ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 293

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
4 settembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 293/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 293/02

Causa C-60/15 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2017 — Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso — Articolo 4, paragrafo 3, primo comma — Tutela del processo decisionale di tali istituzioni — Ambiente — Convenzione di Aarhus — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1 — Interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali — Informazioni, trasmesse dalle autorità tedesche alla Commissione europea, riguardanti impianti, situati sul territorio tedesco, oggetto della normativa dell’Unione relativa al sistema di scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra — Diniego parziale di accesso)

2

2017/C 293/03

Causa C-633/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Articolo 133 — Esclusione dell’esenzione in caso di rischio di distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA — Prestazioni di servizi effettuate da parte di enti di diritto pubblico senza fini di lucro)

3

2017/C 293/04

Causa C-651/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2017 — Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e a./Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Assogalvanica e a. (Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — Articolo 58, paragrafo 2 — Autorizzazione — Sostanze estremamente preoccupanti — Esenzione — Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione)

3

2017/C 293/05

Causa C-701/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Trasporti — Nozione di sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei — Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE — Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi aeroportuali)

4

2017/C 293/06

Causa C-76/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 — Capacità economica e finanziaria dell’offerente — Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE — Ricorso giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di aggiudicazione di appalti — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo)

5

2017/C 293/07

Causa C-89/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa (Rinvio pregiudiziale — Applicazione dei regimi previdenziali — Lavoratori migranti — Persona che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri — Determinazione della legislazione applicabile — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 13, paragrafo 3 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 14, paragrafo 5 ter — Articolo 16 — Effetti delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Irricevibilità)

6

2017/C 293/08

Causa C-129/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Articoli 191 e 193 TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Applicabilità ratione materiae — Inquinamento dell’aria causato dall’incenerimento illegale di rifiuti — Principio del chi inquina paga — Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del fondo sul quale l’inquinamento è stato generato e della persona che causa l’inquinamento)

6

2017/C 293/09

Causa C-133/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Christian Ferenschild/JPC Motor SA (Rinvio pregiudiziale — Vendita e garanzia dei beni di consumo — Direttiva 1999/44/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Periodo di responsabilità del venditore — Termine di prescrizione — Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma — Beni usati — Limitazione convenzionale della responsabilità del venditore)

7

2017/C 293/10

Causa C-151/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Vakarų Baltijos laivų statykla UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione europea e per produrre elettricità a bordo delle imbarcazioni — Carburante utilizzato da una nave per navigare dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale]

8

2017/C 293/11

Causa C-193/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — E/Subdelegación del Gobierno en Álava (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma — Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica — Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza — Comportamento configurante una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società — Minaccia reale ed attuale — Nozione — Cittadino dell’Unione residente nello Stato membro ospitante dove sconta una pena detentiva inflitta per delitti reiterati di abuso sessuale su minori)

9

2017/C 293/12

Causa C-354/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 1, 2 e 6 — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione basata sul sesso — Pensione aziendale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Clausola 4, punti 1 e 2 — Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti — Normativa di uno Stato membro — Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale)

9

2017/C 293/13

Causa C-368/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di assicurazioni — Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un’azione legale direttamente contro l’assicuratore del responsabile di un incidente — Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’autore del danno]

10

2017/C 293/14

Causa C-388/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria)

11

2017/C 293/15

Causa C-433/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl [Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 81 e 82 — Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione — Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio]

11

2017/C 293/16

Causa C-231/17 P: Impugnazione proposta il 3 maggio 2017 da Vatseva avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 aprile 2017, causa T-920/16, Vatseva/Corte europea dei diritti dell'uomo

12

2017/C 293/17

Causa C-293/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

12

2017/C 293/18

Causa C-294/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

14

2017/C 293/19

Causa C-326/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 31 maggio 2017 — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e a./Z

16

2017/C 293/20

Causa C-330/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 giugno 2017 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e a./Germanwings GmbH

16

2017/C 293/21

Causa C-367/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 13 giugno 2017 — S/EA e a.

17

2017/C 293/22

Causa C-369/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 giugno 2017 — Ahmed Shajin/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

19

2017/C 293/23

Causa C-388/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 29 giugno 2017 — Konkurrensverket/SJ AB

19

2017/C 293/24

Causa C-392/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 29 giugno 2017 — Sindicatul Energia Oradea/SC Termoelectrica SA

20

2017/C 293/25

Causa C-399/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica ceca

20

2017/C 293/26

Causa C-404/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Svezia) il 6 luglio 2017 — A/Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

21

2017/C 293/27

Causa C-416/17: Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica francese

22

2017/C 293/28

Causa C-419/17 P: Impugnazione proposta l’11 luglio 2017 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 maggio 2017, causa T-115/15, Deza, a.s./ECHA

23

2017/C 293/29

Causa C-427/17: Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Commissione europea/Irlanda

24

2017/C 293/30

Causa C-428/17 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2017 dalla Meta Group Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 maggio 2017, causa T-744/14, Meta Group/Commissione

25

2017/C 293/31

Causa C-450/17 P: Impugnazione proposta il 26 luglio 2017 dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017, causa T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banca centrale europea

27

 

Tribunale

2017/C 293/32

Causa T-644/14: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — ADR Center/Commissione (Contributo finanziario — Programma generale Diritti fondamentali e giustizia per il periodo 2007 — 2013 — Programma specifico Giustizia civile — Ricorso di annullamento — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Articolo 299 TFUE — Competenza dell’autore dell’atto — Principio di buona amministrazione — Domanda volta a condannare la Commissione al pagamento del saldo rimanente dovuto in forza delle convenzioni di sovvenzione — Riqualificazione parziale del ricorso — Clausola compromissoria — Competenza del Tribunale — Costi ammissibili)

29

2017/C 293/33

Causa T-143/15: Sentenza del Tribunale 20 luglio 2017 — Spagna/Commissione (FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Spagna — Aiuti diretti disaccoppiati per gli anni di domanda 2008 e 2009 — Carenze nel sistema di controllo — Determinazione dei campioni di controllo — Onere della prova — Fondi per lo sviluppo rurale nella comunità autonoma della Castiglia e León per gli anni di domanda 2008 e 2009 — Controlli in loco — Controlli chiave — Proporzionalità)

29

2017/C 293/34

Causa T-287/16: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Belgio/Commissione (FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dal Belgio — Restituzioni all’esportazione — Mancato recupero dovuto a negligenze ascrivibili ad un organismo di uno Stato membro — Mancato esaurimento di tutte le vie di ricorso possibili — Proporzionalità)

30

2017/C 293/35

Causa T-309/16: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Cafés Pont/EUIPO — Giordano Vini (Art’s Cafè) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo Art’s Cafè — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]

31

2017/C 293/36

Causa T-780/16: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo mediaexpert — Marchio nazionale denominativo anteriore mediaexpert — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Prova dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del marchio anteriore — Certificato di registrazione del marchio anteriore — Traduzione — Regola da 37 a 39 e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Legittimo affidamento)

31

2017/C 293/37

Causa T-812/14: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — BPC Lux 2 e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo — Creazione e capitalizzazione di un ente-ponte — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità)

32

2017/C 293/38

Causa T-423/16: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — De Masi/Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ai lavori del gruppo Codice di condotta (Tassazione delle imprese) istituito dal Consiglio — Risposta alle domande iniziali successivamente ad un equo accordo — Mancanza di una decisione di conferma — Irricevibilità]

32

2017/C 293/39

Causa T-716/16: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Pfizer e Pfizer santé familiale/Commissione (Ricorso di annullamento — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura tariffaria e statistica — Classificazione nella nomenclatura combinata — Sottovoci tariffarie — Dazi doganali applicabili alla merci classificate sotto tali sottovoci tariffarie — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

33

2017/C 293/40

Causa T-849/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commissione (Procedimento sommario — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

34

2017/C 293/41

Causa T-883/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polonia/Commissione (Procedimento sommario — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

34

2017/C 293/42

Causa T-130/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Procedimento sommario — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

35

2017/C 293/43

Causa T-131/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Argus Security Projects/SEAE (Procedimento sommario — SEAE — Recupero mediante compensazione — Domanda di provvedimenti provvisori — Pregiudizio economico — Obbligo di diligenza — Insussistenza dell’urgenza)

35

2017/C 293/44

Causa T-244/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2017 — António Conde & Companhia/Commissione (Misure provvisorie — Peschereccio — Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale — Ricevibilità — Domanda di provvedimenti provvisori — Mancanza di interesse)

36

2017/C 293/45

Causa T-392/17: Ricorso proposto il 14 giugno 2017 — TE/Commissione

36

2017/C 293/46

Causa T-400/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione

37

2017/C 293/47

Causa T-421/17: Ricorso proposto il 6 luglio 2017 — Leino-Sandberg/Parlamento europeo

38

2017/C 293/48

Causa T-422/17: Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — UF/EPSO

38

2017/C 293/49

Causa T-443/17: Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — António Conde & Companhia/Commissione

39

2017/C 293/50

Causa T-86/15: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia sulla parte anteriore di un veicolo)

40

2017/C 293/51

Causa T-88/15: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia sulla parte anteriore di un veicolo).

