ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 272

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
17 agosto 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

122a sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2017

2017/C 272/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle priorità del Comitato europeo delle regioni per il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018

1

2017/C 272/02

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Lo Stato di diritto nell’UE da un punto di vista locale e regionale

8

2017/C 272/03

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle conseguenze per i governi locali e regionali dell’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea

11

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

122a sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2017

2017/C 272/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una politica alimentare sostenibile dell’UE che porti occupazione e crescita nelle regioni e città d’Europa

14

2017/C 272/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Integrazione, cooperazione e prestazioni dei sistemi sanitari

19

2017/C 272/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Le strategie di specializzazione intelligente (RIS3): l’impatto per le regioni e la cooperazione interregionale

25

2017/C 272/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione concernente il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 — Un approccio consapevole dei rischi di catastrofi per tutte le politiche dell’UE

32


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

122a sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2017

2017/C 272/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte legislative per una nuova decisione sulla condivisione degli sforzi e in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)

36


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

122a sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2017

17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle priorità del Comitato europeo delle regioni per il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018

(2017/C 272/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

viste le proprie risoluzioni del 4 giugno 2015, sulle priorità per il periodo 2015-2020, e dell’8 dicembre 2016, sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, e

visto il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012,

1.

sottolinea che l’Unione europea deve essere capace di infondere nuovamente nei cittadini la fiducia nel progetto europeo; un’Unione con un approccio «dal basso» più marcato e incentrata sulla ricerca di soluzioni rapide, proporzionate ed efficaci alle importanti sfide comuni che le città, le regioni e gli Stati membri non possono affrontare da soli;

2.

si impegna a contribuire al processo di riflessione sul futuro dell’Europa («Riflettere sull’Europa»), tra l’altro con l’elaborazione di un parere che prenda spunto dal Libro bianco sul futuro dell’Europa e organizzando «dialoghi dei cittadini» nelle comunità locali per animarvi dibattiti su questioni di interesse europeo;

3.

accompagnerà il processo relativo alla decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea, ponendo in evidenza i temi specifici che avranno un impatto sugli enti locali e regionali di tutti i rimanenti 27 Stati membri ed esaminando, da una prospettiva locale e regionale, le questioni pertinenti per le future relazioni dell’UE con il livello di governo locale e regionale nel Regno Unito, comprese le regioni con poteri devoluti.

Occupazione, crescita, investimenti e politica di coesione

4.

fa presente che l’UE deve dotarsi con urgenza di una strategia a lungo termine che sostituisca e continui la strategia Europa 2020, punti a garantire una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, resiliente e competitiva e fornisca orientamenti per il semestre europeo, il quadro finanziario pluriennale dell’UE e le politiche europee;

5.

fa altresì presente la necessità di tener conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite e accolta con favore dalla Commissione, e a tal proposito esorta a rivedere il quadro finanziario pluriennale (QFP) per sovrapporre la strategia dell’Agenda 2030 a quella Europa 2020, rivedendo gli orientamenti chiave in vista dei nuovi OSS;

6.

ricorda alla Commissione la necessità di disporre di una strategia europea per la demografia, che offra una risposta ampia, coordinata e inclusiva ai cambiamenti demografici e che sia dotata di risorse finanziarie sufficienti a raccogliere le sfide da affrontare;

7.

si attende che la proposta sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2020, che la Commissione dovrebbe pubblicare entro la fine del 2017, garantisca la prevedibilità della spesa a lungo termine dell’UE, presenti una riforma delle risorse proprie dell’Unione, assicuri l’unità del bilancio dell’UE, stabilisca ulteriori misure di semplificazione e fissi una durata di 5 + 5 anni, con l’obbligo di una sostanziale revisione intermedia dopo il primo quinquennio;

8.

si oppone fermamente a qualsiasi scenario per l’UE a 27 verso il 2025, delineato nel Libro bianco sul futuro dell’Europa, che preveda una riduzione degli sforzi dell’UE in materia di politica di coesione. Invita invece la Commissione a presentare una proposta legislativa complessiva per una politica di coesione dopo il 2020 solida ed efficace e, come già fatto in precedenti occasioni, ribadisce la necessità di inserire nella 7a Relazione sulla coesione un nuovo capitolo sulla valutazione dell’attuazione della coesione territoriale. Tale proposta legislativa dovrebbe basarsi sui principi di sussidiarietà, di partenariato e di governance multilivello, tenendo conto delle esigenze e delle potenzialità degli enti locali e regionali nonché dei risultati dell’esercizio di semplificazione, essere fondata su un unico corpus di norme e prendere in considerazione le consultazioni ad ampio raggio svolte con tutte le parti interessate pertinenti; invita la Commissione a svolgere un’approfondita ed esauriente valutazione d’impatto territoriale della proposta legislativa e si dichiara disponibile a collaborare con la Commissione per realizzarla. Chiede che le proposte in materia di politica di coesione per il periodo successivo al 2020 comprendano l’armonizzazione delle procedure di gestione dei fondi SIE, in modo che le regioni possano agire in qualità di autorità di gestione nei confronti della Commissione europea;

9.

chiede alla Commissione di condurre una verifica e un monitoraggio permanenti del valore aggiunto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e del suo impatto in termini di coesione; chiede inoltre che i dati contenuti nei resoconti sugli indicatori chiave di prestazione e sugli indicatori chiave di monitoraggio siano suddivisi e pubblicati per singolo beneficiario e per singola regione di livello NUTS II. Occorre fare con urgenza maggiore chiarezza e fornire ulteriori indicazioni agli enti locali e regionali su come combinare il FEIS con altri programmi UE, ad esempio i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), e occorre soprattutto incentivare un maggiore coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella gestione di questo fondo, in particolare per la costituzione di piattaforme finanziarie regionali o multiregionali, anche in sinergia con gli interventi della politica di coesione; è tuttavia contrario, in linea di principio, a trasferire risorse dalla politica di coesione ai programmi gestiti a livello centrale;

10.

esorta la Commissione a presentare una proposta relativa a una revisione del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility — CEF) per il periodo successivo al 2020 che incentivi iniziative per la realizzazione della rete globale e per le connessioni della rete TEN-T nelle regioni frontaliere, migliori i collegamenti con le zone periferiche e concentri l’attenzione sui cosiddetti «anelli mancanti» nei collegamenti transfrontalieri; chiede che le autostrade del mare assicurino anche i collegamenti con le aree più remote, in particolare quelli tra le isole e i centri regionali; sottolinea la necessità di una sinergia tra le risorse finanziarie del FEIS, quelle del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) e quelle dei fondi SIE al fine di garantire l’impiego ottimale di tutti i finanziamenti UE disponibili;

11.

ribadisce l’invito alla Commissione a prevedere, nel quadro del suo programma di lavoro annuale per il 2018, l’elaborazione della visione territoriale per il 2050, sottolineando la necessità di una nuova visione territoriale dal momento che l’accordo del 1999 sullo Schema di sviluppo dello spazio europeo ha bisogno di essere aggiornato;

12.

osserva che occorre dare un seguito all’attuazione dell’agenda urbana dell’UE al fine di sistematizzare i risultati dei partenariati tematici, definire gli elementi di una governance più efficiente e fare in modo che tali elementi siano riproducibili nelle future proposte legislative per il QFP dopo il 2020. Questo approccio dovrebbe contribuire ai lavori di preparazione della futura politica di coesione dopo il 2020 e della strategia che farà seguito alla strategia Europa 2020;

13.

si attende, a questo riguardo, un’azione specifica per dar seguito al partenariato tematico dell’agenda urbana nel settore degli alloggi. Tale follow-up potrebbe assumere la forma di un’agenda europea dell’edilizia abitativa, con il compito di coordinare le questioni in materia di alloggi che finora sono state affrontate soltanto in maniera orizzontale attraverso politiche settoriali quali l’agenda urbana, lo sviluppo sostenibile, la politica di coesione, la politica in materia di concorrenza o iniziative sociali come il pilastro europeo dei diritti sociali;

14.

si attende che la Commissione presenti entro la fine del 2017 una serie di proposte per il prossimo programma quadro per la ricerca e l’innovazione, che dovrebbe basarsi sul programma Orizzonte 2020 e conservare una visione strategica su questioni che incidono sul futuro dell’Europa non condizionata da soluzioni di bilancio a breve termine, mantenendo altresì un equilibrio tra eccellenza e coesione al fine di colmare il divario in termini di innovazione e tener conto al tempo stesso delle sfide sociali esistenti;

15.

richiama l’attenzione sulla Piattaforma di scambio delle conoscenze quale modello da seguire per aumentare la portata e l’impatto dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici;

16.

torna ad insistere sulla necessità di istituire un quadro comune per il riconoscimento dell’istruzione informale e non formale per agevolare l’adozione di procedure nazionali al riguardo;

17.

attende con grande interesse di poter contribuire al successo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 stabilendo dei collegamenti tra questa iniziativa e le strategie culturali e per il turismo in ambito locale e regionale;

18.

esorta la Commissione a proporre misure concrete per eliminare gli ostacoli agli investimenti e far fronte alla loro carenza; sottolinea in particolare che il livello degli investimenti pubblici — più della metà dei quali è realizzato dalle città e dalle regioni — rimane troppo basso, anche a causa dei vincoli imposti dai meccanismi delle regole di bilancio a livello UE e nazionale; invita la Commissione a introdurre nel Patto di stabilità e crescita delle misure per renderlo più favorevole alla crescita e più propizio per gli investimenti strategici e a lungo termine; a partire dallo scorporo del cofinanziamento regionale/nazione dal computo del Patto di stabilità e crescita per un coerente e non più rinviabile allineamento alle stesse regole delle risorse provenienti dai fondi strutturali, tenuto conto del medesimo obiettivo a cui concorrono; rinnova inoltre la sua richiesta alla Commissione affinché valuti l’impatto delle regole SEC 2010 sulla capacità d’investimento degli enti locali e regionali, e fornisca chiarimenti circa il trattamento dei partenariati pubblico-privato nel quadro delle norme Eurostat;

19.

in linea con la dichiarazione di Cork 2.0, ribadisce la richiesta di elaborare un Libro bianco su un’agenda rurale dell’UE che costituisca il punto di partenza per una politica di sviluppo rurale dopo il 2020, e chiede misure concrete per il cosiddetto «rural proofing» (meccanismo di verifica rurale) delle politiche dell’UE, come pure il riconoscimento delle zone rurali in quanto poli di sviluppo e di innovazione che contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale;

20.

invoca una politica agricola comune (PAC) rinnovata per il periodo successivo al 2020 che contribuisca a rilanciare la crescita e l’occupazione nelle aree rurali e a preservare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, nonché la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare in Europa; chiede una maggiore coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e soluzioni per ridurre il divario tra le zone urbane e quelle rurali; a questo proposito, sottolinea l’importanza di semplificare la PAC assicurandone una gestione più flessibile, riducendo gli oneri che gravano sui produttori, incentrandola gradualmente sempre di più sull’innovazione e sulla competitività, e fornendo un sostegno mirato ai giovani agricoltori; esorta a mantenere un approccio differenziato per le regioni ultraperiferiche nell’ambito della PAC, che consenta l’attuazione di misure specifiche necessarie allo sviluppo dell’agricoltura in tali regioni;

21.

si attende che la Commissione sostenga gli Stati membri e i loro enti locali e regionali nei loro sforzi per modernizzare l’organizzazione e le prestazioni dei sistemi sanitari, e che incoraggi inoltre la cooperazione europea in questo campo, ad esempio con la creazione di un programma sul modello del programma Erasmus rivolto ai professionisti del settore sanitario;

22.

invita la Commissione a integrare in modo sistematico il principio della resilienza alle catastrofi in tutti i suoi fondi e le sue politiche, affinché lo sviluppo resiliente e sostenibile delle nostre economie non sia compromesso;

23.

chiede che l’UE si doti di una politica alimentare sostenibile, che tratti in modo globale i diversi ambiti della qualità dei prodotti alimentari, della produzione alimentare, dell’agricoltura, della pesca, dello sviluppo rurale, dell’ambiente, della salute, della nutrizione, dell’occupazione e della politica dei consumatori, promuovendo modelli di produzione e di consumo più sostenibili;

24.

esorta la Commissione a rivedere la strategia per il turismo del 2010, a lanciare una politica UE integrata per il turismo corredata di un programma di lavoro pluriennale e a garantire una linea di bilancio specifica per il finanziamento di progetti europei nel settore turistico dopo il 2020; ribadisce in questo contesto di voler istituire un gruppo di contatto interistituzionale in materia di turismo allo scopo, tra l’altro, di sostenere la creazione di piattaforme regionali d’investimento nel turismo che aiutino le destinazioni turistiche e le PMI collegate a queste ultime ad accedere ai fondi per i loro progetti e le loro attività;

25.

sollecita la Commissione a perseguire obiettivi ambiziosi nel campo dell’economia blu e della gestione sostenibile degli oceani, e a tradurre in orientamenti strategici la dichiarazione che sarà adottata durante la presidenza maltese; ribadisce l’importanza dell’accesso ai finanziamenti per i settori marini emergenti potenziali creatori di nuovi posti di lavoro e di crescita economica in tutta Europa e, in questo contesto, rammenta alla Commissione il proprio invito a creare una Comunità della conoscenza e dell’innovazione per incentivare il trasferimento di idee dalla ricerca marina al settore privato;

26.

sottoscrive l’invito a lanciare una nuova strategia dell’UE in materia di alcol che copra anche temi quali l’informazione dei consumatori, la commercializzazione e la sicurezza stradale; osserva inoltre che è indispensabile prorogare gli attuali piani d’azione congiunti e/o adottarne uno nuovo rivolto ai minori e ai giovani.

Ristabilire il canale di comunicazione con i giovani europei

27.

è favorevole a proseguire e potenziare l’attuazione del programma della Garanzia per i giovani e all’istituzione del Corpo europeo di solidarietà; insiste sull’importanza della dimensione territoriale di entrambe le iniziative e del coinvolgimento del settore privato tanto nella concezione quanto nel finanziamento di questi programmi, in modo da rendere più agevole assicurare una migliore corrispondenza tra le competenze dei giovani e le esigenze del mercato del lavoro;

28.

esorta la Commissione a migliorare i suoi strumenti di comunicazione con i giovani cittadini europei e ad integrarli con quelli delle altre istituzioni; sottolinea l’importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nella revisione prevista della strategia europea per i giovani per il periodo successivo al 2018.

Unione economica e monetaria

29.

sottolinea la necessità di rafforzare l’efficacia, la titolarità e la legittimità della governance economica e del coordinamento delle economie nell’Unione europea; chiede alla Commissione di collaborare con il Parlamento europeo e con il Consiglio all’elaborazione, sulla base di una proposta dello stesso CdR, di un codice di condotta sul coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo;

30.

esorta la Commissione a coinvolgerlo in modo strutturato nelle azioni per dar seguito ai passaggi del Libro bianco sul futuro dell’Europa riguardanti una maggiore integrazione dell’Unione economica e monetaria;

31.

chiede ancora una volta di rafforzare la dimensione sociale dell’UE e dell’Unione economica e monetaria; auspica che una proposta legislativa su un pilastro europeo dei diritti sociali dia modo di affrontare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le questioni dei diritti del lavoro e della mobilità dei lavoratori in un mercato del lavoro in evoluzione. Questa proposta non dovrebbe essere soltanto un provvedimento di soft law (strumenti normativi non vincolanti) che vada a completare l’acquis esistente, ma dovrà contenere misure altrettanto incisive di quelle adottate per l’Unione economica e monetaria, poiché questo contribuirà a rafforzare nei cittadini la percezione di un’UE più sociale e capace di dare una soluzione ai loro problemi.

Strategia per il mercato unico, PMI, concorrenza, industria e mercato unico digitale

32.

invoca un’ulteriore semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato, soprattutto quelle relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG), mediante una revisione sostanziale della decisione e del quadro in materia («pacchetto Almunia»); chiede inoltre di ampliare l’ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria per quanto riguarda, in particolare, l’accesso delle PMI ai finanziamenti e il sostegno sia alle microimprese che alle imprese in fase di avviamento (start-up);

33.

chiede di esaminare in modo approfondito l’attuazione della normativa sugli appalti pubblici, inclusa la direttiva sulle procedure di ricorso: tale valutazione potrebbe portare all’introduzione di adeguamenti e semplificazioni della legislazione per tener conto delle esigenze degli enti locali e regionali più piccoli, senza però compromettere la certezza del diritto;

34.

rinnova la richiesta di rivedere e potenziare lo Small Business Act (SBA) per l’Europa; riafferma l’impegno a promuovere l’attuazione dello SBA attraverso la propria iniziativa Regione imprenditoriale europea (European Entrepreneurial Region — EER) e le due iniziative Start-up e Scale-up; chiede inoltre, in questo campo, di ridurre gli adempimenti amministrativi e di elaborare una regolamentazione intelligente;

35.

si impegna a collaborare con la Commissione in seno alla piattaforma per la banda larga, istituita di recente, per monitorare la realizzazione una banda larga ad alta velocità ultrarapida e di migliore qualità in tutte le regioni europee, e in particolare nelle zone rurali e scarsamente popolate, nonché per definire ulteriori misure da attuare tempestivamente per eliminare il divario digitale e compensare i costi supplementari per l’accesso alle reti a banda larga nelle regioni ultraperiferiche;

36.

chiede alla Commissione di precisare l’ambito di applicazione della direttiva servizi al settore dell’economia collaborativa/della condivisione; attende inoltre con interesse delle proposte da parte della Commissione volte a salvaguardare i diritti dei lavoratori nelle nuove forme di impiego proprie dell’economia collaborativa/della condivisione; auspica che la Commissione sostenga l’istituzione di un «Forum delle città sull’economia collaborativa» nel quale il CdR sia una delle principali parti interessate.

Politica commerciale dell’UE

37.

esorta la Commissione a fare in modo che nei negoziati su nuovi accordi commerciali si tenga conto della dimensione locale e regionale del processo di elaborazione della politica commerciale dell’UE, e chiede di poter avere sempre accesso ai pertinenti documenti negoziali in una sala di lettura sicura e riservata a questo scopo, secondo la procedura utilizzata per i negoziati sul TTIP.

Unione dell’energia, politica per il clima e ambiente

38.

invita la Commissione a sostenere la sua richiesta di una graduale istituzionalizzazione del ruolo dei livelli di governo locali e regionali nell’ambito della governance mondiale del clima mediante la conclusione di accordi formali con il segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);

39.

esorta la Commissione a tenere conto degli impatti e delle ricadute territoriali che l’attuazione delle politiche commerciali dell’UE possono comportare nelle regioni e negli enti locali, sia in termini occupazionali che ambientali, e chiede pertanto di essere coinvolto maggiormente nell’elaborazione delle future politiche commerciali;

40.

chiede alla Commissione di garantire coerenza tra le proposte di politica energetica e per il clima, sia le più recenti che quelle che verranno presentate nel prossimo futuro, l’accordo di Parigi e l’azione di promozione dell’efficienza energetica e delle risorse rinnovabili; raccomanda di valorizzare maggiormente le iniziative o le campagne basate sulla partecipazione degli enti locali e regionali e che contribuiscono in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

41.

ribadisce che l’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe essere integrato in modo sistematico nelle politiche e negli strumenti di finanziamento oggi in vigore e chiede alla Commissione di offrire alle regioni e alle città un ventaglio di adeguate opzioni di conferimento di responsabilità alla luce della revisione della strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici; riafferma il suo impegno a collaborare con la Commissione per definire ancora meglio il concetto di «contributi stabiliti a livello regionale e locale» al fine di incentivare la lotta ai cambiamenti climatici in ambito locale e regionale;

42.

nella prospettiva della pubblicazione di una proposta di regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia, invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a stabilire un dialogo istituzionalizzato tra le autorità nazionali e gli enti locali e regionali al momento dell’elaborazione dei loro piani nazionali per il clima e l’energia;

43.

attende con vivo interesse di avviare una stretta cooperazione sul riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (Environmental Implementation Review — EIR), anche tramite le attività della Piattaforma tecnica congiunta per la cooperazione ambientale, e sollecita un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali nei futuri dialoghi tra la Commissione e gli Stati membri; intende contribuire ai controlli dell’adeguatezza e alle revisioni delle principali direttive ambientali che la Commissione avvierà nel 2018, tra l’altro con l’elaborazione di un parere di prospettiva;

44.

si impegna a dare un fattivo contributo al piano d’azione per una più efficace attuazione delle direttive europee in materia di protezione della natura; esorta la Commissione a dare tempestiva attuazione al piano d’azione e alle iniziative, previste e attese da tempo, nel quadro della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020, e la invita inoltre a presentare nel 2018 una proposta su un quadro giuridico e finanziario per una rete transeuropea delle infrastrutture verdi (TEN-G);

45.

chiede di fissare, nel quadro dell’attuazione del pacchetto sull’economia circolare, una serie di obiettivi in materia di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti commerciali e industriali, oltre a quelli relativi ai rifiuti solidi urbani;

46.

chiede alla Commissione di adottare un approccio flessibile e differenziato, basato sul principio di precauzione e sul principio «chi inquina paga», riguardo alle revisioni delle direttive sull’acqua potabile e sul trattamento delle acque reflue urbane, nonché in merito alla proposta legislativa sul riutilizzo dell’acqua;

47.

mette in guardia la Commissione quanto al fatto che l’estensione del Patto dei sindaci su scala globale non deve distogliere l’attenzione dagli aspetti del coinvolgimento essenziale dei livelli locale e regionale e dell’esigenza di sviluppare gli obiettivi e la metodologia del Patto sia all’interno che all’esterno dell’UE; esorta pertanto la Commissione a prendere i necessari provvedimenti per salvaguardare la rappresentanza di strutture subnazionali diverse e di dimensioni differenti negli organi del Patto, nonché per garantire il rispetto dei principi di partenariato e di governance multilivello; attende con vivo interesse di prendere attivamente parte ai lavori del Consiglio dei fondatori del Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia;

48.

sottolinea la necessità di un solido partenariato e di una stretta cooperazione tra il gruppo di Ambasciatori del Patto dei sindaci del CdR e il comitato consultivo politico del Patto europeo dei sindaci.

