ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
2017/C 318/01 |
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 318/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 marzo 2017 — Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart
(Causa C-123/17)
(2017/C 318/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Nefiye Yön
Convenuta: Landeshauptstadt Stuttgart
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la clausola di standstill di cui all’articolo 7 della decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione sia stata integralmente sostituita dalla clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione o se la legittimità di nuove restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori introdotte tra l’entrata in vigore della decisione n. 2/76 e il momento in cui l’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione è divenuto applicabile debba continuare ad essere valutata ai sensi del succitato articolo 7. |
2) |
Qualora occorra rispondere alla questione sub 1) nel senso che l’articolo 7 della decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione non è stato integralmente sostituito: se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emessa in materia di articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione debba essere integralmente trasposta anche all’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 2/76 di detto Consiglio con la conseguenza che quest’ultimo articolo ricomprende essenzialmente anche una normativa nazionale introdotta con effetto dal 5 ottobre 1980 che subordina il ricongiungimento del coniuge di un lavoratore turco al rilascio di un visto nazionale. |
3) |
Se l’introduzione di una siffatta disciplina nazionale sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, in particolare, dall’obiettivo di un efficace controllo dell’immigrazione e di gestione dei flussi migratori ove si tenga conto di particolari circostanze del caso specifico attraverso una clausola relativa ai casi che presentano particolari difficoltà. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 3 aprile 2017 — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-163/17)
(2017/C 318/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Abubacarr Jawo
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1. |
Se un richiedente asilo sia considerato fuggito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (UE) n. 604/2013 (1) solo nel caso in cui si sottragga deliberatamente e coscientemente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del trasferimento, ai fini di scongiurare o ostacolare tale trasferimento, o se sia sufficiente che non soggiorni più nell'alloggio assegnatogli per un periodo di tempo prolungato e le autorità non siano informate di dove egli dimori, cosicché non possa avere luogo un trasferimento pianificato. Se il soggetto interessato possa invocare la corretta applicazione della disposizione e, nell'ambito di una procedura contro una decisione di trasferimento, possa eccepire il decorso del termine di trasferimento di sei mesi, perché egli non era fuggito. |
2. |
Se una proroga del termine previsto all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (UE) 604/2013 si verifichi già se lo Stato membro che provvede al trasferimento, ancora prima della scadenza del termine, informi lo Stato membro competente della fuga del soggetto interessato e, allo stesso tempo, stabilisca un termine concreto che non può essere superiore a 18 mesi entro il quale si procederà al trasferimento, oppure se una proroga del termine sia possibile solo quando gli Stati membri coinvolti stabiliscano consensualmente un termine prolungato. |
3. |
Se il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente sia inammissibile se questi, in caso di riconoscimento dello status di protezione internazionale in detto Stato, sarebbe ivi esposto, alla luce di quelle che allora sarebbero le sue condizioni di vita, ad un grave rischio di subire un trattamento ai sensi dell'articolo 4 della CEDU. Se tale questione rientri ancora nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. Secondo quali parametri del diritto dell'Unione bisogna valutare la condizioni di vita di un soggetto cui è stata riconosciuta protezione internazionale. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 maggio 2017 — Andreas Niemeyer/Brussels Airlines SA/NV
(Causa C-269/17)
(2017/C 318/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Andreas Niemeyer
Convenuta: Brussels Airlines SA/NV
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l’ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 29 maggio 2017 — Stadtwerke Delmenhorst GmbH/Manfred Bleckwehl
(Causa C-309/17)
(2017/C 318/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Convenuto: Manfred Bleckwehl
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE debba essere interpretato nel senso che l’omessa informazione adeguata e diretta a favore dei clienti del gas circa i requisiti, la causa e la portata di un’imminente variazione tariffaria per le forniture di gas osti all’efficacia di una siffatta variazione. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se l’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE sia direttamente applicabile nei confronti di un’impresa fornitrice di diritto privato costituita (sotto forma di s.r.l. tedesca) a decorrere dall’1 luglio 2004, dal momento che le citate disposizioni della direttiva in parola hanno contenuto incondizionato e sono quindi applicabili senza necessità di un ulteriore atto di trasposizione, oltre a conferire al cittadino taluni diritti nei confronti di un’organizzazione che, malgrado la sua forma giuridica privata, è subordinata allo Stato, giacché quest’ultimo è l’unico azionista dell’impresa di cui trattasi. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 1o giugno 2017 — Gerhard Prenninger e a.
(Causa C-329/17)
(2017/C 318/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2011/92/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28 gennaio 2012, pagg. 1-21, c.d. «direttiva VIA») debba essere interpretata nel senso che l’apertura di un varco ai fini dell’installazione e per la durata della legittima permanenza di una linea di trasmissione di energia rappresenti un «disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo» ai sensi dell’allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva VIA.
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 14 giugno 2017 — Jörg Scharnweber e Henning Kuhlmann/Société Air France SA
(Causa C-366/17)
(2017/C 318/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Jörg Scharnweber e Henning Kuhlmann
Convenuta: Société Air France SA
Con ordinanza del 19 luglio 2017 la Corte ha cancellato la causa dal ruolo.
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 giugno 2017 — Uber BV/Richard Leipold
(Causa C-371/17)
(2017/C 318/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Uber BV
Resistente: Richard Leipold
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’impresa, che, in collaborazione con un’impresa di autonoleggio autorizzata al trasporto di persone, metta a disposizione un’applicazione per smartphone, volta a consentire agli utenti di prenotare autoveicoli da noleggio con conducente, eroghi un servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123 (1), qualora i servizi di organizzazione di detta impresa siano strettamente connessi con il servizio di trasporto, in particolare nel caso in cui l’impresa stessa
nonché
Nel caso in cui la Corte di giustizia risponda in senso negativo alla prima questione: |
2) |
Se possa risultare giustificato, alla luce della finalità di tutelare la concorrenzialità e il funzionamento del servizio di taxi, sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 nelle attuali condizioni del trasporto, disporre il divieto di un servizio del genere oggetto della specie. |
(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 giugno 2017 — Società Immobiliare Al Bosco Srl
(Causa C-379/17)
(2017/C 318/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parte nel procedimento principale
Ricorrente: Società Immobiliare Al Bosco Srl
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), ammetta l’applicazione di un termine previsto nel diritto dello Stato richiesto — in base al quale, decorso un determinato lasso di tempo, un titolo non può più essere oggetto di esecuzione — anche a un titolo comparabile sotto il profilo funzionale rilasciato in un altro Stato membro e riconosciuto e dichiarato esecutivo nello Stato richiesto.
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 27 giugno 2017 — Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N/Budapest Rendőrfőkapitánya
(Causa C-384/17)
(2017/C 318/10)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria)
Parti
Ricorrente: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N
Resistente: Budapest Rendőrfőkapitánya
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, e oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza del 22 marzo 2017, pronunciata nelle cause riunite C-497/15 e C-498/15, Euro-Team (EU:C:2017:229) costituisce una disposizione della direttiva direttamente applicabile. |
2) |
qualora il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, e oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza del 22 marzo 2017, pronunciata nelle cause riunite C-497/15 e C-498/15, Euro-Team (EU:C:2017:229) non costituisca una disposizione della direttiva direttamente applicabile, se l’interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell’Unione consenta e richieda che il giudice e l’autorità amministrativa nazionali integrino — in mancanza di intervento legislativo a livello nazionale — la normativa ungherese rilevante nel presente caso con i criteri sostanziali del requisito di proporzionalità sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 marzo 2017, pronunciata nelle cause riunite C-497/15 e C-498/15, Euro-Team (EU:C:2017:229). |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 26 giugno 2017 — Torsten Hein/Albert Holzkamm GmbH & Co.
(Causa C-385/17)
(2017/C 318/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Verden
Parti
Ricorrente: Torsten Hein
Resistente: Albert Holzkamm GmbH & Co.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1), del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale i contratti collettivi possono prevedere che riduzioni retributive, conseguenti, nel periodo di riferimento, ad una riduzione dell’orario di lavoro, incidano sul calcolo della retribuzione delle ferie, con la conseguenza che il lavoratore riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, un’indennità per ferie inferiore — ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità sostitutiva delle ferie inferiore — rispetto a quella altrimenti spettantegli qualora il calcolo dell’indennità per ferie venisse effettuato sulla scorta della retribuzione media che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di riferimento in assenza di dette riduzioni della retribuzione. In caso di soluzione affermativa: a quale valore percentuale massimo, calcolato sulla retribuzione media integrale del lavoratore, possa ammontare una riduzione collettiva dell’indennità per ferie — consentita da disposizioni legislative nazionali — conseguente ad una riduzione dell’orario di lavoro nel periodo di riferimento, affinché possa ritenersi che tale disciplina nazionale sia interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell’Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, per mezzo dell’emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un’interpretazione in senso conforme al diritto dell’Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali . Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/7 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-391/17)
(2017/C 318/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, A. Caeiros, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non compensando la perdita di un importo di risorse proprie che avrebbero dovuto essere accertate e messe a disposizione del bilancio dell’Unione ai sensi degli articoli 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento 1552/1989 (1) (articoli 2, 6, 10, 12 e 13 del regolamento 609/2014 (2)) se i certificati di esportazione non fossero stati emessi in violazione dell’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE (3) per le importazioni di alluminio da Anguilla dal 1999 al 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 5 (successivamente divenuto 10) del Trattato che istituisce la Comunità europea (oggi articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea), e |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Tra marzo 1999 e giugno 2000, alluminio originario di paesi terzi e inizialmente importato ad Anguilla è stato importato in Italia, dopo essere stato riesportato da Anguilla. Un’indennità di spedizione per l’esportazione pari a 25 dollari USA («USD») per tonnellata metrica (l’«aiuto al trasporto») era stata concessa dalle autorità di Anguilla per le merci in transito ad Anguilla. Tale «aiuto al trasporto» riconosciuto da Anguilla per le merci in transito e corrispondente a una restituzione dei dazi doganali priverebbe di contenuto l’esenzione doganale nell’ipotesi di successiva esportazione da Anguilla e importazione nell’Unione europea. L’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE è stato erroneamente applicato dalle autorità di Anguilla in quanto esse hanno emesso certificati di esportazione nonostante non fossero soddisfatti i requisiti necessari a tal fine. In conseguenza della violazione dell’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE derivante dal fatto che Anguilla ha erroneamente emesso certificati di esportazione, l’Italia non ha potuto riscuotere dazi doganali ai sensi dell’articolo 24 CE (oggi 29 TFUE). |
2. |
Il Regno Unito è finanziariamente responsabile per la perdita di risorse proprie tradizionali dovuta a certificati di esportazione emessi in violazione dell’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE. Le autorità del Regno Unito non hanno adottato tutte le misure adatte a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e a far sì che la decisione 91/482/CEE sia applicata correttamente dall’amministrazione di Anguilla. Ogni Stato membro è tenuto ad assicurare che i suoi territori d’oltremare applichino correttamente qualsiasi atto giuridico ad essi applicabile, come la decisione 91/482/CEE, al fine di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione europea. |
3. |
Qualora le azioni o omissioni delle autorità di uno Stato membro determinino la perdita di risorse proprie, all’Unione dev’essere riconosciuto un importo equivalente alle risorse proprie perdute. Di conseguenza, il Regno Unito deve compensare a favore del bilancio dell’Unione l’importo totale di risorse proprie perdute, e versare gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000 (4). |
(1) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU 1989 L 155, pag. 1).
(2) Regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU 2014 L 168, pag. 39).
(3) Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità economica europea (GU 1991 L 263, pag. 1).
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000 L 130, pag. 1).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 13 luglio 2017 — Staat der Nederlanden/Warner-Lambert Company LLC
(Causa C-423/17)
(2017/C 318/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Den Haag
Parti
Ricorrente in appello: Staat der Nederlanden
Appellata: Warner-Lambert Company LLC
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 11 della direttiva 2001/83 (1) — o alcuna altra disposizione del diritto dell’Unione — debba essere interpretato nel senso che una comunicazione con la quale il richiedente o il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale generico, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/83, manifesta all’autorità competente la sua intenzione di non includere nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che rinviano a indicazioni o forme di dosaggio coperte dal brevetto di un terzo, debba essere considerata come una domanda di limitazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio, volta a far sì che detta autorizzazione non sia o non sia ulteriormente valida per le indicazioni o le forme di dosaggio coperte da brevetto. |
2) |
In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se gli articoli 11 e 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 — o altre disposizioni del diritto dell’Unione — ostino a che, per un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2001/83, l’autorità competente pubblichi il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo, comprese le parti che rinviano ad indicazioni e forme di dosaggio coperte dal diritto di brevetto di un terzo, nella situazione in cui il richiedente o il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio ha comunicato all’autorità la sua intenzione di non includere nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che rinviano a indicazioni o forme di dosaggio coperte dal diritto di brevetto di un terzo. |
3) |
Se ai fini della risposta alla seconda questione sia rilevante la circostanza che l’autorità competente esiga che il titolare dell’autorizzazione includa nel foglietto illustrativo che esso deve inserire nell’imballaggio del medicinale un rinvio al sito internet dell’autorità in parola, sul quale è pubblicato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, comprese le parti che rinviano ad indicazioni o forme di dosaggio coperte dal diritto di brevetto di un terzo, mentre dette parti, in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2001/83, non sono indicate nel foglietto illustrativo. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 17 luglio 2017 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)
(Causa C-432/17)
(2017/C 318/14)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Dermod Patrick O’Brien
Resistente: Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 97/81 (1) e, in particolare, la clausola 4 dell’accordo quadro ad essa allegato, relativa al principio di non discriminazione, imponga che i periodi di anzianità precedenti il termine di trasposizione della direttiva debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale, qualora essi siano considerati nel calcolo della pensione di un lavoratore a tempo pieno comparabile
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU 1998, L 14, pag. 9).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 luglio 2017 — Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-434/17)
(2017/C 318/15)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Human Operator Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Questioni pregiudiziali
Se la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015 (1), deve essere interpretata nel senso che la essa osta alla prassi ungherese in base alla quale si considera che la disposizione del diritto nazionale, la cui adozione trae origine dalla citata decisione di esecuzione e che prevede una deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, è entrata in vigore il 1o gennaio 2015, data a partire dalla quale la stessa deve essere applicata, sebbene detta decisione di esecuzione non contenga alcuna disposizione riguardante la retroattività dei suoi effetti o della sua applicabilità e l’Ungheria abbia, peraltro, indicato nella sua domanda di autorizzazione alla deroga tale data come data iniziale di applicazione.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330, pag. 53).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 24 luglio 2017 — Woonhaven Antwerpen/Khalid Berkani, Asmae Hajji
(Causa C-446/17)
(2017/C 318/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Vredegerecht te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Woonhaven Antwerpen
Convenuti: Khalid Berkani, Asmae Hajji
Questioni pregiudiziali
1) |
Se debba essere considerata un’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea una società per gli alloggi sociali riconosciuta dal governo fiammingo, che concede in locazione a un consumatore un alloggio sociale a fronte di un canone che dipende, da un lato, dal valore di mercato stabilito dalla stessa società e, dall’altro, dal reddito e dalla composizione familiare del locatario. |
2) |
Se il rapporto tra una società per gli alloggi sociali riconosciuta e un consumatore, allorché detto consumatore prende in locazione un alloggio sociale da detta società, e segnatamente l’articolo 11 del contratto tipo che fa parte di detto rapporto, configuri un contratto ai sensi della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. |
3) |
Se il contratto o la relazione regolamentare, con cui una società per gli alloggi sociali riconosciuta concede in locazione un alloggio sociale ad un consumatore, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE (…), e se una società per gli alloggi sociali riconosciuta, che concede in locazione un alloggio sociale a un consumatore a fronte di un canone che dipende, da un lato, dal valore di mercato stabilito dalla stessa società e, dall’altro, dal reddito e dalla composizione familiare del locatario, nel contesto di detta locazione debba essere considerata come un professionista ai sensi della direttiva. |
Tribunale
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/12 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — The GB Foods/EUIPO — Yatecomeré (YATEKOMO)
(Causa T-336/17)
(2017/C 318/17)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: The GB Foods, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: M. Buganza González e E. Torner Lasalle, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «YATEKOMO» — Marchio dell’Unione europea n. 11 703 568
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/03/2017 nel procedimento R 1506/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso avverso la decisione del 13 marzo 2017 (procedimento R 1506/2016-5) pronunciata dalla commissione di ricorso dell’EUIPO, accogliere la domanda proposta da tale parte, revocando la decisione pronunciata dalla commissione di ricorso dell’EUIPO, ripristinando e dichiarando la validità del marchio n. 11 703 568 «YATEKOMO» per tutti i prodotti delle classi 29 e 30 per i quali è stato inizialmente richiesto. |
— |
dichiarare che il marchio «YATEKOMO» è notorio; |
— |
ordinare all’EUIPO di mettere a disposizione del Tribunale tutta la documentazione prodotta dai rappresentanti della ricorrente e che costituisce il fascicolo del procedimento di annullamento del marchio «YATEKOMO» dinanzi all’EUIPO affinché sia possibile esaminare tutta la documentazione prodotta nel procedimento; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi invocati
— |
Il marchio «YATEKOMO» non viola l’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. Il marchio dell’Unione europea denominativo non è in conflitto con il marchio misto spagnolo anteriore «ya te comeré el vacío que te llena». |
— |
La notorietà acquisita dal marchio n. 11 703 568 «YATEKOMO» |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/13 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Eco-Bat Technologies e a./Commissione
(Causa T-361/17)
(2017/C 318/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Eco-Bat Technologies Ltd (Matlock, Regno Unito), Berzelius Metall GmbH (Braubach, Germania) e Société Traitements Chimiques des Métaux (STCM) (Bazoches-les-Gallerandes, Francia) (rappresentanti: M. Brealey, QC, I. Vandenborre e S. Dionnet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione C(2017) 900 final della Commissione, come modificata il 6 aprile 2017 dalla decisione C(2017)2223 final, del 6 aprile 2017, caso AT.40018 — riciclaggio delle batterie per autoveicoli, e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti onde prendere in considerazione un valore rappresentativo degli acquisti durante il periodo dell’infrazione e l’esatta durata della partecipazione delle ricorrenti alle condotte costitutive dell’infrazione in Francia, nonché eliminare il 10 % dell’incremento in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, avendo individuato per la prima volta nella decisione impugnata il valore degli acquisti delle ricorrenti da utilizzare come base per la determinazione dell’ammenda. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità, avendo utilizzato il valore degli acquisti nel 2011 della ricorrente come riferimento nella determinazione dell’ammenda. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di responsabilità personale, parità di trattamento e proporzionalità nonché dell’obbligo di motivazione, non avendo preso in considerazione la partecipazione più limitata delle ricorrenti alle condotte del cartello in Francia. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione e dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, avendo omesso di motivare adeguatamente l’applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e l’esatto incremento dell’ammenda applicato. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, avendo considerato diversamente i cartelli di acquisto e i cartelli di vendita. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa delle ricorrenti, avendo applicato un incremento dell’ammenda, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, senza indicarlo nella comunicazione aggiuntiva degli addebiti e non avendo predisposto un’ulteriore comunicazione aggiuntiva degli addebiti né organizzato un’udienza. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione, non avendo manifestato in una fase precedente del procedimento amministrativo la propria intenzione di applicare il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. |
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/14 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT)
(Causa T-424/17)
(2017/C 318/19)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, QC e V. Marsland, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Takko Holding GmbH (Telgte, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FRUIT» — Marchio dell’Unione europea n. 5 077 508
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 nel procedimento R 2119/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/14 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — younique/EUIPO — Jafer Enterprises R&D (younique products)
(Causa T-434/17)
(2017/C 318/20)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: younique LLC (Utah, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jafer Enterprises R&D, SLU (Granollers, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «younique products» — Domanda di registrazione n. 1 191 504
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25/04/2017 nel procedimento R 1564/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto a versare alla ricorrente le spese relative al, e insorte in ragione del, presente ricorso, nonché quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; alternativamente, qualora la controinteressata partecipi nella decisione impugnata quale interveniente, condannare in solido il convenuto e la controinteressata nella decisione impugnata a versare alla ricorrente le spese relative al, e insorte in ragione del, presente ricorso, nonché quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, considerato che la commissione è incorsa in errore quanto al livello di attenzione del consumatore di riferimento e alla somiglianza con i marchi interessati. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/15 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commissione
(Causa T-451/17)
(2017/C 318/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Stein, P. Friton e H.-J. Prieß, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la comunicazione della Commissione registrata con il numero BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 nella parte in cui, alla pagina 5, ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra del biodiesel, dispone l’utilizzazione di un valore di emissione di 99,57 g CO2eq per MJ di metanolo, e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione della direttiva 2009/28/CE (1) in ragione dell’inosservanza della metodologia di calcolo predefinita
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto dell’Unione di proporzionalità, della certezza del diritto e del legittimo affidamento, per aver stabilito per i sistemi di certificazione un periodo transitorio breve e inadeguato, fino al 1o settembre 2017, perché attuassero la metodologia di calcolo contraria alla direttiva.
|
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
(2) Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/16 |
Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Printeos e altri/Commissione
(Causa T-466/17)
(2017/C 318/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stoccolma, Svezia), Tompla France (Fleury Mérogis, Francia) e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica la decisione C (2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste); |
— |
in subordine, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda disposta all’articolo 1 della decisione impugnata, in conseguenza (i) della riduzione del 95,3671 % dell’importo di base dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e (ii) dell’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda, pari almeno al 33 %, a seguito delle riduzioni a titolo di trattamento favorevole e di transazione; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza del 13 dicembre 2016 (causa T-95/15, Printeos e a./Commissione), il Tribunale ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione C (2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, nel procedimento AT.39780, che infliggeva alle ricorrenti un’ammenda di EUR 4 729 000.
La decisione impugnata fornisce informazioni aggiuntive riguardanti la metodologia applicata e i fatti presi in considerazione dalla Commissione nell’adeguare e adattare gli importi di base delle ammende della decisione del 2014 nonché nel comminare un’ammenda del medesimo importo di quella inflitta ai sensi della decisione del 2014.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del ne bis in idem.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento nella determinazione dell’importo dell’ammenda.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda.
|
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/17 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Rogesa/Commissione
(Causa T-475/17)
(2017/C 318/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e A. Sitzer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di rigetto della Commissione, del 20 giugno 2017, o in subordine, la decisione dell’11 luglio 2017, sulla domanda di conferma della ricorrente del 29 maggio 2017 (rif. GestDem n. 2017/1788), e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che erano soddisfatti i presupposti del diritto di accesso ai documenti
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’insussistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore procedurale della Commissione
|
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/18 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija/CRU
(Causa T-478/17)
(2017/C 318/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija (Madrid, Spagna) e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija (Madrid) (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez e A. Muñoz Aranguren, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017 (SRB/EES/2017/08); |
— |
condannare il convenuto alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento ha istituito una procedura di risoluzione applicabile al Banco Popular Español.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata e sulla conseguente violazione dei diritti a una buona amministrazione e alla tutela giurisdizionale effettiva [articoli 41, paragrafo 2, lettere b) e c), e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa [articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea].
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà (articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e del principio della libertà d’impresa (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nei limiti in cui è violato il principio della parità delle armi e, di conseguenza, il diritto a un giusto processo. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 e 32 della direttiva 2014/59/UE, per essere il Comitato di risoluzione unico incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti, non sussistendo i requisiti previsti dalle citate disposizioni per l’adozione di un programma di risoluzione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di prudenza bancaria (principio di precauzione), in quanto esistevano altre misure alternative a quelle contemplate nella decisione impugnata, tra cui quelle di intervento precoce, che ostavano all’adozione del programma di risoluzione. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in relazione al diritto di proprietà. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, atteso che la valutazione dell’esperto indipendente non può essere considerata «equa, prudente e realistica». |
10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto degli articoli 24 del regolamento (UE) n. 806/2004 e 39, paragrafo 2, lettere a), b), d) e f), della direttiva 2014/59/UE, poiché le disposizioni relative alla procedura di vendita competitiva dell’ente stabilite nella sessione esecutiva ampliata del 3 giugno 2017 non erano trasparenti, è stato favorito un potenziale acquirente (El Banco de Santander) e non è stato massimizzato il prezzo di vendita. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU 2014, L 173, pag. 190).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/19 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/CRU
(Causa T-481/17)
(2017/C 318/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Madrid, Spagna) e SFL — Stiftung für Forschung und Lehre (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez e A. Muñoz Aranguren, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017 (SRB/EES/2017/08); |
— |
condannare il convenuto alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono gli stessi addotti nella causa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU.
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/20 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Foodterapia/EUIPO — Cloetta Italia (DIETOX)
(Causa T-486/17)
(2017/C 318/26)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Foodterapia, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Erdozain López e J. Galán López, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «DETOX» — Domanda di registrazione n. 13 072 798
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 nel procedimento R 1611/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/20 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Fleig/SEAE
(Causa T-492/17)
(2017/C 318/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stephan Fleig (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 19 settembre 2016 del direttore della Direzione «Risorse umane» del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, con cui ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente con effetto a decorrere dal 19 giugno 2017 (nella versione della decisione successiva al rigetto del reclamo del ricorrente in data 19 aprile 2017); |
— |
condannare il SEAE al versamento di un adeguato importo a titolo di risarcimento del danno morale da esso subito, importo il cui ammontare sarà determinato dal Tribunale, nonché |
— |
condannare il SEAE alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione da parte del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del SEAE, del dovere di diligenza, del diritto ad una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), del principio di proporzionalità, nonché della tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/21 |
Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Stancu/ERCEA
(Causa T-493/17)
(2017/C 318/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Magdalena Catalina Stancu (Bucarest, Romania) (rappresentante: F. Elia, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
A) Nel merito: dichiarare la nullità/illegittimità dell’atto pregiudizievole costituito dall’atto di licenziamento comminato alla lavoratrice con comunicazione orale del 10.01.2017, con immediato ripristino del rapporto di lavoro e con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate; |
— |
B) Nel merito: dichiarare la nullità dell’atto pregiudizievole costituito dall’atto di proroga del periodo di prova, datato 28.10.2016, con accertamento dell’inesistenza del patto in prova dal 01.11.2016; |
— |
C) Nel merito: dichiarare la nullità/illegittimità degli atti costituenti l’indagine amministrativa definita CMS 16/035 — Administrative inquiry report datato 07.11.2016 e comunicato in data 16.11.2016, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con condanna alla eliminazione dell’indagine amministrativa dal sistema Sysper e da qualsivoglia altra banca dati presente nelle Istituzione dell’UE; |
— |
D) Nel merito: dichiarare la nullità/illegittimità dell’atto pregiudizievole costituito dal licenziamento datato 22.12.2016 denominato «note to the attention of ms catalina stancu» pervenuto in data 24.01.2017, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con immediato ripristino del rapporto di lavoro nonché con condanna al pagamento del risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla pubblicazione della sentenza. In subordine, in assenza di reintegrazione nel posto di lavoro, condannare ERCEA al risarcimento del danno da quantificarsi nella perdita degli stipendi fino alla scadenza del contratto (gennaio 2018) e pari ad euro 39 000,00; |
— |
E) Nel merito: in ogni caso, condannare ERCEA al pagamento a favore della lavoratrice della somma risarcitoria pari ad euro 300 000,00, ovvero della diversa somma di denaro, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per la grave lesione dell’immagine e della reputazione personale e professionale della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Il licenziamento orale ed immotivato viola l’art. 25 dello Staff Regulation che prevede «any decision relating to a specific individual under Staff Regulation shall at once be communicated in writing to the agent concerned. Any decision adversely affecting an agent shall state the grounds on wich is based…», individuando nella forma scritta della notifica alla lavoratrice la modalità di garanzia conoscitiva di quest’ultima per le decisioni inerenti la relazione lavoristica; |
2. |
L’atto di proroga del patto in prova viola l’art. 84 dello Staff Regulation — CEOS ove prevede all’art. 84, 3o comma, che il periodo di prova sia prolungato in casi eccezionali «….ai sensi del paragrafo 1….», richiamo puntuale che non giustifica un prolungamento a tempo indeterminato ovvero incerto; viola l’art. 84, 2o comma, ove prevede, che il rapporto di prova possa essere interrotto in qualsivoglia momento anteriore alla naturale scadenza concedendo otto giorni per le osservazioni alla proposta di licenziamento ed — in ogni caso — «… dandogli un preavviso di un mese…»; |
3. |
L’indagine amministrativa è illecita ed illegittima perché fondata su email inviata dalla lavoratrice, il cui contenuto controparte ha riconosciuto essere stata alterato nonché perché esprime un dubbio meramente soggettivo di veridicità dei documenti depositati dalla lavoratrice senza aver disposto alcun atto di accertamento tecnico; |
4. |
L’atto datoriale datato 22.12.2016 risulta radicalmente nullo perché è volto a far cessare un rapporto di lavoro non più esistente perché cessato a seguito del licenziamento orale. Inoltre: A) Il licenziamento della lavoratrice per mancato superamento del periodo di prova risulta essere illegittimo perché già dal 01.11.2016 non vi era più alcun patto in prova, B) L’illiceità-illegittimità delle affermazioni contenute nell’administrative inquiry report poste a base della valutazione del mancato superamento del periodo di prova, causa la totale ed assoluta arbitrarietà ed illegittimità dell’atto di licenziamento impugnato. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/22 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — Iccrea Banca/Commissione e SRB
(Causa T-494/17)
(2017/C 318/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato Unico di Risoluzione nn. SRB/ES/SRF/2016/06 del 15.4.2016 nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso che hanno costituito il presupposto sulla base del quale Banca d’Italia ha adottato i seguenti provvedimenti: n. 1547337/16 del 29.12.2016; n. 0333162/17 del 14.3.2017; n. 0334520/17 del 14.03.2017; n. 1249264/15 del 24.11.2015; n. 1262091/15 del 26.11.2015; |
— |
risarcire a ICCREA Banca, il danno cagionatole dal Comitato unico di risoluzione nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi dovuti dalla ricorrente e consistente nei maggiori esborsi versati da ICCREA Banca; |
— |
in via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle sopradette domande, dichiarare l’invalidità dell’art. 5, paragrafo 1) lett. a) e lettera f) ivi contenute (o, nel caso, dell’intero Regolamento), per contrasto con i principi base di parità, non discriminazione e proporzionalità; |
— |
in ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Comitato di risoluzione unico n. SRB/ES/SRF/2016/06 del 15.4.2016 nonché contro tutte le ulteriori decisioni dello stesso che hanno costituito la base dei provvedimenti della Banca d’Italia di richiesta di contributi al fondo unico di risoluzione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancata comunicazione dei provvedimenti, sulla violazione del principio di trasparenza, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 TFUE, nonché sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sull’errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 2015/63, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sull’errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 2015/63, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione, nonché sulla richiesta di responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
|
5. |
Quinto motivo relativo, in subordine e in via incidentale, alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento e conseguente inapplicabilità del Regolamento n. 2015/63
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 15 TFUE, sull’impossibilità per la ricorrente di venire a conoscenza delle decisioni del Comitato, nonché sulla richiesta di ordinarne l’esibizione.
|
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/24 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — Sedes Holding/EUIPO (gratis)
(Causa T-495/17)
(2017/C 318/30)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente Sedes Holding AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentanti: K. Ongena e C. Du Jardin, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «gratis» — Domanda di registrazione n. 15 950 637
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30/05/2017 nel procedimento R 507/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in applicazione dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, riunire la presente causa e il ricorso avverso la decisione dell’EUIPO nel procedimento R 506/2017-2 per ragioni di connessione ai fini della fase orale del procedimento; |
— |
dichiarare ricevibile e fondato il ricorso illustrato nell’atto introduttivo e, di conseguenza,
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dei principi generali di diritto dell’Unione. |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/24 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — Sedes Holding/EUIPO (gratis)
(Causa T-496/17)
(2017/C 318/31)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Sedes Holding (Istanbul, Turchia) (rappresentanti: K. Ongena e C. Du Jardin, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «gratis» — Domanda di registrazione n. 15 950 603
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30/05/2017 nel procedimento R 506/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in applicazione dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, riunire la presente causa e il ricorso avverso la decisione dell’EUIPO nel procedimento R 507/2017-2 per ragioni di connessione ai fini della fase orale del procedimento; |
— |
dichiarare ricevibile e fondato il ricorso illustrato nell’atto introduttivo e, di conseguenza,
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dei principi generali di diritto dell’Unione |
25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/25 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione
(Causa T-500/17)
(2017/C 318/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile) di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017 L 121, p. 3), quanto meno nella parte che riguarda la ricorrente, nonché |
— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base (1) nonché degli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping dell’OMC nel determinare la sottoquotazione dei prezzi. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe effettuato un mero confronto matematico tra i prezzi per il solo anno 2015 senza realizzare una valutazione dinamica delle evoluzioni e delle tendenze dei prezzi nel rapporto tra prezzi di importazione e prezzi nazionali. La ricorrente adduce, inoltre, che la Commissione non ha neppure stabilito la sottoquotazione dei prezzi per il prodotto nel suo complesso. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base (e dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC) poiché avrebbe basato l’analisi del nesso di causalità su una determinazione illegale di sottoquotazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che, stabilendo un nesso causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nel ritenere che (1) vi fosse una correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione; e (2) che altri fattori (riduzione dell’esportazione e della domanda e un aumento delle importazioni da altri paesi), non avessero interrotto, singolarmente o cumulativamente, siffatto nesso di causalità. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione avrebbe violato gli obblighi di diligenza e buona amministrazione per aver rifiutato di realizzare un’analisi per segmenti del pregiudizio sofferto e del nesso di causalità, omettendo in tal modo di garantire che le proprie conclusioni relative al pregiudizio e alla causalità non fossero distorte. |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri dell’Unione europea. (GU 2016 L 176, p. 21).