ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 370/01 |
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2017/C 370/02 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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2017/C 370/03 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 370/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8656 — Mitsui/Sime Darby/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 370/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8588 — Continental Automotive/Alstom/EasyMile) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 370/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8637 — APG/Hines/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 370/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 ottobre 2017
(2017/C 370/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1612 |
JPY |
yen giapponesi |
131,83 |
DKK |
corone danesi |
7,4410 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87980 |
SEK |
corone svedesi |
9,7090 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1603 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4840 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,645 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,01 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2432 |
RON |
leu rumeni |
4,5990 |
TRY |
lire turche |
4,3851 |
AUD |
dollari australiani |
1,5148 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4918 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0581 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6944 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5836 |
KRW |
won sudcoreani |
1 306,01 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,3361 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7165 |
HRK |
kuna croata |
7,5220 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 762,75 |
MYR |
ringgit malese |
4,9206 |
PHP |
peso filippino |
60,079 |
RUB |
rublo russo |
67,1203 |
THB |
baht thailandese |
38,598 |
BRL |
real brasiliano |
3,7790 |
MXN |
peso messicano |
22,1764 |
INR |
rupia indiana |
75,3560 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/2 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2017/C 370/02)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
a pagina 372:
9018 90 84 |
altri |
Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:
«I cosiddetti “lacci emostatici” non rientrano nella presente sottovoce. Essi consistono di norma in un sistema di laccio e fibbia. Essi sono usati, stringendo il laccio, per controllare la circolazione sanguigna verso un’estremità di un arto per un breve periodo. Altri tipi di lacci emostatici possono essere muniti per esempio di un’asticella per stringerli. A causa della loro costruzione semplice e dei materiali utilizzati, non sono simili agli strumenti e alle apparecchiature che rientrano nella presente sottovoce, sebbene abbiano un uso medico (sono di norma classificati secondo il materiale costitutivo del laccio). Si vedano in particolare anche le note esplicative del SA, voce 9018, quarto comma.
»
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/3 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2017/C 370/03)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
a pagina 379
9403 |
Altri mobili e loro parti |
Dopo il testo esistente sono aggiunti il testo e le immagini seguenti:
«Rientrano nella presente voce anche i cubi contenitori di diversi materiali, per esempio legno o cartone, che possono essere rivestiti, per esempio di similpelle o di materiale tessile, anche pieghevoli, muniti di coperchio. Essi sono progettati per essere collocati sul pavimento, per conservarvi oggetti e per essere utilizzati come mobili per sedersi.
Esempi:
»
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8656 — Mitsui/Sime Darby/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 370/04)
1. |
In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Mitsui e Sime Darby acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (la «JV»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Mitsui: general trading company giapponese che opera in settori quali macchinari, elettronica, siderurgia, carbone e metalli non ferrosi, prodotti chimici e energia, — Sime Darby: impresa con sede in Malaysia che opera principalmente nello sviluppo immobiliare, — JV: acquisterà e svilupperà parcelle di terreno da adibire a parco logistico/industriale in Malaysia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8656 — Mitsui/Sime Darby/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8588 — Continental Automotive/Alstom/EasyMile)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 370/05)
1. |
In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Continental e Alstom acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di EasyMile. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Continental: società tecnologica internazionale che produce e fornisce vari componenti e pezzi di ricambio, soprattutto per l’industria automobilistica, — Alstom: fornitura di attrezzature e servizi per il trasporto ferroviario, compreso il materiale rotabile, le infrastrutture di trasporto e le apparecchiature e i servizi di segnalamento e manutenzione, — EasyMile: sviluppo e commercializzazione di tecnologie e soluzioni di mobilità intelligente e automatizzata per brevi distanze (concetto di «ultimo miglio»). |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8588 — Continental Automotive/Alstom/EasyMile Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8637 — APG/Hines/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 370/06)
1. |
In data 20 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
APG e Hines acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un’impresa comune di nuova costituzione, attraverso una società veicolo irlandese per la gestione collettiva degli attivi, per l’acquisto e lo sviluppo di determinate parcelle di terreno a Dublino, Irlanda, a fini residenziali e commerciali. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — APG: fondo d’investimento immobiliare il cui beneficiario effettivo ultimo è ABP, un’organizzazione di gestione delle pensioni specializzata nelle pensioni collettive del settore pubblico, — Hines: investimenti, sviluppo e gestione nel settore immobiliare, — JV: acquisterà e svilupperà determinate parcelle di terreno a Dublino, Irlanda, a fini residenziali e commerciali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8637 — APG/Hines/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/8 |
Avviso all’attenzione dell’armatore proprietario della nave CAPRICORN, designata dall’elenco di cui all’articolo 1, lettera h), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014). L’inserimento nell’elenco è stato prorogato fino al 18 gennaio 2018 e la voce è stata modificata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione
(2017/C 370/07)
1. |
La decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1) chiede agli Stati membri di ordinare alle navi riportate nell’elenco di cui all’allegato V della decisione medesima di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia e di negare a tali navi l’ingresso nei loro porti; vieta inoltre la prestazione di determinati servizi e l’effettuazione di talune operazioni finanziarie in collegamento a tali esportazioni di petrolio. |
2. |
Il 20 ottobre 2017 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell’elenco relativa alla nave Capricorn, soggetta a misure restrittive. Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione di prorogare l’inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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3. |
Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 (2) della Commissione, che modifica di conseguenza l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3). L’armatore proprietario della nave CAPRICORN può presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di prorogare l’inserimento nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:
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4. |
Si segnala inoltre all’armatore proprietario della nave CAPRICORN che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(1) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 281 del 31.10.2017, pag. 27.
(3) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.