Giustizia, sicurezza, diritti fondamentali e migrazione

49.

approva la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2016, recante raccomandazioni alla Commissione sull’istituzione di un unico meccanismo dell’UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali risultante dall’integrazione degli strumenti esistenti, e chiede che detto meccanismo possa essere applicato a tutti i livelli di governo;

50.

appoggia risolutamente gli sforzi compiuti a livello di UE per realizzare una riforma ampia ed efficace del sistema europeo comune di asilo, e sottolinea la necessità di un approccio globale all’asilo e all’integrazione dei richiedenti asilo che favorisca la sostenibilità delle politiche, comporti il coinvolgimento delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali e sia basato sui principi di solidarietà e reciprocità;

51.

chiede all’UE di proporre misure legislative intese a predisporre ulteriori vie di accesso legali per quanti desiderino entrare sul suo territorio in cerca di protezione internazionale, rifugio umanitario o di opportunità di lavoro, istruzione, ricerca o investimento; conformemente all’Agenda europea sulla migrazione del 2015, la migrazione legale è uno dei quattro pilastri per gestire la migrazione, e tali misure contribuirebbero non soltanto a far fronte alle sfide economiche, sociali e demografiche a lungo termine e alle carenze di manodopera nell’UE, ma rappresentano anche un elemento importante nella lotta al traffico di esseri umani;

52.

sollecita la Commissione a continuare a semplificare e accelerare le procedure di finanziamento e ad assicurare alle città e alle regioni un accesso diretto alle risorse finanziarie progettate per rispondere alle crisi umanitarie e per favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;

53.

esorta la Commissione a contribuire alla diffusione delle buone pratiche messe in luce dal CdR in materia di deradicalizzazione di coloro che si sono recati a combattere in zone di conflitto e che rientrano nei paesi d’origine e nel settore della prevenzione della radicalizzazione di altri individui;

54.

fa presente che l’attuazione dei programmi a carico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe spettare prevalentemente agli enti locali o regionali, e che a tal fine andrebbe instaurata una cooperazione migliore con le autorità di gestione nazionali;

55.

incoraggia la Commissione a potenziare ulteriormente le risorse finanziarie del Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa e a migliorare la cooperazione operativa con i partner dell’Africa settentrionale sulla gestione della migrazione.

Stabilità e cooperazione al di fuori dell’Unione europea

56.

sottolinea il contributo concreto che fornisce, attraverso i propri comitati consultivi misti (CCM) e i gruppi di lavoro (GL) istituiti con i paesi candidati e potenziali candidati, all’obiettivo della politica di allargamento della Commissione che consiste nel promuovere la stabilità e la prosperità; chiede che la Commissione continui a organizzare insieme allo stesso CdR l’evento annuale della Giornata dell’allargamento;

57.

invita la Commissione a continuare ad occuparsi, nel quadro dei flussi migratori, della questione dei minori non accompagnati, la cui gestione è solitamente di competenza delle regioni, e le chiede di promuovere presso gli Stati membri una condivisione solidale degli oneri e delle responsabilità tra i livelli europeo, nazionale e regionale. Pertanto, attende con urgenza che essa elabori, a complemento del piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014), la nuova strategia globale intesa a tener conto della situazione dei minori scomparsi o non accompagnati;

58.

insiste nuovamente sul ruolo che svolgono gli enti locali e regionali nella lotta alla corruzione e nel radicamento della democrazia e dello Stato di diritto nella società, e invoca un maggiore sostegno a favore del decentramento, dello sviluppo di capacità e delle riforme dell’amministrazione locale nei paesi vicini;

59.

invita la Commissione a sostenere ancor di più la cooperazione dal basso con adeguate risorse amministrative e finanziarie, ribadendo la necessità di introdurre nuovi strumenti per lo sviluppo di capacità nei paesi candidati all’adesione e nei paesi della politica europea di vicinato (PEV), per poter sostituire quanto prima il precedente Strumento per l’amministrazione locale;

60.

esorta la Commissione a intensificare la cooperazione con l’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), la Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap) e la task force CdR-Ucraina, in particolare nell’attuazione dei programmi regionali e delle nuove iniziative;

61.

si compiace del sostegno offerto dalla Commissione all’iniziativa di Nicosia, un progetto del CdR sullo sviluppo di capacità che si propone di rafforzare il quadro socioeconomico dei comuni libici attraverso una cooperazione bilaterale con enti locali e regionali europei;

62.

sollecita la Commissione a dare maggiore impulso al ruolo sempre più importante degli enti locali e regionali in quanto protagonisti e partner attivi della cooperazione allo sviluppo, segnatamente alla luce della proposta di un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e del futuro dell’accordo di partenariato tra l’UE e i paesi di Africa, Caraibi e Pacifico;

63.

accoglie con favore il pacchetto proposto per l’Africa e i paesi del vicinato dell’UE nel quadro del piano di investimenti esteri con l’obiettivo di mobilitare gli investimenti e stimolare l’occupazione nei paesi partner, e chiede alla Commissione di coinvolgerlo, in quanto portavoce degli enti locali e regionali dell’UE, nell’elaborazione di tale piano;

64.

chiede ancora una volta la definizione di una strategia in piena regola dell’UE nel campo delle relazioni culturali internazionali, e pone l’accento, a tale riguardo, sul valore aggiunto derivante dal privilegiare l’ulteriore sviluppo della diplomazia culturale con l’obiettivo di farne un elemento della politica estera dell’UE.

Cittadinanza, governance e miglioramento della qualità normativa

65.

si attende di essere coinvolto pienamente nei dibattiti su come migliorare la governance democratica e l’efficacia dell’Unione europea, che dovrebbero essere stimolati nel prossimo periodo dalla pubblicazione del Libro bianco sul futuro dell’Europa; ribadisce la necessità che gli enti locali e regionali prendano parte, per suo tramite, a qualsiasi passaggio formale possa essere previsto per la riforma dei Trattati dell’UE;

66.

ribadisce l’importanza di continuare a promuovere l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche della Commissione europea;

67.

plaude all’impegno assunto dalla Commissione di organizzare in tutta l’Unione una campagna di informazione e di sensibilizzazione sui diritti di cittadinanza dell’UE, nonché di proporre iniziative per incoraggiare i cittadini europei a votare e a candidarsi per le prossime elezioni al Parlamento europeo del 2019;

68.

torna a chiedere di rivedere l’attuale quadro giuridico dell’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) per renderla più accessibile e di uso più semplice, e in particolare per migliorare le disposizioni sul seguito riservato alle ICE approvate al fine di sfruttare interamente le possibilità di mobilitazione dei cittadini offerte da questo strumento;

69.

ricorda che il programma «Legiferare meglio» deve essere realizzato nello spirito della governance multilivello e mette in evidenza il ruolo specifico svolto dagli enti locali e regionali in una serie di ambiti interessati dalla legislazione dell’UE, oltre che il loro ruolo di autorità responsabili dell’attuazione di tale legislazione e della gestione dei fondi dell’UE; sottolinea che, grazie alle loro specifiche responsabilità, questi enti hanno buone possibilità di valutare i quadri normativi in vigore e di individuare le modifiche che potrebbero esservi apportate;

70.

chiede alla Commissione che il ricorso alle valutazioni d’impatto territoriale (VIT) diventi prassi comune sia nel valutare l’impatto di normative che potrebbero avere effetti territoriali asimmetrici che nel quadro del programma — di più vasta portata — «Legiferare meglio»;

71.

auspica una cooperazione sempre più stretta con la Commissione e il Parlamento europeo nel controllo della sussidiarietà;

72.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alla presidenza maltese del Consiglio dell’UE e al Presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 22 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/8


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Lo Stato di diritto nell’UE da un punto di vista locale e regionale

(2017/C 272/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

viste la comunicazione della Commissione, dell’11 marzo 2014, intitolata Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto [COM(2014) 158] e le conclusioni del Consiglio dell’UE e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,

visto il proprio parere, del 12 febbraio 2015, sul tema Gli enti locali e regionali nella protezione multilivello dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell’Unione europea,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2016, recante raccomandazioni alla Commissione sull’istituzione di un meccanismo dell’UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,

visti l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5 del TUE sull’applicazione del principio di sussidiarietà,

1.

è preoccupato per una serie di sviluppi, occorsi negli ultimi anni sia all’interno dell’Unione europea che a livello mondiale, che stanno mettendo in discussione lo Stato di diritto, vale a dire un pilastro fondamentale della democrazia;

2.

sottolinea che l’Unione europea è fondata su un insieme comune di valori fondamentali che comprendono il rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, come sancito dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

3.

si attende che gli Stati membri si conformino all’obbligo di rispettare tali valori, in quanto sono alla base della fiducia reciproca tra gli Stati membri, tra questi ultimi e le istituzioni dell’UE e, soprattutto, tra i cittadini e tutti i livelli di governo;

4.

rileva analogamente che la Commissione europea, il Consiglio europeo, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa hanno in più occasioni ribadito che lo Stato di diritto comporta il rispetto di almeno i seguenti principi: legalità, trasparenza, obbligo di rendere conto, separazione dei poteri, un processo legislativo democratico e pluralistico, certezza del diritto, divieto di atti arbitrari da parte del potere esecutivo, indipendenza e imparzialità della magistratura, un controllo giurisdizionale effettivo, rispetto dei diritti fondamentali, uguaglianza dinanzi alla legge, libertà di espressione e libertà di riunione;

5.

mette tuttavia in evidenza che gli strumenti esistenti non sono riusciti ad assicurare l’applicazione e il rispetto integrali di tali principi;

6.

sottolinea pertanto che la percezione che i cittadini hanno dello Stato di diritto a livello locale e regionale è importante quanto la percezione che ne hanno a livello nazionale ed europeo;

7.

mette in rilievo che nell’UE esistono quasi centomila enti territoriali che nella maggior parte dei casi hanno la responsabilità dell’applicazione dei diritti e delle libertà fondamentali nei rapporti con i cittadini, nell’intero spettro della loro diversità;

8.

ritiene che la posta in gioco sia quanto mai alta se si considera la necessità per l’UE di dotarsi di un efficace meccanismo per lo Stato di diritto: tenuto conto del mutevole contesto di sicurezza per l’Europa e dell’uscita dall’UE di uno degli Stati membri, è necessario che l’Unione rafforzi la sua coesione, alla luce del presupposto che la solidarietà europea non è una strada a senso unico. Tutti gli Stati membri dell’UE e tutti i livelli di governo dovrebbero tener fede ai loro obblighi reciproci e difendere l’Unione, in quanto progetto basato su valori, contro un crescente movimento paneuropeo che mette in discussione i valori fondamentali dell’Europa;

9.

sottolinea che, per il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è essenziale che sia le organizzazioni della società civile che le ONG dinamiche, indipendenti e rispettose del pluralismo partecipino ai processi democratici e alle procedure di controllo sul corretto funzionamento del sistema di controlli ed equilibri riguardante le istituzioni e i poteri dello Stato;

10.

evidenzia che, sebbene le raccomandazioni sullo Stato di diritto basate sul quadro del 2014 siano ancora valide, tale quadro non ha finora condotto a risultati tangibili. È particolarmente deprecabile che il quadro per lo Stato di diritto fornisca orientamenti per un «dialogo costruttivo» tra la Commissione e lo Stato membro interessato senza prevedere il coinvolgimento sin dalle primissime fasi dei differenti livelli di governance, compresi il livello locale e regionale, e della società civile. È tanto più deplorevole in quanto le istituzioni dell’UE e gli Stati membri dovrebbero sempre precisare chiaramente che le procedure in corso con il governo di uno Stato membro non sono indice della loro volontà di isolare quel paese e che permane la loro disponibilità a stringere rapporti con la società di quello Stato;

11.

appoggia pertanto la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2016, recante raccomandazioni alla Commissione sull’istituzione di un unico meccanismo dell’UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali risultante dall’integrazione degli strumenti esistenti, e chiede che detto meccanismo sia applicabile a tutti i livelli di governo;

12.

sottolinea che tale meccanismo dovrebbe essere obiettivo, basato su prove concrete e fatti, su una valutazione imparziale e sul principio della parità di trattamento per tutti gli Stati membri, oltre che essere in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

13.

si attende che il meccanismo, da un lato, coinvolga pienamente gli enti locali nel dialogo tra la Commissione e gli Stati membri e, dall’altro, dia ai suddetti enti locali la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione europea qualora individuino dei pericoli per lo Stato di diritto;

14.

fa osservare che gli obblighi che incombono ai paesi candidati in virtù dei criteri di Copenaghen rimangono in vigore per gli Stati membri dopo che questi sono entrati a far parte dell’UE, conformemente all’articolo 2 del TUE, e che tutti i livelli di governo in ogni Stato membro dovrebbero pertanto essere valutati secondo il meccanismo, per accertare la loro costante conformità ai valori basilari dell’UE fondati sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla democraticità delle istituzioni e sullo Stato di diritto;

15.

sottolinea che la criminalità organizzata e la corruzione compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, e conducono a seri squilibri economici, sociali e politici. Il nuovo meccanismo dovrebbe prevedere un’attuazione e un rispetto migliori delle norme internazionali e dell’UE, affrontando le lacune e gli ostacoli che intralciano la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione a tutti i livelli di governo. Un impegno forte da parte delle autorità nazionali e degli enti regionali e locali è essenziale per incoraggiare l’adozione di misure concrete nella lotta alla corruzione e per rendere le azioni di contrasto sostenibili e irreversibili. Le leggi contro la corruzione devono essere applicate allo stesso modo per tutti e vanno rispettate a tutti i livelli, allo scopo di assicurare che i cittadini, la società civile e le autorità pubbliche nutrano fiducia nell’ordinamento giuridico degli Stati membri dell’UE;

16.

teme che le raccomandazioni sullo Stato di diritto possano incoraggiare la richiesta di introdurre una condizionalità politica. Il Comitato delle regioni si oppone con fermezza all’idea che gli enti locali e regionali diventino ostaggio delle politiche perseguite dai governi nazionali, che potrebbero provocare una sospensione dei finanziamenti dell’UE per le città e le regioni; appoggia tuttavia le disposizioni contenute negli accordi di partenariato che prevedono la sospensione dei finanziamenti in caso di violazione dello Stato di diritto da parte degli enti locali e regionali;

17.

rileva che la restrizione della libertà di stampa e del pluralismo, oltre che la manipolazione delle informazioni che è stata resa più facile dallo sviluppo delle moderne tecnologie e dai social media, incidono negativamente sull’esercizio della democrazia a tutti i livelli di governo. La revisione in corso della direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA) assume quindi una grande importanza. Come sottolineato dal CdR, tale revisione dovrebbe assicurare:

l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dalle pubbliche autorità, dai soggetti del settore audiovisivo e dai partiti politici, indipendenza che è un elemento di base della regolamentazione europea del settore audiovisivo, di cui ogni Stato membro deve assolutamente farsi garante, e che a sua volta costituisce la principale garanzia della varietà dell’informazione e di un mercato dei media pluralistico a livello europeo, nazionale, regionale e locale,

la trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione,

la definizione del ruolo dei fornitori di piattaforme sia nella direttiva sui servizi di media audiovisivi che nella direttiva sul commercio elettronico,

la fissazione di orientamenti e raccomandazioni generali per i gestori di rete dei social media e per altre piattaforme pubbliche, allo scopo di limitare la diffusione di informazioni false e inattendibili provenienti da fonti non verificate, oltre che di notizie false e di «fatti alternativi», in quanto costituiscono un pericolo per il processo democratico, in particolare nei periodi preelettorali;

18.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Presidente del Consiglio europeo, alla presidenza maltese del Consiglio dell’UE e al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.

Bruxelles, 24 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/11


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle conseguenze per i governi locali e regionali dell’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea

(2017/C 272/03)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

visto l’esito del referendum che si è tenuto il 23 giugno 2016 nel Regno Unito,

1.

rammenta che l’Unione europea (UE) è la maggiore realizzazione politica nella storia garante di pace, democrazia e prosperità per i suoi cittadini, che rimane lo strumento più idoneo per consentire ai suoi Stati membri di affrontare nuove sfide e che il nostro obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di rafforzarne l’unità e promuoverne gli interessi;

2.

ricorda che l’accordo relativo al recesso del Regno Unito deve essere totalmente compatibile con i Trattati dell’UE e con la Carta dei diritti fondamentali e invita i rimanenti Stati membri e le istituzioni dell’UE a considerare il recesso del Regno Unito dall’Unione come un’opportunità da cogliere per costruire un’UE più equa, migliore e più inclusiva, fondata sulla promozione della governance multilivello tra la sfera europea e gli ambiti nazionale, regionale e locale;

3.

osserva che l’UE dovrà collaborare con il governo del Regno Unito e con le sue amministrazioni e governi locali con poteri devoluti allo scopo di individuare forme di cooperazione reciprocamente vantaggiose, tenendo conto delle esperienze positive già maturate;

4.

insiste sul fatto che gli enti locali e regionali possono dare un contributo positivo allo sviluppo di una cooperazione produttiva e sostenibile in futuro tra il Regno Unito e l’UE;

5.

in quanto assemblea dell’UE che riunisce i rappresentanti regionali e locali, intende ricoprire un ruolo nell’accompagnare il processo dei negoziati, e si propone di svolgere in tutta la sua attività politica un’analisi delle prevedibili conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione. Provvederà quindi ad intensificare attivamente il dialogo con gli enti locali e regionali maggiormente interessati da tale processo, in modo da poter tracciare per il negoziatore dell’UE un quadro completo degli sviluppi della situazione a livello locale e regionale;

6.

chiede di pervenire prima possibile ad un accordo sui principi di un recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione, poiché questo darebbe ai cittadini, ai governi locali e regionali e alle imprese le garanzie di certezza che meritano e costituirebbe, per tale aspetto, una condizione preliminare essenziale per le future relazioni tra l’UE e il Regno Unito; fa presente, tuttavia, che l’articolo 50 del TUE non impedisce a uno Stato membro di ritirare la notifica della sua volontà di uscire dall’Unione, a condizione che le sue intenzioni siano sincere e non costituiscano un artificio procedurale per far ripartire il termine di due anni e che questo non venga usato come elemento di scambio per ottenere concessioni;

7.

rileva che l’annuncio formale di avvio dell’articolo 50 e del relativo periodo di due anni sarà dato il 29 marzo 2017. Sottolinea, in tale contesto, che il risultato dei complessi negoziati sul recesso dall’UE e sugli accordi per le future relazioni del Regno Unito con l’Unione dovrebbe essere soggetto alle forme adeguate di approvazione democratica prima di poter esplicare la sua efficacia;

8.

ritiene che le future relazioni tra l’UE e il Regno Unito dovrebbero essere basate su un’equilibrata combinazione di diritti e di obblighi, su condizioni di parità e su meccanismi di applicazione efficaci, e non dovrebbero aprire la strada allo smantellamento del mercato unico e delle quattro libertà di circolazione;

9.

fa presente che nessun accordo concluso tra un paese terzo e l’Unione europea potrà mai essere migliore dell’adesione all’UE;

10.

esorta le parti che negozieranno l’accordo di recesso a dare la priorità all’adozione di misure concrete volte a tutelare sia i diritti acquisiti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito che quelli dei cittadini britannici che risiedono e lavorano in altri Stati membri dell’UE, sulla base di principi di reciprocità e non discriminazione;

11.

dichiara che occorre trovare una soluzione accettabile in merito alle future relazioni tra il Regno Unito e l’UE per impedire che la conclusione di accordi frontalieri sia di ostacolo allo sviluppo di legami sociali, economici, culturali e politici;

12.

sottolinea che tutte le amministrazioni e governi locali con poteri devoluti del Regno Unito dovrebbero continuare ad avere accesso ai programmi di cooperazione territoriale dopo il 2020, e che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) potrebbe essere uno strumento utile per conseguire tale risultato;

13.

ritiene che si debba riservare particolare attenzione alla cooperazione tra i governi locali e regionali nelle aree del Mare d’Irlanda, del canale della Manica e del Mare del Nord;

14.

auspica l’adozione di una soluzione pratica che tenga conto del contesto del tutto particolare che presenta la frontiera terrestre tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Osserva che per oltre 25 anni l’UE ha svolto un ruolo di primo piano nella cooperazione transfrontaliera, non da ultimo quella tra i governi locali dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, in particolare attraverso i programmi Interreg e PEACE. Invita l’assemblea dell’Irlanda del Nord e i governi locali da entrambi i lati del confine a continuare ad adoperarsi per assicurare pace e prosperità;

15.