40

2017/C 293/52

Causa T-38/17: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2017 — DQ e a./Parlamento

40

2017/C 293/53

Causa T-203/17: Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2017 — GY/Commissione

41


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 293/01)

Ultima pubblicazione

GU C 283 del 28.8.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 277 del 21.8.2017

GU C 269 del 14.8.2017

GU C 256 del 7.8.2017

GU C 249 del 31.7.2017

GU C 239 del 24.7.2017

GU C 231 del 17.7.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2017 — Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commissione europea

(Causa C-60/15 P) (1)

((Impugnazione - Diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Eccezioni al diritto di accesso - Articolo 4, paragrafo 3, primo comma - Tutela del processo decisionale di tali istituzioni - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1 - Interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali - Informazioni, trasmesse dalle autorità tedesche alla Commissione europea, riguardanti impianti, situati sul territorio tedesco, oggetto della normativa dell’Unione relativa al sistema di scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra - Diniego parziale di accesso))

(2017/C 293/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, F. Clotuche-Duvieusart e P. Mihaylova, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (T-476/12, non pubblicata, EU:T:2014:1059), è annullata.

2)

La decisione della Commissione, del 17 gennaio 2013, con cui è stato negato l’accesso integrale all’elenco trasmesso dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nei limiti in cui tale documento contiene informazioni relative a taluni impianti della Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, situati sul territorio tedesco, riguardanti le assegnazioni preliminari, nonché le attività e i livelli di capacità con riferimento alle emissioni di biossido di carbonio (CO2) negli anni dal 2005 al 2010, l’efficienza degli impianti e le quote di emissioni annuali preliminarmente assegnate per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020, è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH in primo grado, nonché nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


4.9.2017   

IT

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C 293/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-633/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport - Articolo 133 - Esclusione dell’esenzione in caso di rischio di distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA - Prestazioni di servizi effettuate da parte di enti di diritto pubblico senza fini di lucro))

(2017/C 293/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: London Borough of Ealing

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

1)

L’articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all’osservanza della condizione prevista all’articolo 133, primo comma, lettera d), di detta direttiva la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva, pur se, da un lato, al 1o gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi all’IVA e, dall’altro, le prestazioni di servizi considerate non erano esenti da IVA prima che fosse imposta l’osservanza della condizione in esame.

2)

L’articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui subordina all’osservanza della condizione prevista all’articolo 133, primo comma, lettera d), di tale direttiva la concessione dell’esenzione dall’IVA agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di detta direttiva, senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


4.9.2017   

IT

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C 293/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2017 — Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e a./Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Assogalvanica e a.

(Causa C-651/15 P) (1)

((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - Articolo 58, paragrafo 2 - Autorizzazione - Sostanze estremamente preoccupanti - Esenzione - Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione))

(2017/C 293/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH e altri (elenco completo nell’impugnazione) (rappresentanti: C. Mereu, avocat, e J. Beck, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rapresentanti: W. Broere e M. Heikkilä, agenti), Assogalvanica, Ecometal, Comité européen des traitements de surfaces (CETS), e altri (elenco completo nell’impugnazione) (rappresentanti: C. Mereu, avocat, e J. Beck, solicitor)

Interveniente a sostegno della Commissione europea: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Traband, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le altre ricorrenti, i cui nominativi figurano nell’allegato I della presente sentenza, sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


4.9.2017   

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C 293/4


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA

(Causa C-701/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Trasporti - Nozione di «sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei» - Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE - Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi aeroportuali))

(2017/C 293/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Malpensa Logistica Europa SpA

Convenuta: SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA

Nei confronti di: Beta-Trans SpA

Dispositivo

L’articolo 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all’assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell’aeroporto.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


4.9.2017   

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C 293/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-76/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 - Capacità economica e finanziaria dell’offerente - Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE - Ricorso giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di aggiudicazione di appalti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo))

(2017/C 293/06)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrenti: INGSTEEL spol. sro, Metrostav as

Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie

Con l’intervento di: Slovenský futbalový zväz

Dispositivo

1)

L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.

2)

L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 270 del 25.7.2017.


4.9.2017   

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C 293/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa

(Causa C-89/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Applicazione dei regimi previdenziali - Lavoratori migranti - Persona che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri - Determinazione della legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13, paragrafo 3 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 14, paragrafo 5 ter - Articolo 16 - Effetti delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Irricevibilità))

(2017/C 293/07)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Radosław Szoja

Convenuto: Sociálna poisťovňa

Con l’intervento di: WEBUNG, s.r.o.

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi di tale disposizione a una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, si deve tenere conto dei requisiti posti dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


4.9.2017   

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C 293/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Causa C-129/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Articoli 191 e 193 TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Applicabilità ratione materiae - Inquinamento dell’aria causato dall’incenerimento illegale di rifiuti - Principio del «chi inquina paga» - Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del fondo sul quale l’inquinamento è stato generato e della persona che causa l’inquinamento))

(2017/C 293/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Túrkevei Tejtermelő Kft.

Convenuto: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.

2)

L’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


4.9.2017   

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C 293/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Causa C-133/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Vendita e garanzia dei beni di consumo - Direttiva 1999/44/CE - Articolo 5, paragrafo 1 - Periodo di responsabilità del venditore - Termine di prescrizione - Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma - Beni usati - Limitazione convenzionale della responsabilità del venditore))

(2017/C 293/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: Christian Ferenschild

Convenuta: JPC Motor SA

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dalla seconda di tali disposizioni di detta direttiva, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


4.9.2017   

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C 293/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-151/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione europea e per produrre elettricità a bordo delle imbarcazioni - Carburante utilizzato da una nave per navigare dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale])

(2017/C 293/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

1)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione è applicabile al carburante utilizzato per fare navigare una nave, senza carico, da un porto di uno Stato membro, nella fattispecie quello in cui tale nave è stata costruita, a un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo merci da trasportare successivamente a un porto di un terzo Stato membro.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione a motivo del fatto che la fornitura di prodotti energetici di una nave è stata effettuata senza osservare i requisiti formali previsti da tale normativa, sebbene tale fornitura sia conforme a tutte le condizioni per l’applicazione previste da detta disposizione.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


4.9.2017   

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C 293/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — E/Subdelegación del Gobierno en Álava

(Causa C-193/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma - Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza - Comportamento configurante una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società - Minaccia reale ed attuale - Nozione - Cittadino dell’Unione residente nello Stato membro ospitante dove sconta una pena detentiva inflitta per delitti reiterati di abuso sessuale su minori))

(2017/C 293/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: E

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Álava

Dispositivo

L’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona si trovi in stato di detenzione al momento dell’adozione della decisione di allontanamento, senza prospettive di liberazione in un prossimo futuro, non esclude che il suo comportamento rappresenti, eventualmente, per un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante, una minaccia dal carattere reale ed attuale.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016.


4.9.2017   

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C 293/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

(Causa C-354/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 1, 2 e 6 - Parità di trattamento - Divieto di discriminazione basata sul sesso - Pensione aziendale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4, punti 1 e 2 - Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti - Normativa di uno Stato membro - Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale))

(2017/C 293/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Ute Kleinsteuber

Convenuta: Mars GmbH

Dispositivo

1)

La clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, allegato alla direttiva 97/81/CE, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata, nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell’importo di una pensione aziendale, stabilisca una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore ad essa e che non tratti il reddito derivante da un impiego a tempo parziale calcolando, innanzitutto, il reddito corrisposto per un impiego a tempo pieno corrispondente, determinando, in seguito, le quote parte, rispettivamente, superiore e inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi e, infine, applicando tale rapporto al reddito ridotto derivante dall’impiego a tempo parziale.

2)

La clausola 4, punti 1 e 2, del suddetto accordo nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel calcolo dell’importo di una pensione aziendale di un lavoratore dipendente che abbia lavorato in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale, stabilisca un tasso di occupazione uniforme per la durata complessiva del rapporto di lavoro, purché tale metodo di calcolo della pensione di vecchiaia non violi la regola del prorata temporis. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga nel caso di specie.

3)

Gli articoli 1 e 2 nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che preveda una pensione aziendale di entità corrispondente al rapporto tra l’anzianità di servizio e la durata del periodo compreso tra l’entrata in servizio nell’azienda e il raggiungimento del limite di età ordinario previsto dal regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e che applichi un limite massimo alle annualità di servizio che possono essere computate.


(1)  GU C 350 del 26.9.2016.


4.9.2017   

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C 293/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

(Causa C-368/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di assicurazioni - Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un’azione legale direttamente contro l’assicuratore del responsabile di un incidente - Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’autore del danno])

(2017/C 293/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Assens Havn

Convenuta: Navigators Management (UK) Limited

Dispositivo

L’articolo 13, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito non è vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


4.9.2017   

IT

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C 293/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-388/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Somma forfettaria))

(2017/C 293/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M.A. Sampol Pucurull e A. Rubio González, agenti)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nella lettera di messa in mora emessa dalla Commissione europea, ossia il 20 settembre 2015, i provvedimenti che comportava l’esecuzione della sentenza dell’11 dicembre 2014, Commissione/Spagna (C-576/13, non pubblicata, EU:C:2014:2430), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE

2)

Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 3 milioni.

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

(Causa C-433/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articoli 81 e 82 - Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione - Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio])

(2017/C 293/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG

Convenuta: Acacia Srl

Dispositivo

1)

L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un’accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.

2)

L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

3)

La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

4)

La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/12


Impugnazione proposta il 3 maggio 2017 da Vatseva avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 aprile 2017, causa T-920/16, Vatseva/Corte europea dei diritti dell'uomo

(Causa C-231/17 P)

(2017/C 293/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vatseva (rappresentante: K. Mladenova, advokat)

Altra parte nel procedimento: Corte europea dei diritti dell'uomo

Con ordinanza del 6 luglio 2017 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato inammissibile l’appello.


4.9.2017   

IT

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C 293/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Causa C-293/17)

(2017/C 293/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu

Resistenti: College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’attività che non rientra nella nozione di «progetto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26), poiché non costituisce un intervento fisico nell’ambiente naturale, possa configurare un progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (2) (…) del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in quanto l’attività può avere incidenze significative per un sito Natura 2000.

2)

Presupponendosi che l’applicazione di fertilizzanti al terreno sia un progetto, se, qualora essa abbia avuto luogo legalmente prima che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…) divenisse applicabile ad un sito Natura 2000, e abbia luogo ancora adesso, si debba ritenere che si configura un unico e solo progetto, anche se la concimazione non è avvenuta sempre sugli stessi lotti, nelle medesime quantità e con le medesime tecniche.

Se, al fine di valutare se si configuri un unico e solo progetto, sia rilevante che il deposito di azoto non è aumentato per effetto dell’applicazione di fertilizzanti al terreno, dopo che al sito Natura 2000 è divenuto applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…) osti ad un regime normativo ai sensi del quale un’attività inscindibilmente connessa ad un progetto e che pertanto deve essa stessa essere qualificata come progetto — come il pascolo del bestiame di un’azienda lattiera — venga esentato dall’obbligo di autorizzazione, per cui per tale attività non è richiesta un’autorizzazione individuale, sul presupposto che le incidenze dell’attività consentita senza autorizzazione sono state oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’adozione del regime normativo in parola.

3a.

Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…) osti a un regime normativo ai sensi del quale una determinata categoria di progetti, come l’applicazione di fertilizzanti al terreno, viene esentata dall’obbligo di autorizzazione ed è dunque consentita senza autorizzazione individuale, sul presupposto che le incidenze dell’attività consentita senza autorizzazione sono state oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’adozione del regime normativo in parola.

4)

Se l’opportuna valutazione posta a fondamento della deroga all’obbligo di autorizzazione per il pascolo e per l’applicazione di fertilizzanti al terreno, in cui ci si è basati sull’entità e sull’intensità di fatto e prevista di dette attività e il cui esito è che mediamente si può escludere un aumento del deposito di azoto a causa di queste attività, soddisfi i requisiti posti dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

4a.

Se a tale riguardo sia rilevante che la deroga all’obbligo di autorizzazione dipenda dal Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (in prosieguo: il «PAS») in cui si presuppone una riduzione del deposito totale di azoto sui valori sensibili all’azoto nei siti Natura 2000 e che lo sviluppo dei depositi nei siti Natura 2000 nell’ambito del PAS 2015-2021 venga monitorato annualmente, cosicché, ove la riduzione risulti meno favorevole di quanto presunto nell’opportuna valutazione del programma si procede, se necessario, a una correzione.

5)

Se in un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…) effettuata per un programma come il PAS 2015-2021, venga presa in considerazione l’incidenza positiva di misure di conservazione e di misure idonee per superfici di tipi di habitat naturali e habitat di specie esistenti, che sono adottate in virtù degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE (…).

5a.

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se si possa tenere conto degli effetti positivi di misure di conservazione e di misure idonee in un’opportuna valutazione per un programma se, al momento dell’opportuna valutazione, queste non sono ancora state attuate e i loro effetti positivi non si sono ancora realizzati.

Se, presupponendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive sull’incidenza di queste misure basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che l’attuazione e il risultato di tali misure vengano monitorati e, ove emerga che l’incidenza sia meno favorevole di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda, se necessario, a una correzione.

6)

Se gli effetti positivi della riduzione autonoma del deposito di azoto che si manifesterà nel periodo in cui è vigente il PAS 2015-2021 possano essere presi in considerazione nell’opportuna valutazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

Se, presupponendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive su tali sviluppi basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che la riduzione autonoma dei depositi di azoto sia monitorata e, qualora dal monitoraggio emerga che la riduzione è meno favorevole di quanto presunto, si proceda eventualmente a una correzione.

7)

Se misure di riparazione, adottate nel quadro di un programma, come il Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, che mirano a prevenire che un determinato fattore inquinante, come il deposito di azoto, abbia effetti pregiudizievoli per le superfici esistenti dei tipi di habitat naturali o di specie, possano essere qualificate come misure di tutela, ai sensi del punto 28 della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2014, [causa C-521/12,] Briels, ECLI:EU:C:2014:330, di cui si può tenere conto in un’opportuna valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

7a.

In caso di risposta affermativa alla settima questione, se gli effetti positivi di misure di tutela, di cui si può tenere conto nell’opportuna valutazione, possano essere presi in considerazione qualora al momento dell’opportuna valutazione dette misure non siano ancora state attuate e la loro incidenza positiva non si sia ancora realizzata.

Se, presupponendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive sugli effetti di tali misure basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che l’attuazione e il risultato delle misure vengano monitorati e, ove emerga che gli effetti siano meno favorevoli di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda, se necessario, a una correzione.

8)

Se il potere di imporre obblighi, ai sensi dell’articolo 2.4 del Wet natuurbescherming (legge sulla protezione della natura), che l’autorità competente deve applicare qualora, alla luce degli obiettivi di conservazione, ciò si riveli necessario per un sito Natura 2000, configuri uno strumento sufficientemente preventivo per poter dare attuazione all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (…), riguardo al pascolo del bestiame e all’applicazione di fertilizzanti al terreno.


(1)  GU 2012, L 26, pag. 1.

(2)  GU 1992 L 206, pag. 7.


4.9.2017   

IT

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C 293/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

(Causa C-294/17)

(2017/C 293/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Stichting Werkgroep Behoud de Peel

Resistente: College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio (…) del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206; la «direttiva habitat»), osti ad un regime normativo che mira a esentare dall’obbligo di autorizzazione progetti ed altre iniziative che causano depositi di azoto al di sotto di un limite quantitativo o valore soglia e pertanto sono autorizzati senza autorizzazione individuale, partendo dal presupposto che l’incidenza di tutti i progetti e di altre iniziative considerati congiuntamente che possono avvalersi del regime normativo sia stata opportunamente valutata ai fini dell’adozione del regime normativo in parola.

2)

Se l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (…) osti a che un’opportuna valutazione per un programma in cui è stata valutata una determinata quantità totale di deposito di azoto sia posta a fondamento del rilascio di un’autorizzazione (autorizzazione individuale) per un progetto o un'altra iniziativa che causa depositi di azoto conformi al margine di deposito valutato nel quadro del programma.

3)

Se in un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…) effettuata per un programma come il PAS 2015-2021, venga presa in considerazione l’incidenza positiva di misure di conservazione e di misure idonee per superfici di tipi di habitat naturali e habitat di specie esistenti, che sono adottate in virtù degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

3a.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se si possa tenere conto degli effetti positivi di misure di conservazione e di misure idonee in un’opportuna valutazione per un programma se, al momento dell’opportuna valutazione, queste non sono ancora state attuate e i loro effetti positivi non si sono ancora realizzati.

Se, presumendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive sull’incidenza di queste misure basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che l’attuazione e il risultato di tali misure vengano monitorati e, ove emerga che l’incidenza sia meno favorevole di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda, se necessario, a una correzione.

4)

Se gli effetti positivi della riduzione autonoma del deposito di azoto che si manifesterà nel periodo in cui è vigente il Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 possano essere presi in considerazione nell’opportuna valutazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

Se, presumendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive su questi sviluppi basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che la riduzione autonoma dei depositi di azoto venga monitorata e, ove emerga che la riduzione è meno favorevole di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda eventualmente a una correzione.

5)

Se le misure di riparazione, adottate nel quadro del PAS 2015-2021, che mirano a prevenire che un determinato fattore inquinante, come il deposito di azoto, abbia effetti pregiudizievoli per le superfici esistenti dei tipi di habitat naturali o di specie, possano essere qualificate come misure di tutela ai sensi del punto 28 della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2014, Briels, ECLI:EU:C:2014:330, di cui si può tenere conto in un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

5a.

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se gli effetti positivi di misure di tutela, di cui si può tenere conto nell’opportuna valutazione, possano essere presi in considerazione qualora al momento dell’opportuna valutazione dette misure non siano ancora state attuate e la loro incidenza positiva non si sia ancora realizzata.

Se, presumendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive sugli effetti di tali misure basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che l’attuazione e il risultato di tali misure vengano monitorati e, ove emerga che gli effetti siano meno favorevoli di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda se necessario a una correzione.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7.


4.9.2017   

IT

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C 293/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 31 maggio 2017 — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e a./Z

(Causa C-326/17)

(2017/C 293/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), X, Y

Altra parte nel procedimento: Z

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (1), sia applicabile a veicoli a motore esistenti prima del 29 aprile 2009, data in cui gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2).

2)

Se un veicolo a motore composto da componenti essenziali costruite prima dell’applicazione della direttiva 2007/46/CE (…), e d’altro lato da componenti essenziali aggiunte solo dopo l’applicazione di tale direttiva, configuri un veicolo a motore che già esisteva prima dell’applicazione della direttiva o se siffatto veicolo a motore sia stato realizzato solo dopo l’applicazione di detta direttiva.

3)

Se, in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE (…), l’obbligo di riconoscimento di cui all’art. 4, di detta direttiva si applichi integralmente se sulla carta di circolazione non sono stati compilati dati figuranti dietro determinati codici comunitari (resi obbligatori in forza degli allegati di questa direttiva), qualora tali dati siano facilmente identificabili.

4)

Se, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 1999/37/CE (…) , sia consentito riconoscere una carta di circolazione di un altro Stato membro, ma assoggettare comunque il veicolo ad un controllo tecnico, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, (…) e, qualora il veicolo non soddisfi i requisiti tecnici dello Stato membro, rifiutare il rilascio della carta di circolazione.


(1)  GU 1999, L 138, pag. 57.

(2)  GU 2007, L 263, pag. 1.


4.9.2017   

IT

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C 293/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 giugno 2017 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e a./Germanwings GmbH

(Causa C-330/17)

(2017/C 293/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshofs

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e a.

Resistente: Germanwings GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’indicazione obbligatoria delle tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari richiesta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (1), laddove dette tariffe non siano esposte in euro, debba avvenire in una determinata valuta.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quale valuta nazionale possano essere esposte le tariffe indicate nell’articolo 2, numero 18, e nell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008, quando un vettore aereo avente sede in uno Stato membro (nella specie, la Germania) promuove e offre in Internet a un consumatore un servizio aereo con luogo di partenza in uno altro Stato membro (nella specie, il Regno Unito).

Se in tale contesto assumano rilievo l’utilizzo, per l’offerta, di un indirizzo Internet con un dominio di primo livello specifico per uno Stato (country code Top-Level-Domain) (nella specie, www.germanwings.de), il quale rimanda allo Stato membro della sede del vettore aereo, e il fatto che il consumatore si trovi in detto Stato membro.

Se rilevi il fatto che tutti o la maggior parte dei vettori aerei indichino i prezzi controversi nella valuta nazionale del luogo di partenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).


4.9.2017   

IT

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C 293/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 13 giugno 2017 — S/EA e a.

(Causa C-367/17)

(2017/C 293/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Richiedente: S

Opponenti: EA, EB, EC

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione sulla richiesta di modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta presentata il 15 febbraio 2007 presso la competente autorità nazionale (nel caso di specie: il Deutsches Patent- und Markenamt — ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) nel senso che l’affettamento e il confezionamento del prodotto (nel caso di specie: Schwarzwälder Schinken) può aver luogo solo nella zona di produzione, debba essere adottata sulla base del regolamento 510/2006 (1) applicabile al tempo della presentazione della domanda oppure sulla base del regolamento 1151/2012 (2) vigente al momento della decisione.

2)

Nel caso in cui la decisione debba essere adottata sulla base del regolamento 1151/2012, attualmente in vigore:

2.1

a)

Se il fatto che un trasporto inadeguato del prodotto allo scopo dell’ulteriore trasformazione (affettamento e confezionamento) in altre zone possa incidere negativamente sull’autenticità del gusto, la qualità e la conservazione del prodotto costituisca una sufficiente motivazione specifica per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012, affinché l’affettamento e il confezionamento possano aver luogo solo nella zona di produzione.

b)

Se i requisiti figuranti nel disciplinare per l’affettamento e il confezionamento che non vanno oltre i vigenti standard dell’igiene dei prodotti alimentari sotto il profilo della qualità del prodotto costituiscano sufficienti motivazioni specifiche per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 affinché l’affettamento e il confezionamento possano aver luogo solo nella zona di produzione

2.2

a)

Se possa considerarsi, in linea di principio, una sufficiente motivazione specifica per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 ai fini della disposizione contenuta nel disciplinare di un’indicazione geografica protetta, secondo la quale l’affettamento e il confezionamento possono aver luogo solo nella zona di produzione il fatto che i relativi eventuali controlli (sui produttori) nella zona di produzione [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 3, lettera a) e con l’articolo 37 del regolamento 1151/2012] abbiano una frequenza superiore e, in generale, offrano una migliore garanzia rispetto ai controlli (sugli abusi) previsti dall’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 38 del regolamento 1151/2012.

b)

In caso di soluzione negativa del quesito sub a):

Se sia giustificata una diversa conclusione qualora si tratti di un prodotto molto richiesto anche a livello sovraregionale, affettato e confezionato in rilevante quantità al di fuori della zona di produzione, anche se non siano stati ancora constatati casi concreti di un impiego abusivo dell’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 1151/2012.

2.3

Se sufficienti motivazioni specifiche per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 ai fini della disposizione contenuta nel disciplinare di un’indicazione geografica protetta, secondo la quale l’affettamento e il confezionamento possono aver luogo solo nella zona di produzione, possano risiedere nel fatto che altrimenti non sarebbe garantita con sicurezza la rintracciabilità del prodotto trasformato.

Se a tal riguardo sia rilevante la circostanza che

a)

debba essere garantita la rintracciabilità di prodotti alimentari, in particolare quelli di origine animale, in base all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (4);

b)

debba essere garantita la rintracciabilità del prodotto con la partecipazione del trasformatore del prodotto in sistemi privati di sicurezza, giuridicamente facoltativi, ma di fatto obbligatori.

2.4

In caso di risposta in senso affermativo ad una delle questioni da 1 a 3:

Se nel disciplinare di una indicazione geografica protetta possa o debba essere previsto — come mezzo meno gravoso rispetto al nuovo trasferimento obbligatorio dell’affettamento e del confezionamento nella zona di produzione — che i trasformatori del prodotto aventi sede al di fuori della zona di produzione debbano sottoporsi ad un controllo da parte delle autorità e degli organismi competenti per i controlli nella zona di produzione in base al disciplinare [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 1151/2012].

3)

Nell’ipotesi in cui la decisione debba essere adottata sulla base del regolamento 510/2006 (v. prima questione), il giudice del rinvio chiede di rispondere alle questioni esposte sub 2 sulla base del regolamento 510/2006, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento in combinato disposto con l’articolo 8 e il considerando 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (5).


(1)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; GU L 93, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; GU L 343, pag. 1.

(3)  GU L 31, pag. 1.

(4)  GU L 242, pag. 2.

(5)  GU L 369, pag. 1.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 giugno 2017 — Ahmed Shajin/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-369/17)

(2017/C 293/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ahmed Shajin

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questione pregiudiziale

Se l’espressione «abbia commesso un reato grave», di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (1), recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, implichi che la pena prevista per un reato specifico, secondo l’ordinamento di un determinato Stato membro, possa costituire l’unico criterio per determinare se il richiedente abbia commesso un reato che può escluderlo dal diritto alla protezione sussidiaria.


(1)  GU L 337, pag. 9.


4.9.2017   

IT

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C 293/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 29 giugno 2017 — Konkurrensverket/SJ AB

(Causa C-388/17)

(2017/C 293/23)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Konkurrensverket

Resistente: SJ AB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE (1) debba essere interpretato nel senso che si sia in presenza di una rete di servizi di trasporto quando i servizi di trasporto vengano messi a disposizione su una rete ferroviaria, gestita dallo Stato, per il traffico nazionale e internazionale, conformemente alle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2012/34/UE (2) per effetto delle quali l’assegnazione delle capacità dell’infrastruttura ferroviaria viene operata in base alle richieste pervenute dalle imprese ferroviarie, ove, nella misura del possibile, tutte le richieste devono essere soddisfatte.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che l’attività svolta da un’impresa ferroviaria ai sensi della direttiva 2012/34, con cui vengano offerti servizi di trasporto al pubblico su una rete ferroviaria, costituisca una messa a disposizione o una gestione ai sensi della disposizione medesima.


(1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

(2)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).


4.9.2017   

IT

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C 293/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 29 giugno 2017 — Sindicatul Energia Oradea/SC Termoelectrica SA

(Causa C-392/17)

(2017/C 293/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sindicatul Energia Oradea

Convenuta: SC Termoelectrica SA

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del decreto n. 50/1990, come interpretato dalla decisione n. 9/2016, pronunciata dalla ÎCCJ [Înalta Curte de Casație și Justiție (Corte suprema di cassazione della Romania)] nell’interesse della legge — decisione vincolante per i giudici ordinari, in forza della quale i posti di lavoro inquadrati nei gruppi I e II sono quelli rigorosamente e tassativamente previsti agli allegati 1 e 2 del decreto, e gli organi giurisdizionali non possono estendere le disposizioni di tale decreto ad altri casi simili, con la conseguenza che ai lavoratori non possono essere riconosciuti i benefici in termini di pensionamento, dovuti alle dure condizioni di lavoro in cui gli ex lavoratori hanno espletato la loro attività — siano conformi agli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché alle disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE (1) e delle successive direttive specifiche.


(1)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).


4.9.2017   

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C 293/20


Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-399/17)

(2017/C 293/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in quanto aveva omesso di garantire che il materiale TPS-NOLO (Geobal), spedito dalla Repubblica Ceca a Katowice (Polonia), era stato nuovamente trasportato in Repubblica Ceca;

condannare Repubblica Ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il materiale TPS-NOLO (Geobal), trasportato dalla Repubblica Ceca alla Polonia, derivante da rifiuti pericolosi che provengono da una discarica (la laguna di Ostramo), depositato in un’altra discarica nella Repubblica ceca e classificato come catrame di scarto proveniente da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici, costituisce, secondo le autorità polacche, un rifiuto di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (in prosieguo: «il regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti»).

2.

Poiché la Repubblica ceca contesta la qualificazione della sostanza di cui trattasi come rifiuto, sulla base della registrazione di tale materiale ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE («REACH») (2), è sorta una situazione di conflitto, di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti, per aver previsto che il materiale in questione deve essere considerato quale rifiuto.

3.

La registrazione del materiale in conformità alla registrazione ai sensi del regolamento REACH non garantisce che l’uso della sostanza non produrrà un complessivo impatto dannoso sull’ambiente e sulla salute umana, o che la sostanza cessi automaticamente di essere considerata rifiuto. Qualora non esista alcuna decisione nazionale in base alla quale la sostanza di cui trattasi ha raggiunto uno status in cui un rifiuto cessa di essere tale, la registrazione di siffatta sostanza ai sensi del regolamento REACH potrebbe non essere considerata valida in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH.

4.

Poiché la sostanza in questione era stata trasportata oltre la frontiera senza notifica, tale trasporto deve essere considerato una «spedizione illegale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 35, lettera a), del regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti. In tal caso, l’autorità competente di spedizione è tenuta a raccogliere informazioni mediante una procedura adeguata al fine di garantire che i rifiuti interessati siano ripresi in conformità con l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, che la Repubblica ceca rifiuta senza alcuna giustificazione di effettuare. Tale obbligo non contrasta con l’articolo 128 del regolamento REACH, che garantisce la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli in forza dell’articolo 3 del regolamento REACH, in quanto i rifiuti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di suddetto regolamento (v. articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH).


(1)  GU 2006, L 190, pag. 1.

(2)  GU 2006, L 396, pag. 1.


4.9.2017   

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C 293/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Svezia) il 6 luglio 2017 — A/Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

(Causa C-404/17)

(2017/C 293/26)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen

Parti

Ricorrente: A

Resistente: Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

Questione pregiudiziale

Se una domanda contenente informazioni, fornite dal ricorrente, considerate affidabili — e conseguentemente assunte a fondamento ai fini dell’esame della domanda medesima –, ma insufficienti per accertare un’esigenza di protezione internazionale atteso che dalle informazioni sul paese [di origine] risulta che le autorità offrono una protezione accettabile, debba essere ritenuta manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32, come modificata (1).


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).


4.9.2017   

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C 293/22


Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-416/17)

(2017/C 293/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, agente, W. Roels, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che, mantenendo gli effetti di disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi che consentono a una società controllante di imputare sull’anticipo d’imposta, che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se essi provengono da una controllata stabilita in Francia, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro, dal momento che tale legislazione non dà diritto, in quest’ultimo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione di tali dividendi da parte di tale controllata, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato), le domande di rimborso di anticipi d’imposta percepiti in violazione del diritto dell’Unione sono accolte, ai sensi della sentenza della Corte nella causa C-310/09 Accor  (1), con le tre restrizioni seguenti:

il diritto al rimborso dell’anticipo d’imposta illegittimamente percepito è limitato dal rifiuto di tenere in conto l’imposizione subita dalle controllate di secondo livello stabilite al di fuori della Francia;

il diritto al rimborso dell’anticipo d’imposta illegittimamente percepito è limitato da requisiti sproporzionati in materia di prova;

il diritto al rimborso dell’anticipo d’imposta illegittimamente percepito è sottoposto alla limitazione del credito d’imposta a un terzo dell’importo del dividendo ridistribuito in Francia che proviene da una controllata stabilita al di fuori della Francia,

e avendo il Conseil d’État, giudice amministrativo di ultima istanza, stabilito tali restrizioni senza interrogare la Corte di giustizia al fine di accertare la compatibilità di tali restrizioni con il diritto dell’Unione,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dei principi di equivalenza e di effettività e in forza degli articoli 49, 63 e 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea contesta alla Francia il fatto di non aver, attraverso la giurisprudenza costante del Conseil d’État, giudice amministrativo di grado più elevato, dato piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, in particolare imponendo restrizioni contrarie al diritto dell’Unione per il rimborso di un’imposta indebitamente percepita, vale a dire l’anticipo d’imposta.

Nella sua sentenza Accord, adottata in risposta a una questione pregiudiziale, la Corte di giustizia aveva constatato che le norme fiscali francesi dirette a eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi mantenevano una discriminazione in materia di imposizione dei dividendi provenienti da altri Stati membri dell’UE. Le imposte che la Corte ha ritenuto contrarie al diritto dell’Unione devono quindi essere rimborsate.

La Commissione ritiene che la Francia non rispetti la sentenza della Corte di giustizia su tre punti specifici:

essa non tiene conto dell’imposta già versata dalle controllante di secondo livello non francesi;

essa mantiene, per limitare il diritto al rimborso delle società interessate, requisiti quanto alla prova da fornire che non rispettano i criteri elaborati dalla Corte di giustizia;

essa limita in maniera assoluta il sistema di credito d’imposta a un terzo del dividendo ridistribuito da una controllata non francese.

Tali violazioni sono inoltre dovute al fatto che il Conseil d’État è venuto meno al suo obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in forza dell’articolo 267 TFUE.


(1)  Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2011 nella causa C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, EU:C:2011:581


4.9.2017   

IT

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C 293/23


Impugnazione proposta l’11 luglio 2017 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 maggio 2017, causa T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(Causa C-419/17 P)

(2017/C 293/28)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Regno di Norvegia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017, causa T-115/15;

annullare la decisione dell’ECHA del 12 dicembre 2014, n. ED/108/2014;

condannare l’ECHA alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento REACH.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento REACH. La ricorrente continua a ritenere che la decisione ECHA sia stata adottata ultra vires, in quanto (i) l’ECHA non ha il potere di integrare l’esistente identificazione della sostanza DEHP ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento REACH mediante una nuova identificazione di tale sostanza ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ii) l’adozione della decisione dell’ECHA era stata preceduta da una procedura illegittima e iii) la decisione dell’ECHA elude la procedura vincolante prevista dal Consiglio e dal Parlamento europeo ai fini dell’adozione di criteri generalmente vincolanti/armonizzati per l’identificazione di sostanze che perturbano il sistema endocrino.

2.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il principio della certezza del diritto.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione dell’ECHA non contrasta con il principio della certezza del diritto laddove i) la decisione dell’ECHA ha creato una situazione giuridica incerta, imprecisa e imprevedibile, che non consente alla ricorrente di comprendere l’esatta portata degli obblighi a suo carico; ii) non vi sono criteri generalmente vincolanti/armonizzati per l’identificazione di sostanze che perturbano il sistema endocrino e iii) l’ECHA non ha il potere di integrare l’esistente identificazione della sostanza DEHP ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento REACH mediante l’identificazione di tale sostanza ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

3.

Il Tribunale ha esaminato la decisione dell’ECHA violando le esigenze del controllo giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea e ha distorto i fatti e gli elementi di prova.

4.

In conseguenza dei vizi suesposti, il Tribunale ha violato i diritti della ricorrente e i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della proprietà e il principio della certezza del diritto.


4.9.2017   

IT

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C 293/24


Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-427/17)

(2017/C 293/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non provvedendo affinché le acque raccolte in un sistema urbano combinato di acque reflue e di acque piovane in 14 agglomerati siano conservate e trattate conformemente ai requisiti della direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1), l’Irlanda ha violato le sue obbligazioni previste dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dall’allegato 1, sezione A, e dalla nota 1 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

dichiarare che, non predisponendo un trattamento secondario o un trattamento equivalente o non fornendo prova sufficiente per dimostrare a tal riguardo la conformità con la direttiva 91/271/CEE di 25 agglomerati, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con i requisiti previsti dall’articolo 10 e dall’allegato 1, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

dichiarare che, non garantendo che le acque reflue urbane, che confluiscono nelle reti fognarie da 21 agglomerati, siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all’articolo 4 e in conformità i requisiti previsti dall’allegato 1, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con i requisiti previsti dall’articolo 10 e dall’allegato 1, parte B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

dichiarare che, non provvedendo affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di Arklow (IEAG_547) e Castlebridge (IEAG_515) sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli agglomerati oltre una certa dimensione siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Laddove uno Stato membro decida di operare un sistema urbano combinato di acque reflue e di acque piovane, la progettazione di tale sistema deve di conseguenza essere effettuata in modo tale da garantire che le acque raccolte siano conservate e trattate, in funzione sia delle condizioni climatiche, sia delle variazioni stagionali. Sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della redazione della settima e ottava relazione stilata ai sensi dell’articolo 15 della direttiva, nonché nell’ambito degli scambi con l’Irlanda nella fase precontenziosa, la Commissione ritiene che l’Irlanda abbia violato i suoi obblighi in 14 agglomerati poiché non ha predisposto una rete fognaria o a causa degli sversamenti eccessivi.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE impone agli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono dagli agglomerati oltre una certa dimensione siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soddisfino i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B, della direttiva. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che l’Irlanda non soddisfi le prescrizioni dell'articolo 4 in 25 agglomerati a causa dell’assenza di un impianto di trattamento, dell’incapacità dell’impianto di trattamento esistente di trattare tutto il flusso generato dagli agglomerati ad esso afferenti, della violazione dei requisiti dell’allegato 1, sezione B, o come risultato della violazione dell’articolo 3 della direttiva.

L’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE impone, inoltre, agli Stati membri di identificare le aree sensibili e di sottoporre gli agglomerati al di sopra di una certa dimensione, che scaricano in tali aree, ad un trattamento più rigido di quello descritto all'articolo 4, in conformità con l’allegato 1, sezione B. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che l’Irlanda non abbia attuato correttamente l’articolo 5 relativamente a 21 agglomerati.

Secondo l’articolo 12 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio le autorità competenti provvedono affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche. Sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che l’Irlanda non abbia soddisfatto i requisiti derivanti dall’articolo 12 nel caso di due agglomerati relativamente ai quali gli impianti di trattamento operano senza alcuna valida licenza.


(1)  GU 1991, L 135, pag. 40.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/25


Impugnazione proposta il 15 luglio 2017 dalla Meta Group Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 maggio 2017, causa T-744/14, Meta Group/Commissione

(Causa C-428/17 P)

(2017/C 293/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (rappresentante: A. Formica, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare e/o riformare la sentenza del 4 maggio 2017, Meta Group/Commissione, T-744/14, in quanto erronea ed infondata in diritto;

e, per l’effetto, accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti di sovvenzione FP5-6 e CIP per complessivi Euro 566.377,63, a titolo di contributi dovuti e non versati, nonché dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente;

e, conseguentemente, condannare la Commissione al pagamento, nei confronti della ricorrente, della predetta somma di Euro 566.377,63, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;

nonché, condannare la Commissione al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, per la complessiva somma di Euro 815 000,00 o per la maggior somma che [la Corte] dovesse accertare all’esito del presente giudizio, oltre al maggior danno derivante dalla illiceità delle suddette compensazioni.

Motivi e principali argomenti

I.

Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1134 e 1135 del Codice civile Belga in tema di natura vincolante ed esecuzione in buona fede dei contratti. Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga in tema di interpretazione dei contratti. Falsa e/o erronea applicazione dei principi del diritto dell’Unione Europea in materia di efficacia vincolante del contratto, buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, certezza del diritto.

La sentenza impugnata, nel rigettare il terzo motivo di ricorso, ha violato le regole del Code civil Belga e del diritto Europeo in tema di natura vincolante dei contratti, laddove non ha riconosciuto alla clausola contenuta a pag. 47 dell’Addendum al contratto Ecolink+ efficacia obbligatoria tra le parti e laddove ha disconosciuto che il richiamo ivi contenuto alla Metodologia annessa al contratto non fosse riferibile alla Metodologia predisposta da META e trasmessa alla Commissione in data 21.12.2009.

II.

Falsa e/o erronea applicazione dell’art. II.20 della Guida FP6. Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 179 Trattato di Funzionamento della UE in relazione ai programmi comunitari. Falsa e/o erronea applicazione degli articoli artt. 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga. Violazione del principio di non contraddizione.

La sentenza impugnata, nel rigettare il quarto e quinto motivo di ricorso, ha violato il principio di non contraddizione, i criteri della Guida FP6 e le regole del Code civil Belga in materia di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove, pur qualificando come non vincolanti le previsioni della Guida FP6, ne ha postulato la rigida ed indefettibile applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio, con specifico riguardo ai costi relativi ai consulenti interni.

III.

Violazione dei principi del diritto processuale europeo in materia del diritto di difesa e completezza del contraddittorio. Violazione dell’art. 64 del Regolamento di procedura. Difetto assoluto di motivazione su un punto essenziale della controversia.

La sentenza gravata, nel respingere i primi due motivi di ricorso, ha violato i principi europei in tema di completezza del contraddittorio e diritto di difesa, nonché l’art. 64 del regolamento di procedura, in quanto ha omesso di valutare le argomentazioni giuridiche offerte dalla ricorrente nelle osservazioni al documento «Allegato E.4» depositato in giudizio dalla Commissione soltanto in occasione dell’udienza di discussione, recependo acriticamente quanto dedotto dalla controparte e motivando in modo insufficiente la propria decisione.

IV.

Falsa e/o erronea applicazione della Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes e delle Previsioni del Settimo Programma Quadro. Errore manifesto nella comprensione di un elemento determinante della fattispecie dedotta in giudizio.

La pronuncia avversata, nel respingere i primi due motivi di ricorso, inoltre, ha violato la Guida Finanziaria del Sesto Programma e ha travisato i fatti dedotti in giudizio, calcolando il monte ore rendicontato nel contratto Bridge in modo erroneo e fuorviante, ovverosia sulla base dell’assunto indi mostrato per cui il socio prestatore d’opera avrebbe lavorato ogni giorno del mese per otto ore consecutive unicamente sulle attività relative al suddetto contratto.

V.

Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga. Violazione del principio del diritto europeo del legittimo affidamento, in quanto applicabile anche alla parte privata coinvolta in rapporti contrattuali con il soggetto pubblico.

Nel respingere il sesto motivo di ricorso, la sentenza ha violato le regole civilistiche in materia di vincolatività dei contratti ed il principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, in quanto non ha riconosciuto che la condotta della Commissione, culminata con la stipula dell’Addendum, abbia determinato l’insorgere di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente sull’accettazione della Metodologia da quest’ultima predisposta.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/27


Impugnazione proposta il 26 luglio 2017 dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017, causa T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banca centrale europea

(Causa C-450/17 P)

(2017/C 293/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (rappresentanti: A. Glos, T. Lübbig e M. Benzing, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 nella causa T-122/15;

annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Prot.: ECB/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1o settembre 2014 (Prot.: ECB/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

in subordine, annullare la suddetta sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo: violazione del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU (1) e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU (2)

Il Tribunale ha erroneamente interpretato le disposizioni applicabili dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull’MVU in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Esso perviene erroneamente alla conclusione secondo cui le «circostanze particolari», che devono determinare la qualificazione di un ente come soggetto meno significativo, sussistono soltanto quando la vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali sia maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento sull’MVU rispetto alla vigilanza diretta da parte della BCE. Il Tribunale basa la propria interpretazione esclusivamente sulla versione inglese del regolamento-quadro sull’MVU e viola il principio secondo cui tutte le versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti. Il Tribunale omette erroneamente di interpretare le norme in base al diritto di rango superiore, segnatamente alla luce del principio di proporzionalità con riferimento alla competenza. Esso ha erroneamente escluso l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dei fatti da parte della BCE e non ha verificato, come già la BCE, se la ricorrente debba essere qualificata come soggetto meno significativo in base alle circostanze specifiche e fattuali riferite dalla stessa in ragione delle «circostanze particolari» di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull’MVU in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento-quadro sull’MVU. Il Tribunale viene meno, in tal modo, al suo obbligo di procedere a un esame completo della decisione impugnata quanto agli errori di valutazione.

2.

Secondo motivo: snaturamento della decisione impugnata e valutazione erronea dei requisiti di motivazione

Il Tribunale snatura la motivazione della decisione impugnata e sostituisce la motivazione della BCE con la propria. Snaturando il contenuto della decisione impugnata, disconosce che la medesima non soddisfa i requisiti posti dal diritto dell’Unione in merito all’obbligo di motivazione: la motivazione della decisione impugnata è incoerente e presenta carattere contraddittorio.

3.

Terzo motivo: errore procedurale commesso dal Tribunale per l’introduzione di aspetti che non erano oggetto del procedimento

La sentenza del Tribunale viola il diritto della ricorrente a essere ascoltata e il principio del contraddittorio. La motivazione della sentenza introduce aspetti rilevanti ai fini della decisione che non sarebbero stati oggetto di contraddittorio nel procedimento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, GU L. 287, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU), GU L 141, pag. 1.


Tribunale

4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/29


Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — ADR Center/Commissione

(Causa T-644/14) (1)

((«Contributo finanziario - Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” per il periodo 2007 — 2013 - Programma specifico “Giustizia civile” - Ricorso di annullamento - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Competenza dell’autore dell’atto - Principio di buona amministrazione - Domanda volta a condannare la Commissione al pagamento del saldo rimanente dovuto in forza delle convenzioni di sovvenzione - Riqualificazione parziale del ricorso - Clausola compromissoria - Competenza del Tribunale - Costi ammissibili»))

(2017/C 293/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ADR Center SpA(Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente L. Tantalo, successivamente A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Estrada de Solà e L. Cappelletti, successivamente J. Estrada de Solà e S. Delaude, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 4485 final della Commissione, del 27 giugno 2014, relativa al recupero di una parte del contributo finanziario versato alla ricorrente in esecuzione delle tre convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del programma specifico «Giustizia civile» e, dall’altro, una domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente il saldo rimanente dovuto in forza delle tre convenzioni di sovvenzione, di importo pari a EUR 49 172,52 nonché il risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ADR Center SpA sopporterà le spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle di tale istituzione relative al procedimento sommario, e la metà delle proprie spese, anche per quanto riguarda quelle inerenti al procedimento sommario.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalla ADR Center, compresa la metà delle spese di quest’ultima relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/29


Sentenza del Tribunale 20 luglio 2017 — Spagna/Commissione

(Causa T-143/15) (1)

((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Spagna - Aiuti diretti disaccoppiati per gli anni di domanda 2008 e 2009 - Carenze nel sistema di controllo - Determinazione dei campioni di controllo - Onere della prova - Fondi per lo sviluppo rurale nella comunità autonoma della Castiglia e León per gli anni di domanda 2008 e 2009 - Controlli in loco - Controlli chiave - Proporzionalità»))

(2017/C 293/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: Sampol Pucurull e J. García-Valdecasas Dorrego, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui concerne la rettifica finanziaria imposta al Regno di Spagna a seguito dell’inchiesta AA/2009/007/ES per l’anno di domanda 2009.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


4.9.2017   

IT

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C 293/30


Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Belgio/Commissione

(Causa T-287/16) (1)

((«FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dal Belgio - Restituzioni all’esportazione - Mancato recupero dovuto a negligenze ascrivibili ad un organismo di uno Stato membro - Mancato esaurimento di tutte le vie di ricorso possibili - Proporzionalità»))

(2017/C 293/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente J.-C. Halleux e M. Jacobs, successivamente M. Jacobs, L. Van den Broeck e J. Van Holm, agenti, assistiti da É. Grégoire e J. Mariani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16), in quanto esclude da tale finanziamento rispetto al Regno del Belgio la somma di EUR 9 601 619,00.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


4.9.2017   

IT

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C 293/31


Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Cafés Pont/EUIPO — Giordano Vini (Art’s Cafè)

(Causa T-309/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo Art’s Cafè - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 293/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cafés Pont, SL (Sabadell, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Giordano Vini SpA (Diano d’Alba, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci e L. Ghedina, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o aprile 2016 (procedimento R 1110/2015-2), relativa a una domanda di decadenza tra la Giordano Vini e la Cafés Pont.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cafés Pont, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


4.9.2017   

IT

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C 293/31


Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)

(Causa T-780/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo mediaexpert - Marchio nazionale denominativo anteriore mediaexpert - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Prova dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del marchio anteriore - Certificato di registrazione del marchio anteriore - Traduzione - Regola da 37 a 39 e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Legittimo affidamento»))

(2017/C 293/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mediaexpert sp. Z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mediaexpert S.A. (Varsavia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016 (procedimento R 2583/2015-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mediaexpert sp. z o.o. e la Mediaexpert S.A.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mediaexpert sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


4.9.2017   

IT

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C 293/32


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — BPC Lux 2 e a./Commissione

(Causa T-812/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo - Creazione e capitalizzazione di un ente-ponte - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))

(2017/C 293/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) e le altre 19 ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Fajardo, avvocato, J. Webber e M. Steenson, solicitors, e K. Bacon, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e S. Jaulino, agenti, assistiti da M. Mendes Pereira, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) — Portogallo — Risoluzione del Banco Espírito Santo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La BPC Lux 2 Sàrl e le altre ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario.

3)

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/32


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — De Masi/Commissione

(Causa T-423/16) (1)

([«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ai lavori del gruppo Codice di condotta (Tassazione delle imprese) istituito dal Consiglio - Risposta alle domande iniziali successivamente ad un equo accordo - Mancanza di una decisione di conferma - Irricevibilità»])

(2017/C 293/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: prof. A. Fischer-Lescano)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, J. Baquero Cruz e F. Erlbacher, successivamente, J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni della Commissione contenute, da un lato, nella lettera del 20 maggio 2016 e, dall’altro, nella lettera del 13 luglio 2016, le quali rispondono alle domande di accesso ai documenti del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» presentate dal ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Fabio De Masi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/33


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Pfizer e Pfizer santé familiale/Commissione

(Causa T-716/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura tariffaria e statistica - Classificazione nella nomenclatura combinata - Sottovoci tariffarie - Dazi doganali applicabili alla merci classificate sotto tali sottovoci tariffarie - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2017/C 293/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito) e Pfizer Santé familiale (Parigi, Francia) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato, e E. Wright, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e K. Skelly, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2016, L 189, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Pfizer Ltd e la Pfizer Santé familiale sono condannate alle spese.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/34


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commissione

(Causa T-849/16 R)

((«Procedimento sommario - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 293/40)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: PGNiG Supply & Trading GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55/CE.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 23 dicembre 2016, PGNiG Supply & Trading/Commissione (T-849/16 R), è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/34


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polonia/Commissione

(Causa T-883/16 R)

((«Procedimento sommario - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 293/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kawnik e K. Rudzińska, agenti)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55/CE.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T-883/16 R), è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


4.9.2017   

IT

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C 293/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

(Causa T-130/17 R)

((«Procedimento sommario - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 293/42)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55/CE.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Argus Security Projects/SEAE

(Causa T-131/17 R)

((«Procedimento sommario - SEAE - Recupero mediante compensazione - Domanda di provvedimenti provvisori - Pregiudizio economico - Obbligo di diligenza - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 293/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, agente, assistito da B. Allemeersch, W. De Meester e G. Scraeyen, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere l’emissione di provvedimenti provvisori diretti, da un lato, a sospendere l’esecuzione delle decisioni di compensazione della Commissione, che agisce per conto del contabile del SEAE, degli importi rispettivi di EUR 100 600, di EUR 41 522 e di EUR 52 600 (decisioni notificate il 15 marzo 2017), di EUR 58 924 (decisione notificata il 7 aprile 2017) e di EUR 41 422 (decisione notificata il 19 aprile 2017) e, dall’altro lato, a ingiungere al SEAE di non adottare più decisioni di compensazione nei confronti della ricorrente fino alla pronuncia della sentenza definitiva concernente la controversia legata all’esecuzione del contratto-quadro 2008/14/SEC/RELEX/K8, pendente dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles (Belgio).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.9.2017   

IT

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C 293/36


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2017 — António Conde & Companhia/Commissione

(Causa T-244/17 R)

((«Misure provvisorie - Peschereccio - Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale - Ricevibilità - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di interesse»))

(2017/C 293/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: António Conde & Companhía, SA (Gafanha de Nazaré, Portogallo) (rappresentante: J.R. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Lewis e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta a ottenere la concessione di misure provvisorie che impongano alla Commissione europea di astenersi dall’esercitare pressioni sulla Repubblica portoghese volte a escludere il peschereccio Calvão dall’elenco delle navi battenti bandiera portoghese autorizzate ad esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.9.2017   

IT

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C 293/36


Ricorso proposto il 14 giugno 2017 — TE/Commissione

(Causa T-392/17)

(2017/C 293/45)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: TE (rappresentante: J. Bartončík, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di avviare un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di un principio fondamentale del diritto dell’Unione — il principio di sussidiarietà.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/37


Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione

(Causa T-400/17)

(2017/C 293/46)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

ILa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (il «regolamento CLP»), nella parte in cui classifica ed etichetta la sostanza antrachinone inserendo la seguente voce nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: numero della sostanza 606-151-00-4; dati di identificazione internazionale: antrachinone; numero CE: 201-549-0; numero CAS: 84-65-1; codici di classe e di categoria di pericolo: Carc. IB; codici di indicazioni di pericolo: H350; pittogrammi, codici di avvertenza: GHS08 Dgr; codici di indicazioni di pericolo: H350;

condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.

La classificazione e l’etichettatura non erano basate su elementi di prova sufficienti ottenuti da studi affidabili e accettabili che dimostrassero il nesso di causalità tra la sostanza antrachinone in quanto tale e una maggiore incidenza di tumori nelle sperimentazioni animali ai sensi dei punti 3.6.1 e 3.6.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e dei principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP ha determinato la violazione, in particolare, del diritto della ricorrente al rispetto della proprietà e del principio della certezza del diritto.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/38


Ricorso proposto il 6 luglio 2017 — Leino-Sandberg/Parlamento europeo

(Causa T-421/17)

(2017/C 293/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlandia) (rapprensentanti: O. Brouwer e S. Schubert, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento del 3 aprile 2017 che rifiuta alla ricorrente l’accesso alla sua decisione dell’8 luglio 2015 adottata in risposta alla domanda di conferma presentata da un terzo ai sensi del regolamento n. 1049/2001;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza.

La ricorrente sostiene che il documento richiesto è un provvedimento amministrativo definitivo, non protetto da riservatezza o da altra eccezione di non divulgazione. Inoltre, anche nel caso in cui si dovesse applicare una tale eccezione nel caso di specie, la ricorrente sostiene che manifestamente il convenuto ha interpretato, ovvero applicato, tale eccezione erroneamente, in quanto non ha dimostrato in che modo la divulgazione del documento richiesto arrecherebbe pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicare il criterio dell’interesse pubblico prevalente previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza.

3.

Terzo motivo, in via subordinata, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento sulla trasparenza.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/38


Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — UF/EPSO

(Causa T-422/17)

(2017/C 293/48)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: UF (rappresentante: L. Gudaitė, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto del 4 aprile 2017 di escludere il ricorrente dal concorso di giurista linguista di lingua lituana EPSO/AD/335/16,

obbligare il convenuto ad autorizzare il ricorrente a correggere un errore manifesto, modificando il livello di conoscenza della lingua polacca da B1 a C1,

reintegrare il ricorrente nel concorso di giurista linguista di lingua lituana.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha leso il legittimo affidamento del ricorrente e l’ha indotto in errore, quando ha confermato che la sua candidatura era conforme a tutti i requisiti.

Il ricorrente afferma che il convenuto, dopo aver confermato il 9 gennaio 2017 che la sua candidatura era conforme a tutti i requisiti del bando di concorso e dopo averlo autorizzato a partecipare ai test informatici, l’ha indotto in errore e non gli ha permesso di correggere un manifesto lapsus calami, relativo al suo livello di conoscenza della lingua polacca, motivo per cui è stato successivamente escluso dal concorso.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha leso i diritti e le legittime aspettative del ricorrente, escludendolo dal concorso per il posto di giurista linguista di lingua lituana.

Il ricorrente sostiene che il convenuto, con la decisione del 4 aprile 2017, il convenuto l’ha escluso senza motivo dal concorso, sulla base del livello di conoscenza della lingua polacca indicato nel modulo di candidatura, poiché il convenuto conosceva il suo reale livello di conoscenza della lingua polacca in base alle informazioni fornite e ai risultati ottenuti nell’ambito della sua candidatura ad un altro concorso (EPSO/AD/328/16). Il ricorrente afferma che, in base alla giurisprudenza del Tribunale, la commissione giudicatrice ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato del concorso sono valutati in maniera appropriata e che la decisione di escludere un candidato dal concorso è considerata l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/39


Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — António Conde & Companhia/Commissione

(Causa T-443/17)

(2017/C 293/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: António Conde & Companhia, SA (Gafanha de Nazaré, Portogallo) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con cui la Commissione si è rifiutata di trasmettere prontamente al segretariato della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale i nominativi delle navi battenti bandiera portoghese SANTA ISABEL e CALVÃO, così impedendo loro di praticare, dal primo luglio 2017, la pesca di scorfano e gamberi, nelle zone di pesca dell’Atlantico nordorientale in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1236/2010 (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un solo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1236/2010, interferendo nel processo di stesura e di comunicazione della lista di navi redatta dal Portogallo per trasmissione al segretariato della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale. Rispetto a tali liste, la ricorrente non è abilitata a fare commenti, modifiche, raccomandazioni e valutazioni, rifiutare, redigere o far pressione sugli Stati membri.


(1)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU 2010 L 348, pag. 17).


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/40


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia sulla parte anteriore di un veicolo)

(Causa T-86/15) (1)

(2017/C 293/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/40


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia sulla parte anteriore di un veicolo).

(Causa T-88/15) (1)

(2017/C 293/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/40


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2017 — DQ e a./Parlamento

(Causa T-38/17) (1)

(2017/C 293/52)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/41


Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2017 — GY/Commissione

(Causa T-203/17) (1)

(2017/C 293/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 195 del 19.6.2017.