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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2017/C 377/01 |
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2017/C 377/02 |
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2017/C 377/03 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 377/04 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8643 — Legend Holdings Corporation/Banque Internationale à Luxembourg) ( 1 ) |
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2017/C 377/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7764 — EDF/Areva reactor business) ( 1 ) |
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2017/C 377/06 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8452 — Suez/GE Water & Process Technologies) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 377/07 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2017/C 377/08 |
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2017/C 377/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2017
concernente il piano di smaltimento di residui radioattivi provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-N di Neckarwesthei, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2017/C 377/01)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 10 maggio 2017, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali del piano di smaltimento di residui radioattivi (2) provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-N di Neckarwesthei.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di 69 km; |
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2. |
in condizioni operative normali del deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-N di Neckarwesthei, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3); |
|
3. |
in condizioni operative normali, il deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-N di Neckarwesthei non scarica nell’ambiente effluenti liquidi radioattivi; |
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4. |
i residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania; |
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5. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-N di Neckarwesthei, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di residui radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/3 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2017
concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-P di Philippsburg, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2017/C 377/02)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 10 maggio 2017, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali del piano di smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-P di Philippsburg.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di 35 km; |
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2. |
in condizioni operative normali del deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-P di Philippsburg, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3); |
|
3. |
in condizioni operative normali, il deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-P di Philippsburg non scarica nell’ambiente effluenti liquidi radioattivi; |
|
4. |
i rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania; |
|
5. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito per lo stoccaggio di residui radioattivi SAL-P di Philippsburg, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/4 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2017
concernente il piano di smaltimento di residui radioattivi provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2017/C 377/03)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 27 aprile 2017, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali del piano di smaltimento di residui radioattivi (2) provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
|
1. |
la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di 35 km; |
|
2. |
in condizioni operative normali dell’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3); |
|
3. |
i residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania; |
|
4. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di residui radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/5 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8643 — Legend Holdings Corporation/Banque Internationale à Luxembourg)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/04)
Il 31 ottobre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8643. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7764 — EDF/Areva reactor business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/05)
Il 29 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M7764. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8452 — Suez/GE Water & Process Technologies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/06)
Il 19 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 novembre 2017
(2017/C 377/07)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1590 |
|
JPY |
yen giapponesi |
131,54 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4434 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88405 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,7288 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1581 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4730 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,560 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
311,85 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2341 |
|
RON |
leu rumeni |
4,6280 |
|
TRY |
lire turche |
4,5050 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5094 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4753 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0363 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6724 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5786 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 290,33 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,4417 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6838 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5390 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 667,36 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8960 |
|
PHP |
peso filippino |
59,388 |
|
RUB |
rublo russo |
68,7166 |
|
THB |
baht thailandese |
38,374 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,7662 |
|
MXN |
peso messicano |
22,1015 |
|
INR |
rupia indiana |
75,3205 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/8 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2017/C 377/08)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
|
Data di adozione della decisione |
: |
25 luglio 2017 |
|
Numero dell’aiuto |
: |
80833 |
|
Numero della decisione |
: |
145/17/COL |
|
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|
Regione |
: |
Akershus |
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Regime di aiuti al funzionamento a favore di stazioni di rifornimento per l’idrogeno nella contea di Akershus |
|
Base giuridica |
: |
Strategia «idrogeno» del Consiglio della contea per il 2014-2025, adottata il 17 marzo 2014, piano d’azione 2015-2016 per Akershus e orientamenti per il regime adottati dal Consiglio della contea. |
|
Tipo di misura |
: |
Regime |
|
Obiettivo |
: |
Protezione dell’ambiente |
|
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzioni dirette |
|
Dotazione di bilancio |
: |
5 milioni di NOK all’anno |
|
Durata |
: |
5 anni |
|
Settore economico |
: |
Servizi al dettaglio |
|
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
Consiglio della contea di Akershus |
|
Altre informazioni |
: |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/9 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2017/C 377/09)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
|
Data di adozione della decisione |
: |
8 agosto 2017 |
|||||||||
|
Numero dell’aiuto |
: |
80872 |
|||||||||
|
Numero della decisione |
: |
146/17/COL |
|||||||||
|
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
|||||||||
|
Regione |
: |
Contea di Hordaland |
|||||||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Prosecuzione del finanziamento del Centro sperimentale di cattura di CO2 di Mongstad |
|||||||||
|
Base giuridica |
: |
Legge di bilancio per il 2017(Meld. St. 1 (2016-2017), Innst. 2 S (2016-2017) |
|||||||||
|
Tipo di misura |
: |
Aiuto individuale |
|||||||||
|
Obiettivo |
: |
Protezione dell’ambiente |
|||||||||
|
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione, altro |
|||||||||
|
Dotazione di bilancio |
: |
652 milioni di NOK |
|||||||||
|
Intensità |
: |
81 % |
|||||||||
|
Durata |
: |
2017-2020 |
|||||||||
|
Settori economici |
: |
Fornitura di energia elettrica, gas e acqua |
|||||||||
|
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
|||||||||
|
Altre informazioni |
: |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/10 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
(2017/C 377/10)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:
|
|
EPSO/AST-SC/06/17 — SEGRETARI/COMMESSI (SC 1 E SC 2) |
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 377 A del 9 novembre 2017.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/11 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
(2017/C 377/11)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 30 giugno 2017 dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l.) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di radiatori in alluminio.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame consiste in radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificati con i codici CN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.
