ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 370

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
31 ottobre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 370/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2017/C 370/02

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

2

2017/C 370/03

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 370/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8656 — Mitsui/Sime Darby/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2017/C 370/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8588 — Continental Automotive/Alstom/EasyMile) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2017/C 370/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8637 — APG/Hines/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 370/07

Avviso all’attenzione dell’armatore proprietario della nave CAPRICORN, designata dall’elenco di cui all’articolo 1, lettera h), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014). L’inserimento nell’elenco è stato prorogato fino al 18 gennaio 2018 e la voce è stata modificata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.10.2017   

IT

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C 370/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 ottobre 2017

(2017/C 370/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1612

JPY

yen giapponesi

131,83

DKK

corone danesi

7,4410

GBP

sterline inglesi

0,87980

SEK

corone svedesi

9,7090

CHF

franchi svizzeri

1,1603

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4840

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,645

HUF

fiorini ungheresi

311,01

PLN

zloty polacchi

4,2432

RON

leu rumeni

4,5990

TRY

lire turche

4,3851

AUD

dollari australiani

1,5148

CAD

dollari canadesi

1,4918

HKD

dollari di Hong Kong

9,0581

NZD

dollari neozelandesi

1,6944

SGD

dollari di Singapore

1,5836

KRW

won sudcoreani

1 306,01

ZAR

rand sudafricani

16,3361

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7165

HRK

kuna croata

7,5220

IDR

rupia indonesiana

15 762,75

MYR

ringgit malese

4,9206

PHP

peso filippino

60,079

RUB

rublo russo

67,1203

THB

baht thailandese

38,598

BRL

real brasiliano

3,7790

MXN

peso messicano

22,1764

INR

rupia indiana

75,3560


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.10.2017   

IT

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C 370/2


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 370/02)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

a pagina 372:

9018 90 84

altri

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«I cosiddetti “lacci emostatici” non rientrano nella presente sottovoce. Essi consistono di norma in un sistema di laccio e fibbia. Essi sono usati, stringendo il laccio, per controllare la circolazione sanguigna verso un’estremità di un arto per un breve periodo. Altri tipi di lacci emostatici possono essere muniti per esempio di un’asticella per stringerli. A causa della loro costruzione semplice e dei materiali utilizzati, non sono simili agli strumenti e alle apparecchiature che rientrano nella presente sottovoce, sebbene abbiano un uso medico (sono di norma classificati secondo il materiale costitutivo del laccio). Si vedano in particolare anche le note esplicative del SA, voce 9018, quarto comma.

Image »


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


31.10.2017   

IT

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C 370/3


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 370/03)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

a pagina 379

9403

Altri mobili e loro parti

Dopo il testo esistente sono aggiunti il testo e le immagini seguenti:

«Rientrano nella presente voce anche i cubi contenitori di diversi materiali, per esempio legno o cartone, che possono essere rivestiti, per esempio di similpelle o di materiale tessile, anche pieghevoli, muniti di coperchio. Essi sono progettati per essere collocati sul pavimento, per conservarvi oggetti e per essere utilizzati come mobili per sedersi.

Esempi:

Image »


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.10.2017   

IT

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C 370/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8656 — Mitsui/Sime Darby/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 370/04)

1.

In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mitsui & Co., Ltd («Mitsui», Giappone),

Sime Darby Property (Sungai Kapar) Sdn Bhd («Sime Darby», Malaysia), appartenente al gruppo Sime Darby.

Mitsui e Sime Darby acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (la «JV»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Mitsui: general trading company giapponese che opera in settori quali macchinari, elettronica, siderurgia, carbone e metalli non ferrosi, prodotti chimici e energia,

—   Sime Darby: impresa con sede in Malaysia che opera principalmente nello sviluppo immobiliare,

—   JV: acquisterà e svilupperà parcelle di terreno da adibire a parco logistico/industriale in Malaysia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8656 — Mitsui/Sime Darby/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.10.2017   

IT

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C 370/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8588 — Continental Automotive/Alstom/EasyMile)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 370/05)

1.

In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Continental Automotive Holding Netherlands BV («Continental», Paesi Bassi), controllata di Continental AG, Germania,

Alstom Holdings («Alstom», Francia),

EasyMile («EasyMile», Francia).

Continental e Alstom acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di EasyMile.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Continental: società tecnologica internazionale che produce e fornisce vari componenti e pezzi di ricambio, soprattutto per l’industria automobilistica,

—   Alstom: fornitura di attrezzature e servizi per il trasporto ferroviario, compreso il materiale rotabile, le infrastrutture di trasporto e le apparecchiature e i servizi di segnalamento e manutenzione,

—   EasyMile: sviluppo e commercializzazione di tecnologie e soluzioni di mobilità intelligente e automatizzata per brevi distanze (concetto di «ultimo miglio»).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8588 — Continental Automotive/Alstom/EasyMile

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


31.10.2017   

IT

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C 370/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8637 — APG/Hines/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 370/06)

1.

In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

APG Strategic Real Estate Pool («APG», Paesi Bassi), controllata da Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Paesi Bassi),

Hines International Real Estate Holdings LP («Hines», Stati Uniti).

APG e Hines acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un’impresa comune di nuova costituzione, attraverso una società veicolo irlandese per la gestione collettiva degli attivi, per l’acquisto e lo sviluppo di determinate parcelle di terreno a Dublino, Irlanda, a fini residenziali e commerciali.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   APG: fondo d’investimento immobiliare il cui beneficiario effettivo ultimo è ABP, un’organizzazione di gestione delle pensioni specializzata nelle pensioni collettive del settore pubblico,

—   Hines: investimenti, sviluppo e gestione nel settore immobiliare,

—   JV: acquisterà e svilupperà determinate parcelle di terreno a Dublino, Irlanda, a fini residenziali e commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8637 — APG/Hines/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

31.10.2017   

IT

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C 370/8


Avviso all’attenzione dell’armatore proprietario della nave CAPRICORN, designata dall’elenco di cui all’articolo 1, lettera h), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014). L’inserimento nell’elenco è stato prorogato fino al 18 gennaio 2018 e la voce è stata modificata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione

(2017/C 370/07)

1.

La decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1) chiede agli Stati membri di ordinare alle navi riportate nell’elenco di cui all’allegato V della decisione medesima di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia e di negare a tali navi l’ingresso nei loro porti; vieta inoltre la prestazione di determinati servizi e l’effettuazione di talune operazioni finanziarie in collegamento a tali esportazioni di petrolio.

2.

Il 20 ottobre 2017 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell’elenco relativa alla nave Capricorn, soggetta a misure restrittive.

Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione di prorogare l’inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting

3.

Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 (2) della Commissione, che modifica di conseguenza l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3).

L’armatore proprietario della nave CAPRICORN può presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di prorogare l’inserimento nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

4.

Si segnala inoltre all’armatore proprietario della nave CAPRICORN che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 281 del 31.10.2017, pag. 27.

(3)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.