioni europee dei cittadini di tali paesi; considerando che i recenti sviluppi nei paesi del PO, nonché l'esito del vertice di Vilnius, hanno evidenziato la necessità di rafforzare il carattere strategico del partenariato orientale e di compiere ulteriori sforzi per promuovere e accrescere la consapevolezza dei vantaggi reciproci degli accordi di associazione, e sono una indicazione che questi paesi sono ancora esposti a forti pressioni e ricatti da parte di terzi nelle loro decisioni sovrane: considerando che i paesi del partenariato orientale devono essere liberi e sovrani in modo tale da esercitare appieno il loro diritto di determinare il loro futuro senza essere soggetti a indebite pressioni, minacce o intimidazione esterne; considerando che ogni paese ha il diritto sovrano di aderire a qualsiasi organizzazione o alleanza internazionale e di definire il proprio futuro senza alcuna influenza esterna; |
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L. |
considerando che i recenti sviluppi hanno dimostrato che la politica dell'UE relativa al partenariato orientale è considerata erroneamente, da alcuni attori geopolitici, un gioco a somma zero e che il loro ruolo negativo deve pertanto essere tenuto in considerazione; |
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M. |
considerando che il partenariato orientale non è inteso in alcun modo a danneggiare od ostacolare le relazioni bilaterali con la Federazione russa, ma che, al contrario, è aperto alla realizzazione di sinergie con Mosca per creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo sostenibile dei vicini comuni; |
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1. |
ricorda la finalità del partenariato orientale, che consiste nel rafforzamento dell'integrazione politica, economica e culturale in Europa dei partner orientali, fondata su valori, interessi comuni e sull'impegno a rispettare il diritto internazionale, i valori fondamentali, la buona governance e l'economia di mercato, e basata sull'appropriazione condivisa e sulla responsabilità congiunta; accoglie con favore, a tale proposito, l'istituzione delle parti interessate dei paesi del partenariato orientale — l'Assemblea parlamentare Euronest, il Forum della società civile del partenariato orientale e la CORLEAP — e il lavoro da esse svolto, nonché altre iniziative, come il Congresso delle iniziative dell'Europa orientale; osserva tuttavia che i recenti sviluppi in alcuni paesi del partenariato orientale hanno richiamato l'attenzione sulla fragilità del processo d'integrazione politica, economica e sociale; sottolinea l'importanza di coinvolgere una parte più ampia della società come strumento per la trasformazione. incoraggia un impegno più frequente ed efficace con le autorità locali e regionali, nonché con i parlamenti, con i leader del mondo imprenditoriale, con la società civile per creare un elettorato favorevole alle riforme in grado di influenzare il processo decisionale a livello nazionale; |
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2. |
esprime preoccupazione per il fatto che, di recente, il partenariato orientale nel suo complesso è stato messo in seria discussione da terzi e invita tutti i partecipanti coinvolti a mantenere il proprio impegno e coinvolgimento nel progetto; |
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3. |
sottolinea che una prospettiva europea, compreso il diritto a presentare domanda di adesione ai sensi dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, potrebbe costituire una forza trainante per le riforme in questi paesi e rafforzare ulteriormente il loro impegno nei confronti di valori e principi condivisi quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e del buon governo, e che si dovrebbe tener conto dei paesi del partenariato orientale più impegnati ad approfondire le relazioni con l'UE e disposti ad intraprendere e ad attuare le riforme necessarie a livello sia politico che economico e sostenerli, creando così un incentivo per un'ulteriore integrazione europea; |
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4. |
riconosce che, oggi più che mai, le società dei paesi del partenariato orientale favorevoli all'integrazione con l'Unione europea hanno bisogno di un sostegno forte, proattivo e immediato da parte dell'UE, che deve essere fornito mediante diversi canali e politiche, dall'assistenza finanziaria ai regimi di facilitazione dei visti; |
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5. |
ritiene che il progetto di partenariato orientale richieda una valutazione approfondita della sua efficacia, compresa una valutazione accurata dei suoi successi e fallimenti, e che necessiti di una ulteriore riflessione, un nuovo impulso e una chiara visione del futuro, concentrandosi anche sulla cooperazione politica e il partenariato con le società dei paesi del partenariato orientale e sull’obiettivo di fornire una scelta europea per tali società; esorta, pertanto, l'UE a concentrarsi soprattutto sugli investimenti in progressi immediati per i cittadini e, in questo contesto, a stabilire regimi di esenzione dal visto, per sostenere i giovani e i futuri leader, e a dedicare maggiore attenzione all’emancipazione della società civile; sottolinea l'importanza dei settori dell’energia, dei trasporti e della ricerca ai fini dell'integrazione europea dei paesi del partenariato orientale; |
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6. |
ritiene che, alla luce dell'esito del vertice di Vilnius, sia necessario rafforzare il carattere strategico del partenariato orientale; raccomanda pertanto di utilizzare in modo flessibile gli strumenti a disposizione dell'UE, quali l'assistenza macroeconomica, la facilitazione dei regimi commerciali, i progetti volti a rafforzare la sicurezza energetica e la modernizzazione dell'economia, nonché la rapida attuazione dell'esenzione dai visti, in linea con i valori e gli interessi europei; |
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7. |
invita la Commissione europea a elaborare un Libro verde sul futuro post-Vilnius del partenariato orientale; |
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8. |
esorta la Commissione e il SEAE a tenere conto degli insegnamenti delle recenti evoluzioni del partenariato orientale in termini della definizione di priorità bilaterali e multilaterali dell'Unione e dei finanziamenti a titolo dello strumento europeo di vicinato; |
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9. |
ritiene che i processi di transizione democratica basati sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali siano strumenti fondamentali per costruire un partenariato solido e duraturo con i paesi del partenariato orientale; |
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10. |
sottolinea il ruolo importante svolto dalla società civile nei processi di transizione e di riforma nonché nel dialogo politico dei paesi del partenariato orientale; invita l'UE a rafforzare la cooperazione con la società civile e a offrirle assistenza mediante una serie di diversi strumenti di finanziamento; |
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11. |
giudica favorevolmente le dotazioni per il 2013 del programma di «Integrazione e cooperazione del partenariato orientale» (EaPIC)”, (che rientra nello strumento europeo di vicinato e partenariato), assegnate a Moldova, Georgia e Armenia a titolo di finanziamento supplementare per quei paesi del partenariato orientale che compiono progressi nelle riforme a favore della piena democrazia e dei diritti umani; |
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12. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di consentire ai cittadini moldovi di viaggiare nello spazio Schengen senza l'obbligo del visto; sottolinea che la liberalizzazione dei visti dovrebbe essere una priorità e chiede maggiori sforzi in questo ambito; rileva, a tale proposito, che la liberalizzazione dei visti è solo uno dei numerosi processi tesi a far avvicinare le società e che occorrono maggiori sforzi in tale ambito, in particolare per fare avanzare la cooperazione nei settori dell'istruzione, della scienza, della cultura e dello sport; sottolinea che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari è uno strumento che avrà un notevole impatto nell'ambito dell'istruzione e della cultura; chiede la rapida adozione di tale direttiva per offrire visti a lungo termine e permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi per gli scopi summenzionati; |
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13. |
sottolinea l'importanza di investire in progetti per i giovani e i leader del futuro, sfruttando appieno le opportunità di borse di studio nel quadro del programma «Erasmus+» per promuovere gli scambi di studenti e di insegnanti tra i paesi del partenariato orientale e gli Stati membri dell'UE, continuando a fornire sostegno finanziario all’Università europea di studi umanistici in esilio e istituendo un'università del partenariato orientale e il collegio europeo del Mar Nero, per offrire opportunità educative per l'elaborazione di programmi d'istruzione a diversi livelli, volti a formare i leader del futuro dei paesi del partenariato orientale e degli Stati membri dell'UE, nonché promuovendo ulteriormente progetti accademici ed educativi che abbiano già dimostrato la loro validità in tale ambito, come il Collegio d'Europa; |
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14. |
esorta a organizzare più scambi scolastici tra gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale e ritiene che sia necessario prevedere finanziamenti speciali a tale scopo; |
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15. |
sottolinea l'esigenza di rafforzare la cooperazione nel campo della gioventù, nel quadro della Finestra del partenariato orientale per la gioventù nel programma Gioventù in azione, per rafforzare in tal modo la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani; giudica favorevolmente, a tal proposito, il vertice dei giovani del partenariato orientale, svoltosi nell'ottobre 2013, che ha facilitato il dialogo politico e il collegamento in rete tra i decisori e i giovani dei paesi dell'UE e del partenariato orientale; |
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16. |
ritiene che le difficoltà nella promozione e nell'attuazione del partenariato orientale possano essere superate mediante un riequilibrio e un rafforzamento dell'impegno dell'UE che si spinga oltre il dialogo politico per affrontare e sviluppare anche la dimensione sociale, economica e culturale; invita l'UE a rafforzare la sua presenza nei paesi partner utilizzando strumenti audiovisivi più interattivi e i social media nelle rispettive lingue locali per raggiungere l'intera società; chiede alla Commissione di elaborare una strategia di comunicazione chiara per le società nei paesi del partenariato orientale, al fine di spiegare loro i benefici degli accordi di associazione, comprese le zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA), come strumenti per modernizzare i loro sistemi politici e le loro economie; |
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17. |
evidenzia che l'UE e i partner dell'Europa orientale affrontano sfide politiche comuni per garantire un approvvigionamento energetico affidabile e sicuro; ricorda che la cooperazione in materia di sicurezza energetica costituisce chiaramente una priorità nel quadro del partenariato orientale e della PEV; rammenta che il trattato della Comunità dell'energia pone le basi per l'istituzione di un mercato regionale dell'energia pienamente integrato, che favorisca la crescita, gli investimenti e un quadro normativo stabile; ritiene che sia essenziale compiere ulteriori progressi nell'integrazione delle reti del gas e dell'elettricità nella regione, inclusi i flussi inversi, al fine di raggiungere gli obiettivi della Comunità dell'energia; sottolinea l'importanza di rivolgere maggiore attenzione al consolidamento, al miglioramento e all'efficienza del settore energetico, quali condizioni principali per la modernizzazione dell'economia, nonché al rafforzamento della sicurezza e della competitività energetica e allo sviluppo di strategie in ambito energetico in linea con gli obblighi della Comunità dell'energia e gli obiettivi dell'UE; chiede la prosecuzione delle riforme del mercato del gas e dell'elettricità e una quota adeguata di energia da fonti rinnovabili, in linea con le politiche e le norme dell'UE; riconosce che la dipendenza energetica dei paesi del partenariato orientale da paesi terzi e l'inadeguata diversificazione dell'approvvigionamento complicano le dinamiche dell'integrazione europea; a tale riguardo rammenta che i progetti quali il South Stream aumentano la dipendenza dell'Unione europea dal gas russo, e invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i progetti che contribuiranno a mitigare tale situazione; chiede alla Commissione e al Consiglio di rendere la solidarietà un principio fondamentale della Comunità dell'energia che deve essere pienamente rispettato da tutti i soggetti attivi nel mercato dell'UE; |
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18. |
chiede l'introduzione di una clausola di sicurezza energetica in tutti gli accordi con i paesi del partenariato orientale, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'UE relativa al mercato interno dell'energia, l'inclusione in detti accordi di un meccanismo di allarme rapido onde garantire una valutazione tempestiva dei potenziali rischi e problemi connessi al transito e all'approvvigionamento dell'energia proveniente da paesi terzi, come pure l'istituzione di un quadro comune di assistenza reciproca, solidarietà e risoluzione delle controversie; |
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19. |
chiede un approccio più personalizzato nei confronti dei singoli paesi partner, che tenga in maggiore considerazione le loro particolari vulnerabilità geopolitiche, che dia attuazione ai principi di differenziazione e di «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), ma con un coordinamento globale; è fermamente convinto che la profondità e la portata delle relazioni con ogni paese partner debba riflettere la sua ambizione europea, il suo impegno nei confronti dei valori comuni e i suoi progressi nell'allinearsi alla legislazione dell'UE, sulla base di una valutazione di parametri di riferimento chiari e dei suoi meriti; è del parere che l'architettura del partenariato orientale debba essere lungimirante e flessibile — sia dal punto di vista istituzionale che concettuale — per fornire incentivi a lungo termine a tutti i partner, compresi quelli più avanzati e quindi intensificare le relazioni con l'UE; è convinto altresì che i paesi del partenariato orientale non debbano soltanto concentrarsi su obiettivi normativi, ma anche avvicinarsi ai cittadini attraverso approcci dal basso verso l'alto finalizzati a fissare i benefici della futura adesione nell'opinione pubblica; ricorda che l'avanzamento del partenariato dipende dal progresso e dagli importanti sforzi profusi nell'ambito del rispetto dei diritti umani, delle riforme del sistema giudiziario e dell'amministrazione pubblica, della lotta contro la corruzione nonché da una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale; |
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20. |
invita la Commissione a esaminare ulteriormente le possibilità di ridurre le barriere commerciali, se del caso, anche prima della firma e dell'attuazione delle DCFTA, affinché le società e le aziende dei rispettivi paesi partner godano immediatamente dei benefici economici derivanti da una maggiore cooperazione con l'UE; |
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21. |
riconosce l'importanza dell'inclusione nel garantire che il partenariato progredisca con la partecipazione di tutti i sei partner; sottolinea pertanto la necessità di un ulteriore miglioramento della dimensione multilaterale e incoraggia l'organizzazione di riunioni periodiche a livello ministeriale per l'intero spettro politico; |
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22. |
sottolinea, a tale proposito, come nel caso dell'Ucraina, l'importanza dell'adozione di azioni immediate da parte del Consiglio, tra cui una maggiore pressione diplomatica e l'introduzione di singole misure mirate, sanzioni sui viaggi e il congelamento di beni e proprietà nei confronti di funzionari, legislatori e dei loro sponsor commerciali responsabili di violazioni dei diritti umani, e di intensificare gli sforzi volti a bloccare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale da parte di società e uomini d'affari del paese in questione nelle banche europee; |
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23. |
esprime le proprie preoccupazioni riguardo alla mancanza di un'intesa comune sull'essenza della cooperazione tra l'UE e i paesi del partenariato orientale; rileva con preoccupazione che l'UE viene vista di frequente come un donatore e i paesi partner come beneficiari, mentre tutti dovrebbero assumere un duplice ruolo; avverte che questo tipo di percezione pubblica potrebbe creare aspettative irrealistiche tra le società dei partner orientali; |
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24. |
trova deplorevole che gli Stati membri abbiano spesso pareri divergenti e non adottino una posizione comune nei confronti delle relazioni con i paesi del partenariato orientale e degli sviluppi in detti paesi; rileva con preoccupazione la mancanza di intesa tra gli Stati membri in merito all'importanza strategica della cooperazione e di una posizione comune in merito ad alcune problematiche; sollecita una revisione globale della PEV soprattutto nei confronti dei vicini orientali, alla luce dei recenti avvenimenti e anche in termini di misure concrete e tangibili, rivolte in particolare ai cittadini dei paesi del partenariato orientale; |
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25. |
raccomanda di rafforzare ulteriormente la dimensione multilaterale del partenariato orientale per promuovere un clima di cooperazione, amicizia e buone relazioni di vicinato che sostenga gli obiettivi dell'associazione politica e in particolare dell'integrazione economica, nonché di promuovere iniziative multilaterali di cooperazione e progetti comuni, compiendo ulteriori progressi nella cooperazione transfrontaliera e regionale, soprattutto in settori quali i trasporti, i contatti tra le persone, l'ambiente, la sicurezza delle frontiere e la sicurezza energetica, e rammenta la grande importanza che l'UE attribuisce a tal proposito all'Assemblea parlamentare Euronest; ritiene che la cooperazione debba continuare comunque, ove possibile, su base bilaterale tra l'UE, da un lato, e i paesi partner, dall'altro; |
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26. |
sottolinea che è opportuno dedicare maggiori sforzi alla condivisione delle esperienze in tema di riforme democratiche, attingendo alla vasta esperienza maturata dai paesi europei nel processo di creazione e tutela dei regimi democratici basato sul rispetto dei valori fondamentali e dello Stato di diritto, soprattutto da parte degli Stati membri che possono attingere sia alla loro esperienza con l'integrazione nell'UE, sia alle loro strette relazioni con i paesi del partenariato orientale, riconoscendo nel contempo le specificità dei singoli paesi, sottolineando i vantaggi reciproci previsti e stabilendo un equilibro tra condizionalità e solidarietà, anche nell'interesse dell'ulteriore sviluppo dell'Unione stessa; suggerisce di considerare le possibilità di apprendimento inter pares, sia a livello politico che tecnico, che consentirebbero di aumentare la consapevolezza e la conoscenza del processo di democratizzazione e dello Stato di diritto; |
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27. |
è del parere che l'UE debba incoraggiare in modo più proattivo i paesi partner nella lotta contro le violazioni dei diritti umani; chiede agli Stati membri di attuare gli orientamenti dell'Unione sui difensori dei diritti umani e ricorda che per gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione stessa può, ai sensi dei trattati, valutare l'adozione di provvedimenti restrittivi o sanzioni nel quadro della PESC tra cui l'embargo sulle armi, il divieto dell'esportazione di attrezzature per azioni di repressione interna e le limitazioni ai visti o i divieti di viaggio per le persone direttamente o indirettamente responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o le cui attività compromettano seriamente la democrazia o lo Stato di diritto, nonché il congelamento dei fondi e delle loro risorse finanziarie; sottolinea la necessità di garantire che le sanzioni siano selettive e mirate al fine di non incidere sulla vita dei comuni cittadini; |
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28. |
accoglie con favore, quale conclusione positiva del vertice di Vilnius, la sigla di accordi di associazione, incluse disposizioni sulle DCFTA, con la Repubblica di Moldova e la Georgia; deplora tuttavia che l'esito del vertice di Vilnius abbia deluso le aspettative ed esorta, ove opportuno, a firmare tempestivamente e ad attuare integralmente in modo rapido ed efficace accordi di associazione con i paesi partner, al fine di sostenere la modernizzazione e il processo di riforma di tali paesi, in particolare nei settori riguardanti il consolidamento di una buona governance, lo Stato di diritto, la protezione dei diritti umani e la lotta alla corruzione, e sostenere la creazione e modernizzazione delle economie dei paesi partner e di una legislazione che istituisca un ambiente favorevole per le imprese; invita il SEAE e la Commissione a individuare gli ambiti e i settori di cooperazione nel quadro dei programmi di associazione la cui attuazione potrebbe già essere avviata a breve e medio termine; |
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29. |
deplora le continue pressioni esercitate sui paesi del partenariato orientale, mediante strumenti economici, politici e militari, dalla Russia, la quale percepisce il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e i paesi del partenariato orientale come un'azione contraria ai suoi interessi; evidenzia la necessità di affrontare tale aspetto nei colloqui con la Russia e di avviare una seria discussione tra gli Stati membri dell'UE su nuove modalità per coinvolgere costruttivamente la Russia in iniziative che riflettano gli interessi comuni nell'ambito di un vicinato europeo sicuro, stabile e prospero, superando così la vecchia e pericolosa logica delle sfere d'influenza; invita l'UE ad adottare misure concrete, compresa l'assistenza economica, la facilitazione dei regimi commerciali, i progetti volti a rafforzare la sicurezza energetica e la modernizzazione economica, per sostenere i paesi del partenariato orientale nelle loro aspirazioni europee, e invita altresì l'UE ad adottare una strategia comune nei confronti della Russia; sollecita quindi un dialogo franco e aperto con i paesi terzi al fine di ottimizzare gli sforzi volti a creare sinergie a beneficio dei paesi del partenariato orientale; |
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30. |
ricorda che tra gli obiettivi di cooperazione con i paesi del partenariato orientale vi deve essere la creazione di un partenariato strategico più stretto, il rafforzamento dei contatti tra le popolazioni dei paesi dell'UE e del partenariato orientale, l'istituzione di reti di legami sociali per favorire l'integrazione e sostenere la modernizzazione nonché un orientamento pro-europeo che vada oltre la semplice stabilizzazione; |
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31. |
sottolinea la necessità di rafforzare la sensibilizzazione nei paesi del partenariato orientale in merito all'Unione europea; evidenzia che le delegazioni dell'UE in tali paesi dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel sostenere le campagne di visibilità dell'UE; |
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32. |
incoraggia lo sviluppo di relazioni più salde tra i paesi partner e la promozione della stabilità e del rafforzamento della fiducia multilaterale; sottolinea, a tal proposito, l'importanza di definire un'autentica dimensione multilaterale nel partenariato orientale, al fine di migliorare le relazioni di buon vicinato, rafforzando la cooperazione regionale e risolvendo le controversie bilaterali; |
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33. |
ribadisce che i «conflitti congelati» ostacolano il pieno sviluppo del partenariato orientale e aggravano l'odio, l'animosità e le tensioni tra i popoli di diversi paesi del partenariato orientale; rileva l'importanza di conseguire soluzioni eque e una pace duratura sulla base dei principi del diritto internazionale; a tal fine, chiede a tutte le parti di creare condizioni favorevoli evitando la retorica dell'odio e la propaganda bellica e attuando misure volte a rafforzare la fiducia per affrontare le questioni umanitarie, economiche e di altro genere da ogni parte degli attuali confini; sottolinea l'importanza delle iniziative di cooperazione regionale e di instaurazione della fiducia fra le parti; sottolinea altresì l'importanza di rafforzare il principio di relazioni di buon vicinato quale elemento cruciale per la risoluzione dei conflitti; teme che gli sforzi compiuti e le risorse destinate finora dall'UE non siano stati sufficienti per raggiungere risultati tangibili; esorta la Commissione a intensificare i programmi di instaurazione della fiducia nelle zone di conflitto al fine di ripristinare il dialogo e facilitare gli scambi interpersonali; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il SEAE a sviluppare misure e approcci innovativi, tra cui strategie di comunicazione pubblica, la valutazione dell'opportunità di attuare iniziative pragmatiche e contatti informali e consultazioni, al fine di sostenere la cultura civica e il dialogo a livello locale; |
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34. |
è del parere che la partecipazione e il coinvolgimento della società civile sia dell'UE che dei paesi partner rivesta una grande importanza per l'avanzamento della politica relativa ai paesi del partenariato orientale; sottolinea che la partecipazione e il contributo attivo del Forum della società civile di tali paesi a tutti i livelli della piattaforma multilaterale rappresentano fattori decisamente positivi che devono essere rafforzati; |
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35. |
è del parere che la cooperazione fra le organizzazioni della società civile sia una buona base per autentici contatti tra le persone che non siano limitati dai confini di Stato; raccomanda di intensificare la cooperazione e il coordinamento tra il Forum della società civile del partenariato orientale e quello UE-Russia; |
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36. |
ritiene che gli strumenti di cooperazione debbano essere definiti in modo preciso, prendendo in considerazione gli strumenti e i programmi disponibili e concentrandosi in particolare sull'istruzione e sugli scambi a livello accademico; chiede di fornire ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione del partenariato orientale e il sostegno a riforme, iniziative faro e progetti; chiede la piena partecipazione di tutti i sei paesi partner ai programmi dell'Unione; |
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37. |
sottolinea che il rispetto per lo Stato di diritto, compresa l'istituzione di un potere giudiziario indipendente ed efficiente, e il contrasto alla corruzione nel settore pubblico e privato, sono essenziali per la protezione dei valori democratici; |
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38. |
sottolinea che la corruzione è ancora diffusa nei paesi del partenariato orientale e che si tratta di una questione importante che deve essere affrontata; |
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39. |
riconosce gli effetti della crisi economica sullo sviluppo economico dei paesi del partenariato orientale; sottolinea l'importanza di promuovere la cooperazione economica per far avanzare il progetto del partenariato orientale, tra l'altro attraverso la sensibilizzazione in merito alla complessità dei problemi economici, la promozione della buona governance nel settore finanziario e della cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, l'adozione di un approccio settoriale e l'impulso a una legislazione che favorisca lo sviluppo del settore delle PMI; sottolinea la necessità di concludere e di applicare in via provvisoria le DCFTA come strumenti principali per modernizzare le economie dei paesi del partenariato orientale e per uscire dalla crisi finanziaria; |
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40. |
chiede maggiori sforzi volti a rafforzare la dimensione commerciale del partenariato orientale, anche mediante il miglioramento del contesto imprenditoriale nei paesi partner a beneficio di PMI e imprese locali, regionali ed europee, e a promuovere i partenariati commerciali tra l'UE e il partenariato orientale; |
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41. |
ritiene altresì che la promozione di attività congiunte con altri partner strategici e la cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali ed europee andrebbe a vantaggio di tutte le parti interessate; |
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42. |
sottolinea l'esigenza di promuovere legami sociali e culturali, mettendo in tal modo in pratica il motto dell'UE «Unita nella diversità»; |
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43. |
sottolinea l'importanza degli scambi di informazioni e culturali tra i paesi del partenariato orientale e l'UE al fine di costruire società moderne e bene informate, e di promuovere i valori europei; |
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44. |
sottolinea il fatto che il Fondo europeo per la democrazia (FED) deve svolgere un ruolo importante nei paesi del partenariato orientale attraverso il rafforzamento della società civile, in maniera rapida, efficace e flessibile, la promozione dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, supportando o sviluppando movimenti pro-democratici nei paesi prima e durante la trasformazione verso la democrazia; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a sostenere il lavoro del Fondo europeo per la democrazia e a sfruttare appieno il potenziale di cooperazione e creazione di sinergie; chiede all'UE e agli Stati membri, in tale contesto, di garantire un finanziamento idoneo e stabile per le attività del Fondo europeo per la democrazia; |
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45. |
ritiene che, per migliorare la cooperazione tra i partner orientali, l'UE debba evitare di imporre la limitazione a una sola lingua nei progetti congiunti, promuovendo il multilinguismo, in particolare nell'ambito delle iniziative degli enti locali nonché civiche ed educative; |
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46. |
sottolinea l'importanza di promuovere e sostenere gli sforzi congiunti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi di scambio per gli studenti, nell'ambito di progetti multilinguistici virtuali, del dialogo tra culture, con produzioni cinematografiche congiunte e risorse congiunte per le traduzioni letterarie, in ricerche congiunte sul retaggio del nazismo e del comunismo e dei regimi totalitari, nonché sulla storia comune in Europa, anche attraverso il programma «L'Europa dei cittadini» e mediante la promozione della cooperazione con la Piattaforma della memoria e della coscienza europee; |
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47. |
chiede lo sviluppo graduale di uno spazio comune di conoscenza e innovazione al fine di riunire i diversi filoni esistenti della cooperazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione; |
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48. |
incoraggia un ulteriore ravvicinamento legislativo in tutti i settori dei trasporti e nell'attuazione di progetti per le infrastrutture di trasporto, lungo tutta la rete di trasporti del partenariato orientale mediante gli attuali programmi e strumenti dell'UE, cercando al contempo una più stretta partecipazione delle istituzioni finanziarie europee ed internazionali e dando priorità a progetti che migliorino i collegamenti con la rete centrale TEN-T; |
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49. |
invita a comprendere che il partenariato orientale è un programma ambizioso, i cui risultati saranno evidenti in una prospettiva di lungo termine; sottolinea che, sebbene il partenariato orientale sia ampiamente criticato, il successo dell'iniziativa dipende dall'impegno e dalla volontà politica dell'UE e dei suoi vicini orientali; segnala inoltre che è essenziale che ogni critica mossa al partenariato orientale abbia un carattere costruttivo e sia mirata al suo miglioramento anziché a screditarlo; |
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50. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti nazionali dei paesi del partenariato orientale nonché all'OSCE e al Consiglio d'Europa. |
(1) GU C 338 del 19.11.2013, pag. 3.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0446.
(3) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.
(4) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 105.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0565.
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0570.
(7) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.
(8) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 8.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0503.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0575.
(11) GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 13.
(12) Testi approvati, P7_TA(2012)0504.
(13) Testi approvati, P7_TA(2012)0470.
(14) Testi approvati, P7_TA(2013)0274.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/104 |
P7_TA(2014)0230
Programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (2013/2188(INI))
(2017/C 378/14)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 21, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 15, 16, 218 e il titolo V, |
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visti il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie e l'articolo 10 dello stesso, nonché la dichiarazione 50 relativa a detto protocollo, |
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— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 e 52, |
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visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 6, 8, 9, 10 e 13, e i relativi protocolli, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 7, 8, 10, 11, 12 e 14 (1), |
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visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli articoli 14, 17, 18 e 19, |
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visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati (STCE n. 108) e il protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (STCE n. 181), |
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vista la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in particolare gli articoli 24, 27 e 40, |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185), |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 17 maggio 2010 sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo (2), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Governance e politica di internet — Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet» (COM(2014)0072); |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 17 aprile 2013 sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione (3), |
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visti gli orientamenti in materia di diritti umani e lotta contro il terrorismo adottati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 luglio 2002, |
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vista la dichiarazione di Bruxelles del 1oottobre 2010, adottata in occasione della 6a conferenza delle commissioni parlamentari di controllo dei servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea, |
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vista la risoluzione 1954 (2013) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in materia di sicurezza nazionale e accesso alle informazioni, |
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vista la relazione sul controllo democratico sui servizi di sicurezza adottata dalla Commissione di Venezia l'11 giugno 2007 (4) e in attesa, con grande interesse, del relativo aggiornamento, previsto per la primavera del 2014, |
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viste le testimonianze dei rappresentanti delle commissioni di controllo sui servizi di intelligence di Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia, |
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viste le cause presentate dinanzi ai tribunali francesi (5), polacchi e britannici (6), nonché dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (7), in relazione ai sistemi di sorveglianza di massa, |
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vista la convenzione stabilita dal Consiglio, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (8), in particolare il titolo III, |
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vista la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, |
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viste le relazioni di valutazione della Commissione sull'applicazione dei principi di approdo sicuro in materia di riservatezza del 13 febbraio 2002 (SEC(2002)0196) e del 20 ottobre 2004 (SEC(2004)1323), |
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viste la comunicazione della Commissione del 27 novembre 2013 sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle società ivi stabilite (COM(2013)0847) e la comunicazione della Commissione del 27 novembre 2013 dal titolo "Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA (COM(2013)0846), |
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visti la sua risoluzione del 5 luglio 2000 sul progetto di decisione della Commissione relativa all'adeguatezza della protezione garantita dai «Principi di riservatezza dell'approdo sicuro» e dalle connesse «Domande frequenti» (Frequently Asked Questions) pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (9), in cui ha ritenuto che non fosse possibile confermare l'adeguatezza del sistema, e i pareri del gruppo di lavoro articolo 29, in particolare il parere 4/2000 del 16 maggio 2000 (10), |
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visti gli accordi tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (accordo PNR) del 2004, 2007 (11) e 2012 (12), |
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visto il riesame comune dell'attuazione dell'Accordo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza interna (13), che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il riesame comune (COM(2013)0844), |
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viste le conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón, in cui afferma che la direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione è, nel suo complesso, incompatibile con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che il relativo articolo 6 è incompatibile con gli articoli 7 e 52, paragrafo 1, della Carta (14), |
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— |
viste la decisione 2010/412/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) (15), nonché le relative dichiarazioni da parte della Commissione e del Consiglio, |
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visto l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (16), |
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visti i negoziati in corso sull'accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (in seguito «accordo quadro»), |
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visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (17), |
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visti la dichiarazione rilasciata dal presidente della Repubblica federativa del Brasile il 24 settembre 2013 in occasione dell'apertura della 68a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il lavoro svolto dalla commissione parlamentare d'inchiesta sullo spionaggio istituita dal senato federale del Brasile, |
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visto il Patriot Act statunitense firmato dal presidente George W. Bush il 26 ottobre 2001, |
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visti il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) del 1978 e il FISA Amendments Act del 2008, |
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visto il decreto n. 12333 emanato dal presidente degli Stati Uniti nel 1981 e modificato nel 2008, |
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vista la direttiva presidenziale (Presidential Policy Directive — PPD-28) sulle attività di spionaggio elettronico, emanata dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama il 17 gennaio 2014, |
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viste le proposte legislative attualmente all'esame del Congresso degli Stati Uniti, inclusi, tra gli altri, i progetti di legge USA Freedom Act e Intelligence Oversight and Surveillance Reform Act, |
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viste le revisioni effettuate dall'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili, dal Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dal gruppo per la revisione dei servizi di intelligence e delle tecnologie della comunicazione che fa capo al presidente, in particolare la relazione di quest'ultimo del 12 dicembre 2013 dal titolo «Liberty and Security in a Changing World» (libertà e sicurezza in un mondo che cambia), |
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viste la sentenza dello United States District Court for the District of Columbia (tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia), Klayman et al. contro Obama et al., azione civile n. 13-0851 del 16 dicembre 2013, e la sentenza dello United States District Court for the Southern District of New York (tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York), ACLU et al. contro James R. Clapper et al., azione civile n. 13-3994 dell'11 giugno 2013, |
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vista la relazione sulle conclusioni raggiunte dai copresidenti UE del gruppo ad hoc UE-USA sulla protezione dei dati del 27 novembre 2013 (18), |
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viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2001 (19) e del 7 novembre 2002 (20) sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON), |
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vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE (21), |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea (22), in cui ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione, |
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visto il documento di lavoro n. 1 sui programmi di sorveglianza degli Stati Uniti e dell'Unione europea e il loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, |
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visto il documento di lavoro n. 3 sulla relazione tra le pratiche di sorveglianza nell'Unione europea e negli Stati Uniti e le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati, |
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visto il documento di lavoro n. 4 sulle attività di sorveglianza degli Stati Uniti relativamente ai dati dell'UE e sulle possibili implicazioni giuridiche per gli accordi e la cooperazione transatlantici, |
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visto il documento di lavoro n. 5 sul controllo democratico dei servizi di intelligence degli Stati membri e degli organismi di intelligence dell'UE, |
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visto il documento di lavoro AFET concernente aspetti di politica estera dell'indagine sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'UE; |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (23), |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla sospensione dell'accordo TFTP a seguito della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (24), |
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vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (25), |
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visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (26), |
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visto l'allegato VIII del suo regolamento, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0139/2014), |
L'impatto della sorveglianza di massa
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A. |
considerando che la protezione dei dati e la tutela della vita privata sono diritti fondamentali; che è pertanto necessario che le misure di sicurezza, comprese le misure antiterrorismo, siano condotte nel rispetto dello Stato di diritto e che siano subordinate agli obblighi in materia di diritti fondamentali, anche quelli relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati; |
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B. |
considerando che i flussi di informazioni e i dati, che attualmente dominano la vita quotidiana e sono parte dell'integrità di ciascuna persona, devono essere al sicuro da eventuali intrusioni quanto lo sono le abitazioni private; |
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C. |
considerando che i legami tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America si basano sullo spirito e sui principi di democrazia, Stato di diritto, libertà, giustizia e solidarietà; |
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D. |
considerando che la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri nella lotta al terrorismo rimane vitale per la sicurezza di entrambi i partner; |
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E. |
considerando che la fiducia e la comprensione reciproca sono fattori chiave nel quadro del dialogo e del partenariato transatlantico; |
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F. |
considerando che, in seguito all'11 settembre 2001, la lotta al terrorismo è diventata una delle massime priorità della maggior parte dei governi; che le rivelazioni basate su documenti lasciati trapelare dall'ex collaboratore dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, (NSA), Edward Snowden, impongono ai leader politici di affrontare le sfide legate alla vigilanza e al controllo delle agenzie di intelligence impegnate in attività di sorveglianza, e di valutare l'impatto di tali attività sui diritti fondamentali e sullo Stato di diritto in una società democratica; |
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G. |
considerando che le rivelazioni effettuate sin dal giugno 2013 hanno causato numerose preoccupazioni all'interno dell'UE per quanto concerne:
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H. |
considerando che l'entità senza precedenti delle attività di spionaggio rivelate richiede un'indagine completa da parte delle autorità statunitensi, delle istituzioni europee e dei governi, dei parlamenti nazionali e delle autorità giudiziarie degli Stati membri; |
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I. |
considerando che le autorità statunitensi hanno negato alcune delle informazioni rivelate, ma non hanno contestato la vasta maggioranza di esse; che il dibattito pubblico si è sviluppato su larga scala negli Stati Uniti e in alcuni Stati membri dell'UE; che i governi e i parlamenti dell'UE troppo spesso rimangono in silenzio e non avviano indagini adeguate; |
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J. |
considerando che il presidente Obama ha recentemente annunciato una riforma dell'NSA e dei suoi programmi di sorveglianza; |
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K. |
considerando che, in confronto alle azioni intraprese sia dalle istituzioni dell'UE che da alcuni Stati membri, il Parlamento europeo ha preso assai seriamente il suo obbligo di fare luce sulle rivelazioni riguardanti le pratiche indiscriminate di sorveglianza di massa dei cittadini dell'UE e che, con la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea, ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione; |
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L. |
considerando che le istituzioni europee sono tenute a garantire che il diritto dell'UE sia pienamente attuato a beneficio dei cittadini europei e che il valore giuridico dei trattati dell'Unione non sia pregiudicato da un'accettazione disinteressata degli effetti extraterritoriali di norme o azioni di paesi terzi; |
Sviluppi negli Stati Uniti in relazione alla riforma dei servizi di intelligence
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M. |
considerando che il tribunale distrettuale per il distretto di Columbia, nella sua decisione del 16 dicembre 2013, ha stabilito che la raccolta massiccia dei metadati da parte dell'NSA viola il quarto emendamento della costituzione degli Stati Uniti (27); che tuttavia il tribunale distrettuale per il distretto meridionale di New York ha stabilito, nella sua decisione del 27 dicembre 2013, la legittimità di tale raccolta; |
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N. |
considerando che una decisione del tribunale distrettuale per il distretto orientale del Michigan ha stabilito che il quarto emendamento richiede ragionevolezza in tutte le ricerche, autorizzazioni preventive per qualsiasi ricerca ragionevole, autorizzazioni basate su una probabile causa preesistente, nonché precisione per quanto concerne persone, luoghi e oggetti e l'interposizione di un magistrato neutrale tra funzionari esecutivi delle forze dell'ordine e cittadini (28); |
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O. |
considerando che nella sua relazione del 12 dicembre 2013, il gruppo per la revisione dei servizi di intelligence e delle tecnologie della comunicazione che fa capo al presidente ha proposto 46 raccomandazioni al presidente degli Stati Uniti; che le raccomandazioni sottolineano la necessità di proteggere la sicurezza nazionale e, al tempo stesso, la vita privata e le libertà civili; che, a tale proposito, si invita il governo statunitense a: porre fine quanto prima alla raccolta massiccia dei tabulati telefonici delle persone negli Stati Uniti a norma della sezione 215 del Patriot Act statunitense; condurre una revisione approfondita dell'NSA e del quadro giuridico relativo alle attività di intelligence statunitensi, al fine di garantire il rispetto del diritto alla privacy; bloccare i tentativi di manomettere o rendere vulnerabili i software commerciali (backdoor e malware); incrementare l'uso della crittografia, in particolare nel caso di dati in transito, e a non compromettere gli sforzi tesi a creare standard di crittografia; nominare un rappresentante dell'interesse pubblico che difenda la privacy e le libertà civili dinanzi al Foreign Intelligence Surveillance Court (tribunale di sorveglianza dell'intelligence estera); conferire all'autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili il potere di supervisionare le attività della comunità di intelligence a fini di intelligence straniera, e non solo di lotta al terrorismo; nonché ad accogliere le denunce degli informatori, ad avvalersi dei trattati in materia di assistenza giudiziaria reciproca per ottenere comunicazioni elettroniche e a non utilizzare la sorveglianza per rubare segreti industriali o commerciali; |
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P. |
considerando che, secondo un memorandum pubblico presentato al presidente Obama da ex alti dirigenti/membri della Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) il 7 gennaio 2014 (29), la massiccia acquisizione di dati non migliora la capacità di prevenire futuri attacchi terroristici; che gli autori di tale documento sottolineano che la sorveglianza di massa condotta dall'NSA non ha portato alla prevenzione di alcun attacco, e che sono stati spesi miliardi in programmi meno efficaci e assai più invasivi per la privacy dei cittadini rispetto a una tecnologia interna chiamata THINTHREAD e messa a punto nel 2001; |
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Q. |
considerando che in relazione alle attività di intelligence riguardanti persone non statunitensi a norma della sezione 702 del FISA, le raccomandazioni al presidente degli Stati Uniti riconoscono il principio fondamentale del rispetto della vita privata e della dignità dell'uomo sanciti dall'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; che esse non raccomandano di concedere alle persone non statunitensi gli stessi diritti e le stesse tutele di cui godono i cittadini degli Stati Uniti; |
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R. |
considerando che nella sua direttiva presidenziale sulle attività di spionaggio elettronico del 17 gennaio 2014 e nel relativo discorso, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha affermato che la sorveglianza elettronica di massa è necessaria agli Stati Uniti per tutelare la sicurezza nazionale, i cittadini statunitensi e i cittadini degli alleati e dei partner statunitensi, nonché per promuovere i propri interessi in materia di politica estera; che tale direttiva contiene determinati principi riguardanti la raccolta, l'uso e la condivisione di dati ottenuti mediante lo spionaggio di segnali elettromagnetici ed estende talune garanzie alle persone non statunitensi, in parte assicurando un trattamento equivalente a quello di cui godono i cittadini degli Stati Uniti, comprese garanzie per le informazioni personali di tutti gli individui indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza; che, tuttavia, il presidente Obama non ha chiesto proposte concrete, soprattutto per quanto concerne il divieto delle attività di sorveglianza di massa e l'introduzione di vie di ricorso amministrative e giudiziarie per le persone non statunitensi; |
Quadro giuridico
Diritti fondamentali
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S. |
considerando che la relazione sulle conclusioni raggiunte dai copresidenti UE del gruppo ad hoc UE-USA sulla protezione dei dati fornisce una panoramica della situazione giuridica negli Stati Uniti ma non ha accertato i fatti riguardanti i programmi di sorveglianza degli USA; che non è stata resa disponibile alcuna informazione circa il cosiddetto gruppo di lavoro «parallelo» («second track»), in seno al quale gli Stati membri discutono bilateralmente con le autorità statunitensi di questioni relative alla sicurezza nazionale; |
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T. |
considerando che i diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione, di stampa, di pensiero, di coscienza, di religione e di associazione, la vita privata, la protezione dei dati, nonché il diritto a un ricorso effettivo, la presunzione d'innocenza e il diritto a un processo equo e alla non discriminazione, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono i pilastri della democrazia; che la sorveglianza di massa degli esseri umani è incompatibile con questi pilastri; |
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U. |
considerando che in tutti gli Stati membri la legge fornisce una tutela contro la divulgazione di informazioni scambiate in riservatezza tra cliente e avvocato, un principio riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (30); |
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V. |
considerando che nella sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che istituisca un programma europeo efficace e globale per la protezione degli informatori, al fine di tutelare gli interessi finanziari, nonché a condurre un esame per valutare se tale legislazione futura debba applicarsi ad altri settori di competenza dell'Unione; |
Competenze dell'Unione in materia di sicurezza
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W. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, TFUE l'Unione europea «si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza»; che le disposizioni del trattato (in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'articolo 72 TFUE e l'articolo 73 TFUE) implicano che l'UE dispone di alcune competenze in materia di sicurezza collettiva dell'Unione; che l'UE ha competenza in materia di sicurezza interna (articolo 4, lettera j), TFUE) e che ha esercitato tale competenza deliberando in merito a una serie di strumenti legislativi e stipulando accordi internazionali (PNR, TFTP) volti a combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo, nonché elaborando una strategia di sicurezza interna e istituendo agenzie che operano in questo settore; |
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X. |
considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che «gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale» (articolo 73 TFUE); |
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Y. |
considerando che l'articolo 276 TFUE afferma che «nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna»; |
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Z. |
considerando che i concetti di «sicurezza nazionale», «sicurezza interna», «sicurezza interna dell'UE» e «sicurezza internazionale» si sovrappongono; che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il principio di leale cooperazione fra gli Stati membri dell'UE e il principio del diritto in materia di diritti umani di interpretare restrittivamente eventuali esenzioni puntano verso un'interpretazione restrittiva della nozione di «sicurezza nazionale» ed esigono che gli Stati membri si astengano dallo sconfinare nelle competenze dell'UE; |
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AA. |
considerando che i trattati dell'Unione attribuiscono alla Commissione il ruolo di «custode dei trattati», e che quest'ultima ha pertanto la responsabilità giuridica di indagare su ogni eventuale violazione del diritto dell'UE; |
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AB. |
considerando che, in conformità dell'articolo 6 TUE, per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), le agenzie degli Stati membri e persino i privati che operano nel settore della sicurezza nazionale sono tenuti a rispettare anche i diritti in esse sanciti, siano essi dei propri cittadini o dei cittadini di altri Stati membri; |
Extraterritorialità
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AC. |
considerando che l'applicazione extraterritoriale da parte di un paese terzo delle sue leggi, dei suoi regolamenti e di altri strumenti legislativi o esecutivi in situazioni che rientrano sotto la giurisdizione dell'UE o dei suoi Stati membri può avere ripercussioni sull'ordinamento giuridico stabilito e sullo Stato di diritto, o addirittura violare il diritto internazionale o dell'Unione, compresi i diritti delle persone fisiche e giuridiche, tenendo conto della portata e dello scopo dichiarato o effettivo di tale applicazione; che, in simili circostanze, è necessario intervenire a livello di Unione per garantire che i valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, nonché i diritti delle persone fisiche e giuridiche stabiliti nel diritto secondario che applica tali principi fondamentali, siano rispettati all'interno dell'UE, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o contrastando in altro modo gli effetti della normativa estera in questione; |
Trasferimenti internazionali di dati
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AD. |
considerando che il trasferimento di dati personali da parte di istituzioni, organi e organismi dell'Unione o degli Stati membri agli Stati Uniti per finalità di contrasto in assenza di adeguate garanzie e tutele per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, in particolare il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, renderebbero tale istituzione, organo o organismo dell'Unione o tale Stato membro responsabile, a norma dell'articolo 340 TFUE o della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (31), di violazione del diritto dell'Unione — che comprende qualsiasi violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE; |
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AE. |
considerando che il trasferimento dei dati non è geograficamente limitato e che, soprattutto nel contesto di una crescente globalizzazione e comunicazione mondiale, il legislatore dell'UE si trova ad affrontare nuove sfide in termini di protezione dei dati e delle comunicazioni personali; che è pertanto di fondamentale importanza promuovere quadri giuridici relativi a norme comuni; |
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AF. |
considerando che la raccolta massiccia di dati personali per finalità commerciali e ai fini della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità transnazionale mette a rischio i diritti in materia di dati personali e tutela della vita privata dei cittadini dell'UE; |
Trasferimenti agli Stati Uniti sulla base dell'accordo sull'approdo sicuro con gli Stati Uniti
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AG. |
considerando che il quadro giuridico per la protezione dei dati degli Stati Uniti non garantisce un adeguato livello di protezione per i cittadini dell'UE; |
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AH. |
considerando che, al fine di consentire ai responsabili del trattamento dell'UE di trasferire dati personali a un'entità negli Stati Uniti, la Commissione, nella sua decisione 2000/520/CE, ha attestato l'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti per quanto concerne i dati personali trasferiti dall'Unione alle organizzazioni stabilite negli Stati Uniti che hanno aderito all'accordo in questione; |
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AI. |
considerando che nella sua risoluzione del 5 luglio 2000 il Parlamento europeo ha espresso dubbi e preoccupazioni circa l'adeguatezza dell'approdo sicuro e ha invitato la Commissione a riesaminare tempestivamente la decisione alla luce dell'esperienza e dei possibili sviluppi legislativi; |
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AJ. |
considerando che nel documento di lavoro n. 4 del Parlamento sulle attività di sorveglianza degli Stati Uniti relativamente ai dati dell'UE e sulle possibili implicazioni giuridiche per gli accordi e la cooperazione transatlantici del 12 dicembre 2013, i relatori hanno espresso dubbi e preoccupazioni circa l'adeguatezza dell'approdo sicuro e hanno invitato la Commissione ad abrogare la decisione sull'adeguatezza dell'approdo sicuro nonché a trovare nuove soluzioni giuridiche; |
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AK. |
considerando che la decisione 2000/520/CE della Commissione stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei loro poteri, al fine di tutelare gli interessati con riferimento al trattamento dei dati personali che li riguardano, per sospendere i flussi di dati diretti a un'organizzazione che ha autocertificato la sua adesione ai principi dell'approdo sicuro nei casi in cui sia molto probabile che i principi dell'approdo sicuro vengano violati o in cui la continuazione del trasferimento dei dati potrebbe determinare un rischio imminente di gravi danni per gli interessati; |
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AL. |
considerando che la decisione 2000/520/CE della Commissione stabilisce inoltre che, qualora sia dimostrato che uno degli organismi incaricati di garantire la conformità ai principi non svolge la sua funzione in modo efficace, la Commissione è tenuta a informare il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti e, se necessario, a presentare le misure al fine di annullare o sospendere la suddetta decisione o limitarne il campo di applicazione; |
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AM. |
considerando che nelle sue prime due relazioni sull'applicazione dei principi di approdo sicuro, pubblicate nel 2002 e nel 2004, la Commissione ha individuato diverse lacune per quanto riguarda la corretta applicazione di tali principi e ha formulato una serie di raccomandazioni destinate alle autorità statunitensi al fine di porvi rimedio; |
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AN. |
considerando che nella sua terza relazione sull'applicazione del 27 novembre 2013, nove anni dopo la seconda relazione e senza che sia stato posto rimedio ad alcuna carenza in essa riconosciuta, la Commissione ha individuato ulteriori e più ampie debolezze e carenze nell'approdo sicuro e ha concluso che non è possibile proseguirne la corrente attuazione; che la Commissione ha sottolineato che il pieno accesso da parte delle agenzie di intelligence statunitensi ai dati trasferiti agli Stati Uniti da soggetti aderenti all'approdo sicuro solleva altri seri interrogativi in merito alla continuità della protezione dei dati degli interessati dell'UE; che la Commissione ha indirizzato 13 raccomandazioni alle autorità statunitensi e si è impegnata a individuare entro l'estate 2014, di concerto con le autorità statunitensi, i rimedi da attuare quanto prima, formando la base per una revisione completa del funzionamento dei principi dell'approdo sicuro; |
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AO. |
considerando che dal 28 al 31 ottobre 2013 una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (commissione LIBE) del Parlamento europeo si è riunita a Washington DC con il Dipartimento del commercio e la Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti; che il Dipartimento del commercio ha riconosciuto l'esistenza di organizzazioni che hanno autocertificato l'adesione ai principi dell'approdo sicuro ma che mostrano chiaramente uno stato «non aggiornato», il che significa che tali società non soddisfano i requisiti dell'approdo sicuro ma continuano tuttavia a ricevere i dati personali dall'UE; che la Commissione federale per il commercio ha ammesso che l'approdo sicuro dovrebbe essere rivisto al fine di migliorarlo, in particolare per quanto riguarda i reclami e i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie; |
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AP. |
considerando che i principi dell'approdo sicuro possono essere limitati «se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia»; che tale eccezione, in quanto eccezione a un diritto fondamentale, deve essere sempre interpretata in modo restrittivo ed essere limitata a quanto necessario e proporzionato in una società democratica e che la legge deve stabilire chiaramente le condizioni e le garanzie per rendere questa limitazione legittima; che il campo di applicazione di tale eccezione avrebbe dovuto essere chiarito dagli USA e dall'UE, in particolare dalla Commissione, onde evitare qualunque interpretazione o applicazione che renda nullo nella sostanza il diritto fondamentale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, tra gli altri; che, di conseguenza, detta eccezione non dovrebbe essere usata in modo tale da minare o rendere nulla la tutela prevista dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla CEDU, dalla legislazione UE in materia di protezione dei dati e dai principi dell'approdo sicuro; ribadisce che, qualora si invochi la deroga per motivi di sicurezza nazionale, è necessario specificare in base a quale legge nazionale vi si faccia ricorso; |
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AQ. |
considerando che l'accesso su larga scala da parte delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti ha gravemente compromesso la fiducia transatlantica e ha avuto ripercussioni negative sulla fiducia nei confronti delle organizzazioni statunitensi che operano nell'UE; che tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il diritto statunitense non prevede la possibilità di ricorso giudiziario e amministrativo per i cittadini dell'UE, in particolare nel caso delle attività di sorveglianza per scopi di intelligence; |
Trasferimenti verso paesi terzi previa decisione sull'adeguatezza
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AR. |
considerando che, secondo le informazioni rivelate e i risultati dell'indagine condotta dalla commissione LIBE, le agenzie di sicurezza nazionale della Nuova Zelanda, del Canada e dell'Australia sono state ampiamente coinvolte nella sorveglianza di massa delle comunicazioni elettroniche e hanno attivamente collaborato con gli Stati Uniti nel quadro del cosiddetto programma «Five eyes» (cinque occhi), e potrebbero essersi scambiate i dati personali dei cittadini dell'Unione trasferiti dall'UE; |
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AS. |
considerando che la decisione 2013/65/UE della Commissione (32) e la decisione 2002/2/CE della Commissione (33), hanno attestato l'adeguatezza del livello di protezione garantita, rispettivamente, dalla legge sulla privacy (Privacy Act) della Nuova Zelanda e dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act); che le suddette rivelazioni influiscono gravemente anche sulla fiducia nei sistemi giuridici di questi paesi per quanto riguarda la continuità della tutela assicurata ai cittadini dell'UE; che la Commissione non ha esaminato tale aspetto; |
Trasferimenti basati su clausole contrattuali e altri strumenti
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AT. |
considerando che la direttiva 95/46/CE prevede che i trasferimenti internazionali verso un paese terzo possano avvenire anche per mezzo di strumenti specifici qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; |
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AU. |
considerando che tali garanzie possono, in particolare, risultare da clausole contrattuali appropriate. |
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AV. |
considerando che la direttiva 95/46/CE autorizza la Commissione a decidere che determinate clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti richieste dalla direttiva e che, su tale base, la Commissione ha adottato tre modelli di clausole contrattuali tipo per il trasferimento ai responsabili e agli incaricati del trattamento (compresi i subincaricati) nei paesi terzi; |
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AW. |
considerando che le decisioni della Commissione che istituiscono le clausole contrattuali tipo prevedono che le autorità competenti degli Stati membri possano avvalersi dei poteri loro attribuiti per sospendere i flussi di dati qualora sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore o il subincaricato è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedono le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e pregiudicano significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo, o qualora sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone cui i dati si riferiscono; |
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AX. |
considerando che le autorità nazionali per la protezione dei dati hanno sviluppato norme vincolanti d'impresa (BCR) al fine di agevolare i trasferimenti internazionali all'interno di una multinazionale nel rispetto di adeguate garanzie per quanto riguarda la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone nonché l'esercizio dei diritti corrispondenti; che prima di essere utilizzate, le BCR devono essere autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, dopo che queste hanno valutato la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati; che le BCR per gli incaricati del trattamento dei dati sono state respinte nella relazione della commissione LIBE sul regolamento generale sulla protezione dei dati, in quanto lascerebbero il responsabile del trattamento e l'interessato senza alcun controllo sulla giurisdizione in cui i loro dati sono trattati; |
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AY. |
considerando che il Parlamento europeo, data la sua competenza sancita dall'articolo 218 TFUE, ha la responsabilità di monitorare continuamente il valore degli accordi internazionali ai quali ha dato la sua approvazione; |
Trasferimenti basati su accordi TFTP e PNR
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AZ. |
considerando che nella sua risoluzione del 23 ottobre 2013 il Parlamento ha espresso seria preoccupazione per le rivelazioni sulle attività dell'NSA in materia di accesso diretto alla messaggistica finanziaria e ai relativi dati, che costituirebbero una palese violazione dell'accordo TFTP e, in particolare, dell'articolo 1; |
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BA. |
considerando che il controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi è uno strumento essenziale nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e altre forme gravi di criminalità, poiché consente agli investigatori impegnati nella lotta contro il terrorismo di scoprire legami tra gli obiettivi delle indagini e altri potenziali sospetti connessi a reti terroristiche più ampie sospettate di finanziare il terrorismo; |
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BB. |
considerando che il Parlamento ha invitato la Commissione a sospendere l'accordo e ha chiesto che tutte le informazioni e i documenti pertinenti siano messi immediatamente a disposizione ai fini delle delibere del Parlamento; che la Commissione non ha soddisfatto nessuna delle richieste; |
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BC. |
considerando che, a seguito delle accuse pubblicate dai mezzi di comunicazione, la Commissione ha deciso di avviare consultazioni con gli Stati Uniti a norma dell'articolo 19 dell'accordo TFTP; che il 27 novembre 2013 il commissario Malmström ha informato la commissione LIBE che, dopo l'incontro con le autorità statunitensi e alla luce delle risposte da esse fornite nelle loro lettere e durante i loro incontri, la Commissione ha deciso di non proseguire le consultazioni, dal momento che non vi sono elementi indicanti che il governo degli Stati Uniti abbia agito in modo contrario alle disposizioni dell'accordo e che gli Stati Uniti hanno fornito una garanzia scritta secondo cui nessuna raccolta diretta di dati è stata condotta in violazione delle disposizioni dell'accordo TFTP; che non è chiaro se le autorità statunitensi abbiano aggirato l'accordo accedendo a tali dati attraverso altri mezzi, come indicato nella lettera delle autorità statunitensi del 18 settembre 2013 (34); |
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BD. |
considerando che durante la sua visita a Washington svoltasi dal 28 al 31 ottobre 2013 la delegazione LIBE ha incontrato il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti; che il Dipartimento ha dichiarato che sin dall'entrata in vigore dell'accordo TFTP ha avuto accesso ai dati SWIFT provenienti dall'UE unicamente nel quadro di tale accordo; che il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti si è rifiutato di esprimere commenti in merito alla possibilità che qualsiasi altro ente o dipartimento governativo statunitense abbia avuto accesso ai dati SWIFT al di fuori dell'accordo TFTP o che l'amministrazione statunitense fosse a conoscenza delle attività di sorveglianza di massa dell'NSA; che il 18 dicembre 2013 Glenn Greenwald ha dichiarato, in occasione dell'audizione organizzata nell'ambito dell'indagine della commissione LIBE, che l'NSA e il GCHQ avevano preso di mira le reti SWIFT; |
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BE. |
considerando che il 13 novembre 2013 le autorità incaricate della protezione dei dati di Belgio e Paesi Bassi hanno deciso di condurre un'indagine congiunta sulla sicurezza delle reti di pagamento SWIFT, al fine di accertare se terze parti possano ottenere un accesso non autorizzato o illecito ai dati bancari dei cittadini europei (35); |
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BF. |
considerando che, stando al riesame comune dell'accordo PNR UE-USA, il Dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna ha proceduto in 23 occasioni alla divulgazione di dati PNR all'NSA, in modo individuale come supporto a casi di lotta al terrorismo, conformemente alle condizioni specifiche dell'accordo; |
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BG. |
considerando che il riesame comune non menziona il fatto che nel caso del trattamento di dati personali per finalità di intelligence, ai sensi del diritto degli Stati Uniti, le persone non statunitensi non dispongono di alcuna via giudiziaria o amministrativa per proteggere i loro diritti, e che le tutele costituzionali sono concesse solo ai cittadini statunitensi; che questa assenza di diritti giudiziari o amministrativi vanifica la protezione accordata ai cittadini dell'UE nel quadro del vigente accordo PNR; |
Trasferimenti basati sull'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria UE-USA in materia penale
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BH. |
considerando che l'accordo del 6 giugno 2003 sulla mutua assistenza giudiziaria UE-USA in materia penale (36) è entrato in vigore il 1o febbraio 2010 ed è teso a favorire la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti ai fini di una maggiore efficacia della lotta contro la criminalità, nel dovuto rispetto dei diritti degli individui e dello Stato di diritto; |
Accordo quadro sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia («accordo quadro»)
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BI. |
considerando che l'obiettivo di questo accordo generale è stabilire il quadro giuridico per tutti i trasferimenti di dati personali tra l'UE e gli Stati Uniti esclusivamente allo scopo di prevenire, individuare, indagare o reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; che i negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio il 2 dicembre 2010; che tale accordo è della massima importanza e costituirebbe la base per agevolare il trasferimento di dati nel contesto della cooperazione di polizia e giudiziaria e in materia penale; |
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BJ. |
considerando che tale accordo dovrebbe prevedere principi chiari e precisi giuridicamente vincolanti per l'elaborazione dei dati e dovrebbe, in particolare, riconoscere il diritto dei cittadini dell'Unione di accedere ai propri dati personali a livello giudiziario e di ottenerne la rettifica e la cancellazione negli Stati Uniti, così come il diritto a un efficiente meccanismo di ricorso amministrativo e giudiziario per i cittadini dell'UE negli Stati Uniti nonché un controllo indipendente delle attività di trattamento dei dati; |
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BK. |
considerando che nella sua comunicazione del 27 novembre 2013 la Commissione ha indicato che l'«accordo quadro» dovrebbe portare a un elevato livello di protezione per i cittadini di entrambe le sponde dell'Atlantico e rafforzare la fiducia degli europei negli scambi di dati fra l'UE e gli USA, fornendo una base per sviluppare ulteriormente la cooperazione e il partenariato in materia di sicurezza tra l'Unione europea e gli Stati Uniti; |
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BL. |
considerando che i negoziati relativi all'accordo non hanno registrato progressi a causa della posizione mai abbandonata del governo degli Stati Uniti di rifiutare il riconoscimento dei diritti effettivi di ricorso amministrativo e giudiziario ai cittadini dell'UE e a causa dell'intenzione di fornire ampie deroghe ai principi in materia di protezione dei dati contenuti nell'accordo, come la limitazione delle finalità, la conservazione dei dati o i trasferimenti successivi a livello nazionale o all'estero; |
Riforma della protezione dei dati
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BM. |
considerando che il quadro giuridico UE in materia di protezione dei dati è attualmente in fase di revisione al fine di istituire un sistema globale, coerente, moderno e solido per tutte le attività di trattamento dei dati nell'Unione; che nel gennaio 2012 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative: un regolamento generale sulla protezione dei dati (37), che sostituirà la direttiva 95/46/CE e stabilirà una legge uniforme in tutta l'UE, e una direttiva (38) che stabilirà un quadro armonizzato per tutte le attività di trattamento dei dati da parte delle autorità di contrasto a fini giudiziari e ridurrà le attuali divergenze fra le leggi nazionali; |
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BN. |
considerando che il 21 ottobre 2013 la commissione LIBE ha approvato le sue relazioni legislative sulle due proposte e una decisione sull'apertura dei negoziati con il Consiglio, affinché gli strumenti giuridici siano adottati durante questa legislatura; |
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BO. |
considerando che, sebbene il Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013 abbia chiesto l'adozione tempestiva di un solido quadro generale UE sulla protezione dei dati al fine di promuovere la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'economia digitale, dopo due anni di deliberazioni il Consiglio non è stato ancora in grado di giungere a un approccio generale in ordine al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva (39); |
Sicurezza informatica e cloud computing
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BP. |
considerando che la succitata risoluzione del 10 dicembre 2013 sottolinea il potenziale economico dell'attività di «cloud computing» per la crescita e l'occupazione; che il valore economico globale del mercato cloud è stimato in 207 miliardi di dollari USA all'anno fino al 2016, ossia un valore doppio rispetto al 2012; |
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BQ. |
considerando che il livello di protezione dei dati in un ambiente di cloud computing non deve essere inferiore a quello necessario in qualsiasi altro contesto di elaborazione dati; che la normativa sulla protezione dei dati dell'Unione, essendo tecnologicamente neutrale, si applica già completamente ai servizi di cloud computing che operano nell'UE; |
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BR. |
considerando che le attività di sorveglianza di massa danno alle agenzie di intelligence l'accesso ai dati personali conservati o altrimenti trattati da soggetti dell'UE con accordi di servizi cloud con i principali fornitori cloud negli Stati Uniti; che le autorità di intelligence statunitensi hanno avuto accesso ai dati personali conservati o altrimenti trattati nei server situati nel territorio dell'UE accedendo alle reti interne di Yahoo e di Google; che tali attività costituiscono una violazione degli obblighi internazionali e delle norme sui diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto alla vita privata e familiare, la riservatezza delle comunicazioni, la presunzione di innocenza, la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà di riunione e associazione e la libertà di svolgere attività commerciali; che non è escluso che le informazioni memorizzate in servizi cloud da parte delle autorità o imprese e istituzioni pubbliche degli Stati membri siano state violate anche dalle autorità di intelligence; |
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BS. |
considerando che le agenzie di intelligence statunitensi perseguono una politica di sistematico indebolimento dei protocolli e prodotti crittografici al fine di poter intercettare persino le comunicazioni criptate; che l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha raccolto un numero elevato di cosiddette «vulnerabilità 0-day», ossia quelle vulnerabilità informatiche non ancora note al pubblico o al fornitore del prodotto; che tali attività mettono fortemente a rischio gli sforzi globali finalizzati al miglioramento della sicurezza informatica; |
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BT. |
considerando che le agenzie di intelligence hanno avuto accesso ai dati personali degli utenti di servizi online, il che ha gravemente distorto la fiducia dei cittadini in tali servizi e, pertanto, ha inciso negativamente sulle imprese che investono nello sviluppo di nuovi servizi che utilizzano i «big data» e nuove applicazioni come l'«internet degli oggetti»; |
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BU. |
considerando che i fornitori di tecnologie dell'informazione spesso consegnano prodotti che non sono stati adeguatamente testati ai fini della sicurezza informatica o che talvolta hanno persino sistemi che consentono di scavalcare la normale autenticazione informatica («backdoor») appositamente installati dal fornitore; che l'assenza di norme sulla responsabilità dei fornitori di software ha portato a una situazione a sua volta sfruttata dalle agenzie di intelligence, ma che si presta anche al rischio di attacchi da parte di altre entità; |
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BV. |
considerando essenziale che le imprese che forniscono questi nuovi servizi e queste nuove applicazioni rispettino le norme sulla protezione dei dati e la privacy dei soggetti i cui dati vengono raccolti, trattati e analizzati, in modo da mantenere un elevato livello di fiducia da parte dei cittadini; |
Controllo democratico sui servizi di intelligence
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BW. |
considerando che ai servizi di intelligence nelle società democratiche sono conferiti poteri e facoltà speciali di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, i diritti dei cittadini e lo Stato contro le minacce interne ed esterne e che essi sono soggetti a responsabilità democratica e controllo giudiziario; che tali poteri e facoltà speciali sono loro conferiti esclusivamente a tal fine; che tali poteri dovrebbero essere utilizzati entro i limiti giuridici imposti dai diritti fondamentali, dalla democrazia e dallo Stato di diritto e che la loro applicazione dovrebbe essere rigidamente controllata, altrimenti rischiano di perdere legittimità e di pregiudicare la democrazia; |
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BX. |
considerando che è consentita una certa segretezza ai servizi di intelligence per evitare di compromettere le operazioni in corso, di rivelare le modalità operative o di mettere in pericolo la vita degli agenti, ma che tale segretezza non può però calpestare o escludere le norme sul controllo democratico e giudiziario delle loro attività e le norme sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, tutte pietre miliari di una società democratica; |
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BY. |
considerando che la maggior parte dei meccanismi e degli organismi di controllo nazionali esistenti sono stati istituiti o rinnovati negli anni Novanta e non sono necessariamente stati adattati ai rapidi sviluppi politici e tecnologici dello scorso decennio che hanno portato a una maggiore cooperazione internazionale in materia di intelligence, anche attraverso l'ampia portata degli scambi di dati personali, spesso offuscando il confine tra intelligence e attività di contrasto; |
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BZ. |
considerando che il controllo democratico delle attività di intelligence è ancora condotto unicamente a livello nazionale, nonostante l'aumento degli scambi di informazioni tra gli Stati membri dell'UE nonché tra Stati membri e paesi terzi; che esiste un divario crescente tra il livello di cooperazione internazionale, da un lato, e le limitate capacità di controllo a livello nazionale, dall'altro, che si traduce in un insufficiente e inefficace controllo democratico; |
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CA. |
considerando che gli organismi nazionali di controllo spesso non hanno pieno accesso ai dati di intelligence ricevuti da un'agenzia di intelligence straniera, il che può creare delle brecce all'interno delle quali gli scambi internazionali di informazioni possono svolgersi senza un'adeguata revisione; che questo problema è ulteriormente aggravato dalla cosiddetta «regola del terzo» o dal principio del «controllo dell'originatore», concepito per consentire agli originatori di mantenere il controllo sull'ulteriore diffusione delle proprie informazioni sensibili, ma che spesso è purtroppo interpretato in modo da essere applicato anche al controllo dei servizi del destinatario; |
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CB. |
considerando che le iniziative pubbliche e private di riforma della trasparenza sono fondamentali per garantire la fiducia del pubblico nelle attività delle agenzie di intelligence; che i sistemi giuridici non dovrebbero impedire alle imprese di divulgare al pubblico informazioni sulle modalità di gestione di tutte le tipologie di richieste governative e ingiunzioni dei tribunali per l'accesso ai dati dell'utente, inclusa la possibilità di divulgare informazioni aggregate sul numero di richieste e ingiunzioni approvate e respinte; |
Conclusioni principali
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1. |
ritiene che le recenti rivelazioni della stampa ad opera di informatori e giornalisti, insieme alle prove di esperti fornite durante questa indagine, alle ammissioni delle autorità e alla carente risposta rispetto a talune accuse, hanno portato a prove convincenti circa l'esistenza di sistemi di vasta portata, complessi e tecnologicamente molto avanzati creati dai servizi di intelligence degli Stati Uniti e di alcuni Stati membri per raccogliere, memorizzare e analizzare dati di comunicazione, inclusi dati di contenuto, dati relativi alle posizioni e metadati di tutti i cittadini del globo a un livello senza precedenti, in maniera indiscriminata e non fondata su sospetti; |
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2. |
evidenzia, in particolare, i programmi di intelligence dell'NSA degli Stati Uniti che consentono la sorveglianza di massa dei cittadini dell'UE attraverso l'accesso diretto ai server centrali delle principali aziende internet americane (programma PRISM), l'analisi dei contenuti e metadati (programma Xkeyscore), l'elusione della codifica online (BULLRUN), l'accesso alle reti informatiche e telefoniche e l'accesso ai dati relativi alla posizione, come pure i sistemi dell'agenzia di intelligence GCHQ del Regno Unito, come l'attività di vigilanza a monte (programma Tempora), il programma di decodificazione (Edgehill), gli attacchi mirati «dell'uomo in mezzo» (man-in-the-middle-attacks, MITM) ai sistemi informatici (programmi Quantumtheory e Foxacid) nonché la raccolta e la conservazione di 200 milioni di SMS al giorno (programma Dishfire); |
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3. |
prende atto delle asserzioni di «pirateria informatica» o infiltrazione nei sistemi di Belgacom da parte dell'agenzia di intelligence britannica GCHQ; prende atto delle dichiarazioni di Belgacom che non ha potuto confermare né negare se le istituzioni dell'UE siano state prese di mira o colpite e che il malware utilizzato era estremamente complesso e il suo sviluppo ed utilizzo avrebbe richiesto ampie risorse finanziarie e di personale di cui enti privati o hacker non avrebbero potuto disporre; |
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4. |
evidenzia che è stata profondamente scossa la fiducia: la fiducia tra i due partner transatlantici, la fiducia tra i cittadini e i loro governi, la fiducia nel funzionamento delle istituzioni democratiche su entrambe le sponde dell'Atlantico, la fiducia nel rispetto dello Stato di diritto e la fiducia nella sicurezza dei servizi informatici e della comunicazione; ritiene che, per ripristinare la fiducia in tutte queste dimensioni, sia necessario preparare un piano di risposta immediata e globale che includa una serie di azioni che siano soggette a controllo pubblico; |
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5. |
rileva che vari governi sostengono che questi programmi di sorveglianza di massa sono necessari per combattere il terrorismo; denuncia con forza il terrorismo, ma è fermamente convinto che la lotta al terrorismo non possa mai essere una giustificazione per programmi di sorveglianza di massa non mirati, segreti o addirittura illegali; ritiene che tali programmi siano incompatibili con i principi di necessità e proporzionalità in una società democratica; |
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6. |
ricorda che l'UE è fermamente convinta della necessità di trovare il giusto punto di equilibrio tra misure di sicurezza e salvaguardia delle libertà civili e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo il massimo rispetto per la riservatezza della vita privata e la protezione dei dati; |
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7. |
ritiene che una raccolta dei dati di tale portata lasci notevoli dubbi sul fatto che tali azioni siano guidate solo dalla lotta al terrorismo, in quanto comporta la raccolta di ogni dato possibile di tutti i cittadini; punta quindi l'indice sulla possibile esistenza di altri scopi, incluso lo spionaggio politico ed economico, che devono essere del tutto dissipati; |
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8. |
mette in dubbio la compatibilità delle attività massicce di spionaggio economico di alcuni Stati membri con il mercato interno dell'UE e il diritto della concorrenza, come stabilito ai titoli I e VII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; riafferma il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea nonché il principio che gli Stati membri «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione»; |
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9. |
rileva che i trattati internazionali e la legislazione dell'UE e degli Stati Uniti, nonché i meccanismi di controllo nazionali, non sono riusciti a garantire i necessari pesi e contrappesi o la responsabilità democratica; |
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10. |
condanna la vasta e sistemica raccolta indiscriminata dei dati personali di individui innocenti, spesso contenenti informazioni personali intime; pone in rilievo che i sistemi di sorveglianza indiscriminata di massa da parte dei servizi di intelligence costituiscono una grave interferenza con i diritti fondamentali dei cittadini; sottolinea che la privacy non è un diritto di lusso, ma il primo fondamento di una società libera e democratica; fa presente, inoltre, che la sorveglianza di massa ha effetti potenzialmente gravi sulla libertà di stampa, di pensiero e di parola e sulla libertà di riunione e associazione, così come un potenziale significativo di utilizzo abusivo delle informazioni raccolte contro gli avversari politici; sottolinea che tali attività di sorveglianza di massa comportano anche azioni illegali da parte dei servizi di intelligence e sollevano questioni in materia di extraterritorialità delle leggi nazionali; |
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11. |
ritiene indispensabile che il segreto professionale di avvocati, giornalisti, medici e altre professioni regolamentate sia salvaguardato da attività di sorveglianza di massa; sottolinea, in particolare, che ogni incertezza circa la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti potrebbe avere un impatto negativo sul diritto di accesso al patrocinio giuridico e l'accesso alla giustizia nonché il diritto a un processo equo dei cittadini dell'UE; |
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12. |
ravvisa nei programmi di sorveglianza l'ennesimo passo verso la creazione di uno stato di prevenzione a tutti gli effetti che modifica il paradigma consolidato del diritto penale nelle società democratiche, in base al quale eventuali interferenze con i diritti fondamentali dei sospettati devono essere autorizzate da un giudice o da un pubblico ministero sulla base della legittima suspicione e devono essere disciplinate dalla legge, e promuove invece un mix di attività di polizia e di intelligence con garanzie giuridiche offuscate e indebolite, spesso non in linea con i pesi e contrappesi democratici e i diritti fondamentali, in particolare la presunzione d'innocenza; ricorda a questo proposito la decisione della Corte costituzionale tedesca (40) sul divieto dell'uso di controlli incrociati preventivi («präventive Rasterfahndung»), a meno che non vi sia la prova di un pericolo concreto per altri diritti fondamentali tutelati dalla legge, per cui una situazione di minaccia generale o tensioni internazionali non sono sufficienti a giustificare tali misure; |
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13. |
è convinto che leggi, trattati e tribunali segreti violino lo Stato di diritto; rileva che qualsiasi sentenza di un tribunale e qualsiasi decisione di un'autorità amministrativa di uno Stato non aderente all'UE che autorizzi, direttamente o indirettamente, il trasferimento di dati personali, non deve essere riconosciuta o applicata in alcun modo, se non in presenza di un eventuale trattato in materia di assistenza legale reciproca o di un accordo internazionale in vigore tra la parte terza richiedente e l'Unione o uno Stato membro e previa autorizzazione dell'autorità di controllo competente; ricorda che qualunque sentenza di una corte segreta o di un tribunale segreto e qualunque decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che autorizzi, direttamente o indirettamente, le attività di sorveglianza non deve essere riconosciuta o applicata; |
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14. |
fa presente che le preoccupazioni sopra menzionate sono acuite dai rapidi sviluppi tecnologici e della società, visto che i dispositivi internet e mobili sono onnipresenti nella moderna vita quotidiana («ubiquitous computing») e il modello aziendale della maggior parte delle aziende internet si basa sul trattamento dei dati personali; ritiene che l'entità di tale problema sia senza precedenti; rileva che ciò potrebbe creare una situazione in cui l'infrastruttura per la raccolta e il trattamento di massa dei dati potrebbe essere utilizzata abusivamente in caso di cambio di regime politico; |
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15. |
constata che non vi è alcuna garanzia, né per le istituzioni pubbliche dell'UE né per i cittadini, che la loro sicurezza informatica o privacy possano essere protette da attacchi di intrusi ben attrezzati («nessuna sicurezza informatica al 100 %»); rileva che, per ottenere la massima sicurezza informatica, gli europei devono essere disposti a dedicare sufficienti risorse, sia umane che finanziarie, per preservare l'indipendenza e l'autonomia dell'Europa in materia di tecnologie informatiche; |
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16. |
respinge fermamente l'idea che tutti i problemi relativi ai programmi di sorveglianza di massa siano puramente una questione di sicurezza nazionale e quindi di competenza esclusiva degli Stati membri; ribadisce che gli Stati membri devono rispettare pienamente il diritto dell'UE e la CEDU quando agiscono per garantire la loro sicurezza nazionale; ricorda una recente sentenza della Corte di giustizia, secondo la quale «sebbene spetti agli Stati membri decidere le misure idonee a garantire la loro sicurezza interna ed esterna, la mera circostanza che una decisione riguardi la sicurezza dello Stato non può comportare l’inapplicabilità del diritto dell’Unione» (41); ricorda inoltre che è in gioco la tutela della privacy di tutti i cittadini dell'UE, così come la sicurezza e l'affidabilità di tutte le reti di comunicazione dell'UE; ritiene pertanto che la discussione e l'azione a livello di UE siano non solo legittime, ma costituiscano anche una questione di autonomia dell'UE; |
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17. |
si congratula con le istituzioni e gli esperti che hanno contribuito a questa indagine; deplora il fatto che le autorità di vari Stati membri abbiano rifiutato di cooperare con l'indagine che il Parlamento europeo ha svolto per conto dei cittadini; accoglie con favore l'apertura di diversi membri del Congresso e dei parlamenti nazionali; |
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18. |
è consapevole che in un lasso di tempo così limitato è stato possibile effettuare solo un'indagine preliminare di tutte le questioni in gioco dal luglio 2013; riconosce sia la portata delle rivelazioni in questione che la loro natura continuativa; adotta, quindi, un approccio lungimirante consistente in una serie di proposte specifiche e di un meccanismo di monitoraggio nella prossima legislatura il quale assicuri che i risultati rimangano al vertice dell'agenda politica dell'UE; |
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19. |
intende richiedere forti impegni politici alla nuova Commissione che sarà designata dopo le elezioni europee del maggio 2014 ad attuare le proposte e le raccomandazioni di questa indagine; |
Raccomandazioni
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20. |
esorta le autorità degli Stati Uniti e gli Stati membri dell'UE, ove ancora non sia il caso, a vietare attività di sorveglianza di massa indiscriminata; |
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21. |
invita gli Stati membri dell'UE, e in particolare quelli che partecipano ai cosiddetti programmi «9 occhi» e «14 occhi» (42) a valutare e rivedere se necessario in maniera esaustiva la loro legislazione e le loro prassi che disciplinano le attività dei servizi di intelligence, in modo da garantire che essi siano soggetti a vigilanza parlamentare e giudiziaria e controllo pubblico e rispettino i principi di legalità, necessità, proporzionalità, giusto processo, notifica e trasparenza dell'utente, come stabilito anche nella raccolta di buone prassi dell'ONU e nelle raccomandazioni della Commissione di Venezia, siano in linea con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e rispettino i loro obblighi sui diritti fondamentali in materia di protezione dei dati, privacy e presunzione d'innocenza; |
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22. |
invita tutti gli Stati membri dell'UE e, in particolare, per quanto riguarda la sua risoluzione del 4 luglio 2013 e le audizioni di inchiesta, Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Paesi Bassi e Polonia, a garantire che i loro attuali o futuri quadri legislativi e meccanismi di controllo che disciplinano le attività delle agenzie di intelligence siano in linea con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea; invita tali Stati membri a chiarire le asserzioni di attività di sorveglianza di massa, compresa la sorveglianza di massa delle telecomunicazioni transfrontaliere, la sorveglianza non mirata sulle comunicazioni via cavo, eventuali accordi tra i servizi di intelligence e le aziende di telecomunicazioni per quanto riguarda l'accesso e lo scambio di dati personali e l'accesso ai cavi transatlantici, il personale dell'intelligence statunitense e le attrezzature sul territorio dell'Unione europea senza supervisione sulle operazioni di sorveglianza, e la loro compatibilità con la legislazione UE; invita i parlamenti nazionali di tali paesi a intensificare la cooperazione dei loro organi di sorveglianza dell'intelligence a livello europeo; |
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23. |
invita in particolare il Regno Unito, dato l'ampio spazio dedicato dai media alla sorveglianza di massa nel Regno Unito da parte del servizio di intelligence GCHQ, a procedere a un riesame dell'attuale quadro giuridico, che consta di una «complessa interazione» fra tre diversi atti normativi e cioè lo Human Rights Act del 1998, l'Intelligence Services Act del 1994 e il Regulation of Investigatory Powers Act 2000; |
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24. |
prende atto della revisione della legge olandese sull'intelligence e la sicurezza del 2002 (relazione della «Commissione Dessens» del 2 dicembre 2013); sostiene le raccomandazioni della commissione di riesame che mirano a rafforzare la trasparenza, il controllo e la verifica dei servizi di intelligence olandesi; invita i Paesi Bassi ad astenersi dall'ampliare i poteri dei servizi di intelligence in modo tale da consentire di effettuare una sorveglianza non mirata e su grande scala anche sulle comunicazioni via cavo di cittadini innocenti, specialmente visto che uno dei più grandi punti di interscambio Internet del mondo (IXP) si trova ad Amsterdam (AMS-IX); chiede cautela per quanto concerne la definizione del mandato e delle capacità della nuova unità informatica congiunta per l'intelligence dei segnali, nonché per quanto attiene alla presenza e all'attività del personale di intelligence statunitense sul territorio olandese; |
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25. |
invita gli Stati membri, anche quando rappresentati dalle loro agenzie di intelligence, ad astenersi dall'accettare dati provenienti da paesi terzi che siano stati raccolti in violazione della legge e dal consentire attività di sorveglianza sul loro territorio da parte di governi o agenzie di paesi terzi che siano illegali secondo il diritto nazionale o che non soddisfano le garanzie giuridiche sancite negli strumenti internazionali o dell'UE, compresa la protezione dei diritti dell'uomo nell'ambito del TUE, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; |
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26. |
chiede che si metta fine alle intercettazioni di massa e al trattamento delle immagini riprese con webcam da parte di tutti i servizi segreti; invita gli Stati membri a condurre un'indagine approfondita in merito all'eventuale coinvolgimento dei loro servizi segreti nella raccolta e nel trattamento delle immagini riprese con webcam, alle modalità e alla misura in cui ciò è avvenuto, nonché a cancellare tutte le immagini archiviate raccolte attraverso simili programmi di sorveglianza di massa; |
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27. |
invita gli Stati membri ad adempiere immediatamente al loro obbligo positivo, previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di proteggere i loro cittadini da una sorveglianza contraria ai suoi requisiti, anche quando l'obiettivo sia la salvaguardia della sicurezza nazionale, effettuata da paesi terzi o dai loro servizi di intelligence, e a garantire che lo Stato di diritto non sia indebolito a causa dell'applicazione extraterritoriale della legge di un paese terzo; |
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28. |
invita il Segretario generale del Consiglio d'Europa ad avviare la procedura di cui all'articolo 52, secondo il quale «ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione»; |
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29. |
invita gli Stati membri a prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti, compresa l'azione penale, contro la violazione della loro sovranità, e quindi la violazione del diritto pubblico internazionale, perpetrata attraverso i programmi di sorveglianza di massa; invita inoltre gli Stati membri a far ricorso a tutte le misure internazionali di difesa dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, in particolare attivando la procedura di reclamo interstatale ai sensi dell'articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); |
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30. |
invita gli Stati membri a istituire meccanismi efficaci grazie ai quali i responsabili dei programmi di sorveglianza (di massa) che violano lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dei cittadini siano chiamati a rispondere di tale abuso di potere; |
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31. |
invita gli Stati Uniti a rivedere senza indugio la propria legislazione, al fine di adeguarla al diritto internazionale, a riconoscere la privacy e gli altri diritti dei cittadini dell'UE, a prevedere il ricorso giudiziario per i cittadini dell'UE, a porre i diritti dei cittadini dell'UE sullo stesso piano dei diritti dei cittadini statunitensi e a firmare il protocollo aggiuntivo che consente le denunce da parte di soggetti privati a titolo dell'ICCPR; |
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32. |
plaude in tal senso alle osservazioni e alla direttiva strategica presidenziale del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama in data 17 gennaio 2014, da considerarsi un passo avanti verso una limitazione dell'autorizzazione all'uso della sorveglianza e al trattamento dei dati a fini di sicurezza nazionale, come pure verso la parità di trattamento delle informazioni personali di tutti gli individui, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza, da parte della comunità dell'intelligence statunitense; auspica tuttavia, nel contesto delle relazioni UE-USA, ulteriori provvedimenti specifici che rafforzino in particolare la fiducia nei trasferimenti di dati transatlantici e forniscano garanzie vincolanti relative ai diritti applicabili in materia di privacy per i cittadini dell'UE, come evidenziato in modo circostanziato nella presente relazione; |
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33. |
esprime serie preoccupazioni circa il lavoro svolto in seno alla commissione per la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa sull'interpretazione dell'articolo 32 della Convenzione europea sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (Convenzione di Budapest) sull'accesso transfrontaliero ai dati informatici memorizzati previo consenso o qualora pubblicamente disponibili, e si oppone all'eventuale conclusione di un protocollo o di un orientamento aggiuntivi volti ad ampliare la portata di tale disposizione al di là dell'attuale regime stabilito dalla Convenzione, che già rappresenta una sostanziale eccezione al principio di territorialità, in quanto potrebbe comportare l'accesso a distanza senza restrizioni da parte delle autorità di contrasto a server e computer situati in altre giurisdizioni, senza il ricorso agli accordi di assistenza giudiziaria reciproca e ad altri strumenti di cooperazione giudiziaria istituiti per garantire i diritti fondamentali dell'individuo, che includono la protezione dei dati e il giusto processo, in particolare la convenzione del Consiglio d'Europa n. 108; |
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34. |
invita la Commissione a effettuare, prima del luglio 2014, una valutazione dell'applicabilità del regolamento (CE) n. 2271/96 ai casi di conflitto di leggi sui trasferimenti di dati personali; |
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35. |
invita l'Agenzia per i diritti fondamentali ad effettuare una ricerca approfondita sulla tutela dei diritti fondamentali nel contesto della sorveglianza e in particolare sull'attuale situazione giuridica dei cittadini UE per quanto riguarda i mezzi di ricorso a loro disposizione in relazione a tali pratiche; |
Trasferimenti internazionali di dati
Quadro giuridico degli Stati Uniti sulla protezione dei dati e «Safe Harbour» statunitense
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36. |
osserva che le aziende identificate dalle rivelazioni dei media in quanto coinvolte nella sorveglianza di massa su larga scala degli interessati dell'UE da parte dell'NSA degli Stati Uniti sono aziende che hanno autocertificato la loro adesione all'accordo «Safe Harbour», e che tale accordo è lo strumento giuridico utilizzato per il trasferimento di dati personali dell'UE agli Stati Uniti (ad esempio Google, Microsoft, Yahoo!, Facebook, Apple e LinkedIn); esprime il timore che queste organizzazioni non abbiano codificato le informazioni e le comunicazioni che scorrono tra i loro centri di dati, consentendo in tal modo ai servizi di intelligence di intercettare le informazioni; accoglie con favore le successive dichiarazioni di alcune aziende statunitensi che hanno affermato di voler accelerare i piani per implementare la codifica dei flussi di dati tra i loro centri dati globali; |
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37. |
ritiene che l'accesso su larga scala da parte delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti ai dati personali dell'UE trattati con l'accordo «Safe Harbour» non soddisfi i criteri di deroga per motivi di «sicurezza nazionale»; |
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38. |
ritiene che, dal momento che nelle circostanze attuali i principi dell'accordo «Safe Harbour» non forniscono una protezione adeguata per i cittadini dell'UE, tali trasferimenti debbano essere effettuati nell'ambito di altri strumenti, come le clausole contrattuali o le BCR, purché tali strumenti definiscano garanzie e protezioni specifiche e non siano elusi da altri quadri giuridici; |
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39. |
ritiene che la Commissione non sia intervenuta per porre rimedio alle ben note criticità concernenti l'attuale applicazione dell'accordo «Safe Harbour»; |
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40. |
invita la Commissione a presentare misure che prevedano la sospensione immediata della decisione 2000/520/CE della Commissione, che ha dichiarato l'adeguatezza dei principi sulla privacy dell'accordo «Safe Harbor» e delle relative FAQ pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti; invita le autorità statunitensi, quindi, ad avanzare la proposta di un nuovo quadro per il trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati Uniti che soddisfi i requisiti giuridici dell'Unione in materia di protezione dei dati e preveda l'adeguato livello di protezione necessario; |
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41. |
invita le autorità competenti degli Stati membri, in particolare i garanti della protezione dei dati, ad avvalersi dei loro attuali poteri e a sospendere immediatamente i flussi di dati a qualsiasi organizzazione che abbia autocertificato la propria adesione ai principi dell'accordo «Safe Harbour» degli Stati Uniti e ad esigere che i flussi di tali dati siano effettuati esclusivamente nell'ambito di altri strumenti e purché contengano le garanzie e le tutele necessarie rispetto alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone; |
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42. |
invita la Commissione a presentare entro il dicembre 2014 una valutazione globale del quadro USA in materia di privacy che contempli le attività commerciali, di polizia e di intelligence nonché raccomandazioni concrete in caso di assenza di una legge generale sulla protezione dei dati negli Stati Uniti; incoraggia la Commissione ad impegnarsi con l'amministrazione degli Stati Uniti al fine di stabilire un quadro giuridico che preveda un livello elevato di tutela delle persone fisiche riguardo alla protezione dei loro dati personali quando trasferiti negli Stati Uniti e a garantire l'equivalenza dei quadri UE e USA in materia di privacy; |
Trasferimenti verso altri paesi terzi previa decisione sull'adeguatezza
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43. |
ricorda che la direttiva 95/46/CE stabilisce che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo può avvenire solo se, fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma delle altre disposizioni della direttiva, il paese terzo di cui trattasi garantisce un adeguato livello di protezione, dal momento che lo scopo di questa disposizione è quello di garantire la continuità della tutela accordata dalla legge sulla protezione dei dati dell'UE nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell'UE; |
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44. |
rammenta che la direttiva 95/46/CE prevede altresì che l'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una serie di tali operazioni di trasferimento di dati; rammenta altresì che detta direttiva conferisce inoltre alla Commissione competenze di esecuzione per dichiarare se un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato alla luce dei criteri stabiliti dalla direttiva 95/46/CE; ricorda che la direttiva 95/46/CE autorizza infine la Commissione a dichiarare se un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato; |
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45. |
ricorda che in quest'ultimo caso gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione, e che la Commissione dovrebbe avviare negoziati al fine di porre rimedio alla situazione; |
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46. |
invita la Commissione e gli Stati membri a valutare senza indugio se il livello adeguato di protezione del Privacy Act della Nuova Zelanda e quello della legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e dei documenti elettronici, come dichiarato dalle decisioni della Commissione 2013/65/UE e 2002/2/CE, sia stato leso dal coinvolgimento delle agenzie nazionali di intelligence di tali paesi nella sorveglianza di massa dei cittadini dell'UE e, se necessario, a prendere opportune misure per sospendere o annullare le decisioni di adeguatezza; invita inoltre la Commissione a valutare la situazione per gli altri paesi che hanno ottenuto una valutazione di adeguatezza; si attende che la Commissione riferisca al Parlamento circa le risultanze cui è pervenuta riguardo ai paesi summenzionati, entro il dicembre 2014; |
Trasferimenti basati su clausole contrattuali e altri strumenti
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47. |
ricorda che i garanti nazionali della protezione dei dati hanno indicato che né le clausole contrattuali tipo né le BCR sono state redatte pensando a situazioni di accesso ai dati personali a fini di sorveglianza di massa, e che tale accesso non sarebbe in linea con le clausole di deroga delle clausole contrattuali o BCR che si riferiscono alle deroghe eccezionali per un interesse legittimo in una società democratica, se necessario e proporzionato; |
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48. |
invita gli Stati membri a vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi sulla base delle clausole contrattuali tipo, delle clausole contrattuali o delle BCR autorizzati dalle autorità nazionali competenti, laddove sia probabile che la legge alla quale il destinatario di dati è soggetto gli imponga requisiti che vanno oltre le limitazioni strettamente necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica e che possono avere un effetto negativo sulle garanzie previste dalla legge sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo, o perché la prosecuzione del trasferimento comporterebbe un rischio di grave danno agli interessati; |
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49. |
invita il gruppo di lavoro articolo 29 a emanare orientamenti e raccomandazioni sulle misure di salvaguardia e tutele che gli strumenti contrattuali per i trasferimenti internazionali di dati personali dell'UE dovrebbero contenere, al fine di garantire la tutela della privacy, i diritti e le libertà fondamentali delle persone, tenendo conto in particolare delle leggi dei paesi terzi in materia di intelligence e sicurezza nazionale e il coinvolgimento delle società che ricevono i dati in un paese terzo nelle attività di sorveglianza di massa operata dai servizi di intelligence di un paese terzo; |
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50. |
invita la Commissione a esaminare senza indugio le clausole contrattuali tipo che ha stabilito, al fine di valutare se esse forniscano la necessaria protezione per quanto riguarda l'accesso ai dati personali trasferiti nell'ambito delle clausole a fini di intelligence e, se del caso, di rivederle; |
Trasferimenti basati sull'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria
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51. |
invita la Commissione a condurre entro la fine del 2014 una valutazione approfondita dell'attuale accordo sull'assistenza giudiziaria reciproca, conformemente al suo articolo 17, al fine di verificarne l'attuazione pratica e controllare, in particolare, se gli Stati Uniti abbiano fatto un uso efficace dello stesso per ottenere informazioni o prove nell'UE e se l'accordo sia stato eluso per acquisire le informazioni direttamente nell'UE, e a valutare l'impatto sui diritti fondamentali delle persone; tale valutazione dovrebbe far riferimento non solo alle dichiarazioni ufficiali statunitensi come base sufficiente per l'analisi, ma anche basarsi su specifiche valutazioni dell'UE; questa revisione approfondita dovrebbe anche affrontare le conseguenze dell'applicazione dell'architettura costituzionale dell'Unione a questo strumento, al fine di adeguarlo al diritto dell'Unione, tenendo conto in particolare del protocollo 36 e dell'articolo 10, nonché della dichiarazione 50 relativa a tale protocollo; chiede altresì al Consiglio e alla Commissione di valutare gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti al fine di garantire la coerenza di tali accordi bilaterali con gli accordi cui l'UE si attiene o cui deciderà di attenersi con gli Stati Uniti; |
Assistenza giudiziaria dell'UE in materia penale
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52. |
invita il Consiglio e la Commissione a informare il Parlamento circa l'utilizzo effettivo da parte degli Stati membri della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri, in particolare il titolo III sull'intercettazione delle telecomunicazioni; invita la Commissione a presentare una proposta, conformemente alla dichiarazione 50, riguardante il protocollo 36 come richiesto, prima della fine del 2014, al fine di adeguarlo al quadro del trattato di Lisbona; |
Trasferimenti basati su accordi TFTP e PNR
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53. |
è del parere che le informazioni fornite dalla Commissione europea e dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti non chiariscano se le agenzie di intelligence statunitensi hanno accesso alla messaggistica finanziaria SWIFT nell'UE, intercettando le reti SWIFT o i sistemi operativi delle banche o le reti di comunicazione, autonomamente o in cooperazione con le agenzie di intelligence nazionali dell'UE e senza dover ricorrere ai canali bilaterali di assistenza giudiziaria reciproca e cooperazione giudiziaria; |
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54. |
ribadisce la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 e chiede alla Commissione la sospensione dell'accordo TFTP; |
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55. |
invita la Commissione a reagire alle preoccupazioni secondo cui tre dei principali sistemi di prenotazione computerizzati utilizzati dalle compagnie aeree di tutto il mondo si trovano negli Stati Uniti e che i dati PNR sono salvati in sistemi cloud che operano sul territorio degli Stati Uniti sotto la legge statunitense e che non sono adeguati alla protezione dei dati; |
Accordo quadro sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia («accordo quadro»)
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56. |
ritiene che una soluzione soddisfacente a titolo dell'«accordo quadro» sia una condizione fondamentale per ripristinare pienamente la fiducia tra i partner transatlantici; |
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57. |
chiede l'immediata ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti sull'«accordo quadro», che dovrebbe porre i diritti dei cittadini dell'UE sullo stesso piano dei diritti dei cittadini statunitensi; sottolinea inoltre che l'accordo dovrebbe prevedere mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario efficaci e applicabili per tutti i cittadini dell'UE negli Stati Uniti, senza alcuna discriminazione; |
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58. |
chiede alla Commissione e al Consiglio di non avviare eventuali nuovi accordi settoriali o accordi per il trasferimento di dati personali a fini di contrasto con gli Stati Uniti fino a quando l«accordo quadro» non sia entrato in vigore; |
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59. |
esorta la Commissione a riferire in dettaglio sui vari punti del mandato negoziale e sullo stato attuale dei lavori entro l'aprile 2014; |
Riforma della protezione dei dati
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60. |
invita la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri ad accelerare i lavori su tutto il pacchetto relativo alla protezione dei dati per consentirne l'adozione nel 2014, in modo che i cittadini dell'UE possano godere di un elevato livello di protezione nell'immediato futuro; sottolinea che il forte impegno e il pieno sostegno da parte del Consiglio sono una condizione necessaria per dimostrare la credibilità e l'assertività nei confronti dei paesi terzi; |
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61. |
sottolinea che sia il regolamento sulla protezione dei dati sia la direttiva sulla protezione dei dati sono necessari per tutelare i diritti fondamentali delle persone e che, pertanto, entrambi devono essere trattati come un pacchetto da adottare contemporaneamente, al fine di garantire che tutte le attività di trattamento dei dati nell'UE offrano un elevato livello di protezione in tutte le circostanze; sottolinea che adotterà ulteriori misure di cooperazione in materia di attività di contrasto soltanto dopo che il Consiglio avrà avviato negoziati con il Parlamento e la Commissione sul pacchetto relativo alla protezione dei dati; |
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62. |
ricorda che i concetti di «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e «privacy by default» (impostazioni automatiche di tutela della vita privata) costituiscono un rafforzamento della protezione dei dati e dovrebbero essere applicati come orientamenti per tutti i prodotti, servizi e sistemi offerti in internet; |
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63. |
ritiene che criteri più elevati in materia di trasparenza e sicurezza per i servizi online e di telecomunicazione siano un principio fondamentale per un migliore regime di protezione dei dati; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla standardizzazione delle condizioni generali per i servizi online e di telecomunicazione e a incaricare un'autorità di controllo di verificare la conformità con le condizioni generali; |
«Cloud computing»
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64. |
rileva che la fiducia nel cloud computing e nei fornitori di servizi cloud degli Stati Uniti sono stati influenzati negativamente dalle pratiche sopra descritte; sottolinea, quindi, che lo sviluppo di servizi cloud e soluzioni informatiche europei sono un elemento essenziale per la crescita e l'occupazione e la fiducia nei servizi e fornitori di cloud computing nonché per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali; |
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65. |
invita tutti gli organi pubblici dell'Unione a non utilizzare i servizi cloud laddove possano essere applicate normative di paesi terzi; |
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66. |
ribadisce la sua profonda preoccupazione in merito all'obbligo di divulgare direttamente dati personali e informazioni UE, elaborati in virtù di accordi di cloud computing, alle autorità di paesi terzi da parte di fornitori di servizi di cloud computing soggetti alla normativa di paesi terzi o che utilizzano server di archiviazione ubicati in paesi terzi, nonché in merito all'accesso diretto a distanza a dati personali e informazioni elaborati dalle autorità di contrasto e dai servizi di intelligence di paesi terzi; |
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67. |
deplora che tale accesso avvenga generalmente tramite applicazione diretta delle proprie norme giuridiche da parte delle autorità di paesi terzi, senza ricorrere a strumenti internazionali istituiti per la cooperazione giuridica, come gli accordi di assistenza giudiziaria reciproca o altre forme di cooperazione giudiziaria; |
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68. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori per istituire un partenariato europeo per il cloud computing coinvolgendo appieno la società civile e la comunità tecnologica, come la Internet Engineering Task Force (IETF) e integrando gli aspetti relativi alla protezione dei dati; |
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69. |
esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nella negoziazione di accordi internazionali che includano il trattamento di dati personali, ai rischi e alle sfide che il cloud computing comporta per i diritti fondamentali, in particolare, ma non solo, per il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, come stabilito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esorta inoltre la Commissione a prendere atto delle norme nazionali del partner negoziale in materia di accesso ai dati personali elaborati attraverso servizi di cloud computing da parte delle autorità di contrasto e delle agenzie di intelligence, in particolare richiedendo che l'accesso ai dati sia consentito soltanto nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge e in presenza di una base giuridica inequivocabile, e che sia previsto l'obbligo di specificare le condizioni precise di accesso, le finalità di tale accesso, le misure di sicurezza attuate in sede di trasferimento dei dati e i diritti del singolo, nonché le norme concernenti la vigilanza e mezzi di ricorso efficaci; |
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70. |
ricorda che tutte le imprese che offrono servizi all'interno dell'UE sono tenute a rispettare senza eccezioni il diritto dell'Unione e sono responsabili di eventuali violazioni e sottolinea l'importanza di avere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive che possano essere comminate ai fornitori di servizi di «cloud computing» che non rispettano le norme europee in materia di protezione dei dati; |
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71. |
invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a valutare in che misura siano state violate le norme europee sulla privacy e la protezione dei dati attraverso la cooperazione delle persone giuridiche dell'Unione con i servizi segreti o attraverso l'accettazione di ingiunzioni dei tribunali di giurisdizioni esterne con richieste di dati personali dei cittadini dell'UE contrarie alla legislazione europea in materia di protezione dei dati; |
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72. |
invita le aziende che forniscono nuovi servizi utilizzando «Big Data» e nuove applicazioni, come l'«internet degli oggetti», a integrare misure per la protezione dei dati già in fase di sviluppo al fine di mantenere un elevato livello di fiducia tra i cittadini; |
Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
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73. |
riconosce che l'UE e gli Stati Uniti d'America stanno proseguendo i negoziati per un partenariato transatlantico su commercio e investimenti, che ricopre una grande importanza strategica per generare un'ulteriore crescita economica; |
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74. |
sottolinea con forza, in considerazione dell'importanza dell'economia digitale nel rapporto e nel rispristino della fiducia tra UE e Stati Uniti, che l'approvazione da parte del Parlamento europeo all'accordo TTIP definitivo potrebbe essere compromessa finché non si abbandoneranno del tutto le attività di sorveglianza di massa generalizzata e l'intercettazione delle comunicazioni presso le istituzioni e le rappresentanze diplomatiche dell'UE e finché non si troverà una soluzione adeguata alla questione dei diritti alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo; sottolinea che il Parlamento europeo può dare la sua approvazione all'accordo TTIP definitivo solo a condizione che quest'ultimo rispetti pienamente, tra l'altro, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dell'UE, e che la tutela della privacy degli individui in relazione al trattamento e alla diffusione di dati personali continui a essere disciplinata dall'articolo XIV del GATS; sottolinea che la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati non può essere considerata una «discriminazione arbitraria o ingiustificabile» nell'ambito dell'applicazione dell'articolo XIV del GATS; |
Controllo democratico dei servizi di intelligence
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75. |
sottolinea che, nonostante il controllo delle attività dei servizi d'intelligence debba basarsi sia sulla legittimità democratica (solido quadro giuridico, autorizzazione ex ante e verifica ex post) sia su capacità e competenze tecniche adeguate, la maggior parte degli attuali organismi di controllo dell'UE e degli Stati Uniti mancano fortemente di entrambi gli elementi, in particolare delle capacità tecniche; |
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76. |
invita, come avvenuto nel caso di Echelon, tutti i parlamenti nazionali che non hanno ancora proceduto in tal senso a predisporre un controllo incisivo delle attività d'intelligence da parte dei deputati o degli organismi specializzati con competenze giuridiche in fatto d'indagini; invita i parlamenti nazionali a garantire che tali comitati/organismi di controllo dispongano di sufficienti risorse, competenze tecniche e strumenti giuridici, incluso il diritto di effettuare ispezioni in loco, per poter controllare efficacemente i servizi d'intelligence; |
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77. |
chiede l'istituzione di un gruppo di membri ed esperti che valuti, in modo trasparente e in collaborazione con i parlamenti nazionali, raccomandazioni per un maggiore controllo democratico, in particolare un controllo parlamentare, dei servizi d'intelligence e per una maggiore collaborazione in materia di controllo nell'UE, soprattutto per quanto concerne la sua dimensione transfrontaliera; ritiene che il gruppo debba valutare in particolare la possibilità di elaborare norme minime europee ovvero orientamenti in materia di controllo (ex ante ed ex post) dei servizi d'intelligence, sulla base delle migliori pratiche esistenti e delle raccomandazioni degli organismi internazionali (ONU, Consiglio d'Europa), ivi compresa la questione degli organismi di controllo considerati quali terza parte secondo «la regola del terzo», o il principio del «controllo dell'originatore», concernenti il controllo e la responsabilità dell'intelligence di paesi esteri, criteri per una maggiore trasparenza, sulla base del principio generale dell'accesso alle informazioni e dei cosiddetti principi di «Tshwane» (43), oltre ai principi riguardanti i limiti di durata e di portata delle attività di sorveglianza, onde assicurare che tali attività siano proporzionate e limitate alla loro finalità; |
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78. |
invita il gruppo in parola a preparare una relazione in vista e da ausilio per i preparativi di una conferenza che il Parlamento organizzerà con gli organismi nazionali di controllo, parlamentari o indipendenti che siano, entro l'inizio del 2015; |
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79. |
invita gli Stati membri ad avvalersi delle migliori pratiche in modo da migliorare l'accesso dei propri organi di controllo alle informazioni sulle attività d'intelligence (comprese le informazioni classificate e le informazioni provenienti da altri servizi) e da garantire la facoltà di svolgere ispezioni in loco, una serie di solidi poteri d'interrogazione, risorse e competenze tecniche adeguate, una rigorosa indipendenza rispetto ai relativi governi e un obbligo di rendicontazione nei confronti dei rispettivi parlamenti; |
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80. |
invita gli Stati membri a sviluppare una cooperazione fra gli organismi di controllo, in particolare nell'ambito della rete europea ENNIR (European Network of National Intelligence Reviewers); |
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81. |
esorta il VP/AR a riferire periodicamente agli organismi responsabili del Parlamento in merito alle attività del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (IntCen), che è parte del Servizio europeo per l'azione esterna, in merito al pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme UE vigenti in materia di riservatezza dei dati, consentendo un migliore controllo del Parlamento sulla dimensione esterna delle politiche UE; esorta la Commissione e il VP/AR a presentare, entro dicembre 2014, una proposta di base giuridica per le attività del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (IntCen), se dovessero essere previste operazioni o future competenze nel settore dell'Intelligence o nei suoi impianti di raccolta dati che possano avere un impatto sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione; |
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82. |
invita la Commissione a presentare, entro dicembre 2014, una proposta concernente una procedura europea per il rilascio del nulla osta di sicurezza per tutti i titolari di cariche dell'UE, in quanto il sistema attuale, che si basa sul nulla osta di sicurezza dello Stato membro di cittadinanza, prevede requisiti e tempi differenti per le procedure all'interno dei sistemi nazionali, il che comporta pertanto un trattamento diverso dei deputati e del loro personale a seconda della loro cittadinanza; |
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83. |
rammenta le disposizioni dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune, le quali andrebbero applicate per migliorare il controllo a livello di UE; |
Agenzie dell'Unione europea
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84. |
invita l'Autorità di controllo comune dell'Europol, insieme alle autorità nazionali per la protezione dei dati, a effettuare un'ispezione congiunta entro la fine del 2014, allo scopo di accertare se le informazioni e i dati personali condivisi con Europol siano stati legittimamente acquisiti dalle autorità nazionali, in particolare se le informazioni o i dati siano stati inizialmente acquisiti dai servizi d'intelligence nell'UE o in un paese terzo, e se esistano misure adeguate volte a prevenire l'uso e l'ulteriore diffusione di tali informazioni o dati; è del parere che Europol non dovrebbe trattare informazioni o dati ottenuti in violazione dei diritti fondamentali che sarebbero tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali; |
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85. |
invita Europol ad avvalersi pienamente del proprio mandato per chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare indagini penali in relazione ai principali attacchi e violazioni in ambito informatico aventi un potenziale impatto transfrontaliero; ritiene che il mandato di Europol vada rafforzato al fine di permettergli di avviare le proprie indagini a seguito di sospetti di attacchi dannosi alla rete e ai sistemi di informazione di due o più Stati membri od organismi dell'Unione (44); invita la Commissione a riesaminare le attività del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica presso Europol (EC3) e, se del caso, ad avanzare una proposta di quadro globale per il rafforzamento delle competenze del centro; |
Libertà di espressione
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86. |
esprime profonda preoccupazione per le crescenti minacce alla libertà di stampa e per l'effetto deterrente sui giornalisti provocato dalle intimidazioni da parte delle autorità statali, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza delle fonti giornalistiche; ribadisce le richieste espresse nella sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla «Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE»; |
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87. |
prende atto del fermo di David Miranda e del sequestro del materiale in suo possesso da parte delle autorità del Regno Unito ai sensi dell'allegato 7 del Terrorism Act 2000 (così come della richiesta avanzata al quotidiano The Guardian di distruggere, ovvero consegnare il materiale); è preoccupato che ciò rappresenti una possibile e preoccupante ingerenza nel diritto alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione, riconosciuto dall'articolo 10 della CEDU e dall'articolo 11 della Carta dell'UE, e che in casi come questo ci possa essere un abuso della normativa intesa a combattere il terrorismo; |
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88. |
richiama l'attenzione sulla difficile situazione in cui versano gli informatori e i relativi sostenitori, ivi compresi i giornalisti a seguito delle loro rivelazioni; invita la Commissione a valutare se è opportuno che una futura proposta legislativa volta a istituire un programma europeo efficace e globale per la protezione degli informatori, come già richiesto nella risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2013, comprenda anche altre sfere di competenza dell'Unione, prestando particolare attenzione alla complessità della denuncia delle irregolarità nel campo dell'intelligence; invita gli Stati membri a esaminare approfonditamente la possibilità di concedere agli informatori protezione internazionale dalla prosecuzione; |
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89. |
invita gli Stati membri a provvedere a che la loro normativa, segnatamente in materia di sicurezza nazionale, preveda un'alternativa sicura al silenzio per rendere noti o segnalare atti illeciti, tra cui corruzione, reati, violazioni di obblighi giuridici, errori giudiziari e abusi di autorità, che sia altresì in linea con le disposizioni contenute nei diversi strumenti internazionali (ONU e Consiglio d'Europa) di lotta alla corruzione, con i principi definiti nella risoluzione dell'APCE n. 1729 (2010), i principi di «Tshwane», ecc.; |
Sicurezza informatica nell'UE
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90. |
sottolinea che i recenti episodi dimostrano chiaramente la forte vulnerabilità dell'UE, e in particolare delle istituzioni dell'Unione, dei governi e parlamenti nazionali, delle principali società europee, delle infrastrutture e delle reti informatiche europee, agli attacchi sofisticati che utilizzano software e malware complessi; rileva che tali attacchi necessitano di risorse finanziarie e umane di un'entità tale da far supporre che provengano da enti statali che agiscono per conto di governi stranieri; ritiene, in siffatto contesto, che il caso di pirateria informatica o di intercettazione della società di telecomunicazioni Belgacom costituisca un esempio preoccupante di attacco a danno delle capacità informatiche dell'UE; evidenzia che un rafforzamento della capacità e della sicurezza informatiche dell'Unione attenua altresì il grado di vulnerabilità della stessa di fronte a gravi attacchi cibernetici provenienti da grandi organizzazioni criminali o gruppi terroristici; |
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91. |
ritiene che le rivelazioni in materia di sorveglianza di massa, elemento scatenante dell'attuale crisi, possano essere colte come un'opportunità per l'Europa affinché prenda l'iniziativa e sviluppi, quale provvedimento strategico prioritario, capacità autonome e solide legate a risorse informatiche chiave; sottolinea che, al fine di guadagnare nuovamente fiducia, una siffatta capacità informatica europea dovrebbe fondarsi, per quanto possibile, su norme aperte come pure su software e, se possibile, hardware open-source, rendendo l'intera catena di approvvigionamento, dalla progettazione del processore al livello di applicazione, trasparente e assoggettabile a revisione; sottolinea che, per recuperare competitività nel settore strategico dei servizi informatici, occorre avviare un «nuovo corso digitale», con uno sforzo comune e su vasta scala da parte delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, degli istituti di ricerca, dell'industria e della società civile; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare gli appalti pubblici come leva per sostenere tale capacità di risorse in seno all'UE, facendo delle norme europee in materia di sicurezza e privacy un requisito fondamentale negli appalti pubblici di prodotti e servizi informatici; esorta pertanto la Commissione a rivedere le attuali pratiche in materia di appalti pubblici relativamente al trattamento dei dati, al fine di valutare l'ipotesi di limitare le procedure di gara ad aziende certificate, ed eventualmente alle aziende dell'UE, laddove siano in gioco interessi in materia di sicurezza o altri interessi vitali; |
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92. |
condanna con fermezza il tentativo da parte dei servizi d'intelligence di abbassare gli standard di sicurezza informatica e d'installare backdoor in numerosi sistemi informatici; chiede alla Commissione di presentare un progetto legislativo per proibire l'uso di backdoor da parte delle autorità di contrasto; raccomanda, di conseguenza, l'uso di software open source in tutti gli ambienti in cui la sicurezza informatica costituisce motivo di preoccupazione; |
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93. |
invita tutti gli Stati membri, la Commissione, il Consiglio e il Consiglio europeo a dare pieno sostegno, anche attraverso finanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo, affinché si sviluppi una capacità tecnologica e di innovazione a livello europeo in relazione a strumenti, aziende e fornitori informatici (hardware, software, servizi e rete), anche ai fini di sicurezza informatica, crittografia e capacità crittografiche; invita tutte le istituzioni responsabili dell'UE e gli Stati membri a investire nelle tecnologie locali e indipendenti UE, a sviluppare in maniera massiccia e ad aumentare la capacità di accertamento; |
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94. |
invita la Commissione, gli enti di normalizzazione e l'ENISA a elaborare, entro dicembre 2014, norme minime e orientamenti in materia di sicurezza e privacy per sistemi informatici, reti e servizi, inclusi i servizi di cloud computing, al fine di proteggere meglio i dati personali dei cittadini dell'UE e l'integrità di tutti i sistemi informatici; crede che tali norme potrebbero diventare il parametro di riferimento per nuove norme globali e che debbano essere definite nel quadro di un processo aperto e democratico, anziché essere determinate da un singolo paese, da una singola entità o multinazionale; ritiene che, sebbene occorra prendere in considerazione le legittime preoccupazioni concernenti l'applicazione della legge e le attività d'intelligence ai fini del sostegno alla lotta al terrorismo, queste non dovrebbero portare a un indebolimento generale della sicurezza di tutti i sistemi informatici; sostiene le recenti decisioni della Internet Engineering Task Force (IETF) intese a includere i governi nel modello di minaccia per la sicurezza di Internet; |
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95. |
sottolinea che le autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni nazionali e dell'UE, e in taluni casi anche le società di telecomunicazione, hanno chiaramente trascurato la sicurezza informatica dei propri utenti e clienti; invita la Commissione ad avvalersi appieno dei poteri di cui dispone ai sensi della direttiva quadro in materia di e-privacy e telecomunicazioni per rafforzare la tutela della riservatezza delle comunicazioni attraverso l'adozione di misure volte a garantire la compatibilità delle apparecchiature terminali con il diritto degli utenti a controllare e proteggere i loro dati personali, e per garantire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di telecomunicazione, anche prescrivendo una crittografia delle comunicazioni che sia end-to-end e all'avanguardia; |
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96. |
appoggia la strategia informatica dell'UE, ma ritiene che non affronti tutte le possibili minacce e che debba essere ampliata onde contemplare comportamenti statali malevoli; sottolinea la necessità di rafforzare la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici; |
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97. |
invita la Commissione a presentare, entro gennaio 2015 al più tardi, un piano d'azione per sviluppare una maggiore indipendenza dell'UE nel settore informatico, fra cui un approccio più coerente per rafforzare le capacità tecnologiche informatiche europee (compresi i sistemi informatici, le apparecchiature, i servizi, il cloud computing, la crittografia e l'anonimizzazione) e proteggere le infrastrutture informatiche cruciali (anche in termini di proprietà e vulnerabilità); |
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98. |
invita la Commissione, nel quadro del prossimo programma di lavoro di Orizzonte 2020, a indirizzare maggiori risorse a favore della promozione, a livello europeo, di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione nel campo delle tecnologie informatiche, in particolare a favore delle tecnologie e infrastrutture per il rafforzamento della tutela della vita privata, della crittologia, dei sistemi informatici sicuri, delle migliori soluzioni possibili nel campo della sicurezza, ivi compresa la sicurezza open source, e di altri servizi della società dell'informazione, nonché a promuovere il mercato interno a livello europeo di software, hardware e mezzi e infrastrutture di comunicazione criptati, sviluppando anche una strategia industriale globale dell'UE per il settore informatico; ritiene che le piccole e medie imprese svolgano un ruolo speciale nella ricerca; sottolinea che non andrebbero concessi fondi dell'UE a favore di progetti la cui unica finalità consiste nello sviluppare strumenti per accedere illegalmente ai sistemi informatici; |
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99. |
chiede alla Commissione di delineare le attuali responsabilità e di esaminare, entro dicembre 2014 al più tardi, la necessità di un mandato più ampio, un migliore coordinamento e/o risorse e capacità tecniche aggiuntive per l'ENISA, il centro per la lotta alla criminalità informatica dell'Europol e altri centri specializzati dell'Unione, il CERT-UE e il GEPD, onde consentire loro di svolgere un ruolo di primo piano nella messa in sicurezza dei sistemi di comunicazione europei, di essere più efficienti nel prevenire e nell'indagare sulle principali violazioni informatiche in seno all'UE così come nello svolgere (o nell'aiutare gli Stati membri e gli organismi dell'UE a svolgere) indagini tecniche in loco concernenti le principali violazioni informatiche; invita, in particolare, la Commissione a valutare la possibilità di rafforzare il ruolo dell'ENISA per quanto concerne la difesa dei sistemi interni delle istituzioni dell'UE e a istituire in seno ad essa un gruppo di pronto intervento informatico (CERT) per l'UE e i suoi Stati membri; |
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100. |
chiede alla Commissione di valutare la necessità di un'accademia informatica dell'UE che riunisca i migliori esperti indipendenti, a livello europeo e internazionale, in tutti i campi correlati, con il compito di fornire a tutte le istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE pareri scientifici sulle tecnologie informatiche, ivi comprese strategie legate alla sicurezza; |
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101. |
invita i servizi competenti del segretariato generale del Parlamento europeo, sotto la responsabilità del suo Presidente, a elaborare una relazione intermedia entro dicembre 2014 oltre a condurre, entro giugno 2015 al più tardi, un esame e una valutazione approfonditi dell'affidabilità della sicurezza informatica del Parlamento europeo che siano incentrati su mezzi di bilancio, risorse umane, capacità tecniche, organizzazione interna e su tutti gli elementi pertinenti, al fine di raggiungere un elevato livello di sicurezza per i sistemi informatici del Parlamento europeo; ritiene che tale valutazione debba per lo meno fornire informazioni, analisi e raccomandazioni per quanto riguarda:
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102. |
chiede a tutte le istituzioni e alle agenzie dell'UE di svolgere un esercizio analogo in collaborazione con l'ENISA, Europol e i CERT, entro giugno 2015 al più tardi, e di elaborare entro dicembre 2014 una relazione intermedia, in particolare al Consiglio europeo, al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna (comprese le delegazioni dell'UE), alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Banca centrale europea; invita gli Stati membri a effettuare valutazioni analoghe; |
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103. |
sottolinea che, per quanto riguarda l'azione esterna dell'UE, occorre effettuare talune valutazioni dei fabbisogni di bilancio correlati, adottare senza indugio le prime misure nel caso del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nonché assegnare fondi adeguati nel progetto di bilancio per il 2015; |
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104. |
ritiene che i sistemi informatici su larga scala utilizzati nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, come il Sistema d'informazione Schengen II, il Sistema d'informazione visti, Eurodac e gli eventuali sistemi futuri, come un sistema ESTA dell'Unione, dovrebbero essere sviluppati e gestiti in modo tale da garantire che i dati non siano compromessi a seguito di richieste da parte di autorità di paesi terzi; chiede a eu-LISA di riferire al Parlamento circa l'affidabilità dei sistemi in uso entro la fine del 2014; |
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105. |
invita la Commissione e il SEAE a intervenire a livello internazionale, con le Nazioni Unite, in particolare, e in collaborazione con i partner interessati ad attuare una strategia dell'UE per la governance democratica di Internet al fine di evitare un'indebita influenza sulle attività di ICANN e IANA da parte di singole entità, società o paesi, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le parti interessate in tali organismi ed evitando al contempo di facilitare il controllo o la censura di Stato, oppure la «balcanizzazione» e la frammentazione di Internet; |
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106. |
invita l'UE ad assumere un ruolo guida per rimodellare l'architettura e la governance di Internet nell'ottica di far fronte ai rischi concernenti i flussi e l'archiviazione dei dati, con uno sforzo rivolto a una maggiore minimizzazione e trasparenza dei dati, a una minore archiviazione centralizzata dei dati grezzi, nonché alla deviazione del traffico Internet, ovvero alla completa crittografia end-to-end di tutto il traffico Internet in modo da evitare gli attuali rischi associati alla deviazione superflua del traffico attraverso il territorio di paesi che non rispettano le norme di base in materia di diritti fondamentali, protezione dei dati e della vita privata; |
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107. |
invita a promuovere:
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108. |
chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa su un sistema europeo di instradamento che comprenda l'elaborazione di registri dettagliati del traffico (CDR) a livello UE che sarà una sottostruttura dell'internet esistente e non si estenderà oltre i confini dell'UE; osserva che tutti i dati di instradamento e i CDR dovrebbero essere elaborati conformemente ai quadri giuridici dell'UE; |
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109. |
invita gli Stati membri, in collaborazione con l'ENISA, il centro CyberCrime dell'Europol, i CERT e le autorità nazionali per la protezione dei dati e le unità preposte alla lotta contro la criminalità informatica, a sviluppare una cultura della sicurezza e ad avviare una campagna di formazione e di sensibilizzazione al fine di consentire ai cittadini di fare una scelta più consapevole sui dati personali da mettere online e su come meglio proteggerli, anche attraverso la crittografia e un cloud computing protetto, avvalendosi appieno della piattaforma d'informazioni di interesse pubblico prevista dalla direttiva sul servizio universale; |
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110. |
invita la Commissione a presentare, entro dicembre 2014 al più tardi, una proposta legislativa per incoraggiare i produttori di hardware e software a introdurre una maggiore sicurezza e privacy nei loro prodotti attraverso caratteristiche progettuali e funzioni automatiche, prevedendo anche disincentivi per la raccolta indebita e sproporzionata dei dati personali di massa e la responsabilità giuridica da parte dei produttori per le vulnerabilità senza patch conosciute, i prodotti difettosi o non sicuri ovvero l'installazione di backdoor segrete che permettono l'accesso non autorizzato ai dati e il trattamento di questi ultimi; invita in tal senso la Commissione a valutare la possibilità di istituire un sistema di certificazione o convalida per l'hardware, comprese procedure di collaudo a livello di Unione onde assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti; |
Ripristino della fiducia
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111. |
crede che, oltre alla necessità di modifiche legislative, l'indagine abbia evidenziato l'esigenza per gli Stati Uniti di ristabilire la fiducia con i suoi partner UE, dal momento che sono principalmente in gioco le attività delle agenzie d'intelligence statunitensi; |
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112. |
sottolinea che la crisi di fiducia venutasi a creare si estende:
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Tra l'UE e gli Stati Uniti d'America
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113. |
ricorda l'importante partenariato storico e strategico tra gli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti, fondato su una fede comune nella democrazia, nello Stato di diritto e nei diritti fondamentali; |
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114. |
ritiene che la sorveglianza di massa dei cittadini e lo spionaggio di leader politici da parte degli Stati Uniti abbiano causato gravi danni alle relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti e abbiano influito negativamente sulla fiducia nelle organizzazioni statunitensi che operano nell'UE; è del parere che tale situazione sia ulteriormente aggravata dalla mancanza di vie di ricorso giudiziario e amministrativo, in virtù del diritto statunitense, per i cittadini dell'UE, in particolare in casi di attività di sorveglianza ai fini di intelligence; |
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115. |
riconosce, alla luce delle sfide globali che attendono l'UE e gli Stati Uniti, che il partenariato transatlantico deve essere ulteriormente rafforzato, e che è di vitale importanza che la cooperazione transatlantica nella lotta al terrorismo continui sulla base di una nuova fiducia fondata su un vero rispetto comune dello Stato di diritto e sul rifiuto di tutte le pratiche indiscriminate di sorveglianza di massa; insiste pertanto sulla necessità che gli Stati Uniti adottino misure precise per ristabilire la fiducia e porre nuovamente l'accento sui valori fondamentali condivisi alla base del partenariato; |
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116. |
è pronto a impegnarsi in un dialogo con le controparti statunitensi affinché, nell'attuale dibattito pubblico e congressuale americano sulla riforma della sorveglianza e sulla revisione del controllo dei servizi d'intelligence, siano garantiti il diritto alla privacy e altri diritti dei cittadini e dei residenti dell'UE, ovvero delle altre persone tutelate dal diritto dell'Unione, nonché gli equivalenti diritti all'informazione e alla tutela della privacy presso i tribunali statunitensi, compresi gli strumenti di ricorso giuridico, attraverso, a titolo di esempio, una revisione del Privacy Act e dell'Electronic Communications Privacy Act come pure una ratifica del primo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di modo che l'attuale discriminazione non si perpetui; |
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117. |
insiste sulla necessità di intraprendere le riforme necessarie e fornire efficaci garanzie agli europei per assicurare che l'uso degli strumenti di sorveglianza e il trattamento dei dati ai fini d'intelligence straniera siano proporzionali, limitati da condizioni chiaramente definite e collegati a un ragionevole sospetto o una probabile causa di attività terroristica; sottolinea che lo scopo in parola deve essere soggetto a controllo giurisdizionale trasparente; |
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118. |
ritiene che occorrano segnali politici chiari dai nostri partner americani per dimostrare che gli Stati Uniti distinguono tra alleati e avversari; |
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119. |
esorta la Commissione europea e l'amministrazione degli Stati Uniti ad affrontare, nel quadro dei negoziati in corso su un accordo quadro UE-USA sul trasferimento dei dati a fini di contrasto, le questioni legate ai diritti in materia di informazione e di ricorso giudiziario dei cittadini dell'UE, e a concludere tali negoziati, in linea con l'impegno assunto in occasione della riunione ministeriale «Giustizia e affari interni» UE-USA del 18 novembre 2013, prima dell'estate 2014; |
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120. |
incoraggia gli Stati Uniti ad aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatico dei dati a carattere personale (convenzione n. 108), dal momento che hanno aderito alla Convenzione sulla criminalità informatica del 2001, rafforzando in tal modo la base giuridica condivisa fra gli alleati transatlantici; |
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121. |
invita le istituzioni dell'UE a valutare la possibilità di stabilire con gli Stati Uniti un codice di condotta per garantire che non vengano effettuate attività di spionaggio da parte degli Stati Uniti nei confronti delle istituzioni e delle strutture dell'UE; |
All'interno dell'Unione europea
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122. |
ritiene inoltre che il coinvolgimento e le attività degli Stati membri dell'UE abbiano portato a una perdita di fiducia, sia tra gli Stati membri che tra i cittadini UE e le relative autorità nazionali; è del parere che solo una massima chiarezza circa le finalità e i mezzi di sorveglianza, un dibattito pubblico e, in ultima analisi, la revisione della normativa, che preveda la fine delle attività di sorveglianza di massa e il rafforzamento del sistema di controllo giudiziario e parlamentare, saranno in grado di ripristinare la fiducia perduta; ribadisce le difficoltà inerenti allo sviluppo di politiche globali a livello di UE in materia di sicurezza dal momento che sono in atto attività di sorveglianza di questo tipo; sottolinea che il principio dell'UE di leale cooperazione presuppone che gli Stati membri si astengano dal condurre attività di intelligence nel territorio di altri Stati membri; |
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123. |
prende atto del fatto che alcuni Stati membri stanno perseguendo una comunicazione di tipo bilaterale con le autorità statunitensi in merito alle accuse di spionaggio, e che alcuni di essi hanno concluso (Regno Unito) o prevedono di concludere (Germania, Francia) cosiddetti accordi di «antispionaggio»; sottolinea che tali Stati membri devono rispettare appieno gli interessi e il quadro legislativo dell'UE nel suo insieme; ritiene che tali accordi bilaterali siano controproducenti e non pertinenti, dato che è necessario un approccio europeo alla problematica in questione; chiede al Consiglio di informare il Parlamento circa gli sviluppi realizzati dagli Stati membri in merito a un accordo reciproco antispionaggio a livello di Unione; |
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124. |
ritiene che tali accordi non debbano violare i trattati dell'Unione, in particolare il principio di leale cooperazione (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE), o compromettere le politiche dell'UE in generale e, più specificamente, il mercato interno, la concorrenza leale e lo sviluppo economico, industriale e sociale; decide di esaminare la conformità di qualsiasi accordo di questo tipo con il diritto europeo e si riserva il diritto di attivare le procedure previste dal trattato nel caso in cui si dimostri che tali accordi siano in contraddizione con il principio di coesione dell'Unione o i principi fondamentali su cui si basa; |
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125. |
invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per garantire una migliore cooperazione con l'obiettivo di fornire garanzie contro lo spionaggio, in cooperazione con gli organi e le agenzie pertinenti dell'UE, ai fini della tutela dei cittadini e delle istituzioni dell'UE, delle imprese europee, dell'industria europea, delle infrastrutture e delle reti informatiche, nonché della ricerca europea; ritiene che il coinvolgimento attivo delle parti interessate dell'UE sia un requisito indispensabile per un efficace scambio di informazioni; osserva che le minacce alla sicurezza hanno assunto un carattere più internazionale, diffuso e complesso, che presuppone pertanto una maggiore cooperazione a livello europeo; ritiene che tale sviluppo debba riflettersi meglio nei trattati, e chiede pertanto una revisione di questi ultimi al fine di rafforzare il concetto di leale cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'obiettivo inteso a realizzare uno spazio di sicurezza, nonché di evitare attività di spionaggio reciproco tra Stati membri all'interno dell'Unione; |
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126. |
ritiene che sia assolutamente necessario realizzare strutture di comunicazione a prova di intercettazione (email e telecomunicazioni, inclusi le linee terrestri e i telefoni cellulari) e sale riunione a prova di intercettazione presso tutte le istituzioni e delegazioni pertinenti dell'UE; invita pertanto a realizzare un sistema interno dell'UE di posta elettronica crittografata; |
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127. |
invita il Consiglio e la Commissione a dare il loro consenso senza ulteriori indugi alla proposta, approvata dal Parlamento europeo il 23 maggio 2012, di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata sulla base dell'articolo 226 TFUE; chiede di procedere a una revisione del trattato al fine di ampliare tali poteri di indagine per contemplare, senza limitazioni o eccezioni, tutti i settori di competenza o di attività dell'Unione e per includere la possibilità di effettuare interrogatori sotto giuramento; |
Sul piano internazionale
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128. |
invita la Commissione a presentare, entro gennaio 2015 al più tardi, una strategia dell'UE per la governance democratica di Internet; |
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129. |
invita gli Stati membri a dare seguito all'invito della 35a Conferenza internazionale dei commissari per la protezione dei dati e la privacy a sostenere l'adozione di un protocollo aggiuntivo all'articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), che dovrebbe basarsi sugli standard elaborati e approvati dalla Conferenza internazionale e sulle disposizioni dell'osservazione generale n. 16 del Comitato dei diritti umani relativa al Patto al fine di creare norme applicabili a livello internazionale per la protezione dei dati e la tutela della privacy nel rispetto dello Stato di diritto; invita gli Stati membri a includere in tale attività la richiesta di istituire un'agenzia internazionale delle Nazioni Unite responsabile, in particolare, di controllare gli strumenti di sorveglianza emergenti e di regolamentare e analizzare il loro impiego; chiede all'alto rappresentante/vicepresidente della Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna di adottare un'impostazione proattiva; |
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130. |
invita gli Stati membri a elaborare una strategia coerente e solida nel contesto delle Nazioni Unite, appoggiando in particolare la risoluzione sul «diritto alla privacy nell'era digitale» di cui si sono fatti promotori Brasile e Germania, adottata dal terzo Comitato della Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Comitato dei diritti umani) in data 27 novembre 2013, nonché prendendo ulteriori provvedimenti per la difesa del diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati a livello internazionale, evitando nel contempo di facilitare il controllo o la censura di Stato o la frammentazione di Internet, inclusa un'iniziativa a favore dell'adozione di un trattato internazionale che vieti le attività di sorveglianza di massa e a favore dell'istituzione di un'agenzia per assicurarne il controllo; |
Piano prioritario: «Habeas Corpus digitale europeo — Protezione dei diritti fondamentali nell'era digitale»
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131. |
decide di presentare ai cittadini, alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE le raccomandazioni summenzionate, sotto forma di piano prioritario per la prossima legislatura; invita la Commissione e le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE di cui alla presente risoluzione, in conformità dell'articolo 265 del TFUE, a dar seguito alle raccomandazioni e agli inviti contenuti nella presente risoluzione; |
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132. |
decide di varare un «Habeas Corpus digitale europeo — Protezione dei diritti fondamentali nell'era digitale» che preveda le otto azioni in appresso, di cui esso stesso sorveglierà l'attuazione:
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133. |
invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a promuovere l'«Habeas Corpus digitale europeo — Protezione dei diritti fondamentali nell'era digitale»; s'impegna ad agire in qualità di difensore dei diritti dei cittadini dell'UE in conformità del seguente programma di controllo dell'attuazione:
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o
o o
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134. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle autorità nazionali autorità preposte alla protezione dei dati, al GEPD, a eu-LISA, all'ENISA, all'Agenzia per i diritti fondamentali, al Gruppo dell'articolo 29, al Consiglio d'Europa, al Congresso degli Stati Uniti d'America, all'amministrazione statunitense, al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica federativa del Brasile, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite; |
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135. |
incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di riferire in Aula sull'argomento, un anno dopo l'approvazione della presente risoluzione; ritiene che sia essenziale valutare in che misura siano state seguite le raccomandazioni adottate dal Parlamento e analizzare ogni caso in cui non si sia dato seguito alle stesse. |
(1) http://www.un.org/en/documents/udhr/.
