ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 357

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
23 ottobre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 357/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 357/02

Causa C-139/17 P: Impugnazione proposta il 20 marzo 2017 dalla QuaMa Quality Management GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2017, causa T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

2

2017/C 357/03

Causa C-421/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 13 luglio 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

3

2017/C 357/04

Causa C-422/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 13 luglio 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

3

2017/C 357/05

Causa C-477/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l'8 agosto 2017 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin e a.

4

2017/C 357/06

Causa C-482/17: Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Repubblica ceca/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

4

2017/C 357/07

Causa C-490/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’11 agosto 2017 — Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie/Deutsche Lufthansa AG

5

2017/C 357/08

Causa C-506/17: Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

6

 

Tribunale

2017/C 357/09

Causa T-411/10 RENV: Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 — Laufen Austria/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Ammende — Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata — Tetto del 10 % del fatturato — Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante)

8

2017/C 357/10

Causa T-671/14: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2017 — Bayerische Motoren Werke/Commissione [Aiuti di Stato — Aiuti regionali agli investimenti — Aiuto della Germania destinato a un grande progetto d’investimento della BMW a Lipsia relativo alla produzione di due modelli di veicoli elettrici (i3 e i8) — Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE — Effetto d’incentivazione dell’aiuto — Necessità dell’aiuto]

8

2017/C 357/11

Causa T-374/15: Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2017 — VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo Vermögensmanufaktur — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.o207/2009 — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

9

2017/C 357/12

Causa T-451/15: Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2017 — AlzChem/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale — Interesse pubblico prevalente]

10

2017/C 357/13

Causa T-572/15: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2017 — Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GOURMET — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore ORIGINE GOURMET — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Sospensione del procedimento amministrativo — Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95]

10

2017/C 357/14

Causa T-578/16: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2017 — Gillet/Commissione [Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Ex lavoratore subordinato di diritto belga — Indennità compensativa applicabile in virtù degli articoli 6 e 7 della decisione C(2005) 1287 — Ricalcolo dell’importo dell’indennità compensativa da parte dell’amministrazione nell’ambito di un aggiornamento delle procedure di gestione — Atto lesivo — Atto meramente confermativo — Obbligo di motivazione — Ripetizione dell’indebito]

11

2017/C 357/15

Causa T-678/16 P: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2017 — Siragusa/Consiglio (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Cessazione dal servizio — Domanda di collocazione a riposo — Modifica delle disposizioni statutarie successiva alla domanda — Revoca di una decisione anteriore — Qualificazione giuridica della decisione impugnata)

12

2017/C 357/16

Causa T-835/16: Ordinanza del Tribunale dell’8 settembre 2017 — Louvers Belgium/Commissione (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Appalti pubblici di beni e servizi — Gara d’appalto — Fornitura di tende trasparenti, oscuranti e avvolgibili per interni e prestazioni di montaggio, pulizia e manutenzione — Rigetto dell’offerta di un offerente — Annullamento della gara d’appalto — Non luogo a statuire — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

12

2017/C 357/17

Causa T-451/17 R: Ordinanza del Presidente del Tribunale del 29 agosto 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commissione (Procedimento sommario — Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra — Biodiesel — Comunicazione della Commissione europea BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Mancanza di urgenza)

13

2017/C 357/18

Causa T-181/17: Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — PC/EASO

13

2017/C 357/19

Causa T-446/17: Ricorso proposto il 15 luglio 2017 — TK/Parlamento

15

2017/C 357/20

Causa T-450/17: Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

16

2017/C 357/21

Causa T-474/17: Ricorso proposto il 1o agosto 2017 — Portogallo/Commissione

16

2017/C 357/22

Causa T-476/17: Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione

17

2017/C 357/23

Causa T-480/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Grecia/Commissione

18

2017/C 357/24

Causa T-487/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — UE/Commissione

19

2017/C 357/25

Causa T-511/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Corra González e a./CRU

19

2017/C 357/26

Causa T-516/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Commissione e CRU

20

2017/C 357/27

Causa T-517/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Grúas Roxu/Commissione e CRU

21

2017/C 357/28

Causa T-524/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Folch Torrela e a./CRU

21

2017/C 357/29

Causa T-525/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Taberna Ángel Sierra e a./CRU

22

2017/C 357/30

Causa T-532/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — Coral Venture/CRU

22

2017/C 357/31

Causa T-550/17: Ricorso proposto il 12 agosto 2017 — Troszczynski/Parlamento

23

2017/C 357/32

Causa T-557/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Liaño Reig/CRU

24

2017/C 357/33

Causa T-571/17: Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — UG/Commissione

25

2017/C 357/34

Causa T-576/17: Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

26

2017/C 357/35

Causa T-595/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Demp/EUIPO (Riproduzione dei colori grigio e giallo)

26

2017/C 357/36

Causa T-598/17: Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Italia/Commissione

27

2017/C 357/37

Causa T-602/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Spagna/Commissione

27

2017/C 357/38

Causa T-603/17: Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

29

2017/C 357/39

Causa T-610/17: Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — ICL-IP Terneuzen and ICL Europe Coöperatief/Commissione

30

2017/C 357/40

Cause riunite T-481/13 e T-421/15: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Systran/Commissione

31

2017/C 357/41

Causa T-548/16: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Clarke/EUIPO

32

2017/C 357/42

Causa T-549/16: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Papathanasiou/EUIPO

32

2017/C 357/43

Causa T-550/16: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Dickmanns/EUIPO

32


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 357/01)

Ultima pubblicazione

GU C 347 del 16.10.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 338 del 9.10.2017

GU C 330 del 2.10.2017

GU C 318 del 25.9.2017

GU C 309 del 18.9.2017

GU C 300 dell’11.9.2017

GU C 293 del 4.9.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/2


Impugnazione proposta il 20 marzo 2017 dalla QuaMa Quality Management GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2017, causa T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-139/17 P)

(2017/C 357/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Microchip Technology, Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2015 (procedimenti riuniti R 1809/2014-4 e R 1680/2014-4).

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Con l’impugnazione viene eccepita una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, RMC (1). Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l’interveniente, in data 9 aprile 2013, ha presentato una domanda conforme di registrazione del passaggio di proprietà e, a tal fine, ha solo utilizzato un modulo sbagliato. Secondo il Tribunale, la domanda di «modifica del nome o dell’indirizzo di un titolare» si riferiva a tutti i marchi (14) della SMSC Europe GmbH e così l’ha interpretata anche l’EUIPO, stando alla lettera del 14 aprile 2013. È quindi pacifico che l’Ufficio ha rigettato integralmente la domanda del 9 aprile 2013 e ha accolto soltanto la domanda del 14 giugno 2013 dopo la scadenza del termine di opposizione.

