ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 355

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 ottobre 2017


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Sommario

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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2015-2016
Sedute dal 26 al 29 ottobre 2015
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 423 del 17.11.2016 .
I testi approvati del 27 ottobre 2015 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2013 sono stati pubblicati nella GU L 314 dell’1.12.2015 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 27 ottobre 2015

2017/C 355/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla crisi dell'Ebola: gli insegnamenti a lungo termine e come potenziare i sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo per impedire crisi future (2014/2204(INI))

2

2017/C 355/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2015/2865(RSP))

11

 

Mercoledì 28 ottobre 2015

2017/C 355/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI))

17

2017/C 355/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (2014/2214(INI))

23

2017/C 355/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (2014/2246(INI))

37

2017/C 355/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (2015/2052(INI))

45

 

Giovedì 29 ottobre 2015

2017/C 355/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione (2015/2635(RSP))

51

2017/C 355/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2015/2820(RSP))

59

2017/C 355/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti comunemente come veicoli aerei senza equipaggio (UAV — Unmanned aerial vehicles), nel settore dell'aviazione civile (2014/2243(INI))

63

2017/C 355/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa (2014/2241(INI))

71

2017/C 355/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'assegnazione da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli (2015/2857(RSP))

86


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 27 ottobre 2015

2017/C 355/12

P8_TA(2015)0360
Politica agricola comune: abrogazione di atti obsoleti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM(2015)0174 — C8-0101/2015 — 2015/0090(COD))
P8_TC1-COD(2015)0090
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero

89

2017/C 355/13

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (08266/1/2015 — C8-0169/2015 — 2015/0076(NLE))

91

2017/C 355/14

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2015)0129 — C8-0086/2015 — 2015/0065(CNS))

93

2017/C 355/15

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Svezia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (10027/2015 — C8-0197/2015 — 2015/0804(CNS))

96

2017/C 355/16

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Belgio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (10029/2015 — C8-0196/2015 — 2015/0805(CNS))

97

2017/C 355/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (09989/2015 — C8-0195/2015 — 2015/0806(CNS))

98

2017/C 355/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (09173/3/2015 — C8-0281/2015 — 2013/0246(COD))

99

2017/C 355/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (10788/2/2015 — C8-0294/2015 — 2013/0309(COD))

100

2017/C 355/20

Emendamenti del Parlamento europeo approvati il 27 ottobre 2015 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001 — C7-0014/2014 — 2014/0005(COD))

101

2017/C 355/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015)0135 — C8-0085/2015 — 2015/0068(CNS))

122

 

Mercoledì 28 ottobre 2015

2017/C 355/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (11706/2015 — C8-0274/2015 — 2015/2132(BUD))

146

2017/C 355/23

P8_TA(2015)0377
Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (09375/1/2015 — C8-0166/2015 — 2011/0901B(COD))
P8_TC2-COD(2011)0901B
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

163

2017/C 355/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (08806/1/2015 — C8-0260/2015 — 2014/0213(COD))

164

2017/C 355/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177 — C8-0107/2015 — 2015/0093(COD))

165

2017/C 355/26

P8_TA(2015)0380
Nuovi prodotti alimentari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM(2013)0894 — C7-0487/2013 — 2013/0435(COD))
P8_TC1-COD(2013)0435
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

166

2017/C 355/27

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 ottobre 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 2013/0443(COD))

167

 

Giovedì 29 ottobre 2015

2017/C 355/28

P8_TA(2015)0386
Agenzia dell'UE per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2014)0465 — C8-0110/2014 — 2014/0217(COD))
P8_TC1-COD(2014)0217
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

209

2017/C 355/29

P8_TA(2015)0387
Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM(2014)0040 — C7-0023/2014 — 2014/0017(COD))
P8_TC1-COD(2014)0017
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

210


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


20.10.2017   

IT

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C 355/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 26 al 29 ottobre 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 423 del 17.11.2016 .

I testi approvati del 27 ottobre 2015 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2013 sono stati pubblicati nella GU L 314 dell’1.12.2015 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 27 ottobre 2015

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/2


P8_TA(2015)0374

Crisi dell'Ebola: insegnamenti a lungo termine

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla crisi dell'Ebola: gli insegnamenti a lungo termine e come potenziare i sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo per impedire crisi future (2014/2204(INI))

(2017/C 355/01)

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione 2177(2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 18 settembre 2014 sulla pace e la sicurezza in Africa,

vista la risoluzione 69/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2014 sulle misure volte a contenere e combattere l'epidemia di Ebola scoppiata di recente in Africa occidentale,

vista la decisione del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, di istituire la prima missione sanitaria di emergenza della storia delle Nazioni Unite, la missione delle Nazioni Unite in risposta all'emergenza Ebola (UNMEER), in seguito all'adozione della risoluzione 69/1 dell'Assemblea generale e della risoluzione 2177(2014) del Consiglio di Sicurezza sull'epidemia di Ebola,

visto il regolamento sanitario internazionale (RSI) dell'OMS del 2005 (WA 32.1),

viste le raccomandazioni derivanti dalle consultazioni dell'OMS sulle zoonosi, del 5 maggio 2004,

vista la dichiarazione dell'OMS dell'8 agosto 2014, nella quale l'epidemia di Ebola è definita una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale,

vista la tabella di marcia dell'OMS del 28 agosto 2014 per la risposta al virus dell'Ebola e i relativi aggiornamenti,

vista la relazione del direttore generale dell'OMS alla Sessione straordinaria del Consiglio esecutivo sull'Ebola, riunito a Ginevra il 25 gennaio 2015,

vista la dichiarazione dell'OMS del 9 maggio 2015 sulla fine dell'epidemia del virus dell'Ebola in Liberia,

visto il documento «Guidance for Immunization Programmes in the African Region in the Context of Ebola» (Orientamento per i programmi di immunizzazione nella regione africana nel contesto dell'Ebola) pubblicato dall'OMS;

vista la dichiarazione rilasciata in seguito alla riunione di primavera 2015 del gruppo Banca mondiale — FMI organizzata a Washington DC, dal 17 al 19 aprile 2015,

vista la conferenza internazionale dal titolo «Ebola: from emergency to recovery» (Ebola: dall'emergenza alla ripresa), tenutasi a Bruxelles il 3 marzo 2015,

vista la missione di sostegno dell'Unione africana contro l'epidemia di Ebola in Africa occidentale (ASEOWA), istituita dall'Unione africana il 21 agosto 2014,

visto il regolamento (UE) n. 1291/2013, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020,

vista la comunicazione della Commissione COM(2010)0128 unitamente ai documenti SEC(2010)0380, 0381 e 0382, sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014,

viste le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale adottate in occasione della 3011a riunione del Consiglio «Affari esteri» di Bruxelles del 10 maggio 2010,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea del 15 agosto 2014, del 20 ottobre 2014, del 17 novembre 2014, del 12 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 sulla crisi dell'Ebola in Africa occidentale,

viste le relazioni al Consiglio europeo, redatte nel novembre 2014 e nel marzo 2015 da Christos Stylianides, Commissario europeo e Coordinatore UE per il virus dell'Ebola,

visto il quadro di risposta globale dell'UE all'epidemia del virus dell'Ebola in Africa occidentale, elaborato dal Servizio europeo per l'azione esterna e dalla Commissione,

visti l'Extractive Industries Transparency Initiative (Iniziativa trasparenza delle industrie estrattive — EITI) e la relazione d'avanzamento EITI 2011 della Sierra Leone, la relazione di avanzamento EITI 2012 della Liberia e la relazione di avanzamento EITI 2012 della Guinea,

visto il programma francese RIPOST, «Réseau d'Instituts de santé Publique d'Afrique de l'Ouest» (Rete degli istituti di sanità pubblica dell'Africa occidentale),

vista la risoluzione sull'epidemia di Ebola adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Strasburgo, Francia, il 3 dicembre 2014,

vista la sua risoluzione del 18 settembre 2014 sulla risposta dell'UE all'epidemia di Ebola, (1),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0281/2015),

A.

considerando che i sistemi sanitari della Liberia, della Sierra Leone e della Guinea presentano notevoli carenze e che, ancor prima dell'epidemia, i tre paesi si classificavano tra gli ultimi in base all'indice di sviluppo umano dell'UNDP, con circa l'80 % dei cittadini in condizioni di estrema povertà, e che detenevano il primato mondiale di mortalità prematura degli adulti e dei bambini sotto i cinque anni a causa, soprattutto, di malattie curabili;

B.

considerando che la crisi dell'Ebola è sistemica non solo sul piano locale e regionale ma anche sul piano della governance nazionale e mondiale;

C.

considerando che la portata della catastrofe è riconducibile a diversi fattori, tra cui: l'incapacità politica dei paesi colpiti di lanciare l'allarme, l'inadeguatezza della risposta della comunità internazionale, i devastanti effetti della chiusura delle frontiere e delle restrizioni sulle persone, l'inefficacia dei meccanismi di sorveglianza e di allerta, la lentezza e l'inadeguatezza della risposta successivamente alla mobilitazione degli aiuti, l'assoluta assenza di leadership da parte dell'OM, la mancanza di ricerca e sviluppo in materia di farmaci, diagnosi e vaccini;

D.

considerando che nella settimana che termina il 18 ottobre 2015 sono stati registrati tre nuovi casi confermati di Ebola, tutti in Guinea; considerando che il paese ha denunciato l'assenza di casi nelle due settimane precedenti; considerando che la Sierra Leone ha denunciato l'assenza di casi per la quinta settimana consecutiva; considerando che il 3 settembre 2015 l'OMS ha dichiarato la Liberia libera dalla trasmissione del virus dell'Ebola tra la popolazione; considerando che ci sono stati 28 512 casi confermati, compresi 11 313 decessi confermati;

E.

considerando che troppo poco si sa ancora sul grado di diffusione, sulla trasmissione e sul potenziale di mutazione del virus dell'Ebola; e che la diffusa confusione e i ripetuti malintesi sulle cause e le conseguenze della malattia da virus Ebola hanno contribuito alla propagazione del virus; che la ricerca etnografica è utile per comprendere come funzionano le comunità e in che modo entrare in contatto con persone provenienti da diverse realtà culturali;

F.

considerando che la malattia da virus Ebola è stata rinvenuta nel seme e nel fluido oculare delle persone convalescenti; che esistono casi isolati di manifesta trasmissione sessuale, a indicare che vi sono difficoltà a eliminare il virus e a determinare il momento in cui un paese può ritenersi davvero libero dall'Ebola;

G.

considerando che in numerosi paesi africani i sistemi sanitari e di istruzione sono deteriorati nel corso dei programmi di adeguamento strutturale imposti dall'FMI e dalla Banca mondiale, che hanno richiesto tagli di bilancio nel settore pubblico;

H.

considerando che l'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale ha dimostrato che i sistemi sanitari locali e nazionali dei paesi a basso reddito non hanno i mezzi né la resilienza necessari per rispondere a epidemie di malattie infettive come quella dell'Ebola; che il rafforzamento dei sistemi sanitari mondiali è pertanto divenuto parte integrante della governance della sanità mondiale;

I.

considerando il peso che assumono la cultura e le usanze tradizionali nella gestione della crisi dell'Ebola (2),

J.

considerando che i bambini, gli adolescenti e le giovani donne sono tra i soggetti più emarginati e vulnerabili in una tale crisi, che minaccia seriamente la partecipazione delle donne alle attività economiche e ha contribuito ad aumentare i divari di genere nell'istruzione; e che gli orfani rischiano di vedersi ripudiati e stigmatizzati;

K.

considerando che l'epidemia di Ebola che ha colpito l'Africa occidentale è la più estesa e complessa della storia di tale malattia; che l'OMS è stata allertata per la prima volta dell'epidemia di Ebola il 23 marzo 2014, ma soltanto l'8 agosto 2014 il Comitato di emergenza del regolamento sanitario internazionale ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale; che, prima di questa epidemia, l'Ebola non era considerata un rischio principale per la salute pubblica;

L.

considerando che quasi 500 operatori sanitari sono morti di Ebola in Guinea, Liberia e Sierra Leone, in paesi già penalizzati da una grave penuria di personale prima dell'insorgenza della crisi dell'Ebola; che gli ospedali e il personale sanitario non disponevano delle capacità necessarie per occuparsi di altre malattie, essendo le risorse mobilitate per combattere l'epidemia dell'Ebola; e che è necessario proteggere le strutture sanitarie e il personale sanitario al fine di garantire una prestazione di cure mediche sostenibile;

M.

considerando che numerosi pazienti guariti sono stati emarginati sia dai propri parenti che dalla società; che tale situazione si ripercuote in particolare sui bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori, e che molti di questi bambini sono stati respinti dai parenti sopravvissuti per timore dell'infezione;

N.

considerando che vi è la necessità di integrare tra loro l'epidemiologia, la sanità pubblica e la scienza sociale per trarre gli opportuni insegnamenti dall'epidemia dell'Ebola;

O.

considerando che nei primissimi mesi della crisi dell'Ebola, le ONG umanitarie — in particolare Medici Senza Frontiere e la Croce Rossa — sono state gli attori più efficaci, meglio informati e più esperti, e hanno quindi svolto un ruolo di prim'ordine nella fase iniziale della lotta contro il virus;

P.

considerando che la chiusura delle scuole e la tendenza dei bambini orfani a diventare assistenti nei nuclei famigliari rischia di creare una «generazione perduta» di bambini privati di istruzione formale per lunghi periodi di tempo;

Q.

considerando che, grazie alla loro competenza e capacità di cooperazione, le organizzazioni umanitarie hanno dimostrato che, in caso di necessità, all'inizio di una crisi possono essere più incisive e più efficaci rispetto «agli attori istituzionali»;

R.

considerando che la crisi dell'Ebola ha fatto sorgere un altro problema che Medici Senza Frontiere ha descritto come «crisi nella crisi», che ha avuto l'effetto di allontanare dagli ospedali le persone colpite da una malattia diversa dall'Ebola per timore di essere contaminate dal virus;

S.

considerando che l'UE, insieme ai suoi Stati membri, è il maggior donatore di aiuti allo sviluppo al mondo, avendo messo a disposizione oltre 1,39 miliardi di euro per aiutare a contenere l'epidemia della malattia da virus Ebola nell'Africa occidentale; e che tale importo consente all'UE di negoziare con i paesi partner e gli altri donatori nell'ottica di sostenere lo sviluppo di un sistema sanitario nazionale completo sulla base di una strategia coerente, inclusiva e adeguata alle esigenze;

T.

considerando la capacità comprovata del Programma alimentare Mondiale delle Nazioni Unite di dispiegare una logistica efficace che potrà in futuro anche essere utile a fini allarme rapido e di reazione;

U.

considerando che la sicurezza del personale di assistenza è un elemento indispensabile per la mobilitazione internazionale degli operatori sanitari;

V.

considerando la nomina, da parte del Consiglio europeo, di un Coordinatore Ebola dell'UE nella persona del Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Stylianides, il 23 ottobre 2014; che, dal 12 novembre 2014, quest'ultimo si è recato nei paesi più colpiti insieme al Commissario per la salute Andriukaitis;

W.

considerando che le Nazioni Unite, l'OMS e la Commissione europea hanno istituito processi di valutazione della gestione dell'epidemia;

X.

considerando la dichiarazione dell'OMS dell'aprile 2015 che ha ammesso che «il mondo e l'OMS sono malpreparati per far fronte a un'epidemia di lunga durata»;

Y.

considerando che è fondamentale migliorare la governance internazionale in materia di gestione delle crisi sanitarie;

Z.

considerando che l'accesso ai medicinali è un aspetto essenziale del diritto alla salute;

AA.

considerando che 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ai vaccini o ai trattamenti di cui hanno bisogno per rimanere in vita e in salute;

AB.

considerando che l'accesso ai farmaci nonché la ricerca e lo sviluppo in materia devono rispondere in via prioritaria alle esigenze dei malati, a prescindere dal fatto che vivano in Europa o nei paesi in via di sviluppo;

AC.

considerando che l'iniziativa sui medicinali innovativi costituisce il maggiore partenariato pubblico-privato a livello mondiale nell'ambito delle scienze della vita, con un bilancio di 3,3 miliardi di EUR per il periodo 2014-2024, di cui 1,638 miliardi di euro provenienti da Orizzonte 2020;

AD.

considerando che il trauma dell'Ebola ha reso le persone diffidenti nei confronti delle strutture sanitarie, gli operatori sanitari timorosi di riprendere i servizi e ha impoverito e insospettito le comunità; considerando che è urgente rilanciare i servizi sanitari di base; e che è parimenti indispensabile istituire un sistema sanitario solido ed efficace, che preveda la mutualizzazione dei rischi, in tutti i paesi in via di sviluppo, con la conseguente necessità di attuare una valida formazione del personale medico locale;

AE.

considerando che la crisi dell'Ebola ha ulteriormente trascinato i paesi della zona colpita dal virus nella recessione e che, secondo la Banca mondiale, nel solo 2015 l'impatto sul PIL dei tre paesi più colpiti ammonterebbe a 2 miliardi di dollari;

AF.

considerando che questi tre paesi hanno chiesto all'FMI e alla Banca mondiale un «piano Marshall» dell'ordine di 7 500 milioni di euro per aiutarli a superare le loro difficoltà economiche;

AG.

considerando che alcune ONG hanno chiesto alla Banca mondiale di mettere a disposizione 1,7 miliardi di dollari per aiutare i suddetti paesi a migliorare in modo sostenibile le loro infrastrutture sanitarie;

AH.

considerando che la comunità internazionale deve restare vigile e che l'obiettivo è quello di raggiungere la fase post-Ebola senza nuovi casi di contaminazione su un lungo periodo;

AI.

considerando che sono indispensabili pratiche igieniche appropriate; che, tuttavia, i tre paesi difettano di sistemi igienico-sanitari sufficientemente funzionanti;

AJ.

considerando che, in caso di eventuali altre insorgenze dell'epidemia, vi è luogo di temere che il numero delle vittime sarà altrettanto cospicuo;

AK.

considerando che l'Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini, il Commissario europeo per gli aiuti umanitari e Coordinatore dell'UE per il virus dell'Ebola, Christos Stylianides, il Commissario europeo per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, i deputati al Parlamento europeo, i governi e i deputati degli Stati membri hanno chiesto in più occasioni il rafforzamento dei sistemi sanitari;

AL.

considerando che, nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo, il rafforzamento del sistema sanitario e il potenziamento dei servizi idrici e igienico-sanitari sono tra i settori focali solo per la Guinea, ma non per la Liberia e la Sierra Leone;

AM.

considerando che la comunicazione della Commissione sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale (COM(2010)0128) presenta una strategia per la sanità mondiale completa e olistica, basata sulle necessità, che ha l'avallo degli Stati membri;

AN.

considerando che non tutti gli Stati hanno attuato appieno il regolamento sanitario internazionale (RSI); e che l'RSI dovrebbe essere riveduto dopo l'esperienza maturata nel corso dell'ultima epidemia di Ebola;

AO.

considerando che si hanno poche conoscenze riguardo alle zoonosi potenzialmente pericolose; e che le pratiche alimentari e agricole, la deforestazione, il commercio di animali o di prodotti animali sono all'origine dell'emergenza e dell'evoluzione di nuove zoonosi come l'influenza aviaria, l'Ebola e l'HIV;

AP.

considerando che l'OMS raccomanda il coordinamento tra il settore della sanità pubblica e quello veterinario;

AQ.

considerando che a novembre 2015 è prevista la visita di una delegazione della commissione per lo sviluppo in Sierra Leone;

1.

critica la lentezza della risposta internazionale nei primi mesi della crisi; sottolinea, tuttavia, la mobilitazione e l'impegno posti in campo dall'Unione europea e dai suoi Stati membri sin dal marzo 2014 per contribuire a contenere la propagazione del virus dell'Ebola; prende atto dell'intensificazione dell'impegno dell'UE e degli Stati membri nei settori dell'aiuto umanitario e dell'aiuto allo sviluppo, della logistica e della ricerca per far fronte alla crisi;

2.

plaude alla messa a punto a tempo di record di un nuovo vaccino, somministrato in Guinea a partire dal 23 marzo 2015, che si è dimostrato efficace al 100 %, e chiede un accesso urgente e garantito a tale vaccino, che dovrebbe essere alla portata di tutti in Liberia e in Sierra Leone;

3.

ritiene che non si dovrebbe abbassare la guardia nei confronti di taluni nuovi casi di Ebola per i quali non è ancora stato accertato il modo di trasmissione;

4.

invita tutte le parti interessate, nella fattispecie i governi dei paesi in via di sviluppo, le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, a trarre insegnamenti dalla crisi, anche dagli effetti negativi che le condizionalità legate agli strumenti di adeguamento strutturale dell'FMI e della Banca mondiale hanno avuto sul settore sanitario nei paesi in via di sviluppo, e a mettere a punto metodi efficaci per la gestione delle crisi sanitarie di portata internazionale;

5.

prende atto, a tale riguardo, della riforma annunciata il 18 maggio 2015 dal direttore dell'OMS, in particolare con riferimento alla creazione di un nuovo programma d'emergenza e di una riserva mondiale di personale da poter dispiegare rapidamente sul campo, nonché all'istituzione di un nuovo fondo di riserva di 100 milioni di dollari USA destinato specificamente alle emergenze; si compiace dell'impegno assunto di aumentare del 10 % entro due anni il bilancio dell'OMS, in modo da portarlo a 4,5 miliardi di dollari USA;

6.

invita la comunità internazionale a promuovere campagne informative ed educative nei paesi interessati; sottolinea l'importanza capitale delle campagne di prevenzione e d'informazione nella gestione della crisi, in particolare per limitare la contaminazione e per accrescere la consapevolezza in merito alle pratiche rischiose da evitare; pone l'accento sull'importanza di mezzi alternativi per la diffusione delle informazioni;

7.

sottolinea energicamente l'importanza di contrastare le crescenti tensioni tra i diversi gruppi dovute allo scoppio dell'epidemia di Ebola, poiché potrebbero nascere miti in base ai quali alcuni gruppi etnici si vedrebbero addossata la responsabilità dell'epidemia;

8.

ritiene che la risposta a lungo termine dell'UE, una volta conclusasi la fase dell'assistenza emergenziale, debba posizionarsi innanzitutto sul piano dell'aiuto allo sviluppo — che dovrà comprendere investimenti nel settore della sanità per promuovere la resilienza, in particolare per quanto concerne l'organizzazione e la gestione dei sistemi sanitari, il monitoraggio e l'informazione sanitari, i sistemi di approvvigionamento dei medicinali, la governance interna e il consolidamento dello Stato — e quindi sul piano dell'indispensabile aiuto alla ripresa economica dei tre paesi;

9.

invita le autorità a tenere conto degli insegnamenti tratti in relazione al fenomeno della stigmatizzazione sociale e a metterli in pratica in crisi umanitarie analoghe che potrebbero presentarsi;

10.

ricorda l'importanza della prevenzione dei conflitti, giacché conflitti e fragilità hanno ripercussioni estremamente negative sui sistemi sanitari;

11.

chiede l'istituzione di una struttura europea permanente di azione rapida che includa esperti, personale di sostegno in laboratorio, epidemiologi e attrezzature logistiche, comprensive di laboratori mobili, che possano essere dispiegate in tempi il più possibile brevi; richiama l'attenzione, in particolare, sul contributo che l'Unione potrebbe fornire nell'ambito del «depistaggio alle frontiere», terrestri e marittime, così come sul fatto che l'Unione potrebbe cercare di emulare il livello di eccellenza raggiunto dalle autorità sanitarie statunitensi nel depistaggio effettuato negli aeroporti, traendone altresì beneficio;

12.

invita inoltre l'Unione europea a sostenere la costituzione di una rete di punti di controllo nei paesi in via di sviluppo per permettere di identificare quanto più rapidamente possibile i nuovi casi di malattie infettive con potenziale pandemico, al fine di creare una rete sentinella nel territorio di questi paesi;

13.

riconosce la necessità di sostenere la nascita di forme di cooperazione in materia di formazione del personale medico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli dell'Africa occidentale;

14.

sottolinea l'importanza di rafforzare i sistemi di protezione e di evacuazione rapida degli operatori sanitari internazionali;

15.

deplora il fatto che gli adeguamenti e le riforme attuati in passato e la mancanza di equità delle politiche di sviluppo abbiano contribuito all'inefficacia dei sistemi sanitari; esorta la Commissione ad aiutare i tre paesi colpiti a sviluppare i propri sistemi sanitari pubblici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze sanitarie di base e di dotarsi delle infrastrutture necessarie per garantire che tutti i loro cittadini abbiano accesso alla sanità pubblica; ritiene, in particolare, che per costruire un sistema sanitario resiliente sul lungo periodo si debba, tra l'altro: (i) investire nei servizi sanitari pubblici di base, (ii) garantire un'assistenza sicura e di qualità aumentando le risorse destinate alla formazione, alla supervisione e all'adeguata retribuzione degli operatori sanitari, nonché assicurando l'accesso a farmaci sicuri, (iii) coinvolgere le comunità e i portatori d'interessi locali nella risposta alla crisi e nella pianificazione dello sviluppo; invita i donatori internazionali a potenziare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) a favore di detti paesi attraverso l'impiego di sistemi per paese, come il sostegno al bilancio; invita la Commissione a definire, in cooperazione con i paesi partner, l'OMS, la Banca mondiale e altri donatori, piani sanitari e procedure di monitoraggio coerenti basati sulle necessità;

16.

sottolinea che le risposte dovrebbero affrontare il problema delle disparità di fondo in termini di rappresentanza delle donne, accesso alla sanità e ai servizi e distruzione dei mezzi di sussistenza; pone segnatamente l'accento sulla necessità di offrire servizi di base e assistenza sanitaria di qualità, con particolare attenzione per l'assistenza alle madri e i servizi ostetrici e ginecologici;

17.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale (COM(2010)0128) e la sua visione olistica di sistemi sanitari globali, il suo approccio orizzontale e il suo impegno a favore di una copertura sanitaria universale; incoraggia la Commissione a rivedere tale comunicazione alla luce delle nuove conoscenze acquisite durante la crisi dell'Ebola, mantenendo l'approccio globale e orizzontale, e a presentare e attuare con tempestività un programma d'azione;

18.

sottolinea, in generale, la necessità che i paesi in via di sviluppo conferiscano priorità, a livello del bilancio, allo sviluppo di solidi sistemi pubblici nel campo della sicurezza sociale e della sanità, alla costruzione di un numero sufficiente di infrastrutture sanitarie sostenibili e adeguatamente attrezzate (in particolare laboratori e servizi igienico-sanitari) e all'offerta di servizi di base e di assistenza sanitaria di qualità; sottolinea la necessità che gli operatori sanitari siano in numero adeguato rispetto alla popolazione e invita i governi dei paesi interessati a garantire che siano retribuiti e che il denaro destinato alla sanità arrivi alle persone; riconosce, tuttavia, che crisi come quella attuale non possono essere risolte dai soli sistemi sanitari, ma che occorre un approccio globale che abbracci diversi ambiti, come l'istruzione e la formazione, l'igiene, la sicurezza alimentare e l'acqua potabile, per affrontare le carenze critiche in tutti i servizi essenziali; sottolinea al tempo stesso che un'istruzione che copra anche la dimensione culturale e le credenze è a sua volta essenziale per la ripresa;

19.

ricorda che gli investimenti nel settore sanitario rappresentano un importante vettore di crescita economica e contribuiscono a ridurre la povertà nei paesi in via di sviluppo; si compiace dell'integrazione dell'obiettivo 3, «Garantire una vita in buona salute e promuovere il benessere di tutti a ogni età», nella proposta sui futuri obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

20.

sottolinea che i programmi a lungo termine preventivati, necessari per costruire sistemi sanitari resilienti e globali, devono includere anche un adeguato numero di operatori sanitari opportunamente formati, l'accesso a forniture mediche sufficienti e solidi sistemi d'informazione sanitaria;

21.

chiede il potenziamento delle infrastrutture di ricerca mediante la creazione di un centro regionale pubblico di ricerca sulle malattie infettive in Africa occidentale e lo sviluppo di forme di cooperazione inter-universitaria che coinvolgano l'Unione europea e i suoi Stati membri;

22.

pone l'accento sulla necessità di affrontare la diseguaglianza sociale per costruire un sistema sanitario pubblico resiliente e sostenibile; appoggia, a tale fine, l'introduzione di una copertura sanitaria universale gratuita per l'utente finanziata con fondi pubblici ed esorta la Commissione, unitamente ai paesi partner e agli altri donatori, a presentare quanto prima un programma per l'introduzione di una copertura sanitaria universale che garantisca la mutualizzazione dei rischi sanitari;

23.

invita tutti i paesi a impegnarsi a favore della copertura sanitaria universale e a elaborare un piano che individui le risorse nazionali e i potenziali finanziamenti internazionali funzionali al conseguimento di tale obiettivo; appoggia l'obiettivo di aumentare la spesa per l'assistenza sanitaria in tutti i paesi portandola al livello minimo riconosciuto di 86 USD per persona per i servizi sanitari essenziali;

24.

valuta positivamente la conferenza internazionale di alto livello sull'Ebola, tenutasi il 3 marzo 2015 sotto l'egida dell'UE e dei principali partner, con l'obiettivo di eradicare l'Ebola, ma anche di valutare le conseguenze nei paesi colpiti per assicurare che l'aiuto allo sviluppo si aggiunga agli sforzi umanitari;

25.

appoggia l'idea di istituire un «piano Marshall» per contribuire a riavviare l'economia di questi paesi; suggerisce di offrire assistenza tecnica all'amministrazione per potenziarne le capacità e fare in modo che il denaro arrivi alle persone e non si perda nei rivoli della corruzione o sia usato per altre finalità;

26.

accoglie favorevolmente gli sforzi internazionali volti ad alleviare gli obblighi internazionali in materia di debito dei paesi colpiti dal virus dell'Ebola;

27.

ritiene che i partenariati tra l'Unione europea e la zona colpita dalla crisi saranno efficaci soltanto se Liberia, Guinea e Sierra Leone saranno in grado di divenire quanto prima artefici diretti del loro sviluppo;

28.

ritiene che occorra riesaminare la programmazione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES) per garantire che gli investimenti nel campo della sanità e del buon governo divengano una priorità per tutti i paesi dotati di infrastrutture pubbliche fragili; esprime preoccupazione per il fatto che la salute, l'acqua e i servizi igienico-sanitari non figurano tra i settori focali dei programmi indicativi nazionali della Liberia e della Sierra Leone; invita la Commissione a porre in essere meccanismi per monitorare più da vicino gli aiuti;

29.

ritiene che la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) non potrà più ignorare il rischio insito nel sottofinanziamento strutturale dell'azione umanitaria dell'Unione europea;

30.

si congratula con gli operatori umanitari e il personale medico presenti sul posto che, rischiando la propria vita, si sono impegnati per contenere questa grave crisi sanitaria;

31.

si congratula con la missione delle Nazioni Unite per l'emergenza Ebola (UNMEER), le organizzazioni partner e le organizzazioni umanitarie non governative, tra cui Medici senza frontiere e la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Emergency e altre ancora, per il lavoro svolto sul campo e valuta molto positivamente il loro ampio apporto e contributo ai fini del controllo dell'epidemia; deplora i casi di trattamento inappropriato del personale medico e di altro tipo impegnato nella lotta contro l'epidemia di Ebola dopo il loro rientro dall'Africa;

32.

ritiene che, in linea di principio, l'accesso ai farmaci non dovrebbe più dipendere dal potere d'acquisto dei pazienti, ma rispondere alle esigenze del malato, e che le forze di mercato non dovrebbero essere le sole a decidere quali farmaci produrre;

33.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a onorare il principio unionale della coerenza delle politiche per lo sviluppo, sancito all'articolo 208 TFUE, attraverso la promozione di politiche giuste ed eque in materia di scambi internazionali, innovazione e ricerca medica che favoriscano e facilitino l'accesso universale ai farmaci;

34.

invita la Commissione a esplorare modelli alternativi a quelli basati sui monopoli dei brevetti per lo sviluppo di farmaci o vaccini prodotti nel quadro di partenariati pubblico-privato, come l'iniziativa sui medicinali innovativi, che possono garantire l'accessibilità ai trattamenti per i malati, la sostenibilità dei bilanci dell'assistenza sanitaria e una risposta efficace a crisi come quella causata dal virus dell'Ebola o da minacce simili;

35.

sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità della ricerca epidemiologica su scala mondiale, di sviluppare «test rapidi» e di garantire l'accesso ai vaccini; si compiace, a tal proposito, del fatto che per combattere il virus dell'Ebola siano stati mobilitati molti fondi europei destinati alla ricerca, in particolare tramite l'iniziativa sui medicinali innovativi, il programma Orizzonte 2020 e il programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP); pone in evidenza che il fatto i vaccini, per quanto benaccetti, non sono molto probabilmente idonei a eradicare l'Ebola, dal momento che il virus sta mutando; sottolinea pertanto che, a livello di finanziamenti, va accordata priorità al rafforzamento del sistema sanitario nel suo complesso, all'igiene, al contenimento, alla possibilità di eseguire test rapidi affidabili in ambiente tropicale e ai medicinali volti a contrastare il virus e i sintomi da esso causati;

36.

esorta tutte le parti interessate a promuovere la formazione civica in materia di salute ponendo l'accento sulla questione delle usanze tradizionali incompatibili con la lotta alla propagazione delle epidemie;

37.

sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere un finanziamento equo ed efficace della ricerca che giovi alla salute di tutti e garantisca che innovazioni e interventi si traducano in soluzioni accessibili e dal costo abbordabile; ribadisce, in particolare, che è opportuno esplorare modelli che dissocino il costo delle attività di ricerca e sviluppo dai prezzi dei medicinali, comprese le possibilità di trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo;

38.

ribadisce la necessità di investire nelle malattie trascurate; invita, in tale contesto, la Commissione a proseguire il dibattito in materia e a prevedere modalità per una cooperazione pubblico-privato di ampia portata tesa a rafforzare i sistemi sanitari nazionali e ad agevolare il trasferimento dei risultati alla popolazione interessata, a condizione che siano introdotte misure di salvaguardia per impedire che il partenariato pubblico-privato danneggi le persone vulnerabili in un mercato non regolamentato; plaude, a tale proposito, al fatto che, per fare fronte all'urgente necessità di intraprendere ricerche su nuove terapie, l'UE abbia messo a disposizione 138 milioni di EUR per progetti finalizzati a mettere a punto sperimentazioni cliniche per nuovi vaccini, test diagnostici rapidi e trattamenti nel quadro di Orizzonte 2020 e dell'iniziativa sui medicinali innovativi; elogia l'industria farmaceutica europea, che ha impegnato a sua volta importanti risorse per sostenere gli sforzi di ricerca;

39.

sottolinea che Ebola e altre epidemie rappresentano minacce transnazionali che richiedono una cooperazione internazionale; invita l'OMS a rivedere il regolamento sanitario internazionale (RSI) per inserirvi l'idea di responsabilità interdipendente e il sostegno finanziario, anche per affrontare le cause alla radice;

40.

accoglie con favore, alla luce dell'approssimata attuazione dell'RSI e della mancanza di sorveglianza epidemiologica, il programma francese RIPOST «Réseau d'Instituts de santé Publique d'Afrique de l'Ouest» (Rete degli istituti di sanità pubblica dell'Africa occidentale);

41.

sottolinea che ora l'epidemia sta scemando, ma che il virus rimane nelle gonadi per mesi dopo la guarigione, e che è pertanto necessario predisporre servizi di consulenza sessuale e pianificazione familiare nel quadro delle misure relative al sistema sanitario e all'istruzione;

42.

sottolinea la crescente probabilità di una crisi alimentare successiva all'epidemia, poiché quest'ultima è dilagata in modo particolare i piccoli agricoltori; invita gli Stati membri, la Commissione e la comunità internazionale a investire nel loro sviluppo a lungo termine per garantire che le famiglie contadine e la sicurezza alimentare futura dell'Africa occidentale non siano a rischio;

43.

chiede alla sua commissione competente di seguire da vicino le misure adottate per la gestione della crisi, in stretta collaborazione con il coordinatore dell'Unione per l'Ebola e alla luce della missione del Parlamento europeo in Sierra Leone, prima di presentare una valutazione definitiva basata su criteri ben definiti;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi dell'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Organizzazione mondiale della sanità.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2014)0026.

(2)  Ad esempio le usanze che vietano di bruciare i morti.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/11


P8_TA(2015)0375

Misurazioni delle emissioni nel settore automobilistico

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2015/2865(RSP))

(2017/C 355/02)

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (O-000113/2015 — B8-0764/2015),

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1),

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2),

vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (3),

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (4),

visto il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (5),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 18 settembre 2015 l'agenzia per la protezione ambientale statunitense (Environmental Protection Agency – EPA) e l'ente californiano per la qualità dell'aria (California Air Resources Board – CARB) hanno emesso un avviso di violazione delle norme in materia di inquinamento nei confronti di Volkswagen AG, Audi AG e Volkswagen Group of America (collettivamente, VW); che l'indagine è iniziata a seguito di alcune ricerche sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) prodotte da veicoli diesel, svolte da un'organizzazione non governativa in cooperazione con ricercatori universitari, i cui risultati sono stati presentati all'EPA e al CARB nel maggio 2014;

B.

considerando che l'inquinamento atmosferico provoca oltre 430 000 morti premature all'anno nell'UE e ha un costo stimato, in termini di impatto sulla salute, fino a 940 miliardi di euro all'anno; che l'NOx è uno dei principali agenti inquinanti atmosferici responsabile, fra l'altro, di causare cancro ai polmoni, asma e numerose malattie respiratorie, oltre a forme di degrado ambientale quali l'eutrofizzazione e l'acidificazione; che le emissioni dei veicoli diesel sono una delle fonti principali di NOx nelle zone urbane in Europa; che fino a un terzo della popolazione urbana dell'UE continua a essere esposta a livelli superiori ai limiti o ai valori obiettivo stabiliti dall'UE; che i trasporti permangono una delle cause principali della cattiva qualità dell'aria nelle città e delle relative conseguenze sulla salute; che sono più di 20 gli Stati membri che attualmente non rispettano i valori limite dell'Unione relativi alla qualità dell'aria, in particolare a causa dell'inquinamento urbano;

C.

considerando che, dal 2012, l'Agenzia Internazionale dell'OMS per la ricerca sul cancro (IARC) classifica i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni e raccomanda, viste le conseguenze supplementari sulla salute del particolato diesel, di ridurre in tutto il mondo l'esposizione alla miscela di sostanze chimiche emesse;

D.

considerando che l'industria automobilistica rappresenta uno dei principali fattori di crescita e di innovazione e che contribuisce all'occupazione in un gran numero di Stati membri; che, a meno che non siano intraprese azioni decisive, l'attuale scandalo rischia di compromettere la reputazione e la competitività dell'intero settore;

E.

considerando che l'industria delle forniture automobilistiche è dominata dalle piccole e medie imprese, che contribuiscono per il 50 % all'attività di ricerca e sviluppo specifica del settore; che la forza economica di molte regioni europee deriva dall'industria automobilistica e da quella delle forniture automobilistiche;

F.

considerando che la concorrenza leale, anche tra i costruttori di automobili, implica che il cliente possa scegliere il prodotto basando la sua scelta sull'indicazione esauriente e non distorta delle caratteristiche tecniche;

G.

considerando che l'UE ha messo in atto un certo numero di sforzi per ovviare agli effetti della crisi economica sul settore automobilistico, avvalendosi degli strumenti disponibili in materia di aiuti statali;

H.

considerando che il regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (regolamento (CE) n. 715/2007, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel dicembre 2006), il quale stabilisce le norme sulle emissioni per i veicoli Euro 5 ed Euro 6, impone ai costruttori di produrre veicoli in modo che, «nell'uso normale», siano conformi ai requisiti in materia di emissioni (articolo 5, paragrafo 1);

I.

considerando che il regolamento (CE) n. 715/2007 (articolo 5, paragrafo 2) vieta esplicitamente l'uso di impianti di manipolazione, definiti come «ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l'efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo»; che gli Stati membri hanno l'obbligo di dare applicazione a tale divieto; che il regolamento, inoltre, invita esplicitamente la Commissione a introdurre test e ad adottare misure concernenti l'utilizzazione di impianti di manipolazione;

J.

considerando che, a norma della direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (direttiva 1999/44/CE), i consumatori hanno diritto a un periodo di garanzia di almeno due anni a decorrere dalla data di acquisto di un prodotto e il venditore è tenuto a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; che, in caso di non conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto senza spese, oppure a una riduzione del prezzo;

K.

considerando che la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE) dispone che, prima della conclusione di contratti negoziati all'interno o al di fuori dei locali commerciali o di contratti a distanza, debbano essere fornite informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti e prevede per gli Stati membri l'obbligo di dotarsi di norme atte ad assicurare l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni della direttiva;

L.

considerando che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) vieta in particolare qualsiasi pratica che sia «falsa o […] idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta» e stipula che tra le pratiche commerciali considerate sleali in qualsiasi circostanza rientri anche il fatto di «asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta», obbligando gli Stati membri a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

M.

considerando che, in base alla norma Euro 5, il valore limite per le emissioni di NOx prodotte dai veicoli diesel è di 180 mg/km e si applica ai veicoli omologati tra il 1o settembre 2009 e il 1o settembre 2014 nonché a tutti i veicoli venduti tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2015 e che il corrispondente valore Euro 6 è di 80 mg/km, applicabile ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 1o settembre 2014 e a tutti i veicoli venduti a partire dal 1o settembre 2015; che i veicoli Euro 6 immatricolati prima dell'introduzione di tale valore come limite legale hanno beneficiato di riduzioni delle imposte in numerosi Stati membri; che i risultati di testi indipendenti confermano l'esistenza di notevoli discrepanze, per entrambe le norme, fra i valori limite e le reali emissioni dei veicoli nell'uso normale;

N.

considerando che l'analisi condotta nel 2011 dal Centro comune di ricerca della Commissione (6) ha concluso che le emissioni di NOx dei veicoli diesel misurate tramite sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) superano considerevolmente i rispettivi limiti di emissione Euro 3-5 di un fattore compreso tra 2 e 4 per le emissioni medie di NOx su interi percorsi di prova e di un fattore che può arrivare a 14 nei test singoli; che, stando a un'altra relazione del Centro comune di ricerca (7) pubblicata nel 2013, i veicoli Euro 6 potrebbero persino superare i livelli di emissione previsti per i veicoli Euro 5; che le analisi indipendenti svolte nell'ottobre 2014 hanno documentato livelli di emissioni su strada di NOx dei veicoli diesel sottoposti a prova che erano, mediamente, circa sette volte superiori ai limiti fissati dalla norma Euro 6;

O.

considerando che Volkswagen ha ammesso di aver installato impianti di manipolazione in almeno 11 milioni di veicoli diesel che ha venduto nel mondo; che Volkswagen ha comunicato che, a seguito di una decisione dell'Autorità federale dei trasporti tedesca, richiamerà 8,5 milioni dei suoi veicoli diesel nell'UE;

P.

considerando che il divario documentato in materia di emissioni di cui sopra può essere dovuto sia all'inadeguatezza dell'attuale procedura di prova utilizzata nell'UE, che non riproduce le normali condizioni di guida, sia all'uso di impianti di manipolazione; che l'affidabilità e la solidità della procedura di prova dei veicoli è di fondamentale importanza per il rispetto dei limiti delle emissioni e quindi per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente nell'UE;

Q.

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 impone alla Commissione di verificare i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni e prevede che, qualora tale revisione accerti che queste non sono più adeguate, le relative procedure siano adattate per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla guida in condizioni reali su strada; che tale adattamento non ha ancora avuto luogo; che la Commissione sta tuttavia approntando l'adozione di un nuovo ciclo di prova basato sulle emissioni generate dalla guida in condizioni reali (Real Driving Emissions — RDE);

R.

considerando che le prove di conformità della produzione e le prove di conformità in servizio non sono ancora disciplinate da norme comuni a livello dell'Unione, nonostante alla Commissione sia stato conferito un mandato per stabilire requisiti specifici per tali prove tramite la procedura di comitatologia; che, di conseguenza, i requisiti relativi alla conformità della produzione e alla conformità in servizio non vengono generalmente applicati in maniera adeguata; che non esiste l'obbligo di trasmettere alla Commissione, alle autorità di omologazione di altri Stati membri o ad eventuali altri soggetti interessati le informazioni concernenti qualsivoglia prova svolta dall'autorità di omologazione competente e i relativi risultati;

S.

considerando che l'attuale sistema di omologazione dell'UE non consente alla Commissione o alle autorità di altri Stati membri di sottoporre a una nuova verifica l'omologazione o il certificato di conformità dei veicoli, di richiamare i veicoli o di sospendere la loro immissione sul mercato se la loro omologazione è stata rilasciata da un altro Stato membro; che, nel quadro dell'attuale sistema, non vi è alcun controllo delle prove svolte dalle autorità nazionali di omologazione per garantire che tutte le autorità rispettino le norme comuni dell'UE e non ricorrano alla concorrenza sleale abbassando gli standard;

T.

considerando che la Commissione sta attualmente sottoponendo a riesame il quadro normativo per l'omologazione dei veicoli; che tale riesame è della massima importanza per ripristinare la fiducia dei consumatori nelle prove concernenti le emissioni e i consumi di carburante;

U.

considerando che gli attuali sistemi di controllo delle emissioni di NOx dei veicoli diesel si basano su tre tecnologie principali: modifiche interne al motore connesse al ricircolo dei gas di scarico (EGR, exhaust gas recirculation), filtri anti-NOx con funzionamento in magro (trappole per NOx con funzionamento in magro, ovvero LNT, lean NOx trap) e riduzione catalitica selettiva (SCR, selective catalytic reduction); che, al fine di soddisfare i valori limite Euro 6, la maggior parte dei veicoli è dotata di almeno due delle tre tecnologie; che tutte queste tecnologie possono essere disattivate tramite impianti di manipolazione basati su software;

V.

considerando che, per garantire la conformità alle norme sulle emissioni, dai veicoli muniti di impianti di manipolazione occorrerà rimuovere gli impianti in questione, modificare il software dei sistemi di controllo delle emissioni e, a seconda della tecnologia utilizzata nel motore, intervenire anche sull'hardware; che potrebbe essere possibile migliorare le prestazioni dei sistemi di controllo delle emissioni già installati sui veicoli mediante la rimozione degli impianti di manipolazione, la riprogrammazione e la ricalibratura;

W.

considerando che le discrepanze riscontrate tra i risultati delle prove e le prestazioni dei veicoli in condizioni d'uso normali non si limitano soltanto all'NOx, ma riguardano anche altri inquinanti e il CO2; che, secondo studi indipendenti, nel 2014 il divario tra le emissioni ufficiali e quelle reali di CO2 delle autovetture in Europa si attestava al 40 %;

X.

considerando che il passaggio alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP) nell'UE rende necessario adeguare al nuovo test gli obiettivi dei costruttori relativi alle emissioni medie di CO2 del parco auto esistente;

1.

condanna fermamente qualsiasi frode commessa dai costruttori di automobili ed esorta le società ad assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni e a cooperare incondizionatamente con le autorità in qualsiasi indagine; deplora il fatto che milioni di consumatori siano stati ingannati e fuorviati da false informazioni riguardo alle emissioni dei loro veicoli;

2.

ritiene che, laddove l'atto illecito sia dimostrato, i mezzi di ricorso a disposizione del consumatore debbano essere debitamente comunicati e attuati rapidamente, senza causare ulteriori danni ai consumatori;

3.

si rammarica del fatto che le emissioni in eccesso comportino morti premature, effetti nocivi per la salute umana e danni ambientali;

4.

ritiene indispensabile che la Commissione e gli Stati membri ripristinino rapidamente la fiducia dei consumatori attraverso iniziative concrete e compiano ogni sforzo possibile per disinnescare la situazione; sottolinea la sua solidarietà con i dipendenti interessati ed esprime preoccupazione per le conseguenze lungo la catena di approvvigionamento, in particolare per le PMI, che, senza averne colpa, si trovano attualmente dinanzi a enormi difficoltà a causa dalla frode; mette in evidenza che il prezzo da pagare per la manipolazione della misurazione delle emissioni non deve ricadere in ultima istanza sui dipendenti;

5.

sottolinea che prima di prendere in considerazioni qualsiasi licenziamento i produttori devono utilizzare le proprie risorse finanziarie, anche trattenendo gli utili invece di distribuire i dividendi, al fine di coprire per quanto possibile i costi derivanti dalla violazione della legislazione applicabile;

6.

esprime profonda preoccupazione per il ritardo delle autorità degli Stati membri e della Commissione nel reagire dinanzi alle prove di gravi e persistenti superamenti dei valori limite di emissione previsti dal diritto dell'UE per i veicoli in condizioni di uso normale;

7.

ricorda che le auto diesel hanno minori emissioni di CO2 per chilometro rispetto ai veicoli a benzina equivalenti e che per i costruttori esse rappresentano un mezzo importante per raggiungere gli obiettivi posti per il 2021 riguardanti le emissioni medie di CO2 del parco auto dell'UE; ricorda che tali veicoli continueranno inoltre a contribuire notevolmente al conseguimento degli obiettivi post 2021, ma sottolinea che i produttori devono ricorrere alle tecnologie pulite disponibili al fine di ridurre le emissioni di NOx, particolato e altri inquinanti;

8.

esorta la Commissione e gli Stati membri a mostrare la massima trasparenza circa le informazioni a loro disposizione in merito a tali violazioni e le iniziative prese per farvi fronte; chiede un'indagine approfondita riguardo al ruolo e alla responsabilità della Commissione e delle autorità degli Stati membri, tra l'altro alla luce dei problemi identificati dal Centro comune di ricerca della Commissione nella sua relazione del 2011;

9.

invita la Commissione a rafforzare l'attuazione della strategia dell'Unione europea per sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse per il trasporto stradale e altri modi di trasporto, abbandonando progressivamente l'attuale sistema basato sui combustibili fossili e utilizzando nuove tecnologie e fonti energetiche, quali l'idrogeno, l'elettricità e l'aria compressa;

10.

si compiace delle indagini attualmente in corso in diversi Stati membri e in altri paesi del mondo sulla manipolazione dei risultati delle prove relative alle emissioni dei veicoli; sostiene l'invito rivolto dalla Commissione alle autorità di vigilanza nazionali a procedere a controlli approfonditi su un'ampia gamma di marche e modelli di veicoli; ritiene che qualsiasi indagine di questo tipo debba coinvolgere la Commissione; insiste affinché le indagini siano svolte in modo trasparente ed efficace, tenendo debitamente conto dell'esigenza di informare adeguatamente i consumatori direttamente lesi da eventuali difetti di conformità rilevati;

11.

chiede alla Commissione di presentargli per iscritto i risultati di tali indagini entro il 31 marzo 2016;

12.

chiede che, nei casi in cui siano individuati impianti di manipolazione, le autorità degli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione e applicare le sanzioni appropriate, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2007/46/CE e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 715/2007;

13.

richiama l'attenzione sulla relazione Girling (sui limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici) (A8-0249/2015), adottata dalla commissione per l'ambiente del Parlamento europeo il 15 luglio 2015, e in particolare sulla richiesta alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto con urgenza la nuova proposta di regolamento concernente le emissioni in condizioni reali di guida dei motori Euro 6, attualmente in corso di esame;

14.

esorta la Commissione ad adottare e attuare senza ulteriori indugi il nuovo ciclo di prova sulle emissioni generate dalla guida in condizioni reali e a farlo entrare in vigore a fini regolamentari; accoglie con favore la relazione sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (relazione Deß, A8-0270/2015) approvata il 23 settembre 2015 dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento e, in particolare, la richiesta rivolta alla Commissione di introdurre «entro il 2017 […] un test sulle emissioni generate dalla guida in condizioni reali per tutti i veicoli omologati o registrati a decorrere dal 2015, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni e permettere ai veicoli di rispettare il presente regolamento e le sue misure di applicazione, con un fattore di conformità che rifletta solo le possibili tolleranze della procedura di misurazione delle emissioni»; esorta gli Stati membri e la Commissione a raggiungere rapidamente un accordo su un quadro di riferimento per il ciclo di prova su tale base;

15.

osserva che, secondo gli attuali piani della Commissione, i test sulle emissioni generate dalla guida in condizioni reali sarebbero utilizzati solo per le emissioni di NOx; chiede che tali test siano applicati a tutti gli inquinanti;

16.

deplora la mancanza di trasparenza delle deliberazioni, in sede di comitatologia, sulla proposta di un test sulle emissioni generate dalla guida in condizioni reali e, in particolare, il fatto che la Commissione, nel trasmettere le informazioni ai rappresentanti degli Stati membri, abbia omesso di comunicarle contestualmente al Parlamento; invita la Commissione a trasmettere tutta la pertinente documentazione al Parlamento garantendogli parità di trattamento rispetto agli Stati membri e, nello specifico, a rendere pubblici i documenti preparatori per il «Comitato tecnico — Veicoli a motore» relativi all'adozione del nuovo test sulle emissioni generate dalla guida in condizioni reali;

17.

sottolinea la necessità di rafforzare in modo sostanziale l'attuale sistema dell'UE di omologazione dei veicoli, prevedendo tra l'altro un maggior controllo da parte dell'UE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza del mercato, il coordinamento e il sistema di follow-up per i veicoli venduti nell'Unione, il potere di imporre agli Stati membri di avviare procedure di controllo sulla base di prove e la capacità di adottare misure appropriate in caso di violazioni del diritto dell'UE;

18.

invita la Commissione a rivedere il vigente regime di omologazione al fine di garantire che le omologazioni e i certificati rilasciati dalle autorità nazionali competenti possano essere controllati in modo indipendente e, se del caso, sottoposti a nuova verifica dalla Commissione, e al fine di assicurare la parità di condizioni in tutta l'UE, un'applicazione efficace dei regolamenti UE e l'eliminazione delle carenze nelle misure di attuazione, senza aumentare inutilmente l'onere amministrativo;

19.

chiede pertanto che sia vagliata la possibilità di istituire un'autorità di vigilanza a livello UE;

20.

ritiene estremamente importante che la Commissione e tutte le autorità competenti degli Stati membri abbiano il diritto di riesaminare le omologazioni e i certificati di conformità, di imporre il richiamo di veicoli e di sospendere la loro immissione sul mercato qualora esse dispongano di prove di non conformità rispetto ai valori limite di emissione dell'UE ai sensi del regolamento Euro 5 ed Euro 6 o rispetto a qualsiasi altro requisito previsto dal sistema di omologazione;

21.

ritiene che la prossima revisione della direttiva quadro sulle omologazioni debba prendere in considerazione la possibilità di ampliare e specificare le prescrizioni relative alla conformità della produzione, onde garantire che un campione sufficiente e rappresentativo di nuovi modelli prelevati a caso dalle linee di produzione sia sottoposto a prove su base annua, utilizzando test delle emissioni in condizioni reali di guida per verificarne la conformità con i valori limite fissati dall'UE per gli inquinanti e il CO2; chiede altresì che siano migliorate le prove in servizio per i veicoli già utilizzati su strada, anche sulla base della procedura di valutazione delle emissioni generate dalla guida in condizioni reali, al fine di verificare la conformità in servizio dei veicoli a chilometraggi diversi, come richiesto ai sensi del regolamento; chiede il miglioramento dei controlli su strada attraverso ispezioni tecniche periodiche, al fine di identificare e riparare i veicoli riscontrati non conformi con la legislazione dell'UE;

22.

invita le autorità nazionali a non mostrare alcuna tolleranza nei confronti della cosiddetta «ottimizzazione delle prove per i veicoli», nell'ambito della quale sono invalse pratiche come il gonfiamento eccessivo degli pneumatici, la rimozione degli specchietti retrovisori esterni, la copertura degli spazi tra i pannelli della carrozzeria per ridurre la resistenza aerodinamica, l'uso di lubrificanti speciali per il motore e il cambio che normalmente non sono utilizzati nei motori, la rimozione di apparecchiature accessorie quali l'impianto stereo nonché l'esecuzione di prove alla massima temperatura ambiente autorizzata, il che accentua in modo inaccettabile la differenza tra le prove in condizioni controllate e l'esperienza dei consumatori nella guida su strada;

23.

sottolinea che i consumatori devono essere in grado di esercitare liberamente i loro diritti sanciti dalle direttive 1999/44/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE;

24.

invita la Commissione, in quanto responsabile per la concorrenza nel mercato interno dell'UE, in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, a garantire parità di condizioni tra i concorrenti sul mercato;

25.

ricorda la necessità di recepire e applicare in modo completo e accurato le norme europee relative al funzionamento del mercato interno in tutti gli Stati membri e invita inoltre le autorità nazionali ed europee di vigilanza del mercato a condurre indagini rigorose su tutte le accuse di frode;

26.

chiede alla Commissione di garantire che le informazioni fornite ai consumatori in base alla direttiva sull'etichettatura delle automobili (1999/94/CE) siano accurate, pertinenti e confrontabili; ritiene che le etichette debbano essere basate su valori di emissione e di consumo di carburante corrispondenti alle condizioni di guida reali;

27.

esprime preoccupazione per la discrepanza fra le emissioni di CO2 dichiarate nei risultati dei test ufficiali e quelle misurate nelle condizioni di guida reali; chiede pertanto che si giunga a un rapido accordo sull'adeguamento della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP) agli obiettivi relativi alle emissioni medie di CO2 del parco auto, tenendo in debito conto il «principio del rigore comparabile», ma senza prestare attenzione alle flessibilità inique esistenti nella procedura di prova attuale, al fine di non pregiudicare l'obiettivo del 2021;

28.

invita la Commissione a tenere conto delle attuali rivelazioni in sede di definizione di nuove politiche in materia di trasporti sostenibili; chiede alla Commissione di continuare ad adoperarsi per rafforzare la strategia unionale per sistemi sostenibili ed efficienti in termini di risorse per il trasporto stradale e altri modi di trasporto; si richiama all'approccio illustrato nel Libro bianco della Commissione del 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» e sottolinea il contributo potenzialmente grande che esso può apportare per ridurre efficacemente le emissioni reali dei trasporti e migliorare la mobilità urbana; esorta la Commissione a compiere maggiori sforzi nel portare avanti le misure suggerite nel Libro bianco e incoraggia gli Stati membri a sostenerla in proposito;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(4)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(5)  GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15.

