ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 374

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
6 novembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 374/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 374/02

Causa C-413/14 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017 — Intel Corp./Commissione europea, Association for Competitive Technology Inc., Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Impugnazione — Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Sconti fedeltà — Competenza della Commissione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 19)

2

2017/C 374/03

Causa C-331/15 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 settembre 2017 — Repubblica francese/Carl Schlyter, Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia (Impugnazione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività d’indagine — Direttiva 98/34/CE — Articoli 8 e 9 — Parere circostanziato della Commissione europea relativo a un progetto di regola tecnica — Diniego di accesso)

2

2017/C 374/04

Causa C-465/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Direttiva 2003/96/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) — Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica — Nozione)

3

2017/C 374/05

Cause riunite C-643/15 e C-647/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017 — Repubblica slovacca (C-643/15) e Ungheria (C-647/15)/Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2015/1601 — Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana — Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri — Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri — Quote di ricollocazione — Articolo 78, paragrafo 3, TFUE — Base giuridica — Presupposti di applicazione — Nozione di atto legislativo — Articolo 289, paragrafo 3, TFUE — Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo — Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE — Forme sostanziali — Modificazione della proposta della Commissione europea — Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea — Articolo 293 TFUE — Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)

4

2017/C 374/06

Causa C-6/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Ritenuta alla fonte — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 1, paragrafo 2 — Articolo 5, paragrafo 1 — Esenzione — Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi — Presunzione — Frode, evasione e abusi fiscali)

5

2017/C 374/07

Causa C-174/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — H./Land Berlin (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE — Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale — Clausola 5, punti 1 e 2 — Ritorno dal congedo parentale — Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo — Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione — Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive — Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale — Incompatibilità — Conseguenze)

5

2017/C 374/08

Causa C-247/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Heike Schottelius/Falk Seifert (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Nozione di contratto di vendita — Inapplicabilità di tale direttiva — Incompetenza della Corte)

6

2017/C 374/09

Causa C-248/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 — Ambito di applicazione — Nozione di concentrazione — Modifica della natura del controllo di un’impresa esistente, che da esclusivo diventa congiunto — Costituzione d’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma)

7

2017/C 374/10

Causa C-506/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — José Joaquim Neto de Sousa/Estado português (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Direttiva 84/5/CEE — Direttiva 90/232/CEE — Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge, passeggero del veicolo — Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro)

7

2017/C 374/11

Causa C-559/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV (Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Volo effettuato su diverse tratte — Nozione di distanza da considerare)

8

2017/C 374/12

Causa C-270/17 PPU: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Tadas Tupikas (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Procedure di consegna tra Stati membri — Condizioni di esecuzione — Motivi di non esecuzione facoltativa — Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI — Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà — Nozione di processo terminato con la decisione — Interessato comparso personalmente nel primo grado di giudizio — Procedimento in grado d’appello comportante un nuovo esame del caso nel merito — Mandato d’arresto che non fornisce informazioni atte a verificare se i diritti della difesa della persona condannata siano stati rispettati durante il procedimento d’appello)

9

2017/C 374/13

Causa C-271/17 PPU: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Sławomir Andrzej Zdziaszek (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Procedure di consegna tra Stati membri — Condizioni di esecuzione — Motivi di non esecuzione facoltativa — Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI — Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà — Nozione di processo terminato con la decisione — Procedimento che modifica pene inflitte in precedenza — Decisione che dispone una pena cumulativa — Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente — Condannato che non è comparso personalmente al processo nell’ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d’appello — Persona patrocinata da un difensore nel corso del procedimento di appello — Mandato d’arresto che non fornisce informazioni a tale riguardo — Conseguenze per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione)

10

2017/C 374/14

Causa C-473/15: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz — Austria) — Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo in cui rischi di essere sottoposto a pena di morte — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 18 e 21 TFUE — Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Protezione contro l’estradizione)

11

2017/C 374/15

Causa C-87/17 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 5 luglio 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Corte di giustizia dell'Unione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Ricorso per risarcimento danni — Asserita non conformità con il diritto dell’Unione della normativa austriaca in materia di contributi per i giochi d’azzardo — Mancata proposizione, da parte dei giudizi nazionali, di una questione pregiudiziale alla Corte — Incompetenza manifesta del giudice dell’Unione)

11

2017/C 374/16

Cause riunite C-177/17 e C-178/17: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Demarchi Gino S.a.s. (C-177/17), Graziano Garavaldi (C-178/17)/Ministero della Giustizia (Rinvio pregiudiziale — Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Collegamento sufficiente — Insussistenza — Incompetenza della Corte)

12

2017/C 374/17

Causa C-187/17: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Vukovaru — Croazia) — Rafaela Alandžak, Ljubica Alandžak, Rafo Alandžak/EUROHERC osiguranje — dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja (Rinvio pregiudiziale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Insussistenza di sufficienti precisazioni — Irricevibilità manifesta — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte)

12

2017/C 374/18

Causa C-440/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern

13

2017/C 374/19

Causa C-454/17 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2017 da Vincent Piessevaux avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 maggio 2017, causa T-519/16, Vincent Piessevaux/Consiglio dell'Unione europea

14

2017/C 374/20

Causa C-471/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 agosto 2017 — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

15

2017/C 374/21

Causa C-484/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 10 agosto 2017 — K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

15

2017/C 374/22

Causa C-486/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Italia) il 10 agosto 2017 — Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB)

16

2017/C 374/23

Causa C-487/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico di Alfonso Verlezza e a.

16

2017/C 374/24

Causa C-488/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico di Carmelina Scaglione

17

2017/C 374/25

Causa C-489/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico della MAD Srl

18

2017/C 374/26

Causa C-494/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 14 agosto 2017 — Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

18

2017/C 374/27

Causa C-509/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 21 agosto 2017 — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

19

2017/C 374/28

Causa C-510/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 22 agosto 2017 — Procedimento penale a carico di ML

19

2017/C 374/29

Causa C-528/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 4 settembre 2017 — Milan Božičevič Ježovnik/Republika Slovenija

20

2017/C 374/30

Causa C-530/17 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2017 da Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 luglio 2017, causa T-215/15, M. Y. Azarov/Consiglio dell’Unione europea

21

2017/C 374/31

Causa C-539/17 P: Impugnazione proposta il 13 settembre 2017 dalla Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2017, causa T-65/15, Talanton AE/Commissione europea

22

2017/C 374/32

Causa C-543/17: Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio

23

2017/C 374/33

Causa C-663/15: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 14 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol

23

2017/C 374/34

Causa C-275/16: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 14 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’intervento di: Poste Italiane SpA

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2017/C 374/35

Causa C-475/16: Ordinanza del presidente della Corte del 17 agosto 2017 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis — Grecia) — Procedimento penale a carico di K.

24

2017/C 374/36

Causa C-255/17: Ordinanza del presidente della Corte del 28 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Bernhard Schloesser, Petra Noll/Société Air France SA

24

 

Tribunale

2017/C 374/37

Causa T-564/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Quimitécnica.com e de Mello/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Ammenda inflitta in solido in esito a una procedura di transazione — Pagamento rateizzato — Decisione che impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating AA di lungo termine — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Proporzionalità)

25

2017/C 374/38

Causa T-350/13: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Jordi Nogues/EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BADTORO — Marchi dell’Unione europea denominativi e nazionale figurativo anteriori TORO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2017/C 374/39

Causa T-214/15: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Novartis/EUIPO — Meda (Zymara) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Zymara — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FEMARA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

26

2017/C 374/40

Causa T-238/15: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Novartis/EUIPO — Meda (Zimara) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Zimara — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FEMARA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di deliberare sull’intero ricorso — Articolo 64, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009]

27

2017/C 374/41

Causa T-386/15: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Jordi Nogues/EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BADTORO — Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori TORO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Sospensione del procedimento amministrativo — Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95]

28

2017/C 374/42

Causa T-586/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret/EUIPO — NBC Fourth Realty (NaraMaxx) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NaraMaxx — Marchio nazionale denominativo anteriore MAXX — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

28

2017/C 374/43

Causa T-609/15: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Repsol YPF/EUIPO — Basic (BASIC) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC — Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG — Impedimento relativo alla registrazione — Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2017/C 374/44

Causa T-682/15 P: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Wanègue/Comitato delle Regioni (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Condizioni di lavoro — Ore supplementari — Autista di grado AST 6 — Soppressione del diritto all’indennità forfettaria per ore supplementari — Parità delle armi — Obbligo di motivazione — Errori di diritto — Snaturamento dei fatti)

30

2017/C 374/45

Causa T-83/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WIDIBA — Marchio nazionale denominativo anteriore DiBa — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Richiesta di restitutio in integrum — Dovere di diligenza]

30

2017/C 374/46

Causa T-84/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (widiba) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo widiba — Marchio nazionale denominativo anteriore DiBa — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Richiesta di restitutio in integrum — Dovere di diligenza]

31

2017/C 374/47

Causa T-87/16: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Eurofast/Commissione (Contributo finanziario — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Convenzione ASSET — Decisione, a seguito di un audit finanziario, di recuperare mediante compensazione determinate somme versate — Ricorso di annullamento — Legittimo affidamento — Clausola compromissoria — Termine per trasmettere la relazione di audit — Principio del contraddittorio — Ammissibilità dei costi — Responsabilità contrattuale)

31

2017/C 374/48

Causa T-261/16: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Portogallo/Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori — Regolamenti (CE) nn. 73/2009 e 1122/2009 — Regime delle quote latte — Regolamenti (CE) nn. 1788/2003 e 595/2004 — Sostituzione dei controlli in loco delle aziende agricole con controlli amministrativi]

32

2017/C 374/49

Causa T-454/16: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo Arrigoni Valtaleggio — Marchio nazionale figurativo anteriore ARRIGONI — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009]

33

2017/C 374/50

Causa T-501/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — D’Agostino/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Articolo 3 bis del RAA — Mancato rinnovo del contratto — Articoli 12 bis e 24 dello Statuto — Dovere di sollecitudine — Interesse del servizio)

33

2017/C 374/51

Causa T-620/16: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Idealogistic — Marchio nazionale denominativo anteriore idéa logistique — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

34

2017/C 374/52

Causa T-789/16: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo INVOICE AUCTION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

35

2017/C 374/53

Causa T-510/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Del Valle Ruiz e altri/Commissione e CRU

35

2017/C 374/54

Causa T-514/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Garriga Sadurní e Martí Fonts/CRU

36

2017/C 374/55

Causa T-515/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Sánchez Valverde e Hijos/CRU

37

2017/C 374/56

Causa T-518/17: Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Olarreaga Marques e Saralegui Reyzabal/CRU

37

2017/C 374/57

Causa T-523/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU

38

2017/C 374/58

Causa T-563/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Gayalex Proyectos /CRU

39

2017/C 374/59

Causa T-566/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Molina García/CRU

39

2017/C 374/60

Causa T-573/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Inversiones Flandes e a./CRU

40

2017/C 374/61

Causa T-581/17: Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — Asics/EUIPO — Van Lieshout textile Agenturen (raffigurazione di quattro linee incrociate)

40

2017/C 374/62

Causa T-582/17: Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — Boshab e a./Consiglio

41

2017/C 374/63

Causa T-584/17: Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

42

2017/C 374/64

Causa T-592/17: Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Serra Noguera e a./CRU

42

2017/C 374/65

Causa T-601/17: Ricorso proposto il 31 agosto 2017 — Rubik’s Brand/EUIPO — Simba Toys (Forma di un cubo)

43

2017/C 374/66

Causa T-605/17: Ricorso proposto il 1o settembre 2017 — CX/Commissione

44

2017/C 374/67

Causa T-611/17: Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Forma di una suola di scarpa)

45

2017/C 374/68

Causa T-614/17: Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — Bonnafous/EACEA

45

2017/C 374/69

Causa T-621/17: Ricorso proposto il 14 settembre 2017 — Taminco e Arysta LifeScience Great Britain/EFSA

46

2017/C 374/70

Causa T-625/17: Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Vallina Fonseca/CRU

47

2017/C 374/71

Causa T-628/17: Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Aeris Invest/Commissione e CRU

48

2017/C 374/72

Causa T-630/17: Ricorso proposto il 19 settembre 2017 — Top Cable/Commissione e CRU

48

2017/C 374/73

Causa T-644/17: Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — DNV GL/EUIPO (Sustainablel)

49

2017/C 374/74

Causa T-650/17: Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Jinan Meide Casting/Commissione

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2017/C 374/01)

Ultima pubblicazione

GU C 369 del 30.10.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 357 del 23.10.2017

GU C 347 del 16.10.2017

GU C 338 del 9.10.2017

GU C 330 del 2.10.2017

GU C 318 del 25.9.2017

GU C 309 del 18.9.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017 — Intel Corp./Commissione europea, Association for Competitive Technology Inc., Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

(Causa C-413/14 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Sconti fedeltà - Competenza della Commissione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 19))

(2017/C 374/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corp. (rappresentanti: D. Beard QC, A. Parr e R. Mackenzie, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Di Bucci, M. Kellerbauer e N. Khan, agenti), Association for Competitive Technology Inc. (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato), Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 giugno 2014, Intel/Commissione (T-286/09, EU:T:2014:547), è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 295 del 10.11.2014.


6.11.2017   

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C 374/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 settembre 2017 — Repubblica francese/Carl Schlyter, Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

(Causa C-331/15 P) (1)

((Impugnazione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - Eccezioni al diritto di accesso ai documenti - Tutela degli obiettivi delle attività d’indagine - Direttiva 98/34/CE - Articoli 8 e 9 - Parere circostanziato della Commissione europea relativo a un progetto di regola tecnica - Diniego di accesso))

(2017/C 374/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, G. de Bergues, B. Fodda e F. Fize, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil e D. Hadroušek, agenti)

Altre parti nel procedimento: Carl Schlyter (rappresentanti: S. Schubert, Rechtsanwalt, e O. W. Brouwer, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, A. Tokár e F. Clotuche-Duvieusart, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, N. Otte Widgren, U. Persson, A. Falk, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica francese, il sig. Carl Schlyter e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

3)

La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.

4)

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


6.11.2017   

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C 374/3


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-465/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica - Nozione))

(2017/C 374/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l’aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


6.11.2017   

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C 374/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017 — Repubblica slovacca (C-643/15) e Ungheria (C-647/15)/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-643/15 e C-647/15) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2015/1601 - Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana - Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri - Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri - Quote di ricollocazione - Articolo 78, paragrafo 3, TFUE - Base giuridica - Presupposti di applicazione - Nozione di «atto legislativo» - Articolo 289, paragrafo 3, TFUE - Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo - Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE - Forme sostanziali - Modificazione della proposta della Commissione europea - Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea - Articolo 293 TFUE - Principi di certezza del diritto e di proporzionalità))

(2017/C 374/05)

Lingua processuale: lo slovacco e l’ungherese

Parti

Ricorrenti: Repubblica slovacca (C-643/15) (rappresentante: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), Ungheria (C-647/15) (rappresentanti: Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Kamejsza, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő e Z. Kupčová, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J. Van Holm, M. Jacobs e C. Pochet, agenti), Repubblica federale di Germania [rappresentanti: T. Henze, R. Kanitz e J. Möller (C-647/15), agenti], Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Michelogiannaki e A. Samoni-Rantou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, F.-X. Bréchot e Armoet, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato), Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux, C. Schiltz e D. Holderer, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti), Commissione europea [rappresentanti: M. Condou-Durande e K. Talabér-Ritz (C-647/15), J. Baquero Cruz, A. Tokár (C-643/15) e G. Wils, agenti]

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Repubblica slovacca e l’Ungheria sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, nonché la Commissione europea, sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


6.11.2017   

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C 374/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics

(Causa C-6/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Ritenuta alla fonte - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 5, paragrafo 1 - Esenzione - Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi - Presunzione - Frode, evasione e abusi fiscali))

(2017/C 374/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA

Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, da una parte, e l’articolo 49 TFUE, dall’altra, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione dell’agevolazione fiscale prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva — ossia l’esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi — alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


6.11.2017   

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C 374/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — H./Land Berlin

(Causa C-174/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2010/18/UE - Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale - Clausola 5, punti 1 e 2 - Ritorno dal congedo parentale - Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo - Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione - Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive - Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale - Incompatibilità - Conseguenze))

(2017/C 374/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: H.

Resistente: Land Berlin

Dispositivo

1)

La clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la promozione definitiva ad un posto di direzione nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego alla condizione che il candidato selezionato effettui con successo un periodo di prova preliminare di due anni su tale posto e per effetto della quale, in una situazione in cui il candidato medesimo sia stato, per tutto o parte del periodo di prova, in congedo parentale, ivi trovandosi ancora, il periodo di prova di cui trattasi si concluda ex lege al termine di tale periodo di due anni, senza possibilità di proroga, ove l’interessato sia conseguentemente reintegrato, al momento del rientro dal congedo parentale, nelle funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, occupate anteriormente alla sua ammissione al periodo di prova stesso. Il contrasto con tale clausola non può essere giustificato dall’obiettivo perseguito dal medesimo periodo di prova, consistente nel permettere la verifica dell’idoneità a ricoprire il posto di direzione.

2)

Spetta al giudice del rinvio, se necessario disapplicando la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, verificare, come imposto dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18, se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, per il Land interessato, in qualità di datore di lavoro, fosse oggettivamente impossibile consentire all’interessata di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso affermativo, garantire che a quest’ultima sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, senza che tale assegnazione di posto possa essere subordinata alla previa effettuazione di una nuova procedura di selezione. Spetta parimenti al giudice medesimo garantire che, al termine del congedo parentale, l’interessata possa proseguire, per lo stesso posto nel quale sia ritornata o che le sia stato assegnato ex novo, un periodo di prova a condizioni conformi ai requisiti dettati dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro riveduto.


(1)  GU C 232 del 27.6.2016.


6.11.2017   

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C 374/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Heike Schottelius/Falk Seifert

(Causa C-247/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 1999/44/CE - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Nozione di «contratto di vendita» - Inapplicabilità di tale direttiva - Incompetenza della Corte))

(2017/C 374/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Heike Schottelius

Resistente: Falk Seifert

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla questione presentata in via pregiudiziale dal Landgericht Hannover (Tribunale del Land, Hannover, Germania), con decisione del 22 aprile 2016.


(1)  GU C 279 del 1o.8.2016.


6.11.2017   

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C 374/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt

(Causa C-248/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Concentrazione tra imprese - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 - Ambito di applicazione - Nozione di «concentrazione» - Modifica della natura del controllo di un’impresa esistente, che da esclusivo diventa congiunto - Costituzione d’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma))

(2017/C 374/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Austria Asphalt GmbH & Co OG

Resistente: Bundeskartellanwalt

Dispositivo

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni»), deve essere interpretato nel senso che si ha una concentrazione in esito alla modifica della natura del controllo esercitato su un’impresa esistente, il quale da esclusivo diventa congiunto, soltanto a condizione che l’impresa comune risultante da tale operazione eserciti stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


6.11.2017   

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C 374/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — José Joaquim Neto de Sousa/Estado português

(Causa C-506/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Direttiva 84/5/CEE - Direttiva 90/232/CEE - Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge, passeggero del veicolo - Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro))

(2017/C 374/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: José Joaquim Neto de Sousa

Convenuto: Estado português

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso.


(1)  GU C 454 del 5.12.2016.


6.11.2017   

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C 374/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

(Causa C-559/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 7, paragrafo 1 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Volo effettuato su diverse tratte - Nozione di «distanza» da considerare))

(2017/C 374/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines SA/NV

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


6.11.2017   

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C 374/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Tadas Tupikas

(Causa C-270/17 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI - Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Nozione di «processo terminato con la decisione» - Interessato comparso personalmente nel primo grado di giudizio - Procedimento in grado d’appello comportante un nuovo esame del caso nel merito - Mandato d’arresto che non fornisce informazioni atte a verificare se i diritti della difesa della persona condannata siano stati rispettati durante il procedimento d’appello))

(2017/C 374/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Tadas Tupikas

Dispositivo

Qualora lo Stato membro di emissione abbia previsto una procedura penale che comporti diversi gradi di giudizio e che possa quindi dare luogo a decisioni giudiziarie in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata resa in contumacia, la nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda il solo grado di giudizio all’esito del quale è stata emessa la decisione che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell’interessato nonché sulla sua condanna ad una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito ad un nuovo esame del merito della causa tanto in fatto quanto in diritto.

Un procedimento d’appello come quello oggetto del procedimento principale è ricompreso, in via di principio, in detta nozione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertarsi che esso presenti le caratteristiche sopra enunciate


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Causa C-271/17 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI - Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Nozione di «processo terminato con la decisione» - Procedimento che modifica pene inflitte in precedenza - Decisione che dispone una pena cumulativa - Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente - Condannato che non è comparso personalmente al processo nell’ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d’appello - Persona patrocinata da un difensore nel corso del procedimento di appello - Mandato d’arresto che non fornisce informazioni a tale riguardo - Conseguenze per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione))

(2017/C 374/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

Sławomir Andrzej Zdziaszek

Dispositivo

1)

La nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello, ove quest’ultima, dopo un nuovo esame del merito della causa, abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, ma anche un procedimento successivo, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa in discussione nel caso di specie, in esito al quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l’entità della pena inizialmente inflitta, nei limiti in cui l’autorità che ha adottato quest’ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale.

2)

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al procedimento rilevante o, eventualmente, ai procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, come modificata, e in cui né le informazioni contenute nel modulo recante il modello di mandato d’arresto europeo, allegato alla suddetta decisione quadro, né quelle ottenute in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, come modificata, forniscano elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una delle situazioni contemplate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, come modificata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo.

Nondimeno, tale decisione quadro, come modificata, non impedisce a tale autorità di tenere conto di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui essa è investita per assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato nel corso del procedimento rilevante o dei procedimenti rilevanti.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


6.11.2017   

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C 374/11


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz — Austria) — Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr

(Causa C-473/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo in cui rischi di essere sottoposto a pena di morte - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 18 e 21 TFUE - Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Protezione contro l’estradizione))

(2017/C 374/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Linz

Parti

Ricorrente: Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR

Resistente: Eugen Adelsmayr

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che la domanda di estradizione di uno Stato terzo, riguardante un cittadino dell’Unione che, esercitando la propria libertà di circolazione, lasci il proprio Stato membro di origine al fine di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, dev’essere respinta da quest’ultimo, qualora tale cittadino corra un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


6.11.2017   

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C 374/11


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 5 luglio 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-87/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ricorso per risarcimento danni - Asserita non conformità con il diritto dell’Unione della normativa austriaca in materia di contributi per i giochi d’azzardo - Mancata proposizione, da parte dei giudizi nazionali, di una questione pregiudiziale alla Corte - Incompetenza manifesta del giudice dell’Unione))

(2017/C 374/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CBA Spielapparate und Restaurantbetriebs GmbH (rappresentante: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 227 del 21.8.2017.


6.11.2017   

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C 374/12


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Demarchi Gino S.a.s. (C-177/17), Graziano Garavaldi (C-178/17)/Ministero della Giustizia

(Cause riunite C-177/17 e C-178/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Collegamento sufficiente - Insussistenza - Incompetenza della Corte))

(2017/C 374/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti

Ricorrenti: Demarchi Gino S.a.s. (C-177/17), Graziano Garavaldi (C-178/17)

Convenuto: Ministero della Giustizia

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) con ordinanze dell’11 gennaio 2017.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


6.11.2017   

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C 374/12


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Vukovaru — Croazia) — Rafaela Alandžak, Ljubica Alandžak, Rafo Alandžak/EUROHERC osiguranje — dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja

(Causa C-187/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale - Insussistenza di sufficienti precisazioni - Irricevibilità manifesta - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte))

(2017/C 374/17)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski Sud u Vukovaru

Parti

Ricorrente: Rafaela Alandžak, Ljubica Alandžak, Rafo Alandžak

Convenuta: EUROHERC osiguranje — dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja

Dispositivo

La domanda di decisione pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Vukovaru (Tribunale municipale di Vukovar, Croazia), con decisione del 5 aprile 2017, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


6.11.2017   

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C 374/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-440/17)

(2017/C 374/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: GS

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

I)

Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili

qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell’esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e

1.

con riferimento ai ricavi medesimi, l’intervento della società straniera non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

2.

la società straniera non partecipi all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

laddove l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale venga invece riconosciuta alle società madri residenti, restando al riguardo irrilevanti tali presupposti.

II)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (1) debba essere interpretato nel senso che osti a che uno Stato membro adotti una disciplina che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell’esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e

1.

con riferimento ai ricavi medesimi, l’intervento della società straniera non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

2.

la società straniera non partecipi all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale.


(1)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU 2011, L 345, pag. 8; Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU 1990, L 225, pag. 6.


6.11.2017   

IT

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C 374/14


Impugnazione proposta il 27 luglio 2017 da Vincent Piessevaux avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 maggio 2017, causa T-519/16, Vincent Piessevaux/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-454/17 P)

(2017/C 374/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Piessevaux (rappresentante: L. Ponteville, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza emessa dal Tribunale il 17 maggio 2017 nella causa T-519/16;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale;

condannare la parte convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione del principio della parità di trattamento, dell’articolo 77 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di detto statuto. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità della Comunicazione al personale n. 113/11 dell’APN del Consiglio, che istituisce una deroga all’articolo 9, terzo comma, ultima frase della decisione del Consiglio, dell’11 ottobre 2011, recante adozione delle disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari, riguardanti il trasferimento dei diritti a pensione (le «DGE 2011») — deroga secondo cui le disposizioni generali di esecuzione adottate il 29 aprile 2004 (le «DGE 2004») continuerebbero ad essere applicate soltanto nei casi in cui l’APN abbia notificato una proposta di abbuono all’interessato e in cui quest’ultimo abbia fornito il proprio consenso anteriormente all’entrata in vigore delle DGE 2011. Infatti, la motivazione di tale rigetto, che compare ai punti da 68 a 71 della sentenza impugnata, è in contrasto con il principio della parità di trattamento, con l’articolo 77 dello statuto dei funzionari e con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di tale statuto.

Il secondo motivo di impugnazione verte sullo snaturamento della prima parte del terzo motivo di annullamento invocato dal ricorrente, sulla violazione della fede dovuta agli atti, sul difetto di motivazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, il Tribunale ha commesso errori di diritto:

Ai punti 73, 74, 80 e 81 della sentenza impugnata, snaturando la prima parte del terzo motivo di annullamento e violando la fede dovuta agli scritti del ricorrente, dichiarando a torto che il ricorrente aveva dedotto la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;

Ai punti da 73 a 100 della sentenza impugnata, omettendo, in violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte, di rispondere alla prima parte del terzo motivo di annullamento, basata sulla violazione del principio della parità di trattamento e non su quella del principio di tutela del legittimo affidamento;

Ai punti da 82 a 100 della sentenza impugnata — nell’ipotesi in cui si dovesse comunque ritenere che i punti da 82 a 100 o una parte di essi, oppure taluni elementi di essi, costituiscano una risposta fornita alla prima parte del terzo motivo di annullamento — respingendo l’eccezione di illegittimità dell’articolo 9, terzo comma, ultima frase, delle DGE 2011, invocata dal ricorrente e basata sulla violazione del principio della parità di trattamento.


6.11.2017   

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C 374/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 agosto 2017 — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-471/17)

(2017/C 374/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Questione pregiudiziale

Se le tagliatelle fritte (noodles fritti) rientrino tra le paste alimentari «secche» ai sensi della sottovoce 1902 3010 NC (1).


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; GU L 256, pag. 1.


6.11.2017   

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C 374/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 10 agosto 2017 — K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-484/17)

(2017/C 374/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: K

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, con rettifica in GU 2012, L 71), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale come quella oggetto de[l] procediment[o] principal[e], in forza della quale una domanda di titolo di soggiorno autonomo di uno straniero, che in virtù del ricongiungimento familiare soggiorna legalmente da più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro, può essere respinta a causa della mancata soddisfazione dei requisiti di integrazione imposti dal diritto nazionale.


6.11.2017   

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C 374/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Italia) il 10 agosto 2017 — Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB)

(Causa C-486/17)

(2017/C 374/22)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Parti nella causa principale

Ricorrente: Olympus Italia Srl

Resistente: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB)

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE (1), ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


6.11.2017   

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C 374/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico di Alfonso Verlezza e a.

(Causa C-487/17)

(2017/C 374/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE (1) ed il Regolamento UE n. 1357/2014 (2) vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;

2)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;

3)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;

4)

Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.


(1)  2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 365, pag. 89).


6.11.2017   

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C 374/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico di Carmelina Scaglione

(Causa C-488/17)

(2017/C 374/24)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parte nella causa principale

Carmelina Scaglione

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE (1) ed il Regolamento UE n. 1357/2014 (2) vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;

2)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;

3)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;

4)

Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.


(1)  2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 365, pag. 89).


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C 374/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 agosto 2017 — procedimento penale a carico della MAD Srl

(Causa C-489/17)

(2017/C 374/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parte nella causa principale

MAD Srl

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE (1) ed il Regolamento UE n. 1357/2014 (2) vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;

2)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;

3)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;

4)

Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.


(1)  2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 365, pag. 89).


6.11.2017   

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C 374/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 14 agosto 2017 — Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

(Causa C-494/17)

(2017/C 374/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Trento

Parti nella causa principale

Appellante: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR

Appellante incidentale: Fabio Rossato

Appellato: Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Questione pregiudiziale

Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (1) debba essere interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’art. 1 commi 95, 131 e 132 della L. n. 107 del 2015 dello Stato Italiano, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell’accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l’abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


6.11.2017   

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C 374/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 21 agosto 2017 — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(Causa C-509/17)

(2017/C 374/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Christa Plessers

Appellati: PREFACO NV, Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se il diritto di scelta del cessionario, previsto all’articolo 61, paragrafo 4 (attualmente divenuto articolo 61, paragrafo 3) della Belgische Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (legge belga del 31 gennaio 2009 sulla continuità delle imprese, in prosieguo: la «legge WCO»), di cui al capitolo 4 del titolo 4 di detta legge, dove è disciplinata «la riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario», nella misura in cui detta «riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario» sia utilizzata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, sia compatibile con la direttiva europea 2001/23/CE (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, segnatamente con i suoi articoli 3 e 5.


(1)  Direttiva del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU 2001, L 82, pag. 16).


6.11.2017   

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C 374/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 22 agosto 2017 — Procedimento penale a carico di ML

(Causa C-510/17)

(2017/C 374/28)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava II

Imputato nel procedimento principale

ML

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme all’articolo 4 della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (in prosieguo: la «direttiva 2012/13/UE»), all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE, al diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai diritti della difesa di cui all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta nonché al diritto ad un equo processo di cui all’articolo 47 della Carta la circostanza che le autorità nazionali non comunichino in forma scritta alla persona arrestata, durante il periodo di detenzione, tutte (ovvero completamente) le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (in particolare, il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine) né consentano di impugnare una tale omissione di informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. In caso di risposta negativa a tale questione, se tale violazione del diritto dell’Unione europea influisca, in qualsivoglia fase del procedimento penale, sulla legittimità della privazione della libertà personale mediante arresto e custodia cautelare, oltre che sulla legittimità del mantenimento in detenzione, tenuto conto dell'articolo 6 della Carta e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Se, ai fini di una risposta alle precedenti questioni, rilevi il fatto che alla persona arrestata sia stato imputato un reato grave, per il quale la normativa nazionale prevede una pena detentiva della durata minima di 15 anni.

2)

Se sia conforme all’articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI (2) del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli articoli 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al diritto ad un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, al principio della proporzionalità delle pene sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta nonché ai principi di proporzionalità, di unità, di efficacia e di prevalenza del diritto dell’Unione una disposizione nazionale, come l’articolo 172, paragrafo 3, del codice penale slovacco, che sanziona il traffico illecito di stupefacenti, la quale non consente al giudice di infliggere una pena detentiva di durata inferiore a 15 anni, senza possibilità di tener conto del principio d’individualità delle pene. Se, ai fini di una risposta a tale questione, rilevi il fatto che il traffico illecito di stupefacenti non sia stato commesso da un’organizzazione criminale ai sensi del diritto dell’Unione europea. Se la nozione di organizzazione criminale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI (3) del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, abbia portata autonoma alla luce della costante giurisprudenza della Corte di giustizia sulle condizioni per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.


(1)  GU 2012, L 142, pag. 1.

(2)  GU 2004, L 335, pag. 8.

(3)  GU 2008, L 300, pag. 42.


6.11.2017   

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C 374/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 4 settembre 2017 — Milan Božičevič Ježovnik/Republika Slovenija

(Causa C-528/17)

(2017/C 374/29)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Milan Božičevič Ježovnik

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’importatore (dichiarante), il quale al momento dell’importazione chiede l’esenzione dal pagamento dell’IVA (importazione secondo il regime 42), in quanto le merci sono destinate ad essere cedute in un altro Stato membro, sia responsabile del pagamento dell’IVA (qualora venga successivamente accertata l’insussistenza delle condizioni necessarie per l’esenzione) allo stesso modo in cui è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale.

2)

In caso di risposta negativa, se la responsabilità dell’importatore (del dichiarante) sia uguale alla responsabilità del soggetto passivo il quale esegue la cessione intracomunitaria di beni esente, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.

3)

Se, in quest’ultimo caso, l’elemento soggettivo dell’importatore (dichiarante) diretto ad abusare del sistema IVA debba essere valutato diversamente dal caso della cessione intracomunitaria di beni di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. Se tale valutazione debba essere più concessiva, alla luce del fatto che nel regime doganale 42 l’esenzione dal pagamento dell’IVA deve essere previamente autorizzata dall’autorità doganale; o se debba essere più restrittiva, in quanto si tratta di transazioni collegate al primo ingresso nel mercato interno dell’Unione europea di beni provenienti da paesi terzi.


6.11.2017   

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C 374/21


Impugnazione proposta il 7 settembre 2017 da Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 luglio 2017, causa T-215/15, M. Y. Azarov/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-530/17 P)

(2017/C 374/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentante: A. Egger e G. Lansky, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017, causa T-215/15;

2.

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2015/364 (1) del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 (2) del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte in cui riguardano il ricorrente, con condanna del convenuto alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;

3.

in subordine, riguardo alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

(1)

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allorché ha dichiarato che il Consiglio ha debitamente motivato le misure restrittive. Il Consiglio non avrebbe sufficientemente illustrato le ragioni effettive e specifiche.

(2)

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’ingerenza nel diritto di proprietà e nel diritto di esercitare un’attività economica. In particolare, esso avrebbe erroneamente qualificato le misure come adeguate e proporzionate. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in errori di procedura e avrebbe violato i diritti procedurali.

(3)

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha abusato del suo potere discrezionale. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe svolto alcun controllo relativo al ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale supporrebbe erroneamente che l’assenza di effettive prove sarebbe irrilevante.

(4)

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato il diritto a una buona amministrazione. Anzitutto, sarebbero erronee le considerazioni del Tribunale sull’obbligo di imparzialità del Consiglio. Inoltre, il Tribunale traviserebbe la portata dell’obbligo di svolgere un’indagine accurata. A tale proposito risulterebbe anche una violazione dei diritti procedurali del ricorrente.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha commesso alcun «errore manifesto di valutazione». Anzitutto, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di controllo con riferimento agli atti giuridici impugnati, allorché esso non ha esaminato il procedimento da cui sono originati gli atti giuridici impugnati. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Tribunale poteva basarsi soltanto su una lettera dell’Ucraina. In tal modo, il Tribunale avrebbe travisato l’obbligo del Consiglio di svolgere indagini accurate. Il Tribunale avrebbe, poi, travisato la portata della più recente giurisprudenza del Tribunale in relazione alle misure restrittive. Il Tribunale argomenta altresì ampiamente in modo puramente politico e travisa il significato dei diritti fondamentali in un paese terzo.


(1)  GU 2015, L 62, pag. 25.

(2)  GU 2015, L 62, pag. 1.


6.11.2017   

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C 374/22


Impugnazione proposta il 13 settembre 2017 dalla Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2017, causa T-65/15, Talanton AE/Commissione europea

(Causa C-539/17 P)

(2017/C 374/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentante: K. Damis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2017, causa Τ-65/15, Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commissione europea;

accogliere il ricorso del 6 febbraio 2015 della suddetta società;

respingere la domanda riconvenzionale della Commissione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Erronea applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui trattasi — Violazione delle disposizioni in materia di subappalto a norma del regolamento finanziario in vigore.

Il Tribunale ha effettuato un’erronea valutazione dell’articolo 1134 del codice civile belga per quanto riguarda l’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni in materia di subappalto sancite all’articolo 130 e seguenti del regolamento (UE) n. 2342/2002 e nelle clausole contrattuali I.II.2.4 e II.13.1 contenute nella convenzione quadro sottoscritta recante il numero FP7/2009/1.

2)

Erronea interpretazione e applicazione di una clausola contrattuale e valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova

Il Tribunale ha interpretato in maniera non corretta la clausola II.22, Controlli e le revisioni contabili, di cui all’allegato II della convenzione sottoscritta, respingendo erroneamente le domande della ricorrente/appellante.

3)

Valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova e carenza di motivazione

Il Tribunale ha commesso un errore in quanto ha manifestamente travisato elementi di prova chiave dedotti dalla ricorrente e ammessi dall’appellata.


6.11.2017   

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C 374/23


Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-543/17)

(2017/C 374/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, L. Nicolae e G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni

dichiarare che, non avendo adottato, entro il 1o gennaio 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155, pag. 1), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 13 della suddetta direttiva;

condannare il Regno del Belgio, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 54 639,36, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/61/UE;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri erano tenuti, a norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/61/UE, ad adottare misure nazionali di trasposizione entro il 1o gennaio 2016. La Commissione ritiene che il Regno del Belgio sia venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di suddetta disposizione.

Nel suo ricorso, la Commissione propone che sia comminata al Regno del Belgio una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 54 639,36.


6.11.2017   

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C 374/23


Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 14 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol

(Causa C-663/15) (1)

(2017/C 374/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


6.11.2017   

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C 374/24


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 14 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’intervento di: Poste Italiane SpA

(Causa C-275/16) (1)

(2017/C 374/34)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


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C 374/24


Ordinanza del presidente della Corte del 17 agosto 2017 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis — Grecia) — Procedimento penale a carico di K.

(Causa C-475/16) (1)

(2017/C 374/35)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 428 del 22.11.2016.


6.11.2017   

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C 374/24


Ordinanza del presidente della Corte del 28 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Bernhard Schloesser, Petra Noll/Société Air France SA

(Causa C-255/17) (1)

(2017/C 374/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


Tribunale

6.11.2017   

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C 374/25


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa T-564/10 RENV) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei fosfati per mangimi - Ammenda inflitta in solido in esito a una procedura di transazione - Pagamento rateizzato - Decisione che impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating “AA” di lungo termine - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))

(2017/C 374/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portogallo) e José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbona, Portogallo) (représentant: J. Calheiros, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka et B. Mongin, agenti, assistiti da M. Marques Mendes e A. Dias Henriques, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione che si afferma essere contenuta nella lettera del contabile della Commissione dell’8 ottobre 2010, relativa al pagamento delle ammende inflitte ai ricorrenti con la decisione C(2010) 5004 final della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 — Fosfati per mangimi), nella parte in cui tale lettera impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating «AA» di lungo termine al fine di ottenere delazioni del pagamento dell’ammenda loro inflitta in solido.

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA afferenti al procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte e al procedimento dinanzi al Tribunale antecedente all’impugnazione.

4)

La Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


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C 374/26


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Jordi Nogues/EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa T-350/13) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BADTORO - Marchi dell’Unione europea denominativi e nazionale figurativo anteriori TORO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 374/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jordi Nogues, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Fernández Castellanos, M.J. Sanmartín Sanmartín e E. López Parés, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente V. Melgar e J. Crespo Carrillo, successivamente J. Crespo Carillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa Maria, Spagna) (rappresentante: J. M. Iglesias Monravá, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 16 aprile 2013 (procedimento R 1446/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Grupo Osborne e la Jordi Nogues

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 aprile 2013 (procedimento R 1446/2012-2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Jordi Nogues, SL.

3)

La Grupo Osborne, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


6.11.2017   

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C 374/26


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Novartis/EUIPO — Meda (Zymara)

(Causa T-214/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Zymara - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FEMARA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 374/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Meda AB (Solna, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 6 febbraio 2015 (procedimento R 550/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Novartis e la Meda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


6.11.2017   

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C 374/27


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Novartis/EUIPO — Meda (Zimara)

(Causa T-238/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Zimara - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FEMARA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di deliberare sull’intero ricorso - Articolo 64, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 374/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Meda AB (Solna, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 marzo 2015 (procedimento R 636/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Novartis e la Meda.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 marzo 2015 (procedimento R 636/2014-5) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di deliberare sul ricorso dinanzi ad essa proposto con riferimento ai «prodotti veterinari».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 228 del 13.7.2015.


6.11.2017   

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C 374/28


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Jordi Nogues/EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa T-386/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BADTORO - Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori TORO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Sospensione del procedimento amministrativo - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95»])

(2017/C 374/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jordi Nogues, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M.J. Sanmartín Sanmartín e E. López Parés, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa Maria, Spagna) (rappresentante: J. M. Iglesias Monravá, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 aprile 2015 (procedimento R 2570/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Grupo Osborne e la Jordi Nogues.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 aprile 2015 (procedimento R 2570/2013-2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Jordi Nogues, SL.

3)

La Grupo Osborne, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


6.11.2017   

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C 374/28


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret/EUIPO — NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

(Causa T-586/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NaraMaxx - Marchio nazionale denominativo anteriore MAXX - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 374/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Osmangazi-Bursa, Turchia) (rappresentanti: M. López Camba e L. Monzón de la Flor, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: NBC Fourth Realty Corp. (North Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente D. Stone e A. Dykes, successivamente A. Smith, solicitors, e S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2015 (procedimento R 1073/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la NBC Fourth Realty e la Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


6.11.2017   

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C 374/29


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Repsol YPF/EUIPO — Basic (BASIC)

(Causa T-609/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC - Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG - Impedimento relativo alla registrazione - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 374/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repsol YPF (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, successivamente J. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: D. Altenburg e H. Bickel, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol, SA

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repsol YPF, SA.

3)

La Basic AG Lebensmittelhandel sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


6.11.2017   

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C 374/30


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Wanègue/Comitato delle Regioni

(Causa T-682/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Condizioni di lavoro - Ore supplementari - Autista di grado AST 6 - Soppressione del diritto all’indennità forfettaria per ore supplementari - Parità delle armi - Obbligo di motivazione - Errori di diritto - Snaturamento dei fatti»))

(2017/C 374/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrick Wanègue (Dilbeek, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Comitato delle Regioni (rappresentanti: J. C. Cañoto Argüelles e S. Bachotet, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, Wanègue/Comitato delle Regioni (F-21/15, EU:F:2015:102) e diretta a ottenere l’annullamento dell’ordinanza suddetta.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Patrick Wanègue sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Comitato della Regioni nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


6.11.2017   

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C 374/30


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA)

(Causa T-83/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WIDIBA - Marchio nazionale denominativo anteriore DiBa - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Richiesta di restitutio in integrum - Dovere di diligenza»])

(2017/C 374/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Siena, Italia) e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e J. García Murillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ING-DIBa AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: N. Gerling e M. Wolpert-Witzel, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimenti riuniti R 112/2015-2 e R 190/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la ING-DIBa e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e la Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sono condannate alle spese.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


6.11.2017   

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C 374/31


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (widiba)

(Causa T-84/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo widiba - Marchio nazionale denominativo anteriore DiBa - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Richiesta di restitutio in integrum - Dovere di diligenza»])

(2017/C 374/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Siena, Italia) e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e J. García Murillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ING-DIBa AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: N. Gerling e M. Wolpert-Witzel, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimenti riuniti R 113/2015-2 e R 174/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la ING-DIBa e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e la Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sono condannate alle spese.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


6.11.2017   

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C 374/31


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Eurofast/Commissione

(Causa T-87/16) (1)

((«Contributo finanziario - Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Convenzione ASSET - Decisione, a seguito di un audit finanziario, di recuperare mediante compensazione determinate somme versate - Ricorso di annullamento - Legittimo affidamento - Clausola compromissoria - Termine per trasmettere la relazione di audit - Principio del contraddittorio - Ammissibilità dei costi - Responsabilità contrattuale»))

(2017/C 374/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Pappas, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, S. Delaude e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2015, di procedere al recupero mediante compensazione, in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario, di determinate somme avanzate alla ricorrente in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto ASSET, concluso nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla constatazione dell’inesistenza di detto credito, a che i costi sostenuti in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto ASSET siano dichiarati ammissibili e a che la Commissione confermi la legittimità del finanziamento concesso, a che sia ingiunto alla Commissione di pagare una somma in esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 607049 per la realizzazione del progetto EKSISTENZ e a che quest’ultima sia condannata a pagare un indennizzo contrattuale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eurofast SARL è condannata a versare alla Commissione europea una somma di EUR 78 380,28, corrispondente al rimborso del contributo finanziario di cui essa ha beneficiato a titolo della convenzione di sovvenzione n. 211625 per la realizzazione del progetto «Aeronautic Study on Seamless Transport», maggiorata degli interessi di mora del 3,55 % a far data dal 13 gennaio 2015, al netto dell’importo compensato, ossia EUR 69 923,68 alla data del 17 dicembre 2015.

3)

La Eurofast sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


6.11.2017   

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C 374/32


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-261/16) (1)

([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regolamento (CE) n. 1290/2005 - Regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori - Regolamenti (CE) nn. 73/2009 e 1122/2009 - Regime delle quote latte - Regolamenti (CE) nn. 1788/2003 e 595/2004 - Sostituzione dei controlli in loco delle aziende agricole con controlli amministrativi»])

(2017/C 374/48)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Lewis, G. Braga da Cruz e J. Guillem Carrau, successivamente A. Lewis e B. Rechena, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16), tra cui quelle sostenute dalla Repubblica portoghese nell’ambito degli «[a]ltri aiuti diretti — [a]rticoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009» per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2013 di importo totale pari a EUR 385 762,22.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


6.11.2017   

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C 374/33


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

(Causa T-454/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo Arrigoni Valtaleggio - Marchio nazionale figurativo anteriore ARRIGONI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 374/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arrigoni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: P. Di Gravio, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Arrigoni Battista SpA (Bergamo, Italia) (rappresentanti: S. Verea, M. Balestriero e K. Muraro, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 (procedimento R 2922/2014-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Arrigoni e la Arrigoni Formaggi SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Arrigoni SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


6.11.2017   

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C 374/33


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — D’Agostino/Commissione

(Causa T-501/16 RENV) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Articolo 3 bis del RAA - Mancato rinnovo del contratto - Articoli 12 bis e 24 dello Statuto - Dovere di sollecitudine - Interesse del servizio»))

(2017/C 374/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luigi D’Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 1o dicembre 2011 di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che egli asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Luigi D’Agostino è condannato a sopportare le spese della presente causa e della causa F-93/12 e sopporterà le proprie spese nella causa T-670/13 P.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T-670/13 P.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-93/12).


6.11.2017   

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C 374/34


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

(Causa T-620/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Idealogistic - Marchio nazionale denominativo anteriore idéa logistique - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 374/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Milchior, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e S. Pétrequin, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia) (rappresentante: P. Langlais, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso del 20 giugno 2016 (procedimento R 1435/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Idea Groupe e la The Logistical Approach.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The Logistical Approach BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


6.11.2017   

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C 374/35


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Causa T-789/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo INVOICE AUCTION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 374/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: InvoiceAuction B2B GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Jonas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 agosto 2016 (procedimento R 2201/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo INVOICE AUCTION come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La InvoiceAuction B2B GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


6.11.2017   

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C 374/35


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Del Valle Ruiz e altri/Commissione e CRU

(Causa T-510/17)

(2017/C 374/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e 41 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Saini, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Boynton, solicitor)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in primo luogo, la decisione del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A., e, in secondo luogo, la decisione della Commissione (UE) 2017/1246 (1), nonché dichiarare illegittimi gli articoli 18 e 22 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2);

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui l’articolo 18 del regolamento SRM (Single Resolution Mechanism — meccanismo di risoluzione unico) è illegittimo, in quanto il procedimento ivi previsto non fornisce ai soggetti interessati la possibilità di essere sentiti e non consente il controllo giudiziario, in violazione (a) degli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta UE) e (b) del principio di proporzionalità.

2.

Secondo motivo, in base al quale, a prescindere dal fatto che l’articolo 18 del regolamento SRM sia illegittimo, la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate hanno violato gli articoli 41, 47 e 48 della Carta UE.

3.

Terzo motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato, senza giustificazione o proporzione, il diritto di proprietà dei ricorrenti.

4.

Quarto motivo, in base al quale il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l’articolo 20 del regolamento SRM, per non aver effettuato una valutazione adeguata e indipendente prima di adottare la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate.

5.

Quinto motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, per aver stabilito che le condizioni preliminari di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), erano soddisfatte.

6.

Sesto motivo, in base al quale il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento SRM, per aver stabilito che le condizioni per l’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti erano soddisfatte.

7.

Settimo motivo, secondo cui il Comitato di risoluzione unico e la Commissione hanno violato un requisito processuale fondamentale, per non aver adeguatamente motivato la decisione del Comitato di risoluzione unico e la decisione della Commissione impugnate.

8.

Ottavo motivo, in base al quale, scegliendo lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, il Comitato di risoluzione unico e la Commissione non hanno rispettato (a) il principio di proporzionalità e (b) il legittimo affidamento dei ricorrenti, per essersi discostati dal programma di risoluzione senza alcuna giustificazione.

9.

Nono motivo, secondo cui gli articoli 18 e 22 del regolamento SRM hanno violato i principi relativi alla delega di poteri.


(1)  Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


6.11.2017   

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C 374/36


Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Garriga Sadurní e Martí Fonts/CRU

(Causa T-514/17)

(2017/C 374/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Antonia Elisenda Garriga Sadurní (Barcellona, Spagna) e Josep María Martí Fonts (Barcellona) (rappresentante: E. Silva Pacheco, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare «ex tunc» la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, privandola così di ogni valore ed effetto;

risarcire i ricorrenti in misura pari alla somma di EUR 500 000.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/37


Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Sánchez Valverde e Hijos/CRU

(Causa T-515/17)

(2017/C 374/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sánchez Valverde e Hijos, SA (Montcada Reixac, Spagna) (rappresentante: E. Silva Pacheco, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare «ex tunc» la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, privandola così di ogni valore ed effetto;

risarcire la ricorrente in misura pari alla somma di EUR 508 500,5.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/37


Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Olarreaga Marques e Saralegui Reyzabal/CRU

(Causa T-518/17)

(2017/C 374/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Gorka Olarreaga Marques (Madrid, Spagna) e María-Aránzazu Saralegui Reyzabal (Madrid) (rappresentante: R. Jiménez Velasco, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español S.A.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/38


Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU

(Causa T-523/17)

(2017/C 374/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Eleveté Invest Group, S.L. (Madrid, Spagna) e altri 19 ricorrenti (rappresentanti: B. Cremades Román, F. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) n. SRB/EES/2017/08 e della decisione della Commissione (UE) 2017/1246, entrambe del 7 giugno 2017;

condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea a risarcire i ricorrenti per responsabilità extracontrattuale;

dichiarare la nullità della valutazione effettuata dall’esperto indipendente del Comitato di risoluzione unico e, a seguito del calcolo del valore netto dell’attivo del banco Popular, condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea a risarcire i ricorrenti;

condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/39


Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Gayalex Proyectos /CRU

(Causa T-563/17)

(2017/C 374/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gayalex Proyectos, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Betancor Álamo e F. Cabrera Molina, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere tale ricorso unitamente ai documenti allegati, dichiararlo ricevibile e accogliere il ricorso di annullamento avverso la decisione SRB/EES/2017/08, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A., procedendo all’annullamento della citata decisione.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/39


Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Molina García/CRU

(Causa T-566/17)

(2017/C 374/59)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jerónimo Molina García (Puente Genil, Spagna) (rappresentante: A. Velasco Albalá, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la risoluzione contestata;

assumere le conseguenze dell’erronea adozione della decisione del Comitato di risoluzione unico, o per mancanza di trasparenza o per mancata adozione di misure preventive anteriori che avrebbero evitato agli azionisti la perdita di capitale per ammortamento del medesimo. Risarcire, di conseguenza, il ricorrente per l’importo perso a seguito dell’erronea attuazione e risoluzione, ammontante a EUR 7 805,29.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/40


Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Inversiones Flandes e a./CRU

(Causa T-573/17)

(2017/C 374/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Inversiones Flandes, SL (Madrid, Spagna), New Winds Group, SL (Madrid, Spagna), Sarey Investments, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Jiménez Velasco, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico per quanto riguarda i considerando, gli articoli e i principi esposti, adottare una nuova decisione da cui emerga con totale trasparenza e certezza la situazione patrimoniale reale, sul piano commerciale, del Banco Popular S.A. e, su tale fondamento, adottare le misure opportune;

condannare espressamente il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/40


Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — Asics/EUIPO — Van Lieshout textile Agenturen (raffigurazione di quattro linee incrociate)

(Causa T-581/17)

(2017/C 374/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Asics Corporation (Kobe, Giappone) (rappresentanti: M. Polo Carreño, M. Granado Carpenter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Van Lieshout textiel Agenturen BV (Berkel-Enschot, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea figurativo (raffigurazione di quattro linee incrociate) — Domanda di registrazione n. 11 952 678

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2017, procedimento R 2129/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare al rimborso delle spese da essa sostenute nella presente impugnazione dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’obbligo della commissione di rivedere la legittimità della decisione di primo grado;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


6.11.2017   

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C 374/41


Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — Boshab e a./Consiglio

(Causa T-582/17)

(2017/C 374/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya e P. Okito Omole, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le misure restrittive in questione, ossia:

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo;

la decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in sostanza, un motivo unico, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero motivati in maniera vaga e chiaramente viziati da errori manifesti di valutazione. Secondo i ricorrenti, le misure restrittive adottate dal Consiglio nei loro confronti sono infondate sia in fatto sia in diritto. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso varie irregolarità tali, ognuna di esse, da giustificare l’annullamento degli atti impugnati.


6.11.2017   

IT

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C 374/42


Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Causa T-584/17)

(2017/C 374/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polonia) (rappresentante: J. Skołuda, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo e figurativo di colore rosso, bianco e blu scuro, contenente gli elementi verbali «Primart Marek Łukasiewicz» — Domanda di registrazione n. 13 682 299

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2017, procedimento R 1933/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/42


Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Serra Noguera e a./CRU

(Causa T-592/17)

(2017/C 374/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Juan Carlos Serra Noguera (Sant Jordi de ses Salines, Spagna) e altri 56 ricorrenti (rappresentante: R. García-Bragado Acín, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

prendere atto della proposizione del presente ricorso e considerare presentato il RICORSO DI ANNULLAMENTO della decisione SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, relativa alla risoluzione del Banco Popular, nonché la valutazione su cui esso si basa;

tenuto conto dell’impossibilità pratica di revocare l’esecuzione della suddetta decisione, dichiarare l’obbligo del Comitato di risoluzione unico di risarcire i danni causati ai ricorrenti in misura pari all’importo del loro investimento o all’importo che sarà determinato nell’ambito dell’esecuzione della sentenza.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

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C 374/43


Ricorso proposto il 31 agosto 2017 — Rubik’s Brand/EUIPO — Simba Toys (Forma di un cubo)

(Causa T-601/17)

(2017/C 374/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rubik’s Brand Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Szamosi e M. Borbás, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea tridimensionale (forma di cubo) — Marchio dell’Unione europea n. 162 784

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 giugno 2017, procedimento R 452/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Simba Toys GmbH & Co. KG alle spese del procedimento d’impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e, punto ii, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


6.11.2017   

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C 374/44


Ricorso proposto il 1o settembre 2017 — CX/Commissione

(Causa T-605/17)

(2017/C 374/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente,

annullare la «nota di addebito», considerata dalla Commissione quale decisione lesiva («la seconda decisione impugnata»), del 22 dicembre 2016 (Allegato A.1), recante il riferimento Ares(2016)7145655, nella misura in cui applica alla parte ricorrente la ripetizione degli «stipendi pagati nel 2015 e nel 2016»;

annullare la «lettera di preinformazione» («la prima decisione impugnata»), del 28 ottobre 2016 (Allegato A.2), recante il riferimento Ares(2016)6178919, che ne costituisce il fondamento giuridico;

annullare, nei limiti del necessario, la decisione del 23 maggio 2017 (Allegato A.5), recante il riferimento Ares(2017)2620957, notificata in pari data (Allegato A.6), con cui l’APN respinge il reclamo presentato dalla parte ricorrente il 27 gennaio 2017 e recante il riferimento R/59/17 (Allegato A.4), avverso le decisioni impugnate;

condannare la parte convenuta a sopportare l’integralità delle spese, in conformità all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un vizio di forma e su un vizio di procedura, nonché sul fatto che l’Autorità che il potere di nomina (APN) avrebbe basato le decisioni impugnate su una base giuridica errata, il che giustificherebbe il loro annullamento.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità manifesta nella fattispecie dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari, su cui l’APN si sarebbe basato. Secondo la parte ricorrente, la ripetizione dell’indebito sarebbe soggetta a due condizioni cumulative, la prima delle quali consiste nell’irregolarità del versamento che l’amministrazione intende recuperare e la seconda nella conoscenza di tale irregolarità da parte dell’agente oppure nella constatazione che l’irregolarità in questione era talmente evidente che tale agente non poteva non averne conoscenza; ciò, manifestamente, non si verificherebbe nella fattispecie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle regole di forma e di procedura con l’adozione di una decisione che sarebbe priva di qualsiasi base giuridica in quanto sosterrebbe a posteriori che l’atto che la giustifica non sarebbe o non sarebbe più atto lesivo.


6.11.2017   

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C 374/45


Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Forma di una suola di scarpa)

(Causa T-611/17)

(2017/C 374/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: All Star CV (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carrefour Hypermarchés (Evry, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea tridimensionale (forma di suola di scarpa) — Marchio dell’Unione europea n. 7 497 373

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2017, procedimento R 952/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 75 e 78 del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 63 e 75 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione degli articoli 52, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 52, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 77 del regolamento n. 207/2009.


6.11.2017   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/45


Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — Bonnafous/EACEA

(Causa T-614/17)

(2017/C 374/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato e,

pertanto:

annullare la decisione del 14 novembre 2016, recante licenziamento della parte ricorrente;

annullare la decisione dell’AACC del 2 giugno 2017, recante rigetto del reclamo presentato dalla parte ricorrente il 3 febbraio 2017;

concedere alla parte ricorrente la somma di EUR 15 000 a titolo di danno morale subìto;

condannare la parte convenuta all’integralità della spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 84 CEAA, sulle irregolarità procedurali commesse dall’Agenzia convenuta, sulla violazione del principio di buona amministrazione, sul dovere di sollecitudine nonché sulla violazione dei diritti della difesa spettanti alla parte ricorrente e, in particolare, sul suo diritto ad essere ascoltata.

2.

Secondo motivo, vertente sull’assenza delle condizioni normali del periodo di prova, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione e sul dovere di sollecitudine.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di obiettivi chiaramente definiti, sulla violazione dell’articolo 80 CEAA nonché sull’inosservanza del principio di corrispondenza tra il gruppo di funzioni IV e le mansioni attribuite alla parte ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il rapporto sul periodo di prova sarebbe basato su motivi manifestamente erronei.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione nonché su uno sviamento di potere.


6.11.2017   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/46


Ricorso proposto il 14 settembre 2017 — Taminco e Arysta LifeScience Great Britain/EFSA

(Causa T-621/17)

(2017/C 374/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Taminco BVBA (Gent, Belgio), Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, lawyers)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 18 luglio 2017, notificata alle ricorrenti il 20 luglio 2017, sulla valutazione delle richieste di riservatezza riguardanti la domanda di rinnovo dell’iter di approvazione per la sostanza attiva Thiram;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un fondamento giuridico per la pubblicazione.

Le ricorrenti sostengono che la pubblicazione debba essere considerata ultra vires dato che non vi è alcun fondamento giuridico cui la convenuta può fare appello per giustificare la pubblicazione, né ai sensi dei regolamenti n. 1107/2009 e n. 178/2002, né nel regolamento di attuazione della Commissione n. 844/2012.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha agito ultra vires nella classificazione da essa proposta della sostanza Thiram in quanto l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è l’unica legalmente responsabile per la classificazione o riclassificazione delle sostanze, come previsto dal regolamento n. 1272/2008, e che la convenuta è sprovvista di poteri a tale riguardo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dei diritti fondamentali della difesa, in quanto essa non ha garantito alle ricorrenti la piena opportunità di sottoporre, in modo corretto ed efficace, commenti sulla sua proposta riclassificazione della citata sostanza.

4.

Quarto motivo, secondo il quale la convenuta ha violato l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 nel decidere di pubblicare l’informazione che le ricorrenti desiderano mantenere riservata, il che potrebbe compromettere i loro interessi commerciali.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/47


Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Vallina Fonseca/CRU

(Causa T-625/17)

(2017/C 374/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Antonio Vallina Fonseca (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.; e

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/48


Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Aeris Invest/Commissione e CRU

(Causa T-628/17)

(2017/C 374/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

annullare la decisione UE/2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;

se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento n. 806/2014, ai sensi dell’articolo 277 TFUE; e

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/48


Ricorso proposto il 19 settembre 2017 — Top Cable/Commissione e CRU

(Causa T-630/17)

(2017/C 374/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Top Cable, SA (Rubí, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

annullare la decisione UE/2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;

se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento 806/2014, ai sensi dell’articolo 277 TFUE; e

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/49


Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — DNV GL/EUIPO (Sustainablel)

(Causa T-644/17)

(2017/C 374/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DNV GL AS (Høvik, Norvegia) (rappresentante: J. Albers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «Sustainablel» — Domanda di registrazione n. 15 372 832

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2017, procedimento R 2/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

registrare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 372 832 «Sustainablel» per tutti i beni e i servizi richiesti;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/49


Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Jinan Meide Casting/Commissione

(Causa T-650/17)

(2017/C 374/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd; e;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base (1) in quanto la Commissione si è basata, allo scopo di escludere arbitrariamente talune vendite, su: i) un volume esiguo di vendite fuori dalle normali operazioni commerciali e ii) dati inattendibili sui costi.

La ricorrente sostiene che la determinazione del valore normale effettuata dalla Commissione viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per due ragioni.

In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la determinazione del valore normale è distorta dall’inclusione di vendite di merci contraddistinte da numeri di controllo del prodotto (in prosieguo: «NCP») vendute soltanto in quantità estremamente esigue dal produttore del paese di riferimento. La ricorrente sostiene di aver dimostrato che i prezzi relativi a vendite così esigue erano inattendibili e hanno causato una determinazione incongrua del valore normale. Inoltre, secondo quanto asserito dalla ricorrente, le vendite in esigue quantità non riflettono il comportamento normale degli acquirenti, né risultano dal processo normale di formazione dei prezzi; di conseguenza, non sono effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, non consentendo pertanto un confronto equo. Secondo la ricorrente, la Commissione ha sottolineato di aver verificato la sussistenza di normali operazioni commerciali, ma ha omesso di prendere in considerazione gli elementi suesposti.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha ottenuto dati attendibili sui costi per ogni NCP del produttore del paese di riferimento. La ricorrente sostiene che, pertanto, la Commissione ha elaborato una metodologia per calcolare tali dati sui costi per ciascun NCP ma che, in realtà, tale metodologia costituiva una mera presunzione che tutte le transazioni aventi un prezzo inferiore al 92,14 % del prezzo medio degli NCP non fossero redditizie, piuttosto che una verifica della redditività di ogni singolo NCP. La ricorrente ritiene che una simile generalizzazione sia del tutto irragionevole e che comporti l’esclusione arbitraria di transazioni di vendita nonché un aumento ingiustificato del valore normale. Essa conclude che il fatto di basarsi su tale metodologia e su dati inattendibili, per escludere arbitrariamente dalla determinazione del valore normale le vendite con un prezzo più basso a suo danno, viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC e del principio di buona amministrazione, per aver rifiutato gli adeguamenti riguardanti lo stadio commerciale, le condizioni del credito, i costi d’imballaggio e le differenze tra materie prime e produttività nonché per aver imposto a carico della ricorrente un onere della prova eccessivo.

Secondo la ricorrente, tutte le sue vendite erano destinate a utenti finali, mentre il produttore del paese di riferimento vendeva sia a utenti finali sia a commercianti. Essa sostiene di aver presentato numerose prove attestanti l’esistenza di una notevole differenza nella determinazione dei prezzi ma che, ciononostante, la Commissione ha respinto la sua richiesta di adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale.

La ricorrente asserisce che la Commissione ha inoltre rifiutato di rivedere il calcolo degli adeguamenti per i costi d’imballaggio, sebbene la ricorrente abbia fornito prova del fatto che il valore dell’adeguamento fosse errato a causa dell’uso di un criterio di ripartizione scorretto. Secondo la ricorrente, la Commissione ha pertanto violato i suoi obblighi, imputando il costo totale dell’imballaggio sul fatturato totale piuttosto che sul fatturato dei prodotti fabbricati dal medesimo produttore del paese di riferimento.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha anche rifiutato di applicare un adeguamento per i costi del credito alla maggior parte delle vendite effettuate dal produttore del paese di riferimento. Essa ritiene di aver dimostrato che le prove acquisite al fascicolo contraddicevano la posizione della Commissione che l’aveva inizialmente indotta a non effettuare tale adeguamento; invece di trarre le giuste conclusioni sulla necessità di effettuare adeguamenti per le condizioni del credito, la Commissione ha realizzato un adeguamento per un solo specifico cliente, così violando i suoi obblighi.

Infine, secondo quanto afferma la ricorrente, la Commissione ha riconosciuto che sussistono differenze fra le materie prime utilizzate e la produttività del produttore del paese di riferimento e della ricorrente, rifiutando però di effettuare qualsiasi adeguamento per dette differenze. A tal proposito, come dichiara la ricorrente, la Commissione, tra l’altro, ha ignorato le dichiarazioni rese dallo stesso produttore del paese di riferimento, attestanti che tali differenze esistevano e incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre imposto alla Jinan, in relazione a ciascuno degli adeguamenti richiesti esaminati supra, un onere della prova eccessivo in violazione dei suoi obblighi sanciti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dall’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e dal principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafi 7, lettera a), 10 e 10, lettera a), nonché 11, del regolamento di base mediante la determinazione del margine di dumping in relazione ai tipi di prodotti non corrispondenti.

La ricorrente sostiene che la Commissione — determinando il valore normale per tipi di prodotti non corrispondenti sulla base della media del valore normale adeguata in funzione del valore delle differenze fra i prodotti, determinato sulla base della differenza fra i prezzi all’esportazione applicati dalla ricorrente — ha adottato una metodologia irragionevole per determinare il valore normale, violando l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Secondo la ricorrente, tale metodologia si basa sul presupposto che il valore di mercato delle differenze nelle caratteristiche fisiche si riflette nei prezzi all’esportazione, mentre in realtà i prezzi all’esportazione dei tipi di prodotti corrispondenti impiegati come riferimento rispecchiano, sulla base degli accertamenti della Commissione, almeno parzialmente il dumping. A giudizio della ricorrente, la metodologia si fonda sulla presunzione che le esportazioni dei tipi di prodotti non corrispondenti di cui trattasi abbiano un prezzo che è oggetto di dumping con lo stesso esatto margine individuato per i tipi di prodotti corrispondenti. La ricorrente ritiene che questa presunzione sia irragionevole e non verificabile.

La ricorrente asserisce altresì che con il margine di dumping ottenuto in conseguenza dell’adozione di una metodologia la quale si risolve in una presunzione di sussistenza di dumping per i tipi di prodotti non corrispondenti a un livello pari a quello dei tipi di prodotti corrispondenti, non è possibile valutare correttamente il margine di dumping praticato, in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di base, per essersi la Commissione basata su dati relativi alle importazioni inesatti, o su una violazione degli articoli 3, 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base, per aver imposto alla ricorrente dazi senza aver accertato alcun pregiudizio o nesso di causalità.

A meno che il Tribunale ritenga che il regolamento impugnato operi un rinvio alle conclusioni relative all’accertamento di un pregiudizio e di un nesso di causalità presenti nel regolamento annullato (2), la ricorrente sostiene che, in considerazione dell’annullamento integrale di quest’ultimo regolamento in relazione alla ricorrente, il regolamento impugnato impone dazi anti-dumping sulle importazioni di quest’ultima senza tener conto dei requisiti previsti per elementi diversi dal dumping. Ad avviso della ricorrente ciò conduce, tra l’altro, a una violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto è stato istituito un dazio anti-dumping definitivo senza che sia stato accertato un pregiudizio e un nesso di causalità, nonché del paragrafo 5 del medesimo articolo, in quanto è stato istituito un dazio anti-dumping definitivo su una fonte che, stando agli accertamenti compiuti, non è causa di pregiudizio. La ricorrente afferma che, in assenza di conclusioni relative all’accertamento di un pregiudizio in un regolamento che si applichi alla ricorrente, la Commissione ha anche violato l’articolo 3 del regolamento di base, avente ad oggetto l’accertamento di un pregiudizio. Essa lamenta inoltre la mancanza di motivazione.

In subordine, secondo quanto afferma la ricorrente, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di base, basandosi su dati relativi alle importazioni inesatti. Invero, a suo parere, l’accertamento di un pregiudizio è basato su alcuni dati relativi alle importazioni che, alla luce delle informazioni in possesso della Commissione, comprendevano evidentemente importazioni di prodotti che non possono essere ritenuti prodotto considerato. La ricorrente adduce che la Commissione, tuttavia, ha omesso di adottare le misure necessarie per verificare la correttezza dei dati relativi alle importazioni e di correggerli escludendo le importazioni di prodotti che non possono essere ritenuti prodotto considerato. La ricorrente conclude asserendo che, di conseguenza, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di base.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base del 2009, dovuta al fatto che la sentenza avrebbe dovuto essere eseguita dal Consiglio e non dalla Commissione.

Secondo la ricorrente, la procedura prevista dal regolamento di base del 2009, che, secondo quanto ammesso dalla stessa Commissione, costituiva la normativa applicabile all’indagine riaperta, richiede un’imposizione da parte del Consiglio, che delibera su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo. La ricorrente sostiene che tale procedura non è stata seguita e che, pertanto, il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base del 2009 e dell’articolo 266 TFUE, secondo il quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione comporta.


(1)  I riferimenti al regolamento di base si considerano rivolti in primo luogo al regolamento di base del 2009 (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU 2009, L 343, pag. 51) e, in subordine, alla disposizione corrispondente del regolamento di base del 2016 (regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, GU 2016, L 176, pag. 21).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU 2013, L 129, pag. 1).