Con l’impugnazione viene inoltre eccepita una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso non avrebbero sufficientemente trattato la questione relativa alla determinazione del pubblico di riferimento. Il rischio di violazione non potrebbe essere valutato senza determinare il pubblico pertinente e il carattere distintivo individuale in relazione ai singoli prodotti e servizi. Ciò vale a maggior ragione se si considera la premessa da cui parte il Tribunale, secondo cui il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi sarebbe «tenue» per un pubblico specializzato — cui il Tribunale non apparterrebbe.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


23.10.2017   

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C 357/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 13 luglio 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

(Causa C-421/17)

(2017/C 357/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

Questione pregiudiziale

Se la cessione di un immobile da parte di una società per azioni ad un azionista a titolo di corrispettivo per il riacquisto delle azioni del medesimo sia soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) [omissis].


(1)  GU L 347, pag. 1.


23.10.2017   

IT

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C 357/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 13 luglio 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

(Causa C-422/17)

(2017/C 357/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debbano essere interpretate nel senso che il debito d’imposta a titolo di acconti incassati dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, sorge nel momento indicato all’articolo 65 della direttiva 2006/112/CE.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 65 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tassazione, l’acconto incassato dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, è diminuito dei costi, di cui all’articolo 308 direttiva 2006/112/CE, effettivamente sostenuti dal soggetto passivo fino al momento dell’incasso dell’acconto.


(1)  GU L 347, pag. 1.


23.10.2017   

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C 357/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l'8 agosto 2017 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin e a.

(Causa C-477/17)

(2017/C 357/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Convenuti: D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services B.V.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 (1) debba essere interpretato nel senso che i lavoratori subordinati con la cittadinanza di un paese terzo, che risiedono fuori dall’Unione ma lavorano temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, possono invocare il (titolo II del) regolamento n. 883/2004 (2) e il regolamento n. 987/2009 (3).


(1)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (…) (GU 2009, L 284, pag. 1).


23.10.2017   

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C 357/4


Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Repubblica ceca/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-482/17)

(2017/C 357/06)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula e J. Vláčil, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude nel senso che la Corte voglia:

annullare la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1) [in prosieguo: la «Direttiva»];

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, la ricorrente conclude nel senso che la Corte voglia:

annullare l’articolo 1, punto 6), della Direttiva, nei limiti in cui esso inserisce nella direttiva 91/477/CEE (2) il paragrafo 3 dell’articolo 5 e il secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 6;

annullare l’articolo 1, punto 7), della Direttiva, nei limiti in cui esso inserisce nella direttiva 91/477/CEE il paragrafo 4bis dell’articolo 7;

annullare l’articolo 1, punto 19), della Direttiva, nei limiti in cui esso:

inserisce i punti 6, 7 e 8 nella categoria A della parte II dell’Allegato I della direttiva 91/477/CEE,

modifica la categoria B della parte II dell’Allegato I della direttiva 91/477/CEE,

inserisce il punto 6 nella categoria C della parte II dell’Allegato I della direttiva 91/477/CEE,

modifica la parte III dell’Allegato I della direttiva 91/477/CEE;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di ricorso verte su una violazione del principio di attribuzione. La Direttiva è stata adottata sulla base dell’articolo 114 TFUE, anche se l’obiettivo che essa persegue non è la rimozione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno, bensì ed esclusivamente la prevenzione del crimine e del terrorismo. Ebbene, in tale campo il legislatore dell’Unione non ha il potere di adottare misure di armonizzazione.

Il secondo motivo di ricorso verte su una violazione del principio di proporzionalità. Il legislatore dell’Unione non si è posto minimamente la questione della proporzionalità delle misure adottate e non si è preoccupato di conseguire informazioni sufficienti (per esempio, con una valutazione d’impatto) per verificare con cognizione di causa la conformità a detto principio. Ne è scaturito che il legislatore dell’Unione ha adottato misure manifestamente sproporzionate, consistenti nel proibire determinati tipi di armi semiautomatiche seppur non adoperate nell’Unione europea per commettere atti di terrorismo, nell’inasprire la regolamentazione di determinate armi di pericolosità minima (riproduzioni d’epoca ovvero armi ormai definitivamente disattivate) e nel sanzionare, infine, il possesso di determinati caricatori.

Il terzo motivo di ricorso verte su una violazione del principio della certezza del diritto. Le categorie di armi vietate definite da ultimo (A7 e A8), come pure la disposizione che sanziona il possesso di caricatori oltre una certa misura, sono, ai fini della certezza del diritto, del tutto prive di chiarezza, tale che non consentono agli interessati di conoscere con esattezza i loro diritti e doveri. L’articolo 7, paragrafo 4bis, della direttiva 91/477/CEE, come risultante dalla Direttiva (la cd. grandfathering clause [clausola dei diritti quesiti]), finisce peraltro con l’imporre agli Stati membri l’adozione di norme interne di effetto retroattivo.

Il quarto motivo di ricorso verte su una violazione del principio di non discriminazione. La deroga prevista nel secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 91/477/CEE, come risultante dalla Direttiva, sembra sicuramente una misura di carattere neutro; in realtà, le condizioni della sua applicazione sono determinate in modo da convenire unicamente al sistema svizzero di conservazione delle armi usate durante il servizio militare, ciò che manca di giustificazione obiettiva avuto riguardo alle finalità della Direttiva.


(1)  GU 2017, L 137, pag. 22.

(2)  GU 1991, L 256, pag. 51.


23.10.2017   

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C 357/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’11 agosto 2017 — Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-490/17)

(2017/C 357/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo sciopero interno organizzato dal sindacato dei lavoratori del vettore rientri nell’ambito delle «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (1), in combinato disposto con il considerando 14 del medesimo regolamento.

2)

Se, ai fini dell’esonero del vettore dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con il considerando 14 del medesimo regolamento, sia sufficiente dimostrare la probabilità che lo sciopero costituisca una circostanza eccezionale che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso a disposizione del vettore, o se tale presupposto debba essere provato.


(1)  GU L 46, pag. 1.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/6


Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-506/17)

(2017/C 357/08)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, non avendo adottato, per ognuna delle seguenti discariche: Dragonja, Dvori, Rakek — Pretržje, Bukovžlak — Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec — steklarna, Tuncovec — OKP, e Bočna — Podhom, le misure necessarie, ai sensi degli articoli 7, lettera g), e 13 di tale direttiva, per far chiudere al più presto le discariche che, a norma dell’articolo 8 della stessa, non hanno ottenuto l’autorizzazione a proseguire le operazioni;

dichiarare che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, [non avendo] adottato, per quanto riguarda la discarica di Ostri Vrh, le misure necessarie consistenti nell’autorizzazione dei lavori necessari e nella fissazione di un periodo di transizione per la completa attuazione del piano di riassetto e per la messa in conformità con i requisiti della direttiva 1999/31/CE, ad eccezione dei requisiti di cui al punto 1 dell’allegato I, entro otto anni dalla data fissata all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE (in prosieguo: la «direttiva»), gli Stati membri dovevano provvedere affinché le discariche preesistenti — ossia le «discariche, che [hanno] ottenuto un’autorizzazione o che [erano] già in funzione al momento del recepimento della (…) direttiva», cioè il 16 luglio 2001 (nel caso della Slovenia il 1o maggio 2004, data dell’adesione all’UE) — fossero esaminate alla luce dei requisiti della direttiva e, sulla base di tale valutazione, venissero chiuse con la massima tempestività o ne fosse garantita la conformità ai requisiti della direttiva entro un periodo transitorio di otto anni, che è scaduto il 16 luglio 2009. Tale termine è valido anche per la Slovenia, la quale, riguardo a tale aspetto, non beneficiava di un periodo transitorio in forza del Trattato di adesione.

2.

Alla luce delle dichiarazioni della Repubblica di Slovenia nella fase precontenziosa e tenendo conto delle decisioni degli organi amministrativi sloveni, quali risultano dai singoli dispositivi delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti durante la procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura, la Commissione deduce giustamente che, per quanto riguarda sette discariche (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec — OKP), i lavori di chiusura sono ancora in fase di esecuzione, motivo per cui la Commissione conclude che riguardo a tali discariche la Repubblica di Slovenia non ha ancora adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva.

3.

Dall’analisi di tutte le informazioni disponibili, nonché tenuto conto delle affermazioni della Repubblica di Slovenia nella fase precontenziosa e dell’assenza di qualunque prova in senso contrario, risulta che cinque discariche (Bočna — Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec — steklarna e Stara vas) — malgrado le affermazioni della Repubblica di Slovenia, secondo le quali la chiusura sarebbe in larga parte completata — non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva sulla chiusura, come richiesto dall’articolo 14, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 13, lettera b), della direttiva. La Commissione ne deduce, quindi, che la Repubblica di Slovenia, per quanto riguarda tali cinque discariche, non ha ancora adempiuto gli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva.

4.

Dall’analisi di tutte le informazioni disponibili, nonché tenuto conto delle affermazioni della Repubblica di Slovenia nella fase precontenziosa e dell’assenza di qualunque prova in senso contrario, risulta che otto discariche (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek — Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole) non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva sulla chiusura, come richiesto dall’articolo 14, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 13, lettera b), della direttiva, e risulta altresì che i lavori di chiusura sono ancora in corso. La Commissione ne deduce, quindi, che la Repubblica di Slovenia, anche per quanto riguarda tali otto discariche, non ha ancora adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva.

5.

La Repubblica di Slovenia non ha mai presentato alcuna prova del fatto che, per quanto riguarda la discarica di Ostri Vrh, sia stata rilasciata, entro il termine per la risposta al parere motivato supplementare (ovvero anteriormente al giorno della proposizione del presente ricorso), un’autorizzazione ambientale per il proseguimento delle operazioni dell’impianto suddetto, così che detto Stato membro avrebbe adempiuto il proprio obbligo ai sensi dell’articolo 14, lettera c). Inoltre, la Commissione constata che dall’autorizzazione ottenuta a posteriori ad operare durante la procedura di chiusura e successivamente ad essa risulta che i lavori di chiusura sono ancora in corso e che devono essere terminati entro il 30 maggio 2019, dal che consegue che in nessun caso la Repubblica di Slovenia ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 14 della direttiva.


Tribunale

23.10.2017   

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C 357/8


Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 — Laufen Austria/Commissione

(Causa T-411/10 RENV) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Ammende - Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata - Tetto del 10 % del fatturato - Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»))

(2017/C 357/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentanti: E. Navarro Varona, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

1)

La parte dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria AG della quale essa è considerata individualmente responsabile a titolo dell’infrazione commessa nel corso del periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 28 ottobre 1999, è fissata ad EUR 4 788 001.

2)

La Laufen Austria e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le sue spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


23.10.2017   

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C 357/8


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2017 — Bayerische Motoren Werke/Commissione

(Causa T-671/14) (1)

([«Aiuti di Stato - Aiuti regionali agli investimenti - Aiuto della Germania destinato a un grande progetto d’investimento della BMW a Lipsia relativo alla produzione di due modelli di veicoli elettrici (i3 e i8) - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE - Effetto d’incentivazione dell’aiuto - Necessità dell’aiuto»])

(2017/C 357/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Erlbacher, T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Freistaat Sachsen (Germania) (rappresentanti: T. Lübbig e K. Gaßner, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento parziale della decisione C(2014) 4531 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32009 (2011/C) (ex 2010/N), che la Repubblica federale di Germania intende concedere alla BMW per un grande progetto di investimento a Lipsia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayerische Motoren Werke AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Freistaat Sachsen sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


23.10.2017   

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C 357/9


Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2017 — VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)

(Causa T-374/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Vermögensmanufaktur - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.o207/2009 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 357/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VM Vermögens-Management GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: T. Dolde e P. Homann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DAT Vermögensmanagement GmbH (Baldham, Germania) (rappresentante: H.-G. Stache, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2015 (procedimento R 418/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la DAT Vermögensmanagement e la VM Vermögens-Management.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La VM Vermögens-Management GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La DAT Vermögensmanagement GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


23.10.2017   

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C 357/10


Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2017 — AlzChem/Commissione

(Causa T-451/15) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale - Interesse pubblico prevalente»])

(2017/C 357/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem AG (Trostberg, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Borsos e J. Guerrero Pérez, successivamente A. Borsos, J. Guerrero Pérez e I. Georgiopoulos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, M. Konstantinidis e L. Armati, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 maggio 2015, che nega alla ricorrente l’accesso a documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La AlzChem AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


23.10.2017   

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C 357/10


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2017 — Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET)

(Causa T-572/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GOURMET - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore ORIGINE GOURMET - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Sospensione del procedimento amministrativo - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95»])

(2017/C 357/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e M. Fischer, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pierre-André Rouard (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Merino Baylos, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2015 (procedimento R 1985/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Rouard e la Aldi.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2015 (procedimento R 1985/2013-4) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aldi GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 389 del 23.11.2015.


23.10.2017   

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C 357/11


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2017 — Gillet/Commissione

(Causa T-578/16) (1)

([«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Ex lavoratore subordinato di diritto belga - Indennità compensativa applicabile in virtù degli articoli 6 e 7 della decisione C(2005) 1287 - Ricalcolo dell’importo dell’indennità compensativa da parte dell’amministrazione nell’ambito di un aggiornamento delle procedure di gestione - Atto lesivo - Atto meramente confermativo - Obbligo di motivazione - Ripetizione dell’indebito»])

(2017/C 357/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Evelyne Gillet (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE volta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 12 dicembre 2014 e del 9 aprile 2015, nonché dei fogli paga susseguenti, che riducono l’importo dell’indennità compensativa versata alla ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato di diritto belga, e che prevedono il recupero degli importi versati in eccesso.

Dispositivo

1)

La decisione del 9 aprile 2015 della Commissione europea è annullata nella parte relativa al recupero del saldo di EUR 3 959,38 ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’articolo 116 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La sig.ra Évelyne Gillet è condannata a sopportare le proprie spese.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-7/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


23.10.2017   

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C 357/12


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2017 — Siragusa/Consiglio

(Causa T-678/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Cessazione dal servizio - Domanda di collocazione a riposo - Modifica delle disposizioni statutarie successiva alla domanda - Revoca di una decisione anteriore - Qualificazione giuridica della decisione impugnata»))

(2017/C 357/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti) e Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e D. Nessaf, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 13 luglio 2016, Siragusa/Consiglio (F-124/15, EU:F:2016:147).

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 13 luglio 2016, Siragusa/Consiglio (F-124/15), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi a una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


23.10.2017   

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C 357/12


Ordinanza del Tribunale dell’8 settembre 2017 — Louvers Belgium/Commissione

(Causa T-835/16) (1)

((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di beni e servizi - Gara d’appalto - Fornitura di tende trasparenti, oscuranti e avvolgibili per interni e prestazioni di montaggio, pulizia e manutenzione - Rigetto dell’offerta di un offerente - Annullamento della gara d’appalto - Non luogo a statuire - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

(2017/C 357/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Louvers Belgium Co. (Zaventem, Belgio) (rappresentante: V. Lejeune, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Verheecke e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 19 settembre 2016 di non aggiudicare alla ricorrente l’appalto OIB.02/PO/2016/012/703 e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a causa degli illeciti commessi dalla Commissione nell’ambito di tale gara.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione del 19 settembre 2016 di non aggiudicare alla Louvers Belgium Co. l’appalto OIB.02/PO/2016/012/703, né sulla demanda di risarcimento nella parte in cui la stessa riguarda l’asserito lucro cessante dovuto alla mancata aggiudicazione dell’appalto.

2)

La domanda di risarcimento è respinta in quanto manifestamente infondata in diritto nella parte in cui la stessa riguarda le spese e gli oneri relativi alla partecipazione della Louvers Belgium Co. alla gara d’appalto OIB.02/PO/2016/012/703.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 30.1.2017.


23.10.2017   

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C 357/13


Ordinanza del Presidente del Tribunale del 29 agosto 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commissione

(Causa T-451/17 R)

((«Procedimento sommario - Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra - Biodiesel - Comunicazione della Commissione europea BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Mancanza di urgenza»))

(2017/C 357/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e. V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Stein, P. Friton e H.-J. Prieß, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker, J.-F. Brakeland e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori presentata sul fondamento degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della comunicazione della Commissione del 27 aprile 2017 BK/abd/ener.c.1(2017)2122195.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.10.2017   

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C 357/13


Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — PC/EASO

(Causa T-181/17)

(2017/C 357/18)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: PC (rappresentante: L. Railas, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

obbligare l’EASO a revocare ed espungere il documento anonimo e lesivo della dignità umana dalla decisione motivata del 15 giugno 2016, nonché ad emettere una nuova decisione che rimandi alla retrodatata decisione EASO/ED/2015/358 e alla conseguente decisione di licenziamento EASO/HR/2015/607, il cui annullamento è stato richiesto dalla ricorrente con ricorso promosso nella causa T-610/16;

obbligare l’EASO a provvedere, con riguardo alla ricorrente, all’eliminazione di fascicoli personali istituendo un fascicolo personale unico ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, i cui documenti siano conformi allo Statuto, nonché a stralciare dal fascicolo personale della ricorrente i documenti manoscritti e non indentificati con assoluta certezza ad esso estranei;

obbligare l’EASO a esaminare la genesi del documento EASO/ED/2015/358 e imporre al suo consiglio di amministrazione di adottare misure in caso di cattiva amministrazione dell’Ufficio ai sensi degli articoli 29 [paragrafo 1], lettera b), e 31, paragrafo 6, del regolamento n. 439/2010 che istituisce l’EASO, condannandolo altresì a versare alla ricorrente la somma pari a EUR 30 000 a titolo di risarcimento danni per violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, consistente nell’adozione di un provvedimento individuale, da parte dell’EASO, che recante pregiudizio alla ricorrente stessa;

obbligare l’EASO a indagare sul mobbing verificatosi sul luogo di lavoro nei confronti della ricorrente, nonché imporre all’Ufficio e al suo consiglio di amministrazione di adottare misure nei confronti dei soggetti responsabili del mobbing sul posto di lavoro, condannandoli inoltre a corrispondere alla ricorrente la somma di EUR 30 000 in ragione di tale prolungata violazione amministrativa;

obbligare l’EASO a verificare la trasmissione di documenti riservati relativi alla ricorrente a terzi non autorizzati, nonché imporre all’Ufficio e al suo consiglio di amministrazione di adottare provvedimenti nei confronti delle persone responsabili di tale trasmissione di documenti, condannandoli altresì a corrispondere alla ricorrente la somma pari a EUR 20 000 a causa della violazione amministrativa;

obbligare l’EASO a esaminare le violazioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché imporre all’Ufficio e al suo consiglio di amministrazione di adottare misure nei confronti dei soggetti responsabili di tali violazioni, condannandoli altresì a versare alla ricorrente la somma di EUR 20 000 in ragione della violazione amministrativa;

obbligare l’EASO a ripristinare il rapporto di lavoro quinquennale della ricorrente, garantendo una prosecuzione del medesimo senza interruzione e dietro remunerazione, condannando inoltre l’Ufficio a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, stipendi, indennità e contributi pensionistici a carico del datore di lavoro per il periodo durante il quale non è stata impiegata nel suo posto di lavoro fino alla reintegrazione nel rapporto lavorativo;

in subordine, qualora non sia possibile reintegrare la ricorrente nel suo rapporto di lavoro, condannare l’EASO a versare alla ricorrente stipendi, indennità e contributi pensionistici a carico del datore di lavoro per un periodo ininterrotto di cinque anni;

condannare l’EASO a corrispondere alla ricorrente la somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subìto, vale a dire per l’offesa patita a causa delle modalità con cui l’EASO ha applicato il diritto di essere sentiti contrariamente allo spirito dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e

condannare l’EASO a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla ripetuta e sistematica esposizione della ricorrente a mobbing sul luogo di lavoro, attuato e diretto dai suoi superiori. Ciò, ad esempio, avrebbe generato insolite condizioni di lavoro durante il periodo di prova caratterizzato, pertanto, dall’assenza di onestà e imparzialità, nonché da un atteggiamento autoritario, manipolazione e critiche non oggettive espresse pubblicamente nei confronti della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione motivata EASO/HR/2016/525 dell’EASO conterrebbe un documento basato su affermazioni anonime prive di alcun nesso con la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, né tantomeno costituirebbe parte integrante del fascicolo personale della medesima.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EASO avrebbe privato la ricorrente delle possibilità di difesa, consentendo l’emanazione del documento EASO/ED/2015/358 con effetti retroattivi e violando l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sulla diffamazione della ricorrente da parte dell’EASO anche al di fuori dell’Ufficio mediante trasmissione, ad esempio, al Mediatore europeo della decisione motivata EASO/HR/2016/525, contenente un documento infondato, irrilevante e non confermato relativo alla ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla trasmissione non autorizzata, da parte dell’EASO, di documenti riservati concernenti la ricorrente a terzi non autorizzati ad esaminarli, in violazione degli articoli 17 e 19 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle norme di coerenza dei fascicoli da parte dell’EASO, dal momento che l’Ufficio manterrebbe due fascicoli personali distinti sulla ricorrente persino negando, in violazione szll’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, la rilevanza delle informazioni contenute nel fascicolo personale aperto.


23.10.2017   

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C 357/15


Ricorso proposto il 15 luglio 2017 — TK/Parlamento

(Causa T-446/17)

(2017/C 357/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TK (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 26 agosto 2016, recante rigetto delle domande della ricorrente del 28 aprile 2016;

se necessario, annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 25 novembre 2016;

condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente, valutato ex aequo et bono nell’importo di EUR 25 000;

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 26 aprile 2017, recante rigetto del reclamo del 16 gennaio 2017, in quanto con essa non è stato risarcito il danno morale subito dalla ricorrente, e condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito da quest’ultima, valutato ex aequo et bono nell’importo di EUR 25 000;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi principali.

1.

Primo motivo, concernente le decisioni del 26 agosto 2016 e del 5 aprile 2017, e articolato in tre parti:

per quanto attiene alla domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della prima domanda del 28 aprile 2016, il primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la violazione dell’articolo 296 TFUE, la violazione dell’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e la violazione del dovere di sollecitudine;

per quanto concerne la domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della seconda domanda del 28 aprile 2016, il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta;

per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente sostiene che le decisioni le hanno arrecato un danno morale che non può essere risarcito mediante l’annullamento delle decisioni contestate.

2.

Secondo motivo, riguardante la decisione del 26 aprile 2017 e vertente sull’asserita violazione da parte del convenuto dell’articolo 41 della Carta, del suo obbligo di motivazione e del suo dovere di sollecitudine, in quanto quest’ultimo sostiene che la decisione contestata dalla ricorrente mediante reclamo è stata annullata ed è stata adottata la decisione di avviare un’indagine, e pertanto conclude che non occorreva accogliere la sua domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente considera altresì che essa ha dimostrato di aver subito un danno distinto che non può essere risarcito mediante l’annullamento della decisione contestata. A suo parere, il convenuto doveva quindi non solo annullare la decisione impugnata con il reclamo, ma anche risarcire tale danno.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/16


Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

(Causa T-450/17)

(2017/C 357/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurosupport — Fineurop support (Milano, Italia) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata dell’8 maggio 2017 recante rigetto dell’offerta della ricorrente nella procedura EIGE/2017/OPER/04 «Female Genital Mutilation: Estimating Girls at Risk», nonché le conseguenti decisioni di selezionare l’offerta di un altro candidato ed aggiudicare a quest’ultimo la gara;

condannare il convenuto a risarcire alla ricorrente i danni e liquidare gli interessi al tasso dell’8 % oppure, in alternativa, a versarle un indennizzo inclusivo di interessi al tasso dell’8 %;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, degli obblighi di agire con la dovuta attenzione e riservatezza, nonché su un manifesto errore di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incoerenza della motivazione delle decisioni di selezione e sulla violazione del principio di proporzionalità nell’esame dell’offerta della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/16


Ricorso proposto il 1o agosto 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-474/17)

(2017/C 357/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 4136, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione spese dichiarate dal Portogallo relative alla pretesa inosservanza dei massimali e dei termini di pagamento;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

3.

Terzo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

4.

Quarto motivo, relativo alla violazione degli articoli 9, paragrafo 3, e 17 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU 2006, L 176, pag. 32).


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/17


Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione

(Causa T-476/17)

(2017/C 357/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare il regolamento impugnato (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in una serie di manifesti errori di analisi, ha agito in modo irragionevole nel non tenere sufficientemente e debitamente conto di fattori specifici del peculiare caso del diflubenzurone, non ha né considerato la tempistica delle due procedure di regolamentazione, né i nuovi dati disponibili, e ha omesso di esaminare attentamente e in modo imparziale tutti i singoli elementi e fattori del presente caso.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa: la convenuta non avrebbe garantito alla ricorrente la possibilità di presentare adeguatamente ed efficacemente il proprio punto di vista nel corso del processo di riesame.

3.

Terzo motivo, vertente sull’adozione ultra vires del regolamento impugnato: la convenuta avrebbe agito ultra vires, in quanto l’unica autorità legalmente responsabile della classificazione o della riclassificazione delle sostanze sarebbe l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come stabilito nel regolamento 1272/2008 (2), e non la convenuta.

4.

Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato del regolamento impugnato: il regolamento impugnato sarebbe sproporzionato in quanto la convenuta poteva scegliere tra varie misure e la scelta di adottare il regolamento impugnato che restringe l’uso del diflubenzurone a colture non commestibili arrecherebbe svantaggi che sarebbero eccessivi in relazione agli obiettivi perseguiti.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).


23.10.2017   

IT

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C 357/18


Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Grecia/Commissione

(Causa T-480/17)

(2017/C 357/23)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos e A. Vassilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esecutiva della Commissione, oggetto di impugnazione, del 26 giugno 2017, nella parte in cui spese della Repubblica ellenica per un totale di EUR 1 182 054,72 sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea, nell’ambito della verifica di conformità, a titolo di imposizione una tantum e di rettifiche finanziarie su base forfettaria in ragione di carenze addebitate nella modalità di applicazione delle condizionalità nell’ambito del FEAGA e del FEASR per gli anni di domanda 2012, 2013 e 2014, conformemente a quanto è stato esposto in relazione ai fatti e ai motivi dell’annullamento, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la rettifica impugnata è stata imposta in violazione della legge in base ad un errore di fatto, con una motivazione insufficiente ed erronea, e in violazione dei principi di buona amministrazione e di equità, come illustrato in dettaglio, segnatamente, nella prima parte di tale motivo per le carenze addebitate in taluni punti nel controllo del CGO 1 e in specifici punti del controllo dei requisiti minimi applicabili all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e nella seconda parte di tale motivo per il difetto addebitato nell’analisi del rischio.

2.

Il secondo motivo verte sul difetto di motivazione, su un errore di fatto e sulla violazione del principio di proporzionalità della decisione impugnata nella parte in cui rigetta il calcolo esatto dell’incidenza finanziaria delle carenze individuate, supponendo che siano vere, effettuato dalle autorità greche, anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’organo di conciliazione dinanzi alla Commissione.


23.10.2017   

IT

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C 357/19


Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — UE/Commissione

(Causa T-487/17)

(2017/C 357/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 4 ottobre 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente datata 14 ottobre 2013;

se necessario, annullare la decisione della Commissione europea del 26 aprile 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente datato 5 gennaio 2017;

stabilire il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni morali e materiali da lui subiti imputabili alla convenuta, valutati negli importi di EUR 120 000 (danno morale), 748 000 (lucro cessante), e 576 000 (perdita di contributi pensionistici);

stabilire il diritto del ricorrente al risarcimento del danno causato dallo svolgimento e dall’esito dell’indagine sulle molestie, valutato nell’importo di EUR 50 000;

stabilire il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto di essere sentiti e del principio del contraddittorio.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su errori di fatto e sulla violazione dell’articolo 35, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


23.10.2017   

IT

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C 357/19


Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Corra González e a./CRU

(Causa T-511/17)

(2017/C 357/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: José María Francisco Corra González (Madrid, Spagna) e altri 7 ricorrenti (rappresentanti: C. de Santiago Álvarez e J. Redondo Martin, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la violazione del diritto europeo da parte del Comitato di risoluzione unico, per aver esso emanato la decisione SRB/EES/2017/08, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

di conseguenza, annullare ex tunc detto atto nonché gli atti di esecuzione successivi adottati dal Comitato di risoluzione unico.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/20


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Commissione e CRU

(Causa T-516/17)

(2017/C 357/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Imasa, Ingeniería y Proyectos, S.A. (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti atti:

la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/21


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Grúas Roxu/Commissione e CRU

(Causa T-517/17)

(2017/C 357/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grúas Roxu, S.A. (Meres, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín, e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti atti:

la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/21


Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Folch Torrela e a./CRU

(Causa T-524/17)

(2017/C 357/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ángel Folch Torrela (Terrassa, Spagna) e 42 altri ricorrenti (rappresentanti: V. Clavell Hernández, C. de Santiago Álvarez e J. Redondo Martín, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la violazione del diritto europeo da parte del Comitato di risoluzione unico, per aver esso emanato la decisione SRB/EES/2017/08, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

di conseguenza, annullare ex tunc detto atto nonché gli atti di esecuzione successivi adottati dal Comitato di risoluzione unico.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

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C 357/22


Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Taberna Ángel Sierra e a./CRU

(Causa T-525/17)

(2017/C 357/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Taberna Ángel Sierra, SL (Madrid, Spagna) e 67 altri ricorrenti (rappresentante: P. Rúa Sobrino, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare l’illegittimità e l’inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento (UE) n. 806/2014;

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08) del 7 giugno 2017, che approva la risoluzione del Banco Popular Español, S.A.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

IT

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C 357/22


Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — Coral Venture/CRU

(Causa T-532/17)

(2017/C 357/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Coral Venture, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Niño Camazón, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso di annullamento avverso la decisione emessa dal CRU (Comitato di risoluzione unico) il 7 giugno 2017 (SRB/EES/2017/08), che dichiara la risoluzione dell’ente creditizio Banco Popular e che approva il programma di risoluzione contenente le misure di risoluzione da applicare a quest’ultimo, e, previ gli adempimenti processuali del caso, accogliere integralmente le sue domande.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/23


Ricorso proposto il 12 agosto 2017 — Troszczynski/Parlamento

(Causa T-550/17)

(2017/C 357/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla domanda di revoca dell’immunità della sig.ra Mylène Troszczynski 2017/2019(IMM);

condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Mylène Troszczynski l’importo di EUR 35 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Mylène Troszczynski l’importo di EUR 5 000 a titolo di rimborso delle spese ripetibili;

condannare il Parlamento europeo a tutte le spese dell’istanza.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266, in prosieguo: il «Protocollo»).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del Protocollo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e sull’illegittimità della decisione impugnata.


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/24


Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Liaño Reig/CRU

(Causa T-557/17)

(2017/C 357/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carmen Liaño Reig (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: F. López Antón, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in base a quanto osservato nei motivi da 3.1 a 3.4 del presente ricorso, annullare in quanto improcedibile nonché contrario al regolamento e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo strumento di risoluzione consistente nella conversione in azioni di nuova emissione del Banco Popular Español, S.A. dello strumento di capitale di classe 2 relativo all’obbligazione subordinata #4 emessa dal BPE Financiaciones, S.A. con il codice ISIN XS0550098569, quale adottato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione;

in caso di accoglimento della richiesta testé formulata, poiché, secondo il considerando 91 e l’articolo 85, paragrafo 4, ultimo comma, della direttiva, l’annullamento di una decisione di un’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni basati sulla decisione annullata, conformemente a quanto previsto in detto articolo, condannare il Comitato di risoluzione unico, in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento, a risarcire la ricorrente delle perdite subite in conseguenza dell’annullamento della decisione citata nel paragrafo precedente;

A tal fine, la perdita subita dalla ricorrente ammonta al valore attualizzato alla data effettiva di pagamento dell’importo di EUR 50 000, corrispondente al valore nominale dell’obbligazione con scadenza il 22 ottobre 2020 emessa dal BPE Financiaciones, S.A. con il codice ISIN XS0550098569, di cui era titolare la ricorrente alla data della decisione, maggiorato degli interessi al tasso fisso annuo del 6,873 %– anch’essi al valore attualizzato alla data effettiva di pagamento– che la suddetta obbligazione avrebbe maturato nel periodo compreso tra il 7 giugno 2017 (data della decisione) e il 22 ottobre 2020 (data di scadenza dell’obbligazione);

in via subordinata rispetto alle richieste esposte nei paragrafi precedenti e in forza di quanto osservato nel motivo 3.5 del presente ricorso, condannare il Comitato di risoluzione unico a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento, un importo pari a quello che quest’ultima avrebbe percepito come titolare dell’obbligazione con codice ISIN XS0550098569 emessa dal BPE Financiaciones, S.A. se tale società fosse stata liquidata alla data della decisione in esito a una procedura ordinaria di insolvenza, tenendo conto che la ricorrente non ha ottenuto alcuna compensazione o controprestazione né come conseguenza della conversione in azioni di nuova emissione del Banco Popular Español, S.A. della citata obbligazione di cui era titolare né a seguito del trasferimento di tali azioni al Banco Santander, S.A.;

se dovesse risultare che non erano soddisfatte in capo al BPE Financiaciones, S.A. (come afferma la ricorrente) le condizioni della normativa spagnola per avviare una procedura ordinaria di insolvenza, che portasse alla liquidazione di tale società alla data della decisione, fissare l’importo da risarcire alla ricorrente in EUR 50 000, corrispondenti al valore nominale della citata obbligazione emessa dal BPE Financiaciones, S.A. di cui essa era titolare;

se dovesse risultare che erano soddisfatte in capo al BPE Financiaciones, S.A. le condizioni della normativa spagnola per avviare una procedura ordinaria di insolvenza, che portasse alla liquidazione di tale società alla data della decisione, risarcire la ricorrente dell’importo risultante dalla valutazione da effettuare ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento;

in ulteriore subordine rispetto alle richieste esposte nei paragrafi precedenti e in forza di quanto osservato nel motivo IX.6 del presente ricorso, condannare il Comitato di risoluzione unico a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento, l’importo proporzionale che le sarebbe spettato se fossero state convertite in azioni del Banco Popular Español, S.A. tutte le obbligazioni subordinate emesse da quest’ultimo, che esistevano alla data della decisione e che non sono state convertite in azioni di tale ente creditizio conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


23.10.2017   

IT

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C 357/25


Ricorso proposto il 22 agosto 2017 — UG/Commissione

(Causa T-571/17)

(2017/C 357/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 maggio 2017 (n. R/40/17) e tutte le decisioni che ne costituiscono il fondamento;

ordinare il reintegro del ricorrente;

condannare la Commissione europea al pagamento degli stipendi dovuti e al risarcimento di danni per un importo di EUR 40 000;

annullare le ritenute sullo stipendio illegittimamente applicate;

rimborsare l’importo di EUR 6 818,81 indebitamente percepito in relazione alle ritenute sullo stipendio illegittimamente applicate;

condannare la Commissione europea al pagamento di tutti i costi e le spese e al rimborso degli onorari di avvocato, valutati provvisoriamente in EUR 10 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentito, per aver svolto la Commissione soltanto una parvenza di procedimento previo al licenziamento.

2.

Secondo motivo, vertente su errori materiali che vizierebbero la decisione impugnata, in quanto i motivi sui quali essa si fonda sarebbero imprecisi, non reali e privi di serietà.

3.

Terzo motivo, vertente su un eccesso di potere, in quanto la Commissione avrebbe licenziato il ricorrente a causa delle sue funzioni sindacali e per avere usufruito di un congedo parentale.

4.

Quarto motivo, basato sulla violazione dell’articolo 42 dello Statuto dei funzionari, della clausola 5.4 dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale, quale risultante dalla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13), dell’articolo 7 della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29), nonché dell’allegato IX dello Statuto, per inosservanza della procedura disciplinare.

5.

Quinto motivo, basato sul carattere sproporzionato della sanzione.


23.10.2017   

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C 357/26


Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

(Causa T-576/17)

(2017/C 357/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mas Que Vinos Global, SL (Dobarrios, Spagna) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jose Estevez, SA (JESA) (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «EL SEÑORITO» — Domanda di registrazione n. 13 502 166

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2017 nel procedimento R 1775/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le sue spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 42, 60, 63, 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.


23.10.2017   

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C 357/26


Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Demp/EUIPO (Riproduzione dei colori grigio e giallo)

(Causa T-595/17)

(2017/C 357/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Demp BV (Vianen, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Gehweiler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio di colore (Riproduzione dei colori grigio e giallo) — Domanda di registrazione n. 15439987

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 luglio 2017 nel procedimento R 1624/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


23.10.2017   

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C 357/27


Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Italia/Commissione

(Causa T-598/17)

(2017/C 357/36)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Pucciariello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2017/1144 del 26 giugno 2017, notificata nella medesima data, relativa all’esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, quale unico motivo, la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), e dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2).

Nell’ambito di tale motivo si contesta l’applicazione delle rettifiche finanziarie operate dalla decisione impugnata, in considerazione dell’illogicità rispetto dagli elementi istruttori.

Si contesta, inoltre, la quantificazione delle rettifiche medesime, in quanto la loro determinazione concreta si rivela sproporzionata e manifestamente illogica, essendo notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate alle autorità italiane.


(1)  GU 1999 L 160, pag. 103.

(2)  GU 2005 L 209, pag. 1


23.10.2017   

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C 357/27


Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Spagna/Commissione

(Causa T-602/17)

(2017/C 357/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e A. Gavela Llopis, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C (2017) 4136 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), settore degli ortofrutticoli, fondi operativi, nei limiti in cui riguarda il Regno di Spagna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (1).

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto nel valutare la mancanza di controllo del criterio per il riconoscimento dell’attività principale dell’organizzazione di produttori nella misura in cui detto controllo è garantito attraverso il controllo adeguato del valore della produzione commercializzata.

Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, in quanto la conclusione della Commissione non è coerente con quella cui la medesima è precedentemente giunta nell’indagine FV/2010/004.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 543/2011 e del principio del legittimo affidamento.

Il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto, alla luce di tale disposizione, nel valutare carenze nel controllo del criterio di coerenza e qualità tecnica degli investimenti relativamente alle domande di modifica del programma operativo previsto nella suddetta disposizione. Lo stesso precisa, a tale proposito, che tale articolo non impone un’analisi vincolata alla strategia commerciale di un’organizzazione di produttori.

Il ricorrente sostiene altresì che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, in quanto la conclusione della Commissione non è coerente con quella cui la medesima è precedentemente giunta nell’indagine FV/2010/004.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 59, lettera [e]), punto iv), 60, paragrafi 2 e 5, e 65 del regolamento (UE) n. 543/2011, nonché del principio del legittimo affidamento.

Il ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare carenze nel controllo dell’ammissibilità del programma operativo, in quanto il regolamento menzionato non stabilisce un divieto di riportare le spese derivate da investimenti a un’altra annualità nell’ambito del medesimo programma operativo.

Parimenti, la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento in quanto la sua conclusione non sarebbe coerente con la risposta fornita dal direttore generale della direzione generale dell’Agricoltura della Commissione europea, del 19 novembre 2013, a richiesta delle autorità spagnole sull’applicazione dell’articolo 65 del suddetto regolamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (2), e delle linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie contenute nel documento VI/5530/97.

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la rettifica forfettaria imposta è inammissibile, poiché non sono state riscontrate carenze nei controlli. Il ricorrente afferma in subordine che la rettifica è sproporzionata e che, nella fattispecie, non occorrerebbe imporre alcuna rettifica o, al massimo, una rettifica del 2 %, stanti le particolari circostanze e il comportamento della Commissione nel caso di specie.


(1)  GU 2011, L 157, pag. 1.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 549.


23.10.2017   

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C 357/29


Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

(Causa T-603/17)

(2017/C 357/38)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič e M. Palionis.)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1) nella parte in cui applica alla Lituania una rettifica finanziaria di un importo di EUR 4 207 894,93;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Applicando una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % di un importo di EUR 4 207 894,93 a motivo di carenze in controlli essenziali, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) in quanto, nel determinare la portata della non conformità constatata, la natura dell’infrazione e il danno finanziario causato all’Unione europea:

1.

ha considerato a torto che la qualità dei controlli in loco effettuati in Lituania era inadeguata e che essa costituiva una carenza in un controllo essenziale poiché:

1.1.

ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 65/2011 (3) e, fondandosi su tale interpretazione, ha infondatamente constatato che durante i controlli in loco le autorità lituane avevano omesso di verificare se le domande di pagamento presentate dai beneficiari fossero corroborate da documenti contabili o da altri documenti idonei;

1.2.

ha erroneamente interpretato l’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 e, fondandosi su tale interpretazione, ha infondatamente constatato che durante i controlli in loco le autorità lituane avevano omesso di verificare la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico, in particolare, alle norme sugli appalti pubblici;

1.3.

ha erroneamente interpretato l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 e, fondandosi su tale interpretazione, ha accertato che gli ispettori incaricati dei controlli in loco non soddisfacevano il requisito secondo cui essi dovevano essere indipendenti dagli addetti ai controlli amministrativi sulla stessa operazione;

2.

ha ritenuto a torto che la qualità dei controlli sulla veridicità delle spese effettuate in Lituania costituisse una carenza in un controllo essenziale poiché:

2.1.

ha erroneamente interpretato l’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 e, fondandosi su tale interpretazione ha infondatamente constatato che la ragionevolezza dei costi dichiarati non era stata verificata adeguatamente;

2.2.

in ogni caso, ha infondatamente applicato una rettifica finanziaria del 5 % atteso che la portata accertata dell’eventuale non conformità del sistema di verifica della regolarità della spesa è nettamente inferiore;

3.

ha omesso di prendere in considerazione il danno effettivamente causato all’Unione europea con riferimento alle spese connesse al lavoro dei volontari e ha erroneamente ritenuto che non fosse stato adeguatamente verificato se i costi delle operazioni connesse a beni immobili soddisfacessero i requisiti, e ha errato, di conseguenza, nel constatare che vi era stata una carenza in un controllo essenziale poiché:

3.1.

ha indebitamente omesso di prendere in considerazione i dati forniti dalle istituzioni lituane concernenti gli accertamenti ordinati dall’Agenzia e effettuati da esperti indipendenti, durante i quali era stato accertato quale danno effettivo avrebbero potuto subire i fondi dell’Unione europea e l’importo di tale danno e anche quale danno fosse collegato a carenze nel sistema di controlli dei contributi in natura (lavoro volontario non retribuito), e ha applicato, in maniera ingiustificata, una rettifica finanziaria forfettaria del 5 %.

3.2.

ha erroneamente constatato che l’articolo 24, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 65/2011 non era stato osservato in sede di controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di verifica dei costi del progetto, segnatamente dei contributi in natura (beni immobili).


(1)  GU 2017, L 165, pag. 37.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale(GU 2011 L 25, pag. 8).


23.10.2017   

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C 357/30


Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — ICL-IP Terneuzen and ICL Europe Coöperatief/Commissione

(Causa T-610/17)

(2017/C 357/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Paesi Bassi) e ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana e E. Mullier, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare il regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2017, L 150, pag. 7) nei limiti in cui esso include la sostanza 1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento REACH;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, e

adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la Commissione nell’omettere di prendere in considerazione tutti i fatti rilevanti e sulla violazione del principio di buona amministrazione.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione europea sia incorsa in un errore manifesto di valutazione in quanto avrebbe omesso di considerare attentamente ed in modo imparziale le informazioni pertinenti ad essa sottoposte dalle ricorrenti, le quali dimostravano che la sostanza di cui trattasi non era una sostanza prioritaria e non andava inclusa nell’allegato XIV del regolamento REACH. Secondo le ricorrenti, se la Commissione europea avesse preso in considerazione dette informazioni, il punteggio attribuito alla sostanza di cui trattasi sarebbe stato inferiore o uguale a quello di altre sostanze che non sono state considerate prioritarie nella stessa fase di classificazione, e la citata sostanza non sarebbe stata inclusa nell’allegato XIV del regolamento REACH dal regolamento impugnato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola l’articolo 55 del regolamento REACH, è in contrasto con gli obiettivi di competitività in esso stabiliti ed ostacola il diritto al commercio.

Le ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato è in contrasto con gli obiettivi di competitività posti dal regolamento REACH e, in particolare, a causa dell’autorizzazione di cui al Titolo VII dello stesso, in quanto incide sulla posizione concorrenziale delle ricorrenti. Esso ostacola parimenti l’esercizio dei diritti delle ricorrenti al commercio in quanto considera la sostanza di cui trattasi prioritaria nonostante le informazioni fornite dimostrino che essa non soddisfa i requisiti per tale classificazione e inclusione nell’allegato XIV.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione europea

Le ricorrenti sostengono che la Commissione europea abbia violato i loro diritti della difesa nonché l’obbligo di motivazione ad essa incombente in quanto non avrebbe chiarito i motivi per cui ha «raggruppato» la sostanza di cui trattasi con il tricloroetilene, nonostante l’Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia riconosciuto (negli Orientamenti sulla priorità) che in caso di «raggruppamento», qualora siano stati presi in considerazione fattori non rientranti tra i criteri formali di cui all’articolo 58, paragrafo 3, i motivi dell’inclusione prioritaria devono essere chiaramente indicati ed essere conformi alla funzione e alla finalità della raccomandazione nell’ambito della procedura di autorizzazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato viola il legittimo affidamento delle ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono che l’adozione del regolamento impugnato viola il loro legittimo affidamento nei limiti in cui non è conforme agli Orientamenti sulla priorità. In dettaglio, le ricorrenti sollevano che la qualificazione dell’nPB come sostanza prioritaria e la sua inclusione nell’allegato XIV ha violato il loro legittimo affidamento sul fatto che il criterio del volume e le considerazioni relative al raggruppamento sarebbero stati applicati conformemente agli Orientamenti sulla priorità e agli Orientamenti generali.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità.

Le ricorrenti fanno valere che la Commissione europea avrebbe dovuto considerare opportuno rimandare l’inclusione dell’nPB nell’allegato XIV nel regolamento impugnato, e che ciò sarebbe stato meno oneroso in quanto le ricorrenti avrebbero dovuto sopportare le conseguenze dell’inclusione nell’allegato XIV non immediatamente, ma solo nel momento in cui l’nPB sarebbe stato correttamente incluso in detto allegato in considerazione della sua vera priorità rispetto ad altre sostanze.

6.

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento impugnato viola il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

Le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato viola il principio di parità di trattamento e di non discriminazione in quanto tratta la sostanza di cui trattasi in modo diverso (includendola nell’allegato XIV del regolamento REACH) rispetto ad altre sostanze, tra le quali l’antimonio piombo giallo. Secondo le ricorrenti, entrambe tali sostanze si trovavano in una situazione analoga: entrambe erano state prese in considerazione nella stessa fase di indicazione delle priorità, entrambe hanno ricevuto (o avrebbero dovuto ricevere) un punteggio di priorità totale pari a 17, e in entrambi i casi la decisione sulla loro priorità implicava la considerazione del raggruppamento. Tuttavia, come sostenuto dalle ricorrenti, tali sostanze sono state trattate in modo diverso dall’ECHA e dalla Commissione europea in quanto per la sostanza di cui trattasi vi sono state una raccomandazione e la conseguente inclusione nell’allegato XIV, mentre per l’antimonio piombo giallo non vi è stata né una raccomandazione in tal senso, né l’inclusione in detto allegato.


23.10.2017   

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C 357/31


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Systran/Commissione

(Cause riunite T-481/13 e T-421/15) (1)

(2017/C 357/40)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


23.10.2017   

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C 357/32


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Clarke/EUIPO

(Causa T-548/16) (1)

(2017/C 357/41)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-63/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/32


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Papathanasiou/EUIPO

(Causa T-549/16) (1)

(2017/C 357/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-64/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/32


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2017 — Dickmanns/EUIPO

(Causa T-550/16) (1)

(2017/C 357/43)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-65/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).