(6)  Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS), JRC 2011.

(7)  A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures, JRC 2013.


Mercoledì 28 ottobre 2015

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/17


P8_TA(2015)0382

Iniziativa dei cittadini europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI))

(2017/C 355/03)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (A7-0350/2010),

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini,

vista l'audizione pubblica del 26 febbraio 2015 sull'iniziativa dei cittadini, organizzata dalla commissione per gli affari costituzionali congiuntamente alla commissione per le petizioni,

visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento dal titolo: «European Citizens» Initiative — First lessons of implementation" (iniziativa dei cittadini europei — primi insegnamenti tratti dall'attuazione), pubblicato nel 2014,

vista la decisione del Mediatore europeo, del 4 marzo 2015, che chiude l'indagine di propria iniziativa relativa alla Commissione (OI/9/2013/TN),

visto lo studio realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo nel febbraio 2015, dal titolo «Implementation of the European Citizens» Initiative" (attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei),

vista la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei,

visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le petizioni e della commissione giuridica (A8-0284/2015),

A.

considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è un nuovo diritto politico dei cittadini, nonché uno strumento unico e innovativo per la definizione dell'agenda per la democrazia partecipativa nell'Unione europea, che consente ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nei progetti e nei processi che li riguardano, e il cui potenziale deve essere senza dubbio sfruttato al massimo e valorizzato in misura significativa per ottenere i migliori risultati e per incoraggiare il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione a partecipare all'ulteriore sviluppo del processo di integrazione europea; che il rafforzamento della legittimità democratica delle istituzioni deve essere uno degli obiettivi prioritari dell'UE;

B.

considerando che è necessario valutare in modo approfondito l'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011, a tre anni dalla sua entrata in vigore il 1o aprile 2012, al fine di individuare eventuali carenze e proporre soluzioni realizzabili per un suo tempestivo riesame;

C.

considerando che l'esperienza insegna che la maggioranza degli organizzatori di ICE ha incontrato una serie di difficoltà sia pratiche che giuridiche nella costituzione di un'ICE e che in più occasioni gli organizzatori di ICE respinte hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia e al Mediatore europeo contro la decisione della Commissione di non registrare le loro iniziative; che pertanto le regole devono essere concepite in modo tale da rendere tali iniziative quanto più possibile accessibili ai cittadini e agli organizzatori;

D.

considerando che il Parlamento è l'unico organo dell'Unione europea eletto direttamente e in quanto tale rappresenta, per definizione, i cittadini dell'UE;

E.

considerando che diverse istituzioni, ONG, gruppi di riflessione e gruppi della società civile hanno preso in esame le varie carenze nell'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 sull'iniziativa dei cittadini e nell'organizzazione delle ICE e proposto numerosi miglioramenti, indicando in molte occasioni quali aspetti del regolamento necessitino di urgente modifica;

F.

considerando che le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento, per quanto attiene in particolare all'istituzione di un sistema di raccolta per via elettronica e alla certificazione dello stesso da parte di un'autorità competente in uno Stato membro, lasciano agli organizzatori, nella maggior parte dei casi, meno di 12 mesi per raccogliere le firme necessarie;

G.

considerando che la presentazione alla Commissione di un'iniziativa che ha riscosso successo, una volta scaduto il periodo previsto per la raccolta delle firme, non è soggetta ad alcun limite di tempo specifico e che ciò è fonte di confusione e incertezza sia per le istituzioni che per il pubblico;

1.

valuta positivamente l'iniziativa dei cittadini europei quale definita all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale che consente ai cittadini di interagire direttamente con le istituzioni dell'UE e partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche e della legislazione europee e che fa da complemento al loro diritto di presentare petizioni al Parlamento e di fare ricorso al Mediatore europeo;

2.

sottolinea il fatto che l'ICE è il primo strumento di democrazia partecipativa che conferisce ai cittadini dell'UE il diritto, sulla base di almeno un milione di dichiarazioni di sostegno provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE, di prendere l'iniziativa, rafforzando così questa loro nuova prerogativa politica, e chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta adeguata sugli argomenti per i quali i cittadini reputano che un atto legislativo sia necessario per attuare i trattati;

3.

sottolinea che l'ICE rappresenta un'opportunità eccezionale di cui i cittadini dispongono per individuare e definire le proprie aspirazioni e chiedere un intervento a livello di Unione e che occorre incoraggiarla e sostenerla con tutti i mezzi a disposizione; riconosce tuttavia che vi sono carenze significative che devono essere affrontate e risolte al fine di rendere l'ICE più efficace; sottolinea che qualsiasi ulteriore valutazione di tale strumento dovrebbe essere volta a conseguire la massima facilità di utilizzo, dato che si tratta di un mezzo fondamentale per collegare i cittadini d'Europa all'UE; sottolinea inoltre che l'uso della propria lingua madre è un diritto civico e invita quindi la Commissione e gli Stati membri a esplorare le alternative al fine di offrire la possibilità di ricorrervi in tutte le attività connesse con l'ICE, in quanto ciò incoraggia la partecipazione del cittadino; pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare il pubblico sull'ICE, deplorando nel contempo la limitata conoscenza di tale strumento tra i cittadini dell'UE; invita a tal fine l'UE a organizzare campagne pubblicitarie e promozionali per dare all'ICE maggiore rilievo nei media e presso il pubblico;

4.

sottolinea inoltre che l'impegno civico tra i giovani è fondamentale per il futuro di tutte le democrazie e invita la Commissione a trarre insegnamenti dalle esperienze nazionali di ICE pienamente riuscite;

5.

considera essenziale che i cittadini possano contribuire all'esercizio delle prerogative legislative dell'Unione e partecipare direttamente all'avvio di proposte legislative;

6.

pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare il pubblico sull'ICE affinché essa possa essere uno strumento efficace di partecipazione democratica; esorta la Commissione e gli Stati membri, a tal proposito, a massimizzare i loro sforzi di comunicazione in merito allo strumento in questione, allo scopo di richiamare l'attenzione sulla sua esistenza presso il maggior numero possibile di cittadini, incoraggiandoli a parteciparvi attivamente;

7.

invita la Commissione a utilizzare tutti i canali di comunicazione pubblica a fini di sensibilizzazione e ad adottare le misure necessarie per garantirne la trasparenza e facilitare la comunicazione relativa alle ICE in corso, ad esempio attraverso la creazione di applicazioni che forniscano informazioni, notifiche e possibilità di firmare online; sottolinea che la partecipazione attiva dei cittadini alle ICE dipende essenzialmente anche dalla loro pubblicizzazione negli Stati membri e suggerisce pertanto che i parlamenti nazionali degli Stati membri menzionino l'ICE nei loro siti web ufficiali;

8.

osserva che oltre 6 milioni di cittadini dell'UE hanno partecipato a un'ICE, che vi sono state 51 richieste di avvio di iniziative, delle quali soltanto tre, segnatamente le iniziative «Right2Water», «One of us» e «Stop Vivisection», sono state dichiarate ricevibili, e che sei organizzatori di ICE respinte, pari al 30 % del totale di ICE non accolte, hanno contestato il rifiuto della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia europea, il che dimostra che resta ancora molto da fare affinché l'ICE realizzi il suo pieno potenziale; segnala le varie difficoltà pratiche incontrate dagli organizzatori da quando il regolamento è entrato in vigore nell'aprile 2012 e il fatto che il numero di iniziative è in calo;

9.

chiede alla Commissione di fornire quanto prima, mediante il centro di contatto Europe Direct, orientamenti adeguati ed esaustivi, soprattutto di natura giuridica, agli organizzatori delle ICE, in modo che siano a conoscenza delle possibilità a loro disposizione e non propongano erroneamente iniziative che manifestamente non rientrano nelle competenze della Commissione e non soddisfano i requisiti giuridici di ammissibilità; chiede che si prenda in considerazione la possibilità di istituire un altro organo indipendente incaricato di fornire consulenza; osserva tuttavia che, ai sensi del trattato di Lisbona, le questioni sollevate dalle ICE possono non corrispondere interamente alle competenze della Commissione; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire presso le sue rappresentanze in ciascuno Stato membro un ufficio specifico incaricato di fornire tutte le informazioni, la consulenza e il sostegno necessari per le ICE;

10.

sottolinea inoltre che un ufficio specifico per le ICE potrebbe anche contribuire a sensibilizzare il pubblico e i media in merito a esse; invita quindi la Commissione a promuovere le ICE quale strumento ufficiale dell'UE per raggiungere tale obiettivo; sottolinea che tale misura potrebbe altresì contribuire a superare la reticenza dei cittadini riguardo alla necessità di fornire i propri dati personali per sostenere una ICE;

11.

chiede che vengano fornite linee guida più dettagliate sull'interpretazione delle basi giuridiche e maggiori informazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati in ciascuno Stato membro in cui gli organizzatori conducano campagne, per garantire loro certezza giuridica, nonché sulla possibilità degli organizzatori di contrarre polizze assicurative a prezzi accessibili;

12.

lamenta la carenza di informazioni chiare sullo strumento dell'ICE nelle fasi iniziali, che ha portato a un'idea generale erronea sulla sua natura e ha generato frustrazione dinanzi ai primi casi di ICE respinte dalla Commissione; ricorda che lo strumento dovrebbe essere semplice, chiaro, facilmente utilizzabile e ampiamente pubblicizzato; sottolinea che la Commissione dovrebbe incoraggiare e sostenere i rappresentanti eletti a livello nazionale e locale affinché diano impulso a questo incremento di visibilità delle ICE;

13.

sostiene inoltre la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE affinché tale strumento sia utilizzato in modo adeguato nella definizione dell'agenda; manifesta preoccupazione circa il potenziale conflitto d'interessi, dal momento che la Commissione stessa ha la responsabilità esclusiva di svolgere il controllo dell'ammissibilità, e chiede che tale situazione sia affrontata adeguatamente in futuro; osserva nel contempo, tuttavia, che la trasparenza e la responsabilità dovrebbero essere un obiettivo per tutte le parti interessate onde mantenere chiarezza per quanto riguarda le attività dei cittadini;

14.

invita la Commissione, a tale proposito, a prendere in considerazione il Parlamento anche in quanto decisore, soprattutto in quanto è l'unica istituzione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini dell'UE;

15.

sottolinea che, conformemente ai termini dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, qualora rifiuti di registrare un'ICE, «la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione»; riconosce, a questo proposito, i numerosi reclami di organizzatori che lamentano di non aver ricevuto informazioni dettagliate ed esaustive sulle ragioni del rifiuto dell'iniziativa; invita la Commissione a motivare dettagliatamente la decisione di rifiuto di una ICE se essa a suo parere «esula manifestamente dalla competenza della Commissione» e allo stesso tempo a informare gli organizzatori, per iscritto e in modo tale da facilitarne il lavoro, in merito alle pertinenti considerazioni giuridiche, che dovrebbero essere rese pienamente pubbliche in nome della trasparenza, così che la validità e la completa obiettività di questi elementi possano essere sottoposte a un controllo giuridico, riducendo quanto più possibile la discrezionalità della Commissione quale giudice e parte nell'esame dell'ammissibilità di un'iniziativa, e che gli organizzatori possano decidere se rivedere la propria ICE per ripresentarla in una versione modificata;

16.

invita la Commissione a valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa nel caso in cui l'ICE non rientri interamente nelle sue competenze; la invita a dare agli organizzatori, al momento della registrazione, un'indicazione su quale parte potrebbe essere registrata, riconoscendo che il dialogo e il coordinamento con gli organizzatori dell'ICE sono essenziali durante l'intera durata del processo, e le chiede di informare il Parlamento europeo della sua decisione riguardo alla registrazione dell'ICE; la invita inoltre a studiare delle modalità per deferire all'autorità competente, a livello nazionale o regionale, le iniziative o le parti di iniziative che non rientrano nell'ambito delle sue competenze;

17.

mette in rilievo l'importanza della tecnologia come strumento per incoraggiare la partecipazione dei cittadini; invita la Commissione a migliorare la facilità d'uso del suo software per la raccolta delle firme per via elettronica, a rendere tale software accessibile alle persone con disabilità, a offrire in permanenza l'uso gratuito dei suoi server per il deposito delle firme raccolte per via elettronica, attingendo a risorse esistenti del bilancio dell'UE, e a semplificare e rivedere le specifiche tecniche per la raccolta elettronica delle firme in modo che gli indirizzi di posta elettronica possano essere raccolti, su base non obbligatoria, sulla stessa schermata del modulo di dichiarazione di sostegno, ma conservati in una banca dati distinta;

18.

ritiene che, se rivisto, lo strumento ICE abbia le potenzialità per coinvolgere il pubblico e per promuovere il dialogo tra i cittadini e tra questi e le istituzioni dell'UE; sottolinea la necessità di collegare la raccolta delle firme per via elettronica ai pertinenti nuovi strumenti per le campagne sui media sociali e digitali, sull'esempio di altre fortunate piattaforme per campagne online;

19.

invita la Commissione a riconsiderare il collegamento automatico fra la registrazione di un'ICE e l'inizio del periodo di 12 mesi entro il quale si possono raccogliere le espressioni di sostegno, in modo che possano essere gli organizzatori stessi dell'ICE a decidere quando iniziare tale raccolta;

20.

invita la Commissione ad esortare gli Stati membri a utilizzare lo strumento ICE di convalida delle dichiarazioni di sostegno, sviluppato nell'ambito del programma ISA (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee);

21.

sottolinea che, nell'ambito degli strumenti disponibili per rafforzare la democrazia partecipativa in tutta l'Unione, gli strumenti informatici dovrebbero essere messi a disposizione anche delle regioni, consentendo così un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle questioni pubbliche;

22.

accoglie con grande favore l'offerta del Comitato economico e sociale europeo di tradurre gratuitamente i testi delle ICE, in modo da ridurre il costo dell'organizzazione di un'ICE;

23.

invita a una maggiore cooperazione interistituzionale a livello dell'UE, come pure a livello nazionale e locale, nel fornire informazioni e assistenza agli organizzatori delle ICE nel corso del trattamento delle stesse; invita a migliorare il sito web multilingue dell'ICE gestito dalla Commissione e a mettere a punto un insieme di linee guida unico, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, sui diritti e gli obblighi degli organizzatori delle ICE e sulle procedure amministrative che si applicano nel corso dell'intero processo;

24.

chiede che in futuro sia istituito uno sportello unico, fisico e online, che si occupi in permanenza di fornire informazioni, servizi di traduzione e assistenza tecnica, giuridica e politica per le ICE, e ritiene che esso potrebbe utilizzare le risorse esistenti del punto di contatto situato al Centro di contatto «Europa in diretta» nonché delle rappresentanze della Commissione e degli Uffici d'informazione del Parlamento negli Stati membri; ritiene che tale assetto avvicinerebbe il progetto dell'ICE ai cittadini;

25.

considera troppo complicato per gli organizzatori fornire a sostegno delle ICE, nei 28 Stati membri, dati personali diversi sulla base delle varie disposizioni nazionali, come prevede il regolamento (UE) n. 211/2011, e chiede che si introduca una procedura uniforme per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno, modificando l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 in modo da standardizzare la natura dei dati raccolti negli Stati membri; incoraggia la Commissione a proseguire i negoziati con gli Stati membri al fine di ridurre il numero dei requisiti relativi ai dati, eliminando quindi il requisito del numero d'identità personale e rendendo più semplice il soddisfacimento dei requisiti, e ricorda che un'ICE, più che contenere proposte vincolanti, è piuttosto uno strumento di partecipazione e di definizione dell'agenda; suggerisce di prendere in considerazione l'istituzione di una cittadinanza digitale dell'UE e, in attesa che sia istituita, raccomanda di predisporre una soluzione temporanea al fine di risolvere i problemi attualmente causati dalla registrazione multipla; invita pertanto la Commissione ad esaminare con urgenza tale questione nell'ambito della sua agenda digitale;

26.

invita la Commissione a modificare l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2011 e a raccomandare agli Stati membri di abbassare da 18 a 16 anni l'età richiesta per dichiarare il proprio sostegno e partecipare a un'ICE, età che non deve essere legata al diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo, dando così in particolare ai giovani la possibilità di partecipare attivamente a far avanzare il progetto europeo;

27.

riconosce il delicato problema della responsabilità personale degli organizzatori riguardo alla protezione dei dati nella raccolta dei dati personali dei firmatari e propone di ridurre la quantità di dati richiesti e di riformulare l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 211/2011, sulla responsabilità, per chiarire che la responsabilità personale non è illimitata; propone, a tale scopo, che il comitato dei cittadini possa acquisire personalità giuridica e che si tragga ispirazione dall'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, in modo da stabilire che gli organizzatori sono responsabili solo per atti «illecit[i] e post[i] in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza»;

28.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rendere i requisiti per la raccolta dei dati più agevoli e più armonizzati; invita le autorità nazionali competenti a informare periodicamente le commissioni per gli affari europei dei rispettivi parlamenti nazionali riguardo alle ICE in corso che abbiano già raccolto un numero significativo di firme; esorta la Commissione a proporre una revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 al fine di garantire ai cittadini la possibilità di firmare un'ICE nel paese di residenza;

29.

esprime preoccupazione per il fatto che, dal 2012, solo 3 delle 31 ICE registrate hanno raggiunto la fase finale; fa rilevare che il drastico calo del numero di nuove iniziative è una conseguenza dei requisiti eccessivi e dell'inutile complessità del sistema; si duole del mancato impatto legislativo e dello scoraggiante seguito dato dalla Commissione alle iniziative che hanno avuto buon esito; esprime il suo disaccordo con la Commissione circa il fatto che l'attuazione del regolamento abbia consentito di realizzare in pieno il potenziale delle ICE; sottolinea che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere l'ICE e rafforzare la fiducia dei cittadini in questo strumento;

30.

chiede alla Commissione di rivedere la formulazione dell'articolo 10, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011, in modo che una ICE che abbia avuto buon esito possa avere un seguito adeguato; sollecita la Commissione a iniziare l'elaborazione di un atto giuridico, per ogni ICE andata a buon fine, entro 12 mesi dall'emanazione di un parere positivo;

31.

ritiene che, allo scopo di mettere in risalto la dimensione politica delle ICE, le audizioni pubbliche previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011 dovrebbero essere strutturate in modo da consentire agli organizzatori di avviare un dialogo con i deputati al Parlamento europeo e i funzionari competenti della Commissione; sottolinea che le audizioni sulle ICE dovrebbero essere organizzate sotto l'egida di una commissione «neutrale», che non sia competente per il merito dell'oggetto dell'ICE, in termini di contenuto, e ritiene inoltre che dovrebbero sempre parteciparvi esperti esterni;

32.

esorta il Parlamento e le sue commissioni, qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta legislativa entro il periodo di 12 mesi, a esercitare ove necessario il loro diritto a norma dell'articolo 225 TFUE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta appropriata; ritiene che nell'esercizio di tale diritto la commissione competente del Parlamento debba tenere conto del contenuto di una ICE che ha avuto buon esito e consultare gli organizzatori dell'ICE in un'altra audizione; chiede che il suo regolamento sia modificato di conseguenza;

33.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di fornire sostegno finanziario per le ICE attingendo a risorse esistenti del bilancio dell'UE per il tramite di programmi europei quali «Europa per i cittadini» e «Diritti, uguaglianza e cittadinanza», ivi inclusa la possibilità di finanziare programmi radiotelevisivi promozionali, tenendo presente che va garantita l'uguaglianza fra i cittadini, che vi è una reale necessità di sostegno finanziario per l'organizzazione delle ICE e che a tale scopo sono stati presentati numerosi emendamenti al bilancio UE;

34.

invita la Commissione a contrastare, adottando tutte le precauzioni possibili, il furto — anche tramite strumenti internet — di informazioni sensibili relative ai firmatari, specialmente se gestite sotto forma di dato aggregato;

35.

è lieto di aver ricevuto la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'ICE e la decisione OI/9/2013/TN del Mediatore europeo, e invita la Commissione a garantire, in sede di revisione di questo strumento, che siano attuati tutti i provvedimenti giuridici appropriati al fine di assicurare un seguito adeguato a ogni ICE che si considera completata con successo; chiede pertanto alla Commissione, alla luce delle varie carenze emerse, di presentare il prima possibile una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione;

36.

chiede alle istituzioni dell'UE di svolgere l'indispensabile attività di comunicazione mediante una campagna informativa sull'ICE;

37.

invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento delle ICE in corso, in modo che il Parlamento — nell'ambito del suo impegno nei confronti dei cittadini dell'Unione — possa verificare se lo strumento stia funzionando con tutta l'efficacia possibile; sottolinea che il processo dell'ICE dovrà essere costantemente migliorato sulla base dell'esperienza pratica acquisita e dovrà inoltre conformarsi alle sentenze che pronuncerà la Corte di giustizia;

38.

raccomanda che si utilizzi ogni canale di comunicazione disponibile, in particolare le piattaforme mediatiche sociali e digitali di tutte le pertinenti istituzioni dell'UE, per lo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione in corso, con il coinvolgimento degli uffici e delle rappresentanze dell'UE nonché delle autorità nazionali; invita la Commissione a fornire supporto per lo sviluppo di uno programma software open source per dispositivi mobili specifico per le ICE; si rallegra del fatto che alcune ICE siano riuscite ad avere un impatto a livello locale;

39.

ritiene che per garantire un uso corretto di questo strumento di democrazia partecipativa da parte dei cittadini, e per impedire che interessi privati possano abusarne, sia essenziale accrescere la trasparenza e migliorare la qualità dei controlli sul finanziamento e il patrocinio delle ICE;

40.

rileva l'importante ruolo svolto dal Mediatore europeo nell'indagare sul trattamento, da parte della Commissione, delle ICE che le sono presentate, e in particolare sui casi di rifiuto di registrazione di un'ICE;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/23


P8_TA(2015)0383

Una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (2014/2214(INI))

(2017/C 355/04)

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357) nonché il piano d'azione e il documento analitico di supporto correlati,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) («regolamento recante disposizioni comuni — RDC»),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica,

viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali (COM(2013)0468) e le pertinenti conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2013,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 settembre 2014, in merito alla comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357) e sul tema «La strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica: ricerca, sviluppo e innovazione nelle PMI» (parere esplorativo della presidenza italiana dell'UE),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2014, in merito alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) (parere esplorativo),

visto il parere del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2014, in merito alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR),

visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni, dell'11 ottobre 2011, dal titolo «La cooperazione territoriale nel bacino del Mediterraneo attraverso la macroregione adriatico-ionica»,

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (3),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio» (COM(2012)0713),

vista la relazione della Commissione sulla governance delle strategie macroregionali (COM(2014)0284),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM(2011)0017),

vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,

vista la decisione n. 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus),

vista la dichiarazione di Ancona, adottata in occasione della Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico e dello Ionio del 19 e 20 maggio 2000,

viste la Conferenza istitutiva dell'Euroregione adriatico-ionica, tenutasi a Pola il 30 giugno 2006, e la Dichiarazione di promozione dell'iniziativa per l'adozione della Strategia per l'Adriatico, adottata in occasione dell'Assemblea dell'Euroregione adriatico-ionica tenutasi il 22 ottobre 2009 a Spalato,

visto lo studio del gennaio 2015 a cura della sua Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo «Il nuovo ruolo delle macroregioni nella cooperazione territoriale europea»,

visto lo studio del giugno 2015 a cura della sua Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo «Regione adriatica e ionica: analisi e valutazione socioeconomiche dei collegamenti nel settore dei trasporti e dell'energia»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A8-0279/2015),

A.

considerando che le strategie macroregionali costituiscono un nuovo modello di governance multilivello in cui il coinvolgimento delle parti interessate in rappresentanza dei livelli europeo, nazionale, regionale e locale, incluse le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile, nonché la complementarietà delle varie politiche e dei diversi programmi sono fondamentali nell'ottica di un'attuazione efficace e del conseguimento degli obiettivi; che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo da protagonisti nella promozione della democrazia, del decentramento e di una maggiore autonomia locale e regionale;

B.

considerando che le strategie già attuate per le regioni del Mar Baltico e del Danubio hanno offerto vantaggi tangibili alle regioni interessate, hanno confermato il successo dei meccanismi di cooperazione dell'UE e hanno permesso di maturare utili esperienze per elaborare nuove strategie macroregionali;

C.

considerando che le regioni mostrano un crescente interesse nei confronti di questa forma innovativa di cooperazione regionale e del relativo modello di governance; che ultimamente ciò ha riguardato in particolare regioni montane come quelle dei Carpazi e delle Alpi, dove la presenza di vincoli naturali esige una specifica politica regionale;

D.

considerando che una strategia macroregionale, in quanto quadro integrato approvato dal Consiglio europeo e relativo a Stati membri e paesi terzi nella stessa area geografica, costituisce una strategia dell'Unione europea;

E.

considerando che vi sono grandi differenze socioeconomiche tra i paesi coinvolti nella strategia in esame, in particolare tra gli Stati che sono membri dell'UE e quelli che non lo sono;

F.

considerando che l'adozione di una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) è frutto del rinnovato interesse dimostrato dai paesi della regione adriatica e ionica per la cooperazione e la definizione di azioni comuni per far fronte alle sfide sfruttando il potenziale in tutta la regione, nonché dei loro continui sforzi intesi a realizzare sinergie;

G.

considerando che le strategie macroregionali possono essere considerate uno strumento ai fini dell'integrazione europea e di una maggiore coesione territoriale, che si basa sulla cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i paesi vicini per rispondere alle sfide comuni; che l'EUSAIR è una nuova forma di cooperazione regionale che può assistere i paesi partecipanti candidati e potenziali candidati nel loro percorso verso l'UE, e costituisce un'importante componente della più ampia politica dell'UE relativa al Mediterraneo, espressa nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo; che l'EUSAIR, quale parte della politica regionale dell'UE, è uno strumento dedicato alla promozione della coesione economica e sociale, i cui obiettivi principali sono la riduzione delle disparità tra le regioni, la promozione di una reale convergenza e l'incoraggiamento della crescita e dell'occupazione;

H.

considerando che, per la sua conformazione semi-chiusa, il Mare Adriatico è particolarmente vulnerabile all'inquinamento e presenta peculiari caratteristiche idrografiche, come profondità e profili costieri che variano notevolmente dal nord al sud della regione; che gli stock ittici sono condivisi tra tutti gli Stati costieri, il che ne mette sotto forte pressione la rigenerazione; che gli interventi previsti nel futuro regolamento quadro sulle misure tecniche nella PCP riformata dovrebbero essere concepiti a livello regionale e ad hoc per le specificità di questa zona e delle relative risorse marine e attività di pesca;

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica nonché il piano d'azione correlato; ritiene che si tratti di una tappa essenziale per lo sviluppo di questa regione dell'Europa; sottolinea che l'EUSAIR è stata istituita per conferire un valore aggiunto agli interventi delle autorità UE, nazionali o regionali o del settore privato, in modo da rafforzare considerevolmente il funzionamento della macroregione; pone l'accento sulle prospettive della strategia per i paesi candidati e potenziali candidati della regione; sottolinea l'importanza di fondare la strategia sui principi di integrazione, coordinamento, cooperazione e partenariato; ribadisce l'importanza del principio dei «tre no» (no a nuove norme, no a nuove istituzioni e no a nuovi fondi), dal momento che le macroregioni sono strutture per iniziative di cooperazione che si basano sulle sinergie risultanti dall'articolazione dei diversi strumenti politici dell'UE, inclusi i fondi SIE;

2.

si compiace degli sforzi profusi da tutte le parti interessate nella creazione di un'architettura istituzionale per l'attuazione dell'EUSAIR all'interno del quadro istituzionale esistente; incoraggia tutti i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale ad assumere la piena titolarità dell'attuazione dei progetti oggetto della strategia macroregionale in questione; sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, come pure di garantire che ciascun paese partecipante disponga di risorse sufficienti e di personale amministrativo competente espressamente destinati all'attuazione dell'EUSAIR;

3.

sottolinea la necessità di un approccio basato sul territorio per quanto concerne le attività di cooperazione e mette in rilievo il valore aggiunto del modello di governance multilivello che deve sopperire alla mancanza di capacità amministrativa e può essere sfruttato per mettere in comune le risorse nella macroregione; ribadisce, a tale proposito, che occorre includere le autorità locali e regionali negli organismi di gestione politici nonché negli enti operativi, tecnici ed esecutivi della strategia, mantenendo nel contempo il ruolo della Commissione nel processo di coordinamento; sottolinea che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) può mobilitare e coinvolgere i soggetti locali nel processo decisionale e contribuire a rafforzare la titolarità dei progetti presso i cittadini;

4.

pone l'accento sull'importanza di un processo trasparente per l'adozione, il monitoraggio e la valutazione della strategia, nonché dell'apertura e dell'inclusività nei confronti della società civile e di tutte le parti interessate; mette in evidenza che la comunicazione e la sensibilizzazione quali elementi trasversali comuni a tutti i pilastri sono essenziali ai fini della partecipazione dei soggetti interessati al processo decisionale e dell'approvazione da parte dell'opinione pubblica; incoraggia gli Stati membri a far sì che la strategia abbia un'adeguata visibilità a livello nazionale, regionale e locale, a sviluppare un'adeguata comunicazione sugli obiettivi e sui risultati della strategia e a promuovere il coordinamento e lo scambio di buone pratiche con altre strategie macroregionali già esistenti e future;

5.

sottolinea la necessità che i paesi terzi armonizzino la loro normativa con lo specifico acquis settoriale relativo alla strategia, così da garantire il conseguimento degli obiettivi dell'UE nonché la loro attuazione regolare, legale e tempestiva sulla base delle norme e della legislazione dell'Unione; incoraggia tutti i paesi partecipanti a istituire gruppi di riflessione e a organizzare incontri regolari per scambiare le migliori pratiche, onde salvaguardare la procedura e renderla più efficiente;

6.

osserva che il netto calo degli investimenti privati nei paesi della regione, combinato al risanamento di bilancio e alla limitata capacità di investimento nel settore pubblico, potrebbe causare problemi per quanto riguarda il finanziamento dei progetti previsti dalla strategia; invita i paesi partecipanti a mantenere un alto livello di titolarità, di impegno e di leadership, elementi essenziali per la riuscita della strategia;

7.

si compiace del fatto che i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e lo Strumento di assistenza preadesione 2014-2020, in particolare il Programma di cooperazione transnazionale Adriatico-Ionico 2014-2020 (ADRION), forniscono notevoli risorse potenziali e un'ampia gamma di strumenti e opzioni tecniche ai fini della strategia; conferma che sono disponibili altri fondi e strumenti pertinenti ai pilastri della strategia, in particolare i programmi Orizzonte 2020 ed Erasmus+ per tutti i pilastri, il meccanismo per collegare l'Europa per il pilastro 2, il programma LIFE per il pilastro 3 e per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, i programmi COSME ed Europa creativa per le PMI per il pilastro 4, nonché il programma INNOVFIN volto a finanziare le innovazioni; incoraggia, per creare una sinergia dei fondi disponibili, la collaborazione tra i comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione territoriale che insistono sulla regione, l'organo direttivo dell'EUSAIR e le autorità di gestione dei fondi SIE; sottolinea che la strategia dovrebbe consentire un uso più efficiente ed efficace degli strumenti e dei fondi esistenti;

8.

invita la Commissione europea e gli enti nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione, della gestione e dell'attuazione dei programmi dei programmi SIE a sottolineare l'importanza dei progetti e delle azioni macroregionali;

9.

sottolinea l'importanza di definire, a livello macroregionale, la struttura di attuazione e i meccanismi di coordinamento per facilitare la cooperazione, anche attraverso la pianificazione congiunta, l'allineamento delle opportunità di finanziamento e un approccio dal basso verso l'alto; pone l'accento sulla necessità di allineare i programmi operativi nazionali e regionali agli obiettivi della strategia includendo, ove possibile, l'incorporamento della strategia EUSAIR nei programmi; reputa fondamentale coordinare e armonizzare le iniziative, le proposte e i progetti che riguardano la regione adriatico-ionica;

10.

incoraggia la Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e i paesi partecipanti a sfruttare appieno le possibilità offerte dal nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nell'ottica di finanziare progetti nella regione in grado di creare valore aggiunto, promuovere lo sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale, stimolare la crescita e incrementare l'occupazione a livello macroregionale, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; incoraggia in tale contesto l'attribuzione di «punti bonus» ai progetti macroregionali nella fase di selezione dei progetti, in ragione della loro intrinseca natura transnazionale;

11.

segnala che non esistono fondi specifici assegnati esclusivamente all'attuazione delle strategie macroregionali e che una forte volontà politica, il partenariato e il coordinamento tra i paesi sono condizioni imprescindibili per il successo; invita pertanto i paesi della regione a riunire, nel quadro della BEI, i fondi (SIE, IPA e FEIS) e i contributi nazionali in una piattaforma finanziaria e di investimento per sostenere il finanziamento dei progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia; chiede la creazione di una riserva di progetti, trasparente e disponibile al pubblico, per la regione adriatica e ionica, in grado di dare visibilità alle esigenze di investimento e ai progetti attuali e potenziali al fine di incoraggiare gli investitori a investire in tali progetti;

12.

esorta le parti interessate a scambiare le migliori pratiche, a basarsi sulle esperienze acquisite, a individuare le strozzature nel processo di attuazione di altre strategie macroregionali dell'UE e a rafforzare la cooperazione con le loro controparti, ad esempio quelle provenienti dalle macroregioni del Mar Baltico, del bacino del Danubio e delle Alpi;

13.

invita la Commissione a eliminare gli ostacoli amministrativi e non finanziari che spesso scoraggiano gli investitori dall'investire in simili progetti;

14.

ritiene che occorra trovare un modo per coinvolgere i paesi non inclusi nella strategia e vicini alla regione dal punto di vista geografico ed economico, perlomeno sulla base di progetti individuali e specifici; sottolinea al riguardo l'importanza della cooperazione transfrontaliera e transnazionale nel quadro della politica di coesione e invita le regioni e gli Stati membri interessati ad avvalersi delle migliori pratiche esistenti in tale settore;

15.

fa presente il forte impatto della crisi economica sulla regione e mette in rilievo la necessità di effettuare valutazioni periodiche delle strategie elaborate ai fini della ripresa economica; segnala che i paesi nella regione presentano livelli di sviluppo differenti e hanno esigenze diverse; invita la Commissione a sottolineare l'importanza della creazione di condizioni atte a ridurre le disparità socioeconomiche tra i paesi; sostiene le riforme nei paesi meno avanzati e incoraggia lo scambio di conoscenza, esperienze e pratiche in tale contesto;

16.

segnala che occorre incoraggiare, rilanciare e approfondire la cooperazione nel campo della cultura, della scienza e dell'istruzione, anche migliorando le opportunità di mobilità accademica degli studenti e del personale universitario; sottolinea che la scienza e l'innovazione sono condizioni imprescindibili per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile; pone l'accento sull'interdipendenza tra la cooperazione scientifica e culturale, da un lato, e la crescita delle dinamiche economiche e il livello di diversità e sostenibilità del turismo nella regione, dall'altro;

17.

plaude al fatto che il Parlamento europeo sia rappresentato negli organi direttivi dell'EUSAIR; invita la Commissione a valutare gli sforzi comuni dei paesi della regione (Stati membri e non membri dell'UE) e l'effettiva partecipazione delle autorità locali e regionali al conseguimento degli obiettivi della strategia;

18.

fa riferimento ai precedenti stabiliti nel contesto di altre strategie macroregionali dell'UE e chiede, nel quadro dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, che venga fornito sostegno alle diverse tipologie di azioni, dagli studi al capitale di avviamento per la preparazione di progetti in diversi settori prioritari;

19.

ritiene imprescindibile che, nella fase di implementazione della strategia, i suoi principi generali, e in particolare le istanze relative alla protezione dell'ambiente e alla valorizzazione delle risorse naturali, vengano tenuti nella dovuta considerazione in tutti e quattro i pilastri, anche al fine di avere un approccio olistico alle complesse e variegate sfide della macroregione;

20.

sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle zone di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come quelle insulari, di montagna e rurali, al fine di identificare e sfruttare il loro specifico potenziale, specialmente nel settore turistico, rispettando nel contempo le aree di intervento e le priorità identificate dalla presente relazione; invita inoltre la Commissione a proporre un Anno europeo delle regioni insulari e di montagna;

21.

ritiene necessario trovare soluzioni che consentano ai paesi partecipanti di includere altri importanti pilastri che potrebbero apportare vantaggi in termini di sviluppo per l'area, come ad esempio l'agricoltura, in considerazione della specificità delle condizioni geoclimatiche, della biodiversità e del potenziale di generare effetti sinergici coordinati così come un'ulteriore crescita; raccomanda una cooperazione e un coordinamento intensi tra le zone dell'entroterra, l'area costiera e le isole, così da creare sinergie tra i progetti per l'energia pulita e la produzione di alimenti sani;

22.

richiama l'attenzione sull'importanza di un'adeguata rendicontazione e valutazione dell'attuazione della strategia; invita in tal senso i paesi partecipanti, insieme alla Commissione, a raccogliere dati di riferimento affidabili e a stabilire obiettivi concreti per ogni pilastro, che saranno valutati su base annuale e messi a disposizione del pubblico;

23.

chiede un approccio europeo globale e integrato alle migrazioni; sottolinea che la regione si trova ad affrontare importanti sfide migratorie e deplora tutte le tragedie nel Mediterraneo; ribadisce che, per rispondere a tali sfide, è essenziale un cambiamento radicale delle politiche in materia d'asilo sotto il profilo della solidarietà tra Stati membri; sottolinea la necessità di esaminare la strategia globale sulla cooperazione con i paesi terzi; deplora l'insufficiente cooperazione fra gli Stati membri dell'UE per quanto concerne le sfide poste dalla migrazione; incoraggia lo scambio di buone pratiche nel settore dell'accoglienza dei migranti ed esorta ad accordare particolare attenzione alle questioni sociali e umanitarie che interessano la regione, in vista di un'eventuale ridefinizione delle priorità dell'EUSAIR in futuro;

24.

si aspetta che venga dato nuovo slancio al rafforzamento della pace e della sicurezza nell'Europa sudorientale;

25.

invita i paesi a procedere a uno scambio di migliori pratiche per quanto riguarda il rispetto dei diritti delle minoranze in modo da applicare le norme più rigorose, considerando che si tratta di un'area particolarmente sensibile alle questioni linguistiche;

26.

sottolinea che, all'interno delle varie fasi di attuazione, occorre garantire ai soggetti economici pubblici e privati, ai soggetti sociali e alle differenti componenti della società civile organizzata un'adeguata formazione mediante un programma ad hoc e un supporto organizzativo e tecnico;

27.

invita la Commissione a presentare ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'EUSAIR, al fine di valutarne il funzionamento e il valore aggiunto in termini di crescita e occupazione, riduzione delle disparità e sviluppo sostenibile;

28.

incoraggia l'adozione di azioni specifiche per valorizzare la dimensione sociale; sottolinea l'importanza di integrare priorità e misure volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità e a prevenire qualsiasi tipo di discriminazione;

Crescita blu

29.

sottolinea che l'unicità della posizione geografica e la specificità della struttura costiera della regione, unite alla ricchezza della sua biodiversità marina, presentano un immenso potenziale in termini di creazione di posti di lavoro «blu» e di sviluppo e crescita innovativi e sostenibili dell'economia, tra cui figurano tecnologie blu, pesca e acquacoltura, nonché una governance e servizi marini e marittimi migliori;

30.

difende l'economia blu quale soluzione alla crisi economica, poiché favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo economico, in particolare l'occupazione femminile e giovanile nei paesi costieri e insulari; ritiene che la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica non possa essere attuata senza tenere conto del concetto di economia blu che lega i settori economici relativi ai mari e agli oceani, l'acquacoltura, i trasporti marittimi e fluviali e il turismo alla tutela ambientale;

31.

invita la Commissione e i paesi che partecipano alla strategia a fornire incentivi per attrarre i giovani verso il settore della pesca e dell'acquacoltura nella regione adriatica e ionica e incoraggiarli a intraprendere tali attività;

32.

chiede il coordinamento programmatico e l'armonizzazione degli obiettivi della strategia, come pure progetti comuni, in linea con i valori, i principi e gli obiettivi della politica comune della pesca; incoraggia inoltre a favorire lo sviluppo di un settore della pesca sostenibile e la produzione di alimenti sani e tradizionali; chiede la creazione di gruppi di azione locale per la pesca, che potrebbero rappresentare uno strumento naturale per diversificare tale settore; sottolinea che una pesca e un'acquacoltura sostenibili e redditizie richiedono una partecipazione più intensa da parte dei soggetti interessati alla gestione complessiva, nonché il miglioramento e la diversificazione delle attività di pesca;

33.

è del parere che la crescita blu comprenda attività commerciali e settori molto diversificati e che, per questo, il suo sviluppo necessita di manodopera altamente qualificata in tutti questi settori; invita gli Stati membri che partecipano all'EUSAIR a promuovere i vari settori della crescita blu nei rispettivi programmi di formazione, tenendo conto dei sistemi di apprendimento permanente e della formazione dei dipendenti; sottolinea la complessità delle attività, dei settori e delle discipline dei sistemi socioeconomici interessati dalla crescita blu e ritiene, pertanto, estremamente importante che gli Stati membri che partecipano alla strategia EUSAIR adottino politiche per il mercato del lavoro che permettano di migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti, all'innovazione e alla multidisciplinarietà, di adeguare la formazione del capitale umano e di incrementare il tasso di partecipazione femminile;

34.

sottolinea l'importanza di una maggiore e reale interconnessione fra la strategia Europa 2020 e i tre pilastri, specialmente quello della crescita blu, della strategia EUSAIR sulla base del piano d'azione della Commissione; considera il piano d'azione uno dei risultati dell'approccio della strategia per l'identificazione delle priorità concrete della macroregione; sottolinea che, alla luce di ciò, la scelta di ogni azione o progetto passa per un ampio processo di consultazione dal basso verso l'alto che coinvolge una gamma di soggetti interessati della regione adriatico-ionica in rappresentanza delle autorità nazionali, regionali e locali, delle parti sociali, così come del settore privato, dell'economia sociale, del mondo accademico e della società civile;

35.

incoraggia la creazione di cluster e la cooperazione tra le imprese pubbliche e private, le università, gli istituti di ricerca e altri soggetti interessati del settore marino e marittimo, al fine di stimolare l'innovazione e trarre pieno vantaggio dalle sinergie; ritiene che le azioni previste nell'ambito del pilastro «Crescita blu» debbano basarsi sulle strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione per una specializzazione intelligente, in modo da garantire investimenti più efficaci ed efficienti; invita i paesi e le regioni a partecipare alla piattaforma S3 della Commissione per beneficiare di assistenza nello sviluppo, nell'attuazione e nella revisione delle strategie di specializzazione intelligente; ritiene necessario, in tale contesto, garantire alle PMI un migliore accesso al credito e rafforzare le reti di aziende (cluster) esistenti, attraverso il processo di internazionalizzazione, così da creare nuovi posti di lavoro sostenibili e di qualità;

36.

è favorevole alla creazione di un marchio di qualità comune per i prodotti ittici di alta qualità della regione, al fine di migliorarne la competitività;

37.

sottolinea l'importanza del dialogo sociale e del coinvolgimento dei rappresentanti della società civile nelle attività di rafforzamento delle capacità, assieme alle autorità pubbliche; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto istituendo una piattaforma permanente a livello macroregionale e regionale in ciascuno Stato membro per rappresentare le parti sociali ed economiche, analogamente a quanto già avvenuto per le università, le camere di commercio e le città;

38.

sottolinea l'importanza della ricerca marina e marittima e di una più intensa cooperazione in questi settori tra i ricercatori e tra gli Stati membri e le regioni che partecipano alla strategia EUSAIR, onde superare il divario esistente fra tali Stati membri e promuovere la competitività delle zone costiere e la creazione a livello locale di posti di lavoro sostenibili e di qualità;

39.

prende atto con preoccupazione del tasso di depauperamento degli stock ittici del Mar Adriatico e del Mar Ionio in conseguenza della pesca eccessiva e della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché di altri rischi significativi per le specie marine in generale; sottolinea che la pesca rappresenta una delle componenti chiave delle economie delle zone costiere e insulari; ritiene pertanto necessario considerare la protezione e la difesa degli stock ittici e degli ecosistemi marini, conformemente al principio del rendimento massimo sostenibile incluso nella politica comune della pesca, un obiettivo di massima importanza della strategia; evidenzia la necessità di favorire, nel periodo di transizione, l'adeguamento ai limiti di pesca mediante sussidi per l'acquisto di nuove attrezzature a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); chiede che sia adottato un intervento risolutivo sotto forma di allineamento della legislazione dei paesi terzi in materia di pesca alla normativa dell'UE, condivisione dei dati, piattaforme di monitoraggio e piani di gestione della pesca comuni, come pure che si tenga conto di come sviluppare ulteriormente la sostenibilità del settore dell'acquacoltura, il quale si presta ad essere alimentato con energia rinnovabile;

40.

ricorda che lo sfruttamento a fini commerciali di pesci e molluschi dovrebbe essere mantenuto entro limiti biologici di sicurezza, al fine di conseguire un buono stato ecologico e di salvaguardare la sostenibilità a lungo termine dell'industria della pesca;

41.

chiede alla Commissione di registrare il volume di catture della pesca ricreativa nonché di regolamentare tale attività e assoggettarla, assieme alla pesca professionale, agli obiettivi del rendimento massimo sostenibile;

42.

esorta a condurre ricerche approfondite sugli stock ittici, in particolare per quanto riguarda le specie minacciate di estinzione, e sulla loro interconnessione biologica, poiché la mancanza di dati esatti renderebbe le valutazioni poco chiare e inaffidabili; sollecita la difesa della riproduzione naturale;

43.

invita a esaminare e promuovere progetti aventi l'obiettivo di valutare l'impatto della pesca indiretta (reti fantasma, maglie per mitilicoltura) e delle catture accessorie di specie protette, dal momento che, stando alle stime, nel solo Adriatico vengono pescate accidentalmente oltre 40 000 tartarughe marine; ritiene necessario condurre con urgenza studi sulle modalità di mitigazione del problema (ad esempio sistemi di esclusione delle tartarughe);

44.

sollecita un forte sostegno a favore del settore cantieristico, compreso quello delle imbarcazioni da diporto, puntando sulla sua modernizzazione e specializzazione, al fine di creare occupazione e di rispondere ai requisiti di una crescita sostenibile e competitiva in linea con le tecnologie blu;

45.

chiede di fornire un valido aiuto ai distretti produttivi, ai gemellaggi e alla cooperazione fra distretti di zone diverse della macroregione; incoraggia lo scambio di buone pratiche tra le esperienze più significative del settore e le realtà di altre regioni che intendono adottare lo stesso approccio, al fine di promuovere l'istituzione dei distretti produttivi;

46.

sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare la pesca sportiva ricreativa e familiare assieme a politiche integrate in materia di pesca e turismo (pesca e pescaturismo, maricoltura), soprattutto nelle isole, in modo da salvaguardare le tradizioni culturali locali e lo stile di vita marittimo degli isolani e delle zone costiere di piccole dimensioni; incoraggia la pesca e l'acquacoltura tradizionali, su scala ridotta e sostenibili, unitamente a un'offerta culinaria diversificata e alla promozione dei mercati ittici locali, quali migliore strategia per garantire la sostenibilità e fornire un aiuto più incisivo alle attività turistiche costiere;

47.

invita la Commissione a favorire e a promuovere il coinvolgimento della pesca e dei lavoratori del settore in progetti come quelli legati al turismo culturale e storico, che comprendano la pesca e la riscoperta della cultura marinara e dei luoghi e dei mestieri della pesca tradizionale;

48.

pone l'accento sull'importanza dell'economia sociale e dell'imprenditoria femminile per il raggiungimento del pilastro della crescita blu e invita gli Stati membri che partecipano alla strategia EUSAIR a promuovere e sostenere la partecipazione delle donne in tutti i settori pertinenti; ricorda il ruolo fondamentale delle piccole e micro imprese nelle regioni e nei territori interessati e chiede agli Stati membri che partecipano alla strategia EUSAIR di mettere in atto politiche attive per la promozione di queste forme di attività economica;

49.

appoggia misure volte a ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera;

50.

sottolinea l'importanza della ricerca e invita a fornire un forte sostegno ai distretti marini e marittimi;

51.

evidenzia che lo sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura può svolgere un ruolo importante non solo nel recupero della diversità delle specie, ma anche nella crescita economica della regione adriatica e ionica;

52.

invita la Commissione a intensificare lo scambio di buone pratiche, come ad esempio la sostenibilità dei progetti sviluppati dai gruppi di azione costieri;

Collegare la regione

53.

constata che il miglioramento dei collegamenti energetici e dei trasporti fra i paesi partecipanti, come pure fra questi ultimi e i loro vicini, compresi il trasporto marittimo, le connessioni intermodali con l'entroterra e le reti energetiche, sono necessità impellenti della macroregione nonché una condizione imprescindibile per il suo sviluppo economico e sociale; sottolinea l'assenza di collegamenti tra le due sponde dell'Adriatico e il divario in termini di infrastruttura di rete esistente nell'area adriatico-ionica;

54.

chiede che siano forniti incentivi per la creazione di collegamenti sostenibili che riducano i tempi di viaggio, i costi del trasporto e della logistica e le esternalità; invita a realizzare grandi opere strategiche per l'interscambio mare-terra, onde creare opportunità di trasporto intermodale fra paesi, contribuire alla coesione, potenziare la rete generale e ridurre la congestione stradale e, di conseguenza, le emissioni di CO2; richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare la dimensione marittima e portuale del cabotaggio, delle autostrade del mare e delle crociere tra le due sponde dell'Adriatico, sia nelle rotte nord-sud che in quelle trasversali est-ovest; mette in evidenza la necessità di un maggiore coordinamento per prevenire la congestione del traffico marittimo e migliorarne la gestione e il controllo;

55.

promuove il ricorso al regolamento concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni generate dal trasporto marittimo (regolamento (UE) 2015/757) ai fini dell'innovazione e dell'introduzione nella macroregione di trasporti marittimi sostenibili grazie all'impiego di motori e carburanti alternativi per la propulsione di navi, onde ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l'efficienza energetica del settore dei trasporti;

56.

pone l'accento sull'importanza di collegare le rotte del trasporto marittimo e i porti con altre parti d'Europa, nonché sulla rilevanza delle interconnessioni con i corridoi TEN-T; invita i paesi partecipanti a concentrare i loro sforzi sull'attuazione dei progetti che rientrano nell'attuale rete TEN-T e di altri interventi legati alla proposta di estensione di tale rete all'Europa sud-orientale/Adriatico orientale, i quali permettono di colmare il divario in termini di reti esistente nell'area adriatico-ionica; invita pertanto i paesi interessati a identificare i progetti infrastrutturali prioritari che apportano valore aggiunto regionale ed europeo e consiglia di prestare attenzione, tra l'altro, a quanto segue:

i)

completamento del corridoio baltico-adriatico, incluso il prolungamento dell'intera dorsale ionico-adriatica,

ii)

ampliamento nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo,

iii)

creazione di un corridoio di trasporto su rotaia Alpi-Balcani occidentali,

iv)

migliore collegamento tra la Penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani occidentali,

v)

creazione di un collegamento su strada nell'area balcanica tra il sistema portuale e i paesi interni e di un'interconnessione con il corridoio Reno-Danubio,

vi)

potenziamento delle strutture portuali per un migliore collegamento delle due sponde dell'Adriatico ed elaborazione di una strategia comune da parte dei consigli di amministrazione dei porti dell'Adriatico settentrionale per garantire un approvvigionamento più completo di merci di importazione all'Europa centrale;

57.

invita a ottimizzare la capacità della rete infrastrutturale esistente, con particolare riferimento ai collegamenti stradali e ferroviari presenti nella macroregione, compresi quelli dell'ultimo miglio; sottolinea la necessità di completare quanto prima l'autostrada adriatico-ionica, la quale darà slancio allo sviluppo economico e sociale della macroregione; rammenta l'importanza dei nuovi corridoi che integreranno autostrade, ferrovie e altre infrastrutture su entrambi i lati dell'area adriatico-ionica; mette in evidenza la necessità di un maggiore coordinamento per prevenire la congestione del traffico marittimo e migliorarne la gestione e il controllo;

58.

chiede lo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità che interconnetterà la macroregione e consentirà collegamenti migliori con l'UE e all'interno dell'UE; sottolinea l'importanza di migliorare il collegamento su rotaia della regione adriatica e ionica, come pure fra le coste tirreniche e adriatico/ioniche;

59.

invita i paesi partecipanti a migliorare le loro infrastrutture di trasporto marittimo, ferroviario e aereo, a creare autostrade del mare all'interno della macroregione, combinando mezzi di trasporto intermodali soprattutto per il collegamento con l'entroterra, nonché a migliorare la logistica dei trasporti, utilizzando al meglio le tecnologie più avanzate e assicurando sempre un elevato livello di sicurezza e di sostenibilità ambientale; chiede altresì ai paesi partecipanti di valutare la possibilità di migliorare la connettività attraverso strumenti di e-mobility che possano prevedere un servizio di biglietteria elettronica internazionale;

60.

evidenzia l'assenza di un collegamento efficace con le isole; esorta la Commissione e gli Stati membri a favorire connessioni migliori, valutando nuove opzioni coordinate e dal valore aggiunto, ottimizzando l'uso delle rotte per il trasporto di merci e passeggeri e coinvolgendo i soggetti interessati privati e pubblici, in modo da migliorare la qualità della vita, frenare lo spopolamento e permettere di sfruttare le opportunità socioeconomiche nelle zone in questione; sottolinea la necessità di potenziare i collegamenti interni delle isole e le loro infrastrutture di trasporto per una mobilità interna sostenibile; evidenzia altresì la necessità di garantire adeguati programmi nel campo della sanità e dell'istruzione per le popolazioni isolane durante tutto l'anno;

61.

chiede la realizzazione di grandi progetti per mettere a punto collegamenti intermodali sulle isole e auspica, in particolare, che sia fornito un valido sostegno al potenziamento di aeroporti di importanza strategica, sia in termini infrastrutturali che di nuove rotte verso le altre regioni della macroregione;

62.

esorta i paesi partecipanti a proseguire gli sforzi intesi a diversificare le fonti dell'approvvigionamento energetico, processo che non solo migliorerà la sicurezza energetica della macroregione, ma aumenterà anche la concorrenza e contrasterà la povertà energetica, con vantaggi significativi per lo sviluppo economico e sociale della regione; mette in rilievo la necessità di condurre valutazioni approfondite dell'impatto ambientale degli interventi nel settore energetico; sottolinea l'importanza di una pianificazione comune degli investimenti a favore dello sviluppo di terminali di gas naturale liquefatto (GNL) e delle reti di gasdotti mancanti nella macroregione, in modo da contribuire a raggiungere una maggiore indipendenza e sicurezza energetica; incoraggia inoltre l'adozione di misure volte a incrementare l'efficienza energetica e delle risorse per favorire anche la competitività;

63.

incoraggia la creazione di un'infrastruttura energetica in grado di ridurre l'impronta di carbonio, aumentare l'efficienza energetica e garantire la sicurezza energetica della macroregione e non solo; sottolinea altresì l'importanza di sviluppare e promuovere il concetto di città intelligenti, onde aggiungere valore all'attuale infrastruttura energetica generale della macroregione;

64.

riconosce l'elevato potenziale delle fonti di energia rinnovabile sottoutilizzate nella macroregione; invita a sfruttare le fonti rinnovabili disponibili come l'energia solare, eolica, mareomotrice (ove fattibile dal punto di vista tecnico) e del moto ondoso, nell'ambito del mix di produzione energetica; pone l'accento sulla sostenibilità e la competitività di eventuali impianti idroelettrici in tutti i paesi partecipanti; invita questi ultimi a contribuire alla creazione nella macroregione di un mercato efficiente e interconnesso del gas e dell'energia elettrica, che assicuri un equo approvvigionamento di energia a prezzi contenuti e accessibili; sottolinea l'importanza di potenziare le interconnessioni energetiche transfrontaliere, favorendo gli investimenti nel settore dell'energia, quale condizione essenziale dell'integrazione nella rete energetica dell'Unione, come pure di eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nel suddetto settore;

65.

sostiene la pianificazione comune e gli investimenti nelle infrastrutture energetiche per la produzione e il trasporto di elettricità e gas nella macroregione, in linea con la rete TEN-E, attraverso l'attuazione di progetti concreti contenuti nell'elenco di progetti di interesse europeo nel campo dell'energia;

66.

esprime preoccupazione per il rinnovato impulso all'esplorazione e allo sfruttamento di petrolio e di gas offshore e sulla terraferma, che potrebbero esporre la macroregione al rischio di catastrofi con conseguenze gravissime per l'ambiente, l'economia, compreso il settore della pesca, e la salute pubblica; sottolinea che qualsiasi attività di questo tipo deve rispettare le norme e gli orientamenti dell'Unione in materia di clima ed energie rinnovabili; mette in evidenza che l'Adriatico è un mare chiuso e poco profondo, inadatto a smaltire le sostanze inquinanti e caratterizzato da un turismo fiorente su entrambe le sponde, e che la crescita della macroregione dovrebbe dipendere innanzitutto dal turismo e dalle attività economiche legate alla specificità dell'ambiente e dell'ecosistema; sottolinea la necessità di applicare in modo coerente la legislazione dell'UE e le convenzioni internazionali in materia di sostenibilità ambientale e sicurezza delle attività marittime; chiede la piena attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) e della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2013/30/UE);

67.

chiede la formulazione di standard europei comuni sulla sicurezza dei trasporti per la macroregione adriatico-ionica;

68.

sottolinea la necessità di promuovere servizi aerei transfrontalieri attraverso la realizzazione di progetti comuni finalizzati a garantire e incrementare i collegamenti all'interno della macroregione;

Qualità ambientale

69.

ricorda la ricchezza degli ecosistemi terrestri, costieri e marini dei paesi partecipanti; constata che il mar Adriatico ospita quasi la metà (49 %) di tutte le specie marine mediterranee registrate ed è la subregione del Mediterraneo più singolare in virtù della sua scarsa profondità, dei flussi limitati e dell'ampia influenza dei fiumi; chiede un impegno comune affinché siano adottate tutte le misure possibili, ad esempio l'uso di carburanti puliti per il trasporto marittimo e la logistica, per preservare la biodiversità dell'ambiente marino e gli habitat terrestri transnazionali, nonché per evitare e ridurre l'inquinamento del mare e le altre minacce alla biodiversità costiera e marina; sottolinea l'importanza di proteggere le specie marine e terrestri in pericolo come la foca monaca mediterranea, il proteo, la lince, il grifone e altre specie e invita i paesi partecipanti ad attuare misure proporzionate per conseguire tale obiettivo;

70.

sollecita uno scambio di migliori pratiche tra i paesi partecipanti per quanto riguarda la gestione del patrimonio naturale e culturale, inclusi i siti Natura 2000 e UNESCO, nell'ottica di creare attrazioni turistiche sostenibili;

71.

invita tutti i paesi partecipanti ad unire le forze per procedere alla pianificazione dello spazio marittimo, conformemente alla direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e alla gestione integrata delle zone costiere, coinvolgendo varie parti interessate (autorità nazionali, regionali e locali, popolazione locale, comunità di ricerca, ONG, ecc.); ritiene che una corretta governance congiunta dello spazio marittimo fornisca un quadro importante per l'uso sostenibile e trasparente delle risorse marittime e marine;

72.

sottolinea l'importanza di proteggere e preservare i fiumi e i laghi del bacino adriatico-ionico;

73.

sottolinea la necessità di contrastare in modo responsabile l'inquinamento storico e transfrontaliero e di bonificare i siti interessati dalla contaminazione industriale del suolo, delle acque e dell'aria e, eventualmente, dall'inquinamento prodotto dai conflitti militari; appoggia tutte le misure attive che riducano l'inquinamento marino provocato da armi chimiche e convenzionali; è a favore della riduzione dei rifiuti marini, ai fini di una totale eliminazione, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, con particolare riferimento all'inquinamento da rifiuti nelle isole adriatiche;

74.

esprime preoccupazione per i danni provocati dai rifiuti di plastica in mare; chiede alla Commissione di sostenere le iniziative volte a raccogliere e riciclare tali rifiuti; sottolinea l'importanza di coinvolgere i pescatori in tale processo;

75.

invita i paesi a sviluppare e attuare piani globali finalizzati al riutilizzo di siti industriali e militari obsoleti; sottolinea che questi siti non solo rappresentano una minaccia per l'ambiente, ma offrono anche un notevole potenziale economico ancora inesplorato;

76.

chiede che si incoraggi la delocalizzazione dell'industria dai centri urbani e dalle zone costiere, così da migliorare la qualità della vita;

77.

insiste affinché vengano utilizzati tutti gli strumenti esistenti per applicare le migliori soluzioni di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue nella regione, in linea con la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

78.

richiama l'attenzione sulle varie catastrofi naturali e provocate dall'uomo che hanno colpito la regione negli ultimi anni; richiama l'attenzione sul problema della deforestazione e altri rischi relativi al cambiamento climatico; sottolinea la necessità di applicare pienamente i principi orizzontali per la gestione del rischio di catastrofi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione del piano d'azione e delle priorità di ogni pilastro; incoraggia la cooperazione tra gli istituti idrometeorologici dei paesi nella gestione dei fenomeni meteorologici estremi, delle conseguenze dei cambiamenti climatici e del rischio di catastrofi; ritiene che l'acqua, l'agricoltura e il turismo siano i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici e incoraggia pertanto la cooperazione tra autorità nazionali al fine di creare un quadro e un meccanismo di sostegno per l'attuazione di misure di adattamento e attenuazione;

79.

sottolinea la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, segnatamente nel settore del trasporto marittimo;

80.

sottolinea l'esistenza di un problema che riguarda la disparità geografica e temporale nell'accessibilità alle riserve idriche nonché la marcata carenza d'acqua sulle isole e nell'area costiera durante la stagione estiva, quando la domanda d'acqua diventa notevolmente superiore in ragione dell'arrivo di un gran numero di turisti;

81.

sollecita la creazione di un centro regionale per la preparazione alle catastrofi unitamente a un piano di emergenza congiunto per la gestione delle fuoriuscite di petrolio e dei casi di inquinamento su larga scala, al fine di mettere a punto un sistema di allarme rapido inteso a prevenire le catastrofi naturali e quelle provocate da attività industriali, di trasporto o di altro tipo, come ad esempio inondazioni, incendi e attività di sfruttamento nell'Adriatico; sottolinea che il centro dovrebbe essere direttamente collegato al meccanismo di protezione civile dell'UE; sottolinea l'importanza di preservare l'ecosistema e la biodiversità della regione mediante una migliore conoscenza e lo scambio di migliori pratiche;

82.

invita i paesi che non fanno parte dell'Unione europea ad accelerare l'attuazione dell'acquis settoriale (ad esempio la direttiva quadro sulle acque) ai fini della loro futura adesione all'UE;

83.

esorta gli Stati membri a consultare le autorità competenti dei paesi confinanti e delle comunità locali nella macroregione, specialmente per quanto riguarda le attività economiche soggette alla valutazione d'impatto ambientale a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Turismo sostenibile e competitivo

84.

sottolinea l'importanza eccezionale del turismo per l'economia europea e lo sviluppo della coesione sociale nell'UE, specialmente per i paesi del Mediterraneo e per la regione nel suo complesso; sottolinea la necessità di sviluppare nuovi approcci per compensare la stagionalità, che siano coerenti con l'impatto e la sostenibilità del turismo sull'ambiente; chiede un maggiore sostegno finanziario per i progetti nel settore del turismo tramite i fondi SIE e altre fonti;

85.

sollecita il miglioramento urgente dei collegamenti stradali transfrontalieri al fine di migliorare la competitività del turismo, dal momento che la connettività insufficiente causa strozzature del traffico e lunghi ritardi; sottolinea che, ai fini dell'attività turistica, occorre migliorare l'attuale infrastruttura aerea e i collegamenti marittimi tra le due coste dell'Adriatico;

86.

ricorda la necessità di favorire l'utilizzo di scali aeroportuali già esistenti nella macroregione al fine di evitare una concentrazione eccessiva dei passeggeri in pochi hub e di favorire un turismo sostenibile e più equilibrato dal punto di vista dei flussi nei diversi territori;

87.

riconosce il ricco patrimonio culturale e naturale (incluse le attività culturali come il cinema, il teatro e la musica) della regione quale grande punto di forza su cui si fonda il settore del turismo; sottolinea il gran numero di siti tutelati dall'UNESCO e i siti Natura 2000 presenti in tutti i paesi partecipanti; ritiene che, nonostante il significativo contributo apportato all'economia da questo settore, il potenziale turistico non venga ancora sfruttato appieno, soprattutto a causa di cicli stagionali molto marcati e delle carenze a livello di innovazione, sostenibilità, infrastrutture di trasporto, qualità dell'offerta turistica, competenze delle parti interessate e gestione del turismo responsabile; chiede ai paesi partecipanti di adottare politiche atte a garantire un'adeguata offerta di collegamenti e di servizi ricettivi anche al di fuori della stagione estiva, al fine di diversificare i flussi turistici e di assicurare una presenza turistica costante nelle diverse stagioni dell'anno; sottolinea l'importanza dell'integrazione tra turismo e patrimonio naturale, culturale e artistico;

88.

esorta gli Stati membri a promuovere soluzioni di mobilità sostenibile nel settore del turismo, migliorando così la qualità dei servizi turistici e ampliandone la gamma;

89.

riconosce l'importanza dei parchi nazionali e naturali e delle aree protette quale fondamento della futura educazione civica sui temi della tutela ambientale e della lotta al cambiamento climatico;

90.

sottolinea che per un ulteriore sviluppo del turismo nella regione è essenziale una cooperazione fra i paesi; incoraggia l'elaborazione di strategie in materia di turismo per il mare Adriatico e il mar Ionio che si basino sulla sostenibilità e consentano ai paesi di trarre vantaggio dalle sinergie e affrontare le sfide comuni a livello macroregionale; ritiene che sia necessario lavorare di concerto per migliorare il profilo delle destinazioni nella regione adriatico-ionica;

91.

esorta la Commissione, i paesi partecipanti e le autorità locali e regionali ad adottare misure che incentivino le parti interessate a migliorare l'infrastruttura turistica;

92.

sottolinea l'importanza di sostenere le attività culturali e creative e in particolare lo sviluppo e l'integrazione imprenditoriale nei settori della musica, del teatro, della danza, della cinematografia; incentiva l'organizzazione di festival, convention e manifestazioni culturali che promuovano l'integrazione;

93.

richiama l'attenzione sulla necessità di consentire un accesso più agevole all'assistenza e al finanziamento delle PMI, fondamentali per il settore turistico; esorta le parti interessate della regione a partecipare alla rete Enterprise Europe al fine di condividere esperienze, fare rete e reperire partner transfrontalieri;

94.

sottolinea l'importanza dei processi di Smart Specialisation e Smart Communities attraverso la valorizzazione di piattaforme di innovazione esistenti, tra cui la creazione di un distretto della creatività di area adriatico-ionica;

95.

sostiene lo sviluppo di un'offerta turistica diversificata che comprenda parchi e itinerari turistici tematici, il turismo culturale, rurale, sanitario, medico, nautico, enogastronomico, congressuale e quello sportivo, inclusi ciclismo, golf, immersioni subacquee, escursionismo, sci, alpinismo e sport all'aperto, allo scopo di promuovere il turismo tutto l'anno e migliorare la competitività delle destinazioni turistiche, basandosi sulla sostenibilità; sostiene lo sviluppo del turismo rurale per ridurre la pressione sui centri turistici principali e sulla stretta zona costiera, contribuendo a superare il problema della stagionalità; sostiene l'espansione delle attività turistiche verso l'entroterra, creando al contempo prodotti turistici integrati che includano le attrazioni principali delle capitali della macroregione;

96.

sottolinea l'importanza della coerenza tra l'infrastruttura e la gestione del turismo nonché la necessità di migliorare la qualità e la diversità dei servizi e delle offerte, tenendo conto delle specificità della regione; insiste inoltre sull'importanza di promuovere e di mantenere le tradizioni locali e regionali;

97.

sottolinea l'importanza di valutare percorsi e modelli imprenditoriali alternativi, collegando meglio l'offerta di crociere alla popolazione e ai prodotti locali, così da gestire in modo più efficace l'insostenibile congestione e sfruttare meglio il pieno potenziale della zona, con vantaggi economici più duraturi per le economie locali; riconosce l'importanza di sviluppare e assegnare un marchio alle rotte turistiche macroregionali, grazie alla mappatura e all'ulteriore promozione delle rotte esistenti;

98.

sostiene la valorizzazione a fini turistici di cluster di prodotti maggiormente rappresentativi dell'area e la definizione di programmi di promo-commercializzazione;

99.

sottolinea la necessità di una reale intermodalità dei trasporti, caratterizzata da una rete articolata con servizi e aree di interscambio, al fine di sviluppare un turismo ecocompatibile e di qualità;

100.

promuove la creazione di una Carta adriatico-ionica che promuova il turismo sostenibile attraverso la definizione di criteri, principi e linee guida, attraverso l'implementazione dell'ETIS (European Tourism Indicator System) che permetta la valutazione delle performance delle destinazioni turistiche al fine di migliorare il loro sviluppo sostenibile;

o

o o

101.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi partecipanti alla strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica (EUSAIR) ovvero Croazia, Grecia, Italia, Slovenia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia).


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 1.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/37


P8_TA(2015)0384

Politica di coesione e revisione della strategia Europa 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (2014/2246(INI))

(2017/C 355/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, gli articoli 4, 162 e da 174 a 178,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso «il regolamento recante disposizioni comuni») (1),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (4),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (5),

visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (6),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (7),

vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e nelle regioni dell'UE», del 23 luglio 2014 (in appresso «la sesta relazione sulla coesione»),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8),

vista l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, intitolata «La dimensione urbana e regionale della crisi», del 26 giugno 2013,

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione (9),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (10),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (11),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (12),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2011, dal titolo «Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito» (COM(2011)0662),

visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (13),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

viste le conclusioni del Consiglio sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, adottate dal Consiglio Affari generali (coesione) il 19 novembre 2014,

visto il parere del Comitato delle regioni, del 3 dicembre 2014, sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (14),

visto il documento di lavoro dal titolo "Quadro di riferimento per la revisione della strategia Europa 2020: contributo del comitato direttivo della piattaforma di monitoraggio di Europa 2020 del Comitato delle regioni (15),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2015, sulla sesta relazione sulla coesione della Commissione (16),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 marzo 2015, dal titolo «Risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2015)0100),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0277/2015),

A.

considerando che la politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento, di crescita e di sviluppo dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che essa mira a ridurre le disparità regionali e a promuovere la convergenza ed è dotata di un bilancio di 351,8 miliardi di EUR sino alla fine del 2020; che l'UE continua a far fronte agli effetti della crisi economica e finanziaria (tassi di disoccupazione elevati, ripresa economica lenta e disomogenea); che la politica di coesione intende garantire che tutte le energie e tutte le capacità vengano mobilitate e orientate verso il perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita sostenibile e occupazione;

B.

considerando che è essenziale che le diverse iniziative dell'UE per la crescita e l'occupazione, nonché per la protezione dell'ambiente e del clima, seguano un approccio coerente; che le iniziative faro della strategia Europa 2020 svolgono un ruolo chiave nel migliorare il coordinamento a livello locale e regionale per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione; che le disposizioni di programmazione o di comunicazione non prevedono un meccanismo specifico che concerna esplicitamente le iniziative faro in termini di contributo dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) alla loro realizzazione; che la revisione della strategia Europa 2020 dovrà affrontare la questione dell'attuazione delle iniziative faro e puntare a trovare un equilibrio tra le misure finanziarie, economiche e di bilancio, da un lato, e gli aspetti sociali, ambientali, di istruzione e di uguaglianza (in particolare uguaglianza di genere), dall'altro;

C.

considerando che si rende sempre più necessario assicurare una maggiore contitolarità della strategia da parte dei diversi livelli di governance e dei diversi attori interessati, nonché una condivisione delle responsabilità, con i corrispondenti diritti e doveri, a tutti i livelli dell'attuazione; che occorre rafforzare la governance multilivello e il partenariato, in quanto tali principi potrebbero essere una risposta alle sfide connesse alla mancanza di capacità;

D.

considerando che gli obiettivi della politica di coesione sono indubbiamente andati evolvendo nel corso del tempo per sostenere gli investimenti a favore delle principali priorità dell'UE, dimostrando la propria adattabilità ed efficacia, pur mantenendo come obiettivo centrale la riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, rafforzando il potenziale regionale e promuovendo lo sviluppo sostenibile; che il Fondo europeo per gli investimenti strategici apporta nuovi elementi alla strategia d'insieme dell'UE volta a creare una crescita innovativa, sostenibile e inclusiva e un'occupazione qualificata;

E.

considerando che la revisione della strategia Europa 2020 dovrebbe tener conto degli effetti gravi e diseguali che la crisi economica e finanziaria ha avuto sugli Stati membri e sulle regioni, e dimostrarsi equilibrata e intelligente per ragioni di coerenza e di efficacia; che essa potrebbero tuttavia prendere in considerazione anche altre misure, ad esempio in materia di infrastrutture, mercato interno e capacità amministrativa; che occorre tener conto delle diverse caratteristiche territoriali, prestando particolare attenzione alle regioni dell'UE menzionate agli articoli 174 e 349 TFUE;

F.

considerando che la revisione intermedia della strategia Europa 2020, nonostante il ritardo subito nel 2015, offre innanzitutto un'opportunità per valutare (e riconoscere) il contributo apportato dalla politica di coesione al conseguimento degli obiettivi della strategia, nonché per migliorare le interazioni e i legami esistenti tra le diverse politiche unionali e con il bilancio dell'UE, affinché agiscano da forza trainante nell'attuazione della strategia; che questa fase è essenziale per configurare la futura politica di coesione, quale politica di investimento a livello dell'UE, dando la priorità alla riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo e tornando ad accelerare il processo di convergenza;

La strategia Europa 2020 e la sua interrelazione con la politica di coesione

1.

ricorda che Europa 2020 è una strategia d'insieme a lungo termine dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione, costruita attorno a cinque obiettivi ambiziosi: occupazione, innovazione, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, istruzione e lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; osserva che tali obiettivi sono accompagnati da sette iniziative faro, che le sfide identificate nel 2010 non sono state affrontate in maniera uniforme e che i progressi compiuti a livello dell'UE verso il superamento di alcune di esse, come la lotta alla disoccupazione, sono ancora limitati; sottolinea che l'UE dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo e la crescita sostenibili, come pure sull'occupazione dignitosa, al fine di ottenere benefici a lungo termine dai i suoi investimenti;

2.

sottolinea che compiere progressi nell'ambito della parità di genere può contribuire anche alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile e alla coesione sociale;

3.

osserva che il quadro di governance economica dell'UE e il relativo meccanismo di attuazione (il «semestre europeo») sono stati istituiti nel 2010 per garantire il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri, le riforme strutturali e un maggiore allineamento delle politiche nazionali di bilancio in materia di crescita e occupazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di sostenere l'attuazione della strategia;+ richiama l'attenzione sul fatto che rimangono da affrontare ulteriori sfide di coordinamento e sincronizzazione;

4.

sottolinea che la politica di coesione per il periodo 2007-2013, allineata con la precedente strategia di Lisbona e avente obiettivi di base simili, era già in fase di attuazione quando è stata lanciata la strategia Europa 2020, e che una riprogrammazione in conformità dei nuovi obiettivi strategici sarebbe quindi stata tanto difficile quanto controproducente; fa notare tuttavia che, in una fase di crisi economica globale, la politica di coesione non solo ha costituito l'unica fonte di investimento per molti Stati membri ma, attraverso le priorità definite nell'agenda di Lisbona, ha fornito un appoggio e un contributo sostanziale alle politiche nazionali di attuazione della strategia, come dimostrano la sesta relazione sulla coesione e diverse comunicazioni e studi della Commissione; ricorda che la strategia di Lisbona, col passare del tempo, è andata perdendo l'impegno degli Stati membri, delle regioni e delle città, e che la governance della strategia Europa 2020 è particolarmente in linea con i principi e gli strumenti della politica di coesione, il che può garantire un impegno di contitolarità nell'attuazione della strategia;

5.

invita la Commissione, nel quadro delle valutazioni ex post per il periodo di programmazione 2007-2013, a fornire informazioni sia sull'orientamento ai risultati della politica di coesione che sul suo contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020; sottolinea l'importanza di comprendere le realtà e i limiti delle prove a disposizione relative al contributo apportato dalla politica di coesione al conseguimento degli obiettivi generali della strategia e di tener conto delle turbolenze subite dalle economie dell'UE, in particolare nel caso dei paesi che sono stati duramente colpiti durante la crisi; riconosce che tali conclusioni possono essere utili per l'attuazione della strategia attualmente in corso;

6.

sottolinea che la politica di coesione rappresenta il principale strumento dell'UE, esteso a tutte le regioni, per gli investimenti nell'economia reale, e che essa costituisce l'espressione della solidarietà europea, nel momento in cui espande la crescita e la prosperità e riduce le disparità economiche, sociali e territoriali; pone in evidenza che la politica di coesione è pienamente conforme agli obiettivi di Europa 2020 e fornisce il necessario quadro per gli investimenti, senza limitarsi a essere un mero strumento di attuazione della strategia; sottolinea in questo contesto che, attraverso la concentrazione tematica, i Fondi SIE sono orientati, nella nuova configurazione, verso 11 obiettivi tematici derivati direttamente dagli obiettivi della strategia Europa 2020 e che i requisiti direttamente connessi a tali obiettivi tematici sono stati stabiliti al fine di garantire che gli investimenti siano realizzati in modo tale da massimizzarne l'efficacia; sottolinea il suo pieno sostegno nei confronti di tale nuovo approccio, che contribuirà a incrementare l'efficacia della spesa;

7.

sottolinea che la politica di coesione sta sviluppando sinergie con altre politiche dell'UE quali il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, un mercato unico dei capitali e la politica sociale, e che, attraverso tutti questi strumenti e obiettivi, compresi le strategie macro-regionali, l'agenda urbana e territoriale, gli investimenti nelle PMI, la crescita intelligente e le strategie di specializzazione intelligente, contribuisce in maniera sostanziale al rafforzamento del mercato unico e al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; invita in questo contesto le autorità nazionali e regionali in tutta Europa a elaborare strategie di specializzazione intelligente e ad avvalersi delle sinergie tra i diversi strumenti regionali, nazionali e dell'UE, sia pubblici che privati;

8.

pone in rilievo il collegamento con un più ampio processo di governance economica, attraverso misure che vincolano l'efficacia dei fondi SIE a una buona governance economica; invita gli Stati membri ad agire in modo pienamente responsabile in modo da evitarne, per quanto possibile, l'applicazione e prevenire ripercussioni negative sull'esecuzione dei fondi SIE e sul raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione; sottolinea inoltre che è opportuno offrire un sostegno agli Stati membri che risentono di temporanee difficoltà di bilancio; valuta positivamente i meccanismi di flessibilità introdotti dalla Commissione nel quadro delle norme esistenti del patto di stabilità e di crescita (COM(2015)0012) con l'obiettivo di rafforzare il nesso tra investimenti, riforme strutturali e utilizzo delle risorse, al fine di promuovere una crescita sostenibile a lungo termine e di facilitare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

9.

sottolinea con preoccupazione i ritardi nell'attuazione della politica di coesione nel periodo di programmazione in corso; segnala che, nonostante una larga maggioranza dei programmi operativi siano già stati approvati, l'attuazione è invece appena in una fase iniziale; evidenzia tuttavia che è possibile effettuare valutazioni riguardo al modo di dirigere le risorse strategiche verso priorità che contribuiscano alla crescita e a posti di lavoro sostenibili; rileva, in questo contesto, che secondo la prima valutazione pubblicata dalla Commissione, gli importi destinati alla R&I, il sostegno alle piccole e medie imprese, le TIC, l'economia a basse emissioni di carbonio, l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e il rafforzamento delle capacità sono aumentati in modo sostanziale rispetto ai precedenti periodi di programmazione, mentre il livello di sostegno alle infrastrutture di trasporto e ambientali è diminuito; richiama l'attenzione al fatto che, in occasione della revisione intermedia della strategia Europa 2020, i dati sull'attuazione dei fondi SIE 2014-2020 potrebbero essere ancora non disponibili e che, di conseguenza, potrebbe non essere ancora possibile, in questa fase, effettuare una valutazione concreta del contributo di tali fondi al conseguimento degli obiettivi della strategia; apprezza il fatto che gli Stati membri abbiano intrapreso azioni, ad esempio, per garantire che il 20 % delle loro risorse sia speso ai fini dell'azione per il clima;

10.

riconosce che l'istituzione di un quadro di rendimento e l'introduzione di condizionalità ex ante, nonché di collegamenti con le raccomandazioni specifiche per paese all'interno del periodo di programmazione 2014-2020 della politica di coesione, potrebbero fornire un ambiente migliore per gli investimenti al fine di ottimizzare il contributo della politica di coesione al conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020;

Dinamica della revisione e sfide annesse

11.

ricorda che la Commissione ha avviato il processo di revisione della strategia nel 2014, pubblicando la sua comunicazione dal titolo «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», e considera deplorevole che in tale documento si sia fatto riferimento in modo insufficiente alla politica di coesione e agli strumenti connessi; apprezza il fatto che il processo sia proseguito con una consultazione pubblica, condotta tra maggio e ottobre 2014, al fine di raccogliere le prove per il processo di revisione, e si compiace del fatto che la rilevanza della strategia e la significatività dei suoi obiettivi e delle sue priorità siano stati confermati;

12.

rileva che le iniziative faro sono considerate utili al loro scopo, ma sottolinea anche che la loro visibilità è considerata piuttosto limitata; deplora che la crisi economica e finanziaria abbia peggiorato le disparità all'interno dell'Unione europea e che siano stati fatti progressi insufficienti per quanto riguarda il conseguimento di svariati obiettivi principali della strategia, soprattutto in materia di occupazione, ricerca e sviluppo, povertà ed esclusione sociale; accoglie con favore le conclusioni tratte in merito alla necessità di rafforzare la titolarità e la partecipazione sul campo attraverso il consolidamento dei partenariati verticali e orizzontali, al fine di migliorare l'attuazione della strategia; sottolinea che la strategia dovrebbe incoraggiare il passaggio da un orientamento basato sui processi e sui risultati a un approccio in cui l'orientamento è basato sul risultato effettivo, onde assicurare la massima efficienza ed efficacia delle politiche dell'UE connesse alla strategia;

13.

accoglie con favore la pubblicazione periodica, da parte di Eurostat, di indicatori di progresso per quanto riguarda l'attuazione della strategia Europa 2020; chiede tuttavia che siano forniti maggiori e più accurati dettagli regionali per quanto riguarda i dati forniti a livello NUTS II e NUTS III, che avranno un'importanza crescente in ragione dei problemi economici e sociali inattesi che si manifestano in varie regioni dell'UE, indipendentemente dal loro livello di sviluppo; richiama inoltre l'attenzione alle tre dimensioni della politica di coesione — economica, sociale e territoriale — e osserva che, sulla base di ciò, tale politica non dovrebbe essere misurata unicamente mediante indicatori economici; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a proseguire il dibattito e a impegnarsi in una cooperazione più proficua per lo sviluppo di indicatori più inclusivi a integrazione del PIL, in modo che questi diventino più pertinenti ai fini della valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari della strategia Europa 2020;

14.

constata che la pubblicazione della proposta della Commissione sulla revisione della strategia Europa 2020 è prevista entro la fine del 2015 e si rammarica di questo ritardo, dato che la pubblicazione era inizialmente programmata per l'inizio del 2015; sottolinea che ciò si verificherà, ancora una volta, in un «momento inopportuno» del ciclo della politica di coesione, quando il processo di attuazione vero e proprio sarà già in corso; sottolinea inoltre che una riprogrammazione precoce sarebbe del tutto controproducente per la pianificazione strategica a lungo termine della politica di coesione;

15.

si compiace dell'istituzione di una task force per una migliore attuazione dei fondi dell'UE; plaude altresì all'istituzione del «Servizio di sostegno per le riforme strutturali» che è diventato ufficialmente operativo il 1o luglio 2015 e che fornirà assistenza tecnica agli Stati membri per un'attuazione più efficace delle riforme strutturali e delle raccomandazioni specifiche per paese;

16.

riconosce, nel contempo, la necessità di considerare l'evoluzione delle prospettive economiche, l'utilizzo di nuovi strumenti, i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della strategia e la conseguente necessità di apportare adeguamenti operativi;

17.

chiede pertanto che la portata della revisione intermedia di Europa 2020 sia intelligente ed equilibrata e sia incentrata su una migliore interconnessione dei cinque obiettivi della strategia e delle sue iniziative faro, nonché sull'individuazione di metodi per meglio portarli avanti e valutarli, senza creare ulteriori livelli di complessità ed eccessivi oneri amministrativi; sottolinea che dovrebbe prendere in considerazione i punti di forza e di debolezza dell'economia dell'UE, le disparità crescenti (per quanto concerne ad esempio la ricchezza), l'elevata disoccupazione e l'ingente debito pubblico; pone in evidenza che, se deve essere accordata un'attenzione particolare ai criteri macroeconomici della governance di bilancio ed economica, vanno anche perseguiti i progressi verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi fondamentali di Europa 2020; ritiene che occorra anche prestare attenzione a un'accresciuta sostenibilità sociale e ambientale nonché a una maggiore inclusione sociale e uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza del sostegno continuo da parte dei servizi della Commissione nei confronti delle autorità degli Stati membri per quanto concerne il miglioramento della capacità amministrativa;

18.

ribadisce il suo invito a potenziare le dimensioni di responsabilità, titolarità, trasparenza e partecipazione della strategia tramite il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nonché di tutti i soggetti interessati della società civile e le parti interessate, dalla fase di definizione e sviluppo degli obiettivi alle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione della strategia; insiste sull'importanza cruciale di una struttura di governance rafforzata, basata su una governance multilivello, strutture di incentivi, un efficace approccio bidirezionale (dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto), il modello di partenariato della politica di coesione e partenariati pubblico-privato in generale, finalizzata ad assicurare la consultazione e la cooperazione di tutti i soggetti interessati, in modo da garantire l'effettiva capacità di conseguire gli obiettivi a lungo termine; ricorda che, conformemente ai quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri, le autorità regionali e locali sono anche responsabili degli investimenti pubblici e dovrebbero essere quindi riconosciute come attori chiave nell'attuazione della strategia;

19.

suggerisce inoltre che è opportuno che l'impegno delle autorità locali e regionali e dei soggetti interessati nel progetto strategico Europa 2020 sia rinnovato sotto forma di un patto fra questi partner, gli Stati membri e la Commissione, al fine di garantire la titolarità e la partecipazione, e suggerisce altresì l'adozione di un codice di condotta simile al codice di condotta sul partenariato introdotto dalla politica di coesione 2014-2020;

20.

sottolinea la necessità di un approccio veramente territoriale alla strategia Europa 2020 al fine di adeguare gli interventi e gli investimenti pubblici alle diverse caratteristiche ed esigenze specifiche territoriali; reputa estremamente importante collegare l'approccio globale della strategia Europa 2020 e l'approccio territoriale dell'agenda territoriale 2020 (AT 2020); ritiene, inoltre, che debbano essere possibili obiettivi volontari e regionali su misura per Europa 2020 e che questi debbano essere discussi a livello regionale, senza aggiungere ulteriori oneri burocratici sul terreno; sottolinea che tali obiettivi volontari regionali su misura dovrebbero essere in linea con l'architettura generale della strategia ed essere compresi all'interno degli obiettivi predefiniti; ricorda altresì, a tale proposito, l'importanza delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

21.

riconosce il ruolo significativo delle città e delle aree urbane quali motori di crescita e di occupazione e chiede che il riesame della strategia Europa 2020 tenga anche conto di un approccio generale più ampio alla futura evoluzione delle città, come entità che svolgono un ruolo attivo in vista del conseguimento degli obiettivi di Europa 2020; invita la Commissione, pertanto, a tenere in debita considerazione la dichiarazione di Riga relativa all'agenda urbana, alla luce del ruolo fondamentale svolto dalle aree urbane, piccole, medie o grandi che siano; sottolinea, in particolare, la necessità di una strategia che tenga conto delle esigenze specifiche delle aree urbane di piccole e medie dimensioni, sulla base di un approccio atto a costruire sinergie con l'agenda digitale e con il meccanismo per collegare l'Europa;

22.

invita la Commissione a fornire informazioni sul ruolo degli aspetti territoriali quali fattori di crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile e chiede che la revisione della strategia Europa 2020 affronti la questione degli impatti territoriali e fornisca orientamenti su come affrontarli; ribadisce l'importanza di consultare le autorità locali e regionali al riguardo, in quanto svolgono un ruolo determinante nell'attuazione delle strategie di sviluppo territoriale; sottolinea altresì il ruolo che le strategie macro-regionali e la cooperazione territoriale europea in generale potrebbero svolgere ai fini di una buona attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, dato che molti progetti di sviluppo coinvolgono zone transfrontaliere e investono diverse regioni e diversi paesi, e sono quindi in grado di elaborare risposte territoriali alle sfide a lungo termine;

23.

sottolinea l'importanza del nuovo strumento di investimento dell'UE, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che sosterrà la mobilitazione di investimenti supplementari sino a 315 miliardi di euro al fine di colmare il divario di investimenti nell'Unione europea e ottimizzare l'impatto della spesa pubblica; evidenzia che il FEIS dovrebbe essere complementare e supplementare rispetto ai fondi SIE; si rammarica del fatto che il FEIS non sia chiaramente connesso alla strategia Europa 2020, ma ritiene che, attraverso i suoi obiettivi e la scelta di progetti fattibili e sostenibili, dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia in alcuni settori specifici;

24.

sottolinea inoltre l'imperativo di assicurare la piena coerenza e le sinergie tra tutti gli strumenti unionali, considerando le strategie per la specializzazione intelligente come uno dei principali strumenti di investimento, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni tra tali strumenti o tra i diversi livelli di attuazione strategica; chiede quindi vivamente che la revisione della strategia Europa 2020 torni a confermare tale strategia come quadro strategico a lungo termine dell'UE per la crescita e l'occupazione e affronti la sfida di coordinare gli strumenti strategici, compreso il FEIS, in modo da utilizzare tutte le risorse disponibili in modo efficace e raggiungere i risultati attesi per quanto riguarda gli obiettivi strategici d'insieme;

25.

invita la Commissione, al fine di promuovere uno sviluppo globale armonioso dell'UE e considerando il ruolo fondamentale svolto dalla politica di coesione ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici di Europa 2020, a tenere in considerazione, in sede di revisione delle finalità e degli obiettivi della strategia, le caratteristiche e i vincoli dei territori specifici, quali ad esempio le zone rurali, le zone interessate da una transizione industriale, le regioni caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, le regioni insulari, transfrontaliere e montane e le regioni ultraperiferiche dell'Unione, a norma degli articoli 174 e 349 TFUE; richiama l'attenzione, in tale contesto, al potenziale insito in queste ultime regioni in settori quali la biotecnologia, le energie rinnovabili e la biodiversità;

26.

sottolinea il miglioramento dei risultati derivante dall'aver aumentato la quantità, la qualità e l'impatto degli investimenti destinati alla ricerca e innovazione attraverso l'utilizzo coordinato degli strumenti della politica di coesione e di Orizzonte 2020 nel contesto della revisione intermedia della strategia Europa 2020; chiede alla Commissione, a tale proposito, di potenziare tutte le possibili interazioni e sinergie tra questi due importanti quadri strategici in sede di riesame delle finalità e degli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché di creare un sistema di tracciabilità, basato sulla rete, per identificare casi di combinazione di finanziamenti a titolo dei fondi SIE con Orizzonte 2020, il FEIS e altri programmi finanziati dall'Unione; valuta altresì positivamente l'idea di introdurre un «sigillo di eccellenza» per i richiedenti che sono stati valutati eccellenti ma che non hanno potuto accedere a finanziamenti da Orizzonte 2020, al fine di favorire il loro accesso ai fondi SIE;

27.

esorta la Commissione a predisporre una procedura di valutazione continua coerente al fine di valutare regolarmente i progressi degli obiettivi strategici di Europa 2020 e suggerire misure adeguate per il loro conseguimento, nonché formulare raccomandazioni per la politica di coesione post 2020; sottolinea inoltre il ruolo del Parlamento europeo nel controllare l'attuazione della strategia Europa 2020 e della politica di coesione in modo coordinato, non solo all'interno del Parlamento stesso, ma anche con tutte le altre istituzioni interessate; chiede, a tale proposito, che il Parlamento europeo sia coinvolto tempestivamente in tutte le discussioni pertinenti in merito alla definizione delle politiche connesse alla strategia, nonché alla loro attuazione e valutazione; ricorda l'importanza di mobilitare inoltre, nell'ambito di questi scambi, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, i parlamenti nazionali e regionali, le autorità locali e regionali e gli altri soggetti interessati;

La futura politica di coesione — guardando oltre il breve termine

28.

ritiene che la revisione della strategia Europa 2020, che precederà il lancio della proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020, costituirà la base dell'architettura della futura politica di coesione post 2020, come pure degli altri strumenti del QFP; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di trattare in modo efficace tutte le considerazioni sin qui sollevate, garantendo nel contempo la continuità dell'approccio strategico; ricorda, inoltre, il valore aggiunto di una politica di coesione a livello di Unione europea, che deve continuare a rappresentare uno dei principali strumenti di investimento dell'Unione per la crescita, l'occupazione e la protezione climatica, assicurando nel contempo uno sviluppo armonioso ed equilibrato in tutta l'Unione, in quanto catalizzatore di cambiamento e fattore di prosperità, anche nelle regioni meno sviluppate; sottolinea, a questo proposito, la necessità di assicurare un livello sostenibile di finanziamento per i fondi SIE dopo il 2020;

29.

sottolinea che sia la futura politica di coesione sia la futura strategia dell'UE a lungo termine dovrebbero essere definite prima della fine dell'attuale mandato della Commissione, tenendo presente che nel 2019 vi saranno le elezioni al Parlamento europeo, e che ciò impone ai co-legislatori notevoli vincoli specifici di tempo per quanto riguarda il calendario dei negoziati, come ne impone anche alla nuova Commissione e agli Stati membri per quanto riguarda la preparazione e l'adozione dei nuovi accordi di partenariato e dei programmi operativi prima dell'inizio del nuovo QFP; rileva nel contempo che saranno avviati negoziati anche sul futuro QFP; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione tutti i vincoli specifici generati dalle interconnessioni e i requisiti di coordinamento della tempistica e a sviluppare un approccio coerente per quanto riguarda la futura strategia di crescita e occupazione sostenibili e a lungo termine dell'Unione europea, il bilancio dell'UE, con particolare riferimento alla politica di coesione, e gli altri strumenti nell'ambito del QFP;

o

o o

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e alle regioni.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(8)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2014)0002.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2014)0015.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2014)0132.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2014)0068.

(13)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98.

(14)  GU C 19 del 21.1.2015, pag. 9.