Le informazioni a disposizione della Commissione contengono un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.
Il margine di dumping così calcolato è significativo per il paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e tenuto conto che il mercato dell’Unione continua a essere attraente in termini di volume e di prezzi.
Il richiedente sostiene che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è di norma determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato, oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l’Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo a economia di mercato.
Nell’inchiesta precedente i prezzi praticati nell’Unione sono stati utilizzati per stabilire il valore normale per la Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione ha scelto in via provvisoria la Russia come paese terzo a economia di mercato adeguato. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato possono avere sede in Turchia, Taiwan, Malaysia, Iran, Argentina e Ucraina.
Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente prodotto e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese terzo a economia di mercato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (5) (6)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che possono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata.
Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIÊ |
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Indirizzi di posta elettronica: |
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TRADE-R676-ALUMINIUM-RADIATORS-DUMPING@ec.europa.eu |
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TRADE-R676-ALUMINIUM-RADIATORS-INJURY@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU C 48 del 15.2.2017, pag. 10.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) GU L 310 del 9.11.2012, pag. 1.
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/22 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/12)
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1. |
In data 27 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
COSCO SHIPPING acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di OOIL. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — COSCO SHIPPING: fornisce un’ampia gamma di servizi per il trasporto in container e servizi di terminal attraverso diverse filiali, — OOIL: opera nel settore del trasporto in container sotto la denominazione commerciale di OOCL, nonché nei settori dei servizi logistici e dei servizi di terminal. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/23 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8683 — Apollo Capital Management L.P./Intertoys Holding B.V.)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/13)
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1. |
In data 25 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Alcuni fondi di investimento gestiti da controllate di Apollo Management, L.P. acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Intertoys Holding B.V. (il «gruppo Intertoys»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Apollo: investimenti, mediante fondi di investimento gestiti dal gruppo, in imprese e in titoli di debito emessi da imprese che operano su scala mondiale in diversi settori quali, ad esempio, i prodotti chimici, le navi da crociera, gli ospedali, la sicurezza, i servizi finanziari e gli imballaggi di vetro. — Gruppo Intertoys: vendita al dettaglio di un'ampia gamma di giocattoli tradizionale e di una selezione di articoli e regali multimedia recenti in negozi fisici e siti web nei Paesi Bassi, in Germania, Lussemburgo e Belgio. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8683 — Apollo Capital Management L.P./Intertoys Holding B.V. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/24 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8618 — OMV/VERBUND/SMATRICS/E-Mobility Provider)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/14)
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1. |
In data 26 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
OMV e VERBUND acquisiscono indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di SMATRICS GmbH & Co KG e E-Mobility Provider Austria GmbH. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — OMV Aktiengesellschaft: prospezione e produzione di petrolio e gas, trasformazione e commercializzazione di prodotti petroliferi (compresi i prodotti petrolchimici), importazione e distribuzione di gas naturale, — VERBUND AG: impresa fornitrice di energia elettrica, generazione e trasmissione di energia elettrica nonché scambi di energia elettrica, — SMATRICS GmbH & Co KG ed E-Mobility Provider Austria GmbH: servizi per il funzionamento di veicoli elettrici, ivi compresa la messa a disposizione di infrastrutture di ricarica, di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di servizi d’informazione. SMATRICS offre agli utenti commerciali e privati di veicoli elettrici un pacchetto di servizi di elettromobilità. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione con indicazione del seguente riferimento: M.8618 — OMV/VERBUND/SMATRICS/E-Mobility Provider Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8662 — Total/Mærsk Olie og Gas)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/15)
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1. |
In data 25 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Total SA acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Mærsk Olie og Gas A/S. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8662 — Total/Mærsk Olie og Gas Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/26 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8687 — Prisko/OKD Nástupnická)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 377/16)
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1. |
In data 30 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Prisko acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di OKD. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8687 — Prisko/OKD Nástupnická Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/27 |
Avviso all’attenzione dell’armatore proprietario della nave LYNN S, designata dall’elenco di cui all’articolo 1, lettera h), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014). L’inserimento nell’elenco è stato prorogato fino al 18 gennaio 2018 e la voce è stata modificata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2006 della Commissione
(2017/C 377/17)
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1. |
La decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1) chiede agli Stati membri di ordinare alle navi riportate nell’elenco di cui all’allegato V della decisione medesima di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia e di negare a tali navi l’ingresso nei loro porti; vieta inoltre la prestazione di determinati servizi e l’effettuazione di talune operazioni finanziarie in collegamento a tali esportazioni di petrolio. |
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2. |
Il 20 ottobre 2017 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell’elenco relativa alla nave LYNN S, soggetta a misure restrittive. Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione di prorogare l’inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting |
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3. |
Per dare esecuzione al nuovo elenco, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2006 della Commissione (2), che modifica di conseguenza l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3). L’armatore proprietario della nave LYNN S può presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di prorogare l’inserimento nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:
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4. |
Si segnala inoltre all’armatore proprietario della nave LYNN S che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2006 della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(1) GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 290 del 9.11.2017, pag. 17.
(3) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.