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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 25 febbraio 2014 |
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2017/C 285/01 |
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2017/C 285/02 |
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2017/C 285/03 |
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2017/C 285/04 |
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2017/C 285/05 |
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2017/C 285/06 |
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Mercoledì 26 febbraio 2014 |
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2017/C 285/07 |
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2017/C 285/08 |
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2017/C 285/09 |
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2017/C 285/10 |
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2017/C 285/11 |
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2017/C 285/12 |
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Giovedì 27 febbraio 2014 |
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2017/C 285/13 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 su SOLVIT (2013/2154(INI)) |
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2017/C 285/14 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina (2014/2595(RSP)) |
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2017/C 285/15 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Iraq (2014/2565(RSP)) |
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2017/C 285/16 |
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2017/C 285/17 |
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2017/C 285/18 |
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2017/C 285/19 |
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2017/C 285/20 |
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2017/C 285/21 |
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2017/C 285/22 |
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2017/C 285/23 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 25 febbraio 2014 |
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2017/C 285/24 |
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2017/C 285/25 |
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Mercoledì 26 febbraio 2014 |
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2017/C 285/26 |
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2017/C 285/27 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 24 al 27 febbraio 2014
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 61 del 19.2.2015 .
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 25 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/2 |
P7_TA(2014)0126
Lotta alla violenza contro le donne
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))
(2017/C 285/01)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TEU), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 23, 24 e 25, |
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viste la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (1) e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (2), |
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vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2009 sulla campagna «dire NO alla violenza contro le donne» (3), |
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vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (4), |
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vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (5), |
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vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (6), |
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vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (7), |
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vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010, |
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visto il Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma della Commissione (COM(2010)0171), |
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visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, |
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viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne, |
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vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (8), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 sul tema «Eliminare alla radice la violenza domestica contro le donne» (9), |
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visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), |
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visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180, |
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viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, |
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visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottato dalla conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104), |
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viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo «Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne» (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo «Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore» (A/RES/57/179), del 22 dicembre 2003 dal titolo «Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne» (A/RES/58/147) e del 5 marzo 2013 dal titolo «Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (A/RES/67/146), |
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viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992), |
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viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (10), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino + 10) (11) e del 25 febbraio 2010 su Pechino + 15 — Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dell'uguaglianza di genere (12), |
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viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata «Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne» (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza, |
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viste le conclusioni della 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze, |
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vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Rashida Manjoo, del 16 maggio 2012, |
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visto l'articolo 5 del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento, |
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vista la valutazione del valore aggiunto europeo (13), |
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visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0075/2014), |
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A. |
considerando che nella direttiva 2012/29/UE (14) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima, è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»; |
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B. |
considerando che la violenza di genere coinvolge vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, reddito e posizione sociale ed è legata alla ripartizione iniqua del potere tra le donne e gli uomini nonché a idee e comportamenti basati su stereotipi radicati nella nostra società che è necessario combattere fin dalle primissime fasi al fine di cambiare gli atteggiamenti; |
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C. |
considerando che sono in aumento forme di violenza contro le donne praticate da mariti, partner o ex mariti o ex partner; che, in alcuni paesi, il numero delle vittime è aumentato rapidamente così come la gravità delle conseguenze, anche mortali, e che, secondo le statistiche, il numero delle donne uccise rappresenta una quota sempre maggiore del totale degli omicidi; |
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D. |
considerando che in alcuni paesi le rilevazioni statistiche hanno evidenziato che, anche se non è aumentato il numero totale degli omicidi, è però in aumento la quota delle donne uccise sul totale degli omicidi, confermando un innalzamento della violenza contro le donne; |
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E. |
considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere; |
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F. |
considerando che rafforzare l'indipendenza e la partecipazione economica e sociale delle donne consente di ridurne la vulnerabilità nei confronti della violenza di genere; |
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G. |
considerando che di recente sono emersi nuovi stereotipi nonché nuove forme di discriminazione e violenza a seguito del crescente utilizzo dei social network, ad esempio pratiche illecite di adescamento online («grooming») dirette in particolare agli adolescenti; |
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H. |
considerando che tra i giovani persistono atteggiamenti sessisti in merito ai ruoli dei due sessi; che le giovani donne le quali subiscono violenza continuano a essere incolpate e stigmatizzate dai loro coetanei e dal resto della società; |
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I. |
considerando che, se la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, la violenza di genere è più frequentemente inflitta da uomini a donne e ragazze e riflette, potenziandole, le disuguaglianze tra uomini e donne, compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime; |
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J. |
considerando che è necessario tener conto e prendersi cura dei minori che hanno assistito alla violenza su un parente stretto, con interventi psicologici e sociali adeguati, e che i minori che hanno assistito alla violenza hanno elevate probabilità di soffrire di disturbi emotivi e di relazione; |
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K. |
considerando che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, in relazione a tale violenza; |
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L. |
considerando che le donne e i bambini che hanno subito violenza necessitano di luoghi in cui ricevere servizi adeguati di assistenza sanitaria, assistenza giuridica nonché consulenza e terapia psicologica; che i centri di accoglienza per le donne devono essere adeguatamente finanziati dagli Stati membri; |
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M. |
considerando che la violenza degli uomini contro le donne altera la posizione delle donne nella società e la loro autodeterminazione in termini di salute, accesso alla vita professionale e all'istruzione, integrazione nelle attività socio-culturali, indipendenza economica, partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, relazioni con gli uomini e acquisizione della propria dignità; |
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N. |
considerando che la violenza contro le donne può lasciare profonde ferite fisiche e psicologiche, danneggiare la salute complessiva delle donne e delle ragazze, compresa la salute riproduttiva e sessuale, e, in alcuni casi, causarne la morte (il cosiddetto «femminicidio»); |
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O. |
considerando che l'istruzione e la formazione sono necessarie fin dalla più tenera età per combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere in generale, poiché forniscono ai giovani le capacità necessarie per trattare il loro partner con rispetto, a prescindere dal sesso, e li rendono consapevoli dei principi di parità; |
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P. |
considerando che la violenza sulle donne assume forme sempre più inaccettabili, tra cui l'inserimento delle donne in gruppi che organizzano la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale; |
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Q. |
considerando che, in base a studi effettuati sulla violenza contro le donne, una percentuale stimata tra il 20 e il 25 % di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e più del 10 % delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza (15); |
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R. |
considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza di genere contro le donne è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica; |
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S. |
considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato nel marzo 2013 i risultati preliminari della sua indagine europea sulla violenza contro le donne, i quali mostrano, tra l'altro, che: quattro donne su cinque non si sono rivolte a nessun servizio (sanitario, sociale o di assistenza alle vittime) a seguito degli episodi più gravi di violenza ad opera di persone diverse dal partner; le donne che hanno chiesto aiuto si sono rivolte più spesso ai servizi medici, fattore che sottolinea la necessità di garantire che i professionisti in ambito sanitario siano in grado di affrontare le esigenze delle vittime di violenza; due donne su cinque non erano a conoscenza delle leggi o delle iniziative politiche che tutelano le donne in caso di violenza domestica e la metà ignorava l'esistenza di leggi o iniziative di prevenzione; |
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T. |
considerando che, nella strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, la Commissione sottolinea che la violenza di genere è uno dei problemi fondamentali da affrontare onde conseguire un'autentica parità tra i sessi; |
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U. |
considerando che il quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona offre nuove possibilità per incrementare la cooperazione in materia di politica penale a livello dell'Unione, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di lavorare insieme su basi certe, creando una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, che rispetti, ma non sostituisca, i sistemi e le tradizioni giuridiche nazionali; |
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V. |
considerando che la sensibilizzazione e la mobilitazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione e i social media, sono elementi importanti di un'efficace strategia di prevenzione; |
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W. |
considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze; |
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X. |
considerando che i sei obiettivi indissociabili alla base di qualsiasi misura per combattere la violenza contro le donne sono: politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato; |
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Y. |
considerando che è importante intensificare le azioni contro l'industria che considera le ragazze e le donne oggetti sessuali; |
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Z. |
considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri, per quanto riguarda tra l'altro la definizione dei reati e l'ambito di applicazione della legislazione, e che le donne sono pertanto vulnerabili a tale violenza; |
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AA. |
considerando che le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, a causa di fattori quali la razza, l'appartenenza etnica, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, l'alloggio, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; |
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AB. |
considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella capacità della polizia, del sistema giuridico e dei servizi sociali e sanitari di aiutarle concretamente; che in alcuni casi le autorità considerano la violenza di genere un problema famigliare e pertanto risolvibile in famiglia; |
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AC. |
considerando che la politica in materia di salute riproduttiva dovrebbe essere al centro di questo dibattito; |
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AD. |
considerando che è indispensabile raccogliere dati disaggregati, qualitativi e quantitativi comparabili, che riguardino tutti gli aspetti del problema, per comprendere la reale portata della violenza contro le donne nell'Unione e, dunque, elaborare politiche efficaci; |
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AE. |
considerando che il rifiuto da parte del Parlamento europeo, il 12 dicembre 2012, di approvare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (16) presentata dalla Commissione ribadisce la necessità di una nuova proposta di normativa dell'UE che istituisca un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza contro le donne negli Stati membri e che il Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2012, ha chiesto un miglioramento della raccolta e della divulgazione di dati comparabili, attendibili e regolarmente aggiornati riguardanti tutte le forme di violenza contro le donne, a livello sia nazionale che unionale; |
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AF. |
considerando che la mutilazione genitale femminile è internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di tortura contro le ragazze e le donne e riflette disuguaglianze profondamente radicate tra i sessi; che la mutilazione genitale femminile costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne, è quasi sempre perpetrata su minorenni e rappresenta una violazione dei diritti dei minori; |
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AG. |
considerando che la prostituzione può essere considerata una forma di violenza contro le donne, a causa delle sue ripercussioni sulla salute fisica e mentale, in particolar modo in caso di prostituzione forzata e di tratta delle donne finalizzata alla prostituzione; |
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AH. |
considerando che la pericolosa tendenza a compiere delitti d'onore sta aumentando all'interno dei confini dell'Unione europea e che le ragazze sono le più colpite; |
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AI. |
considerando che l'abuso sugli anziani è riconosciuto a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle donne anziane e che è necessario prevenire e combattere l'abuso sugli anziani in tutti i paesi dell'UE; |
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AJ. |
considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento; |
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AK. |
considerando che, secondo i rapporti di Amnesty International e le relazioni della Commissione, la mutilazione genitale femminile colpisce centinaia di migliaia di donne e ragazze in Europa e che ricorre spesso il riferimento a 500 000 vittime; che le divergenze tra le disposizioni giuridiche degli Stati membri stanno conducendo al fenomeno del cosiddetto «turismo della mutilazione genitale femminile» transfrontaliero nell'UE; |
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AL. |
considerando che persiste la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la violenta pratica della mutilazione genitale femminile; che gli Stati membri e i paesi terzi la cui legislazione nazionale criminalizza la mutilazione genitale femminile dovrebbero agire conformemente a tale legislazione; |
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1. |
chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2014, sulla base dell'articolo 84 TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentare una proposta rivista di regolamento sulle statistiche europee relative ai reati violenti che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri; |
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3. |
chiede al Consiglio di attivare la «clausola passerella», mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1 TFUE; |
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4. |
invita la Commissione a promuovere le ratifiche nazionali e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una volta valutato l'impatto e il valore aggiunto che quest'ultima comporterebbe; |
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5. |
chiede alla Commissione di presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, come previsto nel 2010 dal piano d'azione che attua il programma di Stoccolma, con il fine di una protezione concreta ed efficace dell'integrità, dell'uguaglianza (articolo 2 TUE) e del benessere (articolo 3, paragrafo 1 TUE) delle donne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione rivolta alle donne affinché esse conoscano i loro diritti, sensibilizzando anche gli uomini e i ragazzi fin dalla più giovane età in merito al rispetto dell'integrità fisica e psicologica delle donne, insistendo sulla necessità di una formazione adeguata per i servizi di polizia e di giustizia che tenga conto della specificità della violenza di genere e incoraggiando gli Stati membri a fornire assistenza alle vittime aiutandole a fare un progetto di vita e a ritrovare l'autostima per non ricadere in situazioni di vulnerabilità o di dipendenza; ritiene che detta strategia debba prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i migranti e le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) e che debba altresì prevedere misure a sostegno dei minori testimoni di atti di violenza e riconoscerli come vittime di reato; |
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6. |
invita la Commissione a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri da un lato e le ONG e le organizzazioni femminili dall'altro, al fine di predisporre e attuare una strategia efficace per eliminare la violenza contro le donne; |
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7. |
esorta la Commissione a muovere i primi passi verso la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere — EIGE), guidato da un coordinatore UE in materia; |
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8. |
esorta la Commissione a proclamare, nei prossimi tre anni, un Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e le ragazze, con l'intento di sensibilizzare i cittadini e tutti i politici in merito a tale problema diffuso che colpisce tutti gli Stati membri, al fine di presentare un piano d'azione ben definito per porre fine alla violenza contro le donne; |
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9. |
invita gli Stati membri a lottare contro i delitti d'onore fornendo istruzione e accoglienza alle potenziali vittime e attivando campagne di sensibilizzazione su questa forma estrema di violazione dei diritti umani e sul numero di morti tragiche causate dai delitti d'onore; |
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10. |
invita gli Stati membri e le parti interessate, in collaborazione con la Commissione, a favorire la divulgazione di informazioni sui programmi e relativi i finanziamenti dell'UE disponibili per combattere la violenza contro le donne; |
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11. |
conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità; |
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12. |
ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte a titolo del bilancio dell'UE, sezione 3 (garantendo la totale complementarietà con la linea di bilancio esistente in relazione all'oggetto della proposta); |
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13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'EIGE. |
(1) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.
(2) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
(3) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 131.
(4) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(5) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
(7) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.
(8) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(9) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 21.
(10) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(11) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
(12) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.
(13) PE 504.467.
(14) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(15) «Final Activity Report» della Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), settembre 2008.
(16) Testi approvati, P7_TA(2012)0494.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 sull'obiettivo e sull'ambito di applicazione del regolamento da adottare
L'obiettivo del regolamento deve essere la messa a punto di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza di genere.
Deve essere considerata violenza di genere (come già indicato nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1) «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere». Questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore».
Raccomandazione 2 sulle misure di prevenzione e lotta
Gli Stati membri devono sviluppare una serie di misure per prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne e le ragazze. In particolare:
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messa a punto, attuazione e valutazione di strategie e programmi annuali esaustivi, anche nell'ambito della pubblica istruzione e della formazione degli insegnanti e dei professionisti nel settore ricreativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne e alle ragazze di godere appieno dei loro diritti e di essere libere dalla violenza e con l'obiettivo di promuovere un profondo mutamento dei comportamenti socio-culturali; |
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svolgimento di ricerche pertinenti sulla violenza di genere, ivi compreso sulle cause e sulle motivazioni di tale violenza, e raccolta e analisi di dati, pur continuando a prodigarsi per standardizzare i criteri relativi alla registrazione della violenza di genere, in modo da rendere comparabili i dati raccolti; |
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organizzazione della formazione per i funzionari e i professionisti che potrebbero trovarsi ad affrontare casi di violenza di genere, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell'assistenza sociale, dell'assistenza ai minori (vittime o testimoni di violenza), della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime; |
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scambio di conoscenze, esperienza, informazioni e migliori pratiche attraverso la rete europea per la prevenzione della criminalità (EUCPN); |
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organizzazione di campagne di sensibilizzazione, incluse campagne specificamente destinate a uomini, se opportuno in collaborazione con le ONG, i media, e altri soggetti interessati; |
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creazione, ove non già esistenti, e sostegno di linee di aiuto (help line) nazionali gratuite con personale specializzato; |
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disponibilità di centri di accoglienza specializzati, concepiti sia come servizi di prima assistenza sia come spazi sicuri e di emancipazione per le donne, dotati di infrastrutture e personale adeguatamente formato, che possano accogliere almeno una donna ogni 10 000 abitanti; |
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sostegno alle ONG composte da donne e alla società civile che operano per prevenire la violenza di genere contro le donne e le ragazze. |
Raccomandazione 3 sui relatori nazionali o meccanismi equivalenti
Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per la nomina di relatori nazionali o la creazione di meccanismi equivalenti. Le mansioni affidate a tali meccanismi dovrebbero includere lo svolgimento di valutazioni delle tendenze relative alla violenza di genere, la valutazione dei risultati delle misure adottate per combatterla a livello nazionale e locale, la raccolta di statistiche e relazioni annuali alla Commissione europea e alle commissioni competenti del Parlamento europeo.
Raccomandazione 4 sul coordinamento della strategia dell'Unione per la lotta alla violenza contro le donne
Onde contribuire a una strategia dell'Unione europea per la lotta alla violenza di genere, coordinata e consolidata, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui alla raccomandazione 3.
Raccomandazione 5 sulla comunicazione
Entro il 31 dicembre di ogni anno e con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei passi compiuti dagli Stati membri per l'adozione delle misure a norma del presente regolamento.
La relazione elenca le misure adottate ed evidenzia le buone prassi.
Raccomandazione 6 sulla creazione di un forum della società civile
La Commissione europea mantiene uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della lotta alla violenza di genere a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum della società civile.
Il forum costituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze e assicura uno stretto dialogo tra le istituzioni dell'Unione e i soggetti interessati.
Il forum è aperto ai soggetti interessati ai sensi del primo comma e si riunisce almeno una volta all'anno.
Raccomandazione 7 sul sostegno finanziario
Il regolamento deve indicare la fonte del sostegno finanziario nel quadro del bilancio dell'Unione (sezione III) per le azioni di cui alla raccomandazione 3.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/11 |
P7_TA(2014)0127
Delega del potere legislativo ed esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2012/2323(INI))
(2017/C 285/02)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1), |
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vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti, |
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visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2), in particolare il punto 15 e l'allegato I, |
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viste la sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2012 nella causa C-355/10, Parlamento/Consiglio (non ancora in Raccolta) e la causa C-427/12, Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, tuttora pendente, |
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vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (3), |
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vista la relazione informativa del Comitato economico e sociale europeo su «Legiferare meglio: atti di esecuzione e atti delegati», adottata il 19 settembre 2013, |
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vista la lettera del Presidente del Parlamento al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, in data 26 novembre 2012, sui principi orizzontali per l'utilizzo degli atti delegati in relazione ai programmi legislativi coperti dal quadro finanziario pluriennale (QFP), quali approvati dalla Conferenza dei presidenti nella sua riunione del 15 novembre 2012, |
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vista la lettera del Presidente del Parlamento ai Presidenti di Consiglio e Commissione, in data 8 febbraio 2013, riguardante la mancanza di progressi in seno al Consiglio per quanto attiene alle proposte di allineamento nei settori dell'agricoltura e della pesca, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0435/2013), |
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A. |
considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il Parlamento e il Consiglio (in appresso denominati «il legislatore») di delegare parte dei loro poteri alla Commissione in un atto legislativo («l'atto di base»); che la delega è un'operazione delicata con cui si incarica la Commissione di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; che occorre quindi garantire la corretta applicazione del trattato, onde assicurare un livello sufficiente di legittimità democratica anche per gli atti delegati; che nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore; che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'adozione delle norme essenziali per la materia in questione è riservata al legislatore, il che significa che l'adozione di disposizioni che richiedono decisioni politiche rientranti fra le responsabilità del legislatore non può essere delegata; che pertanto il potere delegato può solo consistere nell'integrare o nel modificare elementi non essenziali di un atto legislativo; che gli atti delegati così adottati dalla Commissione saranno atti non legislativi di portata generale; che l'atto di base deve delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega, e fissare le condizioni cui quest'ultima è soggetta; |
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B. |
considerando che, al fine di stabilire le modalità pratiche e le precisazioni e le preferenze concordate in relazione alle deleghe di potere legislativo in conformità dell'articolo 290 TFUE, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono pervenuti a un'intesa comune sugli atti delegati ai fini di un agevole esercizio del potere delegato e di un efficace controllo di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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C. |
considerando che i trattati stabiliscono che gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione; che, tuttavia, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione (o in taluni casi eccezionali al Consiglio), come stabilisce l'articolo 291 TFUE; che, allorché l'atto di base stabilisce che l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione deve essere soggetta al controllo degli Stati membri, l'atto di base deve attribuire le competenze di esecuzione alla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011; che un impegno essenziale assunto dalla Commissione in una dichiarazione allegata a detto regolamento era l'urgente allineamento dell'acquis al nuovo sistema degli atti delegati e di esecuzione, da completarsi nel corso dell'attuale legislatura, comprendendovi gli atti di base che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (RPS); |
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D. |
considerando che spetta al legislatore determinare, caso per caso, il grado di dettaglio di ciascun atto legislativo e quindi anche decidere se delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati, nonché stabilire se sarà necessario conferire competenze per garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'atto legislativo; che il conferimento di tali poteri delegati o competenze di esecuzione non è mai obbligatorio; che tuttavia è opportuno prenderlo in considerazione quando si richiedono una flessibilità e un'efficienza che non possono essere raggiunte mediante la procedura legislativa ordinaria; che la decisione di conferire o meno poteri delegati o competenze di esecuzione deve basarsi su elementi obiettivi, tali da consentire il controllo giurisdizionale della soluzione adottata; che la mancanza di una giurisprudenza riguardante l'articolo 290 TFUE e i criteri ivi stabiliti ha reso più difficile per il Parlamento europeo e il Consiglio accordarsi su una delimitazione tra atti delegati e atti di esecuzione; |
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E. |
considerando che la delega di poteri alla Commissione non è semplicemente una questione tecnica, ma può comportare aspetti che hanno grande rilevanza politica per i cittadini e i consumatori dell'Unione, nonché per le imprese e interi settori, dato il loro possibile impatto socioeconomico, ambientale e sanitario; |
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F. |
considerando che i negoziati legislativi su molti dossier hanno mostrato, su certe questioni, interpretazioni divergenti tra le istituzioni; che, in conformità dell'articolo 37 bis del regolamento del Parlamento, le commissioni parlamentari, nell'esaminare una proposta che prevede atti delegati, possono chiedere un parere alla commissione giuridica; che il 13 gennaio 2012 la Conferenza dei presidenti ha accolto una linea comune e il 19 aprile 2012 ha approvato un approccio orizzontale che le singole commissioni dovrebbero seguire per superare le divergenze di opinione; che il Parlamento deve far compiere un passo avanti a tale linea comune stabilendo i propri criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE e adoperandosi per concordare tali criteri con il Consiglio e la Commissione; |
Criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE
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1. |
ritiene che nell'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE il Parlamento debba seguire i criteri non vincolanti elencati in appresso; precisa che questo elenco di criteri non dovrebbe essere considerato esaustivo:
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Osservazioni generali
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2. |
sollecita la Commissione e il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento al fine di raggiungere un accordo sui criteri di cui sopra; ritiene che ciò possa avvenire nel quadro di una revisione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» che includa tali criteri; |
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3. |
riconferma le decisioni prese dalla Conferenza dei presidenti nelle riunioni del 13 gennaio 2011 e del 19 aprile 2012 in relazione agli atti delegati e agli atti di esecuzione, e sottolinea che il Parlamento dovrebbe sempre insistere sull'uso degli atti delegati per tutti i poteri delegati alla Commissione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 290 TFUE, e che i dossier in cui i diritti istituzionali del Parlamento per quanto attiene all'inclusione di atti delegati non sono garantiti non dovrebbero essere iscritti all'ordine del giorno della tornata per una votazione che porti a un accordo; sottolinea che il Parlamento dovrebbe, sin dall'inizio dei negoziati, richiamare l'attenzione sulla questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione quale aspetto istituzionale fondamentale per il Parlamento; |
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4. |
invita la Commissione a spiegare in futuro in maniera esplicita ed esaustiva le ragioni per cui, nell'ambito di una determinata proposta legislativa, propone un atto delegato o un atto di esecuzione e ne considera pertanto non essenziale il contenuto normativo; ricorda che, come risulta chiaramente dalle disposizioni degli articoli 290 e 291 TFUE, gli atti delegati e gli atti di esecuzione sono intesi a rispondere a esigenze diverse e non possono pertanto essere sostituiti gli uni con gli altri; |
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5. |
ritiene che, per rafforzare la posizione dei suoi relatori nell'ambito dei negoziati legislativi, occorra fare maggiormente ricorso alla possibilità di chiedere un parere alla commissione giuridica a norma dell'articolo 37 bis del regolamento; |
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6. |
esprime forti preoccupazione quanto al fatto che, quattro anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'allineamento dell'«acquis» al trattato stesso risulta realizzato solo in parte; si compiace che la Commissione abbia recentemente presentato proposte di allineamento dei rimanenti atti legislativi che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (RPS); sottolinea tuttavia la necessità di avviare quanto prima negoziati su tali proposte, con lo scopo di portare a termine tale esercizio prima che abbia fine la legislatura in corso; ritiene che almeno tutti i casi in precedenza trattati con la procedura di regolamentazione con controllo debbano ora essere allineati all'articolo 290 TFUE, dal momento che le misure RPS sono altresì misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, tra l'altro sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto di base mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali; invita nel contempo il Consiglio a fare avanzare la discussione sulle proposte di allineamento specifiche che sono ancora in fase di stallo nel suo ambito, tra cui le proposte nei settori dell'agricoltura e della pesca; |
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7. |
teme che il fatto di mantenere sistematicamente tutti gli elementi di politica all'interno dell'atto di base, pur potendo essere una buona soluzione in certi casi, possa privare a lungo andare l'articolo 290 TFUE della sua utilità di prezioso strumento di razionalizzazione del processo legislativo, che è poi la ragione per la quale è nato, vale a dire per evitare la microgestione e una procedura di codecisione pesante e prolissa; sottolinea che questo approccio potrebbe essere estremamente difficile da applicare in alcuni casi, come ad esempio nei settori in cui le tecnologie sono ancora in fase di sviluppo; |
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8. |
sottolinea che, nei casi in cui si è deciso di fare ricorso ad atti di esecuzione, il team negoziale del Parlamento dovrebbe valutare attentamente quale tipo di controllo sia necessario da parte degli Stati membri e se debba essere utilizzata la procedura consultiva o quella di esame; sottolinea altresì che, nei casi in cui è utilizzata la procedura di esame, i team negoziali del Parlamento dovrebbero accettare la cosiddetta «clausola relativa alla mancanza di parere» unicamente in casi eccezionali debitamente giustificati, in quanto tale clausola impedisce alla Commissione di adottare il progetto di atto di esecuzione nel caso in cui il comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione non abbia espresso parere; |
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9. |
raccomanda alla Commissione di non abusare degli atti delegati con lo scopo di riaprire la discussione su questioni decise a livello politico in sede di trilogo; sottolinea che il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione di preferenza solo per un periodo di tempo limitato; |
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10. |
incoraggia le proprie commissioni a vigilare attentamente sull'uso degli atti delegati e di esecuzione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza; chiede a tal fine alla Commissione di migliorare le disposizioni amministrative per la trasmissione e la classificazione dei documenti attinenti agli atti delegati, compresi i documenti preparatori, onde garantire un livello di informazione e di trasparenza quantomeno equivalente a quello del registro esistente per gli atti di esecuzione, e garantire un flusso simultaneo di informazioni verso il Parlamento e il Consiglio che hanno il ruolo di legislatore; |
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11. |
ritiene che siano stati compiuti progressi significativi nel garantire una rapida trasmissione degli atti delegati alle commissioni competenti, il che ha a sua volta influenzato positivamente l'esercizio del diritto di controllo dei deputati; |
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12. |
ricorda la responsabilità politica del legislatore e la necessità di coinvolgere regolarmente e tempestivamente il Parlamento nella fase preparatoria degli atti delegati; invita la Commissione a tenere il Parlamento, ivi compreso il relatore competente per il dossier in questione, pienamente informato del calendario previsto, delle riunioni dei gruppi di esperti in programma e del contenuto degli atti delegati previsti, anche fornendo l'accesso alle pertinenti banche dati della Commissione, ad esempio CIRCA; |
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13. |
sollecita la Commissione a rispettare integralmente il punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, fra l'altro semplificando la procedura che prevede, qualora la commissione parlamentare competente lo richieda, la partecipazione di esperti del Parlamento alle riunioni con esperti nazionali; riconosce che, come risultato della partecipazione di esperti del Parlamento a tali riunioni, la Commissione può essere invitata a riunioni presso il Parlamento in vista di un ulteriore scambio di opinioni sulla preparazione degli atti delegati; esorta la Commissione ad applicare il punto 15 dell'accordo quadro anche per quanto riguarda quelle parti delle riunioni degli Stati membri e della Commissione in cui vengono discusse questioni diverse dagli atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; |
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14. |
è del parere che il tempo che intercorre fra la trasmissione del progetto finale di atto di esecuzione e la sua adozione da parte della Commissione è spesso troppo breve e non consente al Parlamento di esercitare una sorveglianza adeguata; esorta pertanto la Commissione a rispettare pienamente il diritto, di cui il Parlamento dispone in virtù dell'accordo del 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia, di controllare il progetto finale di atto di esecuzione nell'arco di un periodo di un mese; |
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15. |
chiede la messa a disposizione di risorse tecniche e umane sufficienti per gli atti delegati e gli atti di esecuzione, fra l'altro con lo scopo di garantire un'efficace diffusione interna delle informazioni; ritiene che la trasmissione degli atti delegati ai deputati per il tramite di una newsletter faciliti il controllo su tali atti e consenta ai deputati di formulare eventuali obiezioni a tempo debito; |
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16. |
raccomanda di designare, nell'ambito di ciascuna commissione, relatori permanenti per gli atti delegati e gli atti di esecuzione, garantendo la coerenza sia all'interno della commissione interessata che con le altre commissioni; ritiene che questioni analoghe debbano essere trattate in maniera coerente, preservando la flessibilità necessaria; |
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17. |
si compiace della disponibilità degli esperti della Commissione a partecipare a riunioni informative con i deputati, in quanto l'organizzazione di riunioni di questo tipo, in tempo utile prima dell'adozione degli atti delegati, serve a chiarire aspetti fondamentali di detti atti e ad agevolare il lavoro del Parlamento in vista della valutazione di questi ultimi; |
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18. |
continua ad invitare i membri dei team negoziali a prestare particolare attenzione agli atti delegati e agli atti di esecuzione al momento di riferire alla commissione competente al termine di ogni trilogo a norma dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento; |
Osservazioni concernenti materie specifiche
Agricoltura e pesca
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19. |
deplora il fatto che i dossier concernenti l'allineamento della legislazione fondamentale in materia di agricoltura e di pesca siano stati bloccati dal Consiglio dopo il fallimento dei negoziati nell'ambito dei triloghi informali e la prima lettura del Parlamento; sottolinea che tale situazione è spesso dovuta alla riluttanza del Consiglio a prendere in considerazione il ricorso ad atti delegati; osserva che l'unico modo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti riguardo all'allineamento risiedeva nel contesto delle procedure legislative complete relative alla riforma della PAC e della PCP, sebbene per talune disposizioni l'accordo fosse possibile unicamente a condizione che esse non costituissero un precedente; sollecita il Consiglio a fare avanzare i dossier di allineamento in sospeso, in modo da rendere possibile la conclusione delle procedure entro la fine dell'attuale legislatura; |
Cooperazione allo sviluppo
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20. |
rammenta che, segnatamente nel caso dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), dal 2006 il Parlamento attua un processo di «controllo democratico» che assume la forma di un dialogo politico con la Commissione sui progetti di misure; osserva tuttavia che l'esperienza del Parlamento relativamente a questa prassi non è stata sempre positiva e che la sua influenza sulle decisioni della Commissione è stata limitata; |
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21. |
rileva che nella sfera della cooperazione allo sviluppo gli atti di esecuzione si basano spesso su consultazioni preliminari con parti terze, il che rende più difficile apportare modifiche in uno stadio tardivo della procedura formale di comitatologia; sottolinea pertanto che una maggiore tempestività nell'informare il Parlamento e nel dialogare con esso rappresenterebbe un importante passo verso un impiego più efficace dei poteri di controllo dell'Istituzione; |
Problemi economici e monetari
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22. |
ricorda che nel settore dei servizi finanziari i regolamenti sulle autorità europee di vigilanza (AEV) introducono le norme tecniche di regolamentazione (NTR) e le norme tecniche di attuazione (NTA), e che in tale ambito le AEV presentano progetti di NTR e di NTA alla Commissione per l'adozione; è del parere che, date le competenze tecniche e le capacità specialistiche delle AEV, gli atti delegati dovrebbero assumere, ogniqualvolta possibile, la forma di NTR piuttosto che di atti delegati ordinari; ritiene altresì che, prima di adottare atti delegati ordinari, la Commissione dovrebbe richiedere il parere tecnico della pertinente AEV sul loro contenuto; |
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23. |
sottolinea che, in determinati atti legislativi, il periodo di tempo per esaminare le NTR può essere esteso di un ulteriore mese in considerazione del volume e della complessità delle norme, e ritiene che questo tipo di flessibilità dovrebbe diventare la regola generale; sottolinea altresì che il legislatore ha stabilito un periodo di controllo di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi, per tutti gli atti delegati nel settore dei servizi finanziari, e ritiene che questa prassi dovrebbe essere estesa ad altri ambiti di natura complessa; |
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24. |
evidenzia che gli accordi in virtù dei quali non possono essere presentati atti delegati al Parlamento durante i periodi d'interruzione dell'attività parlamentare dovrebbero applicarsi anche alle NTR; |
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25. |
ritiene che l'invito rivolto alle parti interessate di partecipare ai gruppi di parti interessate delle AEV dovrebbe valere per un periodo di tempo sufficiente (non inferiore a due mesi), essere pubblicato attraverso diversi canali e seguire un processo chiaro e semplificato onde garantire che le domande provengano da un'ampia base di candidati; ricorda che è necessario che i gruppi di parti interessate delle AEV siano equilibrati, in linea con le disposizioni dei rispettivi regolamenti; |
Occupazione e affari sociali
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26. |
ricorda che, nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, il Parlamento ha contestato dinanzi alla Corte di giustizia la validità della decisione EURES; |
Libertà civili, giustizia e affari interni
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27. |
invita la Commissione a includere nel suo programma di lavoro proposte di modifica per tutti gli atti giuridici dell'ex terzo pilastro che sono volte ad allinearli alla nuova gerarchia delle norme e a rispettare i poteri, le competenze e il diritto all'informazione del Parlamento in relazione alla delega di poteri alla Commissione prevista dal trattato di Lisbona; sottolinea che ciò richiederà una valutazione separata di ogni singolo atto giuridico in modo da individuare le decisioni che — in quanto elementi essenziali — devono essere prese dal legislatore, in particolare le decisioni riguardanti i diritti fondamentali delle persone interessate, e quelle che invece possono essere considerate non essenziali (si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-355/10); |
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28. |
richiama l'attenzione sul fatto che, molto tempo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio continua ad adottare atti giuridici sulla base di disposizioni dell'ex terzo pilastro, tanto che il Parlamento è stato obbligato a proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia; |
o
o o
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29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(2) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/18 |
P7_TA(2014)0128
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: Analisi annuale della crescita 2014
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2014 (2013/2157(INI))
(2017/C 285/03)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2, |
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visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), |
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vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (2), |
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visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (3), |
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visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4), |
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visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5), |
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visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (6), |
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vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su come migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (7), |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 intitolata «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale» (COM(2012)0722), |
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visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (8), |
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visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (9), |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013 (10), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2013 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2014» (COM(2013)0800), |
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vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (11), |
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vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 su un appello per un impegno misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE (12), |
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vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui preparativi per la riunione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013) (13), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A7–0084/2014), |
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A. |
considerando che le più recenti previsioni della Commissione, dello scorso autunno, mostrano un lento ritorno alla crescita del PIL in termini reali nella zona euro, che dovrebbe raggiungere l'1,1 % nel 2014, un calo della disoccupazione e un'inflazione ben al di sotto del 2 %; |
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B. |
considerando che la crescita nei mercati emergenti è in fase di stagnazione, mentre resta sostenuta negli Stati Uniti e positiva in Giappone; |
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C. |
considerando che dal 20 al 22 gennaio 2014 il Parlamento ha tenuto riunioni ad alto livello con i rappresentanti dei parlamenti nazionali (nel contesto della Settimana parlamentare europea) per discutere dell'analisi annuale della crescita 2014 nonché degli obiettivi di politica economica generale per la crescita e l'occupazione al fine di tenere maggiormente conto dell'efficacia delle politiche e dei potenziali effetti di ricaduta nell'UE; |
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D. |
considerando che la Commissione riconosce che la maggior parte degli obiettivi della strategia Europa 2020 non saranno conseguiti nemmeno nel migliore dei casi; |
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E. |
considerando che il Parlamento ha accolto positivamente l'introduzione dello strumento di convergenza e competitività in quanto parte integrante del rafforzamento del quadro di governance; |
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1. |
rileva che la ripresa economica nell'UE è in atto ma è ancora fragile; sottolinea che è necessario un risanamento delle finanze pubbliche favorevole alla crescita e che gli attuali sforzi devono essere sostenuti al fine di garantire da un lato la conformità all'attuale quadro di governance economica e dall'altro una crescita più sostenibile e più posti di lavoro a medio e lungo termine; |
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2. |
accoglie con favore il riconoscimento della necessità di un risanamento delle finanze pubbliche favorevole alla crescita; esorta la Commissione a tradurre tale priorità in concrete raccomandazioni agli Stati membri, compresi quelli interessati da programmi di adeguamento economico, e all'Unione nel suo insieme, affinché procedano non solo al risanamento delle finanze pubbliche ma anche a riforme strutturali che favoriscano una crescita reale, sostenibile ed equilibrata dal punto di vista sociale, l'occupazione, il rafforzamento della competitività e l'aumento della convergenza; |
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3. |
osserva che l'ampliamento degli spread sui tassi di interesse sovrani ha ridotto in modo significativo il margine di manovra a livello di bilancio in diversi Stati membri; osserva inoltre che l'approccio di politica monetaria adottato dalla Banca centrale europea (BCE) ha contribuito a ridurre gli spread sui tassi di interesse sovrani; fa notare che la BCE, mediante indicazioni prospettiche, manterrà tale politica nel breve e medio termine, e contribuirà pertanto a rafforzare la crescita; |
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4. |
osserva che la Commissione monitora gli obiettivi della strategia Europa 2020 a livello nazionale ed europeo nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese e controlla quindi da vicino gli obiettivi stabiliti in materia di occupazione, ricerca e sviluppo, istruzione, povertà, energie rinnovabili e riduzione delle emissioni; |
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5. |
ritiene che l'economia dell'UE nel suo complesso debba incrementare ulteriormente la sua competitività nell'economia globale, sia in termini di costi che non, in particolare grazie a una maggiore concorrenza sui mercati dei prodotti e dei servizi, per migliorare la produttività, l'efficienza delle risorse e ridurre i prezzi, mantenendo il costo del lavoro in linea con la produttività e garantendo la riduzione degli squilibri macroeconomici interni; |
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6. |
riconosce le riforme strutturali ambiziose attuate dagli Stati membri che hanno attraversato gravi difficoltà; esorta gli Stati membri a portare avanti i loro sforzi; osserva che gli sforzi finalizzati alle riforme strutturali vanno portati avanti con determinazione e monitorati al fine di garantire l'efficacia delle riforme e di fare tesoro dei progressi compiuti; incoraggia l'adozione e l'attuazione di programmi di riforme strutturali che promuovano la convergenza e la competitività a livello nazionale ed europeo e incrementino la crescita sostenibile e l'occupazione; sottolinea l'importanza di una rapida ed efficace attuazione dei programmi e dei regimi volti a lottare contro l'occupazione, specialmente quella giovanile; |
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7. |
sottolinea l'importanza di avviare o proseguire il processo di riforme strutturali coerenti e sostenibili per conseguire la stabilità a medio e lungo termine; sottolinea che l'UE non può competere esclusivamente in termini di costi generali o del lavoro, ma deve investire di più nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo, nell'istruzione e nelle competenze, oltre che nell'efficienza delle risorse, sia a livello nazionale che europeo; |
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8. |
ribadisce la sua richiesta di adottare un atto giuridico contenente «orientamenti di convergenza», secondo la procedura legislativa ordinaria, che stabilisca, per un periodo definito, un numero estremamente limitato di obiettivi riguardanti le misure di riforma più urgenti, e la sua richiesta agli Stati membri di garantire che i programmi di riforma nazionali siano definiti in base ai suddetti orientamenti di convergenza e verificati dalla Commissione; invita gli Stati membri a impegnarsi ad attuare pienamente i rispettivi programmi di riforma nazionali; propone che, su tale base, gli Stati membri stringano, eventualmente, un «partenariato di convergenza» con le istituzioni dell'UE, con possibilità di ottenere finanziamenti subordinati a determinate condizioni per la realizzazione di attività di riforma; ribadisce che una più solida cooperazione economica dovrebbe andare di pari passo con un meccanismo finanziario di incentivi; ritiene che qualunque ulteriore finanziamento o strumento, quale ad esempio un meccanismo di solidarietà, debba formare parte integrante del bilancio dell'UE ma che non debba rientrare nella dotazione concordata per il quadro finanziario pluriennale (QFP); |
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9. |
esprime preoccupazione per l'indebitamento generale pubblico e privato degli Stati membri della zona euro; osserva che l'UE deve superare il modello di crescita basato su un'accumulazione eccessiva del debito e sul consumo delle risorse; |
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10. |
invita pertanto gli Stati membri a prestare particolare attenzione, all'atto della definizione delle politiche e delle riforme economiche, alle ripercussioni sulle generazioni di giovani europei e sulle generazioni future, per non privare i giovani di opportunità fin dall'inizio; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per lottare contro gli effetti a lungo termine della disoccupazione, in particolare di quella giovanile; |
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11. |
riconosce le autorità degli Stati membri che hanno realizzato con successo programmi di aggiustamento macroeconomico o programmi mirati al settore finanziario; |
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12. |
sottolinea che una condizione necessaria per il successo dei programmi di assistenza finanziaria è la combinazione di solidarietà e condizionalità, forte senso di responsabilità e impegno nei confronti delle riforme; esorta tuttavia la Commissione e gli Stati membri a incorporare l'assistenza finanziaria e il sistema ad hoc della troika in una migliore struttura giuridica conforme all'attuale quadro di governance economica e al diritto dell'Unione, garantendone in tal modo la responsabilità democratica; |
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13. |
sottolinea che l'Unione economica e monetaria (UEM) è lungi dall'essere completa e ricorda alla Commissione i suoi obblighi e impegni per il miglioramento della crescita, convergenza economica e il rafforzamento della competitività nell'UE; ritiene che tale risultato potrebbe essere conseguito nel modo migliore se la Commissione presentasse infine proposte per il completamento dell'UEM conformemente a tutti gli orientamenti proposti nel suo piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita; osserva che il completamento dell'UEM dovrebbe essere basato esclusivamente sul metodo comunitario; |
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14. |
riconosce i risultati del nuovo regolamento finanziario rivisto dell'UE nel superamento della crisi finanziaria; osserva che il completamento dei tre pilastri dell'Unione bancaria e l'attuazione delle nuove norme in materia di requisiti patrimoniali per le banche contribuiscono a ristabilire la fiducia nella capacità di recupero del settore bancario europeo; |
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15. |
accoglie con favore la dichiarazione della Commissione, secondo cui la priorità assoluta dell'analisi annuale della crescita per il 2014 consiste nel garantire una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva e una competitività che porti alla creazione di ulteriori posti di lavoro; |
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16. |
concorda con la Commissione sulla necessità che gli Stati membri continuino a perseguire un risanamento di bilancio propizio alla crescita; invita gli Stati membri a semplificare i sistemi fiscali, di ridurre le tasse e i contributi di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda i redditi medi e bassi, di spostare gli oneri fiscali dal lavoro ai consumi e alle attività dannose per l'ambiente al fine di stimolare la crescita, gli investimenti privati e la creazione di posti di lavoro, di rendere più efficienti gli sforzi volti al risanamento e di promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo e nelle politiche attive del mercato del lavoro; |
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17. |
incoraggia gli Stati membri che stanno realizzando un programma di adeguamento ad attuare o continuare ad attuare riforme strutturali sostenibili e favorevoli alla crescita, intensificando nel contempo gli sforzi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; esprime preoccupazione per la mancanza di titolarità in relazione a determinate riforme da parte degli Stati membri con un bilancio eccessivo o disavanzi delle partite correnti; ritiene necessario applicare a tutti fondi del periodo 2014-2020 pensati per dare impulso alla crescita economica, all'occupazione e agli investimenti strategici, in particolare l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, il principio della consegna anticipata (frontloading) nonché della distribuzione immediata; |
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18. |
sottolinea l'importanza del monitoraggio e dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, della sorveglianza multilaterale, dello scambio di esperienze e di migliori prassi nonché delle valutazioni inter pares in quanto strumenti atti a stimolare il dibattito e l'emulazione reciproca e quindi a fornire orientamenti che contribuiscano a generare l'impulso necessario e a rendere più accettabili le riforme; |
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19. |
ricorda ancora una volta che la mancanza di ambiziose riforme atte a migliorare la competitività delle economie europee salvaguardando altresì la sostenibilità dei sistemi previdenziali e i sistemi sanitari porrà un onere eccessivo sulle generazioni future; ricorda l'importanza di correggere le situazioni di disavanzo eccessivo e di squilibrio delle partite correnti; |
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20. |
fa notare, una volta di più, che gli emittenti sovrani e gli istituti finanziari mostrano vulnerabilità persistenti in un contesto caratterizzato da una crescita limitata; |
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21. |
sottolinea la necessità che le riforme strutturali siano accompagnate da investimenti a più lungo termine nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione e delle energie sostenibili; ritiene che i partenariati pubblico-privato possano essere altresì considerati uno strumento atto a promuovere gli investimenti e a favorire una crescita intelligente e sostenibile, a integrazione dei programmi di investimento pubblico; |
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22. |
chiede di intervenire in maniera più decisa e coerente, sulla base del piano d'azione generale della Commissione, al fine di potenziare la lotta all'evasione fiscale; esorta la Commissione a integrare obiettivi tangibili e misurabili nella strategia Europa 2020; |
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23. |
sottolinea che l'accesso al credito, in particolare per le PMI, è uno dei principali ostacoli alla crescita nell'UE; ritiene che occorrano maggiori alternative ai prestiti bancari grazie a una più efficiente ripartizione del capitale attraverso i mercati dei capitali, agli incentivi agli investimenti a lungo termine e al pieno sfruttamento di nuovi strumenti finanziari innovativi dell'UE ideati per sostenere l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali; ritiene che il completamento dell'Unione bancaria sia destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a creare un contesto paritario in tal senso per le PMI; sottolinea la necessità di limitare ulteriormente gli oneri burocratici per le PMI nonché di tenere sempre presente il principio di proporzionalità nell'elaborazione di regimi normativi; ritiene che la Banca europea per gli investimenti (BEI) possa svolgere un ruolo ancora più attivo nel fornire l'accesso al finanziamento dell'economia reale; è del parere che le proposte relative ai finanziamenti della BEI avanzate nell'ambito dei recenti Consigli, in particolare quelle concernenti il finanziamento delle PMI, possano e debbano essere più ambiziose; |
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24. |
ribadisce l'importanza del completamento del mercato unico per la crescita nell'UE; ritiene che gli Stati membri e la Commissione non stiano rispettando l'impegno assunto in tal senso; |
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25. |
sottolinea che l'assenza di un mercato del lavoro interno correttamente funzionante e di un approccio sostenibile nei confronti dell'immigrazione frena la crescita nell'UE; sottolinea che gli Stati membri traggono vantaggi economici dalla modernizzazione dei loro mercati del lavoro e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a valutare l'attuazione di misure specifiche che promuovano un mercato del lavoro comune ben funzionante, fondato sulla libera circolazione dei lavoratori, un contesto realmente paritario, il principio della convergenza sociale verso l'alto nonché una politica dell'immigrazione moderna, adeguata e inclusiva sia a livello nazionale che europeo; |
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26. |
invita la Commissione a illustrare al Parlamento le misure specifiche che intende adottare per facilitare e realizzare i suoi obiettivi di maggiore crescita sostenibile e rafforzamento della competitività; |
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27. |
ritiene che, nel complesso, l'analisi annuale della crescita non sia sufficientemente dettagliata e non offra i mezzi per raggiungere gli obiettivi che persegue; |
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28. |
prende atto della relazione sul meccanismo di allerta; rileva la graduale riduzione degli squilibri interni nell'economia dell'UE; richiama l'attenzione anche sugli squilibri esterni, ad esempio gli avanzi esterni eccessivi e la riduzione delle quote dei mercati di esportazione per la maggior parte degli Stati membri; |
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29. |
sottolinea che l'obiettivo della procedura di correzione degli squilibri macroeconomici consiste nell'evitare ripercussioni negative di politiche nazionali inappropriate per altri Stati membri della zona euro; teme che la Commissione, nella sua interpretazione del quadro di valutazione, non tenga sufficientemente conto del fatto che la zona euro e gli Stati membri che ne fanno parte sono economie aperte e interdipendenti; |
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30. |
prende atto della valutazione della Commissione secondo cui diversi squilibri macroeconomici di rilievo sarebbero in fase di correzione; sottolinea che, per rafforzare ulteriormente la competitività dell'UE nel suo insieme, la Commissione deve prendere in esame il disavanzo delle partite correnti di uno Stato membro rispetto al resto della zona euro; |
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31. |
è preoccupato per il fatto che la maggior parte degli Stati membri sta ancora perdendo quote di mercato a livello mondiale e presenta una posizione patrimoniale netta sull'estero fortemente negativa; si rammarica per il fatto che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento in tal senso, altre caratteristiche importanti che influiscono pesantemente sulla competitività, ad esempio i costi unitari di capitale, non sono tuttora integrate nel quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici; |
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32. |
è ancora preoccupato riguardo alla mancanza di progressi nella riduzione dei livelli eccessivi di indebitamento privato; osserva che tale aspetto non solo è preoccupante per la stabilità finanziaria, ma limita anche il potenziale di crescita dell'UE; |
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33. |
osserva che il livello straordinariamente basso dei tassi di interesse lungo la curva di rendimento, che caratterizza il contesto attuale, costituisce una fonte di preoccupazione per quanto riguarda i risparmi e i contributi pensionistici privati dei cittadini europei; |
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34. |
prende atto della prima valutazione della Commissione in merito ai documenti programmatici di bilancio degli Stati membri; sottolinea che l'esame dei documenti programmatici di bilancio migliora la vigilanza e il monitoraggio multilaterali della situazione di bilancio degli Stati membri; |
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35. |
è preoccupato per il fatto che solo due Stati membri abbiano raggiunto il loro obiettivo a medio termine; invita gli Stati membri a portare avanti e se necessario a intensificare gli sforzi, poiché è necessario un risanamento delle finanze pubbliche favorevole alla crescita negli Stati membri non conformi; |
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36. |
sottolinea che il semestre europeo non deve in alcun modo mettere a rischio le prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali; insiste sulla necessità di una chiara divisione delle competenze a livello europeo e nazionale e sottolinea che il Parlamento europeo è sede della responsabilità a livello dell'Unione; esorta la Commissione a garantire l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento in tutte le fasi del semestre europeo per incrementare la legittimità democratica delle decisioni; |
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37. |
ribadisce l'esigenza di rafforzare la rendicontabilità democratica del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali per quanto riguarda gli elementi essenziali del funzionamento della zona euro, come il meccanismo europeo di stabilità, le decisioni dell'eurogruppo e il monitoraggio e la valutazione dei programmi di assistenza finanziaria; chiede alla Commissione di effettuare e pubblicare valutazioni interne ex-post delle sue raccomandazioni e della sua partecipazione alla troika; |
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38. |
ricorda che la frammentazione dei mercati finanziari si traduce in una carenza di finanziamenti nonché in un aumento dei costi di finanziamento, in particolare per le PMI, e che essa rappresenta il principale problema di diversi Stati membri; ritiene che la BCE debba mantenere il suo ruolo proattivo a favore della deframmentazione e ritiene che la BEI possa promuovere ulteriormente il finanziamento delle PMI, l'imprenditorialità, le esportazioni e l'innovazione, elementi chiave per la ripresa economica; |
Il bilancio dell'Unione europea
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39. |
rileva che l'analisi annuale della crescita 2014 si discosta soltanto marginalmente dall'edizione del 2013; deplora pertanto, ancora una volta, l'assenza di nuove proposte della Commissione sul ruolo che il bilancio dell'UE può svolgere nello stimolo alla crescita e alla creazione di occupazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; |
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40. |
esprime rammarico per il fatto che la Commissione non sia riuscita a fornire al Parlamento una relazione esaustiva sull'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione concordato nel giugno 2012; |
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41. |
invita la Commissione a fornire un quadro di valutazione, aggiornato con regolarità, riguardante l'attuazione dei nuovi programmi, che consenta di effettuare confronti tra gli Stati membri e permetta di adottare decisioni maggiormente informate per quanto concerne le priorità di spesa alla luce delle tendenze rilevabili dall'autorità di bilancio; |
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42. |
sottolinea il fatto che il basso livello degli stanziamenti di pagamento e il massimale limitato dei pagamenti restano un problema nodale per il bilancio dell'UE, problema che ha un effetto particolarmente negativo sulla ripresa economica, in quanto i ritardi di pagamento nuocciono, in primo luogo, ai diretti beneficiari; sottolinea inoltre che un così basso livello dei pagamenti nel bilancio 2014 dell'Unione è in netta contraddizione con le misure concordate dai colegislatori, volte ad aumentare temporaneamente i tassi di cofinanziamento dei programmi dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente negli Stati membri che stanno affrontando o rischiano di affrontare gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria; ricorda la necessità di assicurare, alla luce dell'attuazione, un regolare avanzamento dei pagamenti, in modo da scongiurare qualsiasi riporto anomalo degli impegni residui («RAL») al bilancio 2015 e, in tale contesto, di avvalersi — ove del caso — dei vari meccanismi di flessibilità inclusi nel regolamento sul QFP; intende proseguire il suo minuzioso monitoraggio della situazione globale dei pagamenti, in special modo in relazione al livello, assai elevato, dei pagamenti ancora necessari al completamento dei programmi del precedente QFP; |
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43. |
deplora ancora una volta il fatto che gli Stati membri insistano nel considerare il loro contributo al bilancio dell'Unione come una variabile modificabile nel quadro dei loro sforzi di risanamento, cosa che, a sua volta, si traduce in una riduzione artificiale del volume dei pagamenti disponibili a titolo del bilancio dell'UE; invita la Commissione a tenere pienamente conto di tale tendenza ricorrente e pericolosa in sede di valutazione dei programmi di bilancio degli Stati membri, e a proporre azioni concrete per invertirla; |
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44. |
ricorda la sua opinione, secondo cui la situazione di bilancio negli Stati membri può essere alleggerita mediante un nuovo sistema di risorse proprie, per il finanziamento del bilancio dell'Unione, che ridurrà i contributi basati sul reddito nazionale lordo, permettendo così agli Stati membri di realizzare gli sforzi di risanamento senza compromettere il finanziamento dell'UE volto a sostenere gli investimenti nelle misure per la ripresa economica e le riforme; sottolinea, pertanto, l'importanza che attribuisce al nuovo gruppo di lavoro ad alto livello sulle risorse proprie, che deve portare a un'autentica riforma del finanziamento dell’UE; |
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45. |
ribadisce che una più solida cooperazione economica dovrebbe andare di pari passo con un meccanismo di incentivi; ritiene che qualsiasi finanziamento o strumento supplementare, ad esempio il meccanismo di solidarietà, debba essere parte integrante del bilancio dell'Unione, ma comunque al di fuori della dotazione concordata del QFP; |
o
o o
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Banca centrale europea. |
(1) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
(2) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(3) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.
(4) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.
(5) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(6) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
(7) Testi approvati, P7_TA(2013)0036.
(8) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.
(9) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0447.
(11) Testi approvati, P7_TA(2013)0205.
(12) Testi approvati, P7_TA(2013)0593.
(13) Testi approvati, P7_TA(2013)0597.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/24 |
P7_TA(2014)0129
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2014 (2013/2158(INI))
(2017/C 285/04)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 145, 148, 152 e 153, paragrafo 5, del trattato TFUE, |
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visto l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visti la comunicazione della Commissione, del 13 novembre 2013, intitolata «Analisi annuale della crescita 2014» (COM(2013)0800) e il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato alla stessa, |
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vista la sua risoluzione, del 23 ottobre 2013, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013 (1), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 2 ottobre 2013, intitolata «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» (COM(2013)0690), |
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viste l'interrogazione orale O-000122/2013 — B7-0524/2013 alla Commissione e la risoluzione a essa collegata del Parlamento, del 21 novembre 2013, sulla comunicazione delle Commissione intitolata «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM)» (2), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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vista la sua risoluzione, dell'8 settembre 2010, sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (3), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2012, intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173), |
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viste l'interrogazione orale O-000120/2012 alla Commissione e la risoluzione ad essa collegata del Parlamento, del 14 giugno 2012, intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (4), |
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viste la comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010, intitolata «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682), e la relativa risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 2011 (5), |
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viste la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758) e la relativa risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 (6), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Iniziativa Opportunità per i giovani» (COM(2011)0933), |
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vista la sua risoluzione, del 20 novembre 2012, sul patto per gli investimenti sociali come risposta alla crisi (7), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083), |
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viste l'interrogazione orale O-000057/2013 — B7-0207/2013 alla Commissione e la risoluzione a essa collegata del Parlamento, del 12 giugno 2013, sulla comunicazione della Commissione «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (8), |
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vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (9), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0091/2014), |
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A. |
considerando che la recessione nella zona euro si è arrestata, da un punto di vista numerico, nel secondo trimestre del 2013, ma che la crescita annuale nella zona euro resterà debole quest'anno e la disoccupazione è ancora a un livello molto alto; che occorre migliorare sensibilmente la crescita sostenibile affinché si possa parlare di una ripresa duratura e per generare l'impulso necessario ad alleviare le sfide socio-economiche dell'Unione; |
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B. |
considerando che la disoccupazione nell'Unione ha raggiunto la cifra allarmante di 26,6 milioni di persone e la disoccupazione a lungo termine è cresciuta nella maggior parte degli Stati membri e ha raggiunto livelli mai sfiorati nell'UE nel suo insieme; che la flessione dell'occupazione è stata più marcata nei paesi che hanno dovuto attuare una consistente riforma di bilancio; |
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C. |
considerando che i tassi di disoccupazione giovanile hanno raggiunto livelli senza precedenti, con una media del 23 % per l'Unione nel suo insieme, e che in alcuni Stati membri il tasso di disoccupazione tra i giovani tra i 16 e i 25 anni è superiore al 50 %; che la situazione del mercato del lavoro è particolarmente difficile per i giovani i quali, a prescindere dal loro livello d'istruzione, spesso si ritrovano disoccupati con contratti di lavoro precari o tirocini non retribuiti oppure a emigrare; che nel 2011, la perdita economica connessa al disimpegno dei giovani dal mercato del lavoro è stata stimata in 153 miliardi di euro negli Stati membri, pari all'1,2 % del PIL dell'UE; considerando che in alcuni Stati membri l'eccessiva rigidità delle norme sul mercato del lavoro determina una flessibilità insufficiente per assorbire efficacemente gli shock; che l'attuale legislazione del mercato del lavoro può, in alcuni casi, tutelare in modo sproporzionato chi ne fa parte e influisce negativamente sull'inserimento dei giovani nella popolazione attiva; |
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D. |
considerando che si tratta della recessione più profonda e duratura della storia economica degli ultimi 100 anni, che è stata tuttavia evitata la catastrofe e che gli effetti della crisi saranno distribuiti su più anni, o addirittura decenni; che tali effetti comprendono una disoccupazione a lungo termine ancora in aumento, che potrebbe tradursi in disoccupazione strutturale; che la segmentazione del mercato del lavoro continua ad aumentare, mentre i redditi medi delle famiglie sono in calo in molti Stati membri e gli indicatori mostrano una tendenza all'aumento e al peggioramento della povertà e dell'esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa, per diversi anni a venire; |
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E. |
considerando che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente osservato che esistono margini per applicare un'imposizione fiscale migliore e più progressiva che potrebbe contribuire a ridurre le disparità nell'Unione; che occorre spostare l'onere fiscale dal lavoro verso altre forme di tassazione sostenibile per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro, ottenendo così entrate aggiuntive e migliorando la legittimità degli sforzi tesi al risanamento; |
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F. |
considerando che gli effetti della crisi hanno provocato una divergenza crescente e senza precedenti in termini di produzione e occupazione tra le regioni centrali e quelle periferiche; che il divario centro-periferia riguardo ai tassi di disoccupazione ha raggiunto 10 punti percentuali nel 2012, rispetto ai soli 3,5 punti percentuali del 2000; che secondo le previsioni tale divergenza dovrebbe raggiungere il suo apice quest'anno; |
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G. |
considerando che è necessario perseguire un risanamento del bilancio differenziato e favorevole alla crescita, al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine dello Stato sociale e delle finanze pubbliche; |
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H. |
considerando che i miglioramenti economici devono intendersi quindi come un incoraggiamento a portare avanti gli sforzi con determinazione per concentrarsi sulla crescita e sull'occupazione, al fine di proseguire i programmi di riforma volti a migliorare la competitività e ad assicurare una ripresa duratura; |
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I. |
considerando che, negli ultimi anni, gli errori nelle previsioni economiche della Commissione relative a crescita e occupazione hanno evidenziato la necessità di dotarsi di migliori modelli di previsione e di una migliore strategia per arrestare la crisi; che il ritmo del risanamento dei bilanci si è rallentato; che la creazione di posti di lavoro nella zona euro è tuttora molto debole; che, secondo Eurostat, l'inflazione nella zona euro è inferiore agli obiettivi della BCE; |
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J. |
considerando che gli sviluppi demografici generano pressioni sui bilanci nazionali e i sistemi pensionistici; che l'aspettativa di vita continua ad aumentare; |
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K. |
considerando che occorre tener conto del coefficiente di aspettativa di vita per garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici; |
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L. |
considerando che l'attenzione alla velocità e all'intensità dell'attuazione delle riforme strutturali è stata asimmetrica tra Stati membri nel corso della crisi, rivelandosi molto più ardua per i paesi periferici rispetto ai paesi centrali; che tutti gli Stati membri dovrebbero sfruttare lo stesso impulso e intraprendere le necessarie riforme strutturali per promuovere una crescita e una creazione di posti di lavoro sostenibili ed equilibrate in tale settore; |
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M. |
considerando che tutti gli Stati membri devono migliorare i loro risultati e la loro competitività e che una sfida reale attualmente posta alla zona euro è data dalle sempre più marcate divergenze socio-economiche tra Stati membri; che è nell'interesse di tutti gli Stati membri provvedere affinché l'occupazione e le sfide sociali siano affrontate in modo tempestivo ed efficace per evitare un deterioramento dell'economia; |
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N. |
considerando che nell'Unione europea gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione, determinanti per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, si attestano ancora a un livello inferiore rispetto ai principali partner economici dell'UE e ai suoi concorrenti globali; che gli investimenti produttivi in tali ambiti sono essenziali per uscire in modo sostenibile dalla crisi; |
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O. |
considerando che il sostegno agli imprenditori deve essere una priorità per gli Stati membri; |
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P. |
considerando che un mix di politiche coerente, che abbini politiche macroeconomiche, politiche strutturali, istituzioni del mercato del lavoro solide, mercati del lavoro non segmentati, contrattazione collettiva e sistemi previdenziali dotati di risorse adeguate, è essenziale per assorbire gli shock ciclici; considerando che anche un sistema basato sul rapido reinserimento nel mercato del lavoro con misure di accompagnamento incentrate sulla flessicurezza è importante per assorbire gli shock ciclici; |
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Q. |
considerando che i livelli di povertà aumentano dal 2007 e che il 24,2 % della popolazione dell'Unione è attualmente a rischio di povertà o di esclusione sociale; che la spesa per la protezione sociale è diminuita in quasi tutti gli Stati membri e che il comitato per la protezione sociale (CPS) segnala il crescente numero di persone a rischio di scarsità di reddito, povertà infantile, necessità mediche non soddisfatte, grave privazione materiale ed esclusione sociale; |
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R. |
considerando che l'Unione europea sta mancando quasi tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020 e che i progressi compiuti negli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 risultano deludenti; che gli impegni stabiliti dai programmi nazionali di riforma per il 2013 sono insufficienti per il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi a livello dell'UE; |
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S. |
considerando che è indispensabile favorire la responsabilità, la titolarità e la legittimità democratica di tutte le parti coinvolte nel semestre europeo; che un'adeguata partecipazione del Parlamento europeo è un elemento fondamentale di tale processo; che i parlamenti nazionali sono i rappresentanti e i garanti dei diritti acquisiti e delegati dai cittadini; che l'introduzione del semestre europeo deve avvenire nel pieno rispetto delle prerogative dei parlamenti nazionali; |
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T. |
considerando che non esistono dispositivi per garantire che il Consiglio europeo rispetti la posizione del Parlamento europeo prima della sua adozione annuale delle priorità proposte dalla Commissione nell'analisi annuale della crescita; |
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U. |
considerando che, dal 20 al 22 gennaio 2014, ha tenuto riunioni ad alto livello con parlamentari nazionali nell'ambito della settimana parlamentare europea, per discutere l'analisi annuale della crescita 2014 e i suoi aspetti occupazionali e sociali, |
Indicatori sociali
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1. |
accoglie con favore il fatto che quest'anno, per la prima volta, il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato all'analisi annuale della crescita 2014 (AAC) include un quadro di valutazione per l'occupazione e le politiche sociali, contribuendo in tal modo a rafforzare il monitoraggio dell'occupazione e degli sviluppi sociali quale parte della vigilanza macroeconomica nel quadro del semestre europeo; ritiene che ciò debba incidere sugli orientamenti politici del semestre europeo, al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, poiché tale aspetto è non solo auspicabile, ma anche necessario per affrontare la crisi e prevenire gravi disparità socio-economiche nella zona euro, rafforzando in tal modo la sua sostenibilità; esprime profonda preoccupazione per il carattere limitato del ruolo riservato al Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo; deplora gli scarsi progressi compiuti dalla Commissione e dal Consiglio per rafforzare il controllo democratico degli orientamenti in materia di politica economica; è del parere che, in virtù dei trattati in vigore, l'articolo 136 TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche; chiede che un accordo interistituzionale associ il Parlamento all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e delle linee guida in materia di politica economica e occupazionale; |
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2. |
sottolinea che le priorità sociali ed economiche concordate nel quadro della strategia Europa 2020 sono profondamente interconnesse; ritiene che non si possano conseguire la sostenibilità economica e l'equilibrio macroeconomico, nel medio come nel lungo periodo, senza rafforzare e tutelare la dimensione sociale dell'UEM; considera che l'aspetto sociale e l'aspetto economico dell'Unione sono due facce della stessa medaglia e che entrambi svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'Unione; |
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3. |
rileva, tuttavia, che tali indicatori non sono stati resi vincolanti, a differenza di quanto è avvenuto con il quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare la situazione alla luce dei crescenti squilibri a livello sociale e di occupazione nell'UE; |
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4. |
si rammarica che gli indicatori occupazionali e sociali proposti dalla Commissione siano insufficienti a coprire in modo completo le situazioni occupazionali e sociali presenti negli Stati membri; chiede l'inclusione nel quadro di valutazione di indicatori supplementari, in particolare i livelli di povertà infantile, l'accesso all'assistenza sanitaria, la mancanza di fissa dimora e un indice del lavoro dignitoso, al fine di consentire un'adeguata valutazione della situazione sociale negli Stati membri; ritiene che, previa consultazione del Parlamento, gli indicatori debbano essere rivisti periodicamente; sottolinea che non esistono dispositivi per garantire che il Consiglio europeo rispetti la posizione del Parlamento europeo prima della sua adozione annuale delle priorità proposte dalla Commissione nell'analisi annuale della crescita; |
Riunioni dei ministri del Lavoro e degli Affari sociali dell'eurogruppo
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5. |
sottolinea l'importanza di tenere, laddove necessario, una riunione dei ministri del Lavoro e degli Affari sociali dell'eurogruppo prima dei vertici europei; reputa altrettanto essenziale che le riunioni congiunte raggiungano una posizione coerente tra i Consigli EPSCO ed ECOFIN, in modo da garantire che i timori in ambito sociale e occupazionale siano affrontati in modo più completo nelle discussioni e nelle decisioni delle autorità della zona euro al fine di contribuire alle riunioni dei capi di Stato e di governo della zona euro; |
L'esigenza di rilanciare la domanda interna e creare posti di lavoro di qualità attraverso investimenti produttivi e una maggiore produttività
Un patto per aumentare gli investimenti e la produttività nell'UE
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6. |
sottolinea che, mentre le riforme strutturali possono ottenere risultati a medio e lungo termine, l'esigenza di stimolare la domanda interna dell'UE impone alla Commissione e al Consiglio di potenziare gli investimenti per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro di qualità nel breve periodo, oltre a rafforzare le potenzialità a medio termine; rileva che gli obiettivi principali sono già stati definiti nella strategia Europa 2020 e nel patto per la crescita e l'occupazione concluso nel giugno 2012, ma che i finanziamenti devono essere aumentati; incoraggia pertanto gli Stati membri a predisporre un pacchetto di investimenti per migliorare sensibilmente la congiuntura economica a breve termine e la situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013 dal titolo «Lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita» (10); |
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7. |
sottolinea che la competitività dell'UE sarà rafforzata principalmente attraverso investimenti destinati all'aumento della produttività nei settori dell'istruzione, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione continua, dell'ulteriore digitalizzazione e dei servizi di cloud; ritiene che questi siano gli elementi trainanti in grado di fare dell'Unione una destinazione privilegiata per le imprese globali, un esportatore di prodotti e servizi a elevato valore aggiunto e un creatore di posti di lavoro di alta qualità; |
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8. |
è preoccupato per il fatto che oltre 20 Stati membri hanno ridotto la spesa per l'istruzione in termini relativi (in percentuale rispetto al PIL), mettendo pertanto a repentaglio la loro crescita e la loro competitività, e che inoltre essi risentono dello squilibrio fra il fabbisogno di manodopera e le effettive qualifiche della forza lavoro; sottolinea che la riduzione di tali investimenti aumenterà le debolezze strutturali dell'UE, considerato il crescente fabbisogno di lavoratori altamente qualificati e il fatto che in molti Stati membri una percentuale elevata della forza lavoro è attualmente scarsamente qualificata; avverte che, secondo Eurostat, nel 2011 nell'UE a 27, quasi la metà dei minori i cui genitori hanno un basso livello d'istruzione era a rischio di povertà, rispetto al 22 % dei minori che hanno genitori con un livello d'istruzione medio e il 7 % dei minori che hanno genitori con un livello d'istruzione superiore, e che le differenze più marcate sono state individuate da Eurostat in Romania (dove il 78 % dei minori appartiene a nuclei famigliari con un basso livello d'istruzione e il 2 % appartiene a nuclei famigliari con un alto livello d'istruzione), nella Repubblica ceca (76 % e 5 %), in Slovacchia (77 % e 7 %), Bulgaria (71 % e 2 %) e Ungheria (68 % e 3 %); |
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9. |
accoglie con favore il fatto che nell'analisi annuale della crescita 2014 la Commissione inviti gli Stati membri a mantenere o promuovere gli investimenti a lungo termine nell'istruzione, nella ricerca e innovazione, nell'energia e nell'azione di contrasto al cambiamento climatico; ritiene, tuttavia, che ciò non basti per consentire a Stati membri con bilanci già limitati di raggiungere tale obiettivo; chiede alla Commissione di mettere a punto un piano che aiuti tali Stati membri a realizzare i necessari investimenti produttivi, ad esempio nell'istruzione e nella R&S, viste le potenzialità di tali settori nel generare crescita e posti di lavoro; |
Fondi europei
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10. |
osserva che, in tempi di forti ristrettezze di bilancio e di ridotta capacità di prestito del settore privato, i Fondi europei rappresentano una leva fondamentale a disposizione degli Stati membri per stimolare l'economia e contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di crescita e occupazione della strategia Europa 2020; |
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11. |
ritiene che la politica di coesione sia essenziale per contribuire a ridurre le disparità interne in termini di competitività e gli squilibri strutturali; invita la Commissione a riprogrammare con urgenza i finanziamenti strutturali non utilizzati a favore dei programmi per l'occupazione giovanile e le PMI; invita la Commissione a trovare soluzioni specifiche per gli Stati membri con tassi di disoccupazione molto elevati, che saranno costretti a restituire i fondi dell'UE a causa di problemi di co-finanziamento; |
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12. |
invita la Commissione ad applicare il principio di anticipazione ai fondi che risultano essenziali per la ripresa dalla crisi, come il Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020, controllando attentamente gli eventuali effetti indesiderati dell'anticipazione, come il rischio del disimpegno automatico e l'impatto sui profili di pagamento per gli Stati membri che presentano i livelli più alti di disoccupazione e stanno attuando processi di profondo risanamento del bilancio, in particolare riguardo ai programmi per la promozione della crescita economica, l'occupazione e gli investimenti strategici; |
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13. |
ritiene che almeno il 25 % dei fondi nazionali di coesione debba essere utilizzato per programmi specifici nell'ambito del Fondo sociale europeo negli Stati membri con i livelli di disoccupazione e povertà più elevati; |
Posti di lavoro di qualità e salari dignitosi per aumentare la produttività
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14. |
invita a creare mercati del lavoro più adattivi e dinamici, in grado di adeguarsi alle perturbazioni della situazione economica senza ricorrere a licenziamenti e ad adeguamenti eccessivi delle retribuzioni; ricorda che il potere d'acquisto di molti lavoratori dell'UE si è sensibilmente eroso, i redditi delle famiglie sono scesi e la domanda interna è calata, tutti fattori che alimentano disoccupazione ed esclusione sociale, in particolare negli Stati membri più duramente colpiti dalla crisi; rileva che ridurre i costi del lavoro che si traducono direttamente in retribuzioni e salari non può essere l'unica strategia per riconquistare competitività; osserva che la comunicazione sull'analisi annuale sulla crescita 2014 sottolinea che i paesi chiave aventi i necessari margini d'intervento potrebbero aumentare i salari come unico modo per accrescere la spesa; chiede che siano formulate raccomandazioni ambiziose nel promuovere una crescita e una creazione di posti di lavoro più equilibrate nella zona euro; |
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15. |
rileva che la Commissione, nel suo progetto di relazione comune sull'occupazione 2014, sottolinea che le riduzioni del costo unitario del lavoro e la moderazione salariale hanno inciso sugli andamenti dei prezzi, in parte a causa dell'incremento simultaneo delle imposte indirette e dei prezzi amministrati; |
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16. |
rileva che retribuzioni e posti di lavoro dignitosi sono importanti non solo per la coesione sociale e l'equità nella società, ma anche per il mantenimento di un'economia solida; invita la Commissione e gli Stati membri, in base alle loro rispettive competenze, a proporre misure che affrontino la disuguaglianza e garantiscano una retribuzione dignitosa; invita gli Stati membri a combattere la povertà dei lavoratori perseguendo politiche del mercato del lavoro volte a garantire un salario di sussistenza a chi lavora; |
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17. |
osserva che le donne stimolano la crescita dell'occupazione in Europa e che pertanto occorre attivarsi maggiormente per sfruttare appieno il potenziale produttivo della forza lavoro femminile attraverso una migliore attuazione delle politiche di promozione della parità di genere e utilizzare più efficacemente i finanziamenti UE destinati a tal fine; |
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18. |
sottolinea l'importanza di esplorare la possibilità di ridurre la pressione sulle retribuzioni mediante sistemi di salario minimo in base alle pratiche nazionali; |
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19. |
sottolinea che la qualità del lavoro è essenziale, in un'economia ad alto coefficiente di conoscenza, per promuovere l'elevata produttività del lavoro e l'innovazione rapida attraverso una forza lavoro qualificata, flessibile e motivata, con norme sanitarie e di sicurezza dignitose, un senso di sicurezza e un orario di lavoro ragionevole; |
Riforme per rafforzare la partecipazione al lavoro di qualità
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20. |
invita gli Stati membri a presentare piani nazionali per l'occupazione generali e per i giovani nei loro programmi nazionali di riforma per il 2014; si rammarica che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento, un numero significativo di Stati membri non abbia presentato tali piani nel 2013; |
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21. |
si rammarica che il Consiglio non abbia tenuto conto della richiesta del Parlamento di impostare gli orientamenti per il 2013 secondo un approccio che privilegiasse la qualità dei posti di lavoro; invita la Commissione a includere la qualità del lavoro, la formazione, i sistemi di apprendimento duale, l'accesso all'apprendimento permanente, i diritti fondamentali dei lavoratori e il sostegno alla mobilità nel mercato del lavoro e al lavoro autonomo attraverso una maggiore sicurezza per i lavoratori nelle raccomandazioni per paese basate sull'analisi annuale della crescita 2014; |
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22. |
sottolinea che è opportuno che le riforme del mercato del lavoro privilegino l'aumento della produttività e l'efficienza del lavoro, al fine di migliorare la competitività dell'economia dell'UE e di garantire la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro rispettando rigorosamente, nel contempo, la lettera e lo spirito dell'acquis sociale europeo e i suoi principi; ritiene che le riforme dei mercati del lavoro debbano essere attuate in modo da promuovere la flessibilità interna e la qualità del lavoro; |
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23. |
ritiene che le riforme strutturali del mercato del lavoro debbano introdurre la flessibilità interna per preservare l'occupazione in tempi di perturbazioni economiche e assicurare la qualità del lavoro, la sicurezza nella transizione tra posti di lavoro, regimi di indennità di disoccupazione basati su requisiti di attivazione e collegati a politiche di reinserimento che mantengano gli incentivi al lavoro, garantendo nel contempo un reddito dignitoso, nonché la definizione di accordi contrattuali che contrastino la segmentazione del mercato del lavoro, anticipino la ristrutturazione economica e assicurino l'accesso all'apprendimento permanente; ritiene che solo un equilibrio incentrato sulla flessicurezza possa garantire un mercato del lavoro competitivo; |
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24. |
sottolinea l'importanza, nel contesto attuale, di politiche attive, ampie e inclusive a favore del lavoro; è profondamente preoccupato per il fatto che vari Stati membri, nonostante la disoccupazione in crescita, abbiano ridotto gli stanziamenti di bilancio per finanziare tali politiche del lavoro; invita gli Stati membri ad aumentare la copertura e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, in stretta collaborazione con le parti sociali; |
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25. |
invita gli Stati membri a elaborare, in collaborazione con il settore privato e le parti sociali in base alle prassi nazionali, e presentare piani occupazionali comprendenti misure specifiche per la creazione di posti di lavoro, in particolare per i comparti che la Commissione ha identificato come settori ad alto potenziale, segnatamente nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'uso delle risorse e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita la Commissione a sostenere, attraverso tali piani per l'occupazione, la creazione di opportunità di lavoro, in particolare per i disoccupati di lunga durata, i lavoratori anziani disoccupati, le donne e altri gruppi prioritari colpiti con particolare durezza dalla crisi, quali gli immigrati e i disabili; |
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26. |
sottolinea l'importanza di Erasmus+ nonché il significativo contributo che il programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù, lo sport e le lingue può apportare al miglioramento della situazione del mercato del lavoro, in particolare di quello giovanile; |
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27. |
sottolinea l'importanza di una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego al fine di sviluppare e attuare a livello europeo sistemi di apprendimento comparativo basati su elementi concreti e per realizzare iniziative a favore del mercato del lavoro europeo; |
Disoccupazione giovanile
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28. |
è profondamente preoccupato per il fatto che, ancora una volta, i tassi di disoccupazione giovanile continuino a essere molto elevati; rileva che la situazione dei giovani disoccupati è particolarmente preoccupante; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intervenire urgentemente per inserire i giovani nel mercato del lavoro; chiede agli Stati membri di attuare le misure concordate da tempo o nuove misure a favore della lotta contro la disoccupazione giovanile, in modo da ridurre il numero dei giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), tenendo conto dell'aspetto qualitativo di un lavoro dignitoso che rispetti pienamente le norme fondamentali in materia di lavoro; |
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29. |
accoglie con favore l'adozione della garanzia per i giovani da parte del Consiglio, così come l'assegnazione di 6 miliardi di euro all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nell'ambito del prossimo QFP; invita gli Stati membri ad attuare urgentemente regimi di garanzia per i giovani e a utilizzare le risorse disponibili in modo efficiente, dando la priorità a quanti si trovano nelle situazioni più difficili; è preoccupato, tuttavia, per il fatto che taluni governi non hanno messo a disposizione i finanziamenti necessari alla realizzazione di tale obiettivo; invita gli Stati membri a introdurre un sistema adeguato per monitorare l'efficienza delle misure attuate e delle risorse finanziarie impegnate; |
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30. |
si compiace del fatto che i fondi suddetti possano essere utilizzati nei primi due anni del prossimo quadro finanziario; ricorda, tuttavia, che l'importo previsto è totalmente insufficiente per combattere la disoccupazione giovanile in maniera duratura e che esso dovrebbe costituire una prima quota per la lotta a questo fenomeno; sottolinea che, in base ai calcoli dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la cifra necessaria per realizzare, soltanto nella zona euro, un programma efficace di lotta alla disoccupazione giovanile ammonta a 21 miliardi di euro, mentre la perdita economica imputabile al disimpegno dei giovani dal mercato del lavoro nel 2011 è stata stimata a 153 miliardi di EUR negli Stati membri, cifra che corrisponde all'1,2 % del PIL dell'UE; invita la Commissione a dare priorità alla garanzia per i giovani e ad aumentare il bilancio disponibile in occasione della promessa revisione intermedia del QFP; |
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31. |
invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi abbiano un margine di bilancio sufficiente per attuare i regimi di garanzia per i giovani; |
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32. |
plaude alla proposta della Commissione relativa a un quadro di qualità per i tirocini, finalizzato ad accrescere l'occupabilità dei giovani e a migliorare le loro condizioni di lavoro; rileva, tuttavia, la mancata imposizione di livelli retributivi adeguati; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali europee ad attuare un'ambiziosa alleanza per la formazione; |
Mobilità dei lavoratori
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33. |
ritiene che il numero dei lavoratori, in particolare giovani, che stanno lasciando i paesi di origine per altri Stati membri alla ricerca di opportunità di lavoro, rende urgente la necessità di sviluppare misure idonee; rileva che sono in atto modifiche alla legislazione dell'UE al fine di garantire la portabilità dei diritti a pensione e il mantenimento dei benefici lavorativi almeno per tre mesi mentre il beneficiario è alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro; prende atto che il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sulla portabilità transfrontaliera dei diritti a pensione supplementari; |
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34. |
sottolinea l'importanza del sistema d'istruzione duale in uso in alcuni Stati membri; ritiene che l'istruzione duale possa essere attuata in molti altri Stati membri, pur tenendo conto delle caratteristiche nazionali; |
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35. |
si compiace dell'intenzione della Commissione di potenziare il portale europeo della mobilità professionale (EURES) intensificando e ampliando le sue attività e, in particolare, promuovendo la mobilità dei giovani; chiede di elaborare una strategia specifica a tale scopo, in collaborazione con gli Stati membri; osserva, tuttavia, che la mobilità deve restare volontaria e non deve limitare gli sforzi tesi a creare posti di lavoro e luoghi di formazione in loco onde evitare di accentuare il problema della «fuga dei cervelli», già avvenuta negli Stati membri più colpiti dalla crisi; |
Sistemi di tassazione più equi
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36. |
rileva che la disuguaglianza dei redditi è in crescita tra i diversi Stati membri e al loro interno, in particolare nel Sud dell'UE e nella sua periferia; osserva, inoltre, che in molti paesi la crisi ha intensificato le tendenze a lungo termine di polarizzazione dei salari e di segmentazione del mercato del lavoro; |
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37. |
rileva che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente osservato che esistono margini per applicare un'imposizione fiscale migliore e più progressiva che potrebbe contribuire a ridurre le disparità nell'Unione; sottolinea che occorre spostare l'onere fiscale dal lavoro verso altre forme di tassazione sostenibile per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro e generare entrate aggiuntive per migliorare la legittimità degli sforzi tesi al risanamento; |
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38. |
invita gli Stati membri ad adottare misure favorevoli alla creazione di posti di lavoro, quali le riforme delle imposte sul lavoro che offrano incentivi all'occupazione, sostengano il lavoro autonomo volontario e promuovano l'imprenditoria in settori strategici; |
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39. |
rileva l'importanza di ridurre la tassazione sul lavoro, in particolare con riduzioni temporanee accuratamente mirate nell'ambito dei contributi versati agli enti di previdenza sociale o regimi di sovvenzione all'occupazione per i neoassunti, in particolare per i giovani, i lavoratori a basso reddito e scarsamente qualificati, per i disoccupati di lungo periodo e per altri gruppi vulnerabili, garantendo nel contempo la sostenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici pubblici; |
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40. |
sottolinea l'importanza di adottare provvedimenti efficaci per combattere il lavoro nero, l'occupazione parasubordinata, la frode fiscale e l'evasione fiscale, soprattutto nell'attuale contesto di risanamento del bilancio, allo scopo di tutelare i lavoratori e i redditi e mantenere la fiducia del pubblico nell'equità e nell'efficacia dei regimi fiscali; |
Tendenze sociali e sostenibilità dei sistemi di protezione sociale
La necessità di ridurre la povertà e l'esclusione sociale
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41. |
è preoccupato dall'aumento della povertà in tutte le fasce di età; rileva che la povertà e l'esclusione sociale tra le persone di età compresa tra i 18 e 64 anni è aumentata in modo significativo in due terzi degli Stati membri negli ultimi anni, soprattutto a causa dei livelli crescenti di disoccupazione o di famiglie con un'intensità di lavoro bassa e di lavoratori poveri; rileva che il rischio di povertà ed esclusione sociale nel 2012 era molto più elevato (48,8 %) per i cittadini dei paesi terzi (tra i 18 e i 64 anni di età) rispetto ai cittadini dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire con urgenza per realizzare l'obiettivo della strategia Europa 2020 relativo alla povertà e all'esclusione sociale; esorta la Commissione e gli Stati membri a intervenire immediatamente per combattere la povertà infantile, dato che nel 2011 il 27 % dei minori era a rischio di povertà o di esclusione sociale; chiede alla Commissione di emettere raccomandazioni destinate in particolare agli Stati membri aventi la più alta percentuale di minori a rischio di povertà o esclusione sociale; |
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42. |
accoglie con favore il riconoscimento nell'analisi annuale della crescita 2014 dell'esigenza di affrontare le conseguenze sociali della crisi e garantire la sostenibilità finanziaria della protezione sociale; invita gli Stati membri a rafforzare le reti di sicurezza, a garantire l'efficacia dei sistemi sociali e a investire in misure di prevenzione; |
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43. |
accoglie con favore il Fondo di aiuti europei agli indigenti, che contribuirà a soddisfare i bisogni di base delle persone più colpite dalla povertà; chiede agli Stati membri di utilizzare i finanziamenti in maniera corretta e di destinarli ai più bisognosi; |
Pensioni sostenibili
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44. |
prende atto delle proposte contenute nelle RSI e relative a numerosi Stati membri per quanto riguarda la riforma dei regimi pensionistici; deplora che le raccomandazioni formulate dalla Commissione non contengano alcun riferimento alle raccomandazioni del Parlamento nel Libro verde e nel Libro bianco sulle pensioni; ricorda che le riforme dei regimi pensionistici richiedono una coesione politica e sociale a livello nazionale e sono coronate da successo soltanto se negoziate con le parti sociali; |
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45. |
sottolinea che le necessarie riforme approfondite dei sistemi pensionistici attualmente in corso negli Stati membri devono essere predisposte, concepite e adottate nell'ottica di garantire la sostenibilità di tali sistemi, evitando nel contempo di compromettere i livelli adeguati delle pensioni, nel pieno rispetto delle priorità economiche e sociali della strategia Europa 2020; |
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46. |
sottolinea la necessità di intraprendere le riforme necessarie per garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici; è convinto che, se si vuole efficacemente innalzare l'effettiva età pensionabile, le riforme dei regimi pensionistici devono essere accompagnate da politiche che limitino le possibilità di prepensionamento e altri sistemi di uscita precoce dal mondo del lavoro, sviluppino possibilità di occupazione per i lavoratori più anziani, garantiscano l'accesso all'apprendimento permanente, introducano politiche fiscali positive che offrano incentivi a lavorare più a lungo, e promuovano un invecchiamento sano e attivo; sottolinea l'acuirsi della pressione esercitata dagli sviluppi demografici sui bilanci e i sistemi pensionistici nazionali, ora che i primi scaglioni della generazione del «baby boom» stanno andando in pensione; osserva i progressi e i livelli di ambizione disomogenei tra gli Stati membri nel formulare e attuare le riforme strutturali volte ad aumentare l'occupazione, a eliminare gradualmente i sistemi di prepensionamento e a valutare, a livello di Stati membri e assieme alle parti sociali, la necessità di allineare in modo sostenibile l'età pensionabile stabilita per legge e quella effettiva all'aumento dell'aspettativa di vita; sottolinea che gli Stati membri che non provvedono oggi a mettere in atto riforme graduali potrebbero trovarsi successivamente nella situazione di dover adottare riforme d'urto con significative conseguenze sociali; |
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47. |
è preoccupato per il rischio di pensioni inadeguate per una generazione di giovani europei attualmente disoccupati o con lavori precari, che avranno un'età di pensionamento ancora più elevata e periodi di calcolo delle pensioni più lunghi; |
Stabilizzatori sociali europei
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48. |
rileva che la politica di protezione sociale, in particolare le indennità di disoccupazione, il sostegno al reddito minimo e la progressività dell'imposizione fiscale, hanno contribuito, in un primo momento, a ridurre la gravità della recessione e a stabilizzare i mercati del lavoro e i consumi; sottolinea, tuttavia, che la capacità di questi stabilizzatori economici e sociali fondamentali è stata ridotta in modo preoccupante negli Stati membri in cui tali stabilizzatori erano maggiormente necessari; rileva che i redditi delle famiglie e la domanda interna sono stati, di conseguenza, meno tutelati; |
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49. |
ritiene che l'introduzione di un sistema di bonus-malus crei una situazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte; |
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50. |
sottolinea che le politiche sociali e le norme sociali sono state utilizzate in taluni casi come fattori di adeguamento in considerazione degli obblighi di risanamento dei bilanci; invita la Commissione a valutare le conseguenze che tali processi hanno avuto per i sistemi previdenziali e i cittadini; invita gli Stati membri a migliorare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e a garantire che questi continuino ad agire come cuscinetto contro la povertà e l'esclusione sociale; |
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51. |
sottolinea che è opportuno che la Commissione europea riconosca l'importanza che rivestono gli assistenti famigliari sia per i servizi di assistenza sia per l'economia e la società in generale, ricordando che i loro interessi sono raramente presi in considerazione nelle politiche che comunque esercitano un impatto su di essi in maniera costante e generalizzata; |
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52. |
ritiene che i finanziamenti dell'Unione possano contribuire al rafforzamento delle capacità degli assistenti famigliari per quanto riguarda i servizi di assistenza (ad esempio, sostegno emotivo, scambi e informazioni) e di sostegno («advocacy») e che tali finanziamenti potrebbero altresì sostenere lo scambio di informazioni, la ricerca e il collegamento in rete; ritiene altresì che potrebbero essere esaminate misure legislative, nel rispetto delle competenze nazionali e del principio di solidarietà, le quali potrebbero assumere, a titolo di esempio, la forma di una direttiva sui congedi per assistenza; |
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53. |
sottolinea che, a causa dei cambiamenti demografici, in un prossimo futuro occorreranno assistenti famigliari qualificati, e che è importante garantire la formazione e l'istruzione dei futuri assistenti per evitare il collasso dell'intero sistema assistenziale e di sicurezza sociale; considera inoltre importante assicurare il massimo supporto agli assistenti famigliari (in particolare quelli informali), di cui è necessario riconoscere il contributo; |
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54. |
sottolinea l'importanza dei servizi prestati dalle strutture per malati terminali e dalla medicina palliativa nell'ambito dell'assistenza di lunga degenza; osserva che, grazie alla composizione multi-professionale, alla flessibilità e alla cooperazione con altri settori professionali, gli assistenti famigliari e gli utenti delle équipe mobili di cure palliative, hanno la possibilità di colmare determinate lacune critiche dei sistemi di assistenza di lunga degenza; |
La necessità di rafforzare la legittimità democratica e il dialogo sociale
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55. |
sottolinea che è opportuno che tutte le riforme del mercato del lavoro si basino su un maggiore coordinamento del dialogo sociale; |
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56. |
sottolinea che la Troika ha confermato che la partecipazione di qualità delle parti sociali e un solido dialogo sociale, anche a livello nazionale, sono essenziali per la riuscita di qualunque riforma e che nel quadro delle riforme dell'UEM, in particolare, il ruolo delle parti sociali nel nuovo processo di governance economica, soprattutto nel semestre europeo, andrebbe rafforzato; accoglie con favore la proposta della Commissione di coinvolgere maggiormente le parti sociali nel processo del semestre europeo, anche nel quadro del comitato per il dialogo sociale, prima dell'adozione dell'analisi annuale della crescita; |
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57. |
invita il Consiglio europeo e gli Stati membri a garantire la piena partecipazione dei parlamenti nazionali e regionali, delle parti sociali, delle autorità pubbliche e della società civile nell'attuazione e nel monitoraggio degli orientamenti politici nel quadro della strategia Europa 2020 e del suo processo di governance economica, al fine di assicurarne la titolarità; invita il Consiglio europeo e la Commissione a integrare più efficacemente il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi occupazionali, sociali e in materia di istruzione della strategia Europa 2020 nel semestre europeo 2014; |
o
o o
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58. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0447.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0515.
(3) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 116.
(4) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 81.
(5) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 87.
(6) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0419.
(8) Testi approvati, P7_TA(2013)0266.
(9) Testi approvati, P7_TA(2013)0036.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0365.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE CHE IL CONSIGLIO EUROPEO DEVE ADOTTARE NEI SUOI ORIENTAMENTI POLITICI
Raccomandazione 1: indicatori sociali
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
accoglie con favore il fatto che quest'anno, per la prima volta, il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato all'analisi annuale della crescita 2014 (AAC) include un quadro di valutazione per l'occupazione e le politiche sociali, contribuendo in tal modo a rafforzare il monitoraggio dell'occupazione e degli sviluppi sociali quale parte della vigilanza macroeconomica nel quadro del semestre europeo; ritiene che ciò debba incidere sugli orientamenti politici nel quadro del semestre europeo, al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, un aspetto non solo auspicabile, ma anche necessario per affrontare la crisi e prevenire gravi divergenze socioeconomiche nella zona euro, rafforzando in tal modo la sua sostenibilità;
Esprime profonda preoccupazione per il limitato ruolo riservato al Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo; deplora gli scarsi progressi compiuti dalla Commissione e dal Consiglio per rafforzare il controllo democratico degli orientamenti in materia di politica economica; è del parere che, in virtù dei trattati in vigore, l'articolo 136 TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche; chiede che un accordo interistituzionale associ il Parlamento all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e delle linee guida in materia di politica economica e di occupazione;
rileva, tuttavia, che tali indicatori non sono stati resi vincolanti, a differenza di quanto è avvenuto con il quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare la situazione alla luce dei crescenti squilibri a livello sociale e di occupazione nell'UE;
si rammarica che gli indicatori occupazionali e sociali proposti dalla Commissione siano insufficienti a coprire in modo completo le situazioni occupazionali e sociali presenti negli Stati membri; chiede l'inserimento nel quadro di valutazione di indicatori supplementari, in particolare i livelli di povertà infantile, l'accesso all'assistenza sanitaria, la mancanza di fissa dimora, e un indice del lavoro dignitoso, al fine di consentire un'adeguata valutazione della situazione sociale negli Stati membri; gli indicatori, previa consultazione del Parlamento, dovrebbero essere rivisti periodicamente; considerando che non esistono dispositivi per garantire che il Consiglio europeo rispetti la posizione del Parlamento europeo prima di adottare ogni anno le priorità proposte dalla Commissione nell'analisi annuale della crescita;
Raccomandazione 2: eurogruppo a livello di ministri del Lavoro e degli Affari sociali
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Sottolinea l'importanza di tenere, laddove necessario, una riunione dei ministri del Lavoro e degli Affari sociali dell'eurogruppo prima dei vertici europei. Le riunioni congiunte dovrebbero raggiungere una posizione coerente tra i Consigli EPSCO ed ECOFIN, in modo da garantire che i timori in ambito sociale e occupazionale siano affrontati in modo più completo nelle discussioni e decisioni delle autorità della zona euro e per contribuire alle riunioni dei capi di Stato e di governo della zona euro;
Raccomandazione 3: un patto per aumentare gli investimenti e la produttività nell'UE
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
sottolinea che, mentre le riforme strutturali possono ottenere risultati a medio e lungo termine, l'esigenza di stimolare la domanda interna dell'UE impone alla Commissione e al Consiglio di potenziare gli investimenti per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro di qualità nel breve periodo, oltre a rafforzare le potenzialità a medio termine; rileva che gli obiettivi principali sono già stati definiti nella strategia Europa 2020 e nel patto per la crescita e l'occupazione concluso nel giugno 2012, ma che i finanziamenti devono essere aumentati; incoraggia pertanto gli Stati membri a predisporre un pacchetto di investimenti per migliorare sensibilmente la congiuntura economica a breve termine e la situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, come indicato dal Parlamento nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013 dal titolo «Lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita» (2013/2045(INI));
accoglie con favore il fatto che nell'analisi annuale della crescita 2014 la Commissione inviti gli Stati membri a mantenere o promuovere gli investimenti a lungo termine nell'istruzione, nella ricerca e innovazione, nell'energia e nell'azione di contrasto al cambiamento climatico; ritiene, tuttavia, che ciò non basti per consentire a Stati membri con bilanci già limitati di raggiungere tale obiettivo;
chiede alla Commissione di mettere a punto un piano che aiuti tali Stati membri a realizzare i necessari investimenti produttivi, ad esempio nell'istruzione e nella ricerca e sviluppo, viste le loro potenzialità nel generare crescita e posti di lavoro;
Raccomandazione 4: posti di lavoro di qualità e salari dignitosi per aumentare la produttività
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Costo unitario del lavoro, costi di produzione e margini di profitto
Invita a creare mercati del lavoro più adattivi e dinamici, in grado di adeguarsi alle perturbazioni della situazione economica senza ricorrere a licenziamenti e ad adeguamenti eccessivi delle retribuzioni; ricorda che il potere d'acquisto di molti lavoratori dell'UE si è sensibilmente eroso, i redditi delle famiglie sono scesi e la domanda interna è calata, tutti fattori che alimentano disoccupazione ed esclusione sociale, in particolare nei paesi più duramente colpiti dalla crisi; rileva che ridurre i costi del lavoro che si traducono direttamente in retribuzioni e salari non può essere l'unica strategia per riconquistare competitività; osserva che la comunicazione sull'analisi annuale sulla crescita 2014 sottolinea che i paesi chiave aventi i necessari margini d'intervento potrebbero aumentare le retribuzioni come unico modo per accrescere la spesa; chiede che tali raccomandazioni siano ambiziose per promuovere una crescita e una creazione di posti di lavoro più equilibrate nella zona euro;
Salari e retribuzione dignitosa
La Commissione deve proporre misure per affrontare le disuguaglianze e garantire una retribuzione dignitosa. Invita gli Stati membri a combattere il problema dei lavoratori poveri perseguendo politiche del mercato del lavoro volte a garantire un salario di sussistenza a chi lavora, un aspetto importante non solo per la coesione sociale e l'equità nella società, ma anche per il mantenimento di un'economia solida.
Qualità dei posti di lavoro
Raccomanda di porre maggiore enfasi nelle RSI 2014 della Commissione sulla qualità del lavoro, che costituisce un elemento essenziale, in un'economia ad alto coefficiente di conoscenza, per promuovere l'elevata produttività del lavoro e l'innovazione rapida attraverso una forza lavoro qualificata, flessibile e motivata, con norme sanitarie e di sicurezza dignitose, un senso di sicurezza e un orario di lavoro ragionevole. Gli orientamenti politici dovrebbero riguardare, in particolare, l'accesso dei lavoratori a un insieme fondamentale di diritti del lavoro, come sancito dai trattati e ferma restando la normativa degli Stati membri.
Contrastare l'esistenza e la proliferazione di condizioni di lavoro precarie e di occupazione parasubordinata e assicurare che le persone con contratti temporanei o a tempo parziale o che svolgono un lavoro autonomo godano di un'adeguata protezione sociale e di accesso alla formazione.
Assicurare l'effettiva attuazione della direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Raccomandazione 5: riforme per rafforzare la partecipazione al lavoro di qualità
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Piani nazionali per l'occupazione generali e per i giovani
La Commissione dovrebbe rendere obbligatoria la presentazione di piani nazionali per l'occupazione generali e per i giovani nelle RSI 2014.
La Commissione dovrebbe includere la qualità del lavoro, la formazione, l'accesso all'apprendimento permanente, i diritti fondamentali dei lavoratori e il sostegno alla mobilità nel mercato del lavoro e al lavoro autonomo attraverso una maggiore sicurezza per i lavoratori nelle RSI basate sull'analisi annuale della crescita 2014.
Riforme del mercato del lavoro e politiche attive del lavoro
Le riforme del mercato del lavoro dovrebbero essere incentrate sull'aumento della produttività e dell'efficienza del lavoro, al fine di migliorare la competitività dell'economia dell'Unione e di garantire la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, pur osservando scrupolosamente, alla lettera e nello spirito, l'acquis sociale europeo e i suoi principi. Le riforme nei mercati del lavoro dovrebbero essere attuate in modo da promuovere la qualità del lavoro.
Le riforme strutturali del mercato del lavoro dovrebbero introdurre la flessibilità interna per preservare l'occupazione in tempi di perturbazioni economiche e assicurare la qualità del lavoro, la sicurezza nella transizione tra posti di lavoro, regimi di indennità di disoccupazione basati su requisiti di attivazione e collegati a politiche di reinserimento che mantengano gli incentivi al lavoro garantendo nel contempo un reddito dignitoso, accordi contrattuali per contrastare la segmentazione del mercato del lavoro, prevengano la ristrutturazione economica e assicurino l'accesso all'apprendimento permanente.
Affrontare la scarsa corrispondenza tra domanda e offerta di competenze
Migliorare il monitoraggio delle esigenze in termini di competenze in specifici settori e/o regioni e porre rapidamente rimedio a tale scarsa corrispondenza tra domanda e offerta di competenze.
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare all'elaborazione della panoramica europea delle competenze al fine di ottenere una panoramica completa delle esigenze in termini di competenze nell'UE.
Favorire la cooperazione e le sinergie tra il settore dell'istruzione e della formazione e le imprese per anticipare le esigenze in termini di competenze e per adeguare i sistemi di istruzione e formazione alle esigenze del mercato del lavoro, al fine di dotare la forza lavoro delle competenze necessarie e facilitare la transizione dall'istruzione e dalla formazione al mondo del lavoro; in tale contesto, dovrebbero assumere un ruolo essenziale i sistemi di apprendimento duale;
Promuovere l'accesso alla formazione lungo l'intero arco della vita per tutti i gruppi d'età, non solo mediante l'apprendimento formale, ma anche mediante lo sviluppo di strumenti di apprendimento non formali e informali.
Istituire un sistema di convalida dell'apprendimento non formale e informale entro il 2015 vincolato al quadro europeo delle qualifiche.
Disoccupazione giovanile
Chiede un patto europeo per l'occupazione giovanile che dia attuazione alle misure concordate da tempo e l'impegno di nuove risorse e misure a favore della lotta contro la disoccupazione giovanile, in modo da ridurre il numero di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), tenendo conto dell'aspetto qualitativo di un lavoro dignitoso che rispetti pienamente le norme fondamentali in materia di lavoro.
Gli Stati membri dovrebbero attuare con urgenza regimi di garanzia per i giovani e utilizzare le risorse disponibili in modo efficiente, dando la priorità a quanti si trovano nelle situazioni più difficili.
Invita la Commissione ad attribuire priorità alla Garanzia per i giovani e ad aumentare il bilancio disponibile in occasione della promessa revisione intermedia del QFP.
La Commissione dovrebbe proporre un quadro di qualità per i tirocini, che includa fra l'altro, i criteri per gli obiettivi di apprendimento e per un lavoro adeguato; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali europee ad attuare un'ambiziosa alleanza per la formazione.
Lavoratori anziani e disoccupati di lungo periodo
Gli Stati membri dovrebbero sviluppare possibilità di occupazione per i lavoratori più anziani, garantire l'accesso all'apprendimento permanente, introdurre politiche d'incentivi fiscali che incoraggino a lavorare più a lungo e promuovano un invecchiamento sano e attivo.
I disoccupati di lungo periodo dovrebbero essere sostenuti creando posti di lavoro e adottando approcci integrati di inclusione attiva, compresi incentivi positivi all'attivazione come l'orientamento personalizzato e i programmi di reinserimento nel mondo del lavoro, sistemi previdenziali adeguati e l'accesso a servizi di qualità che aiutino questa categoria a ricreare un legame con il mercato del lavoro e ad accedere a posti di lavoro di qualità.
Donne
La Commissione dovrebbe porre maggiore enfasi sull'aumento significativo della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che costituisce un elemento essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo principale della strategia Europa 2020 riguardo al tasso di occupazione. Chiede misure quali assistenza e servizi per l'infanzia a costi accessibili, adeguati regimi di congedo di maternità, paternità e parentale e flessibilità negli orari di lavoro e sul luogo di lavoro.
Gli Stati membri dovrebbero rispettare e promuovere la parità di genere nel quadro delle rispettive politiche nazionali e dei programmi nazionali di riforma.
Altri gruppi prioritari
Gli Stati membri dovrebbero includere nei programmi nazionali di riforma misure essenziali in materia di occupazione e inclusione sociale adottate dalla strategia europea per le persone con disabilità. Ricorda alla Commissione che tali misure fanno parte delle sue raccomandazioni per paese per il 2014.
Chiede l'inclusione dell'integrazione delle minoranze nelle priorità dell'analisi annuale della crescita 2014, in quanto la loro partecipazione è essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo principale della strategia Europa 2020 riguardo al tasso di occupazione. Invita la Commissione e gli Stati membri a occuparsi del basso livello di partecipazione al mercato del lavoro delle persone appartenenti a minoranze, come ad esempio i Rom.
Raccomandazione 6: rafforzamento della mobilità volontaria dei lavoratori
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
ritiene che, dato il numero di lavoratori, in particolare tra i giovani, che lasciano i paesi di origine per altri Stati membri alla ricerca di opportunità di lavoro, vi sia la necessità urgente di sviluppare misure idonee; sono in atto modifiche alla legislazione dell'UE al fine di garantire la portabilità dei diritti a pensione e il mantenimento dei benefici lavorativi almeno per tre mesi mentre il beneficiario è alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro; il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sulla portabilità transfrontaliera dei diritti a pensione supplementari;
Raccomandazione 7: verso sistemi di tassazione più equi
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Rileva che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente osservato che esistono margini per applicare un'imposizione fiscale migliore e più progressiva che potrebbe contribuire a ridurre le disparità nell'Unione; sottolinea che occorre spostare l'onere fiscale dal lavoro verso altre forme di tassazione sostenibile per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro e generare entrate aggiuntive per migliorare la legittimità degli sforzi tesi al risanamento;
Raccomandazione 8: la povertà e l'esclusione devono essere ridotte
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Gli Stati membri dovrebbero rafforzare le reti di sicurezza e garantire l'efficacia dei sistemi sociali oltre a investire in misure di prevenzione.
Esorta la Commissione a considerare l'impatto dei programmi di adeguamento economico sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 negli Stati membri che si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie e a consentire l'introduzione di modifiche volte ad allineare i programmi di adeguamento agli obiettivi della strategia Europa 2020.
Raccomandazione 9: pensioni sostenibili
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Sottolinea la necessità di intraprendere le riforme necessarie per garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici; è convinto che, per riuscire a innalzare l'età pensionabile ed effettiva, le riforme dei regimi pensionistici devono essere accompagnate da politiche che limitino le possibilità di prepensionamento e altri sistemi di uscita precoce dal mondo del lavoro, sviluppino possibilità di occupazione per i lavoratori più anziani, garantiscano l'accesso all'apprendimento permanente, introducano politiche fiscali positive che offrano incentivi a lavorare più a lungo, e promuovano un invecchiamento sano e attivo;
sottolinea l'acuirsi della pressione esercitata dagli sviluppi demografici sui bilanci e i sistemi pensionistici nazionali, ora che i primi scaglioni della generazione del «baby boom» stanno andando in pensione; osserva i progressi e i livelli di ambizione disomogenei tra gli Stati membri nel formulare e attuare le riforme strutturali volte ad aumentare l'occupazione, a eliminare gradualmente i sistemi di prepensionamento e a valutare, a livello di Stati membri e con le parti sociali, la necessità di allineare in modo sostenibile l'età pensionabile stabilita per legge e quella effettiva all'aumento dell'aspettativa di vita; sottolinea che gli Stati membri che non provvedono oggi a mettere in atto riforme graduali potrebbero trovarsi successivamente nella situazione di dover adottare riforme d'urto con significative conseguenze sociali.
Raccomandazione 10: stabilizzatori sociali europei
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
Rileva che la politica di protezione sociale, in particolare le indennità di disoccupazione, il sostegno al reddito minimo e la progressività dell'imposizione fiscale, hanno contribuito, in un primo momento, a ridurre la gravità della recessione e a stabilizzare i mercati del lavoro e i consumi; sottolinea, tuttavia, che la capacità di questi stabilizzatori economici e sociali fondamentali è stata ridotta in modo preoccupante negli Stati membri in cui tali stabilizzatori erano maggiormente necessari; rileva che i redditi delle famiglie e la domanda interna sono stati, di conseguenza, meno tutelati;
sottolinea che le politiche sociali e le norme sociali sono state utilizzate in taluni casi come fattori di adeguamento in considerazione degli obblighi di risanamento dei bilanci; invita la Commissione a valutare le conseguenze che tali processi hanno avuto per i sistemi previdenziali nazionali e i cittadini; invita gli Stati membri a migliorare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e a garantire che questi continuino ad agire come cuscinetto contro la povertà e l'esclusione sociale;
Raccomandazione 11: la legittimità democratica e il dialogo sociale devono essere rafforzati
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti politici annuali che il Consiglio europeo adotterà in base all'analisi annuale della crescita debbano avere i seguenti obiettivi:
È opportuno che tutte le riforme del mercato del lavoro si basino su un maggiore coordinamento del dialogo sociale.
Rafforzare la partecipazione di qualità delle parti sociali e rafforzare il dialogo sociale, anche a livello nazionale, sono elementi essenziali per la riuscita di qualunque riforma e in particolare nel quadro delle riforme dell'UEM e del ruolo delle parti sociali nel nuovo processo di governance economica, soprattutto nel semestre europeo.
Attuare la proposta della Commissione di coinvolgere maggiormente le parti sociali nel processo del semestre europeo, anche nel quadro del comitato per il dialogo sociale, prima dell'adozione dell'analisi annuale della crescita.
Il Consiglio europeo e gli Stati membri dovrebbero garantire la piena partecipazione dei parlamenti nazionali e regionali, delle parti sociali, delle autorità pubbliche e della società civile nell'attuazione e nel monitoraggio degli orientamenti politici nel quadro della strategia Europa 2020 e del processo di governance economica, al fine di assicurarne la titolarità.
Il Consiglio europeo e la Commissione dovrebbero rafforzare l'integrazione del monitoraggio e della valutazione degli obiettivi occupazionali, sociali e in materia di istruzione della strategia Europa 2020 nel semestre europeo 2014.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/40 |
P7_TA(2014)0130
Governance del mercato unico
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2014 (2013/2194(INI))
(2017/C 285/05)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2013 dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2014» (COM(2013)0800) e la relazione della Commissione dal titolo «Un mercato unico per la crescita e l'occupazione: analisi dei progressi compiuti e degli ostacoli ancora esistenti negli Stati membri — Contributo all'analisi annuale della crescita 2014» (COM(2013)0785) e l'analisi contestuale allegata dal titolo «International Value Chains Intra- and Extra-EU» (Catene del valore internazionali all'interno e all'esterno dell'UE), |
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vista la prima relazione della Commissione del 28 novembre 2012 sullo «Stato dell'integrazione del mercato unico 2013 — Contributo all'analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0752), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012«L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012)0259), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 dal titolo «Far funzionare il mercato unico — check-up annuale sulla governance 2011» (SWD(2012)0025), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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visto il quadro di valutazione del mercato unico online reso pubblico il 4 luglio 2013, |
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visto il quadro di valutazione del mercato interno n. 26 (febbraio 2013), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, |
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viste le conclusioni del Consiglio «Competitività» del 29 e 30 maggio 2013 sulla regolamentazione intelligente, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013, |
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viste le deliberazioni del Consiglio «Competitività» del 18 e 19 febbraio 2013 sull'analisi annuale della crescita 2013 e sull'Atto per il mercato unico, |
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vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulla governance del mercato unico (1) e la risposta di follow-up della Commissione approvata l'8 maggio 2013, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013, |
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vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata «L'Atto del mercato unico — I prossimi passi per la crescita» (2) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 26 settembre 2012, |
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vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (3), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0066/2014), |
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A. |
considerando che l'Analisi annuale della crescita 2013 ha lanciato il terzo ciclo del semestre europeo, che include — per la prima volta — una relazione annuale sullo stato dell'integrazione del mercato unico; |
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B. |
considerando che un mercato unico efficace e ben funzionante fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva è essenziale per una crescita sostenibile e inclusiva; |
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C. |
considerando che il Parlamento ha chiesto la piena integrazione di un pilastro del mercato unico nel ciclo del semestre europeo; |
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D. |
considerando che una migliore governance del mercato unico dovrebbe mirare a garantire un recepimento e un'attuazione migliori e più rapide delle direttive e dei regolamenti a essa relativi, specialmente se connessi a quelli che sono stati individuati come settori chiave; |
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E. |
considerando che la qualità dei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo varia notevolmente in termini di sostanza, trasparenza e fattibilità; |
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F. |
considerando che il mercato unico dovrebbe essere considerato come strettamente legato ad altri ambiti politici orizzontali, come la protezione dei consumatori e dei lavoratori, i diritti sociali, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile; |
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G. |
considerando che gli Atti per il mercato unico I e II rappresentano una strategia orizzontale adeguatamente elaborata che ha determinato misure legislative e non legislative concrete in grado di liberare il potenziale di crescita inutilizzato e rimuovere gli ostacoli al mercato unico; |
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H. |
considerando che la Commissione ha individuato nei servizi, in particolare finanziari, nei trasporti, nell'energia e nel mercato digitale i settori fondamentali per migliorare il funzionamento e il rafforzamento del mercato unico, e che la metodologia per la definizione di tali settori dovrebbe essere valutata e rivista periodicamente, tenendo conto degli obiettivi e delle prospettive di crescita, nonché dei criteri per assicurare la necessaria protezione dei cittadini, in particolare consumatori, professionisti e lavoratori; |
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I. |
considerando che non abbiamo ancora raggiunto un mercato unico digitale pienamente funzionante per i servizi online e di comunicazione in Europa; che la libera circolazione dei servizi digitali e il commercio elettronico transfrontaliero sono attualmente ostacolati dalla frammentazione delle norme a livello nazionale; che le società e i servizi pubblici europei ricaveranno benefici economici e sociali dall'uso di servizi e applicazioni avanzati del settore delle TIC; |
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J. |
considerando che un'infrastruttura del trasporto europeo accessibile ed efficiente, un'ambiziosa politica industriale europea e la creazione di un mercato unico dell'energia — finalizzati sia a sostenere la competitività delle imprese dell'UE sia ad assicurare l'accesso universale e a costi ragionevoli alle risorse energetiche per le famiglie e i consumatori — sono fondamentali per il mercato unico dell'UE, e che pertanto è necessario definire le azioni prioritarie in tali settori; |
Semestre europeo
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1. |
rinnova il suo appello alla Commissione affinché rafforzi la governance del mercato unico istituendo, quale pilastro specifico del semestre europeo, un ciclo annuale «governance mercato unico» che comprenda il quadro di valutazione del mercato interno, una relazione annuale sullo stato dell'integrazione del mercato unico nell'ambito dell'analisi annuale della crescita, gli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo e destinati agli Stati membri, piani d'azione nazionali per l'attuazione delle linee direttrici relative al mercato unico e raccomandazioni specifiche per paese; invita altresì la Commissione a tenere pienamente conto dei settori chiave per la crescita — vale a dire i settori dei servizi, dell'energia, dei trasporti e il mercato unico digitale — e delle misure previste dagli Atti per il mercato unico I e II; |
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2. |
sottolinea l'esigenza di ritenere il mercato unico il terzo pilastro del semestre europeo per trattare in tal modo una serie ben definita di priorità relative all'economia reale; ritiene che la definizione e la realizzazione di tali priorità siano essenziali per stimolare la crescita e colmare il divario attuale nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e garantiscano nel contempo la convergenza economica tra gli Stati membri all'interno e all'esterno dell'area dell'euro, nonché nei settori centrali e periferici dell'UE; |
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3. |
rammenta il suo parere secondo cui la prima relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico è stata insufficiente e incompleta; ritiene pertanto che le relazioni future debbano essere più chiare sulle attuali carenze di determinati Stati membri, offrire orientamenti più concreti sui possibili rimedi e sui risultati attesi, e indicare leve efficaci per stimolare la crescita e la competitività e dunque per creare posti di lavoro che darebbero una risposta concreta all'attuale crisi sociale ed economica; |
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4. |
accoglie con favore la relazione della Commissione sullo stato dell'integrazione del mercato unico 2014 (COM(2013)0785)) e sostiene fermamente gli sforzi della Commissione tesi a integrare ulteriormente il mercato unico in vista del semestre europeo; apprezza il fatto che la relazione sullo stato del mercato unico del 2014 presenti alcuni elementi specifici riguardanti le azioni intraprese dai singoli Stati membri; ritiene tuttavia che la relazione sia ancora mancante di una valutazione qualitativa sull'efficacia delle misure prese, sui progressi e sui risultati effettivi delle politiche; chiede lo sviluppo di uno strumento analitico per misurare l'integrazione del mercato unico nell'ambito del pilastro del mercato unico del semestre europeo in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che tale strumento analitico possa completare ulteriormente il quadro di valutazione del mercato interno; |
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5. |
è del parere che siano necessari un coordinamento e una coerenza più orizzontali nell'elaborazione delle proposte legislative rilevanti ai fini del mercato unico; ritiene che la governance del mercato unico debba tenere in debita considerazione le esigenze di tutti i soggetti interessati e che un più forte e rapido coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e di altri portatori di interesse nella progettazione, approvazione, attuazione e monitoraggio delle misure sia necessario per stimolare la crescita e far valere i diritti dei cittadini nel mercato unico; |
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6. |
sottolinea la necessità di consultazioni complete e di valutazioni d'impatto approfondite prima dell'adozione di una proposta da parte della Commissione; sottolinea che le proposte della Commissione devono essere conformi ai principi della regolamentazione intelligente e dell'adeguatezza della regolamentazione e devono contenere una valutazione d'impatto sulle PMI, nonché ottenere l'approvazione del comitato per la valutazione d'impatto della Commissione; sottolinea inoltre che le valutazioni d'impatto devono valutare gli effetti della nuova normativa sulle prospettive di crescita e sulla competitività dell'Europa; |
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7. |
considera che l'esercizio del semestre europeo debba essere integrato in un processo democratico più profondo con un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali, migliorando nel contempo le prerogative del Parlamento europeo; |
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8. |
è dell'avviso che le raccomandazioni specifiche per paese formulate in tale processo debbano tenere conto dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro e che le disposizioni nazionali per l'attuazione della legislazione del mercato unico non debbano necessariamente seguire un approccio di tipo «one-size-fits all» (stessa misura per tutti), ma che debbano invece approfondire la reale efficacia delle misure prese e i risultati effettivi delle politiche realizzate; |
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9. |
chiede che le prossime raccomandazioni per paese, nell'ambito del ciclo del semestre europeo 2014, riflettano le conclusioni della relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico in modo molto più marcato e stringente rispetto alle raccomandazioni per paese del 2013; |
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10. |
osserva che il terzo pilastro del semestre europeo, dedicato all'integrazione del mercato unico, debba mirare a individuare le politiche e le misure prioritarie volte a stimolare e rilanciare l'economia reale; considera che tale finalità sarà conseguita efficacemente solo se coerentemente condivisa e sostenuta da tutte le istituzioni dell'UE; incoraggia, per tale ragione, un'organizzazione mirata dei lavori del Consiglio «Competitività» che faccia esplicitamente confluire nel semestre europeo le priorità pertinenti per l'economia reale; |
Settori chiave
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11. |
considera che i settori chiave individuati dalla Commissione — i servizi, in particolare i servizi finanziari, i trasporti, l'energia e il mercato digitale — rimangano decisivi per una piena integrazione del mercato unico; ritiene inoltre che, al fine di assicurare una crescita rinnovata, il rilancio di una politica industriale coerente e integrata incentrata su tali settori debba comprendere anche un impegno teso a rafforzare la protezione dei diritti dei cittadini — inclusi i consumatori e i lavoratori — nonché un modello di competitività fondato sulla conoscenza e sull'innovazione da realizzare attraverso incentivi dell'UE volti a stimolare gli investimenti, l'accesso ai finanziamenti, le attività di ricerca e sviluppo e il sostegno all'istruzione superiore; |
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12. |
sollecita la Commissione a sviluppare un'autentica politica industriale europea; ritiene che la reindustrializzazione debba essere una priorità intersettoriale per l'Unione; considera che questa nuova politica industriale debba prevedere l'applicazione delle norme del mercato unico, una strategia organica per la dimensione esterna del mercato unico con un accento particolare su politiche di protezione dei consumatori coerenti nonché un migliore accesso al capitale e alle infrastrutture al fine di accrescere la competitività delle imprese e facilitare il loro accesso a nuovi mercati; |
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13. |
sottolinea che, eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, il mercato unico permette alle imprese di operare su più vasta scala, migliorando pertanto la loro capacità di innovare, investire, aumentare la produttività e creare occupazione; |
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14. |
invita la Commissione a presentare un piano d'azione dettagliato che preveda misure intese a conseguire un mercato unico pienamente integrato e interconnesso nel settore dell'energia; evidenzia l'esigenza di offrire ai consumatori prezzi energetici trasparenti e comparabili assicurando, nel contempo, la protezione dei consumatori, inclusi quelli vulnerabili; sottolinea la necessità di investimenti considerevoli nelle infrastrutture energetiche ed è del parere che tutti i settori dei servizi pubblici debbano stare al passo con i progressi conseguiti nel settore dell'energia; |
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15. |
sottolinea che è necessario migliorare le infrastrutture — in particolare i collegamenti transfrontalieri e l'interoperabilità — per garantire un funzionamento efficace del mercato unico; ritiene che un sistema di trasporti europeo unico, interconnesso ed efficiente sia cruciale per la libera circolazione dei beni, delle persone e dei servizi nel mercato unico; ritiene che ulteriori investimenti siano essenziali per il raggiungimento di tali obiettivi e ribadisce che per tali progetti sarebbe opportuno mettere a punto un'ampia gamma di strumenti finanziari; |
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16. |
evidenzia che un'applicazione coerente dell'attuale legislazione e delle future proposte della Commissione sui servizi digitali può aiutare l'Europa a sfruttare appieno il mercato unico; chiede una politica per un mercato unico digitale che renda i servizi online in Europa più competitivi, più efficaci a livello transfrontaliero e più trasparenti, assicurando un elevato livello di accessibilità e protezione dei consumatori; sottolinea l'importanza di investimenti mirati e nota che il lavoro sulla proposta relativa al «continente connesso» contribuirà a ridurre le differenze di prezzo tra gli Stati membri stimolando la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni; |
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17. |
invita a un'ambiziosa attuazione dell'Agenda dei consumatori, che includa misure legislative e programmatiche, onde rafforzare la protezione dei consumatori e la fiducia nel mercato unico, dare maggiore potere ai consumatori, incoraggiare i comportamenti responsabili del consumatore medio e aumentare il livello di protezione dei consumatori vulnerabili; |
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18. |
è del parere che un accesso più facile ai finanziamenti per le PMI contribuirebbe ad alleviare i problemi di liquidità e ad aumentare il capitale circolante delle PMI; si compiace del fatto che, tra le priorità fissate dalla Commissione nell'analisi annuale della crescita 2014 e nella relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico, lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le PMI occupi un posto di rilievo; sostiene fortemente l'obiettivo di creare apposite obbligazioni e una borsa dedicata alle PMI, e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per perseguire tale obiettivo; sostiene altresì le iniziative adottate a livello di UE per integrare gli sforzi nazionali volti a rafforzare il micro-credito e stimolare l'imprenditorialità sociale, compreso il sostegno alle banche per lo sviluppo che erogano prestiti a tassi inferiori rispetto a quelli praticati dalle banche commerciali; rileva l'importanza particolare del sostegno alle PMI mediante i programmi COSME e Orizzonte 2020; |
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19. |
sottolinea la rilevanza degli ostacoli al funzionamento del mercato unico causati dalla frammentazione del mercato dei servizi finanziari al dettaglio, come evidenziato dalla Commissione nella relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico, segnatamente per quanto concerne l'estrema diversità dei tassi d'interesse applicati ai prestiti bancari, che influisce pesantemente sui consumatori, sulle famiglie e sulle PMI; è persuaso che tali differenze impediscano un accesso effettivo al finanziamento ed abbiano un impatto negativo sull'economia reale; è preoccupato per la visione negativa dei consumatori riguardo alla frammentazione e ai risultati insoddisfacenti dei servizi finanziari al dettaglio, segnatamente per quanto concerne conti bancari, mutui ipotecari, pensioni private e titoli; |
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20. |
ritiene che la regolamentazione dei servizi finanziari debba offrire una migliore informazione, una protezione rafforzata e un ricorso efficace per i consumatori; sottolinea l'esigenza di una conclusione rapida e positiva dei lavori sulle proposte legislative concernenti il mercato dei servizi finanziari al dettaglio per il consumatore, in particolare la comparabilità delle commissioni relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; osserva che, al fine di incoraggiare l'investimento sicuro del risparmio privato nell'economia reale, dovrebbero essere presentate ulteriori proposte, come per esempio una specifica normativa sull'insolvenza del consumatore che superi l'attuale approccio frammentato e insufficiente; |
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21. |
deplora che, nonostante l'evidente importanza del mercato unico per il superamento della crisi, il processo della libera circolazione dei cittadini, in particolare dei lavoratori e dei professionisti, in tutta Europa non sia completo e ritiene che siano necessarie misure più forti per rimuovere gli ostacoli rimanenti e stimolare la crescita, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei cittadini e dei lavoratori; sottolinea l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del mercato interno, basato sulla piena attuazione delle libertà economiche in linea con l'economia sociale di mercato; |
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22. |
rammenta che il metodo ciclico di presentazione degli Atti per il mercato unico ha offerto opportunità per individuare e discutere regolarmente le priorità per lo sviluppo del mercato unico; considera che tale metodo debba essere migliorato e sviluppato ulteriormente; |
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23. |
accoglie con favore il pacchetto di proposte legislative per un regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e un regolamento sulla vigilanza del mercato, e sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni; ritiene che tali iniziative possano migliorare i diritti dei consumatori, garantire meglio la loro salute e sicurezza, favorire il commercio di beni e servizi, nonché promuovere un nuovo modello di competitività; chiede pertanto alla Commissione di lavorare in stretto contatto con il Parlamento e il Consiglio per giungere a una conclusione in tempi ragionevoli; |
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24. |
sottolinea l'importanza degli accordi politici raggiunti per quanto concerne le riforme della direttiva sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, il pacchetto in materia di appalti pubblici e concessioni, nonché la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e il regolamento sulla risoluzione delle controversie online; sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri a procedere a un'attuazione rapida e globale delle nuove disposizioni; |
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25. |
evidenzia la necessità di un'adeguata trasposizione delle normative sugli appalti pubblici e sulle concessioni; sottolinea l'importanza degli appalti pubblici come motore chiave della crescita, in particolare per le PMI; osserva che l'attuazione di tale riforma rappresenta un'occasione importante per ammodernare la pubblica amministrazione facendo un uso strategico degli appalti pubblici in termini di innovazione e sostenibilità e potenziando la qualità e l'efficienza della spesa pubblica in risposta alle esigenze specifiche delle amministrazioni e autorità locali e regionali; ritiene che tali elementi svolgano un ruolo chiave ai fini di una buona attuazione della normativa sugli appalti e sulle concessioni; |
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26. |
reputa che, specie al fine di contrastare la disoccupazione giovanile, le nuove norme relative alle qualifiche professionali (adottate nel novembre 2013 e che modificano la direttiva 2005/36/CE e il regolamento IMI) siano un passo importante verso il rafforzamento della libera circolazione di lavoratori e professionisti, attraverso l'offerta di un elevato livello di formazione comune e il rafforzamento dell'uso della carta professionale europea; sottolinea che un'attuazione piena e corretta della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (e della direttiva sui servizi) costituisca un fattore chiave per la crescita economica dell'Unione europea; ritiene nel contempo che sia necessaria una riforma delle professioni regolamentate al fine di consentire ai giovani un migliore accesso a queste ultime e di creare un mercato più dinamico che dia adeguate garanzie ai consumatori; |
Strumenti di governance
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27. |
prende atto della risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento del 7 febbraio 2013 per quanto riguarda la base giuridica della proposta legislativa richiesta dal Parlamento che recepirebbe gli elementi elencati in tale risoluzione; ritiene che le raccomandazioni specifiche ivi formulate contengano ancora valide idee per il miglioramento della governance del mercato unico; |
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28. |
prende atto degli adeguamenti alla struttura della seconda edizione della relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico (COM(2013)0785)); accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia in tal modo risposto anche alle richieste formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 7 febbraio 2013; osserva che una serie di misure evidenziate in tale risoluzione hanno già portato ad una migliore attuazione e applicazione del diritto UE, compreso un più rigoroso utilizzo del progetto EU Pilot; |
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29. |
accoglie con soddisfazione il quadro di valutazione del mercato unico online, e in particolare il suo modo di presentare e visualizzare in modo informativo la performance degli Stati membri sulla legislazione UE rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno; ritiene che il quadro di valutazione online debba essere disponibile in tutte le lingue dell'Unione al fine di facilitare la comprensione da parte di tutti i cittadini europei del ciclo del mercato unico e del ruolo potenzialmente attivo che essi possono svolgervi; |
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30. |
ritiene che si debbano compiere ulteriori sforzi per rendere più trasparente l'attuazione e l'applicazione uniformi del diritto dell'Unione negli Stati membri; rileva che i termini di recepimento sono superati in media di nove mesi e che vi è un crescente numero di direttive per le quali il recepimento è in ritardo di due anni o più; considera che ogni direttiva vada recepita in modo uniforme e che tutte le misure di recepimento adottate debbano riflettere i compromessi raggiunti a livello di Unione; |
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31. |
è tuttavia del parere che le statistiche puramente quantitative sull'attuazione della legislazione del mercato unico non siano sufficienti e che sia necessario concentrarsi sulla qualità di attuazione legislativa negli Stati membri basata su indicatori chiave specifici per i settori del mercato unico sviluppati a livello europeo; |
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32. |
accoglie favorevolmente la relazione dal titolo «International Value Chains Intra- and Extra-EU» (Catene del valore internazionali all'interno e all'esterno dell'UE) come esempio positivo di utilizzo di indicatori specifici per valutare l'integrazione del mercato unico con una particolare attenzione alla diffusione dei sistemi di produzione nell'UE; ritiene che sostenere ulteriori iniziative per la creazione di catene di approvvigionamento transfrontaliere stimolerà l'eliminazione degli ostacoli di lunga data al completamento del mercato unico e possa contribuire a migliorare la produttività e la competitività delle imprese europee nell'economia mondiale; |
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33. |
plaude al miglioramento del deficit medio di recepimento, attualmente ridotto allo 0,6 %; sottolinea che anche un lieve deficit in un'area di intervento importante può avere ripercussioni quanto mai negative sulle opportunità di consumatori e imprese, e quindi sull'economia europea nel suo complesso; |
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34. |
deplora la durata media delle procedure d'infrazione, in particolare il fatto che i casi riguardanti i servizi richiedono tempi più lunghi (49,8 mesi in media); ritiene che le procedure d'infrazione abbiano messo in evidenza una serie di limitazioni relativamente alla rapidità con cui sono affrontate e corrette le carenze nell'attuazione e nell'applicazione delle disposizioni relative al mercato unico; invita gli Stati membri a collaborare in modo più efficace con la Commissione per risolvere più rapidamente tali casi e chiede alla Commissione di continuare a eliminare le misure nazionali che pregiudicano il mercato unico; |
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35. |
osserva che i procedimenti di infrazione devono essere considerati come risorsa di ultima istanza cui ricorrere solo dopo aver esperito alcuni tentativi per coordinare e rettificare la situazione, e che la Commissione deve pertanto promuovere il ricorso al progetto EU Pilot e ad altri metodi prima di portare uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia; ribadisce inoltre che deve essere compiuto ogni sforzo possibile per garantire un utilizzo più efficace delle procedure di infrazione in caso di violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nell'ambito del mercato unico, e che gli Stati membri e il Consiglio europeo devono continuare a promuovere lo sviluppo delle procedure di infrazione nel quadro delle future revisioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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36. |
sostiene le azioni della Commissione volte a migliorare la cooperazione delle autorità nazionali per quanto riguarda il funzionamento del mercato unico; conviene sul fatto che un meccanismo informatico permanente che faciliti lo scambio di informazioni possa migliorare sensibilmente la situazione, dal momento che un gruppo di esperti nazionali riuniti un paio di volte all'anno non è certo il modo corretto di affrontare tale problema prioritario; |
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37. |
ribadisce l'importanza del corretto funzionamento del sistema di informazione del mercato interno (IMI), materia cui è stata data di recente un'idonea base normativa e che viene attualmente estesa a nuove politiche e nuovi settori; invita la Commissione a informare il Parlamento sul funzionamento dello strumento di traduzione automatica introdotto per agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, regionali e locali; |
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38. |
invita gli Stati membri a dare piena attuazione alle misure previste all'interno dell'agenda digitale e ad intensificare gli sforzi per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche — non da ultimo attraverso l'attuazione rapida delle misure in materia di e-government, e-health, e-invoicing ed e-procurement — al fine di migliorare e ampliare la gamma dei servizi digitali per i cittadini e le imprese di tutta Europa, nonché di ridurre i costi e potenziare l'efficienza del settore pubblico; |
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39. |
rileva che la rete per la risoluzione dei problemi SOLVIT continua ad essere sottoutilizzata; invita gli Stati membri a garantire che vengano offerte risorse adeguate per la rete SOLVIT e gli sportelli unici, come previsto dalla direttiva sui servizi; invita altresì la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori iniziative per divulgare le informazioni sulla disponibilità di tali strumenti fra le imprese e gli imprenditori; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano avviare uno scambio più intenso e ampio delle migliori pratiche; |
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40. |
prende atto dell'aumento costante dell'uso dei portali «La tua Europa» e «La tua Europa — Consulenza», che dovrebbero essere in grado di offrire le informazioni necessarie a chiunque circoli all'interno dell'Unione europea; |
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41. |
valuta positivamente il mese del mercato unico che ha riunito, tra il 23 settembre e il 23 ottobre 2013, cittadini di tutta Europa, responsabili politici, esperti e leader dell'UE in un dibattito online e in eventi nazionali correlati per discutere dei progressi finora compiuti, delle sfide rimanenti e delle idee per il futuro del mercato unico e invita la Commissione a esaminare attentamente le preoccupazioni e i suggerimenti avanzati dai partecipanti; invita la Commissione a valutare il formato e l'efficacia dell'esercizio 2013, compresa la sua capacità di raggiungere i cittadini, le imprese e i consumatori, e a fornire loro una reale opportunità per contribuire a formare il mercato unico; |
o
o o
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42. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0054.
(2) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 72.
(3) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/47 |
P7_TA(2014)0131
Selezione vegetale: opzioni per incrementare qualità e resa
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla selezione vegetale: opzioni per incrementare qualità e resa (2013/2099(INI))
(2017/C 285/06)
Il Parlamento europeo,
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vista la relazione 2009 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) intitolata «How to feed the world in 2050» (Come nutrire il mondo nel 2050), |
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vista la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (Convenzione UPOV), |
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visto il trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, |
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vista la relazione di Ivar Virgin/Istituto per l'ambiente di Stoccolma, Timbro, dell'aprile 2013, intitolata «Headed for 9 billion — Can Europe afford to miss the potential of GM crops» (Verso i 9 miliardi — Può l'Europa permettersi di perdere il potenziale delle culture geneticamente modificate?), |
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vista la relazione della FAO del 1993 intitolata «Harversting nature's diversity» (Valorizzare la diversità della natura), |
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visto il sito Internet del deposito sotterraneo globale dei semi di Svalbard (1), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 2001, intitolata, «Piano d'azione a favore della biodiversità: conservazione delle risorse naturali» (COM(2001)0162), |
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visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), |
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viste la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (3) e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), |
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visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5), |
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visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (6), |
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vista la nota del Segretario generale delle Nazioni Unite (A/64/170, 2009, Assemblea generale ONU) intitolata «The right to food — Seed policies and the right to food: enhancing agrobiodiversity and encouraging innovation» (Il diritto al cibo — le politiche in materia di sementi e il diritto al cibo: potenziare la agrobiodiversità e incoraggiare l'innovazione), |
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viste le conclusioni della valutazione internazionale delle conoscenze, scienze e tecnologie agricole al servizio dello sviluppo (IAASTD), un processo intergovernativo sostenuto dalla FAO, dal Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), dalla Banca mondiale e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0044/2014), |
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A. |
considerando che, con la presente relazione, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale intende avviare un dibattito e un'indagine approfonditi sulla situazione generale nell'ambito della selezione vegetale nell'agricoltura europea e globale; |
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B. |
considerando che il settore della selezione vegetale è di fondamentale importanza per la produttività, la diversità, la salute e la qualità dell'agricoltura, dell'orticoltura, della produzione di alimenti e mangimi nonché per l'ambiente; |
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C. |
considerando che, stando alle relazioni elaborate principalmente da organismi delle Nazioni Unite (FAO e OMS), nonché dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dell'ONU, si prevede un aumento della popolazione mondiale dagli attuali 7 miliardi a circa 9 miliardi di persone tra il 2040 e il 2050, anche con possibilità di raggiungere addirittura i 10-11 miliardi; |
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D. |
considerando che una simile crescita demografica eserciterà una pressione notevole sull'agricoltura, in particolare per quanto riguarda l'incremento della produttività che sarà necessario per fronte al sostanziale aumento della domanda alimentare; che, inoltre, secondo le stime della FAO l'approvvigionamento alimentare dovrà salire del 70 % nell'arco dei prossimi 30-40 anni; |
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E. |
considerando che, poiché nell'UE viene sprecato tra il 30 e il 50 % degli alimenti prodotti, a fronte di una media globale del 30 % circa, una parte considerevole del maggior fabbisogno alimentare potrebbe essere soddisfatta mediante pratiche di produzione alimentare migliori, più efficienti e sostenibili nei paesi sviluppati abbinate a sistemi di stoccaggio e distribuzione potenziati nei paesi in via di sviluppo; |
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F. |
considerando che il problema principale rimane quello relativo al modo in cui le popolazioni di diverse parti del mondo saranno in grado di nutrirsi, dal momento che le superfici coltivabili sono in diminuzione a causa di un uso inadeguato dei terreni, nel quale rientrano anche le pratiche agricole inefficienti, ovvero un problema esacerbato dal cambiamento climatico; che, inoltre, le possibilità di incremento delle aree coltivate estremamente ridotte, in quanto in molte parti del mondo si ritiene piuttosto irrealistica un'espansione dei terreni agricoli; |
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G. |
considerando che, secondo le stime della FAO, grazie alla coltivazione di nuovi terreni agricoli sarà possibile conseguire un aumento di circa il 10 % della produzione agricola, il che significa che circa il 90 % del fabbisogno dovrà essere coperto grazie a un incremento delle rese dei terreni già coltivati attualmente; che, nel contempo, è necessario mantenere un'elevata qualità dei prodotti; |
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H. |
considerando che l'eccessivo sfruttamento dei terreni agricoli potrebbe impoverire il suolo e, nella peggiore delle ipotesi, generare erosione e desertificazione; che ciò vale anche per le superfici boschive, dal momento che la conversione delle stesse in terreni agricoli si ripercuoterebbe così pesantemente sul clima, sulla gestione delle risorse idriche e sulla biodiversità, da costituire un'alternativa impensabile per l'incremento della produzione alimentare; |
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I. |
considerando che, oltre alla riduzione delle superfici agricole, la produttività agricola si è stabilizzata e si intravedono tendenze preoccupanti, anche verso un calo della stessa, che in futuro avranno un impatto estremamente negativo sull'agricoltura e sul fabbisogno alimentare umano; |
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J. |
considerando che la produzione alimentare non dipende soltanto dalla disponibilità di superfici sufficienti ma anche da fattori quali il clima, l'acqua, l'energia e l'accesso alle sostanze nutritive; che in futuro tali risorse fondamentali saranno più limitate e che tale mancanza di risorse potrebbe ripercuotersi negativamente sull'accresciuta domanda di utilizzo, produzione e sostenibilità riguardante i terreni agricoli; |
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K. |
considerando che in futuro probabilmente si verificheranno grandi cambiamenti a livello climatico; che, per l'Europa, ciò significherà un clima molto più secco nelle regioni meridionali, ovvero aree estremamente importanti per la produzione ortofrutticola; che alle latitudini centrali e settentrionali dell'Europa si prevedono nel contempo inverni più miti con estati molto più piovose rispetto a quelle attuali; che ne conseguirà probabilmente un incremento delle patologie animali e vegetali nonché la necessità di nuove tecniche di coltivazione; |
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L. |
considerando che l'agricoltura europea si troverà indubbiamente ad affrontare sfide enormi, e con condizioni meteorologiche più estreme quali siccità, alluvioni e altre catastrofi naturali, e che l'agricoltura dovrà adattarsi per poter salvaguardare la produzione; che, se dovremo far fronte alla maggiore richiesta alimentare, le colture che si vedono oggi nei campi non potranno rimanere le stesse in futuro; |
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M. |
considerando che la durata della protezione della privativa per i ritrovati vegetali che richiedono tempi più lunghi per la fase di sviluppo prima della commercializzazione non è sufficiente a incentivare gli investimenti commerciali nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore; |
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1. |
sottolinea che, per far fronte a sfide future quali le esigenze di approvvigionamento alimentare e il cambiamento climatico, è estremamente importante disporre di un settore della selezione vegetale efficace e competitivo; |
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2. |
fermo restando il carattere fondamentale della sanità dei suoli e della diversità in un'ottica di resilienza degli ecosistemi agricoli, sottolinea l'importanza di sviluppare varietà che possano adattarsi alle condizioni attese in futuro, ad esempio l'incremento delle precipitazioni e una maggiore incidenza stimata delle fitopatologie; osserva che è altresì importante preservare e sviluppare la diversità esistente in Europa, sia a livello di ecosistema agricolo nel suo complesso che per quanto riguarda la diversità genetica dei ceppi e il numero assoluto di selezioni ed ecotipi diversi, dal momento che tutti i citati aspetti sono necessari per garantire la capacità di adattamento alle sfide imposte dal cambiamento climatico; |
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3. |
rileva la necessità di colture che, ad esempio, assorbano efficacemente l'azoto e il fosforo, sopportino più facilmente siccità e precipitazioni di notevole entità e siano resistenti ai parassiti nonché ai cambiamenti di temperatura; sottolinea che è altresì necessario sviluppare colture perenni, ad esempio le colture pluriennali; constata che, con le colture pluriennali, non è necessario lavorare i terreni ogni anno, e che di conseguenza l'agricoltura risulta maggiormente ecocompatibile; |
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4. |
sottolinea che, dal momento che sono necessari in media 10 anni per sviluppare una nuova varietà, dalla fase di ricerca alla semente finale, cui si aggiunge un ulteriore periodo di tempo per la sperimentazione e la diffusione commerciale della stessa, è fin d'ora necessario incoraggiare sensibilmente un aumento degli investimenti nella ricerca al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare futuro e far fronte al cambiamento climatico; |
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5. |
sottolinea che, alla luce delle possibilità estremamente scarse di iniziare a sfruttare nuovi terreni agricoli, è essenziale facilitare il processo di sviluppo di nuove colture che siano caratterizzate da adattabilità alle condizioni ambientali, idoneità a sopravvivere con risorse disponibili in quantità limitate, agevolazione degli obiettivi di sostenibilità, produttività sufficiente ed elevata qualità; sottolinea inoltre il fatto che è importante anche sviluppare le colture già ampiamente utilizzate al fine di introdurre flessibilità per i futuri sviluppi tecnici e scientifici nel settore; |
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6. |
osserva che la continua perdita di specifici prodotti fitosanitari per usi minori si sta ripercuotendo in maniera estremamente significativa sulla qualità e le rese di frutta e verdura, mettendo altresì in pericolo la produzione di talune colture specializzate; sottolinea la necessità di trovare soluzioni sia a breve che a lungo termine per quanto riguarda le citate colture; |
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7. |
osserva che possono essere necessari, in media, 10 anni per sviluppare una nuova varietà di grano, rapa o di qualunque altra coltura, e che è quindi importante sviluppare e utilizzare nuove tecniche di selezione vegetale che rispondano alle esigenze dell'agricoltura e della società nonché essere aperti alle tecnologie disponibili per far fronte a tali esigenze, migliorando altresì la competitività dei settori agricolo e orticolo; esprime preoccupazione per il ritardo registrato dalla Commissione nella valutazione di nuove tecniche di selezione e chiede alla stessa Commissione di chiarire urgentemente lo status normativo delle medesime; |
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8. |
invita la Commissione a utilizzare il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 per finanziare la ricerca applicata a sostegno dello sviluppo di tecniche di selezione vegetale nuove e innovative, come la selezione accelerata; |
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9. |
osserva che, secondo le stime elaborate dalla FAO, la diversità delle colture è diminuita del 75 % nel ventesimo secolo e un terzo dell'attuale diversità potrebbe scomparire entro il 2050; sottolinea che, ai fini di una sicurezza alimentare a lungo termine per una popolazione mondiale in aumento nonché della resilienza dei sistemi di produzione alimentare, è di fondamentale importanza tutelare e preservare la diversità biologica e genetica dell'Europa; ritiene quindi essenziale preservare la stragrande maggioranza delle varietà locali e regionali in loco e a livello di aziende agricole, in modo da mantenere e incrementare la diversità genetica e culturale all'interno sia dei ceppi sia delle selezioni, oltre che in termini assoluti; |
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10. |
sottolinea che, affinché possano essere sviluppate nuove varietà, è essenziale disporre di molteplici variazioni genetiche; ritiene pertanto che il rapido declino in tal senso sia estremamente preoccupante; |
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11. |
plaude sia allo sviluppo di partenariati tra governo, organizzazioni del settore e della ricerca, ad esempio nel campo della selezione partecipativa, volti a stimolare la ricerca nell'ambito della preselezione e della selezione, sia alla caratterizzazione e al mantenimento delle risorse genetiche; richiama l'attenzione sui benefici del rafforzamento e dell'espansione dei partenariati in oggetto nonché delle iniziative transnazionali nel settore, e sottolinea l'esigenza di garantire che i sistemi di sostegno siano strutturati in modo tale da massimizzare l'impatto e la coerenza degli investimenti nel loro complesso; |
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12. |
ritiene che sia fondamentale, per il futuro dell'Europa, lavorare seriamente per preservare il nostro patrimonio genetico, e che sia particolarmente importante coltivare e preservare varietà locali e regionali al fine di conservare sia la diversità genetica che quella culturale; |
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13. |
rileva che, nell'intento di preservare e mantenere la varietà genetica nell'agricoltura e nella selezione vegetale, sono in corso raccolte di sementi e materiale vegetale in varie banche genetiche nel mondo; osserva, in particolare, che esiste una banca genetica a Svalbard contenente materiale genetico di tutto il mondo, e sottolinea che si tratta di un progetto molto importante e ambizioso volto a salvaguardare la diversità genetica per il futuro; |
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14. |
ritiene che sia importante preservare la stragrande maggioranza delle varietà e delle risorse fitogenetiche in loco e a livello di aziende agricole; richiama l'attenzione sul fatto che le istituzioni pubbliche attualmente non si stanno impegnando abbastanza né stanno offrendo un sostegno sufficiente in vista del raggiungimento del citato obiettivo; |
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15. |
sottolinea che il citato progetto e altre iniziative simili sono fondamentali per il futuro della selezione vegetale, della produzione agricola e dell'approvvigionamento alimentare; |
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16. |
sottolinea il fatto che la ricerca e la pratica nel settore della selezione vegetale sono decisive per il futuro della produzione agricola, in particolare il lavoro relativo allo sviluppo delle varietà esistenti e di altre nuove in un'ottica di salvaguardia dell'approvvigionamento alimentare futuro; |
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17. |
riconosce l'importanza di garantire l'accesso alle risorse genetiche come base per la selezione vegetale; sostiene in particolare il principio fondamentale del sistema internazionale di privative per i ritrovati vegetali sancito dalla Convenzione UPOV, e sottolinea che l'uso di una varietà protetta per ulteriori selezioni nonché lo sfruttamento della nuova varietà selezionata non possono essere impediti dai titolari delle privative stesse; osserva che tale principio fondamentale è altresì riconosciuto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; |
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18. |
comprende che lo sviluppo di nuove varietà migliorate è costoso e richiede tempo, ma sottolinea che si tratta di un processo necessario per mantenere la competitività dell'Europa nel settore; propone che i costi in questione siano compensati, previa opportuna valutazione d'impatto, estendendo la durata della protezione delle privative per i ritrovati vegetali; |
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19. |
esprime preoccupazione per il fatto che il mercato globale della selezione vegetale è dominato da un ristretto gruppo di imprese multinazionali che investono solo in un numero limitato di varietà, quando invece in Europa detto mercato rimane più diversificato rispetto al contesto globale ed è caratterizzato da piccole e medie imprese che rappresentano una quota significativa del settore; sottolinea che il mercato della selezione vegetale europeo deve essere ulteriormente migliorato in un'ottica di sana concorrenza; |
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20. |
ritiene che le grandi imprese globali del settore della selezione vegetale abbiano acquisito un preoccupante grado di influenza sull'agricoltura e sulla politica agricola a livello globale; sottolinea il ruolo della ricerca scientifica indipendente finanziata con risorse pubbliche e condotta nell'interesse pubblico a lungo termine riguardante la sicurezza alimentare nel lungo periodo; |
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21. |
è inoltre del parere che le imprese di maggiori dimensioni debbano sfruttare meglio e condividere le loro tecniche di selezione vegetale in quanto queste ultime, se utilizzate correttamente, possono contribuire a risolvere i problemi connessi con l'ambiente, il clima e l'approvvigionamento alimentare; |
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22. |
constata che alle PMI spetta un ruolo importante nel mercato delle sementi e nel settore della selezione vegetale nell'UE alla luce del significativo contributo offerto da tali imprese alla selezione vegetale commerciale; richiama inoltre l'attenzione sulla capacità delle PMI di trasformare ricerca e conoscenza in nuovi prodotti commerciali; fa tuttavia notare che, poiché la selezione vegetale si sta progressivamente trasformando in un settore ad elevata intensità di ricerca e ad alta tecnologia, il costo e gli strumenti necessari per sviluppare e infine commercializzare una nuova varietà potrebbero costituire una barriera per le imprese più piccole; ritiene che, attraverso un'opportuna durata della protezione delle privative per i ritrovati vegetali e il pieno accesso ai risultati della ricerca, si possa contribuire in maniera significativa a creare un contesto paritario; sottolinea inoltre che è estremamente importante per l'UE mantenere anche in futuro gli investimenti nelle imprese in questione; |
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23. |
sottolinea che è importante per l'Europa non solo riappropriarsi della ricerca e della pratica europee nel settore della selezione vegetale, anche svilupparle ulteriormente; |
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24. |
sottolinea l'importanza non solo della diversità delle specie in Europa ma anche della ricerca europea nel settore della selezione vegetale incentrata sulle esigenze dell'Europa, anche per quanto concerne piante, cereali e frutta che si adattino alle condizioni locali e regionali; osserva che qualsiasi sviluppo nel settore in esame aiuterà gli agricoltori europei a migliorare la quantità e la qualità delle rispettive produzioni di alimenti e mangimi; |
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25. |
sottolinea che l'Europa ha bisogno di una serie di attori differenti nel settore della selezione vegetale e che dovrebbe esistere la possibilità di realizzare progetti di ricerca e operare nel settore della selezione vegetale per un maggior numero di imprese e centri di ricerca; |
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26. |
ritiene che la ricerca nel settore della selezione vegetale, per poter proseguire, presupponga un sostegno finanziario a lungo termine, e che la concessione di un sostegno finanziario per un progetto di ricerca nel settore della selezione vegetale soltanto per un periodo di tempo relativamente breve non sia sostenibile, dal momento che sono necessari in media 10 anni per sviluppare una nuova varietà; |
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27. |
sottolinea che l'UE, nell'ambito della politica agricola comune, ha il dovere di farsi carico della responsabilità di cogliere le sfide future nel settore dell'agricoltura e della selezione vegetale in Europa; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo guida nello sviluppo di tecniche di selezione vegetale sostenibili e nella promozione della ricerca e della pratica nei settori dell'agricoltura e della selezione vegetale; |
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28. |
sottolinea che la ricerca primaria nel settore della selezione vegetale nell'UE dovrebbe essere finanziata dall'UE e dagli Stati membri; giudica impossibile per le piccole e medie imprese dell'UE operanti nel settore della selezione vegetale finanziare autonomamente gran parte della ricerca rimanendo nel contempo competitive; |
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29. |
invita la Commissione a stanziare risorse finanziarie e a creare una struttura coerente per la ricerca e la pratica nel settore della selezione vegetale nell'ambito dei programmi di ricerca e di altri opportuni strumenti politici, in modo che la diversità europea possa essere preservata e sviluppata; ritiene che sia importante, in particolare, concedere tempo e finanziamenti sufficienti ai progetti di ricerca per poter conseguire dei risultati; sottolinea che è altresì molto importante che le imprese del settore della selezione vegetale godano di un accesso illimitato ai risultati della ricerca, e che sarebbe necessaria una gamma di progetti di ricerca differenti per attenuare l'impatto degli insuccessi; |
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30. |
sottolinea che vi sarà una continua necessità di lavoratori altamente qualificati per soddisfare la domanda futura nell'ambito della ricerca nel settore della selezione vegetale, e che l'agronomia e la selezione vegetale dovrebbero essere ulteriormente promosse nelle scuole e nelle università nonché tra i cittadini in generale; segnala in particolare il successo della «Giornata del fascino delle piante» celebrata il 18 maggio 2013; |
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31. |
sottolinea che il fine ultimo delle normative nel settore della selezione vegetale dovrebbe essere quello di agevolare sia l'applicazione delle tecniche di selezione vegetale che la ricerca nei settori dell'agricoltura e della selezione vegetale; ritiene che si debba così arrivare a prodotti più adatti al clima e alle condizioni climatiche e geografiche locali che a loro volta portino, in definitiva, a rese cospicue, in tutta sicurezza per la salute umana e l'ambiente; |
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32. |
osserva che, con l'attuale normativa in materia di selezione vegetale basata sulla tecnica, si è rivelato difficile definire a posteriori quale tecnica sia stata utilizzata per la selezione vegetale, e che tale circostanza è utile a confermare le difficoltà imposte dalle normative basate sulla tecnica; |
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33. |
invita la Commissione, alla luce delle sfide e dell'attuale situazione del settore della selezione vegetale a livello europeo e mondiale appena descritta, a esaminare e analizzare attentamente il contesto e a proporre misure concrete ed efficaci per affrontare le enormi sfide che i selezionatori e gli agricoltori europei si trovano ad affrontare; |
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34. |
incoraggia la Commissione a elaborare una strategia globale sui fattori di produzione agricoli, in particolare per quanto riguarda la selezione vegetale; esorta la stessa Commissione a mettere a punto un quadro strategico a sostegno del settore dei fattori di produzione agricoli in quanto ambito chiave per lo sviluppo della produttività e della sostenibilità nell'agricoltura; |
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35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-vault.html?id=462220.
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(5) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(6) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
Mercoledì 26 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/52 |
P7_TA(2014)0132
Politica di coesione
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (2013/2008(INI))
(2017/C 285/07)
Il Parlamento europeo,
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vista la «Settima relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale» della Commissione, del 24 novembre 2011 (COM(2011)0776), e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)1372), |
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vista l'«Ottava relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale — La dimensione regionale e urbana della crisi» della Commissione, del 26 giugno 2013 (COM(2013)0463), e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2013)0232), |
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visto il documento «Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» della Commissione, del 18 aprile 2013 (COM(2013)0210), e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2013)0129), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)0615), |
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vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sulla politica di coesione: investire nell'economia reale (1), |
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vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (2), |
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vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (3), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, relativa a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614), |
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vista la quarta relazione di monitoraggio del CdR sulla strategia Europa 2020, Comitato delle regioni, ottobre 2013, |
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visto il documento congiunto delle direzioni generali della Politica regionale e urbana e dell'Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione, dal titolo «Contributo della politica di coesione dell'UE all'occupazione e alla crescita in Europa», luglio 2013, |
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visto lo studio pubblicato dal Parlamento dal titolo «La politica di coesione dopo il 2013: una valutazione critica delle proposte legislative», giugno 2012, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0081/2014), |
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A. |
considerando che l'evidenza empirica mostra che la crisi economica, finanziaria e sociale ha causato l'arresto o addirittura l'inversione del processo di convergenza, aggravando così le disparità tra le regioni e ponendo fine a un lungo periodo in cui le disparità regionali in termini di PIL pro capite e la disoccupazione nell'UE continuavano a diminuire, e colpendo allo stesso tempo duramente soprattutto le regioni più deboli dell'Unione; |
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B. |
considerando che le risorse pubbliche sia a livello degli Stati membri sia dell'UE sono diventate più scarse e soggette a crescenti pressioni, mentre la crisi e la conseguente recessione, così come la crisi del debito sovrano in diversi Stati membri, hanno spinto gli Stati membri ad attuare finalmente le necessarie importanti riforme strutturali per contribuire al ripristino della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, tagliando talora il cofinanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; |
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C. |
considerando che le politiche di risanamento dei conti pubblici hanno aumentato il ruolo e l'importanza della politica di coesione come fonte di investimenti pubblici, in particolare a livello subnazionale, in quanto tali finanziamenti politici rappresentano più della metà di tutti gli investimenti pubblici in un numero significativo di Stati membri e regioni; |
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D. |
considerando che la crisi colpisce negativamente tutte le regioni e città europee, aumentando così l'importanza del finanziamento della politica di coesione anche nelle regioni in transizione e più sviluppate; |
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E. |
considerando che il contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020 presenta una forte dimensione regionale che dovrebbe essere tenuta presente nella preparazione e nell'attuazione della prossima generazione di programmi nell'ambito della politica di coesione e di altre politiche d'investimento dell'UE; |
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F. |
considerando che la politica di coesione si è finora concentrata piuttosto sull'assorbimento che sulla definizione e sul monitoraggio degli obiettivi e sulla valutazione del raggiungimento degli stessi, mentre i sistemi di monitoraggio e valutazione non riescono a raggiungere completamente il proprio scopo di migliorare la definizione di obiettivi differenziati secondo le caratteristiche, le specificità e le esigenze locali, regionali e interregionali; |
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G. |
considerando che la politica di coesione continua a essere la principale fonte di finanziamento pubblico dell'Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e che nel nuovo quadro della politica di coesione l'enfasi è posta interamente sulla necessità di concentrare gli investimenti a livello locale e regionale in settori importanti quali la creazione di posti di lavoro, le PMI, l'occupazione (in particolare l'occupazione giovanile), la mobilità del lavoro, la formazione e l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, le TIC, il trasporto sostenibile e la rimozione delle strozzature, l'energia sostenibile, l'ambiente, la promozione della capacità istituzionale degli enti pubblici e di un'amministrazione pubblica efficiente, lo sviluppo urbano e le città; |
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H. |
considerando che la necessità di ottenere di più con minori risorse ha stimolato l'inclusione della specializzazione intelligente nel nuovo quadro della politica di coesione (il regolamento sulle disposizioni comuni (4)), in modo da consentire alle regioni di adottare un approccio strategico e meno frammentato nei confronti dello sviluppo economico attraverso un sostegno mirato alla ricerca e all'innovazione; |
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I. |
considerando che il partenariato e la governance multilivello costituiscono principi generali orizzontali in vista della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nell'ambito del prossimo quadro legislativo della politica di coesione; |
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J. |
considerando che le valutazioni effettuate nel periodo di programmazione 2007-2013 non hanno tenuto conto dell'intero ciclo di valutazione, che include efficienza, efficacia e impatto; |
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K. |
considerando che il tasso di assorbimento dei fondi è pari a circa il 50 % all'interno degli Stati membri e a circa il 30 % nell'ultimo anno del periodo; |
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L. |
considerando che le PMI stanno incontrando difficoltà nell'accedere a finanziamenti erogati dal settore bancario; |
Sfide generali inerenti all'attuazione per l'attuale periodo di programmazione
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1. |
plaude alla settima e all'ottava relazione intermedia, nonché alla relazione strategica per il 2013, e invita la Commissione, che sta avviando la valutazione ex-post 2007-2013, e gli Stati membri a garantire che il controllo e la valutazione si basino su dati affidabili, a tener conto dell'efficienza, dell'efficacia e dell'impatto delle operazioni e a garantire che la valutazione ex post sia completata entro la fine del 2015 come previsto dal precedente regolamento generale, al fine di trarre chiari insegnamenti per l'attuazione del prossimo periodo di programmazione; |
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2. |
considera che le politiche di risanamento dei bilanci non bastano da sole a favorire la crescita e a promuovere gli investimenti che generano posti di lavoro sostenibili e di buona qualità, che richiedono anche misure intese a sostenere l'economia e a incentivare i progressi — ancora fragili e timidi — compiuti verso la ripresa; |
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3. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare gli investimenti nel settore dell'imprenditoria, dell'avviamento di nuove imprese e del lavoro autonomo come strumenti per la creazione di più posti di lavoro, in particolare dal momento che le PMI e le microimprese generano oltre due terzi dei posti di lavoro del settore privato dell'UE; ritiene che occorra prestare speciale attenzione ai livelli regionale e locale; ritiene inoltre che gli investimenti nell'imprenditoria sociale forniscano un'ulteriore buona opportunità per soddisfare i bisogni sociali cui i beni e servizi pubblici non danno una risposta apprezzabile; |
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4. |
esprime preoccupazione per la mancanza di sufficienti risorse finanziarie pubbliche, in particolare a livello subnazionale per un'adeguata attuazione della strategia Europa 2020, a causa dell'impatto della crisi economica, e per il fatto che un numero importante di Stati membri e regioni meno sviluppati dipendono in larga misura dai finanziamenti della politica di coesione; ritiene che, prima di prendere qualsiasi decisione legata alle potenziali sanzioni macro-economiche, sia opportuno considerare con estrema attenzione la forte dipendenza dello sviluppo di alcuni Stati membri dai fondi di coesione; |
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5. |
è dell'avviso che, anche se le risorse destinate alla politica di coesione nell'attuale quadro finanziario pluriennale sono relativamente ridotte rispetto alle esigenze reali, la garanzia di una maggiore efficienza e di sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali possa nondimeno costituire uno strumento importante per le politiche favorevoli alla crescita; |
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6. |
ritiene che per contribuire alla realizzazione della Strategia UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e solidale, conformemente agli obiettivi per la coesione economica, sociale e territoriale e nonostante la necessità di concentrarsi su settori aventi potenzialità di lungo periodo per la creazione di posti di lavoro e l'innovazione, sia importante tener conto delle esigenze significative di molte regioni meno sviluppate per quanto riguarda gli investimenti in progetti infrastrutturali in settori di base quali i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia sostenibile; |
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7. |
ritiene che — nonostante il fatto che gli enti locali e regionali sono coinvolti nella preparazione degli accordi di partenariato — ulteriori misure debbano essere prese per rafforzare la dimensione territoriale del sistema di governance della politica di coesione, della strategia Europa 2020 e del semestre europeo, garantendo un dialogo e una complementarità reali fra i diversi livelli di governance, da un lato, e la coerenza delle priorità stabilite a quei livelli con le esigenze e le specificità individuate a livello nazionale, regionale e locale, dall'altro; sottolinea in proposito l'importanza di garantire che i comuni e le regioni siano opportunamente associati alla messa a punto delle strategie nazionali e alla definizione dei loro problemi e sfide specifici, pur evitando qualsiasi aumento dell'onere amministrativo; |
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8. |
considera che la politica di coesione è nelle migliori condizioni per dare alla strategia Europa 2020 la dimensione territoriale necessaria per affrontare i cospicui differenziali di crescita all'interno dell'Unione e degli Stati membri, per garantire che le potenzialità di crescita siano utilizzate anche nelle regioni più remote e meno popolate dell'Unione e per intervenire sul fatto che le differenze in termini di capacità istituzionali fanno sì che le diverse regioni non possono utilizzare allo stesso modo gli obiettivi indicati come riferimenti; |
Concentrarsi sull'occupazione e l'inclusione sociale
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9. |
esprime particolare preoccupazione per il fatto che, in ragione della crisi, la percentuale della popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale, che soffre di deprivazione materiale, degrado ambientale e condizioni abitative disagiate, ovvero è caratterizzata da una bassissima intensità di lavoro ed è a rischio di esclusione e povertà energetica, sia aumentata in modo considerevole, prevalentemente nelle regioni di convergenza e nelle città, in modo particolare nelle regioni attorno alle capitali, classificate dagli indicatori come sviluppate, così come per il fatto che tale situazione colpisca specialmente le donne, le famiglie monoparentali, le grandi famiglie con quattro o più figli, le persone che prestano assistenza (specialmente coloro che si prendono cura di membri della famiglia disabili), i membri di comunità emarginate o gli anziani vicini al pensionamento, categorie per le quali l'accesso alle pari opportunità è difficile; |
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10. |
ritiene urgente affrontare questi problemi — che compromettono gravemente la coesione fra le regioni e possono mettere a repentaglio la competitività dell'Unione nel medio e lungo termine — puntando su politiche che garantiscano l'accesso a un'occupazione sostenibile e di buona qualità come pure l'inclusione sociale, in particolare per i giovani, promuovendo il ruolo essenziale delle PMI a tale riguardo, riducendo la frammentazione e agevolando la transizione tra un lavoro e un altro, ponendo l'accento sui programmi di riqualificazione professionale dei disoccupati di lungo periodo, avvalendosi dell'esperienza acquisita dalle persone a fine carriera e promuovendo pari indipendenza economica per donne e uomini; ritiene inoltre fondamentale promuovere l'accessibilità fisica e l'accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione, la cui realizzazione deve essere valutata mediante indicatori affidabili, obiettivi e comparabili tenendo conto delle sfide demografiche; |
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11. |
insiste sul ruolo del Fondo sociale europeo (FSE) nel ridurre le disparità in termini di capitale umano fra le regioni e nell'aiutare a innalzare i tassi di occupazione, in parallelo e unitamente al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in quanto contribuisce alla realizzazione di alcune delle attuali priorità dell'Unione, vale a dire la promozione dell'occupazione giovanile e del mercato del lavoro, la promozione di un'economia e una crescita sostenibili, la riduzione del numero di abbandoni scolastici precoci e la lotta alla povertà, alla discriminazione e all'esclusione sociale; ribadisce, pertanto, che occorre rafforzare il principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto concerne l'efficienza e l'efficacia delle operazioni del FSE e invita la Commissione ad analizzare a fondo gli effetti complessivi e l'impatto reale del FSE sui tassi di disoccupazione e sulla creazione di posti di lavoro; |
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12. |
riconosce che gran parte della spesa del FSE è destinata alla promozione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità, al sostegno dell'integrazione e della partecipazione di gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, nonché allo sviluppo di una società inclusiva e accessibile a tutti; sottolinea tuttavia che, in periodi di crisi, occorre porre maggiore enfasi sul fatto che il Fondo sociale europeo (FSE) sia efficientemente orientato a combattere le disuguaglianze locali e regionali e l'esclusione sociale, a consentire l'accesso all'occupazione per i gruppi più vulnerabili e i giovani, in particolare, nonché ad agevolare il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, riducendo la segregazione di genere; |
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13. |
rileva che l'elevata percentuale di giovani che hanno abbandonato precocemente la scuola è in talune regioni nettamente superiore all'obiettivo stabilito del 10 % e che tali giovani devono ricevere un'offerta di istruzione, formazione o lavoro che risponda alle loro esigenze; fa riferimento, in tale contesto, all'importanza che ricopre, per coloro che abbandonano precocemente la scuola, il Sistema di garanzia per i giovani; sottolinea che, al fine di ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, è importante che il sistema d'istruzione sia inclusivo e offra pari opportunità a tutti i giovani; rileva che è pertanto opportuno trovare una soluzione al problema dell'integrazione dei giovani poco qualificati nel mercato del lavoro, offrendo una formazione professionale e sul posto di lavoro accessibile, di qualità e priva di ostacoli onde aiutarli ad acquisire competenze spendibili, tenendo conto del fatto che la mancanza di qualifiche può aumentare il rischio di disoccupazione che, a sua volta, si traduce in un maggiore rischio di povertà e implica molteplici sfide sociali collegate all'esclusione, all'alienazione e al fallimento degli sforzi volti a costruire una vita indipendente; sottolinea che, a tal fine, il contributo del FSE è essenziale per aiutare un maggior numero di giovani a continuare la scuola e ad acquisire le qualifiche adeguate necessarie per un lavoro e una carriera e per assicurare un più ampio accesso all'istruzione di alta qualità con progetti speciali per bambini provenienti da gruppi svantaggiati e minoranze, compresi i disabili; invita gli Stati membri a promuovere un'adeguata formazione professionale e sul lavoro per chi ne intende beneficiare; |
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14. |
sottolinea che la condizione occupazionale dei giovani dipende fortemente dalla situazione economica complessiva e che, di conseguenza, è molto importante sostenere, orientare e monitorare i giovani nel passaggio dall'istruzione alla vita professionale; ritiene che la Commissione possa quindi adeguare le future proposte politiche in questo ambito alle iniziative «Youth on the Move» e «Opportunità per i giovani»; |
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15. |
sottolinea che alcune regioni registrano un tasso di occupazione inferiore al 60 % e che talune altre si situano per il 20-25 % al di sotto degli obiettivi nazionali, cosa che penalizza in modo particolare i giovani, le donne, gli anziani, le persone che prestano assistenza e i disabili; sottolinea che certe misure contro la crisi hanno avuto un effetto negativo sulla coesione e, fondamentalmente, hanno aggravato le disuguaglianze nell'UE; sottolinea che per mantenere l'occupazione dei gruppi ad alto rischio o per creare opportunità occupazionali a loro favore sono necessarie misure mirate alla creazione di posti di lavoro, ad opportunità di formazione e al mantenimento del posto di lavoro; pone l'accento sul fatto che, da generazioni, taluni insediamenti isolati sono colpiti dalla disoccupazione, il che minaccia particolarmente le comunità emarginate; |
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16. |
evidenzia che i tassi di occupazione sono rimasti ben al di sotto dell'obiettivo di Europa 2020, che prevede l'occupazione di almeno il 75 % della popolazione tra i 20 e i 64 anni entro il 2020; constata che, sebbene non vi siano specifici obiettivi sul tasso di occupazione a livello regionale, gli Stati membri hanno definito singolarmente obiettivi nazionali che, nella maggior parte dei casi, non sono stati raggiunti, poiché la crisi finanziaria ed economica ha avuto un forte impatto asimmetrico sui mercati del lavoro regionali, in particolare nell'Europa meridionale, con un forte incremento della disoccupazione giovanile; |
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17. |
ritiene che tutte le regioni si trovino di fronte alla sfida consistente nel creare una crescita sostenibile e nel migliorare l'efficienza in termini di risorse; sottolinea, a tale proposito, la necessità di politiche che contemplino una definizione delle priorità di spesa nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo, dell'efficienza energetica e dell'imprenditoria locale, nonché la creazione di nuovi strumenti finanziari per tutti i tipi di imprese, e in particolare per le PMI; |
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18. |
ricorda il potenziale di cui dispongono le PMI per la creazione di posti di lavoro ed esorta gli Stati membri a sviluppare politiche che migliorino l'accesso ai finanziamenti e le condizioni di finanziamento per le PMI; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità del sistema dei bandi di gara e ridurre il lasso di tempo che intercorre tra la pubblicazione di un bando di gara e l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare per le PMI, le quali competono in un ambiente in rapida evoluzione; |
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19. |
invita a prestare una particolare attenzione al settore delle industrie culturali e creative, le quali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e, in particolare, alla creazione di posti di lavoro; sottolinea il contributo fondamentale di tale settore allo sviluppo delle regioni e delle città; invita ad adottare misure continuative per promuovere una formazione permanente rivolta alle donne e mirata a tali settori, con l'obiettivo di garantire un'efficace valorizzazione delle loro qualifiche e la creazione di nuove prospettive occupazionali; |
Dati di valutazione
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20. |
rammenta, tuttavia, che pur essendovi solide prove riguardo a un'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione e ai contributi importanti dei programmi conseguenti in molti settori in cui gli investimenti sono necessari per la modernizzazione economica e la competitività (come la ricerca e lo sviluppo, il sostegno alle PMI, la reindustrializzazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione), alcuni Stati membri rischiano di non attuare i loro programmi prima del termine dell'attuale periodo di programmazione; sollecita la Commissione, a tale riguardo, ad analizzare a fondo le cause alla base dei bassi tassi di assorbimento ed esorta gli Stati membri a fornire un cofinanziamento, al fine di accelerare l'esecuzione dei fondi; |
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21. |
incoraggia gli Stati membri a valutare le sinergie tra i finanziamenti della politica di coesione e le altre fonti di finanziamento dell'UE (come per TEN-T, TEN-E, CEF, Orizzonte 2020, COSME e altri programmi), così come con i finanziamenti erogati dalla Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; esorta gli Stati membri a accelerare l'esecuzione dei fondi disponibili e a semplificarne e migliorarne l'accesso, al fine di incoraggiare le PMI, le organizzazioni della società civile, i comuni locali e gli altri beneficiari interessati a farne uso; |
Sfide in materia di monitoraggio e valutazione
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22. |
ritiene che la valutazione debba svolgere un ruolo fondamentale nel dibattito e nell'apprendimento delle politiche ma esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la fornitura di dati di monitoraggio e di informazioni sull'attuazione stia migliorando la qualità degli obiettivi fissati, le differenze nella qualità della predisposizione di relazioni intermedie rendono in molti casi difficile l'elaborazione di un quadro completo e accurato dei progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi a livello regionale e locale; sottolinea che la valutazione dovrebbe anche determinare e proporre misure per ridurre gli oneri superflui a carico dei beneficiari, ivi comprese le PMI, delle autorità locali e regionali e delle ONG; ritiene che non vadano imposti eventuali oneri aggiuntivi connessi al monitoraggio; |
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23. |
crede che le relazioni intermedie non consentano del tutto di ottenere un quadro chiaro circa i progressi compiuti verso l'attuazione della politica di coesione e verso gli obiettivi stabiliti, a causa della mancanza di dati a livelli pertinenti o del nesso poco chiaro tra i dati statistici forniti e la misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi della politica di coesione che presuppongono il monitoraggio; |
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24. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri, al fine di rafforzare la trasparenza della rendicontazione e la qualità della programmazione e dell'attuazione, di fare pieno uso degli strumenti di monitoraggio e valutazione disponibili nel contesto dell'attuale quadro legislativo (maggiore orientamento ai risultati, utilizzo di indicatori comuni di output, scelta di indicatori di risultato specifici per programma e quadro preciso relativo ai risultati); |
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25. |
ritiene che, sebbene le valutazioni dei programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013, cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione, indichino un buon livello di consapevolezza generale negli Stati membri in merito al requisito dell'uguaglianza di genere in sede di istituzione di tali programmi (70 % (5)), da tali valutazioni emerge anche un'integrazione tutt'altro che efficace dell'uguaglianza di genere all'interno dei programmi in questione mediante una chiara individuazione dei problemi o degli obiettivi quantificati (meno dell'8 %); invita la Commissione a migliorare ulteriormente i sistemi di rendicontazione degli Stati membri mediante l'introduzione e l'utilizzo di indicatori per poter valutare il sostegno prestato nell'ambito della politica di coesione ai fini di un effettivo progresso in materia di uguaglianza di genere, nonché l'entità del progresso ottenuto; |
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26. |
esorta la Commissione a verificare se le autorità di gestione applicano la direttiva sui ritardi di pagamento in relazione ai beneficiari dei progetti e ad adottare misure adeguate per ridurre i ritardi dei pagamenti; |
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27. |
invita il servizio di audit interno della Commissione e la Corte dei conti europea a incrementare i controlli di rendimento sui fondi strutturali e di coesione e, in particolare, sul FSE; |
o
o o
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28. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri. |
(1) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 113.
(2) GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.
(3) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(5) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/58 |
P7_TA(2014)0133
Ottimizzazione del potenziale delle regioni ultraperiferiche
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea (2013/2178(INI))
(2017/C 285/08)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 349 e l'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconoscono uno status particolare alle regioni ultraperiferiche (RUP) e prevede l'adozione di «misure specifiche» che consentano la piena attuazione dei trattati e delle politiche comuni, |
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visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE relativo al regime degli aiuti di Stato concessi alle regioni in oggetto, |
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visto l'articolo 174 e seguenti del TFUE, che stabiliscono l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari a finalità strutturale per conseguirlo, |
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viste le comunicazioni della Commissione sulle RUP, in particolare la comunicazione del 17 ottobre 2008 dal titolo «Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa» (COM(2008)0642), |
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visto le sue risoluzioni sulle RUP, in particolare la risoluzione del 20 maggio 2008 relativa ad una strategia per le regioni ultraperiferiche: realizzazioni e prospettive (1), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo Regions 2020 — An assessment of future challenges for EU regions (Regioni 2020: valutazione delle sfide future per le regioni dell'Unione) (SEC(2008)2868), |
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visti il messaggio dell'Isola della Riunione, del 7 luglio 2008, scaturito dalla conferenza dal titolo L'Union européenne et l'Outre-mer: Stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité (L'Unione europea e l'oltremare: strategie per far fronte al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità") e le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2009 relative alla «Valutazione intermedia dell'attuazione del piano d'azione dell'UE sulla biodiversità e Verso una strategia dell'UE per le specie esotiche invasive», |
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visto il memorandum congiunto delle regioni ultraperiferiche del 14 ottobre 2009 sul tema: «Le regioni ultraperiferiche all'orizzonte del 2020», |
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vista la piattaforma comune del 6 luglio 2010 inviata al Presidente della Commissione, José Manuel Durão Barroso, dalla Conferenza dei deputati delle regioni ultraperiferiche al Parlamento europeo, |
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visto il memorandum congiunto elaborato da Spagna, Francia, Portogallo e dalle regioni ultraperiferiche, del 7 maggio 2010, sul tema «Una visione rinnovata della strategia europea per le regioni ultraperiferiche», |
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visto il contributo comune delle regioni ultraperiferiche del 28 gennaio 2011, relativo alla quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, |
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vista la relazione dal titolo «Le regioni ultraperiferiche europee nel mercato interno: l'influenza dell'UE nel mondo», del 12 ottobre 2011, all'intenzione del Commissario Michel Barnier, illustrata da Pedro Solbes Mira, |
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vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia «Europa 2020» (2), |
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vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012 dal titolo: «Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea: verso una partnership per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva» (COM(2012)0287), |
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vista la relazione curata dall'onorevole Serge Letchimy per conto del Primo ministro della Repubblica francese, dal titolo L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: contribution à l'application du cadre dérogatoire au service d'un projet global de développement des régions ultrapériphériques («L'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: contributo all'applicazione del quadro derogatorio al servizio di un progetto globale di sviluppo delle regioni ultraperiferiche»), |
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visti i contributi comuni e i documenti tecnici e politici della Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e, in particolare, la dichiarazione conclusiva della XIX Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea del 17 e 18 ottobre 2013, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0121/2014), |
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A. |
considerando che gli atout, le risorse e le potenzialità delle RUP, riconosciuti dalla Commissione nella sua strategia del 2008 e nella sua comunicazione del 2012, riguardano settori fondamentali per l'Unione europea in termini di ricerca, innovazione e crescita e che non beneficiano di un sostegno e di finanziamenti adeguati a titolo dei fondi e programmi europei; |
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B. |
considerando che le regioni ultraperiferiche constano di un insieme di arcipelaghi, di isole e di un'enclave nella foresta amazzonica e sono caratterizzate da vincoli specifici comuni che le differenziano da altre situazioni geografiche particolari dell'Unione (regioni insulari, montane e con scarsa densità demografica); |
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C. |
considerando che, alla luce degli obiettivi che l'Unione si è prefissata per realizzare la strategia «Europa 2020» per la crescita, la strategia «Orizzonte 2020», la strategia «Energia 2020», i programmi LIFE+ e Natura 2000 e le reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia, le RUP costituiscono regioni d'eccellenza in grado di contribuire notevolmente a raccogliere tali sfide; |
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D. |
considerando, a tale proposito, l'importanza di incoraggiare gli investimenti di lungo periodo e di promuovere la forza innovatrice delle RUP per potenziare in modo duraturo lo sviluppo socioeconomico e migliorare le possibilità di riuscita delle diverse strategie dell'Unione; |
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E. |
considerando che, per realizzare tali strategie, i Fondi strutturali e il Fondo europeo d'investimento per le RUP devono essere adeguati o completati al fine di permettere alle RUP di partecipare, in misura corrispondente al loro potenziale e conformemente alle loro intenzioni, alle grandi sfide dell'Unione europea; |
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F. |
considerando che l'attuale contesto di crisi socioeconomica ha effetti particolarmente gravi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente in termini di competitività e occupazione, e che per rispondere al bisogno di crescita economica e far fronte al problema della disoccupazione, occorre apportare risposte urgenti e adeguate nel prossimo periodo finanziario e di programmazione; |
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G. |
considerando che l'articolo 349 deve essere utilizzato anche come base giuridica per permettere alle RUP, grazie a misure specifiche, di trovare il posto che spetterebbe loro nei diversi programmi dell'Unione suscettibili di sviluppare concretamente le potenzialità loro riconosciute; |
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H. |
considerando che le RUP possono divenire territori pilota e territori di eccellenza a vantaggio dell'intera Unione in settori quali: la biodiversità, l'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici e loro attenuazione, la gestione e il monitoraggio dei fenomeni climatici estremi, la ricerca, l'innovazione, lo spazio, l'industria aerospaziale, gli oceani, la crescita blu, l'assetto degli spazi marittimi e la governance marittima, la sismologia, la vulcanologia, le malattie emergenti, le energie rinnovabili, i trasporti, le telecomunicazioni, la capacità di effettuare interventi umanitari urgenti nei paesi terzi e la cultura, |
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I. |
considerando che le RUP sono situate nei bacini marittimi dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Atlantico; che conferiscono all'Unione europea lo status di potenza marittima mondiale; che il loro posizionamento geostrategico contribuisce alla dimensione mondiale dell'Unione e che esse sono caratterizzate da risorse naturali, marine e alieutiche eccezionali, che rappresentano oltre il 50 % della biodiversità mondiale; |
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J. |
considerando che le RUP rappresentano una realtà unica e costituiscono un insieme comune, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, che va promosso e sostenuto dalla Commissione, in particolare grazie all'attuazione di politiche comuni; |
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K. |
considerando che, per ottimizzare il potenziale delle RUP, occorre garantire un massimo di sinergie tra tutti gli strumenti, i fondi e i programmi dell'Unione; |
Nuove prospettive per le RUP
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1. |
è convinto che il potenziale, gli atout, le risorse e l'esperienza delle RUP costituiscano un'occasione in più per l'Unione e gli Stati membri di raccogliere le sfide cui sono confrontati in termini di globalizzazione, capacità d'innovazione, crescita, coesione sociale, pressioni demografiche, cambiamenti climatici, prevenzione di gravi rischi di calamità naturali, energia, gestione sostenibile delle risorse naturali e preservazione della biodiversità; |
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2. |
è convinto che il miglioramento dell'accesso delle RUP ai diversi programmi e fondi dell'Unione sia vantaggioso per l'intera Unione tanto a breve che a lungo termine; deplora l'orientamento raccomandato a livello europeo di ricorrere alla sola politica di coesione per finanziare la quasi totalità dei progetti di sviluppo delle RUP; |
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3. |
sostiene la volontà della Commissione di attuare politiche volte a rafforzare l'autonomia, il risanamento economico e la creazione di posti di lavoro sostenibili nelle RUP, avvalendosi dei loro atout e di misure pratiche e innovative basate sull'articolo 349 del TFUE, nonché degli strumenti ad hoc, segnatamente nei settori dell'energia, dei trasporti e delle TIC, per ciascuno dei fondi e dei programmi che perseguono obiettivi in grado di valorizzare gli atout delle RUP ai fini dello sviluppo sostenibile; |
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4. |
sottolinea altresì la necessità e l'importanza per le RUP che le politiche europee contribuiscano, anche tramite appositi strumenti fiscali e doganali, alla promozione e alla diversificazione della base economica delle economie delle regioni ultraperiferiche e alla creazione di posti di lavoro; |
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5. |
ritiene che l'articolo 349 del TFUE costituisca una base giuridica idonea per l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche ma deplora il ricorso limitato e ridotto a tale disposizione del trattato che offre la possibilità di concedere un regime speciale in ragione della situazione di ultraperifericità; |
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6. |
invita la Commissione a istituire un gruppo di contatto tra i Commissari europei competenti, il gruppo di lavoro interservizi che coordina le politiche in materia di RUP e i deputati delle RUP eletti al Parlamento europeo, allo scopo di fare il punto sui programmi previsti e/o avviati per questa categoria di regioni; |
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7. |
sottolinea che le RUP, in quanto lontane dal continente europeo, rappresentano i vettori dell'influenza di un'Unione europea che diventa consapevole della propria dimensione mondiale e del proprio ruolo in un mondo in profondo mutamento; |
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8. |
insiste affinché si presti un'attenzione speciale alle RUP in caso di calamità naturali, tenuto conto delle loro caratteristiche peculiari e ai sensi dell'articolo 349, che offre la possibilità di adottare misure specifiche, ricordando nel contempo l'importanza di coordinare i Fondi strutturali con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea; |
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9. |
è favorevole a che gli investimenti effettuati tramite i servizi di interesse economico generale nelle TIC, nei trasporti, nelle risorse idriche e nell'energia divengano una priorità in tali regioni e sostiene una maggiore coerenza dell'inquadramento degli aiuti di Stato nelle RUP, al fine di venire incontro agli obiettivi della strategia «Europa 2020»; |
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10. |
è convinto della stretta correlazione esistente tra la presa di coscienza del ruolo mondiale che l'Unione può svolgere e l'attenzione prestata alle sue RUP; è altresì convinto che il grado di considerazione da parte dell'Unione e degli Stati membri del peso e della portata futura che rappresentano le loro scelte strategiche d'investimento nelle RUP non sia sufficiente e che tale situazione sia indice del fatto che l'Unione non investe abbastanza nella propria dimensione mondiale e internazionale; giudica indispensabile che le RUP migliorino le sinergie in materia di strumenti e di programmi onde promuovere la cooperazione internazionale di tali regioni nel mondo; |
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11. |
ribadisce che, per promuovere la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione, è fondamentale adottare una prospettiva macroregionale ed elaborare strategie per le macroregioni che includono le RUP sfruttando le caratteristiche e le risorse di tali regioni; |
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12. |
invita le autorità nazionali e regionali ad avvalersi di un approccio basato su più fondi e ad attuare, nella misura del possibile e con la massima efficacia, punti di articolazione tra i Fondi strutturali e gli strumenti finanziari degli altri programmi dell'Unione europea; |
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13. |
invita la Commissione ad approfondire la strategia europea per le RUP in modo da permettere lo sviluppo delle opportunità di queste regioni, nonché a tenere conto dei loro vincoli strutturali e permanenti; chiede alla Commissione, in tale contesto, di dare seguito alle proposte avanzate dalle RUP in particolare nell'ambito dei loro piani d'azione; |
Sinergie con il programma Orizzonte 2020
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14. |
ritiene che le RUP abbiano le potenzialità per essere all'avanguardia nella ricerca e nelle tecnologie in settori interessati dagli obiettivi del programma Orizzonte 2020 quali lo spazio, l'aerospaziale, le biotecnologie, l'osservazione dei rischi naturali, la ricerca marina, la biodiversità, le energie rinnovabili, la salute, l'adattamento ai cambiamenti climatici e i trasporti intelligenti; |
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15. |
ricorda che uno degli obiettivi della politica di coesione 2014-2020 è il potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; |
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16. |
si rammarica che le RUP, i cui progetti rispondono con molta difficoltà ai requisiti che consentono di ottenere un finanziamento dell'UE in ragione delle loro caratteristiche particolari, non abbiano beneficiato a sufficienza del programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 2007-2013 e siano pertanto caratterizzate da tassi di partecipazione e di riuscita ridotti, facendo altresì registrare una presenza minore nelle reti europee della ricerca; invita a tal fine la Commissione ad attivarsi per sostenere la ricerca nelle RUP e favorire il raggiungimento di una massa critica; |
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17. |
ritiene che il FESR non potrà da solo permettere alle RUP di rispondere agli obiettivi della politica di coesione e delle strategie Europa 2020 e Orizzonte 2020; reputa, a questo proposito, che la Commissione debba adeguare e garantire l'accesso delle RUP al programma Orizzonte 2020 mediante la creazione di programmi specifici che favoriscano l'integrazione delle RUP nelle reti di ricerca e innovazione europee e internazionali; ricorda a tale riguardo che, nella sezione riguardante il programma «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza», la strategia Orizzonte 2020 sottolinea l'esistenza di divari significativi, individuati attraverso il quadro di valutazione dell'innovazione dell'UE, tra il rendimento in materia di ricerca e di innovazione e le misure specifiche destinate a diffondere l'eccellenza e ad ampliare la partecipazione degli Stati membri e delle regioni in ritardo nell'ambito della ricerca e dell'innovazione; |
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18. |
chiede la valorizzazione e lo sviluppo strutturale delle università delle RUP, al fine di contribuire, in sinergia con Orizzonte 2020, a promuovere l'influenza europea e internazionale delle università, dei centri di ricerca, dei ricercatori e degli studenti delle RUP; ribadisce che i programmi che promuovono la mobilità interuniversitaria degli studenti, dei docenti e dei funzionari sono gravemente compromessi nelle RUP a causa degli oneri aggiuntivi derivanti dall'isolamento e dalla distanza di queste regioni; |
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19. |
rammenta che i programmi di ricerca e innovazione devono essere sufficientemente flessibili per adeguarsi alle nuove frontiere della conoscenza e alle nuove sfide al riguardo, ad esempio per quanto concerne gli alti fondali marini, che presentano un notevole potenziale; |
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20. |
pone l'accento sul crescente interesse economico suscitato dall'immensa ricchezza dei fondali marini, sull'enorme potenziale biogenetico, minerale e biotecnologico delle regioni ultraperiferiche in questi ambiti nonché sull'importanza di tenerne conto nel quadro della «nuova strategia europea per le RUP», nell'ottica di garantire lo sviluppo di un'economia della conoscenza fondata sul mare e la creazione di attività economiche dotate di un elevato valore aggiunto in settori quali la medicina, la farmacia e l'energia; |
Sinergie con il mercato unico
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21. |
invita la Commissione a trarre ispirazione dalle diverse conclusioni contenute nella relazione Solbes, al fine di accrescere l'integrazione e lo sviluppo delle RUP nel mercato interno; |
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22. |
sottolinea che nelle RUP la concorrenza non si concretizza allo stesso modo che nel resto dello spazio europeo e che in tali regioni il libero funzionamento del mercato non è possibile nella maggior parte dei settori relativi ai servizi di interesse economico generale, la cui attività non è attraente per l'investimento privato; mette in luce che nelle RUP l'offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi è possibile solo con un'adeguata compensazione da parte dello Stato e che la fornitura di tali servizi nelle RUP richiede un'urgente valutazione da parte della Commissione, in modo da prevedere una maggiore flessibilità e un migliore adeguamento dell'attuale quadro legislativo dell'Unione a questa realtà; |
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23. |
invita la Commissione a garantire una migliore osservanza delle disposizioni in materia di concorrenza, onde evitare situazioni di monopolio e intese illecite nelle RUP; |
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24. |
chiede alla Commissione di pubblicare una guida per le piccole e medie imprese delle RUP relativa al loro contributo al mercato interno, tenendo conto dei vari programmi e fondi europei in vigore in tali regioni; |
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25. |
invita la Commissione ad occuparsi degli oneri aggiuntivi e del problema dell'elevato costo della vita che interessano le RUP e a tenerne conto ai fini dell'elaborazione delle politiche europee; |
Sinergie con il programma LIFE+ e la strategia Energia 2020
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26. |
ritiene che la creazione di sinergie e di finanziamenti complementari tra la politica di coesione, il programma LIFE+ e la strategia Energia 2020 possa ottimizzare il potenziale delle RUP in materia di gestione, conservazione e ricostituzione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e sviluppo delle energie rinnovabili, consentendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione; |
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27. |
osserva che il programma LIFE + per il periodo 2014-2020 mira a cofinanziare progetti innovativi a favore della conservazione dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico; pone l'accento sull'importanza fondamentale di creare sinergie con gli obiettivi 5 e 6 della politica di coesione 2014-2020, e osserva che è indispensabile, a tal fine, rafforzare la partecipazione delle RUP al programma LIFE+; |
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28. |
deplora che, contrariamente al parere del Parlamento europeo e alle conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2009, l'azione preparatoria BEST non sia stata trasformata in un vero e proprio programma dedicato alle RUP e ai PTOM; |
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29. |
deplora che gli habitat e le specie animali e vegetali da proteggere nelle RUP francesi non siano stati inseriti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE habitat-fauna-flora, impedendo di fatto l'applicazione della direttiva nelle RUP francesi ed escludendone la partecipazione alle reti e ai programmi NATURA 2000; |
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30. |
invita la Commissione a elaborare un programma Natura 2000 specifico per le RUP, sulla base dell'articolo 349 del TFUE; |
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31. |
invita la Commissione a promuovere, tenendo conto dei buoni esempi e dei risultati raggiunti da talune regioni ultraperiferiche nel settore delle energie rinnovabili, misure volte al raggiungimento dell'autonomia energetica e degli obiettivi della strategia Energia 2020, e ricorda alla Commissione la sua proposta di creare un programma specifico nel settore dell'energia volto a ridurre i costi di approvvigionamento, delle infrastrutture e dei servizi forniti nelle RUP, allo scopo di incoraggiare le politiche in materia di energia rinnovabile, sulla base dei programmi POSEI e raggiungendo il miglior livello possibile di sinergie con altri assi d'azione dell'UE; |
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32. |
richiama l'attenzione sulla necessità di incoraggiare la valorizzazione del potenziale esistente nel settore delle energie rinnovabili delle isole, la cui dipendenza energetica dai combustibili fossili è aggravata dalla distanza e dall'isolamento geografico; ritiene che sia opportuno tenere conto della necessità di prevedere, nel quadro della politica energetica europea, strumenti che permettano di far fronte adeguatamente ai problemi posti dai sistemi energetici isolati; |
Sinergie con i programmi europei per la gioventù
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33. |
sottolinea che gli obiettivi 8, 9 e 10 della nuova politica di coesione sono l'occupazione, l'inclusione sociale, la lotta contro la povertà, l'istruzione, la formazione e la formazione professionale; |
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34. |
sottolinea che le RUP sono tra le regioni europee in cui si registrano i più elevati tassi di disoccupazione, in particolare giovanile; attira tuttavia l'attenzione sulla difficoltà di dare esecuzione ai fondi destinati alla garanzia per i giovani mediante il confinanziamento; si rammarica inoltre per l'assenza di disposizioni specifiche per le RUP nei programmi a favore dell'occupazione e dell'innovazione sociale e ricorda che tali regioni hanno incontrato difficoltà nel beneficiare delle possibilità offerte dal programma Progress; sollecita lo sviluppo dell'asse sociale attraverso la definizione urgente di un piano pilota per la lotta contro la disoccupazione nelle RUP; chiede che all'interno della Commissione siano create squadre d'azione specifiche per l'occupazione giovanile, nell'ottica di realizzare la garanzia per i giovani e provvedere alla mobilitazione del FSE e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; |
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35. |
invita la BEI a integrare le RUP nella sua iniziativa intitolata «Posti di lavoro per i giovani» e nel programma intitolato «Investire nelle competenze»; |
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36. |
esprime preoccupazione per la grave fuga di competenze alla quale fanno fronte le RUP a causa dei forti tassi di disoccupazione e dell'insufficienza dei percorsi formativi proposti, allorquando una manodopera preparata e qualificata è indispensabile per generare una crescita sostenibile, soprattutto nei settori tradizionali o specifici di tali regioni, ma anche per dinamizzare lo sviluppo di nuove attività e far fronte alla concorrenza mondiale; |
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37. |
sottolinea che il nuovo programma Erasmus ha come obiettivo lo sviluppo di una società della conoscenza; mette in luce che la realizzazione di questo obiettivo è indispensabile per la realizzazione della strategia Europa 2020, secondo cui la conoscenza è il motore principale dell'economia europea; sottolinea dunque la necessità di creare maggiori sinergie tra il programma Erasmus e il FSE nelle RUP, in modo da dinamizzare le risorse umane e l'esperienza locale, che sono potenti motori della crescita; |
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38. |
sostiene lo sviluppo delle capacità universitarie delle regioni ultraperiferiche e di nuove filiere d'eccellenza, onde rafforzare l'attrattiva e l'influenza delle università delle RUP in Europa; appoggia lo sviluppo di partenariati interuniversitari, tra l'altro grazie all'apertura degli stessi alle università dei paesi terzi con i quali le regioni ultraperiferiche intrattengono relazioni privilegiate; chiede inoltre che i programmi ERASMUS+ ed EURES finanzino gli oneri di trasporto aggiuntivi dovuti al vincolo della distanza, così da permettere agli studenti delle RUP di beneficiare dei programmi europei di scambio formativo e alle università delle RUP di cercare di trarre maggior profitto dal programma ERASMUS MUNDUS tra gli Stati membri e i paesi terzi di tutto il mondo; |
Sinergie con le reti transeuropee (trasporti, telecomunicazioni, energia)
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39. |
fa riferimento alla relazione Teixeira sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia Europa 2020 (2011/2195(INI)), che esorta la Commissione a creare un programma specifico nel settore dell'energia, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla base dei programmi POSEI, e segnatamente a istituire un quadro specifico per gli aiuti ai trasporti nelle RUP, in particolare a favore dei trasporti pubblici e dello sviluppo dei trasporti marittimi fra le isole; |
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40. |
sottolinea la necessità di sviluppare nelle RUP sinergie tra le reti transeuropee, il meccanismo per collegare l'Europa, i programmi Civitas e Orizzonte 2020 nonché gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione relativi ai trasporti, alle telecomunicazioni e all'energia; |
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41. |
ricorda che l'accessibilità riveste un ruolo centrale nel contesto dello sviluppo delle regioni ultraperiferiche, imponendo in molti casi l'esistenza in tali regioni di una complessa rete, interna ed esterna, di servizi di trasporto marittimo e aereo che crea condizioni difficili di mobilità e di accesso alle RUP, che non dispongano di alternative al trasporto aereo o marittimo e che devono inoltre far fronte all'aumento del prezzo dei trasporti, che già di per sé si ripercuote negativamente a livello economico e sociale; |
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42. |
si compiace dell'intenzione della Commissione di integrare le RUP nelle reti transeuropee, ma deplora l'esclusione della maggior parte di tali regioni dai corridoi prioritari e, quindi, dal finanziamento nell'ambito del MIE; invita la Commissione a rivedere tale esclusione nel quadro della sua strategia per l'ultraperiferia e a garantire l'attivazione di investimenti nei trasporti delle RUP per far fronte al loro isolamento e all'insularità; invita la Commissione ad attuare un quadro settoriale specifico nelle RUP che favorisca l'accessibilità e la connessione di queste regioni al continente europeo; |
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43. |
deplora che i progetti relativi alle autostrade del mare non siano progrediti a causa della priorità accordata ai collegamenti a corto raggio, escludendo così in modo discriminatorio le RUP; invita la Commissione a rivedere tale esclusione nel quadro della sua strategia per l'ultraperiferia; |
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44. |
sottolinea la necessità di rivedere l'inquadramento degli aiuti di Stato per i trasporti marittimi onde permettere la concessione di aiuti pubblici a favore dei collegamenti tra le RUP e i paesi terzi; |
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45. |
insiste sulla necessità di adeguare la classificazione degli aeroporti regionali in quanto essa non può limitarsi, nel caso delle RUP, a questioni di flusso di passeggeri e di redditività; |
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46. |
ritiene che, vista l'importanza dell'economia digitale, il problema del divario digitale tra le RUP e l'Europa costituisca un freno allo sviluppo e alla competitività delle RUP; osserva che il ritardo nella diffusione e nell'ammodernamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle RUP aggiunge alla distanza geografica anche il ritardo digitale; propone di intensificare lo sviluppo delle TIC mediante l'estensione e l'ammodernamento delle reti, l'attivazione di sinergie con il FESR e un accesso agevolato per questi progetti ai finanziamenti della BEI; insiste inoltre sulla necessità di accordare a tali regioni un accesso prioritario ai programmi GMES e Galileo; |
Sinergie con la politica marittima dell'Unione (PCP, FEAMP)
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47. |
ricorda che le RUP contribuiscono a conferire all'Unione europea lo status di potenza marittima mondiale; |
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48. |
invita la Commissione a prendere maggiormente atto della sua dimensione marittima globale, delle possibilità che il mare, gli oceani e la crescita blu comportano per l'insieme dell'UE, della posizione strategica in cui si collocano le RUP e del ruolo che queste ultime possono svolgere per lo sfruttamento sostenibile di mari, oceani e zone costiere, nella governance marittima globale e nello sviluppo di un'economia della conoscenza basata sul mare; |
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49. |
constata la mancanza di sinergie tra la politica di coesione e una politica comune della pesca (PCP) che non tiene ancora sufficientemente conto delle realtà di queste regioni; insiste sull'importanza di mantenere un programma POSEI per la pesca e propone di sviluppare la ricerca e l'innovazione nell'economia marittima in quanto potenziali fattori di crescita; |
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50. |
sottolinea che le RUP dipendono dalle risorse alieutiche delle loro ZEE, le quali presentano una grande fragilità sul piano biologico ed ecologico, e che è quindi opportuno proteggere in modo adeguato ed efficace le loro zone biogeograficamente sensibili, in particolare accordando loro l'accesso esclusivo alle flotte locali che operano con battelli di pesca rispettosi dell'ambiente; sottolinea che è necessario garantire uno sfruttamento equilibrato e sostenibile delle risorse pur mantenendo le attività di pesca; chiede che, in futuro, anche gli accordi di pesca dell'Unione siano negoziati coinvolgendo gli attori delle RUP e siano pensati nell'interesse delle popolazioni locali sul lungo periodo; sollecita l'inclusione sistematica di un capitolo dedicato alle RUP nelle analisi di impatto; |
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51. |
deplora che il programma POSEI-pesca, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle RUP, sia stato recentemente integrato nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e non sia quindi più un regolamento autonomo destinato specificatamente ed esclusivamente a tali regioni, riducendo così l'importanza della discriminazione positiva riconosciuta come un diritto delle RUP in virtù dell'articolo 349 del TFUE; |
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52. |
si rammarica del fatto che, nell'ambito della nuova PCP, gli aiuti al rinnovamento delle flotte non siano stati autorizzati per talune RUP in ragione della loro situazione; |
Sinergie con la politica agricola comune
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53. |
osserva che l'agricoltura è un settore dinamico, fonte di occupazione e che partecipa allo sviluppo di attività a forte valore aggiunto; ricorda nondimeno le specificità dell'agricoltura nelle RUP che incidono fortemente su tale attività, come le piccole dimensioni delle aziende o i limiti del mercato; rammenta che il terzo obiettivo della nuova politica di coesione consiste nel rafforzamento delle PMI nel settore agricolo; |
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54. |
osserva che, nelle RUP, l'agricoltura deve affrontare la questione della diversificazione e della competitività, nonché una serie di nuove sfide legate in particolare alla globalizzazione, alla liberalizzazione dei mercati, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo sostenibile; |
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55. |
sottolinea la necessità di conservare il programma POSEI, che ha dimostrato la propria validità e si è rivelato adatto alle realtà delle RUP, ma che soffre di un sottofinanziamento cronico, a cui occorre porre rimedio con urgenza; sottolinea in questo contesto la necessità di dotare il programma POSEI delle risorse necessarie per aiutare i produttori delle RUP a superare gli effetti delle liberalizzazioni previste in diversi settori e legate alle politiche europee e alla conclusione di accordi internazionali in settori come quello del latte, dello zucchero, del rum, della carne e delle banane; pone inoltre in evidenza l'importanza economica, sociale e ambientale di tutte le produzioni agricole delle RUP; difende il mantenimento del regime POSEI in un quadro proprio e autonomo; |
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56. |
incoraggia la creazione di sinergie tra la politica di coesione e il FEASR per garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso l'ammodernamento, l'ampliamento delle reti di irrigazione, il riassetto del territorio, la formazione e la valorizzazione turistica dell'agricoltura sostenibile e delle comunità rurali; |
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57. |
invita la Commissione a dinamizzare la produzione agricola endogena e la commercializzazione sulla filiera corta, ossia una produzione locale di qualità che si sostituisca alle importazioni; |
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58. |
sostiene la creazione di DOP, DOC e di marchi locali nelle regioni ultraperiferiche e chiede una politica di promozione che risponda alle esigenze delle RUP e di difesa delle IGP; |
Sinergie con la politica estera dell'Unione
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59. |
deplora la persistente assenza di una correlazione tra i fondi europei, il FES, il FESR e l'ETC, in particolare nei progetti di cooperazione transfrontaliera, laddove tale correlazione è invece essenziale per il raggiungimento degli obiettivi dei fondi in questione; ribadisce in tal senso l'esigenza di assicurare che le modalità di programmazione del FES e del FESR siano compatibili; |
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60. |
invita la Commissione ad avviare una concertazione tra gli Stati membri dell'Unione, le RUP, i PTOM e i paesi ACP per rafforzare il dialogo e favorire l'integrazione delle RUP nei loro bacini geografici; sottolinea a tal fine il ruolo ancora più centrale che dovrebbero svolgere le delegazioni dell'UE al fine di agevolare il dialogo tra i vari attori della programmazione nelle RUP, nei PTOM e nei paesi ACP; |
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61. |
invita la Commissione a prendere maggiormente atto della posizione geostrategica delle RUP dovuta alla loro vicinanza geografica a vari continenti; |
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62. |
invita la Commissione a completare il piano d'azione «grande vicinato», al quale lavora dal 1999, e a individuare gli ostacoli e le soluzioni che consentano di agevolare l'integrazione regionale delle RUP nei rispettivi bacini geografici; ricorda in tale contesto le relazioni storico-culturali privilegiate di ciascuna RUP con taluni paesi terzi, nonché il potenziale sviluppo di relazioni economiche, commerciali e di cooperazione con diverse regioni del mondo; |
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63. |
invita la Commissione a tenere maggiormente conto dell'impatto degli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi sulle economie delle RUP, esigendo la realizzazione sistematica di uno studio d'impatto preliminare sulla protezione dei prodotti cosiddetti sensibili, se del caso, e sull'equa compensazione dei pregiudizi arrecati alle specifiche filiere; chiede altresì la creazione di un meccanismo di consultazione delle autorità regionali di tali regioni; raccomanda alla Commissione di prevedere, per gli accordi internazionali in corso di applicazione, degli studi periodici che permettano di valutare e di tener conto della vulnerabilità dei mercati nelle RUP; |
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64. |
si rammarica che gli accordi conclusi con i paesi dell'America latina e con i paesi ACP non abbiano tenuto conto degli interessi delle RUP e che prima della negoziazione di tali accordi non sia stato effettuato alcuno studio d'impatto; |
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65. |
invita la Commissione a negoziare sistematicamente, negli accordi commerciali con i paesi ACP vicini alle RUP, un capitolo specifico a favore della creazione di un mercato RUP-ACP volto a conseguire una migliore integrazione delle RUP nel loro contesto geografico; |
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66. |
rammenta l'interesse che le RUP rivestono per l'Unione in termini di sviluppo e dispiegamento delle proprie capacità d'intervento umanitario in presenza di catastrofi naturali; raccomanda pertanto la creazione di una forza europea di protezione civile; |
Sinergia con i programmi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale
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67. |
prende atto dei problemi fondamentali, in particolare l'esclusione sociale, a cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche; rammenta che l'obiettivo 9 della nuova politica di coesione consiste nella promozione dell'inclusione sociale e nella lotta contro la povertà e tutte le forme di discriminazione; ricorda che il FESR prevede il sostegno alle popolazioni più povere come priorità di investimento; |
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68. |
plaude all'adozione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e chiede che la sua applicazione sia particolarmente efficace nelle RUP; |
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69. |
osserva che in alcune RUP vi è una notevole necessità di alloggi, in particolare in ragione della forte crescita demografica registrata in alcuni di questi territori; incoraggia la creazione di un quadro di investimenti negli alloggi popolari e la messa a punto di disposizioni specifiche affinché gli aiuti che sostengono gli investimenti in questo settore non siano considerati come aiuti di Stato; osserva che talune RUP devono far fronte a un processo di desertificazione crescente, che determina il degrado dell'habitat caratteristico di tali zone, fenomeno questo che occorre contrastare attraverso aiuti alla riabilitazione urbana e alla promozione di attività economiche adeguate alle varie località, in modo da contribuire a trattenervi la popolazione; |
Sinergie con il programma COSME e lo strumento di microfinanziamento Progress
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70. |
osserva che alcune RUP si trovano in un ambiente a forte concorrenza industriale, in particolare a causa del basso costo della manodopera e dell'abbondanza di materie prime nei paesi vicini; rammenta che gli obiettivi 3 e 8 della politica di coesione 2014-2020 mirano al rafforzamento della competitività delle PMI e alla promozione dell'occupazione sostenibile di alta qualità; |
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71. |
osserva che le microimprese e le PMI delle RUP, il cui ritmo di creazione resta sostenuto malgrado la crisi, devono far fronte a maggiori difficoltà nell'accesso al finanziamento, che ne mette a repentaglio lo sviluppo e la durata; |
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72. |
plaude, a tale proposito, agli obiettivi del futuro programma COSME destinato a sostenere le PMI europee, in particolare per quanto concerne questioni di finanziamento e di conquista di nuovi mercati; accoglie con favore lo sviluppo dello strumento di microfinanziamento Progress; invita la Commissione a garantire un'attuazione efficace di questi programmi nelle RUP e plaude alla possibilità di instaurare un dialogo con la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti su un eventuale contributo per migliorare l'accesso delle PMI delle regioni ultraperiferiche ai finanziamenti, nell'ottica di creare fondi di investimento di prossimità in ciascuna RUP e sviluppare i mercati regionali di capitale di rischio; |
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73. |
sottolinea la necessità di adattare lo sviluppo economico di ciascuna RUP in funzione del suo potenziale; osserva, ad esempio, che l'insufficiente capacità di smaltimento dei rifiuti conferisce un margine corrispondente di progresso in materia di occupazione e ambiente; |
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74. |
plaude al recente avvio della consultazione pubblica sul «Piano d'azione verde per le PMI»; invita pertanto la Commissione ad inserire nelle sue future conclusioni le problematiche e le competenze delle PMI delle RUP in tale ambito; |
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75. |
sottolinea che il turismo è uno dei motori principali dell'economia delle RUP; ritiene, a tale riguardo, che lo sviluppo e l'ammodernamento dei parchi alberghieri delle RUP, attraverso un sostegno congiunto del FESR e del programma COSME, sia indispensabile per favorire la diversificazione e lo sviluppo dell'offerta di turismo sostenibile nelle regioni ultraperiferiche; |
|
76. |
propone la semplificazione delle politiche in materia di visti non soltanto per gli Stati membri dell'Unione, ma anche per alcuni paesi terzi, al fine di agevolare il turismo e favorire lo sviluppo di un turismo a multidestinazione tra le RUP e i paesi vicini; |
Sinergie con il programma Europa creativa
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77. |
osserva che alcune RUP sono caratterizzate da un forte multiculturalismo e che il loro vivaio culturale deve anche poter nutrire e nutrirsi di quello culturale europeo; chiede alla Commissione di aprire l'accesso al programma Europa creativa per i progetti originari delle regioni ultraperiferiche; |
|
78. |
invita la Commissione a mettere a punto una strategia per lo sviluppo e la diffusione del patrimonio culturale delle RUP, ispirata al programma Euromed Heritage IV; |
o
o o
|
79. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 12.
(2) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 1.
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/68 |
P7_TA(2014)0134
Valutazione delle finanze dell'Unione
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti: un nuovo strumento per migliorare la procedura di discarico alla Commissione europea (2013/2172(INI))
(2017/C 285/09)
Il Parlamento europeo,
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— |
visti gli articoli 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
viste le relazioni di valutazione adottate dalla Commissione nel 2012 e nel 2013 (COM(2012)0040), COM(2012)0675 e COM(2013)0461), |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0068/2014), |
|
A. |
considerando che la valutazione è uno strumento inteso a identificare e comprendere i risultati e gli effetti di un processo nonché ad individuare alternative per contribuire alla presa di decisioni che consentano di migliorare ulteriormente detto processo; |
|
B. |
considerando che il controllo non va confuso con la valutazione, poiché la valutazione è di competenza delle autorità amministrative, mentre del controllo sono responsabili gli organismi di audit; |
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C. |
considerando che la valutazione dei risultati e il controllo di gestione si basano sugli obiettivi fissati nella primissima fase della programmazione; |
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D. |
considerando che nel presentare il progetto della Commissione relativo al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), nel giugno 2011, il Presidente Barroso ha chiesto che le decisioni di bilancio vengano prese non basandosi sulle rubriche tradizionali, dettate dalla burocrazia, ma in termini di fatti e obiettivi, per ottenere il massimo da ogni euro speso; |
|
E. |
considerando che, malgrado l'impegno della Commissione a rispettare criteri di prestazione, la formazione del bilancio per attività è tuttora il principio fondamentale nell'elaborazione del bilancio dell'Unione; |
|
F. |
considerando che, il 3 luglio 2013, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e della Corte dei conti per valutare le misure da adottare al fine di introdurre un bilancio basato sui risultati e di elaborare a tal fine un piano d'azione corredato del relativo calendario; |
|
1. |
osserva che, ponendo l'accento sulle finanze dell'Unione e basandosi sui risultati ottenuti, la relazione di valutazione introdotta dall'articolo 318 del TFUE integra l'approccio di conformità sviluppato dalla Corte dei conti europea nei capitoli da 1 a 9 della sua relazione annuale e offre al Parlamento europeo la possibilità di esercitare con maggiore efficacia il suo potere di controllo politico dell'azione pubblica europea; |
|
2. |
rammenta che il discarico è una procedura politica che riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Unione europea da parte della Commissione sotto la propria responsabilità e in cooperazione con gli Stati membri; |
|
3. |
ricorda che il 17 aprile 2013 il Parlamento ha esortato la Commissione a modificare la struttura della relazione di valutazione di cui all’articolo 318 TFUE, «operando una distinzione tra politiche interne e politiche esterne e concentrandosi, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020», mettendo in evidenza «i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro» (1); |
|
4. |
ricorda altresì che l'accordo interistituzionale (2) che accompagna il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 specifica che «la Commissione farà una distinzione tra le politiche interne, incentrate sulla strategia Europa 2020, e quelle esterne e utilizzerà una maggiore quantità di informazioni sulle prestazioni, inclusi i risultati dei controlli sulle prestazioni, per valutare le finanze dell'UE sulla base dei risultati conseguiti»; |
|
5. |
osserva che la formazione del bilancio per attività è ancora il principio fondamentale per l'elaborazione del bilancio dell'Unione europea; è preoccupato per il fatto che, nella sua relazione annuale del 2012, la Corte dei conti conclude che per molti settori del bilancio dell'UE il quadro legislativo è complesso e che l'enfasi sul rendimento è insufficiente, e deplora che le proposte sull'agricoltura e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 rimangano fondamentalmente basate sui mezzi (orientate alla spesa) e di conseguenza continuino a essere incentrate sulla conformità alle regole piuttosto che sul rendimento; |
|
6. |
plaude al fatto che, nella sua ultima relazione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti (COM(2013)0461), la Commissione ha accolto varie raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue decisioni relative alla concessione del discarico; |
|
7. |
deplora tuttavia il fatto che, anziché concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione e sull'efficacia delle sue politiche, la Commissione abbia fornito una serie di sintesi di valutazione relative a programmi dell'Unione in tutti i settori d'intervento dell'UE per quanto riguarda la spesa a titolo dell'attuale QFP, seguendo le attuali rubriche di bilancio; |
|
8. |
osserva che la Corte dei conti ha esaminato la seconda e la terza relazione di valutazione ed è giunta alla conclusione che, sebbene ci siano stati miglioramenti, le relazioni non presentano ancora prove sufficientemente esaurienti, pertinenti e affidabili di ciò che le politiche dell'UE hanno conseguito, che possano essere usate nella procedura di discarico; |
|
9. |
esorta la Commissione a utilizzare informazioni specifiche sui risultati degli Stati membri nella sua valutazione dei risultati finanziari dell'Unione; |
|
10. |
insiste sul fatto che la relazione sui risultati finanziari non dovrebbe portare all'elaborazione di un'altra serie di valutazioni parziali, sia che si tratti di valutazioni intermedie che di valutazioni effettuate al termine del periodo di programmazione; |
|
11. |
sottolinea che l'autorità di bilancio deve disporre, ogni anno, di una visione chiara della misura in cui gli obiettivi principali dell'Unione sono stati effettivamente conseguiti, presentata, in una prima fase, con una valutazione dei principali programmi finanziari e, in una seconda fase, con una valutazione trasversale delle dichiarazioni programmatiche concernenti la spesa operativa (3) che valutino in che misura i programmi hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; |
|
12. |
ritiene che la valutazione effettuata dalla Commissione dovrebbe servire da fonte di informazione e ispirazione per la Corte dei conti; invita la Corte a sottoporre ogni anno a revisione il processo di valutazione della Commissione, a informare il Parlamento in proposito nel quadro della sua relazione annuale e a tenerne conto in sede di definizione del proprio programma di audit delle prestazioni; |
|
13. |
invita la Corte a rendere conto al Parlamento dei progressi conseguiti dalla Commissione nella definizione e nel funzionamento dei propri processi di gestione del rischio, governance e controllo interno, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in modo trasparente e responsabile, e a formulare raccomandazioni se emergono lacune; |
|
14. |
accoglie positivamente il piano d'azione per l'elaborazione della relazione di valutazione di cui all’articolo 318, quale definito nel documento di lavoro che accompagna l'ultima relazione di valutazione della Commissione (SWD(2013)0229), e apprezza, in particolare, il fatto che la relazione di valutazione di cui all’articolo 318 comprenda informazioni sui risultati provenienti dai piani di gestione, dalle relazioni annuali d'attività e dalla relazione di sintesi, come richiesto dal Parlamento nel 2013; |
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15. |
plaude anche al fatto che la Commissione intenda strutturare e basare la propria relazione di valutazione sul nuovo quadro di riferimento dei risultati per il prossimo QFP; |
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16. |
sottolinea che tale quadro di riferimento dovrebbe comprendere i seguenti tre elementi principali: conseguimento degli obiettivi dei programmi (risultati), sana gestione dei programmi stessi da parte della Commissione e degli Stati membri e misura in cui i risultati dei programmi e la loro sana gestione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi principali dell'Unione; |
|
17. |
sottolinea che la valutazione del rendimento può essere effettuata solamente nei settori in cui l'UE esercita una responsabilità politica reale e in cui è effettivamente possibile una significativa influenza europea; |
|
18. |
insiste sulla necessità di aggregare le informazioni scaturite dal processo di valutazione a livello globale e, per quanto riguarda le politiche interne, in relazione agli obiettivi della strategia Europa 2020; |
|
19. |
chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, prevista al secondo comma dell'articolo 318 del TFUE, prima del 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio esaminato; |
|
20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti dell'Unione europea. |
(1) Si veda la decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (GU L 308 del 16.11.2013, pag. 27).
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Si veda il «Progetto di bilancio generale della Commissione europea per l'esercizio 2014: Documento di lavoro Parte I — Dichiarazioni programmatiche concernenti la spesa operativa», COM(2013)0450, giugno 2013.
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/71 |
P7_TA(2014)0161
Finanziamento a lungo termine dell’economia europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (2013/2175(INI))
(2017/C 285/10)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il Libro verde della Commissione intitolato «Il finanziamento a lungo termine dell'economia europea» (COM(2013)0150), |
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— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)0462), presentata dalla Commissione, |
|
— |
visti i principi di alto livello dell'OCSE sul finanziamento degli investimenti a lungo termine da parte degli investitori istituzionali, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Pensare anzitutto in piccolo (Think small first) — uno Small Business Act per l'Europa» (COM(2008)0394), che riconosce il ruolo centrale delle PMI nell'economia dell'UE e mira a rafforzarlo promuovendo altresì il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro di tali imprese attraverso la mitigazione di una serie di problemi ritenuti d'ostacolo al loro sviluppo, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870), |
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— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) (COM(2011)0834), presentata dalla Commissione, |
|
— |
viste la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2011, intitolata «Riesame dello Small Business Act per l'Europa» (COM(2011)0078) e la risoluzione del Parlamento del 12 maggio 2011 in materia (1), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (2), |
|
— |
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (3), |
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— |
visti i negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti, |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0065/2014), |
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A. |
considerando che, secondo la Commissione, le banche commerciali, cui è riconducibile oltre il 75 % dell'intermediazione finanziaria, sono una delle principali fonti di finanziamento nell'UE; |
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B. |
considerando che la crisi finanziaria globale e la crisi del debito sovrano nell'UE hanno ostacolato in modo significativo il processo di intermediazione finanziaria e la capacità del settore finanziario europeo di far confluire i risparmi verso le esigenze di investimento a lungo termine, alla luce del fragile contesto macroeconomico; |
|
C. |
considerando che agli investimenti pubblici spetta un ruolo chiave in termini di incentivazione degli investimenti a lungo termine; che, come mostrato da recenti studi della Commissione (4), le politiche di risanamento delle finanze pubbliche, in particolare quelle coordinate a livello di UE, hanno avuto ripercussioni estremamente negative sugli investimenti a lungo termine a causa degli effetti di ricaduta e dell'esistenza di un moltiplicatore positivo della spesa pubblica; |
|
D. |
considerando che i concorrenti internazionali dell'UE, come gli Stati Uniti o il Giappone, hanno mantenuto livelli elevati di investimenti pubblici, mentre le politiche dell'UE hanno portato a livelli di tali investimenti estremamente bassi; |
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E. |
considerando che tra gli investitori sia privati che istituzionali persistono una mancanza di fiducia e un elevato livello di avversione al rischio; |
|
F. |
considerando che il contesto caratterizzato da tassi di interesse modesti, prospettive di crescita limitate, almeno per il futuro prevedibile, e da incertezza economica ha portato a una significativa riduzione dell'offerta di finanziamenti a lungo termine e della predisposizione al rischio per progetti a lungo termine; |
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G. |
considerando che le limitate finanze pubbliche a disposizione degli Stati membri hanno ostacolato la capacità del settore pubblico di investire nelle infrastrutture; |
|
H. |
considerando che il Parlamento ha richiesto in più di un'occasione (come già avvenuto nel gennaio 2013) un atto legislativo sulla ristrutturazione delle imprese che consenta a queste ultime di effettuare una programmazione a lungo termine; |
|
I. |
considerando che l'aumento generalizzato della disoccupazione, e di quella giovanile in particolare, continua a rappresentare una grave minaccia per la convergenza economica e sociale a livello di UE; |
Considerazioni
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1. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di avviare un ampio dibattito sulle soluzioni per promuovere l'offerta di finanziamenti a lungo termine nonché per migliorare e diversificare il sistema di intermediazione finanziaria per gli investimenti a lungo termine nell'UE; sottolinea, ciononostante, che è necessario realizzare urgentemente progressi concreti al fine di riavviare gli investimenti a lungo termine e la creazione di posti di lavoro nell'UE; evidenzia la necessità che la definizione del concetto di «finanziamento a lungo termine» sia equilibrata e includa l'esistenza di passività stabili ai fini di una gestione delle attività a lungo termine senza rischi in termini di eccessi di liquidità; |
|
2. |
sottolinea che gli investimenti a lungo termine devono essere in linea con le esigenze dell'economia reale in modo da offrire la base necessaria per la continuità e la sostenibilità della crescita economica nonché del benessere sociale indispensabili per realizzare un'Unione europea competitiva, sostenibile, socialmente inclusiva e innovativa; |
|
3. |
prende atto della specificità delle circostanze da affrontare ai livelli locale e regionale; auspica quindi una cooperazione efficiente tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e gli enti locali e regionali in vista di un'agevolazione dei progetti transnazionali e dell'instaurazione di una cultura degli investimenti a lungo termine in tutta l'Unione; |
|
4. |
sottolinea che gli investimenti a lungo termine devono essere in linea con gli obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, con l'aggiornamento del 2012 della politica industriale, con l'iniziativa «Unione dell'innovazione», nonché con lo strumento per collegare l'Europa; |
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5. |
sottolinea che i costi di formazione e istruzione vanno considerati come investimenti a lungo termine; |
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6. |
rileva che la capacità dell'economia di offrire finanziamenti per investimenti a lungo termine dipende dalla domanda pubblica e da quella privata, che sono entrambe molto limitate nell'UE, dalla sua cultura degli investimenti e dalla sua capacità di generare possibilità di finanziamento nonché di attirare e trattenere i capitali degli investimenti diretti nazionali ed esteri; |
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7. |
sottolinea che gli investimenti a lungo termine svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei mercati finanziari grazie al loro orientamento anticiclico che promuove una crescita economica sostenibile; |
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8. |
rileva che le banche dell'UE offrono oltre il 75 % dei finanziamenti a lungo termine, con una conseguente situazione di notevole dipendenza da tale fonte di finanziamento, e che invece negli Stati Uniti meno del 20 % della totalità dei finanziamenti a lungo termine è fornito dalle banche, con una larga maggioranza che proviene da mercati dei capitali ben sviluppati; |
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9. |
osserva che il sistema finanziario dell'UE diventerà più resiliente in presenza di una più ampia gamma di fonti di finanziamento non bancarie e di strumenti a servizio dei risparmiatori e delle esigenze di finanziamento a lungo termine delle aziende; |
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10. |
constata che, per raggiungere gli obiettivi dell'UE nei settori del clima e dell'energia, occorre indirizzare la gestione dei portafogli verso gli investimenti verdi a lungo termine; |
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11. |
sottolinea che il risanamento delle finanze pubbliche costituisce la priorità per i bilanci pubblici in un'ottica di garanzia e ripristino dell'ottemperanza al Patto di stabilità e crescita e al pacchetto sulla governance economica («two-pack»); sostiene, di conseguenza, l'iniziativa tesa a incoraggiare gli investimenti privati nei finanziamenti a lungo termine; |
Ostacoli alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
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12. |
rileva che i finanziamenti pubblici sono limitati in ragione della lenta crescita economica, della gestione inadeguata dei bilanci pubblici e della concessione di aiuti di Stato per salvare gli istituti finanziari; |
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13. |
osserva che alcuni paesi si trovano ad affrontare rilevanti ostacoli nell'accesso ai mercati dei capitali, o addirittura ne sono attualmente esclusi, a causa degli eccessivi livelli di indebitamento accumulati negli ultimi anni, quando sono stati proprio i mercati dei capitali la principale causa della recente crisi; osserva, inoltre, che in molti Stati membri l'accesso al capitale per le PMI è notevolmente ostacolato, dal momento che le banche commerciali sono disposte a concedere crediti soltanto a condizioni impossibili da soddisfare; |
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14. |
rileva che alcuni investitori dei settori bancario e assicurativo devono adattare il proprio modello commerciale a requisiti regolamentari mutevoli e più severi; osserva che tali requisiti dovrebbero in teoria consolidare il finanziamento dell'economia reale e contribuire agli obiettivi generali dell'UE, che puntano a un'economia sostenibile, inclusiva e intelligente; |
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15. |
osserva che gli investitori possono anche essere disincentivati a investire in determinati settori anche a causa del rischio di modifiche della normativa che possono alterare in maniera significativa le condizioni economiche di un progetto; |
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16. |
invita la Commissione a valutare, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, i rischi sistemici per i mercati dei capitali e la società nel suo insieme derivanti dall'eccesso di attivi legati al carbonio (carbon asset) «inutilizzabili»; chiede alla Commissione di presentare una relazione su tale valutazione come seguito del suo Libro verde; |
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17. |
osserva che i codici fallimentari attualmente in vigore nell'UE sono frammentari e, in alcuni casi, disincentivano gli investimenti transfrontalieri limitando altresì le possibilità degli investitori di recuperare il proprio capitale in caso di fallimento di un progetto; avverte che va evitata una corsa al ribasso per quanto concerne la protezione degli investitori; riconosce che le disposizioni in materia di fallimento rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri; |
Meccanismi di finanziamento alternativi
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18. |
rileva che le banche commerciali continueranno probabilmente a essere una delle principali fonti di finanziamento e che è essenziale per gli Stati membri trovarne di nuove in grado di integrare i meccanismi consolidati e colmare la carenza di finanziamenti offrendo nel contempo un quadro normativo e di vigilanza adeguato che sia orientato alle esigenze dell'economia reale; si rammarica che nel corso degli ultimi vent'anni le offerte pubbliche nell'UE siano andate diminuendo, ostacolando così la crescita, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la stabilità; osserva che alle PMI quotate è riconducibile una porzione significativa dei posti di lavoro complessivamente creati nell'UE e deplora le conseguenze negative delle limitazioni cui sono soggette tali imprese in termini di capitale durante la loro fase di crescita; |
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19. |
propone di valutare la possibilità di introdurre una sezione dedicata agli investimenti nel bilancio dell'UE; |
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20. |
accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione relativa ai fondi di investimento a lungo termine; rileva che, a giudicare dalle caratteristiche previste per gli stessi, si tratterà di uno strumento che sarà appannaggio degli investitori istituzionali; osserva che anche il regime dell'UE in materia di fondi di investimento alternativi, capitale di rischio e fondi sociali di investimento offre idonei modelli di veicoli di investimento; |
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21. |
pone l'accento sul potenziamento del ruolo dei nuovi strumenti finanziari innovativi in tutti i settori di attività e in tutti i finanziamenti che rientrano nei fondi strutturali e d'investimento europei; sottolinea che la crescente importanza degli strumenti finanziari nella politica di coesione alla luce della limitata disponibilità di prestiti per gli investimenti nell'economia reale; invita la Commissione a garantire la chiarezza giuridica e la trasparenza dei nuovi strumenti finanziari preconfezionati nonché a stabilire più solidi collegamenti con le opzioni di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI); |
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22. |
invita la Commissione a proporre un quadro europeo rafforzato per i fondi di investimento meno liquidi, in modo da far confluire la liquidità a breve termine delle famiglie verso investimenti a lungo termine e offrire una soluzione pensionistica aggiuntiva; |
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23. |
incoraggia le parti interessate a sviluppare ulteriormente l'iniziativa UE-BEI dedicata ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (project bond), al fine di incrementare il finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali europei nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione; invita gli Stati membri a sviluppare iniziative nazionali, sostenute da meccanismi di garanzia, in materia di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti; rammenta che le garanzie pubbliche dovrebbero essere concesse solo se sono rispettate rigorose condizioni tese ad assicurare un'adeguata fornitura di beni pubblici; |
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24. |
ritiene che i partenariati pubblico-privato (PPP) possano rappresentare uno strumento efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi per agevolare la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato riguardo a determinati investimenti, in particolare nell'ambito dei progetti infrastrutturali; prende atto della forte necessità di competenze di alto livello che consentano di attuare correttamente la selezione, la valutazione, la progettazione, la pianificazione a lungo termine di tali progetti e la definizione di accordi di finanziamento in relazione agli stessi; |
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25. |
ritiene che gli investitori pubblici a lungo termine (le banche di sviluppo nazionali, regionali o multilaterali e gli istituti finanziari pubblici) rappresentino una valida soluzione per stimolare gli investimenti privati e quindi consentire alle PMI di accedere ai finanziamenti nonché per catalizzare i finanziamenti a lungo termine per le imprese di interesse pubblico generale e di importanza strategica, in particolare quelle potenzialmente in grado di offrire un valore aggiunto per gli obiettivi strategici pubblici in materia di crescita economica, coesione sociale e tutela ambientale; sottolinea l'importanza della rendicontabilità, della trasparenza e della titolarità democratica degli obiettivi di investimento a lungo termine auspicabili e dei meccanismi di agevolazione; |
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26. |
invita la Commissione a esaminare e sviluppare in un documento di follow-up un approccio armonizzato alla valutazione di lungo termine dei progetti di interesse generale sostenuti da risorse pubbliche a livello nazionale e di UE; |
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27. |
invita gli Stati membri a creare idonee reti per la cooperazione e lo scambio di informazioni nonché a creare investitori pubblici a lungo termine nazionali o regionali che possano apprendere dalle migliori prassi delle istituzioni già esistenti; sottolinea, in tale contesto, che le banche di sviluppo nazionali o regionali in questione, che spesso assumono strutture cooperative, durante l'attuale crisi hanno continuato a offrire finanziamenti affidabili alle economie regionali e locali; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno agli istituti finanziari del citato tipo; |
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28. |
invita la Commissione a vagliare soluzioni per sostenere gli Stati membri che necessitano di assistenza finanziaria e tecnica per l'istituzione dei propri investitori pubblici a lungo termine nazionali e regionali, nonché a studiare la possibilità di introdurre un meccanismo di garanzia dell'UE per gli investitori pubblici nazionali a lungo termine; |
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29. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare il potenziale in termini di tecniche di aggregazione e messa in comune in quanto soluzione atta ad offrire ai progetti su piccola scala, sia sociali che infrastrutturali di altra natura, migliori possibilità di attirare i necessari investimenti; |
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30. |
osserva la rapida crescita del finanziamento collettivo (crowd funding) e ritiene che possa offrire nuove opportunità; sottolinea tuttavia che è necessario preservare la tutela degli investitori e la trasparenza; |
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31. |
ritiene che gli investitori istituzionali, ad esempio compagnie di assicurazione, fondi pensione, imprese a conduzione familiare, fondi comuni e di dotazione, rappresentino fornitori di finanziamenti a lungo termine idonei e affidabili grazie al più esteso orizzonte temporale dei relativi modelli commerciali; sottolinea che vanno perfezionati e calibrati appositi requisiti di vigilanza e prudenziali relativi a detti investitori istituzionali, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine per un'economia reale intelligente, sostenibile e inclusiva; |
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32. |
sottolinea l'esigenza di migliorare l'accesso ai mercati dei capitali attraverso nuove fonti di finanziamento, ad esempio le offerte pubbliche iniziali, il finanziamento collettivo (crowd-funding), il prestito tra pari (peer-to-peer) e le obbligazioni (garantite), oppure attraverso nuovi segmenti di mercato; invita l'Unione europea a esaminare attentamente le iniziative nazionali di successo e a farne tesoro per individuare ed eliminare gli ostacoli alle offerte pubbliche iniziali; è favorevole all'introduzione della categoria di mercati «mercati di crescita per le PMI» nell'ambito della direttiva sugli strumenti finanziari; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di tali mercati nell'ambito della revisione della direttiva Prospetto; invita altresì la Commissione a valutare un approccio trasversale alle diverse direzioni in vista dell'esame di soluzioni per promuovere i mercati pubblici per le PMI e di possibili modalità di diversificazione del parco investitori nell'ambito delle direttive sul piano d'azione per i servizi finanziari; |
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33. |
auspica un sforzo legislativo volto a garantire una cartolarizzazione di qualità degli attivi prevenendo nel contempo le strutture altamente complesse, l'eccessivo ricorso alla ricartolarizzazione e la suddivisione in più di tre tranche; rileva che esiste un margine di miglioramento in termini di standardizzazione e trasparenza per quanto riguarda i rischi sottostanti; invita la Commissione e la Banca centrale europea a seguire da vicino le attività del gruppo di lavoro sulla cartolarizzazione dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) partecipando attivamente alle stesse; prende atto della mancanza di un approccio coerente e chiede quindi di elaborare un quadro normativo generale nonché di definire il concetto di «cartolarizzazione di qualità»; ritiene che la cartolarizzazione di qualità possa risultare utile nell'intermediazione finanziaria degli attivi sia a lungo termine che a breve termine e che possa essere vantaggiosa per mutuatari piccoli e medi; |
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34. |
osserva che la cartolarizzazione è stata uno dei fattori che hanno contribuito alla crisi, dal momento che la responsabilità a lungo termine per il rischio è stata distribuita lungo la catena di cartolarizzazione; invita la Commissione, di conseguenza, a continuare a rafforzare sia il sistema bancario, includendo le banche cooperative e le casse di risparmio pubbliche, sia la capacità delle banche di accedere a rifinanziamenti a lungo termine a copertura dei loro investimenti, per l'appunto, a lungo termine; |
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35. |
accoglie con favore le operazioni di miglioramento del credito del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nonché il programma quadro per la competitività e l'innovazione volto a generare finanziamenti aggiuntivi per le PMI; |
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36. |
invita la Commissione a ridurre gli oneri amministrativi e normativi superflui, e a tenere conto, in particolare, delle specificità delle PMI e degli imprenditori; si compiace dell'adozione dello Small Business Act per l'Europa e del regolamento sulla competitività delle imprese e delle PMI (COSME) nonché dei programmi di Orizzonte 2020; osserva che la frammentazione dei mercati finanziari ha reso più difficile e oneroso il finanziamento del settore delle PMI; |
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37. |
raccomanda che la BEI istituisca una sezione speciale per il finanziamento delle PMI, con condizioni di prestito ad hoc; |
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38. |
prende atto dell'invito della Commissione a fare ricorso al private equity o al capitale di rischio, così come previsto dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e dal regolamento sui fondi di capitale di rischio, quali fonti di finanziamento alternative, in particolare per le imprese in fase di avviamento e di crescita; rileva che, attualmente, esiste una forte distorsione fiscale che favorisce il finanziamento tramite debito; ritiene che le società di private equity e di investimento in capitale di rischio possano offrire un prezioso sostegno non finanziario, anche in termini di servizi di consulenza (generale, finanziaria e sulla strategia di mercato) e formazione; invita la Commissione a valutare ulteriormente il ruolo delle citate società nel finanziamento dell'economia dell'UE; chiede alla Commissione di adoperarsi in vista dell'eliminazione di tutti i pregiudizi nei confronti del capitale azionario nelle diverse economie nazionali, nonché nell'economia europea e globale; |
Contesto normativo
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39. |
sottolinea che un ambiente favorevole agli investitori con una forte tendenza al progresso tecnologico è una condizione preliminare per trasformare l'UE in una destinazione interessante per gli investimenti esteri diretti; evidenzia la necessità di incoraggiare la libera circolazione dei capitali sia all'interno dell'UE che tra l'UE e i paesi terzi, in modo che l'Unione possa accedere a pool di capitali globali; in tale contesto rileva, in particolare, l'importanza di garantire che la direttiva sui gestori di fondi in investimento alternativi sia attuata in modo tale da incoraggiare gli investimenti esteri nell'UE; |
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40. |
ritiene importante che gli investitori abbiano la possibilità di scegliere tra una moltitudine di prodotti di investimento interessanti e quindi di diversificare i loro investimenti; |
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41. |
sottolinea la necessità di eliminare l'eccessiva propensione al breve termine nel comportamento degli investitori e di passare a una cultura degli investimenti responsabile che contribuisca agli investimenti a lungo termine nell'UE; |
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42. |
pone l'accento sulla necessità di promuovere l'idea condivisa che la stabilità finanziaria e la crescita non si escludono a vicenda ma, piuttosto, sono interdipendenti e costituiscono un punto di partenza importante per guadagnare e rafforzare la fiducia degli investitori nel lungo termine; |
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43. |
sottolinea l'importanza dell'educazione finanziaria e della comprensione da parte degli investitori nell'ambito dell'instaurazione di una cultura degli investimenti a lungo termine all'interno dell'Unione europea e sottolinea il ruolo che la regolamentazione dell'UE può svolgere in tale contesto; |
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44. |
pone l'accento sul fatto che un quadro normativo coerente e la certezza giuridica sono indispensabili per un mercato unico dei servizi finanziari ben funzionante; ritiene che la riforma attuale e quella futura del sistema di regolamentazione debbano essere oggetto di un'attenta valutazione e che le relative conseguenze vadano monitorate con attenzione; chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di accelerare la promozione dell'Unione bancaria al fine di ridurre la frammentazione dei mercati finanziari; invita la Commissione a completare il mercato unico dei servizi al fine di dispiegarne l'intero potenziale; |
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45. |
chiede l'attuazione di incentivi volti a incoraggiare l'azionariato di lungo termine, ad esempio diritti di voto supplementari nei consigli di amministrazione, azioni aggiuntive e dividendi più elevati; |
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46. |
invita la Commissione a valutare attentamente gli effetti cumulativi della regolamentazione finanziaria degli investimenti a lungo termine, sia essa già conclusa oppure in corso; |
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47. |
accoglie con favore gli sviluppi nei negoziati in corso sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti; prende atto dell'importanza di tali negoziati nel consolidamento delle politiche e delle misure volte a incrementare gli investimenti tra USA-UE a sostegno della creazione di posti di lavoro, della crescita economica sostenibile e della competitività internazionale; |
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48. |
ritiene che sia opportuno includere una specifica valutazione d'impatto dei finanziamenti a lungo termine in qualunque proposta legislativa volta a regolamentare i corrispondenti servizi finanziari; |
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49. |
sostiene l'appello della Commissione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali a valutare la possibile calibrazione di talune disposizioni in materia di requisiti patrimoniali nel quadro del regime Solvibilità II, onde scongiurare eventuali ostacoli al finanziamento a lungo termine; chiede alla Commissione di procedere a consultazioni complete sulle calibrazioni proposte per poi modificare la legislazione in vigore; |
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50. |
ribadisce la propria richiesta di assegnare, nell'ambito della proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, un'idonea ponderazione del rischio alle esposizioni interamente garantite sotto ogni aspetto da ipoteche su progetti infrastrutturali chiave nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni; ritiene che in futuro la legislazione debba tenere conto delle esigenze degli investitori a lungo termine, valutare il rischio legato agli attivi finanziari includendo la natura e la durata delle passività, e riconoscere l'effetto positivo delle passività stabili; |
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51. |
incoraggia la Commissione a cercare una cooperazione e una convergenza internazionali rafforzate nel settore degli investimenti a lungo termine portando avanti un dialogo globale sia a livello di G20 che di FSB; |
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52. |
ritiene che gli investimenti in attivi a lungo termine necessitino di conoscenze approfondite e di una valutazione dei relativi rischi nel lungo termine; sottolinea, pertanto, che gli investitori devono acquisire ottime competenze e una buona gestione del rischio per salvaguardare gli impegni a lungo termine; |
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53. |
ritiene che sani principi contabili in linea con obiettivi a lungo termine applicabili agli investitori istituzionali, ad esempio il passaggio a un'economia rispettosa del clima, possano migliorare la trasparenza e la coerenza delle informazioni finanziarie, e che essi debbano riflettere sistematicamente l'approccio economico applicato dagli investitori a lungo termine; sottolinea tuttavia che l'attuazione di tali principi contabili non deve dare adito alla creazione di incentivi per strategie procicliche; esorta l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile a tenere conto del rischio di prociclicità in sede di riesame delle pratiche di valutazione ai prezzi mercato (mark-to-market) o in base a modelli matematici (mark-to-model), nonché a riconoscere l'importanza centrale della prudenza nella revisione del suo quadro concettuale; ritiene che la divulgazione di informazioni non finanziarie chiare e standardizzate relative alle grandi aziende possa aumentare la trasparenza e promuovere un clima più favorevole agli investitori; |
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54. |
incoraggia la Commissione a seguire da vicino le attività del G20 riguardo alle proposte relative alla creazione di un quadro multilaterale per gli investimenti che definisca norme minime e modifichi alcune normative sugli investimenti a lungo termine nonché le regolamentazioni contabili orientate al fair value (valore equo) al fine di far fronte alle fluttuazioni e alla volatilità nel breve termine promuovendo così gli investimenti transfrontalieri; |
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55. |
ritiene che sia assolutamente necessario un contesto fiscale affidabile che consenta di prevenire gli ostacoli agli investimenti a lungo termine; rileva che taluni incentivi e concessioni fiscali possono risultare fondamentali nella promozione degli investimenti; incoraggia la condivisione delle migliori prassi e sottolinea che il mercato interno necessita di trasparenza e di un miglior coordinamento delle politiche fiscali nazionali al fine di agevolare gli investimenti transfrontalieri e di evitare la doppia imposizione nonché la doppia non imposizione; esorta gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di concedere agevolazioni fiscali per i rendimenti dei progetti infrastrutturali sostenibili o comunque altri incentivi e sgravi fiscali per promuovere gli investimenti a lungo termine; |
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56. |
invita gli Stati membri, in collaborazione con i rispettivi enti locali e regionali, a riesaminare i loro strumenti di programmazione finanziaria nonché a elaborare e pubblicare piani nazionali per le infrastrutture al fine di fornire agli investitori e alle altre parti interessate informazioni dettagliate, offrendo altresì maggiore certezza e pianificazione preventiva circa i progetti futuri; invita la Commissione a dare agli Stati membri la possibilità di elaborare uno strumento di standardizzazione dei dati relativi ai progetti infrastrutturali e di metterlo a disposizione tramite un magazzino di dati centrale; |
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57. |
ritiene che un quadro normativo settoriale stabile nel lungo periodo sia indispensabile per i concessionari di grandi infrastrutture di trasporto finanziate senza fondi pubblici al fine di permettere, grazie a opportune regole di tariffazione, l'accesso ai finanziamenti necessari e il recupero dei costi a lungo termine garantendo altresì un ritorno sufficiente sugli investimenti; |
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58. |
invita la Commissione a valutare l'impatto degli incentivi fiscali degli Stati membri sui finanziamenti a lungo termine e sulla transizione energetica nonché a identificare le migliori prassi nella differenziazione tra costi di capitale contenuti per gli investimenti verdi ed elevati costi di capitale per gli investimenti in progetti non compatibili con la transizione verso un approvvigionamento energetico sostenibile; |
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59. |
chiede di offrire alle PMI, in quanto spina dorsale della crescita e della creazione di posti di lavoro nell'UE, un accesso prioritario ai fondi di investimento a lungo termine (ELTIF); ritiene che tale accesso debba essere accompagnato da una semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande; sottolinea l'importanza di garantire un più agevole accesso al finanziamento lungo l'intero ciclo di vita di un'impresa al fine di creare e mantenere posti di lavoro sostenibili e di qualità; |
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60. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i fondi pensione ad adottare decisioni di investimento socialmente responsabili in linea con i diritti umani nonché con le norme sociali e ambientali validi sia UE che a livello internazionale, compresi i principi e gli orientamenti pertinenti dell'OCSE e dell'ONU; ricorda che l'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali non deve disincentivare il finanziamento sostenibile a lungo termine; |
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61. |
sottolinea la necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza a livello finanziario in un'ottica di tutela dei lavoratori, dei contribuenti e dell'economia reale da futuri fallimenti di mercato; |
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62. |
invita la Commissione a intensificare le proprie comunicazioni e le relazioni con la BEI per quanto attiene alla progettazione di prestiti e sistemi di garanzia ad hoc; incoraggia la BEI a operare in stretta collaborazione con gli Stati membri e le regioni riguardo alla relativa esecuzione di nuovi strumenti finanziari innovativi nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, nonché a continuare a sostenerne la strategia di investimento rivolta al settore dell'economia sociale; invita inoltre la BEI a prendere altresì in considerazione l'ipotesi di una maggiore flessibilità in sede di definizione dell'entità di tali prestiti ad hoc e altri sistemi connessi nonché delle regolamentazioni a essi applicabili, in modo da assicurare la massima compatibilità degli stessi con gli strumenti finanziari offerti a titolo dei fondi strutturali e d'investimento europei, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza dei finanziamenti a favore di giovani imprenditori e imprese sociali; |
o
o o
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63. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 102.
(2) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1.
(3) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.
(4) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/78 |
P7_TA(2014)0162
Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere (2013/2103(INI))
(2017/C 285/11)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, |
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visto l'articolo 6 della Convenzione CEDAW del 1979 che mira a combattere tutte le forme di tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, |
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vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il cui articolo 2 stipula che la violenza contro le donne comprende: «la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata», |
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visto il protocollo di Palermo del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, |
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visti l'obiettivo strategico D.3 della piattaforma d'azione e la dichiarazione di Pechino del 1995, |
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vista la Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato e obbligatorio, il cui articolo 2 definisce il lavoro forzato, |
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vista la dichiarazione di Bruxelles (11) dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, che chiede una politica globale, multidisciplinare ed efficacemente coordinata che coinvolga attori di tutti i settori interessati, |
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viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in questo ambito, quali la raccomandazione n. R 11 del 2000 sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, la raccomandazione n. R 5 del 2002 sulla protezione delle donne contro la violenza e la raccomandazione n. 1545 del 2000 su una campagna contro la tratta delle donne, |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, |
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vista la proposta di raccomandazione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo «Criminalising the purchase of sex to combat the trafficking of people for sexual exploitation», documento n. 12920 del 26 aprile 2012, |
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vista la decisione ministeriale n. 1(12) di Vienna dell'OSCE del 2000 a sostegno delle misure dell'OSCE e del piano d'azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani (decisione n. 557, adottata nel 2003), |
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visti gli articoli 2 e 13 del trattato sull'Unione europea, |
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vista la decisone quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, |
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vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002, |
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vista la risoluzione del Consiglio sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne (1), |
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vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace, che si terrà a Pechino nel settembre 1995 (2), |
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vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (3), |
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vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (4), |
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vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1997 sul Libro verde della Commissione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (5), |
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vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini (6), |
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vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale (7), |
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vista la sua risoluzione del 13 maggio 1998 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (8), |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1996) (9), |
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vista la sua risoluzione del 10 febbraio 1999 sull'armonizzazione delle forme di protezione complementare allo status di rifugiato nell'Unione europea (10), |
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vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia (11), |
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vista la sua risoluzione dell'11 aprile 2000 sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (12), |
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vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (13), |
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vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne» (14), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell'Unione europea: Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere (15), |
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vista la sua risoluzione del 12 giugno 2001 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (16), |
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— |
vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale (17), |
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— |
vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (18), |
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— |
vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla prostituzione coatta in occasione di manifestazioni sportive internazionali (19), |
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— |
vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (20), |
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— |
vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (21), |
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— |
vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (22), |
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— |
vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (23), |
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— |
vista la campagna di sensibilizzazione «Non in vendita» della Lobby europea delle donne, |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0071/2014), |
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A. |
considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono fenomeni di genere aventi una dimensione globale, che coinvolgono circa 40-42 milioni di persone al mondo, che la grande maggioranza delle persone che si prostituiscono è costituita da donne e ragazze minorenni, che quasi tutti i clienti sono uomini e che la prostituzione è pertanto al contempo causa e conseguenza di una disparità di genere che aggrava ulteriormente; |
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B. |
considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono forme di schiavitù incompatibili con la dignità umana e i diritti umani fondamentali; |
|
C. |
considerando che la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani; che la tratta di esseri umani sta aumentando a livello globale, a seguito alla crescita della criminalità organizzata e dei suoi profitti; |
|
D. |
considerando che il lavoro è una delle principali risorse per l'autorealizzazione dell'uomo, attraverso cui gli individui contribuiscono al benessere collettivo; |
|
E. |
considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono intrinsecamente collegate alla disparità di genere nella società e influiscono sullo status delle donne e degli uomini nella società nonché sulla percezione dei loro rapporti reciproci e della sessualità; |
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F. |
considerando che la salute sessuale e riproduttiva è promossa attraverso sani approcci alla sessualità condotti nel rispetto reciproco; |
|
G. |
considerando che la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani stabilisce disposizioni dettagliate per le vittime; |
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H. |
considerando che qualsiasi politica in materia di prostituzione influisce sul conseguimento della parità di genere, incide sulla comprensione delle questioni di genere e trasmette messaggi e norme alla società, compresi i giovani; |
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I. |
considerando che la prostituzione funziona come un'attività commerciale e crea un mercato in cui diversi attori entrano in relazione tra loro e in cui protettori e procacciatori effettuano i loro calcoli e agiscono in modo da consolidare o accrescere il loro mercato e massimizzare i profitti, e che gli acquirenti di servizi sessuali svolgono un ruolo chiave costituendo la domanda in tale mercato; |
|
J. |
considerando che, secondo l'OMS, la salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali come pure la possibilità di fare esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza; |
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K. |
considerando che la prostituzione riduce tutti gli atti più intimi al loro valore monetario e svilisce l'essere umano fino al livello di merce o oggetto a disposizione del cliente; |
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L. |
considerando che la grande maggioranza delle persone che si prostituiscono proviene da categorie vulnerabili; |
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M. |
considerando che lo sfruttamento della prostituzione è strettamente legato alla criminalità organizzata; |
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N. |
considerando che la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, i crimini estremamente violenti e la corruzione prosperano all'ombra della prostituzione e che qualsiasi quadro di legalizzazione va a beneficio in primis dei protettori, che riescono a trasformarsi in «uomini d'affari»; |
|
O. |
considerando che i mercati della prostituzione alimentano la tratta di donne e minori (24); |
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P. |
considerando che la tratta è utilizzata come mezzo per portare donne e ragazze minorenni nel mercato della prostituzione; |
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Q. |
considerando che i dati dell'UE mostrano l'inefficacia dell'attuale politica di lotta alla tratta di esseri umani nonché la presenza di problemi nell'identificazione e nel perseguimento dei trafficanti, e che è quindi necessario intensificare le indagini sui casi di tratta a fini sessuali e rafforzare il perseguimento e la condanna dei trafficanti di esseri umani; |
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R. |
considerando che sempre più giovani, tra i quali figura in modo allarmante un elevato numero di bambini, sono costretti a prostituirsi; |
|
S. |
considerando che le minacce rivolte a chi pratica la prostituzione possono essere dirette e fisiche oppure indirette, ad esempio attraverso pressioni sulla famiglia nel paese di origine, e che queste ultime possono essere di carattere psicologico e insidiose; |
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T. |
considerando che la principale responsabilità di contrastare la tratta di esseri umani spetta agli Stati membri e che ad aprile 2013 solo sei Stati membri avevano notificato il pieno recepimento della direttiva dell'UE contro la tratta di esseri umani, il cui termine per l'attuazione scadeva il 6 aprile 2013; |
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U. |
considerando che la Commissione, nella sua strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, dichiara che «le disparità tra donne e uomini violano i diritti fondamentali»; |
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V. |
considerando che vi è un'enorme differenza nel modo in cui gli Stati membri trattano la prostituzione ed esistono due approcci principali: un approccio vede la prostituzione come una violazione dei diritti delle donne, una forma di schiavitù sessuale, che si traduce in una disparità di genere a discapito delle donne e la mantiene; l'altro approccio ritiene che la prostituzione stessa sostenga la parità di genere promuovendo il diritto della donna a decidere cosa fare del suo corpo; in entrambi i casi, i singoli Stati membri hanno le competenze per decidere quale approccio adottare nei confronti della prostituzione; |
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W. |
considerando che esiste una differenza tra prostituzione «forzata» e «volontaria», |
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X. |
considerando che il problema della prostituzione deve essere affrontato in una visione a lungo termine e in una prospettiva di parità di genere; |
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1. |
riconosce che la prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere, e pertanto in contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi l'obiettivo e il principio della parità di genere; |
|
2. |
sottolinea che è necessario rispettare i diritti in materia di salute di tutte le donne, compreso il loro diritto al proprio corpo e alla sessualità nonché a essere libere da coercizioni, discriminazioni e violenza; |
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3. |
evidenzia l'esistenza di molti legami tra la prostituzione e la tratta e riconosce che la prostituzione, sia a livello globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze minorenni vulnerabili, una gran percentuale delle quali è compresa tra i 13 e i 25 anni; sottolinea che, come mostrato dai dati della Commissione, la maggior parte delle vittime (62 %) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che le donne e le ragazze minorenni rappresentano il 96 % delle vittime identificate e presunte e che negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle vittime provenienti da paesi terzi; |
|
4. |
riconosce tuttavia che la mancanza di dati affidabili, precisi e comparabili tra i paesi, dovuta soprattutto al carattere illegale e spesso invisibile della prostituzione e della tratta, mantiene opaco il mercato della prostituzione e ostacola il processo decisionale politico, di conseguenza i dati sono basati solamente su stime; |
|
5. |
sottolinea che la prostituzione è anche una questione sanitaria dal momento che comporta effetti dannosi per la salute delle persone che la praticano, le quali sono più soggette a traumi sessuali, fisici e psichici, alla dipendenza da stupefacenti e alcool, alla perdita di autostima così come a un tasso di mortalità superiore rispetto al resto della popolazione; aggiunge e sottolinea che molti degli acquirenti di servizi sessuali chiedono sesso a pagamento non protetto, cosa che accresce il rischio di effetti sanitari negativi, sia per le persone che praticano la prostituzione sia per i clienti; |
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6. |
sottolinea che la prostituzione forzata, la prostituzione e lo sfruttamento nell'industria del sesso possono avere conseguenze psicologiche e fisiche devastanti e durature per gli individui coinvolti (anche dopo che hanno abbandonato la prostituzione), con particolare riferimento a bambini e adolescenti, oltre a essere causa e conseguenza di disparità di genere e a perpetuare stereotipi legati al genere e lo stereotipo della donna che vende servizi sessuali, come l'idea che i corpi di donne e ragazze minorenni siano in vendita per soddisfare la domanda maschile di sesso; |
|
7. |
esorta gli Stati membri a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale, incontri consultivi e controlli sanitari riservati e regolari per le prostitute in luoghi diversi da quelli in cui ha luogo la prostituzione; |
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8. |
riconosce che le prostitute rappresentano un gruppo esposto a un elevato rischio di contrarre l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili; |
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9. |
invita gli Stati membri a scambiare le migliori prassi sulle modalità di riduzione dei pericoli associati alla prostituzione nelle strade; |
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10. |
riconosce che la prostituzione e la prostituzione forzata possono incidere sulla violenza contro le donne in generale, dal momento che le ricerche sugli acquirenti di servizi sessuali dimostrano che gli uomini che acquistano sesso hanno un'immagine degradante delle donne (25); suggerisce quindi alle autorità nazionali competenti di affiancare al divieto di acquistare servizi sessuali una campagna di sensibilizzazione tra gli uomini; |
|
11. |
sottolinea che le persone che praticano la prostituzione sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, fisico, psicologico, emozionale e familiare e sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza e pregiudizio rispetto agli individui impegnati in qualsiasi altra attività; ritiene pertanto opportuno che le forze di polizia nazionali siano incoraggiate a occuparsi, tra l'altro, dei bassi tassi di condanna per gli stupri nei confronti delle prostitute; evidenzia che le persone che praticano la prostituzione sono altresì oggetto di pubblico discredito nonché socialmente stigmatizzate, anche nel qualora abbandonino la prostituzione; |
|
12. |
richiama l'attenzione sul fatto che le donne che si prostituiscono hanno il diritto alla maternità, nonché di crescere i loro figli e prendersi cura di loro; |
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13. |
sottolinea che la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla violenza contro le donne; fa riferimento in particolare ai dati che dimostrano come gli uomini che acquistano servizi sessuali siano più inclini a commettere atti sessualmente coercitivi e altri atti di violenza contro le donne e spesso mostrino tendenze misogine; |
|
14. |
nota che l'80-95 % delle persone che praticano la prostituzione ha subito forme di violenza prima di iniziare a prostituirsi (stupro, incesto, pedofilia), che il 62 % di esse riferisce di avere subito uno stupro e il 68 % soffre di un disturbo post-traumatico da stress, (una percentuale analoga a quella delle vittime di tortura) (26); |
|
15. |
sottolinea che la prostituzione minorile non può mai essere volontaria, giacché i bambini non sono in grado di dare il loro «consenso» alla prostituzione; esorta gli Stati membri ad adoperarsi nella maggior misura possibile per combattere la prostituzione minorile (che coinvolge individui di età inferiore ai 18 anni), dal momento che rappresenta la forma più grave di prostituzione forzata; richiede urgentemente un approccio a tolleranza zero basato sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e su azioni giudiziarie nei confronti dei client; |
|
16. |
rileva che la prostituzione minorile e lo sfruttamento sessuale dei minori sono in aumento, anche tramite i social network, dove si ricorre spesso a forme di raggiro e intimidazione; |
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17. |
attira l'attenzione sul fenomeno della prostituzione minorile, che è distinto dalle molestie sessuali ed è legato a situazioni di difficoltà economica e assenza di cure da parte dei genitori; |
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18. |
sottolinea la necessità di misure efficaci volte a dedicare particolare attenzione a rimuovere i minorenni che si prostituiscono dal cosiddetto mercato della prostituzione e a impedire il loro ingresso in tale mercato, così come a concentrarsi sulle attività contrarie agli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del relativo protocollo opzionale; |
|
19. |
ritiene che l'acquisto di servizi sessuali da prostitute di età inferiore ai 21 anni dovrebbe costituire reato, mentre non dovrebbero costituire reato i servizi resi da chi si prostituisce; |
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20. |
richiama l'attenzione sul fenomeno della manipolazione psicologica a scopi sessuali (grooming), che consiste nella prostituzione di ragazze minorenni o che hanno appena raggiunto la maggiore età in cambio di beni di lusso o piccole somme di denaro destinate a coprire le spese quotidiane o relative all'istruzione; |
|
21. |
fa notare agli Stati membri che l'istruzione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della prostituzione e della criminalità organizzata ad essa associata e raccomanda pertanto di organizzare, presso scuole e università, campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione specifiche per età; raccomanda inoltre che l'educazione in materia di uguaglianza rappresenti un obiettivo fondamentale nel processo educativo dei giovani; |
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22. |
richiama l'attenzione sul fatto che le pubblicità di servizi sessuali nei giornali e media sociali possono contribuire a sostenere la tratta di esseri umani e la prostituzione; |
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23. |
sottolinea il ruolo crescente di Internet e dei social network nel reclutamento di nuove e giovani prostitute attraverso le reti di trafficanti di esseri umani; chiede che le campagne di prevenzione siano condotte anche su Internet e che siano considerati i gruppi vulnerabili presi di mira da queste reti di trafficanti; |
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24. |
evidenzia alcuni effetti, perlopiù negativi, della produzione di mass media e pornografia, specialmente online, che creano un'immagine sfavorevole della donna, cosa che potrebbe portare a incoraggiare il disprezzo della personalità umana delle donne e a considerarle come merci; segnala inoltre che la libertà sessuale non deve essere interpretata come un'autorizzazione a disprezzare le donne; |
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25. |
sottolinea che la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla percezione che i giovani hanno della sessualità e delle relazioni tra donne e uomini; |
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26. |
sottolinea che le persone che praticano la prostituzione non dovrebbero essere criminalizzate, e invita tutti gli Stati membri ad abrogare la legislazione repressiva nei confronti di chi si prostituisce; |
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27. |
invita gli Stati membri ad astenersi dal criminalizzare e penalizzare le prostitute nonché a elaborare programmi volti ad assistere le persone che praticano la prostituzione/i lavoratori del sesso affinché abbandonino la professione qualora lo desiderino; |
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28. |
ritiene che la riduzione della domanda dovrebbe essere parte di una strategia integrata per la lotta contro la tratta di esseri umani negli Stati membri; |
|
29. |
ritiene che un modo di combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e di rafforzare la parità di genere segua il modello attuato in Svezia, Islanda e Norvegia (il cosiddetto modello nordico), e attualmente in corso di esame in diversi paesi europei, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce; |
|
30. |
sottolinea che, poiché la prostituzione è un problema transfrontaliero, è opportuno che gli Stati membri si assumano la responsabilità di combattere l'acquisto di servizi sessuali al di fuori del loro territorio; |
|
31. |
mette in rilievo che taluni dati confermano l'effetto deterrente del modello nordico sulla tratta in Svezia, dove la prostituzione e la tratta a fini sessuali non sono in aumento, e il fatto che il modello in questione trovi sempre maggiore sostegno presso la popolazione, soprattutto i giovani, a dimostrazione che la normativa ha comportato un cambiamento negli atteggiamenti; |
|
32. |
riconosce i risultati di una recente relazione governativa in Finlandia, che invita a una piena criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali dal momento che l'approccio finlandese, in cui è criminalizzato l'acquisto di servizi sessuali da individui vittime della tratta, si è rivelato poco efficace nella lotta contro la tratta di esseri umani; |
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33. |
ritiene che la legislazione offra un'opportunità per chiarire quali siano le norme accettate dalla società e per creare una società che rifletta tali valori; |
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34. |
è del parere che considerare la prostituzione un «lavoro sessuale» legale, depenalizzare l'industria del sesso in generale e rendere legale lo sfruttamento della prostituzione non sia una soluzione per proteggere donne e ragazze minorenni vulnerabili dalla violenza e dallo sfruttamento, ma che sortisca l'effetto contrario esponendole al pericolo di subire un livello più elevato di violenza, promuovendo al contempo i mercati della prostituzione e, di conseguenza, accrescendo il numero di donne e ragazze minorenni oggetto di abusi; |
|
35. |
condanna qualsiasi tentativo politico o dissertazione basati sull'idea che la prostituzione possa essere una soluzione per le donne migranti in Europa; |
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36. |
invita pertanto gli Stati membri, nel rispetto della normativa nazionale, a conferire alla polizia e alle autorità competenti per le strutture in cui sono svolte attività di prostituzione il diritto di accedere a tali strutture e di eseguire controlli casuali; |
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37. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a mobilitare gli strumenti e i mezzi necessari a combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale nonché a limitare la prostituzione, in quanto violazione dei diritti fondamentali delle donne, con particolare riferimento ai minorenni, e della parità di genere; |
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38. |
invita gli Stati membri a recepire quanto prima negli ordinamenti nazionali la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, soprattutto allo scopo di proteggere le vittime; |
|
39. |
esorta la Commissione a valutare l'impatto esercitato finora dal quadro giuridico europeo elaborato per eliminare la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ad approfondire la ricerca riguardante le modalità di prostituzione, la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale e l'aumento del turismo sessuale nell'UE, riservando particolare attenzione ai minori, così come a promuovere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri; |
|
40. |
sottolinea la necessità che la Commissione continui a finanziare progetti e programmi volti a contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale; |
|
41. |
chiede agli Stati membri di elaborare e attuare politiche volte a far fronte alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento sessuale e alla prostituzione, nonché di garantire il sostegno a tutte le parti interessate, come le ONG, la polizia, le altre autorità di contrasto e i servizi medici e sociali, il loro coinvolgimento nel processo decisionale e la cooperazione tra loro; |
|
42. |
riconosce che la stragrande maggioranza di persone che praticano la prostituzione vorrebbe smettere ma non si sente in grado di farlo e sottolinea che queste persone necessitano di un sostegno adeguato, soprattutto di carattere psicologico e sociale, per uscire dalla rete dello sfruttamento sessuale e della dipendenza che vi è spesso associata; propone pertanto alle autorità competenti di attuare programmi volti ad aiutare gli individui ad abbandonare la prostituzione, in stretta collaborazione con le parti interessate; |
|
43. |
sottolinea l'importanza di una formazione adeguata dei servizi di polizia e del personale del sistema giudiziario in generale in merito ai vari aspetti legati allo sfruttamento sessuale, tra cui gli aspetti di genere e riguardanti l'immigrazione, e invita gli Stati membri a esortare le autorità di polizia affinché collaborino con le vittime e le incoraggino a testimoniare, a promuovere l'istituzione di servizi speciali tra le forze di polizia e ad assumere donne tra gli agenti di polizia; ribadisce l'importanza della cooperazione in materia giudiziaria tra gli Stati membri per combattere con maggiore efficacia le reti di trafficanti di esseri umani in Europa; |
|
44. |
richiama l'attenzione delle autorità nazionali sull'impatto della crisi economica sul crescente numero di donne e ragazze minorenni, comprese le donne migranti, obbligate a prostituirsi; |
|
45. |
evidenzia che i problemi economici e la povertà sono tra le maggiori cause della prostituzione tra le donne e le ragazze minorenni, e che le strategie di prevenzione specifiche per genere, le campagne su scala nazionale ed europea rivolte in modo specifico alle comunità socialmente emarginate e a coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità (come le persone con disabilità e i minori all'interno dei sistemi di tutela dell'infanzia), le misure finalizzate a ridurre la povertà e a sensibilizzare sia gli acquirenti sia i fornitori di servizi sessuali nonché la condivisione delle migliori prassi sono tutti fattori essenziali per combattere lo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze minorenni, soprattutto tra i migranti; raccomanda alla Commissione di istituire una «settimana europea per la lotta alla tratta di esseri umani»; |
|
46. |
sottolinea che l'emarginazione sociale è un fattore chiave che contribuisce ad aumentare la vulnerabilità di donne e ragazze minorenni svantaggiate rispetto alla tratta di esseri umani; sottolinea altresì che la crisi economica e sociale ha causato disoccupazione, inducendo spesso le donne più vulnerabili, comprese quelle posizionate più in alto nella scala sociale, a prostituirsi/entrare nel mercato del sesso al fine di superare la povertà e l'emarginazione sociale; invita gli Stati membri ad affrontare i problemi sociali più profondi che inducono uomini, donne e bambini a prostituirsi; |
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47. |
esorta gli Stati membri a finanziare le organizzazioni operanti sul campo mediante strategie di supporto e di uscita, a fornire servizi sociali innovativi alle vittime della tratta o dello sfruttamento sessuale, compresi i migranti e le persone prive di documenti, valutando i loro bisogni individuali e i rischi allo scopo di fornire assistenza e protezione adeguate, nonché ad attuare politiche — applicando un approccio olistico e attraverso i vari servizi di polizia, immigrazione, sanitari ed educativi — finalizzate ad aiutare le donne e i minori vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, garantendo nel contempo che tali programmi dispongano di una base giuridica e dei finanziamenti necessari per conseguire tale obiettivo; ribadisce l'importanza di un sostegno psicologico e insiste sulla necessità del reinserimento sociale delle vittime di sfruttamento sessuale; osserva che tale processo richiede tempo e lo sviluppo di un progetto di vita che rappresenti un'alternativa credibile e realizzabile per le persone che in precedenza hanno praticato la prostituzione; |
|
48. |
sottolinea che è necessario un maggior numero di analisi e prove statistiche per valutare quale sia il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale; |
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49. |
esorta gli Stati membri a valutare sia gli effetti positivi che quelli negativi della criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali sulla riduzione della prostituzione e della tratta; |
|
50. |
invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sviluppare politiche di prevenzione specifiche per genere nei paesi di origine delle persone che praticano la prostituzione in quanto vittime della tratta, che siano rivolte sia agli acquirenti di servizi sessuali sia alle donne e ai minori, attraverso sanzioni, misure di sensibilizzazione e istruzione; |
|
51. |
chiede all'UE e agli Stati membri di adottare misure per scoraggiare la pratica del turismo sessuale sia all'interno che al di fuori dell'UE; |
|
52. |
chiede al Servizio europeo per l'azione esterna di adottare misure volte ad arrestare la pratica della prostituzione nelle zone di conflitto in cui sono presenti le forze armate dell'Unione; |
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53. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 260 del 29.10.2003, pag. 4.
(2) GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.
(3) GU C 150 del 19.5.1997, pag. 38.
(4) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
(5) GU C 339 del 10.11.1997, pag. 420.
(6) GU C 358 del 24.11.1997, pag. 37.
(7) GU C 14 del 19.1.1998, pag. 39.
(8) GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 128.
(9) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 279.
(10) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 203.
(11) GU C 378 del 29.12.2000, pag. 80.
(12) GU C 40 del 7.2.2001, pag. 41.
(13) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(14) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
(15) GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 304.
(16) GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 114.
(17) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.
(18) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
(19) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 292.
(20) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(21) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(22) Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
(23) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(24) La relazione del 2006 di Sigma Huda, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, ha sottolineato l'impatto diretto delle politiche sulla prostituzione nella dimensione della tratta di esseri umani.
(25) Diversi studi su persone che fanno uso di prestazioni sessuali a pagamento sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en
(26) Farley, M., «Violence against women and post-traumatic stress syndrome», Women and Health, 1998; Damant, D. et al., «Trajectoires d'entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité», Le Journal International de Victimologie, n. 3, aprile 2005.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/87 |
P7_TA(2014)0163
Promuovere lo sviluppo di pratiche commerciali responsabili
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo (2013/2126(INI))
(2017/C 285/12)
Il Parlamento europeo,
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vista la dichiarazione di Addis Abeba sullo sviluppo e la gestione delle risorse minerarie dell'Africa, adottata dalla prima conferenza dei ministri dell'Unione africana responsabili dello sviluppo delle risorse minerarie nell'ottobre 2008, |
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vista l'African Mining Vision (prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario) adottata dai capi di Stato e di governo al vertice dell'Unione africana nel febbraio 2009, |
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— |
vista la dichiarazione di Lusaka del vertice speciale della conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi volta a combattere lo sfruttamento illecito delle risorse naturali nella regione dei Grandi Laghi del 15 dicembre 2010 (1), |
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visto il piano d'azione per l'attuazione dell'African Mining Vision adottato nella seconda conferenza dei ministri dell'Unione africana responsabili dello sviluppo delle risorse minerarie tenutasi ad Addis Abeba nel dicembre 2011, |
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visti i 10 principi per l'integrazione della gestione dei rischi per i diritti umani nelle negoziazioni contrattuali tra Stato e investitore, proposti dal rappresentante speciale del Segretario generale alla 17a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite nel maggio 2011, |
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— |
vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, che contiene raccomandazioni particolareggiate per aiutare le imprese a rispettare i diritti umani e impedire il finanziamento dei conflitti attraverso le loro pratiche di approvvigionamento (2), |
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vista la norma EITI (norma internazionale in materia di trasparenza), che garantisce la pubblicazione degli introiti dei governi derivanti dalle risorse naturali; |
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vista la dichiarazione del G8 di Lough Erne di giugno 2013, in cui i capi di Stato e di governo hanno ribadito l'importanza di una gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali e della loro catena di approvvigionamento (3), |
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vista la dichiarazione finale del G20, pubblicata il 6 settembre 2013, nella quale i leader sostengono l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0132/2014), |
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A. |
considerando che per molti paesi in via di sviluppo l'estrazione delle risorse naturali è responsabile di una percentuale significativa del PIL e, spesso, della maggior parte delle entrate generate dagli scambi con l'estero e degli investimenti esteri; |
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B. |
considerando che in Africa si trovano alcune delle maggiori riserve di minerali al mondo e che i benefici derivanti dall'estrazione delle risorse minerarie africane dovrebbero essere utilizzati per conseguire gli OSM, eliminare la povertà e realizzare uno sviluppo e una crescita socioeconomici rapidi e diffusi; che, tuttavia, i paesi africani devono ancora sviluppare e attuare strategie coerenti al fine di trasformare lo sfruttamento delle risorse naturali in un volano per lo sviluppo economico e la diversificazione delle loro economie; |
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C. |
considerando che le risorse naturali possono essere importanti motori di crescita economica e di sviluppo sociale se gli introiti sono gestiti correttamente e in totale trasparenza; |
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D. |
considerando che le controversie per il petrolio, il gas, i minerali, il legname e altre risorse naturali sono al secondo posto nella classifica delle cause di conflitto nel mondo; che la competizione per le risorse, come il suolo e l'acqua, è in aumento e contribuisce a inasprire i conflitti in corso o a scatenarne di nuovi; che il degrado ambientale, la crescita demografica e il cambiamento climatico contribuiscono ad aggravare la cattiva gestione del suolo e delle risorse naturali; |
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E. |
considerando che, paradossalmente, i paesi con grandi risorse naturali spesso versano in una situazione di maggiore difficoltà rispetto ad altri (il fenomeno della «maledizione delle risorse») e che il controllo, lo sfruttamento, il commercio e la tassazione dei minerali in alcuni casi contribuiscono ai conflitti armati (il problema dei «minerali dei conflitti»); |
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F. |
considerando che spesso i benefici dell'attività estrattiva per le popolazioni locali non si realizzano o sono ampiamente superati da conseguenze sociali o ambientali negative; considerando che le autorità locali o nazionali possono ricorrere a una migliore governance e una maggiore trasparenza per potenziare i benefici dell'attività estrattiva per le popolazioni locali, neutralizzando in tal modo le eventuali ripercussioni sociali o ambientali negative; |
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G. |
considerando che le valutazioni dell'impatto ambientale e sociale svolgono un ruolo importante nella protezione dei diritti delle popolazioni indigene nelle zone minerarie; |
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H. |
considerando che, nel 2008, la Banca mondiale ha stimato che il 90 % della produzione mineraria della Repubblica democratica del Congo proveniva da miniere su piccola scala, non registrate e operanti in zone remote e insicure controllate da gruppi armati; |
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I. |
considerando che l'attività estrattiva su piccola scala fornisce molti posti di lavoro, specialmente nelle zone rurali; che occorre formalizzare l'estrazione artigianale e su piccola scala per stimolare l'imprenditorialità locale/nazionale, migliorare la qualità di vita e compiere passi avanti nello sviluppo economico e sociale integrato delle zone rurali; che, tuttavia, la natura informale dell'estrazione artigianale e su piccola scala in Africa espone il settore alle mire della criminalità organizzata e delle organizzazioni paramilitari e che esso è minacciato da diverse sfide, come quella del lavoro minorile, che gli impediscono di realizzare il suo pieno potenziale di sviluppo; |
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J. |
considerando che l'industria estrattiva consente di sviluppare le filiere tecnologiche e innovative e offre soluzioni segnatamente in termini di efficienza delle risorse, di efficacia energetica, di progettazione ecocompatibile, di miglioramento delle prestazioni, di riciclaggio e di economia circolare, che devono giovare sia ai paesi in via di sviluppo sia ai paesi sviluppati; |
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K. |
considerando che la Prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario fornisce un quadro inteso a integrare il settore in modo più coerente e solido nell'economia e nella società del continente; |
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L. |
considerando che gli abusi dei diritti umani sono comuni nell'industria estrattiva e comprendono il lavoro minorile, la violenza sessuale, la scomparsa di persone, la violazione del diritto a un ambiente pulito, la perdita di terre e mezzi di sostentamento senza negoziazioni e senza una compensazione adeguata, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale; |
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M. |
considerando che il lavoro forzato e la negazione dei diritti sindacali e di contrattazione collettiva continuano a rappresentare problemi preoccupanti; considerando, inoltre, che le norme di salute e sicurezza, spesso estremamente scarse o mancanti, sono fonte di grande preoccupazione, specialmente nelle miniere su piccola scala, che operano sovente in condizioni molto precarie; |
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N. |
considerando che la responsabilità di rispettare i diritti umani costituisce un criterio globale di comportamento che ci si aspetta da tutte le imprese commerciali indipendentemente dal luogo in cui operano, come ricordato nei «Principi guida su imprese e diritti umani» redatti dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, John Ruggie, sulla questione dei diritti umani e delle imprese transnazionali e altre imprese commerciali; che, tuttavia, non vi è sufficiente accordo sulle implicazioni concrete di questa responsabilità e che i progressi verso la piena conformità sono seriamente ostacolati, tra l'altro, dalla mancanza di efficaci meccanismi di monitoraggio, segnalazione, verifica e responsabilità; |
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O. |
considerando che la proliferazione di codici di condotta, norme e sistemi di certificazione con ambiti di applicazione tematica diversi nel settore della responsabilità sociale delle imprese rende le valutazioni, i confronti e la verifica difficili o impossibili; che questa proliferazione ha molte radici, tra cui un impegno insufficiente nel perseguimento di una responsabilità sociale delle imprese effettivamente funzionante e la predisposizione a trovare scorciatoie da parte delle imprese che vogliono essere percepite come socialmente ed ecologicamente responsabili; |
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P. |
considerando che per aumentare l'efficienza e realizzare l'uguaglianza nel settore della responsabilità sociale delle imprese, è fondamentale abbandonare l'attuale sistema «à la carte», in cui le imprese scelgono i codici e le norme secondo le proprie preferenze, a favore di norme comuni applicabili a tutto il settore; |
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Q. |
considerando che il fenomeno del «greenwashing» (proiezione di un'immagine di azione ambientale presumibilmente positiva al fine di indurre in inganno il pubblico e di distogliere l'attenzione dalle pratiche dannose per l'ambiente) inganna i consumatori, il grande pubblico e i legislatori per quanto riguarda le prestazioni ambientali e compromette il perseguimento di un comportamento commerciale responsabile e che, per queste ragioni, deve essere combattuto; che, più in generale, le imprese che ricorrono alla responsabilità sociale quale strumento commerciale devono garantire che ogni dichiarazione in proposito sia accurata; |
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R. |
considerando che l'attuazione dell'EITI è intesa a incrementare la trasparenza della gestione delle entrate, allo scopo di ridurre le possibilità di corruzione e di consentire una ripartizione equa dei benefici; |
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S. |
considerando che, benché molti paesi africani negli ultimi due decenni abbiano realizzato una lungimirante liberalizzazione economica, commerciale e degli investimenti, essi non hanno raggiunto una significativa diversificazione dell'economia e hanno mediamente economie meno diversificate e maggiormente concentrate, per esempio, sulle esportazioni minerarie e agricole a basso valore aggiunto, entrambe estremamente sensibili allo shock dei prezzi per fattori esterni; che oggi si dovrebbe mettere in atto ogni sforzo per una maggiore diversificazione dell'economia, vale a dire una minore dipendenza dalle industrie estrattive o dalle esportazioni agricole, entrambe estremamente sensibili allo shock dei prezzi per fattori esterni; |
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T. |
considerando che la dichiarazione di Addis Abeba sullo sviluppo e la gestione delle risorse minerarie dell'Africa esorta i paesi africani a garantire che i negoziati APE e dell'OMC di portata globale non limitino le politiche nazionali di sviluppo ed evitino l'«effetto di vincolo» della liberalizzazione degli scambi commerciali, che ha accentuato la dipendenza dai prodotti di base dei paesi africani a basso reddito; |
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U. |
considerando che, a partire dalle riforme del settore estrattivo dirette dalla Banca mondiale negli anni Ottanta, l'America latina si sta nuovamente impegnando a favore del potenziamento del ruolo delle istituzioni statali, concentrandosi su priorità nazionali e obiettivi di sviluppo economico; |
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V. |
considerando che le imposte sulle esportazioni sono ampiamente utilizzate; che, tuttavia, molti accordi commerciali regionali e gli accordi di partenariato economico (APE) utilizzati dall'UE ne vietano l'utilizzo; |
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W. |
considerando che alcuni paesi ACP temono che le restrizioni contenute negli APE sulle imposte sulle esportazioni possano rendere più difficile l'evoluzione verso l'alto nella catena di valore; |
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X. |
considerando che la corruzione e i contratti non trasparenti sono diffusi nel settore estrattivo; |
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Y. |
considerando che il carattere globale delle moderne catene di approvvigionamento implica che le risorse naturali che hanno alimentato alcuni dei conflitti più brutali al mondo siano acquistate e commercializzate a livello internazionale, anche da imprese che operano nell'UE; |
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Z. |
considerando che gli sforzi delle imprese tesi a evitare di procurarsi i minerali dei conflitti, benché accolti con favore, non si sono rivelati sempre efficaci; |
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AA. |
considerando che la sezione 1502 del Dodd Frank Act degli Stati Uniti dispone che le imprese registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC), comprese le aziende europee, adottino la dovuta diligenza per stabilire se i loro prodotti contengono minerali che hanno finanziato gruppi armati nella RDC; che, in una decisione collegata, la SEC ha fatto riferimento alla guida dell'OCSE quale norma credibile di dovuta diligenza per le imprese che applicano la legge; |
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AB. |
considerando che gli sforzi volti a porre fine ai conflitti bloccando il flusso degli introiti realizzati dall'estrazione artigianale diretti ai gruppi armati hanno avuto un discreto successo nel caso dei diamanti, ma che occorre un impegno maggiore per costruire un solido quadro giuridico e istituzionale per l'estrazione artigianale, oltre alla conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi; |
Attività estrattiva e sviluppo sostenibile
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1. |
constata con preoccupazione che il settore estrattivo non sostenibile può avere enormi ripercussioni ambientali e sociali negative, specialmente in Africa; |
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2. |
sottolinea che il boom dei prezzi dei prodotti di base, alimentato dalla domanda delle economie emergenti, offre una grande opportunità per i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse, specialmente in Africa, per raccogliere guadagni e indirizzarli nello sviluppo, nell'interesse delle loro popolazioni; sostiene le politiche nazionali che mirano a questo obiettivo; evidenzia che spesso le riforme legislative e normative sono essenziali e ribadisce che gli accordi commerciali e di investimento non devono limitare il margine di manovra necessario per agire; |
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3. |
sottolinea che l'industria estrattiva, oltre a generare introiti statali che possono essere impiegati per lo sviluppo, deve contribuire allo sviluppo attraverso collegamenti con l'economia locale, per esempio attraverso l'occupazione e la formazione di persone del posto, l'acquisto di beni e servizi locali, la lavorazione in loco delle materie estratte e la partecipazione agli sforzi tesi a far crescere le imprese locali che utilizzano i materiali lavorati o non lavorati come base produttiva o che possono trarre vantaggio dalla presenza dell'industria estrattiva in altri modi; sollecita i paesi membri dell'Unione africana ad attuare sistematicamente l'African Mining Vision; è convinto del fatto che in questo modo si possa accelerare enormemente il progresso verso la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio; sottolinea a questo proposito la necessità di promuovere i principi dello sviluppo sostenibile sulla base di un'attività estrattiva responsabile sotto il profilo ambientale e sociale; |
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4. |
invita i paesi in via di sviluppo a incrementare la loro cooperazione regionale, sviluppando e adottando criteri e norme comuni in materia ambientale, sociale, sanitaria e della sicurezza per il settore minerario, inclusa l'estrazione artigianale e su piccola scala; |
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5. |
evidenzia la necessità di approcci regionali e internazionali per ridurre lo sfruttamento illecito delle risorse naturali; incoraggia i paesi in via di sviluppo a intervenire per formalizzare l'estrazione artigianale e su piccola scala al fine di migliorare il sostentamento, garantire salari sufficienti per vivere e integrare il settore dell'estrazione artigianale e su piccola scala nell'economia rurale e nazionale, fornendo al contempo a questo scopo un sostegno finanziario e tecnico accessibile e garantendo un sistema giuridico che dia ai titolari di diritti nell'estrazione artigianale e su piccola scala terra sufficiente e la sicurezza della stabilità; invita l'UE ad aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare localmente la capacità di impiegare sistemi di tracciamento e di certificazione prima di applicare divieti al trasporto di minerali non conformi; |
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6. |
sottolinea gli sforzi dell'Unione per sostenere un ulteriore sviluppo istituzionale e un rafforzamento della capacità presso i governi ospitanti per istituire il quadro istituzionale e giuridico necessario a gestire e stanziare gli introiti generati dall'industria estrattiva in modo trasparente ed efficace; sottolinea altresì i partenariati sviluppati tra l'Unione e la Banca africana di sviluppo; sollecita, in particolare, l'UE a mantenere la sua assistenza per lo sviluppo della legislazione e della politica fiscale in modo da ottimizzare i vantaggi locali e nazionali dello sviluppo dell'attività estrattiva, che determinano la creazione di occupazione locale, salari sufficienti per vivere per i lavoratori e le loro famiglie e maggiori collegamenti tra le piccole e medie imprese e la catena di approvvigionamento connessa allo sviluppo dell'industria estrattiva; |
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7. |
sottolinea, in linea con il principio della proprietà, che le comunità locali devono partecipare alla pianificazione e allo sviluppo di progetti che riguardano le risorse naturali, i quali devono essere valutati in termini di catene di fornitura locali e di occupazione della comunità locale; |
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8. |
reputa fondamentale riconoscere e garantire i diritti e le culture tradizionali delle popolazioni indigene nello sviluppo dell'industria estrattiva e garantire la loro partecipazione a monte e informata; |
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9. |
sottolinea la necessità di garantire un accesso efficace alla giustizia alle vittime di violazioni della legislazione sociale o ambientale commesse dalle imprese multinazionali; |
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10. |
sottolinea che, in un contesto in cui la regolamentazione interna nei paesi in via di sviluppo è spesso inadeguata a proteggere i diritti umani dalle violazioni societarie, il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, Rispettare e Rimediare» offre una serie globale e utile di principi in materia di rispetto e di tutela dei diritti umani da parte delle imprese; |
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11. |
invita a dare un'efficace attuazione alla Carta africana dei diritti umani, che include disposizioni concernenti la distruzione della ricchezza e delle risorse naturali e principi in materia di adeguato risarcimento; |
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12. |
invita i paesi in via di sviluppo a ratificare le convenzioni e gli strumenti in materia di diritti umani pertinenti al settore estrattivo e ad attuarli, fra l'altro autorizzando le istituzioni pubbliche per i diritti dell'uomo a monitorare l'applicazione delle norme in materia di diritti dell'uomo in relazione al settore estrattivo e sviluppando strumenti e metodologie intesi a integrare le questioni concernenti la salute pubblica e i diritti umani nelle procedure di valutazione d'impatto; |
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13. |
rileva con preoccupazione che secondo John Ruggie, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani, circa due terzi delle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese avvengono nei settori del petrolio, del gas e dell'attività estrattiva; sottolinea che gli Stati membri dell'UE e la comunità internazionale hanno il dovere, ai sensi del diritto umanitario internazionale ed europeo, di garantire che le imprese che operano all'interno della loro giurisdizione non causino né contribuiscano a violazioni dei diritti umani, direttamente o indirettamente, attraverso le loro attività commerciali; |
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14. |
esprime preoccupazione per le condizioni di lavoro nell'estrazione su piccola scala, dove molti posti di lavoro sono precari, lontani dalla conformità alle norme del lavoro internazionali e nazionali e dove i tassi di infortunio si stimano essere sei o sette volte più elevati che nelle imprese più grandi; invita i governi dei paesi in via di sviluppo e le imprese del settore estrattivo ad attuare le norme fondamentali del lavoro come stabilito dalle convenzioni OIL per garantire a tutti i lavoratori del settore estrattivo un lavoro dignitoso e sicuro, compresa la convenzione per la sicurezza e la salute nelle miniere; |
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15. |
invita gli Stati membri dell'UE a intensificare la loro assistenza per combattere il lavoro minorile nel settore estrattivo e a sostenere l'impegno dell'OIL di garantire opportunità d'istruzione e prospettive di reddito alternative al fine di allontanare i bambini dalle attività estrattive; |
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16. |
accoglie con favore il fatto che le istituzioni finanziarie internazionali abbiano elaborato metodi per garantire che gli investitori del settore estrattivo eseguano valutazioni di impatto ambientale e di impatto sociale; osserva tuttavia che il rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo per attuare questi requisiti rimane una sfida, a causa di limitazioni finanziarie e in termini di risorse umane; invita pertanto l'UE ad aggiornare l'assistenza tecnica per permettere ai paesi in via di sviluppo di introdurre la pratica della valutazione sistematica dei rischi sanitari, sociali e ambientali, unitamente a disposizioni per un'effettiva partecipazione pubblica; |
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17. |
sottolinea il ruolo del Gruppo della Banca mondiale nello sviluppo di pratiche responsabili negli affari; ricorda la necessità di migliorare il modo in cui le conoscenze in materia di costruzione di istituzioni maggiormente incentrate sull'integrità sono condivise e applicate e di mettere le informazioni e i mezzi di azione alla portata dei cittadini, affinché i governi debbano operare in modo più efficace e tenere maggiormente conto delle loro esigenze; |
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18. |
esorta le autorità a mettere al bando l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie nei parchi nazionali e nei siti del patrimonio mondiale; esorta altresì le imprese del settore a non ingaggiare tali esplorazioni e sfruttamento; |
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19. |
ritiene che il settore estrattivo possa e debba contribuire in maniera rilevante all'attenuazione del cambiamento climatico attraverso il trasferimento di tecnologia e investimenti responsabili; sottolinea in particolare che le imprese estrattive di grandi dimensioni possono potenzialmente fornire il know-how per l'attenuazione delle emissioni nelle imprese estrattive di piccole e medie dimensioni; rinnova il suo invito all'UE a cercare accordi sul finanziamento climatico, il trasferimento di tecnologia e il rafforzamento delle capacità e ad aggiornare la sua assistenza ai paesi in via di sviluppo per la riduzione delle emissioni di CO2; |
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20. |
sottolinea la necessità di una solida legislazione europea in materia di divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di alcune grandi società, che comprenda l'obbligo per queste ultime di operare secondo una dovuta diligenza basata sul rischio che tenga conto di tutta la loro catena di approvvigionamento; |
Il ruolo del settore privato
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21. |
chiede l'attuazione effettiva della dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro, delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (MNE), dell'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite (UNGC) e dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni unite (UNGP) attraverso meccanismi comuni applicabili a tutto il settore industriale; |
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22. |
invita il SEAE e la Commissione a garantire che gli addetti commerciali dell'UE, che operano presso le delegazioni dell'Unione europea, ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti alla responsabilità sociale delle imprese; |
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23. |
invita la Commissione a promuovere attivamente un comportamento responsabile fra le imprese dell'Unione europea che operano all'estero, garantendo la rigorosa osservanza di tutti gli obblighi giuridici, segnatamente degli standard e delle norme internazionali vigenti nell'ambito dei diritti dell'uomo, del lavoro e dell'ambiente; |
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24. |
sottolinea che l'ambito tematico di applicazione dei diversi sistemi di attuazione della responsabilità sociale delle imprese è spesso selettivo e si applica anche alle questioni sociali e ambientali; ritiene che un approccio così frammentato sia dannoso per una valutazione della prestazione di sostenibilità complessiva di un'impresa; ritiene che, benché i suddetti strumenti generali abbiano consentito di sviluppare una comprensione e un linguaggio comuni per i principi di responsabilità sociale delle imprese, essi debbano anche costituire la base per norme internazionali applicabili a tutto il settore industriale sui fattori che rendono un'impresa responsabile; |
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25. |
sottolinea analogamente che le iniziative di responsabilità sociale delle imprese non devono essere considerate come un'alternativa alla responsabilità dei governi nei confronti dei propri cittadini di fornire infrastrutture di base e altri beni pubblici, ma devono invece esserne un'integrazione; |
Commercio internazionale e regimi di investimento
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26. |
invita l'UE a fare leva sulle sue relazioni in materia di commercio e investimenti con paesi partner fondamentali (per esempio, Stati Uniti, Cina, Giappone, Brasile e India) per promuovere un dialogo sulla responsabilità sociale delle imprese; esorta inoltre l'UE a svolgere valutazioni di impatto sulla sostenibilità per gli accordi commerciali proposti prima di avviare la fase negoziale; chiede che i trattati di investimento promuovano pratiche di responsabilità sociale delle imprese positive; |
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27. |
sottolinea che gli accordi commerciali devono rispettare la necessità dei paesi in via di sviluppo di diversificare le loro economie e aggiornare le relative tecnologie; |
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28. |
riconosce l'importanza degli investimenti esteri diretti per la crescita industriale, osservando al contempo che i termini contrattuali eccessivamente generosi per gli investimenti esteri diretti (IED) nel settore estrattivo offerti dai paesi in via di sviluppo negli anni Ottanta e Novanta, associati alla cattiva gestione, alla corruzione, alla mancanza di responsabilità e alle scadenti legislazioni locali, hanno impedito loro di realizzare una quota giusta dei profitti generati dallo sfruttamento delle loro risorse naturali e li hanno quindi privati di risorse di cui avevano estremo bisogno per il loro sviluppo sociale ed economico; |
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29. |
condivide le preoccupazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani che i metodi attualmente in uso per tutelare i diritti degli investitori nei contratti e negli accordi internazionali limitano la capacità degli Stati di proteggere i diritti umani; sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli investitori in termini di sviluppo umano sostenibile; |
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30. |
esorta l'UE e i suoi Stati membri ad attuare i 10 principi del rappresentante speciale delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani che mirano a integrare la gestione dei rischi per i diritti umani nelle negoziazioni contrattuali tra Stato e investitore, per garantire che le clausole di stabilizzazione non compromettano la protezione e il rispetto dei diritti umani; esorta l'UE a sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo per la negoziazione e l'attuazione dei diritti umani e delle clausole di sviluppo sostenibile negli accordi di investimento; |
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31. |
sottolinea che i requisiti di rendimento che mirano, per esempio, a incrementare i collegamenti tra gli investitori stranieri e i produttori locali sono un marchio di riconoscimento della politica industriale; sottolinea che gli accordi di investimento devono consentire l'uso di requisiti sul contenuto locale e il trasferimento tecnologico, per incoraggiare le imprese straniere a stabilire collegamenti a monte e a valle e contribuire allo sviluppo economico del paese ospitante; |
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32. |
incoraggia i paesi africani ad adoperarsi a favore dell'integrazione regionale così da eliminare alcune delle barriere intra-africane all'industrializzazione basata sul settore estrattivo; |
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33. |
sottolinea che le imposte sulle esportazioni sono consentite dal regime OMC e possono essere parte delle strategie tese a sviluppare la produzione nazionale o le industrie di lavorazione; |
I vantaggi del gettito
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34. |
esorta l'UE a fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nella negoziazione di accordi di investimento che portino benefici sociali durevoli e migliori condizioni socioeconomiche; rileva che l'industria estrattiva, nel fare pressioni sui governi dei paesi in via di sviluppo per ridurre al minimo le tasse e i diritti, indebolisce effettivamente la capacità fiscale del paese mentre, d'altra parte, l'aumento delle tariffe applicato dall'UE sui prodotti finiti rende più difficile per i paesi in via di sviluppo produttori di materie prime la lavorazione e la produzione di beni di valore aggiunto destinati all'esportazione; |
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35. |
sottolinea la necessità di negoziare e attuare trattati fiscali con i paesi in via di sviluppo per garantire che le imprese multinazionali versino la loro giusta quota di tasse; invita l'UE, in senso più ampio, a migliorare il sostegno all'assistenza dei paesi in via di sviluppo nelle riforme fiscali e a rafforzare le amministrazioni fiscali, in modo da permettere una riscossione, una gestione e una condivisione adeguate del gettito generato dall'attività estrattiva e da adoperarsi per attuare gli accordi di libero scambio che eliminano l'aumento delle tariffe su determinati prodotti finiti che può ostacolare la lavorazione e la produzione di beni a base di minerali con valore aggiunto, intralciando così la strategia di diversificazione economica dei paesi in via di sviluppo; |
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36. |
sottolinea che il flusso illecito di capitali proveniente dall'Africa è legato alla segretezza che circonda i contratti relativi all'attività estrattiva e i regimi fiscali; ritiene pertanto che la lotta all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali debba rimanere una massima priorità; |
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37. |
nutre preoccupazione per le modalità di attribuzione delle concessioni alle imprese estrattive e per i problemi che ciò può causare, come gli espropri, la privazione dei mezzi di sostentamento delle persone e i problemi riguardanti i diritti di sfruttamento e i diritti fondiari; esorta le autorità a marcare le zone in cui è vietato assegnare concessioni in aree protette dalla legge per motivi ambientali o in cui vi è un'alta concentrazione di minatori artigianali e di provvedere a ciò prima di accordare concessioni in modo da evitare disordini e problemi inutili con le comunità locali e le imprese estrattive; invita altresì le autorità a creare capacità intese a organizzare consultazioni con le comunità locali, a valutare adeguatamente la richiesta di concessione, a monitorare il sito e a valutare l'impatto dell'attività estrattiva prima di accordare concessioni; invita le autorità a garantire che concessioni per attività estrattive artigianali siano formalizzate e debitamente riconosciute dagli Stati, anche nei casi in cui questi ultimi sono diretti verso l'attività estrattiva industriale; |
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38. |
plaude alla recente revisione delle direttive in materia di trasparenza e di responsabilità che introducono obblighi di rendicontazione sui pagamenti versati ai governi per le industrie estrattive e forestali; esorta gli Stati membri a implementare tali direttive rapidamente; auspica che i dati sul gettito raccolti siano disponibili in un formato il più possibile aperto e accessibile; |
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39. |
invita le autorità a garantire che le licenze di estrazione e altri beni siano venduti o dati in concessione attraverso procedure di gara aperte e trasparenti; invita le autorità a pubblicare i contratti, compresi gli allegati, le mappe e tutti i dettagli finanziari, quale strumento per prevenire la corruzione; invita le autorità e le imprese interessate a elaborare un elenco completo degli azionisti di tutte le imprese del settore estrattivo, in particolare per qualsiasi nuovo accordo, e un elenco completo degli azionisti che traggono vantaggi sistematici da tali accordi, quale strumento per prevenire la corruzione; invita le autorità e le imprese a garantire che tutti i pagamenti versati al governo siano pubblicati secondo una modalità ampiamente accessibile; invita l'UE a richiedere che le imprese estrattive registrate in Europa pubblichino tutti contratti conclusi; |
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40. |
invita le autorità a svolgere indagini in caso di gravi sospetti di corruzione nel settore estrattivo e, ove opportuno, a perseguire i reati, congelare i fondi o impedire il proseguimento delle operazioni; chiede che le valutazioni dei rischi di corruzione comprendano l'esame della procedura di confisca dei beni e la vendita dei beni confiscati, il coinvolgimento delle persone o delle società in qualità di intermediari nella cessione delle concessioni (in particolare qualora tali intermediari intrattengano relazioni note con le autorità di governo) e la vendita di beni al di sotto del valore di mercato, nonché la vendita di beni senza appalto (in particolare qualora i beni rivestano un'importanza economica chiave o qualora gli appalti siano altrimenti la norma); invita le autorità a garantire che i compratori finali di tali beni siano ritenuti responsabili per gli intermediari con cui si sono associati; |
Spezzare il legame tra i conflitti armati e lo sfruttamento minerario
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41. |
rileva con preoccupazione che lo sfruttamento di risorse naturali di elevato valore, tra cui petrolio, gas, minerali e legname, è una delle principali fonti di conflitto in tutto il mondo; è del parere che le strategie di prevenzione dei conflitti, per produrre i loro effetti, debbano riguardare: lo scarso coinvolgimento delle comunità nelle procedure di sviluppo dell'industria estrattiva, lo squilibrio nella condivisione dei vantaggi, le ripercussioni economiche, sociali e ambientali negative, la cattiva gestione dei finanziamenti, la corruzione, il ruolo degli eserciti e dei movimenti ribelli, l'inadeguatezza dei quadri istituzionali e giuridici che disciplinano lo sviluppo dell'industria estrattiva e la mancanza di attenzione per le questioni relative alle risorse naturali negli accordi di pace; |
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42. |
accoglie con favore la Prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario, secondo cui un settore estrattivo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale, trasparente e inclusivo, che offra vantaggi durevoli alle comunità, è fondamentale per far fronte all'impatto negativo del settore estrattivo ed evitare i conflitti generati dallo sfruttamento minerario; auspica, in tale contesto, che vi siano processi di governance trasparenti e partecipativi, a tutti i livelli, al fine di valutare l'impatto ambientale e sociale dell'attività estrattiva; |
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43. |
evidenzia che i minerali dei conflitti rappresentano una sfida importante in termini di diritti umani; sottolinea che la buona governance nonché pratiche solide di gestione ambientale e il controllo e il rispetto delle norme sociali sono imprescindibili per combattere il problema dei minerali dei conflitti; |
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44. |
osserva che la maggior parte delle iniziative lanciate a livello internazionale contro i minerali dei conflitti mira a incoraggiare un comportamento responsabile da parte delle industrie che acquistano i minerali attraverso sistemi di certificazione per le fonderie; chiede l'inclusione di pertinenti aspetti relativi ai diritti dell'uomo in tutti i programmi di certificazione, in linea con gli standard internazionali come quelli istituiti nell'ambito della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una responsabile catena di approvvigionamento dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; |
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45. |
sottolinea che perché le iniziative commerciali in corso sui minerali dei conflitti siano efficaci nel rompere il legame tra conflitto armato e sfruttamento minerario e per garantire che siano conformi alle norme internazionali stabiliti dall'OCSE, occorre introdurre una legislazione europea volta a disciplinare queste iniziative e le imprese che operano nell'UE che utilizzano e commerciano le risorse naturali in oggetto; invita pertanto la Commissione a proporre leggi vincolanti sui minerali dei conflitti; |
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46. |
sottolinea che occorre un regolamento dell'UE che imponga alle imprese che utilizzano e commerciano minerali e altre risorse naturali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio di usare la dovuta diligenza in conformità della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio per completare le revisioni delle direttive dell'UE in materia di trasparenza e responsabilità sulla divulgazione di informazioni di carattere finanziario e non finanziario delle imprese di grandi dimensioni nonché le disposizioni sui minerali dei conflitti del Dodd Frank Act; ritiene in particolare che tale regolamento debba:
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47. |
sottolinea che la legislazione dell'UE in materia di dovuta diligenza deve essere parte di un approccio più ampio e complementare che affronti le cause alla base dei conflitti e i punti di debolezza, che sia integrato con programmi di assistenza allo sviluppo che devono mirare a problematiche di governance e alla riforma del settore della sicurezza nonché cercare di costruire la capacità delle autorità e delle comunità locali di gestire le proprie risorse naturali in modo sostenibile e per il beneficio delle loro popolazioni locali; |
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48. |
invita l'UE a sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo ricchi di minerali e a istituire programmi di approvvigionamento estranei ai conflitti; |
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49. |
esorta i paesi in via di sviluppo ad attuare una legge nazionale in materia di dovuta diligenza e a inserire la dovuta diligenza dell'OCSE come requisito necessario nel codice minerario nazionale; |
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50. |
esorta il SEAE a promuovere il dialogo con paesi partner fondamentali (per esempio Cina, Giappone, Brasile e India) sull'importanza di politiche commerciali che rispettino il principio del «dovere di proteggere» in generale, dei principi guida delle Nazioni Unite e del quadro OCSE in particolare; |
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51. |
invita gli Stati membri a fornire orientamenti alle imprese europee in merito alle strategie intese ad attenuare i rischi quando operano nelle zone ad alto rischio e di conflitto, al fine di aiutarle a continuare a operare in tali zone qualora ciò sia anche nell'interesse della popolazione locale; |
o
o o
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52. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://www.oecd.org/corporate/mne/47143500.pdf
(2) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
(3) https://www.gov.uk/government/publications/g8-lough-erne-declaration/g8-lough-erne-declaration-html-version
Giovedì 27 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/96 |
P7_TA(2014)0164
SOLVIT
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 su SOLVIT (2013/2154(INI))
(2017/C 285/13)
Il Parlamento europeo,
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vista la raccomandazione della Commissione 2013/461/UE, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (1), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2013, intitolata «Emancipare imprese e cittadini nel mercato unico europeo — Piano d'azione per potenziare La tua Europa in collaborazione con gli Stati membri» (COM(2013)0636), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 24 febbraio 2012, intitolato «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market — unlocking SOLVIT's potential at the occasion of its 10a anniversary» [Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico — Sfruttare il potenziale di SOLVIT in occasione del suo 10o anniversario, (SWD(2012)0033)], |
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vista la prima relazione della Commissione, del 28 novembre 2012, sullo «Stato dell'integrazione del mercato unico 2013 — Contributo all'analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0752), |
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vista la comunicazione della Commissione, dell'8 giugno 2012, dal titolo «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012)0259), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 24 febbraio 2012, dal titolo «Making the Single Market deliver — Annual governance check-up 2011» [Far funzionare il mercato unico — check-up annuale sulla governance 2011, (SWD(2012)0025)], |
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visto il quadro di valutazione del mercato unico online reso pubblico il 4 luglio 2013, |
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visto lo studio del luglio 2013, richiesto dalla sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, intitolato «A European Single Point of Contact» (Sportello unico europeo), |
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vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulla governance del mercato unico (2), |
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vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata «Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita» (3), |
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vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 intitolata «Governance e partenariato nel mercato unico» (4), |
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vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 su SOLVIT (5), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0059/2014), |
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A. |
considerando che i diritti dei cittadini e delle imprese nel mercato unico devono essere fruiti in modo efficace, e che occorre far rispettare concretamente le normative dell'UE che garantiscono tali diritti, al fine di assicurare che tutti i cittadini e le imprese traggano vantaggio dal potenziale del mercato interno; |
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B. |
considerando che informare i cittadini circa i loro diritti e aiutarli a usufruirne contribuisce a un migliore funzionamento del mercato interno; |
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C. |
considerando che SOLVIT attualmente tratta circa 1 300 casi l'anno e riesce a trovare soluzioni per circa il 90 % dei suoi clienti entro un termine di 70 giorni; |
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D. |
considerando che l'interesse per il portale «La tua Europa» e l'utilizzo dello stesso sono in rapida espansione e che, secondo il quadro di valutazione del mercato unico online, nel 2012 il portale ha registrato oltre 11 000 visitatori al giorno, contro i 6 500 dell'anno precedente; |
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E. |
considerando che ha ripetutamente chiesto un ulteriore rafforzamento della rete SOLVIT nonché la messa a disposizione di maggiori e migliori informazioni sui diritti garantiti dall'UE; |
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F. |
considerando che SOLVIT svolge un ruolo importante in quanto fondamentale strumento di risoluzione dei problemi e, di conseguenza, in quanto mezzo volto ad assicurare una maggiore conformità alle normative dell'Unione riguardanti il mercato unico; che, malgrado ciò, SOLVIT rimane sottoutilizzato e non ha realizzato il suo potenziale; |
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G. |
considerando che la rete SOLVIT, se sfruttata appieno, può diventare in molti casi uno strumento utile per limitare un ricorso eccessivo al sistema giudiziario, che spesso è assai complesso e ostacola quindi un'agevole soluzione dei problemi di cittadini e imprese; |
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H. |
considerando che, secondo lo studio richiesto sullo «Sportello unico europeo», sebbene sia disponibile un'ampia gamma di informazioni nonché di servizi di consulenza e assistenza online per i cittadini e le imprese europei, la consapevolezza della loro esistenza è assai limitata, con un 91,6 % degli intervistati che ha dichiarato di ignorare che esistano servizi online ai quali rivolgersi per affrontare problemi riguardanti il mercato unico; |
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I. |
considerando che un'assistenza efficiente mediante i centri SOLVIT dipende in gran parte dalla buona formazione del personale; |
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J. |
considerando che occorrono maggiori sforzi per integrare meglio SOLVIT nei vari servizi di assistenza e strumenti di applicazione disponibili a livello nazionale e di Unione; |
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K. |
considerando che i cittadini e le imprese, per poter individuare correttamente i problemi quando si presentano ed essere in grado di risolverli, devono essere consapevoli dei propri diritti nell'ambito del mercato unico; che persiste altresì la necessità di migliorare tale consapevolezza; |
Introduzione: fruire efficacemente dei diritti e delle opportunità nel mercato unico
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1. |
ribadisce che il potenziale del mercato unico può essere sfruttato soltanto se i cittadini e le imprese, oltre a essere consapevoli dei diritti e delle opportunità di cui dispongono, sono in grado di fruirne in modo efficace; rammenta che simili obiettivi possono essere raggiunti soltanto se gli Stati membri fanno rispettare efficacemente la legislazione sul mercato unico e se sono resi disponibili validi meccanismi di risoluzione dei problemi nonché informazioni di qualità; |
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2. |
sottolinea che molte problematiche legate al mercato unico derivano dalla sovraregolamentazione (il cosiddetto «gold-plating»), da un'attuazione tardiva o erronea da parte di uno o più Stati membri, oppure da normative nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione; invita caldamente la Commissione, a tale riguardo, a esercitare pressione sugli Stati membri che non rispettano le norme del mercato unico; |
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3. |
sottolinea che molti problemi legati all'attuazione delle norme sul mercato unico sono riscontrati attraverso la rete SOLVIT e plaude al contributo di quest'ultima in relazione alle modifiche introdotte a livello amministrativo e normativo per porre rimedio a tali problemi; esorta il Consiglio ad adottare misure intese a migliorare i compiti delle pubbliche amministrazioni al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione; |
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4. |
sottolinea la necessità che SOLVIT disponga di un efficiente meccanismo di notifica alla Commissione dei problemi segnalati in merito al mercato interno e derivanti dalla mancata attuazione del diritto dell'Unione; |
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5. |
sottolinea che un'attuazione e un'applicazione adeguate delle normative sul mercato unico e il rispetto delle stesse sono di primaria importanza per i consumatori e le imprese europei e, di conseguenza, per l'economia in senso lato nonché per la fiducia dei cittadini nel funzionamento del mercato unico; sottolinea altresì gli obblighi giuridici degli Stati membri a tale riguardo; |
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6. |
ribadisce i propri appelli a favore di un ulteriore sviluppo delle procedure di infrazione applicabili che comprenda tra l'altro un loro utilizzo più rigoroso nei casi di violazione delle disposizioni del diritto dell'UE nel settore del mercato unico nonché l'applicazione di procedimenti più rapidi; |
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7. |
sottolinea inoltre l'importanza di compiere tutti gli sforzi possibili per assicurare la prevenzione, l'individuazione e l'eliminazione dei problemi di applicazione prima che si riveli necessario avviare una procedura di infrazione formale; |
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8. |
pone l'accento sulla tolleranza zero in caso di mancata conformità alla direttiva Servizi, oltre che sulla valutazione inter pares (peer review) per l'attuazione e il recepimento della stessa, in quanto metodi atti ad assicurare un'efficace applicazione della normativa sul mercato unico; |
SOLVIT: aiutare i privati e le imprese a risolvere i problemi
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9. |
accoglie con favore la nuova raccomandazione della Commissione sui principi che disciplinano la rete SOLVIT, in preparazione di SOLVIT 2.0; |
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10. |
osserva che la rete SOLVIT ha raggiunto risultati tangibili e dimostrato la propria utilità; rileva tuttavia che esistono ancora ampi margini di miglioramento, in particolare per quanto riguarda la composizione delle controversie riguardanti imprese e i tempi necessari per evadere le richieste; |
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11. |
plaude agli sforzi della Commissione volti a migliorare ulteriormente il proficuo lavoro della rete SOLVIT sulla risoluzione rapida e informale delle dispute transfrontaliere legate al mercato interno — uno strumento atto ad affrontare le distorsioni determinate dal recepimento — grazie a procedure quanto più possibile accessibili per i cittadini; suggerisce inoltre che gli Stati membri collaborino strettamente con la Commissione per migliorare il sistema SOLVIT in quanto servizio gratuito e di agevole utilizzo; |
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12. |
ritiene che sia necessario migliorare costantemente i risultati raggiunti dai centri SOLVIT, soprattutto per quanto riguarda i casi relativi alla previdenza sociale, ed esorta a migliorare il coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale; |
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13. |
chiede di riservare un'attenzione speciale a tutte le questioni transfrontaliere riguardanti diritto del lavoro, diritti sociali e parità di trattamento, con particolare riferimento a quelle relative alle pensioni, ai lavoratori dell'Unione europea e ai lavoratori distaccati; |
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14. |
sottolinea, in particolare, l'importanza di SOLVIT per i lavoratori mobili per quanto attiene alle questioni riguardanti la parità di trattamento e la risoluzione dei problemi transfrontalieri; |
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15. |
osserva che la stragrande maggioranza dei clienti di SOLVIT è costituita da cittadini; sottolinea la necessità di sfruttare l'enorme potenziale di SOLVIT in quanto strumento di risoluzione dei problemi per le imprese; pone l'accento sul fatto che occorre impegnarsi maggiormente per rafforzare la conoscenza di SOLVIT da parte delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, informandole delle possibilità che offre e consentendo loro di utilizzarlo meglio; accoglie con favore il recente aggiornamento del portale «La tua Europa» per le imprese in quanto passo positivo nella citata direzione; |
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16. |
chiede un potenziamento delle relazioni pubbliche di SOLVIT al fine di aumentare in modo significativo la conoscenza della rete; invita gli Stati membri, la Commissione e i deputati al Parlamento europeo nelle rispettive circoscrizioni elettorali ad avviare campagne di sensibilizzazione volte a promuovere il ruolo del portale «La tua Europa» e di SOLVIT; sottolinea che gli Stati membri hanno la possibilità di promuovere ulteriormente SOLVIT sul piano regionale, anche se va comunque ricordato che tutti i casi devono essere trattati a livello nazionale; |
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17. |
segnala che la rete continua ad attirare un gran numero di segnalazioni non pertinenti e che tale circostanza rallenta il trattamento dei reclami che invece sono di competenza di SOLVIT; sottolinea pertanto la necessità di far conoscere meglio a imprese e i cittadini le competenze di SOLVIT; |
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18. |
invita gli Stati membri ad assicurare che siano rese disponibili adeguate risorse per mantenere la rete SOLVIT, con riferimento alle condizioni che disciplinano l'organizzazione dei centri SOLVIT stabilite nella raccomandazione della Commissione del 17 settembre 2013; |
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19. |
pone l'accento sul fatto che è importante mantenere la qualità dei servizi offerti da SOLVIT nonostante le restrizioni di bilancio e le risorse umane limitate; sottolinea l'importanza di assicurare che i centri SOLVIT dispongano di un numero sufficiente di lavoratori altamente qualificati, con adeguata esperienza giuridica e conoscenza delle necessarie lingue dell'Unione, garantendo pertanto al personale la necessaria formazione ai fini di un costante perfezionamento professionale; |
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20. |
sottolinea l'importanza di garantire una qualità comparabile dei servizi forniti dai centri SOLVIT operanti nei vari Stati membri in quanto elemento essenziale per risolvere efficacemente i problemi; |
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21. |
pone l'accento sul fatto che è importante non solo risolvere rapidamente i problemi che richiedono soltanto chiarimenti in merito al diritto dell'Unione, ma anche mantenere un'adeguata comunicazione con i richiedenti nei casi complessi; |
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22. |
chiede una maggiore integrazione con altre procedure di trattamento di reclami, in particolare il progetto «EU Pilot»; |
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23. |
sottolinea l'importanza di indirizzare SOLVIT verso il trattamento di un maggior numero di casi riguardanti le imprese; osserva che, perché ciò avvenga, è necessario che il mondo imprenditoriale conosca maggiormente SOLVIT, che la cooperazione tra SOLVIT e le associazioni europee e nazionali di imprenditori sia più stretta, ad esempio con la costituzione di un gruppo di lavoro che riunisca centri SOLVIT e associazioni di imprenditori, e che vi sia la disponibilità, da parte di alcuni centri SOLVIT, ad occuparsi di casi più complessi; |
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24. |
si rammarica per il fatto che molti casi riguardanti le imprese teoricamente di competenza di SOLVIT sono respinti perché ritenuti troppo complessi; ritiene che il problema evidenziato dai centri SOLVIT che giudicano i casi riguardanti le imprese in questione troppo complessi da trattare debba essere affrontato a livello locale presso i centri stessi; |
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25. |
sottolinea quanto sia importante che la Commissione fornisca assistenza informale nel trattamento dei casi, anche con consulenze legali informali per quelli complessi; invita i centri SOLVIT a avvalersi di tale assistenza; |
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26. |
rimarca l'importanza degli scambi di informazioni tra i centri SOLVIT e raccomanda agli Stati membri di investire nel miglioramento della cooperazione fra i suddetti centri; esorta i centri SOLVIT di tutta l'Unione ad avviare scambi di migliori prassi più intensi ed estesi e sottolinea il ruolo di spicco svolto da tali scambi tra i centri SOLVIT ai fini dell'attuazione e della promozione dei servizi offerti; |
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27. |
accoglie con favore il chiarimento contenuto nella raccomandazione della Commissione 2013/461/UE per quanto concerne il mandato di SOLVIT in relazione ai casi in cui la normativa nazionale è in contrasto con il diritto dell'Unione (i cosiddetti «casi strutturali»); si compiace del fatto che alcuni centri SOLVIT abbiano accettato di occuparsi di casi come quelli in questione; invita tutti i centri SOLVIT a fornire un'assistenza efficace ogniqualvolta si presentino problemi strutturali come quelli in questione, anche contribuendo a individuare i potenziali problemi derivanti dalla normativa nazionale proposta; |
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28. |
invita i centri SOLVIT a essere più decisi ed efficienti nel rispondere ai ricorsi e, in particolare, a trattare casi più complessi; |
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29. |
sottolinea l'importanza della comunicazione e di una stretta collaborazione tra il richiedente, i centri SOLVIT interessati e la Commissione nel corso dell'intera procedura; osserva che in molti casi il richiedente non è consultato durante la procedura ma è in contatto con il centro SOLVIT soltanto quando presenta la richiesta e quando il caso è concluso; |
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30. |
è del parere che sia necessaria una cooperazione più stretta tra le amministrazioni nazionali, a tutti i livelli, e SOLVIT; |
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31. |
accoglie favorevolmente, in particolare, la protezione dei dati personali dimostrata dai centri SOLVIT e chiede che tale protezione sia costantemente monitorata e, se del caso, rafforzata per soddisfare le esigenze di protezione dei dati degli utenti; |
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32. |
sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito alla rete SOLVIT e di potenziarne la visibilità, nonché di avvicinarla a coloro che non la conoscono; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire parità di accesso ai centri SOLVIT e ai portali online, ad esempio per le persone con disabilità e gli anziani, nonché a sviluppare tutte le opzioni possibili per quanto concerne l'instaurazione di contatti tra utenti e centri SOLVIT in tale contesto; tiene conto della proposta di direttiva della Commissione relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721); |
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33. |
sottolinea la necessità di collegare e integrare i portali SOLVIT con altri attori e piattaforme affini in modo da aumentare l'accessibilità e la visibilità per tutti gli utenti; suggerisce agli Stati membri di collaborare strettamente con la Commissione per migliorare il sistema SOLVIT garantendo un approccio coerente in tutta l'UE e migliorando la sua visibilità; è del parere che sulle pagine web delle pertinenti istituzioni europee debba figurare un link al sito «La tua Europa»; |
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34. |
sottolinea l'importanza di far conoscere la banca dati di casi SOLVIT e accoglie con favore la raccomandazione della Commissione riguardante la necessità di fornire informazioni sulle reti alternative di risoluzione dei problemi o sulle fonti di informazione, anche per quanto riguarda altri eventuali strumenti di ricorso sia a livello nazionale che di Unione, per i casi che SOLVIT non può trattare; |
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35. |
incoraggia i centri SOLVIT a impegnarsi in modo proattivo mediante l'adozione di iniziative autonome per stabilire contatti con i cittadini, le imprese e i parlamenti nazionali; |
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36. |
accoglie con favore il quadro di valutazione del mercato unico online in quanto fornisce dati sui risultati raggiunti dagli Stati membri in relazione a SOLVIT e al portale «La tua Europa», nonché sui loro risultati per quanto riguarda le normative dell'UE applicabili al funzionamento del mercato unico; |
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37. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori iniziative per divulgare fra i cittadini, le imprese e gli imprenditori le informazioni sulla disponibilità degli strumenti in questione, avvalendosi di tutti mezzi di comunicazione (ivi incluso Internet), in modo da assicurarsi che le informazioni raggiungano il maggior numero possibile di cittadini e imprese; esorta gli Stati membri a organizzare campagne di informazione mirate per gruppi specifici di destinatari tra cui le imprese, e in particolare per quelle piccole e medie; |
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38. |
invita la Commissione a proseguire il monitoraggio, nell'ambito della relazione annuale sull'integrazione del mercato unico, dei risultati raggiunti dai meccanismi di risoluzione dei problemi dell'Unione (in particolare SOLVIT) in quanto elemento dell'analisi annuale della crescita; ribadisce inoltre il proprio invito alla Commissione a rafforzare la governance del mercato unico mediante l'istituzione di un pilastro dedicato del semestre europeo che comprenda raccomandazioni specifiche per paese; |
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39. |
ribadisce il proprio impegno a monitorare da vicino i progressi di SOLVIT; esorta la Commissione a introdurre obiettivi intermedi misurabili relativi allo sviluppo auspicato di SOLVIT; esorta anche gli Stati membri a stabilire obiettivi misurabili e le scadenze nazionali per lo sviluppo della gestione dei casi nell'ambito dei centri SOLVIT locali; ritiene, a tale proposito, che la soluzione potrebbe essere una separazione dei casi relativi ai cittadini e alle imprese ai fini del monitoraggio dei progressi; è del parere che, in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, sia necessario riconsiderare la possibilità di sostituire la procedura informale con un atto legislativo tenendo conto dei meccanismi esistenti, ad esempio quelli previsti dalla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie e dal regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online; esorta il Consiglio a seguire a tale riguardo l'aspirazione del Parlamento; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente i progressi compiuti verso la realizzazione dei citati obiettivi SOLVIT a livello nazionale e di UE nell'ambito del semestre europeo; |
«La tua Europa»: rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese
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40. |
prende atto del continuo incremento dell'utilizzo del portale «La tua Europa»; |
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41. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a operare una netta distinzione fra «La tua Europa» e SOLVIT in sede di coordinamento delle loro rispettive campagne di visibilità; |
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42. |
accoglie con favore gli obiettivi delineati nel piano d'azione relativo a «La tua Europa», in particolare il completamento delle attività di informazione pratica e di qualità sui diritti garantiti dall'UE nel mercato unico, l'attuazione di azioni di sensibilizzazione su «La tua Europa» e la realizzazione di uno stretto partenariato tra la Commissione e gli Stati membri; |
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43. |
sollecita la Commissione a intervenire più attivamente per proporre «La tua Europa» come strumento per le imprese e a renderlo maggiormente visibile, anche grazie a un migliore utilizzo dei social media; ritiene che, attraverso i marchi (branding) e con l'inclusione di SOLVIT, il portale «La tua Europa» debba divenire il punto di accesso unico per i consumatori e le imprese europei che sono alla ricerca di informazioni o di una soluzione ai loro problemi; ritiene che tale punto di accesso unico possa fungere da punto di riferimento per i cittadini e le imprese e che possa altresì agevolare l'accesso da parte degli stessi a diversi strumenti di informazione e meccanismi specializzati nella risoluzione dei problemi, tra cui SOLVIT; |
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44. |
invita la Commissione ad ampliare il campo di applicazione del portale «La tua Europa» in modo che contempli la totalità dei diritti, degli obblighi e delle opportunità del mercato unico, nonché a rendere l'utilizzo di tale portale quanto più possibile agevole; |
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45. |
esorta gli Stati membri a fornire informazioni sulle norme e le procedure nazionali in merito ai diritti garantiti dall'UE; invita gli Stati membri ad assicurare informazioni pratiche, prive di gergo tecnico, accessibili in pari misura a tutti, aggiornate e disponibili nelle singole lingue, nonché a collegare i portali nazionali (e-government) con «La tua Europa»; |
o
o o
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0054.
(3) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 72.
(4) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.
(5) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/102 |
P7_TA(2014)0170
Situazione in Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina (2014/2595(RSP))
(2017/C 285/14)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica europea di vicinato, sul partenariato orientale (PO) e sull'Ucraina, con particolare riferimento alla risoluzione del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina (1), |
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vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina (2), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013, |
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viste le the conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio «Affari esteri» sull'Ucraina, tenutasi il 20 febbraio 2014, |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, a seguito della decisione del presidente e del governo dell'Ucraina di sospendere la firma dell'accordo di associazione, centinaia di migliaia di persone sono spontaneamente scese in strada in tutto il paese per manifestare a favore dell'integrazione europea; che a Kiev i manifestanti hanno occupato pacificamente piazza dell'Indipendenza (Majdán Nezaléžnosti), chiedendo un cambiamento politico decisivo, con l'intenzione di spingere il governo a rivedere la sua decisione; |
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B. |
considerando che, sotto la presidenza di Janukovič, le autorità hanno chiaramente violato la legge autorizzando le forze di sicurezza a utilizzare munizioni vere contro i manifestanti e schierando cecchini sui tetti degli edifici situati in piazza Maidan e nei suoi paraggi, una piazza che dalla fine di novembre scorso è stata l'epicentro di una protesta antigovernativa e filoeuropea; che manifestanti e persone presenti sul posto sono stati uccisi per le strade di Kiev, il che ha provocato sdegno e condanne a livello internazionale; |
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C. |
considerando che, nel frattempo, tre ministri degli Esteri dell'UE si sono recati a Kiev nel tentativo di mediare una soluzione di compromesso tra il presidente Janukovič e l'opposizione; che sono riusciti a negoziare un accordo su una tabella di marcia per un'uscita dalla crisi all'insegna della pace e della democrazia; che l'inviato speciale russo ha altresì facilitato l'accordo, senza tuttavia cofirmarlo; |
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D. |
considerando che l'UE ha deciso di conseguenza di imporre sanzioni mirate, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di visto, ai responsabili delle violazioni dei diritti umani, delle violenze e dell'uso eccessivo della forza; che gli Stati membri hanno inoltre concordato di sospendere le licenze di esportazione per le attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, nonché di rivedere le licenze di esportazione per le attrezzature contemplate dalla posizione comune 2005/440/PESC; |
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E. |
considerando che i cittadini di Leopoli e Donetsk hanno preso l'iniziativa di utilizzare rispettivamente la lingua russa e quella ucraina nelle loro attività quotidiane del 26 febbraio 2014 quale gesto di solidarietà e unità per l'intero paese; |
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F. |
considerando che la Verchovna Rada ha approvato una risoluzione in data 21 febbraio 2014 nella quale si denunciano le operazioni «antiterrorismo» e si chiede il ritiro delle forze di sicurezza dal centro di Kiev; che il parlamento, procedendo in tal senso, ha dimostrato la sua determinazione nello svolgere un ruolo centrale e nell'assumere il controllo della situazione nel paese; che, il giorno seguente, esso ha votato per la destituzione del presidente Janukovič, il ritorno alla Costituzione del 2004, elezioni anticipate da tenersi il 25 maggio 2014, nonché per il rilascio dell'ex primo ministro Julija Tymošenko; |
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1. |
rende omaggio a coloro che hanno combattuto e sono morti per i valori europei ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime; condanna fermamente ogni atto di violenza e invita tutti i cittadini ucraini, unitamente ai leader politici e civili, ad agire con la massima responsabilità in questo momento storico attualmente attraversato dall'Ucraina; |
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2. |
condanna fermamente l'azione brutale e sproporzionata delle forze antisommossa, come ad esempio Berkut, i cecchini e altri agenti, che ha comportato la drammatica escalation di violenza; deplora le morti e le lesioni subite da tutte le parti ed esprime le sue più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime; avverte che un'eventuale recrudescenza della violenza avrebbe conseguenze disastrose per la nazione ucraina e potrebbe compromettere l'unità e l'integrità territoriale del paese; sottolinea la fondamentale importanza che ora tutte parti dimostrino un senso di responsabilità, moderazione e impegno a favore di un dialogo politico inclusivo, evitando ritorsioni extragiudiziali; esorta tutte le forze politiche a collaborare in questo momento critico per l'Ucraina e ad agevolare soluzioni di compromesso, prendendo una netta distanza dagli estremisti ed evitando provocazioni e azioni violente che potrebbero alimentare iniziative separatiste; |
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3. |
plaude al ruolo responsabile svolto dalla Verchovna Rada nell'assumere le sue piene funzioni costituzionali e nel colmare il vuoto politico e istituzionale venutosi a creare a seguito delle dimissioni del governo e della destituzione del presidente, il quale è stato successivamente spodestato dal parlamento; prende atto delle misure adottate finora dal parlamento per quanto riguarda, in particolare, il ritorno alla Costituzione del 2004, la decisione di tenere elezioni presidenziali il 25 maggio 2014, la decisione di ritirare le forze di polizia e di sicurezza nonché la scarcerazione di Julija Tymošenko; sottolinea l'importanza di garantire che il parlamento ucraino e i suoi membri continuino a rispettare lo Stato di diritto; |
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4. |
elogia il popolo ucraino per l'ordinato cambio al potere e per la resistenza civile di cui ha dato prova negli ultimi mesi e sottolinea che tale movimento di protesta civile e popolare rappresenta un esempio da seguire e costituirà uno spartiacque nella storia dell'Ucraina; pone in evidenza che questa vittoria democratica e civile non deve essere oscurata da eventuali sentimenti di vendetta, da atti punitivi nei confronti degli avversari o da lotte politiche interne; sottolinea che coloro che hanno commesso crimini contro i cittadini ucraini e che hanno abusato del potere dello Stato devono essere sottoposti a processi indipendenti; chiede l'istituzione di una commissione indipendente incaricata di indagare, in stretta collaborazione con il comitato consultivo internazionale del Consiglio d'Europa e con l'OSCE, sulle violazioni dei diritti umani verificatesi dall'inizio delle manifestazioni; |
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5. |
sostiene l'approccio adottato dall'UE, che coniuga intensi sforzi diplomatici e sanzioni mirate contro coloro che sono responsabili di aver ordinato violazioni dei diritti umani legate all'oppressione politica; sollecita la messa in atto delle sanzioni mirate, come concordato dal consiglio Affari esteri, ed esorta gli Stati membri ad attuare la propria normativa antiriciclaggio per porre fine al flusso di denaro, oggetto di appropriazione indebita, proveniente dall'Ucraina, nonché per assicurare la restituzione dei beni sottratti depositati nell'UE; ritiene che occorra avviare immediatamente indagini realmente indipendenti sui reati commessi e che le sanzioni mirate dovrebbero essere abolite non appena la situazione in Ucraina registrerà un miglioramento e le indagini sui reati commessi inizieranno a produrre risultati; chiede un'indagine sulla massiccia appropriazione indebita di beni e fondi statali da parte delle persone vicine e dei «familiari» del deposto presidente Janukovyč, il congelamento di tutti i loro beni in attesa di chiarimenti circa il modo in cui sono stati acquisiti e, qualora si dimostri che sono stati rubati, la restituzione di tali beni da parte dei governi degli Stati membri; |
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6. |
esorta la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni umanitarie internazionali a fornire assistenza medica e umanitaria a tutte le vittime in modo rapido, incisivo e diretto; |
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7. |
invita tutte le parti e i paesi terzi a rispettare e sostenere l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina; invita tutte le forze politiche presenti in Ucraina e tutti gli attori internazionali coinvolti ad impegnarsi per contribuire all'integrità territoriale e all'unità nazionale del paese, tenendo conto della sua composizione culturale e linguistica e della sua storia; invita il parlamento e il nuovo governo dell'Ucraina a rispettare i diritti delle minoranze nel paese nonché l'uso della lingua russa e di altre lingue minoritarie; chiede di adottare una nuova legislazione in linea con gli obblighi assunti dall'Ucraina in virtù della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; |
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8. |
ricorda che i confini attuali dell'Ucraina sono stati garantiti dagli Stati Uniti d'America, dalla Federazione russa e dal Regno Unito nel memorandum di Budapest sulle garanzie in materia di sicurezza, quando l'Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari aderendo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP); ricorda alla Federazione russa che, insieme ai due paesi summenzionati, si è impegnata nel medesimo atto ad astenersi dalla coercizione economica volta a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte dell'Ucraina dei diritti inerenti alla sua sovranità e, di conseguenza, a ottenere vantaggi di ogni tipo; |
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9. |
sottolinea l'importanza di continuare ad affrontare con slancio le cause di fondo della crisi e di infondere ai cittadini fiducia nella politica e nelle istituzioni; ritiene inoltre che ciò richieda riforme costituzionali e strutturali volte a creare un sistema efficace di controlli ed equilibri, un collegamento più stretto tra la politica e la società, lo stato di diritto, la responsabilità e un sistema giudiziario realmente indipendente e imparziale, così come elezioni credibili; |
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10. |
accoglie con favore le conclusioni del Consiglio straordinario «Affari esteri» del 20 febbraio 2014 e, in particolare, la decisione di introdurre apposite sanzioni mirate, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di visto per i responsabili di violazioni dei diritti umani, di violenze e dell'uso eccessivo della forza, come pure di sospendere le licenze di esportazione per le attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna; prende atto dell'enorme impatto che tali sanzioni hanno avuto sull'opinione pubblica ucraina ed è del parere che simili misure avrebbero potuto essere adottate prima; ritiene tuttavia che sia opportuno mantenere tali sanzioni, nel quadro della politica dell'UE nei confronti dell'Ucraina, durante questo periodo di transizione; |
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11. |
accoglie con favore il rilascio dell'ex primo ministro Julija Tymošenko e auspica che simboleggi la fine di una giustizia selettiva e fondata su motivazioni politiche in Ucraina; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i manifestanti e i prigionieri politici detenuti illegalmente, il ritiro di tutte le accuse a loro carico, nonché la loro riabilitazione politica; |
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12. |
esorta tutte le forze politiche a collaborare, in questo momento critico per l'Ucraina, per conseguire una transizione politica pacifica, un programma di riforme ambizioso e di ampio respiro e un governo orientato alle norme europee, al fine di conservare l'unità e l'integrità territoriale del paese e agevolare soluzioni di compromesso per il futuro dell'Ucraina; invita le autorità ad interim a garantire le libertà e i diritti democratici a tutte le forze politiche democratiche e a impedire qualsiasi attacco nei loro confronti; |
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13. |
sottolinea che spetta esclusivamente al popolo ucraino decidere, senza interferenze esterne, circa l'orientamento geopolitico del paese e a quali accordi e comunità internazionali debba accedere l'Ucraina; |
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14. |
condanna l'attacco e la distruzione delle sedi del partito comunista ucraino e di altri partiti e i tentativi di vietare il partito comunista ucraino; |
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15. |
ribadisce che l'accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito è pronto per essere firmato dal nuovo governo, quanto prima e non appena quest'ultimo sarà pronto a farlo; |
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16. |
accoglie favorevolmente il fatto che dei tre parametri di riferimento fissati dal Consiglio «Affari esteri» del 2012, quello che chiedeva di porre fine alla giustizia selettiva (compresa la reclusione di Julija Tymošenko) sia stato soddisfatto, mentre gli altri due, relativi a giustizia e sistema elettorale, che coincidono con le richieste del movimento di protesta, sono già oggetto di profondi cambiamenti e riforme, che si spera saranno portati a termine in tempi brevi dal nuovo governo di coalizione e sostenuti dalla nuova maggioranza parlamentare; |
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17. |
invita la Commissione a cooperare con le autorità ucraine al fine di trovare il modo di controbilanciare gli effetti delle misure di ritorsione adottate dalla Russia per bloccare la firma dell'accordo di associazione, nonché gli effetti di eventuali nuove misure; accoglie favorevolmente l'annuncio del commissario UE per gli Affari economici e monetari e l'euro, Olli Rehn, in merito alla disponibilità dell'UE a fornire un ingente e ambizioso pacchetto di aiuti finanziari, sia a breve che a lungo termine, non appena sarà attuata una soluzione politica basata su principi democratici, l'impegno a effettuare riforme e la nomina di un governo legittimo; invita la Russia ad adottare un atteggiamento costruttivo in modo da creare condizioni atte a consentire all'Ucraina di beneficiare di rapporti bilaterali sia con l'UE che con la Russia; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rivolgersi alla Russia con voce unanime a sostegno delle aspirazioni europee dell'Ucraina e degli altri paesi del partenariato orientale che scelgono liberamente di approfondire le loro relazioni con l'Unione; |
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18. |
si attende che il Consiglio e la Commissione propongano quanto prima, insieme al FMI e alla Banca mondiale, assistenza finanziaria a breve termine e un meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti, come pure un pacchetto di sostegno finanziario a lungo termine, insieme alla BERS e alla BEI, al fine di aiutare l'Ucraina a far fronte al peggioramento della situazione economica e sociale e di fornire assistenza economica per avviare le necessarie riforme profonde e globali dell'economia ucraina; chiede che sia organizzata senza indugio una conferenza internazionale dei donatori; invita la Commissione e il SEAE a impiegare al meglio i fondi disponibili a favore dell'Ucraina nell'ambito degli strumenti finanziari esistenti e a valutare la possibilità di mettere a disposizione dell'Ucraina risorse aggiuntive il prima possibile; |
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19. |
riconosce che la corruzione diffusa a tutti i livelli di governo continua a ostacolare il potenziale di sviluppo dell'Ucraina e compromette la fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni; esorta pertanto il nuovo governo a fare della lotta alla corruzione una priorità assoluta del proprio programma e invita l'UE a fornire assistenza nell'ambito di tali sforzi; |
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20. |
sottolinea l'urgente necessità di istituire un sistema giudiziario realmente indipendente e imparziale; |
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21. |
invita il Consiglio ad autorizzare la Commissione ad accelerare il dialogo sul regime di visti con l'Ucraina; sottolinea che la rapida conclusione dell'accordo di liberalizzazione dei visti tra l'UE e l'Ucraina, sull'esempio di quello con la Moldova, rappresenta il modo migliore per rispondere alle aspettative della società civile e dei giovani ucraini; chiede nel frattempo l'introduzione immediata di procedure di concessione del visto provvisorie, molto semplici e a basso costo a livello di UE e degli Stati membri, unitamente a una cooperazione rafforzata nel campo della ricerca, a un'intensificazione degli scambi giovanili e a un aumento delle borse di studio disponibili; |
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22. |
ritiene che le disposizioni dell'accordo di libero scambio globale e approfondito non rappresentino sfide commerciali di alcun tipo per la Federazione russa e che l'accordo di associazione non sia d'ostacolo ai buoni rapporti dell'Ucraina con il suo vicino orientale; sottolinea che un vicino comune instabile non è nell'interesse né dell'UE né della Russia; mette in evidenza che il ricorso alla coercizione politica, economica o di altro tipo viola l'atto finale di Helsinki; |
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23. |
prende atto della decisione di tenere le elezioni presidenziali il 25 maggio 2014; sottolinea la necessità di garantire che tali elezioni siano libere ed eque; incoraggia vivamente la Verchovna Rada ad adottare la legislazione elettorale necessaria, in conformità alle raccomandazioni della commissione di Venezia, inclusa una legge rinnovata sul finanziamento dei partiti politici che tenga conto delle questioni individuate dal GRECO e dall'OSCE/ODIHR; incoraggia l'osservazione internazionale delle prossime elezioni e si dichiara disponibile a istituire una propria missione di osservazione a tal fine, attraverso una consistente missione di osservazione elettorale del Parlamento europeo; ritiene che le elezioni legislative andrebbero organizzate rapidamente dopo le elezioni presidenziali e prima della fine dell'anno; invita la Commissione, il Consiglio d'Europa e l'OSCE/ODIHR a fornire un sostegno rafforzato nella fase pre-elettorale e a organizzare una consistente missione di osservazione elettorale di lungo termine affinché le elezioni presidenziali in programma per il 25 maggio 2014 possano svolgersi secondo gli standard più elevati e produrre un risultato accettabile per tutti i candidati; chiede il distacco di membri del personale del Parlamento europeo presso la delegazione dell'Unione a Kiev per un periodo transitorio fino allo svolgimento delle elezioni; |
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24. |
si compiace del fatto che il Consiglio abbia recentemente riconosciuto che l'accordo di associazione, incluso un accordo di libero scambio globale e approfondito, non costituisce l'obiettivo finale della cooperazione UE-Ucraina; rileva che l'Unione è disposta a firmare l'accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito non appena sarà risolta l'attuale crisi politica e le nuove autorità ucraine saranno pronte per una seria prospettiva europea; sottolinea inoltre che l'articolo 49 TUE fa riferimento a tutti gli Stati europei, compresa l'Ucraina, che può fare domanda per diventare membro dell'Unione, a condizione che si attengano ai principi della democrazia, rispettino le libertà fondamentali, i diritti umani e quelli delle minoranze e garantiscano lo Stato di diritto; |
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25. |
sottolinea l'importanza di un approvvigionamento energetico sicuro, diversificato e accessibile come pilastro per la transizione economica, sociale e politica e per assicurare un'economia competitiva e prospera per tutti gli ucraini; a tale riguardo, sottolinea il ruolo strategico della Comunità dell'energia, di cui l'Ucraina detiene la presidenza nel 2014, quale unico trattato che attualmente lega l'Ucraina e l'Unione europea. |
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26. |
esprime il proprio sostegno all'iniziativa non partitica della società civile di istituire una «piattaforma di Maidan» volta a sviluppare una strategia che consenta di superare la corruzione endemica in Ucraina; |
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27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, al presidente facente funzione, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Consiglio d'Europa e al presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0098.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0595.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/106 |
P7_TA(2014)0171
Situazione in Iraq
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Iraq (2014/2565(RSP))
(2017/C 285/15)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iraq, in particolare quella del 10 ottobre 2013 sulle recenti violenze in Iraq (1), |
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visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, e la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq (2), |
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visto il documento della Commissione riguardante una strategia comune dell'UE per l'Iraq per il periodo 2011-2013, |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sull'Iraq, in particolare quelle del 10 febbraio 2014, |
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viste le dichiarazioni sull'Iraq del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, in particolare quelle rilasciate il 5 febbraio 2014, il 16 gennaio 2014, il 18 dicembre 2013 e il 5 settembre 2013, |
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— |
vista la dichiarazione sull'uccisione di residenti del campo Hurriya rilasciata dal portavoce del VP/AR il 28 dicembre 2013; |
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vista la dichiarazione sull'Iraq rilasciata il 10 gennaio 2014 dalla presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, a cui l'Iraq ha aderito, |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'Iraq continua ad affrontare gravi sfide politiche, socioeconomiche e di sicurezza, e che il panorama politico del paese è estremamente frammentato nonché segnato dalla violenza e dalla politica settaria, a tutto svantaggio delle legittime aspirazioni del popolo iracheno alla pace, alla prosperità e a una reale transizione democratica; che l'Iraq si trova ad affrontare la più grave ondata di violenza dal 2008; |
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B. |
considerando che, sebbene l'Iraq sia riuscito a ripristinare la produzione di petrolio pressoché a pieno regime, le disuguaglianze sociali registrano un aumento a causa dell'incapacità dello Stato iracheno di fornire i servizi di base alla popolazione, come un regolare approvvigionamento di elettricità in estate e di acqua pulita nonché la prestazione di servizi pubblici di assistenza sanitaria; |
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C. |
considerando che, in base ai dati sul numero di vittime diffusi dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (UNAMI) il 1o febbraio 2014, nel complesso gli iracheni uccisi sarebbero 733, mentre altri 1 229 sarebbero rimasti feriti in attacchi terroristici ed episodi di violenza avvenuti nel gennaio 2014; che i dati relativi al mese di gennaio 2014 non comprendono le vittime provocate dal conflitto in corso nella provincia di al-Anbar, dal momento che è difficile determinare con certezza il numero dei morti e dei feriti; |
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D. |
considerando che la guerra civile attualmente in corso in Siria ha esacerbato la situazione in Iraq; che tale conflitto si sta ripercuotendo sull'Iraq con un estensione al suo territorio delle attività militari, in particolare quelle del movimento denominato «Stato islamico dell'Iraq e del Levante» (ISIL); |
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E. |
considerando che il 10 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli attacchi perpetrati dall'ISIL contro il popolo iracheno nell'intento di destabilizzare il paese e la regione; |
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F. |
considerando che il governo del primo ministro Nuri al-Maliki non ha affrontato le preoccupazioni della minoranza sunnita; che la politica di debaathificazione prevista dalla legge sulla giustizia e la responsabilità ha portato al licenziamento di funzionari soprattutto tra i sunniti, con conseguente rafforzamento della percezione del carattere settario del programma di governo; che, in particolare, la demolizione del campo di protesta dei sunniti, esistente ormai da un anno, operata dal governo il 30 dicembre 2013 a Ramadi ha fatto precipitare la situazione portando ai violenti scontri verificatisi nella provincia di al-Anbar; che, come conseguenza, da dicembre 2013 a Falluja e in altre città di detta provincia si registrano combattimenti tra le forze del governo e le milizie dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante; |
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G. |
considerando che il 13 febbraio 2014 più di 63 000 famiglie interessate dai combattimenti nella provincia di al-Anbar (per un totale di oltre 370 000 persone, secondo i calcoli delle Nazioni Unite) sono state registrate come sfollate; che molti sono fuggiti in altre zone del paese, tra cui le province di Karbala, Baghdad e Erbil, mentre altri hanno cercato rifugio nelle comunità periferiche della provincia di al-Anbar oppure non riescono a sfuggire ai combattimenti; che le loro condizioni restano precarie, con scorte di cibo e di acqua potabile in esaurimento, scarse condizioni igieniche e un accesso limitato all'assistenza sanitaria; |
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H. |
considerando che in tutto l'Iraq i bombardamenti letali, ad esempio l'attacco del 5 febbraio 2014 al ministero iracheno degli Affari esteri, proseguono senza sosta con obiettivi situati principalmente nei quartieri sciiti, mentre diversi evasi dalle prigioni stanno ingrossando le fila dei combattenti che si schierano con i gruppi militanti estremisti; |
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I. |
considerando che il 25 dicembre 2013 almeno 35 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite nei bombardamenti contro le zone cristiane di Baghdad; che, stando alle informazioni a disposizione, dal 2003 almeno metà della popolazione cristiana irachena ha lasciato il paese; |
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J. |
considerando che il 5 febbraio 2014 il ministero degli Affari esteri iracheno a Baghdad ha subito un attentato, così come accaduto il 10 febbraio 2014 anche al convoglio del presidente del parlamento iracheno, Osama Al-Nujaifi, a Mosul, nella provincia di Ninawa; |
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K. |
considerando che tra il governo federale dell'Iraq e il governo regionale del Kurdistan permane il disaccordo su come suddividere l'utilizzo delle risorse minerarie irachene, che un nuovo oleodotto dovrebbe trasportare 2 milioni di barili di petrolio al mese dal Kurdistan alla Turchia, e che il governo centrale sta preparando un'azione legale contro la provincia; |
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L. |
considerando che gran parte della popolazione è tuttora vittima di gravi problemi sociali ed economici come la povertà diffusa, l'elevata disoccupazione, la stagnazione economica, il degrado ambientale e la mancanza di servizi pubblici di base; |
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M. |
considerando che la violenza e il sabotaggio hanno ostacolato gli sforzi volti a rivitalizzare un'economia piegata da decenni di conflitti e sanzioni; che l'Iraq possiede riserve di greggio che si collocano al terzo posto nel mondo per entità, ma che a causa degli attacchi, della corruzione e del contrabbando le esportazioni sono paralizzate; che il tessuto sociale del paese è stato stravolto, anche per quanto riguarda il livello precedentemente raggiunto dalle donne in termini di uguaglianza; |
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N. |
considerando che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione è stata oggetto di ripetuti attacchi sempre più intensi da parte sia del governo sia di gruppi estremisti; che giornalisti e agenzie di stampa sono stati attaccati o censurati, e che Reporter senza frontiere ha riferito di un black out di notizie sulla situazione nella provincia di al-Anbar; che l'Iraq è classificato come paese «non libero» dall'organizzazione Freedom House nella sua relazione 2014 sulla libertà di stampa del mondo; |
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O. |
considerando che la costituzione irachena garantisce non solo l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge ma anche i «diritti delle varie nazionalità a livello amministrativo, politico, culturale e di istruzione»; |
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P. |
considerando che l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq, in particolare la sua clausola sui diritti umani, evidenzia la necessità che il dialogo politico UE-Iraq sia incentrato sui diritti umani e sul rafforzamento delle istituzioni democratiche; |
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Q. |
considerando che nel novembre 2013 sono state varate le modifiche alla legge elettorale dell'Iraq in preparazione alle elezioni generali previste per il 30 aprile 2014; |
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R. |
considerando che l'UE ha ribadito il proprio impegno ad assistere l'Iraq nella transizione democratica, ricordando che l'unità e l'integrità territoriale del paese sono elementi essenziali in vista della costruzione di uno Stato sicuro e prospero per tutti i cittadini nonché del raggiungimento della stabilità nell'intera regione; |
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S. |
considerando che il Consiglio di cooperazione fra l'UE e la Repubblica dell'Iraq si è riunito per la prima volta a Bruxelles il 20 gennaio 2014; che tale Consiglio di cooperazione, il quale si riunisce nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq, ha ribadito l'impegno di entrambe le parti a continuare a consolidare le relazioni reciproche; che l'UE continuerà a intensificare la cooperazione in tutti gli ambiti di mutuo interesse tramite interventi mirati in settori stabiliti di comune accordo; |
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T. |
considerando che le autorità irachene continuano ad applicare la pena di morte; che, nell'ottobre 2013 in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, i capi della missione dell'UE a Baghdad hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui hanno espresso profonda preoccupazione per il ricorso alla pena capitale da parte dell'Iraq, invitando altresì il governo iracheno a introdurre una moratoria; |
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U. |
considerando che è in corso un massiccio programma di armamento per l'Iraq caratterizzato da cospicue vendite di equipaggiamenti militari; |
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1. |
condanna fermamente i recenti atti di terrorismo e l'aumento della violenza settaria in quanto fattori che rischiano di far ripiombare il paese in una situazione di guerra tra fazioni e che fanno temere un'estensione delle lotte settarie a tutta la regione; precisa che, sebbene le violenze perpetrate siano di tipo settario, le loro cause sono politiche piuttosto che religiose; esprime il proprio cordoglio alle famiglie e agli amici delle persone decedute e ferite; |
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2. |
esprime una decisa condanna nei confronti degli attacchi sferrati dall'ISIL nella provincia di al-Anbar e sostiene l'appello a cooperare nella lotta contro la violenza e il terrore rivolto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla popolazione irachena, tra cui le tribù irachene, i leader locali e le forze di sicurezza irachene della provincia di al-Anbar; sottolinea che l'ISIL è soggetto all'embargo sugli armamenti e al congelamento dei beni imposti dalle risoluzioni 1267 (1999) e 2083 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e pone in rilievo l'importanza di una rapida ed efficace attuazione delle misure in questione; |
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3. |
è profondamente preoccupato per gli sviluppi nella provincia di al-Anbar e per l'alto numero di sfollati interni che fuggono dalle zone di conflitto; chiede che sia garantito l'accesso a Falluja a fini umanitari; invita il governo iracheno a compiere il suo dovere di proteggere la popolazione civile a Falluja e in altre località; incoraggia il governo iracheno a continuare a collaborare con l'UNAMI e con le agenzie umanitarie per garantire che il soccorso umanitario giunga a destinazione; plaude agli sforzi delle Nazioni Unite per fornire aiuto alla popolazione interessata dai combattimenti nella provincia di al-Anbar, nonostante le difficoltà rappresentate dal peggioramento delle condizioni di sicurezza e dalle operazioni in corso nella provincia; |
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4. |
chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione di sostenere tutti gli sforzi profusi dal governo iracheno e dall'UNAMI per proteggere la popolazione civile a Falluja e in altre località, al fine di garantire un passaggio sicuro ai civili intrappolati nelle zone del conflitto e un ritorno altrettanto sicuro agli sfollati interni non appena le condizioni lo consentiranno; |
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5. |
invita governo iracheno ad affrontare le annose questioni che contribuiscono all'instabilità del paese, ivi incluse le legittime preoccupazioni della minoranza sunnita, avviando un dialogo inclusivo a livello nazionale sulla riforma della legge sulla giustizia e sulla responsabilità, senza lasciarsi andare a provocazioni settarie e attuando apposite misure finalizzate alla riconciliazione nazionale; respinge gli appelli alla costituzione di una regione federale sunnita in Iraq quale soluzione al conflitto in atto, dal momento che porterebbe probabilmente a un aumento del settarismo e della violenza; |
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6. |
nota con preoccupazione il diffondersi della violenza derivante dal conflitto in Siria; invita il governo iracheno ad adoperarsi per isolare l'Iraq dalla guerra civile siriana astenendosi dal sostenere l'una o l'altra parte del conflitto e impedendo ai combattenti, sia sunniti che sciiti, di attraversare nelle due direzioni il confine con la Siria; |
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7. |
è estremamente preoccupato per il perdurare degli atti di violenza nei confronti della popolazione civile, di gruppi vulnerabili e di comunità religiose; invita il governo iracheno e tutti i leader politici ad adottare le misure necessarie per fornire sicurezza e protezione a tutta la popolazione in Iraq, in particolare ai membri di gruppi vulnerabili quali donne, giornalisti, giovani, attivisti dei diritti fondamentali, sindacalisti e comunità religiose, ivi inclusi i cristiani; chiede al governo iracheno di garantire il rispetto dello Stato di diritto e delle norme internazionali da parte delle forze di sicurezza; |
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8. |
sostiene gli sforzi dell'UE volti ad assistere l'Iraq nella promozione della democrazia, dei diritti umani, del buon governo e dello Stato di diritto, anche basandosi sulle esperienze e sui risultati della missione EUJUST LEX-Iraq, il cui mandato è purtroppo giunto al termine il 31 dicembre 2013, nonché gli sforzi profusi dall'UNAMI e dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per assistere il governo iracheno nel compito di rafforzare le istituzioni e i processi democratici, promuovere lo Stato di diritto, agevolare il dialogo regionale, migliorare la prestazione dei servizi di base e garantire la difesa dei diritti umani; plaude al programma di sviluppo delle capacità varato il 22 gennaio 2014 — finanziato dall'UE e attuato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti (UNOPS) — inteso a sostenere l'Alta commissione irachena per i diritti umani nell'adempimento del suo mandato di promuovere e difendere i diritti umani in Iraq; |
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9. |
si compiace dell'approvazione, avvenuta il 4 novembre 2013, delle modifiche alla legge elettorale dell'Iraq, che ha spianato la strada allo svolgimento delle elezioni generali previste per il 30 aprile 2014; evidenzia l'importanza di tali elezioni per la prosecuzione della transizione democratica del paese e invita tutti gli attori a garantirne l'inclusività, la trasparenza, la credibilità e la puntualità; invita il SEAE ad assistere per quanto possibile il governo iracheno con i preparativi pratici; |
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10. |
è estremamente preoccupato per l'elevato tasso di esecuzioni in Iraq; invita le autorità irachene a introdurre una moratoria sull'applicazione di tutte le condanne a morte; ritiene di primaria importanza una riforma del sistema giudiziario che ristabilisca un senso di sicurezza tra i cittadini iracheni e includa la revisione della legge antiterrorismo, che prevede molte meno garanzie per i sospettati e i detenuti rispetto al codice di procedura penale, e chiede di porre fine all'impunità, in particolare per quanto concerne le forze di sicurezza statali; |
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11. |
invita tutti gli attori statali e non statali a rispettare la libertà di stampa e dei media e a proteggere i giornalisti e le agenzie di stampa dalla violenza; riconosce che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione è una componente essenziale di una democrazia funzionante, dato che fornisce accesso alle informazioni e una piattaforma per i cittadini; |
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12. |
chiede all'UE di elaborare una posizione comune a favore del divieto dell'uso di munizioni all'uranio impoverito e di fornire sostegno alla cura delle vittime, comprese le vittime di armi chimiche, e agli eventuali sforzi di decontaminazione delle zone colpite; |
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13. |
ritiene che i recenti colloqui tra l'E3+3 e l'Iran comportino anche un'opportunità di stabilizzazione per l'Iraq, a condizione che tutte le potenze confinanti cessino di interferire negli affari interni iracheni; |
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14. |
condanna con fermezza l'attacco con razzi avvenuto al campo Hurriya il 26 dicembre 2013 che, secondo varie segnalazioni, è costato la vita a diversi residenti del campo provocando altresì numerosi ferimenti; sottolinea che occorre chiarire le circostanze in cui è avvenuto questo brutale episodio; invita le autorità irachene a rafforzare le misure di sicurezza attorno al campo, in modo da proteggere i suoi residenti da ulteriori violenze; esorta il governo iracheno a trovare gli autori dell'attentato e far sì che ne rispondano; rileva che l'UE invita tutte le parti ad agevolare il compito dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati per quanto concerne il trasferimento quanto più rapido possibile di tutti i residenti del campo Hurriya in una struttura permanente e sicura situata fuori dall'Iraq; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0424.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0022.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/110 |
P7_TA(2014)0172
Utilizzo di droni armati
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (2014/2567(RSP))
(2017/C 285/16)
Il Parlamento europeo,
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viste le relazioni riguardanti l'utilizzo di droni armati presentate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie il 28 maggio 2010 e il 13 settembre 2013, nonché dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo il 18 settembre 2013, |
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— |
vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, del 13 agosto 2013, sull'utilizzo di droni armati, |
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vista l'audizione del 25 aprile 2013 sulle conseguenze dell'impiego di droni sui diritti umani, organizzata congiuntamente dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e dalla sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa, |
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visto il suo studio del 3 maggio 2013 dal titolo «Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare» (Conseguenze sui diritti umani dell'utilizzo di droni e robot automatizzati nei conflitti bellici), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 19 e 20 dicembre 2013, relative alla preparazione di un programma di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) europei di nuova generazione idonei ad operare a media quota e con lunga autonomia, |
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visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR, di seguito «droni») nelle operazioni extraterritoriali letali è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio; |
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B. |
considerando che un numero non definito di civili è rimasto ucciso, gravemente ferito o traumatizzato nella vita quotidiana, a causa di attacchi con droni al di fuori delle zone di conflitto dichiarate; |
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C. |
considerando che, nel caso di accuse per la morte di civili in seguito ad attacchi con droni, gli Stati sono soggetti all'obbligo di condurre indagini tempestive e indipendenti e che, qualora tali accuse si rivelassero fondate, sono tenuti a procedere a un'attribuzione pubblica delle responsabilità, a punire i responsabili e a fornire l'accesso ai mezzi di ricorso, compreso il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime; |
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D. |
considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, del protocollo addizionale I alle convenzioni di Ginevra stabilisce che sono proibiti atti o minacce di violenza il cui fine principale consiste nel diffondere il terrore tra la popolazione civile; |
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E. |
considerando che gli attacchi con droni, al di fuori di una guerra dichiarata, sferrati da un paese sul territorio di un altro paese senza il consenso di quest'ultimo o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite costituiscono una violazione del diritto internazionale nonché dell'integrità territoriale e della sovranità di tale paese; |
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F. |
considerando che il diritto internazionale in materia di diritti umani vieta le uccisioni arbitrarie in qualsivoglia situazione; che il diritto umanitario internazionale non consente l'uccisione mirata di persone che si trovano in Stati non belligeranti; |
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G. |
considerando che le operazioni con implicazioni nel settore militare o della difesa sono escluse dal finanziamento tramite il bilancio dell'UE (articolo 41, paragrafo 2, TUE); |
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H. |
considerando che sette Stati membri (Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) hanno firmato una lettera d'intenti con l'Agenzia europea per la difesa (EDA) incaricandola di elaborare uno studio sulla produzione congiunta di un velivolo idoneo ad operare a media quota e con lunga autonomia (MALE — Medium Altitude Long Endurance) che potrà essere utilizzato per colpire obiettivi militari o per sorvegliare le imbarcazioni dei migranti nel Mediterraneo, iniziando in questo modo a lavorare su un SAPR europeo; |
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I. |
considerando che studi di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni, sia militari che civili, hanno beneficiato di fondi dell'UE, e che tale finanziamento è previsto anche per il futuro; |
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1. |
esprime grave preoccupazione per l'utilizzo di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; invita l'UE a elaborare una risposta programmatica adeguata a livello sia europeo sia globale a difesa dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; |
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2. |
invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio a:
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3. |
sollecita il Consiglio ad adottare una posizione comune dell'UE sull'utilizzo dei droni armati; |
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4. |
invita l'UE a promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei paesi terzi nell'utilizzo di droni armati, per quanto riguarda la base giuridica di tale utilizzo e la responsabilità operativa, al fine di consentire il riesame giudiziario degli attacchi con droni e garantire che le vittime di simili attacchi illegali abbiano un accesso efficace ai mezzi di ricorso; |
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5. |
chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; invita ad effettuare valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai parlamenti degli Stati membri, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/112 |
P7_TA(2014)0173
Diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (2013/2078(INI))
(2017/C 285/17)
Il Parlamento europeo,
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visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (nel prosieguo il «trattato UE»), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo, |
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visti in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, nonché gli articoli del TUE e del TFUE relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali nell'UE, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (nel prosieguo «la Carta»), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009, |
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vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario ai diritti dell'uomo e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, |
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vista la Carta sociale europea, come riveduta nel 1996, e la giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali, |
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viste le convenzioni delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a cui l'UE ha aderito insieme alla quasi totalità dei suoi Stati membri, |
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visti i principi guida sulla povertà estrema e sui diritti dell'uomo, adottati dal Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite il 27 ottobre 2012 (A/HRC/21/39), |
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viste le comunicazioni della Commissione intitolate: «Articolo 7 del trattato sull'Unione europea: rispettare e promuovere i valori su cui è fondata l'Unione» (COM(2003)0606), «Strategia per l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573)» e «Orientamenti operativi per la presa in considerazione dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione» (SEC(2011)0567), |
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viste le conclusioni relative alle azioni e alle iniziative del Consiglio per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottate dal Consiglio il 23 maggio 2011, e gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio (1), |
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vista la relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2013)0271 e i relativi documenti di lavoro, |
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vista la relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione dal titolo «Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro» (COM(2013)0269), |
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visto il programma di Stoccolma dal titolo «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (2), |
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vista la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011, |
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viste la comunicazione della Commissione «Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom» (COM(2013)0454) e la proposta di raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (COM(2013)0460), |
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vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (3), |
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vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (4), la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (5) e la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426), |
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vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), |
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visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), |
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viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale, |
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visto il discorso del Presidente Barroso sullo stato dell'Unione tenuto dinanzi al Parlamento europeo l'11 settembre 2013 e il discorso di Viviane Reding sull'Unione europea e lo stato di diritto tenuto il 4 settembre 2013 presso il Center for European Policy Studies (Centro per gli studi politici europei, CEPS) a Bruxelles, |
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vista la lettera in data 6 marzo 2013 inviata al Presidente della Commissione Barroso in cui i ministri degli esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi auspicano l'introduzione di un meccanismo che favorisca il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 6 e 7 giugno 2013 sui diritti fondamentali e lo stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione relativa all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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viste le conclusioni della conferenza «Un'Europa di cittadini uguali: parità, diritti fondamentali e Stato di diritto», organizzata dalla presidenza irlandese del Consiglio il 9 e 10 maggio 2013, |
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visto il 4o simposio annuale dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) del 7 giugno 2013 sul tema «Promuovere lo stato di diritto nell'UE», |
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visto il progetto di conclusioni del Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 13 settembre 2013, |
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visti le attività, le relazioni annuali, gli studi e i pareri dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, la relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2012, |
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vista la relazione congiunta dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, della Banca mondiale e della Commissione europea «La situazione dei Rom in 11 Stati membri dell'UE — Sintesi dei risultati delle indagini», pubblicata nel maggio 2012, |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, pubblicata nell'aprile 2013, concernente la gestione delle frontiere esterne dell'UE e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti, |
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visti le relazioni e gli studi delle organizzazioni non governative (ONG) in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e, in particolare, lo studio intitolato The triangular relationship between fundamental rights, democracy and the Rule of Law in the EU — towards an EU Copenhagen mechanism (La relazione triangolare tra diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto nell'Unione europea: verso un meccanismo di Copenaghen per l'UE), |
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viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare quella del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009): concreta attuazione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (8) e la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (9), |
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vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) (10), |
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vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (11), |
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vista la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sul censimento dei Rom su base etnica in Italia (12), |
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vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione (13), |
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vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea (14), |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Lituania (15), |
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vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom (16), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese relativa ai media (17), |
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vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE (18), |
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vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa (19), |
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vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio (20), |
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vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione (21), |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (22), |
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vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (conformemente alla sua risoluzione del 16 febbraio 2012) (23), |
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vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (24) e la sua risoluzione di seguito del 10 ottobre 2013 (25), |
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vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (26), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite, del 1979, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), |
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visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio nel marzo 2011, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491), |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del 7 aprile 2011, |
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viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (27) e del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: Eliminazione e prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze (28), |
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vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (29), |
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visti i documenti di lavoro I e II sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2012 (relatore: Louis Michel), |
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vista l'audizione pubblica sulla «Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea: come rafforzare i diritti fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto nell'Unione», organizzata il 5 novembre 2013 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0051/2014), |
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A. |
considerando che quello dell'integrazione europea è un progetto politico nato dalle ceneri della seconda guerra mondiale e dalle persecuzioni e repressioni perpetrate a opera dei regimi totalitari; che il suo obiettivo consiste nell'ancorare gli Stati europei ai valori della democrazia e dello stato di diritto onde garantire il rispetto e la promozione dei diritti umani, dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della protezione delle minoranze sulla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altri strumenti in materia di diritti umani e libertà fondamentali, nonché di impedire il ritorno a qualsiasi genere di regime autoritario; |
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B. |
considerando che l'individuo, cittadino o residente, va posto al centro dell'Unione europea e che i diritti fondamentali tutelano l'individuo da eventuali ingerenze, abusi e violenze da parte delle autorità (a tutti i livelli) nella sfera della sua vita privata, delle sue libertà e dei suoi diritti; che il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dei valori e principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani (dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, CEDU, patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto internazionali relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ecc.) devono essere al centro dell'integrazione europea; |
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C. |
considerando che l'Unione europea ha sviluppato un acquis fondamentale volto a garantire il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, in particolare mediante la definizione dei «criteri di Copenaghen», l'inclusione degli articoli 2, 6 e 7 nel trattato UE, la stesura della Carta dei diritti fondamentali, l'obbligo di aderire alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché attraverso le relative disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri; |
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D. |
considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta ha trasformato valori e principi in diritti concreti e applicabili e che, avendo lo stesso valore del trattato di Lisbona, essa è divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, nonché per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'UE; |
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E. |
considerando che occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno all'Unione ma anche negli Stati membri, in particolare in sede di attuazione e applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle relazioni con i paesi terzi; che l'attuazione di tali valori e principi deve poggiare anche su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, a partire ad esempio dalla formulazione delle proposte legislative; che considerazioni di altro genere non possono prevalere sul rispetto e sulla garanzia dei suddetti diritti fondamentali, con il rischio, altrimenti, di screditare il ruolo e l'immagine dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare nelle sue relazioni con i paesi terzi; |
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F. |
considerando che l'azione dell'Unione europea poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco; |
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G. |
considerando che il principio del riconoscimento reciproco può comportare il trasferimento delle persone da una giurisdizione all'altra senza previa valutazione delle rispettive decisioni in termini di diritti umani; |
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H. |
considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha evidenziato, nelle cause congiunte C-411/10 e C-493/10, che la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali deve essere superabile e che, pertanto, i giudici sono tenuti a verificare la presenza di motivi sostanziali in base a cui ritenere che il sistema giudiziario degli altri Stati membri presenti carenze sistemiche; |
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I. |
considerando che, di conseguenza, occorre assicurare che le autorità nazionali dispongano di sufficienti prove per adottare una decisione informata in merito alla presenza o meno di carenze sistemiche nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri; |
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J. |
considerando che la corruzione arreca un danno alla società e viola i diritti fondamentali, dal momento che i gruppi di criminalità organizzata se ne servono per commettere altri reati gravi, quali la tratta di esseri umani; che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è essenziale per lo stato di diritto e per garantire la protezione dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini in Europa; |
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K. |
considerando che l'Unione europea attraversa un periodo di crisi economica e finanziaria, come pure democratica e costituzionale, come dimostra la recente attualità di taluni Stati membri, e che queste tensioni hanno posto in evidenza l'assenza di strumenti adeguati per far fronte alla crisi, la mancanza di volontà politica e le difficoltà nell'applicazione dei meccanismi di monitoraggio, valutazione e sanzionamento previsti dagli attuali trattati, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 7 del trattato UE; |
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L. |
considerando che il Parlamento europeo ha sollecitato a più riprese il rafforzamento dei meccanismi capaci di garantire il rispetto, la protezione e la promozione dei valori dell'Unione enunciati all'articolo 2 del trattato UE e di far fronte alle situazioni di crisi in seno all'Unione e agli Stati membri; che è in corso un dibattito sulla creazione di un «nuovo meccanismo» con il quale la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri si allineano alle posizioni del Parlamento e delle ONG in materia; |
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M. |
considerando che, nella sezione di approfondimento della sua relazione annuale 2012 dal titolo The European Union as a Community of values: safeguarding fundamental rights in times of crisis (L'Unione europea come comunità di valori: la salvaguardia dei diritti fondamentali in tempi di crisi), la FRA sottolinea il fatto che un'interpretazione comune dei valori contemplati all'articolo 2 e degli obblighi giuridici da esso derivanti è un'aspirazione che richiede l'avvio di un dialogo regolare in seno all'UE; |
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N. |
considerando che la Commissione ha espresso l'auspicio di rafforzare lo stato di diritto nell'Unione europea e che potrebbe proporre di utilizzare lettere di messa in mora nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE in vigore; che essa ha altresì evocato la necessità di modificare i trattati, annunciando che potrebbe proporre emendamenti entro la fine del 2013 o all'inizio del 2014, al fine di organizzare un dibattito in occasione delle elezioni (anche sull'articolo 7) e promuovere il consenso su tali proposte, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che la politica europea in materia di diritti fondamentali nell'Unione europea poggi su norme e meccanismi chiari e su indicatori, dati e prove obiettivi che siano trasparenti, equi e prevedibili, nonché di tutelare solidamente i diritti individuali, la democrazia e lo Stato di diritto; |
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O. |
considerando che qualsiasi decisione in materia deve consentire di garantire, in tempi brevi, la corretta applicazione degli articoli 2, 6 e 7 del trattato UE e assicurare che ogni decisione adottata si basi su una valutazione e su criteri obiettivi, come pure di sormontare le critiche quanto alla mancanza di indicatori e di criteri di valutazione, alle differenze di trattamento e alla parzialità politica; |
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P. |
considerando che nell'Unione europea e negli Stati membri continuano a verificarsi numerose violazioni dei diritti fondamentali, come indicano le relazioni (annuali e speciali) della Commissione europea, della FRA, del Consiglio d'Europa (relazioni annuali e sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, documenti e relazioni del commissario per i diritti umani, documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa), i documenti dell'ONU (inclusi i documenti e le relazioni del Consiglio dei diritti umani, dell'Alto Commissario per i diritti umani, dei relatori speciali ecc.), i documenti redatti dalle ONG (come Human Rights Watch, Amnesty International, Open Society Institute, ILGA-Europe, ECRE, Reporters Without Borders, Freedom House, ecc.) e altri; che tali violazioni esigono risposte adeguate da parte della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, data la loro gravità e ricorrenza; |
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Q. |
considerando che suddette organizzazioni hanno espresso e comunicato pubblicamente la loro preoccupazione, in particolare per quanto riguarda la situazione di Rom, migranti, richiedenti asilo e rifugiati, minoranze e persone LGBT, media e giornalisti, nonché in merito alle azioni intraprese dalle forze di sicurezza, dalla polizia e dai servizi segreti, alle indagini necessarie per processare e punire i responsabili delle violazioni dei diritti umani, alla partecipazione degli Stati a casi di tortura e maltrattamenti in paesi terzi, all'uso delle prove così ottenute, alle condizioni di detenzione e ai maltrattamenti subiti dai detenuti; |
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R. |
considerando che il preambolo del trattato sull'Unione europea, così come gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali traducendoli in principi trasversali del diritto europeo, e che ciò indica chiaramente che l'UE è tenuta a garantire le libertà e i diritti fondamentali quali i diritti sindacali, il diritto di sciopero, il diritto di associazione e di riunione ecc., come definito nella Carta sociale europea; che l'articolo 151 del TFUE contiene un esplicito riferimento ai diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea; |
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S. |
considerando che gli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona; |
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T. |
considerando che circa 100 milioni di minori nell'Unione europea e circa 80 milioni di cittadini europei presentano disabilità; che le persone disabili, in particolare i minori, non ricevono ancora sufficiente assistenza e sostegno per la loro integrazione nelle scuole, hanno difficoltà ad accedere agli edifici o ai servizi e problemi nel farsi ascoltare e nel prendere parte alle decisioni che hanno un impatto sulla loro vita; che l'UE, quale firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha l'obbligo di promuovere, proteggere e rispettare i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione, di adottare una strategia di attuazione della Convenzione stessa e di assicurare che le politiche e il diritto primario e derivato, esistente e futuro, siano conformi alle disposizioni della Convenzione; |
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U. |
considerando che le donne e le ragazze sono le principali vittime della violenza di genere giacché nell'UE, secondo le stime, il 20-25 % delle donne ha subito violenza fisica almeno una volta nel corso della vita; che centinaia di migliaia di donne che vivono in Europa sono state sottoposte a mutilazione genitale e che migliaia di bambine corrono lo stesso rischio; |
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V. |
considerando che, nell'UE, le donne guadagnano circa il 16 % in meno all'ora rispetto agli uomini; |
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W. |
considerando che la povertà, la disuguaglianza di genere e gli stereotipi di genere accrescono il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento, inclusa la tratta delle donne e la prostituzione, oltre a ostacolare la piena partecipazione delle donne in tutti gli ambiti della vita; |
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X. |
considerando che le libertà fondamentali, i diritti umani e le pari opportunità devono essere garantiti a tutti i cittadini dell'Unione europea; che, tuttavia, la tutela delle minoranze nazionali e delle lingue regionali e minoritarie è una grande sfida in un'Unione allargata, che non può essere superata soltanto contrastando la xenofobia e la discriminazione, ma che richiede l'adozione di disposizioni e sistemi specifici in campo giuridico, linguistico, culturale, sociale ecc.; |
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1. |
sottolinea che il progetto politico, storico ed etico dell'Unione europea è teso ad associare gli Stati che condividono e promuovono congiuntamente i valori europei comuni, come quelli stabiliti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali, nonché nella CEDU, segnatamente il rispetto della dignità umana, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, la non discriminazione e la protezione delle minoranze, valori che sono strettamente connessi e che costituiscono precondizioni reciproche; ritiene pertanto che un pilastro fondamentale dell'identità europea sia e debba essere la promozione, all'interno e all'esterno dell'Unione, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, che sono valori europei; |
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2. |
raccomanda che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio riconoscano l'esistenza di obblighi positivi in materia di protezione e promozione dei diritti umani; sottolinea che il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali implica interventi a vari livelli; pone l'accento sul ruolo svolto in tale ambito dagli enti locali e regionali, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dalla società civile e chiede alla Commissione e al Consiglio di migliorare la loro cooperazione con tali attori; |
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3. |
ricorda alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri la necessità di adempiere agli obblighi loro incombenti in materia di rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali; osserva che l'adesione ai trattati internazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani non può che contribuire a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'UE; |
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4. |
condanna le tendenze preoccupanti in relazione alle violazioni dei diritti umani nell'Unione europea, in particolare in materia di immigrazione e di asilo, di discriminazione e intolleranza specialmente nei confronti di alcune categorie (minoranze e migranti), di sicurezza e di terrorismo, di libertà di stampa, di libera circolazione all'interno dell'Unione e di diritti sociali e sindacali; constata con crescente frequenza atteggiamenti ostruzionistici da parte degli Stati membri quanto al rispetto di tali libertà e diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i Rom, le donne, le persone LGBT, i richiedenti asilo, i migranti e altre categorie vulnerabili; |
Questioni istituzionali
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5. |
ricorda che è fondamentale che l'Unione europea, le sue istituzioni e gli Stati membri garantiscano il rispetto dei valori europei comuni enunciati all'articolo 2 del TUE e che occorre applicare e attuare con urgenza tutti gli strumenti attualmente previsti dai trattati in tal senso, così come preparare, se del caso, le modifiche da apportare ai trattati; sottolinea che l'obbligo di soddisfare i criteri di Copenaghen non decade a seguito dell'adesione ma continua a essere un dovere per gli Stati membri; pone in evidenza che i diritti fondamentali formano parte del diritto primario dell'Unione e che devono essere rispettati quando il diritto dell'Unione è applicato da qualsiasi tribunale o autorità, sia a livello dell'Unione, sia a livello nazionale; in questo contesto, deplora in particolare la lunga durata dei negoziati di adesione alla CEDU e il fatto che l'adesione dell'UE alla CEDU non sia stata ancora completata; |
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6. |
ricorda alle istituzioni europee e agli Stati membri che tutte le politiche in materia di diritti fondamentali devono innanzitutto impedire il verificarsi di violazioni, in particolare attraverso strumenti di prevenzione e di ricorso accessibili prima dell'adozione di una decisione o di una misura, in modo da permettere che casi particolari possano essere esaminati e giudicati nei tempi più brevi possibili e in modo efficace, equo, giusto e senza discriminazione; |
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7. |
ritiene che i cittadini abbiano sempre più a cuore il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, come dimostrano la mobilitazione e la maggiore attenzione rivolta ai casi di violazione, abuso o disuguaglianza, sia nella vita quotidiana che in casi simbolici o ben noti, anche grazie alla migliore circolazione delle informazioni attraverso le nuove tecnologie, i social network e i mezzi di comunicazione; ricorda che qualsiasi violazione, abuso o disuguaglianza nuoce alla democrazia e allo stato di diritto nonché alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei loro rappresentanti, in particolare nei responsabili politici; sottolinea che le istituzioni e i responsabili politici devono prendere atto di questa dinamica democratica e sostenerla, stabilendo nuovi meccanismi di dialogo con i cittadini e rafforzando il controllo cittadino, parlamentare, giuridico e mediatico sulle autorità statali, che devono essere più aperte e trasparenti per servire i cittadini in modo più efficace; |
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8. |
ritiene che, per sfruttare appieno il potenziale dei trattati, occorra:
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9. |
sottolinea che tale «nuovo meccanismo di Copenaghen», volto a monitorare in maniera efficiente e vincolante l'osservanza dei criteri di Copenaghen da parte di ciascun Stato membro, può essere posto immediatamente in essere sulla base di una decisione della Commissione, con la piena associazione del Parlamento europeo, e dovrebbe:
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10. |
chiede alla Commissione, in collaborazione con la FRA, di adottare una decisione che predisponga un siffatto «nuovo meccanismo di Copenaghen», come essa ha già fatto per quanto riguarda il monitoraggio in materia di corruzione in seno all'Unione europea e negli Stati membri, e di rivedere il regolamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali onde dotarla di poteri e competenze maggiori; |
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11. |
sollecita l'istituzione, preferibilmente nel quadro di un accordo istituzionale, di una «commissione di Copenaghen» composta da esperti indipendenti di alto livello in materia di diritti umani, da nominarsi, tra gli altri, anche da parte del Parlamento e il cui obiettivo sia quello di assicurare il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, la costante osservanza dei «criteri di Copenaghen», nonché la consulenza e la rendicontazione in merito a questioni attinenti ai diritti fondamentali, in attesa della modifica del regolamento della FRA che permetta all'Agenzia di disporre di competenze maggiori e più ampie, anche per il monitoraggio dei singoli Stati membri nel settore dei diritti fondamentali, come richiesto a più riprese dal Parlamento; |
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12. |
raccomanda l'apertura di un dialogo fra le istituzioni dell'Unione e uno Stato membro qualora esista il rischio di violazione grave dei valori dell'Unione, nonché la possibilità per le istituzioni europee di rivolgere delle raccomandazioni, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE; sostiene pienamente la proposta della Commissione di utilizzare lettere di messa in mora in questo contesto; |
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13. |
invita la Commissione e il Consiglio a costituire, insieme al Parlamento, un gruppo di contatto che assicuri il seguito sull'attuazione efficace dei valori dell'Unione e a svolgere in particolare valutazioni congiunte della situazione dei diritti fondamentali, nei casi specifici osservati con preoccupazione da una qualsiasi di queste tre istituzioni dell'Unione; chiede altresì alle istituzioni in questione di tenere conto delle risoluzioni del Consiglio d'Europa e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
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14. |
accoglie con favore le dichiarazioni del Presidente della Commissione e della vicepresidente Reding che annunciano una comunicazione in cui saranno delineate possibili modifiche ai trattati, in aggiunta alle opzioni disponibili in virtù dei trattati attuali, e chiede alle sue commissioni competenti di esaminare in dettaglio le seguenti proposte, al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali nei trattati UE:
chiede altresì alla sua commissione competente di chiarire l'applicazione e, se del caso, di rivedere la procedura con cui il Parlamento può attivare l'articolo 7 del TUE; |
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15. |
chiede all'Agenzia per i diritti fondamentali di creare un sito Internet pubblico per il raggruppamento e lo scambio di informazioni e di documenti relativi alle questioni dei diritti fondamentali, elaborati dall'ONU, dal Consiglio d'Europa, dall'OSCE, dalle ONG, dalla FRA, dal Parlamento europeo, dalle Corti, dalle commissioni dei parlamenti nazionali, dai difensori civici, ecc.; ritiene che tali informazioni dovrebbero poter essere consultate per data, Stato, autore e diritto, in modo da fornire fonti e informazioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e nei suoi Stati membri; |
Diritti specifici sulla base della Carta dei diritti fondamentali
Dignità
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16. |
nutre apprensione per il persistere di casi di violazione della dignità umana nell'Unione e nei suoi Stati membri, tra le cui vittime figurano le minoranze (in particolare i Rom), richiedenti asilo, migranti, persone sospette di legami con il terrorismo, persone private della libertà nonché le categorie vulnerabili e gli indigenti; sottolinea che le pubbliche autorità devono rispettare il divieto assoluto della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti e sono tenute a indagare in profondità e in modo rapido, efficace e indipendente su qualsiasi violazione, traducendo i colpevoli davanti alla giustizia; |
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17. |
esprime preoccupazione per i numerosi casi di maltrattamenti operati dalle forze di polizia e dalle forze dell'ordine, soprattutto attraverso l'uso sproporzionato della forza contro partecipanti pacifici e giornalisti in occasione di manifestazioni e l'impiego eccessivo di armi non letali, come i manganelli, i proiettili di gomma e i taser; chiede agli Stati membri di garantire la presenza di elementi di identificazione sulle uniformi delle forze dell'ordine e di assicurare che queste ultime rispondano sempre delle loro azioni; chiede che sia posta fine ai controlli di polizia basati sulla caratterizzazione etnica e razziale; esprime preoccupazione per l'imposizione di un numero crescente di limitazioni al diritto di riunione e di manifestazione pacifica e fa presente che i diritti di riunione, associazione ed espressione costituiscono la base del diritto a manifestare; invita gli Stati membri a non adottare misure che possano compromettere o penalizzare l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, e chiede loro di prendere provvedimenti affinché l'uso della forza avvenga solo in casi eccezionali e debitamente giustificati da una minaccia reale e grave per l'ordine pubblico; rammenta che le forze di polizia sono innanzitutto al servizio della sicurezza e della protezione delle persone; |
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18. |
ribadisce la sua posizione a favore di un'iniziativa europea tesa a garantire che i diritti fondamentali delle persone private della libertà siano rispettati e che la detenzione possa garantire il reinserimento dei detenuti nella società, una volta rilasciati; esprime preoccupazione per il tragico livello di sovraffollamento delle carceri in numerosi Stati membri e per le cattive condizioni di detenzione e di trattamento dei detenuti; chiede di avviare un'iniziativa europea per garantire l'applicazione delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche nelle stazioni di polizia, nei centri di immigrazione e negli ospedali psichiatrici; raccomanda l'adozione di misure tese a ridurre il sovraffollamento nelle carceri, ad esempio evitando un ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva, prevedendo pene alternative a quelle detentive, considerando la possibilità di depenalizzare alcuni atti e/o di ridurre i termini di detenzione senza capo d'accusa; |
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19. |
ribadisce la sua richiesta di fare piena luce sulla collaborazione degli Stati europei nel programma degli Stati Uniti e della CIA sulle «restituzioni straordinarie» (extraordinary rendition), i voli e le prigioni segrete nel territorio dell'Unione; insiste presso gli Stati membri affinché svolgano indagini efficaci, imparziali, approfondite, indipendenti e trasparenti e non vi sia spazio per l'impunità; ricorda agli Stati membri che il divieto della tortura è assoluto e che pertanto il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo; sottolinea che, in caso di inottemperanza a quanto sopra indicato, sarà in gioco la reputazione degli Stati membri e la fiducia nel loro impegno per la tutela dei diritti fondamentali; |
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20. |
sottolinea che il clima di impunità riguardo al programma della CIA ha permesso che i diritti fondamentali continuassero a essere violati nel quadro delle politiche di contrasto al terrorismo dell'UE e degli Stati Uniti, come enfatizzato peraltro dalle rivelazioni in merito alle attività di spionaggio di massa condotte nell'ambito del programma di sorveglianza dell'agenzia statunitense di sicurezza nazionale (NSA) e dagli organismi di intelligence in vari Stati membri, attualmente al vaglio del Parlamento; chiede la revisione delle legislazioni relative alle agenzie di sicurezza e intelligence dell'UE e degli Stati membri, con un'attenzione particolare al controllo giudiziario ex-ante, al controllo parlamentare, al diritto al ricorso e alla rettifica dei dati raccolti, conservati o trattati da tali agenzie; |
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21. |
invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a recepire in toto e ad attuare la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e ad adottare misure adeguate per assicurare che le vittime della tratta di esseri umani ricevano assistenza e protezione adeguate, che i trafficanti siano perseguiti e sanzionati in modo efficace, proporzionato e dissuasivo, e che siano predisposte misure preventive; |
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22. |
invita gli Stati membri a recepire in toto la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, adottando opportune misure per garantire assistenza e protezione adeguate alle vittime di reato; |
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23. |
chiede il rispetto della dignità alla fine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse nei testamenti biologici siano riconosciute e rispettate; |
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24. |
riconosce che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono un elemento essenziale della dignità umana, che devono essere trattati nel contesto più ampio della discriminazione strutturale e delle disuguaglianze di genere; invita gli Stati membri a tutelare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti attraverso l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), in particolare garantendo programmi e servizi di salute riproduttiva, inclusi l'assistenza sanitaria e i farmaci essenziali per la pianificazione familiare volontaria e per la salute materna e neonatale, e continuando a vigilare sulle politiche e/o sulle normative che potrebbero violare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; |
Libertà
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25. |
sottolinea che la democrazia e lo Stato di diritto si fondono sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e che qualsiasi azione o misura contro il terrorismo o la criminalità organizzata e la cooperazione internazionale in tal senso non devono recare pregiudizio alle norme europee in materia di diritti fondamentali, ma al contrario rispettarle rigorosamente, in particolare per quanto riguarda la presunzione di innocenza, il processo equo, il diritto alla difesa e la protezione della vita privata e dei dati personali, ecc.; sottolinea la necessità di garantire un controllo democratico maggiore nonché la protezione e il rispetto dei diritti fondamentali nel contesto della cooperazione transfrontaliera in tali ambiti, in particolare dato che i dati personali sono raccolti e utilizzati in misura sempre maggiore da parte delle autorità; invita quindi ad adottare misure che garantiscano la vita privata e la protezione dei dati personali in tale ambito; |
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26. |
critica l'orientamento della strategia di sicurezza interna incentrato sulla sicurezza a scapito delle libertà civili, dei diritti fondamentali e dell'adozione di misure preventive; deplora il crescente divario tra gli obiettivi dichiarati e le modalità in cui le politiche sono effettivamente attuate; ritiene che il Parlamento europeo debba svolgere un ruolo determinante nella valutazione e nella definizione delle politiche di sicurezza interna, poiché queste hanno profonde conseguenze sulle libertà e sui diritti fondamentali di tutte le persone residenti nell'Unione europea, per garantire la vigilanza e il controllo democratici sulle politiche di sicurezza (comprese le attività di intelligence) e, se necessario, la loro revisione al fine di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; |
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27. |
esprime preoccupazione per le rivelazioni relative alla flagrante violazione del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali commessa attraverso i programmi segreti di sorveglianza di massa dei cittadini europei, senza un'autorizzazione giudiziaria caso per caso e senza un appropriato controllo parlamentare, operati da Stati europei e non europei; condanna tali pratiche ed esorta gli Stati interessati a porre immediatamente fine a tali violazioni; chiede la diffusione di informazioni dettagliate su tali programmi e sull'eventuale partecipazione internazionale nonché l'immediata revisione dei programmi; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero prendere iniziative forti contro i paesi che violano il diritto fondamentale alla vita privata spiando le comunicazioni dei cittadini e dei rappresentanti e attori istituzionali, politici ed economici dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che i servizi di intelligence si siano sottratti al controllo democratico, parlamentare e giudiziario conducendo programmi e operazioni segreti senza approvazione politica; chiede pertanto una revisione urgente dei meccanismi di sorveglianza giudiziaria e parlamentare dei servizi segreti volta a garantire che i servizi di intelligence siano radicati nella democrazia, nello Stato di diritto e nei diritti fondamentali, come disposto dall'articolo 2 del TUE; condanna la collaborazione segreta delle imprese private nelle attività di sorveglianza di massa; sottolinea che l'UE deve reagire con maggiore fermezza, chiedere che siano adottate misure a livello internazionale per garantire l'applicazione e il rispetto delle norme europee in materia di vita privata e di protezione dei dati e promuovere tecnologie che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni in Europa; |
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28. |
deplora il fatto che le discussioni sull'adozione di una proposta di regolamento e di direttiva sulla protezione dei dati personali siano in fase di stallo al Consiglio sebbene il Parlamento abbia espresso un forte sostegno a favore di norme più rigorose; si rammarica della decisione adottata dal Consiglio europeo del 24-25 ottobre 2013 riguardo al completamento del mercato unico digitale soltanto entro il 2015, ritardando in tal modo l'adozione del pacchetto sulla protezione dei dati, ed esorta il Consiglio a proseguire nei negoziati sulla direttiva e sul regolamento in materia di protezione dei dati affinché tale pacchetto sia adottato prima della fine della presente legislatura; |
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29. |
ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano adottare un sistema di protezione degli informatori, destinato alle persone che denunciano gravi violazioni dei diritti fondamentali commesse dai servizi di intelligence che hanno eluso ogni controllo democratico, parlamentare e giudiziario; |
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30. |
sottolinea che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale (compreso un maggiore utilizzo di Internet, delle applicazioni e dei social network) richiede una protezione più efficace dei dati personali e relativi alla vita privata per garantire la riservatezza; |
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31. |
si compiace del numero crescente di Stati membri che assicurano il rispetto del diritto a fondare una famiglia attraverso il matrimonio, il partenariato civile o la coabitazione registrata e del diritto all'adozione senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, e chiede agli altri Stati membri di adottare misure analoghe; accoglie con favore la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Vallianatos e altri contro Grecia, nella quale si afferma che le coppie dello stesso sesso devono poter sottoscrivere unioni civili; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a proporre e adottare legislazioni e politiche volte a lottare contro l'omofobia, la transfobia o i crimini ispirati dall'odio e si compiace della pubblicazione del parere 2/2013 della FRA relativo alla decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, con un'attenzione particolare per i diritti delle vittime della criminalità; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a garantire l'applicazione della direttiva sulla libera circolazione senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale; ribadisce l'appello rivolto alla Commissione affinché proponga un regolamento ambizioso sul riconoscimento giuridico reciproco degli effetti degli atti di stato civile; |
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32. |
esprime profonda preoccupazione per il numero di suicidi tra i giovani che sono stati vittima dell'omofobia; rammenta i risultati dell'indagine della FRA sulla comunità LGBT nell'UE da cui risulta che il 26 % degli intervistati ha subito attacchi o minacce di violenza fra le pareti domestiche o altrove, percentuale che sale al 35 % fra gli intervistati transgender, mentre il 19 % dei partecipanti ha dichiarato di sentirsi discriminato sul luogo di lavoro o al momento della ricerca di un impiego, malgrado la tutela giuridica riconosciuta dal diritto dell'UE; invita pertanto la Commissione a utilizzare tali risultati quale base per una risposta europea globale al problema dei diritti fondamentali delle persone LGBT, sotto forma di una tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, come ripetutamente richiesto dal Parlamento e dalle ONG; |
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33. |
si rammarica che le procedure di riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender includano ancora la sterilizzazione obbligatoria in 14 Stati membri; invita gli Stati membri a rivedere tali procedure affinché rispettino pienamente il diritto alla dignità e all'integrità fisica delle persone transgender; si congratula con la Commissione per il suo impegno a lavorare insieme all'Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e garantire una riclassificazione non patologizzante nei negoziati sull'11a versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11); |
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34. |
riafferma la libertà di pensiero, coscienza, religione e credo nonché la libertà di non credere, di praticare la religione di propria scelta e di convertirsi a un'altra religione; condanna tutte le forme di discriminazione o intolleranza e ritiene che il secolarismo, definito quale rigida separazione tra le autorità politiche non confessionali e le autorità religiose, e l'imparzialità dello Stato rappresentino gli strumenti migliori a garanzia della non discriminazione e dell'uguaglianza tra religioni, così come tra fedeli e non credenti; invita gli Stati membri a proteggere la libertà di religione o di credo, compresa la libertà delle persone non credenti di non essere discriminate a causa delle eccessive deroghe alle leggi sull'uguaglianza e sulla non discriminazione concesse per motivi religiosi; |
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35. |
ricorda che le leggi nazionali che configurano la blasfemia come reato limitano la libertà di espressione sulle convinzioni religiose o di altro tipo, sono spesso applicate per perseguitare, maltrattare o intimidire persone appartenenti a minoranze religiose o di altro genere e possono avere un grave effetto inibitorio sulla libertà di espressione e sulla libertà di religione o credo; raccomanda agli Stati membri di depenalizzare tali reati; |
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36. |
si rammarica del fatto che, in alcuni Stati membri, i giovani continuino a essere perseguiti e condannati a pene detentive a causa del riconoscimento ancora inadeguato del diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e invita gli Stati membri a cessare la persecuzione e la discriminazione degli obiettori di coscienza; |
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37. |
ribadisce che la libertà di espressione, l'informazione e i mezzi di comunicazione sono fondamentali per assicurare la democrazia e lo Stato di diritto e rinnova la richiesta alla Commissione di rivedere e modificare la direttiva sui servizi dei media audiovisivi secondo le linee indicate dal Parlamento nella sua relazione in materia; esprime ferma condanna per gli atti di violenza, le pressioni o le minacce contro i giornalisti e i mezzi di comunicazione, anche in relazione alla divulgazione delle loro fonti e delle informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali commesse da governi e Stati; invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a rispettare, garantire, tutelare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione e, conseguentemente, ad astenersi dall'adoperare o sviluppare meccanismi per ostacolare tali libertà; |
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38. |
esprime preoccupazione per l'impatto che la crisi economica ha sulla proprietà dei mezzi di informazione in Europa e per la prospettiva di privatizzazione dei media di servizio pubblico in alcuni Stati membri; esorta gli Stati membri a tutelare l'indipendenza dei media di servizio pubblico e a tenere fede al proprio dovere istituzionale di salvaguardare il pluralismo dei media e fornire un'informazione di alta qualità, diversificata, precisa e affidabile; è convinto che la proprietà e la gestione dei mezzi di comunicazione debbano essere sempre trasparenti e non debbano essere concentrate; sottolinea che la trasparenza riguardo alla proprietà dei media è fondamentale per il monitoraggio degli investimenti all'interno dell'UE in tale settore e degli investitori non europei che esercitano un'influenza crescente nell'informazione fornita negli Stati membri; |
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39. |
sottolinea l'importanza di rispettare e tutelare i diritti dei rifugiati e dei migranti e sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle donne e ai minori migranti; è preoccupato per i numerosi casi di violazione del diritto di asilo e dell'obbligo di garantire protezione in caso di allontanamento, espulsione ed estradizione di qualsiasi migrante; sottolinea l'obbligo di rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e il principio di non respingimento, di portare soccorso alle persone in mare che rischiano la vita per raggiungere l'Unione europea nonché di assicurare condizioni e procedure di accoglienza che ne rispettino la dignità e i diritti fondamentali; invita l'Unione e gli Stati membri a modificare o rivedere qualsiasi legge che infligga sanzioni a coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare; invita la Commissione a rivedere la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire le sanzioni in caso di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, al fine di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria ai migranti che si trovano in pericolo in mare costituisce un atto da accogliere con favore, che non può essere in alcun modo sanzionabile; |
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40. |
plaude al completamento del sistema comune europeo di asilo e invita gli Stati membri ad attuare le riforme legislative e amministrative necessarie alla sua efficace attuazione, al fine di garantire che tale sistema sia integralmente istituito secondo quanto previsto, faciliti l'accesso alla procedura di asilo per coloro che cercano protezione, comporti un processo decisionale più equo, rapido e migliore in materia di asilo e garantisca condizione dignitose, sia per coloro che presentano richiesta di asilo che per coloro che concedono la protezione internazionale all'interno dell'UE; deplora tuttavia il fatto che i bambini possono ancora essere trattenuti e chiede la loro esclusione sistematica dalle procedure accelerate; ribadisce l'appello alla Commissione affinché elabori orientamenti strategici basati sulle migliori pratiche, per istituire norme minime comuni sull'accoglienza e la tutela dei minori non accompagnati; sottolinea che le garanzie procedurali devono essere adeguate e appropriate; chiede l'applicazione della recente sentenza della Corte di giustizia in cui si afferma che i richiedenti asilo LGBT possono costituire un gruppo sociale particolare, i cui membri sono suscettibili di essere perseguitati a causa del loro orientamento sessuale, e che l'esistenza di una pena detentiva nel paese di origine per atti omosessuali può costituire una atto di persecuzione; |
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41. |
condanna il fatto che un considerevole numero di migranti che cercano di raggiungere l'Unione europea continua a perdere la vita in mare, nonostante i diversi e numerosi mezzi messi a disposizione dagli Stati membri e dall'Unione per la vigilanza e il controllo delle frontiere esterne dell'UE; chiede che l'Unione e gli Stati membri attuino le raccomandazioni contenute nella risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottata il 24 aprile 2012, dal titolo «Vite perdute nel Mar Mediterraneo: chi è responsabile?» (30); accoglie con favore la decisione della Corte di giustizia che annulla la decisione 2010/252/UE del Consiglio; |
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42. |
sottolinea la vulnerabilità delle persone che attraversano le frontiere marittime meridionali dell'Europa, chiede una soluzione realizzabile per la questione dell'immigrazione nel Mediterraneo nel suo complesso, nel pieno rispetto del principio del non respingimento, e invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a tenere conto, quale requisito minimo assoluto, dei recenti pareri della FRA sulle migliori modalità di tutela dei diritti fondamentali dei migranti nel contesto della sorveglianza marittima; |
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43. |
accoglie con favore il manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione redatto dalla FRA congiuntamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, quale contributo concreto per assistere gli operatori del diritto in Europa a sostenere i diritti fondamentali e i diritti umani; |
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44. |
chiede agli Stati membri e al Consiglio di accelerare i lavori della task force per il Mediterraneo, onde assicurare un'espansione significativa della capacità di salvataggio in mare e varare un piano completo sull'immigrazione e l'asilo, basato sulla solidarietà e la condivisione della responsabilità, che si incentri su tutti gli aspetti pertinenti quali la revisione delle norme dell'UE e degli Stati membri che consentono la penalizzazione dell'assistenza umanitaria alle persone in pericolo in mare, lo sviluppo di rotte sicure e legali per i rifugiati e i migranti verso l'Europa nonché lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi al fine di rafforzare la democrazia, i diritti fondamentali e lo stato di diritto, onde assicurare che non si verifichino più tragedie come quella avvenuta a largo di Lampedusa; |
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45. |
condanna le violazioni sempre più frequenti dei diritti fondamentali dei migranti, in particolare dei migranti espulsi verso paesi non appartenenti all'UE, come sottolineato dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti nella sua relazione speciale pubblicata il 24 aprile 2013 (31) e dalla relazione della FRA (32); sottolinea a tale proposito la necessità di procedere a un'autentica valutazione della direttiva sui rimpatri, degli accordi di riammissione nonché dell'azione di FRONTEX in termini di rispetto dei diritti fondamentali; chiede alla Commissione di dare un seguito concreto alla sua relazione del 2011 in cui esprime critiche nei confronti degli accordi e delle misure di riammissione dell'UE con i paesi terzi; condanna le politiche restrittive degli Stati membri in materia di rilascio dei visti ai cittadini di determinati paesi non appartenenti all'UE; |
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46. |
invita gli Stati membri ad adottare politiche che incoraggino la migrazione legale e a ratificare la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; |
Uguaglianza
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47. |
sottolinea che i principi della dignità umana, dell'uguaglianza dinanzi alla legge e del divieto di qualsiasi discriminazione figurano tra i fondamenti della società democratica; ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare le rispettive azioni volte a promuovere l'uguaglianza, a combattere le discriminazioni e a proteggere la diversità culturale, religiosa e linguistica, così come le azioni nell'ambito della parità di genere e dei diritti di minori, anziani, disabili, persone LGBT e persone appartenenti a minoranze nazionali; |
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48. |
invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per contrastare tutte le forme di discriminazione e garantire un'efficace attuazione del quadro normativo dell'UE in vigore, anche mediante l'apertura di procedure di infrazione; deplora la fase di stallo nei negoziati al Consiglio sulla proposta di direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla loro religione o credo, dalla disabilità, dall'età e dall'orientamento sessuale, e ribadisce nuovamente il suo appello al Consiglio affinché adotti la proposta; accoglie con favore la posizione della Presidenza lituana del Consiglio di sostenere la proposta e invita gli Stati membri a seguire tale esempio; accoglie a tale proposito con favore il parere 1/2013 della FRA sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dall'attuazione iniziale delle direttive in materia di uguaglianza; ritiene che sia necessario affrontare anche la discriminazione fondata su considerazioni linguistiche; |
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49. |
ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (33), in cui chiede che sia pienamente rispettata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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50. |
esprime preoccupazione per il fatto che le persone disabili continuino a essere vittime di discriminazione ed esclusione e che tale situazione impedisca loro di godere dei diritti fondamentali su un piano di parità con gli altri; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a continuare ad attuare la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nelle rispettive aree di competenza; osserva che un ulteriore sviluppo del diritto e della politica dell'UE in materia di non discriminazione potrebbe contribuire al processo di armonizzazione della legislazione con la summenzionata convenzione nell'UE, ad esempio per quanto riguarda l'uguaglianza davanti alla legge; esorta gli Stati membri a elaborare politiche dotate di risorse adeguate volte a una migliore integrazione delle persone disabili e alla promozione del loro accesso agli alloggi, all'istruzione, al mercato del lavoro, ai trasporti e alle infrastrutture pubbliche nonché della loro partecipazione al processo politico, in particolare mediante l'abolizione delle discriminazioni giuridiche e pratiche e delle restrizioni al diritto di voto e di essere eletti; deplora che alcune persone disabili siano obbligate a vivere in istituti speciali a causa della mancanza di alternative incentrate sulle comunità locali e invita gli Stati membri a impegnarsi per difendere un più ampio accesso delle persone disabili a una vita autonoma; |
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51. |
invita la Commissione a svolgere una revisione completa della legislazione e delle politiche dell'UE, al fine di valutarne la conformità alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; è del parere che le procedure legislative e l'iter politico dell'UE debbano essere adattati in modo da garantire il rispetto e consentire l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; invita a tal fine la Commissione ad adottare orientamenti specifici sulla valutazione d'impatto e a presentare al Parlamento un progetto di relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità nell'UE; ritiene che il Parlamento debba organizzare discussioni periodiche e formulare raccomandazioni mediante una risoluzione sui progressi conseguiti nel godimento da parte delle persone con disabilità dei diritti sanciti dalla summenzionata convenzione, anche sulla base della relazione della Commissione; sostiene le iniziative in corso per istituire una task force intercommissioni in seno al Parlamento sull'attuazione della convenzione, al fine di garantire che le sue azioni di monitoraggio e sostegno all'attuazione della convenzione siano complete e coerenti; |
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52. |
invita gli Stati membri e la Commissione a tutelare, promuovere e far rispettare i diritti dei minori in tutte le azioni e le politiche interne ed esterne che abbiano un impatto su di essi; esprime preoccupazione per i minori vittime di violenza e sfruttamento sessuale e invita gli Stati membri a completare il recepimento della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; invita gli Stati membri, la Commissione e la FRA a proseguire gli sforzi per valutare le modalità di trattamento dei minori durante i procedimenti giudiziari; ritiene che, in caso di separazione o di divorzio dei genitori, si debba sempre tenere conto dell'interesse superiore del minore e che ciascun minore deve poter avere relazioni regolari e contatti diretti con entrambi i genitori; |
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53. |
esprime preoccupazione per la situazione dei rom nell'UE e per i numerosi casi di persecuzione, violenza, stigmatizzazione, discriminazione, sfratti, trasferimenti e sgomberi forzati illeciti, registrazione illegale e definizione di profili in base all'etnia da parte delle autorità di contrasto, atti contrari ai diritti fondamentali e al diritto dell'Unione europea; ribadisce la posizione affermata nella risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom (34) e chiede nuovamente che siano attuate in modo efficace strategie per promuovere un'autentica inclusione e siano intraprese azioni rafforzate e pertinenti per promuovere l'integrazione, in particolare nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria, e per combattere la violenza, gli incitamenti all'odio e la discriminazione contro i rom; chiede che siano cessati gli sgomberi forzati illeciti, lo smantellamento degli accampamenti senza fornire un alloggio alternativo nonché la segregazione dei bambini rom nelle scuole e la loro sistemazione illegittima in istituti speciali; chiede agli Stati membri di ricorrere maggiormente ai fondi dell'UE messi a loro disposizione per attuare i progetti di integrazione in cooperazione con le autorità locali, in prima linea nella gestione quotidiana dei nuovi arrivati sui rispettivi territori; |
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54. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rispondere in maniera efficace all'esclusione dei rom, mediante lo sviluppo di politiche integrate e l'attuazione delle misure previste dalle strategie, incentrandosi su quelle antidiscriminazione e su quelle volte a migliorarne l'impiegabilità e l'accesso al mercato del lavoro in collaborazione con i rappresentanti della popolazione rom, e a garantire nel contempo la piena partecipazione alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti che interessano le loro comunità; chiede inoltre che siano stanziate a tal fine risorse di bilancio sufficienti, assicurando l'efficienza della spesa; chiede inoltre alla Commissione e alla FRA di presentare indicatori comuni, confrontabili e affidabili per monitorare i progressi compiuti negli Stati membri; |
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55. |
ritiene che la Commissione debba rispondere con determinazione ai casi di violazione dei diritti fondamentali dei rom negli Stati membri, in particolare avviando procedure di infrazione qualora ai rom fosse negato l'accesso ai diritti sociali ed economici, al diritto di libera circolazione e alla libertà di soggiorno, al diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione e al diritto alla protezione dei dati personali, così come l'esercizio di tali diritti; invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio dei reati dettati dall'odio commessi a danno dei rom e chiede alla Commissione e agli Stati membri di affrontare la questione della mancata registrazione delle nascite e del mancato rilascio di certificati di nascita per i rom che soggiornano nell'UE; ribadisce la sua richiesta di un approccio mirato all'inclusione sociale delle donne rom, al fine di evitare una discriminazione multipla; chiede che il quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom diventi una vera e propria strategia europea; |
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56. |
sottolinea l'importanza di rispettare i diritti fondamentali e le libertà delle persone che appartengono a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche; esprime preoccupazione per il fatto che, nella vita quotidiana, le persone appartenenti a tali comunità minoritarie debbano affrontare ostacoli nei settori della giustizia, dei servizi sanitari e sociali nonché dell'istruzione e della cultura e ritiene che tale situazione pregiudichi i loro diritti e la loro dignità quali esseri umani e cittadini dell'Unione e conduca a casi in cui tali persone sono trattate come cittadini di seconda categoria da parte delle autorità nazionali dei loro Stati membri; ritiene che tali minoranze abbiano esigenze specifiche diverse da quelle degli altri gruppi minoritari, che le politiche pubbliche debbano essere maggiormente mirate e che l'Unione stessa debba rispondere a tali necessità in modo più appropriato; |
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57. |
è del parere che non esista un'unica soluzione per migliorare la situazione delle minoranze valida per tutti gli Stati membri, ma che debbano essere sviluppati alcuni obiettivi comuni e minimi per le autorità pubbliche dell'UE, tenendo conto delle pertinenti norme giuridiche internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi ordinamenti giuridici assicurino che le persone appartenenti a una minoranza nazionale riconosciuta non siano discriminate, e ad adottare apposite misure per promuovere una reale parità sulla base delle norme internazionali e delle buone prassi pertinenti, ad esempio la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa; invita la Commissione a definire norme strategiche per la tutela delle minoranze nazionali, incluse le comunità minoritarie indigene, etniche tradizionali e linguistiche, tenendo presente che rappresentano più del 10 % della popolazione totale dell'UE, per evitare l'applicazione di norme duplici che operino una distinzione tra paesi candidati e Stati membri; sottolinea la necessità di un sistema globale di protezione dell'UE per le minorazione nazionali tradizionali, i gruppi linguistici regionali e le regioni costituzionali, affiancato da un meccanismo di monitoraggio funzionante, seguendo l'esempio del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom; invita gli Stati membri a fornire dati esaustivi sulle violazioni dei diritti fondamentali delle minoranze in modo da consentire alla FRA e all'UE di garantire la raccolta e la comunicazione dei dati; |
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58. |
sottolinea che le misure positive attuate per proteggere le persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi minoritari, che ne promuovono uno sviluppo adeguato e assicurano loro il riconoscimento degli stessi diritti e il medesimo trattamento garantito al resto della popolazione, in ambito amministrativo, politico, economico, sociale e culturale e in altre sfere, non debbano essere considerate discriminatorie; |
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59. |
condanna le violenze razziste, antisemite, omofobe/transfobiche, xenofobe e contro i migranti, le minoranze religiose e i gruppi etnici, che hanno raggiunto livelli allarmanti in particolare su Internet, in assenza di azioni decise da parte delle autorità per combattere questi tipi di violenza; invita gli Stati membri ad attuare la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a combattere le discriminazioni, a garantire lo svolgimento di indagini riguardanti l'incitazione all'odio e i reati generati dall'odio, ad adottare leggi penali che vietino l'istigazione all'odio fondata su qualsiasi motivo compreso l'orientamento sessuale nonché a garantire una protezione efficace contro il razzismo, l'antisemitismo, l'antiziganismo, la xenofobia e l'omofobia e un'adeguata assistenza alle vittime; invita la Commissione ad avviare una procedura d'infrazione contro gli Stati membri che non applicheranno correttamente la decisione quadro a partire dal 1o dicembre 2014; chiede che la decisione quadro sia rivista per garantire che copra anche l'istigazione all'odio e gli atti antisemiti, l'islamofobia e l'intolleranza religiosa, l'antiziganismo, l'omofobia e la transfobia, e che se ne rafforzi l'applicazione; sostiene pienamente l'iniziativa promossa durante la Presidenza irlandese del Consiglio volta a rafforzare la lotta all'intolleranza e invita il Consiglio a proseguire tale lavoro costruttivo; |
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60. |
invita la Commissione e gli Stati membri a varare un'azione coordinata e globale per combattere e prevenire sistematicamente i reati ispirati all'odio nell'UE e a renderli visibili attraverso dati, garantendo che tali dati siano confrontabili per consentire una visione globale della situazione nell'UE, collaborando con la FRA per migliorare la raccolta e l'armonizzazione dei dati sui reati motivati dall'odio; condanna l'istigazione all'odio che stigmatizza gruppi di persone per via delle loro origini sociali, culturali, religiose o straniere e l'incitamento all'odio raziale, in particolare nei discorsi pronunciati da personalità pubbliche; rimanda al parere 2/2013 della FRA sulla decisione quadro in materia di razzismo e xenofobia e sottolinea la necessità di assicurare il rispetto dei diritti delle vittime di reato, in particolare nei casi di reati ispirati all'odio; |
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61. |
invita gli Stati membri a riconoscere che l'istruzione è fondamentale nella lotta alla discriminazione e a garantire pertanto che le loro strategie di integrazione siano incentrate sulla riforma dei programmi scolastici nazionali per includervi la xenofobia, il razzismo e l'antiziganismo e spiegare agli alunni fin da una giovane età che tali atti costituiscono una forma di discriminazione nei discorsi pubblici; |
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62. |
esorta l'UE e gli Stati membri a:
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63. |
invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle donne collaborando, tra l'altro, con la società civile e con le ONG femminili nell'elaborazione della legislazione e nell'analisi della situazione dei diritti fondamentali nell'UE; sottolinea l'importanza di monitorare e valutare l'attuazione della legislazione europea relativa all'uguaglianza di genere negli Stati membri; |
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64. |
invita gli Stati membri a garantire salari e pensioni decorosi, ridurre il divario retributivo di genere, creare un maggior numero di posti di lavoro di alta qualità per le donne, consentire a queste ultime di beneficiare di servizi pubblici con standard elevati e migliorare le disposizioni in tema di prestazioni sociali; |
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65. |
invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere le cause economiche e sociali che alimentano la violenza contro le donne, per esempio disoccupazione, salari e pensioni bassi, carenza di alloggi, povertà e servizi pubblici inesistenti o inadeguati, in particolare nel settore dei servizi della sanità pubblica, dell'istruzione e della previdenza sociale; |
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66. |
invita la Commissione a intensificare gli sforzi contro la violazione dei diritti fondamentali delle ragazze, in particolare contro l'industria che le considera oggetti sessuali e provoca un aumento della tratta di giovani ragazze a fini sessuali all'interno dell'UE; |
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67. |
invita gli Stati membri a garantire l'attuazione di strategie nazionali relative al rispetto e alla salvaguardia della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne; ribadisce il ruolo dell'Unione nella sensibilizzazione e la promozione delle migliori pratiche in materia, dal momento che la salute costituisce un diritto fondamentale essenziale per l'esercizio degli altri diritti umani; |
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68. |
invita la Commissione a presentare una proposta di un quadro giuridico sulla questione della discriminazione multipla e intersettoriale; |
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69. |
ritiene che la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale politico e delle imprese costituisca un deficit; invita pertanto gli Stati membri a introdurre misure di discriminazione positiva, come disposizioni legislative sui sistemi di parità e quote rosa; |
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70. |
sottolinea che i progressi nella riduzione del divario retributivo di genere sono estremamente lenti; osserva che l'applicazione del principio di parità retributiva per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari valore è essenziale per conseguire la parità di genere; esorta la Commissione a rivedere senza indugio la direttiva 2006/54/CE e a proporre modifiche conformemente all'articolo 32 della direttiva e sulla base dell'articolo 157 del TFUE, seguendo le raccomandazioni dettagliate riportate nell'allegato alla risoluzione del Parlamento del 24 maggio 2012; |
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71. |
sottolinea che i tagli ai servizi pubblici che forniscono assistenza all'infanzia hanno un impatto diretto sull'indipendenza economica delle donne; sottolinea che nel 2010 il 28,3 % dell'inattività e del lavoro a tempo parziale delle donne era riconducibile all'assenza di servizi assistenziali, rispetto al 27,9 % nel 2009; sottolinea inoltre che nel 2010 il tasso di occupazione delle donne con figli piccoli nell'UE era inferiore del 12,7 % rispetto a quello delle donne senza figli, segnando un aumento rispetto all'11,5 % del 2008; |
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72. |
deplora il fatto che i diritti fondamentali delle donne anziane vengano troppo spesso violati, con un numero elevato di casi di violenza e abusi fisici, emotivi e finanziari in vari Stati membri dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per tutelare le donne anziane da tutte le forme di abuso, compresi i maltrattamenti nelle strutture di assistenza per anziani; |
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73. |
ritiene che le donne disabili subiscano una doppia discriminazione per motivi legati al genere e alla disabilità; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per salvaguardare e proteggere i diritti fondamentali delle donne disabili nell'UE; |
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74. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi maggiormente per porre fine agli stereotipi sessisti veicolati dai media, in particolare nelle pubblicità, visto il ruolo cruciale che questi possono svolgere nella trasformazione dell'immagine collettiva sui ruoli delle donne e degli uomini; |
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75. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare i cittadini, accrescere la loro conoscenza dei propri diritti sanciti dalla Carta e promuovere la democrazia partecipativa mantenendo un dialogo continuo con la società civile, le ONG interessate e le organizzazioni delle donne; invita in modo particolare le organizzazioni delle donne a condividere la loro inestimabile esperienza sugli stereotipi e sulla discriminazione tuttora presenti, dal momento che le donne sono sempre state le vittime più vulnerabili; |
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76. |
chiede un maggiore coinvolgimento delle istituzioni dell'UE e un migliore dialogo tra tutte le parti interessate sulle sfide cui devono far fronte i più anziani per la piena applicazione dei loro diritti umani; |
Solidarietà
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77. |
sottolinea che la crisi finanziaria ed economica e le misure adottate per farvi fronte hanno particolarmente colpito, a volte in modo drammatico, gli strati più poveri e più svantaggiati della società, come indicato nel documento tematico dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa intitolato «Salvaguardia dei diritti umani in tempi di crisi economica», nel quale è fatto riferimento ai gruppi a rischio di emarginazione sociale come i migranti, i richiedenti asilo, i rom, le donne e i bambini; sottolinea che nel 2012 un quarto della popolazione dell'UE a 28 era a rischio di povertà o di esclusione sociale; chiede che sia prestata una particolare attenzione a tale situazione e che siano adottate misure più incisive ed efficaci per porvi rimedio e lottare contro le disuguaglianze e la povertà; condanna le parole dei politici che tendono a fare di queste persone dei capri espiatori; esprime preoccupazione per il fatto che le crisi economiche e sociali abbiano messo a dura prova i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e i valori democratici, sia a livello nazionale che sovranazionale; |
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78. |
sottolinea che i diritti sociali sono diritti fondamentali, come riconosciuto dai trattati internazionali, dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Carta sociale europea; mette in evidenza l'obbligo di proteggere tali diritti, de iure e de facto, onde garantire la giustizia sociale, in particolare in tempi di crisi economica e di misure di austerità; sottolinea l'importanza del diritto alla dignità, alla libertà occupazionale e al lavoro, del diritto alla non discriminazione, anche in base alla nazionalità, e alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, del diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla sicurezza e all'assistenza sociali, del diritto all'assistenza sanitaria, della libertà di circolazione e di soggiorno, del diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale mediante la garanzia di un accesso effettivo a occupazione, alloggi adeguati, formazione, istruzione, cultura e assistenza sociale e medica, anche per quanto riguarda la compensazione e i benefici sociali, assicurando condizioni di vita per i lavoratori e i loro familiari e altre condizioni occupazionali e lavorative che siano dignitose, l'autonomia della parti sociali e la libertà di iscriversi ad associazioni nazionali e internazionali per la tutela degli interesse economici e sociali dei lavoratori e per la contrattazione collettiva; |
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79. |
sottolinea che il fatto di essere in disoccupazione o di vivere in situazione di povertà o di emarginazione sociale ha effetti notevoli se non perfino nefasti sull'esercizio dei diritti e delle libertà sancite nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, laddove i diritti e le libertà più esposte a minacce sono in particolare: il diritto alla dignità umana (articolo 1), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), il diritto alla non discriminazione (articolo 21), la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30), il diritto alla sicurezza sociale (articolo 34), il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35) e la libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45); evidenzia inoltre che il fatto di essere in stato di disoccupazione o di vivere in una situazione di povertà o di emarginazione sociale ha ripercussioni anche in materia di accesso ai servizi di base, sociali, finanziari, ecc.; |
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80. |
ricorda che i sistemi che riconoscono la giustizia sociale come un principio importante attuato attraverso una legislazione solida costituiscono la migliore difesa contro le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria; |
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81. |
raccomanda a tutti gli Stati membri di revocare quanto prima le riserve rimanenti sulla Carta sociale europea; ritiene che il Parlamento debba promuovere un dialogo permanente sui progressi conseguiti in tale ambito; ritiene che il riferimento alla Carta sociale europea contenuto nell'articolo 151 del TFUE debba essere utilizzato in maniera più efficace, ad esempio includendo una verifica dei diritti sociali nella valutazione d'impatto della Commissione e del Parlamento; |
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82. |
chiede azioni più incisive per aiutare i senzatetto e fornire loro riparo e sostegno; condanna, in particolare in tempi in cui il protrarsi della crisi economica e finanziaria trascina sul lastrico un numero crescente di persone in situazioni vulnerabili, le leggi e le politiche nazionali e locali che penalizzano tali persone, già di per sé più bisognose, poiché ciò equivale a una violazione palese e disumana dei diritti fondamentali; |
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83. |
sottolinea la necessità di assicurare che le misure anti-crisi siano compatibili con i valori e gli obiettivi dell'Unione e, in particolare, di garantire il rispetto dello Stato di diritto nell'ambito delle azioni dell'Unione nei paesi maggiormente colpiti dagli effetti della crisi nell'area dell'euro; |
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84. |
ribadisce con insistenza l'appello rivolto al Consiglio affinché includa il tema «accesso dei gruppi più poveri a tutti i diritti fondamentali» tra le aree tematiche del prossimo quadro pluriennale della FRA; |
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85. |
deplora che in taluni Stati membri siano ancora in vigore norme transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori; sottolinea che le paure circa l'impatto negativo della migrazione di manodopera sono prive di fondamento; sottolinea che le stime indicano un aumento a lungo termine del PIL pari quasi all'1 % nell'UE a 15 grazie alla mobilità post-allargamento (nel periodo 2004-2009) (35); |
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86. |
constata che la recente prassi di considerare la libera circolazione come una migrazione per beneficiare dei sistemi di sicurezza sociale non è accertata da fatti (36); sottolinea che la discriminazione rappresenta uno dei principali ostacoli che impedisce ai cittadini dell'UE di godere dei loro diritti fondamentali; sottolinea che i cittadini dell'UE che risiedono in via permanente in un altro Stato membro godono del diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale a norma del regolamento (CE) n. 883/2004; |
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87. |
sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri si adoperino maggiormente per sviluppare e garantire i diritti dei lavoratori e i diritti sociali fondamentali, quale passo cruciale per assicurare la parità di trattamento, un'occupazione dignitosa e salari di sussistenza nell'Unione europea; |
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88. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro sicure e igieniche sancito dall'articolo 3 della Carta sociale europea, quale elemento essenziale affinché i lavoratori possano vivere una vita dignitosa e i loro diritti fondamentali siano rispettati; |
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89. |
sottolinea l'importanza del ruolo delle parti sociali nella contrattazione collettiva per salvaguardare i diritti fondamentali e la parità di trattamento dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i giovani, le donne, le persone con disabilità e gli altri gruppi socialmente svantaggiati sul mercato del lavoro; |
Cittadinanza
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90. |
sottolinea che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali e le crescenti aspettative dei cittadini e della società civile, come dimostrate dal fallimento dell'ACTA e dagli scandali sulla sorveglianza, rendono necessari un rafforzamento e un aumento della trasparenza democratica e istituzionale e dell'apertura dell'Unione, in particolare delle sue istituzioni, organi, uffici e agenzie, e degli Stati membri; è convinto che la trasparenza e l'apertura siano principi fondamentali da rafforzare e promuovere onde garantire una buona governance e la piena partecipazione della società civile al processo decisionale dell'Unione; |
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91. |
deplora il blocco interistituzionale della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sul diritto all'accesso ai documenti e alle informazioni; invita il Consiglio e la Commissione a riaprire i lavori sulla revisione del regolamento, sulla base delle proposte del Parlamento volte a garantire una maggiore trasparenza nel processo decisionale dell'UE e a migliorare l'accesso ai documenti per i suoi cittadini; esorta tutte le istituzioni, gli uffici, gli organismi e le agenzie dell'UE ad attuare pienamente il regolamento (CE) n. 1049/2001, come previsto dal trattato di Lisbona, e prende atto dalla giurisprudenza della Corte europea di giustizia e dai ricorsi al Mediatore europeo che non hanno ancora proceduto in tal senso; invita, al contempo, il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure necessarie a garantire la trasparenza delle informazioni fornite al pubblico sulle modalità di utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri dal bilancio dell'UE; |
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92. |
sottolinea che il diritto a una buona amministrazione implica anche il dovere, da parte delle autorità, di informare i cittadini sui loro diritti fondamentali, aiutare le persone più svantaggiate a ricevere una spiegazione dei loro diritti e sostenerli nel garantire che tali diritti siano rispettati; |
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93. |
ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la cittadinanza implica il diritto di ogni individuo di partecipare alla vita pubblica del paese di residenza; ricorda che la cittadinanza europea non si limita al diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni locali ed europee, e neanche all'esercizio dei propri diritti riguardo alla libera circolazione e alla libertà di soggiorno, per quanto fondamentali; sottolinea pertanto che la cittadinanza europea implica la capacità di ogni cittadino residente nel territorio dell'Unione di partecipare attivamente e senza discriminazioni di alcun genere alla vita democratica, politica, sociale e culturale dello Stato membro in cui risiede e di esercitare tutti i diritti e le libertà fondamentali di ordine politico, civile, economico, culturale e sociale riconosciuti dall'Unione europea; |
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94. |
richiama l'attenzione sulla necessità di organizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione volte a promuovere i valori e gli obiettivi dell'Unione fra i cittadini e chiede nello specifico che i testi dei pertinenti articoli del TUE e della Carta dei diritti fondamentali siano divulgati il più ampiamente possibile; |
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95. |
plaude alla decisione di dichiarare il 2013 Anno europeo dei cittadini; invita tuttavia la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a continuare a informare i cittadini in merito ai loro diritti affinché possano godere pienamente della cittadinanza dell'UE; |
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96. |
invita gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione per far conoscere ai cittadini dell'UE i loro diritti di voto e di eleggibilità; chiede che in tutti gli Stati membri sia attuata la necessaria riforma delle procedure elettorali europee al fine di promuovere la cittadinanza europea attiva; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini mediante iniziative ad essi destinate e l'esercizio del diritto di petizione e del diritto di presentare denunce al Mediatore europeo; |
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97. |
ricorda l'importanza del lavoro del Mediatore europeo per i diritti dei cittadini; sottolinea che l'indipendenza del Mediatore è uno strumento importante per garantire la credibilità delle sue azioni e chiede pertanto che lo statuto del Mediatore sia modificato in modo tale che i membri dell'organo che lo nominano, siano essi ancora in carica o meno, non siano ammessi a presentarsi come candidati per tale carica; |
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98. |
sottolinea che il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari nonché alla libertà di scegliere un'occupazione e il diritto di lavorare, sanciti dai trattati e garantiti dalla direttiva sulla libera circolazione, sono uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei e rappresentano un beneficio economico importante per i paesi ospitanti, poiché contribuiscono a conciliare l'offerta di lavoro e la domanda di competenze e a compensare il deficit demografico nell'Unione europea; sottolinea che la citata direttiva prevede già deroghe e limiti al diritto alla libera circolazione; condanna ogni tentativo volto a rivedere tale acquis e chiede che qualsiasi violazione delle norme sia portata davanti alla Corte di giustizia; |
Giustizia
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99. |
sottolinea che un'amministrazione della giustizia indipendente, equa, efficace, imparziale e giusta che operi in tempi ragionevoli è fondamentale per la democrazia e lo Stato di diritto e la loro credibilità; è preoccupato per i numerosi casi di violazione verificatisi in tale ambito, come testimoniano varie condanne comminate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; invita gli Stati membri ad applicare pienamente le sentenze della Corte; sottolinea che qualsiasi impunità in ragione di una posizione di potere, di forza o di influenza sulle persone, le autorità giudiziarie o politiche non può essere tollerata nell'Unione europea; |
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100. |
riconosce l'importanza ai fini dell'accesso alla giustizia, oltre che dei tribunali, delle istituzioni non giudiziarie e semigiudiziarie, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi attivi nel campo della parità, i difensori civici e i garanti della protezione dei dati nonché altre istituzioni analoghe con competenze nel settore dei diritti dell'uomo; evidenzia in tale contesto che in tutti gli Stati membri dovrebbero essere designate o costituite istituzioni nazionali per i diritti umani, ai fini di un loro accreditamento a tutti gli effetti ai sensi dei cosiddetti principi di Parigi (i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993); sottolinea che il requisito relativo alla piena indipendenza sarebbe vantaggioso anche per le altre istituzioni con competenza nel settore dei diritti umani; |
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101. |
chiede alla FRA di condurre uno studio sulle leggi e sulle procedure straordinarie che trovano giustificazione nella lotta al terrorismo e sulla loro conformità ai diritti fondamentali, in collaborazione con il relatore speciale dell'ONU competente in materia; respinge qualsiasi procedura eccezionale che comprometta manifestamente l'equilibrio tra la posizione dell'accusa e della difesa nei procedimenti giudiziari, come le udienze a porte chiuse o le sentenze secretate, o che dia ai governi poteri speciali di censura dei media e di sorveglianza segreta della popolazione; constata e deplora il fatto che le politiche di lotta al terrorismo vengano progressivamente estese a un numero crescente di crimini e reati e che questo comporti, in particolare, la moltiplicazione delle procedure giudiziarie sbrigative e delle pene minime irriducibili e l'aumento della schedatura delle persone; |
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102. |
chiede alla Commissione di continuare il suo lavoro in materia di giustizia penale e di applicazione della tabella di marcia sulle garanzie procedurali, e agli Stati membri di adottare una posizione più ambiziosa a riguardo; |
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103. |
plaude alla relazione della FRA sull'accesso alla giustizia nei casi di discriminazione nell'UE e sottolinea che l'accesso alla giustizia è spesso complesso e farraginoso; è del parere che tra i miglioramenti apportabili potrebbero figurare procedure facilitate e un maggiore sostegno a chi chiede giustizia; |
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104. |
prende nota del quadro di valutazione della giustizia presentato dalla Commissione che, purtroppo, copre soltanto le problematiche relative alla giustizia civile, commerciale e amministrativa, nonostante la richiesta del PE di includervi anche la giustizia penale, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; chiede di conseguenza che tale quadro sia sviluppato per coprire anche tali ambiti; sottolinea che il quadro di valutazione dovrebbe essere integrato nel nuovo meccanismo di Copenaghen e nel ciclo politico europeo sull'applicazione dell'articolo 2 del TUE; sottolinea altresì che un migliore funzionamento dei sistemi giuridici non può mirare unicamente ad aumentare l'attrattiva di un paese in termini di investimenti e di scambi commerciali, incentrandosi in particolare sull'efficienza dei procedimenti giudiziari, ma occorre anche tutelare il diritto a un giusto processo e il rispetto dei diritti fondamentali; |
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105. |
esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione nell'UE del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente idoneo alla salute e al benessere; |
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106. |
esprime preoccupazione per la politicizzazione delle corti costituzionali in alcuni Stati membri e ricorda quanto sia importante un sistema giudiziario indipendente; |
o
o o
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107. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. |
(1) Documento 10140/11 del Consiglio del 18 maggio 2011.
(2) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(3) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(4) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(5) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(8) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0500.
(10) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
(11) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.
(12) GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 54.
(13) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 18.
(14) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 73.
(15) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 50.
(16) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.
(17) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.
(18) Testi approvati, P7_TA(2013)0203.
(19) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 54.
(20) Testi approvati, P7_TA(2013)0090.
(21) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.
(22) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(23) Testi approvati, P7_TA(2013)0315.
(24) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 1.
(25) Testi approvati, P7_TA(2013)0418.
(26) Testi approvati, P7_TA(2013)0350.
(27) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(28) Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
(29) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.
(30) Risoluzione 1872(2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottata il 24 aprile 2012.
(31) Studio regionale: la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e i suoi effetti sui diritti umani dei migranti, Relazione del relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, 24 aprile 2013, A/HRC/23/46.
(32) Relazione della FRA «I diritti fondamentali alle frontiere marittime meridionali dell'Europa», marzo 2013.
(33) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.
(34) Testi approvati, P7_TA(2013)0594.
(35) Employment and social developments in Europe 2011, chapter 6: Intra-EU labour mobility and the impact of enlargement (Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2011, capitolo 6: Mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE e impatto dell'allargamento"), pag. 274.
(36) Si veda «A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence» («Analisi conoscitiva sull'impatto, sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, dei diritti dei migranti intra-UE non attivi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e all'assistenza sanitaria sulla base della residenza»), DG Occupazione, relazione finale presentata da ICF GHK in collaborazione con Milieu Ltd., 14 ottobre 2013.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/135 |
P7_TA(2014)0174
Mandato d'arresto europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo (2013/2109(INL))
(2017/C 285/18)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 5 della decisione 2005/684/CE, Euratom, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1), |
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vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), |
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viste le relazioni della Commissione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e SEC(2005)0267, COM(2006)0008 e SEC(2006)0079, COM(2007)0407 e SEC(2007)0979, nonché COM(2011)0175 e SEC(2011)0430), |
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vista la relazione finale del Consiglio, del 28 maggio 2009, sul quarto ciclo di valutazioni inter pares dal titolo «L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri» (8302/4/2009 — CRIMORG 55), |
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vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (3), |
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vista la versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo (17195/1/10 REV 1), |
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visto il regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2011 dal titolo «Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea» (COM(2011)0551), |
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vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE (5), |
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vista la propria raccomandazione del 9 marzo 2004 al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (6), |
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vista la valutazione del valore aggiunto europeo delle misure dell'Unione relative al mandato d'arresto europeo, svolta dall'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento europeo, |
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visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010 (7), |
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visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0039/2014), |
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A. |
considerando che l'Unione europea si è prefissa di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno; che, per essere efficace, il principio del riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca che può essere conseguita solo se si garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati e i diritti procedurali nei procedimenti penali in tutta l'Unione; che la fiducia reciproca è rafforzata mediante la formazione, la cooperazione e il dialogo tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto, che creano così un'autentica cultura giudiziaria europea; |
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B. |
considerando che la decisione quadro 2002/584/GAI ha consentito in gran parte di conseguire l'obiettivo di accelerare le procedure di consegna in tutta l'Unione rispetto al sistema di estradizione tradizionale tra gli Stati membri e costituisce la pietra angolare del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, attualmente stabilito dall'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); |
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C. |
considerando che il suo funzionamento ha tuttavia creato problemi, alcuni caratteristici della decisione quadro 2002/584/GAI e derivanti dalle lacune presenti nella decisione quadro, come ad esempio la mancata inclusione esplicita della salvaguardia dei diritti fondamentali o del controllo della proporzionalità, nonché dalla sua attuazione incompleta e incoerente; che altri problemi sono comuni all'insieme degli strumenti di riconoscimento reciproco a causa dello sviluppo incompleto e non equilibrato dello spazio di giustizia penale dell'Unione; |
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D. |
considerando che la chiara definizione e il buon funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco delle misure giudiziarie sono essenziali per le attività di indagine delle procure nazionali ai fini del contrasto di reati transnazionali gravi e che tali strumenti saranno parimenti fondamentali per l'azione investigativa della futura Procura europea; |
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E. |
considerando che la commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) ha sottolineato nella sua risoluzione finale la necessità di assicurare il riconoscimento rapido e reciproco, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, di tutte le misure giudiziarie, con particolare riferimento alle sentenze penali, agli ordini di confisca e ai mandati di arresto europei; |
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F. |
considerando che sussistono preoccupazioni riguardanti, tra l'altro:
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1. |
ritiene, alla luce del nuovo quadro giuridico in vigore dal 2014 nell'ambito del trattato di Lisbona, che la presente risoluzione non dovrebbe occuparsi di problemi derivanti esclusivamente dall'incorretta attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI, dal momento che tali problemi possono e dovrebbero essere risolti mediante una corretta attuazione da parte degli Stati membri e misure esecutive adottate dalla Commissione; |
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2. |
invita gli Stati membri ad attuare in modo tempestivo ed efficace l'insieme delle misure dell'Unione in materia di giustizia penale, dal momento che sono complementari, incluso l'ordine europeo di indagine, l'ordinanza cautelare europea e le misure relative ai diritti procedurali, mettendo così a disposizione delle autorità giudiziarie strumenti di riconoscimento reciproco alternativi e meno invasivi, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei sospetti e degli imputati nei procedimenti penali; invita la Commissione a monitorare attentamente la loro corretta attuazione nonché il loro impatto sul funzionamento del mandato d'arresto europeo e sullo spazio di giustizia penale dell'Unione; |
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3. |
invita gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a esaminare tutte le possibilità esistenti nell'ambito della decisione quadro 2002/584/GAI (come il considerando 12) al fine di garantire la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a esaurire tutti i possibili meccanismi alternativi prima di emettere un mandato d'arresto europeo nonché a procedere senza indugio al processo, a seguito di un arresto avvenuto sulla base di un mandato d'arresto europeo, al fine di mantenere al minimo il ricorso alla custodia cautelare; |
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4. |
afferma che il pieno riconoscimento e la rapida esecuzione delle misure giudiziarie rappresentano un passo avanti verso uno spazio di giustizia penale dell'Unione e sottolinea come il mandato di arresto europeo sia uno strumento essenziale nel contrasto efficace ai reati transnazionali gravi; |
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5. |
ritiene che, dal momento che i problemi evidenziati nel considerando F derivano da elementi specifici della decisione quadro 2002/584/GAI e dalla natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione, le soluzioni legislative debbano affrontare entrambe le questioni, mediante un lavoro continuo volto a istituire norme minime relative, tra l'altro, ai diritti procedurali di sospetti e imputati, nonché una misura orizzontale che istituisca principi applicabili a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco, o qualora tale misura orizzontale non sia fattibile o non riesca a risolvere i problemi individuati nella presente risoluzione, mediante modifiche alla decisione quadro 2002/584/GAI; |
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6. |
ritiene che le carenze riscontrate non solo minino la fiducia reciproca, ma siano anche costose in termini sociali ed economici per i soggetti interessati, le loro famiglie e la società in generale; |
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7. |
chiede pertanto alla Commissione di presentare, entro un anno dall'adozione della presente risoluzione, sulla base dell'articolo 82 del TFUE, alcune proposte legislative secondo le raccomandazioni particolareggiate di cui all'allegato alla presente relazione, che prevedono:
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8. |
chiede un'applicazione chiara e coerente da parte di tutti gli Stati membri della legislazione dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali connessi all'uso del mandato d'arresto europeo, incluso il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale, il diritto di comunicare al momento dell’arresto, nonché il diritto all'informazione nei procedimenti penali; |
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9. |
invita la Commissione a chiedere agli Stati membri dati completi connessi al funzionamento del meccanismo del mandato d'arresto europeo e a includere tali dati nella sua successiva relazione di attuazione al fine di proporre misure adeguate in caso di problemi; |
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10. |
chiede un riesame periodico dei mandati d'arresto europei non eseguiti e una valutazione che consenta di stabilire se è opportuno ritirarli, insieme alle segnalazioni SIS II e Interpol corrispondenti; chiede altresì il ritiro dei mandati d'arresto europei e delle relative segnalazioni SIS II e Interpol laddove il mandato è stato respinto per motivi obbligatori quali il principio del ne bis in idem o per il mancato rispetto degli obblighi in materia di diritti umani; chiede di prevedere l'aggiornamento obbligatorio delle segnalazioni SIS II e Interpol con le informazioni relative ai motivi della non esecuzione del mandato d'arresto europeo corrispondente alla segnalazione e l'aggiornamento adeguato degli archivi di Europol; |
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11. |
chiede agli Stati membri di emissione e di esecuzione, pur sottolineando l'importanza fondamentale di procedure corrette, compresi i diritti di ricorso, di prevedere meccanismi giuridici per risarcire i danni derivanti da errori giudiziari relativi al funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco, in conformità delle norme stabilite nella CEDU e nella giurisprudenza consolidata della CGUE; |
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12. |
invita il Consiglio a includere nella sua versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo (17195/1/10 REV 1) un termine di sei giorni per la trasmissione dei mandati di arresto europei tradotti al fine di fornire maggiore chiarezza e certezza; |
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13. |
invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare per rafforzare le reti di contatto dei giudici, dei pubblici ministeri e dei penalisti al fine di consentire procedimenti di esecuzione dei mandati d'arresto europei efficaci e accurati, e di offrire agli operatori del diritto una formazione pertinente, a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda le lingue straniere, l'uso adeguato del mandato d'arresto europeo nonché l'uso combinato dei diversi strumenti di riconoscimento reciproco; invita la Commissione a elaborare un manuale pratico dell'Unione destinato agli avvocati difensori incaricati dei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, facilmente accessibile in tutta l'Unione, tenendo conto del lavoro esistente dell'Associazione europea degli avvocati penalisti in materia, e integrato da manuali nazionali; |
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14. |
invita la Commissione ad agevolare l'istituzione di una specifica rete giudiziaria del mandato d'arresto europeo e una rete di avvocati difensori esperti di giustizia penale europea e di questioni connesse all'estradizione e a versare finanziamenti adeguati a suddette reti e alla rete europea di formazione giudiziaria; ritiene che la Commissione possa garantire i finanziamenti adeguati tramite i programmi esistenti nello spazio di giustizia penale dell'Unione; |
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15. |
invita la Commissione a istituire e a rendere facilmente accessibile una banca dati dell'Unione per la raccolta di tutta la giurisprudenza nazionale relativa al mandato d'arresto europeo e ad altri procedimenti di riconoscimento reciproco per agevolare il lavoro degli operatori e il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione e di eventuali problemi emergenti; |
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16. |
sottolinea il collegamento tra condizioni di detenzione e misure inerenti al mandato d'arresto europeo e ricorda agli Stati membri che l'articolo 3 della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri non solo obblighi negativi, vietando loro di sottoporre i prigionieri a trattamenti disumani e degradanti, ma anche obblighi positivi, chiedendo loro di garantire che le condizioni detentive siano coerenti con la dignità umana e che siano svolte indagini approfondite ed efficaci in caso di violazione di tali diritti; invita gli Stati membri a tenere conto in particolare dei diritti delle persone vulnerabili e in generale a valutare in modo approfondito alternative alla detenzione; |
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17. |
invita la Commissione, al fine di garantire l'efficacia del quadro di riconoscimento reciproco, a esaminare i mezzi finanziari e giuridici disponibili a livello dell'Unione per migliorare le norme di detenzione, ivi comprese le proposte legislative sulle condizioni di custodia cautelare; |
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18. |
constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali, il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità; |
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19. |
ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste per il bilancio dell'Unione dovrebbero essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio attuali; sottolinea che, per gli Stati membri e i cittadini, l'adozione e l'attuazione di tali proposte porterebbero a notevoli risparmi in termini di costo e di tempo e sarebbero pertanto vantaggiose in termini economici e sociali, come chiaramente sottolineato nella valutazione del valore aggiunto europeo delle misure dell'Unione relative al riesame del mandato d'arresto europeo; |
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20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(4) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73.
(5) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 82.
(6) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 154.
(7) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI RELATIVE AD ALCUNE PROPOSTE LEGISLATIVE PREVISTE
Procedura di convalida nel quadro degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione
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L'«autorità di emissione» nella legislazione in materia penale dell'Unione si definisce come segue:
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Controllo delle proporzionalità per l'applicazione degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione
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Quando emette una decisione che deve essere eseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente valuta attentamente la necessità della misura richiesta, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, tenendo conto dei diritti del sospetto o dell'imputato e della disponibilità di un'adeguata misura alternativa meno invasiva, al fine di conseguire gli obiettivi fissati, e applica la misura disponibile meno invasiva. Se ha motivo di ritenere che la misura è sproporzionata, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione circa l'importanza di eseguire la decisione in materia di riconoscimento reciproco. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di revocare tale decisione. |
Procedura di consultazione tra le autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione
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Fatta salva la possibilità dell'autorità di esecuzione competente di avvalersi dei motivi di non esecuzione, dovrebbe essere disponibile una procedura normalizzata che consenta alle autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione di scambiarsi informazioni e di consultarsi al fine di facilitare un'applicazione agevole ed efficace degli strumenti di riconoscimento reciproco pertinenti o la tutela dei diritti fondamentali della persona interessata, quale la valutazione della proporzionalità, anche riguardo al mandato d'arresto europeo, al fine di valutare lo stato di preparazione del processo. |
Motivo di non esecuzione connesso ai diritti umani applicabile agli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione
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Vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del TUE e della Carta. |
Disposizione sui mezzi di ricorso effettivi applicabili agli strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione
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Gli Stati membri garantiscono, in conformità della Carta e della giurisprudenza consolidata della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà sono violate da una decisione, un'azione o un'omissione nel quadro dell'applicazione di uno strumento di riconoscimento reciproco in materia penale ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Se tale ricorso è esercitato nello Stato membro di esecuzione e ha effetto sospensivo, la decisione definitiva su tale ricorso deve essere presa entro il termine stabilito dallo strumento di riconoscimento reciproco o, in assenza di un termine esplicito, entro un termine ragionevole per garantire che l'obiettivo della procedura di riconoscimento reciproco non sia compromesso. |
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/141 |
P7_TA(2014)0175
Accordo volontario UE-Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (2013/2990(RSP))
(2017/C 285/19)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea (1), |
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visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (2), |
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vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0344/2013), |
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vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (adottata il 13 settembre 2007 con la risoluzione 61/295 dell'Assemblea generale) (3), |
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visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (4), |
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vista la relazione della Banca mondiale «Justice for forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging» (Giustizia per le foreste: migliorare gli sforzi di giustizia penale per combattere il disboscamento illegale) del 14 marzo 2012 (5), |
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vista la relazione di Human Rights Watch «The dark side of green growth: Human rights impacts of weak governance in Indonesia’s forestry sector» (Il lato oscuro della crescita verde: impatti sui diritti umani del governo debole nel settore forestale in Indonesia) del 16 luglio 2013 (6), |
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visto l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, siglato il 9 novembre 2009; |
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visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, il 30 settembre 2013, il governo indonesiano e l'UE hanno firmato un accordo volontario di partenariato (AVP) sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname con l'Unione europea (FLEGT), confermando il loro impegno reciproco a garantire che il legname importato nell'UE sia prodotto, raccolto e spedito legalmente; |
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B. |
considerando che l’obiettivo degli AVP è di debellare il disboscamento illegale, migliorare la gestione delle foreste e, in ultima analisi, determinare una gestione sostenibile delle foreste, nonché sostenere l'impegno a livello mondiale per arrestare la deforestazione e il degrado forestale; |
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C. |
considerando che gli AVP sono destinati a promuovere cambiamenti sistemici nel settore forestale, premiando gli sforzi degli operatori diligenti che acquistano legname proveniente da fonti legali e affidabili e proteggendoli dalla concorrenza sleale; |
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D. |
considerando che l'Indonesia è il terzo territorio più vasto al mondo ricoperto da foresta pluviale, dopo l'Amazzonia e il bacino del Congo, ma anche una considerevole fonte di gas a effetto serra, principalmente a causa della conversione in larga scala delle sue foreste pluviali e torbiere ricche di carbonio in altre destinazioni d'uso del terreno, come la produzione di olio di palma e carta; |
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E. |
considerando che l'Indonesia ha perso almeno 1 240 000 ettari di foresta dal 2009 al 2011; |
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F. |
considerando che solo il 10 % — in termini di valore — delle esportazioni del legname indonesiano e dei suoi derivati è attualmente destinato all'UE, mentre la maggior parte viene esportata verso i paesi asiatici, conferendo così all'AVP l'importante ruolo di stabilire nuove norme per tutta l'industria del legno indonesiano; |
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G. |
considerando che, secondo l’Interpol e uno studio della Banca mondiale del 2012, il settore forestale in Indonesia presenta un elevato rischio di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale; |
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H. |
considerando che, secondo Human Rights Watch, la corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro nel settore forestale sono costati al paese ben 7 miliardi di dollari USA tra il 2007 e il 2011; che il vicepresidente della commissione indonesiana per l'eliminazione della corruzione (KPK) ha descritto il settore forestale come «fonte di corruzione illimitata» (7); che l'Indonesia ha, tuttavia, compiuto notevoli progressi in questi ultimi anni per quanto riguarda il perseguimento dei reati finanziari, come dimostrato dalla condanna per evasione fiscale emessa nel dicembre 2012 dalla Corte suprema nei confronti del produttore di olio di palma Asian Agri Group; |
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I. |
considerando che entrambe le parti devono accordarsi sul sistema di verifica della legalità del legname indonesiano (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu — SVLK) affinché il legname e i prodotti del legname indonesiani possano essere immessi sul mercato dell'UE come legname coperto da licenza FLEGT, automaticamente considerato legale ai sensi del regolamento UE sul legname (8); |
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J. |
considerando che il sistema indonesiano SVLK è attualmente in fase di revisione per renderlo conforme ai requisiti dell’AVP; |
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K. |
considerando che la Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (9), è abilitata ad adottare requisiti dettagliati per la concessione delle licenze FLEGT e a emendare l'elenco di paesi partner e delle loro autorità designate alla concessione delle licenze stabilite nel suo allegato I, |
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L. |
considerando che, il 6 maggio 2013, la Corte costituzionale indonesiana ha stabilito che le foreste tradizionali delle popolazioni indigene non devono essere classificate come rientranti nelle «zone di foresta demaniale», aprendo la strada a un più ampio riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene nell'arcipelago, |
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1. |
si compiace per l'enorme impegno volontario dell'Indonesia volto a risolvere il dilagante disboscamento illegale e il relativo commercio illecito con lo sviluppo del suo SVLK tramite un processo multilaterale e plaude soprattutto ai notevoli progressi compiuti negli ultimi mesi; rimane, tuttavia, preoccupato per alcuni problemi; ricorda che, al fine di rilasciare formalmente licenze FLEGT, il sistema SVLK deve essere operativo al fine di conseguire gli obiettivi dell’AVP; |
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2. |
accoglie con favore il risultato dei negoziati sull'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea; ribadisce il proprio sostegno alla conclusione dell’AVP e la propria disponibilità a sostenerne una corretta attuazione; |
|
3. |
rileva che la maggior parte delle fonti di legname in questione nel paese non è stata ancora certificata nell'ambito del sistema SVLK e che grandi quantità di legname non verificato proveniente da foreste abbattute stanno entrando nella catena di approvvigionamento; |
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4. |
sottolinea l'importanza di ampliare la copertura del sistema SVLK, compreso l’audit, per includere tutte le zone di produzione di legname ed ogni fase della catena di approvvigionamento, garantendo che il legname legale verificato sia separato da quello non verificato affinché quest'ultimo non entri nelle catene di approvvigionamento del sistema SVLK; |
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5. |
ritiene che la questione della conversione delle foreste sia un problema presente nel sistema di governo indonesiano; deplora il fatto che, al momento, il sistema SVLK non stia verificando il processo mediante il quale vengono autorizzate le concessioni alle imprese per la conversione delle foreste, in particolare per quanto riguarda il completamento delle valutazioni di impatto ambientale (AMDAL) e la conformità con le restrizioni imposte come parte del processo volto ad ottenere i permessi per la conversione della foresta (IPK); |
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6. |
rileva che l'attuale SVLK comporta che le operazioni di abbattimento siano certificate come legali anche quando le rivendicazioni dei diritti fondiari delle popolazioni indigene e delle comunità locali non sono state rispettate e/o non è stato pagato un indennizzo adeguato, se necessario; invita la Commissione a sollecitare il governo indonesiano a garantire che i diritti delle comunità tradizionali alle foreste, il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene e delle comunità locali e l’indennizzo per la perdita dell'accesso ai terreni forestali, se del caso, siano presi in debita considerazione nella verifica della legalità, e che agli organismi di verifica venga affidato un mandato per valutare se le imprese abbiano rispettato i diritti fondiari locali e se la terra sia stata dichiarata legalmente; |
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7. |
incoraggia il governo indonesiano a garantire che il processo di certificazione non discrimini le piccole e medie imprese; |
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8. |
invita la Commissione ad esortare il governo indonesiano a garantire che:
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9. |
invita il governo indonesiano, al fine di rafforzare la credibilità del paese nel rilascio delle licenze FLEGT, a corredare la verifica legale ai sensi del sistema SVLK con un’azione decisiva per combattere i reati finanziari collegati al settore forestale, come il riciclaggio di denaro e la frode fiscale; |
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10. |
invita il governo indonesiano a dar seguito alla sua recente decisione di far rispettare la sua legislazione fiscale e a chiedere una documentazione che dimostri la piena conformità delle imprese esportatrici di legname con le disposizioni indonesiane in materia fiscale e di antiriciclaggio del denaro del 2010; |
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11. |
accoglie con favore l'iniziativa del governo indonesiano «one map» volta a incrementare l'accesso pubblico a dati e mappe aggiornati e trasparenti, senza i quali la buona gestione forestale in Indonesia viene ostacolata da interpretazioni incoerenti e molteplici di leggi e da conflitti con le comunità locali e indigene; sottolinea il fatto che i controllori forestali indipendenti devono avere accesso a tali informazioni di base per poter svolgere il loro ruolo in modo credibile e che le mappe di concessione, i piani di raccolta e le informazioni sui permessi dovrebbero essere di dominio pubblico; invita il governo indonesiano ad accelerare l'iniziativa «one map» e a pubblicarne una prima versione, comprese le pertinenti informazioni collegate alle rivendicazioni in materia di licenze forestali e diritti fondiari; |
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12. |
invita la Commissione, attraverso la sua partecipazione al comitato congiunto di attuazione, a garantire che il rischio di frode e corruzione sia sostanzialmente affrontato, anche attraverso la predisposizione di un piano di controllo delle frodi basato sul rischio; |
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13. |
riconosce che la verifica della legalità del legname si basa quasi esclusivamente sui risultati dei controllori e dei monitoraggi indipendenti; elogia il sistema SVLK per il suo ruolo ufficiale rispetto al controllo indipendente da parte della società civile; osserva tuttavia che la capacità delle reti di monitoraggio indipendenti è ancora fortemente limitata in termini di risorse umane e finanziarie; |
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14. |
chiede alla Commissione di esortare il governo indonesiano a garantire che i revisori e gli organi di verifica, nonché i controllori forestali indipendenti, siano adeguatamente finanziati e addestrati in modo tale che possano effettuare regolari monitoraggi, controlli a campione e verifiche sul campo; |
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15. |
accoglie con favore gli sforzi del governo indonesiano tesi a rafforzare il ruolo della polizia forestale designata; rileva, tuttavia, che il ministero indonesiano delle foreste dovrebbe migliorare ulteriormente la propria politica per monitorare e catalogare i casi di disboscamento illegale e darvi seguito; sottolinea l'estrema importanza di segnalare alle autorità competenti le società che sono colte ad operare con modalità illegali; |
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16. |
invita la Commissione ad esortare il governo indonesiano affinché garantisca una risposta adeguata alle relazioni di monitoraggio indipendenti che segnalino violazioni delle pertinente normativa e che le autorità competenti impongano sanzioni efficaci e dissuasive qualora vengano individuate violazioni della legislazione in questione; |
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17. |
sottolinea il fatto che il controllo indipendente e il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali sono fattori fondamentali per la credibilità dell'SVLK; sottolinea pertanto che è importante mantenere costante quest'impegno, migliorare la trasparenza nei confronti delle altre parti interessate della società civile, fare in modo che il controllo indipendente della società civile si svolga senza violenze, minacce o qualsiasi forma di abuso e che, se questi ultimi si verificano, vengano vigorosamente perseguiti; |
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18. |
invita la Commissione ad esortare il governo indonesiano a garantire che:
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19. |
invita la Commissione a garantire che le risultanze della decisione della Corte costituzionale indonesiana del 6 Maggio 2013 siano debitamente prese in considerazione nella revisione dell’SVLK; |
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20. |
invita la Commissione ad agevolare gli sforzi richiesti al governo indonesiano e a garantire la parità di condizioni a livello regionale attenendosi alla richiesta del governo indonesiano di includere la regione di Sarawak nei negoziati per un AVP tra l'UE e la Malaysia; |
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21. |
è consapevole del fatto che alcune richieste contenute in questa risoluzione si spingono oltre i criteri fissati nell'allegato 8 dell'AVP relativi all'approvazione del sistema di concessione di licenze; invita la Commissione a garantire che siano effettuati progressi nella soddisfazione di queste ulteriori richieste che il Parlamento considera importanti e a rendere conto al Parlamento circa tali progressi prima dell'approvazione del sistema di concessione delle licenze; |
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22. |
invita la Commissione a presentare relazioni regolari al Parlamento europeo circa i progressi compiuti nell'attuazione dell'AVP e in particolare su come le questioni summenzionate sono state e saranno affrontate; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al parlamento indonesiani. |
(1) Documento del Consiglio 11767/1/2013.
(2) Documento del Consiglio 11769/1/2013.
(3) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(4) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(5) Banca mondiale, Justice for forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging (Giustizia per le foreste: migliorare gli sforzi di giustizia penale per combattere il disboscamento illegale), 2012, pagg. 5-10, http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
(6) Human Rights Watch, The dark side of green growth: Human rights impacts of weak governance in Indonesia’s forestry sector (Il lato oscuro della crescita verde: impatti sui diritti umani del governo debole nel settore forestale in Indonesia), 2013, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf
(7) Reuters Online News, 17 settembre 2010, «Graft could jeopardise Indonesia’s climate deals», http://www.reuters.com/article/2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917
(8) Regolamento (UE) n. 995/2010.
(9) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/145 |
P7_TA(2014)0176
Situazione in Venezuela
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Venezuela (2014/2600(RSP))
(2017/C 285/20)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, vale a dire quella del 24 maggio 2007 sul caso della rete «Radio Caracas TV» (1), quella del 23 ottobre 2008 sulle decadenze dei diritti politici (2), quella del 7 maggio 2009 sul caso di Manuel Rosales (3), quella dell'11 febbraio 2010 sul Venezuela (4), quella dell'8 luglio 2010 sul Venezuela, in particolare sul caso di Maria Lourdes Afiuni (5) e quella del 24 maggio 2012 sull'eventuale ritiro del Venezuela dalla commissione interamericana per i diritti dell'uomo (6); |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata il 14 febbraio 2014 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata il 21 febbraio 2014 da Catherine Ashton, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sui disordini in Venezuela, |
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— |
visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, cui il Venezuela ha aderito, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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— |
visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando la gravità dell'attuale situazione in Venezuela; che dal 12 febbraio 2014 in tutto il Venezuela si organizzano cortei pacifici, guidati da studenti, poi sfociati in sanguinosi episodi di violenza il cui bilancio è di almeno 13 morti, oltre 70 feriti e centinaia di persone arrestate; che le istanze degli studenti riguardano la mancata risoluzione, da parte del governo del presidente Maduro, di problemi quali l'elevata inflazione, la criminalità e la carenza di alcuni prodotti di base, nonché l'aumento dei livelli di corruzione e l'intimidazione dei mezzi di comunicazione e dell'opposizione democratica; che il governo ha imputato la mancanza di determinati prodotti a «sabotatori» e «affaristi corrotti e ambiziosi»; che il Venezuela è il paese dell'America latina con le più vaste riserve energetiche; |
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B. |
considerando che in questi ultimi giorni il numero di manifestazioni non è diminuito ma al contrario non ha fatto che crescere aumentando il numero di morti, feriti e detenuti in conseguenza della repressione posta in essere dalle autorità governative e da gruppi armati illegali; |
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C. |
considerando che le tensioni politiche e la polarizzazione sono in aumento in Venezuela; che le autorità venezuelane, anziché contribuire al mantenimento della pace e della calma, hanno minacciato di condurre una «rivoluzione armata»; |
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D. |
considerando la repressione esercitata soprattutto nei confronti degli studenti, dei giornalisti, dei leader dell'opposizione e degli attivisti pacifici della società civile, che sono stati perseguitati e hanno visto vilipesa la loro libertà; |
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E. |
considerando che da lungo tempo sono attivi in Venezuela gruppi armati filogovernativi che agiscono in maniera violenta e incontrollata, e che tali gruppi godono dell'impunità; che l'opposizione ha accusato detti gruppi di aver incitato alla violenza in occasione delle manifestazioni pacifiche, provocando morti e numerosi feriti; che il governo venezuelano non ha ancora fatto luce sugli eventi; |
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F. |
considerando che i mezzi di comunicazione sono soggetti a censura e intimidazioni, e che decine di giornalisti sono stati picchiati o detenuti o hanno visti distrutti i loro strumenti di lavoro; |
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G. |
considerando che la libertà di espressione e il diritto di partecipare a manifestazioni pacifiche sono elementi fondamentali della democrazia, che la parità e la giustizia per tutti sono impossibili senza l'esistenza di libertà fondamentali e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini; che la costituzione venezuelana garantisce il diritto di riunione, di associazione e di manifestazione civica con mezzi pacifici; che i poteri pubblici sono tenuti a proteggere i diritti fondamentali dei cittadini e garantirne sicurezza e vita senza limitare tali diritti; |
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H. |
considerando che solo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, un dialogo costruttivo e rispettoso e la tolleranza possono aiutare il paese a uscire da questa grave crisi e a superare quindi le future difficoltà; |
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1. |
condanna tutti gli atti di violenza e le tragiche perdite di vite umane verificatisi durante le manifestazioni pacifiche del 12 febbraio 2014 e dei giorni successivi; esprime inoltre il proprio sincero cordoglio alle famiglie delle vittime; |
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2. |
si dichiara assolutamente solidale con il popolo venezuelano ed esprime preoccupazione per la possibilità che nuove proteste possano portare a ulteriori violenze, cosa che contribuirebbe soltanto ad accrescere il divario tra la posizione del governo e quella dell'opposizione nonché a polarizzare in misura ancora maggiore la delicata fase politica attraversata dal Venezuela; invita i rappresentanti di tutte le parti e delle componenti della società Venezuelana a mantenere la calma a livello sia di atti che di parole; |
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3. |
ricorda al governo del Venezuela che la libertà di espressione e il diritto di prendere parte a manifestazioni pacifiche rappresentano diritti umani fondamentali in una democrazia, come riconosciuto dalla costituzione venezuelana, e invita il presidente Maduro a rispettare i trattati internazionali cui il Venezuela ha aderito, in particolare la Carta democratica interamericana; |
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4. |
rammenta al governo venezuelano che è tenuto a garantire la sicurezza di tutti i cittadini del paese, a prescindere dalle opinioni e affiliazioni politiche; esprime profonda preoccupazione per l'arresto di studenti e leader dell'opposizione e chiede il loro rilascio immediato; |
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5. |
ricorda che il rispetto del principio della separazione dei poteri è fondamentale in una democrazia e che il sistema giudiziario non può essere impiegato dalle autorità a fini di persecuzione politica e repressione dell'opposizione democratica; invita le autorità venezuelane a revocare le accuse infondate e i mandati di arresto nei confronti dei leader dell'opposizione; |
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6. |
chiede alle autorità venezuelane di procedere a un disarmo immediato e sciogliere i gruppi armati filogovernativi incontrollati nonché di porre fine alla loro impunità; chiede di far luce sui decessi verificatisi in modo che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni; |
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7. |
esorta tutte le parti, in particolare le autorità del Venezuela, a portare avanti un dialogo pacifico, che coinvolga tutte le componenti della società venezuelana, finalizzato a definire punti di convergenza e a consentire agli attori politici di discutere dei problemi più gravi che il paese si trova ad affrontare; |
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8. |
sottolinea che il rispetto della libertà di stampa, di informazione e di opinione nonché del pluralismo politico costituisce una base fondamentale della democrazia; deplora l'esistenza di una censura sui mezzi di comunicazione e su Internet nonché le restrizioni di accesso a determinati blog e social network; condanna le intimidazioni subite da vari giornali e altri mezzi di comunicazione audiovisivi come la rete NTN24 e la CNN in spagnolo e ritiene che tali pratiche siano contrarie alla costituzione venezuelana e agli impegni sottoscritti dalla Repubblica bolivariana del Venezuela; |
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9. |
chiede l'invio di una delegazione ad hoc del Parlamento europeo per valutare la situazione nel paese nel minor tempo possibile; |
|
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani. |
(1) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 484.
(2) GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 85.
(3) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 113.
(4) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 69.
(5) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 130.
(6) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 88.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/147 |
P7_TA(2014)0177
Il futuro della politica dell'UE in materia di visti
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sul futuro della politica UE in materia di visti (2014/2586(RSP))
(2017/C 285/21)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti per stimolare la crescita nell'UE» (COM(2012)0649), |
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— |
vista la relazione della Commissione sul funzionamento della cooperazione locale Schengen nei primi due anni di applicazione del codice dei visti (COM(2012)0648), |
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— |
vista la settima relazione della Commissione sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità (COM(2012)0681), |
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— |
viste le recenti revisioni (1) del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2), |
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— |
visti i recenti accordi di facilitazione del rilascio dei visti con la Georgia (3), l'Ucraina (4), la Moldova (5), Capo Verde (6), l'Armenia (7) e l'Azerbaigian (8), |
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— |
vista l'interrogazione alla Commissione sul futuro della politica UE in materia di visti (O-000028/2014 — B7-0108/2014), |
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— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la politica comune dei visti costituisce un necessario corollario all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nell'ambito dell'area Schengen; |
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B. |
considerando che i principali elementi della politica comune dei visti sono: gli elenchi comuni dei paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto e dei paesi i cui cittadini ne sono esenti, quali allegati al regolamento (CE) n. 539/2001, le norme comuni sul rilascio dei visti contenute nel codice dei visti, il formato uniforme dei visti, lo scambio di informazioni attraverso il sistema d'informazione visti, e una serie di accordi internazionali con paesi terzi in materia di esenzione e facilitazione dei visti; |
|
C. |
considerando che il trattato di Lisbona prevede l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria per tutti gli aspetti della politica comune dei visti e l'approvazione del Parlamento per tutti gli accordi internazionali al riguardo; |
|
D. |
considerando che è importante avviare la riflessione e la discussione interistituzionale sul futuro della politica comune dei visti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i passi verso un'ulteriore armonizzazione delle procedure dei visti, comprese le norme comuni sul rilascio dei visti; |
Politica generale in materia di visti e revisione del codice dei visti
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1. |
si compiace dei progressi compiuti nel settore dell'acquis in materia di visti, ma chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'applicazione dell'attuale acquis in materia di visti; chiede in particolare una maggiore cooperazione locale Schengen, al fine di migliorare l'attuazione del codice dei visti a breve termine; |
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2. |
ritiene che in futuro occorra compiere dei passi verso un'ulteriore armonizzazione delle procedure in materia di visti, prevedendo altresì norme autenticamente comuni sul rilascio dei visti; |
|
3. |
ritiene che in vari paesi terzi l'attuale copertura consolare non sia chiaramente soddisfacente; |
|
4. |
ritiene che i centri comuni per la presentazione delle domande di visto si siano rivelati un utile strumento che potrebbe in futuro diventare la regola; |
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5. |
deplora che la Commissione non abbia presentato uno studio sulla possibilità di istituire un «meccanismo comune europeo di rilascio dei visti di breve durata», esaminando altresì «in quale misura una valutazione dei visti soggettivi possa utilmente integrare la presunzione di rischio associata con la cittadinanza dei richiedenti», come fu invitata a fare nel programma di Stoccolma (punto 5.2); |
|
6. |
ritiene che occorra agevolare ulteriormente i viaggi in buona fede e i viaggiatori frequenti, in particolare grazie a un ricorso più frequente ai visti multipli di più lunga durata; |
|
7. |
invita gli Stati membri a far ricorso alle attuali disposizioni del codice dei visti e del codice delle frontiere Schengen, consentendo il rilascio di visti umanitari, e ad agevolare la fornitura di rifugio temporaneo per i difensori dei diritti dell'uomo a rischio in paesi terzi; |
|
8. |
resta in attesa della prevista proposta di revisione del codice dei visti, ma deplora che la sua adozione sia stata ripetutamente rinviata dalla Commissione; |
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9. |
deplora che la valutazione globale del codice dei visti non sia stata ancora presentata dalla Commissione; deplora l'intenzione della Commissione di presentare tale valutazione unitamente alla proposta di revisione del codice dei visti; ritiene che sarebbe più opportuno se la Commissione presentasse prima di tutto la relazione di valutazione, consentendo quindi alle istituzioni di tenere una discussione sulla sua base; |
Facilitazione del rilascio dei visti
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10. |
chiede la conclusione di ulteriori accordi di facilitazione del rilascio dei visti, se opportuno, nonché il monitoraggio e il miglioramento di quelli già esistenti; |
|
11. |
chiede la sistematica valutazione degli attuali accordi di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di valutare se essi conseguano l'obiettivo previsto; |
Regolamento (CE) n. 539/2001
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12. |
accoglie con favore i recenti aggiornamenti degli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono o meno soggetti ad obbligo di visto, contenuti nel regolamento (CE) n. 539/2001, e in particolare le esenzioni aggiuntive dall'obbligo di visto; ricorda l'importanza dei viaggi senza visto per i paesi terzi e in particolare le loro società civili, ma anche nell'interesse dell'UE stessa; |
|
13. |
ritiene, in tale contesto, che un accordo sull'esenzione dei visti tra l'UE e l'Ucraina sia un modo per rispondere alle sollecitazioni della società civile ucraina e degli studenti che hanno dimostrato nei giorni scorsi; evidenzia che tale accordo incrementerebbe gli scambi e i contatti interpersonali tra le società civili, favorendo in tal modo la comprensione reciproca, e andrebbe a beneficio degli scambi economici; invita la Commissione a presentare una proposta per inserire l'Ucraina nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo di visto; invita inoltre gli Stati membri ad applicare pienamente l'attuale accordo di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di agevolare l'accesso all'UE, soprattutto per studenti e scienziati; |
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14. |
accoglie con favore l'aggiornamento dei criteri di esenzione dei visti onde includere considerazioni in materia di diritti fondamentali, ma anche vantaggi economici in particolare in termini di turismo e scambi esteri, e la loro inclusione in un articolo del regolamento; |
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15. |
sottolinea che l'ulteriore liberalizzazione dei visti richiede più conoscenze sull'applicazione delle attuali esenzioni in materia di visti anche attraverso il sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio UE (ESTA dell'UE); invita il Consiglio e la Commissione a garantire che il Parlamento sia più pienamente informato in merito alla situazione dei paesi terzi all'esame, in modo da garantire un idoneo controllo democratico; |
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16. |
invita la Commissione a riflettere sul modo in cui in futuro potrà essere garantito il parallelismo delle modifiche degli allegati al regolamento e degli accordi bilaterali di esenzione dai visti, qualora ritenute necessarie, in modo da evitare il rischio che una modifica degli allegati non sia immediatamente seguita dal necessario accordo di esenzione dai visti; |
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17. |
prende atto dell'accordo sul meccanismo di sospensione; si attende che gli Stati membri facciano scattare questo meccanismo in buona fede e solo in ultima istanza in una situazione di emergenza, quando sia necessaria una risposta urgente per risolvere difficoltà cui sia esposta l'Unione nel suo insieme, e qualora siano soddisfatti i criteri pertinenti; |
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18. |
ritiene che la piena reciprocità in materia di visti sia un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo quindi a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell'Unione a livello internazionale; |
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19. |
chiede una discussione sul legame tra l'ulteriore liberalizzazione dei visti e le sollecitazioni provenienti da taluni Stati membri a rafforzare le misure di sicurezza e a inasprire i controlli frontalieri per i viaggiatori non soggetti all'obbligo di visto; |
Sistema d'informazione visti (VIS)
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20. |
chiede alla eu-LISA di presentare la prevista relazione di valutazione VIS al più presto possibile; |
Partecipazione del Parlamento europeo
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21. |
invita il Consiglio e la Commissione a migliorare il flusso di informazioni verso il Parlamento per quanto riguarda i negoziati degli accordi internazionali nel settore dei visti, in conformità con l'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea; |
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22. |
annuncia l'intenzione di istituire un gruppo di contatto sulla politica dei visti in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; invita la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri, unitamente alla Commissione, a partecipare alle riunioni di tale gruppo di contatto; |
o
o o
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Regolamento (UE) n. 1091/2010, GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1; regolamento (UE) n. 1211/2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6; regolamento (UE) n. 1289/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74; COM(2012)0650; COM (2013) 0853.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) Decisione 2011/117/UE del Consiglio, GU L 52 del 25.2.2011, pag. 33.
(4) Decisione 2013/297/UE del Consiglio, GU L 168 del 20.6.2013, pag. 10.
(5) Decisione 2013/296/UE del Consiglio, GU L 168 del 20.6.2013, pag. 1.
(6) Decisione 2013/521/UE del Consiglio, GU L 282 del 24.10.2013, pag. 1.
(7) Decisione 2013/628/UE del Consiglio, GU L 289 del 31.10.2013, pag. 1.
(8) COM(2013)0742.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/150 |
P7_TA(2014)0178
Misure specifiche nell'ambito della politica comune della pesca per potenziare il ruolo della donna
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulle misure specifiche nell'ambito della politica comune della pesca per potenziare il ruolo della donna (2013/2150(INI))
(2017/C 285/22)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la normativa applicabile al Fondo europeo per la pesca (FEP), in particolare i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio, che definiscono norme dettagliate e condizioni per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca, |
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— |
vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (1), |
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vista la sua posizione del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (2), |
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— |
vista la sua posizione del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (3), |
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vista la proposta avanzata dalla Commissione e le posizioni adottate dal Parlamento e dal Consiglio in merito al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)0804), |
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— |
vista la proposta avanzata dalla Commissione e le posizioni adottate dal Parlamento e dal Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020)(COM(2011)0810), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491), |
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— |
vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sulle reti di donne: pesca, agricoltura e diversificazione (4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca (5), |
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vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (6), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2012 sulla riforma della politica comune della pesca — Comunicazione generale (7), |
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— |
vista l'audizione sul tema «Donne e sviluppo sostenibile nel settore della pesca» organizzata dalla commissione per la pesca il 1o dicembre 2010, |
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vista l'audizione sul potenziamento del ruolo della donna nella pesca e nell'acquacoltura europee, svolta dalla commissione per la pesca e dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere al Parlamento europeo il 14 ottobre 2013, |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 51 del regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0070/2014), |
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A. |
considerando che il lavoro svolto dalle donne nella pesca e nell'acquacoltura non è riconosciuto e, in generale, resta invisibile nonostante rappresenti un notevole valore aggiunto economico e concorra alla sostenibilità sociale, economica e ambientale di numerose località e regioni europee, specialmente nelle zone dipendenti dalla pesca; |
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B. |
considerando che negli Stati membri il settore della pesca occupa oltre 100 000 donne, di cui il 4 % opera nel settore estrattivo e con lavori legati all'attività dei pescherecci come la riparazione di reti, lo sbarco e la pulizia del pesce o il suo confezionamento, il 30 % nell'acquacoltura — principalmente nella pesca artigianale di molluschi — e circa il 60 % nell'industria di trasformazione; |
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C. |
considerando la gravosità dei compiti abitualmente svolti dalle donne nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come la pesca artigianale di molluschi, la tradizionale vendita del pesce in modalità ambulante, con banchi, o nei negozi, la manutenzione e riparazione di reti da pesca, lo scarico e la classificazione del pesce, nonché il confezionamento in condizioni climatiche particolarmente avverse; |
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D. |
considerando che le statistiche sottovalutano ampiamente la realtà del lavoro femminile in alcuni di tali settori e che la crisi economica generalizzata e la disoccupazione elevata in alcuni Stati membri hanno contribuito ad accrescere ulteriormente le cifre in questione facendo aumentare la partecipazione delle donne alle attività del settore della pesca, con particolare riferimento alla pesca artigianale di molluschi, per integrare o addirittura assicurare il reddito familiare; |
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E. |
riconoscendo il contributo apportato dalle donne alle attività connesse alla pesca e all'acquacoltura e, in particolare, a quelle legate alla creazione e alla riparazione di reti da pesca, allo scarico e alla classificazione del pesce, alla gestione dell'approvvigionamento di prodotti a bordo della nave, alla trasformazione, al confezionamento e alla commercializzazione del pesce nonché alla gestione delle imprese di pesca; |
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F. |
considerando che il Parlamento europeo, al paragrafo 30 della sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca, invita gli Stati membri a tenere in considerazione l'importanza del ruolo economico, sociale e culturale delle donne nell'industria della pesca affinché possano avere accesso ai benefici sociali e sottolinea che la partecipazione attiva delle donne nelle differenti attività relative alla pesca contribuisce, in primo luogo, alla difesa e alla sopravvivenza del settore della pesca e, in secondo luogo, alla difesa e alla sopravvivenza delle tradizioni e delle pratiche specifiche, nonché alla tutela della diversità culturale delle varie regioni; |
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G. |
considerando che il Parlamento europeo, nella sua posizione del 12 settembre 2012, chiede che sia incoraggiata la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura; |
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H. |
considerando che il Parlamento europeo, al paragrafo 31 della sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca, chiede che i finanziamenti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano impiegati per promuovere la partecipazione delle donne al settore della pesca, sostenere le associazioni di donne, incoraggiare la formazione professionale per le donne e migliorare il ruolo delle donne nella pesca, fornendo sostegno sia alle attività svolte a terra sia a quelle associate alla pesca (sia a monte sia a valle); |
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I. |
considerando che il Parlamento europeo, al paragrafo 39 della sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca, chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di garantire alle donne la parità salariale e altri diritti lavorativi, sociali ed economici, tra cui assicurazioni che coprano i rischi e misure destinate all'applicazione dei coefficienti riduttori per anticipare l'età pensionabile in ragione della natura usurante del lavoro (lavoro notturno, pericolo, orari stabiliti dal ritmo della produzione e dalle opportunità di pesca) cui sono esposte le donne che lavorano nel settore della pesca, nonché il riconoscimento delle patologie specifiche come malattie professionali; |
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J. |
riconoscendo che le statistiche relative alla forza lavoro — e in special modo quelle relative alla sua distribuzione per genere in talune attività, ad esempio nella pesca artigianale o su piccola scala, nell'acquacoltura estensiva e nelle attività correlate — restano in secondo piano rispetto alle statistiche inerenti alle catture, agli sbarchi, al tonnellaggio ecc.; |
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K. |
considerando che i dati statistici dell'UE e degli Stati membri relativamente alla forza lavoro impiegata nella pesca, nell'acquacoltura e nei settori connessi sono incompleti, non armonizzati né ripartiti in base a indicatori consentirebbero di valutare l'entità del contributo delle donne nei settori interessati; |
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L. |
riconoscendo che, malgrado il lavoro realizzato dalle donne nel settore della pesca e dell'acquacoltura e il loro importante contributo economico, le donne non godono di una protezione sociale e lavorativa adeguata, né di uno status professionale e lavorativo appropriato; |
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M. |
riconoscendo che le donne subiscono una discriminazione economica nel settore della pesca e percepiscono una retribuzione inferiore agli uomini per lo svolgimento delle stesse mansioni; |
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N. |
riconoscendo che il lavoro svolto dalle donne nel settore della pesca spesso non gode di riconoscimento giuridico e non beneficia di una protezione sociale consona ai rischi e alle patologie sanitarie specifiche e tipiche delle attività in questione; |
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O. |
considerando che il Parlamento europeo, al paragrafo 42 della sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca, chiede alla Commissione e agli Stati membri l'adozione di misure volte a promuovere un maggiore riconoscimento, a livello sia giuridico che sociale, del lavoro delle donne impiegate nel settore della pesca, onde garantire che le donne che lavorano a tempo pieno o parziale per imprese familiari o che assistono il coniuge — contribuendo così al proprio sostentamento economico e a quello della propria famiglia — ricevano un riconoscimento giuridico o prestazioni sociali equivalenti a quelle di cui godono i lavoratori autonomi, in particolare applicando la direttiva 2010/41/UE, e che siano assicurati i loro diritti sociali ed economici, tra cui la parità salariale, i sussidi di disoccupazione in caso di perdita (temporanea o definitiva) del lavoro, il diritto a una pensione, la conciliazione tra vita professionale e familiare, l'accesso al congedo di maternità, alla previdenza sociale e a servizi sanitari gratuiti, la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e un'assicurazione contro i rischi in mare; |
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P. |
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2012, si esprime in merito alla necessità di accordare al ruolo delle donne nel settore della pesca un maggiore riconoscimento dal punto di vista giuridico, sociale e retributivo, e di riconoscere alle donne gli stessi diritti degli uomini, come pure di riconoscere de facto alle consorti e alle compagne dei pescatori impegnate in aziende familiari uno status giuridico e prestazioni sociali equivalenti a quelli di cui godono i lavoratori autonomi; |
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1. |
invita la Commissione a promuovere uno specifico programma statistico sulle regioni dipendenti dalla pesca, prestando una particolare attenzione alla pesca costiera artigianale, ai metodi di pesca tradizionali e ai canali specifici di commercializzazione, come pure al lavoro e alle condizioni sociali e lavorative delle pescatrici di molluschi, delle donne incaricate della riparazione delle reti e delle lavoratrici artigianali occupate nella pesca e nelle attività connesse, al fine di valutare le esigenze specifiche del lavoro delle donne e migliorare il riconoscimento sociale dei mestieri di cui sopra, che sono estremamente duri; |
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2. |
reputa necessario migliorare la raccolta e l'analisi dei dati statistici relativi all'occupazione nel settore della pesca suddivisi per sesso, tipo di attività e tipologia dei contratti di lavoro (autonomo, dipendente, a tempo parziale, a tempo pieno, occasionale), in modo che sia possibile giungere a una stima del contributo delle donne al settore della pesca e dell'acquacoltura; |
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3. |
invita la Commissione a far sì che la raccolta dei dati suddivisi per genere sia estesa all'ambito delle catture e che siano introdotti nuovi indicatori come l'età, il livello di istruzione e formazione professionale e l'attività del coniuge o del partner; |
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4. |
reputa necessario stabilire definizioni chiare in merito agli indicatori statistici utilizzati per la raccolta dei dati sull'occupazione della forza lavoro nell'ambito della pesca, dell'acquacoltura e dei settori connessi; ritiene altresì necessario elaborare un insieme armonizzato di indicatori statistici a livello dell'UE e invita, pertanto, gli Stati membri a fornire a tempo debito dati completi conformemente a tali indicatori; |
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5. |
invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere, da un punto di vista giuridico e sociale, il ruolo svolto dalle donne nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come pure nello sviluppo sostenibile delle zone dipendenti dalla pesca, al fine di eliminare tutti gli ostacoli economici, amministrativi e sociali che rendono più difficile la partecipazione delle donne in condizioni di parità; |
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6. |
invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a regolamentare e riconoscere come malattie professionali le lesioni alle articolazioni o alla spina dorsale o le malattie reumatiche causate dalle dure condizioni meteorologiche nelle quali devono lavorare le pescatrici di molluschi, le donne incaricate della riparazione delle reti, le donne che operano nelle imprese di trasformazione, le pescatrici e le addette alla vendita, come pure le lesioni derivanti dal sollevamento di pesi eccessivi; |
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7. |
invita la Commissione a riconoscere come il lavoro delle donne concorra al miglioramento della tracciabilità dei prodotti della pesca, il che contribuisce a sua volta all'educazione del consumatore e a garantire standard più elevati di qualità e di sicurezza dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ampliando così le opportunità economiche, gastronomiche e turistiche disponibili per le zone di pesca; |
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8. |
auspica la creazione (nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e/o di altri strumenti) di specifici meccanismi di sostegno che possano essere attivati in caso di emergenza (catastrofi naturali) nonché meccanismi di compensazione finanziaria per sostenere i pescatori, le pescatrici e le loro famiglie durante i divieti temporanei dell'attività di pesca, soprattutto nelle zone in cui la pesca rappresenta l'unica fonte di reddito; |
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9. |
reputa necessario favorire e sostenere finanziariamente l'associazionismo tra donne attraverso reti di donne a livello nazionale ed europeo, al fine di aumentare la visibilità delle donne nel settore della pesca, sensibilizzare la società in merito al contribuito delle donne all'attività di pesca, agevolare lo scambio di esperienze e consentire alle donne di comunicare le loro esigenze e rivendicazioni a vari livelli amministrativi, dalle autorità locali fino agli organismi europei; |
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10. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le organizzazioni femminili della pesca, dell'acquacoltura e nei settori connessi, consentendo loro di attuare le loro iniziative, consolidare le loro strutture organizzative e contattare altre organizzazioni di donne per scambiarsi esperienze e buone prassi; |
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11. |
reputa necessario promuovere e potenziare l'effettiva partecipazione delle donne agli organi di consultazione, ai consigli consultivi e agli organi decisionali, rappresentativi e regionali nonché alle associazioni professionali, garantendo la partecipazione delle donne al processo decisionale, sia nel settore pubblico sia in quello privato, a parità di condizioni con gli uomini; |
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2013-2020
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12. |
constata che soltanto uno Stato membro si è avvalso delle opportunità offerte dall'asse 4 del Fondo europeo per la pesca per il finanziamento di progetti le cui beneficiarie sono donne e invita gli Stati membri ad approfittare delle opportunità offerte dal FEAMP al fine di:
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13. |
invita gli Stati membri a favorire canali di credito agevolato che consentano di aggirare gli ostacoli specifici incontrati dalle donne per il finanziamento dei progetti suscettibili di rientrare nei programmi nazionali nel quadro del FEAMP; |
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14. |
invita gli Stati membri a sostenere le iniziative imprenditoriali delle donne agevolando un sistema di microcredito vantaggioso e fornendo informazioni adeguate relativamente alle opportunità di finanziamento; |
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15. |
esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a sviluppare e modernizzare le infrastrutture locali, diversificare le attività economiche e migliorare la qualità della vita nelle zone di pesca, in particolare in quelle che dipendono interamente dalla pesca, in modo da garantirne lo sviluppo sostenibile, contrastando nel contempo la povertà in generale e quella che colpisce donne e minori in particolare, e cercando di prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica; |
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16. |
ribadisce le posizioni adottate nel quadro della procedura relativa al programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020), a proposito dell'incoraggiamento alla partecipazione delle donne a tutte le ricerche, i progetti e le discipline scientifiche, con particolare riferimento alle donne che dedicano la propria attività professionale alla conoscenza dell'ambiente marino; |
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17. |
chiede agli Stati membri di:
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18. |
considerando che il Parlamento europeo, al paragrafo 28 della sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca, chiede che l'UE sostenga, in seno all'OMC, la penalizzazione dei paesi responsabili di atti di discriminazione nei confronti delle donne e che, al paragrafo 45 della stessa risoluzione, chiede alla Commissione di garantire, in sede di negoziati relativi ad accordi di pesca, che lo Stato costiero destini una parte considerevole degli aiuti settoriali destinati allo sviluppo al riconoscimento, alla promozione e alla diversificazione del ruolo delle donne nel settore della pesca, assicurando inoltre l'applicazione del principio della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, in particolare per quanto attiene alla formazione e all'accesso ai finanziamenti e al credito; |
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19. |
invita la Commissione a garantire che la dimensione di genere europea sia rappresentata e garantita negli accordi di partenariato economico che interessano il settore della pesca; |
Regolamento di base sulla politica comune della pesca
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20. |
chiede agli Stati membri di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi della nuova politica comune della pesca relativi all'accesso alle risorse alieutiche sulla base di criteri trasparenti di natura ambientale, sociale ed economica, tenendo conto dei principi della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne; |
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21. |
invita gli Stati membri a riconoscere lo status lavorativo delle donne nei casi di interruzione temporanea dell'attività, compresi i fermi biologici; |
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22. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di vigilare sul rispetto della direttiva 2010/41/UE, onde consentire alle donne che lavorano a tempo pieno o parziale nelle imprese familiari o affiancano i loro coniugi o partner nel settore della pesca, contribuendo così al proprio sostentamento economico e a quello della famiglia, come pure alle donne che svolgono tale attività per il proprio sostentamento e non appartengono a nuclei familiari, di ottenere il riconoscimento legale e prestazioni sociali equivalenti a quelle dei lavoratori autonomi; |
o
o o
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0040.
(3) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 212..
(4) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 519.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0460.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0461.
(7) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 104.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/156 |
P7_TA(2014)0179
Prelievi per copie private
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (2013/2114(INI))
(2017/C 285/23)
Il Parlamento europeo,
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vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1), |
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— |
viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)0372) e la valutazione d'impatto che l'accompagna, |
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— |
visti gli articoli 4, 6, 114 e 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare quelle del 21 ottobre 2010 nella causa C-467/08, Padawan/SGAE (raccolta 2010, pag. I-10055), del 16 giugno 2011 nella causa C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH e altri (raccolta 2011, pag. I-05331), del 9 febbraio 2010 nella causa C-277/10, Martin Luksan/Petrus van der Let (non ancora pubblicata nella raccolta), del 27 giugno 2013 nelle cause riunite da C-457/11 a C-460/11, VG Wort/Kyocera Mita e altri (non ancora pubblicata nella raccolta) e dell'11 luglio 2013 nella causa C-521/11, Austro Mechana/Amazon (non ancora pubblicata nella raccolta); |
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— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa» (COM(2011)0287), del 24 maggio 2011, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789), |
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viste le raccomandazioni di António Vitorino, del 31 gennaio 2013, risultanti dal processo di mediazione sui prelievi per copia privata e riproduzione, |
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visto il documento di lavoro della commissione giuridica «Copyright in the music and audiovisual sectors» (Diritti d'autore nei settori della musica e dell'audiovisivo), approvato il 29 giugno 2011, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0114/2014), |
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A. |
considerando che la cultura e la creazione artistica costituiscono lo zoccolo dell'identità europea passata e presente; che in futuro esse svolgeranno un ruolo essenziale nello sviluppo economico e sociale dell'Unione europea; |
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B. |
considerando che la cultura e la creazione artistica sono parte integrante dell'economia digitale; che la parità di accesso alla crescita digitale dell'Europa è una condizione necessaria per l'espressione di contenuti culturali sia sofisticati che ordinari; che dalle consultazioni effettuate emerge che il mercato digitale europeo non ha ancora mantenuto le promesse di una distribuzione efficace, di un compenso equo per i creatori e di una distribuzione equa ed efficace delle entrate all'interno del settore culturale in generale e che, per risolvere tali problemi, occorre agire a livello di Unione; |
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C. |
considerando che il passaggio al digitale ha un enorme impatto sul modo in cui le identità culturali sono espresse, diffuse e sviluppate; che la riduzione delle barriere alla partecipazione e l'emergere di nuovi canali di distribuzione facilitano l'accesso alle opere creative e alla cultura, migliorando la circolazione, la scoperta e la riscoperta della creazione culturale e artistica in tutto il mondo e offrendo opportunità a creatori e artisti; che, di conseguenza, le possibilità di mercato per nuovi servizi e imprese si sono considerevolmente ampliate; |
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D. |
considerando che anche nell'era digitale deve sussistere il diritto dell'autore alla tutela della propria opera creativa e il diritto a un'equa remunerazione per tale opera; |
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E. |
considerando che, grazie al progresso tecnologico e al passaggio a Internet e al cloud computing, la copia digitale per uso privato ha assunto una grande importanza economica e che il sistema esistente dei prelievi per copia privata non tiene sufficientemente conto degli sviluppi nell'era digitale; che, attualmente, non esiste un modello alternativo in questo settore che garantisca un compenso adeguato per i titolari dei diritti e che renda allo stesso tempo possibile la realizzazione di copie private; che occorre nondimeno condurre un dibattito nell'ottica di aggiornare il meccanismo della copia privata, rendendolo più efficiente e tenendo maggiormente conto del progresso tecnologico; |
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F. |
considerando che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, adottata dal Parlamento e dal Consiglio in data 4 febbraio 2014, ribadisce il fatto che nella gestione dei diritti d'autore occorre porre un'enfasi particolare sulla trasparenza dei flussi di remunerazione percepiti, distribuiti e versati ai titolari dei diritti da parte di società di gestione collettiva, anche per la copia privata; |
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G. |
considerando che la direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, con equo compenso, e può permette ai consumatori dei paesi che hanno introdotto tale limitazione di copiare liberamente i loro repertori musicali e audiovisivi da un supporto o da un tipo di materiale multimediale a un altro, con la frequenza che loro aggrada, senza chiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti, sempreché la copia sia destinata a un uso privato; che i prelievi dovrebbero essere calcolati sulla base del potenziale pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti dall'atto di copia privata in questione; |
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H. |
considerando che la somma totale dei prelievi per copie private riscossi in 23 dei 28 Stati membri è più che triplicata dall'entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE e che, secondo le stime della Commissione europea, ammonta attualmente a più di 600 milioni di EUR; che questa cifra rappresenta un importo considerevole per gli artisti; |
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I. |
considerando che per i fabbricanti e gli importatori di supporti e materiali di registrazione tradizionali e digitali tali prelievi rappresentano solo una piccola parte del fatturato (stimato a un totale di oltre 1 000 miliardi di EUR); |
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J. |
considerando che numerosi terminali mobili offrono, in teoria, la possibilità di realizzare copie per scopi privati, ma che di fatto questi terminali non sono utilizzati a tal fine; esorta pertanto a portare avanti discussioni a lungo termine per sviluppare un modello più efficace e aggiornato che non si basi necessariamente su un prelievo forfettario per dispositivo; |
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K. |
considerando che il confronto tra i prezzi dei materiali venduti in un paese che applica i prelievi e un paese che non li applica indica chiaramente che il prelievo per copie private non incide in misura significativa sul prezzo dei prodotti; |
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L. |
considerando che fabbricanti e importatori di supporti e materiale di registrazione tradizionali e digitali hanno avviato numerose azioni giudiziarie dall'entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE, sia a livello nazionale che europeo; |
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M. |
considerando che la direttiva 2001/29/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non obbligano gli Stati membri ad assicurare che la totalità dei prelievi per copie private sia versata direttamente ai titolari dei diritti; che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale per stabilire che una parte di tale compenso debba essere fornita indirettamente; |
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N. |
considerando che il prelievo per copie private è pagato dai consumatori al momento dell'acquisto di supporti o servizi di registrazione o di stoccaggio e che, a questo titolo, i consumatori hanno il diritto di conoscerne l'esistenza e l'importo; che l'importo dei prelievi per copie private dovrebbe rispecchiare l'utilizzo effettivo di tali apparecchiature e servizi ai fini della realizzazione di copie private di materiale sonoro, visivo e audiovisivo; |
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O. |
considerando che i prezzi dei supporti e dei materiali non variano in funzione delle diverse aliquote applicate al prelievo per copia privata nell'Unione; che, nel caso della Spagna, la soppressione dei prelievi per copie private nel 2012 non ha avuto alcun impatto sui prezzi dei supporti e del materiale; |
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P. |
considerando che i vari modelli e le aliquote di riscossione relativi al prelievo per copie private presentano disparità, anche per quanto riguarda il loro impatto sui consumatori e il mercato unico; che è necessario creare un quadro europeo che garantisca un livello elevato di trasparenza per i titolari dei diritti, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature, i consumatori e i prestatori di servizi in tutta l'Unione; che, per preservare gli equilibri del sistema nell'era digitale e del mercato interno, occorre modernizzare i meccanismi dei prelievi in diversi Stati membri e creare un quadro europeo che assicuri condizioni equivalenti ai titolari di diritti, ai consumatori, ai fabbricanti e agli importatori di apparecchiature, nonché ai prestatori di servizi in tutta l'Unione; |
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Q. |
considerando che i meccanismi di esenzione e di rimborso relativi agli usi professionali introdotti negli Stati membri devono rivelarsi efficaci; che in alcuni Stati membri tali meccanismi sono necessari e che le decisioni giudiziarie adottate in alcuni Stati membri non sempre sono state applicate; |
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R. |
considerando che, per quanto riguarda le opere on line, sia in termini di accesso che di vendita, le pratiche di rilascio delle licenze sono complementari al sistema del prelievo per copie private; |
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S. |
considerando che, in particolare nel settore digitale, il processo di copia tradizionale viene sostituito dai sistemi di streaming, che non consentono di salvare copie delle opere protette dal diritto d'autore sull'apparecchio terminale dell'utente; che, pertanto, in questi casi andrebbero preferiti modelli basati sulla concessione di licenze; |
Un sistema virtuoso da ammodernare e armonizzare
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1. |
fa notare che il settore culturale, che fornisce 5 milioni di posti di lavoro nell'UE e rappresenta il 2,6 % del PIL dell'Unione, costituisce uno dei principali motori della crescita europea e una fonte di nuovi posti di lavoro non delocalizzabili; che tale settore stimola l'innovazione e offre strumenti efficaci di lotta contro l'attuale recessione; |
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2. |
ricorda che la normativa in materia di diritti d'autore dovrebbe trovare un equilibrio tra gli interessi, tra l'altro, dei creatori e quelli dei consumatori; ritiene, in tale contesto, che tutti i consumatori europei debbano avere il diritto di realizzare copie per uso privato dei contenuti acquistati legalmente; |
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3. |
invita pertanto la Commissione a presentare una proposta legislativa per la revisione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, prevedendo anche una disposizione per la piena armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni relative, tra l'altro, alle copie private; |
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4. |
sottolinea che l'attuale regime frammentato in materia di diritti d'autore necessita di una riforma per agevolare l'accesso e aumentare la circolazione (globale) di contenuti culturali e creativi, in modo da consentire ad artisti, creatori, consumatori, imprese e pubblico di beneficiare degli sviluppi digitali, dei nuovi canali di distribuzione, dei nuovi modelli commerciali e di altre opportunità, in particolare in periodi di austerità di bilancio; |
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5. |
osserva che il prelievo per copie private costituisce attualmente una fonte di reddito di diversa importanza per le varie categorie di titolari dei diritti e la cui rilevanza differisce in maniera significativa tra gli Stati membri; |
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6. |
ritiene che il sistema delle copie per uso privato sia un sistema virtuoso capace di bilanciare l'eccezione della copia per uso privato e il diritto all'equo compenso dei titolari dei diritti e che, pertanto, sia opportuno preservare detto sistema, in particolare nei casi in cui i titolari dei diritti non siano in grado di concedere direttamente licenze per il diritto di riproduzione su più dispositivi; ritiene che, nel breve periodo, non esistano alternative a tale sistema bilanciato; sottolinea tuttavia che è necessario portare avanti discussioni di lungo termine per valutare in maniera costante il sistema delle copie private alla luce degli sviluppi digitali, dell'evoluzione del mercato nonché del comportamento dei consumatori e, ove possibile, esplorando le eventuali alternative che potrebbero realizzare l'obiettivo di un equilibrio tra l'eccezione della copia privata da parte del consumatore e il compenso dei creatori; |
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7. |
sottolinea che le profonde disparità esistenti tra i sistemi nazionali per la riscossione dei prelievi, in particolare per quanto riguarda i tipi di prodotti soggetti al prelievo e le aliquote applicate a detti prelievi, possono distorcere la concorrenza e dar luogo al fenomeno del forum shopping, ossia della ricerca del foro più vantaggioso, in seno al mercato interno; |
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8. |
invita gli Stati membri e la Commissione a realizzare uno studio sugli elementi essenziali della copia privata, in particolare una definizione comune, il concetto di «compenso equo» (che allo stato attuale non è disciplinato espressamente dalla direttiva 2001/29/CE) e il concetto di «pregiudizio» subito dall'autore a causa della riproduzione non autorizzata di un'opera del titolare dei diritti per uso privato; invita la Commissione a trovare convergenze quanto ai prodotti che dovrebbero essere soggetti al prelievo e ad armonizzare le modalità di negoziazione delle tariffe per la copia privata, al fine di attuare un sistema trasparente, equo e uniforme per i consumatori e i creatori; |
Per una riscossione unica, una migliore informazione dei consumatori e procedure di rimborso più efficaci
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9. |
ritiene che il prelievo per copie private debba essere applicato a tutti i supporti e materiali utilizzati ai fini della registrazione e dello stoccaggio per uso privato, laddove gli atti di copia privata arrechino pregiudizio ai creatori; |
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10. |
sottolinea che il concetto di copie private dovrebbe essere definito chiaramente per tutti i materiali e che l'utente dovrebbe poter accedere ai contenuti protetti dal diritto d'autore su tutti i supporti in base a un pagamento unico; esorta inoltre a rispettare le disposizioni già in vigore negli Stati membri, come le deroghe e le esenzioni dal prelievo, nonché a renderne possibile l'applicazione parallela sul mercato; |
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11. |
ritiene che i prelievi per copie private debbano avvenire a livello dei fabbricanti o degli importatori; segnala che il passaggio del pagamento dei prelievi ai dettaglianti costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per le piccole e medie imprese di distribuzione e per le società di gestione collettiva; |
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12. |
raccomanda, nel caso di transazioni transfrontaliere, di riscuotere i prelievi per copie private nello Stato membro in cui risiede l'utente finale che ha acquistato il prodotto, in linea con la sentenza della Corte di giustizia nella succitata causa C-462/09 (Opus); |
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13. |
è pertanto dell'avviso che, al fine di evitare eventuali doppi pagamenti nel caso di transazioni transfrontaliere, i prelievi per copia privata di uno stesso prodotto debbano poter essere riscossi una sola volta da parte della società di gestione collettiva di uno Stato membro e che i prelievi indebitamente versati in uno Stato membro diverso da quello dell'utente finale debbano essere rimborsati; |
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14. |
ritiene che gli Stati membri nei quali viene attualmente applicato o riscosso il prelievo dovrebbero semplificare e armonizzare gli importi di tali prelievi; |
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15. |
chiede agli Stati membri di semplificare le procedure per la fissazione dei prelievi, di concerto con tutte le parti interessate, in modo da garantire equità e obiettività; |
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16. |
sottolinea l'importanza di rendere maggiormente visibile presso i consumatori il ruolo del sistema della copia privata per quanto riguarda il compenso degli artisti e la divulgazione culturale; incoraggia gli Stati membri e i titolari dei diritti a realizzare campagne «positive» che pongano in evidenza i vantaggi legati ai prelievi per copie private; |
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17. |
ritiene che i consumatori debbano essere informati dell'importo, della finalità e dell'utilizzo dei prelievi che pagano; sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire, di concerto con i fabbricanti, gli importatori, i dettaglianti e le associazioni di consumatori, che tali informazioni siano disponibili in maniera chiara ai consumatori; |
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18. |
invita gli Stati membri ad adottare norme trasparenti in materia di esenzione per gli utilizzi a scopi professionali, onde garantire che essi siano esenti, anche nella pratica, dal prelievo per copie a uso privato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia; |
|
19. |
chiede agli Stati membri di garantire che il prelievo per copie private non debba mai essere pagato allorché i supporti in questione sono utilizzati a fini professionali e che i vari meccanismi di rimborso dei prelievi versati per gli utenti professionali siano sostituiti da sistemi che garantiscano innanzitutto che tali utenti non siano tenuti a pagare il prelievo; |
Trasparenza nella destinazione delle entrate
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20. |
si compiace della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, adottata di recente dal Parlamento e dal Consiglio, che promuove una maggiore trasparenza dei flussi dei compensi percepiti, ripartiti e pagati ai titolari di diritti da parte delle società di gestione collettiva, ad esempio attraverso la pubblicazione di una relazione di trasparenza annuale che includa una sezione speciale sull'utilizzo degli importi detratti a fini sociali e culturali; |
|
21. |
invita gli Stati membri ad assicurare una maggiore trasparenza quanto alla destinazione dei proventi ottenuti dai prelievi per copie private; |
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22. |
chiede agli Stati membri di prevedere che almeno il 25 % delle entrate derivanti dai prelievi per copie private venga utilizzato per promuovere le arti creative e il settore degli spettacoli dal vivo, nonché la loro produzione; |
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23. |
invita gli Stati membri a pubblicare relazioni che descrivano la destinazione dei proventi in un formato aperto e con dati interpretabili; |
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24. |
esorta gli organizzatori di manifestazioni culturali e di spettacoli dal vivo che beneficiano di finanziamenti provenienti dai prelievi per copie private a sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito a tale aspetto, prevedendo misure di pubblicità addizionali; |
Misure tecniche di protezione
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25. |
fa presente che l'eccezione della copia privata dà ai cittadini il diritto di copiare liberamente i loro repertori musicali e audiovisivi da un supporto o tipo di materiale multimediale a un altro senza chiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti, sempreché tali copie siano per uso privato; |
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26. |
sottolinea che, specialmente nell'era digitale, occorre autorizzare il ricorso a misure tecniche di protezione, al fine di ripristinare l'equilibrio tra la libertà di realizzare copie ad uso privato e il diritto esclusivo di riproduzione; |
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27. |
sottolinea che le misure tecniche di protezione non dovrebbero impedire né la realizzazione di copie da parte dei consumatori né l'equo compenso dei titolari dei diritti a titolo delle copie private; |
Licenze
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28. |
osserva che, nonostante la possibilità di accedere in streaming alle opere, la pratica del download, dello stoccaggio e delle copie private persiste; ritiene pertanto che il sistema dei prelievi per copie private continui a essere rilevante per gli ambienti in rete; sottolinea tuttavia che la preferenza andrebbe sempre accordata ai modelli di concessione delle licenze vantaggiosi per tutti i titolari dei diritti, qualora la realizzazione di copie dell'opera protetta dai diritti di autore non sia permessa su un supporto o dispositivo; |
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29. |
sottolinea pertanto che l'eccezione della copia privata dovrebbe applicarsi a taluni servizi on line, compresi alcuni servizi di cloud computing; |
Nuovi modelli commerciali nell'ambiente digitale
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30. |
chiede alla Commissione di valutare l'impatto sul sistema delle copie private generato dall'utilizzo della tecnologia di cloud computing per la registrazione e lo stoccaggio di opere protette a fini privati, in modo da determinare se e, in caso affermativo, in che modo tali copie private di opere protette dovrebbero essere prese in considerazione nei meccanismi del compenso per copia privata; |
o
o o
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31. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 25 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/161 |
P7_TA(2014)0110
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Tadeusz Cymański
Decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM))
(2017/C 285/24)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Tadeusz Cymański, trasmessa dalla procura della Repubblica di Polonia il 23 ottobre 2013 e comunicata in Aula il 18 novembre 2013, |
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— |
avendo ascoltato Tadeusz Cymański a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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— |
visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1), |
|
— |
visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia, |
|
— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0099/2014), |
|
A. |
considerando che la procura della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Tadeusz Cymański in relazione a una richiesta di autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento europeo presentata dall'Ispettorato generale per la circolazione stradale relativamente all'infrazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del codice polacco delle infrazioni minori; |
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B. |
considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni; |
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C. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
|
D. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non risponde dell'attività che ha svolto nel quadro dell'esercizio del suo mandato, durante la sua durata o successivamente alla sua scadenza, attività della quale può rispondere solo dinanzi alla Dieta e, in caso di violazione dei diritti di terzi, può essere giudicato da un tribunale solo previa autorizzazione della Dieta; |
|
E. |
considerando che la decisione di revocare o meno l'immunità in un caso specifico spetta unicamente al Parlamento, il quale, nel prendere detta decisione, può ragionevolmente prendere in considerazione la posizione del deputato (2); |
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F. |
considerando che la presunta infrazione non ha un collegamento diretto o evidente con l'attività svolta da Tadeusz Cymański in quanto membro del Parlamento europeo, né costituisce un'opinione o un voto espresso nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; |
|
G. |
considerando che il procedimento penale da avviare nei confronti di Tadeusz Cymański non è pertanto collegato in alcun modo alla sua posizione di membro del Parlamento europeo; |
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H. |
considerando che, nel caso in esame, il Parlamento non ha rilevato prova alcuna di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente grave e preciso che la questione sarà sottoposta a un tribunale con l'intenzione di causare danno politico al deputato interessato; |
|
I. |
considerando che la richiesta è stata presentata a seguito di una dichiarazione scritta di Tadeusz Cymański, recante il suo rifiuto di ottemperare all'obbligo di identificare la persona alla quale aveva affidato il veicolo di cui al rapporto dell'Ispettorato generale per la circolazione stradale unitamente al suo consenso a pagare una multa di 500 PLN per l'infrazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del codice polacco delle infrazioni minori; |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Tadeusz Cymański; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Tadeusz Cymański. |
(1) Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).
(2) Causa T-345/05 Mote/Parlamento, citata al paragrafo 28.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/163 |
P7_TA(2014)0116
Modifica dell'articolo 136 del regolamento sulla partecipazione dei deputati alle sedute
Decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla modifica dell'articolo 136 del regolamento del Parlamento europeo sulla partecipazione dei deputati alle sedute (2013/2033(REG))
(2017/C 285/25)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0051/2013), |
|
— |
vista la sua decisione 2005/684/CE, Euratom del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1), |
|
— |
vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2), |
|
— |
visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0038/2014), |
|
1. |
decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso; |
|
2. |
ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 136 — paragrafo 2
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta. |
2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta come «presenti» . I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente sono registrati come «giustificati» sul processo verbale di ogni seduta. |
(1) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
(2) GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1.
Mercoledì 26 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/164 |
P7_TA(2014)0145
Raccomandazione di decisione — Proroga dell'articolo 147 del regolamento del Parlamento fino al termine dell'ottava legislatura
Decisione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 147 del regolamento del Parlamento fino al termine dell'ottava legislatura (2014/2585(RSO))
(2017/C 285/26)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (2), |
|
— |
visto il codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 17 novembre 2008, |
|
— |
viste la sua decisione dell'11 marzo 2009 che proroga l'applicabilità dell'articolo 147 del regolamento fino al termine dell'attuale legislatura (3) e le successive decisioni dell'Ufficio di presidenza che prorogano l'applicabilità dell'articolo 146 fino al termine della presente legislatura, |
|
— |
visti gli articoli 146 e 147 del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, a norma dell'articolo 146, tutti i documenti del Parlamento devono essere redatti nelle lingue ufficiali e tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta, beneficiando dell'interpretazione verso le altre lingue ufficiali; |
|
B. |
considerando che, a norma dell'articolo 147, fino al termine della settima legislatura sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 146 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di linguisti in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie; che, per ciascuna delle lingue ufficiali per cui è ritenuta necessaria una deroga, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, determina se le condizioni sono rispettate e riesamina la propria decisione ogni sei mesi; |
|
C. |
considerando che il regolamento (CE) n. 920/2005 (4) del Consiglio prevede misure di deroga temporanea (rinnovabili) per un periodo di cinque anni per l'irlandese fino all'inizio del 2017; |
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D. |
considerando che, benché siano state prese tutte le misure necessarie, si prevede che la capacità in irlandese e maltese non sarà tale da consentire di offrire in tali lingue un servizio di interpretazione completo sin dall'inizio dell'ottava legislatura; considerando che per alcune altre lingue, anche se in presenza di capacità sufficiente a coprire le necessità derivanti dalle normali attività del Parlamento, il numero di interpreti potrebbe non essere adeguato a consentire una copertura completa di tutte le esigenze supplementari previste durante le presidenze del Consiglio degli Stati membri interessati durante l'ottava legislatura; |
|
E. |
considerando che, nonostante gli sforzi interistituzionali sostenuti e continui e i considerevoli progressi, si stima che per l'irlandese il numero di traduttori e giuristi linguisti qualificati sarà ancora così limitato da non poter assicurare in un futuro prevedibile una copertura completa per tale lingua ai sensi dell'articolo 146; che il regolamento (CE) n. 920/2005 non prescrive che la legislazione dell'UE adottata anteriormente al 1o gennaio 2007 (l'acquis) sia tradotta in irlandese; che, a seguito delle misure di deroga stabilite in detto regolamento, solo le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio elaborate dalla Commissione sono attualmente presentate in irlandese e, finché perdura tale situazione, non sarà possibile per i servizi del Parlamento preparare versioni irlandesi di altri tipi di atti legislativi; |
|
F. |
considerando che, anche se la capacità in croato è in costante aumento dopo l'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013, potrebbe non essere possibile garantire una copertura completa di quella lingua sin dall'inizio dell'ottava legislatura; |
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G. |
considerando che l'articolo 147, paragrafo 4, prevede che il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, possa decidere la proroga dell'applicabilità di detto articolo al termine della legislatura; |
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H. |
considerando che, alla luce di quanto precede, l'Ufficio di presidenza ha raccomandato che l'articolo 147 sia prorogato fino al termine dell'ottava legislatura; |
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1. |
decide di prorogare l'applicabilità dell'articolo 147 del regolamento del Parlamento fino al termine dell'ottava legislatura; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione per conoscenza. |
(1) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(2) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
(3) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 186.
(4) Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3), prorogato dal regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 5).
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/166 |
P7_TA(2014)0146
Modifica dell'articolo 166 (votazione finale) e dell'articolo 195, paragrafo 3 (votazione in commissione) del regolamento del Parlamento
Decisione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla modifica dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo concernente la votazione finale e dell'articolo 195, paragrafo 3, concernente il voto in sede di commissione (2014/2001(REG))
(2017/C 285/27)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0252/2013), |
|
— |
visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0035/2014), |
|
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
|
2. |
ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica . |
Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2 . La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 167. |
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 195 — paragrafo 3
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. |
3. Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. |
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 25 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/167 |
P7_TA(2014)0111
Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2013)0428 — C7-0178/2013 — 2013/0200(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/28)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0428), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0178/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale del 19 settembre 2013 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 3 febbraio 2014 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0046/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 75.
P7_TC1-COD(2013)0200
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 335/2014)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/169 |
P7_TA(2014)0112
Adeguamento agli articoli 290 e 291 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0751 — C7-0386/2013 — 2013/0365(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/29)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0751), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0386/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1), |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 (2), |
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— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti, |
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— |
visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (3), in particolare il punto 15 e l'allegato I, |
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— |
vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5), |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0011/2014), |
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A. |
considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto; |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(4) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.
(5) Testi approvati, P7_TA(2014)0127.
P7_TC1-COD(2013)0365
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3 e l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra, da un lato, i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (atti delegati) e, dall'altro, i poteri conferiti alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). |
|
(2) |
Le misure che possono essere oggetto della delega dei poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3). |
|
(3) |
Occorre adattare all'articolo 290 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, TFUE. |
|
(4) |
È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
(5) |
Occorre adattare all'articolo 291 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. |
|
(6) |
Occorre che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(7) |
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è altresì necessario modificare una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo sopprimendo determinate disposizioni disciplinate da tale procedura. |
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(8) |
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(9) |
Dato che gli adeguamenti e le modifiche apportate da apportare al presente regolamento riguardano soltanto le procedure, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 1]
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 12 (5) , 13 (6) , 14 (7) , 16 (8) e 18 (9) della sezione F, e al punto 21 (10) della sezione G dell'allegato I. [Em. 2]
6. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano che il termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468/CE sia ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione stessa, il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è fissato a un mese.
Articolo 3
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 4
1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, La direttiva 97/70/CE del Consiglio (11) , il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Emm. 61, 62 e 63]e il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (12) sono modificati come indicato nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Parere del 21 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(3) Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).
(6) Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).
(7) Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).
(9) Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1).
(10) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(11) Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
ALLEGATO I
Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati (1)
|
A. |
RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE
|
|
B. |
INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA
|
|
C. |
ENERGIA
|
|
D. |
IMPRESE E INDUSTRIA
|
|
E. |
AMBIENTE
|
|
F. |
STATISTICHE
|
|
G. |
MERCATO INTERNO E SERVIZI
|
|
H. |
MOBILITÀ E TRASPORTI
|
|
I. |
SALUTE E CONSUMATORI
|
(1) Per informazione, nel presente allegato le disposizioni contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con *, le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicate con **, le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con *** e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicate con **** . [Em. 3]
ALLEGATO II
Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti di esecuzione (1)
|
A. |
RETI, CONTENUTI E TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI
|
|
B. |
INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA
|
|
C. |
IMPRESE E INDUSTRIA
|
|
D. |
AMBIENTE
|
|
E. |
STATISTICHE
|
|
F. |
MERCATO INTERNO E SERVIZI
|
|
G. |
MOBILITÀ E TRASPORTI
|
|
H. |
SALUTE E CONSUMATORI
|
(1) Per informazione, nel presente allegato le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 sono indicate con **.
ALLEGATO III
Modifiche al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 97/70/CE del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio [Em. 61]
|
A. |
AMBIENTE
|
|
B. |
MOBILITÀ E TRASPORTI
|
|
C. |
SALUTE E CONSUMATORI
|
|
D. |
AIUTI UMANITARI
|
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/190 |
P7_TA(2014)0113
Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — prima lettura)
(2017/C 285/30)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0452), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 (1), |
|
— |
vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento europeo in data 11 ottobre 2013, |
|
— |
vista l'intesa comune sugli atti delegati, approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti, |
|
— |
visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2), in particolare il punto 15 e l'allegato 1, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (3), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0480/2013), |
|
A. |
considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adeguamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto, |
|
1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0127.
P7_TC1-COD(2013)0220
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo. |
|
(2) |
Le misure che possono essere interessate dalla delega dei poteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE (3). |
|
(3) |
Occorre adattare all’articolo 290 TFUE gli atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. |
|
(4) |
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(5) |
È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
(6) |
Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dagli atti giuridici di cui all’allegato e partecipano pertanto all’adozione e applicazione del presente regolamento. |
|
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Laddove gli atti giuridici elencati nell’allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l’articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 3
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 104.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(3) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
ALLEGATO
Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati
|
1. |
Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (1) |
|
2. |
Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (2) |
|
3. |
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (3) |
|
4. |
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (4) |
|
5. |
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (5). |
(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
(3) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/194 |
P7_TA(2014)0114
Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0451 — C7-0198/2013 — 2013/0218(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/31)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0451), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 (1), |
|
— |
vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento in data 11 ottobre 2013, |
|
— |
vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti, |
|
— |
visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2), in particolare il punto 15 e l'allegato I, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (3), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0010/2014), |
|
A. |
considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto; |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0127.
P7_TC1-COD(2013)0218
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo. |
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(2) |
Le misure che possono essere interessate dalla delega di potere di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3). |
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(3) |
Occorre adattare all'articolo 290 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. |
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(4) |
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
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(5) |
Dato che le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano soltanto le procedure, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive. |
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(6) |
È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l'articolo 2 del presente regolamento.
2. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 1]
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 81 (4) , 82 (5) , 85 (6) , 86 (7) , da 90 a 93 (8) della sezione G, e ai punti 95 (9) della sezione H dell'allegato. [Em. 2]
6. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano che il termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468/CE sia ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione stessa, il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è fissato a un mese.
Articolo 3
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 4
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Parere del 16 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(3) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
(4) Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).
(5) Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).
(6) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).
(8) Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1); regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1); regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1); regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
ALLEGATO
Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati (1)
A. reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
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1. |
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) |
|
2. |
Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) |
B. occupazione, affari sociali e inclusione
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3. |
Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro** |
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4. |
Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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5. |
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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6. |
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)** |
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7. |
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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8. |
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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9. |
Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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10. |
Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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11. |
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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12. |
Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** |
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13. |
Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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14. |
Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** |
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15. |
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
|
16. |
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** |
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17. |
Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi** |
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18. |
Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** |
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19. |
Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** |
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20. |
Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** |
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21. |
Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** |
|
22. |
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro** |
C. azione per il clima
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23. |
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono |
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24. |
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio |
D. energia
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25. |
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali |
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26. |
Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 |
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27. |
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 |
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28. |
Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia |
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29. |
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE |
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30. |
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE |
E. imprese e industria
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31. |
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati |
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32. |
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE |
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33. |
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia |
|
34. |
Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE |
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35. |
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli |
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36. |
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa |
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37. |
Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) |
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38. |
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) |
|
39. |
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE |
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40. |
Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche |
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41. |
Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) |
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42. |
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi |
|
43. |
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto |
|
44. |
Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali |
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45. |
Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol |
F. ambiente
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46. |
Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca |
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47. |
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici |
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48. |
Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio |
|
49. |
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006** |
|
50. |
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) |
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51. |
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) |
|
52. |
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa |
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53. |
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni |
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54. |
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) |
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55. |
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti [Em. 4] |
|
56. |
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio |
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57. |
Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento |
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58. |
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE |
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59. |
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE |
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60. |
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE |
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61. |
Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici |
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62. |
Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE |
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63. |
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale |
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64. |
Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici |
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65. |
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque |
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66. |
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso |
|
67. |
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti |
|
68. |
Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano |
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69. |
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) |
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70. |
Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio |
|
71. |
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
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72. |
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole |
|
73. |
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane |
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74. |
Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura |
G. statistiche
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75. |
Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi |
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76. |
Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro |
|
77. |
Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio |
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78. |
Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia |
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79. |
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni |
|
80. |
Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente |
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81. |
Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio **** [Em. 5] |
|
82. |
Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) **** [Em. 6] |
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83. |
Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri |
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84. |
Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) |
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85. |
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici **** [Em. 7] |
|
86. |
Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale **** [Em. 8] |
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87. |
Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione |
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88. |
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) |
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89. |
Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro |
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90. |
Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali **** [Em. 9] |
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91. |
Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati **** [Em. 10] |
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92. |
Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità **** [Em. 11] |
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93. |
Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale **** [Em. 12] |
H. mercato interno e servizi
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94. |
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno |
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95. |
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali **** [Em. 13] |
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96. |
Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio |
I. mobilità e trasporti
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97. |
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 |
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98. |
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio |
|
99. |
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente |
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100. |
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada |
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101. |
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada |
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102. |
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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103. |
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime |
|
104. |
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002** |
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105. |
Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali |
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106. |
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose* |
|
107. |
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario |
|
108. |
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità** |
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109. |
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) |
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110. |
Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio |
|
111. |
Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio*** |
|
112. |
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE |
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113. |
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti** |
|
114. |
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità |
|
115. |
Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea |
|
116. |
Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio |
|
117. |
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili |
|
118. |
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea |
|
119. |
Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità |
|
120. |
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi |
|
121. |
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio |
|
122. |
Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri |
|
123. |
Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi |
|
124. |
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio |
|
125. |
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità |
|
126. |
Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse |
|
127. |
Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea |
|
128. |
Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità |
|
129. |
Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna |
|
130. |
Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose |
|
131. |
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile |
|
132. |
Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna |
J. salute e consumatori
|
133. |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi |
|
134. |
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)** |
|
135. |
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) |
|
136. |
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) |
|
137. |
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE |
|
138. |
Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 |
|
139. |
Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 |
|
140. |
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi |
|
141. |
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE*** |
|
142. |
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
|
143. |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
|
144. |
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari |
|
145. |
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali |
|
146. |
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti |
|
147. |
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari |
|
148. |
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale |
|
149. |
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE |
|
150. |
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio** |
|
151. |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare |
|
152. |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili |
|
153. |
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano |
|
154. |
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio |
|
155. |
Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani |
|
156. |
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti*** |
|
157. |
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari |
|
158. |
Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari** |
|
159. |
Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
K. fiscalità e unione doganale
|
160. |
Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio |
(1) Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *** e gli atti giuridici di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicati con **** . [Em. 3]
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/207 |
P7_TA(2014)0115
Nomina di un membro della Corte dei conti — Oskar HERICS (AT)
Decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta nomina di Oskar Herics a membro della Corte dei conti (C7-0009/2014 — 2014/0802(NLE))
(Consultazione)
(2017/C 285/32)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0009/2014), |
|
— |
visto l'articolo 108 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0128/2014), |
|
A. |
considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
B. |
considerando che, nella riunione del 17 febbraio 2014, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti; |
|
1. |
esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Oskar Herics membro della Corte dei conti; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/208 |
P7_TA(2014)0117
Obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (COM(2012)0393 — C7-0184/2012 — 2012/0190(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/33)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0393), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0184/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0151/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 109.
P7_TC1-COD(2012)0190
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 333/2014)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/209 |
P7_TA(2014)0118
Marchio comunitario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/34)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0161), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0087/2013), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere della commissione giuridica sul ricorso agli atti delegati del 14 ottobre 2013, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0031/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
chiede alla Commissione di procedere alla codificazione del regolamento una volta conclusasi la procedura legislativa; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0088
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), codificato nel 2009 con il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (3), ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione europea in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri ai sensi dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio (4), codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(2) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «marchio dell'Unione europea ». In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la denominazione «Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» con la denominazione «Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli la proprietà intellettuale » (di seguito «l'Agenzia»). [Em. 1] |
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(3) |
A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale (6), la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni. |
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(4) |
Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea (7) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. |
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(5) |
L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'alternativa valida ed efficace alla integra la protezione dei marchi a livello degli Stati membri ed è diventato una sua alternativa valida ed efficace . [Em. 2] |
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(6) |
I marchi nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione, mentre niente si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio dell'Unione europea o mediante entrambi. |
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(7) |
La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale», del 24 maggio 2011 (8), la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di internet. |
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(8) |
Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio comunitario, occorre armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di marchio e allinearle al sistema del marchio dell'Unione nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi in tutta l'Unione. |
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(9) |
Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio dell'Unione europea . Il segno deve poter essere rappresentato nel registro dei marchi dell'Unione europea in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione il segno sia in grado di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e obiettivo. Il segno dovrebbe quindi essere consentito in qualsiasi forma idonea, tenuto conto della tecnologia generalmente disponibile che consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione. [Em. 3] |
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(10) |
Le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 non offrono alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare la piena uniformità con la normativa dell'Unione in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti normativi dell'Unione, occorre estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite. |
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(11) |
Occorre che i marchi depositati in scritture o lingue non comprensibili nell'Unione non possano beneficiare di protezione nei casi in cui la registrazione venga rifiutata per motivi assoluti una volta tradotti o trascritti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri. |
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(12) |
È opportuno rendere più difficile l'appropriazione illecita di marchi, estendendo la possibilità di opporsi alle domande di marchio dell'Unione europea presentate in malafede. |
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(13) |
Al fine di mantenere una solida protezione dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione, è necessario chiarire che tali diritti consentono di fare opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea posteriore, indipendentemente dal fatto che costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio. |
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(14) |
Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio dell'Unione europea non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea . Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (9). |
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(15) |
Al fine di assicurare certezza del diritto e chiarezza, è necessario chiarire che non solo in caso di somiglianza, ma anche in caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio europeo solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio europeo, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. [Em. 4] |
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(16) |
Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta il nome e i suoi prodotti e servizi. Occorre pertanto che sia considerato contraffazione del marchio dell'Unione europea anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale. |
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(17) |
Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio dell'Unione europea abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
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(18) |
Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione , e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, è opportuno che il titolare del marchio dell'Unione europea abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell’Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio dell'Unione europea registrato in relazione a detti prodotti. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea, in particolare quelli contenuti nella «Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001. [Em. 115] |
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(18 bis) |
Il titolare di un marchio dell'Unione europea dovrebbe avere il diritto di intraprendere adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che asseritamente violano i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione a norma il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) . [Em. 6] |
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(18 ter) |
L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 7] |
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(18 quater) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il transito regolare dei farmaci generici. Il titolare di un marchio dell'Unione europea non dovrebbe avere il diritto di impedire a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato. [Em. 8] |
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(19) |
Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di vendite su internet, consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, occorre che il titolare di un marchio dell'Unione europea validamente registrato abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire a scopi commerciali in ambito commerciale. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore. [Em. 9] |
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(20) |
Al fine di consentire ai titolari di marchi dell'Unione europea di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione. |
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(21) |
Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea non permettano al titolare di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati correttamente e conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa solo l'uso del proprio nome. Occorre che esso includa anche, in generale, l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi. È necessario, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio dell'Unione europea per designare o menzionare i prodotti o servizi come i prodotti o servizi del titolare. |
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(22) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio dell'Unione europea non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio posteriore quando quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio posteriore. Nello svolgimento dei controlli, le autorità doganali dovrebbero usare i poteri e le procedure previsti dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia di applicazione della normativa doganale dei diritti di proprietà intellettuale. [Em. 10] |
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(23) |
Per ragioni di equità e di certezza del diritto occorre che l'uso del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato sia sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio sia anche registrato nella forma in cui è usato. |
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(24) |
Il regolamento (CE) n. 207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione del regolamento. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 207/2009. |
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(25) |
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(26) |
Per garantire l'efficiente registrazione degli atti giuridici relativi al marchio in quanto oggetto di proprietà, e assicurare la piena trasparenza del registro dei marchi dell'Unione europea , occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare taluni obblighi del richiedente con riguardo a specifici marchi e per definire in dettaglio le procedure di iscrizione nel registro del trasferimento dei marchi dell'Unione europea , della creazione e del trasferimento di un diritto reale, dell'esecuzione forzata, dell'inclusione in una procedura di insolvenza, della concessione o del trasferimento di una licenza e della cancellazione e della modifica di dati pertinenti registrati. |
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(27) |
In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio comunitario presentate presso gli uffici centrali della proprietà intellettuale degli Stati membri («uffici degli Stati membri»), occorre prevedere che la domanda di marchio dell'Unione europea venga presentata unicamente presso l'Agenzia. |
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(28) |
La protezione garantita dal marchio dell'Unione europea è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. Occorre che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Occorre dare ai titolari di marchi dell'Unione europea che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall'Agenzia, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
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(29) |
Al fine di instaurare un sistema efficace ed efficiente di deposito delle domande di marchio dell'Unione europea , comprese le rivendicazioni di priorità e di preesistenza, occorre attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea , i dettagli delle condizioni formali della domanda di marchio dell'Unione europea , il contenuto della domanda, il tipo di tassa di deposito da pagare, le procedure di accertamento della reciprocità, nonché di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore, della priorità di esposizione e della preesistenza di un marchio nazionale. [Em. 11] |
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(30) |
Il vigente regime in materia di ricerca, sia nel quadro del sistema del marchio dell'Unione europea che dei sistemi nazionali, non è né affidabile né efficace. Occorre pertanto sostituirlo mediante motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nel quadro della cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri. |
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(31) |
Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio dell'Unione europea da parte dell'Agenzia secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare la procedura relativa alla valutazione del rispetto delle prescrizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali della domanda, la procedura di verifica del pagamento delle tasse per classe di prodotto e di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, la pubblicazione della domanda, la procedura di rettifica di errori nelle pubblicazioni delle domande, la procedura relativa alle osservazioni di terzi, la procedura di opposizione, la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e la procedura relativa alla modifica e alla divisione della domanda, i dati da inserire nel registro all'atto della registrazione del marchio dell'Unione europea , le modalità di pubblicazione della registrazione e il contenuto e le modalità di rilascio dei certificati di registrazione. |
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(32) |
Affinché i marchi dell'Unione europea possano essere rinnovati in modo efficace ed efficiente e le disposizioni sulla modifica e la divisione del marchio dell'Unione europea possano essere applicate senza compromettere la certezza del diritto, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le modalità la procedura di rinnovo del marchio dell'Unione europea e la procedura di modifica e di divisione del marchio dell'Unione europea . [Em. 12] |
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(33) |
Per permettere al titolare di un marchio dell'Unione europea di rinunciare facilmente al marchio dell'Unione europea , rispettando al tempo stesso i diritti dei terzi iscritti nel registro in relazione a tale marchio, e per assicurare che un marchio dell'Unione europea possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque e tenendo conto dei principi stabiliti nel presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare la procedura di rinuncia ad un marchio dell'Unione europea nonché le procedure di decadenza e di nullità. |
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(34) |
Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Agenzia da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il contenuto della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, la forma e il contenuto delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso. |
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(35) |
Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi comunitari collettivi e per correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio dell'Unione europea , è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi europei di certificazione, in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere agli aderenti al sistema di certificazione di usare il marchio come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione. |
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(35 bis) |
Al fine di contribuire a migliorare le prestazioni dell'intero sistema di registrazione e garantire che i marchi non siano registrati in presenza di impedimenti assoluti alla registrazione, tra cui, in particolare, i casi in cui il marchio è descrittivo o privo di carattere distintivo o di tale natura tale da ingannare il pubblico, ad esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, i terzi dovrebbero essere in grado di presentare agli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri osservazioni scritte che spieghino quali impedimenti assoluti costituiscano un ostacolo alla registrazione. [Em. 13] |
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(36) |
Per consentire un uso efficace ed efficiente dei marchi europei collettivi e di certificazione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il termine per la presentazione contenuto formale del regolamento per l'uso dei marchi e del loro contenuto. [Em. 14] |
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(37) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio comunitario ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, occorre adottare talune misure per semplificare e accelerare, se opportuno, le procedure e per rafforzare, se necessario, la certezza e la prevedibilità del diritto. |
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(38) |
Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio dell'Unione europea , occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia di forma delle decisioni, il procedimento orale e l'istruttoria, le modalità di notifica, la procedura per la constatazione della perdita di un diritto, i mezzi di comunicazione e i moduli utilizzati dalle parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro e di correzione di errori palesi nelle decisioni e degli errori imputabili all'Agenzia, le modalità di interruzione del procedimento e la procedura di ripartizione e di fissazione delle spese, i dati da iscrivere nel registro, i dettagli delle ispezioni e della conservazione dei fascicoli, le modalità di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Agenzia, le modalità di cooperazione amministrativa tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Agenzia. [Em. 15] |
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(39) |
Per motivi di certezza del diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo chiaro tutte le funzioni dell'Agenzia, comprese quelle non connesse alla gestione del sistema del marchio dell'Unione. |
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(40) |
Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri, che definisca chiaramente gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Agenzia di coordinare progetti comuni di interesse europeo e di finanziare tali progetti mediante sovvenzioni fino ad un importo massimo. Occorre che queste attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa nell'Unione . Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione prescritto dal presente regolamento (CE) n. 207/2009 , occorre che i progetti comuni, in particolare la banca dati utilizzata a fini di ricerca e consultazione, offrano a titolo gratuito strumenti aggiuntivi, inclusivi, ed efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea . Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligatoriamente tenuti ad attuare i risultati di tali progetti comuni. Per quanto sia importante che tutte le parti contribuiscano al successo dei progetti comuni, non da ultimo condividendo le migliori pratiche ed esperienze, un obbligo assoluto che imponga a tutti gli Stati membri di attuare i risultati dei progetti comuni, anche quando, ad esempio, uno Stato membro ritiene di disporre già di uno strumento informatico migliore o analogo, non sarebbe proporzionale né nell'interesse superiore degli utilizzatori. [Em. 16]. |
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(41) |
Occorre adeguare alcuni principi in materia di governance dell'Agenzia all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. |
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(42) |
Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia. |
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(43) |
Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, occorre evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi. Occorre che questa regola non pregiudichi la capacità dell'Agenzia di detenere una riserva finanziaria, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. |
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(44) |
Per permettere un'efficace ed efficiente conversione di una domanda o di una registrazione di un marchio dell'Unione europea in una domanda di marchio nazionale, garantendo al tempo stesso un esame approfondito dei pertinenti requisiti, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le condizioni formali che la domanda di conversione deve rispettare e le modalità di esame e di pubblicazione. |
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(44 bis) |
La struttura delle tasse è stabilita nel regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione (12) . Tale struttura, tuttavia, costituisce un elemento centrale del funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea e, dalla sua creazione, è stata rivista soltanto due volte e solo dopo un intenso dibattito politico. Occorre pertanto che la struttura delle tasse sia disciplinata direttamente nel regolamento (CE) n. 207/2009 e, conseguentemente, che il regolamento (CE) n. 2869/95 sia abrogato e le disposizioni relative alla struttura delle tasse contenute nel regolamento (CE) n. 2868/95 (13) della Commissione siano soppresse. [Em. 17] |
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(45) |
Per garantire un metodo efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e assicurarne la coerenza con il regime linguistico di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, nonché l'adozione rapida di decisioni su nei casi concernenti questioni semplici e l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, e per garantire che le tariffe applicate dall'Agenzia siano adeguate e realistiche, nel rispetto dei principi di bilancio fissati dal regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell conformemente all 'articolo 290 del trattato per specificare le sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'indicazione delle informazioni relative alle lingue che possono essere utilizzate dinanzi all'Agenzia, i dei casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione devono essere prese da un solo membro, le delle modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, l'importo e delle tasse da pagare all'Agenzia e le modalità di pagamento delle tasse . [Em. 18] |
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(46) |
Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali nel pieno rispetto delle norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare la procedura riguardante la registrazione internazionale dei marchi. |
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(46 bis) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013 (15) . [Em. 19] |
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(47) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 207/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 207/2009 è così modificato:
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1) |
nel titolo le parole «marchio comunitario» sono sostituite dalle parole «marchio dell'Unione europea»; |
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2) |
in tutto il regolamento le parole «marchio comunitario» sono sostituite dalle parole «marchio dell'Unione europea » con le necessarie modifiche grammaticali; [Em. 20. Tale modifica si applica all'intero testo] |
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3) |
in tutto il regolamento le parole «tribunale dei marchi comunitari» sono sostituite dalle parole «tribunale dei marchi dell'Unione europea » con le necessarie modifiche grammaticali; [Em. 21. Tale modifica si applica all'intero testo] |
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4) |
in tutto il regolamento le parole «marchio comunitario collettivo» sono sostituite dalle parole «marchio collettivo dell'Unione europea » con le necessarie modifiche grammaticali; [Em. 22. Tale modifica si applica all'intero testo] |
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5) |
in tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole «Comunità», «Comunità europea» e «Comunità europee» sono sostituite dalla parola «Unione» con le necessarie modifiche grammaticali; |
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6) |
in tutto il regolamento, la parola «Ufficio», riferita all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) istituito dall'articolo 2 del regolamento, è sostituita dalla parola «Agenzia» con le necessarie modifiche grammaticali; |
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7) |
in tutto il regolamento la parola «presidente» è sostituita dalla parola «direttore esecutivo» con le necessarie modifiche grammaticali; |
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8) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Agenzia 1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli la proprietà intellettuale , di seguito denominata “l'Agenzia”. [Em. 23. Tale modifica si applica all'intero testo] 2. Ogni riferimento nella normativa dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) è letto come riferito all'Agenzia.»; |
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9) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Segni atti a costituire un marchio europeo dell'Unione europea Possono costituire marchi europei dell'Unione europea tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che si utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e che tali segni siano adatti a:
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10) |
l'articolo 7 è così modificato:
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11) |
l'articolo 8 è così modificato:
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12) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Diritti conferiti dal marchio europeo dell'Unione europea 1. La registrazione del marchio europeo dell'Unione europea conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo, il titolare del marchio europeo dell'Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
4. Il titolare del marchio europeo dell'Unione europea ha anche il diritto di impedire l'importazione nell'Unione europea dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c) consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE ) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), quando lo speditore è il solo ad agire a fini commerciali in ambito commerciale e quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio dell'Unione europea registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio dell'Unione europea . Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore . 5. Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare del marchio europeo dell'Unione europea ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio europeo dell'Unione europea registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. [Emm. 28 e 116] (*2) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21)." (*3) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15)»;" |
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13) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 9 bis Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nell'Unione per prodotti o servizi, e che l'uso in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare:
Articolo 9 ter Data di opponibilità del diritto ai terzi 1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. 2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio dell'Unione europea che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di detto marchio. 3. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.»; |
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14) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Limitazione degli effetti del marchio europeo dell'Unione europea 1. Il diritto conferito dal marchio europeo dell'Unione europea non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
2. L'uso da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
2 bis. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso a giusto titolo, per qualsiasi uso non commerciale del marchio. 2 ter. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.»; [Em. 29] |
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15) |
all'articolo 13, il paragrafo 1, le parole «nella Comunità» sono sostituite dalle parole «nello Spazio economico europeo». è sostituito dal seguente: «1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.»; [Em. 30] |
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16) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 13 bis Protezione del diritto del titolare di un marchio registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione 1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 57, paragrafo 2. 2. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva [xxx]. 3. Quando il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio dell'Unione europea anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione.»; |
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17) |
all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
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18) |
all'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi dell'Unione europea (di seguito “il registro”):»; |
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19) |
all'articolo 17, il paragrafo 4 è soppresso; |
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20) |
l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente 1. Se un marchio dell'Unione europea viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio dell'Unione europea a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire. 2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 ai seguenti soggetti:
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21) |
l'articolo 19 è così modificato:
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22) |
all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»; |
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23) |
all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo: «6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»; |
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24) |
nel titolo II è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 5 Delega di poteri Articolo 24 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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25) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Deposito della domanda La domanda di marchio dell'Unione europea è depositata presso l'Agenzia.»; |
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26) |
l'articolo 26 è così modificato:
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27) |
l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Data di deposito La data di deposito della domanda di marchio europeo dell'Unione europea è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Agenzia, sempre che sia stata pagata la l'ordine di pagamento della tassa di deposito, il cui ordine di pagamento sia stato dato al più tardi alla predetta data conferito entro 21 giorni dal deposito della summenzionata documentazione .»[Em. 32] |
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28) |
l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi 1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito “la classificazione di Nizza”). 2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione. 4. L'Agenzia respinge la domanda contenente indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Agenzia a tal fine. 5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali. 6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, il richiedente raggruppa i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi. [Em. 33] 7. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza. 8. I titolari di marchi dell'Unione europea di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito. [Em. 34] La dichiarazione è presentata all'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Agenzia adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2. [Em. 35] I marchi dell'Unione europea per i quali la dichiarazione non viene presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe. 8 bis. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi qualora e nella misura in cui:
Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio dell'Unione europea il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:
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29) |
all'articolo 29, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase: «Se necessario, il direttore esecutivo dell'Agenzia chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità.»;[Em. 37] |
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30) |
l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Rivendicazione di priorità 1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio europeo dell'Unione europea , indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. Il richiedente presenta una copia della domanda precedente entro tre mesi dalla data di deposito. Se la domanda precedente è una domanda di marchio europeo, l'Agenzia include d'ufficio una copia della precedente domanda nel fascicolo. [Em. 38] 2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutte le informazioni e la documentazione supplementari previste dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 35 bis, lettera d), purché l'Agenzia possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.»; |
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31) |
l'articolo 33 è così modificato:
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32) |
all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La preesistenza rivendicata per il marchio dell'Unione europea cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza prenda effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea .»; |
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33) |
nel titolo III è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 5 Delega di poteri Articolo 35 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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34) |
all'articolo 36, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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35) |
all'articolo 37, il paragrafo 2 è soppresso; |
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36) |
nel titolo IV, la sezione 2 è soppressa; |
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37) |
l'articolo 39 è così modificato:
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38) |
l'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Osservazioni dei terzi 1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Agenzia osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Non per questo acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Agenzia. 2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione. 3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Agenzia di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso. 4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.»; |
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39) |
all'articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione. 4. Entro un termine imposto dall'Agenzia, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.»; |
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40) |
all'articolo 42, il paragrafo 2, prima frase, le parole «nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione» sono sostituite dalle parole «nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità». è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea il marchio dell'Unione europea anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.»; [Em. 40] |
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41) |
l'articolo 44 è così modificato:
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42) |
l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Registrazione 1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento all'articolo 41, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio dell'Unione europea . La registrazione è pubblicata. 2. L'Agenzia rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. 3. Per i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione il titolare del marchio dell'Unione europea registrato ha il diritto di apporre accanto al marchio un simbolo indicante che il marchio è registrato nell'Unione solo fintanto che la registrazione è in vigore. La configurazione esatta del simbolo è decisa dal direttore esecutivo dell'Agenzia. 4. Il simbolo del marchio registrato non può essere usato da soggetti diversi dal titolare o senza il suo consenso. Il titolare del marchio non può utilizzare il simbolo del marchio prima della registrazione o dopo la decadenza, la dichiarazione di nullità, la scadenza o la rinuncia al marchio.»; |
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43) |
nel titolo IV è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 7 Delega di poteri Articolo 45 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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43 bis) |
all'articolo 47 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Le tasse che devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio dell'Unione europea sono le seguenti:
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44) |
all'articolo 49, il paragrafo 3 è soppresso; |
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45) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 49 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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46) |
all'articolo 50, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Agenzia dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio europeo dell'Unione europea dichiarata all'Agenzia dopo il deposito della domanda di decadenza o di nullità del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o di nullità o al ritiro della stessa. [Em. 43] 3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto ai sensi dell'articolo 57 bis, lettera a) tre mesi dopo la data in cui il titolare del marchio ha dimostrato all'Agenzia di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare al marchio stesso .»; [Em. 44] |
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47) |
all'articolo 53, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio dell'Unione europea .»; |
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48) |
all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, le parole «né opporsi all'uso di quest'ultimo» e «né opporsi all'uso del marchio posteriore» sono soppresse. sono sostituiti dai seguenti: «1. Il titolare di un marchio dell'Unione europea che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede. 2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro contrassegno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede.»; [Em. 45] |
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49) |
l'articolo 56 è così modificato:
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50) |
all'articolo 57, il paragrafo 2, seconda frase, le parole «data di pubblicazione» sono sostituite dalle parole «data di deposito o alla data di priorità». è sostituito dal seguente: « 2. Su istanza del titolare del marchio dell'Unione europea il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio dell'Unione europea anteriore è stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio dell'Unione europea anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio dell'Unione europea anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.»; [Em. 46] |
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51) |
nel titolo VI è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 6 Delega di poteri Articolo 57 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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52) |
all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Contro le decisioni delle istanze decisionali dell'Agenzia di cui all'articolo 130, lettere a), b), c) e d), può essere presentato ricorso. Sia i termini di ricorso di cui all'articolo 60 che la domanda di ricorso hanno effetto sospensivo.»; |
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53) |
l'articolo 62 è soppresso; |
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54) |
all'articolo 64, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.»; |
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55) |
l'articolo 65 è così modificato:
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56) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 65 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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57) |
l'intestazione del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COLLETTIVI EUROPEI E SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA DI CERTIFICAZIONE»; |
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58) |
tra l'intestazione del titolo VIII e l'articolo 66 è inserita la seguente sezione: «SEZIONE 1 Marchi dell'Unione europea collettivi»; |
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59) |
all'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi dell'Unione europea collettivi.»; |
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60) |
all'articolo 67, il paragrafo 1, le parole «entro il termine prescritto» sono sostituite dalle parole «entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 bis». è sostituito dal seguente: «1. La domanda di marchio collettivo dell'Unione europea deve essere accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso.»; [Em. 50] |
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61) |
l'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Osservazioni dei terzi Quando all'Agenzia sono presentate osservazioni scritte su un marchio dell'Unione europea collettivo ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio dell'Unione europea collettivo può essere respinta ai sensi dell'articolo 68.»; |
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61 bis) |
all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento d'uso modificato.»; [Em. 51] |
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62) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 74 bis Delega di poteri La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento per contenuto formale dei regolamenti che disciplinano l'uso del marchio collettivo e il contenuto del regolamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.»; [Em. 52] |
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63) |
nel titolo VIII è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 2 Marchi dell'Unione europea di certificazione Articolo 74 ter Marchi dell'Unione europea di certificazione 1. Possono costituire marchi dell'Unione europea di certificazione i marchi dell'Unione europea così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione alla provenienza geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, da prodotti e servizi non certificati. 2. Ogni persona giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio europeo di certificazione, purché:
3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi europei di certificazione ai sensi del paragrafo 1 segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio di certificazione non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare il marchio di certificazione non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica. 4. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi europei di certificazione." Articolo 74 quater Regolamento per l'uso del marchio 1. La domanda di marchio europeo di certificazione deve essere accompagnata, entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 duodecies due mesi dalla data di presentazione , da un regolamento d'uso del marchio di certificazione. [Em. 53] 2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio e le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni. Articolo 74 quinquies Rigetto della domanda 1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio dell'Unione europea , previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio europeo di certificazione è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 74 ter o dell'articolo 74 quater, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 2. La domanda di marchio europeo di certificazione è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione. 3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2. Articolo 74 sexies Osservazioni dei terzi Quando all'Agenzia sono presentate osservazioni scritte su un marchio europeo di certificazione ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio europeo di certificazione può essere respinta ai sensi dell'articolo 74 quinquies. Articolo 74 septies Modifica del regolamento d'uso del marchio 1. Il titolare del marchio europeo di certificazione sottopone all'Agenzia ogni modifica del regolamento d'uso. 2. La modifica non è menzionata nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 74 quater o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 74 quinquies. 3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 74 sexies relative al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 74 sexies. [Em. 54] 4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro. Articolo 74 octies Trasferimento In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio europeo di certificazione può essere trasferito solo alle persone giuridiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 ter, paragrafo 2. Articolo 74 nonies Esercizio dell'azione per contraffazione 1. Solo il titolare di un marchio europeo di certificazione o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione. 2. Il titolare di un marchio europeo di certificazione può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso. Articolo 74 decies Motivi di decadenza Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio europeo di certificazione è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Agenzia o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
Articolo 74 undecies Motivi di nullità Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio europeo di certificazione, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 74 quinquies, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Agenzia o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74 quinquies procedendo a una modifica del regolamento d'uso. Articolo 74 duodecies Delega di poteri La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 74 quater, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento per contenuto formale dei regolamenti che disciplinano l'uso del marchio collettivo dell'Unione europea di certificazione e il contenuto del regolamento ai sensi dell'articolo 74 quater, paragrafo 2.»; [Em. 55] |
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64) |
l'articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 Forma delle decisioni e delle comunicazioni dell'Agenzia 1. Le decisioni dell'Agenzia sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. 2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Agenzia reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Agenzia ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Agenzia apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Agenzia e il nome dei funzionari responsabili ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Agenzia effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.»; |
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65) |
all'articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: «Nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 52, l'Agenzia limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.»; |
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66) |
all'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Il direttore esecutivo dell'Agenzia determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui all'articolo 93 bis, lettera b).»; |
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67) |
l'articolo 79 è sostituito dal seguente: «Articolo 79 Notifica 1. L'Agenzia notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti delegati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo dell'Agenzia. 2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, vadano notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La notificazione può essere eseguita con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo ne determina le modalità. 4. Quando la notificazione è effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa la data di inizio del periodo di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.»; |
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68) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 79 bis Constatazione della perdita di un diritto L'Agenzia informa l'interessato ai sensi dell'articolo 79 nei casi in cui constati che in base al regolamento o agli atti delegati adottato ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che venga adottata una decisione. L'Agenzia adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l'Agenzia rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente. Articolo 79 ter Comunicazioni all'Agenzia Le comunicazioni destinate all'Agenzia possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina la portata e le condizioni tecniche secondo le quali dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica. Articolo 79 quater Termini 1. Il calcolo e la durata dei I termini sono disciplinati da norme adottate conformemente all'articolo 93 bis, lettera f) fissati in anni, mesi, settimane o giorni. Ha inizio il giorno successivo al giorno nel quale l'evento in questione si è svolto . [Em. 56] 2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'Agenzia stabilisce i giorni in cui l'Agenzia non è aperta per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Agenzia ha sede. 3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Agenzia ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Agenzia con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi. 4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Agenzia o viceversa, il direttore esecutivo dell'Agenzia può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Agenzia, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura. Articolo 79 quinquies Correzione di errori e di sviste manifeste L'Agenzia provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell'Agenzia o gli errori tecnici attribuibili all'Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione. L'Agenzia tiene un registro di tali correzioni. »; [Em. 57] |
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69) |
l'articolo 80 è così modificato:
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70) |
l'articolo 82 è così modificato:
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71) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 82 bis Interruzione del procedimento 1. Per l'interruzione o la ripresa del Il procedimento, l' dinanzi all' Agenzia osserva le modalità definite conformemente all'articolo 93 bis, lettera i)." è interrotto nei casi seguenti:
2. Se conosce l'identità della persona facoltizzata a proseguire dinanzi ad essa il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Agenzia comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine fissato dall'Agenzia. 3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), il procedimento è ripreso quando l'Agenzia è informata della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Agenzia ha notificato alle altre parti la nomina di un nuovo rappresentante del titolare di un marchio dell'Unione europea. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento, non ha ricevuto la nomina di un nuovo rappresentante, l'Agenzia comunica al richiedente o al titolare del marchio dell'Unione europea che:
4. i termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del marchio europeo alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.»; [Em. 60] |
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72) |
l'articolo 83 è sostituito dal seguente: «Articolo 83 Riferimento ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti delegati adottati in virtù del presente regolamento, l'Agenzia prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.»; |
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73) |
all'articolo 85, il paragrafo 1, le parole «alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «alle condizioni previste ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera i).» è sostituito dal seguente: «1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte nonché, fatte salve le disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese.»; [Em. 61] |
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74) |
all'articolo 86, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione e ne comunica le coordinate all'Agenzia, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, con la sola verifica dell'autenticità della decisione.»; |
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75) |
l'articolo 87 è sostituito dal seguente: «Articolo 87 Registro dei marchi dell'Unione europea 1. L'Agenzia tiene un registro nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento prescrivono la registrazione o la menzione. L'Agenzia dei marchi dell'Unione europea e lo tiene aggiornato il registro. [Em. 62] 2. Il registro è aperto alla consultazione pubblica. Può essere tenuto elettronicamente. 3. L'Agenzia mantiene una banca dati elettronica contenente tutti gli elementi relativi alle domande di registrazione dei marchi dell'Unione europea e alle iscrizioni nel registro. Il contenuto della banca dati può essere messo a disposizione del pubblico. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il contenuto di tale banca dati può essere messo a disposizione tramite lettura elettronica, nonché le relative tariffe.»; |
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76) |
l'articolo 88 è così modificato:
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77) |
l'articolo 89 è sostituito dal seguente: «Articolo 89 Pubblicazioni periodiche 1. L'Agenzia pubblica periodicamente:
Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere effettuate mediante mezzi elettronici. 2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea viene pubblicato secondo modalità e con la frequenza stabilite dal direttore esecutivo. 3. Il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.»; |
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78) |
l'articolo 92 è così modificato:
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79) |
l'articolo 93 è così modificato:
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80) |
nel titolo IX è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 5 Attribuzione di poteri Articolo 93 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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81) |
nel titolo XI, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente: «Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»; |
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82) |
l'articolo 94 è così modificato:
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83) |
all'articolo 96, lettera c), le parole «articolo 9, paragrafo 3, seconda frase» sono sostituite dalle parole «articolo 9 ter, paragrafo 2»; |
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84) |
all'articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio dell'Unione europea per scarsa utilizzazione dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.»; |
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85) |
l'articolo 100 è così modificato:
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86) |
all'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il tribunale dei marchi dell'Unione europea può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.»; |
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87) |
l'articolo 108 è soppresso; |
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88) |
all'articolo 113, il paragrafo 3, le parole «nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell'articolo 114 bis.» è sostituito dal seguente: « 3. L ' Agenzia controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell'articolo 114 bis. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Agenzia trasmette l'istanza di trasformazione ai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati .»; [Em. 72] |
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89) |
all'articolo 114, il paragrafo 2, le parole «dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento». è sostituito dal seguente: « 2. Una domanda di marchio dell'Unione europea o un marchio dell'Unione europea trasmessi conformemente all'articolo 113 non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari .»; [Em. 73] |
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90) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 114 bis Delega di poteri La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare le condizioni formali che l'istanza di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea deve rispettare, nonché le modalità di esame e di pubblicazione.»; |
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91) |
all'articolo 116, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia. Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.»; |
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92) |
All l 'articolo 117, le parole «all'Ufficio» sono sostituite dalle parole «all'Agenzia e al suo personale». è sostituito dal seguente: «Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica all'Agenzia e al suo personale .»; [Em. 74] |
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93) |
l'articolo 119 è così modificato:
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94) |
all'articolo 120, il paragrafo 1, le parole «dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento.» è sostituito dal seguente: «1. La domanda di marchio dell'Unione europea di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento.»; [Em. 75] |
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95) |
l'articolo 122 è soppresso; |
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96) |
l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «Articolo 123 Trasparenza 1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia. 2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato. 4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). (*4) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)." (*5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;" |
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97) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 123 bis Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate L'Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (*6). L'applicazione dei principi di sicurezza comporta, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate. (*6) Decisione 2001/844/CE, CECA, Eurtamo della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.)»;" |
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98) |
nel titolo XII è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 1 bis Compiti dell'Agenzia e cooperazione per promuovere la convergenza Articolo 123 ter Compiti dell'Agenzia 1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
2. L'Agenzia coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti di cui al paragrafo 1. 3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione e arbitrato al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole. [Em. 77] Articolo 123 quater Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti 1. L'Agenzia, gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli. La cooperazione riguarda , tra l'altro, i seguenti settori di attività: [Em. 78]
2. L'Agenzia definisce, elabora e coordina progetti comuni di interesse europeo per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1. La definizione dei progetti contiene stabilisce gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale partecipante degli Stati membri partecipante e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. In tutte le fasi dei progetti comuni, l'Agenzia consulta i rappresentanti degli utilizzatori. [Em. 79] 3. Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale partecipano in maniera effettiva ai progetti comuni di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento. Tuttavia, se il risultato di tali progetti porta allo sviluppo di strumenti che uno Stato membro ritiene, con decisione motivata, siano equivalenti a quelli già esistenti nello stesso Stato membro, la partecipazione al progetto di cooperazione non comporta l'obbligo di applicare il risultato in detto Stato membro. [Em. 80] 4. L'Agenzia fornisce sostegno finanziario ai progetti comuni di interesse per l'Unione e per gli Stati membri di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare l'effettiva partecipazione ai progetti degli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 10 % 20 % delle entrate annue dell'Agenzia e copre l'importo minimo per ciascuno Stato membro a fini strettamente connessi alla partecipazione a progetti comuni . I beneficiari di sovvenzioni sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento finanziario (UE , Euratom ) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (*11). [Em. 81] (*7) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)." (*8) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1)." (*9) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5). " (*10) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)." (*11) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;" |
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99) |
nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: «SEZIONE 2 Consiglio direttivo Articolo 124 Funzioni del consiglio direttivo 1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio direttivo ha le funzioni definite in appresso:
2. Il consiglio direttivo adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. [Em. 84] Articolo 125 Composizione del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo , nonché dai rispettivi supplenti. [Em. 85] 2. I membri del consiglio direttivo possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. 3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato può essere prorogato. Articolo 126 Presidente del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data. Articolo 127 Riunioni 1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del suo presidente. 2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio direttivo. 3. Il consiglio direttivo tiene una riunione ordinaria una volta due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione , del Parlamento europeo o di un terzo degli Stati membri. [Em. 87] 4. Il consiglio direttivo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il consiglio direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio direttivo è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 4 3 , è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto. [Em. 88] 6. Il consiglio direttivo può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni. 7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio direttivo. SEZIONE 2 bis Comitato esecutivo Articolo 127 bis Istituzione Il consiglio direttivo può istituire un comitato esecutivo. Articolo 127 ter Funzioni e organizzazione 1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio direttivo. 2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità con potere di nomina. 4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione nel consiglio direttivo e da altri tre membri nominati dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. 5. La durata del mandato dei membri del consiglio direttivo è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio direttivo. 6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri. 7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio direttivo. [Em. 86] SEZIONE 3 Direttore esecutivo Articolo 128 Funzioni del direttore esecutivo 1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio direttivo. 2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi. 3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia. 4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni:
5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio direttivo. Articolo 129 Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga del suo incarico 1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla da un comitato di preselezione del consiglio direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo , seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente e previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altrove di un invito a manifestare interesse . Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio direttivo su proposta della Commissione europea , previa elaborazione di una relazione di valutazione da parte della Commissione su richiesta del Consiglio direttivo o del Parlamento europeo . 3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni Entro la fine di tale periodo, la Commissione il consiglio direttivo effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. Il consiglio direttivo può prorogare una sola volta per un massimo di cinque anni il mandato del direttore esecutivo. Il consiglio direttivo, nell'adottare le sue decisioni sulla proroga del mandato del direttore esecutivo, tiene conto della relazione di valutazione della Commissione sulla prestazione del direttore esecutivo, nonché delle mansioni e delle sfide future dell'Agenzia. 4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. 5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal consiglio direttivo, che delibera su proposta della Commissione, come previsto al paragrafo 3 , previa consultazione del direttore esecutivo.»[Em. 92] |
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100) |
l'articolo 130 è così modificato:
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101) |
all'articolo 132, paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente: «In casi particolari previsti dall'articolo 144 bis, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.»; |
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102) |
l'articolo 133 è sostituito dal seguente: «Articolo 133 Dipartimento incaricato della tenuta del registro 1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente a prendere decisioni relative alle menzioni nel registro. 2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 3. Le decisioni del dipartimento sono prese da uno dei suoi membri.»; |
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103) |
l'articolo 134 è così modificato:
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104) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 134 bis Competenze generali Le decisioni imposte dal presente regolamento non di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.»; |
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105) |
l'articolo 135 è così modificato:
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106) |
l'articolo 136 è sostituito dal seguente: «Articolo 136 Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso 1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 129 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. 2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio direttivo. 3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e parere favorevole del presidente delle commissioni di ricorso. 4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:
Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata. 5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio direttivo per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e previo parere positivo del presidente delle commissioni di ricorso. 6. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio direttivo che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso. 7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. 8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 135 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Agenzia di cui all'articolo 130. 9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento. Articolo 136 bis Centro di mediazione e arbitrato 1. L'Agenzia può creare un centro di mediazione e arbitrato indipendente dalle istanze decisionali di cui all'articolo 130. Il centro ha sede nei locali dell'Agenzia. 2. Qualunque persona fisica o giuridica può fare ricorso ai servizi del centro al fine di risolvere di comune accordo controversie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e della direttiva … 3. L'Agenzia può avviare un procedimento di arbitrato anche di propria iniziativa, al fine di dare alle parti la possibilità di raggiungere un accordo comune. 4. Il Centro è guidato da un direttore, il quale è responsabile delle attività del Centro. 5. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo. 6. Il Centro stabilisce le regole delle procedure di mediazione e arbitrato e le proprie regole di lavoro. Le regole che disciplinano le procedure di mediazione e arbitrato e le regole di lavoro del centro devono essere confermate dal consiglio direttivo. 7. Il Centro elabora un elenco dei mediatori e degli arbitri che aiutano le parti nella composizione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco deve essere approvato dal consiglio direttivo. 8. Gli esaminatori e i membri delle divisioni dell'istituto o delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla mediazione o all'arbitrato di una causa in merito alla quale:
9. Le persone chiamate a testimoniare in qualità di membri di un gruppo di arbitrato o di mediazione non possono essere coinvolte nelle procedure di opposizione, cancellazione o ricorso che hanno dato inizio alla procedura di mediazione o arbitrato.»; [Em. 93] |
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107) |
l'articolo 138 è sostituito dal seguente: «Articolo 138 Comitato del bilancio 1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione. 2. Gli articoli 125 e 126 e l'articolo 127, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio. 3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi, ciascun membro dispone di un solo voto.» |
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108) |
All'articolo 139 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Ogni due anni l'Agenzia trasmette alla Commissione , al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua situazione finanziaria. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Agenzia sulla base della relazione. [Em. 94] 4 bis. L'Agenzia garantisce un fondo di riserva pari ad un anno di spese operative per assicurare la propria continuità di funzionamento.»;[Em. 95] |
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109) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 141 bis Lotta contro la frode 1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Agenzia, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo. 2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Agenzia ha concesso finanziamenti dell'Unione. 3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*13), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o di un contratto finanziato dall'Agenzia. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche in base alle rispettive competenze. 5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare. (*12) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1)." (*13) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;" |
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110) |
l'articolo 144 è sostituito dal seguente: «Articolo 144 Tasse 1. Oltre alle tasse previste all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafi 1 e 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 1, all'articolo 113, paragrafo 1, e all'articolo 147, paragrafo 5, sono applicate tasse nei seguenti casi:
2. L'importo delle tasse di cui al paragrafo 1 deve essere determinato fissato ai livelli di cui all'allegato -I in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Agenzia impedendo allo stesso tempo l'accumulo di avanzi significativi. Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, in caso di ricorrenza di avanzi significativi, la Commissione procede al riesame del livello delle tasse. Se il riesame non porta ad una riduzione o ad una modifica del livello delle tasse avente l'effetto di ridurre l'ulteriore accumulo di avanzi significativi, l'avanzo significativo accumulato dopo il riesame è trasferito al bilancio dell'Unione. [Em. 96] 3. Il direttore esecutivo stabilisce l'importo applicato a tutti i servizi forniti dall'Agenzia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e per le pubblicazioni effettuate dall'Agenzia secondo i criteri fissati dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 144 bis, lettera d). L'importo delle tariffe non supera l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Agenzia. 4. Il direttore esecutivo può prendere le seguenti misure, attenendosi ai criteri fissati dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 144 bis, lettera d):
Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui alla lettera a), il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerare effettuati all'Agenzia.»; |
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111) |
è inserita la seguente sezione: «SEZIONE 6 Delega di poteri Articolo 144 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per fissare:
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112) |
All l 'articolo 145, le parole «i relativi regolamenti di esecuzione» sono sostituite dalle parole «gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento». è sostituito dal seguente: «Articolo 145 Disposizioni applicabili Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente “domande internazionali” e “protocollo di Madrid”), basate su una domanda di marchio dell'Unione europea o su un marchio dell'Unione europea, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente “registrazioni internazionali” e “Ufficio internazionale”) di marchi che designano l'Unione europea.» ; [Em. 99] |
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113) |
all'articolo 147, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Agenzia. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio dell'Unione europea una volta che questo sarà stato registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio dell'Unione europea . La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. 5. La domanda internazionale soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 bis, lettera a). 6. L'Agenzia esamina se la domanda internazionale soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 146 e ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo. 7. L'Agenzia trasmette quanto prima la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.»; [Em. 100] |
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114) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 148 bis Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione Entro Per cinque anni dalla data della registrazione internazionale l'Agenzia informa l'Ufficio internazionale dei di tutti i fatti e delle le decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio europeo dell'Unione europea o della registrazione del marchio europeo dell'Unione europea sulla quale era basata la registrazione internazionale.»[Em. 101] |
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115) |
All'articolo 149 è aggiunta la seguente frase: «La domanda soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 bis, lettera c).» ; [Em. 102] |
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116) |
all'articolo 154, il paragrafo 4 è soppresso; |
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117) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 154 bis Marchi collettivi e marchi di certificazione Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relative ad un marchio collettivo, ad un marchio di certificazione o ad un marchio di garanzia, l' la registrazione internazionale che designa l'Unione europea deve essere trattata come un marchio collettivo dell'Unione europea . Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio, così come previsto all'articolo 67, direttamente all' Agenzia si attiene alle procedure previste ai sensi dell'articolo 161 bis, lettera f) , entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Agenzia .»;[Em. 103] |
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118) |
l'articolo 155 è soppresso. |
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119) |
l'articolo 156 è così modificato:
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120) |
sono aggiunti i seguenti articoli: «Articolo 158 bis Effetti giuridici della registrazione del trasferimento L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 17. Articolo 158 ter Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22. Articolo 158 quater Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare Nei casi specificati conformemente all'articolo 161 bis, lettera h), L'Agenzia trasmette all'Ufficio internazionale le domande di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare presentate presso l'Agenzia.»; [Em. 105] |
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121) |
l'articolo 159 è così modificato:
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122) |
nel titolo XIII è aggiunta la seguente sezione: «SEZIONE 4 Attribuzione di poteri Articolo 161 bis Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
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123) |
l'articolo 162 è soppresso; |
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124) |
l'articolo 163 è soppresso; |
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125) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 163 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui agli articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis e 161 bis è conferita a tempo indeterminato. 3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis e 161 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;[Em. 110] |
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126) |
l'articolo 164 è soppresso. |
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127) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 165 bis Valutazione e revisione 1. Entro il 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ordina una valutazione sull valuta l 'attuazione del presente regolamento. [Em. 112] 2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, con particolare attenzione al meccanismo di finanziamento. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. 3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici. 4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.» |
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127 bis) |
è aggiunto il seguente allegato: «Allegato — I Importo delle tasse Le tasse da corrispondere all'Agenzia in virtù del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95 sono fissate come segue:
[Em. 111] |
Articolo 1 bis
Il regolamento (CE) n. 2868/95 è così modificato:
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(1) |
la regola 4 è soppressa; |
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(2) |
alla regola 30, il paragrafo 2 è soppresso. [Em. 113] |
Articolo 1 ter
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato (*14) . [Em. 114]
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore [specificare la data: il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
L'articolo 1, paragrafo 9, l'articolo 10, lettera b), gli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, l'articolo 99 per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), l'articolo 101, l'articolo 103, lettera b), l'articolo 105, lettera d), gli articoli 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 e 124 si applicano a decorrere [specificare la data: dal primo giorno del primo mese successivo ad un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data specificata al primo comma].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).
(4) Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).
(5) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
(6) COM(2008)0465.
(7) GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.
(8) COM(2011)0287.
(9) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.
(10) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
(11) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
(12) Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33).
(13) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(15) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 23.
(*14) La tavola di concordanza sarà elaborata dopo la conclusione di un accordo interistituzionale sul presente regolamento.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/262 |
P7_TA(2014)0119
Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (COM(2013)0162 — C7-0088/2013 — 2013/0089(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2017/C 285/35)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0162), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0088/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1), |
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visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2), |
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— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0032/2014), |
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A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2013)0089
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 , paragrafo 1 , [Em. 1]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
È necessario apportare una serie di modifiche alla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva. |
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(2) |
La direttiva 2008/95/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione. |
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(3) |
La protezione del marchio offerta negli Stati membri coesiste con la tutela disponibile a livello dell'Unione tramite il marchio comunitario che conferisce diritti di proprietà intellettuale di carattere unitario validi in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (4). La coesistenza dei sistemi dei marchi a livello nazionale e al livello di Unione costituisce di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale. |
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(4) |
A seguito della comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale (5), la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento globale del sistema dei marchi in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni. |
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(5) |
Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell’Unione europea (6), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell’ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso , mantenendo nel contempo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti . In tale contesto, andrebbe garantita la relazione complementare fra il sistema dei marchi dell’Unione europea e i sistemi nazionali. [Em. 2] |
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(6) |
Nella comunicazione «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale» del 24 maggio 2011 (7), la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema dei marchi nell'Unione nel suo complesso e adattarlo all'era di internet. |
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(7) |
Dalle consultazioni e valutazioni svolte ai fini della presente direttiva è emerso che, malgrado la precedente parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali, il contesto operativo europeo per le imprese resta molto eterogeneo, il che limita l'accessibilità alla protezione del marchio in generale, e ha quindi un effetto negativo sulla competitività e la crescita. |
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(8) |
Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e creare un mercato unico ben funzionante e per facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione, è pertanto necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento a tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009. |
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(9) |
Perché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali. Pertanto, occorre allineare le principali norme procedurali degli Stati membri e del sistema del marchio dell'Unione europea , comprese quelle che, se divergenti, causano gravi problemi per il funzionamento del mercato interno. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche. |
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(10) |
È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio europeo dell’Unione europea . In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi europei dell’Unione europea che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato. [Em. 3. Tale modifica si applica all'intero testo] |
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(11) |
La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi d'impresa acquisiti attraverso l'uso, ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione. |
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(12) |
La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. |
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(13) |
A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato nel registro in un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezione chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e oggettivo . È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e offra sufficienti garanzie in tal senso. [Em. 4] |
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(14) |
Inoltre, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d'impresa stesso, compresa l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio d'impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni. |
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(15) |
Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri strumenti del diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. |
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(16) |
La tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio d'impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova. |
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(17) |
Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio d'impresa non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (di seguito «Accordo TRIPS») (8). |
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(18) |
Occorre prevedere che la contraffazione di un marchio possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi in base alla loro origine commerciale. È opportuno che gli utilizzi per altri scopi siano soggetti alle disposizioni del diritto nazionale. |
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(19) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. [Em. 5] |
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(20) |
Occorre che sia considerato contraffazione di un marchio d'impresa anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale. |
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(21) |
Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(22) |
Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d’impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione , e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare di un marchio registrato dovrebbe avere il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea, in particolare quelli contenuti nella «Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001. [Em. 55] |
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(22 bis) |
Il titolare di un marchio dovrebbe avere il diritto di intraprendere adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che si presume violino i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) . Le autorità doganali dovrebbero espletare le procedure pertinenti stabilite dal regolamento (UE) n. 608/2013, su richiesta di un titolare di diritti e sulla base dei criteri di analisi del rischio. [Em. 7] |
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(22 ter) |
L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 8] |
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(22 quater) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Pertanto, il titolare di un marchio non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato. [Em. 9] |
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(23) |
Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet , consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, occorre che il titolare di un marchio validamente registrato abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire a scopi commerciali in ambito commerciale . Qualora siano adottate tali misure, le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti sono informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore . [Em. 10] |
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(24) |
Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione. |
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(25) |
Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare dello stesso di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati in modo corretto e conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa l'impiego del proprio nome. È necessario inoltre che esso includa l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. Inoltre, occorre che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio per designare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. |
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(26) |
Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d'impresa non possa vietarne l'uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi in circolazione nell'Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti. |
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(27) |
La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio d'impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio d'impresa posteriore sia stato richiesto in malafede. |
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(28) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza mettere in discussione il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, che i titolari di marchi anteriori non devono essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore quando il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o quando il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà. |
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(29) |
I marchi d’impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di operare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell’uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d’impresa registrati e protetti nell’Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d’impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati entro 5 anni dalla data di registrazione , debbano poter decadere. [Em. 11] |
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(30) |
Di conseguenza è opportuno che un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato e un marchio d'impresa registrato anteriore non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d'impresa posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano che un marchio d'impresa non possa essere fatto valere con successo in un procedimento per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio o, in caso di azione presentata contro un diritto posteriore, se si è stabilita la dichiarabilità della decadenza del marchio al momento dell'acquisizione del diritto posteriore. |
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(31) |
È opportuno prevedere che, quando la preesistenza di un marchio nazionale è stata fatta valere nei confronti di un marchio dell'Unione europea e il marchio nazionale è stato successivamente oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio nazionale possa ancora essere contestata. È necessario che la contestazione sia limitata ai casi in cui il marchio nazionale avrebbe potuto essere dichiarato nullo o decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro. |
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(32) |
Per motivi di coerenza e per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa nell'Unione, occorre che le norme applicabili ai marchi d'impresa come oggetti di proprietà siano allineate a quelle già in vigore per i marchi dell'Unione europea , e riguardino anche il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali, l'esecuzione forzata e le procedure di insolvenza. |
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(33) |
I marchi collettivi si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi europei. |
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(34) |
Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi dell'Unione europea . Per realizzare un sistema dei marchi d'impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri limitino l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di opposizione. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se effettuare d'ufficio l'esame di rifiuto per impedimenti relativi. [Em. 12] |
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(35) |
Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la portata dei diritti di marchio d'impresa e per agevolare l'accesso alla protezione del marchio, è necessario che la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una domanda di marchio rispettino le stesse norme in tutti gli Stati membri e siano allineate a quelle applicabili ai marchi dell'Unione europea . Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'estensione della protezione del marchio d'impresa solo sulla base della domanda, occorre che la designazione dei prodotti e dei servizi sia sufficientemente chiara e precisa. È necessario che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. |
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(36) |
Al fine di assicurare l'efficace protezione del marchio d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri mettano a disposizione una procedura amministrativa di opposizione efficace, che consenta ai titolari di diritti di marchio d'impresa anteriori di opporsi alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa. Inoltre, al fine di offrire un mezzo efficace per dichiarare decaduti o nulli i marchi d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o nullità simile a quella applicabile ai marchi dell'Unione europea a livello di Unione. |
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(37) |
Occorre che gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri cooperino tra loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito «l'Agenzia») in tutti i campi della registrazione e dell'amministrazione dei marchi, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, come la creazione e l'aggiornamento di banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. È indispensabile che gli uffici degli Stati membri e l'Agenzia cooperino inoltre in tutte le altre aree delle loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d'impresa nell'Unione. |
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(38) |
La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori. |
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(39) |
Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (di seguito «Convenzione di Parigi») e dell'Accordo TRIPS. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della predetta convenzione e del predetto Accordo. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale Accordo. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo 351, secondo comma del trattato. |
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(40) |
Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva negli ordinamenti nazionali si limiti alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente. |
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(41) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/95/CE, |
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(41 bis) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere il 11 luglio 2013 (12) , [Em. 13] |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai marchi d'impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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a) |
«ufficio»: l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale al quale è affidata la registrazione dei marchi d'impresa; |
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b) |
«Agenzia»: l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli la proprietà intellettuale istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009; [Em. 15. Tale modifica si applica all'intero testo] |
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c) |
«registro»: il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio. |
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c bis) |
«marchi anteriori»:
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c ter) |
«marchio di garanzia o di certificazione»: un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all’origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di prodotti e servizi che non sono certificati; [Em. 17] |
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c quater) |
«marchio collettivo»: un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. [Em. 18] |
Capo II
Il diritto in materia di marchio d'impresa
Sezione 1
Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa
Articolo 3
Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa
Possono costituire marchi tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che sia utilizzata una tecnologia generalmente disponibile e che tali segni siano adatti:
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a) |
a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e |
|
b) |
ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare [Em. 19]. |
Sezione 2
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
Articolo 4
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti
1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
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a) |
i segni che non possono costituire un marchio d'impresa; |
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b) |
i marchi d'impresa privi di carattere distintivo; |
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c) |
i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; |
|
d) |
i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio; |
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e) |
i segni costituiti esclusivamente:
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f) |
i marchi d'impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume; |
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g) |
i marchi d'impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; |
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h) |
i marchi d'impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o dichiarati nulli a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (di seguito «convenzione di Parigi»); |
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i) |
i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; |
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j) |
i marchi d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle bevande spiritose, delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte. [Em. 20] |
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j bis) |
i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale anteriore registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 (13) del Consiglio, del 27 luglio 1994, per lo stesso tipo di prodotto; [Em. 21] |
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono:
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a) |
in Stati membri diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione; |
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b) |
solo se il marchio d'impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o scrittura ufficiale degli Stati membri. [Em. 22] |
3. Il marchio d'impresa è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in mala fede. Ogni Stato membro può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione.
4. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
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a) |
l'uso di tale marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchio d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione; |
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b) |
il marchio d'impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso; |
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c) |
il marchio d'impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione. |
5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o dopo la registrazione, o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Un marchio d’impresa non è dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di dichiarazione di nullità e a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. [Em. 23]
6. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 5 sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione e prima della registrazione stessa.
Articolo 5
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi
1. Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
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a) |
se il marchio d'impresa è identico a un marchio d'impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è tutelato; |
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b) |
se l'identità o la somiglianza di detto marchio d'impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il marchio d'impresa anteriore. |
2. Per «marchi d'impresa anteriori», ai sensi del paragrafo 1, si intendono:
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a) |
i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
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b) |
i marchi ' europei che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 rivendicano validamente l'anteriorità rispetto a un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto; |
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c) |
le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati; |
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d) |
i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi. [Em. 24] |
3. Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
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a) |
se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà in uno nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d’impresa o, nel caso di un marchio europeo dell’Unione europea, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; [Em. 25] |
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b) |
se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire; |
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c) |
se il marchio si presta a essere confuso con un marchio anteriore protetto al di fuori dell'Unione, a condizione che il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia agito in malafede; |
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d) |
se il marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato a norma della normativa dell'Unione relativa alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. [Em. 26] |
4. Uno Stato membro può disporre che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
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a) |
siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore, e qualora questo marchio d'impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore; |
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b) |
sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera a) del presente paragrafo, in particolare in base a:
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5. Gli Stati membri possono permettere permettono che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio d'impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore. [Em. 27]
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.
Articolo 6
Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa
Quando rispetto ad un marchio europeo si invoca l'anteriorità di un marchio nazionale che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio nazionale, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate anche al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso l'anteriorità cessa di produrre i suoi effetti.
Articolo 7
Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se un impedimento alla registrazione o motivi di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.
Articolo 8
Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore che preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato
Un marchio d'impresa registrato non può essere dichiarato nullo sulla base di un marchio anteriore in nessuno dei casi seguenti:
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a) |
quando il marchio anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva acquisito un carattere distintivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato; |
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b) |
quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio anteriore non aveva acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato; |
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c) |
quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato. [Em. 28] |
Articolo 9
Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi paragrafo 2 e e all'articolo 5 , paragrafo 3 , lettera a) , il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede. [Em. 29]
2. Ogni Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare '' di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.
Sezione 3
Diritti conferiti e limitazioni
Articolo 10
Diritti conferiti dal marchio d'impresa
1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
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a) |
il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi; |
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b) |
ferma restando la lettera a), il segno è identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa; |
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c) |
il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi. |
3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:
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a) |
di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio; |
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b) |
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stoccarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; |
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c) |
di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; |
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d) |
di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale; |
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e) |
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; |
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f) |
di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE. |
4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire l'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agisce a fini commerciali agire in ambito commerciale e se tali prodotti, incluso l’imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio . Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore .
5. Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. [Emm. 30 e 56]
6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio (14), la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c) , il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.
7. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
Articolo 11
Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi
Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nello Stato membro per prodotti o servizi e l'utilizzo in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare ha il diritto di vietare:
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a) |
l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno che, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva, è identico o simile al marchio d'impresa sulla presentazione, sull'imballaggio , sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche di sicurezza, sui dispositivi di autentificazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto; [Em. 31] |
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b) |
l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione della presentazione, dell'imballaggio , di etichette, cartellini, caratteristiche di sicurezza, dispositivi di autentificazione o di altri mezzi sui quali il marcio è apposto. [Em. 32] |
Articolo 12
Riproduzione dei marchi d'impresa nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio d'impresa in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'opera di consultazione analoga dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché, al più tardi nell'edizione successiva dell'opera, la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.
Articolo 13
Divieto d'uso del marchio d'impresa registrato a nome di un agente o rappresentante
1. Se un marchio d'impresa è registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di:
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a) |
opporsi all'uso del marchio da parte del suo agente o rappresentante; |
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b) |
esigere dall'agente o dal rappresentante la cessione del marchio a proprio favore. |
2. Il paragrafo 1 non si applica se l'agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire.
Articolo 14
Limitazione degli effetti del marchio d'impresa
1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
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a) |
del loro nome e indirizzo personali; |
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b) |
di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio; |
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c) |
del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:
|
Il primo comma presente paragrafo si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale [Em. 33].
2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
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a) |
dà qualora dia l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; |
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b) |
trae qualora tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo. [Em. 34] |
2 bis. Il marchio d'impresa non conferisce al titolare dello stesso il diritto di vietarne a terzi l'utilizzo con giusto motivo per ogni suo uso non commerciale. [Em. 35]
3. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.
Articolo 15
Esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa
1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Articolo 16
Uso del marchio d'impresa
1. Se, entro cinque anni dalla data di registrazione, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata e non ritirata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.
3. Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale aventi effetto nello Stato membro, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se un'opposizione è stata presentata e non ritirata, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.
3 bis. La data di inizio del periodo di validità di cinque anni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è iscritta nel registro. [Em. 36]
4. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
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a) |
l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare; |
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b) |
l'apposizione del marchio d'impresa sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione. |
5. Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare ''.
Articolo 17
Il non uso come difesa in un'azione per contraffazione
Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione.
Articolo 18
Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.
Sezione 4
Decadenza dei diritti di marchio d'impresa
Articolo 19
Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza
1. Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
2. Nessuno può affermare che un marchio d'impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o riiniziato l'uso effettivo del marchio d'impresa.
3. L'inizio o il riinizio dell'uso del marchio d'impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso non vengono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza.''
Articolo 20
Trasformazione in una denominazione generica o carattere fuorviante come motivi di decadenza
Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:
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a) |
sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; |
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b) |
sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato. |
Articolo 21
Decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, ' la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 5
Marchio d'impresa come oggetto di proprietà
Articolo 22
Trasferimento di marchi d'impresa registrati
1. Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio d'impresa, salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio d'impresa avviene per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla. [Em. 37]
4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato , se la parte richiedente ha fornito all’ufficio prova documentaria del trasferimento . [Em. 38]
5. Finché il l’ufficio non ha ricevuto la richiesta di registrazione del trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa. [Em. 39]
6. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'ufficio, l'avente causa può rendere a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
Articolo 23
Diritti reali
1. Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 24
Esecuzione forzata
1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
Articolo 25
Procedura di insolvenza
Se un marchio d'impresa è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato.
Articolo 26
Licenza
1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:
|
a) |
la sua durata; |
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b) |
la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa; |
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c) |
la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; |
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d) |
il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o |
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e) |
la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario. |
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio d'impresa sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 27
Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà
Gli articoli da 22 a 26 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.
Sezione 6
Marchi di garanzia, marchi di certificazione e marchi collettivi
Articolo 28
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
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1) |
«marchio di garanzia o di certificazione»: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all'origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati; |
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2) |
«marchio collettivo»: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. [Em. 40] |
Articolo 29
Marchi di garanzia e marchi di certificazione
1. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o certificazione.
2. Gli Stati membri possono prevedere che i marchi di garanzia o certificazione siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.
3. Un marchio di garanzia o certificazione consistente di segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.
Articolo 30
Marchi collettivi
1. Gli Stati membri prevedono la registrazione dei marchi collettivi.
2. Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.
Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
Articolo 31
Regolamento per l'uso del marchio collettivo
1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il regolamento d'uso. [Em. 41]
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 30, paragrafo 3, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
Articolo 32
Rigetto della domanda
1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dagli articoli 4 e 5, la domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 30 o dell'articolo 31, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
Articolo 33
Uso del marchio collettivo
I requisiti di cui all'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio collettivo a norma dell'articolo 16 è fatto da una persona abilitata a utilizzare detto marchio.
Articolo 34
Modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo
1. Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. La modifica è menzionata nel registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 31 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 32.
3. Al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 42, paragrafo 2.
4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva le modifiche del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.
Articolo 35
Esercizio dell'azione per contraffazione
1. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo.
2. Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Articolo 36
Ulteriori motivi di decadenza
Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare del marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:
|
a) |
il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro; |
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b) |
il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2; |
|
c) |
la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 34, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso. |
Articolo 37
Ulteriori motivi di nullità
Oltre che per i motivi di nullità di cui agli articoli 4 e 5, il marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 32, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.
Capo III
Procedure
Sezione 1
Domanda e registrazione
Articolo 38
Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio d’impresa contiene almeno : [Em. 42]
|
a) |
la domanda di registrazione; |
|
b) |
informazioni che permettano di identificare il richiedente; |
|
c) |
l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione; |
|
d) |
la riproduzione del marchio. |
2. La domanda di marchio d'impresa comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.
Articolo 39
Data di deposito
1. La data di deposito della domanda di marchio d'impresa è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 38 è presentata dal richiedente all'ufficio.
2. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la convalida della data di deposito sia soggetta al pagamento della tassa di deposito o di registrazione di base.
Articolo 40
Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi
1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito «la classificazione di Nizza»).
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione richiesta. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione.
4. L'ufficio respinge la domanda che contenga termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, gli uffici, in cooperazione tra loro, compilano un elenco che riflette le rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, raggruppa i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi. [Em. 43]
7. La classificazione dei prodotti e dei servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.
Articolo 41
Esame d'ufficio
Gli uffici limitano il loro esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4. [Em. 44]
Articolo 42
Osservazioni dei terzi
1. Prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all'articolo 4 per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.
2. Oltre ai motivi di cui al paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono presentare all'ufficio osservazioni scritte fondate sui motivi specifici per i quali la domanda di marchio collettivo dovrebbe essere respinta a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2.
2 bis. Gli Stati membri che hanno istituito procedure di opposizione sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 4, non sono tenuti ad applicare il presente articolo. [Em. 45]
Articolo 43
Divisione delle domande e delle registrazioni
Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa in una o più domande o registrazioni separate presentando una dichiarazione all'ufficio.
Articolo 44
Tasse
La registrazione e il rinnovo di un marchio d'impresa sono soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe.
Sezione 2
Procedure di opposizione, per la dichiarazione di decadenza e per la dichiarazione di nullità
Articolo 45
Procedura di opposizione
1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5.
2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), paragrafi e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), possa presentare opposizione. L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali è stata presentata domanda del marchio contestato. [Em. 46]
3. Alle parti è concesso , su loro richiesta congiunta, un periodo minimo di almeno due mesi prima dell'inizio nell'ambito del procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente. [Em. 47]
Articolo 46
Il non uso come difesa in procedimenti di opposizione
1. In procedimenti amministrativi di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.
2. Se il marchio d'impresa anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione di cui al paragrafo 1 si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea . In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.
Articolo 47
Procedura per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità
1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi ai loro uffici. [Em. 48]
2. La procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza prevede che il marchio d'impresa decada per i motivi di cui agli articoli 19 e 20.
3. La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità prevede che il marchio sia dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:
|
a) |
il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4; |
|
b) |
il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. |
4. La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti possano presentare domanda per la dichiarazione di decadenza o per la dichiarazione di nullità:
|
a) |
nei casi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio; |
|
b) |
nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. |
4 bis. Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato. [Em. 49]
4 ter. Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. [Em. 50]
Articolo 48
Il non uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità
1. In procedimenti amministrativi per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità. [Em. 51]
2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre a fornire le prove di cui al paragrafo 1, dimostra che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 16 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea . In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.
Articolo 49
Effetti della decadenza e della nullità
1. Nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, un marchio d'impresa registrato è considerato privo degli effetti di cui alla presente direttiva a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Un marchio d'impresa registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui alla presente direttiva nella misura in cui il marchio sia stato dichiarato nullo.
Sezione 3
Durata e rinnovo della registrazione
Articolo 50
Durata della registrazione
1. La durata di registrazione del marchio d'impresa è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
2. Conformemente all'articolo 51, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
Articolo 51
Rinnovo
1. La registrazione di un marchio d'impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da lui autorizzata, purché le tasse di rinnovo siano state pagate.
2. L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio d'impresa, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio d'impresa, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'ufficio.
3. La domanda di rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso periodo. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente. Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro questo periodo di tempo.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso è registrato e pubblicato.
Sezione 3 bis
Comunicazione con l'ufficio
Articolo 51 bis
Comunicazione con l'ufficio
Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti, designano un indirizzo ufficiale all'interno di uno degli Stati membri per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ufficio. [Em. 53]
Capo IV
Cooperazione amministrativa
Articolo 52
Cooperazione in materia di registrazione e amministrazione dei marchi d'impresa
Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino efficacemente tra di loro e con l’Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti al fine di ottenere risultati più coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa. [Em. 52]
Articolo 53
Cooperazione in altri settori
Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino efficacemente con l’Agenzia in maniera efficace in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d’impresa nell’Unione. [Em. 54]
Capo V
Disposizioni finali
Articolo 54
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6, da 8 a 14, 16, 17, 18, da 22 a 28 e da 30 a 53 entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 55
Abrogazione
La direttiva 2008/95/CE , ' è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva] , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva indicati all'allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato.
Articolo 56
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20, 21 e da 54 a 57 si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva].
Articolo 57
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(3) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
(4) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).
(5) COM(2008)0465.
(6) GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.
(7) COM(2011)0287.
(8) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213.
(9) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
(10) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
(11) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(12) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 23.
(13) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).
(14) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).
ALLEGATO
Tavola di concordanza
|
Direttiva 2008/95/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
--- |
Articolo 2 |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a h) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h) |
|
--- |
Articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e j) |
|
--- |
Articolo 4, paragrafi 2 e 3, prima frase |
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a (c) |
Articolo 4, paragrafo 4, lettere da a) a c) |
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase |
|
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a) |
|
--- |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) |
|
--- |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) |
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c) |
Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b) |
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a f) |
--- |
|
Articolo 4, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 5, paragrafi 5 e 6 |
|
--- |
Articolo 8 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) |
|
Articolo 5, paragrafo 2) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a c) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c) |
|
--- |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) |
|
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera e) |
|
--- |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera f) |
|
--- |
Articolo 10, paragrafi 4 e 5 |
|
Articolo 5, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 10, paragrafi 6 e 7 |
|
--- |
Articolo 11 |
|
--- |
Articolo 12 |
|
--- |
Articolo 13 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
|
--- |
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
|
Articolo 7 |
Articolo 15 |
|
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 26, paragrafi 1 e 2 |
|
--- |
Articolo 26, paragrafi da 3 a 5 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
Articolo 10 paragrafo 1, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
--- |
Articolo 16, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
--- |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 48, paragrafi da 1 a 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 17 |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 17, articolo 46, paragrafo 2 e articolo 48, paragrafo 4 |
|
--- |
Articolo 18 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 19, paragrafo 3 |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
|
Articolo 13 |
Articolo 7 e articolo 21 |
|
Articolo 14 |
Articolo 6 |
|
--- |
Articoli da 22 a 25 |
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Articolo 27 |
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Articolo 28 |
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Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
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Articoli da 30 a 54, paragrafo 1 |
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Articolo 16 |
Articolo 54, paragrafo 2 |
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Articolo 17 |
Articolo 55 |
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Articolo 18 |
Articolo 56 |
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Articolo 19 |
Articolo 57 |
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/287 |
P7_TA(2014)0120
Congelamento e confisca dei proventi di reato ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea (COM(2012)0085 — C7-0075/2012 — 2012/0036(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/36)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0085), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0075/2012), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 (1), |
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— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012 (2), |
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— |
visto il parere dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 4 dicembre 2012, |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0178/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 128.
(2) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.
P7_TC1-COD(2012)0036
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/42/UE)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/288 |
P7_TA(2014)0121
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)0173 — C7-0094/2013 — 2013/0091(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/37)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 88 e 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0094/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento spagnolo, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0096/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
sottolinea che le disposizioni del punto 31 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1) si applicano all'estensione del mandato di Europol; evidenzia che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale; |
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3. |
chiede alla Commissione, non appena il regolamento sarà concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di tener pienamente conto dell'accordo al fine di rispondere alle esigenze relative al bilancio e al personale di Europol, nonché ai suoi nuovi compiti, in particolare per quanto concerne il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, conformemente al paragrafo 42 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio della Commissione, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate; |
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4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
P7_TC1-COD(2013)0091
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni decisione 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88 e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), [Em. 2]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Europol è stato istituito con decisione 2009/371/GAI del Consiglio (2) come entità dell’Unione, finanziata dal bilancio generale dell’Unione, diretta a sostenere e rafforzare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La decisione 2009/371/GAI ha sostituito la convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea (TUE) che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (3). |
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(2) |
L’articolo 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali , conformemente all'articolo 12 , lettera c), TUE e all'articolo 9 del protocollo n . 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini europei . È pertanto necessario opportuno sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare. [Em. 3] |
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(3) |
L’Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio (4) per facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea. [Em. 4] |
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(4) |
Il «Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (5) ha invitato Europol a evolversi e diventare «il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge». A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessario opportuno potenziare ulteriormente l’efficacia di Europol sul piano operativo. Il programma di Stoccolma fissa inoltre l’obiettivo di creare un’autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all’azione di contrasto a livello nazionale e dell’Unione. [Em. 5] |
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(5) |
Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell’Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessario opportuno provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita nelle valutazioni delle decisioni nella valutazione della decisione 2009/371/GAI e 2005/681/GAI. [Em. 6] |
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(6) |
Dati i collegamenti tra i compiti di Europol e di CEPOL, l’integrazione e la razionalizzazione delle funzioni delle due agenzie faranno aumentare l’efficacia dell’attività operativa, la pertinenza della formazione e l’efficienza della cooperazione di polizia dell’Unione. [Em. 7] |
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(7) |
È pertanto opportuno abrogare le decisioni la decisione 2009/371/GAI e 2005/681/GAI e sostituirle sostituirla con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall’attuazione di entrambe le decisioni della suddetta decisione . L’Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol e di CEPOL istituiti con le due decisioni abrogate istituito con la decisione abrogata . [Em. 8] |
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(8) |
Poiché la criminalità spesso opera attraverso le frontiere interne, è necessario È opportuno che Europol sostenga e potenzi l’azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravi rappresenta una minaccia per la sicurezza dell’Unione, occorre è auspicabile che Europol aiuti gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell’Unione europea, è inoltre necessario auspicabile che Europol sostenga e potenzi l’azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell’Unione e fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne l’impunità. [Em. 9] |
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(9) |
Occorre che Europol garantisca una formazione qualitativamente migliore, strutturata e coerente per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado, in un quadro chiaro, conformemente alle esigenze di formazione individuate. [Em. 10] |
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(10) |
È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol deve dovrebbe informare Eurojust di tali richieste. Europol dovrebbe motivare la richiesta. [Em. 11] |
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(10 bis) |
Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla collaborazione a operazioni condotte da squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nelle sue competenze. [Em. 12] |
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(10 ter) |
Ogniqualvolta si avvia una collaborazione tra Europol e gli Stati membri in relazione a un'indagine specifica, è opportuno definire disposizioni precise tra Europol e gli Stati membri coinvolti al fine di stabilire i compiti specifici da espletare, il livello di partecipazione ai procedimenti d'inchiesta o giudiziari degli Stati membri, nonché la ripartizione delle responsabilità e il diritto applicabile ai fini del controllo giurisdizionale. [Em. 13] |
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(11) |
Per aumentare l’efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell’Unione, occorre è opportuno fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornirgli i dati che gli sono necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell’adempiere a tale obbligo gli Stati membri devono sono tenuti a fare particolare attenzione a fornire dati pertinenti esclusivamente alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative negli strumenti politici pertinenti dell’Unione. Occorre È inoltre auspicabile che gli Stati membri trasmettano a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol , indicando anche la fonte di tali informazioni . Parallelamente, è necessario opportuno che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione di informazioni. Occorre che Europol presenti è tenuto a presentare a tutte le istituzioni dell’Unione e ai Parlamenti nazionali una relazione annuale sulla quantità di informazioni che i singoli Stati membri gli hanno fornito. [Em. 14] |
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(12) |
Al fine di garantire un’efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un’unità nazionale in ogni Stato membro. Essa costituirebbe il collegamento principale Il presente regolamento dovrebbe preservare il ruolo delle unità nazionali Europol a garanzia e tutela degli interessi nazionali dell'Agenzia. Le unità nazionali dovrebbero inoltre continuare a fungere da punto di contatto tra Europol e le autorità di contrasto nazionali e gli istituti di formazione, da un lato, e competenti, garantendo in tal modo un ruolo centralizzato e allo stesso tempo di coordinamento rispetto all'intera cooperazione degli Stati membri con e mediante Europol, dall’altro e assicurando così una risposta uniforme da parte di ciascuno Stato membro alle richieste di Europol . Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. [Em. 15] |
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(13) |
Tenuto conto della struttura decentralizzata di alcuni Stati membri e della necessità di garantire in determinati casi uno scambio rapido di informazioni, occorre che Europol sia autorizzato a cooperare direttamente con le autorità di contrasto degli Stati membri nelle singole indagini, tenendone informate le rispettive unità nazionali Europol. |
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(14) |
Al fine di garantire che la formazione a livello dell’Unione delle autorità di contrasto sia di alta qualità, strutturata e coerente, Europol deve agire conformemente alla politica dell’Unione in questo settore. È opportuno che la formazione a livello dell’Unione si rivolga ai funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado. Europol deve garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle valutazioni delle esigenze di formazione siano inglobate nella pianificazione, onde ridurre i doppioni. È altresì opportuno promuovere il riconoscimento negli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell’Unione. [Em. 16] |
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(15) |
Occorre inoltre migliorare la governance di Europol, cercando di aumentare l’efficienza e snellendo le procedure. |
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(16) |
È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l’operato. Al fine di tener conto del duplice mandato della nuova agenzia — sostegno operativo e formazione per i funzionari delle autorità di contrasto — occorre È auspicabile che i membri titolari del consiglio di amministrazione siano nominati in base alle conoscenze in materia di cooperazione nel settore della lotta alla criminalità, mentre i membri supplenti in base alle conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. In assenza del membro titolare e ogniqualvolta si discutano o decidano questioni attinenti alla formazione, i membri supplenti agirebbero quali membri titolari. Per gli aspetti tecnici della formazione, il consiglio di amministrazione si avvarrebbe della consulenza di un comitato scientifico. [Em. 17] |
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(17) |
Al consiglio di amministrazione devono dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, adottare misure intese a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a lottare contro le frodi, nonché adottare norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse, istituire procedure di lavoro trasparenti per l’assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo. [Em. 18] |
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(18) |
Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni in piena indipendenza e garantisca che Europol adempia ai compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, è necessario che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione, attuare i programmi di lavoro annuale e pluriennale di Europol e altri documenti di pianificazione. |
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(19) |
Nella prevenzione e lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è essenziale che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol deve dovrebbe pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi dell’Unione, nonché da fonti accessibili al pubblico, a condizione che Europol possa essere considerato un legittimo destinatario di tali informazioni, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra vari reati. [Em. 19] |
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(20) |
Per aumentare l’efficacia di Europol nel fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga di nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare le corrispondenze incrociate tra i dati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia mantenuto assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. Le banche dati di Europol non dovrebbero quindi essere predefinite, permettendo a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, occorre è opportuno definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e di proporzionalità. [Em. 20] |
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(21) |
Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo per il quale Europol può trattare i dati che essi gli forniscono, e limitare i diritti di accesso. La limitazione delle finalità contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione di polizia, dove gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali vengono raccolti e trattati e dove l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone. [Em. 21] |
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(22) |
Onde assicurare che i dati siano accessibili solo a coloro che ne hanno bisogno per assolvere ai loro compiti, è opportuno che il regolamento fissi norme precise sui vari gradi di accesso ai dati trattati da Europol. Tali norme devono fare salve le limitazioni all’accesso imposte dai fornitori di dati, nel rispetto del principio della proprietà dei dati. Al fine di prevenire e combattere più efficacemente le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, occorre che Europol comunichi agli Stati membri le informazioni che li riguardano. |
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(23) |
Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è necessario auspicabile che Europol consenta a Eurojust e all’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi , sulla base di specifiche garanzie . [Em. 22] |
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(24) |
Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, occorre è opportuno che Europol mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti di formazione del settore di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private. [Em. 23] |
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(25) |
Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l’efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti di formazione del settore di paesi terzi, e le organizzazioni internazionali. Poiché le società, associazioni professionali, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e dati direttamente rilevanti per la prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è necessario che Europol possa scambiare tali dati anche con le parti private. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell’informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell’informazione, conformemente alla direttiva [numero della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione (*1). [Em. 24] |
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(26) |
Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol deve poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell’Unione. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe garantire che tale scambio d'informazioni riguardi unicamente i soggetti che hanno commesso o che si sospetta possano commettere reati per i quali Europol è competente. [Em. 25] |
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(27) |
Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell’Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di contrasto di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol. Nello scambiare dati personali con paesi terzi e organizzazioni internazionali, è opportuno assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di un'applicazione efficace della legge e la protezione dei dati personali. [Em. 26] |
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(28) |
Occorre che Europol possa trasferire dati personali ad autorità di paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisce l’adeguatezza del livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale in questione, oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall’Unione ai sensi dell’articolo 218 TFUE o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo in questione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Alla luce dell’articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato, gli effetti giuridici di tali accordi devono essere mantenuti finché tali accordi non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del trattato. |
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(29) |
Qualora il trasferimento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza della Commissione, un accordo internazionale concluso dall’Unione o un accordo di cooperazione in vigore, il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei dati devono poter autorizzare il trasferimento o un complesso di trasferimenti purché siano assicurate garanzie adeguate. Qualora nessuna delle condizioni sia applicabile, il direttore esecutivo deve poter autorizzare il trasferimento dei dati in via eccezionale, caso per caso, se il trasferimento è necessario per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato membro o evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o al terrorismo, se il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, se l’interessato ha manifestato il proprio consenso o se sono in gioco interessi vitali dell’interessato. |
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(30) |
È opportuno che Europol possa trattare i dati personali provenienti da parti private e persone private solo se gli sono stati trasmessi da un’unità nazionale Europol di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, da un punto di contatto di un paese terzo con cui esiste una cooperazione istituita con un accordo di cooperazione concluso ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, o da un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale con cui l’Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE. |
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(31) |
Le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo o un’organizzazione internazionale in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento. [Em. 27] |
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(32) |
Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e allineate a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione. Sebbene la decisione 2009/371/GAI preveda un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, è auspicabile elaborarlo ulteriormente per allineare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, riflettere il crescente ruolo di Europol, migliorare i diritti delle persone interessate e rafforzare ulteriormente la fiducia tra gli Stati membri ed Europol, fattore necessario per un proficuo scambio d'informazioni. Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e si rifacciano ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Poiché la , ovvero lo strumento che lo sostituisce, nonché ad altri principi di protezione dei dati, tra cui il principio di responsabilità, la valutazione d'impatto della protezione dei dati, la tutela della vita privata fin dalla progettazione («privacy by design») e le impostazioni automatiche di tutela della vita privata («privacy by default»), come pure la notifica di violazioni dei dati personali . Non appena adottato, il nuovo quadro delle istituzioni e degli organismi dell'UE in materia di protezione dei dati dovrebbe essere applicabile a Europol. Come riconosciuto dalla dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la specificità la natura specifica del trattamento dei dati personali nel contesto dell’attività di contrasto, le rende necessaria l'adozione di norme di specifiche sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali applicabili a Europol dovrebbero essere autonome e allineate , sulla base dell'articolo 16 TFUE, nonché il loro allineamento a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell’Unione, in particolare la convenzione n. 108 (7) e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione n. R(87) 15 (8) del Consiglio d’Europa e la il solido regime di protezione dei dati sancito dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (9) [da sostituire con la pertinente direttiva in vigore al momento dell’adozione]. La trasparenza è un aspetto cruciale della protezione dei dati poiché consente di esercitare altri principi e diritti in materia di protezione dei dati. Onde rafforzare la trasparenza, è opportuno che Europol disponga di politiche trasparenti in materia di protezione dei dati e che le renda pubbliche e facilmente accessibili, enunciando in modo comprensibile e in un linguaggio chiaro e semplice le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti. Inoltre, è auspicabile che Europol pubblichi un elenco degli accordi internazionali e di cooperazione che ha con i paesi terzi, con gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali. [Em. 28] |
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(33) |
Per quanto possibile, I dati personali vanno diversificati in base al grado di affidabilità ed esattezza. Occorre che I fatti rimangano devono rimanere distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l’affidabilità delle informazioni trattate da Europol. [Em. 29] |
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(33 bis) |
Alla luce del carattere speciale dell'Agenzia, essa dovrebbe dotarsi di un proprio regime speciale, che dovrebbe inoltre garantire la protezione dei dati e in nessun caso appartenere a un livello inferiore del regime generale applicabile all'Unione e alle sue agenzie. Le riforme concernenti le norme generali in materia di protezione dei dati dovrebbero pertanto applicarsi quanto prima a Europol, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme generali; tale adeguamento normativo tra il regime speciale di Europol e il regime specifico dell'UE sulla protezione dei dati dovrebbe completarsi entro due anni dall'approvazione di eventuali norme corrispondenti. [Em. 30] |
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(34) |
I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione di polizia. Occorre che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È necessario, in particolare, proteggere i dati personali di persone come le vittime di reato, i testimoni e le persone informate e quelli dei minori. Europol non dovrà pertanto trattarli, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol. |
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(35) |
In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è necessario auspicabile che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. Al più tardi dopo tre anni dalla registrazione dei dati, si dovrebbe esaminare la necessità di una loro ulteriore conservazione. [Em. 32] |
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(36) |
Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol deve mettere in atto adeguate le misure tecniche e organizzative necessarie . [Em. 33] |
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(37) |
È necessario opportuno che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati che non sono più necessari. Occorre che i diritti dell’interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti a Europol e siano soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento. [Em. 34] |
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(38) |
La protezione dei diritti e delle libertà dell’interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento, e a Europol garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori. Europol deve è tenuto a inoltre garantire che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. [Em. 35] |
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(39) |
Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede dovrebbe provvedere affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la cancellazione di dati personali. Occorre che Europol sia è tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti. [Em. 36] |
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(40) |
Occorre È opportuno che Europol designi un responsabile della protezione dei dati che lo aiuti a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati deve dovrebbe poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe disporre delle risorse necessarie per svolgere i compiti ad esso assegnati. [Em. 37] |
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(41) |
Una struttura di controllo indipendente, dotata di sufficienti poteri, trasparente, responsabile ed efficace è essenziale per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 TFUE. Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali devono dovrebbero monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati quella del trattamento dei dati di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza. [Em. 38] |
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(42) |
Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali devono cooperare tra loro riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. |
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(43) |
Poiché Europol tratta anche dati personali «non operativi», non collegati ad indagini penali, quali i dati personali del personale di Europol, dei fornitori di servizi o dei visitatori, il trattamento di tali dati deve dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 40] |
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(44) |
È necessario che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno necessario nella fattispecie per acclarare completamente il caso ; che l’autorità di controllo informi senza indugio gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. [Em. 41] |
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(45) |
Ciascuna persona fisica dovrà avere diritto a un ricorso giurisdizionale contro le decisioni del garante europeo della protezione dei dati che la riguardano. |
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(46) |
È necessario che Europol sia soggetto alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabili alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell’Unione, ad eccezione della responsabilità per trattamento illecito dei dati. |
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(47) |
Poiché per l’interessato può essere oscuro se il danno subito a seguito di un trattamento illecito dipenda dall’azione di Europol o di uno Stato membro, è opportuno che Europol e lo Stato membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno rispondano in solido. |
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(48) |
Affinché Al fine di rispettare il ruolo dei parlamenti nell'ambito del monitoraggio dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nonché le responsabilità politiche dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo per quanto concerne il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri nel quadro del processo legislativo, è opportuno che Europol sia un’organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato, è necessario, . A tal fine è auspicabile , alla luce dell’articolo 88 TFUE, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione interparlamentare enunciate al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, tenendo in debita considerazione l’esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative. [Em. 42] |
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(49) |
È opportuno che al personale Europol si applichi lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (10). Europol deve poter coprire posti di agente temporaneo con personale assunto dalle autorità nazionali competenti, limitando la durata del servizio al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti. Occorre che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché il personale assunto da Europol come agente temporaneo possa, alla fine del servizio presso Europol, ritornare presso il servizio civile nazionale a cui appartiene. |
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(50) |
Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, quest’ultimo, prima della sua nomina o di un’eventuale proroga del suo mandato, può dovrebbe essere invitato a fare una dichiarazione e rispondere alle domande della commissione del gruppo di controllo parlamentare competente congiunto . Il direttore esecutivo deve dovrebbe altresì presentare la relazione annuale al Parlamento europeo al citato gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo deve avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni. [Em. 43] |
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(51) |
Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Europol disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell’Unione. Occorre che la procedura di bilancio dell’Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. |
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(52) |
A Europol deve applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
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(53) |
A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
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(54) |
Poiché tratta dati che, includendo informazioni classificate UE e informazioni sensibili non classificate, richiedono una protezione particolare, è necessario che Europol stabilisca norme di riservatezza e trattamento di tali informazioni, tenuto conto dei principi di base e delle norme minime di cui alla decisione 2011/292/UE del Consiglio (13). |
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(55) |
Occorre valutare periodicamente l’applicazione del presente regolamento. |
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(56) |
È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l’insediamento di Europol nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all’insieme del personale Europol e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento di Europol, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile. [Em. 44] |
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(57) |
Poiché l’Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e all’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno che esso essa subentri in tutti i loro suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre È auspicabile che gli accordi internazionali conclusi dall’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dall’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI rimangano in vigore, ad esclusione dell’accordo di sede concluso da CEPOL. [Em. 45] |
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(58) |
Affinché l’Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dell’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e lo stanziamento di una parte del bilancio di Europol alla formazione per tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 46] |
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(59) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un’entità responsabile della cooperazione e della formazione in materia di contrasto a livello dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque ma può piuttosto , a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 47] |
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(60) |
[A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento] OPPURE [Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. |
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(61) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(62) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall’articolo 16 TFUE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E OBIETTIVI DI EUROPOL
Articolo 1
Istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto [Em. 48]
1. È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell’Unione europea, sostenerne e potenziarne l’azione e attuare una politica di formazione europea coerente. [Em. 49]
2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI. [Em. 50]
2 bis. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 7. [Em. 51]
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«autorità competenti degli Stati membri», tutte le autorità di polizia e gli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge pubbliche degli Stati membri preposti alla incaricate, in conformità del diritto nazionale applicabile, della prevenzione e alla della lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale reati di competenza di Europol ; [Em. 52] |
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b) |
«analisi», la raccolta, il trattamento o l’uso di dati l'attento esame di informazioni per comprenderne il significato e le caratteristiche specifici a sostegno delle indagini penali e dello svolgimento di qualsiasi altro compito di cui all'articolo 4 ; [Em. 53] |
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c) |
«organismi dell’Unione», le istituzioni, le entità, le missioni, gli uffici e le agenzie istituite dal TUE e dal TFUE, o sulla base dei medesimi; |
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d) |
«funzionari delle autorità di contrasto», i funzionari e ufficiali di polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, tra cui gli organismi dell’Unione, preposti alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, alla gestione delle crisi civili e alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano; |
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e) |
«paesi terzi», i paesi che non sono Stati membri dell’Unione europea; |
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f) |
«organizzazioni internazionali», le organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinate o altri organismi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; |
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g) |
«parti private», entità e organismi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche, non rientranti nella lettera f); |
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h) |
«persone private», tutte le persone fisiche; |
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i) |
«dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo«interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo quale il nome, ad un numero di identificazione , ai dati di localizzazione, a un identificativo unico o ad uno o più elementi caratteristici della sua dell' identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale , o dell'identità di genere di tale persona ; [Em. 54] |
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j) |
«trattamento di dati personali» o «trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione; |
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k) |
«destinatario», la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi; non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell’ambito di una specifica indagine; [Em. 55] |
|
l) |
«trasferimento di dati personali», la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l’intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali; |
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m) |
«archivio di dati personali» o «archivio», qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; |
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n) |
«consenso dell'interessato», qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica , esplicita e informata con la quale l'interessato accetta in modo inequivocabile e chiaro che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; [Em. 56] |
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o) |
«dati personali amministrativi», tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. |
Articolo 3
Obiettivi
1. Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme di criminalità grave , specificate nell'allegato I e che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse in modo tale da esigere un approccio comune oggetto di una politica dell’Unione, specificate nell’allegato 1 da parte degli Stati membri che tenga conto della portata, della gravità e delle conseguenze dei reati . [Em. 57]
2. Europol inoltre sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro i reati connessi a quelli di cui al paragrafo 1. Sono considerati reati connessi:
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a) |
i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol; |
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b) |
i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol; |
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c) |
i reati commessi per assicurare l’impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol. |
3. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. [Em. 58]
Capo II
COMPITI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO
Articolo 4
Compiti
1. Europol è l’agenzia dell’Unione europea che svolge i seguenti compiti conformemente al presente regolamento:
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a) |
raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni; |
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b) |
comunicare senza indugio agli Stati membri , attraverso le unità nazionali Europol di cui all'articolo 7, le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati; [Em. 59] |
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c) |
coordinare organizzare e svolgere indagini e azioni operative
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d) |
partecipare alle squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all’articolo 5; |
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e) |
fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano; |
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f) |
preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e rapporti sulla situazione; |
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g) |
approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri; |
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h) |
fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, comprese anche attraverso le squadre investigative comuni ai sensi dell'articolo 5 ; [Em. 61] |
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i) |
sostenere, sviluppare, fornire, coordinare e realizzare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri come previsto al capo III; [Em. 62] |
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j) |
fornire agli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V del trattato e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) intelligence criminale e supporto analitico nei settori di loro competenza; [Em. 63] |
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k) |
fornire informazioni e sostegno alle strutture dell’UE di gestione delle crisi e alle missioni dell’UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE; |
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l) |
sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; |
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l bis) |
coadiuvare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti; [Em. 64] |
2. Europol realizza analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell’Unione europea per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione di tali priorità.
3. Europol fornisce intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell’Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività.
4. Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio (14). Europol inoltre promuove il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell’euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell’Unione e le autorità di paesi terzi.
4 bis. Europol non applica misure coercitive. [Em. 65]
Articolo 5
Partecipazione alle squadre investigative comuni
1. Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi.
2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune. I funzionari di Europol non partecipano all'applicazione di misure coercitive. [Em. 66]
3. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un’indagine, può proporla agli Stati membri interessati e prendere le misure per aiutarli a costituirla.
3 bis. La partecipazione di Europol a una squadra investigativa comune è concordata dalle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno parte ed è registrata su documento precedentemente firmato dal direttore di Europol, che è allegato al relativo accordo di creazione della squadra investigativa comune. [Em. 67]
3 ter. L'allegato di cui al paragrafo 3 bis stabilisce le condizioni per la partecipazione dei funzionari di Europol alla squadra investigativa comune, ivi comprese le norme che disciplinano i privilegi e le immunità di tali funzionari e le responsabilità derivanti da eventuali azioni irregolari da parte degli stessi. [Em. 68]
3 quater. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune sono soggetti, per quanto concerne le infrazioni di cui potrebbero essere oggetto o che potrebbero commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune, applicabile ai membri della squadra investigativa comune che svolgono funzioni analoghe in detto Stato membro. [Em. 69]
3 quinquies. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune possono scambiare informazioni provenienti dai sistemi di memorizzazione di dati di Europol con i membri della squadra. Dato che ciò implica un contatto diretto di cui all'articolo 7, Europol informa contestualmente le unità nazionali Europol degli Stati membri rappresentati nella squadra investigativa comune e le unità nazionali Europol degli Stati membri che hanno fornito le informazioni. [Em. 70]
3 sexies. Le informazioni ottenute da un funzionario di Europol in quanto membro di una squadra investigativa comune possono essere incluse in uno dei sistemi di memorizzazione di dati di Europol attraverso le sue unità nazionali, con il consenso e sotto la responsabilità dell'autorità competente che ha fornito tali informazioni. [Em. 71]
4. Europol non applica misure coercitive.
Articolo 6
Richiesta di Europol di avviare indagini penali
1. Nei casi specifici in cui ritiene che vada avviata un’indagine penale su una forma di criminalità rientrante nei suoi obiettivi, Europol ne informa Eurojust. [Em. 72]
2. Nel contempo Europol chiede può chiedere alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all’articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un’indagine penale. [Em. 73]
2 bis. Nel caso in cui si sospetti un attacco dannoso alla rete e al sistema di informazione di due o più Stati membri od organismi dell'Unione, ad opera di un attore statale o non statale situato in un paese terzo, Europol avvia un'indagine di propria iniziativa. [Em. 74]
3. Gli Stati membri esaminano debitamente tali richieste e, tramite le loro unità nazionali informano , comunicano senza indugio a Europol dell’avvio dell’ se sarà avviata un' indagine. [Em. 75]
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di non dar seguito alla richiesta di Europol, ne comunicano i motivi a Europol entro un mese dalla richiesta. I motivi possono non essere rivelati se la loro divulgazione potrebbe
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a) |
ledere interessi fondamentali della sicurezza nazionale, oppure |
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b) |
compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone. |
5. Europol informa Eurojust della decisione di un’autorità competente di uno Stato membro di avviare o meno un’indagine.
Articolo 7
Cooperazione degli Stati membri con Europol
1. Gli Stati membri ed Europol cooperano con Europol nello svolgimento dei suoi compiti di quest'ultimo . [Em. 76]
2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un’unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti designate degli Stati membri e tra Europol e gli istituti di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Ogni Stato membro designa un agente a capo dell’unità nazionale. [Em. 77]
3. Gli Stati membri assicurano che le unità nazionali possano svolgere i compiti previsti dal presente regolamento, in particolare che abbiano accesso alle banche dati nazionali sulle attività di contrasto.
4. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, Europol può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle nel quadro delle singole indagini svolte da dette autorità, a condizione che tale contatto diretto rappresenti un valore aggiunto ai fini del successo dell'indagine e sia conforme alla legislazione nazionale . In tal caso, Europol informa senza indugio preventivamente l’unità nazionale e le della necessità di avere tali contatti. Europol fornisce quanto prima una copia di tutte le delle informazioni scambiate durante i questi contatti diretti con le rispettive autorità competenti. [Em. 78]
5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale o un’autorità competente di uno Stato membro, provvedono in particolare a: [Em. 79]
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a) |
fornire a Europol , di loro iniziativa, le informazioni necessarie e i dati necessari per il conseguimento dei suoi obiettivi. In questo contesto gli forniscono tempestivamente anche le informazioni relative ai settori criminali considerati prioritari per l’Unione. Gli forniscono altresì una copia delle informazioni scambiate con un altro Stato membro o con altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi una forma di criminalità rientrante negli obiettivi di Europol; lo svolgimento delle sue funzioni e rispondere alle richieste di informazioni, fornitura di dati e consulenza formulate da Europol . Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni o dati se così facendo:
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|
b) |
garantire l’effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti e degli istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto; [Em. 81] |
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c) |
promuovere la conoscenza delle attività di Europol. [Em. 82] |
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c bis) |
chiedere a Europol di fornire le informazioni pertinenti che possano agevolare le indagini condotte dalle autorità competenti designate; [Em. 83] |
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c ter) |
garantire una comunicazione e una cooperazione efficaci con le autorità competenti; [Em. 84] |
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c quater) |
assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse. [Em. 85] |
6. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi occorsi durante la cooperazione operativa con Europol.
7. Ciascuno Stato membro definisce l’organizzazione e il personale dell’unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale.
8. Le spese sostenute dalle unità nazionali e dalle autorità competenti degli Stati membri per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
9. Gli Stati membri garantiscono un il massimo livello minimo di sicurezza possibile di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol. [Em. 86]
10. Ogni anno Europol redige una relazione sulla quantità e qualità delle sulle informazioni fornite condivise da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione è esaminata dal consiglio di amministrazione al fine di migliorare continuamente la cooperazione reciproca tra Europol e gli Stati membri. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. [Em. 229]
Articolo 8
Ufficiali di collegamento
1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.
2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali nell’ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.
3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di trasmettono le informazioni tra dalle rispettive unità nazionali a Europol, e il loro Stato membro da Europol alle unità nazionali . [Em. 87]
4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio o alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) , a seconda dei casi. Europol tratta i dati ricevuti a norma di dette disposizioni soltanto se può essere considerato un destinatario legittimo a norma del diritto nazionale o dell'Unione. [Em. 88]
5. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all’articolo 65.
6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l’espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salvo altrimenti deciso dall’autorità di bilancio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.
Capo III
COMPITI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO
Articolo 9
Accademia Europol
1. L’«accademia Europol», dipartimento di Europol istituito con il presente regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l’ordine pubblico, della programmazione strategica e del comando di missioni non militari dell’Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, in particolare per:
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a) |
accrescere la consapevolezza e la conoscenza:
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b) |
incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi; |
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c) |
fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all’attività di polizia in cui la formazione a livello dell’Unione può apportare un valore aggiunto; |
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d) |
definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni civili dell’Unione; |
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e) |
sostenere le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto; |
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f) |
formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento. |
2. L’accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. L’accademia Europol valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia delle azioni future.
Articolo 10
Compiti dell’accademia Europol
1. L’accademia Europol elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.
2. Sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:
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a) |
corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line; |
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b) |
piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri; |
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c) |
moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali; |
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d) |
scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell’ottica di un approccio formativo di tipo operativo. |
3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione europea diretta a sostenere le missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l’accademia Europol:
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a) |
valuta l’impatto delle esistenti politiche e iniziative dell’Unione connesse in materia formazione delle autorità di contrasto; |
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b) |
sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni civili, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche; |
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c) |
sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all’adesione all’Unione; |
|
d) |
gestisce i fondi assegnati all’assistenza esterna dell’Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall’Unione. |
4. L’accademia Europol promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.
Articolo 11
Ricerca pertinente alla formazione
1. L’accademia Europol contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente capo.
2. L’accademia Europol promuove e istituisce partenariati con organismi dell’Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri. [Em. 89]
Capo IV
ORGANIZZAZIONE DI EUROPOL
Articolo 12
Struttura amministrativa e di gestione di Europol
La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:
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a) |
un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all’articolo 14; |
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b) |
un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all’articolo 19; |
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c) |
un comitato scientifico per la formazione ai sensi dell’articolo 20; [Em. 90] |
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d) |
se del caso, ogni altro organo consultivo istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera p); |
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e) |
se del caso, un comitato esecutivo ai sensi degli articoli 21 e 22. [Em. 91] |
SEZIONE 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti un rappresentante della Commissione, tutti con diritto di voto. [Em. 92]
1 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. Egli non ha diritto di voto. [Em. 93]
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alla loro esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle loro conoscenze in materia di cooperazione delle autorità di contrasto.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato dal membro titolare in base all’esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle conoscenze in materia di politiche nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Il supplente agisce in veste di membro titolare per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2 . In assenza del membro, il supplente lo rappresenta. Per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, il membro rappresenta il supplente eventualmente assente. [Em. 94]
4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. [Em. 95]
5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione. dipende dal periodo di tempo stabilito dallo Stato membro che li designa . [Em. 96]
5 bis. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:
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a) |
è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzazione e nel coordinamento nonché nell'assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione. Agisce sotto la responsabilità del presidente e conformemente alle sue direttive; |
|
b) |
fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. [Em. 97] |
5 ter. All'inizio del suo mandato, ogni membro del consiglio di amministrazione presenta una dichiarazione riguardante i suoi interessi. [Em. 98]
Articolo 14
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
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a) |
ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il programma di lavoro di Europol per l’anno successivo conformemente all’articolo 15; |
|
b) |
adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il programma di lavoro pluriennale conformemente all’articolo 15; |
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c) |
adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo XI; |
|
d) |
adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e, la trasmette, entro il 1o luglio dell’anno successivo, al Parlamento europeo, e la presenta al gruppo di controllo parlamentare congiunto e la inoltra al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e, ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati entro il 1o luglio dell'anno successivo . La relazione annuale di attività consolidata è pubblica; [Em. 99] |
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e) |
adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all’articolo 63; |
|
f) |
entro il 31 gennaio adotta, previo parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale; |
|
g) |
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; [Em. 100] |
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h) |
adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico per la formazione; [Em. 101] |
|
i) |
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»); [Em. 102] |
|
j) |
adotta , su proposta del direttore, adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari; [Em. 103] |
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k) |
nomina il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico, a norma degli articoli 56 e 57; |
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l) |
stabilisce indicatori di risultato e controlla l’operato del direttore esecutivo, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione; |
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m) |
nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; |
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n) |
nomina i membri del comitato scientifico per la formazione; [Em. 104] |
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o) |
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché dal garante europeo della protezione dei dati ; [Em. 105] |
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p) |
prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol; [Em. 106] |
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q) |
adotta il proprio regolamento interno; |
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q bis) |
nomina un responsabile della protezione dei dati indipendente dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni e responsabile della creazione e gestione dei sistemi di trattamento dei dati. [Em. 107] Il consiglio di amministrazione può, su raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati presentata a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera f), e con l'appoggio di una maggioranza di due terzi dei suoi membri, vietare provvisoriamente o definitivamente il trattamento. [Em. 108] |
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. [Em. 109]
Articolo 15
Programma di lavoro annuale e programma di lavoro pluriennale
1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato elaborato dal direttore esecutivo e tenuto presentato al gruppo di controllo parlamentare congiunto, tenendo conto del parere della Commissione. Lo trasmette al Parlamento europeo gruppo di controllo parlamentare congiunto , al Consiglio, alla Commissione, e ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati . [Em. 110]
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l’indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il subordinato al programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. [Em. 111]
3. Quando ad Europol viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.
Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale. [Em. 112]
4. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali , nonché del Garante europeo della protezione dei dati . [Em. 114]
Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso e presentato al Parlamento europeo, gruppo congiunto di controllo parlamentare e inoltrato al Consiglio, alla Commissione e, ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati . [Em. 113]
Il programma di lavoro pluriennale definisce gli obiettivi strategici e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Indica inoltre l’importo e il personale assegnati a ciascun obiettivo, in linea con il quadro finanziario pluriennale e il piano pluriennale in materia di politica del personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 29.
Il programma di lavoro pluriennale è attuato mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornato in base all’esito delle valutazioni esterne ed interne. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l’anno successivo.
Articolo 16
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data. [Em. 115]
Articolo 17
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo di Europol partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.
4 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. [Em. 116]
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti.
6. Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
Articolo 18
Modalità di votazione
1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma , lettere a), b) e c), l'articolo 14, paragrafo 1, comma 1 bis, l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri. [Em. 117]
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
4 bis. Il rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto non partecipa alle votazioni. [Em. 118]
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.
SEZIONE 2
DIRETTORE ESECUTIVO
Articolo 19
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di Europol. Risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto e riferisce al Parlamento europeo a quest'ultimo periodicamente sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni. [Em. 119]
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti a Europol dal presente regolamento. In particolare spetta al direttore esecutivo:
|
a) |
assicurare la gestione corrente di Europol; |
|
b) |
attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; |
|
c) |
elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione , tenendo conto del parere della Commissione; [Em. 120] |
|
d) |
attuare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione; |
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e) |
redigere la relazione annuale di attività consolidata di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione; |
|
f) |
elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d’indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l’anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente; |
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g) |
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, e, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; |
|
h) |
elaborare una strategia un'analisi strategica antifrode di e una strategia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse per Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione; [Em. 121] |
|
i) |
predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol; |
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j) |
predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol e dell’esecuzione del bilancio; |
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k) |
predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione tenendo conto del parere della Commissione; [Em. 122] |
|
k bis) |
esercitare, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»), fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, lettera j); [Em. 123] |
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k ter) |
adottare ogni decisione relativa all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol; [Em. 124] |
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l) |
assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio; |
|
m) |
informare periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all’attuazione delle priorità strategiche e operative dell’Unione per la lotta alla criminalità. |
SEZIONE 3
COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE
Articolo 20
Comitato scientifico per la formazione
1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell’attività di formazione di Europol. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all’elaborazione di tutti i documenti di cui all’articolo 14 attinenti alla formazione.
2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dal capo III del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.
4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.
5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all’anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.
6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto.
7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.
8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:
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a) |
consiglia il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo per la formazione ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell’Unione nei settori pertinenti; |
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b) |
fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza; |
|
c) |
fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici; |
|
d) |
svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell’attività di formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo o dal vicedirettore esecutivo per la formazione. |
9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di Europol. [Em. 125]
SEZIONE 4
COMITATO ESECUTIVO
Articolo 21
Istituzione
Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo.
Articolo 22
Funzioni e organizzazione
1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione.
2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
|
a) |
prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione; |
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b) |
assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d’indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); |
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c) |
fatte salve le funzioni del direttore esecutivo di cui all’articolo 19, assiste e consiglia il direttore esecutivo in merito all’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa. |
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio di amministrazione. [Em. 126]
Capo V
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Articolo 23
Fonti di informazione
1. Europol tratta solo informazioni fornite da:
|
a) |
Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale; |
|
b) |
organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo VI; |
|
c) |
parti private conformemente all’articolo 29, paragrafo 2. |
2. Europol può direttamente ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico quali i media, compreso Internet, e i dati pubblici.
3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell’Unione o internazionali, anche tramite accesso diretto informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell’Unione, internazionali o nazionali e qualora sia possibile dimostrare la necessità e la proporzionalità di tale accesso per lo svolgimento di una funzione di competenza di Europol . Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l’accesso e l’uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni.
Esse definiscono gli obiettivi, le categorie di dati personali nonché le finalità, i mezzi e le procedure da seguire per il recupero e il trattamento delle informazioni, nel rispetto della legislazione e dei principi vigenti in materia di protezione dei dati. L’accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura strettamente necessaria e proporzionata per lo svolgimento delle sue funzioni. [Em. 127]
Articolo 24
Finalità del trattamento
1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali,.
I dati personali possono essere trattati solo a fini di:
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a) |
controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni limitatamente a:
|
|
b) |
analisi strategiche o tematiche; |
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c) |
analisi operative in casi specifici.: |
Tali compiti sono svolti nel rispetto dei seguenti criteri:
|
— |
i controlli di cui alla lettera a) sono svolti conformemente alle necessarie garanzie in materia di protezione dei dati e forniscono, in particolare, motivazioni sufficienti per giustificare la richiesta dei dati e le relative finalità. Sono inoltre adottate le misure necessarie per assicurare che solo le autorità inizialmente responsabili della raccolta dei dati possano in seguito modificarli; |
|
— |
per ciascun caso di analisi operativa di cui alla lettera c) si applicano le seguenti garanzie specifiche:
|
Europol documenta opportunamente tali operazioni. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del garante europeo della protezione dei dati a scopo di verifica della legittimità dell'operazione di trattamento.
2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell’allegato 2.
2 bis. In casi eccezionali Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, stabilisce le condizioni per il trattamento di questi dati, in particolare per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo, nonché i termini di tempo per la loro archiviazione e cancellazione, che non possono superare i sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 34.
2 ter. Il garante europeo della protezione dei dati redige orientamenti che specificano le finalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). [Em. 128]
Articolo 25
Determinazione della finalità del trattamento
1. Lo Stato membro, l’organismo dell’Unione, il paese terzo o l’organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità specifica e ben definita per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all’articolo 24. Se non lo fa, Europol definisce la pertinenza delle informazioni e la finalità del trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità specifica ed esplicita diversa da quella per la quale sono state fornite solo se espressamente autorizzato dal fornitore dei dati conformemente al diritto applicabile . [Em. 129]
2. Al momento del trasferimento delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo il trasferimento, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.
3. Europol può limitare l’accesso o l’uso da parte di Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico.
Articolo 25 bis
Valutazione d'impatto della protezione dei dati
1. Prima di qualsiasi trattamento di dati personali, Europol effettua una valutazione d'impatto dei sistemi e delle procedure di trattamento previsti in relazione alla protezione dei dati personali e la trasmette al garante europeo della protezione dei dati.
2. La valutazione contiene almeno una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone cui si riferiscono i dati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi delle persone cui si riferiscono i dati e di altre persone interessate. [Em. 130]
Articolo 26
Accesso del personale degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol
1. Gli Stati membri , qualora possano motivarne la necessità ai fini del legittimo svolgimento dei loro compiti, hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.
2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema «hit/no hit», alle informazioni che sono state fornite ai fini per una finalità specifica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol informa il fornitore delle informazioni e avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato l’hit può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore delle informazioni a Europol e nella misura necessaria allo svolgimento legittimo dei compiti dello Stato membro che l’ha fornita a Europol interessato .
3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.
3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i riscontri positivi (hit) e le informazioni consultate conformemente all'articolo 43. [Em. 131]
Articolo 27
Accesso di Eurojust e dell’OLAF alle informazioni di Europol
1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), nell’ambito dei rispettivi mandati, possano del suo mandato , possa accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell’Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Qualora un’interrogazione effettuata da Eurojust o dall’OLAF riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.
2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l’OLAF, nell’ambito dei rispettivi mandati, abbiano del suo mandato , abbia accesso indiretto, in base a un sistema «hit/no hit», alle informazioni che sono state fornite ai fini per una finalità specifica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato l’hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell’organismo dell’Unione, del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che l’ha fornita a Europol. In caso di hit, Eurojust specifica di quali dati necessiti, ed Europol può condividerli soltanto nella misura in cui i dati che hanno generato l'hit sono necessari per lo svolgimento legittimo dei suoi compiti. Europol provvede a registrare le informazioni alle quali è stato fornito l'accesso.
3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell’OLAF, rispettivamente, corrispondono con quelle trattate presso Europol.
4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell’OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali ricerche.
5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell’OLAF, Europol informa questi ultimi quest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l’OLAF si consultano consulta con Europol.
6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l’OLAF rispettano rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2.
6 bis. Europol e Eurojust si informano reciprocamente se, dopo la consultazione dei rispettivi dati, vi sono indicazioni che i dati siano errati o in conflitto con altri dati. [Em. 132]
Articolo 28
Obbligo di comunicazione agli Stati membri
1. Se Europol, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l’accesso e cerca di ottenerne chiede l’autorizzazione alla condivisione.
In mancanza di autorizzazione esplicita , le informazioni non possono essere condivise.
Nel caso in cui dette informazioni non siano soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, Europol informa comunque lo Stato membro fornitore delle informazioni in merito alla loro trasmissione. [Em. 133]
2. Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro le informazioni che lo riguardano se:
|
a) |
ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un pericolo imminente associato a una forma grave di criminalità o a reati terroristici, oppure |
|
b) |
ciò è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di tale Stato membro. |
In tal caso, Europol informa il fornitore dei dati della condivisione delle informazioni il prima possibile e motiva la sua analisi della situazione.
Capo VI
RELAZIONI CON I PARTNER
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 29
Disposizioni comuni
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell’Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
3. Se strettamente necessario e proporzionato al legittimo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere e trattare dati personali detenuti dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private, dati personali e trattarli.
4. Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 4 5 , Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell’Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi compiti e conformemente al presente capo , e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi . Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso preventivo ed esplicito , a meno che:
|
a) |
l’autorizzazione possa presumersi, non avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti successivi, oppure |
|
b) |
lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento. |
5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo preventivo ed esplicito consenso di Europol e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi .
5 bis. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento.
5 ter. Le informazioni ottenute da un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata in violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono trattate. [Em. 134]
SEZIONE 2
SCAMBIO/TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
Articolo 30
Trasferimento dei dati personali agli organismi dell’Unione
Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 27, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario. Europol rende pubblico l'elenco delle istituzioni e degli organismi dell'Unione con cui condivide le informazioni, inserendo tale elenco sul suo sito Internet. [Em. 135]
Articolo 31
Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale sulla base di:
|
a) |
una decisione della Commissione adottata ai sensi [degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE] che sancisce che il paese terzo o l’organizzazione internazionale, o un settore di trattamento all’interno del paese terzo o dell’organizzazione internazionale, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza); o |
|
b) |
un accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure |
|
c) |
un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento. |
Tali accordi di cooperazione sono modificati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sostituiti da un accordo successivo a norma della lettera b). [Em. 136]
In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni. Il garante europeo della protezione dei dati è tempestivamente consultato prima e durante i negoziati relativi all'accordo internazionale di cui alla lettera b) e, in particolare, prima dell'adozione del mandato negoziale nonché della conclusione dell'accordo.
Europol rende pubblico l'elenco regolarmente aggiornato degli accordi internazionali e di cooperazione che ha concluso con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, pubblicandolo sul suo sito Internet. [Em. 137]
Europol può concludere accordi di lavoro per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.
2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo , nel rispetto degli obblighi di discrezione, riservatezza e proporzionalità che gli incombono, può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:
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a) |
il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Europol; vitali dell'interessato o di un terzo, oppure |
|
b) |
il trasferimento dei dati è assolutamente è necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici; salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro o del paese terzo che trasferisce i dati personali, oppure |
|
c) |
il trasferimento dei dati è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria paese terzo , oppure |
|
d) |
il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo. , in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure |
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d bis) |
il trasferimento è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale. |
Il direttore esecutivo tiene in tutti i casi conto del livello di protezione dei dati applicabile nel paese terzo o organizzazione internazionale in questione, considerando la natura dei dati, la loro finalità, la durata del trattamento previsto, le disposizioni generali o specifiche in materia di protezione dei dati vigenti nel paese e se sono state accettate o meno condizioni specifiche richieste da Europol in merito ai dati.
Non sono previste deroghe per i trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali di dati.
Inoltre il consiglio di amministrazione, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un trasferimento o un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell’esistenza di prestando adeguate garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile. [Em. 138]
3. Il direttore esecutivo informa senza indugio il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2. [Em. 139]
3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti a norma del presente articolo. [Em. 140]
Articolo 32
Dati personali provenienti da parti private
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché non siano pervenuti direttamente dalle parti private ma unicamente attraverso: [Em. 141]
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a) |
l’unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale; |
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b) |
il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento, oppure |
|
c) |
un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale con cui l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE. |
2. Se i dati pervenuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l’unità nazionale dello Stato membro in questione.
3. Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali. [Em. 142]
4. Entro tre anni dall’entrata in applicazione del presente regolamento la Commissione valuta la necessità e l’eventuale impatto dello scambio diretto dei dati personali con le parti private. Tale valutazione precisa, tra l’altro, i motivi per cui è necessario per Europol scambiare i dati personali con le parti private.
Articolo 33
Informazioni provenienti da persone private
1. Europol può trattare le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private purché siano pervenute attraverso:
|
a) |
l’unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale; |
|
b) |
il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento, oppure |
|
c) |
un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale con cui l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE. |
2. Le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in paesi terzi con cui non sono stati conclusi accordi internazionali ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI o dell’articolo 218 TFUE possono essere trasmesse da Europol solo agli Stati membri o ai paesi terzi interessati con cui Europol ha concluso tali accordi internazionale.
3. Europol non contatta direttamente persone private per ottenere informazioni. [Em. 143]
Capo VII
GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 34
Principi generali di protezione dei dati
1. I dati personali devono essere:
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a) |
trattati in modo lecito, equo e lecito , trasparente e verificabile nei confronti dell'interessato ; |
|
b) |
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini; |
|
c) |
adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; essi sono trattati solo se, e nella misura in cui, le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali; |
|
d) |
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; |
|
e) |
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.; |
|
e bis) |
trattati in modo da consentire effettivamente all'interessato di esercitare i suoi diritti; |
|
e ter) |
trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali; |
|
e quater) |
trattati unicamente da personale debitamente autorizzato che li utilizza per lo svolgimento dei propri compiti. |
1 bis. Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. [Em. 144]
Articolo 35
Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali
1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte: [Em. 145]
|
A) |
laddove non sussistano dubbi circa l’autenticità, l’affidabilità o la competenza della fonte, oppure se l’informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi; |
|
B) |
laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; |
|
C) |
laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; |
|
X) |
laddove l’affidabilità di una fonte non può essere valutata. |
2. L’informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l’ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri: [Em. 146]
|
1) |
l’informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva; |
|
2) |
l’informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall’agente che l’ha fornita; |
|
3) |
l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate; |
|
4) |
l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata. |
3. Se sulla base delle informazioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la valutazione deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.
4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilire stabilisce l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l’informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4). [Em. 147]
5. Il presente articolo si applica per analogia anche quando Europol riceve dati o informazioni da un paese terzo, un’organizzazione internazionale o un organismo dell’Unione.
6. L’informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 X) e 4) . [Em. 148]
Articolo 36
Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati
1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. [Em. 149]
2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica o sociale , le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol. [Em. 150]
3. Solo Europol ha accesso ai dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza l’accesso di un numero limitato di membri del personale, ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
4. Una decisione che comporti conseguenze giuridiche per l’interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell’Unione o, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati. [Em. 151]
5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. La trasmissione avviene conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento. [Em. 152]
6. Ogni sei mesi Europol presenta al garante europeo della protezione dei dati una panoramica di tutti i dati personali di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento.
Articolo 37
Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali
1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei suoi obiettivi alle finalità perseguite del trattamento . [Em. 153]
2. In ogni caso, entro tre anni dall’avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un’ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all’esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l’ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.
3. Se i dati delle persone di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
4. Qualora uno Stato membro, un organismo dell’Unione, un paese terzo o un’organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del trasferimento, limitazioni sui dai personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Se, sulla base di informazioni più estese di quelle possedute dal fornitore dei dati, ritiene necessario continuare a conservare i dati per svolgere i suoi compiti, Europol chiede al fornitore dei dati l’autorizzazione all’ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.
5. Qualora uno Stato membro, un organismo dell’Unione, un paese terzo o un’organizzazione internazionale cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol, ne informa quest’ultimo. Europol cancella i dati, salvo che ritenga necessario continuare a conservarli per lo svolgimento dei suoi compiti in base a informazioni che vanno al di là di quelle possedute dal fornitore dei dati. Europol informa il fornitore dei dati dell’ulteriore conservazione di tali dati e la giustifica.
6. I dati personali non sono cancellati:
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a) |
se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato; [Em. 154] |
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b) |
quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche; |
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c) |
quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ; [Em. 155] |
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d) |
quando l’interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo. |
Articolo 38
Sicurezza del trattamento
1. Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.
2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, sono messe in atto misure dirette a:
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a) |
negare l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell’accesso alle attrezzature); |
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b) |
impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati); |
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c) |
impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione); |
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d) |
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori); |
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e) |
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati); |
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f) |
garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione); |
|
g) |
garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell’introduzione); |
|
g bis) |
garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso); [Em. 156] |
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h) |
impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); |
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i) |
garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); |
|
j) |
garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità). |
3. Europol e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione ben oltre i limiti dei sistemi informazione.
Articolo 38 bis
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default
1. Europol attua le adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e assicuri la protezione dei diritti dell'interessato.
2. Europol attua meccanismi per garantire che, di default, siano trattati solo i dati personali necessari alle finalità del trattamento. [Em. 157]
Articolo 38 ter
Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati
1. In caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza indebiti ritardi e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Su richiesta, Europol fornisce una giustificazione motivata nei casi in cui la notifica non sia avvenuta entro 24 ore.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 procede almeno a:
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a) |
descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati e le categorie e il numero di registrazione dei dati in questione; |
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b) |
elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali; |
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c) |
descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali; |
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d) |
descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali. |
3. Europol documenta le violazioni dei dati personali, inclusi i fatti riguardanti la violazione, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità con il presente articolo. [Em. 158]
Articolo 38 quater
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
1. Laddove la violazione dei dati personali di cui all'articolo 38 ter sia suscettibile di compromettere la protezione dei dati personali o della vita privata dell'interessato, Europol comunica la violazione dei dati personali all'interessato senza indebiti ritardi.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 44.
3. La comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato non è prevista se Europol dimostra al garante europeo della protezione dei dati, in modo da questi giudicato soddisfacente, di avere attuato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure sono state applicate ai dati personali oggetto della violazione. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
4. La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui costituisca una misura necessaria e commensurata agli interessi legittimi dell'interessato:
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a) |
per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; |
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b) |
per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; |
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c) |
per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale; |
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d) |
per proteggere i diritti e le libertà di terzi. [Em. 159] |
Articolo 39
Diritto di accesso dell’interessato
1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni: [Em. 160]
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a) |
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano; |
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b) |
informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, al periodo di conservazione dei dati, ai destinatari cui vengono comunicati i dati; [Em. 161] |
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c) |
la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; |
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c bis) |
l'indicazione della base giuridica per il trattamento dei dati; [Em. 162] |
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c ter) |
l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato; [Em. 163] |
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c quater) |
una copia dei dati in corso di trattamento. [Em. 164] |
2. L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, senza costi eccessivi gratuitamente , un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L’autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento. Europol conferma il ricevimento della domanda. [Emm. 165 e 234]
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda dell'autorità nazionale , Europol risponde alla domanda stessa . [Em. 166]
4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dall’accesso dell’interessato ai dati. Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol.
5. L’accesso ai dati personali è negato o limitato ove ciò La comunicazione di informazioni in risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto parziale o totale sia necessario per: [Em. 167]
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a) |
consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol; |
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b) |
tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità; |
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c) |
garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; |
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d) |
proteggere i diritti e le libertà di terzi; |
L'eventuale decisione di limitare o negare la trasmissione delle informazioni richieste tiene conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato. [Em. 168]
6. Europol informa per iscritto l’interessato dell’eventuale rifiuto o limitazione dell’accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati. Le informazioni sui motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione possono essere omesse qualora la loro comunicazione privi d’effetto la limitazione di cui al paragrafo 5.
Articolo 40
Diritto di rettifica, cancellazione e blocco
1. L’interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati. [Em. 169]
2. L’interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati lecitamente raccolti o successivamente trattati.
3. I dati personali sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell’interessato. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione.
4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco e informa, se del caso, i fornitori dei dati . [Em. 170]
5. Se i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in possesso di Europol sono stati forniti direttamente da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla loro rettifica, cancellazione o blocco in collaborazione con Europol.
6. Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.
7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione o blocco dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.
8. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto l’interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o bloccati.
9. Europol informa per iscritto l’interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o blocco e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.
Articolo 41
Responsabilità in materia di protezione dei dati
1. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all’articolo 23.
1 bis. Europol conserva i dati personali in modo che possano essere rettificati e cancellati. [Em. 171]
2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34, lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico. Gli organismi dell'Unione sono responsabili della qualità dei dati fino al momento del trasferimento incluso. [Em. 172]
3. La responsabilità del rispetto dei principi di cui all’articolo 34, lettere a), b), c) ed e), incombe a Europol.
4. La responsabilità della liceità del trasferimento dei principi di protezione dei dati applicabili incombe: [Em. 173]
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a) |
in caso di dati personali forniti a Europol da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti, e |
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b) |
a Europol, in caso di dati personali forniti da Europol a Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali. |
5. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell’Unione incombe a Europol. Fatta salva la frase precedente, se i dati sono trasferiti da Europol su richiesta del destinatario, Europol e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento. Inoltre, Europol è responsabile dei trattamenti da esso effettuati.
Europol verifica la competenza del destinatario e valuta la necessità del trasferimento dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, Europol chiede ulteriori informazioni al destinatario. Il destinatario assicura che la necessità di trasferimento dei dati possa essere verificata. Il destinatario procede al trattamento dei dati unicamente alle finalità per cui questi gli sono stati trasmessi. [Em. 174]
Articolo 42
Controllo preventivo
1. Il trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione in ogni insieme di operazioni di trattamento che perseguono un'unica finalità o più finalità connesse nell'ambito delle sue attività fondamentali è soggetto a controllo preventivo qualora: [Em. 175]
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a) |
si tratti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 36, paragrafo 2; |
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b) |
il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporti per altri versi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali. |
2. I controlli preventivi sono effettuati dal garante europeo della protezione dei dati previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo, consulta il garante europeo della protezione dei dati.
3. Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso in qualsiasi momento fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. Non sono ammesse più di due proroghe. La decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi. [Em. 176]
La mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, equivale a un parere favorevole.
Se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare una violazione di qualche disposizione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. Se Europol non modifica il trattamento stesso di conseguenza, il garante europeo della protezione dei dati può esercitare i poteri che gli conferisce l’articolo 46, paragrafo 3.
4. Il garante europeo della protezione dei dati tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Tale registro è integrato nel registro di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 43
Registrazione e documentazione
1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, il recupero, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri. [Em. 177]
2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati ai fini del controllo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.
Articolo 44
Responsabile della protezione dei dati
1. Il consiglio di amministrazione nomina, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.
2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile ed altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo da due a cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile; la durata complessiva del mandato non può superare i dieci anni. Può essere destituito dalle sue funzioni di responsabile della protezione dei dati dall’istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.
5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della protezione dei dati dall’istituzione o dall’organismo comunitario che lo ha nominato.
6. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni.
7. Per quanto riguarda i dati personali, ad eccezione di quelli del personale Europol e dei dati personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono:
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a) |
garantire, in maniera indipendente, la liceità del trattamento dati e il rispetto l'applicazione interna delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali; [Em. 178] |
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b) |
garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento; |
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c) |
garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento; |
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d) |
cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati; |
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e) |
cooperare con il garante europeo della protezione dei dati , con particolare riferimento alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 42 ; [Em. 179] |
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f) |
redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al garante europeo della protezione dei dati; |
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f bis) |
agire da punto di contatto per le domande di accesso a norma dell'articolo 39; [Em. 180] |
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f ter) |
tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento effettuate da Europol, incluse, se pertinenti, le informazioni riguardanti le finalità, le categorie di dati, i destinatari, i termini per il blocco e la cancellazione, i trasferimenti a paesi terzi o organizzazioni internazionali e le misure di sicurezza; [Em. 181] |
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f quater) |
tenere un registro degli incidenti e delle violazioni della sicurezza che riguardano i dati personali operativi o amministrativi. [Em. 182] |
8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali del personale Europol e i dati personali amministrativi. [Em. 183]
9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta. [Em. 184]
10. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore esecutivo chiedendo allo stesso di porre rimedio all’inadempienza entro un termine determinato. Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda un termine determinato per la risposta. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.
11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta. [Em. 185]
11 bis. Il responsabile della protezione dei dati dispone delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. [Em. 186]
Articolo 45
Vigilanza delle autorità di controllo nazionali
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che il trasferimento, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l’autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal suo Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili.
2. Ai fini dell’esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.
3. Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano il garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.
4. Chiunque ha diritto di chiedere all’autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell’accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.
Articolo 46
Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati
1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti al paragrafo 2 ed esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3.
2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
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a) |
tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole; |
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b) |
svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole senza indugio ; [Em. 187] |
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c) |
sorveglia e garantisce l’applicazione da parte di Europol delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell’Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; |
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d) |
consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che siano adottate regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali; |
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e) |
determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 4; |
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f) |
tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e registrati a norma dell’articolo 42, paragrafo 4; |
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g) |
procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli. |
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
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a) |
offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti; |
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b) |
rivolgersi a Europol in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all’occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati; |
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c) |
ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40; |
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d) |
rivolgere avvertimenti o moniti a Europol; |
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e) |
ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati; |
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f) |
proporre al consiglio di amministrazione di vietare totalmente o in parte trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo; [Em. 189] |
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g) |
adire Europol e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione; |
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h) |
adire la Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni previste dal trattato; |
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i) |
intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. |
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
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a) |
ottenere da Europol l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini; |
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b) |
accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un’attività in applicazione del presente regolamento. |
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Tale rapporto include informazioni statistiche riguardanti reclami, indagini, accertamenti, il trattamento di informazioni sensibili, i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, il controllo e le notifiche preventivi e l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3.
Tale rapporto è trasmesso e presentato al gruppo congiunto di controllo parlamentare ed è altresì trasmesso al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. Sulla base del rapporto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al garante europeo della protezione dei dati di intraprendere ulteriori azioni per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. [Em. 190]
6. I membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi dell’articolo 69.
Articolo 47
Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il Il garante europeo della protezione dei dati, se del caso, si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità nazionali di protezione dei dati nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento delle attività in cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità nazionali di protezione dei dati hanno pari poteri a quelli riportati all'articolo 46, paragrafo 4, e sono soggetti al medesimo obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 6. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. [Em. 191]
2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali riguardo a tutte le questioni per loro rilevanti. [Em. 192]
2 ter. In caso di questioni specifiche che concernono dati provenienti da uno o più Stati membri, il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che le competenti autorità di controllo nazionali interessate non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante non inferiore a due mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata. [Em. 193]
2 quater. Il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate prima di procedere a una delle azioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettere da e) a h). Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate entro il termine inferiore a due mesi specificato dal garante. Qualora non intenda seguire la posizione delle autorità di controllo nazionali, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata. Il garante europeo della protezione dei dati si astiene dall'adottare azioni se tutte le autorità di controllo nazionali gli hanno comunicato una posizione negativa. [Em. 194]
3. Le I capi delle autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a seconda delle necessità a cadenza almeno annuale per discutere le questioni strategiche o generali o di altro tipo di cui ai paragrafi 1 e 2 . I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. [Em. 195]
Articolo 48
Dati personali amministrativi e dati del personale [Em. 196]
Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali dei membri del personale Europol e ai dati personali amministrativi detenuti da Europol. [Em. 197]
Capo VIII
RICORSI E RESPONSABILITÀ
Articolo 49
Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati
1. L’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.
2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all’articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro o degli Stati membri da cui provengono i dati o dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente interessati . [Em. 198]
3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati , si accerta che il trattamento dei dati nello Stato membro interessato sia stato lecito e che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente . [Em. 199]
4. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell’UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche.
Articolo 50
Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati
Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 51
Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento
1. La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.
3. Fatto salvo l’articolo 52, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.
Articolo 52
Responsabilità per trattamento non corretto dei dati personali e diritto al risarcimento
1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da Europol, conformemente all’articolo 340 TFUE, o dallo Stato membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno, conformemente alla legislazione nazionale. L’azione contro Europol è proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea mentre quella contro lo Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.
2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento corrisposto a una persona fisica ai sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio d’amministrazione, che decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Capo IX
CONTROLLO PARLAMENTARE
Articolo 53
Controllo parlamentare congiunto
1. Il meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, congiuntamente ai parlamenti nazionali, assume la forma di un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto, da istituire nell'ambito della commissione competente del Parlamento europeo, composto da tutti i membri della citata commissione, da un rappresentante della commissione competente dei parlamenti nazionali per ciascuno Stato membro e da un supplente. Gli Stati membri con sistemi parlamentari bicamerali possono invece essere rappresentati da un rappresentante per ciascuna camera.
2. Le riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono sempre convocate dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e hanno luogo nei locali dello stesso. Le riunioni sono copresiedute dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e dal rappresentante del parlamento nazionale dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio.
3. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto verifica l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in relazione al loro impatto sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
4. A tal fine, il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita le seguenti funzioni:
1. Il a) il presidente del consiglio di amministrazione e , il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione compaiono dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali gruppo di controllo parlamentare congiunto , su richiesta di questi questo , per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell’obbligo , se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, se del caso;
2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.
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b) |
il garante europeo della protezione dei dati compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di questo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare la protezione dei dati personali, nelle operazioni di Europol, tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza. |
Alle riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono presentati e discussi i seguenti documenti:
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i progetti di programma annuale di lavoro e di programma pluriennale di lavoro, di cui all'articolo 15; |
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— |
la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all'articolo 14; |
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— |
il rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati sulle attività di vigilanza riguardanti Europol, di cui all'articolo 46; |
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— |
la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione per esaminare l'efficacia e l'efficienza di Europol, di cui all'articolo 70. |
Le seguenti persone compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto su sua richiesta:
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— |
i candidati prescelti per il posto di direttore esecutivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2; |
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— |
il direttore esecutivo qualora sussista l'intenzione di prorogare il suo mandato, come disposto all'articolo 56, paragrafo 5; |
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il direttore esecutivo affinché riferisca in merito all'espletamento delle loro funzioni. |
Il presidente del consiglio di amministrazione informa il gruppo di controllo parlamentare congiunto prima di rimuovere il direttore esecutivo dal suo incarico e comunica le ragioni alla base di tale decisione.
3 5 . Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Inoltre Europol trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali gruppo di controllo parlamentare congiunto , a titolo informativo, tenuto conto , se del caso, degli obbligo obblighi del segreto e della riservatezza:
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a) |
le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all’obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol; |
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b) |
gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1. |
6. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere qualsiasi documento pertinente necessario allo svolgimento dei suoi compiti, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e la regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo.
7. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sulle attività di vigilanza relative a Europol per il Parlamento europeo. [Em. 200]
Articolo 54
Accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate trattate da Europol o mediante esso
1. Al fine di consentire l’esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell’articolo 53, al Parlamento europeo gruppo di controllo parlamentare congiunto e ai suoi rappresentanti può essere è concesso, su richiesta, l’accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o mediante esso e, se del caso, previa autorizzazione del fornitore di dati .
2. L Data la natura sensibile e classificata di tali informazioni, l ’accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui all’articolo 69. Le alla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (17). Ulteriori modalità di accesso sono possono essere disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo. [Em. 201]
Capo X
PERSONALE
Articolo 55
Disposizioni generali
1. Al personale Europol, escluso quello che alla data di applicazione del presente regolamento è disciplinato da contratti conclusi da Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell’organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.
2 bis. L'autorità che ha il potere di nomina sfrutta appieno le possibilità offerte dallo statuto dei funzionari e assegna al personale specializzato, quali gli esperti informatici, un gruppo di funzioni e un grado superiori a seconda della loro qualifica per svolgere in modo ottimale i compiti dell'Agenzia conformemente all'articolo 4. [Em. 202]
Articolo 56
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, conformemente a una procedura di cooperazione, descritta in appresso:
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a) |
sulla base di un elenco di tre candidati proposto dalla da un comitato composto dal rappresentante della Commissione al consiglio di amministrazione e da altri due membri di tale consiglio , seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente , i candidati sono invitati, prima della nomina, a comparire dinanzi al Consiglio e al gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle loro domande; |
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b) |
il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il Consiglio esprimono poi i loro pareri e indicano il loro ordine di preferenza; |
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c) |
il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri. |
Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.
Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. [Em. 203]
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di Europol.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, e previo parere del gruppo di controllo parlamentare congiunto, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni. [Em. 204]
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo al gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle domande dei suoi membri di tale commissione. [Em. 205]
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione illustrando la medesima al gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio . [Em. 206]
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e/o del o dei vicedirettori esecutivi, la proroga del loro mandato e la loro rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Articolo 57
Vicedirettori esecutivi
1. Il direttore esecutivo è assistito da quattro tre vicedirettori esecutivi, di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell’accademia Europol e delle relative attività. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi. [Em. 207]
2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l’articolo 56. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina o rimozione dall’incarico.
Articolo 58
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dal medesimo.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali a Europol.
Capo XI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 59
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione europea.
4. Europol può godere del finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ed eccezionali, ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione.
5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
Articolo 60
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l’esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia e presenta alla Commissione, al Parlamento europeo al gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio nonché ai parlamenti nazionali lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell’organico. [Em. 208]
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio («l’autorità di bilancio») lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
4. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato a Europol.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico di Europol.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
8. Ai progetti, in particolare quelli riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio si applicano le disposizioni del [regolamento finanziario quadro].
Articolo 61
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio di Europol.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Articolo 62
Rendicontazione e discarico
1. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile di Europol comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, Europol trasmette e presenta al Parlamento europeo gruppo di controllo parlamentare congiunto , al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio. [Em. 209]
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol consolidati con i conti della Commissione.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell’articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi di Europol. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.
6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio, il direttore esecutivo trasmette e presenta il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d’amministrazione al Parlamento europeo gruppo di controllo parlamentare congiunto , al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. [Em. 210]
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate nella relazione annuale. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
Articolo 63
Regole finanziarie
1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione. Tali deviazioni sono notificate al Parlamento europeo. [Em. 211]
2. Considerata la specificità dei membri della rete di istituti nazionali di formazione, unici organismi con caratteristiche specifiche e competenze tecniche per svolgere le pertinenti attività di formazione, tali membri possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (18) . [Em. 212]
Capo XII
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 64
Status giuridico
1. Europol è un organismo dell’Unione. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Europol ha sede all’Aia (Paesi Bassi).
Articolo 65
Privilegi e immunità
1. A Europol e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
2. I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.
Articolo 66
Regime linguistico
1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (19).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Europol sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Articolo 67
Trasparenza
1. Ai A tutti i documenti amministrativi in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. [Em. 213]
2. In base a una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol.
3. Le decisioni adottate da Europol ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
3 bis. Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del suo consiglio di amministrazione e degli esperti interni ed esterni, unitamente alle dichiarazioni di interesse e ai curriculum vitae degli stessi. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono sempre pubblicati. Europol può limitare la pubblicazione di documenti su base temporanea o permanente qualora tale pubblicazione rischi di compromettere lo svolgimento dei suoi compiti, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza. [Em. 214]
Articolo 67 bis
Notifica previa e meccanismo d'allerta
La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia seri motivi per temere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che sarebbero non conformi al mandato di Europol, contrarie al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell'UE. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Ove il consiglio di amministrazione rifiuti di soddisfare tale richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio per consentire una rapida reazione. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall'attuare la decisione controversa fintanto che la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni. [Em. 215]
Articolo 68
Lotta antifrode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999, Europol, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (20) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione da Europol.
3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (21), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da Europol.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.
Articolo 69
Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate
Europol stabilisce le proprie norme relative all’obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, tenuto conto dei principi di base e delle norme minime di cui alla decisione 2011/292/UE. Tali norme contengono, tra l’altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione di tali informazioni.
Articolo 70
Valutazione e riesame
1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro nonché il funzionamento dei meccanismi di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali . La valutazione riguarda, in particolare, l’eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica. [Em. 216]
2. La Commissione trasmette e presenta la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo e, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento , al Parlamento europeo, al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione. Inoltre, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali ogni altra informazione eventualmente richiesta riguardante la valutazione. [Em. 217]
3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria . [Em. 218]
Articolo 71
Indagini amministrative
Le attività di Europol sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell’articolo 228 TFUE.
Articolo 72
Sede
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento di Europol nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale Europol e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione ed entro [due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento], tra Europol e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento di Europol, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Capo XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 73
Successione legale generale
1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI. [Em. 219]
2. Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 220]
4. In deroga al paragrafo 3, l’accordo di sede concluso in base alla decisione 2005/681/GAI cessa di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento. [Em. 221]
Articolo 74
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL istituito in base all’articolo 10 della decisione 2005/681/GAI scade il [data dell’entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 222]]
2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di Europol istituito in base all’articolo 37 della decisione 2009/371/GAI scade il [data dell’entrata in applicazione del presente regolamento].
3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore e la data di entrata in applicazione, il consiglio di amministrazione istituito in base all’articolo 37 della decisione 2009/371/GAI:
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a) |
esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 14 del presente regolamento; |
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b) |
prepara l’adozione delle norme relative all’obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni classificate UE di cui all’articolo 69 del presente regolamento; |
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c) |
appronta qualsiasi altro strumento necessario per l’applicazione del presente regolamento, e |
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d) |
riesamina le misure di esecuzione non legislative della decisione 2009/371/GAI per permettere al consiglio di amministrazione istituito in base all’articolo 13 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. |
4. La Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, prende le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell’articolo 13 possa iniziare i lavori il [data di entrata in applicazione del presente regolamento].
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 13.
6. Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell’articolo 13 del presente regolamento si riunisce la prima volta il [data di entrata in applicazione del presente regolamento]. In quell’occasione, se necessario, prende una decisione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2.
6 bis. Il consiglio di amministrazione elabora disposizioni dettagliate in merito alla procedura di cui all'articolo 67 bis e le presenta alla Commissione ai fini dell'approvazione. [Em. 223]
Articolo 75
Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo e ai vicedirettori
1. Il direttore esecutivo nominato a norma dell’articolo 38 della decisione 2009/371/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Qualora il direttore esecutivo non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1, la Commissione, in attesa della nomina di cui all’articolo 56, nomina direttore esecutivo ad interim un proprio funzionario, che esercita le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.
3. Ai vicedirettori nominati a norma dell’articolo 38 della decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2.
4. Il direttore esecutivo di CEPOL nominato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, la responsabilità di vicedirettore esecutivo per la formazione di Europol. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento. [Em. 224]]
Articolo 76
Disposizioni transitorie di bilancio
1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III. [Em. 225]
2. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all’articolo 42 della decisione 2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall’articolo 43 della medesima decisione e alle regole finanziarie di Europol.
Capo XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77
Sostituzione
Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI e la decisione 2005/681/GAI.
I riferimenti alle decisioni abrogate alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento. [Em. 226]
Articolo 78
Abrogazione
1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI e della decisione 2005/681/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), e della decisione 2005/681/GAI, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL), rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento. [Em. 227]
Articolo 79
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal [data di applicazione].
Tuttavia, gli articoli 73, 74 e 75 si applicano a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(2) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio di Polizia Europeo (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
(4) GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.
(5) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(*1) Proposta COM (2013)0048.
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
(8) Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
(9) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
(10) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
(13) Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).
(14) Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(17) Come previsto dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013.
(18) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(19) CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(20) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(21) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
ALLEGATO I
Elenco dei reati in relazione ai quali Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la reciproca cooperazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento
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terrorismo, |
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criminalità organizzata, |
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traffico illecito di stupefacenti, |
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attività illecite di riciclaggio di denaro, |
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criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, |
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organizzazione clandestina di immigrazione, |
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tratta di esseri umani, |
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criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, |
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omicidio volontario, lesioni personali gravi, |
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traffico illecito di organi e tessuti umani, |
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rapimento, sequestro e presa di ostaggi, |
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razzismo e xenofobia, |
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rapina, |
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traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, |
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truffe e frodi, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, |
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racket e estorsioni, |
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contraffazione e pirateria in materia di prodotti, |
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falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, |
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falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, |
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criminalità informatica, |
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corruzione, |
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traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, |
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traffico illecito di specie animali protette, |
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traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, |
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criminalità ambientale, compreso l’inquinamento provocato dalle navi, |
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traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, |
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abuso e sfruttamento sessuale delle persone, in particolare di donne e dei minori. [Em. 228] |
ALLEGATO II
Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a)
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1. |
I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:
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2. |
I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:
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3. |
Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al paragrafo 1:
Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone. |
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4. |
Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale. |
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5. |
Se il procedimento contro l’interessato è definitivamente archiviato o quest’ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l’archiviazione o l’assoluzione sono cancellati. |
ALLEGATO III
Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi operative (di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c))
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1. |
I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi operative riguardano:
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2. |
Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo.
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3. |
Le «persone di contatto e di accompagnamento» ai sensi del paragrafo 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che le informazioni che si riferiscono alle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente allegato e che sono importanti ai fini dell’analisi possano essere ottenute, e sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono «persone di contatto» coloro che hanno contatti sporadici con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Sono «persone di accompagnamento» coloro che hanno contatti regolari con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone di contatto o accompagnamento. In questo contesto, va osservato quanto segue:
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4. |
Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, lettera d), che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato nonché le seguenti categorie di dati:
Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del loro ruolo di vittime o di vittime potenziali. I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. |
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5. |
Con riguardo alle persone che, come previsto al paragrafo 1, lettera c), potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:
Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali testi. I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. |
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6. |
Con riguardo alle persone di cui al paragrafo 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui reati considerati, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:
Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali informatori. I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. |
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7. |
Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un’analisi, risulti che, sulla base di indicazioni serie e comprovate, una persona debba essere immessa in una categoria di persone diversa da quella in cui detta persona è stata immessa inizialmente, come stabilito dal presente allegato, Europol può effettuare il trattamento soltanto dei dati relativi a tale persona che sono permessi nell’ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati vengono cancellati. Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, come definito nel presente allegato, Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell’ambito di tali categorie. |
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/348 |
P7_TA(2014)0122
Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione) (COM(2013)0151 — C7-0080/2013 — 2013/0081(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2017/C 285/38)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0080/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 (1), |
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— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 (2), |
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— |
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3), |
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— |
vista la lettera del 20 settembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0377/2013), |
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A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali; |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.
(2) GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2013)0081
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio (4), e alla direttiva 2005/71/CE del Consiglio (5). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tali direttive. |
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(2) |
La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive (6) di rimediare alle carenze rilevate , di garantire la trasparenza e la certezza giuridica e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione. [Em. 1] |
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(3) |
È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L'immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020. |
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(4) |
Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore. |
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(5) |
Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi. |
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(6) |
La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare. |
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(7) |
Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale . [Em. 3] |
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(8) |
La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti , conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL . Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia. [Em. 4] |
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(9) |
È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori mediante una procedura di ammissione indipendente dal loro rapporto giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno o al visto per soggiorno di lunga durata . Tale procedura si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nell'Unione, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica di immigrazione. Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno. |
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(10) |
Dal momento che gli sforzi per raggiungere l' obiettivo di investire il 3 % del PIL nella ricerca riguardano in gran parte il settore privato e che quest'ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che possono essere autorizzati ai sensi della presente direttiva dovrebbero appartenere sia al settore pubblico sia a quello privato. |
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(11) |
Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori e degli studenti , quali definiti nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio (7), dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro. [Em. 5] |
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(12) |
Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi alla stregua dei ricercatori. |
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(13) |
È opportuno che l ‘attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine nell'ottica di una politica migratoria globale. |
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(14) |
Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare , semplificare e agevolare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa (8), in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia in vista di norme più favorevoli per i cittadini di paesi terzi fa parte di questo impegno. [Em. 6] |
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(15) |
L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna (9) hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi. La partecipazione di numerosi paesi terzi al processo di Bologna e ai programmi di mobilità degli studenti dell'Unione rende essenziale l'introduzione di norme armonizzate e semplificate in materia di mobilità per i cittadini dei paesi interessati. [Em. 7] |
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(16) |
La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali. |
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(17) |
La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione. |
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(18) |
Nella valutazione delle risorse sufficienti si dovrebbe tener conto delle fellowships. |
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(19) |
Gli Stati membri potevano decidere se applicare o meno la direttiva 2004/114/CE a alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti; occorre ora includere tali categorie nell'ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di agevolarne l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, per garantirne i diritti legali e la protezione. |
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(20) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai tirocinanti retribuiti che vengono a lavorare nell'Unione nel quadro di un trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari]. |
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(21) |
Poiché attualmente a livello dell'Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto riguarda l'accordo tra le parti che ricomprenda anche elementi quali la somma di denaro corrisposta per le piccole spese (10). |
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(22) |
A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti , il che non dovrebbe essere ostacolato o impedito da requisiti addizionali . Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti. [Em. 8] |
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(23) |
Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato e i rispettivi programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive. |
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(24) |
I diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva dovrebbero riflettere la natura specifica del soggiorno di ciascuna categoria. |
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(25) |
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di dovrebbero considerare la possibilità di esentare i cittadini di paesi terzi dalle tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. Tali di accesso e residenza . Qualora gli Stati membri richiedessero il pagamento di tasse , queste dovrebbero essere proporzionate allo scopo del soggiorno e non dovrebbero ostacolare il perseguimento degli obiettivi della direttiva. [Em. 9] |
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(26) |
I diritti accordati ai cittadini di paesi terzi in virtù della presente direttiva non dovrebbero dipendere dalla la forma, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno, che assume l'autorizzazione. |
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(27) |
Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, ai fini previsti dalla presente direttiva. |
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(28) |
L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale, , che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico, o la sicurezza pubblica o la sanità pubblica . [Em. 10] |
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(29) |
In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi o alla formazione che il richiedente intende svolgere, al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva. |
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(30) |
È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 60 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. È opportuno che gli Stati membri comunichino quanto prima al richiedente di quali ulteriori informazioni essi necessitano ai fini del trattamento della domanda . Nel caso in cui il diritto nazionale preveda un ricorso amministrativo avverso una decisione negativa, è opportuno che le autorità nazionali informino il richiedente della loro decisione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso. [Em. 11] |
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(31) |
Si deve agevolare la mobilità all'interno dell'Unione di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi . Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni relative al periodo durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro dovrebbe coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari]. |
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(32) |
È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e, gli studenti , i volontari e i tirocinanti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero avere il diritto di spostarsi negli in altri Stati membri previsti sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l'elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell'Unione. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro. [Em. 12] |
|
(33) |
Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro un più ampio pieno accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva, cioè per un minimo di 20 ore alla settimana . Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe costituire la applicarsi come regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro, purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare . [Em. 13] |
|
(34) |
Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli e di rispettare e attribuire valore al lavoro e al contributo generale degli studenti che si laureano nell'Unione , è opportuno che gli Stati membri autorizzino tali studenti a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24. [Em. 14] |
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(35) |
Le disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro. |
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(36) |
Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda a studenti, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura. [Em. 15] |
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(37) |
La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (13). |
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(38) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
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(39) |
Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. |
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(40) |
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
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(41) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o retribuito, volontariato o collocamento alla pari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(42) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di ricerca, autorizzati ai sensi della presente direttiva, con cui i ricercatori possono stipulare convenzioni di accoglienza, e sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul rispettivo territorio nazionale a fini di ricerca, quali definite dalla presente direttiva, nonché informazioni sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, e sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel rispettivo territorio a questi fini. |
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(42 bis) |
Ogni Stato membro ha l'obbligo di informare i cittadini di paesi terzi delle norme applicabili al loro caso specifico, così da garantire la trasparenza e la certezza giuridica e, in tal modo, incoraggiarli a venire nell'Unione. Tutte le informazioni pertinenti alla procedura, compresa la documentazione generale riguardante gli studi e i programmi di scambio o di ricerca, come anche le informazioni specifiche relative ai diritti e agli obblighi dei richiedenti, dovrebbero quindi essere fornite in un modo facilmente accessibile e comprensibile per i cittadini di paesi terzi. [Em. 16] |
|
(43) |
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.] |
|
(44) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione . |
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(45) |
È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti. |
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(46) |
La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva definisce:
|
a) |
le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato o collocamento alla pari; |
|
b) |
le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva; |
|
c) |
le condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva. |
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito o non retribuito, volontariato o collocamento alla pari.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
|
a) |
che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea; |
|
b) |
la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto; |
|
c) |
che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione; |
|
d) |
titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE (14), qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale; |
|
e) |
che abbiano la qualifica di lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato; |
|
f) |
che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi; |
|
g) |
che entrano nell'Unione in qualità di tirocinanti nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari]. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
|
a) |
«cittadino di paese terzo», chi non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato; |
|
b) |
«ricercatore», un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo; |
|
c) |
«studente», il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale; |
|
d) |
«alunno», il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa; |
|
e) |
«tirocinante non retribuito», il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale di quest'ultimo; |
|
f) |
«tirocinante retribuito», il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato; |
|
g) |
«volontario», il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma riconosciuto di volontariato; |
|
g bis) |
«fornitore di volontariato», l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato. Le organizzazioni e i gruppi di questo tipo sono indipendenti e autonomi come altre entità no profit, segnatamente le autorità pubbliche. Essi sono attivi sulla scena pubblica e la loro attività mira, almeno in parte, a contribuire al bene pubblico (15) ; [Em. 17] |
|
h) |
«programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa no profit ; [Em. 18] |
|
i) |
«persona collocata alla pari», il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini ; [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche] |
|
j) |
«ricerca», lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; |
|
k) |
«istituto di ricerca», qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo; |
|
l) |
«istituto di insegnamento», un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, sulla base di criteri trasparenti, per gli scopi stabiliti nella presente direttiva; |
|
l bis) |
«ente ospitante», l'istituto di insegnamento, l'istituto di ricerca, l'impresa o l'istituto di formazione professionale, l'organizzazione che effettua scambi di alunni o l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, istituito in conformità del diritto nazionale nel territorio di uno Stato membro; [Em. 20] |
|
l ter) |
«famiglia ospitante», la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari consentendole di condividerne la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari; [Em. 21] |
|
m) |
«retribuzione», il pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro; |
|
n) |
«lavoro», l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi una forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo applicabile o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; [Em. 22] |
|
n bis) |
«datore di lavoro», qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro; [Em. 23] |
|
n ter) |
«familiari», i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE; [Em. 24] |
|
o) |
«primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in forza della presente direttiva; |
|
p) |
«secondo Stato membro», qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro; |
|
q) |
«programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità», programmi finanziati dall'Unione che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione; |
|
r) |
«autorizzazione», un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure un visto per soggiorno di lunga durata; |
|
s) |
«visto per soggiorno di lunga durata», l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen. |
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
|
a) |
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; oppure |
|
b) |
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. |
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e , 26, 27, 28, 29 , 30, 31, 32, 33 e 34 , specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità. [Em. 25]
CAPO II
AMMISSIONE
Articolo 5
Principio
1. L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 14.
2. Una volta soddisfatti tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, i richiedenti hanno diritto a un visto per soggiorno di lunga durata e/o a un permesso di soggiorno. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio e non altrove, ove siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione previsti dalla presente direttiva, concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.
Articolo 6
Requisiti generali
Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per i motivi previsti dalla presente direttiva deve:
|
a) |
presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto; |
|
b) |
ove non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione; |
|
c) |
essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione; |
|
d) |
non essere considerato costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;[Em. 26] |
|
e) |
se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 31; |
|
f) |
esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso. L'esibizione di tali prove non è necessaria se il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare che beneficia di una sovvenzione o di una borsa di studio, che ha ottenuto da una famiglia ospitante un impegno di presa a carico o ha ricevuto un'offerta di lavoro stabile, oppure che un'organizzazione che si occupa di scambi di alunni o di programmi di volontariato si dichiara responsabile del sostentamento dell'alunno o del volontario durante l'intero periodo del suo soggiorno nello Stato membro in questione. [Em. 27] |
Articolo 7
Requisiti specifici per i ricercatori
1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per motivi di ricerca deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
|
a) |
presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2; |
|
b) |
all'occorrenza, presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. |
2. Gli Stati membri possono verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.
3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio dello Stato membro per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.
4. La domanda di un cittadino di paese terzo che intende svolgere una ricerca nell'Unione è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino in questione soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.
5. Gli Stati membri possono accettare esaminano , conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio. [Em. 28]
6. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di autorizzazione debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.
Articolo 8
Autorizzazione degli istituti di ricerca
1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.
2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.
L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.
3. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.
4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 9.
5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva ogniqualvolta tali elenchi vengono modificati .
6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.
7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 9, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.
Articolo 9
Convenzione di accoglienza
1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza purché siano rispettate le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.
La convenzione di accoglienza contiene almeno i seguenti elementi:
|
a) |
il titolo e lo scopo del progetto di ricerca; |
|
b) |
l'impegno del ricercatore a completare il progetto di ricerca; |
|
c) |
la conferma dell'istituto che si impegna a ospitare il ricercatore affinché questi possa completare il progetto di ricerca; |
|
d) |
le date d'inizio e di fine del progetto di ricerca; |
|
e) |
informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore; |
|
f) |
informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore. |
2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:
|
3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.
5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.
Articolo 10
Requisiti specifici per gli studenti
1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chiede di essere ammesso per motivi di studio deve soddisfare anche a seguenti requisiti:
|
a) |
dimostrare di essere stato accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi; |
|
b) |
se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto; |
|
c) |
dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto. |
2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 11
Requisiti specifici per gli alunni
1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso a un programma di scambio di alunni deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:
|
a) |
aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato; |
|
b) |
esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria; |
|
c) |
dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa; |
|
d) |
comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno; |
|
e) |
alloggiare durante l'intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno. |
2. Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini. [Em. 29]
Articolo 12
Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti o retribuiti [Em. 30]
1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale tirocinante non retribuito o retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche i seguenti requisiti:
|
a) |
fornire la prova di aver stipulato una convenzione di formazione o un contratto di lavoro , eventualmente approvata approvati dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa; [Em. 31] |
|
b) |
dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro; [Em. 32] |
|
c) |
se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio. |
La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.
2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico.
Articolo 13
Requisiti specifici per i volontari
Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:
|
a) |
esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma /progetto di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate specificati il titolo, lo scopo e le date di inizio e di fine del progetto di volontariato, le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni; [Em. 33] |
|
b) |
comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi; |
|
c) |
e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro. |
Articolo 14
Requisiti specifici per le persone collocate alla pari
Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
|
a) |
avere un'età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni; |
|
b) |
comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente; [Em. 34] |
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c) |
esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la sulle ore da dedicare alla partecipazione ai quotidiani impegni familiari , indicando il numero massimo di ore giornaliere che possono essere dedicate alla partecipazione a tali impegni, inclusa la concessione di almeno un intero giorno libero a settimana, e che le permettano di frequentare corsi . [Em. 35] |
CAPO III
AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO
Articolo 15
Autorizzazioni
I visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno recano i titoli «ricercatore», «studente», «volontario», «tirocinante retribuito», «tirocinante non retribuito» o «persona collocata alla pari». Per ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione in base a uno specifico programma dell'Unione comprendente misure sulla mobilità, l'autorizzazione indica il programma in questione.
Dopo il rilascio di un'autorizzazione e la concessione di un visto, l'ente ospitante è registrato in un sistema di accreditamento al fine di agevolare le future procedure di domanda. [Em. 36]
Articolo 16
Durata del soggiorno
1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per ricercatori valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 . Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del progetto.
2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno o per l'intera durata dei loro studi se superiore a un anno e, se del caso, e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi. [Em. 37]
3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per l'intera durata del programma di scambio di alunni o della convenzione stipulata tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari per un periodo massimo di un anno. [Em. 38]
4. Il periodo di validità di un'autorizzazione rilasciata ad un tirocinante corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogata una sola volta in forma di permesso ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 12 .
5. Ai volontari è rilasciata un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità dell'autorizzazione richiesta può corrispondere al periodo in questione.
6. Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, è rilasciato un permesso di soggiorno alla prima proroga del soggiorno iniziale. Se la validità del visto per soggiorno di lunga durata è inferiore alla durata autorizzata del soggiorno, il visto è sostituito prima della scadenza da un permesso di soggiorno, senza ulteriori formalità.
Articolo 17
Informazioni aggiuntive
Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi ha dichiarato di volersi recare a norma dell'articolo 27 , paragrafo 1, lettera a), in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato. [Em. 39]
CAPO IV
Motivi di rifiuto, revoca o mancato rinnovo delle autorizzazioni
Articolo 18
Motivi di rifiuto di una domanda un'autorizzazione
1. Gli Stati membri respingono una domanda rifiutano un'autorizzazione nei seguenti casi:
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a) |
se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16; |
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b) |
se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; |
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c) |
se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente; |
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d) |
se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente; |
|
e) |
se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare. |
2. Gli Stati membri possono respingere una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda. rifiutare un'autorizzazione nei seguenti casi:
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a) |
se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente; |
|
b) |
se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare. |
|
c) |
se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente. [Em. 40] |
Articolo 19
Motivi di revoca o di mancato rinnovo di un'autorizzazione
1. Gli Stati revocano o si rifiutano di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
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a) |
se il titolare non soddisfa più i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 14 o 16; |
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a b ) |
se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; |
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b) |
se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione; |
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c) |
se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente; |
2. Gli Stati possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
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d a ) |
se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente . Qualora ciò si verifichi durante un corso di studi, è opportuno fornire allo studente il tempo sufficiente per trovare un corso equivalente che gli permetta di completare i propri studi; |
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e b ) |
se la famiglia l'ente ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente ; |
|
c) |
se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente; |
|
d) |
se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare; |
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e) |
se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione; |
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f) |
per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie; |
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g) |
per quanto riguarda gli studenti, se non compiono progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale. Lo Stato membro interessato può revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione per questo motivo solo mediante una decisione recante ragioni specifiche basate sulla valutazione dell'istituto di insegnamento, che deve essere consultato sui progressi dello studente, salvo quando l'istituto manchi di rispondere a una richiesta di parere entro un periodo di tempo ragionevole; |
2. Gli Stati membri possono revocare un'autorizzazione
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h) |
per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano esclusivamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo interessato. I motivi di sanità pubblica si basano su un'analisi obiettiva dei rischi reali e non sono applicati in modo discriminatorio rispetto a quanto avviene per i cittadini dello Stato membro interessato. |
2 bis. Quando uno Stato membro revoca un'autorizzazione in base a uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), il cittadino di paese terzo ha il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro se trova un altro ente ospitante o un'altra famiglia ospitante al fine di completare gli studi o la ricerca o per un altro scopo per il quale è stata concessa l'autorizzazione. [Em. 41]
Articolo 20
Motivi di non rinnovo di un'autorizzazione
1. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
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a) |
se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; |
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b) |
se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l'ingresso e il soggiorno previsti all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10; |
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c) |
per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale. |
2. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. [Em. 42]
CAPO V
DIRITTI
Articolo 21
Parità di trattamento
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda l'istruzione, la formazione professionale e settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 . [Em. 43]
2. Studenti, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale. [Em. 44]
2 bis. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e sono autorizzati a entrare e soggiornare sul territorio di uno Stato membro sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 45]
Articolo 22
Insegnamento impartito da ricercatori
I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
Articolo 23
Attività economiche degli studenti
1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante , ma non in un modo sistematico tale da determinare un'esclusione degli studenti dal mercato del lavoro . [Em. 46]
2. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.
3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 20 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.
4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.
Articolo 24
Ricerca di lavoro e imprenditorialità di ricercatori e studenti
1. Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 12 18 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre sei e sei nove mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei nove mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.
2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo al cittadino di paese terzo interessato e, se del caso, ai suoi familiari in conformità con la loro legislazione nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, lettere a), c) e f). [Em. 47]
Articolo 25
Familiari dei ricercatori e degli studenti
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca o studio abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l'autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori e studenti di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.
4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell'autorizzazione concessa ai ricercatori o agli studenti , purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.
5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro. [Em. 48]
CAPO VI
MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI
Articolo 26
Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti , volontari e tirocinanti retribuiti
1. Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 29. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .
2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente , volontario o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi, del tirocinio o del volontariato in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:
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a) |
un titolo di viaggio valido; |
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b) |
la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato; |
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c) |
la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione o di volontariato ospitante; |
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d) |
la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno. |
3. Per la mobilità di studenti , volontari e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.
4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.
5. Gli Stati membri non impongono agli studenti , ai volontari o ai tirocinanti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri. [Em. 49]
Articolo 27
Diritti di ricercatori , volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità
1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori , volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti o studenti ai sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:
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a) |
l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore , il volontario, il tirocinante retribuito e non retribuito o lo studente ha dichiarato che intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro; |
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b) |
il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento superiore interessato per frequentare un corso di studi. |
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b bis) |
il richiedente, se volontario, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'organizzazione o del programma di volontariato interessato, come il Servizio volontario europeo. |
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b ter) |
il richiedente, se tirocinante, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'ente ospitante interessato. |
2. L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore , il volontario, il tirocinante retribuito o non retribuito o lo studente.
3. Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:
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a) |
per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi; |
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b) |
per gli studenti, i tirocinanti retribuiti o non retribuiti e i volontari si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi. [Em. 50] |
Articolo 28
Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro
1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.
2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari in questione o il ricercatore, in conformità del diritto nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiari alle autorità competenti di detto Stato membro.
Se il permesso di soggiorno rilasciato al familiare dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente sul territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono a detta persona di soggiornare sul loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente sul loro territorio con il ricercatore finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.
3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:
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a) |
il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un titolo di viaggio valido o le relative copie autenticate, e un visto se necessario; |
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b) |
la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore; |
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c) |
la prova della sussistenza di un'assicurazione malattia per tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il ricercatore dispone di tale assicurazione per loro. |
4. Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore di comprovare che il titolare:
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a) |
dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato; |
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b) |
dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato. |
Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni come del numero dei familiari.
CAPO VII
PROCEDURA E TRASPARENZA
Articolo 29
Garanzie procedurali e trasparenza
1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 60 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Nel caso in cui la legislazione nazionale preveda la possibilità di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, le autorità competenti degli Stati membri decidono in merito al ricorso al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso. [Em. 53]
2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e , all'atto della registrazione della domanda, fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. [Em. 54]
3. La decisione di rifiuto della domanda di un' autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per proporre l'azione nonché tutte le informazioni pratiche pertinenti che facilitano l'esercizio dei suoi diritti . [Em. 55]
4. Ove una domanda sia respinta un'autorizzazione sia rifiutata o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione. [Em. 56]
Articolo 29 bis
Procedura accelerata per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti a studenti, alunni e ricercatori
Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione che preveda il rilascio del permesso di soggiorno o del visto per il cittadino di paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti, alunni o ricercatori cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento, un'organizzazione promotrice di programmi di scambio di alunni riconosciuta a tal fine o un istituto di ricerca approvato dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa nazionale. [Em. 57]
Articolo 30
Trasparenza e accesso alle informazioni
Gli Stati membri rendono disponibili informazioni comprensibili e facilmente accessibili sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8. [Em. 58]
Articolo 31
Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame il trattamento delle domande presentate in conformità della presente direttiva. L'importo Il livello di tale tassa non può essere tale eccessivo o sproporzionato tanto da compromettere ostacolare gli obiettivi della direttiva. Se tale tassa è a carico della persona tirocinante o collocata alla pari cittadina di paese terzo, tale persona ha il diritto di essere rimborsata rispettivamente dall'ente ospitante o dalla famiglia ospitante. [Em. 59]
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Punti di contatto
1. Gli Stati membri designano punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli articoli 26 e 27.
2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.
2 bis. Gli Stati membri facilitano la procedura di domanda permettendo ai cittadini di paesi terzi di presentare la domanda e completare la procedura per qualsiasi Stato membro nell'ambasciata o nel consolato dello Stato membro che risulta più comodo per il richiedente. [Em. 60]
Articolo 33
Statistiche
Annualmente, e per la prima volta entro il […], gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato autorizzazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Inoltre, nella misura del possibile, trasmettono alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate nell'anno civile precedente, indicandone la cittadinanza. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi.
Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è […].
Articolo 34
Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta entro [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.
Articolo 35
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni a decorrere dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 36
Abrogazione
Le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE sono abrogate con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 37
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 38
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati .
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.
(2) GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.
(4) Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).
(5) Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).
(6) COM(2011)0587 e COM(2011)0901.
(7) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
(8) COM(2011)0567.
(9) Dichiarazione congiunta dei ministri europei dell'Istruzione del 19 giugno 1999.
(10) Accordo europeo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari, articolo 8.
(11) Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
(14) Direttiva del Consiglio 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(15) Comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, COM(1997)0241.
(16) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 37)
|
Direttiva 2004/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
|
Direttiva 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Parte B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale [e applicazione]
(di cui all'articolo 35)
|
Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione |
|
2004/114/CE 2005/71/CE |
12.1.2007 12.10.2007 |
|
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 2004/114/CE |
Direttiva 2005/71/CE |
La presente direttiva |
|
Articolo 1, lettera a) |
|
Articolo 1, lettera a) |
|
Articolo 1, lettera b) |
|
— |
|
— |
|
Articolo 1, lettere b) e c) |
|
Articolo 2, frase introduttiva |
|
Articolo 3, frase introduttiva |
|
Articolo 2, lettera a) |
|
Articolo 3, lettera a) |
|
Articolo 2, lettera b) |
|
Articolo 3, lettera c) |
|
Articolo 2, lettera c) |
|
Articolo 3, lettera d) |
|
Articolo 2, lettera d) |
|
Articolo 3, lettera e) |
|
— |
|
Articolo 3, lettere f) e g) |
|
Articolo 2, lettera e) |
|
Articolo 3, lettera l) |
|
Articolo 2, lettera f) |
|
Articolo 3, lettera h) |
|
Articolo 2, lettera g) |
|
— |
|
— |
|
Articolo 3, lettera i) |
|
— |
|
Articolo 3, lettere da m) a s) |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a e) |
|
— |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e g) |
|
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
— |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, lettere da a) a e) |
|
— |
|
Articolo 6, lettera f) |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
— |
|
— |
|
Articolo 7 |
|
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) |
|
— |
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
— |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
|
Articolo 8 |
|
— |
|
— |
|
Articolo 11 |
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 10, frase introduttiva |
|
Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 10, lettera a) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 10, lettere b) e c) |
|
— |
|
— |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
|
— |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, frase introduttiva |
|
Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 11, lettera a) |
|
— |
|
Articolo 11, lettera b) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 11, lettera c) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 11, lettera d) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articoli 12-15 |
|
— |
|
— |
|
Articoli 14, 15 e 16 |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
— |
|
Articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
|
— |
|
Articolo 21 |
|
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
|
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
Articolo 23, paragrafo 3 |
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
— |
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
|
Articolo 23, paragrafo 4 |
|
— |
|
Articoli 15, 24, 25 e 27 |
|
— |
|
Articolo 17 |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
|
— |
|
— |
|
Articolo 29, paragrafo 1 |
|
Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 19 |
|
— |
|
— |
|
Articolo 30 |
|
Articolo 20 |
|
Articolo 31 |
|
— |
|
Articoli 32 e 33 |
|
Articolo 21 |
|
Articolo 34 |
|
Articoli 22-25 |
|
— |
|
— |
|
Articoli 35, 36 e 37 |
|
Articolo 26 |
|
Articolo 38 |
|
— |
|
Allegati I e II |
|
|
Articolo 1 |
— |
|
|
Articolo 2, frase introduttiva |
— |
|
|
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 3, lettera a) |
|
|
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 3, lettera i) |
|
|
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 3, lettera k) |
|
|
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 3, lettera b) |
|
|
Articolo 2, lettera e) |
— |
|
|
Articoli 3 e 4 |
— |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 8 |
|
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
|
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) |
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
— |
|
|
Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5 |
|
|
Articolo 7 |
— |
|
|
Articolo 8 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 9 |
— |
|
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
— |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) |
|
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
|
|
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 22 |
|
|
Articolo 12, frase introduttiva |
— |
|
|
Articolo 12, lettera a) |
— |
|
|
Articolo 12, lettera b) |
— |
|
|
Articolo 12, lettera c) |
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 12, lettera d) |
— |
|
|
Articolo 12, lettera e) |
— |
|
|
— |
Articolo 21, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 13, paragrafi 3 e 5 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
— |
|
|
— |
Articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
Articoli 14-21 |
— |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/376 |
P7_TA(2014)0123
Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario «EU Aid Volunteers» (COM(2012)0514 — C7-0303/2012 — 2012/0245(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/39)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0514), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0303/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0158/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
ritiene che occorra assegnare fondi e stanziamenti di bilancio distinti a questa iniziativa, garantendone al contempo la complementarietà con altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione; |
|
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2012)0245
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 375/2014)
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/377 |
P7_TA(2014)0124
Fondo di aiuti europei agli indigenti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/40)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0617), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0358/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese, dalla Camera dei Lord e dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dal Bundestag tedesco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2013 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 24 e 34, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0183/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 133 del 9.5.2013, pag. 62.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 giugno 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0257).
P7_TC1-COD(2012)0295
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 223/2014)
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/378 |
P7_TA(2014)0125
Biocidi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM(2013)0288 — C7-0141/2013 — 2013/0150(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/41)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0288), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0141/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0354/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 44.
P7_TC1-COD(2013)0150
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 334/2014)
Mercoledì 26 febbraio 2014
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/379 |
P7_TA(2014)0135
Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3 ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3 (12399/2013 — C7-0425/2013 — 2012/0219A(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 285/42)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (12399/2013), |
|
— |
visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra (13368/2012), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0425/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0463/2013), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/380 |
P7_TA(2014)0136
Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3 ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3 (12400/2013 — C7-0426/2013 — 2012/0219B(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 285/43)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (12400/2013), |
|
— |
visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra (13368/2012), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0426/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0119/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/381 |
P7_TA(2014)0137
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2013)0803 — C7-0417/2013 — 2013/0392(NLE))
(Consultazione)
(2017/C 285/44)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0803), |
|
— |
visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0417/2013), |
|
— |
visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0470/2013), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/382 |
P7_TA(2014)0138
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 — 2013/0343(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2017/C 285/45)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0721), |
|
— |
visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0394/2013), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0090/2014), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
|
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è resa disponibile in forma consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione. |
(12) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(12) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/385 |
P7_TA(2014)0139
Modifica della decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (COM(2013)0930 — C7-0022/2014 — 2013/0446(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2017/C 285/46)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0930), |
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— |
visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0022/2014), |
|
— |
visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0113/2014), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/386 |
P7_TA(2014)0140
Modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014 (COM(2014)0024 — C7-0031/2014 — 2014/0010(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2017/C 285/47)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0024), |
|
— |
visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0031/2014), |
|
— |
visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0144/2014), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/387 |
P7_TA(2014)0141
Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione CE-Indonesia, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (11250/2013 — C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))
(2017/C 285/48)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (11250/2013), |
|
— |
visto l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (14032/2009), |
|
— |
visti l'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) (1), e i successivi protocolli di adesione, |
|
— |
viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sulla comunicazione della Commissione: Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa — Asia (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sulla situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh (3), |
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— |
vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 sull'Aceh (4), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla recente catastrofe provocata dallo tsunami nell'Oceano Indiano (5), |
|
— |
visti i negoziati per l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, autorizzati dal Consiglio il 25 novembre 2004, conclusi nel giugno 2007 e firmati il 9 novembre 2009, |
|
— |
visto l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato il 29 giugno 2011 (6), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sull'Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze (7), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie (8), |
|
— |
vista la decisione 2012/308/PESC del Consiglio del 26 aprile 2012 relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico (9), |
|
— |
viste le relazioni delle missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo sulle elezioni in Indonesia del 5 aprile 2004 e del 20 settembre 2004, a Timor Leste del 30 agosto 1999, 30 agosto 2001, 9 aprile 2007, 30 giugno 2007 e 7 luglio 2012, e nella provincia di Aceh dell'11 dicembre 2006, |
|
— |
vista la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anticorruzione del 27 novembre 2012, |
|
— |
visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, |
|
— |
visti gli articoli 91, 100, l'articolo 191, paragrafo 4, l'articolo 207 e l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
|
— |
visto l'articolo 81, paragrafo 3 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari esteri (A7-0093/2014), |
|
A. |
considerando che le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (nel prosieguo, «Indonesia») saranno disciplinate dal summenzionato accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (nel prosieguo, «APC»); |
|
B. |
considerando che l'APC è il primo strumento di questo tipo tra l'Unione europea e l'Indonesia e che mira a rafforzare la cooperazione politica, economica e settoriale d'interesse reciproco e a potenziare ulteriormente la cooperazione bilaterale e regionale nel dare una risposta alle sfide globali; |
|
C. |
considerando che l'APC contiene, come elementi fondamentali, la conferma dei valori espressi nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e in altri trattati internazionali applicabili a entrambe le parti e del loro impegno nei confronti dei principi di democrazia, buona governance e dello Stato di diritto, nonché disposizioni sull'istituzione o il miglioramento della cooperazione in settori quali i diritti umani, il commercio e gli investimenti, l'energia, il turismo, i trasporti e le infrastrutture, la conservazione dell'ambiente marino e la pesca, la politica industriale e le piccole e medie imprese (PMI), la protezione dei dati e i diritti di proprietà intellettuale e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il terrorismo e il finanziamento del terrorismo; |
|
D. |
considerando che l'Indonesia è il quarto paese più popoloso del mondo, la terza maggiore democrazia, il più grande paese musulmano con milioni di seguaci di altre fedi, nonché una società eterogenea con più di 240 milioni di cittadini di diverse etnie, lingue e culture, il 40 % dei quali ha meno di 25 anni, posizionato strategicamente in un arcipelago di oltre 17 000 isole che si estende per 5 400 chilometri da est a ovest nell'Oceano Indiano e Pacifico; |
|
1. |
chiede al Consiglio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:
|
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 144 del 10.6.1980, pag. 2.
(2) GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 476.
(3) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 617.
(4) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 528.
(5) GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 147.
(6) GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 2.
(7) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 201.
(8) GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 1.
(9) GU L 154 del 15.6.2012, pag. 1.
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/394 |
P7_TA(2014)0142
Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione CE-Indonesia, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (11250/2013 — C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 285/49)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (11250/2013), |
|
— |
visto il progetto di accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (14032/2009), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, dell'articolo 191, paragrafo 4, dell'articolo 207 e dell'articolo 209 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0351/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0134/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Indonesia. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/395 |
P7_TA(2014)0143
Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione CE-Indonesia per quanto riguarda questioni relative alla riammissione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per quanto riguarda questioni relative alla riammissione (11313/2013 — C7-0356/2013 — 2013/0120B(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 285/50)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (11313/2013), |
|
— |
visto il progetto di accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (14032/2009), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0356/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0115/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Indonesia. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/396 |
P7_TA(2014)0144
Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (10697/2012 — C7-0029/2014 — 2012/0122(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 285/51)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (10697/2012), |
|
— |
visto il progetto di accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (10693/2012), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0029/2014), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0097/2014), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Turchia. |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/397 |
P7_TA(2014)0147
Spazio ferroviario europeo unico ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)0029 — C7-0025/2013 — 2013/0029(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/52)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0029), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese, dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 luglio 2013 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0037/2014), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
P7_TC1-COD(2013)0029
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'ultimo decennio, la rete autostradale europea è cresciuta del 27 % mentre la rete ferroviaria utilizzata si è ridotta del 2 %. Inoltre la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6 % di quota modale nell'Unione europea e in termini di offerta e qualità i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze. [Em. 1] |
|
(1 bis) |
L'insufficienza della quota modale della ferrovia in Europa è dovuta, in particolare, alla presenza di una concorrenza sleale da parte delle altre modalità di trasporto, alla mancanza di volontà politica di sviluppare il trasporto ferroviario e agli scarsi investimenti nelle reti ferroviarie. [Em. 2] |
|
(2) |
I mercati dell'UE dei servizi di trasporto merci e di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia sono aperti alla concorrenza, rispettivamente, dal 2007 e dal 2010 in virtù delle direttive 2004/51/CE (4) e 2007/58/CE (5) e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni. |
|
(2 bis) |
È necessario valutare gli effetti dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in termini di controllo della qualità dei servizi erogati sulla base di elementi di fatto, dei livelli delle offerte e dell'utilizzo, nonché dei costi e delle tariffe praticate. [Em. 3] |
|
(2 ter) |
Lo sviluppo di uno spazio ferroviario europeo unico dipende enormemente dall'applicazione effettiva, integrale ed entro i termini previsti, in tutti gli Stati membri, della legislazione adottata. In considerazione delle carenze riscontrate in questo senso, è opportuno che gli Stati membri vigilino scrupolosamente sull'applicazione della legislazione dell'Unione. [Em. 4] |
|
(2 quater) |
Diversi studi e questionari dimostrano che negli Stati membri che hanno aperto i propri mercati del trasporto nazionale di passeggeri, come la Svezia e il Regno Unito, il mercato ferroviario è cresciuto, così come è aumentato il livello di soddisfazione dei passeggeri e del personale. [Em. 5] |
|
(3) |
La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), crea tale spazio con regole comuni sulla governance delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, sul finanziamento dell'infrastruttura e sull'imposizione di canoni per il suo utilizzo, sulle condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi ferroviari e sulla vigilanza regolamentare sul mercato ferroviario. Essendo ormai presenti tutti questi elementi, è ora possibile completare l'apertura del mercato ferroviario dell'Unione e riformare la governance dei gestori dell'infrastruttura con l'obiettivo di assicurare la parità di accesso all'infrastruttura al fine di migliorare la qualità dei servizi ferroviari in tutta l'Unione tutelando nel contempo le norme sociali e le condizioni di occupazione . [Em. 6] |
|
(3 bis) |
Il completamento dell'apertura del mercato ferroviario dell'Unione dovrebbe essere considerato essenziale, così da consentire al trasporto ferroviario di diventare un'alternativa credibile ad altri modi di trasporto in termini di prezzo e qualità. [Em. 7] |
|
(4) |
La direttiva 2012/34/UE prevede che la Commissione proponga, se del caso, misure legislative relative all'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri e allo sviluppo di condizioni adatte ad assicurare un accesso non discriminatorio all'infrastruttura , compresa quella di vendita di proprietà degli operatori storici, che sia il più possibile efficiente sotto il profilo dei costi e non discriminatorio , sulla base dei requisiti esistenti riguardo alla separazione tra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto. [Em. 8] |
|
(4 bis) |
L'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri avrà un impatto positivo sul funzionamento del mercato ferroviario europeo, conducendo a una maggiore flessibilità e a più ampie possibilità per le società e per i passeggeri. Anche il personale del settore ferroviario beneficerà di tale apertura, grazie all'aumento delle opportunità di prestazione dei propri servizi a nuovi operatori del mercato. I lavoratori con esperienza possono fornire un valore aggiunto ai nuovi operatori, il che condurrà a migliori condizioni lavorative. [Em. 9] |
|
(4 ter) |
Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione dei propri mercati del lavoro per il personale ferroviario. È opportuno, tuttavia, che si assicurino che il modo in cui il mercato del lavoro è organizzato non danneggi la qualità del servizio. Il diritto europeo prevede già un quadro chiaro per la tutela dei lavoratori del settore ferroviario. [Em. 10] |
|
(5) |
È necessario opportuno assicurare un miglior coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie attraverso l'istituzione di un comitato di coordinamento, allo scopo di ottenere una gestione ed un utilizzo dell'infrastruttura efficienti. Inoltre, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni nella gestione quotidiana della rete, inclusa la gestione del traffico sulla rete durante la stagione invernale, il gestore dell'infrastruttura a livello di controllo del traffico dovrebbe coordinarsi con le imprese ferroviarie, senza compromettere la sua indipendenza e responsabilità nella gestione della rete e rispettando le norme in vigore. [Em. 117] |
|
(6) |
È necessario inoltre che gli Stati membri assicurino che tutte le funzioni necessarie all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo sostenibili dell'infrastruttura ferroviaria siano gestite in maniera coerente dal gestore dell'infrastruttura stesso. |
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(6 bis) |
Per assicurare una concorrenza sufficiente e leale all'interno dello spazio ferroviario europeo, è necessario non solo garantire un accesso non discriminatorio all'infrastruttura ma anche integrare le reti ferroviarie nazionali e rafforzare gli organismi di regolamentazione. È opportuno che tale rafforzamento sia attuato sotto forma di ampliamento delle competenze degli organismi di regolamentazione competenti e di sviluppo di una rete di organismi di regolamentazione che sarà in futuro uno degli attori chiave nella regolamentazione del mercato del trasporto ferroviario nell'Unione. [Em. 12] |
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(6 ter) |
Il gestore dell'infrastruttura, nell'esercizio di tutte le pertinenti funzioni previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere tenuto a utilizzare le proprie competenze per migliorare costantemente l'efficienza della gestione delle infrastrutture ferroviarie al fine di fornire ai propri utenti servizi di alta qualità. [Em. 13] |
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(7) |
Fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di pianificazione e finanziamento dell'infrastruttura, è opportuno che le questioni transfrontaliere , come quella dei diritti di accesso alle linee ferroviarie, siano affrontate in modo efficiente tra i gestori dell'infrastruttura dei diversi Stati membri attraverso l'istituzione di una rete europea dei gestori dell'infrastruttura. [Em. 14] |
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(8) |
Al fine di garantire la parità delle condizioni di accesso all'infrastruttura è necessario che le strutture integrate siano configurate in modo tale da non generare conflitti d'interesse tra la gestione dell'infrastruttura e le attività di trasporto. Eliminare gli eventuali incentivi a operare discriminazioni nei confronti dei concorrenti è l'unico modo per garantire la parità di accesso all'infrastruttura ferroviaria. Si tratta di un requisito necessario per il successo dell'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, che permetterebbe altresì di eliminare le possibilità di sussidi incrociati presenti in tali strutture integrate, che portano anch'esse a distorsioni del mercato nonché le disposizioni relative alle remunerazioni del personale e altri benefici che potrebbero risultare in trattamento preferenziale rispetto ai concorrenti. [Em. 15] |
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(9) |
I vigenti requisiti relativi all'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura dalle imprese di trasporto ferroviario, stabiliti nella direttiva 2012/34/UE, riguardano solo le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura, vale a dire le decisioni relative all'assegnazione della traccia ferroviaria e quelle relative all'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura. È tuttavia necessario che tutte le funzioni siano esercitate in modo indipendente, in quanto anche altre funzioni possono essere utilizzate per operare discriminazioni nei confronti dei concorrenti, in particolare le decisioni sull'accesso ai servizi di biglietteria, alle stazioni e ai depositi, sugli investimenti o sulla manutenzione, che possono essere prese in modo da favorire le parti della rete utilizzate principalmente dagli operatori di trasporto inseriti nell'impresa integrata. Le decisioni relative alla programmazione dei lavori di manutenzione possono influenzare la disponibilità delle tracce ferroviarie per i concorrenti. [Em. 16] |
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(9 bis) |
Nonostante l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla direttiva 2013/34/UE a tutela dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, le imprese a integrazione verticale potrebbero utilizzare la propria struttura per offrire un vantaggio concorrenziale indebito agli operatori ferroviari di loro proprietà. [Em. 17] |
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(10) |
I vigenti requisiti della direttiva 2012/34/UE riguardano solo l'indipendenza giuridica, organizzativa e decisionale. Ciò non esclude del tutto la possibilità di mantenere un'impresa integrata a condizione che siano garantiti questi tre livelli di indipendenza. Per quanto riguarda l'indipendenza decisionale, occorre garantire che adeguate misure di salvaguardia escludano il controllo dell'impresa integrata sul processo decisionale del gestore dell'infrastruttura. Tuttavia, anche la piena applicazione di tali salvaguardie non esclude completamente tutte le possibilità di comportamenti discriminatori nei confronti dei concorrenti che si presentano nell'ambito di un'impresa a integrazione verticale. In particolare, nelle strutture integrate esiste sempre la possibilità di sussidi incrociati o è comunque molto difficile per gli organismi di regolamentazione controllare e applicare le salvaguardie stabilite per impedire tale fenomeno. La misura più efficace per risolvere tali problemi è la separazione istituzionale fra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto. |
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(11) |
È necessario La presente direttiva mira a stabilire una concorrenza libera ed equa tra tutte le imprese ferroviarie e quindi che gli Stati membri facciano in modo che la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche non abbiano diritto di esercitare il controllo su un gestore dell'infrastruttura e, contemporaneamente, di esercitare il controllo o un qualsiasi diritto su preclude a un'impresa ferroviaria. Per converso, il controllo su un'impresa ferroviaria dovrebbe precludere la possibilità di esercitare il controllo o un qualsiasi diritto su un gestore dell'infrastruttura la possibilità di mantenere un modello a integrazione verticale quale definito all'articolo 3 . [Em. 18] |
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(12) |
Laddove è ancora possibile che il gestore dell'infrastruttura sia inserito in un'impresa a integrazione verticale, gli Stati membri dovrebbero perlomeno introdurre rigorose misure di salvaguardia a tutela dell'indipendenza effettiva del gestore dell'infrastruttura nel suo complesso rispetto all'impresa integrata. Tali salvaguardie dovrebbero riguardare non solo l'organizzazione societaria del gestore dell'infrastruttura rispetto all'impresa integrata, ma anche la struttura gestionale del gestore dell'infrastruttura e, per quanto possibile all'interno di una struttura integrata, dovrebbero impedire i trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le altre entità giuridiche dell'impresa integrata. Tali salvaguardie non solo corrispondono a quanto è necessario per soddisfare gli attuali requisiti di indipendenza decisionale per quanto riguarda le funzioni essenziali a norma della direttiva 2012/34/UE, sotto il profilo dell'indipendenza gestionale del gestore dell'infrastruttura, ma si spingono oltre aggiungendo clausole dirette a precludere la possibilità che le entrate del gestore dell'infrastruttura siano usate per finanziare altre entità inserite nell'impresa a integrazione verticale. È opportuno che siffatta clausola si applichi a prescindere dall'applicazione della normativa fiscale degli Stati membri e fatte salve le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. |
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(12 bis) |
È opportuno che nel processo di apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri su rotaia si consideri seriamente la questione del miglioramento della sicurezza ferroviaria, in particolare in relazione alla riforma delle attuali strutture integrate, onde evitare di creare nuovi ostacoli amministrativi che possano compromettere il mantenimento e il miglioramento della sicurezza. [Em. 19] |
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(12 ter) |
La possibilità che il gestore dell'infrastruttura paghi dividendi al proprietario finale dell'impresa a integrazione verticale non dovrebbe impedire che il gestore dell'infrastruttura costituisca riserve per migliorare la sua situazione finanziaria e conseguire l'equilibrio della contabilità su un arco di tempo ragionevole, come stabilito dalla presente direttiva. Tutti i dividendi pagati dal gestore dell'infrastruttura dovrebbero essere destinati a investimenti finalizzati al rinnovamento dell'infrastruttura ferroviaria in uso. [Em. 107] |
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(12 quater) |
La società holding di un'impresa a integrazione verticale può partecipare alle decisioni strategiche necessarie per il buon funzionamento del sistema ferroviario nel suo complesso, nell'interesse di tutte parti operanti sul mercato ferroviario, ferme restando le decisioni relative alle funzioni del gestore dell'infrastruttura. [Em. 108] |
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(12 quinquies) |
Fra i rappresentanti dei proprietari finali dell'impresa a integrazione verticale in seno al consiglio di vigilanza dovrebbero inoltre poter figurare persone nominate dai proprietari finali ma non alle loro dipendenze, a condizione che non abbiano responsabilità o interessi in un'altra entità inserita nell'impresa a integrazione verticale. [Em. 109] |
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(12 sexies) |
Le disposizioni intese a garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura all'interno di un'impresa a integrazione verticale dovrebbero lasciare impregiudicati i criteri Eurostat su disavanzo e debito pubblico, poiché la società holding, anche tenendo conto delle misure di salvaguardia a tutela dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, può in ogni caso continuare a mantenere la proprietà dell'infrastruttura, oltre a un numero sufficiente di funzioni, per non essere considerata un'entità puramente artificiale avente come unico scopo la riduzione del debito pubblico ai sensi dei suddetti criteri. [Em. 110] |
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(13) |
Nonostante l'applicazione delle misure di salvaguardia a tutela dell'indipendenza, è possibile che le imprese a integrazione verticale abusino comunque della loro struttura per offrire un vantaggio concorrenziale indebito agli operatori ferroviari di loro proprietà. Fatto salvo l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è pertanto opportuno che la Commissione verifichi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, l'effettiva applicazione di tali salvaguardie e l'avvenuta eliminazione di tutte le rimanenti distorsioni della concorrenza. Occorre che tutti gli Stati membri, qualora la Commissione non sia in grado di confermare che ciò sia avvenuto, abbiano la facoltà di limitare o revocare i diritti di accesso degli operatori integrati in questione. |
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(13 bis) |
Tenendo conto dell'eterogeneità delle reti in termini di dimensioni e densità e della varietà delle strutture organizzative delle autorità nazionali e locali o regionali e delle rispettive esperienze nel processo di apertura del mercato, ogni Stato membro dovrebbe godere di sufficiente flessibilità per organizzare la propria rete in modo da ottenere un mix ottimale di servizi ad accesso aperto e di servizi prestati in esecuzione di contratti di servizio pubblico, al fine di garantire un'elevata qualità di servizi prontamente accessibili a tutti i passeggeri. Una volta selezionati i contratti di servizio pubblico da mettere a gara, ogni Stato membro dovrebbe definire caso per caso i meccanismi di salvaguardia da introdurre per ciascun servizio nel caso in cui la procedura di gara non vada a buon fine. Tali meccanismi non dovrebbero in alcun modo prevedere oneri aggiuntivi per le imprese ferroviarie che gestiranno i servizi in questione. [Em. 20] |
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(14) |
La concessione alle imprese ferroviarie dell'Unione del diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria in tutti gli Stati membri ai fini dell'esercizio di servizi di trasporto nazionale di passeggeri può avere implicazioni per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia prestati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di limitare detto diritto di accesso laddove esso comprometta l'equilibrio economico di tali contratti di servizio pubblico o la qualità del servizio che offrono , ferma restando l'approvazione del pertinente organismo di regolamentazione. [Em. 21] |
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(15) |
Di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate, gli organismi di regolamentazione dovrebbero valutare , in base a un'analisi economica oggettiva, il potenziale impatto economico, sui vigenti contratti di servizio pubblico, dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri prestati in regime di libero accesso. [Em. 22] |
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(16) |
È necessario che la valutazione tenga conto della necessità di fornire a tutti gli operatori del mercato una certezza del diritto sufficiente a permetter loro di sviluppare la propria attività. È importante che tale procedura sia la più semplice, efficiente e trasparente possibile e che sia coerente con la procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura. |
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(17) |
È necessario che la valutazione relativa all'eventuale compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico tenga conto di criteri prestabiliti. Tali criteri e gli aspetti della procedura da seguire possono variare nel tempo, in particolare alla luce dell'esperienza maturata dagli organismi di regolamentazione, dalle autorità competenti e dalle imprese ferroviarie, e possono tener conto delle caratteristiche specifiche dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri. |
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(18) |
Nel valutare l'eventuale compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, è necessario che gli organismi di regolamentazione prendano in considerazione l'impatto economico e sociale del servizio previsto sui vigenti contratti di servizio pubblico, tenendo conto delle ripercussioni sulla redditività dei servizi contemplati da tali contratti di servizio pubblico e delle conseguenze in termini di per il rafforzamento della politica di coesione nell'ambito interessato e dei costi netti per la competente autorità pubblica che ha aggiudicato i contratti in questione. Per effettuare tale valutazione è necessario esaminare fattori come la domanda di passeggeri, il prezzo dei biglietti, le modalità di emissione dei biglietti, l'ubicazione e il numero delle fermate, nonché gli orari e la frequenza del nuovo servizio proposto. [Em. 23] |
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(18 bis) |
Per stabilire se la qualità del servizio fornito nel quadro di un contratto di servizio pubblico risenta di un servizio ad accesso libero sulla stessa rete, gli organismi di regolamentazione dovrebbero considerare, in particolare, gli effetti di rete, il rispetto delle coincidenze e la puntualità dei servizi erogati nell'ambito del contratto di servizio pubblico. [Em. 24] |
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(19) |
Allo scopo di rendere i servizi ferroviari più interessanti per i passeggeri, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di imporre impongano alle imprese ferroviarie che esercitano servizi di trasporto nazionale di passeggeri di partecipare ad un sistema comune d'informazione e a un servizio integrato di emissione dei biglietti per l'offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni. In caso di adozione di Un sistema di questo tipo, è necessario dovrebbe assicurare che esso non dia di non generare distorsioni di mercato o discriminazioni tra imprese ferroviarie. [Em. 25] |
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(19 bis) |
È importante che le imprese ferroviarie si impegnino nello sviluppo di sistemi integrati di emissione dei biglietti, in particolare per quanto riguarda i trasporti locali e regionali, al fine di aumentare l'attrattività del trasporto ferroviario per i passeggeri. Sistemi di questo tipo non dovrebbero generare distorsioni di mercato o discriminazioni tra imprese ferroviarie. [Em. 26] |
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(19 ter) |
Poiché il nuovo pacchetto ferroviario punta a rafforzare i diritti dei passeggeri e la libertà di circolazione è uno dei pilastri fondamentali dell'Unione, è opportuno profondere maggiori sforzi per tutelare questo diritto anche per i disabili e le persone a mobilità ridotta. Diventa quindi prioritario migliorare l'accessibilità dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture. Per raggiungere questo obiettivo, è opportuno incoraggiare i contatti transfrontalieri, il che vale anche per l'assistenza a questa categoria specifica di passeggeri, che andrebbe armonizzata nell'ambito di un sistema più ampio. A questo proposito è opportuno lanciare una consultazione cui partecipino le parti sociali, i cittadini e le organizzazioni per la tutela dei diritti dei disabili. [Em. 27] |
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(19 quater) |
Alla luce dell'esperienza acquisita attraverso la rete di organismi di regolamentazione di cui all'articolo 57 della direttiva 2012/34/UE, la Commissione dovrebbe elaborare entro il 31 dicembre 2016 una proposta legislativa per rafforzare suddetta rete, formalizzandone le procedure e attribuendole personalità giuridica. Tale organismo dovrebbe avere funzioni di vigilanza e arbitraggio per trattare problemi di natura transfrontaliera e internazionale e conoscere ricorsi avverso le decisioni prese da organismi nazionali di regolamentazione. [Em. 28] |
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(19 quinquies) |
Ai fini del completamento dello spazio ferroviario europeo unico e in considerazione della concorrenza nel settore ferroviario, la Commissione si impegna a sostenere e incoraggiare attivamente il dialogo sociale a livello dell'Unione per garantire che i lavoratori del settore ferroviario siano protetti nel lungo termine dagli effetti indesiderati dell'apertura del mercato, come il dumping sociale. [Em. 29] |
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(19 sexies) |
I passeggeri dovrebbero avere accesso a sistemi funzionanti di emissione di biglietti cumulativi e integrati. Tali sistemi potrebbero anche fare delle ferrovie un mezzo di trasporto più interessante per gli utenti. I sistemi di emissione di biglietti cumulativi messi a punto dal settore negli Stati membri dovrebbero essere interoperabili tra loro ai fini della creazione di un sistema a livello di Unione in cui rientrino tutti gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri. [Em. 30] |
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(19 septies) |
Alla luce dell'esperienza acquisita attraverso la rete degli organismi di regolamentazione istituita a norma dell'articolo 57 della direttiva 2012/34/UE, la Commissione dovrebbe elaborare una proposta legislativa per sostituire la rete con un organismo di regolamentazione europeo, formalizzandone le procedure e attribuendogli personalità giuridica, entro il 31 dicembre 2019, in tempo utile per l'apertura dei servizi di trasporto nazionale passeggeri su rotaia. Tale organismo dovrebbe avere funzioni di vigilanza e arbitraggio per trattare problemi di natura transfrontaliera e internazionale e per conoscere ricorsi avverso le decisioni prese da organismi nazionali di regolamentazione. [Em. 31] |
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(19 octies) |
Per evitare il dumping sociale, un'impresa ferroviaria dovrebbe poter erogare servizi di trasporto ferroviario solo se rispetta i contratti collettivi o le leggi nazionali che stabiliscono norme nello Stato membro in cui intende operare. Dovrebbe pertanto essere prevista parità di retribuzione nello stesso luogo. L'organismo di regolamentazione competente dovrebbe verificare il rispetto di tale requisito. [Em. 32] |
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(19 nonies) |
L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe approvare le disposizioni relative al trasferimento del personale o chiederne la modifica. Ciò può contemplare l'applicazione di un periodo di riflessione per il personale che deve essere trasferito. Nel prendere la decisione, l'organismo di regolamentazione dovrebbe mirare a evitare il trasferimento di informazioni sensibili dal gestore dell'infrastruttura a un altro soggetto nell'ambito dell'impresa integrata. [Em. 33] |
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(19 decies) |
L'apertura del mercato non dovrebbe determinare conseguenze negative per le condizioni lavorative e sociali dei lavoratori del settore ferroviario. È opportuno rispettare le clausole sociali al fine di evitare il dumping sociale e la concorrenza sleale da parte di nuovi operatori che non rispettano gli standard sociali minimi nel settore ferroviario. [Em. 34] |
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(19 undecies) |
Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero creare nell'ambito della loro cultura della sicurezza una «cultura corretta» («just culture») affinché il personale sia incoraggiato attivamente a riferire incidenti, inconvenienti e «quasi incidenti» correlati alla sicurezza senza essere soggetto a punizione o discriminazione. Una cultura corretta consente al settore ferroviario di trarre insegnamenti da incidenti, inconvenienti e «quasi incidenti» e in tal modo di migliorare la sicurezza ferroviaria per i lavoratori e i passeggeri. [Em. 35] |
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(19 duodecies) |
La Commissione dovrebbe garantire la piena e corretta applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/47/CE del Consiglio (7) . [Em. 36] |
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(19 terdecies) |
Alla luce dello sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico e dell'ulteriore apertura del mercato del trasporto ferroviario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei contratti collettivi al fine di evitare il dumping sociale e la concorrenza sleale. [Em. 37] |
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(19 quaterdecies) |
La Commissione dovrebbe valutare l'impatto della presente direttiva sullo sviluppo del mercato del lavoro per il personale ferroviario di bordo e, se del caso, proporre nuove misure legislative sulla certificazione di tale personale. [Em. 38] |
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(19 quindecies) |
Il personale di bordo costituisce una categoria professionale del settore ferroviario con mansioni inerenti alla sicurezza. Tradizionalmente svolge compiti operativi legati alla sicurezza nell'ambito del sistema ferroviario, oltre ad avere responsabilità per quanto riguarda il comfort e la sicurezza dei passeggeri a bordo dei treni. Una certificazione simile a quella rilasciata ai macchinisti è utile per garantire un livello elevato di qualifiche e competenze, per riconoscere l'importanza di questa categoria professionale per la sicurezza dei servizi ferroviari nonché per agevolare la mobilità dei lavoratori. [Em. 39] |
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(19 sexdecies) |
L'organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe approvare o richiedere modifiche delle disposizioni relative al trasferimento del personale. Ciò può comprendere l'applicazione di un periodo di riflessione per il personale che deve essere trasferito. Nel prendere la decisione, l'organismo di regolamentazione dovrebbe mirare a evitare il trasferimento di informazioni sensibili dal gestore dell'infrastruttura a un'altra entità nell'ambito dell'impresa integrata. [Em. 40] |
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(20) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, |
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(20 bis) |
I gestori dell'infrastruttura dovrebbero collaborare nei casi riguardanti incidenti o inconvenienti con ripercussioni sul traffico transfrontaliero al fine di condividere qualsiasi informazione pertinente e quindi evitare il propagarsi di effetti negativi; [Em. 41] |
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(20 ter) |
L'organismo di regolamentazione dovrebbe avere la competenza di controllare i lavori di manutenzione dell'infrastruttura per assicurarsi che non siano intrapresi con modalità tali da provocare discriminazioni tra imprese ferroviarie. [Em. 42] |
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(20 quater) |
Il gestore dell'infrastruttura all'interno di un'impresa a integrazione verticale dovrebbe poter offrire al proprio personale determinati servizi sociali in strutture utilizzate da altre entità dell'impresa a integrazione verticale. [Em. 43] |
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(20 quinquies) |
Al gestore dell'infrastruttura all'interno di un'impresa a integrazione verticale dovrebbe essere consentito di collaborare con altre entità di tale impresa per lo sviluppo di sistemi informatici, previa approvazione dell'organismo di regolamentazione. [Em. 44] |
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(20 sexies) |
Le condizioni per l'offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni in tutta l'Unione, come previsto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) , andrebbero ritenute adempiute una volta istituito il sistema comune di informazioni di viaggio e di emissione biglietti entro il 12 dicembre 2019, in linea con le disposizioni della presente direttiva. [Em. 45] |
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(20 septies) |
L'organismo di regolamentazione può elaborare linee guida concernenti il rafforzamento dell'indipendenza del personale e della dirigenza del gestore dell'infrastruttura all'interno di un'impresa a integrazione verticale per quanto riguarda l'assegnazione delle tracce ferroviarie e l'imposizione di canoni. [Em. 118] |
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(20 octies) |
Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sono liberi in qualsiasi momento di scegliere tra diversi tipi di strutture per i gestori dell'infrastruttura che coesistono all'interno dello spazio ferroviario europeo unico, vale a dire le imprese separate e a integrazione verticale, anche se hanno già introdotto un tipo separato di struttura. La presente direttiva stabilisce diverse regole e principi che disciplinano l'organizzazione interna di tali strutture. [Em. 47] |
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(20 nonies) |
Ai fini della presente direttiva, le nozioni di consiglio di vigilanza, consiglio di amministrazione, consiglio di gestione o organismi che rappresentano legalmente l'impresa dovrebbero essere applicate alle strutture aziendali esistenti negli Stati membri, evitando la creazione di organi supplementari. [Em. 119] |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2012/34/UE è così modificata:
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-1. |
all'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2 bis. La presente direttiva è volta a trasformare il trasporto ferroviario in una modalità di trasporto di maggiore attrattiva per i cittadini europei. La direttiva contribuisce alla creazione di sistemi funzionali di informazione e di biglietteria integrata. I sistemi di emissione di biglietti cumulativi messi a punto dal settore ferroviario negli Stati membri dovrebbero essere interoperabili tra loro ai fini della creazione di un sistema su scala unionale che comprenda tutti gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri. [Em. 49] 2 ter. L'obiettivo della direttiva, che consiste nel portare a completamento lo spazio ferroviario europeo unico, sarà conseguito sulla base del dialogo sociale a livello dell'Unione al fine di garantire che i lavoratori del settore ferroviario siano adeguatamente tutelati dagli effetti indesiderati causati dall'apertura del mercato.». [Em. 50] |
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- 1 ter. |
All'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Gli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater 7 quinquies e 7 sexies non si applicano alle reti di meno di 500 km che
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1) |
l'articolo 3 è così modificato:
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2) |
all'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso; |
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2 bis) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis A condizione che non sorgano conflitti di interesse e che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di autorizzare il gestore dell'infrastruttura a impegnarsi in accordi di cooperazione, in modo trasparente, non esclusivo e non discriminatorio, con uno o più richiedenti per quanto riguarda una linea specifica o una parte locale o regionale della rete, in modo tale da offrire incentivi finanziari per aumentare l'efficienza della sua cooperazione in relazione alla parte della rete in questione. Tali incentivi possono consistere in riduzioni o aumenti dei canoni di accesso alle linee ferroviarie corrispondenti a possibili risparmi sui costi o aumenti delle entrate per l'impresa ferroviaria o per il gestore dell'infrastruttura a seguito di tale cooperazione. La cooperazione in questione è intesa a garantire una gestione più efficiente delle interruzioni, dei lavori di manutenzione o delle infrastrutture congestionate, o di una linea o di una parte della rete soggetta a ritardi, o a migliorare la sicurezza. La sua durata è limitata a un massimo di cinque anni ed è prorogabile. Il gestore dell'infrastruttura informa l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della cooperazione prevista. L'organismo di regolamentazione dà la sua approvazione preventiva all'accordo di cooperazione, ne chiede la modifica o lo respinge se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte. Esso può chiedere la modifica dell'accordo in qualsiasi momento lungo la sua intera durata. Il gestore dell'infrastruttura informa il comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 quinquies in merito all'accordo di cooperazione. Il presente paragrafo non si applica alla cooperazione autorizzata a norma degli articoli 7 bis e 7 ter tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie inseriti nella stessa impresa a integrazione verticale.»; [Em. 120] |
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3) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Separazione istituzionale del gestore dell'infrastruttura 1. Gli Stati membri assicurano che il gestore dell'infrastruttura svolga tutte le funzioni indicate all'articolo 3, punto 2, e che sia indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria. Se, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcuni elementi dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'allegato I sono detenuti e gestiti da imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura, gli Stati membri possono decidere che tale regime venga mantenuto, a condizione che le imprese in questione siano giuridicamente distinte e indipendenti da qualsiasi impresa ferroviaria. [Em. 121] Per garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, gli Stati membri provvedono affinché i gestori dell'infrastruttura siano organizzati in un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria. 2. Gli Stati membri assicurano inoltre che la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche non possano:
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, quando la persona indicata al paragrafo 2 è uno Stato membro o altro ente pubblico, due autorità pubbliche separate e giuridicamente distinte l'una dall'altra che esercitano il controllo o altri diritti menzionati al paragrafo 2 sul gestore dell'infrastruttura, da un lato, e sull'impresa ferroviaria, dall'altro, sono considerate due persone diverse. 4. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura può subappaltare lavori specifici di sviluppo, rinnovo e manutenzione, mantenendo il potere decisionale al riguardo, a un'impresa ferroviaria o a qualsiasi altro organismo che opera sotto la sua supervisione. 4 bis. A condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla separazione istituzionale del gestore dell'infrastruttura, di cui ai paragrafi da 1 a 3, che non emerga nessun conflitto di interessi e che sia garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, gli Stati membri possono autorizzare il gestore dell'infrastruttura a impegnarsi in accordi di cooperazione, in modo trasparente, non esclusivo e non discriminatorio, con uno o più richiedenti per quanto riguarda una linea specifica o una parte locale o regionale della rete, in modo tale da dare a tale richiedente un incentivo ad aumentare l'efficienza della sua cooperazione in relazione alla parte della rete in questione. Tali incentivi consistono in riduzioni dei canoni di accesso alle linee ferroviarie corrispondenti ai possibili risparmi sui costi per il gestore dell'infrastruttura a seguito di tale cooperazione. Tale cooperazione è intesa a fornire una più efficiente gestione delle interruzioni, dei lavori di manutenzione o delle infrastrutture congestionate, o di una linea o di una parte della rete soggetta a ritardi, o a migliorare la sicurezza. La sua durata è limitata a un massimo di cinque anni ed è prorogabile. Il gestore dell'infrastruttura informa l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della progettata cooperazione. L'organismo di regolamentazione dà la sua approvazione preventiva per l'accordo di cooperazione, ne chiede la modifica o lo respinge se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte. Esso può chiedere la modifica dell'accordo in qualsiasi momento lungo la sua intera durata. Il gestore dell'infrastruttura informa il comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 quinquies in merito all'accordo di cooperazione. [Em. 56] 5. Laddove, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, il gestore dell'infrastruttura sia inserito in un'impresa a integrazione verticale, lo Stato membro interessato può decidere di non applicare i paragrafi da 2 a 4. In tal caso lo Stato membro assicura che il gestore dell'infrastruttura svolga tutte le funzioni indicate all'articolo 3, punto 2, e che goda di effettiva indipendenza organizzativa e decisionale rispetto a qualsiasi impresa ferroviaria conformemente agli articoli da 7 bis a 7 quater e 7 ter . (*1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).»; [Em. 122]" |
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4) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis Indipendenza effettiva del gestore dell'infrastruttura inserito in un'impresa a integrazione verticale 1. Gli Stati membri provvedono a che il gestore dell'infrastruttura sia organizzato in un organismo giuridicamente distinto da qualsiasi impresa ferroviaria o società holding che controlla imprese di tale tipo e da qualsiasi altra entità giuridica inserita in un'impresa a integrazione verticale. 2. Le entità giuridiche inserite in un'impresa a integrazione verticale che operano sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta nel gestore dell'infrastruttura , sia essa diretta, indiretta o mediante società controllate . Il gestore dell'infrastruttura non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta nelle entità giuridiche inserite in un'impresa a integrazione verticale che operano sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario , sia essa diretta, indiretta o mediante società controllate . La presente disposizione non osta tuttavia all'esistenza di un'impresa a integrazione verticale in cui una o più imprese ferroviarie appartengono, in tutto o in parte, alla stessa impresa di cui fa parte il gestore dell'infrastruttura (società holding). 3. Le entrate del gestore dell'infrastruttura non possono essere usate per finanziare un'altra entità giuridica inserita nell'impresa a integrazione verticale, ma soltanto per finanziare l'attività del gestore dell'infrastruttura e per pagare . È possibile effettuare pagamenti di dividendi al proprietario finale dell'impresa a integrazione verticale. Tali pagamenti di dividendi da parte del gestore dell'infrastruttura sono destinati a investimenti nel settore del rinnovamento dell'infrastruttura in uso e non impediscono al gestore dell'infrastruttura di costituire riserve per gestire profitti e perdite nel corso del ciclo di attività. Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti erogati a favore di investitori privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato. Il gestore dell'infrastruttura non può concedere prestiti alle altre entità giuridiche inserite solo alle proprie società controllate. Nell'impresa a integrazione verticale né queste possono concedere prestiti al gestore dell'infrastruttura , i prestiti al gestore dell'infrastruttura possono essere concessi solo dalla società holding e sono soggetti al monitoraggio dell'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 . La società holding dimostra all'organismo di regolamentazione che il prestito è concesso al prezzo di mercato e che è in conformità con l'articolo 6. I servizi prestati dalle altre entità giuridiche al gestore dell'infrastruttura si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato. I debiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura sono nettamente separati dai debiti attribuiti alle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale e sono onorati separatamente. La contabilità del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da rispettare le presenti disposizioni e permettere di avere circuiti finanziari separati per il gestore dell'infrastruttura e per le altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale. 4. Fermo restando l'articolo 8, paragrafo 4, il gestore dell'infrastruttura si finanzia autonomamente sui mercati dei capitali e non tramite le altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale. Le altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale non si finanziano tramite il gestore dell'infrastruttura. [Em. 123] 5. Il gestore dell'infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i rapporti commerciali e finanziari con le altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale, che mette a disposizione dell'organismo di regolamentazione, su sua richiesta, a norma dell'articolo 56, paragrafo 12. Articolo 7 ter Indipendenza effettiva del personale e della dirigenza del gestore dell'infrastruttura inserito in un'impresa a integrazione verticale 1. Fatte salve le decisioni dell'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 56, il gestore dell'infrastruttura dispone di poteri decisionali effettivi, a prescindere dalle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale, per tutte le funzioni indicate all'articolo 3, punto 2 l'assegnazione delle tracce ferroviarie e l'imposizione di canoni . La struttura gestionale generale e lo statuto societario del gestore dell'infrastruttura assicurano che nessuna delle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale determini, direttamente o indirettamente, la condotta del gestore dell'infrastruttura in relazione a tali funzioni all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione di canoni. I membri del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i dirigenti che riferiscono loro direttamente agiscono conformemente a tali principi. 2. I membri del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza del gestore dell'infrastruttura non siedono nel consiglio di vigilanza o nel consiglio di amministrazione di altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale né ne sono alti dirigenti. I membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza delle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale non siedono nel consiglio di amministrazione né sono alti dirigenti del gestore dell'infrastruttura. 3. Il gestore dell'infrastruttura dispone di un consiglio di vigilanza composto di rappresentanti dei proprietari finali dell'impresa a integrazione verticale. Il consiglio di vigilanza può consultare il comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 quinquies sulle questioni di sua competenza. Il consiglio di vigilanza adotta le decisioni concernenti la designazione e il rinnovo, le condizioni di lavoro, retribuzione compresa, e la cessazione del mandato dei membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura. L'identità e le condizioni che disciplinano la durata e la cessazione del mandato delle persone designate dal consiglio di vigilanza per la nomina o il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, e le motivazioni alla base dell'eventuale decisione di porre termine a tale mandato, sono notificate all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55. Le condizioni e decisioni di cui al presente paragrafo diventano vincolanti solo se espressamente approvate dall'organismo di regolamentazione. L'organismo di regolamentazione può obiettare contro tali decisioni quando sorgano dubbi in merito all'indipendenza professionale della persona designata per la nomina al consiglio di amministrazione o in caso di cessazione anticipata del mandato di un membro del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura. I membri del consiglio di amministrazione che intendono opporsi alla cessazione anticipata del loro mandato godono di un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'organismo di regolamentazione. 4. Per un periodo di tre anni dopo aver lasciato l'incarico presso il gestore dell'infrastruttura, i membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti del gestore dell'infrastruttura non possono occupare nessuna posizione dirigenziale in altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale. Per un periodo di tre anni dopo aver lasciato l'incarico presso un'altra entità giuridica inserita nell'impresa a integrazione verticale, i membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti di tale entità non possono occupare nessuna posizione dirigenziale presso il gestore dell'infrastruttura. 5. Il gestore dell'infrastruttura dispone di personale direttivo proprio e ha sede in locali separati dalle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale. L'accesso ai sistemi informatici è protetto per garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura. Il regolamento interno o i contratti del personale limitano chiaramente i contatti con le . Le informazioni sensibili in possesso del gestore dell'infrastruttura sono debitamente protette e non sono trasmesse ad altre entità. Il gestore dell'infrastruttura può offrire al proprio personale servizi di carattere sociale, come quelli erogati da scuole, asili, centri sportivi e ristoranti, presso i locali utilizzati da altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale alle comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni del gestore dell'infrastruttura che sono esercitate anche in relazione ad altre imprese ferroviarie esterne all'impresa a integrazione verticale. I trasferimenti di personale diversi da quelli indicati alla lettera c) tra il gestore dell'infrastruttura e le altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono consentiti solo se è possibile garantire che non avvenga nessuna comunicazione di informazioni sensibili . Il gestore dell'infrastruttura può cooperare con altre entità dell'impresa a integrazione verticale per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi informatici. L'organismo di regolamentazione approva le modalità di attuazione del presente paragrafo, o ne chiede la modifica, con l'obiettivo di garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura. L'organismo di regolamentazione può chiedere all'impresa integrata di fornirgli tutte le informazioni che possano rendersi necessarie. 6. Il gestore dell'infrastruttura dispone della capacità organizzativa necessaria per svolgere tutte le sue funzioni in modo indipendente dalle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale, alle quali non può delegare l'esercizio di tali funzioni o attività ad esse collegate. A condizione che non sorgano conflitti di interesse, distorsioni del mercato o discriminazioni e che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura può subappaltare lavori specifici di sviluppo, rinnovo e manutenzione, mantenendo al riguardo il potere decisionale, a un'impresa ferroviaria o a qualsiasi altro organismo operante sotto la supervisione del gestore dell'infrastruttura. 7. I membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza del gestore dell'infrastruttura non hanno interessi nelle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale né ottengono da esse, direttamente o indirettamente, benefici finanziari. Le voci della retribuzione collegate alle prestazioni non dipendono dai risultati d'impresa delle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale o di altre entità giuridiche da essa controllate, ma esclusivamente dai risultati del gestore dell'infrastruttura. [Em. 124/rev] Articolo 7 quater Procedura di verifica della conformità 1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione decide se il gestore dell'infrastruttura inserito in un'impresa a integrazione verticale soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e se tali requisiti sono applicati in modo atto a garantire pari condizioni di concorrenza a tutte le imprese ferroviarie e l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato in questione. 2. La Commissione ha diritto di ottenere, entro tempi ragionevoli, tutte le informazioni necessarie dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa a integrazione verticale. La Commissione consulta l'organismo o gli organismi di regolamentazione interessati e, se del caso, la rete degli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 57. 3. Gli Stati membri possono limitare i diritti di accesso previsti dall'articolo 10 per le imprese ferroviarie inserite nell'impresa a integrazione verticale cui appartiene il gestore dell'infrastruttura in questione se la Commissione li informa che non è stata presentata alcuna richiesta ai sensi del paragrafo 1 o se la richiesta è ancora all'esame della Commissione oppure se questa decide, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, che si è verificata una delle situazioni seguenti:
La Commissione decide entro tempi ragionevoli. 4. Lo Stato membro interessato che dimostri alla Commissione che non sussistono più i motivi alla base della decisione assunta a norma del paragrafo 3 può chiederle di abrogarla secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. La Commissione decide entro tempi ragionevoli. 5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 controlla la conformità costante ai requisiti di cui agli articoli 7 bis e 7 ter. Ogni richiedente ha diritto a presentare ricorso all'organismo di regolamentazione se ritiene che tali requisiti non siano soddisfatti. Se investito di siffatto ricorso, l'organismo di regolamentazione dispone, nei tempi indicati all'articolo 56, paragrafo 9, le misure necessarie a rettificare la situazione. [Emm. 101 e 125/rev] Articolo 7 quater Comitato di coordinamento 1. Gli Stati membri assicurano che i gestori dell'infrastruttura istituiscano e organizzino comitati di coordinamento per ciascuna rete. Possono far parte del suddetto comitato almeno il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti noti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, le loro organizzazioni rappresentative, i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia e, se del caso, le autorità locali e regionali , comprese le autorità competenti . I rappresentanti dello Stato membro e l'organismo di regolamentazione interessato sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento in qualità di osservatori. [Em. 59] 2. Il comitato di coordinamento presenta proposte che riguardano o consigliano il gestore dell'infrastruttura e, se opportuno, lo Stato membro su:
Per poter svolgere tali compiti senza pregiudizio per la riservatezza commerciale, il comitato di coordinamento ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura le informazioni pertinenti sulle lettere da a) a g bis ). [Em. 62] 3. Il comitato di coordinamento redige il regolamento interno nel quale sono precisate, in particolare, le norme sulla partecipazione alle riunioni e la relativa frequenza, che è almeno trimestrale. Il regolamento interno prevede tra l'altro la consultazione periodica, almeno una volta all'anno, degli utenti dei servizi di trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia e dei rappresentanti dei lavoratori del settore ferroviario. Una relazione sulle deliberazioni del comitato di coordinamento è trasmessa annualmente al gestore dell'infrastruttura, allo Stato membro, all'organismo di regolamentazione interessato , agli utenti dei servizi di trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia e ai rappresentanti dei lavoratori del settore ferroviario interessati, nonché alla Commissione, con indicazione delle rispettive posizioni assunte dai membri del comitato. [Em. 63] Articolo 7 quinquies Rete europea dei gestori dell'infrastruttura 1. Gli Stati membri assicurano che i gestori dell'infrastruttura partecipino e cooperino in una rete al fine di sviluppare l'infrastruttura ferroviaria dell'Unione, e in particolare per assicurare:
1 bis. La rete sviluppa altresì principi quadro comuni concernenti l'imposizione dei canoni per i servizi passeggeri transfrontalieri operanti su più reti, ai sensi dell'articolo 37, e per l'assegnazione delle capacità, ai sensi dell'articolo 40. Tali principi comuni sono soggetti al parere della rete degli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 57. [Em. 64] La Commissione è membro della rete. Coordina e sostiene il lavoro della rete, cui presenta, se del caso, raccomandazioni. Assicura la fattiva cooperazione dei gestori dell'infrastruttura appropriati. 2. La rete partecipa alle attività di monitoraggio del mercato di cui all'articolo 15 e valuta l'efficienza e l'efficacia dei gestori dell'infrastruttura sulla base di indicatori comuni e di criteri di qualità, quali affidabilità, capacità, disponibilità, puntualità e sicurezza delle reti, qualità e utilizzo del patrimonio, manutenzione, rinnovi, miglioramenti, investimenti, efficienza finanziaria nonché trasparenza del quadro per l'imposizione dei canoni e delle relative norme . [Em. 65] 3. La Commissione può adottare , tenendo conto delle opinioni espresse dalla rete, adotta misure che fissano i principi e le pratiche comuni della rete, in particolare per assicurare la coerenza dei parametri di valutazione, e le procedure da seguire per la cooperazione nella rete. Tali misure sono adottate mediante atto di esecuzione atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 60 . (*2) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22." (*3) GU L 51 del 23.2.2012, pag. 51.»; [Em. 66]" |
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5. |
l'articolo 10 è così modificato:
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6. |
l'articolo 11 è così modificato:
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7. |
è inserito il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Servizio comune d'informazione e sistema integrato di emissione dei biglietti [Em. 71] 1. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 (10) e la direttiva 2010/40/UE (11) , Tutti i dati relativi agli orari sono considerati dati pubblici e sono quindi messi a disposizione. In deroga al regolamento (CE) n. 1371/2007 e alla direttiva 2010/40/UE, gli Stati membri impongono a tutti i portatori d'interesse nel settore ferroviario, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e venditori di biglietti, di utilizzare al più tardi a partire dal 12 dicembre 2019 un sistema interoperabile di emissione di biglietti cumulativi e di informazione che soddisfi l'obiettivo di consentire ai passeggeri di accedere a tutti i dati necessari per pianificare un viaggio e prenotare e acquistare biglietti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri impongono alle imprese ferroviarie di cooperare nell'istituzione entro il 12 dicembre 2019 di un sistema comune di informazioni di viaggio e di biglietteria per la fornitura di biglietti, di biglietti cumulativi e di prenotazioni per tutti i servizi di trasporto passeggeri su rotaia erogati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 o decidono di autorizzare le autorità competenti a istituire un tale sistema. Il sistema non crea distorsioni di mercato né discrimina tra imprese ferroviarie ed è gestito da una persona giuridica pubblica o privata o da un'associazione di tutte le imprese ferroviarie che erogano servizi di trasporto passeggeri. Le imprese ferroviarie che effettuano servizi passeggeri pubblici commerciali hanno accesso non discriminatorio al sistema al fine di fornire informazioni e vendere biglietti per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia in aggiunta ai propri servizi di trasporto. Ogni sistema è progettato in modo tale da essere interoperabile in conformità alla direttiva 2008/57/CE e alle specifiche tecniche di base sulle applicazioni telematiche. Esso applica tali requisiti tecnici al fine di garantire, in particolare, coerenza in termini di canoni e compensazione, riservatezza delle informazioni commerciali, protezione dei dati personali e rispetto delle regole della concorrenza. Qualsiasi sistema o applicazione che offre servizi aggiuntivi ai passeggeri è interoperabile con tali specifiche tecniche. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso alle specifiche tecniche di base sulle applicazioni telematiche sia aperto e non discriminatorio. Qualsiasi accordo commerciale tra i partecipanti è conforme alle regole di concorrenza. I costi di tale sistema sono equamente ripartiti tra i partecipanti, in modo tale da riflettere i rispettivi contributi. L'organismo di regolamentazione garantisce che qualsiasi sistema di emissione di biglietti cumulativi non crei distorsione del mercato o discriminazioni tra imprese ferroviarie. Gli Stati membri possono altresì imporre alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto nazionale di passeggeri e ai fornitori di trasporto di passeggeri mediante altre modalità di trasporto di partecipare ad un servizio sistema comune interoperabile d'informazione di viaggio e a un sistema integrato di emissione integrata dei biglietti ai fini dell'offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni oppure decidere d'incaricare le autorità competenti di istituirlo. Se tale sistema è istituito, gli Stati membri assicurano che esso non crei distorsioni di mercato o discriminazioni tra imprese ferroviarie e altri fornitori di trasporto di passeggeri e che sia gestito da un'entità giuridica pubblica o privata o da un'associazione di tutte le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri. [Em. 72] 2. Gli Stati membri impongono alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri di predisporre e coordinare istituiscono e coordinano, anche in relazione alle rotte principali all'interno dell'Unione, piani di emergenza nazionali per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007, tenendo conto della decisione 2008/164/CE della Commissione (*5), nel caso di grave interruzione del servizio a causa di catastrofi naturali o provocate dall'uomo . Ogni impresa ferroviaria che eroga servizi passeggeri e ogni gestore di stazione mettono in atto il proprio piano d'emergenza in conformità ai piani d'emergenza nazionali . (10) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14." (11) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1." (*5) Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72). ». [Em. 73]" |
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7 bis. |
all'articolo 19 è aggiunto il punto seguente:
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8. |
all'articolo 38, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il richiedente che intende chiedere capacità di infrastruttura, al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario al quale la richiesta di capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolamentazione provvedono a che siano informate, senza indugio e comunque entro cinque giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, qualsiasi altra autorità competente interessata che goda del diritto di limitare l'accesso a norma dell'articolo 11 e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.»; |
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8 bis. |
all'articolo 42 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Per prevenire discriminazioni nei confronti dei richiedenti, l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della presente direttiva approva in via preventiva l'accordo quadro e sovrintende all'accordo quadro vigente di propria iniziativa. Il richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolamentazione se ritiene di aver subito un trattamento ingiusto, discriminazioni o qualsiasi altro pregiudizio arrecato dall'accordo quadro. In caso di ricorso avverso un accordo quadro, l'organismo di regolamentazione può confermare che non è richiesta alcuna modifica a tale accordo oppure può chiedere che sia apportato un cambiamento in linea con le sue direttive entro due mesi dal ricevimento del ricorso. Il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria ottemperano alla decisione dell'organismo di regolamentazione non appena materialmente fattibile e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica della decisione dell'organismo di regolamentazione. Nell'adempimento delle funzioni di cui al presente paragrafo, l'organismo di regolamentazione dedica particolare attenzione alla protezione dei segreti aziendali.»; [Em. 75] |
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8 ter. |
all'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I principi che disciplinano la procedura di coordinamento sono stabiliti nel prospetto informativo della rete. Essi tengono conto in particolare della difficoltà di predisporre tracce ferroviarie internazionali e dell'effetto che ogni modificazione può avere su altri gestori dell'infrastruttura. In caso di richieste concorrenti per operare un servizio ferroviario nello stesso segmento di mercato, nell'assegnare le capacità il gestore dell'infrastruttura tiene in considerazione soltanto le infrastrutture contese e non il volume complessivo di capacità di cui hanno fatto richiesta i richiedenti concorrenti.»; [Em. 76] |
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8 quater. |
all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell’infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine egli elabora un piano d’intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. Nell'eventualità di perturbazioni con potenziale impatto sul traffico transfrontaliero, il gestore dell'infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell'infrastruttura la cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze. I gestori dell'infrastruttura interessati cooperano per riportare il traffico transfrontaliero alla normalità.»; [Em. 77] |
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8 quinquies. |
all'articolo 55 è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di regolamentazione dispongano delle capacità organizzative e operative necessarie di cui all'articolo 56 della presente direttiva e adottano, se del caso, un piano d'azione per dotarli di dette capacità.»; [Em. 78] |
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8 sexies. |
l'articolo 56 è così sostituito dal seguente: «Articolo 56 Funzioni dell'organismo di regolamentazione 1. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 6, un richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue:
2. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l'organismo di regolamentazione dispone della facoltà di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, in particolare, controlla il paragrafo 1, lettere da a) a g bis), di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti. 3. L'organismo di regolamentazione collabora strettamente con l'autorità nazionale di sicurezza, ai sensi della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (*6) , e con l'autorità preposta al rilascio della licenza, ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che queste autorità elaborino congiuntamente un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che consenta di evitare conseguenze negative sulla concorrenza o sulla sicurezza nel mercato ferroviario. Tale quadro include un meccanismo che consenta all'organismo di regolamentazione di fornire all'autorità nazionale di sicurezza e all'autorità preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e che permetta all'autorità nazionale di sicurezza di fornire all'organismo di regolamentazione e all'autorità preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la sicurezza. Fatta salva l'indipendenza di ogni autorità nell'ambito delle rispettive prerogative, l'autorità competente esamina dette raccomandazioni prima di adottare una decisione. Se l'autorità competente decide di discostarsi dalle raccomandazioni, ne fornisce la motivazione. 4. Gli Stati membri possono decidere di conferire all'organismo di regolamentazione il compito di adottare pareri non vincolanti sulle versioni provvisorie del piano commerciale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del contratto e del piano di potenziamento della capacità, indicando, in particolare, se gli strumenti in questione sono compatibili con la situazione concorrenziale nei mercati dei servizi ferroviari. 5. L'organismo di regolamentazione dispone della capacità organizzativa necessaria, in termini di risorse umane e materiali, proporzionata all'importanza del settore ferroviario nello Stato membro. 6. L'organismo di regolamentazione garantisce che i canoni fissati dal gestore dell'infrastruttura siano conformi al capo IV, sezione 2, e non siano discriminatori. L'organismo di regolamentazione garantisce che i canoni fissati dal gestore dell'infrastruttura, dagli operatori degli impianti di servizio o dalle imprese ferroviarie per l'accesso — tra l'altro ai binari, alle stazioni, ai relativi edifici e ad altre strutture, inclusi i dispositivi di presentazione delle informazione di viaggio — non siano discriminatori. A tale proposito, le modifiche programmate della struttura o del livello dei canoni di accesso di cui al presente paragrafo sono notificate all'organismo di regolamentazione al più tardi due mesi prima della loro prevista entrata in vigore. Fino a un mese prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte, l'organismo di regolamentazione può insistere per ottenerne la riduzione l'estensione, il rinvio o l'annullamento. Le trattative tra i richiedenti e un gestore dell'infrastruttura concernenti il livello dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura sono permesse soltanto se si svolgono sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione. Quest'ultimo interviene se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni del presente capo. 7. L'organismo di regolamentazione consulta regolarmente, e in ogni caso almeno ogni due anni, i rappresentanti degli utenti dei servizi ferroviari di trasporto merci e passeggeri per tenere conto del loro punto di vista in relazione al mercato ferroviario. 8. L'organismo di regolamentazione ha il potere di chiedere le informazioni utili al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata nello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'organismo di regolamentazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. L'organismo di regolamentazione impone il rispetto di tali richieste comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della funzione di impugnazione e della funzione di monitoraggio della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari a norma del paragrafo 2. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato. 9. L'organismo di regolamentazione esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, ove opportuno l'organismo di regolamentazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al paragrafo 1, lettere da a) a g bis). La decisione dell'organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata e non è soggetta al controllo di un'altra istanza amministrativa. L'organismo di regolamentazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende. In caso di reclamo contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l'organismo di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo le sue istruzioni. Il gestore dell'infrastruttura ottempera alla decisione dell'organismo di regolamentazione al più tardi un mese dopo averne ricevuto notifica. 10. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale. Il ricorso può avere effetto sospensivo sulla decisione dell'organismo di regolamentazione solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che, ove applicabile, il diritto costituzionale conferisce al giudice investito del ricorso. 11. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione siano pubblicate. 12. L'organismo di regolamentazione ha facoltà di effettuare audit o di far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6. A tal fine, l'organismo di regolamentazione è autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, ha la facoltà di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altri enti che effettuano o integrano le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell'allegato VIII, con un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilità l'organismo di regolamentazione può anche trarre conclusioni concernenti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorità. 13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 riguardo a talune modifiche dell'allegato VIII. Pertanto, l'allegato VIII può essere modificato per adeguarlo all'evoluzione delle pratiche contabili e di controllo e/o per integrarlo con gli elementi aggiuntivi necessari alla verifica della separazione contabile. (*6) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.»; [Em. 79]" |
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8 septies. |
all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente: «9 bis. Se un richiedente ritiene che una decisione di un gestore dell'infrastruttura ostacoli lo sviluppo di un servizio internazionale, può sottoporre la questione alla rete degli organismi di regolamentazione per ottenerne un parere. Nel contempo l'organismo nazionale di regolamentazione interessato viene informato di tale deferimento. La rete degli organismi di regolamentazione, se necessario, chiede spiegazioni al gestore dell'infrastruttura e, in ogni caso, all'organismo nazionale di regolamentazione interessato. Essa adotta e pubblica il proprio parere e lo comunica all'organismo nazionale di regolamentazione interessato. Inoltre presenta alla Commissione una relazione annuale di attività. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva e comunque non più tardi del 31 dicembre 2019, la Commissione adotta una proposta legislativa che istituisce un organismo europeo di regolamentazione cui conferisce personalità giuridica nonché funzioni di controllo e arbitraggio e competenze a trattare problemi di natura transfrontaliera e a conoscere ricorsi avverso decisioni prese dagli organismi di regolamentazione nazionali. Questo nuovo organismo sostituisce la rete europea degli organismi di regolamentazione.»; [Em. 80] |
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9) |
all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione valuta l'impatto della presente direttiva sul settore ferroviario e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua applicazione. Tale valutazione tiene conto delle opinioni espresse dall'organismo europeo di regolamentazione riguardo alla persistenza o meno di pratiche discriminatorie o di altri tipi di distorsione della concorrenza e tiene conto delle opinioni espresse dalle parti sociali in seno al pertinente comitato per il dialogo sociale dell'Unione. [Em. 81] Entro la medesima data la Commissione l'organismo di regolamentazione europeo valuta se sussistono pratiche discriminatorie o altri tipi di distorsione della concorrenza in relazione ai gestori dell'infrastruttura inseriti in un'impresa a integrazione verticale e pubblica raccomandazioni su ulteriori misure politiche . Se del caso, la Commissione propone nuove misure legislative sulla base di tali raccomandazioni . [Em. 82] Al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione ne valuta l'impatto sullo sviluppo del mercato del lavoro per il personale ferroviario di bordo e, se del caso, propone nuove misure legislative per la certificazione di detto personale di bordo.». [Em. 83] |
Articolo 1 bis
Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è così modificato:
all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 9, 10, 11, 12, 19, l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 26 si applicano a tutti i servizi ferroviari per passeggeri in tutta l'Unione.». [Em. 84]
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro … (*7) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è messa a disposizione nella versione consolidata, unitamente alla direttiva 2012/34/UE da essa modificata, entro tre mesi dalla sua pubblicazione. [Em. 85]
2. L'articolo 1, punti da 5 a 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018 [in tempo utile per l'orario che inizia il 14 dicembre 2019].
Fino alla data di applicazione del punto 5 e fatti salvi i servizi passeggeri internazionali, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il diritto di accesso alle imprese ferroviarie e alle relative imprese figlie controllate direttamente o indirettamente con licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di accesso di natura analoga. [Em. 86]
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).
(5) Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44).
(6) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(7) Direttiva 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15).
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(9) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
(*7) 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/420 |
P7_TA(2014)0148
Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)0028 — C7-0024/2013 — 2013/0028(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/53)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0028), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima camera e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), |
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— |
visto il parere del Comitato delle regioni (2) |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0034/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
P7_TC1-COD(2013)0028
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6 % di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità , prezzi e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze di altri modi di trasporto . Muovendo da questa constatazione, si devono trarre tutti gli opportuni insegnamenti dall'approccio adottato dall'Unione nel corso delle tre precedenti riforme del settore ferroviario . [Em. 1] |
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(1 bis) |
Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale a livello sociale e ambientale e in termini di pianificazione della mobilità, e può accrescere in misura considerevole la sua quota globale del trasporto europeo di passeggeri. A tale riguardo, gli investimenti nella ricerca ed anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita, favorendo così l'occupazione sia direttamente, nel settore ferroviario, che indirettamente, aumentando la mobilità dei lavoratori in altri settori. Il trasporto per ferrovia ha le potenzialità per diventare un importante, moderno comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri si accordino per una maggiore collaborazione. [Em. 2] |
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(2) |
Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni. |
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(3) |
Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 (4) la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui. Per meglio conseguire questo obiettivo, l'attuale riforma deve essere concepita alla luce dei modelli ferroviari che hanno dimostrato di essere efficaci nell'Unione. [Em. 5] |
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(3 bis) |
I servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia andrebbero migliorati nella qualità e resi più efficienti, venendo nel contempo mantenuti gli attuali servizi pubblici di trasporto passeggeri che funzionano in modo efficiente. [Em. 6] |
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(3 ter) |
Il completamento dell'apertura del mercato ferroviario dell'Unione dovrebbe essere considerato essenziale affinché la ferrovia diventi un'alternativa credibile ad altri modi di trasporto in termini di prezzo e qualità. [Em. 7] |
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(3 quater) |
È essenziale che le autorità competenti svolgano un ruolo centrale nell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri. È loro compito pianificare i servizi pubblici di trasporto passeggeri, anche individuando le linee da destinare al libero accesso o da attribuire mediante contratti di servizio pubblico e stabilendo la procedura di aggiudicazione. Esse dovrebbero inoltre fornire e pubblicare la motivazione in base alla quale solo la procedura di aggiudicazione da loro scelta consente di realizzare gli obiettivi auspicati in termini di vitalità economica, efficienza e qualità. [Em. 8] |
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(4) |
Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico sostenibili che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato. [Em. 9] |
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(5) |
Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sostenibili sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione della qualità elevata e dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. Ciò significa anche evitare la sovracompensazione e la sottocompensazione, dovute ai contenuti degli obblighi di servizio pubblico, o il mancato adempimento, da parte dell'autorità competente, dei propri impegni finanziari. Gli obblighi di servizio pubblico possono riferirsi a reti nelle quali alcuni servizi possono essere gestiti con un equo profitto senza compensazione finanziaria; l'inclusione di tali servizi nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico non dovrebbe dar luogo alla corresponsione di compensazioni eccedenti l'importo necessario per assicurare l'insieme dei servizi della rete. [Em. 10] |
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(6) |
Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza. |
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(7) |
Per favorire la concorrenza nei Il volume dei contratti di servizio pubblico, occorre fissare un loro volume annuo massimo nel trasporto di passeggeri per ferrovia che saranno aggiudicati sulla base di una procedura di gara dovrebbe essere fissato in modo da favorire la concorrenza, per tali contratti, tra i piccoli offerenti, i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e l'operatore storico , lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative. [Em. 64] |
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(8) |
Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti , pur tutelando il segreto d'impresa, devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico , tali da evitare che si possa ritenere che vi sia stata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice una discriminazione a loro danno rispetto ad altri concorrenti . [Em. 12] |
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(9) |
Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico alle condizioni economiche specifiche a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore. |
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(9 bis) |
Al fine di garantire una concorrenza equa ed impedire l'uso improprio delle compensazioni, è opportuno applicare il principio di reciprocità. Tale principio dovrebbe essere applicato non solo agli Stati membri e alle imprese stabilite nell'Unione, ma anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure d'appalto nell'Unione. [Em. 65] |
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(10) |
L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore che siano applicabili in maniera armonizzata in tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro . [Em. 14] |
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(11) |
Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale. |
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(12) |
Occorre che le autorità competenti favoriscano, mediante misure adeguate ed efficaci, l'accesso degli operatori di servizio pubblico al materiale rotabile ferroviario laddove il mercato non sia in grado di garantirlo a condizioni economiche idonee e non discriminatorie. |
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(13) |
Affinché il mercato possa rispondere in maniera più organizzata, occorre assicurare una trasparenza totale su determinati elementi fondamentali delle procedure di gara relative ai contratti di servizio pubblico di imminente indizione. |
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(14) |
Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico. [Em. 66] |
|
(15) |
Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019. [Em. 67] |
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(16) |
Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un livello elevato di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi. |
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(17) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(18) |
Nel contesto delle modifiche del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (regolamento di abilitazione) (6), la Commissione introduce, tra l'altro, una modifica al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2012)0730/3). Al fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento di abilitazione. |
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(19) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1370/2007, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatta salva la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato: [Em. 17]
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Piani di trasporto pubblico multimodali e sostenibili e obblighi di servizio pubblico [Em. 21] 1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano multimodale di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che fa capo all'autorità. Esso , promuovendo in tal modo la coesione sociale e territoriale . Tale piano può consistere in informazioni su piani di trasporto pubblico già di dominio pubblico. Si tiene conto degli eventuali servizi interregionali già esistenti. Tale piano riporta almeno: [Em. 22]
Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente. [Em. 28] L'autorità competente adotta e pubblica il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare , che comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative. [Em. 29] 2. La determinazione degli obblighi di servizio pubblico e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico sono coerenti con il piano di trasporto pubblico applicabile. 3. Relativamente al trasporto pubblico di passeggeri, le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e il relativo ambito di applicazione rispettano i criteri seguenti:
La valutazione dell'adeguatezza di cui alla lettera b) considera se l'intervento pubblico nell'offerta di trasporto passeggeri costituisce un mezzo idoneo per conseguire gli obiettivi del piano di trasporto pubblico. [Em. 32] Nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia la valutazione della necessità e della proporzionalità di cui alla lettera c) tiene conto dei servizi di trasporto prestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (8) e considera tutte le informazioni fornite ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di regolamentazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, prima frase, della stessa. [Em. 33] 4. Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico assicurano: (a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi e ; (b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico. [Em. 34]] 5. Nell'elaborazione delle specifiche degli obblighi di servizio pubblico l'autorità competente espone i relativi progetti e ambito di applicazione, le tappe fondamentali della valutazione della conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e il risultato della valutazione. L'autorità competente consulta adeguatamente su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative e tiene conto delle posizioni da essi espresse. [Em. 35] 6. Nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia:
(*1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32). »" |
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3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis Materiale rotabile 1. Gli Stati membri Le autorità competenti adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l' le condizioni per un accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto. [Em. 51] 2. Se, nel pertinente mercato del trasporto, non opera nessuna società di noleggio di materiale rotabile che offra, a tutti gli operatori di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia interessati, il noleggio del materiale rotabile di cui al paragrafo 1 a condizioni non discriminatorie e sostenibili sotto il profilo commerciale, gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente assuma, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, il rischio sul valore residuo del materiale rotabile laddove gli operatori che hanno l'intenzione e la capacità di partecipare a procedure di gara inerenti a contratti di servizio pubblico lo chiedano come presupposto della loro partecipazione alla gara. L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in uno dei vari modi atti a favorire le economie di scala , quali i seguenti: [Em. 52]
3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 2, secondo comma , l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato. [Em. 55] 3 4 . Se il materiale rotabile è ceduto a un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile. " [Em. 56] 4. Entro il [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta le misure che illustrano la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 bis , paragrafo 2.;» [Emm. 57 e 82] |
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6) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico non aggiudicato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato.»; |
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7) |
l'articolo 7 è così modificato:
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8) |
l'articolo 8 è così modificato:
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9) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato sullo spazio ferroviario europeo unico istituito dall'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*3). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È reso disponibile in forma di testo consolidato con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che esso modifica, entro tre mesi dalla sua pubblicazione. [Em. 62]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Libro bianco: Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (COM(2011)0144).
(5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(6) Regolamento (UE) n. …/… del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia — COM(2012)0730 del 5.12.2012.
(7) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/432 |
P7_TA(2014)0149
Interoperabilità del sistema ferroviario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (COM(2013)0030 — C7-0027/2013 — 2013/0015(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2017/C 285/54)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0030), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, e gli articoli 170 e 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0027/2013), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2013 (2), |
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visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3), |
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vista la lettera del 16 dicembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0033/2014), |
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A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2013)0015
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, e gli articoli 170 e 171,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito diverse modifiche sostanziali. Date le ulteriori modifiche che devono essere apportate, è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detta direttiva. |
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(2) |
Per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne e per conseguire l'obiettivo della coesione territoriale , è opportuno in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti, anche per i passeggeri con disabilità, intraprendendo ogni azione che si riveli necessaria nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche. [Em. 1] |
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(3) |
Il perseguimento dell'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione deve portare alla definizione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica e consentire di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario internazionale all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi per la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione e il funzionamento del sistema ferroviario nell'Unione. [Em. 2] |
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(4) |
L'esercizio commerciale di treni lungo la rete ferroviaria richiede in particolare una forte compatibilità tra le caratteristiche dell'infrastruttura e quelle dei veicoli, ma anche un'efficace interconnessione dei sistemi di informazione e di comunicazione e di biglietteria dei diversi gestori e delle diverse imprese ferroviarie. Da questa coerenza e da questa interconnessione dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità e il costo dei servizi e su questa coerenza e su questa interconnessione si basa principalmente l'interoperabilità del sistema ferroviario. [Em. 3] |
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(5) |
È opportuno che il quadro normativo ferroviario stabilisca responsabilità precise per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, salute e tutela dei consumatori , nonché delle norme sociali, applicabili alle reti ferroviarie. [Em. 4] |
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(6) |
Le normative nazionali, i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicabili ai sistemi, ai sottosistemi e ai componenti ferroviari presentano rilevanti differenze dal momento che esse incorporano tecnologie proprie delle industrie nazionali e prescrivono dimensioni e dispositivi particolari, nonché caratteristiche speciali. Questa situazione ostacola soprattutto la circolazione dei treni in buone condizioni su tutto il territorio dell'Unione e lo sfruttamento dei benefici della standardizzazione e delle economie di scala nel mercato unico . [Em. 5] |
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(7) |
Con il passare degli anni questa situazione ha creato stretti legami tra le industrie ferroviarie nazionali e le ferrovie nazionali, a detrimento di un' apertura effettiva dei mercati che consenta ai nuovi operatori di emergere. Tali industrie, per poter sviluppare la loro competitività su scala mondiale, necessitano di un mercato europeo aperto e concorrenziale. |
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(8) |
È opportuno pertanto definire per tutta l'Unione requisiti essenziali relativi all'interoperabilità ferroviaria da applicare al suo sistema ferroviario. |
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(9) |
Lo sviluppo delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) ha evidenziato la necessità di chiarire il rapporto tra i requisiti essenziali e le STI, da un lato, e le norme europee e altri documenti a carattere normativo, dall'altro. In particolare, occorre chiaramente distinguere tra le norme o parti di norme che devono essere rese obbligatorie per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e le norme «armonizzate» che sono state elaborate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Ove strettamente necessario, le STI possono fare esplicito riferimento a norme o specifiche europee, che diventano obbligatorie a partire dal momento in cui la STI è applicabile. |
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(10) |
Al fine di aumentare realmente la competitività del settore ferroviario dell'Unione, senza distorcere la concorrenza tra gli attori fondamentali di tale sistema, le STI devono essere elaborate nel rispetto dei principi di apertura, consenso e trasparenza, come stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
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(11) |
La qualità del trasporto ferroviario dell'Unione necessita tra l'altro di un'eccellente compatibilità tra le caratteristiche della rete (nel senso più ampio del termine, ovvero comprese le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle dei veicoli (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa compatibilità dipendono i livelli delle prestazioni, della sicurezza, della qualità del servizio e i relativi costi. |
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(12) |
È una STI a fissare tutte le condizioni che un componente di interoperabilità dovrebbe soddisfare, nonché la procedura da seguire per la valutazione della conformità. Occorre inoltre precisare che ogni componente dovrebbe essere sottoposto alla procedura di valutazione di conformità e di idoneità all'impiego indicata nelle STI ed essere munito del relativo certificato. |
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(13) |
Nello sviluppare nuove STI lo scopo deve essere sempre quello di assicurare la compatibilità con l'attuale sistema . Ciò contribuirà a favorire la competitività del trasporto ferroviario e ad evitare i costi aggiuntivi connessi all'obbligo di ristrutturare o rinnovare i sottosistemi esistenti per garantire la retrocompatibilità. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile assicurare la compatibilità, le STI possono definire il quadro necessario per decidere se i sottosistemi esistenti necessitano di una nuova decisione o autorizzazione di messa in servizio e fissare le corrispondenti scadenze. |
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(14) |
Per motivi di sicurezza, è necessario attribuire un codice di identificazione a ciascun veicolo messo in servizio. Il veicolo deve poi essere iscritto in un registro di immatricolazione nazionale. I registri devono essere accessibili a tutti gli Stati membri così come ad alcuni operatori economici dell'Unione e i relativi dati devono essere presentati in un formato compatibile. Per questo motivo i registri devono formare oggetto di specifiche comuni, sia funzionali che tecniche. |
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(15) |
Se determinati aspetti tecnici corrispondenti ai requisiti essenziali non possono essere espressamente trattati in una STI, gli aspetti che devono ancora essere affrontati sono individuati come punti in sospeso in un allegato della STI. In attesa del completamento della STI, per detti punti in sospeso si applicano le norme nazionali. |
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(16) |
È opportuno precisare il trattamento da riservare ai requisiti essenziali applicabili a un sottosistema non ancora trattato nella corrispondente STI. In questo caso è opportuno che gli organismi incaricati delle procedure di valutazione di conformità e di verifica siano gli organismi notificati di cui all'articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. |
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(17) |
La direttiva 2008/57/CE si applica all'intero sistema ferroviario dell'Unione e l'ambito di applicazione delle STI è esteso in modo da coprire altresì i veicoli e le reti non inclusi nel sistema ferroviario transeuropeo. È opportuno quindi semplificare l'allegato I, eliminando i riferimenti specifici al sistema ferroviario transeuropeo. |
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(18) |
Le specifiche funzionali e tecniche che i sottosistemi e le loro interfacce devono rispettare possono variare in base all'utilizzo dei sottosistemi, ad esempio in base alle categorie delle linee e dei veicoli. |
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(19) |
Al fine di garantire la progressiva attuazione dell'interoperabilità ferroviaria in tutta l'Unione e di ridurre gradualmente l'eterogeneità dei sistemi preesistenti, è opportuno che le STI specifichino le disposizioni da applicare in caso di rinnovo o di ristrutturazione dei sottosistemi esistenti ed eventualmente le scadenze per la realizzazione del sistema definitivo. |
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(20) |
In considerazione dell'approccio graduale alla soppressione degli ostacoli all'interoperabilità del sistema ferroviario e del tempo necessario per adottare tutte le STI, è opportuno evitare che gli Stati membri adottino nuove norme nazionali o si impegnino in progetti che aumentano la diversità del sistema esistente. |
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(21) |
Al fine di eliminare gli ostacoli all'interoperabilità, e a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione delle STI all'intero sistema ferroviario dell'Unione, occorre ridurre progressivamente il numero di norme nazionali. È opportuno che le norme nazionali siano distinte in norme strettamente legate alle esigenze locali e norme necessarie per supplire ai punti in sospeso nelle STI. Occorre eliminare progressivamente quest'ultimo tipo di norma, in seguito alla chiusura dei punti in sospeso nelle STI. |
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(22) |
L'adozione di un approccio graduale soddisfa le particolari esigenze dell'obiettivo di interoperabilità del sistema ferroviario, sistema caratterizzato da un patrimonio nazionale di infrastrutture e veicoli vetusti, il cui adattamento o rinnovamento implicano onerosi investimenti, e per questo occorre fare in modo di non penalizzare economicamente la ferrovia rispetto agli altri mezzi di trasporto. |
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(23) |
Vista la portata e la complessità del sistema ferroviario, è risultato necessario, per motivi pratici, operare una sua scomposizione nei sottosistemi seguenti: infrastrutture, controllo-comando e segnalamento sui binari, controllo comando e segnalamento a bordo, energia, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. Per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare i requisiti essenziali e determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per i componenti e le interfacce, al fine di soddisfare tali requisiti. Lo stesso sistema è scomposto in elementi fissi e mobili, che comprendono, da un lato, la rete composta di linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema, e, dall'altro, tutti i veicoli che circolano sulla rete. Pertanto, ai fini della presente direttiva, un veicolo è composto di un sottosistema («materiale rotabile») e, ove opportuno, di altri sottosistemi (principalmente il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» a bordo). Anche se il sistema è suddiviso in diversi elementi, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (in appresso «l'Agenzia») dovrebbe mantenere una visione globale dello stesso, al fine di garantire la sicurezza e l'interoperabilità. [Em. 6] |
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(24) |
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione è firmataria, definisce l'accessibilità quale uno dei suoi principi generali e invita i paesi firmatari ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri, anche elaborando e promulgando norme e orientamenti minimi in materia di accessibilità nonché monitorandone l'attuazione. L'accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta costituisce quindi un requisito importante per l'interoperabilità del sistema ferroviario , in linea con la normativa dell'Unione sui passeggeri a mobilità ridotta . [Em. 7] |
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(25) |
È opportuno che l'attuazione delle disposizioni relative all'interoperabilità del sistema ferroviario non crei ostacoli ingiustificati, dal punto di vista del rapporto costi-benefici, al mantenimento della coerenza della rete ferroviaria esistente in ogni Stato membro, pur sforzandosi di conservare l'obiettivo dell'interoperabilità. |
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(26) |
Le STI hanno un impatto anche sulle condizioni di utilizzo del trasporto ferroviario da parte degli utenti e, quindi, occorre consultarli sugli aspetti che li riguardano , comprese le associazioni di persone con disabilità . [Em. 8] |
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(27) |
È opportuno consentire che lo Stato membro interessato non applichi determinate STI in un numero limitato di circostanze debitamente motivate. È opportuno definire tali circostanze e le procedure da seguire in caso di non applicazione della STI. |
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(28) |
L'elaborazione e l'applicazione delle STI al sistema ferroviario non devono ostacolare l'innovazione tecnologica e quest'ultima deve mirare al miglioramento delle prestazioni economiche. |
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(29) |
Per soddisfare le disposizioni appropriate relative alle procedure di appalto nel settore ferroviario e, in particolare, la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli enti appaltanti devono includere le specifiche tecniche nei documenti generali o nei capitolati d'onere propri di ogni appalto. È necessario creare una serie di norme che servano da riferimento a queste specifiche tecniche. |
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(30) |
Un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino le esigenze della politica unionale presenta un interesse per l'Unione. Di conseguenza, è opportuno che le organizzazioni europee di normalizzazione proseguano la loro cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione. |
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(31) |
Gli enti appaltanti definiscono le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme. È importante che queste specifiche soddisfino i requisiti essenziali armonizzati a livello unionale cui deve rispondere il sistema ferroviario. |
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(32) |
È necessario basare le procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti sull'uso dei moduli oggetto della decisione 2010/713/UE della Commissione (7). Occorre elaborare per quanto possibile, onde favorire lo sviluppo delle industrie interessate, le procedure basate sul sistema garanzia di qualità. |
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(33) |
La conformità dei componenti è principalmente correlata al loro settore di impiego, al fine di garantire l'interoperabilità del sistema, e non soltanto alla loro libera circolazione nel mercato dell'Unione. La valutazione dell'idoneità all'impiego si applica nel caso dei componenti più critici per la sicurezza, la disponibilità o l'economia del sistema. Non è quindi necessario che il fabbricante ponga la marcatura «CE» sui componenti soggetti alle disposizioni della presente direttiva ma, in base alla valutazione della conformità e/o dell'idoneità all'impiego, deve essere sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante. |
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(34) |
I fabbricanti hanno comunque l'obbligo di apporre, per alcuni componenti, la marcatura «CE» che ne attesti la conformità ad altre disposizioni unionali pertinenti. |
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(35) |
Quando una STI entra in vigore, un certo numero di componenti di interoperabilità sono già sul mercato. È necessario prevedere un periodo di transizione affinché questi componenti possano essere integrati in un sottosistema anche se non sono strettamente conformi alla STI in questione. |
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(36) |
Occorre assoggettare i sottosistemi alla base del sistema ferroviario ad una procedura di verifica per consentire alle entità responsabili della messa in servizio di accertarsi che nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio il risultato sia conforme alle disposizioni regolamentari, tecniche ed operative applicabili. Ciò deve anche consentire ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dallo Stato membro . |
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(37) |
Dopo la messa in servizio di un sottosistema, è opportuno assicurarsi che esso sia utilizzato e sottoposto a manutenzione in conformità ai requisiti essenziali che lo riguardano. La responsabilità del rispetto dei requisiti incombe, a norma della direttiva …/…/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (8), al gestore dell'infrastruttura o all'impresa ferroviaria, ognuno per i propri sottosistemi. |
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(38) |
La procedura di messa in servizio dei veicoli e degli impianti fissi deve essere chiarita tenendo conto delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie |
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(39) |
Al fine di facilitare la messa in servizio dei veicoli e ridurre l'onere amministrativo è opportuno introdurre il concetto di autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato valida in tutta l'Unione, quale condizione preliminare per consentire alle imprese ferroviarie di mettere in servizio un veicolo. Inoltre, tale concetto è maggiormente in linea con la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(39 bis) |
Al fine di creare uno spazio ferroviario europeo unico, ridurre i costi e la durata delle procedure di autorizzazione e migliorare la sicurezza ferroviaria, è opportuno che le procedure di autorizzazione siano razionalizzate e armonizzate a livello dell'Unione. Ciò richiede una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra l'Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza durante il periodo transitorio. L'Agenzia dovrebbe sfruttare le preziose competenze, conoscenze ed esperienze locali delle autorità nazionali di sicurezza. Essa dovrebbe delegare specifici compiti e responsabilità alle autorità nazionali di sicurezza in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 22 bis, ma dovrebbe adottare le decisioni finali per tutte le procedure di autorizzazione. [Em. 9] |
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(40) |
Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, è opportuno registrare i riferimenti relativi alle autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato insieme agli altri dati concernenti il veicolo. [Em. 10] |
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(41) |
È necessario opportuno che le STI specifichino le procedure per verificare la compatibilità tra i veicoli e la rete dopo il rilascio dell'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato e prima della decisione di messa in servizio prima dell'avvio di una nuova utilizzazione . [Em. 11] |
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(42) |
Per aiutare le imprese ferroviarie a prendere una decisione in merito alla messa in servizio di un veicolo e per evitare verifiche superflue e inutili oneri amministrativi, è opportuno classificare le norme nazionali al fine di stabilire l'equivalenza tra le norme nazionali dei diversi Stati membri che coprono la stessa materia. |
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(43) |
Gli organismi notificati incaricati delle procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti, nonché la procedura di verifica dei sottosistemi, dovrebbero, in particolare in mancanza di una specifica europea, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile. |
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(44) |
L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), garantendo il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, deve essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali di tutta l'Unione lo strumento privilegiato per dimostrare la competenza tecnica degli organismi notificati e, mutatis mutandis, degli organismi designati per verificare il rispetto delle norme nazionali. Le autorità nazionali possono tuttavia ritenere di possedere strumenti idonei a effettuare esse stesse tale valutazione. In tal caso, al fine di garantire un adeguato livello di affidabilità delle valutazioni effettuate da altre autorità nazionali, esse devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali a dimostrazione dell'ottemperanza ai pertinenti requisiti normativi applicati agli organismi di valutazione della conformità. |
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(45) |
La presente direttiva deve limitarsi a stabilire i requisiti di interoperabilità per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità. Per agevolare la conformità a tali requisiti è necessario prevedere la presunzione di conformità per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità che sono conformi alle norme armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 ai fini della formulazione delle specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. |
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(46) |
È opportuno che le STI siano oggetto di revisione periodica. Qualora vengano rilevate carenze nelle STI, è opportuno chiedere all'Agenzia di elaborare un parere che, a determinate condizioni, possa essere pubblicato e utilizzato da tutti i soggetti interessati (compresi l'industria e gli organismi notificati) quale strumento di conformità accettabile in attesa della revisione delle pertinenti STI. |
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(46 bis) |
È opportuno che le misure normative siano integrate da iniziative intese a fornire sostegno finanziario alle tecnologie innovative e interoperabili nel settore ferroviario, come per esempio il progetto «Shift2Rail». [Em. 12] |
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(47) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'interoperabilità del sistema ferroviario su scala unionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri, dato che gli Stati membri singolarmente non sono in grado di adottare le disposizioni necessarie per realizzare tale interoperabilità, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(48) |
Al fine di modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II relativo alla ripartizione del sistema ferroviario in sottosistemi e alla descrizione di tali sottosistemi, al contenuto delle STI e alle modifiche delle stesse, comprese le modifiche necessarie a colmare le carenze delle STI, l'ambito di applicazione e al contenuto della dichiarazione «CE» di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura «CE» di verifica, e la procedura di verifica nel caso delle norme nazionali . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 13] |
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(49) |
Al fine di affrontare le carenze individuate nelle STI, la Commissione deve adottare atti delegati che modifichino tali STI mediante procedura d'urgenza. |
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(50) |
Il potere di adottare atti delegati deve essere conferito alla Commissione per garantire l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva in merito al mandato affidato all'Agenzia per l'elaborazione delle STI e delle loro modifiche e al fine di presentare le pertinenti raccomandazioni alla Commissione. |
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(51) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai seguenti aspetti: il contenuto del fascicolo che accompagna la richiesta di non applicazione di una o più STI o di parte di esse; i dettagli, il formato e le modalità di trasmissione di tale fascicolo; l'ambito di applicazione e il contenuto della il formato e i dettagli delle informazioni contenute nella dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, il formato della stessa e i dettagli delle informazioni in essa contenute; la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi allo scopo di facilitare le verifiche di compatibilità tra attrezzature fisse e mobili; le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura «CE» di verifica e alla procedura di verifica nel caso delle norme nazionali; i modelli per la dichiarazione «CE» di verifica e per la dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali e i modelli per i documenti del fascicolo tecnico che deve corredare la dichiarazione di verifica; le specifiche comuni relative al contenuto, al formato dei dati, all'architettura funzionale e tecnica, alle modalità operative e alle norme per l'introduzione e la consultazione dei dati del registro dell'infrastruttura. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). [Em. 14] |
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(52) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto concerne la presente direttiva, il legislatore ritiene giustificata la trasmissione di detti documenti. |
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(53) |
L'obbligo di recepire la presente direttiva nella legislazione nazionale deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica di fondo rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni inalterate è imposto dalla direttiva precedente. |
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(54) |
La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato IV, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare nel territorio dell'Unione l'interoperabilità del sistema ferroviario, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio e alla manutenzione del sistema. Il perseguimento di tale obiettivo comporta necessariamente la determinazione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica, che consenta di contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario nell'Unione. [Em. 15]
2. La presente direttiva stabilisce le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne l'interoperabilità.
3. I seguenti sistemi sono esclusi Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della delle misure che attuano la presente direttiva: [Em. 16]
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a) |
metropolitane, tram , tram-treni e sistemi di trasporto leggero su rotaia; [Em. 17] |
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b) |
le reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti. |
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b bis) |
le infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, qualora siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci; [Em. 19] |
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b ter) |
le infrastrutture e i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico. [Em. 20] |
4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito d'applicazione delle misure che attuano la presente direttiva:
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a) |
le infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, qualora siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci; |
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b) |
le infrastrutture e i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico. [Em. 21] |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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(1) |
«sistema ferroviario dell'Unione»: gli elementi dei sistemi ferroviari convenzionali e ad alta velocità elencati all'allegato I , punti 1 e 2 ; [Em. 22] |
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(2) |
«interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni effettuando le prestazioni specificate. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali; [Em. 23] |
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(3) |
«veicolo»: veicolo ferroviario atto a circolare adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione, in una composizione fissa o variabile. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali; [Em. 24] |
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(4) |
«rete»: linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario; |
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(5) |
«sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario come stabilito nell'allegato II; |
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(5 bis) |
«sottosistema mobile»: il sottosistema materiale rotabile, il sottosistema controllo-comando e segnalamento a bordo e il veicolo, se è composto di un sottosistema; [Em. 25] |
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(6) |
«componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali; |
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(7) |
«requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce; |
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(8) |
«specifica europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea quale definita all'allegato XXI della direttiva 2004/17/CE o una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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(9) |
«specifica tecnica di interoperabilità» («STI»): una specifica adottata a norma della presente direttiva di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario; |
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(9 bis) |
«organismo di valutazione della conformità»: un organismo notificato o designato responsabile delle attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; un organismo di valutazione della conformità è classificato come «organismo notificato» a seguito della notifica della sua esistenza da parte di uno Stato membro; un organismo di valutazione della conformità è classificato come «organismo designato» a seguito della sua designazione da parte di uno Stato membro; [Em. 27] |
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(10) |
«parametri fondamentali»: ogni condizione regolamentare, tecnica od operativa, critica per l'interoperabilità, e specificata nelle STI pertinenti; |
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(11) |
«caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente, in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto dell'Unione, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli in provenienza o a destinazione di paesi terzi; |
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(12) |
«ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica, qualora detta documentazione sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; qualora si debbano effettuare lavori di modifica di un sottosistema o di un veicolo, la pertinente STI specifica se tali lavori debbano essere classificati come importanti e, se lo sono, le ragioni di tale classificazione; [Em. 28] |
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(13) |
«rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; qualora si debbano effettuare lavori di sostituzione di un sottosistema o di un veicolo, la pertinente STI specifica se tali lavori debbano essere classificati come importanti e, se lo sono, le ragioni di tale classificazione; [Em. 29] |
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(14) |
«sistema ferroviario esistente»: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente come pure i veicoli di ogni categoria e origine che percorrono dette infrastrutture; |
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(15) |
«sostituzione nell'ambito di una manutenzione»: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche nel quadro di una manutenzione preventiva o correttiva; |
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(16) |
«messa in servizio»: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema o un veicolo è messo in servizio operativo; |
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(17) |
«ente appaltante»: ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema. L'ente può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure un soggetto responsabile della manutenzione o un concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto; [Em. 30] |
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(18) |
«detentore»: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro nei registri di immatricolazione nazionale di cui all'articolo agli articoli 43 e 43 bis : può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo; [Em. 31] |
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(18 bis) |
«proprietario»: il soggetto o l'entità che possiede il veicolo ed è iscritto in quanto tale nei registri di immatricolazione di cui agli articoli 43 e 43 bis; [Em. 32] |
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(19) |
«progetto in fase avanzata di sviluppo»: qualsiasi progetto la cui progettazione/costruzione è giunta a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la validità del progetto previsto; |
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(20) |
«norma armonizzata»: una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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(21) |
«autorità nazionale di sicurezza»: l'autorità preposta alla sicurezza definita all'articolo 3 della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]; |
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(22) |
«tipo»: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce l'attestato di esame del tipo o del progetto descritto nel pertinente modulo di verifica; |
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(23) |
«serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di progetto; |
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(24) |
«soggetto responsabile della manutenzione»: soggetto responsabile della manutenzione quale definito all'articolo 3 della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]; |
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(25) |
«trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano la cui capacità e velocità sono inferiori a quelle del sistema di trasporto ferroviario pesante e delle metropolitane, ma superiori a quelle dei tram. I sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale e in generale non effettuano scambi con veicoli adibiti al trasporto di passeggeri o di merci su lunga distanza; |
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(26) |
«norme nazionali»: tutte le norme vincolanti notificate da uno Stato membro contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria o obblighi tecnici, prescritte a livello di Stato membro e applicabili alle imprese agli attori ferroviarie ferroviari , indipendentemente dall'organismo che le emana; [Em. 33] |
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(27) |
«stato di funzionamento di progetto»: il normale modo di funzionamento e le condizioni di degrado prevedibili (compresa l'usura) nei limiti e nelle condizioni di utilizzo specificate nei fascicoli tecnici e di manutenzione; |
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(27 bis) |
«settore d'impiego»: una o più reti all'interno dell'Unione, sia in uno Stato membro sia in un gruppo di Stati membri, su cui un veicolo è tecnicamente compatibile conformemente alla sua documentazione tecnica; [Em. 34] |
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(27 ter) |
«rete ferroviaria isolata»: la rete ferroviaria di uno Stato membro, o parte di essa, con uno scartamento dei binari di 1 520 mm, separata dal punto di vista geografico o tecnico dalla rete europea con scartamento nominale standard (1 435 mm — in appresso «scartamento standard») e ben integrata nella rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm insieme a paesi terzi, ma isolata dalla rete standard dell'Unione; [Em. 35] |
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(28) |
«strumenti di conformità accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'Agenzia per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali , allo scopo di compensare temporaneamente le lacune di una STI fino alla modifica della stessa ; [Em. 36] |
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(28 bis) |
«strumenti di conformità nazionali accettabili»: altri strumenti di conformità emessi in uno Stato membro che, essendo rispettati, conferiscono una presunzione di conformità con la sezione pertinente delle norme nazionali; detti strumenti di conformità nazionali accettabili sono notificati all'Agenzia; [Em. 37] |
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(29) |
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un componente di interoperabilità, di un sottosistema o di un veicolo in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto; |
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(30) |
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o fa progettare o fabbricare un componente di interoperabilità o un sottosistema e lo commercializza con il proprio nome o marchio; |
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(31) |
«mandatario» : una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante o da un ente appaltante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; [Em. 38] |
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(32) |
«specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un servizio devono soddisfare; [Em. 39] |
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(33) |
«accreditamento», il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008; |
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(34) |
«organismo nazionale di accreditamento»: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008; |
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(35) |
«valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo sono state rispettate; |
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(36) |
«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; |
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(37) |
«persona disabile con disabilità e persona a mobilità ridotta»: tutte le persone che hanno una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, che, interagendo con altre barriere, può ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti su base di uguaglianza con gli atri passeggeri, o la cui mobilità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto è ridotta a causa dell'età , e che necessitano pertanto di un adeguamento dei servizi ; [Em. 40] |
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(38) |
«gestore dell'infrastruttura»: gestore dell'infrastruttura, quale definito all'articolo 3 della direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) [che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico]; |
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(39) |
«impresa ferroviaria»: impresa ferroviaria quale definita all'articolo 3 della direttiva …/…/UE [che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico], e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione. Sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione. |
Articolo 3
Requisiti essenziali
1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi e i componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano.
2. Le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 della direttiva 2004/17/CE, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nell'Unione, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.
2 bis. Nessuno può essere discriminato, direttamente o indirettamente, a causa di una disabilità. Al fine di garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano godere dei vantaggi derivanti dalla creazione di uno spazio senza frontiere interne, gli Stati membri assicurano che il sistema ferroviario sia privo di barriere. [Em. 41]
CAPO II
SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ
Articolo 4
Oggetto delle specifiche tecniche di interoperabilità
1. Ogni sottosistema definito nell'allegato II è oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema può essere oggetto di più STI e una STI può abbracciare vari sottosistemi.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II sotto il profilo della ripartizione del sistema ferroviario in sottosistemi e della descrizione di detti sottosistemi.
3. I sottosistemi devono essere fissi sono conformi alle STI vigenti al momento della loro messa in servizio, del loro rinnovamento o della loro ristrutturazione, conformemente alla presente direttiva; tale prima nomina di un organismo notificato e, al più tardi, al momento della concessione delle licenze di costruzione. I veicoli sono conformi alle STI e rispettano le norme nazionali in vigore al momento della prima nomina di un organismo notificato ; la conformità deve essere e il rispetto suddetti sono costantemente garantita garantiti durante l'esercizio di ciascun sottosistema. [Em. 42]
4. Ogni STI:
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a) |
definisce l'ambito di applicazione previsto (parte della rete o dei veicoli di cui all'allegato I della direttiva; sottosistema o parte del sottosistema di cui all'allegato II); |
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b) |
precisa i requisiti essenziali per il sottosistema interessato e le loro interfacce in relazione agli altri sottosistemi; |
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c) |
definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare in relazione agli altri sottosistemi. Se necessario, le specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema; |
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d) |
determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario , ivi compresa l'identificazione dei pezzi di ricambio ferroviari da standardizzare a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (13) . L'elenco dei pezzi di ricambio da standardizzare, comprensivo dei pezzi esistenti, è incluso in ciascuna STI ; [Em. 43] |
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e) |
indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica «CE» dei sottosistemi, dall'altro. Tali procedure si basano sui moduli definiti nella decisione 2010/713/UE; |
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f) |
indica la strategia di applicazione delle STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI compresa la fissazione di termini per il completamento di tali tappe, ove necessario . Il calendario che definisce le tappe è vincolato a una valutazione che analizzi i prevedibili costi e i benefici della sua attuazione e le ripercussioni previste per gli operatori e gli agenti economici interessati ; [Em. 44] |
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g) |
indica, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema interessato nonché per l'applicazione delle STI; |
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h) |
indica le disposizioni applicabili ai sottosistemi esistenti e ai tipi di veicoli, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione, in presenza o meno di una nuova autorizzazione o decisione di messa in servizio; |
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i) |
indica i parametri che l'impresa ferroviaria deve da verificare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato e prima della decisione di messa in servizio, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le linee su cui tali veicoli saranno operativi; [Em. 45] |
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i bis) |
indica i parametri specifici da verificare e fornisce le descrizioni per il rinnovo, il miglioramento o la sostituzione di pezzi di ricambio o componenti di interoperabilità da effettuare nel rispetto dell'articolo 21, paragrafo 3. [Em. 46] |
5. Ciascuna STI è sviluppata partendo dall'esame del sottosistema esistente ed indica un sottosistema target raggiungibile in maniera progressiva ed entro termini ragionevoli. In questa maniera, l'adozione graduale delle STI e l'osservanza delle stesse facilitano la realizzazione progressiva entro termini ragionevoli dell'interoperabilità del sistema ferroviario.
6. Le STI preservano in modo adeguato la compatibilità del sistema ferroviario esistente di ciascuno Stato membro. A tal fine possono essere previsti per ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda la rete sia per quanto riguarda i veicoli e in particolare in merito: alla sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai veicoli in provenienza o a destinazione dei paesi terzi. Per ciascun caso specifico la STI precisa le modalità di applicazione degli elementi della STI di cui alle lettere da c) a g) del paragrafo 4.
7. Se determinati aspetti tecnici corrispondenti ad alcuni requisiti essenziali non possono essere espressamente trattati in una STI, essi sono chiaramente individuati come «punti in sospeso» in un allegato della STI.
8. Le STI non impediscono agli Stati membri di decidere in merito all'utilizzo delle infrastrutture per la circolazione dei veicoli non contemplati dalle STI.
9. Le STI possono fare un esplicito e chiaro riferimento a norme o specifiche europee o internazionali o a documenti tecnici pubblicati dall'Agenzia qualora ciò sia strettamente necessario per conseguire l'obiettivo della presente direttiva. In questo caso, le norme o specifiche (o le loro singole parti richiamate) o i documenti tecnici si considerano allegati alla STI in questione e diventano obbligatori a partire dal momento in cui la STI è applicabile. In mancanza di siffatte norme o specifiche o documenti tecnici ed in attesa della loro elaborazione è consentito il riferimento ad altri documenti normativi chiaramente identificati, facilmente accessibili e di dominio pubblico.
Articolo 5
Elaborazione, adozione e revisione di STI
1. La Commissione conferisce un mandato all'Agenzia per elaborare le STI e le loro modifiche nonché per presentarle le opportune raccomandazioni.
1 bis. L'elaborazione, l'adozione e la revisione di ciascuna STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. [Em. 47]
2. Ogni progetto di STI è elaborato nelle seguenti fasi.
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a) |
L'Agenzia individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario. Per ciascuno di questi parametri e di queste interfacce sono presentate le soluzioni alternative più vantaggiose corredate delle giustificazioni tecniche ed economiche. |
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b) |
L'Agenzia elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l'Agenzia tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già effettuati, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti. Al progetto di STI viene acclusa un'analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell'attuazione delle STI; tale valutazione indica l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati e tiene debitamente conto dei requisiti della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] . Gli Stati membri partecipano a tale valutazione fornendo, se del caso, i dati richiesti. [Em. 48] |
3. Onde tenere conto dell'evoluzione tecnologica o delle esigenze sociali, l'Agenzia elabora le STI e le loro modifiche sulla base del mandato di cui al paragrafo 1, a norma degli articoli da 4 a 15 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia] e nel rispetto dei principi di apertura, consenso e trasparenza definiti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Durante i Il comitato di cui all'articolo 48 è regolarmente informato in merito ai lavori preparatori sulle STI. Durante i lavori la Commissione può , su richiesta del comitato, formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile riguardante la progettazione della STI e la valutazione dei costi e dei benefici. In particolare, la Commissione può chiedere , su richiesta di uno Stato membro, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei benefici di dette soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI. [Em. 49]
5. Qualora debbano essere messi in funzione contemporaneamente vari sottosistemi, per motivi di compatibilità tecnica, le date di entrata in vigore delle STI corrispondenti debbono coincidere.
6. L'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI tengono conto del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti. A tal fine, l'Agenzia consulta le associazioni e gli organismi di rappresentanza degli utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI. Essa allega al progetto di STI una relazione sui risultati della consultazione.
7. Secondo l'articolo 6 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia], l'Agenzia redige e aggiorna regolarmente l'elenco delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni da consultare. L'elenco include obbligatoriamente le associazioni e gli organismi rappresentativi di tutti gli Stati membri e può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. [Em. 50]
8. L'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali rappresentative di tutti gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g) , nonché in ogni altra STI che riguardi direttamente o indirettamente il personale interessato . A tal fine, l'Agenzia consulta le parti sociali prima di presentare alla Commissione le raccomandazioni relative alle STI e alle loro modifiche. Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione (14). Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi. [Em. 51]
9. Quando la revisione di una STI comporta modifiche dei requisiti, la nuova versione della STI assicura la compatibilità con i sottosistemi già messi in servizio in base alle versioni di STI precedenti.
10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 per quanto riguarda le STI e le loro modifiche.
Qualora, in caso di carenze rilevate nelle STI a norma dell'articolo 6 e imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 47 si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.
Articolo 6
Carenze delle STI
1. Se in seguito all'adozione di una STI viene rilevata una carenza nella stessa, tale STI è modificata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.
2. In attesa della revisione della STI, la Commissione può chiedere un parere dell'Agenzia. La Commissione esamina il parere dell'Agenzia e comunica agli Stati membri le proprie conclusioni.
3. Su richiesta della Commissione, i pareri dell'Agenzia di cui al paragrafo 2 costituiscono strumenti di conformità accettabili per soddisfare i requisiti essenziali e possono dunque essere utilizzati per la valutazione di progetti.
3 bis. Un membro della rete di organismi rappresentativi può agire in qualità di richiedente per chiedere pareri sulle carenze delle STI tramite la Commissione. Il ricorrente è informato della decisione adottata. La Commissione fornisce una motivazione dell'eventuale rifiuto. [Em. 52]
Articolo 7
Non applicazione delle STI
1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare una o più STI, o parte di esse, nei seguenti casi:
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a) |
per un progetto di creazione di un nuovo sottosistema, o parte di esso, di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, o per ogni elemento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che si trovi in una fase avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di applicazione di tali STI; |
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b) |
quando, in seguito a un incidente o a una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti. In questo caso la non applicazione delle STI è limitata nel tempo; |
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c) |
per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nel caso in cui l'applicazione delle STI comprometterebbe gravemente la redditività economica del progetto; [Em. 53] |
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei progetti che hanno luogo nel proprio territorio e che si trovano in fase avanzata di sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI.
3. In tutti i casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione la richiesta di non applicazione della STI, specificando altresì le disposizioni alternative che esso intende applicare al posto della STI. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il contenuto del fascicolo che accompagna la richiesta di non applicazione di una o più STI, o parte di esse, i dettagli, il formato e le modalità di trasmissione di detto fascicolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. La Commissione verifica il fascicolo, esamina le disposizioni alternative che lo Stato membro intende applicare al posto delle STI, decide se accettare o no la richiesta di non applicazione della STI e comunica allo Stato membro la propria decisione.
4. In attesa della decisione della Commissione, lo Stato membro può applicare le disposizioni alternative di cui al paragrafo 3 senza attendere.
5. La Commissione delibera nei quattro mesi successivi alla presentazione della domanda accompagnata dal fascicolo completo. In assenza di decisione la domanda si considera accettata.
6. Tutti gli Stati membri sono informati dei risultati delle analisi e dell'esito della procedura di cui al paragrafo 3.
CAPO III
COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ
Articolo 8
Immissione sul mercato di componenti di interoperabilità
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità:
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a) |
siano immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario soddisfacendo i requisiti essenziali; |
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b) |
siano usati nel loro campo di settore d' impiego conformemente alla loro destinazione in linea con il settore d'impiego definito a norma dell'articolo 2, punto 27 bis, e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione. [Em. 54] |
Queste disposizioni non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.
2. Agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e sulla base della presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario quando gli stessi soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego.
Agli Stati membri non è consentito vietare, limitare od ostacolare la messa in servizio di componenti di interoperabilità che sono stati riconosciuti per il settore d'impiego cui sono destinati, se tale settore si trova sul loro territorio. [Em. 55]
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contenuto della dichiarazione CE di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, il suo formato e i dettagli delle informazioni in essa contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. [Em. 56]
2 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e i dettagli delle informazioni contenute nella dichiarazione CE di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. [Em. 57]
Articolo 9
Conformità o idoneità all'impiego
1. Gli Stati membri e l'Agenzia considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali i componenti di interoperabilità contemplati nella dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego.
2. Ogni componente di interoperabilità è sottoposto alla procedura di valutazione di conformità e di idoneità all'impiego indicata nella STI in questione ed è munito del relativo certificato.
3. Gli Stati membri e l'Agenzia ritengono che un componente di interoperabilità soddisfi i requisiti essenziali se è conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni.
4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi già messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alla procedura di cui al paragrafo 2.
5. Le STI possono prevedere un periodo di transizione per i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilità già immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore. Tali componenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Articolo 10
Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego
1. Per redigere la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nell'Unione, applica le disposizioni previste dalle STI che lo riguardano.
2. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è compiuta dall'organismo di valutazione della conformità notificato presso il quale il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nell'Unione, ha presentato domanda.
3. Se dei componenti di interoperabilità sono oggetto di altre direttive dell'Unione concernenti altri aspetti, la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego indica in questo caso che i componenti di interoperabilità rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.
4. Se né il fabbricante né il suo mandatario hanno ottemperato agli obblighi stabiliti nei paragrafi 1 e 3, tali obblighi sono a carico di qualsiasi persona immetta sul mercato il componente di interoperabilità. Gli stessi obblighi si applicano a qualsiasi persona che assembla i componenti di interoperabilità o parti di componenti di interoperabilità di diversa origine o che fabbrica i componenti di interoperabilità per uso proprio, per quanto concerne la presente direttiva.
5. Per evitare di immettere sul mercato componenti di interoperabilità che non rispettano i requisiti essenziali e fatte salve le disposizioni dell'articolo 11:
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a) |
quando uno Stato membro accerta che la dichiarazione «CE» di conformità è stata indebitamente rilasciata, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione sono tenuti, se necessario, a rimettere il componente di interoperabilità in conformità e a far cessare l'infrazione, alle condizioni fissate da detto Stato membro; |
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b) |
nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro adotta tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente di interoperabilità di cui si tratta o assicurarne il ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 11. |
Articolo 11
Non conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali
1. Uno Stato membro, qualora constati che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta tutte le misure opportune per limitare il suo ambito di applicazione, per vietarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità deriva da:
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a) |
un'inosservanza dei requisiti essenziali; |
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b) |
un'errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche; |
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c) |
una carenza delle specifiche europee. |
2. La L'Agenzia, su mandato della Commissione consulta al più presto , avvia la procedura di consultazione con le parti interessate. Se, dopo la immediatamente e in ogni caso entro 20 giorni. A seguito di tale consultazione, la Commissione l'Agenzia constata che se la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa. Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa . L'Agenzia ne informa immediatamente la Commissione e lo Stato membro che ha preso l'iniziativa a tale riguardo , nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione. [Em. 58]
3. Se un componente di interoperabilità munito della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta, nei confronti di qualunque persona che ha redatto la dichiarazione, le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione verifica che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura. [Em. 59]
CAPO IV
SOTTOSISTEMI
Articolo 12
Libera circolazione dei sottosistemi
Fatte salve le disposizioni del capo V agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute:
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a) |
nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica, |
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b) |
o in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di verificare la conformità con identici requisiti nelle medesime condizioni operative. |
Articolo 13
Conformità alle STI e alle norme nazionali
1. Gli Stati membri e l'Agenzia considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti , secondo i casi, della dichiarazione «CE» di verifica redatta con riferimento alle STI conformemente all'articolo 15, o della dichiarazione di verifica redatta nel caso delle norme nazionali notificate conformemente all'articolo 15 bis, o di entrambe . [Em. 60]
2. La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario, è compiuta con riferimento alle STI, nonché alle norme nazionali notificate conformemente al paragrafo 3 . [Em. 61]
2 bis. La decisione di rilasciare un'autorizzazione si basa sulle STI e sulle norme nazionali notificate applicabili al momento della presentazione della domanda. [Em. 62]
3. Gli Stati membri stilano, per ogni sottosistema, un elenco delle norme nazionali in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali e/o degli strumenti di conformità nazionali accettabili nei seguenti casi: [Em. 63]
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a) |
qualora le STI non contemplino appieno alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali (punti in sospeso); |
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b) |
qualora una non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell'articolo 7; |
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c) |
qualora un caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente; |
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d) |
in caso di norme nazionali utilizzate per descrivere i sistemi esistenti. |
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d bis) |
in caso di reti e veicoli non contemplati dalle STI; [Em. 64] |
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d ter) |
per motivi di sicurezza specifici ad uno o più Stati membri, a condizione che siano dimostrati e fatte salve le prerogative dell'Agenzia. [Em. 65] |
4. Gli Stati membri designano gli organismi incaricati di stabilire, con riferimento a tali norme tecniche, la dichiarazione «CE» di verifica di cui all'articolo 15.
Articolo 14
Norme nazionali
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Agenzia l'elenco delle norme nazionali in vigore di cui all'articolo 13, paragrafo 3 , nei seguenti casi : [Em. 66]
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a) |
ogniqualvolta l'elenco delle norme è modificato, o [Em. 67] |
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b) |
dopo che quando una richiesta di non applicazione della STI è stata presentata a norma dell'articolo 7, o [Em. 68] |
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c) |
dopo la pubblicazione della STI in questione o la sua revisione, in vista dell'eliminazione delle norme nazionali rese superflue dalla chiusura dei punti in sospeso nelle STI. |
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c bis) |
qualora la o le norme nazionali non siano state ancora notificate alla data di entrata in vigore della presente direttiva. [Em. 69] |
1 bis. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali norme nazionali esistenti che non sono state notificate entro tale data. [Em. 70]
2. Gli Stati membri trasmettono il testo integrale delle norme nazionali esistenti all'Agenzia e alla Commissione attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia]. [Em. 71]
3. Gli Stati membri possono stabilire nuove norme nazionali solo nei seguenti casi:
|
a) |
qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali; |
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b) |
quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a un incidente. |
4. Se uno Stato membro intende introdurre una nuova norma nazionale, ne trasmette il progetto all'Agenzia e alla Commissione affinché lo esaminino almeno tre mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore della nuova norma proposta, indicando il motivo della sua introduzione, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia] attraverso il sistema informatico appropriato, a norma dell'articolo 23 del suddetto regolamento. [Em. 72]
4 bis. In caso di notifica di una norma nazionale nuova o esistente, gli Stati membri dimostrano la necessità di tale norma al fine di soddisfare un requisito essenziale non già contemplato dalla pertinente STI. Agli Stati membri non è consentito notificare alcuna norma nazionale senza motivare tale necessità.
L'Agenzia ha due mesi di tempo per esaminare il progetto di norma e formulare una raccomandazione alla Commissione. La Commissione approva o respinge il progetto di norma. Solo in caso di misure preventive urgenti, gli Stati membri possono adottare e applicare immediatamente una nuova norma, che ha una validità di due mesi. Se tale norma interessa più Stati membri, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia e con le autorità nazionali di sicurezza, coordina l'armonizzazione della norma a livello dell'Unione. [Em. 73]
5. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali, comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e la rete, siano messe a disposizione gratuitamente e in una lingua che possa essere compresa da tutte le parti coinvolte.
6. Gli Stati membri possono decidere di non notificare norme e restrizioni di natura strettamente locale. In tal caso, gli Stati membri fanno cenno a tali norme e restrizioni nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 45.
7. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi, allo scopo di facilitare il riconoscimento transnazionale in diversi Stati membri e le verifiche di compatibilità tra attrezzature fisse e mobili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. L'Agenzia classifica, in base agli atti di esecuzione specificati, le norme nazionali notificate a norma del presente articolo e pubblica il registro corrispondente. Tale registro elenca anche eventuali strumenti di conformità nazionali accettabili. [Em. 74]
L'Agenzia classifica, in base agli atti di esecuzione di cui al primo comma, le norme nazionali che sono notificate a norma del presente articolo.
9. Le norme nazionali proposte e quelle in vigore vengono esaminate dall'Agenzia in conformità delle procedure stabilite agli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia].
Articolo 15
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica
1. Per redigere la dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente chiede all'organismo di valutazione della conformità notificato di propria scelta di avviare la procedura di verifica «CE» . Il richiedente può essere l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nell'Unione .
2. Il compito dell'organismo di valutazione della conformità notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e abbraccia tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Esso può comprendere comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui agli articoli 44 e 45. [Em. 75]
3. All'organismo di valutazione della conformità notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione «CE» di verifica. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, quelli che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica e di regolazione.
4. Tutte le modifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 3 che hanno ripercussioni sulle verifiche svolte ristrutturazioni implicano la necessità di stabilire una nuova dichiarazione «CE» di verifica. [Em. 76]
5. L'organismo di valutazione della conformità notificato può rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema. In questo caso si applicano le procedure di verifica stabilite a norma del paragrafo 7, lettera a).
6. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo di valutazione della conformità notificato può rilasciare certificati di conformità per una serie di sottosistemi o talune loro parti.
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:
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a) |
le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura «CE» di verifica e alla procedura di verifica nel caso delle norme nazionali; |
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b) |
i modelli per la dichiarazione «CE» di verifica e per la dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali nonché i modelli per i documenti del fascicolo tecnico che deve integrare la dichiarazione di verifica. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. [Em. 78]
7 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 al fine di istituire le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura «CE» di verifica e alla procedura di verifica nel caso delle norme nazionali. [Em. 79]
7 ter. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i modelli per la dichiarazione «CE» di verifica e per la dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali nonché i modelli per i documenti da inserire nel fascicolo tecnico che deve integrare la dichiarazione di verifica.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. [Em. 80]
Articolo 15 bis
Procedura per la redazione della dichiarazione di verifica con riferimento alle norme nazionali
Le procedure per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica di cui all'articolo 15 si applicano anche, se del caso, per la redazione della dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali.
Gli Stati membri designano gli organismi incaricati di espletare la procedura di verifica nel caso delle norme nazionali conformemente al capo VI. [Em. 77]
Articolo 16
Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi
1. Uno Stato membro può chiedere che vengano compiute verifiche complementari, qualora constati che un sottosistema di natura strutturale, munito della dichiarazione «CE» di verifica, corredata della documentazione tecnica, non rispetta interamente le disposizioni della presente direttiva ed in particolare i requisiti essenziali.
2. Lo Stato membro che presenta la domanda informa immediatamente la Commissione delle verifiche complementari richieste, esponendone i motivi. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate.
3. Lo Stato membro all'origine della domanda precisa se il fatto che le disposizioni della presente direttiva non siano rispettate interamente deriva:
|
a) |
dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o da una scorretta applicazione di una STI; in questo caso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro in cui risiede chi ha indebitamente compilato la dichiarazione «CE» di verifica chiedendo a tale Stato membro di adottare le misure adeguate; |
|
b) |
da una carenza di una STI; in questo caso si applica la procedura di modifica della STI di cui all'articolo 6. |
Articolo 17
Presunzione di conformità
I componenti di interoperabilità e i sottosistemi che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse, elencate all'allegato III.
CAPO V
IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO
Articolo 18
Messa in servizio di impianti fissi
1. I sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari, energia e infrastruttura sono messi in servizio soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato III e se è stata ottenuta la pertinente autorizzazione a norma del paragrafo 2.
2. Ciascuna autorità nazionale di sicurezza autorizza la messa in servizio dei sottosistemi energia e infrastruttura che sono nonché dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari non inclusi nel Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) installati o gestiti sul territorio dello Stato membro di appartenenza. Le autorità nazionali di sicurezza tengono in considerazione il parere dell'Agenzia quando sono interessati corridoi o sezioni transfrontaliere delle TEN-T.
L'Agenzia autorizza infrastrutture transfrontaliere con un gestore unico dell'infrastruttura. [Em. 81]
L'Agenzia decide dell'autorizzazione della messa in servizio dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari installati o gestiti in tutta l' autorizza il sistema ERTMS in stretta collaborazione con le autorità nazionali di sicurezza. Prima che l'Agenzia autorizzi il sistema ERTMS, le autorità nazionali di sicurezza sono competenti a verificare la compatibilità operativa con le reti nazionali. L'Agenzia assicura l'applicazione uniforme del sistema ERTMS nell' Unione. [Em. 82]
Nel caso del sistema ERTMS, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di sicurezza interessata entro un mese dal ricevimento della domanda completa, al fine di garantire uno sviluppo coerente del sistema ERTMS all'interno dell'Unione. L'autorità nazionale di sicurezza emette entro due mesi un parere per l'Agenzia riguardo alla compatibilità tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla parte pertinente della rete. L'Agenzia tiene conto, per quanto possibile, di tale parere prima di rilasciare l'autorizzazione e, in caso di dissenso, ne informa l'autorità nazionale di sicurezza esponendo le proprie ragioni. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi dell'Agenzia quale autorità di sistema ai sensi del capo 6 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia].
Quando l'Agenzia non concorda con una valutazione negativa effettuata da un'autorità nazionale di sicurezza, ne informa l'autorità in questione, motivando il proprio dissenso. L'Agenzia e l'autorità nazionale di sicurezza cooperano al fine di raggiungere una valutazione reciprocamente accettabile. Se ritenuto necessario su decisione dell'Agenzia e dell'autorità nazionale di sicurezza, tale processo include anche il richiedente. Se non è possibile trovare una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'Agenzia ha informato l'autorità nazionale di sicurezza del proprio dissenso, l'Agenzia adotta una decisione definitiva a meno che l'autorità di sicurezza abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia]. La commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'Agenzia entro un mese dalla richiesta dell'autorità nazionale di sicurezza.
L'eventuale decisione di rifiutare la domanda di autorizzazione per la messa in servizio di impianti fissi è debitamente motivata dall'Agenzia. Il richiedente può, entro un mese dal ricevimento della decisione negativa, presentare la richiesta che l'Agenzia riesamini la sua decisione. Tale richiesta è accompagnata da una motivazione. L'Agenzia dispone di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riesame per confermare o riformare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'Agenzia è confermata, il richiedente può presentare ricorso alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia]. [Am. 83]
L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza forniscono orientamenti particolareggiati sulla procedura per ottenere le autorizzazioni previste al primo e al secondo comma. Un documento orientativo per la compilazione della domanda, che illustra e spiega i requisiti da soddisfare per ottenere tali autorizzazioni ed elenca i documenti necessari, è messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti. L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza cooperano nella divulgazione delle pertinenti informazioni.
3. Ai fini dell'autorizzazione della messa in servizio dei sottosistemi di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di sicurezza ovvero l'Agenzia, in funzione di quale sia l'autorità competente ai sensi del paragrafo 2, ottiene prova:
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a) |
della dichiarazione CE di verifica; |
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b) |
della compatibilità tecnica di tali sottosistemi con il sistema nel quale sono integrati, accertata in base ai pertinenti STI, norme nazionali e registri; |
|
c) |
dell'integrazione in condizioni di sicurezza di tali sottosistemi, accertata in base ai pertinenti STI, norme nazionali e registri e ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. |
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c bis) |
della dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali. [Em. 84] |
Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'Agenzia o l'autorità nazionale di sicurezza, in funzione di quale sia l'autorità competente, informa il richiedente che il fascicolo è completo o chiede le pertinenti informazioni supplementari, fissando un termine ragionevole per la trasmissione di tali informazioni. [Em. 85]
4. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente, il richiedente presenta un fascicolo con la descrizione del progetto all'autorità nazionale di sicurezza, per i sottosistemi energia e infrastruttura nonché per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari non inclusi nel sistema ERTMS , ovvero all'Agenzia, per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari, un fascicolo con la descrizione del progetto per il sistema ERTMS e per le infrastrutture transfrontaliere con un gestore unico dell'infrastruttura . L'autorità nazionale di sicurezza o l'Agenzia esamina il fascicolo e decide, in base ai criteri stabiliti al paragrafo 5, se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio. L'autorità nazionale di sicurezza e l'Agenzia decidono entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. [Em. 86]
5. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente è necessaria una nuova dichiarazione «CE» di verifica ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. È parimenti necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio in ciascuno dei casi seguenti:
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a) |
il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato può risentire dei lavori previsti; |
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b) |
l'autorizzazione è richiesta dalle STI pertinenti; |
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c) |
l'autorizzazione è richiesta dai piani nazionali di esecuzione predisposti dagli Stati membri. |
Articolo 19
Immissione sul mercato di sottosistemi mobili
1. Il richiedente immette sul mercato il sottosistema materiale rotabile e il sottosistema controllo-comando e segnalamento a bordo i sottosistemi mobili soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato III. [Em. 87]
2. Il richiedente provvede in particolare all'ottenimento della dichiarazione CE di verifica.
3. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente è necessaria una nuova dichiarazione «CE» di verifica ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4.
Articolo 20
Autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato
1. Il veicolo è immesso sul mercato soltanto dopo che l'Agenzia ha rilasciato l' aver ottenuto un' autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato a norma del paragrafo 5 presente articolo . [Em. 88]
L'autorizzazione del veicolo menziona:
|
a) |
il settore d'impiego; |
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b) |
i valori parametrici previsti dalle STI e, se del caso, dalle norme nazionali, applicabili alla verifica della compatibilità tecnica fra il veicolo e il settore d'impiego; |
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c) |
la conformità del veicolo alle pertinenti STI e normative nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b); |
|
d) |
le condizioni per l'impiego del veicolo e altre eventuali restrizioni. [Em. 89] |
2. L'Agenzia emana una decisione con cui autorizza l'immissione L'autorizzazione del veicolo sul mercato. L'autorizzazione attesta i valori parametrici, previsti dalle STI, applicabili alla verifica della compatibilità tecnica fra il è rilasciata sulla base di un fascicolo relativo al veicolo e gli impianti fissi. L'autorizzazione informa altresì circa la conformità del o al tipo di veicolo alle pertinenti STI e norme nazionali in relazione ai parametri applicabili prodotto dal richiedente, nel quale sono contenute prove documentali dei seguenti elementi:
|
— |
in relazione ai sottosistemi mobili che compongono il veicolo:
|
|
— |
in relazione al veicolo: la compatibilità tecnica del veicolo con le reti nel settore d'impiego . [Em. 90] |
La compatibilità tecnica è accertata in base alle pertinenti STI e, se del caso, alle norme nazionali e ai registri pertinenti. Ogniqualvolta sono necessari collaudi per ottenere prove documentali della compatibilità tecnica, le autorità nazionali di sicurezza interessate possono rilasciare autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo a fini di verifiche pratiche sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinché gli eventuali collaudi siano effettuati entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente. Se del caso, l'autorità nazionale di sicurezza adotta misure volte a garantire che i collaudi siano effettuati.
L'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi all'interno del veicolo è accertata in base alle pertinenti STI, ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva …/…/UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e, ove opportuno, alle norme nazionali. [Em. 91]
3. L'Agenzia rilascia l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato può prevedere condizioni di utilizzazione del veicolo ed altre restrizioni dopo aver valutato gli elementi del fascicolo di cui al paragrafo 2 entro un termine ragionevole prestabilito e in ogni caso entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti fornite dal richiedente . Entro un mese, l'Agenzia segnala al richiedente se la documentazione è completa o meno. Qualsiasi decisione negativa adottata in relazione a una domanda è debitamente motivata L'autorizzazione è riconosciuta in tutti gli Stati membri. L'Agenzia si assume la piena responsabilità per le autorizzazioni che rilascia. [Em. 92]
3 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, il richiedente può scegliere tra presentare la domanda di autorizzazione del veicolo all'Agenzia oppure all'autorità nazionale di sicurezza competente. [Em. 94]
4. L'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato è rilasciata sulla scorta di un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo costituito dal richiedente, nel quale sono contenute prove documentali:
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a) |
dell'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili che compongono il veicolo a norma dell'articolo 19; |
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b) |
della compatibilità tecnica dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base ai pertinenti STI, norme nazionali e registri; |
|
c) |
dell'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi di cui alla lettera a) nel veicolo, accertata in base alle pertinenti STI e norme nazionali e ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva …/… [sulla sicurezza delle ferrovie]. [Em. 93] |
5. L'Agenzia adotta la Qualunque decisione di cui al paragrafo 2 entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque di negare l'autorizzazione di un veicolo è debitamente motivata. Il richiedente, entro quattro mesi un mese dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. della decisione negativa, può presentare all'Agenzia o all'autorità nazionale di sicurezza, secondo il caso, una richiesta di riesame della decisione. L'Agenzia o l'autorità nazionale di sicurezza dispone di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riesame per confermare o riformare la propria decisione. [Em. 95]
Se una decisione negativa è confermata dall'Agenzia, il richiedente può presentare ricorso alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia]. [Am. 96]
Se la decisione negativa di un'autorità nazionale di sicurezza è confermata, il richiedente può presentare ricorso all'organo competente per i ricorsi designato dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva …/… [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. Gli Stati membri possono designare quale organo competente per tale procedura di ricorso l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) . [Em. 97]
L'Agenzia fornisce orientamenti particolareggiati sulla procedura per ottenere l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato. Un documento orientativo per la compilazione della domanda, che illustra e spiega i requisiti da soddisfare per ottenere l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato ed elenca i documenti necessari, è messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Le autorità nazionali di sicurezza cooperano con l'Agenzia nella divulgazione delle pertinenti informazioni.
6. L'Agenzia può rilasciare l' modificare o revocare un' autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato per una serie di veicoli. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri se questo non soddisfa più le condizioni in base alle quali l'autorizzazione era stata rilasciata, motivando la propria decisione al riguardo. L'Agenzia aggiorna immediatamente il registro europeo dei veicoli definito all'articolo 43 bis.
Se un'autorità nazionale di sicurezza ritiene che un veicolo autorizzato non rispetti i requisiti essenziali, ne informa immediatamente l'Agenzia e tutte le altre autorità nazionali di sicurezza competenti. L'Agenzia decide le misure necessarie entro un mese. Qualora occorra adottare misure preventive urgenti, l'Agenzia può limitare o sospendere immediatamente l'autorizzazione prima di prendere una decisione . [Em. 98]
7. Il richiedente può presentare ricorso avverso la decisione dell'Agenzia o la mancata decisione entro il termine di cui al paragrafo 5 dinanzi alla commissione dei ricorsi prevista all'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/… [che istituisce l'Agenzia ferroviaria europea]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, atti delegati conformemente all'articolo 46 per quanto riguarda norme dettagliate sulla procedura di autorizzazione, comprendenti:
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a) |
orientamenti dettagliati intesi a descrivere e illustrare i requisiti per ottenere l'autorizzazione del veicolo nonché i documenti necessari; |
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b) |
le procedure relative al processo di autorizzazione, come il contenuto e i tempi per ogni fase del processo; |
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c) |
i criteri per la valutazione dei fascicoli dei richiedenti. [Em. 99] |
8. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un veicolo esistente già provvisto di autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato:
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a) |
è necessaria una nuova dichiarazione «CE» di verifica ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4; |
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b) |
è necessaria una nuova autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato se sono modificati in modo rilevante i valori parametrici previsti dall'autorizzazione rilasciata in precedenza. [Em. 100] |
9. L'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato può, su domanda del richiedente, precisare le reti o linee, ovvero i gruppi di reti o di linee, in cui l'impresa ferroviaria può mettere in servizio il veicolo senza ulteriori verifiche o collaudi della compatibilità tecnica tra il veicolo e dette reti o linee. In tal caso il richiedente acclude alla richiesta la prova della compatibilità tecnica del veicolo con le reti o linee in questione.
La precisazione può anche, su domanda del richiedente iniziale o di un altro, essere aggiunta dopo il rilascio della pertinente autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato. [Em. 101]
9 bis. L'autorizzazione per i veicoli circolanti o destinati a circolare sull'infrastruttura ferroviaria di una rete ferroviaria isolata può essere rilasciata anche dalle autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri in cui è situata la rete in questione. In tali casi, il richiedente può scegliere tra presentare la domanda all'Agenzia oppure alle autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri in questione.
Entro il periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, le autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri in cui è situata una rete ferroviaria isolata stabiliscono procedure comuni di autorizzazione dei veicoli e garantiscono il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei veicoli da loro rilasciate. In caso di decisioni contrastanti delle autorità nazionali di sicurezza e in assenza di qualsiasi decisione reciprocamente accettabile, l'Agenzia adotta una decisione conseguente a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia].
Se alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis le suddette autorità nazionali di sicurezza non hanno stabilito procedure comuni di autorizzazione e di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei veicoli, le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate esclusivamente dall'Agenzia.
Se invece vengono stabilite procedure comuni di autorizzazione e di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei veicoli, le autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri che possiedono reti ferroviarie isolate possono continuare a rilasciare autorizzazioni dei veicoli e il richiedente può scegliere tra presentare la domanda di autorizzazione del veicolo all'Agenzia oppure alle competenti autorità di sicurezza nazionale anche dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis.
Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso l'interoperabilità sulla rete ferroviaria isolata e procede, se necessario, a presentare l'adeguata proposta legislativa. [Em. 102]
Articolo 20 bis
Immatricolazione dei veicoli autorizzati
Un veicolo, anteriormente alla sua prima utilizzazione e dopo il rilascio dell'autorizzazione ad esso relativa a norma dell'articolo 20, è immatricolato nel registro su richiesta del detentore.
Quando l'autorizzazione ad esso relativa è stata rilasciata dall'Agenzia, il veicolo è immatricolato nel registro europeo dei veicoli a norma dell'articolo 43 bis.
Quando il settore d'impiego del veicolo è limitato al territorio di uno Stato membro e l'autorizzazione del veicolo è stata rilasciata da un'autorità nazionale di sicurezza, esso è immatricolato nel registro nazionale dei veicoli di tale Stato membro a norma dell'articolo 43. [Em. 103]
Articolo 21
Messa in servizio di Impiego dei veicoli [Em. 104]
1. L'impresa ferroviaria mette in servizio il veicolo soltanto dopo averne verificato, in consultazione con il gestore dell'infrastruttura, sia la compatibilità tecnica con il tragitto sia l'integrazione in condizioni di , prima di utilizzare un veicolo nel settore d'impiego specificato nell'autorizzazione del veicolo, si assicura, mediante il proprio sistema di gestione della sicurezza: nel sistema in cui è destinato a circolare, accertate in base ai pertinenti STI, norme nazionali e registri e ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva …/… [sulla sicurezza delle ferrovie]. [Em. 105]
A tal fine
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a) |
che il veicolo ottiene preliminarmente l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato sia stato autorizzato a norma dell'articolo 20 e sia debitamente immatricolato; [Em. 106] |
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a bis) |
della compatibilità tecnica tra il veicolo e il tragitto sulla base del registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI e di ogni altra informazione che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente ed entro un termine ragionevole, qualora il registro dell'infrastruttura non esista o sia incompleto; nonché [Em. 107] |
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a ter) |
dell'integrazione del veicolo nella composizione del treno in cui il veicolo è destinato a circolare, in base ai sistemi di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva sulla sicurezza e alla STI concernente l'esercizio e la gestione. [Em. 108] |
1 bis. Al fine di aiutare le imprese ferroviarie a verificare la compatibilità tecnica e l'integrazione in condizioni di sicurezza tra il veicolo e il tragitto o i tragitti, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta, fornisce alle imprese ferroviarie informazioni supplementari relative alle caratteristiche del tragitto o dei tragitti. [Em. 109]
2. L'impresa ferroviaria comunica la decisione sulla messa in servizio sull'utilizzazione del veicolo all'Agenzia, al gestore dell'infrastruttura e alla pertinente autorità nazionale di sicurezza. La decisione è registrata nel registro d'immatricolazione nazionale di cui all'articolo 43 e nel registro europeo dei veicoli di cui all'articolo 43 bis . [Em. 110]
3. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un veicolo esistente è necessaria una nuova dichiarazione «CE» di verifica ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. È parimenti necessaria una nuova decisione dell'impresa ferroviaria sulla messa in servizio del veicolo in ciascuno dei casi seguenti:
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a) |
il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato può risentire dei lavori previsti; |
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b) |
la decisione è richiesta dalle STI pertinenti. [Em. 111] |
Articolo 22
Autorizzazione d'immissione di tipi di veicoli sul mercato del tipo di veicolo [Em. 112]
1. L'Agenzia rilascia l'autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato , o le autorità nazionali di sicurezza durante il periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, rilasciano le autorizzazioni dei tipi di veicoli . [Em. 113]
L'Agenzia fornisce e le autorità nazionali di sicurezza forniscono orientamenti particolareggiati sulla procedura per ottenere l'autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato. Un documento orientativo per la compilazione della domanda, che illustra e spiega i requisiti da soddisfare per ottenere l'autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato ed elenca i documenti necessari, è messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Le autorità nazionali di sicurezza cooperano con l'Agenzia nella divulgazione delle pertinenti informazioni. [Em. 114]
2. Tuttavia, se rilascia l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato, l' è rilasciata dall' Agenzia rilascia allo stesso tempo o dalle autorità nazionali di sicurezza, l'autorizzazione a immettere sul mercato il del tipo di veicolo corrispondente è rilasciata contemporaneamente . [Em. 115]
3. Il veicolo conforme a un tipo di veicolo per il quale è già stata rilasciata l'autorizzazione d'immissione sul mercato del tipo di veicolo ottiene l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato senza ulteriori verifiche, in base a una dichiarazione di conformità a detto tipo presentata dal richiedente. [Em. 116]
4. Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato, la STI o la norma nazionale stabilisce se l'autorizzazione del tipo di veicolo preesistente resti valida o debba essere rinnovata. Se l'autorizzazione deve essere rinnovata, le verifiche effettuate dall'Agenzia possono riguardare soltanto le norme modificate. Il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione del tipo di veicolo sul mercato non influisce sulle autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato già rilasciate in base alla preesistente autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato. [Em. 117]
5. La dichiarazione di conformità al tipo è redatta a norma della decisione 2010/713/UE .
6. La dichiarazione di conformità al tipo è redatta secondo le:
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a) |
procedure di verifica delle pertinenti STI per i veicoli conformi alle STI; |
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b) |
procedure di valutazione della conformità definite nei moduli B+D e B+F della decisione n. 768/2008/CE, per i veicoli non conformi alle STI. La Commissione può, se del caso, adottare atti di esecuzione che prevedono moduli ad hoc per la valutazione della conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. |
7. L'autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato è registrata nel Registro europeo delle autorizzazioni d'immissione del tipo di veicolo sul mercato di cui all'articolo 44.
Articolo 22 bis
Cooperazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza
Ai fini degli articoli 18, 20 e 22, l'Agenzia può concludere accordi di cooperazione con le autorità nazionali di sicurezza a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia].
Tali accordi possono essere accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere una o più autorità nazionali di sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per le prestazioni da fornire e specificano i termini che si applicano a tal fine, nonché i particolari della ripartizione delle tariffe pagate dal richiedente.
Essi possono altresì includere disposizioni specifiche sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche, oppure a causa dell'implementazione avanzata dell'ERTMS o di un diverso scartamento dei binari, o per ragioni storiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi che il richiedente deve sostenere. Tali accordi sono conclusi prima che l'Agenzia sia abilitata a ricevere domande in conformità della presente direttiva e, in ogni caso, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per quanto riguarda i suddetti accordi di cooperazione. Tali atti delegati sono adottati entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, cinque anni dopo la conclusione del primo accordo di cooperazione e successivamente ogni tre anni, una relazione di valutazione degli accordi di cooperazione conclusi dall'Agenzia. [Em. 118]
CAPO VI
NOTIFICA DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articolo 23
Notifica
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.
Articolo 24
Autorità di notifica
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, inclusa l'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli da 27 a 29.
2. Lo Stato membro può decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 25. Esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.
Articolo 25
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
1. L'autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che ne siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorità di notifica non offre né fornisce attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L'autorità di notifica dispone di personale competente in numero sufficiente a garantire l'adeguata esecuzione dei compiti affidatile.
Articolo 26
Obbligo di informazione sulle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure di valutazione e di notifica degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione rende pubbliche dette informazioni.
Articolo 27
Prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità
1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti previsti ai paragrafi da 2 a 7 e agli articoli 28 e 29. Detti requisiti si applicano anche agli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 13, paragrafo 4.
2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità che la pertinente STI gli ha affidato e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento e per ogni procedura di valutazione della conformità e ogni tipo o categoria di prodotto per cui è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità dispone:
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a) |
del necessario personale dotato di conoscenze tecniche e di esperienza sufficiente e adeguata all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità; |
|
b) |
delle pertinenti descrizioni delle procedure in base alle quali è effettuata la valutazione della conformità, a garanzia della trasparenza di tali procedure e della capacità di riprodurle. Predispone una politica e procedure appropriate per scindere i compiti che svolge in qualità di organismo notificato di valutazione della conformità dalle altre attività; |
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c) |
delle procedure idonee all'esecuzione delle attività, che tengono debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. |
L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità ed ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture necessarie.
4. L'organismo di valutazione della conformità sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, sempreché tale responsabilità non sia assunta dallo Stato ai sensi del diritto nazionale o lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
5. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli in base alla pertinente STI o a qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
6. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di valutazione della conformità, istituito a norma della pertinente normativa dell'Unione, ovvero assicura che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
7. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività del gruppo di lavoro ad hoc del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) istituito dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia] ovvero assicura che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato. L'organismo si attiene agli orientamenti scaturiti dai lavori di detto gruppo. L'organismo di valutazione della conformità che reputa inopportuna o impossibile l'applicazione degli orientamenti sottopone al gruppo ad hoc dell'ERTMS osservazioni volte ad un loro miglioramento costante.
Articolo 28
Imparzialità degli organismi di valutazione della conformità
1. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal fabbricante del prodotto che valuta.
L'organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere ritenuto un siffatto organismo a condizione che ne siano dimostrate l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
2. È garantita l'imparzialità dell'organismo di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile di compiti di valutazione della conformità non sono il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore, il responsabile della manutenzione dei prodotti che l'organismo valuta, né il mandatario di uno di questi soggetti. Non è per questo precluso l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il loro uso per scopi privati.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile di compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nell'immissione sul mercato, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di detti prodotti, né rappresentano i soggetti coinvolti in tali attività. Non svolgono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo è notificato. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. L'organismo di valutazione della conformità assicura che le attività delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.
6. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale svolgono le attività di valutazione della conformità con la massima integrità professionale e con la necessaria competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzarne il giudizio o influire sui risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare ad opera di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
Articolo 29
Personale degli organismi di valutazione della conformità
1. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità possiede le competenze seguenti:
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a) |
una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato nonché una formazione sugli aspetti concernenti l'accessibilità ; [Em. 119] |
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b) |
soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; |
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c) |
una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e della relativa regolamentazione attuativa; |
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d) |
la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. |
2. La retribuzione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite né dai risultati di tali valutazioni.
Articolo 30
Presunzione di conformità dell'organismo di valutazione della conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili le contemplino.
Articolo 31
Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità
1. L'organismo di valutazione della conformità notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un'affiliata provvede a che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. L'organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.
3. Le attività dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformità alla pertinente STI.
Articolo 32
Organismi interni accreditati
1. L'impresa richiedente può far eseguire attività di valutazione della conformità da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dal modulo A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE o dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/CE. Tale organismo costituisce una parte separata e distinta dell'impresa richiedente e non partecipa alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione dei prodotti che valuta.
2. L'organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:
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a) |
è accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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b) |
esso e il suo personale sono identificabili a livello dell'organizzazione e s'iscrivono all'interno dell'impresa di cui fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l'imparzialità e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento; |
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c) |
né esso né il suo personale sono responsabili della progettazione, della fabbricazione, della fornitura, dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione dei prodotti che valutano e non partecipano ad attività che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrità nelle attività di valutazione che svolgono; |
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d) |
fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. |
3. L'organismo interno accreditato non è notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte o l'organismo nazionale di accreditamento dà informazioni sul suo accreditamento all'autorità di notifica su richiesta di questa.
Articolo 33
Domanda di notifica
1. L'organismo di valutazione della conformità presenta domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. Tale domanda è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'indicazione del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara di essere competente, nonché, se disponibile, di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29.
3. Qualora non possa produrre un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29.
Articolo 34
Procedura di notifica
1. L'autorità di notifica può notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29.
2. L'autorità di notifica procede alla notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando l'apposito strumento elettronico sviluppato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'indicazione del prodotto o prodotti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora la notifica non sia basata sul certificato di accreditamento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29.
5. L'organismo interessato può svolgere attività di organismo di valutazione della conformità notificato solo se né la Commissione né gli altri Stati membri sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato il certificato di accreditamento, o altrimenti entro due mesi dalla notifica.
6. Sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.
Articolo 35
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi di valutazione della conformità notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo di valutazione della conformità notificato.
All'organismo di valutazione della conformità notificato è assegnato un numero di identificazione unico anche se è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.
2. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione provvede a che detto elenco sia tenuto aggiornato.
Articolo 36
Modifica della notifica
1. L'autorità di notifica che ha accertato o è stata informata del fatto che l'organismo di valutazione della conformità notificato non soddisfa più le prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 29, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la notifica, secondo i casi, in funzione della gravità dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo di valutazione della conformità notificato, lo Stato membro di notifica prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo di valutazione della conformità notificato o siano messe a disposizione delle competenti autorità di notifica e di vigilanza sul mercato, su loro richiesta.
Articolo 37
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi, o siano portati alla sua attenzione dubbi, circa la competenza dell'organismo di valutazione della conformità notificato o circa l'ottemperanza dell'organismo di valutazione della conformità notificato alle prescrizioni e responsabilità che gl'incombono.
2. Lo Stato membro di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che l'organismo di valutazione della conformità notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la notifica, ne informa lo Stato membro di notifica e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, inclusa all'occorrenza la revoca della notifica.
Articolo 38
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. L'organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità previste dalla pertinente STI.
2. La valutazione della conformità è eseguita in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. L'organismo di valutazione della conformità esegue le attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
In detto contesto opera nondimeno al fine di valutare la conformità del prodotto alle disposizioni della presente direttiva.
3. L'organismo notificato che riscontra che le prescrizioni della pertinente STI o le corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche non sono state rispettate dal fabbricante, chiede a questi di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.
4. L'organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato, riscontra che un prodotto non è più conforme alla pertinente STI o alle corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche chiede al fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e all'occorrenza sospende o revoca il certificato.
5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo di valutazione della conformità notificato limita, sospende o revoca il certificato, secondo i casi.
Articolo 39
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. L'organismo notificato informa l'autorità di notifica:
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a) |
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato; |
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b) |
di qualunque circostanza che incida sull'ambito d'applicazione e sulle condizioni della notifica; |
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c) |
di eventuali richieste di informazioni che ha ricevuto dalle autorità di vigilanza sul mercato in relazione ad attività di valutazione della conformità; |
|
d) |
su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. |
2. L'organismo notificato fornisce le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità agli altri organismi notificati ai sensi della presente direttiva che svolgono analoghe attività di valutazione della conformità sugli stessi prodotti.
3. L'organismo notificato fornisce all'Agenzia gli attestati di verifica «CE» dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformità dei componenti di interoperabilità e gli attestati «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.
Articolo 40
Scambio di esperienze
La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Articolo 41
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione provvede a che siano predisposti un coordinamento e una cooperazione appropriati tra gli organismi notificati a norma della presente direttiva e che essi si esplichino adeguatamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati. L'Agenzia sostiene le attività degli organismi notificati in conformità all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia].
Gli Stati membri provvedono a che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di detto gruppo, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati.
CAPO VII
REGISTRI
Articolo 42
Sistema di numerazione dei veicoli
1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario dell'Unione reca un numero europeo del veicolo (NEV), che gli è attribuito dall'autorità nazionale di sicurezza competente per territorio anteriormente alla prima messa in servizio dall'Agenzia al momento del rilascio dell'autorizzazione . [Em. 120]
2. L'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo provvede a che sia contrassegnato con il NEV che gli è attribuito ed è responsabile e garante della corretta immatricolazione del veicolo . [Em. 121]
3. Il NEV è indicato nella decisione 2007/756/CE della Commissione (17).
4. Ad ogni veicolo è attribuito un solo NEV, salvo disposizione contraria della decisione 2007/756/CE .
5. In deroga al paragrafo 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione, gli Stati membri possono accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
Articolo 43
Registri nazionali dei veicoli
1. Ciascuno Stato membro tiene un registro dei veicoli messi in servizio sul suo territorio. Il registro soddisfa i criteri seguenti:
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a) |
rispetta le specifiche comuni definite al paragrafo 2; |
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b) |
è tenuto aggiornato da un organismo indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria; |
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c) |
è accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli articoli 16 e 21 della direttiva […/… sulla sicurezza delle ferrovie] , nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione designati ai sensi degli articoli 55 e 56 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (18) , all'Agenzia, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e alle persone o organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel registro pubblico . [Em. 122] |
2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati per i registri di immatricolazione nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
2 bis. Per ciascun veicolo, il registro contiene almeno le seguenti informazioni:
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a) |
il NEV; |
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b) |
gli estremi della dichiarazione di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata; |
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c) |
le generalità del detentore e del proprietario del veicolo; |
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d) |
le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo; |
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e) |
il soggetto responsabile della manutenzione. [Em. 123] |
3. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'autorità nazionale di sicurezza di ogni Stato membro in cui il veicolo è stato messo in servizio impiegato qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso. [Em. 124]
4. Fintantoché i registri di immatricolazione nazionali degli Stati membri non sono collegati, Ciascuno Stato membro aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al suo registro, limitatamente ai dati che lo riguardano. [Em. 125]
5. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese terzo e successivamente impiegati in uno Stato membro, tale Stato membro assicura che i dati sul veicolo possano essere ricercati tramite il registro di immatricolazione nazionale o in virtù delle disposizioni di un accordo internazionale. [Em. 126]
5 bis. I registri di immatricolazione nazionali sono integrati nel registro di immatricolazione europeo alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, eccetto nei casi indicati all'articolo 20, paragrafo 9 bis, alle condizioni stabilite in detto articolo. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato standard del documento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. [Em. 127]
Articolo 43 bis
Registro europeo dei veicoli
1. L'Agenzia tiene un registro dei veicoli messi in servizio nell'Unione. Tale registro soddisfa i seguenti criteri:
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a) |
è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 2; |
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b) |
è tenuto aggiornato dall'Agenzia; |
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c) |
è pubblico. |
2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati per i registri di immatricolazione europei. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
3. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro europeo dei veicoli, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso.
4. Per ciascun veicolo il registro contiene almeno le seguenti informazioni:
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a) |
il NEV; |
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b) |
gli estremi della dichiarazione «CE» di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata; |
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c) |
gli estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 44; |
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d) |
le generalità del detentore e del proprietario del veicolo; |
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e) |
le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo; |
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f) |
il soggetto responsabile della manutenzione. |
L'Agenzia aggiorna immediatamente il registro ogniqualvolta rilascia, rinnova, modifica, sospende o revoca l'autorizzazione del veicolo.
5. Nel caso di veicoli utilizzati per la prima volta in un paese terzo e successivamente utilizzati in uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i dati sul veicolo — inclusi almeno i dati relativi al detentore del veicolo, al soggetto responsabile della manutenzione e alle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo — possano essere ricercati tramite il registro europeo dei veicoli o in virtù delle disposizioni di un accordo internazionale. [Em. 128]
Articolo 44
Registro europeo delle autorizzazioni d'immissione del tipo di veicolo sul mercato
1. L'Agenzia istituisce e tiene un registro delle autorizzazioni d'immissione del tipo di veicolo sul mercato rilasciate a norma dell'articolo 22. Il registro soddisfa i criteri seguenti:
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a) |
è pubblico ed accessibile per via elettronica; |
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b) |
è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 3. |
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c) |
è collegato con tutti i registri di immatricolazione nazionali. [Em. 129] |
2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati per il registro delle autorizzazioni d'immissione del tipo di veicolo sul mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
2 bis. Per ciascun tipo di veicolo, detto registro riporta almeno le seguenti informazioni:
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a) |
le caratteristiche tecniche del tipo di veicolo, quali definite nella STI pertinente; |
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b) |
il nome del fabbricante; |
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c) |
le date e gli estremi delle successive autorizzazioni per il tipo di veicolo in questione, incluse le eventuali restrizioni o revoche; |
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d) |
le caratteristiche di progettazione destinate alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità; |
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e) |
le generalità del proprietario e del detentore del veicolo. |
L'Agenzia aggiorna immediatamente il registro ogniqualvolta rilascia, rinnova, modifica, sospende o revoca l'autorizzazione di messa in servizio di un tipo di veicolo. [Em. 130]
Articolo 45
Registro dell'infrastruttura
1. Ciascuno Stato membro pubblica garantisce la pubblicazione di un registro dell'infrastruttura che indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati. [Em. 131]
2. I valori parametrici iscritti nel registro dell'infrastruttura sono considerati in combinazione con i valori parametrici riportati nell'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato per verificare la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete.
3. Il registro dell'infrastruttura può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi ed altre restrizioni , incluse restrizioni temporanee vigenti per più di sei mesi . [Em. 132]
4. Ciascuno Stato membro aggiorna garantisce l'aggiornamento del registro dell'infrastruttura a norma della decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione (19). [Em. 133]
5. Al registro dell'infrastruttura possono esserne ne sono associati altri, come un registro sull'accessibilità per le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità . [Em. 134]
6. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati per il registro dell'infrastruttura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 46
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 7 bis, all'articolo 20, paragrafo 7, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo. [Em. 135]
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 7 bis, all'articolo 20, paragrafo 7, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 10, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 7 bis, dell'articolo 20, paragrafo 7, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 47
Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 48
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio (20). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 49
Motivazione
Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e concernente la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, la verifica dei sottosistemi facenti parte del sistema ferroviario nonché in applicazione degli articoli 6, 11 e 16, è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato al più presto, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.
Articolo 49 bis
Sanzioni
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 al fine di creare un regime di sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti nella presente direttiva per l'adozione di decisioni da parte dell'Agenzia. Istituisce altresì un regime di indennizzi per il caso in cui la commissione di ricorso prevista nel regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia] prenda una decisione favorevole a un destinatario di una decisione dell'Agenzia. Le sanzioni e il regime di indennizzi devono essere efficaci, proporzionali, non discriminatori e dissuasivi. [Em. 136]
Articolo 50
Relazioni e informazione
1. Ogni tre due anni, e per la prima volta tre due anni dopo la pubblicazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario. Detta relazione contiene anche un'analisi dei casi previsti all'articolo 7 e dell'applicazione del capo V. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione propone miglioramenti e misure intese a rafforzare il ruolo dell'Agenzia nell'applicazione dell'interoperabilità.
1 bis. Due anni dopo la pubblicazione della presente direttiva, e previa consultazione delle varie parti interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'Agenzia e sui progressi da essa compiuti nell'esercizio delle sue nuove competenze. [Em. 138]
2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro , del Parlamento europeo o della Commissione, una panoramica del livello di interoperabilità del sistema ferroviario. Tale strumento si avvale delle informazioni incluse nei registri previsti al capo VII. [Em. 139]
Articolo 50 bis
Regime transitorio
Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 9 bis, a partire da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, le autorizzazioni dei veicoli di cui agli articoli 20 e 22 sono rilasciate dall'Agenzia. Durante tale periodo transitorio, l'autorizzazione del veicolo può essere rilasciata dall'Agenzia o dall'autorità nazionale di sicurezza competente, a scelta del richiedente.
L'Agenzia dispone della capacità organizzativa e delle competenze necessarie ad adempiere a tutte le sue funzioni a norma degli articoli 18, 20 e 22 entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Al fine di adempiere ai propri obblighi, l'Agenzia può concludere accordi di cooperazione con le autorità nazionali di sicurezza a norma dell'articolo 22 bis. [Em. 140]
Articolo 51
Regime transitorio di messa in servizio dei veicoli
1. Gli Stati membri possono continuare a applicare le disposizioni del capo V della direttiva 2008/57/CE fino al [due anni un anno dopo la data di entrata in vigore]. [Em. 141]
2. Le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate ai sensi del paragrafo 1, comprese quelle rilasciate in virtù di accordi internazionali, in particolare il RIC (regolamento internazionale carrozze) e il RIV (regolamento internazionale veicoli), restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate.
3. Per poter essere utilizzato su una o più reti non contemplate dall'autorizzazione preesistente, il veicolo la cui messa in servizio è autorizzata a norma dei paragrafi 1 e 2 deve ottenere l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato. La messa in servizio su tali reti supplementari è subordinata al rispetto dell'articolo 21.
Articolo 52
Altre disposizioni transitorie
Gli allegati IV, V, VI, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 7 bis, e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva. [Em. 142]
Articolo 53
Raccomandazioni e pareri dell'Agenzia
L'Agenzia formula raccomandazioni e pareri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sull'Agenzia], ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Tali raccomandazioni e pareri costituiscono la base di qualsiasi misura adottata dall'Unione a norma della presente direttiva.
Articolo 54
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi da 3 a 7, agli articoli da 23 a 36, all'articolo 37, paragrafo 2, agli articoli 38 e 39, agli articoli da 41 a 43, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 51 e agli allegati da I a III entro [due anni un anno dopo la data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e una tavola di concordanza tra esse e la presente direttiva. La tavola di concordanza è necessaria per permettere a tutti gli interessati d'individuare chiaramente le pertinenti disposizioni vigenti a livello nazionale in applicazione della presente direttiva. [Em. 143]
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli obblighi di recepimento e applicazione dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 7, dell'articolo 15, paragrafi da 1 a 6, degli articoli da 17 a 21, degli articoli 42 e 43, dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 5 e dell'articolo 51 della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario nel loro rispettivo territorio.
Tuttavia, non appena un organismo pubblico o privato presenta una domanda ufficiale di costruire una linea ferroviaria in vista del suo esercizio da parte di una o più imprese ferroviarie, lo Stato membro interessato adotta la legislazione atta ad applicare gli articoli di cui al primo comma entro un anno dalla ricezione della domanda.
Articolo 55
Abrogazione
La direttiva 2008/57/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal [due anni un anno dopo la data di entrata in vigore], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nella legislazione nazionale delle direttive indicati nell'allegato IV, parte B. [Em. 144]
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.
Articolo 56
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli da 3 a 10, l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 12 e 16 si applicano a decorrere dal [due anni dopo la data di entrata in vigore].
Articolo 57
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(6) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).
(7) Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).
(8) Direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU L …).
(9) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(10) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico] (GU L …).
(13) Regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L […] del […], pag. […]).
(14) Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).
(15) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
(16) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(17) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).
(18) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.
(19) Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).
ALLEGATO I
Elementi del sistema ferroviario dell'Unione
1. Rete
A fini della presente direttiva, la rete dell'Unione comprende i seguenti elementi della rete ad alta velocità definiti alle lettere a), b) e c) e della rete convenzionale definiti alle lettere da d) a i) :
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a) |
le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h , che permettono, in circostanze adeguate, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h ; |
|
b) |
le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h; |
|
c) |
le linee appositamente adattate per l'alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee di interconnessione fra le reti ad alta velocità e quelle convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai terminal, ai depositi ecc. che sono percorsi a velocità convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocità; |
|
d) |
le linee convenzionali previste per il traffico «passeggeri»; |
|
e) |
le linee convenzionali previste per il traffico misto (passeggeri e merci); |
|
f) |
le linee convenzionali previste per il traffico «merci»; |
|
g) |
i nodi «passeggeri»; |
|
h) |
i nodi merci, compresi i terminali intermodali; |
|
i) |
le linee di collegamento degli elementi sopra elencati. [Em. 145] |
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.
2. Veicoli
Ai fini della presente direttiva, i veicoli dell'Unione comprendono tutti i veicoli atti a circolare su tutta o parte della rete dell'Unione, tra cui:
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— |
locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le macchine di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici, le vetture passeggeri; |
|
— |
veicoli progettati per circolare a una velocità di almeno 250 km/h sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità, pur permettendo, in determinate circostanze, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h; |
|
— |
veicoli progettati per circolare a una velocità dell'ordine di 200 km/h su linee ad alta velocità o su linee appositamente costruite o specificatamente adattate per l'alta velocità, quando ciò è compatibile con le capacità di tali linee. |
Inoltre, i veicoli progettati per circolare a una velocità massima inferiore a 200 km/h atti a circolare su tutta o parte della rete transeuropea ad alta velocità, se compatibili con il livello delle prestazioni di tale rete, soddisfano i requisiti volti a garantire l'utilizzazione sicura su tale rete. A tal fine, le STI per i veicoli convenzionali specificano anche i requisiti di utilizzazione sicura dei veicoli convenzionali sulle reti ad alta velocità. [Em. 146]
|
— |
carri merci, compresi i veicoli bassi progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri; [Em. 147] |
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— |
veicoli speciali, quali le macchine su rotaie. |
Ciascuna di tali categorie può essere suddivisa in:
|
— |
veicoli ad uso internazionale; |
|
— |
veicoli ad uso nazionale. |
Le STI indicano i requisiti da rispettare ai fini dell'utilizzazione in condizioni di sicurezza di detti veicoli sulle diverse categorie di linee.
ALLEGATO II
SOTTOSISTEMI
1. Elenco dei sottosistemi
Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:
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a) |
settori di natura strutturale:
|
|
b) |
settori di natura funzionale:
|
2. Descrizione dei sottosistemi
Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'Agenzia al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:
2.1. Infrastrutture
Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), i componenti delle stazioni collegati all'uso ferroviario (tra cui accessi, marciapiedi, zone di accesso, zone di servizio, servizi igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilità per le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità) , le apparecchiature di sicurezza e di protezione.
2.2. Energia
Il sistema di elettrificazione incluso il materiale aereo e l'apparecchiatura a terra di misurazione del consumo di energia elettrica.
2.3. Controllo-comando e segnalamento a terra
Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.
2.4. Controllo-comando e segnalamento di bordo
Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.
2.5. Esercizio e gestione del traffico
Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei vari sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.
Le qualifiche professionali necessarie per assicurare tutti i tipi di servizi ferroviari .
2.6. Applicazioni telematiche
In linea con l'allegato I, questo sottosistema comprende due parti:
|
a) |
le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto; |
|
b) |
le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento. |
2.7. Materiale rotabile
La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente elettrica, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, l'apparecchiatura di bordo per la misurazione del consumo di energia elettrica, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri, compresi gli elementi di accessibilità per le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.
2.8. Manutenzione
Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.
ALLEGATO III
REQUISITI ESSENZIALI
1. requisiti di portata generale
1.1. Sicurezza
|
1.1.1. |
La progettazione, la costruzione o l'assemblaggio, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. |
|
1.1.2. |
I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata. I parametri delle apparecchiature di frenatura devono garantire che sia possibile l'arresto nella distanza di frenata prevista alla velocità massima autorizzata. |
|
1.1.3. |
I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi. |
|
1.1.4. |
La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatte allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio. |
|
1.1.5. |
I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi né la salute o la sicurezza degli utenti se usati in modo prevedibile sebbene non conforme alle istruzioni indicate. |
1.2. Affidabilità e disponibilità
La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.
1.3. Salute
|
1.3.1. |
I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie. |
|
1.3.2. |
La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio. |
1.4. Protezione dell'ambiente
|
1.4.1. |
L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni dell'Unione vigenti. |
|
1.4.2. |
I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio. |
|
1.4.3. |
Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire. |
|
1.4.4. |
L'esercizio del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di rumore. |
|
1.4.5. |
L'esercizio del sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione. |
1.5. Compatibilità tecnica
Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario.
Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si possono applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro.
2. requisiti particolari di ogni sottosistema
2.1. Infrastrutture
2.1.1. Sicurezza
Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti.
Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni.
Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi, ecc.).
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie e sui viadotti di grande lunghezza.
2.2. Energia
2.2.1. Sicurezza
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).
2.2.2. Protezione dell'ambiente
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.
2.2.3. Compatibilità tecnica
I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono:
|
— |
permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate, |
|
— |
nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni. |
2.3. Controllo-comando e segnalamento
2.3.1. Sicurezza
Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche.
2.3.2. Compatibilità tecnica
Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili devono essere adattati all'uso di questi sistemi.
Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, nelle condizioni specificate, sul sistema ferroviario.
2.4. Materiale rotabile
2.4.1. Sicurezza
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento.
Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.
Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.
In caso di pericolo, alcuni dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e/o al capotreno e di chiedere al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo o questi ultimi . [Em. 148]
Le porte di accesso devono essere munite di un sistema Deve essere possibile salire e scendere dai treni in sicurezza. I meccanismi di chiusura e di apertura che garantisca delle porte, l'ampiezza dello spazio tra binario e marciapiede e le misure adottate per la preparazione del treno alla partenza devono garantire la sicurezza dei passeggeri. I treni devono essere progettati in modo che i passeggeri non possano rimanervi impigliati. [Em. 149]
Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie di considerevole lunghezza.
È obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti.
I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e/o del personale di macchina . [Em. 150]
Ai passeggeri vanno comunicate informazioni complete e facilmente comprensibili in merito alle regole applicabili tanto nelle stazioni ferroviarie quanto sui treni (divieti di passaggio, accessi e uscite, istruzioni di comportamento, accessibilità per le persone a mobilità ridotta, significato delle segnalazioni, zone pericolose ecc.). [Em. 151]
2.4.2. Affidabilità e disponibilità
La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.
2.4.3. Compatibilità tecnica
Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario.
Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista, tenendo conto delle pertinenti condizioni climatiche e topografiche . [Em. 152]
2.4.4. Controllo
I treni devono essere equipaggiati con un dispositivo di registrazione. I dati raccolti da tale dispositivo e il trattamento delle informazioni devono essere armonizzati.
2.5. Manutenzione
2.5.1. Salute e sicurezza
Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza.
2.5.2. Protezione dell'ambiente
Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.
2.5.3. Compatibilità tecnica
Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.
2.6. Esercizio e gestione del traffico
2.6.1. Sicurezza
L'uniformazione delle norme operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del servizio tecnico, dei dirigenti centrali, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni. È opportuno adoperarsi per garantire in tutta l'Unione un elevato livello di formazione attestato da qualifiche avanzate. . [Em. 153]
Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.
2.6.2. Affidabilità e disponibilità
Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.
2.6.3. Compatibilità tecnica
L'uniformazione delle norme operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione deve garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.
2.7. Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci
2.7.1. Compatibilità tecnica
I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualità di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono più particolarmente la compatibilità tecnica.
Bisogna garantire per queste applicazioni:
|
— |
che le banche dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire massime possibilità di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato, |
|
— |
un accesso agevole alle informazioni per gli utenti. |
2.7.2. Affidabilità e disponibilità
I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazione dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualità del servizio.
2.7.3. Salute
Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le norme minime in materia di ergonomia e protezione della salute.
2.7.4. Sicurezza
Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrità e attendibilità per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza.
ALLEGATO IV
PARTE A
Direttive abrogate
ed elenco delle modificazioni successive
(di cui all'articolo 55)
|
Direttiva 2008/57/CE |
|
|
Direttiva 2009/131/CE |
|
|
Direttiva 2011/18/UE |
PARTE B
Termini per il recepimento nella legislazione nazionale
(di cui all'articolo 55)
|
Direttiva |
Termine ultimo per il recepimento |
|
2008/57/CE |
19 luglio 2010 |
|
2009/131/CE |
19 luglio 2010 |
|
2011/18/UE |
31 dicembre 2011 |
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 2008/57/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, lettere da a) a z) |
Articolo 2, punti da 1) a 24) |
|
----- |
Articolo 2, punti da 25) a 41) |
|
Articolo 3 |
----- |
|
Articolo 4 |
Articolo 3 |
|
Articolo 5, paragrafi da 1 a 3, lettera g) |
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3, lettera g) |
|
----- |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere h) e i) |
|
Articolo 5, paragrafi da 4 a 8 |
Articolo 4, paragrafi da 4 a 8 |
|
Articolo 6 |
Articolo 5 |
|
Articolo 7 |
Articolo 6 |
|
Articolo 8 |
----- |
|
Articolo 9 |
Articolo 7 |
|
Articolo 10 |
Articolo 8 |
|
Articolo 11 |
Articolo 9 |
|
Articolo 12 |
----- |
|
Articolo 13 |
Articolo 10 |
|
Articolo 14 |
Articolo 11 |
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 3 e articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 15, paragrafi 2 e 3 |
----- |
|
Articolo 16 |
Articolo 12 |
|
Articolo 17 |
Articoli 13 e 14 |
|
Articolo 18 |
Articolo 15 |
|
Articolo 19 |
Articolo 16 |
|
----- |
Articolo 17 |
|
----- |
Articolo 18 (tranne paragrafo 3) |
|
----- |
Articoli 19 e 20 |
|
Articolo 20 |
----- |
|
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
Articoli da 22 a 25 |
---- |
|
Articolo 26 |
Articolo 22 |
|
Articolo 27 |
Articolo 14, paragrafo 8 |
|
Articolo 28 e Allegato VIII |
Articoli da 23 a 41 |
|
Articolo 29 |
Articolo 48 |
|
Articoli 30 e 31 |
----- |
|
Articolo 32 |
Articolo 42 |
|
Articolo 33 |
Articolo 43 |
|
Articolo 34 |
Articolo 44 |
|
Articolo 35 |
Articolo 45 |
|
Articolo 36 |
----- |
|
----- |
Articoli 46 e 47 |
|
Articolo 37 |
Articolo 49 |
|
Articolo 38 |
Articolo 54 |
|
Articolo 39 |
Articolo 50 |
|
----- |
Articoli 51 e 52 |
|
----- |
Articolo 53 |
|
Articolo 40 |
Articolo 55 |
|
Articolo 41 |
Articolo 56 |
|
Articolo 42 |
Articolo 57 |
|
Allegati da I a III |
Allegati da I a III |
|
Allegato IV |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Allegati V e VI |
Articolo 15, paragrafo 7 |
|
Allegato VII |
Articolo 14, paragrafo 8 |
|
Allegato VIII |
Articoli 27, 28 e 29 |
|
Allegato IX |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
Allegato X |
Allegato IV |
|
Allegato XI |
Allegato V |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/485 |
P7_TA(2014)0150
Sicurezza delle ferrovie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (COM(2013)0031 — C7-0028/2013 — 2013/0016(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2017/C 285/55)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0031), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0028/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano, dal senato rumeno e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3), |
|
— |
vista la lettera della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
|
— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0015/2014), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2013)0016
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito diverse modifiche sostanziali. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
|
(1 bis) |
Il trasporto ferroviario è già la modalità di trasporto più sicura nell'Unione e negli ultimi decenni ha ulteriormente migliorato la propria sicurezza. Mentre la performance di trasporto è aumentata da circa 200 miliardi di passeggeri-chilometro nel 1970 agli oltre di 300 miliardi di oggi, il numero medio annuale di decessi di passeggeri di treni si è ridotto da circa 400 all'inizio degli anni 1970 a meno di 100 oggi. [Em. 1] |
|
(1 ter) |
Il trasporto ferroviario è già la modalità di trasporto più sicura nell'Unione e negli ultimi decenni ha ulteriormente migliorato la propria sicurezza. Mentre la performance di trasporto è aumentata da circa 200 miliardi di passeggeri-chilometro nel 1970 agli oltre di 300 miliardi di oggi, il numero medio annuale di decessi di passeggeri di treni si è ridotto da circa 400 all'inizio degli anni 1970 a meno di 100 oggi. [Em. 2] |
|
(1 quater) |
La sicurezza ferroviaria dovrebbe essere ulteriormente migliorata alla luce del progresso tecnico e scientifico e tenendo conto del miglioramento previsto nella competitività del trasporto su rotaia. [Em. 3] |
|
(1 quinquies) |
L'ambiente ferroviario nell'Unione ha attraversato profondi cambiamenti, innescati tra l'altro dai tre pacchetti ferroviari dell'Unione adottati dall'inizio degli anni 1990. La creazione graduale dello spazio ferroviario europeo unico è caratterizzata da una moltiplicazione di attori, da un maggiore utilizzo di subappaltatori e da ingressi sul mercato più frequenti. In questo contesto di maggiore complessità, la sicurezza ferroviaria dipende in modo decisivo dall'interazione tra tutti gli attori, segnatamente le imprese, i gestori dell'infrastruttura, il settore ferroviario e le autorità preposte alla sicurezza. La legislazione in materia di sicurezza dovrebbe tenere conto di questi sviluppi e istituire procedure e strumenti adeguati di informazione, gestione ed emergenza. [Em. 4] |
|
(2) |
La direttiva 2004/49/CE ha istituito un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie armonizzando il contenuto delle norme di sicurezza, la certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, le funzioni e il ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e le indagini sugli incidenti. Tuttavia, per dar seguito all'impegno finalizzato alla creazione L'attuale istituzione di un mercato unico dei servizi di trasporto su rotaia determina una moltiplicazione di diversi attori e interfacce di comunicazione. Al fine di garantire la sicurezza ferroviaria all'interno di tale ambiente , tale la presente direttiva deve essere riveduta in modo approfondito. [Em. 5] |
|
(2 bis) |
Alla luce delle considerevoli differenze tra i requisiti di sicurezza che influenzano il funzionamento ottimale del trasporto ferroviario nell'Unione, è particolarmente importante continuare il processo di armonizzazione delle norme operative e di sicurezza, nonché delle regole sull'indagine degli incidenti. [Em. 6] |
|
(2 ter) |
L'armonizzazione non dovrebbe, tuttavia, compromettere il livello di sicurezza esistente di alcuno Stato membro. [Em. 7] |
|
(2 quater) |
Una corretta attuazione e un ulteriore miglioramento della direttiva del Consiglio 96/49/CE (5) e della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) rivestono la massima importanza per la sicurezza ferroviaria e la tutela della vita umana, della salute pubblica e dell'ambiente. [Em. 8] |
|
(3) |
In molti Stati membri le metropolitane, i tram , i tram-treni e gli altri sistemi di trasporto leggero su rotaia sono soggetti a norme di sicurezza locali o regionali e sono spesso controllati da autorità locali o regionali, non essendo applicati i requisiti dell'Unione in materia di interoperabilità o rilascio di licenze. I tram sono inoltre spesso soggetti alla normativa sulla sicurezza stradale e potrebbero pertanto non rientrare integralmente nell'ambito di applicazione di norme sulla sicurezza ferroviaria. Per questi motivi è opportuno escludere tali sistemi di trasporto su rotaia locali dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri possono tuttavia applicare su base volontaria le disposizioni della presente direttiva a sistemi di trasporto su rotaia locali, se lo ritengono opportuno. [Em. 9] |
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(4) |
I livelli di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione sono generalmente elevati, in particolare rispetto al trasporto stradale. Ove Nella misura in cui ciò è ragionevolmente praticabile, la sicurezza deve essere ulteriormente migliorata alla luce del progresso tecnico e scientifico e tenendo conto del miglioramento previsto nella competitività del trasporto su rotaia. [Em. 10] |
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(4 bis) |
La sicurezza dipende in modo critico dall'interazione tra le infrastrutture ferroviarie, le attività, i fabbricanti e le autorità preposte alla sicurezza. È opportuno utilizzare e mettere a punto strumenti adeguati al fine di garantire e incrementare la sicurezza. [Em. 11] |
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(5) |
I principali Tutti gli attori del sistema ferroviario, gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie, devono dovrebbero assumere piena responsabilità per la sicurezza della propria parte del sistema. Ogniqualvolta appropriato, essi devono cooperare nell'attuare le misure di controllo del rischio. Gli Stati membri devono operare una netta distinzione fra tale immediata responsabilità in materia di sicurezza e il compito delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di elaborare un quadro normativo nazionale e di vigilare sulle prestazioni di tutti gli operatori. [Em. 12] |
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(6) |
La responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie relativa al funzionamento del sistema ferroviario non esclude che altri attori quali fabbricanti, trasportatori, speditori, riempitori, caricatori, scaricatori, consegnatari, soggetti responsabili della manutenzione, proprietari dei veicoli, fornitori di servizi di manutenzione, addetti alla manutenzione dei carri veicoli , fornitori di servizi ed enti appaltanti si assumano la responsabilità dei loro prodotti o servizi nonché dell'introduzione di misure di controllo del rischio . Per evitare il rischio che le responsabilità non siano adeguatamente assunte, ciascun attore interessato deve essere reso responsabile , mediante accordi contrattuali, del proprio processo specifico. Ciascun attore del sistema ferroviario deve avere la responsabilità nei confronti degli altri attori di comunicare in modo completo ed esatto tutte le informazioni pertinenti necessarie per verificare che i veicoli siano idonei a circolare. Si tratta ad assicurare la sicurezza del funzionamento di un veicolo, in particolare delle informazioni riguardanti la situazione e la storia del veicolo, i diari di manutenzione, la tracciabilità delle operazioni di carico e le lettere di vettura. [Em. 13] |
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(6 bis) |
Il verificarsi di incidenti gravi che coinvolgono carri merci ha dimostrato la necessità di norme obbligatorie, armonizzate a livello di Unione, sulla frequenza e sugli intervalli di manutenzione dei carri merci ferroviari, del materiale rotabile per il trasporto di passeggeri e delle locomotive. [Em. 14] |
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(7) |
Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione devono provvedere affinché le proprie imprese appaltatrici e le altre parti attuino misure di controllo del rischio. A tal fine è necessario che applichino i metodi relativi al monitoraggio descritti nei metodi comuni di sicurezza (common safety methods — CSM). Le loro imprese appaltatrici devono applicare tale processo mediante accordi contrattuali. Poiché tali accordi costituiscono una parte essenziale del loro sistema di gestione della sicurezza, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono darne comunicazione su richiesta dell'Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l'Agenzia») o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza nell'ambito delle attività di supervisione. |
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(7 bis) |
L'intensità della cooperazione tra i fabbricanti, gli addetti alla manutenzione e le imprese ferroviarie è diminuita negli ultimi decenni. Ciò rende necessario armonizzare gli intervalli minimi di manutenzione e i requisiti di qualità per garantire la sicurezza dell'intero sistema ferroviario. [Em. 15] |
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(8) |
Per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e, se e quando necessario e ragionevolmente praticabile, per migliorarlo, sono stati progressivamente introdotti obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets — CST) e metodi comuni di sicurezza. Essi devono fornire strumenti di valutazione della sicurezza e delle prestazioni degli operatori a livello dell'Unione e degli Stati membri. Sono stati stabiliti indicatori comuni di sicurezza (common safety indicators — CSI) per valutare se i sistemi siano conformi ai CST e per facilitare il monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza ferroviaria. [Em. 16] |
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(9) |
Le norme nazionali, spesso fondate su standard tecnici nazionali, sono state gradualmente sostituite da norme fondate su standard comuni, sviluppati sulla base dei CST, dei CSM e delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Per eliminare gli ostacoli all'interoperabilità occorre ridurre il numero di norme nazionali a seguito dell'ampliamento del campo dell'ambito di applicazione delle STI al sistema ferroviario di tutta l'Unione e della definizione di alcuni punti in sospeso nelle STI. A tale scopo è necessario che gli Stati membri tengano aggiornato il loro sistema di norme nazionali, sopprimano le norme obsolete e ne informino , senza indugio, la Commissione e l'Agenzia. [Em. 17] |
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(10) |
Considerato l'approccio graduale alla soppressione degli ostacoli all'interoperabilità del sistema ferroviario , mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza ferroviaria, e il tempo necessario per adottare le STI, è opportuno evitare che gli Stati membri adottino nuove norme nazionali o si impegnino in progetti che aumentano la diversità del sistema esistente. Il sistema di gestione della sicurezza è lo uno strumento riconosciuto per la prevenzione degli incidenti . Gli Stati membri, l'Agenzia e le imprese ferroviarie sono responsabili dell'adozione immediata di misure correttive per evitare che si ripetano. Gli Stati membri non devono ridurre la responsabilità delle imprese ferroviarie stabilendo nuove norme nazionali immediatamente dopo un incidente. [Em. 18] |
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(10 bis) |
I sistemi di controllo e segnalamento dei treni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza ferroviaria. Lo sviluppo e l'introduzione armonizzati del «sistema europeo di gestione del traffico ferroviario» (ERTMS) sulla rete ferroviaria dell'Unione rappresenta un contributo importante per il miglioramento dei livelli di sicurezza. [Em. 19] |
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(11) |
Nell'esercitare le proprie funzioni e competenze i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono attuare un sistema di gestione della sicurezza che soddisfi i requisiti unionali e contenga elementi comuni. È necessario che le informazioni sulla sicurezza e sull'attuazione del sistema di gestione della sicurezza siano trasmesse all'Agenzia e all'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro interessato. |
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(11 bis) |
Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero creare nell'ambito della loro cultura della sicurezza una «cultura equa» per incoraggiare attivamente il personale a riferire incidenti, inconvenienti e semincidenti correlati alla sicurezza senza che ciò significhi essere soggetto a punizioni o discriminazioni. Una cultura equa consente al settore ferroviario di trarre insegnamenti da incidenti, inconvenienti e semincidenti e di migliorare, in tal modo, la sicurezza ferroviaria per i lavoratori e per i passeggeri. [Em. 20] |
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(12) |
Per garantire un elevato livello di sicurezza ferroviaria e condizioni eque per tutte le imprese ferroviarie, queste devono essere soggette agli stessi requisiti di sicurezza. Un'impresa ferroviaria titolare di una licenza di esercizio deve dovrebbe essere in possesso di un certificato di sicurezza per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria. Il certificato di sicurezza deve dovrebbe fornire la prova del fatto che l'impresa ferroviaria ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di rispettare le norme e gli standard di sicurezza del settore in tutti gli Stati membri in cui l'impresa opera . Per i servizi di trasporto internazionale deve dovrebbe essere sufficiente approvare il sistema di gestione della sicurezza una sola volta a livello dell'Unione o per il territorio in cui l'impresa ferroviaria utilizzerà l'infrastruttura ferroviaria . [Em. 21] |
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(13) |
Sulla base della direttiva 2004/49/CE sono stati stabiliti metodi armonizzati minimi in materia di monitoraggio, valutazione della conformità, controllo e valutazione del rischio che devono essere applicati alle imprese ferroviarie e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tale quadro normativo è sufficientemente evoluto da consentire il passaggio graduale ad un «certificato di sicurezza unico» valido in tutta l'Unione europea all'interno dei settori d'impiego specificati . Il passaggio a un certificato di sicurezza unico dovrebbe rendere il sistema ferroviario più efficace ed efficiente grazie alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese ferroviarie , rendendo così il trasporto ferroviario più competitivo nella concorrenza intermodale . [Em. 22] |
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(14) |
Il certificato di sicurezza unico deve essere rilasciato sulla base della prova che l'impresa ferroviaria ha posto in essere il proprio sistema di gestione della sicurezza. Per ottenere tale prova può risultare necessario non solo procedere a ispezioni presso la sede dell'impresa ferroviaria, ma anche effettuare controlli intesi a verificare che l'impresa continui ad applicare debitamente il proprio sistema di gestione della sicurezza dopo che le è stato concesso il certificato unico di sicurezza. |
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(15) |
È necessario che il gestore dell'infrastruttura abbia la responsabilità centrale per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento della propria rete ferroviaria. Il gestore dell'infrastruttura deve essere soggetto all'autorizzazione di sicurezza da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza per quanto concerne il proprio sistema di gestione della sicurezza e altre disposizioni finalizzate al rispetto dei relativi requisiti. |
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(16) |
La formazione e la qualifica del personale viaggiante costituiscono un fattore decisivo per la sicurezza ferroviaria. Le imprese ferroviarie dovrebbero garantire che il proprio personale sia adeguatamente qualificato, certificato e formato, anche quando opera sulla rete di un altro Stato membro. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero monitorare e attuare detti requisiti. La certificazione del personale viaggiante costituisce spesso può costituire un ostacolo insormontabile per i nuovi operatori. Occorre che gli Stati membri provvedano affinché le strutture per la formazione e la certificazione del personale viaggiante necessarie per ottemperare ai requisiti fissati nelle norme nazionali siano accessibili alle imprese ferroviarie che intendono esercitare la loro attività sulla rete in questione. [Em. 23] |
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(17) |
Il soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato per i carri merci. Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un gestore dell'infrastruttura, la certificazione deve essere inclusa nella procedura relativa all'autorizzazione di sicurezza. Il certificato rilasciato a tale soggetto deve garantire che i requisiti della presente direttiva in materia di manutenzione siano soddisfatti per qualsiasi carro merci di cui esso è responsabile. È necessario che il certificato sia valido in tutta l'Unione e sia rilasciato da un organismo in grado di verificare il sistema di manutenzione istituito da tale soggetto. Poiché i carri merci sono utilizzati frequentemente nel trasporto internazionale e il soggetto responsabile della manutenzione può volere utilizzare officine stabilite in più di uno Stato membro, occorre che l'organismo di certificazione possa effettuare i propri controlli in tutta l'Unione. |
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(17 bis) |
L'Agenzia elabora con gli esperti del settore un metodo comune di sicurezza per identificare i componenti critici per la sicurezza tenendo conto dell'esperienza del settore dell'aviazione. [Em. 24] |
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(18) |
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono dovrebbero essere pienamente indipendenti sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione ed o ente appaltante. Esse devono dovrebbero svolgere le proprie funzioni in modo trasparente e non discriminatorio, collaborare con l'Agenzia per creare uno spazio ferroviario unico con un elevato livello di sicurezza ferroviaria e coordinare i rispettivi criteri decisionali. Al fine di adempiere i relativi compiti, le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono disporre di sufficienti risorse di bilancio e di un numero sufficiente di personale debitamente formato. Per rafforzare l'efficienza due o più Stati membri possono decidere di mettere insieme il personale e le risorse delle rispettive autorità nazionali preposte alla sicurezza. [Em. 25] |
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(18 bis) |
Al fine di creare uno spazio ferroviario europeo unico e migliorare la sicurezza ferroviaria, è essenziale introdurre un certificato di sicurezza unico, il che richiede una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza. L'Agenzia dovrebbe diventare uno sportello unico per i certificati di sicurezza nell'Unione, utilizzando le preziose competenze nonché le conoscenze ed esperienze maturate a livello locale dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza. Dovrebbe inoltre delegare compiti e responsabilità specifici alle autorità nazionali preposte alla sicurezza sulla base degli accordi contrattuali di cui al regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea], ma è opportuno che disponga della competenza esclusiva per rilasciare, rinnovare, modificare o revocare i certificati di sicurezza sia delle imprese ferroviarie sia dei gestori dell'infrastruttura. [Em. 26] |
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(19) |
Quando si chiede a un'autorità nazionale preposta alla sicurezza di controllare un'impresa ferroviaria stabilita in diversi Stati membri, le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate devono essere informate dall'Agenzia, che deve assicurare il necessario coordinamento delle attività di supervisione. |
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(19 bis) |
L'ottemperanza alle norme relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti e del personale viaggiante addetti a compiti di sicurezza è fondamentale per la sicurezza ferroviaria e per una concorrenza leale. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero essere responsabili dell'esecuzione e del controllo dell'applicazione di tali norme, anche per operazioni transfrontaliere. L'Agenzia dovrebbe sviluppare un dispositivo a bordo per la registrazione dei tempi di guida e di riposo dei macchinisti. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero disporre delle competenze per il controllo dei tempi di guida e di riposo a livello transfrontaliero. [Em. 27] |
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(20) |
Incidenti ferroviari gravi accadono raramente, ma possono avere conseguenze disastrose e alimentare le preoccupazioni dell'opinione pubblica in merito alla sicurezza del sistema ferroviario. Tutti siffatti incidenti devono essere dovrebbero pertanto essere oggetto di un'indagine di sicurezza per scongiurare il ripetersi di tali eventi e i risultati di tali indagini devono dovrebbero essere resi pubblici e inclusi in relazioni regolari . Gli altri incidenti e inconvenienti devono dovrebbero anch'essi formare oggetto di un'indagine di sicurezza quando potrebbero essere precursori significativi di incidenti gravi. Al fine di identificare tali precursori, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura instaurano una «cultura equa» quale definita all'articolo 3. [Em. 28] |
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(20 bis) |
Il sistema di sicurezza ferroviario si basa sui feedback e sugli insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti, il che comporta la rigorosa applicazione delle norme in materia di riservatezza al fine di garantire la futura disponibilità di preziose fonti di informazione. È opportuno assicurare, in tale contesto, una tutela adeguata alle informazioni sensibili in materia di sicurezza. [Em. 29] |
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(20 ter) |
Gli incidenti coinvolgono una serie di interessi pubblici diversi, come la necessità di evitare incidenti futuri e la buona amministrazione della giustizia. Tali interessi vanno al di là degli interessi individuali delle parti in causa e dell'evento specifico di cui trattasi. Il giusto equilibrio fra tutti gli interessi è fondamentale al fine di garantire l'interesse pubblico generale. [Em. 30] |
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(21) |
L'indagine di sicurezza deve essere separata dall'indagine giudiziaria relativa allo stesso inconveniente e godere dell'accesso alle prove e alle testimonianze. Detta indagine deve essere condotta da un organismo permanente, indipendente dai soggetti del settore ferroviario. Tale organismo deve funzionare in modo tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi o eventuale coinvolgimento nelle cause degli eventi oggetto di indagine; in particolare, la sua indipendenza funzionale non deve essere compromessa dal fatto che è strettamente connesso con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza o con l'ente di regolamentazione delle ferrovie a fini di organizzazione e di struttura giuridica. Le indagini devono essere effettuate nella massima trasparenza possibile. Per ogni evento, l'organismo investigativo deve designare un gruppo di investigatori dotato della necessaria competenza per individuarne tutte le cause dirette ed indirette. |
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(21 bis) |
Il sistema ferroviario dovrebbe altresì promuovere un ambiente non punitivo, che faciliti la segnalazione spontanea di eventi, contribuendo così a promuovere il principio della «cultura equa». [Em. 31] |
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(21 ter) |
Ai fini della prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti, è importante che le informazioni pertinenti, tra cui in particolare le relazioni e raccomandazioni in materia di sicurezza risultanti dalle inchieste di sicurezza, siano comunicate il più rapidamente possibile. [Em. 32] |
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(21 quater) |
Nel settore ferroviario, in seguito a un incidente è difficile identificare le vittime e le persone di contatto e/o i familiari dal momento che in genere l'operatore non è a conoscenza dell'identità delle vittime. Tuttavia, in determinati servizi ferroviari dell'Unione in cui è obbligatorio prenotare anticipatamente o esiste un controllo di sicurezza dei passeggeri prima di accedere al treno, è opportuno che l'operatore possa disporre dell'elenco dei passeggeri e del personale a bordo, esclusivamente al fine di poter contattare tempestivamente familiari e/o persone di contatto. È quindi opportuno conferire all'Agenzia un mandato per integrare queste informazioni nei sistemi di prenotazione dei passeggeri. È inoltre necessario che le agenzie nazionali elaborino piani di emergenza che prevedano servizi di soccorso e piani di accesso e di assistenza sul luogo dell'incidente e che includano allo stesso tempo un piano per la somministrazione di cure alle vittime. L'Agenzia può collaborare e assistere nella redazione di tali piani tenendo conto delle migliori prassi. È opportuno che anche l'operatore disponga di un piano di assistenza alle vittime. [Em. 33] |
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(22) |
Affinché l'organismo investigativo migliori l'efficienza delle proprie attività e svolga più agevolmente le funzioni che gli incombono è necessario opportuno che esso, nonché l'Agenzia se lo richiede, abbia accesso in tempo utile al luogo dell'incidente, se del caso collaborando con l'autorità giudiziaria. Tutte le parti interessate, compresa l'Agenzia, dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie a consentire all'organismo investigativo di svolgere le sue attività. Le relazioni sulle indagini e le eventuali conclusioni e raccomandazioni forniscono informazioni fondamentali ai fini di un ulteriore miglioramento della sicurezza ferroviaria e devono dovrebbero essere rese pubbliche a livello dell'Unione. I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza devono dovrebbero prendere le misure opportune e comunicarle all'organismo investigativo. [Em. 34] |
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(23) |
Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
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(24) |
Poiché gli scopi delle azioni proposte nella presente direttiva, vale a dire il coordinamento delle attività negli Stati membri finalizzate alla regolamentazione e alla supervisione della sicurezza e all'analisi degli incidenti, nonché la definizione di obiettivi comuni di sicurezza, metodi comuni di sicurezza, indicatori comuni di sicurezza e requisiti comuni dei certificati di sicurezza unici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi. |
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(25) |
Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, occorre delegare dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo ai metodi comuni di sicurezza e alla loro revisione e alla revisione degli indicatori comuni di sicurezza e degli obiettivi comuni di sicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , con le parti sociali e in particolare con le autorità nazionali preposte alla sicurezza . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 35] |
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(26) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e i relativi elementi, il riesame del sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci e l'ampliamento ad altro materiale rotabile nonché il contenuto principale delle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti. Occorre che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(27) |
È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente. |
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(28) |
La presente direttiva non pregiudica l'obbligo degli Stati membri con riguardo ai termini del recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato IV, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce disposizioni minime, al di là delle quali gli Stati membri possono legiferare esclusivamente in conformità dell'articolo 8, volte a sviluppare e a migliorare ulteriormente la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari mediante: [Em. 36]
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a) |
l'armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri, |
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b) |
la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati del sistema ferroviario, |
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c) |
lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per eliminare gradualmente la necessità di consentire una maggiore armonizzazione delle norme nazionali a un livello elevato di sicurezza , [Em. 37] |
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d) |
l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti, |
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e) |
la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria, |
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e bis) |
l'introduzione di un certificato di sicurezza unico valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri all'interno dei settori d'impiego specificati; [Em. 38] |
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e ter) |
la richiesta all'Agenzia di pubblicare orientamenti sulla sicurezza ferroviaria e sulla certificazione della sicurezza, tra cui elenchi di esempi di buone prassi, in particolare per i trasporti transfrontalieri. [Em. 39] |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica al sistema ferroviario degli Stati membri, che può essere suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale. Riguarda i requisiti di sicurezza per l'intero sistema, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e del traffico, e l'interazione fra le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e altri attori del sistema ferroviario.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione Gli Stati membri possono escludere dalle misure che adottano in esecuzione della presente direttiva i seguenti sistemi: [Em. 103]
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a) |
metropolitane, tram , tram-treni e sistemi di trasporto leggero su rotaia; [Em. 40] |
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b) |
le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti. |
3. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione delle misure che adottano in esecuzione della presente direttiva:
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a) |
l'infrastruttura ferroviaria privata e i veicoli utilizzati unicamente su tale infrastruttura ove questa sia utilizzata esclusivamente dal proprietario per le sue operazioni di trasporto di merci; |
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b) |
le infrastrutture e i veicoli adibiti a un uso strettamente locale, storico o turistico; |
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b bis) |
le infrastrutture leggere su rotaia usate occasionalmente da veicoli pesanti su rotaia alle condizioni operative dei sistemi leggeri su rotaia, se l'utilizzo da parte dei veicoli in questione è necessario esclusivamente a fini di collegamento; [Em. 41] |
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b ter) |
il materiale rotabile che ha perso l'autorizzazione ed è trasferito a un terminale o a un sito per consentire il rilascio di una nuova autorizzazione. [Em. 42] |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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a) |
«sistema ferroviario dell'Unione »: il sistema ferroviario convenzionale e ad alta velocità dell'Unione quale definito all'articolo 2 della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]; [Em. 43] |
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b) |
«gestore dell'infrastruttura»: il gestore dell'infrastruttura quale definito all'articolo 2 3 della direttiva 2001/14/CE 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); [Em. 44] |
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c) |
«impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa ferroviaria quale definita all'articolo 2 3 della direttiva 2001/14/CE 2012/34/UE e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; [Em. 45] |
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c bis) |
«settore di attività»: una o più reti all'interno di uno Stato membro, o un gruppo di Stati membri, su cui un'impresa ferroviaria intende operare; |
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c ter) |
«rete ferroviaria isolata»: la rete ferroviaria di uno Stato membro, o parte di essa, con uno scartamento di 1 520 mm, separata dal punto di vista geografico o tecnico dalla rete europea con scartamento standard nominale (1 435 mm — in appresso «scartamento standard») e ben integrata nella rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm insieme a paesi terzi, ma isolata dalla rete principale dell'Unione; [Em. 46] |
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d) |
«specifica tecnica di interoperabilità (STI)»: la specifica di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario, quale definito nell'articolo 2 della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]; |
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e) |
«obiettivi comuni di sicurezza (CST)»: i livelli di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio; |
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f) |
«metodi comuni di sicurezza (CSM)»: i metodi che descrivono la valutazione dei livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza; |
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f bis) |
«indicatori comuni di sicurezza (CSI)»: un insieme comune di dati sulla sicurezza ferroviaria, raccolti per facilitare il monitoraggio della sicurezza ferroviaria nonché il conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (CST); [Em. 48] |
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g) |
«autorità nazionale preposta alla sicurezza»: l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria ai sensi della presente direttiva o qualsiasi organismo a cui diversi Stati membri assegnano tali compiti per garantire un regime di sicurezza unificato; |
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h) |
«norme nazionali»: tutte le norme vincolanti contenenti che sono state notificate da uno Stato membro e che contengono obblighi in materia di sicurezza ferroviaria , obblighi operativi o obblighi tecnici, prescritte a livello di Stato membro e applicabili alle imprese ferroviarie agli attori ferroviari , indipendentemente dall'organismo che le emana; [Em. 49] |
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i) |
«sistema di gestione della sicurezza»: l'organizzazione e i provvedimenti messi le procedure messe in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni; [Em. 50] |
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j) |
«investigatore incaricato»: una persona preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine; |
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k) |
«incidente»: evento improvviso indesiderato o non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone , incluse quelle che non rientrano nella definizione di passeggeri, causati da materiale rotabile in movimento, anche in stazioni di manovra e durante i lavori di manutenzione dei binari, incendi e altro; [Em. 51] |
|
l) |
«incidente grave»: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o più persone o seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo ad almeno 2 milioni di EUR; |
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m) |
«inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza sulla sicurezza dell'esercizio; |
|
n) |
«indagine»: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti e inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza; |
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n bis) |
«ragionevolmente praticabile»: se riferito a un'attività si intende che, a seguito di un'analisi costi-benefici, l'attività in questione non implica un contributo sproporzionato, in termini di costi e/o tempi di attuazione, in relazione all'obiettivo di sicurezza da raggiungere; [Em. 52] |
|
n ter) |
«terzi»: tutti i soggetti che svolgono attività esterne che si interfacciano con il sistema ferroviario e che possono comportare rischi aventi un impatto diretto sul funzionamento, le quali devono essere controllate dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie; [Em. 53] |
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o) |
«cause»: ogni azione, omissione, evento o condizione o una combinazione di questi elementi, risultante in un incidente o in un inconveniente; |
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p) |
«trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano la cui capacità e velocità sono inferiori a quelle del sistema di trasporto ferroviario pesante e delle metropolitane, ma superiori a quelle dei tram. I sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale e in generale non effettuano scambi con veicoli adibiti al trasporto di passeggeri o di merci su lunga distanza; |
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p bis) |
«sistemi ferroviari transfrontalieri»: sistemi ferroviari che forniscono servizi di trasporto tra gli snodi urbani più vicini a ciascun lato del confine; [Em. 54] |
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q) |
«organismi notificati»: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi; |
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r) |
«componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario quali definiti all'articolo 2 della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]. |
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s) |
«detentore proprietario »: soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o che possa farne uso e che sia registrato in quanto tale nel registro nei registri di immatricolazione nazionale di cui all'articolo agli articoli 43 e 43 bis della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]; [Em. 55] |
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t) |
«soggetto responsabile della manutenzione»: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale; |
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u) |
«veicolo»: veicolo ferroviario adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione, in una composizione fissa o variabile. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali; [Em. 56] |
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v) |
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o fa progettare o fabbricare un componente di interoperabilità , un elemento costitutivo o un sottosistema e lo commercializza con il proprio nome o marchio; [Em. 57] |
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w) |
«speditore»: l'impresa che spedisce le merci per proprio conto o per conto terzi; |
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x) |
«caricatore»: l'impresa che carica merci imballate, anche quelle pericolose, piccoli contenitori o cisterne mobili su un carro o un contenitore o che carica su un carro un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per gas ad elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile; |
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x bis) |
«scaricatore»: l'impresa che rimuove un contenitore da un carro o scarica merci imballate da un carro o da un contenitore oppure scarica merci da una cisterna, un carro o un contenitore; [Em. 58] |
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y) |
«riempitore»: l'impresa che riempie con merci, anche pericolose, una cisterna (carro-cisterna, carro con cisterne amovibili, cisterna mobile, contenitore-cisterna o un carro-batteria o un contenitore per gas ad elementi multipli), un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa; |
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y bis) |
«cultura equa»: una procedura da istituire per incoraggiare attivamente il personale a comunicare incidenti, inconvenienti e semincidenti correlati alla sicurezza, senza esonerarlo, nel contempo, da responsabilità in caso di violazioni dolose e negligenze gravi. Le persone in questione non dovrebbero essere soggette a punizioni o discriminazioni per errori involontari o per la divulgazione di siffatte informazioni. Una cultura equa consente al settore ferroviario di trarre insegnamenti da incidenti, inconvenienti e semincidenti e di migliorare, in tal modo, la sicurezza ferroviaria per i lavoratori e per i passeggeri; [Em. 59] |
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y ter) |
«consegnatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica identificata come tale nella lettera di vettura e che riceve i beni e la lettera di vettura; [Em. 60] |
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y quater) |
«trasportatore»: qualsiasi impresa con cui lo speditore o il passeggero ha concluso il contratto di trasporto o un trasportatore successivo che è responsabile ai sensi del contratto in questione; [Em. 61] |
CAPO II
SVILUPPO E GESTIONE DELLA SICUREZZA
Articolo 4
Ruolo degli attori del sistema ferroviario nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria
1. Gli Stati membri e l'Agenzia garantiscono , ognuno nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità, il generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria, tenendo conto dell'impatto del fattore umano, dell'evoluzione della normativa dell'Unione e internazionale , del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi.
Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché le disposizioni relative allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza ferroviaria tengano conto dell'esigenza di seguire un approccio sistemico.
2. Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie, obbligandoli:
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a) |
a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato cooperando reciprocamente, |
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b) |
ad applicare le norme unionali e le norme nazionali e |
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c) |
ad istituire sistemi di gestione della sicurezza ai sensi della presente direttiva. |
Fatta salva la responsabilità civile ai sensi delle disposizioni giuridiche degli Stati membri, ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi. Nei sistemi di gestione della sicurezza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie si tiene anche conto dei rischi associati alle attività di terzi.
3. Ciascun fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, 1 detentore, fornitore di servizi o ente appaltante assicura che il materiale rotabile, le strutture, gli impianti, gli accessori, i materiali e i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di impiego specificate, affinché possano essere utilizzati dall'impresa ferroviaria e/o dal gestore dell'infrastruttura in modo sicuro.
4. Tutti gli attori che svolgono un ruolo importante nelle attività inerenti alla sicurezza pongono in essere , ognuno nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità, le necessarie misure di controllo del rischio, se del caso in collaborazione con gli altri , e sono responsabili dello svolgimento dei rispettivi compiti . Oltre alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura sono annoverati fra tali attori:
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a) |
i soggetti detentori e il relativo ente o i relativi enti responsabili della manutenzione dei veicoli, |
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b) |
gli speditori, i caricatori , gli scaricatori e i riempitori, che svolgono un ruolo importante nella sicurezza delle operazioni di carico, |
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c) |
i fabbricanti, che sono responsabili della progettazione e della fabbricazione di veicoli ferroviari sicuri, di parti, componenti o sottounità di veicoli e di infrastrutture ferroviarie sicure, di sottosistemi energia e controllo-comando a terra sicuri nonché dell'elaborazione della documentazione preliminare di manutenzione del veicolo. |
5. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione provvedono affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione applicano i metodi comuni relativi al processo di monitoraggio di cui al regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione (9). Le loro imprese appaltatrici applicano tale processo mediante accordi contrattuali. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione comunicano i rispettivi accordi contrattuali su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
6. Qualsiasi attore del sistema ferroviario che individui un rischio sistemico di sicurezza dovuto a difetti, non conformità nella costruzione o funzionamento difettoso di attrezzature tecniche, anche dei sottosistemi strutturali, segnala , mediante una procedura armonizzata a livello dell'Unione, tali rischi alle altre parti interessate per e all'Agenzia al fine di consentire loro di prendere le necessarie misure correttive, in modo da garantire costantemente il funzionamento sicuro del sistema ferroviario.
6 bis. Gli Stati membri, l'Agenzia e tutti gli attori del sistema ferroviario instaurano una «cultura equa» che garantisce la segnalazione coerente di incidenti, inconvenienti e potenziali rischi per la sicurezza. Al fine di incoraggiare tale segnalazione, gli Stati membri istituiscono un meccanismo atto a consentirne l'effettuazione in via confidenziale.
7. Nel caso Nell'eventualità dello scambio di veicoli tra imprese ferroviarie, gli attori si scambiano tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'operazione , utilizzando i registri d'immatricolazione di cui agli articoli 43 e 43 bis della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] . Tali informazioni comprendono dati sulla situazione e sulla storia del veicolo, determinati elementi dei diari di manutenzione, la tracciabilità delle operazioni di carico e i componenti critici per la sicurezza, nonché le lettere di vettura. Esse sono sufficientemente dettagliate da consentire all'impresa ferroviaria di valutare i rischi connessi all'esercizio del veicolo. [Em. 62]
Articolo 5
Indicatori comuni di sicurezza
1. Per facilitare la valutazione della realizzazione dei CST e consentire il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, gli Stati membri acquisiscono le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (CSI) mediante le relazioni annuali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui all'articolo18.
I CSI sono stabiliti secondo quanto indicato nell'allegato I.
1 bis. Gli Stati membri sostengono l'Agenzia nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione. [Em. 63]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 26 per la revisione dell'allegato I, in particolare per aggiornare i CSI tenendo conto del progresso tecnico e per adeguare i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
Articolo 6
Metodi comuni di sicurezza
1. I CSM descrivono come siano valutati i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza, elaborando e definendo:
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a) |
metodi di valutazione del rischio, |
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b) |
metodi per valutare la conformità ai requisiti dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 11, |
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c) |
metodi di supervisione che devono essere applicati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e metodi di monitoraggio che devono essere applicati dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione; |
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c bis) |
metodi per il monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza a livello nazionale e dell'Unione; [Em. 64] |
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d) |
eventuali altri metodi relativi a un processo del sistema di gestione della sicurezza che debbano essere armonizzati a livello dell'Unione. |
2. La Commissione conferisce all'Agenzia i mandati per l'elaborazione del progetto dei nuovi CSM di cui al paragrafo 1, lettera d), per la revisione e l'aggiornamento di tutti i CSM, al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica o delle esigenze sociali, e per la presentazione alla Commissione delle relative raccomandazioni il più rapidamente possibile . [Em. 65]
Nel redigere le raccomandazioni, l'Agenzia tiene conto del parere degli utenti , delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e delle altre parti interessate. Le raccomandazioni comprendono una relazione sui risultati di tale consultazione e una relazione sulla valutazione d'impatto dei nuovi CSM da adottare. [Em. 66]
3. I CSM sono soggetti a revisioni periodiche che tengono conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e dell'evoluzione globale della sicurezza ferroviaria, nell'ottica di mantenere in generale la sicurezza e, ove per quanto ragionevolmente praticabile, di migliorarla costantemente. [Em. 67]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con riguardo alla fissazione dei CSM e dei CSM riveduti, conformemente all'articolo 26.
5. Gli Stati membri apportano tempestivamente tutte le necessarie modifiche alle loro norme nazionali, alla luce dell'adozione dei CSM e delle loro revisioni. [Em. 68]
Articolo 7
Obiettivi comuni di sicurezza
1. I CST definiscono i livelli minimi di sicurezza che sono raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario e dal sistema nel suo insieme in ogni Stato membro, espressi in criteri di accettazione del rischio per:
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a) |
i rischi individuali a cui sono esposti passeggeri, personale (compreso quello delle imprese appaltatrici), utenti dei passaggi a livello e altri, e, fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilità, i rischi individuali cui sono esposti i trasgressori; |
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b) |
i rischi per la società. |
2. La Commissione conferisce all'Agenzia un mandato per elaborare quanto prima il progetto di revisione dei CST e per presentare alla Commissione le relative raccomandazioni. [Em. 69]
3. I CST sono soggetti a revisioni periodiche, alla luce dello sviluppo globale della sicurezza ferroviaria. I CST riveduti riflettono tutti i settori prioritari in cui la sicurezza deve essere migliorata ulteriormente.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con riguardo alla fissazione dei CST riveduti, conformemente all'articolo 26.
5. Gli Stati membri apportano tutte le necessarie modifiche alle rispettive norme nazionali al fine di attuare almeno i CST e tutti i CST riveduti, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi. Essi notificano dette norme alla Commissione ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 8
Norme nazionali
1. Gli Stati membri possono stabilire elaborare nuove norme nazionali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva solo nei casi seguenti:
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a) |
quando norme relative ai metodi di sicurezza esistenti non sono contemplate dai CSM; |
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b) |
come misura preventiva d'urgenza, in particolare a seguito di un incidente. |
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni nazionali non siano discriminatorie e tengano conto dell'esigenza di un approccio sistemico.
Gli Stati membri possono decidere di conseguire un livello di sicurezza più elevato rispetto a quello definito nei CST, a condizione che tale livello più elevato sia pienamente compatibile con i CST esistenti.
2. Se uno Stato membro intende introdurre una nuova norma nazionale, ne notifica tempestivamente il progetto all'Agenzia e alla Commissione utilizzando il sistema informatico appropriato, in conformità all'articolo 23 del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea] e allegando una relazione che valuta l'impatto della nuova norma da adottare . Salvo nei casi descritti al paragrafo 1, lettera b), la notifica avviene almeno tre mesi prima dell'adozione prevista della norma.
Dopo il ricevimento della norma nazionale proposta, l'Agenzia avvia un processo di coordinamento che coinvolge tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza al fine di garantire il livello di armonizzazione più elevato possibile nell'Unione.
La nuova norma nazionale non può rimanere o entrare in vigore se la Commissione, su raccomandazione dell'Agenzia, si oppone presentando una giustificazione per la sua obiezione.
3. Se l'Agenzia viene a conoscenza di una norma nazionale, notificata o no, che è divenuta ridondante o che è in conflitto con i CSM o con altra normativa dell'Unione adottata dopo l'applicazione della norma nazionale, si applica la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea].
Per quanto riguarda questioni relative alla formazione, alla salute e alla sicurezza sul lavoro dei professionisti del settore ferroviario con compiti essenziali inerenti alla sicurezza, l'Agenzia può applicare il presente paragrafo soltanto se la norma nazionale in questione è discriminatoria e se è assicurato un livello di sicurezza più elevato dai CSM o da eventuali altre normative dell'Unione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali , comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e la rete, siano messe a disposizione gratuitamente, e in un linguaggio comprensibile per tutte le parti interessate almeno due lingue ufficiali dell'Unione .
5. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
5 bis. L'Agenzia definisce e pubblica orientamenti comuni per l'adozione di nuove norme nazionali o per la modifica di norme nazionali esistenti. [Em. 70]
Articolo 9
Sistemi di gestione della sicurezza
1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM e le norme di cui all'articolo 8.
2. Il sistema di gestione della sicurezza soddisfa i requisiti, adattati in funzione del carattere, delle dimensioni e delle altre condizioni dell'attività svolta. Il sistema garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria, compresi le qualifiche e la formazione adeguate del personale, nonché i servizi di manutenzione, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi. Pertanto, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie dispongono di procedure per identificare i rischi potenziali derivanti da attività esterne nelle interfacce con il sistema ferroviario e che hanno un impatto diretto sulle operazioni. [Em. 71]
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione delegati , gli elementi del sistema di gestione della sicurezza , tra cui una politica in materia di sicurezza comunicata e approvata internamente; obiettivi di sicurezza qualitativi e quantitativi e procedure per il conseguimento di tali obiettivi; procedure per conformarsi alle norme tecniche e operative; procedure di valutazione del rischio e attuazione delle misure di controllo del rischio; misure di formazione e informazione del personale; procedure intese a garantire la comunicazione e la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza; procedure intese a garantire la comunicazione e la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza; disposizioni in relazione a piani di emergenza concordati con le autorità pubbliche; nonché disposizioni relative all'audit interno del sistema di gestione della sicurezza . Tali atti di esecuzione delegati sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2 26 . [Em. 72]
2 bis. Per quanto riguarda il personale ferroviario, il sistema di gestione della sicurezza comprende misure relative all'offerta di programmi di formazione del personale e sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze. [Em. 73]
2 ter. Il sistema di gestione della sicurezza comprende disposizioni per una «cultura equa» quale definita all'articolo 3. [Em. 74]
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinché tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI nonché delle norme nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza sono concepiti in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura , con i servizi di emergenza, in modo da garantire l'intervento tempestivo dei servizi di soccorso, e con qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto in una situazione di emergenza . Per le infrastrutture transfrontaliere, e in particolare per le gallerie transfrontaliere, sono messi a punto e migliorati sistemi specifici di gestione della sicurezza al fine di garantire il coordinamento necessario e la preparazione dei servizi di soccorso competenti su entrambi i lati del confine. [Em. 75]
3 bis. I gestori dell'infrastruttura devono altresì istituire un sistema di coordinamento con i gestori dei paesi confinanti con i quali è collegata la rete. Tale sistema include meccanismi atti a fornire informazioni nell'eventualità di inconvenienti o incidenti sulla rete o ritardi che possano causare disagi al traffico transfrontaliero, nonché procedure di cooperazione per ripristinare il traffico tra le due infrastrutture garantendo in ogni momento la sicurezza della rete. I gestori dell'infrastruttura di entrambi gli Stati comunicano agli operatori, alle parti interessate e alle autorità nazionali corrispondenti qualsiasi informazione pertinente che possa interessare il traffico tra i due Stati. [Em. 76]
4. Anteriormente al 30 giugno di ogni anno tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'autorità nazionale preposta alla sicurezza una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno civile precedente. La relazione contiene:
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a) |
i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni dell'organismo e i risultati dei piani di sicurezza; |
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b) |
l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza, e dei CSI di cui all'allegato I, se pertinente per l'organismo che trasmette la relazione; |
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c) |
i risultati degli audit di sicurezza interni; |
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d) |
le osservazioni in merito alle carenze e al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza. |
CAPO III
CERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA
Articolo 10
Certificato di sicurezza unico
1. L'accesso all'infrastruttura ferroviaria è concesso solo alle imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico.
2. Il certificato di sicurezza unico è rilasciato esclusivamente dall'Agenzia , salvo nei casi di cui al paragrafo 2 bis, sulla base della prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza in conformità all'articolo 9 e soddisfa i requisiti delle STI e di altre pertinenti disposizioni normative nonché di eventuali norme operative specifiche pertinenti rispetto al servizio svolto dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.
2 bis. I certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie operanti esclusivamente in una rete isolata possono anche essere rilasciati da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza degli Stati membri che dispongono di tale rete. In tali casi, il richiedente può decidere se rivolgersi all'Agenzia o alle autorità preposte alla sicurezza degli Stati membri interessati.
Entro il periodo di transizione di cui all'articolo 30, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che dispongono di una rete isolata istituiscono procedure di certificazione comuni in materia di sicurezza e garantiscono il riconoscimento reciproco dei certificati di sicurezza da esse rilasciati. Se le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano decisioni contrastanti e non si perviene a una decisione reciprocamente accettabile, l'Agenzia prende una decisione al riguardo, in conformità dell'articolo 12 del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea].
Se, entro il periodo di transizione di cui all'articolo 30, le autorità nazionali preposte alla sicurezza non hanno stabilito modalità concernenti le procedure comuni e il riconoscimento reciproco dei certificati di sicurezza, le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate unicamente dall'Agenzia.
Se, entro il periodo di transizione di cui all'articolo 30, sono state stabilite le modalità concernenti le procedure comuni di certificazione e il riconoscimento reciproco dei certificati di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che dispongono di una rete isolata possono continuare a rilasciare certificati di sicurezza e il richiedente può decidere se rivolgersi all'Agenzia o alle autorità preposte alla sicurezza responsabili, dopo il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 30.
Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'istituzione di procedure comuni e nel riconoscimento reciproco dei certificati di sicurezza della rete ferroviaria isolata e presenta, ove necessario, opportune proposte legislative.
3. Il certificato di sicurezza unico specifica il tipo e, la portata e il settore di attività delle attività ferroviarie in oggetto. Esso è valido e riconosciuto in tutta l'Unione europea per attività equivalenti o in parti di essa, conformemente alle condizioni stabilite dall'Agenzia .
4. Tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio di un nuovo servizio che non rientra nel certificato di sicurezza unico, l'impresa ferroviaria trasmette all'autorità nazionale preposta all'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza la documentazione attestante supplementare necessaria per confermare che:
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a) |
l'impresa ferroviaria applicherà le norme di esercizio, comprese le norme nazionali messe a disposizione in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, e valuterà la sicurezza del loro esercizio, tenendo conto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (11) e garantendo la gestione di tutti i rischi tramite il proprio sistema di gestione della sicurezza e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per operare in modo sicuro; |
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b) |
l'impresa ferroviaria ha adottato le disposizioni necessarie per la cooperazione e il coordinamento con il o i gestori dell'infrastruttura della o delle reti su cui intende esercitare le proprie attività; |
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c) |
l'impresa ferroviaria ha preso i provvedimenti necessari a garantire l'esercizio sicuro del servizio; |
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d) |
l'impresa ferroviaria è titolare di una licenza rilasciata ai sensi della direttiva 95/18/CE del Consiglio (12); |
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e) |
il tipo e, la portata e il settore di attività delle attività previste corrispondono a quelli indicati nel certificato di sicurezza unico. |
Se l'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza nutre dubbi sul rispetto di una o più condizioni, può chiedere ulteriori informazioni all'impresa ferroviaria. Tale scambio non può tuttavia avere l'effetto di sospendere o ritardare l'avvio dell'esercizio. Se l' conformemente alle scadenze di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Se l'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza riscontra che una o più delle condizioni non sono soddisfatte, rinvia la questione all'Agenzia, che adotta le misure appropriate, inclusa la modifica, la sospensione o la revoca del certificato.
5. Il certificato di sicurezza unico è rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni. Esso è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta prima che il tipo o, la portata o il settore delle attività cambi sia modificato in modo sostanziale.
Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, all'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'assunzione di nuove categorie di personale fondamentali per la sicurezza o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. Le scadenze di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si applicano anche a questi casi.
L'Agenzia può prescrivere la revisione del certificato di sicurezza unico in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
6. Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza constata che il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni per la certificazione, chiede all'Agenzia di revocare detto certificato. L'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può revocare il certificato di sicurezza unico motivando la propria decisione. Essa L'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ne informa immediatamente tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza sulle cui reti l'impresa ferroviaria esercita le sue attività.
7. L'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 2 bis, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, notifica entro un mese alle autorità nazionali preposte alla sicurezza il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca di un certificato di sicurezza unico. La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità del certificato e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
8. L'Agenzia effettua un monitoraggio continuo dell'efficacia delle misure relative al rilascio dei certificati di sicurezza unici e della supervisione svolta dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e, se del caso, formula raccomandazioni alla Commissione in merito a possibili miglioramenti. Si può trattare di raccomandazioni per un CSM relativo ad un processo del sistema di gestione della sicurezza che debba essere armonizzato a livello dell'Unione, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).
8 bis. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18 del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea] o nel caso in cui l'Agenzia non fornisca una risposta entro i termini previsti. Tali diritti si applicano anche agli organismi che rappresentano le persone di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea] che hanno ricevuto opportuno mandato in conformità al loro statuto. [Em. 77]
Articolo 11
Domande di certificati di sicurezza unici
1. Le domande di certificati di sicurezza unici sono presentate all'Agenzia. Essa decide in merito a una domanda senza indugio e in ogni caso entro quattro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari da essa eventualmente richieste della domanda . Se il richiedente è tenuto a trasmettere informazioni supplementari, esse sono trasmesse quanto prima entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'Agenzia, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'Agenzia concorda e autorizza una proroga limitata del termine . Le decisioni negative sono corredate di una debita motivazione .
In caso di domanda di proroga per operare in un altro Stato membro, l'Agenzia prende parimenti una decisione entro tre mesi dal ricevimento della domanda.
2. L'Agenzia emana linee guida dettagliate sulle modalità di ottenimento del certificato di sicurezza unico. Essa elenca tutti i requisiti necessari ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, e pubblica tutta la documentazione pertinente.
3. È messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti un fascicolo informativo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione contenente la descrizione e la spiegazione dei requisiti per il certificato di sicurezza unico e l'elenco dei documenti prescritti. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza cooperano con l'Agenzia per diffondere tali informazioni. [Em. 78]
Articolo 12
Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura
1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura ottiene un'autorizzazione di sicurezza dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro in cui è stabilito. Nel caso di infrastrutture transfrontaliere aventi un gestore unico, l'Agenzia è responsabile dei compiti di cui al presente articolo.
2. L'autorizzazione di sicurezza comprende l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 9, che comprende le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento , nonché procedure di intervento in caso di incidente grave per garantire il soccorso e il ripristino della sicurezza dell'infrastruttura .
L'autorizzazione di sicurezza è rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura ad intervalli di cinque anni. Essa è aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio tempestivamente l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
L'autorità nazionale preposta alla sicurezza o, per le infrastrutture transfrontaliere di cui al paragrafo 1, l'Agenzia, può prescrivere che l'autorizzazione di sicurezza sia riveduta in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza o, per le infrastrutture transfrontaliere di cui al paragrafo 1, l'Agenzia, ritiene che il gestore dell'infrastruttura titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi più le pertinenti condizioni, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.
3. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza decide in merito ad una domanda di autorizzazione di sicurezza senza indugio e in ogni caso entro quattro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte della domanda. Se il richiedente è tenuto a trasmettere e delle informazioni supplementari da essa eventualmente richieste , esse sono trasmesse entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o dall'Agenzia, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'autorità nazionale preposta alla sicurezza o l'Agenzia concorda e autorizza una proroga limitata del termine . Le decisioni negative sono debitamente motivate .
È messo a disposizione un fascicolo informativo contenente la descrizione e la spiegazione dei requisiti per le autorizzazioni di sicurezza e l'elenco dei documenti prescritti. [Em. 79]
4. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza notifica entro un mese all'Agenzia il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validità dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
Articolo 13
Accesso alle strutture di formazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese ferroviarie beneficino di un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione per i macchinisti e il personale viaggiante, qualora tale formazione sia necessaria per l'esercizio dei servizi sulla loro rete o per il soddisfacimento dei requisiti previsti per ottenere un certificato di sicurezza e di quelli previsti per ottenere licenze e certificati a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
La formazione impartita comprende la formazione relativa alla necessaria conoscenza delle linee, l'assistenza alle persone con disabilità, le regole e le procedure d'esercizio, il sistema di segnalamento e controllo-comando e le procedure d'emergenza applicate sulle linee. [Em. 80]
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i gestori dell'infrastruttura e il loro personale addetto a compiti di sicurezza essenziali beneficino di un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione.
Qualora la formazione non preveda esami e la concessione di certificati, gli Stati membri provvedono affinché le imprese ferroviarie abbiano accesso a tale certificazione.
L'autorità nazionale preposta alla sicurezza provvede affinché la prestazione di servizi di formazione o, se del caso, la concessione di certificati soddisfino i requisiti contenuti nella direttiva 2007/59/CE, nelle STI o nelle norme nazionali di cui all'articolo 8.
2. Se le strutture di formazione sono accessibili soltanto attraverso i servizi di un'unica impresa ferroviaria o di un unico gestore dell'infrastruttura, gli Stati membri provvedono affinché le altre imprese ferroviarie vi possano accedere ad un prezzo ragionevole e non discriminatorio, che sia proporzionato ai costi e possa includere un margine di profitto.
3. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e addetti a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie sono in grado di tener conto della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, questi membri del personale hanno diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.
4. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura sono responsabili del livello di formazione e delle qualifiche del proprio personale incaricato di attività relative alla sicurezza , incluso il personale viaggiante . [Em. 81]
Articolo 14
Manutenzione dei veicoli
1. A ciascun veicolo, prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel registro nazionale nei registri dei veicoli conformemente all'articolo agli articoli 43 e 43 bis della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].
2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.
3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell'articolo 4, il soggetto assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione. A tal fine, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con:
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a) |
il diario di manutenzione di ciascun veicolo; |
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b) |
i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni STI. |
Il soggetto responsabile della manutenzione effettua la manutenzione esso stesso o la affida a officine di manutenzione.
4. Nel caso di carri merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione è certificato da un organismo accreditato o riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (14) o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Il processo di riconoscimento si basa anch'esso su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità.
Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un gestore dell'infrastruttura, il rispetto del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione è verificato dalla pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza secondo le procedure di cui all'articolo 12 della presente direttiva ed è confermato sui certificati specificati in tali procedure.
5. I certificati rilasciati a norma del paragrafo 4 sono validi e riconosciuti automaticamente in tutta l'Unione.
L'Agenzia istituisce, rende pubblico e successivamente aggiorna senza indugio un registro di soggetti certificati responsabili della manutenzione. Esso è collegato con i registri di immatricolazione nazionali o i registri di immatricolazione in conformità dell'articolo 43, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 43 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].
La Commissione adotta atti di esecuzione con riguardo alla definizione delle specifiche comuni di tali registri relativamente al contenuto, al formato dei dati, all'architettura funzionale e tecnica, alle modalità operative e alle norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
5 bis. In sede di elaborazione o di modifica delle STI, l'Agenzia armonizza le norme sugli intervalli minimi di manutenzione al fine di garantire la sicurezza dell'intero sistema ferroviario. A tal fine, tiene conto dei diversi parametri (uso, vetustà, materiale, chilometri percorsi, condizioni climatiche, tipo di binario ecc.) che influenzano l'usura del materiale. Le imprese possono continuare ad avvalersi del proprio sistema di manutenzione, purché tale sistema assicuri, a giudizio dell'Agenzia, un livello di sicurezza equivalente o superiore.
6. Entro il 31 maggio 2014 due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva l'Agenzia valuta il sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione dei carri merci, esamina l'opportunità di estendere tale sistema a tutti i veicoli e presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione contiene una raccomandazione sull'opportunità di estendere il sistema di certificazione ad altri tipi di veicoli. La Commissione quindi adotta misure appropriate sulla base di tale raccomandazione.
6 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva l'Agenzia identifica i componenti ferroviari critici per la sicurezza ferroviaria e sviluppa un sistema che consenta di tracciare tali componenti.
7. Sulla base della raccomandazione dell'Agenzia ed entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta entro il 24 dicembre 2016, mediante atti di esecuzione delegati ai sensi dell'articolo 26 , condizioni comuni per la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di tutti i veicoli.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Il sistema di certificazione dei carri merci adottato con il regolamento (UE) n. 445/2011 continua ad essere applicato fino all'adozione degli atti di esecuzione delegati di cui al primo comma. [Em. 82]
Articolo 15
Deroghe al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
1. Gli Stati membri possono decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative rispetto al sistema di certificazione di cui all'articolo 14 nei casi seguenti:
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a) |
veicoli registrati in un paese terzo e mantenuti a norma della legislazione di tale paese; |
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b) |
veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale dell'Unione e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è garantito da accordi internazionali con paesi terzi; |
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c) |
veicoli di cui all'articolo 2, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tal caso saranno concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni. |
2. Le misure alternative di cui al paragrafo 1 sono attuate mediante deroghe concesse dalle autorità nazionali per la sicurezza competenti o dall'Agenzia:
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a) |
all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 43 della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione; |
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b) |
per il rilascio di certificati e autorizzazioni di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell' infrastruttura a norma degli articoli 10 e 12 della presente direttiva, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. |
3. Tali deroghe sono identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 18. Laddove risulti che si stiano correndo rischi indebiti di sicurezza sul sistema ferroviario dell'Unione, l'Agenzia ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione prende contatto con le parti interessate e, se del caso, invita lo Stato membro a ritirare le proprie decisioni di deroga.
CAPO IV
AUTORITÀ NAZIONALI PREPOSTE ALLA SICUREZZA
Articolo 16
Compiti
1. Ciascuno Stato membro istituisce un'autorità preposta alla sicurezza. Gli Stati membri possono altresì decidere di istituire congiuntamente un'autorità preposta alla sicurezza competente per i loro territori. Tale autorità è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione o ente appaltante. L'autorità dispone delle necessarie competenze tecniche e delle necessarie risorse umane per adempiere i suoi compiti. Tale autorità può essere il Ministero dei trasporti, purché soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dal presente paragrafo.
2. All'autorità nazionale preposta alla sicurezza incombono almeno i seguenti compiti:
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a) |
autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi energia e infrastruttura costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] , a eccezione delle infrastrutture transfrontaliere aventi un gestore unico, per le quali l'Agenzia è responsabile dei compiti di cui alla presente lettera ; |
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b) |
verificare garantire che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali fissati stabiliti dall'articolo [x] della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]; |
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c) |
attribuire la numerazione europea nazionale dei veicoli in conformità all'articolo 42 agli articoli 20 bis e 43 della direttiva … [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]; |
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d) |
coadiuvare l'Agenzia, su richiesta della stessa e sulla base degli accordi contrattuali di cui al regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea] , nel rilascio, rinnovo, modifica e revoca dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che le imprese ferroviarie esercitino la loro attività conformemente ai requisiti del diritto unionale o nazionale; |
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e) |
rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 12 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura esercitino la loro attività conformemente ai requisiti del diritto unionale o nazionale; |
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f) |
controllare, promuovere e, se del caso, imporre e aggiornare il quadro normativo in materia di sicurezza, compreso il sistema di norme nazionali; |
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g) |
garantire la supervisione delle imprese ferroviarie in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione (15) e al regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (16); |
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h) |
verificare garantire che i veicoli siano debitamente immatricolati nel registro nei registri europeo e nazionale dei veicoli e che le informazioni in materia di sicurezza ivi contenute siano precise ed aggiornate.; |
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h bis) |
controllare il rispetto delle norme relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti nelle compagnie ferroviarie e su binario; |
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h ter) |
controllare il rispetto delle norme applicabili relativamente alla sicurezza della manutenzione e dell'utilizzo dei carri merci ferroviari e dell'altro materiale rotabile; |
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h quater) |
elaborare un piano generale di emergenza della rete ferroviaria che sia obbligatorio per tutti gli attori del sistema ferroviario e che illustri in modo dettagliato le misure da adottare in caso di incidente grave e di emergenza, e trasmetterlo all'Agenzia. Il piano comprende:
|
La Commissione elabora con urgenza, medianti atti di esecuzione di cui all'articolo 27, misure intese ad armonizzare il contenuto e il formato dei piani di emergenza. L'Agenzia assiste e sovrintende le autorità nazionali preposte alla sicurezza nell'elaborazione dei piani di cui sopra, prestando una particolare attenzione agli incidenti ferroviari che interessano due o più reti nazionali.
3. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro in cui l'impresa ferroviaria esercita la sua attività adotta le misure necessarie per coordinarsi con l'Agenzia ed altre autorità preposte alla sicurezza al fine di garantire la condivisione di informazioni essenziali sull'impresa ferroviaria, in particolare per quanto riguarda i rischi noti e la prestazione della stessa in materia di sicurezza. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza comunica tali informazioni anche ad altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate se constata che l'impresa ferroviaria non adotta le necessarie misure di controllo del rischio.
Essa informa immediatamente l'Agenzia se nutre preoccupazioni sulla prestazione in termini di sicurezza dell'impresa ferroviaria oggetto della supervisione. L'Agenzia prende i provvedimenti adeguati di cui all'articolo 10, paragrafo 6.
4. Le attività di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o ente appaltante.
4 bis. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza, con l'aiuto dell'Agenzia, istituiscono meccanismi per lo scambio di esempi di buone o migliori prassi.
4 ter. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono, su base volontaria, chiedere all'Agenzia di sottoporre ad audit le loro attività. L'Agenzia può altresì sottoporre ad audit le autorità nazionali preposte alla sicurezza di propria iniziativa. [Em. 83]
Articolo 17
Principi che regolano le decisioni
1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza svolgono i propri compiti in modo aperto, non discriminatorio e trasparente. In particolare, esse acquisiscono il parere di tutte le parti e motivano le proprie decisioni.
Rispondono prontamente alle domande e comunicano le proprie richieste di informazioni senza indugio e adottano le proprie decisioni nei quattro mesi successivi alla fornitura di tutte le informazioni richieste rispettando le scadenze di cui all'Articolo 11, paragrafo 1, e tutti gli obblighi previsti negli accordi contrattuali conclusi con l'Agenzia . Allorquando svolgono le funzioni di cui all'articolo 16, possono chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di gestori dell' infrastruttura e imprese ferroviarie o altri organismi qualificati.
Nell'elaborare il quadro normativo nazionale, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza consulta e prende in considerazione tutti i soggetti interessati, compresi i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.
2. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza hanno la facoltà di condurre le ispezioni , gli audit e le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le decisioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza siano soggette a sindacato giurisdizionale.
4. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza procedono ad un attivo scambio di opinioni e di esperienze nell'ambito della rete istituita dall'Agenzia al fine di armonizzare i loro criteri decisionali in tutta l'Unione.
4 bis. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sostengono l'Agenzia nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione.
5. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono nei loro accordi contrattuali o di altro tipo l'ambito della loro cooperazione in tutti gli aspetti inerenti alle ispezioni sul luogo cui è subordinato il rilascio del certificato di sicurezza unico e alla supervisione delle imprese ferroviarie dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva .
Tali accordi possono prevedere l'affidamento alle autorità nazionali di determinati compiti e responsabilità dell'Agenzia, quali ad esempio il controllo e la preparazione dei fascicoli, la verifica della compatibilità tecnica, l'effettuazione di visite e l'elaborazione di studi tecnici, in conformità dell'articolo 69 del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea].
Tali accordi prevedono una ripartizione degli utili commisurata alla quota nel carico di lavoro di ciascun attore. [Em. 84]
Articolo 18
Relazione annuale
Ogni anno l'autorità nazionale preposta alla sicurezza pubblica una relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente e la trasmette all'Agenzia entro il 30 settembre. La relazione contiene informazioni circa:
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a) |
l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi a livello nazionale dei CSI definiti nell'allegato I; |
|
b) |
le modifiche sostanziali apportate alla legislazione e alla regolamentazione in materia di sicurezza ferroviaria; |
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c) |
l'evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza; |
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d) |
i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attività dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie; |
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e) |
le deroghe decise a norma dell'articolo 14 , paragrafo 8; |
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f) |
tutte le ispezioni o gli audit delle imprese ferroviarie che esercitano la loro attività nello Stato membro effettuati nell'ambito delle attività di supervisione; |
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f bis) |
tutte le ispezioni tecniche dei carri merci ferroviari su binario; [Em. 85] |
CAPO V
INDAGINI SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI
Articolo 19
Obbligo di indagine
1. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo incidenti gravi nel sistema ferroviario, siano svolte dall'organismo investigativo di cui all'articolo 21 indagini finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'organismo investigativo di cui all'articolo 21 può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni leggermente diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilità del sistema ferroviario europeo.
Spetta all'organismo investigativo decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:
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a) |
la gravità dell'incidente o inconveniente; |
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b) |
se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; |
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c) |
l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione |
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d) |
le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza o degli Stati membri. |
3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite dall'organismo investigativo, tenendo conto degli articoli 20 e 22 e in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.
Articolo 20
Status dell'indagine
1. Gli Stati membri definiscono, nel quadro dei rispettivi ordinamenti giuridici, lo status giuridico dell'indagine che consenta agli investigatori incaricati di svolgere il loro compito nel modo più efficiente e nel più breve tempo possibile.
2. Conformemente alla legislazione in vigore, gli Stati membri garantiscono la piena collaborazione delle autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria e provvedono affinché gli investigatori , nonché l'Agenzia se lo richiede, possano quanto prima: [Em. 86]
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a) |
accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonché al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico; |
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b) |
ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi; |
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c) |
acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico; |
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d) |
accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime; |
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e) |
accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; |
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f) |
interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni; |
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g) |
accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza. |
3. L'indagine è condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta giudiziaria.
Articolo 21
Organismo investigativo
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all'articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all'organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.
2. L'organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia rispetto agli organismi indicati al paragrafo 1 , senza discriminare alcuna delle parti, e ottiene a tal fine sufficienti risorse. Gli investigatori godono di uno status che conferisce loro le garanzie di indipendenza necessarie. [Em. 87]
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì che le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e, se del caso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza abbiano l'obbligo di segnalare immediatamente all'organismo investigativo gli incidenti e gli inconvenienti di cui all'articolo 19. L'organismo investigativo è in grado di reagire a tali comunicazioni e di predisporre l'apertura dell'indagine entro una settimana dal ricevimento della comunicazione concernente l'incidente o inconveniente.
4. Oltre ai compiti assegnatigli dalla presente direttiva, l'organismo investigativo può indagare su eventi diversi dagli incidenti ed inconvenienti ferroviari, purché tali indagini non compromettano la sua indipendenza.
5. Se necessario, l'organismo investigativo può chiedere l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri o dell'Agenzia per consulenza o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.
5 bis. Gli organismi investigativi possono, su base volontaria, chiedere all'Agenzia di verificare le loro attività. [Em. 88]
6. Gli Stati membri possono affidare all'organismo investigativo il compito di indagare su incidenti ed inconvenienti ferroviari diversi da quelli indicati nell'articolo 19.
7. Gli organismi investigativi promuovono un attivo scambio di opinioni e di esperienze al fine di sviluppare metodi investigativi comuni, elaborare principi comuni di sorveglianza dell'attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
L'Agenzia sostiene gli organismi investigativi in questo compito. Inoltre, gli organismi investigativi sostengono l'Agenzia nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione. [Em. 89]
Articolo 22
Procedura d'indagine
1. Un incidente o un inconveniente di cui all'articolo 19 è oggetto di indagine da parte dell'organismo investigativo dello Stato membro in cui si è verificato. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato o qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati membri, gli organismi competenti decidono di comune accordo quale di essi svolge l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione. Nel primo caso, l'altro organismo è autorizzato a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati.
Gli organismi investigativi di altri Stati membri e l'Agenzia sono invitati a partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata nell'incidente o nell'inconveniente un'impresa ferroviaria che è stabilita ed ha ottenuto una licenza di esercizio in detti Stati [Em. 90]
Il presente paragrafo non osta a che gli Stati membri convengano che in altre circostanze gli organismi pertinenti svolgano le indagini in cooperazione.
2. Per ciascun incidente o inconveniente l'organismo responsabile dell'indagine predispone i mezzi necessari, comprese le competenze operative e tecniche necessarie e le risorse sufficienti per lo svolgimento dell'indagine. Si può ricorrere a risorse operative o tecniche all'interno o all'esterno dell'organismo, a seconda del carattere dell'inconveniente o dell'incidente su cui indagare. [Em. 91]
3. L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione.
4. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo dell'incidente il più rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al più presto ai servizi di trasporto ferroviario.
Articolo 23
Relazioni
1. L'indagine su un incidente o un inconveniente di cui all'articolo 19 è oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravità dell'evento e alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La relazione precisa la finalità dell'indagine a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e contiene, se del caso, raccomandazioni in materia di sicurezza.
2. L'organismo investigativo pubblica la relazione finale , comprese le raccomandazioni in materia di sicurezza, nel più breve tempo possibile e di norma entro dodici sei mesi dalla data dell'evento. La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse è trasmessa alle parti interessate di cui all'articolo 22, paragrafo 3, e agli organismi e alle parti interessate negli altri Stati membri. [Em. 92]
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione delegati , il contenuto delle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti , che include i seguenti elementi : una sintesi; i fatti in immediata relazione all'evento; il resoconto dell'indagine; le analisi e le conclusioni . Tali atti di esecuzione delegati sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2 26 . [Em. 93]
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organismo investigativo pubblica una relazione annuale che riferisce sulle indagini svolte nell'anno precedente, sulle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate e sulle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni formulate in precedenza.
Articolo 24
Informazioni da trasmettere all'Agenzia
1. Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.
2. L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia una copia della relazione finale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e della relazione annuale di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
2 bis. L'Agenzia istituisce e gestisce una banca dati centralizzata contenente tutte le informazioni presentate relativamente a incidenti e inconvenienti. La banca dati in questione è istituita entro il 31 dicembre 2015. [Em. 94]
Articolo 25
Raccomandazioni in materia di sicurezza
1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate da un organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilità per un incidente o inconveniente.
2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'Agenzia, all'autorità nazionale preposta alla sicurezza e, se il loro carattere lo richiede, ad altri organismi o autorità dello Stato membro o ad altri Stati membri. Gli Stati membri e le rispettive autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano le misure necessarie per garantire che si tenga debitamente conto delle raccomandazioni in materia di sicurezza emanate dagli organismi investigativi e che, ove opportuno, esse si traducano in misure concrete.
3. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza e le altre autorità od organismi o, se del caso, gli altri Stati membri destinatari delle raccomandazioni comunicano all'organismo investigativo almeno ogni anno le misure adottate o previste in rapporto alla raccomandazione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 7 e all'articolo 23, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 95]
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 27
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 28
Relazioni ed altre azioni dell'Unione
Sulla base di informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al … (*1) e successivamente ogni cinque tre anni, una relazione sull'attuazione della presente direttiva. [Em. 96]
La relazione è corredata, se del caso, di proposte relative a nuove azioni dell'Unione.
Articolo 29
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive.
Gli Stati membri notificano le relative norme alla Commissione entro la data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 30
Disposizioni transitorie
Gli allegati III e V della direttiva 2004/49/CE si applicano fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 2, della presente direttiva.
Fino al … (*2) le autorità nazionali preposte alla sicurezza continuano possono continuare a rilasciare i certificati di sicurezza in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/49/CE , salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2 bis . Tali certificati di sicurezza sono validi fino alla data di scadenza.
Per un periodo supplementare di tre anni dopo la scadenza del termine di un anno per il recepimento di cui all'articolo 32, i richiedenti possono presentare domanda all'Agenzia o all'autorità nazionale per la sicurezza. Durante tale periodo, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono continuare a rilasciare certificati di sicurezza conformemente alla direttiva 2004/49/CE. [Em. 97]
Articolo 31
Raccomandazioni e pareri dell'Agenzia
L'Agenzia formula raccomandazioni e pareri, in conformità all'articolo 15 del regolamento … [regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea], ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Tali raccomandazioni e pareri costituiscono la base di ogni misura adottata dall'Unione a norma della presente direttiva.
Articolo 32
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, 8, 10, 16, 18 e 20 e all'allegato I alla disposizioni della presente direttiva entro … (*3). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 98]
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.
Tuttavia, non appena un organismo pubblico o privato presenta una domanda ufficiale per la costruzione di una linea ferroviaria in vista del suo esercizio da parte di una o più imprese ferroviarie, lo Stato membro interessato adotta la legislazione atta ad applicare la presente direttiva entro un anno dalla ricezione della domanda.
Articolo 33
Abrogazione
La direttiva 2004/49/CE, quale modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal … (*4), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nella legislazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B. [Em. 99]
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 34
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal … (*5) , fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 30 . [Em. 100]
Articolo 35
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(5) Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25).
(6) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) Direttiva 2012 / 34 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32 ) .
(9) Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).
(10) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
(11) Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).
(12) Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
(13) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).
(14) Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).
(15) Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 , relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).
(16) Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).
(17) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
(*1) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(*2) Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*3) Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*4) Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*5) Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono notificare ogni anno gli indicatori comuni di sicurezza. Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve provvedere a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.
Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi a incidenti di cui al punto 1 si deve applicare il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
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1. |
Indicatori relativi a incidenti
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|
2. |
Indicatori relativi alle merci pericolose Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti e inconvenienti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, suddiviso in base alle seguenti categorie: [Em. 101]
|
|
3. |
Indicatori relativi ai suicidi Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi. |
|
4. |
Indicatori relativi ai precursori di incidenti Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di:
Devono essere comunicati tutti i precursori, anche quelli che non hanno dato luogo a incidenti. I precursori che danno luogo a incidenti devono essere notificati nei CSI relativi ai precursori; gli incidenti verificatisi, se gravi, devono essere notificati nei CSI relativi agli incidenti di cui al paragrafo 1. |
|
5. |
Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti L'Agenzia stabilisce i costi unitari sulla base dei dati raccolti fino all'entrata in vigore della presente direttiva. |
|
6. |
Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione
|
|
7. |
Indicatori relativi alla gestione della sicurezza Audit interni svolti dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti (e/o programmati). |
|
8. |
Definizioni Le definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in appendice. |
(1) Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).
Appendice
Definizioni comuni per i cis e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti
|
1. |
Indicatori relativi a incidenti
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2. |
Indicatori relativi alle merci pericolose
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|
3. |
Indicatori relativi ai suicidi
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|
4. |
Indicatori relativi ai precursori di incidenti
|
|
5. |
Metodologie comuni per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti L'Agenzia elabora una metodologia per il calcolo dei costi unitari a partire dai dati raccolti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. |
|
6. |
Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione
|
|
7. |
Indicatori relativi alla gestione della sicurezza
|
|
8. |
Definizioni delle basi di calcolo
|
(1) RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata con elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 32)
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Direttiva 2004/49/CE |
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Direttiva 2008/57/CE |
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|
Direttiva 2008/110/CE |
|
|
Direttiva 2009/149/CE della Commissione |
|
|
Rettifica della direttiva 2004/49/CE |
PARTE B
Termini per il recepimento nella legislazione nazionale
(di cui all'articolo 32)
|
Direttiva |
Termine ultimo per il recepimento |
|
2004/49/CE |
30 aprile 2006 |
|
2008/57/CE |
19 luglio 2010 |
|
2008/110/CE |
24 dicembre 2010 |
|
2009/149/CE |
18 giugno 2010 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 2004/49/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
Articolo 11 |
Articolo 12 |
|
Articolo 12 |
Articolo 11 |
|
Articolo 13 |
Articolo 13 |
|
Articolo 14 bis, paragrafi da 1 a 7 |
Articolo 14 |
|
Articolo 14 bis, paragrafo 8 |
Articolo 15 |
|
Articolo 15 |
-- |
|
Articolo 16 |
Articolo 16 |
|
Articolo 17 |
Articolo 17 |
|
Articolo 18 |
Articolo 18 |
|
Articolo 19 |
Articolo 19 |
|
Articolo 20 |
Articolo 20 |
|
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
Articolo 22 |
Articolo 22 |
|
Articolo 23 |
Articolo 23 |
|
Articolo 24 |
Articolo 24 |
|
Articolo 25 |
Articolo 25 |
|
Articolo 26 |
-- |
|
-- |
Articolo 26 |
|
Articolo 27 |
Articolo 27 |
|
Articolo 28 |
-- |
|
Articolo 29 |
-- |
|
Articolo 30 |
-- |
|
Articolo 31 |
Articolo 28 |
|
Articolo 32 |
Articolo 29 |
|
-- |
Articolo 30 |
|
-- |
Articolo 31 |
|
Articolo 33 |
Articolo 32 |
|
-- |
Articolo 33 |
|
Articolo 34 |
Articolo 34 |
|
Articolo 35 |
Articolo 35 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
-- |
|
Allegato III |
-- |
|
Allegato IV |
-- |
|
Allegato V |
-- |
|
-- |
Allegato II |
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/524 |
P7_TA(2014)0151
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)0027 — C7-0029/2013 — 2013/0014(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/56)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0027), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0029/2013), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2), |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano, dal senato rumeno e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci(A7-0016/2014), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli atti legislativi che costituiscono il quarto pacchetto ferroviario, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ed eventualmente dei servizi della Commissione in termini di bilancio e di personale; |
|
3. |
sottolinea che le decisioni dell'autorità legislativa sulla proposta di regolamento non pregiudicano le decisioni prese dall'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale; |
|
4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
P7_TC1-COD(2013)0014
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione unionale in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici (interoperabilità), sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili che richiedono un livello più elevato di armonizzazione a livello di Unione. A questo riguardo, negli ultimi due decenni è stata adottata una legislazione ferroviaria specifica segnatamente nell'ambito dei tre pacchetti ferroviari, in particolare con la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
|
(2) |
Il perseguimento parallelo degli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria richiede un notevole lavoro tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo, nel secondo pacchetto ferroviario del 2004 si è reso necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno dell'Unione, un'Agenzia ferroviaria europea responsabile della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie («l'Agenzia»). |
|
(3) |
L'Agenzia ferroviaria europea è stata istituita in origine dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali in materia di sicurezza. A causa dei notevoli cambiamenti riguardanti i che devono essere apportati ai compiti dell'Agenzia e la alla sua organizzazione interna, è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto. [Em. 1] |
|
(4) |
Il quarto pacchetto ferroviario propone cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive, insieme al presente regolamento, prevedono in particolare l'attribuzione di compiti legati al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello unionale, soprattutto nell'ambito del traffico transfrontaliero, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia. [Em. 2] |
|
(5) |
L'Agenzia dovrebbe contribuire alla realizzazione e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e allo stesso tempo di migliorare la concorrenzialità del settore ferroviario. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto contribuendo, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione europea attraverso il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo. L'Agenzia dovrebbe anche svolgere il ruolo di autorità europea responsabile del rilascio , a livello di Unione, di autorizzazioni all'immissione di veicoli ferroviari sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli, certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie e autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di terra installati o utilizzati in tutta l'Unione . Inoltre, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione le norme ferroviarie nazionali e le attività delle autorità nazionali che operano nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie. [Em. 3] |
|
(6) |
Nel perseguire i suoi obiettivi, l'Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all' e della situazione specifica delle reti ferroviarie con scartamento diverso, soprattutto nel caso in cui gli Stati membri siano ben integrati in tali reti insieme a paesi terzi e siano invece isolati dalla rete ferroviaria principale dell'Unione . L' Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente sull'Agenzia inoltre cercare di favorire il principio di reciprocità tra l'accesso dei paesi terzi al mercato dell'Unione e l'accesso delle imprese dell'Unione ai mercati dei paesi terzi . [Em. 4] |
|
(6 bis) |
La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente sull'Agenzia. La responsabilità delle decisioni adottate dalle autorità nazionali per la sicurezza dovrebbe ricadere esclusivamente su dette autorità. [Em. 5] |
|
(7) |
Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente da esperti delle autorità nazionali per la sicurezza e di altre autorità nazionali pertinenti nonché da professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel settore , tra cui organismi rappresentativi e organismi di valutazione della conformità notificati , che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi in seno all'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe tenere presente la necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra i rischi e i benefici, specialmente per quanto concerne la gestione dei conflitti di interesse, da un lato, e l'obiettivo di ottenere la migliore consulenza possibile, dall'altro. [Em. 6] |
|
(8) |
Per individuare gli effetti economici sul settore ferroviario e le conseguenze per la società, permettere ad altri soggetti di prendere decisioni informate e gestire in modo più efficace le priorità di lavoro e l'assegnazione delle risorse all'interno dell'Agenzia, è opportuno che l'Agenzia si impegni maggiormente nell'attività di valutazione dell'impatto. |
|
(9) |
L'Agenzia dovrebbe fornire un supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione. La direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] crea i presupposti per l'elaborazione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), mentre la direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] crea i presupposti per l'elaborazione e la revisione dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e degli obiettivi comuni di sicurezza (CST). La continuità delle attività e l'evoluzione nel tempo delle STI, dei CSM e dei CST richiedono un quadro tecnico permanente e personale dedicato all'interno di un organismo specializzato. A tal fine l'Agenzia dovrebbe avere la responsabilità di formulare all'indirizzo della Commissione raccomandazioni relative all'elaborazione e alla revisione di STI, CSM e CST. Anche gli organismi nazionali per la sicurezza e gli organismi di regolamentazione dovrebbero poter chiedere un parere tecnico indipendente all'Agenzia. |
|
(10) |
Nella richiesta di certificati di sicurezza alle autorità nazionali competenti, le imprese ferroviarie si sono scontrate con vari problemi, dai tempi e costi eccessivi delle procedure alle disparità di trattamento, specialmente nei confronti dei nuovi operatori. I certificati rilasciati in uno Stato membro non sono stati riconosciuti in modo incondizionato negli altri Stati membri, a detrimento dello spazio ferroviario unico europeo. Per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, è essenziale passare a un unico certificato di sicurezza valido in tutta l'Unione per i settori d'impiego specificati e rilasciato dall'Agenzia. La direttiva … riveduta [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] crea i presupposti per tale passaggio. [Em. 7] |
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(11) |
Attualmente la direttiva 2008/57/CE prevede che per i veicoli ferroviari sia rilasciata un'autorizzazione alla messa in servizio in ciascuno Stato membro, tranne in casi specifici. La task force sull'autorizzazione dei veicoli istituita dalla Commissione nel 2011 ha discusso vari casi in cui fabbricanti e imprese ferroviarie hanno subito conseguenze negative a causa della durata e dei costi eccessivi del processo di autorizzazione e ha proposto una serie di miglioramenti. Poiché alcuni problemi sono dovuti alla complessità dell'attuale processo di autorizzazione dei veicoli, è opportuno semplificare tale processo. Per ogni veicolo ferroviario è bene prevedere un'unica autorizzazione e l'autorizzazione all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli dovrebbe essere rilasciata dall'Agenzia. Questo assicurerebbe benefici tangibili per il settore riducendo i costi e la durata della procedura, e diminuirebbe il rischio di potenziali discriminazioni, in particolare nei confronti di nuove società che intendano inserirsi nel mercato ferroviario. La direttiva … riveduta [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] crea i presupposti per tale evoluzione. |
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(11 bis) |
In un mercato ferroviario europeo aperto e caratterizzato da un numero sempre maggiore di operazioni transfrontaliere, il rispetto dei requisiti relativi ai periodi di guida e di riposo è fondamentale per la sicurezza ferroviaria e per una concorrenza equa, e dovrebbe essere controllato e fatto rispettare. Le autorità nazionali per la sicurezza dovrebbero controllare i periodi di guida e di riposo, anche in caso di operazioni transfrontaliere. [Em. 8] |
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(11 ter) |
Il personale di bordo è incaricato di compiti operativi legati alla sicurezza nell'ambito del sistema ferroviario, oltre a essere responsabile del comfort e della sicurezza dei passeggeri a bordo dei treni. L'Agenzia dovrebbe introdurre una certificazione simile a quella prevista per i macchinisti nell'ottica di garantire qualifiche e competenze di alto livello, di riconoscere l'importanza di questo gruppo professionale ai fini della sicurezza dei servizi ferroviari nonché di favorire la mobilità dei lavoratori. [Em. 9] |
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(12) |
Per favorire l'ulteriore sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e tenendo conto delle attività attualmente svolte dall'Agenzia, è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia nel campo delle applicazioni telematiche in un quadro flessibile che assicuri l'interoperabilità e consenta la coesistenza di strategie commerciali innovative, onde garantirne uno sviluppo coerente e un'implementazione in tempi brevi. [Em. 10] |
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(13) |
Vista l'importanza del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) ai fini di uno sviluppo organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e tenendo conto della frammentarietà che ha segnato del fatto che fino ad ora il suo sviluppo esso non è stato sviluppato o attuato , è necessario rafforzarne il coordinamento generale a livello di Unione. Attualmente il conseguimento dell'obiettivo di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di controllo e segnalamento dei treni nell'Unione è seriamente ostacolato dalla presenza di una moltitudine di diverse versioni nazionali dell'ERTMS. [Em. 11] Essendo l'Agenzia l'organismo più competente all'interno dell'Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo più rilevante in questo campo per assicurare uno sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche tecniche sull'ERTMS. Inoltre, per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, è essenziale passare a un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione e rilasciata dall'Agenzia. La direttiva … riveduta [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] crea i presupposti per tale passaggio. |
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(13 bis) |
Negli ultimi anni, diversi incidenti avvenuti nel settore del trasporto ferroviario di merci hanno evidenziato la necessità di migliorare le norme a livello di Unione riguardanti la manutenzione dei vagoni merci. L'Agenzia dovrebbe elaborare requisiti vincolanti armonizzati per la manutenzione periodica. [Em. 12] |
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(14) |
Le autorità nazionali competenti hanno di norma imposto corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza. Con il trasferimento delle relative competenze a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando precedenti. L'ammontare di tali corrispettivi dovrebbe variare a seconda dell'entità delle operazioni e dell'ambito specificato nel certificato o nell'autorizzazione e dovrebbe essere stabilito in un atto delegato adottato dalla Commissione. I posti della tabella dell'organico finanziati da tali corrispettivi non dovrebbero essere soggetti alle riduzioni di personale previste per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione. [Em. 13] |
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(14 bis) |
Tale atto delegato dovrebbe garantire che l'ammontare dei corrispettivi non superi i costi delle procedure per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione in questione. [Em. 14] |
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(15) |
Un obiettivo generale è trasferire in modo adeguato all'Agenzia le funzioni e i compiti svolti finora dagli Stati membri senza che ne risulti un abbassamento del livello di sicurezza che è sempre stato elevato. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti per le sue nuove funzioni e il calendario relativo all'assegnazione di queste risorse dovrebbe basarsi su esigenze chiaramente definite. Visto il patrimonio di know-how in possesso delle autorità nazionali, in particolare delle autorità nazionali per la sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze , anche attraverso accordi contrattuali, nel rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sua competenza. A tal fine è opportuno incoraggiare , promuovere e facilitare con vigore il distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia. [Em. 15] |
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(16) |
La direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e la direttiva … [interoperabilità ferroviaria] prevedono l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza. Tali direttive limitano anche la possibilità, per gli Stati membri, di adottare nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero di norme nazionali, può essere all'origine di rischi per la sicurezza e conflitti con le norme dell'Unione e crea il rischio di insufficiente trasparenza e di discriminazione occulta di operatori stranieri, in particolare quelli costituiti da piccole e nuove imprese. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria realmente trasparente e imparziale a livello di Unione europea, è necessario intensificare la graduale riduzione delle norme nazionali , incluse le norme operative . A livello di Unione è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal fine, occorre rinforzare il ruolo dell'Agenzia. [Em. 16] |
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(17) |
Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali per la sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare in particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione, per mezzo di audit e ispezioni, le autorità nazionali per la sicurezza e gli organismi di valutazione della conformità notificati. Il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati dovrebbe essere svolto dagli organismi nazionali di accreditamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) . È altresì necessario un monitoraggio analogo per il funzionamento dell'Agenzia. [Em. 17] |
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(18) |
In materia di sicurezza è importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Un'analisi dei risultati, elaborata sulla base di indicatori comuni e capace di mettere in relazione tutti i soggetti del settore, è uno strumento importante e dovrebbe essere effettuata. Per gli aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con Eurostat. |
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(19) |
Per monitorare i progressi compiuti nel campo dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie, l'Agenzia dovrebbe essere tenuta a pubblicare ogni due anni una relazione al riguardo. Viste le competenze tecniche e l'imparzialità dell'Agenzia, questa dovrebbe anche coadiuvare la Commissione nel controllo dell'attuazione della normativa unionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie. |
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(20) |
L'interoperabilità della rete transeuropea dovrebbe essere potenziata e l'adozione dei nuovi di progetti di investimento in corso e nuovi sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di interoperabilità stabilito nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L'Agenzia è l'istituzione più adatta per contribuire a questi obiettivi. [Em. 18] |
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(21) |
La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Ad oggi non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione ha comportato costi supplementari per il settore e impone viaggi a vuoto. È quindi opportuno realizzare gradualmente e aggiornare un sistema europeo di certificazione delle officine di manutenzione, e l'Agenzia è l'organismo più adatto per proporre soluzioni adeguate alla Commissione. |
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(22) |
Le qualifiche professionali richieste per la conduzione dei treni rappresentano un elemento importante sia per la sicurezza che per l'interoperabilità nell'Unione. Esse costituiscono inoltre un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione dovrebbe essere affrontata nel contesto esistente di dialogo sociale. L'Agenzia dovrebbe fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in considerazione a livello di Unione europea. |
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(23) |
L'Agenzia dovrebbe organizzare e facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali per la sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e gli organismi rappresentativi del settore ferroviario operanti a livello europeo, al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche, lo scambio di informazioni utili, la raccolta di dati relativi alle ferrovie e il monitoraggio dei risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario. |
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(24) |
Per garantire la massima trasparenza e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è bene che i documenti previsti per le procedure nelle aree dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le licenze, i certificati di sicurezza e gli altri documenti ferroviari pertinenti. L'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un sistema efficiente di scambio e pubblicazione di tali informazioni efficiente, di semplice utilizzo e facilmente accessibile . [Em. 19] |
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(25) |
La promozione dell'innovazione e della ricerca in materia di sicurezza ferroviaria è un compito importante che l'Agenzia dovrebbe incoraggiare, viste la sua reputazione e la sua posizione. A questo riguardo, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito delle attività dell'Agenzia non dovrebbe comportare distorsioni nel relativo mercato. |
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(26) |
Per migliorare l'efficienza del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la compatibilità con le normative tecniche in materia, l'Agenzia, che è l'unico organismo unionale dotato di competenze riconosciute nel settore ferroviario, dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari con un valore aggiunto europeo, in stretta collaborazione con i gestori nazionali dell'infrastruttura . [Em. 20] |
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(27) |
La legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, le guide sull'applicazione della stessa e le raccomandazioni dell'Agenzia in qualche caso possono presentare problemi di interpretazione e altri problemi per le parti interessate. Un'interpretazione corretta e uniforme di tali atti è un presupposto essenziale per un'applicazione efficace dell'acquis in ambito ferroviario e per il funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a questo riguardo , rivolgendo un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese . [Em. 21] |
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(27 bis) |
L'Agenzia dovrebbe assicurare la piena cooperazione e la massima assistenza nei confronti delle autorità nazionali che svolgono indagini civili o penali su questioni per le quali l'Agenzia è competente. [Em. 22] |
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(28) |
Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. È opportuno che il contributo dell'Unione sia valutato e riesaminato a ogni attribuzione di nuove competenze che non sono oggetto di diritti o corrispettivi versati dai richiedenti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri enti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente; per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore ferroviario, è opportuno che sia assicurato un corretto equilibrio tra contratti di assunzione a breve e a lungo termine degli esperti nazionali distaccati e dei funzionari permanenti. [Em. 23] |
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(29) |
Per garantire un efficace adempimento delle funzioni dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio direttivo dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di predisporre il bilancio e il potere di approvare i programmi di lavoro annuali e pluriennali. |
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(30) |
Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto; il diritto di voto dovrebbe essere riservato ai rappresentanti delle autorità pubbliche, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I rappresentanti di settore dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello unionale, riferita alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, agli organismi notificati, agli organismi designati, ai sindacati dei lavoratori, ai passeggeri , e in particolare ai passeggeri a mobilità ridotta, e ai clienti del trasporto merci. [Em. 24] |
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(31) |
Per preparare adeguatamente le riunioni del consiglio direttivo e per assistere quest'ultimo in relazione alle decisioni da prendere, è opportuno che sia istituito un comitato esecutivo. |
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(32) |
È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza possano usufruire dei mezzi di tutela necessari in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso che agisca in modo totalmente autonomo rispetto alla Commissione, all'Agenzia, alle autorità nazionali per la sicurezza e agli altri attori del settore ferroviario , avverso le cui decisioni può essere adita la Corte di giustizia. [Em. 25] |
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(32 bis) |
Il personale dell'Agenzia che presta consulenza a una commissione di ricorso non dovrebbe essere stato precedentemente coinvolto nella decisione oggetto del ricorso. [Em. 26] |
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(33) |
Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell'Agenzia sarebbe utile ai fini di una pianificazione e gestione più efficaci delle sue risorse e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Pertanto, il consiglio direttivo dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione delle parti interessate, un programma di lavoro pluriennale. |
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(34) |
I lavori dell'Agenzia dovrebbero essere condotti in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe poter richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia ed essere consultato sul programma sui programmi di lavoro pluriennale pluriennali e annuali . L'Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione unionale in materia di accesso del pubblico ai documenti. [Em. 27] |
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(35) |
Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi unionali ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (9). [Em. 28] |
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(36) |
Poiché gli scopi dell'azione proposta, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere collettivo delle attività da svolgere, essere realizzati meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
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(37) |
Per stabilire correttamente il livello dei diritti e corrispettivi che l'Agenzia è autorizzata ad imporre, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione agli articoli riguardanti il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra ERTMS , di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli e di certificati di sicurezza. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori opportuno applicare un livello differenziato di diritti e corrispettivi in base ai settori d'impiego e all'entità delle operazioni specificati nei certificati di sicurezza e nelle autorizzazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti. I diritti e i corrispettivi dovrebbero essere stabiliti in modo trasparente, equo e uniforme e non dovrebbero compromettere la competitività delle industrie europee interessate. [Em. 29] In sede di preparazione e redazione di atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(37 bis) |
Al fine di incoraggiare in modo opportuno la standardizzazione dei pezzi di ricambio ferroviari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla standardizzazione dei pezzi di ricambio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. [Em. 30] |
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(38) |
Per garantire l'attuazione degli articoli 21 e 22 del presente regolamento, riguardanti l'esame dei progetti di norme nazionali e delle norme in vigore, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. |
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(39) |
Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 51 del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
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(40) |
Per rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario dare applicazione a taluni principi stabiliti relativamente alla governance dell'Agenzia. |
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(41) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
PRINCIPI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («Agenzia»).
2. Il presente regolamento stabilisce:
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a) |
l'istituzione e i compiti dell'Agenzia; |
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b) |
i compiti degli Stati membri. |
3. Il presente regolamento si applica:
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a) |
all'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione, oggetto della direttiva ../../UE [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; |
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b) |
alla sicurezza del sistema ferroviario nell'Unione, oggetto della direttiva ../../UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]; |
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c) |
alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) [direttiva sui macchinisti] , nonché alla certificazione di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza . [Em. 31] |
3 bis. L'Agenzia ha per obiettivo garantire un elevato livello di sicurezza ferroviaria e contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tale obiettivo viene perseguito mediante:
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a) |
il contributo, sul piano tecnico, all'attuazione della normativa dell'Unione finalizzata a potenziare il livello di interoperabilità del sistema ferroviario e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione; |
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b) |
lo svolgimento del ruolo di autorità europea, in collaborazione con gli Stati membri, in materia di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e rilascio dei certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie; |
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c) |
l'armonizzazione delle norme nazionali e l'ottimizzazione delle procedure; |
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d) |
il monitoraggio dell'operato delle autorità nazionali per la sicurezza in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria. [Em. 32] |
Articolo 2
Status giuridico
1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
Articolo 3
Tipi di atti dell'Agenzia
L'Agenzia può:
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a) |
formulare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 32, 31, 33 e 41; |
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b) |
formulare raccomandazioni all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione degli articoli 21, 22 e 30 e all'attenzione delle autorità nazionali per la sicurezza in merito all'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4 ; [Em. 33] |
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c) |
emettere pareri all'attenzione della Commissione, a norma degli articoli 9, 21, 22 e 38, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 9. |
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d) |
emettere decisioni a norma degli articoli 12, 16, 17, 18; |
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e) |
emettere pareri sui metodi accettabili di rispondenza a norma dell'articolo 15; |
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f) |
emettere documenti tecnici a norma dell'articolo 15; |
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g) |
emettere relazioni di audit a norma degli articoli 29 e 30; |
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h) |
emettere linee-guida e altri documenti non vincolanti che facilitino l'applicazione della legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie a norma degli articoli 11, 15 e 24. |
CAPO 2
METODI DI LAVORO
Articolo 4
Creazione e composizione dei gruppi di lavoro
1. L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro incaricati di elaborare raccomandazioni riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST) e, metodi di sicurezza comuni (CSM) , indicatori comuni di sicurezza (ICS), registri, soggetti responsabili della manutenzione, i documenti di cui all'articolo 15 e disposizioni sulle qualifiche minime del personale ferroviario addetto a compiti di sicurezza essenziali . [Em. 34]
L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro in altri casi debitamente giustificati, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa consultazione della Commissione.
2. L'Agenzia nomina esperti nei gruppi di lavoro.
L'Agenzia nomina nei gruppi di lavoro rappresentanti designati dalle autorità nazionali competenti per i gruppi di lavoro a cui desiderano partecipare.
L'Agenzia nomina nei gruppi di lavoro professionisti del settore ferroviario scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 3. Essa garantisce un'adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, dei settori dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo. [Em. 35]
L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. Il personale dell'Agenzia non può essere nominato nei gruppi di lavoro , fatta eccezione per il ruolo di presidente dei gruppi di lavoro, che è assunto da un rappresentante dell'Agenzia . [Em. 36]
3. Ogni anno, ciascun organismo rappresentante di cui all'articolo 34 comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro. [Em. 37]
4. Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori di tutti gli Stati membri partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti. [Em. 38]
5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei gruppi di lavoro, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio direttivo, sono a carico dell'Agenzia.
6. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia. [Em. 39]
7. I lavori dei gruppi di lavoro sono trasparenti. Il consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno dei gruppi di lavoro.
Articolo 5
Consultazione delle parti sociali
Quando le attività di cui agli articoli 11, 12, 15 e 32 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali di tutti gli Stati membri nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione (12). [Em. 40]
Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato per il dialogo settoriale sono trasmessi , entro due mesi, dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui dall' all' articolo 75. [Em. 41]
Articolo 6
Consultazione dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri
Quando le attività di cui agli articoli 11 e 15 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi , inclusi in particolare i rappresentanti dei passeggeri a mobilità ridotta . L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 75. [Em. 42]
Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue proposte. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi , entro due mesi, dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 75. [Em. 43]
Articolo 7
Valutazione dell'impatto
1. L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia di valutazione dell'impatto basata sulla metodologia della Commissione , tenendo conto dei requisiti della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] . L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione al fine di tenere nella dovuta considerazione il lavoro svolto da quest'ultima al riguardo. Le ipotesi su cui si basa la valutazione d'impatto e le fonti dei dati utilizzate sono chiaramente indicate nella relazione che accompagna ciascuna raccomandazione. [Em. 44]
2. Prima di avviare un'attività prevista dal programma di lavoro, l'Agenzia effettua una valutazione d'impatto preliminare indicando:
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a) |
le questioni da affrontare e le probabili soluzioni; |
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b) |
il grado di necessità di un'azione specifica, compresa la formulazione di una raccomandazione o di un parere dell'Agenzia; |
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c) |
il contributo previsto dell'Agenzia alla soluzione del problema. |
Inoltre, ogni attività e ogni progetto del programma di lavoro saranno sottoposti a un'analisi dell'efficienza, singolarmente e insieme ad ogni altra attività e progetto, al fine di assicurare il migliore utilizzo del bilancio e delle risorse dell'Agenzia.
3. L'Agenzia può effettuare una valutazione ex post della legislazione emanata in risposta alle sue raccomandazioni.
4. Gli Stati membri e le parti interessate forniscono all'Agenzia , all'occorrenza e dietro sua richiesta, i dati necessari per la valutazione d'impatto. [Em. 45]
Articolo 8
Studi
Se necessario ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia fa svolgere studi e li finanzia mediante il proprio bilancio.
Articolo 9
Pareri
1. Su richiesta di uno o più organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE [direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)] del Parlamento europeo e del Consiglio (13), l'Agenzia emette pareri relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi. [Em. 46]
2. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emette pareri relativamente alle modifiche di qualsiasi atto adottato sulla base della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] o della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie], segnatamente nei casi in cui sia segnalata una presunta carenza.
3. I pareri menzionati nei paragrafi precedenti e in altri articoli del presente regolamento sono formulati dall'Agenzia entro il termine di due mesi, se non diversamente concordato. I pareri sono resi pubblici dall'Agenzia entro il termine di due mesi in una versione privata di tutto il materiale commerciale riservato.
Articolo 10
Visite presso gli Stati membri
1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 12, 21, 22, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31 , 33 e 38, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti definiti dal consiglio direttivo. [Em. 47]
2. L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della visita.
3. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.
4. L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.
5. I paragrafi precedenti lasciano impregiudicate le ispezioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 30, paragrafo 6, che sono effettuate in conformità alla procedura ivi descritta.
CAPO 3
COMPITI LEGATI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA
Articolo 11
Supporto tecnico — raccomandazioni sulla sicurezza ferroviaria
1. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente ai metodi comuni di sicurezza (CSM) , agli indicatori comuni di sicurezza (ICS) e agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 6 e 7 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia formula anche raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione periodica dei CSM e dei CST. [Em. 48]
2. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, relativamente ad altre misure in materia di sicurezza.
3. L'Agenzia può emanare orientamenti e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.
Articolo 12
Certificati di sicurezza
Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2 bis, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie], l'Agenzia rilascia , rinnova, sospende, modifica o revoca certificati di sicurezza unici ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. [Em. 49]
Articolo 13
Manutenzione dei veicoli
1. L'Agenzia assiste la Commissione in relazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie].
2. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie].
3. L'Agenzia analizza ogni eventuale misura alternativa decisa ai sensi dell'articolo 15 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] nella relazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 14
Trasporto di merci pericolose per ferrovia
L'Agenzia segue gli sviluppi della legislazione riguardante il trasporto di merci pericolose per ferrovia ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e li confronta con la legislazione riguardante l'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni essenziali. A tal fine, l'Agenzia assiste la Commissione e può formulare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o su sua propria iniziativa.
Articolo 14 bis
Segnalazione spontanea di incidenti
L'Agenzia istituisce un sistema che consenta la segnalazione spontanea e anonima di qualsiasi incidente che possa mettere a repentaglio la sicurezza del sistema. Crea un meccanismo volto a informare automaticamente gli attori responsabili. L'Agenzia coordina inoltre la comunicazione delle relazioni delle agenzie nazionali, in particolare quando incidono sulla sicurezza di più di uno Stato. [Em. 50]
CAPO 4
COMPITI LEGATI ALL'INTEROPERABILITÀ
Articolo 15
Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria
1. L'Agenzia:
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a) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle STI e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; |
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b) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito ai modelli da utilizzare per la dichiarazione «UE» di verifica e ai documenti del fascicolo tecnico di accompagnamento, in conformità all'articolo 15 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; |
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c) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche relative ai registri e alla loro revisione, in conformità agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; |
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d) |
formula pareri che costituiscono metodi accettabili di rispondenza in merito alle carenze delle STI, in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], e li presenta alla Commissione; |
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e) |
formula pareri all'attenzione della Commissione in merito alle richieste di non applicazione delle STI da parte degli Stati membri, in conformità all'articolo 7 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; |
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f) |
emana documenti tecnici in conformità all'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; |
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g) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali; |
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g ter) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle norme europee che devono essere elaborate dagli organismi di normalizzazione europei competenti, in particolare per quanto concerne i pezzi di ricambio; [Em. 52] |
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g quater) |
emette richieste dettagliate di standard agli organismi di normalizzazione europei competenti al fine di attuare il mandato conferito loro dalla Commissione; [Em. 53] |
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g quinquies) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alla formazione e alla certificazione del personale di bordo incaricato della sicurezza; [Em. 54] |
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g sexies) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione al fine di armonizzare le norme nazionali conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, in particolare nel caso in cui una norma riguardi più Stati membri. Tale compito viene svolto in collaborazione con le autorità nazionali per la sicurezza; [Em. 55] |
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g septies) |
su richiesta della Commissione, formula pareri all'attenzione della stessa in merito a componenti d'interoperabilità non conformi ai requisiti essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 11 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]; [Em. 56] |
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g octies) |
formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito a intervalli minimi di ispezione (tempi e chilometraggio) del materiale rotabile (carri merci, vagoni per viaggiatori, locomotive). [Em. 57] |
2. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e, b) e c) , l'Agenzia: [Em. 58]
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a) |
provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema ferroviario, tenendo altresì conto della sua efficacia in termini di costi ; [Em. 59] |
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b) |
provvede al coordinamento fra, da un lato, l'elaborazione e l'aggiornamento delle STI e, dall'altro, l'elaborazione di eventuali norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione; |
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b bis) |
partecipa in qualità di osservatore ai pertinenti gruppi di lavoro per la normalizzazione. [Em. 60] |
3. L'Agenzia può emanare orientamenti e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di interoperabilità ferroviaria.
3 bis. L'Agenzia coinvolge i gruppi di lavoro ove previsto dall'articolo 4. [Em. 61]
Articolo 16
Autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli
Fermo restando l'articolo 20, paragrafo 9 bis, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], l'Agenzia rilascia , rinnova, sospende, modifica o revoca autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari in conformità all'articolo 20 della di tale direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]. [Em. 62]
Articolo 17
Autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli
L'Agenzia rilascia , rinnova, sospende, modifica o revoca autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli in conformità all'articolo 22 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. [Em. 63]
Articolo 18
Autorizzazioni Autorizzazione alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento sistemi ERTMS di terra [Em. 64]
L'Agenzia rilascia , rinnova, sospende, modifica o revoca autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento ERTMS di terra che sono installati o utilizzati in tutta l'Unione, in conformità all'articolo 18 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. [Em. 65]
Articolo 19
Applicazioni telematiche
1. L'Agenzia svolge la funzione di autorità di sistema responsabile della gestione delle specifiche tecniche relative alle applicazioni telematiche, in conformità alle STI esistenti in materia.
1 bis. L'Agenzia può svolgere un ruolo nella promozione del pieno e libero accesso ai dati, inclusi gli insiemi di dati relativi agli orari internazionali. [Em. 66]
2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica di tali specifiche. A tal fine, l'Agenzia istituisce e tiene un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative alle applicazioni telematiche e del relativo status.
3. L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche relative alle applicazioni telematiche e garantisce la compatibilità, verso il basso e verso l'alto, delle diverse versioni . [Em. 67]
4. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione delle applicazioni telematiche in conformità alle STI pertinenti.
Articolo 20
Sostegno agli organismi di valutazione della conformità notificati
1. L'Agenzia sostiene le attività degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 27 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. Tale sostegno comprende in particolare l'elaborazione di orientamenti per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] e l'elaborazione di orientamenti per la procedura di verifica CE di cui all'articolo 10 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria].
2. L'Agenzia agevola la cooperazione degli organismi di valutazione della conformità notificati; in particolare, svolge la funzione di segretariato tecnico del loro gruppo di coordinamento.
CAPO 5
COMPITI LEGATI ALLE NORME NAZIONALI
Articolo 21
Esame dei progetti di norme nazionali
1. L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui li ha ricevuti, i progetti di norme nazionali sottoposti alla sua attenzione a norma dei seguenti articoli:
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a) |
articolo 8, paragrafo 2, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie], |
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b) |
articolo 14 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. |
2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, ed entro i termini previsti dallo stesso, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23. [Em. 68]
3. Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia:
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a) |
emana una raccomandazione, all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa i motivi per i quali è opportuno che la norma in questione non entri in vigore e/o non sia applicata; |
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b) |
informa la Commissione dell'esito negativo della sua valutazione. |
4. Se lo Stato membro non attua alcun provvedimento entro 2 mesi dal ricevimento della raccomandazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, lettera a), la Commissione, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e sentite le ragioni dello Stato membro in questione, può adottare all'indirizzo di tale Stato membro una decisione in cui chiede la modifica del progetto di norma considerato, la sospensione della sua adozione, entrata in vigore o applicazione.
4 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle norme nazionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ai requisiti concernenti la qualifica e la formazione del personale ferroviario con mansioni inerenti alla sicurezza. [Em. 69]
4 ter. In caso di misure preventive d'urgenza di cui all'articolo 8 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza] e all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], in particolare dopo un incidente o un inconveniente, l'Agenzia promuove l'armonizzazione della norma a livello di Unione, di concerto con le autorità nazionali per la sicurezza. Se necessario, l'Agenzia formula una raccomandazione o un parere all'attenzione della Commissione. [Em. 70]
Articolo 22
Esame delle norme nazionali in vigore
1. L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui le ha ricevute, le norme nazionali sottoposte alla sua attenzione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria].
1 bis. L'Agenzia esamina le norme nazionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, l'Agenzia propone al consiglio direttivo un piano di lavoro per procedere a tale esame, nel quadro dei programmi di lavoro annuali e pluriennali di cui all'articolo 48. Ogni anno l'Agenzia presenta al consiglio direttivo, conformemente all'articolo 50, una relazione sullo stato di avanzamento dei suoi lavori e sui risultati raggiunti. [Em. 71]
2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23. [Em. 72]
3. Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia:
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a) |
emana una raccomandazione, all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui indica la necessità di abrogare o modificare immediatamente la norma oggetto di valutazione negativa e i motivi per i quali è opportuno che la tale norma in questione sia deve essere modificata o abrogata; [Em. 73] |
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b) |
informa la Commissione dell'esito negativo della sua valutazione e le trasmette la raccomandazione indirizzata allo Stato membro interessato . [Em. 74] |
4. Se lo Stato membro non attua alcun provvedimento entro 2 mesi dal ricevimento della raccomandazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, lettera a), la Commissione, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e sentite le ragioni dello Stato membro in questione, può adottare all'indirizzo di tale Stato membro una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione della norma considerata.
5. La procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o no, è superflua o in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra norma dell'Unione in ambito ferroviario oppure crea un ostacolo ingiustificato nel mercato ferroviario unico . In questo caso, si applicano i termini stabiliti al paragrafo 1. [Em. 75]
5 bis. Per quanto riguarda questioni in materia di formazione, salute e sicurezza sul luogo di lavoro del personale ferroviario responsabile di mansioni cruciali relative alla sicurezza, l'Agenzia può applicare il presente paragrafo solo se la norma nazionale ha un potenziale impatto discriminatorio. [Em. 76]
Articolo 22 bis
Utilizzo della banca dati
L'Agenzia effettua l'esame tecnico delle norme nazionali vigenti menzionate nei quadri legislativi nazionali disponibili elencati nella banca dati dei documenti di riferimento pubblicata dall'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 77]
Articolo 23
Sistema informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme nazionali
1. L'Agenzia crea e gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, e lo nonché gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all'articolo 2, punto 28 bis, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. L'Agenzia rende accessibile tale sistema alle parti interessate e al pubblico. [Em. 78]
1 bis. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali norme nazionali esistenti che non sono state notificate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 79]
2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica le norme in tale sistema e lo utilizza per informare la Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafo 3. L'Agenzia utilizza tale sistema informatico per informare la Commissione di qualsiasi raccomandazione negativa trasmessa a uno Stato membro conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b). [Em. 80]
3. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità all'articolo 14, paragrafo 8, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. A tal fine, essa utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie], tenendo conto degli sviluppi della legislazione UE. A tal fine, l'Agenzia elabora uno strumento di gestione delle norme destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri per semplificare le rispettive normative nazionali. L'Agenzia utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo per pubblicare lo strumento di gestione delle norme.
4 bis. L'Agenzia rende altresì pubblici lo status della valutazione di tali norme e, una volta conclusa la valutazione, i risultati della stessa utilizzando il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 81]
CAPO 6
COMPITI LEGATI AL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO (ERTMS)
Articolo 24
Autorità di sistema per l'ERTMS
1. L'Autorità svolge la funzione di autorità di sistema responsabile della gestione delle specifiche tecniche relative all'ERTMS.
2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica di tali specifiche. A tal fine, l'Agenzia istituisce e tiene un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative all'ERTMS e del relativo status.
3. L'Agenzia raccomanda l'adozione di una nuova versione delle specifiche tecniche sull'ERTMS, ma lo fa soltanto quando la versione precedente è stata implementata in misura sufficiente. L'elaborazione di nuove versioni non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie e i detentori, e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS. [Em. 82]
4. L'Agenzia realizza e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni dell'ERTMS con l'obiettivo di assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli attrezzati con versioni diverse e di creare incentivi per una rapida implementazione delle versioni in vigore.
5. In conformità all'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], l'Agenzia provvede affinché le versioni successive delle attrezzature ERTMS siano tecnicamente compatibili con le versioni precedenti.
6. L'Agenzia elabora e distribuisce gli orientamenti pertinenti sull'applicazione per le parti interessate e la documentazione esplicativa riguardante le specifiche tecniche dell'ERTMS.
Articolo 25
Gruppo di lavoro ad hoc per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati
1. L'Agenzia crea e presiede un gruppo di lavoro ad hoc per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 27 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria].
Il gruppo di lavoro verifica l'applicazione uniforme della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] e delle procedure di verifica «CE» di cui all'articolo 10 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], eseguite dagli organismi di valutazione della conformità notificati.
2. Ogni due anni, l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sulle attività del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1; in tale relazione sono incluse le statistiche sulla partecipazione alle attività del gruppo di lavoro da parte dei rappresentanti degli organismi di valutazione della conformità notificati.
3. L'Agenzia valuta l'applicazione della procedura di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e della procedura di verifica «CE» per le attrezzature ERTMS e ogni due anni presenta una relazione in cui, se opportuno, propone alla Commissione miglioramenti da apportare.
Articolo 26
Sostegno finalizzato alla compatibilità tecnica ed operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra
1. L'Agenzia può assistere assiste le imprese ferroviarie, su richiesta delle stesse, nella verifica della compatibilità tecnica e operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra prima della messa in servizio di un veicolo. [Em. 83]
2. Se l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica ed operativa tra reti e veicoli dotati di attrezzature ERTMS nel contesto di specifici progetti ERTMS, può chiedere ai soggetti appropriati, in particolare a fabbricanti, organismi di valutazione della conformità notificati, imprese ferroviarie, detentori, gestori dell'infrastruttura e autorità nazionali per la sicurezza, di fornire informazioni aventi rilevanza ai fini delle procedure applicate per la verifica «CE» e per la messa in servizio, e delle condizioni operative. L'Agenzia informa immediatamente la Commissione di tale rischio e, se necessario, le raccomanda misure appropriate. [Em. 84]
2 bis. L'Agenzia realizza un binario di prova e un laboratorio per effettuare prove sulle apparecchiature ERTMS di terra e di bordo a livello centrale. [Em. 85]
Articolo 27
Sostegno all'implementazione dell'ERTMS e a progetti ERTMS
1. L'Agenzia tiene sotto osservazione l'implementazione dell'ERTMS conformemente al piano di implementazione stabilito nella decisione 2012/88/UE della Commissione (15) e tiene altresì sotto osservazione il coordinamento dell'installazione dell'ERTMS lungo i corridoi di trasporto transeuropei e i corridoi ferroviari merci previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
2. L'Agenzia assicura il monitoraggio tecnico dei progetti finanziati dall'Unione per l'implementazione dell'ERTMS; tale monitoraggio comprende, se del caso, l'analisi dei documenti di gara al momento delle gare d'appalto. L'Agenzia inoltre assiste, se necessario, i beneficiari dei fondi dell'Unione onde garantire la piena conformità delle soluzioni tecniche realizzate nei progetti alle STI relative al controllo-comando e segnalamento, e quindi la piena interoperabilità di tali soluzioni.
Articolo 28
Accreditamento dei laboratori
1. L'Agenzia agevola, in particolare attraverso l'elaborazione di orientamenti appropriati che mette a disposizione degli organismi di accreditamento, l'accreditamento armonizzato dei laboratori ERTMS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. L'Agenzia può partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008.
2 bis. Se l'Agenzia nutre dei dubbi in merito ai risultati di un laboratorio accreditato, li segnala all'organismo di accreditamento competente, allo Stato membro interessato e alle autorità nazionali per la sicurezza. L'Agenzia è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares. Una volta fugati i dubbi, l'Agenzia informa immediatamente lo Stato membro interessato e le autorità nazionali per la sicurezza. [Em. 86]
CAPO 7
COMPITI LEGATI AL MONITORAGGIO DELLO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO
Articolo 29
Monitoraggio delle autorità nazionali per la sicurezza
1. L'Agenzia tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali per la sicurezza effettuando audit e ispezioni.
2. L'Agenzia ha il diritto di sottoporre ad audit:
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a) |
la capacità delle autorità nazionali per la sicurezza di assolvere compiti legati alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; |
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b) |
l'efficacia del monitoraggio, da parte delle autorità nazionali per la sicurezza, dei sistemi di gestione della sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 16 della direttiva […] [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. |
La procedura di effettuazione degli audit è adottata dal consiglio direttivo.
3. L'Agenzia elabora relazioni di audit e le invia all'autorità nazionale per la sicurezza interessata e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti.
4. Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale per la sicurezza in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale per la sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine da definirsi definito dall'Agenzia tenendo conto della rilevanza della carenza. [Em. 87]
5. Se un'autorità nazionale per la sicurezza è in disaccordo con la raccomandazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un'autorità nazionale per la sicurezza non attua alcun provvedimento entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della raccomandazione stessa, la Commissione può prendere una decisione entro il termine di sei mesi in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75.
6. L'Agenzia è anche autorizzata ad effettuare ispezioni annunciate o non annunciate presso le autorità nazionali per la sicurezza allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento delle stesse e in particolare allo scopo di esaminare documenti, processi e dati in relazione con i compiti di cui all'articolo 16 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a un piano elaborato dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione su ciascuna ispezione.
6 bis. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e all'articolo 20, paragrafo 9 bis, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], se le autorità nazionali per la sicurezza adottano decisioni contrastanti e non si raggiunge una decisione reciprocamente accettabile, il richiedente interessato da tali decisioni o un'autorità nazionale per la sicurezza coinvolta possono sottoporre la questione all'Agenzia, che prende una decisione al riguardo. [Em. 88]
Articolo 30
Monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati
1. L'Agenzia controlla gli organismi di valutazione della conformità notificati fornendo assistenza agli organismi di accreditamento e in occasione di audit e ispezioni, come previsto nei paragrafi 2-5.
2. L'Agenzia sostiene l'accreditamento armonizzato degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare fornendo agli organismi di accreditamento opportuni orientamenti relativi ai criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 27 al capo 6 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento riconosciuta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 89]
3. Nel caso di organismi di valutazione della conformità notificati che non sono accreditati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], l'Agenzia può effettuare un audit al fine di accertarne la capacità di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 27 di tale direttiva. La procedura di effettuazione degli audit è adottata dal consiglio direttivo.
4. L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione della conformità notificato interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit precisa, in particolare, le eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia reputa che tali carenze impediscano all'organismo notificato in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli opportuni provvedimenti entro un termine da essa stabilito. [Em. 90]
5. Se uno Stato membro è in disaccordo con la raccomandazione di cui al paragrafo 4 o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un organismo notificato non attua alcun provvedimento entro 3 mesi dal ricevimento della raccomandazione stessa, la Commissione può, entro il termine di sei mesi, adottare un parere in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75.
6. L'Agenzia può, anche in cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento pertinenti, effettuare ispezioni annunciate o non annunciate presso gli organismi di valutazione della conformità notificati, allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento degli stessi e in particolare per esaminare documenti, certificati e dati relativi ai compiti di cui all'articolo 27 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a un piano elaborato dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Gli organismi di valutazione della conformità notificati agevolano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione su ciascuna ispezione.
Articolo 31
Monitoraggio dei progressi nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza
1. L'Agenzia, insieme alla rete di organismi investigativi nazionali, raccoglie dati utili sugli incidenti e inconvenienti e tiene sotto osservazione il contributo degli organismi nazionali incaricati delle indagini alla sicurezza del sistema ferroviario nel suo complesso.
2. L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario e il quadro normativo sulla sicurezza . L'Agenzia può in particolare chiedere l'assistenza delle reti di cui all'articolo 34, anche ai fini della raccolta di dati. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori comuni di sicurezza e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto. [Em. 91]
3. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emana raccomandazioni su come migliorare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari, in particolare agevolando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura o tra i gestori dell'infrastruttura. L'Agenzia elabora un sistema comune di monitoraggio e segnalazione degli eventi . [Em. 92]
4. L'Agenzia tiene sotto osservazione e valuta i progressi nell'ambito dell'interoperabilità e sicurezza dei sistemi ferroviari e i relativi costi e benefici . Ogni due anni, presenta alla Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti in materia di interoperabilità e sicurezza nello spazio ferroviario europeo unico. [Em. 93]
5. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia presenta una relazione sullo stato di attuazione e applicazione della legislazione unionale in materia di sicurezza e interoperabilità in uno specifico Stato membro.
CAPO 8
ALTRI COMPITI
Articolo 32
Personale ferroviario
1. L'Agenzia svolge i compiti appropriati relativi al personale ferroviario definiti negli articoli 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 e 37 della direttiva 2007/59/CE.
2. La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere altri compiti legati al personale ferroviario, in conformità alla direttiva 2007/59/CE , e al personale ferroviario addetto a compiti di sicurezza essenziali non contemplato dalla direttiva 2007/59/CE . [Em. 94]
3. L'Agenzia consulta le autorità competenti in materia di personale ferroviario sui compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e può promuovere la cooperazione tra tali autorità, anche attraverso l'organizzazione di incontri con i loro rappresentanti.
Articolo 33
Registri e accessibilità dei registri
1. L'Agenzia istituisce e tiene definisce i registri europei previsti agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] in un formato pratico, efficiente e facile da usare per sostenere pienamente le esigenze aziendali e operative, e svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alle direttive sulla sicurezza, sull'interoperabilità e sui macchinisti. In particolare l'Agenzia: [Em. 95]
|
a) |
elabora e gestisce le specifiche sui registri; |
|
b) |
coordina gli sviluppi relativi ai registri negli Stati membri; |
|
c) |
fornisce indicazioni sui registri alle parti interessate; |
|
d) |
formula, all'attenzione della Commissione, raccomandazioni sui miglioramenti delle specifiche dei registri esistenti e sull'eventuale necessità di istituire altri registri; |
|
d bis) |
istituisce e tiene i registri di cui alle lettere g), i) e m bis); [Em. 96] |
|
d ter) |
crea un registro europeo dei veicoli. [Em. 97] |
1 bis. Il registro europeo dei veicoli:
|
a) |
è tenuto dall'Agenzia; |
|
b) |
è pubblico; |
|
c) |
incorporerà i registri nazionali dei veicoli entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato tipo del documento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75; |
|
d) |
riporta almeno le informazioni seguenti per ciascun tipo di veicolo:
|
Qualora rilasci, rinnovi, modifichi, sospenda o revochi un'autorizzazione di messa in servizio di tipi di veicoli, l'Agenzia aggiorna immediatamente il registro. [Em. 98]
2. L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] e dalla direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] attraverso una soluzione informatica di facile impiego e facilmente accessibile : [Em. 99]
|
a) |
dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi; |
|
b) |
dichiarazioni CE di conformità dei componenti di interoperabilità e dichiarazioni CE di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità; |
|
c) |
licenze rilasciate ai sensi della direttiva … [direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)]; |
|
d) |
certificati di sicurezza rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]; |
|
e) |
relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia a norma dell'articolo 24 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]; |
|
f) |
norme nazionali notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e dell'articolo 14 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] , e relativa valutazione da parte dell'Agenzia ; [Em. 100] |
|
g) |
registri sui veicoli, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti; il registro europeo dei veicoli ; [Em. 101] |
|
h) |
registri dell'infrastruttura, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti; |
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i) |
registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati; |
|
j) |
registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle specifiche ERTMS; |
|
k) |
registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle STI sulle applicazioni telematiche per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci; |
|
l) |
registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli tenuto dall'Agenzia a norma della STI per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»; |
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m) |
relazioni sulla qualità elaborate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); |
|
m bis) |
il registro dei soggetti certificati responsabili della manutenzione, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. [Em. 102] |
3. Le modalità pratiche per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 2 sono discusse e stabilite di comune accordo tra la Commissione e gli Stati membri sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia.
4. Allorché trasmettono i documenti di cui al paragrafo 2, gli organismi interessati possono indicare quali documenti non devono essere resi pubblici per motivi di sicurezza.
5. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze e dei certificati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), notificano all'Agenzia, entro un mese dieci giorni , ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica o revoca di tali licenze e certificati. [Em. 103]
6. L'Agenzia può inserire nella banca dati pubblica ogni documento pubblico o collegamento utile in relazione agli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto della legislazione unionale vigente in materia di protezione dei dati.
Articolo 34
Reti di autorità nazionali per la sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi [Em. 104]
1. L'Agenzia costituisce una rete di autorità nazionali per la sicurezza e una rete formata dagli organismi investigativi di cui all'articolo 21 17, paragrafo 4, della direttiva …/… [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia mette a disposizione di tali reti un segretariato. Le reti hanno in particolare i seguenti compiti: [Em. 105]
|
a) |
scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; |
|
b) |
promozione delle buone pratiche; |
|
c) |
trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza delle ferrovie e in particolare gli indicatori comuni di sicurezza; |
|
c bis) |
se necessario, segnalazione all'Agenzia delle lacune del diritto derivato legato alla direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e alla direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. [Em. 106] |
L'Agenzia agevola la cooperazione tra tali reti; in particolare, può decidere di organizzare riunioni congiunte delle due reti.
2. L'Agenzia costituisce una rete di organismi rappresentativi del settore ferroviario , composta da rappresentanti dei passeggeri, dei passeggeri a mobilità ridotta e dei dipendenti, che agiscono a livello di Unione. L'elenco di tali organismi è stabilito in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75. L'Agenzia mette a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare i seguenti compiti: [Em. 107]
|
a) |
scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie; |
|
b) |
promozione delle buone pratiche; |
|
c) |
trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie. |
3. Le reti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono emettere pareri non vincolanti sui progetti di raccomandazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. L'Agenzia può costituire altre reti con organismi o autorità cui sono attribuite responsabilità per una parte del sistema ferroviario.
5. La Commissione può partecipare alle riunioni delle reti di cui al presente articolo.
Articolo 35
Comunicazione e distribuzione
L'Agenzia comunica e distribuisce alle parti interessate il quadro europeo di testi legislativi, norme e orientamenti sulle ferrovie, conformemente ai piani di comunicazione e distribuzione adottati dal consiglio direttivo. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono aggiornati regolarmente dal consiglio direttivo.
Articolo 36
Ricerca e promozione dell'innovazione
1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia contribuisce alle attività di ricerca in ambito ferroviario a livello di Unione, anche fornendo sostegno ai servizi della Commissione e agli organismi rappresentativi competenti. Tale contributo lascia impregiudicate le altre attività di ricerca a livello di Unione.
2. La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere l'innovazione finalizzata al miglioramento dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie, in particolare per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio (tracking and tracing).
Articolo 37
Assistenza alla Commissione
1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nell'attuazione della legislazione unionale volta al miglioramento del livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo.
2. Possono rientrare in tale assistenza:
|
a) |
la fornitura di consulenza tecnica su aspetti che richiedono competenze specifiche; |
|
b) |
la raccolta di informazioni attraverso le reti di cui all'articolo 34. |
Articolo 38
Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari
Fatte salve le deroghe previste all'articolo 9 della direttiva […] [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità e della sicurezza, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione. Nel caso dei progetti finanziati nel quadro del programma relativo alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), l'Agenzia instaura una stretta collaborazione con l'Agenzia esecutiva TEN-T. [Em. 108]
Entro un termine da stabilirsi di comune accordo con la Commissione in base all'importanza del progetto e alle risorse disponibili, ma in ogni caso non superiore a due mesi, l'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto alla normativa vigente in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviarie.
Articolo 39
Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate
1. Di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, degli Stati membri, dei paesi candidati o delle reti di cui all'articolo 34, l'Agenzia svolge attività di formazione e altre attività appropriate di delucidazione e riguardanti l'applicazione della normativa in materia di interoperabilità e sicurezza, nonché prodotti collegati dell'Agenzia quali registri, guide all'attuazione o raccomandazioni.
2. La natura e la portata delle attività di cui al paragrafo 1 sono decise dal consiglio e incluse nel programma di lavoro.
Articolo 40
Relazioni internazionali
1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, compreso il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può intrattenere rapporti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi aventi competenze in aree che sono oggetto di attività dell'Agenzia, al fine di assicurare l'aggiornamento sugli sviluppi scientifici e tecnici e promuovere la legislazione e le norme ferroviarie dell'Unione europea.
2. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e per i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi e forme di cooperazione sono soggetti a discussione preventiva con la Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche alla Commissione.
3. Il consiglio direttivo adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è incorporata nel programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate. La strategia è volta a garantire che le attività dell'Agenzia favoriscano l'accesso delle imprese ferroviarie dell'Unione ai mercati ferroviari dei paesi terzi e viceversa. [Em. 109]
Articolo 41
Coordinamento per i pezzi di ricambio
L'Agenzia contribuisce all'identificazione di potenziali pezzi di ricambio ferroviari da standardizzare. A tal fine, l'Agenzia può costituire costituisce un gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività delle parti interessate e può intrattenere intrattiene rapporti con gli organismi di normalizzazione europei. L'Agenzia presenta alla Commissione opportune raccomandazioni entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento . [Em. 110]
CAPO 9
ORGANIZZAZIONE DELL'Agenzia
Articolo 42
Struttura amministrativa e direttiva
La struttura amministrativa e direttiva dell'Agenzia è costituita da:
|
a) |
un consiglio direttivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 47; |
|
b) |
un comitato esecutivo che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 49; |
|
c) |
un direttore esecutivo che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 50; |
|
d) |
una commissione di ricorso, che esercita le funzioni stabilite negli articolo da 54 a 56. |
Articolo 43
Composizione del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. [Em. 111]
Nel consiglio direttivo siedono anche, senza diritto di voto, sei rappresentanti a livello europeo delle seguenti categorie:
|
a) |
le imprese ferroviarie; |
|
b) |
i gestori dell'infrastruttura; |
|
c) |
l'industria ferroviaria; |
|
d) |
i sindacati; |
|
e) |
i passeggeri; |
|
f) |
i clienti del trasporto merci. |
Per ognuna di queste categorie la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee.
2. I membri del consiglio direttivo e i loro supplenti sono nominati in base alla loro conoscenza delle attività principali dell'agenzia, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio pertinenti. Tutte le parti si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio, per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
3. Gli Stati membri e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio direttivo nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
4. Il mandato dei membri ha durata di quattro cinque anni e può essere rinnovato una volta . [Em. 112]
5. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 68.
Articolo 44
Presidente del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo elegge, a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, un presidente scelto tra i rappresentanti degli Stati membri e un vicepresidente scelto tra i suoi membri.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di quattro cinque anni e può essere rinnovato una volta . Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data. [Em. 113]
2 bis. Il presidente del consiglio direttivo decide in merito all'accettazione o meno di una domanda di ricusazione nei confronti di un membro della commissione di ricorso, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3 bis, e nomina, se necessario, un membro temporaneo alla commissione di ricorso, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3 ter. [Em. 114]
Articolo 45
Riunioni
1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni , tranne nel caso in cui il consiglio direttivo debba adottare una decisione in relazione all'articolo 64 . [Em. 115]
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, della maggioranza dei suoi membri o di un terzo dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio.
Articolo 46
Votazioni
Se non stabilito diversamente nel presente regolamento, il consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.
Articolo 47
Funzioni del consiglio direttivo
1. Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio direttivo:
|
a) |
adotta la relazione annuale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente ed entro il 1o luglio la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione; |
|
b) |
sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 48, adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo e un programma di lavoro strategico pluriennale; |
|
c) |
adotta, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, conformemente al capo 10; |
|
d) |
fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo; |
|
e) |
adotta una politica sulle visite da effettuare a norma dell'articolo 10; |
|
f) |
adotta il proprio regolamento interno; |
|
g) |
adotta e aggiorna i piani di comunicazione e distribuzione di cui all'articolo 35; |
|
h) |
adotta procedure per l'effettuazione degli audit di cui agli articoli 29 e 30; |
|
i) |
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità con potere di nomina»); |
|
j) |
adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma della procedura prevista dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari; |
|
k) |
nomina il direttore esecutivo e può prolungarne il mandato o rimuoverlo dall'incarico, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 62; |
|
l) |
adotta una strategia antifrode e di trasparenza proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto del rapporto costo-benefici delle misure da attuare; [Em. 116] |
|
m) |
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni; |
|
n) |
adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nell'Agenzia, come stabilito dall'articolo 68 bis, e in relazione ai membri del consiglio direttivo e della commissione di ricorso. [Em. 117] |
2. Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Tale subdelega di poteri non incide sulla sua responsabilità. Il direttore esecutivo informa il consiglio direttivo circa tali deleghe e subdeleghe. [Em. 118]
Nell'applicare il comma precedente, se circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. Il delegato rende conto di tale delega al consiglio direttivo. [Em. 119]
2 bis. Il consiglio direttivo revoca l'immunità dell'Agenzia o del suo personale, presente o passato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64. [Em. 120]
Articolo 48
Programmi di lavoro annuali e pluriennali
1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio dell'Agenzia, tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma di lavoro e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle reti di cui all'articolo 34.
2. Il programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri. [Em. 121]
3. Il programma di lavoro dell'Agenzia individua, per ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività e progetto è associato in modo chiaro alle risorse necessarie per il suo svolgimento, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività e alla procedura di valutazione d'impatto preliminare prevista all'articolo 7, paragrafo 2.
4. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio direttivo modifica, se necessario, il programma di lavoro adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio e può essere subordinato a una decisione di rinvio di altri compiti.
5. Il consiglio direttivo adotta e aggiorna, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma di lavoro strategico pluriennale, tenendo conto del parere della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e delle reti di cui all'articolo 34 in merito al progetto di programma. Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle reti di cui all'articolo 34.
Articolo 49
Comitato esecutivo
1. Il consiglio direttivo è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo prepara decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo prende talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni amministrative e di bilancio.
Insieme al consiglio direttivo, il comitato esecutivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e alle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni.
Fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 30, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione e da [quattro] altri membri del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo nomina i membri del comitato esecutivo e il suo presidente.
4. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato dei membri del consiglio direttivo.
5. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.
6. Il consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.
Articolo 50
Funzioni del direttore esecutivo
1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia e adotta le decisioni, le raccomandazioni, i pareri e gli altri atti formali dell'Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia e dell'espletamento delle funzioni affidatele dal presente regolamento. In particolare al direttore esecutivo sono affidate le seguenti responsabilità:
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a) |
la gestione corrente dell'Agenzia; |
|
b) |
l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio direttivo; |
|
c) |
l'elaborazione del programma di lavoro annuale e del programma di lavoro pluriennale strategico e la loro presentazione all'approvazione del consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione; |
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d) |
l'attuazione del programma di lavoro annuale e del programma di lavoro strategico pluriennale e, per quanto possibile, la risposta alle richieste di assistenza della Commissione relativamente ai compiti dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento; |
|
e) |
la presentazione di relazioni al consiglio direttivo in merito all'attuazione del programma di lavoro strategico pluriennale; |
|
f) |
l'adozione dei provvedimenti necessari, in particolare le istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare che l'Agenzia operi a norma del presente regolamento; |
|
g) |
la predisposizione di un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e la predisposizione di un sistema di valutazione regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti; |
|
h) |
la predisposizione, ogni anno, di un progetto di relazione generale sulla base del monitoraggio e dei sistemi di valutazione di cui alla lettera g), e la sua presentazione al consiglio direttivo; |
|
i) |
la preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 58 e l'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 59; |
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j) |
l'elaborazione della relazione annuale di attività dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per valutazione; |
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k) |
l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e la presentazione, due volte l'anno, di una relazione alla Commissione sui progressi compiuti; |
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l) |
la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; |
|
m) |
l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per approvazione; |
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n) |
la predisposizione del progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia, al fine della sua adozione da parte del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 60, e delle sue misure di esecuzione. |
Articolo 51
Creazione e composizione delle commissioni di ricorso
1. L'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso indipendenti . [Em. 122]
2. Una commissione di ricorso è composta da un presidente e da altri due membri, rappresentati in loro assenza da supplenti.
3. Il consiglio direttivo nomina il presidente, gli altri membri e i supplenti scegliendoli in un elenco di candidati idonei predisposto dalla Commissione.
4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può chiedere al consiglio direttivo di nominare altri due membri e i loro sostituti scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 3.
5. Su proposta dell'Agenzia, sentito il consiglio direttivo e in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75, la Commissione stabilisce il regolamento interno della commissione di ricorso.
5 bis. Le qualifiche richieste per ciascuno dei membri della commissione di ricorso, il potere di ognuno di essi nella fase preparatoria delle decisioni e le condizioni di voto sono stabiliti dalla Commissione con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria]. [Em. 123]
Articolo 52
Membri della commissione di ricorso
1. Il mandato dei membri di una commissione di ricorso e dei loro supplenti ha durata di quattro cinque anni e può essere rinnovato una volta . [Em. 124]
2. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti e da tutte le parti coinvolte nel ricorso. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia o alla Commissione . Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. [Em. 125]
3. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall'elenco dei candidati idonei solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio direttivo.
Articolo 53
Esclusione e ricusazione
1. I membri della commissione di ricorso non possono partecipare partecipano al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata , compresa, in caso di ricorso costituito a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, la formulazione di un parere conformemente all'articolo 54, paragrafo 4, avente per oggetto la stessa autorizzazione o lo stesso certificato . [Em. 126]
2. I membri della commissione di ricorso che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritengano di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso ne informano la commissione di ricorso, che decide sull'esclusione della loro decisione di astenersi . [Em. 127]
3 bis. Una parte può chiedere la ricusazione di un membro della commissione di ricorso mediante domanda scritta al presidente del consiglio direttivo. La domanda di ricusazione è motivata da una delle ragioni di cui al paragrafo 1 o da un rischio di parzialità. La domanda è corredata dalla documentazione giustificativa pertinente e va presentata, pena l'irricevibilità, prima dell'inizio della procedura dinanzi alla commissione di ricorso o, qualora si abbia conoscenza dell'informazione che motiva la domanda di ricusazione successivamente all'avvio della procedura, entro cinque giorni dal momento in cui il soggetto richiedente ha conoscenza di detta informazione.
La domanda è notificata al membro della commissione di ricorso interessato. Quest'ultimo comunica se acconsente alla ricusazione entro cinque giorni dalla data in cui è stato informato della domanda di ricusazione. In caso il membro interessato non acconsenta alla ricusazione, il presidente del consiglio direttivo prende una decisione al riguardo entro sette giorni lavorativi dalla risposta del membro in questione o, qualora questi non abbia risposto, dopo il termine previsto per la sua risposta. [Em. 128]
3 ter. La commissione di ricorso emette il parere o la decisione senza la partecipazione del membro che ha deciso di astenersi o che è stato ricusato conformemente ai paragrafi 2 e 3. Ai fini della formulazione della decisione o del parere, il membro in questione è sostituito dal suo supplente in seno alla commissione di ricorso.
Se, per qualsivoglia ragione, il supplente non può sostituirlo, il presidente del consiglio direttivo nomina un membro temporaneo alla commissione sulla base dell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 3, che lo sostituisce nel caso in questione. [Em. 129]
Articolo 54
Decisioni soggette a ricorso
1. Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso avverso le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18 , contro le raccomandazioni formulate a norma degli articoli 21 e 22 o in caso di mancato intervento dell'Agenzia entro i termini stabiliti . [Em. 130]
2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. L'Agenzia può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano , purché la sospensione di tale decisione non comprometta la sicurezza ferroviaria . [Em. 131]
Articolo 55
Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18 o nel caso non venga adottata alcuna decisione entro i termini previsti . Tale diritto di ricorso si applica anche agli organismi che rappresentano le persone di cui all'articolo 34, paragrafo 2, che hanno ricevuto opportuno mandato in conformità al loro statuto.
2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
2 bis. I ricorsi proposti in caso di mancata adozione di una decisione sono presentati per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto all'articolo pertinente. [Em. 132]
Articolo 56
Esame e decisioni sui ricorsi
1. Nell'esaminare il ricorso, La commissione di ricorso agisce rapidamente decide se accogliere o respingere il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione . Essa richiede eventuali informazioni aggiuntive di cui possa necessitare entro un mese dalla presentazione del ricorso. Tali informazioni sono fornite entro un termine ragionevole stabilito dalla commissione di ricorso e non superiore a un mese . Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato non superiore a un mese , le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali. [Em. 133]
2. La commissione di ricorso può esercitare le opportune attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso.
Articolo 57
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia prese a norma degli articoli 12, 16, 17 e 18 possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.
2. L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
CAPO 10
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 58
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite in particolare da: [Em. 134]
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a) |
un contributo dell'Unione, |
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b) |
un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 68, |
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c) |
i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'agenzia a norma degli articoli 12, 16, 17 e 18 . Gli atti delegati di cui all'articolo 73 stabiliscono un livello dei corrispettivi differenziato in funzione dei settori d'impiego dei certificati e delle autorizzazioni nonché del tipo e dell'entità delle operazioni ferroviarie ; [Em. 135] |
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d) |
i corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia; |
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e) |
eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che detti contributi non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia. |
2 bis. Qualsiasi compito od obbligo complementare ai compiti previsti dal diritto dell'Unione che non dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), del presente regolamento, è oggetto di valutazione e compensazione mediante il bilancio dell'Unione. [Em. 136]
3. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio direttivo, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo conformemente ai principi della formazione del bilancio per attività, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Tale stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio direttivo alla Commissione entro il 31 gennaio.
6. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito «autorità di bilancio») congiuntamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato, unitamente a una descrizione e motivazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale.
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
9. Il bilancio è approvato dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto. Il bilancio dell'Agenzia diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.
10. Il consiglio direttivo notifica quanto prima all'autorità di bilancio la propria intenzione di realizzare progetti suscettibili di avere ripercussioni economiche significative sul finanziamento del bilancio, in particolare progetti di carattere immobiliare, come la locazione o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende esprimere un parere, esso lo trasmette al consiglio direttivo entro sei settimane dalla notifica del progetto.
Articolo 59
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione, entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (regolamento finanziario generale).
3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio, alla Corte dei conti. Detta relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 287 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.
4. Una volta ricevute le Basandosi, se necessario, sulle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette, per parere accompagnati da una dichiarazione di affidabilità, per approvazione , al consiglio direttivo. [Em. 137]
5. Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Dopo ogni esercizio, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il 30 settembre. Trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
Articolo 60
Regolamento finanziario
Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione. Esso non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (19), a meno che le esigenze specifiche del funzionamento dell'Agenzia non lo rendano necessario e con l'accordo preliminare della Commissione.
CAPO 11
PERSONALE
Articolo 61
Disposizioni generali
1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto.
2. Nell'interesse del servizio, l'Agenzia assume:
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a) |
personale che risponde ai criteri per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato |
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b) |
personale che non risponde ai criteri per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. |
Appropriate disposizioni di attuazione del presente paragrafo sono adottate in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative , anche attraverso strategie di formazione e di prevenzione, per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto i conflitti di interesse , compresi aspetti post-occupazionali (ad esempio «porte girevoli», «informazioni privilegiate», etc.) . [Em. 138]
3 bis. L'Agenzia e il suo personale svolgono i compiti definiti nel presente regolamento con la massima integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel settore specifico. Essi sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. L'Agenzia dispone di personale in numero sufficiente per garantire la buona esecuzione dei compiti definiti dal presente regolamento.
3 ter. Il personale dispone delle seguenti competenze:
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a) |
una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività dell'Agenzia; |
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b) |
soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che l'Agenzia esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; |
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c) |
una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni necessarie alla formulazione delle decisioni dell'Agenzia; |
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d) |
la capacità di riesaminare i pareri e le decisioni adottati dalle autorità nazionali per la sicurezza nonché le regolamentazioni nazionali. [Em. 139] |
Articolo 62
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.
Per la conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.
Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio direttivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni, Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Il consiglio direttivo informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio direttivo presa su proposta della Commissione.
Articolo 63
Esperti nazionali distaccati e altro personale
L'Agenzia può si avvale anche avvalersi di esperti nazionali distaccati , e in particolare di personale delle autorità nazionali per la sicurezza, o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. L'Agenzia adotta e attua una politica per valutare e gestire i possibili conflitti di interesse degli esperti nazionali distaccati, tra l'altro vietando loro di partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro laddove la loro indipendenza e imparzialità possano essere compromesse. [Em. 140]
Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.
CAPO 12
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 64
Privilegi e immunità
All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea , fatti salvi i procedimenti giudiziari o extragiudiziari in relazione all'ambito di responsabilità dell'Agenzia . [Em. 141]
Articolo 65
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili nello Stato membro ospitante al direttore esecutivo, ai membri del consiglio direttivo, al personale dell'agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo sulla sede tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante concluso previa approvazione del consiglio direttivo e in ogni caso non oltre il 2015.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.
Articolo 66
Responsabilità
-1. L'Agenzia si assume piena responsabilità, anche in termini di responsabilità contrattuale e non contrattuale, per le autorizzazioni e i certificati rilasciati. [Em. 142]
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
Articolo 67
Regime linguistico
-1. Fatti salvi eventuali accordi conclusi tra l'Agenzia e il richiedente in relazione agli obblighi di traduzione, i documenti presentati dai richiedenti e dai detentori di certificati e autorizzazioni, conformemente agli articoli 12, 16, 17 e 18, al fine di notificare tali certificati e autorizzazioni all'Agenzia e alle autorità nazionali per la sicurezza sono tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione dei paesi in cui viene utilizzato il materiale rotabile e in cui opera l'impresa ferroviaria interessata. Ciascuna traduzione fa fede per il paese interessato, anche per quanto concerne i procedimenti di cui all'articolo 56. L'autorizzazione e il certificato sono rilasciati in tutte le lingue dei paesi interessati che costituiscono lingue ufficiali dell'Unione. [Em. 143]
1. Qualora non si applichi l'articolo 67, paragrafo - 1, all'Agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (20). [Em. 144]
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Articolo 68
Partecipazione di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia
1. Fatto salvo l'articolo 40, l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi, in particolare di paesi rientranti nel campo di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento, nonché di paesi EFTA che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione il diritto dell'Unione o misure nazionali equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento. Il presente paragrafo si applica, in particolare, ai paesi rientranti nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento, nonché ai paesi EFTA. [Em. 145]
2. In conformità alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborati accordi tra l'Agenzia e i paesi terzi che precisano le modalità dettagliate della partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, in particolare la natura e l'entità di tale partecipazione, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale. Tali accordi possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio direttivo.
L'Agenzia sottoscrive gli accordi previo assenso della Commissione e dopo aver consultato il consiglio direttivo.
Articolo 68 bis
Conflitti di interessi
1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso rendono pubbliche dette dichiarazioni, unitamente al loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi descritti nell'articolo 42 e degli esperti esterni e interni.
2. Il consiglio direttivo attua una politica tesa a gestire ed evitare i conflitti di interesse, che include almeno:
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a) |
i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 77; |
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b) |
i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitto di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti nazionali distaccati; |
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c) |
le norme in materia di donativi e inviti; |
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d) |
le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia; |
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e) |
le norme di trasparenza per quanto attiene alle decisioni dell'Agenzia, inclusi i verbali dei consigli direttivi dell'Agenzia, che sono resi pubblici tenendo conto delle informazioni sensibili, classificate e commerciali; nonché |
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f) |
le sanzioni e i meccanismi per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia. |
L'Agenzia tiene presente la necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e competenze tecniche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento. [Em. 146]
Articolo 69
Cooperazione con le autorità e gli organismi nazionali [Em. 147]
1. L'Agenzia può concludere accordi con le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità nazionali per la sicurezza, e altri organismi competenti, in relazione all'attuazione degli articoli 12, 16, 17 e 18. Tali accordi possono interessare una o più autorità nazionali per la sicurezza. [Em. 148]
2. Gli accordi possono prevedere l'assegnazione la delega alle autorità nazionali di alcuni dei compiti e delle responsabilità dell'Agenzia, quali ad esempio il controllo e la preparazione dei fascicoli, la verifica della compatibilità tecnica, l'effettuazione di visite e l'elaborazione di studi tecnici. [Em. 149]
2 bis. Dal canto loro, le autorità nazionali per la sicurezza possono subappaltare all'Agenzia compiti diversi da quelli che sono assegnati loro conformemente all'articolo 20 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] e all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. [Em. 150]
3. L'Agenzia si assicura che gli accordi contengano almeno una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da produrre, i limiti di tempo per la consegna e il livello e i termini di pagamento.
4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano definiscono chiaramente i livelli di responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali per la sicurezza in relazione ai compiti svolti da ciascuna parte contrattuale come stipulato negli accordi stessi. Questo lascia impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia di svolgere i compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18. [Em. 151]
Articolo 70
Trasparenza
Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
Il consiglio direttivo adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il […].
Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore o essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato.
Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
Articolo 71
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate
L'Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (23). Tali principi si applicano, tra l'altro, allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.
Articolo 72
Lotta antifrode e monitoraggio del funzionamento [Em. 152]
1. Per favorire la lotta alla frode, alla corruzione e ad altre attività illegali a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando il modello contenuto nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'Agenzia.
2 bis. La Corte dei conti europea tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali dell'Agenzia attraverso audit e ispezioni. [Em. 153]
3. L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (24) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organismi internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali controlli e verifiche in base alle rispettive competenze.
CAPO 13
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Atti delegati in relazione agli articoli 12, 16, 17 e, 18 e 41 [Em. 154]
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 74, riguardanti i diritti e corrispettivi da riscuotere in applicazione degli articoli 12, 16, 17 e 18.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in particolare le prestazioni per le quali sono dovuti diritti e corrispettivi in applicazione degli articoli 12, 16, 17 e 18, l'importo degli stessi e le modalità di riscossione.
3. Sono riscossi diritti e corrispettivi per:
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a) |
il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra e autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli, compresa l'eventuale indicazione della compatibilità con le reti o linee; |
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b) |
il rilascio e il rinnovo di certificati di sicurezza; |
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c) |
la fornitura di servizi; essi rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione; |
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d) |
il trattamento dei ricorsi. |
I diritti e i corrispettivi sono espressi e riscossi in euro.
4. L'importo dei diritti e dei corrispettivi concernenti l'Agenzia è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato in attività di cui al paragrafo 3, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi occorrerà riesaminare il livello di tali diritti e corrispettivi. [Em. 155]
4 bis. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla standardizzazione dei pezzi di ricambio ferroviari, in applicazione dell'articolo 41. [Em. 156]
Articolo 74
Esercizio della delega
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 73 è conferita conferito alla Commissione per una durata indeterminata un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Previo ricevimento di tale relazione, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 157]
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 73 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [2 mesi] dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [2 mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 75
Procedura di comitato
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio (25). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 76
Valutazione e riesame
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro. Tale valutazione tiene conto del parere dei rappresentanti del settore ferroviario, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. [Em. 158]
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni riguardo a tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
3. Ogni due valutazioni, viene stilato anche un bilancio dei risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.
Articolo 77
Disposizioni transitorie
1. L'Agenzia sostituisce l'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 e le succede per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività.
2. In deroga all'articolo 43, i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono in carica fino alla data di scadenza del rispettivo mandato in qualità di membri del consiglio direttivo.
In deroga all'articolo 49, il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato.
3. In deroga all'articolo 61, tutti i contratti di lavoro in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono onorati fino alla rispettiva data di scadenza.
3 bis. L'Agenzia assume i compiti di certificazione e di autorizzazione di cui agli articoli 12, 16, 17 e 18 entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino ad allora, gli Stati membri continuano ad applicare le loro legislazioni nazionali. [Em. 159]
3 ter. Per un periodo supplementare di tre anni dopo la scadenza del termine di un anno di cui all'articolo 77, paragrafo 3 bis, i richiedenti possono presentare domanda all'Agenzia o all'autorità nazionale per la sicurezza. Nell'arco di tale periodo, le autorità nazionali per la sicurezza possono continuare a rilasciare certificati e autorizzazioni in deroga agli articoli 12, 16, 17 e 18, conformemente alle direttive 2008/57/CE e 2004/49/CE. [Em. 160]
3 quater. Nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 2 bis, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e all'articolo 20, paragrafo 9 bis, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], le autorità nazionali per la sicurezza possono continuare a rilasciare certificati e autorizzazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3 ter, alle condizioni di cui agli articoli in questione. [Em. 161]
Articolo 78
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 881/2004 è abrogato.
Articolo 79
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(5) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(7) Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
(9) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(11) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).
(12) Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).
(13) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(14) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(15) Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
(17) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
(18) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(19) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 , che reca il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(20) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(21) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(22) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(23) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(25) Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/565 |
P7_TA(2014)0152
Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)0026 — C7-0026/2013 — 2013/0013(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/57)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0026), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 91 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0026/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2013 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0472/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
P7_TC1-COD(2013)0013
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 109,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio (4) permette agli Stati membri di compensare 36 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri settori di trasporto non devono sostenere. L'applicazione corretta delle regole di normalizzazione conduce all'esenzione degli Stati membri dagli obblighi di notifica degli aiuti di Stato. |
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(2) |
È stata adottata a livello europeo una serie di misure legislative che hanno aperto i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri ed hanno stabilito, attraverso la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), determinati principi fondamentali che prevedono che le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, che le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile, che qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità ai criteri UE debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria a condizioni eque e non discriminatorie e che i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali. Il termine per il recepimento della direttiva 2012/34/UE nel diritto nazionale è il 16 giugno 2015. [Em. 1] |
|
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore. In particolare, nel contesto di un mercato liberalizzato dove le imprese ferroviarie competono direttamente con le imprese ferroviarie figuranti nell'elenco, non è più corretto operare discriminazioni tra questi due gruppi di imprese diverse. |
|
(4) |
Di conseguenza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69 per eliminare le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'UE e contribuire alla semplificazione eliminando un atto giuridico ormai obsoleto, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 2]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8).
(5) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/567 |
P7_TA(2014)0153
Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile, recante modifica del regolamento (UE) n. 996/2010 e abrogazione della direttiva 2003/42/CE, del regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (COM(2012)0776 — C7-0418/2012 — 2012/0361(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/58)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0776), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0418/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 (1), |
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— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0317/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 73.
P7_TC1-COD(2012)0361
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 376/2014.)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/568 |
P7_TA(2014)0154
Sviluppo del sistema eCall di bordo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/59)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0316), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0174/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013 (1), |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0106/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.
P7_TC1-COD(2013)0165
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE [Em. 1]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un sistema unionale generale di omologazione dei veicoli a motore. |
|
(2) |
I requisiti tecnici relativi a numerosi aspetti di sicurezza e ambientali per l'omologazione dei veicoli a motore sono stati armonizzati a livello di Unione, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'UE. |
|
(2 bis) |
L'utilizzo di un servizio eCall disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli Stati membri rappresenta una delle principali priorità dell'Unione nel settore della sicurezza stradale dal 2003. Per conseguire tale obiettivo sono state lanciate alcune iniziative nel quadro di un approccio volontario alla diffusione del servizio, che tuttavia ad oggi non hanno realizzato progressi sufficienti. [Em. 2] |
|
(3) |
Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione del 21 agosto 2009 dal titolo: «eCall: è ora di diffonderlo» (4) propone nuove misure per accelerare la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo basati sul 112 in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE. [Em. 3] |
|
(4) |
Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato la relazione «eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini», che invitava la Commissione a presentare una proposta, nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112 entro il 2015. |
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(4 bis) |
È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze. [Em. 4] |
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(5) |
Si prevede che il sistema eCall dell'UE dell'Unione ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali , grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza . L'introduzione obbligatoria del sistema eCall di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura della rete di comunicazione elettronica per la trasmissione delle chiamate e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) per la ricezione di dette chiamate, renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane, dell' del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all 'assistenza sanitaria , degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi. [Em. 5] |
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(5 bis) |
Il sistema eCall rappresenterà una struttura importante composta da vari attori che si occupano della salvaguardia della vita umana. Di conseguenza è essenziale che l'aspetto della responsabilità sia disciplinato dal presente regolamento, al fine di consentire agli utenti di avere fiducia e permettere il corretto funzionamento del sistema eCall. [Em. 6] |
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(6) |
La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento nelle emergenze è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 . È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi in particolare i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (5). [Em. 7] |
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(7) |
È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo alle ai nuovi tipi di autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare una proposta legislativa. [Em. 8] |
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(7 bis) |
È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti dopo il 1oottobre 2015 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati prima del 1o ottobre 2015, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria. [Em. 9] |
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(7 ter) |
Un servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul numero unico di emergenza europeo 112 («numero di emergenza 112») può coesistere con servizi eCall privati (sistemi eCall supportati da servizi di terzi) a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti o meno per un servizio eCall privato. [Em. 10] |
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(7 quater) |
È opportuno offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema eCall privato, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori. [Em. 11] |
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(8) |
L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali tutti i servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza . Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori . [Em. 12] |
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(9) |
Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi dovrebbe fondarsi su una piattaforma interoperabile e, ad accesso libero , protetta e standardizzata per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione valuta senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se necessario, presentare una proposta legislativa a tal fine. Essa dovrebbe precisare, in particolare, le condizioni alle quali i terzi che forniscono servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai dati registrati nel sistema di bordo basato sul 112. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione. [Em. 13] |
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(9 bis) |
L'introduzione di qualsiasi applicazione o servizio aggiuntivo a bordo non dovrebbe ritardare l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento. [Em. 14] |
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(10) |
Per mantenere l'integrità del sistema di omologazione, solo i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere oggetto di una serie completa di prove devono essere accettati ai fini del presente regolamento. |
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(10 bis) |
Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la sostenibilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) . Disposizioni dettagliate relative ai controlli dovrebbero essere incluse nell'allegato pertinente. [Em. 15] |
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(11) |
I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Vanno Dovrebbero pertanto essere esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall stabilite nel presente regolamento . [Em. 16] |
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(12) |
I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, salvo che le autorità di omologazione non decidano, caso per caso, che il veicolo non può soddisfare tali prescrizioni a motivo del suo uso speciale. [Em. 17] |
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(13) |
Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel «documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) , del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alla , la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) , del 12 luglio 2002, relativa al e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea disciplinano il trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore eseguito nel quadro del presente regolamento. È quindi opportuno che il trattamento di dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia eseguito in conformità di tali direttive e sotto la supervisione delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) autorità competenti degli Stati membri , in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri a norma di tali direttive, specie per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112 , in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 comprenda solo le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza da parte dei PSAP e che in seguito i dati personali non siano memorizzati . In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre condizioni qualora un altro sistema di chiamata di emergenza sia installato a bordo oltre al sistema eCall basato sul 112, che dovrebbe comunque essere conforme alle direttive citate. [Em. 18] |
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(13 bis) |
Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro «articolo 29», istituito dalla direttiva 95/46/CE, nel «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall», del 26 settembre 2006 (10) . [Emm. 19 e 90] |
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(13 ter) |
Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli devono prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione). [Em. 20] |
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(14) |
Gli organismi europei di normazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la diffusione di un servizio eCall paneuropeo, che devono applicarsi ai fini del presente regolamento, in quanto ciò agevolerà l'evoluzione tecnologica del servizio eCall a bordo dei veicoli, garantirà l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione e diminuirà i costi di attuazione per l'Unione nel suo complesso. |
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(15) |
Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo basato sul 112 , è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, in particolare consultando il garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro articolo 29 e le organizzazioni di tutela dei consumatori . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 21] |
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(16) |
I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso, al fine di poter eseguire gli studi e i test necessari in diverse condizioni, così come richiesto, e garantire pertanto la piena affidabilità del sistema eCall di bordo basato sul 112. [Em. 22] |
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(17) |
Il presente regolamento è un regolamento nuovo e distinto nel contesto della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE, pertanto è opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III, IV, VI e IX di tale direttiva. |
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(18) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la realizzazione del mercato interno attraverso l'introduzione di requisiti tecnici comuni per i veicoli nuovi omologati dotati del sistema eCall basato sul 112 , non possono essere conseguiti a dovere dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 .
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e di N1 quali definiti ai punti da 1.1.1. e 1.2.1. dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.
Il presente regolamento non si applica ai veicoli prodotti in piccole serie. [Em. 23]
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione (11) , si intende per: [Em. 24]
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1) |
«sistema e-Call di bordo basato sul 112 »: un sistema di emergenza, comprensivo delle apparecchiature di bordo e dei mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call, che è attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, e che invia segnali , per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili pubbliche , che consentono la trasmissione di una serie minima standardizzata di dati e attiva l'attivazione di un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un il corrispondente centro di raccolta delle chiamate di emergenza; [Em. 25. Il presente emendamento si applica in tutto il testo] |
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2) |
«sistema di bordo»: le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili. [Emm. 26 e 80] |
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2 bis) |
«eCall»: una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata a bordo del veicolo mediante il sistema di bordo eCall basato sul 112; [Em. 27] |
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2 ter) |
«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza; [Em. 28] |
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2 quater) |
"serie minima di dati"o «SMD»: le informazioni definite dalla norma EN 15722 — «Telematica per il traffico e il trasporto su strada — eSafety — Insieme minimo di dati (“MSD”) di eCall»- e inviate allo PSAP per il servizio eCall; [Em. 29] |
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2 quinquies) |
«equipaggiamento di bordo»: equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari al set minimo di dati (MSD) per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili. [Em. 30] |
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2 sexies) |
«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili»: una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE (12) e 2002/22/CE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 31] |
Articolo 4
Obblighi generali dei fabbricanti
I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo integrato basato sul 112 , conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo. [Em. 32]
Articolo 5
Obblighi specifici dei fabbricanti
1. I fabbricanti garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli sono fabbricati e omologati a norma delle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del medesimo.
2. I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori e/o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. [Em. 33]
I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di veicoli nuovi sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. [Em. 34]
2 bis. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata d'emergenza installato nel veicolo e che offra un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112. In tal caso, l'altro sistema di emergenza è conforme allo standard EN 16102 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi» e i fabbricanti garantiscono che vi sia un solo sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento dell'altro sistema di chiamata di emergenza. [Em. 35]
3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo sono basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi in particolare i sistemi Galileo e EGNOS. [Em. 36]
4. Soltanto i sistemi eCall di bordo basati sul 112 integrati che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione. [Em. 37]
5. I sistemi eCall di bordo basati sul 112 sono conformi alle prescrizioni della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento UNECE n. 10 (15).
5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall, rilevato durante o dopo la prova automatica, un avvertimento verrà dato agli occupanti del veicolo. [Em. 38]
6. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione. [Em. 39]
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CE basati sul 112 . [Em. 40]
I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono adottati previa consultazione delle parti interessate pertinenti e sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi paragrafi 2, 2 bis, 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme disponibili relative a eCall e ai regolamenti UNECE , ove applicabili , tra cui : [Em. 41]
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a) |
EN 16072 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — requisiti operativi per eCall paneuropeo»; |
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b) |
EN 16062 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)»; |
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c) |
EN 16454 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto», per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo basato sul 112 al servizio eCall paneuropeo; |
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c bis) |
EN 15722 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall»; [Em. 42] |
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d) |
eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall. [Em. 43] |
Articolo 6
Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
- 1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate. [Em. 44]
1 In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo basato sul 112 non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento pre-emergenza di eCall. [Em. 45]
Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.
2. La serie minima di dati SMD inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste basato sul 112 consiste al massimo nelle informazioni richieste dalla norma di cui all'articolo 3, punto 2 quater. La SMD non è trattata per un tempo superiore a quanto necessario per le finalità di trattamento e non è conservata per un tempo superiore a quanto necessario per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. La SMD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale. [Em. 46]
3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite preventivamente informazioni chiare e complete sull'esistenza di un sistema eCall gratuito e pubblico, basato sul numero di emergenza 112, e sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 , in particolare riguardo a: [Em. 47]
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a) |
il riferimento alla base giuridica per il trattamento, |
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b) |
il fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è attivato in automatico; |
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c) |
le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo basato sul 112 ; |
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d) |
le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che dovrebbero essere limitate alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma; [Em. 48] |
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e) |
i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati, |
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f) |
il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112 ; [Em. 49] |
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g) |
il fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo basato sul 112, al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo ; [Em. 50] |
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h) |
le modalità per l'esercizio dei propri diritti; |
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h bis) |
il fatto che i dati raccolti dai PSAP mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 non devono essere trasferiti a terzi senza il consenso preventivo e attivo dell'interessato; [Em. 51] |
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i) |
le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto , che sono soggette al consenso esplicito dell'utente e conformi alla direttiva 95/46/CE . Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto . [Em. 52] |
3 bis. I fabbricanti forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo. [Em. 53]
3 ter. Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite all'utente separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema. [Em. 54]
3 quater. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e il sistema che fornisce servizi a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un servizio privato non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 122 e/o sull'utente di eCall. [Em. 55]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifica specifichino il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 in relazione a eCall, in particolare le misure di sicurezza che i fornitori di servizi eCall sono tenuti ad adottare al fine di assicurare un trattamento dei dati conforme alla legge e impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali, nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3. [Em. 56]
Articolo 7
Obblighi degli Stati membri
Con effetto dal 1o ottobre 2015 da … (*1), le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo. [Em. 57]
Articolo 7 bis
Controlli tecnici periodici
I requisiti relativi ai controlli tecnici periodici concernenti il sistema eCall di bordo basato sul 112 sono disciplinati dalla direttiva 2014/45/UE. [Em. 58]
Articolo 8
Esoneri
1. La Commissione può esonerare determinati veicoli o esentare determinate classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi di un sistema eCall di bordo basato sul 112 di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici e di un'analisi tecnica , effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali sistemi installazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 non risulti appropriata per il veicolo o indispensabile per un ulteriore miglioramento della sicurezza stradale, a causa del fatto che la classe di veicoli interessata è concepita in questione primo luogo per un uso fuoristrada o non dispone di un meccanismo di attivazione adeguato . Tali esenzioni sono in numero limitato . [Em. 59]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali esoneri riguardano i veicoli come i veicoli per uso speciale e i veicoli sprovvisti di airbag e sono limitati in numero. [Em. 60]
Articolo 9
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere da […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force]... (*2) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 61]
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un L' atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo o né il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni data in cui esso é stato loro notificato , oppure o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo e che il Consiglio hanno entrambi comunicato alla informato la Commissione che non formuleranno intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 62]
Articolo 10
Sanzioni in caso di non conformità
1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e dei corrispondenti atti delegati da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive , in particolare in caso di mancata conformità con l'articolo 6 del presente regolamento . Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse. [Em. 63]
2. I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno:
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a) |
il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo; |
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b) |
la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione; |
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c) |
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell'omologazione; |
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c bis) |
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6. [Em. 64] |
Articolo 10 bis
Relazioni e riesame
1. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di preparazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni e PSAP necessaria per il sistema eCall negli Stati membri. Se da tale relazione appare chiaramente che l'infrastruttura eCall non sarà operativa prima della data di cui all'articolo 12, terzo comma, la Commissione adotta le misure necessarie.
2. Entro il 1o ottobre 2018, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.
3. Quanto prima e in ogni caso non oltre il … (*3) , la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver proceduto ad ampie consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, nonché una valutazione di impatto sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero. Se del caso la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si fonda sulle norme di detta piattaforma non appena queste ultime saranno disponibili. [Em. 65]
Articolo 11
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, III, IV, VI e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10 bis si applicano a decorrere da … (*4) . [Em. 66]
Esso si applica Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2015. [Em. 67]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(4) COM(2009)0434 def.
(5) GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1 . Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ( GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 ).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(10) 1609/06/EN — WP 125.
(11) GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.
(12) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(13) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(14) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
(15) Regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilità elettromagnetica (GU L 254 del 20.9.2012, pag. 1).
(*1) La data di cui all'articolo 12, terzo comma.
(*2) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(*3) Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(*4) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
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1) |
all'allegato I, sono aggiunti i seguenti punti:
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2) |
all'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i seguenti punti:
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3) |
all'allegato IV, la parte I è così modificata:
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4) |
all'allegato VI, nell'appendice del modello A, alla tabella è aggiunta la seguente voce:
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5) |
l'allegato IX è così modificato:
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(6) |
All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:
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[Em. 68]
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/581 |
P7_TA(2014)0155
Intermediazione assicurativa ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 febbraio 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)0360 — C7-0180/2012 — 2012/0175(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2017/C 285/60)
[Em. 1 salvo dove altrimenti indicato]
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)
alla proposta della Commissione
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0085/2014).
(*1) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
DIRETTIVA 2014/…/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'intermediazione assicurativa
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno apportare modifiche alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Viene pertanto proposta la rifusione di tale direttiva. |
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(2) |
Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente direttiva consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori menzionati, è opportuno che la proposta sia basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE. La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ▌e si basa pertanto sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l'Unione, la presente direttiva si basa altresì sull'articolo 62 del TFUE. |
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(3) |
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione . |
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(4) |
I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi. ▌ |
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(4 bis) |
Al fine di garantire che si applichi lo stesso livello di protezione e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, è essenziale che la presente direttiva promuova condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra gli intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori trarrebbero vantaggio se l'intermediazione di prodotti assicurativi avvenisse attraverso canali e intermediari differenti nel quadro di diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione purché tali canali e intermediari debbano applicare le stesse norme in materia di tutela dei consumatori. È importante che tali aspetti siano tenuti presente dagli Stati membri in sede di applicazione della presente direttiva. |
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(5) |
L'applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l'esercizio dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è opportuno estendere il campo di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi effettuate come attività professionale principale , indipendentemente dal fatto che siano effettuate da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione. È opportuno che, per quanto riguarda le attività di vendita e post-vendita e i processi di trattamento dei sinistri, le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nel campo di applicazione della nuova direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d'assicurazione (broker). |
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(8) |
Sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È necessario rafforzare ulteriormente il mercato interno e creare un autentico mercato interno europeo dei prodotti e servizi assicurativi vita e non vita . |
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(9) |
Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. È opportuno aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 2002/92/CE per ridurre la necessità di applicare misure nazionali diverse. È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [MiFID] (2) . La distribuzione dei contratti di assicurazione, compresi i cosiddetti prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/…/UE [MiFID]. Occorre rafforzare le norme minime per quanto riguarda le regole di distribuzione e la creazione di condizioni paritarie applicabili a tutti i prodotti di investimento assicurativi preassemblati. È opportuno che le misure destinate a tutelare i consumatori siano più rigorose per i clienti «non professionali» che per i clienti « professionali». |
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(10) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita. |
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(11) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi o riassicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto, quando l'acquirente è in grado di concludere direttamente un contratto assicurativo alla fine del processo. Occorre che la direttiva non si applichi ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un'impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati. |
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(12) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo. Non dovrebbe applicarsi nemmeno alla gestione a titolo professionale dei sinistri per conto di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né ad attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri. |
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(13) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio, qualora sussistano determinate restrizioni relative alla polizza, in particolare per quanto riguarda le cognizioni necessarie per venderla, i rischi coperti e l'importo del premio. |
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(14) |
La presente direttiva definisce il concetto di «intermediario assicurativo collegato» in modo da tenere conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri e stabilire le condizioni che possono essere applicate a detti intermediari. |
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(15) |
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che sono persone fisiche dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza; le persone giuridiche dovrebbero essere registrate presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale (oppure, se la legislazione nazionale non prevede una sede legale, la sede principale), a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli intermediari assicurativi già registrati negli Stati membri non sono tenuti a iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva. |
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(16) |
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal TFUE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Pertanto, la registrazione presso lo Stato membro d'origine o una dichiarazione indirizzata a quest'ultimo dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti. |
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▌ |
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(18) |
Al fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione che abbiano notificato l'intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, è opportuno che gli Stati membri forniscano tempestivamente le informazioni rilevanti all'AEAP. È opportuno che in tale banca dati sia inserito un link che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Le autorità competenti dei singoli Stati membri dovrebbero riportare sul loro sito Internet un link che rinvii alla banca dati. |
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(19) |
È opportuno che siano stabiliti chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi da essi registrati o che svolgono attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nel loro territorio nell'esercizio dei diritti alla libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi. |
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(21) |
Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nell'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni. La presente direttiva rappresenta un passo importante verso un maggiore livello di protezione dei consumatori e integrazione dei mercati nell'ambito del mercato interno. |
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(21 bis) |
Un intermediario assicurativo o riassicurativo esercita un'attività di intermediazione assicurativa in regime di libera prestazione dei servizi se svolge l'intermediazione assicurativa o riassicurativa per un assicurato o potenziale assicurato che risiede o è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario e il rischio da assicurare è ubicato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario. Un intermediario assicurativo o riassicurativo esercita un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libero stabilimento se mantiene una presenza continua in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine. |
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(22) |
È importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti di assicuratori diretti che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di polizze di assicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali degli intermediari e dei dipendenti di assicuratori diretti ▌siano commisurate alla complessità di tali attività. È inoltre opportuno che sia garantita la formazione continua. Spetta agli Stati membri disciplinare forme, contenuti e obblighi di prova. Al riguardo è opportuno che le strutture per la formazione professionale settoriali o appartenenti ad associazioni siano certificate . |
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(22 bis) |
Per i dipendenti di un intermediario che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero garantire che possiedano un livello di conoscenze e competenze adeguato in relazione ai prodotti offerti. Ciò risulta particolarmente importante in ragione della maggiore complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti di investimento assicurativi. L'acquisto di un prodotto di investimento assicurativo implica un rischio, e gli investitori dovrebbero poter contare sulle informazioni e sulla qualità delle valutazioni fornite. È altresì necessario che i dipendenti abbiano tempo e risorse adeguati per poter fornire ai clienti tutte le informazioni pertinenti sui prodotti che forniscono. |
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(23) |
Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa può concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore. |
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(24) |
Per promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle cognizioni e delle capacità degli intermediari. |
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(25) |
È opportuno che uno Stato membro ospitante accetti una qualifica nazionale pari o superiore al livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche, istituito a norma della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente a riprova del fatto che un intermediario assicurativo o riassicurativo soddisfa i requisiti in materia di cognizioni e capacità cui è subordinata la registrazione prevista dalla presente direttiva. Il Quadro aiuta gli Stati membri, gli istituti di istruzione, i datori di lavoro e i singoli cittadini a confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione. Si tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro a livello unionale. Tale quadro non è destinato a sostituire i sistemi nazionali delle qualifiche, ma a integrare le azioni degli Stati membri facilitandone la cooperazione. |
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(26) |
Nonostante gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed intermediari, il mercato europeo delle assicurazioni rimane molto frammentato. Al fine di favorire l'attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza per i consumatori, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte le norme di interesse generale relative all'intermediazione assicurativa e riassicurativa applicate nei singoli Stati membri. |
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(27) |
La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico. |
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(28) |
Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi o imprese di assicurazione e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. È opportuno che siano disponibili procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi ▌ai sensi della presente direttiva tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti. In caso di risoluzione alternativa delle controversie, è opportuno che le disposizioni della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) siano vincolanti anche ai fini della presente direttiva . Al fine di rendere più efficaci le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie che riguardano reclami presentati da clienti, occorre che nella presente direttiva sia disposto che le imprese di assicurazione o le persone che vendono o offrono prodotti assicurativi siano tenute a partecipare a procedure di risoluzione di controversie le cui decisioni possono, su esplicita richiesta, essere vincolanti per l'intermediario e il cliente , intentate contro loro stesse da clienti e relative a diritti e obblighi istituiti a norma della presente direttiva. Tali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sarebbero finalizzate a una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli oneri che gravano sul sistema giudiziario. ▐ Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano delle controversie di cui alla presente direttiva cooperino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere. È opportuno che gli Stati membri incoraggino gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano di tali controversie ad aderire alla rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-NET). |
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(29) |
La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario che gli Stati membri introducano norme volte a garantire che si tenga conto degli interessi dei clienti. |
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(30) |
È opportuno che prima della vendita i consumatori dispongano di informazioni chiare sullo status delle persone che vendono il prodotto assicurativo. È auspicabile prendere in considerazione l'introduzione di un'informativa obbligatoria sullo status degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione europei. È opportuno che tali informazioni siano date al consumatore nella fase precontrattuale. L'obiettivo è di indicare la relazione tra l'impresa di assicurazione e l'intermediario, se del caso ▌. |
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(31) |
Al fine di attenuare il conflitto di interesse tra il venditore e l'acquirente di un prodotto assicurativo, è necessario garantire una sufficiente informazione in merito al compenso dei distributori di prodotti assicurativi. ▌ È opportuno che l'intermediario e il dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione siano tenuti a informare il cliente , su richiesta e a titolo gratuito, della natura e dell'entità del loro compenso prima della vendita. |
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(32) |
Al fine di fornire ai clienti informazioni paragonabili sui servizi di intermediazione assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il cliente proceda all'acquisto tramite un intermediario o direttamente da un'impresa di assicurazione, e al fine di evitare la distorsione della concorrenza incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, è opportuno che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti con cui hanno un rapporto d'affari diretto per la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa informazioni circa il compenso che percepiscono per la vendita di prodotti assicurativi. |
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(32 bis) |
Qualora non sia possibile accertare il costo di onorari e incentivi prima della fornitura della consulenza, la modalità di calcolo deve essere comunicata in modo completo, accurato e comprensibile nei documenti relativi ai servizi essenziali, mentre il costo complessivo aggregato e il suo impatto sul rendimento della consulenza sono comunicati al cliente non appena risulti materialmente possibile. Se la consulenza in materia di investimenti è fornita su base costante, l'informativa sul costo della consulenza, inclusi gli incentivi, deve essere fornita su base periodica almeno con cadenza annuale. Nella relazione periodica figurano tutti gli incentivi corrisposti o percepiti nel periodo precedente. |
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(32 ter) |
Chiunque venda prodotti assicurativi di cui non è l'ideatore dovrebbe fornire all'investitore al dettaglio, in un documento distinto relativo ai servizi essenziali, informazioni dettagliate sui propri costi e servizi, conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2014/…/UE [MiFID], nonché altre informazioni pertinenti necessarie all'investitore al dettaglio per valutare l'adeguatezza del prodotto assicurativo alle proprie esigenze che non possono essere fornite dall'ideatore del prodotto di investimento. |
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(32 quater) |
I consumatori trarrebbero vantaggio se la vendita di prodotti assicurativi avvenisse attraverso canali e intermediari differenti nel quadro di diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione purché debbano applicare le stesse norme in materia di tutela dei consumatori e trasparenza. |
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(33) |
Poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori («business to consumer», «B2C»), in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi. |
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(34 bis) |
Gli Stati membri dovrebbero esigere che le politiche retributive degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione in relazione ai propri dipendenti o rappresentanti non pregiudichino la capacità di agire nell'interesse dei clienti. Per i dipendenti che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o che vendono tali prodotti ai clienti, gli Stati membri dovrebbero obbligare gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione a garantire che il compenso corrisposto ai dipendenti non pregiudichi la loro imparzialità nell'elaborare una raccomandazione adeguata, nell'effettuare una vendita appropriata ovvero nel presentare informazioni in modo equo, chiaro e non fuorviante. In tali situazioni, la remunerazione non dovrebbe dipendere esclusivamente dagli obiettivi di vendita o dagli utili procurati all'impresa da un determinato strumento finanziario. |
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(35) |
Per il consumatore è importante sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese. |
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(36) |
Visto che i consumatori dipendono sempre di più da raccomandazioni personali, è appropriato definire il concetto di consulenza. La qualità della consulenza è fondamentale e ogni consulenza dovrebbe corrispondere alle caratteristiche personali del consumatore. Prima di fornire una consulenza, è opportuno che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione valuti le esigenze, le aspettative e la situazione finanziaria del cliente. Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario dovrebbe svolgere un'analisi imparziale e ▌ampia di un numero sufficientemente elevato di prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari assicurativi e tutte le imprese di assicurazione dovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate e raccomandare prodotti assicurativi adatti alle preferenze, alle esigenze, alla situazione finanziaria e alle condizioni personali del cliente . |
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(37) |
Prima di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza, è opportuno che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. È opportuno che l'intermediario assicurativo spieghi al cliente quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende e pertanto i suoi dipendenti devono disporre delle risorse e del tempo necessari a tal fine . |
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(38) |
È opportuno che siano stabilite regole uniformi al fine di facilitare la scelta del supporto su cui fornire al cliente le informazioni prescritte , consentendo, laddove appropriato, l'uso di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui avviene l'operazione. Tuttavia è opportuno che il cliente abbia la possibilità di ricevere le informazioni in formato cartaceo. Nell'interesse dell'accesso del consumatore alle informazioni, ▌tutte le informazioni precontrattuali dovrebbero essere accessibili a titolo gratuito. |
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(39) |
Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali o siano clienti professionali ▌. |
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(40) |
La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi minimi delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, è opportuno che uno Stato membro possa mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che esercitano le loro attività di intermediazione assicurativa sul suo territorio, indipendentemente dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni rimangano limitati . |
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(41) |
Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune e ragionevole per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l'Unione. ▐ |
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(41 bis) |
Se un'assicurazione è proposta insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per lo stesso accordo o pacchetto, è soggetta alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) . Tale direttiva prevede anche meccanismi di protezione per i consumatori che acquistano un'assicurazione che fa parte di un pacchetto. Gli Stati membri possono richiedere alle autorità nazionali competenti di adottare o mantenere misure supplementari per far fronte alle pratiche di vendita abbinata che nuocciono ai consumatori. |
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(42) |
I contratti di assicurazione che comportano investimenti sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva 2014/…/UE [MiFID]. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio normativo è importante che i prodotti di investimento al dettaglio (prodotti assicurativi d'investimento così come definiti nel regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento) siano assoggettati alle medesime norme di comportamento, tra cui adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni sugli incentivi nonché requisiti per la gestione dei conflitti di interesse e ulteriori restrizioni al compenso. È opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e l'AEAP collaborino, elaborando orientamenti, per raggiungere la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio soggetti alla direttiva 2014/…/UE [MiFID] o alla presente direttiva. Le specificità dei prodotti assicurativi non vita dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione da questi orientamenti. Inoltre, in linea con l'analogo principio di cui alla direttiva 2014/…/UE [MiFID], occorrerebbe considerare un regime analogo per le imprese di assicurazione quando si applichi la direttiva a livello nazionale e negli orientamenti del comitato misto. Per i prodotti di investimento assicurativi occorrerebbero rafforzate regole di comportamento che sostituiscano le regole contenute nella presente direttiva che sono applicabili ai contratti di assicurazione generale . Di conseguenza, occorre che le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi rispettino le norme ▌rafforzate applicabili a tali prodotti . |
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(42 bis) |
Durante i suoi negoziati con il Consiglio, il Parlamento europeo si adopererà per assicurare l'allineamento della presente direttiva con la direttiva 2014/…/UE (MIFID II]. [Em. 5] |
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(42 ter) |
La presente direttiva detta disposizioni relative all'assunzione e all'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi. Le disposizioni di altri strumenti dell'Unione che si discostano dalle presenti norme o le integrano non dovrebbero applicarsi alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. |
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(43) |
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento analogo in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure effettive, proporzionate e dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari» è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuovere la convergenza di sanzioni e altre misure. Pertanto, è opportuno che le sanzioni amministrative e le altre misure stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di un'altra misura, alla pubblicazione nonché ai poteri sanzionatori fondamentali▌. |
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(44) |
In particolare, è opportuno che le autorità competenti siano autorizzate a imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti. |
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(45) |
Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni negli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a prevedere sanzioni amministrative laddove la normativa nazionale preveda sanzioni nell'ambito dell'ordinamento giuridico penale. |
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(46) |
Per rafforzare l'effetto dissuasivo delle sanzioni sul grande pubblico e per informare su violazioni delle regole che potrebbero compromettere la tutela dei clienti, è opportuno che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate, ad eccezione di determinate circostanze ben definite. Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che le sanzioni e le altre misure imposte siano pubblicate in forma anonima qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. |
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(47) |
Per individuare potenziali violazioni, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive che offrano adeguata protezione a chi denuncia tali violazioni . La presente direttiva non implica tuttavia che gli Stati membri debbano attribuire alle autorità amministrative il potere di svolgere indagini penali. |
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(48) |
È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni amministrative che alle altre misure, indipendentemente dalla loro qualificazione come sanzione o altra misura ai sensi del diritto nazionale. |
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(49) |
Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati. |
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(49 bis) |
Le segnalazioni di eventuali irregolarità portano nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e sanzionare i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Tuttavia, tali segnalazioni possono trovare un deterrente nel timore di ritorsioni o nella mancanza di procedure adeguate per la denuncia delle violazioni. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per incoraggiare le segnalazioni alle autorità competenti di possibili violazioni della presente direttiva, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i regimi per le denunce di irregolarità implementati dagli stessi includano meccanismi volti a fornire una protezione adeguata del soggetto segnalato, in particolare relativamente al diritto alla protezione dei suoi dati personali e alle procedure atte a garantire il diritto del soggetto segnalato di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione che lo riguarda, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione che lo riguarda. |
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(50) |
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, è opportuno che il potere di adottare gli atti a norma dell'articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per ▌la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati nonché le procedure e i moduli per la presentazione di informazioni in relazione alle sanzioni. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(51) |
È opportuno che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. Essendo l'AEAP un organismo con una competenza altamente specializzata , ma con capacità limitate, si potrebbe affidargli unicamente l'incarico di elaborare progetti di norme ▌che non richiedano necessariamente scelte politiche e di presentarli alla Commissione e al Parlamento. |
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(52) |
Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE e agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 […], dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, come previsto nella presente direttiva , riguardo ▌alla gestione di conflitti di interesse, agli obblighi di comportamento da rispettare in relazione ai prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati nonché alle norme tecniche di attuazione e riguardo alle procedure e ai moduli per la trasmissione di informazioni relative alle sanzioni. È opportuno che i progetti di tali atti delegati e tali norme tecniche di attuazione siano elaborati dall'AEAP. |
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(53) |
Occorre che il trattamento dei dati personali svolto dall'AEAP nel quadro della presente direttiva, sotto la supervisione del garante europeo della protezione dei dati, sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio […] (8) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio […] (9). |
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(54) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato. |
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(55) |
Conformemente alla Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
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(55 bis) |
Le autorità di vigilanza degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle attività degli intermediari di assicurazione e delle imprese di riassicurazione in tutta l'Unione, siano esse svolte in conformità al regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per garantire l'efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indipendentemente dall'importanza che l'impresa in questione riveste per la stabilità finanziaria complessiva del mercato. |
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(55 ter) |
La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia per i requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia per l'esercizio dei poteri di vigilanza. |
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(56) |
È opportuno che la presente direttiva sia riesaminata tre anni dopo la data di entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle evoluzioni in altri settori del diritto dell'Unione nonché delle esperienze acquisite dagli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda i prodotti assoggettati alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
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(57) |
La direttiva 2002/92/CE dovrebbe di conseguenza essere abrogata. |
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(58) |
È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali della direttiva 2002/92/CE. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2002/92/CE. |
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(59) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE. |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva detta disposizioni relative all'assunzione e all'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ▌ da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.
2. La presente direttiva non si applica a soggetti che prestano servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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a) |
il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita; |
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b) |
non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita; |
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c) |
il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile; |
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d) |
l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa; |
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e) |
l'assicurazione è complementare rispetto alla merce fornita dal prestatore purché tale assicurazione copra i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento delle merci fornite dal prestatore; |
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f) |
l'importo del premio annuale per il contratto di assicurazione, se ripartito proporzionalmente su base annua, non eccede 600 EUR. |
3. La presente direttiva non si applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione .
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitata da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato in questione.
La presente direttiva non disciplina le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa esercitate in paesi terzi.
Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri intermediari assicurativi che intendono stabilirsi o esercitare attività di intermediazione assicurativa in un paese terzo.
3 bis. La presente direttiva garantisce che si applichi lo stesso livello di protezione e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili. Essa promuove condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori traggono vantaggio se l'intermediazione di prodotti assicurativi avviene attraverso diversi canali e intermediari con diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione purché tali canali e intermediari debbano applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori. Gli Stati membri tengono conto di questo fatto nell'attuazione della presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
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1) |
«impresa di assicurazione»: un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
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2) |
«impresa di riassicurazione»: un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE ; |
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3) |
«intermediazione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, oppure collaborare alla loro gestione ed esecuzione. Tali attività consistenti nel fornire consulenza, proporre o concludere contratti di assicurazione sono considerate come intermediazione assicurativa anche se sono svolte dal dipendente di un'impresa di assicurazione a contatto diretto con il cliente senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo. L'informazione su uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri che il cliente sceglie tramite un sito Internet o altri supporti, nonché la messa a disposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto di prezzo e prodotto, o lo sconto sul premio quando al termine del processo il cliente sia in grado di concludere direttamente un contratto di assicurazione utilizzando un sito Internet o altri supporti sono considerati come intermediazione assicurativa;Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione assicurativa ai fini della presente direttiva:
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4) |
«prodotto di investimento assicurativo »: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, ad eccezione di:
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5) |
«intermediario riassicurativo»: una persona fisica o giuridica, che non sia un'impresa di assicurazione o un suo dipendente , che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione riassicurativa; |
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6) |
«intermediazione riassicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di ▌contratti di assicurazione o riassicurazione , ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, anche se sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo. Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione riassicurativa ai fini della presente direttiva:
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7) |
«intermediario riassicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, che non sia un'impresa di riassicurazione o un suo dipendente , che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione riassicurativa; |
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8) |
«intermediario assicurativo collegato»: qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo o, quando i prodotti assicurativi non sono in concorrenza tra loro, di più imprese di assicurazione o intermediari assicurativi, che tuttavia non riceva né i premi né le somme destinate al cliente e che agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione o di tali intermediari assicurativi, a condizione che gli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità il soggetto agisce non agiscano a loro volta sotto la responsabilità di un'altra impresa di assicurazione o di un altro intermediario assicurativo; Si considera inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano rispettivamente, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa a complemento di un'attività professionale principale, allorché l'assicurazione integri i beni o i servizi forniti nel quadro di tale occupazione professionale principale; |
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9) |
«consulenza»: la prestazione di raccomandazioni personali a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo; |
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10) |
«commissione condizionata»: un compenso sotto forma di commissione fondata sul raggiungimento di obiettivi o soglie precedentemente concordati relativi al volume d'affari realizzato dall'intermediario per l'assicuratore; |
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11) |
«grandi rischi»: i grandi rischi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 27, della direttiva 2009/138/CE ; |
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12) |
«Stato membro d'origine»:
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13) |
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o presta servizi e che non è il suo Stato membro d'origine; |
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14) |
«supporto durevole»: un supporto durevole così come definito all'articolo 2, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); |
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16) |
«stretti legami»: la situazione di cui all'articolo 13, punto 7 , della direttiva 2009/138/CE ; |
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17) |
«principale sede di attività»: il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale; |
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18) |
«compenso»: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici o compensi in natura di qualsiasi tipo e qualsiasi altro incentivo, offerti o forniti in relazione ad attività di intermediazione assicurativa; |
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19) |
«pratica di vendita vincolata»: l'offerta o la vendita di un prodotto assicurativo in un pacchetto con altri prodotti o servizi accessori distinti, in cui il prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente; |
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20) |
«pratica di vendita aggregata»: l'offerta o la vendita di un prodotto assicurativo in un pacchetto con altri prodotti o servizi accessori distinti, in cui il prodotto assicurativo viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all'offerta aggregata ai servizi secondari; |
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20 bis) |
«prodotto»: un contratto di assicurazione che copre uno o più rischi; |
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20 ter) |
«al dettaglio»: non professionale. |
2. Al fine di garantire che si applichi lo stesso livello di protezione e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, è essenziale che la presente direttiva promuova condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto dell'importanza di promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria.
CAPO II
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Articolo 3
Registrazione
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 2 , nello Stato membro d'origine. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione registrate negli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE del Consiglio (14), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) nonché i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi nuovamente a norma della presente direttiva.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell'applicazione a tali intermediari dei requisiti di cui all'articolo 8. In particolare, nel caso degli intermediari assicurativi collegati, essi possono essere registrati da un'impresa di assicurazione, un'associazione di imprese di assicurazione o da un intermediario assicurativo o riassicurativo sotto il controllo di un'autorità competente.
Gli Stati membri possono prevedere che, se un intermediario assicurativo o riassicurativo agisce sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un intermediario assicurativo o riassicurativo , l'intermediario assicurativo non è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b) e l'entità assicurativa responsabile assicura che l'intermediario assicurativo rispetti le condizioni in materia di registrazione e altre disposizioni previste dalla presente direttiva . Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona o l'entità che si assume la responsabilità per l'intermediario registri tale intermediario.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato ed esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Gli Stati membri garantiscono la registrazione delle persone giuridiche ed indicano inoltre nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione.
2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online costituito da un unico modulo di registrazione disponibile su un sito Internet, che dovrebbe essere facilmente accessibile agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione, e fanno in modo che tale modulo possa essere integralmente compilato direttamente online.
3. Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.
4. L'AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l'intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo IV. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all'AEAP. Tale registro è provvisto di un link che rimanda all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Tale registro contiene i link a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti. L'AEAP ha diritto di accedere ai dati ivi memorizzati. L'AEAP e le autorità competenti hanno diritto di modificare i dati memorizzati. Gli interessati i cui dati personali sono memorizzati e possono essere scambiati hanno diritto all'accesso e a un'adeguata informazione.
L'AEAP stabilisce un sito Internet con link verso ogni singolo sportello istituito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.
Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 8.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati immediatamente dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti registrino gli intermediari assicurativi e riassicurativi solo dopo essersi accertate che possiedono i requisiti professionali di cui all'articolo 8 o affinché un altro intermediario o un'altra impresa si assuma la responsabilità di garantire che l'intermediario soddisfa tali requisiti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, comma 3 .
5 bis. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati sono ammessi ad avviare e a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nell'Unione in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Un intermediario assicurativo opera in regime di libera prestazione di servizi qualora intenda fornire ad un assicurato, che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario assicurativo, un contratto di assicurazione relativo ad un rischio situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito l'intermediario assicurativo.
Le autorità competenti possono rilasciare all'intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando uno dei registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione.
Detto documento contiene, almeno, le informazioni di cui all'articolo 16, lettera a), punti i) e iii), e lettera b), punti i) e iii) , e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo.
Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all'autorità competente che lo ha rilasciato qualora l'intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro due mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto adeguate misure che consentano loro di verificare che gli intermediari assicurativi e riassicurativi continuino ad essere costantemente in possesso dei requisiti per la registrazione di cui alla presente direttiva.
7. Gli Stati membri fanno sì che le autorità competenti nazionali chiedano agli intermediari assicurativi e riassicurativi come condizione per la registrazione prove diverse da quelle richieste per gli intermediari collegati e gli intermediari qualora un'altra entità assicurativa si assuma la responsabilità di garantire che l'intermediario rispetti tali requisiti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, comma 3 .
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a) |
di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 % nell'intermediario e l'importo di dette partecipazioni; |
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b) |
di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o riassicurativo; |
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c) |
di dimostrare in maniera soddisfacente che le partecipazioni o gli stretti legami non impediscono l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti. |
Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti richiedano agli intermediari assicurativi e riassicurativi ai quali si applica l'articolo 3, paragrafo 7, di informarle in caso di modifiche delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b).
8. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario assicurativo o riassicurativo ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
8 bis. Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che esercitavano un'attività di intermediazione anteriormente al 1o gennaio 2014, erano iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva siano iscritti automaticamente nell'istituendo registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.
CAPO III
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA –DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Articolo 4
Procedura di dichiarazione per la prestazione di intermediazione assicurativa a titolo accessorio; gestione professionale dei sinistri o servizi di accertamento del danno
1. I requisiti di registrazione di cui all'articolo 3 non si applicano a un intermediario assicurativo che esercita l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che tali attività soddisfino le seguenti condizioni:
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a) |
l'attività professionale principale dell'intermediario assicurativo non consiste nell'intermediazione assicurativa; |
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b) |
l'intermediario assicurativo si limita a fungere da intermediario per determinati prodotti assicurativi complementari a un altro prodotto o servizio e li specifica chiaramente nella dichiarazione; |
|
c) |
i prodotti assicurativi in oggetto non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale . |
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c bis) |
l'intermediario opera sotto la responsabilità di un intermediario registrato. |
3. Tutti gli intermediari assicurativi soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una dichiarazione con cui informano queste ultime della propria identità, del proprio indirizzo e delle attività professionali svolte.
4. Gli intermediari soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti alle disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX nonché degli articoli 15 e 16 della presente direttiva.
4 bis. Gli Stati membri possono applicare i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 3 agli intermediari assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, qualora lo ritengano necessario nell'interesse della protezione dei consumatori.
CAPO IV
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO
Articolo 5
Esercizio della libera prestazione dei servizi
1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta la propria attività in regime di libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro trasmette le informazioni seguenti alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:
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a) |
il nome, l'indirizzo e l'eventuale numero di registrazione dell'intermediario; |
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b) |
lo Stato membro o gli Stati membri nei quali intende operare; |
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c) |
la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano; |
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d) |
i pertinenti rami assicurativi, se del caso; |
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e) |
un'attestazione sulle cognizioni e capacità professionali. |
2. Nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.
Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante riconosce l'esperienza anteriore in materia di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa dimostrata da una prova della registrazione o della dichiarazione nello Stato membro d'origine come attestazione delle necessarie cognizioni e capacità.
3. L'avvenuta registrazione o dichiarazione è dimostrata da una prova della registrazione emessa o della dichiarazione ricevuta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine del richiedente e che il richiedente allega alla richiesta presentata allo Stato membro ospitante.
4. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo notifica per iscritto tali modifiche all'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima della loro attuazione. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione.
4 bis. Un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato esercita un'attività di intermediazione assicurativa in regime di libera prestazione dei servizi se:
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a) |
esercita un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa con, o per conto di, un titolare di polizza che risiede o è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario; |
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b) |
il rischio da assicurare è ubicato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'intermediario; |
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c) |
rispetta i paragrafi 1 e 4. |
Articolo 6
Esercizio della libertà di stabilimento
1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:
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a) |
il nome, l'indirizzo e il numero registrazione, se del caso, dell'intermediario; |
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b) |
lo Stato membro nel cui territorio intendono stabilire una succursale o una presenza permanente; |
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c) |
la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano; |
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d) |
i pertinenti rami assicurativi, se del caso; |
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e) |
un programma operativo indicante le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa da svolgere e la struttura organizzativa della stabile organizzazione, indicando anche l'identità degli agenti, se l'intermediario intende avvalersene; |
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f) |
l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti; |
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g) |
il nome di tutte le persone responsabili della gestione della stabile organizzazione o della presenza permanente. |
1 bis. Un intermediario assicurativo opera in regime di libero stabilimento se esercita la propria attività in uno Stato membro ospitante per un periodo indeterminato attraverso una presenza permanente in tale Stato membro.
2. Salvo nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di ritenere che la struttura organizzativa o la situazione finanziaria dell'intermediario assicurativo o riassicurativo sia inadeguata, tenendo conto delle attività di intermediazione previste, nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.
3. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del suo rifiuto all'intermediario assicurativo o riassicurativo.
4. In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo informa per iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione.
Articolo 7
Ripartizione delle competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante
1. Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo è in un altro Stato membro, l'autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine di agire come se fosse l'autorità competente dello Stato membro d'origine in relazione agli obblighi stabiliti ai capi VI, VII e VIII della presente direttiva. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio l'intermediario assicurativo e l'AEAP.
2. Spetta all'autorità competente dello Stato membro ospitante assumersi la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi VI e VII e nelle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi VI e VII e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestate dalla stabile organizzazione nel suo territorio.
3. Quando lo Stato membro ospitante ha motivo per concludere che un intermediario assicurativo o riassicurativo operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi o attraverso una stabile organizzazione non ottemperi agli obblighi di cui alla presente direttiva, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che prende le misure appropriate. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:
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a) |
l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l'autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure; |
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b) |
l'autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine. |
4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un intermediario assicurativo o riassicurativo che ha una stabile organizzazione nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva implicanti la competenza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esigono che l'intermediario assicurativo o riassicurativo ponga termine a tale situazione.
Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:
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a) |
l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l'autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure; |
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b) |
l'autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine. |
CAPO V
ALTRI REQUISITI ORGANIZZATIVI
Articolo 8
Requisiti professionali e organizzativi
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ▌ nonché i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate dagli Stati membri d'origine degli intermediari o delle imprese, per svolgere adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata ▌.
Gli Stati membri provvedono affinché ▌i membri del personale degli intermediari assicurativi e riassicurativi e delle imprese di assicurazione, che svolgono attività di intermediazione assicurativa quale attività professionale principale, aggiornino periodicamente le loro cognizioni e capacità in modo appropriato rispetto alle funzioni che svolgono e al mercato pertinente .
Al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni, si prevede uno sviluppo professionale continuo e una formazione sufficiente e adeguata per il personale pari ad almeno 200 ore su un periodo di cinque anni, oppure un numero proporzionato di ore qualora non si tratti della loro attività principale. Gli Stati membri rendono inoltre pubblici i criteri adottati affinché il personale sia in regola con i requisiti di competenza per esso previsti. Tali criteri comprendono un elenco delle qualifiche riconosciute dagli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri dispongono di meccanismi volti a controllare, valutare e certificare le cognizioni e le competenze attraverso organi indipendenti.
Gli Stati membri modulano le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività particolare di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti oggetto di intermediazione, più particolarmente se l'intermediario esercita un'attività professionale principale diversa dall'intermediazione assicurativa. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e per i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione in materia di prodotti assicurativi e riassicurativi e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa devono possedere il requisito dell'onorabilità. Coloro che sono interessati direttamente dalla commercializzazione o vendita dei prodotti devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie ▌.
Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo ed esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito.
3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 250 000 EUR per ciascun sinistro e di 1 850 000 EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.
4 Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.
Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:
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a) |
disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente; |
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b) |
norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18 750 EUR ; |
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c) |
norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori; |
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d) |
l'istituzione di un fondo di garanzia. |
5. L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti professionali di cui al presente articolo.
6. Gli Stati membri possono rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio.
7. L'AEAP riesamina periodicamente gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.
L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l'importo di base in euro di cui ai paragrafi 3 e 4 in funzione della variazione percentuale dell'indice summenzionato nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, arrontondandolo all'euro superiore.
L'AEAP trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
8. Gli Stati membri specificano:
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a) |
il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell'intermediario e dei membri del personale delle imprese di assicurazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa con i suoi clienti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo; |
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b) |
i criteri appropriati per determinare, in particolare, il livello delle qualifiche professionali, le esperienze e le competenze necessarie per svolgere l'attività di intermediazione assicurativa; |
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c) |
le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e ai membri del personale delle imprese di assicurazione per aggiornare le loro cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato. |
8 bis. Qualora uno Stato membro registri un intermediario assicurativo che ha ottenuto esperienze o qualifiche professionali in un altro Stato membro, tiene conto delle qualifiche e delle esperienze in conformità della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del livello delle qualifiche quale definito nel Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente istituito a norma della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
Articolo 9
Pubblicazione delle norme di interesse generale
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale applicabili allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.
2. Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per verificare che rimangano tali.
3. L'AEAP presenta un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Tale documento include i link verso i siti Internet dell'autorità competente nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l'AEAP le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet in lingua inglese, francese e tedesca, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.
4. Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale punto di contatto dovrebbe essere l'autorità competente interessata.
5. Prima del … [tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva], l'AEAP elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.
Articolo 10
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni che annoverano direttamente o indirettamente fra i loro membri imprese di assicurazione o di riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi .
3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.
Articolo 11
Scambio di informazioni tra Stati membri
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Le autorità competenti si scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi a cui siano state irrogate le sanzioni di cui al capo VIII, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre, le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su richiesta di una di esse.
3. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio (19) e dell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio (20).
Articolo 12
Mezzi di ricorso
Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi e le imprese di assicurazione o riassicurazione. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.
Articolo 13
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Conformemente alla direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e al regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), gli Stati membri garantiscono che siano istituite procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori e tra le imprese di assicurazione e i consumatori che siano adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi partecipino alle procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controverse ove la procedura comporta decisioni che possono essere vincolanti per l'intermediario o l'impresa assicurativa e, qualora opportuno, il cliente .
▐
2. Gli Stati membri garantiscono che tali organi cooperino ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.
2 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi stabiliti nel loro territorio informino i consumatori in merito alla denominazione, all'indirizzo e all'indirizzo del sito web degli organismi di risoluzione alternativa dai quali sono coperti e che sono competenti a trattare eventuali controversie che insorgono tra intermediari assicurativi e consumatori.
2 ter. Gli intermediari assicurativi all'interno dell'Unione che eseguono vendite online e vendite online transfrontaliere informano i consumatori in merito alla piattaforma per la risoluzione alternativa delle controversie (piattaforma ADR), se del caso, e comunicano il proprio indirizzo e-mail. Tali informazioni sono facilmente, direttamente, visibilmente e permanentemente accessibili sui siti web degli intermediari assicurativi e, se l'offerta è fatta mediante posta elettronica o altri messaggi testuali trasmessi tramite mezzi elettronici, in tali messaggi. Le informazioni includono un link elettronico alla homepage della piattaforma ADR. Gli intermediari assicurativi informano altresì i consumatori in merito alla piattaforma ADR quando un consumatore presenta un reclamo all'intermediario assicurativo, ad un sistema di trattamento dei reclami dei consumatori gestito dall'intermediario assicurativo o ad un mediatore di impresa.
2 quater. Qualora un cliente avvii una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, prevista dalla normativa nazionale, contro un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione nell'ambito di una controversia riguardante i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sono tenuti a partecipare a detta procedura.
2 quinquies. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti cooperano tra di loro e con gli enti responsabili delle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale di cui al presente articolo e nella misura in cui ciò sia consentito dagli atti legislativi dell'UE in vigore.
Articolo 14
Restrizioni sul ricorso ad intermediari
Gli Stati membri provvedono affinché , quando si ricorre ai servizi degli intermediari assicurativi o riassicurativi con sede nell'Unione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri, dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti che hanno adempito la procedura di dichiarazione di cui all'articolo 4.
CAPO VI
OBBLIGHI D'INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 15
Principi generali
1. Gli Stati membri prescrivono che, nello svolgere un'intermediazione assicurativa con o per i clienti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione agiscano sempre in modo onesto, imparziale , affidabile, professionale e con onore per servire al meglio gli interessi dei clienti.
2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono sempre chiaramente identificabili come tali.
Articolo 16
Informazioni generali fornite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione
Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscano che
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a) |
prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, o nell'eventualità di una modifica importante dei dati dell'intermediario contenuti nelle informazioni ai clienti dopo la conclusione di un contratto assicurativo, l'intermediario assicurativo, compreso l'intermediario collegato, fornisca le seguenti informazioni ai clienti:
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b) |
prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione fornisce le seguenti informazioni ai clienti:
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Articolo 17
Conflitti di interesse e trasparenza
1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo ▐ fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:
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a) |
se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione; |
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b) |
se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo; |
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c) |
riguardo al contratto proposto,
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▐ |
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e) |
se in relazione al contratto di assicurazione, opera:
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▐ |
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e bis) |
se in relazione al contratto di assicurazione, la fonte del compenso è:
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▐ |
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2. Il consumatore ha il diritto di richiedere informazioni supplementari dettagliate come indicato al paragrafo 1, lettera e bis).
3. L'impresa di assicurazione , quando vende l'assicurazione direttamente ai clienti, informa ▐ il cliente ▐ dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.
▐
5 bis. In caso di conflitto di interessi e al fine di stimolare un'equa concorrenza, il consumatore riceve informazioni sugli elementi qualitativi pertinenti per quanto riguarda i concetti di cui al paragrafo 1, lettera e bis), e al paragrafo 3 del presente articol e alle stesse condizioni. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'AEAP elabora, entro il 31 dicembre 2015, e aggiorna periodicamente orientamenti volti a garantire un'applicazione coerente del presente articolo.
Articolo 17 bis
Diffusione delle informazioni
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere obblighi di comunicazione supplementari per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione per quanto riguarda l'entità del compenso, dell'onorario, delle commissioni o dei vantaggi non monetari in relazione alla prestazione di intermediazione, purché lo Stato membro garantisca parità di condizioni tra tutti i canali di distribuzione, non distorca la concorrenza e ottemperi al diritto dell'Unione, e purché sia rispettata la proporzionalità tra gli oneri amministrativi risultanti e la tutela dei consumatori perseguita.
Articolo 18
Consulenza e norme per le vendite ▐
1. Qualora sia fornita consulenza previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione specifica , basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,
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a) |
▐ le richieste e le esigenze di tale consumatore e |
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b) |
▐ le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza ▐ fornita al cliente su uno specifico prodotto assicurativo. |
2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il livello di rischio finanziario per il cliente, indipendentemente dal canale di vendita scelto .
3. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza sulla base di un'analisi imparziale , egli deve fondare tali consulenze su un' analisi imparziale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personale nel migliore interesse del consumatore , secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.
4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente. Le informazioni sono fornite in un documento informativo standardizzato mediante un documento contenente le informazioni sul prodotto utilizzando un linguaggio semplice. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni:
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a) |
le informazioni sul tipo di assicurazione; |
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b) |
una descrizione dei rischi assicurati e dei rischi esclusi; |
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c) |
le modalità e la durata di pagamento dei premi; |
|
d) |
le esclusioni; |
|
e) |
gli obblighi all'inizio del contratto; |
|
f) |
gli obblighi nel corso della durata del contratto; |
|
g) |
gli obblighi in caso di sinistro; |
|
h) |
le condizioni del contratto inclusa la data di inizio e di fine del contratto; |
|
i) |
le modalità di scioglimento del contratto. |
4 bis. Il paragrafo 4 non si applica:
|
a) |
ai prodotti di investimento di cui all'articolo 4 del regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) ; o |
|
b) |
alla vendita di prodotti di investimento assicurativi di cui al Capo VII della presente direttiva. |
Articolo 19
Esenzioni dall'obbligo di informativa e clausola di flessibilità
1. Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, dagli intermediari riassicurativi o dalle imprese di riassicurazione, oppure in relazione ai clienti professionali di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui agli articoli 16, 17 e 18, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'AEAP e alla Commissione tali disposizioni nazionali.
2 bis. Gli Stati membri che mantengono o adottano disposizioni più rigorose per quanto riguarda gli intermediari assicurativi garantiscono che tali disposizioni rispettino i principi di parità e che l'onere amministrativo che ne deriva sia proporzionato rispetto ai benefici in termini di protezione dei consumatori.
3. Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, l'AEAP provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori, agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.
Articolo 20
Modalità dell'informazione
1. Qualsiasi informazione da fornire a norma degli articoli 16, 17 e 18 deve essere comunicata ai clienti:
|
a) |
su supporto cartaceo; |
|
b) |
in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore e |
|
c) |
in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti. L'informazione è fornita a titolo gratuito. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui agli articoli 16, 17 e 18 può essere fornita al cliente tramite uno dei seguenti supporti:
|
a) |
mediante un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4; o |
|
b) |
tramite un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5. |
3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, il cliente su sua richiesta ne ottiene gratuitamente una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente; e |
|
b) |
il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e il supporto durevole, ha scelto quest'ultimo. |
5. Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un sito Internet se è previsto un accesso personalizzato per il cliente e laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente; |
|
b) |
il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet; |
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c) |
il cliente è stato informato per via elettronica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18; |
|
d) |
è garantito che le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle. |
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente, laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell'operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.
7. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre , quando il cliente ha scelto di ottenere le informazioni tramite un supporto non cartaceo in conformità del paragrafo 4, l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
▌
Articolo 21 bis
Pratiche di vendita vincolata e aggregata
1. Quando l'assicurazione è proposta assieme a un altro servizio o prodotto secondario come parte di un pacchetto o dello stesso accordo o pacchetto, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione propone al cliente e lo informa della possibilità di acquistare i diversi componenti del pacchetto congiuntamente o separatamente, e fornisce informazioni separate sul premio o sui prezzi di ciascun componente. Questo non impedisce l'intermediazione di prodotti assicurativi con diversi livelli di copertura assicurativa né di polizze assicurative multirischio.
2. Quando esiste la possibilità che i rischi derivanti da un accordo o pacchetto proposto a un cliente siano diversi dai rischi associati ai componenti acquistati separatamente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione forniscono, su richiesta del cliente, una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi.
3. L'AEAP, in cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'AESFEM, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, elabora entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi all'articolo 15, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione fornisce consulenza, garantisca che il pacchetto globale di prodotti assicurativi soddisfi le richieste e le esigenze del cliente.
5. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per lo stesso accordo o pacchetto, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori.
CAPO VII
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN RELAZIONE AI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Articolo 22
Ambito d'applicazione
Il presente capo stabilisce ▌ requisiti supplementari rispetto a quelli di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 per le attività di intermediazione assicurativa esercitate in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:
|
a) |
un intermediario assicurativo; |
|
b) |
un'impresa di assicurazione. |
Articolo 23
Conflitti di interesse
1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque attività di intermediazione assicurativa.
2. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in conformità degli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti ▐, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse , a seconda del caso .
2 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 2:
|
a) |
sono fornite su un supporto durevole; e |
|
b) |
sono sufficientemente dettagliate, considerando le caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di intermediazione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di ▐:
|
a) |
definire le misure e le disposizioni ▐ che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi o alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando esercitano attività di intermediazione assicurativa; |
|
b) |
stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione. |
Articolo 24
Principi di carattere generale e informazione del cliente
1. Gli Stati membri provvedono affinché , nell'esercizio di attività di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all’articolo 25.
2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.
3. Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni appropriate:
|
a) |
sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi: in caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi consigliati ai clienti ; |
|
b) |
sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte : ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento. ▐ |
|
(b bis) |
su tutti i costi e gli oneri connessi all'intermediazione assicurativa o servizi secondari, i quali devono includere il costo della consulenza ove pertinente, il costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e le modalità con le quali il cliente può pagarlo, compresi i pagamenti tramite terzi. [Em. 8] |
3 bis. Le informazioni sui costi e oneri — compresi quelli connessi al servizio d'intermediazione e al prodotto assicurativo — non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.
Le informazioni di cui al primo comma e al paragrafo 6 bis devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura e il rischio del servizio di investimento e del tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di tali informazioni in formato standardizzato. [Em. 9]
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4 .
5. Gli Stati membri dispongono che, quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione comunica al cliente la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione :
|
a) |
la gamma di prodotti assicurativi su cui si baserà la raccomandazione e, in particolare, se tale gamma si limita ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario che rappresenta il cliente. |
5 bis. Gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione da parte di terzi di onorari, commissioni o benefici non monetari per la fornitura di consulenza in materia di investimenti, compreso eventualmente l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente.
Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'obbligo per l'intermediario, quando informa il cliente che la consulenza è fornita di modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori per garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo ▐ .
5 ter. Un intermediario assicurativo deve mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse di cui all'articolo 23 incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.
Le imprese assicurative che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela devono adottare, esercitare e verificare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa ai prodotti assicurativi esistenti, prima di commercializzarli o distribuirli alla clientela.
Il processo di approvazione del prodotto deve precisare, per ciascun prodotto, il target di clientela finale individuato all'interno della categoria di clienti interessata e garantire che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso.
L'impresa di investimento deve inoltre riesaminare regolarmente gli strumenti finanziari da essa offerti o commercializzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata. [Em. 11]
6. L'AEAP elabora entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all'articolo 15.
▐
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per specificare i principi che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare quando esercitano attività di intermediazione assicurativa per i loro clienti. Tali atti delegati prendono in considerazione :
|
a) |
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni e |
|
b) |
la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi. |
Articolo 25
Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti
1. Quando effettua una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto ▐, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, in modo tale da consentire all' intermediario assicurativo o all' impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o al potenziale cliente le attività di intermediazione assicurativa o i prodotti di investimento assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente.
2. Gli Stati membri si assicurano che, quando svolgono attività di intermediazione assicurativa diverse da quelle di cui al paragrafo 1, ▐ gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se l'attività di intermediazione assicurativa o il prodotto di investimento assicurativo in questione è adatto al cliente.
Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto di investimento assicurativo ▐ non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto di investimento assicurativo sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
2 bis . Gli Stati membri autorizzano gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, quando svolgono attività di intermediazione assicurativa che consistono unicamente nell'esecuzione degli ordini dei clienti, a prestare tali attività ai loro clienti senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
|
a) |
le attività si riferiscono a uno dei seguenti prodotti di investimento assicurativi:
|
|
b) |
l'attività di intermediazione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o del potenziale cliente; |
|
c) |
il cliente o il potenziale cliente è stato chiaramente informato, utilizzando un formato standardizzato o meno, che per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in questione l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non è tenuto(a) a valutare l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente o il potenziale cliente non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme di comportamento; |
|
d) |
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 23. |
3. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti ▐ concordati tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione eserciterà attività di intermediazione assicurativa per il cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
4. L' intermediario assicurativo o l' impresa di assicurazione forniscono ai clienti adeguate relazioni sulle attività di intermediazione assicurativa esercitate . Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi in questione e della natura dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e delle attività esercitate per conto dei clienti. ▐
Quando presta consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente, prima di concordare assieme il prodotto di investimento assicurativo, un rendiconto sull'idoneità su un supporto durevole, specificando la consulenza prestata e in che modo essa risponde alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente.
Se l'accordo è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della valutazione dell'idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire il rendiconto scritto sull'idoneità su un supporto durevole direttamente dopo che il cliente è vincolato da un accordo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per specificare i principi che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare quando svolgono attività di intermediazione assicurativa per i loro clienti. Tali atti delegati prendono in considerazione :
|
a) |
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; |
|
b) |
la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari e depositi bancari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva …/…/UE [MiFID] ; |
|
b bis) |
la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale. |
5 bis. L'AEAP elabora entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi che incorporano uno struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto in conformità del paragrafo 3, lettera a).
CAPO VIII
SANZIONI E ALTRE MISURE
Articolo 26
Sanzioni amministrative e altre misure
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro ▐ sanzioni amministrative e le altre misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono alle imprese di assicurazione e riassicurazione o agli intermediari assicurativi e riassicurativi, possano essere adottate sanzioni amministrative e altre misure ▐ nei confronti dei membri del loro organo di gestione oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.
3. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le altre misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri , garantendo che siano rispettate le condizioni per una legittima elaborazione dei dati in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 . Le autorità competenti possono richiedere documenti o altre informazioni mediante una decisione formale, che indichi la base giuridica per la richiesta di informazioni, il termine da rispettare e il diritto del ricevente di chiedere un riesame giudiziario della decisione.
Articolo 27
Pubblicazione delle sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o altra misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva▐ , fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, solamente qualora la sanzione o l'altra misura sia definitiva e non sia oggetto di un ricorso o di un riesame giudiziario . Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.
Articolo 28
Violazioni
1. Il presente articolo si applica:
|
a) |
agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non sono registrati in uno Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, o dell'articolo 4; |
|
b) |
alle persone che esercitano attività assicurative a titolo accessorio senza aver presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4 o che hanno presentato una dichiarazione di questo tipo, ma per le quali i requisiti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti; |
|
c) |
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, e che non hanno presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4; |
|
d) |
agli intermediari assicurativi o riassicurativi che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 3; |
|
e) |
agli intermediari assicurativi o riassicurativi o alle imprese di assicurazione che non rispettano le disposizioni dell'articolo 8; |
|
f) |
alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente ai capi VI e VII. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e le altre misure amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto segue:
|
a) |
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione; |
|
b) |
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; |
|
c) |
nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca della registrazione a norma dell'articolo 3; |
|
d) |
l'interdizione temporanea , per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione ▐ considerati responsabili , dall'esercizio di funzioni in seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione; |
|
e) |
nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente; |
|
f) |
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Se è possibile determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli Stati membri si assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio dell'importo di tale beneficio.
Articolo 29
Applicazione efficace delle sanzioni
1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui , se del caso :
|
a) |
la gravità e la durata della violazione; |
|
b) |
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; |
|
c) |
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile; |
|
d) |
l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; |
|
e) |
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; |
|
f) |
il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile e |
|
g) |
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile. |
▐
3. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.
Articolo 30
Segnalazione di violazioni
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. Detti meccanismi includono almeno:
|
a) |
le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito; |
|
b) |
la protezione adeguata, incluso se del caso l'anonimato, di coloro che denunciano avvenute violazioni ▐ e |
|
c) |
la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE. |
L'identità delle persone che segnalano le violazioni e delle persone che sono sospettate di essere responsabili della violazione è tutelata in tutte le fasi della procedura, a meno che le leggi nazionali non esigano che essa venga comunicata in relazione a inchieste o azioni legali successive.
Articolo 31
Invio di informazioni all'AEAP in relazione alle sanzioni
1. Gli Stati membri inviano all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.
Le autorità competenti inviano all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.
2. Se l'autorità competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione amministrativa, lo comunica contestualmente all'AEAP.
3. L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.
L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro… [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Protezione dei dati
1. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'AEAP conformemente alla presente direttiva.
Articolo 33
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 34 con riguardo alle disposizioni degli articoli ▐ 23, 24 e 25.
Articolo 34
Esercizio della delega
1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli ▐ 23, 24 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di poteri di cui agli articoli ▐ 23, 24 e 25 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli▐ 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 34 bis
Ulteriori disposizioni concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione
1. In deroga al termine stabilito per la presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, la Commissione presenta i suoi progetti a intervalli di 12, 18 e 24 mesi.
2. La Commissione non adotta norme tecniche di regolamentazione se il termine per l'esame da parte del Parlamento europeo è ridotto a meno di due mesi, proroga inclusa, a causa della sospensione delle attività parlamentari.
3. Le autorità europee di vigilanza possono consultare il Parlamento europeo durante le fasi dell'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, segnatamente se vi sono preoccupazioni riguardo all'ambito d'applicazione della presente direttiva.
4. Qualora la commissione competente del Parlamento europeo abbia respinto le norme tecniche di regolamentazione e manchino meno di due settimane alla prossima tornata, il Parlamento europeo può prorogare il termine per l'esame fino alla tornata successiva.
5. In caso di reiezione delle norme tecniche di regolamentazione e qualora le problematiche identificate siano di portata limitata, la Commissione può adottare un calendario accelerato per la presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione riveduti.
6. La Commissione garantisce che tutte le questioni che il Parlamento europeo ha sollevato formalmente per il tramite della presidenza della commissione competente ricevano prontamente risposta prima dell'adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.
Articolo 35
Riesame e valutazione
1. Entro … [ cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione procede al ▐ riesame dell' applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento …/…/UE [sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP)] e della direttiva …/…/UE [MiFID II] ▐ Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
▐
5. La Commissione esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.
▐
Articolo 36
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro …[18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. ▐ Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di attuazione forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di attuazione con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'AEAP e ai fini dell'espletamento dei suoi compiti in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione delle misure corrispondenti.
1 bis. Gli Stati membri applicano le misure di cui al paragrafo 1 a partire dal… [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Quando gli Stati membri adottano tali misure , queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 37
Abrogazione
La direttiva 2002/92/CE è abrogata con effetto dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo38
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 39
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
(1) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(2) Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2004/39/CE (GU L …).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(4) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(5) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(6) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(7) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(11) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(12) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).
(15) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(16) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(17) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(18) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).
(19) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).
(20) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).
(21) Direttiva …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L … del …, pag. …).
(22) Regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU … del …, pag. …).
(23) Regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (GU…).
ALLEGATO I
CLIENTI PROFESSIONALI
Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni e valutare correttamente i rischi che assume. Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e le attività in ambito assicurativo e i prodotti assicurativi ai fini della presente direttiva:
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1. |
le imprese di assicurazione e di riassicurazione; ▐ |
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1 bis. |
gli intermediari assicurativi e gli intermediari riassicurativi; |
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2. |
le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
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3. |
i governi nazionali ▐. |
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▐ |
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ALLEGATO II
DOCUMENTI ESPLICATIVI
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per i seguenti motivi.
Complessità della direttiva e del settore disciplinato
Il settore assicurativo e della distribuzione di prodotti assicurativi è particolarmente complesso e può risultare molto tecnico per professionisti che non sono specializzati in questo campo. In assenza di documenti esplicativi ben strutturati il compito di vigilare sul recepimento richiederebbe un investimento di tempo sproporzionato. L’attuale proposta costituisce una revisione, dove il testo delle direttive sulla intermediazione finanziaria (IMD) è stato oggetto di rifusione. Sebbene molte delle disposizioni non siano state modificate sostanzialmente, sono state introdotte diverse nuove disposizioni e diverse altre sono state riviste o abrogate. La struttura, la forma e la presentazione dei testi è completamente nuova. Questa nuova struttura si è resa necessaria per poter dare un ordine più chiaro e più logico alle disposizioni giuridiche, ma ne conseguirà la necessità di un approccio strutturato in sede di vigilanza sul recepimento.
Alcune disposizioni della direttiva proposta possono potenzialmente avere un impatto su diversi settori dell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, come ad esempio il diritto societario, commerciale o tributario o altre aree legislative. Le disposizioni possono inoltre avere ripercussioni sul diritto derivato nazionale, incluse le leggi e le norme generali di comportamento per intermediari finanziari o assicurativi. L'interrelazione degli elementi trattati con tutti questi settori limitrofi potrebbe implicare, a seconda del sistema applicato negli Stati membri, che alcune disposizioni siano attuate per mezzo di norme nuove o già in vigore in tali ambiti, per cui è necessario disporre di una visione globale.
Coerenza e interrelazione con altre iniziative
L'attuale proposta è presentata ai fini dell'adozione, nell'ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai consumatori (Consumer Retail Package), insieme alla proposta PRIP sulle informazioni relative ai prodotti di investimento, (regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento e che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/65/CE) e a UCITS V. L'iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni sui prodotti tenendo conto anche dei prodotti di investimento e dei prodotti assicurativi con elementi di investimento (i cosiddetti investimenti assicurativi). Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell'IMD e della MiFID (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari). La proposta è inoltre coerente e complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell'UE, in particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale, come Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE), MiFID II (la rifusione della MiFID) e la summenzionata iniziativa PRIP.
La nuova IMD continuerebbe a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di «armonizzazione minima». Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell'IMD aumenteranno in misura significativa. ▐ Inoltre, la direttiva prevede una clausola di revisione e, al fine di poter raccogliere tutte le informazioni rilevanti sul funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in grado, fin dall'inizio, di monitorarne l'attuazione.
Capo sull'investimento assicurativo: Il testo della proposta contiene un capo che introduce ulteriori requisiti per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.
Vi è una forte volontà politica di realizzare questo tipo di disposizioni, ma al contempo in questo nuovo ambito l'esperienza è ancora molto limitata. Pertanto è molto importante che la Commissione ottenga i documenti che riportano le modalità con cui gli Stati membri hanno recepito tali disposizioni.
Tuttavia, è opportuno tenere conto delle specificità dei prodotti assicurativi non vita negli orientamenti di secondo livello. In linea con il principio analogo di cui all'articolo 3 della MiFID II, si dovrebbe considerare un regime simile per le assicurazioni durante l'attuazione della direttiva a livello nazionale e negli orientamenti del comitato congiunto. Le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi dovrebbero rispettare le norme di comportamento applicabili a tutti i contratti di assicurazione nonché le regole rafforzate cui sono soggetti i prodotti di investimento assicurativi. Chiunque svolga attività di intermediazione in prodotti di investimento assicurativi deve essere registrato come intermediario assicurativo.
Onere amministrativo aggiuntivo contenuto derivante dalla richiesta di documenti esplicativi agli Stati membri: Come già menzionato, il testo attuale è in vigore dal 2002 (quando è stata adottata la direttiva originaria). Pertanto per gli Stati membri non sarà oneroso notificare le relative disposizioni di attuazione, visto che di norma hanno notificato gran parte di esse già molto tempo fa. L'onere amministrativo aggiuntivo stimato in relazione alla richiesta di fornire documenti esplicativi agli Stati membri sulle nuove parti della direttiva è proporzionato e necessario affinché la Commissione possa svolgere il proprio compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione.
Sulla base di quanto esposto, la Commissione ritiene che la richiesta di fornire documenti esplicativi in relazione alla direttiva proposta sia proporzionata e che non vada oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di svolgere in maniera efficiente il compito di vigilare su un'accurata attuazione della normativa.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/620 |
P7_TA(2014)0156
Terzo programma pluriennale d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del programma «Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0709 — C7-0399/2011 — 2011/0339(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/61)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0709), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0399/2011), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 35, |
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vista la risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013» (1), |
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visto il Libro bianco «Insieme per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (COM(2007)0630), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012 (2), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (3), |
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— |
vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (4), |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0224/2012), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 56.
(2) GU C 143 del 12.5.2012, pag. 102.
(3) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 223.
(4) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.
P7_TC1-COD(2011)0339
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 282/2014.)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/622 |
P7_TA(2014)0157
Reti transeuropee di telecomunicazioni***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM(2013)0329 — C7-0149/2013 — 2011/0299(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/62)
Il Parlamento europeo,
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viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0657) e la proposta modificata (COM(2013)0329), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0149/2013), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 (1), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2), |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0272/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 120.
(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 211.
P7_TC1-COD(2011)0299
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 283/2014.)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/623 |
P7_TA(2014)0158
Accessibilità dei siti web degli enti pubblici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721 — C7-0394/2012 — 2012/0340(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/63)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0721), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0394/2012), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1), |
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previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0460/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.
P7_TC1-COD(2012)0340
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici e dei siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche [Em. 1]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. In tale contesto, la sicurezza della trasmissione delle informazioni e la protezione dei dati personali rivestono grande importanza. [Em. 2] |
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(2) |
Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l’evasione di pratiche digitali e l’autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti. [Em. 3] |
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(2 bis) |
L'accessibilità del web, segnatamente l'impegno a rendere accessibili tutti i siti web pubblici entro il 2010, è stata inclusa nella dichiarazione ministeriale di Riga dell'11 giugno 2006 sulla e-inclusione. [Em. 4] |
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(2 ter) |
Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web delle istituzioni dell'Unione, queste dovrebbero soddisfare i requisiti contenutivi e fornire un esempio di buone prassi. [Em. 5] |
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(3) |
Nella sua comunicazione del 15 dicembre 2010, intitolata « Il piano europeo d’azione della Commissione per l’eGovernment 2011-2015 Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa» (3) , auspica la Commissione ha sollecitato azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l’inclusione e l’accessibilità. Nel contempo sono necessari maggiori sforzi per attuare efficacemente la politica relativa all'e-inclusione, il cui obiettivo è ridurre le disparità nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione e migliorare la situazione economica, le opportunità lavorative, la qualità della vita, la partecipazione e la coesione sociali, anche per quanto concerne le consultazioni democratiche. [Em. 6] |
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(4) |
Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 intitolata «Un’agenda digitale europea» (4) , una iniziativa della strategia Europa 2020, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico (e i siti web che forniscono ai cittadini servizi di base) dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015. [Em. 7] |
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(4 bis) |
Le persone anziane sono a rischio di esclusione digitale a causa di fattori quali la mancanza di competenze nel campo delle TIC e la mancanza di accesso a Internet. La comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2011 intitolata «iniziativa europea i2010 sull'e-inclusione “Partecipare alla società dell'informazione”» mira a garantire che tutti i gruppi di utenti abbiano le migliori opportunità possibili di usare Internet e di acquisire familiarità con le TIC. L'agenda digitale europea propone una serie di misure per promuovere l'uso delle nuove TIC da parte dei gruppi di utenti svantaggiati, come ad esempio gli anziani. [Em. 8] |
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(5) |
Il programma quadro per le attività di ricerca e d'innovazione (Orizzonte 2020) (5) e il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) (6) sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all’accessibilità. |
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(6) |
Ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la Convenzione delle Nazioni Unite»), la maggior parte degli Stati Membri e l’Unione si sono impegnate a «garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso tra l’altro alle tecnologie dell’informazione della comunicazione» e ad «adottare misure adeguate […] per promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet». |
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(6 bis) |
Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, l'approccio della progettazione universale dovrebbe fungere da base per lo sviluppo delle nuove tecnologie. [Em. 9] |
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(7) |
La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata « Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (7) : un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere», il cui obiettivo è abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità, si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l’accessibilità del web, con l’obiettivo di «garantire ai disabili l’accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza». [Em. 10] |
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(8) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) contiene disposizioni in materia di accessibilità delle TIC, ma non tratta gli aspetti specifici dell’accessibilità del web. |
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(8 bis) |
Nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 (9) , il Parlamento europeo ha sottolineato che non si possono sviluppare economie innovative e basate sulla conoscenza senza forme e contenuti accessibili per le persone con disabilità disciplinati da normative vincolanti, quali ad esempio siti web accessibili ai non vedenti e contenuti sottotitolati per gli ipoudenti, compresi servizi dei mass media, servizi online per le persone che utilizzano il linguaggio dei segni, applicazioni per smart phone e ausili tattili e sonori nei mezzi di informazione pubblici. [Em. 11] |
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(8 ter) |
L'Agenda digitale per l'Europa sottolinea l'importanza delle azioni positive per aiutare le persone disabili ad accedere ai contenuti culturali come elemento fondamentale di una piena cittadinanza dell'Unione e auspica la piena attuazione del Memorandum di intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità. La produzione di documenti, quali rapporti, libri e atti legislativi, mettendoli a disposizione nei siti web pubblici secondo modalità tali da renderli pienamente accessibili, può fornire un importante contributo al raggiungimento di tale obiettivo e promuovere lo sviluppo di competenze e opportunità per le imprese di servizi nell'Unione, unitamente alle auspicate azioni di sostegno al settore privato per incentivare gli investimenti in tale ambito. [Em. 12] |
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(9) |
Il mercato in rapida crescita dell’accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione e canali di comunicazione sociale integrati nei siti web . A tale proposito, rivestono grande importanza gli sforzi compiuti nell'ambito della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale, che rappresenta una continuazione del pacchetto a favore dell'occupazione e che si rivolge agli specialisti delle TIC nell'intento di rispondere alla carenza di competenze, anche per quanto concerne l'alfabetizzazione e le abilità professionali nel settore delle TIC . [Em. 13] |
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(10) |
Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma le indicazioni fornite spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure sono state introdotte varianti tecniche a livello nazionale. |
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(11) |
I fornitori di accessibilità del web comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). I fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del rispettivo mercato nazionale. A causa delle differenze esistenti nelle specifiche relative all’accessibilità del web e nelle normative, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all’accessibilità del web. |
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(11 bis) |
La garanzia di neutralità della rete è essenziale affinché i siti web degli enti pubblici rimangano accessibili, ora e in futuro, e Internet sia aperto. [Em. 14] |
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(12) |
La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l’accesso ai contenuti web da ogni luogo dell’Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici. |
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(13) |
Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici e a quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche . Tale ravvicinamento ridurrebbe l’incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l’interoperabilità. L’adozione di Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo di requisiti di accessibilità del web adeguati e interoperabili nelle gare d'appalto per i contenuti dei siti web . Requisiti di accessibilità del web neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare ostacoleranno l’innovazione e potrebbe potrebbero addirittura stimolarla. [Em. 15] |
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(14) |
Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell’Unione di ricavare benefici economici e sociali dall’estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all’accessibilità del web e favorire il completamento del mercato unico digitale . La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l’attrattiva degli investimenti nell’Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l’accessibilità del web. [Em. 16] |
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(15) |
I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online , dovrebbero poter accedere ai contenuti informativi, culturali e di intrattenimento che permettano loro di integrarsi pienamente a livello sociale e professionale e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l’Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, il diritto di accesso all'informazione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi. [Em. 17] |
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(15 bis) |
I servizi online acquisiscono un'importanza crescente nella società. Internet è uno strumento fondamentale per l'accesso alle informazioni e all'istruzione e per il coinvolgimento nella società. Nell'interesse dell'inclusione sociale, è pertanto opportuno garantire l'accessibilità universale dei siti web degli enti pubblici e di quelli che forniscono servizi di base per il pubblico, quali importanti siti di notizie e biblioteche mediatiche, servizi bancari («online banking») e informazioni e servizi dei gruppi d'interesse. [Em. 18] |
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(16) |
Le prescrizioni in materia di accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le funzionalità di base che devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire autonomamente, navigare, utilizzare, interagire, leggere o comprendere un sito web e i suoi contenuti. Esse non precisano in che modo deve essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un determinato sito web, informazione online o applicazione. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l’innovazione. |
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(17) |
L’interoperabilità legata all’accessibilità del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i componenti dell’interfaccia utente incorporati. L’interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l’Unione. L’interoperabilità andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e servizi connessi all’accessibilità del web. |
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(18) |
Come sottolinea l’agenda digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi. |
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(18 bis) |
Le autorità pubbliche degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere che taluni siti web siano trasferiti su server che si trovano all'interno dell'Unione, in modo da evitare lo spionaggio da parte di soggetti esterni all'Unione o fughe di notizie e impedire a detti soggetti di interrompere servizi importanti per motivi di sicurezza. [Em. 19] |
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(19) |
È opportuno che la presente direttiva miri a garantire alle persone con disabilità piena accessibilità, sulla base di requisiti comuni, di taluni tipi di tutti i siti web di degli enti pubblici e di quelli gestiti da enti che svolgono funzioni pubbliche che rivestono un’importanza essenziale per il pubblico , al fine di agevolarli in modo che possano vivere in autonomia e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite . Tali I tipi sono stati individuati nell’analisi comparativa dell’e-government del 2001 (10) e su di essi si basa l’elenco riportato di siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere riportati nell’allegato. I termini per la conformità alle prescrizioni della presente direttiva dovrebbero essere scaglionati onde consentire di estenderne l'ambito di applicazione per includervi tutti i siti web degli enti pubblici che forniscono servizi direttamente al pubblico. [Em. 20] |
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(20) |
La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per taluni tipi di tutti i siti web di degli enti pubblici e per quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche . Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione n. 1673/2006/CE, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva. [Em. 21] |
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(21) |
La Commissione ha già conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato, identificato come «M/376» (12), per l’elaborazione di una norma europea utilizzabile negli appalti pubblici e in altri contesti, ad esempio negli appalti privati, in cui siano precisati i requisiti di accessibilità funzionale dei prodotti e servizi TIC, compresi i contenuti web. A tal fine, gli organismi europei di normalizzazione devono avviare stretti rapporti di cooperazione con i forum e consorzi che si occupano dell’emanazione di norme di settore riguardanti gli aspetti considerati, tra cui il World Wide Web Consortium (W3C/WAI). Sulla base dei risultati di tali lavori è necessario elaborare una norma armonizzata intesa a conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva. |
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(21 bis) |
Nella preparazione e nelle eventuali revisioni future delle pertinenti norme europee e armonizzate, è opportuno insistere presso i competenti organismi europei di normalizzazione affinché assicurino la coerenza con le pertinenti norme internazionali (al momento ISO/IEC 40500), al fine di evitare qualsiasi frammentazione o incertezza giuridica. [Em. 22] |
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(22) |
In attesa che i riferimenti a tale norma armonizzata, o a parti di essa, siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i siti web interessati che rispettano le norme europee, o parti di esse, stabilite dalla Commissione mediante atti delegati dovrebbero presumersi conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web. Tale norma armonizzata potrebbe essere la norma europea che dovrà essere adottata nell’ambito del mandato M/376. |
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(23) |
In mancanza di tale norma europea, è opportuno conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web ai siti web interessati che rispettano le parti della norma internazionale ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA. La norma internazionale ISO/IEC 40500:2012 è identica alle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web WCAG 2.0. I criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA specificati per le pagine web nella versione 2.0 delle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) del W3C godono di ampio consenso presso le parti interessate, sia a livello internazionale che a livello europeo, in quanto elementi atti a garantire specifiche adeguate in materia di accessibilità del web, come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio sulla società dell’informazione accessibile del 31 marzo 2009. |
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(24) |
La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici interessati a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. La nomina di un'autorità competente in ciascuno Stato membro quale organismo responsabile del controllo costituirebbe un modo adeguato per garantire che la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web sia monitorata e rigorosamente applicata, con la stretta partecipazione delle parti interessate mediante l'istituzione di un meccanismo di denuncia nei casi riscontrati di non conformità. Una metodologia armonizzata per l’attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web interessati ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno due anni una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e più in generale sull’elenco delle misure intraprese in applicazione della presente direttiva. [Em. 23] |
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(24 bis) |
È opportuno che la prima metodologia utilizzata per effettuare un monitoraggio continuo della conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web sia adottata mediante atti di esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva. [Em. 24] |
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(25) |
In un contesto armonizzato, il settore degli sviluppatori dello sviluppo di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all’esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l’accessibilità del web dovrebbero ridursi , contribuendo in tal modo alla crescita economica e all'occupazione . [Em. 25] |
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(26) |
Per assicurare l’accessibilità dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva e garantire che tali prescrizioni risultino chiare e comprensibili per le parti interessate nella sua attuazione, ivi compresi gli sviluppatori esterni di siti web e il personale interno degli enti pubblici e degli altri enti che svolgono funzioni pubbliche , dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla precisare ulteriormente definizione di ulteriori dettagli , all’occorrenza, relativi a tali prescrizioni senza modificarle e riguardo alla determinazione la norma europea delle norme europee , o parti di essa esse , che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano tale norma tali norme o parti di essa esse e per modificare l'allegato I bis al fine di tenere conto del progresso tecnologico. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 26] |
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(27) |
Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali requisiti, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per la determinazione delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
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(28) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l’accessibilità dei siti web degli enti pubblici e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche , non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l’armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, e ma può dunque al contrario , a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. L'adozione di un approccio armonizzato all'accessibilità dei siti web in tutta l'Unione comporterebbe una riduzione dei costi per le imprese che sviluppano siti web e, di conseguenza, per gli enti pubblici che ricorrono ai loro servizi. In futuro, l'accesso alle informazioni e ai servizi forniti mediante siti web sarà sempre più importante per l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei cittadini, tra cui l'accesso all'occupazione , [Em. 27] |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l’accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche a tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali, compresi i disabili e agli anziani . [Em. 28]
1 bis. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone disabili comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri. [Em. 29]
2. La presente direttiva stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere accessibile accessibili la funzionalità e il contenuto dei:
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a) |
siti web appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi sono precisati ; nonché |
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b) |
siti web gestiti dagli altri enti che svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell’allegato I bis . |
Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva oltre le funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis. [Em. 30]
3. Gli Stati membri possono sono incoraggiati a estendere l’applicazione della presente direttiva a tipi di siti web degli enti pubblici diversi da quelli indicati nel paragrafo 2. [Em. 31]
3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva alle microimprese quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (14) , se svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis della presente direttiva. [Em. 32]
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
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(-1 bis) |
«ente pubblico», lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; [Em. 33] |
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(-1 ter) |
«siti web appartenenti a enti pubblici», siti web sviluppati, acquistati, mantenuti o cofinanziati da enti pubblici oppure cofinanziati con fondi dell'Unione; [Em. 34] |
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(-1 quater) |
«siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche», i siti web gestiti da enti che svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis; [Em. 35] |
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(1) |
«siti web interessati», tutte le versioni dei siti web di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva comprese quelle destinate ai dispositivi mobili o progettate per essere accessibili con qualsiasi altro mezzo. Se un'applicazione progettata dai proprietari di un sito web offre servizi connessi al sito, la presente definizione si applica anche all'applicazione ; [Em. 36] |
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(2) |
«contenuto dei siti web», informazioni e componenti dell'interfaccia utente che devono essere veicolate all’utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli interattivi del contenuto . Per contenuto dei siti web s'intendono le informazioni testuali e non testuali, la possibilità di scaricare documenti e moduli nonché le forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento. Sono altresì incluse le funzioni offerte tramite siti web esterni al sito web interessato, ad esempio mediante l'uso di link, a condizione che il sito web esterno costituisca l'unico mezzo tramite il quale le informazioni o il servizio sono forniti all'utente. Il contenuto di un sito web comprende anche il contenuto generato dall'utente e, se tecnicamente possibile, il contenuto dei media sociali, se incorporati nel sito web in questione. Rientrano nella definizione non soltanto le parti del sito web interessato che offrono un servizio specifico, ma l'intero sito web ad esso collegato ; [Em. 37] |
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( 2 bis). |
«strumento di authoring», qualsiasi applicazione web o non web che può essere utilizzata dagli autori (individualmente o in collaborazione con altri) per creare o modificare il contenuto web ai fini di un suo utilizzo da parte degli altri autori o degli utenti finali ; [Em. 38] |
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(3) |
«programma utente» (user agent), qualsiasi programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e interagire con i contenuti web , indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato per tale interazione, compresi i dispositivi mobili ; [Em. 39] |
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(3 bis) |
«accessibilità del web», i principi e le tecniche cui attenersi nella costruzione dei siti web interessati per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone disabili e gli anziani. Per accessibilità del web s'intendono in particolare i principi e le tecniche che migliorano la percezione, la navigazione, l'utilizzo, l'interazione, la leggibilità e la comprensione da parte degli utenti, compreso l'uso della tecnologia assistiva o della comunicazione migliorativa e alternativa; [Em. 40] |
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(3 ter) |
«tecnologia assistiva», qualsiasi hardware o software che funga da programma utente o si affianchi a un programma utente principale per fornire una funzionalità volta a soddisfare le esigenze degli utenti disabili che vada oltre la funzionalità offerta dai programmi utenti principali. Sono comprese le presentazioni alternative, metodi alternativi di input, meccanismi aggiuntivi di navigazione od orientamento e trasformazioni del contenuto; [Em. 41] |
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(3 quater) |
«progettazione universale», la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzati da tutte le persone, nella maggiore misura possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, conformemente alla definizione della Convenzione delle Nazioni Unite. Non sono esclusi i dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessario; [Em. 42] |
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(4) |
«norma», una norma ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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(5) |
«norma internazionale», una norma internazionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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(6) |
«norma europea», una norma europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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(7) |
«norma armonizzata», una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
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(8) |
«ente pubblico», lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. [Em. 43] |
Articolo 3
Prescrizioni in materia di accessibilità del web
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i siti web interessati siano resi accessibili:
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a) |
in maniera coerente e adeguata per la percezione, la navigazione, l’utilizzo , l'interazione, la leggibilità e la comprensione in autonomia da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l’adattabilità della presentazione del contenuto e dell’interazione con lo stesso, ove necessario, fornendo un’alternativa elettronica accessibile; [Em. 44] |
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b) |
con modalità che favoriscano garantiscano l’interoperabilità con diversi un ampio ventaglio di programmi utente e di tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.; [Em. 45] |
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b bis) |
mediante un approccio di progettazione universale. [Em. 46] |
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2015. [Em. 47]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8, riguardo alla precisare ulteriormente definizione di ulteriori dettagli , ove opportuno, relativi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1 , senza modificarle . [Em. 48]
Articolo 4
Presunzione di conformità alle norme armonizzate
I siti web interessati che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati stabiliti e pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web contemplate da tali norme o da loro parti, definite all’articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 5
Presunzione di conformità alle norme europee o internazionali
1. Finché i riferimenti alle norme armonizzate di cui all’articolo 4 non sono stati pubblicati, i siti web interessati che rispettano le norme europee, o parti di esse, stabilite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web contemplate da tali norme o da loro parti, definite all’articolo 3, paragrafo 1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 8 per stabilire le norme europee, o parti di esse, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Finché i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano le parti della la norma tecnica ISO/IEC 40500:2012 riguardanti internazionale WCAG 2.0 riguardante i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web previste all’articolo 3 , paragrafo 1 . [Em. 49]
Articolo 6
Misure aggiuntive
1. Gli Stati membri promuovono garantiscono l’inserimento, nei siti web interessati, di una dichiarazione chiara e concisa sull’accessibilità degli stessi, in particolare sulla conformità alla presente direttiva, comprese informazioni sul grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web relative al contenuto video in diretta, e di eventuali ulteriori informazioni sull’accessibilità a sostegno degli utenti per aiutare gli utenti nella valutazione del grado di accessibilità dei siti web interessati . Tali informazioni sono fornite in formato accessibile .
1bis. La Commissione istituisce un modello di dichiarazione sull'accessibilità mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. [Em. 50]
2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l’applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web definite all di cui all ’articolo 3, paragrafo 1, a tutti i siti web degli enti pubblici, oltre ai siti web a quelli interessati, e segnatamente ai siti web degli enti pubblici cui si applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di accessibilità del web. [Em. 51]
2 bis. Gli Stati membri promuovono e sostengono i programmi di formazione sull'accessibilità del web rivolti alle pertinenti parti interessate, compreso il personale degli enti pubblici e degli enti che svolgono funzioni pubbliche, che permettono di creare, gestire e aggiornare pagine web e il relativo contenuto. [Em. 52]
2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini della sensibilizzazione sulle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sui loro vantaggi per gli utenti e i proprietari di siti web e sulla possibilità di presentare una denuncia in caso di non conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto all'articolo 7 bis. [Em. 53]
2 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere l'utilizzo degli strumenti di authoring che favoriscono il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. [Em. 54]
3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani riguardo all’accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web. [Em. 55]
4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello nazionale e unionale con le pertinenti parti sociali e con le parti interessate dell’industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all’articolo 7 ter , paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell’accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche. [Em. 56]
4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le pertinenti parti sociali partecipino allo sviluppo e all'applicazione dei programmi di formazione e dei regimi di sensibilizzazione, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 bis e 2 ter. [Em. 57]
Articolo 7
Monitoraggio e relazioni [Em. 58]
1. Gli Stati membri esercitano un monitoraggio continuo sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4.
1 bis. La Commissione istituisce un gruppo di esperti che, su suo invito, si riunisce almeno una volta ogni due anni per discutere i risultati del monitoraggio, scambiare le migliori prassi sull'attuazione della presente direttiva e valutare la necessità di specifiche aggiuntive alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il gruppo di esperti è composto da esperti governativi e del settore privato e le pertinenti parti interessate, tra cui gli anziani, le persone disabili e le loro organizzazioni rappresentative. [Em. 59]
2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l’elenco dei siti web di cui all’articolo 1, paragrafo 3. [Em. 60]
3. Nella relazione sono trattate anche le azioni eseguite a norma dell’articolo 6. [Em. 61]
4. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni dell’articolo 3 , paragrafo 1, in materia di accessibilità del web. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile e riproducibile ed è elaborata in stretta consultazione con le pertinenti parti interessate dell'industria e della società civile, comprese in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3. La prima metodologia è adottata entro … (*1). La metodologia è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [Em. 62]
5. Nella metodologia di cui al paragrafo 4 rientrano:
|
a) |
la periodicità dei controlli e del campionamento dei siti web interessati soggetti a sorveglianza; |
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b) |
a livello di singoli siti web, la descrizione del modo in cui deve essere dimostrata la conformità alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, in materia di accessibilità del web, facendo direttamente riferimento, ogniqualvolta siano disponibili, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle norme europee o internazionali di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5; e |
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b bis) |
la metodologia di ricerca che unisce analisi di esperti ed esperienze degli utenti, inclusi gli utenti con disabilità. [Em. 63] |
6. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite dalla Commissione per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2. [Em. 64]
Articolo 7 bis
Organismo di controllo
1. Gli Stati membri designano un'autorità competente (organismo di controllo) responsabile del controllo della conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri garantiscono che, nella misura del possibile, l'organismo di controllo cooperi strettamente con le pertinenti parti interessate, inclusi gli anziani, le persone disabili e le rispettive organizzazioni rappresentative.
2. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo di controllo disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie all'assolvimento dei seguenti compiti:
|
a) |
monitorare la conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web, come disposto all'articolo 7; |
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b) |
istituire un meccanismo di denuncia che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di segnalare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dei siti web interessati; nonché |
|
c) |
esaminare le denunce presentate. |
3. Gli Stati membri possono conferire all'organismo di controllo la responsabilità di attuare le misure supplementari di cui all'articolo 6.
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'organismo di controllo designato entro … (*2) . [Em. 65]
Articolo 7 ter
Relazioni
1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati del monitoraggio effettuato in conformità dell'articolo 7, anche per quanto riguarda i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. La relazione riguarda anche le misure adottate in conformità dell'articolo 6, comprese le conclusioni generali eventualmente tratte dai pertinenti organismi di controllo sulla base del monitoraggio.
3. Tale relazione è pubblicata in formati facilmente accessibili.
4. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. [Em. 66]
Articolo 7 quater
Modifica dell'allegato I bis
Al fine di tenere conto dei progressi tecnologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 riguardo alla modifica dell'allegato I bis. [Em. 67]
Articolo 7 quinquies
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tale sistema alla Commissione entro … (*3) e provvedono a comunicarle senza ritardi ogni successiva modifica ad esse relativa. [Em. 74]
Articolo 8
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … (*4).
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 10
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
1 bis. Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti i contenuti nuovi dei siti web interessati entro … (*5) e per tutti i contenuti esistenti dei siti web interessati entro … (*6) . [Em. 75]
1 ter. Per le prescrizioni in materia di accessibilità del web relative ai contenuti audio in diretta, i termini per l'applicazione di cui al paragrafo 1 bis sono prorogati di due anni. [Em. 70]
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Riesame
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva… (*7), la Commissione effettua un riesame dell’applicazione della stessa presente direttiva, in particolare dell'allegato I bis, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 7 ter, e mette a disposizione del pubblico i risultati di tale riesame . [Em. 71]
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(3) COM(2010) 743 definitivo — Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(4) COM(2010) 245 definitivo/2.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(7) COM(2010) 636 definitivo. Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(8) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(9) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9).
(10) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope
(11) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(12) http://www.mandate376.eu/
(13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 136).
(15) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(*1) Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(*2) Data di trasposizione della presente direttiva.
(*3) Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*4) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*5) Un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*6) Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*7) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO
Tipi di siti web degli enti pubblici
(a cui si fa riferimento nell’articolo 1, paragrafo 2)
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(1) |
Imposte sul reddito: dichiarazione, notifica di accertamento |
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(2) |
Servizi di ricerca lavoro da parte degli uffici di collocamento |
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(3) |
Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio |
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(4) |
Documenti personali: passaporto o patente di guida |
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(5) |
Immatricolazione di autoveicoli |
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(6) |
Domanda di licenza edilizia |
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(7) |
Dichiarazioni alla polizia, per esempio in caso di furto |
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(8) |
Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio cataloghi e strumenti di ricerca |
|
(9) |
Domanda e rilascio di certificati di nascita o di matrimonio |
|
(10) |
Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università |
|
(11) |
Avviso di trasferimento di residenza |
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(12) |
Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni. [Em. 72] |
Allegato I bis
Tipi di funzioni pubbliche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
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(1) |
Servizi di rete: servizi di fornitura di gas, riscaldamento, elettricità e acqua; servizi postali; reti e servizi di comunicazione elettronica; |
|
(2) |
Servizi connessi ai trasporti; |
|
(3) |
Servizi bancari e assicurativi di base (compresi almeno conto di pagamento di base, assicurazione sul contenuto della casa e sull'edificio, assicurazione sulla vita o medica); |
|
(4) |
Istruzione primaria, secondaria, superiore e per adulti; |
|
(5) |
Regimi legali e complementari di protezione sociale che coprono i principali rischi della vita (compresi almeno quelli connessi alla salute, all'invecchiamento, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, alla pensione e alla disabilità); |
|
(6) |
Servizi sanitari; |
|
(7) |
Servizi di assistenza all'infanzia; |
|
(8) |
Altri servizi essenziali prestati direttamente al pubblico per facilitare l'inclusione sociale e tutelare i diritti fondamentali; |
|
(9) |
Attività culturali e informazioni turistiche. |
[Em. 73]
|
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/638 |
P7_TA(2014)0159
Diritto comune europeo della vendita ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635 — C7-0329/2011 — 2011/0284(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/64)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0635), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0329/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato belga, dal Bundestag tedesco, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 (1), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0301/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 75.
P7_TC1-COD(2011)0284
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Notevoli strozzature ostacolano ancora l'attività economica transfrontaliera impedendo di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno a beneficio della crescita e dell'occupazione. Attualmente solo un professionista dell'Unione su dieci esporta beni all'interno dell'Unione e per lo più solo in pochi Stati membri. Di tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri (normativa tributaria, oneri amministrativi, difficoltà di consegna, lingua e cultura), per i professionisti è la difficoltà di reperire le norme di diritto dei contratti straniero una delle maggiori barriere alle transazioni fra imprese e fra imprese e consumatori. Ciò si ripercuote sui consumatori, che hanno un accesso limitato ai beni. La diversità dei diritti nazionali dei contratti costituisce quindi un deterrente all'esercizio di libertà fondamentali come la libera prestazione di beni e servizi, e una barriera al funzionamento e alla progressiva instaurazione del mercato interno, ma ha anche l'effetto di limitare la concorrenza, specie nei mercati degli Stati membri più piccoli. |
|
(2) |
I contratti sono lo strumento giuridico indispensabile per ogni operazione economica. La necessità di identificare o negoziare la legge applicabile, reperire le disposizioni straniere applicabili e spesso tradurle, ottenere la consulenza di un legale per familiarizzarsi con gli obblighi imposti dal diritto straniero e adattare i contratti alle varie legislazioni nazionali applicabili negli scambi transfrontalieri fa sì che, per i professionisti, il commercio transfrontaliero risulti più complesso e costoso di quello interno. Le barriere legate al diritto dei contratti contribuiscono quindi in misura determinante a dissuadere numerosi professionisti, desiderosi di esportare all'estero, dal lanciarsi nel commercio transfrontaliero o dall'espandere le attività verso più Stati membri. Il loro effetto deterrente è particolarmente forte sulle piccole e medie imprese (PMI) per le quali i costi per entrare in più mercati stranieri sono spesso molto elevati rispetto al giro d'affari. I professionisti perdono così l'opportunità di realizzare quelle economie che invece farebbero se fosse loro possibile vendere beni e servizi sulla base di un unico diritto dei contratti uniforme per tutte le loro transazioni commerciali transfrontaliere e, nell'ambiente online, di un unico sito web. |
|
(3) |
L'incidenza dei costi di transazione legati al diritto dei contratti è notevole e, insieme agli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore, ha un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno nelle transazioni tra imprese e consumatori. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al professionista che dirige le sua attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro si applicano le norme di tutela del consumatore dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale che garantiscono un livello più elevato di protezione e alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge di quello Stato membro, anche laddove le parti abbiano scelto un'altra legge applicabile. Il professionista pertanto deve prima accertare se la legge del consumatore conferisce una protezione più elevata, quindi deve assicurare che il contratto ne rispetti i requisiti. Nel commercio elettronico poi, insorgono ulteriori costi per l'adattamento dei siti web che devono rispecchiare i requisiti di legge dei diritti stranieri dei contratti applicabili al consumatori. L'armonizzazione esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti degli Stati membri permangono differenze sostanziali: l'attuale armonizzazione lascia agli Stati membri un'ampia gamma di opzioni su come conformarsi agli obblighi della normativa dell'Unione e dove fissare il livello di tutela del consumatore. |
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(4) |
Le barriere legate al diritto dei contratti che impediscono ai professionisti di godere appieno del potenziale del mercato interno sono d'ostacolo anche per i consumatori. Meno intensi sono gli scambi transfrontalieri, minori le importazioni e la concorrenza. Il consumatore risulta quindi svantaggiato in quanto dispone di una scelta limitata di prodotti a prezzi superiori, direttamente perché sono pochi i professionisti stranieri che offrono beni e servizi, indirettamente per i limitati scambi transfrontalieri tra imprese sul mercato all'ingrosso. Acquistare all'estero può presentare il vantaggio economico sostanziale di disporre di maggiori e migliori offerte, eppure molti consumatori esitano ad acquistare oltre frontiera a causa dell'incertezza che pesa sui loro diritti. Una delle maggiori preoccupazioni è per l'appunto il diritto dei contratti; i consumatori si chiedono, ad esempio, se riceveranno adeguata protezione in caso di acquisto di prodotti difettosi. Di conseguenza, numerosissimi consumatori preferiscono rivolgersi al solo mercato nazionale anche se questo implica minor scelta e prezzi più alti. |
|
(5) |
Per giunta, anche volendo approfittare delle differenze di prezzo fra Stati membri acquistando da un professionista in un altro Stato membro, il consumatore spesso si scontra con il rifiuto di vendere dello stesso professionista. Benché il commercio elettronico abbia largamente facilitato la ricerca di offerte così come il confronto dei prezzi e di altre condizioni a prescindere dal luogo in cui sia stabilito il professionista, di fatto molto spesso gli ordini inoltrati da consumatori dall'estero sono rifiutati da professionisti che non vogliono concludere transazioni transfrontaliere. |
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(6) |
Le differenze dei diritti nazionali dei contratti costituiscono pertanto barriere che impediscono a consumatori e professionisti di cogliere i vantaggi del mercato interno. Tali barriere sarebbero notevolmente ridotte se i contratti potessero fondarsi su un corpus unico e uniforme di norme, a prescindere dal luogo in cui sono stabilite le parti. Detto corpus uniforme di norme di diritto dei contratti dovrebbe regolare il contratto nel suo intero ciclo di vita, ricomprendendo molti degli aspetti più importanti ai fini della conclusione di un contratto. Dovrebbe poi constare di norme completamente armonizzate a tutela dei consumatori. |
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(7) |
Le divergenze fra diritti nazionali dei contratti e il loro impatto sul commercio transfrontaliero limitano anche la concorrenza. Se gli scambi commerciali sono pochi c'è meno concorrenza e di conseguenza i professionisti sono meno incentivati a innovare e a migliorare la qualità dei loro prodotti o ridurre i prezzi. Specie negli Stati membri più piccoli dove la concorrenza è poca, il fatto che professionisti stranieri decidano di non penetrare in quei mercati per ragioni di costi e complessità ne limita ulteriormente la concorrenza, con un considerevole impatto sulla scelta e i livelli di prezzo dei prodotti disponibili. Per giunta, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri possono nuocere alla concorrenza fra PMI e imprese più grandi. Visto in effetti il notevole impatto dei costi rispetto al giro d'affari, è molto più probabile che una PMI rinunci a un mercato straniero che non un concorrente di maggiori dimensioni. |
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(8) |
Le barriere legate al diritto dei contratti impediscono ai consumatori e ai professionisti di sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno e sono particolarmente importanti nell'ambito della vendita a distanza che dovrebbe costituire uno dei risultati tangibili del mercato interno. In particolare, la dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale tanto per i consumatori quanto per i professionisti dato che i consumatori fanno sempre più acquisti su internet e un numero crescente di professionisti effettua vendite online. Dato che i mezzi tecnologici di comunicazione e di informazione sono in costante sviluppo e diventano sempre più accessibili, il potenziale di crescita delle vendite su internet è molto elevato. Di fronte a tale scenario e per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i loro contratti da esse conclusi a distanza e, in particolare, online, rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune europeo della vendita. Il Detto diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più per le vendite a distanza , e in particolare via internet, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo. [Em. 1] |
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(9) |
Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita per i contratti a distanza e in particolare per i contratti online . Esso armonizza ravvicina il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore al primo regime nazionale di diritto dei contratti ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime direttamente applicabile dovrebbe costituire parte integrante dell'ordinamento giuridico applicabile sul territorio degli Stati membri. Nella misura in cui il suo ambito lo consenta e le parti concordino validamente di utilizzarlo, il diritto comune europeo della vendita dovrà essere applicato al posto del primo regime nazionale di diritto dei contratti previsto da detto ordinamento giuridico. Esso dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti. [Em. 2] |
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(10) |
È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa nell'ambito del nel proprio ordinamento giuridico nazionale determinato come diritto nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita deriva da una scelta tra due diversi regimi nell'ambito dello stesso ordinamento giuridico nazionale. Tale scelta non può è pertanto assimilata né deve essere assimilato o confuso con la confusa con una scelta della legge applicabile tra due ordinamenti giuridici nazionali ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti come quelle previste nel regolamento (CE) n . 593/2008 . [Em. 3] |
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(11) |
È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus completo globale di norme imperative uniformi a tutela dei consumatori completamente armonizzate. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione. Inoltre, l'adozione del presente regolamento non deve precludere la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori, al fine di assicurare la piena armonizzazione a un livello elevato della tutela del consumatore negli Stati membri. [Em. 4] |
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(11 bis) |
La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell'ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore. Per valutare se la persona fisica agisca in toto o in parte per fini inerenti alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, occorre tener conto del modo in cui essa si pone nei confronti della controparte. [Em. 5] |
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(12) |
È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus completo globale di norme imperative armonizzate uniformi a tutela dei consumatori completamente armonizzate, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita , dato che ciò equivarrebbe a un raffronto tra le disposizioni obbligatorie di due secondi regimi identici di diritto dei contratti . [Em. 6] |
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(13) |
È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali e che il commercio a distanza, in particolare il commercio online, ha un elevato potenziale . Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale. [Em. 7] |
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(14) |
L'applicazione del diritto comune europeo della vendita non dovrebbe limitarsi a situazioni transfrontaliere tra Stati membri soltanto, dovrebbe invece facilitare anche gli scambi fra Stati membri e paesi terzi. Ove siano coinvolti consumatori di paesi terzi, l'accordo sull'uso del diritto comune europeo della vendita, che comporterebbe per loro la scelta di una legge straniera, andrebbe subordinato alle norme applicabili sul conflitto di leggi. |
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(15) |
Per i professionisti attivi nel commercio nazionale e transfrontaliero può risultare utile avvalersi di un contratto unico e uniforme per tutte le loro operazioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune europeo della vendita anche in un contesto puramente nazionale. |
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(16) |
Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe applicarsi in particolar modo alla vendita di beni mobili, compresa la loro fabbricazione o produzione, essendo questo l'unico tipo di contratto importante da un punto di vista economico a presentare un particolare potenziale per la crescita degli scambi transfrontalieri, specie del commercio elettronico. |
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(17) |
Per rispecchiare la crescente importanza dell'economia digitale, è auspicabile che rientrino nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita anche i contratti di fornitura di contenuto digitale. Il trasferimento di contenuti digitali a fini di conservazione, trasformazione o accesso e di uso ripetuto, come lo scaricamento di musica, è in rapida ascesa e presenta un elevato potenziale di crescita ma si svolge in un contesto in cui è ancora notevole la discrepanza e l'incertezza giuridica. Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe pertanto disciplinare la fornitura di contenuto digitale, che il contenuto sia o meno fornito su supporto materiale. |
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(17 bis) |
Il cloud computing si sta sviluppando rapidamente e ha un grande potenziale di crescita. Il diritto comune europeo della vendita prevede un corpus coerente di norme adattate all'offerta a distanza e, in particolare, all'offerta online di contenuti digitali e servizi afferenti. È opportuno che tali norme siano applicabili anche quando il contenuto digitale o i servizi afferenti siano forniti utilizzando una nuvola informatica, segnatamente quando il contenuto digitale possa essere scaricato dalla nuvola informatica del venditore o memorizzato temporaneamente nella nuvola del prestatore. [Em. 8] |
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(18) |
I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale. Tuttavia, in tali casi, i rimedi giuridici di cui dispone il compratore devono essere limitati ai danni. D'altro canto, il compratore deve poter accedere a tutti i tipi di rimedi, eccetto la riduzione del prezzo, anche se non è obbligato a pagare un prezzo per la fornitura di contenuto digitale, purché la controprestazione, come ad esempio la fornitura di dati personali o di un altro servizio che abbia un valore commerciale per il fornitore, sia equivalente al pagamento del prezzo, tenendo conto che, in questo caso, il contenuto digitale non è in realtà fornito gratuitamente. [Em. 9] |
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(19) |
Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali o la memorizzazione temporanea di contenuti digitali nella nuvola del prestatore di servizi . [Em. 10] |
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(19 bis) |
Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi anche a un contratto collegato a un altro contratto fra le parti contraenti diverso da un contratto di vendita, da un contratto per la fornitura di contenuti digitali o da un contratto di servizi connessi. Il contratto collegato è regolato dalla legge nazionale rispettivamente applicabile in virtù delle pertinenti norme di conflitto. Il diritto comune europeo della vendita può anche applicarsi ai contratti contenenti elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuti digitali e dalle prestazioni di servizi collegati purché tali elementi siano divisibili e il loro prezzo possa essere ripartito. [Em. 11] |
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(20) |
Non è opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti collegati in virtù dei quali il compratore acquista beni o riceve un servizio da terzi, ciò perché il terzo non è parte dell'accordo fra i contraenti sull'uso del diritto comune europeo della vendita. Il contratto collegato con un terzo dovrebbe essere regolato dalla legge nazionale che è applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. |
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(21) |
Per affrontare in modo mirato e proporzionato i problemi attuali di mercato interno e concorrenza, il campo d'applicazione personale del diritto comune europeo della vendita dovrà incentrarsi sui soggetti che il divergere dei diritti nazionali dei contratti attualmente dissuade dal concludere affari all'estero, con tutto l'effetto negativo sul commercio transfrontaliero che ne consegue. È opportuno pertanto che rientrino in tale campo di applicazione tutte le transazioni tra imprese e consumatori e tutti i contratti tra professionisti quando almeno una delle parti è un PMI, in base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5). Dovrebbe tuttavia restare salva la possibilità per gli Stati membri di adottare leggi che autorizzino l'applicazione del diritto comune europeo della vendita ai contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI. In ogni caso, nelle transazioni tra imprese i professionisti godono di totale autonomia e nella redazione delle loro clausole contrattuali sono incoraggiati ad ispirarsi al diritto comune europeo della vendita. |
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(22) |
L'accordo delle parti di un contratto riguardo all'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole. [Em. 12] |
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(23) |
Oltre a una scelta consapevole, è opportuno che il consenso del consumatore all'uso del diritto comune europeo della vendita sia anche una scelta informata. Pertanto, il professionista non solo dovrà richiamare l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita, ma anche informarlo sulla sua natura e caratteristiche principali. Per facilitare tale compito, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi, e garantire al consumatore un'informazione di livello e qualità uniforme, il professionista gli dovrà rilasciare la nota informativa standard prevista dal presente regolamento e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Laddove non sia possibile trasmettere tale nota al consumatore, ad esempio nell'ambito di contatti telefonici, o qualora il professionista abbia omesso di rilasciare la nota informativa, l'accordo sull'uso del diritto comune europeo della vendita non potrà obbligare il consumatore finché questi non abbia ricevuto la nota informativa insieme alla conferma dell'accordo e non abbia successivamente espresso il proprio consenso. |
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(23 bis) |
Quando l'accordo delle parti riguardante l'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita non è valido o quando non siano rispettati i requisiti che prevedono di fornire la nota informativa standard, la questione se un contratto sia concluso e a quali condizioni deve essere determinata dal rispettivo diritto nazionale applicabile conformemente alle pertinenti norme in materia di conflitto di leggi. [Em. 13] |
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(24) |
Onde evitare un'applicazione selettiva di certi elementi del diritto comune europeo della vendita, che potrebbe sbilanciare l'equilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e avere effetti negativi sulla protezione del consumatore, è opportuno che la scelta riguardi tale diritto comune europeo nel suo complesso e non solo alcune sue parti. |
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(25) |
Qualora a disciplinare il contratto in questione sia la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, è opportuno che la scelta del diritto comune europeo della vendita comporti l'accordo delle parti ad escludere tale convenzione. |
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(26) |
Le disposizioni del diritto comune europeo della vendita dovrebbero regolare le questioni di diritto dei contratti che hanno una rilevanza pratica durante l'intero ciclo di vita dei tipi di contratto rientranti nel campo di applicazione materiale e personale, in particolare quelli conclusi online. Oltre ai diritti e agli obblighi delle parti e ai rimedi in caso di inadempimento, il diritto comune europeo della vendita dovrà disciplinare gli obblighi di informativa precontrattuale, la conclusione del contratto (inclusi i requisiti di forma), il diritto di recesso e i suoi effetti, l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento (e le conseguenze di tale annullamento), l'interpretazione, il contenuto e gli effetti del contratto, la valutazione e le conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali, la restituzione a seguito dell'annullamento e della risoluzione, e la prescrizione ed esclusione dei diritti. Esso dovrà stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione di tutti gli obblighi e doveri che ne discendono. |
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(27) |
Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, a meno che le ragioni di tale illegalità o immoralità siano trattate nel diritto comune europeo della vendita, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del . Ai fini di chiarezza e certezza giuridica, il diritto comune europeo della vendita deve fare un riferimento chiaro sia alle questioni in esso trattate che a quelle che non lo sono . [Em. 14] |
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(27 bis) |
Le prassi commerciali sleali di cui alla direttiva 2005/29/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio sarebbero coperte dal diritto comune europeo della vendita nella misura in cui coincidano con le disposizioni del diritto dei contratti, comprese in particolare quelle relative alle prassi commerciali sleali che possono condurre all'annullamento di un contratto a causa di errore, dolo, minaccia o iniquo sfruttamento o a riparazioni per inosservanza degli obblighi di informazione. Le prassi commerciali sleali che non coincidano con le disposizioni sul diritto dei contratti non devono rientrare nell'ambito del diritto europeo comune della vendita. [Em. 15] |
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(28) |
Non è opportuno che il diritto comune europeo della vendita disciplini materie che esulano dal diritto dei contratti. Il presente regolamento non deve pregiudicare le norme di diritto dell'Unione o nazionale con riferimento a tali materie. A titolo di esempio, è opportuno che restino fuori dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita gli obblighi di informativa imposti per la tutela della salute e sicurezza o per motivi ambientali. Il presente regolamento non deve pregiudicare gli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(29) |
È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue disposizioni. [Em. 16] |
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(30) |
La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione. |
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(31) |
È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio generale della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio generale della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone prassi commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini. Il principio generale della buona fede e della correttezza deve costituire una norma di condotta che garantisca una relazione onesta, trasparente ed equa. Pur impedendo ad una parte di esercitare o di basarsi su un diritto, riparazione o difesa che, in altro modo, questa parte avrebbe, il principio in quanto tale non deve dar luogo ad un diritto generale all'indennizzo per danni. Le disposizioni del diritto europeo comune della vendita che costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale di buona fede e di correttezza, come l'annullamento per frode o la mancata esecuzione di un obbligo creato da una clausola implicita possono dar luogo a un diritto all'indennizzo per danni, ma soltanto in casi molto specifici. [Em. 17] |
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(32) |
Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe tendere a preservare i contratti validi ove possibile ed opportuno, alla luce degli interessi legittimi delle parti. |
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(33) |
È necessario che il diritto comune europeo della vendita identifichi soluzioni equilibrate per gli interessi legittimi delle parti predisponendo rimedi accessibili in caso di inadempimento del contratto e il relativo esercizio. Nei contratti tra imprese e consumatori il sistema di rimedi dovrebbe rispecchiare il fatto che la responsabilità per difetto di conformità dei beni, del contenuto digitale o dei servizi ricade sul professionista. |
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(34) |
Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione. Occorre creare una banca dati accessibile, totalmente sistematizzata e di facile consultazione. Per risolvere i problemi relativi ai diversi approcci alle sentenze in seno all'Unione e permettere che la banca dati funzioni con efficienza e in modo economico, le sentenze devono essere comunicate in base ad un riassunto standard delle sentenze che deve accompagnare la sentenza. Detto riassunto deve essere succinto, e pertanto di facile accesso. Esso deve essere suddiviso in cinque sezioni in cui siano stabiliti i principali elementi della sentenza comunicata, vale a dire: il tema e l'articolo pertinente del diritto comune europeo della vendita; un breve riassunto dei fatti; una sintesi degli argomenti principali; la decisione; i motivi della decisione, indicando chiaramente il principio applicato. [Em. 18] |
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(34 bis) |
Un commentario sul diritto comune europeo della vendita può costituire uno strumento utile in quanto fornisce chiarezza e orientamento su detto diritto. Tale commentario dovrebbe fornire un'esegesi chiara e globale degli articoli del diritto comune europeo della vendita unitamente, se del caso, ad una spiegazione delle scelte politiche alla base di articoli specifici. Una spiegazione chiara di tali scelte consentirebbe ai tribunali degli Stati membri di interpretare e applicare adeguatamente il diritto comune europeo della vendita e di colmare qualsiasi lacuna. In tal modo, si faciliterebbe lo sviluppo di un'applicazione coerente ed uniforme del diritto comune europeo della vendita. La Commissione dovrebbe esaminare le possibilità di fornire questo tipo di commentario. [Em. 19] |
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(34 ter) |
Un ulteriore ostacolo al commercio transfrontaliero è la mancanza di accesso a meccanismi di ricorso efficaci ed economici. Pertanto, un consumatore e un professionista che concludano un contratto in base al diritto comune europeo della vendita devono considerare la possibilità di sottoporre le controversie risultanti da tale contratto a un organismo alternativo esistente incaricato della risoluzione delle controversie ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) . Ciò lascia assolutamente impregiudicate la possibilità delle parti di avviare azioni dinanzi ai tribunali competenti senza prima aver ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie. [Em. 20] |
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(34 quater) |
Onde contribuire a facilitare il ricorso al diritto comune europeo della vendita, la Commissione deve favorire lo sviluppo di un modello europeo di clausole contrattuali con l'assistenza di un gruppo di lavoro, composto principalmente da associazioni che rappresentano i consumatori e le imprese e sostenuto da ricercatori e professionisti. Tale modello di clausole contrattuali può costituire un complemento utile al diritto comune europeo della vendita quando si tratti di descrivere le caratteristiche specifiche di un determinato contratto e deve tener conto delle specificità dei settori commerciali pertinenti. Esso deve rispondere alle necessità delle parti interessate e trarre insegnamento dall'esperienza pratica iniziale ottenuta dall'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita. Il modello di clausole contrattuali deve essere messo a disposizione del pubblico dato che può fornire un valore aggiunto ai professionisti che scelgono di concludere contratti transfrontalieri utilizzando il diritto comune europeo della vendita. Affinché il modello di clausole contrattuali accompagni effettivamente il diritto comune europeo della vendita, la Commissione deve iniziare i suoi lavori al più presto possibile. [Em. 21] |
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(35) |
È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese includere ulteriori norme relative alle clausole di riserva della proprietà , l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Occorre inoltre prestare particolare attenzione a constatare se la limitazione ai contratti a distanza e, in particolare, ai contratti online, continui ad essere adeguata o se possa essere maggiormente realizzabile un ambito più ampio, compresi i contratti conclusi nei locali commerciali. [Em. 22] |
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(36) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui avvalersi nelle transazioni transfrontaliere in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(37) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 38 e 47, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Indice (*1)
[Em. 23]
Titolo I
Disposizioni generali [Em. 24]
Parte - 1: Applicazione dello strumento [Em. 25]
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui al titolo II («diritto comune europeo della vendita»). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, condotte a distanza, in particolare via internet, qualora le parti del contratto lo convengano. [Em. 26]
2. Il presente regolamento consente ai professionisti , in particolare le piccole e medie imprese (PMI), di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica. [Em. 27]
3. Per quanto riguarda i contratti tra professionisti e consumatori, il presente regolamento contiene un corpus completo di norme a tutela dei consumatori intese a garantire un livello elevato di protezione, rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e stimolarli ad acquistare oltre frontiera.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«contratto»: l'accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici; |
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b) |
«buona fede e correttezza»: uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione; [Em. 28] |
|
c) |
«danno»: la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento; [Em. 29] |
|
d) |
«clausole contrattuali standard»: le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita; [Em. 30] |
|
e) |
«professionista»: la persona fisica o la persona giuridica che nei contratti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce nel quadro della per fini che possono essere attribuiti alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; [Em. 31] |
|
f) |
«consumatore»: la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore; [Em. 32] |
|
f bis) |
«prestatore di servizi»: il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si impegna a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito; [Em. 33] |
|
f ter) |
«creditore»: la persona che ha il diritto all'adempimento di un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore; [Em. 34] |
|
f quater) |
«creditore»: la persona che ha il diritto all'adempimento di un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore; [Em. 35] |
|
f quinquies) |
«debitore»: il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore; [Em. 36] |
|
f sexies) |
«buona fede e correttezza»: uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e, ove pertinente, opportuna considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione; [Em. 37] |
|
f septies) |
«clausole contrattuali standard»: le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita; [Em. 38] |
|
f octies) |
«danno»: la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento; [Em. 39] |
|
g) |
«risarcimento»: la somma di denaro cui una persona ha diritto a titolo di compensazione per aver subito una perdita, una lesione o un danno; |
|
g bis) |
«norma imperativa»: la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti; [Em. 40] |
|
g ter) |
«obbligazione»: il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico e che l'altra parte ha il diritto di far osservare in quanto tale; [Em. 41] |
|
g quater) |
«espresso»: in relazione a una dichiarazione o a un accordo, concluso indipendentemente da altre dichiarazioni o accordi e con un comportamento attivo e inequivoco, in particolare spuntando una casella o attivando un pulsante o una funzione analoga; [Em. 42] |
|
h) |
«bene»: qualsiasi bene mobile materiale, esclusi:
|
|
i) |
«prezzo»: il valore economico espresso in denaro dovuto come corrispettivo per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale o la prestazione del servizio connesso; |
|
j) |
«contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi:
|
|
k) |
«contratto di vendita»: il contratto in base al quale il professionista («venditore») trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni a un'altra persona («compratore»), il quale ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre ed esclusi i contratti di vendita forzata o che comportino in altro modo l'intervento della pubblica autorità; |
|
l) |
«contratto di vendita al consumatore»: il contratto di vendita in cui il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore; |
|
m) |
«servizi connessi»: i servizi connessi che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come la memorizzazione o altra trasformazione, fra cui l'installazione, la manutenzione, o la riparazione o altra trasformazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale o previsto , anche se unicamente come opzione, nel contratto di vendita e nel contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi: [Em. 44]
|
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n) |
«prestatore di servizi»: il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si obbliga a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito; [Em. 47] |
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o) |
«cliente»: chiunque acquista un servizio connesso; [Em. 48] |
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p) |
«contratto a distanza»: il contratto concluso tra il professionista e il consumatore o un altro professionista nell'ambito di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore o di un altro professionista , mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; [Em. 49] |
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q) |
«contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: il contratto tra il professionista e il consumatore:
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r) |
«locali commerciali»:
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s) |
«garanzia»: l' qualsiasi impegno del di un professionista o del di un produttore (il «garante») , assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi giuridici ai sensi dell'articolo 106 per difetto di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; [Em. 52] |
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s bis) |
«riparazione»: in caso di difetto di conformità, l'intervento atto a riportare i beni e i contenuti digitali in conformità con il contratto; [Em. 53] |
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t) |
«supporto durevole»: il supporto che permetta a una parte di conservare le informazioni che le sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; |
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u) |
«asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o contenuto digitale sono offerti dal professionista al consumatore che partecipa o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o del contenuto digitale; |
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v) |
«norma imperativa»: la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti; [Em. 54] |
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w) |
«creditore»: la persona che ha il diritto all'adempimento di una prestazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore; [Em. 55] |
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x) |
«debitore»: il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore; [Em. 56] |
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y) |
«obbligazione»: il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico. [Em. 57] |
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y bis) |
«a titolo gratuito»: senza i costi necessariamente sostenuti in relazione al ripristino della conformità dei beni, in particolare i costi di spedizione, di manodopera e di materiale. [Em. 58] |
Articolo 3
Natura facoltativa del diritto comune europeo della vendita
Le parti possono convenire che , fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7. [Em. 59]
Articolo 4
Contratti transfrontalieri
1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti a distanza che siano contratti transfrontalieri. [Em. 60]
2. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra professionisti è transfrontaliero se le parti hanno la residenza abituale in paesi diversi, uno dei quali almeno sia uno Stato membro.
3. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra un professionista e un consumatore è transfrontaliero se:
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a) |
l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in uno paese diverso da quello in cui il professionista ha la residenza abituale; e |
|
b) |
almeno uno di questi paesi è uno Stato membro. |
4. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di un professionista che sia una persona fisica si intende la sua sede di attività principale.
5. Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività del professionista, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale del professionista.
6. Al fine di determinare se un contratto è transfrontaliero, il momento rilevante è quello in cui è stato raggiunto l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita.
Articolo 5
Contratti cui può applicarsi il diritto comune europeo della vendita
Il diritto comune europeo della vendita può disciplinare i contratti a distanza, compresi i contratti online, che sono : [Em. 61]
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a) |
i contratti di vendita; |
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b) |
i contratti di fornitura di contenuto digitale, su supporto materiale o meno su qualsiasi altro supporto , che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo o in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o non sia fornito in cambio di una controprestazione ; [Em. 62] |
|
c) |
i contratti di servizi connessi, indipendentemente dal fatto che per quei servizi sia stato pattuito un prezzo separato. |
Articolo 6
Esclusione dei Contratti collegati e contratti misti e dei contratti collegati al credito al consumo [Em. 63]
1. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti misti che contengono inoltre essere applicato:
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a) |
ai casi in cui un contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita è collegato ad un contratto diverso da un contratto di vendita, un contratto per la fornitura di contenuto digitale o un contratto di servizi connessi, o |
|
b) |
ai casi in cui un contratto include elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5 , purché tali elementi siano divisibili e il loro prezzo possa essere ripartito . [Em. 64] |
1 bis. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il contratto collegato è disciplinato dalla legge altrimenti applicabile. [Em. 65]
1 ter. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), e
|
a) |
qualora, nel contesto del contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita, una delle parti eserciti un diritto, un rimedio o un'eccezione, o tale contratto non sia valido o non vincolante, la legge nazionale applicabile al contratto collegato determina gli effetti sul contratto collegato; [Em. 66] |
|
b) |
qualora, nel contesto di un contratto collegato, una delle parti eserciti un diritto, un rimedio o un'eccezione, o tale contratto non sia valido o non vincolante ai sensi della legge nazionale applicabile a tale contratto, gli obblighi delle parti ai sensi del contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita restano impregiudicati, salvo nei casi in cui una parte non avrebbe concluso il contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita se non fosse per il contratto collegato, o lo avrebbe fatto solo in condizioni contrattuali sostanzialmente diverse, nel qual caso tale parte ha il diritto di risolvere il contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita. [Em. 67] |
1 quater. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli altri elementi inclusi nel contratto sono considerati decisi nell'ambito di un contratto collegato. [Em. 68]
2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura. [Em. 69]
Articolo 7
Parti del contratto
1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).
2. Ai fini del presente regolamento, è una PMI il professionista che:
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a) |
occupa meno di 250 persone, e |
|
b) |
ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di quello Stato membro o quel paese terzo. [Em. 70] |
Articolo 8
Accordo sull'applicazione del diritto comune europeo della vendita
1. L'applicazione del diritto comune europeo della vendita è subordinata all'accordo delle parti. L'esistenza di tale accordo e la sua validità sono determinate sulla base dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dell'articolo 9 e delle disposizioni pertinenti del diritto comune europeo della vendita.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto e purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 9 . Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole. [Em. 71]
3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità. Nei rapporti tra professionisti, il diritto comune europeo della vendita può essere scelto in parte, purché non vi si vieti l'esclusione delle relative disposizioni. [Em. 72]
Articolo 9
Nota informativa standard nei contratti tra professionisti e consumatori
1. Nei rapporti tra professionista e consumatore, in aggiunta agli obblighi di informativa precontrattuale prescritti dal diritto comune europeo della vendita, il professionista è tenuto a richiamare l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita prima dell'accordo, rilasciandogli in modo palese la nota informativa di cui all'allegato. Se l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è raggiunto per telefono o con altro mezzo che non permetta di rilasciare al consumatore la nota informativa, o se il professionista ha omesso di rilasciare la nota informativa, tale accordo non vincola il consumatore finché questi non abbia ricevuto la conferma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, unitamente alla nota informativa e abbia successivamente acconsentito ad applicare il diritto comune europeo della vendita.
2. La nota informativa di cui al paragrafo 1 contiene l'hyperlink, se rilasciata in forma elettronica, o l'indicazione, in tutti gli altri casi, di un sito web dal quale potersi procurare gratuitamente il testo del diritto comune europeo della vendita.
Articolo 10
Sanzioni per violazione di specifici obblighi
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione da parte del professionista nei rapporti con il consumatore degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro … (*2) e ne notificano quanto prima le eventuali successive modificazioni.
Articolo 11
Conseguenze dell'applicazione del diritto comune europeo della vendita
1. Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione. Purché anziché il regime contrattuale che, in mancanza di tale accordo, disciplinerebbe il contratto sia effettivamente concluso, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza nell'ambito dell'ordinamento giuridico determinato come legge applicabile . [Em. 73]
1 bis. Se le parti avviano negoziati o adottano altrimenti misure preparatorie per la conclusione di un contratto con riferimento al diritto comune europeo della vendita, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza nonché altre materie rilevanti prima della conclusione di un contratto.
L'applicazione del diritto comune europeo della vendita di cui al primo comma non pregiudica la legge applicabile ai sensi delle rispettive norme sui conflitti di leggi, ove il professionista abbia anche fatto riferimento ad altri regimi giuridici. [Em. 74]
Articolo 11 bis
Materie disciplinate dal diritto comune europeo della vendita
1. Le norme del diritto comune europeo della vendita contemplano le seguenti materie:
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a) |
gli obblighi informativi precontrattuali; |
|
b) |
la conclusione del contratto, inclusi i requisiti di forma; |
|
c) |
il diritto di recesso e i suoi effetti; |
|
d) |
l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo, minaccia o iniquo sfruttamento e le conseguenze di tale annullamento; |
|
e) |
l'interpretazione; |
|
f) |
il contenuto e gli effetti, compresi quelli del contratto in questione; |
|
g) |
la valutazione e le conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali, |
|
h) |
i diritti e gli obblighi delle parti; |
|
i) |
i rimedi per inadempimento; |
|
j) |
la restituzione dopo l'annullamento, la risoluzione o in caso di contratto non vincolante; |
|
k) |
la prescrizione e l'esclusione dei diritti; |
|
l) |
le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi e dei doveri che ne discendono. [Em. 75] |
2. Le materie non rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita sono disciplinate dalle norme pertinenti della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme pertinenti sui conflitti di leggi. Tali materie comprendono:
|
a) |
la personalità giuridica; |
|
b) |
l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, salvo quando i motivi alla base dell'illegalità o dell'immoralità siano trattati dal diritto comune europeo della vendita; |
|
c) |
la determinazione della lingua del contratto; |
|
d) |
la non discriminazione; |
|
e) |
la rappresentanza; |
|
f) |
la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti, compresa la cessione; |
|
g) |
la compensazione e la fusione; |
|
h) |
la creazione, l'acquisizione o la cessione di beni immobili o di diritti su beni immobili; |
|
i) |
il diritto della proprietà intellettuale; e |
|
j) |
la responsabilità extracontrattuale, compresa la questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme. [Em. 76] |
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme imperative di un paese terzo che possono essere applicabili in base alle rispettive norme che disciplinano i conflitti di leggi. [Em. 77]
Articolo 12
Obblighi di informazione derivanti dalla direttiva servizi
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi di informazione prescritti dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2006/123/CE e che integrano gli obblighi di informazione prescritti dal diritto comune europeo della vendita.
Articolo 13
Opzioni degli Stati membri
Uno Stato membro può decidere che il diritto comune europeo della vendita può applicarsi:
|
a) |
quando, nei contratti tra professionisti, la residenza abituale dei professionisti o, nei contratti tra professionisti e consumatori, la residenza abituale del professionista, l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in quello Stato membro, e/o |
|
b) |
quando tutte le parti del contratto sono professionisti ma nessuna è una PMI ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. |
Articolo 14
Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento
1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico. [Em. 78]
Articolo 15
Valutazione
1. Entro … [ 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.
2. Entro … [ 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. [Em. 79]
Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
2. Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. [Em. 80]
ALLEGATO I
DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA
INDICE
| Parte I: Disposizioni preliminari | 36 |
| Capo 1: Principi generali e applicazione | 36 |
| Sezione 1: Principi generali | 36 |
| Sezione 2: Applicazione | 36 |
| Parte II: Concludere un contratto vincolante | 42 |
| Capo 2: Informazioni precontrattuali | 42 |
| Sezione 1: Informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore | 42 |
| Sezione 2: Informazioni precontrattuali nei contratti tra professionisti | 48 |
| Sezione 3: Contratti conclusi con mezzi elettronici | 48 |
| Sezione 4: Obbligo di garantire la correttezza delle informazioni fornite | 50 |
| Sezione 5: Rimedi in caso di violazione degli obblighi di informazione | 50 |
| Capo 3: Conclusione del contratto | 52 |
| Capo 4: Diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra professionisti e consumatori | 56 |
| Capo 5: Vizi del consenso | 62 |
| Parte III: Valutazione del contenuto del contratto | 65 |
| Capo 6: Interpretazione | 65 |
| Capo 7: Contenuto ed effetti | 67 |
| Capo 8: Clausole abusive | 72 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 72 |
| Sezione 2: Clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore | 72 |
| Sezione 3: Clausole contrattuali abusive nei contratti tra professionisti | 76 |
| Parte IV: Obbligazioni e rimedi delle parti del contratto di vendita o del contratto per la fornitura di contenuto digitale | 78 |
| Capo 9: Disposizioni generali | 78 |
| Capo 10: Obbligazioni del venditore | 81 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 81 |
| Sezione 2: Consegna | 81 |
| Sezione 3: Conformità dei beni e del contenuto digitale | 84 |
| Capo 11: Rimedi esperibili dal compratore | 87 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 87 |
| Sezione 2: Correzione da parte del venditore | 88 |
| Sezione 3: Richiesta di adempimento | 89 |
| Sezione 4: Rifiuto dell'adempimento delle obbligazioni del compratore | 90 |
| Sezione 5: Risoluzione | 90 |
| Sezione 6: Riduzione del prezzo | 92 |
| Sezione 7: Oneri di verifica e comunicazione nei contratti fra professionisti | 92 |
| Capo 12: Obbligazioni del compratore | 94 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 94 |
| Sezione 2: Pagamento del prezzo | 94 |
| Sezione 3: Presa in consegna | 96 |
| Capo 13: Rimedi esperibili dal venditore | 98 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 98 |
| Sezione 2: Richiesta di adempimento | 98 |
| Sezione 3: Rifiuto dell'adempimento delle obbligazioni del venditore | 99 |
| Sezione 4: Risoluzione | 99 |
| Capo 14: Passaggio del rischio | 101 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 101 |
| Sezione 2: Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore | 101 |
| Sezione 3: Passaggio del rischio nei contratti tra professionisti | 102 |
| Parte V: Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di servizi connessi | 104 |
| Capo 15: Obbligazioni e rimedi delle parti | 104 |
| Sezione 2: Obbligazioni del prestatore di servizi | 104 |
| Sezione 3: Obbligazioni del cliente | 106 |
| Sezione 4: Rimedi | 106 |
| Parte VI: Risarcimento del danno e interessi | 109 |
| Capo 16: Risarcimento del danno e interessi | 109 |
| Sezione 1: Risarcimento del danno | 109 |
| Sezione 2: Interessi di mora: disposizioni generali | 110 |
| Sezione 3: Mora del professionista | 111 |
| Parte VII: Restituzione | 114 |
| Capo 17: Restituzione | 114 |
| Parte VIII: Prescrizione | 117 |
| Capo 18: Prescrizione | 117 |
| Sezione 1: Disposizioni generali | 117 |
| Sezione 2: Termini e decorrenza della prescrizione | 117 |
| Sezione 3: Proroga dei termini di prescrizione | 118 |
| Sezione 4: Interruzione dei termini di prescrizione | 119 |
| Sezione 5: Effetti della prescrizione | 119 |
| Sezione 6: Accordi di deroga | 119 |
| Appendice 1 | 119 |
| Appendice 2 | 121 |
[Em. 81]
Titolo II
Disposizioni del diritto comune europeo della vendita [Em. 82]
Parte I
Disposizioni preliminari
Capo 1
Principi generali e applicazione
Sezione 1
Principi generali
Articolo 1
Libertà contrattuale
1. Le parti sono libere di concludere contratti e di determinarne il contenuto, nel rispetto delle norme imperative applicabili.
2. Le parti possono escludere l'applicazione di qualsiasi disposizione del diritto comune europeo della vendita, oppure derogarvi o modificarne gli effetti, salvo che sia altrimenti stabilito dalle disposizioni stesse.
Articolo 2
Buona fede e correttezza
1. Le parti sono tenute ad agire secondo buona fede e correttezza.
2. La violazione di tale dovere può precludere alla parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, oppure può renderla responsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all'altra parte ma non dà direttamente origine a rimedi per inadempimento di un obbligo . [Em. 83]
3. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 3
Collaborazione
Le parti hanno l'obbligo di collaborare tra loro nella misura in cui vi siano ragionevolmente tenute ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Sezione 2
Applicazione
Articolo 4
Interpretazione
1. Il diritto comune europeo della vendita deve essere interpretato in modo autonomo e conformemente agli obiettivi e ai principi che lo ispirano.
2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolte in base agli obiettivi e ai principi che lo ispirano e a tutte le sue disposizioni, senza ricorrere alla legge nazionale che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione, né a qualunque altra legge.
3. Se una determinata situazione è disciplinata da una norma generale e da una norma speciale, in caso di conflitto prevale la norma speciale.
Articolo 5
Ragionevolezza
1. La ragionevolezza deve essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle prassi vigenti nelle attività commerciali o professionali di cui trattasi.
2. Qualunque riferimento a ciò che si può pretendere da un determinato soggetto, a ciò che un determinato soggetto può pretendere e a ciò che si può presumere in una determinata situazione s'intende fatto a quanto è ragionevolmente pretendibile o presumibile.
Articolo 6
Forma libera
Salvo se diversamente disposto dal diritto comune europeo della vendita, i contratti, le dichiarazioni e gli altri atti da esso disciplinati non devono necessariamente essere compiuti o comprovati in una forma determinata.
Articolo 7
Clausole contrattuali non negoziate individualmente
1. La clausola contrattuale proposta da una parte non si considera negoziata individualmente se l'altra parte non ha potuto influenzarne il contenuto.
2. La clausola contrattuale scelta da una parte all'interno di un'insieme di clausole proposte dall'altra non si considera negoziata individualmente per il solo fatto di essere stata scelta.
3. La parte che sostiene che una clausola contrattuale predisposta come clausola contrattuale standard sia stata successivamente negoziata individualmente ha l'onere di provare l'effettiva negoziazione.
4. Nei contratti tra professionista e consumatore, l'onere di provare che una clausola proposta dal professionista sia stata negoziata individualmente incombe al professionista.
5. Nei contratti tra professionista e consumatore, le clausole redatte da un terzo si considerano proposte dal professionista, salvo che siano state inserite nel contratto dal consumatore.
Articolo 8
Risoluzione del contratto
1. «Risolvere il contratto» significa estinguere i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dal contratto, ad eccezione di quelli derivanti da clausole contrattuali relative alla composizione delle controversie o da altre clausole destinate ad avere efficacia anche dopo la risoluzione.
2. Gli importi dovuti e il risarcimento per inadempimento antecedente alla risoluzione rimangono esigibili. In caso di risoluzione per inadempimento o per inadempimento antecedente alla scadenza, la parte che risolve il contratto ha inoltre diritto al risarcimento in luogo dell'adempimento futuro dell'altra parte.
3. Gli effetti della risoluzione relativi al rimborso del prezzo e alla restituzione dei beni o del contenuto digitale nonché gli altri effetti restitutori sono disciplinati dalle disposizioni sulla restituzione di cui al capo 17.
Articolo 9
Contratti misti comprendenti la fornitura di servizi connessi [Em. 84]
1. Nei contratti che prevedono sia la vendita di beni o la fornitura di contenuto digitale sia la prestazione di servizi connessi, le norme della parte IV si applicano alle obbligazioni e ai rimedi delle parti in qualità di venditore e compratore di beni o di contenuto digitale e le norme della parte V si applicano alle obbligazioni e ai rimedi delle parti in qualità di prestatore di servizi e cliente.
2. Se, nei contratti di cui al paragrafo 1, le obbligazioni contrattuali del venditore e del prestatore di servizi devono essere adempiute in modo frazionato o sono comunque divisibili, ed esiste una causa di risoluzione per inadempimento di una frazione della prestazione cui può essere riferita una quota del prezzo, il compratore e il cliente possono risolvere il contratto limitatamente a tale frazione.
3. Il paragrafo 2 non si applica qualora il compratore o il cliente non possano essere ragionevolmente tenuti ad accettare l'adempimento delle altre frazioni o qualora l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme.
4. Se le obbligazioni contrattuali del venditore e del prestatore di servizi non sono divisibili o non può essere ripartito il prezzo, il compratore e il cliente possono risolvere il contratto solo se l'inadempimento è tale da giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme.
Articolo 10
Comunicazione
1. Il presente articolo si applica alle comunicazioni effettuate per qualsiasi fine previsto dalle norme del diritto comune europeo della vendita o dal contratto. Per comunicazione si intende la partecipazione di qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire informazioni ai fini di legge. [Em. 85]
2. La comunicazione può essere data con qualunque mezzo appropriato alle circostanze.
3. La comunicazione ha efficacia dal momento in cui perviene al destinatario, salvo che ne sia prevista l'efficacia differita.
4. La comunicazione si considera pervenuta:
|
a) |
quando è consegnata al destinatario; |
|
b) |
quando è consegnata alla sede d'affari del destinatario oppure, in mancanza di una sede d'affari o se la comunicazione non ha contenuto professionale, quando è consegnata alla residenza abituale del destinatario; |
|
c) |
se trattasi di comunicazione per posta elettronica o altra comunicazione individuale, quando il destinatario può accedervi; oppure |
|
d) |
quando è altrimenti messa a disposizione del destinatario in un luogo e secondo modalità tali che questi vi possa ragionevolmente accedere senza ingiustificato ritardo. |
La comunicazione si considera pervenuta al destinatario non appena si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d).
5. La comunicazione non ha efficacia se la sua revoca perviene al destinatario anteriormente o contestualmente alla comunicazione stessa.
6. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione dei paragrafi 3 e 4, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 11
Computo dei termini
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al computo dei termini per qualsiasi fine previsto dal diritto comune europeo della vendita. [Em. 86]
1 bis. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un'ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine. [Em. 87]
2. Fatti salvi i paragrafi da 4, 5 e 7:
|
a) |
il termine espresso in giorni decorre dall'inizio della prima ora del primo giorno e scade con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del termine; |
|
b) |
il termine espresso in settimane, mesi o anni decorre dall'inizio della prima ora del primo giorno e scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno da cui il termine medesimo decorre; se il termine è espresso in mesi o in anni e il giorno in cui cade la scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno di detto mese. |
3. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine. [Em. 88]
4. I termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali, salvo che tali giorni siano espressamente esclusi o che i termini siano espressi in giorni feriali.
5. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale nel luogo in cui si deve compiere l'atto, il termine scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno feriale successivo. Tale disposizione non si applica ai termini decorrenti retroattivamente da una determinata data o un determinato evento.
6. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario. [Em. 89]
7. Ai fini del presente articolo, si intende per:
|
(a) |
«giorno festivo legale»: con riferimento a uno Stato membro dell'Unione europea o a parte di esso, qualsiasi giorno designato come tale in quello Stato membro, o in una parte di quello Stato membro, in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; e |
|
(b) |
«giorno feriale»: qualsiasi giorno che non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale. |
7 bis. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario. [Em. 90]
Articolo 12
Dichiarazioni o comportamenti unilaterali
1. La dichiarazione unilaterale di volontà deve essere interpretata nel modo in cui è compresa, in base a quanto può ragionevolmente presumersi, dalla persona alla quale è destinata.
2. Se il dichiarante ha inteso conferire a un'espressione un significato particolare e il destinatario conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere tale intenzione, l'espressione deve essere interpretata nel modo inteso dal dichiarante.
3. Gli articoli da 59 a 65 si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione delle dichiarazioni unilaterali di volontà. [Em. 91]
4. Le norme sui vizi del consenso di cui al capo 5 si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle dichiarazioni unilaterali di volontà. [Em. 92]
5. Nel presente articolo qualunque riferimento alla dichiarazione di volontà si intende fatto anche al comportamento ad essa equiparabile.
Parte II
Concludere un contratto vincolante
Capo 2
Informazioni precontrattuali
Sezione 1
Informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore
Articolo 13
Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali [Em. 93]
1. Il professionista che conclude un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ha l'obbligo di fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta:
|
a) |
le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, nella misura adeguata al supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi; |
|
b) |
il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14; |
|
c) |
l'identità e l'indirizzo del professionista, conformemente all'articolo 15; |
|
d) |
le clausole contrattuali, conformemente all'articolo 16; |
|
e) |
il diritto di recesso, conformemente all'articolo 17; |
|
f) |
se del caso, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita, dei servizi postvendita, delle garanzie commerciali e del trattamento dei reclami da parte del professionista; |
|
g) |
se applicabile, la possibilità di valersi di un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso; |
|
h) |
se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e |
|
i) |
se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere. [Em. 94]. |
2. Le informazioni fornite, salvo l'indirizzo di cui al paragrafo 1, lettera c), formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo esplicito delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti a distanza Le informazioni di cui all'articolo 14 devono:
|
a) |
essere fornite o rese disponibili al consumatore in modo consono al mezzo di comunicazione a distanza impiegato; |
|
b) |
essere formulate in un linguaggio semplice e comprensibile; e |
|
c) |
in quanto presentate su un supporto durevole, essere leggibili. [Em. 95] |
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni richieste dal presente articolo devono:
|
a) |
essere fornite su supporto cartaceo o, se il consumatore vi consente, su un altro supporto durevole; e |
|
b) |
essere leggibili e espresse in un linguaggio semplice e comprensibile. [Em. 96] |
5. Il presente articolo non si applica ai contratti:
|
a) |
di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo domestico corrente e materialmente forniti da professionisti in passaggi frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; |
|
b) |
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; [Em. 97] |
|
c) |
negoziati fuori dei locali commerciali, se il prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi contestualmente, il prezzo totale non è superiore a 50 EUR o all'importo equivalente nella valuta concordata per il pagamento del prezzo contrattuale. [Em. 98] |
|
c bis) |
stipulati, secondo la legislazione degli Stati membri, con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica; [Em. 99] |
Articolo 14
Informazioni sul prezzo e sulle spese aggiuntive
1. Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), devono comprendere:
|
a) |
il prezzo totale dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi al lordo delle imposte o, se la natura dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo; e |
|
b) |
se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altra spesa oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. |
2. Nei contratti a tempo indeterminato o nei contratti comprendenti un abbonamento, le informazioni devono indicare il prezzo totale per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, le informazioni devono indicare il prezzo totale mensile. Se il prezzo totale non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, devono essere comunicate le modalità di calcolo del prezzo.
3. Qualora sia calcolato su una base diversa dalla tariffa di base, il costo derivante dall'uso del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto deve essere comunicato dal professionista al consumatore.
Articolo 15
Informazioni sull'identità e sull'indirizzo del professionista
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), devono comprendere:
|
a) |
l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale; |
|
b) |
l'indirizzo geografico al quale il professionista è stabilito; |
|
c) |
il numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui; |
|
d) |
se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico di qualunque altro professionista per conto del quale il professionista agisce; e |
|
e) |
se diverso dall'indirizzo fornito a norma delle lettere b) e d) del presente articolo, l'indirizzo geografico del professionista e, se del caso, quello del professionista per conto del quale agisce, presso cui devono pervenire gli eventuali reclami del consumatore. |
Articolo 16
Informazioni sulle clausole contrattuali
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), devono comprendere:
|
a) |
le modalità di pagamento, consegna dei beni, fornitura del contenuto digitale o prestazione dei servizi connessi, e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni, a fornire il contenuto digitale o a prestare i servizi connessi; |
|
b) |
se del caso, la durata del contratto, la durata minima degli obblighi del consumatore o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo tacito, le condizioni di risoluzione del contratto; e |
|
c) |
se del caso, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore debba costituire su richiesta del professionista; |
|
d) |
se del caso, l'esistenza di pertinenti codici di condotta e le modalità per ottenerne copia. |
Articolo 17
Informazioni sul diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali [Em. 100]
1. Quando il consumatore ha diritto di recesso ai sensi del capo 4, le informazioni da fornire a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), devono comprendere le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio di tale diritto conformemente all'appendice 1 nonché il modulo di recesso tipo di cui all'appendice 2.
2. Se del caso, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), devono comprendere l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni nell'ipotesi del recesso e, nei contratti a distanza, che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni nell'ipotesi del recesso qualora i beni per loro natura non possano essere in linea di principio restituiti a mezzo posta.
3. Se il consumatore può esercitare il diritto di recesso dopo aver chiesto che la prestazione del servizio connesso inizi durante il termine di recesso, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), comprendono l'informazione che il consumatore è tenuto a pagare al professionista l'importo di cui all'articolo 45, paragrafo 5.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste dai paragrafi 1, 2 e 3 può essere adempiuto comunicando al consumatore le istruzioni tipo sul recesso di cui all'appendice 1. Si considera che il professionista abbia adempiuto a tale obbligo di informazione se ha fornito al consumatore tale modulo debitamente compilato.
5. Se non è previsto il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettere da c) a i) e dell'articolo 40, paragrafo 3, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), comprendono la dichiarazione che il consumatore non ha diritto di recesso o, se del caso, l'indicazione delle circostanze in cui il consumatore perde tale diritto.
Articolo 18
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: ulteriori obblighi di informazione e conferma
1. Il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore vi acconsente, su un altro supporto durevole, nonché, se del caso, la conferma del consenso e della rinuncia del consumatore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d).
2. Se il consumatore desidera che la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42, paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole. [Em. 101]
Articolo 19
Contratti a distanza: Ulteriori obblighi di informazione e altri obblighi [Em. 102]
1. Il professionista, se effettua una chiamata telefonica al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, deve rivelare all'inizio della conversazione con il consumatore la sua identità e, se del caso, l'identità della persona per conto della quale effettua la chiamata, nonché lo scopo commerciale della stessa.
2. Se il contratto a distanza è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che offra spazi e tempi limitati per la visualizzazione delle informazioni, il professionista deve fornire su quel mezzo, prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni di cui all'articolo 13 devono essere fornite dal professionista in un modo appropriato a norma del paragrafo 3 di tale articolo.
3. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
|
a) |
le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a); |
|
b) |
l'identità del professionista, a norma dell'articolo 15, lettera a); |
|
c) |
il prezzo totale, compresi tutti gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2; |
|
d) |
il diritto di recesso; e |
|
e) |
se del caso, la durata del contratto e, qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, di cui all'articolo 16, lettera b). |
4. Il contratto a distanza concluso per telefono è valido solo se il consumatore ha firmato la proposta o ha inviato il proprio consenso scritto per la conclusione del contratto. Il professionista deve fornire al consumatore la conferma dell'accordo su un supporto durevole.
5. Il professionista deve fornire al consumatore su un supporto durevole la conferma del contratto concluso, compresa, se del caso, la conferma del consenso e dell'accettazione del consumatore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), e tutte le informazioni di cui all'articolo 13. Il professionista deve fornire tali informazioni entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre il momento in cui sono consegnati i beni o abbia inizio la fornitura del contenuto digitale o l'esecuzione del servizio connesso, salvo che l'informazione sia già stata fornita al consumatore su un supporto durevole prima della conclusione del contratto a distanza.
6. Se il consumatore desidera che la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42, paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole.
Articolo 20
Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto diverso dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non risultino già dal contesto:
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a) |
le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, in misura consona al supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi; |
|
b) |
il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1; |
|
c) |
l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico a cui è stabilito e il numero di telefono; |
|
d) |
le clausole contrattuali, conformemente all'articolo 16, lettere a) e b); |
|
e) |
se del caso, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita del professionista, delle sue garanzie commerciali e del suo trattamento dei reclami; |
|
f) |
se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e |
|
g) |
se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere. |
2. Il presente articolo non si applica ai contratti che comportano transazioni commerciali giornaliere e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. [Em. 103]
Articolo 21
Onere della prova
Il professionista ha l'onere di provare di aver fornito le informazioni prescritte dalla presente sezione.
Articolo 22
Imperatività delle norme
Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione della presente sezione, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 2
Informazioni precontrattuali nei contratti tra professionisti
Articolo 23
Obbligo di fornire informazioni su beni e servizi connessi
1. Prima della conclusione di un contratto di vendita di beni, fornitura di contenuto digitale o prestazione di servizi connessi tra professionisti, il fornitore ha il dovere di comunicare all'altro professionista, con qualunque mezzo appropriato, tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi che egli possieda o sia ragionevolmente tenuto a possedere e la cui dissimulazione all'altra parte sia contraria alla buona fede e alla correttezza.
2. Per determinare se il paragrafo 1 prescrive al prestatore di comunicare una data informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:
|
a) |
l'eventuale competenza specifica del prestatore; |
|
b) |
il costo al quale il prestatore può ottenere l'informazione; |
|
c) |
la facilità con cui l'altro professionista può ottenere l'informazione con altri mezzi; |
|
d) |
la natura delle informazioni; |
|
e) |
la presunta importanza dell'informazione per l'altro professionista; e |
|
f) |
le buone prassi commerciali nella situazione di cui trattasi. |
Sezione 3
Contratti conclusi con mezzi elettronici
Articolo 24
Ulteriori obblighi di informazione nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici
1. Il presente articolo si applica quando il professionista mette a disposizione gli strumenti per la conclusione del contratto e tali strumenti sono elettronici e non comportano lo scambio esclusivo di messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni individuali.
2. Il professionista deve mettere a disposizione dell'altra parte strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili che permettano a quest'ultima di individuare e correggere, prima di formulare o accettare una proposta, gli errori commessi nell'inserimento dei dati.
3. Prima che l'altra parte formuli o accetti la proposta, il professionista deve fornire informazioni su quanto segue:
|
a) |
le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; |
|
b) |
l'eventuale archiviazione del documento contrattuale da parte del professionista e la possibilità di accedervi; |
|
c) |
i mezzi tecnici per individuare e correggere, prima di formulare o accettare la proposta, gli errori commessi nell'inserimento dei dati; |
|
d) |
le lingue proposte per la conclusione del contratto; |
|
e) |
le clausole contrattuali condizioni in base alle quali il professionista è pronto a concludere un contratto . [Em. 104] |
4. Fatte salve prescrizioni più rigorose per un professionista che tratta con un consumatore ai sensi della Sezione 1, il professionista deve assicurare che le clausole contrattuali di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma tangibile dell'informazione. [Em. 105]
5. Il professionista deve avvisare l'altra parte, con mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la sua proposta o accettazione. Tale avviso riporta il contenuto della proposta o dell'accettazione. [Em. 106]
Articolo 25
Ulteriori obblighi nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici
1. Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongano al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente, immediatamente prima che questi inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, lettera b).
2. Il professionista deve assicurarsi che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore dichiari espressamente di sapere che l'ordine implica l'obbligo di un pagamento. Se l'inoltro dell'ordine presuppone l'azionamento di un pulsante o di una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga devono recare esclusivamente e in modo facilmente leggibile le parole «ordine con obbligo di pagamento» o una formulazione corrispondente ed inequivocabile, indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di effettuare un pagamento al professionista. Se il professionista non osserva le disposizioni del presente paragrafo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. Il professionista deve indicare in modo chiaro e leggibile nei suoi siti di commercio elettronico, almeno all'inizio del procedimento di ordinazione, se si applicano restrizioni alla consegna e quali siano i mezzi di pagamento accettati.
Articolo 26
Onere della prova
Nei rapporti tra professionista e consumatore, il professionista ha l'onere di provare d'aver fornito le informazioni prescritte dalla presente sezione.
Articolo 27
Imperatività delle norme
Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione della presente sezione, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 4
Obbligo di garantire la correttezza delle informazioni fornite
Articolo 28
Obbligo di garantire la correttezza delle informazioni fornite
1. La parte che fornisce informazioni prima o al momento della conclusione del contratto, in osservanza degli obblighi stabiliti nel presente capo o in base ad altre circostanze, deve adeguatamente assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non ingannevoli.
2. La parte cui siano state fornite informazioni inesatte o ingannevoli in violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1, e che vi abbia fatto ragionevole affidamento nel concludere il contratto con la parte che le ha fornite, dispone dei rimedi di cui all'articolo 29.
3. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 5
Rimedi in caso di violazione degli obblighi di informazione
Articolo 29
Rimedi in caso di violazione degli obblighi di informazione
1. La parte che viola gli obblighi imposti dal presente capo risponde , ai sensi del capo 16, di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale violazione. [Em. 107]
2. Il consumatore non è tenuto sostenere le spese aggiuntive di cui all'articolo 14 o i costi della restituzione dei beni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se il professionista viola gli obblighi di informazione relativi al tali spese o costi.
3. I rimedi previsti dal presente articolo non pregiudicano l'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo 42, paragrafo 2, dall'articolo 48 o dall'articolo 49.
4. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Capo 3
Conclusione del contratto
Articolo 30
Requisiti per la conclusione del contratto
1. Il contratto è concluso quando:
|
a) |
le parti raggiungono un accordo; |
|
b) |
le parti intendono far produrre all'accordo effetti giuridici; e |
|
c) |
l'accordo, integrato se necessario da norme del diritto comune europeo della vendita, ha contenuto e certezza sufficienti per produrre effetti giuridici. |
2. L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della proposta. L'accettazione può essere effettuata mediante dichiarazioni esplicite, o mediante altre dichiarazioni o comportamenti. [Em. 108]
3. La volontà delle parti di conferire effetti giuridici all'accordo si desume dalle loro dichiarazioni e dal loro comportamento.
4. Se una parte considera il consenso su una specifica questione come un requisito per la conclusione del contratto, il contratto non viene ad esistenza fino a quando non è stato raggiunto il consenso su tale questione.
Articolo 31
Proposta
1. Una sollecitazione costituisce una proposta se:
|
a) |
è volta alla conclusione di un contratto in caso di accettazione; e |
|
b) |
ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo ad un contratto. Nei rapporti tra professionista e consumatore, una proposta è considerata avere contenuto e certezza sufficienti se contiene un oggetto, una quantità o una durata, e un prezzo. [Em. 109] |
2. La proposta può essere rivolta a una o più persone determinate.
3. La sollecitazione rivolta al pubblico non costituisce una proposta, salvo che le circostanze non indichino diversamente.
Articolo 32
Revoca della proposta
1. La proposta può essere revocata se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia inviato l'accettazione o, in caso di accettazione mediante comportamento, prima che il contratto sia concluso.
2. Se costituisce proposta, la sollecitazione rivolta al pubblico può essere revocata con gli stessi mezzi con cui è stata effettuata.
3. La revoca della proposta non ha effetto se:
|
a) |
La proposta indica che è irrevocabile; |
|
b) |
La proposta fissa un termine per l'accettazione; oppure |
|
c) |
il destinatario aveva altri motivi ragionevoli per ritenere che la proposta fosse irrevocabile e ha agito facendovi affidamento. |
Articolo 33
Rifiuto della proposta
La proposta diviene inefficace quando il suo rifiuto giunge al proponente.
Articolo 34
Accettazione
1. Qualsiasi tipo di dichiarazione o comportamento del destinatario che indichi accoglimento della proposta costituisce accettazione.
2. Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione. In particolare, in caso di non richiesta consegna di beni, fornitura di contenuto digitale o prestazione di servizi connessi, la mancanza di risposta da parte del consumatore non costituisce accettazione. [Em. 110]
Articolo 35
Momento della conclusione del contratto
1. Se viene inviata l'accettazione, il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione stessa giunge al proponente.
2. In caso di accettazione mediante comportamento, il contratto è concluso nel momento in cui la comunicazione del comportamento giunge al proponente.
3. In deroga al paragrafo 2, se, in base alla proposta, alle prassi instauratesi tra le parti o agli usi, l'accettazione può avvenire mediante comportamento non comunicato al proponente, il contratto è concluso nel momento in cui il destinatario della proposta inizia ad agire.
Articolo 36
Termine per l'accettazione
1. L'accettazione della proposta è efficace solo se giunge al proponente entro il termine da lui stabilito nell'offerta.
2. Se il proponente non ha fissato alcun termine, l'accettazione è efficace solo se giunge al proponente entro un termine ragionevole a decorrere dalla proposta.
3. Nel caso in cui possa avvenire mediante comportamento non comunicato al proponente, l'accettazione è efficace solo se il comportamento è iniziato entro il termine fissato dal proponente, o, in mancanza, entro un termine ragionevole.
Articolo 37
Accettazione tardiva
1. L'accettazione tardiva è efficace se, senza ingiustificato ritardo, il proponente informa l'altra parte che la considera tale.
2. Se la lettera o altra comunicazione contenente l'accettazione dimostra che questa è stata inviata secondo modalità tali che in caso di trasmissione normale sarebbe pervenuta al proponente entro il termine, l'accettazione tardiva è efficace salvo che, senza ingiustificato ritardo, il proponente informi l'accettante che la proposta è scaduta.
Articolo 38
Accettazione non conforme alla proposta
1. La risposta del destinatario della proposta che contenga o implichi clausole contrattuali aggiuntive o difformi, le quali modifichino in maniera sostanziale quelle contenute nella proposta costituisce rifiuto ed equivale a una nuova proposta.
2. Si presumono sostanzialmente modificative le clausole contrattuali aggiuntive o difformi riguardanti in particolare il prezzo, il pagamento, la qualità e quantità dei beni, il luogo e il termine di consegna, i limiti della responsabilità di una parte nei confronti dell'altra e la risoluzione delle controversie.
3. Qualsiasi risposta che esprima un chiaro assenso alla proposta costituisce accettazione anche se contiene o sottointende clausole contrattuali aggiuntive o difformi, purché queste non modifichino in maniera sostanziale le clausole contenute nella proposta. Tali clausole aggiuntive o difformi diventano parte integrante del contratto.
4. La risposta che contenga o sottointenda clausole contrattuali aggiuntive o difformi costituisce sempre rifiuto della proposta se:
|
a) |
la proposta limita espressamente la possibilità dell'accettazione alle clausole contenute nella proposta; |
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b) |
il proponente si oppone alle clausole aggiuntive o difformi senza ingiustificato ritardo; oppure |
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c) |
l'accettante subordina la propria accettazione all'assenso del proponente alle clausole aggiuntive o difformi e tale assenso non perviene all'accettante entro un termine ragionevole. |
4 bis. La risposta del destinatario, che contenga o sottintenda clausole contrattuali aggiuntive o difformi, costituisce comunque, tra il professionista e il consumatore, un rifiuto e una nuova proposta. [Em. 111]
Articolo 39
Clausole contrattuali standard confliggenti
1. Se le parti hanno raggiunto un accordo, ma la proposta e l'accettazione fanno riferimento a clausole contrattuali standard confliggenti, il contratto è cionondimeno concluso. Tali clausole formano parte del contratto nella misura in cui coincidono nella sostanza.
2. In deroga al paragrafo 1, il contratto non è concluso se una parte:
|
a) |
ha manifestato in anticipo, esplicitamente e non mediante clausole contrattuali standard, l'intenzione di non essere vincolata quando ricorrano gli estremi del paragrafo 1; oppure |
|
b) |
informa l'altra parte di tale intenzione senza ingiustificato ritardo. |
Capo 4
Diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra professionisti e consumatori [Em. 112]
Articolo 40
Diritto di recesso
1. Nel termine di cui all'articolo 42 il consumatore ha il diritto di recedere, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere spese diverse da quelli previste all'articolo 45, dai:
|
a) |
contratti a distanza, |
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b) |
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a condizione che il prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi contestualmente, il prezzo totale dei contratti sia superiore a 50 EUR o all'importo equivalente nella valuta concordata per il prezzo contrattuale al momento della conclusione del contratto. |
2. Il paragrafo 1 non si applica:
|
a) |
ai contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; |
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b) |
ai contratti di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente domestico e materialmente forniti dal professionista in passaggi frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; |
|
c) |
ai contratti di fornitura di beni o servizi connessi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il termine di recesso; |
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d) |
ai contratti di fornitura di beni o contenuto digitale confezionati su misura o chiaramente personalizzati; |
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e) |
ai contratti di fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; |
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f) |
ai contratti di fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo il decorso di trenta giorni dal momento della conclusione del contratto e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista; |
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g) |
ai contratti di vendita di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; |
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h) |
ai contratti conclusi in occasione di aste pubbliche; e |
|
i) |
ai contratti di fornitura di servizi di vettovagliamento o servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici; |
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i bis) |
un contratto che, secondo la legislazione degli Stati membri, è stipulato con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica. [Em. 113] |
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora:
|
a) |
i beni siano stati forniti in forma sigillata, siano stati aperti dal consumatore e non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o inerenti alla tutela della salute; |
|
b) |
i beni forniti siano stati, conformemente alla loro natura, mescolati in modo inscindibile con altri beni dopo la consegna; |
|
c) |
i beni siano registrazioni audio o video o software informatici forniti in forma sigillata e siano stati aperti dopo la consegna; |
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d) |
la fornitura di contenuto digitale su supporto non materiale sia iniziata con il previo consenso esplicito del consumatore e con la sua rinuncia al diritto di recesso; e |
|
e) |
il consumatore abbia specificamente richiesto al professionista di fargli visita ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi connessi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso spetta per tali servizi connessi o beni supplementari. |
4. Se il consumatore ha fatto una proposta che, se accettata, porta alla conclusione di un contratto soggetto al diritto di recesso ai sensi del presente capo, il consumatore può revocare la proposta anche qualora questa sia altrimenti irrevocabile.
Articolo 41
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso in qualunque momento prima della scadenza del termine di recesso di cui all'articolo 42.
2. Il consumatore esercita il diritto di recesso dando comunicazione al professionista della decisione di recedere. A tal fine il consumatore può utilizzare il modulo di recesso tipo di cui all'appendice 2, o presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere.
3. Qualora offra al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso sul proprio sito web, e il consumatore si avvalga di tale opzione possibilità, il professionista deve trasmettere senza indugio al consumatore una ricevuta della comunicazione di recesso su un supporto durevole. Il professionista risponde di qualsiasi danno causato all'altra parte dalla violazione di tale obbligo.
4. La comunicazione del recesso è effettuata in tempo utile se inviata prima della fine del termine di recesso.
5. L'onere di provare che il diritto di recesso è stato esercitato a norma del presente articolo incombe al consumatore.
Articolo 42
Termine di recesso
1. Il termine di recesso scade allo spirare di quattordici giorni dalle seguenti date:
|
a) |
nei contratti di vendita, compresi quelli nei quali il venditore si obbliga a offrire altresì servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore prende in consegna i beni; |
|
b) |
nei contratti di vendita di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, compresi quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna l'ultimo bene; |
|
c) |
in caso di contratti in cui i beni sono costituiti da lotti o pezzi multipli, compresi quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna l'ultimo lotto o pezzo; oppure |
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d) |
nei contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, compresi quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna il primo bene; |
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e) |
nei contratti per la fornitura di servizi connessi, conclusi dopo la consegna dei beni, dal giorno della conclusione del contratto; e |
|
f) |
nei contratti per la fornitura di contenuto digitale, qualora il contenuto digitale sia fornito su un supporto materiale, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna il supporto materiale conformemente alla lettera a); |
|
g) |
qualora il contenuto digitale non sia fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. |
2. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il termine di recesso scade:
|
a) |
allo spirare di un anno dalla fine del termine di recesso iniziale determinato a norma del paragrafo 1; oppure |
|
b) |
se il professionista fornisce al consumatore tali informazioni entro un anno dalla fine del termine di recesso determinato a norma del paragrafo 1, allo spirare di quattordici giorni dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni. |
Articolo 43
Effetti del recesso
Il recesso estingue l'obbligazione contrattuale di entrambre le parti:
|
a) |
di eseguire il contratto, oppure |
|
b) |
di concludere un contratto nei casi in cui il consumatore abbia effettuato una proposta. |
Articolo 44
Obbligazioni del professionista in caso di recesso
1. Il professionista deve rimborsare tutti gli importi ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 41. Il professionista deve eseguire il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente consentito l'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare le spese supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente modalità di consegna diverse dalla consegna standard meno costosa proposta dal professionista.
3. Salvo che si sia impegnato a ritirare i beni, nei contratti di vendita il professionista può sospendere il rimborso fino al momento in cui abbia ricevuto i beni o, se è anteriore, fino al momento in cui il consumatore dimostri di aver restituito i beni.
4. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista deve ritirare i beni a sue spese qualora essi, per loro natura, non possano in linea di principio essere restituiti a mezzo posta.
Articolo 45
Obbligazioni del consumatore in caso di recesso
1. Il consumatore deve restituire i beni o consegnarli al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a riceverli, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui comunica al professionista la decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 41, a meno che il professionista non si sia impegnato a ritirare i beni. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.
2. Il consumatore deve sostenere i costi diretti della restituzione dei beni, sempre che il professionista non si sia impegnato a sostenerli o abbia omesso di informare il consumatore che essi sono a carico di quest'ultimo.
3. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista non ha fornito tutte le informazioni sul diritto di recesso a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, il consumatore non è tenuto a pagare alcun indennizzo per l'utilizzo dei beni durante il termine di recesso.
5. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta esplicita affinché la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso, il consumatore deve versare al professionista un importo proporzionale a quanto fornito prima che il consumatore esercitasse il diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale deve essere calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.
6. Il consumatore non è tenuto a sostenere alcun costo per:
|
a) |
la prestazione integrale o parziale dei servizi connessi durante il termine di recesso se:
|
|
b) |
la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:
|
7. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.
Articolo 46
Contratti accessori
1. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 41 a 45, gli eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati senza spese per il consumatore salvo quanto disposto dai paragrafi 2 e 3. Ai fini del presente articolo, per contratto accessorio si intende il contratto mediante il quale il consumatore acquista beni, contenuto digitale o servizi connessi in combinazione con un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui i beni, il contenuto digitale o i servizi connessi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo con il professionista.
2. Le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 si applicano altresì ai contratti accessori nella misura in cui tali contratti siano disciplinati dal diritto comune europeo della vendita.
3. Per i contratti accessori non disciplinati dal diritto comune europeo della vendita, le obbligazioni incombenti alle parti in caso di recesso sono disciplinate dalla legge applicabile.
Articolo 47
Imperatività delle norme
Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Capo 5
Vizi del consenso
Articolo - 48
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica all'annullamento di un contratto per vizi di consenso e vizi analoghi.
2. Le norme di cui al presente capo si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'annullamento di una proposta, all'accettazione o ad altra dichiarazione unilaterale di volontà o comportamento equivalente. [Em. 114]
Articolo 48
Errore
1. Una parte può annullare il contratto per errore di fatto o di diritto commesso al momento della sua conclusione quando:
|
a) |
essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore e l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale circostanza; e [Em. 115] |
|
b) |
l'altra parte:
|
2. Una parte non può annullare il contratto per errore se essa ha assunto il rischio dell'errore o deve sopportarlo nelle circostanze di cui trattasi.
3. L'inesattezza nell'espressione o nella trasmissione delle dichiarazioni si considera un errore compiuto da chi ha formulato o trasmesso le dichiarazioni stesse.
Articolo 49
Dolo
1. Una parte può annullare il contratto qualora l'altra parte l'abbia indotta a concluderlo mediante falsa rappresentazione dolosa, attuata con parole o comportamenti, o reticenza dolosa di informazioni che secondo buona fede e correttezza o in base ad obblighi di informazione precontrattuale avrebbe dovuto comunicarle.
2. La falsa rappresentazione è dolosa se è realizzata con la consapevolezza o la convinzione che la dichiarazione è falsa, o ignorando per negligenza se è vera o falsa, e con l'intenzione di indurre il destinatario in errore. La reticenza è dolosa se è diretta ad indurre in errore la persona a cui l'informazione viene celata.
3. Al fine di Per determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di rivelar e comunicare una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare: [Em. 118]
|
a) |
l'eventuale competenza specifica della parte; |
|
b) |
il costo al quale la parte può ottenere l'informazione; |
|
c) |
la facilità con cui l'altra parte può procurarsi le informazioni con altri mezzi; |
|
d) |
la natura delle informazioni; |
|
e) |
la presunta importanza dell'informazione per l'altra parte; e [Em. 119] |
|
f) |
nei contratti tra professionisti, le buone prassi commerciali nella situazione di cui trattasi. |
Articolo 50
Minacce
Una parte può annullare il contratto qualora sia stata indotta a concluderlo dall'altra parte con la minaccia di un danno ingiusto, imminente e grave o di un atto illecito.
Articolo 50 bis
Terzi
1. Qualora un terzo per i cui atti è responsabile una persona o che, con il consenso di detta persona, è impegnato nella realizzazione di un contratto:
|
a) |
provochi un errore, ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, oppure |
|
b) |
sia colpevole di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento, |
i rimedi di cui al presente capo si applicano come se il comportamento o la conoscenza coincidessero con quelli della persona cui incombe la responsabilità o che dà il consenso.
2. Qualora un terzo per i cui atti non è responsabile una persona e che non ha il consenso della persona ad impegnarsi nella realizzazione di un contratto sia colpevole di frode o di minacce, i rimedi di cui al presente capo si applicano se detta persona è a conoscenza o potrebbe probabilmente essere a conoscenza dei fatti rilevanti o se, al momento dell'annullamento, non ha agito facendo affidamento sul contratto. [Em. 120]
Articolo 51
Iniquo sfruttamento
Una parte può annullare il contratto se al tempo della sua conclusione:
|
a) |
essa si trovava in uno stato di dipendenza o aveva un rapporto di fiducia con l'altra parte, versava in condizioni di difficoltà economica o aveva urgenti necessità, era affetta da prodigalità, era ignorante o inesperta; e |
|
b) |
l'altra parte ne aveva conoscenza o doveva ragionevolmente averne conoscenza e, date le circostanze e lo scopo del contratto, ha approfittato della situazione in cui essa versava ottenendo un beneficio eccessivo o un vantaggio ingiusto. |
Articolo 52
Comunicazione dell'annullamento
1. L'annullamento si effettua mediante comunicazione all'altra parte.
2. La comunicazione dell'annullamento è efficace solo se ha luogo entro:
|
a) |
sei mesi in caso di errore, e |
|
b) |
un anno in caso di dolo, minacce o iniquo sfruttamento, dal momento in cui la parte che la effettua ha avuto conoscenza delle circostanze rilevanti o è diventata capace di agire liberamente. |
Articolo 53
Convalida
La parte legittimata all'annullamento ai sensi del presente capo, qualora convalidi il contratto in maniera espressa o tacita dopo aver avuto conoscenza delle circostanze rilevanti o dopo essere diventata capace di agire liberamente, non può più annullare il contratto.
Articolo 54
Effetti dell'annullamento
1. Il contratto annullabile è valido sino a quando non sia annullato ma, una volta annullato, è invalido con efficacia retroattiva dall'inizio.
2. Se il motivo dell'annullamento riguarda soltanto singole clausole contrattuali, l'effetto dell'annullamento è limitato a tali clausole salvo che la parte restante del contratto non possa essere ragionevolmente mantenuta in vigore.
3. Il diritto della parte alle restituzioni in natura o per equivalente in denaro di quanto sia stato trasferito o corrisposto in forza del contratto annullato è regolato dalle norme sulla restituzione di cui al capo 17.
Articolo 55
Risarcimento del danno
La parte che ha diritto di annullare il contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, ai sensi del capo 16 può esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o dell'iniquo sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti. [Em. 121]
Articolo 56
Esclusione o limitazione dei rimedi
1. I rimedi previsti in caso di dolo, minacce e iniquo sfruttamento non possono essere esclusi né limitati direttamente o indirettamente.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere né limitare, direttamente o indirettamente, i rimedi previsti in caso di errore.
Articolo 57
Scelta del rimedio
La parte legittimata ad avvalersi di un rimedio previsto dal presente capo, in circostanze che le conferiscono facoltà di esperire un rimedio contro l'inadempimento, può scegliere quale esperire.
Parte III
Valutazione del contenuto del contratto
Capo 6
Interpretazione
Articolo 58
Regole generali di interpretazione dei contratti
1. Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti anche quando questa non corrisponda al significato corrente delle espressioni in esso utilizzate.
2. Quando una parte ha inteso dare a un'espressione impiegata nel contratto o a un comportamento equivalente un determinato significato e al momento della conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa deve o il comportamento equivalente devono essere interpretata interpretati nel senso in cui è stata intesa sono stati intesi dalla prima. [Em. 122]
3. Salvo se diversamente disposto dai paragrafi 1 e 2, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che qualsiasi persona ragionevole gli attribuirebbe.
3 bis. Le espressioni usate nel contratto sono interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme. [Em. 123]
3 ter. Le norme di cui al presente capo si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione di una proposta, all'accettazione o ad altra dichiarazione unilaterale di volontà o comportamento equivalente. [Em. 124]
Articolo 59
Circostanze rilevanti
Nell'interpretare il contratto si deve avere riguardo, in particolare:
|
a) |
alle circostanze nelle quali esso è stato concluso, comprese le trattative; [Em. 125] |
|
b) |
al comportamento delle parti prima , anche posteriore alla durante e dopo la conclusione del contratto; [Em. 126] |
|
c) |
all'interpretazione che le parti abbiano già precedentemente dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel contratto; [Em. 127] |
|
d) |
agli usi che di norma sono considerati applicabili da contraenti che si trovano nella stessa situazione; |
|
e) |
alle prassi che le parti hanno instaurato nei loro rapporti; |
|
f) |
al significato comunemente attribuito alle espressioni nel settore di attività considerato; |
|
g) |
alla natura e allo scopo del contratto; e |
|
h) |
alla buona fede e alla correttezza. |
Articolo 60
Riferimento al contratto nel suo insieme
Le espressioni usate nel contratto devono essere interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme. [Em. 128]
Articolo 61
Divergenze linguistiche
Quando il contratto sia redatto in due o più lingue e non è stabilito quale delle versioni faccia fede e qualora vi sia difformità tra le versioni, prevale la versione nella quale il contratto è stato redatto originariamente.
Quando sia utilizzato il documento contrattuale nella lingua nazionale del consumatore, tale versione è considerata la versione facente fede. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti. [Em. 129]
Articolo 61 bis
Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci
L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato. [Em. 130]
Articolo 61 ter
Interpretazione a favore del consumatore
1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola in questione sia stata predisposta da quest'ultimo.
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli. [Em. 131]
Articolo 62
Prevalenza delle Clausole contrattuali non negoziate individualmente [Em. 132]
1. Laddove vi sia una discrepanza, le clausole contrattuali negoziate individualmente prevalgono su quelle che non lo sono state in conformità dell'articolo 7.
1 bis. Qualora, nonostante l'articolo 61 ter, esista il dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta. [Em. 133]
Articolo 63
Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci
L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato. [Em. 134]
Articolo 64
Interpretazione a favore del consumatore
1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola sia stata predisposta da quest'ultimo.
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. [Em. 135]
Articolo 65
Interpretazione sfavorevole all'estensore della clausola
Nei contratti non rientrati nell'ambito dell'articolo 64, in caso di dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta. [Em. 136]
Capo 7
Contenuto ed effetti
Sezione 1
Disposizioni generali [Em. 137]
Articolo 66
Clausole del contratto
Le clausole del contratto si desumono:
|
a) |
dall'accordo delle parti, fatte salve le norme imperative del diritto comune europeo della vendita; |
|
b) |
dagli usi o dalle prassi che vincolano le parti ai sensi dell'articolo 67; |
|
c) |
da qualunque disposizione del diritto comune europeo della vendita che sia applicabile in assenza di accordo contrario delle parti; e |
|
d) |
da qualunque clausola implicita ai sensi dell'articolo 68. |
Articolo 67
Usi e prassi nei contratti fra professionisti
1. Nei contratti fra professionisti, le parti sono vincolate dagli usi che esse hanno convenuto di applicare e dalle prassi che hanno instaurato tra di esse.
2. Le parti sono vincolate da ogni uso considerato generalmente applicabile da qualsiasi professionista che si trovi nella loro stessa situazione.
3. Gli usi e le prassi non vincolano le parti se contrastano con clausole contrattuali negoziate individualmente l'accordo tra le parti o con norme imperative del diritto comune europeo della vendita. [Em. 138]
Articolo 68
Clausole contrattuali implicite
1. Qualora sia necessario regolare una questione non espressamente disciplinata né dall'accordo delle parti, né dagli usi o prassi né da disposizioni del diritto comune europeo della vendita, può presumersi l'esistenza di una clausola aggiuntiva implicita, tenuto conto in particolare:
|
a) |
della natura e dello scopo del contratto; |
|
b) |
delle circostanze in cui il contratto è stato concluso; e |
|
c) |
del requisito della buona fede e della correttezza. |
2. La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero probabilmente concordato se avessero disciplinato la questione. [Em. 139]
3. Il paragrafo 1 non si applica se le parti hanno deliberatamente omesso di disciplinare la questione, accettando che il relativo rischio gravi sull'una o sull'altra.
Articolo 69
Clausole contrattuali desunte da dichiarazioni precontrattuali
1. . La dichiarazione resa dal professionista , o da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista, prima della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata clausola del contratto, salvo che il professionista dimostri che :
|
a) |
l'altra parte sapesse o fosse ragionevolmente tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque affidabile; oppure |
|
a bis) |
la dichiarazione fosse stata rettificata al momento della conclusione del contratto; oppure |
|
b) |
la decisione dell'altra parte di concludere il contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione. [Em. 140] |
2. Ai fini del paragrafo 1, la dichiarazione resa da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista si considera resa dal professionista. [Em. 141]
3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata dal professionista, salvo che questi non dimostri che , al momento della conclusione del contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla. [Em. 142]
4. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 70
Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente
1. Le clausole contrattuali predisposte da una parte e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro l'altra parte solo se questa ne era a conoscenza, o se la parte che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.
2. Ai fini del presente articolo, nei rapporti tra professionista e consumatore, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale quantunque sottoscritto dal consumatore.
3. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. [Em. 143]
Articolo 71
Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore
1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora abbia effettuato il pagamento supplementare, il consumatore può ottenerne la restituzione.
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. [Em. 144]
Articolo 72
Clausole di onnicomprensività
1. Se un documento contrattuale scritto contiene una clausola in cui si stabilisce che in esso sono contenute tutte le clausole del contratto (clausola di onnicomprensività), le dichiarazioni, le promesse o gli accordi precedenti che non siano inclusi nel documento non fanno parte del contratto.
2. Salvo diverse disposizioni del contratto, la clausola di onnicomprensività non esclude la possibilità di utilizzare precedenti dichiarazioni delle parti ai fini dell'interpretazione del contratto.
3. Nei contratti fra professionista e consumatore, quest'ultimo non è vincolato dalla clausola di onnicomprensività.
4. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 73
Determinazione del prezzo
Quando l'ammontare del prezzo dovuto ai sensi del contratto non possa essere altrimenti determinato, il prezzo dovuto è costituito, salvo indicazione contraria, dal prezzo normalmente praticato in circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora tale prezzo non sia disponibile, dal prezzo determinato secondo ragionevolezza.
Articolo 74
Determinazione unilaterale effettuata da una parte
1. Qualora il prezzo o un'altra clausola contrattuale debbano essere determinati da una sola parte e la determinazione da questa effettuata risulti manifestamente irragionevole, si applica in via sostitutiva il prezzo o la clausola contrattuale di norma applicati in circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora non disponibili, il prezzo o la clausola determinati secondo ragionevolezza.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore, le parti non possono , a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti. [Em. 145]
Sezione 2
Disposizioni specifiche che disciplinano i contratti tra professionisti e consumatori [Em. 146]
Articolo 75
Determinazione effettuata da un terzo
1. Qualora il prezzo o un'altra clausola del contratto debbano essere determinati da un terzo e questi non possa o non voglia determinarli, il giudice può, salvo che ciò sia incompatibile con le clausole del contratto, nominare un'altra persona affinché provveda alla determinazione.
2. Qualora il prezzo o la clausola contrattuale determinati dal terzo risultino manifestamente irragionevoli, si applicano in via sostitutiva il prezzo o la clausola contrattuale di norma applicati in circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora non disponibili, il prezzo o la clausola determinati secondo ragionevolezza.
3. Ai fini del paragrafo 1, il termine «giudice» include gli organi arbitrali.
4. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 76
Lingua
Ove non possa essere determinata altrimenti, la lingua da usare nelle comunicazioni relative al contratto o a diritti od obbligazioni da esso derivanti è quella impiegata per la conclusione del contratto.
Articolo 76 bis
Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente [Em. 147]
1. Le clausole contrattuali predisposte da un professionista e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro un consumatore solo se questi ne era a conoscenza, o se il professionista ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione del consumatore prima o al momento della conclusione del contratto. [Em. 148]
2. Ai fini del presente articolo, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore salvo se sono:
|
a) |
presentate in modo idoneo ad attirare l'attenzione del consumatore sulla loro esistenza; e |
|
b) |
fornite o rese disponibili al consumatore dal professionista in un modo che dia al consumatore l'opportunità di comprenderle prima della conclusione del contratto. [Em. 149] |
3. Le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale, anche se sottoscritto dal consumatore. [Em. 150]
4. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli. [Em. 151]
Articolo 76 ter
Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore
1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora effettui il pagamento supplementare, senza avervi espressamente acconsentito, il consumatore può ottenerne la restituzione.
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli. [Em. 152]
Articolo 77
Contratto di durata indeterminata
1. Qualora le obbligazioni contrattuali debbano essere eseguite in modo continuato o periodico, e le clausole contrattuali non determinino la durata del rapporto contrattuale o non prevedano che esso possa essere estinto mediante preavviso, ciascuna parte può recedere dal contratto osservando un ragionevole termine di preavviso non superiore a due mesi.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 78
Clausole contrattuali a favore di terzi
1. Le parti contraenti possono, mediante il contratto, conferire un diritto a favore di un terzo. Il terzo non deve necessariamente esistere o essere individuato al momento della conclusione del contratto, ma deve comunque essere individuabile.
2. La natura ed il contenuto del diritto del terzo sono definiti dal contratto. Il diritto può consistere in una esclusione o limitazione della responsabilità del terzo verso una delle parti del contratto.
3. Qualora, ai sensi del contratto, una delle parti sia tenuta ad eseguire una prestazione ad un terzo:
|
a) |
il terzo ha lo stesso diritto alla prestazione e ai rimedi contro l'inadempimento che avrebbe qualora la parte obbligata fosse tenuta ad eseguire la prestazione in forza di un contratto concluso con il terzo stesso; e |
|
b) |
la parte obbligata può far valere contro il terzo tutte le eccezioni opponibili all'altra parte del contratto. |
4. Il terzo può rifiutare il diritto attribuitogli comunicando il rifiuto a una delle parti contraenti, purché vi provveda prima di averlo espressamente o implicitamente accettato. A seguito del rifiuto, si considera che il diritto non sia mai stato attribuito al terzo.
5. Le parti contraenti possono sopprimere o modificare la clausola contrattuale attributiva del diritto, purché vi provvedano prima che una di esse abbia comunicato al terzo l'avvenuta attribuzione del diritto.
Capo 8
Clausole abusive
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 79
Effetti delle clausole contrattuali abusive
1. Le clausole del contratto che siano predisposte da una delle parti e siano abusive ai sensi delle sezioni 2 e 3 del presente capo non sono vincolanti per l'altra parte.
2. Se il contratto può essere mantenuto in essere senza la clausola abusiva, le altre clausole contrattuali restano vincolanti.
Articolo 80
Deroghe relative alla valutazione della natura abusiva delle clausole
1. Le sezioni 2 e 3 del presente capo non si applicano alle clausole contrattuali corrispondenti a norme del diritto comune europeo della vendita le quali troverebbero applicazione se dette clausole non disciplinassero la materia.
2. La sezione 2 del presente capo non si applica alla definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto, purché il professionista abbia ottemperato agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 82. [Em. 153]
3. La sezione 3 non si applica alla definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto.
Articolo 81
Imperatività delle norme
Le parti non possono escludere l'applicazione del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 2
Clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore
Articolo 82
Dovere di trasparenza nelle clausole contrattuali non negoziate individualmente
Il professionista deve far sì che le clausole da esso predisposte e non negoziate individualmente con il consumatore in conformità dell'articolo 7, siano formulate in modo accessibile , chiaro e comprensibile. [Em. 154]
Articolo 83
Significato del termine «abusivo» nei contratti tra professionista e consumatore
1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola predisposta dal professionista e non negoziata individualmente in conformità dell'articolo 7 è abusiva ai sensi della presente sezione se produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la buona fede e la correttezza. [Em. 155]
2. Nel valutare la natura abusiva di una determinata clausola contrattuale ai sensi della presente sezione, occorre tenere conto:
|
a) |
del fatto che il professionista si sia o meno conformato agli obblighi di trasparenza imposti dall'articolo 82; |
|
b) |
della natura delle prestazioni previste dal contratto; |
|
c) |
delle circostanze che prevalgono durante la conclusione del contratto; |
|
c bis) |
del fatto che la clausola sia di natura così inaspettata che il consumatore non avrebbe potuto prevederla; [Em. 156] |
|
d) |
delle altre clausole contrattuali; e |
|
e) |
delle clausole di qualsiasi altro contratto da cui dipenda il contratto in questione. |
Articolo 84
Clausole contrattuali considerate abusive in qualunque circostanza
Una determinata clausola contrattuale è considerata sempre abusiva ai sensi della presente sezione, se ha per oggetto o effetto di:
|
a) |
escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'omissione del professionista stesso o di chiunque agisca per suo conto; |
|
b) |
escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di perdite o danni subiti dal consumatore e causati deliberatamente o per colpa grave; |
|
b bis) |
escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso; [Em. 157] |
|
c) |
limitare l'obbligazione del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari, o subordinare i suoi impegni a condizioni il cui verificarsi dipenda esclusivamente dal professionista stesso; |
|
c bis) |
limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per legge al professionista; [Em. 158] |
|
d) |
escludere o limitare l'esercizio di azioni legali o di altri rimedi giuridici del consumatore, in particolare obbligando quest'ultimo a rivolgersi esclusivamente ad un sistema arbitrale non previsto in modo generale da disposizioni giuridiche applicabili a contratti fra professionisti e consumatori; |
|
e) |
attribuire giurisdizione esclusiva, per tutte le controversie che possano insorgere in relazione al contratto, al giudice competente per il luogo in cui il professionista ha il suo domicilio, salvo che il giudice prescelto non sia al tempo stesso competente per il luogo in cui abbia il domicilio il consumatore; |
|
f) |
permettere in via esclusiva al professionista di determinare se i beni, il contenuto digitale o i servizi connessi forniti sono conformi a quanto stipulato nel contratto, o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare le clausole del contratto; |
|
f bis) |
autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riservi il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare della modifica con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico; [Em. 159] |
|
f ter) |
consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento; [Em. 160] |
|
f quater) |
consentire al professionista di esigere per il suo servizio un prezzo superiore a quanto concordato in sede di conclusione del contratto, salvo che, in presenza delle condizioni concordate per la variazione del compenso, il contratto preveda anche una sua riduzione, le circostanze determinanti ai fini di tale variazione siano definite nel contratto e oggettivamente giustificate e la variazione sia indipendente dalla volontà del professionista; [Em. 161] |
|
g) |
stabilire che il contratto vincola il consumatore ma non il professionista; |
|
g bis) |
obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista; [Em. 162] |
|
g ter) |
attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda; [Em. 163] |
|
h) |
obbligare il consumatore ad usare, per la risoluzione del contratto in conformità dell'articolo 8, modalità più formali di quelle usate per la sua conclusione; |
|
h bis) |
gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato; [Em. 164] |
|
i) |
consentire al professionista di recedere con un termine di preavviso più breve di quello richiesto al consumatore; |
|
j) |
obbligare il consumatore a pagare per beni mai consegnati, contenuti digitali mai forniti o servizi connessi mai prestati; |
|
k) |
stabilire che clausole del contratto non negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 prevalgano sulle clausole negoziate individualmente. |
Articolo 85
Clausole contrattuali che si presumono abusive
Si presume che una clausola sia abusiva ai della sensi della presente sezione, se ha per oggetto o effetto di:
|
a) |
limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per legge al professionista; [Em. 165] |
|
b) |
escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso; [Em. 166] |
|
c) |
escludere o limitare in modo ingiustificato il diritto del consumatore di compensare i crediti vantati nei confronti del professionista con quanto dovuto dal consumatore al professionista stesso; |
|
d) |
consentire al professionista di trattenere le somme pagate dal consumatore nel caso in cui quest'ultimo decida di non concludere il contratto o di non eseguire le prestazioni contrattuali, senza prevedere che il consumatore riceva dal professionista un indennizzo dello stesso importo nella situazione inversa; |
|
e) |
imporre al consumatore inadempiente il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento o di penale, d'importo manifestamente eccessivo; |
|
e bis) |
equiparare un comportamento specifico del consumatore all'emissione o alla non emissione di una dichiarazione, salvo che egli sia opportunamente informato del significato del suo comportamento all'inizio del termine previsto a tal fine e disponga di un termine adeguato per l'emissione di una dichiarazione esplicita; [Em. 167] |
|
f) |
attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda; [Em. 168] |
|
g) |
consentire al professionista di risolvere un contratto di durata indeterminata senza un ragionevole termine di preavviso, salvo quando sussistano gravi motivi; |
|
h) |
prorogare automaticamente il contratto di durata determinata in mancanza di indicazioni contrarie del consumatore, qualora il termine previsto per tali indicazioni sia irragionevolmente anticipato rispetto alla scadenza del contratto; |
|
i) |
autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riservi il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico; [Em. 169] |
|
j) |
consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento; [Em. 170] |
|
k) |
stabilire che il prezzo dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al momento della consegna o della fornitura, o consentire al professionista di aumentare il prezzo senza attribuire al consumatore il diritto di recedere se l'aumento del prezzo è eccessivo rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto; tale norma non si applica alle clausole di indicizzazione del prezzo, ove consentite dalla legge, a condizione che il criterio di variazione del prezzo sia definito in modo esplicito; [Em. 171] |
|
l) |
obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista; [Em. 172] |
|
m) |
consentire al professionista di cedere a terzi i propri diritti e obbligazioni contrattuali senza l'accordo del consumatore, salvo che il contratto sia ceduto ad una società controllata dal professionista ovvero per effetto di una fusione o un'analoga e legittima operazione societaria, e la cessione sia inidonea a pregiudicare i diritti del consumatore; |
|
n) |
consentire al professionista, qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il diritto di respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista , e senza che il consumatore abbia espressamente richiesto la fornitura di un prodotto equivalente ; [Em. 173] |
|
o) |
consentire al professionista di riservarsi di accettare o rifiutare una proposta entro un termine eccessivamente lungo o definito in modo inadeguato; |
|
p) |
consentire al professionista di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali entro un termine eccessivamente lungo o definito in modo inadeguato; |
|
q) |
escludere o limitare in modo ingiustificato i rimedi di cui dispone il consumatore nei confronti del professionista o i mezzi di difesa esperibili dal consumatore contro pretese avanzate dal professionista; |
|
r) |
subordinare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali del professionista, o altri effetti del contratto favorevoli al consumatore, a particolari formalità non imposte dalla legge e che risultano eccessive; |
|
s) |
obbligare il consumatore a pagare eccessivi anticipi o eccessive garanzie di adempimento; |
|
t) |
impedire ingiustificatamente al consumatore di ottenere forniture o riparazioni da terzi; |
|
u) |
collegare ingiustificatamente il contratto ad un altro contratto con lo stesso professionista, una sua filiale o un terzo, secondo modalità che il consumatore non può ragionevolmente prevedere; |
|
v) |
gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato; [Em. 174] |
|
w) |
stabilire la durata iniziale, o qualunque periodo di rinnovo, di un contratto di durata superiore ad un anno per la fornitura di beni, contenuto digitale o servizi connessi, salvo che il consumatore possa recedere in qualunque momento dando un preavviso non superiore a 30 giorni. |
Sezione 3
Clausole contrattuali abusive nei contratti tra professionisti
Articolo 86
Il significato del termine «abusivo» nei contratti tra professionisti
1. Nei contratti tra professionisti, le clausole sono considerate abusive ai sensi della presente sezione, solo se:
|
a) |
rientrano fra quelle, predisposte da una parte, che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7; e |
|
b) |
il loro uso si discosta manifestamente dalle buone prassi commerciali abituali , in contrasto con la buona fede e la correttezza. [Em. 175] |
2. Nel valutare la natura abusiva di una determinata clausola contrattuale ai sensi della presente sezione, occorre tenere conto:
|
a) |
della natura delle prestazioni previste dal contratto; |
|
b) |
delle circostanze che prevalgono durante la conclusione del contratto; |
|
c) |
delle altre clausole contrattuali; e |
|
d) |
delle clausole di qualsiasi altro contratto dal quale il contratto in questione dipenda. |
Parte IV
Obbligazioni e rimedi delle parti del contratto di vendita o del contratto per la fornitura di contenuto digitale
Capo 9
Disposizioni generali
Articolo 87
Inadempimento ed inadempimento grave
1. L'inadempimento di un'obbligazione consiste in qualsiasi difetto nell'esecuzione della prestazione, giustificato o meno, e include:
|
a) |
la mancata o tardiva consegna dei beni; |
|
b) |
la mancata o tardiva fornitura del contenuto digitale; |
|
c) |
la consegna di beni non conformi a quanto previsto dal contratto; |
|
d) |
la fornitura di contenuto digitale non conforme a quanto previsto dal contratto; |
|
e) |
il mancato o tardivo pagamento del prezzo; e |
|
f) |
qualunque altra esecuzione della prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto. |
2. L'inadempimento dell'obbligazione di una parte è grave se:
|
a) |
priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le spetta in base al contratto, salvo che, al momento della conclusione del contratto, la parte inadempiente non abbia previsto né fosse ragionevolmente tenuta a prevedere tale risultato; oppure |
|
b) |
rende manifestamente impossibile qualsiasi affidamento sul futuro adempimento della parte inadempiente. |
Articolo 88
Inadempimento giustificato
1. La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento se questo è dovuto ad un impedimento estraneo alla sua sfera di controllo e se essa non era ragionevolmente tenuta a prenderlo in considerazione al momento della conclusione del contratto, né ad evitare o sormontare l'impedimento o le sue conseguenze.
2. Qualora l'impedimento sia solo temporaneo, l'inadempimento è giustificato finché sussiste l'impedimento. L'altra parte può tuttavia considerare il ritardo come un inadempimento grave qualora esso sia equivalente a un tale inadempimento.
3. La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento , in conformità del capo 16, del danno derivante dalla violazione di tale dovere. [Em. 176]
Articolo 89
Mutamento delle circostanze
1. Ciascuna parte è tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni anche qualora la prestazione sia divenuta più onerosa per l'aumento dei relativi costi o per la diminuzione del valore del corrispettivo dovuto.
Ove la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per un eccezionale mutamento delle circostanze, le parti sono tenute ad avviare trattative intese a modificare o risolvere il contratto.
2. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un termine ragionevole, il giudice, su richiesta di una delle parti, può:
|
a) |
modificare il contratto in modo da renderlo conforme a quanto le parti avrebbero ragionevolmente convenuto al momento della sua conclusione se avessero tenuto conto del mutamento di circostanze; oppure |
|
b) |
risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 8 con effetto da una determinata data e a determinate condizioni. |
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo se:
|
a) |
il mutamento delle circostanze è avvenuto dopo la conclusione del contratto; |
|
b) |
in quel momento la parte facente valere il mutamento delle circostanze non aveva considerato né era ragionevolmente tenuta a considerare la possibilità o l'entità del mutamento di circostanze; e |
|
c) |
la parte lesa , contando sul mutamento delle circostanze, non ha assunto né era ragionevolmente tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze. [Em. 177] |
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine «giudice» include gli organi arbitrali.
Articolo 90
Estensione dell'applicazione delle disposizioni sul pagamento e sul rifiuto di accettare beni o contenuto digitale
1. Salvo diverse disposizioni, le norme del capo 12 relative al pagamento del prezzo da parte del compratore si applicano altresì, con i necessari adattamenti, agli altri pagamenti.
2. L'articolo 97 si applica altresì, con i necessari adattamenti, a qualsiasi altro caso in cui una persona rimanga in possesso di beni o contenuto digitale perché chi ne aveva l'obbligo non li ha presi in consegna.
Capo 10
Obbligazioni del venditore
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 91
Obbligazioni principali del venditore
Il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale (nella presente parte, «il venditore») deve:
|
a) |
consegnare i beni o fornire il contenuto digitale; |
|
b) |
trasferire o impegnarsi a trasferire la proprietà dei beni, incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale; e [Em. 178] |
|
c) |
garantire che i beni o il contenuto digitale sono conformi a quanto previsto dal contratto; |
|
d) |
garantire che il compratore ha il diritto di usare il contenuto digitale conformemente al contratto, e |
|
e) |
consegnare i documenti che rappresentano i beni o che vi si riferiscono o i documenti inerenti al contenuto digitale, secondo quanto prescritto dal contratto. |
Articolo 91 bis
Riserva di proprietà
Se è stata convenuta una clausola di riserva della proprietà, il venditore non è tenuto a trasferire la proprietà dei beni fino a quando il compratore non abbia adempiuto l'obbligo di pagare il prezzo come convenuto. [Em. 179]
Articolo 92
Adempimento del terzo
1. Il venditore può incaricare altri dell'adempimento, salvo che le clausole contrattuali prevedano l'adempimento personale.
2. Il venditore che incarica altri dell'adempimento rimane responsabile dell'adempimento medesimo.
3. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 2
Consegna
Articolo 93
Luogo della consegna
1. Ove non possa essere determinato altrimenti, il luogo della consegna è costituito:
|
a) |
dal luogo di residenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti tra professionista e consumatore per la fornitura di contenuto digitale, sempre che si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore; [Em. 180] |
|
b) |
in ogni altro caso,
|
2. Se il venditore ha più sedi d'affari, si considera come sede d'affari ai fini del paragrafo 1, lettera b), quella avente il rapporto più stretto con l'obbligazione di consegna.
Articolo 94
Modalità di consegna
1. Salvo diverse disposizioni, il venditore adempie l'obbligazione di consegna:
|
a) |
nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti tra professionista e consumatore per la fornitura di contenuto digitale, se si tratta di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, o nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore: trasferendo il possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore; [Em. 181] |
|
b) |
negli altri casi in cui il contratto implichi il trasporto dei beni per mezzo di un vettore: rimettendo i beni al primo vettore per la consegna al compratore e rimettendo al compratore ogni documento necessario per consentirgli di prendere in consegna i beni dal vettore che li detiene; oppure |
|
c) |
nei casi non contemplati dal disposto delle lettere a) o b): mettendo nella disponibilità del compratore i beni o il contenuto digitale oppure mettendo i documenti rappresentativi dei beni nella disponibilità del compratore, se le parti hanno pattuito che il venditore debba consegnare solo tali documenti. |
2. Al paragrafo 1, lettere a) e c), ogni riferimento al consumatore o al compratore include il terzo, diverso dal vettore, indicato dal consumatore o dal compratore conformemente al contratto.
Articolo 95
Termini di consegna
1. Quando non sia possibile determinare altrimenti il termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati senza ingiustificato ritardo dal momento in cui è stato concluso il entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto. [Em. 182]
2. Nei contratti tra professionista e consumatore, salvo qualora diversamente convenuto dalle parti, il professionista è tenuto a consegnare i beni o il contenuto digitale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Articolo 96
Obbligazioni del venditore relative al trasporto dei beni
1. Se il contratto prescrive che il venditore provveda al trasporto dei beni, questi deve stipulare i contratti che sono necessari per il trasporto verso il luogo indicato, con mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per il trasporto di cui trattasi.
2. Se, in conformità al contratto, il venditore consegna i beni ad un vettore e se i beni non sono chiaramente contraddistinti per la consegna ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di essi, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare al compratore un avviso di spedizione che indichi in maniera specifica i beni.
3. Il venditore, qualora non sia obbligato dal contratto a stipulare un'assicurazione per il trasporto dei beni, deve fornire al compratore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie perché quest'ultimo possa stipulare tale assicurazione.
Articolo 97
Rifiuto dei beni o del contenuto digitale da parte del compratore
1. Il venditore che rimanga in possesso di beni o contenuto digitale perché il compratore non li ha presi in consegna quando vi era tenuto deve adottare misure ragionevoli per conservarli e custodirli.
2. Il venditore è liberato dall'obbligazione di consegna, se:
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a) |
deposita i beni o il contenuto digitale a condizioni ragionevoli presso un terzo affinché li tenga a disposizione del compratore, e ne dà comunicazione a quest'ultimo; oppure |
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b) |
vende i beni o il contenuto digitale a condizioni ragionevoli, dopo aver avvisato il compratore, e versa i proventi netti a quest'ultimo. |
3. Il venditore ha diritto al rimborso di tutte le spese ragionevolmente sostenute in seguito alla vendita o a trattenerle sul ricavato della vendita stessa.
Articolo 98
Effetto sul passaggio del rischio
Gli effetti della consegna sul passaggio del rischio sono disciplinati nel capo 14. [Em. 183]
Sezione 3
Conformità dei beni e del contenuto digitale
Articolo 99
Conformità al contratto
1. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono:
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a) |
corrispondere alla quantità, qualità e descrizione contrattuale; |
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b) |
essere confezionati o imballati nel modo richiesto dal contratto; e |
|
c) |
essere forniti insieme a tutti gli accessori, alle istruzioni di installazione o alle altre istruzioni prescritte dal contratto. |
2. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono inoltre soddisfare alle condizioni previste agli articoli 100, 101 e 102, salvo che e nella misura in cui le parti non abbiano convenuto altrimenti.
3. Nei contratti di vendita al tra professionista e consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, 102 101 e 103 102 , concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo. [Em. 184]
4. Nei contratti di vendita al consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 3, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 100
Criteri di conformità dei beni e del contenuto digitale
I beni o il contenuto digitale devono:
|
a) |
essere idonei a qualsiasi specifico uso reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto, salvo quando le circostanze dimostrano che il compratore non ha fatto o non poteva ragionevolmente fare affidamento sulle competenze e sul giudizio del venditore; |
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b) |
essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni o contenuto digitale aventi le stesse caratteristiche; |
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c) |
possedere le qualità dei beni o del contenuto digitale che il venditore ha indicato al compratore mediante un campione o modello; |
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d) |
essere confezionati o imballati secondo le modalità solitamente utilizzate per tali beni o, dove non esistano modalità usuali, in modo adeguato a conservare e proteggere i beni; |
|
e) |
essere dotati di quegli accessori, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il compratore può ragionevolmente pretendere; |
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f) |
avere le qualità e le prestazioni indicate in qualunque dichiarazione precontrattuale che rientri nelle clausole del contratto in forza dell'articolo 69; e |
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g) |
possedere le qualità e le prestazioni che il compratore può ragionevolmente pretendere , tra cui l'aspetto e l'assenza di imperfezioni . Nel determinare ciò che il consumatore compratore può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo o in cambio di una controprestazione . [Em. 185] |
Articolo 101
Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore
1. Quando i beni o il contenuto digitale forniti nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore non sono correttamente installati, l'eventuale difetto di conformità risultante dall'errata installazione è considerato come un difetto di conformità dei beni o del contenuto digitale, se:
|
a) |
i beni o il contenuto digitale sono stati installati dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure |
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b) |
i beni o il contenuto digitale sono destinati ad essere installati dal consumatore e l'errata installazione è dovuta ad una carenza nelle istruzioni di installazione. |
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 102
Diritti o pretese dei terzi
1. I beni o il contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i beni o il contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi in materia di proprietà intellettuale:
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a) |
a norma della legge dello Stato in cui i beni o il contenuto digitale saranno usati in base a quanto pattuito nel contratto, o, in assenza di un tale accordo, a norma della legge dello Stato della sede d'affari del compratore, o, nei contratti tra professionista e consumatore, a norma della legge del luogo di residenza del consumatore che questi ha indicato al momento della conclusione del contratto, e |
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b) |
che il venditore conosceva, o era ragionevolmente tenuto a conoscere, al momento della conclusione del contratto. |
3. Nei contratti tra professionisti, Il paragrafo 2 non si applica:
|
a) |
nei contratti tra professionisti, se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto; |
4. b) nei contratti tra professionista e consumatore, il paragrafo 2 non si applica se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto. [Em. 186]
5. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 103
Limitazione della conformità esigibile del contenuto digitale
Il contenuto digitale non può essere considerato difforme dal contratto per il solo fatto che, dopo la conclusione del contratto, è stato reso disponibile un contenuto digitale più aggiornato. [Em. 187]
Articolo 104
Conoscenza del difetto di conformità da parte del compratore nei contratti tra professionisti
Nei contratti tra professionisti, Il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore ne era a conoscenza di tale difetto di conformità . Nei contratti tra professionisti, la presente disposizione è valida anche nel caso in cui il compratore o non poteva ignorarlo ignorare il difetto di conformità . [Em. 188]
Articolo 105
Momento rilevante per la determinazione della conformità
1. Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il rischio passa al compratore ai sensi del capo 14.
2. Nei contratti di vendita al tra professionista e consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità. [Em. 189]
3. Nei casi disciplinati dall'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), i riferimenti al momento in cui il rischio passa al compratore, contenuti nei paragrafi 1 o 2 del presente articolo, devono essere interpretati come riferimenti fatti al momento in cui l'installazione è stata terminata. Nei casi disciplinati dall'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), tali riferimenti devono essere interpretati come riferimenti fatti al momento in cui il consumatore aveva tempo sufficiente per effettuare l'installazione.
4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato o qualora le relative parti siano da lui fornite in modo separato , rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale. [Em. 190]
5. Nei contratti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Capo 11
Rimedi esperibili dal compratore
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 106
Elenco dei rimedi esperibili dal compratore
1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore , ove vi siano i presupposti specifici per il rispettivo rimedio, può: [Em. 191]
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a) |
esigere l'adempimento dell'obbligazione, in particolare l'esecuzione in forma specifica, la riparazione o la sostituzione dei beni o del contenuto digitale, ai sensi della sezione 3 del presente capo; |
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b) |
rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della sezione 4 del presente capo; |
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c) |
risolvere il contratto ai sensi della sezione 5 del presente capo ed esigere la restituzione del prezzo pagato, ai sensi del capo 17; |
|
d) |
ridurre il prezzo ai sensi ai sensi della sezione 6 del presente capo; e |
|
e) |
chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del capo 16. |
2. Se il compratore è un professionista:
|
a) |
il diritto del compratore di esercitare qualunque rimedio, salvo il rifiuto di adempiere, è subordinato al diritto del venditore alla correzione di cui alla sezione 2 del presente capo; e |
|
b) |
il diritto del compratore di far valere il difetto di conformità è subordinato agli oneri di verifica e comunicazione disposti dalla sezione 7 del presente capo. |
3. Se il compratore è un consumatore:
|
a) |
i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore , a meno che siano relativi a beni o contenuti digitali che sono fabbricati, prodotti o modificati secondo le specifiche del consumatore o sono chiaramente personalizzati ; e oppure [Em. 192] |
|
b) |
gli oneri di verifica e notifica previsti dalla sezione 7 del presente capo non si applicano. |
4. Se l'inadempimento del venditore è giustificato, il compratore può avvalersi di qualsiasi rimedio indicato nel paragrafo 1, eccetto la richiesta di adempimento e la richiesta di risarcimento dei danni.
5. Il compratore non può avvalersi di nessuno dei rimedi contro l'inadempimento indicati al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento del venditore.
6. I rimedi che non sono tra loro incompatibili possono essere cumulati.
Articolo 107
Limitazione dei rimedi per il contenuto non digitale fornito a titolo gratuito contro il pagamento di un prezzo o in cambio di un'altra controprestazione
-1. Se il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, il compratore può ricorrere a uno dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, ad eccezione della riduzione del prezzo di cui alla lettera d).
1. Se il contenuto digitale non è fornito a titolo oneroso in cambio di una controprestazione , il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito. [Em. 193]
Articolo 108
Imperatività delle norme
Nei contratti tra professionista e consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti, prima che il consumatore abbia portato il difetto di conformità all'attenzione del professionista.
Sezione 2
Correzione da parte del venditore
Articolo 109
Correzione da parte del venditore
1. Il venditore che abbia offerto la prestazione in anticipo e cui sia stata comunicata la difformità della stessa rispetto al contratto può fare un'offerta nuova e conforme entro il termine previsto per l'adempimento.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il venditore che abbia offerto una prestazione difforme dal contratto può proporre di correggerla a proprie spese senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ne ha ricevuta comunicazione.
3. Il diritto alla correzione non è precluso dall'avviso di risoluzione.
4. Il compratore può respingere un'offerta di correzione solo se:
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-a) |
essendo un consumatore, i rimedi a sua disposizione non sono subordinati al diritto di correzione del venditore a norma dell'articolo 106, paragrafo 3, lettera a); [Em. 194] |
|
a) |
la correzione non può essere apportata tempestivamente e senza inconvenienti significativi per il compratore; |
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b) |
il compratore ha motivo di ritenere che non può fare affidamento sul futuro adempimento del venditore; oppure |
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c) |
il ritardo nell'adempimento equivale ad un inadempimento grave. |
5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione. Nei contratti tra un professionista e un consumatore, tale termine ragionevole non è superiore a 30 giorni. [Em. 195]
6. Il compratore può rifiutarsi di adempiere in attesa della correzione, ma i suoi diritti, qualora siano incompatibili con l'assegnazione di un termine per la correzione, sono sospesi finché tale termine non sia scaduto.
7. Nonostante la correzione, il compratore conserva il diritto al risarcimento , in conformità del capo 16, dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione. [Em. 196]
Sezione 3
Richiesta di adempimento
Articolo 110
Richiesta di adempimento delle obbligazioni del venditore
1. Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni del venditore , inclusa la correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto .
2. L'adempimento esigibile include la correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto. [Em. 197]
3. L'adempimento non è dovuto se:
|
a) |
l'adempimento è impossibile o è divenuto illecito; oppure |
|
b) |
l'onere o il costo dell'adempimento è sproporzionato rispetto al beneficio che il compratore ne trarrebbe. |
Articolo 111
Scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione
1. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando: [Em. 198]
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a) |
il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; |
|
b) |
l'entità del difetto di conformità; |
|
c) |
se il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. |
2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che:
|
a) |
il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni. il consumatore può tuttavia rifiutarsi di adempiere in pendenza di tale termine.; |
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b) |
il professionista abbia implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità; |
|
c) |
si sia ripresentato lo stesso difetto dopo la riparazione o la sostituzione. [Em. 199] |
Articolo 112
Restituzione dell'articolo sostituito
1. Il venditore che abbia corretto il difetto di conformità mediante sostituzione ha il diritto e l'obbligo di riprendere possesso a proprie spese dell'articolo sostituito.
2. Il compratore non è tenuto a pagare per l'uso fatto dell'articolo sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
Sezione 4
Rifiuto dell'adempimento delle obbligazioni del compratore
Articolo 113
Eccezione di inadempimento
1. Il compratore tenuto ad adempiere contemporaneamente o successivamente all'adempimento del venditore può rifiutarsi di adempiere fino a quando il venditore non abbia adempiuto o offerto di adempiere.
2. Il compratore che è tenuto ad adempiere prima dell'adempimento del venditore e che può ragionevolmente presumere che il venditore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale presunzione.
3. Ai sensi del presente articolo, l'adempimento può essere rifiutato in tutto o in parte nella misura giustificata dall'inadempimento. Qualora le obbligazioni del venditore debbano essere adempiute in parti separate o siano comunque divisibili, il compratore può rifiutare l'adempimento in riferimento alle sole parti non adempiute, salvo che l'inadempimento del venditore sia tale da giustificare il rifiuto integrale dell'adempimento.
3 bis. Nei contratti tra professionista e consumatore è possibile rifiutarsi di procedere all'intero adempimento a meno che tale rifiuto non sia sproporzionato rispetto alla portata del difetto di conformità. [Em. 200]
Sezione 5
Risoluzione
Articolo 114
Risoluzione per inadempimento
1. In caso di inadempimento grave del venditore ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il compratore può risolvere il contratto a norma dell'articolo 8.
2. Nei contratti di vendita al consumatore e nei contratti di fornitura di contenuto digitale tra professionisti e consumatori, se l' inadempimento è dovuto a difformità dei beni rispetto al contratto, il consumatore può risolvere il contratto salvo che l'inadempimento sia di scarsa importanza.
Articolo 115
Risoluzione per consegna tardiva in seguito a diffida ad adempiere
1. In caso di ritardo nella consegna che non sia grave di per sé, il compratore può risolvere il contratto qualora comunichi al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e il venditore non adempia entro tale termine.
2. Il nuovo termine di cui al paragrafo 1 è considerato di durata ragionevole se il venditore non lo contesta senza ingiustificato ritardo.
3. Se la comunicazione prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui venditore non adempia entro il termine in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Articolo 116
Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza
Il compratore può risolvere il contratto prima della scadenza del termine di adempimento se il venditore dichiara, o risulta altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se l'inadempimento è tale da giustificare la risoluzione.
Articolo 117
Ambito di applicazione del diritto di risoluzione del contratto
1. Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal contratto debbano essere adempiute in modo separato o siano comunque divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il compratore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il compratore non può essere ragionevolmente tenuto ad accettare l'adempimento delle altre parti o l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione integrale del contratto nel suo insieme.
3. Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal contratto non siano divisibili o il prezzo non possa essere ripartito, il compratore può risolvere il contratto solo se l'inadempimento ne giustifica la risoluzione integrale.
Articolo 118
Comunicazione della risoluzione
Il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione si esercita mediante comunicazione al venditore.
Articolo 119
Perdita del diritto di risoluzione del contratto
1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine di due mesi a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o , se è un professionista, era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.
2. Il paragrafo 1 non si applica: se non è stata fornita alcuna prestazione.
|
a) |
se il compratore è un consumatore; oppure |
|
b) |
se non è stato offerto nessun adempimento. [Em. 201] |
Sezione 6
Riduzione del prezzo
Articolo 120
Diritto alla riduzione del prezzo
1. Il compratore che accetta una prestazione non conforme al contratto può ridurre il prezzo. La riduzione deve essere proporzionale al difetto di valore della prestazione ricevuta, riferito al momento in cui questa è stata eseguita, rispetto al valore della prestazione conforme.
2. Il compratore che abbia diritto a ridurre il prezzo ai sensi del paragrafo 1 ed abbia già pagato un importo superiore al prezzo ridotto può esigere che il venditore del restituisca l'eccedenza.
3. Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto al risarcimento in conformità del capo 16 del danno così compensato, ma conserva il diritto al risarcimento di ogni altro danno subito. [Em. 202]
Sezione 7
Oneri di verifica e comunicazione nei contratti fra professionisti
Articolo 121
Verifica dei beni nei contratti tra professionisti
1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni o il contenuto digitale entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi. [Em. 203]
2. Se il contratto implica il trasporto di beni, la verifica può essere differita fino al loro arrivo a destinazione.
3. Se i beni sono reinstradati durante il trasporto, o rispediti dal compratore, prima che questi abbia avuto una ragionevole possibilità di ispezionarli, e al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la possibilità del reinstradamento o della rispedizione, la verifica può essere differita fino a quando i beni non siano arrivati alla nuova destinazione.
Articolo 122
Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di vendita fra professionisti
4 1 . Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura. Tuttavia, il compratore può comunque ridurre il prezzo o chiedere il risarcimento dei danni, fatta eccezione per il lucro cessante, se ha una giustificazione ragionevole per aver omesso detta comunicazione. [Em. 204]
Il termine decorre dal momento in cui i beni sono stati forniti o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha riconosciuto o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità.
2. Il compratore perde in ogni caso il diritto di far valere il difetto di conformità se non ne dà comunicazione al venditore entro due anni dal momento in cui i beni gli sono stati consegnati a norma del contratto.
3. Se le parti hanno convenuto che i beni devono rimanere idonei per una finalità specifica o per la loro finalità generica durante un determinato periodo di tempo, il termine per la comunicazione ai sensi del paragrafo 2 non scade prima della fine di tale periodo.
4. Il paragrafo 2 non si applica alle pretese e ai diritti dei terzi di cui all'articolo 102.
5. Il compratore non è tenuto a denunciare al venditore la consegna parziale se egli ha motivo di ritenere che i beni rimanenti saranno consegnati.
6. Il venditore non può valersi delle disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità attiene a fatti che egli conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha rivelato al compratore.
Capo 12
Obbligazioni del compratore
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 123
Obbligazioni principali del compratore
1. Il compratore deve:
|
a) |
pagare il prezzo; |
|
b) |
prendere in consegna i beni o il contenuto digitale; e |
|
c) |
ricevere i documenti che rappresentano i beni o che vi si riferiscono o i documenti relativi al contenuto digitale, secondo quanto prescritto dal contratto. |
2. Per i contratti di fornitura di contenuto digitale:
|
a) |
il paragrafo 1, lettera a), non si applica ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, qualora quest'ultimo il contenuto digitale non sia fornito a titolo oneroso; |
|
b) |
il paragrafo 1, lettera b), non si applica se il contenuto digitale non è fornito su un supporto materiale. [Em. 205] |
Sezione 2
Pagamento del prezzo
Articolo 124
Mezzi di pagamento
1. Il pagamento è eseguito con i mezzi indicati dalle clausole del contratto o, in mancanza di tale indicazione, con qualunque mezzo usato nell'esercizio corrente dell'attività commerciale nel luogo in cui il pagamento deve avvenire, tenuto conto della natura della transazione commerciale.
2. L'accettazione, da parte del venditore, di assegni o di altri ordini o promesse di pagamento si presume subordinata alla condizione che tali strumenti di pagamento siano onorati. Qualora l'ordine o la promessa non vengano onorati, il venditore può esigere l'adempimento dell'obbligazione originaria di pagamento.
3. L'obbligazione originaria del compratore si estingue se il venditore accetta la promessa di pagamento di un terzo al quale è vincolato da un previo accordo sull' accettazione della promessa come mezzo di pagamento.
4. Nei contratti tra professionista e consumatore, il consumatore non è tenuto a pagare, per l'uso degli strumenti di pagamento, tariffe che superino i costi sostenuti a tal fine dal professionista.
Articolo 125
Luogo del pagamento
1. Il luogo del pagamento, se non può essere altrimenti determinato, è costituito dalla sede di attività del venditore al momento della conclusione del contratto.
2. Se il venditore ha più di una sede di attività, il luogo del pagamento è costituito dalla sede di attività del venditore che presenta il rapporto più stretto con l'obbligazione di pagamento.
Articolo 126
Termine di pagamento
1. Il pagamento del prezzo è dovuto al momento della consegna.
2. L'offerta di pagare prima che il prezzo diventi esigibile può essere respinta dal venditore se questi vi ha legittimo interesse.
Articolo 127
Pagamento da parte di terzi
1. Il compratore può incaricare un'altra persona del pagamento. Il compratore che incarica altri del pagamento rimane responsabile del pagamento medesimo.
2. Il venditore non può rifiutare il pagamento da parte di un terzo se:
|
a) |
il terzo agisce con il consenso del compratore, oppure |
|
b) |
il terzo ha un legittimo interesse a pagare e il compratore non ha pagato o è manifesto che non pagherà nel termine prefisso. |
3. Il pagamento del terzo a norma dei paragrafi 1 o 2 libera il compratore dalla responsabilità nei confronti del venditore.
4. Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei suoi confronti , in conformità del capo 16, per eventuali perdite causate dall'accettazione. [Em. 206]
Articolo 128
Imputazione del pagamento
1. Il compratore, se è tenuto ad adempiere varie obbligazioni di pagamento ed effettua un pagamento non sufficiente ad onorarle tutte può comunicare al venditore, al momento del pagamento, l'obbligazione cui il medesimo deve essere imputato.
2. In caso di mancata comunicazione ai sensi del paragrafo 1, il venditore può, mediante comunicazione al compratore effettuata entro un termine ragionevole, imputare il pagamento ad una delle obbligazioni.
3. L'imputazione ai sensi del paragrafo 2 non ha effetto se riguarda un'obbligazione non ancora scaduta o controversa.
4. In assenza di valida imputazione eseguita da una delle parti, il pagamento è da imputare all'obbligazione che soddisfi uno dei seguenti criteri, nell'ordine indicato:
|
a) |
l'obbligazione che è scaduta o è la prima a scadere; |
|
b) |
l'obbligazione per la quale il venditore dispone di minori garanzie; |
|
c) |
l'obbligazione maggiormente gravosa per il compratore; |
|
d) |
l'obbligazione sorta per prima. |
Se nessuno di tali criteri è applicabile, il pagamento è da imputare proporzionalmente a tutte le obbligazioni.
5. Il pagamento può essere imputato in forza dei paragrafi 2, 3 o 4, alle obbligazioni inesigibili perché prescritte solo se non vi è alcun'altra obbligazione cui il pagamento possa essere imputato ai sensi di tali paragrafi.
6. Per ogni obbligazione il pagamento del compratore deve essere imputato in primo luogo alle spese, in secondo luogo agli interessi e infine al capitale, salvo che il venditore disponga una diversa imputazione del pagamento.
Sezione 3
Presa in consegna
Articolo 129
Presa in consegna
Il compratore adempie l'obbligazione di prendere in consegna:
|
a) |
compiendo ogni atto ragionevolmente esigibile al fine di consentire al venditore di eseguire l'obbligazione di consegnare, e |
|
b) |
prendendo in consegna i beni o i documenti che li rappresentano o il contenuto digitale, come previsto dal contratto. |
Articolo 130
Consegna anticipata e consegna di un quantitativo errato
1. Se il venditore consegna i beni o fornisce il contenuto digitale prima del termine prefisso, il compratore deve accettare la consegna salvo che abbia un legittimo interesse a rifiutarla.
2. Se il venditore consegna una quantità di beni o di contenuto digitale inferiore a quanto previsto dal contratto, il compratore deve accettare la consegna salvo che abbia un legittimo interesse a rifiutarla.
3. Se il venditore consegna una quantità di beni o di contenuto digitale superiore a quella prevista dal contratto, il compratore può accettare o rifiutare la quantità in eccesso.
4. La quantità in eccesso, se accettata dal compratore, si considera fornita in base al contratto e il relativo prezzo deve essere pagato secondo la tariffa contrattuale.
5. Nei contratti di vendita al consumatore il paragrafo 4 non si applica se il compratore può ragionevolmente presumere che il venditore abbia consegnato la quantità in eccesso intenzionalmente e senza incorrere in errore sapendo che tale quantità non era stata ordinata.
6. Il presente articolo non si applica ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, qualora tale contenuto non sia fornito a titolo oneroso.
Capo 13
Rimedi esperibili dal venditore
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 131
Elenco dei rimedi esperibili dal venditore
1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del compratore, il venditore , ove vi siano i presupposti specifici per il rispettivo rimedio, può: [Em. 207]
|
a) |
esigere l'adempimento ai sensi della sezione 2 del presente capo; |
|
b) |
rifiutarsi di adempiere ai sensi della sezione 3 del presente capo; |
|
c) |
risolvere il contratto ai sensi della sezione 4 del presente capo, e |
|
d) |
richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni ai sensi del capo 16. |
2. Se l'inadempimento del compratore è giustificato, il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad esclusione della richiesta di adempimento e della richiesta di risarcimento dei danni. [Em. 208]
3. Il venditore non può avvalersi di nessuno dei rimedi di cui al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento del compratore.
4. I rimedi che non sono tra loro incompatibili possono essere cumulati.
Sezione 2
Richiesta di adempimento
Articolo 132
Richiesta di adempimento delle obbligazioni del compratore
1. Il venditore può pretendere il pagamento del prezzo quando questo è esigibile e l'adempimento di ogni altra obbligazione assunta dal compratore.
2. Se il compratore non ha ancora preso in consegna i beni o il contenuto digitale ed è manifesto che non intende accettare l'adempimento, il venditore può comunque esigere che il compratore accetti la consegna e riscuotere il prezzo, salvo che possa concludere senza difficoltà o spese significative una congrua transazione commerciale sostitutiva.
Sezione 3
Rifiuto dell'adempimento delle obbligazioni del venditore
Articolo 133
Eccezione di inadempimento
1. Il venditore tenuto ad adempiere contemporaneamente o successivamente all'adempimento del compratore può rifiutarsi di adempiere fino a quando il compratore non abbia adempiuto o offerto di adempiere.
2. Il venditore che è tenuto ad adempiere l'obbligazione corrispettiva prima che il compratore adempia e che possa ragionevolmente presumere che il compratore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale presunzione. Tuttavia, il venditore non può rifiutarsi d'adempiere quando il compratore offra adeguate garanzie di adempimento.
3. Ai sensi del presente articolo, l'adempimento può essere rifiutato in tutto o in parte nella misura giustificata dall'inadempimento. Qualora le obbligazioni del compratore debbano essere eseguite parti separate o siano comunque divisibili, il venditore può rifiutarsi di adempiere in riferimento alle sole parti non adempiute, salvo che l'inadempimento del compratore sia tale da giustificare il rifiuto integrale dell'adempimento.
Sezione 4
Risoluzione
Articolo 134
Risoluzione per inadempimento grave
In caso di inadempimento grave del venditore compratore ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il venditore può risolvere il contratto.
Articolo 135
Risoluzione per ritardo in seguito a diffida ad adempiere
1. In caso di ritardo nell'adempimento che non sia di per sé grave, il venditore può risolvere il contratto qualora comunichi al compratore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e il compratore non adempia entro tale termine supplementare.
2. Il termine è considerato di durata ragionevole se il compratore non lo contesta senza ingiustificato ritardo. Nei rapporti fra professionista e consumatore, il termine supplementare concesso per l'adempimento non deve scadere prima della fine del periodo di 30 giorni previsto dall'articolo 167, paragrafo 2.
3. Se la comunicazione prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui il compratore non adempia entro il termine in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.
4. Nei contratti di vendita al consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 136
Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza
Il venditore può risolvere il contratto prima della scadenza del termine di adempimento se il compratore dichiara, o risulta altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se il previsto inadempimento è grave.
Articolo 137
Ambito di applicazione del diritto di risolvere il contratto
1. Qualora le obbligazioni del compratore derivanti dal contratto debbano essere adempiute in parti separate, o siano comunque divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il venditore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte.
2. Il paragrafo 1 non si applica se l'inadempimento è grave in riferimento al contratto considerato nel suo insieme.
3. Qualora le obbligazioni del compratore derivanti dal contratto non debbano essere adempiute in parti separate, il venditore può risolvere il contratto solo se l'inadempimento è grave in riferimento al contratto considerato nel suo insieme.
Articolo 138
Comunicazione della risoluzione del contratto
Il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione si esercita mediante comunicazione al compratore.
Articolo 139
Perdita del diritto di risoluzione del contratto
1. Qualora la prestazione sia offerta in ritardo, o la prestazione offerta sia comunque difforme dal contratto, il venditore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'offerta o il difetto di conformità.
2. Il venditore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 136 se non comunica la risoluzione entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto.
3. Qualora il compratore non abbia pagato il prezzo o sia comunque gravemente inadempiente, il venditore conserva il diritto di risolvere il contratto.
Capo 14
Passaggio del rischio
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 140
Effetto del passaggio del rischio
La perdita o il danneggiamento dei beni o del contenuto digitale intervenuti dopo che il rischio sia passato al compratore non esonerano quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, salvo che siano dovuti ad un azione o omissione del venditore.
Articolo 141
Individuazione dei beni o del contenuto digitale
Il rischio non passa al compratore finché i beni o il contenuto digitale non siano stati chiaramente individuati, mediante l'accordo iniziale, mediante comunicazione al compratore o in qualsiasi altro modo, come beni o contenuto digitale da fornire ai sensi del contratto.
Sezione 2
Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore
Articolo 142
Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore
1. Nei contratti di vendita al consumatore, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o un terzo, diverso dal trasportatore e designato a tal fine dal consumatore, entra in possesso dei beni o del supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale.
2. Nei contratti di fornitura di contenuto digitale non somministrato su supporto materiale il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o un terzo da questi designato a tal fine abbia acquisito il possesso del contenuto digitale.
3. Fatti salvi i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se il consumatore non adempie l'obbligazione di prendere in consegna i beni o il contenuto digitale e l'inadempimento non è giustificato ai sensi dell'articolo 88. In tal caso, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o il terzo da questi designato sarebbe entrato in possesso dei beni o del contenuto digitale se fosse stata adempiuta l'obbligazione di prenderli in consegna. [Em. 209]
4. Qualora il consumatore provveda al trasporto dei beni o del contenuto digitale fornito su un supporto materiale e il venditore non abbia proposto tale servizio, il rischio si trasferisce nel momento in cui i beni o il contenuto digitale fornito su supporto materiale sono consegnati al vettore, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
5. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 3
Passaggio del rischio nei contratti tra professionisti
Articolo 143
Momento del passaggio del rischio Passaggio del rischio nei contratti tra professionisti [Em. 210]
1. Nei contratti tra professionisti il rischio si trasferisce quando il compratore prende in consegna i beni o i documenti che li rappresentano oppure il contenuto digitale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli articoli 144, 145, e 146 Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale avrebbero dovuto essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna a norma dell'articolo 113 .
Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce nel momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo. [Em. 211]
2 bis. In un contratto di vendita che prevede il trasporto di beni, a prescindere dal fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni:
|
a) |
se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto; |
|
b) |
se il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo. [Em. 212] |
2 ter. Quando dei beni sono venduti durante il trasporto, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore o al momento della conclusione del contratto, secondo le circostanze. Il rischio non passa al compratore se, al momento della conclusione del contratto, il venditore sapeva, o era ragionevolmente tenuto a sapere, che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore. [Em. 213]
Articolo 144
Beni messi a disposizione del compratore
1. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale dovevano essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna ai sensi dell'articolo 113.
2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce al momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo. [Em. 214]
Articolo 145
Trasporto dei beni
1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita che prevedono il trasporto di beni.
2. Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto.
3. Quando il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.
4. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni non incide sul il trasferimento del rischio. [Em. 215]
Articolo 146
Beni venduti durante il trasporto
1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita relativi a beni venduti durante il trasporto.
2. Il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore. Se tuttavia le circostanze così indicano, il rischio passa al compratore al momento della conclusione del contratto.
3. Se al momento della conclusione del contratto il venditore sapeva o era ragionevolmente tenuto a sapere che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni è a suo carico [Em. 216]
Parte V
Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di servizi connessi
Capo 15
Obbligazioni e rimedi delle parti
Sezione 1
Applicazione di talune norme generali sui contratti di vendita
Articolo 147
Applicazione di talune norme generali sui contratti di vendita
1. Ai fini della presente parte si applicano le disposizioni del capo 9.
2. Se il contratto di vendita o il contratto per la fornitura di contenuto digitale è risolto, si risolve anche il contratto di servizi connessi.
Sezione 2
Obbligazioni del prestatore di servizi
Articolo 148
Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi
1. Il prestatore di servizi deve conseguire lo specifico risultato previsto dal contratto.
2. Qualora il contratto non contempli, espressamente o tacitamente, alcun obbligo di risultato specifico, il prestatore di servizi deve eseguire il servizio connesso con la diligenza e la perizia che un prestatore di servizi medio userebbe e in conformità con le norme applicabili al servizio connesso.
3. Nel determinare la ragionevole diligenza e perizia richieste al prestatore di servizi si considera in particolare quanto segue:
|
a) |
la natura, la rilevanza, la frequenza e la prevedibilità dei rischi che l'esecuzione del servizio connesso comporta per il cliente; |
|
b) |
se si è verificato un determinato danno, i costi delle misure che avrebbero potuto impedire il verificarsi di tale danno o danni simili; e |
|
c) |
il tempo disponibile per la prestazione del servizio connesso. |
4. Nei contratti tra professionista e consumatore, l'installazione dei beni, qualora sia ricompresa nel servizio connesso, deve garantire che i beni installati siano conformi al contratto ai sensi dell'articolo 101.
5. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 149
Obbligo di prevenire i danni
Il prestatore di servizi deve predisporre congrue misure per prevenire il verificarsi di danni ai beni o al contenuto digitale, di lesioni personali e di qualunque altro danno nel corso o in conseguenza dell'esecuzione del servizio connesso.
Articolo 150
Adempimento del terzo
1. Il prestatore di servizi può incaricare altri dell'adempimento, salvo che sia tenuto ad adempiere personalmente.
2. Il prestatore di servizi che incarica altri dell'adempimento rimane responsabile dell'adempimento medesimo.
3. Nei rapporti contrattuali fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 151
Obbligo di fatturazione
Quando per il servizio connesso è previsto un prezzo separato e il prezzo non è stato concordato in modo forfettario al momento della conclusione del contratto, il prestatore di servizi deve fornire al cliente una fattura da cui risultino, in forma chiara e intelligibile, le modalità di calcolo del prezzo.
Articolo 152
Obbligo di segnalare i costi imprevisti o antieconomici
1. Il prestatore di servizi deve avvertire il cliente e ottenerne il consenso se:
|
a) |
il costo del servizio connesso è previsto superiore a quello previamente indicato al cliente dal prestatore di servizi, oppure |
|
b) |
il costo del servizio connesso è previsto superiore al valore assunto dai beni o dal contenuto digitale dopo la prestazione del servizio connesso, sempre che il prestatore di servizi ne abbia conoscenza. |
2. Il prestatore di servizi che non ottenga il consenso del cliente ai sensi del paragrafo 1 non ha diritto al prezzo che ecceda il costo previamente indicato ovvero il valore assunto dai beni o dal contenuto digitale dopo prestazione del servizio connesso.
Sezione 3
Obbligazioni del cliente
Articolo 153
Pagamento del prezzo
1. Il cliente deve pagare il prezzo dovuto per il servizio connesso in conformità del contratto.
2. Il prezzo è esigibile quando il servizio connesso è completato e l'oggetto del servizio è messo a disposizione del cliente.
Articolo 154
Accesso
Il cliente deve consentire l'accesso ai suoi locali, in orari ragionevoli, al prestatore che ne abbia necessità per effettuare il servizio connesso.
Sezione 4
Rimedi
Articolo 155
Rimedi esperibili dal cliente
1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del prestatore di servizi, il cliente dispone, con gli adattamenti disposti dal presente articolo, degli stessi rimedi previsti per il compratore al capo 11, ossia:
|
a) |
esigere l'adempimento in forma specifica; |
|
b) |
rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione; |
|
c) |
risolvere il contratto, |
|
d) |
ridurre il prezzo, e |
|
e) |
chiedere il risarcimento dei danni in conformità del capo 16 . [Em. 218] |
2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente è subordinato sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di servizi, a prescindere dal fatto che il cliente sia un consumatore. [Em. 219]
3. In caso di errata installazione effettuata nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore ai sensi dell'articolo 101, i rimedi del consumatore non sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di servizi.
4. Se è un consumatore, il cliente ha diritto di risolvere il contratto per difetto di conformità del servizio connesso prestato, salvo che il difetto di conformità sia di scarsa importanza.
5. Il capo 11 si applica con gli adattamenti necessari, in particolare i seguenti:
|
a) |
in riferimento al diritto di correzione del prestatore di servizi, nei contratti tra professionista e consumatore il termine ragionevole di cui all'articolo 109, paragrafo 5, non deve essere superiore a 30 giorni; [Em. 220] |
|
b) |
in riferimento ai rimedi contro l'adempimento difforme, non si applicano gli articoli 111 e 112, e [Em. 221] |
|
c) |
in luogo dell'articolo 122 si applica l'articolo 156. |
Articolo 156
Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di servizi connessi tra professionisti
1. Nei contratti di servizi connessi fra professionisti il cliente può far valere il difetto di conformità solo se lo comunica al prestatore di servizi entro un termine ragionevole, precisandone la natura.
Il termine decorre dal momento in cui il servizio connesso è completato o, se posteriore, dal momento in cui il cliente ha riconosciuto o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità.
2. Il prestatore di servizi non può avvalersi delle disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità riguarda fatti che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha denunciato al cliente.
Articolo 157
Rimedi esperibili dal prestatore di servizi
1. In caso di inadempimento da parte del cliente, il prestatore di servizi dispone, con gli adattamenti di cui al paragrafo 2, degli stessi rimedi previsti per il venditore al capo 13, ossia:
|
a) |
esigere l'adempimento in forma specifica; |
|
b) |
rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione; |
|
c) |
risolvere il contratto; e |
|
d) |
richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni in conformità del capo 16 . [Em. 222] |
2. Il capo 13 si applica con gli adattamenti necessari. In particolare in luogo dell'articolo 132, paragrafo 2, si applica l'articolo 158.
Articolo 158
Diritto del cliente di rifiutare la prestazione
1. Il cliente può in qualsiasi momento comunicare al prestatore di servizi che la prestazione, o la prestazione futura, non è più richiesta.
2. A seguito della comunicazione di cui al paragrafo 1:
|
a) |
il prestatore di servizi non ha più il diritto o l'obbligo di prestare il servizio connesso; e |
|
b) |
il cliente, se non sussistono cause di risoluzione ai sensi di altre disposizioni, rimane obbligato a pagare il prezzo, ad esclusione delle spese che il prestatore di servizi ha risparmiato, o era ragionevolmente tenuto a risparmiare, per il fatto di non dover portare a termine la prestazione. |
3. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Parte VI
Risarcimento del danno e interessi
Capo 16
Risarcimento del danno e interessi
Sezione 1
Risarcimento del danno
Articolo 159
Diritto al risarcimento del danno
1. Il creditore ha diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento del debitore, salvo che l'inadempimento sia giustificato.
2. Il danno risarcibile comprende i danni futuri che il debitore poteva prevedere.
Articolo 160
Misura generale del danno
La misura generale del danno causato dall'inadempimento dell'obbligazione è costituita dalla somma in denaro che mette il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata adempiuta esattamente, o, qualora ciò non sia possibile, nella situazione che più vi si avvicina. Il danno comprende la perdita subita e il mancato guadagno.
Articolo 161
Prevedibilità del danno
Il debitore è responsabile solo del danno che egli ha previsto o era ragionevolmente tenuto a prevedere, quale conseguenza dell'inadempimento, al momento della conclusione del contratto.
Articolo 162
Concorso di colpa del creditore
Il debitore è esonerato dalla responsabilità per il danno subito dal creditore nella misura in questi ha concorso all'inadempimento o alle sue conseguenze.
Articolo 163
Riduzione del danno
1. Il debitore è esonerato dalla responsabilità per il danno subito dal creditore nella misura in cui questi poteva limitarlo adottando congrui provvedimenti.
2. Il creditore ha diritto al recupero delle spese ragionevolmente sostenute al fine di limitare il danno.
Articolo 164
Accordo sostitutivo
Il creditore che ha risolto interamente o parzialmente il contratto e ha concluso un accordo sostitutivo in tempi e modi ragionevoli può, se ha diritto al risarcimento del danno, esigere la differenza tra il valore di quanto avrebbe potuto pretendere in base al contratto risolto e il valore di quanto gli è dovuto in base all'accordo sostituivo, nonché il ristoro di ogni altro danno.
Articolo 165
Prezzo corrente
Qualora esista un prezzo corrente per la prestazione prevista dal contratto, il creditore che abbia risolto il contratto ma non abbia concluso un accordo sostitutivo può, se ha diritto al risarcimento del danno, esigere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto e quello corrente al momento della risoluzione, nonché il ristoro di ogni altro danno.
Sezione 2
Interessi di mora: disposizioni generali
Articolo 166
Interessi di mora
1. In caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro, il creditore ha diritto, senza dover effettuare alcuna comunicazione, agli interessi su tale somma dal giorno in cui il pagamento è esigibile al giorno dell'avvenuto pagamento, e al tasso di interesse indicato nel paragrafo 2.
2. Il tasso di interesse per il ritardo nel pagamento è:
|
a) |
se il creditore ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta è l'euro o in un paese terzo, il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento più recenti da essa eseguite prima del primo giorno di calendario del semestre in questione, o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea, più due punti percentuali; |
|
b) |
se il creditore ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale di quel paese, più due punti percentuali. |
3. Il creditore può ottenere il risarcimento per ogni altro danno.
Articolo 167
Interessi dovuti quando il debitore è un consumatore
1. Quando il debitore è un consumatore gli interessi di mora sono dovuti al tasso previsto dall'articolo 166 solo quando l'inadempimento non sia giustificato.
2. Gli interessi cominciano a decorrere 30 giorni dopo che il creditore ne ha dato comunicazione al debitore specificando l'obbligo di pagare gli interessi e il loro tasso. La comunicazione può essere effettuata prima del giorno in cui il pagamento diviene esigibile.
3. La clausola contrattuale che fissa un tasso di interesse superiore a quello previsto dall'articolo 166 o una maturazione anteriore alla data indicata nel paragrafo 2 del presente articolo non è vincolante se è abusiva ai sensi dell'articolo 83.
4. Gli interessi di mora non possono essere aggiunti al capitale affinché producano interessi.
5. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Sezione 3
Mora del professionista
Articolo 168
Tasso di interesse e maturazione
1. Se il professionista ritarda il pagamento del prezzo dovuto in base a un contratto per la consegna di beni, fornitura contenuto digitale o prestazione di servizi connessi senza essere esonerato da responsabilità ai sensi dell'articolo 88, gli interessi sono dovuti al tasso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Gli interessi al tasso di cui al paragrafo 5 decorrono dal giorno seguente la data o la fine di pagamento previsto dal contratto. In mancanza di tale previsione, gli interessi al suddetto tasso cominciano a decorrere:
|
a) |
30 giorni dopo la data in cui il debitore riceve la fattura o un' equivalente richiesta di pagamento, oppure |
|
b) |
30 giorni dopo la data di ricezione dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi, se la data di cui alla lettera a) è precedente o incerta, o se esiste incertezza sul fatto che il debitore abbia ricevuto una fattura o un'equivalente richiesta di pagamento. |
3. Se la conformità al contratto dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere accertata mediante accettazione o verifica, i 30 giorni di cui al paragrafo 2, lettera b), decorrono dalla data dell'accettazione o di conclusione della verifica. La procedura di verifica non può durare più di 30 giorni dalla data di consegna dei beni, fornitura del contenuto digitale o prestazione dei servizi connessi, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito altrimenti e tale patto non sia abusivo ai sensi dell'articolo 170.
4. Il termine di pagamento determinato in base al paragrafo 2 non può essere superiore a 60 giorni, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito altrimenti e tale patto non sia abusivo ai sensi dell'articolo 170.
5. Il tasso di interesse per il ritardo nel pagamento è:
|
a) |
se il creditore ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta è l'euro o in un paese terzo, il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento più recenti da essa eseguite prima del primo giorno di calendario del semestre in questione, o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea, più otto punti percentuali; |
|
b) |
se il creditore ha la residenza abituale in uno Stato membro che la cui valuta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale di quel paese, più otto punti percentuali. |
6. Il creditore può ottenere il risarcimento per ogni altro danno.
Articolo 169
Indennizzo per spese di riscossione
1. Qualora gli interessi diventino esigibili a norma dell'articolo 168, il creditore può esigere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR o un importo equivalente nella valuta concordata per il prezzo del contratto a titolo indennizzo per le spese di riscossione sostenute dal creditore.
2. Il creditore può esigere dal debitore un congruo indennizzo per ogni spesa di riscossione eccedente l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 e sostenuta a causa del ritardo nel pagamento del debitore.
Articolo 170
Clausole contrattuali abusive relative agli interessi di mora
1. La clausola contrattuale relativa alla data o al termine di pagamento, al tasso degli interessi di mora o all'indennizzo per le spese di riscossione non è vincolante se è abusiva. La clausola è considerata abusiva se si discosta manifestamente dalle buone prassi commerciali, in contrasto con la buona fede e la correttezza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare della natura dei beni, del contenuto digitale o del servizio connesso.
2. Ai fini del paragrafo 1, è considerata abusiva la clausola contrattuale che preveda una data o un termine di pagamento o un tasso di interesse meno favorevoli per il creditore rispetto alla data, al termine o al tasso di cui all'articolo 167 o all'articolo 168, o che preveda un indennizzo per le spese di riscossione inferiore a quello di cui all'articolo 169.
3. Ai fini del paragrafo 1, la clausola contrattuale che esclude gli interessi di mora o l'indennizzo per le spese di riscossione deve considerarsi sempre abusiva.
Articolo 171
Imperatività delle norme
Le parti non possono escludere l'applicazione della presente sezione, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Parte VII
Restituzione
Capo 17
Restituzione
Articolo 172
Restituzioni in caso di annullamento, risoluzione o invalidità [Em. 223]
1. Se il contratto , o parte di un contratto, è annullato o risolto da una o entrambe le parti, oppure non è valido o non è vincolante per motivi diversi dall'annullamento o dalla risoluzione, ciascuna parte deve restituire ciò che essa (nel prosieguo: «il ricevente») ha ricevuto dall'altra in base al contratto in questione o a parte di esso . [Em. 224]
2. L'obbligo di restituire quanto ricevuto si estende ai frutti naturali o civili provenienti da quanto ricevuto.
2 bis. La restituzione deve essere effettuata senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica riguardante l'annullamento o la risoluzione. Se il ricevente è un consumatore, questo termine si considera rispettato se il consumatore prende le misure necessarie prima dello scadere del periodo di quattordici giorni. [Em. 225]
2 ter. Il ricevente sostiene le spese per la restituzione di ciò che ha ricevuto. [Em. 226]
2 quater. Una parte può astenersi dall'adempiere all'obbligo di restituzione qualora abbia un interesse legittimo a farlo, ad esempio quando ciò sia necessario al fine di accertare l'esistenza di una mancanza di conformità. [Em. 227]
2 quinquies. Qualora una parte non ottemperi all'obbligo di restituzione o di pagamento in virtù del presente capo, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno a norma degli articoli da 159 a 163. [Em. 228]
3. In caso di risoluzione di contratti da adempiere un contratto da adempiere in più soluzioni o frazioni, la restituzione di quanto ricevuto non è dovuta per le soluzioni o frazioni rispetto alle quali le obbligazioni di entrambe le parti siano state interamente adempiute, o per le quali il prezzo di quanto eseguito rimanga esigibile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, salvo che, per la natura del contratto, l'adempimento parziale sia privo di valore per una delle parti.
Articolo 172 bis
Restituzione del contenuto digitale e restituzione della controprestazione in caso di fornitura di contenuti digitali [Em. 229]
1. Il contenuto digitale è oggetto di restituzione solamente quando:
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a) |
il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale e il supporto è ancora sigillato oppure il venditore non l'ha sigillato prima della consegna; oppure |
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b) |
è comunque evidente che il ricevente che restituisce un supporto materiale non può aver conservato una copia utilizzabile del contenuto digitale; oppure |
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c) |
il venditore può, senza particolare sforzo o spesa, impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale da parte del ricevente, ad esempio eliminando il conto utilizzatore del ricevente. [Em. 230] |
2. Una volta rinviato il supporto materiale, si considera che il ricevente di un contenuto digitale fornito su un supporto materiale restituibile in virtù del paragrafo 1, lettere a) e b), ha adempiuto all'obbligo di restituzione. [Em. 231]
3. Quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, come la fornitura di dati personali, e tale controprestazione non può essere restituita, il ricevente della controprestazione si astiene da un ulteriore uso di ciò che è stato ricevuto, ad esempio cancellando i dati personali che gli sono stati trasmessi. Il consumatore è informato della cancellazione dei dati personali. [Em. 232]
Articolo 173
Pagamento del valore monetario
1. Qualora quanto ricevuto, compresi gli eventuali frutti, non possa essere restituito, o qualora sia stato fornito contenuto digitale su supporto materiale o meno, il ricevente deve pagare il relativo valore monetario. Qualora la restituzione sia possibile ma implichi difficoltà o costi eccessivi, il ricevente può scegliere di pagare il valore monetario, purché ciò non pregiudichi gli interessi patrimoniali dell'altra parte. [Em. 233]
2. Il valore monetario dei beni è costituito dal valore che questi avrebbero, alla data in cui deve essere effettuato il pagamento, se fossero conservati dal ricevente fino a tale data senza distruzione o danno.
3. Nel caso in cui il contratto di servizi connessi sia annullato o risolto dal cliente dopo che il servizio sia stato interamente o parzialmente prestato, il valore monetario di quanto ricevuto corrisponde all'importo che il cliente ha risparmiato ricevendo il servizio connesso.
4. Il valore monetario del contenuto digitale ricevuto corrisponde all'importo che il consumatore ha risparmiato facendone uso.
5. Se il ricevente ha ottenuto un sostitutivo in denaro o in natura, in cambio del bene o del contenuto digitale, e conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di risoluzione, l'altra parte può esigere o la restituzione del sostitutivo o la restituzione del valore monetario del sostitutivo. Il ricevente che ha ottenuto un sostitutivo in denaro o in natura in cambio del bene o del contenuto digitale, e che non conosceva né era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di risoluzione, può restituire o il valore monetario dell'sostitutivo o il sostitutivo stesso. [Em. 234]
6. Se Quando il contenuto digitale non è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, non è dovuta alcuna restituzione ma di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o senza controprestazione, e il contenuto digitale non può essere considerato restituibile in virtù dell'articolo 172 bis, paragrafo 1, il ricevente del contenuto digitale non è tenuto a pagare il suo valore monetario . [Em. 235]
6 bis. Fatto salvo l'articolo 172 bis, paragrafo 3, quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo e questa controprestazione non può essere restituita, il ricevente della controprestazione non è tenuto a pagare il suo valore monetario. [Em. 236]
Articolo 174
Pagamento per l'uso e interessi sulle somme di denaro ricevute e deprezzamento [Em. 237]
1. Il ricevente che abbia usato il bene o il contenuto digitale deve pagare all'altra parte il valore monetario dell'uso per il periodo di cui trattasi se:
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a) |
il ricevente ha determinato la causa di annullamento o risoluzione; |
|
b) |
il ricevente, prima di tale periodo, era a conoscenza della causa di annullamento o risoluzione; oppure |
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c) |
tenuto conto della natura del bene o del contenuto digitale , della natura e dell'entità dell'uso e della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione, l'uso gratuito del bene o del contenuto digitale per tale periodo deve essere considerato iniquo. [Em. 238] |
2. Il ricevente che sia tenuto a restituire somme di denaro deve pagare gli interessi, al tasso fissato all'articolo 166, se:
|
a) |
l'altra parte ha l'obbligo di pagare per l'uso; oppure |
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b) |
il ricevente ha dato origine all'annullamento del contratto a causa di dolo, minacce o iniquo sfruttamento. |
3. Ai fini del presente capo, il ricevente non è tenuto a pagare per l'uso del bene o del contenuto digitale ricevuto né a pagare interessi sulle somme di denaro ricevute nei casi non contemplati nei paragrafi 1, 1 bis e 2. [Em. 239]
3 bis. Il ricevente è responsabile, a norma degli articoli da 159 a 163, per qualsiasi diminuzione del valore del bene, del contenuto digitale o dei frutti, nella misura in cui tale perdita di valore superi il deprezzamento dovuto al regolare utilizzo. [Em. 240]
3 ter. Il pagamento per l'uso o il deprezzamento non supera il prezzo convenuto per il bene o il contenuto digitale. [Em. 241]
3 quater. Quando il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo bensì in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o senza alcuna controprestazione, il ricevente del contenuto digitale non deve pagare per l'uso o il deprezzamento. [Em. 242]
3 quinquies. Fatto salvo l'articolo 172 bis, paragrafo 3, quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, il ricevente della controprestazione non è tenuto a pagare per l'uso o il deprezzamento di ciò che ha ricevuto. [Em. 243]
Articolo 175
Indennizzo per le spese
1. Il ricevente incorso in spese per i beni o il contenuto digitale o i relativi frutti ha diritto all'indennizzo nella misura in cui l'altra parte ha tratto vantaggio dalle spese stesse purché, quando vi è incorso, non conoscesse né fosse ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione. [Em. 244]
2. Il ricevente che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione ha diritto all'indennizzo per le sole spese necessarie per impedire che i beni o il contenuto digitale , o i relativi frutti, venissero distrutti o perdessero valore, e sempre che non avesse la possibilità di consultare l'altra parte. [Em. 245]
Articolo 176
Deroga equitativa
Gli obblighi di restituzione o pagamento previsti dal presente capo sono derogabili se il loro adempimento è manifestamente iniquo, valutando in particolare se la causa di annullamento o risoluzione sia imputabile alla parte di cui trattasi o se questa ne fosse a conoscenza.
Articolo 177
Imperatività delle norme
Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione degli articoli del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti prima che sia data comunicazione dell'annullamento o della risoluzione . [Em. 246]
Articolo 177 bis
Garanzie commerciali
1. La garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia. In assenza di una dichiarazione di garanzia o qualora essa sia svantaggiosa rispetto alla relativa pubblicità, la garanzia commerciale è vincolante secondo le condizioni indicate nella relativa pubblicità.
2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile ed è leggibile. È redatta nella lingua utilizzata per il contratto con il consumatore e comprende i seguenti elementi:
|
a) |
una dichiarazione dei diritti del consumatore, conformemente al capo 11, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale, e |
|
b) |
le condizioni della garanzia commerciale, in particolare quelle relative alla durata, alla trasferibilità e alla validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante e, se diversa dal garante, la persona alla quale vanno inoltrati i reclami nonché la procedura da seguire per eseguire il reclamo. |
3. A meno che non sia diversamente previsto dal documento di garanzia, la garanzia è altresì vincolante senza accettazione a favore di ogni proprietario dei beni entro la durata della garanzia.
4. Su richiesta del consumatore, il commerciante mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.
5. Il mancato rispetto del paragrafo 2, 3 o 4 non si ripercuote sulla validità della garanzia. [Em. 247]
Parte VIII
Prescrizione
Capo 18
Prescrizione
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 178
Diritti soggetti a prescrizione
I diritti di credito, e qualsiasi diritto accessorio a tali diritti, inclusi i diritti ai rimedi contro l'inadempimento, salvo il diritto di rifiutarsi di adempiere , si prescrivono con il decorso del tempo secondo quanto disposto dal presente capo. [Em. 248]
Sezione 2
Termini e decorrenza della prescrizione
Articolo 179
Termini di prescrizione
1. Il termine breve di prescrizione è di due anni.
2. Il termine lungo di prescrizione è di dieci sei anni o, nel caso di diritto al risarcimento per lesioni personali, di trent'anni. [Em. 249]
2 bis. La prescrizione decorre dalla scadenza di uno dei due periodi, a seconda di quale sia il più breve. [Em. 250]
Articolo 180
Decorrenza dei termini
1. Il termine breve di prescrizione decorre dal giorno in cui il creditore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere i fatti che rendono possibile l'esercizio del diritto.
2. Il termine lungo di prescrizione decorre dal giorno in cui il debitore deve eseguire la prestazione o, nel caso di diritto al risarcimento del danno, dal giorno in cui si verifica il fatto che dà origine al diritto.
3. Nelle obbligazioni di durata di fare o non fare, si considera che il creditore abbia un diritto distinto per ogni inadempimento dell'obbligazione.
Sezione 3
Proroga dei terminidi prescrizione
Articolo - 181
Sospensione in caso di riparazione o sostituzione
1. Qualora un difetto di conformità sia corretto mediante riparazione o sostituzione, il decorso del termine di prescrizione breve è sospeso dal momento in cui il creditore ha informato il debitore del difetto di conformità.
2. La sospensione dura fino al momento in cui si pone rimedio all'adempimento non conforme. [Em. 251]
Articolo 181
Sospensione in caso procedimenti giurisdizionali o di altra natura
1. Il decorso di entrambi i termini di prescrizione è sospeso dall'inizio del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il diritto.
2. La sospensione dura fino a quando non sia stata emessa una decisione definitiva o fino a quando il procedimento giurisdizionale non si sia comunque concluso. Se il procedimento giurisdizionale si conclude entro gli ultimi sei mesi del termine di prescrizione senza una decisione sul merito, la prescrizione non matura prima del decorso di sei mesi dalla fine del procedimento.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti arbitrali, ai procedimenti di mediazione, ai procedimenti attraverso i quali una controversia fra due soggetti è deferita ad un terzo per l'adozione di una decisione vincolante e a tutti gli altri procedimenti volti all'adozione una decisione relativa a un diritto o alla prevenzione di un fallimento.
4. Per «mediazione» si intende, indipendentemente dalla denominazione, qualsiasi procedimento strutturato, mediante il quale due o più parti litiganti tentano autonomamente, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della lite con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, proposto od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dalla legge. La mediazione si conclude con un accordo delle parti o con una dichiarazione del mediatore o di una delle parti.
Articolo 182
Dilazione del termine in caso di trattative
Se le parti trattano sul diritto o sulle circostanze che determinano una pretesa relativa al diritto, il termine di prescrizione non matura prima della scadenza di un anno dall'ultima comunicazione effettuata nell'ambito delle trattative o dalla comunicazione con cui una parte informa l'altra che non intende proseguire le trattative.
Articolo 183
Dilazione del termine in caso di incapacità
I termini di prescrizione dei diritti dell'incapace privo di rappresentante non maturano prima della scadenza di un anno dal momento in cui cessa l'incapacità o è nominato un rappresentante.
Articolo 183 bis
Sospensione in casi di forza maggiore
1. Il decorso del termine di prescrizione breve è sospeso per il periodo in cui il creditore non può avviare il procedimento per far valere il diritto a causa di un impedimento che sfugge al controllo del creditore e che il creditore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'impedimento interviene o sussiste negli ultimi sei mesi del periodo di prescrizione.
3. Quando la durata o la natura dell'impedimento è tale che sarebbe irragionevole aspettarsi che il creditore avvii il procedimento per far valere il diritto entro la parte del periodo di prescrizione che deve ancora decorrere una volta terminata la sospensione, il periodo di prescrizione non scade prima che siano trascorsi sei mesi dalla soppressione dell'impedimento. [Em. 252]
Sezione 4
Interruzione dei termini di prescrizione
Articolo 184
Interruzione conseguente al riconoscimento del diritto
Se il debitore riconosce il diritto del creditore mediante pagamento parziale, pagamento di interessi, dazione di garanzia, compensazione o in altra maniera, inizia a decorrere un nuovo termine breve di prescrizione.
Sezione 5
Effetti della prescrizione
Articolo 185
Effetti della prescrizione
1. Decorso il termine di prescrizione, il debitore può rifiutarsi di adempiere l'obbligazione e il creditore perde tutti i rimedi contro l'inadempimento, salvo il diritto di rifiutarsi di adempiere.
2. Quanto pagato o trasferito dal debitore in esecuzione della propria obbligazione non può essere domandato in restituzione per il solo fatto che il termine di prescrizione sia maturato nel momento in cui si è verificato l'adempimento.
3. Il termine di prescrizione del diritto al pagamento degli interessi e degli altri diritti di natura accessoria matura entro il termine di prescrizione del diritto principale.
Sezione 6
Accordi di deroga
Articolo 186
Accordi relativi alla prescrizione
1. Le norme del presente capo possono essere derogate mediante accordo delle parti, in particolare riducendo o aumentando il termine di prescrizione.
2. Il termine breve di prescrizione non può essere ridotto a meno di un anno o aumentato a più di dieci anni.
3. Il termine lungo di prescrizione non può essere ridotto a meno di un anno o aumentato a più di trent'anni.
4. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
5. Nei contratti tra professionista e consumatore, il presente articolo non può essere applicato a danno del consumatore.
Titolo III
Misure di accompagnamento [Em. 253]
Articolo 186 bis
Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento
1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. [Em. 254]
2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico. Esso è totalmente informatizzato e di facile consultazione. [Em. 255]
3. Le decisioni giudiziarie comunicate a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da una sintesi standardizzata della decisione comprendente i seguenti elementi:
|
a) |
il tema e gli articoli pertinenti del diritto comune europeo delle vendite; |
|
b) |
un breve riassunto dei fatti; |
|
c) |
un breve riassunto degli argomenti principali; |
|
d) |
la decisione; e |
|
e) |
i motivi della decisione, indicando chiaramente il principio applicato. [Em. 256] |
Articolo 186 ter
Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
1. Nei contratti tra un consumatore e un professionista, le parti sono invitate a prendere in considerazione la possibilità di presentare controversie derivanti da un contratto per il quale hanno convenuto di applicare il diritto comune europeo della vendita a un organismo ADR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE.
2. Il presente articolo non esclude né limita il diritto delle parti di rivolgersi, in qualsiasi momento, a un tribunale o un giudice anziché sottoporre la controversia a un organismo ADR. [Em. 257]
Articolo 186 quater
Sviluppo di un «modello europeo di clausole contrattuali»
1. Non appena possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato di contribuire allo sviluppo di un «modello europeo di clausole contrattuali» basato sul diritto comune europeo della vendita e complementare al medesimo, nonché di promuoverne l'applicazione pratica.
2. La Commissione si impegna, con l'assistenza del gruppo di esperti, a presentare un «modello europeo di clausole contrattuali» entro [xxx] dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il gruppo di esperti è composto da membri che rappresentano in particolare gli interessi degli utenti del diritto comune europeo della vendita all'interno dell'Unione. Il gruppo può decidere di creare sottogruppi specializzati che prendano in considerazione i diversi settori dell'attività commerciale. [Em. 258]
Titolo IV
Disposizioni finali [Em. 259]
Articolo 186 quinquies
Valutazione
1. Entro … (*3) , gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare il livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, sulla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e sulle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.
2. Entro … (*4) , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Particolare attenzione viene prestata anche per determinare se la limitazione ai contratti a distanza, e in particolare ai contratti online, continui ad essere appropriata o se possa essere fattibile una portata più ampia che includa, tra l'altro, i contratti negoziati in sede. [Em. 260]
Articolo 186 sexies
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
In allegato al regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) è aggiunto il punto seguente:
|
«22. |
Regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul diritto comune europeo della vendita (GU L …).» [Em. 261] |
Articolo 186 septies
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal … (*5).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. [Em. 262]
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 75.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(5) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(6) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori del mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(7) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(8) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(*1) L'indice verrà inserito in una fase successiva.
(*2) Un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento.
(*3) Quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(*4) Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(9) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(*5) Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Appendice 1
Istruzioni tipo sul recesso
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il termine di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno 1.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della sua scadenza.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.Istruzioni per la compilazione:
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1
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Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
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2
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Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica. |
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3
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Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione di recesso sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (es. posta elettronica).» |
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4
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Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.». |
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5
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Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto, inserire quanto segue:
|
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6
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In caso di un contratto per la prestazione di servizi connessi, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione dei servizi connessi durante il termine di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.» |
Appendice 2
Modulo di recesso tipo
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)
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— |
Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]: |
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— |
Con la presente notifico/notifichiamo (*1) il recesso dal mio/nostro (*1) contratto per la vendita dei seguenti beni (*1)/fornitura del seguente contenuto digitale/prestazione dei seguenti servizi connessi (*1) |
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— |
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— |
Nome del/dei consumatori |
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— |
Indirizzo del/dei consumatori |
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— |
Firma del/dei consumatori (solo se il presente modulo è notificato su supporto cartaceo) |
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— |
Data |
(*1) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO
NOTA INFORMATIVA STANDARD
Il contratto che Lei sta per concludere sarà regolato dal diritto comune europeo della vendita, un regime alternativo al diritto nazionale dei contratti a disposizione dei consumatori nelle situazioni transfrontaliere. Tali norme comuni sono identiche in tutta l'Unione europea e sono state concepite per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Esse si applicano solo se Lei acconsente che il contratto sia regolato dal diritto comune europeo della vendita.
Se Lei ha stipulato il contratto telefonicamente o in un altro modo (ad esempio via SMS) che non Le ha permesso di ricevere preventivamente la presente nota, il contratto diventerà valido solo dopo che Lei avrà ricevuto la presente nota e avrà confermato il Suo consenso.
Di seguito voglia trovare una descrizione dei Suoi diritti fondamentali.
DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA SINTESI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL CONSUMATORE
I Suoi diritti prima della sottoscrizione del contratto
Il professionista deve fornirLe le informazioni essenziali sul contratto, ad esempio le informazioni sul prodotto e sul prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati di contatto. Le informazioni devono essere più dettagliate se acquista il prodotto fuori dal negozio del professionista o senza incontrarlo personalmente, ad esempio se fa l'acquisto on line o telefonicamente. Se le informazioni sono incomplete o errate ha diritto al risarcimento. [Em. 264]
I Suoi diritti dopo la sottoscrizione del contratto
Se ha acquistato un prodotto fuori dal negozio del professionista o senza incontrarlo personalmente (ad esempio se ha fatto l'acquisto on line o telefonicamente), nella maggior parte dei casi dispone di 14 giorni per annullare l'acquisto. Il professionista deve informarLa al riguardo e fornirLe un modulo (1) tipo di recesso. Se non lo fa, Lei può recedere dal contratto entro un anno.
Cosa può fare se il prodotto è difettoso o non è consegnato come stabilito? Ha diritto di scegliere tra: 1) farsi consegnare il prodotto; 2) chiedere che il prodotto sia sostituito o 3) riparato; 4) chiedere una riduzione del prezzo; 5) risolvere il contratto, restituire il prodotto e ottenere un rimborso, salvo che il difetto sia di scarsa importanza; 6) esigere il risarcimento dei danni. Lei non è tenuto a pagare il prezzo finché non riceve il prodotto senza difetti.
Se il professionista non ha prestato un servizio connesso come promesso nel contratto, Lei gode di diritti analoghi. Tuttavia, dopo che ha comunicato il difetto di conformità al professionista, questi di norma ha innanzitutto il diritto di riprestare il servizio correttamente. Solo se il professionista non adempie di nuovo correttamente, Lei può scegliere tra: 1) chiedere nuovamente al professionista di prestare il servizio connesso; 2) non pagare il prezzo finché il servizio connesso non è stato prestato correttamente; 3) chiedere una riduzione del prezzo; o 4) esigere il risarcimento dei danni. 5) Può anche risolvere il contratto e ottenere un rimborso, salvo che il difetto nella prestazione del servizio connesso sia di scarsa importanza. Periodo entro cui può far valere i Suoi diritti se il prodotto è difettoso o non è consegnato come stabilito: Dispone di 2 anni per far valere i Suoi diritti a partire dal momento in cui si accorge o avrebbe dovuto accorgersi che il professionista non ha fatto qualcosa come stabilito nel contratto. Se i problemi si manifestano molto tardi, il termine ultimo entro cui può far valere i Suoi diritti è 10 anni dal giorno in cui il professionista doveva consegnare i beni, fornire il contenuto digitale o prestare il servizio connesso.
Protezione contro le clausole abusive: Non è vincolato dalle clausole contrattuali standard del professionista che sono abusive.
Questo elenco di diritti è riassuntivo; esso non contiene pertanto tutti i diritti né le informazioni dettagliate. Per consultare il testo integrale del diritto comune europeo della vendita clicchi qui. Le consigliamo di leggere attentamente il contratto.
In caso di controversia può essere utile consultare un legale.
(1) Inserire link.
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/725 |
P7_TA(2014)0160
Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/65)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0788), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0420/2012), |
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visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
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visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere della commissione giuridica sul ricorso agli atti delegati, |
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visti i pareri motivati inviati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento danese, dal Parlamento greco, dalla Camera dei deputati italiana, dal Senato italiano, dal Parlamento portoghese, dalla Camera dei deputati rumena e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 luglio 2013 (1), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2013 (2), |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 55, 37 e 37 bis del proprio regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica (A7-0276/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3); |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 65.
(2) GU C 280 del 27.9.2013, pag. 57.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 ottobre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0398).
P7_TC1-COD(2012)0366
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/40/UE.)
Giovedì 27 febbraio 2014
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/727 |
P7_TA(2014)0165
Ordine europeo di indagine penale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (09288/2010 — C7-0185/2010 — 2010/0817(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/66)
Il Parlamento europeo,
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vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (09288/2010), |
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visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0185/2010), |
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visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0477/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2010)0817
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/41/UE.)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/728 |
P7_TA(2014)0166
Obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2013)0853 — C7-0430/2013 — 2013/0415(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/67)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0853), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0430/2013), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0104/2014), |
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1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0415
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 259/2014.)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/729 |
P7_TA(2014)0167
Accordo volontario di partenariato UE-Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (11767/1/2013 — C7-0344/2013 — 2013/0205(NLE))
(Approvazione)
(2017/C 285/68)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione del Consiglio (11767/1/2013), |
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visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (11769/1/2013), |
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vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) v) e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0344/2013), |
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visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0043/2014), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Indonesia. |
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/730 |
P7_TA(2014)0168
Controllo delle persone alle frontiere esterne ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (COM(2013)0441 — C7-0186/2013 — 2013/0210(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/69)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0441), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0186/2013), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0082/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0210
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione della decisione n. …/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 565/2014/UE.)
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29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/731 |
P7_TA(2014)0169
Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2012)0650 — C7-0371/2012 — 2012/0309(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 285/70)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0650), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0371/2012), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0373/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
approva la dichiarazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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3. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2012)0309
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 509/2014.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'ulteriore valutazione della Colombia e del Perù
Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono la necessità di un'ulteriore valutazione del rispetto, da parte della Colombia e del Perù, dei criteri pertinenti prima che la Commissione presenti al Consiglio raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzano l'avvio di negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con tali paesi.
La Commissione si impegna a procedere senza indugio a tali valutazioni e a trasmetterle al Parlamento europeo e al Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto di tale impegno della Commissione.
Dichiarazione della Commissione sull'informazione del Parlamento europeo
La Commissione valuta favorevolmente l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della sua proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 intesa ad adeguare gli allegati contenenti gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso.
In conformità dell'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e in particolare del punto 23, la Commissione ribadisce il proprio impegno a informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alla condotta dei negoziati sugli accordi di esenzione dall'obbligo del visto risultanti dallo spostamento di taluni paesi all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. La Commissione presenterà aggiornamenti agli organi competenti del Parlamento europeo almeno due volte l'anno.