Auspica inoltre che la regione dell’Andalusia e, in particolare, i lavoratori del territorio denominato Campo di Gibilterra non subiscano un pregiudizio per effetto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, tenuto conto delle fittissime relazioni di interdipendenza sociale ed economica esistenti nella suddetta zona;

16.

si attende che tutti gli impegni giuridici assunti dal Regno Unito in quanto Stato membro dell’Unione siano contemplati nella liquidazione finanziaria una tantum che dovrà essere calcolata sulla base dei conti ufficiali dell’UE e che dovrà essere sancita nell’accordo di recesso. Fatta questa premessa, chiede che l’impatto di bilancio dell’uscita del Regno Unito dall’Unione (la cosiddetta «Brexit») sulle regioni e gli enti locali dei rimanenti Stati membri sia valutato in ciascuno degli ambiti di intervento dell’UE;

17.

osserva che, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), la Brexit avrà un’incidenza sul bilancio dell’UE e raccomanda pertanto di approfittare delle modifiche che dovranno essere apportate in tale contesto al bilancio europeo per portarne avanti una riforma in profondità, tenendo conto delle esigenze dei governi locali e regionali;

18.

sottolinea che le conseguenze della Brexit per la politica di coesione dipenderanno dalla data di entrata in vigore del recesso e da quali relazioni verranno instaurate, a partire da quel momento, tra l’UE e il Regno Unito, soprattutto per quel che riguarda eventuali modifiche della classificazione delle regioni nelle diverse categorie; si dovrebbe evitare che il calo del PIL pro capite medio dell’UE pregiudichi certe regioni, solo come risultato del fatto che il loro PIL pro capite è diventato artificialmente più alto in relazione alla media europea;

19.

insiste perché l’UE a 27 segua attentamente il processo di elaborazione del Great Repeal Bill (il disegno di legge per l’abrogazione generale delle leggi britanniche che hanno origine nell’ordinamento dell’UE), dato che il graduale smantellamento della legislazione dell’UE nel Regno Unito è una questione che attiene al tempo stesso alla governance multilivello e al mantenimento di regole eque sugli standard e sulla concorrenza;

20.

fa presente che, tra le politiche dell’UE, saranno la politica marittima e quella della pesca a subire le ripercussioni maggiori dal recesso del Regno Unito, e che occorre riservare particolare attenzione a possibili accordi volti ad attenuare tali ripercussioni per tutte le regioni e gli enti locali interessati. Chiede che le eventuali misure adottate tengano conto dei diritti di pesca storici nelle acque di porti, regioni e paesi limitrofi, e garantiscano sicurezza alle attività di pesca locali, che sono vitali per le comunità insediate sulle coste;

21.

esprime il timore che la riduzione dei finanziamenti della politica agricola comune (PAC) abbia conseguenze negative per gli agricoltori e le zone rurali di tutta l’UE, anche per quanto riguarda la tutela della biodiversità. Sottolinea che il recesso del Regno Unito dall’UE potrebbe avere un notevole impatto sull’agricoltura e la produzione alimentare, e quindi sulle comunità locali, in particolare nell’isola d’Irlanda, e auspica che i negoziati tra le due parti prendano adeguatamente in considerazione questi temi;

22.

invita le parti dell’accordo di recesso a valutare l’applicazione di intese transitorie per ridurre al minimo disagi e interruzioni nello svolgimento di progetti consolidati di ricerca e sviluppo (R&S) attualmente in corso e, per estensione, perturbazioni delle economie locali;

23.

osserva che andrebbe chiarito se i progetti che oggi il Regno Unito porta avanti nel settore energetico — in particolare quelli avviati da enti locali e regionali o rivolti a tali enti e diretti alla riduzione del CO2 e all’approvvigionamento energetico sostenibile — continueranno ad essere ammissibili ai finanziamenti erogati dal Meccanismo per collegare l’Europa, dal FEIS e dalla BEI, e andrebbe inoltre precisato quale tipo di accordi transitori sarà necessario applicare in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE;

24.

invita le parti dell’accordo di recesso a considerare l’impatto potenziale dell’uscita del Regno Unito dall’UE sui programmi europei in materia di gioventù, istruzione e R&S, e le esorta a prendere in esame soluzioni idonee ricorrendo all’approccio detto «dei paesi partner», che consente l’inclusione in tali programmi di paesi terzi sulla base di accordi bilaterali con l’UE. A tale proposito invita le parti ad agevolare la partecipazione degli enti locali e dei governi e delle amministrazioni con poteri devoluti del Regno Unito ai futuri programmi dell’UE, compresi quelli per la ricerca, la competitività e l’innovazione, la cultura, l’apprendimento permanente, i giovani, l’e-government, la riforma del settore pubblico, sulla falsariga di quanto accade con paesi come la Norvegia e l’Islanda. Rammenta che gli scambi di studenti (realizzati sia con che senza il programma ERASMUS) sono da annoverare tra i maggiori successi dell’integrazione europea, e che tanto le università del Regno Unito quanto quelle degli altri Stati membri dell’UE ne hanno potuto ricavare enormi vantaggi. Qualsiasi futuro accordo dovrebbe perciò puntare a preservare il ruolo attivo che le università del Regno Unito svolgono in questo ambito, e che ha anche ricadute positive molto rilevanti sulle economie locali e regionali;

25.

precisa che è nell’interesse dei governi locali e regionali dell’UE prevedere che venga instaurata, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, una cooperazione permanente e strutturata con i governi subnazionali britannici. A tale proposito rileva che il CdR è nella posizione più adatta per ideare e attuare meccanismi istituzionali che promuovano una consultazione e un dialogo regolari con i governi locali e con i parlamenti e le assemblee con poteri devoluti del Regno Unito. Sottolinea inoltre che occorre sviluppare ulteriormente i partenariati con il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa e con le pertinenti reti di enti locali e regionali in seno ai quali i governi locali del Regno Unito continueranno ad essere rappresentati;

26.

fa presente che, sebbene il CdR non ricopra alcun ruolo formale nei negoziati, è evidente che alcuni suoi membri — in conformità dell’ordinamento giuridico dei loro Stati membri — potranno prendere ufficialmente posizione perlomeno in merito agli accordi sulle future relazioni tra il Regno Unito e l’UE, anche in campo commerciale;

27.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al capo negoziatore della Commissione europea, ai coordinatori per la Brexit del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, al governo del Regno Unito, alle assemblee e agli esecutivi delle amministrazioni e dei governi locali con poteri devoluti del Regno Unito, e alla presidenza maltese del Consiglio dell’UE.

Bruxelles, 24 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


PARERI

Comitato delle regioni

122a sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2017

17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/14


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una politica alimentare sostenibile dell’UE che porti occupazione e crescita nelle regioni e città d’Europa

(2017/C 272/04)

Relatore:

Arno Kompatscher (IT/PPE), Presidente e consigliere della Provincia autonoma di Bolzano

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

Una visione comune e a lungo termine in tutti i settori politici pertinenti

1.

chiede una politica alimentare dell’UE a vasto raggio e sostenibile, che sia forgiata in modo democratico, concepita secondo una visione comune e di lungo termine, basata sui pareri scientifici più recenti e in linea con un approccio di governance multilivello che affronti il tema della produzione di alimenti e dell’alimentazione in modo più globale, promuovendo modelli di produzione e consumo più sostenibili, stabilendo un legame tra differenti ambiti strategici — compresi, tra l’altro, la produzione di alimenti, l’agricoltura, l’ambiente, la salute, le politiche riguardanti i consumatori, l’occupazione e lo sviluppo rurale — e portando occupazione e crescita nelle regioni e città d’Europa; chiede al Parlamento europeo e alla Commissione di avviare, insieme al CdR, un progetto pilota comune, inteso a facilitare lo sviluppo di una politica alimentare sostenibile dell’UE;

2.

sottolinea l’esigenza di trovare un equilibrio tra il mantenimento delle necessarie flessibilità, per evitare di applicare alla politica alimentare un’impostazione unica per tutti e impedire la nazionalizzazione di tale politica. Una maggiore coerenza normativa contribuirà a garantire la sicurezza dei consumatori, un funzionamento efficace del mercato interno e il rispetto del principio di sussidiarietà;

3.

sottolinea l’importanza dell’integrazione verticale delle politiche alimentari sulla base di criteri improntati alla sostenibilità, per assicurare la coerenza a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. È risaputo che i sistemi alimentari e gli aspetti correlati (di natura ambientale, sociale ed economica) hanno una dimensione locale specifica. Pertanto, le città e le regioni possono svolgere un ruolo cruciale nell’affrontare le sfide dei sistemi alimentari, e di questo si dovrebbe tener conto in fase di elaborazione di una politica alimentare sostenibile dell’Unione europea;

4.

sottolinea l’importanza di definire una visione e una strategia d’insieme a livello europeo per un approvvigionamento, basato su criteri di sostenibilità, di alimenti sicuri, sani e sostenibili sul piano qualitativo, su quello dell’accessibilità dei prezzi e su quello e quantitativo. Una politica alimentare dell’UE di questo tipo dovrebbe essere fondata su un approccio a vasto raggio, che riconosca la natura globale delle filiere di approvvigionamento alimentare e prenda tra l’altro in considerazione l’agricoltura, la trasformazione alimentare, l’ambiente e la salute. La Commissione dovrebbe assicurare che tutte le pertinenti normative dell’UE e tutti gli incentivi finanziari del caso siano in linea con la visione e la strategia di cui sopra;

5.

rinnova l’invito a definire una politica alimentare dell’UE che promuova modi di produzione sostenibili per l’agricoltura europea e che sia impegnata a sviluppare sinergie intersettoriali per l’alimentazione e l’ambiente, compresa la politica in materia agricola, quella della pesca, quella in materia di clima ed energia, quella regionale e quella della ricerca (1);

6.

richiama l’attenzione sul fatto che i valori ecosistemici non sono debitamente presi in considerazione nelle decisioni riguardanti le risorse naturali. I costi ambientali sono attualmente esternalizzati nella produzione alimentare, con la conseguenza che gli alimenti prodotti in maniera più sostenibile sembrano più cari, soprattutto a causa di costi di produzione più alti; invece, il concetto di servizi ecosistemici offre un’importante occasione per sviluppare un quadro strategico a sostegno di un uso giudizioso della biodiversità e di altre risorse naturali Attualmente, i costi connessi alle malattie dovute all’alimentazione, come pure i danni alle risorse idriche, al suolo, alle specie selvatiche e al clima sono considerati esternalità. In quanto tali, questi costi non sono contabilizzati nel prezzo finale dei prodotti alimentari, indipendentemente dal fatto che essi ricadono indirettamente sulla società nel suo insieme (spesso senza che i cittadini ne siano consapevoli). In tale contesto, la Commissione europea dovrebbe promuovere l’attuazione di misure che consentano di tener conto del prezzo reale dei prodotti alimentari, allo scopo di incentivare un’economia sostenibile;

7.

ribadisce la necessità di rafforzare i collegamenti tra ambiti diversi connessi all’alimentazione, come l’energia, la silvicoltura, le risorse marine, l’acqua, i rifiuti, l’agricoltura, i cambiamenti climatici, la scienza e la ricerca e l’uso del suolo, poiché tutti questi aspetti svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di una crescita sostenibile (2); Quest’impostazione dovrebbe tener conto dell’economia circolare dell’UE e di altri quadri internazionali, dove si possono massimizzare le opportunità di innovazione;

8.

sottolinea l’importanza che particolari territori all’interno dell’UE rivestono ai fini del mantenimento e dell’ulteriore sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, un esempio sono le regioni di montagna, con la loro lunga tradizione di produzione alimentare in un contesto naturale impegnativo;

9.

sottolinea l’importanza di un’ulteriore revisione della politica agricola comune (PAC) dell’UE allo scopo di incentivare non solo gli agricoltori, ma anche i produttori di alimenti, a condurre la loro attività in modo sostenibile, ossia garantendo un’attuazione coerente del meccanismo di condizionalità dell’UE che prevede un sostegno al reddito per i produttori che rispettano le norme in materia di ambiente e benessere degli animali;

10.

ritiene che il quadro dello sviluppo di una politica alimentare più a vasto raggio, basata su criteri di sostenibilità, debba includere anche l’attuale politica in materia di energie rinnovabili. A tale riguardo, è importante mettere a punto misure volte a incoraggiare la produzione di quei biocarburanti che non entrano in concorrenza con le colture alimentari e che, al tempo stesso, scoraggiano nel lungo periodo — e in maniera prevedibile per le imprese e i lavoratori — la produzione dei biocarburanti di prima generazione non sostenibili, che sono derivati da materie prime ad uso alimentare, come gli oli vegetali;

11.

raccomanda, allo scopo di sostenere la crescita nell’UE, di concludere accordi di libero scambio con paesi terzi e altre regioni del mondo che siano compatibili con la produzione agroecologica interna dell’UE e, quindi, molto attenti agli aspetti connessi all’ambiente e alla sostenibilità. Questa misura consentirebbe di evitare che l’applicazione di requisiti rigorosi alla filiera alimentare dell’UE porti a una mera delocalizzazione della produzione alimentare;

12.

ribadisce l’appello dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite per una maggiore integrazione della riduzione dei rischi di catastrofi e della creazione di resilienza nei settori agricoli, specie nelle regioni che subiscono catastrofi ricorrenti e dove l’agricoltura svolge un ruolo importante.

Un ecosistema sano a sostegno della produttività e della resilienza dell’agricoltura

13.

sottolinea l’importanza di un suolo sano e vivo, un fattore cruciale per assicurare la sicurezza alimentare e la conservazione della biodiversità. In particolare, le misure per promuovere la diversificazione delle specie coltivate e un’agricoltura estensiva, integrata e biologica, come pure norme più elevate in materia di benessere animale, dovrebbero essere considerate come elementi determinanti di una politica alimentare sostenibile dell’Unione europea. Mediante il raggiungimento di tali obiettivi fondamentali sarà inoltre possibile contribuire a ripristinare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo;

14.

evidenzia la necessità di stimolare e sostenere, anche sul piano finanziario, lo sviluppo di sistemi agricoli su piccola scala, specialmente quelli situati in aree vulnerabili o alla periferia delle città. I sistemi agricoli su piccola scala costituiscono uno strumento accessibile e di facile utilizzo per le autorità locali quando sono alle prese con numerose questioni concrete, tra cui la disuguaglianza sociale, le sfide ambientali e i problemi di salute. Inoltre, tali sistemi possono fornire alle aree periferiche dei piccoli e grandi centri urbani una produzione sostenibile di alimenti sani, freschi, stagionali e locali, accessibili anche alle famiglie a basso reddito. I sistemi agricoli su piccola scala sono stati riconosciuti come un modello socialmente responsabile, che si caratterizza per il rispetto dell’ambiente, la limitazione della quantità di imballaggi, la riduzione degli spechi alimentari, il contenimento delle emissioni di CO2 e il sostegno alle pratiche di produzione sostenibili (3). A tale riguardo, i sistemi agricoli di piccole dimensioni, specialmente, le filiere alimentari corte per i prodotti agricoli, hanno un effetto positivo sull’economia e sull’occupazione a livello locale;

15.

ribadisce l’importanza delle filiere corte al fine di aumentare la sostenibilità ambientale dei trasporti tra diversi luoghi di consumo. Infatti quando si allunga la distanza, si aumenta anche l’impatto negativo in termini di inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto;

16.

rinnova l’invito a essere più parsimoniosi nell’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche, e a consumare minori quantità di concime e prodotti fitosanitari nei sistemi di produzione agricola (4);

17.

ribadisce che lo scarso numero di giovani che intendono fare dell’agricoltura la loro professione rappresenta un ostacolo alla sostenibilità economica delle aree rurali. Sostenere i giovani agricoltori è un presupposto necessario per preservare l’agricoltura in tutta l’UE e per mantenere un tessuto rurale dinamico (5);

18.

sottolinea che le filiere regionali e locali permettono di sostenere una politica alimentare sostenibile che premia la qualità tipica, la tradizione, il patrimonio economico e culturale. In particolare, al loro interno, le imprese artigiane giocano un ruolo fondamentale per molte realtà locali e regionali e rappresentano un fattore di promozione e di successo nei mercati esteri;

19.

rinnova l’invito ad attuare un «piano in materia di proteine» a livello europeo per sostenere la produzione in Europa di colture oleoproteaginose e leguminose, per ridurre la dipendenza dalle importazioni di mangimi ricavati dalla soia, allo scopo di assicurare agli allevatori europei l’autonomia nel settore delle proteine, di ridurre l’uso di fertilizzanti azotati e di migliorare la fertilità del suolo (6);

20.

sottolinea l’importanza degli impollinatori e chiede l’adozione di misure volte a garantire la sopravvivenza degli insetti impollinatori, come — ad esempio — un minore utilizzo dei pesticidi dannosi e il mantenimento della diversità delle colture;

21.

invita la Commissione europea a rafforzare il sostegno a favore sia del benessere degli animali che di un’agricoltura e di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, attraverso lo sviluppo di misure volte a scoraggiare la produzione di letame e a le emissioni derivanti dai trasporti in assenza di una reale necessità; al tempo stesso, è anche importante incentivare sistemi rispettosi del benessere degli animali attraverso appalti pubblici idonei e altre misure pertinenti. In generale, si avverte la necessità di sostenere pratiche più idonee di gestione del bestiame e una riduzione del ricorso agli antibiotici per animali, tenendo conto al tempo stesso del loro benessere;

22.

ritiene che l’agricoltura biologica sia uno strumento utile per catturare più carbonio nel suolo, ridurre il fabbisogno di acqua a fini di irrigazione e limitare l’inquinamento da prodotti chimici, come i pesticidi, nel suolo, nell’aria e nell’acqua;

23.

promuove lo sviluppo di reti alimentari alternative, compresi i mercati degli agricoltori, gli alimenti locali, i prodotti biologici e quelli equosolidali. In particolare, i mercati degli agricoltori sono mercati gestiti dalla comunità locale e rappresentano un punto d’incontro importante sul piano sociale, dove i produttori locali offrono direttamente ai consumatori, a prezzi equi, alimenti sani e di qualità, garantendo metodi sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, essi preservano la cultura alimentare della comunità locale e contribuiscono a proteggere la biodiversità.

Accesso a regimi alimentari sani, in particolare per le famiglie a basso reddito

24.

sottolinea la necessità di istituire programmi sanitari a lungo termine, volti a combattere l’obesità e le malattie legate all’alimentazione, favorendo la disponibilità e l’accessibilità di prodotti alimentari locali, freschi e stagionali. Tali programmi possono essere particolarmente efficaci se pensati in funzione di enti pubblici (come le scuole e gli ospedali) e di aree urbane caratterizzate in misura significativa da obesità, assenza di mercati rurali e accesso limitato a prodotti alimentari freschi. È opportuno far presente che questi programmi offrono una duplice opportunità, in quanto non solo incoraggiano i consumatori a modificare il loro comportamento e adottare regimi alimentari nutrienti e sani, ma orientano anche le scelte dei consumatori inducendoli a preferire alimenti locali, freschi e stagionali;

25.

raccomanda di contrastare la diffusione dell’obesità promuovendo campagne di informazione basate su un approccio a più livelli, allo scopo di orientare il comportamento dei consumatori verso regimi alimentari con una maggiore componente vegetale (in cui è prevista l’assunzione di molta frutta e verdura, riducendo in questo modo il consumo totale di carne, grassi e zuccheri) e verso l’acquisto di alimenti freschi e stagionali prodotti a livello locale/regionale con metodi sostenibili. Questa azione è di particolare importanza, specialmente nelle città europee poste di fronte al problema dell’insicurezza alimentare, un fenomeno osservabile parallelamente all’obesità nei centri urbani (doppio problema di malnutrizione), come mostrato ad esempio dall’aumento del numero di persone che si rivolgono alle banche alimentari e alle mense sociali;

26.

accoglie con favore le iniziative e gli ambienti il cui obiettivo è ridurre gli adempimenti burocratici superflui che ostacolano il recupero e la redistribuzione di alimenti sani alle persone bisognose.