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement.
(3) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)016.aspx.
(5) La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme e La Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du Citoyen contro X, Tribunal de Grande Instance di Parigi.
(6) Cause di Privacy International e Liberty dinanzi all'Investigatory Powers Tribunal.
(7) Domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 34, di Big Brother Watch, Open Rights Group, English Pen e Dr. Constanze Kurz (ricorrenti) contro Regno Unito (convenuto).
(8) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.
(9) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 152.
(10) http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf.
(11) GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.
(12) GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 5.
(13) SEC(2013)0630 del 27.11.2013.
(14) Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón, del 12 dicembre 2013, nella causa C-293/12.
(15) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 3.
(16) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.
(17) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
(18) Documento del Consiglio 16987/2013.
(19) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 221.
(20) GU C 16 E del 22.1.2004, pag. 88.
(21) Testi approvati, P7_TA(2013)0203.
(22) Testi approvati, P7_TA(2013)0322.
(23) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(24) Testi approvati, P7_TA(2013)0449.
(25) Testi approvati, P7_TA(2013)0535.
(26) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 156.
(27) Klayman et al. contro Obama et al., azione civile n. 13-0851, 16 dicembre 2013.
(28) ACLU contro NSA, azione n. 06-CV-10204, 17 agosto 2006.
(29) http://consortiumnews.com/2014/01/07/nsa-insiders-reveal-what-went-wrong.
(30) Sentenza del 18 maggio 1982 nella causa C-155/79, AM & S Europe Limited contro Commissione delle Comunità europee.
(31) Cfr., in particolare le cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e altri contro Repubblica italiana, sentenza del 19 novembre 1991.
(32) GU L 28 del 30.1.2013, pag. 12.
(33) GU L 2 del 4.1.2002, pag. 13.
(34) Nella lettera si afferma che il governo degli Stati Uniti cerca e ottiene informazioni finanziarie raccolte attraverso canali normativi, mezzi di applicazione delle leggi, vie diplomatiche e di intelligence nonché attraverso scambi con partner stranieri, e che il governo statunitense sta utilizzando l'accordo TFTP per ottenere dati SWIFT non ottenuti da altre fonti;
(35) http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la.
(36) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25.
(37) COM(2012)0011 del 25.1.2012.
(38) COM(2012)0010 del 25.1.2012.
(39) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/139222.pdf
(40) N. 1 BvR 518/02 del 4 aprile 2006.
(41) Sentenza nella causa C-300/11, ZZ/segretario di Stato per il Dipartimento degli interni, 4 giugno 2013.
(42) Il programma «9 occhi» 'comprende Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Danimarca, Francia, Norvegia e Paesi Bassi; il programma «14 occhi» comprende questi paesi più Germania, Belgio, Italia, Spagna e Svezia.
(43) Principi globali in materia di sicurezza nazionale e diritto all'informazione, giugno 2013.
(44) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) (Testi approvati, P7_TA(2014)0121).
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/136 |
P7_TA(2014)0231
Valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto (2014/2006(INI))
(2017/C 378/15)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 dello stesso, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 85, 258, 259 e 260, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 2013, dal titolo «Quadro di valutazione UE della giustizia — Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita» (COM(2013)0160), |
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vista la lettera in data 6 marzo 2013 al Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, con la quale i ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi chiedono l'istituzione di un meccanismo che promuova il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri, |
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vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, |
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vista la proposta della Commissione sull'istituzione di una Procura europea (COM(2013)0534) che intende essere una risposta all'esigenza di creare uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, |
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visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, |
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viste le attività e le relazioni della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (la Commissione di Venezia), in particolare la sua relazione sullo Stato di diritto (Report on the Rule of Law — CDL-AD(2011)003riv), la sua relazione sull'indipendenza del sistema giudiziario — parte I: indipendenza dei giudici (Report on the Independence of the Judicial System — Part I: The Independence of Judges — CDL-AD (2010)004), e la sua relazione sugli standard europei per quanto concerne l'indipendenza del sistema giudiziario — parte II: il pubblico ministero (Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System — Part II: The Prosecution Service — CDL-AD (2010)040), |
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visto il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, |
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visto lo statuto modificato della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2013, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2014» (COM(2013)0800), |
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viste le attività e le relazioni della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), in particolare la sua ultima relazione di valutazione dei sistemi giudiziari europei (2012), |
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viste le sue risoluzioni sulla situazione, le norme e pratiche in materia di diritti fondamentali nell'Unione europea, nonché viste tutte le risoluzioni pertinenti nel campo dello Stato di diritto e della giustizia, fra cui quelle sulla corruzione e sul mandato d'arresto europeo (1), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0122/2014), |
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A. |
considerando che nel campo della giustizia penale la valutazione rafforza la fiducia reciproca e che quest'ultima è un elemento fondamentale per un'efficace attuazione degli strumenti di riconoscimento reciproco; che, nell'ambito del programma di Stoccolma, la valutazione figura tra i principali strumenti per l'integrazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; |
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B. |
considerando che i trattati forniscono la base necessaria per valutare le politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione, fra cui lo Stato di diritto; che la qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari sono priorità menzionate anche nel quadro del semestre europeo, il nuovo ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE; |
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C. |
considerando che il quadro di valutazione della giustizia rientra attualmente nel contesto del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, il che pone un'enfasi eccessiva sul valore economico della giustizia, mentre quest'ultima rappresenta un valore in sé e dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dagli interessi economici; |
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D. |
considerando che esiste la necessità di una cooperazione tra le autorità nazionali e di una visione comune della legislazione dell'Unione nel campo del diritto penale; |
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E. |
considerando che il quadro di valutazione 2013 della giustizia si concentra esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa, ma che dovrebbe anche includere la giustizia penale, poiché il funzionamento e l'integrità della giustizia penale hanno importanti ripercussioni anche sui diritti fondamentali e sono altresì legati in misura rilevante allo Stato di diritto; |
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F. |
considerando che nella relazione annuale (2012) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, nel capitolo sull'accesso a una giustizia efficiente e indipendente, sono state espresse preoccupazioni per quanto riguarda la situazione dello Stato di diritto, e in particolare per l'indipendenza giudiziaria, in alcuni Stati membri e, in tale contesto, per il diritto fondamentale di accesso alla giustizia, che ha gravemente risentito della crisi finanziaria; |
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G. |
considerando che la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari continua a rappresentare il motivo principale di condanna degli Stati membri dell'Unione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
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H. |
considerando che, da quando è stata creata nel 2002, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) ha sviluppato competenze di prima mano nell'analisi dei vari sistemi giudiziari nazionali e dispone di una base di conoscenze senza precedenti, che presenta un vero valore aggiunto, che aiuta gli Stati membri a migliorare la valutazione e il funzionamento dei propri sistemi giudiziari; considerando che il suo meccanismo di valutazione, giunto ora al quinto ciclo, abbraccia tutti i settori della giustizia e include nell'analisi varie categorie, come i dati demografici ed economici, il processo equo, l'accesso alla giustizia, le carriere dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati, ecc.; |
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I. |
considerando che, nella sua ultima relazione sullo Stato di diritto, la Commissione di Venezia ha elencato sei elementi sui quali vi è consenso e che costituiscono i pilastri fondamentali dello Stato di diritto, ovvero la legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà; l'accesso alla giustizia dinanzi a tribunali indipendenti e imparziali, compreso il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi; il rispetto dei diritti umani; la non-discriminazione e l'uguaglianza di fronte alla legge; |
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J. |
considerando che i lavori delle istituzioni europee dovrebbero essere imperniati su una stretta collaborazione e interazione, nonché avvalersi delle pratiche migliori e delle competenze di altri organi internazionali, tra cui gli organi specializzati del Consiglio d'Europa, in modo da evitare la sovrapposizione e la duplicazione delle attività e garantire un uso efficiente delle risorse; |
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K. |
considerando che il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno ribadito il proprio impegno a rafforzare la cooperazione negli ambiti di interesse comune — in particolare per quanto concerne la promozione e la protezione della democrazia pluralista nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto –, a utilizzare appieno gli organismi specializzati come la Commissione di Venezia e a sviluppare forme adeguate di cooperazione in risposta a nuove sfide; |
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L. |
considerando che il Parlamento ha più volte chiesto un rafforzamento dei meccanismi esistenti per garantire che i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del TUE siano rispettati, tutelati e promossi e per affrontare in modo rapido ed efficiente le situazioni di crisi nell'Unione e negli Stati membri; considerando che in seno al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione è in corso un dibattito sulla creazione di un «meccanismo nuovo»; |
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M. |
considerando che l'indipendenza del sistema giudiziario nonché dei giudici e dei pubblici ministeri degli Stati membri deve essere protetta da ogni forma di ingerenza politica; |
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N. |
considerando che qualsiasi decisione in materia dovrebbe garantire, in tempi brevi, la corretta applicazione dell'articolo 2 del TUE e assicurare che tutte le decisioni siano adottate sulla base di criteri e di una valutazione obiettivi, al fine di reagire alle critiche in materia di disparità di criteri, differenze di trattamento e parzialità politica; |
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O. |
considerando che l'applicazione degli strumenti dell'Unione in materia di giustizia penale, compreso, in tale contesto, il rispetto dei diritti fondamentali, e lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dipendono dal funzionamento efficace dei sistemi nazionali di giustizia penale; |
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P. |
considerando la necessità di un'amministrazione coerente e globale della giustizia, affinché i criminali, attraversando le frontiere, non possano sfruttare le differenze tra i sistemi penali degli Stati membri; |
Sviluppo del quadro di valutazione della giustizia in campo penale
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1. |
accoglie con favore il quadro di valutazione della giustizia elaborato dalla Commissione; deplora tuttavia il fatto che esso si concentri esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa; |
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2. |
sottolinea che l'istituzione di un quadro di valutazione della giustizia in campo penale fornirà un contributo essenziale allo sviluppo di una visione comune, a livello dei giudici e dei pubblici ministeri, della legislazione dell'UE in materia penale, rafforzando in questo modo la fiducia reciproca; |
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3. |
invita pertanto la Commissione a estendere gradualmente l'ambito del quadro di valutazione per trasformarlo in uno strumento globale e a se stante che valuti, attraverso l'impiego di indicatori oggettivi, tutti i settori della giustizia, tra cui quello penale, e tutte le questioni orizzontali inerenti alla giustizia, come l'indipendenza, l'efficienza e l'integrità del sistema giudiziario, le carriere dei giudici e il rispetto dei diritti processuali; invita la Commissione a coinvolgere tutti i soggetti pertinenti e a basarsi sulla loro esperienza e sulle lezioni apprese, nonché sul lavoro già svolto dagli organi del Consiglio d'Europa, per quanto attiene alla valutazione dello Stato di diritto e dei sistemi giudiziari, così come dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; |
Ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo
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4. |
invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano coinvolti nel processo come previsto dai trattati e che i risultati della valutazione siano regolarmente presentati loro; |
Partecipazione degli Stati membri
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5. |
deplora l'assenza di dati sui sistemi giudiziari nazionali e invita pertanto gli Stati membri a cooperare appieno con le istituzioni dell'UE e del Consiglio d'Europa e a raccogliere e fornire periodicamente dati imparziali, affidabili, oggettivi e confrontabili sui rispettivi sistemi giudiziari; |
Stato di diritto e diritti fondamentali
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6. |
invita la Commissione a rispondere alle reiterate richieste del Parlamento e a proporre:
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7. |
ribadisce che un eventuale meccanismo di questo tipo deve essere applicato a tutti gli Stati membri in modo trasparente, uniforme e su un piano di parità e deve puntare ad essere complementare ai lavori di altre istituzioni internazionali, come il Consiglio d'Europa e, in particolare, la sua Commissione di Venezia; chiede che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali partecipi alla valutazione; |
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8. |
chiede una maggiore cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione di Venezia; invita il Parlamento e il Consiglio d'Europa a elaborare un meccanismo adeguato per la richiesta di pareri alla Commissione di Venezia su temi di particolare interesse e ad assicurare la partecipazione del Parlamento, in qualità di osservatore, ai lavori della stessa; |
|
9. |
ritiene necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione tra la commissione competente del Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 199, in particolare sotto forma di riunioni periodiche e ad hoc, e nominare i rispettivi punti focali; estende ai rappresentanti del Consiglio d'Europa (commissioni competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Commissione di Venezia, CEPEJ, Commissario per i diritti umani) un invito permanente a partecipare alle pertinenti riunioni delle commissioni del PE; |
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10. |
chiede l'aggiornamento dell'accordo del 2007 sul rafforzamento della cooperazione tra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo per tener conto in maniera ottimale degli sviluppi intervenuti dopo l'adozione del trattato di Lisbona; chiede alla Conferenza dei presidenti, sulla base dell'articolo 199 del suo regolamento, di invitare l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ad avviare discussioni al fine di includere in questo quadro generale misure di cooperazione pratica tra i rispettivi organi; |
|
11. |
osserva che anche il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea deve essere oggetto di valutazioni periodiche; |
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12. |
invita il Consiglio e gli Stati membri ad assumersi pienamente le proprie responsabilità in materia di diritti fondamentali, come sancito dalla Carta e dai pertinenti articoli dei trattati, in particolare dagli articoli 2, 6 e 7 del TUE; reputa che questa sia una condizione preliminare affinché l'UE possa trattare in modo efficace le situazioni in cui i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali non sono rispettati dagli Stati membri; |
|
13. |
sottolinea che alla Commissione è conferito il potere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso in cui uno Stato membro non adempia agli obblighi sanciti dai trattati; |
o
o o
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14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0500, P7_TA(2013)0315, P7_TA(2011)0388, P7_TA(2013)0444, P7_TA(2014)0173 e P7_TA(2014)0174.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/140 |
P7_TA(2014)0232
Prepararsi a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza (2013/2180(INI))
(2017/C 378/16)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), |
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— |
vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (2), |
|
— |
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3), quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (4), |
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— |
vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), |
|
— |
vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (6), quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (7), |
|
— |
vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (8), |
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— |
vista la proposta di direttiva della Commissione dell'11 luglio 2012 relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online, |
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— |
vista la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti di tutela connessi nella società dell'informazione («direttiva sul diritto d'autore») (9), |
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— |
vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulla «televisione connessa» (10), |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione giuridica (A7-0057/2014), |
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A. |
considerando che per convergenza audiovisiva si intende la fusione dei servizi di media audiovisivi precedentemente diffusi in modo per lo più disgiunto, come pure il collegamento lungo la catena del valore o l'accorpamento di diversi servizi audiovisivi; |
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B. |
considerando che convergenza significa innovazione e che occorrono nuove forme di collaborazione tra imprese e settori affinché gli utenti possano accedere ovunque, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo ai contenuti audiovisivi e ai servizi elettronici; |
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C. |
considerando che tutte le convergenze, siano esse orizzontali (convergenza dei settori), verticali (convergenza delle catene del valore) o funzionali (convergenza delle applicazioni/dei servizi), hanno ripercussioni sul settore audiovisivo; |
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D. |
considerando che, per quanto concerne la convergenza tecnica, sono sempre più sfumati i confini tra le questioni di diritto in materia di media e le questioni di politica della rete; |
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E. |
considerando che la reperibilità e l'accesso alle offerte audiovisive si configurano come una delle problematiche cruciali di un mondo convergente; che la politica non dovrebbe ostacolare un sistema di autoregolamentazione per l'identificazione delle offerte che rispetta standard qualitativi minimi, e che è sempre più pressante la problematica della neutralità della rete relativamente ai collegamenti via cavo e alla telefonia mobile; |
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F. |
considerando che la convergenza tecnica dei media è ora una realtà, con particolare riferimento alla radiodiffusione, alla stampa e a Internet, e che è ora necessario che la politica europea in materia di media, cultura e reti adegui il quadro normativo alle nuove condizioni e garantisca la definizione e l'applicazione di un livello di regolamentazione uniforme, anche alla luce dei nuovi operatori del mercato provenienti dall'Unione europea e da paesi terzi; |
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G. |
considerando che, nonostante la crescente convergenza tecnica, le esperienze di utilizzo di apparecchiature interconnesse, nonché delle aspettative e dei profili degli utenti, sono ancora limitate; |
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H. |
considerando che la digitalizzazione e la convergenza tecnica hanno, di per sé, un valore limitato per i cittadini e che, in un contesto mediatico convergente, sostenere alti livelli di investimento costante in contenuti europei originali continua a essere una priorità fondamentale; |
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I. |
considerando che, alla luce dell'aumento della convergenza, è opportuno sviluppare una nuova comprensione dell'interazione dei media audiovisivi, dei servizi e delle applicazioni di tipo elettronico; |
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J. |
considerando che il termine «portale di accesso ai contenuti» descrive qualsiasi entità che opera in qualità di intermediario tra i fornitori di contenuti audiovisivi e gli utenti finali e che normalmente riunisce, seleziona e organizza una serie di fornitori di contenuti, fornendo un'interfaccia tramite la quale gli utenti possono esplorare e accedere ai contenuti; che siffatti portali potrebbero includere piattaforme televisive (ad esempio via satellite, via cavo e IPTV), dispositivi (come televisori interconnessi e consolle per videogiochi) o servizi over-the-top; |
Mercati convergenti
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1. |
rileva che le tendenze sempre maggiori alla concentrazione orizzontale dei settori e all'integrazione verticale lungo la catena del valore aprono nuove opportunità commerciali, ma possono altresì portare a posizioni di controllo esclusivo degli accessi; |
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2. |
evidenzia l'insorgere dell'esigenza di un intervento normativo, qualora i portali di accesso ai contenuti controllino l'accesso ai media e abbiano un influsso diretto o indiretto sulla formazione dell'opinione pubblica; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a verificare le suddette evoluzioni, a utilizzare pienamente gli strumenti offerti dal diritto europeo in materia di concorrenza e di cartelli e, se del caso, a introdurre misure a garanzia della diversità nonché a sviluppare un quadro normativo convergente e adeguato a questi sviluppi; |
|
3. |
osserva che l'andamento del mercato indica che le imprese in futuro collegheranno sempre più i servizi di rete con la messa a disposizione di contenuti audiovisivi e che quindi Internet nella sua forma attuale, basata sul massimo accesso, potrebbe avvicinarsi sempre più a un'offerta orientata agli interessi unilaterali delle imprese; |
|
4. |
ritiene che, in linea di massima, tutti i pacchetti di dati debbano avere un trattamento analogo nell'ambito della comunicazione elettronica, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dall'origine e dall'obiettivo (principio del «massimo sforzo») e pertanto chiede, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi speciali, il mantenimento e la garanzia di un Internet libero e aperto; |
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5. |
pone in luce la necessità di raggiungere un equilibrio tra i diritti e i doveri delle emittenti radiotelevisive e quelli degli altri operatori di mercato, mediante un quadro giuridico orizzontale che valga per tutti i media; |
Accesso e reperibilità
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6. |
evidenzia che la neutralità della rete, nel senso di un Internet caratterizzato dal massimo sforzo, da un accesso non discriminatorio e dalla distribuzione di tutti i contenuti audiovisivi, garantisce l'offerta pluralistica di informazioni e la diversità di opinioni e di culture e rappresenta quindi un elemento fondamentale, paragonabile al principio della ridiffusione del mondo mediatico convergente; chiede pertanto alla Commissione di assicurare, adottando una disposizione vincolante sotto il profilo giuridico, il rispetto dei principi di neutralità di Internet, poiché ciò è indispensabile in un contesto in cui i media tendono a convergere; |
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7. |
chiede un accesso esente da discriminazioni, trasparente e aperto a Internet per tutti gli utenti e i fornitori di servizi audiovisivi e si oppone a una limitazione del principio del massimo sforzo tramite piattaforme o servizi proprietari; |
|
8. |
ribadisce che le regole sulla neutralità della rete non eliminano la necessità di applicare obblighi di ridiffusione alle reti gestite o ai servizi specializzati come la TV via cavo o l'IPTV; |
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9. |
chiede che il settore in questione elabori norme uniformi che garantiscano l'interoperabilità delle televisioni connesse, al fine di non soffocare l'innovazione; |
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10. |
chiede che la diversità della produzione culturale e audiovisiva in un mondo convergente sia reperibile e accessibile per tutti i cittadini europei, in particolare quando i contenuti disponibili agli utenti sono stabiliti, a monte, dai fabbricanti di apparecchiature, dagli operatori di rete, dai fornitori dei contenuti o da altri aggregatori; |
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11. |
è del parere che, nell'interesse della garanzia della diversità delle offerte e delle opinioni, la ricerca e il reperimento di contenuti audiovisivi non possano essere vincolati a interessi economici e che occorra intervenire a livello normativo soltanto quando un fornitore di piattaforme ricopre una posizione dominante sul mercato o svolge una funzione di controllo esclusivo degli accessi, al fine di favorire o svantaggiare particolari contenuti; |
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12. |
esorta la Commissione a verificare in che misura gli operatori dei portali di accesso ai contenuti tendano ad abusare della loro posizione per privilegiare i propri contenuti, nonché a predisporre misure volte a scongiurare eventuali abusi futuri; |
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13. |
chiede alla Commissione di definire il concetto di «piattaforma» ed elaborare, se del caso, un regolamento che includa anche il trasferimento di contenuti audiovisivi da parte delle reti tecniche; |
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14. |
è del parere che le piattaforme nelle reti aperte che non assumono una posizione dominante sul mercato e non intralciano la libera concorrenza debbano essere escluse dalla regolamentazione relativa alle piattaforme; |
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15. |
ritiene che sia opportuno incoraggiare la creazione di applicazioni («apps»), dato che si tratta di un mercato crescente; sottolinea tuttavia che la diffusione delle applicazioni può determinare problemi di accesso al mercato per i produttori di contenuti audiovisivi; invita la Commissione a esaminare dove siano necessarie misure per garantire l'accessibilità e la reperibilità dei media audiovisivi e come possano essere attuate, pur ricordando che occorre intervenire a livello normativo soltanto quando un fornitore di piattaforme, mediante le applicazioni, ricopre una posizione dominante sul mercato o svolge una funzione di controllo esclusivo degli accessi, al fine di favorire o svantaggiare particolari contenuti; |
|
16. |
è del parere che gli Stati membri debbano poter adottare misure specifiche per assicurare un livello ragionevole di reperibilità e visibilità dei contenuti audiovisivi di interesse generale, onde garantire la diversità delle opinioni, e che l'utente debba essere in grado di selezionare autonomamente le offerte in modo non complicato; |
Garanzia della diversità e modelli di finanziamento
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17. |
esorta la Commissione a determinare, a fronte della convergenza dei media, in che modo sia possibile garantire il rifinanziamento, il finanziamento e la produzione di contenuti audiovisivi europei di qualità in modo equilibrato e adeguato alle esigenze future; |
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18. |
esorta la Commissione a esaminare in che misura la disparità di trattamento fra i servizi lineari e non lineari nell'ambito della direttiva 2010/13/UE abbia provocato distorsioni del mercato in termini di divieti di pubblicità quantitativi e qualitativi; |
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19. |
evidenzia che le nuove strategie pubblicitarie che, per aumentare la propria efficacia, si avvalgono delle nuove tecnologie (cattura dallo schermo, definizione del profilo dei consumatori, strategie multischermo) sollevano la questione della protezione dei consumatori, della loro vita privata e dei loro dati personali; insiste, pertanto, sul fatto che occorre elaborare un insieme di norme coerenti volte a disciplinare tali strategie; |
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20. |
esorta la Commissione a garantire, eliminando la regolamentazione riguardo alle disposizioni quantitative in materia di pubblicità per i contenuti audiovisivi lineari, una più efficace realizzazione degli obiettivi della direttiva 2010/13/UE, grazie a una maggiore flessibilità e al potenziamento della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione; |
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21. |
è del parere che i nuovi modelli d'impresa consistenti nella commercializzazione non autorizzata di contenuti audiovisivi rappresentino una minaccia al giornalismo di alto livello, ai mezzi d'informazione che forniscono un servizio pubblico e alla radiodiffusione finanziata dalla pubblicità; |
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22. |
ritiene che le offerte lineari e non lineari delle emittenti radiotelevisive o di altri fornitori di contenuti non possano essere modificate dal punto di vista tecnico o del contenuto, e che singoli contenuti o parti non possano essere ripresi nei pacchetti di programmi o utilizzati in altri modi a titolo gratuito o dietro pagamento senza il consenso dell'emittente o del fornitore; |
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23. |
è del parere che, nel contesto della convergenza, anche le procedure di autorizzazione dei servizi di informazione e comunicazione elettronica finanziati da un canone, nella misura in cui si tratta di offerte audiovisive di servizio pubblico, debbano essere adeguate alle realtà digitali della concorrenza tra i media; |
|
24. |
mette in rilievo che è fondamentale che il settore pubblico possa continuare a sottrarsi ai vincoli del finanziamento pubblicitario onde conservare la sua indipendenza e invita gli Stati membri a sostenere gli sforzi intesi al finanziamento di tale settore; |
Infrastruttura e frequenze
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25. |
rileva che una disponibilità capillare di connessioni Internet a banda larga dalle prestazioni il più possibile elevate rappresenta un presupposto basilare per la convergenza e l'innovazione dei media; sottolinea che tali reti a banda larga continuano a necessitare di ulteriore sviluppo, in particolare nelle zone rurali, ed esorta gli Stati membri a risolvere questo problema tramite iniziative di investimento nel breve termine; |
|
26. |
deplora che in Europa esistano ancora vaste zone che dispongono di un'infrastruttura per Internet limitata e ricorda alla Commissione che, per sfruttare il potenziale del mondo audiovisivo convergente, è fondamentale che i consumatori abbiano accesso a Internet ad alta velocità; |
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27. |
esorta gli operatori del settore, in anticipazione di un futuro più convergente, a cooperare su base volontaria al fine di garantire l'esistenza di un quadro comune per le norme relative ai media, in modo che venga applicato un approccio più coerente ai diversi media e anche per garantire che i consumatori continuino a comprendere quali contenuti sono stati regolamentati e in che misura; |
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28. |
sottolinea che norme aperte e interoperabili offrono la garanzia di un accesso libero e privo di ostacoli ai contenuti audiovisivi; |
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29. |
osserva che alle future iniziative di autoregolamentazione spetta un ruolo centrale nella definizione di norme uniformi relativamente alle tecnologie degli utenti, nonché degli sviluppatori e dei produttori; |
|
30. |
evidenzia che lo standard di trasmissione DVB-T/T2 offre grandi opportunità, nel lungo periodo, per l'utilizzo comune della banda di frequenza di 700 MHz da parte della radiodiffusione e della telefonia mobile, in special modo mediante apparecchiature mobili ibride promettenti e l'integrazione di chip di ricezione televisiva nei dispositivi portatili; |
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31. |
sostiene lo sviluppo di una combinazione di tecnologie che utilizzi in modo efficiente sia le tecnologie di radiodiffusione che quelle di banda larga e abbini fra loro, in modo intelligente, la radiodiffusione e la telefonia mobile («Smart Broadcasting»); |
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32. |
è del parere che sia importante disporre di una tabella di marcia per la radiodiffusione digitale terrestre, al fine di offrire agli investitori — sia del settore della radiodiffusione che della telefonia mobile — la sicurezza necessaria per la pianificazione; |
Valori
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33. |
si rammarica dell'assenza, nel Libro verde, di un riferimento esplicito alla duplice natura dei media audiovisivi quale bene culturale ed economico; |
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34. |
rammenta alla Commissione che l'UE ha aderito alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; |
|
35. |
sottolinea che la protezione della libertà dei media, la promozione del pluralismo dei media e della diversità culturale e la protezione dei minori continuano a essere valori importanti in un'epoca di convergenza; |
|
36. |
invita la Commissione, nel quadro di un'eventuale revisione della direttiva 2010/13/UE, a perseverare nei suoi sforzi per salvaguardare la libertà di stampa; |
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37. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'attuazione dell'articolo 13 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), relativo alla promozione della produzione di opere europee e all'accesso a tali opere attraverso servizi di media audiovisivi su richiesta («on-demand»); |
|
38. |
richiama all'attenzione della Commissione il fatto che l'inserimento del settore culturale e dei media audiovisivi all'interno degli accordi internazionali di libero scambio è in contraddizione con l'impegno dell'Unione europea a sostenere la diversità e l'identità culturali e a rispettare la sovranità degli Stati membri riguardo al proprio patrimonio culturale; |
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39. |
incoraggia gli attori europei del settore audiovisivo a continuare a sviluppare offerte coerenti e attraenti, in particolare online, onde arricchire l'offerta europea di contenuti audiovisivi; insiste sul fatto che la questione dei contenuti deve rimanere primordiale; sottolinea che la moltitudine di piattaforme non corrisponde necessariamente a una garanzia di diversità di contenuti; |
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40. |
sottolinea che la tutela dei giovani e la protezione dei consumatori e dei dati sono obiettivi normativi assoluti, che devono valere in ugual misura per tutti i fornitori nel settore dei media e della comunicazione di tutta l'Unione; |
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41. |
invita la Commissione europea a garantire con maggiore impegno la tutela dei minori e dei consumatori; chiede che, per quanto concerne la protezione dei dati, valgano gli stessi criteri per tutti i fornitori che operano nell'ambito dei media e della comunicazione nel territorio dell'UE; sottolinea che il consumatore deve poter modificare facilmente e in qualsiasi momento le proprie impostazioni relative alla tutela della vita privata; |
|
42. |
evidenzia che la concorrenza globale nei mercati convergenti rende indispensabile l'elaborazione di norme adeguate di coregolamentazione e autoregolamentazione per la tutela dei giovani e dei consumatori a livello internazionale; |
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43. |
esorta la Commissione europea e gli Stati membri a rafforzare e ampliare la gamma già esistente di attività finalizzate all'alfabetizzazione mediatica digitale e a sviluppare una metodologia per la valutazione dell'insegnamento dell'alfabetizzazione mediatica; |
Quadro normativo
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44. |
è del parere che l'obiettivo della politica europea in materia di media e di Internet debba essere l'abbattimento delle barriere all'innovazione mediatica, senza perdere di vista, nel contempo, gli aspetti normativi di una politica dei mezzi di comunicazione democratica e culturalmente diversificata; |
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45. |
evidenzia che l'utilizzo di contenuti simili nel medesimo dispositivo necessita di un quadro giuridico uniforme, flessibile, accessibile e orientato all'utente, che sia neutrale dal punto di vista tecnologico, trasparente e dotato di efficacia esecutiva; |
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46. |
esorta la Commissione ad assicurare che le piattaforme siano gestite nel rispetto delle condizioni di mercato e in condizioni di concorrenza leale; |
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47. |
chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione di impatto per valutare se, alla luce delle evoluzioni dell'insieme dei servizi dei media audiovisivi accessibili ai cittadini europei, il campo di applicazione della direttiva SMA continui a essere pertinente; |
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48. |
esorta la Commissione a verificare in che misura il criterio della linearità rappresenti un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi normativi della direttiva 2010/13/UE in numerosi ambiti di un mondo convergente; |
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49. |
raccomanda la deregolamentazione per i settori della direttiva 2010/13/UE nei quali gli obiettivi della normativa non sono raggiunti; ritiene invece che debbano essere adottate norme minime comuni per tutti i servizi di media audiovisivi a livello europeo; |
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50. |
sottolinea che è importante che i sistemi di gestione dei diritti siano neutrali dal punto di vista tecnologico, onde rendere più agevole la possibilità di mettere a disposizione i servizi dei fornitori che operano nell'ambito dei media su piattaforme di terzi; |
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51. |
sottolinea che il principio del paese di origine e di trasmissione, sancito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, rappresenta tuttora un presupposto sostanziale per poter fornire contenuti audiovisivi anche oltre le frontiere territoriali e costituisce una pietra miliare sul percorso verso un mercato unico dei servizi; evidenzia tuttavia la necessità di adeguare il diritto dell'UE alle realtà di Internet e del digitale e di prestare una particolare attenzione alle imprese che offrono contenuti audiovisivi on-line le quali mettono in atto tentativi di evasione fiscale, in taluni Stati membri, istituendo la loro sede in paesi caratterizzati da un prelievo fiscale bassissimo; |
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52. |
invita la Commissione a verificare se il diritto d'autore necessiti di adeguamenti per consentire uno sfruttamento adeguato dei contenuti lineari e non lineari sulle diverse piattaforme e permettere la loro accessibilità transfrontaliera; |
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53. |
esorta la Commissione a dare un'attuazione coerente al principio della neutralità tecnologica e, se necessario, a rivedere di conseguenza il diritto d'autore europeo; |
o
o o
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54. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(2) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(4) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
(8) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(9) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0329.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/146 |
P7_TA(2014)0233
Relazione 2013 sulla cittadinanza UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro (2013/2186(INI))
(2017/C 378/17)
Il Parlamento europeo,
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vista la relazione della Commissione del 27 ottobre 2010 dal titolo «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione» (COM(2010)0603), |
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visti i risultati della consultazione pubblica della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, tenutasi dal 9 maggio al 27 settembre 2012, |
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vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (1), |
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viste l'audizione organizzata congiuntamente dalla commissione per le petizioni, dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e dalla Commissione europea il 19 febbraio 2013, ossia «Valorizzare al massimo la cittadinanza dell'UE», e l'audizione del 24 settembre 2013«L'impatto della crisi sui cittadini dell'Europa e il rafforzamento dell'impegno democratico nella governance dell'Unione», |
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vista la relazione della Commissione dell'8 maggio 2013 dal titolo «Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione — Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro» (COM(2013)0269), |
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viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni, |
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visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal titolo «Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione», e il titolo V della Carta dei diritti fondamentali, |
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visti gli articoli 9, 10 e 11 del trattato sull'Unione europea, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0107/2014), |
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A. |
considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato il concetto di cittadinanza dell'Unione e i diritti che ne derivano; |
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B. |
considerando che il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo rappresenta uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione, creando un'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni europee, con l'obiettivo di far avvicinare l'UE ai suoi cittadini, e rendendo l'UE un concetto sempre più significativo e credibile per loro; |
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C. |
considerando che i diritti inerenti alla cittadinanza dell'Unione sono integrati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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D. |
considerando che tutti gli Stati membri si sono impegnati al rispetto delle norme UE stabilite di comune accordo sul diritto di tutti i cittadini dell'Unione a circolare e risiedere liberamente nel territorio della stessa, sulla non discriminazione e i valori comuni dell'Unione europea, con particolare attenzione ai diritti delle persone che appartengono a minoranze; che occorre accordare particolare attenzione alla cittadinanza nazionale e ai diritti delle minoranze derivanti dalla stessa; che è necessario eliminare le violazioni da parte di qualsiasi Stato membro dei diritti fondamentali in materia di questioni di cittadinanza al fine di evitare l'applicazione di due pesi e due misure e/o la discriminazione; che la minoranza rom continua a far fronte a una diffusa discriminazione e che il progresso nell'attuazione delle strategie nazionali per l'inclusione dei rom continua ad essere limitato; |
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E. |
considerando che la libera circolazione delle persone è uno degli elementi chiave della cittadinanza dell'UE e può contribuire alla riduzione dello squilibrio tra posti di lavoro e competenze nel mercato interno; che stando all'Eurobarometro Flash del febbraio 2013 più dei due terzi degli intervistati hanno convenuto giustamente che la libera circolazione delle persone nell'UE arreca benefici generali all'economia del proprio paese; che i criteri di Schengen devono essere di natura tecnica e non devono essere utilizzati per limitare l'accesso alla libera circolazione dei cittadini; |
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F. |
considerando che la discriminazione sulla base della nazionalità continua a essere presente in alcuni paesi dell'UE; |
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G. |
considerando che nelle petizioni è stata sollevata la questione dell'ottenimento e della revoca della cittadinanza nazionale, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla cittadinanza dell'Unione; che molti firmatari, molti dei quali appartenenti a minoranze in uno Stato membro, hanno espresso il desiderio di un maggiore coordinamento delle leggi sulla cittadinanza in Europa; |
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H. |
considerando che sono pervenuti vari reclami in merito all'esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali ed europee nonché alla privazione del diritto di voto alle elezioni nazionali dopo un determinato periodo di tempo trascorso all'estero; |
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I. |
considerando che la fiducia dell'opinione pubblica nell'Unione europea è scesa e che i cittadini europei attraversano un periodo difficile, causato da una grave crisi economica e sociale; |
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J. |
considerando che le elezioni del 2014 saranno le prime dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha portato un notevole ampliamento dei poteri del Parlamento europeo; che le elezioni europee rappresentano una opportunità per rafforzare la fiducia pubblica nel sistema politico, creare una sfera pubblica europea e rafforzare la voce e il ruolo dei cittadini, il che è uno dei prerequisiti più importanti per rafforzare la democrazia negli Stati membri e nell'UE; che il funzionamento democratico e trasparente del Parlamento europeo è uno dei principali strumenti nella promozione dell'integrazione e dei valori europei; |
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K. |
considerando che l'Unione europea, attraverso i suoi trattati e la Carta dei diritti fondamentali, difende un'Europa dei diritti e dei valori democratici, della libertà, della solidarietà e della sicurezza e garantisce una migliore protezione dei cittadini europei; |
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L. |
considerando che i cittadini sono rappresentati direttamente al livello dell'Unione nel Parlamento europeo e possiedono il diritto democratico di candidarsi e votare alle elezioni europee anche qualora risiedano in uno Stato membro diverso da quello di origine; che il diritto di voto alle elezioni europee e locali per i cittadini europei residenti in un altro Stato membro non è sufficientemente agevolato e fatto presente in tutti gli Stati membri; |
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M. |
considerando che l'Unione europea ha creato un nuovo diritto dei cittadini europei di organizzare e sostenere una iniziativa dei cittadini europei presentando le loro proposte politiche alle istituzioni europee, diritto che è stato utilizzato da milioni di cittadini europei dal 1o aprile 2012; |
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1. |
plaude alla relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2013)0269) in cui si annunciano dodici nuove azioni in sei aree per il rafforzamento dei diritti dei cittadini dell'UE; |
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2. |
accoglie con favore il fatto che la maggior parte delle 25 misure annunciate nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione nel frattempo è stata completata dalla Commissione e dalle altre istituzioni dell'UE; |
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3. |
sottolinea che i cittadini devono essere in grado di prendere decisioni informate sull'esercizio dei diritti previsti dal trattato e pertanto dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie, prestando attenzione non solo ai diritti astratti ma anche alle informazioni pratiche e facilmente accessibili su temi di carattere economico, sociale, amministrativo, legale e culturale; invita le autorità nazionali, regionali e locali a promuovere una migliore comprensione della cittadinanza dell'Unione e a spiegarne i benefici pratici per i singoli individui; |
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4. |
accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione tese a migliorare la consapevolezza dei cittadini in merito ai loro diritti mediante «Europe Direct» e «La tua Europa» e esorta gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per diffondere la conoscenza della rete SOLVIT tra i cittadini e le imprese; propone, a tale riguardo, di fornire maggiori informazioni sulla cittadinanza europea in occasione della celebrazione della Giornata dell'Europa il 9 maggio; |
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5. |
esorta la Commissione ad assicurare che le sue consultazioni pubbliche siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE in modo che non si verifichino casi di discriminazione fondati sulla lingua; segnala che le attività del Parlamento, e in particolare della commissione per le petizioni, nelle piattaforme delle reti sociali sono un modo eccellente di creare l'interazione e dialogo con i cittadini; |
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6. |
incoraggia gli Stati membri ad accordare uno spazio maggiore nei loro programmi scolastici all'educazione politica sulle questioni dell'UE, ad adattare di conseguenza la formazione degli insegnanti e, a tal riguardo, a fornire le conoscenze tecniche e le risorse necessarie; sottolinea che l'istruzione accessibile svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei futuri cittadini consentendo loro di acquisire una base solida di conoscenze generali, promuovendo l'emancipazione individuale, la solidarietà e la comprensione reciproca e rafforzando la coesione sociale; osserva a tal riguardo che l'istruzione è essenziale come mezzo per permettere agli individui di partecipare pienamente alla vita democratica, sociale e culturale e ritiene pertanto che non si debbano applicare tagli sostanziali ai fondi stanziati all'istruzione; |
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7. |
ritiene che sia particolarmente importante incoraggiare il riconoscimento dell'impegno dei volontari, convalidare le competenze e l'esperienza acquisite in tal modo ed eliminare gli ostacoli in materia di libera circolazione; |
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8. |
sottolinea l'importanza della società civile organizzata nel rafforzare una cittadinanza europea attiva; ritiene pertanto cruciale facilitare ulteriormente le attività transfrontaliere di tali organizzazioni mediante la riduzione degli oneri burocratici e la messa a disposizione di finanziamenti adeguati; ribadisce la sua richiesta (2) di istituire uno statuto di associazione europea dato che ciò potrebbe facilitare lo sviluppo di progetti tra cittadini di vari Stati membri dell'UE in seno ad un'organizzazione transnazionale; sottolinea la necessità di creare un quadro strutturato per il dialogo civile europeo che possa conferire un contenuto pratico alla cittadinanza partecipativa; |
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9. |
deplora gli opt-out di alcuni Stati membri da parti dei trattati dell'UE, che minano i diritti dei cittadini che ai sensi dei trattati dell'UE devono essere uguali, generando differenze de facto; |
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10. |
sottolinea il ruolo cruciale degli Stati membri nella corretta attuazione della legislazione europea; ritiene che rimangano da fare progressi e che sia necessaria una maggiore cooperazione tra le istituzioni dell'UE e le autorità locali e nazionali; ritiene che una cooperazione rafforzata sia uno strumento efficace per una risoluzione informale dei problemi e in particolare degli ostacoli di natura amministrativa; approva, in questo ambito, l'intenzione della Commissione di sostenere a partire dal 2013, mediante i suoi regimi di gemellaggio fra città nel programma «l'Europa per i cittadini», gli scambi di buone prassi fra i comuni e i progetti intesi a potenziare la conoscenza e la corretta attuazione dei diritti dei cittadini; ritiene che uno strumentario pratico sui diritti dei cittadini dell'UE adattato alle autorità locali e regionali migliorerebbe ulteriormente l'attuazione corretta; |
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11. |
deplora che le possibilità di ricorso per genitori e figli in caso di separazione o di divorzio non siano le stesse in ogni Stato membro, con la conseguenza che centinaia di genitori in Europa si sono rivolti alla commissione per le petizioni esortandola a essere più attiva in quest'ambito, nonostante le competenze limitate di cui dispone; |
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12. |
prevede che il nuovo portale web per le petizioni, che sarà disponibile all'inizio del 2014, renderà la procedura delle petizioni uno strumento interessante, trasparente e di facile utilizzo, anche per le persone con disabilità; invita la Commissione e le altre istituzioni a riconoscere adeguatamente la procedura delle petizioni nei rispettivi siti web; |
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13. |
plaude al fatto che tre iniziative dei cittadini europei (ICE) molto diverse fra loro abbiano raggiunto la soglia richiesta entro novembre 2013; si compiace delle audizioni, in programma prima delle elezioni europee, con gli organizzatori di tali ICE; invita gli Stati membri a promuovere il diritto a organizzare e sostenere le ICE, nonché a dare attuazione al regolamento (UE) n. 211/2011 sull'iniziativa dei cittadini europei in modo inclusivo, garantendo di essere pronti a convalidare le firme sia dei propri cittadini residenti all'estero che quelle dei cittadini di altri Stati membri che risiedono nel loro territorio; |
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14. |
invita tutti gli Stati membri che non dispongono ancora di un mediatore nazionale (a oggi Italia e Germania) a rispondere alle aspettative di tutti i cittadini europei procedendo alla nomina di questa figura; |
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15. |
invita la Commissione a monitorare regolarmente le modalità con cui gli Stati membri espletano le formalità amministrative relative all'ingresso e al soggiorno nel paese dei cittadini dell'UE e dei loro familiari; invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo al fine di garantire che le procedure adottate dagli Stati membri rispettino pienamente i valori e i diritti umani riconosciuti dai trattati europei; sottolinea che la mobilità dei lavoratori costituisce uno dei principali pilastri del mercato unico; evidenzia i benefici molto positivi che la forza lavoro composta da migranti dell'UE apporta all'economia degli Stati membri; invita in questo senso la Commissione a monitorare con attenzione la situazione e ad adottare misure opportune per rimuovere i potenziali ostacoli a tale libertà fondamentale imposti a livello nazionale, come l'eccessiva burocrazia; |
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16. |
riconosce che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea (3), le condizioni per l'ottenimento e la perdita della cittadinanza di uno Stato membro sono disciplinate esclusivamente dal diritto nazionale dei singoli Stati membri; invita tuttavia a un maggiore coordinamento e a uno scambio più strutturato delle migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda le rispettive leggi sulla cittadinanza al fine di garantire i diritti fondamentali e, in particolare, la certezza del diritto per i cittadini; chiede orientamenti comuni di ampio respiro che chiariscano il nesso tra cittadinanza nazionale ed europea; |
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17. |
invita gli Stati membri che privano del diritto di voto i propri cittadini che scelgono di vivere in un altro Stato membro per un periodo prolungato a porre fine a tale pratica e a rivedere la propria legislazione onde garantire pieni diritti di cittadinanza durante l'intero processo; raccomanda agli Stati membri di intraprendere tutte le misure necessarie per aiutare e assistere in modo efficace i cittadini che desiderino votare o candidarsi in uno Stato diverso da quello di origine; sottolinea la necessità di garantire che i cittadini dell'UE esercitino, dallo Stato membro in cui risiedono, il diritto di voto alle elezioni nazionali del loro paese d'origine; |
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18. |
invita gli Stati membri a tutelare e promuovere il significato della cittadinanza dell'Unione scoraggiando qualsiasi forma di discriminazione sulla base della nazionalità; deplora ogni retorica populista tesa a creare pratiche discriminatorie basate esclusivamente su motivi di nazionalità; |
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19. |
invita i partiti politici europei e i partiti nazionali a essi affiliati a organizzare campagne elettorali trasparenti in vista delle elezioni europee del 2014 e a contrastare in maniera efficace i problemi del calo dell'affluenza alle urne e del crescente divario tra i cittadini e le istituzioni dell'Unione; ritiene che la nomina, su scala europea, di candidati alla carica di presidente della Commissione da parte dei partiti politici europei costituisca un passo importante verso la creazione di un autentico spazio pubblico europeo; è convinto che la prospettiva di un'europeizzazione della campagna elettorale possa essere meglio concretizzata tramite attività paneuropee e reti di media locali e nazionali, in particolare di quelli pubblici nel settore della radio, della TV e di Internet; |
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20. |
sottolinea l'importanza di informare i cittadini circa il loro diritto di voto alle elezioni comunali ed europee anche se risiedono al di fuori del proprio paese di origine, nonché di promuovere tale diritto tramite strumenti di diverso tipo; esorta la Commissione a non aspettare fino a maggio 2014 per la pubblicazione del manuale volto a presentare i suddetti diritti dell'UE «in un linguaggio semplice e chiaro»; |
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21. |
invita tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione ad accrescere ulteriormente la trasparenza e a rendere l'accesso ai documenti agevole e semplice, in modo da consentire ai cittadini di partecipare più da vicino al processo decisionale; invita le istituzioni dell'Unione e, in particolare, la Commissione europea a migliorare l'efficacia delle procedure in modo da soddisfare il più rapidamente possibile le richieste legittime dei cittadini europei; invita tutte le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento, a garantire in egual misura trasparenza e responsabilità; |
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22. |
si compiace della recente adozione dei due programmi principali dell'UE per il finanziamento delle attività nel settore della cittadinanza dell'Unione dal 2014 al 2020, ossia i programmi «Diritti e cittadinanza» e «L'Europa per i cittadini»; reputa fortemente deplorevole che la dotazione finanziaria di quest'ultimo in particolare, che sostiene progetti a favore della cittadinanza europea attiva, sia stata radicalmente ridotta dai governi degli Stati membri rispetto al periodo 2007-2013; |
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23. |
manifesta grande inquietudine in merito alle petizioni che mettono in luce la delicata situazione di taluni residenti che, a causa del loro status, non possono beneficiare appieno del diritto alla libera circolazione o dei pieni diritti di voto alle elezioni locali; invita la Commissione europea e gli Stati membri interessati ad agevolare la regolarizzazione dello status di questi cittadini; |
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24. |
esprime profonda preoccupazione per gli ostacoli cui i cittadini continuano a far fronte nell'esercizio dei loro diritti individuali nel mercato interno e ritiene che l'attuale incertezza economica in Europa debba essere affrontata anche eliminando tali ostacoli; accoglie pertanto con favore le nuove iniziative annunciate dalla Commissione per il rafforzamento del ruolo dei cittadini in qualità di consumatori e lavoratori in tutta l'Europa; |
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25. |
pone in evidenza l'importanza di migliorare lo scambio di informazioni sulle opportunità di tirocinio e apprendistato in altri paesi dell'UE tramite la rete EURES; è allarmato per i tassi di disoccupazione, in particolare nella misura in cui tale fenomeno interessa i giovani; accoglie con favore la proposta della Commissione per una raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini (4) e invita gli Stati membri a rispettare i principi stabiliti negli orientamenti; |
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26. |
invita gli Stati membri a informare meglio i cittadini europei sui loro diritti e doveri e a facilitare un accesso paritario per quanto concerne tali diritti sia nel paese d'origine che in un altro Stato membro; |
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27. |
richiama l'attenzione sulle rimostranze di alcuni firmatari, principalmente cittadini UE espatriati, che dichiarano di aver incontrato difficoltà nell'acquisizione, nel trasferimento e nella proprietà di beni immobili in vari paesi; |
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28. |
riconosce le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità che esercitano il diritto alla libera circolazione e sollecita l'introduzione di una carta UE della disabilità, valida in tutta Europa, per le persone disabili; |
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29. |
invita gli Stati membri a mettere in atto misure di coordinamento e cooperazione per affrontare efficacemente le questioni della doppia tassa di immatricolazione per gli autoveicoli, della discriminazione fiscale e della doppia tassazione nei contesti transfrontalieri, nonché per tener meglio conto della realtà della mobilità dei lavoratori frontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia tassazione non siano trattate in modo adeguato nel quadro delle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dell'azione unilaterale di uno Stato membro e che, in questo contesto, sarebbe opportuna un'azione concertata e tempestiva a livello dell'Unione; |
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30. |
deplora l'esistenza di ostacoli transfrontalieri nelle questioni di carattere civile o sociale, come il diritto di famiglia o le pensioni, che impediscono a molti cittadini di godere appieno della cittadinanza dell'Unione; |
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31. |
rammenta che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; sottolinea l'importanza di tale disposizione come punto di principio; |
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32. |
invita gli Stati membri a creare il prima possibile uno sportello unico in ogni Stato membro che consenta di coordinare i progetti con un'incidenza transfrontaliera, ad esempio quelli con ripercussioni sociali, come i servizi di emergenza e, in particolare, i progetti con un impatto ambientale, come quelli relativi alle centrali eoliche che, talvolta, non sono oggetto di nessuna consultazione tra i residenti dei due lati della frontiera, né di studi d'impatto; |
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33. |
invita la Commissione a svolgere un'approfondita valutazione dei benefici e delle sfide dell'Anno europeo dei cittadini 2013; si rammarica che, a causa del sottofinanziamento e della mancanza di ambizione politica, l'anno europeo dei cittadini abbia avuto una scarsa visibilità mediatica e non sia riuscito a innescare un dibattito ampio e pubblicamente visibile sulla cittadinanza europea, che avrebbe potuto contribuire al miglioramento degli strumenti esistenti o alla definizione di nuovi strumenti; |
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34. |
invita la Commissione ad avanzare proposte tese al riconoscimento del volontariato come elemento che contribuisce alla cittadinanza; |
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35. |
invita la Commissione a pubblicare e divulgare un documento esplicativo sui diritti dei cittadini prima e dopo il trattato di Lisbona, in modo da ripristinare la fiducia dei cittadini; |
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36. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 74.
(2) Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187).
(3) La sentenza più recente in materia è stata pronunciata il 2 marzo 2010 nella causa C-135/08, Rottmann.
(4) COM(2013)0857.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/151 |
P7_TA(2014)0234
Procura europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))
(2017/C 378/18)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2013)0534), |
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vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535), |
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vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363), |
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— |
vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, |
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— |
vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (1), |
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— |
visti altri strumenti nel settore della giustizia penale che sono stati adottati in codecisione dal Parlamento europeo insieme con il Consiglio, come la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto, la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale, ecc., |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
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visti gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in particolare gli articoli 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340, |
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visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013, |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 30 gennaio 2014, |
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visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0141/2014), |
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A. |
considerando che i principali obiettivi dell'istituzione della Procura europea sono contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell'Unione nelle sue istituzioni e aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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B. |
considerando che l'UE si è prefissa il compito di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e che, ai sensi dell'articolo 6 del TUE, essa rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali; considerando che la criminalità sta assumendo caratteri sempre più transfrontalieri e che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, i quali provocano ogni anno gravi danni finanziari, l'UE deve fornire una risposta efficace che dia valore aggiunto agli sforzi congiunti di tutti gli Stati membri, poiché la protezione del bilancio dell'UE contro la frode può essere assicurata meglio a livello di Unione; |
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C. |
considerando che per contrastare in modo coerente ed efficace la frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea si dovrebbe applicare il principio della tolleranza zero nei confronti dei reati che ledono il bilancio dell'UE; |
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D. |
considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di eseguire l'80 % del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, secondo quanto previsto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (2), che sarà presto sostituita da una decisione del Consiglio sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea presentata dalla Commissione (COM(2011)0739); |
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E. |
considerando che è parimenti importante garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione sia a livello della riscossione delle entrate dell'UE sia a livello della spesa; |
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F. |
considerando che il 10 % delle indagini condotte dall'OLAF riguardano casi di criminalità organizzata transfrontaliera, ma che tali casi rappresentano il 40 % dell'impatto finanziario globale a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea; |
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G. |
considerando che la creazione della Procura europea è l'unico atto in materia di giustizia penale per il quale non risulterebbe applicabile la procedura legislativa ordinaria; |
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H. |
considerando che la proposta di regolamento che istituisce la Procura europea è intrinsecamente legata alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ed alla proposta di regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) che sono soggette alla procedura legislativa ordinaria; |
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I. |
considerando che il rispetto delle regole inerenti allo Stato di diritto deve essere un principio guida per tutta la legislazione europea, specie in materia di giustizia e di tutela dei diritti fondamentali della persona; |
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J. |
considerando che 14 camere dei parlamenti nazionali di 11 Stati membri hanno innescato la procedura del cartellino giallo riguardo alla proposta della Commissione, e che il 27 novembre 2013 la Commissione ha deciso di mantenere la proposta, dichiarando tuttavia che nel corso del processo legislativo avrebbe tenuto debitamente conto dei pareri motivati delle camere dei parlamenti nazionali; |
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K. |
considerando che per l'istituzione della Procura europea l'articolo 86, paragrafo 1, del TFUE richiede l'unanimità in seno al Consiglio; che appare molto improbabile che tale unanimità sarà raggiunta, e che quindi sembra più probabile che alcuni Stati membri istituiranno una Procura europea mediante una cooperazione rafforzata, il che richiederebbe la presentazione di una nuova proposta da parte della Commissione; |
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1. |
considera l'obiettivo della proposta della Commissione come un ulteriore passo verso la realizzazione di uno spazio di giustizia penale europea e il rafforzamento degli strumenti per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in grado di aumentare in tal modo la fiducia dei contribuenti nell'UE; |
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2. |
ritiene che l'istituzione di una Procura europea possa apportare un particolare valore aggiunto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, presumendo che tutti gli Stati membri parteciperanno, poiché gli interessi finanziari dell'Unione e quindi gli interessi dei contribuenti europei devono essere protetti in tutti gli Stati membri; |
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3. |
invita il Consiglio a coinvolgere ampiamente il Parlamento nella propria attività legislativa attraverso un flusso costante di informazioni ed una consultazione senza soluzione di continuità del Parlamento stesso che consenta di approdare ad un risultato che sia in linea con le modifiche apportate al TFUE dopo il processo di Lisbona e sia sostanzialmente condiviso; |
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4. |
invita il legislatore europeo, ritenendo la coerenza dell'azione globale dell'Unione nel settore della giustizia un valore indispensabile alla sua efficacia, a trattare questa proposta tenendo conto delle altre ad essa intimamente collegate, quali la proposta di direttiva sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e altri strumenti pertinenti nel campo della giustizia penale e dei diritti procedurali, al fine di poterne assicurare la piena compatibilità con tutti gli atti citati e la coerente attuazione; |
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5. |
sottolinea che i poteri e la procedura della Procura europea devono rispettare il corpus dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri; chiede pertanto al Consiglio di tenere debito conto delle seguenti raccomandazioni:
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6. |
chiede inoltre al Consiglio, richiamando al più profondo rispetto dei principi fondamentali, di cui l'equo processo e le garanzie della difesa nel processo penale sono diretta emanazione, di tenere conto delle seguenti raccomandazioni e di provvedere di conseguenza:
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7. |
chiede al Consiglio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni, richiamando alla necessità di fare in modo che la Procura europea sia costituita da una struttura agile, snella, efficiente e in grado di ottenere i più alti risultati:
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8. |
prende atto dell'idea di fondare la Procura europea sulle strutture in essere, soluzione che la Commissione auspica non implichi nuovi costi rilevanti per l'Unione o i suoi Stati membri, in quanto i servizi amministrativi della Procura stessa devono essere gestiti da Eurojust e le sue risorse umane proverranno da enti in essere quali l'OLAF; |
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9. |
esprime dubbi quanto all'argomento dell'efficienza sotto il profilo dei costi avanzato nella proposta, visto che la Procura europea deve creare servizi specializzati, uno per ciascuno Stato membro, che possiedano una profonda conoscenza dei quadri giuridici nazionali al fine di poter svolgere indagini e azioni penali efficaci; chiede che sia svolta un'analisi per valutare i costi della creazione della Procura europea per il bilancio dell'Unione, nonché le eventuali ripercussioni sui bilanci degli Stati membri; chiede che tale analisi ne valuti anche i vantaggi; |
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10. |
è preoccupato per il fatto che la proposta sia basata sull'ipotesi che i servizi amministrativi forniti da Eurojust non avranno alcuna incidenza finanziaria o sul personale di questa agenzia decentrata; ritiene pertanto che la scheda finanziaria sia fuorviante; richiama l'attenzione a tale riguardo sulla sua richiesta alla Commissione di presentare una scheda finanziaria aggiornata, tenendo conto delle potenziali modifiche da parte del legislatore prima della conclusione del processo legislativo; |
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11. |
raccomanda che, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Consiglio può istituire una Procura europea «a partire da Eurojust», la Commissione preveda un mero trasferimento di risorse finanziarie dall'OLAF alla Procura europea, e che quest'ultima tragga beneficio dalle conoscenze specializzate e dal valore aggiunto del personale di Eurojust; |
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12. |
sottolinea che non è stato indicato chiaramente se la Procura europea, quale organismo di nuova istituzione, sarà soggetta alle riduzioni di personale previste per tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE; chiarisce che non intende appoggiare tale approccio; |
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13. |
invita il Consiglio a far chiarezza sulla competenza di ciascun organismo esistente incaricato della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea la massima importanza del fatto che la relazione fra la Procura europea e gli altri organismi già in essere — quali l'Eurojust e l'OLAF — sia ulteriormente definita e chiaramente delimitata; evidenzia che la Procura europea dovrebbe beneficiare della competenza a lungo termine dell'OLAF nello svolgimento di indagini, a livello sia nazionale che dell'Unione, in settori inerenti alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, compresa la corruzione; evidenzia in particolar modo che il Consiglio dovrebbe fare chiarezza sulla complementarità fra le azioni dell'OLAF e quelle della Procura europea, nei casi di indagini cosiddette «esterne» e «interne»; sottolinea che l'attuale proposta della Commissione non fa chiarezza sulla sua relazione con la Procura europea né sul modo in cui devono essere effettuate le indagini interne alle istituzioni dell'UE; |
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14. |
ritiene che debba essere eseguita un'ulteriore analisi del funzionamento concomitante dell'Eurojust, dell'OLAF e della Procura europea, al fine di limitare il rischio di conflitto di competenze; invita il Consiglio a far chiarezza sulle rispettive competenze di tali organismi, a individuare tanto le possibili competenze condivise quanto le inefficienze e a suggerire rimedi ove opportuno; |
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15. |
richiede, giacché svariati Stati membri si dissoceranno con probabilità dalla proposta che istituisce la Procura europea, un'analisi per fare chiarezza su quali unità dell'OLAF e quali funzionari dello stesso dovranno essere trasferiti alla Procura e quali dovranno restare all'OLAF; richiede che all'OLAF siano accordate le risorse necessarie all'esecuzione di qualsiasi attività antifrode non rientrante nel mandato della Procura europea; |
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16. |
rileva che l'OLAF continuerà ad essere competente per gli Stati membri che non parteciperanno alla Procura europea e che tali Stati membri dovrebbero beneficiare di un livello equivalente di garanzie procedurali; |
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17. |
chiede pertanto alla Commissione di includere fra le modifiche del regolamento dell'OLAF risultanti dalla creazione della Procura europea sufficienti garanzie procedurali, compresa la possibilità di un controllo giurisdizionale delle misure investigative prese dall'OLAF; |
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18. |
ritiene che gli obblighi, imposti alle autorità nazionali, di informare la Procura europea dei comportamenti suscettibili di costituire un reato di sua competenza, debbano essere allineati a quelli in essere negli Stati membri, senza superarli, e rispettare l'indipendenza delle suddette autorità; |
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19. |
invita a stabilire una serie di regole specifiche a livello dell'Unione per armonizzare le modalità di protezione degli informatori; |
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20. |
invita il Consiglio a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dei rispettivi tribunali di giustizia negli Stati membri, che sono indispensabili per il successo del progetto della Procura europea; |
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21. |
accoglie con favore l'idea di incorporare la Procura europea nelle strutture decentralizzate esistenti mediante la partecipazione dei procuratori nazionali delegati in veste di «consiglieri speciali»; ravvisa la necessità di riflettere ulteriormente sull'indipendenza dei procuratori delegati nei confronti della magistratura nazionale e sulla trasparenza delle procedure di selezione, al fine di evitare qualsiasi sospetto di favoritismo da parte della Procura europea; |
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22. |
ritiene che si debba fornire in modo uniforme ed efficace ai procuratori delegati europei e al loro personale una formazione adeguata in materia di diritto penale dell'UE; |
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23. |
rammenta al Consiglio e alla Commissione che è della massima importanza che il Parlamento europeo, co-legislatore in materia penale sostanziale e procedurale, rimanga strettamente coinvolto nella procedura della creazione della Procura europea e che la sua posizione sia presa debitamente in considerazione in tutte le fasi della procedura; intende a tal fine mantenere contatti frequenti con la Commissione e il Consiglio, al fine di una proficua collaborazione in tal senso; è pienamente consapevole della complessità del compito e della necessità di un tempo ragionevole per realizzarlo, e si impegna ad esprimere la sua posizione, se necessario con ulteriori relazioni intermedie, sugli sviluppi futuri riguardanti la Procura europea; |
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24. |
chiede al Consiglio di consacrare il tempo necessario a una valutazione esaustiva della proposta della Commissione anziché concludere in fretta i negoziati; sottolinea che sarebbe opportuno evitare una transizione prematura alla procedura di cooperazione rafforzata; |
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25. |
incarica il suo Presidente di chiedere di proseguire l'esame con il Consiglio; |
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26. |
indica al Consiglio che gli orientamenti politici di cui sopra sono integrati dall'allegato tecnico alla presente risoluzione; |
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27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(2) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
Considerando 22
Modifica 1
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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Considerando 46
Modifica 3
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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Articolo 13
Modifica 2
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Qualora i reati di cui all'articolo 12 siano indissolubilmente collegati ad altri reati e sia nell'interesse della buona amministrazione della giustizia svolgere le indagini e le azioni penali congiuntamente , la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che i reati di cui all'articolo 12 siano prevalenti e gli altri reati si basino su fatti identici . |
1. Qualora i reati di cui all'articolo 12 siano collegati ad altri reati, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: |
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Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro competente per gli altri reati è competente anche per i reati di cui all'articolo 12. |
Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro competente per gli altri reati è competente anche per i reati di cui all'articolo 12. |
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2. La Procura europea e le procure nazionali si consultano per determinare l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1. Ove opportuno per agevolare la determinazione della competenza, Eurojust può essere associato a norma dell'articolo 57. |
2. La Procura europea e le procure nazionali si consultano per determinare l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1. Ove opportuno per agevolare la determinazione della competenza, Eurojust può essere associato a norma dell'articolo 57. |
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3. In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto alla competenza di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sull'attribuzione della competenza per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decide la competenza accessoria. |
3. In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto alla competenza di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sull'attribuzione della competenza per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decide la competenza accessoria. |
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4. La determinazione della competenza a norma del presente articolo non è soggetta a riesame. |
4. La determinazione della competenza a norma del presente articolo può essere soggetta a riesame , d'ufficio, dall'organo giurisdizionale come stabilito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 della proposta . |
Articolo 27
Modifica 4
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Il procuratore europeo e i procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali in ordine all'esercizio dell'azione penale e al rinvio a giudizio, in particolare il potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili. |
1. Il procuratore europeo e i procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali in ordine all'esercizio dell'azione penale e al rinvio a giudizio, in particolare il potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili. |
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2. Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato competente presenta al procuratore europeo, per esame, una sintesi del caso e una bozza dell'imputazione, unitamente all'elenco delle prove. Se non dà istruzione di archiviare il caso ai sensi dell'articolo 28, il procuratore europeo incarica il procuratore europeo delegato di formulare l'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente, oppure chiede ulteriori indagini. Il procuratore europeo può anche esercitare l'azione penale di persona dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente. |
2. Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato competente presenta al procuratore europeo, per esame, una sintesi del caso e una bozza dell'imputazione, unitamente all'elenco delle prove. Se non dà istruzione di archiviare il caso ai sensi dell'articolo 28, o se, dopo aver dato istruzione di offrire un compromesso ai sensi dell'articolo 29, tale offerta non è stata accettata, il procuratore europeo incarica il procuratore europeo delegato di formulare l'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente, oppure chiede ulteriori indagini. Il procuratore europeo può anche esercitare l'azione penale di persona dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente. |
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3. L'imputazione formulata all'organo giurisdizionale nazionale competente contiene un elenco delle prove da addurre in giudizio. |
3. L'imputazione formulata all'organo giurisdizionale nazionale competente contiene un elenco delle prove da addurre in giudizio. |
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4. Il procuratore europeo sceglie la giurisdizione in stretta consultazione con il procuratore europeo delegato che presenta il caso e in considerazione della corretta amministrazione della giustizia, e determina l'organo giurisdizionale competente alla luce dei seguenti criteri: |
4. L'organo giurisdizionale competente è determinato sulla base dei seguenti criteri , in ordine di priorità : |
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5. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell'Unione interessate. |
5. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell'Unione interessate. |
Articolo 28
Modifica 5
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Il procuratore europeo archivia il caso se l'esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi: |
1. Il procuratore europeo archivia il caso se l'esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi: |
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2. Il procuratore europeo può archiviare il caso per uno dei seguenti motivi: |
2. Il Procuratore europeo può archiviare il caso se il reato è un reato minore ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva 2013/xx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. |
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3. La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo o monitoraggio. |
3. La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo o monitoraggio. |
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4. La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l'indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite. |
4. La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l'indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite. |
Articolo 29
Modifica 6
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Quando il caso non deve essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia , la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l'indagato versa l'importo forfettario all'Unione. |
1. Quando il caso non può essere archiviato ai sensi dell'articolo 28 e quando una pena detentiva sarebbe sproporzionata anche nel caso in cui la condotta fosse stata pienamente provata al processo , la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l'indagato versa l'importo forfettario all'Unione. |
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2. La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso. |
2. La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso. |
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3. Quando il compromesso è accettato e l'indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione interessate. |
3. Quando il compromesso è accettato e l'indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione interessate. |
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4. L'archiviazione di cui al paragrafo 3 non è soggetta a controllo giurisdizionale. |
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Articolo 30
Modifica 7
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Ove l'organo giurisdizionale di merito ritenga che l'ammissione delle prove presentate dalla Procura europea non pregiudica l'imparzialità del giudice né i diritti della difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ammette tali prove al processo senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga, anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove . |
1. Ove l'organo giurisdizionale di merito ritenga che l'ammissione delle prove presentate dalla Procura europea non pregiudica l'imparzialità del giudice né i diritti della difesa sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 6 del TUE, ammette tali prove al processo. |
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2. L'ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura europea non pregiudica la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente. |
2. L'ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura europea non pregiudica la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente. |
Articolo 33
Modifica 8
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento della Procura europea gode , conformemente al diritto nazionale, del diritto di non rispondere alle domande poste in relazione ai reati che si sospetta abbia commesso ed è informato del fatto che non è obbligato a testimoniare contro di sé. |
1. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento della Procura europea gode del diritto di non rispondere alle domande poste in relazione ai reati che si sospetta abbia commesso ed è informato del fatto che non è obbligato a testimoniare contro di sé. |
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2. L'indagato e l'imputato sono considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata conformemente al diritto nazionale . |
2. L'indagato e l'imputato sono considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata. |
Articolo 34
Modifica 9
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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Chiunque sia indagato o imputato per un reato di competenza della Procura europea e non disponga di risorse sufficienti, gode , conformemente al diritto nazionale, del diritto di ricevere l'assistenza giuridica gratuita o parzialmente gratuita delle autorità nazionali. |
Chiunque sia indagato o imputato per un reato di competenza della Procura europea e non disponga di risorse sufficienti, gode del diritto di ricevere l'assistenza giuridica gratuita o parzialmente gratuita delle autorità nazionali. |
Articolo 36
Modifica 10
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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1. Quando adotta atti procedurali nell'esercizio delle sue funzioni , la Procura europea è considerata un'autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale. |
Ai fini del controllo giurisdizionale , la Procura europea è considerata un'autorità nazionale in relazione a tutte le misure procedurali che essa adotta nel corso della sua funzione di esercizio dell'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale competente . Per tutti gli altri atti od omissioni della Procura europea, va considerata come un organo dell'Unione. |
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2. Le disposizioni del diritto nazionale applicabili in virtù del presente regolamento non sono considerate disposizioni del diritto dell'Unione ai fini dell'articolo 267 del trattato. |
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Articolo 68
Modifica 11
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Proposta di regolamento |
Emendamento |
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Le attività amministrative della Procura europea sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato. |
La Procura europea è sottoposta al controllo del Mediatore europeo, in relazione a casi di cattiva amministrazione, conformemente all'articolo 228 del trattato. |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/165 |
P7_TA(2014)0235
Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (2013/2945(RSP))
(2017/C 378/19)
Il Parlamento europeo,
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Turchia: relazione 2013 sui progressi compiuti» (SWD(2013)0417), |
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vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (COM(2013)0700), |
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 10 febbraio 2010 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009 (1), del 9 marzo 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Turchia (2), del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (3), del 18 aprile 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Turchia (4) e del 13 giugno 2013 sulla situazione in Turchia (5), |
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visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005, |
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viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia (6) («partenariato per l'adesione»), nonché le precedenti decisioni del Consiglio del 2001, del 2003 e del 2006 sul partenariato per l'adesione, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010, del 5 dicembre 2011, dell'11 dicembre 2012 e del 25 giugno 2013, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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viste le conclusioni della relazione del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, del 26 novembre 2013, che evidenziano il comportamento inadeguato delle forze dell'ordine durante le proteste di Gezi, |
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visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 3 ottobre 2005 hanno avuto inizio i negoziati di adesione con la Turchia e che l'apertura di negoziati di questo tipo rappresenta il punto di partenza di un processo duraturo e aperto basato su un'equa e rigorosa condizionalità e sull'impegno a effettuare riforme; |
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B. |
considerando che la Turchia si è impegnata a rispettare i criteri di Copenaghen, ad attuare riforme adeguate ed efficaci, a intrattenere buone relazioni di vicinato e a porre in atto un progressivo allineamento all'Unione europea; che tali sforzi dovrebbero essere visti come un'opportunità per la Turchia di portare avanti il proprio processo di modernizzazione; |
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C. |
considerando che l'UE dovrebbe continuare a essere il parametro di riferimento per le riforme in Turchia; |
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D. |
considerando che la piena osservanza dei criteri di Copenaghen e la capacità di integrazione nell'UE, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006, continuano a essere la base per l'adesione all'Unione; |
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E. |
considerando che, nelle sue conclusioni dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha avallato il nuovo approccio della Commissione relativo ai quadri negoziali per i nuovi paesi candidati, in virtù del quale lo Stato di diritto è posto al centro della politica di allargamento, e ha confermato la centralità, nel processo di negoziazione, del capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e del capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), che dovrebbero essere affrontati tempestivamente nel quadro dei negoziati così da consentire la definizione di chiari parametri di riferimento e da concedere tempo sufficiente per introdurre le necessarie modifiche legislative e procedere con le riforme delle istituzioni, e così da conseguire così solidi risultati in materia di attuazione; |
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F. |
considerando che, nella sua comunicazione intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014», la Commissione ha concluso che la Turchia, in virtù della sua economia, della posizione geografica strategica e del ruolo importante che riveste nella regione, costituisce un partner strategico per l'UE, oltre a contribuire notevolmente alla competitività economica di quest'ultima, e che nei dodici mesi precedenti erano stati compiuti progressi rilevanti in materia di riforme; che la Commissione invitava a compiere ulteriori riforme e a promuovere il dialogo in tutti gli ambiti politici della Turchia e nella società turca intesa in senso ampio; |
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G. |
considerando che la Turchia non ha ancora attuato, per l'ottavo anno consecutivo, le disposizioni contenute nell'accordo di associazione CE-Turchia e nel relativo protocollo aggiuntivo; |
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H. |
considerando che, per il proprio bene nonché al fine di rafforzare la stabilità e promuovere relazioni di buon vicinato, la Turchia deve intensificare gli sforzi intesi a risolvere le questioni bilaterali pendenti, tra cui gli obblighi giuridici non definiti e le vertenze frontaliere terrestri e marittime e in materia di spazio aereo con i paesi immediatamente vicini, in conformità delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; |
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I. |
considerando che la Turchia dispone del potenziale per svolgere un ruolo cardine nella diversificazione delle risorse energetiche e dei percorsi per il transito delle forniture di petrolio, gas ed elettricità provenienti dai paesi vicini e dirette nell'UE, e che sia la Turchia sia l'UE possono trarre vantaggio dalle ricche risorse energetiche rinnovabili turche al fine di creare un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio; |
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J. |
considerando che la lotta alla corruzione a tutti i livelli rappresenta un elemento importante di un sistema funzionante basato sullo Stato di diritto; |
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K. |
considerando che la Turchia continua a essere attivamente coinvolta nell'ambito del suo vicinato ed è un importante attore a livello regionale; |
Impegno credibile e solide fondamenta democratiche
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1. |
accoglie con favore la relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia e condivide la conclusione della Commissione che vede nella Turchia un partner strategico per l'UE, riconoscendone i significativi progressi compiuti in materia di riforme nei dodici mesi precedenti; sottolinea l'importanza e l'urgente necessità di attuare ulteriori riforme in vista di una maggiore responsabilità e trasparenza a livello dell'amministrazione turca, e di promuovere il dialogo in tutti gli ambiti politici e nella società più in generale, segnatamente attraverso una partecipazione adeguata e un processo di responsabilizzazione della società civile, oltre al pieno rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nella realtà pratica; ricorda la centralità, per ogni democrazia, del principio della separazione dei poteri, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, e mette in evidenza l'importanza, per uno Stato autenticamente democratico, di un sistema giudiziario imparziale e indipendente; |
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2. |
prende atto della capacità dei negoziati tra l'Unione e la Turchia di indurre il cambiamento, e sottolinea l'importanza di un dialogo e di una cooperazione intensi fra tale paese e l'UE sul processo di riforma, cosicché i negoziati possano continuare a fornire alla Turchia parametri di riferimento chiari e credibili; evidenzia pertanto l'importanza di negoziati credibili, condotti in buona fede e basati sull'impegno reciproco, della Turchia e dell'Unione, a mettere in atto riforme efficaci in grado di rafforzare le basi democratiche della società turca, promuovere i valori fondamentali e indurre cambiamenti positivi nelle istituzioni della Turchia, nella sua legislazione e nella mentalità della sua società; plaude quindi all'apertura del capitolo 22; |
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3. |
accoglie con favore la firma dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia, e l'avvio del dialogo sulla liberalizzazione del regime dei visti, il 16 dicembre 2013; sottolinea che è importante che la Turchia e l'UE raggiungano un'intesa comune sul significato, per entrambe le parti, dell'accordo di riammissione e della tabella di marcia che porta alla liberalizzazione del regime dei visti; invita, a tale proposito, l'UE a fornire alla Turchia il pieno sostegno tecnico e finanziario per la messa in atto dell'accordo di riammissione e invita la Turchia a predisporre politiche adeguate volte a fornire una protezione internazionale efficace ai richiedenti asilo e a garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti; è del parere che l'istituzione della Direzione generale della Gestione della migrazione e l'applicazione della legge sugli stranieri e la protezione internazionale rappresentino un primo passo positivo in questa direzione; rammenta che la Turchia è uno dei paesi di transito chiave per l'immigrazione clandestina diretta nell'UE e sottolinea l'importanza che riveste una rapida ratifica dell'accordo di riammissione e la sua applicazione effettiva rispetto a tutti gli Stati membri; invita la Turchia ad attuare pienamente ed efficacemente gli accordi di riammissione bilaterali esistenti; mette in risalto i chiari vantaggi che un accesso agevolato all'UE può rappresentare per imprenditori, accademici, studenti e rappresentanti della società civile; invita la Turchia e la Commissione a proseguire nel dialogo al fine di compiere progressi sostanziali in materia di liberalizzazione del regime dei visti; |
Conformità con i criteri di Copenaghen
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4. |
esprime profonda preoccupazione dinanzi ai recenti sviluppi in Turchia per quanto concerne la presunta corruzione ad alto livello; deplora la destituzione dei pubblici ministeri e dei funzionari di polizia incaricati delle indagini originarie, in quanto tale provvedimento è in contrasto con il principio fondamentale di un sistema giudiziario indipendente e compromette seriamente la prospettiva di indagini credibili; considera deplorevole la grave crisi di fiducia tra il governo, il sistema giudiziario, la polizia e i mezzi di comunicazione; sollecita pertanto il governo turco a dimostrare un impegno incondizionato nei confronti dei principi democratici e ad astenersi da qualsiasi ulteriore interferenza nelle indagini e nei procedimenti in materia di corruzione; |
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5. |
rammenta al governo turco l'impegno assunto allo scopo di eliminare la corruzione, in particolare mediante l'attuazione della maggior parte delle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione del 2005 del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa; invita il governo della Turchia a garantire il corretto funzionamento della Corte dei conti in conformità dei principi internazionali applicabili, nonché ad assicurare che il pubblico e le istituzioni interessate, con particolare riferimento alla Grande assemblea nazionale turca, godano del pieno accesso alle relazioni, comprese quelle sulle forze di sicurezza; invita la Turchia a garantire la collaborazione tra tutti i ministeri e la Corte dei conti; sottolinea ancora una volta la necessità di istituire una forza di polizia giudiziaria che operi sotto l'autorità della magistratura; |
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6. |
evidenzia il ruolo essenziale di un sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi Stato democratico moderno e il compito fondamentale che la Grande assemblea nazionale turca deve svolgere all'interno del sistema politico del paese per fornire un quadro per il dialogo e la costruzione del consenso fra tutte le forze politiche; esprime preoccupazione per la polarizzazione politica e l'assenza di disponibilità da parte del governo e dell'opposizione a collaborare per raggiungere l'unanimità sulle riforme chiave e sull'elaborazione di una nuova costituzione per la Turchia; esorta tutti i soggetti politici, il governo e l'opposizione a cooperare per consolidare una visione pluralistica in seno alle istituzioni statali e per promuovere la modernizzazione e la democratizzazione dello Stato e della società; mette in risalto il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile e la necessità di una comunicazione adeguata con il pubblico per quanto concerne il processo di riforma; invita la maggioranza politica a coinvolgere attivamente le altre forze politiche e le organizzazioni della società civile nel processo di deliberazione sulle riforme in questione, nonché a tenere conto dei loro interessi e delle loro opinioni in modo inclusivo; sottolinea che la riforma costituzionale deve continuare a essere una priorità importante del processo di ulteriore modernizzazione e democratizzazione della Turchia; |
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7. |
esprime preoccupazione per le accuse di costituzione sistematica di profili per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la polizia e le forze di sicurezza da parte della autorità, sulla base dell'appartenenza religiosa, etnica e politica; |
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8. |
sottolinea l'urgente necessità di compiere ulteriori progressi per mettere in atto le modifiche costituzionali del 2010, in particolare adottando leggi in materia di protezione dei dati personali e di giustizia militare, nonché leggi che introducano misure di «affirmative action» (discriminazione positiva) volte a promuovere la parità di genere; mette in risalto l'importanza di dare rigorosa attuazione a dette modifiche legislative una volta adottate; |
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9. |
loda il comitato di conciliazione per aver raggiunto l'unanimità su 60 modifiche costituzionali, ma esprime preoccupazione per la sospensione delle sue attività e dell'attuale mancanza di progressi; è fermamente convinto della necessità di continuare ad adoperarsi per giungere a una nuova costituzione per la Turchia, in quanto elemento essenziale del processo di riforma del paese; mette in rilievo l'importanza di ottenere il consenso, nel quadro del processo di riforma costituzionale, su un efficace sistema di separazione dei poteri e su una definizione inclusiva di cittadinanza, onde elaborare una costituzione effettivamente democratica che garantisca parità di diritti a tutti i cittadini della Turchia; evidenzia che la Turchia, in quanto Stato membro del Consiglio d'Europa, potrebbe trarre vantaggio dal dialogo attivo con la Commissione di Venezia sul processo di riforma costituzionale; sottolinea che tale processo dovrebbe svolgersi in modo trasparente e inclusivo e prevedere la piena partecipazione della società civile in tutte le sue fasi; |
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10. |
esprime profonda preoccupazione per la nuova legge sul Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri e fa notare il ruolo forte e centrale conferito al ministro della Giustizia, il che non è in linea con il principio di indipendenza della magistratura quale requisito indispensabile per un sistema democratico di controlli ed equilibri pienamente funzionante; sottolinea che le norme che disciplinano l'elezione, la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri dovrebbero essere pienamente conformi ai principi europei, e invita il governo della Turchia a consultare costantemente la Commissione europea e la Commissione di Venezia nonché a riesaminare la nuova legge sul Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri alla luce delle loro raccomandazioni; |
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11. |
accoglie con favore il pacchetto di democratizzazione presentato dal governo il 30 settembre 2013 e chiede a quest'ultimo di darvi tempestiva e piena attuazione, di consultare debitamente l'opposizione e le organizzazioni della società civile nella predisposizione delle norme di attuazione e di proseguire il lavoro di riforma verso la revisione del sistema elettorale (compreso l'abbassamento della soglia elettorale del 10 %) e l'adeguata inclusione di tutte le componenti della società turca, al fine di rafforzare la democrazia e rispecchiare al meglio il pluralismo esistente nel paese; sottolinea l'urgente necessità di una legislazione generale contro la discriminazione e l'istituzione di un comitato per la parità e la lotta alla discriminazione; invita pertanto il governo a garantire che la legislazione in materia di reati generati dall'odio offra protezione a tutti i cittadini e le comunità, comprese le persone LGBTI; incoraggia il governo a intraprendere senza indugio azioni tese a migliorare i diritti della comunità alevita; chiede che si compiano ulteriori sforzi per affrontare la questione della discriminazione nei confronti della minoranza rom, per aumentare la capacità di inserimento professionale e ridurre il tasso di abbandono scolastico; |
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12. |
accoglie con favore la nascita di nuove istituzioni, nello specifico il difensore civico e l'Istituto nazionale turco per i diritti umani, divenuti operativi nel 2013, e la conseguente creazione di strumenti aggiuntivi a cui i cittadini possono ricorrere per chiedere la tutela dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali; |
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13. |
deplora profondamente la perdita di vite tra i manifestanti e la polizia, l'uso eccessivo della forza da parte di quest'ultima e gli atti di violenza compiuti da alcuni gruppi marginali; è del parere che le proteste a Gezi Park diano prova sia dell'esistenza in Turchia di una vibrante società civile che della necessità prioritaria di ulteriore dialogo e riforme essenziali per la promozione dei valori fondamentali; si rammarica per l'apparente mancata condanna da parte dei tribunali di tutti i funzionari di Stato e agenti di polizia responsabili dell'uso eccessivo della violenza, della perdita di vite umane e dei gravi ferimenti dei manifestanti di Gezi Park, e accoglie pertanto favorevolmente le indagini amministrative in corso (avviate dal ministero dell'Interno), le indagini giudiziarie e le inchieste del difensore civico in merito alle denunce relative agli eventi di Gezi Park, in quanto rappresentano una nuova opportunità per dimostrare il pieno impegno verso lo Stato di diritto e per assicurare i responsabili alla giustizia; si attende che tali indagini e inchieste affrontino le questioni in modo completo e senza ritardi; chiede alla Turchia di adottare adeguate procedure di revisione interna e di istituire un organo di controllo indipendente incaricato di esaminare le infrazioni commesse dalla polizia; ritiene che gli eventi di Gezi Park mettano in luce la necessità di attuare riforme più ambiziose per garantire il rispetto della libertà di riunione; incoraggia il ministro dell'Interno e la polizia a definire metodi per gestire le manifestazioni pubbliche in modo più contenuto e li invita, in particolare, a non interrompere od ostacolare il lavoro del personale medico, degli avvocati e di altri professionisti che garantiscono i diritti di base dei manifestanti; esprime preoccupazione per le azioni intraprese contro operatori sanitari, avvocati, accademici, studenti e associazioni professionali, in relazione alle loro azioni non violente durante gli eventi di Gezi; |
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14. |
osserva che l'ondata di proteste senza precedenti riflette anche le aspirazioni legittime di molti cittadini turchi per una democrazia più profonda; ribadisce che, in un sistema politico democratico, è necessario che i governi favoriscano la tolleranza e garantiscano la libertà di religione e di credo a tutti i cittadini; invita il governo a rispettare la pluralità e la ricchezza della società turca; |
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15. |
esprime preoccupazione per la copertura estremamente limitata che i mezzi di informazione turchi hanno riservato agli eventi di Gezi Park e per il licenziamento dei giornalisti che hanno criticato le reazioni del governo in relazione a tali eventi; rammenta che la libertà di espressione e il pluralismo dei media, compresi quelli digitali e sociali, sono al centro dei valori europei e che una stampa indipendente è essenziale per una società democratica, dal momento che consente ai cittadini di partecipare attivamente e con consapevolezza ai processi decisionali e rafforza quindi la democrazia; esprime profonda preoccupazione per la nuova legge su Internet che introduce un controllo e una supervisione eccessivi sull'accesso alla rete e che può avere conseguenze significative sulla libertà di espressione, sul giornalismo investigativo, sul controllo democratico e sull'accesso in rete a informazioni diversificate dal punto di vista politico; fa riferimento alle gravi preoccupazioni espresse dall'UE e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e chiede al governo della Turchia di riesaminare la legge in linea con i principi europei concernenti la libertà dei media e di espressione; ribadisce ancora una volta la propria preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei mezzi di informazione sono di proprietà e sono concentrati nelle mani di grandi conglomerati che hanno moltissimi interessi commerciali, e sottolinea il preoccupante e diffuso fenomeno dell'autocensura da parte dei proprietari di detti mezzi e dei giornalisti; esprime preoccupazione per l'allontanamento dei giornalisti dai loro incarichi a seguito delle critiche espresse nei confronti del governo; manifesta profonda apprensione per le procedure utilizzate per punire i proprietari di media critici; esprime preoccupazione per le conseguenze dell'accreditamento da parte delle istituzioni statali, che ha come obiettivo principale i mezzi di informazione dell'opposizione; è profondamente preoccupato per il numero molto elevato di giornalisti che si trovano attualmente in custodia cautelare, situazione che mina la libertà di espressione e dei mezzi di informazione, e invita le autorità giudiziarie turche a riesaminare e gestire tali cause quanto prima; sottolinea il ruolo speciale dei media del servizio pubblico nel rafforzare la democrazia e invita il governo turco a garantire l'indipendenza e la sostenibilità di tali mezzi in conformità dei principi europei; |
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16. |
è profondamente preoccupato e insoddisfatto per la mancanza di un dialogo e di una consultazione effettivi sui disegni di legge riguardanti Internet e il Consiglio superiore dei giudici e pubblici ministeri; rileva inoltre che una simile situazione si discosta notevolmente dalle precedenti istanze di buona cooperazione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la legge su Internet e quella sul Consiglio superiore dei giudici e pubblici ministeri allontanano la Turchia dal suo percorso verso il soddisfacimento dei criteri di Copenaghen, e invita il governo turco ad avviare un reale dialogo costruttivo non solo sulle due leggi citate ma anche sulla legislazione futura, in particolare quella riguardante i mezzi di informazione e il sistema giudiziario; lo invita altresì a impegnarsi al massimo per riavviare il processo di negoziazione e dimostrare un reale impegno nei confronti delle prospettive europee del paese, anche attraverso una riforma delle leggi riguardanti Internet e il Consiglio superiore dei giudici e pubblici ministeri; |
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17. |
esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni del primo ministro turco, secondo le quali egli potrebbe andare oltre l'attuale legge su Internet e vietare l'uso di Facebook e YouTube; |
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18. |
osserva che la delegazione ad hoc del Parlamento per l'osservazione dei processi contro i giornalisti in Turchia, istituita nel 2011 e menzionata nelle sue risoluzioni sulle relazioni 2011 e 2012 relative ai progressi realizzati dalla Turchia, ha presentato nel 2013 la relazione intermedia sull'attività svolta, fondata sull'osservazione dei fatti, e presenterà la relazione finale di attività il 1o aprile 2014; |
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19. |
prende atto delle preoccupazioni della società turca per l'ambito eccessivamente ampio della causa Ergenekon, le lacune in relazione al «giusto processo» e le accuse di ricorso a prove inconsistenti nei confronti degli imputati in quanto fattori che, come avvenuto per la causa Sledgehammer, hanno compromesso l'accettazione della sentenza; sottolinea ancora una volta, alla luce di quanto sopra, che la causa KCK deve dimostrare la solidità delle istituzioni democratiche e del sistema giudiziario in Turchia nonché il carattere corretto, indipendente, imparziale e trasparente del relativo funzionamento, oltre a un impegno fermo e incondizionato a rispettare i diritti fondamentali; invita la delegazione UE ad Ankara a seguire da vicino i futuri sviluppi delle cause in questione, anche per quanto concerne i possibili processi d'appello e le condizioni di detenzione, e a riferire in merito alla Commissione e al Parlamento; |
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20. |
richiama l'attenzione, in particolare, sui processi a carico di Füsun Erdoğan e Pinar Selek; è del parere che si tratti di processi emblematici in relazione ai limiti della giustizia turca ed esprime preoccupazione per il fatto che il procedimento contro Pinar Selek perdura da 16 anni; insiste sulla necessità che qualunque processo sia condotto in modo trasparente, nel rispetto dello Stato di diritto e sempre in presenza di condizioni adeguate; |
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21. |
esprime preoccupazione per l'acuirsi in Turchia della divisione culturale relativamente alle questioni legate allo stile di vita, che può portare le autorità a interferire nella vita privata dei cittadini, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni sul numero di figli che le donne dovrebbero avere, sulle case dello studente miste e sulla vendita di alcolici; |
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22. |
osserva che l'attuazione del terzo pacchetto di riforme dell'ordinamento giudiziario ha portato al rilascio di un numero significativo di detenuti e accoglie con favore il quarto pacchetto di riforme in tal senso in quanto ulteriore passo avanti verso la creazione di un sistema giudiziario turco che sia in linea con gli standard e i valori dell'Unione europea; prende atto, in particolare, i) della nuova e importante distinzione fra la libertà di espressione, di stampa e di riunione e l'incitamento alla violenza o al terrorismo, ii) della limitazione del reato di apologia di delitti o criminali ai casi in cui sussista un chiaro pericolo imminente per l'ordine pubblico e iii) della limitazione della perseguibilità dei reati commessi in nome di un'organizzazione senza farne parte ai soli casi in cui siano coinvolte organizzazioni armate; |
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23. |
plaude alle iniziative adottate dal Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri per promuovere la formazione di un elevato numero di giudici e pubblici ministeri nel campo dei diritti umani nonché per favorire un'attenta comprensione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) a fini operativi; prende atto dell'adozione del piano d'azione sulla prevenzione delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e invita il governo ad assicurarne l'attuazione rapida ed efficace in modo tale che tutte le problematiche sollevate dalle sentenze della Corte in relazione ai casi in cui è stata rilevata una violazione delle disposizioni della Convenzione da parte della Turchia possano essere affrontate in via definitiva; sprona il governo a portare avanti ambiziose riforme dell'ordinamento giudiziario basate sulla necessità di progredire nella difesa e nella promozione dei diritti fondamentali; sottolinea, a tale proposito, l'esigenza di riformare, in via prioritaria, la legge antiterrorismo; |
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24. |
invita la Turchia a impegnarsi nella lotta contro l'impunità e a portare a positivo compimento gli sforzi per l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI); |
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25. |
ribadisce l'importanza di avviare i capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia e affari interni) fin dalle prime fasi del processo negoziale e di chiuderli per ultimi, in linea con il nuovo approccio adottato dalla Commissione nei confronti dei nuovi paesi candidati; rammenta che l'avvio dei suddetti capitoli presuppone il rispetto delle condizioni definite dai parametri di riferimento ufficiali e sottolinea quindi che, fornendo alla Turchia i parametri di riferimento ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli, si otterrebbero una chiara tabella di marcia e un incentivo al processo di riforma; sottolinea inoltre che, in particolare, una simile opzione garantirebbe alla Turchia un chiaro punto d'appoggio per il suo processo di riforme basato sugli standard europei, soprattutto per quanto concerne il sistema giudiziario; invita quindi il Consiglio a rinnovare i propri sforzi per mettere a punto i parametri di riferimento ufficiali e quindi, in ultima istanza, per avviare i capitoli 23 e 24 una volta che saranno soddisfatti i criteri così definiti; chiede alla Turchia di cooperare il più possibile in tal senso; invita la Commissione a promuovere senza indugio la prosecuzione del dialogo e della cooperazione con la Turchia per quanto riguarda il sistema giudiziario e i diritti fondamentali nonché la giustizia e gli affari interni nel quadro del programma costruttivo; |
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26. |
elogia la decisione, adottata dall'Assemblea delle fondazioni nel rispetto dell'impegno assunto dal governo nell'ambito del pacchetto di democratizzazione, di restituire le proprietà dello storico Monastero di Mor Gabriel alla comunità sira turca; sottolinea l'importanza di continuare a offrire un quadro giuridico adeguato per il ripristino dei diritti di proprietà di tutte le comunità religiose; sottolinea l'importanza di proseguire nel processo di riforme nel settore della libertà di pensiero, coscienza e religione, offrendo alle comunità religiose la possibilità di ottenere personalità giuridica, abolendo ogni restrizione a livello di formazione, nomina e successione all'interno del clero, rispettando tutte le sentenze della CEDU applicabili e le raccomandazioni della Commissione di Venezia, nonché eliminando ogni forma di discriminazione o barriera fondata sulla religione; evidenzia l'importanza di rimuovere qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del Seminario di Halki e all'uso pubblico del titolo ecclesiastico di «patriarca ecumenico»; chiede alla Corte di cassazione (Yargitay) di revocare la propria decisione di convertire in moschea la chiesa storica di Santa Sofia a Trebisonda e sollecita la sua immediata riapertura come museo. |
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27. |
esprime sostegno per la banca dati sulla violenza contro le donne che il ministero per la Famiglia e le politiche sociali sta attualmente predisponendo; chiede che la legislazione esistente in materia di creazione di asili per le donne vittima di violenza domestica sia integrata da adeguati meccanismi di follow-up nei casi in cui i comuni non provvedono a istituire i suddetti asili; sostiene gli sforzi profusi dal ministro per la Famiglia e le politiche sociali per inasprire le pene per i matrimoni precoci forzati, che devono essere eliminati, e lo incoraggia a proseguire in tale direzione; chiede ulteriori sforzi per eliminare i cosiddetti «delitti d'onore»; rinnova la propria preoccupazione per il carattere estremamente limitato dell'inclusione sociale ed economica femminile nonché dell'integrazione delle donne nel mondo del lavoro, nella politica e nei più alti livelli dell'amministrazione; incoraggia quindi il governo ad adottare opportune misure per promuovere un ruolo più centrale della donna nel tessuto economico e politico della Turchia; invita tutti i partiti politici a intraprendere azioni specifiche volte a incoraggiare ulteriormente l'emancipazione femminile per quanto riguarda la partecipazione attiva alla vita politica; sottolinea il fondamentale ruolo dell'istruzione e della formazione professionale nella promozione dell'inclusione sociale ed economica delle donne nonché l'importanza di integrare la dimensione della parità di genere non soltanto nell'iter legislativo ma anche nell'applicazione delle leggi; |
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28. |
appoggia in maniera decisa l'iniziativa del governo di adoperarsi per risolvere la questione curda partendo dai negoziati con il PKK, con l'obiettivo di porre fine una volta per tutte alle attività terroristiche dello stesso PKK; accoglie con favore il fatto che l'istruzione in curdo sia ora consentita nelle scuole private e incoraggia il governo a introdurre le necessarie riforme volte a promuovere i diritti sociali, culturali ed economici della comunità curda, anche offrendo l'insegnamento in curdo nelle scuole pubbliche, sulla base di un'adeguata consultazione delle parti interessate e dell'opposizione, con l'obiettivo generale di agevolare una reale apertura nei confronti della rivendicazione dei diritti fondamentali per tutti i cittadini della Turchia; chiede alla Turchia di firmare la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie; esprime preoccupazione per l'elevato numero di cause avviate contro scrittori e giornalisti che si occupano della questione curda e per l'arresto di diversi politici, sindaci e consiglieri comunali, sindacalisti, avvocati, dimostranti e difensori dei diritti umani di origine curda, in relazione al processo KCK; invita l'opposizione a sostenere attivamente i negoziati e le riforme in quanto passi importanti a vantaggio della società turca in senso lato; chiede alle autorità turche e alla Commissione di collaborare strettamente per valutare quali programmi dello strumento di assistenza preadesione (IPA) possano essere utilizzati per promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione sudorientale nel quadro dei negoziati sul capitolo 22; |
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29. |
si compiace della prevista rapida attuazione della dichiarazione di intenti rilasciata dal governo turco riguardo alla riapertura della scuola per la minoranza greca sull'isola Gökçeada (Imbros), che rappresenta un passo positivo ai fini della salvaguardia del carattere biculturale delle isole di Gökçeada (Imbros) e Bozcaada (Tenedos), in linea con la risoluzione 1625(2008) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; rileva tuttavia la necessità di ulteriori iniziative intese ad affrontare i problemi con cui si misurano i membri della minoranza greca, segnatamente in relazione ai diritti di proprietà; invita a tale proposito le autorità turche, in considerazione del declino del numero di membri della minoranza, a incentivare e ad assistere le famiglie espatriate appartenenti alla minoranza che intendono fare ritorno sull'isola; |
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30. |
ritiene che il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali siano fondamentali per lo sviluppo di una società prospera e pluralistica e per la promozione dell'inclusione sociale ed economica nella società in generale; sottolinea l'importanza di compiere ulteriori progressi nell'ambito della politica sociale e dell'occupazione, soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli al funzionamento efficace e incontrastato dei sindacati, in particolare nelle piccole e medie imprese, mettere a punto una strategia nazionale in materia di occupazione, affrontare il problema del lavoro non dichiarato, ampliare la copertura dei meccanismi di protezione sociale e aumentare la percentuale di occupati fra le donne e le persone con disabilità; prende atto dell'attuazione della nuova normativa sui diritti sindacali nel settore sia pubblico che privato e invita la Turchia ad adoperarsi al massimo per provvedere al pieno allineamento delle leggi alle norme dell'OIL, in particolare al diritto di sciopero e a quello di contrattazione collettiva; sottolinea l'importanza di aprire il capitolo 19 sulla politica sociale e l'occupazione; |
Instaurare relazioni di buon vicinato
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31. |
prende atto degli sforzi continui che Turchia e Grecia compiono per migliorare le loro relazioni bilaterali, anche attraverso incontri bilaterali; ritiene tuttavia deplorevole che la minaccia di casus belli formulata dalla Grande assemblea nazionale della Turchia nei confronti della Grecia non sia stata ritirata; sollecita il governo turco a porre fine alle ripetute violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali della Grecia e al sorvolo delle isole greche da parte di aerei militari turchi; |
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32. |
invita il governo turco a firmare e a ratificare, senza ulteriori ritardi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che è parte dell'acquis dell'Unione, e ribadisce la totale legittimità della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro; invita la Turchia a rispettare i diritti sovrani di tutti gli Stati membri dell'Unione, inclusi quelli relativi alla ricerca e allo sfruttamento di risorse naturali in territori o acque soggetti alla loro sovranità; |
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33. |
ribadisce il suo fermo sostegno alla riunificazione di Cipro, sulla base di una soluzione equa e praticabile per entrambe le comunità; valuta positivamente, a tale riguardo, la dichiarazione congiunta resa dai leader delle due comunità in merito alla riapertura dei negoziati per la riunificazione di Cipro, come pure l'impegno assunto da entrambe le parti a raggiungere una soluzione basata su una federazione bicomunitaria e bizonale all'insegna dell'uguaglianza politica e a garantire che lo Stato cipriota unificato, in quanto membro delle Nazioni Unite e dell'UE, abbia un'unica personalità giuridica internazionale, un'unica sovranità e un'unica cittadinanza cipriota; plaude al fatto che entrambe le parti si siano impegnate a creare un contesto positivo che permetta di assicurare il buon esito dei negoziati e ad adottare misure miranti a rafforzare la fiducia per favorire il processo negoziale; chiede alla Turchia di sostenere attivamente i suddetti negoziati finalizzati a raggiungere una soluzione equa, completa e praticabile sotto gli auspici del Segretario generale delle Nazioni Unite e conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita la Turchia a dare inizio al ritiro delle sue forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite, come previsto dalla risoluzione 550(1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; chiede alla Repubblica di Cipro di aprire il porto di Famagosta, sotto il controllo doganale dell'Unione europea, al fine di promuovere un clima positivo che favorisca il buon esito dei negoziati in corso sulla riunificazione e di consentire ai turco-ciprioti di commerciare direttamente in modo legale e accettabile per tutti; prende atto delle proposte avanzate dal governo di Cipro per affrontare le suddette questioni; |
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34. |
accoglie con favore la dichiarazione congiunta rilasciata il 10 dicembre 2013 dal sindaco Alexis Galanos e dal sindaco Oktay Kayalp, con cui entrambi esprimono il pieno sostegno al ricongiungimento di Famagosta; |
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35. |
plaude alla decisione della Turchia di concedere al Comitato per le persone scomparse l'accesso a un'area militare recintata nella parte settentrionale di Cipro e incoraggia la Turchia a consentire al Comitato di accedere ai pertinenti archivi e aree militari per l'esumazione; chiede che si tenga in particolare considerazione il lavoro svolto dal Comitato per le persone scomparse; |
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36. |
sottolinea l'importanza di un approccio d'insieme coerente alla sicurezza nel Mediterraneo orientale e invita la Turchia a consentire il dialogo politico tra l'Unione europea e la NATO sollevando il suo veto a una cooperazione UE-NATO che comprenda Cipro; chiede parallelamente alla Repubblica di Cipro di revocare il suo veto alla partecipazione della Turchia all'Agenzia europea per la difesa; |
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37. |
esorta la Turchia e l'Armenia a procedere a una normalizzazione delle loro relazioni, ratificando senza condizioni pregiudiziali i protocolli relativi all'instaurazione di relazioni diplomatiche, aprendo le frontiere comuni e migliorando attivamente le loro relazioni, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione economica; |
Approfondire la cooperazione UE-Turchia
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38. |
deplora il rifiuto della Turchia di adempiere al proprio obbligo di attuare, integralmente e in modo non discriminatorio, il protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione CE-Turchia nei confronti di tutti gli Stati membri; ricorda che tale rifiuto continua a incidere profondamente sul processo negoziale; |
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39. |
prende nota del fatto che la Turchia continua ad essere il sesto partner commerciale dell'Unione europea e che l'UE è invece il partner commerciale principale della Turchia, dal momento che il 38 % delle esportazioni turche sono destinate all'UE e quasi il 71 % degli investimenti esteri diretti della Turchia provengono dall'Unione; accoglie con favore l'esame attualmente condotto dalla Commissione a proposito dell'unione doganale fra UE e Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto su entrambe le parti e le possibilità di aggiornamento, ed esorta la Turchia a eliminare le restanti restrizioni alla libera circolazione delle merci; |
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40. |
ritiene che, alla luce del ruolo strategico ricoperto dalla Turchia in qualità di centro energetico e dell'abbondanza delle sue risorse energetiche rinnovabili, sia opportuno considerare la possibilità di instaurare una stretta cooperazione tra l'UE e la Turchia nel settore energetico e il valore di avviare negoziati sul capitolo 15 relativo all'energia, nell'ottica di definire un opportuno quadro normativo; richiama inoltre l'attenzione sull'importanza di coinvolgere la Turchia nel processo di elaborazione della politica energetica europea; sottolinea la necessità di tenere conto delle priorità in materia di cambiamento climatico, energie rinnovabili ed efficienza energetica e pone l'accento, a tale riguardo, sulle possibilità di cooperazione esistenti tra l'UE e la Turchia nel settore dell'energia verde; chiede alla Commissione di dare la priorità ai finanziamenti a favore dei progetti riguardanti le energie rinnovabili, la rete energetica e l'interconnettività in Turchia; invita la Turchia a dare piena attuazione alla normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale, senza prevedere eccezioni per i progetti di grande portata; |
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41. |
prende atto dell'accresciuto impegno della Turchia nell'Europa sudorientale, in particolare in Bosnia-Erzegovina, e incoraggia le autorità turche ad allineare le loro posizioni alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, a coordinare le attività diplomatiche con il vicepresidente/alto rappresentante e a rafforzare ulteriormente la cooperazione con gli Stati membri; |
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42. |
accoglie con favore l'impegno della Turchia nel fornire assistenza umanitaria a quasi un milione di rifugiati siriani; chiede alla Turchia di sorvegliare con attenzione le proprie frontiere onde evitare l'ingresso di combattenti e armi che possano favorire gruppi verosimilmente implicati in violazioni sistematiche dei diritti umani o che non si adoperano a favore della transizione democratica in Siria; ritiene che l'UE, la Turchia e altre parti interessate a livello internazionale debbano tentare attivamente di sviluppare una visione strategica comune per promuovere senza indugio una soluzione politica e democratica in Siria e per favorire la stabilità politica ed economica nella regione, con particolare riferimento alla Giordania, al Libano, all'Iran e all'Iraq; richiama in particolare l'attenzione sulle difficili condizioni in cui versa la comunità di profughi alawiti in fuga dalla Siria, che hanno cercato rifugio ai margini delle grandi città, e chiede alla Turchia di assicurare che possano effettivamente beneficiare dell'assistenza; sottolinea l'importanza di garantire ai profughi l'accesso all'istruzione e all'occupazione ed esprime nel contempo preoccupazione per l'impatto socioeconomico delle comunità di rifugiati sulle città e sui villaggi situati nelle vicinanze dei campi profughi; invita la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale a operare in stretta collaborazione con la Turchia per fornire assistenza ai rifugiati; |
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43. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia. |
(1) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 59.
