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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 283/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2017/C 283/02 |
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2017/C 283/03 |
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2017/C 283/35 |
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2017/C 283/37 |
Causa C-381/17: Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia |
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2017/C 283/38 |
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2017/C 283/40 |
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2017/C 283/41 |
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2017/C 283/43 |
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2017/C 283/47 |
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2017/C 283/48 |
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2017/C 283/49 |
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2017/C 283/50 |
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2017/C 283/53 |
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2017/C 283/54 |
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2017/C 283/55 |
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2017/C 283/56 |
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2017/C 283/57 |
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2017/C 283/58 |
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2017/C 283/59 |
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2017/C 283/63 |
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2017/C 283/64 |
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2017/C 283/65 |
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2017/C 283/66 |
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2017/C 283/67 |
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2017/C 283/68 |
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2017/C 283/69 |
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2017/C 283/70 |
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2017/C 283/71 |
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2017/C 283/72 |
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2017/C 283/73 |
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2017/C 283/74 |
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2017/C 283/75 |
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2017/C 283/76 |
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2017/C 283/77 |
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2017/C 283/78 |
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2017/C 283/79 |
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2017/C 283/80 |
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2017/C 283/81 |
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2017/C 283/82 |
Causa T-321/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE |
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2017/C 283/83 |
Causa T-435/17: Ricorso proposto il 30 marzo 2017 — Grendene/EUIPO — Hipanema (HIPANEMA) |
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2017/C 283/84 |
Causa T-444/17: Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins) |
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2017/C 283/85 |
Causa T-471/12: Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — Meta Group/Commissione |
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2017/C 283/86 |
Cause riunite T-34/13 e T-35/13: Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — Meta Group/Commissione |
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2017/C 283/87 |
Causa T-696/13: Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — Meta Group/Commissione |
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2017/C 283/88 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 283/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-482/14) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 1 - Gruppo Deutsche Bahn - Accordi di cessione di utili - Divieto di trasferire ai servizi di trasporto ferroviario aiuti pubblici concessi ai fini dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria - Obblighi contabili - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 9, paragrafo 4 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 6, paragrafo 1 - Punto 5 dell’allegato - Presentazione per ogni singolo contratto degli aiuti pubblici versati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri per servizio pubblico])
(2017/C 283/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, T. Maxian Rusche e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, R. Van der Hout, advocaat)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kucina, J. Treijs-Gigulis e I. Kalniņš, agenti)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure necessarie affinché le modalità di tenuta della contabilità consentano di verificare il rispetto del divieto di trasferire ai servizi di trasporto i fondi pubblici destinati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-126/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Accise sulle sigarette - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità - Luogo e momento dell’esigibilità - Contrassegni fiscali - Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette - Principio di proporzionalità))
(2017/C 283/03)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino e A. Cunha, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica portoghese, assoggettando le sigarette immesse in consumo nel corso di un determinato anno a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 27, lettera a), della Portaria n.o1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica), del 1o ottobre 2007, nella sua versione applicabile al presente ricorso, laddove non vi siano aumenti dell’aliquota dell’accisa su tali prodotti che abbiano effetto nell’anno successivo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e del principio di proporzionalità. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Repubblica portoghese sopporta la metà delle proprie spese. |
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4) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese. |
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5) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica d’Estonia e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuno le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Daniel Adam Popławski
(Causa C-579/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4, punto 6 - Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno - Attuazione - Obbligo di interpretazione conforme))
(2017/C 283/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Daniel Adam Popławski
con l’intervento di: Openbaar Ministerie
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione. |
|
2) |
Le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona. |
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3) |
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza, divenuta definitiva, di condanna ad un pena detentiva, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nel confronti di tale persona azioni penali riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/4 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 giugno 2017 — Novartis Europharm Ltd/Commissione europea, Teva Pharma BV (C-629/15 P), Hospira UK Ltd (C-630/15 P)
(Cause riunite C-629/15 P e C-630/15 P) (1)
([Impugnazione - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Regolamento (CEE) n. 2309/93 - Procedura centralizzata a livello dell’Unione - Sviluppo di un medicinale che è stato oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio per altre indicazioni terapeutiche - Autorizzazione all’immissione in commercio distinta e nuovo nome commerciale - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 10, paragrafo 1 - Nozione di «autorizzazione all’immissione in commercio globale» - Periodo di tutela regolamentare dei dati])
(2017/C 283/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, A. Sipos e M. Šimerdová, agenti), Teva Pharma BV (rappresentanti: K. Bacon, QC, su incarico di C. Firth, solicitor) (C-629/15 P), Hospira UK Ltd, (rappresentanti: J. Stratford, QC, su incarico di E. Vickers e N. Stoate, solicitors), (C-630/15 P)
Dispositivo
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1) |
Le impugnazioni nelle cause C 629/15 P e C 630/15 P sono respinte. |
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2) |
La Novartis Europharm Ltd è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Teva Pharma BV e dalla Hospira UK Ltd nelle cause C 629/15 P e C 630/15 P. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spagna) — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe
(Causa C-74/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «aiuto di Stato» - Nozioni di «impresa» e di «attività economica» - Altri presupposti di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE - Nozioni di «aiuti esistenti» e di «aiuti nuovi» - Accordo del 3 gennaio 1979 concluso tra il Regno di Spagna e la Santa Sede - Imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sui lavori - Esenzione a beneficio degli immobili della Chiesa cattolica))
(2017/C 283/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Convenuto: Ayuntamiento de Getafe
Dispositivo
Un’esenzione fiscale, come quella in discussione nel procedimento principale, di cui beneficia una congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, tali attività siano economiche, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/5 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Burgos — Spagna) — Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba, Rodrigo Moreno Benavente/Abadía Retuerta, SA
(Causa C-139/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) - Marchio denominativo nazionale La Milla de Oro - Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Segni di provenienza geografica])
(2017/C 283/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Burgos
Parti
Ricorrente: Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba, Rodrigo Moreno Benavente
Convenuta: Abadía Retuerta, SA
Dispositivo
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1) |
Un segno quale «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, non può costituire un’indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno come «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, può non appartenere alle caratteristiche il cui utilizzo quale marchio costituirebbe una causa di nullità, ai sensi di detta disposizione. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 — Toshiba Corporation/Commissione europea
(Causa C-180/16 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione adottata dalla Commissione europea in seguito all’annullamento parziale da parte del Tribunale dell’Unione europea della decisione iniziale - Modifica delle ammende - Diritti della difesa - Mancata adozione di una nuova comunicazione degli addebiti - Parità di trattamento - Impresa comune - Calcolo dell’importo di partenza - Grado di partecipazione all’infrazione - Autorità di cosa giudicata))
(2017/C 283/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corporation (rappresentanti: J. F. MacLennan, solicitor, S. Sakellariou, dikigoros, A. Schulz, Rechtsanwalt e J. Jourdan, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: N. Khan, agente)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Toshiba Corp. è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH
(Causa C-190/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (UE) n. 1178/2011 - Allegato I, punto FCL.065, lettera b) - Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale - Validità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15 - Libertà professionale - Articolo 21 - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sull’età - Trasporto aereo commerciale - Nozione])
(2017/C 283/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Werner Fries
Convenuta: Lufthansa CityLine GmbH
Dispositivo
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1) |
L’analisi della prima e della seconda questione non ha evidenziato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, o dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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2) |
Il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non vieta al titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto i 65 anni di età né di operare come pilota in voli senza carico o in voli di trasferimento, effettuati nell’ambito dell’attività commerciale di un vettore, senza trasporto di passeggeri, merci o posta, né di operare come istruttore e/o esaminatore a bordo di un aeromobile, senza far parte dell’equipaggio di condotta di volo. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Nerea SpA/Regione Marche
(Causa C-245/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Esenzione generale per categoria - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) - Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) - Nozione di «impresa in difficoltà» - Nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» - Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità - Revoca dell’aiuto - Obbligo di rimborso dell’anticipo versato])
(2017/C 283/10)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti
Ricorrente: Nerea SpA
Convenuta: Regione Marche
nei confronti di: Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale SpA
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata. |
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2) |
L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza. |
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/8 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-254/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Principio della neutralità fiscale - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Rimborso dell’eccedenza di IVA - Procedura di controllo - Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta - Proroga del termine di rimborso - Esclusione del versamento degli interessi di mora])
(2017/C 283/11)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l’amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un’ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo.