Definizioni standardizzate, metodologie e misure concrete

27.

raccomanda la definizione di una terminologia completa sui sistemi alimentari sostenibili, che tenga conto della produzione di derrate agricole, della trasformazione degli alimenti e dei regimi alimentari. Questo è essenziale per definire il percorso ulteriore di una politica alimentare comune e globale dell’UE; si dovrebbero mettere a disposizione strumenti adeguati ad assicurare l’attuazione efficace delle misure politiche;

28.

sottolinea la necessità di una metodologia uniforme per la raccolta e la notifica dei dati sull’impatto ambientale dei prodotti alimentari, compresi quelli sugli sprechi alimentari, al fine di garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri e incoraggiare la misurazione in termini economici dei costi ambientali e sociali connessi ai prodotti o ai regimi alimentari;

29.

sottolinea l’importanza di favorire lo scambio di buone pratiche, la condivisione dei dati sull’impatto ambientale dei prodotti alimentari, e una comunicazione più trasparente e accessibile delle informazioni per l’intera filiera alimentare, compresi i consumatori. È fondamentale seguire buone prassi e orientamenti allo scopo di promuovere l’adozione delle opportune misure sostenibili, fornendo alle amministrazioni locali informazioni sufficienti per l’attuazione di questi programmi;

30.

sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza dei dati riportati nelle etichette degli alimenti, comprese le informazioni comparabili sull’impatto dei prodotti alimentari sull’ambiente. Bisognerebbe riconoscere che le informazioni sul contenuto nutritivo e calorico attualmente riportate nelle etichette non sono sufficienti per affrontare la complessa relazione tra alimentazione e salute, e che le attuali etichette sono totalmente prive di informazioni sull’impatto che i prodotti alimentari hanno sull’ambiente. Sebbene la maggior parte dei consumatori sappia che le loro scelte hanno un certo impatto sull’ambiente, nelle etichette dei prodotti non è disponibile alcuna informazione per orientare le preferenze dei consumatori verso scelte sostenibili. Ritiene che l’etichettatura debba essere chiara e pertinente, ma non eccessivamente complicata od onerosa per i produttori di alimenti;

31.

invita la Commissione a porre azioni a favore di un aumento della vigilanza e dei controlli del settore alimentare, che permettano di sostenere l’alimentare di qualità e contrastare la concorrenza sleale, portando di conseguenza maggiore fiducia e credibilità presso i consumatori.

Gli orientamenti sugli appalti pubblici «verdi»

32.

sottolinea che gli appalti pubblici, che rappresentano circa il 14 % del PIL dell’UE, costituiscono uno strumento potenzialmente importante per assicurare un approvvigionamento alimentare più sostenibile (locale e biologico) attraverso gli appalti pubblici per la ristorazione nelle mense scolastiche e negli ospedali. Questi esempi possono rafforzare il legame tra zone rurali e zone urbane, secondo quanto indicato nella nuova agenda urbana concordata in occasione della conferenza Habitat III;

33.

invita la Commissione europea a chiarire i vincoli esistenti nel quadro delle sue regole sugli appalti pubblici, affinché vengano applicati criteri di sostenibilità. La legislazione dell’UE in materia di concorrenza vieta l’indicazione di preferenze territoriali (ad esempio, prodotti alimentari locali) negli appalti pubblici.

L’approccio della governance multilivello in rapporto al concetto di una politica alimentare sostenibile dell’Unione europea

34.

si dichiara a favore della creazione di comitati per l’alimentazione a livello locale per quanto concerne i processi di pianificazione, anche per attività quali la definizione di misure volte a mettere in contatto produttori e consumatori, a individuare le aree caratterizzate da difficoltà di accesso agli alimenti e le zone idonee per l’ubicazione di nuovi mercati a livello regionale e, soprattutto, ad assicurare che i cittadini abbiano voce in capitolo nel quadro del processo di elaborazione delle politiche;

35.

richiama l’attenzione sul fatto che la pianificazione strategica a livello regionale e locale è cruciale per ridurre l’impatto ambientale complessivo del sistema alimentare. Dal punto di vista della produzione, accade spesso che i servizi (per l’assistenza tecnica, l’erogazione del credito, il reperimento dei fattori produttivi e delle risorse) non siano disponibili allo stesso modo per i produttori delle zone urbane e periurbane e per quelli delle aree rurali;

36.

sottolinea la necessità di affidare agli enti locali e regionali l’iniziativa e la gestione di misure agroambientali mirate e di consentire loro di creare contratti territoriali da sottoscrivere congiuntamente con gli agricoltori o i loro rappresentanti (7);

37.

ritiene che una politica dal basso verso l’alto in materia di sostenibilità alimentare debba innanzitutto essere affrontata attraverso forti partenariati per lo sviluppo locale e con l’appoggio degli enti locali (regioni e città) (8), anche in linea con la nuova agenda urbana (9);

38.

raccomanda di sostenere un numero maggiore di iniziative delle città, quali il Patto per una politica alimentare urbana (Urban Food Policy Pact), adottato a Milano in occasione dell’Expo 2015 dedicata al tema Nutrire il pianeta — energia per la vita, per promuovere sistemi alimentari equi, sostenibili e resilienti.

Bruxelles, 22 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013 (CdR 65/2012 fin).

(2)  Risoluzione sul tema Alimentazione sostenibile (CdR 3306/2015).

(3)  Risoluzione sul tema Alimentazione sostenibile (CdR 3306/2015).

(4)  Parere d’iniziativa sul tema Il futuro della PAC dopo il 2013 (CdR 127/2010).

(5)  Parere d'iniziativa sul tema Sostenere i giovani agricoltori europei, COR-2016-05034-00-00-AC-TRA.

(6)  Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013 (CdR 65/2012 fin).

(7)  Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013 (CdR 65/2012 fin).

(8)  Parere di prospettiva sul I sistemi agroalimentari locali (CdR 341/2010 riv.)

(9)  Nuova agenda urbana (NAU): documento conclusivo della conferenza Habitat III.


17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/19


Parere del Comitato europeo delle regioni — Integrazione, cooperazione e prestazioni dei sistemi sanitari

(2017/C 272/05)

Relatore:

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), Membro del Dalarna County Council

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

La salute in Europa

1.

osserva che la salute dell’intera popolazione è importante per la prosperità e il benessere della società. La salute costituisce un valore di per sé e, nel contempo, una popolazione sana contribuisce allo sviluppo economico e viceversa;

2.

constata che i cittadini europei vivono e restano in salute più a lungo rispetto al passato. Tuttavia, all’interno dell’UE vi sono grandi differenze in termini di salute, sia tra gli Stati membri che al loro interno. Nel corso del tempo, l’aspettativa di vita è aumentata nell’Unione europea, ma le differenze tra i diversi paesi, regioni e comuni e al loro interno sono tuttora significative. Per esempio, vi è una differenza di quasi nove anni tra i paesi dell’UE in cui la speranza di vita media è più alta e quelli che presentano l’aspettativa di vita più bassa (rispettivamente 83,3 anni e 74,5 anni nel 2014 (1)). L’aumento della speranza media di vita dipende, tra l’altro, da cambiamenti nello stile di vita, un’istruzione e una formazione migliori e un migliore accesso a un’assistenza sanitaria di qualità;

3.

sottolinea che l’assistenza sanitaria costituisce un settore ampio ed importante della società, che dà lavoro a un elevato numero di persone e contribuisce a migliorare, prolungare e rendere più sana la vita di molte persone. Tuttavia, i sistemi sanitari dei ventotto Stati membri sono diversi tra loro, anche in relazione alle risorse di cui dispongono;

4.

osserva che la salute e la promozione della salute svolgono un ruolo importante per gli obiettivi globali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015. La maggior parte dei diciassette obiettivi presenta una chiara dimensione sanitaria, ma uno di essi (l’obiettivo 3) si prefigge in particolare di assicurare una vita sana a tutte le persone di ogni età e promuovere il loro benessere. La promozione della salute è inoltre considerata il pilastro per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi obiettivi sono altresì in linea con gli obiettivi del modello di politica a sostegno di un’azione trasversale a favore della salute e del benessere («Salute 2020»), adottato dall’Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa nel 2012.

Le competenze dell’UE in materia di salute

5.

osserva che gli sforzi dell’UE nel campo della sanità si prefiggono, a norma dell’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’UE, di migliorare la salute della popolazione, prevenire le malattie ed eliminare i rischi sanitari mediante, tra l’altro, i programmi europei nel campo sanitario, i fondi strutturali e d’investimento e i programmi quadro per la ricerca e l’innovazione, nonché la tutela dei diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE stabilisce infatti, all’articolo 35, che «Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

6.

sottolinea che in questo campo l’UE detiene alcune competenze legislative che si estendono alla salute pubblica o che riguardano, per esempio, l’assistenza sanitaria transfrontaliera, ma formula anche raccomandazioni in settori in cui le sue competenze legislative sono limitate. Nel quadro del semestre europeo, la Commissione europea elabora raccomandazioni specifiche per paese che, in alcuni casi, interessano anche il settore sanitario;

7.

sottolinea, tuttavia, che in linea di principio spetta agli Stati membri decidere le modalità di organizzazione, finanziamento e configurazione dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali. Molti Stati membri hanno scelto di attribuire la responsabilità principale in materia di cura, assistenza e sanità pubblica agli enti locali e regionali. Anche nei paesi che dispongono di un sistema sanitario nazionale, la responsabilità dei servizi sociali e dell’assistenza sociale è spesso a carico del livello locale.

«Stato di salute dell’UE»

8.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione intitolata «Stato di salute dell’UE» presentata nel giugno 2016, la quale si prefigge di riunire le competenze internazionali pertinenti al fine di migliorare le conoscenze nel settore della salute, sia quelle specifiche per ciascun paese, sia quelle relative all’UE nel suo complesso, e appoggiare gli Stati membri nella loro presa di decisioni (2);

9.

segnala che nel novembre 2016 l’OCSE e la Commissione europea hanno presentato la relazione Health at a Glance: Europe 2016 (Uno sguardo alla sanità: Europa 2016). Oltre alle statistiche che dimostrano le notevoli disparità in materia di salute, determinanti della salute, spesa sanitaria ed efficienza, qualità e accesso all’assistenza sanitaria, la relazione presenta una serie di analisi dell’impatto delle malattie sul mercato del lavoro e la necessità di rafforzare l’assistenza sanitaria di base;

10.

sottolinea l’importanza che la Commissione coinvolga gli enti regionali e locali nei lavori in corso e che li consulti in merito al futuro sviluppo dei sistemi sanitari, anche perché gli esempi di buone pratiche provengono spesso proprio da tali enti.

Un gran numero di sfide importanti

11.

prende atto che i sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE si trovano ad affrontare una serie di sfide importanti, alcune più marcate in alcuni Stati membri rispetto ad altri:

a.

le disuguaglianze in ambito sanitario e le disparità nell’accesso all’assistenza sanitaria — differenze che spesso hanno cause socioeconomiche e geografiche;

b.

un nuovo panorama di patologie, nel senso che le malattie croniche rappresentano una parte molto rilevante dei costi sanitari. Secondo l’OMS, l’86 per cento dei decessi nella regione europea è causato dalle cinque malattie croniche non trasmissibili più comuni (diabete, malattie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie croniche, malattie mentali), che spesso sono conseguenza di uno stile di vita malsano (fumo, consumo eccessivo di alcol, cattiva alimentazione e mancanza di attività fisica). Questi fattori sono anche alla base del crescente problema del sovrappeso e dell’obesità, in particolare tra i bambini e i giovani;

c.

l’invecchiamento della popolazione, con un numero elevato di anziani affetti da una o varie malattie croniche (anziani affetti da multimorbidità);

d.

le malattie contagiose e una preoccupazione persistente per pandemie mondiali. La crescente globalizzazione comporta un maggiore rischio di diffusione di vari tipi di gravi minacce per la salute;

e.

un numero sorprendentemente elevato di pazienti affetti da problemi dovuti all’insufficiente sicurezza, come ad esempio le infezioni associate all’assistenza sanitaria;

f.

la resistenza agli antibiotici che costituisce un crescente motivo di preoccupazione per la salute pubblica; essa causa un incremento del tasso di morbilità e mortalità, ma comporta anche costi importanti per il settore dell’assistenza sanitaria;

g.

la mancanza di personale sanitario — in molte regioni d’Europa è difficile formare, assumere e trattenere un numero sufficiente di persone qualificate;

h.

maggiori aspettative e richieste da parte dei cittadini di un’assistenza centrata sui pazienti;

i.

sistemi sanitari sottoposti a pressioni affinché riducano i costi e diventino più efficienti sotto il profilo dei costi, dato che la spesa sanitaria è considerevole e dovrebbe aumentare ulteriormente;

j.

la nuova tecnologia del benessere può contribuire a migliorare la salute di un gran numero di persone — le innovazioni riducono i costi determinati da alcuni problemi di salute mentre le maggiori possibilità di trattare determinate patologie e stati fisiologici può comportare un aumento dei costi;

k.

un aumento dei flussi migratori, in particolare di rifugiati in molti casi traumatizzati, che richiede, tra l’altro, un incremento della disponibilità di appropriati trattamenti psichiatrici, psicoterapeutici e psicosomatici;

l.

cambiamenti ambientali e climatici che incidono negativamente sulla salute e sul benessere;

m.

le malattie mentali e fisiche dovute a una vita professionale impegnativa e allo squilibrio tra vita professionale e vita privata.

Misure per far fronte a queste sfide

12.

ritiene che, per garantire l’uguaglianza in rapporto all’assistenza sanitaria, sia importante assicurare un accesso universale ai servizi in questo settore. Un finanziamento adeguato e sostenibile dei servizi sanitari è essenziale per garantire una copertura, un accesso e una qualità adeguati. Occorre combattere i pagamenti informali e altre forme di corruzione nel settore sanitario poiché incidono negativamente sull’accessibilità e sull’efficienza dell’assistenza sanitaria;

13.

osserva che le malattie croniche sono predominanti nell’onere mondiale delle malattie e generano la parte più consistente dei costi dei sistemi sanitari e di altri regimi di protezione sociale. Per assicurare sostenibilità nel lungo periodo è pertanto necessario riformare tali sistemi, affinché siano maggiormente in grado di gestire le malattie croniche, e frenare un andamento dei costi ormai insostenibile. Molte patologie croniche si possono prevenire mediante un cambiamento dello stile di vita, e l’adozione di misure adeguate consente di frenare il deterioramento che contraddistingue questo tipo di malattie;

14.

richiama l’attenzione in particolare sui problemi di salute mentale. È infatti necessario attribuire alla salute mentale la medesima importanza che si dà alla salute fisica. I problemi di salute mentale vengono spesso trattati efficacemente ricorrendo a cure ambulatoriali. Una buona salute mentale si fonda spesso su buone relazioni sociali con la famiglia, gli amici ed altre persone, su un ambiente di vita e di lavoro positivo e sulla sensazione di condurre una vita coerente e piena di significato;

15.

ritiene che le attività di prevenzione e promozione della salute debbano avere un peso maggiore e che l’assistenza sanitaria debba basarsi maggiormente sulle conoscenze e sui dati concreti. Occorre migliorare l’interazione tra i servizi sanitari ed assistenziali per assicurare una vita migliore soprattutto agli anziani e alle persone con disabilità. A questo proposito, si sta rivelando utile l’integrazione dei servizi sanitari ed assistenziali, con particolare attenzione alla valutazione individuale e alla continuità dell’assistenza. Dal momento che le abitudini di vita si formano in giovane età, le famiglie e la scuola svolgono un importante ruolo di prevenzione;

16.

condivide il punto di vista espresso nella relazione Health at a Glance: Europe 2016 secondo cui gli Stati membri dell’UE devono rafforzare l’assistenza sanitaria primaria per soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia, creare catene dell’assistenza migliori e contrastare il ricorso superfluo ai ricoveri ospedalieri. Occorre effettuare investimenti nell’assistenza primaria, nell’assistenza ambulatoriale e nell’assistenza a domicilio e concentrare, per motivi di qualità, l’assistenza ospedaliera altamente specializzata. Per alleviare la pressione sugli ospedali, è indispensabile rendere accessibili le cure primarie anche al di fuori del normale orario di lavoro e sviluppare metodi di lavoro multidisciplinari. Il personale addetto all’assistenza primaria dev’essere specializzato nella prevenzione e promozione della salute e nella cura delle malattie croniche;

17.

constata che i sistemi di assistenza sociale variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Vi sono notevoli disparità in merito alla quota del finanziamento pubblico e al luogo — ambiente domestico o strutture specifiche — in cui vengono prestati i servizi sociali. Per garantire l’uguaglianza in rapporto all’assistenza sanitaria è importante assicurare l’accesso a un’assistenza sociale di qualità elevata a tutte le persone che ne abbiano bisogno. È necessario offrire sostegno alle persone che prestano assistenza a titolo informale. Le ONG possono svolgere importanti attività complementari;

18.

invita le autorità nazionali a prestare attenzione al ruolo importante degli enti locali e regionali nella transizione dall’assistenza incentrata sugli ospedali a quella extraospedaliera, offrendo in tal modo l’opportunità di sviluppare attività creative e di prevenzione, nonché servizi di intervento precoce e di assistenza a lungo termine, piuttosto che concentrarsi sull’assistenza reattiva;

19.

condivide l’opinione espressa nella relazione Health at a Glance: Europe 2016 secondo cui è necessario impegnarsi maggiormente a favore della prevenzione delle malattie croniche che colpiscono le persone in età lavorativa. Queste malattie determinano un calo dell’occupazione e della produttività, il pensionamento anticipato, una riduzione del reddito e un decesso prematuro. Un ambiente di lavoro adeguato sul piano sia fisico che psichico è di vitale importanza per far fronte alle malattie legate al lavoro e agli infortuni sul lavoro, e per ridurre le assenze e la disoccupazione dovute alla malattia. Per questo motivo è necessaria una maggiore interrelazione tra le politiche sanitarie e quelle relative al mercato del lavoro, nonché il coinvolgimento delle parti sociali. È importante che le misure sanitarie siano considerate come degli investimenti e non come dei costi;

20.

sottolinea la necessità di compiere gli sforzi necessari per consentire alle persone con disabilità di lavorare in funzione delle loro condizioni specifiche. Una buona riabilitazione è estremamente importante per consentire alle persone inferme o infortunate di rientrare rapidamente al lavoro;

21.

ritiene che si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulle questioni relative all’influenza dei pazienti e all’assistenza incentrata sulla persona (3). Al giorno d’oggi i pazienti sono, in generale, meglio informati; molti desiderano avere la possibilità di scegliere i prestatori di assistenza sanitaria e si informano in merito all’accessibilità e alla qualità. I sistemi sanitari dovrebbero quindi sostenere le persone affinché possano prendersi cura della propria salute, adottando uno stile di vita sano, effettuando scelte informate in merito al trattamento e ai fornitori di assistenza sanitaria, optando per l’autogestione assistita ed evitando complicazioni mediche;

22.

sottolinea al tempo stesso la necessità di fornire un’assistenza sanitaria finanziata collettivamente in funzione delle necessità e non delle richieste del singolo paziente, poiché questo approccio potrebbe provocare un consumo eccessivo di cure e trattamenti;

23.

ritiene che occorra inoltre porre una maggiore enfasi sulla qualità delle cure e sui risultati clinici. La raccolta di megadati («big data»), la trasparenza e i confronti aperti sulla base di indicatori comuni sono in grado di stimolare miglioramenti e consentono di valutare gli effetti degli investimenti nel settore della sanità;

24.

osserva che, per garantire la disponibilità di personale sanitario e di assistenza competente, è necessario migliorare la pianificazione e il coordinamento tra il settore sanitario e il settore dell’istruzione, che deve offrire adeguate opportunità di sviluppo delle competenze. Attualmente si registrano carenze all’interno di diverse categorie professionali, una distribuzione geografica ineguale e uno squilibrio tra le diverse professioni. Tra le altre cose, è necessario formare un maggior numero di medici generici (4) e trattenere le persone qualificate. Al fine di assumere e fidelizzare il personale, i datori di lavoro devono offrire un buon ambiente di lavoro e assicurare condizioni di lavoro adeguate. Inoltre, per sviluppare l’attività, i datori di lavoro dovrebbero formare delle équipe multiprofessionali e promuovere la mobilità funzionale (task shifting), al fine di rafforzare i ruoli degli infermieri e di altre categorie professionali. Il CdR auspica che l’impegno della Commissione a favore della creazione di un «Corpo europeo di solidarietà» possa incoraggiare un maggior numero di giovani ad interessarsi al lavoro nel settore sanitario;

25.

sostiene i progressi compiuti dalle tecnologie mediche e lo sviluppo di nuovi farmaci e ritiene che gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione siano essenziali per lo sviluppo dell’assistenza sanitaria. L’impiego di dispositivi di sostegno e lo sviluppo di nuove tecnologie possono anche accrescere l’autonomia delle persone che necessitano di assistenza;

26.

ritiene che lo strumento più importante per accrescere l’efficacia dell’assistenza sanitaria consista nelle nuove tecnologie digitali che offrono nuove possibilità di prevenzione, rilevazione, diagnosi, trattamento, informazione e comunicazione. Il ritmo dell’innovazione in questo settore è sostenuto. Benché sussistano fondati motivi per riflettere sulla tutela dei dati personali e della vita privata, l’assistenza sanitaria ha troppo spesso reagito lentamente quando si è trattato di sfruttare le nuove opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione. La normativa in materia di protezione dei dati dev’essere concepita in modo tale da non pregiudicare l’efficacia delle cure sanitarie, il monitoraggio e la ricerca, e da assicurare al tempo stesso il rispetto della vita privata;

27.

sottolinea che la digitalizzazione comporta, al tempo stesso, profondi cambiamenti dei metodi di lavoro e dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria e incide sulle relazioni di potere tra i diversi gruppi di operatori, come pure sull’equilibrio di potere tra i pazienti e il personale sanitario. I sistemi di sanità elettronica (eHealth) e sanità mobile (mHealth) possono accrescere non solo l’influenza delle persone sulla loro salute e sull’assistenza sanitaria ma anche le possibilità di assumere una maggiore responsabilità in questo senso. Un maggiore ricorso all’autoassistenza consentirà ai pazienti di ridurre il numero di visite mediche, il che aumenterà il loro grado di soddisfazione e, allo stesso tempo, permetterà di ridurre i costi dell’assistenza sanitaria. Una maggiore digitalizzazione può inoltre contribuire a migliorare i servizi nelle zone periferiche e nelle zone a bassa densità demografica;

28.

richiama l’attenzione sul fatto che i nuovi farmaci svolgono un ruolo importante per lo sviluppo del settore sanitario. I nuovi e più efficaci metodi diagnostici permettono di adottare trattamenti e medicinali personalizzati con minori effetti collaterali e risultati migliori sul piano medico. Tuttavia, per rendere il settore sanitario più efficiente in termini di costi, è importante combattere i prezzi elevati e la prescrizione eccessiva di farmaci. Il CdR sostiene pertanto le iniziative di cooperazione volontaria tra gli Stati membri in materia di appalti pubblici, fissazione dei prezzi e accesso ai medicinali;

29.

invita a compiere maggiori sforzi per sfruttare gli eventuali vantaggi economici e qualitativi della cooperazione nel settore delle attrezzature mediche onerose e/o altamente specializzate;

30.

ritiene necessario portare avanti gli sforzi mirati compiuti in molti settori per rafforzare la sicurezza dei pazienti. È inoltre indispensabile impegnarsi per combattere la resistenza agli antibiotici, ricorrendo anche ad un uso restrittivo di tali farmaci, alla messa a punto di nuovi antibiotici e a un approccio globale che tenga conto della salute animale e umana, nonché impegnarsi specificamente per combattere le infezioni che sono legate alla prestazione di cure sanitarie. Per assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive è necessario garantire a tutte le persone che vivono in Europa un livello equivalente e ottimale di protezione dalle malattie a prevenzione vaccinale;

31.

reputa molto importante che le autorità sanitarie e sociali degli Stati membri prendano atto della vulnerabilità di molti migranti arrivati da poco, e che adottino le misure necessarie per soddisfare le esigenze in materia di assistenza sanitaria, ad esempio nel caso delle malattie mentali;

32.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nella protezione e promozione della salute di fronte ai fattori di rischio ambientale. Le autorità locali sono spesso i responsabili principali della protezione dell’ambiente, della qualità dell’aria, della gestione dei rifiuti, della pianificazione urbana, dei trasporti pubblici, dell’approvvigionamento idrico e delle infrastrutture igienico-sanitarie, delle aree verdi destinate alle attività ricreative, della sicurezza alimentare, ecc. I sistemi di assistenza sanitaria e sociale possono contribuire, ad esempio, utilizzando prodotti sicuri e rispettosi dell’ambiente, adottando una gestione dei rifiuti efficiente e riducendo l’utilizzo di energia ed acqua.

Risposte a livello dell’UE

33.

è favorevole alla cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria, nel rispetto dell’autonomia degli Stati membri in relazione alla configurazione, all’organizzazione e al finanziamento dei loro sistemi sanitari. Anche se le sfide sono comuni, le soluzioni appaiono spesso diverse. L’UE dovrebbe sostenere gli Stati membri dell’UE e i loro enti locali e regionali nella promozione della salute pubblica e nello sviluppo dei servizi sanitari. L’UE deve operare nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenere conto delle diversità dei sistemi sanitari degli Stati membri;

34.

ritiene che, al tempo stesso, sia nell’interesse dell’UE migliorare la salute e ridurre le disuguaglianze in questo ambito, dato che si tratta di una condizione per ridurre anche le disparità economiche e sociali in Europa. L’UE dovrebbe operare in modo più coerente, tenendo conto del principio della «salute in tutti gli ambiti politici»;

35.

sottolinea la necessità di proseguire il finanziamento della politica di coesione dell’UE dopo il 2020 in settori quali le infrastrutture sanitarie, la sanità elettronica (eHealth) e i programmi di promozione della salute, al fine di promuovere lo sviluppo regionale e ridurre le disparità sociali ed economiche. L’efficacia dei progetti finanziati con i fondi UE dovrebbe formare oggetto di un esame sotto il profilo della salute pubblica e dello sviluppo economico delle regioni interessate (5);

36.

ritiene che la cooperazione transfrontaliera possa contribuire allo sviluppo dei sistemi sanitari europei. È opportuno che l’UE disponga di determinate competenze legislative in materia di questioni legate alle minacce sanitarie e all’assistenza sanitaria a carattere transfrontaliero, tuttavia, in generale, essa dovrebbe concentrarsi sul sostegno alle attività degli Stati membri e sulla promozione del miglioramento della qualità. Infatti l’UE può, ad esempio, formulare raccomandazioni, avviare e finanziare progetti di sviluppo, stimolare la cooperazione nelle regioni di confine, promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze, diffondere buoni esempi e migliori pratiche, partecipare ancora più attivamente ai confronti aperti e valutare l’efficacia dei sistemi sanitari, in collaborazione anche con l’OMS e l’OCSE. In questo contesto è importante sottolineare i diversi effetti dei servizi sanitari sulla salute dei singoli pazienti e dei cittadini;

37.

propone a questo proposito che la Commissione europea istituisca un programma tipo Erasmus per i professionisti del settore sanitario;

38.

ritiene che i settori prioritari scelti dal gruppo di esperti in materia di valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari (forme integrate di assistenza; accesso all’assistenza sanitaria ed equità; assistenza sanitaria primaria; risultati/efficacia dei sistemi sanitari; malattie croniche e qualità dell’assistenza) siano altresì validi per il livello subnazionale, ed esprime la propria disponibilità a collaborare con il gruppo allo scopo di dare rilievo alle competenze locali e regionali;

39.

chiede a questo proposito di partecipare in qualità di osservatore al gruppo di esperti in materia di valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari, istituito nel settembre 2014 dalla Commissione e dagli Stati membri, su invito del Consiglio;

40.

ritiene che l’UE dovrebbe, tra l’altro, sostenere la prevenzione delle malattie croniche, promuovere l’innovazione e l’uso delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione, stimolare una maggiore cooperazione europea in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie e continuare a partecipare agli sforzi a livello mondiale volti a contrastare la resistenza agli antibiotici. Pertanto accoglie con favore, ad esempio, il nuovo piano d’azione contro la resistenza agli agenti antimicrobici, che la Commissione intende presentare nel 2017;

41.

ricorda, in tale contesto, agli Stati membri il loro impegno a istituire entro la metà del 2017 dei piani d’azione nazionali contro la resistenza antimicrobica, «sulla base dell’approccio “One health” e in conformità con gli obiettivi del piano d’azione mondiale dell’OMS», e invita i ministeri della Sanità a coinvolgere gli enti locali e regionali nell’elaborazione e nell’attuazione di tali piani;

42.

osserva che, grazie a diverse sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla direttiva del 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, i cittadini dell’UE hanno maggiori possibilità di farsi curare in un altro Stato membro. Questa possibilità risulta utile, tra l’altro, per i pazienti affetti da una malattia rara o per quelli che richiedono un’assistenza qualificata che non è disponibile nel loro paese di origine. Per questo motivo il CdR sostiene le attività della Commissione volte a creare reti di riferimento europee (RRE) per il personale sanitario e centri di eccellenza negli Stati membri, al fine di promuovere un’assistenza sanitaria altamente specializzata;

43.

ritiene che, nel suo lavoro sull’iniziativa intitolata «Stato di salute dell’UE», l’Unione dovrebbe porre in evidenza i buoni esempi di servizi sanitari efficaci e di qualità, individuare i modelli organizzativi nel settore sanitario che offrono un sostegno particolare ad un’assistenza sanitaria efficace e di elevata qualità e porre in rilievo i modi in cui un’assistenza sanitaria di elevata qualità può ridurre l’esigenza di servizi sociali. Sottolinea in tale contesto l’importanza di individuare i modelli organizzativi messi a punto dagli enti locali e regionali che si sono dimostrati efficaci.

Bruxelles, 22 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Health at a Glance: Europe 2016 (Uno sguardo alla sanità: Europa 2016).

(2)  Questa iniziativa biennale, che sarà attuata in collaborazione con l'OCSE, l'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari e gli Stati membri, prevede quattro elementi:

La pubblicazione del documento Health at a Glance: Europe 2016 (Uno sguardo alla sanità: Europa 2016).

«Profili di salute» specifici per paese che consentano di chiarire le peculiarità e le sfide di ogni paese (novembre 2017).

Un'analisi che, sulla base degli elementi precedenti, offra una rassegna panoramica sintetica e colleghi i risultati all'agenda, più ampia, dell'UE, concentrandosi su ambiti di intervento più generali e sulla possibilità di apprendimento reciproco (novembre 2017).

La possibilità che gli Stati membri possano chiedere uno scambio volontario di buone pratiche per esaminare aspetti concreti della situazione a livello nazionale (a partire dal novembre 2017).

(3)  Approccio in base al quale il paziente e i suoi familiari sono attivi e coinvolti nella programmazione e nell'applicazione del trattamento, e il paziente è visto come qualcosa di più della sua malattia.

(4)  Health at a Glance: Europe 2016 (Uno sguardo alla sanità: Europa 2016).

(5)  CDR 260/2010.


17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/25


Parere del Comitato europeo delle regioni — Le strategie di specializzazione intelligente (RIS3): l’impatto per le regioni e la cooperazione interregionale

(2017/C 272/06)

Relatore:

Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), Capo della delegazione di Navarra a Bruxelles

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.

rammenta che sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno riconosciuto che le strategie di specializzazione intelligente (RIS3) possono costituire strumenti di grande efficacia per contribuire ad affrontare le sfide della società e promuovere l’innovazione, gli investimenti e la competitività in base alle specificità socio-economiche e territoriali;

2.

sottolinea l’importanza del fatto che il regolamento (EU) n. 1303/2013 abbia elevato le RIS3 al rango di condizionalità ex ante, e si compiace che il quadro di elaborazione della strategia di specializzazione intelligente (S3) lasci dello spazio a un approccio regionale, consentendo così di tener conto delle situazioni regionali;

3.

le regioni hanno aderito alla piattaforma S3 perché si trattava di un’iniziativa utile per gestire lo sviluppo regionale con maggiore efficacia ed efficienza. Esse intendono adesso preservare i principi di questa iniziativa, basata sulla sussidiarietà e su un’impostazione dal basso, in quanto puntano a mantenere la libertà di scegliere le specializzazioni regionali. L’elaborazione delle S3 deve continuare a rispondere in via primaria alla volontà di rafforzare la dinamica di sviluppo regionale e di creare occupazione nel territorio;

4.

sottolinea che le disposizioni e gli orientamenti per l’elaborazione di una strategia di specializzazione intelligente devono rispettare il principio di sussidiarietà e offrire alle regioni un margine di manovra sufficiente per poter far fronte a sfide specifiche.

Sviluppo delle strategie di specializzazione intelligente (RIS3)

5.

rammenta la necessità di garantire la partecipazione di tutti i livelli di governance — statale, regionale, subregionale e/o locale — che abbiano competenze ed eseguano azioni negli ambiti di lavoro delle strategie, e di implicare gli attori pertinenti della cosiddetta «elica quadrupla» (1), sottolineando il ruolo delle imprese, degli istituti di istruzione e di ricerca e degli stessi cittadini, anche se la combinazione precisa delle organizzazioni coinvolte dipenderà dallo specifico contesto regionale;

6.

ritiene che le RIS3 apportino un valore aggiunto agli enti regionali e locali, dando vita a progetti e investimenti comuni transettoriali e interregionali che producono effetti particolarmente positivi in termini di rinnovamento industriale;

7.

rileva che lo sviluppo delle RIS3 deve includere tutte le parti interessate, incoraggiandole a unirsi intorno a una visione condivisa. Il processo deve promuovere la governance multilivello e aiutare a costruire capitale creativo e sociale all’interno del territorio;

8.

ritiene che la concezione e revisione costante delle RIS3 debbano essere soggette a una governance interattiva a supporto del cosiddetto processo di scoperta imprenditoriale, ossia debbano essere accompagnate da una combinazione di processi dall’alto (top-down) e dal basso (bottom-up) in cui anche la cittadinanza, rappresentata attraverso i canali ritenuti opportuni, dovrebbe essere coinvolta in maniera adeguata;

9.

segnala che, benché l’obbligo di realizzare un processo partecipativo derivi dal paragrafo 4.3 dell’allegato I del regolamento (EU) n. 1303/2013, in molti casi il processo di partecipazione continua ad essere inadeguato, e invita pertanto la Commissione a incoraggiare i soggetti interessati pertinenti a livello nazionale, regionale e locale a garantire l’effettiva applicazione di tale disposizione normativa;

10.

rammenta che, per lo sviluppo delle RIS3, è altresì opportuno disporre di una leadership e un consenso politici, ragion per cui si raccomanda la partecipazione attiva di tutte le forze politiche, o almeno di quelle più rappresentative, così come delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile;

11.

reputa che le RIS3 non dovrebbero limitarsi alle questioni di ricerca, di innovazione e di sviluppo delle imprese. Nello spirito dell’agenda per nuove competenze per l’Europa (New Skills Agenda for Europe), essa deve provvedere anche allo sviluppo di nuove competenze, dell’istruzione e della formazione per tutti i cittadini, e in particolare di giovani, lavoratori dipendenti e disoccupati. Inoltre, ritiene importante promuovere i programmi di formazione e sviluppo, soprattutto nelle regioni con poca esperienza in questo campo, sottolineando i casi di successo settoriali che possono essere usati come punti di riferimento per altre regioni e incoraggiando l’adozione di misure di cooperazione tra le regioni innovative e quelle meno sviluppate;

12.

ritiene che le scelte di specializzazione intelligente delle regioni possano anche costituire un incoraggiamento a rafforzare alcune politiche dell’UE. A titolo di esempio, molte regioni hanno fatto la scelta di sviluppare delle specializzazioni intelligenti nel settore marittimo utilizzando approcci trasversali e intersettoriali rispetto ai quali le politiche europee presentano sicuramente un ritardo di strutturazione che ne limita le capacità di sostegno e l’efficacia;

13.

sottolinea che la prioritarizzazione dei settori nei quali una regione presenta un vantaggio comparativo deve allinearsi agli obiettivi trasversali inerenti alla strategia di Lisbona (formazione dei giovani e accesso all’occupazione, uguaglianza di genere, investimenti nell’insegnamento superiore e nella ricerca, sostegno all’innovazione nelle PMI in tutti i settori dell’economia regionale, sostegno all’innovazione sociale ed ecologica ecc.). Le politiche europee devono poter continuare a sostenere questi obiettivi fondamentali per la strategia di Lisbona, accompagnando nel contempo il processo di affermazione delle S3. In tutte le regioni d’Europa, malgrado gli importanti progressi realizzati in questo campo, si devono ancora compiere passi avanti nel conseguimento di tali obiettivi;

14.

sottolinea l’importanza del ruolo delle strategie di specializzazione e innovazione nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, e richiama l’attenzione sull’importanza della formazione al fine di esplorare e sfruttare il potenziale e le capacità racchiusi nelle comunità e nei valori locali;

15.

rammenta che il suddetto regolamento prevede che le RIS3 debbano contemplare «un meccanismo di monitoraggio» che dovrebbe essere in grado di cogliere e monitorare i mutamenti previsti in ogni priorità RIS3 mediante una selezione adeguata degli indicatori di rendimento e dovrebbe promuovere lo scambio delle buone pratiche; e sottolinea l’importanza di concentrarsi sul monitoraggio e la valutazione. Pertanto si dovrebbe istituire un quadro comune, orientativo e flessibile, in grado di cogliere e monitorare i mutamenti previsti in ogni priorità RIS3, nonché di assistere le regioni nello sviluppo dei rispettivi meccanismi di monitoraggio e di indicatori concepiti su misura in funzione della loro situazione e delle loro esigenze. Tale meccanismo di monitoraggio consentirà alle regioni di sviluppare ulteriormente le loro strategie sulla base di dati concreti e in via continuativa. Esso dipenderà essenzialmente dalla natura delle singole RIS3, ragion per cui la sua definizione dovrebbe essere parte integrante dello sviluppo di tali strategie. A tale proposito, il Comitato suggerisce la possibilità, in questa prospettiva, di creare una specifica dotazione finanziaria multifondo per sostenere un processo di attuazione integrato e condiviso da tutti gli attori, riguardante anche le attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo;

16.

ritiene altresì che le RIS3 non debbano essere limitate all’innovazione e alla ricerca, ma debbano essere estese ad altri ambiti, in modo che in futuro si convertano in strategie di sviluppo regionale maggiormente integrate, che comprendano aspetti ulteriori quali l’istruzione e la formazione;

17.

osserva la situazione attuale e propone di sviluppare un quadro orientativo comune di monitoraggio, valutazione ed analisi ex post, che servirà da riferimento a ciascuna regione per elaborare i propri quadri di monitoraggio, tenendo conto delle specificità regionali, e inoltre consentirà alle regioni di adoperare le rispettive pratiche di valutazione e di monitoraggio;

18.

dà atto degli sforzi compiuti dalla piattaforma S3 in termini di assistenza tecnica ed elaborazione di strumenti, ma reputa che un quadro orientativo comune promuoverebbe una maggiore coerenza nell’attuazione e nel monitoraggio delle RIS3;

19.

invita alla gradualità e alla prudenza nel processo di valutazione delle S3, che sono comunque una politica recente, di complessa elaborazione ed attuazione, e che richiede anni per produrre tutti i suoi effetti. Il primo indicatore di riuscita deve continuare ad essere l’efficacia della prioritarizzazione e della mobilitazione locale, e le regioni devono essere strettamente coinvolte nella definizione e nell’applicazione dei dispositivi di valutazione;

20.

chiede alla Commissione, per il prossimo periodo di programmazione, di pubblicare tempestivamente le condizioni per l’elaborazione delle strategie. La comunicazione di «orientamenti» dopo che il periodo di programmazione è già iniziato, come è avvenuto per le condizionalità ex ante del periodo in corso, pone gli organismi di attuazione in una situazione insostenibile;

21.

raccomanda uno stretto coordinamento con il monitoraggio dei programmi operativi regionali finanziati dal ESR e con l’applicazione dei criteri regionali armonizzati stabiliti in tale quadro — sempre tenendo pienamente conto delle specificità territoriali — che la Commissione europea (2) suddivide in «resource indicators», «output indicators» e «result indicators» (qualitativi e quantitativi);

22.

insiste in particolare sul potenziale offerto dagli istituti di istruzione superiore (IIS), da altri organismi d’istruzione, dalle organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) e dalle imprese, in particolare le piccole start-up e le PMI, nel progettare e attuare le RIS3. Gli IIS fungono da cardine del cosiddetto «triangolo della conoscenza» (ricerca, istruzione e innovazione) e sono particolarmente adatti a sostenere lo sviluppo delle capacità innovative delle regioni, ragion per cui le amministrazioni regionali dovrebbero incoraggiare tali istituti ad assumere un ruolo attivo nel quadro del processo delle RIS3. Al riguardo, si deve puntare a un equilibrio tra, da un lato, l’apertura degli IIS alle esigenze del mercato e, dall’altro, l’apertura dell’istruzione non mirata e della ricerca (di base) alle innovazioni relative a un futuro più lontano; Il Comitato ritiene pertanto essenziale che gli IIS siano accessibili a tutti, contribuiscano all’aumento del livello di istruzione e formazione indispensabile per una società della conoscenza orientata alla creatività e rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, sia delle imprese che degli altri datori di lavoro;

23.

raccomanda che, per quanto possibile, le RIS3 prevedano la creazione di organizzazioni o strutture esterne flessibili intese a sostenere le amministrazioni — e specialmente quelle con risorse limitate — nello sviluppo delle capacità degli enti locali e regionali; e considera estremamente utili, ma non sufficienti, l’assistenza e le valutazioni esterne (sostegno alle valutazioni inter pares e visite di esperti) fornite dalla piattaforma S3, poiché ritiene che ogni ente locale e regionale debba essere messo in condizione di sviluppare le proprie capacità interne, compresi i meccanismi di attuazione, monitoraggio e sorveglianza delle RIS3;

24.

sottolinea che anche nell’elaborazione e attuazione delle RIS3 lo sforzo deve essere commisurato al risultato. Nel complesso, si deve sfruttare ogni possibilità per evitare che tali strategie diano luogo a nuovi oneri amministrativi;

25.

fa notare che le RIS3 devono poter essere configurate in modo sufficientemente flessibile lungo l’intero periodo di programmazione dei fondi strutturali pertinente. Esse non devono ostacolare i nuovi sviluppi, la diversificazione intelligente, o anche le innovazioni dirompenti nelle regioni. In particolare, le RIS3 non devono limitare le attività economiche del settore privato — ad esempio quelle delle start-up — nelle regioni interessate.

Sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei e altri programmi

26.

osserva che l’obiettivo fondamentale delle RIS3 va al di là dell’uso più efficiente dei fondi strutturali e consiste nel creare sinergie tra le politiche di innovazione e sviluppo regionali e gli strumenti finanziari, al fine di evitare duplicazioni;

27.

rammenta che la promozione di sinergie tra i Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) e Orizzonte 2020 costituisce una delle priorità per il periodo 2014-2020, ma fa notare che la complessità normativa sta ostacolando questo processo. Questa ricerca di sinergie deve riguardare anche le altre politiche dell’UE e i relativi strumenti di intervento;

28.

insiste sul valore di un’impostazione di questo tipo, che deve anche puntare a rafforzare il sostegno alle PMI, ai loro progetti individuali e alle loro iniziative collettive, nonché alle start-up.

29.

rileva che è oramai essenziale procedere alla semplificazione del quadro normativo e creare interfacce funzionanti che migliorino l’interazione tra i diversi regimi di sostegno, i quali, a loro volta, dovrebbero essere corredati di una descrizione chiara e comprensibile dei modi in cui essi intendono realizzare e agevolare sinergie;

30.

ritiene che sia importante promuovere programmi di formazione, soprattutto nelle regioni con limitata esperienza in questo campo, dando risalto, in un’ottica settoriale, a storie di successo che possano tradursi in punti di riferimento per altre regioni;

31.

richiama l’attenzione sul fatto che uno dei principali fattori di successo per la creazione di sinergie consiste nel promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le parti interessate che hanno familiarità con i diversi strumenti di sostegno (fondi strutturali e Orizzonte 2020), ma che, al momento, dispongono di scarse conoscenze riguardo al rispettivo ambito di intervento — una considerazione, questa, valida a livello sia regionale che europeo; e invita la Commissione e le regioni a sostenere e promuovere lo scambio tra questi gruppi;

32.

rammenta che gran parte delle possibilità di successo dipenderà da una fluida relazione tra i vari livelli di governance — europeo, nazionale, regionale e, se del caso, locale — nonché dal coordinamento tra, per esempio, le autorità di gestione e i punti di contatto nazionali;

33.

deplora che l’armonizzazione incompleta tra il quadro normativo degli aiuti direttamente gestiti dalla Commissione (Orizzonte 2020) e quello degli aiuti a gestione indiretta (fondi SIE), che è soggetto alle limitazioni per gli aiuti di Stato, continui a costituire un notevole ostacolo alla realizzazione di sinergie tra tali interventi; e invita ad applicare le raccomandazioni contenute nel recente studio commissionato in materia dal Parlamento europeo (3).

Razionalizzazione delle iniziative della Commissione europea

34.

riconosce ancora una volta il grande lavoro svolto dalla piattaforma S3, sebbene rilevi una moltitudine di iniziative da parte della Commissione europea che dà luogo a confusione, disconoscimento e mancanza di coordinamento tra le regioni;

35.

ritiene che sia necessario analizzare le sinergie tra i vari strumenti, iniziative, mezzi e organi di sostegno, quali ad esempio la piattaforma di specializzazione intelligente, l’osservatorio europeo dei cluster, i partenariati europei per l’innovazione, il Forum strategico europeo, le iniziative sulle tecnologie abilitanti fondamentali (KET), le infrastrutture di ricerca ecc.;

36.

chiede alla Commissione di garantire una maggiore coerenza nel modo in cui le iniziative vengono intese ed attuate, soprattutto nei confronti delle regioni più piccole o con minore capacità amministrativa;

37.

auspica un chiarimento riguardo alle aree tematiche in cui la Commissione intende adottare misure significative per sviluppare un approccio globale alla catena del valore in un determinato settore a livello europeo, traendo ispirazione da esempi di successo in settori cruciali rilevanti per il maggior numero possibile di Stati membri o di regioni; in tali aree la Commissione, basandosi sulle S3, dovrebbe puntare ad un approccio di messa in rete, di sostegno e di animazione;

38.

invita l’UE a chiarire le ripercussioni delle strategie di specializzazione intelligente sugli altri meccanismi di governance e sull’insieme delle parti coinvolte, nonché a migliorare la sua comunicazione, e raccomanda l’elaborazione di un «atlante delle iniziative, degli strumenti e dei progetti UE» su temi riguardanti le RIS3, sul modello, ad esempio, del portale e-justice della Commissione europea, volto a «semplificare la vita del cittadino» offrendogli informazioni nelle diverse lingue;

39.

raccomanda inoltre di sviluppare una comunità della conoscenza per la formazione e professionalizzazione degli esperti in RIS3, tenendo conto anche del lavoro svolto dall’OCSE, dalla Piattaforma S3 e da un’ampia gamma di accademici.

Promozione della cooperazione interregionale e creazione di catene di valore

40.

sottolinea che la creazione di una massa critica a livello territoriale è essenziale affinché l’UE e le sue imprese siano competitive a livello globale; e ritiene che gli enti locali e regionali siano la sede appropriata per affrontare gli ecosistemi innovativi, generando i necessari legami tra le politiche dell’UE, le imprese, i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e i cittadini;

41.

rileva che, sulla base delle priorità individuate dalle RIS3, è necessario sviluppare la cooperazione interregionale per creare catene di valore in tutta l’UE;

42.

è convinto che la cooperazione interregionale genererà sinergie tra attività economiche e risorse già definite nelle regioni, in modo tale da sfruttarne meglio le potenzialità e da evitare duplicazioni inutili negli investimenti, utilizzando i fondi strutturali;

43.

ritiene cruciale poter disporre di informazioni e capacità di coordinamento sufficienti, il cui esito ideale sarebbe un sistema completo e coerente di complementarità che elimini le inefficienze derivanti dalla duplicazione e dalla semplice mimesi;

44.

accoglie con favore le varie iniziative della Commissione europea in tal senso, quali ad esempio le piattaforme tematiche, ma ritiene che tali iniziative dovrebbero nascere con strumenti finanziari e obiettivi ben definiti, che evitino il rischio di incertezza tra i partecipanti così come le duplicazioni con altre iniziative o programmi quali le CCI, ERA-NET, i programmi di cluster di COSME, i progetti Interreg Europe ecc.;

45.

critica il fatto che i grandi strumenti finanziari lascino da parte i progetti di minore portata e restino — malgrado le rilevanti risorse messe a disposizione soprattutto dal FEIS — comunque non sufficienti a permettere alle PMI di colmare le lacune del mercato e facilitare l’accesso al credito e il finanziamento dei rischi. Molto spesso sono fattori come il grado di complessità, le procedure dispendiose in termini di tempo per la preparazione, l’esecuzione e la chiusura di un megaprogetto o i bassi livelli di maturità tecnologica (lontani da qualsiasi ritorno visibile sugli investimenti) a scoraggiare la partecipazione degli attori di minori dimensioni;

46.

sottolinea l’importanza dello sviluppo di piattaforme tematiche da parte della Commissione europea e specialmente l’opportunità che esse offrono di promuovere la cooperazione tra attori regionali. Inoltre, osserva che dette piattaforme di cooperazione interregionale si sono dimostrate fondamentali per l’attuazione, massimizzando la crescita economica e il potenziale di mercato specialmente in termini di innovazione guidata dall’industria. Pertanto, ritiene che dovrebbe essere possibile, per le regioni che lo desiderano, sviluppare l’organizzazione di alcune specializzazioni a livello interregionale:

all’interno di uno stesso paese,

in seno a compagini transfrontaliere,

nelle regioni ultraperiferiche,

in aree appartenenti a una stessa fascia costiera o a uno stesso massiccio montuoso,

nell’ambito di una rete europea priva di continuità territoriale (valga l’esempio delle industrie culturali e creative, dei servizi connessi alle sfide demografiche o dell’iniziativa Vanguard);

47.

ritiene che le RIS3 dovrebbero incoraggiare le regioni a lavorare insieme per sviluppare, tra i cluster, la cooperazione internazionale settoriale o in taluni segmenti di mercato comuni, contribuendo così a rafforzare le catene di valore internazionali di cui si è detto. Il ruolo che i cluster possono svolgere come ponti tra gli attori all’interno e al di fuori delle regioni e come canali di sostegno imprenditoriale alle PMI deve trovare riscontro nelle politiche dell’UE;

48.

deplora il fatto che il quadro normativo vigente per l’impiego interregionale e transnazionale dei fondi SIE non venga utilizzato in misura soddisfacente dalle autorità nazionali e regionali. Ciò vale anche per l’esecuzione di progetti al di fuori dell’area coperta dal programma — progetti che, nella pratica, non vengono quasi mai realizzati;

49.

sottolinea che, secondo numerosi studi, permangono notevoli ostacoli che frenano l’impiego dei fondi SIE per la cooperazione interregionale e transnazionale, quali ad esempio la scarsità di risorse o capacità amministrativa, l’assenza di buone prassi di riferimento, l’incertezza sui modi di realizzare tale cooperazione, la mancanza di un quadro di riferimento e metodologico, la scarsa chiarezza sugli obiettivi, l’asimmetria dei livelli di competenza politica, gli ostacoli normativi e la mancanza di un quadro finanziario che promuova l’attività in questione;

50.

ritiene, pertanto, che il quadro normativo attuale limiti la cooperazione interregionale anziché promuoverla; invita dunque la Commissione europea a sostenere il lavoro svolto dalle reti delle autorità di gestione del FESR e del FSE fornendo assistenza pratica — ad esempio in termini di scambio di informazioni — ed eliminando le incertezze in merito all’ammissibilità delle misure previste in singoli casi specifici, nonché ad astenersi da qualsiasi interpretazione restrittiva del quadro normativo esistente; e riconosce peraltro che talune delle barriere più consistenti sono dovute non all’insufficienza del quadro normativo vigente bensì alla scarsa capacità amministrativa e a livelli asimmetrici di competenze politiche, amministrative o scientifiche.

Un nuovo quadro normativo e finanziario

51.

reputa che la S3 delle regioni debba essere presa realmente in considerazione in tutte le politiche dell’UE, dunque anche nell’attuazione dell’intera politica di coesione, e non soltanto per l’utilizzo del FESR;

52.

considera che potrebbe rivelarsi problematico pretendere di promuovere nuove politiche valendosi sempre del medesimo quadro normativo e finanziario, e ritiene pertanto che sarebbe opportuno accordare ai programmi una certa flessibilità sì da permettere loro di promuovere le nuove politiche con maggiore versatilità;

53.

è dell’avviso che, per sviluppare le proprie cooperazioni intorno alle RIS3, le regioni abbiano bisogno di uno strumento semplice che consenta loro di tener conto effettivamente dei costi del collegamento in rete e non soltanto di quelli dei progetti operativi finanziati in comune;

54.

respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la politica di coesione per il dopo 2020, dato che essa rimane un elemento essenziale per promuovere strategie di specializzazione intelligente in tutte le regioni dell’UE e la sua rinazionalizzazione metterebbe a repentaglio i molteplici sviluppi positivi già prodotti a livello locale e regionale nell’attuale periodo di finanziamento.

55.

di conseguenza, raccomanda di:

riformare l’attuale quadro normativo entro la fine del periodo 2014-2020, per dare impulso tanto alle sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei quanto ad altri programmi come la cooperazione interregionale. Tale riforma deve comportare una semplificazione e una maggiore flessibilità nella gestione dei fondi SIE, grazie all’applicazione di metodi di giustificazione semplificati, basati ad esempio sul grado di conseguimento degli obiettivi, sull’impiego dei costi unitari e su altre misure più idonee a garantire un’applicazione efficiente dei fondi alla specializzazione intelligente,

rafforzare, nell’ambito delle S3, gli obiettivi di crescita sostenibile e inclusiva nonché di creazione di posti di lavoro,

adottare un quadro comune orientativo e flessibile, sotto forma di raccomandazione per le RIS3, che colmi il vuoto normativo e la mancanza di coordinamento oggi esistenti in materia di concezione, sviluppo, attuazione, monitoraggio e sorveglianza di tali strategie. Cosicché, sulla base del principio di sussidiarietà, il documento dovrà essere flessibile, dinamico e in continua evoluzione, lasciando spazio all’emergere di nuove nicchie di specializzazione che prima neppure esistevano,

attivare con urgenza strumenti di finanziamento ad hoc appropriati per promuovere la cooperazione interregionale. Tali strumenti potrebbero consistere in misure combinate di finanziamento (ad esempio, sovvenzioni e prestiti combinati con finanziamenti pubblici e privati a diversi livelli) e nell’uso innovativo di fondi per sostenere progetti pilota di reti di cooperazione interregionale in cui il contatto con le imprese sia tangibile e i cui risultati abbiano un impatto sul mercato,

proporre, nel quadro del programma Orizzonte 2020, un approccio territoriale che connetta la politica europea in materia di ricerca e innovazione con le RIS3, tenendo presente che tale programma dovrà continuare a essere guidato dal principio di eccellenza,

garantire che questo approccio territoriale tenga conto del fatto che alcune regioni — ad esempio quelle ultraperiferiche lontane dai centri economici e tecnologici — incontrano difficoltà nel partecipare a determinati progetti,

trarre insegnamento dai progetti pilota realizzati dalla DG Regio con le regioni in ritardo di sviluppo per aiutarle efficacemente a ridurre il divario in termini di innovazione nell’UE,

condurre un’approfondita valutazione ex ante dell’impatto territoriale per quanto riguarda l’integrazione della strategia di specializzazione intelligente in varie politiche dell’UE, come quella di ricerca (PQ 9), la politica industriale e la futura politica di coesione,

allocare urgentemente risorse ad Interreg Europa, che nei prossimi anni costituirà per le regioni lo strumento di sostegno più adatto, nonché ad esse ben noto, al loro collegamento in rete in relazione alle RIS3,

attuare il piano Juncker in modo tale da favorire la creazione di piattaforme regionali di sostegno alla messa a punto e al finanziamento dei progetti, sì da consentire al FEIS di venire concretamente in aiuto delle RIS3. Per garantire una selezione responsabile dei progetti, le parti interessate coinvolte nella valutazione dei progetti devono ricevere informazioni complete sul sostegno necessario agli enti locali e regionali e sulle loro esigenze. Il potenziamento dell’assistenza tecnica a livello regionale nel quadro del FEIS rappresenta una priorità assoluta,

prevedere la partecipazione del Comitato europeo delle regioni alle attività del gruppo ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di R&S dell’UE;

56.

raccomanda alla Commissione europea di istituire un gruppo di lavoro, con la partecipazione attiva del Comitato europeo delle regioni, che affronti tutti gli aspetti da considerare per dotare la suddetta condizionalità ex ante delle RIS3 di maggior concretezza, nonché di obiettivi e strumenti.

Bruxelles, 22 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Composta, cioè, dalle autorità di gestione nazionali o regionali nonché dalle parti interessate, come le università e altri istituti d'istruzione superiore, le imprese e le parti sociali, ma anche i cittadini impegnati nella ricerca di opportunità imprenditoriali.

(2)  Come ad esempio nel Guidance document on monitoring and evaluation — European Regional Development Fund and Cohesion Fund [Documento orientativo sul monitoraggio e la valutazione — Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione] pubblicato dalla Commissione europea nel 2014.

(3)  Maximisation of synergies between European Structural and Investment Funds and other EU instruments to attain Europe 2020 Goals [Massimizzazione delle sinergie tra i fondi strutturali e d'investimento europei e altri strumenti UE per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020] (IP/B/REGI/IC/2015-131), pubblicato nel giugno 2016 dalla DG Politiche interne del Parlamento europeo.


17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/32


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione concernente il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 — Un approccio consapevole dei rischi di catastrofi per tutte le politiche dell’UE

(2017/C 272/07)

Relatore:

Adam Banaszak (PL/ECR), vicepresidente del Voivodato della Cuiavia-Pomerania

Testo di riferimento:

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Piano d’azione concernente il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 — Un approccio consapevole dei rischi di catastrofi per tutte le politiche dell’UE

[SWD(2016) 205 final].

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul piano d’azione concernente il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, in quanto vi si sottolinea in modo specifico il ruolo degli enti locali e regionali nel sostenere gli sforzi delle autorità nazionali per ridurre i rischi di catastrofi;

2.

sottolinea che la resilienza nei confronti delle catastrofi costituisce uno degli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. In tale contesto, invita le istituzioni dell’Unione europea a fare di un principio di questo tipo uno dei pilastri fondamentali delle future azioni a favore dello sviluppo sostenibile in Europa e ad integrarlo nei fondi e progetti futuri dell’Unione europea;

3.

osserva che, nell’ultimo decennio, l’intensità e la frequenza delle calamità naturali sono aumentate notevolmente. Ogni anno, queste calamità provocano la morte di decine di migliaia di persone in tutto il mondo e comportano costi diretti che, soltanto per gli Stati membri dell’UE, ammontano a decine di miliardi di euro, con il numero delle vittime che tende a essere più elevato nei paesi in via di sviluppo mentre i danni economici sono maggiori nelle economie sviluppate;

4.

appoggia le misure volte a sostenere l’attuazione di strategie e piani nazionali, regionali e locali di gestione dei rischi, compresa la definizione di obiettivi, parametri di riferimento e scadenze, e sottolinea la necessità di una valutazione delle strategie e dei piani esistenti allo scopo di tener conto delle disposizioni del quadro di azione di Sendai. Per le regioni di confine, un coordinamento efficace tra queste strategie oppure lo sviluppo di strategie congiunte transfrontaliere è essenziale e va incoraggiato;

5.

sottolinea che, sotto il profilo dei costi, è più efficiente costruire infrastrutture già resilienti alle catastrofi che adeguare le infrastrutture che non lo sono. Infatti, secondo una stima dell’Ufficio dell’ONU per la riduzione del rischio di disastri (UNISDR), il rapporto costi-benefici è di 1 a 4;

6.

riconosce l’urgenza di conseguire i traguardi prioritari per il 2020 stabiliti dagli OSS (1) (11.b) e dal quadro di Sendai affinché molti più insediamenti umani — urbani e non — adottino e attuino politiche e piani integrati che favoriscano l’inclusione, l’efficienza nell’uso delle risorse, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza alle catastrofi, e sia promossa e attuata una gestione olistica del rischio di catastrofi a tutti i livelli, in linea con il quadro di Sendai;

7.

sottolinea che tutti i progetti dell’UE relativi alla costruzione di nuove infrastrutture (siano essi realizzati mediante i fondi della politica regionale o tramite il Fondo europeo per gli investimenti strategici) dovrebbero essere resistenti alle catastrofi, e chiede che tale principio sia espressamente menzionato nella normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi;

8.

sottolinea la necessità di destinare risorse finanziarie adeguate alla riduzione dei rischi di catastrofi a livello locale, regionale e nazionale. In molti casi, infatti, la protezione civile è devoluta alle amministrazioni locali e regionali senza che esse siano dotate dei fondi sufficienti per far fronte alle relative necessità. Le autorità locali e regionali hanno bisogno di risorse e poteri decisionali adeguati. Occorre stanziare risorse sufficienti anche per i programmi a sostegno della cooperazione transfrontaliera nel campo della riduzione del rischio di catastrofi e della gestione delle crisi;

9.

appoggia con decisione la proposta di regolamento presentata il 30 novembre 2016 dalla Commissione europea [COM(2016) 778], che consentirebbe di dimostrare con più forza la solidarietà dell’UE in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali; chiede però che siano rivedute le definizioni di «catastrofe naturale grave» e «catastrofe naturale regionale» di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, alle quali tale proposta rinvia; e in particolare fa notare che, ai fini della definizione di «catastrofe naturale grave», le soglie previste — danni per oltre 3 miliardi di euro o per un importo superiore allo 0,6 % del reddito nazionale lordo dello Stato interessato — sono troppo elevate e costituiscono un ostacolo specialmente per le regioni più piccole e meno sviluppate, che sono quelle più bisognose di sostegno finanziario;

10.

sottolinea che, nella gestione dei rischi di catastrofi e nella gestione di queste ultime, un ruolo cruciale è svolto dagli enti locali e regionali, e fa notare la legittimità e l’importanza del ruolo delle piattaforme locali e regionali nella riduzione del rischio di catastrofi;

11.

osserva che, per ottimizzare la gestione dei rischi, è indispensabile che le autorità locali, regionali e nazionali cooperino con i soggetti privati pertinenti, comprese le imprese di assicurazioni;

12.

ricorda altresì che la posizione geostrategica di alcune regioni, come quelle ultraperiferiche (RUP), fa di esse degli attori europei di elezione per gli interventi urgenti al di là dei confini dell’UE, ma anche per le misure di prevenzione dei rischi;

13.

le catastrofi non rispettano le frontiere regionali o nazionali, ragion per cui è necessario stabilire un protocollo di azione coordinata per il caso in cui le calamità interessino due o più Stati. Il coordinamento è fondamentale, in particolare nei casi in cui tra i soggetti interessati figurino anche paesi terzi;

14.

riconosce che la problematica delle calamità naturali è un elemento imprescindibile per le misure volte a fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici, e che questi due temi dovrebbero essere affrontati congiuntamente; suggerisce che il nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia intensifichi le proprie attività in questo campo e offra ulteriore sostegno per l’adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo anche a creare resilienza a livello locale; ribadisce il proprio sostegno al Patto, e anche alla campagna Making Cities Resilient lanciata dall’UNISDR. Per contribuire a richiamare l’attenzione delle regioni e delle città su tale campagna, propone di nominare degli «ambasciatori delle città resilienti», che beneficerebbero del sostegno del CdR;

15.

condivide il riferimento — nella comunicazione della Commissione europea COM(2016) 739, pubblicata nel novembre 2016 — alla necessità di tener conto dell’esigenza di ridurre il rischio di catastrofi, ma si rammarica che in quel documento non si sottolinei che la resilienza nei loro confronti costituisce una delle pietre angolari dello sviluppo sostenibile nell’Unione europea (2).

Comprendere i rischi di catastrofi

16.

sottolinea il dovere morale di garantire che i progetti dell’UE non mettano a rischio la vita umana finanziando infrastrutture che potrebbero non essere resistenti alle catastrofi. Osserva inoltre che, dal punto di vista finanziario, è molto più efficiente costruire infrastrutture già resilienti alle catastrofi piuttosto che adeguare le infrastrutture che non rispettano le norme di sicurezza;

17.

accoglie con favore la recente riforma del Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE), che è il meccanismo finanziario europeo per fornire sostegno in caso di gravi catastrofi e il principale strumento europeo di risposta alle calamità naturali. Sottolinea l’importanza del FSUE come strumento per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all’interno dell’UE. Si compiace che, in linea con le proprie raccomandazioni, il Fondo possa ora essere impiegato per sviluppare la resilienza alle catastrofi nelle infrastrutture interessate. Nel contempo, però, pur accogliendo con favore la proroga dei termini per l’impiego del Fondo, sottolinea che un termine di 2 anni permetterebbe di farne un impiego più efficace (3). Inoltre, reputa che il meccanismo di sostegno finanziario dovrebbe stabilire soglie inferiori, che rendano possibile sia agli enti regionali che a quelli locali accedere a tale sostegno;

18.

nel caso della cooperazione allo sviluppo, è necessaria un’azione di informazione che renda consapevoli del fatto che la preparazione e la risposta alle emergenze è una responsabilità sia delle autorità che della popolazione;

19.

sostiene l’approccio orizzontale adottato nel piano d’azione della Commissione, che consente di integrare gli obiettivi del quadro di Sendai in altre politiche dell’UE, eliminando così la discrepanza tra il quadro di Sendai, stabilito a livello mondiale, e il Meccanismo di protezione civile dell’Unione;

20.

rileva che il suddetto piano d’azione prende in considerazione il contributo di tutte le politiche e le pratiche dell’UE — e non solo della politica in materia di protezione civile — alla realizzazione delle priorità concordate nel corso della 3a Conferenza mondiale dell’ONU sulla riduzione del rischio di catastrofi.

21.

riconosce che il presupposto per un approccio proattivo, anziché reattivo, alla definizione di una politica basata sulla considerazione del rischio di catastrofi è la creazione di piani d’azione quinquennali che dovrebbero mirare a coinvolgere l’intera società e a promuovere e migliorare la conoscenza di tale rischio e gli investimenti che ne tengono adeguato conto nonché la preparazione e la resilienza alle catastrofi, rafforzando le priorità dell’UE nei campi della competitività, della ricerca e dell’innovazione e sostenendo uno sviluppo sostenibile resiliente nonché promuovendo l’uso di tecnologie informatiche di comunicazione, TIC e reti a commutazione automatica di allarme rapido, basate sull’individuazione precoce, la comunicazione immediata e protocolli di intervento proattivi;

22.

osserva che i progetti sostenuti e realizzati nel quadro del piano d’azione dovrebbero contribuire a creare sinergie tra la riduzione dei rischi di catastrofi e le strategie riguardanti i cambiamenti climatici, nonché a rafforzare la capacità delle città per quanto attiene al contrasto dei rischi di catastrofi;

23.

raccomanda di creare un piano d’azione conforme agli altri accordi internazionali conclusi o attuati nel 2015 e nel 2016 e ai relativi processi, tra i quali l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il piano d’azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo nonché l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Vertice umanitario mondiale e la nuova agenda urbana;

24.

richiama l’attenzione sul ruolo essenziale della cooperazione con il settore privato per la raccolta e la trasmissione dei dati sulle perdite e i danni, nonché sull’importanza di rafforzare i collegamenti tra le strategie in materia di gestione del rischio di catastrofi, adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità;

25.

sottolinea l’importanza di garantire che tutti gli strumenti finanziari dell’UE promuovano investimenti basati sulla resilienza al rischio di catastrofi, nonché il proprio sostegno ai sistemi di allerta precoce e al miglioramento delle tecnologie ridondanti di comunicazione tra sistemi di protezione civile e avvisi alla popolazione, nonché al principio secondo cui, in seguito alle catastrofi, occorre «ricostruire meglio».

Gli enti locali e regionali: partner cruciali per la riduzione del rischio di catastrofi

26.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono investiti della responsabilità istituzionale e politica di garantire la protezione dei cittadini e si trovano in prima linea nell’organizzare una risposta alle situazioni di crisi, assicurando servizi di base e il monitoraggio e la gestione delle catastrofi non appena queste si verificano. Tali enti sono responsabili della prevenzione di questo tipo di eventi, della reazione immediata ad essi e delle operazioni di salvataggio, e soprattutto dispongono di una conoscenza approfondita dei loro territori e delle loro comunità; inoltre, gli enti locali e regionali sono responsabili anche della successiva ricostruzione;

27.

fa notare che, in molti casi, gli enti locali e regionali hanno dimostrato un enorme impegno nel processo per la riduzione dei rischi di catastrofi, ad esempio attraverso il loro contributo alla preparazione della valutazione del rischio e dei piani di gestione dei rischi, in linea con il parere del CdR sul Meccanismo di protezione civile dell’Unione (4);

28.

sottolinea l’importanza dello sviluppo della cooperazione interregionale al fine di prevenire i rischi da catastrofi, in particolare nella politica in materia di protezione civile; e ritiene opportuno che la Commissione possa contribuire, migliorando il coordinamento tra le regioni, a rendere la cooperazione ancora più efficiente ed efficace, stabilendo degli standard per i modelli e le tecnologie utilizzati da città e regioni per migliorare la risposta alle emergenze che oltrepassano i confini o la capacità dei singoli enti territoriali;

29.

osserva che una base auspicabile per la cooperazione in questo campo consiste anche nello sviluppo di un partenariato pubblico-privato per la riduzione del rischio di catastrofi e nell’adozione di misure volte a incoraggiare il settore privato a comprendere il rischio locale e a contribuire, in quanto parte interessata, alla costruzione della futura politica in materia di riduzione del rischio di catastrofi, ad esempio ampliando l’offerta assicurativa pertinente; ribadisce il timore che, in conseguenza dell’aumentare di tale rischio, in determinate aree non sia più possibile stipulare un’assicurazione o quantomeno farlo a prezzi accessibili — una situazione, questa, che porrebbe le autorità pubbliche di fronte al rischio di un’enorme esposizione finanziaria; e sottolinea pertanto che andrebbe esplorata la possibilità di una mutualizzazione del rischio, chiedendo altresì di studiare la fattibilità di un regime di assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali (5);

30.

ritiene opportuno che si sfrutti appieno il crescente ruolo della tecnologia mobile, di Internet e dei social media per diffondere informazioni riguardanti le catastrofi, e in particolare si potenzi la tecnologia AML (Advanced Mobile Location), che consente la localizzazione immediata delle chiamate al numero di emergenza europeo «112»; e sottolinea che il ricorso a queste tecnologie è importante anche per lo sviluppo di campagne di prevenzione e formazione riguardo alle catastrofi;

31.

sollecita una politica efficace di informazione in caso di catastrofi, che possa contribuire a prevenire i danni nei casi in cui sia probabile il ripetersi di esse o il verificarsi di eventi analoghi; e reputa essenziale istituire un servizio di protezione e assistenza materiale e psicologica alle vittime, ai loro familiari, ai soccorritori e alle altre persone coinvolte nelle catastrofi;

32.

sottolinea che gli enti locali e regionali hanno bisogno delle conoscenze, degli strumenti, delle capacità e delle risorse necessari per assolvere i loro compiti, come indicato dal CdR nel suo parere sul quadro d’azione di Hyogo per il dopo 2015; al tempo stesso, fa notare che, se agli enti locali incombe la responsabilità di un’ampia gamma di infrastrutture critiche, d’altra parte gli investimenti volti ad accrescerne la resilienza nei confronti dei rischi di catastrofi sono poco visibili e spesso trascurati oppure ci si astiene del tutto dal realizzarli (6);

33.

chiede che siano adottate misure per sensibilizzare l’opinione pubblica, anche attraverso la conduzione di ricerche in materia di gestione dei rischi di catastrofi; e raccomanda di fare in modo che i residenti delle zone minacciate siano consapevoli della necessità di dimostrare solidarietà nei confronti dei residenti delle zone soggette a catastrofi. Attualmente, infatti, i modi in cui tali rischi possono aumentare in misura esponenziale sono poco conosciuti;

34.

sottolinea l’importanza che, tra le conoscenze, gli strumenti, le capacità e le risorse necessari per adempiere ai loro obblighi, gli enti locali e regionali sviluppino, come indicato nel parere del CdR sul quadro di azione di Hyogo per il dopo 2015, delle reti di stazioni di misurazione meteorologica. Tali reti devono rendere possibile il monitoraggio sia delle variabili che quantificano con precisione i cambiamenti climatici sia di tutte le variabili che permettono l’osservazione e l’allarme rapido in relazione alle catastrofi.

Il nuovo asse prioritario: una valida risposta dell’UE all’aumento della frequenza delle catastrofi

35.

appoggia con decisione la proposta della Commissione europea [COM(2016) 778] di creare un nuovo asse prioritario con un tasso di finanziamento del 100 % per sostenere, nel quadro delle priorità d’investimento del FESR, le misure di previsione, prevenzione e pianificazione relative a catastrofi naturali gravi o regionali e gli interventi di ricostruzione in risposta a tali catastrofi;

36.

appoggia le proposte di rendere le spese destinate a questo scopo ammissibili ai finanziamenti dalla data in cui si è verificata la catastrofe, anche qualora tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore del regolamento.

Sussidiarietà e proporzionalità

37.

rileva che il documento di lavoro dei servizi della Commissione in esame è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e sottolinea che le catastrofi non conoscono frontiere, ragion per cui, per sviluppare la resilienza nei loro confronti, è necessaria un’azione coordinata. La protezione civile è un ambito nel quale l’azione dell’Unione è intesa a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri (art. 6 TFUE). In linea con l’art. 196 TFUE, le misure adottate dall’Unione non possono consistere nell’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Bruxelles, 23 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Obiettivi di sviluppo sostenibile.

(2)  Comunicazione della Commissione Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità (COM(2016) 739 final).

(3)  CDR6402-2013_00_00_TRA_AC.

(4)  CDR740-2012_FIN_AC.

(5)  Per maggiori informazioni sul ruolo delle assicurazioni nella ripresa dopo una catastrofe, si rinvia al parere del CdR COR-2014-02646.

(6)  COR-2014-02646-00-01-AC-TRA.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

122a sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2017

17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 272/36


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte legislative per una nuova decisione sulla condivisione degli sforzi e in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)

(2017/C 272/08)

Relatore:

Juri Gotmans (EE/PSE), sindaco di Haanja

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

COM(2016) 482 final/2

e

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

COM(2016) 479 final

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.

accoglie con favore le proposte legislative della Commissione europea relative alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 nei settori non coperti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) [COM 482(2016) final/2], nonché quelle relative all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia [COM(2016) 479 final];

2.

ritiene importante ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema ETS entro il 2030, in modo da poter conseguire l’obiettivo a lungo termine di diminuire le emissioni del 95 % entro il 2050;

3.

è dell’avviso che, al fine di rispettare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi, sia estremamente innovativo ed efficiente sotto il profilo dei costi integrare nella politica per il clima dell’UE il potenziale di assorbimento delle emissioni di CO2 risultante dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF);

4.

ritiene essenziale che gli enti locali e regionali siano riconosciuti come attori che rivestono un ruolo importante nell’applicazione delle misure previste dalla nuova politica per il clima e, in base ai principi della governance multilivello, siano coinvolti in modo più attivo e a pieno titolo nell’attuazione della politica dell’UE per l’energia e il clima;

5.

evidenzia il ruolo e le competenze delle città e delle regioni nella raccolta e nella compilazione dei dati necessari per redigere gli inventari dei gas a effetto serra nei settori coperti dal regolamento LULUCF e da quello sulla condivisione degli sforzi; raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di sostenere in modo coerente gli enti locali e regionali, rafforzandone le capacità necessarie ad adempiere ai loro compiti fondamentali nella concezione e pianificazione dello sviluppo locale nei settori dell’energia, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, dell’uso del suolo ecc.;

6.

è dell’avviso che gli strumenti di flessibilità consentano di esprimere i principi di mercato e le pratiche di uso del suolo, nonché di reperire le risorse per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nel quadro delle misure di protezione del clima, ma che siano necessari in tal senso alcuni cambiamenti per evitare un ridimensionamento degli ambiziosi obiettivi della politica dell’UE per il clima e un’inflazione negli scambi di quote. Si potrebbe a tal fine conteggiare le emissioni effettive o la loro tendenza lineare alla riduzione nel 2020, diminuire il trasferimento di eccedenze di quote dai settori coperti dal sistema ETS dell’UE a quelli non ETS e fissare obiettivi maggiormente ambiziosi anche per i paesi con un PIL modesto;

7.

chiede l’introduzione di controlli intermedi della conformità ogni cinque anni quale strumento efficace per garantire il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni tramite un monitoraggio più regolare;

8.

ritiene che, di fronte alla mancanza di obiettivi specifici di riduzione delle emissioni per taluni settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi, dovrebbero essere previste alcune disposizioni in materia di pianificazione al fine di consentire lo sviluppo di strategie e di azioni a livello di UE, Stati membri, regioni ed enti locali, per garantire la transizione di tali settori verso misure che puntino alla decarbonizzazione. Vanno pertanto elaborati obiettivi settoriali specifici al fine di garantire che tutti i settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi rispettino l’obiettivo mondiale di riduzione delle emissioni proposto nel regolamento stesso; i controlli della conformità, inoltre, devono essere rafforzati attraverso verifiche e bilanci annuali;

9.

sottolinea la necessità di sfruttare a fondo e con maggiore ambizione le opportunità connesse ai requisiti normativi per le misure settoriali specifiche da attuare in settori a rischio di un aumento delle emissioni (ad es. efficienza delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nel settore dei trasporti);

10.

invita la Commissione europea a prendere in considerazione il contributo del settore LULUCF in modo complessivo, riconoscendo che questo settore, e in special modo le foreste, ha il potenziale di contribuire positivamente all’attenuazione dei cambiamenti climatici attraverso la cattura, lo stoccaggio e la sostituzione delle emissioni di CO2.

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

COM(2016) 482 final/2

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per realizzare la transizione verso l’energia pulita occorre modificare i comportamenti d’investimento e offrire nuovi incentivi nell’intero spettro delle politiche.

Nell’ambito del cofinanziamento a integrazione dei fondi dell’UE occorre avviare programmi di investimento regionali e locali a sostegno dei settori non ETS.

Motivazione

Inserendo questo nuovo considerando, si vuole evidenziare la necessità di introdurre programmi di investimento nelle regioni e nelle città. In mancanza di un riconoscimento sotto forma di mandato e di risorse finanziarie a lungo termine, il livello locale e regionale non può operare in condizioni ottimali. La principale fonte di finanziamento a disposizione degli enti locali e regionali per attuare misure sostenibili nei settori di loro competenza è in gran parte controllata dai governi nazionali ed è integrata solo in misura limitata dagli strumenti dell’UE. Questo finanziamento deve essere decentrato. Oltre all’erogazione di risorse finanziarie nazionali ed europee sotto forma di sovvenzioni e cofinanziamenti, si potrebbe prendere in considerazione di migliorare la capacità degli enti locali e regionali di erogare o di ottenere prestiti allo scopo di realizzare iniziative ambientali.

Si tratterebbe di creare una piattaforma di finanziamento europea cofinanziata con risorse dell’UE, che consenta ai finanziatori e agli investitori, da un lato, e alle città e alle regioni, dall’altro, di incontrarsi per concordare i progetti da realizzare. Idealmente, tale piattaforma sarebbe riservata ai settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi e dal regolamento LULUCF, in quanto è soprattutto in tali settori che gli enti locali e regionali possono sfruttare al meglio la loro competenza territoriale.

Emendamento 2

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare obiettivi nazionali più rigorosi.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare obiettivi nazionali più rigorosi, il che è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine fissati per il 2050 .

Motivazione

L’emendamento proposto è un chiarimento redazionale e dovrebbe incoraggiare gli Stati a definire obiettivi supplementari, in quanto gli obiettivi generali per il 2030 implicano che nel periodo 2031-2050 dovranno essere intrapresi sforzi ancora maggiori per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell’ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018 […]

[…] Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a una valutazione dell’ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2018 al 2020 […]

Motivazione

La scelta dell’anno di riferimento è di importanza fondamentale e dovrebbe idealmente basarsi sui livelli di emissione più aggiornati (vale a dire relativi al 2020) o tener conto di una tendenza alla riduzione lineare nel periodo tra il 2018 e il 2020, in modo da compensare le oscillazioni casuali. Se si prendono come periodo di riferimento gli anni dal 2016 al 2018, si avrà un effetto inflazionistico sul bilancio del carbonio, nella misura in cui, negli anni successivi, è prevista una diminuzione. Ciò andrebbe contro l’obiettivo di tale strumento, in quanto incoraggerebbe il non rispetto degli impegni invece di sostenere i paesi che si attengono a standard più elevati.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

[…] Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in corso o per anni successivi, fino al 2030.

Motivazione

Al fine di evitare eventuali confusioni, si rende necessaria una precisazione redazionale per distinguere tra l’anno di contabilizzazione e l’anno di cui alla comunicazione.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 100  milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell’allegato II del regolamento stesso.

Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 50  milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell’allegato II del regolamento stesso.

Motivazione

Il sistema ETS presenta attualmente un eccesso di offerta di certificati di quote di scambio e un basso prezzo del CO2 (5 EUR/t al dicembre 2016); in tale contesto, il limite massimo proposto di 100 milioni di unità per la quantità di emissioni cancellabili non aiuta a ridurre in maniera significativa queste ultime nel quadro del sistema ETS, ma per effetto del processo di riequilibrio può portare anzi a un aumento delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio. Nell’attuazione dei meccanismi di flessibilità tra i diversi settori bisognerebbe applicare, per la conversione, una penalità di 1:2. L’emendamento è inteso a cancellare 50 milioni di unità, abbassando così il valore della tonnellata di CO2. Al riguardo va tenuto presente che la protezione del clima in entrambi i settori e nelle misure adottate per questi ultimi deve essere mantenuta a un livello elevato.

Emendamento 6

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Lo Stato membro che […] non registra progressi in misura sufficiente […]

L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione dei piani d’azione […].

Lo Stato membro che […] non è in grado di rispettare gli obblighi assunti […]

La Commissione collabora con l’Agenzia europea dell’ambiente nelle attività di valutazione dei piani d’azione […] e si avvale di fonti indipendenti.

Motivazione

Riformulazione volta a rendere il testo più chiaro. Il termine «progressi» appare eccessivamente generico e la nozione di «assistere» esprime una certa timidezza nell’approccio. Qualora venga constatato un problema di superamento, è assolutamente necessario procedere a una valutazione indipendente del piano d’azione dello Stato membro.

Emendamento 7

Articolo 9, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] si deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, di tali emissioni eccedentarie di gas a effetto serra per gli anni pertinenti .

[…] si deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, di tali emissioni eccedentarie di gas a effetto serra per gli anni nei quali si è verificato il superamento.

Motivazione

Chiarimento redazionale volto a definire gli anni nei quali si applica la clausola di riduzione, in modo specifico e precisandone le condizioni.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

COM(2016) 479 final

Emendamento 8

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti . L’uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all’altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l’uso di livelli di riferimento.

Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da numerose circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione. La scelta di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto con maggiore precisione di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione accidentale da un anno all’altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali, specifiche dei diversi paesi e regioni , le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l’uso di livelli di riferimento.

Motivazione

Un esame differenziato delle pratiche di gestione non è necessario, ma deve essere comunque preso in considerazione. Oltre ai fenomeni ciclici, dovrebbero essere messe in evidenza le variazioni naturali mediante parole chiave. Le circostanze naturali che intervengono in maniera accidentale sono numerose. Anche nei paesi di minori dimensioni si possono osservare differenze regionali, di conseguenza un approccio specifico per paese non consente di tenere conto della diversità naturale presente sia nei paesi di grandi dimensioni che in quelli più piccoli.

Emendamento 9

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

[…] e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri, anche a livello regionale e locale .

Motivazione

È necessario precisare, sul piano metodologico, che dovrebbero essere coinvolti esperti a livello locale e regionale, soprattutto in considerazione del fatto che le conoscenze delle autorità centrali e della capitale possono differire notevolmente da quelle raccolte a livello locale. L’Europa dispone di università riconosciute, situate al di fuori delle capitali, nelle quali si studiano le scienze pertinenti, e questo potenziale dovrebbe essere sfruttato con maggiore determinazione e in via prioritaria. Inoltre, le autorità centrali competenti in materia ambientale, situate nelle capitali, potrebbero tendere a considerare la problematica da una prospettiva nazionale, in termini generici e in maniera formale, oppure sulla base della congiuntura politica e di modelli convenzionali, trascurando gli sviluppi locali e i cambiamenti imprevisti delle dinamiche.

Emendamento 10

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell’attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell’attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento , tenendo pienamente conto delle informazioni indipendenti fornite dalle analisi e delle competenze dei livelli nazionali, regionali e locali .

Motivazione

Nelle posizioni e nelle verifiche di conformità della Commissione dovrebbero essere riconosciute e tenute in considerazione le esperienze e le opinioni degli attori nazionali e regionali in modo da non perdere di vista le questioni che veramente contano nella definizione di questo sistema di portata europea.

Emendamento 11

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti […] per la raccolta di dati.

[…] Dovrebbe essere rafforzato il ruolo amministrativo degli enti locali e regionali nella raccolta e nella gestione dei dati, come anche nel miglioramento della qualità dei dati stessi. Nella comunicazione dovrebbe essere previsto un meccanismo di controllo della conformità da parte di esperti locali. Inoltre, la base metodologica e gli standard dovrebbero essere definiti in base alle condizioni locali.

Motivazione

Dovrebbe essere messa in risalto la capacità amministrativa degli enti locali e regionali e dovrebbe essere rafforzato il loro ruolo nelle politiche in materia di uso del suolo e nel monitoraggio in sede di fissazione delle unità di contabilizzazione per l’uso del suolo. Al tempo stesso, dovrebbero essere potenziate le capacità degli enti locali e regionali nel monitorare i dati collegati alle attività LULUCF e nel comunicare tali dati, e dovrebbero essere migliorati gli standard metodologici nel quadro delle procedure e delle misure da essi applicate (ad esempio nel processo di pianificazione). Ciò consentirà di garantire il rispetto dei principi fondamentali della procedura IPCC, quali la coerenza, la comparabilità, la completezza, l’accuratezza e la trasparenza.

Emendamento 12

Nuovo considerando 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Al fine di migliorare la raccolta dei dati e l’analisi del settore LULUCF, la Commissione provvede affinché siano disponibili metodologie e serie di indicatori coerenti per i fondi pertinenti .

Motivazione

Aggiunta di un nuovo considerando volto a mettere in evidenza la necessità di sostegno finanziario da parte dell’UE per le analisi relative all’uso del suolo, nell’ottica del rispetto del regolamento, e per le analisi di fondo. È opportuno chiarire per quale tipo di misure connesse al settore LULUCF potrebbero essere stanziate risorse aggiuntive nel quadro dei fondi strutturali dell’UE.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare contabilizzando in una sola categoria le emissioni o gli assorbimenti ascrivibili a più di una categoria contabile del suolo.

Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti in diverse categorie contabili del suolo.

Motivazione

Riformulazione volta a semplificare e rendere più chiaro il testo, menzionando un caso facilmente comprensibile di doppio conteggio. Ciò che è importante è che il principio sia formulato concretamente, ossia che deve essere esclusa la doppia contabilizzazione.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione

Gli Stati membri tengono un registro completo, continuo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione.

Motivazione

Aggiunta del concetto di «continuità», quale importante elemento di qualità. Errori e problemi possono verificarsi nelle serie temporali, soprattutto quando si interrompe la continuità o viene modificato il metodo applicato.

Emendamento 15

Articolo 8, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

[…] Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato annualmente e sottoposto a consultazione pubblica presso gli enti regionali e locali e con le parti interessate .

Motivazione

Aggiunta volta a specificare le condizioni di pubblicazione e consultazione.

Emendamento 16

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001- 2020 […]

[…] risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001- 2019 […]

Motivazione

Si dovrebbe prendere in considerazione un periodo contabile più lungo e si dovrebbe evitare che nella contabilizzazione non venga tenuto conto di grandi disturbi naturali o di danni forestali cumulativi o che questi vengano ad avere un peso eccessivo alla fine del periodo contabile. Nella comunicazione delle emissioni medie deve intercorrere un certo ritardo.

Emendamento 17

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall’articolo 4.

La Commissione valuta e conferma il rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 (assorbimenti netti e condizioni di flessibilità) nelle relazioni di conformità.

Motivazione

Devono essere specificate meglio le condizioni per l’esame: la Commissione non deve soltanto valutare ma anche confermare la conformità. In questa sede si potrebbe anche accennare al contenuto dell’articolo 4.

Emendamento 18

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e allegato III bis, ultimo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] a decorrere dal 2023 […]

Allegato III bis, ultimo comma: Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3 che utilizzi una modellizzazione non parametrica calibrata alle circostanze nazionali e che descriva l’interazione fisica del sistema biofisico, in conformità con le linee guida 2006 dell’IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

[…] a decorrere dal 2021 […]

Allegato III bis, ultimo comma: Gli Stati membri applicano un metodo di livello 3 che utilizzi una modellizzazione non parametrica calibrata alle circostanze nazionali e che descriva l’interazione fisica del sistema biofisico, in conformità con le linee guida 2006 dell’IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Motivazione

La contabilizzazione dovrebbe iniziare direttamente nel 2021. Bisognerebbe, inoltre, mirare all’impiego di metodi più accurati, per cui sarebbe opportuno formulare il testo in modo da renderlo più cogente: gli Stati membri «applicano» e non «sono incoraggiati ad applicare» questo tipo di metodo.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

Osservazioni generali

1.

ritiene che gli enti locali e regionali svolgano indubbiamente un ruolo determinante nei settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi ai fini di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e dal regolamento LULUCF, dato che entrambi questi regolamenti richiedono il coinvolgimento della dimensione territoriale. Al tempo stesso, si tratta di settori nei quali gli enti locali e regionali possono agire in virtù delle loro competenze e prerogative giuridiche. Per l’attuazione strategica esiste inoltre un’ampia gamma di strumenti appropriati, ad esempio, la pianificazione territoriale, la promozione delle PMI, le misure strategiche volte ad attrarre e promuovere gli investimenti «verdi», l’edilizia, i trasporti urbani e la mobilità, nonché i piani di sviluppo urbanistico;

2.

sottolinea che le misure proposte contribuiscono a ridurre le emissioni nei settori non coperti dal sistema ETS e offrono quindi un valore aggiunto sul piano sociale, economico e ambientale. Di conseguenza, il ruolo delle città e delle regioni è ancora più essenziale in quanto, nei loro territori, esse sono promotrici e forze trainanti delle iniziative a favore della decarbonizzazione e tengono conto delle implicazioni socioeconomiche che le singole misure possono avere sul campo;

3.

fa presente che una silvicoltura moderna e sostenibile contribuisce a incrementare l’uso delle risorse rinnovabili e fornisce bioenergia quale alternativa ai combustibili fossili, svolgendo anche un’efficace funzione di assorbimento del carbonio; sottolinea inoltre che la riduzione delle emissioni nei settori LULUCF deve essere promossa anche attraverso la politica agricola comune dell’UE;

4.

ritiene che gli enti locali e regionali abbiano un compito importante nell’informare i cittadini in maniera diretta e nel realizzare le campagne sulle questioni energetiche. Le proposte della Commissione favoriscono l’attuazione delle strategie regionali in materia di clima e di energia e fanno progredire la decarbonizzazione dei diversi settori e l’utilizzo pianificato del territorio nel quadro dello sviluppo regionale e urbano e dell’assetto territoriale. I processi regionali e locali vengono inquadrati con esempi concreti e obiettivi di riduzione previsti dal Patto dei sindaci;

5.

reputa che i regolamenti proposti non sollevino alcun problema in relazione alla loro conformità con il principio di sussidiarietà, in quanto la lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti è con tutta evidenza una questione transfrontaliera, e pertanto gli obiettivi di tali regolamenti possono essere realizzati soltanto con un’azione a livello dell’UE. Inoltre, i regolamenti proposti non esulano da quanto strettamente necessario, nella forma o nel contenuto, per realizzare entro il 2030 l’obiettivo dell’UE di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in maniera efficace sotto il profilo dei costi, e sono quindi conformi al principio di proporzionalità.

Importanza e interazioni della politica settoriale

6.

ritiene necessario, ai fini del passaggio a un’economia a basso tenore di carbonio e a fonti energetiche pulite, adottare misure in materia di clima di ampia portata anche in settori non soggetti al sistema di scambio delle emissioni. Con la proposta di condivisione degli sforzi si persegue l’obiettivo di una normativa generale per i settori non ETS;

7.

fa osservare che per questi settori la Commissione non ha presentato alcun obiettivo concreto e giuridicamente vincolante, ma piuttosto parte da una valutazione globale del loro contributo, nel cui quadro agli Stati membri viene concessa una libertà di decisione relativamente ampia su quali misure vogliano effettivamente introdurre per conseguire i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le prospettive di riduzione dei gas a effetto serra variano da un settore all’altro e, a livello nazionale, possono addirittura tradursi in aumenti, come succede per esempio per le previsioni riguardanti le emissioni dai trasporti di terra indipendentemente dall’attuazione di provvedimenti per una maggiore efficienza dei carburanti;

8.

invoca un’attuazione flessibile degli obiettivi generali nel complesso di tutti i settori, nel cui quadro vanno valutate e prese in considerazione le rispettive capacità regionali e locali; tuttavia nella pratica non è realizzabile una suddivisione dell’obiettivo per singolo settore.

Quanto flessibili ovvero rigidi sono i meccanismi di flessibilità?

9.

sottolinea che tutti gli Stati membri e tutti i settori dell’economia contribuiscono agli obiettivi di riduzione del CO2 e tutti devono impegnarsi a conseguire l’obiettivo menzionato e che in questo processo occorre integrare in modo equilibrato gli aspetti di equità e quelli di solidarietà; gli obiettivi nazionali all’interno del gruppo di Stati membri che hanno un PIL pro capite superiore alla media dell’UE dovrebbero essere proporzionalmente adeguati, allo scopo di assicurare l’efficienza rispetto ai costi in modo equo ed equilibrato;

10.

rileva che il raggiungimento di questi obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra potrebbe rendere l’economia europea più efficiente e innovativa e fungere da catalizzatore di miglioramenti, specie nei settori edilizio, agricolo, della gestione dei rifiuti e dei trasporti, nella misura in cui essi rientrano nel campo di applicazione del regolamento;

11.

richiama l’attenzione sul fatto che nel regolamento sulla condivisione degli sforzi sono contemplate molte possibilità di flessibilità e di scambi commerciali, che sono volte ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni all’orizzonte 2030. Misure di questo tipo temperano i costi della riduzione delle emissioni, anche se realismo e prudenza sono d’obbligo e si deve prestare attenzione affinché la flessibilità in alcuni Stati membri non conduca a un aumento delle emissioni o, attraverso delle manipolazioni, alla fissazione di obiettivi inferiori, sia prima dell’entrata in vigore delle norme oppure al momento di applicare il meccanismo di flessibilità, in quanto disposizioni sulla flessibilità non uniformi potrebbero determinare, in ultima istanza, il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Si tratta, non solo di tenere presenti i problemi economici e strutturali del momento negli Stati membri e il tenore di vita di questi ultimi, ma anche di rendere giustizia alle differenze regionali, all’interno degli Stati membri, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati;

12.

invita la Commissione a presentare con urgenza soluzioni ai problemi di quelle regioni che possono essere in particolare difficoltà o in declino nel quadro del necessario passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di elaborare soluzioni realistiche per le regioni che dipendono in forte misura dall’impiego dei combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità energetica o che possono essere comunque colpite in maniera sproporzionata dall’applicazione dei regolamenti proposti; mette in rilievo l’importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione di percorsi di sviluppo sostenibile che possano stimolare l’economia di queste regioni;

13.

osserva che, tenendo conto dell’eccesso di offerta di certificati di quote di scambio delle emissioni e del basso prezzo del CO2, il massimale fissato di 100 milioni di unità per il volume delle emissioni non è di nessun aiuto per realizzare una forte riduzione delle emissioni, bensì può essere in contrasto con gli obiettivi di protezione del clima e può determinare addirittura, a causa dell’eliminazione degli squilibri, un ulteriore aumento delle emissioni in settori non soggetti al sistema di scambio delle emissioni;

14.

invita la Commissione a prevedere nella determinazione delle sanzioni un margine di flessibilità, applicando tassi di cambio e di valutazione inferiori al momento di riassegnare le quote tra i settori.

Norme di contabilizzazione nel settore LULUCF e disposizioni sulla flessibilità

15.

accoglie con favore la proposta di consentire agli Stati membri di utilizzare per la contabilizzazione un totale di 280 milioni di unità provenienti dal settore LULUCF, riconoscendo che questo settore, in special modo le foreste, ha il potenziale di contribuire positivamente al quadro UE in materia di clima. Fa osservare che l’accuratezza del monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF e il sostegno alle autorità locali nella raccolta dei dati presentano problemi;

16.

osserva che il sequestro di CO2 nel settore LULUCF dovrebbe limitarsi a quelle parti del regolamento sulla condivisione degli sforzi in cui le norme di contabilizzazione siano stabilite su basi scientifiche e scientificamente comprovate e siano state verificate nel quadro di progetti pilota. In tal modo si possono evitare la speculazione e la riduzione dei principi generali al solo aspetto dei costi. Nel monitoraggio delle misure nel settore LULUCF e nella corrispondente comunicazione si deve fare ogni sforzo, con il ricorso ai migliori metodi, per evitare una doppia contabilizzazione; ciò vale soprattutto per il trasferimento di categorie di uso del suolo, ma anche per la contabilizzazione dei prodotti legnosi e dei disturbi naturali;

17.

propone di permettere deduzioni ogni cinque anni per poter contabilizzare il contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti. In tal modo si risponde alla variabilità della natura e si compensa l’impatto di eventi accidentali e dei processi ciclici;

18.

invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri nel definire più precisamente il ruolo degli enti locali e regionali nella gestione dei dati e nel monitoraggio della contabilizzazione del settore LULUCF.

La contabilizzazione e il suo controllo

19.

considera importante che la rigorosa normativa in materia di comunicazioni e controllo della conformità della decisione sulla condivisione degli sforzi sia fatta propria dalla proposta. Viene mantenuto l’obbligo degli Stati membri di rispettare i massimali di emissione annuali e una traiettoria lineare nel periodo 2021-2030 anche se il controllo della conformità effettivo sarà eseguito soltanto ogni 5 anni;

20.

sottolinea che la Commissione, al fine di assicurare che i controlli della conformità siano effettuati sulla base di dati accurati, deve verificare e valutare continuamente e sistematicamente gli inventari dei gas a effetto serra, eventualmente anche con l’aiuto di esperti indipendenti;

21.

è del parere che l’Agenzia europea dell’ambiente debba continuare a coordinare il controllo della trasparenza, dell’accuratezza, della coerenza, della comparabilità e della completezza delle informazioni fornite. È essenziale rafforzare gli enti locali e regionali nel quadro della contabilizzazione e della comunicazione al fine di tener meglio conto, rispetto a quanto fatto finora, delle specificità locali e territoriali;

22.

ritiene importante che, mediante la presente proposta, non si impongano alle amministrazioni nazionali, regionali e locali e alle imprese, alle PMI e alle microimprese obblighi di comunicazione diretti o oneri amministrativi.

La qualità dei dati nel settore LULUCF

23.

sottolinea che la varietà e la variabilità dell’uso del suolo in Europa determinano una gestione intrinsecamente diversa e disomogenea, che rende necessaria una armonizzazione e una normalizzazione decise e coordinate della qualità dei dati degli Stati membri, nel cui ambito si devono prendere in considerazione non solo le circostanze e le condizioni nazionali, ma anche quelle regionali e locali comprese le relative dinamiche; a questo riguardo propone di avvalersi dell’esperienza acquisita attraverso strumenti quali la metodologia per gli inventari delle emissioni nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei sindaci, e di collegarla agli sforzi in atto per definire indicatori flessibili, affidabili e di facile utilizzo per la misurazione delle emissioni a livello locale e regionale nel contesto del Patto globale dei sindaci;

24.

è preoccupato per il fatto che il protocollo di Kyoto scade alla fine del 2020. Ne segue che deve essere ulteriormente sviluppata in seno all’UE la governance per il settore LULUCF, che è attualmente organizzata sulla base della decisione LULUCF (529/2013/UE). Questa decisione è già in corso di attuazione e consentirà di disporre entro il 2020 di sistemi di contabilizzazione migliori. Senza un quadro giuridico di riferimento per consolidare questa attuazione e definire le regole applicabili per il periodo post-2020, nell’UE si potrebbe verificare un’inclusione non uniforme del settore LULUCF nel quadro complessivo. Le differenze di regole nella comunicazione e contabilizzazione da uno Stato membro all’altro potrebbero influenzare negativamente il funzionamento ottimale del mercato unico.

L’importanza degli enti locali e regionali per gli inventari del settore LULUCF

25.

riconosce che le norme di contabilizzazione per l’inventario del settore LULUCF sulla base della procedura IPCC del 2006 non corrispondono ai metodi più aggiornati. L’UE dovrebbe sviluppare sostanzialmente la procedura di inventario per migliorarne l’accuratezza e la rapidità, mantenendo nel contempo la semplicità e la trasparenza del sistema. In questo senso, alle città e alle regioni spetta un ruolo importante, se non decisivo, nella trasmissione delle informazioni necessarie in relazione agli inventari del settore LULUCF così come nella valutazione ex post e nella realizzazioni di proiezioni;

26.

sottolinea che, nell’ambito di tale procedura, l’uso di strutture di sostegno, destinate a promuovere un graduale miglioramento, appare la manifestazione di un’evoluzione promettente. Il CdR potrebbe contribuire a creare un contesto favorevole, per potenziare ulteriormente, secondo i principi della procedura IPCC quali la coerenza, la comparabilità, la completezza, l’accuratezza e la trasparenza, la capacità delle città e delle regioni di raccogliere, analizzare e aggregare i dati relativi al LULUCF;

27.

ritiene che la Commissione europea, insieme al CdR, dovrebbe elaborare orientamenti per fornire agli enti locali e regionali un’assistenza procedurale nell’ambito della raccolta dei dati, come pure standard metodologici comuni per l’inclusione e la presa in considerazione delle informazioni a livello locale, non trascurando in questo contesto di cercare un compromesso tra accuratezza ed efficacia a livello di costi e di limitare gli oneri amministrativi. Una maggiore accuratezza può essere ottenuta, naturalmente, solo attraverso il coinvolgimento di esperti locali e regionali.

Il coinvolgimento di un’ampia gamma di parti interessate

28.

rileva che un approccio che includa molti portatori di interessi è non soltanto opportuno, al fine di raggiungere un consenso sulle questioni del cambiamento climatico e della configurazione del settore LULUCF, ma contribuisce anche ad aumentare la trasparenza e gli obblighi di comunicazione, nonché a migliorare la valutazione dell’impatto sociale ed economico a livello locale e regionale, a facilitare la ricerca di soluzioni ottimali e a garantire un miglior controllo globale della crescente complessità;

29.

è del parere che, per quanto riguarda l’inclusione del settore LULUCF nel quadro della politica in materia di clima nonché l’introduzione di buone pratiche in relazione ai requisiti di trasparenza e per la garanzia dell’efficacia dei meccanismi di controllo, debbano essere prese in considerazione principalmente l’agricoltura e la silvicoltura, ma anche il contributo dell’edilizia residenziale, della gestione dei rifiuti e delle piccole imprese. Un riscontro rapido e concreto proveniente dai diversi settori, sia durante le discussioni sul regolamento che nel corso della sua attuazione è vitale e fondamentale.

Finanziamento

30.

sottolinea che le opportunità di finanziamento devono essere ampliate su base continuativa, più risolutamente e in modo più decentrato a livello locale e regionale, in cui potrebbero costituire delle integrazioni interessanti per i finanziamenti privati e per gli istituti di credito. Oltre all’erogazione di risorse finanziarie nazionali ed europee, sotto forma di sovvenzioni e di cofinanziamenti, si dovrebbe prendere in considerazione di migliorare la capacità di indebitamento degli enti locali e regionali e la loro capacità di erogare prestiti allo scopo di realizzare iniziative ambientali. Ciò può essere realizzato attraverso modifiche della legislazione o l’associazione di città, che, per esempio, da sole non sono abbastanza grandi per acquistare obbligazioni.

Bruxelles, 23 marzo 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA