ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 320/01 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8609 — Triton/Unihold/Unica Group) ( 1 ) |
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2017/C 320/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 320/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8607 — Warburg Pincus / Tata Motors / Tata Technologies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 320/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8641 — Jacobs Engineering Group/CH2M HILL Companies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/1 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8609 — Triton/Unihold/Unica Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 320/01)
Il 19 settembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8609. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/2 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
relativa all’organismo abilitato al rilascio dei certificati di autenticità nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012
(2017/C 320/02)
Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (1) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (2).
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (4).
A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, l’immissione in libera pratica delle merci importate nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.2202, che ha sostituito il contingente recante il numero d’ordine 09.4449 di cui al regolamento (CE) n. 620/2009, è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità.
Sono abilitati a rilasciare i certificati di autenticità nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 i seguenti organismi emittenti:
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government |
18 Marcus Clarke Street |
Canberra City ACT 2601 |
AUSTRALIA |
Punto di contatto: Biosecurity Service Group |
Sig. Greg READ, Executive Manager |
Tel. +61 262723594 |
E-mail: pr@aqis.gov.au |
Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA) |
Washington D.C., 20250 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Internet: http://www.fsis.usda.gov |
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) |
1400 Merivale Road |
Ottawa, Ontario |
K1 A 0Y9 |
CANADA |
E-mail: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca |
Internet: http://www.inspection.gc.ca |
Ministry of Agriculture and Forestry |
Pastoral House |
25 The Terrace |
PO Box 2526 |
Wellington 6140 |
NEW ZEALAND |
Tel. +64 48940100 |
Fax +64 48940720 |
E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz |
Internet: http://www.maf.govt.nz |
Dirección General de Servicios Ganaderos |
División Industria Animal |
Constituyente 1476, Piso 2 |
Montevideo |
URUGUAY |
Tel. +598 24126369 |
Fax +598 24126304 |
E-mail: digesega@mgap.gub.uy |
Internet: http://www.mgap.gub.uy/DGSG |
Ministerio de Agroindustria |
Av. Paseo Colón No 982 |
Buenos Aires |
ARGENTINA |
Tel. +54 114349-2000 |
E-mail: secmercados@magyp.gob.ar/certificadoscarne@magyp.gob.ar |
Internet: www.agroindustria.gob.ar |
(1) GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 1.
(3) GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.
(4) GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 9.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 settembre 2017
(2017/C 320/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1787 |
JPY |
yen giapponesi |
131,99 |
DKK |
corone danesi |
7,4404 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87775 |
SEK |
corone svedesi |
9,5473 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1452 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2843 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,056 |
HUF |
fiorini ungheresi |
310,77 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2824 |
RON |
leu rumeni |
4,6013 |
TRY |
lire turche |
4,1739 |
AUD |
dollari australiani |
1,4944 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4605 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2083 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6369 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5968 |
KRW |
won sudcoreani |
1 341,55 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,7329 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8189 |
HRK |
kuna croata |
7,4930 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 785,15 |
MYR |
ringgit malese |
4,9662 |
PHP |
peso filippino |
60,018 |
RUB |
rublo russo |
67,9870 |
THB |
baht thailandese |
39,139 |
BRL |
real brasiliano |
3,7299 |
MXN |
peso messicano |
21,1825 |
INR |
rupia indiana |
77,1935 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/5 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 320/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Lussemburgo
Oggetto della commemorazione : 200o anniversario della nascita del Granduca Guglielmo III
Descrizione del disegno : il disegno raffigura, a sinistra, l’effigie di Sua Altezza Reale il Granduca Enrico, con lo sguardo rivolto a sinistra, e, a destra, l’effigie di Sua Altezza Reale il Granduca Guglielmo III. Nella parte alta del disegno è inciso l’anno «2017». Nella parte bassa è riportata la dicitura «GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG». Il nome «GUILLAUME III», seguito dall’indicazione dell’anno di nascita «*1817», figura in alto della relativa effige.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : ottobre/novembre 2017.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza», del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 320/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Principato di Andorra
Oggetto della commemorazione : 100 anno dell’inno di Andorra
Descrizione del disegno : il disegno raffigura un brano dell’inno di Andorra pubblicato nel 1914. Nella parte centrale del disegno campeggiano le prime note dell’inno, affiancate da una decorazione floreale e dall’iscrizione «Himne Andorrà» (inno di Andorra).
Nella parte superiore del disegno figurano l’anno di emissione, «2017», e la dicitura «100 anys de l’himne d’Andorra» (100 anni dell’inno di Andorra).
La moneta commemora il 100o anniversario dell’adozione dell’inno nazionale di Andorra per decisione del Consell General (il parlamento del Principato di Andorra) del 2 aprile 1917.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : dicembre 2017
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Corte dei conti
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/7 |
Relazione speciale n. 14/2017
«La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea: esame della performance»
(2017/C 320/06)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 14/2017 «La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea: esame della performance».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/8 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 320/07)
Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Lannion (Côte-de-Granit Rose) – Parigi (Orly) |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
27 ottobre 2003 |
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Data di entrata in vigore delle modifiche |
23 marzo 2018 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente relativa agli oneri di servizio pubblico |
Decreto del 18 settembre 2017 relativo alla modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Lannion e Parigi (Orly) NOR: TRAA1725604 A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per ulteriori informazioni, contattare:
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27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/9 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 320/08)
Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Lannion – Parigi (Orly) |
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Periodo di validità del contratto |
Dal 27 marzo 2018 al 26 marzo 2022 |
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Termine per la presentazione delle candidature e delle offerte |
9 dicembre 2017 (entro le ore 12:00, ora locale) |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8607 — Warburg Pincus / Tata Motors / Tata Technologies)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 320/09)
1. |
In data 20 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Warburg Pincus e Tata Motors Limited acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Tata Technologies Limited. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Warburg Pincus LLC: impresa di private equity che opera a livello mondiale (attraverso le società in portafoglio) in diversi settori tra cui energia, servizi finanziari, sanità e beni di consumo, servizi industriali e commerciali, tecnologia, media e telecomunicazioni; — Tata Motors Limited: impresa automobilistica che opera a livello mondiale; — Tata Technologies Limited: impresa che fornisce all’industria manifatturiera mondiale servizi informatici esternalizzati di ingegneria e di sviluppo di prodotti. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti: M.8607 — Warburg Pincus / Tata Motors / Tata Technologies Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 320/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8641 — Jacobs Engineering Group/CH2M HILL Companies)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 320/10)
1. |
In data 20 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Jacobs acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di CH2M. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote [azioni]. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Jacobs: prestazione di servizi tecnici, professionali e edili a un gran numero di clienti industriali, commerciali e governativi; — CH2M: prestazione di servizi di consulenza professionale nell’ambito di un’ampia gamma di progetti di consulenza tecnica, ingegneristica, gestione edile, operazioni di costruzione e manutenzione. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti: M.8641 — Jacobs Engineering Group/CH2M HILL Companies Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.