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28.8.2017 |
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C 283/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «L.Č.» IK/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-288/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) - Esenzioni all’esportazione - Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni - Nozione))
(2017/C 283/12)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«L.Č.» IK
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV
(Causa C-290/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Disposizioni tariffarie - Articolo 22, paragrafo 1 - Articolo 23, paragrafo 1 - Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico - Obbligo di indicare l’importo reale di tasse, diritti o supplementi - Libertà in materia di tariffe - Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all’imbarco - Tutela dei consumatori])
(2017/C 283/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG
Convenuto: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso. |
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2) |
L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola contenuta, nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione. |
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/10 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Marcu Dumitru/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
(Causa C-392/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 199, paragrafo 1, lettera c) - Mancata registrazione ai fini dell’IVA - Inversione contabile - Carattere ipotetico della questione pregiudiziale - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale])
(2017/C 283/14)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Marcu Dumitru
Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) è irricevibile.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/11 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd
(Causa C-436/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 23 - Clausola attributiva di competenza - Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società - Azione di risarcimento - Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti - Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti])
(2017/C 283/15)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti
Ricorrenti: Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias
Convenuti: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd
Dispositivo
L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria diretta ad far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/12 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 22 giugno 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Bucureşti — Romania) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA (C-556/15), SC Hidroelectrica SA (C-22/16)
(Cause riunite C-556/15 e C-22/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Partecipazione di una società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato all’aumento di capitale di una società in cui lo Stato è unico azionista o alla formazione di capitale sociale di una società commerciale detenuta dallo Stato - Questioni di natura ipotetica - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto - Irricevibilità manifesta))
(2017/C 283/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudici del rinvio
Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Bucureşti
Parti
Ricorrente: Fondul Proprietatea SA
Convenute: Complexul Energetic Oltenia SA (C-556/15), SC Hidroelectrica SA (C-22/16)
Dispositivo
Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dalla Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova, Romania), con decisione del 13 ottobre 2015, e dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale di Bucarest, Romania), con decisione del 3 luglio 2015, sono manifestamente irricevibili.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/12 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2017 — Redpur GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH
(Causa C-86/17) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio denominativo Redpur - Rigetto della domanda di registrazione))
(2017/C 283/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Redpur GmbH (rappresentante: S. Schiller, agente)
Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Redwell Manufaktur GmbH
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Redpur GmbH sopporta le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Germania) il 13 aprile 2017 — Cresco Investigation GmbH/Markus Achatzi
(Causa C-193/17)
(2017/C 283/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Cresco Investigation GmbH
Convenuta: Markus Achatzi
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato nel senso che, in una controversia tra lavoratore e datore di lavoro in relazione a un rapporto di lavoro privato, esso osta a una normativa nazionale secondo la quale, soltanto per gli appartenenti alle chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della chiesa vetero-cattolica e della chiesa evangelica metodista, anche il Venerdì santo è un giorno festivo con un periodo di riposo ininterrotto di almeno 24 ore e, in caso di impiego del lavoratore nonostante il riposo festivo, oltre al diritto alla retribuzione per il tempo di lavoro non prestato a causa del giorno festivo, viene riconosciuto anche un diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, mentre ciò non avviene per altri lavoratori, non appartenenti a tali chiese. |
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2) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che detta direttiva non osta alla normativa nazionale descritta nella prima questione, la quale riconosce diritti soltanto a un gruppo relativamente ristretto, se rapportato alla popolazione totale e all’appartenenza della maggioranza alla chiesa romano-cattolica, di appartenenti a determinate (altre) chiese, — poiché si tratta di una misura che, in una società democratica, è necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare del diritto alla libertà religiosa. |
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3) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale esposta nella prima questione costituisce una misura positiva e specifica in favore degli appartenenti alle chiese indicate nella prima questione, allo scopo di assicurare la loro completa parità nella vita professionale, per prevenire o compensare, per tali appartenenti, svantaggi in ragione della religione, se in tal modo viene loro riconosciuto il medesimo diritto di esercitare la religione durante l’orario di lavoro in una festività solenne per tale religione quale quello che in base a una diversa normativa nazionale sussiste in capo alla maggioranza dei lavoratori per il fatto che i giorni festivi della religione nella quale la maggioranza dei lavoratori si riconosce, sono giorni di riposo in generale. Laddove venga ravvisata una discriminazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE: |
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4) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, 2, paragrafo 2, lettera a) e 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro privato, finché che da parte del legislatore non sia stata realizzata una situazione giuridica priva di discriminazioni, deve riconoscere a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, i diritti descritti nella prima questione in relazione al giorno del Venerdì santo, oppure se la normativa nazionale descritta nella prima questione debba essere del tutto disapplicata con la conseguenza che i diritti e le pretese relativi al Venerdì santo descritti nella prima questione non vengono riconosciuti ad alcun lavoratore. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberstes Gerichtshof (Austria) il 25 aprile 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk
(Causa C-214/17)
(2017/C 283/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberstes Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Alexander Mölk
Resistente: Valentina Mölk
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3 del protocollo dell’Aia del 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, debba essere interpretato nel senso che la domanda presentata dal debitore dell’assegno alimentare al fine di ottenerne la riduzione, assegno già determinato, in considerazione dell’intervenuta variazione nel livello di reddito, con provvedimento passato in giudicato, sia disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore dell’assegno alimentare anche nel caso in cui l’assegno dovuto sino a tal momento sia stato fissato giudizialmente, su richiesta del creditore e a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del menzionato protocollo dell’Aia, in base alla legge dello Stato di residenza abituale ed invariata del debitore. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
|
2) |
Se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti debba considerarsi «adita» anche nel caso di costituzione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, nell’ambito di un procedimento avviato dallo stesso debitore dinanzi all’autorità medesima ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1). |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 aprile 2017 — Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)/Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)
(Causa C-219/17)
(2017/C 283/20)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)
Resistenti: Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il combinato disposto degli articoli 263, commi 1, 2 e 5, e 256, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che rientra nella competenza del giudice dell’Unione, oppure in quella del giudice nazionale, un ricorso proposto avverso gli atti di avvio, istruttori e di proposta non vincolante adottati dall’Autorità nazionale competente (quali specificati al § 1 della presente ordinanza) nell’ambito del procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (1), dagli articoli 1, paragrafo 5, 4, paragrafo 1, lettera c), e 15 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (2), dagli articoli 85, 86 e 87 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 (3), nonché dagli articoli 19, 22 e 25 del Testo unico bancario italiano. |
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2) |
Se, in particolare, possa essere affermata la competenza giurisdizionale del giudice dell’Unione, qualora avverso tali atti sia stata proposta non l’azione generale di annullamento, ma l’azione di nullità per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 882/2016 del 3 marzo 2016 del Consiglio di Stato, esercitata nell’ambito di un giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 ss. del Codice del processo amministrativo italiano — ossia, nell’ambito di un istituto peculiare dell’ordinamento processuale amministrativo nazionale –, la cui decisione involge l’interpretazione e l’individuazione, secondo la disciplina del diritto nazionale, dei limiti oggettivi del giudicato formatosi su tale sentenza. |
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, pag. 338).