(2) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 98.
(3) GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 38.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0184.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0277.
(6) GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/174 |
P7_TA(2014)0236
Strategia dell'Unione europea per la regione artica
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica (2013/2595(RSP))
(2017/C 378/20)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sull'Artico, di cui la più recente è stata adottata nel gennaio 2011, |
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viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 giugno 2012, dal titolo «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe» (JOIN(2012)0019) e la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, dal titolo «L'Unione europea e la regione artica» (COM(2008)0763), |
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vista l'azione preparatoria «Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo dell'Artico», |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 2013 sul tema «Una politica dell'UE per la regione artica», |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, |
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visto il programma del Consiglio artico per gli anni 2013-2015, sotto la presidenza canadese, |
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vista la dichiarazione del Consiglio artico di Kiruna del 15 maggio 2013, |
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visti il partenariato UE-Groenlandia 2007-2013 e l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra UE e Groenlandia, |
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vista la sua posizione del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (1), |
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visto il programma di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» dell'UE per il periodo 2014-2020, |
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vista la dichiarazione emessa a Kirkenes il 3 e 4 giugno 2013 in occasione del 20o anniversario della Cooperazione euroartica di Barents, |
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visti le strategie nazionali e i documenti strategici riguardanti questioni relative alla regione artica, presentati rispettivamente da Finlandia, Svezia, Danimarca e Groenlandia, Norvegia, Russia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, |
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viste le dichiarazioni adottate al Forum parlamentare della Dimensione settentrionale, nel settembre 2009 a Bruxelles e, nel febbraio 2011 a Tromsø e nel novembre 2013 ad Arcangelo, |
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vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della terza riunione ministeriale della Dimensione settentrionale rinnovata, tenutasi a Bruxelles il 18 febbraio 2013, |
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viste le priorità del Consiglio euroartico di Barents per gli anni 2013-2015, sotto la presidenza finlandese, |
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viste le rispettive dichiarazioni rilasciate in occasione della 9a Conferenza dei parlamentari della regione artica, tenutasi a Bruxelles dal 13 al 15 settembre 2010, e della 10a Conferenza dei parlamentari della regione artica, tenutasi a Akureyri dal 5 al 7 settembre 2012, nonché la dichiarazione della Commissione permanente dei parlamentari della regione artica (SCPAR) sullo status di osservatore dell'Unione in seno al Consiglio artico, rilasciata il 19 settembre 2013 a Murmansk, |
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viste le raccomandazioni del Consiglio nordico del 2012, |
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vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2), |
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vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (3), |
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vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (4), |
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vista la relazione del comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo, del 28 ottobre 2013, sulla politica artica, |
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viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2013, nella causa C-583/11P, e del 25 aprile 2013, nella causa T-526/10, relative alla domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (5), |
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viste la relazione del gruppo di alto livello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 25 novembre 2013 dal titolo «European Communities — measures prohibiting the importation and marketing of seal products» (Comunità europee — provvedimenti che vietano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca), capitolo 1.3.5 (che definisce la decisione preliminare del 29 gennaio 2013) e la notifica del ricorso dell'UE all'organo d'appello dell'OMC, del 29 gennaio 2014, |
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vista la relazione Nordregio 2009:2 (Strong, Specific and Promising — Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020 — Forti, specifiche e promettenti: verso una visione per le aree nordiche scarsamente popolate nel 2020), |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'Unione europea è portatrice di interesse nella regione artica in virtù dei suoi diritti e obblighi derivanti dal diritto internazionale, del suo impegno a favore di politiche ambientali, climatiche e di altra natura, dei suoi finanziamenti, delle sue attività e di ricerca e dei suoi interessi economici; |
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B. |
considerando che la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno pubblicato la loro comunicazione congiunta dal titolo «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe» nel giugno 2012; |
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C. |
considerando che il Consiglio non ha ancora pubblicato le sue conclusioni sulla comunicazione congiunta Commissione/SEAE dell'estate 2012; |
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D. |
considerando che il Parlamento ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente dei parlamentari della regione artica con la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia, come pure alla Conferenza dei parlamentari della regione artica; |
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E. |
considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici; che l'unica popolazione indigena dell'UE, quella dei sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia; |
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F. |
considerando che la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Polonia, la Spagna e l'Italia, che sono paesi osservatori in seno al Consiglio artico, mostrano un ampio coinvolgimento nella regione artica e un forte interesse per un dialogo e una cooperazione futuri con il Consiglio artico; |
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G. |
considerando che l'Islanda e la Norvegia, partner impegnati e di fiducia, sono associate all'UE attraverso il SEE e l'accordo di Schengen; |
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H. |
considerando che l'Artico è una regione abitata, con Stati sovrani; che la regione artica europea comprende moderne società industrializzate, aree rurali e comunità indigene; che la partecipazione attiva di queste regioni allo sviluppo della politica artica dell'UE è essenziale per garantire la legittimità, la comprensione reciproca e il sostegno locale per l'impegno dell'UE nell'Artico; |
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I. |
considerando che l'UE vanta un impegno di lunga data nell'Artico, il quale si è concretizzato nel suo coinvolgimento nella politica della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l'Islanda, nella cooperazione di Barents e in particolare nel Consiglio euroartico di Barents e nel Consiglio regionale di Barents, nei partenariati strategici con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia e nella sua partecipazione come osservatore attivo ad hoc nel Consiglio artico negli ultimi anni; |
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J. |
considerando che il Consiglio artico ha deciso a Kiruna, il 15 maggio 2013, di accogliere positivamente la candidatura dell'UE allo status di osservatore permanente; che questa decisione affermativa è subordinata alla risoluzione della questione del divieto dei prodotti derivati dalla foca tra l'Unione europea e il Canada; che l'UE e il Canada sono in fase di risoluzione di questo problema; che l'UE sta già operando a titolo del suddetto status di osservatore permanente presso il Consiglio artico; |
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K. |
considerando che l'UE e i suoi Stati contribuiscono notevolmente alla ricerca nell'Artico; che i programmi dell'UE (tra cui il nuovo programma quadro Orizzonte 2020) e i fondi strutturali e di investimento europei sostengono importanti progetti di ricerca nella regione, a beneficio anche dei popoli e delle economie dei paesi artici; |
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L. |
considerando che soltanto il 20 % delle riserve mondiali di combustibili fossili può essere sfruttato entro il 2050, al fine di mantenere l'aumento della temperatura media al di sotto di due gradi Celsius; |
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M. |
considerando che, in base alle stime, circa un quinto delle risorse di idrocarburi non ancora scoperte a livello mondiale si trova nella regione artica, ma che occorrono ricerche più approfondite; |
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N. |
considerando che il crescente interesse per la regione artica dimostrato da soggetti non artici, quali la Cina, il Giappone, l'India e altri paesi, il loro stanziamento di risorse a favore della ricerca polare e la conferma del conferimento dello status di osservatori presso il Consiglio artico alla Corea del Sud, alla Cina, al Giappone, all'India e a Singapore indicano un crescente interesse geopolitico mondiale nei confronti dell'Artico; |
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O. |
considerando che la ricerca e lo sviluppo, le valutazioni d'impatto e la protezione degli ecosistemi devono accompagnare gli investimenti e lo sviluppo economico, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della regione artica; |
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P. |
considerando che conciliare le opportunità e gli interessi economici potenziali con le sfide socio-culturali, ecologiche e ambientali attraverso lo sviluppo sostenibile resta una priorità assoluta, che si riflette anche nelle strategie artiche nazionali degli Stati artici; |
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1. |
accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 giugno 2012, che costituisce un elemento determinante per garantire il continuo sviluppo della politica dell'Unione europea per la regione artica; |
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2. |
ribadisce la sua richiesta a favore di una politica unitaria dell'UE nei confronti della regione artica, nonché di una strategia coerente e di un piano d'azione concreto per l'impegno dell'UE nell'Artico, ponendo un'attenzione particolare sulle questioni socioeconomiche e ambientali; è convinto che questa scelta strategica sia fondamentale per garantire la legittimità dell'impegno dell'Unione europea nella regione artica e il sostegno a livello locale; |
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3. |
sottolinea che il crescente utilizzo delle risorse naturali della regione artica deve avvenire nel rispetto e a beneficio della popolazione locale, indigena e non, e assumendo la piena responsabilità ambientale per il fragile ambiente artico; |
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4. |
mette in rilievo le opportunità economiche e la varietà di industrie che caratterizzano le regioni artica e subartica, come il turismo, l'industria marittima e navale, le energie rinnovabili, la tecnologia ambientale e la tecnologia pulita, l'estrazione di gas e petrolio, l'industria offshore, la silvicoltura e l'industria della lavorazione del legno, l'industria mineraria, i servizi di trasporto e le comunicazioni, le tecnologie dell'informazione e le soluzioni offerte dall'elettronica, la pesca e l'acquacoltura, nonché l'agricoltura e le attività tradizionali come l'allevamento della renna; riconosce il loro impatto e la loro importanza sia per la regione che per l'Europa nel suo insieme e pone in evidenza l'impegno degli attori europei del mondo delle imprese, della ricerca e dello sviluppo; |
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5. |
prende atto della dichiarazione di Kiruna, rilasciata dal Consiglio artico nel maggio 2013, nonché della sua decisione sullo status di osservatori permanenti per l'UE e per altre entità statali; esorta la Commissione a dare seguito alla questione in sospeso con il Canada relativa al divieto dei prodotti derivati dalla foca e ad informare debitamente il Parlamento europeo in merito a tale processo; si rammarica degli effetti che il regolamento dell'UE relativo al divieto del commercio di prodotti derivati dalla foca ha avuto su alcune fasce della popolazione e, in particolare, sulla cultura e il sostentamento indigeni; |
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6. |
ricorda lo status dell'UE e dei suoi Stati membri come membri attivi in altri contesti di rilievo per la regione artica, come l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e la Convenzione sulla diversità biologica (CDB); sottolinea la necessità di riorientare le attività delle istituzioni dell'UE nei settori di interesse politico, ambientale o economico dell'Unione e dei suoi Stati membri; pone in particolare l'accento sulla necessità di tener conto degli interessi dell'UE e degli Stati e delle regioni artici europei nel momento in cui si utilizzano, si modificano o si sviluppano programmi o politiche dell'UE che influenzano o possono influenzare l'Artico, in modo tale che essi possano giovare alla regione artica nel suo insieme; |
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7. |
vede nel Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un'importante piattaforma di cooperazione fra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Russia, la Svezia e la Commissione; prende atto del lavoro svolto dal BEAC per quanto attiene alle questioni sanitarie e sociali, nonché in materia di istruzione, ricerca, energia, cultura e turismo; rileva il ruolo consultivo del gruppo di lavoro delle popolazioni indigene (WGIP) in seno al BEAC; |
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8. |
sostiene fermamente la libertà di svolgere ricerche nell'Artico e incoraggia una cooperazione a largo raggio tra gli Stati impegnati nella ricerca artica multidisciplinare e nella creazione di infrastrutture di ricerca; |
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9. |
ricorda i contributi dell'UE a favore della ricerca e dello sviluppo e l'impegno degli attori economici europei nella regione artica; |
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10. |
sottolinea che reti di informazione e servizi digitali affidabili e ad elevata capacità sono determinanti per stimolare l'attività economica e il benessere della popolazione nella regione artica; |
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11. |
invita la Commissione a presentare proposte sulle possibilità di sviluppare il progetto Galileo o progetti come il Sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, che potrebbero avere un impatto sulla regione artica, in modo da permettere una navigazione più sicura e veloce nelle acque dell'Artico, investendo quindi, in particolare, nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est, al fine di contribuire ad una più affidabile prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla comprensione dei principali processi geodinamici dell'area; |
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12. |
pone in evidenza la necessità di sistemi di monitoraggio e di osservazione affidabili atti a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'Artico; |
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13. |
sottolinea la necessità di disporre di centri di competenza per garantire la sicurezza, la preparazione all'emergenza e le strutture di salvataggio; raccomanda all'UE di contribuire attivamente allo sviluppo di tali centri di competenza; |
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14. |
si compiace dell'individuazione di zone significative sotto il profilo ecologico e biologico nella regione artica nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), quale processo importante per garantire l'efficace conservazione della biodiversità artica; sottolinea l'importanza di applicare un approccio basato sulla gestione ecosistemica agli ambienti costieri, marini e terrestri dell'Artico, come evidenziato dal gruppo di esperti in materia di gestione ecosistemica del Consiglio artico; |
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15. |
ribadisce che le profonde preoccupazioni ambientali in relazione alle acque dell'Artico necessitano di un'attenzione particolare per garantire la protezione ambientale di tale regione rispetto a qualsiasi operazione compiuta in mare nel settore degli idrocarburi, tenendo conto del rischio di incidenti gravi e della necessità di una risposta efficace, come previsto dalla direttiva 2013/30/UE; invita l'UE e gli Stati membri del SEE, nel valutare ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/30/UE la capacità finanziaria degli operatori in mare nel settore degli idrocarburi, a esaminare la capacità finanziaria dei richiedenti di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle attività in mare nel settore degli idrocarburi nell'Artico, inclusa la responsabilità per danni ambientali nella misura di quanto previsto dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale; |
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16. |
invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a incoraggiare e a promuovere attivamente i più elevati standard di sicurezza ambientale delle acque dell'Artico; |
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17. |
accoglie positivamente l'attuazione dell'accordo sulla ricerca e il salvataggio e l'accordo sull'intervento in caso di sversamenti di petrolio da parte dei membri del Consiglio artico; deplora, tuttavia, che l'accordo non comprenda specifiche norme comuni vincolanti; |
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18. |
sottolinea la necessità di uno strumento vincolante in materia di prevenzione dell'inquinamento; |
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19. |
pone in evidenza la necessità di un impegno attivo dell'UE in tutti i gruppi di lavoro pertinenti del Consiglio artico; |
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20. |
prende atto dell'iniziativa del governo islandese di sospendere i negoziati di adesione all'UE; chiede alla Commissione e al SEAE di mantenere buone relazioni e di instaurare una cooperazione più stretta con l'Islanda nei settori di interesse comune, come lo sviluppo dei trasporti marittimi, la pesca, l'energia geotermica e l'ambiente, avvalendosi pienamente degli strumenti esistenti e promuovendo la cooperazione artica tra gli attori islandesi e quelli con sede nell'UE, nonché garantendo la difesa degli interessi europei in questa regione di importanza strategica; |
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21. |
accoglie con favore i preparativi in vista di un Consiglio economico artico, da affiancare al Consiglio artico con funzione consultiva, e sottolinea la percentuale di imprese e istituti europei che apportano il proprio contributo e investono nell'Artico, a riprova dell'efficace partecipazione degli operatori commerciali non solo dei tre paesi artici membri dell'UE, ma anche di altri Stati (osservatori), tenendo conto della natura globale di molte imprese; |
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22. |
pone l'accento sulla necessità di investire in modo ecologicamente e socialmente responsabile; |
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23. |
accoglie con favore i lavori riguardanti iniziative dal basso verso l'alto in grado di assicurare un impegno equilibrato e di lungo periodo da parte di imprese europee e non europee, e chiede alla Commissione di presentare proposte in merito alle modalità con cui le imprese europee possono contribuire a uno sviluppo socio-economico equilibrato, sostenibile e a lungo termine nella regione artica; |
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24. |
sottolinea che l'UE deve tener conto della necessità di intraprendere attività nell'ambito delle materie prime per apportare vantaggi ed essere accettata a livello locale; riconosce l'attuale divario esistente tra le competenze utili in materia di estrazione e di trasformazione dei minerali e le esigenze previste per il futuro alla luce dello sviluppo ulteriore che interesserà la regione; suggerisce che, partecipando a progetti comuni a livello europeo, come il partenariato per l'innovazione concernente le materie prime, gli attori della regione artica possano scambiarsi informazioni e competenze su tutti i temi; |
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25. |
invita la Commissione, alla luce dell'ingente numero di attività scientifiche, economiche e civili che hanno luogo soprattutto nell'Artico europeo, nella regione di Barents e oltre, a mettere a punto prassi che consentano un migliore utilizzo degli attuali finanziamenti unionali e garantiscano un adeguato equilibrio nella protezione e nello sviluppo della regione artica quando i fondi dell'Unione europea sono convogliati in direzione dell'Artico; |
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26. |
sottolinea l'importanza fondamentale che rivestono la politica regionale e di coesione dell'UE in termini di cooperazione interregionale e transfrontaliera; |
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27. |
chiede inoltre che siano sviluppate sinergie più efficaci tra i programmi esistenti, quali il programma Interreg IV, il Programma per le zone periferiche settentrionali (NPP), Kolarctic, Baltico e la Strategia «Crescita blu», e che siano promossi i contributi destinati al finanziamento di partenariati della dimensione settentrionale quali il Partenariato della dimensione settentrionale per l'ambiente (NDEP) e il Partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica (NDPTL), o altre dotazioni dello strumento europeo di vicinato (ENI), così da consentire di convogliare in modo efficace i finanziamenti e definire chiaramente le priorità d'investimento nel quadro dell'impegno con la regione artica; esorta la Commissione e il SEAE a collaborare per garantire che i finanziamenti destinati all'Artico siano convogliati in modo coerente e a massimizzare così l'interazione efficace tra i programmi e i progetti interni ed esterni dell'Unione europea relativi alle regioni artica e subartica; |
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28. |
sottolinea che è fondamentale prevedere un adeguato sostegno finanziario per garantire l'attuazione di una strategia dell'UE per la regione artica; |
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29. |
ritiene che la politica della dimensione settentrionale, basata sulla cooperazione regionale e su partenariati pragmatici, sia un modello di successo per quanto riguarda la stabilità, la titolarità comune e l'impegno di Unione europea, Islanda, Norvegia e Russia; |
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30. |
sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di priorità dell'Artico quali il corretto funzionamento delle infrastrutture e della logistica, lo sviluppo della regione artica, la promozione degli investimenti nelle competenze specifiche ai climi freddi e nelle pertinenti tecnologie ecocompatibili nonché il sostegno all'imprenditoria regionale e rurale, in particolare a favore delle PMI; invita l'UE ad adoperarsi maggiormente per integrare le suddette priorità della regione artica nella sua strategia Europa 2020 per la crescita e in programmi quali Orizzonte 2020 e Unione dell'innovazione, nonché in altri programmi di ricerca dell'UE; |
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31. |
ribadisce il proprio sostegno a favore della creazione del Centro di informazione dell'UE sull'Artico, ed esorta la Commissione a provvedere all'istituzione di tale centro quale impresa in rete con un ufficio permanente a Rovaniemi, con riferimento all'azione preparatoria «Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo dell'Artico», che è stata sostenuta dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella comunicazione congiunta del 2012 e attuata dal Centro artico dell'Università della Lapponia, unitamente a una rete di centri di eccellenza europei sull'Artico, con lo scopo di garantire un accesso efficiente alle informazioni sulla regione, il dialogo a tutti i livelli e la comunicazione per raccogliere informazioni e conoscenze ai fini della sostenibilità nell'Artico; |
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32. |
attende, a tale riguardo, i risultati del progetto di 18 mesi relativo all'azione preparatoria sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico, che dovrebbero essere pubblicati in primavera; invita l'Unione a provvedere rapidamente, in seguito alla pubblicazione di tali risultati, alla creazione del Centro di informazione dell'UE sull'Artico; |
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33. |
pone l'accento sulla necessità di predisporre un'interfaccia speciale sull'Artico nell'ottica di creare una piattaforma aperta, trasversale e che associ tutte le parti coinvolte, situata a Bruxelles, che promuova la comprensione fra i numerosi attori pertinenti, sia nell'Artico che nell'UE, e che colleghi gli ambiti decisionale, scientifico, della società civile e imprenditoriale; |
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34. |
raccomanda di rafforzare gli scambi e le consultazioni regolari su questioni legate ai temi artici con gli attori regionali, locali e indigeni dell'Artico europeo, al fine di facilitare la comprensione reciproca, in particolare nel contesto del processo di definizione delle politiche UE-Artico; pone l'accento sulla necessità che tali consultazioni si basino sulle esperienze e sulle competenze della regione e dei suoi abitanti e garantiscano l'essenziale legittimità dell'ulteriore impegno dell'UE in quanto attore artico; |
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35. |
suggerisce la necessità di un maggiore coordinamento, a livello delle istituzioni dell'UE, tra la Commissione e il SEAE, in particolare alla luce della natura trasversale delle questioni relative all'Artico; |
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36. |
riconosce che il Polo Nord è prevalentemente circondato da acque internazionali; |
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37. |
richiama l'attenzione sul fatto che la sicurezza energetica è strettamente collegata al cambiamento climatico; ritiene che occorra migliorare la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili; evidenzia che la trasformazione dell'Artico è uno dei principali effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE; sottolinea la necessità di affrontare questo fattore di moltiplicazione dei rischi attraverso una strategia rafforzata dell'UE per l'Artico nonché mediante una politica più incisiva a favore delle energie rinnovabili prodotte nell'UE e dell'efficienza energetica, che riduca notevolmente la dipendenza dell'Unione da fonti esterne e migliori quindi la sua posizione in termini di sicurezza; |
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38. |
appoggia l'iniziativa dei cinque Stati costieri dell'Artico di concordare misure precauzionali temporanee per prevenire qualsiasi futura attività di pesca nelle zone d'alto mare dell'Artico in attesa dell'adozione degli adeguati meccanismi di regolamentazione; sostiene la creazione di una rete di zone di conservazione dell'Artico e, in particolare, la protezione dell'area costituita da acque internazionali che circonda il Polo Nord e che non rientra nelle zone economiche degli Stati costieri; |
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39. |
invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del SEE a sostenere l'impegno internazionale assunto nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica di proteggere il 10 % di ciascuna regione costiera e marina; |
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40. |
invita l'UE a profondere il massimo impegno per garantire il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le attività economiche, da un lato, e una protezione e uno sviluppo praticabili in ambito socioecologico e ambientale, dall'altro, ai fini della salvaguardia del benessere nella regione artica; |
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41. |
pone l'accento sull'importanza fondamentale di continuare a garantire la presenza, nella regione artica, di comunità sviluppate e sostenibili con un'elevata qualità della vita, e sottolinea che l'UE può svolgere un ruolo di primo piano al riguardo; invita l'Unione, in questo contesto, a rafforzare la sua azione in settori quali la gestione basata sugli ecosistemi, la cooperazione multilaterale, i processi decisionali fondati sulla conoscenza e la stretta collaborazione con gli abitanti locali e le popolazioni indigene; |
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42. |
prende nota del fatto che gli abitanti e i governi della regione artica titolari di responsabilità e diritti sovrani intendono continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile tutelando nel contempo le tradizionali fonti di sussistenza delle popolazioni indigene e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici; |
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43. |
riconosce l'importanza fondamentale degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che consentono alle regioni del Grande Nord che presentano caratteristiche e sfide specifiche di continuare a utilizzare meccanismi appropriati per promuovere l'innovazione e la crescita sostenibile; |
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44. |
ribadisce la propria posizione sui diritti delle popolazioni indigene in generale e della popolazione sami in particolare, quale unica popolazione indigena dell'UE; |
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45. |
appoggia le riunioni tenute dalla Commissione con le sei associazioni delle popolazioni indigene circumpolari ammesse come partecipanti permanenti al Consiglio artico; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di garantire che la voce di tali associazioni sia presa in considerazione nel quadro delle discussioni dell'UE, di destinare fondi a queste associazioni; |
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46. |
riconosce che le politiche dell'UE volte a potenziare l'istruzione superiore e le strutture di ricerca nell'area sono fondamentali per rafforzare i contesti innovativi e i meccanismi di trasferimento tecnologico; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo di reti di cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, all'interno della regione e non solo, nonché di garantire opportunità di finanziamento della ricerca, in particolare nei settori in cui la regione dispone di una comprovata esperienza, nell'ottica di favorire lo sviluppo economico sostenibile delle regioni artiche; |
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47. |
sottolinea la fondamentale importanza della sicurezza delle nuove rotte marittime commerciali mondiali attraverso l'Artico, in particolare per l'economia dell'UE e dei suoi Stati membri, dal momento che questi paesi controllano il 40 % della navigazione commerciale a livello globale; |
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48. |
valuta positivamente il lavoro svolto dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la definitiva messa a punto di un «codice polare» vincolante per la navigazione; incoraggia la cooperazione nella ricerca e negli investimenti, al fine di sviluppare un'infrastruttura solida e sicura per le vie di navigazione artiche, e sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero difendere attivamente i principi della libertà di navigazione e del diritto di passaggio inoffensivo; |
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49. |
sottolinea che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) deve disporre dei mezzi necessari per monitorare e prevenire l'inquinamento dovuto alla navigazione marittima e agli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi nella regione artica; |
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50. |
invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto — e quelle che potranno emergere in futuro — siano aperte alla navigazione internazionale e ad astenersi dall'introdurre ostacoli unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, che possano essere d'intralcio alla navigazione nell'Artico, eccezion fatta per le misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente; |
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51. |
prende atto dell'importanza di sviluppare collegamenti infrastrutturali tra la regione artica e il resto dell'Europa; |
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52. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incentrare l'attenzione sui corridoi di trasporto quali strade, ferrovie e vie di trasporto marittimo, al fine di mantenere e di promuovere i collegamenti transfrontalieri nella regione artica europea e di trasportare merci dall'Artico verso i mercati europei; ritiene opportuno, dal momento che l'Unione europea sta ulteriormente sviluppando le sue infrastrutture di trasporto (meccanismo per collegare l'Europa, TEN-T), potenziare i collegamenti con l'Artico europeo e al suo interno; |
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53. |
ribadisce il diritto delle popolazioni dell'Artico di determinare il proprio modo di vita e riconosce il loro desiderio di garantire lo sviluppo sostenibile della regione; chiede alla Commissione di indicare quali programmi dell'UE possano essere utilizzati per favorire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato a lungo termine di questo tipo, nonché di elaborare misure volte a contribuire in modo più concreto alla soddisfazione di tale desiderio; |
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54. |
prende atto delle recenti attività di esplorazione svolte nell'Artico europeo e nel Mare di Barents ed evidenzia la cooperazione bilaterale fra Norvegia e Russia, mirante all'applicazione delle più elevate norme tecniche disponibili nel settore della protezione dell'ambiente in occasione della ricerca di giacimenti di petrolio e gas nel Mare di Barents; sottolinea in particolare l'importanza del costante sviluppo di nuove tecnologie specialmente concepite per l'ambiente artico, come le tecnologie di impianto nel sottosuolo marino; |
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55. |
ricorda che l'UE costituisce il principale consumatore di gas naturale dell'Artico e sottolinea il ruolo svolto dal gas naturale proveniente da fonti di approvvigionamento sicure e prodotto in base agli standard più elevati quale importante elemento di passaggio, in futuro, a un'economia a basse emissioni di carbonio; sostiene l'approccio di precauzione graduale nello sviluppo delle risorse energetiche nell'Artico e riconosce che le regioni artiche presentano differenze sostanziali; |
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56. |
mette in evidenza le forti relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia e l'importanza geostrategica di tale territorio; prende atto delle priorità del governo groenlandese, che pongono un rinnovato accento sullo sviluppo economico e sullo sfruttamento delle materie prime; chiede alla Commissione e al SEAE di esaminare in che modo l'Unione europea e gli attori dei settori scientifico, tecnologico e commerciale aventi sede nell'UE possono contribuire e prestare assistenza allo sviluppo sostenibile della Groenlandia, tenendo conto tanto delle questioni ambientali quanto della necessità di sviluppo economico; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per i modesti risultati conseguiti dalla lettera di intenti firmata da un Vicepresidente della Commissione e dalla Groenlandia; |
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57. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione artica. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0075.
(2) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.
(3) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 99.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0094.
(5) GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1.
Giovedì 13 marzo 2014
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/182 |
P7_TA(2014)0239
Ruolo e attività della troika relativamente ai paesi della zona euro oggetto di un programma
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi (2013/2277(INI))
(2017/C 378/21)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 7, l'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, e l'articolo 174, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, |
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visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), |
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visto il trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), |
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vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 2020 (2), |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013 (3), |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014 (4), |
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vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro (5), |
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vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (6), |
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vista la sua relazione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (7), |
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vista la sua relazione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (8), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0149/2014), |
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A. |
considerando che la troika, composta da Commissione europea, Banca centrale europea (BCE) e Fondo monetario internazionale (FMI) e avente origine nella decisione del 25 marzo 2010 dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro per varare un programma comune ed erogare prestiti bilaterali condizionali alla Grecia sulla base (tra l'altro) delle raccomandazioni del Consiglio Ecofin, opera da detta data anche in Portogallo, Irlanda e Cipro; che si registra un significativo coinvolgimento dei ministri delle Finanze dell'area dell'euro nelle decisioni relative alla definizione dei particolari relativi ai prestiti bilaterali; |
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B. |
considerando che la troika e il suo ruolo sono stati definiti dal regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 e sono stati menzionati nel trattato relativo al MES; |
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C. |
considerando che la Corte di giustizia europea (CGE) ha confermato, con la sentenza Pringle/Irlanda (causa C-370/12), che la Commissione e la BCE possono svolgere i compiti assegnati loro con il trattato MES; |
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D. |
considerando che all'interno della troika la Commissione è incaricata, in veste di agente dell'Eurogruppo, di negoziare le condizioni di assistenza finanziaria per gli Stati membri dell'area dell'euro «di concerto con la BCE» e, «ove possibile, insieme all'FMI» (nel prosieguo «assistenza UE-FMI»), ma che il Consiglio è politicamente responsabile dell'approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico; che ciascun membro della troika ha seguito il proprio iter procedurale; |
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E. |
considerando che la troika è stata finora la struttura di base per la negoziazione tra i finanziatori ufficiali e i governi dei paesi beneficiari, nonché per il riesame dell'attuazione dei programmi di aggiustamento economico; che per la parte europea, in caso di sostegno del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del MES, le decisioni definitive per quanto riguarda l'assistenza finanziaria e la condizionalità sono prese dall'Eurogruppo, che si assume pertanto la responsabilità politica dei programmi; |
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F. |
considerando l'esistenza di un ampio accordo politico per evitare un default disordinato degli Stati membri dell'UE, soprattutto nell'area dell'euro, e per prevenire il caos sociale ed economico, che comporterebbe l'impossibilità di pagare le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici e produrrebbe effetti devastanti sull'economia, il sistema bancario e la previdenza sociale, causando anche la totale esclusione di Stati sovrani dai mercati dei capitali per un periodo prolungato di tempo; |
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G. |
considerando che la troika è anche responsabile insieme allo Stato membro interessato della preparazione delle decisioni ufficiali dell'Eurogruppo; |
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H. |
considerando che numerosi Stati membri non appartenenti all'area dell'euro hanno già ricevuto o stanno ricevendo assistenza ai sensi dell'articolo 143 TFUE, fornita dall'UE congiuntamente con l'FMI; |
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I. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno creato vari meccanismi ad hoc per fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'area dell'euro, innanzitutto attraverso prestiti bilaterali anche da diversi paesi non appartenenti all'area dell'euro, poi attraverso fondi di emergenza a carattere temporaneo, ossia il FESF e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) creati per gli Stati membri in difficoltà, e infine, attraverso il MES, destinato a sostituire tutti gli altri meccanismi; |
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J. |
considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, richiamandosi all'articolo 13, paragrafo 3, del trattato MES, ha recentemente confermato (nella causa Pringle) che è dovere della Commissione per via della sua partecipazione al trattato MES «[promuovere] l'interesse generale dell'Unione» e «monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES»; |
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K. |
considerando che la Corte di giustizia ha statuito con la sentenza Pringle che il MES è compatibile con il TFUE aprendo così la porta a una possibile integrazione di tale meccanismo nell'acquis comunitario, nei limiti degli attuali trattati; |
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L. |
considerando che un memorandum d'intesa è per definizione un accordo frutto di negoziati tra lo Stato membro interessato e la troika, in virtù del quale uno Stato membro s'impegna a svolgere una serie ben precisa di azioni in cambio di assistenza finanziaria; che la Commissione firma il memorandum d'intesa per conto dei ministri delle Finanze dell'area dell'euro; che tuttavia l'opinione pubblica non è a conoscenza di come vengono condotti in pratica i negoziati tra la troika e lo Stato membro interessato e che non vi è trasparenza circa l'influenza che lo Stato richiedente l'assistenza è in grado di esercitare sull'esito dei negoziati stessi; che il trattato sul MES prevede che lo Stato membro che richiede l'assistenza MES rivolga ove possibile un'apposita domanda all'FMI; |
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M. |
considerando che l'ammontare complessivo dei pacchetti di assistenza finanziaria nei quattro programmi è senza precedenti, come lo sono la durata, la forma e il contesto dei programmi, il che ha determinato una delicata situazione in cui l'assistenza ha quasi esclusivamente sostituito il consueto finanziamento da parte dei mercati, evitando in tal modo perdite al settore bancario grazie al trasferimento di ingenti quote di debito sovrano del paese interessato dal bilancio del settore privato al bilancio del settore pubblico; |
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N. |
considerando che la Corte di giustizia europea ha statuito nella causa Pringle che il divieto sancito dall'articolo 125 TFUE assoggetta gli Stati membri alla logica del mercato quando contraggono un debito, poiché questo dovrebbe spingerli a mantenere una certa disciplina di bilancio e che il rispetto di tale disciplina contribuisce al conseguimento di un superiore obiettivo unionale, ossia il mantenimento della stabilità dell'unione monetaria; che tuttavia la Corte di giustizia sottolinea che l'articolo 125 TFUE non vieta che uno o più Stati membri concedano assistenza finanziaria a un altro Stato membro, che rimane responsabile per gli impegni assunti nei confronti dei creditori, a patto che le condizioni alle quali l'assistenza è concessa siano tali da spingere lo Stato membro ad attuare una sana politica di bilancio; |
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O. |
considerando che la crisi finanziaria ha causato una crisi economica e sociale; che tale situazione economica e altri recenti sviluppi hanno prodotto effetti imprevisti di una certa gravità sulle cifre e la qualità dell'occupazione, sull'accesso al credito, sui livelli di reddito, sulla protezione sociale e sugli standard di salute e sicurezza, con patenti disagi economici e sociali; che tali impatti negativi avrebbero potuto essere molto più gravi senza l'assistenza finanziarie UE-FMI e che l'intervento a livello europeo ha contribuito ad evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente; |
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P. |
considerando che l'articolo 151 TFUE stabilisce che le azioni intraprese dall'UE e dai suoi Stati membri devono essere coerenti con i diritti sociali fondamentali definiti nella Carta sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori del 1989, al fine anche di migliorare il dialogo sociale; |
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Q. |
considerando che secondo l'articolo 152 TFUE «l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali» e che «essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia»; |
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R. |
considerando che il costo dei servizi per l'utenza in alcuni Stati membri è in aumento, il che significa che molti cittadini non sono più in grado di fruire di un livello adeguato di servizi per far fronte ai bisogni fondamentali, incluso l'accesso a trattamenti vitali; |
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S. |
considerando che la task force per la Grecia è stata istituita per rafforzare la capacità dell'amministrazione greca di elaborare, attuare e imporre riforme strutturali, al fine di migliorare la competitività e il funzionamento dell'economia, della società e dell'amministrazione e di instaurare le condizioni per una ripresa sostenuta e per la creazione di posti di lavoro, nonché di accelerare in Grecia l'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione premettendo l'utilizzo di risorse cruciali per finanziare gli investimenti; |
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T. |
considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012, il Parlamento ha chiesto che alle istituzioni UE facenti parte della troika siano applicati standard elevati di responsabilità democratica a livello nazionale e unionale; che tale responsabilità, fondamentale per la credibilità dei programmi di assistenza, richiede che i parlamenti nazionali siano maggiormente coinvolti e che i membri UE della troika siano ascoltati al Parlamento europeo prima di assumere le loro funzioni sulla base di un chiaro mandato e siano soggetti all'obbligo di riferire regolarmente al Parlamento europeo e di sottoporsi al suo sindacato democratico; |
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U. |
considerando che i programmi avevano nel breve periodo principalmente lo scopo di evitare un default disordinato e di mettere un freno alla speculazione sul debito sovrano e che nel medio termine l'obiettivo era di garantire il rimborso del denaro prestato, evitando così ingenti perdite finanziarie a spese dei contribuenti dei paesi fornitori di assistenza e garanti dei fondi; che ciò richiede che i programmi siano in grado di instaurare una crescita sostenibile e un'efficace riduzione del debito nel medio e lungo termine; che i programmi in questione non erano tuttavia idonei a correggere interamente gli squilibri macroeconomici accumulatisi in alcuni casi nel corso di decenni; |
Situazione economica dei paesi partecipanti ai programmi all'inizio della crisi
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1. |
ritiene che i fattori scatenanti le crisi fossero diversi in ognuno dei quattro Stati membri sebbene si possano osservare dinamiche comuni come il rapido aumento dei flussi di capitale in entrata e l'instaurarsi in tutta l'UE di squilibri macroeconomici negli anni precedenti la crisi; sottolinea che gli elementi cruciali al riguardo siano stati il debito pubblico e/o privato, salito a livelli eccessivi e ormai insostenibili, e l'iperreattività dei mercati finanziari uniti alla speculazione e alla perdita di competitività e che nessuno di essi avrebbe potuto essere neutralizzato dall'attuale quadro di governance economica dell'UE; nota inoltre che le crisi del debito sovrano sono state sempre messe in stretta relazione con la crisi finanziaria globale causata da regolamentazioni lassiste e da comportamenti poco ortodossi dell'industria finanziaria; |
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2. |
osserva che la situazione delle finanze pubbliche dell'Europa era compromessa già prima della crisi e che dagli anni '70 il livello del debito pubblico degli Stati membri è lievitato progressivamente per effetto delle varie congiunture economiche negative che hanno attraversato la UE; rileva che il costo dei piani di risanamento, il calo delle entrate fiscali e gli elevati costi della previdenza sociale sono state altrettante cause di aggravamento del debito pubblico e della sua incidenza sul PIL in tutti gli Stati membri, anche se in misura non uniforme; |
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3. |
ricorda il «triangolo di vulnerabilità», con la politica squilibrata di bilancio di taluni Stati membri responsabile dell'amplificazione dei disavanzi pubblici pre-crisi, il loro notevole aggravamento a causa della crisi finanziaria e le successive tensioni sui mercati del debito sovrano in alcuni Stati membri; |
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4. |
sottolinea che la recente crisi finanziaria, economica e bancaria è la peggiore dalla Seconda guerra mondiale; riconosce che, senza azioni adottate a livello europeo, la crisi avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi; osserva in tal senso che l'ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet in un'audizione pubblica ha espresso il timore che senza un intervento rapido e deciso la crisi del debito sovrano avrebbe potuto scatenare una crisi di dimensioni analoghe alla Grande depressione del 1929; |
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5. |
rileva che, prima dell'avvio nella primavera 2010 del programma di assistenza UE-FMI, sussisteva il duplice timore della «insolvenza» e della «non sostenibilità» delle finanze pubbliche della Grecia a causa del costante declino della competitività dell'economia e di un bilancio da tempo fuori parametri a causa della bassa efficacia della riscossione dell'imposta sulle società, con un disavanzo pubblico attestatosi al 15,7 % del PIL nel 2009 (dopo il -6,5 % del 2007) e un rapporto debito-PIL che proseguiva la tendenza al rialzo dal 2003 (97,4 %) raggiungendo il 129,7 % nel 2009 e il 156,9 % nel 2012; è del parere che la situazione problematica della Grecia fosse dovuta anche alle manipolazioni statistiche operate negli anni precedenti il varo del programma; si compiace del decisivo intervento del governo greco, che ha deciso di affrontare con urgenza ed efficacia detti problemi, anche attraverso l'istituzione nel marzo 2010 di un'autorità statistica ellenica indipendente; nota che la progressiva scoperta dei falsi statistici in Grecia si è tradotta nella necessità di adattare moltiplicatori, previsioni e proposte di interventi; ricorda che grazie all'insistenza del Parlamento europeo, Eurostat (l'ufficio statistico dell'Unione europea) ha ora i poteri e i mezzi per fornire una base solida di dati statistici obiettivi e affidabili; |
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6. |
osserva che la Grecia è entrata in recessione nel 4o trimestre del 2008 e che in sei dei sette trimestri che hanno portato all'attivazione del programma di assistenza il paese ha conosciuto una crescita negativa del PIL; osserva la stretta correlazione tra gli effetti della crisi finanziaria e l'aumento del debito pubblico da un lato e l'aumento del debito nazionale e la congiuntura economica negativa dall'altro, con il debito pubblico aumentato dai 254,7 miliardi di euro della fine del 3o trimestre 2008 ai 314,1 miliardi di euro della fine del 2o trimestre 2010; |
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7. |
nota che dopo la richiesta di assistenza finanziaria presentata dalla Grecia nell'aprile 2010 i mercati hanno proceduto a una nuova valutazione dei fondamentali economici e della solvibilità di altri Stati membri dell'area euro; per conseguenza le tensioni sulle obbligazioni sovrane portoghesi hanno presto spinto i costi di finanziamento del Portogallo a livelli insostenibili; |
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8. |
osserva che i dati economici inizialmente utilizzati dal governo durante i negoziati hanno dovuto essere rivisti; |
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9. |
fa notare che, anteriormente all'avvio del programma di assistenza UE-FMI, l'economia portoghese ha accusato per un certo numero di anni bassi livelli di PIL e di crescita della produttività con ingenti flussi di capitali in entrata, e che tali trend, unitamente all'accelerazione della spesa — in particolare di quella discrezionale — su livelli sempre superiori alla crescita del PIL e all'impatto della crisi finanziaria globale, hanno provocato un forte disavanzo di bilancio e un debito pubblico e privato consistente, cui si è aggiunto il contagio della crisi greca, facendo salire a livelli insostenibili i costi di rifinanziamento del Portogallo sui mercati dei capitali ed escludendo di fatto il settore pubblico dall'accesso ai mercati; sottolinea che nel 2010, prima che della richiesta di assistenza finanziaria del 7 aprile 2011, il tasso di crescita del Portogallo era sceso all'1,9 %, il suo disavanzo di bilancio aveva raggiunto il 9,8 % (2010), il livello d'indebitamento il 94 % (2010) e il disavanzo delle partite correnti il 10,6 % del PIL, con un tasso di disoccupazione pari al 12 %; rileva in proposito che i fondamentali macroeconomici generali si sono deteriorati molto rapidamente dai livelli pre-crisi, relativamente buoni, del 2007 — quando il tasso di crescita del Portogallo era del 2,4 %, il deficit di bilancio del 3,1 %, il livello d'indebitamento del 62,7 % e il disavanzo delle partite correnti del 10,2 % del PIL con un tasso di disoccupazione pari all'8,1 % — facendo precipitare il paese in una recessione profonda senza precedenti; |
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10. |
osserva che, prima del programma di assistenza UE-FMI, l'economia irlandese aveva appena subito una crisi bancaria ed economica di dimensioni senza precedenti dovuta soprattutto all'esposizione del settore finanziario irlandese alla crisi americana dei «mutui subprime», all'irresponsabile assunzione di rischi da parte delle banche irlandesi e all'uso diffuso di titoli ABS (asset-backed securities) il che, dopo l'introduzione del regime di garanzia globale (blanket guarantee) e il successivo «salvataggio» (bailout), ha avuto l'effetto di escludere il settore pubblico dall'accesso al mercato dei capitali, provocando la caduta del PIL irlandese del 6,4 % nel 2009 (1,1 % nel 2010) dopo il risultato positivo (5 %) del 2007; l'aumento della disoccupazione dal 4,7 % del 2007 al 13,9 % nel 2010, e un deficit del saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche che nel 2010 ha raggiunto il 30,6 % dopo il surplus dello 0,2 % registrato nel 2007; nota che la crisi bancaria è stata in parte provocata da inadeguata regolamentazione, da aliquote fiscali troppo basse e dal sovradimensionamento del settore; riconosce che le perdite private delle banche irlandesi sono state prese in carico dallo Stato per evitare il collasso del sistema bancario nazionale nonché per minimizzare il rischio di contagio in tutta l'area dell'euro e che nel reagire alla crisi bancaria il governo irlandese ha agito nel preminente interesse dell'Unione; osserva inoltre che, nel decennio precedente il programma di assistenza, l'economia irlandese aveva registrato un prolungato periodo di tassi d'interesse reali negativi; |
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11. |
mette in risalto l'inesistenza di squilibri fiscali prima della crisi in Irlanda e il livello estremamente basso del debito pubblico; sottolinea altresì il livello notevole di flessibilità del mercato del lavoro prima della crisi; rileva che inizialmente la troika aveva chiesto una diminuzione dei salari; richiama l'attenzione su un modello bancario non sostenibile e un sistema tributario che dipendeva eccessivamente dalle entrate derivanti da bolle immobiliari e dei beni, il che ha privato lo Stato di gettito al momento del loro scoppio; |
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12. |
osserva che una cifra pari a quasi il 40 % del PIL irlandese è stata iniettata nel settore bancario da parte dei contribuenti quando il salvataggio dall'interno non era possibile, il che ha dato adito a un accesso dibattito in seno alla troika; |
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13. |
chiede la piena attuazione dell'impegno assunto nel giugno 2012 dai leader europei di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano e di approfondire l'analisi della situazione del settore finanziario irlandese in modo da alleviare in modo sostanziale l'oneroso indebitamento bancario dell'Irlanda; |
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14. |
prende atto che, per quanto attiene alla partecipazione del settore privato in Grecia, non si è tenuto adeguatamente conto delle ripercussioni sul sistema bancario cipriota, che era già sull'orlo del collasso per il cedimento del modello bancario, e che si ipotizza che le attività relative ad alcuni degli Stati membri più grandi siano state ancora protette; |
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15. |
rileva che nel maggio 2011, Cipro ha perso l'accesso ai mercati internazionali a causa del significativo deterioramento delle finanze pubbliche, della notevole esposizione del settore bancario cipriota all'economia greca e della ristrutturazione del debito pubblico greco che ha provocato considerevoli perdite a Cipro; ricorda che, diversi anni prima dell'inizio del programma di assistenza UE-FMI nel 2013, erano stati sollevati seri timori in merito all'instabilità sistemica nell'economia cipriota imputabile, tra l'altro, all'eccessivo indebitamento e all'imprudenza del settore bancario e alla sua esposizione a società immobiliari locali eccessivamente indebitate, alla crisi del debito greco, al declassamento dei titoli di Stato ciprioti da parte delle agenzie internazionali di rating, all'incapacità di rifinanziare la spesa pubblica attraverso i mercati internazionali, nonché alla riluttanza delle autorità pubbliche cipriote a ristrutturare il settore finanziario in crisi, preferendo invece affidarsi a una massiccia iniezione di capitali provenienti dalla Russia; ricorda inoltre che la situazione è stata resa più complicata dall'eccessivo affidamento sui risparmi dei cittadini russi e sul ricorso a un prestito erogato dalle autorità russe; rileva altresì che a Cipro il rapporto debito pubblico-PIL, pari al 58,8 % nel 2007, è passato all'86,6 % nel 2012, mentre l'avanzo generale della pubblica amministrazione pari al 3,5 % del PIL nel 2007 si è tramutato in un deficit del 6,4 % nel 2012; |
Assistenza finanziaria UE-FMI, contenuto del memorandum d'intesa e politiche attuate
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16. |
rileva che il 23 aprile 2010 è stata presentata la prima richiesta di assistenza finanziaria da parte della Grecia e che il 2 maggio 2010 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità greche da una parte e l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale, dall'altra, nei memorandum d'intesa in questione contenenti la condizionalità politica per l'assistenza finanziaria UE-FMI; rileva inoltre che, a seguito di cinque revisioni e dello scarso esito positivo del primo programma, si è resa necessaria l'adozione di un secondo programma nel marzo 2012, che da allora è stato rivisto tre volte; prende atto che l'FMI non ha tenuto conto in modo efficace delle obiezioni di un terzo dei membri del consiglio per quanto concerne la distribuzione di benefici e oneri derivanti dal primo programma greco; |
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17. |
rileva che il primo accordo del maggio 2010 non poteva contenere disposizioni relative a una ristrutturazione del debito greco, sebbene ciò fosse stato proposto per primo dall'FMI, il quale, conformemente alla sua prassi abituale, avrebbe preferito una ristrutturazione tempestiva del debito; ricorda la riluttanza della BCE a prendere in considerazione qualsiasi forma di ristrutturazione del debito nel 2010 e nel 2011 che avrebbe dato a un effetto di contagio verso altri Stati membri, nonché il suo rifiuto di partecipare alla ristrutturazione concordata nel febbraio 2012; osserva che nel novembre 2010 la Banca centrale greca ha contribuito a intensificare le turbolenze di mercato avvertendo pubblicamente gli investitori che le operazioni di sostegno alla liquidità della BCE non potevano più essere date per scontate nel caso del debito sovrano greco; ricorda altresì l'impegno preso dagli Stati membri secondo cui le loro banche avrebbero mantenuto le proprie esposizioni al mercato dei titoli di Stato greci, un impegno cui non hanno potuto tener fede; |
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18. |
rileva che il 7 aprile 2011 è stata presentata la prima richiesta di assistenza finanziaria da parte del Portogallo e che il 17 maggio 2011 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità portoghesi, da una parte, e l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale, dall'altra, nei memorandum d'intesa in questione contenenti la condizionalità politica per l'assistenza finanziaria UE-FMI; rileva inoltre che da allora il programma portoghese è stato rivisto periodicamente per adeguare gli obiettivi e le finalità, visti gli obiettivi irrealizzabili fissati inizialmente, il che ha portato alla positiva decima revisione del programma di aggiustamento economico del Portogallo, con buone prospettive in vista di un suo imminente completamento; |
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19. |
ricorda le presunte pressioni bilaterali esercitate dalla BCE sulle autorità irlandesi prima che fosse adottato l'accordo iniziale tra le queste ultime e l'UE e l'FMI, rispettivamente il 7 dicembre 2010 e il 16 dicembre 2010, nei relativi memorandum d'intesa contenenti la condizionalità politica per l'assistenza UE-FMI; osserva che il programma era fondamentalmente basato sul piano di ripresa del governo irlandese per il periodo 2011-2014 pubblicato il 24 novembre 2010; osserva inoltre che da allora il programma irlandese è stato rivisto periodicamente, il che ha portato a una dodicesima e ultima revisione il 9 dicembre 2013 e che tale programma è stato completato il 15 dicembre 2013; |
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20. |
rileva che il 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha deciso di concedere al MES l'opzione di ricapitalizzare le banche direttamente, a seguito di regolare decisione e purché fosse messo a punto un efficace meccanismo unico di vigilanza; rileva inoltre che il quadro operativo per uno strumento di ricapitalizzazione diretto, soggetto a condizionalità, è stato definito dall'Eurogruppo il 20 giugno 2013; |
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21. |
osserva che le posizioni riguardo al bail-in si sono evolute nel tempo; rileva che, nel caso dell'Irlanda nel 2010, il bail-in di detentori di obbligazioni di rango superiore non era un'opzione disponibile alle autorità irlandesi, mentre a Cipro nel 2013 il bail-in di depositanti garantiti è stato proposto quale misura politica, il che ha accresciuto le disparità tra gli strumenti utilizzati per alleviare la crisi bancaria e la crisi del debito sovrano; |
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22. |
ricorda che Cipro ha presentato la sua domanda iniziale di assistenza finanziaria il 25 giugno 2012, ma che le divergenze tra le posizioni in merito alla condizionalità, nonché la reiezione da parte del parlamento cipriota il 19 marzo 2013 di un progetto di programma iniziale comprendente il bail-in dei depositanti garantiti, in quanto contrario al diritto europeo poiché prevedeva tagli sui piccoli depositi inferiori a 100 000 EUR, hanno ritardato l'accordo finale sul programma di assistenza UE-FMI fino, rispettivamente, al 24 aprile 2013 (UE) e al 15 maggio 2013 (FMI), mentre il 30 aprile 2013 la camera dei rappresentanti cipriota ha finalmente approvato l'accordo; rileva che nel caso di Cipro vi erano inizialmente proposte di programma contrastanti tra i diversi membri della troika e sottolinea la mancanza di spiegazioni sufficienti su come l'inclusione dei depositanti assicurati sia stata approvata dalla Commissione europea e dai ministri delle Finanze dell'UE; deplora inoltre che le autorità cipriote abbiano affermato di aver incontrato difficoltà nel convincere i rappresentanti della troika dei loro timori nel corso del processo negoziale nonché il fatto che il governo cipriota sarebbe stato obbligato ad accettare lo strumento di bail-in sui depositi bancari in considerazione del livello eccezionalmente elevato del debito privato in relazione al PIL; sottolinea che, nel periodo in cui la Banca centrale di Cipro e il comitato ministeriale partecipavano attivamente al negoziato e alla formulazione del programma di assistenza finanziaria e infine il governatore della Banca centrale ha siglato il memorandum d'intesa con il ministro delle Finanze, va osservato che i tempi erano estremamente stretti per qualsiasi ulteriore negoziato dettagliato sugli aspetti del memorandum d'intesa; |
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23. |
osserva i gravi effetti collaterali dell'applicazione dello strumento del bail-in, tra cui l'imposizione di controlli sui capitali; sottolinea che l'economia reale cipriota continua a dover fronteggiare gravi sfide poiché la chiusura delle linee di credito sta colpendo i settori produttivi dell'economia; |
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24. |
fa notare che l'FMI è l'istituzione internazionale avente il compito di fornire assistenza finanziaria condizionale agli Stati che riscontrano problemi relativi alla bilancia dei pagamenti; sottolinea il fatto che tutti gli Stati membri sono membri dell'FMI e hanno quindi il diritto di chiedere la sua assistenza, in collaborazione con le istituzioni dell'UE, alla luce della valutazione degli interessi dell'UE e dello Stato membro in questione; osserva che alla luce della portata della crisi, il solo affidamento ai mezzi finanziari dell'FMI non sarebbe stato sufficiente a far fronte ai problemi dei paesi che avevano bisogno di assistenza finanziaria; |
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25. |
prende atto che l'FMI ha chiaramente evidenziato i rischi del programma greco, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità del debito; osserva che oltre ad accettare che il programma sia messo a punto e negoziato dalla troika, l'FMI ha deciso di modificare il suo criterio per l'accesso eccezionale sulla sostenibilità del debito per permettere l'erogazione di prestiti a Grecia, Irlanda e Portogallo; |
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26. |
richiama l'attenzione sui timori espressi in merito alla vigilanza da parte della BCE della prestazione di assistenza di emergenza in materia di liquidità; ritiene che il concetto di solvibilità impiegato dalla BCE manca di trasparenza e prevedibilità; |
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27. |
prende atto dell'impreparazione delle istituzioni internazionali e dell'UE dinanzi a una crisi del debito sovrano di vasta portata nei mercati finanziari mondiali nonché le sue cause e conseguenze diverse all'interno della zona euro che derivano, tra l'altro, da ciò si configura come la più grave crisi finanziaria dal 1929; deplora l'assenza di una valida base giuridica per far fronte a una crisi di tale natura; riconosce gli sforzi esplicati per reagire in modo rapido e deciso, ma deplora il ripetuto rifiuto da parte del Consiglio di elaborare un approccio globale, a lungo termine e sistemico; deplora altresì che i Fondi strutturali dell'UE e le politiche finalizzate a una convergenza economica a lungo termine in seno all'Unione non abbiano prodotto i risultati auspicati; |
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28. |
sottolinea che i tassi di cofinanziamento per i Fondi strutturali europei sono stati aumentati fino al 95 % per alcuni degli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi e che hanno ricevuto assistenza finanziaria nel quadro di un programma di aggiustamento; sottolinea che è necessario potenziare le capacità delle amministrazioni locali e nazionali di applicare la legislazione e attuare i programmi dell'Unione europea al fine di accelerare l'assorbimento dei finanziamenti dei Fondi strutturali; |
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29. |
riconosce, ciononostante, che l'immensa sfida affrontata dalla troika nel periodo precedente la crisi è stata senza precedenti a causa, fra l'altro, del cattivo stato delle finanze pubbliche, della necessità di riforme strutturali in alcuni Stati membri, dell'insufficiente regolamentazione dei servizi finanziari a livello europeo e nazionale e dei grandi squilibri macroeconomici accumulatisi negli anni, nonché a causa degli insuccessi istituzionali e del fatto che la maggior parte degli strumenti macroeconomici quali la politica di bilancio o la svalutazione esterna non era disponibile per via dei vincoli dell'unione monetaria e la natura incompleta della zona euro; prende atto, inoltre, della notevole urgenza dovuta, in parte, al fatto che le richieste di assistenza finanziaria sono state avanzate in genere in un momento in cui i paesi erano già vicini al default e avevano già perso l'accesso ai mercati e in una situazione in cui era necessario superare ostacoli giuridici, la paura di un collasso della zona euro era palpabile, era palese l'esigenza di raggiungere accordi politici e prendere decisioni sulle riforme, l'economia mondiale era in grave recessione e diversi paesi chiamati a fornire un sostegno finanziario hanno visto il loro debito pubblico e privato crescere in modo allarmante; |
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30. |
denuncia la mancanza di trasparenza nei negoziati relativi al memorandum d'intesa; rileva la necessità di valutare se i documenti ufficiali sono stati chiaramente comunicati ed esaminati in tempo utile nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo e opportunamente discussi con le parti sociali; rileva altresì il possibile impatto negativo di tali pratiche, che consistono nella mancata diffusione di informazioni sui diritti dei cittadini, sulla stabilità della situazione politica nei paesi interessati e sulla fiducia dei cittadini nella democrazia e nel progetto europeo; |
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31. |
rileva che le raccomandazioni contenute nei memorandum d'intesa sono in contrasto con la politica di modernizzazione equilibrata elaborata con la strategia di Lisbona e la Strategia Europa 2020; rileva altresì che gli Stati membri aderenti ai memorandum d'intesa sono stati esonerati dalle procedure di rendicontazione del Semestre europeo, compresa la rendicontazione nel quadro degli obiettivi di lotta alla povertà e inclusione sociale, e non hanno ricevuto le raccomandazioni specifiche per paese, tranne che in merito all'attuazione dei loro memorandum d'intesa; ricorda che i memorandum d'intesa devono essere adattati per tener conto delle prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione quale stabilita nel regolamento (UE) n. 472/2013 (articolo 7, paragrafo 1); chiede con insistenza che ciò sia fatto laddove non si sia ancora provveduto; sottolinea, tuttavia, che questo in parte può essere spiegato, anche se non pienamente giustificato, dal fatto che i programmi dovevano essere attuati in tempi notevolmente ristretti in un contesto politico, economico e finanziario difficile; |
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32. |
si rammarica che nei programmi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sia stata inserita una serie di prescrizioni dettagliate relative alla riforma dei sistemi sanitari e a tagli alla spesa; deplora che i programmi non siano vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o dalle disposizioni dei trattati, in particolare l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE; |
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33. |
sottolinea che i ministri delle Finanze dell'Unione europea hanno approvato i programmi di aggiustamento macroeconomico; |
L'attuale situazione economica e sociale
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34. |
deplora che le misure attuate abbiano fatto aumentare nel breve periodo le diseguaglianze in termini di distribuzione del reddito; prende atto che si è registrato un aumento sopra la media di tali diseguaglianze nei quattro paesi; rileva che i tagli apportati alle prestazioni e ai servizi sociali e l'aumento della disoccupazione a seguito delle misure contenute nei programmi atti a intervenire sulla situazione macroeconomica, nonché la riduzione delle retribuzioni, stanno provocando un aumento dei livelli di povertà; |
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35. |
pone l'accento sul livello inaccettabile di disoccupazione, disoccupazione di lunga durata e disoccupazione giovanile, in particolare nei quattro Stati membri nel quadro dei programmi di assistenza; sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile compromette le opportunità di futuro sviluppo economico, come dimostra il flusso di giovani migranti provenienti dall'Europa meridionale e dall'Irlanda che rischia di provocare una fuga dei cervelli; ricorda che l'istruzione, la formazione e un solido bagaglio scientifico e tecnologico sono sistematicamente identificati come il percorso critico per il recupero strutturale di queste economie; accoglie pertanto con favore le recenti iniziative a livello dell'Unione in materia di istruzione e occupazione giovanile, il programma Erasmus +, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e i 6 miliardi di euro per il sistema UE di garanzia per i giovani, ma chiede un'attenzione politica ed economica ancora più marcata agli interventi su tali problematiche; sottolinea che il settore dell'occupazione rimane prevalentemente nell'ambito delle competenze degli Stati membri; esorta pertanto gli Stati membri a modernizzare ulteriormente i loro sistemi nazionali di istruzione e a impegnarsi nella lotta alla disoccupazione giovanile; |
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36. |
plaude alla conclusione del programma in Irlanda, in quanto le missioni della troika sono terminate e il paese è stato in grado di accedere ai mercati obbligazionari il 7 gennaio 2014, nonché alla prevista conclusione per il Portogallo; riconosce il risanamento di bilancio senza precedenti operato in Grecia, ma deplora i risultati eterogenei conseguitinel paese, nonostante le radicali riforme intraprese; riconosce gli sforzi molto impegnativi richiesti ai singoli, alle famiglie, alle imprese e alle altre istituzioni della società civile dei paesi interessati dai programmi di aggiustamento; prende atto dei primi segnali di parziale miglioramento dell'economia in taluni paesi soggetti al programma; sottolinea, tuttavia, che i tassi di disoccupazione tuttora elevati incidono sulla ripresa economica e che occorrono ancora sforzi continui e ambiziosi sia a livello nazionale che a livello dell'Unione; |
La troika: dimensione economica, base teorica e impatto delle decisioni
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37. |
sottolinea che al fine di elaborare programmi di aggiustamento credibili ed efficienti sono necessari adeguati modelli economici specifici per paese e per la zona euro, basati su ipotesi prudenti, dati indipendenti, sulla partecipazione dei soggetti parti interessati e sulla trasparenza, ma che occorre riconoscere nel contempo che le previsioni economiche contengono solitamente un certo grado di incertezza e imprevedibilità; deplora il fatto che non sempre sono state disponibili statistiche e informazioni adeguate; |
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38. |
si compiace che l'assistenza finanziaria abbia centrato nel breve periodo l'obiettivo di evitare un default non controllato sul debito sovrano che avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali estremamente gravi e presumibilmente peggiori di quelle attuali, nonché ripercussioni per gli altri paesi di portata incalcolabile, e probabilmente l'uscita forzata dei paesi dalla zona euro; rileva tuttavia che non vi è alcuna garanzia che questo sarà evitato nel lungo termine; rileva altresì che l'assistenza finanziaria e il programma di aggiustamento in Grecia non hanno impedito un default ordinato o un effetto di contagio della crisi sugli altri Stati membri e che la fiducia nel mercato è stata ripristinata e i differenziali sul debito sovrano hanno iniziato a calare solo quando la BCE ha completato le azioni già intraprese nell'ambito del operazioni monetarie definitive nell'agosto 2012; deplora che la crisi economica e sociale si siano palesate quando le correzioni fiscali e macroeconomiche sono state messe in atto; prende atto che senza l'assistenza tecnica e finanziaria UE-FMI, le conseguenze economiche e sociali sarebbero state ben più gravi; |
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39. |
rileva che fin dall'inizio la troika ha pubblicato documenti esaurienti concernenti la diagnosi, la strategia per superare i problemi di portata senza precedenti, una serie di misure politiche elaborate insieme al governo nazionale interessato e previsioni economiche, il tutto periodicamente aggiornato; osserva che tali documenti non hanno permesso al pubblico di formarsi un'opinione complessiva dei negoziati e che pertanto ciò non costituisce uno strumento sufficiente di rendicontabilità; |
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40. |
deplora il fatto che le ipotesi talvolta eccessivamente ottimistiche formulate dalla troika, in particolare in materia di crescita e disoccupazione, derivanti tra l'altro dallo scarso riconoscimento delle ripercussioni transfrontaliere (come riconosciuto dalla Commissione nella sua relazione sul risanamento dei conti pubblici e le ricadute alla periferia e al centro dell'area dell'euro), le resistenze politiche al cambiamento in taluni Stati membri e l'impatto sociale ed economico dell'aggiustamento; deplora che ciò abbia interessato anche l'analisi della troika sull'interazione tra risanamento delle finanze pubbliche e crescita; osserva che di conseguenza gli obiettivi di bilancio non potevano essere soddisfatti nell'arco di tempo previsto; |
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41. |
apprende dalle audizioni che esiste una stretta relazione tra la durata del programma di aggiustamento e gli aiuti messi a disposizione attraverso fondi specifici come il MES, il che significa che un periodo di aggiustamento più lungo avrebbe inevitabilmente comportato importi notevolmente più elevati messi a disposizione e garantiti dagli altri paesi dell'area dell'euro e dal Fondo monetario internazionale, ipotesi che non era politicamente fattibile in considerazione degli importi già molto elevati in gioco; sottolinea che i programmi di aggiustamento e i periodi di rimborso hanno una durata nettamente superiore rispetto ai consueti programmi di assistenza finanziaria dell'FMI; |
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42. |
si compiace della riduzione dei disavanzi strutturali in tutti i paesi partecipanti al programma dall'inizio dei rispettivi programmi di assistenza; deplora che ciò non ha ancora portato a una riduzione dei rapporti tra debito pubblico e PIL; osserva che il rapporto debito pubblico-PIL è ha subito invece subito un'impennata in tutti i paesi interessati dal programma, in quanto la riscossione di prestiti condizionali determina ovviamente un aumento del debito pubblico e le politiche adottate hanno un impatto recessivo nel breve termine; ritiene altresì che la stima precisa dei moltiplicatori fiscali sia di vitale importanza affinché il risanamento dei conti pubblici riesca a ridurre il rapporto tra debito e PIL; rileva che anche la progressione verso livelli più sostenibili di debito privato è necessaria per la stabilità a lungo termine; riconosce che in genere sono necessari diversi anni prima che le riforme strutturali possano apportare un contributo significativo in termini di incremento della produzione e dell'occupazione; |
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43. |
ritiene che i moltiplicatori fiscali siano difficili da valutare con certezza; ricorda a tale proposito che l'FMI ha ammesso di aver sottovalutato il moltiplicatore fiscale nelle sue previsioni di crescita prima dell'ottobre 2012; osserva che in questo periodo sono stati conclusi tutti i memorandum d'intesa iniziali oggetto della presente relazione tranne uno; ricorda che la Commissione ha dichiarato, nel novembre 2012, che gli errori di previsione non erano dovuti alla sottovalutazione dei moltiplicatori fiscali; sottolinea, tuttavia, che la Commissione ha affermato, nella sua risposta al questionario, che i moltiplicatori fiscali tendono a essere più elevati nella congiuntura attuale che non in circostanze normali; comprende che i moltiplicatori fiscali sono parzialmente endogeni ed evolvono in funzione del mutare delle condizioni macroeconomiche; sottolinea che a tale manifestazione di disaccordo pubblico tra la Commissione e l'FMI sulle dimensioni del moltiplicatore fiscale non è seguita l'assunzione di una posizione comune da parte della troika; |
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44. |
richiama l'attenzione sul fatto che, se l'obiettivo dichiarato del FMI nelle sue operazioni di assistenza nel quadro della troika è la svalutazione interna, anche tramite riduzioni salariali e tagli alle pensioni, la Commissione non ha mai esplicitamente approvato questo obiettivo; rileva che la finalità sulla quale la Commissione ha posto l'accento in tutti e quattro i paesi oggetto di programma e interessati dall'indagine è stata piuttosto quella del risanamento fiscale; riconosce queste divergenze in termini di priorità tra il FMI e la Commissione e prende atto di detta incoerenza iniziale fra gli obiettivi delle due istituzioni; osserva che si era comunemente deciso di basarsi su un mix di entrambi gli strumenti, così come sulle riforme strutturali, integrando tale approccio con altre misure; rileva che la combinazione di una politica di risanamento di bilancio e di una politica salariale restrittiva ha provocato un calo della domanda, sia pubblica che privata; osserva che all'obiettivo di riformare la base industriale e le strutture istituzionali dei paesi oggetto di programmi per renderle più sostenibili ed efficaci è stata dedicata un'attenzione inferiore a quelle riservata agli obiettivi sopramenzionati; |
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45. |
ritiene che sia stata accordata un'attenzione troppo scarsa all'attenuazione dell'impatto negativo, a livello sociale e politico, delle strategie di aggiustamento nei paesi oggetto di programmi; ricorda le origini della crisi e deplora il fatto che, troppo spesso, l'approccio universale adottato per la gestione della crisi non abbia tenuto pienamente conto dell'equilibrio tra l'impatto economico e l'impatto sociale delle misure prescritte; |
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46. |
sottolinea che la titolarità a livello nazionale è fondamentale e che la mancata attuazione delle misure concordate produce conseguenze a livello dei risultati attesi, causando al paese interessato difficoltà supplementari per un periodo ancora più lungo; osserva che, secondo l'esperienza dell'FMI, la titolarità nazionale può essere considerata in assoluto il fattore più importante per il successo di qualsiasi programma di assistenza finanziaria; sottolinea tuttavia che tale titolarità non può essere conseguita senza un adeguato grado di legittimità e responsabilità democratiche a livello sia nazionale che unionale; richiama l'attenzione, a tale proposito, sul fatto che la discussione sul bilancio e sulle leggi di attuazione dei programmi di aggiustamento economico in seno ai parlamenti nazionali è fondamentale per garantire responsabilità e trasparenza a livello nazionale; |
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47. |
sottolinea che il rafforzamento della parità di genere è un elemento centrale per costruire economie più forti e che tale fattore non dovrebbe mai venir trascurato nell'ambito delle analisi o delle raccomandazioni economiche; |
La troika: dimensione istituzionale e legittimità democratica
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48. |
osserva che, a causa della natura evolutiva della risposta dell'UE alla crisi, del ruolo non ben definito della BCE in seno alla troika e della natura del processo decisionale di quest'ultima, la percezione è che il mandato della troika sia poco chiaro e carente sotto il profilo della trasparenza e del controllo democratico; |
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49. |
sottolinea tuttavia che l'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013, il 21 maggio 2013, rappresenta un primo passo — per quanto insufficiente — per la codificazione delle procedure di vigilanza da utilizzare nella zona euro per i paesi che si trovano in difficoltà finanziarie e che tale regolamento conferisce un mandato alla troika; valuta positivamente, fra le altre cose, le disposizioni relative alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico, le procedure più trasparenti relative all'adozione dei programmi di aggiustamento macroeconomico — incluse la necessità di tener conto degli effetti di ricaduta negativi nonché degli shock macroeconomici e finanziari e le competenze di controllo conferite al Parlamento europeo –, le disposizioni relative al coinvolgimento delle parti sociali, le prescrizioni che impongono di tenere esplicitamente conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nazionali, l'esigenza di assicurare risorse sufficienti a politiche fondamentali, come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, e le deroghe agli obblighi derivanti dal patto di stabilità e crescita accordate agli Stati membri che ricevono assistenza; |
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50. |
prende nota della dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo, e cioè che l'Eurogruppo conferisce un mandato alla Commissione europea affinché questa negozi a suo nome i dettagli delle condizioni cui l'assistenza è subordinata, tenendo conto dei pareri degli Stati membri su questioni chiave legate alla condizionalità e, in considerazione dei loro vincoli di bilancio, sulla portata dell'assistenza finanziaria; osserva che la procedura summenzionata con cui l'Eurogruppo conferisce un mandato alla Commissione non è specificata nel diritto dell'Unione, in quanto l'Eurogruppo non è un'istituzione ufficiale dell'Unione europea; sottolinea che, sebbene la Commissione agisca a nome degli Stati membri, la responsabilità politica definitiva per l'elaborazione e approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico è dei ministri delle finanze dell'UE e dei loro governi; deplora l'assenza di legittimità democratica e di obblighi di rendicontazione dell'Eurogruppo a livello dell'UE quando esso assume competenze esecutive su scala unionale; |
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51. |
richiama l'attenzione sul carattere ad hoc del meccanismo di salvataggio e della troika e deplora che non fosse disponibile un fondamento giuridico adeguato per istituire la troika sulla base del diritto primario dell'Unione, il che ha portato alla creazione di meccanismi intergovernativi che hanno preso la forma del MESF e quindi del MES; chiede che qualsiasi soluzione futura si basi sul diritto primario dell'Unione; riconosce che ciò potrebbe rendere necessaria una modifica dei trattati; |
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52. |
si dichiara allarmato dal fatto che l'ex presidente dell'Eurogruppo abbia ammesso di fronte al Parlamento europeo che l'Eurogruppo ha approvato le raccomandazioni della troika senza esaminare in profondità le loro specifiche implicazioni politiche; sottolinea che, se è così, ciò non esonera i ministri delle finanze della zona euro dalla loro responsabilità politica per i programmi di aggiustamento macroeconomico e i memorandum d'intesa; sottolinea che tale ammissione getta una luce preoccupante sulla portata non ben definita dei ruoli di «consulente tecnico» e «agenzia dell'Eurogruppo» delegati sia alla Commissione che alla BCE in relazione all'elaborazione, attuazione e valutazione dei programmi di assistenza; deplora in questo contesto il fatto che il Consiglio e l'Eurogruppo non abbiano fornito alla Commissione mandati puntuali chiari e rendicontabili; |
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53. |
contesta il duplice ruolo della Commissione nell'ambito della troika in quanto agente degli Stati membri e istituzione dell'UE; sostiene che esiste un potenziale conflitto di interessi in seno alla Commissione tra il suo ruolo nell'ambito della troika e la sua responsabilità di custode dei trattati e dell'acquis communautaire, in particolare in settori come la politica in materia di concorrenza e aiuti di Stato e la coesione sociale, nonché in relazione alle politiche sociali e salariali degli Stati membri — settore questo in cui la Commissione non ha competenze — e al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che tale situazione è in contrasto con il normale ruolo della Commissione, che consiste nell'agire come istanza indipendente che tutela gli interessi dell'UE e garantisce l'attuazione della normativa dell'Unione entro i limiti stabiliti dai trattati; |
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54. |
segnala parimenti il potenziale conflitto d'interessi tra l'attuale ruolo di «consulente tecnico» ricoperto dalla BCE in seno alla troika e la sua posizione di creditore dei quattro Stati membri, nonché in relazione al suo mandato ai sensi del trattato, poiché ha subordinato le proprie azioni a decisioni cui essa partecipa direttamente; valuta nondimeno positivamente il suo contributo alla gestione della crisi, ma chiede un attento esame dei potenziali conflitti d'interesse della BCE, in particolare per quanto riguarda la politica in materia di liquidità, che è essenziale; osserva che durante tutto il corso della crisi la BCE disponeva di informazioni cruciali sulla salute del settore bancario e sulla stabilità finanziaria in generale, e che in seguito, sulla base di tali informazioni, ha esercitato pressioni politiche sui responsabili decisionali, almeno nel caso della ristrutturazione del debito greco — in occasione della quale la BCE ha insistito sulla soppressione delle clausola di azione collettiva (CAC) relativamente alle obbligazioni del governo greco da essa detenute –, delle operazioni cipriote di erogazione di liquidità di emergenza e della non inclusione degli obbligazionisti privilegiati nel bail-in irlandese; invita la BCE a pubblicare la lettera in data 19 novembre 2010 di Jean-Claude Trichet all'allora ministro delle Finanze irlandese, come richiesto dal Mediatore europeo; |
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55. |
rileva che il ruolo della BCE non è sufficientemente definito, in quanto secondo il trattato che istituisce il MES e il regolamento (UE) n. 472/2013 la Commissione deve lavorare «d'intesa con la BCE», il che riduce il ruolo della BCE a un ruolo di consulenza; rileva che l'Eurogruppo ha chiesto il coinvolgimento della BCE affinché integri con l'apporto delle proprie conoscenze tecniche le valutazioni degli altri membri della troika e che nella causa Pringle la Corte di giustizia europea ha stabilito che le funzioni assegnate alla BCE dal trattato MES sono conformi ai vari compiti che il TFUE e lo statuto del SEBC [e della BCE] conferiscono alla BCE, a condizione che sia costantemente rispettata una serie di condizioni; richiama l'attenzione sulla responsabilità dell'Eurogruppo nel consentire alla BCE di essre associata ai lavori della troika, ma ricorda che il mandato della BCE è circoscritto dal TFUE agli ambiti della politica monetaria e della stabilità finanziaria e che i trattati non prevedono la partecipazione della BCE al processo decisionale su questioni relative alle politiche di bilancio, fiscali e strutturali; ricorda che, a norma dell'articolo 127 TFUE, fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del TUE; |
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56. |
sottolinea che, a livello nazionale, la responsabilità democratica della troika nei paesi oggetto di programmi è generalmente scarsa; osserva, tuttavia, che questa responsabilità democratica varia da paese a paese, in funzione della volontà dei governi nazionali e dell'effettiva capacità di controllo dei parlamenti nazionali, come dimostrato dalla bocciatura del memorandum d'intesa originale da parte del parlamento cipriota; rileva tuttavia che, quando sono stati consultati, i parlamenti nazionali sono stati costretti a scegliere tra dichiarare da ultimo il default del proprio debito o accettare memorandum d'intesa negoziati dalla troika con le autorità nazionali; segnala che, nel caso del Portogallo, il memorandum d'intesa non è stato ratificato dal parlamento nazionale; prende atto con preoccupazione del fatto che la troika si compone di tre istituzioni indipendenti, con una distribuzione non equilibrata delle responsabilità tra le medesime, cui si aggiungono mandati differenti e strutture negoziali e decisionali con diversi livelli di responsabilità, il che si traduce in una mancanza di controllo adeguato e di responsabilità democratica della troika nel suo insieme; |
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57. |
deplora il fatto che, in virtù del suo statuto, il FMI non può comparire formalmente dinanzi ai parlamenti nazionali o al Parlamento europeo né presentare loro relazioni scritte; osserva che la struttura di governance del FMI prevede che esso renda conto del proprio operato ai 188 paesi membri attraverso il proprio consiglio d'amministrazione; sottolinea che il coinvolgimento del FMI quale prestatore di ultima istanza che eroga fino a un terzo dei fondi pone l'istituzione in una posizione di minoranza; |
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58. |
osserva che, al termine dei lavori preparatori della troika, le decisioni formali sono prese separatamente, in conformità del rispettivo statuto giuridico e ruolo, dall'Eurogruppo e dal FMI, ciascuno dei quali diviene dunque politicamente responsabili delle azioni della troika; prende altresì atto del ruolo cruciale ora conferito al MES in quanto organizzazione competente a decidere in merito all'assistenza finanziaria concessa dagli Stati membri della zona euro, il che pone gli esecutivi di tali Stati membri, inclusi i governi dei paesi direttamente interessati, al centro di tutte le decisioni prese; |
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59. |
osserva che la legittimità democratica della troika a livello nazionale discende dalla responsabilità politica dei membri dell'Eurogruppo e dell'Ecofin dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali; deplora che la troika, a causa della sua struttura, manchi di strumenti che ne garantiscano la legittimità democratica a livello dell'UE; |
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60. |
deplora il modo in cui sono presentate le istituzioni dell'UE, assurte a capro espiatorio per gli effetti negativi dell'aggiustamento macroeconomico negli Stati membri, mentre sono i ministri delle finanze degli Stati membri a essere politicamente responsabili della troika e del suo operato; sottolinea che ciò può portare a un aumento dell'euroscetticismo, sebbene le responsabilità si situino al livello nazionale e non a quello europeo; |
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61. |
invita l'Eurogruppo, il Consiglio e il Consiglio europeo ad assumersi la piena responsabilità delle operazioni della troika; |
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62. |
sottolinea che il MES è un organismo intergovernativo che non è parte integrante della struttura giuridica dell'Unione europea e che è vincolato dalla regola dell'unanimità nella procedura ordinaria; ritiene che, per questa ragione, sia necessario uno spirito di reciproco impegno e solidarietà; rileva che il trattato che istituisce il MES ha introdotto il principio della condizionalità del prestito sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico; fa notare che nel trattato MES non è specificato ulteriormente il contenuto della condizionalità o dei programma di aggiustamento, il che lascia quindi ampio margine di manovra nelle raccomandazioni relative a tale condizionalità; |
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63. |
si attende che le Corti dei conti nazionali si assumano pienamente le loro responsabilità giuridiche per quanto attiene alla certificazione della legalità e della regolarità delle operazioni finanziarie e dell'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo; invita le massime istituzioni di controllo a rafforzare a tale riguardo la loro cooperazione, in particolare attraverso lo scambio delle migliori prassi; |
Proposte e raccomandazioni
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64. |
plaude alla volontà della Commissione, della BCE, del presidente dell'Eurogruppo, del FMI, dei governi nazionali e delle banche centrali di Cipro, Irlanda, Grecia e Portogallo, nonché delle parti sociali e dei rappresentati della società civile di cooperare e partecipare alla valutazione, da parte del Parlamento europeo, del ruolo e delle attività della troika, in particolare rispondendo al questionario dettagliato e/o partecipando ad audizioni formali e informali; |
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65. |
deplora il fatto che il Consiglio europeo non abbia adeguatamente tenuto conto delle proposte contenute nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale; sottolinea che la loro attuazione avrebbe favorito la convergenza economica e sociale nell'Unione economica e monetaria e conferito piena legittimità democratica alle misure volte a coordinare le politiche economiche e di bilancio; |
Breve e medio termine
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66. |
chiede che, come primo passo, vengano introdotte disposizioni procedurali chiare, trasparenti e vincolanti per l'interazione tra le istituzioni in seno alla troika e la ripartizione di compiti e responsabilità al suo interno; nutre la ferma convinzione che sia necessaria una chiara definizione e suddivisione dei compiti al fine di accrescere la trasparenza, consentire un maggiore controllo democratico sul lavoro della troika e rafforzare la credibilità del suo operato; |
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67. |
chiede che sia messa a punto una migliore strategia di comunicazione per i programmi di assistenza finanziaria attuali e futuri; esorta ad attribuire a tale esigenza la massima priorità, dal momento che l'inazione su questo fronte finirà per ledere l'immagine dell'Unione; |
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68. |
sollecita una valutazione trasparente dell'assegnazione di contratti a consulenti esterni, della mancanza di gare pubbliche, dei compensi estremamente elevati corrisposti e dei potenziali conflitti d'interesse; |
Impatto economico e sociale
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69. |
ricorda che la posizione del Parlamento europeo sul regolamento (UE) n. 472/2013 comportava l'introduzione di disposizioni in base alle quali i programmi di aggiustamento macroeconomico devono includere piani di emergenza nel caso in cui gli scenari di riferimento previsti non si materializzino e nel caso di scostamenti dovuti a circostanze che esulano dal controllo dello Stato membro beneficiario dell'assistenza, quali shock economici internazionali inattesi; sottolinea che tali piani sono un prerequisito per una politica prudente, stanti la fragilità e la scarsa affidabilità dei modelli economici su cui si basano le previsioni dei programmi, come si è potuto constatare in tutti gli Stati membri oggetto di programmi di assistenza; |
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70. |
esorta l'UE a monitorare da vicino l'evoluzione finanziaria, economica e di bilancio negli Stati membri e a creare un sistema istituzionalizzato di incentivi positivi per premiare adeguatamente quanti si attengono alle migliori prassi in tale ambito e quanti ottemperano integralmente ai propri programmi di aggiustamento; |
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71. |
esige che la troika faccia il punto sul dibattito in corso sui moltiplicatori fiscali e prenda in considerazione una revisione dei memorandum d'intesa sulla base degli ultimi risultati empirici; |
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72. |
invita la troika a procedere a nuove valutazioni della sostenibilità del debito e ad affrontare con urgenza la necessità di ridurre l'onere del debito pubblico greco nonché l'ingente fuoriuscita di capitali dalla Grecia, che contribuiscono in misura significativa ad alimentare il circolo vizioso dell'attuale depressione economica nel paese; ricorda che esiste una serie di possibilità per la ristrutturazione del debito, oltre a quella di uno scarto di garanzia sui sottostanti obbligazionari, tra cui swap di obbligazioni, estensione delle scadenze delle obbligazioni e riduzione delle cedole; ritiene che le diverse possibilità di ristrutturazione del debito debbano essere ponderate attentamente; |
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73. |
insiste sulla necessità che i memorandum d'intesa vengano allineati, qualora non lo siano, agli obiettivi dell'Unione europea, che secondo l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, uno sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione; appoggia la cauta estensione dei calendari per l'aggiustamento fiscale applicati, essendosi ridotti i timori di un tracollo generale; è favorevole a prendere in considerazione ulteriori aggiustamenti in funzione della futura evoluzione macroeconomica; |
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74. |
deplora il fatto che l'onere non sia stato ripartito tra tutti coloro che hanno agito in modo irresponsabile e che la protezione dei detentori di obbligazioni sia stata vista come una necessità dell'UE nell'interesse della stabilità finanziaria; chiede al Consiglio di attivare il quadro da esso deciso sul trattamento delle attività preesistenti, in modo da spezzare il circolo vizioso tra debito sovrano e banche e alleviare l'onere del debito pubblico in Irlanda, Grecia, Portogallo e Cipro; esorta l'Eurogruppo a tener fede all'impegno di esaminare la situazione del settore finanziario irlandese al fine di migliorare ulteriormente la sostenibilità dell'aggiustamento in Irlanda e, alla luce di quanto detto in precedenza, lo invita a onorare l'impegno assunto nei confronti dell'Irlanda di affrontare l'onere del debito bancario; ritiene che occorra prestare particolare attenzione all'applicazione del patto di stabilità e crescita al debito pregresso, dal momento in Irlanda essa viene avvertita come un'ingiustizia e come un onere imposto al paese nel contesto delle disposizioni in materia di flessibilità del patto riformato; è del parere che, a lungo termine, la distribuzione dei costi dovrebbe riflettere la distribuzione dei detentori di obbligazioni tutelati; prende atto della richiesta da parte delle autorità irlandesi di trasferire al MES una quota del debito pubblico corrispondente al costo del bail-out del settore finanziario; |
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75. |
raccomanda che la Commissione, l'Eurogruppo e l'FMI studino ulteriormente il concetto di «contingent convertible bond», ossia obbligazioni che si convertono in azioni al verificarsi di un evento specifico, in base al quale i rendimenti dei nuovi titoli di debito sovrano emessi negli Stati membri oggetto di assistenza sono vincolati alla crescita economica; |
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76. |
ricorda la necessità di misure per salvaguardare le entrate fiscali, in particolare per i paesi oggetto di programmi, come sancito nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (relazione Gauzès), adottando, «in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali»; rammenta l'opportunità di adottare rapidamente misure efficaci per combattere e prevenire la frode fiscale sia all'interno che all'esterno dell'UE; raccomanda l'attuazione di misure intese a far sì che tutte le parti contribuiscano equamente al gettito fiscale; |
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77. |
chiede che sia pubblicato l'uso fatto dei fondi di salvataggio; sottolinea che dovrebbe essere chiarita la quantità di fondi erogati per finanziare i disavanzi e i governi e per rimborsare i creditori privati; |
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78. |
chiede un reale coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di aggiustamento attuali e futuri; reputa che gli accordi conseguiti dalle parti sociali nel quadro dei programmi dovrebbero essere rispettati nella misura in cui sono compatibili con i programmi stessi; sottolinea che il regolamento (UE) n. 472/2013 prevede che i programmi di assistenza rispettino la prassi e i meccanismi nazionali di formazione salariale; |
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79. |
chiede che la BEI sia coinvolta nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure connesse agli investimenti per contribuire alla ripresa economica e sociale; |
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80. |
si rammarica che i programmi non siano vincolati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta sociale europea, in virtù del fatto che non sono basati sul diritto primario dell'Unione; |
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81. |
sottolinea che le istituzioni europee devono rispettare il diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in tutte le circostanze; |
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82. |
sottolinea che il perseguimento della stabilità economica e finanziaria negli Stati membri e nell'Unione nel suo complesso non deve minare la stabilità sociale, il modello sociale europeo o i diritti sociali dei cittadini dell'UE; sottolinea che la partecipazione delle parti sociali al dialogo economico a livello europeo, quale sancita dai trattati, deve figurare nell'agenda politica; chiede il necessario coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di adeguamento attuali e futuri; |
Commissione
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83. |
chiede che il regolamento (UE) n. 472/2013 sia attuato in modo completo e con piena titolarità; chiede alla Commissione di avviare negoziati interistituzionali con il Parlamento al fine di definire una procedura comune per informare la commissione competente del Parlamento sulle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico nonché sui progressi compiuti nell'elaborazione di un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico previsto all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013; ricorda alla Commissione di effettuare e pubblicare valutazioni ex-post delle sue raccomandazioni e della sua partecipazione alla troika; chiede alla Commissione di includere tali valutazioni nella relazione di revisione prevista all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 472/2013; ricorda al Consiglio e alla Commissione che l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce che gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria al 30 maggio 2013 siano soggetti al citato regolamento a decorrere da tale data; esorta il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 265 TFUE, ad agire al fine di semplificare e allineare i programmi di assistenza finanziaria ad hoc alle procedure e agli atti di cui al regolamento (UE) n. 472/2013; esorta la Commissione e i colegislatori a trarre i pertinenti insegnamenti dall'esperienza della troika nell'elaborazione e nell'attuazione delle prossime fasi dell'UEM, anche nella revisione del regolamento (UE) n. 472/2013; |
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84. |
ricorda alla Commissione e al Consiglio la sua posizione adottata in Aula riguardo al regolamento (UE) n. 472/2013; sottolinea, in particolare, di aver stabilito in tale posizione disposizioni intese ad accrescere ulteriormente la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale che conduce all'adozione dei programmi di aggiustamento macroeconomico, contribuendo a chiarire e delimitare in modo migliore il mandato e il ruolo complessivo della Commissione; chiede alla Commissione di rivedere tali disposizioni e integrarle nel quadro in caso di una futura proposta intesa a modificare il regolamento (UE) n. 472/2013; ribadisce, in tale prospettiva, che la preparazione dei futuri programmi di assistenza dovrebbe rientrare tra le responsabilità della Commissione che, se del caso, dovrebbe ricorrere alla consulenza di terzi quali la BCE, il FMI e altri organismi; |
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85. |
chiede che la Commissione sia pienamente responsabile in linea con il regolamento (UE) n. 472/2013 e oltre tale regolamento quando opera in veste di membro del meccanismo di assistenza dell'UE; chiede che i rappresentanti della Commissione in tale meccanismo siano ascoltati dal Parlamento prima di assumere le proprie funzioni e che siano tenuti a riferire regolarmente al Parlamento; |
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86. |
suggerisce che per ciascun paese oggetto di un programma la Commissione istituisca una «task force per la crescita» composta, tra gli altri, da esperti provenienti, ad esempio, dagli Stati membri e dalla BEI, in associazione con rappresentanti del settore privato e della società civile al fine di consentire la titolarità e suggerire opzioni intese a promuovere la crescita che integrerebbero il consolidamento fiscale e le riforme strutturali; la suddetta task force avrebbe l'obiettivo di ripristinare la fiducia e pertanto di permettere gli investimenti; ritiene opportuno che la Commissione parta dall'esperienza acquisita con lo strumento di gemellaggio per la cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri e dei paesi beneficiari; |
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87. |
è del parere che la situazione dell'area dell'euro nel suo insieme (inclusi gli effetti di ricaduta delle politiche nazionali su altri Stati membri) dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione in fase di esame della procedura per gli squilibri macroeconomici o di elaborazione da parte della Commissione dell'analisi annuale della crescita; |
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88. |
ritiene che la procedura per gli squilibri macroeconomici dovrebbe anche valutare con chiarezza l'eventuale dipendenza eccessiva di uno Stato membro da un determinato settore di attività; |
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89. |
chiede alla Commissione di procedere a un esame approfondito delle immissioni di liquidità del Sistema europeo delle banche centrali, alla luce delle norme sugli aiuti di Stato; |
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90. |
incarica la Commissione, in veste di «custode dei trattati», di presentare uno studio dettagliato sulle conseguenze economiche e sociali dei programmi di adeguamento nei quattro paesi interessati entro la fine del 2015, allo scopo di fornire un quadro preciso dell'impatto dei programmi sia a breve che a lungo termine, facendo così in modo che le informazioni derivanti dallo studio possano essere utilizzate per le misure di assistenza future; chiede alla Commissione di fare ricorso, nell'elaborazione dello studio, a tutti gli organismi consultivi pertinenti, compresi il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale, e di cooperare pienamente con il Parlamento; ritiene che anche la valutazione dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali dovrebbe trovare riscontro nella relazione della Commissione; |
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91. |
invita la Commissione e il Consiglio a garantire la partecipazione di tutte le pertinenti Direzioni generali (DG) della Commissione e dei ministeri nazionali nelle discussioni e nelle decisioni sui memorandum d'intesa; sottolinea in particolare il ruolo che la DG Occupazione dovrebbe svolgere insieme alla DG ECFIN e alla DG MARKT nel garantire che alla dimensione sociale sia attribuita un'importanza centrale nei negoziati e che sia tenuto conto anche dell'impatto sociale; |
BCE
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92. |
chiede che, in ogni riforma dell'assetto della troika, il ruolo della BCE sia attentamente analizzato affinché sia conforme con il suo mandato; chiede in particolare che alla BCE sia conferito lo status di osservatore silenzioso con funzioni consultive trasparenti e chiaramente definite ma non quello di partner negoziale a pieno titolo, e che sia posta fine alla prassi in virtù della quale la BCE è cofirmataria delle dichiarazioni di intenti; |
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93. |
chiede alla BCE di effettuare e pubblicare valutazioni ex-post dell'impatto delle sue raccomandazioni e della sua partecipazione alla troika; |
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94. |
raccomanda alla BCE di aggiornare gli orientamenti sull'assistenza di emergenza in materia di liquidità e le sue norme sulle garanzie, per rafforzare la trasparenza delle immissioni di liquidità negli Stati membri che beneficiano di assistenza e incrementare la certezza giuridica in merito al concetto di solvibilità applicato dal Sistema europeo delle banche centrali; |
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95. |
chiede alla BCE e alle banche centrali nazionali di pubblicare tempestivamente informazioni esaustive sull'assistenza di emergenza in materia di liquidità, anche per quanto riguarda le condizioni per la concessione del sostegno quali la solvibilità, il modo in cui l'assistenza di emergenza in materia di liquidità è finanziata dalle banche centrali nazionali, il quadro giuridico e il funzionamento pratico; |
FMI
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96. |
ritiene che, dopo anni di esperienza nell'elaborazione e nell'attuazione di programmi finanziari, le istituzioni europee abbiano acquisito le competenze necessarie per elaborarli e attuarli autonomamente e che la partecipazione del FMI dovrebbe essere ridefinita secondo le linee proposte nella presente relazione; |
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97. |
chiede che ogni futura partecipazione del FMI nell'area dell'euro resti facoltativa; |
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98. |
esorta il FMI a ridefinire la portata di ogni sua futura partecipazione nei programmi di assistenza connessi all'UE, assumendo il ruolo di catalizzatore e prestatore di finanziamenti minimi e competenze al paese debitore e alle istituzione dell'UE, con la possibilità di abbandonare il programma in questione in caso di disaccordo; |
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99. |
chiede alla Commissione, conformemente all'articolo 138 TFUE, di proporre le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata dell'area dell'euro nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali e in particolare del FMI, al fine di sostituire l'attuale sistema di rappresentanza individuale degli Stati membri a livello internazionale; osserva che ciò presuppone una modifica dello statuto del FMI; |
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100. |
chiede che il Parlamento sia consultato sul coinvolgimento del FMI nell'area dell'euro in modo puntuale; |
Consiglio ed Eurogruppo
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101. |
chiede un riesame del processo decisionale dell'Eurogruppo affinché sia prevista un'adeguata responsabilità democratica sia a livello nazionale che europeo; chiede che siano elaborati orientamenti europei volti a garantire un controllo democratico adeguato sull'attuazione delle misure a livello nazionale che tenga conto della qualità dell'occupazione, della protezione sociale, della sanità e dell'istruzione e garantisca a tutti l'accesso ai sistemi sociali; propone che la carica di presidente permanente dell'Eurogruppo costituisca una responsabilità a tempo pieno; suggerisce che il presidente dell'Eurogruppo sia uno dei vicepresidenti della Commissione e che debba rendere conto al Parlamento; chiede l'avvio nel breve termine di un dialogo regolare tra la troika e il Parlamento; |
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102. |
invita l'Eurogruppo, il Consiglio e il Consiglio europeo ad assumersi la piena responsabilità delle azioni della troika; auspica, in particolare, che sia migliorato l'obbligo di rendicontabilità per le decisioni dell'Eurogruppo in materia di assistenza finanziaria, dal momento che i ministri delle Finanze hanno la responsabilità politica definitiva per i programmi di adeguamento macroeconomico e per la loro attuazione senza tuttavia dover spesso rendere conto direttamente né al rispettivo parlamento nazionale né al Parlamento europeo per specifiche decisioni; ritiene che, prima di concedere l'assistenza finanziaria, il presidente dell'Eurogruppo debba essere ascoltato dal Parlamento europeo e i ministri delle Finanze degli Stati membri dal rispettivo parlamento nazionale; sottolinea che il presidente dell'Eurogruppo e i ministri delle Finanze dovrebbero riferire regolarmente al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali; |
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103. |
esorta tutti gli Stati membri ad aumentare la titolarità a livello nazionale nei lavori e nelle decisioni del Semestre europeo e ad attuare tutte le misure e le riforme da essi concordate nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese; ricorda che la Commissione ha individuato progressi significativi rispetto agli anni precedenti soltanto nel 15 % delle quasi 400 raccomandazioni specifiche per paese; |
MES
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104. |
sottolinea che, con la graduale cessazione delle attività della troika, sarà necessaria un'istituzione che assuma il controllo delle riforme in atto; |
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105. |
sottolinea che la creazione del FESF e del MES al di fuori delle istituzioni dell'Unione rappresenta un regresso nello sviluppo dell'Unione, sostanzialmente a scapito del Parlamento, della Corte dei conti e della Corte di giustizia; |
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106. |
chiede che il MES sia inserito nel quadro giuridico dell'Unione e si evolva verso un meccanismo basato sul metodo comunitario, come previsto dal trattato MES; chiede che il MES debba rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, anche per quanto riguarda le decisioni di concessione sia dell'assistenza finanziaria che di nuove quote del prestito; sottolinea che gli Stati membri, fintanto che contribuiscono direttamente al MES dal proprio bilancio nazionale, dovrebbero approvare l'assistenza finanziaria; chiede che il MES sia ulteriormente sviluppato, con adeguate capacità di erogare e contrarre prestiti, che sia istituito un dialogo tra il consiglio dei governatori del MES e le parti sociali europee e che il MES sia integrato nel bilancio dell'UE; chiede ai membri del MES, fintanto che le summenzionate richieste non sia state realizzate, ad astenersi dall'applicare il requisito di unanimità nel breve termine in modo tale che le decisioni standard siano adottate a maggioranza qualificata anziché all'unanimità e di consentire la concessione di assistenza a titolo precauzionale; |
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107. |
chiede al Consiglio e all'Eurogruppo di tenere fede all'impegno assunto dal presidente del Consiglio europeo di negoziare un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo per l'istituzione di un adeguato meccanismo transitorio inteso ad accrescere la responsabilità del MES; chiede altresì in tale contesto che sia garantita una maggiore trasparenza nelle azioni del consiglio dei governatori del MES; |
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108. |
sottolinea che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla causa «Pringle» offre la possibilità di integrare il MES nel quadro comunitario, a trattato costante sulla base dell'articolo 352 TFUE; chiede pertanto alla Commissione di presentare entro la fine del 2014 una proposta legislativa a tale scopo; |
Medio e lungo termine
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109. |
chiede che i memorandum siano inseriti nel quadro della normativa comunitaria in modo da promuovere una strategia di consolidamento credibile e sostenibile, contribuendo in tal modo anche al conseguimento degli obiettivi della strategia per la crescita dell'Unione e degli obiettivi dichiarati di coesione sociale e occupazione; raccomanda che, affinché ai programmi di assistenza sia conferita adeguata legittimità democratica, i mandati negoziali siano sottoposti al voto del Parlamento e che quest'ultimo sia consultato sui memorandum d'intesa che ne derivano; |
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110. |
ribadisce il suo appello affinché le decisioni relative al rafforzamento dell'UEM siano adottate sulla base del trattato sull'Unione europea; è del parere che qualsiasi scostamento dal metodo comunitario con un accresciuto ricorso agli accordi intergovernativi (come gli accordi contrattuali) divida, indebolisca e metta in discussione la credibilità dell'Unione, ivi compresa l'area dell'euro; è consapevole del fatto che il pieno rispetto del metodo comunitario nelle successive riforme del meccanismo di assistenza dell'Unione possa implicare una modifica del trattato e sottolinea che qualsiasi modifica del genere debba prevedere il pieno coinvolgimento del PE ed essere sottoposta a una convenzione; |
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111. |
è dell'avviso che debba essere presa in considerazione l'opzione di una modifica del trattato che consenta l'estensione del campo di applicazione dell'attuale articolo 143 TFUE a tutti gli Stati membri, anziché limitarsi agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro; |
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112. |
chiede la creazione di un Fondo monetario europeo (FME) sulla base del diritto dell'Unione, che sia soggetto al metodo comunitario; ritiene che un FME di questo tipo dovrebbe coniugare le risorse finanziarie del MES intese a sostenere i paesi che riscontrano problemi di bilancia dei pagamenti o si trovano in situazione di insolvenza di Stato con le risorse e l'esperienza che la Commissione ha maturato in tale ambito nel corso degli ultimi anni; sottolinea che un tale quadro eviterebbe i possibili conflitti d'interesse inerenti all'attuale ruolo della Commissione quale agente dell'Eurogruppo e al suo ruolo notevolmente più ampio di «custode dei trattati»; reputa che il FME debba essere soggetto ai massimi standard democratici di responsabilità e legittimità; ritiene che un tale quadro garantirebbe la trasparenza del processo decisionale e la piena assunzione delle responsabilità per le proprie azioni da parte di tutte le istituzioni interessate; |
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113. |
è del parere che sarà necessaria una revisione del trattato al fine di ancorare pienamente il quadro dell'UE in materia di prevenzione e risoluzione delle crisi su basi giuridicamente solide ed economicamente sostenibili; |
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114. |
è del parere che dovrebbe essere valutata l'opzione di mettere a punto un meccanismo con un iter procedurale chiaro per i paesi che sono a rischio di insolvenza, seguendo le norme del six pack e del two pack; incoraggia in tale contesto il FMI e chiede alla Commissione e al Consiglio di condurre l'FMI a una posizione comune per riaccendere il dibattito su un meccanismo internazionale di ristrutturazione del debito sovrano al fine di adottare un approccio multilaterale equo e sostenibile in tale ambito; |
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115. |
riassume la sua raccomandazione di chiarire i ruoli e i compiti rispettivi di ciascun partecipante alla troika secondo le seguenti modalità:
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116. |
ritiene che dovrebbe essere dato seguito al lavoro avviato con la presente relazione; chiede al prossimo Parlamento di proseguire i lavori della presente relazione ed elaborarne ulteriormente i risultati principali nonché di approfondire l'esame della questione; |
o
o o
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117. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al FMI. |
(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
(2) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0447.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0332.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0269.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0430.