(15)  https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/2459-brochure-BlueprintEU2020.pdf

(16)  GU C 242 del 23.7.2015, pag. 43.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/45


P8_TA(2015)0385

Fondi strutturali e di investimento europei e sana governance economica

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (2015/2052(INI))

(2017/C 355/06)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (COM(2014)0494) («orientamenti»),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) («regolamento disposizioni comuni — RDC»),

vista la dichiarazione della Commissione sull’articolo 23, comprese le dichiarazioni sul regolamento (UE) n. 1303/2013 (2),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sugli effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa dei Fondi strutturali dell'UE negli Stati membri (3),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (4),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione europea sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (5),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2014 (6),

vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita — Promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e nelle regioni dell'UE», del 23 luglio 2014,

visto il documento «Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» della Commissione, del 18 aprile il 2013 (COM(2013)0210),

visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015 sugli orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE) a una sana gestione economica,

visto lo studio del Parlamento del gennaio 2014 dal titolo «Governance economica e politica di coesione europee» (Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione),

visto il seminario tenuto dal Parlamento nel dicembre 2014 dal titolo «I Fondi strutturali e d’investimento europei e una sana gestione economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni» (Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0268/2015),

A.

considerando che la politica di coesione è una politica basata sul TFUE e un’espressione della solidarietà europea, volta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE e, in particolare, a ridurre il divario tra le regioni, promuovendo uno sviluppo socio-economico equilibrato e armonioso; che è anche una politica di investimenti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

B.

considerando che l'attuale quadro normativo per la politica di coesione, pur stabilendo collegamenti con la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il semestre europeo e gli orientamenti integrati Europa 2020, nonché con le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) e le raccomandazioni del Consiglio, è comunque oggetto di missioni, obiettivi e principi orizzontali specifici;

C.

considerando che l'attuale quadro giuridico dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi FSIE) mira a rafforzare il coordinamento, la complementarità e le sinergie con altre politiche e strumenti dell'UE;

D.

considerando che è dimostrato che una buona governance ed istituzioni pubbliche efficienti sono essenziali per una crescita economica, una creazione di occupazione e uno sviluppo sociale e territoriale sostenibili e a lungo termine, mentre esiste una quantità minore di prove circa i fattori macroeconomici che influenzano il modo in cui opera la politica di coesione;

E.

considerando che l’imprevedibilità economica e finanziaria e l’incertezza giuridica possono provocare livelli decrescenti di investimenti pubblici e privati, mettendo a rischio il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione;

F.

considerando che gli orientamenti riguardano la prima parte di misure per collegare l'efficacia dei Fondi SIE ad una sana gestione economica ai sensi dell'articolo 23 RDC; che questo riguarda una riprogrammazione e una sospensione dei pagamenti che non sono obbligatori, a differenza della seconda parte dell'articolo 23 RDC che richiede la sospensione degli impegni o dei pagamenti nel caso in cui gli Stati membri non adottino misure correttive nel contesto del processo di gestione economica;

G.

considerando che i risultati ottenuti dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle RSP sono scarsi, come dimostrato dalle valutazioni che la Commissione ha effettuato in relazione ai progressi registrati nell’attuazione delle 279 RSP emesse nel 2012 e nel 2013, in cui viene evidenziato che mentre 28 RSP erano state pienamente affrontate o avevano registrato notevoli progressi (10 %) e 136 (48,7 %) avevano ottenuto alcuni progressi, per 115 RSP (41,2 %) erano stati registrati progressi limitati o nessun progresso;

Collegare l'efficacia dei Fondi SIE a una sana gestione economica

1.

sottolinea l'importanza degli strumenti e delle risorse della politica di coesione per mantenere il livello degli investimenti di valore aggiunto europeo negli Stati membri e nelle regioni per promuovere la creazione di occupazione e migliorare le condizioni socio-economiche, segnatamente ove gli investimenti si siano significativamente contratti a causa della crisi economica e finanziaria;

2.

ritiene che il conseguimento degli obiettivi strategici dei Fondi SIE non dovrebbe essere ostacolato dai meccanismi di governance economica, pur riconoscendone l’importanza nel contribuire ad un contesto macroeconomico stabile e ad una politica di coesione efficiente, efficace e orientata ai risultati;

3.

ritiene che si debba ricorrere all’applicazione dell'articolo 23 dell’RDC solo come ultima risorsa per contribuire ad un'efficace attuazione dei Fondi SIE;

4.

sottolinea il carattere pluriennale e a lungo termine dei programmi e degli obiettivi dei Fondi SIE, in contrasto con il ciclo annuale del semestre europeo; in questo contesto, sottolinea la necessità di garantire la chiarezza dei meccanismi di attuazione di questi ultimi, e chiede uno stretto coordinamento tra questi due processi e tra gli organismi responsabili della loro rispettiva esecuzione;

5.

sottolinea la necessità che la Commissione presenti un libro bianco che tenga conto degli effetti degli investimenti pubblici a lungo termine e che istituisca una tipologia di investimenti di qualità, in modo tale che coloro che producono i migliori effetti a lungo termine possano essere chiaramente identificati;

6.

ricorda che la politica di coesione ha svolto un ruolo fondamentale e ha dimostrato una significativa reattività ai vincoli macroeconomici e fiscali, nel contesto della crisi attuale, attraverso la riprogrammazione di oltre l'11 % del bilancio disponibile tra il 2007 e il 2012, al fine di sostenere le esigenze più urgenti e rafforzare alcuni interventi; sottolinea, a tale proposito, che in diversi Stati membri la politica di coesione ha rappresentato oltre l’80 % degli investimenti pubblici nel periodo 2007-2013;

7.

chiede alla Commissione di fornire ulteriori dati analitici sull'impatto e il significato dei meccanismi macroeconomici per lo sviluppo regionale, per l’efficacia della politica di coesione e per l’interazione tra il quadro europeo di governance economica e la politica di coesione, e di fornire informazioni specifiche sul contributo che la politica di coesione offre alle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio;

8.

invita gli Stati membri a fare il miglior uso possibile della flessibilità esistente nel quadro delle disposizioni del patto di stabilità e crescita;

Riprogrammazione ai sensi dell'articolo 23 RDC

Considerazioni generali

9.

ricorda che qualsiasi decisione in merito alla riprogrammazione o alla sospensione ai sensi dell'articolo 23 RDC deve essere utilizzata esclusivamente in situazioni eccezionali, essere ben ponderata, accuratamente giustificata e attuata in modo attento, con l’indicazione dei programmi e delle priorità in questione al fine di garantire la trasparenza e consentire la verifica e la revisione; sottolinea, inoltre, che tali decisioni non dovrebbero aumentare le difficoltà cui le regioni e gli Stati membri sono confrontati a causa del contesto socio-economico o delle loro ubicazione e specificità geografiche nel senso degli articoli 174 e 349 del TFUE;

10.

ritiene che gli accordi di partenariato e i programmi adottati nell’attuale periodo di programmazione abbiano tenuto conto delle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio, garantendo buoni motivi per evitare qualsiasi riprogrammazione a medio termine se non a fronte di un sensibile peggioramento delle condizioni economiche;

11.

sottolinea che una frequente riprogrammazione sarebbe controproducente e dovrebbe essere evitata al fine di non perturbare la gestione del fondo o compromettere la stabilità e la prevedibilità della strategia d'investimento pluriennale e per evitare eventuali effetti negativi, anche sull'assorbimento dei Fondi SIE;

12.

accoglie con favore l'approccio prudente della Commissione per quanto riguarda la riprogrammazione e la sua intenzione di mantenerla allo stretto necessario; chiede un approccio improntato all'«allerta precoce» al fine di informare gli Stati membri interessati in merito all’avvio della procedura di riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC e sottolinea che qualsiasi richiesta di riprogrammazione dovrebbe essere preceduta da una consultazione del comitato di sorveglianza;

13.

chiede alla Commissione di effettuare, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, un'analisi esaustiva di tutte le opzioni disponibili diverse dall'applicazione dell'articolo 23 RDC per affrontare le questioni che potrebbero dare adito ad una richiesta di riprogrammazione;

14.

deplora ogni aumento sproporzionato degli oneri amministrativi e dei successivi costi per tutti i livelli di amministrazione interessati, dati i tempi ristretti e la complessità della procedura di riprogrammazione di cui all'articolo 23 RDC; mette in guardia contro qualsiasi sovrapposizione delle procedure di riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC con i successivi cicli del semestre europeo; invita la Commissione a tener conto della possibilità di riesaminare l'applicazione dei termini per la revisione di cui all'articolo 23, paragrafo 16, RDC;

Principi orizzontali nell’ambito RDC

15.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che gli orientamenti non facciano esplicito riferimento ai principi generali e orizzontali di cui agli articoli 4 e 8 RDC e ricorda che la lettura dell'articolo 23 RDC deve tener conto di questi principi e rispettarli, in particolare i principi di partenariato e di gestione multilivello, e il regolamento e il quadro strategico comune nel suo complesso; invita la Commissione, in tale contesto, a chiarire come questi principi verranno specificamente presi in considerazione nell’applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 RDC;

La dimensione sub-nazionale dell'articolo 23 RDC

16.

sottolinea che l'aumento del debito pubblico deriva principalmente dalle politiche perseguite dai governi degli Stati membri ed è seriamente preoccupato per il fatto che l'incapacità di affrontare adeguatamente le questioni macroeconomiche a livello nazionale possa penalizzare gli enti subnazionali e i beneficiari e i richiedenti dei Fondi SIE;

17.

ricorda che le regole di concentrazione tematica previste dalla politica di coesione 2014-2020 consentono un certo grado di flessibilità nell’affrontare le esigenze degli Stati membri e delle regioni e osserva che l'applicazione dell'articolo 23 RDC può limitare questa flessibilità; ricorda la necessità di tener conto delle principali sfide territoriali, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 3, RDC;

18.

chiede alla Commissione di valutare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i partner, come previsto dall'articolo 5 RDC, l'impatto e l’efficienza economica a livello regionale e locale delle eventuali misure adottate a norma dell'articolo 23 RDC;

19.

sottolinea la necessità che le autorità locali e regionali vengano coinvolte attivamente in qualsiasi esercizio di riprogrammazione e ritiene che, poiché i Fondi SIE sono legati ad una sana governance economica, al semestre europeo debba essere conferita una dimensione territoriale coinvolgendo anche tali autorità;

20.

chiede alla Commissione di leggere l'articolo 23 RDC in linea con il principio di proporzionalità, tenendo adeguatamente conto della situazione reale di quegli Stati membri e di quelle regioni confrontati a difficoltà socio-economiche e in cui i Fondi SIE rappresentano una quota significativa degli investimenti, elemento ancora più evidente in un contesto di crisi; sottolinea che gli Stati membri e le regioni, e in particolare quelli in ritardo di sviluppo, non dovrebbero subire ulteriori conseguenze;

Coordinamento istituzionale, trasparenza e responsabilità

21.

ricorda che un forte coordinamento istituzionale è essenziale per garantire le giuste complementarità e sinergie politiche, nonché una corretta e stabile interpretazione del quadro di sana governance economica e la sua interazione con la politica di coesione;

22.

chiede un adeguato flusso di informazioni tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento e lo svolgimento di un dibattito pubblico, al livello politico adeguato, per garantire una comprensione comune per quanto riguarda l'interpretazione delle condizioni di applicazione dell'articolo 23 RDC; ricorda, in questo contesto, la necessità di una specifica configurazione del Consiglio dedicata alla politica di coesione incaricata delle decisioni di cui all'articolo 23 RDC;

23.

ritiene essenziale garantire trasparenza e responsabilità affidando al Parlamento il controllo democratico del sistema di governance nel contesto dell'articolo 23 RDC che introduce importanti limitazioni nell'approccio dal basso che è una caratteristica importante della politica di coesione;

Sospensione dei pagamenti

24.

ricorda che la sospensione dei pagamenti è una questione decisa dal Consiglio sulla base di una proposta che la Commissione può adottare nel caso in cui lo Stato membro in questione non adotti provvedimenti efficaci; sottolinea le importanti garanzie giuridiche istituite dall'articolo 23 RDC per garantire l'eccezionalità del meccanismo di sospensione;

25.

sottolinea il carattere penalizzante di qualsiasi sospensione dei pagamenti e chiede alla Commissione di utilizzare il suo potere discrezionale di proporre la sospensione dei pagamenti con la massima cautela e rigorosamente in linea con l'articolo 23, paragrafo 6, RDC, previo debito esame di tutte le pertinenti informazioni e degli elementi che scaturiscono dal dialogo strutturato e dei pareri espressi attraverso di esso;

26.

accoglie con favore, nel quadro dei criteri per la determinazione dei programmi da sospendere e del livello di sospensione di cui alla prima parte, l'approccio prudente adottato negli orientamenti in virtù del quale si terrà conto della situazione economica e sociale degli Stati membri, considerando attenuanti simili a quelle previste nelle sospensioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, RDC;

27.

invita la Commissione a fissare un termine entro il quale revocare la sospensione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, RDC;

Il ruolo del Parlamento nel quadro dell'articolo 23 RDC

28.

deplora che gli orientamenti non facciano alcun riferimento al ruolo del Parlamento, nonostante il fatto che il RDC sia stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria e nonostante i costanti appelli del Parlamento intesi a rafforzare la responsabilità e il controllo democratici nel quadro della governance economica;

29.

ritiene che sarebbe opportuno formalizzare la partecipazione del Parlamento, in quanto principale garante democratico della corretta applicazione delle disposizioni in linea con l'articolo 23, paragrafo 15, RDC, attraverso una procedura trasparente che consenta al Parlamento di essere consultato in tutte le fasi per quanto riguarda l'adozione delle richieste di riprogrammazione o di eventuali proposte e decisioni sulla sospensione degli impegni o pagamenti;

30.

sottolinea la necessità di una collaborazione costante, chiara e trasparente a livello interistituzionale e ritiene che tale procedura dovrebbe comprendere almeno i seguenti passaggi:

la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento in merito alle RSP e alle raccomandazioni del Consiglio che sono rilevanti nel contesto dei Fondi SIE, nonché ai programmi di assistenza finanziaria, o rispettive modifiche, e che potrebbero dare adito ad una richiesta di riprogrammazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, RDC;

la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi richiesta di riprogrammazione a norma dell'articolo 23, paragrafo1, RDC o a qualsiasi proposta di decisione di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, RDC, consentendo al Parlamento di prendere posizione sotto forma di una risoluzione prima di intraprendere ulteriori provvedimenti;

la Commissione dovrebbe tener conto della posizione espressa dal Parlamento e di tutti gli elementi che scaturiscono dal dialogo strutturato e dei pareri espressi attraverso di esso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 15, RDC;

la Commissione dovrebbe essere invitata dal Parlamento a spiegare se, nel processo, si sia tenuto conto dei pareri del Parlamento, così come di qualsiasi altro seguito dato al dialogo strutturato;

il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo dovrebbero essere informati e ascoltati sulle richieste di riprogrammazione;

il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero stabilire un dialogo nel contesto dell'applicazione dell'articolo 23 RDC, garantendo il coordinamento interistituzionale e un adeguato flusso di informazioni, consentendo il controllo dell'applicazione di ogni procedura di cui all'articolo 23 RDC;

31.

invita la Commissione a riferire in merito all'impatto e ai risultati conseguiti nell'applicazione dell'articolo 23 RDC nel contesto della revisione della sua applicazione in linea con il paragrafo 17 di detto articolo, anche indicando dettagliatamente in che misura ogni richiesta di riprogrammazione fosse basata sull'attuazione delle pertinenti RSP o raccomandazioni del Consiglio o avesse migliorato l'impatto sulla crescita e la competitività dei Fondi SIE disponibili per gli Stati membri nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria, e fornendo i dati sugli eventuali importi sospesi e i programmi in questione;

o

o o

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, e agli Stati membri e alle loro regioni.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU C 375 del 20.12.2013, pag. 2.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0401.

(4)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2014)0132.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2014)0038.


Giovedì 29 ottobre 2015

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/51


P8_TA(2015)0388

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione (2015/2635(RSP))

(2017/C 355/07)

Il Parlamento europeo,

visti il quadro giuridico stabilito dal trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 21, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 e 52, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 6, 8, 9, 10 e 13, nonché la giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei in materia di sicurezza, rispetto della vita privata e libertà di espressione,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (1) (in appresso «la risoluzione»),

visto il documento di lavoro, del 19 gennaio 2015, dal titolo «Seguito dato all'inchiesta della commissione LIBE sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione» (2),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 21 aprile 2015 sulla sorveglianza di massa,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione (O-000114/2015 — B8-0769/2015 e O-000115/2015 — B8-0770/2015),

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, nella risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato le autorità degli Stati Uniti e gli Stati membri dell'Unione a vietare le attività di sorveglianza di massa indiscriminata e il trattamento massiccio dei dati personali dei cittadini, oltre ad aver denunciato le azioni dei servizi di intelligence segnalate che hanno avuto gravi ripercussioni sulla fiducia e sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; che la risoluzione indica la possibile esistenza di altre motivazioni, come ad esempio lo spionaggio politico ed economico, in considerazione della capacità dei programmi di sorveglianza di massa segnalati;

B.

considerando che la risoluzione ha varato un «Habeas Corpus digitale europeo — Protezione dei diritti fondamentali nell'era digitale» corredato di otto azioni specifiche e ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di riferire al Parlamento nell'arco di un anno al fine di valutare in che misura siano state seguite le raccomandazioni formulate;

C.

considerando che il documento di lavoro del 19 gennaio 2015 illustra gli sviluppi registrati successivamente all'approvazione della risoluzione, contiene una serie di rivelazioni che lasciano intendere il proseguimento delle presunte attività di sorveglianza elettronica di massa e presenta inoltre lo stato di attuazione della proposta di «Habeas Corpus digitale europeo», mettendo in evidenza la risposta limitata da parte delle istituzioni, degli Stati membri e dei soggetti interessati chiamati a intervenire;

D.

considerando che, nella risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE a dar seguito alle raccomandazioni in conformità dell'articolo 265 TFUE («carenza»);

E.

considerando che di recente Wikileaks ha rivelato che le comunicazioni degli ultimi tre presidenti francesi, dei ministri del governo francese e dell'ambasciatore di Francia negli Stati Uniti sono state sottoposte a sorveglianza mirata; che un simile spionaggio strategico e industriale ad opera dell'NSA è stato un fenomeno su vasta scala che si è protratto negli ultimi dieci anni e ha interessato tutte le strutture statali e le più grandi aziende francesi;

F.

considerando che, stando alla relazione a cura del relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, la crittografia e l'anonimato garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie per l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione nell'era digitale; che la relazione afferma inoltre che eventuali restrizioni alla crittografia o all'anonimato devono essere strettamente limitate in virtù dei principi di legalità, necessità, proporzionalità e legittimità degli obiettivi;

1.

valuta positivamente le inchieste del Bundestag tedesco, del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e del Senato brasiliano, i dibattiti in seno a molti altri parlamenti nazionali nonché l'operato di numerosi attori della società civile, in quanto hanno contribuito ad accrescere il livello di consapevolezza generale circa la sorveglianza elettronica di massa;

2.

invita gli Stati membri dell'UE a ritirare ogni imputazione penale nei confronti di Edward Snowden, a offrirgli protezione e, di conseguenza, a evitare la sua estradizione o consegna da parte di terzi, riconoscendo il suo statuto di informatore e di difensore internazionale dei diritti umani;

3.

esprime tuttavia profondo rammarico per la generale mancanza di un senso di urgenza e di volontà da parte della maggioranza degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE nell'affrontare seriamente le questioni sollevate nella risoluzione e nel dar seguito alle raccomandazioni concrete ivi contenute; si rammarica altresì profondamente per l'assenza di trasparenza e di dialogo con il Parlamento europeo;

4.

esprime preoccupazione per le recenti leggi approvate in alcuni Stati membri che ampliano i poteri di sorveglianza degli organismi di intelligence, tra cui figurano, in Francia, la nuova legge sull'intelligence approvata dall'Assemblea nazionale il 24 giugno 2015, la quale contiene diverse disposizioni che, secondo la Commissione, sollevano importanti questioni giuridiche, nel Regno Unito, l'adozione della legge sulla conservazione dei dati e i poteri investigativi (Data Retention and Investigatory Powers Act) del 2014 e la successiva decisione giudiziale secondo cui taluni articoli della legge sono illegittimi e vanno disapplicati, e, nei Paesi Bassi, le proposte a favore di una nuova normativa intesa ad aggiornare la legge sull'intelligence e la sicurezza del 2002; ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri affinché assicurino che i loro attuali o futuri quadri normativi e meccanismi di controllo che disciplinano le attività delle agenzie di intelligence siano in linea con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e con la pertinente legislazione dell'Unione;

5.

valuta positivamente l'inchiesta del Bundestag tedesco sulla sorveglianza di massa; è estremamente preoccupato per le rivelazioni concernenti la sorveglianza di massa delle telecomunicazioni e del traffico Internet in seno all'Unione da parte dell'agenzia tedesca di intelligence esterna BND in cooperazione con l'NSA; ritiene che si tratti di una violazione del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE;

6.

chiede al suo Presidente di invitare il Segretario generale del Consiglio d'Europa ad avviare la procedura dell'articolo 52 della CEDU, in base al quale «ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione»;

7.

ritiene che la risposta della Commissione alla risoluzione sia stata finora assai insufficiente vista la portata delle rivelazioni; invita la Commissione a dare seguito alle richieste avanzate nella risoluzione entro dicembre 2015 al più tardi; si riserva il diritto di presentare un ricorso per carenza o di iscrivere in riserva determinate risorse di bilancio destinate alla Commissione finché non verrà dato un seguito adeguato a tutte le raccomandazioni;

8.

sottolinea l'importanza della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 che dichiara invalida la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati; ricorda che la Corte ha stabilito che l'ingerenza dello strumento in questione nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata deve essere limitata allo stretto necessario; sottolinea che tale sentenza presenta un aspetto nuovo nella misura in cui la Corte di giustizia fa specifico riferimento a una particolare giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla questione dei «programmi generali di sorveglianza» e ha ormai effettivamente integrato gli stessi principi, provenienti da tale particolare giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel diritto dell'Unione nello stesso ambito; sottolinea pertanto che si può prevedere che la Corte di giustizia applicherà in futuro lo stesso ragionamento nella valutazione della validità, rispetto alla Carta, di altri atti legislativi dell'UE e degli Stati membri nell'ambito dei «programmi generali di sorveglianza»;

Pacchetto sulla protezione dei dati

9.

accoglie con favore l'avvio di negoziati informali a livello interistituzionale sul progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati nonché l'adozione, da parte del Consiglio, di un orientamento generale sul progetto di direttiva sulla protezione dei dati; ribadisce la propria intenzione di concludere nel 2015 i negoziati concernenti il pacchetto sulla protezione dei dati;

10.

rammenta al Consiglio il suo impegno a rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in sede di presentazione di emendamenti alle proposte della Commissione; ribadisce in particolare che il livello di protezione offerto non dovrebbe essere inferiore a quello già previsto dalla direttiva 95/46/CE;

11.

sottolinea che sia il regolamento sulla protezione dei dati sia la direttiva sulla protezione dei dati sono necessari per tutelare i diritti fondamentali delle persone e che, pertanto, i due atti legislativi devono essere trattati come un pacchetto da adottare contemporaneamente, al fine di garantire che tutte le attività di trattamento dei dati nell'UE offrano un elevato livello di protezione in tutte le circostanze; sottolinea che, in sede di adozione del pacchetto, occorre rispettare l'obiettivo di rafforzare i diritti e le tutele degli individui per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali;

Accordo quadro UE-USA

12.

osserva che, dall'approvazione della risoluzione, i negoziati con gli Stati Uniti relativi all'accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini dell'applicazione della legge (nel prosieguo «accordo quadro») sono giunti a conclusione e che il progetto di accordo è stato siglato;

13.

si compiace degli sforzi profusi dall'amministrazione statunitense per ripristinare la fiducia attraverso l'accordo quadro e accoglie con particolare favore il fatto che, il 20 ottobre 2015, la Camera dei rappresentanti abbia approvato la legge sul ricorso in sede giudiziaria (Judicial Redress Act) del 2015, ponendo in evidenza i passi sostanziali e positivi compiuti dagli Stati Uniti per venire incontro alle preoccupazioni dell'UE; ritiene che sia di fondamentale importanza garantire nelle medesime circostanze gli stessi diritti a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai cittadini e/o alle persone fisiche dell'UE i cui dati personali vengono trattati nell'Unione e trasferiti negli Stati Uniti, senza operare alcuna discriminazione tra i cittadini europei e quelli statunitensi; invita il Senato degli Stati Uniti ad approvare atti legislativi a garanzia di quanto sopra; evidenzia che l'approvazione, in seno al Congresso degli Stati Uniti, della legge sul ricorso in sede giudiziaria costituisce un presupposto per la conclusione e la firma dell'accordo quadro;

Approdo sicuro (Safe Harbour)

14.

ricorda che la risoluzione chiede la sospensione immediata della decisione «Approdo sicuro», dal momento che non prevede un'adeguata protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione;

15.

ricorda che ogni accordo internazionale concluso dall'UE prevale sul suo diritto derivato e sottolinea pertanto la necessità di garantire che l'accordo quadro non limiti i diritti e le garanzie degli interessati che si applicano al trasferimento dei dati in conformità del diritto unionale; sollecita, pertanto, la Commissione, a valutare esattamente nel dettaglio il modo in cui l'accordo quadro potrebbe interagire, e quali effetti potrebbe avere, sul quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, rispettivamente l'attuale decisione quadro del Consiglio, la direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) e la direttiva e il regolamento futuri sulla protezione dei dati; invita la Commissione a presentare al Parlamento, prima di avviare la procedura di ratifica, una relazione di valutazione giuridica in materia;

16.

rammenta che la Commissione ha rivolto 13 raccomandazioni agli Stati Uniti nelle comunicazioni del 27 novembre 2013 sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» onde garantire un livello di protezione adeguato;

17.

si compiace che la sentenza del 6 ottobre 2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea dichiari invalida la decisione della Commissione 2000/520/CE che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti; sottolinea che la sentenza ha confermato la posizione di lunga data del Parlamento riguardante l'assenza di un livello adeguato di protezione in virtù di tale strumento; invita la Commissione ad adottare immediatamente le misure necessarie per far sì che tutti i dati personali trasferiti negli Stati Uniti siano soggetti a un livello efficace di protezione, sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'Unione;

18.

obietta al fatto che il Parlamento non abbia ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla Commissione per quanto concerne lo stato di attuazione delle 13 raccomandazioni, nonostante quest'ultima abbia annunciato l'intenzione procedere in tal senso entro l'estate del 2014; sottolinea che, a seguito della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea di dichiarare invalida la decisione 2000/520/CE, è ormai imperativo che la Commissione fornisca un aggiornamento dettagliato in merito allo stato attuale dei negoziati e all'impatto della sentenza sugli ulteriori negoziati annunciati; chiede alla Commissione di pensare senza indugio ad alternative alla decisione «Approdo sicuro», di riflettere sull'impatto della sentenza su tutti gli altri strumenti previsti ai fini del trasferimento di dati personali negli Stati Uniti e di riferire in merito entro la fine del 2015;

19.

esorta la Commissione a valutare l'impatto e le conseguenze sotto il profilo giuridico della sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 in relazione alla causa Schrems (C-362/14) nei confronti di eventuali accordi con paesi terzi che consentono il trasferimento di dati personali, come ad esempio il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi UE-USA (TFTP), gli accordi relativi ai codici di prenotazione PNR (Passenger Name Record), l'accordo quadro UE-USA ed altri strumenti di diritto unionale che prevedono la raccolta e il trattamento di dati personali;

Controllo democratico

20.

pur rispettando totalmente le piena competenza di cui dispongono i parlamenti nazionali nel controllo dei servizi di intelligence nazionali, invita tutti i parlamenti nazionali che non hanno ancora proceduto in tal senso a valutare attentamente e predisporre un controllo incisivo delle attività di intelligence e a garantire che i comitati o gli organismi di controllo dispongano di sufficienti risorse, competenze tecniche e strumenti giuridici e godano dell'accesso a tutti i documenti del caso per poter esercitare un controllo efficace e indipendente sui servizi di intelligence e sullo scambio di informazioni con altri servizi d'intelligence esteri; ribadisce il proprio impegno a cooperare strettamente con i parlamenti nazionali al fine di assicurare che siano posti in essere meccanismi di controllo efficaci, anche attraverso la condivisione delle migliori prassi e delle norme comuni;

21.

intende dare seguito alla conferenza del 28 e 29 maggio 2015 sul controllo democratico dei servizi di intelligence nell'Unione europea, nonché proseguire gli sforzi volti a garantire la condivisione delle migliori prassi in materia di controllo dell'intelligence, in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali; accoglie con favore le osservazioni conclusive congiunte dei copresidenti di detta conferenza, in cui essi esprimono l'intenzione di convocare una conferenza di follow-up a distanza di due anni;

22.

ritiene che gli strumenti esistenti per la cooperazione tra gli organismi di controllo, ad esempio la rete europea degli organi nazionali di controllo dell'intelligence (European Network of National Intelligence Reviewers — ENNIR), dovrebbero essere sostenuti e maggiormente utilizzati, eventualmente sfruttando le potenzialità dell'IPEX (InterParliamentary EU information EXchange) per lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali, entro il suo ambito d'azione e secondo le sue capacità tecniche;

23.

ribadisce il suo appello per la sospensione del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP);

24.

sottolinea che, affinché l'UE e i suoi Stati membri garantiscano la certezza del diritto, è necessaria una definizione comune di «sicurezza nazionale»; rileva che l'assenza di una definizione chiara consente arbitrarietà e violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto da parte degli organismi esecutivi e di intelligence nell'UE;

25.

esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre clausole di temporaneità e di proroga nella legislazione che consente la raccolta di dati personali o la sorveglianza dei cittadini europei; sottolinea che siffatte disposizioni rappresentano salvaguardie essenziali per garantire, in una società democratica, che siano periodicamente verificate la necessità e la proporzionalità di uno strumento che è invasivo per la privacy;

Ripristino della fiducia

26.

evidenzia che una sana relazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti resta di vitale importanza per entrambe le parti; osserva che le rivelazioni sulla sorveglianza hanno compromesso il sostegno pubblico a favore di tale relazione e sottolinea che occorre adottare provvedimenti per garantire il ripristino della fiducia, specialmente alla luce dell'attuale e urgente necessità di cooperare su tutta una serie di questioni geopolitiche di interesse comune; sottolinea in tale contesto che occorre trovare una soluzione negoziata globale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, nel rispetto dei diritti fondamentali;

27.

valuta positivamente le recenti decisioni legislative e giudiziarie adottate negli Stati Uniti per limitare la sorveglianza di massa da parte dell'NSA, quali l'adozione al Congresso dello «USA Freedom Act», senza modifiche e in seguito a un compromesso bipartisan tra le due camere, nonché la sentenza della Corte d'appello del Secondo circuito sul programma dell'NSA di raccolta delle intercettazioni telefoniche; si rammarica, tuttavia, che tali decisioni riguardino principalmente i cittadini e residenti USA, mentre la situazione per i cittadini dell'UE rimane immutata;

28.

ritiene che qualsiasi decisione di ricorrere a tecnologie di sorveglianza dovrebbe essere basata su una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità; apprezza i risultati del progetto di ricerca SURVEILLE, che offre una metodologia per valutare le tecnologie di sorveglianza tenendo conto di considerazioni giuridiche, etiche e tecnologiche;

29.

evidenzia che l'Unione dovrebbe contribuire all'elaborazione di norme e principi internazionali, a livello di Nazioni Unite, in linea con il Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti civili e politici, nell'ottica di creare un quadro globale per la protezione dei dati, che preveda, tra l'altro, limiti specifici per la raccolta di dati a fini di sicurezza nazionale;

30.

è convinto che solo quando verranno stabilite norme credibili a livello mondiale sarà possibile evitare una «corsa agli armamenti» per la sorveglianza;

Imprese private

31.

accoglie con favore le iniziative del settore TIC privato per lo sviluppo di soluzioni di sicurezza crittografica e di servizi Internet che migliorano la privacy; incoraggia il continuo sviluppo di impostazioni di facile utilizzo per le applicazioni che aiutano i clienti a gestire la condivisione delle informazioni scegliendo quali informazioni condividere, con chi e in che modo; osserva che varie società hanno altresì annunciato l'intenzione di applicare la crittografia end-to-end in risposta alle rivelazioni sulla sorveglianza di massa;

32.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri non devono imporre ai prestatori, per la fornitura di servizi di trasmissione, memorizzazione e «hosting», un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sentenze C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di «sorveglianza attiva» della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori d'accesso a Internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che è vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;

33.

valuta positivamente la pubblicazione, da parte delle aziende di informatica e telecomunicazione, di relazioni di trasparenza sulle richieste di dati degli utenti da parte dei governi; invita gli Stati membri a pubblicare statistiche sulle loro richieste alle imprese private di fornire informazioni private degli utenti;

Accordo TFTP

34.

si rammarica che la Commissione non abbia tenuto conto della chiara richiesta del Parlamento di sospendere l'accordo TFTP dato che non sono state fornite informazioni precise in merito alla possibilità che qualsiasi altro ente governativo statunitense abbia avuto accesso ai dati SWIFT al di fuori dell'accordo TFTP; intende tenere conto di tale circostanza nel valutare l'opportunità di dare l'approvazione a futuri accordi internazionali;

Altri scambi di dati personali con paesi terzi

35.

sottolinea la sua posizione secondo cui tutti gli accordi, i meccanismi e le decisioni di adeguatezza per gli scambi di dati personali con paesi terzi richiedono un rigoroso monitoraggio e azioni immediate di follow-up da parte della Commissione in quanto custode dei trattati;

36.

plaude alla dichiarazione UE-USA di Riga, del 3 giugno 2015, sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui i firmatari si impegnano a migliorare l'attuazione dell'accordo USA-UE di mutua assistenza giudiziaria (MLAT), a concluderne il riesame come previsto dall'accordo stesso e a tenere una serie d'incontri per discutere tali questioni con le autorità nazionali competenti; sottolinea che i trattati di mutua assistenza giudiziaria sono lo strumento grazie al quale le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità dei paesi terzi; invita a tale riguardo gli Stati membri e il governo degli Stati Uniti ad attenersi agli impegni di cui sopra per una rapida conclusione del riesame del MLAT Stati Uniti-Unione europea;

37.

invita la Commissione a riferire al Parlamento entro la fine del 2015 in merito alle lacune, individuate nei diversi strumenti per i trasferimenti internazionali di dati, in relazione all'accesso da parte dei servizi di contrasto e di intelligence di paesi terzi, nonché in merito agli strumenti atti a colmare tali lacune, onde garantire che i dati personali dell'UE trasferiti in paesi terzi continuino ad essere adeguatamente e opportunamente protetti;

Tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione/maggiore protezione degli informatori e dei giornalisti

38.

ritiene che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE siano tuttora in pericolo e che sia stato fatto troppo poco per garantire la loro totale protezione in caso di sorveglianza elettronica di massa; si rammarica per i limitati progressi registrati sul fronte della protezione degli informatori e dei giornalisti;

39.

deplora il fatto che numerosi programmi d'intelligence di massa e su vasta scala sembrino essere dettati anche dagli interessi economici delle aziende che li sviluppano e li gestiscono, come è avvenuto in relazione alla fine del programma mirato dell'NSA «Thinthread» e alla sua sostituzione con il programma di sorveglianza su vasta scala «Trailblazer», appaltato alla SAIC nel 2001;

40.

ribadisce la propria grave preoccupazione circa il lavoro svolto in seno alla commissione per la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, sull'interpretazione dell'articolo 32 della Convenzione europea sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (Convenzione di Budapest), concernente l'accesso transfrontaliero ai dati informatici memorizzati previo consenso o qualora pubblicamente disponibili; si oppone all'eventuale conclusione di un protocollo aggiuntivo o ad orientamenti volti ad ampliare la portata di tale disposizione al di là dell'attuale regime stabilito dalla Convenzione, che già rappresenta una rilevante eccezione al principio di territorialità, in quanto potrebbe dar luogo al libero accesso a distanza delle autorità di contrasto a server e computer situati in altre giurisdizioni senza il ricorso ad accordi di mutua assistenza giudiziaria (MLA) o ad altri strumenti di cooperazione giudiziaria istituiti per garantire i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui la protezione dei dati e il giusto processo; sottolinea che l'UE ha esercitato la sua competenza in materia di criminalità informatica e che le prerogative sia della Commissione che del Parlamento andrebbero pertanto rispettate;

41.

deplora che la Commissione non abbia risposto alla richiesta del Parlamento di condurre un esame sul programma globale europeo per la protezione degli informatori e la invita a presentare una comunicazione sull'argomento, al più tardi entro il 2016;

42.

accoglie con favore la risoluzione adottata il 23 giugno 2015 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo «Migliorare la protezione degli informatori», e, in particolare, il punto 9, sull'importanza della segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti per assicurare il rispetto dei limiti legali imposti alla sorveglianza, e il punto 10, che invita l'UE ad adottare norme per la protezione dei dipendenti che segnalano illeciti valide anche per il personale dei servizi di sicurezza o d'intelligence nazionali e per quelli delle imprese private che operano in questo campo, e a concedere l'asilo, nella misura resa possibile dal diritto nazionale, ai dipendenti autori di tali segnalazioni minacciati di misure di ritorsione nei loro paesi d'origine, a condizione che le loro rivelazioni integrino i requisiti richiesti per la protezione in base ai principi enunciati dall'Assemblea;

43.

sottolinea che la sorveglianza di massa minaccia gravemente il segreto professionale delle professioni regolamentate, compresi i medici, i giornalisti e gli avvocati; evidenzia segnatamente il diritto dei cittadini dell'UE di essere protetti contro qualsiasi tipo di sorveglianza delle comunicazioni riservate con i loro avvocati, che violerebbe la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, e la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore; invita la Commissione a presentare una comunicazione sulla protezione delle comunicazioni riservate nelle professioni soggette al segreto professionale, al più tardi entro la fine del 2016;

44.

invita la Commissione a elaborare linee guida per gli Stati membri su come conformare gli strumenti di raccolta di dati personali a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati, compreso quelli di terrorismo, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 sulla conservazione dei dati (cause C-293/12 e C-594/12) e del 6 ottobre 2015 sull’approdo sicuro (causa C 362/14); fa riferimento in particolare ai punti 58 e 59 della sentenza sulla conservazione dei dati e ai punti 93 e 94 della sentenza sull’approdo sicuro, che pongono chiaramente l'esigenza, per la raccolta dei dati, di un approccio mirato piuttosto che di una raccolta indiscriminata;

45.

sottolinea il fatto che la giurisprudenza più recente, e in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 sulla conservazione dei dati, stabilisce chiaramente come un obbligo di legge la dimostrazione della necessità e della proporzionalità di eventuali misure che prevedono la raccolta e l'utilizzo dei dati personali che potenzialmente interferiscono con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati; si rammarica del fatto che le considerazioni politiche spesso pregiudicano il rispetto di tali principi giuridici nel processo decisionale; invita la Commissione a garantire, nel quadro del suo programma di miglioramento della regolamentazione, che tutta la legislazione dell’UE sia di qualità elevata, conforme a tutte le norme giuridiche e alla giurisprudenza ed in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; raccomanda che la valutazione d'impatto di tutte le misure di contrasto e di sicurezza che prevedono l'uso e la raccolta di dati personali comprenda sempre una verifica della necessità e della proporzionalità;

Strategia europea per una maggiore indipendenza informatica

46.

si rammarica per il fatto che la Commissione non abbia intrapreso azioni per dare seguito alle raccomandazioni dettagliate formulate nella risoluzione e volte a potenziare la sicurezza informatica e la privacy online nell'UE;

47.

plaude ai provvedimenti sinora adottati per potenziare la sicurezza informatica in seno al Parlamento, quali illustrati nel piano d'azione sulla sicurezza delle TIC al PE elaborato dalla DG ITEC; chiede che tali sforzi siano costanti e che venga dato un seguito tempestivo e completo alle raccomandazioni contenute nella risoluzione; chiede nuove idee e, se necessario, modifiche di natura legislativa nel settore degli appalti al fine di potenziare la sicurezza informatica delle istituzioni dell'UE; chiede la sostituzione sistematica del software proprietario con un software open-source controllabile e verificabile in tutte le istituzioni dell'UE, l'introduzione di criteri di selezione «open-source» obbligatori in tutte le future procedure d'appalto relative alle TIC nonché la messa a disposizione efficiente di strumenti di crittografia;

48.

ribadisce fermamente il suo invito a sviluppare, nel quadro di nuove iniziative come il mercato unico digitale, una strategia europea per una maggiore indipendenza informatica e una maggiore privacy online che promuova l'industria informatica dell'UE;

49.

intende formulare ulteriori raccomandazioni sull'argomento in seguito alla conferenza in programma per la fine del 2015 sul tema «Protezione della privacy online attraverso il potenziamento della sicurezza e dell'autonomia dell'Unione nel settore informatico», avvalendosi dei risultati del recente studio STOA sulla sorveglianza di massa degli utenti delle tecnologie informatiche;

Governance democratica e neutrale di Internet

50.

valuta positivamente l'intento della Commissione di fare dell'UE un attore di riferimento per la governance di Internet nonché la sua visione di un modello multipartecipativo della governance di Internet, quale ribadito al summit multipartecipativo sul futuro della governance di Internet (NETMundial) tenutosi in Brasile nell'aprile 2014; guarda con interesse ai risultati dei lavori in corso in questo ambito sul piano internazionale, anche nel quadro del Forum sulla governance di Internet;

51.

mette in guardia contro la spirale rovinosa in cui viene chiaramente trascinato il diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati personali quando ogni singola informazione sul comportamento umano è considerata potenzialmente utile per contrastare futuri atti criminali, con l'inevitabile risultato di creare una cultura della sorveglianza di massa in cui ogni cittadino è trattato come un potenziale sospetto, e con la conseguente corrosione della fiducia e della coesione sociale;

52.

intende tener conto dei risultati della ricerca approfondita svolta dall'Agenzia per i diritti fondamentali sulla tutela dei diritti fondamentali nel contesto della sorveglianza e in particolare sull'attuale situazione giuridica delle persone per quanto riguarda i mezzi di ricorso a loro disposizione in relazione alle pratiche in parola;

Seguito

53.

incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare a monitorare gli sviluppi in questo settore e il seguito dato alle raccomandazioni contenute nella risoluzione;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0230.

(2)  PE546.737v01-00.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/59


P8_TA(2015)0389

Raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2015/2820(RSP))

(2017/C 355/08)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione, del 17 settembre 2015, relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (COM(2015)0462),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2014, sull'analisi annuale della crescita 2015 (COM(2014)0902),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 (1),

viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO), del 9 marzo 2015, sul tema «Analisi annuale della crescita 2015 e relazione comune sull'occupazione: orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali» (2),

vista la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3),

vista la relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione»,

vista la relazione della Rete europea per la politica sociale (ESPN) dal titolo «Integrated support for the long-term unemployed: A study of national policies — 2015» (Sostegno integrato per i disoccupati di lungo periodo: uno studio sulle politiche nazionali — 2015),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (O-000121/2015 — B8-1102/2015),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, a causa della crisi economica e delle sue conseguenze, la disoccupazione di lungo periodo è raddoppiata rispetto al 2007 e rappresenta la metà della disoccupazione totale, colpendo oltre 12 milioni di persone, pari al 5 % della popolazione attiva dell'UE; che nel 2014 oltre il 60 % dei disoccupati di lungo periodo era senza lavoro da almeno due anni consecutivi;

B.

considerando che il tasso di disoccupazione di lungo periodo varia sensibilmente tra gli Stati membri, passando dall'1,5 % in Austria al 19,5 % in Grecia; che gli Stati membri che presentano i tassi di disoccupazione di lungo periodo più elevati sono l'Italia, il Portogallo, la Slovacchia, la Croazia, la Spagna e la Grecia; che la ripresa economica deve acquisire nuovo slancio, in quanto attualmente non fornisce un impulso sufficiente per consentire una riduzione significativa degli elevati tassi di disoccupazione strutturale;

C.

considerando che la mancata registrazione di una gran parte dei disoccupati di lungo periodo e le carenze metodologiche nella raccolta dei dati fanno sì che le statistiche ufficiali sottovalutino la situazione;

D.

considerando che la disoccupazione di lungo periodo è spesso causa di povertà, disuguaglianze ed esclusione sociale e si ripercuote in modo sproporzionato sulle persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata sul mercato del lavoro;

E.

considerando che la disoccupazione di lungo periodo allontana progressivamente le persone dal mercato del lavoro a causa dell'erosione delle competenze e delle reti professionali nonché della perdita del ritmo di lavoro e può produrre una spirale di disimpegno rispetto alla società, tensioni domestiche e senso di alienazione; che ogni anno un quinto dei disoccupati di lungo periodo si scoraggia e diventa inattivo perché la ricerca di un lavoro resta senza frutti;

F.

considerando che le conseguenze della disoccupazione di lungo periodo sono particolarmente gravi nelle famiglie di disoccupati e includono spesso bassi livelli di istruzione, estraniazione dal «mondo del lavoro», aumento dei problemi fisici e mentali, esclusione sociale e, nei casi peggiori, trasmissione della povertà alla generazione successiva;

G.

considerando che i periodi di disoccupazione di lungo periodo hanno spesso un impatto negativo a lungo termine sulle prospettive occupazionali, l'avanzamento di carriera, i profili retributivi e le pensioni («effetti permanenti»);

H.

considerando che la disoccupazione di lungo periodo ha costi elevatissimi per la società a causa dello spreco delle competenze e dell'aumento della spesa sociale, oltre ai costi non monetari collegati al gran numero di persone che perdono la fiducia in sé e non realizzano il proprio potenziale personale, cui si aggiunge una perdita di coesione sociale;

I.

considerando che i livelli costantemente elevati di disoccupazione di lungo periodo stanno pregiudicando gli sforzi intesi al conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, vale a dire il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 % per le persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni e la riduzione di almeno 20 milioni del numero delle persone che si trovano in una situazione di povertà ed esclusione sociale o che sono esposte a tale rischio;

J.

considerando che il mantenimento delle competenze in caso di perdita del lavoro come pure l'istruzione, la formazione e la riqualificazione volte ad anticipare le future esigenze in termini di competenze sono fattori importanti per evitare e combattere la disoccupazione di lungo periodo;

K.

considerando che la raccomandazione in esame presenta analogie con la Garanzia per i giovani; che è opportuno trarre insegnamenti dalle prime esperienze maturate nell'attuazione della Garanzia per i giovani;

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di proporre una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro; sottolinea che una pubblicazione più tempestiva della proposta e il raggiungimento di un accordo in sede di Consiglio avrebbero potuto evitare in parte la disoccupazione di lungo periodo attualmente registrata; esprime la preoccupazione che una raccomandazione del Consiglio possa non essere sufficiente per porre rapidamente rimedio alla situazione dei disoccupati di lungo periodo e incoraggia gli Stati membri a prendere provvedimenti concreti;

2.

appoggia le tre componenti principali della proposta, vale a dire i) intensificare in modo ambizioso la registrazione dei disoccupati di lungo periodo presso i servizi per l'impiego, puntando a una copertura completa, ii) valutare le singole esigenze e potenzialità così come le preferenze lavorative dei disoccupati di lungo periodo prima che siano trascorsi 18 mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione, e iii) offrire un «accordo di inserimento lavorativo» personalizzato, equilibrato e comprensibile tra i disoccupati di lungo periodo e i servizi interessati, al più tardi al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione; sottolinea, tuttavia, che la valutazione individuale dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi 12 mesi di disoccupazione, in modo da garantire che l'accordo di inserimento lavorativo sia concluso prima del raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione; insiste sul fatto che, se del caso, l'approccio in tre fasi non dovrebbe mancare di integrare nell'intero processo attori non statali quali le ONG del settore sociale che lavorano con i disoccupati di lungo periodo;

3.

sottolinea la necessità di rivolgersi a tutti i disoccupati di lungo periodo, compresi quelli non registrati, e non solo alle persone che sono disoccupate da 18 mesi o più; ritiene essenziale che le politiche degli Stati membri destinate a contrastare la disoccupazione di breve periodo (meno di dodici mesi) e la disoccupazione giovanile (tra cui figura la Garanzia per i giovani) siano perfettamente in linea con le politiche volte a lottare contro la disoccupazione di lungo periodo;

4.

appoggia l'invito a una stretta cooperazione e a un efficace coordinamento fra tutte le parti interessate ai fini del reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo (comprese, se del caso, le organizzazioni della società civile), nonché alla creazione di sportelli unici che prevedano per la persona disoccupata la presenza di un professionista responsabile del caso («punto di contatto unico»), senza che questo sforzo di reinserimento professionale sia pregiudicato qualora intervenga un cambiamento nel regime di sussidi per la persona disoccupata;

5.

sottolinea la necessità che si segua un approccio individuale che rispetti i diritti esistenti in sede di valutazione delle capacità e delle esigenze dei disoccupati di lungo periodo per quanto riguarda il loro reinserimento nel mercato del lavoro, tenendo anche conto della loro situazione personale generale e di eventuali bisogni correlati; evidenzia che occorre disporre di personale sufficiente e altamente qualificato, in grado di offrire un approccio personalizzato al gruppo eterogeneo di disoccupati di lungo periodo;

6.

prende atto della raccomandazione di introdurre un «accordo di inserimento lavorativo», scritto e comprensibile, che enunci i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità delle persone disoccupate e delle autorità rappresentate dal responsabile del caso, definisca in tal modo precise aspettative per tutte le parti interessate e sia giusto nei confronti dei disoccupati nonché rispettoso delle loro qualifiche personali e dei loro diritti in quanto lavoratori; esorta ad aggiornare periodicamente tale accordo;

7.

ritiene fondamentale che i programmi di reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo siano orientati alle esigenze del mercato del lavoro nonché elaborati in stretta collaborazione con le parti sociali; invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro, anche in uno spirito di responsabilità sociale d'impresa, a impegnarsi attivamente per offrire opportunità di lavoro ai disoccupati di lungo periodo e, se necessario, a designare tutor che agevolino il reinserimento professionale dei suddetti disoccupati; chiede ai servizi per l'impiego degli Stati membri di assistere le PMI nell'agevolare tali forme di tutoraggio; ricorda che i disoccupati di lungo periodo non necessitano soltanto di un posto di lavoro bensì anche di un'ampia consulenza e preparazione ai fini di un positivo reinserimento nel mercato del lavoro;

8.

invita gli Stati membri a integrare i finanziamenti dell'Unione (in particolare quelli a titolo del Fondo sociale europeo) in favore delle politiche nazionali finalizzate a contrastare la disoccupazione di lungo periodo con finanziamenti nazionali adeguati; sottolinea che i vincoli di bilancio cui sono confrontati alcuni Stati membri (in particolare quelli oggetto di programmi di aggiustamento economico) non devono impedire la rapida attuazione della raccomandazione; invita la Commissione a vagliare le possibilità per garantire un rapido accesso ai finanziamenti dell'UE e, ove possibile, a mobilitare risorse aggiuntive, come è avvenuto nel caso dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile; evidenzia che in un certo numero di Stati membri occorre destinare sufficienti finanziamenti al potenziamento delle capacità amministrative dei servizi per l'impiego;

9.

chiede, in particolare, il potenziamento delle capacità finanziarie e amministrative dei servizi pubblici per l'impiego, onde assicurare che essi possano svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione della proposta;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in che modo sia possibile sostenere specifici programmi di formazione sul lavoro nonché piani di sviluppo delle imprese e d'investimento che hanno creato posti di lavoro di qualità e sostenibili per i disoccupati di lungo periodo;

11.

pone l'accento sul fatto che, ai fini di un'efficace attuazione della raccomandazione, è essenziale una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e, a livello nazionale, tra le parti sociali (settoriali), le organizzazioni della società civile in rappresentanza dei disoccupati, le autorità locali e regionali, i servizi per l'impiego pubblici e privati, i prestatori di servizi sociali e di assistenza sanitaria e gli istituti di istruzione e formazione locali e regionali; ritiene che a tal fine sia altrettanto fondamentale un coinvolgimento attivo dei datori di lavoro in modo da comprendere al meglio i requisiti e le esigenze delle imprese;

12.

ricorda la sua posizione sulla decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, nella quale si insiste sulla necessità di adottare misure specifiche volte a tutelare i disoccupati di lungo periodo dall'esclusione sociale e a reinserirli nel mercato del lavoro, rispettando nel contempo i trattati;

13.

invita gli Stati membri a tenere conto delle differenze regionali, comprese quelle fra zone urbane e rurali, in sede di definizione dell'approccio nazionale per contrastare la disoccupazione di lungo periodo;

14.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di istituire, attraverso il semestre europeo e il comitato per l'occupazione, una vigilanza multilaterale dell'attuazione della raccomandazione; pone l'accento sulla necessità che tale vigilanza sia accurata e, ove del caso, sia accompagnata da istruzioni all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese degli Stati membri; invita la Commissione a favorire processi di apprendimento reciproco che mettano in contatto gli Stati membri con elevati tassi di disoccupazione di lungo periodo con quelli in grado di reinserire con successo e rapidità i disoccupati (di lungo periodo) nel loro mercato del lavoro;

15.

invita i ministri del Lavoro e degli affari sociali a prendere in esame il contributo del Parlamento prima di raggiungere un accordo sulla raccomandazione;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0068.

(2)  Documento del Consiglio 6147/15.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0261.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/63


P8_TA(2015)0390

Uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nel settore dell'aviazione civile

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti comunemente come veicoli aerei senza equipaggio (UAV — Unmanned aerial vehicles), nel settore dell'aviazione civile (2014/2243(INI))

(2017/C 355/09)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2014, dal titolo «Una nuova era per il trasporto aereo — Aprire il mercato del trasporto aereo all'uso civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in modo sicuro e sostenibile» (COM(2014)0207),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 16 e il titolo VI,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare i suoi articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Una nuova era per il trasporto aereo — Aprire il mercato del trasporto aereo all'uso civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto in modo sicuro e sostenibile,

vista la relazione finale del gruppo direttivo europeo sui sistemi RPAS, dal titolo «Tabella di marcia europea per l'integrazione dei sistemi RPAS nel settore dell'aviazione civile europea»,

vista la dichiarazione di Riga sui sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni), dal titolo «Definire il futuro dell'aviazione»,

vista la relazione della Camera dei Lord, dal titolo «Impiego civile dei droni nell'UE»,

vista la proposta dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) dal titolo «schema per le operazioni con droni — un approccio basato sul rischio per le norme sui veicoli aerei senza equipaggio»,

vista la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944,

visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0261/2015),

A.

considerando che, per parecchi decenni, gli appassionati hanno fatto volare modelli di aeromobili radiocomandati di piccole dimensioni; che gli ultimi 15 anni hanno visto una rapida crescita dell'utilizzo dei «sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS)», comunemente più noti come «veicoli aerei senza equipaggio (UAV)» o droni; che in particolare i piccoli sistemi RPAS, progettati per scopi hobbisti e ricreativi, sono diventati sempre più popolari;

B.

considerando che questa tecnologia, elaborata essenzialmente per finalità militari, è adesso applicata all'utilizzo commerciale, allargando le frontiere legislative; che oggi i sistemi RPAS utilizzati in un contesto professionale forniscono anche vantaggi significativi per usi civili diversi, il cui valore aggiunto aumenta con la distanza tra l'apparecchio e il pilota remoto (voli oltre la distanza di visibilità); che gli usi dei sistemi RPAS sono ampiamente variati e potranno essere ulteriormente estesi ad altri campi in futuro, ad esempio i controlli di sicurezza e il monitoraggio delle infrastrutture (tracciati ferroviari, dighe e impianti energetici), la valutazione di disastri naturali, operazioni agricole di precisione (ecologicamente responsabili) e la produzione mediatica, la termografia aerea o la consegna di pacchi in regioni isolate; che il rapido sviluppo di nuove applicazioni può essere previsto in un prossimo futuro, a conferma della natura innovativa e dinamica del settore dei sistemi RPAS;

C.

considerando che la tecnologia RPAS può sostituire l'intervento umano in ambienti pericolosi;

D.

considerando che vi sono due categorie di uso dei sistemi RPAS, segnatamente gli usi professionali e gli usi ricreativi; che le due categorie, intrinsecamente differenti, devono essere disciplinate con requisiti differenti nell'ambito dello stesso quadro regolamentare dell'Unione europea;

E.

considerando che, secondo la legislazione unionale vigente, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è, in linea di principio, l'autorità di certificazione per i sistemi RPAS con una massa massima al decollo superiore a 150 kg; che i sistemi RPAS di peso pari o inferiore a150 kg sono soggetti alla giurisdizione nazionale;

F.

considerando che norme in materia di sistemi RPAS esistono o sono in corso di sviluppo in Austria, Croazia, Danimarca, Francia (1), Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Repubblica ceca, Spagna e Regno Unito (2); che vi sono scuole di volo autorizzate in Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e che nei Paesi Bassi e nel Regno Unito oltre 500 piloti di sistemi RPAS sono già operativi;

G.

considerando che tutte le regole in materia di sistemi RPAS in vigore in Europa sono intese a valutare il rischio dell'operazione in termini di sicurezza; che tali norme sono incentrate sull'operatore, anziché seguire l'approccio basato sul velivolo utilizzato nell'aviazione con equipaggio; che il rischio dipende non solo dal tipo di macchina e dalle sue caratteristiche (peso, velocità, ecc.), ma anche da altri fattori, quali la zona sorvolata, l'altitudine, l'esperienza dell'operatore, lo specifico tipo di operazione e la capacita dell'operatore di gestire circostanze impreviste;

H.

considerando che il potenziale di crescita economica in questo settore industriale — dal costruttore all'utente finale — è sterminato, tanto per le grandi imprese quanto per la catena di approvvigionamento composta da migliaia di piccole e medie imprese e imprese innovative neocostituite; che è tassativo mantenere norme di fabbricazione e operative di classe mondiale, promuovendo nel contempo la leadership europea;

I.

considerando che, in riconoscimento del celere sviluppo di questo mercato, i sistemi RPAS sono a buon diritto in corso di inclusione nei programmi di aviazione in essere, quali l'impresa comune di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e Orizzonte 2020; che l'industria ha già investito risorse finanziarie rilevanti e sarebbe indotta a investimenti ancora maggiori ove fosse facilitato l'accesso ai finanziamenti per le PMI, che rappresentano una quota maggioritaria nel settore; che finanziamenti supplementari per la ricerca e sviluppo saranno fondamentali per sostenere questo nuovo settore industriale e ai fini di un'integrazione sicura e stabile dei sistemi RPAS nel settore aerospaziale;

J.

considerando che, anche in questa fase precoce, gli Stati membri, il settore produttivo e la Commissione hanno tutti riconosciuto la potenzialità di tale mercato e tengono a evidenziare come qualsiasi quadro politico debba consentire la crescita di questo settore europeo, per poter competere a livello mondiale;

K.

considerando che tale mercato nascente offre considerevoli opportunità per gli investimenti, per l'innovazione e per la creazione di posti di lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento e a vantaggio della società, ma riconoscendo nel contempo che l'interesse dei cittadini deve essere salvaguardato, anche per quanto riguarda questioni specifiche legate alla vita privata, alla protezione dei dati, alle rendicontazione e alla responsabilità civile;

L.

considerando che, nonostante il potenziale economico dei sistemi RPAS, il loro sviluppo rappresenterà una delle principali sfide del futuro per quanto concerne la sicurezza dell'industria aeronautica e la sicurezza e protezione di persone e imprese;

M.

considerando che compete all'Unione europea sviluppare quanto prima norme specifiche per gli usi civili dei sistemi RPAS;

N.

considerando che le norme unionali devono consentire, da un lato, al settore di continuare a innovare e a svilupparsi nelle condizioni migliori e, dall'altro, ai cittadini di avere la sicurezza di una protezione efficace dei beni e delle persone, nonché dei dati personali e della loro vita privata;

La dimensione internazionale

1.

osserva che gli Stati Uniti d'America sono considerati da molti come il principale mercato per l'uso di sistemi RPAS, anche se per operazioni militari; sottolinea tuttavia che l'Europa è il leader nel settore civile, con 2 500 operatori (400 nel Regno Unito, 300 in Germania, 1 500 in Francia, 250 in Svezia, ecc.) rispetto ai 2 342 operatori nel resto del mondo, e che dovrebbe fare il massimo per potenziare la sua forte posizione concorrenziale;

2.

osserva che il Giappone dispone di numerosi operatori di sistemi RPAS e di due decenni di esperienza, soprattutto nelle operazioni agricole di precisione mediante sistemi RPAS, come l'irrorazione delle colture; ricorda che il Giappone è stato il primo paese a consentire l'utilizzo di tecnologie RPAS nelle attività agricole a metà degli anni novanta e che il numero di operatori si è moltiplicato nel giro di pochi anni;

3.

osserva che Israele ha un'industria manifatturiera molto attiva, incentrata però su sistemi RPAS a finalità militari; sottolinea che un servizio integrato di navigazione aerea civile-militare rende ora più semplice l'integrazione di sistemi RPAS nello spazio aereo israeliano;

4.

osserva che l'Australia, la Cina (dove sono fabbricati molti dei sistemi RPAS di più piccole dimensioni) e Sud Africa sono tra gli altri 50 paesi che stanno attualmente sviluppando sistemi RPAS;

5.

sottolinea che la dimensione mondiale dei sistemi RPAS deve essere riconosciuta e invita la Commissione a tenere pienamente conto di questo aspetto;

La situazione negli Stati membri dell'UE

6.

sottolinea che tutti gli Stati membri svolgono attività nel campo dei sistemi RPAS, che si tratti di produzione o di attività operative;

7.

sottolinea che, eccetto in caso di concessione di una deroga, le attività operative sono legali solo ove sia in vigore una legislazione nazionale in materia; ricorda che ciò si basa sulla norma dell'ICAO secondo la quale tutte le operazioni effettuate da veicoli aerei senza equipaggio devono ottenere un'autorizzazione specifica (3);

8.

osserva che la mancanza di regolamentazione armonizzata a livello di UE comporta il rischio che sia impedito lo sviluppo di un mercato europeo dei sistemi RPAS, visto che le autorizzazioni nazionali in genere non formano oggetto di reciproco riconoscimento negli altri Stati membri;

Le problematiche principali

9.

ritiene che il settore dei sistemi RPAS necessiti urgentemente di regole europee e mondiali, al fine di garantire uno sviluppo dei sistemi RPAS a livello transfrontaliero; ritiene necessarie norme unionali chiare al fine di assicurare investimenti e lo sviluppo di un settore RPAS europeo competitivo; sottolinea che, se non si agisce prontamente, vi è il rischio che il potenziale economico e gli effetti positivi dei sistemi RPAS non si realizzino pienamente;

10.

ricorda l'importanza economica di tale settore e sottolinea la necessità di politiche che tutelino la vita privata e garantiscano la protezione dei dati e la sicurezza, proporzionate al loro scopo, senza imporre oneri sproporzionati a carico delle PMI;

11.

ritiene che norme unionali chiare, efficaci, sicure e di rapida introduzione potrebbero far avanzare il dibattito sull'elaborazione di norme mondiali sull'impiego dei droni;

12.

ritiene che dette future norme unionali debbano distinguere nettamente tra uso professionale e uso ricreativo dei sistemi RPAS;

13.

sottolinea che la protezione e la sicurezza sono di primaria importanza per ogni tipo di operazione con sistemi RPAS e le relative regole e che le stesse devono essere commisurate ai rischi; ritiene che le future norme unionali dovranno essere adattate ai rischi specifici legati ai voli oltre la distanza di visibilità, senza per altro scoraggiarne il ricorso;

14.

sottolinea che anche il tema della protezione dei dati e della privacy è centrale per promuovere un ampio sostegno dell'opinione pubblica all'impiego civile di RPAS e quindi per facilitare la crescita e l'integrazione sicura dei sistemi RPAS nell'aviazione civile, nel rigoroso rispetto della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali, del diritto alla protezione della vita privata sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto alla protezione dei dati personali sancito all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nello sviluppo di una politica dell'UE in materia di RPAS, le garanzie di privacy e di protezione dei dati siano incorporate rispettando i principi di necessità e proporzionalità; chiede pertanto alla Commissione di promuovere l'elaborazione di norme su concetti di «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e «privacy by default» (impostazioni automatiche di tutela della vita privata);

15.

condivide e sostiene pienamente i cinque principi essenziali definiti nella dichiarazione di Riga per lo sviluppo futuro dei sistemi RPAS:

i sistemi RPAS devono essere trattati come nuovi tipi di aeromobili, con norme proporzionate in funzione del rischio di ciascuna operazione;

devono essere sviluppate norme unionali per la fornitura sicura di servizi RPAS, in modo da permettere all'industria di investire;

occorre sviluppare tecnologia e norme al fine di consentire la piena integrazione dei sistemi RPAS nello spazio aereo europeo;

l'accettazione da parte dei cittadini è fondamentale per la crescita dei servizi RPAS;

l'operatore di un sistema RPAS è responsabile dell'utilizzo di quest'ultimo;

16.

sottolinea che nel breve termine, da un punto di vista di gestione del traffico aereo, sono già in atto procedure operative per consentire ai sistemi RPAS di volare al di fuori delle aree specifiche e soggette a restrizioni; ricorda che molti sistemi RPAS ad uso civile e militare volano utilizzando corridoi ad hoc, aumentando i criteri di separazione normalmente utilizzati per gli aeromobili con equipaggio;

17.

sottolinea l'importanza dei voli oltre la distanza di visibilità ai fini dello sviluppo del settore; ritiene che le norme unionali dovrebbero favorire tale modalità operativa;

18.

riconosce che l'impatto dei sistemi RPAS sul traffico con equipaggio è limitato, visto il ridotto rapporto RPAS/aeromobili con equipaggio; osserva tuttavia che le pressioni sulla gestione del traffico aereo potrebbero aumentare a causa del benvenuto aumento di sistemi RPAS ad uso sportivo e ricreativo i quali, in alcune circostanze, possono costituire un rischio per la sicurezza aerea, e chiede che le autorità competenti prendano in considerazione questo fattore anche nelle future norme unionali al fine di assicurare la continuità di un livello efficiente dei servizi di gestione del traffico aereo attraverso gli Stati Membri;

19.

sottolinea il fatto che, a lungo termine, soluzioni tecniche e normative dovrebbero preferibilmente consentire ai sistemi RPAS di utilizzare lo spazio aereo a fianco degli altri utenti dello spazio aereo, senza imporre ai sistemi RPAS nuovi requisiti di attrezzatura; osserva che vi è un gran numero di piccoli sistemi RPAS che operano al di sotto di 500 piedi, assieme ad aeromobili con equipaggio; sottolinea che, anche se i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) non forniscono servizi di controllo del traffico aereo (ATC) a queste altitudini, essi hanno la responsabilità di fornire informazioni sufficienti affinché entrambi i tipi di aeromobili possano coesistere nello stesso spazio aereo; osserva che EUROCONTROL sta assistendo gli Stati nel conseguire una comprensione comune delle problematiche in gioco e nel muovere verso l'armonizzazione per quanto possibile;

20.

ritiene essenziale la questione dell'identificazione dei droni, a prescindere dalle loro dimensioni; sottolinea che occorre individuare soluzioni tenendo in conto l'uso ricreativo o commerciale dei droni;

Le soluzioni per il futuro

21.

ritiene che un quadro normativo europeo e mondiale chiaro, armonizzato e proporzionato debba essere sviluppato su una base di rischio valutato, evitando regolamentazioni sproporzionate per le imprese che scoraggerebbero gli investimenti e l'innovazione nel settore dei RPAS ma, nel contempo, proteggendo adeguatamente i cittadini e creando posti di lavoro sostenibili e innovativi; ritiene che una valutazione approfondita dei rischi dovrebbe basarsi sullo schema operativo definito dall'EASA e dovrebbe tenere in conto le caratteristiche dei sistemi RPAS (peso, ambito operativo, velocità) e la natura dell'uso (ricreativo o professionale); ritiene che detto quadro debba collocarsi in una prospettiva a lungo termine, tenendo in conto i possibili sviluppi ed evoluzioni futuri di dette tecnologie:

22.

sostiene l'intenzione della Commissione di sopprimere la soglia di 150 kg e di sostituirla con norme unionali coerenti e globali che consentano alle autorità competenti, agli organi o alle associazioni qualificati di procedere alle convalide e alle attività di sorveglianza; ritiene che la proporzionalità delle norme dovrebbe avere per complemento la necessaria flessibilità nei processi e procedure;

23.

ritiene che l'evoluzione delle competenze dell'EASA in materia di sistemi RPAS andrà considerata nel bilancio dell'agenzia cosicché essa possa svolgere i compiti che le sono assegnati;

24.

invita la Commissione a garantire che, nello sviluppo di una politica dell'UE in materia di RPAS, le garanzie di privacy e di protezione dei dati vengano incorporate elaborando, come requisito minimo, valutazioni di impatto e di rispetto obbligatorio della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

25.

esprime preoccupazione per il potenziale utilizzo illegale e non sicuro degli RPAS (ad esempio la trasformazione di RPAS da strumenti civili ad armi destinate a scopi militari o altro, o l'uso di RPAS per disturbare i sistemi di comunicazione o di navigazione); invita la Commissione a sostenere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per garantire la sicurezza e la privacy nel funzionamento dei sistemi RPAS, anche mediante i fondi di Orizzonte 2020 orientati principalmente alla ricerca e allo sviluppo di sistemi, tecnologie, ecc., che possano essere utilizzati per potenziare il rispetto della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e per sostenere lo sviluppo di tecnologie quali ad esempio i sistemi anticollisione «detect and avoid», il geo-fencing, o sistemi per evitare attività di disturbo e dirottamento, nonché il rispetto della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

26.

sollecita tecnologie innovative nel settore dei sistemi RPAS, in quanto hanno un potenziale enorme in termini di creazione di posti di lavoro, in particolare verdi, dato che comprendono una vasta gamma di profili professionali; invita a sviluppare ed esplorare il grande potenziale rappresentato dal coinvolgimento delle PMI in servizi di produzione di componenti e materiali speciali; sottolinea la necessità di organizzare e promuovere centri di qualificazione e formazione;

27.

ritiene che le norme a livello unionale e nazionale dovrebbero chiaramente indicare le disposizioni applicabili ai sistemi RPAS in relazione al mercato interno e al commercio internazionale (produzione, vendita, acquisto, commercio e uso dei sistemi RPAS) nonché ai diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati; ritiene inoltre che tali norme dovrebbero concorrere alla corretta applicazione della legislazione in materia di privacy, di protezione dei dati e di ogni altro settore giuridico attinente ai diversi rischi e responsabilità associati alle operazioni con RPAS quali il diritto penale, la proprietà intellettuale, la legislazione relativa all'aviazione e il diritto ambientale; sottolinea la necessità di garantire che ogni persona che usa sistemi RPAS sia sensibilizzata alle regole basilari applicabili all'utilizzo degli RPAS e che tali regole siano precisate in una nota destinata agli acquirenti;

28.

ritiene che l'industria, le autorità di regolamentazione e gli operatori commerciali debbano lavorare insieme per garantire certezza giuridica propizia agli investimenti e per evitare di trovarsi in una situazione del tipo «l'uovo e la gallina», nella quale l'industria esita a investire nello sviluppo delle tecnologie necessarie non sapendo con certezza come queste saranno disciplinate, mentre i legislatori sono riluttanti a elaborare norme sino a quando l'industria non presenti le tecnologie per le quali chiede l'autorizzazione; sottolinea che le PMI dovrebbero essere effettivamente coinvolte in detto processo di standardizzazione;

29.

ritiene che un approccio basato sul rischio in linea con la dichiarazione di Riga e il concetto operativo definito dall'EASA siano una solida base per garantire il funzionamento sicuro dei sistemi RPAS e che i requisiti regolamentari europei dovranno essere elaborati secondo un approccio caso per caso oppure per tipo/classe, a seconda dei casi, e garantire un elevato livello di sicurezza e di interoperabilità; ritiene che, per garantire il successo dei fabbricanti e degli operatori di sistemi RPAS, è di vitale importanza che i requisiti di normalizzazione dell'organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (EUROCAE) siano convalidati dall'organismo di regolamentazione competente;

30.

ritiene che le future norme dell'UE e mondiali in materia di sistemi RPAS dovrebbero affrontare le problematiche connesse ai temi seguenti:

idoneità alla navigazione aerea;

specifiche di certificazione;

impieghi commerciali e ricreativi;

identità del drone e del proprietario/dell'operatore;

autorizzazione delle organizzazioni di addestramento per i piloti;

formazione dei piloti e concessione di licenze;

operazioni;

responsabilità e assicurazioni;

protezione dei dati e della vita privata;

«geo-fencing»

zone di divieto di sorvolo;

31.

invita gli Stati membri a garantire che la formazione offerta agli utilizzatori professionali e ai proprietari di RPAS includa corsi specifici sulla protezione dei dati e la privacy, e che gli utilizzatori professionali di RPAS siano soggetti a un riconoscimento reciproco tra Stati membri onde eliminare eventuali restrizioni al mercato;

32.

sottolinea che i sistemi RPAS capaci di volare oltre la distanza di visibilità ottica devono essere dotati di una tecnologia «detect and avoid» per rilevare gli aeromobili che utilizzano lo stesso spazio aereo, garantendo che i sistemi RPAS non mettano a repentaglio la sicurezza degli aeromobili con equipaggio, e tenere inoltre conto delle aree densamente popolate, delle zone di divieto di sorvolo quali gli aeroporti, impianti nucleari e chimici e altre importanti infrastrutture; invita pertanto la Commissione a predisporre i bilanci necessari in materia di ricerca e sviluppo tramite l'impresa comune SESAR;

33.

invita la Commissione, le agenzie e le imprese interessate a potenziare i loro programmi di ricerca e sviluppo; ritiene che, viste le ricadute economiche previste nel settore, l'UE debba favorire l'affermarsi di tecnologie europee, segnatamente tramite Orizzonte 2020; chiede che si tengano in conto nel programmi di ricerca lo sviluppo di tecnologie per l'individuazione e la cattura di droni;

34.

ricorda che il programma europeo GNSS EGNOS per potenziare il segnale GPS è stato certificato per l'aviazione civile nel 2011 e che nei prossimi anni Galileo entrerà gradualmente nella fase operativa; ritiene al riguardo che un sistema di gestione del traffico aereo e le applicazioni per RPAS basate sui programmi europei GNSS daranno un contributo positivo al funzionamento sicuro dei RPAS;

35.

rileva che in linea con un approccio basato sul rischio i sistemi RPAS dovrebbero essere dotati di un chip di identità e registrati per assicurare tracciabilità, rendicontazione e applicazione corretta delle norme di responsabilità civile;

36.

sostiene il concetto operativo per i droni elaborato dall'EASA, in cui sono definite tre categorie diverse di RPAS e le norme corrispondenti;

37.

osserva che il potenziamento della legislazione in materia di RPAS è essenziale ai fini della positiva integrazione dei sistemi RPAS nello spazio aereo europeo;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare mezzi sufficienti all'attuazione della legislazione in materia di RPAS;

39.

sottolinea che l'organizzazione che raggruppa le autorità per la regolamentazione in materia di sistemi senza equipaggio (JARUS) è un organismo ad appartenenza volontaria che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 22 Stati membri e non membri dell'UE, nonché organismi ed enti regolamentari; ricorda che JARUS è presieduto da un rappresentante dell'EASA, l'agenzia che si occuperà della futura regolamentazione dei sistemi RPAS; ricorda che lo scopo di JARUS è quello di elaborare i requisiti tecnici, di sicurezza e di funzionamento per la certificazione e l'integrazione sicura di sistemi RPAS grandi e piccoli nello spazio aereo e negli aeroporti;

40.

ritiene che JARUS potrebbe garantire che le future norme unionali siano coordinate con le disposizioni internazionali di altri paesi, attraverso un processo di riconoscimento reciproco;

41.

ritiene che le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati dovrebbero lavorare insieme al fine di condividere informazioni e prassi eccellenti e assicurare la conformità con gli orientamenti e le normative esistenti in materia di protezione dei dati, quali la direttiva 95/46/CE;

42.

sottolinea il fatto che l'utilizzo di sistemi RPAS da parte dei servizi di contrasto e di intelligence deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali alla privacy, alla protezione dei dati, alla libera circolazione e alla libertà di espressione, e che occorre affrontare i rischi potenziali associati all'utilizzo degli RPAS da parte dei servizi summenzionati, sia nell'ambito del controllo di persone e gruppi sia nel monitoraggio di aree pubbliche, ad esempio i confini;

43.

ritiene che le autorità di protezione dei dati degli Stati membri dovrebbero condividere un orientamento specifico in materia di protezione dei dati per i sistemi RPAS commerciali esistenti e invita gli Stati membri ad attuare con attenzione la normativa sulla protezione dei dati, in modo da rispondere appieno alle preoccupazioni dei cittadini in materia di privacy senza portare a oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori di sistemi RPAS;

44.

raccomanda vivamente che le discussioni in corso fra l'UE e i responsabili delle politiche nazionali e le autorità di regolamentazione, l'industria, le PMI e gli operatori commerciali siano aperte e che sia avviato un dibattito pubblico con la partecipazione dei cittadini e di altri soggetti interessati, come le ONG (comprese le organizzazioni per i diritti civili), e le autorità di contrasto, per prendere atto delle preoccupazioni legate all'uso degli RPAS e affrontarle, per quanto concerne la protezione dei diritti fondamentali e le responsabilità e le sfide che i diversi attori devono affrontare nella salvaguardia di tali diritti e nella tutela della sicurezza dei cittadini;

45.

è del parere che il Parlamento europeo debba definire il proprio parere prima che la Commissione approvi il pacchetto sull'aviazione, rispondendo in tal modo alla richiesta di orientamenti chiari lanciata dal settore produttivo;

46.

sottolinea la necessità di un quadro giuridico chiaro basato sui criteri pertinenti riguardanti l'uso di fotocamere, videocamere e sensori, in particolare nell'ambito di RPAS commerciali e privati, in grado di garantire l'effettivo rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati, nonché la sicurezza dei cittadini, tenendo conto che la dimensione sempre più contenuta dei componenti degli RPAS consentirà di ottenere dispositivi non rilevabili e più facilmente trasportabili;

47.

chiede alle commissioni TRAN e LIBE di organizzare un'audizione congiunta invitando rappresentanti dell'industria, degli organismi nazionali per la tutela della vita privata, del Garante europeo della protezione dei dati, della Commissione e delle ONG che operano nel campo dei diritti fondamentali;

48.

invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un meccanismo di segnalazione periodica che tenga conto dello sviluppo tecnico nonché di quello delle politiche e delle migliori pratiche a livello nazionale, in grado di occuparsi anche degli incidenti dei sistemi RPAS, e a presentare una panoramica e una valutazione degli approcci regolamentari a livello di Stati membri, in modo da consentirne un raffronto e individuare le migliori pratiche;

o

o o

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html

(2)  http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012

(3)  http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/71


P8_TA(2015)0391

Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa (2014/2241(INI))

(2017/C 355/10)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Sicurezza dei servizi di ricettività turistica» (COM(2014)0464),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015)0215),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2),

vista la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità (3),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 195,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0258/2015),

A.

considerando che le misure adottate a livello dell'UE in base all'articolo 195 TFUE devono essere complementari alle azioni degli Stati membri nel settore del turismo, escludendo qualsiasi armonizzazione delle legislazioni;

B.

considerando che il turismo è uno degli ambiti dell'economia europea con il maggior potenziale di crescita e che, includendo i settori dell'indotto, genera oltre il 10 % del PIL dell'UE; che il turismo è anche il motore di una solida occupazione, in quanto impiega direttamente 13 milioni di lavoratori che corrispondono ad almeno il 12 % dei posti di lavoro nell'UE;

C.

considerando che l'Europa è la meta turistica numero uno al mondo, con una quota di mercato pari al 52 %; che, secondo le statistiche, la maggior parte dei viaggi all'estero intrapresi dai residenti dell'UE continua ad essere effettuata all'interno dell'UE, e che il numero di arrivi di turisti internazionali nell'UE è destinato ad aumentare di 140 milioni l'anno sino al 2025;

D.

considerando che il turismo rappresenta una delle principali attività socioeconomiche dell'UE, con un impatto di vasta portata sulla crescita economica, sull'occupazione e sugli sviluppi sociali; che potrebbe, quindi, essere determinante per far fronte all'attuale crisi economica e occupazionale;

E.

considerando che il turismo marittimo e costiero è la principale attività marittima in Europa e che esso rappresenta oltre un terzo dell'economia marittima, incidendo direttamente su molti altri settori dell'economia dell'UE e dando lavoro a 3,2 milioni di persone, per la maggior parte di età compresa tra i 16 e i 35 anni; che, inoltre, questo settore è stato una leva per la crescita e la creazione di posti di lavoro, soprattutto nelle regioni atlantiche e mediterranee;

F.

considerando che le priorità della politica del turismo contribuiscono ad almeno tre priorità della Commissione Juncker, vale a dire la crescita sostenibile e l'occupazione, il mercato unico digitale connesso e un mercato interno più profondo e più equo;

G.

considerando che le azioni annunciate nella comunicazione della Commissione del 2010 intitolata «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale» perseguono l'ambizioso obiettivo di mantenere la posizione dominante dell'Europa nel panorama turistico mondiale;

H.

considerando che il turismo non dispone di una linea dedicata nel bilancio UE, e che le azioni in tale ambito sono ripartite tra diversi fondi, progetti pilota e azioni preparatorie;

I.

considerando che l'industria del turismo in Europa si trova ad affrontare una serie di nuove sfide, tra cui la digitalizzazione dei canali di distribuzione, lo sviluppo della nuova economia del consumo collaborativo, la crescente concorrenza delle mete emergenti e meno costose di paesi terzi, il cambiamento del comportamento dei consumatori, il passaggio a un'economia dell'esperienza, la richiesta di servizi di qualità per la clientela, la necessità di attrarre e trattenere personale qualificato, i cambiamenti demografici e la stagionalità;

J.

considerando che i responsabili della politica del turismo possono far fronte a sfide quali i cambiamenti demografici e la stagionalità del turismo sviluppando prodotti e servizi che soddisfino le specifiche esigenze del crescente numero di anziani in grado di viaggiare durante la bassa stagione;

K.

considerando che le PMI del settore turistico attraversano notevoli difficoltà a causa dei pesanti oneri normativi;

L.

considerando che la promozione dell'Europa mediante una campagna di posizionamento come destinazione turistica e una strategia di marchio funge da importante strumento per rafforzarne l'immagine, il prestigio e la competitività quale insieme di mete turistiche sostenibili e di elevata qualità, consente alle destinazioni europee di distinguersi da altre mete internazionali e contribuisce ad attirare turisti internazionali, in particolare dai mercati terzi emergenti;

M.

considerando che i conflitti vicino alle frontiere dell'UE, come in Ucraina e in Medio Oriente, unitamente alle minacce terroristiche, hanno un impatto negativo sul settore del turismo e necessitano, quindi, di misure di contrasto a livello sia nazionale sia europeo;

N.

considerando che il turismo sostenibile, accessibile e responsabile in armonia con la natura, il paesaggio e le destinazioni urbane, basato sull'efficienza delle risorse, la mobilità sostenibile e la protezione climatica, concorre a preservare l'ambiente locale, in particolare nelle zone montane, costiere e insulari, e a conseguire risultati duraturi in termini di crescita regionale, soddisfa le esigenze di qualità sempre maggiori dei turisti e contribuisce alla competitività delle imprese;

O.

considerando che il turismo culturale europeo svolge un ruolo importante nella promozione della ricca diversità culturale europea, rafforza l'identità europea e incentiva gli scambi interculturali e la comprensione multiculturale;

P.

considerando che le regioni svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'attuazione di politiche inerenti al turismo a livello regionale;

Q.

considerando che l'economia del consumo collaborativo rappresenta una transizione verso nuovi modelli commerciali risultante dalle nuove tecnologie in rapida evoluzione, e che molti soggetti attivi nell'economia del consumo collaborativo operano nel settore dei servizi turistici;

R.

considerando che, nonostante le informazioni siano sparse e sia quindi difficile arrivare a una solida conclusione, è molto probabile che l'impatto economico del consumo collaborativo abbia un effetto positivo sulla crescita e sul benessere economici;

S.

considerando che la fornitura di servizi di alta qualità e la protezione dei diritti dei consumatori dovrebbero essere le massime priorità di tutti i fornitori di servizi legati al turismo, inclusi quelli che lavorano nel settore del consumo collaborativo e che si avvalgono delle tecnologie Internet più moderne;

T.

considerando che il settore dei viaggi e del turismo è uno dei comparti maggiormente interessati dalla digitalizzazione, e che ciò apre una serie di opportunità per le agenzie di viaggio non solo in Europa ma anche a livello globale;

Il quadro d'azione della Commissione

1.

invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi definiti nella suddetta comunicazione del 2010 e all'utilizzo delle dotazioni di bilancio a titolo dei Fondi strutturali e dei programmi UE pertinenti, con particolare riferimento al programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), nonché ai rispettivi progetti pilota e alle azioni preparatorie, sotto forma di un esame fattuale contenente una valutazione dell'efficacia delle azioni volte a promuovere il turismo e a consolidare la competitività del settore turistico dell'UE;

2.

si attende che la Commissione provveda a che in futuro permanga la possibilità di stanziare risorse a titolo di vari fondi che promuovono la creazione di un ambiente favorevole per le imprese operanti nel settore turistico dell'UE;

3.

esorta vivamente la Commissione a valutare la possibilità di creare una sezione dedicata esclusivamente al turismo nel prossimo quadro finanziario pluriennale, in quanto il turismo dovrebbe essere meglio riconosciuto come un'attività economica distinta in termini di bilancio e di interventi, anziché essere finanziato dai bilanci di altri settori politici;

4.

ricorda che in taluni Stati membri i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono ancora la principale fonte di finanziamento esterno per le attività intese a stimolare il turismo; esorta pertanto la Commissione europea a garantire una maggiore trasparenza sull'uso dei Fondi strutturali da parte delle amministrazioni locali;

5.

invita la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le autorità responsabili del turismo, unitamente alle imprese, in particolare le PMI, a sfruttare al massimo le nuove opportunità di finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, specialmente attraverso le banche d'investimento nazionali e regionali, così che l'azione dell'UE a favore del turismo compia un salto di qualità;

6.

esorta la Commissione a incentivare lo sviluppo di scenari pilota relativi al turismo nel quadro del programma Orizzonte 2020;

7.

invita la Commissione a tradurre gli orientamenti in materia di sostegno finanziario nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni relative ai possibili finanziamenti, segnatamente per le PMI, in quanto l'accesso ai finanziamenti rappresenta uno degli ostacoli che caratterizzano il settore;

8.

invita la Commissione a nominare degli esperti indipendenti che valutino l'impatto sul turismo di altre politiche dell'UE e analizzino le minacce reali e potenziali per il turismo dovute ai conflitti nei paesi e nelle regioni limitrofe all'UE, e a riferire al Parlamento al riguardo, proponendo misure volte a incrementare l'impatto positivo e a ridurre quello negativo sul turismo;

9.

si attende che la Commissione presenti una rassegna di dati aggiornati, sulla base del nuovo regolamento sulle statistiche del turismo;

10.

osserva che è necessario un ulteriore sforzo per sviluppare un approccio integrato al turismo, garantendo che gli interessi e le esigenze di tale settore siano presi in considerazione nella formulazione e nell'attuazione delle altre politiche dell'UE (ad esempio, la politica dei trasporti e la politica rurale);

11.

invita la Commissione a presentare una nuova strategia sul turismo dell'UE, che andrà a sostituire o ad aggiornare la comunicazione del 2010;

12.

si attende che la Commissione presenti dettagliate misure di esecuzione relative alla nuova serie di azioni comuni in occasione del prossimo Forum europeo del turismo;

13.

raccomanda vivamente che la Commissione trasferisca risorse umane sufficienti verso i servizi preposti alla politica del turismo, alla luce dell'importanza del turismo quale fattore essenziale per la crescita economica e l'occupazione in Europa; deplora che al tema del turismo non venga data sufficiente visibilità nel nuovo sito web della DG GROW; raccomanda altresì che quest'ultimo diventi multilingue;

14.

sottolinea l'importanza del coordinamento tra i servizi e i dipartimenti della Commissione;

15.

esorta la Commissione a valutare l'opportunità di ridurre il carico normativo sproporzionato, che ha un impatto negativo sulla competitività delle PMI nel settore del turismo; invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre e a non aumentare il carico normativo esistente;

16.

ricorda alla Commissione che il turismo è un settore chiave dell'economia europea e che è pertanto necessario migliorare significativamente il coordinamento tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali e le istituzioni finanziarie, nonché creare sinergie tra i settori del turismo pubblico e privato; invita la Commissione a impegnarsi nella ricerca di un meccanismo che consenta un coordinamento e una cooperazione efficaci in tale comparto;

17.

ritiene che l'UE debba mettere a punto, nel quadro della politica di cooperazione e di buon vicinato, azioni di cooperazione per lo sviluppo del turismo nei paesi terzi, onde consentire uno sviluppo equilibrato delle loro economie che contribuisca anche a ridurre le tensioni nell'area del vicinato e a migliorare l'attrattiva della regione e l'afflusso di turisti nella stessa;

18.

ritiene che la proclamazione di un Anno europeo del turismo contribuirebbe a promuovere la diversità del turismo europeo e a incrementare il prestigio dei diversi soggetti attivi nel settore del turismo; chiede alla Commissione di prendere in considerazione tale iniziativa;

19.

invita la Commissione a presentare un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi della creazione di un'agenzia europea del turismo;

Marchio e promozione comune dell'Europa come destinazione turistica

20.

incoraggia vivamente la Commissione, in cooperazione con la commissione europea del turismo (CET) che riunisce le organizzazioni turistiche nazionali, a portare avanti e a intensificare la promozione dell'Europa quale prima destinazione turistica mondiale nell'ambito di un approccio comune a livello europeo; chiede in particolare che venga attuata la strategia a lungo termine «Destinazione Europa 2020», lanciata nel febbraio 2014 dalla Commissione e dalla CET, che prevede una serie di azioni di marketing, sviluppo del marchio e promozione dell'Europa come destinazione turistica;

21.

chiede nello specifico la creazione di un marchio «destinazione/i Europa», volto a completare e a valorizzare le attività promozionali delle organizzazioni turistiche operanti a livello nazionale, regionale, transfrontaliero e locale, e dell'industria del turismo europeo, a vantaggio della visibilità e della competitività delle destinazioni turistiche europee, soprattutto sui mercati di lungo raggio; sottolinea che il marchio «destinazione/i Europa» necessita di un approccio inclusivo che comporti vantaggi sia per le mete europee consolidate sia per quelle meno conosciute, preservando nel contempo la naturale specificità delle varie regioni europee che vivono di un proprio marchio territoriale, e che esso deve rispettare appieno le competenze degli Stati membri a norma dell'articolo 195 TFUE;

22.

riconosce la necessità di definire chiaramente obiettivi comuni e di analizzare il potenziale e il valore aggiunto del marchio «destinazione/i Europa», sulla base delle esigenze e dei requisiti specifici espressi dagli Stati membri; è del parere che, per ottenere tali risultati, occorra procedere ulteriormente ad approfondite consultazioni con l'industria, le organizzazioni turistiche e le autorità regionali e locali; raccomanda l'elaborazione di una guida al marchio che specifichi le modalità promozionali convenute;

23.

raccomanda di esaminare in che modo il settore privato possa essere coinvolto nella strategia di marketing del marchio «destinazione/i Europa» e come possa contribuire finanziariamente allo sviluppo e agli obiettivi della strategia; sottolinea l'importanza dei partenariati pubblico-privato e suggerisce pertanto l'elaborazione di un programma di partenariato pubblico-privato speciale per il turismo (SPOT); invita gli Stati membri a coinvolgere nel processo le rispettive autorità regionali e locali e a cooperare costruttivamente con l'industria allo scopo di conseguire tali obiettivi;

24.

invita a rafforzare il marchio «destinazione/i Europa» quale meta di vacanze più accogliente al mondo per famiglie, bambini e tutte le generazioni;

25.

ritiene fondamentale che il marchio «destinazione/i Europa» abbia, tra i suoi elementi chiave, la sicurezza del turista; invita in tal senso le autorità degli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, ad attuare strategie (incluse campagne di informazione per i turisti) intese a offrire ai turisti un'esperienza che sia quanto più sicura possibile nelle destinazioni turistiche europee;

26.

sottolinea la necessità di accrescere la consapevolezza politica del fatto che la promozione dell'Europa nei paesi terzi costituisce uno strumento di marketing finalizzato all'aumento del numero di turisti in entrata, e che essa apporta di conseguenza vantaggi economici non solo alle destinazioni meno conosciute e ai paesi che attraversano difficoltà economiche, ma anche all'UE nel suo complesso; ritiene che una politica rigida in materia di visti freni l'afflusso di turisti provenienti da paesi terzi; si compiace delle misure presentate dalla Commissione nel 2014 nell'ottica di rilasciare nuovi visti turistici e di agevolare il transito dei turisti nell'area Schengen; esorta a tal fine il Consiglio a pervenire rapidamente a un accordo con il Parlamento europeo affinché l'UE possa beneficiare di un afflusso più consistente di turisti provenienti da determinati paesi terzi che hanno potenzialmente un grande interesse a visitare l'UE;

27.

ricorda che l'UE dovrebbe iniziare a investire, in modo da essere pronta a sfruttare il potenziale dei paesi terzi altamente popolati con un'economia emergente, in particolare i paesi BRIC, nei quali il numero di turisti in uscita è in aumento; segnala la necessità di adottare iniziative finalizzate alla promozione del turismo e di introdurre una maggiore flessibilità e coerenza nel regime dei visti turistici e negli attraversamenti delle frontiere; sottolinea che lo sviluppo di un maggior numero di piattaforme per i visti turistici, associato a un approccio prudente per quanto riguarda la semplificazione del codice dei visti, è un fattore importante per incrementare il numero di turisti provenienti da paesi extraeuropei e rafforzare la visibilità delle destinazioni turistiche europee; mette in evidenza il potenziale dei visti di circolazione per gruppi di turisti che sono già stati in un paese e l'importanza di attuare più accordi di esenzione dal visto onde sfruttare appieno gli arrivi di turisti internazionali; ritiene opportuno, nel rispetto del diritto e del dovere degli Stati membri di controllare l'accesso alle rispettive frontiere, che le istituzioni europee e gli Stati membri elaborino, nel quadro della politica comune in materia di visti, una strategia a lungo termine per un migliore coordinamento e la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti;

Prodotti turistici paneuropei e transnazionali

28.

è del parere che i soggetti interessati del settore pubblico e privato debbano intensificare gli sforzi per elaborare nuovi prodotti turistici europei transnazionali, tenendo pienamente conto del ruolo delle strategie macroregionali nel loro sviluppo; osserva che le macroregioni, quali la macroregione adriatico-ionica, offrono basi naturali, culturali e storiche peculiari per lo sviluppo di tali prodotti; invita i soggetti interessati pubblici e privati della strategia macroregionale dell'UE per le regioni del Baltico, del Danubio, adriatico-ionica e alpina a elaborare, ciascuno nel proprio settore, strategie comuni per lo sviluppo del turismo;

29.

è fautore della cooperazione internazionale nella creazione di itinerari tematici transnazionali (a livello di un numero maggiore di paesi europei), allo scopo di amplificare gli elementi esperienziali che motivano le visite verso determinate destinazioni (definite a livello statale), incrementare la mobilità dei vacanzieri, far aumentare la spesa media e ampliare la piattaforma promozionale (in particolare per quanto concerne i visitatori provenienti dai mercati a lungo raggio);

30.

sottolinea l'incremento della concorrenza internazionale con l'emergere di destinazioni al di fuori dell'Europa; ritiene fondamentale, per questo motivo, favorire una maggiore cooperazione tra le destinazioni europee attraverso cluster turistici e reti a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e all'interno dei bacini marittimi;

31.

riconosce l'importanza dei prodotti turistici transnazionali per la promozione della coesione territoriale; è pertanto convinto dell'opportunità di sostenere tramite adeguati incentivi le iniziative realizzate nell'ambito di quadri di cooperazione istituzionalizzati;

32.

invita gli Stati membri a promuovere nuovi percorsi turistici tramite la riqualificazione di aree in disuso, strade, ferrovie, sentieri abbandonati e vecchi tragitti;

33.

invita la Commissione e i membri della CET a sostenere l'attuale mandato di quest'ultima al fine di coadiuvare lo sviluppo e la promozione di prodotti e servizi turistici transnazionali e paneuropei mirati, nonché il turismo costiero e marittimo, tramite un portale «Visiteurope.com» all'avanguardia, ottimizzato e pienamente accessibile; invita la Commissione a rendere disponibile il portale «Visiteurope.com» anche su tutti i dispositivi mobili e portatili d'uso comune attraverso una specifica applicazione (app);

34.

invita altresì la Commissione a rafforzare la propria cooperazione con il Consiglio d'Europa, con la CET e l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite e gli altri partner internazionali per incrementare lo sviluppo dei prodotti turistici paneuropei e transnazionali;

35.

sottolinea, tenendo conto del fatto che i consumatori di oggi tendono a cercare un'esperienza turistica, anziché una semplice destinazione, che una strategia di marketing di successo per la promozione dei prodotti turistici europei deve corrispondere alle esigenze dei diversi segmenti e mercati di viaggio nei paesi terzi;

36.

sottolinea la necessità che gli agenti di viaggio e gli operatori turistici promuovano il numero di emergenza europeo 112 sui pertinenti siti web e i biglietti elettronici, così come nelle principali destinazioni turistiche dell'UE;

37.

accoglie con favore l'iniziativa «Calypso — Turismo per tutti», che consente ad anziani, giovani, persone a basso reddito e disabili di andare in vacanza al di fuori dell'alta stagione; sottolinea che l'iniziativa ha il potenziale di risolvere il problema della stagionalità, segnatamente nelle mete meno conosciute;

38.

ritiene, tuttavia, che per contrastare la stagionalità in Europa occorra concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di prodotti turistici mirati che offrano ai viaggiatori una particolare esperienza turistica e soddisfino le loro esigenze specifiche; invita la Commissione, di conseguenza, a incoraggiare e sostenere gli Stati membri e l'industria del turismo affinché sviluppino prodotti maggiormente diversificati e mirati, incentrati su determinate tematiche quali il patrimonio rurale, culturale e industriale, la storia, la religione, la salute, le esperienze termali e di benessere, lo sport, l'enogastronomia, la musica e l'arte quali forme di turismo alternativo che contribuiscono ad apportare valore aggiunto all'area interessata diversificandone l'economia e riducendo la dipendenza dell'occupazione dalla stagionalità; esorta gli Stati membri, a tale scopo, a fare un uso appropriato dei fondi dell'UE e invita la Commissione a estendere di conseguenza gli obiettivi di intervento nell'ambito del programma COSME; ritiene che gli eventi sportivi, musicali e artistici abbiano enormi potenzialità di mobilitare turisti dall'Europa e dall'estero;

39.

mette in evidenza che la diversità e il multiculturalismo dell'Europa offrono un grande potenziale per lo sviluppo del turismo a tema e consentono la promozione coordinata del turismo sostenibile e alternativo e degli scambi culturali; è fautore delle iniziative volte a collegare tra loro i siti turistici per creare prodotti e itinerari turistici a tema, su scala europea, nazionale, regionale e locale, sfruttando la complementarietà e le peculiarità dei diversi siti turistici europei al fine di offrire la migliore esperienza possibile ai turisti;

40.

sottolinea la necessità di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale dell'Europa, utilizzando la lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO come una proposta commerciale unica, ma anche includendo siti potenzialmente meno conosciuti o non facilmente raggiungibili, in particolare alla luce del fatto che il turismo culturale rappresenta circa il 40 % del turismo europeo e contribuisce pertanto in modo sostanziale alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione sociale e allo sviluppo locale, regionale, urbano e rurale, riducendo nel contempo l'impatto della stagionalità; pone l'accento, al riguardo, sul ruolo chiave svolto dal mecenatismo, che contribuisce alla conservazione del patrimonio europeo e aiuta gli Stati membri a sostenerne i costi;

41.

sottolinea che la promozione di eventi culturali a vari livelli potrebbe accrescere l'attrattiva delle destinazioni turistiche e suggerisce in tal senso di valutare la possibilità di creare un calendario europeo di eventi da pubblicare sul portale «Visiteurope.com», nell'ottica di migliorare i servizi di informazione per i turisti;

42.

invita le organizzazioni turistiche nazionali a fornire un'adeguata visibilità online alle iniziative e premi che danno risalto al patrimonio europeo e a incentivare le iniziative e le attività promozionali collegate (ad esempio il marchio del patrimonio europeo e gli itinerari culturali europei);

43.

ribadisce l'importanza di tutelare e preservare il patrimonio culturale dai possibili effetti nocivi dei cambiamenti strutturali causati dal turismo e dai rischi che comporta il turismo di massa, in particolare durante l'alta stagione; antepone la qualità dei lavori svolti al loro costo; sottolinea a tale proposito il ruolo che il mecenatismo può svolgere per contribuire alla conservazione del patrimonio europeo e compensare la diminuzione delle risorse pubbliche stanziate a tal fine;

44.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di realizzare le azioni volte a proteggere i momenti e siti europei in pericolo, allo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale e incoraggiare così il turismo culturale;

45.

sottolinea l'importante ruolo esercitato dal turismo culturale europeo quale strumento di crescita personale e di conoscenza, in particolare tra i giovani, quale mezzo per promuovere la ricchezza, nazionale e locale, della diversità e del patrimonio culturale europei e contribuire all'apprendimento interculturale, nonché come occasione per stabilire contatti, rafforzare l'identità europea ed esprimere valori europei;

46.

sottolinea il potenziale del turismo culturale ai fini della riduzione della povertà; chiede, a tal proposito, la promozione delle industrie creative degli Stati membri e del turismo rurale, nell'ottica di promuovere la straordinaria ricchezza culturale dell'Europa e lottare contro la povertà e la disoccupazione;

47.

sottolinea che sarebbe opportuno facilitare l'acquisto congiunto di documenti di viaggio e di biglietti nella prospettiva di sostenere le manifestazioni culturali;

48.

sottolinea che la varietà delle lingue europee — ufficiali, coufficiali, minoritarie e meno conosciute — costituisce il fondamento su cui si basa il patrimonio culturale dell'Europa ed è la chiave di un turismo sostenibile e responsabile;

49.

prende atto delle opportunità offerte da importanti eventi e siti storici, come la coalizione dei «Sites of Conscience», per affrontare le sfide contemporanee attraverso un'interpretazione sensibile e programmi educativi; è fautore dell'uso del patrimonio e del turismo culturali per promuovere il dialogo interculturale e avvicinare tra loro i popoli d'Europa;

50.

sottolinea il potenziale del turismo sportivo, che in futuro potrebbe diventare uno dei settori più dinamici per la crescita del comparto europeo dei viaggi, e chiede l'introduzione di apposite politiche per incentivarne e sostenerne lo sviluppo; ricorda l'importanza delle attività sportive ai fini dell'attrattiva turistica delle regioni europee; pone l'accento sulle opportunità offerte dagli spostamenti di atleti e spettatori alla vigilia e nel corso degli eventi sportivi, che possono richiamare turisti anche nelle regioni più periferiche; sottolinea che le potenzialità del turismo sportivo non sono ancora adeguatamente sfruttate;

Qualità

51.

è convinto che il turismo europeo necessiti di una transizione da un modello di crescita quantitativa a un modello qualitativo che si traduca in uno sviluppo costante e sostenibile, e che occorra in realtà costruire un'industria del turismo che consenta la creazione di posti di lavoro più qualificati e adeguatamente retribuiti; ritiene che la diversificazione economica del turismo nelle aree rurali e costiere offra la possibilità di creare nuovi posti di lavoro sostenibili;

52.

prende atto della diversità degli standard di qualità dei servizi turistici e ritiene che gli standard di qualità siano importanti in quanto strumento che offre agli operatori pari condizioni e accresce la trasparenza per i consumatori, rafforzando in tal modo la fiducia di tutte le parti coinvolte; chiede a tutti i soggetti interessati di far avanzare il dibattito sul modo in cui l'UE può promuovere standard di qualità concordati per i servizi turistici;

53.

invita la Commissione a istituire un marchio europeo per il turismo di qualità che premi gli sforzi rigorosi compiuti dai professionisti del settore a sostegno della qualità dei servizi turistici sulla base del massimo rispetto per il patrimonio culturale e naturale, migliorando la qualità dell'occupazione nel turismo, incrementando l'accessibilità per tutti e promuovendo le tradizioni culturali delle comunità locali;

54.

invita la Commissione a rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità dei prodotti tramite la tutela della dicitura «made in»;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con le associazioni turistiche e a definire congiuntamente un sistema comune europeo per la classificazione delle infrastrutture turistiche (alberghi, ristoranti ecc.); ritiene che l'iniziativa di «Hotelstars Union» volta ad armonizzare progressivamente i sistemi di classificazione delle strutture ricettive in Europa debba essere promossa ulteriormente, permettendo così di meglio comparare le offerte di alloggi in Europa e contribuendo all'utilizzo di criteri comuni di qualità dei servizi;

56.

ritiene che il mantenimento di standard di sicurezza nel settore dei servizi turistici nell'UE sia un elemento essenziale della buona qualità; plaude pertanto al Libro verde della Commissione dal titolo «Sicurezza dei servizi di ricettività turistica»; prende atto del contributo di molti gruppi di consumatori, organizzazioni per la sicurezza antincendio e organizzazioni del settore turistico che sostengono l'azione a livello dell'UE in materia di sicurezza del turismo; invita dunque la Commissione a presentare proposte di norme minime di sicurezza del turismo nell'UE, in particolare nel settore della sicurezza antincendio e della sicurezza contro il monossido di carbonio negli alloggi per vacanze; mette in rilievo la necessità di una raccolta sistematica di dati sulla sicurezza degli alloggi;

57.

sottolinea che i servizi turistici di alta qualità sono garantiti se associati a una formazione adeguata e a condizioni di lavoro dignitose e che è controproducente ignorare o intaccare le competenze necessarie e le conquiste sociali nel settore;

58.

è del parere che investire nella formazione e nell'istruzione sia essenziale per garantire servizi di qualità in un settore che impiega soprattutto giovani di età generalmente compresa tra i 16 e i 35 anni; esorta vivamente la Commissione a collaborare con gli enti privati e altri organismi pubblici nella messa a punto di programmi di formazione e tirocinio durante la bassa stagione, al fine di rendere il settore più attraente e meno stagionale; ritiene che tali formazioni dovrebbero porre l'accento su qualifiche più elevate e sullo sviluppo di competenze trasversali per migliorare le prospettive di lavoro nell'intero settore; invita pertanto la Commissione a sostenere gli sforzi del settore turistico volti a migliorare le abilità e le competenze dei datori di lavoro e dei lavoratori onde anticipare le prossime tendenze e le future necessità in termini di competenze; è del parere che sia opportuno migliorare le statistiche sull'occupazione nel settore turistico;

59.

invita la Commissione, a tale proposito, a sostenere l'industria del turismo, colmando le lacune di competenze e aumentando la rilevanza per il mercato dell'istruzione e della formazione professionale; propone che la Commissione pubblichi e distribuisca una guida sulle migliori pratiche e sull'offerta formativa nell'UE, che agevoli il conseguimento di una professionalità più elevata e una maggiore mobilità volontaria tra i professionisti dell'UE;

60.

sottolinea l'importanza di migliorare il riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali nel settore del turismo, al fine di consentire ai lavoratori di identificare le migliori prospettive di carriera e incoraggiarne così la mobilità;

61.

accoglie con favore gli strumenti di mobilità e progetti di cooperazione quali le alleanze della conoscenza e le alleanze delle abilità settoriali nell'ambito di Erasmus+, quali strumenti efficaci per consentire agli addetti del settore turistico che partecipano ad attività di istruzione e formazione, a tutti i livelli, di scambiare le migliori prassi, migliorare le proprie competenze linguistiche e acquisire conoscenze pratiche nel campo del turismo culturale; esprime tuttavia preoccupazione dinanzi allo scarso interesse che i giovani nutrono per i percorsi professionali in taluni comparti del turismo; sottolinea i vantaggi del sistema d'istruzione «duale» nel settore del turismo e l'importanza di abbinare apprendimento ed esperienza pratica, migliorando così sia la conoscenza teorica che le competenze pratiche; invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a sfruttare appieno le opportunità offerte dal Fondo sociale europeo e da altri fondi unionali, nazionali, regionali e locali per promuovere la formazione professionale.

62.

invita gli Stati membri a investire nella formazione di qualità delle guide turistiche e a favorire un approccio multilinguistico per una migliore valorizzazione dei siti di interesse da parte dei turisti stranieri; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a definire standard europei di qualità per le guide turistiche, prevedendo il rispetto di requisiti minimi di formazione;

63.

invita la Commissione a condurre uno studio sull'impatto che le imposte e le tasse sui prodotti e sui servizi turistici a livello locale, regionale, nazionale ed europeo esercitano sulla competitività dell'Europa come destinazione turistica; invita gli Stati membri a riconoscere l'importanza di ridurre le aliquote IVA sui servizi di viaggio e di turismo per contribuire a sviluppare le economie locali e a sostenere la crescita e l'occupazione, nonché di aiutare l'Europa a rimanere competitiva sul mercato globale;

Sfruttare appieno il potenziale del turismo costiero e marittimo

64.

riconosce l'importanza che riveste per le zone costiere e insulari la Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (in linea con la Strategia per la crescita blu e la Strategia Europa 2020), che presenta una serie di risposte comuni alle numerose sfide cui si deve far fronte;

65.

esorta con forza la Commissione a presentare un piano d'azione volto ad accompagnare le 14 azioni descritte nella soprammenzionata Strategia per il turismo costiero e marittimo, con obiettivi e calendari concreti, e a riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti in relazione a tali azioni;

66.

invita la Commissione a condurre un seminario annuale, con la partecipazione degli Stati membri costieri e marittimi e delle rispettive regioni, al fine di promuovere un dialogo paneuropeo e agevolare la condivisione delle migliori prassi e l'attuazione di una strategia di lungo termine;

67.

ricorda l'importanza della connettività e dell'accessibilità, e osserva che esse differiscono in funzione dell'alta o della bassa stagione nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole, che dipendono in larga misura dal trasporto marittimo e aereo; sottolinea altresì l'importanza di mettere a punto piani regionali che promuovano la mobilità tra le destinazioni; chiede alla Commissione che l'azione 12 della soprammenzionata Strategia per il turismo costiero e marittimo tenga anche conto dell'efficacia degli aiuti di Stato nelle regioni costiere e marittime;

68.

incoraggia con fermezza la Commissione nonché gli Stati membri e i soggetti interessati nel settore del turismo nautico e marittimo a valutare la necessità di creare strategie intelligenti e innovative quale soluzione per contrastare la stagionalità, che siano adeguate ai periodi di alta e bassa stagione e che tengano conto dei vari gruppi obiettivo; invita i soggetti interessati ad adoperarsi per creare esperienze, prodotti e servizi complementari integrati con i prodotti locali, segnatamente legati alla cultura e al patrimonio marittimi, agli sport acquatici, alla nautica da diporto, all'osservazione della vita e della natura marine, alle attività balneari, alla pesca artigianale, all'alimentazione e alla salute;

69.

sottolinea l'importanza del turismo da crociera per la crescita del settore del turismo in Europa; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare le risorse necessarie e le infrastrutture portuali e nautiche esistenti, nonché a standardizzare la raccolta differenziata e il riciclaggio, al fine di creare azioni di pianificazione innovative per tali settori sviluppando il concetto di città portuale intelligente;

70.

sottolinea che una pianificazione comune e un'azione congiunta sono necessarie sia per l'accettazione del turismo tra la popolazione sia per il suo sviluppo sostenibile;

Turismo sostenibile, responsabile e sociale

71.

invita la Commissione a continuare a promuovere un turismo sostenibile, responsabile ed ecologico, in cooperazione con partner strategici quali la CET e altri soggetti interessati, sviluppando nuovi prodotti specifici e promuovendo quelli esistenti, e propone la creazione di una piattaforma web di portata europea, pienamente accessibile, che riunisca in una banca dati consultabile tramite il portale «Visiteurope.com» le informazioni esistenti su prodotti certificati, nuove forme di turismo, destinazioni e itinerari, nonché su servizi specifici quali mezzi di trasporto e guide turistiche;

72.

ritiene che si debbano destinare (co)finanziamenti maggiori a progetti turistici sostenibili nel quadro del programma COSME;

73.

sollecita la Commissione a finalizzare la Carta europea del turismo sostenibile e responsabile nonché a continuare a sostenere economicamente importanti iniziative e reti quali le Destinazioni europee di eccellenza (EDEN) e gli itinerari culturali europei;

74.

incoraggia le organizzazioni turistiche nazionali, sulla base di norme proposte dalla Commissione, a creare un portale unico a livello nazionale dedicato al turismo sostenibile e responsabile, al fine di consentire ai clienti di effettuare una scelta informata tra destinazioni e prodotti mirati nazionali e transnazionali;

75.

sottolinea l'importanza di garantire lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e accessibile, nell'ambito del quale l'idea di «destinazione intelligente» dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo delle destinazioni, e che dovrebbe combinare gli aspetti della sostenibilità, del turismo esperienziale e dell'uso adeguato delle risorse naturali con le nuove tecnologie, inclusi gli aspetti dell'accessibilità fisica e in termini di comunicazione; è convinto che le reti di informazione sui progetti in materia di turismo dolce offrano buone opportunità di sostenere le PMI, lo sviluppo locale sostenibile, posti di lavoro sostenibili ed economie stabili;

76.

invita la Commissione a condurre uno studio sui certificati di sostenibilità per i servizi del turismo dolce, tra cui un'analisi degli strumenti volontari che indichi quali di essi hanno avuto successo;

77.

invita a promuovere e sviluppare ulteriormente le offerte rivolte a bambini e famiglie nel settore del turismo, ad esempio attraverso la creazione di un marchio europeo per il turismo a misura di famiglia;

78.

sottolinea l'importanza di incentivare programmi per consentire la riqualificazione di vecchie strutture alberghiere secondo criteri di turismo eco-sostenibile;

79.

sottolinea il ruolo cruciale svolto dal turismo europeo nella rivitalizzazione delle aree rurali e urbane, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile locale e regionale;

80.

chiede lo sviluppo di servizi turistici sostenibili in quelle località che, pur avendo un forte potenziale culturale e turistico, hanno subito danni di immagine a seguito della maggiore messa in evidenza e dello sviluppo di altri settori, compreso quello industriale;

81.

sottolinea l'importanza di tenere presente che l'attività turistica non dovrebbe incidere negativamente sulla vita quotidiana dei residenti e che, al contrario, è necessario integrare positivamente e partecipativamente la popolazione residente nel fenomeno del turismo;

82.

evidenzia che il patrimonio naturale e culturale e la protezione della biodiversità rappresentano una risorsa preziosa per il settore turistico e sostiene pertanto gli Stati membri, le autorità regionali e le imprese turistiche nella promozione dell'ecoturismo e nel rispetto della legislazione ambientale dell'UE in sede di adozione e di esecuzione di progetti infrastrutturali; invita gli Stati membri a integrare le iniziative in materia di patrimonio naturale nelle loro strategie turistiche nazionali e regionali;

83.

sottolinea l'importanza del turismo sostenibile e responsabile per la tutela e la promozione del patrimonio naturale e culturale regionale; è convinto, quindi, che è opportuno sostenere e promuovere, mediante misure adeguate, i prodotti turistici regionali e i soggiorni di breve durata;

84.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare reti di itinerari verdi che comprendano aree rurali, boschive e siti naturali minori integrando le reti infrastrutturali di trasporto esistenti con nuove soluzioni ecosostenibili;

85.

sottolinea che il turismo sostenibile legato alla pesca può offrire un contributo importante all'economia delle zone rurali d'Europa; osserva che questa forma di turismo può continuare a esistere soltanto se le specie ittiche minacciate delle acque interne europee vengono gestite in modo più sostenibile;

86.

osserva che il turismo rurale è una delle forme più elementari di turismo alternativo nell'UE e invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a sostenere azioni volte a fornire incentivi a favore dell'ulteriore sviluppo delle infrastrutture e dell'accessibilità di questo settore;

87.

invita la Commissione a mettere maggiormente in risalto i territori e le specialità locali, incoraggiandone la promozione e garantendo la protezione di prodotti locali quali le indicazioni geografiche protette agricole e non agricole (IGP);

88.

ritiene che regioni sensibili come quelle insulari, costiere e montane, e in particolare le regioni remote e ultraperiferiche, spesso dipendano fortemente dal settore turistico e che siano le prime a essere colpite dai cambiamenti climatici; è pertanto convinto che la protezione del clima debba rappresentare una priorità ed essere maggiormente integrata nelle politiche dei trasporti e del turismo a livello europeo, nazionale e regionale, tra l'altro mettendo l'accento sull'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, i trasporti sostenibili e la gestione dei rifiuti; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto per stabilire in che misura i cambiamenti climatici influenzino il turismo in queste regioni sensibili — sotto il profilo economico, ambientale e sociale — e quale sarà la loro influenza in futuro;

89.

sottolinea la necessità di promuovere le potenzialità turistiche delle aree remote rurali, insulari, costiere e montane, incoraggia lo sviluppo del turismo marittimo e marino sostenibile nell'UE e invita gli Stati membri a sviluppare infrastrutture sostenibili e a migliorare la connettività transfrontaliera quale mezzo per valorizzare la loro attrattiva e accessibilità;

90.

sottolinea che le isole hanno i loro problemi, soprattutto in termini di collegamenti tra le isole minori e la terraferma, e invita la Commissione a proporre misure volte a stimolare gli investimenti in tale settore;

91.

ritiene che l'introduzione di «controlli ambientali» volontari per il miglioramento della qualità ambientale in ambito turistico sia un contributo importante del settore e raccomanda di premiare le aziende che dimostrano particolare impegno;

92.

invita le autorità e gli operatori responsabili a intensificare gli sforzi sul piano nazionale, regionale e locale per promuovere gli itinerari di turismo dolce, quali le reti europee di percorsi a cavallo, cammini percorribili a piedi, itinerari di pellegrinaggio o piste ciclabili, in combinazione con tutti i servizi ferroviari transfrontalieri, compresi i treni ad alta velocità e i treni notturni; ricorda che occorre prendere sempre in considerazione anche l'interoperabilità con le altre modalità di trasporto; raccomanda di eliminare il sovrapprezzo del biglietto nelle tratte transfrontaliere, che rappresenta una delle barriere a un maggiore utilizzo delle ferrovie da parte dei turisti nelle aree di confine;

93.

riconosce che il turismo urbano sostenibile è un'attività in rapida crescita e che la politica in materia di mobilità e di trasporti nei centri turistici delle città dovrebbe essere efficiente, sostenibile e generare situazioni vantaggiose sia per i visitatori sia per gli abitanti locali;

94.

sostiene lo sviluppo di forme integrate di trasporto multimodale per i turisti, mediante la creazione di biglietti che permettano l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto a seconda delle differenti esigenze; sottolinea che i progressi a livello dei servizi di biglietteria integrata sarebbero un forte incentivo per il turismo transfrontaliero;

95.

sottolinea che i veicoli elettrici rappresentano una soluzione sempre più attraente in termini di nuova mobilità flessibile per il turismo sia rurale che urbano, e che tale opzione di mobilità dovrebbe essere offerta con maggiore frequenza nelle località turistiche;

96.

sottolinea l'importanza di agevolare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici da parte degli utenti della bicicletta;

97.

esorta la Commissione a valutare la possibilità di trasformare il sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS) in uno strumento dell'UE volto ad aiutare le destinazioni turistiche a controllare, gestire, valutare e migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità;

98.

invita gli Stati membri a trasferire all'estero le esperienze positive in termini di gestione del turismo sostenibile nel quadro della collaborazione internazionale;

99.

è del parere che la piena accessibilità e la convenienza economica del turismo siano parte integrante della sostenibilità del settore; afferma che il principio del «turismo per tutti» consente e autorizza le persone, in particolare quelle con esigenze particolari (ad esempio, le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i giovani, gli anziani, le famiglie a basso reddito e quelle con figli), a godere dei loro diritti di cittadini, e che di conseguenza deve essere il punto di riferimento per qualsiasi azione legata al turismo a livello nazionale, regionale, locale o europeo; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie nello sviluppo di concetti turistici per gli anziani e per le persone con disabilità specifiche;

100.

raccomanda agli Stati membri di sviluppare un sistema di identificazione uniforme e trasparente a livello europeo per le opzioni accessibili e di realizzare le relative piattaforme Internet; invita la Commissione a presentare suggerimenti in tal senso;

101.

raccomanda agli Stati membri di introdurre l'accessibilità quale criterio di ammissibilità nel quadro dei programmi di sviluppo economico del settore turistico;

102.

sottolinea che la fiducia dei consumatori nelle imprese che forniscono servizi nel settore del turismo implica altresì che le imprese mettano a loro disposizione strumenti di risoluzione delle controversie semplici, efficaci e rapidi, e proteggano i dati personali e finanziari dei consumatori;

103.

è dell'avviso che, al fine di rendere accessibile il turismo in Europa, le compagnie aeree debbano porre fine alla pratica distorta e spesso diffusa di assegnare maggiori spazi alle classi business piuttosto che a quelle economy;

104.

sottolinea il contributo della società civile alla promozione di nuove forme di turismo, attraverso i social network, le organizzazioni di volontari, le associazioni culturali e sportive, i gruppi d'azione civica e le organizzazioni che rappresentano i giovani, le donne e le comunità di espatriati;

105.

chiede un maggior riconoscimento del ruolo essenziale svolto dal volontariato nello sviluppo e nella promozione del settore turistico attraverso il volontariato culturale;

106.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare attenzione e a sostenere le potenzialità dell'economia sociale in termini di sviluppo del turismo sostenibile e responsabile;

107.

ritiene che il turismo rivesta un importante valore sociale per i giovani, i lavoratori e i pensionati, e invita gli Stati membri a utilizzare i fondi dell'UE per lo sviluppo del turismo sanitario e ricreativo;

108.

sottolinea che la perdurante crisi dell'immigrazione in Europa colpisce soprattutto le zone costiere, dove il turismo rappresenta un elemento importante per il reddito degli abitanti; invita la Commissione a elaborare una relazione sull'impatto che l'afflusso incontrollato di migranti verso l'Unione europea ha sul settore del turismo;

Economia del consumo collaborativo

109.

accoglie con favore le opportunità offerte dal consumo collaborativo per le start-up e le imprese innovative nel settore del turismo; riconosce la complementarità di questi servizi con le altre offerte turistiche per quanto concerne la loro ubicazione e le persone a cui si rivolgono;

110.

ricorda che l'economia collaborativa, o consumo collaborativo, è un nuovo modello socioeconomico decollato grazie alla rivoluzione tecnologica, con Internet che mette in comunicazione le persone attraverso piattaforme online su cui le transazioni di beni e servizi possono essere condotte in modo sicuro e trasparente;

111.

evidenzia che l'attuale legislazione non è adatta all'economia del consumo collaborativo e che per questa ragione i governi locali e nazionali hanno iniziato a esaminare siffatte piattaforme online cercando di regolamentarne gli effetti, spesso applicando misure sproporzionate, che sono alquanto disparate all'interno dell'Unione; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri nell'analisi delle migliori iniziative da prendere a livello europeo, nazionale, regionale e locale; raccomanda di considerare l'introduzione di un quadro normativo appropriato nell'ambito della strategia globale per il mercato unico digitale dell'UE;

112.

sottolinea che prima dell'adozione di misure di regolamentazione va innanzitutto analizzata la risposta all'espansione dell'economia collaborativa; ritiene, tuttavia, che qualsiasi azione da parte delle autorità pubbliche debba essere proporzionata e flessibile onde consentire un quadro normativo che garantisca condizioni paritarie alle imprese e, in particolare, un contesto imprenditoriale positivo favorevole alle PMI e all'innovazione nel settore; ritiene inoltre che, nell'interesse della protezione del consumatore, la regolamentazione in materia di sicurezza e di salute applicabile al settore del turismo tradizionale dovrebbe applicarsi anche ai servizi turistici offerti su base commerciale nell'ambito del consumo collaborativo;

113.

sottolinea che le attività dei fornitori devono essere correttamente classificate, così da operare un chiara distinzione tra la collaborazione ad hoc o permanente e i servizi professionali alle imprese, ai quali andrebbero applicate norme pertinenti;

114.

sottolinea altresì che le piattaforme devono essere pienamente accessibili e che, consultando i siti, i consumatori devono ricevere un'informazione corretta e non fuorviante, e la protezione dei dati che li riguardano deve essere tutelata; sottolinea l'importanza di un sistema di riesame praticabile e trasparente, nonché l'importanza di far sì che i consumatori non siano penalizzati dai fornitori di servizi per il fatto di aver lasciato recensioni negative;

115.

evidenzia che le imprese del settore tecnologico che fungono da intermediarie devono informare i rispettivi fornitori dei loro obblighi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti dei consumatori, e presentare in modo accurato e comprensibile tutte le commissioni e i costi occulti legati alla gestione dell'impresa, come anche il modo in cui operare in piena conformità con le leggi locali, specialmente per quanto attiene al diritto tributario e al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei consumatori, nonché alle condizioni di lavoro applicabili ai fornitori di servizi turistici;

116.

invita la Commissione a valutare l'impatto economico e sociale del consumo collaborativo e le sue implicazioni per l'industria del turismo, i consumatori, le imprese del settore tecnologico e le pubbliche amministrazioni, e a riferire al Parlamento in merito ai risultati delle iniziative che ha intrapreso sino a quel momento, compresi i lavori della task force istituita dalla DG GROW;

Digitalizzazione

117.

invita la Commissione a definire, d'intesa con l'industria e le associazioni turistiche, una tabella di marcia intelligente che preveda iniziative incentrate sul contesto più ampio dell'innovazione (processo, TIC e ricerca) e sulle competenze necessarie al fine di incoraggiare le imprese del settore dei viaggi e del turismo ad adottare strumenti digitali e a utilizzarli in modo più efficace; è del parere che la Commissione potrebbe fare uno sforzo concentrato per diffondere le migliori prassi al riguardo;

118.

accoglie con favore la piattaforma per il turismo digitale della Commissione e i suoi obiettivi che prevedono: i) il rafforzamento delle capacità d'innovazione e della digitalizzazione delle PMI legate al turismo per dinamizzare il settore, e ii) la raccolta di proposte in vista dell'adeguamento e della definizione di politiche sostenibili, competitive e orientate al consumatore finalizzate a sviluppare ulteriormente il settore del turismo; incoraggia il ricorso a tecnologie innovative, la condivisione delle migliori prassi e l'approfondimento della cooperazione a livello regionale, al fine di rendere il settore europeo del turismo più attraente e competitivo; ritiene che la promozione dell'apprendimento online e il crescente impiego delle tecnologie digitali stimolerebbero il conseguimento di tale obiettivo;

119.

è consapevole del fatto che le PMI (la maggior parte delle quali è rappresentata da microimprese) e le start-up operanti nel settore del turismo affrontano notevoli difficoltà nel promuovere i loro servizi all'estero e nell'adattarsi a condizioni di mercato in rapida evoluzione; osserva che nuovi strumenti informatici come il «Tourism Business Portal» sviluppato dalla Commissione e i seminari web possono aiutarle a sfruttare le opportunità della digitalizzazione; sottolinea che la messa a disposizione del «Tourism Business Portal» in tutte le lingue degli Stati membri promuoverebbe ulteriormente i vantaggi territoriali di tali azioni; incoraggia l'adozione di iniziative analoghe a livello locale, regionale e nazionale;

120.

invita la Commissione a continuare a promuovere la collaborazione tra i soggetti interessati, pubblici e privati, del settore dei viaggi e del turismo al fine di agevolare la ricerca e l'adozione di soluzioni digitali da parte delle imprese europee; evidenzia in particolare la necessità di un migliore coordinamento tra le amministrazioni pubbliche del turismo a livello nazionale, regionale e locale, i tour operator, il settore ricettivo e le imprese digitali;

121.

invita la Commissione ad aiutare il settore a predisporre strumenti che consentano di monitorare la destinazione dei visitatori, di conoscere il profilo degli stessi e di tracciare la loro mobilità, così che si possano conoscere i loro interessi e sviluppare prodotti adeguati, nonché creare gli strumenti che offrano destinazioni «à la carte» e il monitoraggio delle reti, al fine di conoscere il parere di chi visita l'Europa;

122.

si aspetta che la Commissione presenti una relazione globale comprensiva di una valutazione dello stato attuale della digitalizzazione sul mercato del turismo dell'UE, con lo scopo di individuare e di raccogliere le sfide e le opportunità per il pubblico e per gli attori privati a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che una relazione di questo tipo dovrebbe includere raccomandazioni appropriate volte a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità per tutti gli attori nonché a proteggere i consumatori offrendo trasparenza, neutralità e accessibilità;

123.

constata l'espansione delle compravendite di servizi turistici su Internet concluse direttamente dall'utente e i potenziali rischi che tale pratica comporta per i consumatori, che spesso ignorano quali siano i loro diritti e la legislazione applicabile; chiede alla Commissione di perseguire in maniera rigorosa i possibili abusi in questo settore, segnatamente in relazione agli acquisti combinati con diversi fornitori di servizi (il biglietto aereo con il noleggio dell'auto, ad esempio) e di adattare e sviluppare, durante la prossima revisione della direttiva sui viaggi «tutto compreso», queste nuove forme di compravendita di servizi;

124.

accoglie positivamente la recente conclusione dei negoziati di trilogo su una revisione della direttiva sui viaggi «tutto compreso»; chiede che essa sia recepita e applicata in modo rapido ed efficace al fine di trasformare il settore e proteggere i consumatori nel contesto digitale;

125.

invita la Commissione a riorientare i finanziamenti e i programmi allo scopo di migliorare il sostegno alla digitalizzazione delle imprese europee operanti nel turismo;

126.

invita la Commissione a garantire che i fornitori di servizi abbiano un accesso equo e paritario ai dati pertinenti messi a disposizione dagli operatori di viaggio e trasporti, nella prospettiva di agevolare la creazione di servizi digitali di informazione e biglietteria per gli spostamenti multimodali; rileva l'importanza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) nel fornire dati precisi e in tempo reale relativamente al traffico e alla mobilità per lo sviluppo di servizi integrati di mobilità che potrebbero giovare allo sviluppo del turismo europeo;

127.

invita gli Stati membri a identificare e sostenere iniziative a livello di Unione che favoriscano l'uso di infrastrutture digitali e l'interoperabilità tra diverse piattaforme; invita gli Stati membri, in tale contesto, a fornire l'accesso gratuito al Wi-Fi nelle zone turistiche e ad abolire, in base alla decisione adottata, i costi dei servizi di roaming entro il 15 giugno 2017 nonché il blocco geografico;

128.

invita gli Stati membri e le autorità locali a dotare tutte le stazioni e piattaforme di arrivo, partenza e scambio sia di uffici informativi con personale competente che possano fornire indicazioni su principali mete, modalità di trasporto e strutture turistiche, che di sistemi digitali di informazione multilingua con accesso gratuito e libero alle reti Wi-Fi, fruibili anche da persone con disabilità;

129.

sottolinea che i viaggiatori continuano a confrontarsi con prezzi, requisiti e condizioni diversi quando prenotano pernottamenti o mezzi di trasporto online; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa»; invita la Commissione ad adottare una proposta di ampio respiro volta a porre fine all'ingiustificato blocco geografico all'accesso a beni, servizi e migliori tassi disponibili sulla base della posizione geografica o del paese di residenza;

130.

sollecita gli Stati membri a incoraggiare a titolo prioritario l'accesso a reti a banda larga ad alta velocità in zone turistiche remote e ultraperiferiche, come le isole e le zone costiere, montane e rurali, al fine di favorire la crescita delle imprese turistiche e di ridurre il divario digitale nell'UE;

131.

invita gli Stati membri e gli operatori interessati, in tutti i comparti turistici e in particolare nell'ambito della digitalizzazione, a elaborare misure efficaci contro la carenza di lavoratori qualificati nel settore;

132.

teme che molti dei vantaggi economici della distribuzione online non siano sfruttati appieno in Europa; è del parere che i governi europei dovrebbero adoperarsi maggiormente per valorizzare lo spirito imprenditoriale e, in particolare, le soluzioni orientate alla tecnologia in Europa;

o

o o

133.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.

(2)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

(3)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/86


P8_TA(2015)0392

Sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'assegnazione da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli (2015/2857(RSP))

(2017/C 355/11)

Il Parlamento europeo,

visto il nuovo punto all'ordine del giorno sul tracking in volo della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-15), organizzata dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015,

visto il documento di lavoro intitolato «Aircraft Tracking and Localisation Options» (Soluzioni di tracking e localizzazione di velivoli), presentato dall'UE alla riunione multidisciplinare in materia di tracking globale dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), svoltasi il 12 e 13 maggio 2014,

viste le raccomandazioni formulate in occasione della citata riunione multidisciplinare in materia di tracking globale dell'ICAO,

visto il parere n. 01/2014 del 5 maggio 2014 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea intitolato «Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices» (Modifica dei requisiti per i registratori di volo e i dispositivi di localizzazione subacquea),

viste le raccomandazioni in materia di sicurezza emanate da varie autorità investigative per la sicurezza nazionali nell'ottica di rafforzare la sicurezza, agevolando la raccolta di informazioni a fini di indagini per la sicurezza dell'aviazione civile e migliorando l'efficienza e l'utilizzabilità dei registratori di volo nonché la localizzazione di un aeromobile dopo un incidente in acqua (1),

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori dei dati di volo, i dispositivi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei (2),

vista l'interrogazione rivolta alla Commissione e riguardante l'assegnazione da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli (O-000118/2015 — B8-1101/2015),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i trasporti e il turismo,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le tragedie in cui sono rimasti coinvolti il volo Air France AF447 (1o giugno 2009) e il volo della Malaysia Airlines MH370 (8 marzo 2014) hanno evidenziato la necessità di porre in essere nuovi sistemi per stabilire la posizione di un aeromobile di trasporto pubblico in qualsiasi momento, anche in luoghi remoti;

B.

considerando che i sistemi di sorveglianza globale in materia di gestione del traffico aereo (ATM) faciliteranno la localizzazione di un aeromobile in caso di comportamento anomalo, emergenza o incidente;

C.

considerando che, alla luce delle tragedie dei voli AF447 e MH370, tali sistemi non dovrebbero essere interessati da una perdita di energia elettrica normale a bordo né offrire alcuna possibilità di essere disabilitati durante il volo;

D.

considerando che tali sistemi miglioreranno l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio, nonché delle indagini, dato che gli attuali sistemi di monitoraggio dei voli coprono solo parzialmente la sfera terrestre;

E.

considerando che tali sistemi potrebbero rappresentare anche uno strumento importante per incrementare l'efficienza e la capacità dei sistemi ATM, migliorando nel contempo significativamente la sicurezza dell'aviazione e riducendo i costi delle infrastrutture;

F.

considerando che, in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e le parti interessate, la Commissione ha iniziato a studiare varie possibilità tecniche, sulla base delle loro prestazioni, e ha proposto norme in materia di monitoraggio degli aeromobili attuabili gradualmente;

G.

considerando che appaiono estremamente promettenti le varie possibilità attualmente operative e/o allo studio (ad esempio, l'Automatic Dependent Surveillance — Contract (ADS-C) (sorveglianza dipendente automatica — contratto), l'Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), l'High Frequency Data Link (collegamento dati ad alta frequenza)), nonché la tecnologia concernente l'Automatic Dependent Surveillance — Broadcast (ADS-B) (sorveglianza dipendente automatica — diffusione), sostenute dalle comunicazioni satellitari;

H.

considerando che la tecnologia ADS-B può fungere da ausilio alla sorveglianza tramite sistemi ATM al di fuori delle zone più densamente popolate, dove la copertura radar è limitata, impossibile o estremamente costosa (inclusi gli oceani e le aree disabitate della superficie terrestre);

I.

considerando che la tecnologia ADS-B supportata da satellite si basa sulle comunicazioni tra un aeromobile e una costellazione di satelliti per fornire una capacità di sorveglianza ai fornitori di servizi di navigazione aerea, e che per tale finalità può richiedere l'assegnazione di uno spettro radio specifico protetto da interferenze;

J.

considerando che la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-15), prevista per novembre 2015 e organizzata dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), è la sede per stabilire quali servizi radio sono assegnati a bande specifiche dello spettro radio;

K.

considerando che è necessario intervenire per garantire che lo sviluppo della tecnologia ADS-B non sia ostacolato da una mancata assegnazione tempestiva di una banda appropriata dello spettro radio;

1.

appoggia l'azione della Commissione volta al rapido sviluppo di un sistema efficiente di monitoraggio globale dei voli in grado di mettere in condizione i fornitori di servizi di navigazione aerea di stabilire la posizione di un aeromobile di trasporto pubblico in qualsiasi momento, anche in luoghi remoti;

2.

sottolinea che un tale sistema dovrebbe rimanere efficace anche in caso di perdita di energia elettrica normale a bordo e non dovrebbe offrire alcuna possibilità di essere disabilitato durante il volo;

3.

ritiene che lo sviluppo di un siffatto sistema dovrebbe essere conseguito attraverso una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate (ovvero industria, compagnie aeree, fornitori di servizi di navigazione aerea, servizi di sicurezza e salvataggio, autorità investigative per la sicurezza e organizzazioni internazionali);

4.

osserva che la tecnologia satellitare ADS-B, basata sulle comunicazioni tra aeromobili e satelliti, costituisce una delle possibilità promettenti per lo sviluppo di un sistema globale di sorveglianza ATM;

5.

sottolinea che in sede di attuazione della tecnologia ADS-B è fondamentale prendere in considerazione le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e garantire l'interoperabilità tra le tecnologie alternative per evitare violazioni in termini di sicurezza attiva e passiva;

6.

osserva che lo sviluppo di una tecnologia ADS-B supportata da satellite può richiedere l'assegnazione di una banda appropriata dello spettro radio per evitare qualsiasi interferenza;

7.

invita la Commissione ad adottare le misure necessarie — in vista della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-15), che si terrà a Ginevra nel novembre 2015 — per quanto concerne l'assegnazione della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di un sistema satellitare di monitoraggio globale dei voli;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Parere 01/2014 del 5 maggio 2014 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, pag. 1, «Reference».

(2)  Documento della Commissione RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 e relativi allegati.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 27 ottobre 2015

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/89


P8_TA(2015)0360

Politica agricola comune: abrogazione di atti obsoleti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM(2015)0174 — C8-0101/2015 — 2015/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/12)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0174),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0101/2015),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'1 luglio 2015 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 settembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0255/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2015)0090

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2284)


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/91


P8_TA(2015)0361

Accordo UE-Svizzera in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (08266/1/2015 — C8-0169/2015 — 2015/0076(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 355/13)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08266/1/2015),

visto il progetto di protocollo di emendamento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (08297/2015),

visti l'articolo 115 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0169/2015),

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0271/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo di emendamento all'accordo;

2.

si rammarica dell'impossibilità di apportare miglioramenti, in particolare per quanto concerne le informazioni fornite e gli scambi di informazioni automatici, vincolanti e di natura illimitata;

3.

invita la Commissione a tenere il Parlamento europeo al corrente in merito a eventuali modifiche o nuovi sviluppi nelle fasi finali della conclusione del presente protocollo di emendamento all'accordo;

4.

ricorda al Consiglio l'obbligo di consultare nuovamente il Parlamento qualora dovesse modificare la sua proposta di decisione;

5.

sottolinea l'importanza di intervenire in modo efficace contro la frode e l'elusione fiscale e in particolare contro l'evasione fiscale e l'elusione fiscale da parte di persone fisiche e giuridiche situate nell'Unione con il coinvolgimento di enti finanziari stabiliti in paesi terzi;

6.

invita la Commissione a valutare, diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo di emendamento all'accordo, l'attuazione dell'accordoe il suo esito e a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte di revisione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

Emendamento 1

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 1

Progetto di decisione

Emendamento

1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica (4).

1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4 del protocollo di modifica (4) onde garantire che siano rispettate le norme sullo scambio automatico di informazioni in merito ai conti oggetto di comunicazione e sia messa in atto la collaborazione in materia di conformità ed esecuzione .

Emendamento 2

Progetto di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2

Progetto di decisione

Emendamento

2.   La Commissione informa la Confederazione Svizzera delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.

2.   La Commissione informa la Confederazione Svizzera delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale facendo seguito al protocollo di modifica.


(4)  La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/93


P8_TA(2015)0362

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi: abrogazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2015)0129 — C8-0086/2015 — 2015/0065(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 355/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0129),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0086/2015),

visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0299/2015),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

La direttiva 2014/107/UE, il cui campo di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi casi in cui il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE esula da quello della direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero pertanto due standard di comunicazione all'interno dell'Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

(5)

La direttiva 2014/107/UE, il cui campo di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi casi in cui il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE esula da quello della direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero pertanto due standard di comunicazione all'interno dell'Unione. Benché non sia stata effettuata una specifica analisi costi-benefici del sistema di duplice comunicazione, neppure per un periodo di transizione temporaneo tra i due standard, si può ragionevolmente supporre che i modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Le disposizioni equivalenti a quelle della direttiva 2003/48/CE sono attualmente applicate tramite accordi bilaterali distinti tra l'Unione e cinque paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione (la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra) nonché tra ciascuno degli Stati membri e dodici territori dipendenti o associati (Isole Normanne, Isola di Man e i territori dipendenti o associati dei Caraibi). È importante che tutti i predetti accordi bilaterali siano adeguati al nuovo standard globale dell'OCSE e alla direttiva 2014/107/UE. È inoltre essenziale che non si creino lacune o altre carenze al momento del passaggio dallo standard in vigore a quello nuovo. Pur disponendo di un preciso mandato per negoziare le modifiche agli accordi con i cinque paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì assumere, nell'ambito delle sue competenze, un ruolo attivo per agevolare e promuovere la revisione degli accordi tra gli Stati membri e i dodici territori dipendenti o associati. A fini di facilità ed efficacia, la Commissione dovrebbe, se del caso e previo esplicito consenso degli Stati membri, farsi carico dei negoziati.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione, entro il 1o luglio 2016, presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul passaggio dallo standard di comunicazione applicato a norma della direttiva 2003/48/CE al nuovo standard di comunicazione previsto dalla direttiva 2014/107/UE. La relazione contempla, tra l'altro, gli eventuali rischi di insorgenza di lacune o altre carenze nella comunicazione che possano agevolare la frode e l'evasione fiscali transfrontaliere. La relazione contempla altresì la procedura correlata di revisione degli accordi bilaterali distinti tra l'Unione europea e cinque paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione (la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra) nonché tra ciascuno degli Stati membri e dodici territori dipendenti o associati (Isole Normanne, Isola di Man e i territori dipendenti o associati dei Caraibi). La Commissione, entro il 1o ottobre 2017, presenta una relazione di controllo al fine di monitorare attentamente la situazione. Le relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.


20.10.2017   

IT

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C 355/96


P8_TA(2015)0363

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Svezia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Svezia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (10027/2015 — C8-0197/2015 — 2015/0804(CNS))

(Consultazione)

(2017/C 355/15)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10027/2015),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0197/2015),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2),

vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (3),

visto l'articolo 59 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0304/2015),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0419.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


20.10.2017   

IT

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C 355/97


P8_TA(2015)0364

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Belgio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Belgio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (10029/2015 — C8-0196/2015 — 2015/0805(CNS))

(Consultazione)

(2017/C 355/16)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10029/2015),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0196/2015),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2),

vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (3),

visto l'articolo 59 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0303/2015),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0419.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/98


P8_TA(2015)0365

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Polonia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (09989/2015 — C8-0195/2015 — 2015/0806(CNS))

(Consultazione)

(2017/C 355/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (09989/2015),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0195/2015),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2),

vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (3),

visto l'articolo 59 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0302/2015),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0419.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


20.10.2017   

IT

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C 355/99


P8_TA(2015)0366

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (09173/3/2015 — C8-0281/2015 — 2013/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 355/18)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09173/3/2015 — C8-0281/2015),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0512),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0297/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.

(2)  Testi approvati del 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

In fase di revisione del documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2009, intitolato «Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali», la Commissione affronterà anche la questione delle pratiche commerciali tramite le quali i fornitori di servizi turistici che operano online offrono servizi aggiuntivi in modo nascosto, oscuro o ambiguo, celando ad esempio l'opzione di non prenotare eventuali servizi aggiuntivi. La Commissione informerà il Parlamento su come il suo parere sia stato tenuto in conto in sede di adozione degli orientamenti rivisti.


20.10.2017   

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C 355/100


P8_TA(2015)0367

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (10788/2/2015 — C8-0294/2015 — 2013/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 355/19)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10788/2/2015 — C8-0294/2015),

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese, dal Parlamento maltese, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0627),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0300/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 64.

(2)  GU C 126 del 26.4.2014, pag. 53.

(3)  Testi approvati del 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.


20.10.2017   

IT

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C 355/101


P8_TA(2015)0368

Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene ***I

Emendamenti del Parlamento europeo approvati il 27 ottobre 2015 alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001 — C7-0014/2014 — 2014/0005(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/20)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore esporta prodotti medicinali controllati in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non vengano utilizzati per la pena di morte.

(8)

Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore esporta prodotti medicinali controllati in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non vengano utilizzati per la pena di morte , per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci la cui esportazione e importazione sono vietate in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi serve a tutelare la morale pubblica.

(12)

È necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci la cui esportazione e importazione sono vietate in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi serve a tutelare la morale pubblica e a rispettare i principi di dignità umana che sono alla base dei valori europei, così come sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

È opportuno introdurre una clausola mirata relativa all'uso finale affinché gli Stati membri sospendano o vietino il trasferimento di merci legate alla sicurezza non elencate agli allegati II e III, che sono chiaramente utilizzabili nella pratica solo ai fini della pena di morte, della tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ovvero qualora sussistano ragionevoli motivi di ritenere che il trasferimento di tali merci servirebbe ad agevolare o eseguire la pena di morte o infliggere la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Le competenze attribuite a norma della clausola mirata relativa all'uso finale non dovrebbero estendersi ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte,

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 — lettera f

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)

«assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

 

«f)

“assistenza tecnica”: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio , utilizzo, pratiche o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici»;

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 — lettera k — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Ai fini del presente regolamento, la fornitura di servizi ausiliari è inclusa in questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione , anche tramite internet ;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

«intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che presti i servizi definiti alla lettera k) dall'Unione verso il territorio di un paese terzo ;

l)

«intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione , o cittadino di uno Stato membro dell'Unione, o una controllata di una persona giuridica o di un consorzio, che presti i servizi definiti alla lettera k);

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 — lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)

«fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'Unione verso il territorio di un paese terzo ;

m)

«fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f);

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 — lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n)

«esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nell'Unione;

n)

«esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 — lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

r bis)

«transito»: il trasporto di merci non unionali, elencate negli allegati, che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano per raggiungere una destinazione al di fuori dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Divieto di transito

1.    È vietato il transito delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

2.    In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate nell'allegato II, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.»

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 ter

Divieto di commercializzazione e promozione

Sono vietate le attività di commercializzazione e promozione online e offline all'interno dell'Unione, da parte di persone fisiche, giuridiche o consorzi, ai fini del trasferimento delle merci elencate all'allegato II.»

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III bis sono prese caso per caso dalle autorità competenti soppesando tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

«1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate negli allegati III e III bis sono prese caso per caso dalle autorità competenti soppesando tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.»

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.     Tenendo conto di tutte le prove pertinenti e di concerto con gli Stati membri, l'autorità competente assicura che tutte le imprese che commercializzano materiale di sicurezza, nonché quelle che organizzano fiere e altri eventi per la commercializzazione di detto materiale, siano messe al corrente del fatto che esso potrebbe essere utilizzato a fini di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, che potrebbe esserne vietata la commercializzazione e che le autorizzazioni a esso relative potrebbero essere ritirate.».

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo attuale

Emendamento

 

5 ter)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

 

«2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate negli allegati III e III bis potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

 

L'autorità competente tiene conto:

delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

 

delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

 

dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III."

 

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II, III e III bis.».

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Obbligo di autorizzazione di transito

1.    Il transito delle merci elencate negli allegati III o III bis è subordinato a un'autorizzazione qualora l'operatore economico sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il transito che una parte o la totalità delle merci in questione è o può essere finalizzata alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2.    Qualora un operatore economico sia a conoscenza del fatto che una parte o la totalità delle merci in transito elencate agli allegati III o III bis è finalizzata alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ne informa le autorità competenti, le quali decidono in merito all'opportunità o meno di rendere il transito in questione soggetto ad autorizzazione.

3.    Uno Stato membro che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, subordini all'obbligo di autorizzazione il transito di merce non elencata agli allegati III o III bis, ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.»

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

1.   È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate agli allegati III e III bis , indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione."

2.   È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate agli allegati III e III bis , indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. È fatto altresì divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consulenza, formazione o di trasmettere conoscenze o competenze operative che potrebbero contribuire a eseguire la pena di morte o infliggere la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis bis

Scambio delle migliori prassi

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere prassi di eccellenza tra i fornitori di assistenza tecnica per garantire che detta assistenza contribuisca in modo positivo alla lotta contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.»

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 quater — paragrafo 3 — punto 3.3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

«3.3.

La Commissione, se del caso in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, adotta orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale.»

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Capo III ter (nuovo) — articolo 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)

è inserito il capo seguente:

«Capo III ter

Merci non elencate

Articolo 7 sexies

Clausola onnicomprensiva

1.    L'esportazione di merci non elencate agli allegati del presente regolamento è subordinata a un'autorizzazione qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito che una parte o la totalità delle merci in questione è o può essere finalizzata alla pena di morte o alla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2.    Qualora un esportatore sia a conoscenza del fatto che una parte o la totalità delle merci che intende esportare e che non sono comprese nell'elenco di cui agli allegati II, III o III bis è finalizzata alla pena di morte o alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ne informa le autorità dello Stato membro in cui è stabilito, che decidono in merito all'opportunità di rendere l'esportazione in questione soggetta ad autorizzazione.

3.    Uno Stato membro che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto non figurante nell'elenco di cui agli allegati II, III o III bis, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione indicando le motivazioni precise per l'imposizione di un obbligo di autorizzazione. Gli Stati membri informano inoltre immediatamente la Commissione in merito a ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4.    Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.

5.    Qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, la Commissione adotta atti delegati intesi ad aggiungere i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli allegati II, III o III bis. La procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

6.    I medicinali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 8 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

6.   In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci. Su richiesta, tali informazioni sono messe a disposizione di un organismo di controllo indipendente, quale un meccanismo nazionale di prevenzione creato a norma del protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o un'istituzione nazionale per i diritti umani di uno Stato membro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo attuale

Emendamento

 

8 bis)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II e III e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile.»

 

«2.   Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III e III bis e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile.».

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può chiedere, entro tre mesi, allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni.

2.    Una volta ricevuta una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri e divulga le informazioni ricevute dallo Stato membro richiedente. In attesa della decisione finale della Commissione, gli Stati membri possono sospendere immediatamente i trasferimenti delle merci indicate nella richiesta. La Commissione può chiedere, entro tre mesi, allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro sei mesi la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

3.   Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro tre mesi la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

12 bis)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

 

«1.   Fatto salvo l'articolo 11, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle misure prese a norma del presente regolamento e comunica le informazioni pertinenti di cui dispone in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate e le informazioni connesse alle misure adottate a norma della clausola mirata relativa all'uso finale . La Commissione inoltra tali informazioni agli altri Stati membri.»

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 12 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter)

all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.     La Commissione compila una relazione annuale riunendo tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica.»

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

soppresso

Esercizio della delega

 

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3.    La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5.    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 quater

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

1.    È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo. Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, siano esse sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

2.    Il gruppo di coordinamento, di concerto con la Commissione, adotta le misure opportune per istituire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio di eventuali disparità nell'esecuzione dei controlli sull'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che potrebbero portare a uno sviamento degli scambi.

3.    Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il presidente del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari e gli altri attori interessati, anche appartenenti a tutte le componenti della società civile dotati di competenze pertinenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

4.    La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, cui si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 ter)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 quinquies

1.    Entro il …  (*1) , e successivamente ogni tre anni, la Commissione esamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2.    Sezioni speciali della relazione trattano:

a)

del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e delle sue attività, analisi e consultazioni. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sono trattate come riservate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte;

b)

delle informazioni concernenti le decisioni nazionali in materia di autorizzazioni adottate dagli Stati membri, la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, i meccanismi di notifica e consultazione tra gli Stati membri, come pure la promulgazione e l'esecuzione;

c)

delle informazioni globali riguardanti la natura e l'effetto delle misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, compresi il funzionamento dei regimi sanzionatori introdotti dagli Stati membri e una valutazione per stabilire se tali regimi siano efficaci, proporzionati e dissuasivi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 17 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 quater)

all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     La Commissione valuta se le norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri abbiano una natura e un effetto analoghi.»

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 15 — lettera -a) (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III — colonna 2 — punti 1 e 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

all'allegato III, nella seconda colonna, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1.

Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

«1.

Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

1.1.

Anelli e sistemi di catene

1.1.

Anelli e sistemi di catene

Note:

Note:

1.

Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

1.

Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

3.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le “manette normali”. Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

 

hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

 

hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

 

la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

 

la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

 

la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

 

la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

 

le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

 

le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

1.2.

Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura.

1.2.

Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura.

Nota:

Nota:

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

1.3.

Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

1.3.

Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota: Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

Nota: Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

 

1.3.bis.

Sedie, tavole e letti dotati di dispositivi di contenzione

2.

Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

2.

Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

2.1.

Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

2.1.

Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note:

Note:

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

2.2.

Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

2.2.

Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota:

Nota:

Sono considerati componenti essenziali:

Sono considerati componenti essenziali:

l'unità che produce la scarica elettrica,

l'unità che produce la scarica elettrica,

l'interruttore, telecomandato o no,

l'interruttore, telecomandato o no,

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

2.3.

Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

2.3.

Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

 

2.3.bis.

Apparecchi acustici antisommossa e per il controllo della folla

 

2.3.ter.

Armi a onde millimetriche»

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 quinquies, il paragrafo 7 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2015 .

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 quinquies, il paragrafo 7 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1o febbraio 2016 .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Benin

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gabon

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Liberia

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Madagascar

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Mongolia

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter

Testo della Commissione

Emendamento

Sao Tomé e Principe

soppresso


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0267/2015).


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/122


P8_TA(2015)0369

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015)0135 — C8-0085/2015 — 2015/0068(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 355/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0135),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0085/2015),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0306/2015),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne il rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale e la libertà d'impresa,

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza . Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (13) devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

(1)

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita , provoca distorsioni della concorrenza a danno delle imprese — soprattutto medio-piccole — che versano la giusta quota di imposte e sposta la tassazione verso fattori meno mobili, come la manodopera e il consumo . Tuttavia, in casi specifici, i ruling concernenti strutture fiscali hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che ha emanato il ruling preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti, riducendo di conseguenza la base imponibile in tali Stati membri . Sono pertanto urgentemente necessari una maggiore trasparenza mirata e un accresciuto scambio di informazioni , quanto meno in conformità delle norme OCSE . Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (13) devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Alla luce dello scandalo LuxLeaks, e mediante la presente relazione, il Parlamento europeo si dichiara fortemente determinato a non tollerare la frode e l'elusione fiscali e a sostenere un'equa distribuzione dell'onere fiscale tra i cittadini e le imprese.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione . Sottolineando l'importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.

(2)

Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello europeo . Sottolineando l'importanza della trasparenza e del corrispondente scambio di informazioni , il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati.

(4)

Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati e il lacunoso sistema di monitoraggio, che rende difficile per la Commissione individuare le eventuali violazioni dell'obbligo relativo allo scambio di informazioni .

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Uno scambio e un trattamento efficienti delle informazioni fiscali e la conseguente pressione tra pari eserciterebbero un forte effetto deterrente contro l'introduzione di pratiche fiscali dannose e consentirebbero agli Stati membri e alla Commissione di disporre di tutte le informazioni pertinenti per adottare provvedimenti contro tali pratiche.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

(5)

La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non deve essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri assicura una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

I ruling fiscali preventivi e gli accordi preventivi sui prezzi possono avere una dimensione transfrontaliera anche se riguardano operazioni puramente nazionali. Ciò vale in particolare per le operazioni a cascata in cui il ruling fiscale preventivo o l'accordo preventivo sui prezzi riguardano le prime operazioni nazionali, senza tenere conto delle operazioni (transfrontaliere) successive.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

Onde evitare distinzioni arbitrarie tra accordi fiscali conclusi nel contesto delle varie prassi amministrative nazionali, le definizioni di ruling preventivo e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dovrebbero applicarsi agli accordi fiscali indipendentemente dalle modalità formali o informali con cui sono stati emessi, e a prescindere dal loro carattere vincolante o non vincolante.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

I ruling fiscali preventivi facilitano l'applicazione coerente e trasparente della legge.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies)

La trasparenza delle norme fiscali offre certezza giuridica ai contribuenti e alle imprese e genera investimenti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione ; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni .

(6)

Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni ad essi relative dovrebbero essere comunicate subito l'emanazione . È possibile prevedere sanzioni efficaci ed effettive per i casi di mancata osservanza.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.

(7)

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare , dal momento che quest'ultima dovrebbe essere poter valutare in maniera indipendente se tali informazioni siano rilevanti ai fini dell'individuazione di aiuti di Stato illegali . Queste informazioni di base dovrebbero consentire alla Commissione, in qualsiasi momento , di monitorare e valutare efficacemente l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nonché di garantire che i ruling non abbiano un impatto negativo sul mercato interno . Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Anteriormente al 1o ottobre 2018 gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione un'analisi ex-post dell'efficacia della presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno prevedere misure che consentano l'invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni della direttiva 2011/16/UE.

(9)

Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni , in quanto incoraggia la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri . È pertanto opportuno prevedere misure che consentano l'invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni della direttiva 2011/16/UE. In tal modo, aggirare le informazioni a scopo di frode risulterebbe più difficile.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi .

(10)

È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi , compresi il testo integrale dei ruling preventivi o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e gli eventuali testi che introducono modifiche successive .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

È opportuno precisare l'espressione «informazioni prevedibilmente pertinenti» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE per evitare interpretazioni il cui scopo è l'evasione fiscale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Onde accrescere la trasparenza per i cittadini, la Commissione dovrebbe pubblicare una sintesi dei principali ruling fiscali concordati nell'anno precedente, sulla base delle informazioni contenute nel repertorio centrale sicuro. Tale relazione dovrebbe quanto meno includere una descrizione dei punti trattati nel ruling fiscale e una descrizione dei criteri utilizzati per la definizione di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, nonché identificare lo Stato membro o gli Stati membri più verosimilmente colpiti. Nel far ciò, la Commissione dovrebbe ottemperare alle disposizioni in materia di riservatezza della presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

È opportuno che gli Stati membri chiedano alle proprie autorità competenti di destinare risorse umane, già in organico, alla raccolta e all'analisi di tali informazioni.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

Entro il 26 giugno 2017, dovrebbe essere operativo a livello di Unione un registro della titolarità effettiva, il che contribuirà a individuare possibili situazioni di elusione fiscale e trasferimento degli utili. Sarebbe importante creare un repertorio centrale per lo scambio automatico, tra gli Stati membri, dei ruling fiscali preventivi e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento al quale possano accedere le autorità fiscali e le amministrazioni competenti degli Stati membri nonché la Commissione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(15)

Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

È essenziale che sia rispettato il principio fondamentale della sovranità degli Stati membri in materia fiscale per quanto riguarda le imposte dirette e che la presente proposta non comprometta il principio di sussidiarietà.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa.

(16)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa. I dati personali dovrebbero essere trattati per fini specifici, espliciti e legittimi e solo se adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità perseguite. Le eventuali limitazioni di tali diritti dovrebbero essere subordinate al rispetto delle condizioni di cui alla carta dei diritti fondamentali. Fatto salvo il principio di proporzionalità, possono essere imposte limitazioni solo laddove esse rispondano a obiettivi reali e necessari di interesse generale riconosciuti dalla legge o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione , quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello europeo, l' Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 9 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, che per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 1, ha luogo a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 14 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

14.

«ruling preventivo transfrontaliero »: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

14.

«ruling preventivo»: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale , indipendentemente dal suo carattere formale, informale, giuridicamente vincolante o non vincolante , che:

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 14 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

è emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o amministrativa;

a)

è emanato o pubblicato dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o amministrativa , e che una o più persone possono invocare ;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 14 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

c)

è correlato a un'operazione oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 14 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero ;

L'operazione può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 15 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

15.

«accordo preventivo sui prezzi di trasferimento»: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

15.

«accordo preventivo sui prezzi di trasferimento»: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato o pubblicato dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, e che una o più persone possono invocare, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16.

Ai fini del punto 14, per «operazione transfrontaliera» si intende un'operazione o serie di operazioni in cui:

soppresso

 

a)

non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero; oppure

 

 

b)

una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure

 

 

c)

una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona giuridica unica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione.

 

 

Ai fini del punto 15 per «operazione transfrontaliera» si intende un'operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un unico Stato membro.

 

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

1.   L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

2.   L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il paragrafo 1 si applica altresì quando la richiesta di ruling preventivo riguarda una costruzione giuridica priva di personalità giuridica. In tale situazione, l'autorità competente dello Stato membro che emana il ruling preventivo trasmette le informazioni in suo possesso alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e predispone il trasferimento dell'atto costitutivo allo Stato membro di residenza di ciascun fondatore e ciascun beneficiario.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro un mese dalla fine del trimestre durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

a)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: immediatamente e al più tardi un mese dopo che i ruling preventivi o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre 2016 .

b)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: entro tre mesi dall'entrata in vigore .

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

b)

il contenuto del ruling preventivo o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

i criteri utilizzati per definire il ruling preventivo o l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, nonché, se del caso, i suoi limiti temporali o le circostanze nelle quali la decisione può essere revocata;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

d)

l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

e)

l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

non appena disponibile, il codice di identificazione fiscale europeo (CIF) di cui al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, adottato dalla Commissione nel 2012;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

una descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati e del regime applicabile quando un meccanismo giuridico o di fatto riduce la base imponibile del contribuente, in deroga alle disposizioni ordinarie dello Stato membro che emana il parere, ad esempio mediante l'autorizzazione di un ritmo di ammortamento più rapido dei ritmi di ammortamento ordinari o la detrazione di spese che il contribuente non ha direttamente o effettivamente sostenuto;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater)

la descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati e del regime applicabile quando a un contribuente viene accordato un tasso d'imposizione inferiore al normale tasso d'imposizione dello Stato membro che emana il parere;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies)

la descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati e del meccanismo applicato, quando una delle parti che aderiscono a tale meccanismo ha sede in un paese terzo in cui la tassazione è inesistente o decisamente più favorevole.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

6.   Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. La Commissione assiste gli Stati membri che hanno conferito competenze in materia fiscale ad organi territoriali o amministrativi decentrati, al fine di garantire che essi assolvano all'obbligo di fornire una formazione e un sostegno a detti organi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'autorità competente cui le informazioni sono comunicate a norma del paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, immediatamente e comunque entro sette giorni lavorativi.

7.   L'autorità competente cui le informazioni sono comunicate a norma del paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, immediatamente e comunque entro sette giorni lavorativi , contribuendo così al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni .

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   In conformità all'articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

8.   In conformità dell'articolo 5 gli Stati membri – o i loro organi territoriali o amministrativi, comprese, se del caso, le autorità locali – possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi modifica significativa delle rispettive procedure in materia di ruling fiscali (formalità per la presentazione della domanda, processo di decisione, ecc.).

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis — paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.     Le autorità fiscali degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi modifica significativa delle rispettive legislazioni nazionali in materia di tassazione delle società (introduzione di nuove detrazioni, sgravi, eccezioni, incentivi o misure analoghe, ecc.) che potrebbe ripercuotersi sulle loro aliquote fiscali effettive o sul gettito fiscale di qualsiasi altro Stato membro.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Anteriormente al 1o ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

1.   Anteriormente al 1o ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis , sui tipi di ruling concessi e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Anteriormente al 1o ottobre 2017, e successivamente su base annua, la Commissione pubblica una relazione che riassume i casi principali registrati nel repertorio centrale sicuro di cui all'articolo 21, paragrafo 5. Nel far ciò, la Commissione rispetta le disposizioni in materia di riservatezza stabilite all'articolo 23 bis.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando uno Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 8 bis, esso trasmette un riscontro in merito all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

3.   Quando uno Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 8 bis, esso trasmette un riscontro in merito alla Commissione e all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 20 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

5.   Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

5.    Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva devono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis nel periodo transitorio precedente l'istituzione del repertorio centrale sicuro siano registrate in detto repertorio entro il 1o aprile 2017. La Commissione e gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità alla presente direttiva.

1.   Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità alla presente direttiva , come stabilito all'articolo 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro dell'Unione o del SEE a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri dell'Unione (e parimenti, in caso di reciprocità, agli Stati membri del SEE) . Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Unione (e parimenti, in caso di reciprocità, dalla legislazione dello Stato membro del SEE) che le riceve.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici, ma non sono pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri dell'Unione o del SEE solo per fini analitici, ma non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 ter

Sanzioni

La Commissione esamina tutte le sanzioni da imporre in caso di rifiuto o omissione dello scambio di informazioni.»

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Sviluppi in sede OCSE

La presente direttiva è compatibile con gli sviluppi in sede OCSE e tiene conto del corpus completo di norme dell'OCSE raccolto nello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.»

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Ulteriori misure degli Stati membri

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino ulteriori misure per mettere a punto disposizioni, a livello nazionale o sulla base di accordi, volte a prevenire l'elusione fiscale.»

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9c)

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

"Relazioni

Dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.»


(13)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(13)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).


Mercoledì 28 ottobre 2015

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/146


P8_TA(2015)0376

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 — tutte le sezioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (11706/2015 — C8-0274/2015 — 2015/2132(BUD))

(2017/C 355/22)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3) (regolamento QFP),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4) (AII),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2016, sezione III — Commissione (5),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (6),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottata il 4 settembre 2015 e comunicata al Parlamento europeo 17 settembre 2015 (11706/2015 — C8-0274/2015),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2016 (7),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 23 settembre 2015, dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0490),

viste le lettere rettificative nn. 1/2016 (COM(2015)0317) e 2/2016 (COM(2015)0513) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016,

visti l'articolo 88 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0298/2015),

Sezione III

Quadro generale

1.

sottolinea che la lettura del Parlamento del bilancio 2016 rispecchia pienamente le priorità politiche approvate a larga maggioranza con le summenzionate risoluzioni dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali e dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo; ricorda che tali priorità consistono nella solidarietà interna ed esterna, in particolare nella gestione efficace della crisi migratoria e dei rifugiati, nonché nella promozione della competitività attraverso la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità e lo sviluppo delle imprese e dell'imprenditorialità nell'Unione;

2.

sottolinea che l'Unione è attualmente confrontata a una serie di emergenze gravi, in particolare la crisi migratoria e dei rifugiati che non ha precedenti; è convinto che nel bilancio dell'Unione si debbano stanziare le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle sfide politiche e per consentire all'Unione di agire e di rispondere in modo efficace a tali crisi, affrontandola con la massima urgenza e priorità; è consapevole del fatto che la crisi migratoria e dei rifugiati non può essere risolta unicamente mediante risorse finanziarie e che è necessario un approccio globale per affrontare la sua dimensione interna ed esterna; ritiene che circostanze straordinarie richiedano misure straordinarie e che sia necessario un impegno politico forte per assicurare la disponibilità di stanziamenti supplementari a tal fine; sottolinea, a tale riguardo, che la solidarietà è un principio fondamentale del bilancio dell'UE; è preoccupato per la mancanza di uniformità nella solidarietà dimostrata dagli Stati membri di fronte alla crisi dei rifugiati; chiede alla Commissione di presentare una proposta sulle modalità con le quali il bilancio dell'UE può indurre gli Stati membri ad adottare un approccio più equilibrato alla solidarietà;

3.

osserva che il Parlamento ha prestato, fin dall'inizio, un'attenzione particolare alle migrazioni e ai rifugiati nel bilancio 2016; ricorda le sue precedenti dichiarazioni, secondo cui la gestione dei flussi migratori è il punto di incrocio della solidarietà interna e di quella esterna e occorre mobilitare anche gli strumenti di finanziamento esterni, nell'ambito di un approccio integrato, al fine di affrontare alla radice le cause dei problemi cui è confrontata l'Unione; ricorda i trattati e gli accordi comuni come l'acquis di Schengen e il regolamento di Dublino (8) nonché la proposta della Commissione che istituisce un meccanismo di ricollocazione vincolante (COM(2015)0450);

4.

decide pertanto di presentare immediatamente un pacchetto globale di emendamenti intesi ad aumentare il progetto di bilancio (PB) di 1 161 milioni di EUR per quanto riguarda la rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e la rubrica 4 (Europa globale), al fine di dare una risposta iniziale alla crisi migratoria; sottolinea che, per quanto riguarda la dimensione interna della crisi, gli emendamenti del Parlamento integrano già pienamente e allineano i due pacchetti sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, proponendo nel contempo ulteriori aumenti per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e per le agenzie dell'Unione che operano in questo settore; mette in rilievo, per quanto riguarda la dimensione esterna, una serie di aumenti degli stanziamenti riguardanti programmi specifici nella rubrica 4, come lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari e lo strumento di assistenza preadesione;

5.

sottolinea, tuttavia, che tali emendamenti dovrebbero essere esaminati assieme alla lettera rettificativa n. 2/2016 della Commissione, che include, oltre al secondo pacchetto sulla ricollocazione, le misure supplementari previste nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015 di cui sopra; si rammarica che il Parlamento e il Consiglio non dispongano di più tempo per esaminare l'adeguatezza della lettera rettificativa, ma è consapevole della necessità di dare una risposta immediata e dei considerevoli vincoli temporali; sottolinea che il Parlamento appoggia pienamente queste nuove misure e intende difendere il loro finanziamento prevedendo stanziamenti aggiuntivi anche a un livello superiore a quello proposto nella sua posizione sul bilancio 2016;

6.

decide altresì di intervenire per quanto riguarda la crisi che colpisce attualmente gli agricoltori europei, in particolare nel settore lattiero-caseario, e di integrare già nella sua posizione sul bilancio 2016 l'importo di 500 milioni di EUR per le misure urgenti di sostegno annunciate della Commissione; confida che la lettera rettificativa n. 2/2016 della Commissione consentirà di determinare con esattezza le linee di bilancio la cui dotazione sarà aumentata in questo contesto; accoglie con favore la decisione della Commissione di riportare gli stanziamenti inutilizzati della riserva per le crisi dal bilancio 2015 al bilancio 2016 e rileva che questi fondi inutilizzati saranno impiegati per il rimborso ai beneficiari dei pagamenti diretti come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013;

7.

prende atto della necessità di compiere ancora molti sforzi per risolvere le carenze dell'economia dell'Unione, stimolando la competitività, la crescita e l'occupazione di qualità; pone in rilievo il ruolo chiave svolto dalle microimprese, dalle piccole e medie imprese e dalle imprese sociali a tale riguardo; aumenta la dotazione del programma COSME di 16,5 milioni di EUR; decide altresì di proporre nel 2016 nuovi stanziamenti d'impegno per il proseguimento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG), la cui dotazione finanziaria era stata interamente anticipata negli esercizi 2014-2015; riconosce il contributo significativo di questo programma alla lotta alla disoccupazione ed è determinato a garantire la disponibilità degli stanziamenti necessari per evitare carenze di finanziamenti nella sua attuazione; approva pertanto un aumento di 473,2 milioni di EUR per il 2016, che corrisponde alla dotazione annuale inizialmente prevista per l'IOG;

8.

ribadisce la propria convinzione che il bilancio dell'Unione non debba finanziare nuove iniziative a scapito dei programmi e delle politiche esistenti dell'Unione e ignorare gli impegni politici già assunti; pur riconoscendo e confermando pienamente l'ampio sostegno politico e finanziario all'avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), intende rispettare l'impegno assunto nel corso dei negoziati sul FEIS, vale a dire ridurre al minimo l'impatto su Orizzonte 2020 e sul Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel quadro della procedura di bilancio annuale; propone, pertanto, di compensare integralmente i tagli apportati a questi due programmi — a seguito della dotazione del Fondo di garanzia del FEIS — nel 2016 (1 326 milioni di EUR), al fine di consentire loro di realizzare pienamente gli obiettivi fissati solamente due anni fa in sede di adozione della rispettiva base giuridica;

9.

sottolinea l'importanza di rispettare pienamente la dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016, concordata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione a seguito dell'impegno comune di ridurre l'arretrato di impegni residui per i programmi di coesione 2007-2013 a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016; critica, a tale riguardo, il fatto che i tagli proposti dal Consiglio sono in diretta contraddizione con questo piano di pagamento; sottolinea inoltre la necessità di evitare in futuro l'accumulo di un arretrato insostenibile e invita la Commissione a presentare proposte concrete a tal fine; ritiene, per questo motivo, che i fabbisogni di pagamento imprevisti dovrebbero essere finanziati con stanziamenti supplementari e che l'anticipo di 1 miliardo di EUR nel 2016 a favore della Grecia dovrebbe, pertanto, essere finanziato attingendo al margine disponibile al di sotto del massimale per i pagamenti del QFP; sottolinea la posizione che sostiene da tempo, secondo cui i pagamenti relativi a impegni mobilitati attraverso lo strumento di flessibilità devono essere iscritti in bilancio oltre i limiti di tale massimale;

10.

ripristina tutti gli importi ridotti dal Consiglio nel PB (563,6 milioni di EUR in impegni e 1 421,8 milioni di EUR in pagamenti); non riesce a comprendere la logica dei tagli proposti, ad esempio per quanto riguarda Orizzonte 2020 e il MCE, due programmi già interessati dalle riassegnazioni di stanziamenti a favore del FEIS, e le politiche di sviluppo e di vicinato, in particolare alla luce dei recenti eventi; è preoccupato per il fatto che, proponendo tagli così consistenti al PB, il Consiglio sta chiaramente ignorando l'innegabile valore aggiunto del bilancio dell'Unione; contesta, in ogni caso, l'intenzione dichiarata dal Consiglio di effettuare tagli alle linee di bilancio che registrano un basso tasso di esecuzione o una bassa capacità di assorbimento, in quanto tale intenzione non è supportata da dati reali sull'esecuzione e non tiene conto delle diverse modalità di attuazione di determinati programmi;

11.

si rammarica che i gruppi di esperti della Commissione continuino ad essere squilibrati in quanto sono eccessivamente dominati dagli interessi delle imprese;

12.

conclude che, ai fini di un sufficiente finanziamento di questi fabbisogni urgenti e considerando i margini molto limitati del QFP nel 2016, sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti in materia di flessibilità previsti dal regolamento QFP, inclusa la piena mobilitazione dello strumento di flessibilità; si attende che il Consiglio condivida questo approccio e che si possa giungere facilmente a un accordo in sede di conciliazione, che consenta all'Unione di essere all'altezza della situazione e di far fronte in modo efficace alle sfide future; sottolinea, a tale riguardo, che il margine globale del QFP per gli impegni del 2015 dovrebbe essere mobilitato non appena saranno soddisfatte le condizioni giuridiche; si attende di giungere a un accordo preliminare a tale riguardo con il Consiglio e la Commissione;

13.

ricorda la dichiarazione comune delle tre istituzioni, nel contesto dell'accordo politico sul QFP, in base alla quale le procedure di bilancio annuali integreranno, se del caso, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere; sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe sostenere, quale principio orizzontale, le politiche dell'Unione e chiede un'attuazione generale del bilancio di genere; accoglie positivamente, inoltre, i primi passi del processo di ecologizzazione del bilancio dell'Unione; sottolinea la necessità di portare avanti questo processo, al fine di conseguire gli obiettivi concordati in materia di spesa compatibile con il clima e con l'ambiente;

14.

fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il 2016 a 157 427,3 milioni di EUR in impegni e a 146 459,3 milioni di EUR in pagamenti;

Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione

15.

critica che, anche quest'anno, la sottorubrica 1a è fortemente colpita dai tagli apportati dal Consiglio con una riduzione di 140,9 milioni di EUR degli impegni e di 435,4 milioni di EUR dei pagamenti rispetto al PB; evidenzia che circa la metà di questi tagli riguardano Orizzonte 2020 e comportano un'ulteriore riduzione della dotazione del programma nel 2016, dopo che una parte degli stanziamenti ad esso destinati è già stata riassegnata al FEIS;

16.

sottolinea che, ai fini di un approccio coerente, vari tagli apportati dal Consiglio in ragione di una scarsa capacità di assorbimento di molti programmi della sottorubrica 1a devono ora essere annullati in considerazione della forte accelerazione dell'esecuzione di tali programmi nel settembre 2015; rileva che si tratta di una tendenza generale, in linea con il ciclo di vita di questi programmi; decide pertanto di ripristinare il livello del PB per le linee interessate dai tagli del Consiglio sia per quanto riguarda gli impegni che i pagamenti;

17.

decide, in linea con le sue priorità per il 2016 — occupazione, imprese e imprenditorialità — e dopo un'attenta valutazione della rispettiva capacità di assorbimento finora, di proporre, oltre alla piena compensazione delle riduzioni degli stanziamenti per Orizzonte 2020 e il MCE collegate al FEIS, di aumentare gli stanziamenti per i programmi COSME, Orizzonte 2020, EaSI ed Erasmus+ oltre il livello del PB;

18.

sottolinea, in particolare, che l'anticipo degli stanziamenti per COSME nel 2014-2015 è risultato estremamente utile vista la crescita costante, negli ultimi anni, delle richieste di sostegno da parte delle PMI per quanto riguarda l'accesso ai mercati e ai finanziamenti; si oppone, pertanto, alla riduzione della dotazione di COSME nel PB rispetto al 2015 e decide di aumentarne gli stanziamenti oltre il livello del PB; ricorda che la Commissione ha già segnalato l'insufficienza degli strumenti finanziari di COSME per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, che dimostra il divario tra gli impegni disponibili e le domande previste; chiede, nell'ambito di COSME, un sostanziale aumento degli stanziamenti per il programma Erasmus per giovani imprenditori, visto che le risorse disponibili non sono sufficienti per coprire la forte domanda di partecipazione al programma;

19.

invita la Commissione ad analizzare l'onere finanziario causato dai diritti e dagli oneri nell'ambito delle procedure obbligatorie di certificazione e concessione di licenze; la esorta a fornire un'adeguata valutazione dell'impatto di tali costi sulla competitività delle imprese industriali e sulle PMI;

20.

decide di aumentare oltre il livello del PB gli stanziamenti destinati alle tre autorità di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) e all'ACER, affinché dispongano delle risorse sufficienti per far fronte ai loro crescenti compiti;

21.

ribadisce il proprio sostegno a favore del programma ITER e si impegna a garantire finanziamenti adeguati; è preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori ritardi e costi aggiuntivi di tale programma come pure per le potenziali ripercussioni sul bilancio dell'Unione; si rammarica, pertanto, di non aver potuto valutare il livello degli stanziamenti per ITER per il 2016 in funzione del piano di pagamento e del calendario aggiornati, che saranno presentati al Consiglio ITER solamente nel novembre 2015; si attende, tuttavia, che questo piano rivisto fornirà elementi sufficienti per dimostrare che le raccomandazioni del Parlamento, formulate nella relativa relazione sul discarico per l'esercizio 2013 (9), sono state tenute in debito conto e che saranno garantite la solidità finanziaria e l'efficienza della spesa; intende sollevare la questione nel quadro della conciliazione di bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità di una piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi dell'impresa comune Fusione per l'energia al programma ITER; chiede un adeguato meccanismo di rendicontazione che fornisca un quadro chiaro dell'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione del progetto internazionale e valuti l'efficacia del loro utilizzo;

22.

iscrive in riserva una parte degli stanziamenti per la standardizzazione dell'informativa finanziaria e dell'audit e chiede l'attuazione delle raccomandazioni formulate nella relazione Maystadt sui compiti e le responsabilità del Gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG), rafforzando in tal modo anche l'influenza dell'Unione europea in sede di definizione delle norme contabili internazionali; è preoccupato per il fatto che ai consistenti finanziamenti dell'UE destinati alla Fondazione IFRS non corrispondono i necessari miglioramenti per quanto riguarda la responsabilità, la trasparenza e la democrazia;

23.

aumenta, di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la sottorubrica 1a al di sopra del PB rispettivamente di 1 405,5 milioni di EUR e di 491,5 milioni di EUR (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), superando in tal modo il massimale per gli impegni di 1 316,9 milioni di EUR, importo da finanziare utilizzando tutti gli strumenti in materia di flessibilità previsti dal regolamento QFP, una volta esauriti i margini disponibili;

Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale

24.

respinge i tagli proposti dal Consiglio di 3,1 milioni di EUR in impegni e, soprattutto, di 220,1 milioni di EUR in pagamenti all'interno della sottorubrica 1b, comprese le linee di completamento; invita il Consiglio a spiegare in che modo questi tagli sono compatibili con l'obiettivo, da un lato, di ridurre l'arretrato di fatture non pagate e, dall'altro, di evitare ripercussioni negative e inutili ritardi per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi per il periodo 2014-2020; ricorda che la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'Unione, finalizzata a ridurre le disparità tra le regioni europee rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che strumenti come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e l'Iniziativa per l'occupazione giovanile sono fondamentali per promuovere la convergenza, ridurre il divario di sviluppo e sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili;

25.

prende atto della valutazione preliminare della Commissione, basata sulle ultime previsioni degli Stati membri, secondo cui è probabile che l'esecuzione dei programmi nel settore della politica di coesione subirà dei ritardi nel 2016; è allarmato per il fatto che un notevole sottoutilizzo degli stanziamenti nel terzo anno di attuazione del nuovo ciclo dei Fondi strutturali e d'investimento europei, in un momento in cui i programmi dovrebbero essere pienamente operativi, potrebbe non solo pregiudicare il tempestivo conseguimento di risultati sul terreno ma anche creare una forte pressione sui pagamenti negli esercizi successivi, portando probabilmente alla ricostituzione di un arretrato di impegni residui; esorta gli Stati membri interessati a realizzare rapidi progressi nell'affrontare le cause all'origine dei ritardi nell'esecuzione, ad esempio mediante una tempestiva designazione delle autorità responsabili dei programmi come pure la non moltiplicazione e la semplificazione delle procedure amministrative nazionali; chiede alla Commissione, in linea con il piano di pagamento, di monitorare attentamente l'evoluzione dei pagamenti nell'ambito della rubrica 1b relativi al periodo di programmazione 2014-2020, includendo previsioni dettagliate e regolarmente aggiornate da discutere in un'apposita riunione interistituzionale, e di formulare, se del caso, opportune proposte;

26.

ricorda che la Commissione non ha proposto stanziamenti d'impegno per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile nel 2016 in considerazione dell'anticipo dei relativi stanziamenti negli esercizi 2014-2015; decide, in linea con il regolamento sul Fondo sociale europeo (10) che prevede la possibilità di proseguire il finanziamento, di dotare l'Iniziativa per l'occupazione giovanile di 473,2 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, vale a dire un importo corrispondente alla dotazione annuale inizialmente prevista per questo programma; è convinto che il finanziamento di questo importante programma, che affronta una delle sfide più urgenti dell'Unione, non dovrebbe essere sospeso nel 2015; sottolinea che i finanziamenti addizionali dovrebbero essere utilizzati per potenziare il programma, aiutando un maggior numero di giovani nella ricerca di un posto di lavoro dignitoso e permanente; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per accelerare l'attuazione dell'Iniziativa sul terreno, a diretto vantaggio dei giovani europei; esorta la Commissione a riferire al Parlamento sulle misure di lotta alla disoccupazione giovanile finanziate dall'Unione e sui risultati conseguiti;

27.

aumenta, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, gli stanziamenti d'impegno per la sottorubrica 1b di 482,7 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 1 164 milioni di EUR al di sopra del PB, superando in tal modo il massimale per gli impegni di 467,3 milioni di EUR, importo da finanziare utilizzando ogni strumento in materia di flessibilità previsto dal regolamento QFP;

Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali

28.

prende atto che il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti anche nella rubrica 2 di 199,9 milioni di EUR in impegni e di 251,1 milioni di EUR in pagamenti, inclusi lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il programma LIFE; ritiene che la lettera rettificativa n. 2/2016 dovrebbe rimanere la base per una revisione attendibile degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); ripristina di conseguenza gli importi del PB;

29.

accoglie con favore la presentazione, da parte della Commissione, di un pacchetto globale di misure urgenti per un valore di 500 milioni di EUR a sostegno degli agricoltori europei, in particolare nel settore lattiero-caseario, sullo sfondo del calo dei prezzi delle materie prime e dell'aumento della produzione di latte; sottolinea che gli effetti sono più gravi nelle zone periferiche in cui l'importanza socioeconomica del settore lattiero-caseario è indiscutibile; include tale importo nella sua lettura del PB a dimostrazione del proprio sostegno alle misure annunciate dalla Commissione e si attende che esso venga iscritto integralmente in bilancio nel corso della procedura di conciliazione sulla base della lettera rettificativa n. 2/2016; sottolinea che questo pacchetto dovrebbe essere affiancato alla serie di misure mirate a compensare le perdite e gli effetti a lungo termine sugli agricoltori europei dell'embargo russo sui prodotti agricoli, visto che la Russia è il secondo sbocco per importanza per le esportazioni agricole dell'Unione;

30.

ritiene che le restituzioni all'esportazione producano una distorsione degli scambi e siano contrarie agli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea; è quindi favorevole alla loro completa eliminazione;

31.

ritiene che né gli stanziamenti a titolo della PAC, né altri stanziamenti di bilancio, debbano essere utilizzati per finanziare corride letali; ricorda che tali finanziamenti costituiscono una palese violazione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (direttiva 98/58/CE del Consiglio (11));

32.

pone in evidenza i crescenti compiti assegnati all'Unione nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; ripristina pertanto il livello degli stanziamenti del bilancio 2015 destinati alle consulenze e alle conoscenze scientifiche nel settore della pesca, vista l'importanza della raccolta di dati per il processo decisionale, e aumenta il bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per sostenere il suo ruolo di coordinamento e di attuazione della politica comune della pesca;

33.

aumenta pertanto gli stanziamenti d'impegno di 510,4 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 520,6 milioni di EUR (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), lasciando un margine di 647,2 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni nella rubrica 2;

Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza

34.

ricorda che il PB prevedeva aumenti nel settore della sicurezza e della migrazione, incluso un importo di 150 milioni di EUR per un meccanismo di ricollocazione di 40 000 persone che necessitano di protezione internazionale, obbligando la Commissione a superare il massimale per questa rubrica di 124 milioni di EUR e a proporre la corrispondente mobilitazione dello strumento di flessibilità; accoglie con favore il fatto che il Consiglio ha accettato il principio di mobilitare lo strumento di flessibilità a tal fine; osserva, tuttavia, che è necessario un piano finanziario a lungo termine per rispondere alla crisi dei rifugiati e ritiene che tale questione vada affrontata anche attraverso una revisione del QFP;

35.

decide, alla luce degli attuali flussi eccezionali di migranti e di rifugiati, di concentrare i propri aumenti sul rafforzamento dell'AIMF; appoggia fermamente in tale contesto il secondo pacchetto di 780 milioni di EUR per la ricollocazione di altre 120 000 persone; decide di includere i fondi necessari nella sua lettura del PB e di allineare il primo pacchetto sulla ricollocazione al secondo, aggiungendo 20 milioni di EUR per coprire i costi di trasporto (500 EUR per migrante verso l'Italia e la Grecia); approva un ulteriore aumento di 79 milioni di EUR per incrementare in generale la dotazione dell'AMIF; sottolinea la necessità di garantire anche sufficienti disponibilità finanziarie per l'AMIF nei prossimi anni; ricorda che il punto 17 dell'AII consente un aumento superiore al 10 % dell'importo previsto per l'intera durata del programma in caso di nuove circostanze oggettive e durature;

36.

osserva che queste misure sono solo un primo passo verso la piena attuazione del principio di solidarietà su cui si basa l'Unione; invita la Commissione e il Consiglio a realizzare pienamente i piani proposti nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015 di cui sopra e a dimostrare un chiaro impegno per il rispetto dei diritti umani, come indicato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di un adeguato finanziamento delle operazioni di rimpatrio in conformità della Carta e del principio di «non respingimento», al fine di realizzare un'efficace politica dei rimpatri nonché di prevenire e ridurre l'immigrazione irregolare; sottolinea l'importanza di sostenere i rifugiati vicino ai loro paesi d'origine e di facilitare le procedure di asilo negli Stati membri;

37.

decide infine di aumentare la dotazione delle agenzie che operano nel settore della migrazione per un totale di 26 milioni di EUR, destinando all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) l'aumento più consistente, pari a 12 milioni di EUR oltre il livello del PB; ricorda che questa agenzia svolge un ruolo centrale di coordinamento nell'attuazione delle misure temporanee nel settore della protezione internazionale ed è sempre più spesso chiamata a prestare sostegno agli Stati membri interessati;

38.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015 e le misure corrispondenti che figurano nella lettera rettificativa n. 2/2016, segnatamente i 600 milioni di EUR di finanziamenti urgenti addizionali per gli Stati membri più colpiti; è soddisfatto che la Commissione stia assumendo la leadership nel settore e, così facendo, confermi l'approccio adottato dal Parlamento nella sua lettura del bilancio; è disposto a prendere in considerazione ulteriori aumenti in sede di conciliazione;

39.

deplora che il Consiglio diminuisca gli stanziamenti d'impegno di 25,1 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 33,6 milioni di EUR rispetto al PB; ritiene che queste riduzioni compromettano la corretta esecuzione dei programmi e delle azioni nell'ambito della rubrica 3; ricorda in tale contesto che, sebbene alcuni dei tagli proposti possano sembrare di scarsa entità, è necessario tener presente le dimensioni relativamente ridotte di molti programmi estremamente importanti e utili, che li rendono particolarmente vulnerabili ai tagli; decide pertanto di ripristinare gli importi del PB;

40.

ritiene inoltre necessario, visto il loro ruolo importante nel sostenere i settori culturale e creativo che rappresentano valori europei fondamentali, aumentare di un importo totale pari a 10,5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sopra del PB la dotazione dei sottoprogrammi nel settore della cultura e dei media previsti per il 2016, incluse le azioni multimedia, e lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, al fine di trovare una soluzione alla questione critica dell'accesso ai finanziamenti per le PMI e le organizzazioni nei settori culturale e creativo;

41.

considera altresì prioritario rafforzare il programma Europa per i cittadini con 1,5 milioni di EUR e modificare la nomenclatura di bilancio di tale programma, creando una linea distinta per l'attuazione dell'Iniziativa dei cittadini europei;

42.

prende atto che gli importi iscritti nella sua lettura (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie) superano il massimale della rubrica 3 di 1 055,1 milioni di EUR in impegni, con 931,1 milioni di EUR al di sopra del PB, aumentando nel contempo gli stanziamenti di pagamento di 586,5 milioni di EUR; propone pertanto di mobilitare ogni strumento disponibile nel QFP per finanziare l'insieme degli aumenti degli stanziamenti legati alla migrazione;

Rubrica 4 — Europa globale

43.

sottolinea che, di tutte le rubriche, la rubrica 4 è quella che subisce le riduzioni più consistenti effettuate dal Consiglio sia per quanto riguarda gli impegni (- 163,4 milioni di EUR) sia i pagamenti (- 450,4 milioni di EUR); constata con stupore che gli strumenti più colpiti sono lo strumento europeo di vicinato (segnatamente la povertà e la sicurezza nei paesi del Mediterraneo), lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (incluso l'obiettivo tematico della migrazione e dell'asilo) e lo strumento di assistenza preadesione (sebbene i paesi candidati ospitino un numero considerevole di rifugiati o siano situati sulle principali rotte della migrazione); sottolinea che questo approccio è in evidente contraddizione con le dichiarazioni del Consiglio e del Consiglio europeo sull'agenda della migrazione, sulla crisi dei rifugiati e sulla cooperazione con i paesi d'origine e di transito;

44.

decide, in tale contesto, di ripristinare il livello degli stanziamenti previsti dal PB; constata che la situazione dei pagamenti nella rubrica 4 desta tuttora particolare preoccupazione a causa del riporto di un consistente arretrato di impegni residui e del rinvio degli impegni contrattuali per far fronte alla cronica iscrizione in bilancio di pagamenti insufficienti; ribadisce pertanto che gli aumenti degli stanziamenti di pagamento proposti dalla Commissione sono semplicemente indispensabili, oltre al fatto che l'azione esterna dell'Unione è nel frattempo confrontata a nuove sfide derivanti dalla crisi migratoria e dei rifugiati che non ha precedenti;

45.

integra il pacchetto di emendamenti sulla crisi migratoria e dei rifugiati adottando aumenti mirati degli stanziamenti d'impegno in primo luogo per lo strumento europeo di vicinato (+ 178,1 milioni di EUR) ma anche per lo strumento di cooperazione allo sviluppo (+26,6 milioni di EUR), gli aiuti umanitari (+ 26 milioni di EUR), lo strumento di assistenza preadesione (+11,2 milioni di EUR), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (+12,6 milioni di EUR) e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (+ 1 milione di EUR); sottolinea, pur sostenendo, se del caso, la ridefinizione delle priorità di questi programmi per affrontare le sfide più attuali, che ciò non deve comportare una riduzione degli sforzi intesi a conseguire gli obiettivi iniziali previsti dalle rispettive basi giuridiche, rischiando in tal modo di destabilizzare il vicinato europeo o altre regioni interessate; ribadisce la necessità di adottare un approccio globale improntato ai diritti umani, che stabilisca un nesso tra migrazione e sviluppo e operi per l'integrazione dei migranti regolari, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e l'impegno con i paesi d'origine e di transito per affrontare in modo efficace l'attuale crisi migratoria, e in particolare le esigenze delle persone sfollate nei paesi terzi nel campo della sanità e dell'istruzione; ritiene pertanto che tali aumenti siano indispensabili per il finanziamento di iniziative supplementari, oltre all'obiettivo iniziale previsto dalle rispettive basi giuridiche;

46.

osserva che il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea istituito in risposta alla crisi in Siria e il fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare in Africa sono stati creati perché il bilancio dell'Unione non dispone della flessibilità e delle risorse necessarie per consentire una risposta rapida e globale alla crisi; sottolinea che, in sede di riesame/revisione del QFP, occorre trovare una soluzione più olistica al fine di rendere più efficace e più facilmente disponibile il sostegno a titolo del bilancio dell'Unione per l'assistenza umanitaria e lo sviluppo e di individuare le modalità per integrare tale sostegno nel Fondo europeo per lo sviluppo e negli aiuti bilaterali offerti dagli Stati membri; chiede che gli stanziamenti supplementari per i programmi nell'ambito della rubrica 4 siano utilizzati in particolare per aumentare i finanziamenti destinati ai due fondi fiduciari, come pure per l'assistenza immediata attraverso l'UNHCR e il Programma alimentare mondiale; invita i singoli Stati membri a passare dalle parole ai fatti e ad apportare tempestivamente i necessari contributi aggiuntivi per il finanziamento dei fondi fiduciari da parte dell'Unione e a colmare il deficit di finanziamento degli organismi delle Nazioni Unite; osserva che il numero dei progetti che possono essere finanziati a titolo dei fondi fiduciari indebolisce ulteriormente l'argomentazione addotta dal Consiglio di una presunta mancanza di capacità di assorbimento nella rubrica 4;

47.

aumenta di 40 milioni di EUR la linea di bilancio per il sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA); osserva che l'UNRWA svolge un ruolo efficace nel sostenere il crescente numero di profughi palestinesi colpiti direttamente dalla crisi siriana, il che crea un onere supplementare per l'agenzia; è preoccupato per le carenze di finanziamenti incontrate dall'UNRWA e chiede che gli stanziamenti supplementari siano destinati al suo fondo generale a sostegno dell'istruzione di base e dei servizi sociali e sanitari;

48.

ricorda che, al fine di alleviare gli effetti negativi a lungo termine derivanti dalla crisi umanitaria, è essenziale garantire che i bambini colpiti continuino a ricevere un'istruzione; aumenta pertanto i finanziamenti destinati al sostegno all'istruzione nel bilancio per gli aiuti umanitari, affinché siano pari al 3 % e non all'1 %, con lo scopo di raggiungere una soglia del 4 % entro il 2019;

49.

approva un aumento simbolico del bilancio della PESC a sostegno di iniziative intese a fare della migrazione una componente specifica delle missioni civili della PESC, assicurando nel contempo un pieno sostegno alla missione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) intesa a lottare contro i passatori e i trafficanti di esseri umani;

50.

apprezza il processo di riflessione in corso in seno al SEAE sul futuro dei rappresentanti speciali dell'UE e sui loro rapporti con il SEAE; ritiene che qualsiasi modifica alla linea di bilancio destinata ai rappresentanti speciali dell'UE dovrebbe avvenire solamente dopo la conclusione di detto processo di riflessione;

51.

ritiene necessario aumentare gli stanziamenti alla linea di bilancio relativa alla comunità turco-cipriota (+ 2 milioni di EUR), al fine di contribuire in misura decisiva al proseguimento e all'intensificazione della missione del Comitato per le persone scomparse a Cipro e di sostenere la Commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità (TCCH), promuovendo in tal modo la fiducia e la riconciliazione tra di esse;

52.

sottolinea che l'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi concluso in occasione della nona Conferenza ministeriale dell'OMC richiederà un sostegno finanziario accresciuto per i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo; evidenzia la necessità di sforzi coordinati tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda le istituzioni finanziarie internazionali, al fine di evitare la riduzione degli stanziamenti destinati agli aiuti al commercio e alle iniziative multilaterali e le irregolarità nell'ambito della cooperazione con taluni partner, che comportato una diminuzione dell'efficacia della spesa, nonché di garantire l'efficacia dell'accordo sull'agevolazione degli scambi ai fini dello sviluppo;

53.

decide, considerando anche i progetti pilota e le azioni preparatorie, di esaurire il margine di 261,3 milioni di EUR restante nel PB al di sotto del massimale della rubrica 4 in impegni e di non andare oltre in questa fase; aumenta altresì gli stanziamenti di pagamento di 132,5 milioni di EUR; si attende una conciliazione proficua sulla base di questi emendamenti, anche tenendo conto della lettera rettificativa n. 2/2016; sottolinea, tuttavia, che questo massimale potrebbe essere insufficiente visto che è stato fissato molto prima dei più importanti sviluppi in Ucraina, Siria e Tunisia e, più in generale, in tutti i paesi limitrofi, in Medio Oriente e in Africa; chiede pertanto che venga utilizzato pienamente il potenziale della Riserva per aiuti d'urgenza e rimane disponibile nei confronti di qualsiasi altro ulteriore ricorso alle disposizioni di flessibilità previste nel QFP per far fronte alla dimensione esterna della crisi migratoria e dei rifugiati;

Rubrica 5 — Amministrazione; altre rubriche — spese amministrative e di sostegno alla ricerca

54.

constata che i tagli apportati dal Consiglio alla rubrica in oggetto ammontano a 31,2 milioni di EUR, di cui 19,3 milioni di EUR riguardano il bilancio amministrativo della Commissione, in particolare i suoi edifici, le sue attrezzature e soprattutto il suo personale in ragione dell'aumento del tasso di abbattimento forfettario al 4,3 %; non ravvisa alcuna giustificazione per la lettura del Consiglio e ricorda che, facendo seguito a una costante moderazione nel corso degli ultimi anni, le spese amministrative proposte dalla Commissione per il 2016 sono rimaste prossime al tasso d'inflazione previsto, ossia si sono stabilizzate in termini reali, e che la Commissione sta portando avanti una riduzione continua del proprio organico;

55.

giudica inoltre arbitrari i tagli in questione vista la prevedibilità di questo tipo di spesa, basata per lo più su obblighi contrattuali, e tenuto conto del suo elevatissimo tasso di esecuzione, come segnalato dalla Commissione; rileva in particolare che il grado di copertura dell'organico della Commissione ha raggiunto un livello record il 1o aprile 2015, con il 97,8 % dei posti effettivamente occupati; deplora il fatto che, in aggiunta a ciò, nelle altre rubriche il Consiglio ha ridotto le spese amministrative e di sostegno alla ricerca per un importo totale di 28 milioni di EUR, sebbene tali spese siano fondamentali per garantire la riuscita dei programmi in diversi ambiti di intervento dell'Unione;

56.

decide pertanto di ripristinare il PB per tutte le linee relative alle spese amministrative e di sostegno alla ricerca e per tutte le linee della rubrica 5 ridotte dal Consiglio, nonché di approvare un numero limitato di modesti incrementi degli stanziamenti;

57.

chiede alla Commissione di garantire che gli stanziamenti complessivi per il Comitato di vigilanza dell'OLAF e il suo segretariato figurino su una linea distinta del bilancio dell'OLAF per il 2016;

Agenzie

58.

approva, in linea generale, le previsioni della Commissione circa il fabbisogno finanziario delle agenzie; osserva che la Commissione ha già ridotto in misura sostanziale le richieste iniziali della maggior parte delle agenzie;

59.

ritiene pertanto che qualsiasi ulteriore taglio proposto dal Consiglio potrebbe compromettere il corretto funzionamento delle agenzie e impedirebbe loro di svolgere i compiti attribuiti dall'autorità legislativa;

60.

decide di incrementare, nell'ambito del pacchetto globale sulla migrazione, gli stanziamenti a favore delle principali agenzie attive in tale ambito — l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cepol e l'Agenzia per i diritti fondamentali — per un importo totale di 26 milioni di EUR, dal momento che tali agenzie sono indispensabili per far fronte in maniera efficace al pressante problema dei flussi migratori; si compiace del fatto che il bilancio rettificativo n. 7/2015 preveda in organico 120 nuovi posti per le agenzie e si attende che tale decisione si rifletta anche sul bilancio 2016 e su quelli degli esercizi a venire; evidenzia il rapido deterioramento della situazione di crisi e l'enorme crescita dei flussi migratori; esorta la Commissione a fornire informazioni aggiornate e consolidate sul fabbisogno delle agenzie prima della conciliazione di bilancio; la invita inoltre a proporre una strategia a medio e a lungo termine per gli interventi delle agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni: obiettivi, missioni, coordinamento, sviluppo di «hot spot» e risorse finanziarie;

61.

decide inoltre di incrementare gli stanziamenti nel bilancio 2016 destinati alle tre autorità di vigilanza finanziaria, tenuto conto delle loro funzioni supplementari e dell'accresciuta mole di lavoro; invita la Commissione a presentare entro il 2017 una proposta relativa a un concetto di finanziamento basato sulla riscossione di diritti, destinato a sostituire completamente gli attuali contributi degli Stati membri, allo scopo di garantire l'indipendenza delle autorità europee dalle loro autorità nazionali aderenti;

62.

decide di incrementare altresì gli stanziamenti a favore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al fine di adeguare meglio le risorse disponibili ai compiti affidati alle agenzie in questione;

63.

reputa tuttavia inaccettabile la strategia della Commissione e del Consiglio in materia di organico delle agenzie, ragion per cui modifica l'organigramma di un numero sostanziale di esse; ribadisce che ciascuna agenzia dovrebbe ridurre del 5 % i posti in organico nel corso di un quinquennio, come previsto nell'AII, ma che i nuovi posti che si rendono necessari per espletare compiti aggiuntivi ascrivibili alla recente evoluzione delle politiche e alla nuova legislazione a decorrere dal 2013 devono essere accompagnati da risorse supplementari e non devono essere inclusi nell'obiettivo di riduzione dell'organico previsto dall'AII;

64.

ribadisce pertanto la propria contrarietà al concetto di una riserva di riassegnazione tra le agenzie, pur dichiarandosi disponibile a liberare dei posti mediante un aumento dell'efficienza tra le agenzie stesse, grazie a una maggiore cooperazione amministrativa e persino a esaminare le possibilità di accorpamenti, ove opportuno, e la condivisione di determinate funzioni con la Commissione o un'altra agenzia;

65.

sottolinea una volta di più che i posti finanziati dalle imprese non hanno alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione e non devono pertanto essere soggetti a nessuna riduzione di organico; insiste affinché sia lasciata a discrezione dell'agenzia interessata la facoltà di compensare le fluttuazioni del carico di lavoro evitando di occupare tutti i posti a sua disposizione;

66.

modifica pertanto l'organigramma di diverse agenzie conformemente alle priorità suesposte, al fine di adeguare il personale ai compiti aggiuntivi; modifica l'organico di altre agenzie per avvicinarle all'effettiva riduzione del 5 % su un quinquennio e trattare in maniera diversa i posti finanziati mediante la riscossione di diritti; ricorda che la riduzione del 5 % su un periodo di cinque anni è stata introdotta per ridurre i costi amministrativi; pone in evidenza, in tale contesto, il fatto che i posti supplementari nell'organigramma non incidono automaticamente sul bilancio dell'Unione, dal momento che le agenzie occupano i posti a loro disposizione in base alle necessità, ragion per cui non tutti i posti nell'organico delle agenzie sono sempre occupati;

Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP)

67.

decide di adottare un pacchetto di compromesso costituito da un numero limitato di PP/AP, anche in considerazione dell'esiguità dei margini disponibili, avendo svolto un'attenta analisi dei progetti pilota e delle azioni preparatorie presentati — in termini di tasso di riuscita di quelli in corso — escludendo le iniziative già coperte da basi giuridiche esistenti e tenendo pienamente conto della valutazione realizzata dalla Commissione sulla fattibilità dei progetti;

Pagamenti

68.

ribadisce l'importanza del piano comune di pagamento 2015-2016, concordato, prima della procedura di bilancio, tra Parlamento, Consiglio e Commissione, che rispecchia l'impegno delle tre istituzioni di ridurre i pagamenti residui arretrati; constata che le tre istituzioni hanno deciso di comune accordo di collaborare pienamente allo scopo di autorizzare, nel bilancio 2016, un volume di stanziamenti di pagamento che consenta di realizzare tale obiettivo e che la Commissione ha calcolato di conseguenza gli stanziamenti di pagamento richiesti per il 2016; ritiene che qualsiasi intervento volto a scongiurare il rischio di un arretrato insostenibile debba essere accompagnato dallo sforzo di garantire un più fruttuoso scambio di opinioni e di migliorare lo spirito di cooperazione tra il Consiglio, da un lato, e il Parlamento e la Commissione, dall'altro; rammenta che, conformemente all'articolo 310 TFUE, nel bilancio dell'Unione entrate e spese devono essere in pareggio;

69.

deplora che, nonostante i conseguenti aumenti modesti e gli ampi margini proposti dalla Commissione, il Consiglio abbia deciso di ridurre gli stanziamenti di pagamento di 1,4 miliardi di EUR, prendendo di mira sia le linee di completamento che i programmi ormai pienamente operativi, compromettendo in tal modo la graduale riduzione dell'arretrato anomalo; ricorda che, per i programmi in gestione diretta, la carenza di stanziamenti di pagamento si manifesta non soltanto nell'andamento dell'arretrato ma anche nei ritardi artificiali accusati dall'attuazione dei programmi, ad esempio nella pubblicazione di inviti a presentare proposte e/o nella firma di nuovi contratti;

70.

decide di ripristinare il PB riguardo agli stanziamenti di pagamento per tutte le linee che hanno subito i tagli del Consiglio, partendo dal presupposto che il volume dei pagamenti proposto dalla Commissione nel suo PB è quello necessario al conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di pagamento;

71.

incrementa, sulla base di un coefficiente appropriato, gli stanziamenti di pagamento di tutte le linee di bilancio i cui stanziamenti d'impegno sono stati modificati, tenendo conto dei settori caratterizzati da un profilo di esborso rapido o da un elevato grado di urgenza, vale a dire Erasmus+, i due meccanismi di ricollocazione, l'UNRWA e gli aiuti umanitari; incrementa gli stanziamenti di pagamento di un'ulteriore miliardo di EUR ai fini della copertura integrale, con un nuovo denaro, del versamento anticipato dei pagamenti a favore della Grecia; decide inoltre, tenuto conto della precedente esecuzione, di incrementare i pagamenti a favore del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

Altre sezioni

Sezione I — Parlamento europeo

72.

ricorda che lo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2016 è stato fissato a 1 823 648 600 EUR, che corrisponde a un aumento dell'1,6 % rispetto al bilancio 2015; ricorda inoltre che un importo di 15 milioni di EUR è stato destinato agli investimenti urgenti nella sicurezza in generale e nella sicurezza informatica, il che porta il livello complessivo del bilancio dell'Istituzione per il 2016 a 1 838 648 600 EUR;

73.

fa osservare che il 15 giugno 2015, dopo l'adozione dello stato di previsione del Parlamento per il 2016, è stato creato un nuovo gruppo politico e che, in ragione di tale cambiamento intervenuto nell'organizzazione dell'Istituzione, occorrono stanziamenti supplementari per garantire la parità di trattamento di tutti i gruppi politici;

74.

compensa pienamente i suddetti incrementi riducendo gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio relative alla riserva per imprevisti, alle indennità di deputati, al perfezionamento professionale, alla sistemazione dei locali, al consumo energetico, all'informatica e alle telecomunicazioni, nonché agli investimenti in progetti e mobilio;

75.

prende atto delle conclusioni dell'Ufficio di presidenza del 7 settembre 2015 tenuto conto della lettura del bilancio 2016 da parte del Parlamento, in cui si propone il recepimento nel bilancio delle sue recenti decisioni e degli adeguamenti tecnici; approva le limitate modifiche tecniche proposte dall'Ufficio di presidenza, che comportano adeguamenti senza alcuna incidenza di bilancio degli stanziamenti e dell'organigramma e aggiornano taluni aspetti della nomenclatura di bilancio;

76.

lascia pertanto invariato a 1 838 648 600 EUR il volume generale del proprio bilancio per l'esercizio 2016, adottato in Aula il 29 aprile 2015;

77.

sottolinea che le attività dei gruppi politici non si limitano al loro lavoro amministrativo; conferma pertanto che l'intero personale dei gruppi politici è esentato dall'obiettivo di riduzione dell'organico del 5 %, conformemente alle decisioni adottate dall'Istituzione in relazione agli esercizi 2014 (12) e 2015 (13) nonché allo stato di previsione per il 2016 (14);

78.

ricorda che i gruppi politici hanno perseguito una politica di congelamento delle assunzioni sin dal 2012 e che le loro necessità sono state soltanto parzialmente coperte durante i precedenti esercizi;

79.

ribadisce l'impegno di attuare il punto 27 dell'AII e di ridurre dell'1 % il proprio organico;

80.

pone in evidenza la necessità che il Parlamento e il Consiglio, per conseguire risparmi a lungo termine nel bilancio dell'Unione, affrontino la questione dell'esigenza di una tabella di marcia per la creazione di un'unica sede, come richiesto a larga maggioranza dal Parlamento in varie risoluzioni;

Modifiche dell'organigramma

81.

riduce di 57 posti (pari all'1 % dell'obiettivo di riduzione dell'organico) l'organigramma del proprio Segretariato generale per il 2016, così ripartiti: 4 posti permanenti AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3 e 1 AST1 e due posti temporanei AST4; rammenta che nello stato di previsione si è già tenuto conto delle incidenze di bilancio di tale misura;

82.

trasforma, conformemente al nuovo Statuto del personale, 80 posti permanenti AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 e 5 AST2) in 80 posti AST/SC1;

83.

procede alle seguenti rettifiche tecniche: soppressione di tre posti AST7 e di tre posti AST6 e aggiunta di sei posti AST5, nonché soppressione della nota a piè pagina n. 1 dell'organigramma, dal momento che la pertinente procedura non è stata utilizzata di recente;

84.

autorizza la creazione di 43 nuovi posti temporanei (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 e 12 AST1) e la rivalutazione di un posto temporaneo da AD10 ad AD14 per le necessità supplementari inerenti alla creazione del nuovo gruppo politico;

Riduzione del personale del 5 %

85.

ricorda che il Parlamento persegue l'obiettivo di riduzione dell'organico del 5 % per il terzo anno consecutivo, nel debito rispetto della lettera e dello spirito dell'AII; sottolinea che, a tal fine, dal 2014 sono stati soppressi 171 posti permanenti dal proprio organigramma (15); sottolinea che, per rispettare pienamente l'obiettivo di riduzione dell'organico del 5 %, occorrerà procedere a due ulteriori tagli annuali di 57 posti (16) entro il 2018;

86.

sottolinea che, conformemente al punto 27 dell'AII, l'obiettivo di riduzione del 5 % rispetto all'organigramma al 1o gennaio 2013 compensa, in termini di organico, l'aumento dell'orario di lavoro da 37,5 a 40 ore settimanali; ritiene che questa riduzione debba applicarsi a un carico di lavoro costante e che, di conseguenza, debbano essere escluse dal calcolo in oggetto le nuove responsabilità e i nuovi compiti;

87.

osserva che, parallelamente al rafforzamento delle sue prerogative e ai nuovi compiti affidatigli, il Parlamento ha subito, dal 2013, importanti cambiamenti strutturali, quali i processi di internalizzazione, cui ha fatto fronte, per quanto possibile, con la riassegnazione interna del personale richiesto, procedendo alla creazione di nuovi posti soltanto allorché strettamente necessario; decide di escludere questi posti supplementari dallo sforzo di riduzione dell'organico del 5 %;

88.

esorta la Commissione, nel verificare la realizzazione dell'obiettivo di riduzione dell'organico da parte del Parlamento, a tener conto delle nuove considerazioni aggiuntive, quali il costante carico di lavoro, l'esenzione per i gruppi politici, le internalizzazioni compensate da riduzioni sulle linee di bilancio per i servizi esterni, nonché delle nuove prerogative e funzioni;

89.

sottolinea che l'attuazione della riduzione dell'organico del 5 % non dovrebbe compromettere il corretto funzionamento del Parlamento e la sua capacità di esercitare i suoi poteri fondamentali, né intaccare la sua eccellenza legislativa o la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati e il personale;

90.

rammenta che nessun accordo può privare il Parlamento e il Consiglio della loro libertà sovrana di valutazione né della loro facoltà di stabilire ogni anno il contenuto del bilancio;

Altre questioni relative al personale

91.

ricorda che il fabbisogno di nuovi posti presso il Segretariato dovrebbe essere soddisfatto mediante riassegnazione interna, a meno che non sia debitamente giustificata e dimostrata la necessità di creare nuovi posti;

92.

ricorda che l'eventuale riorganizzazione delle attività o delle procedure parlamentari non dovrebbe comportare il peggioramento delle condizioni di lavoro e dei diritti sociali del personale, a prescindere dalla posizione occupata;

93.

ribadisce che, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai deputati nello svolgimento delle loro attività parlamentari, è necessario un nuovo equilibrio tra gli assistenti parlamentari accreditati e gli assistenti locali; constata che il Segretario generale ha sottoposto una proposta all'Ufficio di presidenza per conseguire tale obiettivo; prende atto dell'accordo raggiunto in sede di Ufficio di presidenza, in quanto corrisponde essenzialmente alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella risoluzione sopra menzionata del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione; accoglie con favore la decisione di immediata attuazione dell'accordo;

94.

ribadisce l'impegno a sostegno del multilinguismo nell'ambito dei lavori parlamentari mediante standard elevati di interpretazione e traduzione; chiede al Segretario generale di illustrare alla commissione per i bilanci i risultati dell'analisi e della valutazione che ha avviato in seguito al mancato accordo sulle nuove condizioni di lavoro per gli interpreti (primavera 2015); si attende che il Segretario generale si avvalga di tutta la flessibilità necessaria per garantire l'elevata qualità dei servizi di interpretazione e di traduzione per i deputati;

95.

invita il Segretario generale a fornire un quadro dettagliato di tutti i posti al Parlamento relativamente al periodo 2014-2016, tra cui la ripartizione dei posti per servizio, categoria e tipo di contratto;

Politica immobiliare

96.

ricorda che la commissione per i bilanci dovrebbe essere regolarmente informata dell'evoluzione della politica immobiliare dell'Istituzione e consultata a tempo debito, vale a dire prima della conclusione di un contratto, in merito a qualsiasi progetto immobiliare che abbia incidenze finanziarie; conferma la propria intenzione di controllare minuziosamente l'incidenza finanziaria di tutti i progetti immobiliari;

97.

ritiene che le deliberazioni riguardanti i progetti immobiliari debbano essere soggette a un processo decisionale trasparente;

98.

rinnova una volta di più la richiesta di una nuova strategia immobiliare a medio termine da presentare alla commissione per i bilanci quanto prima e comunque entro e non oltre i primi mesi del 2016, in tempo per la preparazione dello stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2017; invita il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci l'eventuale nuova strategia immobiliare a medio termine fino al 2025, con largo anticipo rispetto alla lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2016;

99.

constata che dal 2014 non vengono previsti stanziamenti per gli investimenti nella costruzione dell'edificio Konrad Adenauer (KAD) a Lussemburgo; ricorda che lo stato di previsione per il 2016 includeva soltanto stanziamenti per coprire i lavori e i servizi a carico diretto del Parlamento, principalmente per la gestione del progetto, le competenze tecniche e le consulenze; invita il Segretario generale a valutare, entro la fine dell'anno, gli stanziamenti non utilizzati nel bilancio 2015 e a destinarli al progetto KAD tramite una richiesta di storno alla fine del 2015, onde evitare in futuro, per quanto possibile, il pagamento di interessi legati agli edifici;

Spese dei deputati

100.

ribadisce l'invito a una maggiore trasparenza riguardo alle indennità per spese generali dei deputati; invita il proprio Ufficio di presidenza a definire regole più precise per quanto riguarda la contabilizzazione delle spese autorizzate nell'ambito di tale indennità, senza determinare costi aggiuntivi per l'Istituzione;

101.

chiede una valutazione dei risultati dell'approccio volontario scelto dal gruppo di lavoro misto per limitare i voli in classe business dei deputati e del personale, come pure delle eventuali possibilità di ottenere tariffe più vantaggiose, nell'intento di ridurre le spese di viaggio dei deputati e del personale;

Sezione IV — Corte di giustizia

102.

deplora che la Commissione, nonostante la continua crescita del volume delle attività giudiziarie e la prevista riforma del Tribunale, abbia ridotto l'organico di 20 unità, rischiando in tal modo di creare strozzature e compromettendo il corretto funzionamento e la celerità della giustizia; decide pertanto di ripristinare i 20 posti inizialmente richiesti dalla Corte;

103.

si rammarica del fatto che il Consiglio ha incrementato dal 2,5 % al 3,2 % il tasso di abbattimento forfettario applicato agli stanziamenti per le retribuzioni del personale, incremento che equivale a una diminuzione di 1,55 milioni di EUR e confligge con il tasso estremamente elevato di occupazione di posti presso la Corte (98 % alla fine del 2014) e l'elevato tasso di esecuzione del bilancio (99 % nel 2014); procede pertanto a riportare il tasso di abbattimento forfettario al livello del progetto di bilancio e annulla i relativi tagli agli stanziamenti onde garantire che la Corte possa far fronte in maniera adeguata alla crescita sostanziale del numero di cause e possa avvalersi pienamente dei posti che le sono stati concessi;

104.

decide inoltre di ripristinare i sette posti originariamente richiesti dalla Corte per soddisfare il duplice requisito di potenziare la sezione Protezione e sicurezza della Corte ai fini della migliore tutela del personale, dei visitatori e dei documenti e, contemporaneamente, di dare attuazione al nuovo articolo 105 del Regolamento di procedura del Tribunale, che impone la messa a punto di un sistema a elevata sicurezza per permettere alle parti coinvolte in determinate cause di fornire informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali;

105.

sottolinea, sempre in tale contesto, la necessità di prevedere risorse per la sicurezza e la sorveglianza degli edifici della Corte e decide pertanto di ripristinare gli importi ridotti dal Consiglio in tale ambito al livello del progetto di bilancio;

106.

sopprime l'attuale riserva per le missioni e la sostituisce con una nuova, da sbloccare allorché la Corte pubblicherà informazioni sulle attività esterne dei giudici, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico alla Corte per l'esercizio 2013 (17);

Sezione V — Corte dei conti

107.

riporta al livello originario del 2,76 % il tasso di abbattimento forfettario al fine di permettere alla Corte dei conti di soddisfare il proprio fabbisogno in termini di organico;

108.

ripristina tutte le altre linee ridotte dal Consiglio per quanto riguarda la Corte dei conti, affinché quest'ultima possa attuare il proprio programma ed elaborare le previste relazioni di audit;

Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

109.

riporta al livello originario del 4,5 % il tasso di abbattimento forfettario al fine di permettere al Comitato di soddisfare le proprie esigenze e di far fronte alla continua riduzione di organico nel contesto dell'accordo di cooperazione concluso con il Parlamento;

110.

decide inoltre di ripristinare il progetto di bilancio per quanto riguarda le indennità di viaggio e di soggiorno;

Sezione VII — Comitato delle regioni

111.

riduce, da un lato, le retribuzioni e le indennità di un importo corrispondente a 66 rivalutazioni e quattro posti aggiuntivi che non figurano ancora nel progetto di bilancio, al fine di rispecchiare il trasferimento dei posti in questione al Parlamento;

112.

incrementa, dall'altro lato, diverse linee di bilancio (esternalizzazione di servizi di traduzione, terzi, comunicazioni, spese di rappresentanza, comunicazione dei gruppi politici, missioni, nonché pulizia e manutenzione) che sono più conformi allo stato di previsione dello stesso Comitato, affinché quest'ultimo possa svolgere le proprie attività politiche e adempiere ai propri obblighi;

113.

ripristina infine gli importi ridotti dal Consiglio per quanto riguarda la sicurezza e la sorveglianza degli edifici del Comitato, onde garantire finanziamenti adeguati per le misure di sicurezza in caso di innalzamento del livello di pericolo per la sicurezza («giallo») durante il 2016;

Sezione VIII — Mediatore europeo

114.

constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 135 000 EUR il progetto di bilancio del Mediatore europeo; sottolinea che un taglio di tale entità costituirebbe un onere sproporzionato per la già scarsa dotazione del Mediatore e inciderebbe in maniera sostanziale sulla sua capacità di essere efficacemente al servizio dei cittadini; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, onde consentire al Mediatore europeo di espletare il suo mandato e onorare i suoi impegni;

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

115.

constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 135 000 EUR il progetto di bilancio del Garante europeo della protezione dei dati; sottolinea che un taglio di tale entità costituirebbe un onere sproporzionato per la già scarsa dotazione del Garante europeo e inciderebbe in maniera sostanziale sulla sua capacità di essere efficacemente al servizio delle istituzioni dell'Unione; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, onde consentire al Garante europeo della protezione dei dati di espletare il suo mandato e onorare i suoi impegni;

Sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna

116.

ritiene che, per poter far fronte alle sfide poste dall'incertezza geopolitica e assicurare il ruolo dell'Unione nel mondo, occorre garantire la debita copertura finanziaria del fabbisogno del SEAE; ripristina pertanto il progetto di bilancio per tutte le linee e sopprime le riserve approvate dal Consiglio riguardo alla fluttuazione del tasso di cambio dell'euro;

o

o o

117.

esprime la convinzione che il bilancio dell'Unione contribuisca ad affrontare efficacemente non soltanto le conseguenze ma anche le cause profonde delle crisi cui l'Unione è attualmente confrontata; è tuttavia del parere che gli eventi imprevisti di portata unionale debbano essere affrontati condividendo gli sforzi e stanziando risorse supplementari a livello di Unione piuttosto che mettendo in dubbio gli impegni pregressi o aggrappandosi all'illusione di trovare soluzioni puramente nazionali; sottolinea pertanto che le disposizioni in materia di flessibilità esistono per consentire siffatte risposte congiunte e veloci e dovrebbero essere utilizzate appieno al fine di compensare i vincoli ferrei dei massimali del QFP;

118.

sottolinea che, appena due anni dopo l'inizio dell'attuale QFP, la Commissione è già dovuta ricorrere due volte alla mobilitazione dello strumento di flessibilità, come pure all'attivazione del margine per imprevisti, per far fronte alle necessità pressanti impreviste che non è stato possibile finanziare nell'ambito dei massimali dell'attuale QFP; rileva altresì che il margine globale per gli impegni nel 2015, che è stato il suo primo anno di funzionamento, è stato immediatamente e integralmente utilizzato, a fronte della necessità di ridurre le risorse destinate a due importanti programmi dell'Unione per consentire il finanziamento di nuove iniziative; sottolinea che, in ragione dell'anticipo delle spese nel 2014-2015, a partire dal 2016 diversi programmi dell'Unione avranno a disposizione meno stanziamenti d'impegno o non ne avranno affatto; constata pertanto palesemente che i massimali del QFP sono troppo esigui per numerose linee di bilancio e paralizzano l'Unione nei settori in cui ve ne è un grande bisogno, mentre i meccanismi di flessibilità disponibili del QFP sono già al limite; è del parere che una siffatta evoluzione giustifichi una vera e propria revisione intermedia del QFP; attende con estremo interesse le ambiziose proposte della Commissione a tale riguardo nel 2016;

119.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0061.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0172.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0263.

(8)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 (GU L 255 del 30.9.2015, pag. 395).

(10)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(11)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (Testi approvati, P7_TA(2013)0437).

(13)  Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 (Testi approvati, P8_TA(2014)0036).

(14)  Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (Testi approvati, P8_TA(2015)0172).

(15)  - 67 posti nel 2014, - 47 posti nel 2015 e - 57 posti nel 2016.

(16)  Tenuto conto della decisione politica di escludere i gruppi politici da questo calcolo, la riduzione dell'organico interessa la parte dell'organigramma relativa al Segretariato (numero di posti di riferimento (1 %): — 57).

(17)  Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IV — Corte di giustizia (GU L 255 del 30.9.2015, pag. 118).


20.10.2017   

IT

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C 355/163


P8_TA(2015)0377

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (09375/1/2015 — C8-0166/2015 — 2011/0901B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 355/23)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09375/1/2015 — C8-0166/2015),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 69 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0296/2015),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


P8_TC2-COD(2011)0901B

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2422.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Al termine del processo di riforma, il Tribunale sarà composto di due giudici per Stato membro. Pertanto, per conseguire la parità tra donne e uomini, che è un obiettivo dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 TUE, i governi degli Stati membri dovrebbero per quanto possibile, durante il processo di nomina dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale in conformità dell'articolo 254 TFUE, assicurare un'equa presenza di donne e uomini.


20.10.2017   

IT

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C 355/164


P8_TA(2015)0378

Disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (08806/1/2015 — C8-0260/2015 — 2014/0213(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2017/C 355/24)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08806/1/2015 — C8-0260/2015),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0457),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0295/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla dichiarazione del Parlamento europeo in merito, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 116.

(2)  Testi approvati del 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla concessione di deroghe per l'utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero

«Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni di cui all'articolo 15 bis da inserire nel regolamento (UE) n. 1343/2011, riguardanti le deroghe al divieto di utilizzo di determinati attrezzi nelle acque costiere del Mar Nero, sono di carattere eccezionale. Esse tengono conto della situazione vigente nella regione, ove gli Stati membri hanno posto in essere misure volte a permettere l'impiego degli attrezzi in questione conformemente alle raccomandazioni pertinenti della CGPM. Il Parlamento disponeva già di tali informazioni prima della presentazione dell'attuale proposta della Commissione. Per queste ragioni il Parlamento accetta, nel presente contesto, la disposizione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere tali deroghe. Esso sottolinea, tuttavia, che tali disposizioni non sono da considerare né da utilizzare come un precedente in alcun atto legislativo futuro.»


20.10.2017   

IT

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C 355/165


P8_TA(2015)0379

Uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177 — C8-0107/2015 — 2015/0093(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0177),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0107/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Parlamento spagnolo, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Consiglio federale austriaco nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 ottobre 2015 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0305/2015),

1.

respinge la proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


20.10.2017   

IT

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C 355/166


P8_TA(2015)0380

Nuovi prodotti alimentari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM(2013)0894 — C7-0487/2013 — 2013/0435(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0894),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0487/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo del 29 marzo 2011, dopo il mancato raggiungimento di un accordo in sede di conciliazione sui nuovi prodotti alimentari,

visti i pareri motivati inviati dall'Assemblea nazionale francese e dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2014 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0046/2014),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 311 del 12.9.2014, pag. 73.


P8_TC1-COD(2013)0435

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2283.)


20.10.2017   

IT

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C 355/167


P8_TA(2015)0381

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 ottobre 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 2013/0443(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/27)

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Il settimo programma d'azione per l'ambiente (18) conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

(2)

Il settimo programma d'azione per l'ambiente (18) conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità. La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 offre la possibilità agli Stati membri di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. La futura valutazione consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, la quale è intesa a migliorare la salute umana e la tutela ambientale mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti esistenti e potenziali. La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'Unione, come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 dal titolo «Strategia comunitaria sul mercurio» e dalla convenzione di Minamata sul mercurio.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

(6)

È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, nonché al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale.

(8)

La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento , in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, oltre al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale , e mediante sinergie più efficaci con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia evitando altresì la duplicazione della legislazione esistente dell'Unione . La presente direttiva, in particolare, dovrebbe conformarsi all'evoluzione delle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello unionale e internazionale, compresi, sebbene non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, esaustivo e vincolante sui cambiamenti climatici.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

La presente direttiva dovrebbe contribuire altresì alla riduzione dei costi sanitari connessi all'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando la qualità della vita dei cittadini dell'UE, nonché favorire il passaggio a un'economia verde.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Al fine di ridurre le emissioni del settore dei trasporti marittimi, è opportuno garantire la piena e tempestiva attuazione dei limiti fissati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e una rigorosa applicazione della direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) . Sono inoltre necessari ulteriori interventi di controllo delle emissioni prodotte dai trasporti marittimi. È opportuno che l'Unione e gli Stati membri valutino la possibilità di definire nuove zone di controllo delle emissioni e proseguano i lavori in seno all'IMO per ridurre ulteriormente le emissioni.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030 , a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva .

(9)

Al fine di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di garantire livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute, nonché ridurre i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti al di sotto dei carichi e dei livelli critici, la presente direttiva stabilisce impegni nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 2030.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi , è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio  (21) . È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

(11)

Per promuovere la realizzazione efficace sotto il profilo dei costi dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni, è opportuno che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso da parte di uno Stato membro di questi meccanismi di flessibilità.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(12)

Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni interessate da eccessive concentrazioni di inquinanti atmosferici e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria adottati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di ridurre le emissioni di NH3 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze nazionali specifiche, g li Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

(13)

Al fine di ridurre le emissioni di NH3 , CH4 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. Dette misure dovrebbero essere efficaci rispetto ai costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenuto conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. È inoltre auspicabile elaborare linee guida sulle buone pratiche agricole per l'uso di NH3, da condividere a livello di Unione, per cercare di ridurre tali emissioni. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare , in circostanze nazionali specifiche, misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva che garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Al fine di ridurre le emissioni dei principali emettitori, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure applicabili a tutti i settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'industria, il trasporto su strada, le macchine mobili non stradali, il traffico marittimo interno e nazionale, il riscaldamento domestico e i solventi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, in circostanze nazionali specifiche, misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva che garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'atmosfera applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impatto sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni sia pienamente preso in considerazione e che tale impatto non comporti costi aggiuntivi significativi che non possono essere sostenuti da tali aziende. Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate che tutelino il futuro delle aziende agricole. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero assicurare un giusto equilibrio tra la zootecnia e il controllo dell'inquinamento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)

Le misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico per prevenire le emissioni di NH3, CH4 e PM2,5 nel settore agricolo dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario a titolo, tra l'altro, dei fondi di sviluppo rurale, in particolare le misure messe in atto dalle piccole e medie aziende agricole che richiedono un cambiamento consistente delle pratiche seguite o investimenti ingenti, come ad esempio il pascolo estensivo, l'agro-ecologia, la digestione anaerobica per la produzione di biogas tramite l'uso di rifiuti agricoli e i sistemi di stabulazione a emissioni ridotte.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e particolato in dette zone.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Conformemente alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno offrire ai cittadini un ampio accesso alla giustizia al fine di garantire l'efficace attuazione e applicazione della presente direttiva e contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere personali.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

Per garantire l'efficacia della presente direttiva e delle misure adottate allo scopo di conseguire i suoi obiettivi sono necessarie ispezioni ambientali e vigilanza del mercato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater)

Nel valutare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia, la Commissione dovrebbe tenere conto dello studio dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo «Qualità dell'aria — Valutazione d'impatto complementare sulle interazioni tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia».

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

(20)

È necessario modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) al fine di garantire la coerenza di tale direttiva e della direttiva 2008/50/CE con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)

Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione , per un periodo di tempo determinato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

I paesi candidati e candidati potenziali dovrebbero allineare quanto più possibile le loro leggi nazionali alla presente direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La presente direttiva intende limitare le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell'ozono, del particolato primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici, contribuendo in tal modo:

 

a)

all'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non determinino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute umana e l'ambiente, in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

 

b)

al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti e di altri inquinanti, compreso l'ozono al livello del suolo, al di sotto dei carichi e dei livelli critici;

 

c)

al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dagli atti legislativi dell'Unione;

 

d)

alla mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata e migliorando le sinergie con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia.

 

La presente direttiva, in particolare, è allineata alle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello di Unione e internazionale e all'evoluzione di tali azioni, compresi, sebbene non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, omnicomprensivo e vincolante sui cambiamenti climatici.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

«precursori dell'ozono»: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici , metano e monossido di carbonio;

2.

«precursori dell'ozono»: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici e monossido di carbonio;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.

«carico critico»: stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.

«livello critico»: concentrazione di inquinanti nell'atmosfera o flussi verso i recettori al di sopra dei quali possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.

«ozono a livello del suolo»: ozono nella parte più bassa della troposfera;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.

«composti organici volatili» (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.

«limite nazionale di emissione»: quantità massima di una sostanza, espressa in chilotonnellate, che può essere emessa in uno Stato membro nell'arco di un anno solare;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.

«traffico marittimo internazionale»: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;

soppresso

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis.

«politiche dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte»: regolamenti o direttive che, indipendentemente dagli obblighi di cui a detti regolamenti o direttive, hanno l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5 ) e metano (CH4), adottando misure di riduzione alla fonte, incluse almeno, tra l'altro, le riduzioni di emissioni ottenute da:

 

la direttiva 94/63/CE  (1bis) ;

 

la direttiva 97/68/CE  (1ter) ;

 

la direttiva 98/70/CE  (1quater) ;

 

la direttiva 1999/32/CE  (1quinquies) ;

 

la direttiva 2009/126/CE  (1sexies) ;

 

la direttiva 2004/42/CE  (1septies) ;

 

la direttiva 2007/46/CE  (1octies) e il regolamento (CE) n. 715/2007  (1nonies) ;

 

il regolamento (CE) n. 79/2009  (1decies) ;

 

il regolamento (CE) n. 595/2009  (1undecies) e il regolamento (CE) n. 661/2009  (1duodecies) ;

 

la direttiva 2010/75/UE  (1terdecies) ;

 

il regolamento (UE) n. 167/2013  (1quatordecies) ;

 

il regolamento (UE) n. 168/2013  (1quindecies) ;

 

la direttiva 2014/94/UE  (1sexdecies) .

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter.

«pubblico interessato», il pubblico interessato o potenzialmente interessato dalle emissioni di inquinanti atmosferici o avente un interesse nelle stesse; ai fini della presente definizione sono ritenute avere un interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi vulnerabili e altri organismi sanitari pertinenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici ( NMVOC ), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5 ) e metano ( CH4 ) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

1.   Gli Stati membri riducono , come minimo, le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici ( COVNM ), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5 ) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 , 2025 e 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri riducono, come minimo, le loro emissioni annue antropogeniche di metano (CH4), ad eccezione delle emissioni enteriche di metano prodotte dai ruminanti, conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 .

2.   Gli Stati membri forniscono, nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9, aggiornamenti sui progressi compiuti verso il conseguimento dei rispettivi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2 :

3.   Le seguenti emissioni non vengono considerate ai fini della conformità con il paragrafo 1:

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale , fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1 .

d)

emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5 , gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

soppresso

a)

le riduzioni delle emissioni si verificano nelle zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri, delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell'inquinamento se tali zone sono state istituite;

 

b)

gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di tale flessibilità;

 

c)

hanno attuato misure per ridurre le emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto delle norme dell'Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni derivanti da queste misure;

 

d)

non hanno dedotto più del 20 % delle riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 calcolate conformemente alla lettera c), purché la deduzione non comporti l'inosservanza degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all'allegato II.

 

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti:

2.   Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti:

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO2, i NOx, l'NH3, i COVNM e il PM2,5 conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni o dei loro livelli intermedi delle emissioni .

3.   Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO2, i NOx, l'NH3, i COVNM e il PM2,5 conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, aggiornati allo stato delle conoscenze scientifiche, non rispetti i loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 5, paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri che intendono applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ne informano la Commissione entro il 30 settembre dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

4.   Gli Stati membri che intendono applicare meccanismi di flessibilità di cui alla presente direttiva ne informano la Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

5.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso di un meccanismo di flessibilità o adeguamento per un determinato anno soddisfi i requisiti e i criteri applicabili.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione , entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui sopra, adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione. La decisione è accompagnata da una motivazione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificando dettagliate modalità d'uso di un meccanismo di flessibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni antropiche annue a norma dell'articolo 4.

1.   Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni annue a norma dell'articolo 4 e di conseguire gli obiettivi della presente direttiva a norma dell'articolo 1 .

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

considerano il rapporto costo/efficacia delle misure di riduzione delle emissioni e tengono conto delle riduzioni delle emissioni conseguite o, se lo Stato membro da priorità alle misure di riduzione delle emissioni, conseguibili applicando la normativa esistente dell'Unione;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

danno priorità a misure politiche specifiche che mirano a ridurre i rischi per la salute dei gruppi vulnerabili di persone e garantire il rispetto dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione stabilito in conformità della direttiva 2008/50/CE, allegato XIV, sezione B;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

b)

riducono le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori , in particolare il rispetto dei valori limite a norma della direttiva 2008/50/CE, e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere, entro il 2030, livelli di qualità dell'aria ambiente pari o inferiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere i carichi e i livelli critici per la tutela dell'ambiente entro il 2030;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)

individuano le misure opportune per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b bis) e b ter).

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

sostengono, con l'ausilio di incentivi fiscali, lo spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti nonché verso una produzione sostenibile;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

valutano fino a che punto le diverse regioni geografiche nazionali presentano esigenze e difficoltà differenti nel combattere l'inquinamento atmosferico;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

garantiscono che le pertinenti autorità competenti monitorino l'efficacia delle misure introdotte dagli Stati membri per rispettare la presente direttiva e, se del caso, siano autorizzate a intervenire.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione garantisce che tutte le politiche dell'UE in materia di inquinamento atmosferico alla fonte siano idonee allo scopo e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'UE sulla qualità dell'aria.

A tal fine, la Commissione e gli Stati membri raggiungono immediatamente un accordo sulla nuova proposta di regolamento concernente le emissioni in condizioni reali di guida, attualmente all'esame.

Il nuovo metodo di prova per l'omologazione si applica al più tardi entro il 2017 e garantisce che gli inquinanti come i NOx e il particolato (PM2,5 e PM10) siano limitati efficacemente in virtù di fattori di conformità necessari a rappresentare condizioni reali di guida. I nuovi test sono indipendenti e trasparenti.

Tali fattori di conformità sono rigorosi e quantificati per rappresentare esclusivamente l'incertezza della procedura di test sulle emissioni in condizioni reali di guida.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Gli Stati membri stabiliscono un sistema di ispezioni ambientali ordinarie e straordinarie, di vigilanza del mercato e di segnalazione pubblica delle fonti mobili e fisse per garantire l'efficacia delle politiche e delle misure nell'ottenere riduzioni delle emissioni in condizioni reali di funzionamento.

 

Entro il …  (*1) la Commissione presenta una proposta legislativa per un sistema europeo di prove di vigilanza in condizioni d'uso e di segnalazione pubblica delle norme in materia di emissioni per i veicoli utilitari leggeri, gestito dalla pertinente autorità competente, per verificare che i veicoli e i motori siano conformi alle norme Euro 6 per tutto il loro ciclo di utilizzo.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri possono sostenere la progressiva eliminazione delle fonti di emissione minore incoraggiando la sostituzione, nel settore dei trasporti e della fornitura di combustibile, dei tubi flessibili porosi con tecnologie che utilizzano tubi flessibili con emissioni pari a zero.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli Stati membri decidono di utilizzare uno dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5.

b)

gli Stati membri decidono di utilizzare un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico precisano se gli Stati membri intendono utilizzare un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano il pubblico e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo , prima del loro completamento. Se del caso, saranno organizzate consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

5.   In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamate ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su tutti gli aggiornamenti, prima del loro completamento. Tali consultazioni includono le pertinenti autorità locali o regionali responsabili dell'attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni in zone e/o agglomerati specifici e non escludono zone e/o agglomerati situati in almeno due Stati membri .

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato sia consultato in una fase iniziale dell'elaborazione e della revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e in ogni eventuale aggiornamento di tali programmi, prima del loro completamento. Se del caso, sono organizzate consultazioni transfrontaliere in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, in particolare l'articolo 25 della direttiva 2008/50/CE.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli Stati membri nominano un loro organismo specializzato indipendente per condurre una revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico con l'obiettivo di valutare l'accuratezza delle informazioni e l'adeguatezza delle politiche e delle misure in essi stabilite. L'esito di tale revisione è divulgato prima della pubblicazione del progetto di programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico onde agevolare l'effettiva partecipazione del pubblico.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione fornisce orientamenti su misure di riduzione delle emissioni non contemplate dall'allegato III, parte 1, compresi il riscaldamento domestico e il trasporto su strada, che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   La Commissione può elaborare linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

8.   La Commissione elabora linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Mediante atti di esecuzione, la Commissione può altresì specificare il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

9.   Mediante atti di esecuzione, la Commissione specifica altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e fornisce le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

Fondo «Aria pulita»

La Commissione agevola l'accesso al sostegno finanziario per contribuire a garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

Tale sostegno comprende i finanziamenti disponibili, fra l'altro, nel quadro:

a)

dei finanziamenti all'agricoltura, compresi quelli disponibili nel contesto della politica agricola comune 2014-2020 quale modificata dalla revisione intermedia del 2017 per includere il concetto di qualità dell'aria quale bene pubblico, con particolare riferimento all'ammoniaca ovvero al metano, o a entrambi, in modo da offrire agli Stati membri e alle autorità regionali o locali pertinenti l'opportunità di contribuire a ridurre le emissioni con provvedimenti specifici nonché assistenza per procedere in tal senso;

b)

dei futuri programmi di lavoro nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020;

c)

dei fondi strutturali e di investimento europei;

d)

degli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, come LIFE;

e)

di qualunque combinazione dei precedenti.

La Commissione assicura che le procedure di finanziamento siano semplici, trasparenti e accessibili ai diversi livelli di governo.

La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le entità possano facilmente reperire informazioni sui fondi disponibili e sulle procedure relative all'accesso ai progetti che riguardano le questioni in materia di inquinamento atmosferico.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d'inventario pe l'anno interessato:

soppresso

a)

la quantità di emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;

 

b)

il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in questione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

 

c)

la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;

 

d)

qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengono opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.

 

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario in conformità dell' allegato IV.

7.   Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi , se del caso, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario conformemente all' allegato IV.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono, se possibile, al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

1.   Gli Stati membri monitorano gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Laddove opportuno, gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

2.   Gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Ogni due anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

1.   Gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro …  (*2) e i relativi aggiornamenti ogni due anni .

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro due mesi.

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato comunica il programma aggiornato alla Commissione entro due mesi.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 7, paragrafi  4, 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

2.   A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se opportuno, di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (31) .

soppresso

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali. Questo esame prevede:

4.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali e i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico . Questo esame prevede:

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

controlli tesi a verificare che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I risultati dell'esame della Commissione sono resi pubblici, conformemente all'articolo 11.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione trasmette, almeno ogni cinque anni , una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell 'attuazione della direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

1.   La Commissione presenta, ogni 30 mesi a decorrere da …  (*3), una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull 'attuazione della presente direttiva. A tal fine la Commissione valuta:

 

a)

il suo contributo e gli sforzi degli Stati membri nell'ottica di conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

 

b)

i progressi nella riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici fino al 2025 e al 2030;

 

c)

i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di lungo periodo dei propositi relativi alla qualità dell'aria di cui al settimo programma d'azione per l'ambiente;

 

d)

se sono stati superati i carichi e i livelli critici nonché i valori guida dell'inquinamento atmosferico dell'Organizzazione mondiale della sanità; e

 

e)

l'assorbimento da parte degli Stati membri dei finanziamenti UE disponibili, laddove tali finanziamenti siano stati utilizzati per ottenere una riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel riferire in merito alle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per l'anno 2020, 2025 e 2030, la Commissione fornisce, se del caso, le ragioni di un mancato conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Laddove la relazione indichi che gli Stati membri non sono in grado di conformarsi alla legislazione dell'Unione e ai valori limite per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la Commissione:

 

a)

valuta se il mancato conseguimento deriva da un'inefficace politica dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte, compresa la relativa attuazione a livello di Stati membri,

 

b)

si consulta con il comitato di cui all'articolo 14 e stabilisce se occorre una nuova legislazione relativa alle fonti e, se del caso, presenta proposte legislative onde garantire il rispetto degli obiettivi della presente direttiva. Qualsiasi proposta in questo senso è supportata da una solida valutazione d'impatto e tiene conto dei dati scientifici più recenti.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione.

Sulla base di tali relazioni, la Commissione , insieme agli Stati membri, stabilisce l'esigenza di ulteriori interventi , anche a livello nazionale, tenendo altresì conto degli impatti settoriali dell'attuazione.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono la valutazione dell'impatto sanitario, ambientale e socioeconomico della presente direttiva , ivi compresi l'impatto sui sistemi sanitari degli Stati membri e i costi di una mancata attuazione . La Commissione mette a disposizione del pubblico tali relazioni.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione effettua anche una valutazione d'impatto sul mercurio (Hg) prima che sia stabilito un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni e, se del caso, presenta una nuova proposta legislativa.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

Forum europeo «Aria pulita»

La Commissione istituisce un Forum europeo «Aria pulita» inteso a facilitare un'attuazione coordinata del programma «Aria pulita» e a riunire, ogni due anni, tutti i soggetti interessati, incluse le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Il Forum «Aria pulita» sovrintende alla formulazione di orientamenti concernenti l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, all'evoluzione dei percorsi di riduzione delle emissioni, inclusa la valutazione degli obblighi di comunicazione.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguire gli obiettivi vincolanti specifici per paese in materia di inquinamento atmosferico per ciascuna sostanza inquinante e relativi al 2025 e al 2030;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

i risultati dell'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia accesso a procedure giudiziarie o amministrative per contestare atti e omissioni compiuti dalle autorità competenti o da privati in violazione della presente direttiva.

Tali procedure offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, se opportuno, provvedimenti provvisori, e sono giuste, eque, rapide e non eccessivamente costose.

Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle modalità di accesso a tali procedure e prendono in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     In base alle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione, per quanto riguarda l'NH3, valuta gli attuali impegni nazionali giuridicamente vincolanti in materia di riduzione delle emissioni sulla stregua dei dati scientifici più recenti, tenendo conto dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2001/81/CE e del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Entro il 2022 la Commissione valuta i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni ai sensi della presente direttiva, tenendo conto, in particolare:

a)

del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, del codice quadro dell'UNECE in materia di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, quale rivisto nel 2014, e delle migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi dell'articolo 3, punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

delle misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune;

c)

delle revisioni degli atti legislativi pertinenti in materia di qualità dell'aria, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, punto 12 bis, della presente direttiva.

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative sugli obiettivi per il periodo successivo al 2030 al fine di migliorare le norme sulla qualità dell'aria.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2025 nell'ottica di salvaguardare i progressi verso il conseguimento dei livelli di qualità dell'aria raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità nonché la visione a lungo termine quale indicata nel settimo programma d'azione per l'ambiente. Nello specifico, la Commissione propone, se del caso e tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, modifiche agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II.

In base alle relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione prende in esame misure volte a ridurre le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale, in particolare nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni. Gli Stati membri svolgono consultazioni transfrontaliere sulle minacce reciproche rappresentate dalle emissioni prodotte nelle zone industriali adiacenti tra paesi e gli Stati membri interessati elaborano piani comuni di eliminazione o riduzione di tali emissioni.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La delega di potere di cui agli articoli 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva .

2.    Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da…  (*4) La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni . La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le predette misure alla Commissione entro …  (*5) e provvedono poi a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 15 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non trasferiscono l'onere del controllo di conformità ad autorità che non dispongono dei poteri strategici per conformarsi alle prescrizioni della direttiva.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 16 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nell’allegato I della direttiva 2003/35/CE è aggiunta la seguente lettera  g):

Nell’allegato I della direttiva 2003/35/CE sono aggiunte le seguenti lettere  g) e h) :

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 16 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

«(h)

Articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.»

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Allegato I — tabella A — riga 4

Testo della Commissione

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti

CH4

Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15/2****

Emendamento

soppresso

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Allegato I — tabella A — riga 5

Testo della Commissione

Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF 2

SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Comunicazione annuale , per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)

30/09

Emendamento

Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF 2

SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Comunicazione biennale , per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)

31/12

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Allegato I — tabella C — riga 5

Testo della Commissione

Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata

CH4

Dichiarazione biennale, per ogni anno da anno X al 2030 e, se possibile, 2040 e 2050

15/3

Emendamento

soppresso

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

a)

gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto e dell'elaborazione di piani di gestione del suolo e dei nutrienti ;

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

c)

metodi e tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte tra cui separazione in liquidi e solidi ;

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte;

e)

sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte tra cui separazione in liquidi e solidi ;

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 1 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

promozione del pascolo e dell'allevamento estensivo e rafforzamento della biodiversità dei pascoli con piante che presentano un elevato livello di amminoacidi, come ad esempio trifoglio, erba medica e cereali;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 1 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter)

promozione di una rotazione delle colture che comprenda quelle azotofissatrici;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 1 — lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater)

promozione dell'agricoltura agroecologica che crei sistemi agricoli caratterizzati da elevata biodiversità, efficienza in termini di risorse e una minore, o idealmente inesistente, dipendenza dalle sostanze chimiche;

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

d)

i fertilizzanti inorganici sono sostituiti, per quanto possibile, da fertilizzanti organici. Laddove i fertilizzanti inorganici continuino a essere impiegati, essi sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti presenti nel suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione A bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A bis.

Misure per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto e particolato nelle aree urbane

 

Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, prendono in esame le seguenti misure:

 

piani di mobilità urbana sostenibile, comprese misure quali l'introduzione di zone a basse emissioni, tariffazione della congestione, controlli dei parcheggi, limiti di velocità, sistemi di car-sharing e sviluppo di infrastrutture di ricarica alternative;

 

promozione del trasferimento modale allo scopo di incrementare l'uso della bicicletta, gli spostamenti a piedi e l'utilizzo dei trasporti pubblici;

 

piani per il trasporto merci sostenibile nelle aree urbane, come ad esempio l'introduzione di centri di consolidamento nonché misure volte a incoraggiare il trasferimento del trasporto merci regionale dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili;

 

uso del sistema di pianificazione per far fronte alle emissioni derivanti da nuove costruzioni e da caldaie; misure di adeguamento all'efficienza energetica per edifici esistenti;

 

sistemi di adeguamento per promuovere la sostituzione di vecchi impianti di combustione domestici con un migliore isolamento domestico, pompe di calore, olio combustibile leggero, nuovi impianti a pellet di legno, teleriscaldamento o gas;

 

incentivi economici e fiscali per incoraggiare la diffusione di impianti di riscaldamento a basse emissioni;

 

divieto di consumo di combustibili solidi in aree residenziali e in altre aree sensibili per proteggere la salute dei gruppi vulnerabili, tra cui i minori;

 

riduzione al minimo delle emissioni provenienti dal settore delle costruzioni tramite l'introduzione e l'applicazione di politiche volte a ridurre e monitorare le polveri generate dal settore delle costruzioni, nonché fissazione di limiti di emissione per le macchine mobili non stradali;

 

revisione delle aliquote di tassazione dei veicoli in modo da tenere conto delle emissioni reali più elevate delle auto diesel e dei motori a benzina ad iniezione diretta, allo scopo di incoraggiare le vendite di veicoli meno inquinanti;

 

appalti pubblici e incentivi fiscali per incoraggiare la rapida diffusione di veicoli a bassissime emissioni;

 

sostegno all'installazione su macchine, camion, autobus e taxi diesel di filtri antiparticolato conformi alla norma relativa alla classe IV di cui ai regolamenti UNECE sui dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni;

 

regolamentazione delle emissioni prodotte dalle macchine da costruzione e da altre macchine mobili non stradali utilizzate in aree densamente popolate (anche mediante interventi di retrofit);

 

campagne di sensibilizzazione e avvisi.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 1 — sezione C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

C bis.

Misure di riduzione delle emissioni per limitare le emissioni di idrocarburi

 

Gli Stati membri riducono le emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM) promuovendo il ricorso alle moderne tecnologie di costruzione di tubi a emissioni zero che vengono impiegate in diversi settori.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 1 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;

i)

le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'economia rurale, l'industria, la mobilità e i trasporti, la protezione della natura e i cambiamenti climatici;

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni a partire dal 2020 e dal 2030 e i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

b)

le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 2030 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli intermedi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati ;

d)

una spiegazione delle misure adottate per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

una spiegazione della metodologia utilizzata per garantire che le misure volte a rispettare gli impegni nazionali di riduzione del PM2,5 privilegino la diminuzione delle emissioni di particolato carbonioso;

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti.

e)

una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti in particolare, tra l'altro, con i piani di qualità dell'aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE, i piani nazionali transitori e i piani di ispezione ai sensi della direttiva 2010/75/UE, i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE, e i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE, nonché con i piani o i programmi pertinenti soggetti ai requisiti della direttiva 2001/42/CE o a disposizioni equivalenti della legislazione successiva .

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;

a)

una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni, nella riduzione delle concentrazioni nonché dei benefici ambientali, di salute pubblica e socio-economici associati ;

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

b)

eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni (compresi i risultati delle ispezioni e della vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 2 ter), nel programma o nel calendario di attuazione.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di salute e ambiente, alla luce di eventuali necessari aggiornamenti di tali obiettivi, compresi eventuali nuovi orientamenti sulla qualità dell'aria a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Allegato III — parte 2 — punto 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, questo deve altresì contenere informazioni su tutte le misure aggiuntive di abbattimento dell'inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni e degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi quelli di cui all'allegato III della presente direttiva e all'allegato XV, punto B, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0249/2015).

(18)  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» COM(2012)0710 del 29.11.2012.

(18)  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» COM(2012)0710 del 29.11.2012.

(1bis)   Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).

(21)   Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

(22)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(22)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(23)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(23)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(26)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(26)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(1bis)   Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

(1ter)   Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

(1quater)   Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

(1quinquies)   Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

(1sexies)   Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36).

(1septies)   Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(1octies)   Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(1nonies)   Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(1decies)   Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

(1undecies)   Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

(1duodecies)   Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(1terdecies)   Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(1quatordecies)   Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(1quindecies)   Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

(1sexdecies)   Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(*1)   GU: si prega di inserire la data (due anni dalla data di recepimento della presente direttiva).

(30)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

(30)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

(*2)   GU: si prega di inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(31)   Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(*3)   GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(*4)   GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(*5)   GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.


Giovedì 29 ottobre 2015

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/209


P8_TA(2015)0386

Agenzia dell'UE per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2014)0465 — C8-0110/2014 — 2014/0217(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0465),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0110/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0048/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

invita la Commissione a fornire un'analisi generale della cooperazione amministrativa tra le agenzie dell'Unione europea e dei casi in cui tale cooperazione potrebbe generare sinergie in futuro;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P8_TC1-COD(2014)0217

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2219.)


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/210


P8_TA(2015)0387

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM(2014)0040 — C7-0023/2014 — 2014/0017(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 355/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0040),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0023/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 7 luglio 2014 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0120/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 56.

(2)  GU C 271 del 19.8.2014, pag. 87.


P8_TC1-COD(2014)0017

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2365.)