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, pag. 63).
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’8 maggio 2017 — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e a.
(Causa C-242/17)
(2017/C 283/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA
Resistenti: Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione Europea, e nello specifico l’articolo 18, paragrafo 7 della Direttiva 2009/28/CE (1), in combinato disposto con la Decisione della Commissione Europea n. 2011/438/UE del 19.07.2011 (2), ostino ad una normativa nazionale, rappresentata dal d.m. 23 gennaio 2012, e in particolare dagli artt. 8 e 12 del medesimo, che imponga oneri specifici diversi e più ampi rispetto a quelli assolti mediante l’adesione ad un sistema volontario oggetto di decisione della Commissione Europea adottata ai sensi del paragrafo 4 del predetto articolo 18; |
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2) |
nel caso in cui la risposta al quesito precedente fosse negativa, se gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto, anche quando si tratti di operatori che svolgano funzioni di mero trader ossia di mera intermediazione senza alcuna disponibilità fisica del prodotto, debbano ritenersi assoggettati alla disciplina europea citata alla precedente [questione]. |
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).
(2) Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190, pag. 79).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 15 maggio 2017 — Bernhard Schloesser, Petra Noll/Société Air France SA
(Causa C-255/17)
(2017/C 283/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Bernhard Schloesser, Petra Noll
Resistente: Société Air France SA
Questione pregiudiziale
Se, nel caso di un’azione fondata sul regolamento n. 261/2004 (1), intentata nei confronti di un vettore aereo ai fini del riconoscimento di una compensazione pecuniaria, sia giurisdizionalmente competente il giudice del luogo di destinazione finale, nel caso in cui, in base al contratto stipulato con il vettore aereo operativo il collegamento aereo si articoli su due tratte, con secondo volo in coincidenza, e sulla prima tratta si verifichi un ritardo prolungato.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 maggio 2017 — E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
(Causa C-258/17)
(2017/C 283/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: E.B.
Amministrazione resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) (in prosieguo: la «direttiva»), osti alla conservazione degli effetti costitutivi di una decisione amministrativa avente forza di giudicato per diritto nazionale ed emanata nel settore della normativa disciplinare riguardante i dipendenti pubblici (decisione disciplinare), con la quale sia stato disposto il collocamento a riposo del dipendente con riduzione dell’importo della pensione, allorché con riguardo alla menzionata decisione amministrativa, al momento della sua emanazione, non fossero ancora in vigore disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare la direttiva, laddove una (ipotetica) decisione del medesimo tenore risulterebbe in contrasto con la direttiva, qualora la sua emanazione ricadesse ratione temporis nella sfera di applicazione della medesima. |
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2) |
In caso di risposta affermativa, se, al fine di escludere discriminazioni,
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3) |
Se la risposta alla seconda questione dipenda dal fatto che il dipendente abbia cercato o meno di assumere di fatto una funzione attiva nel servizio federale prima di raggiungere l’età pensionabile. |
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4) |
Nel caso in cui (eventualmente anche in funzione delle circostanze esposte nella terza questione) risulti sufficiente l’annullamento della riduzione percentuale della pensione: se, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico anche per i periodi retributivi antecedenti alla diretta applicabilità della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale, il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva debba essere necessariamente applicato dal giudice nazionale, in ossequio al principio del primato del diritto dell’Unione rispetto a norme nazionali con esso incompatibili. |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione: sino a quale momento si estendano tali «effetti retroattivi». |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 17 maggio 2017 — Harry Mensing/Finanzamt Hamm
(Causa C-264/17)
(2017/C 283/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Harry Mensing
Resistente: Finanzamt Hamm
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva IVA») debba essere interpretato nel senso che [Or. 2] i soggetti passivi-rivenditori possono optare per l’applicazione del regime del margine anche con riguardo alle cessioni di oggetti d’arte che siano stati loro ceduti, a livello intracomunitario, dall’autore o dai suoi aventi causa non costituenti persone ai sensi dell’articolo 314 della direttiva IVA. |
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l’articolo 322, lettera b), della direttiva IVA imponga, in capo al rivenditore, il diniego del diritto alla detrazione dell’imposta a monte sull’acquisto intracomunitario degli oggetti d’arte anche in assenza di una disposizione nazionale contenente analoga clausola. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 17 maggio 2017 — Rhein-Sieg-Kreis/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH
(Causa C-266/17)
(2017/C 283/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Rhein-Sieg-Kreis
Resistenti: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1) sia applicabile a contratti che non costituiscono contratti che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo periodo, di detto regolamento, assumono la forma di concessione di servizi quali definiti nelle direttive 2004/17/CE (2) o 2004/18/CE (3). In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
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2) |
Se il fatto che una singola autorità competente aggiudichi un contratto di servizio pubblico direttamente a un operatore interno, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, osti a un controllo congiunto di tale autorità con gli altri soci dell’operatore interno, allorché la facoltà di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata [articolo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1370/2007] è ripartita tra la singola autorità competente e un gruppo di autorità che offre servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, cosicché, per esempio, il potere di aggiudicare contratti di servizio pubblico a un operatore interno rimane in capo alla singola autorità competente, mentre la competenza tariffaria viene affidata a un consorzio di società di trasporto pubblico, comprendente oltre alla singola autorità altre autorità competenti nelle rispettive zone geografiche. |
|
3) |
Se il fatto che una singola autorità competente aggiudichi un contratto di servizio pubblico direttamente a un operatore interno, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, osti a un controllo congiunto di tale autorità con gli altri soci dell’operatore interno, allorché in base allo statuto di quest’ultimo, in caso di decisioni in merito alla conclusione, alla modifica o alla cessazione di un contratto di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 ha diritto di voto unicamente il socio che aggiudichi, egli stesso, all’operatore interno un contratto di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, o il cui proprietario diretto o indiretto aggiudichi un tale contratto. |
|
4) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, secondo periodo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 consenta che l’operatore interno eserciti anche per conto di altre autorità competenti a livello locale, nell’ambito della rispettiva zona di competenza (comprese le linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel territorio di autorità locali competenti vicine) attività di trasporto pubblico di passeggeri, allorché queste ultime non vengono assegnate nell’ambito di procedure di gara organizzate. |
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5) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, secondo periodo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 consenta che l’operatore interno eserciti attività di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori del territorio di competenza dell’autorità appaltante per conto di altri enti incaricati del servizio sulla base di contratti di servizio pubblico che rientrano nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007. |
|
6) |
In quale momento debbano essere soddisfatti i requisiti posti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. |
(1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Herbert Blesgen/TUIfly GmbH
(Causa C-283/17)
(2017/C 283/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Herbert Blesgen
Resistente: TUIfly GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Simone Künnecke e a./TUIfly GmbH
(Causa C-284/17)
(2017/C 283/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Simone Künnecke, Thomas Küther, Antonia Künnecke, Moritz Künnecke
Resistente: TUIfly GmbH
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Marta Gentile e Marcel Gentile/TUIfly GmbH
(Causa C-285/17)
(2017/C 283/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Marta Gentile e Marcel Gentile
Resistente: TUIfly GmbH
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Gabriele Ossenbeck/TUIfly GmbH
(Causa C-286/17)
(2017/C 283/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Gabriele Ossenbeck
Resistente: TUIfly GmbH
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerischtshofs (Austria) il 29 maggio 2017 — Repubblica Ellenica/Leo Kuhn
(Causa C-308/17)
(2017/C 283/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerischtshof (Corte Suprema, Austria)
Parti
Ricorrente: Repubblica Ellenica
Convenuto: Leo Kuhn
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) debba essere interpretato nel senso che
|
1) |
il luogo di esecuzione ai sensi di tale disposizione sia individuato in base all’iniziale accordo contrattuale, anche nell’ipotesi — che si verifica nella specie — di un reiterato trasferimento di un credito su base contrattuale; |
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2) |
qualora venga preteso il rispetto delle condizioni di un titolo di Stato, come quello emesso, nello specifico, dalla Repubblica ellenica nella presente fattispecie, o venga azionata una domanda di risarcimento del danno per inadempimento, il luogo di esecuzione effettivo risulti fissato già con la liquidazione, su un conto di un detentore di un conto titoli nazionale, di interessi in forza del suddetto titolo di Stato; |
|
3) |
il fatto che l’iniziale accordo contrattuale abbia determinato un luogo di esecuzione naturale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento impedisca di riconoscere un — ulteriore — luogo di esecuzione ai sensi della disposizione in oggetto sulla base del successivo effettivo adempimento di un contratto. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351, pag. 1.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/22 |
Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 da HB e a. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-361/14, HB e a./Commissione europea
(Causa C-366/17 P)
(2017/C 283/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: HB e a. (rappresentante: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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1. |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 aprile 2017, HB e a./Commissione, T-361/14, che ha respinto il ricorso in quanto infondato e ha condannato i ricorrenti alle spese, e rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea, affinché venga nuovamente svolta l’udienza di discussione, in subordine |
|
2. |
qualora si consideri sufficientemente edotto, pronunciarsi sulla causa e confermare che gli aspetti psicologici dell’interazione tra l’uomo e l’animale rientrano nella competenza dell’Unione; |
|
3. |
in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: vizio di procedura per violazione dei diritti di difesa delle parti, in quanto
|
— |
il legale rappresentante e i giudici non hanno potuto prendere atto della tempestiva comparizione della prima ricorrente in vista dell’udienza del 27 settembre 2016, dal momento che un membro del personale del Tribunale non ha ammesso all’aula la figlia minore, in considerazione del fatto che la persona cui quest’ultima doveva essere affidata era in ritardo, di conseguenza la prima ricorrente non è stata ammessa all’aula e, contrariamente alle proprie indicazioni, non è neanche stato comunicato ai giudici né al legale rappresentante che la prima ricorrente era presente; |
|
— |
agli altri ricorrenti non è del pari stato comunicato che dovevano farsi identificare attivamente nella sala d’udienza, affinché si prendesse atto della loro costituzione, allorché essi erano effettivamente presenti prima dell’inizio dell’udienza, ma successivamente all’orario indicato nella convocazione; |
in considerazione di ciò sarebbe stata impedita l’audizione dei ricorrenti, in qualità di testimoni, richiesta per iscritto e ciò, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.
Secondo motivo: vizio di procedura per anticipata valutazione degli elementi di prova, in quanto
|
— |
sono state respinte tutte le offerte di prova senza motivazione ed erroneamente; |
|
— |
in particolare, con riferimento alle questioni interdisciplinari non è stata ammessa alcuna discussione con l’intervento di un perito; |
|
— |
non è stato posto alcun quesito alle parti, per iscritto o oralmente |
e ciò, secondo i ricorrenti, ha determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.
Terzo motivo: qualora il Tribunale riconoscesse in ogni caso l’etica come questione relativa ai diritti dell’uomo e come rilevante requisito di integrazione, potrebbe decidere nel merito in funzione degli elementi del fascicolo.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2017 — Verein für lauteren Wettbewerb e.V./Princesport GmbH
(Causa C-339/17)
(2017/C 283/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Verein für lauteren Wettbewerb e.V.
Resistente: Princesport GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 (1) debba essere interpretato nel senso che occorre necessariamente chiarire che si tratta di un prodotto tessile puro composto interamente da una stessa fibra. |
|
2) |
Se l’impiego di uno dei tre termini di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1007/2011 — vale a dire «100 %», «puro» o «tutto» — sia cogente o se, per tali prodotti, si tratti soltanto di un’opzione e non di un obbligo. |
|
3) |
Se l’obbligo previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, di indicare sull’etichetta o sul contrassegno di prodotti tessili la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto valga anche per i prodotti tessili puri che ricadono nell’articolo 7 del regolamento in questione. |
(1) Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 272, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/24 |
Impugnazione proposta il 13 giugno 2017 da Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-422/13, Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e a./Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-363/17 P)
(2017/C 283/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
|
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento danni; |
|
— |
pronunciarsi nel merito sulla domanda di risarcimento danni e riconoscere il risarcimento alle ricorrenti, o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito della domanda di risarcimento danni, e |
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— |
condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe distorto ed erroneamente presentato gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti allorché ha dichiarato che non vi è alcun nesso di causalità tra l’illegittima adozione della decisione 2013/226 (1) e i danni subiti dalle ricorrenti (Sentenza impugnata, punti da 155 a 197, e in particolare punti da 187 a 189).
(1) 2013/226/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia (GU 2013, L 136, pag. 12).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Bobigny (Francia) il 19 giugno 2017 — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC)/Vueling Airlines S.A.
(Causa C-370/17)
(2017/C 283/34)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Bobigny
Parti
Ricorrente: Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC)
Convenuta: Vueling Airlines S.A.
Questioni pregiudiziali
Se l’effetto connesso al certificato E 101 rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità dello Stato membro alla cui legislazione in materia di sicurezza sociale resta soggetto il dipendente, ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 12 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 [del Consiglio], del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), debba essere confermato sebbene il certificato E 101 sia stato ottenuto a seguito di una frode o di un abuso di diritto, definitivamente accertato da parte di un giudice dello Stato membro in cui il dipendente esercita o deve esercitare la propria attività
Qualora la risposta a tale questione fosse positiva, se il rilascio di certificati E 101 osti a che le vittime del danno subito a causa del comportamento del datore di lavoro, autore della frode, ne ottengano il risarcimento, senza che l’iscrizione dei dipendenti ai sistemi designati dal certificato E 101 sia rimessa in discussione dall’azione di responsabilità esercitata contro il datore di lavoro
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski
(Causa C-376/17)
(2017/C 283/35)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General
Resistente: Arkadiusz Piotr Lipinski
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora una persona sia stata dichiarata colpevole e condannata dal giudice competente di uno Stato membro e la condanna originaria pronunciata nei suoi confronti sia stata modificata in appello, e tale condanna (come modificata in appello) venga successivamente sospesa e poi resa nuovamente esecutiva mediante revoca della sospensione, se il termine «processo» ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro (1) debba essere interpretato nel senso che:
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2) |
Nel caso in cui il termine «processo» debba essere interpretato nel senso che designa o ricomprende qualsiasi procedimento in appello che dia luogo alla condanna modificata, se l’assenza di un riferimento al fatto che la persona di cui si chiede la consegna era stata portata a conoscenza dell’appello in questione e vi era stata rappresentata, infici la validità del mandato di arresto europeo, nonostante il fatto che in pratica risulti evidente, alla luce delle informazioni supplementari fornite nel corso del procedimento nello Stato richiesto, che all’interessato era stato effettivamente comunicato il procedimento di appello e che vi era stato rappresentato. |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána/Workplace Relations Commission
(Causa C-378/17)
(2017/C 283/36)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrenti: Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána
Resistente: Workplace Relations Commission
Questione pregiudiziale
Qualora
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(a) |
un organo nazionale sia istituito dalla legge e disponga di competenza generale al fine, inter alia, di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione europea in un particolare settore; e |
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(b) |
il diritto nazionale disponga che siffatto organo non ha competenza in una limitata categoria di casi in cui un ricorso effettivo renderebbe necessario disapplicare la normativa nazionale sulla base del diritto nazionale o del diritto dell’Unione europea; e |
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(c) |
i giudici nazionali competenti abbiano il potere di emettere qualsiasi provvedimento adeguato che dispone la disapplicazione della legislazione nazionale necessario per garantire il rispetto dell’atto di diritto dell’Unione europea di cui trattasi, di conoscere delle cause in cui si rendesse necessario siffatto ricorso, di offrire in siffatti casi ogni mezzo di ricorso previsto dal diritto dell’Unione europea e, qualora sia stato introdotto il ricorso previsto dinanzi ai giudici nazionali, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, considerato conforme ai principi di equivalenza e di effettività |
se ciononostante si debba presumere che il suddetto organo istituito per legge sia competente ad esaminare un reclamo secondo il quale la legislazione nazionale violava il rilevante diritto dell’Unione europea e, ove accolga tale reclamo, disapplichi detta legislazione, sebbene il diritto nazionale conferisca tale competenza, in tutti i casi vertenti su contestazioni della validità della legislazione per qualsiasi motivo o su richieste di disapplicazione della legislazione, ad un giudice istituito dalla Costituzione invece che all’organo in questione.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/27 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia
(Causa C-381/17)
(2017/C 283/37)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)
Convenuta: Repubblica di Croazia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34), avendo essa omesso di adottare, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva o avendo comunque omesso di comunicare tali disposizioni alla Commissione; |
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— |
condannare la Repubblica di Croazia, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 9 865,40 al giorno, a partire dalla data di pronuncia della sentenza con la quale viene constatato l’inadempimento dell’obbligo di notifica delle misure di trasposizione della direttiva 2014/17/UE; |
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— |
condannare la Repubblica di Croazia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Croazia ha violato l’obbligo ad essa incombente di informare in merito all’adozione delle misure di trasposizione della direttiva 2014/17/UE entro il termine stabilito dall’articolo 42, paragrafo 1, di tale direttiva.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/28 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallla Commissione Tributaria Regionale di Milano — - Italia) — Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso/H3G SpA
(Causa C-202/15) (1)
(2017/C 283/38)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/28 |
Ordinanza del presidente della Corte del 2 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa — Spagna) — María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez
(Causa C-609/15) (1)
(2017/C 283/39)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/28 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 19 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Stato belga/Max-Manuel Nianga
(Causa C-199/16) (1)
(2017/C 283/40)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/28 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 — Santa Cruz de Tenerife — Spagna) — Dragados SA/Cabildo Insular de Tenerife
(Causa C-324/16) (1)
(2017/C 283/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/29 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles — Francia) — Green Yellow Canet en Roussillon SNC (C-583/16), Green Yellow Hyères Sup SNC (C-584/16)/Enedis, SA, con l’intervento di: Axa Corporate Solutions Assurances SA
(Cause riunite C-583/16 e C-584/16) (1)
(2017/C 283/42)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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28.8.2017 |
IT |
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C 283/30 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Rosenich/EUIPO
(Causa T-527/14) (1)
([«Mercato interno - Decisione dell’EUIPO che respinge una domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati - Condizione relativa all’esistenza di un domicilio professionale nell’Unione - Articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Libera prestazione dei servizi - Articolo 36 dell’accordo SEE - Interpretazione conforme»])
(2017/C 283/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Rosenich (Triesenberg, Liechtenstein) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e C. Eckhartt, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2014 (procedimento R 2063/2012-4), relativa al rifiuto dell’EUIPO di iscrivere il ricorrente nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2014 (procedimento R 2063/2012-4) è annullata. |
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2) |
La decisione del direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO del 7 settembre 2012 è annullata. |
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3) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/30 |
Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Combaro/Commissione
(Causa T-752/14) (1)
([«Unione doganale - Accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia - Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Rimborso e sgravio di dazi all’importazione - Importazione di tessuto in lino dalla Lettonia - Clausola d’equità - Situazione particolare - Frode o manifesta negligenza - Decisione della Commissione che dichiara non giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione»])
(2017/C 283/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Combaro (Losanna, Svizzera) (rappresentante: D. Ehle, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros e B.-R. Killmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 4908 final della Commissione, del 16 luglio 2014, che respinge una domanda della ricorrente diretta allo sgravio di dazi all’importazione per un importo pari a EUR 461 415,12.
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2014) 4908 final della Commissione, del 16 luglio 2014, che respinge la domanda della Combaro SA diretta allo sgravio di dazi all’importazione per un importo pari a EUR 461 415,12 è annullata. |
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2) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Combaro. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/31 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/UCVV — Artevos (Oksana)
(Causa T-767/14) (1)
((«Ritrovati vegetali - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di pere Oksana - Obiezioni - Rigetto della domanda da parte della commissione di ricorso dell’UCVV - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94 - Novità della varietà candidata - Assenza di prova»))
(2017/C 283/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Jonker, avvocato)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentante: F. Mattina, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale: Artevos GmbH (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, W. R. Kunze, avvocati, e B. Schnell, solicitor)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV: Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt eV (Bielefeld, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 2 luglio 2014 (procedimento A 007/2013), relativa alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a favore della varietà di pere Oksana.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn BV è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/31 |
Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2017 — Certified Angus Beef/EUIPO — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)
(Causa T-55/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF - Marchi figurativo e denominativo anteriori notoriamente conosciuti SINCE 1978 CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND e CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 283/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Certified Angus Beef LLC (Wooster, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e A. Söder, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Certified Australian Angus Beef Pty Ltd (Surrey Hills, Australia)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 30 ottobre 2014 (procedimento R 662/2014-4), relativa a un’opposizione tra la Certified Angus Beef e la Certified Australian Angus Beef.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Certified Angus Beef LLC è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/32 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Talanton/Commissione
(Causa T-65/15) (1)
([«Clausola compromissoria - Contratto Pocemon - Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Costi finanziabili - Rimborso delle somme versate - Esercizio abusivo di diritti contrattuali - Principio di buona fede - Legittimo affidamento - Onere della prova - Domanda riconvenzionale»])
(2017/C 283/47)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, assistito da L. Athanassiou e G. Gerapetritis, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», conclusa nell’ambito del settimo progetto-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), erano finanziabili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso della somma di EUR 273 289,63, a titolo della suddetta convezione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest’ultima, nonché, dall’altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 253 289,63, oltre agli interessi e dedotti i pagamenti ulteriori già effettuati.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon é condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 253 289,63, versata a titolo della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55 % a partire dal 27 gennaio 2015, previa deduzione della somma di EUR 5 000 versata alla Commissione il 4 maggio 2015, imputata, in primo luogo, agli interessi di mora e, poi, alla sorte capitale. |
|
3) |
La Talanton — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/33 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2017 — Estonia/Commissione
(Causa T-157/15) (1)
((«FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall’Estonia - Condizionalità - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Principio della buona amministrazione - Certezza del diritto»))
(2017/C 283/48)
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentanti: inizialmente K. Kraavi-Käerdi, in seguito N. Grünberg, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e E. Randvere, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui riguarda le spese effettuate dalla Repubblica di Estonia per un importo pari a EUR 691 746,53.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Estonia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/33 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Diesel/EUIPO — Sprinter megacentros del deporte (Rappresentazione di una linea incurvata e angolata)
(Causa T-521/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una linea curva e angolata - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera maiuscola “D” - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 283/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Diesel SpA (Breganze, Italia) (rappresentanti: A. Gaul, M. Frank, A. Parassina e K. Dani, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Spagna) (rappresentante: S. Malynicz, QC)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2015 (procedimento R 3291/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Diesel e la Sprinter megacentros del deporte.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 giugno 2015 (procedimento R 3291/2014-2) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Diesel SpA. |
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3) |
La Sprinter megacentros del deporte, SL sopporterà le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/34 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Basic Net/EUIPO (Rappresentazione di tre strisce verticali)
(Causa T-612/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante tre strisce verticali - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 283/50)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Basic Net SpA (Torino, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 agosto 2015 (procedimento R 2845/2014-1) concernente una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante tre strisce verticali come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Basic Net SpA è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/34 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio
(Causa T-619/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana - Congelamento dei capitali - Decisione di iscrizione iniziale - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inclusione dei nomi dei ricorrenti - Attuazione di una risoluzione dell’ONU - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 283/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana) e Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e P. Mahnič Bruni, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1485 del Consiglio, del 2 settembre 2015, che attua l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU 2015, L 229, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) e la Kardiam sono condannati alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/35 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA)
(Causa T-634/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Frinsa LA CONSERVERA - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore FRIUSA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 283/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Frigoríficos Unidos, SA (Riudellots de la Selva, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2015 (procedimento R 2382/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Frigoríficos Unidos e la Frinsa del Noroeste.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Frinsa del Noroeste, SA è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/36 |
Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2017 — DD/FRA
(Causa T-742/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Risoluzione del contratto - Diritto di essere ascoltato - Danno morale»))
(2017/C 283/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, poi L. Levi, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015, DD/FRA (F-106/13 e F-25/14, EU:F:2015:118), per l’annullamento parziale di detta sentenza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
DD sopporterà le proprie spese. |
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3) |
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sopporterà le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/36 |
Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — EDF Toruń/ECHA
(Causa T-758/15) (1)
((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Decisione che impone un onere amministrativo - Raccomandazione 2003/361/CE - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Criteri per il calcolo dell’importo dell’onere amministrativo»))
(2017/C 283/54)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: EDF Toruń SA (Toruń, Polonia) (rappresentante: K. Sienkiewicz, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: J.-P. Trnka, C. Schultheiss e M. Heikkilä, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione SME(2015) 4950 dell’ECHA, del 3 novembre 2015, che accerta che la ricorrente non soddisfa le condizioni per godere della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e le impone un onere amministrativo e, dall’altro, della fattura n. 10054011, emessa dall’ECHA in seguito all’adozione della decisione SME(2015) 4950.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’EDF Toruń SA è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/37 |
Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Alfonso Egüed/EUIPO — Jackson Family Farms (BYRON)
(Causa T-45/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BYRON - Marchio anteriore non registrato BYRON - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.o207/2009 - Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - “Goodwill” - Prova dell’acquisizione e della permanenza del diritto anteriore»])
(2017/C 283/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nelson Alfonso Egüed (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, California, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 16 novembre 2015 (procedimento R 822/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jackson Family Farms e il sig. Alfonso Egüed.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Nelson Alfonso Egüed è condannato alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/37 |
Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Chanel/EUIPO –Jing Zhou et Golden Rose 999 (Ornement)
(Causa T-57/16) (1)
([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un ornamento - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Prodotto di cui trattasi - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»])
(2017/C 283/56)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Chanel SAS (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Li Jing Zhou (Fuenlabrada, Spagna) e Golden Rose 999 Srl (Roma, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 novembre 2015 (procedimento R 2346/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Chanel e, dall’altro, il sig. Li Jing Zhou e la Golden Rose 999.
Dispositivo
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1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 novembre 2015 (procedimento R 2346/2014-3) è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/38 |
Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)
(Causa T-110/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo SAVANT - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 283/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: O. Nilgen e A. Kockläuner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Regno Unito) (rappresentanti: G. Hollingworth, barrister, K. Gilbert e G. Lodge, solicitors)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 (procedimento R 33/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Savant Systems e la Savant Group.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Savant Systems LLC è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/39 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Barnett e Mogensen/Commissione
(Causa T-148/16 P) (1)
((«Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Adeguamento dei coefficienti correttori - Attualizzazione intermedia - Atto che arreca pregiudizio - Ricevibilità dell’impugnazione incidentale - Articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto - Attualizzazione per l’anno 2014 - Limite di sensibilità relativo all’andamento del costo della vita»))
(2017/C 283/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Adrian Barnett (Roskilde, Danimarca) e Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016, Barnett e Mogensen/Commissione (F-56/15, EU:F:2016:11), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione e l’impugnazione incidentale sono respinte. |
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2) |
I sigg. Adrian Barnett e Sven-Ole Mogensen si faranno carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea per l’impugnazione. |
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3) |
La Commissione si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dai sigg. Barnett e Mogensen per l’impugnazione incidentale. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/39 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)
(Causa T-150/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo ECOLAB - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 283/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann e C. Menebröcker, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e K. Doherty, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 644/2015-4), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo ECOLAB.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Ecolab USA, Inc. è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/40 |
Sentenza del Tribunale 13 luglio 2017 — Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO — Luigi Lavazza (CReMESPRESSO)
(Causa T-189/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo CReMESPRESSO - Marchio internazionale denominativo anteriore CREMESSO - Elemento allusivo - Interdipendenza dei criteri - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 283/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Migros-Genossenschafts-Bund (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: M. Treis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e I. Moisescu, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Luigi Lavazza SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi e F. Tarocco, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2823/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Migros-Genossenschafts-Bund e la Luigi Lavazza.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2823/2014-4) è annullata, in quanto la commissione di ricorso ha accolto il ricorso della Luigi Lavazza SpA e ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte che riguarda i prodotti seguenti: «Tritaghiaccio elettrici» e «Gelatiere, sorbettiere, ma anche macchine da caffè», rientranti nelle classi 7 e 11, designati dal marchio contestato. |
|
2) |
L’EUIPO e la Luigi Lavazza sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Migros-Genossenschafts-Bund. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/40 |
Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2017 — Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
(Causa T-194/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo CLASSIC FINE FOODS - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))
(2017/C 283/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klassisk investment Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2016 (procedimento R 1970/2015-1), riguardante la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo CLASSIC FINE FOODS.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Klassisk investment Ltd è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/41 |
Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2017 — Sata/EUIPO (4600)
(Causa T-214/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Segno esclusivamente costituito da cifre - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo 4600 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 283/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2016 (procedimento R 1942/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo 4600 come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/42 |
Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2017 — Massive Bionics/EUIPO — Apple (DriCloud)
(Causa T-223/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DriCloud - Marchi internazionali denominativi anteriori ICLOUD - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Deposito fuori termine di elementi di prova - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»))
(2017/C 283/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Massive Bionics, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Galindo Martens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, e G. Tritton, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2016 (procedimento R 339/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Apple e la Massive Bionics.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Massive Bionics, SL è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/42 |
Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Freddo/EUIPO — Freddo Freddo (Freggo)
(Causa T-243/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo freggo - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore TENTAZIONE FREDDO FREDDO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 283/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Freddo SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, K. Gilbert e G. Lodge, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Freddo Freddo, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.F. Gallego Jiménez e C. Marí Aguilar, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 febbraio 2016 (procedimento R 919/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Freddo Freddo SL e la Freddo SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Freddo SA è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/43 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)
(Causa T-389/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MONTORSI F. & F. - Marchio nazionale denominativo anteriore Casa Montorsi - Motivo relativo di nullità - Rischio di confusione - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Accordo di coesistenza dei marchi - Portata - Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 283/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Agricola italiana alimentare SpA (AIA) (San Martino Buon Albergo, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Casa Montorsi Srl (Vignola, Italia) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 1239/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Casa Montorsi e AIA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Agricola italiana alimentare SpA (AIA) è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/43 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder)
(Causa T-395/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Windfinder - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Neologismo - Rapporto insufficientemente diretto e concreto con alcuni dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio - Potere di riforma»])
(2017/C 283/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Windfinder R&L GmbH & Co. KG (Kiel, Germania) (rappresentante: B. Schneider, avvocato)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2016 (procedimento R 1206/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Windfinder come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 maggio 2016 (procedimento R 1206/2015-5) è annullata nella parte in cui ha negato la registrazione del segno denominativo Windfinder per i prodotti e i servizi contestati, ad eccezione degli anemometri, appartenenti alla classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, e dell’informazione meteorologica, della previsione meteorologica, del servizio di informazioni meteorologiche e della messa a disposizione di informazioni meteorologiche, rientranti nella classe 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza. |
|
2) |
Il ricorso presentato dalla Windfinder R & L GmbH & Co. KG dinanzi a detta commissione di ricorso è accolto alle condizioni definite al punto 1 del dispositivo. |
|
3) |
I restanti capi della domanda della Windfinder R & L sono respinti. |
|
4) |
La Windfinder R & L e l’EUIPO sopporteranno, ciascuno, le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/44 |
Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь)
(Causa T-432/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo медведь - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 283/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Ivanov e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 maggio 2016 (procedimento R 240/2016-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo медведь come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/45 |
Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Dessi/BEI
(Causa T-510/16) (1)
((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione 2012 - Decisione del comitato per i ricorsi - Portata del controllo - Rappresentanti del personale - Discriminazione»))
(2017/C 283/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nathalie Dessi (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente A. Senes e L. Payot, poi L. Levi, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente C. Gómez de la Cruz e E. Raimond, poi E. Raimond e G. Faedo e, infine, G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della BEI del 23 ottobre 2013, con la quale quest’ultimo ha respinto la domanda della ricorrente volta ad ottenere la revisione della sua relazione di valutazione per il 2012 nella parte in cui tale relazione non raccomandava al presidente della BEI di promuoverla dal gruppo di funzioni F al gruppo di funzioni E.
Dispositivo
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1) |
È annullata la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 23 ottobre 2013, con la quale quest’ultimo ha respinto la domanda della sig.ra Nathalie Dessi volta ad ottenere la revisione della sua relazione di valutazione per il 2012 nella parte in cui tale relazione non raccomandava al presidente della BEI di promuoverla dal gruppo di funzioni F al gruppo di funzioni E. |
|
2) |
La BEI è condannata alle spese. |
(1) GU C 85 del 22.3.2014 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-8/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/45 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — OZ/BEI
(Causa T-607/16) (1)
((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie sessuali - Procedimento d’inchiesta - Relazione del comitato d’inchiesta - Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia - Assenza di comportamento illegittimo della BEI - Responsabilità»))
(2017/C 283/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: OZ (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams, E. Raimond e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della relazione del comitato d’inchiesta della BEI del 14 settembre 2015 e della decisione del presidente della BEI del 16 ottobre 2015 di non dare seguito alla denuncia per molestie sessuali presentata dalla ricorrente e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito della relazione e della decisione medesime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
OZ è condannata alle spese. |
(1) GU C 335 del 12.9.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-37/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/46 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — LG Electronics/EUIPO (QD)
(Causa T-650/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo QD - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 283/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: R. Schiffer avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 maggio 2016 (procedimento R 2046/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo QD come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La LG Electronics, Inc. è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/46 |
Sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Commissione/RN
(Causa T-695/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Coniuge superstite - Pensioni - Pensione di reversibilità - Articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto - Requisiti di ammissibilità - Errore di diritto»))
(2017/C 283/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-C. Simon, F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)
Altre parti nel procedimento: RN (rappresentanti: F. Moyse, avvocato) e Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Taneva, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F-104/15, EU:F:2016:163), e diretta ad ottenere l’annullamento della menzionata sentenza.
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F-104/15) è annullata. |
|
2) |
La causa è rinviata ad una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/47 |
Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Parlamento/Meyrl
(Causa T-699/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Annullamento in primo grado della decisione impugnata - Licenziamento - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere»))
(2017/C 283/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Dean, agenti)
Altra parte nel procedimento: Sonja Meyrl (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 19 luglio 2016, Meyrl/Parlamento (F-147/15, EU:F:2016:157), diretto all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza sezione) del 19 luglio 2016, Meyrl/Parlamento (F-147/15, EU:F:2016:157), è annullata. |
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2) |
Il ricorso introdotto dalla sig.ra Sonja Meyrl dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-147/15 è respinto. |
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3) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione. |
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4) |
La sig.ra Sonja Meyrl sopporterà le spese afferenti al procedimento di primo grado, ivi comprese quelle del Parlamento europeo. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/47 |
Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — NTS Energie- und Transportsysteme/EUIPO — Schütz (X-Windwerk)
(Causa T-649/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Nomina di un nuovo rappresentante - Inerzia della ricorrente - Non luogo a statuire»))
(2017/C 283/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NTS Energie- und Transportsysteme GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Mach e W. Plewinski, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Schütz GmbH & Co. KGaA (Selters, Germania) (rappresentanti: D. Oerter ed E. Tuchscherer, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 maggio 2014 (procedimento R 978/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Schütz e la NTS Energie- und Transportsysteme.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
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2) |
La NTS Energie- und Transportsysteme GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e quelle della Schütz GmbH & Co. KGaA. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/48 |
Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2017 — Herm. Sprenger/EUIPO — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)
(Causa T-396/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))
(2017/C 283/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 aprile 2015 (procedimento R 520/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la web2get GmbH & Co. KG e la Herm. Sprenger GmbH & Co. KG.
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
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2) |
La Herm. Sprenger GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/49 |
Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017 — EEB/Commissione
(Causa T-448/15) (1)
([«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al ritiro della proposta di direttiva COM(2014) 397 final del Parlamento e del Consiglio - Diniego parziale di accesso - Non luogo a statuire parziale - Irricevibilità manifesta parziale»])
(2017/C 283/75)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano e A. Buchet, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e I. McDowell, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, E. Rebasti e M. Moore, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione del 1o giugno 2015, e, in via subordinata, all’annullamento di una decisione tacita di rigetto e, dall’altro, domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito in conseguenza di tale atto.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. |
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2) |
Il ricorso è respinto per la restante parte, in quanto manifestamente irricevibile. |
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3) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’European Environmental Bureau (EEB). |
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4) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/49 |
Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017 — UEA/Commissione
(Causa T-38/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al ritiro della proposta di direttiva COM(2014) 397 final del Parlamento e del Consiglio - Diniego parziale di accesso - Non luogo a statuire»))
(2017/C 283/76)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio europeo per l’ambiente (UEA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, F. Clotuche-Duvieusart e E. Sanfrutos Cano, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2015) 5212500 della Commissione, del 19 novembre 2015.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio europeo per l’ambiente (UEA). |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/50 |
Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2017 — De Nicola/BEI
(Causa T-666/16 P) (1)
((«Impugnazione - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Rapporto informativo 2013 - Domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi e della decisione di non promuovere il ricorrente - Molestie psicologiche - Richiesta di risarcimento danni»))
(2017/C 283/77)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F-100/15, EU:F:2016:167), e intesa all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/50 |
Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2017 — De Nicola/BEI
(Causa T-669/16 P) (1)
((«Impugnazione - Personale della BEI - Assicurazione malattia - Rifiuto di rimborso di spese mediche - Terapia con il laser - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»))
(2017/C 283/78)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F-82/15, EU:F:2016:166), e intesa all’annullamento parziale di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/51 |
Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS)
(Causa T-43/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo NO LIMITS - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))
(2017/C 283/79)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: No Limits International Investments SA (Bissone, Svizzera) (rappresentante: F. Canu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 novembre 2016 (procedimento R 2007/2015-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Morellato e la No Limits International Investments.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla No Limits International Investments SA. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/51 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento
(Causa T-118/17 R)
((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Parlamento europeo - Decisione che accorda una sovvenzione a una fondazione politica - Sospensione del prefinanziamento - Obbligo di fornire una garanzia bancaria - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 283/80)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Institute for Direct Democracy in Europe ASBL (IDDE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert ed É. Montens, avvocati)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori volti, in primo luogo, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione FINS-2017-28 del Parlamento, del 15 settembre 2016, relativa al finanziamento attribuito al ricorrente, nei limiti in cui essa sospende il pagamento del prefinanziamento, in secondo luogo, a ottenere la dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione del prefinanziamento e, in terzo luogo, a condannare il Parlamento a versare al ricorrente l’importo del prefinanziamento.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/52 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 luglio 2017 — BASF Grenzach/ECHA
(Causa T-125/17 R)
((«Procedimento sommario - REACH - Sostanza triclosano - Procedura di valutazione - Decisione della commissione di ricorso dell’ECHA - Obbligo di fornire talune informazioni che richiedono una sperimentazione sugli animali - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 283/81)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Germania), (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)
Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, T. Röcke e M. Heikkilä, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE per la concessione di provvedimenti provvisori al fine, da un lato, di ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione A-018-2014 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 19 dicembre 2016, relativa alla valutazione della sostanza triclosano e, dall’altro lato, di ordinare la proroga del termine per comunicare i risultati dei test per tutta la durata della sospensione.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese non riservate. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/52 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE
(Causa T-321/17)
(2017/C 283/82)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Heikki Niemelä (Ohain, Belgio), Mika Lehto (Espoo, Finlandia), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) e Nemea Bank plc (St. Julians) (rappresentante: A. Meriläinen, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea del 23 marzo 2017 ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 che revoca l’autorizzazione della Nemea Bank plc (in prosieguo: il «soggetto vigilato») quale ente creditizio; |
|
— |
in subordine, modificare la decisione della BCE in modo da sospendere la sua applicazione in considerazione del danno irreparabile che l'applicazione immediata e continua della decisione avrebbe probabilmente sulle parti interessate del soggetto vigilato, in particolare sui depositanti, i dipendenti e gli azionisti della banca, consentendo o altrimenti richiedendo agli azionisti diretti/indiretti del soggetto vigilato di cedere la propria partecipazione nella banca entro un termine ragionevole stabilito; |
|
— |
condannare la convenuta a risarcire i ricorrenti con un importo pari a EUR 10 milioni maggiorato di interessi legali a decorrere dal 23 marzo 2017 per i danni subiti a causa della decisione; |
|
— |
condannare la convenuta a sopportare tutte le spese della causa in esame. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla riproduzione erronea dei fatti di causa all’interno della motivazione e/o sul carattere insufficiente di quest’ultima.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della BCE.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto.
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte della BCE.
|
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE non è conforme al diritto dell’Unione in quanto viola il principio di proporzionalità.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/54 |
Ricorso proposto il 30 marzo 2017 — Grendene/EUIPO — Hipanema (HIPANEMA)
(Causa T-435/17)
(2017/C 283/83)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grendene, SA (Sobral, Brasile) (rappresentante: J. L. de Castro Hermida, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hipanema (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HIPANEMA» –Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 154 586
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2017 nel procedimento R 629/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata e sostituirla con un’altra con la quale si dichiara l’affinità tra i prodotti rivendicati dal marchio impugnato e quelli tutelati dai marchi anteriori dell’opponente, nella misura necessaria per valutare la somiglianza applicativa tra gli stessi ai fini di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione Europea; |
|
— |
una volta riconosciuta tale somiglianza applicativa, effettuare l’esame del confronto denominativo tra i segni di cui trattasi, che non è stato svolto né nella fase dell’opposizione, né nell’ambito del ricorso amministrativo, concludendo per l’identità concorrente tra i segni sotto gli aspetti fonetico e semantico e per la somiglianza esistente sotto l’aspetto grafico degli stessi, e constatando l’impossibilità della convivenza pacifica tra i marchi controversi e, pertanto, l’opportunità di respingere la domanda di tutela nell’Unione europea del marchio internazionale n. 1 154 586 «HIPANEMA» per la classe 14. Oppure, nel caso in cui il Tribunale non abbia competenza a tal fine, rinviare la questione alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, con l’obbligo di riconoscere la somiglianza applicativa tra i marchi in conflitto. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/54 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins)
(Causa T-444/17)
(2017/C 283/84)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: CompuGroup Medical AG (Coblenza, Germania) (rappresentante: B. Dix, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Medion AG (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «life coins» — Domanda di registrazione n. 12 541 538
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 nel procedimento R 1569/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/55 |
Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — Meta Group/Commissione
(Causa T-471/12) (1)
(2017/C 283/85)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/55 |
Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — Meta Group/Commissione
(Cause riunite T-34/13 e T-35/13) (1)
(2017/C 283/86)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/55 |
Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2017 — Meta Group/Commissione
(Causa T-696/13) (1)
(2017/C 283/87)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/56 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2017 — The Regents of the University of California/OCVV — Nador Cott Protection et CVVP (Tang Gold)
(Causa T-405/16) (1)
(2017/C 283/88)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.