(7) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 140.
(8) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 19.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/200 |
P7_TA(2014)0240
Occupazione e aspetti sociali del ruolo e delle attività della troika
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 su aspetti occupazionali e sociali del ruolo e delle attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di un programma (2014/2007(INI))
(2017/C 378/22)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 9, 151, 152 e 153, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà), |
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vista la Carta sociale europea (riveduta), in particolare l'articolo 30 sul diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, |
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vista l'audizione pubblica della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, del 9 gennaio 2014, sul «ruolo e le attività della troika relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di un programma: aspetti occupazionali e sociali», |
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visti i quattro progetti di documenti di politica generale contenenti le valutazioni degli aspetti e delle sfide sociali e occupazionali in Grecia, Portogallo, Irlanda e Cipro, preparati nel gennaio 2014 dall'unità Sostegno alla governance economica del dipartimento tematico Politiche economiche e scientifiche della DG IPOL, |
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visti il dialogo economico e lo scambio di opinioni con il ministro greco delle Finanze e il ministro greco del Lavoro e della previdenza sociale organizzati congiuntamente dalle commissioni EMPL ed ECON il 13 novembre 2012, |
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viste le cinque decisioni del comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2013 relative ai regimi pensionistici in Grecia (1), |
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vista la 365a relazione del comitato sulla libertà di associazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sugli effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa dei Fondi strutturali dell'UE negli Stati membri (2), |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (3), |
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vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea (4), |
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vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sull'occupazione e gli aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2012 (5), |
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visti la comunicazione della Commissione, del 13 novembre 2013, intitolata «Analisi annuale della crescita 2014» (COM(2013)0800) e il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato alla stessa, |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013 (6), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 2 ottobre 2013, intitolata «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» (COM(2013)0690), |
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viste l'interrogazione orale O-000122/2013 — B7-0524/2013 alla Commissione e la risoluzione ad essa collegata del Parlamento, del 21 novembre 2013, sulla comunicazione della Commissione intitolata «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM)» (7), |
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visto il parere EMPL in vista della sua risoluzione del 20 novembre 2012 sulla relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (8), |
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vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758), e la sua relazione del 15 novembre 2011 sul tema (9), |
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vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul patto per gli investimenti sociali come risposta alla crisi (10), |
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vista la relazione di Eurofund del 12 dicembre 2013 dal titolo «Industrial relations and working conditions in Europe 2012» (Relazioni industriali e condizioni di lavoro in Europa nel 2012), |
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vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2013 intitolata «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083), |
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viste l'interrogazione orale O-000057/2013 — B7-0207/2013 alla Commissione e la risoluzione ad essa collegata del Parlamento, del 12 giugno 2013, sulla comunicazione della Commissione «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (11), |
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vista la quarta relazione di monitoraggio del Comitato delle regioni sulla strategia Europa 2020 dell'ottobre 2013, |
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visto il documento di lavoro n. 49 dell'OIL del 30 aprile 2013 dal titolo «The impact of the eurozone crisis on Irish social partnership: A political economy analysis» (L'impatto della crisi della zona euro sulla partnership sociale irlandese: un'analisi economico-politica), |
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visto il documento di lavoro n. 38 dell'OIL dell'8 marzo 2012 dal titolo «Social dialogue and collective bargaining in times of crisis: The case of Greece» (Dialogo sociale e contrattazione collettiva in tempi di crisi: il caso della Grecia), |
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vista la relazione dell'OIL del 30 ottobre 2013 dal titolo «Tackling the job crisis in Portugal» (Come affrontare la crisi occupazionale in Portogallo), |
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vista la relazione Bruegel del 17 giugno 2013 dal titolo «EU-IMF assistance to euro-area countries: an early assessment» (Assistenza UE-FMI ai paesi dell'area dell'euro: una valutazione precoce, Bruegel Blueprint 19), |
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visti i comunicati stampa di Eurostat sugli indicatori in euro del 12 febbraio 2010 (22/2010) e del 29 novembre 2013 (179/2013), |
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visto il documento di politica economica n. 1 dell'OCSE del 12 aprile 2012 dal titolo: «Fiscal consolidation: How much, how fast and by what means? — An Economic Outlook Report» (Risanamento del bilancio: in che misura, con che velocità e con quali mezzi? Relazione sulle prospettive economiche), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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visto il documento di lavoro dell'istituto sindacale europeo (ETUI) del maggio 2013 dal titolo «The Euro crisis and its impact on national and European social policies» (La crisi dell'euro e il suo impatto sulle politiche sociali nazionali ed europee), |
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vista la relazione della Commissione del giugno 2013 dal titolo «Labour Market Developments in Europe 2013» (Sviluppi del mercato del lavoro in Europa 2013, serie European Economy n. 6/2013), |
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visto il documento di Caritas Europa del febbraio 2013 dal titolo «The impact of the European Crisis: a study of the impact of the crisis and austerity on the people, with a special focus on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain» (L'impatto della crisi europea: uno studio dell'impatto della crisi e dell'austerità sulle persone, con particolare attenzione a Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna), |
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visto il documento di Oxfam del settembre 2013 dal titolo «A cautionary tale: the true cost of austerity and inequality in Europe» (Un racconto moraleggiante: i costi reali dell'austerità e della disparità in Europa), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0135/2014), |
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A. |
considerando che la crisi economica e finanziaria senza precedenti che ha messo in luce la fragilità delle finanze pubbliche di alcuni Stati membri e le misure del programma di aggiustamento economico adottate in risposta alla situazione in cui versano Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), Irlanda (dicembre 2010), Portogallo (maggio 2011) e Cipro (giugno 2013) hanno avuto un impatto diretto e indiretto sui livelli occupazionali e sul tenore di vita di molte persone; considerando che, sebbene siano stati formalmente firmati dalla Commissione, tutti i programmi sono stati progettati congiuntamente dall'FMI, dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale europea (BCE), dalla Commissione e dagli Stati membri interessati dagli interventi, che ne hanno stabilito la condizionalità; |
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B. |
considerando che una volta garantita la sostenibilità economica e di bilancio dei quattro paesi di cui sopra, si dovrebbero concentrare gli sforzi sugli aspetti sociali, prestando particolare attenzione alla creazione di posti di lavoro; |
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C. |
considerando che l'articolo 9 del TFUE stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»; |
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D. |
considerando che l'articolo 151 del TFUE stabilisce che le azioni intraprese dall'UE e dai suoi Stati membri devono essere coerenti con i diritti sociali fondamentali definiti nella Carta sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 al fine di migliorare, tra l'altro, il dialogo sociale; considerando che l'articolo 152 del TFUE stabilisce che «l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia»; |
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E. |
considerando che l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impegna l'Unione a riconoscere e rispettare «l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali», conformemente ai trattati, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione; considerando che l'articolo 14 del TFUE dispone che «in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedano affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti»; considerando che l'articolo 345 del TFUE stabilisce che i trattati lasciano del tutto impregiudicato «il regime di proprietà esistente negli Stati membri»; considerando inoltre che il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale specifica i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale; |
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F. |
considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che «l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (…), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati», e che i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo sanciscono l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e stabiliscono che tali diritti costituiscono principi generali del diritto dell'Unione; |
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G. |
considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, tra l'altro, il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo 28), la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30), condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), il riconoscimento e il rispetto del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali e, al fine di «lottare contro l'esclusione sociale e la povertà», il diritto a «un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti» (articolo 34), il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere cure mediche (articolo 35) e il riconoscimento e il rispetto del diritto di accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 36); |
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H. |
considerando che la strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione il 3 marzo 2010 e approvata dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 include, fra i suoi cinque obiettivi principali da raggiungere entro il 2020: tasso di occupazione per donne e uomini di età compresa tra 20 e 64 anni al 75 %; riduzione dell'abbandono scolastico al di sotto del 10 % e almeno il 40 % dei 30-34enni che abbia completato un'istruzione universitaria (o equivalente); riduzione della povertà con almeno 20 milioni di persone a rischio di povertà o emarginazione in meno; |
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I. |
considerando che, secondo l'esame trimestrale della Commissione di ottobre 2013, dal titolo «EU Employment and Social Situation» (Situazione sociale e occupazionale nell'UE), la grave caduta del PIL di Grecia, Portogallo e Irlanda si è tradotta principalmente in un declino dell'occupazione; |
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J. |
considerando che, nella sua risoluzione del 21 novembre 2013, il Parlamento ha accolto con favore la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» e la sua proposta di istituire un quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali essenziali, a completamento della procedura per gli squilibri macroeconomici e della relazione comune sull'occupazione, quale passo in avanti verso una dimensione sociale dell'UEM; considerando che tali indicatori dovrebbero essere sufficienti a garantire una copertura esaustiva e trasparente della situazione sociale e occupazionale negli Stati membri; considerando che la risoluzione ha evidenziato la necessità di garantire che tale monitoraggio sia inteso a ridurre le divergenze sociali tra gli Stati membri e a promuovere la convergenza sociale verso l'alto e il progresso sociale; |
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K. |
considerando che, secondo i dati a disposizione, nei quattro paesi si registra una regressione nel raggiungimento degli obiettivi sociali di Europa 2020 (cfr. l'allegato 1), fatta eccezione per gli obiettivi relativi all'abbandono scolastico precoce ed alla formazione e al conseguimento di un diploma d'istruzione superiore; |
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L. |
considerando che le prospettive economiche di lungo termine di tali paesi stanno migliorando e che ciò dovrebbe iniziare a contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle loro economie e invertire la tendenza al declino dell'occupazione; |
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1. |
rileva che le istituzioni dell'UE (BCE, Commissione ed Eurogruppo) sono anch'esse responsabili delle condizioni relative ai programmi di aggiustamento economico; nota altresì la necessità di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e di assicurare che i cittadini beneficino di una protezione sociale adeguata; |
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2. |
si rammarica del fatto che il Parlamento sia stato completamente emarginato durante tutte le fasi dei programmi: fase preparatoria, sviluppo dei mandati e monitoraggio dell'impatto dei risultati conseguiti dai programmi e dalle relative misure; nota che, benché la partecipazione del Parlamento europeo non fosse obbligatoria data la mancanza di una base giuridica, l'assenza delle istituzioni europee e dei meccanismi finanziari europei ha fatto sì che i programmi dovessero essere improvvisati ed ha portato alla conclusione di accordi finanziari ed istituzionali al di fuori del metodo comunitario; nota, a tale proposito, che la BCE ha adottato decisioni che esulano dal suo mandato; ricorda il ruolo di guardiana dei trattati della Commissione ed il fatto che tale ruolo dovrebbe sempre essere rispettato; ritiene che solo le istituzioni responsabili autenticamente democratiche debbano guidare il processo politico di progettazione e attuazione dei programmi di aggiustamento per i paesi che versano in gravi difficoltà finanziarie; |
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3. |
deplora il fatto che i programmi in questione siano stati progettati senza mezzi sufficienti per valutarne le conseguenze, mediante studi d'impatto o attraverso un coordinamento con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) o il Commissario per l'Occupazione e gli affari sociali; deplora altresì il fatto che l'OIL non sia stata consultata e il fatto che, nonostante le importanti implicazioni sociali, gli organi consultivi istituiti dal trattato, in particolare il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), non siano stati consultati; |
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4. |
si rammarica del fatto che la condizionalità imposta in cambio dell'assistenza finanziaria abbia minacciato gli obiettivi sociali dell'UE per una serie di ragioni:
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Occupazione
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5. |
nota che la gravità della crisi economica e finanziaria e le politiche di aggiustamento nei quattro paesi in questione hanno contribuito ad aumentare la disoccupazione e le percentuali di posti di lavoro persi nonché il numero dei disoccupati di lungo periodo ed hanno determinato in alcuni casi un peggioramento delle condizioni di lavoro; sottolinea che i tassi di occupazione svolgono un ruolo essenziale riguardo alla sostenibilità dei regimi di protezione sociale e pensionistici nonché riguardo al conseguimento degli obiettivi sociali e occupazionali di Europa 2020; |
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6. |
constata che le aspettative di una ripresa della crescita e di nuovi posti di lavoro mediante la svalutazione interna per riacquistare competitività non si sono realizzate; sottolinea che la mancata realizzazione di tali aspettative riflette una tendenza a sottovalutare il carattere strutturale della crisi nonché l'importanza di mantenere la domanda interna, gli investimenti e il sostegno creditizio all'economia reale; evidenzia la natura prociclica delle misure di austerità ed il fatto che esse non sono state accompagnate da cambiamenti e riforme strutturali caso per caso, in cui si presti particolare attenzione alle fasce vulnerabili della società al fine di conseguire una crescita che sia seguita da coesione sociale e occupazione; |
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7. |
constata che gli alti tassi di disoccupazione e sotto occupazione, uniti ai tagli agli stipendi del settore pubblico e privato e, in alcuni casi, all'assenza di un'azione efficace per contrastare l'evasione fiscale riducendo nel contempo le aliquote contributive, stanno minando la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pubblici di previdenza sociale a causa della carenza di finanziamenti per la sicurezza sociale; |
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8. |
nota che il deteriorarsi delle condizioni e la scomparsa di PMI sono tra le cause principali della perdita di posti di lavoro e tra le principali minacce alla ripresa futura; rileva che le politiche di aggiustamento non hanno tenuto conto dei settori strategici che avrebbero dovuto essere presi in considerazione al fine di preservare la crescita futura e la coesione sociale; osserva che ciò ha portato a significative perdite di posti di lavoro in settori strategici come l'industria e il settore di ricerca, sviluppo e innovazione; sottolinea che i quattro paesi devono fare uno sforzo per creare le condizioni favorevoli necessarie per consentire alle imprese, e in particolare alle PMI, di poter sviluppare la propria attività in modo sostenibile e a lungo termine; sottolinea che si sono persi molti posti di lavoro nell'amministrazione pubblica e in particolare in settori di base quali sanità, istruzione e servizi sociali; |
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9. |
deplora il fatto che sono i giovani a subire i livelli di disoccupazione più elevati, con situazioni in paesi come la Grecia (dove il tasso è superiore al 50 %) o il Portogallo e l'Irlanda (dove ha superato il 30 % nel 2012) o ancora a Cipro (dove si attesta al 26,4 % rispetto al 13 % dei lavoratori adulti — spesso si trovano a lavorare in condizioni precarie o con contratti a tempo parziale, il che difficilmente consente loro di emanciparsi dalle famiglie e determina una perdita di risorse in termini di innovazione ed esperienza con conseguenze sulla produzione e la crescita; |
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10. |
osserva che i gruppi più vulnerabili sul mercato del lavoro — i disoccupati di lunga durata, le donne, i lavoratori migranti e i disabili — hanno sofferto di più e stanno sperimentando tassi di disoccupazione più elevati rispetto alle medie nazionali; constata il grave aumento del tasso di disoccupazione di lungo termine di donne e lavoratori anziani nonché le ulteriori difficoltà che questi lavoratori dovranno affrontare nel momento in cui cercheranno di tornare sul mercato del lavoro quando vi sarà infine una ripresa dell'economia; sottolinea che tali lavoratori necessitano di misure mirate; |
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11. |
avverte che, se non sanate, queste enormi divergenze, soprattutto nel caso delle giovani generazioni, possono tradursi nel lungo periodo in un danno strutturale al mercato del lavoro dei quattro paesi interessati, limitare la loro capacità di ripresa, provocare una migrazione involontaria che esacerba ulteriormente gli effetti della continua fuga di cervelli e aumentare le divergenze persistenti tra gli Stati membri che offrono occupazione e quelli che forniscono forza lavoro a basso costo; deplora che sviluppi socioeconomici negativi costituiscano una delle principali ragioni che spingono i giovani a emigrare e a esercitare il loro diritto alla libertà di circolazione; |
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12. |
è preoccupato per il fatto che, in taluni casi e settori, oltre alla perdita di posti di lavoro si assiste a un peggioramento della qualità del lavoro, alla crescita del lavoro precario e al deterioramento delle norme fondamentali in materia di lavoro; sottolinea la necessità che gli Stati membri affrontino in maniera specifica il problema dell'aumento dei contratti a tempo parziale e temporanei imposti, dei tirocini e apprendistati non retribuiti, del falso lavoro autonomo, nonché delle attività dell'economia sommersa; rileva inoltre che, sebbene la fissazione delle retribuzioni non sia di competenza dell'Unione europea, i programmi hanno avuto un'incidenza sulla retribuzione minima: l'Irlanda è stata costretta a ridurla del 12 % circa (malgrado la decisione sia poi stata modificata) e in Grecia ne è stato decretato un taglio radicale del 22 %; |
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13. |
rammenta che la strategia Europa 2020 indica con precisione che la cifra da prendere in considerazione è il tasso di occupazione, il quale indica la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per garantire la sostenibilità del nostro modello economico e sociale; chiede di non scambiare il rallentamento del tasso di disoccupazione con il recupero dei posti di lavoro persi, dal momento che non si tiene assolutamente conto dell'aumento dell'emigrazione; osserva che il calo dell'occupazione industriale era un problema già prima dell'avvio dei programmi; pone in evidenza la necessità di creare un maggior numero di posti di lavoro e di migliore qualità; ricorda che negli ultimi quattro anni la perdita di posti di lavoro ha raggiunto quota 2 milioni, pari al 15 % dei posti di lavoro presenti nel 2009; si compiace per il fatto che dati recenti indicano un lieve incremento delle cifre relative all'occupazione per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Portogallo; |
Povertà ed esclusione sociale
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14. |
esprime preoccupazione per il fatto che, fra le condizioni per la concessione di assistenza finanziaria, i programmi includono raccomandazioni di tagli specifici alla spesa sociale reale in settori fondamentali, quali le pensioni, i servizi di base, l'assistenza sanitaria e, in taluni casi, i medicinali per la protezione di base dei più vulnerabili, nonché alla protezione dell'ambiente, anziché raccomandazioni che lascino ai governi nazionali un margine di flessibilità nel decidere dove realizzare risparmi; teme che le suddette misure incidano soprattutto sulla lotta alla povertà, in particolare quella infantile; ribadisce che la lotta alla povertà, in particolare quella infantile, deve restare uno degli obiettivi da conseguire da parte degli Stati membri e che le politiche di risanamento di bilancio non devono ostacolare tale finalità; |
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15. |
manifesta la propria inquietudine per il fatto che, in sede di preparazione e attuazione dei piani di aggiustamento economico, si sia prestata scarsa attenzione all'impatto della politica economica sull'occupazione o alle sue implicazioni sociali e che, nel caso della Grecia, l'ipotesi di lavoro si è rivelata fondata su una congettura errata riguardo all'effetto economico moltiplicatore, il che si è tradotto in un mancato intervento tempestivo per proteggere i soggetti più vulnerabili dalla povertà in generale, dalla povertà lavorativa e dall'esclusione sociale; invita la Commissione a tenere conto degli indicatori sociali anche per rinegoziare i programmi di aggiustamento economico e sostituire le misure raccomandate per ogni Stato membro, così da garantire le condizioni necessarie per la crescita e la piena conformità ai principi e valori sociali fondamentali dell'Unione europea; |
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16. |
rileva che, benché la Commissione abbia sottolineato, nella sua rassegna trimestrale sull'occupazione e la situazione sociale nell'UE, l'importanza della spesa previdenziale quale garanzia dai rischi sociali, dopo il 2010 la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo hanno subito i maggiori tagli alla spesa sociale dell'intera Unione europea; |
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17. |
pone in rilievo la comparsa di nuove forme di povertà che interessano il ceto medio e quello lavoratore in taluni casi in cui le difficoltà legate al pagamento dei mutui e agli elevati prezzi dell'energia creano povertà energetica e incrementano gli sfratti e i pignoramenti; è preoccupato per il comprovato incremento del numero delle persone senza fissa dimora e delle vittime dell'esclusione abitativa; ricorda che ciò costituisce una violazione dei diritti fondamentali; raccomanda agli Stati membri e ai loro enti locali di varare politiche di alloggio neutrali, che favoriscano l'edilizia popolare e accessibile, fronteggino il problema delle abitazioni vuote e attuino politiche di prevenzione efficaci volte a ridurre il numero degli sfratti; |
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18. |
teme che la situazione socioeconomica in questi paesi (a livello micro e macro) stia aggravando le disparità regionali e territoriali, minando così l'obiettivo dichiarato dell'Unione di rafforzare la coesione regionale interna; |
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19. |
prende atto dell'ammonimento delle organizzazioni internazionali e sociali circa l'impatto sul divario di genere della nuova tabella retributiva e dei nuovi sistemi di inquadramento e di licenziamento nel settore pubblico; rileva che l'OIL si è detto preoccupato per l'impatto sproporzionato sulla retribuzione femminile delle nuove forme di impiego flessibili; rileva altresì che l'OIL ha chiesto ai governi di monitorare l'impatto dell'austerità sulla retribuzione degli uomini e delle donne nel settore privato; osserva con preoccupazione gli scarsi segni di progresso nell'eliminazione del divario retributivo di genere nei paesi interessati dai programmi di aggiustamento, in cui le disuguaglianze sono superiori alla media UE; afferma che occorre prestare maggiore attenzione alle disparità retributive e alla diminuzione del tasso di occupazione femminile negli Stati membri interessati dai programmi di aggiustamento; |
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20. |
rileva che i dati dell'Eurostat e della Commissione, oltre a diversi altri studi, dimostrano che in taluni casi la disparità di distribuzione del reddito è cresciuta tra il 2008 e il 2012 e che i tagli alle prestazioni sociali e alle indennità di disoccupazione, nonché la riduzione delle retribuzioni dettati dalle riforme strutturali, stanno innalzando i livelli di povertà; rileva, inoltre, che la relazione della Commissione ha riscontrato livelli relativamente elevati di povertà lavorativa a causa dei tagli o congelamenti delle retribuzioni minime; |
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21. |
si rammarica del fatto che sia aumentato, nella maggior parte dei casi, il livello delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale; osserva, inoltre, che tali statistiche nascondono una realtà molto più aspra, ovvero che quando diminuisce il PIL pro capite, si abbassa anche la soglia di povertà, il che significa che ora non si considerano più povere persone che fino a poco tempo fa erano ritenute tali; ricorda che nei paesi inseriti in programmi di aggiustamento e colpiti dalla crisi di bilancio, il calo del PIL, il crollo degli investimenti pubblici e privati e i minori investimenti in R&S comportano una contrazione del PIL potenziale e creano povertà a lungo termine; |
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22. |
accoglie con favore il fatto che, nei predetti studi, la Commissione ammetta che solo una netta inversione dell'attuale tendenza consentirà all'intera Unione europea di raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020; |
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23. |
deplora che, almeno per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i programmi includessero una serie di prescrizioni dettagliate sulla riforma del sistema sanitario e tagli alla spesa che incidono significativamente sulla qualità e sull'accessibilità universale dei servizi sociali, specialmente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e sociale, sebbene l'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE disponga che l'Unione «rispetta le responsabilità degli Stati membri»; esprime preoccupazione per il fatto che, a causa di ciò, a diverse persone, in taluni casi, è stata negata la copertura assicurativa sanitaria o l'accesso alla protezione sociale, aumentando pertanto il rischio di povertà estrema ed esclusione sociale, come risulta dal crescente numero di indigenti e senzatetto e dalla mancanza di accesso ai beni e servizi di prima necessità; |
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24. |
deplora l'assenza di sforzi mirati per individuare le inefficienze dei sistemi sanitari e delle decisioni di operare tagli lineari ai bilanci sanitari; avverte che l'imposizione del pagamento di un ticket potrebbe spingere i pazienti a ritardare le cure mediche, trasferendo pertanto l'onere finanziario sulle famiglie; avverte altresì che i tagli alle retribuzioni degli operatori sanitari potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza dei pazienti e spingere tali operatori a emigrare; |
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25. |
ribadisce che l'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) prevede il diritto universale al più elevato livello possibile di salute psicofisica; rileva che i quattro paesi in questione sono firmatari del Patto e che, pertanto, hanno riconosciuto il diritto universale alla salute; |
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26. |
ricorda che il Consiglio d'Europa ha già condannato i tagli al sistema pensionistico pubblico della Grecia, considerandoli una violazione dell'articolo 12 della Carta sociale europea del 1961 e dell'articolo 4 del relativo protocollo, affermando che il fatto che le contestate disposizioni di diritto interno cerchino di soddisfare i requisiti di altri obblighi giuridici non le sottrae all'ambito di applicazione della Carta (12); rileva che tale dottrina di mantenere il sistema pensionistico a un livello soddisfacente per consentire ai pensionati una vita dignitosa, è generalmente applicabile in tutti e quattro i paesi e avrebbe dovuto essere presa in considerazione; |
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27. |
deplora i tagli alle risorse mirate all'autonomia delle persone con disabilità; |
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28. |
fa osservare che, in sede di valutazione dell'applicazione della convenzione n. 102 nel caso delle riforme greche, il comitato di esperti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha fortemente criticato le riforme radicali del sistema pensionistico e che questa stessa osservazione critica è stata inserita nella sua 29a relazione annuale relativa al 2011; ricorda che la convenzione n. 102 è generalmente applicabile in tutti e quattro i paesi e avrebbe dovuto essere presa in considerazione; |
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29. |
sottolinea che l'aumento della povertà sociale nei quattro paesi sta anche dando vita a una maggiore solidarietà tra i gruppi più vulnerabili grazie all'impegno di privati, alle reti familiari e alle organizzazioni di assistenza; sottolinea inoltre che questo tipo di interventi non deve diventare la soluzione strutturale del problema, anche se allevia la situazione degli indigenti e mette in luce le qualità della cittadinanza europea; |
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30. |
constata con preoccupazione l'aumento progressivo del coefficiente di Gini rispetto alla tendenza generale alla diminuzione nella zona euro, il che significa un aumento delle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza nei paesi inseriti in programmi di aggiustamento; |
Abbandono scolastico
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31. |
accoglie con favore il fatto che nei quattro paesi i livelli di abbandono scolastico stiano diminuendo; rileva che ciò potrebbe essere parzialmente riconducibile alle difficoltà incontrate dai giovani nel trovare un lavoro; ricorda l'urgente necessità di recuperare sistemi di formazione professionale di qualità, essendo questo uno dei modi più indicati per migliorare l'occupabilità dei giovani; |
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32. |
si compiace dell'aumento dei livelli di conseguimento di un diploma d'istruzione superiore nei quattro paesi; rileva che ciò può essere parzialmente riconducibile all'esigenza dei giovani di migliorare le loro prospettive sul mercato del lavoro; |
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33. |
si rammarica del fatto che, soprattutto a causa dei tagli alla spesa pubblica, la qualità dei sistemi d'istruzione non stia seguendo tale andamento positivo, esacerbando i problemi incontrati dai giovani che non frequentano la scuola, sono senza lavoro o non seguono una formazione professionale (NEET) e dai bambini con le esigenze speciali; constata che tali misure potrebbero avere ricadute concrete per la qualità dell'istruzione, come pure per le risorse materiali e umane disponibili, il numero di studenti per classe, i programmi di studio e la concentrazione delle scuole; |
Dialogo sociale
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34. |
sottolinea che sarebbe stato opportuno consultare le parti sociali a livello nazionale sulla concezione iniziale dei programmi; deplora il fatto che i programmi concepiti per i quattro paesi consentano alle imprese, in alcuni casi, di derogare ai contratti collettivi e di rivedere gli accordi salariali di settore, il che incide direttamente sulla struttura e sui valori dei contratti collettivi stabiliti nelle rispettive costituzioni nazionali; rileva che il comitato di esperti dell'OIL ha richiesto il ripristino del dialogo sociale; condanna l'indebolimento del principio della rappresentanza collettiva, che pone in causa il rinnovo automatico dei contratti collettivi che, in alcuni paesi, riveste una grande importanza, con la conseguenza che il numero di accordi collettivi in vigore ha subito un tracollo; condanna il taglio alla retribuzione minima e il congelamento della retribuzione minima nominale; sottolinea che tale situazione è conseguente alle riforme strutturali che si sono limitate esclusivamente alla deregolamentazione dei rapporti di lavoro e ai tagli retributivi, il che è contrario agli obiettivi generali dell'UE e alle politiche della strategia Europa 2020; |
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35. |
fa osservare che non esiste una soluzione unica per tutti gli Stati membri; |
Raccomandazioni
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36. |
invita la Commissione a condurre uno studio dettagliato delle conseguenze sociali ed economiche della crisi economica e finanziaria e dei programmi di aggiustamento effettuati in risposta alla stessa nei quattro paesi, al fine di comprendere esattamente gli effetti a breve e a lungo termine sull'occupazione e sui sistemi di protezione sociale, nonché sull'acquis sociale europeo, con particolare riferimento alla lotta alla povertà, al mantenimento di un buon dialogo sociale e all'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei rapporti di lavoro; invita la Commissione a utilizzare i propri organi consultivi in sede di concezione del suddetto studio, nonché il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale; propone di invitare il CESE a elaborare una relazione specifica; |
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37. |
invita la Commissione a chiedere all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare relazioni su eventuali misure correttive e sugli incentivi necessari per migliorare la situazione sociale nei paesi in esame, sul loro finanziamento e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, e a garantire la piena conformità con la Carta sociale europea e il relativo protocollo, nonché con le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la sua convenzione 94, dal momento che gli obblighi ivi enunciati hanno risentito della crisi economica, delle misure di aggiustamento di bilancio e delle riforme strutturali richieste dalla troika; |
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38. |
invita l'Unione europea, tenuto conto dei sacrifici fatti da tali paesi, a offrire sostegno, previa valutazione e con risorse finanziarie sufficienti, se del caso, per il ripristino delle norme di protezione sociale, la lotta alla povertà, il sostegno ai servizi di istruzione, soprattutto quelli destinati ai bambini con esigenze speciali e alle persone con disabilità, nonché per riannodare il dialogo sociale attraverso un piano di ripresa sociale; invita la Commissione, la BCE e l'Eurogruppo a riesaminare e a correggere, se del caso e quanto prima, le misure straordinarie poste in essere; |
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39. |
chiede il rispetto dei suddetti obblighi giuridici sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, poiché la loro inosservanza costituisce una violazione del diritto primario dell'Unione; invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a valutare attentamente l'impatto delle misure sui diritti umani e a formulare raccomandazioni in caso di violazione della Carta; |
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40. |
invita la troika e gli Stati membri interessati a sospendere i programmi non appena possibile e a mettere in atto meccanismi di gestione delle crisi che consentano alle istituzioni dell'Unione, tra cui il Parlamento europeo, di conseguire gli obiettivi e le politiche sociali — inclusi quelli relativi ai diritti individuali e collettivi dei soggetti a maggior rischio di esclusione sociale — previsti dai trattati, dagli accordi tra le parti sociali europee e dagli altri accordi vincolanti internazionali (le convenzioni dell'OIL, la Carta sociale europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo); chiede una maggiore trasparenza e una maggiore titolarità politica e sociale della concezione e attuazione dei programmi di aggiustamento; |
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41. |
invita la Commissione e il Consiglio a prestare agli squilibri sociali e alla lotta agli stessi la stessa attenzione che presta agli squilibri macroeconomici e ad adoperarsi affinché le misure di aggiustamento siano volte a garantire la giustizia sociale e ammettano un equilibrio tra crescita economica e occupazione, attuazione di riforme strutturali e risanamento di bilancio; invita inoltre entrambe le istituzioni a privilegiare la creazione di posti di lavoro e la promozione dell'imprenditorialità e, a tal fine, a riservare al Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) la medesima attenzione che presta all'ECOFIN e all'Eurogruppo, nonché a convocare, ogni volta che sia necessario, una riunione dei ministri dell'Occupazione e degli Affari sociali dell'Eurogruppo prima dello svolgimento dei vertici euro; |
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42. |
raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di considerare la spesa sanitaria e per l'istruzione non già spese da tagliare bensì un investimento pubblico nel futuro del paese, da rispettare e potenziare per consolidare la ripresa economica e sociale. |
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43. |
raccomanda che, una volta trascorso il periodo più difficile della crisi finanziaria, i paesi inseriti in programmi di aggiustamento, unitamente alle istituzioni dell'Unione, mettano in atto piani di recupero dell'occupazione affinché la ripresa economica sia sufficiente a ripristinare la situazione sociale precedente all'avvio dei programmi in oggetto, visto che ciò è necessario per consolidare l'aggiustamento macroeconomico e correggere gli squilibri del settore pubblico, quali l'indebitamento e il disavanzo; sottolinea la necessità di porre in essere piani di recupero dell'occupazione che tengano conto:
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44. |
invita la Commissione a presentare una relazione sui progressi compiuti verso la realizzazione della strategia Europa 2020, con particolare riferimento all'assenza di progressi nei paesi inseriti in programmi di aggiustamento, e a formulare proposte per delineare un percorso credibile per tali paesi verso il conseguimento di tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020; |
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45. |
raccomanda che le future riforme del lavoro degli Stati membri tengano conto dei criteri di flessicurezza per rafforzare la competitività delle imprese enunciata nella strategia Europa 2020, prendendo in considerazione anche altri elementi quali i costi dell'energia, la concorrenza sleale, il dumping sociale, un sistema finanziario equo ed efficiente, politiche di fiscali propizie alla crescita e all'occupazione e, in generale, tutto ciò che può contribuire allo sviluppo dell'economia reale e dell'imprenditorialità; invita la Commissione a effettuare valutazioni dell'impatto sociale prima di imporre grandi riforme nei paesi inseriti in programmi di aggiustamento, nonché a tenere conto le ricadute di tali misure, come ad esempio l'incidenza sulla povertà, sull'esclusione sociale, sui tassi di criminalità e sulla xenofobia; |
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46. |
chiede misure urgenti per prevenire l'aumento del numero delle persone senza fissa dimora nei paesi inseriti in programmi di aggiustamento e invita la Commissione a sostenerle attraverso un'analisi delle politiche e la promozione di prassi corrette; |
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47. |
rileva che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 472/2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento in questione entro il 1o gennaio 2014; invita la Commissione a presentare tale relazione senza indugio e a includervi le implicazioni di tale regolamento per gli attuali programmi di aggiustamento economico; |
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48. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di consultare la società civile, le organizzazione dei pazienti e gli ordini professionali per le ulteriori misure in materia di sanità nei programmi di aggiustamento e di avvalersi del comitato per la protezione sociale per garantire che le riforme migliorino l'efficienza dei sistemi e delle risorse senza mettere a rischio i gruppi più vulnerabili e la protezione sociale di base, tra cui l'acquisto e l'utilizzo di medicinali, le necessità fondamentali e la considerazione del personale sanitario; |
o
o o
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49. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/NewsCOEPortal/CC76-80Merits_en.asp
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0401.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0328.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0246.
(5) GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 4..
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0447.
(7) Testi approvati, P7_TA(2013)0515.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0430.
(9) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.
(10) Testi approvati, P7_TA(2012)0419.
(11) Testi approvati, P7_TA(2013)0266.
(12) Comitato europeo dei diritti sociali, decisione sul merito, 7 dicembre 2012, denuncia n. 78/2012, pag. 10.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/210 |
P7_TA(2014)0247
Orientamenti generali per il bilancio 2015 — Sezione III
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2015, sezione III — Commissione (2014/2004(BUD))
(2017/C 378/23)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 312 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
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visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), |
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visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (2), |
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visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (3) e le quattro relative dichiarazioni comuni concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, nonché la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione sugli stanziamenti di pagamento, |
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visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0159/2014), |
Il bilancio dell'UE — Dotare i cittadini degli strumenti per trovare una via d'uscita dalla crisi
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1. |
è convinto che, nonostante permangano alcune difficoltà, l'economia europea stia evidenziando alcuni segnali di ripresa e ritiene che, pur essendo consapevole dei persistenti vincoli economici e di bilancio a livello nazionale e degli sforzi di risanamento di bilancio da parte degli Stati membri, il bilancio europeo debba incoraggiare una tale tendenza, incrementando gli investimenti strategici negli interventi con un valore aggiunto europeo, onde contribuire al rilancio dell'economia europea, generando crescita e occupazione sostenibili e mirando nel contempo a favorire la competitività e a rafforzare la coesione economica e sociale nell'intera Unione; |
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2. |
evidenzia in particolare l'importanza dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI) che costituiscono uno dei maggiori blocchi di spesa nel bilancio dell'Unione europea; sottolinea che la politica di coesione dell'Unione europea svolge un ruolo decisivo nel sostenere gli investimenti pubblici in settori fondamentali dell'economia, ottenendo risultati tangibili in quanto permette agli Stati membri e alle regioni di uscire dalla crisi attuale e di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; sottolinea la necessità di dotare i cittadini degli strumenti per trovare una via d'uscita dalla crisi; evidenzia a tale riguardo la particolare necessità di investire in settori quali l'istruzione e la mobilità, la ricerca e l'innovazione, le PMI e l'imprenditorialità, al fine di stimolare la competitività dell'Unione e contribuire alla creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani e per coloro che hanno superato i 50 anni di età; |
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3. |
considera altrettanto importante investire in altri settori quali le energie rinnovabili, l'agenda digitale, le infrastrutture, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la connettività transfrontaliera, nonché un maggiore e più efficace impiego dei cosiddetti strumenti finanziari innovativi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine; evidenzia la necessità di rafforzare l'industria dell'Unione quale principale elemento trainante per la creazione di posti di lavoro e per la crescita; insiste sul fatto che, per rendere l'industria dell'Unione europea solida, concorrenziale e indipendente, occorre concentrarsi sugli investimenti nell'innovazione; |
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4. |
sottolinea l'importanza di garantire che siano stanziate risorse sufficienti per l'azione esterna dell'Unione; ricorda l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri a livello internazionale di portare allo 0,7 % del PNL la spesa per gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e di conseguire entro il 2015 gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; |
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5. |
insiste sull'importanza di garantire il migliore coordinamento possibile tra i diversi fondi dell'Unione, da un lato, e tra i fondi dell'Unione e le spese effettuate a livello nazionale, dall'altro, al fine di ottimizzare l'impiego del denaro pubblico; |
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6. |
ricorda il recente accordo sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, che definisce i principali parametri per i bilanci annuali fino al 2020; sottolinea il fatto che ciascun bilancio annuale deve essere conforme al regolamento sul QFP e all'accordo interistituzionale e non dovrebbe servire da pretesto per rinegoziare il QFP; si augura che il Consiglio non tenti di imporre interpretazioni restrittive di determinate disposizioni, in particolare riguardo alla natura e alla portata degli strumenti speciali; ribadisce l'intenzione di avvalersi pienamente di tutti gli strumenti a disposizione dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale al fine di conferire al bilancio dell'Unione la necessaria flessibilità; |
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7. |
sottolinea che l'esercizio 2015, essendo il secondo anno del nuovo QFP, sarà importante per la buona riuscita dell'attuazione dei nuovi programmi pluriennali 2014-2020; sottolinea la necessità che, per non ostacolare l'attuazione delle politiche cruciali dell'Unione, tutti i programmi entrino quanto prima nella fase pienamente operativa; rileva che il bilancio 2015 sarà inferiore, in termini reali, rispetto al bilancio 2013; esorta, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a profondere il massimo impegno per garantire la celere approvazione di tutti gli accordi di partenariato e programmi operativi nel 2014, onde evitare di perdere ulteriore tempo nell'attuazione dei nuovi programmi di investimento; insiste sull'importanza del pieno sostegno della Commissione alle amministrazioni nazionali in tutte le fasi di tale processo; |
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8. |
ricorda l'accordo concluso nell'ambito del QFP, che verrà applicato per la prima volta nel bilancio 2014 e che consiste nell'anticipare gli impegni per obiettivi politici specifici relativi alla lotta alla disoccupazione giovanile, alla ricerca (in particolare Erasmus+ per l'apprendistato) e alle PMI; sottolinea che, nell'ambito dell'accordo sul QFP, si impone un approccio analogo per il bilancio 2015 mediante l'anticipo degli stanziamenti per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (871,4 milioni di EUR a prezzi 2011) come pure per i programmi Erasmus+ e COSME (20 milioni di EUR ciascuno a prezzi 2011); esprime particolare preoccupazione per il finanziamento dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dopo 2015 e chiede che, a tal fine, siano prese in considerazione tutte le possibilità di finanziamento, tra cui il margine globale previsto dal QFP per gli impegni; |
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9. |
manifesta inquietudine, tuttavia, per le possibili incidenze negative di un ulteriore slittamento al 2015 del programma Energia nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa e invita la Commissione a fornire informazioni adeguate sul modo in cui una tale decisione inciderebbe sull'avvio efficace del nuovo programma in questione; |
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10. |
rileva il valore aggiunto di anticipare gli investimenti nei suddetti programmi per aiutare i cittadini dell'Unione a uscire dalla crisi; invita inoltre la Commissione a individuare altri eventuali programmi che potrebbero beneficiare dall'anticipo degli stanziamenti e che possono contribuire a tale obiettivo e assorbire pienamente un tale anticipo; |
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11. |
sottolinea che, una volta di più, le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo (19 e 20 dicembre 2013) sulla politica di sicurezza e di difesa comune e sui flussi migratori incideranno sul bilancio dell'Unione europea; ribadisce la propria posizione secondo cui i nuovi progetti decisi dal Consiglio europeo dovrebbero essere finanziati con risorse aggiuntive e non mediante tagli ai programmi e agli strumenti esistenti, né conferendo compiti aggiuntivi alle istituzioni o ad altri organi dell'Unione europea che sono già al limite delle loro capacità; |
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12. |
sottolinea l'importanza delle agenzie decentrate che sono essenziali per l'attuazione delle politiche e dei programmi dell'Unione; rileva che tali agenzie permettono di conseguire economie di scala mettendo in comune le spese che dovrebbero altrimenti essere effettuate da ciascuno Stato membro per giungere al medesimo risultato; sottolinea la necessità di valutare tutte le agenzie individualmente in termini di bilancio e risorse umane e di dotarle, nel bilancio 2015 e negli esercizi successivi, delle risorse finanziarie e umane necessarie a svolgere correttamente le funzioni conferite loro dall'autorità legislativa; rileva, pertanto, la necessità di evitare che la comunicazione della Commissione intitolata «Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0519) costituisca la base per la stesura del bilancio in relazione alle agenzie; sottolinea, inoltre, il ruolo importante del nuovo gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate, il quale dovrebbe esercitare un controllo più rigoroso e costante sullo sviluppo di tali agenzie, al fine di garantire un approccio coerente; si attende che il gruppo di lavoro in questione presenti i primi risultati in tempo utile per la lettura del bilancio da parte del Parlamento; |
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13. |
rammenta la dichiarazione comune sui rappresentanti speciali dell'Unione europea, in cui il Parlamento e il Consiglio hanno stabilito di comune accordo di esaminare il trasferimento degli stanziamenti per tali rappresentanti speciali dal bilancio della Commissione (Sezione III) al bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna (Sezione X) nell'ambito della procedura di bilancio per il 2015; |
Stanziamenti di pagamento — L'Unione europea deve rispettare i suoi impegni giuridici e politici
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14. |
ricorda che l'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento concordato per il bilancio 2014 si conferma al di sotto del livello ritenuto necessario e proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio iniziale; rileva che, come previsto nel nuovo regolamento sul QFP e nel nuovo margine globale per i pagamenti, la Commissione dovrebbe ritoccare verso l'alto il massimale 2015 per i pagamenti di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti 2014 eseguiti e il massimale per i pagamenti previsto dal QFP per l'esercizio 2014; teme seriamente che l'importo inaudito delle fatture non saldate alla fine del 2013, pari a 23,4 miliardi di EUR nella sola rubrica 1b, non possa essere coperto entro i massimali del 2014; chiede la mobilitazione degli opportuni meccanismi di flessibilità per i pagamenti nel 2014, sottolineando che neppure ciò sarà probabilmente sufficiente a evitare un consistente deficit di esecuzione alla fine 2014; sottolinea che la ricorrente penuria di stanziamenti di pagamento è la causa principale del livello straordinariamente elevato degli impegni ancora da liquidare (RAL), in particolare negli ultimi anni; |
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15. |
ricorda che, a norma del trattato (4), «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi»; si attende che la Commissione proponga nel suo progetto di bilancio un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento, basato su previsioni reali e non influenzato da considerazioni politiche; |
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16. |
insiste sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione nell'ambito del regolamento sul QFP, anche ricorrendo al margine per imprevisti e — ove ne sia dimostrata la necessità e come ultima ratio — alla revisione del massimale per i pagamenti, per poter adempiere agli obblighi giuridici dell'Unione senza compromettere o ritardare i pagamenti a favore di tutti i beneficiari, quali ricercatori, università, organizzazioni di aiuto umanitario, ecc., e ridurre al tempo stesso l'importo dei pagamenti in sospeso a fine anno; |
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17. |
insiste sulla necessità che l'impiego di tutti gli strumenti speciali per i pagamenti (lo Strumento di flessibilità, il margine per imprevisti, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il Fondo di adeguamento alla globalizzazione e la Riserva per gli aiuti d'urgenza) sia iscritto in bilancio al di sopra dei massimali per i pagamenti fissati nel QFP; |
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18. |
invita la Commissione, data la situazione allarmante in cui versano gli stanziamenti di pagamento relativi agli aiuti umanitari all'inizio del 2014 — in particolare l'arretrato di 160 milioni di EUR degli stanziamenti di pagamento per gli aiuti umanitari riportato dal 2013 al 2014 — ad adottare tutte le misure necessarie e a reagire quanto prima per garantire la fornitura adeguata degli aiuti umanitari dell'Unione nel 2014; sottolinea che il livello degli stanziamenti di pagamento per gli aiuti umanitari dovrebbe andare di pari passo con la probabile crescita degli stanziamenti d'impegno, un aspetto di cui andrebbe tenuto conto nel progetto di bilancio per il 2015; |
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19. |
ricorda la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento e la dichiarazione bilaterale del Parlamento e della Commissione nel quadro dell'accordo sul bilancio 2014; invita la Commissione a tenere pienamente informata l'autorità di bilancio sull'evoluzione dei pagamenti e dei RAL nell'esercizio in corso e sottolinea la necessità di organizzare regolarmente riunioni interistituzionali per monitorare la situazione dei pagamenti; |
o
o o
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20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Articolo 323 TFUE.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/213 |
P7_TA(2014)0248
Invasione dell'Ucraina da parte della Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (2014/2627(RSP))
(2017/C 378/24)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica europea di vicinato, sul partenariato orientale (PO) e sull'Ucraina, con particolare riferimento alla risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina (1), |
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vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina (2), |
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vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sul vertice UE-Russia (3), |
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viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri, del 3 marzo 2014, sull'Ucraina, |
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vista la dichiarazione del Consiglio del Nord Atlantico del 4 marzo 2014, |
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vista la dichiarazione sull'Ucraina emessa dai capi di Stato o di governo a seguito della riunione straordinaria del Consiglio europeo sull'Ucraina, del 6 marzo 2014, |
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visto l'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'atto di aggressione commesso dalla Russia con l'invasione della Crimea costituisce una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, è contrario al diritto internazionale e contravviene agli obblighi che incombono alla Russia in quanto firmataria del memorandum di Budapest del 1994 sulle garanzie in materia di sicurezza per l'Ucraina, con cui si è impegnata a garantire il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina; |
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B. |
considerando che uomini armati filorussi e soldati russi hanno occupato edifici chiave a Sinferopoli, capitale della Crimea, nonché importanti installazioni ucraine e obiettivi strategici in Crimea, tra cui almeno tre aeroporti; che la maggior parte delle unità militari ucraine nella penisola sono state circondate ma si rifiutano di deporre le armi; che, dall'inizio della crisi, è stato inviato in Ucraina un numero considerevole di truppe russe aggiuntive; |
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C. |
considerando che gli argomenti addotti dai leader russi a sostegno di tale aggressione sono assolutamente privi di fondamento e avulsi dalla realtà sul terreno, in quanto non si sono registrati casi di attacchi o intimidazioni di nessun genere nei confronti di cittadini russi o di etnia russa in Crimea; |
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D. |
considerando che le autorità autoproclamate e illegittime della Crimea hanno deciso, in data 6 marzo 2014, di presentare alla Russia una richiesta di adesione della Crimea alla Federazione russa e hanno indetto per il 16 marzo 2014 un referendum sulla secessione della Crimea dall'Ucraina, violando in questo modo la Costituzione sia dell'Ucraina che della Crimea; |
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E. |
considerando che il primo ministro russo ha annunciato piani tesi ad applicare in tempi rapidi le procedure di acquisizione della cittadinanza russa da parte delle persone russofone nei paesi esteri; |
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F. |
considerando che il 1o marzo 2014 il Consiglio federale della Federazione russa ha autorizzato l'invio di forze armate della Federazione russa in Ucraina al fine di tutelare gli interessi della Russia e dei russofoni in Crimea e nell'intero paese; |
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G. |
considerando che sono necessari un'azione diplomatica internazionale incisiva a tutti i livelli e un processo negoziale per allentare la crisi, disinnescare la tensione, impedire che la crisi si amplifichi sfuggendo al controllo e garantire un esito pacifico; che l'Unione europea deve fornire una risposta efficace, in modo da permettere all'Ucraina di esercitare appieno la propria sovranità e integrità territoriale senza pressioni esterne; |
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H. |
considerando che 28 primi ministri e capi di Stato dell'UE hanno lanciato un deciso monito sulle conseguenze delle azioni russe e hanno deciso di sospendere i colloqui bilaterali con la Russia in materia di visti, i negoziati sul nuovo accordo di partenariato e di cooperazione, come pure la partecipazione delle istituzioni dell'UE ai preparativi del vertice del G8 che dovrebbe tenersi a Soči nel giugno 2014; |
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1. |
condanna fermamente l'atto di aggressione commesso dalla Russia con l'invasione della Crimea, che costituisce una parte indivisibile dell'Ucraina ed è riconosciuta come tale dalla Federazione russa e dalla comunità internazionale; chiede l'istantaneo allentamento della crisi, con il ritiro immediato di tutte le forze militari presenti illegalmente sul territorio ucraino, ed esorta al pieno rispetto del diritto internazionale e degli obblighi derivanti dalle convenzioni vigenti; |
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2. |
ricorda che tali azioni sono in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, dello Statuto del Consiglio d'Europa, del memorandum di Budapest sulle garanzie in materia di sicurezza del 1994, del trattato bilaterale di amicizia, cooperazione e partenariato del 1997, dell'accordo sullo status e le condizioni di permanenza della flotta russa del Mar Nero sul territorio dell'Ucraina del 1997, nonché degli obblighi internazionali incombenti alla Russia; ritiene che le azioni intraprese dalla Russia pongano una minaccia alla sicurezza dell'UE; si rammarica della decisione della Federazione russa di non presenziare alla riunione sulla sicurezza dell'Ucraina convocata dai firmatari del memorandum e fissata per il 5 marzo 2014 a Parigi; |
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3. |
evidenzia che l'integrità territoriale dell'Ucraina è stata garantita dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito nel memorandum di Budapest firmato con l'Ucraina e rileva che, in base alla Costituzione ucraina, la Repubblica autonoma di Crimea può indire referendum solo su questioni locali e non sulla modifica dei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina; sottolinea che il referendum sull'adesione alla Federazione russa sarà quindi considerato illegittimo e illegale, al pari di qualsiasi altro referendum che violi la Costituzione ucraina e il diritto internazionale; ritiene che lo stesso valga per la decisione delle autorità illegittime e autoproclamate della Crimea di dichiarare l'indipendenza in data 11 marzo 2014; |
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4. |
sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri si rivolgano alla Russia con una sola voce e sostengano il diritto dell'Ucraina unita di determinare liberamente il suo futuro; accoglie pertanto con favore e appoggia fermamente la dichiarazione congiunta del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2014, che ha condannato gli atti di aggressione della Russia e ha sostenuto l'integrità territoriale, l'unità, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; sollecita una stretta cooperazione transatlantica sulle misure tese a risolvere la crisi; |
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5. |
condanna, in quanto contraria al diritto internazionale e ai codici di condotta, la dottrina ufficiale russa secondo cui il Cremlino rivendica il diritto di intervenire con la forza all'interno degli Stati sovrani vicini per «proteggere» la sicurezza dei compatrioti russi che vi risiedono; sottolinea che tale dottrina equivale ad arrogarsi unilateralmente il ruolo di arbitro supremo del diritto internazionale ed è stata utilizzata per giustificare numerosi interventi politici, economici e militari; |
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6. |
ricorda che, nel contesto del referendum nazionale sull'indipendenza svoltosi in Ucraina nel 1991, la maggioranza della popolazione della Crimea ha votato a favore dell'indipendenza; |
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7. |
sottolinea la propria convinzione secondo cui l'instaurazione di un dialogo costruttivo rappresenta il modo migliore per risolvere qualsiasi conflitto e garantire la stabilità a lungo termine in Ucraina; plaude al modo responsabile, misurato e controllato con cui il governo ucraino sta gestendo questa grave crisi, in cui sono in gioco l'integrità territoriale e la sovranità del paese; invita la comunità internazionale ad appoggiare fermamente l'Ucraina e a sostenerla; |
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8. |
rifiuta di accettare l'obiettivo dichiarato dalla Russia, secondo cui è necessario proteggere la popolazione russofona in Crimea, che risulta del tutto infondato in quanto tale popolazione non ha subito e non subisce alcuna discriminazione; respinge fermamente la propaganda diffamatoria russa finalizzata a ritrarre come fascisti i manifestanti che protestano contro la politica di Janukovyč; |
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9. |
chiede una soluzione pacifica della crisi attuale e il pieno rispetto dei principi del diritto internazionale e degli obblighi da esso derivanti; è dell'avviso che la situazione debba essere contenuta e ulteriormente normalizzata onde evitare un conflitto armato in Crimea; |
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10. |
sottolinea l'importanza fondamentale dell'osservazione e della mediazione internazionali; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a essere pronti a esaurire tutte le possibili strade diplomatiche e politiche e a lavorare indefessamente con tutte le pertinenti organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, l'OSCE e il Consiglio d'Europa, al fine di garantire una soluzione pacifica, che deve essere basata sulla sovranità e sull'integrità territoriale dell'Ucraina; chiede pertanto l'invio di una vera e propria missione di vigilanza dell'OSCE in Crimea; |
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11. |
accoglie con favore l'iniziativa volta a istituire un gruppo di contatto sotto l'egida dell'OSCE, ma deplora che alcuni gruppi armati abbiano ostacolato l'ingresso in Crimea della missione di osservatori dell'OSCE il 6 marzo 2014; critica le autorità russe e quelle autoproclamate della Crimea per il loro rifiuto di collaborare con la missione di osservatori dell'OSCE e di concedere ai suoi membri un accesso totale e sicuro alla regione; |
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12. |
deplora che l'inviato speciale in Crimea del Segretario generale delle Nazioni Unite sia stato costretto a ridurre la durata della propria missione a causa delle violente minacce nei suoi confronti; |
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13. |
è del parere che alcuni aspetti dell'accordo del 21 febbraio 2014, negoziato da tre ministri degli Affari esteri per conto dell'UE ma violato da Janukovyč con la firma della nuova legge costituzionale, potrebbero ancora essere utili per uscire dall'impasse attuale; ritiene, tuttavia, che nessuno può negoziare e/o accettare soluzioni che mettono a repentaglio la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, e ribadisce il diritto fondamentale del popolo ucraino a determinare liberamente il futuro del proprio paese; |
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14. |
prende atto con grande preoccupazione delle notizie secondo cui soggetti armati starebbero contrassegnando le abitazioni dei tatari ucraini nelle zone della Crimea in cui convivono tatari e russi; osserva che i tatari di Crimea, che sono ritornati in patria in seguito all'indipendenza dell'Ucraina, dopo essere stati deportati da Stalin, chiedono alla comunità internazionale di sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina nonché un accordo politico e giuridico globale sul ripristino dei loro diritti in quanto popolazione autoctona della Crimea; invita la comunità internazionale, la Commissione, il Consiglio, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a tutelare i diritti di questa comunità e di altre eventuali comunità minoritarie della penisola di Crimea; chiede che sia svolta un'indagine completa sulle intimidazioni rivolte agli ebrei e sugli attacchi ai siti religiosi ebraici avvenuti in seguito all'invasione della Crimea; |
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15. |
plaude all'impegno del governo ucraino di intraprendere un ambizioso programma di riforma a livello politico, economico e sociale; accoglie pertanto con favore la decisione della Commissione di fornire all'Ucraina un pacchetto di aiuti finanziari a breve e medio termine del valore di 11 miliardi di EUR, onde contribuire alla stabilizzazione della situazione economica e finanziaria del paese; si attende che il Consiglio e la Commissione, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI), alla Banca mondiale, alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, alla Banca europea per gli investimenti e ad altri paesi, presentino quanto prima un pacchetto di sostegno finanziario solido a lungo termine che aiuti l'Ucraina a far fronte al peggioramento della situazione economica e sociale e fornisca assistenza economica per avviare le necessarie riforme approfondite e globali dell'economia ucraina; ricorda la necessità di organizzare e coordinare una conferenza internazionale dei donatori, indetta dalla Commissione, da tenersi quanto prima; invita l'FMI a evitare di imporre misure di austerità intollerabili, ad esempio tagli al livello di sovvenzioni per l'energia, che aggraverebbero la già difficile situazione socioeconomica dell'Ucraina; |
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16. |
invita la Commissione e gli Stati membri, di concerto con il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, a fornire non solo assistenza finanziaria, ma anche assistenza tecnica per quanto concerne la riforma costituzionale, il rafforzamento dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione in Ucraina; auspica risultati positivi in proposito ed evidenzia che il Maidan e tutti gli ucraini si aspettano cambiamenti radicali e un adeguato sistema di governance; |
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17. |
chiede che in tutto il paese si tengano elezioni libere, eque e trasparenti, alla presenza di osservatori dell'OSCE/ODIHR, e conferma nuovamente la disponibilità a istituire una missione propria che serva allo stesso scopo; invita le autorità ucraine a fare il possibile per incoraggiare una partecipazione elevata degli elettori alle elezioni presidenziali, anche nelle zone orientali e meridionali del paese; ribadisce l'invito alle autorità ucraine ad assicurare lo svolgimento delle elezioni parlamentari in conformità delle raccomandazioni della Commissione di Venezia ed esprime il proprio sostegno nei confronti dell'adozione di un sistema di voto proporzionale che agevolerebbe un'effettiva rappresentanza a livello nazionale delle esigenze locali; sottolinea che è importante che il parlamento e i suoi membri, sia a livello centrale che locale, rispettino lo Stato di diritto; |
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18. |
invita l'Ucraina a non cedere alle pressioni finalizzate a posticipare le elezioni presidenziali previste per il 25 maggio 2014; |
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19. |
chiede che il governo dell'Ucraina sia di larghe intese e quanto più inclusivo possibile, al fine di ridurre al minimo il rischio di nuove ondate di violenza e di frammentazione territoriale; mette in guardia la Russia da qualsiasi azione che possa contribuire a intensificare la polarizzazione per motivi etnici o linguistici; sottolinea la necessità di garantire, in stretta collaborazione con l'OSCE e con il Consiglio d'Europa, la completa protezione e il rispetto dei diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali, compresi i diritti degli ucraini di lingua russa, conformemente alle norme internazionali; ribadisce l'invito a istituire un nuovo regime linguistico ad ampio raggio, a sostegno di tutte le lingue minoritarie; |
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20. |
accoglie con favore la decisione del presidente facente funzioni di porre il veto sul disegno di legge volto ad abrogare la legge sulla politica linguistica del 3 luglio 2012; ricorda che in ogni caso tale legge non sarebbe applicabile in Crimea; invita la Verchovna Rada a riformare la legislazione esistente, allineandola agli obblighi dell'Ucraina derivanti dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; |
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21. |
plaude alla disponibilità dei 28 capi di Stato e di governo dell'UE a firmare i capitoli politici dell'accordo di associazione (AA) il più presto possibile e prima delle elezioni presidenziali del 25 maggio 2014, e ad adottare misure unilaterali, come la riduzione delle tariffe doganali per le esportazioni ucraine verso l'UE, che consentano all'Ucraina di beneficiare delle disposizioni dell'accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come proposto dalla Commissione l'11 marzo 2014; evidenzia che l'UE è pronta a firmare l'AA/DCFTA completo quanto prima e non appena il governo ucraino sarà pronto a impegnarsi in questo senso; insiste sulla necessità di mandare un segnale chiaro alla Russia per dimostrare che tale accordo non mette a repentaglio e non pregiudica in alcun modo le sue future relazioni di cooperazione bilaterale in ambito politico ed economico con l'Ucraina; sottolinea inoltre che, in conformità all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, l'Ucraina, come qualsiasi altro Stato europeo, presenta una prospettiva europea e può domandare di diventare membro dell'Unione, a condizione che si attenga ai principi della democrazia, rispetti le libertà fondamentali, i diritti umani e quelli delle minoranze e garantisca lo Stato di diritto; |
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22. |
ricorda, a tale proposito, che l'esportazione di armamenti e di tecnologia militare può mettere in pericolo la pace e la stabilità dell'intera regione e deve essere immediatamente interrotta; deplora profondamente il fatto che gli Stati membri dell'UE abbiano esportato verso la Russia ingenti quantità di armi e tecnologia militare, tra cui armi convenzionali con capacità strategiche notevoli; |
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23. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo del 6 marzo 2014 relativa a una prima serie di misure mirate nei confronti della Russia, tra cui la sospensione dei negoziati bilaterali sulle questioni concernenti i visti e sul nuovo accordo, come pure la decisione degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE di sospendere la loro partecipazione al vertice del G8 di Soči; avverte tuttavia che, in assenza di un allentamento della crisi o in caso di un ulteriore aggravarsi della crisi con l'annessione della Crimea, l'UE dovrebbe adottare tempestivamente misure adeguate, che dovrebbero includere un embargo sulle armi e sulle tecnologie a duplice uso, restrizioni sui visti, il congelamento di beni, l'applicazione di norme sul riciclaggio di denaro nei confronti degli individui coinvolti nel processo decisionale in merito all'invasione dell'Ucraina, nonché misure volte a garantire che le società russe e le loro controllate, in particolare nel settore energetico, rispettino pienamente il diritto dell'UE; tali misure dovrebbero avere ripercussioni sui legami politici ed economici con la Russia; |
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24. |
sottolinea che la cooperazione parlamentare istituita tra il Parlamento europeo e la Duma di Stato e il Consiglio della Federazione russi non può essere portata avanti secondo le prassi abituali; |
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25. |
si compiace della decisione del Consiglio di adottare, nei confronti di 18 persone, tra cui Janukovyč, sanzioni incentrate sul congelamento e sul recupero di fondi ucraini acquisiti indebitamente; |
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26. |
invita, a tale proposito, la Commissione a sostenere i progetti nel corridoio meridionale, che diversificano in modo efficace l’approvvigionamento energetico, e sollecita gli Stati membri a fare in modo che le loro imprese pubbliche non partecipino a progetti con aziende russe che aumentano la vulnerabilità europea; |
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27. |
sottolinea l'importanza di un approvvigionamento energetico sicuro, diversificato ed economicamente sostenibile in Ucraina; pone l'accento, a tale riguardo, sul ruolo strategico della Comunità dell'energia, la cui presidenza è esercitata dall'Ucraina nel 2014, nonché sull'importanza di rafforzare la resistenza del paese di fronte alle minacce della Russia in ambito energetico; ricorda la necessità di accrescere le capacità di stoccaggio dell'Unione e di garantire un flusso inverso di gas dagli Stati membri dell'UE all'Ucraina; accoglie con favore la proposta della Commissione di modernizzare il sistema di transito del gas in Ucraina e di fornire assistenza al paese nel pagamento dei suoi debiti a Gazprom; sottolinea l'urgente necessità di compiere ulteriori progressi verso il conseguimento di una politica di sicurezza energetica comune, con un mercato interno solido e un approvvigionamento energetico diversificato, e di adoperarsi per la piena attuazione del terzo pacchetto energetico, rendendo l'UE meno dipendente dal petrolio e dal gas russi; |
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28. |
invita il Consiglio ad autorizzare immediatamente la Commissione ad accelerare la liberalizzazione dei visti con l'Ucraina, così da proseguire nella direzione dell'introduzione di un regime di esenzione dal visto, secondo l'esempio della Moldova; chiede nel frattempo l'introduzione immediata di procedure di concessione del visto temporanee, molto semplici e a basso costo a livello dell'UE e degli Stati membri; |
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29. |
è fermamente convinto del fatto che gli eventi in Ucraina mettano in luce la necessità che l'Unione raddoppi il proprio impegno e sostegno a favore della scelta europea e dell'integrità territoriale della Moldova e della Georgia, in vista della firma da parte di queste ultime degli accordi di associazione e di libero scambio globale e approfondito con l'UE nel corso dell'anno; |
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30. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, al presidente facente funzione e al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Consiglio d'Europa e al presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0170.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0595.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0101.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/218 |
P7_TA(2014)0249
Applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo (2013/2130(INI))
(2017/C 378/25)
Il Parlamento europeo,
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visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1), |
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— |
viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sulle elezioni del Parlamento europeo nel 2014 (2) e del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (3), |
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visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (4), |
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visti i negoziati in corso sulla revisione dell'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (5), |
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vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (6), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0120/2014), |
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A. |
considerando che il trattato di Lisbona approfondisce la legittimità democratica dell'Unione europea rafforzando il ruolo del Parlamento europeo nella procedura che porta all'elezione del presidente della Commissione europea e all'investitura di tale Istituzione; |
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B. |
considerando che, conformemente alla nuova procedura prevista dal trattato di Lisbona per l'elezione del presidente della Commissione europea, il Parlamento elegge quest'ultimo a maggioranza dei membri che lo compongono; |
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C. |
considerando che il trattato di Lisbona stabilisce che il Consiglio europeo deve tenere conto del risultato delle elezioni al Parlamento europeo e che è tenuto a consultare il nuovo Parlamento prima di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione europea; |
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D. |
considerando che tutti i principali partiti politici europei hanno avviato il processo di nomina del rispettivo candidato alla carica di presidente della Commissione; |
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E. |
considerando che il presidente eletto della nuova Commissione dovrebbe fare pienamente uso delle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona e compiere tutti i passi necessari per garantire l'efficiente funzionamento della sua Istituzione nonostante le dimensioni di quest'ultima che, come deciso dal Consiglio europeo, non diminuiranno come previsto nel trattato di Lisbona; |
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F. |
considerando che la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento dovrebbe essere rafforzata attraverso la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, nonché attraverso la creazione di simmetria tra le maggioranze richieste per l'elezione del presidente della Commissione e per la mozione di censura; |
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G. |
considerando che il ruolo del Parlamento quale autore dell'agenda legislativa deve essere rafforzato e che il principio secondo cui il Parlamento e il Consiglio agiscono su un piano di parità in materia legislativa, sancito dal trattato di Lisbona, deve essere attuato pienamente; |
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H. |
considerando che, in occasione dell'investitura della nuova Commissione, gli accordi interistituzionali esistenti dovrebbero essere rivisti e migliorati; |
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I. |
considerando che l'articolo 36 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) consulti regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune, e che lo informi dell'evoluzione di tali politiche; che l'alto rappresentante deve provvedere affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione; |
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J. |
considerando che la dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica (7), formulata all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), stabilisce che l'alto rappresentante proceda alla revisione e, qualora necessario, proponga l'adeguamento delle disposizioni vigenti (8) sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nel settore della sicurezza e della difesa; |
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K. |
considerando che l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, e che tale disposizione si applica anche agli accordi relativi alla politica estera e di sicurezza comune; |
Legittimità e responsabilità politica della Commissione
(Investitura e rimozione della Commissione)
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1. |
sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica, l'indipendenza e il ruolo politico della Commissione; afferma che la nuova procedura secondo cui il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento rafforzerà la legittimità e il ruolo politico della Commissione e accrescerà l'importanza delle elezioni europee legando più direttamente la scelta effettuata dai votanti nell'elezione del Parlamento europeo a quella del presidente della Commissione; |
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2. |
sottolinea che le potenzialità offerte dal trattato di Lisbona ai fini di un rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione europea dovrebbero essere sfruttate appieno mediante, tra l'altro, la designazione dei candidati alla carica di presidente della Commissione da parte dei partiti politici europei, in modo da conferire una nuova dimensione politica alle elezioni europee e stabilire un nesso maggiore tra il voto dei cittadini e l'elezione del presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo; |
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3. |
esorta la prossima Convenzione a considerare il modo in cui la Commissione viene formata, allo scopo di rafforzare la legittimità democratica di tale Istituzione; sollecita il prossimo presidente della Commissione a valutare in che modo la composizione, la struttura e le priorità politiche della Commissione rafforzeranno una politica di vicinanza ai cittadini; |
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4. |
ribadisce che tutti i partiti politici europei dovrebbero nominare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per le elezioni europee; |
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5. |
si aspetta che i candidati alla carica di presidente della Commissione svolgano un ruolo significativo nella campagna per le elezioni europee, divulgando e promuovendo in tutti gli Stati membri il programma politico del rispettivo partito politico europeo; |
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6. |
rinnova al Consiglio europeo il proprio invito a chiarire, con tempestività e prima delle elezioni, il modo in cui intende tenere conto delle elezioni al Parlamento europeo e onorare la scelta dei cittadini all'atto di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione, nel quadro delle consultazioni cui il Parlamento e il Consiglio europeo dovranno procedere in conformità della dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona; rinnova in tale contesto al Consiglio europeo il proprio invito a concordare con il Parlamento europeo le modalità delle consultazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 7 del TUE e a garantire il buon funzionamento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea, quale previsto nella dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea; |
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7. |
chiede che il maggior numero possibile di membri della prossima Commissione sia scelto fra i deputati neoeletti al Parlamento europeo; |
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8. |
è del parere che il presidente eletto della Commissione debba agire con maggiore autonomia nel processo di selezione degli altri membri della Commissione; invita i governi degli Stati membri a proporre candidati tenendo conto dell'equilibrio di genere; esorta il presidente neoeletto della Commissione a insistere con i governi degli Stati membri sul fatto che l'elenco dei candidati alla carica di commissario deve consentirgli di comporre un collegio equilibrato sotto il profilo del genere e di respingere eventuali candidati proposti che non siano in grado di dimostrare competenze generali, un impegno europeo o un'incontestabile indipendenza; |
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9. |
ritiene che, oltre all'intesa politica raggiunta in occasione della riunione del Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2008 e a seguito della decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 concernente il numero dei membri della Commissione europea, debbano essere previste, per un funzionamento più efficace della Commissione, misure supplementari quali la nomina di commissari senza portafoglio o l'istituzione di un sistema di vicepresidenti della Commissione con responsabilità attinenti ai principali nuclei tematici e con competenze di coordinamento dei lavori della Commissione nei settori corrispondenti, fatti salvi il diritto di nominare un commissario per Stato membro e il diritto di voto per tutti i commissari; |
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10. |
invita la prossima Convenzione a riesaminare la questione delle dimensioni della Commissione, così come quella della sua organizzazione e del suo funzionamento; |
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11. |
ritiene che la composizione della Commissione europea debba garantire stabilità a livello del numero e del contenuto dei portafogli e nel contempo assicurare un processo decisionale equilibrato; |
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12. |
sottolinea che, come indicato al punto 2 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, prima che il Parlamento elegga il candidato proposto alla presidenza della Commissione, si dovrebbe chiedere al candidato stesso di presentare al Parlamento europeo, dopo essere stato designato dal Consiglio europeo, gli orientamenti politici per il suo mandato, cui dovrebbe fare seguito un ampio scambio di opinioni; |
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13. |
esorta il futuro presidente designato della Commissione a tenere debitamente conto delle proposte e raccomandazioni per la legislazione dell'Unione europea formulate in precedenza dal Parlamento sulla base di relazioni d'iniziativa o di risoluzioni sostenute da una larga maggioranza di deputati al Parlamento europeo, alle quali la precedente Commissione non aveva dato seguito in modo soddisfacente entro la fine del suo mandato; |
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14. |
ritiene che, in occasione di una futura revisione dei trattati, la maggioranza attualmente richiesta a norma dell'articolo 234 del TFUE per una mozione di censura nei confronti della Commissione debba essere abbassata di modo che sia richiesta solo la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento europeo, senza mettere in pericolo il funzionamento delle istituzioni; |
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15. |
è del parere che, nonostante la responsabilità collettiva del collegio per l'operato della Commissione, i singoli commissari possono essere ritenuti responsabili per l'operato delle loro direzioni generali; |
Iniziativa e attività legislativa
(Competenza e controllo parlamentare)
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16. |
sottolinea che il trattato di Lisbona era inteso come un passo in avanti compiuto in vista di procedure decisionali più trasparenti e più democratiche, che rispecchiassero l'impegno del trattato stesso per un'unione più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni fossero prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e offrendo così procedure più democratiche e trasparenti per l'adozione degli atti dell'Unione, procedure che sono essenziali alla luce delle ripercussioni che detti atti hanno su cittadini e imprese; rileva tuttavia che la realizzazione di tale finalità democratica risulta compromessa se le istituzioni dell'UE non rispettano reciprocamente le rispettive competenze, le procedure stabilite nei trattati e il principio di leale cooperazione; |
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17. |
sottolinea la necessità di una cooperazione leale tra le istituzioni che partecipano alla procedura legislativa per quanto riguarda lo scambio di documenti quali i pareri giuridici, onde permettere un dialogo costruttivo, franco e giuridicamente valido tra le istituzioni; |
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18. |
osserva che, dopo l'entrata in vigore del TFUE, il Parlamento ha dimostrato di essere un colegislatore impegnato e responsabile, e che l'interazione fra il Parlamento e la Commissione è stata, in generale, positiva e fondata su una comunicazione fluida e un approccio cooperativo; |
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19. |
è dell'avviso che, sebbene la valutazione globale delle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione sia positiva, esiste ancora una serie di problemi e carenze che richiedono un'attenzione e un'azione maggiori; |
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20. |
sottolinea che la ricerca dell'efficienza non deve significare una più scarsa qualità della legislazione o una rinuncia agli obiettivi propri del Parlamento; è del parere che, accanto a tale ricerca dell'efficienza, il Parlamento debba mantenere adeguati standard legislativi e continuare a perseguire i propri obiettivi, garantendo nel contempo che la normativa sia ben concepita, risponda a necessità chiaramente individuate e rispetti il principio di sussidiarietà; |
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21. |
sottolinea che la sfida della trasparenza è sempre presente e comune a tutte le istituzioni, innanzitutto negli accordi in prima lettura; osserva che il Parlamento ha risposto in maniera adeguata a questa sfida con l'approvazione dei nuovi articoli 70 e 70 bis del suo regolamento; |
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22. |
è preoccupato in relazione ai problemi che ancora sussistono nell'applicazione della procedura legislativa ordinaria, in particolare nel quadro della politica agricola comune (PAC), della politica comune della pesca (PCP) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («programma di Stoccolma»), così come nell'allineamento degli atti dell'ex terzo pilastro alla gerarchia delle norme del trattato di Lisbona e, in generale, per quanto riguarda la continua «asimmetria» relativa alla trasparenza della partecipazione della Commissione ai lavori preparatori dei due rami dell'autorità legislativa; sottolinea a tale riguardo l'importanza che riveste un adeguamento dei metodi di lavoro del Consiglio tale da consentire ai rappresentanti del Parlamento di partecipare ad alcune delle sue riunioni quando debitamente giustificato, in virtù del principio di leale cooperazione tra le istituzioni; |
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23. |
mette in evidenza che la scelta della corretta base giuridica, come confermato dalla Corte di giustizia, è una questione di natura costituzionale, in quanto determina l'esistenza e la portata della competenza dell'UE, le procedure da seguire e le rispettive competenze degli attori istituzionali che partecipano all'adozione di un atto; si rammarica pertanto del fatto che il Parlamento europeo abbia più volte dovuto, a causa della scelta della base giuridica, intentare azioni dinanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento di atti adottati dal Consiglio, tra cui due atti adottati nel quadro dell'obsoleto «terzo pilastro» molto tempo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (9); |
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24. |
mette in guardia contro la possibilità di aggirare il diritto del Parlamento a legiferare inserendo disposizioni che dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria nelle proposte di atti del Consiglio, utilizzando semplici orientamenti della Commissione o atti di esecuzione o delegati non applicabili, oppure omettendo di proporre la legislazione necessaria all'attuazione della politica commerciale comune o degli accordi commerciali e di investimento internazionali; |
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25. |
chiede alla Commissione di usare meglio la fase prelegislativa, in particolare il prezioso contributo raccolto sulla base dei Libri verdi e bianchi, e di informare regolarmente il Parlamento europeo circa i lavori preparatori svolti dai suoi servizi, in condizioni di parità con il Consiglio; |
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26. |
ritiene che il Parlamento debba sviluppare ulteriormente e utilizzare appieno la sua struttura autonoma per valutare l'impatto di eventuali cambiamenti o modifiche sostanziali alla proposta originaria presentata dalla Commissione; |
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27. |
sottolinea il fatto che il Parlamento europeo dovrebbe altresì rafforzare la sua valutazione autonoma dell'impatto sui diritti fondamentali delle proposte legislative e degli emendamenti in esame come parte del processo legislativo, e prevedere meccanismi di sorveglianza delle violazioni dei diritti umani; |
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28. |
si rammarica del fatto che, sebbene adempia formalmente alle proprie responsabilità rispondendo entro tre mesi alle richieste del Parlamento riguardo alle iniziative legislative, non sempre la Commissione ha proposto un seguito effettivo e sostanziale; |
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29. |
chiede che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento sia pienamente riconosciuto imponendo alla Commissione di dare un seguito a tutte le richieste presentate dal Parlamento a norma dell'articolo 225 del TFUE sottoponendo una proposta legislativa entro un termine adeguato; |
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30. |
ritiene che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il potere della Commissione di ritirare le proposte legislative debba essere limitato ai casi in cui, dopo l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura, quest'ultima Istituzione concordi che la proposta non è più giustificata a causa di mutate circostanze; |
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31. |
ricorda che, in linea di principio, il Parlamento ha accolto favorevolmente l'introduzione degli atti delegati all'articolo 290 del TFUE in quanto essi offrono un maggiore spazio per il controllo, ma sottolinea che il conferimento di tali poteri delegati o delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 non è mai un obbligo; riconosce che il ricorso agli atti delegati andrebbe preso in considerazione quando si richiedono una flessibilità e un'efficienza che non possono essere ottenute mediante la procedura legislativa ordinaria, purché l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata della delega siano esplicitamente delimitati e le condizioni cui essa è soggetta siano chiaramente fissate nell'atto di base; esprime preoccupazione quanto alla tendenza del Consiglio a insistere sul ricorso ad atti di esecuzione per disposizioni per le quali dovrebbero essere utilizzati solo l'atto di base o atti delegati; sottolinea che il legislatore può decidere di consentire l'uso di atti di esecuzione solo per l'adozione di elementi che non comportano un ulteriore orientamento politico; riconosce che l'articolo 290 limita espressamente il campo di applicazione degli atti delegati agli elementi non essenziali di un atto legislativo e che pertanto non si può ricorrere a tali atti in relazione a norme che sono essenziali per la materia oggetto della legislazione in questione; |
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32. |
richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere correttamente tra gli elementi essenziali di un atto legislativo, che possono essere decisi unicamente dall'autorità legislativa nell'atto legislativo stesso, e gli elementi non essenziali, che possono essere integrati o modificati mediante atti delegati; |
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33. |
ritiene che gli atti delegati possano essere uno strumento flessibile ed efficace; sottolinea l'importanza della scelta tra atti delegati e atti di esecuzione dal punto di vista del rispetto delle disposizioni del trattato e, allo stesso tempo, della tutela delle prerogative normative del Parlamento; ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di concordare con il Parlamento l'applicazione dei criteri per il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE, in modo che gli atti di esecuzione non siano utilizzati come un sostituto degli atti delegati; |
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34. |
esorta la Commissione a coinvolgere adeguatamente il Parlamento nella fase preparatoria degli atti delegati e a fornire ai suoi membri tutte le informazioni pertinenti, a norma del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea; |
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35. |
chiede alla Commissione di rispettare l'accordo quadro riguardante l'accesso per gli esperti del Parlamento alle riunioni di esperti della Commissione, impedendo che siano considerate come riunioni dei comitati di «comitatologia» fintanto che trattano questioni diverse dalle misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; |
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36. |
pone l'accento sul particolare significato e sulle conseguenze dell'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato di Lisbona; fa rilevare che la Carta è divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE e per gli Stati membri in sede di attuazione della legislazione dell'Unione, trasformando pertanto i valori di base in diritti concreti; |
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37. |
ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto il nuovo diritto a lanciare l'Iniziativa dei cittadini europei (ICE); sottolinea la necessità di eliminare tutti gli ostacoli tecnici e burocratici che continuano a impedire il ricorso efficace all'ICE e incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini alla definizione delle politiche dell'UE; |
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38. |
mette in risalto il maggiore ruolo attribuito ai parlamenti nazionali nel trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre al ruolo che svolgono nel monitorare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi possano offrire e offrano contributi positivi nel quadro del dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo che i parlamenti nazionali possono svolgere dando orientamenti ai membri del Consiglio dei ministri, unitamente a una buona cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, possano contribuire a creare un salutare contrappeso parlamentare all'esercizio del potere esecutivo nel funzionamento dell'UE; si richiama altresì ai pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2, secondo cui l'ampia portata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE in un atto proposto non permette di valutare se la concreta realtà legislativa sarà o meno conforme al principio di sussidiarietà; |
Relazioni internazionali
(competenza e controllo parlamentare)
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39. |
ricorda che il trattato di Lisbona ha ampliato il ruolo e i poteri del Parlamento europeo nel campo degli accordi internazionali e osserva come tali accordi riguardino ora in misura crescente settori che interessano la vita quotidiana dei cittadini e che tradizionalmente — e secondo il diritto primario dell'UE — rientrano nell'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria; considera imperativo che la disposizione dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che prescrive che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura che porta alla conclusione degli accordi internazionali, sia applicata in maniera compatibile con l'articolo 10 del TUE, che afferma che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, la quale esige trasparenza e dibattiti democratici sulle questioni da decidere; |
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40. |
osserva che il rifiuto dell'accordo SWIFT e dell'accordo ACTA sono state dimostrazioni di come il Parlamento si sia avvalso delle prerogative recentemente acquisite; |
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41. |
sottolinea, conformemente all'articolo 18 del TUE, la responsabilità dell'HR/VP di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE; sottolinea inoltre che l'HR/VP, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 36 del TUE, è responsabile e ha obblighi previsti dal trattato nei confronti del Parlamento; |
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42. |
rammenta, per quanto concerne gli accordi internazionali, la prerogativa del Parlamento di chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fino a che il Parlamento non abbia espresso la propria posizione su un mandato negoziale proposto; ritiene, inoltre, che sia opportuno valutare un accordo quadro con il Consiglio; |
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43. |
sottolinea la necessità di garantire che il Parlamento sia informato preventivamente dalla Commissione sulle sue intenzioni di avviare una trattativa internazionale, che abbia realmente l'opportunità di esprimere un parere informato sui mandati negoziali e che la sua opinione sia tenuta in considerazione; insiste sul fatto che gli accordi internazionali dovrebbero includere le condizionalità appropriate per essere conformi all'articolo 21 del TUE; |
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44. |
attribuisce grande importanza all'inserimento delle clausole in materia di diritti umani negli accordi internazionali e dei capitoli relativi allo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali e di investimento; esprime soddisfazione per le iniziative prese dal Parlamento in vista dell'adozione di tabelle di marcia riguardanti condizionalità chiave; rammenta alla Commissione la necessità di tenere conto delle opinioni e delle risoluzioni del Parlamento, nonché di fornire un feedback sul modo in cui esse sono state integrate nei negoziati sugli accordi internazionali e nei progetti legislativi; auspica che gli strumenti necessari per sviluppare la politica di investimento dell'UE diventino operativi a tempo debito; |
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45. |
chiede, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che il Parlamento sia immediatamente, pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi delle procedure per la conclusione di accordi internazionali, compresi gli accordi conclusi nell'ambito della PESC, e che abbia accesso ai testi negoziali dell'Unione, conformemente alle procedure e alle condizioni adeguate, in modo da garantire che l'istituzione possa prendere la sua decisione definitiva con esaustiva cognizione dei fatti di causa; sottolinea che, per far sì che questa disposizione sia efficace, i membri delle commissioni interessate dovrebbero poter accedere ai mandati e agli altri documenti negoziali pertinenti; |
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46. |
segnala, nel rispetto del principio secondo cui il consenso del Parlamento per accordi internazionali non può essere soggetto a condizioni, che l'istituzione ha il diritto di formulare raccomandazioni per l'effettiva applicazione degli accordi; chiede a tal fine alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi internazionali, che includano i diritti umani e altre condizioni degli accordi stessi; |
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47. |
rammenta la necessità di evitare l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima del consenso del Parlamento, a meno che l'istituzione non si impegni a fare un'eccezione; sottolinea che le norme necessarie per l'applicazione interna degli accordi internazionali non possono essere adottate dal solo Consiglio nella sua decisione sulla conclusione dell'accordo e che le procedure legislative adeguate ai sensi dei trattati devono essere pienamente rispettate; |
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48. |
ribadisce la necessità che il Parlamento adotti le misure necessarie al fine di monitorare l'attuazione degli accordi internazionali; |
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49. |
insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe avere voce in capitolo sulle decisioni riguardanti la sospensione o la cessazione degli accordi internazionali per la cui conclusione è stato necessario il consenso dell'istituzione; |
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50. |
invita l'HR/VP a migliorare, in linea con la dichiarazione sulla responsabilità politica, la consultazione sistematica ex ante con il Parlamento sui nuovi documenti strategici, sui documenti politici e sui mandati; |
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51. |
chiede, in linea con l'impegno assunto dall'HR/VP nella dichiarazione sulla responsabilità politica, l'urgente conclusione dei negoziati per un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in materia di accesso, da parte del Parlamento europeo, alle informazioni classificate in possesso del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna nel campo della politica estera e di sicurezza comune; |
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52. |
ribadisce la propria richiesta volta ad assicurare la rendicontazione politica delle delegazioni dell'UE ai dirigenti del Parlamento europeo con accesso regolato; |
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53. |
chiede l'adozione di un memorandum d'intesa quadripartito fra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sulla fornitura coerente ed efficace di informazioni nel settore delle relazioni esterne; |
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54. |
ricorda che il Parlamento europeo è ora un attore istituzionale a pieno titolo nell'ambito delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità di dette politiche e alla valutazione degli strumenti in detto settore, un processo che deve essere attuato congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nella valutazione e definizione delle politiche di sicurezza interna in quanto esse hanno un profondo impatto sui diritti fondamentali di tutti coloro che vivono nell'UE; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire che tali politiche rientrino nella sfera di competenza della sola istituzione europea eletta direttamente per quanto riguarda il controllo e la supervisione democratica; |
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55. |
sottolinea che il TFUE ha esteso l'ambito delle competenze esclusive dell'Unione nel settore della politica commerciale comune (PCC), che include ora non solo tutti gli aspetti del commercio, ma anche gli investimenti esteri diretti; evidenzia il fatto che il Parlamento ha ormai piena competenza per decidere, unitamente al Consiglio, in merito alla legislazione e all'approvazione di accordi commerciali e di investimento; |
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56. |
mette in luce l'importanza di una cooperazione leale ed efficace fra le istituzioni dell'UE, entro i limiti delle rispettive competenze, al momento di esaminare la legislazione e gli accordi internazionali, al fine di anticipare le tendenze commerciali ed economiche, individuare le priorità e le opzioni, stabilire strategie a medio e a lungo termine, stabilire mandati per gli accordi internazionali, analizzare/formulare la legislazione e adottarla, nonché monitorare l'attuazione degli accordi commerciali e di investimento e le iniziative a lungo termine nel settore della PCC; |
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57. |
sottolinea l'importanza di proseguire nello sviluppo di capacità efficaci, compresa l'assegnazione delle risorse necessarie in termini finanziari e di personale, al fine di definire attivamente e conseguire gli obiettivi politici nel settore del commercio e degli investimenti, assicurando nel contempo la certezza del diritto, l'efficacia dell'azione esterna dell'UE e il rispetto dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati; |
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58. |
pone l'accento sulla necessità di assicurare un flusso continuo di informazioni tempestive, accurate, esaurienti e imparziali che consentano di procedere a un'analisi di elevata qualità necessaria per potenziare le capacità e il senso di titolarità dei responsabili politici del Parlamento e per rafforzare le sinergie interistituzionali in relazione alla PCC, garantendo al contempo che il Parlamento sia pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi, anche potendo accedere ai testi negoziali dell'Unione mediante procedure e a condizioni adeguate, con una Commissione proattiva e disposta a fare il possibile per garantire un flusso di informazioni di questo tipo; sottolinea inoltre l'importanza di fornire informazioni al Parlamento allo scopo di evitare situazioni indesiderate che potrebbero creare equivoci fra le istituzioni e, a tale proposito, accoglie favorevolmente le riunioni informative tecniche organizzate regolarmente dalla Commissione su un certo numero di argomenti; si rammarica che, in svariate occasioni, le informazioni pertinenti siano pervenute al Parlamento non dalla Commissione, bensì attraverso canali alternativi; |
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59. |
ribadisce la necessità che le istituzioni cooperino nell'applicazione dei trattati, del diritto secondario e dell'accordo quadro e che la Commissione operi in modo indipendente e trasparente nel corso della preparazione, dell'adozione e dell'applicazione della legislazione nel settore della PCC; reputa, inoltre, che essa rivesta un ruolo chiave lungo tutto il processo; |
Dinamica costituzionale
(relazioni interistituzionali e accordi interistituzionali)
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60. |
sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, la Commissione è tenuta a prendere iniziative al fine di giungere ad accordi interistituzionali sulla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione; richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere, in una fase precedente, non solo il Parlamento, ma anche il Consiglio nella preparazione del programma di lavoro annuale della Commissione e sottolinea l'importanza di garantire una programmazione realistica e affidabile che possa essere attuata efficacemente e fornisca la base per la pianificazione interistituzionale; reputa che, onde aumentare la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento, potrebbe essere prevista una revisione intermedia per valutare la realizzazione complessiva, da parte della Commissione, del mandato annunciato; |
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61. |
sottolinea che l'articolo 17, paragrafo 8, del TUE sancisce espressamente il principio di responsabilizzazione politica della Commissione dinanzi al Parlamento europeo, il che è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema politico dell'UE; |
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62. |
sottolinea che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del TUE il Parlamento dispone della competenza di avviare le modifiche del trattato e che farà uso del diritto a presentare nuove idee per il futuro dell'Europa e del quadro istituzionale dell'UE; |
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63. |
ritiene che l'accordo quadro concluso tra il Parlamento e la Commissione, così come i suoi aggiornamenti regolari, siano essenziali per rafforzare e sviluppare una cooperazione strutturata tra le due istituzioni; |
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64. |
si compiace del fatto che l'accordo quadro adottato nel 2010 abbia rafforzato considerevolmente la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento; |
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65. |
sottolinea che le norme in materia di dialogo e di accesso alle informazioni consentono un controllo parlamentare più completo delle attività della Commissione, contribuendo così alla parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio da parte della Commissione; |
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66. |
rileva che talune disposizioni del vigente accordo quadro devono ancora essere applicate e sviluppate; suggerisce che il Parlamento uscente adotti le linee generali di tale miglioramento in modo che il Parlamento entrante possa valutare proposte adeguate; |
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67. |
invita la Commissione a riflettere in modo costruttivo, insieme al Parlamento, sull'accordo quadro in essere e sulla sua attuazione, prestando particolare attenzione alla negoziazione, all'adozione e all'attuazione degli accordi internazionali; |
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68. |
ritiene che tale mandato dovrebbe valutare a fondo le possibilità previste dai trattati attuali per rafforzare la responsabilità politica dell'esecutivo e snellire le disposizioni esistenti in materia di cooperazione legislativa e politica; |
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69. |
ricorda che una serie di questioni, come gli atti delegati, le misure di esecuzione, le valutazioni d'impatto, il trattamento delle iniziative legislative e le interrogazioni parlamentari, necessitano di un aggiornamento alla luce dell'esperienza acquisita durante questa legislatura; |
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70. |
deplora che le sue ripetute richieste di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 «Legiferare meglio», con lo scopo di tener conto del nuovo ambiente legislativo che il trattato di Lisbona ha generato, di consolidare le migliori prassi attuali e di aggiornare l'accordo conformemente al programma per una normativa intelligente, non abbiano ricevuto risposta; |
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71. |
invita il Consiglio dei ministri a esprimere la sua posizione sulla possibilità di partecipare a un accordo trilaterale con il Parlamento e la Commissione al fine di compiere ulteriori progressi sulle questioni già riferite nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; |
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72. |
ritiene che le questioni esclusivamente legate alle relazioni tra il Parlamento e la Commissione dovrebbero continuare a essere oggetto di un accordo quadro bilaterale; sottolinea che il Parlamento non si accontenterà di risultati inferiori rispetto a quanto conseguito con l'accordo quadro attuale; |
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73. |
ritiene che una delle principali sfide per il quadro costituzionale del trattato di Lisbona sia il rischio che l'approccio intergovernativo comprometta il «metodo comunitario», indebolendo così il ruolo del Parlamento e della Commissione a favore delle istituzioni che rappresentano i governi degli Stati membri; |
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74. |
fa presente che l'articolo 2 del TUE contiene l'elenco dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione; ritiene che il rispetto di tali valori debba essere debitamente assicurato tanto dall'Unione quanto dagli Stati membri; sottolinea che occorre stabilire un sistema legislativo e istituzionale adeguato onde tutelare i valori dell'Unione; |
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75. |
invita tutte le istituzioni dell'UE, nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri, a basarsi sul nuovo quadro istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona in modo da definire una politica interna organica in materia di diritti umani per l'Unione, che preveda efficaci meccanismi di responsabilità, sia a livello nazionale che a livello di Unione, per far fronte alle violazioni dei diritti umani; |
o
o o
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76. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 98.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0323.
(4) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(5) GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.
(6) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 37.
(7) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
(8) Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1).
(9) Cfr. la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/227 |
P7_TA(2014)0250
Ruolo della proprietà e creazione di ricchezza nell'eliminazione della povertà e nella promozione dello sviluppo sostenibile
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sul ruolo dei diritti di proprietà, del regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo (2013/2026(INI))
(2017/C 378/26)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che riguarda il diritto alla proprietà, |
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vista la dichiarazione del Millennio dell'8 settembre 2000 che definisce gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), in particolare gli obiettivi 1, 3 e 7, |
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vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, Parlamento europeo e Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea «Il consenso europeo», firmata il 20 dicembre 2005, e in particolare i paragrafi 11 e 92, |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2004 dal titolo «Orientamenti dell'UE a sostegno dell'elaborazione di una politica fondiaria e dei relativi processi di riforma nei paesi in via di sviluppo» (COM(2004)0686), |
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vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 su «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» (COM(2010)0127), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637), |
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vista la comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (COM(2013)0092), |
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visti gli «Orientamenti UE in materia di politica fondiaria: Orientamenti a sostegno dell'elaborazione di una politica fondiaria e dei relativi processi di riforma nei paesi in via di sviluppo», approvati dalla Commissione nel novembre 2004, |
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visti lo studio UN-Habitat intitolato «Secure Land Rights for All» (Diritti fondiari sicuri per tutti) del 2008 e la guida UN-Habitat dal titolo «How to Develop a Pro-Poor Land Policy: Process, Guide and Lessons» (Come elaborare una politica fondiaria favorevole ai poveri: processo, guida e lezioni), |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione Olivier De Schutter, dell'11 giugno 2009, dal titolo «Large-scale land acquisitions and leases: a set of core principles and measures to address the human rights challenge»(Acquisizioni e locazioni terriere su larga scala: un insieme di principi e misure fondamentali per affrontare la sfida dei diritti umani), |
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vista la dichiarazione dal titolo «Les défis de l'urbanisation et la réduction de la pauvreté dans les Etats de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique» (Le sfide dell'urbanizzazione e la riduzione della povertà negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), adottata a Nairobi in Kenia nel 2009, |
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— |
vista la Dichiarazione del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare, approvata a Roma nel 2010, |
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vista la dichiarazione su «Uscire dalle baraccopoli: una sfida mondiale per il 2020», adottata durante la Conferenza internazionale tenutasi a Rabat in Marocco dal 26 al 28 novembre 2012, |
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— |
vista la dichiarazione sull'urbanizzazione sostenibile per sconfiggere la povertà, adottata in occasione della seconda Conferenza tripartita ACP/CE/UN-Habitat svoltasi a Kigali in Ruanda dal 3 al 6 settembre 2013, |
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viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e la convenzione (n. 169) del 1989 sui popoli indigeni e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) , |
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visti i principi sugli investimenti agricoli responsabili nel rispetto dei diritti, dei mezzi di sussistenza e delle risorse (PRAI), le linee guida volontarie dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale e il quadro e gli orientamenti di politica fondiaria in Africa (ALPFG) dell'Unione africana, |
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— |
viste le raccomandazioni formulate dal Gruppo ad alto livello sull'agenda di sviluppo post-2015, ossia di includere un obiettivo concernente la gestione del regime di proprietà per donne e uomini e di riconoscere a donne e ragazze, tra l'altro, «pari diritti al possesso di terre e di altri beni», |
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— |
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare (1), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0118/2014), |
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A. |
considerando che i diritti di proprietà si possono definire come le norme che regolano le condizioni alle quali singoli individui, comunità e attori pubblici e privati acquisiscono e mantengono l'accesso a beni materiali e immateriali mediante legge formale o norme consuetudinarie; considerando che, secondo UN-Habitat, in particolare la proprietà fondiaria può essere di origine formale (proprietà libera da vincoli, proprietà in locazione, locazione pubblica e privata), consuetudinaria o religiosa; considerando che gli orientamenti di politica fondiaria dell'UE affermano che i diritti fondiari non sono limitati alla proprietà privata in senso stretto, ma possono presentarsi come diverse combinazioni equilibrate di diritti e doveri individuali e norme collettive di vario livello; |
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B. |
considerando che nel mondo 1,2 miliardi di persone vivono in una proprietà sulla quale non possiedono diritti formali e non dispongono di abitazioni permanenti né dell'accesso ad alcun terreno; considerando che, in particolare, oltre il 90 % della popolazione rurale dell'Africa subsahariana (di cui 370 milioni di persone sono considerate povere) ha accesso alla terra e alle risorse naturali in virtù di regimi di proprietà consuetudinari e informali che sono precari sotto il profilo giuridico; |
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C. |
considerando che il totale stimato della ricchezza non registrata e priva di legittimo riconoscimento è superiore a 9 300 miliardi di dollari statunitensi, pari a 93 volte l'importo complessivo degli aiuti esteri concessi ai paesi in via di sviluppo negli ultimi 30 anni; |
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D. |
considerando che, nonostante il raggiungimento dell'OSM 7 (obiettivo 11), volto a migliorare la vita di 100 milioni di abitanti delle baraccopoli entro il 2020, il numero di tali abitanti (stimati a 863 milioni nel 2012), in termini assoluti, continua a crescere; considerando che, secondo le stime del programma UN-Habitat, un miliardo di persone vive in baraccopoli, e si presume che circa tre miliardi di persone abiteranno nelle baraccopoli nel 2050; considerando che l'articolo 11 del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconosce il diritto universale all'alloggio e a un continuo miglioramento delle condizioni di vita; |
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E. |
considerando che nelle zone rurali circa 200 milioni di persone (quasi il 20 per cento dei poveri di tutto il mondo) non hanno accesso a una superficie di terra sufficiente per guadagnarsi da vivere; che i terreni sono oggetto di molteplici pressioni, tra cui la crescita demografica, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli investimenti commerciali, il degrado ambientale dovuto alla siccità, l'erosione del suolo e l'esaurimento degli elementi nutritivi, nonché calamità naturali e conflitti; e che la tutela dei diritti fondiari è necessaria per promuovere la stabilità sociale riducendo l'incertezza e i conflitti relativi alla gestione fondiaria; |
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F. |
considerando che gli investitori privati e i governi hanno dimostrato un crescente interesse per l'acquisizione o la locazione a lungo termine di ampie superfici agricole soprattutto nei paesi in via di sviluppo dell'Africa e dell'America latina; |
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G. |
considerando che la ripartizione arbitraria dei terreni a opera delle autorità politiche genera corruzione, insicurezza, povertà e violenza; |
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H. |
considerando che i temi della gestione dei terreni sono strettamente correlati alle sfide principali del ventunesimo secolo, ossia la sicurezza alimentare, le scarse risorse energetiche, l'aumento demografico e l'espansione dei centri urbani, il degrado ambientale, il cambiamento climatico, le calamità naturali o la risoluzione dei conflitti, il che accresce il bisogno di dare priorità a una riforma fondiaria globale; |
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I. |
considerando che, secondo le stime, 1,4 miliardi di ettari nel mondo sono disciplinati da norme consuetudinarie; che le attuali strutture del regime di proprietà in Africa, Asia e America latina sono notevolmente diverse tra loro e che in sede di formalizzazione fondiaria non possono essere ignorati gli accordi locali e consuetudinari che si sono prodotti (che si tratti di proprietà senza vincoli o comune); |
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J. |
considerando che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) statuisce che donne e mogli hanno pari diritti in relazione alla proprietà e all'acquisizione di beni immobili; considerando tuttavia che molti regimi di proprietà e inerenti ai diritti di proprietà sono, a livello formale o in pratica, discriminatori nei confronti delle donne; |
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K. |
considerando che, in molti paesi in via di sviluppo, l’accesso ai diritti di proprietà delle donne, quali il diritto di successione e l’accesso al risparmio e al credito, non sono riconosciuti a livello sociale e che, partendo da un presupposto così penalizzante, le donne hanno grandi difficoltà a rivendicare i loro diritti di proprietà per via giudiziale, in particolare i diritti ereditari; |
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L. |
considerando in particolare che, nei paesi in via di sviluppo, i diritti di proprietà fondiaria delle donne vengono violati dato che aumenta sempre più l'acquisizione di terreni su larga scala da parte di paesi sviluppati per scopi commerciali o strategici, quali produzione agricola, sicurezza alimentare e produzione di energia e biocarburanti; considerando che le donne spesso non hanno la possibilità di avvalersi dell’assistenza e della rappresentanza legale per impugnare con successo le violazioni dei diritti di proprietà nei paesi in via di sviluppo, |
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M. |
considerando che garantire alle donne diritti fondiari sicuri è importante ai fini della riduzione della povertà, visto che nelle zone rurali e periurbane le donne assumono il ruolo di produttori alimentari e sono responsabili del sostentamento dei familiari; che le donne, pur rappresentando il 70 % dei coltivatori africani, formalmente possiedono appena il 2 % dei terreni; che dai recenti programmi condotti in India, Kenya, Honduras, Ghana, Nicaragua e Nepal è emerso che i nuclei familiari con capofamiglia di sesso femminile presentano un livello superiore di sicurezza alimentare e di cure sanitarie, nonché una maggiore attenzione all'istruzione rispetto ai nuclei con capofamiglia di sesso maschile; |
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N. |
considerando che oltre il 60 % delle persone affamate sono donne e bambine e che, nei paesi in via di sviluppo, il 60-80 % di cibo è prodotto proprio da donne (2); |
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O. |
considerando che, secondo le stime, 370 milioni di indigeni in tutto il mondo hanno un forte rapporto spirituale, culturale, sociale ed economico con le proprie terre tradizionali la cui gestione è generalmente affidata alla comunità; |
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P. |
considerando che l'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce i diritti di ognuno ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri e che nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà; |
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Q. |
considerando che l'accesso alla terra per le popolazioni indigene si è dotato di specifiche forme di tutela ai sensi della convenzione n. 169 dell'OIL e della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; |
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R. |
considerando che l'articolo 10 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni garantisce a questi popoli il diritto di non essere costretti ad abbandonare i propri territori o terre e stabilisce che non possa esservi alcun ricollocamento senza previo consenso, libero e informato, delle popolazioni indigene, e a seguito della conclusione di un accordo che definisca un risarcimento giusto ed equo nonché, ove possibile, l'opzione del ritorno; |
Diritti fondiari, compresi diritti di proprietà e creazione di ricchezza
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1. |
considera i diritti di proprietà registrati e i diritti fondiari tutelati come un catalizzatore per la crescita economica, ma anche un fattore di coesione sociale e di promozione della pace; |
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2. |
sottolinea che la tutela dei diritti fondiari e un accesso più equo ai terreni costituiscono una base sicura per la sussistenza, le opportunità economiche e, nelle zone rurali, per la produzione alimentare dei nuclei familiari; |
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3. |
sottolinea il fatto che, come propugnato da UN-Habitat, oltre all'attribuzione dei singoli titoli fondiari, è opportuno riconoscere una serie di opzioni alternative di possesso, compresa l'opzione di sviluppare i regimi di proprietà consuetudinari in modo da tutelare giuridicamente i diritti ai terreni su cui sono edificate le case, ai terreni agricoli e alle risorse naturali; |
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4. |
sottolinea che la sicurezza del regime di proprietà per i piccoli proprietari, che rappresentano il 95 % dei potenziali proprietari terrieri nei paesi in via di sviluppo, stimola le economie locali, incrementa la sicurezza alimentare, riduce la migrazione e rallenta l'urbanizzazione nelle baraccopoli; sottolinea che in Etiopia, per esempio, dove sono stati introdotti i diritti di proprietà, la produttività è cresciuta fino al 40 % per acro in tre anni, solo per effetto di questo cambiamento (3); |
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5. |
osserva con preoccupazione che in molti casi, per effetto delle tradizioni culturali, le donne rimangono dipendenti dai parenti di sesso maschile sul piano della sicurezza del regime di proprietà, nonché prive di tutela giuridica; pone l'accento sugli obblighi internazionali che impongono agli Stati di garantire un livello minimo di diritti economici, sociali e culturali, tra cui l'obbligo per i governi di adoperarsi affinché la gestione fondiaria non sia discriminatoria, in particolare nei confronti delle donne e dei poveri, e non violi altri diritti umani; |
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6. |
evidenzia come la concessione ai cittadini della facoltà di decidere sulle proprie risorse, associata a disposizioni formali sulle successioni, rappresenta un forte incentivo per i piccoli proprietari a effettuare investimenti sostenibili nei propri terreni, realizzare terrazzamenti e provvedere all'irrigazione nonché mitigare gli effetti del cambiamento climatico; osserva al proposito, che alcuni studi, ad esempio, hanno dimostrato che una famiglia con un terreno del tutto sicuro e trasferibile presenta una probabilità stimata di investire in opere di terrazzamento superiore del 59,8 % rispetto a una famiglia che prevede una ridistribuzione all'interno dello stesso villaggio nei cinque anni successivi; |
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7. |
osserva che con un titolo di proprietà fondiaria una persona può ottenere prestiti a tassi di interesse ragionevoli, utilizzabili per creare e sviluppare un'impresa; sottolinea che la tutela dei diritti di proprietà può promuovere un contesto imprenditoriale competitivo, favorevole alla crescita di uno spirito imprenditoriale e innovativo; |
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8. |
riconosce che la sfida è quella di superare la dicotomia tra legalità, legittimità e pratiche, sviluppando meccanismi di proprietà fondiaria basati su norme condivise, partendo dal riconoscimento dei diritti esistenti e facendo in modo, al tempo stesso, che gli uomini e le donne, così come le comunità vulnerabili dei paesi in via di sviluppo abbiano diritti sicuri alle terre e ai beni e siano pienamente tutelati nei confronti degli interessi costituiti che potrebbero attuare un'indebita sottrazione della proprietà; |
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9. |
condanna fermamente la pratica dell'appropriazione indebita dei terreni, per cui in particolare i poveri delle campagne e le popolazioni nomadi tradizionali subiscono un esproprio illegale in assenza di un adeguato compenso; sottolinea che almeno 32 milioni di ettari nel mondo sono stati oggetto di almeno 886 accordi transnazionali di questo genere tra il 2000 e il 2013 (4); evidenzia il fatto che la cifra indicata potrebbe essere ampiamente sottostimata rispetto al numero preciso dei grandi accordi terrieri conclusi; |
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10. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, a prendere in considerazione i processi di acquisizione di terreni su larga scala da parte di investitori di paesi sviluppati nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel continente africano, che colpiscono gli agricoltori locali e che hanno un impatto devastante sulle donne e sui bambini, al fine di proteggerli dall'impoverimento, dalle carestie e dall'allontanamento forzoso dai loro villaggi e dalle loro terre; |
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11. |
sottolinea che l'abolizione degli incentivi pubblici alla produzione di biocarburanti derivati da colture alimentari e delle sovvenzioni è una delle soluzioni per combattere l'appropriazione indebita dei terreni; |
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12. |
ricorda che quando i diritti fondiari non sono sicuri e l'amministrazione è debole, le comunità locali sono esposte a rischi elevati in termini di insicurezza alimentare, di trasferimento e di sfratto di agricoltori e pastori; esorta, al proposito, gli Stati membri dell'UE a sostenere la capacità nazionale dei paesi in via di sviluppo di rafforzare i propri sistemi di amministrazione; |
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13. |
sottolinea il fatto che sia la convenzione internazionale sui diritti civili e politici sia il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconoscono il diritto all'autodeterminazione, definito come diritto di tutti i popoli di disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, e che entrambi asseriscono che nessuno possa essere privato dei propri mezzi di sussistenza; pone l'accento, al proposito, sul fatto che la negoziazione di locazioni o acquisizioni terriere su vasta scala deve comportare trasparenza, partecipazione adeguata e informata da parte delle comunità locali interessate dalle locazioni o acquisizioni fondiarie e una responsabilità nell'utilizzo delle entrate, che devono andare a beneficio della popolazione locale; |
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14. |
chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di verificare, in ambito ONU, l'impatto di tali acquisizioni sulla desertificazione delle terre agricole, sulla perdita del diritto di residenza e di proprietà e di accesso alle terre per le donne, in particolare per quelle sole e quelle che sono capofamiglia, sulla sicurezza alimentare e sul sostentamento loro e dei bambini e delle persone dipendenti; |
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15. |
sottolinea che gli accordi di investimento relativi ad acquisizioni o locazioni terriere su ampia scala devono tenere debitamente conto del diritto degli attuali utilizzatori delle terre nonché dei diritti dei lavoratori impiegati in aziende agricole; ritiene che gli obblighi degli investitori debbano essere chiaramente definiti e applicabili, ad esempio attraverso l'inclusione di meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto dei diritti umani; ritiene che tutti gli accordi fondiari debbano anche contemplare l'obbligo giuridico di vendere sul mercato locale una percentuale minima delle colture prodotte; |
Tabella di marcia per diritti fondiari sicuri, compresi i diritti di proprietà e gestione fondiaria sostenibile nei paesi in via di sviluppo
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16. |
evidenzia che la riforma fondiaria deve essere flessibile, adeguata alle condizioni locali, sociali e culturali, come le forme tradizionali di proprietà tribale, e incentrata sul conferimento di maggiori poteri ai soggetti più vulnerabili; |
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17. |
sottolinea che la coesistenza di regimi fondiari consuetudinari e di modelli coloniali imposti rappresenta uno dei principali motivi dell'endemica insicurezza fondiaria che caratterizza i paesi in via di sviluppo; sottolinea al proposito la necessità assoluta di riconoscere la legittimità dei regimi di proprietà consuetudinari che garantiscono diritti legali agli individui e alle comunità e impediscono espropri e abusi dei diritti fondiari, regimi che sono diffusi in particolare tra le comunità africane e le grandi popolazioni indigene dell'America latina; |
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18. |
evidenzia che l'ufficializzazione della sicurezza del regime di proprietà per gli occupanti degli immobili nelle aree urbane ha un effetto significativo sugli investimenti residui, con studi indicanti che la percentuale di ristrutturazione degli alloggi cresce di oltre il 66 %; |
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19. |
si complimenta con il Ruanda per i progressi compiuti in materia fondiaria che hanno permesso di registrare tutte le terre del paese in tempi notevolmente rapidi; |
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20. |
mette in guardia contro l'utilizzo di una strategia standard per il conseguimento della sicurezza fondiaria; sottolinea il fatto che i servizi di amministrazione fondiaria di tipo formale sono più efficaci quando sono forniti a livello locale; reputa che per consentire una tutela efficace dei diritti fondiari potrebbe quindi essere necessaria una riforma degli organismi fondiari statali centralizzati che deleghi le responsabilità alle istituzioni locali e consuetudinarie; ritiene che la registrazione fondiaria possa essere in seguito migliorata attraverso l'informatizzazione dei registri fondiari e dei sistemi catastali; |
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21. |
ricorda che l'agricoltura rimane una fonte essenziale di sostentamento, sussistenza e sicurezza alimentare per le comunità rurali; osserva tuttavia che i terreni sono oggetto di molteplici pressioni dovute alla crescita demografica, ai cambiamenti di destinazione delle terre, agli investimenti commerciali e al degrado ambientale provocato dalla siccità, dall'erosione del suolo e dall'esaurimento degli elementi nutritivi, nonché dalle calamità naturali e dai conflitti; ritiene, a tale proposito, che conseguire la sicurezza del regime di proprietà per le comunità rurali sia essenziale ai fini della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM); reputa che per affrontare tali sfide possano risultare utili diversi strumenti politici, i quali devono essere adattati alle condizioni locali; |
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22. |
ritiene che i funzionari governativi debbano innanzitutto individuare i regimi di gestione e proprietà fondiaria già esistenti e debbano, in secondo luogo, svilupparli a vantaggio dei soggetti poveri e dei gruppi vulnerabili; |
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23. |
confida che la decentralizzazione dell'amministrazione fondiaria possa conferire maggiori responsabilità alle comunità locali e ai singoli individui e richiama l'attenzione sull'esigenza di eliminare le pratiche corrotte imposte dai capi locali mediante accordi siglati con investitori stranieri nonché qualsiasi rivendicazione su singoli appezzamenti di terreno non registrati; |
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24. |
sottolinea che i cambiamenti di destinazione dei terreni non devono mai avere luogo senza il previo consenso libero e informato delle comunità locali interessate; ricorda che a norma del diritto internazionale, le popolazioni indigene sono beneficiarie di forme specifiche di tutela dei propri diritti; ribadisce, in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, che gli Stati devono predisporre meccanismi efficaci per la prevenzione e la correzione di qualsiasi azione che abbia lo scopo o l'effetto di espropriare i popoli indigeni dei loro terreni, territori o risorse; |
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25. |
osserva che in Africa la modesta percentuale dei terreni che risultano registrati (10 %) è protocollata con sistemi fallaci e obsoleti; sottolinea che, secondo le stime della Banca mondiale (5), le 27 economie che hanno modernizzato i propri registri negli ultimi sette anni hanno ridotto i tempi medi di trasferimento della proprietà del 50 %, incrementando così la trasparenza, riducendo la corruzione e semplificando la riscossione delle entrate; rimarca che una delle grandi priorità per la politica di sviluppo deve essere quella di istituire e migliorare i registri fondiari nei paesi in via di sviluppo; |
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26. |
ricorda che la sicurezza del regime di proprietà può essere salvaguardata sotto varie forme, a condizione che i diritti degli utilizzatori e dei proprietari dei terreni siano chiari: ricorda che oltre che con titoli formali, la sicurezza può essere conseguita attraverso contratti di locazione chiari e a lungo termine o con il riconoscimento formale dei diritti consuetudinari e degli insediamenti informali, con meccanismi di risoluzione delle controversie accessibili ed efficaci; invita l'UE a orientare il proprio sostegno a programmi di formazione e sviluppo delle capacità di gestione fondiaria con l'obiettivo di rendere sicuri i diritti di proprietà fondiaria per i soggetti poveri e i gruppi vulnerabili, anche attraverso la mappatura catastale, la registrazione, e sforzi volti a dotare gli istituti di formazione dei paesi in via di sviluppo delle risorse necessarie; |
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27. |
invita l'UE a dotare i tribunali dei paesi in via di sviluppo di maggiori capacità di applicazione efficace delle leggi sulla proprietà, di risoluzione delle controversie sui terreni e di gestione degli espropri nell'ambito di un approccio olistico, volto a consolidare i sistemi giudiziari e lo stato di diritto; |
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28. |
invita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione della riforma fondiaria, al fine, segnatamente, di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti interessati e di concerto con i programmi di sensibilizzazione, per il pieno rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte, in particolare dei soggetti poveri e vulnerabili; cita l'esempio del Madagascar e degli uffici fondiari locali, dove semplici iniziative locali hanno enormemente agevolato la registrazione dei titoli; |
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29. |
sottolinea come la realizzazione di valide politiche fiscali nei paesi in via di sviluppo attraverso una più efficace registrazione dei terreni e la definizione delle funzioni di valutazione determini un notevole aumento delle entrate annue derivanti dalle transazioni immobiliari, come è avvenuto in Thailandia, dove nell'arco di un decennio sono sestuplicate; |
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30. |
osserva che il riconoscimento formale dei diritti fondiari delle donne non si traduce automaticamente nell'effettiva attuazione di tali diritti; invita l'UE a prestare particolare attenzione, nei suoi programmi di riforma fondiaria, alla vulnerabilità delle donne ai cambiamenti della struttura familiare e alla misura in cui le donne possono far valere i loro diritti, nonché a garantire che, all'atto pratico, gli atti di famiglia riferiti a titoli fondiari rechino i nomi di entrambi i coniugi; |
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31. |
invita altresì la Commissione e gli Stati membri a garantire, nell’ambito delle rispettive politiche umanitarie e di sviluppo, che i paesi in via di sviluppo introducano misure legislative che promuovano l’uguaglianza di genere e, per quanto riguarda i diritti di proprietà, impediscano discriminazioni in base all’etnia, alla razza e allo stato civile e s'impegnino a eliminare i notevoli vincoli sociali, politici e culturali imposti all'acquisizione di diritti fondiari; |
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32. |
chiede alle delegazioni UE nei paesi in via di sviluppo di monitorare affinché il rispetto dei diritti di proprietà delle donne non vengano violati, evitando dunque il rischio di povertà ed esclusione sociale delle donne; |
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33. |
invita l'UE a sostenere gli sforzi intrapresi dai paesi in via di sviluppo per riformare i mercati degli affitti di terreni onde consentire ai soggetti poveri l'accesso alla terra e promuovere la crescita, evitando al contempo eccessive restrizioni sui mercati delle locazioni; |
Porre i diritti fondiari, compresi i diritti di proprietà, al centro della politica di sviluppo dell'UE
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34. |
sottolinea che le acquisizioni terriere su larga scala sono, fra l'altro, una conseguenza diretta della debole amministrazione fondiaria dei paesi in via di sviluppo; sottolinea che gli aiuti dell'UE devono contribuire a sviluppare la capacità istituzionale necessaria per concedere diritti fondiari sicuri in modo da contrastare la ricerca di rendite e l'inerzia burocratica, nonché le pratiche corrotte e irresponsabili; |
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35. |
elogia la partecipazione dell'UE alle iniziative globali relative alla gestione fondiaria; sottolinea il fatto che, quale principale attore per lo sviluppo al mondo, l'UE ha la capacità di potenziare il suo approccio attualmente limitato in termini di portata e visibilità, nella prospettiva di affrontare le problematiche della proprietà fondiaria; |
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36. |
osserva che, oltre a migliorare i sistemi basati sul diritto di proprietà nei paesi in via di sviluppo, l'UE deve puntare a garantire che i singoli individui abbiano accesso a regimi di protezione sociale e assicurativi che tutelino la loro sussistenza e i loro beni in caso di calamità o crisi; |
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37. |
chiede che siano attuate le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste; |
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38. |
esorta la Commissione a istituire una linea di bilancio ben definita, passando da una prospettiva su piccola scala a una riforma dell'amministrazione fondiaria a lungo termine, nell'ottica di razionalizzare il regime di proprietà; |
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39. |
sottolinea che la sfida di garantire diritti fondiari sicuri a sfollati e rifugiati potrebbe diventare più complessa per effetto dei cambiamenti climatici; esorta pertanto l'UE, in tale contesto, a potenziare, nel quadro della risposta umanitaria e di sviluppo alle calamità o ai conflitti civili, la propria assistenza in materia di inclusione dei diritti fondiari, affinché le politiche fondiarie garantiscano diritti fondiari sicuri ai diversi gruppi etnici, sociali o generazionali in modo equo; |
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40. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere i diritti delle donne, il loro accesso ai terreni, alla successione, al credito e al risparmio nelle situazioni postbelliche, in particolare nei paesi in cui i diritti di proprietà delle donne non sono giuridicamente vincolanti e non sono socialmente accettati e dove leggi caratterizzate da pregiudizi di genere, comportamenti tradizionali nei confronti delle donne e gerarchie sociali dominate dagli uomini impediscono alle donne di ottenere diritti uguali e giusti; invita l'Unione a promuovere la partecipazione su questo tema della nuova organizzazione delle donne delle Nazioni Unite. |
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41. |
accoglie con favore la «Land Transparency Initiative» (iniziativa sulla trasparenza fondiaria) lanciata dal G8 nel giugno 2013, in base all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e il riconoscimento del fatto che la trasparenza relativa alla proprietà di imprese e terreni, unita alla sicurezza dei diritti di proprietà e alla presenza di istituzioni forti, è essenziale per la riduzione della povertà; sottolinea, tuttavia, che è necessario intensificare gli sforzi per facilitare l'attuazione di una riforma fondiaria efficiente; |
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42. |
ribadisce l'impegno dell’UE nella riduzione della povertà a livello globale nell'ambito dello sviluppo sostenibile e riafferma che l'UE deve introdurre una forte componente di genere in tutte le sue politiche e prassi nell’ambito delle sue relazioni con i paesi in via di sviluppo (6); |
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43. |
sottolinea che è necessario il consolidamento delle politiche atte ad assicurare un accesso alla proprietà per le donne nei paesi in via di sviluppo pari a quello degli uomini; ritiene che tale ottica deve essere seguita nei programmi nazionali e deve essere accompagnata dai necessari meccanismi di sostegno finanziario (ad esempio risparmio, credito, microcredito e assicurazione); è altresì persuaso che queste politiche più solide porteranno al rafforzamento del ruolo delle donne, delle ONG e promuoveranno l'imprenditoria femminile; ritiene che miglioreranno l'alfabetizzazione giuridica e finanziaria delle donne, sosterranno l’istruzione femminile, aumenteranno la divulgazione e l'accessibilità delle informazioni e istituiranno servizi di sostegno giuridico e di formazione alla sensibilità di genere per i prestatori di servizi finanziari; |
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44. |
invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare attivamente, nell’ambito dei propri interventi di aiuto allo sviluppo, a favore dell’imprenditoria femminile e del diritto di proprietà delle donne, quale strumento atto a incrementare l’indipendenza economica delle donne dai propri coniugi, nonché a rafforzare le economie dei paesi interessati; |
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45. |
ricorda che il 15 ottobre ricorre la Giornata mondiale dedicata alla donna rurale e invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione nei paesi in via di sviluppo; |
o
o o
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della Banca mondiale, all'Associazione delle nazioni del sudest asiatico, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. |
(1) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 75.
(2) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), The State of Food and Agriculture, 5, pag. 2009.
(3) USAID Etiopia, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land
(4) http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
(5) 2012b. Doing Business in a More Transparent World" (Doing Business 2012: fare affari in un mondo più trasparente), Washington, D.C. Banca mondiale.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/235 |
P7_TA(2014)0251
Coerenza delle politiche per lo sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla relazione 2013 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (2013/2058(INI))
(2017/C 378/27)
Il Parlamento europeo,
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visti i paragrafi 9 e 35 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» (1), |
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visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale ribadisce che l'Unione deve tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, |
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— |
viste le conclusioni successive del Consiglio, le relazioni biennali della Commissione e le risoluzioni del Parlamento europeo relative alla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), in particolare la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulla relazione dell'Unione 2011 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (2), |
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— |
visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e sull'emancipazione femminile nello sviluppo 2010-2015 (SEC(2010)0265) e le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, in cui si approva il relativo piano d'azione dell'UE, |
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visto il documento di lavoro della Commissione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo nel 2013 (SWD(2013)0456), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0161/2014), |
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A. |
considerando che il quadro strategico e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia adottati nel 2012 affermano che l'UE opererà a favore dei diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni; |
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B. |
considerando che una visione europea basata sulla solidarietà — che non crei ambiguità fra la povertà «interna» e quella al di là delle frontiere dell'Unione — è l'unica idonea a superare i conflitti di interesse fra le diverse politiche dell'Unione e a conciliarle con gli imperativi di sviluppo; |
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C. |
considerando che la CPS è ormai riconosciuta come un obbligo e ritenuta uno strumento di politica globale e un processo volto a integrare le molteplici dimensioni dello sviluppo in tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche; |
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D. |
considerando che le politiche dell'Unione, avendo tutte un impatto esterno, devono essere concepite per soddisfare a medio termine le esigenze sostenibili dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne la lotta contro la povertà, la garanzia della sicurezza sociale e di un reddito dignitoso, la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché dei diritti economici e ambientali; |
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E. |
considerando che la CPS deve fondarsi sul riconoscimento del diritto di un paese o di una regione di definire in modo democratico le proprie politiche, priorità e strategie per garantire i mezzi di sostentamento alla propria popolazione; |
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F. |
considerando che l'Unione deve assumere un'autentica funzione di guida in materia di promozione della CPS; |
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G. |
considerando che l'attuale quadro europeo di sviluppo non dispone di meccanismi efficaci per prevenire o porre rimedio alle incoerenze derivanti dalle politiche perseguite dall'Unione; |
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H. |
considerando che il Parlamento europeo, pur avendo compiuto progressi in termini di monitoraggio delle politiche che hanno un forte impatto sullo sviluppo, ha ancora molta strada da fare per garantire una coerenza ottimale ed evitare alcune incongruenze, onde assumere pienamente il ruolo istituzionale che gli compete; |
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I. |
considerando che, nel quadro del «post-2015», la CPS deve basarsi su un'azione incentrata su responsabilità comuni ma differenziate, propizie a un dialogo politico inclusivo; |
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J. |
considerando l'insegnamento tratto dall'esperienza dei paesi OCSE, e in particolare il lavoro dell'unità CPS all'interno del suo segretariato generale; |
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K. |
considerando che il coordinamento delle politiche per lo sviluppo e dei programmi di aiuti degli Stati membri dell'UE costituisce una parte importante dell'agenda della CPS; che, secondo le stime, ogni anno si potrebbero risparmiare fino a 800 milioni di EUR riducendo i costi delle transazioni se l'UE e i suoi Stati membri concentrassero il loro impegno in termini di aiuti su meno paesi e attività; |
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L. |
considerando che l'efficacia della politica per lo sviluppo dell'UE è ostacolata dalla frammentazione e dalla duplicazione delle politiche e dei programmi di aiuto negli Stati membri; che un approccio a livello UE più coordinato ridurrebbe l'onere amministrativo e i relativi costi; |
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M. |
considerando che la relazione dell'UNFPA (United Nations Population Fund) dal titolo «Relazione globale CIPS oltre il 2014» lanciata il 12 febbraio 2014 sottolinea che la protezione delle donne e adolescenti vittime di violenza deve essere una priorità dell'agenda internazionale dello sviluppo; |
Operatività della CPS
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1. |
propone l'istituzione di un meccanismo di arbitrato, affidato al presidente della Commissione europea, al fine di garantire la CPS e che, in caso di discrepanze tra le varie politiche comunitarie, spetti al presidente della Commissione assumersi la piena responsabilità politica in materia di grandi orientamenti e decidere in conformità con gli impegni assunti dall'Unione in materia di CPS; ritiene che, dopo una fase di identificazione dei problemi, si potrebbe prevedere una riforma delle procedure decisionali all'interno dei servizi della Commissione e a livello di cooperazione interservizi; |
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2. |
invita l'Unione europea, gli Stati membri e le rispettive istituzioni partner a provvedere affinché il nuovo quadro «post-2015» comprenda un obiettivo CPS che permetta di sviluppare indicatori affidabili per misurare i progressi dei paesi donatori e dei paesi partner e di valutare l'impatto delle diverse politiche sullo sviluppo applicando, in particolare, una «ottica CPS» alle questioni fondamentali, come la crescita demografica, la sicurezza alimentare globale, i flussi finanziari illeciti, la migrazione, il clima e la crescita verde; |
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3. |
sottolinea l'importanza del ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna nell'attuazione della CPS, in particolare il ruolo delle delegazioni dell'UE in materia di monitoraggio, osservazione e facilitazione delle consultazioni e del dialogo con le parti interessate e i paesi partner sugli impatti delle politiche dell'UE nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che è necessaria una discussione più ampia con tutte le parti interessate, come le ONG e le organizzazioni della società civile (OSC); |
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4. |
deplora il tipo di documento SWD(2013)0456 presentato dalla Commissione, un semplice documento di lavoro che, a differenza della comunicazione inizialmente prevista dopo il documento di lavoro del 2011, non richiede l'approvazione del collegio dei commissari, il che è paradossale per un testo relativo ad un argomento così politico come la CPS; |
|
5. |
invita la Commissione a mantenere il suo impegno nel settore dello sviluppo e dei diritti umani e ricorda il ruolo di questi ultimi in termini di leadership e di coordinamento delle politiche dell'Unione; ritiene che la Commissione debba promuovere attivamente una visione coerente e moderna dello sviluppo umano, onde realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e onorare gli impegni presi; |
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6. |
chiede alla Commissione di commissionare periodicamente valutazioni ex post indipendenti dell'impatto delle politiche chiave sullo sviluppo, come chiesto dal Consiglio; sottolinea l'esigenza di migliorare il sistema di valutazione d'impatto della Commissione facendovi figurare in modo esplicito la CPS e garantendo che lo sviluppo diventi un quarto elemento centrale dell'analisi, oltre all'impatto economico, sociale e ambientale; |
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7. |
sottolinea l'esigenza di predisporre un'idonea didattica sul modo di integrare la CPS nei diversi settori di azione politica, visto che essa è l'elemento chiave per sensibilizzare maggiormente i cittadini europei nell'ambito del «2015 — Anno europeo per lo sviluppo»; chiede alla Commissione e al SEAE di offrire una formazione specifica sulla CPS e sull'impatto sullo sviluppo al personale dei servizi non dedicati allo sviluppo; |
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8. |
conferma l'esigenza di nominare un relatore permanente sull'agenda di sviluppo per «il post-2015», che dovrebbe anche garantire che la CPS sia debitamente presa in considerazione; |
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9. |
sottolinea l'importante ruolo che il Parlamento europeo potrebbe svolgere nel processo di promozione della CPS, riconoscendo ad essa priorità nelle agende parlamentari, moltiplicando le riunioni fra commissioni e parlamenti in materia di CPS, promuovendo il dialogo sulla CPS con i paesi partner e favorendo lo scambio di opinioni con la società civile; rammenta che le riunioni annuali strutturate tra i parlamenti nazionali degli Stati membri e il Parlamento europeo rappresentano uno strumento importante per rafforzare la CPS e il coordinamento; |
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10. |
sottolinea l'esigenza di istituire un meccanismo indipendente in seno all'Unione per raccogliere e trattare in modo formale le denunce presentate da cittadini o da comunità interessate dalle politiche dell'Unione; |
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11. |
sottolinea l'esigenza che la CPS garantisca la partecipazione attiva della società civile, incluse le associazioni femminili, l'emancipazione femminile nei processi decisionali nonché un pieno coinvolgimento di esperti di genere; |
Settori di azione prioritaria
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12. |
chiede che la gestione dei flussi migratori sia coerente con le politiche di sviluppo dell'UE e dei paesi partner; ritiene che ciò richieda una strategia che affronti le circostanze politiche, socio-economiche e culturali e miri a rivitalizzare le relazioni globali dell'Unione con i paesi confinanti; sottolinea, inoltre, l'importanza di affrontare le questioni relative all'integrazione sociale e professionale dei migranti e alla cittadinanza, lavorando in collaborazione con i paesi di origine e di transito; |
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13. |
sottolinea che il commercio e lo sviluppo non vanno sempre a braccetto; ritiene che i paesi in via di sviluppo dovrebbero procedere ad aperture selettive dei propri mercati; sottolinea l'importanza della responsabilità sociale e ambientale del settore privato e ritiene che la liberalizzazione del commercio non debba trascurare requisiti sociali e ambientali, come le norme dell'OIL; ricorda l'esigenza di includere questi riferimenti negli accordi dell'OMC onde evitare il dumping sociale e ambientale; |
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14. |
ricorda al proposito che il costo dell'integrazione di queste norme è di gran lunga inferiore rispetto alle ripercussioni in materia di tutela sociale, di salute e di speranza di vita derivanti dal mancato rispetto di queste norme; |
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15. |
accoglie con favore il fatto che l'importanza dei piccoli agricoltori nella lotta alla fame sia riconosciuta dall'UE e chiede una valutazione sistematica dell'impatto delle politiche europee nel settore dell'agricoltura, del commercio e dell'energia, compresa la politica UE in materia di biocarburanti, che possono avere effetti negativi sui paesi in via di sviluppo; |
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16. |
ribadisce che occorre dedicare maggiore attenzione alla massimizzazione delle sinergie tra le politiche dell'UE sul cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo dell'UE, soprattutto in termini di strumenti e risorse utilizzati e vantaggi derivanti dallo sviluppo collaterale e/o dall'adeguamento al cambiamento climatico; |
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17. |
ritiene che la sfida del cambiamento climatico debba essere affrontata con riforme strutturali e chiede una valutazione sistematica dei rischi connessi con il cambiamento climatico in tutti gli aspetti della pianificazione politica e del processo decisionale, anche in settori legati al commercio, all'agricoltura e alla sicurezza alimentare; chiede che i risultati di questa valutazione siano utilizzati nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo 2014-2020 per formulare documenti di strategia nazionale e regionale chiari e coerenti; |
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18. |
ritiene che, pur riconoscendo l'attenzione rivolta a diversi aspetti della CPS, l'UE debba prendere misure concrete per combattere l'evasione fiscale e contrastare i paradisi fiscali; invita la Commissione a includere inoltre nella relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa concernente le materie prime informazioni sull'impatto dei nuovi accordi, programmi e iniziative sui paesi in via di sviluppo ricchi di risorse; |
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19. |
riconosce l'elevato livello di responsabilità incombente all'UE nel garantire che le sue attività di pesca si basino sulle stesse norme in termini di sostenibilità ecologica e sociale e trasparenza all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione; rileva che tale coerenza richiede un coordinamento sia all'interno della Commissione stessa che tra la Commissione e i governi dei singoli Stati membri; |
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20. |
ricorda in particolare il suo impegno a evitare che il finanziamento di infrastrutture energetiche su vasta scala abbia negative ripercussioni sociali e ambientali; |
o
o o
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0399.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/239 |
P7_TA(2014)0252
Priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (2014/2612(RSP))
(2017/C 378/28)
Il Parlamento europeo,
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visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, |
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vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani (CDU), |
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viste la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, e le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU in materia, |
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viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visti il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati in occasione della 3179a riunione del Consiglio «Affari esteri» del 25 giugno 2012, |
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vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 13 giugno 2012, sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (1), |
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU) nonché sulle priorità del Parlamento in tale contesto, in particolare quella del 7 febbraio 2013 (2), |
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viste le sue risoluzioni urgenti su questioni concernenti i diritti umani, |
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vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri», del 10 febbraio 2014, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani, |
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visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 5, nonché gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea, |
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— |
viste le prossime sessioni del CDU del 2014, in particolare la 25a sessione ordinaria che si terrà dal 3 al 28 marzo 2014, |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani non solo sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea, ma costituiscono altresì una delle pietre angolari dell'unità e dell'integrità europee; |
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B. |
considerando che la credibilità dell'UE in seno al CDU sarà rafforzata grazie a una maggiore coerenza tra le sue politiche interne ed esterne in materia di diritti dell'uomo; |
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C. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero non solo ambire a formulare apertamente una posizione comune contro le violazioni dei diritti umani, al fine di ottenere i migliori risultati possibili, ma anche, in tale contesto, continuare a rafforzare la cooperazione migliorando altresì le modalità organizzative e il coordinamento tra gli Stati membri e tra le istituzioni dell'UE; |
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D. |
considerando che il Consiglio «Affari esteri» dell'UE del 10 febbraio 2014 ha fissato le sue priorità in vista della 25a sessione ordinaria del CDU e della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite (terzo comitato); che tra tali priorità figurano Siria, Repubblica popolare democratica di Corea, Iran, Sri Lanka, Myanmar/Birmania, Bielorussia, Repubblica centrafricana, Sud Sudan, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Mali e Sudan; che le priorità tematiche annunciate dal Consiglio «Affari esteri» comprendono: pena di morte, libertà di religione o di credo, diritti delle donne e dei bambini, programma mondiale dopo il 2015, libertà di opinione e di espressione, libertà di associazione e di riunione, cooperazione delle organizzazioni non governative (ONG) con gli organismi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani, tortura, questioni LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali), razzismo, popoli indigeni, diritti economici, sociali e culturali, imprese e diritti umani nonché sostegno agli organismi e meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; |
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E. |
considerando che, il 25 luglio 2012, è stato nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani il cui ruolo è quello di migliorare l'efficacia e la visibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani e di contribuire all'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia; |
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F. |
considerando che, nell'ottobre 2013, si è proceduto all'elezione, effettiva dal 1o gennaio 2014, di 14 nuovi membri del CDU, ossia Algeria, Cina, Cuba, Francia, Maldive, Messico, Marocco, Namibia, Arabia Saudita, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Vietnam, Russia e Regno Unito; che ora sono nove gli Stati membri dell'UE che fanno parte del CDU; |
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G. |
considerando che il tema prioritario della 58a sessione della Commissione sulla condizione femminile saranno le sfide e i risultati raggiunti nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio per le donne e le ragazze; |
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H. |
considerando che la corruzione nei settori pubblico e privato pone in essere e aggrava disuguaglianze e discriminazioni per quanto riguarda l'equa fruizione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; che è dimostrato che gli atti di corruzione e le violazioni dei diritti umani implicano abusi di potere, mancata assunzione di responsabilità e varie forme di discriminazione; |
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I. |
considerando che la ratifica dei due emendamenti di Kampala allo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) da parte degli Stati e l'attivazione della giurisdizione della CPI sul reato di aggressione offriranno un ulteriore contributo in vista della fine dell'impunità per chi commette il reato in questione; |
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1. |
accoglie favorevolmente le priorità fissate dal Consiglio in vista della 25a sessione ordinaria del CDU; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento in sede di promozione delle priorità dell'UE nell'ambito del CDU; |
Attività del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani
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2. |
riafferma la propria convinzione che le elezioni al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite debbano essere competitive e si dichiara contrario all'organizzazione di elezioni prive di competizione da parte di gruppi regionali; ribadisce l'importanza dei requisiti in materia di impegno e risultati nell'ambito dei diritti dell'uomo, necessari per entrare a far parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite; esorta inoltre gli Stati membri a insistere su detti requisiti in sede di definizione dei candidati per cui intendono votare; sottolinea che i membri del CDU sono tenuti a mantenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani; ribadisce l'importanza di criteri solidi e trasparenti per la reintegrazione dei membri sospesi; |
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3. |
esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani perpetrate in alcuni dei paesi membri neoeletti del CDU, tra cui Algeria, Cina, Cuba, Marocco, Russia, Arabia Saudita e Vietnam; |
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4. |
considerando che il Kazakhstan è attualmente uno dei 47 membri del CDU, che la situazione dei diritti umani si è ancora deteriorata nel paese dopo la repressione feroce delle forze dell'ordine contro manifestanti pacifici e lavoratori del settore petrolifero, delle loro famiglie e dei loro sostenitori a Zhanaozen il 16 dicembre 2011 che, stando a dati ufficiali, ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di più di 100 persone; chiede al CDU di dare esecuzione immediata all'appello di Navi Pillay, Alto Commissario per i diritti umani, effettuando un'inchiesta internazionale indipendente sugli assassinii di lavoratori del settore petrolifero; chiede al Kazakhstan, in qualità di membro del CDU, di garantire i diritti umani, di abrogare l'articolo 164 del suo codice penale sull'«incitamento alla discordia sociale» e di porre fine alla repressione e agli oneri amministrativi contro i media indipendenti, di liberare i prigionieri politici, tra cui l'avvocato dei difensori dei diritti umani Vadim Kuramshin, il militante sindacale Roza Tuletaeva, l'oppositore politico Vladimir Kozlow e di sospendere qualsiasi richiesta di estradizione per gli oppositori politici; |
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5. |
rimane contrario al «voto in blocco» (bloc voting) in seno al CDU; esorta i paesi membri del CDU a mantenere la trasparenza per quanto riguarda i loro voti; |
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6. |
deplora il fatto che il margine di interazione tra la società civile e il CDU sia sempre più esiguo e che le opportunità offerte alle ONG per intervenire in tali sessioni siano minori; esorta l'UE e il CDU a garantire che la società civile possa contribuire quanto più possibile alla 25a sessione del CDU, nonché al processo di revisione periodica universale e ad altri meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, senza temere rappresaglie dopo aver fatto ritorno nel paese d'origine; condanna i riferiti atti di rappresaglia ed esorta il SEAE e gli Stati membri a garantire che si indaghi su tali casi in modo sistematico; |
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7. |
elogia l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Navi Pillay per i continui sforzi profusi nel processo di rafforzamento degli organismi previsti dai trattati; ribadisce fermamente il carattere multilaterale degli organismi stessi e pone l'accento sulla necessità di un costante coinvolgimento della società civile nei processi di cui trattasi; sottolinea inoltre che l'indipendenza e l'efficacia degli organismi in questione devono essere mantenute e potenziate; |
Questioni specifiche per paese
Siria
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8. |
ribadisce la sua ferma condanna alle diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte del regime siriano, compresi tutti gli atti di violenza, le torture sistematiche e le esecuzioni dei prigionieri; condanna tutti gli abusi in materia di diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario commessi dai gruppi armati che si oppongono al regime; esprime seria preoccupazione per le gravi ripercussioni dei tre anni di conflitto sulla popolazione civile nonché per il continuo deterioramento della situazione umanitaria nel paese e nella regione; invita tutti i soggetti armati a porre immediatamente fine alle violenze in Siria; sostiene pienamente i recenti cicli negoziali avviati sulla base della dichiarazione di Ginevra, che dovrebbero costituire il primo passo in un processo che condurrà alla soluzione politica e democratica del conflitto, così da agevolare una transizione democratica, guidata dalla Siria stessa, che risponda alle legittime aspirazioni del popolo siriano; |
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9. |
esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto, e in particolare il regime siriano, a garantire un accesso transfrontaliero sicuro e incondizionato agli aiuti umanitari inviati dalla comunità internazionale e a mantenere la promessa di consentire a donne e bambini di lasciare le città assediate quali, ad esempio, Homs e il campo profughi di Yarmouk; accoglie con favore la risoluzione 2139 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 22 febbraio 2014, che invita a consentire ai convogli di aiuti umanitari l'accesso in tutto il paese al fine di alleviare le sofferenze della popolazione civile, e chiede una sua rapida attuazione; invita a rilasciare gli attivisti pacifici detenuti dal governo e gli ostaggi civili trattenuti dai gruppi armati; |
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10. |
sottolinea che, alla luce della portata senza precedenti della crisi, è necessario che l'Unione e la comunità internazionale nel suo insieme provvedano in via prioritaria ad alleviare le sofferenze di milioni di siriani che necessitano di beni e servizi di base; ricorda agli Stati membri dell'UE le loro responsabilità umanitarie nei confronti dei rifugiati siriani e osserva che non devono più ripetersi tragedie come quella di Lampedusa; esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire aiuti ai rifugiati che fuggono dal conflitto; osserva che, nella sua risoluzione del 9 ottobre 2013, il Parlamento ha incoraggiato gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti assicurando un ingresso sicuro nell'Unione al fine di ammettere temporaneamente i siriani, anche mediante il reinsediamento al di sopra delle quote nazionali esistenti e l'ammissione per motivi umanitari; |
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11. |
ribadisce il suo invito al SEAE e agli Stati membri affinché alla situazione in Siria continui ad essere accordata la massima priorità nel quadro delle Nazioni Unite, in particolare in seno al CDU; |
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12. |
sottolinea che lasciar morire deliberatamente di fame i civili e attaccare le strutture sanitarie è vietato dal diritto internazionale e sarà considerato crimine di guerra; ribadisce l'importanza di garantire la responsabilità a tutti i livelli; elogia in tale contesto l'attività della commissione d'inchiesta indipendente sulla Siria, compresa la sua ultima relazione che sarà discussa in seno al CDU, e invita tale commissione d'inchiesta ad indagare sulle recenti notizie, che comprendono migliaia di fotografie riguardanti casi di tortura che sarebbero stati perpetrati dall'esercito siriano; rinnova l'appello al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché deferisca la situazione in Siria alla Corte penale internazionale ai fini di un'indagine formale; chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di intraprendere azioni tangibili in questa direzione; |
Egitto
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13. |
condanna le violazioni dei diritti umani perpetrate in Egitto, tra cui le molestie e la detenzione di giornalisti, attivisti della società civile e dell'opposizione, nonché l'uso eccessivo della forza che ha provocato la morte di un elevato numero di civili, ad esempio in occasione del terzo anniversario della rivoluzione e nei giorni intorno al referendum di gennaio 2013; esorta le autorità egiziane a garantire che si svolgano indagini complete, trasparenti e indipendenti sulla morte dei civili, al fine di chiamare i responsabili a risponderne; condanna il fatto che decine di migliaia di egiziani siano detenuti e repressi, compresi i Fratelli musulmani, descritti come un'organizzazione terroristica, il che ostacola la possibilità di portare avanti il processo di riconciliazione inclusiva necessario alla stabilità e allo sviluppo del paese; invita il CDU a condannare tali violazioni dei diritti umani, a monitorare eventuali indagini condotte e a prendere in considerazione la possibilità di avviare indagini proprie in assenza di progressi da parte delle autorità egiziane; sottolinea l'importanza di aprire tempestivamente un Ufficio regionale dell'Alto commissario per i diritti umani al Cairo, come concordato con le autorità egiziane; |
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14. |
prende atto della nuova costituzione egiziana; osserva il riferimento all'indipendenza delle questioni religiose cristiane ed ebraiche e riconosce i progressi compiuti riguardo alla libertà di religione; valuta positivamente il fatto che la costituzione menzioni un governo civile e l'uguaglianza di tutti i cittadini, prevedendo tra l'altro un miglioramento dei diritti delle donne, la garanzia dei diritti dei bambini, il divieto di tortura in ogni forma o manifestazione, il divieto e la criminalizzazione di qualunque forma di schiavitù, nonché l'impegno a rispettare i trattati internazionali in materia di diritti umani sottoscritti dall'Egitto; deplora fortemente il livello di potere che la costituzione lascia nelle mani dell'esercito e dei tribunali militari; |
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15. |
esprime preoccupazione per il fatto che migliaia di persone, principalmente profughi provenienti da Eritrea e Somalia, tra cui molte donne e bambini, perdano la vita, scompaiano o vengano sequestrate e tenute in ostaggio a scopo di estorsione, vengano torturate, sfruttate a scopo sessuale o uccise ai fini del traffico di organi da parte di trafficanti di esseri umani nella zona del Sinai; ricorda, in tale contesto, che l'articolo 89 della nuova costituzione sancisce che tutte le forme di schiavitù, oppressione, sfruttamento forzato ai danni di esseri umani, il commercio sessuale e altre forme di tratta di esseri umani sono vietati e considerati reato in Egitto; |
Libia
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16. |
invita all'adozione, in occasione della prossima sessione del CDU, di una risoluzione sulla base della relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani che rafforzi il mandato di quest'ultimo per monitorare la situazione dei diritti umani e le sfide che la Siria è chiamata ad affrontare nonché riferire al CDU in merito; esprime preoccupazione per le detenzioni illegali legate al conflitto e la pratica della tortura e delle uccisioni extragiudiziali, e accoglie con favore in tale contesto le raccomandazioni della missione di sostegno delle Nazioni Unite sulla tortura; esprime preoccupazione per gli attacchi mirati a coloro che lavorano nell'ambito dei mezzi di informazione e invita a tutelare il pluralismo dei media e la libertà di espressione; esorta a fornire sostegno ai fini della risoluzione del conflitto e della riconciliazione nazionale; |
Tunisia
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17. |
accoglie con favore il fatto che il 26 gennaio 2014 la Tunisia abbia adottato una nuova costituzione, che potrebbe fungere da fonte di ispirazione per i paesi della regione e oltre; incoraggia le autorità tunisine a condurre elezioni inclusive, trasparenti e credibili nel corso di quest'anno; |
Marocco
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18. |
invita il Marocco, in quanto nuovo membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, a proseguire i negoziati per una soluzione pacifica e duratura del conflitto del Sahara occidentale, e ribadisce il diritto del popolo saharawi all'autodeterminazione, che dovrebbe essere decisa attraverso un referendum democratico, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite; |
Palestina
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19. |
plaude alla partecipazione della Palestina quale Stato non membro osservatore delle Nazioni Unite a partire dal novembre 2012; ribadisce il suo appoggio in tal senso; prende atto dell'appoggio espresso dall'Unione all'adesione a pieno titolo della Palestina alle Nazioni Unite come elemento di una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese; riafferma che l'UE non accetterà alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967, anche riguardo a Gerusalemme, che non sia concordato dalle parti; conviene, a tale proposito, con le conclusioni del Consiglio dell'UE sul processo di pace in Medio Oriente, del 16 dicembre 2013, che deplorano la continua espansione degli insediamenti israeliani, i quali violano il diritto internazionale e costituiscono un ostacolo alla pace; deplora le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità palestinesi nonché l'incessante lancio di razzi da Gaza verso Israele; |
Israele
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20. |
si compiace per la ripresa delle relazioni da parte di Israele con il CDU e per l'imminente adozione di una relazione sul secondo ciclo del riesame periodico universale concernente tale paese; invita le autorità israeliane a cooperare con tutte le procedure speciali, compreso il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori occupati; appoggia le conclusioni delle relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite e dell'Alto commissario per i diritti umani in relazione a Israele e ai Territori palestinesi occupati e invita Israele ad applicare le raccomandazioni della missione internazionale d'inchiesta indipendente sulle implicazioni degli insediamenti israeliani per i diritti umani del popolo palestinese; esprime la sua viva preoccupazione per i presunti casi di detenzione per motivi politici di minori in penitenziari israeliani; |
Bahrein
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21. |
esprime preoccupazione per la situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione politica in Bahrein; plaude alla dichiarazione sul Bahrein resa nel settembre 2013 in seno al CDU e firmata da tutti gli Stati membri dell'Unione; chiede l'immediato rilascio senza condizioni di tutti i prigionieri di coscienza, attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani e manifestanti pacifici; invita gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi perché sia adottata, nel corso della prossima sessione del CDU, una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Bahrein incentrata sulla realizzazione degli impegni assunti dal paese nel corso del processo del riesame periodico universale nonché sull'attuazione delle raccomandazioni, comprese quelle relative ai difensori dei diritti umani, formulate dalla commissione d'inchiesta indipendente e accolte con favore dal re del Bahrein; |
Arabia Saudita
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22. |
chiede all'Arabia Saudita, in qualità di membro neoeletto del CDU, di tenere conto delle raccomandazioni della 17a sessione del gruppo di lavoro sul riesame periodico universale che invitano a: porre fine a tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna nella legislazione e nella pratica, consentendo a tutte le donne di partecipare alla società a pieno titolo e su un piano di parità; adottare tutte le misure necessarie per combattere la violenza domestica e garantire che le vittime abbiano accesso a meccanismi di tutela e di ricorso; applicare una legge che vieti tutti i matrimoni precoci e forzati con minori, e che fissi a 18 anni l'età minima legale per il matrimonio; adottare leggi a tutela delle libertà di associazione, espressione, riunione pacifica e religione; imporre una moratoria sulla pena di morte in vista della sua definitiva abolizione; consentire la registrazione di ONG attive nel settore dei diritti umani e ratificare gli strumenti essenziali in materia di diritti dell'uomo; |
Iran
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23. |
plaude alla risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, adottata dal CDU nel marzo 2013, e alla proroga del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran; riafferma il suo sostegno alla prosecuzione del mandato e invita l'Iran a consentire l'ingresso nel paese del relatore speciale delle Nazioni Unite in quanto fondamentale passo verso l'apertura di un dialogo atto a valutare la situazione dei diritti umani in Iran; ribadisce la sua condanna della pena di morte in Iran e del significativo aumento delle esecuzioni, come testimoniano le 40 impiccagioni eseguite nelle prime due settimane del 2014, nonché della persistente violazione del diritto alla libertà di credo; prende atto dei primi segnali di progresso mostrati dal governo iraniano in merito ai diritti umani, compreso il rilascio di prigionieri politici; invita l'UE e il CDU a continuare a seguire da vicino la situazione dei diritti dell'uomo e a garantire che questi ultimi continuino a costituire una priorità fondamentale in tutte le relazioni con il governo iraniano; |
Russia
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24. |
condanna risolutamente le leggi sugli «agenti stranieri» in Russia in quanto strumento utilizzato per vessare le ONG ricorrendo a incursioni negli uffici, ammende e altri metodi intimidatori; invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere la pressione sulla Russia, sia in seno al CDU che in altre sedi, affinché ponga fine alle evidenti violazioni delle libertà di espressione e di associazione descritte; esprime forti preoccupazioni per le altre violazioni dei diritti umani tuttora perpetrate in Russia, ad esempio la repressione dei mezzi di informazione, le leggi discriminatorie nei confronti delle minoranze sessuali, la violazione del diritto di riunione e la mancanza di una magistratura indipendente; |
Bielorussia
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25. |
ribadisce il proprio appoggio al relatore speciale del CDU sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia; chiede che il mandato del relatore speciale, una volta giunto a scadenza nel giugno 2014, sia prorogato per un altro anno; plaude alla risoluzione sulla Bielorussia adottata nel giugno 2013 e al fatto che si continua a prendere coscienza delle significative violazioni dei diritti umani perpetrate nel paese nonché a riservare attenzione alle stesse; esorta vivamente il SEAE e gli Stati membri a mantenere la pressione sulla Bielorussia per quanto riguarda i diritti umani; |
Uzbekistan
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26. |
plaude al risultato del riesame periodico universale dell'Uzbekistan; giudica deplorevole il perdurante rifiuto del governo dell'Uzbekistan di accogliere le richieste di visita avanzate nel quadro delle procedure speciali del CDU; esorta gli Stati membri ad adoperarsi per creare un meccanismo di controllo specifico a livello di CDU in merito alla situazione dei diritti umani in Uzbekistan; |
Repubblica centrafricana
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27. |
ribadisce la sua profonda preoccupazione per la situazione nella Repubblica centrafricana; invita la comunità internazionale a sostenere con urgenza l'appello umanitario delle Nazioni Unite, i cui finanziamenti sono gravemente insufficienti, e chiede che sia migliorata la situazione della sicurezza al fine di garantire l'accesso all'assistenza umanitaria per la popolazione; auspica che il rapido dispiegamento della missione dell'UE nel quadro della sua politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) contribuisca in futuro a migliorare la situazione in loco; plaude alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2136 (2014), alla risoluzione del CDU, alla sua sessione speciale sulla situazione nella Repubblica centrafricana del 20 gennaio 2014 e alla nomina di un esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani nel paese; esorta il nuovo presidente ad interim Samba-Panza ad adoperarsi con ogni mezzo per porre fine alle violenze e placare le tensioni settarie nel paese; |
Repubblica democratica del Congo
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28. |
pone l'accento sull'appello delle Nazioni Unite a continuare a sostenere la parte orientale della Repubblica democratica del Congo, dilaniata dal conflitto, per evitare che quest'ultimo si trasformi in una crisi dimenticata; è seriamente preoccupato per il recente esodo di massa della popolazione nella regione del Katanga; condanna fermamente gli attacchi perpetrati delle forze ribelli nella parte orientale del paese ai danni della popolazione civile, compresi donne e bambini; condanna con decisione il sistematico ricorso allo stupro quale arma di guerra; esprime profonda preoccupazione per l'attuale ricorso al reclutamento di bambini come soldati e ne chiede il disarmo, la riabilitazione e il reinserimento nella società; ritiene che l'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione della Repubblica democratica del Congo e della regione, promosso dalle Nazioni Unite, continui a rappresentare uno strumento previlegiato per il conseguimento di una pace duratura; plaude alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2136, del 30 gennaio 2014, che proroga l'embargo sulle armi imposto alla Repubblica democratica del Congo; |
Eritrea
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29. |
esorta l'Unione europea e il CDU a mantenere l'attenzione e la vigilanza per quanto riguarda la situazione dei diritti umani in Eritrea, dal momento che sono moltissime le persone fuggite come profughi o emigrate a seguito di gravi violazioni dei diritti dell'uomo; valuta positivamente la risoluzione del CDU, adottata all'unanimità nel giugno 2013, sulla situazione dei diritti umani in Eritrea; elogia la prima relazione del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nel paese; chiede il rinnovo del mandato di tale relatore speciale nel corso della 26a sessione del CDU; |
Mali
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30. |
accoglie con favore la nomina di un esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Mali, il proseguimento del monitoraggio della situazione dei diritti umani successiva al conflitto e il forte ruolo guida svolto da altri Stati africani per quanto concerne il miglioramento della situazione dei diritti umani nel paese; chiede il rinnovo del mandato dell'esperto indipendente; |
Sud Sudan
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31. |
esprime profonda preoccupazione per la situazione in Sud Sudan, anche per quanto concerne la lotta politica per la guida del paese, che ha provocato un aumento degli scontri etnici e lo sfollamento di oltre 650 000 persone; invita gli Stati membri dell'UE a sollevare la questione in seno al CDU al fine di mantenere tra le priorità dell'agenda internazionale la questione della situazione in Sud Sudan; accoglie con favore l'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 23 gennaio 2014 ma sottolinea che si tratta solo di un primo passo verso la pace e la riconciliazione; condanna le diffuse violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi, sottolineando altresì che i colpevoli devono rispondere dei loro atti; accoglie favorevolmente l'impegno dell'Unione africana nell'istituzione di una commissione d'inchiesta come punto di partenza per la giustizia e la responsabilità, oltre che per la futura riconciliazione; |
Sri Lanka
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32. |
condanna gli incessanti attacchi a danno delle minoranze religiose, così come le vessazioni e le intimidazioni nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati e giornalisti; riconosce i progressi compiuti nella ricostruzione e nell'attuazione di alcune delle raccomandazioni formulate dalla commissione per la riconciliazione e l'esame degli insegnamenti tratti dal passato, ma deplora che il governo dello Sri Lanka ancora non assicuri lo svolgimento di indagini indipendenti e credibili in merito alle violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani internazionali perpetrate in precedenza; sostiene con forza la raccomandazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di istituire un meccanismo internazionale d'inchiesta indipendente, il quale contribuirebbe a stabilire la verità qualora i meccanismi d'inchiesta a livello nazionale falliscano; |
Myanmar/Birmania
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33. |
accoglie con favore la risoluzione adottata dal CDU su Myanmar/Birmania, nonché l'incessante lavoro del relatore speciale; invita il CDU a non interrompere ovvero modificare il mandato del relatore speciale fino a quando nel paese non sarà istituito un Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani che disponga di un mandato completo, e invita il Myanmar/Birmania a garantire la prosecuzione dei lavori del comitato di revisione in materia di prigionia per quanto concerne la risoluzione di tutti i casi pendenti e l'abrogazione della controversa legge concernente la libertà di espressione e di associazione (in particolare la legge del 2011 sulle riunioni e i cortei pacifici); condanna gli incessanti episodi di violenza e abuso perpetrati a danno della minoranza rohingya nello Stato di Rakhine e gli attacchi contro le minoranze musulmane e di altre religioni; chiede che vengano effettuate indagini complete, trasparenti e indipendenti in merito a tali violazioni; |
Repubblica popolare democratica di Corea
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34. |
si compiace della proroga prevista per il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), della risoluzione approvata all'unanimità nel marzo 2013, nonché della presentazione della relazione a cura della commissione d'inchiesta per i diritti umani nel paese; ribadisce il proprio invito al governo della RPDC a cooperare pienamente con il relatore speciale e ad agevolare la sua visita nel paese; esorta il CDU a tener conto delle raccomandazioni della Commissione internazionale d'inchiesta, rivolgendo particolare attenzione alla necessità di condannare i crimini internazionali commessi nella RPDC, di rafforzare la capacità delle Nazioni Unite di documentare le violazioni dei diritti umani nel paese e di istituire un adeguato meccanismo internazionale volto a garantire la responsabilità per i crimini internazionali perpetrati nella RPDC; |
Cambogia, Costa d'Avorio, Haiti, Somalia e Sudan
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35. |
accoglie positivamente la proroga dei mandati degli esperti indipendenti su Cambogia, Costa d'Avorio, Haiti, Somalia e Sudan; esorta le autorità dei predetti paesi a cooperare pienamente con i titolari dei mandati; |
Questioni tematiche
Diritti del fanciullo
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36. |
si compiace dell'operato del CDU per quanto concerne i diritti del fanciullo, come ad esempio la risoluzione del settembre 2013 sulla mortalità evitabile e la morbilità dei bambini di età inferiore ai cinque anni quali motivi di preoccupazione in tema di diritti umani, nonché del lavoro del Comitato sui diritti del fanciullo; invita gli Stati a ratificare il terzo protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che permetterà ai minori di presentare le loro denunce al Comitato; plaude alla prossima risoluzione del CDU sui diritti del fanciullo in quanto eccellente esempio di cooperazione tra l'UE e il Gruppo di Stati dell'America Latina e dei Caraibi (GRULAC) in seno alle Nazioni Unite; esprime profonda preoccupazione per i casi di tortura e detenzione di minori segnalati da organizzazioni quali l'UNICEF e Amnesty International; invita le Nazioni Unite a indagare ulteriormente su tali casi e a formulare raccomandazioni sui provvedimenti da adottare; |
Donne e ragazze
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37. |
invita l'UE a prendere attivamente parte alla 58a sessione della Commissione sulla condizione femminile affinché non si comprometta «l'acquis» della piattaforma d'azione di Pechino nell'ambito delle Nazioni Unite, ad esempio per quanto riguarda tematiche come l'accesso all'istruzione e alla sanità quali diritti umani di base, compresi i diritti sessuali e riproduttivi; condanna fermamente il ricorso, come tattica di guerra, a violenze sessuali contro le donne quali lo stupro di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le forme di persecuzione basate sul genere, inclusa la mutilazione genitale femminile, la tratta, i matrimoni precoci e forzati, i delitti d'onore e tutte le altre forme di violenza sessuale di gravità paragonabile; invita nuovamente l'UE e tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; |
Tortura
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38. |
ribadisce l'importanza della lotta alla tortura e a tutte le altre forme di maltrattamento così come il carattere prioritario che l'UE accorda alla questione, soprattutto per quanto concerne i minori; invita il CDU a cogliere l'opportunità offerta dalla risoluzione annuale sulla tortura per rinnovare il mandato del relatore speciale di altri tre anni e ad assicurare che venga dato effettivamente seguito alle precedenti risoluzioni in tema di tortura; esorta il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a dimostrare il loro impegno condiviso a eliminare la tortura e a sostenere le vittime, in particolare continuando o iniziando, a seconda dei casi, a dare il loro contributo al Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura e al Fondo speciale istituito dal protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura; |
Pena di morte
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39. |
ribadisce la sua ferma condanna nei confronti del ricorso alla pena di morte e appoggia con forza la moratoria, da considerarsi un passo verso la sua abolizione; invita l'UE, i suoi Stati membri e il CDU a continuare a insistere per un'abolizione della pena capitale a livello mondiale; esorta vivamente i paesi che ancora applicano la pena di morte a pubblicare dati precisi e accurati sul numero di condanne ed esecuzioni; |
Libertà di religione o di credo
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40. |
condanna le continue violazioni del diritto alla libertà di religione e credo nel mondo; ribadisce l'importanza che l'UE attribuisce alla questione; invita gli Stati membri a continuare ad adoperarsi in merito; si compiace del rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo; ribadisce ancora una volta che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di cambiare o di abbandonare la propria religione o il proprio credo, è un diritto umano fondamentale; sottolinea pertanto la necessità di lottare efficacemente contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle minoranze religiose in tutto il mondo; |
Diritti delle persone LGBTI
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41. |
esprime preoccupazione per il recente incremento di leggi e pratiche discriminatorie nonché degli atti di violenza nei confronti degli individui sulla base del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere; invita a un attento monitoraggio della situazione in Nigeria e in Uganda, dove le nuove leggi minacciano seriamente la libertà delle minoranze sessuali; condanna l'introduzione di leggi discriminatorie e la repressione della libertà di parola in Russia; riafferma il suo sostegno all'incessante lavoro dell'Alto commissario per i diritti umani volto a contrastare tali leggi e pratiche discriminatorie, nonché, più in generale, al lavoro delle Nazioni Unite su questo tema; raccomanda la partecipazione attiva degli Stati membri dell'UE, del Consiglio e del SEAE per contrastare i tentativi di mettere in discussione tali diritti; |
Discriminazione fondata sulla casta
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42. |
condanna la discriminazione fondata sulla casta; esprime profonda preoccupazione per le persistenti e diffuse violazioni dei diritti umani in base alla casta e per gli atti di violenza quali, ad esempio, la violenza sessuale nei confronti delle donne appartenenti alle comunità interessate; plaude agli sforzi dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dei titolari del mandato nel quadro delle procedure speciali delle Nazioni Unite volti a combattere questa forma di discriminazione; esorta gli Stati membri dell'UE a promuovere l'approvazione del progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e invita il CDU ad adottare tale quadro di riferimento; |
Diritto di riunione pacifica
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43. |
invita l'UE a sostenere i passi volti a dare seguito alla relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle misure efficaci e le migliori pratiche per garantire la promozione e la tutela dei diritti umani nel contesto delle proteste pacifiche, in particolare appoggiando gli sforzi per sviluppare un quadro giuridico internazionale relativo al diritto di riunione pacifica; |
Alloggi
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44. |
riafferma la sua soddisfazione per l'importanza attribuita dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani al diritto all'alloggio; ribadisce inoltre il suo invito all'Unione e agli Stati membri a favorire l'accesso ad alloggi adeguati quale diritto fondamentale; |
Acqua e servizi igienico-sanitari
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45. |
valuta favorevolmente la risoluzione adottata nel settembre 2013 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sul diritto all'acqua potabile e a strutture igienico-sanitarie sicure e si compiace del lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite su questo tema, segnatamente mediante l'elaborazione di un manuale sulle modalità per applicare il diritto all'acqua potabile e a strutture igienico-sanitarie sicure; invita il SEAE, gli Stati membri dell'UE e il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a continuare a dare preminenza al diritto dell'uomo all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, un diritto spesso trascurato ma di capitale importanza; |
Imprese e diritti umani
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46. |
sostiene fermamente l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri ad assumere un ruolo attivo alla settima sessione del gruppo di lavoro delle Nazioni unite sul tema dei diritti umani e delle società transnazionali e altre imprese commerciali, nonché a sostenere gli sforzi tesi ad allineare le rispettive politiche alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; ribadisce la sua richiesta alla Commissione europea affinché questa presenti, entro la fine del 2014, una relazione sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani da parte degli Stati membri dell'UE; prende atto della nuova iniziativa per richiedere uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sulle imprese e i diritti umani, da finalizzare all'interno del sistema delle Nazioni unite; |
Corruzione e diritti umani
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47. |
chiede all'UE e agli Stati membri di sostenere l'istituzione di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui reati finanziari, la corruzione e i diritti umani; |
Sport
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48. |
si compiace della risoluzione adottata nel settembre 2013 sulla promozione dei diritti umani tramite lo sport e l'ideale olimpico; esprime preoccupazione per la situazione dei lavoratori migranti nel Qatar, soprattutto in relazione ai preparativi della Coppa del mondo del 2022; prende atto dell'iniziativa intrapresa dal Qatar per dare risposta a tale preoccupazione; invita le autorità del Qatar a riformare il diritto del lavoro, ad abrogare la normativa sulla sponsorizzazione (sistema della «kafala») vigente in tutta la regione e a ratificare le pertinenti convenzioni internazionali; sollecita l'UE a provvedere affinché le imprese europee che operano nel settore edilizio nel Qatar non si rendano partecipi delle violazioni dei diritti umani di cui sono vittime i lavoratori migranti; sottolinea l'importanza di monitorare tutti i principali eventi sportivi e la loro interazione con i diritti umani, come ad esempio le Olimpiadi invernali di Soči, in Russia, del febbraio 2014 e la continua repressione della libertà di riunione e dei diritti delle minoranze sessuali, nonché la prossima Coppa del mondo in Brasile, dove sono segnalati sfratti e sfollamenti della popolazione in tutto il paese; |
Utilizzo di droni armati
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49. |
è preoccupato per le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale rappresentate dalle uccisioni mirate illegali perpetrate mediante droni armati, che hanno provocato tra la popolazione civile un numero imprecisato di morti, feriti gravi o traumatizzati al di fuori delle zone dichiarate di conflitto; sostiene gli sforzi messi in atto nel quadro delle pertinenti procedure speciali delle Nazioni Unite per promuovere un utilizzo trasparente e responsabile dei droni armati da parte degli Stati, in linea con il quadro giuridico internazionale istituito; invita l'UE, gli Stati membri e il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a continuare a sostenere le indagini sulle uccisioni mirate illegali e a dare seguito alle raccomandazioni formulate dai relatori speciali delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sulla lotta al terrorismo e sui diritti umani; |
Corte penale internazionale
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50. |
riconferma il suo pieno sostegno alla Corte penale internazionale e rimane vigile nei confronti di eventuali tentativi di sminuirne la legittimità; chiede all'Unione europea di definire attivamente la propria posizione in merito al reato di aggressione e agli emendamenti di Kampala; |
Riesame periodico universale
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51. |
riafferma l'importanza dell'universalità del riesame periodico universale (UPR), nell'ottica di pervenire alla conoscenza approfondita della situazione dei diritti umani in tutti gli Stati membri delle Nazioni unite, e ribadisce la costante importanza di questo secondo ciclo di riesame, focalizzato sull'attuazione delle raccomandazioni accettate durante il primo ciclo; rinnova tuttavia l'invito a riprendere in considerazione, nel prosieguo del processo di riesame periodico universale, le raccomandazioni che non erano state accettate dagli Stati durante il primo ciclo; |
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52. |
invita gli Stati membri dell'UE che partecipano ai dialoghi interattivi dell'UPR a presentare raccomandazioni che siano specifiche e misurabili, al fine di migliorare la qualità del seguito e dell'attuazione delle raccomandazioni accettate; sottolinea che è importante che la Commissione e gli Stati membri dell'UE offrano assistenza tecnica per aiutare gli Stati sottoposti a riesame ad attuare le raccomandazioni e a presentare aggiornamenti intermedi, onde contribuire a migliorare l'attuazione; |
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53. |
sottolinea la necessità di includere sistematicamente le raccomandazioni dell'UPR nei dialoghi e nelle consultazioni dell'Unione in materia di diritti umani, come pure nelle sue strategie nazionali in materia di diritti umani; ribadisce il proprio monito affinché il Parlamento faccia riferimento a tali raccomandazioni nel quadro delle visite delle sue stesse delegazioni ai paesi terzi; |
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54. |
accoglie con soddisfazione tutti i provvedimenti che permettono la piena partecipazione al processo UPR da parte di un ampio ventaglio di soggetti interessati, tra cui la società civile; sottolinea l'importanza che il SEAE e gli Stati membri richiamino l'attenzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla questione allarmante dello spazio sempre più esiguo concesso alle ONG in diversi paesi del mondo; |
Procedure speciali
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55. |
ribadisce il suo fermo sostegno alle procedure speciali e sottolinea la fondamentale importanza dell'indipendenza di tali mandati; esorta tutti gli Stati delle Nazioni Unite a cooperare pienamente con le procedure speciali, anche ricevendo i titolari dei mandati in visita nei singoli paesi, rispondendo alle loro richieste urgenti di intervento e in relazione alle denunce di violazioni, nonché garantendo un seguito adeguato alle loro raccomandazioni; sostiene la dichiarazione rilasciata il 10 dicembre 2013 dai 72 esperti in materia di procedure speciali ed esprime preoccupazione per il fatto che la mancata cooperazione da parte degli Stati con le procedure speciali limiti la loro capacità di esercitare il mandato; |
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56. |
condanna fermamente qualsiasi forma di rappresaglia nei confronti dei difensori e degli attivisti per i diritti umani che collaborano nell'ambito del processo UPR e delle procedure speciali, in particolare per quanto riguarda la Cina; invita il CDU a verificare le notizie secondo cui un attivista cinese, Cao Shunli, che promuoveva il coinvolgimento della società civile nell'UPR, sarebbe detenuto dal 14 settembre 2013; esorta il presidente del CDU a seguire attivamente la questione e altri casi analoghi e sollecita tutti gli Stati a fornire una tutela adeguata da simili intimidazioni; sottolinea che atti del genere compromettono l'intero sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite; |
Partecipazione dell'Unione europea
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57. |
ribadisce l'importanza che l'Unione europea partecipi attivamente a tutti i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, tra cui il CDU; incoraggia gli Stati membri dell'Unione ad agire in tal senso, copatrocinando risoluzioni e facendosene promotori, partecipando attivamente a dibattiti e a dialoghi interattivi e rilasciando dichiarazioni; sostiene con forza la prassi sempre più comune dell'Unione di ricorrere a iniziative transregionali; |
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58. |
ribadisce l'importanza di integrare i lavori in atto a Ginevra nell'ambito del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nelle pertinenti attività interne ed esterne dell'Unione, tra cui quelle del Parlamento, quali ad esempio le delegazioni di commissione e interparlamentari, nonché i contributi dei relatori speciali delle Nazioni Unite alle riunioni delle commissioni; |
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59. |
incoraggia il rappresentante speciale dell'Unione europea a migliorare l'efficacia, la coerenza e la visibilità della politica unionale in materia di diritti umani nel contesto del CDU, nonché a instaurare una stretta cooperazione con l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani e con le procedure speciali; deplora l'assenza del VP/AR alle sessioni di alto livello del CDU; |
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60. |
sottolinea ancora una volta l'importanza di un coordinamento e di una cooperazione efficaci tra il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE in materia di diritti umani; incoraggia il SEAE, in particolare tramite le delegazioni dell'Unione a Ginevra e a New York, a rafforzare la coerenza dell’UE mediante consultazioni tempestive e concrete nonché ad esprimersi «con una sola voce»; |
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61. |
sottolinea l'importanza che gli Stati membri dell'UE sostengano il CDU, collaborando al conseguimento dell'indivisibilità e dell'universalità dei diritti umani e, in particolare, ratificando tutti gli strumenti internazionali per i diritti umani posti in essere da tale organismo; si rammarica nuovamente che nessuno Stato membro dell'UE abbia ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; ribadisce che numerosi Stati membri non hanno ancora adottato e/o ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, il protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, né il protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; rinnova il proprio invito a tutti gli Stati membri a ratificare le convenzioni e i protocolli in parola; sottolinea l'importanza che gli Stati membri presentino in tempo utile le loro relazioni periodiche agli organi di vigilanza delle Nazioni Unite; chiede all'Unione europea di definire attivamente la propria posizione in merito al reato di aggressione e agli emendamenti di Kampala; |
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62. |
ribadisce l'importanza del continuo sostegno dell'Unione all'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) onde garantire che possa continuare a svolgere i propri compiti con efficacia e imparzialità; sottolinea che, ai fini dell'imparzialità e del corretto funzionamento dell'OHCHR, è indispensabile dotarlo di risorse finanziarie sufficienti, vista in particolare l'attuale necessità di aprire nuove sedi regionali dell'OHCHR in risposta a situazioni di crisi; pone in evidenza l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti per coprire la crescente mole di lavoro degli organismi previsti dal trattato; invita l'Unione europea ad assumere un ruolo guida nel garantire l'efficace funzionamento del sistema dei citati organismi, anche in termini di adeguatezza dei finanziamenti; |
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63. |
ribadisce che la tutela dei difensori dei diritti umani è una priorità fondamentale della politica dell'Unione in materia di diritti umani; apprezza pertanto il sostegno pratico e finanziario destinato alla protezione urgente e all'assistenza a favore dei difensori dei diritti umani nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); |
o
o o
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64. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 68a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al gruppo di lavoro UE-ONU istituito dalla commissione per gli affari esteri. |
(1) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 114.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0055.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0575.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/250 |
P7_TA(2014)0253
Russia: condanna di manifestanti che hanno partecipato agli eventi della piazza Bolotnaya
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla Russia: condanna dei manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaja (2014/2628(RSP))
(2017/C 378/29)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 13 giugno 2013 sullo Stato di diritto in Russia (1), |
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— |
vista la dichiarazione del portavoce della vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), rilasciata il 24 febbraio 2014, sulla condanna dei manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaja, |
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vista la Costituzione russa, in particolare l'articolo 118, che attribuisce ai soli tribunali il potere di amministrare la giustizia nella Federazione russa, e l'articolo 120, che sancisce l'indipendenza dei giudici e l'assoggettamento degli stessi unicamente alla Costituzione russa e alle leggi federali, |
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— |
viste le consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani del 28 novembre 2013, |
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— |
vista la relazione del comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa del 17 dicembre 2013 sulla sua visita periodica nella Federazione russa, |
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vista la dichiarazione dell'ombudsman per i diritti umani della Federazione russa, Vladimir Lukin, del 4 marzo 2014, sulle manifestazioni pubbliche a Mosca e sui provvedimenti adottati dalle autorità di contrasto, |
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visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a osservare i principi della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che, in ragione di diverse violazioni gravi dello stato di diritto e dell'adozione di leggi restrittive nel corso degli ultimi mesi, si nutrono sempre maggiori preoccupazioni riguardo all'adempienza della Russia agli obblighi internazionali e nazionali; |
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B. |
considerando che il 6 maggio 2012, alla vigilia dell'insediamento del Presidente Vladimir Putin, diverse dozzine delle stimate decine di migliaia di manifestanti hanno avuto scontri sporadici con le forze di polizia in Piazza Bolotnaja, in cui alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve; |
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C. |
considerando che sono stati brevemente trattenuti circa 600 attivisti e avviati procedimenti penali nei confronti di 28 individui; che le autorità hanno avviato un'indagine sulle azioni dei manifestanti, considerandole «rivolte di massa» le quali, in forza del diritto russo, rappresentano azioni di massa che comportano «violenze, pogrom, distruzione di beni, impiego di armi da fuoco o resistenza armata alle autorità»; che, secondo le autorità, le violenze sarebbero state pianificate e farebbero parte di una cospirazione intesa a destabilizzare il paese e a rovesciare il governo; |
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D. |
considerando che la celebrazione di diversi processi e procedimenti giudiziari nel corso degli ultimi anni ha sollevato dubbi circa l'indipendenza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie della Federazione russa; |
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E. |
considerando le segnalazioni di numerose organizzazioni russe e internazionali dei diritti umani, secondo cui il ricorso a provvedimenti sproporzionati e interventi aggressivi da parte delle forze di sicurezza, nonché l'uso eccessivo della forza hanno provocato lo scoppio di violenze, cui hanno fatto seguito arresti arbitrari di manifestanti; che l'ombudsman per i diritti umani della Federazione russa ha confermato, nella propria valutazione, l'infondatezza delle accuse di rivolte di massa; |
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F. |
considerando che il 24 febbraio 2014 un tribunale russo ha pronunciato una sentenza di colpevolezza nei confronti di otto dei suddetti manifestanti — dalla sospensione condizionale della pena a quattro anni di reclusione — che faceva seguito a tre severe sentenze di reclusione nel 2013, nonché alle cure psichiatriche coatte dell'attivista Michail Kosenko; |
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G. |
considerando l'elevato numero di detenzioni effettuate durante le manifestazioni pacifiche a sostegno degli imputati del processo di Piazza Bolotnaja il 21 e 24 febbraio 2014; che oltre 200 persone riunitesi all'esterno del tribunale distrettuale di Zamoskvoreckij il 24 febbraio 2014 per ascoltare il verdetto sono state trattenute per diverse ore; che i leader dell'opposizione, Boris Nemcov e Aleksej Naval'nyj, sono stati successivamente condannati a 10 giorni di reclusione; che Aleksej Naval'nyj è stato condannato agli arresti domiciliari per i prossimi due mesi e che il 5 marzo 2014 gli è stato posto un braccialetto elettronico per controllarne le attività; |
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H. |
considerando che le autorità russe stanno ampliando i programmi di sorveglianza di massa e che tali programmi, unitamente alle leggi anti-LGBT e a quelle che limitano la libertà delle ONG, rappresentano per le autorità russe un potentissimo strumento per controllare e opprimere le voci dell'opposizione; |
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I. |
considerando che la situazione dei diritti umani in Russia è peggiorata negli ultimi anni e che le autorità russe hanno adottato una serie di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni ambigue, che potrebbero essere utilizzate per imporre ulteriori restrizioni ai membri dell'opposizione e della società civile e ostacolare le libertà di espressione e di riunione; che il giro di vite ha comportato azioni quali retate della polizia, sequestro di beni, ammende amministrative e altri provvedimenti intesi a evitare e a dissuadere le organizzazioni della società civile dallo svolgere il loro lavoro; |
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J. |
considerando le vessazioni da parte delle autorità russe cui sono soggetti i leader di partiti e movimenti di opposizione, alcuni dei quali attualmente in stato di fermo con diverse accuse, come ad esempio Il'ja Jašin, leader del movimento «Solidarietà», Gleb Fetisov, copresidente della Alleanza dei verdi e dei socialdemocratici, e Evgenij Vitiško, ecologista ed esponente di spicco del partito Jabloko; |
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K. |
considerando le numerose segnalazioni di maltrattamenti e torture di prigionieri da parte dei membri delle forze dell'ordine e degli agenti di polizia raccolte nel dicembre 2013 dal comitato antitortura del Consiglio d'Europa; |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per i procedimenti a carico dei manifestanti di piazza Bolotnaja, gravemente inficiati sin dall'inizio da accuse di matrice politica; |
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2. |
ritiene che le accuse mosse nei confronti dei manifestanti e le condanne emesse a loro carico siano sproporzionate rispetto alla natura degli eventi e ai reati di cui sono accusati; reputa, alla luce delle carenze procedurali e della prolungata detenzione preventiva, che l'esito del processo sollevi ancora una volta dubbi circa la situazione dello Stato di diritto; |
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3. |
invita le autorità giudiziarie russe a riesaminare tali condanne nel quadro del processo d'appello e a rilasciare gli otto manifestanti, come pure Michail Kosenko, in carcere per i fatti della Bolotnaja, che è stato condannato a cure psichiatriche coatte; |
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4. |
esprime altresì profonda preoccupazione per la detenzione di un elevato numero di manifestanti pacifici a seguito delle sentenze emesse nel caso Bolotnaja e chiede che tutte le accuse a carico dei manifestanti siano ritirate; invita inoltre il governo russo a rispettare il diritto di tutti i cittadini a esercitare le libertà fondamentali e i diritti umani universali; |
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5. |
ricorda l'importanza che la Russia rispetti appieno i propri obblighi giuridici internazionali, in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché i diritti umani fondamentali e lo Stato di diritto, come sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); sottolinea che i recenti sviluppi hanno imboccato la direzione opposta rispetto alle riforme necessarie per migliorare le norme democratiche, lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Russia; |
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6. |
esprime preoccupazione per gli sviluppi nella Federazione russa relativi al rispetto e alla tutela dei diritti umani nonché al rispetto delle norme, delle procedure e dei principi democratici stabiliti di comune accordo, in particolare per quanto concerne la legge sugli «agenti stranieri», la normativa anti-LGBT, il ripristino del reato di diffamazione, la legge sul tradimento e la normativa che disciplina le proteste pubbliche; esorta la Russia a tenere fede ai suoi impegni internazionali in qualità di membro del Consiglio d'Europa; |
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7. |
invita il governo russo ad adottare misure concrete per far fronte al deterioramento dei diritti umani, in particolare mettendo fine alla campagna vessatoria ai danni di organizzazioni e attivisti della società civile; sollecita gli esponenti del settore esecutivo e legislativo della Russia a riesaminare e, se del caso, abrogare le misure e gli atti legislativi adottati di recente che contrastano con gli impegni in materia di diritti umani e libertà fondamentali assunti dal paese in qualità di membro del Consiglio d'Europa, nonché a tenere conto delle proposte presentate dall'ombudsman russo per i diritti umani e dal Consiglio per i diritti umani al presidente della Federazione russa; |
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8. |
esorta le autorità giudiziarie e di contrasto della Russia a espletare le proprie funzioni in modo imparziale e indipendente; |
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9. |
sottolinea che la libertà di riunione nella Federazione russa è sancita dall'articolo 31 della Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la Russia è firmataria, e che le autorità russe sono pertanto obbligate a rispettarla; |
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10. |
invita la Federazione russa a garantire che i suoi programmi di sorveglianza siano in linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; |
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11. |
si rammarica per l'incessante repressione attuata ai danni dei cittadini che criticano il regime e dei mezzi di informazione ancora indipendenti, tra cui TV Dožd' (pioggia) e Radio Echo Moskvy; |
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12. |
invita l'alto rappresentante e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a garantire che i casi di tutte le persone perseguite per motivi politici siano sollevati nel quadro delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani e che i rappresentanti russi in tali consultazioni siano formalmente chiamati a rispondere caso per caso; |
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13. |
invita i Presidenti del Consiglio e della Commissione, nonché il vicepresidente/alto rappresentante, a continuare a seguire da vicino i suddetti casi e a sollevare tali questioni con diverse modalità e in vari incontri con la Russia, riferendo quindi al Parlamento in merito agli scambi intrattenuti con le autorità russe; |
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14. |
esorta il Consiglio a definire una politica unitaria nei confronti della Russia in base alla quale i 28 Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea si impegnino a mandare un forte messaggio comune sul ruolo dei diritti umani nelle relazioni UE-Russia e sulla necessità di porre fine alle repressioni contro la libertà di espressione, di riunione e di associazione in Russia; chiede che questo messaggio comune trovi espressione nelle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'UE; |
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15. |
esorta l'alto rappresentante e il SEAE a garantire che l'Unione si adoperi in tutti i modi, nei limiti imposti dal diritto interno russo, per continuare a offrire la propria collaborazione e assistenza alle organizzazioni della società civile della Russia, incluse quelle impegnate nella promozione dei valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; |
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16. |
esorta la Commissione e il SEAE, in relazione all'attuale fase di programmazione degli strumenti finanziari dell'UE, a incrementare l'assistenza finanziaria a favore della società civile russa attraverso lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nonché i fondi per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, come pure a includere il Forum della società civile UE-Russia nello strumento di partenariato al fine di garantire un sostegno a lungo termine sostenibile e credibile; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nonché al presidente, al governo e al parlamento della Federazione Russa. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0284.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/253 |
P7_TA(2014)0254
Avvio di consultazioni per sospendere l'Uganda e la Nigeria dall'accordo di Cotonou data la recente legislazione che criminalizza l'omosessualità
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sull'avvio di consultazioni per sospendere l'Uganda e la Nigeria dall'accordo di Cotonou alla luce delle recenti leggi che criminalizzano ulteriormente l'omosessualità (2014/2634(RSP))
(2017/C 378/30)
Il Parlamento europeo,
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— |
visti gli obblighi e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresi quelli che figurano nelle convenzioni dell'ONU sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le quali garantiscono i diritti umani e le libertà fondamentali e vietano la discriminazione, |
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— |
visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, |
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— |
vista la risoluzione 17/19 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, |
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— |
visti la seconda revisione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou) e le disposizioni e gli impegni in materia di diritti umani e di salute pubblica ivi contenuti, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, l'articolo 31 bis, lettera e), e l'articolo 96, |
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— |
visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 21, 24, 29 e 31 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 10 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sanciscono l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'ambito delle loro relazioni con il resto del mondo, a favore della difesa e della promozione dei diritti umani universali e della tutela dei singoli individui, come pure dell'adozione di misure restrittive in caso di gravi violazioni dei diritti umani, |
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— |
visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013, |
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vista la dichiarazione resa il 15 gennaio 2014 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), Catherine Ashton, nella quale esprimeva inquietudine per la promulgazione della legge riguardante il (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso in Nigeria, |
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vista la dichiarazione del VP/HR, del 20 dicembre 2013, sull'adozione del disegno di legge contro l'omosessualità in Uganda, |
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viste la dichiarazione resa dal presidente Obama il 16 febbraio 2014 sull'adozione del disegno di legge contro l'omosessualità in Uganda e la sua richiesta al presidente Yoweri Museveni di non firmare la legge, |
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vista la dichiarazione resa dal VP/HR il 18 febbraio 2014 sulla legislazione contro l'omosessualità in Uganda, |
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vista la dichiarazione rilasciata il 25 febbraio 2014 da Ban Ki-moon, nella quale esorta le autorità ugandesi a riesaminare o abrogare il disegno di legge contro l'omosessualità nel loro paese; |
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vista la dichiarazione rilasciata il 4 marzo 2014 dall'alto rappresentante a nome dell'Unione europea a proposito della legge ugandese contro l'omosessualità; |
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viste la sua risoluzione del 5 luglio 2012 sulla violenza contro le donne lesbiche e sui diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in Africa (1), la sua posizione del 13 giugno 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), e la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3), |
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— |
viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda (4), del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta «legge Bahati» e la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda (5), e del 17 febbraio 2011 sull'uccisione di David Kato in Uganda (6), |
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viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2012 (7) e del 4 luglio 2013 (8) sulla situazione in Nigeria, |
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vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sui recenti tentativi di configurare come reato l'appartenenza alla categoria lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) (9), |
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vista la sua risoluzione del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite (10), |
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visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali per dignità e diritti; che tutti gli Stati hanno l'obbligo di prevenire le violenze, l'incitamento all'odio e le stigmatizzazioni sulla base di caratteristiche individuali, inclusi l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere; |
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B. |
considerando che la politica estera e di sicurezza comune dell'UE mira a sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, come pure il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; |
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C. |
considerando che ben 76 paesi continuano a considerare l'omosessualità un reato e che, per essa, cinque paesi prevedono la pena di morte; |
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D. |
considerando che gli atti consensuali tra persone dello stesso sesso erano già puniti con 14 anni di reclusione in Uganda, a norma dell'articolo 145 del Codice penale ugandese, e con 7 anni di reclusione in Nigeria, a norma dell'articolo 214 del Codice penale nigeriano (o con la pena di morte nei 12 paesi in cui vige la Sharia); |
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E. |
considerando che il 20 dicembre 2013 il parlamento ugandese ha approvato il disegno di legge contro l'omosessualità che punisce coloro che difendono i diritti delle persone LGBTI con la reclusione fino a 7 anni, coloro che detengono una casa, una o più stanze oppure un luogo di qualsiasi tipo per «scopi di omosessualità» con 7 anni di reclusione e i trasgressori «recidivi» o sieropositivi con l'ergastolo; che la legge è stata firmata dal presidente della Repubblica dell'Uganda Yoweri Museveni Kaguta il 24 febbraio 2014; |
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F. |
considerando che le autorità ugandesi hanno adottato la legge contro la pornografia e quella sulla gestione dell'ordine pubblico, che rappresentano ulteriori attacchi ai diritti umani e alle ONG che li difendono; che tale situazione dà prova della limitazione e del deterioramento dello spazio politico che la società civile si trova ad affrontare; |
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G. |
considerando che il 17 dicembre 2013 il Senato nigeriano ha approvato il disegno di legge riguardante il (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso, che punisce le persone che hanno una relazione omosessuale con la reclusione fino a 14 anni e i testimoni di matrimoni tra persone dello stesso sesso o coloro che gestiscono o frequentano bar, organizzazioni o gruppi per le persone LGBTI con la reclusione fino a 10 anni; che tale legge è stata firmata dal presidente Goodluck Jonathan nel gennaio 2014; |
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H. |
considerando che alcuni mezzi d'informazione, membri della popolazione e leader politici e religiosi di tali paesi cercano di intimidire sempre di più le persone LGBTI, limitando i loro diritti, quelli delle ONG e dei gruppi per la difesa dei diritti umani e legittimando la violenza ai loro danni; che un giornale popolare ugandese ha pubblicato, poco dopo la firma del progetto di legge da parte del presidente Museveni, un elenco di nomi e immagini di 200 omosessuali e lesbiche ugandesi, con serie conseguenze negative per la loro sicurezza; che i media hanno dato notizia di un numero crescente di arresti e casi di violenza contro le persone LGBTI in Nigeria; |
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I. |
considerando che numerosi capi di Stato e di governo, leader delle Nazioni Unite nonché rappresentanti di governi e parlamenti, l'Unione europea (tra cui il Consiglio, il Parlamento, la Commissione e il VP/HR) e diverse personalità a livello mondiale hanno condannato duramente le leggi che criminalizzano le persone LGBTI; |
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J. |
considerando che la cooperazione dell'UE dovrebbe sostenere gli sforzi dei paesi ACP intesi a sviluppare quadri di sostegno giuridici e politici ed eliminare leggi, politiche e pratiche punitive come anche stigmatizzazioni e discriminazioni che minano i diritti umani, acuiscono la vulnerabilità all'HIV/AIDS e ostacolano un accesso efficace a prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l'HIV/AIDS, compresi i medicinali, i prodotti e i servizi per le persone affette da HIV/AIDS e per le popolazioni più a rischio; |
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K. |
considerando che l'UNAIDS e il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria temono che in Nigeria e in Uganda alle persone LGBT e a 3,4 milioni di cittadini affetti da HIV saranno negati i servizi sanitari fondamentali, e chiede «un urgente riesame della costituzionalità delle leggi alla luce delle serie richieste in materia di sanità pubblica e diritti umani»; |
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L. |
considerando che, in un contesto in cui gli atti consensuali tra adulti dello stesso sesso continuano a essere considerati reato, risulterà ancora più difficile conseguire sia gli Obiettivi di sviluppo del millennio, soprattutto per quanto concerne l'uguaglianza di genere e la lotta alle malattie, sia qualunque tipo di progresso in relazione al quadro per lo sviluppo post-2015; |
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M. |
considerando che alcuni Stati membri, tra cui Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, e altri paesi quali gli Stati Uniti d'America e la Norvegia hanno deciso di ritirare gli aiuti diretti destinati al governo ugandese o di trasferire gli aiuti dal sostegno governativo al sostegno della società civile; |
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N. |
considerando che in base all'articolo 96, paragrafo 1 bis, dell'accordo di Cotonou è possibile avviare una procedura di consultazione in vista della sospensione dei firmatari che violano i loro impegni in materia di diritti umani ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9; |
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1. |
deplora l'adozione di nuove leggi che rappresentano una grave minaccia per i diritti universali alla vita, alla libertà di espressione, di associazione e assemblea, e alla libertà dalla tortura e dai trattamenti crudeli, inumani e degradanti; ribadisce che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrano nel diritto dei singoli al rispetto della vita privata, come garantito dal diritto internazionale e dalle costituzioni nazionali; sottolinea che l'uguaglianza delle persone LGBTI rientra innegabilmente tra i diritti umani fondamentali; |
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2. |
ricorda le dichiarazioni della Commissione africana e della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani secondo cui uno Stato non può, attraverso la legislazione nazionale, venir meno agli obblighi internazionali assunti in materia di diritti dell'uomo; |
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3. |
invita il presidente ugandese ad abrogare la legge contro l'omosessualità e la sezione 145 del Codice penale dell'Uganda; invita il presidente della Nigeria a ritirare il progetto di legge sul (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso, così come le sezioni 214 e 217 del Codice penale nigeriano, in quanto violano gli obblighi internazionali in materia di diritti umani; |
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4. |
osserva che, firmando tali leggi, i governi dell'Uganda e della Nigeria sono venuti meno a un obbligo che deriva dal rispetto per i diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto, cui si fa riferimento nell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou; |
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5. |
ribadisce che tali leggi rientrano nell'ambito dell'articolo 96, paragrafo 1 bis, lettera b), dell'accordo di Cotonou come casi di speciale urgenza, casi eccezionali particolarmente gravi in cui vi è una palese violazione dei diritti umani e della dignità, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 9, che pertanto richiedono un intervento immediato; |
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6. |
chiede quindi alla Commissione di impegnarsi, a norma dell'articolo 8, in un dialogo politico urgente e rafforzato a livello locale e ministeriale, con la richiesta di avviare una discussione al più tardi in occasione del vertice UE-Africa; |
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7. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la strategia sugli aiuti alla cooperazione allo sviluppo con l'Uganda e la Nigeria e a dare priorità al trasferimento degli aiuti alla società civile e ad altre organizzazioni rispetto alla sospensione, anche settoriale, degli aiuti; |
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8. |
suggerisce all'Unione africana di assumere un ruolo guida e di istituire una commissione interna che esamini tali leggi e questioni; |
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9. |
chiede all'Unione africana e ai leader dell'Unione europea di prendere in esame tali leggi durante le discussioni del 4o vertice Africa-UE, che si terrà dal 2 al 3 aprile 2014; |
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10. |
invita gli Stati membri, o l'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, a valutare la possibilità di imporre sanzioni mirate, come i divieti di viaggio e di visto, contro i principali responsabili dell'elaborazione e dell'adozione di queste due leggi; |
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11. |
ricorda la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 7 novembre 2013 nelle cause X, Y, Z contro Minister voor Immigratie en Asiel (cause C-199-201/12), in cui si sottolinea che le persone con un orientamento sessuale specifico e prese di mira da leggi che criminalizzano la loro condotta o identità possono costituire un gruppo sociale particolare ai fini della concessione di asilo; |
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12. |
si rammarica per le difficoltà sociali, economiche e politiche generalmente in aumento nelle nazioni africane minacciate dal fondamentalismo religioso, che sta diventando sempre più diffuso, con conseguenze disastrose per la dignità, lo sviluppo e la libertà delle persone; |
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13. |
invita la Commissione e il Consiglio a inserire un esplicito riferimento alla non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'ambito di una prossima eventuale revisione dell'accordo di Cotonou, così come richiesto in più occasioni dal Parlamento; |
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14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, agli Stati membri, ai governi e ai parlamenti nazionali di Uganda, Nigeria, Repubblica democratica del Congo e India nonché ai presidenti di Uganda e Nigeria. |
(1) GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 88.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0273.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0575.
(4) GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.
(5) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 134.
(6) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 62.
(7) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 97.
(8) Testi approvati, P7_TA(2013)0335.
(9) Testi approvati, P7_TA(2014)0046.
(10) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 100.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/257 |
P7_TA(2014)0255
Sicurezza e tratta di esseri umani nel Sinai
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla sicurezza e sulla tratta di esseri umani nel Sinai (2014/2630(RSP))
(2017/C 378/31)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2012 sulla tratta di esseri umani nel Sinai, in particolare il caso di Solomon W. (1), del 16 dicembre 2010 sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai (2) e del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Egitto (3), |
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— |
viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton sulla situazione della sicurezza nel Sinai dell'11 settembre 2013, del 3 e 8 ottobre 2013, del 24 dicembre 2013, del 24 gennaio 2014 e del 17 febbraio 2014 sull'attentato terroristico nel Sinai; |
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— |
vista la pubblicazione di Europol del 3 marzo 2014 sui migranti irregolari provenienti dal Corno d'Africa con sponsor europei sequestrati a scopo di estorsione e tenuti in prigionia nel Sinai, |
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visto l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950, |
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visto l'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou, |
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visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967 nonché il memorandum d'intesa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) con il governo egiziano del 1954, |
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— |
vista la Convenzione dell'Organizzazione per l'unità africana che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, |
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viste la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, |
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visto il protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, in particolare gli articoli 6 e 9; |
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vista la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani adottata il 20 settembre 2002, |
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viste la direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, |
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visti l'articolo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7 e 17 («Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni») del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, |
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visto l'accordo di associazione UE-Egitto, in particolare il preambolo e l'articolo 2; |
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visti l'articolo 89 della Costituzione della Repubblica araba d'Egitto e la legge egiziana n. 64 del 2010 sulla lotta alla tratta di esseri umani, |
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vista la legge anti-infiltrazione israeliana, |
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visti gli orientamenti dell'UNHCR sull'Eritrea, |
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visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che gli attentati terroristici, la proliferazione di armi, l'infiltrazione di jihadisti stranieri ed egiziani e la radicalizzazione di parte della popolazione locale nel Sinai creano problemi di sicurezza sempre più gravi per l'Egitto, Israele e gli altri paesi della regione; considerando che dall'esautorazione dell'ex Presidente Mohamed Morsi nel luglio 2013, la situazione della sicurezza nel Sinai si è rapidamente deteriorata, con la destabilizzazione delle condizioni di sicurezza causata da numerosi gruppi estremisti e gli oltre 250 attentati terroristici che hanno colpito per lo più le forze di sicurezza egiziane e le loro installazioni provocando la morte di oltre un centinaio di persone, la maggioranza delle quali agenti di polizia e personale militare; considerando che anche gli attentati terroristici nella zona del Canale di Suez e contro i gasdotti sono causa di gravi preoccupazioni; |
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B. |
considerando che le infiltrazioni di estremisti pregiudicano gli sforzi tesi a ripristinare la sicurezza nel Sinai; che diversi gruppi affiliati ad Al Qaeda o ad essa ispirati continuano a operare nella regione; che alcuni di questi gruppi hanno esteso la portata delle loro azioni terroristiche oltre il Sinai; che altri militanti locali che operano nel Sinai non appartengono a gruppi estremisti ma sono Beduini armati dediti al contrabbando e al traffico di esseri umani; |
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C. |
considerando che le forze armate egiziane hanno di recente avviato operazioni militari nel Sinai per combattere i gruppi terroristici ed estremisti e ripristinare la sicurezza; che il governo e le forze di sicurezza egiziane non sembrano in grado di assumere il controllo della crisi di sicurezza che interessa la regione del Sinai; che l'anarchia presente nella regione permette alle reti criminali, ai trafficanti di esseri umani e ad altre bande criminali di operare indisturbati e nell'impunità; che la tratta di esseri umani pare proseguire senza sosta nonostante l'offensiva in corso delle forze di sicurezza egiziane nel Sinai; che il Sinai è da tempo utilizzato come rotta del contrabbando da e verso la Striscia di Gaza; considerando che si teme un oscuramento dei mezzi d'informazione sugli sviluppi nel Sinai; |
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D. |
considerando che l'emarginazione socio-economica della popolazione locale beduina è un motivo importante dei problemi di sicurezza nel Sinai; che da tempo i residenti del Sinai soffrono la povertà, sono oggetto di discriminazioni e hanno un accesso limitato ai servizi sanitari e all'istruzione, il che li ha allontanati dalle autorità ufficiali che si disinteressano della loro situazione e ignorano le loro rivendicazioni; |
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E. |
considerando che migliaia di richiedenti asilo e migranti provenienti dal Corno d'Africa abbandonano ogni mese il loro paese di origine a causa delle violazioni dei diritti umani e della crisi umanitaria; che dalla sola Eritrea fino a 3 000 persone fuggono ogni mese secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea; considerando che, secondo le stime, migliaia di persone sono state rapite nel Sudan orientale, trasportate in Egitto e torturate nel Sinai, di cui oltre 4 000 sono morte dall'inizio del 2008 e che si ritiene che circa 1 000 profughi africani siano attualmente in condizioni di prigionia; |
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F. |
considerando che migliaia di persone perdono la vita e scompaiono nel Sinai ogni anno, mentre altre, tra cui molte donne e bambini, vengono sequestrate nei campi profughi o nelle zone circostanti, soprattutto nel campo profughi sudanese di Shagarab, oppure mentre sono dirette a riunioni di famiglia in Sudan o in Etiopia, e sono tenute ostaggio a scopo di estorsione da trafficanti di esseri umani; che le vittime della tratta di esseri umani subiscono abusi estremamente disumani e brutali e sono sistematicamente oggetto di violenze, torture, stupri, abusi sessuali e lavoro forzato, oppure vengono uccise ai fini del traffico di organi; che secondo le vittime, le persone che vivono in prossimità e le organizzazioni per i diritti umani, sono stati creati campi di tortura per questo scopo specifico; |
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G. |
considerando che vi sono denunce credibili di collusioni tra forze di sicurezza sudanesi ed egiziane e i trafficanti di richiedenti asilo e migranti e della quasi totale inerzia da parte del Sudan e dell'Egitto nell'indagare e perseguire i funzionari responsabili, il che comporta il mancato rispetto degli obblighi sottoscritti dai due paesi nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; che le autorità egiziane negano l'esistenza di tali casi; |
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H. |
considerando che la tratta di esseri umani nel Sinai è un'attività estremamente redditizia per la criminalità organizzata; che secondo il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sono state create complesse reti per la tratta che coinvolgono passatori, rapitori, come i gruppi delle tribù Rashaida in Eritrea e nel Sudan nordorientale, intermediari nei campi profughi, militari, agenti di polizia e personale di frontiera corrotti nonché elementi criminali all'interno delle comunità beduine egiziane; |
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I. |
considerando che coloro che non riescono a mettere insieme i soldi del riscatto vengono spesso uccisi e anche quando il riscatto richiesto viene pagato non vi sono garanzie che gli ostaggi saranno liberati; considerando che nella catena del valore della tratta di esseri umani si è venuta a determinare una nuova pratica in relazione agli ostaggi che non sono in grado di mettere insieme i soldi del riscatto; |
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J. |
considerando che le persone sopravvissute nel Sinai hanno bisogno di assistenza sotto il profilo fisico e psicologico; che, tuttavia, che la maggior parte dei sopravvissuti del Sinai sono detenuti, privati di assistenza medica e di servizi sociali, costretti a firmare documenti che non comprendono e non ricevono assistenza legale nei paesi di destinazione, mentre molti di loro sono rimpatriati nel loro paese di origine in violazione del principio di non respingimento; |
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K. |
considerando che, secondo quanto riferito, le autorità egiziane non permettono l'accesso dell'UNHCR ai richiedenti asilo e ai migranti arrestati nel Sinai e non cercano di identificare tra questi le possibili vittime della tratta di esseri umani; che le riserve dell'Egitto in relazione alla convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati limitano il diritto di questi ultimi all'istruzione e alla sicurezza sociale e i diritti del lavoro; |
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L. |
considerando che molte delle famiglie delle vittime vivono in Stati membri dell'UE; che, secondo l'ultima pubblicazione di Europol, diversi Stati membri dell'UE hanno ricevuto segnalazioni di ricatti che avrebbero luogo nell'Unione per conto di gruppi della criminalità organizzata beduina del Sinai; che è nell'interesse dell'Unione sapere quali organizzazioni criminali sono coinvolte nelle attività di estorsione; |
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M. |
considerando che, secondo i dati dell'UNHCR, Israele ospita 53 000 richiedenti asilo africani che dal 2005 sono entrati nel paese attraverso l'Egitto; che, prima del giugno 2012, ogni mese in media 1 500 richiedenti asilo entravano in Israele attraverso il Sinai, mentre, secondo le autorità israeliane, questa cifra è diminuita considerevolmente nel 2013 a seguito del completamento della recinzione lungo il confine tra Israele ed Egitto; che l'UNHCR ha espresso preoccupazioni per una recente modifica della legge anti-infiltrazione israeliana, che limita ulteriormente i diritti dei richiedenti asilo; |
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N. |
considerando che l'UE ha ripetutamente invitato l'Egitto e Israele a sviluppare e migliorare la qualità dell'assistenza e della protezione offerta ai richiedenti asilo e ai rifugiati che risiedono o transitano sul loro territorio; che il 7 novembre 2013 funzionari sudanesi hanno chiesto aiuto all'UE per combattere la tratta di esseri umani; |
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1. |
condanna i recenti attentati terroristici contro forze di sicurezza e civili nel Sinai; è profondamente preoccupato per l'ulteriore deterioramento della situazione della sicurezza nel Sinai e chiede al governo ad interim e alle forze di sicurezza egiziani di intensificare gli sforzi per rispristinare la sicurezza, conformemente al diritto internazionale e alle norme internazionali sull'uso della forza e le operazioni di polizia, con il sostegno della comunità internazionale; esprime preoccupazione per il fatto che i continui disordini possano avere un effetto destabilizzante sull'intero Egitto nel periodo di transizione in corso; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per i casi di tratta di esseri umani segnalati nel Sinai e condanna con la massima fermezza i terribili abusi che subiscono le vittime dei trafficanti; esprime piena solidarietà alle vittime della tratta di esseri umani nel Sinai e alle loro famiglie e sottolinea nuovamente la responsabilità del governo egiziano e di quello israeliano nella lotta contro la tratta di esseri umani in tale regione; prende atto degli sforzi profusi dalle autorità e sottolinea che qualsiasi operazione militare e di applicazione della legge condotta dalle forze di sicurezza egiziane nel Sinai dovrebbe includere azioni volte a prestare soccorso alle vittime dei trafficanti di esseri umani, a proteggere e fornire assistenza a tali vittime, in particolare donne e bambini, per impedire che finiscano nuovamente nelle mani dei trafficanti, nonché ad arrestare e perseguire i trafficanti e gli agenti della sicurezza collusi con gli stessi, affinché siano chiamati a rispondere delle loro azioni; |
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3. |
ricorda che una delle cause di fondo della crisi è l'emarginazione dei beduini nel Sinai; osserva che ogni possibile soluzione alla crisi dovrebbe includere un programma globale di sviluppo volto a migliorare la situazione e le condizioni socioeconomiche della popolazione beduina locale, compreso il loro accesso alla polizia e all'esercito, nonché la loro partecipazione al processo politico; |
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4. |
invita le autorità egiziane a rispettare le proprie leggi anti-tratta, che garantiscono alle vittime della tratta l'immunità giudiziaria e l'accesso all'assistenza e alla protezione, come pure l'articolo 89 della nuova costituzione, che proibisce la schiavitù e ogni forma di oppressione e sfruttamento forzato di esseri umani, e ad applicare pienamente, attraverso la legislazione nazionale, i principi delle convenzioni di cui l'Egitto è firmatario; prende atto del decreto emanato il 9 marzo 2014 dal primo ministro egiziano, che istituisce un comitato di coordinamento nazionale per combattere l'immigrazione irregolare; invita le autorità egiziane a raccogliere e pubblicare statistiche sulle vittime della tratta; |
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5. |
sottolinea l'importanza di garantire protezione e assistenza ai sopravvissuti del Sinai, in particolare per quanto riguarda l'assistenza medica, psicologica e legale; invita tutti i paesi di destinazione interessati a impedire la detenzione dei sopravvissuti del Sinai, a mettere a punto sistemi migliori per l'identificazione delle vittime, a fornire loro accesso a procedure di asilo eque ed efficaci e all'UNHCR, a valutare ciascun caso singolarmente e a evitare l'espulsione dei sopravvissuti del Sinai in violazione del principio di non respingimento; chiede che le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani abbiano pieno accesso alle zone interessate dal traffico e dalla tratta di esseri umani nel Sinai e che sia garantito un accesso pieno e incondizionato alle strutture di detenzione in cui sono trattenuti i richiedenti asilo e i rifugiati; |
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6. |
plaude alla decisione della Corte suprema israeliana del 16 settembre 2013 di revocare la disposizione della legge sulla prevenzione dell'infiltrazione che prevedeva la detenzione automatica, ma invita Israele ad abrogare la sua legge del 10 dicembre 2013, che autorizza la detenzione a tempo indeterminato dei richiedenti asilo; invita le autorità dei paesi di destinazione a riservare ai richiedenti asilo un trattamento conforme al diritto internazionale in materia di rifugiati e di diritti umani; |
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7. |
ricorda che le sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani in Eritrea costringono ogni mese migliaia di persone a fuggire dal paese; ricorda alle autorità sudanesi il loro obbligo di garantire la sicurezza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e la priorità di elaborare e applicare immediatamente misure di sicurezza durature e adeguate nel campo profughi di Shagarab; |
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8. |
sottolinea l'importanza di un'azione regionale coordinata volta a ripristinare la sicurezza e combattere la tratta di esseri umani nel Sinai e chiede un rafforzamento del sostegno internazionale e della cooperazione al riguardo tra i governi di Egitto, Israele, Libia, Etiopia, Eritrea e Sudan nonché con le organizzazioni interessate, compresa la forza e gli osservatori multinazionali (MFO) delle Nazioni Unite; |
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9. |
incoraggia l'UE e gli Stati membri a sostenere tutti gli sforzi intesi a combattere il ciclo della tratta di esseri umani nel Sinai, conformemente agli obblighi internazionali che hanno assunto in materia; invita la Commissione a porre l'accento sul rispetto dei diritti umani nelle sue relazioni con il governo eritreo; ribadisce la disponibilità dell'UE ad aiutare le autorità a sviluppare e migliorare la qualità dell'assistenza e della protezione offerte ai richiedenti asilo e ai rifugiati che risiedono o transitano sul loro territorio; si compiace che il governo sudanese abbia chiesto il sostegno dell'UE; |
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10. |
invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a includere la questione tra i temi prioritari dell'agenda del dialogo politico con Egitto, Israele e Sudan, nonché a collaborare attivamente con l'UNHCR per istituire un gruppo d'azione con gli Stati coinvolti nelle diverse fasi della catena della tratta, comprese le origini, il transito e la destinazione; |
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11. |
è estremamente preoccupato per i ricatti che, secondo le segnalazioni, avrebbero luogo nell'UE; ricorda pertanto alle autorità dell'UE la loro responsabilità di agire e invita i ministri degli Esteri e della Giustizia dell'UE ad adottare misure adeguate; invita le istituzioni dell'UE a esercitare pressioni su Israele ed Egitto affinché adottino provvedimenti volti a combattere la tratta nel Sinai e favoriscano l'attuazione delle prossime raccomandazioni di Europol; |
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12. |
plaude agli sforzi profusi da alcuni leader della comunità beduina e alle attività delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani in Egitto e Israele, che offrono aiuto, assistenza e cure mediche alle vittime dei trafficanti di esseri umani nel Sinai, ed esorta la comunità internazionale e l'UE a continuare a finanziare i progetti delle ONG nella regione; |
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13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi egiziano, israeliano, eritreo e sudanese, al parlamento egiziano, alla Knesset israeliana, all'Assemblea nazionale sudanese, all'Assemblea nazionale eritrea, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. |
(1) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 106.
(2) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 136.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0100.
RACCOMANDAZIONI
Parlamento europeo
Mercoledì 12 marzo 2014
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/262 |
P7_TA(2014)0216
Impegno umanitario dei soggetti armati non statali per la protezione dei minori
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 12 marzo 2014 sull'impegno umanitario dei soggetti armati non statali per la protezione dei minori (2014/2012(INI))
(2017/C 378/32)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio di Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes e Keith Taylor, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'impegno umanitario dei soggetti armati non statali per la protezione dei minori (B7-0585/2013), |
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— |
viste la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sui minori e i conflitti armati del 2013 e altre relazioni di soggetti competenti, |
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— |
visti gli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati del 2008, la strategia di attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati del 2010 e la lista di controllo per l'integrazione della protezione dei bambini confrontati ai conflitti armati nelle operazioni PESD del 2008, |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio del 2008 sulla promozione e tutela dei diritti dei minori nell'azione esterna dell'Unione europea — dimensione dello sviluppo e dimensione umanitaria, |
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— |
viste le sue risoluzioni del 19 febbraio 2009 dal titolo «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE» (1), del 16 gennaio 2008 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (2), del 3 luglio 2003 dal titolo «La tratta dei bambini e i bambini soldato» (3), del 6 luglio 2000 sul rapimento dei bambini da parte dell'Esercito di liberazione del Signore (LRA) (4), e del 17 dicembre 1998 sui bambini soldato (5), |
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— |
viste le risoluzioni delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, in particolare la risoluzione 1612 (2005) del Consiglio di sicurezza, |
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— |
visto il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del 2002, |
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— |
visti gli impegni di Parigi per la protezione dei bambini contro il reclutamento illegale o l'impiego in forze o gruppi armati e i principi e le linee direttrici di Parigi sui bambini associati alle forze armate o ai gruppi armati, adottati il 6 febbraio 2007, |
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— |
visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0160/2014), |
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A. |
considerando che la maggior parte dei conflitti armati contemporanei vedono lo scontro tra uno o più soggetti armati non statali e i governi o altri gruppi armati, e che i civili e in particolare i minori sono le principali vittime di tali guerre; |
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B. |
considerando che il raggio d'azione dei soggetti non statali è molto ampio e include una moltitudine di identità e di motivazioni nonché di livelli differenti di volontà e capacità di rispettare il diritto umanitario internazionale e altri principi del diritto internazionale, ma che tutti devono essere sottoposti a un controllo in proposito; |
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C. |
considerando che al fine di migliorare la protezione dei civili, e in particolare dei minori, è necessario tener conto di tutte le parti coinvolte nei conflitti; |
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D. |
considerando che le norme umanitarie internazionali si applicano in maniera vincolante a tutte le parti coinvolte in un conflitto armato; |
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E. |
considerando che i conflitti armati hanno un impatto particolarmente devastante sullo sviluppo fisico e mentale dei minori, con conseguenze a lungo termine sulla sicurezza umana e sullo sviluppo sostenibile; |
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F. |
considerando che lo statuto del Tribunale penale internazionale stabilisce che il reclutamento o l'arruolamento di minori di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate o in gruppi armati o il loro coinvolgimento attivo nelle ostilità costituisce un crimine; |
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G. |
considerando che il diritto internazionale vieta qualsiasi forma di violenza sessuale, in particolare nei confronti dei minori, e che gli atti di violenza sessuale possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio; |
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H. |
considerando che l'utilizzo delle mine antipersona è diminuito successivamente all'adozione della Convenzione sul divieto delle mine nel 1997, ma che rappresenta tuttora una minaccia per i minori, in particolare nei conflitti armati non di carattere internazionale; |
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I. |
considerando che la comunità internazionale ha il dovere morale di attivarsi affinché tutte le parti coinvolte nei conflitti, sia gli Stati che i soggetti armati non statali, si impegnino al fine di tutelare i minori; |
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J. |
considerando che la smobilitazione, la riabilitazione e il reinserimento dei bambini soldato devono essere incluse in qualsiasi negoziato e conseguente accordo di pace, nonché essere affrontate nel corso del conflitto stesso; |
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K. |
considerando che una smobilitazione e un reinserimento dei bambini soldato soddisfacenti possono contribuire a prevenire i cicli continui di violenza; |
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1. |
rivolge al Commissario allo sviluppo e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le seguenti raccomandazioni:
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Commissario allo sviluppo, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio e al Servizio europeo per l'azione esterna. |
(1) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 3.
(2) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.
(3) GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 854.
(4) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 401.
(5) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 297.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Mercoledì 12 marzo 2014
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/265 |
P7_TA(2014)0217
Numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali
Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali (2014/2632(RSO))
(2017/C 378/33)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
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— |
visti gli accordi di associazione e di cooperazione, nonché gli altri accordi conclusi dall'Unione europea con paesi terzi, |
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— |
visti gli articoli 198 e 200 del suo regolamento, |
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A. |
con l'intento di contribuire, mediante un costante dialogo interparlamentare, al rafforzamento della democrazia parlamentare, |
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1. |
decide di fissare il numero delle delegazioni e i loro raggruppamenti regionali nel modo seguente:
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2. |
decide che alle commissioni parlamentari create sulla base dell'accordo di partenariato economico (APE) possano partecipare esclusivamente i membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo — garantendo che la commissione per il commercio internazionale, in quanto commissione competente, conservi il ruolo guida — e che esse coordinino attivamente i propri lavori con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE; |
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3. |
decide che all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e all'Assemblea parlamentare Euronest possano partecipare esclusivamente i membri delle rispettive delegazioni bilaterali o subregionali; |
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4. |
decide che alla delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO possano partecipare esclusivamente i membri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa; |
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5. |
decide che la Conferenza dei presidenti di delegazione rediga un progetto di calendario semestrale, che deve essere approvato dalla Conferenza dei presidenti previa consultazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale, fermo restando tuttavia che la Conferenza dei presidenti può modificare il calendario per reagire agli eventi politici; |
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6. |
decide che i gruppi politici e i deputati non iscritti designino, per ciascuna delegazione, un numero di supplenti permanenti che non potrà superare il numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi o i deputati non iscritti; |
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7. |
decide di intensificare la cooperazione e la consultazione con le commissioni interessate dall'attività delle delegazioni organizzando riunioni congiunte tra tali organi nei luoghi di lavoro abituali; |
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8. |
dichiara che si adopererà per garantire concretamente che uno o più relatori o presidenti di commissione possano parimenti partecipare ai lavori delle delegazioni, delle commissioni interparlamentari miste, delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle assemblee parlamentari multilaterali; decide che il Presidente, su richiesta congiunta dei presidenti della delegazione e della commissione interessate, autorizzi tali missioni; |
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9. |
stabilisce che la presente decisione entrerà in vigore alla prima tornata dell'ottava legislatura; |
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10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna. |
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 11 marzo 2014
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/269 |
P7_TA(2014)0180
Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e competenze di esecuzione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/34)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0484), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0205/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0003/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0226
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») è necessario conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato i poteri e le competenze conferiti alla Commissione. |
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(2) |
Nel quadro dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata (3) a esaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune disposizioni del presente regolamento. |
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(4) |
Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1365/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, occorre garantire le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione dal regolamento, conferendole il potere di adottare atti delegati e/o di esecuzione |
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(5) |
Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto attiene all' sul funzionamento dell'Unione europea in relazione con l' adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, all l ''adeguamento delle definizioni esistenti e all' l 'adozione di definizioni supplementari. Inoltre, al fine di adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il nonché l'adeguamento del contenuto degli allegati, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati. [Em. 1] |
|
(6) |
La Commissione deve dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per le unità i rispondenti. [Em. 2] |
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(7) |
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(8) |
Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di questi atti, in ragione della loro portata generale. [Em. 3] |
|
(9) |
Nel rispetto del principio di proporzionalità , ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , stabilire norme comuni al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. [Em. 4] |
|
(10) |
Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1365/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è così modificato:
|
-1 bis) |
all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa; [Em. 5] |
|
-1 ter) |
all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è soppressa; [Em. 6] |
|
1) |
all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, se necessario, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne.»; [Em. 7] |
|
2) |
all'articolo 3 è aggiunto il comma seguente: «Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito , se necessario, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari.»;[Em. 8] |
|
3) |
all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito , se necessario, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.»; [Em. 9] |
|
4) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»; |
|
5) |
all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente: «Le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»; |
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6) |
all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione adotta le prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»; |
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6 bis) |
all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3 bis. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 3 ter. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. (*1) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»; [Em. 10]" |
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6 ter) |
All'articolo 8, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «Entro il … (*2) e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:» ; [Em. 11] (*2) Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. " |
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7) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Esercizio della delega [Em. 12] 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. [Em. 13] 2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal… (*3). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 14] 4. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; (*3) Data esatta dell'entrata in vigore del presente atto modificativo. " |
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8) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 2 bis. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 15] (*4) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)." (*5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»" |
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8 bis) |
all'allegato B, la tabella B1 è sostituita dalla seguente: «Tabella B1. Trasporto di passeggeri e merci per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)
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9) |
l'allegato G è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.
(4) Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).
(*6) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:
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— |
“NUTS0 + ZZ” quando esiste il codice NUTS per il paese partner. |
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— |
“codice ISO + ZZ” quando non esiste il codice NUTS per il paese partner. |
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— |
“ZZZZ” quando il paese partner è totalmente sconosciuto. |
(*7) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”.»
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/276 |
P7_TA(2014)0181
Statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/35)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le procedure di assicurazione della qualità introdotte nell'ambito del presente regolamento tengono conto e si basano sulle migliori pratiche nelle procedure esistenti di assicurazione della qualità. Tali procedure non comportano la duplicazione delle azioni di assicurazione della qualità né serie di dati parallele. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I termini per la trasmissione dei dati pertinenti per la PSM sono quelli fissati in applicazione degli atti di base pertinenti o sono comunicati dalla Commissione in specifici calendari tenendo conto delle necessità dell'Unione. |
2. I termini per la trasmissione dei dati pertinenti per la PSM sono quelli fissati in applicazione degli atti di base pertinenti o sono comunicati dalla Commissione in specifici calendari tenendo conto del quadro del Semestre europeo e delle necessità dell'Unione. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri il calendario della relazione annuale sul meccanismo di allerta prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011. In funzione di tale calendario e dei termini di cui al paragrafo 2, la Commissione decide inoltre una data limite per la trasmissione di tutti i dati pertinenti per la PSM più aggiornati e la comunica agli Stati membri. |
3. La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri il calendario della relazione annuale sul meccanismo di allerta prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011. In funzione di tale calendario e dei termini di cui al paragrafo 2, la Commissione decide inoltre una data limite entro la quale la Commissione (Eurostat) è tenuta a estrapolare i dati pertinenti per la PSM per calcolare gli indicatori del quadro di valutazione della PSM per ciascuno Stato membro e per fissare una base dati di riferimento sui dati pertinenti per la PSM, e la comunica agli Stati membri. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione (Eurostat) fornisce a ciascuno Stato membro l'accesso alla banca dati di riferimento con i dati estrapolati pertinenti per la PSM, entro cinque giorni lavorativi dalla data limite a fini di controllo. Gli Stati membri controllano i dati e li confermano o modificano durante i sette giorni lavorativi successivi al periodo di cinque giorni. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nel trasmettere i dati pertinenti per la PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sulle modalità di calcolo di tali dati, comprese eventuali modifiche delle fonti e dei metodi, sotto forma di relazione sulla qualità. |
1. Nel trasmettere i dati pertinenti per la PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) le informazioni sulle modalità di calcolo di tali dati, comprese eventuali modifiche delle fonti e dei metodi, sotto forma di relazione sulla qualità. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Gli Stati membri trasmettono la relazione sulla qualità entro sette giorni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 bis. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 14, paragrafo 2 . |
3. La Commissione adotta atti delegati al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 1 . Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 12 . |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il […][nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento]. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il […] [entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento;]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 14, paragrafo 2 . |
2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il […][nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione adotta atti delegati al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il […] [entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 12 . |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Capo VI — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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MISSIONI NEGLI STATI MEMBRI |
MISSIONI DI DIALOGO NEGLI STATI MEMBRI |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Qualora individui problemi specifici , in particolare nel contesto della valutazione della qualità prevista all'articolo 5, la Commissione (Eurostat) può decidere di effettuare missioni nello Stato membro interessato. |
1. Qualora individui la necessità di approfondire la valutazione della qualità delle statistiche , in particolare nel contesto della valutazione della qualità prevista all'articolo 5, la Commissione (Eurostat) può decidere di effettuare missioni di dialogo nello Stato membro interessato. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Lo scopo di tali missioni è di esaminare in dettaglio la qualità dei dati in questione pertinenti per la PSM. Le missioni sono incentrate sulle questioni metodologiche, sulle fonti e sui metodi illustrati negli inventari, nonché sui dati e sui processi statistici di base, al fine di valutarne la conformità con le pertinenti norme contabili e statistiche. |
2. Lo scopo delle missioni di dialogo di cui al paragrafo 1 è di esaminare in dettaglio la qualità dei dati in questione pertinenti per la PSM. Le missioni di dialogo sono incentrate sulle questioni metodologiche, sulle fonti e sui metodi illustrati negli inventari, nonché sui dati e sui processi statistici di base, al fine di valutarne la conformità con le pertinenti norme contabili e statistiche. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In fase di organizzazione delle missioni di dialogo, la Commissione (Eurostat) trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione (Eurostat) comunica al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio (7.) le conclusioni di tali missioni, comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse al comitato di politica economica, tali relazioni e le eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. |
3. La Commissione (Eurostat) comunica al Parlamento europeo e al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio (7.) le conclusioni di tali missioni di dialogo , comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse Parlamento europeo e al comitato di politica economica, tali relazioni e le eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti su questioni statistiche connesse alla procedura per gli squilibri macroeconomici, anche in vista della preparazione e della realizzazione delle missioni. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti è stilato entro il [data da determinare] sulla base delle proposte presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili dei dati pertinenti per la PSM. |
4. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti su questioni statistiche connesse alla procedura per gli squilibri macroeconomici, anche in vista della preparazione e della realizzazione delle missioni di dialogo . Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti è stilato entro il [Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] sulla base delle proposte presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili dei dati pertinenti per la PSM. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e di un'adeguata rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali. |
5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e di un'adeguata e tempestiva rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il presente articolo non si applica se la legislazione settoriale prevede già visite della Commissione negli Stati membri. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione (Eurostat) fornisce i dati pertinenti per la PSM utilizzati ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici anche mediante comunicati stampa e/o altri strumenti che essa giudichi appropriati. |
1. La Commissione (Eurostat) rende pubblici i dati pertinenti per la PSM utilizzati ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici anche mediante comunicati stampa e/o altri strumenti che essa giudichi appropriati. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati degli Stati membri pertinenti per la PSM se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati. |
2. La Commissione (Eurostat) stabilisce la data di pubblicazione del comunicato stampa e la comunica agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi dalla data limite di cui all'articolo 2. Essa non differisce la fornitura dei dati degli Stati membri pertinenti per la PSM se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente. |
3. La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri. Lo Stato membro interessato ha la possibilità di difendere la propria posizione. Al più tardi dieci giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione (Eurostat) può modificare i dati trasmessi dagli Stati membri e fornire i dati rettificati e la motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.-{}- |
4. La Commissione (Eurostat) può modificare i dati trasmessi dagli Stati membri e rendere pubblici i dati rettificati e la motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 , nonché alle norme metodologiche applicabili e ai requisiti di completezza, attendibilità, tempestività e coerenza dei dati statistici . Al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica i dati rettificati e la motivazione delle modifiche. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisce un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM. |
1. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere , in una procedura in due fasi, di imporre un deposito fruttifero e successivamente, qualora la Commissione valuti la mancata conformità dello Stato membro alle azioni correttive di cui al paragrafo 1 bis e come misura estrema, di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che ha agito deliberatamente per fornire un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM o la cui negligenza grave si è tradotta in un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM, il che, di conseguenza, ha influito sulla capacità della Commissione di effettuare una valutazione veritiera ed equa . |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro un determinato termine in merito alle azioni correttive necessarie a far fronte e rimediare all'errata rappresentazione o alla negligenza grave di cui al paragrafo 1, nonché a impedire che circostanze simili si verifichino in futuro. La relazione è resa pubblica. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è efficace, dissuasiva e commisurata alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L'importo dell'ammenda non è superiore allo 0,05 % del PIL dello Stato membro interessato. |
2. Il deposito fruttifero di cui al paragrafo 1 è efficace, dissuasivo e commisurato alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L'importo del deposito fruttifero non è superiore allo 0,05 % del PIL dell'anno precedente dello Stato membro interessato. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di rappresentazioni errate di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. Nell'indagare sulle presunte errate rappresentazioni, la Commissione tiene conto di eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Per espletare le sue mansioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni e può effettuare ispezioni in loco e accedere ai dati statistici di base nonché ai documenti relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una preventiva autorizzazione giudiziaria per le ispezioni in loco , la Commissione presenta le necessarie domande . |
3. La Commissione può , in conformità dei trattati e della specifica legislazione settoriale, avviare e condurre tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di rappresentazioni errate di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. Nell'indagare sulle presunte errate rappresentazioni, la Commissione tiene conto di eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Per espletare le sue mansioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro oggetto dell'indagine di fornire informazioni e può effettuare ispezioni in loco e accedere ai dati statistici di base nonché ai documenti relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la normativa dello Stato membro oggetto dell'indagine lo impone, l'ispezione in loco è effettuata previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria . |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali raccomandazioni al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltato sulle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria raccomandazione al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo in merito a ogni eventuale indagine effettuata o raccomandazione presentata a norma del presente paragrafo. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro oggetto di una raccomandazione della Commissione l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. A seguito di una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può raccomandare al Consiglio di ridurre o annullare l'importo del deposito fruttifero. Il tasso d'interesse applicato al deposito fruttifero corrisponde al rischio di credito della Commissione e al periodo di investimento pertinente. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un 'ammenda ai sensi del paragrafo 1 . Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda così irrogata . |
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un deposito fruttifero ai sensi del paragrafo 1 . Essa può annullare, ridurre o maggiorare il deposito fruttifero così imposto . |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Capo IX — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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NATURA DELLE SANZIONI E LORO ISCRIZIONE IN BILANCIO |
NATURA E ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE AMMENDE |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da un mese dall'adozione del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all' articolo 3 , paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere da un mese dall'adozione del presente regolamento. La Commissione , previa consultazione degli attori principali, compresa la BCE, conformemente all'articolo 127 TFUE, elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all' articolo 3 , paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per le misure di cui all'articolo 9, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato. |
Per le misure di cui all'articolo 9, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato. La decisione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, s'intende quella definita a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri (INS) assicurano il necessario coordinamento dei dati pertinenti per la PSM a livello nazionale. Tutte le altre autorità nazionali riferiscono in merito agli INS . Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione. |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri (INS) assicurano il necessario coordinamento dei dati pertinenti per la PSM a livello nazionale. Le banche centrali nazionali, in qualità di membri del SEBC che producono dati pertinenti per la PSM, e, se del caso, le altre autorità nazionali pertinenti cooperano con gli INS a tale scopo . Le autorità nazionali che producono i dati sono ritenute responsabili in tal senso. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione (Eurostat) riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività da essa svolte ai fini dell'applicazione del presente regolamento. |
La Commissione (Eurostat) riferisce almeno con cadenza annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività da essa svolte ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel quadro del semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) . |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. |
1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0143/2014).
(2) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(3) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(1 bis) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) COM(2005)0217 definitivo e COM(2011)0211 definitivo.
(4) COM(2005)0217 e COM(2011)0211.
(1 bis) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.
(7.) GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.
(7.) GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.
(1 bis) Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/297 |
P7_TA(2014)0182
Proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (15854/2013 — C7-0462/2013 — 2013/0351(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 378/36)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (15854/2013), |
|
— |
vista la decisione 98/591/CE del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0462/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 81, paragrafo 2, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0126/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla proroga dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America. |
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/298 |
P7_TA(2014)0183
Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (06852/2013 — C7-0005/2014 — 2012/0279(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 378/37)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (06852/2013), |
|
— |
visto il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, allegato alla summenzionata progetto di decisione del Consiglio, |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0005/2014), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
visti la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0061/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/299 |
P7_TA(2014)0184
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana tessili
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana — tessili, Spagna) (COM(2014)0045 — C7-0019/2014 — 2014/2013(BUD))
(2017/C 378/38)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0045 — C7-0019/2014), |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1) (regolamento FEG), |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
|
— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
|
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0158/2014), |
|
A. |
considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; |
|
B. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; |
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C. |
considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — tessili, relativa a un contributo finanziario del FEG, a seguito di 560 esuberi avvenuti in 198 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili) (4) nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52), con 300 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento dal 1o novembre 2012 al 1o agosto 2013; |
|
D. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
|
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento; |
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2. |
rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG l'8 ottobre 2013 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata il 28 gennaio 2014; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata 4 mesi; |
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3. |
ritiene che gli esuberi nelle imprese tessili nella Comunidad Valenciana siano legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione, con riferimento alla scadenza dell'accordo transitorio dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento alla fine del 2004 e a una maggiore esposizione alla concorrenza globale, in particolare proveniente dalla Cina e da altri paesi dell'Estremo Oriente, cosa che ha causato un notevole aumento delle importazioni di prodotti tessili nell'Unione e una perdita di quota di mercato dell'Unione sui mercati tessili mondiali; |
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4. |
rileva che la Comunidad Valenciana è stata fortemente colpita dalla globalizzazione e che il suo tasso di disoccupazione ha raggiunto il 29,19 % nel primo trimestre del 2013; accoglie favorevolmente il fatto che la regione si avvalga nuovamente dell'aiuto del FEG per alleviare il problema dell'elevato tasso di disoccupazione, occupandosi per la seconda volta dei licenziamenti nel settore tessile; |
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5. |
si congratula con la Comunidad Valenciana per la capacità di sollecitare e utilizzare l'aiuto del FEG al fine di affrontare i problemi del suo mercato del lavoro, caratterizzato da un'elevata percentuale di PMI; ricorda, a tale proposito, che la regione della Comunidad Valenciana ha già sollecitato l'aiuto del FEG per i settori del tessile, della ceramica e della pietra naturale, nonché per il settore delle costruzioni; |
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6. |
sottolinea la capacità del FEG di fornire assistenza nell'affrontare la delicata situazione occupazionale nelle regioni che dipendono da settori tradizionali quali l'industria tessile o l'edilizia; evidenzia che tale capacità dipende dalla disponibilità e dall'efficacia delle autorità nazionali e locali nel sollecitare l'aiuto del FEG; |
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7. |
osserva che a tutt'oggi il settore delle industrie tessili è stato oggetto di 11 domande d'intervento del FEG (5), tutte basate sulla globalizzazione degli scambi commerciali, mentre la regione della Comunidad Valenciana ha già presentato sei domande d'intervento del FEG: nel settembre 2009 (6) (ceramica), nel marzo 2010 (7) (pietra naturale), nel marzo 2010 (8) (tessili), nel luglio 2011 (9) e nel dicembre 2011 (10) (rispettivamente costruzioni e calzature) e nel 2013 (11) (materiali da costruzione); |
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8. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1o gennaio 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto; |
|
9. |
constata che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 300 lavoratori in esubero, quali l'elaborazione dei profili, l'orientamento professionale, la consulenza, la formazione (sviluppo di competenze trasversali, formazione professionale, formazione sul posto di lavoro, formazione per l'imprenditorialità), il sostegno all'imprenditorialità, l'assistenza intensiva per la ricerca di un impiego, gli incentivi (incentivi alla ricerca intensiva di un impiego, sostegno per la creazione d'impresa, incentivi al reinserimento, contributo alle spese di trasporto e contributo per l'assistenza di persone a carico); |
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10. |
valuta positivamente il fatto che le parti sociali, compresi i sindacati (UGT-PV, CCOO-PV), siano stati consultati durante la preparazione della domanda d'intervento del FEG e abbiano accordato un contributo del 10 % del cofinanziamento nazionale totale dei costi complessivi delle misure attuate, e che saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione nelle diverse fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al FEG; |
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11. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
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12. |
esprime soddisfazione per il fatto che il pacchetto coordinato include la formazione professionale incentrata su settori in cui esistono o possono presentarsi opportunità di lavoro nonché la formazione sul posto di lavoro, che permetteranno di soddisfare le esigenze specifiche delle imprese locali; |
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13. |
deplora che la proposta della Commissione non fornisca un quadro della struttura educativa della forza lavoro licenziata; |
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14. |
constata che il pacchetto coordinato prevede incentivi finanziari per la ricerca di un impiego (importo forfetario di 300 EUR), un'indennità di mobilità, un incentivo al reinserimento (fino a 350 EUR) nonché un contributo per l'assistenza di persone a carico; si compiace che l'importo complessivo degli incentivi finanziari sia relativamente limitato, lasciando la maggior parte del contributo a disposizione della formazione, della consulenza, dell'assistenza nella ricerca di un impiego e del sostegno all'imprenditorialità; |
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15. |
osserva che il caso in esame riflette i tratti tipici dello scenario sociale ed economico di una regione la cui economia locale è caratterizzata da un'elevata percentuale di PMI; |
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16. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
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17. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; sottolinea che ulteriori miglioramenti procedurali sono stati introdotti nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (12) e che sarà conseguito un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG; |
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18. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
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19. |
accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; |
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20. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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21. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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22. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) EGF/2007/005 IT Sardegna, (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte, (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia, (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toscana, (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, (COM(2008)0547); EGF/2009/005 ES Cataluña, (COM(2008)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro, (COM(2008)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, (COM(2009)0515); EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, (COM(2010)0613) e EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (il caso in oggetto).
(6) EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana — ceramica, (COM(2010)0216).
(7) EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana — taglio, lucidatura e sagomatura della pietra, (COM(2010)0617).
(8) EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, (COM(2010)0613).
(9) EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana — costruzione, (COM(2012)0053).
(10) EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana — calzature, (COM(2012)0204).
(11) EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana — materiali da costruzione, (COM(2013)0635).
(12) Regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana — tessili, Spagna)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2014/167/UE)
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/303 |
P7_TA(2014)0185
Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2013)0262 — C7-0121/2013 — 2013/0137(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/39)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0262), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0121/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0112/2014), |
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1. |
respinge la proposta della Commissione; |
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2. |
invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/304 |
P7_TA(2014)0186
Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (adeguamento con effetto al 1o luglio 2011)***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (COM(2013)0895 — C7-0459/2013 — 2013/0438(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/40)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0895), |
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— |
visto l'articolo 249, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'allegato XI, articolo 10, e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0459/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere della Corte di giustizia del 4 marzo 2014 (1), |
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— |
visto il parere della Corte dei conti del 3 marzo 2014 (2), |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0165/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P7_TC1-COD(2013)0438
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 422/2014)
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/305 |
P7_TA(2014)0187
Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (adeguamento con effetto al 1o luglio 2012)***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (COM(2013)0896 — C7-0460/2013 — 2013/0439(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/41)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0896), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'allegato XI, articolo 10, e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0460/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere della Corte di giustizia del 4 marzo 2014 (1), |
|
— |
visto il parere della Corte dei conti del 3 marzo 2014 (2), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0164/2014), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P7_TC1-COD(2013)0439
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 423/2014)
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9.11.2017 |
IT |
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C 378/306 |
P7_TA(2014)0188
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Serbia ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (17930/1/2013 — C7-0028/2014 — 2011/0465(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2017/C 378/42)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17930/1/2013 — C7-0028/2014), |
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— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0938), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 72 del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0116/2014), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/307 |
P7_TA(2014)0189
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (COM(2011)0008 — C7-0027/2011 — 2011/0006(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/43)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0008), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50, 53, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0027/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere della Banca centrale europea del 4 maggio 2011 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 (2), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0077/2012), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 159 del 18.5.2011, pag. 10.
(2) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 82.
P7_TC1-COD(2011)0006
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/51/UE)
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/308 |
P7_TA(2014)0190
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2013)0044 — C7-0034/2013 — 2013/0024(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/44)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0044), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0034/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere della Banca centrale europea del 17 maggio 2013 (1), |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale dell'11 novembre 2013 (2), |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A7-0140/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.
(2) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.
P7_TC1-COD(2013)0024
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi illecito possono minare compromettere la struttura, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno . Il e minare direttamente o indirettamente la fiducia dei cittadini nello stato di diritto . Il finanziamento del terrorismo minaccia e della criminalità organizzata continua a essere un problema grave che va affrontato a livello di Unione . Il terrorismo e la criminalità organizzata possono compromettere le istituzioni democratiche e minacciare le fondamenta stesse della nostra società. Vi sono strutture societarie operanti in modo discreto in e tramite giurisdizioni territoriali che praticano la segretezza, spesso definite paradisi fiscali, e che svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare i flussi di denaro proveniente da attività illecite. La solidità, l’integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento delle attività criminali o del terrorismo. [Em. 1] |
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(2) |
A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell’Unione e internazionale , i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. La cooperazione internazionale nell'ambito del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'implementazione delle sue raccomandazioni a livello globale hanno lo scopo di impedire l'arbitraggio regolamentare e le distorsioni di concorrenza. Con la sua portata, l’azione dell’Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) dal GAFI , e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni o discrepanze tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell’Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari. [Em. 2] |
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(2 bis) |
L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della raccomandazione 16 del GAFI non dovrebbero comportare costi ingiustificati o sproporzionati per i prestatori di servizi di pagamento o per i cittadini che ricorrono a tali servizi, inoltre dovrebbe essere garantita la piena libertà di circolazione dei capitali leciti in tutta l'Unione. [Em. 3] |
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(3) |
Nella strategia riveduta dell’Unione in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008 si afferma che occorre proseguire gli sforzi per prevenire il finanziamento del terrorismo e l’uso di risorse finanziarie proprie da parte delle persone sospettate di terrorismo. Essa riconosce che il GAFI è sempre intento a migliorare le sue raccomandazioni e si adopera per ottenere una percezione comune di come queste debbano essere attuate. Nella strategia riveduta dell’Unione si osserva inoltre che l’attuazione di tali raccomandazioni da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di analoghi organismi regionali è valutata regolarmente e che sotto questo aspetto è importante che l’attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un’impostazione comune. |
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(4) |
Per prevenire il finanziamento del terrorismo sono state adottate misure che consentono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (5). Al medesimo scopo, sono state adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (*1) contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi. |
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(5) |
Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e l'incremento nell'efficacia nella della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione dell’Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione. [Em. 4] |
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(5 bis) |
Si dovrebbe riservare particolare attenzione agli obblighi dell'Unione enunciati all'articolo 208 TFUE al fine di arginare la crescente tendenza delle attività di riciclaggio di denaro a trasferirsi dai paesi sviluppati con una legislazione rigorosa ai paesi in via di sviluppo con normative più blande. [Em. 5] |
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(6) |
La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l’iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi accurati e significativi relativi all’ordinante e al beneficiario , che devono essere precisi e aggiornati . A questo riguardo, è essenziale che gli istituti finanziari comunichino informazioni adeguate, accurate e aggiornate in merito ai trasferimenti di fondi effettuati per conto della clientela, onde permettere alle autorità competenti di contrastare con maggiore efficacia il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo . [Em. 6] |
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(7) |
L’applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7). Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell’applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE avvenga conformemente all’articolo 26, lettera d), di tale direttiva. È importante che i prestatori di servizi di pagamento operanti in giurisdizioni diverse con succursali e filiali ubicate al di fuori dell'UE non siano irragionevolmente ostacolati nella condivisione di informazioni su operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione. La suddetta disposizione deve lasciare impregiudicati eventuali accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi in materia di lotta al riciclaggio di denaro, comprese adeguate misure di salvaguardia dei cittadini a garanzia di un livello equivalente od opportuno di protezione. [Em. 7] |
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(8) |
Le persone che si limitano a convertire i documenti cartacei in dati elettronici e operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscono ai prestatori di servizi di pagamento unicamente sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento. |
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(9) |
È opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli bancomat, i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l’ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all’ordinante , e i trasferimenti di fondi effettuati con il sistema «cheque image» o lettere di cambio . Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona. Tenendo conto del dinamismo con cui si sviluppa il progresso tecnologico, si deve prendere in considerazione l'opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento alla moneta elettronica e ad altri nuovi metodi di pagamento. [Em. 8] |
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(10) |
I prestatori di servizi di pagamento devono evitare che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario siano assenti o incompleti. Per non ostacolare l’efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d’importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l’obbligo di verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi all’ordinante si applichi unicamente ai limiti al nome dell'ordinante per i trasferimenti individuali di fondi superiori ai fino a 1 000 EUR. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all’ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva …/…/UE (*2). [Em. 9] |
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(11) |
Tenuto conto della normativa dell’Unione in materia di pagamenti, ossia il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il regolamento (UE) n. 260/2012 (9) e la direttiva 2007/64/CE (10), è sufficiente che i trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione siano accompagnati da dati informativi semplificati relativi all’ordinante. |
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(12) |
Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall’Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario. L’accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. |
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(12 bis) |
Le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo e le pertinenti agenzie giudiziarie e di contrasto degli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e la cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche. L'Unione dovrebbe sostenere i programmi di sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo al fine di agevolare tale cooperazione. I sistemi per la raccolta di prove e la messa a disposizione di dati e informazioni pertinenti per le indagini sui reati dovrebbero essere migliorati, senza violare in alcun modo i principi di sussidiarietà e proporzionalità o i diritti fondamentali nell'Unione. [Em. 10] |
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(12 ter) |
È necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati. [Em. 11] |
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(13) |
Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano raggruppati in un file contenente i singoli trasferimenti di fondi dall’Unione all’esterno dell’Unione, consentendo in tal modo un risparmio sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero del conto dell’ordinante o del codice unico di identificazione dell’operazione, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario. |
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(14) |
Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza di , specie quando intervengano più servizi di pagamento, l'eventuale assenza o incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e migliorare in tal modo la tracciabilità dei trasferimenti di fondi . Verifiche efficaci della disponibilità delle informazioni, specie quando sono coinvolti più prestatori di servizi di pagamento, possono contribuire ad abbreviare la durata delle indagini e a renderle più efficaci, con conseguente miglioramento della tracciabilità dei trasferimenti di fondi. Le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto garantire che i prestatori di servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all'operazione nel trasferimento elettronico o nel relativo messaggio lungo tutta la catena di pagamento . [Em. 12] |
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(15) |
Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario. In linea con l’approccio basato sui rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi per valutare e ponderare i singoli rischi in modo che le risorse possano essere esplicitamente convogliate verso le aree di riciclaggio che presentano i rischi maggiori . Procedure efficaci basate sul rischio per i casi in cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all’ordinante e al beneficiario, al fine di aiuteranno i prestatori di servizi di pagamento a decidere con maggiore cognizione di causa se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare. Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori del territorio dell’Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva …/…/UE (*3), in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento. [Em. 13] |
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(16) |
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rendono conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario mancano o sono incompleti, e dovrebbero segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva …/…/UE (*4) e delle misure nazionali di recepimento. |
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(17) |
Quando i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l’obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale. La necessità di informazioni sull'identità dell'ordinante e del beneficiario per le persone giuridiche, i trust, le fondazioni, le mutue, le società di partecipazione e forme giuridiche analoghe attuali o future costituisce un elemento fondamentale ai fini della tracciabilità dei criminali, che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. [Em. 14] |
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(18) |
Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all’obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all’ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero conservare tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento. Al fine di superare le limitazioni tecniche, nei trasferimenti interbancari tra Stati membri e paesi terzi si potrebbe incoraggiare l'uso del sistema di bonifici SEPA. [Em. 15] |
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(19) |
Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare la La durata di tale periodo deve essere limitata a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali devono essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale . La conservazione dei dati per un ulteriore periodo deve poter essere permessa solo se necessaria a fini di prevenzione, indagine o individuazione di attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, senza che siano superati i dieci anni. I prestatori di servizi di pagamento devono garantire che i dati conservati ai sensi del presente regolamento siano utilizzati solo per le finalità in esso descritte . [Em. 16] |
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(20) |
Perché si possa passare sollecitamente all’azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti. |
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(21) |
Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante. |
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(22) |
Per accrescere la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», è necessario rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. Occorre prevedere sanzioni amministrative e, data l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Occorre che gli Stati membri ne informino la Commissione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
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(23) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli XXX del capo 5 del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (14). [Em. 17] |
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(24) |
Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell’Unione sono membri di un’unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l’Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l’applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno degli Stati membri in questione. |
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(25) |
In ragione delle modifiche che dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (15), occorre abrogare tale regolamento. |
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(26) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a causa della portata o degli effetti dell’intervento, essere conseguiti più efficacemente a livello dell’Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(27) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all’articolo 8, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, di cui all’articolo 47 e il principio ne bis in idem. |
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(28) |
Per assicurare la regolare introduzione del nuovo quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è opportuno far coincidere la data di applicazione del presente regolamento con il termine ultimo di attuazione della direttiva …/…/UE (*5)]. |
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(28 bis) |
Il garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 4 luglio 2013 (16), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in fase di trasferimento di fondi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
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(1) |
«finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva …/…/UE (*6); |
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(2) |
«riciclaggio di denaro»: le attività di riciclaggio di denaro di cui all’articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva …/…/UE (*6); |
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(3) |
«ordinante»: persona fisica o giuridica che effettua un trasferimento di fondi dal proprio conto o che impartisce l’ordine di trasferimento di fondi": il pagatore ai sensi dell'articolo 4, punto 7, della direttiva 2007/64/CE ; [Em. 18] |
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(4) |
«beneficiario»: persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti il beneficiario ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2007/64/CE ; [Em. 19] |
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(5) |
«prestatore di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che presta il servizio di trasferimento di fondi a titolo professionale prestatore di servizi di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE ; [Em. 20] |
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(6) |
«prestatore intermediario di servizi di pagamento»: prestatore di servizi di pagamento, né dell’ordinante né del beneficiario, che riceve ed effettua un trasferimento di fondi in nome del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento; |
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(7) |
«trasferimento di fondi»: operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento inclusi in particolare l'«addebito diretto» e la «rimessa di denaro» ai sensi della direttiva 2007/64/CE ; l’ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona; [Em. 21] |
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(8) |
«trasferimento raggruppato»: insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo; |
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(9) |
«codice unico di identificazione dell’operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante e al beneficiario; |
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(10) |
«trasferimento da persona a persona»: operazione tra due persone fisiche che, in qualità di consumatori, agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale . [Em. 22] |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito o prepagate, voucher , telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici di cui alla direttiva 2014/…/UE [PSD] , purché: [Em. 23]
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a) |
la carta o il dispositivo siano utilizzati per il pagamento di beni e servizi a favore di soggetti professionali operanti in campo economico o commerciale ; [Em. 24] |
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b) |
il numero della carta o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti dovuti all’operazione. |
Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di debito o di credito, di debito o prepagata, il telefono cellulare , il denaro elettronico o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona. [Em. 25]
3. Il presente regolamento non si applica alle persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste unicamente nel convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento né a quelle la cui attività consiste unicamente nel fornire a prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi oppure sistemi di compensazione e regolamento. [Em. 26]
Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:
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a) |
che comportano il ritiro da parte dell’ordinante di contante dal proprio conto; |
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b) |
in cui i fondi sono trasferiti alle autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro; |
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c) |
in cui l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto. |
CAPO II
OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
SEZIONE 1
OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’ORDINANTE
Articolo 4
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
1. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante.
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a) |
il nome dell’ordinante; |
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b) |
il numero di conto dell’ordinante, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o il codice unico di identificazione dell’operazione, nel caso non venga utilizzato alcun conto; |
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c) |
l’indirizzo dell’ordinante, o il suo numero d’identità nazionale o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita. [Em. 27] |
2. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:
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a) |
il nome del beneficiario; e |
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b) |
il numero di conto del beneficiario, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o il codice unico di identificazione dell’operazione, nel caso in cui non venga utilizzato alcun conto. |
3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante applica misure di adeguata verifica della clientela ai sensi della direttiva …/…/UE (*7) e verifica l’accuratezza e la completezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. [Em. 28]
4. Quando i fondi sono trasferiti dal conto dell’ordinante, si considera che la verifica di cui al paragrafo 3 sia stata effettuata nei seguenti casi:
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a) |
quando l’identità dell’ordinante è stata verificata in connessione con l’apertura del conto conformemente all’articolo 11 della direttiva …/…/UE (*8) e le informazioni risultanti da tale verifica sono conservate conformemente all’articolo 39 della stessa direttiva; o |
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b) |
quando all’ordinante si applica l’articolo 12, paragrafo 5, della direttiva …/…/UE (*8). |
5. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, in caso di trasferimento di fondi non effettuato a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non verifica le informazioni di cui al paragrafo 1 se l’importo non supera verifica almeno il nome di quest'ultimo per i trasferimenti di fondi fino a 1 000e non sembra collegato ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, supererebbero 1 000 EUR, e, qualora la transazione consti di più operazioni manifestamente collegate o l'importo del trasferimento sia superiore ai 1 000 EUR, i dati informativi completi dell'ordinante e del beneficiario ex paragrafo 1 . [Em. 29]
Articolo 5
Trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione
1. In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell’Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo il nominativo completo e il numero di conto dell’ordinante e del beneficiario o il codice unico di identificazione dell’operazione , fatti salvi i requisiti informativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 260/2012 . [Em. 30]
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora l'identificazione di una situazione ad alto rischio ex articolo 16, paragrafi 2 o 3 o ex allegato III alla direttiva …/…/UE (*9) richieda i dati informativi completi dell'ordinante e del beneficiario, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante mette a disposizioni i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario conformemente all’articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. [Em. 31]
Articolo 6
Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione
1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell’Unione, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell’ordinante o del codice unico di identificazione dell’operazione.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:
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a) |
il nome dell’ordinante; |
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b) |
il nome del beneficiario; |
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c) |
il numero di conto sia dell’ordinante che del beneficiario o il codice unico di identificazione dell’operazione. |
L’accuratezza di questi dati informativi non deve essere verificata, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
SEZIONE 2
OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO
Articolo 7
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario
1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nelle procedure interne basate sul rischio adottate in funzione anti-abuso nell'ambito delle convenzioni di tale sistema di messaggistica, o pagamento e regolamento . [Em. 33]
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario:
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a) |
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5; |
|
b) |
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all’articolo 14; e |
|
c) |
in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al trasferimento raggruppato. |
3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l’identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.
4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Gli Stati membri possono ridurre o revocare la soglia se la valutazione nazionale del rischio ha evidenziato l'esigenza di intensificare i controlli su trasferimenti di fondi non effettuati da un conto. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione. [Em. 34]
4 bis. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito in un paese terzo che presenta un livello maggiore di rischio, conformemente alla direttiva …/…UE (*10) si applica, per i rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri intrattenuti con il prestatore in questione, un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela. [Em. 35]
Articolo 8
Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario mancano o sono incompleti
1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi identificati ex articolo 16, paragrafo 2, ed ex allegato III della direttiva …/…/UE (*11) per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi completi richiesti relativi all’ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare. [Em. 36]
In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si conformano a qualsiasi legge o disposizione amministrativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, in particolare il regolamento (CE) n. 2580/2001, il regolamento (CE) n. 881/2002 e la direttiva …/…UE (*11) . [Em. 37]
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prescritti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 mancano sono assenti o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nell'ambito delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento , rifiuta il trasferimento oppure o lo sospende e chiede i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario prima di eseguire l'operazione di pagamento . [Em. 38]
2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi completi relativi all’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. [Em. 39]
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Articolo 9
Valutazione e relazione
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario , applicando le procedure basate sui rischi all'uopo previste, tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario quale fattore uno di fattori per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all’unità di informazione finanziaria. Il prestatore di servizi di pagamento, nelle sue efficaci procedure basate sul rischio, prende in considerazione e adotta idonee contromisure anche per altri fattori di rischio fra quelli individuati all'articolo 16, paragrafo 3 e all'allegato III della direttiva …/…/UE (*12) . [Em. 40]
SEZIONE 3
OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Articolo 10
Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento
I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario da essi ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme al trasferimento.
Articolo 11
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario
1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nell'ambito delle convenzioni di tale sistema.
2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza o incompletezza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario: [Em. 41]
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a) |
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5; |
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b) |
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all’articolo 14; e |
|
c) |
in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato. |
Articolo 12
Trasferimento di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario mancano o sono incompleti
1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi se le informazioni ricevute riguardo all’ordinante e al beneficiario siano assenti o incomplete e adotta eventualmente e adotta eventualmente le opportune misure da prendere. [Em. 42]
Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prescritti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nell'ambito delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento/regolamento , egli rifiuta il trasferimento oppure o lo sospende e chiede i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario prima di eseguire l'operazione di pagamento . [Em. 43]
2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.
Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce il fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Articolo 13
Valutazione e relazione
Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all’unità di informazione finanziaria.
Articolo 14
Limitazioni tecniche
1. Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione e se il prestatore intermediario di servizi di pagamento è situato nell’Unione.
2. Salvo che il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all’ordinante.
3. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento che, nel ricevere un trasferimento di fondi, si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti si avvale di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di informarne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o nell’ambito di un sistema di messaggistica o di un sistema di pagamento che preveda questo tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi di pagamento.
4. Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizione di quest’ultimo, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati informativi relativi all’ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no.
CAPO III
COOPERAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
Articolo 15
Obblighi di cooperazione ed equivalenza [Em. 44]
1. Quando esclusivamente le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori intermediari di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro. Occorre predisporre misure di tutela specifiche per garantire che tali scambi di informazioni siano conformi ai requisiti in materia di protezione dei dati. Nessuna altra autorità o soggetto esterni hanno accesso ai dati conservati dai prestatori di servizi di pagamento. [Em. 45]
1 bis. Poiché una grande percentuale di flussi finanziari illeciti finisce in paradisi fiscali, l'Unione europea dovrebbe aumentare la pressione a cooperare su questi paesi, al fine di combattere tali flussi finanziari illeciti e migliorare la trasparenza. [Em. 46]
1 ter. I prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione applicano il presente regolamento alle proprie filiali e succursali operanti in paesi terzi non considerate equivalenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 22 bis relativi al riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza delle giurisdizioni territoriali extra-UE con le disposizioni del presente regolamento. [Em. 47]
Articolo 15 bis
Protezione dei dati
1. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento in conformità della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE.
2. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono che i dati conservati ai sensi del presente regolamento siano utilizzati solo per le finalità in esso descritte e in nessun caso per scopi commerciali.
3. Le autorità di protezione dei dati hanno il potere, compreso un potere di accesso indiretto, di indagare d'ufficio o in seguito a un reclamo, su qualsiasi segnalazione relativa a problemi connessi al trattamento di dati personali. Ciò dovrebbe comprendere, in particolare, l'accesso al file di dati presso il prestatore di servizi di pagamento e le autorità nazionali competenti. [Em. 48]
Articolo 15 ter
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o verso un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, può avvenire solo se:
|
a) |
sono predisposte salvaguardie e misure di protezione dei dati, e |
|
b) |
l'autorità di vigilanza, previa valutazione di tali misure e salvaguardie, ha preventivamente autorizzato il trasferimento. [Em. 49] |
Articolo 16
Conservazione dei dati
Le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario non devono essere conservate più di quanto strettamente necessario. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per un massimo di cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate e motivate e solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l’esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni e la conservazione di dati personali deve essere conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE . [Em. 50]
È necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati. [Em. 51]
I dati informativi riguardanti l'ordinante o il beneficiario raccolti dai prestatori di servizi di pagamento dell'uno e dell'altro o dai prestatori intermediari di servizi di pagamento devono essere cancellati al termine del periodo di conservazione. [Em. 52]
Articolo 16 bis
Accesso alle informazioni e riservatezza
1. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono che le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente regolamento siano accessibili solo alle persone autorizzate o limitatamente alle persone strettamente necessarie per l'esecuzione del rischio assunto.
2. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono il rispetto della riservatezza dei dati trattati.
3. Le persone che hanno accesso a tali informazioni e che trattano i dati personali dell'ordinante o del beneficiario rispettano la riservatezza delle procedure di trattamento dei dati nonché i requisiti di protezione dei dati.
4. La autorità competenti provvedono a che al personale addetto alla regolare raccolta o trattamento di dati personali sia impartita una formazione specifica in materia di protezione dei dati personali. [Em. 53]
CAPO IV
SANZIONI E MONITORAGGIO
Articolo 17
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione possano essere applicate sanzioni ai membri dell’organo di gestione e a ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.
3. Entro … (*13) gli Stati membri notificano alla Commissione e al comitato congiunto ABE, AEAP, AESFEM le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione e al comitato congiunto ABE, AEAP, AESFEM, ogni successiva modifica.
4. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.
Articolo 18
Disposizioni specifiche
1. Il presente articolo si applica alle seguenti violazioni:
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a) |
ripetuta mancata inclusione , da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle informazioni relative all’ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6; [Em. 54] |
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b) |
grave violazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento dell’obbligo di conservazione di cui all’articolo 16; |
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c) |
mancata applicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento di politiche e procedure efficaci basate sui rischi come richiesto dagli articoli 8 e 12; |
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c bis) |
grave inadempienza degli obblighi derivanti degli articoli 11 e 12 da parte dei prestatori intermediari di servizi di pagamento. [Em. 55] |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le misure e le sanzioni amministrative che possono essere applicate includono almeno quanto segue:
|
a) |
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione; |
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b) |
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; |
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c) |
per il prestatore di servizi di pagamento, la revoca dell’autorizzazione concessagli; |
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d) |
per i membri dell’organo di gestione del prestatore di servizi di pagamento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile, l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni in seno al prestatore di servizi di pagamento; |
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e) |
per le persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente; |
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f) |
per le persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data del… (*14); |
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g) |
sanzioni amministrative pecuniarie pari fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati. |
Articolo 19
Pubblicazione delle sanzioni
Le autorità competenti pubblicano immediatamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all’articolo 17 e all’articolo 18, paragrafo 1, sono pubblicate immediatamente, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e all’identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso . [Em. 56]
Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.
Quando l'autorità competente di uno Stato membro impone o applica una sanzione amministrativa o una misura ex articoli 17 e 18, la comunica all'ABE insieme alle circostanze che ne hanno determinato l'imposizione o l'applicazione. L'ABE immette la comunicazione nella banca dati centrale delle sanzioni amministrative istituita a norma dell'articolo 69 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) applicando le stesse procedure seguite per tutte le altre sanzioni pubblicate. [Em. 57]
Articolo 20
Applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti
Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
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a) |
la gravità e la durata della violazione; |
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b) |
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; |
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c) |
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile; |
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d) |
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; |
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e) |
le perdite subite dai terzi a causa dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate; |
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f) |
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente; |
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g) |
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile. |
Articolo 21
Segnalazione delle violazioni
1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Occorre predisporre misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati. [Em. 58]
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
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a) |
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito; |
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b) |
un’adeguata protezione degli informatori e di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive; [Em. 59] |
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c) |
la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE. |
3. I prestatori di servizi di pagamento , in cooperazione con le autorità competenti, dispongono di procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico un canale sicuro, indipendente e anonimo . [Em. 60]
Articolo 22
Monitoraggio
1. Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l’adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento. L'ABE può pubblicare orientamenti, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, riguardo alla procedure di attuazione del presente regolamento, tenendo in conto le prassi migliori degli Stati membri. [Em. 61]
1 bis. La Commissione coordina e verifica attentamente l'applicazione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento ubicati al di fuori dell'Unione e rafforza eventualmente la cooperazione con le autorità dei paesi terzi che hanno poteri di indagine e sanzionatori delle violazioni ex articolo 18. [Em. 62]
1 ter. Entro il 1o gennaio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri, ai prestatori di servizi di pagamento dei paesi terzi e all'esercizio da parte delle autorità nazionali omologhe dei loro poteri di indagine e sanzionatori. Qualora sussista il rischio di violazioni delle norme sulla conservazione dei dati, la Commissione interviene efficacemente con opportune misure, fra cui la presentazione di una proposta di modifica del presente regolamento. [Em. 63]
Articolo 22 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire … (*15).
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 64]
CAPO V
COMPETENZE DI ESECUZIONE
Articolo 23
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo (il «comitato»). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 , a condizione che le norme di attuazione adottate mediante la procedura ivi prevista non alterino le disposizioni di base del presente regolamento . [Em. 65]
CAPO VI
DEROGHE
Articolo 24
Accordi con territori e paesi non menzionati all’articolo 355 del trattato [Em. 66]
1. La Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1 bis, nei casi di equivalenza documentata, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell’Unione, di cui all’articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro. [Em. 67]
Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
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a) |
il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l’Unione, rappresentata da uno Stato membro; |
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b) |
i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; e |
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c) |
il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. |
2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.
Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.
Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.
3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
3 bis. È assicurata la continuità delle decisioni autorizzate vigenti relative ai territori dipendenti o associati, e precisamente la decisione di esecuzione della Commissione 2012/43/UE (18) , la decisione della Commissione 2010/259/UE (19) , e la decisione della Commissione 2008/982/CE (20) . [Em. 68]
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere da … (*16).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.
(2) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014.
(4) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).
(5) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
(6) Direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L …, del …, pag.).
(*1) Numero, data ed estremi di pubblicazione della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(*2) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(8) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(9) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(10) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(*3) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*4) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(13) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 ).
(15) GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.
(*5) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(16) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 9.
(*6) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*7) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*8) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*9) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*10) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*11) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*12) Numero della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
(*13) Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
(*14) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(17) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(*15) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(18) Decisione di esecuzione della Commissione 2012/43/UE, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 12).
(19) Decisione della Commissione 2010/259/UE, del 4 maggio 2010, che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 23).
(20) Decisione della Commissione 2008/982/CE, dell' 8 dicembre 2008 , che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l'isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all'interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 34).
(*16) Data di recepimento della direttiva approvata sulla base della COD 2013/0025.
ALLEGATO
Tavola di concordanza di cui all’articolo 25.
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Regolamento (CE) n. 1781/2006 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
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Articolo 5 |
Articolo 4 |
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Articolo 6 |
Articolo 5 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
Articolo 7 |
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Articolo 9 |
Articolo 8 |
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Articolo 10 |
Articolo 9 |
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Articolo 11 |
Articolo 16 |
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Articolo 12 |
Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 12 |
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Articolo 13 |
|
Articolo 13 |
Articolo 14 |
|
Articolo 14 |
Articolo 15 |
|
Articolo 15 |
Articoli da 17 a 22 |
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Articolo 16 |
Articolo 23 |
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Articolo 17 |
Articolo 24 |
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Articolo 18 |
— |
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Articolo 19 |
— |
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Articolo 25 |
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Articolo 20 |
Articolo 26 |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/330 |
P7_TA(2014)0191
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM(2013)0045) — C7-0032/2013 — 2013/0025(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/45)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0045), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0032/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere della Banca centrale europea del 17 maggio 2013 (1), |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013 (2), |
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— |
visti gli impegni assunti in occasione del vertice del G8 del giugno 2013 in Irlanda del Nord, |
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— |
viste le raccomandazioni della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, |
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— |
vista la relazione intermedia del Segretario generale dell'OCSE al G20 del 5 settembre 2013, |
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— |
visto il progetto di parere della commissione per i problemi economici e monetari del 9 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A7-0150/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.
(2) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.
P7_TC1-COD(2013)0025
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose illecite possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato interno , nonché lo sviluppo internazionale ; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Le strutture societarie occulte che operano in e attraverso giurisdizioni segrete, spesso definite paradisi fiscali, svolgono un ruolo chiave nel facilitare i flussi di denaro proveniente da attività illecite. Oltre ad affrontare il problema con a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione , la , si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari . Ciononostante, l'approccio preventivo dovrebbe essere mirato e proporzionato e non dovrebbe tradursi in un sistema di controllo generalizzato dell'intera popolazione . [Em. 1] |
|
(2) |
La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello dell'Unione, I soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. Pertanto, sono necessarie misure di coordinamento a livello di Unione. Al contempo, occorre trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dai criminali e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario europeo e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle aziende di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati di conformità alla normativa. Gli obblighi imposti agli enti obbligati per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo dovrebbero pertanto essere giustificati e proporzionati. [Em. 2] |
|
(3) |
La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio (4) definiva il riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte. Nel giugno 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI») ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nella relativa direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione (7). Nell'attuare le raccomandazioni del GAFI, è opportuno che l'Unione osservi scrupolosamente la propria legislazione in materia di protezione dei dati personali, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . [Em. 3] |
|
(4) |
Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere coerenti compatibili con le altre iniziative intraprese in altre nelle sedi internazionali e almeno altrettanto rigorose . L'elusione fiscale e i meccanismi di mancata divulgazione e occultamento possono essere utilizzati come strategie per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo al fine di impedirne l'individuazione. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI, che è il principale organismo internazionale per la e di altri organismi internazionali impegnati nella lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero , ove appropriato, allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012. Ciononostante, è indispensabile che tale allineamento alle raccomandazioni non vincolanti del GAFI avvenga nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali sancita nella Carta. [Em. 4] |
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(4 bis) |
Occorre prestare particolare attenzione all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che esige la coerenza delle politiche per lo sviluppo, al fine di arginare la crescente tendenza delle attività di riciclaggio di denaro a essere trasferite dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo dotati di una legislazione antiriciclaggio meno rigorosa. [Em. 5] |
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(4 ter) |
I flussi finanziari illeciti, e in particolare il riciclaggio dei proventi di attività criminose, rappresentano tra il 6 e l'8,7 % del PILdei paesi in via di sviluppo (8) , vale a dire un importo dieci volte superiore all'assistenza fornita dall'Unione e dai suoi Stati membri ai paesi in via di sviluppo. È pertanto opportuno che le misure adottate per combattere il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano non solo coordinate ma tengano anche conto della strategia e delle politiche di sviluppo dell'Unione e degli Stati membri volte a contrastare la fuga di capitali. [Em. 6] |
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(5) |
Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. [Em. 7] |
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(5 bis) |
A prescindere dalle sanzioni previste negli Stati membri, è importante che l'obiettivo primario di tutte le misure adottate in virtù della presente direttiva consista nel contrastare qualsiasi pratica che consenta di generare ingenti proventi illeciti, ostacolando con ogni provvedimento possibile l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di tali proventi. [Em. 8] |
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(6) |
Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa. [Em. 9] |
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(6 bis) |
Poiché i prodotti di moneta elettronica sono utilizzati sempre di più come sostituti dei conti bancari, è opportuno che gli emittenti di tali prodotti siano soggetti a obblighi rigorosi onde prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe essere possibile esentare i prodotti di moneta elettronica dall'obbligo di adeguata verifica della clientela purché rispettino determinate condizioni cumulative. L'utilizzo di moneta elettronica emessa senza un'adeguata verifica della clientela dovrebbe essere ammesso soltanto per l'acquisto di beni e servizi da commercianti e prestatori che siano stati identificati e la cui identificazione sia stata verificata dall'emittente di moneta elettronica. L'utilizzo di moneta elettronica non dovrebbe essere consentito per i pagamenti tra privati in assenza dell'adeguata verifica della clientela. L'importo memorizzato sul dispositivo elettronico dovrebbe essere sufficientemente esiguo da evitare scappatoie e far sì che una persona non possa ottenere un importo illimitato di prodotti di moneta elettronica anonimi. [Em. 10] |
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(6 ter) |
Gli agenti immobiliari sono attivi negli Stati membri in modi molteplici e differenziati nel contesto delle operazioni immobiliari. Onde attenuare i rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose nel settore immobiliare, è opportuno che gli agenti immobiliari rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva se nel quadro della loro attività professionale effettuano operazioni finanziarie relative a beni immobili. [Em. 11] |
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(7) |
I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i loro servizi siano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario oppure nel corso dell'accertamento della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. |
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(8) |
I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti garantiti dalla Carta, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva. |
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(9) |
È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva. Il Consiglio europeo del 23 maggio 2013 ha affermato l'esigenza di affrontare il problema dell'evasione e della frode fiscale e di combattere in maniera globale il riciclaggio dei proventi di attività criminose, sia nell'ambito del mercato interno che nei confronti dei paesi terzi e delle giurisdizioni non cooperativi. La definizione di reati fiscali rappresenta un aspetto importante ai fini della loro individuazione, così come lo è la divulgazione pubblica, in ciascun paese, di determinate informazioni finanziarie da parte delle grandi società che operano nell'Unione. È importante altresì assicurare che gli enti obbligati e i professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, non cerchino di vanificare le finalità della presente direttiva, né di agevolare o di dedicarsi alla pianificazione fiscale aggressiva. [Em. 12] |
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(9 bis) |
È opportuno che gli Stati membri introducano norme antielusive generali in materia fiscale al fine di ridurre la pianificazione e l'elusione fiscale aggressive, conformemente alle raccomandazioni della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva del 12 dicembre 2012 e alla relazione intermedia dell'OCSE al G20 del 5 settembre 2013. [Em. 13] |
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(9 ter) |
Quando effettuano o promuovono operazioni commerciali o private, le entità che svolgono un ruolo specifico nel sistema finanziario, come ad esempio la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), le banche centrali degli Stati membri e i sistemi centrali di regolamento, dovrebbero attenersi, per quanto possibile, alle norme applicabili agli enti obbligati adottate in virtù della presente direttiva. [Em. 14] |
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(10) |
È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo sulle persone giuridiche. Sebbene il riscontro di una determinata percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo, si tratta di un elemento fattuale da tenere in considerazione è comunque uno dei fattori per la sua identificazione . L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente. [Em. 15] |
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(11) |
La necessità È importante garantire e migliorare la tracciabilità dei pagamenti. L'esistenza di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo di una qualsiasi entità giuridica, quali persone giuridiche, trust, fondazioni, società di partecipazione e qualsiasi istituto giuridico analogo esistente o futuro, costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle informazioni adeguate, esatte e aggiornate tramite registri pubblici centrali, accessibili online e in un formato dati aperto e sicuro, conformemente alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali e nel rispetto del diritto alla vita privata quali sanciti dalla Carta. È opportuno garantire l'accesso ai suddetti registri alle autorità competenti , segnatamente alle UIF e degli agli enti obbligati , nonché al pubblico previa identificazione dei soggetti che intendono accedere alle informazioni in parola e subordinatamente al pagamento di una commissione . Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati. [Em. 16] |
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(11 bis) |
L'istituzione, da parte degli Stati membri, di registri dei titolari effettivi rafforzerebbe notevolmente la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, ai reati fiscali, alla frode e ad altri reati finanziari. Tale risultato può essere raggiunto migliorando le attuali modalità di gestione dei registri delle imprese negli Stati membri. Stante il carattere transfrontaliero delle operazioni commerciali, l'interconnessione dei registri è un fattore di vitale importanza per utilizzare le informazioni ivi contenute. L'interconnessione dei registri delle imprese nell'Unione è già prevista dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) , che andrebbe ulteriormente sviluppata. [Em. 17] |
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(11 ter) |
I progressi tecnologici hanno fornito strumenti che permettono agli enti obbligati di verificare l'identità dei clienti per alcune operazioni. Tali miglioramenti tecnologici offrono alle imprese e alla clientela soluzioni efficaci sotto il profilo dei tempi e dei costi, di cui occorre pertanto tener conto in sede di valutazione del rischio. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e gli enti obbligati siano proattivi nel contrastare nuovi metodi innovativi di riciclaggio dei proventi di attività criminose, pur nel rispetto dei diritti umani, tra cui il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. [Em. 18] |
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(12) |
È opportuno applicare la presente direttiva anche alle attività degli enti obbligati ivi contemplate esercitate su Internet. |
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(12 bis) |
I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare quest'ultima ad attuare le disposizioni della presente direttiva e a pubblicare sul suo sito web una politica antiriciclaggio che preveda procedure dettagliate finalizzate all'attuazione della presente direttiva. [Em. 19] |
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(13) |
Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Nell'adempiere a tale obbligo di adeguata verifica, è opportuno adottare un approccio basato sul rischio che tenga conto dei differenti rischi rappresentati dalle diverse tipologie di servizi di gioco d'azzardo e determini se rappresentano un rischio elevato o esiguo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Occorre tener conto altresì delle caratteristiche delle diverse tipologie del gioco d'azzardo, anche mediante una differenziazione tra casinò, gioco d'azzardo online o altre modalità di prestazione di servizi di gioco d'azzardo. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno. [Em. 20] |
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(13 bis) |
Il riciclaggio dei proventi di attività criminose assume forme sempre più sofisticate, tanto da includere il circuito illegale — e talvolta anche quello legale — delle scommesse, in particolare quelle relative agli eventi sportivi. Sono emerse nuove forme di attività criminose lucrative, come le partite truccate, ormai divenute una modalità redditizia di attività criminosa connessa al riciclaggio. [Em. 21] |
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(14) |
Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio olistico basato sul rischio disciplinato da norme minime . L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione e su coloro che vi operano. [Em. 22] |
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(15) |
Alla base dell'approccio basato sul rischio vi è la necessità per gli Stati membri membri e per l'Unione di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'approccio risponde. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbero incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario le autorità europee di vigilanza, ossia: l'Autorità bancaria europea («ABE»), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali («EIOPA»), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata «ESMA»), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Le suddette autorità dovrebbero altresì definire, in collaborazione con gli Stati membri, norme minime per le attività di valutazione del rischio svolte dalle autorità nazionali competenti. Tale processo dovrebbe coinvolgere per quanto possibile i soggetti interessati mediante consultazioni pubbliche. [Em. 23] |
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(16) |
I risultati della valutazione dei rischi a livello degli Stati membri andrebbero, se del caso, messi tempestivamente a disposizione degli enti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi. [Em. 24] |
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(17) |
Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, è opportuno effettuare un'analisi sovranazionale dei rischi per identificare, in modo efficace, i rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo a cui il mercato interno si espone. La Commissione dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattare in modo efficace gli scenari considerati a rischio elevato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'EIOPA e, l'ESMA (in appresso denominate colletivamente «AEV») ed Europol , ove del caso. [Em. 25] |
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(18) |
Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e necessità dei piccoli enti obbligati che rientrano nel suo ambito di applicazione, assicurando loro un trattamento adeguato alle esigenze specifiche e alla natura dell'attività che li caratterizzano. |
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(19) |
Il rischio è di per sé di natura variabile e le variabili possono, singolarmente o combinate fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, con impatto, quindi, sul livello adeguato di misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono circostanze in cui è opportuno applicare un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela e altre che possono giustificare un obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela. |
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(20) |
Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali occorrono procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose. |
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(21) |
Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso , sia nell'Unione che a livello internazionale . Tali rapporti possono in particolare esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino gli opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali. [Em. 26] |
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(21 bis) |
La necessità di rafforzare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti, sia a livello nazionale che all'estero, e figure dirigenziali in organizzazioni internazionali, non dovrebbe, tuttavia, portare a una situazione in cui gli elenchi che contengono informazioni su tali persone siano scambiati a fini commerciali. È opportuno che gli Stati membri adottino le misure appropriate per vietare tale attività. [Em. 27] |
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(22) |
Ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza per avviare un rapporto d'affari non implica necessariamente l'ottenimento dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Dovrebbe essere possibile che a concedere l'autorizzazione sia una persona sufficientemente informata dell'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'istituzione e inserita in una posizione gerarchica che le permetta di prendere decisioni relative all'esposizione al rischio. |
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(22 bis) |
È indispensabile che l'Unione definisca un'impostazione e una politica comuni nei confronti delle giurisdizioni non collaborative che agiscono in maniera inadeguata nel contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero agire in base agli eventuali elenchi dei paesi pubblicati dal GAFI e applicarli direttamente nel proprio regime nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri e la Commissione, inoltre, dovrebbero individuare le altre giurisdizioni non collaborative sulla base di tutte le informazioni disponibili. La Commissione dovrebbe definire un approccio comune alle misure da utilizzare a tutela dell'integrità del mercato interno contro tali giurisdizioni non collaborative. [Em. 28] |
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(23) |
Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle operazioni, è opportuno consentire che vengano accettati dagli enti obbligati clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente obbligato ricorre a terzi, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente obbligato che accetta il cliente. Anche il terzo o la persona che ha accettato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto di tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
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(24) |
In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti obbligati e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo incombente a tali agenti o prestatori di servizi esterni in quanto parte degli enti obbligati può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva rimanga in primo luogo a carico dell'ente obbligato . È inoltre opportuno che rientra nel suo ambito di applicazione gli Stati membri provvedano affinché i terzi in questione possano essere ritenuti responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva . [Em. 29] |
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(25) |
Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria («UIF») , indipendenti e autonome dal punto di vista operativo, per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF. È importante che gli Stati membri dotino le UIF delle risorse necessarie ad assicurarne la piena capacità operativa per le sfide attualmente poste dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, rispettando i diritti umani, incluso il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. [Em. 30] |
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(26) |
In deroga al divieto generale di eseguirle, gli enti obbligati possono effettuare operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora non eseguirle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi volti al perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovrebbero tuttavia restare salvi gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(26 bis) |
Poiché una percentuale enorme dei flussi finanziari illeciti finisce nei paradisi fiscali, l'Unione dovrebbe esercitare una maggiore pressione sui paesi interessati affinché cooperino nella lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. [Em. 31] |
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(27) |
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili agli avvocati. |
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(28) |
Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lo Stato membro può consentire o imporre all'organo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF le informazioni ottenute da tali persone nei casi previsti da detto articolo. |
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(29) |
Numerosi individui, inclusi lavoratori dipendenti e rappresentanti, che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti, da tali minacce o atti ostili , nonché da altri trattamenti o conseguenze avverse, agevolando loro la segnalazione di sospetti e, così facendo, rafforzando la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose . [Em. 32] |
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(30) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), come recepita nell'ordinamento nazionale, è applicabile al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. |
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(30 bis) |
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) è applicabile al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva. [Em. 33] |
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(31) |
Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari e gli enti obbligati . La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali. [Em. 34] |
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(32) |
La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri. L'eliminazione di tali fenomeni richiede una ferma volontà politica e una cooperazione a tutti i livelli. [Em. 35] |
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(32 bis) |
È estremamente importante che gli investimenti cofinanziati dal bilancio dell'Unione soddisfino i criteri più rigorosi al fine di prevenire i reati finanziari, incluse la corruzione e l'evasione fiscale. Nel 2008 la BEI ha pertanto adottato un orientamento interno dal titolo «Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities» (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti) avente come base giuridica l'articolo 325 TFUE, l'articolo 18 dello statuto della BEI e il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (15) . In seguito all'adozione della politica, la BEI deve riferire i casi sospetti o presunti di riciclaggio di denaro che interessano i progetti sostenuti dalla BEI, le sue operazioni e transazioni all'UIF di Lussemburgo. [Em. 36] |
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(33) |
La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, comprese le disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI. [Em. 37] |
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(34) |
Il diritto di accesso della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbero gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Possono pertanto essere giustificate limitazioni a tale diritto secondo l'articolo 13 della direttiva 95/46/CE. Ciononostante, tali limitazioni vanno controbilanciate attraverso la concessione di poteri efficaci alle autorità preposte alla protezione dei dati, inclusi i poteri di accesso indiretto di cui alla direttiva 95/46/CE, che permettano loro di indagare, d'ufficio o sulla base di un reclamo, qualsiasi denuncia relativa a problemi di trattamento dei dati personali. Ciò dovrebbe comprendere in particolare l'accesso al fascicolo dati presso l'ente obbligato. [Em. 38] |
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(35) |
Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscono a un ente creditizio o finanziario unicamente messaggistica o altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento. |
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(36) |
Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi o finanziari dell'Unione hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui normativa in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali o controllate le norme dell'Unione o avvertire le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di norme molto diverse nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti. |
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(37) |
Si dovrebbe, per quanto ogniqualvolta possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Per aumentare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'Unione e pubblicare sintesi periodiche , inclusa una stima delle valutazioni nazionali del rischio. La Commissione dovrebbe eseguire la prima di tali sintesi entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva. [Em. 39] |
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(37 bis) |
Gli Stati membri dovrebbero non solo fare in modo che gli enti obbligati rispettino le norme e le linee guida, ma dispongano anche di sistemi che siano effettivamente in grado di ridurre al minimo i rischi di riciclaggio di denaro al proprio interno. [Em. 40] |
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(37 ter) |
Per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere e migliorare statistiche in materia. Per incrementare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello UE e pubblicare sintesi periodiche. [Em. 41] |
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(38) |
Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi. |
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(39) |
Tenendo conto del carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il coordinamento e la cooperazione tra le UIF dell'UE sono estremamente importanti. Finora tale cooperazione era disciplinata dalla decisione 2000/642/GAI del Consiglio (16). Al fine di assicurare un coordinamento e una cooperazione migliori tra le UIF, e in particolare per assicurare che le segnalazioni delle operazioni sospette pervengano all'UIF dello Stato membro in cui la segnalazione è più utile, occorre includere nella presente direttiva norme più dettagliate, più approfondite e aggiornate. |
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(40) |
Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF dell'Unione è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net e le tecniche da essa fornite da tali strutture . [Em. 42] |
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(41) |
L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri per violazioni sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni degli enti obbligati. Tale gamma dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi enti obbligati, in particolare tra enti finanziari ed enti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche , livello di rischio e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio ne bis in idem. [Em. 43] |
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(42) |
Occorre che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Poiché si tratta di organi con competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare le AEV dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, che saranno poi presentati alla Commissione. |
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(42 bis) |
Per consentire alle autorità competenti e agli enti obbligati di valutare meglio i rischi connessi a talune operazioni, la Commissione dovrebbe stilare un elenco delle giurisdizioni al di fuori dell'Unione che hanno applicato norme e regolamentazioni simili a quelle previste dalla presente direttiva. [Em. 44] |
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(43) |
La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dalle AEV ai sensi dell'articolo 42 della presente direttiva mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
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(44) |
Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, ragioni di chiarezza e coerenza ne impongono la fusione e sostituzione. |
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(45) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l'indagine e l'accertamento del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico dell'Unione, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(46) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, la presunzione d'innocenza, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa. [Em. 45] |
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(47) |
Ai sensi dell'articolo 21 della Carta che vieta qualsiasi forma di discriminazione, gli Stati membri devono far sì che la presente direttiva sia applicata in modo non discriminatorio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela. |
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(48) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
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(48 bis) |
Gli Stati membri e gli enti obbligati, quando applicano la presente direttiva o il diritto nazionale che recepisce la presente direttiva, sono vincolati alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio (17) . [Em. 46] |
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(48 ter) |
Il garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 4 luglio 2013 (18), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.
2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
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a) |
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di eludere i provvedimenti di congelamento o confisca o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; [Em. 47] |
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b) |
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; |
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c) |
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; |
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d) |
la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. |
3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
4. Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (19), modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio (20).
5. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
Articolo 2
1. La presente direttiva si applica ai seguenti enti obbligati:
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1) |
enti creditizi; |
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2) |
enti finanziari; |
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3) |
le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro professione:
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2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implica scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i criteri seguenti:
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a) |
l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti; |
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b) |
l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni; |
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c) |
l'attività finanziaria non è l'attività principale; |
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d) |
l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale; |
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e) |
l'attività principale non è un'attività di cui al paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettera e); |
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f) |
l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale. |
Il primo comma non si applica alle persone fisiche che esercitano attività di rimessa di denaro ai sensi dell'articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia, che deve essere sufficientemente bassa. La soglia è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate. La soglia è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo poco pratico e inefficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo, e non supera 1 000 EUR.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato totale della persona fisica o giuridica in questione.
6. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
7. La decisione di cui al presente articolo indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri prevedono la possibilità di revocare la decisione qualora le circostanze mutino.
8. Gli Stati membri istituiscono attività di controllo basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura atta a evitare abusi dell'esenzione concessa con una decisione di cui al presente articolo.
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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1) |
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nonché una succursale, quale definita all'articolo 4, punto 17, di detto regolamento, situata nell'Unione, che la sede si trovi nell'Unione o in un paese terzo; |
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2) |
«ente finanziario»:
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3) |
«beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; |
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4) |
«attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
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4 bis) |
«organismo di autoregolamentazione»: organismo cui la legge nazionale riconosce la prerogativa di stabilire gli obblighi e le regole che disciplinano una determinata professione o un determinato settore di attività economica e che le persone fisiche e giuridiche appartenenti a tale professione o settore sono tenute a rispettare; [Em. 53] |
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5) |
«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:
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6) |
«prestatore di servizi relativi a società o trust»: la persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
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7) |
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8) |
«alta dirigenza» o «alti dirigenti»: i funzionari o dipendenti sufficientemente informati dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ente e inseriti in una posizione gerarchica che permetta loro di prendere decisioni relative all'esposizione al rischio. Non deve necessariamente trattarsi di un membro del consiglio di amministrazione; |
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9) |
«rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale collegato alle attività professionali degli enti obbligati, del quale si presuma, al momento in cui è instaurato, che avrà una certa durata; |
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10) |
«servizi di gioco d'azzardo»: servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi; |
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10 bis) |
«operazione riguardante le scommesse»: operazione che comprende tutti i passaggi del rapporto commerciale tra, da un lato, il prestatore di servizi di gioco d'azzardo e, dall'altro, il cliente e il beneficiario della registrazione della scommessa fino al pagamento dell'eventuale vincita; [Em. 61] |
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11) |
«gruppo»: un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30). |
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11 bis) |
«rapporti d'affari od operazioni a distanza»: la conclusione di un contratto o il perfezionamento di un'operazione, senza la contestuale presenza fisica del committente o dell'intermediario e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di internet, del telemarketing o di altri mezzi di comunicazione elettronica, fino alla conclusione del contratto, compresa la data della sua conclusione, o al perfezionamento dell'operazione; [Em. 62] |
Articolo 4
1. Conformemente all'approccio basato sui rischi, gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. [Em. 63]
2. Lo Stato membro informa la Commissione se decide di estendere le disposizioni della presente direttiva ad altre professioni e categorie di attività economiche oltre a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 5
Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva , a condizione che tali disposizioni siano pienamente conformi al diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e tutela dei diritti fondamentali sancite dalla Carta . Tali disposizioni non impediscono indebitamente ai consumatori di accedere ai servizi finanziari e non costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno. [Em. 64]
SEZIONE 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Articolo 6
1. La Commissione elabora una valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno con particolare riferimento alle attività transfrontaliere. Al fine di elaborare tale valutazione, la Commissione consulta gli Stati membri, le AEV emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno , il Garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro «articolo 29», Europol e altre autorità pertinenti .
La valutazione dei rischi di cui al primo comma tratta almeno i seguenti aspetti:
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a) |
la portata globale del fenomeno del riciclaggio di denaro e le zone del mercato interno che sono a maggior rischio; |
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b) |
i rischi associati a ciascun settore interessato, in particolare i settori non finanziari e il settore del gioco d'azzardo; |
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c) |
i mezzi più diffusi utilizzati dai criminali per riciclare proventi illeciti; |
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d) |
le raccomandazioni alle autorità competenti sull'efficace distribuzione delle risorse; |
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e) |
il ruolo delle banconote euro nelle attività criminali e nel riciclaggio di denaro. |
La valutazione dei rischi include altresì proposte sulle norme minime per la valutazione dei rischi da condursi da parte delle autorità nazionali competenti. Tali norme minime sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri e coinvolgono l'industria e le altre parti interessate attraverso consultazioni pubbliche e riunioni private delle parti interessate, a seconda del caso.
Il parere è emanato La Commissione fornisce la valutazione dei rischi entro… (*1) 2 anni ed è aggiornata su base biennale o, se opportuno, più frequentemente .
2. La Commissione mette il parere la valutazione dei rischi a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e consentire ad altre parti interessate, fra cui i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le AEV, Europol e il comitato delle UIF dell'Unione,, di comprendere meglio i rischi in questione . Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate .
2 bis. La Commissione presenta una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sui riscontri delle valutazioni periodiche dei rischi e sulle azioni intraprese sulla base di tali riscontri. [Em. 65]
Articolo 6 bis
1. Ferme restando le procedure di infrazione previste dal TFUE, la Commissione provvede affinché le normative nazionali in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva siano attuate in modo efficace e conforme al quadro europeo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione è assistita, se del caso, dalle AEV, da Europol, dal comitato delle UIF dell'Unione e da qualsiasi altra autorità europea competente.
3. Le valutazioni delle normative nazionali adottate nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo previste dal paragrafo 1 non pregiudicano le valutazioni condotte dal gruppo di azione finanziaria o da MONEYVAL. [Em. 66]
Articolo 7
1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano , unitamente ai connessi problemi in materia di protezione dei dati, e tiene aggiornata la valutazione.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L’identità di tale autorità è notificata alla Commissione, alle AEV , ad Europol e agli altri Stati membri.
3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono valersi del parere si avvalgono della valutazione del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
4. Ciascuno Stato membro effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 e:
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a) |
usa la valutazione o le valutazioni per migliorare il proprio regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, in particolare individuando i settori in cui gli enti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare; |
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a bis) |
identifica, se del caso, i settori o le zone che presentano un rischio trascurabile, limitato e più elevato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; |
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b) |
usa la valutazione o le valutazioni come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; |
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b bis) |
usa la valutazione o le valutazioni per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o zona in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio; |
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c) |
mette tempestivamente a disposizione degli enti obbligati le informazioni che consentono loro di effettuare le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. |
5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, delle AEV. Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate. [Em. 67]
Articolo 8
1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rispettivi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.
2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione su loro richiesta . [Em. 68]
3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati. Le politiche, i controlli e le procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato nonché al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dovrebbero rispettare le norme sulla protezione dei dati . [Em. 69]
4. Le politiche e procedure di cui al paragrafo 3 includono almeno:
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a) |
l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti; tali misure non devono consentire agli enti obbligati di chiedere ai consumatori di fornire più dati personali di quanto necessario. [Em. 70] |
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b) |
se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, procedure e controlli interni di cui alla lettera a). |
5. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati che le politiche e procedure poste in essere siano autorizzate dall'alta dirigenza e, se del caso, controllano e potenziano le misure adottate.
Articolo 8 bis
1. Al fine di sviluppare un approccio comune e politiche comuni nei confronti delle giurisdizioni non cooperative che presentano carenze nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, gli Stati membri approvano e adottano periodicamente l'elenco dei paesi pubblicato dal GAFI.
2. La Commissione coordina le attività preparatorie a livello unionale sull'identificazione di paesi terzi con gravi carenze strategiche nei loro sistemi in materia di antiriciclaggio che mettono notevolmente a rischio il sistema finanziario dell'Unione, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato III, punto 3.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per stabilire un elenco di paesi come previsto dal paragrafo 2.
4. La Commissione controlla regolarmente l'evoluzione della situazione nei paesi definiti al paragrafo 2 del presente articolo sulla base dei criteri di cui all'allegato III, punto 3 e, se del caso, rivede l'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo.[Em. 71]
CAPO II
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9
Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti o anonimi, libretti di deposito anonimi o di rilasciare carte elettroniche di pagamento anonime che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 bis . Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari dei di conti o anonimi, libretti di deposito anonimi o carte di pagamento anonime esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso. [Em. 72]
Articolo 10
Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:
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a) |
quando instaurano un rapporto d'affari; |
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b) |
quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; |
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c) |
sulle persone fisiche o giuridiche che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; |
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d) |
sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo casinò , quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; |
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d bis) |
sul gioco d'azzardo online, quando instaurano un rapporto d'affari; |
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d ter) |
sui prestatori di altri servizi di gioco d'azzardo, quando corrispondono vincite di 2 000 EUR o più; [Em. 73] |
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e) |
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; |
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f) |
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente. |
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f bis) |
ogniqualvolta si costituisca una società. |
Articolo 10 bis
1. Gli Stati membri possono, sulla base di un rischio basso comprovato, esimere gli enti obbligati dall'obbligo di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda la moneta elettronica, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) , se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
lo strumento di pagamento non è ricaricabile; |
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b) |
l'importo massimo memorizzato elettronicamente non eccede i 250 EUR; gli Stati membri possono innalzare tale limite fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in quello specifico Stato membro; |
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c) |
lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi; |
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d) |
lo strumento di pagamento non può essere finanziato con moneta elettronica; |
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e) |
l rimborso in contanti e il ritiro di contanti sono vietati, salvo che siano attuate l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare nonché politiche e procedure adeguate e appropriate in merito al rimborso in contanti e al ritiro di contanti, e siano rispettati gli obblighi di registrazione. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di adeguata verifica della clientela siano sempre rispettati prima del rimborso del valore monetario della moneta elettronica per un importo superiore a 250 EUR.
3. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela relativamente alla moneta elettronica conformemente all'articolo 13 della presente direttiva, qualora le condizioni previste dal presente articolo non siano soddisfatte. [Em. 75]
Articolo 11
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:
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a) |
identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente; |
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b) |
identificare il oltre all'identificazione del titolare effettivo e elencato in un registro a norma dell'articolo 29, adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche e per, i trust ed , le fondazioni, le mutue, le società di partecipazione e tutti gli altri istituti giuridici analoghi, l'adozione di tutte le misure ragionevoli necessarie per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente , la valutazione e, se necessario, l'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari ; |
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c) |
valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari; |
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d) |
controllare continuamente il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. [Em. 76] |
1 bis. Quando applicano le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli enti obbligati sono inoltre tenuti a verificare che qualunque persona che sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, nonché a identificare e verificare l'identità di tale persona. [Em. 77]
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati applichino tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti al paragrafo 1, ma possono calibrarli in funzione del rischio.
3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di tener conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.
5. Per le attività di assicurazione vita e altre forme di assicurazione legate ad investimenti, gli Stati membri provvedono a che gli enti finanziari applichino, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti per il cliente e il titolare effettivo, i seguenti obblighi di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:
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a) |
per il beneficiario identificato come una determinata persona fisica, persona giuridica o istituto giuridico, acquisizione del nome; |
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b) |
per il beneficiario designato in base a caratteristica o classe, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a far ritenere all'ente finanziario che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento. |
In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, l'ente finanziario a conoscenza della cessione identifica il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.
Articolo 12
1. Gli Stati membri impongono che l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari o durante l'esecuzione dell'operazione per gli enti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, in ogni caso, in sede di pagamento di un'eventuale vincita, se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto. [Em. 78]
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vigano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettuino operazioni prima della piena conformità con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri impongono all'ente o alla persona che non è in grado di rispettare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di non eseguire l'operazione attraverso un conto bancario, non avviare il rapporto d'affari o non effettuare l'operazione in questione, nonché di vagliare l'ipotesi di porre fine al rapporto d'affari e di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta all'UIF a norma dell'articolo 32.
Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del comma precedente i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda l'accertamento della posizione giuridica del cliente o l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
5. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i clienti nuovi, ma anche, al momento opportuno, ai clienti già acquisiti in funzione del rischio presente, compreso in caso di mutamento della situazione del cliente.
SEZIONE 2
OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Articolo 13
1. Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
2. Prima di applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, gli enti obbligati verificano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati esercitino sull'operazione sulle operazioni o sul rapporto sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette. [Em. 79]
Articolo 14
Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo relativi alle tipologie di clientela, ai paesi o aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori relativi al cliente e al prodotto, al servizio, all'operazione o al canale di distribuzione quali elementi sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II. [Em. 80]
Articolo 15
Entro … (*2) le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. [Em. 81]
SEZIONE 3
OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Articolo 16
1. Nei casi indicati negli articoli da 17 a 23 e in altri casi che presentano un rischio elevato individuati dagli Stati membri o dagli enti obbligati, gli Stati membri impognono agli enti obbligati di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.
2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente o che costituiscono reati fiscali a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera f) . In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette. Qualora un ente obbligato individui un'operazione o un'attività insolita o sospetta, informa senza indugio le UIF di tutti gli Stati membri potenzialmente interessati. [Em. 82]
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori relativi al cliente e al prodotto, al servizio, all'operazione o al canale di distribuzione quali elementi sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio previsti all'allegato III. [Em. 83]
4. Entro … (*3) le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. . [Em. 84]
Articolo 17
In caso di rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri con enti di paesi terzi, gli Stati membri impongono agli enti creditizi, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:
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a) |
raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza cui è soggetto; |
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b) |
valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente; |
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c) |
ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti bancari di corrispondenza; |
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d) |
documentare le rispettive responsabilità di ogni ente; |
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e) |
per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente creditizio corrispondente abbia accertato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente controparte, su richiesta, i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi. |
Articolo 18
Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte straniere, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:
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a) |
predisporre adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo rientrino in tale categoria; |
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b) |
ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali clienti; |
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c) |
adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione; |
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d) |
esercitare un controllo continuo rafforzato sul rapporto d'affari. |
Articolo 19
Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte nazionali o persone che occupano o hanno occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:
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a) |
predisporre adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo rientrino in tale categoria; |
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b) |
applicare, in caso di rapporti d'affari a rischio elevato con tali persone, le misure di cui all'articolo 18, lettere b), c) e d). |
Articolo 19 bis
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali, redige un elenco di persone politicamente esposte a livello nazionale e di persone residenti negli Stati membri che occupano o hanno occupato cariche importanti in un'organizzazione internazionale. L'elenco può essere consultato dalle autorità competenti e dagli enti obbligati.
La Commissione informa le persone interessate in merito al loro inserimento nell'elenco o alla loro cancellazione dallo stesso.
I requisiti del presente articolo non esonerano gli enti obbligati dai propri obblighi di adeguata verifica della clientela e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.
Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per prevenire lo scambio di informazioni per fini commerciali circa persone politicamente esposte a livello internazionale o interno o persone che ricoprano o abbiano ricoperto funzioni di rilievo su incarico di un'organizzazione internazionale. [Em. 85]
Articolo 20
Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli , in conformità con l'approccio basato sul rischio, per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti: [Em. 86]
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a) |
informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi del contratto; |
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b) |
eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con l'assicurato. |
Articolo 21
Gli obblighi di cui agli articoli 18, 19 e 20 , ma non quelli di cui all'articolo 19 bis, si applicano anche ai familiari o ai soggetti che , in base alle prove, intrattengono notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte a livello interno o internazionale. [Em. 87]
Articolo 22
Quando la persona di cui agli articoli 18, 19 e 20 ha cessato di essere una persona politicamenta esposte a livello internazionale o interno o una persona che abbia ricoperto una funzione di rilievo su incarico di un'organizzazione internazionale, gli enti obbligati sono tenuti ad analizzare il rischio che essa continui a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a 18 12 mesi. [Em. 88]
Articolo 23
1. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e impongono agli enti creditizi di adottare misure atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che notoriamente consente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «banca di comodo» s'intende un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.
SEZIONE 4
ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI
Articolo 24
Gli Stati membri possono permettere agli enti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'ente obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi. Gli Stati membri, inoltre, garantiscono che tali terzi possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. [Em. 89]
Articolo 25
1. Ai fini della presente sezione, per «terzi» s'intendono:
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a) |
gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2; o |
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b) |
altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2. |
2. Gli Stati membri valutano La Commissione valuta le informazioni disponibili sul livello di rischio geografico per decidere se un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e informa gli Stati membri, gli enti obbligati e si informano reciprocamente e informano la Commissione e le AEV, per quanto pertinente ai fini della presente direttiva e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, dei casi in cui ritengono ritiene che un paese terzo soddisfi tali condizioni.
2 bis. La Commissione fornisce un elenco di giurisdizioni che dispongono di misure antiriciclaggio equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e ad altre pertinenti norme e regolamentazioni dell'Unione.
2 ter. L'elenco di cui al paragrafo 2 bis è regolarmente rivisto e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2. [Em. 90]
Articolo 26
1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo trasmetta immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica e qualsiasi altro documento pertinente all'identità del cliente o del titolare effettivo.
Articolo 27
1. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente del paese di origine (per politiche e controlli a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e controllate) possano considerare che l'ente obbligato applichi, mediante il programma di gruppo, le misure di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 26 laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
l'ente obbligato ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; |
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b) |
il gruppo applica obblighi di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti; |
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c) |
un'autorità competente dello Stato d'origine, in cooperazione con le autorità competenti dello Stato ospitante, vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione degli obblighi di cui alla lettera b). [Em. 91] |
1 bis. AEntro … (*4) le AEV emanano orientamenti relativi all'attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati, del regime di vigilanza per gli enti appartenenti a un gruppo, onde permettere un'azione di vigilanza coerente ed efficace a livello di gruppo. [Em. 92]
Articolo 28
La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel cui ambito il prestatore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente obbligato.
CAPO III
INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA
Articolo 29
1. Gli Stati membri assicurano che le società o e altre entità giuridiche stabilite dotate di personalità giuridica, compresi trust o entità aventi assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri istituti giuridici analoghi, per assetto o funzione, esistenti o futuri, stabiliti o costituiti nel loro territorio o disciplinati dalla loro legislazione ottengano e , mantengano e trasmettano a un registro pubblico centrale, a un registro commerciale o a un registro delle imprese nel loro territorio informazioni adeguate, accurate e aggiornate su di sé o sui propri titolari effettivi , al momento della costituzione, nonché eventuali cambiamenti .
1 bis. Il registro contiene le informazioni minime per identificare chiaramente la società e il suo titolare effettivo, vale a dire la ragione sociale, il numero, la forma e lo stato giuridico dell'entità, l'attestazione di costituzione, l'indirizzo della sede legale (e del luogo principale di attività, se diverso dalla sede legale), i principali poteri regolamentari (come quelli contenuti nello statuto e nell'atto costitutivo della società), l'elenco degli amministratori (comprese la loro nazionalità e data di nascita) e le informazioni sugli azionisti/sul titolare effettivo, ad esempio i nomi, le date di nascita, la nazionalità o la giurisdizione di costituzione, i recapiti, il numero di azioni, le categorie di azioni (inclusa la natura dei diritti di voto associati) e la percentuale di partecipazione o di controllo, se del caso.
I requisiti di cui al presente articolo non esonerano gli enti obbligati dai loro obblighi di adeguata verifica della clientela, e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.
1 ter. Per quanto concerne i trust o altri tipi di entità giuridiche o istituti giuridici, esistenti o futuri, con assetto e funzioni analoghe, le informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d). Le informazioni dovrebbero includere la data di nascita e la nazionalità di tutte le persone. Gli Stati membri seguono un approccio basato sul rischio quando pubblicano l'atto costitutivo del trust e la lettera dei desideri e assicurano, ove opportuno e nel rispetto della protezione dei dati personali, che le informazioni siano trasmesse alle autorità competenti, in particolare alle UIF, e agli enti obbligati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle Le informazioni di cui al paragrafo ai paragrafi 1 , 1 bis e 1 ter possono essere prontamente consultate dalle autorità competenti, in particolare dalle UIF, e dagli enti obbligati degli Stati membri . Gli Stati membri rendono pubblicamente accessibili i registri di cui al paragrafo 1 previa identificazione dei soggetti che intendono accedere alle informazioni mediante una registrazione online di base. Le informazioni sono consultabili online da chiunque in un formato dati aperto e sicuro, in conformità alle norme in materia di protezione dei dati, soprattutto per quanto concerne l'effettiva tutela dei diritti degli interessati di accesso ai dati personali e di rettifica o cancellazione dei dati inesatti. Le commissioni applicate per l'ottenimento delle informazioni non superano i costi amministrativi. Le eventuali modifiche delle informazioni pubblicate sono chiaramente indicate nel registro senza indugio e comunque entro 30 giorni.
I registri delle imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono collegati tra loro mediante la piattaforma europea, il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri a norma della direttiva 2012/17/UE. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, assicurano l'interoperabilità dei loro registri nel quadro del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma europea.
2 bis. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, ricerca una cooperazione rapida, costruttiva ed efficace con i paesi terzi al fine di promuovere l'istituzione di registri centrali equivalenti contenenti informazioni sulla titolarità effettiva, nonché la messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo nei loro paesi.
È accordata priorità ai paesi terzi che ospitano un numero significativo di società o entità giuridiche, compresi trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri organismi che sono analoghi per assetto o funzioni e che detengono azioni indicanti una proprietà diretta a norma dell'articolo 3, punto 5, di società o entità giuridiche istituite nell'Unione.
2 ter. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma del presente articolo e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali sanzioni. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono efficaci misure antiabuso onde prevenire usi impropri attraverso azioni al portatore e certificati azionari al portatore.
2 quater. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro … (*5) , una relazione sull'applicazione e sull'efficacia degli obblighi di cui al presente articolo accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. [Em. 93]
Articolo 30
1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.
2. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di entità giuridiche e istituti giuridici con assetto e funzioni analoghe a quelle dei trust. [Em. 94]
CAPO IV
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 31
1. Ciascuno Stato membro istituisce un'UIF per prevenire, accertare e indagare sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
1 bis. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), informano l'UIF e/o l'idoneo organo di autoregolamentazione della professione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, se sospettano o hanno motivo ragionevole di sospettare che i loro servizi siano utilizzati in modo improprio per attività criminose. [Em. 95]
2. Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione il nome e l'indirizzo della rispettiva UIF.
3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale indipendente e autonoma a livello operativo . Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette e le altre informazioni che riguardano relative a un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose , a reati presupposti associati o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, . L'UIF è responsabile di comunicare a tutte le autorità competenti i risultati della propria analisi , qualora vi siano motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività criminose, reato presupposto associato o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali finanziamento del terrorismo . Può ottenere informazioni pertinenti aggiuntive dagli enti obbligati per tali finalità . Sono messe a disposizione dell'UIF risorse finanziarie, tecniche e umane adeguate all'espletamento dei compiti assegnatile. Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite. [Em. 96]
4. Gli Stati membri provvedono a che l'UIF abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Inoltre ciascuna UIF risponde alle richieste di informazioni delle autorità di contrasto del proprio Stato membro, a meno che ragioni circostanziate inducano a supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. Quando l'UIF riceve una richiesta siffatta, la decisione se effettuare un'analisi o divulgare le informazioni all'autorità di contrasto richiedente spetta all'UIF. Gli Stati membri chiedono alle autorità di contrasto di fornire un riscontro all'UIF circa l'utilizzo delle informazioni fornite. [Em. 97]
5. Gli Stati membri assicurano che, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita all'UIF la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione e appurare il sospetto.
6. La funzione di analisi dell'UIF consiste nell'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici e nell'analisi strategica delle tendenze e degli schemi del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Articolo 32
1. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:
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a) |
informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando l'ente o la persona soggetta alla presente direttiva sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo prontamente, in tali casi, alle richieste di informazioni supplementari da parte dell'UIF; |
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b) |
fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che le trasmette e all'UIF dello Stato membro in cui è stabilito l'ente obbligato . Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4. [Em. 98]
Articolo 33
1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ed e) nonché delle professioni e delle categorie di attività economiche di cui all'articolo 4 , gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
In tutti i casi, gli Stati membri forniscono i mezzi e il modo con cui garantire la tutela del segreto professionale, della riservatezza e della privacy. [Em. 99]
Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi di cui al primo comma l'organo di autoregolamentazione designato trasmette prontamente le informazioni all'UIF senza filtrarle.
2. Gli Stati membri esonerano dagli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda informazioni che essi ricevono dal cliente, o ottengono sul cliente, nel corso dell'accertamento della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Articolo 34
1. Gli Stati membri impongono all'ente obbligato di non eseguire un'operazione, quando sa o sospetta che sia collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a).
In conformità del diritto degli Stati membri, può essere impartita l'istruzione di non eseguire l'operazione.
2. Qualora si sospetti che l'operazione generi riciclaggio o finanziamento del terrorismo ma non eseguirla sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguimento dei beneficiari di un'operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'ente obbligato informa l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.
Articolo 35
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 45 informino prontamente l'UIF qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri assicurano che l'organo di vigilanza cui è conferito, per legge o per regolamento, il potere di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informi l'UIF qualora venga a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
Articolo 36
La comunicazione in buona fede delle informazioni da parte dell'ente obbligato o di un suo dipendente o amministratore, in conformità degli articoli 32 e 33, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per l'ente obbligato o per il suo dipendente o amministratore.
Articolo 37
Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente garantiscono che gli individui, inclusi i dipendenti e i rappresentanti dell'ente obbligato che segnala segnalano , all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo , siano debitamente protetti da qualsiasi minaccia o atto ostile, da trattamenti e conseguenze avverse e, in particolare, da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo . Gli Stati membri garantiscono assistenza giuridica gratuita a tali persone e forniscono canali di comunicazione sicuri per le persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali canali assicurano che l'identità delle persone che forniscono informazioni sia nota unicamente alle AEV o all'UIF. Gli Stati membri garantiscono la presenza di adeguati programmi di protezione dei testimoni. [Em. 100].
SEZIONE 2
DIVIETO DI COMUNICAZIONE
Articolo 38
1. Gli enti obbligati e i loro amministratori e dipendenti non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 32 e 33 o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri, compresi gli organi di autoregolamentazione , e alle autorità preposte alla protezione dei dati , né la comunicazione a fini di accertamento investigativo. [Em. 101]
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra enti degli Stati membri, o di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, purché appartenenti allo stesso gruppo.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di un'organizzazione.
Ai fini del primo comma, per «organizzazione» s'intende la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione, standard, metodi o controllo della conformità. [Em. 102]
5. Per gli enti o le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.
5 bis. Ai fini del presente articolo, gli obblighi imposti dal paese terzo equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva comprendono le norme sulla protezione dei dati. [Em. 103]
6. Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.
CAPO V
PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI [Em. 104]
Articolo 39
1. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di conservare i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto nazionale, a fini di prevenzione, accertamento e indagine su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dell'UIF o di altra autorità competente:
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a) |
per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente o dalla fine dell'operazione occasionale . Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il e laddove la proroga del periodo massimo di conservazione dalla fine del rapporto d'affari non supera i dieci dei dati sia giustificata in seguito a una valutazione caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di altri cinque anni; |
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b) |
per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il e laddove la proroga del periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci dei dati sia giustificata in seguito a una valutazione caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di altri cinque anni. |
2. I dati personali conservati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati conservati, e non sono in nessun caso utilizzati per fini commerciali. [Em. 105]
Articolo 39 bis
1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente direttiva, si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte delle AEV, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. La raccolta, il trattamento e il trasferimento di informazioni ai fini di lotta contro il riciclaggio sono considerati di interesse pubblico ai sensi di detti atti giuridici.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente sulla base della presente direttiva al solo scopo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Gli enti obbligati informano i nuovi clienti del possibile uso dei dati personali a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro prima di instaurare un rapporto d'affari. Il trattamento di categorie sensibili di dati avviene in conformità alla direttiva 95/46/CE.
3. Il trattamento dei dati raccolti sulla base della presente direttiva per scopi commerciali è vietato.
4. La persona interessata alla quale un ente obbligato o un'autorità competente neghi la comunicazione delle informazioni sul trattamento dei propri dati ha il diritto di richiedere, attraverso la propria autorità preposta alla protezione dei dati, eventuali verifiche dei dati personali, l'accesso agli stessi e la loro modifica o cancellazione, e ha inoltre il diritto di avviare una procedura giudiziaria.
5. L'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta è vietato. Il divieto di cui al presente paragrafo non comprende la comunicazione alle autorità preposte alla protezione dei dati.
6. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati e alle autorità competenti di riconoscere e rispettare i poteri efficaci delle autorità preposte alla protezione dei dati in conformità alla direttiva 95/46/CE per quanto concerne la sicurezza del trattamento e l'accuratezza dei dati personali, d'ufficio o sulla base di un reclamo dell'interessato. [Em. 106]
Articolo 40
-1. Gli Stati membri dispongono di meccanismi nazionali centralizzati che consentano loro di identificare prontamente se persone fisiche o giuridiche detengono o controllano conti bancari gestiti da enti finanziari sul loro territorio.
-1 bis. Gli Stati membri dispongono inoltre di meccanismi che forniscano alle autorità competenti gli strumenti per identificare i beni senza dare preventiva notifica al proprietario.
1. Gli Stati membri impongono ai loro enti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura , tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle domande di informazioni . [Em. 107]
Articolo 40 bis
La raccolta, il trattamento e il trasferimento di informazioni ai fini di lotta contro il riciclaggio sono considerati di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE. [Em. 108]
Articolo 41
1. Gli Stati membri assicurano di essere in grado, ai fini della preparazione delle valutazioni dei rischi nazionali di cui all'articolo 7, di valutare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:
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a) |
dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di enti e persone e importanza economica di ciascun settore; |
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b) |
dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, tra cui: numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF e relativo seguito, e, su base annua, numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati; |
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b bis) |
dati identificativi del numero e della percentuale di segnalazioni che danno origine a ulteriori indagini, con la presentazione agli enti obbligati di una relazione annuale che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate; [Em. 109] |
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b ter) |
dati riguardanti il numero di richieste transfrontaliere di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'UIF, nonché di quelle evase, totalmente o parzialmente, dall'UIF. [Em. 110] |
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una sintesi consolidata delle relazioni statistiche e trasmettono alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2.
CAPO VI
POLITICHE, PROCEDURE E VIGILANZA
SEZIONE 1
PROCEDURE INTERNE, FORMAZIONE E RISCONTRO DI INFORMAZIONI
Articolo 42
1. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati appartenenti a un gruppo l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera effettiva a livello di succursali e di filiali controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi.
2. Ciascuno Stato membro assicura che, laddove suoi enti obbligati abbiano succursali o filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi che applicano obblighi minimi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati al suo interno, tali succursali e filiali applichino gli obblighi dello Stato membro, compreso in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti del paese terzo.
3. Gli Stati membrie le AEV si informano reciprocamente sui casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, con una possibile azione coordinata volta a raggiungere una soluzione.
4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli enti obbligati adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le autorità di vigilanza del paese di origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti del paese di origine prendono in considerazione azioni di vigilanza supplementari, tra cui, se del caso, la richiesta al gruppo finanziario di chiudere le operazioni nel paese ospitante.
5. Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che gli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove la normativa del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … (*6). [Em. 111]
6. È delegato alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Gli Stati membri assicurano che sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo purché non pregiudichi le indagini su possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o l'analisi delle stesse da parte dell'UIF o di altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale.
8. Ciascuno Stato membro può imporre agli emittenti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/110/CE, e ai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE, che sono stabiliti nel suo territorio e la cui amministrazione centrale è situata in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, di nominare un referente centrale nel proprio territorio che vigili sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.
9. Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un referente centrale ai sensi del paragrafo 8 e le funzioni da attribuirgli.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … (*7).
10. È delegato alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 43
1. Gli Stati membri impongono all'ente obbligato di adottare misure proporzionate ai suoi rischi, natura e dimensioni, affinché i dipendenti interessati siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.
Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti interessati a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.
Quando la persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica e non alla persona fisica.
2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati abbiano accesso a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.
3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo agli enti obbligati sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro. [Em. 112]
3 bis. Gli Stati membri prescrivono che gli enti obbligati designino il membro o i membri del consiglio di amministrazione responsabili dell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare la conformità alla presente direttiva. [Em. 113]
SEZIONE 2
VIGILANZA
Articolo 44
1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e i prestatori di servizi relativi a società e trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo ottengano un'autorizzazione.
2. In relazione ai soggetti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri impongono alle autorità competenti di assicurarsi della competenza e dell'onorabilità delle persone che ne dirigono o dirigeranno di fatto l'attività e dei loro titolari effettivi.
3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ed , ed e), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti e gli organismi di autoregolamentazione adottino le misure necessarie per impedire a criminali condannati in tali ambiti o ai loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale. [Em. 114]
Articolo 45
1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza degli obblighi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri assicurano che il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, compresi standard in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di integrità e disponga di competenze adeguate.
3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. Le autorità competenti incaricate della vigilanza degli enti creditizi e finanziari verificano l'adeguatezza della consulenza legale ricevuta al fine di ridurre l'arbitraggio normativo e giuridico in caso di pianificazione ed elusione fiscale aggressiva. [Em. 115]
4. Ciascuno Stato membro assicura prescrive che gli enti obbligati che gestiscono succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva. [Em. 116]
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la succursale o controllata cooperino con le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata l'amministrazione centrale dell'ente obbligato nell'assicurare un'efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente direttiva.
6. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti che , quando applicano un approccio alla vigilanza in funzione del basato sul rischio , le autorità competenti : [Em. 117]
|
a) |
comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel loro paese; |
|
b) |
abbiano accesso in situ e extra situ a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi degli enti obbligati; |
|
c) |
basino la frequenza e l'intensità della vigilanza in situ e extra situ sul profilo di rischio dell'ente obbligato e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel paese. |
7. La valutazione del profilo di rischio degli enti obbligati rispetto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di inosservanza, è riveduta sia periodicamente sia in caso di eventi o sviluppi importanti nella gestione e nell'operatività dell'ente obbligato.
8. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità consentito all'ente obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio sottostanti tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche, dei controlli interni e delle procedure di tale ente.
9. Nel caso degli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano svolte da organi di autoregolamentazione, purché conformi al paragrafo 2.
10. Le AEV emettono, entro … (*8), orientamenti indirizzati alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui fattori da applicare ai fini della vigilanza in funzione del rischio. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.
SEZIONE 3
COOPERAZIONE
Sottosezione I
Cooperazione nazionale
Articolo 46
Gli Stati membri assicurano che i responsabili politici, l'UIF, le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza , le autorità preposte alla protezione dei dati e le altre autorità competenti che operano nell'antiriciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo dispongano di meccanismi efficaci tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. [Em. 118]
Sottosezione II
Cooperazione con le AEV
Articolo 47
Fatte salve le norme sulla protezione dei dati, le autorità competenti alle AEV tutte le informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva. [Em. 119]
Sottosezione III
Cooperazione tra la Commissione e le UIF
Articolo 48
La Commissione può prestare presta l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF degli Stati membri all'interno dell'Unione. Può indire Indice riunioni periodiche con i della piattaforma delle UIF dell'UE, costituita dai rappresentanti delle UIF degli Stati membri e, ove opportuno, riunioni della piattaforma delle UIF dell'UE con l'ABE, l'EIOPA o l'ESMA. La piattaforma delle UIF dell'UE è stata istituita per formulare orientamenti sulle questioni relative all'attuazione pertinenti per le UIF e gli enti che emettono segnalazioni, agevolare le attività delle UIF, in particolare quelle concernenti la cooperazione internazionale e per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate l'analisi congiunta, condividere informazioni sulle tendenze e i fattori di rischio nel mercato interno e garantire la partecipazione delle UIF alla cooperazione governance del sistema FIU . net. . [Em. 120]
Articolo 49
Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le UIF, comprese quelle di paesi terzi, siano esse autorità amministrative, di polizia, giudiziarie o ibride , fatte salve le norme dell'Unione sulla protezione dei dati . [Em. 121]
Articolo 50
1. Gli Stati membri assicurano che le UIF si scambino, spontaneamente con le UIF degli Stati membri e le UIF dei paesi terzi , automaticamente o a richiesta, tutte le informazioni che possano risultare loro utili per il trattamento o l'analisi di informazioni o per l'indagine su operazioni finanziarie collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sulle persone fisiche o giuridiche implicate. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. [Em. 122]
2. Gli Stati membri assicurano che, nel rispondere alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 emanata da un'altra UIF dell'Unione, l'UIF interpellata usi l'intera gamma dei poteri a sua disposizione a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni. L'UIF interpellata risponde prontamente e sia l'UIF richiedente sia l'UIF interpellata usano, ove possibile, mezzi digitali protetti per lo scambio di informazioni. [Em. 123]
In particolare, quando un'UIF di uno Stato membro desidera ottenere informazioni supplementari da un ente obbligato di un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata all'UIF dello Stato membro sul cui territorio è ubicato l'ente obbligato. Tale UIF trasferisce prontamente le richieste e le risposte senza filtrarle. [Em. 124]
3. L'UIF può rifiutare di comunicare informazioni quando la comunicazione può compromettere un'indagine penale in corso nello Stato membro interpellato o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro ovvero non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. Il rifiuto è motivato all'UIF richiedente.
Articolo 51
Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli articoli 49 e 50 sono usati per l'esecuzione dei compiti dell'UIF previsti dalla presente direttiva. Nel trasmettere informazioni o documenti a norma degli articoli 49 e 50, l'UIF mittente può subordinare a limitazioni o condizioni l'uso delle informazioni. L'UIF destinataria rispetta tali limitazioni e condizioni. Resta salvo l'uso ai fini di indagini penali e azioni penali collegate ai compiti dell'UIF in materia di prevenzione, accertamento e indagine nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Articolo 52
Gli Stati membri provvedono a che le UIF adottino tutte le misure necessarie, ivi comprese misure di sicurezza, per garantire che le informazioni comunicate ai sensi degli articoli 49 e 50 siano accessibili ad altre autorità, agenzie o servizi solo previa autorizzazione dell'UIF che le fornisce.
Articolo 53
1. Ciascuno Stato membro incoraggia impone che la propria UIF a comunicare comunichi con le omologhe tramite canali protetti e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net. [Em. 125]
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi con le sue omologhe e, nell'ambito del proprio mandato, con l'Europol per l'applicazione di tecnologie sofisticate. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi. [Em. 126]
Articolo 54
Gli Stati membri assicurano che incoraggiano le relative UIF cooperino a cooperare con l'Europol alla nell'ambito della conduzione di analisi transfrontaliere relative a casi pendenti dal carattere transfrontaliero riguardanti almeno due Stati membri. [Em. 127]
Articolo 54 bis
È opportuno che la Commissione aumenti le pressioni che esercita sui paradisi fiscali affinché migliorino la cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. [Em. 128]
SEZIONE 4
SANZIONI
Articolo 55
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. [Em. 129]
2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano adottare opportune misure amministrative e infliggere sanzioni amministrative laddove gli enti obbligati violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, e ne assicurano l'applicazione. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri assicurano che laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, le sanzioni possano essere inflitte ai membri dell'organo di gestione o agli altri soggetti responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri investigativi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano attivamente per assicurare che le misure amministrative o le sanzioni producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.
Articolo 56
1. Il presente articolo si applica almeno alle situazioni in cui gli enti obbligati danno prova di inadempienze sistematiche in relazione agli obblighi di cui ai seguenti articoli:
|
a) |
da 9 a 23 (obblighi di adeguata verifica della clientela) |
|
b) |
32, 33 e 34 (segnalazione di operazioni sospette); |
|
c) |
39 (conservazione dei documenti) e |
|
d) |
42 e 43 (controlli interni). |
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure e sanzioni amministrative applicabili comprendano almeno quanto segue:
|
a) |
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione , se necessario e proporzionato in seguito a una valutazione caso per caso ; [Em. 130] |
|
b) |
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; |
|
c) |
nel caso di un ente obbligato soggetto ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione; |
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d) |
per tutti i membri dell'organo di gestione dell'ente obbligato considerati responsabili, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti; |
|
e) |
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente; |
|
f) |
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale il … (*9); |
|
g) |
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati. |
Ai fini della lettera e) del primo comma, se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente della controllata . [Em. 131]
Articolo 57
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, se necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano possono pubblicare le sanzioni in forma anonima. [Em. 132]
2. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
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a) |
la gravità e la durata della violazione; |
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b) |
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; |
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c) |
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica; |
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d) |
l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; |
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e) |
le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; |
|
f) |
il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente; |
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g) |
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile. |
3. Per assicurare l'applicazione coerente e un effetto deterrente nell'Unione, le AEV emanano, entro … (*10) , orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). [Em. 133]
4. Nel caso delle persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, commesse in loro favore, individualmente o in qualità di componenti di un loro organo, da soggetti che vi esercitino un ruolo direttivo e che abbiano il potere di:
|
a) |
rappresentare le persone giuridiche; |
|
b) |
prendere decisioni a nome delle persone giuridiche, oppure |
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c) |
esercitare controlli in seno alle persone giuridiche. |
5. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 4 abbia reso possibile la commissione delle violazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, a favore di una persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.
Articolo 58
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
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a) |
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito; |
|
b) |
adeguata tutela dei dipendenti di enti che segnalano violazioni commesse all'interno di tali enti; |
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b bis) |
adeguata tutela dell'accusato; [Em. 134] |
|
c) |
protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE. |
3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di predisporre adeguate procedure perché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 59
Entro… (*11), la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro … (*12) , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni in materia di reati fiscali gravi e sulle sanzioni negli Stati membri, sulla rilevanza transfrontaliera dei reati fiscali e sull'eventuale necessità di adottare un approccio coordinato in seno all'Unione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 135]
Articolo 60
Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal … (*13).
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.
Articolo 61
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (*13). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 62
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 63
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.
(2) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014.
(4) Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).
(5) Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).
(6) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(7) Direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).
(8) Fonte: «Tax havens and development. Status, analyses and measures», Norges Offentlige Utredninger (NOU) (Rapporti ufficiali del governo norvegese), 2009.
(9) Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(11) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(12) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(14) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(15) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(16) Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio d'informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).
(17) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(18) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 9.
(19) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
(20) Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).
(21) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(22) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(23) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(24) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(25) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(26) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(27) Azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1).
(28) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
(29) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(30) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(*1) 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(31) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(*2) 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*3) 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*4) 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*5) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*6) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*7) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*8) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*9) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*10) 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*11) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*12) Un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*13) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
Il seguente è un elenco non limitativo delle variabili di rischio che gli enti obbligati considerano nel determinare in che misura applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.
|
i) |
Scopo del conto o del rapporto |
|
ii) |
Livello dei beni depositati dal cliente o entità delle operazioni condotte |
|
iii) |
Regolarità o durata del rapporto d'affari. |
ALLEGATO II
Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui all'articolo 14.
|
1) |
Fattori di rischio relativi alla clientela:
|
|
2) |
Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
|
|
3) |
Fattori di rischio geografici:
|
ALLEGATO III
Il seguente è un elenco non limitativo di fattori di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 3:
|
1) |
Fattori di rischio relativi alla clientela:
|
|
2) |
Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
|
|
3) |
Fattori di rischio geografici:
|
ALLEGATO III bis
In appresso sono riportate tipologie di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri dovrebbero attuare, come minimo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16:
|
— |
ottenere informazioni supplementari sul cliente (ad es. occupazione, volume dei beni, informazioni disponibili mediante banche dati pubbliche, Internet ecc.) e aggiornare con maggiore regolarità i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo; |
|
— |
ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto d'affari; |
|
— |
ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente; |
|
— |
ottenere informazioni sulle ragioni alla base delle operazioni previste o eseguite; |
|
— |
ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza ad avviare o proseguire il rapporto d'affari; |
|
— |
svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame; |
|
— |
esigere che il primo pagamento sia eseguito tramite un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme analoghe in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela. [Em. 150] |
ALLEGATO IV
Tavole di concordanza di cui all'articolo 60
|
Direttiva 2005/60/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
|
Articoli da 6 a 8 |
|
Articolo 6 |
Articolo 9 |
|
Articolo 7 |
Articolo 10 |
|
Articolo 8 |
Articolo 11 |
|
Articolo 9 |
Articolo 12 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10, lettera d) |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 11 |
Articoli 13, 14 e 15 |
|
Articolo 12 |
— |
|
Articolo 13 |
Articoli da 16 a 23 |
|
Articolo 14 |
Articolo 24 |
|
Articolo 15 |
— |
|
Articolo 16 |
Articolo 25 |
|
Articolo 17 |
— |
|
Articolo 18 |
Articolo 26 |
|
|
Articolo 27 |
|
Articolo 19 |
Articolo 28 |
|
|
Articolo 29 |
|
|
Articolo 30 |
|
Articolo 20 |
— |
|
Articolo 21 |
Articolo 31 |
|
Articolo 22 |
Articolo 32 |
|
Articolo 23 |
Articolo 33 |
|
Articolo 24 |
Articolo 34 |
|
Articolo 25 |
Articolo 35 |
|
Articolo 26 |
Articolo 36 |
|
Articolo 27 |
Articolo 37 |
|
Articolo 28 |
Articolo 38 |
|
Articolo 29 |
— |
|
Articolo 30 |
Articolo 39 |
|
Articolo 31 |
Articolo 42 |
|
Articolo 32 |
Articolo 40 |
|
Articolo 33 |
Articolo 41 |
|
Articolo 34 |
Articolo 42 |
|
Articolo 35 |
Articolo 43 |
|
Articolo 36 |
Articolo 44 |
|
Articolo 37 |
Articolo 45 |
|
|
Articolo 46 |
|
Articolo 37 bis |
Articolo 47 |
|
Articolo 38 |
Articolo 48 |
|
|
Articoli da 49 a 54 |
|
Articolo 39 |
Articoli da 55 a 58 |
|
Articolo 40 |
— |
|
Articolo 41 |
— |
|
Articolo 41 bis |
— |
|
Articolo 41 ter |
— |
|
Articolo 42 |
Articolo 59 |
|
Articolo 43 |
— |
|
Articolo 44 |
Articolo 60 |
|
Articolo 45 |
Articolo 61 |
|
Articolo 46 |
Articolo 62 |
|
Articolo 47 |
Articolo 63 |
|
Direttiva 2006/70/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
— |
|
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e) e f) |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 3 |
— |
|
Articolo 4 |
Articolo 2, paragrafi da 2 a 8 |
|
Articolo 5 |
— |
|
Articolo 6 |
— |
|
Articolo 7 |
— |
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/380 |
P7_TA(2014)0192
Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013)0293 — C7-0145/2013 — 2013/0152(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/46)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0293), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 202 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0145/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la relativa dichiarazione allegata al processo verbale del Coreper, notificata al Parlamento con lettera della stessa data, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, commissione per lo sviluppo, commissione per il commercio internazionale e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0392/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione della decisione n. …/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 466/2014/UE)
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/381 |
P7_TA(2014)0193
Risorse genetiche***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/47)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0576), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0322/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Senato italiano e dal Parlamento svedese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A7-0263/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 161 del 6.6.2013, pag. 73.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 settembre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0373).
P7_TC1-COD(2012)0278
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 511/2014.)
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/382 |
P7_TA(2014)0194
Controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/48)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0380), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0186/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Parlamento cipriota, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0210/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 128.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 2 luglio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0297)
P7_TC1-COD(2012)0184
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/45/UE)
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/383 |
P7_TA(2014)0195
Documenti di immatricolazione dei veicoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/49)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0381), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0187/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal parlamento cipriota, dalla prima Camera dei Paesi Bassi e dalla seconda Camera dei Paesi bassi nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'12 dicembre 2012 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0199/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 128.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 2 luglio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0295).
P7_TC1-COD(2012)0185
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/46/UE)
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/384 |
P7_TA(2014)0196
Controlli dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/50)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0382), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0188/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dal Parlamento cipriota, dalla Prima camera dei Paesi Bassi e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0207/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 44 del 15.2.2012, pag. 128.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 2 luglio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0296)
P7_TC1-COD(2012)0186
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/47/UE)
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/385 |
P7_TA(2014)0197
Statistiche dei trasporti ferroviari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti (COM(2013)0611 — C7-0249/2013 — 2013/0297(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/51)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0611), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0249/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0002/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0297
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione. |
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(2) |
La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli aspetti relativi ai trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee. |
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(3) |
La Commissione necessita inoltre di statistiche sulla sicurezza ferroviaria per preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia ferroviaria europea raccoglie i dati sugli incidenti di cui all'allegato statistico della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. |
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(3 bis) |
Eurostat dovrebbe collaborare strettamente con l'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli incidenti, onde garantire che i dati ottenuti siano coerenti e pienamente comparabili. Nel campo della sicurezza ferroviaria è opportuno continuare a rafforzare il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea. [Em. 1] |
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(4) |
La maggior parte degli Stati membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati per le due serie di dati provvisori e definitivi. |
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(5) |
Nella produzione di statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utenti con gli oneri che gravano sui rispondenti. |
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(6) |
Eurostat ha effettuato, all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro della legislazione europea nonché della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le varie attività necessarie per la produzione di statistiche, pur mantenendo la produzione finale in linea con le esigenze attuali e future degli utenti. |
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(7) |
Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sul modo in cui è applicato il presente regolamento. [Em. 2] |
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(8) |
Il regolamento (CE) n. 91/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del presente regolamento. A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») occorre allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato. |
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(9) |
Per tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri senza compromettere la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e per mantenere la qualità elevata dei dati trasmessi dagli Stati membri, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare le definizioni e le soglie relative ai dati e il contenuto degli allegati, e di specificare le informazioni che devono essere fornite. |
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(10) |
È particolarmente importante di particolare importanza che la Commissione, nei durante i lavori preparatori, la Commissione svolga le opportune adeguate consultazioni, anche sentendo il parere degli a livello di esperti e che tenga conto della posizione del settore ferroviario . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 3] |
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(11) |
La Commissione deve garantire che tali atti delegati non impongano un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e i rispondenti. |
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(12) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, devono dovrebbero essere conferite attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati , e per quanto concerne le disposizioni relative alla divulgazione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat) . Tali competenze devono dovrebbero essere esercitate in conformità conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l'adozione di questi atti, data la loro portata generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame. [Em. 4] |
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(13) |
Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato. |
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(14) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 91/2003, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:
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1) |
L'articolo 3 è così modificato:
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2) |
L'articolo 4 è così modificato:
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3) |
All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Diffusione Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G , G bis, H ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine del periodo cui i risultati si riferiscono . Le disposizioni riguardanti la divulgazione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.» [Em. 10] |
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4 bis) |
All'articolo 8, è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.» [Em. 11] |
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5) |
All'articolo 8 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 4. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11. (*2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»" |
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6) |
L'articolo 9 è soppresso. sostituito dal seguente «Articolo 9 Relazione Entro … (*3) , e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione del Comitato per il programma statistico, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione:
(*3) Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. " |
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7) |
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dal … (*4) [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation] La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 13] 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» (*4) Data di entrata in vigore del regolamento modificativo." |
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8) |
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»" |
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9) |
L'articolo 12 è soppresso. |
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10) |
Gli allegati B, D, H e I sono soppressi. [Em. 15] |
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11) |
L'allegato C è sostituito dall'allegato C di cui all'allegato del presente regolamento. |
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11 bis) |
L'allegato F è così modificato:
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11 ter) |
È inserito l'allegato seguente: «Allegato G bis Dati relativi all'infrastruttura ferroviaria
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11 quater) |
L'allegato H è così modificato:
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12) |
È aggiunto l'allegatoÈ aggiunto l'allegato L come da allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è consolidato con il regolamento (CE) N. 91/2003 entro tre mesi dalla sua pubblicazione . [Em. 21]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).
(3) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO
«ALLEGATO C"
|
STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI |
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Elenco delle variabili e unità di misura |
Passeggeri trasportati in:
Movimenti di treni passeggeri in:
Locomotori dotati del sistema ERTMS in:
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Periodo di riferimento |
Anno |
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Frequenza |
Ogni anno |
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Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella |
Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco Tabella C5: movimenti di treni passeggeri |
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Termine per la trasmissione dei dati |
Otto mesi dalla fine del periodo di riferimento |
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Primo periodo di riferimento |
2012 |
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Note |
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«Allegato L"
Tabella L.1
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LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI |
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Elenco delle variabili e unità di misura |
Merci trasportate in:
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Periodo di riferimento |
Un anno |
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Frequenza |
Ogni anno |
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Scadenza per la trasmissione dei dati |
Cinque mesi dalla fine del periodo di riferimento |
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|
Primo periodo di riferimento |
201X |
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Note |
Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati) |
||||||
Tabella L.2
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LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI |
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|
Elenco delle variabili e unità di misura |
Passeggeri trasportati in:
|
||||||
|
Periodo di riferimento |
Un anno |
||||||
|
Frequenza |
Ogni anno |
||||||
|
Scadenza per la trasmissione dei dati |
Otto mesi dalla fine del periodo di riferimento |
||||||
|
Primo periodo di riferimento |
201X |
||||||
|
Note |
Solo per le imprese con un volume di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km e dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati)» |
||||||
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/395 |
P7_TA(2014)0198
Fatturazione elettronica negli appalti pubblici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (COM(2013)0449 — C7-0208/2013 — 2013/0213(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/52)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0449), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0208/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 (2), |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0004/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 79 del 6.3.2014, pag. 67.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P7_TC1-COD(2013)0213
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/55/UE)
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/396 |
P7_TA(2014)0199
Struttura delle aziende agricole e indagine sui metodi di produzione agricola ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 (COM(2013)0757 — C7-0390/2013 — 2013/0367(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/53)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0757), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0390/2013), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0111/2014), |
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1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0367
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 378/2014)
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/397 |
P7_TA(2014)0200
Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (COM(2013)0106 — C7-0048/2013 — 2013/0063(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/54)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0106), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0048/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0260/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 90.
P7_TC1-COD(2013)0063
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 510/2014)
Allegato alla risoluzione legislativa
Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati
Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.
Mercoledì 12 marzo 2014
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/399 |
P7_TA(2014)0212
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011 — C7-0025/2012 — 2012/0011(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/55)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0011), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2012), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco, dal Senato francese, dalla Camera dei deputati italiana e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (1), |
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— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012 (2), |
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— |
visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 1o ottobre 2012, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0402/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.
(2) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.
P7_TC1-COD(2012)0011
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. |
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(2) |
Il trattamento dei dati personali è al servizio dell’uomo; i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell’interessato. Il trattamento dei dati personali dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un’unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone. |
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(3) |
Obiettivo della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è armonizzare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. |
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(4) |
L’integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l’Unione, tra gli operatori economici e sociali, pubblici e privati. Il diritto dell’Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un’autorità di un altro Stato membro. |
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(5) |
La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l’economia ma anche le relazioni sociali e impongono che si faciliti ancora di più la libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. |
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(6) |
Tale evoluzione richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno. È necessario che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per i privati che per i operatori economici e le autorità pubbliche. |
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(7) |
Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza giuridica e la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che soprattutto le operazioni on line comportino notevoli rischi. La compresenza di diversi livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all’esercizio delle attività economiche su scala dell’Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione. Il divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell’attuare e applicare la direttiva 95/46/CE. |
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(8) |
Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto garantire un’applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell’Unione. |
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(9) |
Ai fini di un’efficace protezione dei dati personali in tutta l’Unione è necessario rafforzare e precisare i diritti degli interessati e gli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati, dotare gli Stati membri di poteri equivalenti per monitorare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali, e prevedere sanzioni equivalenti per i trasgressori. |
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(10) |
L’articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. |
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(11) |
Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l’Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell’Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5). |
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(12) |
La protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La protezione offerta dal presente regolamento non potrà essere invocata per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti. Ciò vale anche quando il nome della persona giuridica contiene il nome di una o più persone fisiche. |
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(13) |
La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati ad essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. |
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(14) |
Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, né si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, che sono soggetti al . È opportuno che il regolamento (CE) n. 45/2001, e nemmeno al trattamento effettuato dagli Stati membri nell’esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sia allineato al presente regolamento e sia applicato in conformità dello stesso . [Em. 1] |
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(15) |
Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività esclusivamente personali , di natura familiare o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari o una vendita tra privati , e senza scopo di lucro, vale a dire senza alcuna connessione con un’attività commerciale o professionale. Tale deroga non Tuttavia, il presente regolamento deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali attività personali o domestiche. [Em. 2] |
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(16) |
La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico strumento giuridico a livello di Unione. Il presente regolamento non si applica pertanto ai trattamenti effettuati per queste finalità. I dati trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento per queste finalità dovranno invece essere disciplinati dal più specifico strumento giuridico a livello di Unione (direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati). |
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(17) |
Il presente regolamento non deve pregiudicare l’applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15. |
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(18) |
Il presente regolamento ammette, nell’applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo in conformità della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, che concilia il diritto alla protezione dei dati con il diritto dell'accesso pubblico ai documenti ufficiali e costituisce un'equa ponderazione dei vari interessi coinvolti. [Em. 3] |
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(19) |
Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nel territorio dell’Unione deve essere conforme al presente regolamento, che il trattamento avvenga all’interno dell’Unione o al di fuori. Lo stabilimento implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile. A tale riguardo non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica. |
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(20) |
Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti interessati nell’Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all’offerta di beni o servizi , a prescindere che siano legati a un pagamento o meno, a dette persone o al controllo del loro comportamento. Per determinare se tale responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi a dette persone nell'Unione, occorre verificare se risulta che il responsabile del trattamento intenda fornire tali servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione. [Em. 4] |
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(21) |
Per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al «controllo del comportamento» dell’interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue su Internet sono sottoposte a tracciate, a prescindere dall'origine dei dati, o se altri dati che lo riguardano sono raccolti, anche da registri pubblici e comunicazioni a livello dell'Unione accessibili al suo esterno, compreso il previsto utilizzo o il potenziale utilizzo successivo di tecniche di trattamento dei dati volte alla «profilazione» dell’utente, in particolare per prendere decisioni che li lo riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. [Em. 5] |
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(22) |
Laddove vige la legislazione nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento deve applicarsi anche a un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione. |
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(23) |
È necessario applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare o individuare detta persona direttamente o indirettamente . Per accertare la ragionevole probabilità che i mezzi siano utilizzati per identificare la persona, è opportuno prendere in considerazione tutti i fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento sia dello sviluppo tecnologico . Non è quindi necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato , vale a dire le informazioni che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile . Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali dati anonimi, anche per finalità statistiche e di ricerca . [Em. 6] |
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(24) |
Navigando on line, accade che si sia associati a Occorre che il presente regolamento si applichi al trattamento di identificativi on line prodotti dai da dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all’ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze e i tag di identificazione a radiofrequenza, salvo il caso in cui tali identificativi non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile . [Em. 7] |
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(25) |
Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata che permetta all’interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile che sia il risultato di una scelta, da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando . Un'azione positiva inequivocabile potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo o il semplice utilizzo di un servizio . Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell’interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso. [Em. 8] |
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(26) |
Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell’interessato; le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l’ammissibilità all’assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l’interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i campioni biologici; l’identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all’interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l’invalidità, il rischio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o l’effettivo stato fisiologico o biomedico dell’interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro. |
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(27) |
È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell’Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l’effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un’organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l’uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda l’incaricato del trattamento, per «stabilimento principale» deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione. |
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(28) |
Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un’impresa controllante e delle sue controllate, là dove l’impresa controllante sarebbe quella che può esercitare un’influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali. |
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(29) |
I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo Qualora il trattamento dei dati sia basato consenso dell'interessato in relazione all'offerta di beni o servizi direttamente a un minore, è opportuno che il consenso sia espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore legale del minore nel caso in cui il egli abbia un'età inferiore ai tredici anni. Se i destinatari previsti sono minori, è necessario utilizzare un linguaggio adeguato all'età. Occorre che continuino a essere applicabili altri criteri di legittimità del trattamento, quali i motivi di interesse pubblico, ad esempio per il trattamento nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore . [Em. 9] |
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(30) |
Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento, donde l’obbligo, soprattutto, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. |
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(31) |
Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell’interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento. Nel caso di un minore o di una persona priva di capacità giuridica, è opportuno che il pertinente diritto dell'Unione o dello Stato membro determini le condizioni alle quali il consenso è espresso o autorizzato da tale persona. [Em. 10] |
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(32) |
Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un’altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l’interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura. Ai fini della conformità al principio della minimizzazione dei dati, l'onere della prova non deve essere interpretato come richiesta di accertamento dell'identità degli interessati, a meno che ciò non sia necessario. Analogamente a quanto avviene nell'ambito dei contratti di diritto civile (ad esempio direttiva 93/13/CEE del Consiglio (8) ), è necessario che le politiche di protezione dei dati siano quanto più chiare e trasparenti possibile. Esse non dovrebbero contenere clausole nascoste o svantaggiose. Non è possibile esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali di terzi. [Em. 11] |
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(33) |
Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l’interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio. Ciò vale specialmente se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica che può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero. L'utilizzo di opzioni predefinite che l'interessato deve modificare per opporsi al trattamento dei dati, come le caselle preselezionate, non esprime il consenso libero. Il consenso al trattamento di dati personali supplementari non necessari ai fini della fornitura di un servizio non dovrebbe essere richiesto per poter fruire del servizio. L'eventuale revoca del consenso può consentire la cessazione o la mancata esecuzione di un servizio che dipenda dai dati. Se la conclusione dello scopo previsto non è chiara, occorre che il responsabile del trattamento a intervalli regolari fornisca all'interessato informazioni relative al trattamento e richieda una conferma del consenso. [Em. 12] |
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(34) |
Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l’interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l’interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l’altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. Se il responsabile del trattamento è un’autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l’autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell’interessato. [Em. 13] |
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(35) |
Il trattamento dati deve essere considerato lecito se è necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto. |
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(36) |
È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della per eventuali limitazione limitazioni dei diritti e delle libertà. Ciò dovrebbe includere altresì contratti collettivi la cui validità generale potrebbe essere riconosciuta nel quadro del diritto nazionale. Spetta altresì al diritto dell’Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un’associazione professionale. [Em. 14] |
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(37) |
Il trattamento di dati personali deve essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell’interessato. |
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(38) |
I legittimi interessi di un del responsabile del trattamento , o in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che soddisfino le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento e che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. Ciò richiede un’attenta valutazione specie se l’interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si presume che il trattamento limitato ai dati pseudonimi soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento. L’interessato deve potersi opporsi opporre al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l’interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del responsabile del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esercizio delle loro funzioni. [Em. 15] |
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(39) |
Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente proporzionata e necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l’accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. Tale principio si applica altresì al trattamento di dati personali volto a limitare l'accesso non autorizzato e l'utilizzo di reti o di sistemi di informazione accessibili al pubblico, come l'iscrizione in liste nere degli identificativi elettronici. [Em. 16] |
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(39 bis) |
A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si dovrebbe presumere che la prevenzione o la limitazione dei danni del responsabile del trattamento sia eseguita nel legittimo interesse del responsabile stesso o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, nonché che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile dei dati. Lo stesso principio si applica altresì in caso di azioni legali nei confronti di un interessato, quali il recupero del credito o il risarcimento danni. [Em. 17] |
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(39 ter) |
A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si dovrebbe presumere che il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto per prodotti e servizi propri o analoghi o per finalità di marketing postale diretto sia eseguito nel legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile se sono fornite informazioni aventi grande visibilità in merito al diritto di opporsi e alla fonte dei dati personali. Si dovrebbe generalmente presumere che il trattamento dei dati di contatto professionali sia eseguito nel legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento. Ciò dovrebbe valere anche per il trattamento dei dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato. [Em. 18] |
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(40) |
Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, in particolare se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Se l’ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell’interessato per tale finalità o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l’applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l’obbligo di informare l’interessato di tali altre finalità. [Em. 19] |
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(41) |
Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso dell’interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l’esercizio delle libertà fondamentali. [Em. 20] |
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(42) |
La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria, o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica o per servizi di archiviazione . [Em. 21] |
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(43) |
Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche diretto a realizzare scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. |
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(44) |
Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in alcuni Stati membri, che i partiti politici raccolgano dati sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte congrue garanzie. |
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(45) |
Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all’interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti. Se l'interessato può fornire tali dati, i responsabili del trattamento non devono poter invocare la mancanza di informazioni per rifiutare una richiesta di accesso. [Em. 22] |
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(46) |
Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Ciò è particolarmente utile in situazioni quali la pubblicità on line, in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato comprendere se vengono raccolti dati personali, da chi e a quale scopo. Dato che i minori necessitano di una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda specificamente, qualsiasi informazione e comunicazione deve utilizzare il linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente. |
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(47) |
Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per la richiesta ottenere , gratuita gratuitamente , di accedere l'accesso ai dati, rettificarli la rettifica e cancellarli la cancellazione in particolare, e per l’esercizio del esercitare il diritto di opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell’interessato entro un termine prestabilito ragionevole e a motivare l’eventuale rifiuto. [Em. 23] |
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I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l’interessato sia informato in particolare dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità, del probabile periodo di conservazione dei dati per ciascuna finalità, dell'eventuale trasferimento dei dati a soggetti o paesi terzi, dell'esistenza di misure di opposizione , del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato, questi deve inoltre essere informato dell’eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni vanno fornite all'interessato, anche mettendole rapidamente a sua disposizione, dopo la fornitura di informazioni semplificate in forma di icone standardizzate. Ciò dovrebbe altresì implicare che i dati personali sono trattati in modo tale da consentire efficacemente all'interessato di esercitare i propri diritti. [Em. 24] |
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(49) |
L’interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l’interessato deve esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati. |
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(50) |
Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l’interessato dispone già conosce dell’ l' informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l’interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate. Ciò potrebbe verificarsi in particolare con i trattamenti per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel qual caso si può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali misure di compensazione. [Em. 25] |
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(51) |
Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione previsto , ai destinatari, alla logica generale che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si basato sul profilo dell’interessato. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i ad esempio in relazione ai diritti d’autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all’interessato l’accesso a tutte le informazioni. [Em. 26] |
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(52) |
Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli per verificare l’identità di un interessato che chieda l’accesso, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste. |
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(53) |
Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il «diritto all’oblio alla cancellazione », se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è particolarmente rilevante se l’interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet. Tuttavia, occorre consentire l’ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione. Inoltre, il diritto alla cancellazione non si dovrebbe applicare quando la conservazione di dati personali è necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'interessato o quando vi sia l'obbligo giuridico di conservare tali dati. [Em. 27] |
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(54) |
Per rafforzare il «diritto all’oblio alla cancellazione » nell’ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Per garantire tale informazione, è necessario che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento deve essere ritenuto responsabile di tale pubblicazione senza una giustificazione legittima ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i dati siano cancellati, anche dai terzi, fatto salvo il diritto dell'interessato di esigere il risarcimento . [Em. 28] |
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(54 bis) |
I dati contestati dall'interessato per i quali non sia possibile stabilire se sono esatti o meno sono bloccati fino al chiarimento della questione. [Em. 29] |
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(55) |
Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l’interessato abbia il diritto, se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere una copia dei dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l’interessato sia autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un’applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un’altra. È necessario incoraggiare i responsabili del trattamento a sviluppare formati interoperabili che permettano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l’interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto. È opportuno che i fornitori di servizi della società dell'informazione non rendano obbligatorio il trasferimento di tali dati per la fornitura dei loro servizi. [Em. 30] |
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(56) |
Anche nei casi in cui i dati personali possano essere lecitamente trattati per proteggere interessi vitali dell’interessato, oppure per motivi di pubblico interesse, nell’esercizio di pubblici poteri o per il legittimo interesse di un responsabile del trattamento, l’interessato deve comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano , gratuitamente e con modalità facili ed effettive . È opportuno che incomba al responsabile del trattamento dimostrare che i suoi legittimi interessi possono prevalere sull’interesse o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato. [Em. 31] |
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(57) |
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato deve avere abbia il diritto di opporsi a tale al trattamento, gratuitamente e con una modalità facili e effettive il responsabile dovrebbe comunicarlo esplicitamente all'interessato in modo e forma per lui intelligibili usando una formulazione chiara e semplice, e distinguerlo chiaramente dalle altre informazioni . [Em. 32] |
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(58) |
Fatta salva la liceità del trattamento dei dati, ogni persona deve avere il diritto di non essere sottoposta a una misura basata sulla opporsi alla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che tale misura sia La profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incidono significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso dovrebbe essere consentita solamente se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell’esecuzione di un contratto o se l’interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell’interessato e il diritto di ottenere l’intervento umano una valutazione umana , e la misura non deve riguardare un minore. Tali misure non devono condurre alla discriminazione degli individui fondata sulla razza o sull'origine etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'appartenenza sindacale, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. [Em. 33] |
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(58 bis) |
Si deve presumere che la profilazione basata esclusivamente sul trattamento dei dati pseudonimi non incida significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dell'interessato. Qualora la profilazione, sia essa basata su una singola fonte di dati pseudonimi o sull'aggregazione dei dati pseudonimi da diverse fonti, consenta al responsabile del trattamento di attribuire i dati pseudonimi a un soggetto specifico, i dati trattati non vanno più considerati pseudonimi. [Em. 34] |
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(59) |
Il diritto dell’Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità all'accesso e all'ottenimento dei dati, al diritto di opporsi, alle misure basate sulla alla profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici specifici e ben definiti , tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o di uno Stato membro, o per la protezione dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere conformi alla Carta e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. [Em. 35] |
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(60) |
Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto , in particolare per quanto concerne la documentazione, la sicurezza dei dati, le valutazioni d'impatto, il responsabile della protezione dei dati e la vigilanza da parte delle autorità per la protezione dei dati . In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a in grado di dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento. È necessario che tali aspetti siano verificati da revisori interni o esterni indipendenti. [Em. 36] |
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(61) |
La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell’esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default. Il principio della protezione dei dati sin dalla progettazione prevede che la protezione dei dati sia integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all'utilizzo e allo smaltimento finale. Va altresì inclusa la responsabilità per i prodotti e i servizi utilizzati dal responsabile o dall'incaricato del trattamento. Il principio della protezione dei dati di default prevede che le impostazioni di tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettino di default i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità. [Em. 37] |
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(62) |
La protezione dei diritti e delle libertà dell’interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell’incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l’operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. Occorre che gli accordi tra i corresponsabili del trattamento riflettano i loro ruoli e rapporti effettivi. È necessario che il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento preveda la possibilità per un responsabile del trattamento di trasmettere i dati a un corresponsabile o a un incaricato del trattamento affinché esegua il trattamento per suo conto. [Em. 38] |
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(63) |
Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione tratta dati personali di residenti interessati nell’Unione e la sua attività di trattamento è finalizzata all’offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati o al controllo del loro comportamento, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che non sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato, non sia una piccola o media impresa o o che il trattamento riguardi un numero inferiore a 5 000 interessati in un periodo di 12 mesi consecutivi e non sia eseguito su categorie particolari di dati personali, o che sia un’autorità o organismo pubblico oppure non offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. [Em. 39] |
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(64) |
Per determinare se un responsabile del trattamento offre solo occasionalmente beni e servizi agli interessati residenti nell’Unione, occorre verificare se dalle sue attività complessive risulta che l’offerta di beni o servizi agli interessati sia solo accessoria rispetto alle attività principali. [Em. 40] |
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(65) |
Per essere in grado di dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve documentare ciascuna operazione di trattamento conservare la documentazione necessaria al fine di soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento . Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l’autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti valutare il rispetto del presente regolamento . Tuttavia, occorre attribuire pari enfasi e importanza alle buone prassi e all'ottemperanza, e non solo alla compilazione della documentazione . [Em. 41] |
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(66) |
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, la Commissione deve occorre promuovere la neutralità tecnologica, l’interoperabilità e l’innovazione e, ove opportuno, incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi. [Em. 42] |
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(67) |
Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all’interessato, tra cui l’usurpazione dell’identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare la violazione all’autorità di controllo senza ritardo e, quando possibile, vale a dire, presubilmente, entro 24 72 ore. Oltre il termine di 24 ore Ove applicabile , la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell’interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, un danno fisico, un’umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l’interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l’autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell’applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi. [Em. 43] |
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(68) |
Per determinare se una violazione dei dati personali è notificata all’autorità di controllo e all’interessato senza ingiustificato ritardo, occorre verificare se il responsabile del trattamento ha predisposto e applicato un’adeguata protezione tecnologica e le misure organizzative necessarie a stabilire immediatamente se c’e stata violazione di dati personali e a informare tempestivamente l’autorità di controllo e l’interessato, prima che ne vengano pregiudicati gli interessi personali ed economici, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione e delle sue conseguenze e effetti negativi per l’interessato. |
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(69) |
Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notificazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il rischio di furto d’identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l’indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza. |
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(70) |
La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto necessario abolire tale obbligo generale e indiscriminato di notificazione e sostituirlo con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quelle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per loro natura, portata o finalità. In tali casi, è opportuno che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento effettui una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto del presente regolamento. |
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(71) |
Ciò deve applicarsi in particolare ai nuovi sistemi di archiviazione su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati. |
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(71 bis) |
Le valutazioni d'impatto rappresentano la componente essenziale di qualsiasi quadro sostenibile in materia di protezione dei dati, garantendo che le imprese siano consapevoli sin dall'inizio di tutte le possibili conseguenze delle operazioni di trattamento dei dati che effettuano. L'esecuzione di valutazioni d'impatto meticolose limita in modo significativo la probabilità di una violazione dei dati o di un'operazione di intrusione nella vita privata. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati devono pertanto considerare la gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, descrivendo nel dettaglio le operazioni di trattamento previste, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la conformità al presente regolamento. [Em. 44] |
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(71 ter) |
I responsabili del trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali durante l'intero ciclo di vita, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, investendo sin dall'inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un meccanismo globale di conformità. [Em. 45] |
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(72) |
Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità o enti pubblici intendono istituire un’applicazione o una piattaforma di trattamento comune o quando diversi responsabili del trattamento progettano di introdurre un’applicazione o un ambiente di trattamento comune in un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata. |
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(73) |
È necessario che un’autorità pubblica o un ente pubblico procedano a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati se ciò non è già stato fatto in vista dell’adozione della legge nazionale che disciplina i compiti dell’autorità pubblica o dell’ente pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti. [Em. 46] |
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(74) |
Se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l’uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, il responsabile della protezione dei dati o l’autorità di controllo deve devono essere consultata consultati prima dell’inizio delle operazioni, affinché verifichi verifichino se un trattamento rischioso sia conforme al presente regolamento e formuli formulino proposte per ovviare a tale situazione. Siffatta Una consultazione dell'autorità di controllo deve aver luogo anche durante l’elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate. [Em. 47] |
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(74 bis) |
Le valutazioni d'impatto possono essere utili solo se i responsabili del trattamento assicurano il rispetto dei propositi inizialmente formulati. I responsabili del trattamento dei dati devono pertanto effettuare controlli periodici della conformità della protezione dei dati da cui risulti che i meccanismi di trattamento dei dati che vengono utilizzati sono conformi alle garanzie espresse nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Dalla valutazione deve inoltre emergere la capacità del responsabile del trattamento di rispettare le scelte autonome degli interessati. Infine, se dal controllo dovessero emergere incongruenze in relazione alla conformità, esse devono essere evidenziate e devono essere presentate raccomandazioni su come ottenere la piena conformità. [Em. 48] |
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(75) |
Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato da una grande impresa riguardanti un numero superiore a 5000 interessati in 12 mesi , o per i trattamenti effettuati o da un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento su dati sensibili o operazioni che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve essere assistito da un’altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Nel valutare se i dati concernenti un vasto numero di interessati siano oggetto di trattamento, è opportuno non prendere in considerazione i dati archiviati limitati a tal punto da non essere soggetti al normale accesso ai dati e ai trattamenti del responsabile del trattamento e da non potere più essere modificati. Tali «responsabili della protezione dei dati», dipendenti o meno del responsabile del trattamento e che svolgono o meno tale compito a tempo pieno , devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente e beneficiare di una tutela specifica contro il licenziamento . La responsabilità finale deve rimanere di competenza della direzione di un'organizzazione. Il responsabile della protezione dei dati deve, in particolare, essere consultato anteriormente alla progettazione, all'approvvigionamento, allo sviluppo e alla messa a punto di sistemi per il trattamento automatizzato dei dati personali, al fine di garantire i principi della protezione della vita privata fin dalla progettazione e della protezione della vita privata di default . [Em. 49] |
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75 bis) |
Il responsabile della protezione dei dati deve avere almeno le seguenti qualifiche: conoscenza approfondita del contenuto e dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati, incluse le misure e le procedure tecniche e organizzative; padronanza dei requisiti tecnici in materia di protezione della vita privata fin dalla progettazione, protezione della vita privata di default e sicurezza dei dati; specifica conoscenza del settore a seconda della dimensione del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento e della sensibilità dei dati da sottoporre a trattamento; capacità di effettuare ispezioni, consultazioni, attività di documentazione e analisi dei file di registro; capacità di collaborare con i rappresentanti dei lavoratori. Il responsabile del trattamento deve autorizzare il responsabile della protezione dei dati a partecipare a misure di formazione avanzate intese a mantenere le conoscenze specifiche necessarie per svolgere le proprie mansioni. L'incarico di responsabile della protezione dei dati non richiede necessariamente un'occupazione a tempo pieno del dipendente in questione. [Em. 50] |
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(76) |
Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate , previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l’effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori. Detti codici devono semplificare la conformità dell'industria con il presente regolamento. [Em. 51] |
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(77) |
Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l’istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi standardizzati di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente e in maniera affidabile e verificabile il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi. È necessario istituire un «sigillo europeo per la protezione dei dati» a livello europeo al fine di creare fiducia tra gli interessati, certezza giuridica per i responsabili del trattamento e al tempo stesso esportare le norme europee per la protezione dei dati, permettendo a società non europee di accedere con maggiore facilità ai mercati europei in forza della certificazione. [Em. 52] |
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(78) |
I flussi transfrontalieri di dati personali sono necessari per l’espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L’aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È importante però che quando i dati personali sono trasferiti dall’Unione a paesi terzi o a organizzazioni internazionali non sia compromesso il livello di protezione delle persone garantito nell’Unione dal presente regolamento. In ogni caso, i trasferimenti di dati verso paesi terzi possono soltanto essere effettuati nel pieno rispetto del presente regolamento. |
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(79) |
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l’Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati in grado di assicurare un livello adeguato di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini . [Em. 53] |
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(80) |
La Commissione può decidere, con effetto nell’intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l’uniformità in tutta l’Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una comunicazione e una motivazione completa al paese terzo, di revocare una tale decisione. [Em. 54] |
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(81) |
In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l’Unione, in particolare la tutela dei diritti dell’uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l’accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell’uomo. |
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(82) |
La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso . Qualsiasi legge che preveda un accesso extraterritoriale ai dati personali trattati nell'Unione senza un'autorizzazione a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro è da considerarsi indice di una mancanza di adeguatezza. Di conseguenza, il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali. [Em. 55] |
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(83) |
In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell’interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell’applicazione di norme vincolanti d’impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un’autorità di controllo, o altre opportune misure proporzionate e giustificate alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un insieme di trasferimenti di dati e nei casi autorizzati da un’autorità di controllo. . Tali garanzie appropriate devono assicurare un rispetto dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e richiesta di risarcimento. Tali garanzie devono, in particolare, assicurare il rispetto dei principi di trattamento dei dati personali, tutelare i diritti degli interessati e fornire meccanismi di ricorso efficaci, garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default nonché garantire la presenza di un responsabile della protezione dei dati. [Em. 56] |
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(84) |
La possibilità che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un’autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari , purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un’autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione potrebbero interessare situazioni diverse, in particolare le operazioni di trasferimento dai responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione ai responsabili del trattamento stabiliti al suo esterno nonché dai responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione agli incaricati del trattamento, compresi i sub-incaricati, stabiliti al suo esterno. Occorre incoraggiare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento affinché forniscano garanzie ancora più solide attraverso impegni contrattuali supplementari che integrino le clausole tipo di protezione. [Em. 57] |
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(85) |
Un gruppo di imprese deve poter applicare le norme vincolanti d’impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall’Unione agli organismi dello stesso gruppo di imprese, purché tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali. [Em. 58] |
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(86) |
È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l’interessato ha acconsentito, se il trasferimento è necessario in relazione ad un contratto o un’azione legale, se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell’Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest’ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie , tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato . [Em. 59] |
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(87) |
Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, o verso autorità pubbliche competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati , compresi la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo . Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di dare il proprio consenso. Il trasferimento dei dati personali per motivi rilevanti di interesse pubblico deve essere utilizzato solo per trasferimenti occasionali. In tutti i casi, è necessario effettuare un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento . [Em. 60] |
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(88) |
Potrebbero altresì essere autorizzati anche i trasferimenti non qualificabili come frequenti o massicci Ai fini dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento, dopo che questi abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. [Em. 61] |
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(89) |
In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all’interessato la garanzia giuridicamente vincolante che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall’Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento , purché il trattamento non sia massiccio, ripetitivo e strutturale . Tale garanzia deve includere l'indennizzo finanziario in caso di perdita o di accesso o trattamento non autorizzato dei dati e l'obbligo, indipendentemente dalla legislazione nazionale, di fornire tutti i dettagli relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche nel paese terzo . [Em. 62] |
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(90) |
Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L’applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone garantita nell’Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale tra l’altro quando la divulgazione è necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Occorre che la Commissione precisi le condizioni in cui sussiste un motivo di interesse pubblico rilevante con un atto delegato. Laddove i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento si trovino di fronte a requisiti di conformità contrastanti tra la giurisdizione dell'Unione, da una parte, e quella di un paese terzo, dall'altra, la Commissione deve garantire che il diritto dell'Unione prevalga in ogni circostanza. La Commissione ha il compito di fornire consulenza e assistenza al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento nonché di cercare di risolvere il conflitto di giurisdizione con il paese terzo interessato. [Em. 63] |
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(91) |
Con il trasferimento transfrontaliero di dati personali aumenta il rischio che l’interessato non eserciti i propri diritti alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o divulgazioni illecite di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso alle denunce o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche scontrarsi con poteri insufficienti per prevenire e correggere, regimi giuridici incoerenti e difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. |
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(92) |
La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Le autorità dispongono delle risorse finanziarie e di personale adeguate per svolgere appieno il proprio ruolo, tenendo conto dell'entità della popolazione e della quantità di dati personali sottoposti a trattamento. [Em. 64] |
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(93) |
Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro deve stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro deve in particolare designare l’autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l’effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione. |
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(94) |
Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, prestando particolare attenzione a garantire che il personale abbia le competenze tecniche e giuridiche adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie necessari per l’effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l’Unione. [Em. 65] |
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(95) |
Le condizioni generali applicabili ai membri dell’autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro , prestando la debita attenzione a ridurre al minimo la possibilità d'interferenza politica, e contenere disposizioni sulle qualifiche dei membri, sulla prevenzione dei conflitti d'interesse e sulle funzioni di tali membri. [Em. 66] |
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(96) |
Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l’Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione. |
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(97) |
Qualora il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell’Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un’unica autorità di controllo sia competente a funga da punto di contatto unico e da autorità di riferimento incaricata di controllare le attività del il responsabile del trattamento o dell’ l' incaricato del trattamento in tutta l’Unione e ad di prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell’applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento. [Em. 67] |
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(98) |
È necessario che l’autorità competente di riferimento , che funge da «sportello unico», sia l’autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale o il suo rappresentante . Il comitato europeo per la protezione dei dati può in alcuni casi nominare l'autorità di riferimento mediante il meccanismo di coerenza su richiesta di un'autorità competente . [Em. 68] |
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(98 bis) |
Gli interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamento da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in un altro Stato membro devono poter sporgere reclamo presso l'autorità di controllo di loro scelta. L'autorità di protezione dei dati di riferimento deve coordinare le proprie attività con quelle delle altre autorità coinvolte. [Em. 69] |
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(99) |
Sebbene il presente regolamento si applichi anche alle attività dei giudici nazionali, non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardarne l’indipendenza. Tuttavia, tale esenzione deve essere rigorosamente limitata all’attività autenticamente giurisdizionale e non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in forza del diritto nazionale. |
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(100) |
Al fine di garantire un monitoraggio e un’applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo devono godere in ciascuno Stato membro degli stessi diritti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine e d’intervento giuridicamente vincolanti, di decisione e sanzione, segnatamente in caso di reclamo, così come di agire in giudizio. I poteri d’indagine delle autorità di controllo con riferimento all’accesso ai locali devono essere esercitati nel rispetto del diritto dell’Unione e della legislazione nazionale. Ciò riguarda in particolare l’obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione giudiziaria. |
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(101) |
È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato o associazione che agisce nel pubblico interesse e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l’autorità di controllo informi gli interessati o l'associazione dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un’ulteriore indagine o il coordinamento con un’altra autorità di controllo, l’interessato deve ricevere informazioni interlocutorie. [Em. 70] |
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(102) |
Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico devono comprendere misure specifiche per i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e per gli interessati. |
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(103) |
Le autorità di controllo devono prestarsi reciproca assistenza nell’esercizio delle loro funzioni, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. |
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(104) |
Ciascuna autorità di controllo deve avere il diritto di partecipare alle operazioni congiunte tra autorità di controllo. L’autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine definito. |
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(105) |
È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un’autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un’autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza. Inoltre, gli interessati dovrebbero avere il diritto di ottenere coerenza, qualora ritengano che una misura adottata dall'autorità per la protezione dei dati di uno Stato membro non soddisfi questo criterio. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell’esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati. [Em. 71] |
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(106) |
In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato europeo per la protezione dei dati deve emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice o se a richiederlo sono un’autorità di controllo o la Commissione. |
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(106 bis) |
Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati può, in singoli casi, adottare una decisione vincolante per le autorità di controllo competenti. [Em. 72] |
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(107) |
Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, la Commissione può adottare un parere sulla questione, o una decisione volta a ingiungere all’autorità di controllo di sospendere il progetto di misura. [Em. 73] |
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(108) |
Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l’esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Pertanto, un’autorità di controllo deve essere in grado di prendere misure provvisorie con un periodo di validità determinato quando applica il meccanismo di coerenza. |
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(109) |
L’applicazione di tale meccanismo deve essere un requisito indispensabile ai fini della validità giuridica e dell’esecuzione della rispettiva decisione a cura dell’autorità di controllo. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, le autorità di controllo possono prestarsi reciproca assistenza ed effettuare indagini congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza. |
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(110) |
Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell’autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. È necessario che la Commissione partecipi alle attività del comitato. Il comitato europeo per la protezione dei dati deve contribuire all’applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l’Unione, in particolare dando consulenza alla Commissione alle istituzioni dell'Unione e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l’Unione , ivi compreso il coordinamento delle operazioni congiunte . Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza. È necessario che il comitato europeo per la protezione dei dati rafforzi il dialogo con le parti interessate, come le associazioni degli interessati, le organizzazioni dei consumatori, i responsabili del trattamento nonché altri attori pertinenti e gli esperti. [Em. 74] |
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(111) |
Ciascun interessato deve Gli interessati devono avere il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga ritengano che siano stati violati i diritti di cui gode godono a norma del presente regolamento o se l’autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi loro diritti di interessato interessati . [Em. 75] |
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(112) |
L’organismo, l’organizzazione o associazione che intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali agisce nell'interesse pubblico e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto degli interessati con il loro consenso o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati se autorizzato o autorizzata dall'interessato , o di proporre un proprio reclamo indipendente dall’azione dell’interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali del presente regolamento . [Em. 76] |
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(113) |
Ogni persona fisica o giuridica deve avere il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità di controllo che la riguarda. Le azioni contro l’autorità di controllo devono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. |
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(114) |
Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell’interessato nei casi in cui l’autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l’interessato, questi può chiedere a autorizzare qualsiasi organismo, organizzazione o associazione mirante a tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali di che agisce nel pubblico interesse a proporre un ricorso giurisdizionale per suo conto contro tale autorità di controllo davanti all’autorità giurisdizionale competente nell’altro Stato membro. [Em. 77] |
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(115) |
Nei casi in cui l’autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l’interessato può chiedere all’autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all’autorità giurisdizionale competente nell’altro Stato membro. Tale disposizione non si applica ai soggetti non residenti nell'Unione. L’autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare seguire seguito alla richiesta. [Em. 78] |
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(116) |
Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un’azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha uno stabilimento o , in caso di residenza nell'Unione, in cui risiede l’interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico dell'Unione o di uno Stato membro che agisce nell’esercizio dei suoi poteri pubblici. [Em. 79] |
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(117) |
Qualora vi siano fondati motivi di ritenere che in un altro Stato membro sia in corso un procedimento parallelo, le autorità giurisdizionali interessate devono prendere contatti. L’autorità giurisdizionale deve poter sospendere un procedimento quando sia in corso un procedimento parallelo in un altro Stato membro. Gli Stati membri devono assicurare che i ricorsi giurisdizionali, per essere efficaci, consentano di adottare rapidamente provvedimenti per porre fine alla violazione del presente regolamento o per prevenirla. |
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(118) |
Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve risarcire i danni , pecuniari o meno, cagionati da un trattamento illecito ma e può essere esonerato da tale responsabilità soltanto se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l’errore è stato l’interessato o in caso di forza maggiore. [Em. 80] |
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(119) |
Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri devono garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni per violazione devono essere soggette ad adeguate garanzie procedurali conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, comprese quelle riguardanti il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, al giusto processo e il principio «ne bis in idem». [Em. 81] |
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(119 bis) |
Nell'applicare le sanzioni gli Stati membri sono tenuti a rispettare appieno le garanzie procedurali adeguate, compreso il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e al giusto processo e il principio «ne bis in idem». [Em. 82] |
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(120) |
Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo deve poter sanzionare gli illeciti amministrativi. Il presente regolamento deve specificare detti illeciti e indicare il limite massimo della relativa sanzione amministrativa, che va stabilita in misura proporzionata alla situazione specifica, tenuto conto in particolare della natura, gravità e durata dell’infrazione. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per colmare divergenze nell’applicazione delle sanzioni amministrative. |
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(121) |
Ove necessario, occorre prevedere per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare esenzioni e deroghe ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d’espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall’articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell’interessato, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche . Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell’importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo. Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe da stabilire nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero classificare come «giornalistiche» al fine di includere tutte le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione , anche considerando lo sviluppo tecnologico , senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro. [Em. 83] |
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(122) |
Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, particolare categoria di dati che necessita di una maggiore protezione, può spesso essere giustificato da diversi motivi legittimi a beneficio delle persone e dell’intera società, in particolare se l’obiettivo è garantire la continuità dell’assistenza sanitaria transfrontaliera. Pertanto il presente regolamento deve prevedere condizioni armonizzate per il trattamento dei dati relativi alla salute, fatte salve garanzie appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Ciò include il diritto di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, parere di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. |
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(122 bis) |
Un professionista che tratta dati personali relativi alla salute dovrebbe ricevere, se possibile, dati resi anonimi o presentati con l'uso di pseudonimi, in modo che l'identità dell'interessato sia nota solo al medico generico o allo specialista che ha chiesto il trattamento dei dati. [Em. 84] |
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(123) |
Il trattamento dei dati relativi alla salute può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell’interessato. In questo contesto, il concetto di «sanità pubblica» va interpretato secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (9): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non deve comportare il trattamento dei dati per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito. [Em. 85] |
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(123 bis) |
Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, in quanto categoria particolare di dati, può essere necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Il presente regolamento prevede pertanto una deroga all'obbligo di prestare il consenso nel caso della ricerca che serve interessi pubblici elevati. [Em. 86] |
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(124) |
I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro. Pertanto, al fine di e nell'ambito della sicurezza sociale. Gli Stati membri devono poter disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori in tale nell' ambito, gli Stati membri devono avere facoltà, nei limiti del presente regolamento, di emanare specifiche disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel settore del lavoro dei rapporti di lavoro e il trattamento dei dati personali nell'ambito della sicurezza sociale conformemente alle disposizioni e alle norme minime fissate nel presente regolamento. Nella misura in cui nello Stato membro in questione è prevista una base giuridica per la regolamentazione di questioni relative ai rapporti di lavoro tramite accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell'impresa o dell'impresa controllante di un gruppo di imprese (accordo collettivo) o a norma della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio44quater (10) , il trattamento dei dati personali nel contesto dei rapporti di lavoro può essere regolamentato anche tramite un accordo analogo . [Em. 87] |
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(125) |
Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica deve, per essere lecito, rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche. |
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(125 bis) |
I dati personali possono essere altresì trattati successivamente da servizi di archiviazione aventi come compito principale o obbligo la raccolta, la conservazione, la fornitura di informazioni, la valorizzazione e la diffusione degli archivi nell'interesse pubblico. La legislazione dello Stato membro deve conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sugli archivi e sull'accesso del pubblico alle informazioni amministrative. Gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare l'elaborazione, soprattutto da parte del gruppo «Archivi europei», di norme volte a garantire la riservatezza dei dati nei confronti di terzi nonché l'autenticità, l'integrità e la corretta conservazione dei dati. [Em. 88] |
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(126) |
La ricerca scientifica nell’ambito del presente regolamento deve includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati e deve, inoltre, tenere conto dell’obiettivo dell’Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica non deve portare al trattamento dei dati per finalità diverse, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro. [Em. 89] |
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(127) |
Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con l’obbligo di segretezza. |
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(128) |
Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, in conformità dell’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di conseguenza, se in uno Stato membro una chiesa applica, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, un corpus completo di norme adeguate a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è opportuno che tali norme continuino ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e la loro conformità sia riconosciuta . Dette chiese e associazioni religiose dovrebbero essere tenute a istituire un’autorità di controllo pienamente indipendente. [Em. 90] |
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(129) |
Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell’Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l’esercizio dei diritti dell’interessato; i criteri e i requisiti applicabili all’informazione dell’interessato e al diritto di accesso della modalità sotto forma di icone per la diffusione delle informazioni ; il diritto all’oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l’incaricato del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all’autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l’interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; la dichiarazione che i codici di condotta sono conformi al presente regolamento ; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d’impresa; le deroghe al trasferimento; le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari e il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , in particolare con il comitato europeo per la protezione dei dati . Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 91] |
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(130) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard riguardanti le modalità specifiche per ottenere un consenso verificabile in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; procedure e moduli standard per l’ le comunicazioni agli interessati in relazione all' esercizio dei loro diritti dell’interessato; moduli standard per l’informazione dell’interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accessoe il diritto alla portabilità dei dati , anche per comunicare i dati personali all'interessato ; moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento devono conservare ; requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; il formato modulo standard e le procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo e per la comunicazione documentazione di tale una violazione all’interessato dei dati personali ; norme e procedure per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva e di informazione dell'autorità di controllo ; norme tecniche e meccanismi di certificazione; l’adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all’interno del paese terzo, o da un’organizzazione internazionale; la divulgazione non autorizzata dal diritto dell’Unione; l’assistenza reciproca; le operazioni congiunte; le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11). A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese. [Em. 92] |
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(131) |
La procedura d’esame dovrebbe applicarsi per l’adozione di moduli standard in relazione al ; per modalità specifiche per ottenere un consenso verificabile in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; di procedure e moduli standard per le comunicazioni agli interessati in relazione all' l’esercizio dei loro diritti dell’interessato; di moduli standard per l’informazione dell’interessato; di moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso e al diritto alla portabilità dei dati , anche per comunicare i dati personali all'interessato ; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento devono conservare ; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato modulo standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo e per la comunicazione documentazione di una violazione dei dati personali all’interessato; delle norme e procedure per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e per la consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per l’adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all’interno del paese terzo, o da un’organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell’Unione; per l’assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza e e per l'informazione dell'autorità di controllo , in considerazione della portata generale di tali atti. [Em. 93] |
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(132) |
È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi ad un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati all’interno del paese terzo, o a un’organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato e concernenti questioni comunicate dalle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza. [Em. 94] |
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(133) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(134) |
Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE. È opportuno che le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, restino in vigore per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a meno che non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione prima della fine di tale periodo. [Em. 95] |
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(135) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), compresi gli obblighi del responsabile del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, occorre modificare quest’ultima di conseguenza. |
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(136) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, nella misura in cui si applica al trattamento dei dati personali da parte di autorità coinvolte nell’attuazione dell’acquis, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13). |
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(137) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, nella misura in cui si applica al trattamento dei dati personali da parte di autorità coinvolte nell’attuazione dell’acquis, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14). |
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(138) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, nella misura in cui si applica al trattamento dei dati personali da parte di autorità coinvolte nell’attuazione dell’acquis, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (15). |
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(139) |
In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 2
Campo di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali , indipendentemente dalla modalità di trattamento, e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati personali:
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a) |
effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, concernenti in particolare la sicurezza nazionale; |
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b) |
effettuati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione; |
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c) |
effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea; |
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d) |
effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l’esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche . Tale deroga si applica altresì alla pubblicazione di dati personali qualora si possa ragionevolmente prevedere che vi avrà accesso solamente un numero limitato di persone ; |
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e) |
effettuati dalle autorità pubbliche competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. |
3. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15. [Em. 96]
Articolo 3
Campo di applicazione territoriale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell’Unione , indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione .
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti interessati nell’Unione effettuato da un responsabile del trattamento o da un incaricato del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
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a) |
l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti interessati nell’Unione , indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato , oppure |
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b) |
il controllo del loro comportamento di tali interessati . |
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico. [Em. 97]
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
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(1) |
«interessato»: la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all’ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; |
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(2) |
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile l’(«interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo come il nome, a un numero di identificazione, ai dati relativi all'ubicazione, a un identificativo unico o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona |
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(2 bis) |
«dati pseudonimi»: i dati personali che non possono essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, purché tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione; |
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(2 ter) |
«dati cifrati»: i dati personali che, mediante misure tecnologiche di protezione, sono resi inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi; |
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(3) |
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la cancellazione o la distruzione; |
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(3 bis) |
«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento; |
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(4) |
«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; |
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(5) |
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro; |
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(6) |
«incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento; |
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(7) |
«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali; |
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(7 bis) |
«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo diverso dall'interessato, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del responsabile e dell'incaricato; |
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(8) |
«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l’interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; |
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(9) |
«violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso , in modo accidentale o illecito, ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati; |
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(10) |
«dati genetici»: tutti i dati, di qualsiasi natura, personali riguardanti le caratteristiche genetiche di una persona fisica che siano ereditarie state ereditate o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale , ottenuti dall'analisi di un campione biologico della persona in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA) ovvero dall'analisi di qualsiasi altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti ; |
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(11) |
«dati biometrici»: i dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i rilievi dattiloscopici; |
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(12) |
«dati relativi alla salute»: qualsiasi informazione attinente i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona; |
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(13) |
«stabilimento principale»: per quanto riguarda il responsabile del trattamento, il luogo di stabilimento dell'impresa o di un gruppo di imprese nell’Unione , siano essi responsabili oppure incaricati del trattamento, in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; se non sono prese decisioni di questo tipo nell’Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell’Unione. Con riferimento all’incaricato del trattamento, per «stabilimento principale» si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione. Fra gli altri possono essere presi in considerazione i seguenti criteri oggettivi: l'ubicazione della sede centrale del responsabile o dell'incaricato del trattamento; l'ubicazione dell'entità all'interno del gruppo di imprese che si trova nella posizione migliore, in termini di funzioni di gestione e responsabilità amministrative, per occuparsi delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e garantirne l'applicazione; il luogo in cui avviene l'effettivo e reale svolgimento delle attività di gestione finalizzate a determinare il trattamento dei dati nel quadro di un'organizzazione stabile; |
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(14) |
«rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, agisce e può, lo rappresenta per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, essere interpellata al suo posto dalle autorità di controllo e da altri organismi nell’Unione; |
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(15) |
«impresa»: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, comprendente pertanto, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica; |
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(16) |
«gruppo di imprese»: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; |
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(17) |
«norme vincolanti d’impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell’Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo di imprese; |
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(18) |
«minore»: persona di età inferiore agli anni diciotto; |
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(19) |
«autorità di controllo»: l’autorità pubblica istituita da uno Stato membro in conformità dell’articolo 46. [Em. 98] |
CAPO II
PRINCIPI
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
I dati personali devono essere sono :
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a) |
trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato (liceità, equità e trasparenza) ; |
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b) |
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (limitazione delle finalità) ; |
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c) |
adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non sono conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali (minimizzazione dei dati) ; |
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d) |
esatti e , se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza) ; |
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e) |
conservati in una forma che consenta l’identificazione diretta o indiretta degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica oppure a fini archivistici , nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all’articolo agli articoli 83 e 83 bis e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli , nonché se sono messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative per limitare l'accesso ai dati esclusivamente per tali finalità (minimizzazione dell'archiviazione) ; |
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e bis) |
trattati in modo da consentire all'interessato di esercitare efficacemente i propri diritti (efficacia); |
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e ter) |
trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità); |
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f) |
trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e comprova, per ciascuna operazione, ed è in grado di comprovare la conformità alle disposizioni del presente regolamento (responsabilità) . [Em. 99] |
Articolo 6
Liceità del trattamento
1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
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a) |
l’interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; |
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b) |
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso; |
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c) |
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; |
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d) |
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato; |
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e) |
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento; |
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f) |
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e soddisfa le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile dei dati , a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei loro compiti. |
2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 83.
3. La base su cui si fonda il trattamento dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere prevista:
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a) |
dal diritto dell’Unione, o |
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b) |
dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. |
Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo. Nei limiti del presente regolamento, il diritto dello Stato membro può fornire gli aspetti specifici della liceità del trattamento, in particolare per quanto concerne i responsabili del trattamento, le finalità del trattamento e la limitazione delle finalità, la natura dei dati e gli interessati, le operazioni e le procedure di trattamento, i destinatari e il periodo di conservazione.
4. Se lo scopo dell’ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore. [Em. 100]
Articolo 7
Condizioni per il consenso
1. Se il trattamento si basa sul consenso, l’onere di dimostrare che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.
2. Se il consenso dell’interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l’obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma chiaramente distinguibile dalle altre materie. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato che violano in parte il presente regolamento sono nulle.
3. Fatte salve le altre basi giuridiche per il trattamento, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. L'interessato è informato dal responsabile del trattamento qualora la revoca del consenso determini la cessazione dei servizi forniti o del rapporto con il responsabile del trattamento.
4. Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell’interessato e del responsabile del trattamento è limitato alle finalità e perde la propria validità nel momento in cui vengono meno tali finalità o non appena il trattamento dei dati personali non è più necessario per il perseguimento delle finalità per cui i dati erano stati originariamente raccolti. L'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio non dipendono dal consenso al trattamento di dati che non siano necessari all'esecuzione del contratto o alla prestazione del servizio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) . [Em. 101]
Articolo 8
Trattamento dei dati personali dei minori
1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l’offerta diretta di beni o servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore legale del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un verificare tale consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili senza causare un inutile trattamento di dati personali .
1 bis. È opportuno che le informazioni fornite ai minori, ai genitori e ai tutori legali al fine di esprimere il consenso, anche in relazione alla raccolta e all'utilizzo dei dati da parte del responsabile del trattamento, siano formulate in un linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari previsti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per le modalità per ottenere il di verifica del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese , conformemente all'articolo 66 .
4. La Commissione può stabilire moduli standard per specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 102]
Articolo 9
Trattamento di Categorie particolari di dati personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali filosofiche, l'orientamento sessuale o l'identità di genere , l’appartenenza sindacale e le attività sindacali , come pure trattare dati genetici o biometrici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale , alle sanzioni amministrative, alle sentenze, ai reati penali o alle presunzioni di reato, o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando in uno dei seguenti casi :
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a) |
l’interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche , alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell’Unione o di uno Stato membro dispone che l’interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure |
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a bis) |
il trattamento è necessario per le prestazioni o l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso; |
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b) |
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro o da contratti collettivi in presenza di congrue garanzie per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato quali il diritto alla non discriminazione, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 82 , oppure |
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c) |
il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure |
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d) |
il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell’interessato, oppure |
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e) |
il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato, oppure |
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f) |
il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure |
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g) |
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito per motivi di elevato interesse pubblico sulla base del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri, che deve essere proporzionato all'obiettivo perseguito, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate per tutelare i legittimi diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, oppure |
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h) |
il trattamento di dati relativi alla salute è necessario a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 81, oppure |
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i) |
il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 83, oppure |
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i bis) |
il trattamento è necessario per servizi di archiviazione, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83 bis, oppure |
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j) |
il trattamento dei dati relativi a sanzioni amministrative, a sentenze, a illeciti penali, a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell’autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato . Un Qualsiasi registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell’autorità pubblica. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2 , conformemente all'articolo 66 . [Em. 103]
Articolo 10
Trattamento che non consente identificazione
1. Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono al responsabile o all'incaricato del trattamento di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, o sono composti esclusivamente da dati pseudonimi, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire tratta o acquisisce ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.
2. Il responsabile del trattamento dei dati che non sia in grado di rispettare una disposizione del presente regolamento a causa del paragrafo 1 non è obbligato a rispettare quella particolare disposizione del presente regolamento. Se a seguito di ciò il responsabile del trattamento non è in grado di soddisfare una richiesta dell'interessato, lo informa di conseguenza. [Em. 104]
Articolo 10 bis
Principi generali in materia di diritti dell'interessato
1. Il fondamento della protezione dei dati è costituito da diritti chiari e inequivocabili relativi all'interessato che sono rispettati dal responsabile del trattamento. Le disposizioni del presente regolamento mirano a rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.
2. Tali diritti includono, tra l'altro, la fornitura di informazioni chiare e di facile comprensione in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di ottenere dati, il diritto di opporsi alla profilazione, il diritto di proporre reclamo presso la competente autorità di protezione dei dati e di intentare azioni giudiziarie nonché il diritto al risarcimento e all'indennizzo del danno cagionato da un'operazione di trattamento illecita. Tali diritti sono esercitati in generale a titolo gratuito. Il responsabile del trattamento risponde alle richieste dell'interessato entro un termine ragionevole. [Em. 105]
CAPO III
DIRITTI DELL’INTERESSATO
SEZIONE 1
TRASPARENZA E MODALITÀ
Articolo 11
Informazioni e comunicazioni trasparenti
1. Il responsabile del trattamento applica politiche concise, trasparenti , chiare e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento fornisce all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro e adeguato all’interessato, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori. [Em. 106]
Articolo 12
Procedure e meccanismi per l’esercizio dei diritti dell’interessato
1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d’informazione di cui all’articolo 14 e le procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all’articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica ove possibile .
2. Il responsabile del trattamento informa l’interessato tempestivamente e al più tardi entro un mese 40 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un’azione ai sensi dell’articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscrittoiscritto o, ove possibile, il responsabile del trattamento può fornire l'accesso remoto a un sistema online sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali . Se l’interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornit e, ove possibile, in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell’interessato.
3. Se rifiuta di ottemperare non interviene in seguito alla richiesta dell’interessato, il responsabile del trattamento informa l’interessato dei motivi di tale rifiuto mancato intervento e delle possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo e anche ricorso giurisdizionale.
4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese ragionevole che tenga conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o intraprendere l’azione richiesta; in alternativa, può non effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione può stabilire moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 107]
Articolo 13
Diritti relativi ai destinatari Obbligo di notifica in caso di rettifica e cancellazione
Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi trasferiti i dati, le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate. Il responsabile del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. [Em. 108]
Articolo 13 bis
Politiche in materia di informazioni standardizzate
1. In caso di raccolta di dati personali relativi a un interessato, il responsabile del trattamento comunica all'interessato i seguenti dettagli prima di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 14:
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a) |
se i dati personali sono raccolti oltre il minimo necessario per ciascuna finalità specifica del trattamento; |
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b) |
se i dati personali sono memorizzati oltre il minimo necessario per ciascuna finalità specifica del trattamento; |
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c) |
se i dati personali sono trattati per finalità diverse dalle finalità per cui sono stati raccolti; |
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d) |
se i dati personali sono forniti a terze parti commerciali; |
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e) |
se i dati personali sono venduti o affittati; |
|
f) |
se i dati personali sono memorizzati in forma cifrata. |
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 vengono presentati a norma dell'allegato del presente regolamento in un formato tabulare allineato, utilizzando testo e simboli, nelle tre seguenti colonne:
|
a) |
la prima colonna rappresenta forme grafiche che simboleggiano i dettagli in oggetto; |
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b) |
la seconda colonna contiene informazioni essenziali che descrivono i dettagli in oggetto; |
|
c) |
la terza colonna rappresenta forme grafiche che indicano il verificarsi o meno di un dettaglio specifico. |
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili e sono fornite in una lingua facilmente compresa dai consumatori degli Stati membri a cui si rivolgono. Se i dettagli vengono presentati elettronicamente, sono a lettura ottica.
4. Non è necessario fornire dettagli aggiuntivi. Le spiegazioni dettagliate o le ulteriori osservazioni concernenti i dettagli di cui al paragrafo 1 possono essere fornite insieme alle altre informazioni ai sensi dell'articolo 14.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i dettagli di cui al paragrafo 1 e la loro modalità di presentazione di cui al paragrafo 2 e all'allegato del presente regolamento. [Em. 109]
SEZIONE 2
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI
Articolo 14
Informazione dell’interessato
1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all’interessato almeno le seguenti informazioni , dopo che sono stati forniti i dettagli di cui all'articolo 13 bis :
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a) |
l’identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati; |
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b) |
le finalità specifiche del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché le informazioni concernenti la sicurezza del trattamento dei dati personali, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull’ , ove applicabile, le informazioni su come attuare e rispettare le condizioni di cui all' articolo 6, paragrafo 1, lettera f); |
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c) |
il periodo per il quale i dati personali saranno conservati oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo ; |
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d) |
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento o di ottenere dati ; |
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e) |
il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità; |
|
f) |
i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali; |
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g) |
se del caso, l’intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 42 o all'articolo 43, il riferimento alle garanzie adeguate e i mezzi per ottenere una copia di tali dati ; |
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g bis) |
se del caso, informazioni sull'esistenza o meno della profilazione, delle misure basate sulla profilazione e gli effetti previsti della profilazione sull'interessato; |
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g ter) |
informazioni pertinenti sulla logica che regola il trattamento automatico; |
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h) |
ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell’interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti o trattati, in particolare l'esistenza di alcune attività e operazioni di trattamento per le quali una valutazione di impatto dei dati personali abbia indicato che sussiste un rischio elevato; |
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h bis) |
se del caso, informazioni sul fatto che i dati personali siano stati tramessi o meno alle autorità pubbliche durante l'ultimo periodo di dodici mesi consecutivi. |
2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell’obbligatorietà o meno del carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.
2 bis. Nel decidere le ulteriori informazioni necessarie per rendere equo il trattamento ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i responsabili del trattamento tengono conto di tutti gli orientamenti applicabili a norma dell'articolo 34.
3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l’interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali specifici . Se i dati personali provengono da fonti accessibili al pubblico, occorre fornire un'indicazione generale.
4. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:
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a) |
al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall’interessato o senza indebito ritardo qualora quanto sopra non sia fattibile , oppure |
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a bis) |
su richiesta di un ente, di un'organizzazione o di un'associazione di cui all'articolo 73, |
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b) |
quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l’interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione il trasferimento dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento del primo trasferimento o, se i dati vengono utilizzati per comunicare con la persona interessata, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi con la stessa, oppure |
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b bis) |
solo su richiesta se i dati sono trattati da una piccola o una micro impresa per la quale il trattamento dei dati personali rappresenta un'attività accessoria. |
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano nelle seguenti circostanze:
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a) |
l’interessato dispone già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, oppure |
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b) |
i dati sono trattati a fini di ricerca storica, statistica o scientifica, alle condizioni e garanzie di cui agli articoli 81 e 83, non sono raccolti presso l’interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate e il responsabile del trattamento ha pubblicato le informazioni per permetterne il recupero , oppure |
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c) |
i dati non sono raccolti presso l’interessato e la registrazione o la comunicazione dei dati è prevista espressamente per legge, oppure |
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d) |
i dati non sono raccolti presso l’interessato e la comunicazione di tali informazioni pregiudicherebbe i diritti e le libertà altrui di altre persone fisiche , ai sensi del diritto dell’Unione o di uno Stato membro in conformità dell’articolo 21; |
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d bis) |
i dati sono trattati da una persona, nell'esercizio della sua professione, ovvero sono affidati o resi noti a tale persona, soggetta a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro o ad un obbligo legale di segretezza, a meno che i dati non siano raccolti direttamente dall'interessato. |
6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il responsabile del trattamento predispone adeguate misure per proteggere i diritti o i legittimi interessi dell’interessato.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l’obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.
8. La Commissione può predisporre moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto se necessario delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 110]
Articolo 15
Diritto di accesso dell’ e di ottenere dati per l' interessato
1. L' Fatto salvo l 'articolo 12, paragrafo 4, l' interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in un linguaggio semplice e chiaro, . Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni:
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a) |
le finalità del trattamento per ogni categoria di dati personali ; |
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b) |
le categorie di dati personali in questione; |
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c) |
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se inclusi i destinatari di paesi terzi; |
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d) |
il periodo per il quale saranno conservati i dati personali oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo ; |
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e) |
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; |
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f) |
il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità; |
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g) |
la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; |
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h) |
l’importanza e le conseguenze di tale trattamento, almeno nel caso delle misure di cui all’articolo 20. |
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h bis) |
informazioni pertinenti sulla logica che regola il trattamento automatico; |
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h ter) |
fatto salvo l'articolo 21, in caso di divulgazione dei dati personali a un'autorità pubblica su richiesta di quest'ultima, la conferma dell'avvenuta richiesta. |
2. L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l’interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in un formato elettronico e strutturato , salvo indicazione diversa dell’interessato. Fatto salvo l'articolo 10, il responsabile del trattamento prende tutte le iniziative necessarie per verificare che la persona che ha richiesto l'accesso ai dati sia l'interessato.
2 bis. Se ha fornito i dati personali e se tali dati sono trattati con mezzi elettronici, l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati personali forniti in un formato elettronico e interoperabile che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati. Ove tecnicamente fattibile e ove vi siano i mezzi disponibili, i dati sono trasferiti direttamente da un responsabile del trattamento a un altro su richiesta dell'interessato.
2 ter. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo di cancellare i dati ove non più necessari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).
2 quater. Il diritto di accesso non sussiste, in conformità dei paragrafi 1 e 2, quando sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera d bis), salvo se l'interessato è autorizzato a rimuovere il segreto in questione e agisce di conseguenza.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all’interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).
4. La Commissione può predisporre moduli standard e procedure per la richiesta e la concessione dell’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai fini di verificare l’identità dell’interessato e di comunicare i dati personali all’interessato, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 111]
SEZIONE 3
RETTIFICA E CANCELLAZIONE
Articolo 16
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica di dati personali inesatti. L’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione rettificativa.
Articolo 17
Diritto all’oblio e alla cancellazione
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un’ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore e di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link , copia o riproduzione di tali dati , se sussiste uno dei motivi seguenti:
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a) |
i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; |
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b) |
l’interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; |
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c) |
l’interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 19; |
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c bis) |
un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere cancellati; |
|
d) |
il trattamento dei i dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi sono stati trattati illecitamente . |
1 bis. L'applicazione del paragrafo 1 dipende dalla capacità del responsabile del trattamento di verificare che la persona che richiede la cancellazione sia l'interessato.
2. Quando ha reso pubblici dati personali ingiustificatamente in base all'articolo 6 , paragrafo1, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli per far cancellare i dati , anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, da parte di terzi, fatto salvo l'articolo 77. Il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione informa l'interessato, ove possibile, dell'azione intrapresa da parte dei terzi interessati .
3. Il responsabile del trattamento provvede trattamento e, se del caso, i terzi provvedono senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:
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a) |
per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell’articolo 80; |
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b) |
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 81; |
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c) |
per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell’articolo 83; |
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d) |
per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo; |
|
e) |
nei casi di cui al paragrafo 4. |
4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso ai dati e alle operazioni di trattamento e che non possano più essere modificati :
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a) |
quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche; |
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b) |
quando, benché non ne abbia più bisogno per l’esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori; |
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c) |
quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; |
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c bis) |
quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che il trattamento in questione deve essere limitato; |
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d) |
quando l’interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell’articolo 18 15 , paragrafo 2 bis ; |
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d bis) |
quando la particolare tecnologia di memorizzazione non consente la cancellazione ed è stata installata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell’interessato oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.
6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l’interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.
7. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.
8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.
8 bis. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare , previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati in conformità all’articolo 86 al fine di precisare:
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a) |
i criteri e i requisiti per l’applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati; |
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b) |
le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2; |
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c) |
i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4. [Em. 112] |
Articolo 18
Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.
2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l’interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.
3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 113]
SEZIONE 4
DIRITTO DI OPPOSIZIONE E PROFILAZIONE
Articolo 19
Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) ed e) , salvo che il responsabile del trattamento dimostri l’esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato.
2. Qualora i il trattamento dei dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto si basi sull'articolo 6 , paragrafo 1, lettera f) , l’interessato ha il diritto , in qualsiasi momento e senza alcuna ulteriore giustificazione, di opporsi gratuitamente , in generale o per qualsiasi fine particolare, al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all’interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.
2 bis. Il diritto di cui al paragrafo 2 è offerto esplicitamente all'interessato in un modo e in una forma intellegibili, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare se destinato specificamente a minori, ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.
2 ter. Nell'ambito dell'utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, il diritto di opposizione può essere esercitato mediante modalità automatizzate, utilizzando una norma tecnica che consenta all'interessato di esprimere chiaramente la propria volontà.
3. Qualora l’interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione per le finalità determinate nell'opposizione . [Em. 114]
Articolo 20
Misure basate sulla profilazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, chiunque ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l’ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l’affidabilità o il comportamento opporsi alla profilazione ai sensi dell'articolo 19 . L'interessato è informato in merito al diritto di opporsi alla profilazione in modo chiaro ed evidente .
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto a una misura di cui al paragrafo 1 alla profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incidono significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso, soltanto se il trattamento:
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a) |
è effettuato nel contesto necessario ai fini della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall’interessato, sia stata accolta oppure , a condizione che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l’intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure |
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b) |
è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell’Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell’interessato, oppure |
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c) |
si basa sul consenso dell’interessato, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7 e l’esistenza di garanzie adeguate. |
3. È vietata la profilazione che porta alla discriminazione di persone sulla base della razza, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere o risulta in misure aventi tali effetti discriminatori. Il responsabile del trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell’interessato attua un'efficace protezione contro la possibile discriminazione risultante dalla profilazione. La profilazione non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9.
4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell’articolo 14 ricomprendono l’esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull’interessato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le La profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incide significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso non si basa unicamente o in modo predominante sul trattamento automatizzato e include una valutazione umana, compresa una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione. Le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell’interessato di cui al paragrafo 2 includono il diritto di ottenere una valutazione umana e una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione .
5 bis. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e buone prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni per la profilazione ai sensi del paragrafo 2. [Em. 115]
SEZIONE 5
LIMITAZIONI
Articolo 21
Limitazioni
1. L’Unione o gli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui all’articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli da 11 a 20 a 19 e all’articolo 32, qualora tale limitazione persegua un obiettivo di interesse pubblico chiaramente definito, rispetti il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali, sia proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
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a) |
la pubblica sicurezza; |
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b) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati; |
|
c) |
altri interessi pubblici dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, e la stabilità e l’integrità del mercato questioni tributarie ; |
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d) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
|
e) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’ nell'ambito dell' esercizio di pubblici poteri dei poteri di un'autorità pubblica competente nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d); |
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f) |
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 devono essere necessarie e proporzionate in una società democratica e contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento:
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a) |
gli obiettivi perseguiti dal trattamento; |
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b) |
la determinazione del responsabile del trattamento; |
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c) |
le finalità specifiche e i mezzi di trattamento; |
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d) |
le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trattamento illeciti; |
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e) |
il diritto degli interessati di essere informati delle restrizioni. |
2 bis. Le misure legislative di cui al paragrafo 1 non consentono né impongono l'obbligo ai responsabili del trattamento privati di conservare dati aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari per la finalità originaria. [Em. 116]
CAPO IV
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO
SEZIONE 1
OBBLIGHI GENERALI
Articolo 22
Responsabilità e doveri del responsabile del trattamento
1. Il responsabile del trattamento adotta politiche appropriate e attua misure adeguate e misure tecniche e organizzative dimostrabili per garantire ed essere in grado di dimostrare in modo trasparente che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento , tenuto conto dell'evoluzione tecnica, della natura del trattamento dei dati personali, del contesto, dell'ambito e delle finalità del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e del tipo di organizzazione, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso .
1 bis. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento adotta tutte le misure ragionevoli per attuare politiche e procedure in materia di conformità che rispettino costantemente le scelte autonome degli interessati. Dette politiche sono riesaminate almeno ogni due anni e aggiornate, se necessario.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
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a) |
la conservazione della documentazione ai sensi dell’articolo 28; |
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b) |
l’attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all’articolo 30; |
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c) |
l’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 33; |
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d) |
il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2; |
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e) |
la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1. |
3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell’ è in grado di dimostrare l'adeguatezza e l' efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti Tutte le relazioni generali periodiche delle attività del responsabile del trattamento, quali le relazioni obbligatorie delle società quotate in borsa, contengono una descrizione sintetica delle politiche e delle misure di cui al paragrafo 1 .
3 bis. Il responsabile del trattamento ha il diritto di trasmettere dati personali all'interno dell'Unione nell'ambito del gruppo di imprese di cui egli fa parte, qualora tale trattamento sia necessario a fini amministrativi legittimi interni tra settori commerciali correlati del gruppo di imprese e purché un livello adeguato di protezione dei dati e gli interessi degli interessati siano tutelati da disposizioni interne di protezione dei dati o da codici di condotta equivalenti ai sensi dell'articolo 38.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese. [Em. 117]
Articolo 23
Protezione fin dalla progettazione e protezione di default
1. Al momento di determinare le finalità e i mezzi del trattamento e all’atto del trattamento stesso, il l'eventuale responsabile del trattamento e incaricato del trattamento , tenuto conto dell’evoluzione tecnica , delle migliori prassi internazionali e dei costi di attuazione rischi rappresentati dal trattamento dei dati , mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell’interessato , con particolare riguardo ai principi di cui all'articolo 5 . La protezione dei dati fin dalla progettazione presta particolare attenzione alla gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali dalla raccolta al trattamento alla cancellazione, incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali generali in merito all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza fisica e alla cancellazione dei dati personali. Se il responsabile del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e delle procedure di cui sopra .
1 bis. Al fine di promuoverne una vasta attuazione in diversi settori economici, la protezione dati fin dalla progettazione costituisce un requisito indispensabile per gli appalti pubblici a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) nonché a norma della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) (direttiva sui settori di pubblica utilità).
2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire garantisce che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione o diffusione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone e che gli interessati siano in grado di controllare la distribuzione dei propri dati personali .
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.
4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 118]
Articolo 24
Corresponsabili del trattamento
Se il responsabile vari responsabili del trattamento determina determinano congiuntamente le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni un accordo interno , le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei corresponsabili e i loro rapporti nei confronti degli interessati e il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. In caso di incertezze circa la responsabilità, i responsabili del trattamento sono solidalmente responsabili. [Em. 119]
Articolo 25
Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione
1. Nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento designa un rappresentante nell’Unione.
2. Quest’obbligo non si applica:
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a) |
ai responsabili del trattamento stabiliti in un paese terzo qualora la Commissione abbia deciso che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell’articolo 41, oppure |
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b) |
alle imprese con ai responsabili che trattano dati personali che riguardano meno di 250 5 000 interessati durante qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi e che non trattano categorie speciali di dati personali come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati relativi a minori o dipendenti in sistemi di archiviazione su larga scala; oppure |
|
c) |
alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, oppure |
|
d) |
ai responsabili del trattamento che offrono solo occasionalmente beni o servizi a interessati che risiedono nell’Unione , a meno che il trattamento di dati personali non riguardi categorie speciali di dati personali come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati relativi a minori o dipendenti in sistemi di archiviazione su larga scala . |
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’ è attuata l' offerta di beni o servizi o il cui comportamento è controllato loro monitoraggio per gli interessati . [Em. 120]
4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.
Articolo 26
Incaricato del trattamento
1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell’interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.
2. L’esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l’incaricato del trattamento al responsabile del trattamento . Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e compiti per quanto concerne i requisiti previsti dal presente regolamento, e garantiscono che preveda segnatamente che l’incaricato del trattamento:
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a) |
agisca soltanto proceda al trattamento di dati personali solo su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati a meno che non diversamente richiesto dal diritto unionale o nazionale ; |
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b) |
impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l’obbligo legale di riservatezza; |
|
c) |
prenda tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 30; |
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d) |
ricorra stabilisca le condizioni per ricorrere ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento , a meno che non sia diversamente stabilito ; |
|
e) |
per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d’intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative appropriate e pertinenti, necessarie per l’adempimento dell’obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III; |
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f) |
aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34 , tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'incaricato del trattamento ; |
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g) |
ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali e cancelli le copie a meno che il diritto dell'Unione o la legislazione degli Stati membri non richiedano la memorizzazione dei dati ; |
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h) |
metta a disposizione del responsabile del trattamento e dell’autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per controllare dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire ispezioni in loco . |
3. Il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell’incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.
3 bis. Le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 1 possono essere dimostrate mediante il rispetto dei codici di condotta o meccanismi di certificazione a norma degli articoli 38 o 39 del presente regolamento.
4. L’incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento o che diventa parte determinante in relazione alle finalità e ai mezzi del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all’articolo 24.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell’incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all’interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione. [Em. 121]
Articolo 27
Trattamento sotto l’autorità del responsabile del trattamento e dell’incaricato del trattamento
L’incaricato del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o di uno Stato membro.
Articolo 28
Documentazione
1. Ogni responsabile del trattamento, incaricato del trattamento ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva regolarmente aggiornata la documentazione di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità , necessaria per soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento .
2. Inoltre, ogni responsabile del trattamento e incaricato del trattamento conserva la documentazione contiene almeno le documentazione relativa alle seguenti informazioni:
|
a) |
nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell’eventuale rappresentante del responsabile del trattamento; |
|
b) |
nome e coordinate di contatto dell’eventuale responsabile della protezione dei dati; |
|
c) |
finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f); |
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d) |
descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali; |
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e) |
indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i nome e coordinate di contatto degli eventuali responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi; |
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f) |
se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate; |
|
g) |
indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati; |
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h) |
descrizione dei meccanismi di cui all’articolo 22, paragrafo 3. |
3. Il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento e l’eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell’autorità di controllo, su richiesta.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti responsabili del trattamento e incaricati del trattamento:
|
a) |
persone fisiche che trattano dati personali senza un interesse commerciale, oppure |
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b) |
imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti che trattano dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell’incaricato del trattamento e dell’eventuale rappresentante del responsabile del trattamento.
6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 122]
Articolo 29
Cooperazione con l’autorità di controllo
1. Il responsabile del trattamento e , se del caso , l’incaricato del trattamento e l’eventuale il rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l’accesso di cui all’articolo 52, paragrafo 2, lettera b). [Em. 123]
2. Quando l’autorità di controllo esercita i poteri a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento rispondono a una sua richiesta entro un termine ragionevole da quella fissato. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell’autorità di controllo e dei risultati raggiunti.
SEZIONE 2
SICUREZZA DEI DATI
Articolo 30
Sicurezza del trattamento
1. Tenuto conto dei risultati della valutazione di impatto in materia di protezione dei dati a norma dell 'articolo 33 e dell ’evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.
1 bis. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, una simile politica di sicurezza deve includere:
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a) |
la capacità di assicurare che sia convalidata l’integrità dei dati personali; |
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b) |
la capacità di assicurare l’attuale riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; |
|
c) |
la capacità di ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati in modo tempestivo, in caso di incidente fisico o tecnico che abbia un impatto sulla disponibilità, sull’integrità e sulla riservatezza dei sistemi e dei servizi di informazione; |
|
d) |
in caso di trattamento di dati personali sensibili, a norma degli articoli 8 e 9, misure di sicurezza aggiuntive per garantire la consapevolezza situazionale dei rischi e la capacità di adottare azioni di prevenzione, correzione e attenuazione, praticamente in tempo reale, contro le vulnerabilità riscontrate o gli incidenti verificatisi, che potrebbero costituire un rischio per i dati; |
|
e) |
un processo per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle politiche, delle procedure e dei piani di sicurezza attuati per assicurare la continua efficacia. |
2. Previa valutazione dei rischi, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento prendono Le misure di cui al paragrafo 1 per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento, in particolare la comunicazione, la divulgazione o l’accesso non autorizzati o la modifica dei dati personali devono come minimo .
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a) |
garantire che ai dati personali possa accedere soltanto il personale autorizzato agli scopi autorizzati dalla legge; |
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b) |
proteggere i dati personali conservati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita o dalla modifica accidentale e dalla conservazione, trattamento, accesso o comunicazione non autorizzati o illegali; nonché |
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c) |
assicurare l’attuazione di una politica di sicurezza in relazione con il trattamento dei dati personali. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ Il comitato europeo per la protezione dei dati è incaricato di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi a norma dell' articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le 66, paragrafo 1, lettera b), per misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.
4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:
|
a) |
impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali; |
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b) |
impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei dati personali; |
|
c) |
garantire la verifica della liceità del trattamento. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 124]
Articolo 31
Notificazione di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo
1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all’autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.
2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), L’incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento immediatamente senza indebito ritardo dopo aver accertato la violazione.
3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
|
a) |
descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione; |
|
b) |
indicare l’identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; |
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c) |
elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali; |
|
d) |
descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali; |
|
e) |
descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e attenuarne gli effetti . |
Se necessario le informazioni possono essere fornite in diverse fasi .
4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve essere sufficiente al fine di consentire all’autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
4 bis. L’autorità di controllo dovrà conservare un registro pubblico delle tipologie di violazione notificate.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi in linea con l' articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l’accertamento della 66, paragrafo 1, lettera b), per accertare la violazione di dati personali e determinare l'indebito ritardo di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.
6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all’autorità di controllo, le procedure applicabili all’obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 125]
Articolo 32
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata , ai diritti o agli interessi legittimi dell’interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all’articolo 31, comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 è esaustiva e redatta in un linguaggio semplice e chiaro. Essa descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e, c) e d) e le informazioni relative ai diritti dell'interessato, incluso il ricorso .
3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all’autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
4. Fatto salvo l’obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all’interessato la violazione dei dati personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all’interessato la violazione dei dati personali, l’autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a farlo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le Il comitato europeo per la protezione dei dati è incaricato di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi a norma dell' articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, in relazione alle circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali , la vita privata, i diritti o gli interessi legittimi dell'interessato di cui al paragrafo 1.
6. La Commissione può stabilire il formato della comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1, e le procedure applicabili a tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 126]
Articolo 32 bis
Analisi dei rischi
1. Il responsabile del trattamento o, se del caso, l'incaricato del trattamento procede ad un'analisi dei rischi dell'impatto potenziale del trattamento dati previsto sui diritti e le libertà degli interessati, in cui valuta se le operazioni di trattamento possono presentare rischi specifici.
2. Possono presentare rischi specifici i seguenti trattamenti:
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a) |
trattamento di dati personali relativi ad oltre 5 000 interessati per un periodo di 12 mesi consecutivi; |
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b) |
trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati riguardanti minori o dipendenti in archivi su larga scala; |
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c) |
profilazione da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o che allo stesso modo incidono significativamente sull'interessato; |
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d) |
trattamento di dati personali per la prestazione di servizi sanitari, ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive, qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche; |
|
e) |
sorveglianza automatizzata di zone accessibili al pubblico su larga scala; |
|
f) |
qualunque altro trattamento che richiede la consultazione del responsabile della protezione dei dati o dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b); |
|
g) |
qualora una violazione dei dati personali potrebbe incidere negativamente sulla protezione dei dati personali, sulla vita privata, sui diritti o sui legittimi interessi dell'interessato; |
|
h) |
le attività principali del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati; |
|
i) |
Qualora i dati personali siano messi a disposizione di un certo numero di persone che non si può ragionevolmente prevedere sia limitato. |
3. In base all'esito dell'analisi dei rischi:
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a) |
se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), i responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione designano un rappresentante nell'Unione in linea con i requisiti e le esenzioni di cui all'articolo 25; |
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b) |
se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o h), il responsabile del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati in linea con i requisiti e le esenzioni di cui all'articolo 35; |
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c) |
se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) o h), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce in sua vece esegue una valutazione di impatto della protezione dei dati a norma dell'articolo 33; |
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d) |
se le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2, lettera f), esistono, il responsabile del trattamento consulta il responsabile della protezione dei dati o, qualora questi non sia stato nominato, l'autorità di controllo a norma dell'articolo 34. |
4. L’analisi dei rischi deve essere rivista almeno dopo un anno, oppure immediatamente, se la natura, la portata o gli obiettivi dei trattamenti cambiano in modo significativo. Se, a norma del paragrafo 3, lettera c), il responsabile del trattamento non è tenuto ad eseguire una valutazione di impatto di protezione dei dati, l'analisi dei rischi è documentata. [Em. 127]
SEZIONE 3
VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DURANTE TUTTO IL CICLO DI VITA [EM. 128]
Articolo 33
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il richiesto ai sensi dell’articolo 32 bis , paragrafo 3, lettera c), responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell’impatto del trattamento previsto sulla sui diritti e le libertà degli interessati, specie il loro diritto alla protezione dei dati personali. . Una singola valutazione sarà sufficiente per esaminare una serie di trattamenti simili che presentano rischi analoghi.
2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 in particolare i seguenti trattamenti:
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a) |
la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell’interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l’ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l’affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o significativamente incidono sull’interessato; |
|
b) |
il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l’origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche; |
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c) |
la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (videosorveglianza) su larga scala; |
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d) |
il trattamento di dati personali in archivi su larga scala riguardanti minori, dati genetici o dati biometrici; |
|
e) |
qualunque altro trattamento che richiede la consultazione dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b). |
3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione terrà conto della gestione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione durante tutto il loro ciclo di vita, dalla raccolta, al trattamento fino alla cancellazione . Essa contiene almeno:
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a) |
una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, le finalità del trattamento e, se del caso, gli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento; |
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b) |
una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; |
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c) |
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, inclusi il rischio di discriminazione insito o rafforzato dal trattamento; |
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d) |
una descrizione delle misure previste per affrontare i rischi e ridurre al minimo il volume dei dati personali trattati; |
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e) |
un elenco delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per garantire la protezione dei dati personali, quali la pseudonimizzazione, e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione; |
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f) |
un'indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati; |
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g) |
una spiegazione delle prassi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione di default ai sensi dell’articolo 23 che sono state applicate; |
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h) |
un elenco dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali; |
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i) |
se del caso, un'indicazione dei trasferimenti di dati previsti verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale; |
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j) |
una valutazione del contesto del trattamento dei dati. |
3 bis. Se il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest’ultimo partecipa alle procedure di valutazione d’impatto.
3 ter. La valutazione dovrà essere documentata e dovrà stabilire un calendario delle normali verifiche periodiche della conformità relativa alla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 33 bis, paragrafo 1. La valutazione dovrà essere aggiornata quanto prima, qualora i risultati della verifica della conformità relativa alla protezione dei dati, di cui all’articolo 33 bis, rivelino incoerenze dal punto di vista della conformità. Il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento e l’eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la valutazione a disposizione dell’autorità di controllo, su richiesta.
4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.
5. Qualora il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.
7. La Commissione può specificare norme e procedure per l’esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 129]
Articolo 33 bis
Verifica della conformità della protezione dei dati
1. Entro e non oltre due anni dallo svolgimento di una valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento esegue una verifica della conformità. Tale verifica della conformità è volta a dimostrare che il trattamento dei dati personali è svolto in linea con la valutazione di impatto della protezione dei dati.
2. La verifica della conformità deve essere effettuata periodicamente almeno una volta ogni due anni, o immediatamente quando vi sia un cambiamento dei rischi specifici derivanti dai trattamenti.
3. Qualora i risultati della verifica della conformità rivelino incoerenze, la revisione della conformità dovrà includere raccomandazioni sulle modalità per il raggiungimento della piena conformità.
4. La revisione della conformità e le relative raccomandazioni sono documentate. Il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento e l’eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la revisione della conformità a disposizione dell’autorità di controllo, su richiesta.
5. Se il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest’ultimo partecipa alla procedura di verifica della conformità. [Em. 130]
Articolo 34
Autorizzazione preventiva e Consultazione preventiva
1. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l’autorizzazione dell’autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.
2. Il responsabile del trattamento, o l’incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta il responsabile della protezione dei dati o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato, l’autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:
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a) |
la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 33 indichi che il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, può presentare un alto grado di rischi specifici, oppure |
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b) |
il responsabile della protezione dei dati o l’autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati. |
3. Se ritiene , conformemente alla sua competenza, determina che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l’autorità di controllo competente vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.
4. L’autorità di controllo Il comitato europeo per la protezione dei dati redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2, lettera b). L’autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.
5. Se l’elenco di cui al paragrafo 4 comprende attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, l’autorità di controllo; prima di adottare tale elenco, applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
6. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento , su richiesta, trasmette all’autorità di controllo la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’ ai sensi dell' articolo 33 e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all’autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell’interessato e delle relative garanzie.
7. Quando elaborano un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o una misura basata su un atto di questo tipo, in cui venga definita la natura del trattamento, gli Stati membri consultano l’autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l’alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).
9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per l’autorizzazione preventiva e la consultazione preventiva di cui ai paragrafi 1 e 2, e per l’informativa all’autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 131]
SEZIONE 4
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 35
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:
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a) |
il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure |
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b) |
il trattamento è effettuato da un’impresa con 250 o più dipendenti, una persona giuridica e riguarda più di 5 000 interessati in qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi; oppure |
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c) |
le attività principali del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati ; oppure |
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d) |
le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono nel trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, nell'affitto di dati o riguardano dati su minori o dipendenti in archivi su larga scala . |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), Un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile principale della protezione dei dati , a condizione che sia garantito che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento .
3. Qualora il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell’autorità pubblica o dell’organismo pubblico.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati.
5. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all’articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.
7. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due quattro anni in caso di un contraente di servizi esterno . Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il suo mandato può essere destituito dalla carica solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.
8. Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.
9. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all’autorità di controllo e al pubblico.
10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5. [Em. 132]
Articolo 36
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici esecutivi del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa a tal fine un membro della direzione esecutiva che sarà responsabile della conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce tutti i mezzi, inclusi il personale, i locali, le attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 37 e per mantenere la propria conoscenza professionale .
4. I responsabili della protezione dei dati sono tenuti alla segretezza per quanto riguarda l'identità degli interessati e le circostanze che ne consentono l'identificazione, a meno che non siano esentati da tale obbligo dall'interessato. [Em. 133]
Articolo 37
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:
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a) |
sensibilizzare, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento , segnatamente per quanto attiene alle misure e procedure tecniche e organizzative, e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute; |
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b) |
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi; |
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c) |
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l’informazione dell’interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento; |
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d) |
garantire la conservazione della documentazione di cui all’articolo 28; |
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e) |
controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32; |
|
f) |
controllare che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento effettui la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e richieda l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 32 bis, 33 e 34; |
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g) |
controllare che sia dato seguito alle richieste dell’autorità di controllo e, nell’ambito delle sue competenze, cooperare con l’autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta; |
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h) |
fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l’autorità di controllo di propria iniziativa; |
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i) |
verificare la conformità con il presente regolamento ai sensi del meccanismo di consultazione preventiva di cui all'articolo 34; |
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j) |
informare i rappresentanti del personale in merito al trattamento dei dati che riguardano i dipendenti. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i compiti, la certificazione, lo status, i poteri e le risorse del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 1. [Em. 134]
SEZIONE 5
CODICI DI CONDOTTA E CERTIFICAZIONE
Articolo 38
Codici di condotta
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta o l'adozione di codici di condotta elaborati dall'autorità di vigilanza destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali, in particolare per quanto riguarda:
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a) |
il trattamento equo e trasparente dei dati; |
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a bis) |
il rispetto dei diritti del consumatore; |
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b) |
la raccolta dei dati; |
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c) |
l’informazione del pubblico e dell’interessato; |
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d) |
le richieste dell’interessato per l’esercizio dei suoi diritti; |
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e) |
l’informazione e la protezione del minore; |
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f) |
il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; |
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g) |
i meccanismi per monitorare e garantire il rispetto del codice da parte dei responsabili del trattamento che vi aderiscono; |
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h) |
le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra responsabili del trattamento e interessati in materia di trattamento dei dati personali, fatti salvi i diritti dell’interessato ai sensi degli articoli 73 e 75. |
2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all’esame dell’autorità di controllo dello Stato membro interessato. L’autorità di controllo può esprimere esprime senza indebito ritardo un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L’autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.
3. Le associazioni e gli altri organismi che rappresentano le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in più Stati membri possono sottoporre alla Commissione i progetti di codice di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti.
4. La Commissione può Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 86, dopo aver richiesto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, ai fini di decidere con atto di esecuzione che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 sono in linea con il presente regolamento ed hanno validità generale all’interno dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2 delegati attribuiscono diritti opponibili agli interessati .
5. La Commissione provvede ad un’appropriata divulgazione dei codici per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 4.[Em. 135]
Articolo 39
Certificazione
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello europeo, l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.
1 bis. Qualsiasi responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può chiedere a qualsiasi autorità di vigilanza dell'Unione, per un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi, di certificare che il trattamento dei dati personali è eseguito in conformità del presente regolamento, in particolare con i principi di cui agli articoli 5, 23 e 30, gli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento e i diritti dell'interessato.
1 ter. La certificazione è volontaria, economicamente sostenibile e accessibile tramite una procedura trasparente e non indebitamente gravosa.
1 quater. Le autorità di vigilanza e il comitato europeo per la protezione dei dati cooperano nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, al fine di garantire un meccanismo armonizzato di certificazione della protezione dei dati, comprendente contributi spese armonizzati nell'ambito dell'Unione.
1 quinquies. Durante la procedura di certificazione, l'autorità di controllo può accreditare revisori esterni con competenze specialistiche per eseguire un audit del responsabile o dell'incaricato del trattamento per suo conto. I revisori esterni dispongono di personale con qualifiche sufficienti, sono imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi concernente i loro doveri. Le autorità di controllo revocano l'accreditamento qualora abbiano motivo di ritenere che il revisore non adempia correttamente ai suoi doveri. La certificazione definitiva è rilasciata dall'autorità di controllo.
1 sexies. Le autorità di controllo assegnano ai responsabili del trattamento ed agli incaricati del trattamento che, in seguito alla revisione, hanno ottenuto la certificazione che trattano i dati personali in conformità con il presente regolamento, il marchio uniformato di protezione dei dati, denominato «sigillo europeo di protezione dei dati».
1 septies. Il «sigillo europeo di protezione dei dati» è valido per tutto il periodo in cui le operazioni di trattamento dei dati del responsabile o dell'incaricato del trattamento certificato continua ad essere pienamente conforme al presente regolamento.
1 octies. In deroga al paragrafo 1 septies, la certificazione è valida per un massimo di cinque anni.
1 nonies. Il comitato europeo per la protezione dei dati predispone un registro pubblico elettronico in cui tutti i certificati validi e nulli che sono stati emessi negli Stati membri sono messi a disposizione del pubblico.
1 decies. Il comitato europeo per la protezione dei dati può certificare di propria iniziativa che una norma tecnica volta a rafforzare la protezione dei dati è conforme al presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare , previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati e consultazione delle parti interessate, in particolare l'industria e le organizzazioni non governative, atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1 ai paragrafi da 1 bis a 1 nonies , comprese le condizioni di accreditamento dei revisori, le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento e la promozione nell’Unione e in paesi terzi. Tali atti delegati attribuiscono diritti opponibili agli interessati.
3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 136]
CAPO V
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Articolo 40
Principio generale per il trasferimento
Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, è ammesso soltanto se il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento rispettano le condizioni indicate nel presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.
Articolo 41
Trasferimento previa decisione di adeguatezza
1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori specifiche autorizzazioni.
2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:
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a) |
lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, come anche l'attuazione di tale legislazione, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza precedente nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell’Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento; |
|
b) |
l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, anche con sufficienti poteri sanzionatori, assistere e consigliare gli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell’Unione e degli Stati membri, e |
|
c) |
gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione , in particolare ogni convenzione o strumento giuridicamente vincolante in relazione alla protezione dei dati personali . |
3. La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti esecuzione delegati prevedono una clausola di estinzione se riguardano un settore di trattamento e sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2 revocati a norma del paragrafo 5 qualora non sia più garantito un livello adeguato di protezione in conformità del presente regolamento .
4. L’atto di esecuzione delegato specifica il proprio campo di applicazione geografico territoriale e settoriale e, se del caso, identifica l’autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4 bis. La Commissione controlla, su base continuativa, gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sugli elementi di cui al paragrafo 2 qualora sia stato adottato un atto delegato ai sensi del paragrafo 3.
5. La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantisce o non garantisce più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l’organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell’Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all’articolo 87, paragrafo 3.
6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.
6 bis. Prima di adottare atti delegati a norma dei paragrafi 3 e 5, la Commissione chiede al comitato europeo per la protezione dei dati di formulare un parere sull'adeguatezza del livello di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato europeo per la protezione dei dati tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, il territorio o il settore di trattamento all'interno del paese terzo o l'organizzazione internazionale.
7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito Internet l’elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.
8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, o all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono per cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a meno che non siano modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione entro la fine di tale periodo . [Em. 137]
Articolo 42
Trasferimento in presenza di garanzie adeguate
1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell’articolo 41, ovvero decide che un paese terzo, un territorio o un settore di trattamento nel paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento non può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha a meno che non abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.
2. Costituiscono in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:
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a) |
le norme vincolanti d’impresa conformi all’articolo 43, oppure |
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a bis) |
un valido «sigillo europeo di protezione dei dati» per il responsabile del trattamento e il destinatario a norma dell'articolo 39, oppure |
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b) |
le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2, oppure |
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c) |
le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure |
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d) |
le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un’autorità di controllo in conformità del paragrafo 4. |
3. Il trasferimento basato sulle norme vincolanti d’impresa, sul «sigillo europeo di protezione dei dati» o sulle clausole tipo di protezione dei dati o sulle norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) a bis) o c) non necessita di ulteriori specifiche autorizzazioni.
4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, l’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
5. Se non sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve ottenere l’autorizzazione preventiva al trasferimento o a un complesso di trasferimenti, o all’inserimento di disposizioni in accordi amministrativi costituenti la base del trasferimento. Tale autorizzazione dell’autorità di controllo è conforme all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, l’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57. Le autorizzazioni emesse dall’autorità di controllo sulla base dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a meno che non vengono vengano modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo prima della fine di tale periodo . [Em. 138]
Articolo 43
Trasferimento in presenza di norme vincolanti d’impresa
1. L’autorità di controllo approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 58, le norme vincolanti d’impresa, a condizione che queste:
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a) |
siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d’imprese del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento, nonché ai subappaltatori esterni coperti dall'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate; |
|
b) |
conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili; |
|
c) |
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2. |
1 bis. Per quanto riguarda i dati relativi all'occupazione, i rappresentanti del personale ne sono informati e, in conformità del diritto e della prassi dell'Unione o dello Stato membro, sono coinvolti nell'elaborazione di norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 43.
2. Le norme vincolanti d’impresa specificano almeno:
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a) |
la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d’imprese e dei suoi membri e dei subappaltatori esterni coperti dall'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa ; |
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b) |
i trasferimenti o l’insieme di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione; |
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c) |
la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno; |
|
d) |
i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione dei periodi di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione di default, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche; |
|
e) |
i diritti dell’interessato e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione ai sensi dell’articolo 20, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa; |
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f) |
il fatto che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d’impresa commesse da un membro del gruppo di imprese non stabilito nell’Unione; il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se prova che l’evento dannoso non è imputabile al membro in questione; |
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g) |
le modalità in base alle quali sono fornite all’interessato, in conformità dell’articolo 11, le informazioni sulle norme vincolanti d’impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f); |
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h) |
i compiti del responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 35, compreso il controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del gruppo di imprese e il controllo della formazione e della gestione dei reclami; |
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i) |
i meccanismi all’interno del gruppo di imprese diretti a garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d’impresa; |
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j) |
i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle politiche e comunicarle all’autorità di controllo; |
|
k) |
il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo di imprese, in particolare la messa a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i). |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare il formato, le procedure, i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d’impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, compresa la trasparenza per gli interessati, l’applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d’impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.
4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 139]
Articolo 43 bis
Trasferimento o divulgazione non autorizzati dal diritto dell'Unione
1. Nessuna sentenza di una corte o tribunale, né alcuna decisione presa da un'autorità amministrativa di un paese terzo che disponga la divulgazione, da parte di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, di dati personali, è riconosciuta o assume in alcun modo un carattere esecutivo, fatti salvi i trattati di mutua assistenza legale ovvero gli accordi internazionali in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.
2. Qualora una sentenza di un tribunale o decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo imponga al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di divulgare dati personali, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e, se del caso, il rappresentante del responsabile del trattamento, notificano senza ritardo la richiesta all'autorità di controllo competente e devono ottenere l'autorizzazione preventiva per il trasferimento o la divulgazione da parte dell'autorità di controllo.
3. L'autorità di controllo valuta la conformità con il presente regolamento della richiesta di divulgazione e, in particolare, se la divulgazione sia necessaria e prescritta dalla legge in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 44, paragrafo 5. Qualora ciò riguardi gli interessati di altri Stati membri, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.
4. L'autorità di controllo informa della richiesta la competente autorità nazionale. Fatto salvo l'articolo 21, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento informa altresì gli interessati della richiesta e dell'autorizzazione da parte dell'autorità di controllo e, ove applicabile, comunica all'interessato se sono stati forniti dati personali alle autorità pubbliche durante l'ultimo periodo di 12 mesi consecutivi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h bis). [Em. 140]
Articolo 44
Deroghe
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto a condizione che:
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a) |
l’interessato abbia acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei rischi connessi a siffatti trasferimenti dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, oppure |
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b) |
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il responsabile del trattamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell’interessato, oppure |
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c) |
il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell’interessato, oppure |
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d) |
il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, oppure |
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e) |
il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure |
|
f) |
il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure |
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g) |
il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, oppure. |
|
h) |
il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento, che non possano definirsi frequenti o ingenti, e qualora il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario. |
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.
3. Qualora il trasferimento si basi sul paragrafo 1, lettera h), il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento prende in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, nonché la situazione nel paese d’origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e offre garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h) e c) , non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri.
5. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento attesta nella documentazione di cui all’articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate offerte di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa l’autorità di controllo del trasferimento.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e buone prassi in linea con l' articolo 86 al fine di precisare i «motivi di interesse pubblico rilevante» ai sensi del 66 paragrafo 1, lettera d) b , e per specificare ulteriormente i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al per il trasferimento dei dati sulla base del paragrafo 1, lettera h). [Em. 141]
Articolo 45
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:
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a) |
sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare garantire l’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; [Em. 142] |
|
b) |
prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali; |
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c) |
coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; |
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d) |
promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali; |
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d bis) |
chiarire e consultarsi su conflitti giurisdizionali con paesi terzi. [Em. 143] |
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure appropriate per intensificare i rapporti con quei paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3.
Articolo 45 bis
Relazione della Commissione
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 91, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione degli articoli da 40 a 45. A tal fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità di controllo informazioni che devono esserle fornite senza indugio. La relazione viene pubblicata. [Em. 144]
CAPO VI
AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI
SEZIONE 1
INDIPENDENZA
Articolo 46
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l’Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.
2. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l’effettiva partecipazione di tali autorità al comitato europeo per la protezione dei dati e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 47
Indipendenza
1. L’autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza e imparzialità, fatti salvi gli accordi di cooperazione e coerenza di cui al capo VII del presente regolamento . [Em. 145]
2. Nell’adempimento delle loro funzioni i membri dell’autorità di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3. Per tutta la durata del mandato, i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e non possono esercitare alcuna altra attività professionale incompatibile, remunerata o meno.
4. Al termine del mandato i membri dell’autorità di controllo agiscono con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine e altri benefici.
5. Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l’effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.
6. Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità di controllo abbia il proprio personale, nominato dal responsabile dell’autorità di controllo e soggetto alla direzione di quest’ultimo.
7. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l’indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di controllo disponga di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.
7 bis. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità di controllo debba rendere conto al parlamento nazionale a fini di controllo di bilancio. [Em. 146]
Articolo 48
Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell’autorità di controllo debba essere il proprio parlamento o governo.
2. I membri sono scelti tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un’esperienza e competenze notorie per l’esercizio delle loro funzioni, in particolare nel settore della protezione dei dati personali.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d’ufficio, a norma del paragrafo 5.
4. I membri possono essere rimossi o privati del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dall’autorità giurisdizionale nazionale competente qualora non siano più in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave.
5. Allo scadere del mandato o qualora rassegni le sue dimissioni, il membro continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo membro.
Articolo 49
Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo
Ogni Stato membro prevede con legge, nei limiti del presente regolamento:
|
a) |
l’istituzione e lo status dell’autorità di controllo; |
|
b) |
le qualifiche, l’esperienza e le competenze richieste per l’esercizio delle funzioni di membro dell’autorità di controllo; |
|
c) |
le norme e le procedure per la nomina dei membri dell’autorità di controllo, e le norme sulle attività o professioni incompatibili con le loro funzioni; |
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d) |
la durata del mandato dei membri dell’autorità di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; |
|
e) |
l’eventuale rinnovabilità del mandato dei membri dell’autorità di controllo; |
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f) |
le regole e le condizioni comuni che disciplinano le funzioni dei membri e del personale dell’autorità di controllo; |
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g) |
le norme e le procedure relative alla cessazione delle funzioni dei membri dell’autorità di controllo, anche per il caso in cui non siano più in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave. |
Articolo 50
Segreto professionale
Durante e dopo il mandato, e in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, i membri e il personale dell'autorità di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni , e a svolgere le loro funzioni con indipendenza e trasparenza, come indicato nel regolamento . [Em. 147]
SEZIONE 2
FUNZIONI E POTERI
Articolo 51
Competenza
1. Ogni autorità di controllo esercita, nel territorio del suo Stato membro, è competente a svolgere i compiti e ad esercitare i poteri di cui gode a norma del presente regolamento sul territorio del proprio Stato membro, fatti salvi gli articoli 73 e 74 . La vigilanza sul trattamento dei dati da parte di una pubblica autorità compete unicamente all'autorità di controllo di tale Stato membro . [Em. 148]
2. Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell’Unione, e il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l’autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento è competente per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.
3. L’autorità di controllo non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. [Em. 149]
Articolo 52
Funzioni
1. L’autorità di controllo:
|
a) |
sorveglia e garantisce l’applicazione del presente regolamento; |
|
b) |
tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni che li rappresentano ai sensi dell’articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l’interessato o l’associazione dello stato e dell’esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo; [Em. 150] |
|
c) |
scambia le informazioni con le altre autorità di controllo, presta assistenza reciproca e garantisce l’applicazione e l’attuazione coerente del presente regolamento; |
|
d) |
svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o di informazioni specifiche e documentate ricevute che asseriscano un trattamento illecito, o su richiesta di un’altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l’esito all’interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo; [Em. 151] |
|
e) |
sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le pratiche commerciali; |
|
f) |
è consultata dalle istituzioni e dagli organismi degli Stati membri in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; |
|
g) |
autorizza i è consultata riguardo ai trattamenti di cui all’articolo 34; |
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h) |
esprime un parere sui progetti di codici di condotta ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2; |
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i) |
approva le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 43; |
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j) |
partecipa alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati; |
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j bis) |
certifica i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 39. [Em. 152] |
2. Ogni autorità di controllo promuove la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e alle misure adeguate per la protezione dei dati personali . Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori. [Em. 153]
2 bis. Ogni autorità di controllo promuove, insieme al comitato europeo per la protezione dei dati, la sensibilizzazione dei responsabili del trattamento e incaricati del trattamento riguardo ai rischi, alle regole, alle garanzie e ai diritti riguardanti il trattamento dei dati personali. Ciò comprende un registro di sanzioni e violazioni. Tale registro deve contenere tutti gli avvertimenti e le sanzioni con il massimo livello di dettaglio possibile nonché la risoluzione delle violazioni. Ogni autorità di controllo offre ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento di micro, piccole e medie imprese, su richiesta, informazioni generali sulle loro responsabilità e i loro obblighi conformemente al presente regolamento. [Em. 154]
3. L’autorità di controllo, su richiesta, consiglia l’interessato in merito all’esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.
4. L’autorità di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione.
5. L’autorità di controllo svolge le proprie funzioni senza spese per l’interessato.
6. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l’autorità di controllo può esigere un contributo spese ragionevole o non effettuare quanto richiesto dall’interessato. Tale contributo spese non supera i costi di esecuzione dell'azione richiesta. Incombe all’autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta. [Em. 155]
Articolo 53
Poteri
1. Ogni autorità di controllo , in linea con il presente regolamento, ha il potere di:
|
a) |
notificare al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all’occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati o, se necessario, ingiungere al responsabile del trattamento di comunicare la violazione dei dati personali agli interessati ; |
|
b) |
ingiungere al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti derivanti dal presente regolamento; |
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c) |
ingiungere al responsabile del trattamento e all’incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante di fornirgli ogni informazione utile per l’esercizio delle sue funzioni; |
|
d) |
assicurare il rispetto dell’obbligo di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva di cui all’articolo 34; |
|
e) |
rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all’incaricato del trattamento; |
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f) |
ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati; |
|
g) |
vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo; |
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h) |
sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale; |
|
i) |
esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione dei dati personali; |
|
i bis) |
certificare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a norma dell'articolo 39; |
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j) |
informare i parlamenti nazionali, i governi o altre istituzioni politiche, nonché il pubblico, di qualunque questione riguardante la protezione dei dati personali; |
|
j bis) |
istituire meccanismi efficaci per incoraggiare le segnalazioni confidenziali di violazioni del presente regolamento, tenendo conto degli orientamenti elaborati dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, lettera b). |
2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento senza preavviso :
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a) |
l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le tutti i documenti e informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni; |
|
b) |
l’accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, se si può ragionevolmente supporre che vi è in corso un’attività contraria al presente regolamento. |
I poteri di cui alla lettera b) sono esercitati conformemente al diritto dell’Unione e degli Stati membri.
3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 4, e dell’articolo 75, paragrafo 2.
4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui conformemente all' articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6 .Tale potere è esercitato in maniera effettiva , proporzionata e dissuasiva . [Em. 156]
Articolo 54
Relazione di attività
Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale almeno ogni due anni sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale rispettivo ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati. [Em. 157]
Articolo 54 bis
Autorità capofila
1. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, o qualora siano trattati i dati personali dei residenti in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento funge da autorità capofila responsabile del controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, in linea con le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.
2. L'autorità capofila adotta misure appropriate per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui è responsabile, solo dopo aver consultato tutte le altre autorità di controllo competenti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, nell'intento di pervenire ad un consenso. A tal fine, fornisce in particolare informazioni pertinenti e consulta le altre autorità prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici sui responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. L'autorità capofila tiene nella massima considerazione i pareri delle autorità coinvolte. L'autorità capofila è l'unica autorità autorizzata a decidere in merito a misure volte a sortire effetti giuridici per quanto riguarda le attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui è responsabile.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati, su richiesta di un'autorità di controllo competente, emette un parere sull'identificazione dell'autorità capofila responsabile di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, nei casi in cui:
|
a) |
non risulti chiaro dove sia ubicata la sede principale del responsabile o incaricato del trattamento; oppure |
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b) |
le autorità competenti non concordino su quale autorità di controllo debba fungere da autorità capofila; oppure |
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c) |
il responsabile del trattamento non sia stabilito nell'Unione e i trattamenti riguardino interessati in più Stati membri ai sensi del presente regolamento. |
4. Qualora il responsabile del trattamento svolga anche attività in qualità di incaricato del trattamento, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del responsabile del trattamento può agire in qualità di autorità capofila per il controllo delle attività di trattamento.
5. Il comitato europeo per la protezione dei dati può decidere in merito all'identificazione dell'autorità capofila. [Em. 158]
CAPO VII
COOPERAZIONE E COERENZA
SEZIONE 1
COOPERAZIONE
Articolo 55
Assistenza reciproca
1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell’apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri. L'autorità capofila, quale definita all'articolo 54 bis, garantisce il coordinamento con le autorità di controllo coinvolte e funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento. [Em. 159]
2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull’andamento di un’indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti contrari al presente regolamento.
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4. L’autorità di controllo cui è presentata una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che:
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a) |
non sia competente per trattarla, oppure |
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b) |
l’intervento richiesto sia incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. |
5. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità di controllo richiedente dell’esito o, se del caso, dei progressi o delle misure prese per rispondere alla sua richiesta.
6. Le autorità di controllo forniscono al più presto e per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7. Non è imposta alcuna spesa all'autorità di controllo richiedente per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. [Em. 160]
8. Qualora l’autorità di controllo non dia seguito alla richiesta di un’altra autorità di controllo entro un mese, l’autorità di controllo richiedente è competente a prendere misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati conformemente alla procedura di cui all’articolo 57. L'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 53, qualora non sia ancora possibile adottare una misura definitiva a causa dell'assistenza non ancora conclusa. [Em. 161]
9. L’autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione , in conformità con la procedura di cui all’articolo 57 . [Em. 162]
10. Il comitato europeo per la Commissione protezione dei dati può specificare il formato e le procedure per l’assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 163]
Articolo 56
Operazioni congiunte delle autorità di controllo
1. Per potenziare la cooperazione e l’assistenza reciproca, le autorità di controllo possono svolgere indagini congiunte, mettere in atto misure di contrasto congiunte e condurre altre operazioni congiunte in cui sono coinvolti membri o personale designato di autorità di controllo di altri Stati membri.
2. Nell’eventualità che il il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento siano stabiliti in più Stati membri e che il trattamento riguardi interessati in più Stati membri, l’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L’autorità capofila di controllo competente invita l’ cui all'articolo 54 bis coinvolge l' autorità di controllo di ogni Stato membro in questione a partecipare all’ nell' indagine congiunta o all’ nell' operazione congiunta, e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo. L'autorità capofila ha facoltà di agire da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento. [Em. 164]
3. L’autorità di controllo che ospiti un’operazione congiunta può, nel rispetto della legislazione nazionale e con l’autorizzazione dell’autorità di controllo ospitata, conferire poteri esecutivi, anche d’indagine, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata che partecipano all’operazione congiunta, o consentire a detti membri o personale, ove la propria legislazione nazionale lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione nazionale dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell’autorità di controllo ospitata sono soggetti alla legislazione nazionale dell’autorità di controllo ospite. Quest’ultima risponde del loro operato.
4. Le autorità di controllo stabiliscono gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione.
5. Qualora un’autorità di controllo non si conformi entro un mese all’obbligo di cui al paragrafo 2, le altre autorità di controllo sono competenti a prendere misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.
6. L’autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie di cui al paragrafo 5. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione, e sottopone la questione nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 57.
SEZIONE 2
COERENZA
Articolo 57
Meccanismo di coerenza
Ai fini di cui all’articolo 46, paragrafo 1, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione nell’ambito del meccanismo di coerenza specificato nella sia su questioni di portata generale sia su casi individuali, in conformità delle disposizioni di cui alla presente sezione. [Em. 165]
Articolo 58
Parere del comitato europeo per la protezione dei dati Coerenza su questioni di applicazione generale
1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica alle misure destinate a produrre effetti giuridici e che:
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a) |
riguardano attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, oppure |
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b) |
possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, oppure |
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c) |
sono finalizzate a stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, oppure |
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d) |
sono finalizzate a determinare clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure |
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e) |
sono finalizzate ad autorizzare clausole contrattuali ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure |
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f) |
sono finalizzate ad approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 43. |
3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione di applicazione generale sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un’autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 56.
4. Al fine di garantire l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere che una questione di applicazione generale sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza.
5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano senza indebito ritardo per via elettronica, con modulo standard, tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di misura e i motivi che la rendono necessaria.
6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa immediatamente senza indebito ritardo per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, la segreteria del comitato europeo per la protezione dei dati fornisce una traduzione delle informazioni.
6 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta un parere sulle questioni che gli sono deferite a norma del paragrafo 2.
7. Se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice, o su richiesta di un’autorità di controllo, Il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere sulla questione entro una settimana dalla comunicazione delle informazioni utili ai sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato entro un mese può decidere a maggioranza semplice se adottare un parere su qualsiasi questione presentatagli a norma dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza ingiustificato ritardo, l’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del caso, la Commissione e l’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 51, e lo rende pubblico. paragrafi 3 e 4, valutando:
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a) |
se la questione presenta elementi di novità, tenendo conto di sviluppi giuridici o fattuali, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e alla luce dello stato dei progressi nella società dell'informazione; e |
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b) |
se il comitato europeo per la protezione dei dati ha già emesso un parere sulla stessa questione. |
8. L’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 e l’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 51 tengono conto del parere del Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta parere a norma dei paragrafi 6 bis e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, comunicano per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantengono o se modificano il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato 7 a maggioranza semplice dei suoi membri . Tali pareri sono resi pubblici . [Em. 166]
Articolo 58 bis
Coerenza in casi individuali
1. Prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici ai sensi dell'articolo 54 bis, l'autorità capofila condivide tutte le informazioni pertinenti e presenta il progetto di misura a tutte le altre autorità competenti. L'autorità capofila non adotta la misura se un'autorità competente emette, entro un termine di tre settimane, serie obiezioni alla misura.
2. Qualora un'autorità competente emetta serie obiezioni ad un progetto di misura dell'autorità capofila o qualora quest'ultima non presenti un progetto di misura a norma del paragrafo 1 o non rispetti gli obblighi di assistenza reciproca a norma dell'articolo 55 o per operazioni congiunte a norma dell'articolo 56, la questione è esaminata dal comitato europeo per la protezione dei dati.
3. L'autorità capofila e/o altre autorità competenti coinvolte e la Commissione comunicano per via elettronica, senza indebito ritardo, al comitato europeo per la protezione dei dati utilizzando un formato standard tutte le informazioni pertinenti, inclusi se del caso una sintesi dei fatti, il progetto di misura, i motivi che hanno reso necessaria tale misura, le obiezioni sollevate contro di essa ed i pareri di altre autorità di controllo interessate.
4. Il comitato europeo per la protezione dei dati esamina la questione, tenendo conto dell'impatto del progetto di misura dell'autorità capofila sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati e decide, con votazione a maggioranza semplice dei suoi membri, se emettere un parere sulla questione entro due settimane dopo che le informazioni pertinenti sono state trasmesse a norma del paragrafo 3.
5. Nel caso in cui il comitato europeo per la protezione dei dati decida di emettere un parere, lo fa entro sei settimane e pubblica il parere.
6. L'autorità capofila tiene nel massimo conto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati l'ha informata del parere, comunica per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantiene o se modifica il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato. Qualora l'autorità capofila non intenda seguire il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, fornisce una giustificazione motivata.
7. Qualora il comitato europeo per la protezione dei dati contesti la misura dell'autorità di controllo di cui al paragrafo 5, può adottare entro un mese una misura vincolante per l'autorità di controllo su decisione della maggioranza dei due terzi dei suoi membri. [Em. 167]
Articolo 59
Parere della Commissione
1. Entro dieci settimane dacché è stata sollevata una questione ai sensi dell’articolo 58, o entro sei settimane nel caso di cui all’articolo 61, la Commissione può adottare un parere sulla questione sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al fine di garantire l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento.
2. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l’autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità di controllo si astiene dall’adottare il progetto di misura.
4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l’autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione. In tal caso il progetto di misura non può essere adottato per un ulteriore periodo di un mese. [Em. 168]
Articolo 60
Sospensione di un progetto di misura
1. Qualora dubiti seriamente che il progetto di misura garantisca la corretta applicazione del presente regolamento e rischi invece di portare a una sua applicazione non coerente, la Commissione, entro un mese dalla comunicazione di cui all’articolo 59, paragrafo 4, può adottare una decisione motivata e ingiungere all’autorità di controllo di sospendere l’adozione del progetto di misura, tenuto conto del parere reso dal comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 7, o dell’articolo 61, paragrafo 2, qualora tale sospensione risulti necessaria per:
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a) |
conciliare le posizioni divergenti dell’autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati, ove tale conciliazione appaia ancora possibile, oppure |
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b) |
adottare una misura ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a). |
2. La Commissione specifica la durata della sospensione, che non può essere superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo si astiene dall’adottare il progetto di misura. [Em. 169]
Articolo 60 bis
Notifica al Parlamento europeo e al Consiglio
La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio, con cadenza almeno semestrale, in base a una relazione del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, in merito alle questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza, mostrando le conclusioni addotte dalla Commissione e dal comitato europeo per la protezione dei dati al fine di garantire un'esecuzione e un'applicazione coerenti del presente regolamento. [Em. 170]
Articolo 61
Procedura d’urgenza
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l’esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti o per altri motivi, l’autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all’articolo 58 58 bis , prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione. [Em. 171]
2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che sia urgente prendere misure definitive, l’autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l’urgenza di misure definitive.
3. Ogni autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza qualora l’autorità di controllo competente non abbia preso misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, motivando la richiesta, in particolare l’urgenza dell’intervento.
4. In deroga all’articolo 58, paragrafo 7, Il parere d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 è adottato entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. [Em. 172]
Articolo 62
Atti di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione di applicazione generale, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, per:
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a) |
decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58 o dell’articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un’autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 59; |
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b) |
decidere, entro il termine di cui all’articolo 59, paragrafo 1, sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 58 articolo 42 , paragrafo 2, lettera d); |
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c) |
specificare il formato e le procedure per l’applicazione del meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione; |
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d) |
specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.
2. Per motivi imperativi d’urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. L’adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in virtù dei trattati. [Em. 173]
Articolo 63
Esecuzione
1. Ai fini del presente regolamento, le misure esecutive adottate dall’autorità di controllo di uno Stato membro sono eseguite in tutti gli Stati membri interessati.
2. Qualora un’autorità di controllo ometta di comunicare un progetto di misura nell’ambito del meccanismo di coerenza in violazione dell’articolo 58, paragrafi da 1 a 5, paragrafo 1 e 2 , o adotti una misura nonostante l'emissione di serie obiezioni a norma dell'articolo 58 bis, paragrafo 1, la misura dell’autorità di controllo è priva di validità giuridica e di carattere esecutivo. [Em. 174]
SEZIONE 3
COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 64
Comitato europeo per la protezione dei dati
1. È istituito un comitato europeo per la protezione dei dati.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati è composto dal responsabile di un’autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati.
3. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, queste nominano a rappresentante comune un loro responsabile.
4. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e designa un rappresentante. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa senza ritardo la Commissione di tutte le attività del comitato europeo per la protezione dei dati.
Articolo 65
Indipendenza
1. Nell’esercizio dei suoi compiti ai sensi degli articoli 66 e 67, il comitato europeo per la protezione dei dati opera con indipendenza.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 66, paragrafo 2, nell’esercizio dei suoi compiti il comitato europeo per la protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
Articolo 66
Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione:
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a) |
consiglia la Commissione le istituzioni europee in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell’Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento; |
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b) |
esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento , anche relativamente all'impiego dei poteri esecutivi ; |
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c) |
valuta l’applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione; |
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d) |
esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57; |
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d bis) |
fornisce un parere su quale autorità considerare capofila ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafo 3; |
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e) |
promuove la cooperazione e l’effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale , incluso il coordinamento delle operazioni congiunte e delle altre attività congiunte, se decide in tal senso su richiesta di una o più autorità di controllo ; |
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f) |
promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali; |
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g) |
promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo; |
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g bis) |
comunica alla Commissione il suo parere nella preparazione di atti delegati e di esecuzione in base al presente regolamento; |
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g ter) |
esprime un parere sui codici di condotta redatti a livello dell'UE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4; |
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g quater) |
esprime un parere sui criteri e i requisiti per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati a norma dell'articolo 39, paragrafo 3; |
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g quinquies) |
mantiene un registro elettronico pubblico dei certificati validi e non validi a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera h); |
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g sexies) |
fornisce assistenza, su richiesta, alle autorità di controllo nazionali; |
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g septies) |
redige e pubblica un elenco delle operazioni di trattamento soggette a previa consultazione a norma dell'articolo 34; |
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g octies) |
conserva un registro delle sanzioni irrogate ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento da parte delle autorità di controllo competenti. |
2. Qualora chieda chiedano consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione può possono fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell’urgenza della questione.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e al comitato di cui all’articolo 87, e li pubblica.
4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.
4 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati consulta, se del caso, le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 72, i risultati della procedura di consultazione sono pubblicati dal comitato europeo per la protezione dei dati.
4 ter. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per stabilire procedure comuni per la ricezione e la verifica di informazioni relative a presunti trattamenti illeciti e salvaguardando la riservatezza nonché le fonti delle informazioni ricevute. [Em. 175]
Articolo 67
Relazioni
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dell’esito delle proprie attività. Redige almeno ogni due anni una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell’Unione e nei paesi terzi.
La relazione include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c). [Em. 176]
2. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 68
Procedura
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri , salvo se diversamente previsto dal suo regolamento interno . [Em. 177]
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell’esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell’ambito del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
Articolo 69
Presidenza
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e almeno due vicepresidenti tra i suoi membri. Uno dei vicepresidenti è il garante europeo della protezione dei dati, salvo che sia stato eletto presidente. [Em. 178]
2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile.
2 bis. La carica di presidente è un impiego a tempo pieno. [Em. 179]
Articolo 70
Compiti del presidente
1. Il presidente ha il compito di:
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a) |
convocare le riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e stabilirne l’ordine del giorno; |
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b) |
garantire l’adempimento dei compiti del comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57. |
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati fissa nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.
Articolo 71
Segreteria
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati dispone di una segreteria. Alle funzioni di segreteria provvede il garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria, sotto la direzione del presidente, presta assistenza analitica, giuridica, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati. [Em. 180]
3. La segreteria è incaricata in particolare:
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a) |
della gestione ordinaria del comitato europeo per la protezione dei dati; |
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b) |
della comunicazione tra i membri del comitato europeo per la protezione dei dati, il suo presidente e la Commissione, e della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico; |
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c) |
dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna; |
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d) |
della traduzione delle informazioni rilevanti; |
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e) |
della preparazione delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e del relativo seguito; |
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f) |
della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri e di altri testi adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati. |
Articolo 72
Riservatezza
1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati hanno possono se necessario avere carattere riservato , salvo qualora sia altrimenti previsto nel suo regolamento . L'ordine del giorno delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati è reso pubblico . [Em. 181]
2. I documenti trasmessi ai membri del comitato europeo per la protezione dei dati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati, tranne qualora sia stato concesso l’accesso a tali documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o il comitato europeo per la protezione dei dati li abbia resi pubblici in altro modo.
3. I membri del comitato europeo per la protezione dei dati nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti.
CAPO VIII
RICORSI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Articolo 73
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale e il meccanismo di coerenza , l’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato membro.
2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali agisca nell'interesse pubblico e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.
3. Indipendentemente dall’eventuale reclamo dell’interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione dei dati personali del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato membro. [Em. 182]
Articolo 74
Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l’autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo che la riguardano.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l’autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b).
3. Le azioni contro l’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.
4. Fatto salvo il meccanismo di coerenza, l’interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell’autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell’altro Stato membro nei confronti dell’autorità di controllo competente.
5. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo. [Em. 183]
Articolo 75
Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo di cui all’articolo 73, chiunque ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme al presente regolamento.
2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica dell'Unione o di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri. [Em. 184]
3. Qualora nell’ambito del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 58 sia in corso un procedimento riguardante la stessa misura, decisione o pratica, l’autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di cui è stata investita, salvo qualora l’urgenza del caso per la protezione dei diritti dell’interessato non permetta di aspettare l’esito del procedimento nell’ambito del meccanismo di coerenza.
4. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.
Articolo 76
Norme comuni per i procedimenti giurisdizionali
1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all’artico 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di , 75 e 77 se autorizzato da uno o più interessati. [Em. 185]
2. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale per far rispettare le disposizioni del presente regolamento o garantire la coerenza della protezione dei dati personali all’interno dell’Unione.
3. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi di ritenere che in un altro Stato membro sia in corso un procedimento parallelo contatta l’autorità giurisdizionale competente dell’altro Stato membro per ottenere conferma dell’esistenza del procedimento parallelo.
4. Se il procedimento parallelo nell’altro Stato membro riguarda la stessa misura, decisione o pratica l’autorità giurisdizionale, può sospendere il procedimento.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle asserite violazioni e impedire ulteriori danni agli interessi in causa.
Articolo 77
Diritto al risarcimento e responsabilità
1. Chiunque subisca un danno , incluso un danno non pecuniario, cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere chiedere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento. [Em. 186]
2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l’intero ammontare del danno , a meno che non sussista un adeguato accordo scritto tra di essi che stabilisce le responsabilità a norma dell'articolo 24 . [Em. 187]
3. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.
Articolo 78
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento, compresa l’omessa designazione del rappresentante a cura del responsabile del trattamento, e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Qualora il responsabile del trattamento abbia designato un rappresentante, le sanzioni si applicano al rappresentante, fatte salve le sanzioni applicabili al responsabile del trattamento.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 79
Sanzioni amministrative
1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo. Le autorità di controllo collaborano ai sensi degli articoli 46 e 57 per garantire un livello di sanzioni armonizzato all'interno dell'Unione.
2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L’ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell’illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell’articolo 23 e del grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.
2 bis. A chiunque non si attenga agli obblighi delineati nel presente regolamento, l'autorità di controllo impone almeno una delle seguenti sanzioni:
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a) |
un avvertimento scritto in caso di prima inosservanza non intenzionale; |
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b) |
verifiche della protezione dei dati a intervalli regolari; |
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c) |
una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100 000 000 EUR o fino al 5 % del fatturato mondiale annuo nel caso di un'impresa, se superiore. |
2 ter. Se il responsabile del trattamento dei dati o l'incaricato del trattamento dei dati è in possesso di un «sigillo europeo per la protezione dei dati» valido in conformità dell'articolo 39, nei casi di mancata conformità, intenzionale o dovuta a negligenza è imposta solo una sanzione ai sensi del paragrafo 2 bis, lettera c).
2 quater. La sanzione amministrativa tiene conto dei seguenti fattori:
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a) |
la natura, la gravità e la durata dell'inosservanza; |
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b) |
il carattere doloso o colposo della violazione; |
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c) |
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica e delle precedenti violazioni da questa commesse; |
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d) |
la natura ripetitiva della violazione; |
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e) |
il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuare i possibili effetti avversi della violazione; |
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f) |
le categorie specifiche di dati personali interessate dalla violazione; |
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g) |
il livello del danno, incluso il danno non pecuniario, subito dagli interessati; |
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h) |
le misure prese dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; |
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i) |
qualsiasi beneficio finanziario ottenuto o qualsiasi perdita evitata, direttamente o indirettamente, dalla violazione; |
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j) |
il grado delle misure tecniche e organizzative nonché delle procedure poste in essere in conformità di:
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k) |
il rifiuto di cooperare con le ispezioni, le revisioni e i controlli eseguiti dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 53, ovvero il porvi ostacolo; |
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l) |
altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
3. In caso di prima inosservanza non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l’imposizione di sanzioni, qualora:
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(a) |
una persona fisica tratti dati personali senza un interesse commerciale, oppure |
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(b) |
un’impresa o un’organizzazione con meno di 250 dipendenti tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali. |
4. L’autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250 000 EUR o, per le imprese, fino allo 0,5 % del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:
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a) |
non predispone i meccanismi per consentire all’interessato di presentare richieste o non risponde all’interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2; |
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b) |
fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell’interessato, in violazione dell’articolo 12, paragrafo 4. |
5. L’autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR o, per le imprese, fino all’1 % del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:
|
a) |
non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all’interessato, in violazione dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 14; |
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b) |
non dà l’accesso all’interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell’articolo 13, |
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c) |
non rispetta il diritto all’oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell’interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell’articolo 17; |
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d) |
non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all’interessato di trasmettere i dati personali a un’altra applicazione, in violazione dell’articolo 18; |
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e) |
omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell’articolo 24; |
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f) |
omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all’articolo 28, all’articolo 31, paragrafo 4, e all’articolo 44, paragrafo 3; |
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g) |
nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83. |
6. L’autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:
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a) |
tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8; |
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b) |
tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81; |
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c) |
non rispetta il diritto di opposizione o l’obbligo di cui all’articolo 19; |
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d) |
non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all’articolo 20; |
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e) |
non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30; |
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f) |
non designa un rappresentante, in violazione dell’articolo 25; |
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g) |
tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27; |
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h) |
omette di allertare o notificare all’autorità di controllo o all’interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32; |
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i) |
non effettua una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell’autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34; |
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j) |
non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l’adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37; |
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k) |
fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all’articolo 39; |
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l) |
effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44; |
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m) |
non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo, di cui all’articolo 53, paragrafo 1; |
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n) |
non si conforma all’obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l’accesso ai locali all’autorità di controllo, in violazione dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 29, dell’articolo 34, paragrafo 6, o dell’articolo 53, paragrafo 2; |
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o) |
non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all’articolo 84. |
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di aggiornare l’importo assoluto delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, al paragrafo 2 bis, tenuto conto dei criteri e dei fattori di cui al paragrafo ai paragrafi 2 e 2 quater . [Em. 188]
CAPO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI
Articolo 80
Trattamento di dati personali e libertà d’espressione
1. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria ogniqualvolta sia necessario , le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell’interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII e situazioni specifiche relative al trattamento dei dati di cui al presente capo , al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d’espressione , conformemente alla Carta . [Em. 189]
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 80 bis
Accesso ai documenti
1. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità pubblica od organismo, in conformità della legislazione dello Stato membro in materia di accesso del pubblico a documenti ufficiali, che riconcilia il diritto alla protezione dei dati personali con il principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. [Em. 190]
Articolo 81
Trattamento di dati personali relativi alla salute
1. Nei limiti In conformità delle disposizioni del presente regolamento e in conformità , segnatamente dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate , coerenti e specifiche a tutela degli interessi e dei legittimi interessi diritti fondamentali dell’interessato, nella misura in cui esse siano necessarie e proporzionate, ed essere necessario i cui effetti siano prevedibili da parte dell'interessato :
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a) |
per finalità di medicina del lavoro, prevenzione medica, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione dei servizi sanitari, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato da segreto professionale o altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza ai sensi della legislazione degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, oppure |
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b) |
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza, tra l’altro dei medicinali e dei dispositivi medici, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da una persona soggetta all'obbligo di riservatezza, oppure |
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c) |
per altri motivi di interesse pubblico in settori quali la protezione sociale, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria e prestazione di servizi sanitari . Il trattamento dei dati personali relativi alla salute per motivi di interesse pubblico non deve portare al trattamento dei dati per finalità diverse, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto dell'Unione o di uno State membro . |
1 bis. Qualora le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 possano essere conseguite senza l'utilizzo di dati personali, tali dati non saranno utilizzati per dette finalità, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto di uno State membro.
1 ter. Qualora il consenso dell'interessato sia richiesto per il trattamento di dati medici esclusivamente a fini sanitari pubblici di ricerca scientifica, il consenso può essere fornito per una o più ricerche scientifiche e simili. Tuttavia l'interessato può ritirare il suo consenso il qualsiasi momento.
1 quater. Al fine di autorizzare la partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di test clinici, si applicano le disposizioni della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, come la creazione di registri dei pazienti per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie, è autorizzato soltanto con il consenso dell'interessato ed è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all’articolo 83.
2 bis. Il diritto degli Stati membri può prevedere deroghe all'obbligo di prestare consenso a scopo di ricerca, di cui al paragrafo 2, per quanto attiene alla ricerca che riveste un interesse pubblico elevato qualora quest'ultima non possa essere condotta in altro modo. I dati in questione sono resi anonimi o, laddove ciò non fosse possibile per le finalità della ricerca, pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati e vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione ingiustificata degli interessati. L'interessato ha tuttavia il diritto di opporre obiezioni in qualsiasi momento a norma dell'articolo 19.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare , previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui di interesse pubblico elevato nel settore della ricerca come indicato al paragrafo 1 2 bis .
3 bis. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. [Em. 191]
Articolo 82
Norme minime per il trattamento dei dati nei rapporti di lavoro
1. Nei limiti In conformità delle norme del presente regolamento e nel rispetto del principio di proporzionalità , gli Stati membri possono adottare con legge tramite disposizioni giuridiche norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare , ma non esclusivamente, per finalità di assunzione e candidatura all'interno di un gruppo di imprese , esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o e da accordi collettivi, in linea con il diritto e le prassi nazionali, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. Gli Stati membri possono acconsentire a che gli accordi collettivi specifichino ulteriormente le disposizioni di cui al presente articolo.
1 bis. Le finalità del trattamento di tali dati devono essere collegate al motivo per cui tali dati sono stati raccolti e rimanere nell'ambito dei rapporti di lavoro. L'elaborazione di profili o l'uso per secondi fini non sono autorizzati.
1 ter. Il consenso di un impiegato non costituisce una base giuridica per il trattamento dei dati da parte del datore di lavoro.
1 quater. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le disposizioni giuridiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti norme minime:
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a) |
non è consentito il trattamento dei dati dei lavoratori senza che essi ne siano a conoscenza. In deroga alla prima frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti. |
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b) |
Non è consentita una sorveglianza ottico-elettronica e/o acustico-elettronica aperta delle parti dell'impresa non accessibili al pubblico che sono prevalentemente adibite a usi privati dei lavoratori, in particolare in locali sanitari, spogliatoi, aree di riposo e camere da letto. Il controllo furtivo non è consentito in nessun caso. |
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c) |
Qualora le imprese o le autorità procedano alla raccolta o al trattamento di dati personali nell'ambito di visite mediche e/o test attitudinali, esse sono tenute a comunicare anticipatamente al candidato o al dipendente le finalità di utilizzo di tali dati e ad assicurarsi di trasmettere successivamente tali dati al candidato o al dipendente insieme ai risultati, illustrandone il contenuto su richiesta. La raccolta di dati a fini di analisi e test genetici è in linea di massima vietata. |
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d) |
Tramite accordi collettivi è possibile disciplinare se e in che misura è anche consentito l'utilizzo del telefono, della posta elettronica, di Internet e di altri servizi di telecomunicazione a scopi personali. Se non vi è regolamentazione tramite accordo collettivo, il datore di lavoro conclude un accordo analogo direttamente con il lavoratore. Nella misura in cui è permesso un utilizzo privato, il trattamento dei risultanti dati sul traffico è consentito in particolare al fine di garantire la sicurezza dei dati, il funzionamento regolare delle reti e dei servizi di telecomunicazione e a fini di fatturazione. In deroga alla terza frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti. |
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e) |
I dati personali dei lavoratori, soprattutto i dati sensibili come quelli relativi all'orientamento politico, all'affiliazione ai sindacati e alle attività sindacali, non possono in alcun caso essere utilizzati per inserire i lavoratori nelle cosiddette «liste nere», sottoporli a indagine o escluderli da impieghi futuri. Sono vietati il trattamento, l'uso in ambito lavorativo, l'elaborazione e la trasmissione di liste nere riguardanti i lavoratori o altre forme di discriminazione. Gli Stati membri effettuano controlli e adottano sanzioni adeguate a norma dell'articolo 79, paragrafo 6, per garantire l'efficace attuazione del presente punto. |
1 quinquies. La trasmissione e il trattamento dei dati personali dei lavoratori tra imprese giuridicamente indipendenti all'interno di un gruppo di imprese e con i professionisti del settore della consulenza legale e fiscale sono ammissibili nella misura in cui siano pertinenti al funzionamento dell'impresa e siano utili per la realizzazione di operazioni o di procedure amministrative specifiche e non siano in contrasto con gli interessi e i diritti fondamentali del lavoratore. Se i dati dei lavoratori vengono trasmessi a un paese terzo e/o a un'organizzazione internazionale, si applica il capo V.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo dei paragrafi 1 e 1 ter, entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare , previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1. [Em. 192]
Articolo 82 bis
Trattamento dei dati nell'ambito della sicurezza sociale
1. Gli Stati membri possono, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, adottare norme legislative specifiche che descrivono dettagliatamente le condizioni alla base del trattamento dei dati personali effettuato nell'interesse pubblico da parte delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici nell'ambito della sicurezza sociale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. [Em. 193]
Articolo 83
Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica
1. Nei limiti del In conformità delle regole stabilite nel presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:
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a) |
tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l’interessato; |
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b) |
i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo ricorrendo agli standard tecnici più elevati e sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione ingiustificata degli interessati . |
2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:
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a) |
l’interessato ha espresso il proprio consenso, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7; |
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b) |
la pubblicazione dei dati personali è necessaria per presentare i risultati della ricerca o per facilitarla, nella misura in cui gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse della ricerca, oppure |
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c) |
l’interessato ha reso pubblici i dati. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell’interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell’interessato in tali circostanze. [Em. 194]
Articolo 83 bis
Trattamento dei dati personali da parte dei servizi di archiviazione
1. Oltre il termine del periodo necessario alla realizzazione delle finalità del trattamento iniziale, i dati personali possono essere trattati dai servizi di archiviazione aventi come funzione principale od obbligo giuridico la raccolta, memorizzazione, classificazione, comunicazione, valorizzazione e diffusione degli archivi nell'interesse generale, segnatamente a giustificazione dei diritti delle persone o per finalità storiche, statistiche o scientifiche. Tali compiti sono eseguiti in conformità delle norme stabilite dagli Stati membri in materia di accesso, comunicabilità e diffusione dei documenti amministrativi o d'archivio e delle norme previste dal presente regolamento, specie per quanto riguarda il consenso e il diritto di opposizione.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. [Em. 195]
Articolo 84
Obblighi di segretezza
1. Nei limiti del In conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri possono adottare garantiscono che vi siano norme specifiche per stabilire che stabiliscono i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un’attività protetta dal segreto professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. [Em. 196]
Articolo 85
Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose
1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme adeguate a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme adeguate in linea con il di cui al paragrafo 1 provvedono a istituire un’autorità di controllo indipendente ottengono un parere sulla conformità ai sensi del capo VI del presente regolamento dell'articolo 38 . [Em. 197]
Articolo 85 bis
Rispetto dei diritti fondamentali
Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE. [Em. 198]
Articolo 85 ter
Formulari standard
1. La Commissione può, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati, stabilire formulari standard per:
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a) |
specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui all'articolo 8, paragrafo 1; |
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b) |
la comunicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, anche in formato elettronico; |
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c) |
la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3; |
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d) |
la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, anche per comunicare i dati personali all'interessato; |
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e) |
la documentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1; |
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f) |
la notifica di violazioni a norma dell'articolo 31 all'autorità di controllo e la documentazione di cui all'articolo 31, paragrafo 4; |
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g) |
le consultazioni preventive di cui all'articolo 34 e per informare le autorità di controllo a norma dell'articolo 34, paragrafo 6. |
2. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2. [Em. 199]
CAPO X
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 86
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega Il potere di potere adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6 13 bis , paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 20 38 , paragrafo 6, all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 5, all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 5, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 44 79 , paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 6, all’articolo 81, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 3 e all’articolo 83, paragrafo 3, è conferita conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 200]
3. La delega di potere di cui all’articolo 6 13 bis , paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 20 38 , paragrafo 6, all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 5, all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 5, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 44 79 , paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 6, all’articolo 81, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 3 e all’articolo 83, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 201]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’ Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 13 bis , paragrafo 5, dell’articolo 8, paragrafo 3, 17 , paragrafo 9, all'articolo 38, paragrafo 4, dell’articolo 9 39 , paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell’articolo 12 41 , paragrafo 5, dell’articolo 14, paragrafo 7, dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’articolo 17, paragrafo 9, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 22, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’articolo 26, paragrafo 5, dell’articolo 28, paragrafo 5, dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’articolo 31, paragrafo 5, dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’articolo 33, paragrafo 6, dell’articolo 34, paragrafo 8, dell’articolo 35, paragrafo 11, dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 3, dell’articolo 44, paragrafo 7, dell’articolo 79, paragrafo 6 7 , dell’articolo 81, paragrafo 3, dell’articolo 82, paragrafo 3 e dell’articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due sei mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 202]
Articolo 87
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. [Em. 203]
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 88
Abrogazione della direttiva 95/46/CE
1. La direttiva 95/46/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.
Articolo 89
Rapporto con la direttiva 2002/58/CE e sue modifiche
1. Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
2. L’articolo Gli articoli 1, paragrafo 2, 4 e 15, della direttiva 2002/58/CE è soppresso sono soppressi . [Em. 204]
2 bis. La Commissione presenta tempestivamente ed entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta di revisione del quadro legislativo applicabile al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, onde conformarlo al presente regolamento nell'ottica di garantire norme giuridiche coerenti e omogenee in materia di diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nell'Unione. [Em. 205]
Articolo 89 bis
Rapporto con il regolamento (CE) n. 45/2001 e sue modifiche
1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione in relazione a questioni per le quali non sono soggetti alle norme supplementari stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001.
2. La Commissione presenta, senza indugio ed entro la data specificata all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta di revisione del quadro giuridico applicabile al trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. [Em. 206]
Articolo 90
Valutazione
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, le successe sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e per l’allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione. Le relazioni sono pubblicate.
Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere da … (*1).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.
(2) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014.
(4) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(5) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(9) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).
(10) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(13) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(14) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(15) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(16) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(17) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(19) Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).
(*1) Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Allegato — Presentazione delle specifiche di cui all'articolo 13 bis
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1) |
Viste le proporzioni di cui al punto 6, le specifiche si forniscono come di seguito indicato:
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||||||||||||||||||||||||
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2) |
I seguenti termini nelle righe della seconda colonna del tabella al punto 1, intitolata «INFORMAZIONI ESSENZIALI», sono formattati in grassetto:
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3) |
Viste le proporzioni di cui al punto 6, le righe nella terza colonna della tabella al punto 1, intitolata «SÌ/NO», sono completate con una delle due icone conformemente alle condizioni di cui al punto 4:
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4) |
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5) |
I colori di riferimento delle icone al punto 1 nel catalogo Pantone sono Pantone Nero n. 7547 e Pantone Rosso n. 485. Il colore di riferimento dell'icona al punto 3, lettera a), nel catalogo Pantone è Pantone Verde n. 370. Il colore di riferimento dell'icona al punto 3, lettera b), nel catalogo Pantone è Pantone Rosso n. 485. |
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6) |
Le proporzioni fornite nel seguente grafico graduato sono rispettate anche in caso di riduzione o ingrandimento della tabella:
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[Em. 207]
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/493 |
P7_TA(2014)0213
Protezione dell’euro contro la contraffazione (Pericle 2020) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. …/2012 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (16616/2013 — C7-0463/2013 — 2011/0446(APP))
(Procedura legislativa speciale — approvazione)
(2017/C 378/56)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di regolamento del Consiglio (16616/2013), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0463/2013), |
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— |
visto l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0152/2014), |
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1. |
dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/494 |
P7_TA(2014)0214
Accordo UE-Azerbaigian relativo alla facilitazione del rilascio dei visti ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (17846/2013 — C7-0078/2014 — 2013/0356(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 378/57)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (17846/2013), |
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— |
visto il progetto di accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (15554/2013), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0078/2014), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0155/2014), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian. |
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/495 |
P7_TA(2014)0215
Accordo UE-Azerbaigian relativo alla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (15596/2013 — C7-0079/2014 — 2013/0358(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 378/58)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (15596/2013), |
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— |
visto il progetto di accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (15594/2013), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0079/2014), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0154/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian. |
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/496 |
P7_TA(2014)0219
Trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione di reati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010 — C7-0024/2012 — 2012/0010(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/59)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0010), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2012), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visti i pareri motivati inviati dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012 (1), |
|
— |
visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 1o ottobre 2012, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0403/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.
P7_TC1-COD(2012)0010
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (1)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. L'articolo 8, paragrafo 2, della Carta sancisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e previo consenso della persona interessata o in base ad altro legittimo fondamento previsto dalla legge. [Em. 1] |
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(2) |
Il trattamento dei dati personali è al servizio dell'uomo; i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato. Il trattamento dei dati personali dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
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(3) |
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso e la tecnologia attuale consente alle competenti autorità di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. |
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(4) |
Tale evoluzione impone , se necessario e conforme al principio di proporzionalità, di agevolare la libera circolazione dei dati tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione. [Em. 2] |
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(5) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali negli Stati membri nel settore pubblico e in quello privato. Non si applica invece ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario quali le attività nei settori della cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale. |
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(6) |
La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (4) si applica ai settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. Il campo di applicazione della decisione quadro si limita al trattamento dei dati personali trasmessi o resi disponibili tra Stati membri. |
|
(7) |
Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo occorre un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente e omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri. [Em. 3] |
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(8) |
L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione dei loro dati personali. [Em. 4] |
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(9) |
Su tale base, il regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce norme generali per la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione. |
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(10) |
Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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(11) |
Occorre pertanto che una distinta direttiva specifica , conforme alla specificità dei settori in questione, stabilisca le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. [Em. 5] |
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(12) |
Per garantire un medesimo livello di protezione alle persone fisiche attraverso diritti azionabili in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati tra le autorità competenti, è necessario che la presente direttiva stabilisca norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. |
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(13) |
La presente direttiva ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. |
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(14) |
È necessario che la protezione prevista dalla presente direttiva si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. |
|
(15) |
La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi né al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare la sicurezza nazionale, né ai dati trattati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, quali Europol o Eurojust . Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e gli strumenti giuridici specifici per le agenzie , gli organi e gli uffici dell'Unione devono essere allineati e applicati in modo conforme alla presente direttiva. [Em. 6] |
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(16) |
È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare o individuare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai dati anonimi, ossia ai dati che non possono essere riferiti, direttamente o indirettamente, da soli o in combinazione con dati associati, a una persona fisica. Considerata l'importanza degli sviluppi tecnologici in atto nell'ambito della società dell'informazione, delle tecniche impiegate per acquisire, trasmettere, manipolare, registrare, archiviare o comunicare dati relativi all'ubicazione di persone fisiche che possono essere utilizzati per finalità diverse tra cui la sorveglianza o la creazione di profili, la presente direttiva dovrebbe essere applicabile al trattamento di tali dati personali. [Em. 7] |
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(16 bis) |
Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta dei dati. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di limitare la raccolta e il periodo di conservazione dei dati al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre adottare ogni ragionevole misura per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. [Em. 8] |
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(17) |
Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati riguardanti lo stato di salute di un interessato, le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari a detta persona; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i campioni biologici; l'identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all'interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro. |
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(18) |
Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito ed equo nei confronti dell'interessato. In particolare, dovrebbero essere esplicitati gli scopi specifici per cui i dati sono trattati. [Em. 9] |
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(19) |
Nell'interesse della prevenzione, dell'indagine e del perseguimento di reati, è necessario che le autorità competenti conservino e trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto, per sviluppare conoscenze dei fenomeni e delle tendenze criminali, raccogliere intelligence sulle reti del crimine organizzato e mettere in collegamento diversi reati. [Em. 10] |
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(20) |
I dati personali non devono essere trattati per finalità incompatibili con la finalità per la quale sono stati raccolti. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità per le quali sono elaborati. Occorre adottate tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. [Em. 11] |
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(20 bis) |
Il semplice fatto che due finalità riguardino entrambe la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali non significa necessariamente che siano compatibili. Tuttavia, in taluni casi dovrebbe essere possibile consentire un ulteriore trattamento per finalità incompatibili, qualora risulti necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. È necessario quindi che gli Stati membri adottino leggi nazionali che prevedono tali deroghe nella misura strettamente necessaria. Tali leggi nazionali dovrebbero prevedere garanzie adeguate. [Em. 12] |
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(21) |
Il principio dell'esattezza dei dati deve essere applicato tenendo conto della natura e della finalità del trattamento in questione. In particolare nei procedimenti giudiziari, le dichiarazioni contenenti dati personali sono basate sulla percezione soggettiva delle persone e non sempre sono verificabili. Il requisito dell'esattezza non deve pertanto riferirsi all'esattezza di una dichiarazione ma al semplice fatto che è stata rilasciata. |
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(22) |
Nell'interpretare e applicare i principi generali di trattamento dei dati personali a cura delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, occorre tener conto delle specificità del settore, compresi gli obiettivi specifici perseguiti. [Em. 13] |
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(23) |
È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, che siano elaborati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto deve essere operata, per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati: indiziati, condannati, vittime di reato e terzi (testimoni, persone informate, persone in contatto o collegate a indiziati o condannati). È necessario che gli Stati membri prevedano norme specifiche sulle conseguenze di tale distinzione in categorie, prendendo in considerazione le diverse finalità per le quali i dati sono raccolti e fornendo garanzie specifiche per le persone non sospettate di aver commesso o non condannate per reati penali. [Em. 14] |
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(24) |
Per quanto possibile i dati di carattere personale vanno distinti in base al loro livello di accuratezza e affidabilità. Occorre che i fatti rimangano distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate dalle autorità competenti. |
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(25) |
Per essere lecito, il trattamento dei dati dovrebbe essere consentito soltanto quando è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente in base al diritto nazionale dell'Unione o degli Stati membri e , per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica . Le disposizioni unionali o nazionali dovrebbero essere esplicite e dettagliate quanto meno riguardo alle finalità, ai dati personali e agli obiettivi e mezzi specifici; dovrebbero designare o consentire di designare il responsabile del trattamento ed indicare le procedure da seguire, l'uso e le limitazioni dell'ambito di discrezionalità eventualmente concesso alle autorità competenti in relazione alle operazioni di trattamento . [Em. 15] |
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(25 bis) |
I dati personali non dovrebbero essere trattati per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti. L'ulteriore trattamento da parte delle autorità competenti per una finalità rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva ed incompatibile con la finalità iniziale dovrebbe essere autorizzato solo in casi specifici per adempiere un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto in base al diritto di uno Stato membro o dell'Unione, per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. Il fatto che i dati siano trattati per applicare la legge non significa necessariamente che tale scopo sia compatibile con la finalità iniziale. Il concetto di uso compatibile dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo. [Em. 16] |
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(25 ter) |
I dati personali trattati in violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva non dovrebbero più essere trattati. [Em. 17] |
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(26) |
Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata, compresi i dati genetici. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo che tale operazione sia espressamente autorizzata per legge, che preveda esplicitamente necessaria per l'adempimento di un compito eseguito nel pubblico interesse , sulla base di disposizioni del diritto unionale o di uno Stato membro che prevedano adeguate garanzie a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi dell'interessato, oppure quando il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, o riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato. I dati personali sensibili dovrebbero essere trattati solo se integrano altri dati personali già oggetto di trattamento per finalità inerenti all'applicazione di disposizioni legislative. Le deroghe al divieto di trattamento di dati sensibili dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, senza determinare trasferimenti frequenti, ingenti o strutturali di dati personali sensibili. [Em. 18] |
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(26 bis) |
Il trattamento dei dati genetici dovrebbe essere consentito unicamente in presenza di un collegamento genetico che emerga durante un'indagine penale o un procedimento giudiziario. I dati genetici dovrebbero essere archiviati soltanto per il tempo strettamente necessario ai fini dell'indagine e dei procedimenti, mentre gli Stati membri possono prevedere un'archiviazione più lunga alle condizioni precisate nella presente direttiva. [Em. 19] |
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(27) |
Ogni persona ha dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto di una misura basata unicamente su un , in tutto o in parte, sulla profilazione mediante trattamento automatizzato se ciò . Tale trattamento, che produce conseguenze giuridiche pregiudizievoli nei suoi confronti nei confronti della persona interessata o la danneggia significativamente , dovrebbe essere vietato, salvo quando autorizzato da una legge che precisi le misure atte a salvaguardare i diritti fondamentali e gli interessi legittimi dell'interessato , compreso il diritto a ricevere informazioni significative sulla ratio sottesa alla profilazione . Il trattamento non dovrebbe in nessun caso contenere, generare o discriminare in base a particolari categorie di dati. [Em. 20] |
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(28) |
Affinché l'interessato possa esercitare i propri diritti, qualsiasi informazione a questi destinata deve essere di facile accesso e comprensione, il che presuppone l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni dovrebbero essere adattate alle esigenze dell'interessato, in particolare quando sono destinate specificamente a un minore. [Em. 21] |
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(29) |
Occorre predisporre modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva, compresi i meccanismi per la richiesta, gratuita, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli. Il responsabile del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta . Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento dovrebbe altresì predisporre i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica . [Em. 22] |
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(30) |
Il principio di trattamento equo e trasparente implica che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, della sua base giuridica, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre un reclamo. L'interessato dovrebbe anche sapere se viene effettuata una profilazione e con quali risultati previsti. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli. [Em. 23] |
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(31) |
L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, all'atto della registrazione o entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. |
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(32) |
Ogni persona dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni specie in relazione alla finalità del trattamento, alla base giuridica, al periodo di conservazione e ai destinatari, anche nei paesi terzi. Dovrebbe avere anche informazioni chiare sulla ratio sottesa a ogni trattamento automatizzato e sulla rilevanza dei risultati per esso previsti nonché il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e di avere i dati per contattarla . L'interessato deve poter ricevere copia dei dati personali oggetto del trattamento. [Em. 24] |
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(33) |
Gli Stati membri devono poter adottare misure legislative intese a ritardare, o limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato o l'accesso di questi ai suoi dati personali nella misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato, o per proteggere l'interessato o i diritti e le libertà altrui. È opportuno che il responsabile del trattamento valuti, mediante un esame concreto di ogni singolo caso, se si applichi una limitazione parziale o completa del diritto di accesso. [Em. 25] |
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(34) |
Qualsiasi rifiuto o limitazione di accesso è comunicato per iscritto all'interessato indicando i motivi di fatto o di diritto sui quali si basa la decisione. |
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(34 bis) |
Qualsiasi limitazione dei diritti dell'interessato deve avvenire conformemente alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e rispettare in particolare la sostanza dei diritti e delle libertà. [Em. 26] |
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(35) |
Nei casi in cui gli Stati membri hanno adottato disposizioni legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il suo diritto di accesso, l'interessato deve avere il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trattamento. È opportuno che l'interessato sia informato di tale diritto. Quando esercita il diritto di accesso per conto dell'interessato, l'autorità di controllo deve informarlo, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e comunicargli l'esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. È inoltre opportuno che l'autorità di controllo informi l'interessato del diritto di proporre ricorso giurisdizionale. [Em. 27] |
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(36) |
Ogni persona dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti o trattati in modo illecito che la riguardano e il diritto alla cancellazione quando il trattamento di tali dati non è conforme ai principi fondamentali previsti alle disposizioni previste dalla presente direttiva. Rettifiche, integrazioni o cancellazioni dovrebbero essere comunicate ai destinatari cui tali dati sono stati resi noti e ai soggetti terzi da cui i dati inesatti provengono. I responsabili del trattamento dovrebbero inoltre astenersi dal diffondere ulteriormente tali dati. Se i dati personali sono trattati nel corso di un'indagine penale e di un procedimento penale, la rettifica, i diritti di informazione, accesso, cancellazione e limitazione di trattamento possono essere esercitati in conformità delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari. [Em. 28] |
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(37) |
Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento dovrebbe garantire ed essere tenuto a comprovare la conformità delle di ciascuna attività di trattamento alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva. [Em. 29] |
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(38) |
La tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Al fine di garantire la conformità con le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, il responsabile del trattamento dovrebbe adottare politiche e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default. |
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(39) |
La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi della presente direttiva, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le condizioni, le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. È opportuno che l'interessato abbia il diritto di esercitare i propri diritti ai sensi della presente direttiva nei confronti di ciascun corresponsabile del trattamento. [Em. 30] |
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(40) |
Le attività di trattamento dovrebbero essere documentate dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, al fine di monitorare il rispetto della presente direttiva. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti. |
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(40 bis) |
Ogni trattamento di dati personali dovrebbe essere registrato ai fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo e dell'integrità e sicurezza dei dati. Tale registrazione dovrebbe essere messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo, per il monitoraggio del rispetto delle disposizioni della presente direttiva. [Em. 31] |
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(40 ter) |
Nei casi in cui le operazioni di trattamento possano comportare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati in considerazione della natura, della portata o delle finalità delle operazioni stesse, è opportuno che il responsabile o l'incaricato del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto della presente direttiva. Le valutazioni d'impatto dovrebbero riguardare i sistemi e i processi delle operazioni di trattamento, non singoli casi. [Em. 32] |
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(41) |
Al fine di garantire un'efficace protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato a titolo preventivo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe consultare l'autorità di controllo in alcuni casi prima del trattamento. Inoltre, laddove una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che le operazioni di trattamento possono presentare elevati rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, l'autorità di vigilanza dovrebbe essere in grado di impedire un trattamento rischioso non conforme alla presente direttiva prima dell'avvio delle operazioni e presentare proposte per rimediare alla situazione. Tale consultazione può aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate. [Em. 33] |
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(41 bis) |
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari alla presente direttiva, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, è opportuno favorire la neutralità tecnologica. [Em. 34] |
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(42) |
Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni all' un notevole danno economico e sociale all' interessato, compreso alla sua reputazione tra cui l'usurpazione d'identità . Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione, il responsabile del trattamento deve notificarla all'autorità nazionale competente. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente ricevano una comunicazione tempestiva affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando ad esempio comporta, in connessione con il trattamento dei dati, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. È opportuno che la comunicazione includa informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione così come raccomandazioni per gli abbonati o le persone coinvolte. Le comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo, nel rispetto delle indicazioni fornite da quest'ultima. [Em. 35] |
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(43) |
Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notificazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle competenti autorità, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze della violazione. |
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(44) |
Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve designare una persona che lo assiste assista nel controllare e comprovare il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva. Se più autorità competenti agiscono sotto il controllo di un'autorità centrale, un responsabile della protezione dei dati può dovrebbe essere designato congiuntamente per più enti dell' almeno dall' autorità competente centrale . I responsabili della protezione dei dati dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in piena indipendenza e in modo efficace , in particolare stabilendo norme per evitare conflitti di interessi con altre attività svolte dal responsabile della protezione dei dati . [Em. 36] |
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(45) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che un trasferimento verso un paese terzo avvenga unicamente se tale particolare trasferimento è necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali, e il responsabile del trattamento nel paese terzo o l'organizzazione internazionale è un'autorità pubblica competente ai sensi della presente direttiva. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, o se sono state previste idonee garanzie mediante uno strumento giuridicamente vincolante . I dati trasferiti alle autorità pubbliche competenti di paesi terzi non dovrebbero essere sottoposti a ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle per cui sono stati trasferiti. [Em. 37] |
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(45 bis) |
L'inoltro di dati personali effettuato da autorità competenti di paesi terzi o da organizzazioni internazionali cui i dati sono stati trasferiti dovrebbe essere consentito soltanto se l'inoltro è necessario per la stessa particolare finalità del trasferimento originario e se il successivo destinatario è anch'esso un'autorità pubblica competente. Non dovrebbero essere consentiti inoltri per finalità generali di contrasto. Per procedere all'inoltro è necessario il consenso dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario. [Em. 38] |
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(46) |
La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. |
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(47) |
In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo. |
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(48) |
Occorre che la Commissione sia altresì in grado di riconoscere che un paese terzo o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale non offre un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato, salvo se effettuato sulla base di un accordo internazionale, in presenza di adeguate garanzie o di una deroga. È opportuno prevedere procedure di consultazione tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia, la decisione della Commissione non deve pregiudicare la possibilità di procedere a trasferimenti sulla base di adeguate garanzie previste mediante strumenti giuridicamente vincolanti o sulla base di una deroga prevista dalla direttiva. [Em. 39] |
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(49) |
I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza devono essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento giuridicamente vincolante, atto ad assicurare la protezione dei dati personali, o qualora il responsabile del trattamento o l'interessato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative a un'operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie in materia di protezione dei dati personali. Qualora non esistano motivi per autorizzare un trasferimento, devono essere ammesse deroghe se necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali o quando sia indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o in singoli casi per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, o in singoli casi per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. [Em. 40] |
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(49 bis) |
Quando non esistano motivi per autorizzare un trasferimento, in caso di necessità devono essere ammesse deroghe per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato o di altri soggetti, se previste dal diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali o quando ciò sia indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo. Le deroghe dovrebbero essere ammesse, in casi determinati, anche per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali deroghe dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e non consentire trasferimenti frequenti, ingenti e strutturali di dati personali o trasferimenti indiscriminati di dati, che vanno invece limitati ai dati strettamente necessari. La decisione del trasferimento, inoltre, dovrebbe essere presa da una persona debitamente autorizzata e il trasferimento deve essere documentato e reso disponibile all'autorità di controllo su richiesta, per consentire il monitoraggio della liceità del trasferimento. [Em. 41] |
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(50) |
Con il trasferimento transfrontaliero di dati personali aumenta il rischio che l'interessato non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati per tutelarsi da usi o divulgazioni illecite di tali dati. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche scontrarsi con poteri insufficienti per prevenire e correggere e con regimi giuridici incoerenti. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni con le loro controparti all'estero. |
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(51) |
La designazione di un'autorità di controllo che agisca in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. A tal fine le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione. [Em. 42] |
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(52) |
Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di controllo già istituita negli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) …./2014 possa assolvere anche i compiti che devono essere adempiuti dalle autorità di controllo nazionali da istituirsi a norma della presente direttiva. |
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(53) |
È necessario che gli Stati membri possano istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture come pure dell'esperienza e delle competenze tecniche necessarie, per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. [Em. 43] |
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(54) |
Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o, previa consultazione del parlamento, dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri. [Em. 44] |
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(55) |
Sebbene la presente direttiva si applichi anche alle attività dei giudici nazionali, non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardarne l'indipendenza. Tuttavia, tale esenzione deve essere limitata all'attività autenticamente giurisdizionale e non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in forza del diritto nazionale. |
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(56) |
Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti della presente direttiva in tutta l'Unione, le autorità di controllo devono godere in ciascuno Stato membro degli stessi diritti e poteri effettivi, fra cui effettivi poteri di indagine , il potere di accedere a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessari all'esercizio di ciascuna funzione di controllo, il potere di accedere ai locali del responsabile o dell'incaricato del trattamento — ricomprendendo in tale ambito le attrezzature per il trattamento dati - e poteri d'intervento giuridicamente vincolanti, di decisione e sanzione, segnatamente in caso di reclamo, così come di agire in giudizio. [Em. 45] |
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(57) |
È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi l'interessato dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie. |
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(58) |
Le autorità di controllo devono prestarsi reciproca assistenza nell’esercizio delle loro funzioni, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva. Ogni autorità di controllo dovrebbe essere pronta a partecipare a operazioni congiunte. L'autorità di controllo che riceve una richiesta in tal senso dovrebbe darvi seguito entro un termine definito. [Em. 46] |
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(59) |
Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento (UE) n. …/2012 …/2014 deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza alla Commissione e alle sue istituzioni, promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione e dando il proprio parere alla Commissione nella preparazione di atti delegati e atti di esecuzione basati sulla presente direttiva . [Em. 47] |
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(60) |
Ciascun interessato deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma della presente direttiva o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato. |
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(61) |
L'organismo, l'organizzazione o associazione che intenda tutelare i diritti e gli interessi di un interessato in relazione alla protezione dei dati personali e sia agisce nel pubblico interesse, istituito o istituita a norma del diritto di uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto dell'interessato, su suo espresso mandato, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali. [Em. 48] |
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(62) |
Ogni persona fisica o giuridica deve avere diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità di controllo che la riguarda. Le azioni contro l'autorità di controllo devono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita. |
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(63) |
Gli Stati membri devono assicurare che i ricorsi giurisdizionali, per essere efficaci, consentano di adottare rapidamente provvedimenti per porre fine a una violazione della presente direttiva o per prevenirla. |
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(64) |
Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni , anche di carattere non pecuniario, cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore. [Em. 49] |
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(65) |
Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri devono garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione. |
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(65 bis) |
La trasmissione di dati personali ad altre autorità o a privati nell'Unione è vietata, salvo nel caso in cui la trasmissione sia conforme alla legge e il destinatario sia stabilito in uno Stato membro; non vi siano specifici interessi legittimi che impediscano la trasmissione e quest'ultima sia necessaria in determinati casi al responsabile del trattamento che trasmette i dati per adempiere un compito assegnatogli legalmente; per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica o per prevenire un grave danno per i diritti delle persone. Il responsabile del trattamento dovrebbe informare il destinatario della finalità del trattamento e l'autorità di controllo della trasmissione. Il destinatario dovrebbe inoltre essere informato delle limitazioni di trattamento e garantirne il rispetto. [Em. 50] |
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(66) |
Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell’Unione tra autorità competenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In particolare, è necessario adottare atti delegati con riferimento alle notificazioni relative a violazioni di dati personali alle autorità di controllo per precisare i criteri e le condizioni applicabili alle operazioni di trattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, per i criteri e i requisiti relativi all'accertamento della violazione di dati e per l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo — o da un suo territorio o settore di trattamento — o da un'organizzazione internazionale . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , in particolare con il Garante europeo della protezione dei dati . Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 51] |
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(67) |
Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda la documentazione conservata dai responsabili del trattamento e incaricati del trattamento, la sicurezza del trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura e la notificazione di una violazione di dati personali all'autorità di controllo e l'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o settore di trattamento nel paese terzo o un'organizzazione internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). [Em. 52] |
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(68) |
È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di misure concernenti la documentazione conservata dai responsabili del trattamento e incaricati del trattamento, la sicurezza del trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura e la notificazione di una violazione di dati personali all'autorità di controllo e l'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o settore di trattamento nel paese terzo o un'organizzazione internazionale, data la portata generale di tali atti. [Em. 53] |
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(69) |
È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi a un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati nel paese terzo, o un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza. [Em. 54] |
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(70) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membrie , ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Gli Stati membri possono prevedere standard più rigorosi di quelli introdotti dalla presente direttiva. [Em. 55] |
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(71) |
La presente direttiva dovrebbe abrogare la decisione quadro 2008/977/GAI. |
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(72) |
Occorre che rimangano impregiudicate le disposizioni specifiche relative al trattamento dei dati personali a cura delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali, contenute in atti dell'Unione adottati prima della data di adozione della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati. Dato che l'articolo 8 della Carta e l'articolo 16 TFUE implicano che il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali deve essere garantito in modo uniforme e omogeneo in tutta l'Unione, è necessario che la Commissione , entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, valuti la situazione sotto il profilo del rapporto tra la presente direttiva e gli atti adottati precedentemente alla data di adozione della presente direttiva che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d'informazione istituiti ai sensi dei trattati, al fine di verificare se sia necessario allineare dette specifiche disposizioni alla e presenti proposte idonee a garantire norme giuridiche uniformi e omogenee per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti o l'accesso delle autorità nazionali degli Stati membri all'uopo designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati , e l'elaborazione dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito di applicazione della presente direttiva. [Em. 56] |
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(73) |
Per garantire una sistematica e coerente protezione dei dati personali nell'Unione, gli accordi internazionali conclusi dall'Unione o dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente direttiva devono essere modificati e resi conformi alla presente direttiva. [Em. 57] |
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(74) |
La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile stabilite dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(75) |
A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite nella presente direttiva laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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(76) |
A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente direttiva né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno. [Em. 58] |
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(77) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8). |
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(78) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9). |
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(79) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10). |
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(80) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni di tali diritti possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. |
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(81) |
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
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(82) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di dare attuazione all'esercizio del diritto dell'interessato di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati personali trattati nel corso di un procedimento penale, e alle loro eventuali limitazioni nelle norme nazionali di procedura penale, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati e di esecuzione di sanzioni penali nonché le condizioni relative alla libera circolazione dei dati personali .
2. In conformità della presente direttiva gli Stati membri:
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a) |
tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e alla privacy , e |
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b) |
garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. |
2 bis. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri possano prevedere garanzie più rigorose di quelle introdotte dalle sue disposizioni. [Em. 59]
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. La presente direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:
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a) |
effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, concernenti in particolare la sicurezza nazionale; |
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b) |
effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. [Em. 60] |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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(1) |
«interessato»: la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; |
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(2) |
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente l' una persona fisica identificata o identificabile (l'« interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo quale il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo unico o ad uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona; |
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(2 bis) |
«dati pseudonimi»: i dati personali che non possono essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione; |
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(3) |
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; |
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(3 bis) |
«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento; |
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(4) |
«limitazione di trattamento»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; |
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(5) |
«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; |
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(6) |
«responsabile del trattamento»: l'autorità pubblica competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro; |
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(7) |
«incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento; |
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(8) |
«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali; |
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(9) |
«violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso , in modo accidentale o illecito, ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati; |
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(10) |
«dati genetici»: tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale; |
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(11) |
«dati biometrici»: i dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici; |
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(12) |
«dati relativi alla salute»:qualsiasi informazione attinente i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona; |
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(13) |
«minore»: persona di età inferiore agli anni diciotto; |
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(14) |
«autorità competenti»: qualsiasi autorità pubblica competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; |
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(15) |
«autorità di controllo»: l'autorità pubblica istituita da uno Stato membro in conformità dell'articolo 39. [Em. 61] |
CAPO II
PRINCIPI
Articolo 4
Principi applicabili al trattamento di dati personali
Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:
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a) |
trattati in modo lecito ed, equo , trasparente e verificabile in relazione all'interessato ; |
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b) |
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; |
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c) |
adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e trattati solo se e nella misura in cui le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali ; |
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d) |
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; |
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e) |
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; |
|
f) |
trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura deve garantire e poter dimostrare la conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. |
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f bis) |
trattati in modo da consentire effettivamente all'interessato di esercitare i suoi diritti ex articoli da 10 a 17; |
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f ter) |
trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali; |
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f quater) |
trattati solo dal personale, debitamente autorizzato, delle autorità competenti che necessiti dei dati nell'ambito delle proprie funzioni. [Em. 62] |
Articolo 4 bis
Accesso a dati inizialmente trattati per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1
1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano avere accesso a dati personali inizialmente trattati per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1, solo se specificamente autorizzate da disposizioni legislative dell'Unione o degli Stati membri che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis e che stabiliscano che:
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a) |
possa accedervi solo personale debitamente autorizzato delle autorità competenti operante nell'ambito delle proprie funzioni quando, in casi determinati, vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il trattamento dei dati personali contribuisca notevolmente alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o all'esecuzione di sanzioni penali; |
|
b) |
le richieste di accesso siano presentate per iscritto e facciano riferimento alla base giuridica che le giustifica; |
|
c) |
le richieste scritte siano documentate, e |
|
d) |
siano poste in essere garanzie adeguate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati personali. Tali garanzie lasciano impregiudicate e integrano le condizioni specifiche di accesso ai dati personali quali l'autorizzazione giudiziaria emessa secondo il diritto degli Stati membri. |
2. I dati personali detenuti da soggetti privati o pubbliche autorità sono accessibili solo a fini di indagine e perseguimento di reati, in conformità dei criteri di necessità e di proporzionalità da definirsi nel diritto dell'Unione o nel diritto interno di ciascuno Stato membro, in piena conformità dell'articolo 7 bis. [Em. 63]
Articolo 4 ter
Termini per l'archiviazione e la verifica
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano cancellati dalle autorità competenti quando non sono più necessari per le finalità per cui sono stati trattati.
2. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti adottino meccanismi atti a garantire la definizione di termini di tempo conformi all'articolo 4 per la cancellazione dei dati personali e per una verifica periodica dell'esigenza di archiviare tali dati, compresa la fissazione di periodi di archiviazione per le diverse categorie di dati personali. Vengono definite misure procedurali per garantire l'osservanza di tali limiti temporali o intervalli di verifica periodica. [Em. 64]
Articolo 5
Distinzione tra Diverse categorie di interessati
1. Gli Stati membri dispongono che, nella misura del possibile per le finalità di cui all'articolo 1 , paragrafo 1, le autorità competenti possano trattare solo i dati personali delle seguenti categorie di interessati e che il responsabile del trattamento operi una chiara distinzione tra i dati personali di diverse fra tali categorie di interessati, quali:
|
a) |
le persone per le quali vi sono fondati ragionevoli motivi di per ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; |
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b) |
le persone condannate per un reato; |
|
c) |
le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; e |
|
d) |
i terzi coinvolti nel reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati, o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b), e. |
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e) |
le persone che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie. |
2. I dati personali di interessati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere trattati soltanto:
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a) |
se è necessario per l'indagine o il perseguimento di un particolare reato penale al fine di valutare la pertinenza dei dati per una delle categorie di cui al paragrafo 1, oppure |
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b) |
se il trattamento è indispensabile per finalità mirate, preventive o a scopo di analisi criminale, purché tale finalità sia legittima, ben definita e specifica e il trattamento sia strettamente limitato a valutare la pertinenza dei dati per una delle categorie di cui al paragrafo 1. Tale circostanza viene riesaminata periodicamente almeno ogni sei mesi. Non sono consentiti ulteriori utilizzi. |
3. Gli Stati membri dispongono che al trattamento dei dati personali relativi agli interessati di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano limiti e garanzie supplementari conformemente al diritto degli Stati membri. [Em. 65]
Articolo 6
Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura del possibile, sia effettuata una distinzione tra diverse categorie di a che siano garantiti l'attendibilità e l'accuratezza dei dati personali oggetto di trattamento in base al loro grado di esattezza e affidabilità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura del possibile, i dati personali fondati su fatti siano differenziati da quelli fondati su valutazioni personali , in base al loro grado di attendibilità e accuratezza .
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine le autorità competenti valutano la qualità dei dati personali prima che vengano trasmessi o resi disponibili. Nei limiti del possibile, tutte le trasmissioni di dati sono corredate di informazioni aggiuntive che consentano allo Stato membro destinatario di valutarne il livello di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità. I dati personali non sono trasmessi senza previa richiesta di un'autorità competente, in particolare i dati originariamente in possesso di soggetti privati.
2 ter. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati inesatti o che sono stati trasmessi dati illegalmente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. Il destinatario è tenuto a rettificare immediatamente tali dati in conformità del paragrafo 1 e dell'articolo 15 oppure a cancellarli in conformità dell'articolo 16. [Em. 66]
Articolo 7
Liceità del trattamento
1 . Gli Stati membri dispongono che il trattamento dei dati personali sia lecito solo se e nella misura in cui è previsto dalla normativa dell'Unione o degli Stati membri per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ed è necessario:
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a) |
per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, previsto per legge per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oppure |
|
b) |
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure |
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c) |
per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un terzo, oppure |
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d) |
per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. |
1 bis. Il diritto degli Stati membri che disciplina il trattamento di dati personali nei limiti della presente direttiva contiene disposizioni esplicite e dettagliate che specificano almeno:
|
a) |
obiettivi del trattamento; |
|
b) |
dati personali da trattare; |
|
c) |
finalità specifiche e mezzi di trattamento; |
|
d) |
nomina del responsabile del trattamento o specifici criteri per la sua nomina; |
|
e) |
categorie di personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ai fini del trattamento di dati personali; |
|
f) |
procedura da seguire per il trattamento; |
|
g) |
uso possibile dei dati personali ottenuti; |
|
h) |
limitazioni dell'ambito di discrezionalità eventualmente concesso alle autorità competenti in relazione alle operazioni di trattamento. [Em. 67] |
Articolo 7 bis
Ulteriore trattamento per finalità incompatibili
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali possano essere trattati ulteriormente per un'altra finalità ex articolo 1, paragrafo 1 non compatibile con le finalità per cui i dati sono stati inizialmente raccolti, solo se e nella misura in cui:
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a) |
la finalità sia strettamente necessaria e proporzionata in una società democratica e prevista dal diritto dell'Unione o dello Stato membro per scopi legittimi, precisi e ben definiti; |
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b) |
il trattamento sia strettamente limitato a un periodo che non supera il tempo necessario per il trattamento specifico dei dati; |
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c) |
qualsiasi ulteriore utilizzo per finalità diverse sia vietato. |
Prima di procedere a qualsiasi trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità nazionale di vigilanza competente ed effettuano una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
2. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, il diritto degli Stati membri che autorizza l'ulteriore trattamento di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni esplicite e dettagliate che specificano almeno:
|
a) |
finalità specifiche e mezzi del particolare trattamento; |
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b) |
che l'accesso è esclusivamente riservato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti operante nell'ambito delle proprie funzioni quando, in casi determinati, vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il trattamento dei dati personali contribuisca notevolmente alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o all'esecuzione di sanzioni penali; e |
|
c) |
che siano adottate garanzie adeguate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati personali. |
Gli Stati membri possono richiedere che l'accesso ai dati personali sia soggetto a condizioni supplementari quali l'autorizzazione giudiziaria emessa in conformità del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono inoltre consentire l'ulteriore trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche o scientifiche a condizione di fornire garanzie adeguate, come l'anonimizzazione dei dati. [Em. 68]
Articolo 8
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche personali, l' orientamento sessuale o l'identità di genere, l' appartenenza e l'attività sindacale, come pure e il trattamento di dati genetici biometrici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando:
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a) |
il trattamento è autorizzato da disposizioni di legge che prevedono garanzie adeguate strettamente necessario e proporzionato per l'assolvimento di un compito delle autorità competenti per i fini di cui all'articolo 1 , paragrafo 1, sulla base di disposizioni legislative dell'Unione o dello Stato membro che prevedano misure specifiche atte a salvaguardare i diritti legittimi dell'interessato, compresa una specifica autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, laddove la normativa nazionale lo prescriva ; oppure |
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b) |
il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo; oppure |
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c) |
il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato , purché rilevanti e strettamente necessari al conseguimento dello scopo perseguito in un caso specifico . [Em. 69] |
Articolo 8 bis
Trattamento di dati genetici ai fini di un'indagine penale o di un procedimento giudiziario
1. Gli Stati membri si assicurano che i dati genetici possano essere utilizzati solo per stabilire un collegamento genetico nell'ambito della presentazione di elementi probatori, per prevenire una minaccia alla sicurezza pubblica o per prevenire la commissione di uno specifico reato. I dati genetici non possono essere utilizzati per determinare altre caratteristiche che possono essere geneticamente collegate.
2. Gli Stati membri dispongono che i dati genetici o le informazioni ottenute dalla loro analisi possano essere conservati solo per il tempo necessario in funzione delle finalità per cui i dati sono trattati e quando la persona interessata sia stata condannata per reati gravi contro la vita, l'integrità o la sicurezza delle persone. I dati in questione sono soggetti a periodi di conservazione rigorosi, da determinarsi con apposite disposizioni normative degli Stati membri.
3. Gli Stati membri provvedono a che i dati genetici o le informazioni ottenute dalla loro analisi siano archiviati per periodi più lunghi solo quando i dati genetici non possono essere attribuiti a una persona, in particolare quando sono raccolti sulla scena del reato. [Em. 70]
Articolo 9
Misure basate sulla profilazione e trattamento automatizzato
1. Gli Stati membri dispongono che la misura che produca effetti giuridici negativi o significativamente incida sull'interessato e sia basata unicamente in tutto o in parte su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutarne aspetti della personalità, sia vietata salvo che sia autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.
2. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8.
2 bis. Il trattamento automatizzato di dati personali volto ad individuare un interessato senza un sospetto iniziale che quest'ultimo possa aver commesso o commetterà un reato penale è lecito solo se e nella misura in cui sia strettamente necessario per indagare su un grave reato penale o per prevenire un pericolo chiaro e imminente, stabilito sulla base di indicazioni fattuali, per la sicurezza pubblica, l'esistenza dello Stato o la vita delle persone.
2 ter. È vietata in tutti i casi la profilazione che, intenzionalmente o meno, dia luogo a discriminazioni basate su razza, origine etnica, opinioni politiche, religione o convinzioni personali, appartenenza sindacale, genere o orientamento sessuale, o che comporti, intenzionalmente o meno, misure aventi tali effetti discriminatori. [Em. 71]
Articolo 9 bis
Principi generali per i diritti dell'interessato
1. Gli Stati membri provvedono a che la protezione dei dati si basi su fondamenti chiari che prevedano per l'interessato diritti inequivocabili che il responsabile del trattamento è tenuto a rispettare. Le disposizioni della presente direttiva mirano a rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.
2. Gli Stati membri provvedono a che tali diritti comprendano anche la fornitura di informazioni chiare e facilmente comprensibili sul trattamento dei dati personali dell'interessato; il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati; il diritto ad ottenere dati; il diritto di presentare reclamo presso l'autorità competente per la protezione dei dati e di agire in giudizio nonché il diritto a compensi e risarcimenti per danni cagionati da operazioni di trattamento illegittime. L'esercizio di tali diritti è in generale gratuito. Il responsabile del trattamento risponde alle richieste degli interessati in tempi ragionevoli. [Em. 72]
CAPO III
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Articolo 10
Modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato
1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli per applicare applichi politiche agili, chiare, trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro , in particolare nel caso in cui tali informazioni si rivolgono specificamente a un minore .
3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli per stabilire le stabilisca procedure d'informazione di cui all'articolo 11 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 12 a 17. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.
4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato senza ingiustificato ritardo del seguito dato alle sue richieste alla sua richiesta e comunque entro un mese dal suo ricevimento . Queste informazioni sono confermate per iscritto. Qualora l'interessato presenti la richiesta in formato elettronico, le informazioni saranno fornite in tale formato .
5. Gli Stati membri dispongono che le informazioni e le misure prese dal responsabile del trattamento a seguito di una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 siano gratuite. Se le richieste sono vessatorie manifestamente eccessive , in particolare per il loro carattere ripetitivo, la lunghezza o il volume, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può non effettuare quanto richiesto , un contributo spese ragionevole che tenga conto dei costi amministrativi sostenuti . In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere vessatorio manifestamente eccessivo della richiesta.
5 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'interessato possa far valere i propri diritti contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente. Se l'autorità di controllo ha agito su richiesta dell'interessato, l'autorità lo informa delle verifiche effettuate. [Em. 73]
Articolo 11
Informazione dell'interessato
1. In caso di raccolta di dati personali, gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento predisponga adeguate misure per fornire fornisca all'interessato almeno le seguenti informazioni:
|
a) |
l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; |
|
b) |
la base giuridica e le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; |
|
c) |
il periodo per il quale i dati personali saranno conservati; |
|
d) |
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento; |
|
e) |
il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di cui all'articolo 39 e le coordinate di contatto di detta autorità; |
|
f) |
i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali e i soggetti autorizzati a consultarli in base alle leggi del paese terzo o alle norme dell'organizzazione internazionale ; l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 35 o 36, i mezzi per ottenere copia delle idonee garanzie utilizzate per i trasferimenti ; |
|
f bis) |
qualora il responsabile del trattamento elabori i dati personali nel modo descritto all'articolo 9, paragrafo 1, informazioni circa l'esistenza di un trattamento relativo a una misura ex articolo 9, paragrafo 1, e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato nonché informazioni sulla ratio sottesa alla profilazione e il diritto ad ottenere una valutazione effettuata da una persona; |
|
f ter) |
informazioni relative alle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali; |
|
g) |
ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono trattati. |
2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà o o della facoltatività della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.
3. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1:
|
a) |
al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, oppure |
|
b) |
quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati. |
4. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a ritardare, o limitare o omettere in casi particolari l'informazione dell'interessato nella misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato:
|
a) |
per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; |
|
b) |
per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; |
|
c) |
per proteggere la sicurezza pubblica; |
|
d) |
per proteggere la sicurezza dello Stato; |
|
e) |
per proteggere i diritti e le libertà di terzi. |
5. Gli Stati membri dispongono che i responsabili del trattamento valutino, mediante un esame concreto e individuale di ciascun caso, se si applichi una restrizione parziale o totale per uno dei motivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri hanno anche la facoltà di determinare per legge le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 4 , lettere a), b), c) e d) . [Em. 74]
Articolo 12
Diritto di accesso dell'interessato
1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce , se nessuno vi ha già provveduto, le seguenti informazioni:
|
-a) |
i dati personali oggetto del trattamento e tutte le informazioni disponibili sulla loro origine e, se applicabile, informazioni chiare sulla ratio sottesa a qualsiasi trattamento automatizzato; |
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- a bis) |
la rilevanza e le conseguenze contemplate di tale trattamento, almeno nel caso delle misure di cui all'articolo 9; |
|
a) |
le finalità e i fondamenti giuridici del trattamento; |
|
b) |
le categorie di dati personali in questione; |
|
c) |
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi; |
|
d) |
il periodo per il quale saranno conservati i dati personali; |
|
e) |
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento; |
|
f) |
il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità; |
|
g) |
la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. |
2. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato. [Em. 75]
Articolo 13
Limitazioni del diritto di accesso
1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte a seconda dei casi , il diritto e il periodo di accesso dell'interessato nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura strettamente necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato:
|
a) |
per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; |
|
b) |
per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; |
|
c) |
per proteggere la sicurezza pubblica; |
|
d) |
per proteggere la sicurezza dello Stato; |
|
e) |
per proteggere i diritti e le libertà di terzi. |
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento valuti in ciascun caso, mediante un esame concreto e individuale, se si applichi una limitazione parziale o completa per uno dei motivi indicati al paragrafo 1. Gli Stati membri hanno anche la facoltà di determinare con legge le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 1 , lettere da a) a d) .
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato senza indebiti ritardi di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso, dei motivi delle motivazioni del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni sui motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento documenti la valutazione di cui al paragrafo 2 nonché i motivi per cui ha omesso di comunicare i limitato la comunicazione dei motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità nazionali di controllo. [Em. 76]
Articolo 14
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso
1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia sempre il diritto di chiedere, in particolare nei casi di cui all'articolo agli articoli 12 e 13, che l'autorità di controllo verifichi la liceità del trattamento.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato del diritto di chiedere l'intervento dell'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo informa quanto meno dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie e del loro esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. L'autorità di controllo, inoltre, informa l'interessato del diritto di proporre ricorso giurisdizionale.
3 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'interessato possa far valere tale diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente.
3 ter. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile del trattamento risponda entro tempi ragionevoli alle richieste dell'interessato concernenti l'esercizio del suo diritto di accesso. [Em. 77]
Articolo 15
Diritto di rettifica e di integrazione
1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica o l'integrazione di dati personali inesatti. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati personali o incompleti, anche in particolare mediante una dichiarazione integrativa o rettificativa.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato , fornendo le relative motivazioni, di ogni rifiuto di rettifica o integrazione , dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
2 bis. Gli Stati membri provvedono a che il responsabile del trattamento comunichi le rettifiche apportate a ogni destinatario cui siano stati comunicati i dati, a meno che ciò non risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.
2 ter. Gli Stati membri provvedono a che il responsabile del trattamento comunichi le rettifiche dei dati personali inesatti al soggetto terzo da cui tali dati provengono.
2 quater. Gli Stati membri stabiliscono che l'interessato possa far valere tale diritto anche per il tramite dell'autorità nazionale di controllo competente. [Em. 78]
Articolo 16
Diritto alla cancellazione
1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo degli articoli 4, lettere da a) a e), dell'articolo 7 e dell'articolo 8, 6, 7 e 8 della presente direttiva.
2. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione. I responsabili del trattamento si astengono inoltre dal divulgare ulteriormente tali dati.
3. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento contrassegna i limita il trattamento dei dati personali:
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a) |
quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche; |
|
b) |
quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori o per la protezione degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona ;. |
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c) |
quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo. |
3 bis. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 3, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di revocare la limitazione al trattamento.
4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato , fornendo le relative motivazioni, di ogni rifiuto di cancellare o contrassegnare limitare i dati trattati, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
4 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi i destinatari dei dati di eventuali cancellazioni o restrizioni apportate a norma del paragrafo 1, salvo che ciò non risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato. Il responsabile del trattamento informa l'interessato in merito a tali soggetti terzi.
4 ter. Gli Stati membri possono stabilire che l'interessato possa far valere tale diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente. [Em. 79]
Articolo 17
Diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali
Gli Stati membri possono disporre che il diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento di cui agli articoli da 11 a 16 sia esercitato in conformità delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria o in un casellario giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un'indagine o di un procedimento penale.
CAPO IV
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO DEL TRATTAMENTO
SEZIONE 1
OBBLIGHI GENERALI
Articolo 18
Responsabilità del responsabile del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate per garantire – e poter dimostrare in modo trasparente per ogni operazione di trattamento – che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva , al momento sia della determinazione dei mezzi di trattamento che del trattamento vero e proprio .
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
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a) |
la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 23; |
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a bis) |
l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 25 bis; |
|
b) |
il rispetto dei requisiti di consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 26; |
|
c) |
l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 27; |
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d) |
la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 30; |
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d bis) |
la definizione e la previsione, se del caso, di garanzie specifiche per il trattamento di dati personali concernenti minori. |
3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell' adeguatezza ed efficacia delle misure di cui al paragrafo 1. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti. [Em. 80]
Articolo 19
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default
1. Gli Stati membri dispongono che , al momento di determinare le finalità e i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile ed eventualmente l'incaricato del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, metta in atto adeguate , dello stato delle conoscenze tecniche, delle migliori prassi internazionali e dei rischi inerenti al trattamento dati, mettano in atto misure e procedure tecniche e organizzative tecnico-organizzative adeguate e proporzionate in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato , in particolare avuto riguardo ai principi di cui all'articolo 4 . La protezione dei dati fin dalla progettazione deve prestare particolare attenzione alla gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali dalla raccolta al trattamento alla cancellazione, incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali generali in merito all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza fisica e alla cancellazione dei dati. Se il responsabile del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 25 bis, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e procedure di cui sopra.
2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire garantisce che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per le finalità del trattamento ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione o divulgazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite . In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone e che gli interessati siano in grado di controllare la distribuzione dei propri dati personali . [Em. 81]
Articolo 20
Corresponsabili del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che se il responsabile del trattamento determina le finalità, i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinino, mediante accordi interni giuridicamente vincolanti , le rispettive responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Se non è stato informato di quale fra i corresponsabili del trattamento sia il responsabile ai sensi del paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi della presente direttiva nei confronti di ciascuno dei due o più corresponsabili del trattamento. [Em. 82]
Articolo 21
Incaricato del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi scelga un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato , con particolare riguardo alle misure tecniche di sicurezza e alle misure organizzative che presiedono al trattamento da effettuare, e per garantire il rispetto di tali misure .
2. Gli Stati membri dispongono che l'esecuzione dei trattamenti su commissione sia disciplinata da un contratto o atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamentoagisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati.:
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a) |
agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento; |
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b) |
impieghi esclusivamente personale che abbia accettato di essere vincolato da un obbligo di riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza; |
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c) |
prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 27; |
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d) |
coinvolga un altro incaricato del trattamento solo con il permesso del responsabile del trattamento e informi pertanto tempestivamente quest'ultimo dell'intenzione di coinvolgere un altro incaricato affinché il responsabile del trattamento abbia la possibilità di sollevare obiezioni; |
|
e) |
per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, adotti d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; |
|
f) |
aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 25 bis a 29; |
|
g) |
trasmetta a fine trattamento tutti i risultati al responsabile del trattamento, si astenga dal trattare altrimenti i dati personali e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne prescriva la conservazione; |
|
h) |
metta a disposizione del responsabile del trattamento e dell'autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo; |
|
i) |
tenga conto del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per default. |
2 bis. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.
3. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 20. [Em. 83]
Articolo 22
Trattamento sotto l'autorità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che l'incaricato del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali non possa trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro.
1 bis. L'incaricato del trattamento che sia o diventi la parte determinante rispetto alle finalità, ai mezzi o ai metodi di trattamento o che non agisca esclusivamente secondo le istruzioni del responsabile del trattamento è considerato un corresponsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 20. [Em. 84]
Articolo 23
Documentazione
1. Gli Stati membri dispongono che ogni responsabile del trattamento e incaricato del trattamento conservi la documentazione di tutti i sistemi e procedure di trattamento sotto la propria responsabilità.
2. La documentazione contiene almeno le seguenti informazioni:
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a) |
nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento; |
|
a bis) |
accordo giuridicamente vincolante, se vi sono corresponsabili del trattamento; elenco degli incaricati e delle attività di trattamento oggetto dell'incarico; |
|
b) |
finalità del trattamento; |
|
b bis) |
indicazione delle componenti dell'organizzazione del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento a cui è affidato il trattamento dei dati personali per una particolare finalità; |
|
b ter) |
descrizione della categoria o delle categorie di interessati e dei pertinenti dati o categorie di dati; |
|
c) |
indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali; |
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c bis) |
ove applicabile, informazioni sull'esistenza della profilazione, sulle misure basate sulla profilazione e sui meccanismi per sollevare obiezioni alla profilazione; |
|
c ter) |
informazioni intellegibili sulla ratio sottesa al trattamento automatizzato dei dati; |
|
d) |
indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale. e la base giuridica del trasferimento dei dati; quando un trasferimento si basa sull'articolo 35 o 36 della presente direttiva viene fornita una spiegazione esauriente; |
|
d bis) |
termini di tempo per cancellare le diverse categorie di dati; |
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d ter) |
esiti delle verifiche delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1; |
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d quater) |
indicazione del fondamento giuridico del trattamento al quale sono destinati i dati. |
3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono tutta la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta. [Em. 85]
Articolo 24
Registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano in particolare la finalità, la data e l'ora del trattamento e, nella misura del possibile, l'identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati personali , nonché l'identità del destinatario di tali dati .
2. Le registrazioni sono usate esclusivamente ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o a fini di controllo, sia da parte del responsabile della protezione dei dati sia da parte dell'autorità di protezione dei dati .
2 bis. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono su richiesta la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo. [Em. 86]
Articolo 25
Cooperazione con l'autorità di controllo
1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento cooperino, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e garantendo l'accesso come disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) .
2. Quando l'autorità di controllo esercita i poteri a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e b), il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispondono a una a sua richiesta entro un termine ragionevole specificato dall'autorità di controllo . La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell'autorità di controllo e dei risultati raggiunti. [Em. 87]
Articolo 25 bis
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
1. Gli Stati membri garantiscono che, laddove le operazioni di trattamento presentino, per loro natura, campo di applicazione o finalità, rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento o l'incaricato operante per conto del responsabile valutino l'impatto dei sistemi e delle procedure di trattamento contemplate sulla protezione dei dati personali, prima di nuovi trattamenti o al più presto possibile nel caso dei trattamenti già in essere.
2. I seguenti trattamenti, in particolare, possono presentare i rischi specifici di cui al paragrafo 1:
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a) |
trattamento di dati personali in sistemi di archiviazione su vasta scala a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; |
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b) |
trattamento di categorie particolari di dati personali ex articolo 8, di dati personali riguardanti minori, di dati biometrici e di dati relativi all'ubicazione, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali. |
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c) |
valutazione di taluni aspetti della personalità o analisi o previsioni relative in particolare al comportamento delle persone, basate su trattamenti automatizzati e che possono produrre effetti giuridici o significativamente incidere sulla sua persona; |
|
d) |
la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (videosorveglianza); oppure |
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e) |
qualunque altro trattamento che richieda la consultazione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1. |
3. La valutazione contiene almeno:
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a) |
una descrizione sistematica del trattamento previsto; |
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b) |
una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento previsto in rapporto alle sue finalità; |
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c) |
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per rimediarvi e per ridurre al massimo il volume dei dati personali trattati; |
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d) |
le misure di sicurezza e i meccanismi atti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità alle disposizioni adottate in base alla presente direttiva, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e di altri soggetti coinvolti. |
|
e) |
un'indicazione generale dei termini entro cui vanno cancellate le varie categorie di dati; |
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f) |
se del caso, un'indicazione dei trasferimenti di dati previsti verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all’articolo 36, paragrafo 2, la documentazione delle idonee garanzie; |
4. Se il responsabile o l'incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest’ultimo partecipa alla procedura di valutazione d’impatto.
5. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento consulti il pubblico in merito al trattamento previsto, lasciando impregiudicata la tutela del pubblico interesse o la sicurezza del trattamento.
6. Fatta salva la tutela del pubblico interesse o la sicurezza del trattamento, la valutazione sarà resa facilmente accessibile al pubblico.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta del parere del comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici ex paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione ex paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. [Em. 88]
Articolo 26
Consultazione preventiva dell'autorità di controllo
1. Gli Stati membri provvedono affinché , onde garantire che il trattamento previsto sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento consulti l'autorità di controllo prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se qualora :
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a) |
si tratta delle categorie particolari di la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 8 25 bis indichi che le operazioni di trattamento, per la loro natura, il loro oggetto e/o le loro finalità, possono presentare un alto grado di rischi specifici, oppure ; |
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b) |
il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporta per altri versi l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva su determinate operazioni di trattamento che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali degli interessati . |
1 bis. Nel caso in cui in base alle sue prerogative l'autorità di controllo stabilisca che il trattamento previsto non è conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, essa vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.
2. Gli Stati membri possono disporre dispongono che , dopo aver consultato il comitato europeo per la protezione dei dati, l'autorità di controllo stabilisca un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1, lettera b) .
2 bis. Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento trasmetta all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 25 bis e, se richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.
2 ter. Se ritiene che il trattamento previsto non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o che i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.
2 quater. Quando predispongono un atto legislativo da sottoporre ai parlamenti nazionali o una misura basata su tale atto in cui venga definita la natura del trattamento, gli Stati membri possono consultare l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto alla presente direttiva e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati. [Em. 89]
SEZIONE 2
SICUREZZA DEI DATI
Articolo 27
Sicurezza del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettano in atto idonee misure e procedure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.
2. Ciascuno Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, previa valutazione dei rischi, metta in atto misure volte a:
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a) |
vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali (controllo dell'accesso alle attrezzature); |
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b) |
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati); |
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c) |
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione); |
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d) |
impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente); |
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e) |
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati); |
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f) |
garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione); |
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g) |
garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione); |
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h) |
impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); |
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i) |
garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero); |
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j) |
garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità).; |
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j bis) |
assicurare che, in caso di trattamento di dati personali sensibili ex articolo 8, siano poste in essere misure di sicurezza aggiuntive per garantire la consapevolezza situazionale dei rischi e la capacità di adottare, praticamente in tempo reale, interventi di prevenzione, correzione e attenuazione contro vulnerabilità o incidenti che potrebbero costituire un rischio per i dati. |
2 bis. Gli Stati membri dispongono che siano nominati responsabili del trattamento solo organismi in grado di garantire il rispetto delle necessarie misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 nonché la conformità alle istruzioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente controlla l'operato dell'incaricato del trattamento sotto tali aspetti.
3. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare gli standard di cifratura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. [Em. 90]
Articolo 28
Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non proceda alla notificazione entro 24 ore . In caso di ritardo , il responsabile del trattamento trasmette, su richiesta, all'autorità di controllo una giustificazione motivata.
2. L'incaricato del trattamento allerta e informa senza ritardo il responsabile del trattamento immediatamente dopo aver accertato la violazione.
3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
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a) |
descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione; |
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b) |
indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 30 o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; |
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c) |
elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali; |
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d) |
descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali; |
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e) |
descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e mitigarne gli effetti . |
Qualora non sia possibile fornire tutte le informazioni senza ritardi, il responsabile del trattamento può completare la notificazione in una fase successiva.
4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento documenti la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve essere sufficiente per consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
4 bis. L'autorità di controllo tiene un registro pubblico dei tipi di violazioni ufficialmente comunicate.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare , previa richiesta del parere del comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.
6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. [Em. 91]
Articolo 29
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
1. Gli Stati membri dispongono che quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali, di attentare alla vita privata , ai diritti o agli interessi legittimi dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 28, comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 è completa e utilizza un linguaggio semplice e chiaro. Essa descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere b), c) e d) come pure le informazioni concernenti i diritti dell'interessato, incluso il ricorso .
3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
3 bis. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a provvedervi.
4. La comunicazione all'interessato può essere ritardata, limitata od omessa per i motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. [Em. 92]
SEZIONE 3
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 30
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designi un responsabile della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all’articolo 32. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.
2 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicuri che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.
2 ter. Il responsabile della protezione dei dati viene nominato per un mandato di almeno quattro anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il mandato può essere destituito dalla carica solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
2 quater. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali.
3. Il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità competente.
3 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunichi il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico. [Em. 93]
Articolo 31
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicuri che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati disponga dei mezzi per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 32 in modo efficace ed indipendente e non riceva istruzione alcuna per quanto riguarda l'esercizio della carica.
2 bis. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature, formazione professionale continua e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 32, oltre che per mantenerne le competenze professionali. [Em. 94]
Articolo 32
Compiti del responsabile della protezione dei dati
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisca al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:
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a) |
sensibilizzare, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva , in particolare riguardo alle misure tecniche e organizzative e alle procedure, e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute; |
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b) |
sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi; |
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c) |
sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva; |
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d) |
garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 23; |
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e) |
controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 28 e 29; |
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f) |
controllare che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati sia richiesta dal responsabile o dall'incaricato del trattamento e che sia presentata domanda di consultazione preventiva all'autorità di controllo nei casi previsti dall'articolo 26 , paragrafo 1 ; |
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g) |
controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta; |
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h) |
fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa. [Em. 95] |
CAPO V
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Articolo 33
Principi generali per il trasferimento
Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento, a cura di un'autorità competente, di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, soltanto se:
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a) |
il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; e |
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a bis) |
i dati sono trasferiti al responsabile del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia una pubblica autorità competente ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1; e |
|
a ter) |
il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano le condizioni indicate nel presente capo, compreso il trasferimento successivo di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale; e |
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b) |
il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano le condizioni indicate nel altre disposizioni adottate ai sensi della presente capo. direttiva; e |
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b bis) |
il livello di protezione dei dati personali degli interessati garantito nell'Unione dalla presente direttiva non è compromesso; e |
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b ter) |
la Commissione ha deciso, a norma delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello adeguato di protezione; oppure |
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b quater) |
sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante come indicato all'articolo 35. |
Gli Stati membri dispongono che i trasferimenti successivi di cui al primo paragrafo del presente articolo siano ammessi se, in aggiunta alle condizioni indicate in detto paragrafo:
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a) |
il trasferimento successivo è necessario per la stessa finalità specifica del trasferimento originale; e |
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b) |
l'autorità competente che ha eseguito il trasferimento originale autorizza il trasferimento successivo. [Em. 96] |
Articolo 34
Trasferimento previa decisione di adeguatezza
1. Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) …./2012 o al paragrafo 3 del presente articolo, che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni particolari .
2. In mancanza di decisione adottata conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) …./2012, la Commissione valuta Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione prendendo la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:
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a) |
lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, l'attuazione di tale legislazione e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, i precedenti giurisprudenziali nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento; |
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b) |
l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire con sufficienti poteri sanzionatori il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri; e |
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c) |
gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione , in particolare eventuali convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti concernenti la protezione dei dati personali . |
3. La Commissione può Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta del parere del comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.
4. L'atto di esecuzione delegato specifica il proprio campo di applicazione geografico e settoriale e, se del caso, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4 bis. La Commissione controlla, su base continuativa, gli sviluppi che potrebbero incidere sull'attuazione degli elementi elencati al paragrafo 2 nei paesi terzi e organizzazioni internazionali in relazione ai quali è stato adottato un atto delegato ai sensi del paragrafo 3.
5. La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all'articolo 57, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri provvedono affinché quando la Commissione decide, ai sensi del paragrafo 5, che è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, tale decisione faccia salvi i trasferimenti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, o dell'articolo 36. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.
7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.
8. La Commissione sorveglia l'applicazione degli atti di esecuzione delegati di cui ai paragrafi 3 e 5. [Em. 97]
Articolo 35
Trasferimento in presenza di garanzie adeguate
1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati membri dispongono che il trasferimento di dati personali a ovvero decide che un destinatario in un paese terzo , una sua regione o presso un'organizzazione internazionale possa aver luogo se: , non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo, una sua regione o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.
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a) |
sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, oppure |
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b) |
il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. |
2. La decisione di trasferimento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è presa da personale debitamente autorizzato. Il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell' deve essere preventivamente autorizzato dall' autorità di controllo. [Em. 98]
Articolo 36
Deroghe
1. Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, la Commissione decide che non sussiste un adeguato livello di protezione, il trasferimento di dati personali verso il paese terzo interessato o verso l'organizzazione internazionale in questione non ha luogo se nel caso specifico i legittimi interessi delle persone interessate al non trasferimento dei dati prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.
2. In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:
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a) |
il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure |
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b) |
il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure |
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c) |
il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure |
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d) |
il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure |
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e) |
il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale. |
2 bis. Il trattamento che si basa sull'articolo 2 deve avere una base giuridica nel diritto dell'Unione, o nel diritto dello Stato membro a cui è soggetto il responsabile del trattamento; la normativa in questione deve soddisfare un interesse pubblico o l'esigenza di protezione dei diritti e delle libertà di terzi, rispettare nella sostanza il diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionata al legittimo obiettivo perseguito.
2 ter. Tutti i trasferimenti di dati disposti mediante deroghe devono essere adeguatamente motivati e limitati allo stretto necessario. Non sono ammessi trasferimenti ingenti e frequenti di dati.
2 quater. La decisione di trasferimento ai sensi del paragrafo 2 è presa da personale debitamente autorizzato. Il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo con l'indicazione della data e ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità ricevente, della motivazione del trasferimento, e dei dati trasferiti. [Em. 99]
Articolo 37
Condizioni specifiche per il trasferimento di dati personali
Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento informi il destinatario dei dati personali di ogni limitazione di trattamento e prenda tutte le misure ragionevoli per garantirne il rispetto. Il responsabile del trattamento comunica altresì al destinatario dei dati personali ogni aggiornamento, rettifica o cancellazione dei dati e il destinatario provvede, a sua volta, alla medesima comunicazione in caso di trasferimento successivo. [Em. 100]
Articolo 38
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e gli Stati membri adottano misure appropriate per:
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a) |
sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare garantire l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; [Em. 101] |
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b) |
prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni |