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Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 265

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
11 agosto 2017


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Sommario

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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2015-2016
Sedute dal 6 al 9 luglio 2015
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 377 del 13.10.2016 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 7 luglio 2015

2017/C 265/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sull'emissione di biglietti multimodali integrati in Europa (2014/2244(INI))

2

2017/C 265/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE — revisione dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario (2014/2146(INI))

7

2017/C 265/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE (2014/2233(INI))

17

2017/C 265/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sul settore ortofrutticolo successivamente alla riforma del 2007 (2014/2147(INI))

25

 

Mercoledì 8 luglio 2015

2017/C 265/05

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))

35

2017/C 265/06

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (2014/2238(INI))

48

2017/C 265/07

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (2015/2058(INI))

59

 

Giovedì 9 luglio 2015

2017/C 265/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI))

65

2017/C 265/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 su Costruire un'Unione dei mercati dei capitali (2015/2634(RSP))

76

2017/C 265/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP))

84

2017/C 265/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla situazione nello Yemen (2015/2760(RSP))

93

2017/C 265/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulle sfide in materia di sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa e le prospettive di stabilità politica (2014/2229(INI))

98

2017/C 265/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (2015/2002(INI))

110

2017/C 265/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

121

2017/C 265/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sul nuovo approccio dell'UE nei confronti dei diritti umani e della democrazia — valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua istituzione (2014/2231(INI))

130

2017/C 265/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla situazione in Burundi (2015/2723(RSP))

137

2017/C 265/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica (2015/2747(RSP))

142

2017/C 265/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sui progetti di legge sulle ONG e i sindacati in Cambogia (2015/2756(RSP))

144

2017/C 265/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare il caso di due attivisti per i diritti umani, Yves Makwambala e Fred Bauma, detenuti in carcere (2015/2757(RSP))

147

2017/C 265/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sul Bahrein e in particolare sul caso di Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

151

2017/C 265/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla situazione di due pastori cristiani in Sudan (2015/2766(RSP))

155


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 7 luglio 2015

2017/C 265/22

Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta nomina di Bettina Michelle Jakobsen a membro della Corte dei conti (C8-0122/2015 — 2015/0803(NLE))

158

2017/C 265/23

P8_TA(2015)0240
Esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (testo codificato) (COM(2015)0049 — C8-0041/2015 — 2014/0174(COD))
P8_TC1-COD(2014)0174
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)

159

2017/C 265/24

P8_TA(2015)0241
Difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (testo codificato) (COM(2014)0605 — C8-0171/2014 — 2014/0280(COD))
P8_TC1-COD(2014)0280
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione)

160

2017/C 265/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015 — C8-0043/2015 — 2015/0001(NLE))

161

2017/C 265/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 — che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2014 (09765/2015 — C8-0161/2015 — 2015/2077(BUD))

162

2017/C 265/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia (09767/2015 — C8-0162/2015 — 2015/2078(BUD))

164

2017/C 265/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia) (COM(2015)0162 — C8-0094/2015 — 2015/2079(BUD))

166

2017/C 265/29

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (09876/2015 — C8-0172/2015 — 2015/2011(BUD))

167

2017/C 265/30

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 — Rispondere alle pressioni migratorie (09768/2015 — C8-0163/2015 — 2015/2121(BUD))

170

 

Mercoledì 8 luglio 2015

2017/C 265/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05548/2014 — C8-0127/2014 — 2013/0386(NLE))

173

2017/C 265/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06682/2014 — C8-0098/2014 — 2014/0039(NLE))

174

2017/C 265/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (05872/2015 — C8-0074/2015 — 2014/0293(NLE))

175

2017/C 265/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (05660/2015 — C8-0057/2015 — 2014/0228(NLE))

176

2017/C 265/35

Emendamenti del Parlamento europeo, approvatiel'8 luglio 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD))

177

2017/C 265/36

P8_TA(2015)0258
Riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM(2014)0020 — C8-0016/2014 — 2014/0011(COD))
P8_TC1-COD(2014)0011
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

198

2017/C 265/37

P8_TA(2015)0259
Marittimi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM(2013)0798 — C7-0409/2013 — 2013/0390(COD))
P8_TC1-COD(2013)0390
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi

199

2017/C 265/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune Fusion for Energy per la realizzazione di ITER (05662/2015 — C8-0056/2015 — 2014/0304(NLE))

200

2017/C 265/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2015)0098 — C8-0075/2015 — 2015/0051(NLE))

201

2017/C 265/40

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia) (COM(2015)0232 — C8-0135/2015 — 2015/2125(BUD))

223

2017/C 265/41

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2016 (2015/2074(BUD))

226

 

Giovedì 9 luglio 2015

2017/C 265/42

P8_TA(2015)0267
Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di incidente nucleare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (COM(2013)0943 — C7-0045/2014 — 2013/0451(COD))
P8_TC1-COD(2013)0451
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [Em. 1]

272


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 6 al 9 luglio 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 377 del 13.10.2016 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 7 luglio 2015

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/2


P8_TA(2015)0246

Emissione di biglietti multimodali integrati in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sull'emissione di biglietti multimodali integrati in Europa (2014/2244(INI))

(2017/C 265/01)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1),

visto il regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa» (COM(2008)0886),

visto il Libro bianco della Commissione del 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (4),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Towards a roadmap for delivering EU-wide multimodal travel information, planning and ticketing services» (Verso una tabella di marcia per la fornitura di servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali a livello UE), (SWD(2014)0194),

visto il piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)0490),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0183/2015),

A.

considerando che, nonostante gli sforzi già profusi, non è stato ancora conseguito l'obiettivo 22 del Libro bianco del 2011 (5), inteso a garantire spostamenti multimodali fluidi da porta a porta utilizzando sistemi intelligenti, di dimensione multimodale e interoperabile, per la ricerca degli orari, le informazioni, le prenotazioni online e la vendita dei biglietti;

B.

considerando che la maggior parte dei viaggiatori continua a preferire il trasporto individuale, e che, siccome la creazione a livello dell'Unione di servizi di pianificazione degli itinerari di viaggio non sarà di per sé sufficiente a migliorare l'integrazione dei modi di trasporto, ogni singolo modo di trasporto deve aumentare la propria efficienza, sostenibilità e facilità d'uso e che al processo contribuiranno in modo significativo, tra l'altro, l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, in quanto assicurerà parità di accesso alle infrastrutture anche ai piccoli operatori, alle PMI e alle start-up, l'adozione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e della strategia sulle vie navigabili europee, nonché l'attuazione del Cielo unico europeo e dei progetti prioritari di RTE-T;

C.

considerando che, nonostante la Commissione definisca l'emissione di biglietti integrati come una combinazione di diversi metodi di trasporto in un unico biglietto, tale definizione non è sempre condivisa dalle imprese e alcuni fornitori di servizi mirano unicamente a fornire biglietti interoperabili, il che ostacola ulteriori sviluppi nel settore;

1.

sottolinea che i servizi d'informazione, di pianificazione in base a un approccio integrato transfrontaliero e di biglietteria per quanto riguarda i viaggi multimodali a livello dell'Unione, in particolare i viaggi di lunga distanza, rappresentano parte della risposta alle importanti sfide poste dal settore europeo dei trasporti — come quelle concernenti la sostenibilità, la multimodalità, il miglioramento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, l'efficienza, la redditività, la creazione di posti di lavoro di qualità e la mobilità del lavoro — e apportano pertanto vantaggi in egual misura alla società, all'economia, all'ambiente, alla coesione sociale e al settore del turismo;

2.

sottolinea che i servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali integrati a livello dell'Unione forniscono alle imprese europee, in particolare alle PMI e alle start-up, opportunità di innovazione apportando quindi un contributo importante alla competitività globale del mercato unico europeo e al completamento di uno spazio unico europeo dei trasporti;

3.

sottolinea che la mobilità dei cittadini all'interno dell'Unione è un presupposto indispensabile per l'esercizio delle libertà fondamentali e che pertanto i cittadini dovrebbero avere la possibilità di ottenere informazioni esaustive, accurate e neutrali sia sugli orari che sulla disponibilità dei collegamenti di trasporto multimodali e transfrontalieri nel quadro di spostamenti facilitati «da porta a porta» senza soluzione di continuità con elevati standard di confortevolezza, e di prenotare e acquistare i biglietti per tali collegamenti per via elettronica; plaude agli incentivi volti a incoraggiare i viaggiatori a combinare diverse modalità di trasporto disponibili; osserva che nella maggior parte degli Stati membri non esiste ancora la possibilità di acquistare biglietti per viaggi nazionali e transfrontalieri nell'UE mediante Internet o applicazioni mobili; ritiene che il geoblocco non dovrebbe essere consentito;

4.

sottolinea l'importanza per gli utenti di ottenere un unico biglietto per ogni viaggio multimodale e ritiene che un accesso equo e paritario ai dati sul traffico e sugli spostamenti multimodali, ossia la messa a disposizione dei viaggiatori di informazioni complete, facilmente accessibili, neutrali, affidabili e in tempo reale, sia un presupposto indispensabile dei sistemi integrati di biglietteria, e sottolinea che è fondamentale che le misure a tal fine, onde garantire l'equità delle stesse, siano accompagnate dall'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto e da informazioni sulle prestazioni ambientali dei vari modi;

5.

osserva che i consumatori dovrebbero ricevere sempre informazioni trasparenti sui prezzi; sottolinea pertanto che i sistemi di prenotazione e pagamento dovrebbero indicare chiaramente il prezzo totale del biglietto per ciascun viaggio selezionato, inclusi gli elementi obbligatori come imposte e oneri; pone in rilievo l'importanza di disporre di piattaforme informatiche innovative che riducano le spese complessive di prenotazione e di transazione nonché di consentire una varietà di opzioni di pagamento per l'acquisto di biglietti di viaggio; invita l'UE e gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per limitare gli oneri associati all'utilizzo delle carte di credito o altre forme ragionevoli di pagamento per i servizi di trasporto pubblico;

6.

sottolinea che l'incompatibilità e l'incoerenza dei livelli di dati nonché l'eterogeneità e l'assenza di interoperabilità tra i formati di dati e i protocolli di scambio di dati minano l'esistenza di servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali integrati nell'UE e creano costi aggiuntivi; invita la Commissione ad assicurare che qualsiasi azione normativa stia al passo con i rapidi sviluppi nel settore dei trasporti e non crei un onere superfluo;

7.

si compiace degli sforzi del settore pubblico e privato intesi a creare servizi di pianificazione degli itinerari di viaggio, unitamente agli standard aperti e alle interfacce necessari, ma osserva che molti di questi servizi coprono soltanto regioni o paesi specifici e sono solo raramente multimodali; invita pertanto, quale primo passo, i prestatori di servizi di trasporto e di servizi di pianificazione di itinerari a sfruttare le sinergie esistenti e a concentrarsi maggiormente sulla fornitura di soluzioni di biglietteria su misura per i servizi di pianificazione degli itinerari di viaggio di dimensione multimodale e transfrontaliera, prestando particolare attenzione alla lingua in cui sono offerti tali servizi, tenendo in considerazione l'utilizzo delle lingue minoritarie e combinando il trasporto di lunga percorrenza con il trasporto locale, incluso il «primo e ultimo miglio», ad esempio perfezionando i diversi sistemi per rafforzarne l'interoperabilità e consentire la comunicazione tra di essi; invita la Commissione a utilizzare i corridoi della rete transeuropea di trasporto quale progetto pilota per l'identificazione dei flussi di passeggeri e delle potenzialità per i servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali;

8.

invita la Commissione a elaborare una banca dati di buone pratiche relative a progetti messi in atto a livello locale, regionale o nazionale, le quali fungano da base per l'attuazione di tali progetti in tutta l'UE;

9.

sottolinea che la semplicità e la comodità di acquisto offerte dai sistemi di biglietteria integrati multimodali attirerà un maggior numero di passeggeri verso il trasporto collettivo, determinando un aumento della loro soddisfazione e apportando vantaggi alle aziende di detto settore;

10.

chiede alla Commissione, per quanto riguarda i servizi di biglietteria integrati multimodali, di adottare le misure necessarie per creare un quadro chiaro, sostenendo e facilitando gli sforzi in atto delle parti interessate e delle autorità competenti, gli accordi già stipulati e il carattere innovativo dei prodotti e dei servizi offerti e, qualora entro il 2020 non si registri alcun progresso significativo nella creazione di sistemi di biglietteria integrati transfrontalieri multimodali e interoperabili, invita la Commissione, sulla base dei progressi già compiuti e delle iniziative volontarie già introdotte, a prendere provvedimenti legislativi attraverso l'introduzione di norme minime e di un calendario;

11.

sottolinea il ruolo attivo e la responsabilità degli enti locali e regionali riguardo al «primo e ultimo miglio» nei viaggi; ritiene pertanto fondamentale che tali enti siano coinvolti tanto nell'attuazione delle singole misure e nel relativo monitoraggio, quanto nell'assicurare che il sistema nel suo complesso funzioni in modo efficace; alla luce di quanto sopra esposto, invita le autorità competenti negli Stati membri a:

introdurre entro il 2020, in stretta collaborazione con i rappresentanti del settore dei trasporti, sistemi nazionali di informazione aggiornati sugli orari e sulle tariffe in base a interfacce aperte in cui convergano i dati di viaggio dei trasporti pubblici regionali e urbani gestiti da aziende pubbliche e private, e continuare ad aggiornare regolarmente tali sistemi,

garantire che entro il 2020 tutti i mezzi di trasporto pubblico locale siano dotati di sistemi intelligenti per la trasmissione delle informazioni in tempo reale sulla posizione del veicolo di trasporto e che tale requisito rappresenti una delle specifiche nei bandi di gara,

prevedere entro il 2024 la creazione, sulla base di interfacce aperte, di una rete transfrontaliera di sistemi nazionali di informazione sugli orari e le tariffe, che fornisca informazioni in tempo reale sugli orari delle aziende pubbliche di trasporto locale e sia resa accessibile agli operatori, ai fornitori di servizi di pianificazione di itinerari e ai consumatori;

12.

concorda con la Commissione sul fatto che, per realizzare servizi di informazione, pianificazione degli itinerari di viaggio e biglietteria relativi a spostamenti multimodali in tutta l'Unione, è indispensabile che tutti i fornitori di servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria, incluse le PMI e le start-up, possano avere un accesso equo, aperto e paritario a dati completi e in tempo reale sul traffico e gli spostamenti multimodali, e invita la Commissione a presentare una proposta affinché tutti i fornitori siano tenuti a mettere a disposizione, a condizioni eque e paritarie, tutte le informazioni necessarie per la messa in atto di servizi più completi, dando quindi ai viaggiatori una scelta autentica e accessibile tra i collegamenti più sostenibili, economicamente più convenienti o più veloci, senza compromettere gli interessi commerciali delle parti interessate;

13.

sottolinea che, conformemente alla politica sulla concorrenza dell'UE, spetta alla Commissione individuare e contrastare ogni rischio potenziale di monopolizzazione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di informazione e di biglietti multimodali; aggiunge che la Commissione dovrà altresì garantire che la quota destinata alla remunerazione del servizio di biglietteria elettronica non assuma proporzioni tali da penalizzare le aziende che effettuano il trasporto di passeggeri;

14.

chiede l'istituzione di una piattaforma per il dialogo che coinvolga tutti i rappresentanti del settore dei trasporti e le autorità competenti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, allo scopo di identificare soluzioni adeguate per la progressiva introduzione in tutta l'Unione di sistemi di biglietteria elettronica interoperabili, tenendo conto dell'intero ciclo di viaggio, dalla pianificazione dell'itinerario all'acquisto dei biglietti, e di individuare e affrontare i problemi di distribuzione proporzionata dei proventi della vendita dei biglietti e di ripartizione degli oneri in caso di controversie tra le parti; ritiene che tali soluzioni dovrebbero essere sviluppate dal mercato senza imporre ai gestori e ai passeggeri costi sproporzionati; invita la Commissione a promuovere con vigore, attraverso il cofinanziamento dell'UE, le sinergie in tale ambito tra le reti di telecomunicazione e di trasporto transeuropee;

15.

sottolinea che i diritti dei passeggeri europei sono limitati nella misura in cui si applicano separatamente a ciascun singolo contratto di trasporto, ma, quando un viaggio prevede tratte transfrontaliere o trasporto multimodale, i diritti dei passeggeri non possono essere garantiti in modo consueto ed esorta pertanto la Commissione ad accogliere la richiesta del Parlamento, contenuta nella risoluzione sulla tabella di marcia del 2011 (6), relativa a una Carta dei diritti del passeggero che valga per tutte le modalità di trasporto, e a presentare entro la fine del 2017 una proposta in tal senso, contenente una sezione distinta sui viaggi multimodali, con una tutela chiara e trasparente dei diritti dei passeggeri nel contesto multimodale tenendo conto della specificità di ogni modalità di trasporto, e sull'emissione di biglietti multimodali integrati;

16.

sottolinea l'importanza cruciale, in termini di mobilità sociale e in considerazione del cambiamento demografico in Europa, della parità di accesso senza ostacoli ai trasporti per tutti e in particolare per le persone vulnerabili, e chiede che sia prestata maggiore attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nonché alle particolari necessità delle persone anziane per quanto attiene all'accesso alle informazioni prima e nel corso del viaggio, all'acquisto dei biglietti e ai sistemi di prenotazione e pagamento, inclusa la possibilità di prenotare spazi per sedie a rotelle; accoglie con favore la tabella di marcia della Commissione relativa all'atto europeo sull'accessibilità e le opportunità offerte dall'azione legislativa volta ad eliminare le barriere economiche e sociali per i disabili; esorta la Commissione a considerare la problematica delle barriere nei trasporti nel quadro degli sforzi intesi a migliorare l'accessibilità;

17.

sottolinea l'importanza di salvaguardare diversi modelli di definizione dei prezzi e diverse opzioni di pagamento (bonus, sconti, ecc.), in modo da garantire che determinati gruppi sociali (disoccupati, pensionati, studenti, famiglie numerose, persone con basso reddito e altri gruppi sociali svantaggiati) possano beneficiare di sistemi di emissione di biglietti multimodali nell'UE;

18.

osserva che i sistemi d'informazione sui trasporti multimodali dovrebbero essere di facile utilizzo e quindi integrati da cartine e dati geografici aggiornati;

19.

chiede di continuare a sostenere gli operatori che propongono soluzioni innovative, non solo mantenendo ma anche ampliando le relative opportunità di finanziamento dell'Unione, quali, ad esempio, il programma di innovazione 4 di Shift2Rail nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa, accanto ai fondi strutturali; esorta in tal senso la Banca europea per gli investimenti a utilizzare in modo adeguato il fondo europeo per gli investimenti strategici;

20.

invita la Commissione a pubblicare un elenco di facile consultazione con una valutazione regolare dei progetti cofinanziati dall'UE per l'emissione di biglietti multimodali integrati;

21.

sottolinea il ruolo imprescindibile del sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), e in particolare del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo, ai fini della raccolta di dati dinamici, grazie ai quali il viaggiatore, sia prima della partenza sia durante il viaggio, può ottenere informazioni su eventuali perturbazioni del traffico e soluzioni di viaggio alternative; sottolinea che i benefici dei sistemi satellitari devono sempre essere bilanciati da adeguate disposizioni in materia di protezione dei dati;

22.

rileva la necessità di ridurre le situazioni di congestione e di inquinamento atmosferico nelle aree urbane e chiede l'introduzione di incentivi per incoraggiare l'utilizzo di modi di trasporto sostenibili in Europa fornendo, nell'ambito dei servizi di informazione e di pianificazione degli itinerari di viaggio, informazioni sui vari servizi di mobilità, quali sistemi di car sharing, car pooling, park-and-ride, servizi di noleggio di biciclette e piste ciclabili e pedonali;

23.

accoglie con favore la crescente disponibilità di sistemi elettronici di biglietteria integrati nelle città e in altre aree urbane, come le tecnologie di carte a microcircuito digitali inclusive e il relativo utilizzo nelle diverse modalità di trasporto nonché per viaggi transfrontalieri, ma sottolinea che le soluzioni tecniche dovrebbero essere lasciate al mercato e non essere imposte a livello europeo;

24.

rileva che la presenza di adeguati collegamenti di rete permanenti è uno dei presupposti essenziali per creare un sistema intelligente che consenta di fornire ai passeggeri informazioni dinamiche sulla situazione del traffico in tempo reale; invita pertanto la Commissione a dare la priorità ad azioni volte a facilitare, promuovere e sostenere un'ampia disponibilità di infrastrutture digitali ad alta velocità gratuite o a costi ridotti, su tutti i modi di trasporto e in tutti i punti di interscambio, mediante il meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020, il FEIS e altre opportunità pertinenti di finanziamento;

25.

sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sollecita l'osservanza della direttiva 95/46/CE e chiede di definire condizioni chiare per l'uso e la diffusione dei dati, soprattutto di quelli a carattere personale, che dovrebbero essere trattati e utilizzati solo in forma resa anonima e unicamente per facilitare l'emissione di biglietti intermodali; sottolinea che dovrebbe essere possibile acquistare e pagare i biglietti mediante applicazioni mobili e Internet senza necessità di registrarsi nel sistema;

26.

sottolinea l'importanza della pianificazione dei viaggi, dell'accessibilità delle informazioni multimodali e della chiarezza e trasparenza nella vendita dei biglietti, anche attraverso piattaforme digitali ed elettroniche, nonché la necessità di migliorare l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici nei viaggi all'estero nell'UE e di incoraggiare l'ammodernamento dei servizi di trasporto sostenibili, al fine di attrarre turisti europei ed extraeuropei, considerando che tali servizi facilitano l'intera procedura di pianificazione dell'itinerario; evidenzia altresì i potenziali effetti positivi di un sistema di biglietteria integrato in termini di migliori collegamenti in tutte le regioni, soprattutto nel caso delle aree più remote, come le regioni ultraperiferiche;

27.

sottolinea l'esigenza di una maggiore e migliore promozione e visibilità degli oltre cento servizi di pianificazione di itinerari di viaggio di dimensione multimodale già disponibili nelle città, nelle regioni e a livello nazionale nell'UE e invita a compiere sforzi per promuovere l'interconnessione di tali servizi;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.

(5)  «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144).

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72).


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/7


P8_TA(2015)0249

Prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE — Bilancio dell'attuazione del pacchetto latte

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE — revisione dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario (2014/2146(INI))

(2017/C 265/02)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2),

vista la relazione della Commissione del 13 giugno 2014 dal titolo «Evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del “pacchetto latte”» (COM(2014)0354),

vista la relazione della Commissione del dicembre 2014 sulle «Prospettive per i mercati agricoli e i redditi agricoli nell'UE nel periodo 2014-2024»,

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente le regioni ultraperiferiche dell'UE,

vista la relazione della Commissione, del 10 dicembre 2012, dal titolo «Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'estinzione graduale del regime delle quote latte — seconda relazione sull'“atterraggio morbido”» (COM(2012)0741),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza delle quote latte (3),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico nell'UE: quale soluzione per questo annoso problema? (4),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla crisi nel settore lattiero-caseario dell'UE (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 luglio 2014, dal titolo «Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese» (COM(2014)0472),

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 (6) recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (7),

vista la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, presentata dalla Commissione il 13 gennaio 2015 (COM(2015)0010),

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni dal titolo «Il futuro del settore lattiero-caseario»,

visto il memorandum d'intesa per la cooperazione nello sviluppo agricolo e rurale nell'Unione europea tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti, firmato il 23 marzo 2015,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0187/2015),

A.

considerando che il «pacchetto latte» è entrato in vigore il 3 ottobre 2012 ed è applicabile fino al 30 giugno 2020;

B.

considerando che, come stabilito nella revisione intermedia della PAC del 2003, le quote latte arriveranno a scadenza il 31 marzo 2015;

C.

considerando l'importanza e l'attualità delle misure contenute nella risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione dopo la scomparsa delle quote latte;

D.

considerando che il mercato lattiero-caseario globale è sempre più volatile, con il prezzo più alto dall'inizio delle rilevazioni registrato a gennaio 2014, poi seguito da consistenti cali dei prezzi per il resto del 2014; che l'allevamento e i fattori di produzione utilizzati nella produzione lattiero-casearia sono particolarmente vulnerabili alle sfide della volatilità e che, conseguentemente, i prezzi franco azienda sono inferiori ai costi di produzione;

E.

considerando che l'agricoltura sostenibile quale fonte di prodotti alimentari di alta qualità può essere garantita solo se i produttori ricevono adeguati prezzi franco azienda che coprano tutti i costi di una produzione sostenibile;

F.

considerando che il divieto imposto dalla Russia sui prodotti lattiero-caseari europei ad agosto 2014 ha avuto un impatto negativo sul mercato interno dell'UE e ha quindi messo in luce la necessità di essere pronti ad applicare misure di mercato connesse alle crisi, indipendentemente dalla loro natura, e l'importanza di garantire la diversificazione dei mercati delle esportazioni per i prodotti dell'Unione, in particolare dato che, secondo le previsioni, la domanda globale di prodotti lattiero-caseari dovrebbe aumentare, e di assicurare al contempo un mercato interno stabile e solvibile;

G.

considerando che il pacchetto latte ha introdotto per gli Stati membri la possibilità di prevedere contratti obbligatori per aiutare i produttori e i trasformatori a pianificare i volumi di produzione e per rafforzare la strutturazione delle filiere in vista della fine delle quote latte, e che ad oggi pochi Stati membri si sono avvalsi di tale prerogativa;

H.

considerando che il pacchetto latte ha imposto agli Stati membri di riconoscere le organizzazioni e le associazioni di produttori e il ruolo fondamentale tuttora svolto dalle cooperative, tenendo conto della necessità di migliorare la concentrazione dell'offerta per incrementare il potere negoziale dei produttori;

I.

considerando che nell'aprile 2014 è stato istituito un Osservatorio per il mercato del latte allo scopo di migliorare il monitoraggio del settore lattiero-caseario sia per la Commissione che per l'industria e che è necessario rafforzarne le funzioni al fine di creare all'interno del settore un meccanismo efficiente di allerta in caso di crisi per le aziende lattiero-casearie di dimensioni e ubicazione geografica diverse e con metodi diversi di produzione e distribuzione;

J.

considerando che l'attuale rete di sicurezza è troppo bassa per garantire protezione in caso di caduta dei prezzi del latte;

K.

considerando che uno dei principali obiettivi della Politica agricola comune (PAC) è lo sviluppo territoriale equilibrato dal punto di vista economico, sociale e ambientale; che tale obiettivo presuppone che l'agricoltura continui a essere produttiva e sostenibile nelle zone svantaggiate, remote o montane e nelle regioni ultraperiferiche;

L.

considerando che la fine delle quote avrà un considerevole impatto negativo sulle regioni ultraperiferiche, in particolare sulle Azzorre, dove la produzione lattiero-casearia rappresenta la principale attività economica e costituisce circa il 46 % dell'economia regionale;

M.

considerando che, per un numero consistente di aziende lattiero-casearie ubicate in zone svantaggiate, insulari, remote e montane o in regioni ultraperiferiche, i costi di produzione, raccolta e immissione sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari al di fuori della loro zona di produzione sono molto più alti che in altre zone e che tali aziende non possono sfruttare in egual misura le opportunità di crescita offerte dall'abolizione delle quote a causa dei vincoli naturali di tali regioni; che, per i suddetti motivi, tali produttori potrebbero essere minacciati da una maggiore concentrazione della produzione nelle zone caratterizzate da una posizione economica migliore all'interno dell'Unione;

N.

considerando che le disposizioni relative alle dichiarazioni obbligatorie sui volumi di latte consegnati saranno applicabili a partire dal 1o aprile 2015;

O.

considerando che il rinnovamento generazionale, la modernizzazione e gli investimenti sono essenziali per un settore lattiero-caseario europeo funzionante e sostenibile;

P.

considerando che il latte e, in particolare, i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), prodotti in tutta l'UE, contribuiscono in maniera significativa al successo dell'industria agroalimentare dell'UE e alla prosperità delle economie rurali dove predominano aziende a conduzione familiare di piccole e medie dimensioni e dove la produzione lattiero-casearia estensiva deve essere mantenuta, fornisce le materie prime per un vasto numero di trasformatori nel settore privato e cooperativo, mantiene la diversità del patrimonio agroalimentare europeo e svolge un ruolo chiave nella configurazione territoriale e ambientale dell'Europa e nella sua dimensione sociale, con un effetto moltiplicatore su altri settori di attività quali il turismo;

Q.

considerando che allevatori e produttori di latte di alcuni Stati membri hanno subito pesanti sanzioni per aver superato il limite previsto dalle quote latte negli ultimi due anni del regime;

1.

ricorda che l'obiettivo del pacchetto latte è la creazione di un settore lattiero-caseario redditizio, sostenibile e competitivo nel territorio dell'Unione, dotato di strumenti di risposta che consentano una compensazione equa dei produttori lattiero-caseari; sottolinea che gli aspetti identificati nel pacchetto latte rappresentano ancora un ostacolo a un mercato del latte sostenibile, competitivo ed equo e a un giusto reddito per i produttori;

2.

ricorda il ruolo importante della produzione lattiero-casearia in termini di gestione dei terreni, occupazione rurale e sviluppo economico, ambientale e sociale di molte regioni agricole europee;

3.

sottolinea che i produttori lattiero-caseari, in particolare le piccole aziende agricole, sono particolarmente vulnerabili alle variazioni di reddito e ai rischi, a causa degli elevati costi del capitale, della deperibilità della produzione, della volatilità dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nonché dei costi dell'energia e dei fattori di produzione, e che il raggiungimento di un tenore di vita sostenibile grazie alla produzione lattiero-casearia rappresenta una sfida costante, essendo i costi di produzione spesso vicini o superiori ai prezzi franco azienda;

4.

sottolinea che i produttori europei devono far fronte a costi elevati a causa del prezzo dei fattori di produzione, ivi compresi, tra gli altri, gli alimenti per il bestiame, e che, come conseguenza delle severe norme europee in materia di benessere degli animali e sicurezza alimentare, la loro competitività è limitata rispetto ai paesi terzi;

Impatto dell'embargo russo e crisi attuale del settore lattiero-caseario

5.

esorta la Commissione a riflettere sulle cause della crisi e sulle misure da attuare per prevenirne altre in futuro, secondo quanto indicato agli articoli 219, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

6.

esorta la Commissione a far fronte, con ulteriori misure di mercato mirate, alla crisi in cui versano attualmente i mercati lattiero-caseari nazionali, causata dalla pressione al ribasso sui prezzi derivante dalla mancanza di adeguati strumenti in caso di crisi, da una flessione della domanda mondiale, dalla volatilità globale dei prezzi e dall'embargo russo, riconoscendo nel contempo i primi passi finora compiuti per rispondere alle conseguenze dell'embargo russo;

7.

sottolinea che l'eccedenza di prodotti lattiero-caseari in alcuni Stati membri dotati di tradizionali rapporti commerciali con la Russia crea notevoli squilibri sui mercati nazionali, il che porta a un drastico calo dei prezzi, facendo così perdere competitività ai produttori nazionali; esorta al riguardo la Commissione ad analizzare questa nuova situazione e ad agire in via prioritaria;

8.

ricorda che la crisi del settore lattiero-caseario del 2009 si è verificata in presenza della struttura basata sulle quote e a causa del malfunzionamento della catena di valore dei prodotti lattiero-caseari, con una conseguente pressione al ribasso dei prezzi pagati ai produttori; ricorda alla Commissione che il ritardo registrato nel rispondere alla crisi ha costretto molti produttori ad abbandonare l'attività ed esprime preoccupazione riguardo alla capacità della Commissione di reagire con sollecitudine ed efficacia alle crisi del mercato; sottolinea il fatto che la diminuzione dei prezzi all'origine che ha interessato gli allevatori non ha trovato riscontro nei prezzi al consumo, il che dimostra il forte squilibrio esistente tra i vari operatori della filiera lattiero-casearia;

9.

deplora che il Consiglio abbia respinto la richiesta del Parlamento il cui obiettivo era concedere, in caso di gravi crisi, sovvenzioni agli agricoltori che riducono volontariamente la loro produzione; sottolinea l'importanza di riaprire il dibattito su questo strumento di gestione della crisi;

10.

sottolinea che l'abolizione delle quote potrebbe portare a un'ulteriore concentrazione della produzione di latte a vantaggio delle aziende lattiero-casearie più grandi e a scapito di quelle più piccole, senza garanzie di efficienza o di reddito;

Sfide e opportunità per il settore lattiero-caseario

11.

osserva che le prospettive di medio e lungo termine per il settore lattiero-caseario, sia sul mercato nazionale che su quello globale, restano instabili e sono caratterizzate una domanda altalenante, ma allo stesso tempo sottolinea che, nel lungo termine, tale settore, in quanto componente chiave dell'industria agroalimentare, presenta un forte potenziale di crescita, creazione di posti di lavoro e sviluppo nelle zone rurali e che il nuovo piano di investimenti dovrebbe concentrarsi anche su tale potenziale;

12.

sottolinea l'importanza di incoraggiare la ricerca e l'innovazione per permettere a tutti i produttori e i trasformatori di adeguare i loro strumenti e le loro tecniche di produzione per soddisfare le aspettative economiche, ambientali e sociali;

13.

sottolinea il ruolo importante che il rinnovamento generazionale svolge per il futuro del settore del latte e le notevoli opportunità che la produzione lattiero-casearia offre ai giovani produttori;

14.

invita la Commissione a prevedere nuove opportunità di finanziamento per gli Stati membri, anche grazie all'aiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), mediante le quali l'industria lattiero-casearia verrà riformata; ritiene che il sostegno finanziario, ad esempio i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e il capitale di investimento, sia essenziale congiuntamente alle risorse messe a disposizione dalla BEI per intervenire a livello di fondi strutturali e di investimento europei, in particolare in sinergia con lo sviluppo rurale; ritiene che in tal modo si potrebbe produrre un effetto moltiplicatore in termini di crescita e di reddito nonché facilitare l'accesso al credito per i produttori lattiero-caseari; accoglie con favore, a tale proposito, le possibilità di finanziamento concesse ai produttori del settore lattiero-caseario dal nuovo fondo della BEI, che concede tassi di interesse minori per facilitare gli investimenti e la modernizzazione in azienda, offrendo nel contempo opportunità di finanziamento ai giovani produttori per far crescere la propria attività; sottolinea inoltre la natura complementare del finanziamento attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, che contribuirebbe allo sviluppo del settore lattiero-caseario, attirando capitali privati per responsabilizzare le spese e aumentare l'efficienza degli investimenti;

15.

constata che l'elevata volatilità dei prezzi e le crisi ricorrenti, incompatibili con investimenti importanti negli allevamenti e con la creazione di nuove imprese di produzione, rappresentano le principali sfide per il settore lattiero-caseario; esorta pertanto la Commissione a valutare misure volte a mitigare i rischi derivanti da una maggiore esposizione al mercato mondiale, a monitorare con maggiore attenzione il corretto funzionamento del mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a elaborare un piano di azione che illustri come intende mitigare tali rischi;

Mantenere un settore lattiero-caseario sostenibile nelle zone svantaggiate, montane e insulari e nelle regioni ultraperiferiche

16.

si impegna a mantenere la produzione di latte poiché il settore lattiero-caseario apporta un importante contributo socioeconomico allo sviluppo agricolo e rurale in tutta l'UE e sottolinea la sua particolare importanza nelle zone svantaggiate, montane e insulari e nelle regioni ultraperiferiche, dove l'allevamento è spesso l'unica attività agricola praticabile; sostiene inoltre che per tali regioni il settore lattiero-caseario è responsabile della coesione sociale, economica e territoriale, della sussistenza di molte famiglie, dell'organizzazione, l'occupazione e la protezione del territorio e della conservazione delle pratiche culturali e tradizionali nonché della creazione in una base importante per il turismo, dato che la produzione lattiero-casearia ha segnato per secoli il paesaggio culturale in tali regioni; sottolinea il fatto che in tali regioni l'abbandono della produzione di latte corrisponde all'abbandono dell'agricoltura;

17.

sottolinea che è essenziale creare un meccanismo di transizione nelle regioni ultraperiferiche tra l'eliminazione delle quote e la liberalizzazione dei mercati che consenta di tutelare i produttori e il settore in tali regioni;

18.

chiede che le misure della rete di sicurezza siano attivate come indicatori specifici delle attività e delle imprese del settore lattiero-caseario nelle zone montane, date le differenze tra la produzione delle zone lattiero-casearie montane e di altre zone;

19.

si rammarica degli scarsi livelli di attuazione nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone montane, insulari e svantaggiate delle misure del pacchetto latte e sottolinea che è indispensabile far sì che le aziende lattiero-casearie restino imprese redditizie e competitive in tutti i territori dell'Unione; ritiene, a tale proposito, che tali zone debbano ricevere una particolare attenzione ed essere l'oggetto di studi specifici da parte della Commissione e degli Stati membri e che debba essere incoraggiato l'utilizzo delle filiere corte, dando preferenza alla produzione locale in questi casi specifici, al fine di garantire la continuità della produzione in tali regioni e scongiurare l'abbandono del settore; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare e rafforzare i sistemi di distribuzione di latte nelle scuole, favorendo le filiere corte e rendendo così possibile la distribuzione della produzione in tali regioni; sottolinea che in tali zone i costi di produzione sono generalmente vicini o superiori ai prezzi franco azienda e reputa che l'attuale incertezza della filiera pregiudichi in particolare tali zone, che sono caratterizzate da maggiori vincoli e da minori opportunità di economia di scala; ricorda che i produttori in tali zone dipendono direttamente ed esclusivamente da un numero ridotto di fornitori di fattori di produzione e di acquirenti per la loro produzione agricola a causa del loro isolamento geografico; sottolinea che il sostegno all'istituzione di organizzazioni dei produttori e alle loro attività dovrebbe rispecchiare meglio le circostanze di tali regioni; sottolinea che è necessario condurre politiche ambiziose per sostenere tali regioni attraverso le politiche di sviluppo rurale, il piano di investimenti e la promozione e il perfezionamento degli aiuti della PAC, come previsto dall'ultima riforma; invita quindi la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad attuare tali misure in modo da consentire la conservazione della produzione di latte in tali regioni; invita la Commissione a monitorare attentamente l'evoluzione della produzione di latte in tali zone e a valutare l'impatto economico della fine delle quote latte sulle aziende lattiero-casearie; ritiene necessario stanziare risorse aggiuntive a favore del programma POSEI allo scopo di aiutare i produttori del settore lattiero-caseario ad adattarsi agli effetti prodotti dalla deregolamentazione dei mercati e di metterli in condizione di mantenere un'attività redditizia e competitiva rispetto al resto dello spazio europeo;

20.

sottolinea l'importanza di avvalersi dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012; invita la Commissione a sostenere tale indicazione mediante la produzione delle vendite;

21.

sottolinea l'importanza dei bovini di razza montana autoctona nella produzione lattiero-casearia delle zone montane; invita la Commissione ad adottare misure intese a promuovere maggiormente tali razze bovine di montagna;

Volatilità dei prezzi e fine delle quote latte

22.

è del parere che la politica dell'Unione relativa al settore lattiero-caseario dopo la scadenza delle quote latte dovrà disporre di mezzi per cogliere tutte le opportunità di espansione dell'economia dell'UE, allo scopo di rendere la produzione lattiero-casearia attrattiva per gli agricoltori, e ritiene che ogni futuro provvedimento dovrà puntare a rafforzarne la competitività e la stabilità per facilitare la crescita sostenibile e l'innovazione nel settore agricolo e la qualità della vita nelle zone rurali;

23.

prende atto della decisione di dilazionare in tre anni il pagamento degli ultimi importi a carico dei produttori nel quadro del regime delle quote; rileva tuttavia che nell'ultimo anno delle quote latte l'applicazione del prelievo supplementare ha privato il settore lattiero-caseario di considerevoli risorse e raccomanda pertanto che tali entrate restino nel bilancio della PAC per rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario;

24.

invita la Commissione a presentare uno o più strumenti normativi che consentano di prevenire e gestire efficacemente le nuove crisi nel settore lattiero-caseario, in particolare facilitando l'organizzazione della produzione di latte in termini di gestione dell'offerta; invita a tal fine la Commissione ad avviare un dialogo formale con tutte le parti interessate del settore;

25.

ritiene che l'aumento della concorrenza debba essere usato come strumento al servizio dell'equilibrio territoriale e di una remunerazione più equilibrata dei produttori nella catena di valore lattiero-casearia;

Attuazione del pacchetto latte

26.

sottolinea che l'attuazione del pacchetto latte è ancora in una fase iniziale; esprime tuttavia delusione per i bassi livelli di attuazione dei contratti obbligatori ed esorta pertanto a estenderli a tutti gli Stati membri; invita la Commissione a condurre un'analisi approfondita degli ostacoli all'attuazione del pacchetto latte e delle misure che garantirebbero un uso ottimale degli strumenti messi a disposizione degli Stati membri;

27.

deplora che il pacchetto latte non sia stato considerato una priorità nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per il 2015 e invita la Commissione a introdurre con urgenza tale priorità;

28.

esprime rammarico per il fatto che, nella relazione, non è chiaro se la Commissione sia soddisfatta dell'attuazione del nuovo strumento normativo, e che la Commissione non quantifica quante nuove organizzazioni di produttori, quanti Stati membri partecipanti o quante contrattazioni collettive si possono attendere; osserva che non è chiaro nemmeno l'effetto dei nuovi strumenti sui prezzi del latte; chiede, in tale contesto, un elenco preciso degli effetti sui prezzi del latte e un censimento accurato delle organizzazioni di produttori aderenti;

29.

raccomanda che la Commissione adotti obiettivi chiari per quanto concerne le organizzazioni dei produttori, i contratti e le contrattazioni collettive;

30.

ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che «per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera»;

31.

prende atto che il modello di contratto non è stato ancora attuato come previsto, perché i produttori di latte continuano a essere in una posizione di mercato debole, i contratti non contengono norme minime e le cooperative ne risultano escluse;

32.

sottolinea che il consolidamento e il miglioramento dei rapporti contrattuali, con l'allargamento all'intero settore e in particolare alla grande distribuzione, contribuiscono a garantire un'equa distribuzione dei proventi lungo la filiera, consentendo un maggiore valore aggiunto, oltre a rafforzare la responsabilità delle parti interessate di tenere conto della situazione del mercato e di rispondere di conseguenza; sottolinea l'importanza della formazione e dell'istruzione in materia di gestione dei rischi come parte integrante del programma agricolo, affinché i produttori facciano fronte alla volatilità e utilizzino in modo efficace gli strumenti di gestione dei rischi a loro disposizione;

33.

sottolinea il rischio che l'industria in un qualsiasi Stato membro possa imporre clausole sleali nei contratti in modo da compensare l'obiettivo della stabilità nelle consegne, necessario per mantenere la redditività delle aziende lattiero-casearie;

34.

constata che il settore potrebbe approfondire ulteriormente le potenzialità offerte dai contratti della filiera integrata a più lungo termine, dai contratti a termine e dai contratti a margine fisso, nonché la possibilità di «bloccare» un prezzo del latte basato sul costo di produzione per un determinato periodo di tempo; ritiene che l'opzione di ricorrere a nuovi strumenti nei rapporti contrattuali dovrebbe essere disponibile, così come strumenti di mediazione contrattuale;

Ruolo delle organizzazioni di produttori

35.

sottolinea il ruolo importante che le organizzazioni di produttori (OP) e le loro associazioni svolgono nell'aumentare il potere negoziale e l'influenza dei produttori nella filiera, nonché nella ricerca e nell'innovazione, e lamenta i limitati sforzi compiuti per la creazione di OP, in particolare nei nuovi Stati membri; ritiene che le norme per il riconoscimento delle OP debbano essere rafforzate per aumentare in modo più efficace l'influenza dei produttori nella negoziazione dei contratti; sottolinea che le OP possono beneficiare dell'assistenza finanziaria nel quadro del secondo pilastro e sollecita ulteriori incentivi a livello di UE e Stati membri, ad esempio mettendo a disposizione informazioni aggiuntive e riducendo l'onere amministrativo a carico delle parti interessate che desiderino creare OP, aderirvi e partecipare in diversi modi alle loro attività, nonché realizzare attività di sensibilizzazione tra i produttori sulle OP quale strumento che contribuisce a eliminare gli squilibri della filiera; ritiene necessario migliorare la capacità di regolamentazione e organizzazione del mercato da parte delle OP;

36.

difende la necessità di migliorare le disposizioni del pacchetto latte al fine, principalmente, di creare organizzazioni di produttori che abbiano una maggiore capacità di gestione e di negoziazione sul mercato;

37.

osserva che si potrebbe promuovere la creazione di OP fornendo un sostegno politico proattivo per incoraggiare i produttori a considerare dette organizzazioni strumenti adeguati;

38.

sottolinea l'importanza di facilitare lo scambio di informazioni e la concertazione tra i produttori e le organizzazioni di produttori per consentire loro di tenere conto delle evoluzioni del mercato e di anticipare le crisi;

39.

insiste sulla necessità che le organizzazioni di produttori abbiano una dimensione adeguata e mantengano un vincolo giuridico con la produzione dei produttori aderenti, dal momento che le OP puramente rappresentative non sono realmente in grado di assicurare il rispetto delle condizioni di qualità e quantità negoziate nei contratti e non hanno interesse ad agire in qualità di interlocutori seri dinanzi all'industria;

40.

chiede un maggiore sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori indipendenti attraverso attività d'informazione più ampie e un supporto all'attività di gestione, in modo da incoraggiare gli agricoltori a percepirle come strumenti efficaci e ad aderirvi;

41.

invita la Commissione a promuovere gli strumenti di gestione interprofessionali previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati;

42.

sottolinea il ruolo delle cooperative nel garantire la stabilità a lungo termine ai loro soci; chiede alla Commissione di agevolare la condivisione delle migliori pratiche;

43.

prende atto dell'importanza di istituire organizzazioni interprofessionali per garantire la trasparenza e la condivisione delle migliori pratiche;

44.

ricorda alla Commissione l'importanza della trasparenza lungo tutta la filiera affinché il settore incoraggi le parti interessate a rispondere ai segnali del mercato; constata l'accresciuta importanza di disporre di informazioni accurate e tempestive nel mercato dopo la scadenza del regime delle quote;

Rafforzare l'Osservatorio sul mercato del latte

45.

si compiace dell'istituzione dell'Osservatorio sul mercato del latte e sottolinea la sua importanza per la divulgazione e l'analisi dei dati di mercato, e chiede che a tale Osservatorio sia assegnato un ruolo più incisivo; raccomanda la definizione di un indice di mercato che comprenda le tendenze delle quotazioni dei prodotti, dei prezzi del latte e dei costi di produzione; raccomanda alla Commissione di adottare le misure necessarie a garantire che l'Osservatorio sul mercato del latte sia nelle condizioni, da un lato, di produrre dati precisi e in tempo reale e, dall'altro lato, di trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e alle parti interessate allerte più rapide e più frequenti, di anticipare le situazioni di crisi e di fornire raccomandazioni strategiche sulla base di analisi di mercato e strumenti predittivi, qualora l'indice di mercato scenda sotto un determinato livello e la situazione del mercato lo richieda; ritiene che le informazioni fornite dall'Osservatorio dovrebbero includere aggiornamenti sulle tendenze del mercato e dei prezzi, dati relativi ai costi di produzione e le interazioni tra la produzione di carne bovina e di latte, il consumo, lo stato delle scorte, i prezzi e gli scambi di latte importato o esportato a livello europeo; osserva che è altresì utile integrare in tali informazioni un monitoraggio dei costi di produzione e dei mercati internazionali al fine di identificare le loro tendenze e cogliere le opportunità di esportazione; sottolinea che i dati dovrebbero essere di facile accesso e utilizzo per tutte le parti interessate;

46.

sottolinea l'importanza che gli Stati membri forniscano all'Osservatorio sul mercato del latte le informazioni pertinenti e che l'Osservatorio pubblichi i dati che riceve mensilmente in maniera tempestiva a beneficio di tutte le parti interessate, e raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione ulteriori misure per garantire che tali informazioni siano ricevute per tempo; invita la Commissione a precisare le regole di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri al fine di garantire che le informazioni siano comparabili a livello europeo;

47.

invita la Commissione a creare strutture specifiche adeguatamente attrezzate per la raccolta dei dati relativi a tutti i settori agricoli;

Misure della PAC e settore lattiero-caseario

48.

constata che, nel quadro del primo pilastro, il sostegno accoppiato volontario è uno strumento disponibile per fornire assistenza al settore lattiero-caseario, mentre il secondo pilastro prevede che i produttori possano avvalersi di servizi di consulenza a sostegno delle decisioni commerciali e di una sana gestione finanziaria e che, se necessario, gli Stati membri possano ricorrere a misure di assicurazione come lo strumento di stabilizzazione del reddito, nonché decidere di raggruppare e concentrare sul settore misure di sviluppo rurale, ottenendo maggiori aiuti;

49.

invita il settore a valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di assicurazione in presenza di un mercato forte per frenare la volatilità del prezzo del latte ed evitare perdite di reddito per le aziende lattiero-casearie europee; sottolinea la necessità di esaminare la possibilità di inserire nel primo pilastro della PAC strumenti finalizzati alla gestione dei rischi, come i programmi basati sulla protezione dei margini;

50.

sottolinea che, nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno optato per una convergenza interna lenta e incompleta, favorendo ancora una volta l'agricoltura di pianura che opera in condizioni favorevoli;

51.

difende la necessità di rivedere i requisiti per l'attivazione del meccanismo di stabilizzazione del reddito disponibile nell'ambito dello sviluppo rurale, in quanto ritiene eccessivo esigere perdite minime del 30 % per accedere agli aiuti dell'Unione;

Potenziale del settore lattiero-caseario dell'UE nel mercato mondiale

52.

sottolinea che, secondo le previsioni, la domanda globale di prodotti lattiero-caseari crescerà del 2 % all'anno, con conseguenti opportunità per i prodotti di origine europea, ma sottolinea che tali opportunità di esportazione devono essere controbilanciate da un mercato interno stabile, che rappresenti oltre il 90 % del mercato dei prodotti lattiero-caseari in Europa; constata tuttavia che il mercato è sempre più dominato da prodotti lattiero-caseari secchi;

53.

sottolinea che l'UE rimane il primo importatore agricolo a livello mondiale e che la crescita della produzione di latte destinata alle esportazioni dipende dall'importazione di mangimi e foraggi;

54.

sottolinea che i negoziati commerciali bilaterali possono offrire opportunità strategiche al settore lattiero-caseario dell'UE; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi maggiormente per l'apertura di nuovi sbocchi di mercato nei paesi terzi e per l'abolizione delle barriere commerciali; esorta inoltre la Commissione a tenere in debito conto la questione della «denominazione d'origine protetta» (DOP), dell'«indicazione geografica protetta» (IGP) e delle «specialità tradizionali garantite» (STG) nei negoziati commerciali, a condizione che siano tutelati e valorizzati gli standard europei di qualità e di sicurezza nella produzione e nell'offerta ai consumatori;

55.

sottolinea la continua necessità di identificare e sviluppare nuovi mercati, incrementare la quota di mercato globale dell'UE, garantire un accesso equo per gli esportatori dell'Unione e stimolare la crescita sostenibile delle esportazioni; invita al riguardo la Commissione ad adottare le misure necessarie e a partecipare più attivamente all'identificazione di nuovi mercati di esportazione; ritiene che si debbano esplorare opportunità per il futuro attraverso il miglioramento delle relazioni commerciali con i paesi terzi e la dinamizzazione dell'industria lattiero-casearia, e sottolinea l'importanza di conoscere l'andamento dei consumi in questi mercati al fine di generare una capacità di risposta rapida ai cambiamenti futuri;

56.

osserva inoltre che le imprese dell'UE fanno fronte alla concorrenza di alcuni potenti esportatori globali, ivi compresa Nuova Zelanda, Stati Uniti e Australia, che storicamente hanno avuto accesso ai mercati asiatici e che esercitano un'influenza decisiva sul prezzo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato globale;

Sistemi di promozione e di qualità

57.

sottolinea che il settore lattiero-caseario potrebbe beneficiare di maggiori iniziative promozionali sui mercati nazionali e dei paesi terzi nel quadro delle nuove misure promozionali, ed esorta i produttori a partecipare alle nuove campagne dopo l'entrata in vigore nel 2016 della nuova normativa in materia di promozione, tenendo conto che è previsto un aumento del sostegno finanziario dell'UE;

58.

sottolinea la necessità che il maggiore potenziale del settore in termini di creazione di valore non risieda soltanto nella produzione di prodotti non lavorati e ritiene che occorra avvalersi appieno delle misure di ricerca per sviluppare prodotti lattiero-caseari innovativi e di alto valore nei mercati a elevato potenziale di crescita, come i prodotti nutrizionali medicinali e i prodotti nutrizionali destinati a lattanti, anziani e sportivi;

59.

osserva che il partenariato europeo per l'innovazione su «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» (PEI-AGRI) nel quadro del programma Orizzonte 2020 può sostenere progetti innovativi che contribuiscano a un settore lattiero-caseario sostenibile e altamente produttivo, al fine di rispondere alla domanda globale di prodotti lattiero-caseari di alto valore;

60.

sottolinea l'importanza di rafforzare il sistema di aiuti per la distribuzione del latte nelle scuole, incoraggiando la partecipazione delle OP e privilegiando i prodotti lattiero-caseari locali e le filiere corte, al fine di contribuire a promuovere abitudini alimentari sane tra i consumatori europei;

61.

constata che la partecipazione del settore ai regimi di «denominazione d'origine protetta» (DOP), «indicazione geografica protetta» (IGP) e «specialità tradizionali garantite» (STG) non è stata significativa né altrettanto intensa in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a semplificare l'accesso a tali regimi e i requisiti amministrativi per la loro approvazione per i piccoli produttori e le piccole imprese, a ridurre gli oneri amministrativi legati alla presentazione delle domande, mantenendoli come parametri di riferimento indiscussi della qualità dei prodotti europei sui mercati delle esportazioni dell'Unione, e a promuovere in modo mirato le attività di commercializzazione di tali prodotti;

62.

invita la Commissione a semplificare le norme relative alla regolamentazione dell'offerta di formaggio a «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», in particolare per quanto riguarda le condizioni minime richieste per l'approvazione di tali regimi;

63.

esorta la Commissione a pubblicare quanto prima la relazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in merito a un'analisi di impatto sull'introduzione dell'indicazione obbligatoria del paese di origine o luogo di provenienza del latte e dei prodotti lattiero-caseari; deplora che l'esecutivo dell'Unione non abbia ancora elaborato detta relazione, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2014;

Gestione del rischio nel settore lattiero-caseario

64.

sottolinea che le attuali misure della «rete di sicurezza», come l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non rappresentano da sole strumenti sufficienti per far fronte alla persistente volatilità o a una crisi del settore del latte; aggiunge che i prezzi di intervento sono troppo bassi, non hanno più alcuna relazione con i prezzi correnti di mercato e si sono dimostrati inefficaci nel garantire prezzi franco azienda adeguati e stabili a lungo termine;

65.

ricorda alla Commissione il suo obbligo ai sensi dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non solo di far fronte alle effettive turbative del mercato, ma anche di adottare un'azione immediata per evitarle, anche quando l'azione eviterebbe che tali minacce si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato;

66.

invita la Commissione a collaborare con le parti interessate del settore e ad applicare disposizioni di sicurezza più reattive e realistiche, sulla base delle raccomandazioni dell'Osservatorio sul mercato del latte, che garantiscano la sicurezza durante le crisi nelle quali una diminuzione sostanziale dei prezzi del latte e il simultaneo aumento sostanziale dei prezzi dei prodotti di base hanno un forte impatto sul margine di guadagno dei produttori; chiede che l'intervento sia aggiornato per riflettere i costi di produzione e che sia adeguato ai cambiamenti del mercato;

67.

invita la Commissione ad attuare disposizioni di sicurezza più reattive e realistiche, e chiede che il prezzo di intervento rifletta meglio i costi di produzione e i prezzi di mercato reali e che sia adeguato ai cambiamenti del mercato; chiede pertanto alla Commissione di adeguare immediatamente i prezzi di intervento; riconosce inoltre che le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere ripristinate temporaneamente nel caso di una crisi di mercato basata su criteri oggettivi;

68.

invita la Commissione a collaborare con le parti interessate per stabilire indicatori relativi ai costi di produzione che tengano conto dei costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi, delle retribuzioni, dell'affitto e di altri costi di produzione essenziali, e a rivedere di conseguenza i prezzi di riferimento; invita inoltre la Commissione a collaborare con le parti interessate per definire un indice di mercato che comprenda la tendenza delle quotazioni dei prodotti, dei prezzi del latte e dei costi di produzione;

69.

sottolinea che l'attuale esperienza dell'embargo russo dimostra che è auspicabile disporre di linee guida, discusse tra gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento, che fungano da guida per l'attivazione di misure;

70.

sottolinea l'importanza di uno strumento più reattivo e realistico in caso di crisi e raccomanda alla Commissione, insieme al Parlamento in qualità di colegislatore, di esaminare con il settore la possibilità di ricorrere a strumenti di gestione del rischio, per esempio i mercati a termine, al fine di sfruttare la volatilità del settore per incrementarne la competitività; ritiene che sia altresì necessario studiare nuovi strumenti di stabilizzazione del reddito, come le assicurazioni del reddito, o attuare un programma di protezione dei margini dei prodotti lattiero-caseari;

71.

invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e con gli operatori del settore lattiero-caseario, a sviluppare strumenti di tutela efficaci e adeguati contro le forti e brusche diminuzioni del prezzo del latte;

Pratiche commerciali sleali nella filiera lattiero-casearia

72.

sottolinea che i produttori lattiero-caseari, in particolare i piccoli produttori, sono particolarmente vulnerabili agli squilibri della filiera, dovuti in particolare a una domanda altalenante, all'aumento dei costi di produzione e alla diminuzione dei prezzi franco azienda, ma anche alle priorità economiche di ciascuno Stato membro; ritiene che la pressione al ribasso sui prezzi esercitata dai dettaglianti di marche proprie e l'utilizzo persistente di latte liquido come «prodotto civetta» da parte dei dettaglianti compromettano il lavoro e gli investimenti dei produttori del settore lattiero-caseario e svalutino il prodotto finale per il consumatore; difende la necessità di introdurre codici di buone pratiche tra i vari operatori della filiera alimentare; sottolinea la necessità di individuare meccanismi che tutelino efficacemente i produttori dall'abuso dell'industria e dei distributori e dalla loro posizione dominante nel mercato al dettaglio; chiede inoltre alla Commissione di presentare quanto prima una proposta sul contenimento delle pratiche commerciali sleali e di valutare la possibilità di un approccio settoriale al diritto della concorrenza e alle pratiche commerciali sleali;

73.

ritiene che le pratiche commerciali sleali limitino gravemente la capacità della filiera di investire e di adeguarsi e ritiene necessario contrastarle a livello di UE e degli Stati membri;

74.

osserva che i produttori lattiero-caseari si troveranno in una posizione ancora più debole senza un programma di crisi, mentre l'industria del latte e i grandi gruppi di imprese del settore alimentare acquisiranno maggiore potere;

75.

chiede una maggiore partecipazione dei produttori lattiero-caseari e delle loro organizzazioni ai meccanismi di gestione della filiera alimentare e ai relativi gruppi e iniziative;

o

o o

76.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0577.

(4)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 58.

(5)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 20.

(6)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(7)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/17


P8_TA(2015)0250

Impatto esterno della politica dell'UE in materia di scambi commerciali e investimenti sulle iniziative pubblico-private

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE (2014/2233(INI))

(2017/C 265/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1),

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (2)

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (3),

visti i rispettivi pareri della commissione per il commercio internazionale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895), e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897),

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato» (COM(2009)0615), «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo» (COM(2014)0263), «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» COM(2010)2020), «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612), «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173) e «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

viste la sue risoluzioni del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (4), del 6 febbraio 2013 sulla strategia di responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (5) e del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (6),

vista la relazione del 2010 dell'EIM per la Commissione dal titolo «Internationalisation of European SMEs»,

visti il paragrafo 5 della comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491), i principi delle Nazioni Unite sull'emancipazione delle donne introdotti nel marzo del 2010, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'8 dicembre 2009 e il paragrafo 46 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20),

visti le raccomandazioni dell'OCSE del maggio 2012 sui principi di governance pubblica dei partenariati pubblico-privati (7), la convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornati nel maggio 2011 (8),

viste le pertinenti convenzioni dell'OIL,

visto il manuale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 2008, sulla promozione della buona governance nei partenariati pubblico-privati (Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships) (9),

visti la guida legislativa del 2001 (10) della Commissione dell'ONU per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI) sui progetti infrastrutturali con finanziamenti privati, e i documenti presentati al convegno internazionale della CNUDCI sui partenariati pubblico-privati tenutosi a Vienna il 2 e 3 maggio 2013,

vista la relazione CAF del 2010 intitolata «Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España»,

vista la «Guida di riferimento sui partenariati pubblico-privati: versione 2.0» del luglio 2014 realizzata dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB), dalla Banca interamericana di sviluppo (IDB), dal Gruppo della Banca mondiale e dalla Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0182/2015),

A.

considerando che le società e le strutture economiche dei paesi e il loro dinamismo traggono beneficio da ambienti che consentono l'interazione tra il settore pubblico e quello privato e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, tra gli altri modelli attraverso iniziative e imprese congiunte;

B.

considerando che, sebbene i partenariati pubblico-privati (PPP) siano uno strumento utilizzato nelle politiche governative a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, non vi è per essi alcuna definizione riconosciuta sul piano internazionale né esiste un quadro regolamentare globale; considerando che, nella pratica, i partenariati pubblico-privati sono intesi come uno spettro ampio e diversificato di relazioni cooperative tra attori della sfera pubblica (governi, agenzie e organismi internazionali o una combinazione di questi soggetti) e attori privati (imprese o organismi senza scopo di lucro) e in genere comportano la fornitura, da parte del settore privato, di infrastrutture o beni solitamente messi a disposizione dai governi;

C.

considerando che i PPP sono importanti quale strumento di crescita economica, innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro sia nel mercato unico che all'esterno e rivestono un ruolo strategico nell'ammodernamento delle infrastrutture, in particolare le infrastrutture energetiche, idriche, stradali e digitali; considerando che le imprese dell'UE sono ben preparate per competere e far funzionare tali accordi;

D.

considerando che gli accordi di partenariato pubblico-privato possono assumere forme diverse e la legislazione sul mercato unico stabilisce norme procedurali rigorose; considerando che tale normativa è stata riveduta e consolidata nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici, nella direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e nella guida sui partenariati pubblico-privati istituzionalizzati;

E.

considerando che i partenariati pubblico-privati per la messa a disposizione di infrastrutture, beni e servizi di base sono caratterizzati da una certa complessità tecnica;

F.

considerando che la crisi economica globale ha avuto gravi ripercussioni su tutti i paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo fin dal 2007, con ricadute sulle politiche di bilancio e sull'accesso degli organismi sia istituzionali che privati, segnatamente PMI, ai fondi necessari per la realizzazione dei progetti, colpendo lo sviluppo infrastrutturale e altri progetti a intensità di capitale e l'erogazione dei servizi di base;

G.

considerando che un numero crescente di governi, viste le ristrettezze di bilancio aggravate dalla crisi economica e dal debito pubblico, ricorre a soluzioni innovative, come i PPP che, sviluppati in maniera adeguata, possono contribuire a ottimizzare i costi, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e garantire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche nei tempi previsti, grazie ad un opportuno coinvolgimento degli attori pubblici e privati;

H.

considerando che gli effetti positivi dei PPP sono dovuti alla migliore realizzazione dei progetti, al buon rapporto costi-benefici, alla possibilità di finanziamento a lungo termine dei costi, allo stimolo all'innovazione e alla ricerca nonché a un ambiente di gestione più flessibile e specializzato;

I.

considerando che la liberalizzazione del commercio e degli investimenti non è fine a se stessa, ma rappresenta uno strumento che dovrebbe creare ricchezza e contribuire a migliorare la qualità della vita della popolazione mondiale e che, in questo senso, esiste la possibilità di sviluppare politiche innovative, oltre a nuovi strumenti, come quelli finanziari di nuova ideazione, e a una rete di accordi di libero scambio utili ai governi dei paesi terzi per garantire la fornitura di infrastrutture, beni e servizi di interesse generale, fornendo nel contempo, o aprendo la via, a un'ulteriore partecipazione delle imprese dell'UE a progetti di investimento all'estero che vedono la collaborazione di imprese private ed organismi pubblici;

J.

considerando che i PPP sono caratterizzati da un lungo ciclo di vita che talvolta si estende da 10 a 30 anni e che il ciclo di vita dei PPP dovrebbe essere importante e coerente con gli obiettivi perseguiti in termini di lavoro, beni e servizi da fornire senza distorcere in modo artificioso la concorrenza o creare costi più elevati e oneri inutili per le amministrazioni pubbliche e i contribuenti;

K.

considerando che la politica commerciale dell'Unione europea non deve incoraggiare né frenare la decisione sovrana di utilizzare o meno un partenariato pubblico-privato, ma che, una volta adottata la decisione, il dovere dell'Unione consiste nel conseguire il migliore accesso delle imprese europee, grandi, medie, piccole e microimprese, ai mercati degli appalti nello Stato partner, apportando valore aggiunto alla comunità locale, in linea con i principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza politica;

L.

considerando che è possibile che il settore privato sottovaluti l'infrastruttura sociale e la copertura che essa fornisce, i notevoli costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura, la posizione di alcuni settori in qualità di monopoli naturali o la loro importanza strategica dimostrano che in molti casi l'aperta concorrenza e la privatizzazione non sono l'opzione politica più adatta quando deve prevalere l'interesse pubblico;

M.

considerando quindi che lo scopo dei partenariati pubblico-privati è di combinare gli aspetti migliori di entrambe le sfere, ovvero l'erogazione di servizi e infrastrutture di interesse generale ma attraverso una maggiore partecipazione del settore privato piuttosto che mediante processi di privatizzazione;

N.

considerando che molti paesi emergenti e in via di sviluppo devono far fronte a uno squilibrio tra il dinamismo delle imprese private e la scarsa affidabilità dell'infrastruttura pubblica; considerando che tali lacune (che sono lampanti in paesi come l'India o il Brasile) hanno compromesso la crescita potenziale, limitando le capacità di esportazione/importazione o interferendo con le linee di produzione a causa dell'assenza di infrastrutture portuali adeguate, di carenze nel trasporto interno (reti ferroviarie, reti commerciali o autostrade) o dell'insufficienza delle unità di produzione energetica o delle reti di distribuzione dell'energia; che tali lacune hanno un impatto negativo anche sul benessere delle persone (a causa della scarsità di reti fognarie e di distribuzione dell'acqua); che i partenariati pubblico-privati consentono soluzioni integrate attraverso le quali un partner o un consorzio fornisce la «struttura» (servizi di costruzione, progettazione e architettura), il «finanziamento» (iniezione di fondi privati, almeno per prefinanziare un progetto) e la «gestione» (servizi di manutenzione, vigilanza e amministrazione);

O.

considerando che le organizzazioni intergovernative hanno utilizzato i partenariati pubblico-privati anche per versare aiuti ai paesi meno sviluppati attraverso partnership attivate nel settore dello sviluppo e della cooperazione: la Banca mondiale, le banche regionali per la ricostruzione, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), per nominarne alcune, hanno fatto ricorso ai partenariati pubblico-privati per attuare le loro azioni; considerando che, in termini di concentrazione geografica, Stati Uniti, Australia, Giappone, Malaysia, Singapore, Emirati Arabi Uniti e altri paesi asiatici e dell'America latina (guidati dal Cile) hanno esperienze di partenariati pubblico-privati; considerando che anche i paesi dell'OCSE (Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) dispongono di una legislazione pertinente in materia; considerando che il Regno Unito ha il programma più sviluppato in termini di partenariati pubblico-privati (con la Private Finance Initiative che risponde per circa il 20 % degli investimenti pubblici); che l'UE occupa una posizione di leadership nel mercato delle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati, poiché vi si concentra più del 45 % del valore nominale dei partenariati pubblico-privati;

P.

considerando che i partenariati pubblico-privati sono stati utilizzati nel contesto dei fondi strutturali, dell'allargamento, delle reti transeuropee, delle iniziative tecnologiche congiunte, di Europa 2020, della ricerca e sviluppo (fabbriche del futuro, edifici a efficienza energetica, iniziativa per i veicoli verdi, industria dei processi sostenibili, fotonica, robotica, calcolo ad alte prestazioni e reti G5), dell'apprendimento elettronico, di progetti di ricerca con le università e in altri programmi nel settore della salute (come l'iniziativa sui medicinali innovativi); considerando che la Banca europea per gli investimenti e il centro di consulenza per i partenariati pubblico-privati hanno attuato progetti nell'UE, nei paesi vicini e oltre; che l'UE ha dato il suo contribuito anche attraverso il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; che il fondo europeo per gli investimenti strategici mira a sostenere alcuni partenariati pubblico-privati nell'UE cui possono partecipare imprese provenienti dai partner commerciali;

Q.

considerando che l'UE ha finora lasciato i propri mercati di appalti pubblici ampiamente aperti alla concorrenza internazionale ed è dotata di norme miranti a migliorare la concorrenza leale ed effettiva all'interno del mercato unico e a offrire condizioni omogenee agli investitori internazionali; che nell'UE non vi sono discriminazioni sulla base della proprietà o del controllo da parte di soggetti stranieri e che le società estere possono stabilirsi localmente per partecipare ai partenariati pubblico-privati;

R.

considerando che gli accordi di libero scambio dell'UE contemplano disposizioni che favoriscono la partecipazione delle imprese ai partenariati pubblico-privati attraverso l'accesso al mercato e la costituzione anticipata; che il trattamento e le possibilità disponibili per paesi quali Corea, Colombia/Perù, America centrale, Singapore e Canada (e Vietnam e Giappone) sono definiti in modo diverso e specifico; che occorre un approccio relativamente flessibile riguardo alle negoziazioni con le diverse parti; che l'obiettivo deve essere sempre quello di contribuire a uno sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile, alla democrazia e al buon governo, al rispetto dei diritti umani e alla promozione degli standard di protezione riconosciuti a livello internazionale, ivi compresa la creazione di posti di lavoro dignitosi; che, a livello multilaterale, l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) prevedono anche una serie di obblighi, come peraltro possono fare altri strumenti multilaterali come l'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA); considerando quindi che l'ambiente nell'UE sta diventando più competitivo;

Contesto

1.

sottolinea la necessità di stimolare la creazione di posti di lavoro dignitosi, la competitività e la produttività all'interno dell'UE e in paesi terzi attraverso politiche innovative e nuovi strumenti diretti a promuovere il dinamismo degli attori economici per rilanciare la crescita sostenibile, anche attraverso investimenti esterni al mercato unico; ritiene che i PPP potrebbero essere — come una delle diverse opzioni — una potenziale fonte di crescita per le imprese dell'UE e, allo stesso tempo, essere utili per i paesi terzi nostri partner, in quanto tali PPP potrebbero fornire infrastrutture, beni e servizi di interesse generale;

2.

ricorda che i PPP dovrebbero apportare un elevato valore aggiunto ai cittadini e ai consumatori, garantire servizi e/o beni di qualità e fornire concreti vantaggi sul piano competitivo ed economico per le amministrazioni pubbliche, sia a livello statale che locale, evitando nel contempo di creare oneri aggiuntivi o perdite per il settore pubblico;

3.

esorta la Commissione a promuovere una definizione di partenariato pubblico-privato riconosciuta a livello internazionale, come relazione di lungo periodo tra promotore pubblico e investitori privati per la fornitura di servizi pubblici e infrastrutture di qualità e accessibili, rispettando condizioni chiaramente definite nei contratti, facilmente valutabili mediante indicatori di controllo in grado di garantire una retribuzione giusta e adeguata se si rispettano le condizioni del contratto;

4.

nota che sia le PMI che le imprese più grandi possono fornire conoscenze, esperienze e buone prassi, nonché reti uniche costruite nel settore privato, coinvolgendo le autorità pubbliche nei paesi al di fuori dell'UE, contribuendo in modo efficace ad attuare politiche di sviluppo sostenibile; ritiene che le PMI possano realizzare nel modo migliore il loro potenziale se si creano reti e si attivano a livello globale e si inseriscono nei mercati extra-europei, anche attraverso i partenariati pubblico-privati; chiede, a tale riguardo, alla Commissione di promuovere e favorire la formazione di consorzi e altre forme di cooperazione tra grandi imprese e PMI, al fine di facilitare l'accesso di queste ultime ai progetti PPP;

5.

sottolinea che lo sviluppo dei PPP deve tener conto, in particolare, delle sfide per le PMI con sede nell'UE che competono sui mercati internazionali nell'ambito di PPP e dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto, equo e reciproco soprattutto nei settori dell'erogazione di servizi, come previsto dalla direttiva 2014/25/UE; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di formare raggruppamenti o cluster per la partecipazione agli appalti e del ricorso a catene di subappalto trasparenti;

Sfide

6.

trova deplorevole che, finora, l'UE abbia mantenuto i suoi mercati degli appalti pubblici estremamente aperti alla concorrenza internazionale, mentre le società statunitensi devono ancora affrontare ostacoli considerevoli all'estero; invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali dell'UE contemplino strumenti intesi a permettere alle nostre imprese che operano all'estero, in particolare alle PMI, di competere alle stesse condizioni con le imprese nazionali estere; chiede inoltre una regolamentazione chiara e un accesso semplice alle informazioni relative ai criteri di gara e di aggiudicazione, eliminando tutte le barriere commerciali discriminatorie e ingiustificate nel settore degli appalti, dei servizi o degli investimenti pubblici (come la discriminazione fiscale, gli ostacoli normativi all'istituzione di succursali o filiali e le restrizioni sull'accesso ai finanziamenti); invita i nostri paesi partner ad applicare i principi di amministrazione aperta al fine di garantire la trasparenza ed evitare conflitti di interesse, e ad utilizzare la pratica PPP con cautela, tenendo conto non solo delle analisi costo-benefici e della fattibilità dei progetti, ma anche della capacità finanziaria e tecnica delle autorità pubbliche di monitorare le fornitura di servizi o infrastrutture in linea con l'interesse pubblico generale;

7.

riconosce che le sfide legate ai PPP si possono superare attraverso i principi di buona governance, come la trasparenza e la chiarezza delle regole, in cui sono fondamentali le seguenti tematiche: aggiudicazione, attuazione e valutazione dei progetti sin dalle fasi iniziali; il modello e la definizione del trasferimento dei rischi (segnatamente la valutazione dell'efficacia rispetto ai costi nel medio e nel lungo periodo); la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni della società civile; la lotta contro la corruzione e la frode; la capacità finanziaria e tecnica dell'amministrazione responsabile di un'adeguata pianificazione e monitoraggio dell'attuazione dei contratti; e il rafforzamento della certezza giuridica, in un contesto che garantisca l'esercizio del legittimo potere da parte delle autorità pubbliche. invita la Commissione e gli Stati membri (fondamentali a tale proposito) a promuovere tali principi e le relative migliori pratiche al di là dei nostri confini;

8.

ricorda che i partenariati pubblico-privati sono caratterizzati da un elevato valore e da una certa complessità tecnica nonché dall'impegno a lungo termine delle parti; rileva che essi richiedono, di conseguenza, livelli adeguati di flessibilità e di garanzie procedurali per assicurare la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento;

9.

ricorda che esistono rischi intrinsechi nei progetti infrastrutturali (in particolare in quelli riguardanti l'edilizia, l'ambiente, le telecomunicazioni e le reti dell'energia) e che lo Stato, attraverso i PPP, trasferisce parte del rischio al contraente privato affinché entrambi possano raccogliere i frutti ma anche condividere i rischi e le responsabilità di tali progetti; sottolinea inoltre che un'adeguata ripartizione dei rischi è essenziale per ridurre i costi di un progetto e garantirne la positiva attuazione e fattibilità;

10.

ricorda che la prestazione al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'UE, di servizi di elevata qualità, accessibili ed efficienti rispetto ai costi è una condizione fondamentale per garantire la buona attuazione e la sostenibilità dei PPP; ribadisce che la complessità della scelta di modelli e contratti si ripercuote sull'evoluzione di un progetto; mette in guardia rispetto al fatto che, in alcune fasi, i PPP sono stati utilizzati solo per conseguire l'obiettivo di rispettare formalmente gli obiettivi in materia di deficit pubblico; sottolinea la necessità di un quadro istituzionale adeguato che combini impegno politico, buona governance e una legislazione di base efficace per garantire che i PPP offrano una migliore qualità ed un'ampia copertura di servizi ai cittadini; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di un'adeguata valutazione del profilo e delle esperienze passate delle imprese coinvolte per determinare la qualità dei servizi che hanno fornito e se la loro condotta commerciale sia stata responsabile;

Coinvolgere il settore privato nello sviluppo

11.

sottolinea che le politiche UE in materia di commercio, investimenti e sviluppo sono interconnesse e che l'articolo 208 del trattato di Lisbona sancisce il principio della coerenza della politica per lo sviluppo, prevedendo che gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo; evidenzia inoltre l'importanza di garantire che le politiche dell'UE in materia di investimenti siano orientate a scelte finanziarie che includano una reale valutazione dell'impatto sociale;

12.

sottolinea il potenziale crescente dei PPP, come una tra le varie opzioni disponibili, nel promuovere soluzioni innovative e mobilitare finanziamenti privati e risorse interne a lungo termine per realizzare obiettivi di sviluppo, dato che occorrono investimenti imponenti nei paesi in via di sviluppo — in termini di infrastrutture, fornitura di acqua ed energia — che il settore pubblico non sarà in grado di fornire da solo e che per la maggior parte beneficerebbero di un coinvolgimento del settore privato; ritiene che i partenariati pubblico-privati possano inoltre generare innovazione nelle tecnologie e nei modelli d'impresa, e sviluppare meccanismi di responsabilità del settore privato; sottolinea, tuttavia, casi in cui la partecipazione del settore privato nei PPP in alcuni paesi in via di sviluppo non ha dato i risultati sperati; osserva che, di conseguenza, è necessario un apporto di assistenza tecnica per rafforzare il quadro giuridico e istituzionale in cui i PPP sono sviluppati, in particolare per quanto riguarda la capacità di valutare, pianificare e controllare l'esecuzione di tali progetti in modo corretto e di fornire la possibilità per i partner pubblici di esigere un risarcimento da parte delle aziende private in caso di inadempimento contrattuale;

13.

osserva che i partenariati pubblico-privati occupano un posto di primo piano tra le priorità per lo sviluppo e che vengono promossi sempre più spesso come un modo per colmare le carenze nel finanziamento di infrastrutture sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo;

14.

esorta la Commissione, in seguito alla volontà da essa espressa di estendere notevolmente il ricorso al finanziamento combinato nei prossimi anni, ad attuare le raccomandazioni formulate nella relazione speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato e a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti, in particolare in termini di sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità finanziarie;

15.

invita gli organismi dell'UE a incoraggiare le imprese dell'Unione a partecipare ai partenariati pubblico-privati nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno sviluppati, per lavorare nel rispetto del principio della coerenza politica, in linea con gli orientamenti esistenti dell'OCSE per le multinazionali, al fine di tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione ad incoraggiare investimenti sostenibili, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo, dando la priorità allo sviluppo a lungo termine delle economie nazionali in particolare e a promuovere progetti incentrati, per esempio, sulla protezione dell'ambiente, sulla riduzione della povertà, sull'istruzione, sulla gestione dei rifiuti o sull'utilizzo delle energie rinnovabili;

16.

sottolinea che, nel settore degli aiuti allo sviluppo, i partenariati pubblico-privati sono uno strumento efficace per utilizzare i fondi europei e sostenere, al contempo, le priorità dell'UE e la coerenza con le altre politiche; chiede un maggiore coinvolgimento e maggiori investimenti della Commissione nei partenariati pubblico-privati per lo sviluppo e di utilizzare tali partenariati quali veicoli per consentire di ampliare il limitato bilancio per lo sviluppo dell'Unione;

17.

sottolinea che gli investimenti e i fondi privati possono probabilmente costituire il principale motore della crescita sostenibile, che dovrebbe attestarsi al 5 % circa nei paesi in via di sviluppo nei prossimi anni; riconosce che tali fondi privati possono contribuire a sostenere le economie e le imprese locali e a garantire posti di lavoro dignitosi, conducendo in tal modo all'eliminazione della povertà, a condizione che gli investimenti esteri diretti siano adeguatamente regolamentati e subordinati a miglioramenti concreti nelle economie dei paesi partner, ad esempio mediante il trasferimento delle tecnologie e opportunità di formazione indirizzate alla forza lavoro locale; ritiene che, in tali circostanze, i PPP potrebbero favorire i PMS dato che lo sproporzionato rischio d'investimento non incentiva sufficientemente gli investimenti privati; sottolinea che i futuri PPP nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo dopo il 2015 dovrebbero prefiggersi la riduzione della povertà e altri obiettivi di sviluppo sostenibile e dovrebbero essere coerenti ai piani nazionali di sviluppo dei paesi partner;

18.

osserva che partenariati pubblico/privato adeguatamente strutturati e attuati in modo efficiente possono comportare numerosi benefici tra cui l'innovazione, una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse nonché una garanzia e un controllo della qualità più elevati; nota inoltre che i PPP nei paesi in via di sviluppo devono essere valutati sulla base della loro capacità di ottenere risultati connessi allo sviluppo e che occorre un'equa distribuzione dell'onere di rischio tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia che i PPP nei paesi in via di sviluppo sono stati finora incentrati principalmente sui settori dell'energia e delle telecomunicazioni, mentre l'impegno privato nelle infrastrutture sociali costituisce ancora una rarità; sostiene pertanto quei PPP che si prefiggono principalmente il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile;

19.

chiede che sia aumentata l'assistenza tecnica, comprese la formazione del personale locale e la condivisione delle tecnologie, fornita ai governi dei paesi partner, per incrementare la loro capacità di rivendicare la titolarità dei PPP e assumersi le proprie responsabilità nella gestione dei progetti dei PPP, aiutandoli tra l'altro ad istituire sistemi bancari e amministrazioni fiscali in grado di garantire la governance finanziaria e la gestione dei fondi pubblici e privati; sottolinea che le esperienze passate insegnano che i contratti di PPP risultanti da una negoziazione insoddisfacente possono, in alcuni casi, aggravare l'indebitamento di uno Stato e chiede di istituire il quadro normativo sui finanziamenti responsabili; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di fornire ai paesi in via di sviluppo assistenza tecnica e consulenza su come preparare e attuare le norme dell'UE nei loro mercati;

20.

sostiene fermamente una diffusione e un'attuazione efficaci e globali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE ed evidenzia la necessità di adottare tutti i provvedimenti politici e legislativi necessari per colmare le lacune esistenti nell'efficace attuazione dei principi guida dell'ONU, anche nel settore dell'accesso alla giustizia;

21.

sottolinea che le agenzie per lo sviluppo devono garantire che i finanziamenti pubblici allo sviluppo siano utilizzati per sostenere le reti economiche locali nei paesi in via di sviluppo e non siano dirottati per promuovere imprese private e multinazionali dei paesi donatori; sottolinea in particolare che i PPP dovrebbero mirare a rafforzare le capacità delle microimprese e delle piccole e medie imprese nazionali;

22.

ricorda che l'Unione europea è impegnata a favore della promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni; chiede pertanto di integrare la dimensione di genere nella pianificazione e nella realizzazione dei PPP, utilizzando ad esempio dati e analisi disaggregati per genere ai fini di investimenti mirati e fissando nei contratti indicatori essenziali di rendimento per i benefici a favore delle donne; chiede, in tale contesto, un sostegno maggiore alle PMI locali, e in particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato;

Potenziali strumenti per permettere alle imprese dell'UE di partecipare ai partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE

23.

invita la Commissione a impegnarsi per ottenere impegni sostanziali per quanto riguarda l'accesso ai mercati degli appalti pubblici sul piano internazionale presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati bilaterali in corso con paesi terzi nel quadro di un approccio positivo e di reciprocità che consenta la concorrenza internazionale, per correggere gli squilibri a livello di apertura dei mercati di appalti pubblici tra l'UE e altri partner commerciali; chiede alla Commissione di intervenire per eliminare le barriere amministrative, procedurali e tecniche che impediscono alle aziende dell'UE di partecipare a PPP stranieri;

24.

invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati relativi ad accordi commerciali e di investimento con altri paesi, a sostenere l'eliminazione delle barriere per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, nell'accesso ai PPP in tali paesi e a sostenere la mobilità dei professionisti dell'UE in tali Stati affinché possano competere in condizioni di parità con le imprese nazionali e le imprese provenienti da paesi terzi;

25.

invita la Commissione a monitorare le imprese UE all'estero, a trarre conclusioni in merito a esperienze positive, modelli da seguire e buone pratiche al fine dell'elaborazione di linee guida, e a considerare la possibilità di creare centri o osservatori di documentazione virtuale per facilitare l'accesso delle aziende dell'UE, segnatamente le PMI, alle informazioni in materia di opportunità di PPP; invita la Commissione ad incoraggiare la creazione di piattaforme e reti di facile utilizzo al fine di promuovere un dialogo strutturato tra parti interessate e fornire assistenza tecnica riguardo al quadro giuridico e alle sfide attese chiede alla Commissione di intraprendere uno studio sugli effetti degli accordi di libero scambio dell'Unione e la loro attuazione sull'accesso ai partenariati pubblico-privati da parte delle imprese dell'UE; ritiene che tale studio possa fornire un'indicazione degli effetti concreti degli ALS nel settore dei PPP e permettere l'individuazione delle barriere che non sono state ancora affrontate;

26.

invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di norme contabili chiare e globali a livello internazionale, per ridurre le incertezze connesse ai partenariati pubblico-privati promuovendo al tempo stesso sane politiche di bilancio e la sostenibilità dei progetti;

27.

invita la Commissione a provvedere a che anche gli organismi sostenuti dall'UE, quali l'Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) e la Rete Enterprise Europe (EEN), possano avere accesso alle informazioni relative alle modalità di adesione ai PPP negli Stati esterni all'UE e di promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese ai PPP nei paesi terzi, e scambiarle con le PMI;

28.

sottolinea che per attirare i finanziamenti transfrontalieri del settore privato nei partenariati pubblico-privati è essenziale fornire garanzie sufficienti che tali investimenti a lungo termine beneficeranno di un ambiente chiaro, stabile e sicuro, con una buona governance, certezza giuridica, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e una risoluzione efficace delle controversie; invita la Commissione e il Consiglio a lavorare insieme a tal fine nelle sedi internazionali competenti e nelle istituzioni finanziarie internazionali, per garantire che il quadro giuridico necessario in questo settore esista e sia trasparente, democratico, efficace ed economicamente efficiente;

Partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE: nuove opportunità di occupazione e crescita per le imprese dell'UE

29.

è convinto che una maggiore partecipazione delle imprese dell'UE a partenariati pubblico-privati internazionali su grande scala potrebbe portare vantaggi sostanziali in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, produttività, competitività, capacità tecnologiche e sviluppo dell'innovazione nell'UE; ricorda che lo studio della Commissione del 2010 su «Internationalisation of European SME» mette in evidenza il nesso positivo tra l'internazionalizzazione e l'innovazione in termini di prodotti, servizi e processi;

30.

sottolinea che il lavoro in questo settore deve tenere conto, in particolare, delle sfide che le PMI con sede nell'UE affrontano per competere sui mercati internazionali nel quadro dei partenariati pubblico-privati e dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto ed equo; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di formare raggruppamenti o cluster per la partecipazione agli appalti e del ricorso a catene di subappalto trasparenti; ritiene che le PMI dovrebbero essere incoraggiate a partecipare in qualità di subappaltatori o di membri di consorzi per la partecipazione agli appalti;

31.

ricorda i traguardi raggiunti nell'UE attraverso i PPP nello sviluppo delle infrastrutture così come nei settori all'avanguardia della tecnologia, della ricerca, dell'apprendimento elettronico e di altri settori ad alto valore aggiunto, e incoraggia la Commissione a individuare i progetti che hanno raccolto i risultati migliori nell'UE e a promuovere la partecipazione di tutti i tipi di imprese dell'UE, in particolare delle PMI, a queste iniziative all'estero;

o

o o

32.

Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(3)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(4)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0050.

(6)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 447.

(7)  http://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf.

(8)  http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.

(9)  www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf.

(10)  http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf.

(11)  http://api.ning.com/files/Iumatxx-0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyNI5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/25


P8_TA(2015)0251

Il settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sul settore ortofrutticolo successivamente alla riforma del 2007 (2014/2147(INI))

(2017/C 265/04)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo successivamente alla riforma del 2007 (COM(2014)0112),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2014 sulla summenzionata relazione della Commissione,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sul futuro del settore orticolo in Europa — strategie per la crescita (2),

visto lo studio intitolato «The EU fruit and vegetables sector: Overview and post 2013 CAP perspective» («Il settore ortofrutticolo dell'UE: panoramica e prospettive della PAC dopo il 2013»), elaborato sotto l'egida del Parlamento europeo nel 2011,

visti i due studi intitolati «Towards new rules for the EU's fruit and vegetables sector» («Verso nuove regole per il settore ortofrutticolo dell'UE»), effettuati rispettivamente dall'Assemblée des Régions Européennes Légumières et Horticoles (AREFLH) e dall'università di Wageningen per un seminario svolto dal Parlamento europeo il 22 gennaio 2015,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese» (COM(2014)0472),

visto lo studio intitolato «Comparative analysis of risk management tools supported by 2014 (US) Farm Bill and the CAP 2014-2020» (Analisi comparativa degli strumenti di gestione dei rischi con il sostegno del Farm Bill statunitense del 2014 e della PAC 2014-2020), svolto sotto l'egida del Parlamento europeo nel 2014,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0170/2015),

A.

considerando che, sin dagli anni Novanta, la politica dell'Unione per il settore ortofrutticolo è stata incentrata sul rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori (OP);

B.

considerando che la riforma del 2007 mirava a rafforzare le organizzazioni di produttori (OP) nel settore ortofrutticolo mettendo a loro disposizione una gamma più ampia di strumenti per consentire, fra l'altro, la prevenzione e la gestione dei rischi di mercato, nonché rafforzando e concentrando l'offerta, migliorando la qualità e la competitività, adeguando l'offerta affinché tenesse conto del mercato e fornendo supporto tecnico per una produzione ecologica;

C.

considerando che, diversamente dalle aziende commerciali private, le OP sono soggette a una serie di vincoli quale ad esempio l'uso limitato degli investimenti correlati alla struttura delle entrate o alla necessità di vendere;

D.

considerando l'importanza di sostenere il settore ortofrutticolo in tutto il territorio dell'Unione, vista la sua importanza in termini di valore aggiunto e di occupazione e visti i suoi benefici in termini di salute attraverso regimi dietetici sani ed equilibrati;

E.

considerando che il sostegno dell'Unione alle OP e alle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) è volto a rafforzare la competitività del settore, sostenere l'innovazione, accrescere la produttività, potenziare la promozione, migliorare la posizione contrattuale degli agricoltori e ripristinare l'equilibrio nella filiera alimentare, integrando nel contempo anche gli interessi ambientali nella produzione e nella commercializzazione della frutta e verdura e accordando la debita considerazione alla situazione dei singoli produttori;

F.

considerando che sono stati creati incentivi per incoraggiare le fusioni tra le OP e tra le AOP, nonché la cooperazione transnazionale, al fine di sviluppare il potere contrattuale delle OP all'interno della catena distributiva;

G.

considerando che, a livello dell'UE, la maggior parte dei produttori del settore ortofrutticolo è rappresentata da piccole o medie imprese;

H.

considerando che, stando a uno studio del 2011 sul regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli (F&V) realizzato per il Parlamento europeo, le OP dovrebbero essere incoraggiate poiché «azioni collettive a livello dei produttori e un coordinamento efficace all'interno della catena sembrano essere condizioni preliminari per qualsiasi strategia di successo nel far fronte al calo dei prezzi alla produzione»;

I.

considerando che le OP e le AOP del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio per finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri;

J.

considerando che i fondi di cui trattasi sono finanziati mediante contributi degli aderenti o dell'organizzazione stessa e mediante l'aiuto finanziario dell'UE e che il cofinanziamento rafforza l'impegno da parte dei beneficiari e contribuisce a garantire che facciano buon uso dell'assistenza e che essa abbia un effetto moltiplicatore;

K.

considerando che il sostegno finanziario nell'ambito della precedente politica agricola comune (PAC) per gli investimenti delle OP di recente istituzione nel settore ortofrutticolo, terminato con la riforma del 2013, è stato di fondamentale importanza, in particolare negli Stati membri dell'Europa centrale, orientale e meridionale, nei territori d'oltremare e nelle isole;

L.

prendendo atto dei seguenti elementi:

a)

l'aumento del tasso di organizzazione, con la percentuale del valore complessivo di prodotti ortofrutticoli UE commercializzati da OP e AOP che nel 2010 è salita al 43 % (nel 2004 era del 34 %);

b)

la maggiore attrattiva delle OP, con la percentuale dei produttori di ortofrutticoli che sono soci di OP in aumento dal 10,4 % nel 2004 a 16,5 % nel 2010; nonché

c)

la maggiore attrattiva delle AOP, come dimostrato dal rapido aumento del numero di AOP unitamente all'aumento sostanziale del numero e della percentuale di OP aderenti a tali associazioni;

M.

considerando che, per l'Unione nel suo insieme, questi sono valori medi che riflettono situazioni molto divergenti fra gli Stati membri, o persino notevolmente diverse all'interno dello stesso Stato membro; che tali situazioni, le quali riflettono punti di partenza diversi nella spinta verso la creazione di OP, sono imputabili a una serie di motivi quali ad esempio fattori storici basati sul maggiore o minore livello di disponibilità dimostrata dagli agricoltori a costituire delle OP, la struttura delle aziende agricole, le diverse condizioni di mercato e i diversi ostacoli amministrativi, l'inadeguatezza del sostegno attualmente concesso e, non ultimo, il fatto che in numerosi Stati membri il settore in questione è dominato dai piccoli produttori;

N.

considerando che la consultazione pubblica sulle opzioni politiche e sulla relativa valutazione d'impatto, condotta dalla Commissione dal 4 giugno al 9 settembre 2012 nell'ambito della revisione del regime dell'UE per il settore ortofrutticolo, ha rivelato che la maggioranza dei soggetti consultati è a favore della prosecuzione del regime, pur apportando alcune modifiche specifiche;

O.

considerando che le regioni in cui i produttori hanno raggiunto i livelli più alti di competitività, redditività, internazionalizzazione, qualità e sostenibilità ambientale sono quelle in cui il tasso di organizzazione della produzione è più elevato;

P.

considerando che il tasso di organizzazione fra produttori rimane mediamente basso e, in taluni Stati membri, considerevolmente inferiore alla media dell'UE, sebbene questa affermazione di carattere generale sia soggetta a precisazioni in base al grado di modernizzazione della produzione e della commercializzazione di ciascuna zona; che la sospensione e la revoca del riconoscimento delle OP, fattori che generano incertezza fra i produttori, contribuiscono al loro basso tasso di organizzazione;

Q.

considerando che, nonostante l'aiuto finanziario nazionale (regolamento (UE) n. 1308/2013) abbia rappresentato un importante strumento finanziario in termini di concentrazione dell'offerta produttiva, occorre accrescerne l'efficacia;

R.

considerando che il ruolo svolto dalle OP nell'apertura di nuovi mercati, nella promozione del consumo o negli investimenti nel settore dell'innovazione ha effetti molto positivi sul settore ortofrutticolo nel suo insieme;

S.

considerando che nell'UE il settore ortofrutticolo rappresenta il 18 % del valore totale della produzione agricola, utilizza solo il 3 % della superficie coltivata e vale oltre 50 miliardi di euro;

T.

considerando che la filiera del settore ortofrutticolo vanta un fatturato stimato di oltre 120 miliardi di euro, impiega circa 550 000 dipendenti e agisce come un moltiplicatore economico a livello europeo, stimolando sia la domanda che la creazione di valore aggiunto in altri settori economici;

U.

considerando che fra il 2003 e il 2010 la superficie agricola totale dell'UE destinata alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli è scesa del 6 %, un segnale che gli agricoltori sono passati ad altre colture o, in molti casi, hanno abbandonato l'attività; che, stando allo studio dell'AREFLH del 2015, il calo è stato più marcato nell'Europa meridionale rispetto all'Europa settentrionale;

V.

considerando che il volume della produzione di prodotti ortofrutticoli è anch'esso diminuito negli ultimi anni, mentre il suo valore tende a rimanere stabile in termini reali e ha raggiunto 48,25 miliardi di euro nel 2012, sebbene non sia stato in grado di offrire prezzi di produzione franco azienda conformi ai costi di produzione e alle retribuzioni;

W.

considerando che il divario dei consumi rappresenta un problema fondamentale per il settore ortofrutticolo, con una perdita di produzione negli ultimi anni; ricordando i dati di Freshfel Europe, secondo cui il consumo di frutta e verdura fresca nell'UE a 28 era pari a 387 grammi al giorno pro capite nel 2012, con un decremento dell'8,7 % rispetto alla media del periodo 2007-2011; considerando che tale calo sembra riflettere tendenze a lungo termine verso un aumento del consumo di alimenti trasformati, ma anche l'impatto della crisi economica;

X.

considerando che 22 milioni di bambini sono in sovrappeso nell'Unione europea, mentre gli adolescenti consumano in media solo dal 30 al 50 % della dose giornaliera raccomandata di frutta e verdura;

Y.

considerando che l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) raccomanda un consumo giornaliero minimo di 400 grammi di prodotti ortofrutticoli per la prevenzione di malattie croniche come le malattie cardiache, il cancro, il diabete e l'obesità, quest'ultima soprattutto nei bambini; che finora soltanto quattro Stati membri dell'UE hanno messo in pratica tale raccomandazione;

Z.

considerando che nel 2012 l'UE ha registrato un deficit commerciale nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in gran parte dovuto al fatto che le importazioni di frutta superano ampiamente le esportazioni a causa dei costi elevati di produzione;

AA.

considerando che lo studio dell'AREFLH del 2015 sottolinea che il mercato dell'UE è relativamente aperto alle importazioni, mentre le esportazioni europee trovano nei partner commerciali notevoli ostacoli tariffari e non tariffari, i quali impediscono la diversificazione delle esportazioni; che, nonostante le importazioni dai paesi terzi esercitino una concorrenza diretta nei confronti dei prodotti simili europei, la loro coltivazione non è soggetta, in taluni casi, alle stesse norme ambientali, sociali e di sicurezza alimentare;

AB.

considerando che nel settore dei prodotti ortofrutticoli le crisi di mercato sono frequenti, poiché anche piccole eccedenze di produzione possono causare drastici cali dei prezzi alla produzione; che i prodotti ortofrutticoli sono in gran parte deperibili e devono pertanto essere venduti rapidamente, cosa che pone gli agricoltori di questo settore in una posizione negoziale strutturalmente debole nei confronti dei principali dettaglianti e trasformatori;

AC.

considerando che la crisi causata dall'embargo russo ha avuto e avrà anche in futuro notevoli ripercussioni negative sul settore dei prodotti ortofrutticoli e che i produttori hanno subito le perdite più ingenti; che va sottolineata l'importanza di OP forti, organizzate in modo tale da essere in grado di affrontare insieme situazioni inaspettate e avverse, con il sostegno di strumenti unionali adeguati e adattati alla gravità di ciascuna crisi o, se del caso, mediante l'attivazione delle misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013;

AD.

considerando che la relazione della Commissione riconosce che gli strumenti di prevenzione delle crisi del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli sono stati poco utilizzati successivamente alla riforma del 2007 e si sono rivelati insufficienti a mitigare le conseguenze di crisi gravi come quella provocata dal batterio E. coli o quella attuale, generata dall'embargo russo; che nella maggior parte dei casi, a eccezione del ritiro dal mercato, tali strumenti sono difficili da applicare sul piano amministrativo a causa della poca chiarezza delle normative in materia;

AE.

considerando che il programma «Frutta nelle scuole», nel quale sono utilizzate frutta e verdura locali e stagionali, ha riscosso un grande interesse ed è stato un successo;

AF.

considerando che la possibilità di rendere ammissibili all'aiuto finanziario dell'UE il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi ha rappresentato, nell'ambito dei programmi operativi, un importante strumento per gestire l'incertezza dei mercati;

AG.

considerando che la relazione della Commissione individua come punti deboli del regime attuale applicabile ai prodotti ortofrutticoli la complessità delle norme e la mancanza di certezza giuridica; che il commissario Hogan si è impegnato a migliorare il regime nel corso del primo anno del suo mandato, tenendo conto delle differenze culturali e dei contrasti fra le realtà di mercato dei vari Stati membri, nonché della necessità di rafforzare la competitività e la forza innovativa del settore;

AH.

considerando che lo studio dell'università di Wageningen conclude che le interpretazioni divergenti dei provvedimenti di attuazione dell'UE hanno creato un clima di incertezza giuridica per le amministrazioni nazionali e le OP con un conseguente aumento degli oneri amministrativi e il timore di assumere rischi, il che agisce come deterrente per la creazione di OP;

AI.

considerando che, per il funzionamento del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli, sono essenziali procedure di audit chiare e prevedibili; che è opportuno evitare la sovrapposizione di audit consecutivi e che gli audit di follow-up non dovrebbero essere condotti prima che la liquidazione dei conti abbia adottato una decisione definitiva su un audit precedente, in modo da assicurare che gli Stati membri non debbano effettuare rettifiche superiori al necessario;

AJ.

considerando che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli tiene già in considerazione una serie di elementi contenuti nella comunicazione della Commissione europea e che è opportuno stabilizzare la regolamentazione vigente nell'Unione europea;

AK.

considerando che la proporzionalità dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella riduzione dell'incertezza giuridica all'interno del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli, garantendo che le OP nel loro insieme non siano compromesse dalle violazioni dei singoli trasgressori;

AL.

considerando che le OP incontrano spesso difficoltà a trovare e a formare manager dotati delle competenze necessarie per svolgere attività commerciali nel contesto competitivo del settore agroalimentare; che, in base alla relazione della Commissione, i costi sostenuti dalle OP per azioni di formazione e servizi di consulenza sono stati poco elevati;

AM.

considerando che la popolazione agricola dell'UE a 28 sta invecchiando rapidamente e che in media vi è soltanto un agricoltore sotto i 35 anni per ogni nove agricoltori di età superiore ai 55 anni;

1.

accoglie con favore la relazione della Commissione, la quale fornisce un quadro equilibrato dell'evoluzione del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli successivamente alla riforma del 2007, conferma la validità della struttura organizzativa di base per il settore in questione e individua le aree in cui sono stati compiuti progressi, come l'aumento della concentrazione di OP, il quale migliora il posizionamento del settore nella filiera alimentare, ma fa anche riferimento nel contempo ai problemi perduranti;

2.

ritiene che il sostegno debba compensare le ripercussioni negative — dal punto di vista del mercato — derivanti dai vincoli imposti alle OP;

3.

accoglie con favore le misure del regime dell'UE applicabile ai prodotti ortofrutticoli intese ad accentuare l'orientamento al mercato tra i coltivatori dell'Unione, incoraggiare l'innovazione, promuovere il settore ortofrutticolo, accrescere la competitività degli agricoltori nonché migliorare la commercializzazione, la qualità dei prodotti e gli aspetti ambientali della produzione, mediante il sostegno alle OP e alle AOP e il riconoscimento delle organizzazioni intersettoriali e promuovendo altresì la formazione di poli di aggregazione che generino nuovi flussi di reddito da far confluire in nuovi investimenti;

4.

accoglie con favore il fatto che la nuova PAC abbia mantenuto il regime applicabile agli ortofrutticoli, pur riconoscendo che gli strumenti esistenti non sono sempre stati efficaci, come ammesso dalla Commissione nel suo documento di consultazione pubblica sulla revisione del regime dell'Unione applicabile agli ortofrutticoli intitolato «A Review of the EU Regime for the Fruit and Vegetables Sector», e quindi sostiene l'attività del gruppo di Newcastle volta al miglioramento del regime applicabile agli ortofrutticoli, che dovrebbe tenere conto delle peculiarità dello statuto delle cooperative nei diversi Stati membri, in modo da non limitare la creazione di nuove OP, rispettando comunque il fatto che i coltivatori possono scegliere di rimanere al di fuori del sistema delle OP;

5.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, che si ripercuotono sul rendimento dei produttori, fanno diminuire i redditi e minacciano l'efficienza e la sostenibilità del settore; ritiene che le pratiche commerciali sleali e la pressione esercitata dalle grandi catene di distribuzione sui produttori, associati o meno, costituiscano il principale problema da affrontare per garantire un reddito dignitoso ai produttori di ortofrutticoli; segnala che la loro vulnerabilità è aggravata dal fatto che si tratta di prodotti deperibili; è del parere che i problemi citati, come l'abbandono delle terre o l'invecchiamento della popolazione degli agricoltori attivi, siano destinati a scomparire solo quando i benefici della produzione saranno sufficienti da garantire il futuro della professione e attrarre forza lavoro giovane;

6.

invita la Commissione a definire chiare norme dell'UE che disciplinino i principi di buone prassi nella filiera alimentare, onde garantire un'interpretazione comune delle norme in materia di pratiche commerciali sleali;

7.

invita la Commissione a promuovere misure finalizzate a incoraggiare la commercializzazione diretta dei prodotti delle OP; considera la vendita diretta un'alternativa alla grande distribuzione e ai valori che essa sottende riguardo al rapporto con il cibo, l'agricoltura e l'ambiente; ritiene che i prezzi della vendita diretta si mantengano inferiori a quelli della grande distribuzione proprio per l'eliminazione degli intermediari e dei costi legati alla logistica; è del parere che l'accorciamento della filiera, a tal riguardo, garantisca un giusto compenso agli agricoltori e permetta di combattere le pratiche commerciali sleali;

8.

osserva che molti Stati membri hanno introdotto misure per lottare contro le pratiche commerciali sleali e chiede una risposta coordinata a livello dell'UE per rafforzare il funzionamento del mercato interno dei prodotti agricoli;

9.

sottolinea l'importanza del mantenimento di standard di qualità europei per i prodotti ortofrutticoli freschi al fine di garantire una qualità elevata e omogenea all'interno della filiera, a beneficio del consumatore finale;

10.

esorta la Commissione a chiarire come intende applicare l'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in modo da favorire una maggiore certezza del diritto su come raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 TFUE rispettando rigorosamente, nel contempo, l'articolo 101 TFUE in materia di concorrenza;

11.

rileva che il livello di organizzazione del settore, misurato dalla quota del valore totale della produzione di prodotti ortofrutticoli commercializzata dalle OP, ha registrato negli ultimi anni un costante aumento nell'insieme dell'Unione europea, ma che tale aumento può essere attribuito solo ad alcuni degli Stati membri;

12.

sottolinea che, nonostante tale aumento, il livello di organizzazione fra i produttori rimane mediamente basso e, in taluni Stati membri, notevolmente inferiore alla media dell'UE e che è estremamente importante affrontare questo problema per il futuro regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli, non ultimo al fine di attenuare i notevoli squilibri regionali; evidenzia inoltre che il basso livello di organizzazione non è agevolato dalla complessità delle regole delle OP, che ha determinato la sospensione e la revoca del riconoscimento delle OP in alcuni Stati membri; invita pertanto la Commissione a invertire questa tendenza, semplificando le norme del regime in modo da aumentare l'attrattiva dell'adesione alle OP;

13.

sottolinea la necessità di migliorare il tasso di organizzazione nel settore, tenendo presente che esso è nettamente superiore nelle regioni in cui la produzione e la commercializzazione sono più modernizzate e orientate verso l'esportazione, mentre è più debole nei paesi che per molti anni non hanno avuto l'opportunità di utilizzare i fondi operativi;

14.

reputa che sia indispensabile prendere in considerazione l'istituzione di strumenti di gestione delle crisi e che le esperienze di successo di alcune OP in materia debbano poter essere chiaramente identificabili, in modo da poterle riprodurre ovunque sia possibile; invita, a tale riguardo, la Commissione a facilitare la conoscenza e le competenze di tali OP pilota nel settore;

15.

ricorda che le OP sono strumenti al servizio dei produttori per aiutarli a organizzarsi collettivamente sul mercato in modo da difendere il proprio reddito, e che sono inoltre particolarmente utili nelle zone di produzione che effettuano la spedizione dei prodotti verso zone di consumo, ma che sono poco utilizzate da alcuni produttori o per determinati mercati locali o di nicchia;

16.

sottolinea, in tale contesto, che è importante aumentare il livello generale del sostegno alle OP e fornire incentivi più efficaci sia per fondere le OP esistenti in AOP che per crearne di nuove in ambito sia nazionale che internazionale, invitando nel contempo a monitorare gli investimenti degli aiuti concessi alla creazione di nuove OP onde garantire che tali aiuti siano effettivamente investiti in modo tale da aumentare il reddito dei produttori associati;

17.

deplora il fatto che in alcuni Stati membri il livello di organizzazione in OP sia molto basso e raccomanda agli Stati membri di insistere in via prioritaria sulla promozione delle associazioni di produttori; invita la Commissione ad analizzare le peculiarità degli Stati membri con un basso livello di organizzazione dei produttori;

18.

invita la Commissione, in tale contesto, a ripristinare il sostegno finanziario per gli investimenti diretti alle OP di recente istituzione nel settore ortofrutticolo; ritiene che, senza tale sostegno, sia estremamente difficile per le organizzazioni istituite ottenere il riconoscimento statale necessario per il loro funzionamento; osserva pertanto che il sostegno rappresenta uno degli strumenti più efficaci per lo sviluppo delle organizzazioni e l'aumento del tasso di organizzazione;

19.

invita la Commissione, nell'ambito della semplificazione della PAC, a rafforzare ulteriormente l'efficacia delle organizzazioni di produttori in termini di concentrazione dell'offerta produttiva, soprattutto in riferimento alla centralità del loro ruolo commerciale all'interno della filiera ortofrutticola;

20.

ritiene che sia essenziale prevedere vantaggi per le OP che decidono di accettare giovani soci; sottolinea che le OP possono rappresentare un'opportunità per promuovere il rinnovo generazionale nel settore agricolo;

21.

chiede alla Commissione di garantire un'attuazione rapida e armonizzata delle disposizioni riguardanti, da un lato, i prodotti ortofrutticoli e, dall'altro, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali quali definite nel regolamento (UE) n. 1308/2013;

22.

ribadisce la sua viva preoccupazione per il fatto che attualmente solo il 7,5 % degli agricoltori dell'UE ha meno di 35 anni e ritiene che OP ben funzionanti e attraenti per i giovani possano contribuire a invertire questa tendenza demografica insostenibile;

23.

evidenzia la necessità di fornire incentivi per innalzare il livello di ricerca e di innovazione nelle OP; ritiene che una maggiore innovazione consentirà alle OP di diventare più competitive e di affrontare i batteri killer che danneggiano l'agricoltura europea;

24.

sottolinea la necessità di aiutare le OP a rafforzare le esportazioni e a partecipare alla ricerca di nuovi mercati esteri;

25.

ritiene necessario rendere più attraenti le organizzazioni di produttori riducendo la burocrazia e potenziando il sostegno concesso a questi gruppi dall'Unione europea, come pure apportando miglioramenti ai meccanismi di gestione delle crisi;

26.

esorta la Commissione, nella sua prossima revisione dell'attuazione della normativa e come parte della sua agenda di «semplificazione», ad accrescere la certezza giuridica per le amministrazioni nazionali, le OP e le AOP e a ridurre l'onere amministrativo loro imposto; sottolinea che la revisione non dovrebbe modificare l'architettura di base del regime applicabile ai prodotti ortofrutticoli o ledere gli interessi o i guadagni dei produttori del settore;

27.

osserva con preoccupazione che le regole delle OP lasciano ampia libertà interpretativa ai revisori della Commissione, il che determina un grado elevato di incertezza e può esporre gli Stati membri al rischio di mancata compensazione e di controllo giurisdizionale; sottolinea altresì che le procedure di audit e le rettifiche finanziarie devono essere svolte in maniera più tempestiva ed entro un termine concordato per l'audit;

28.

chiede alla Commissione di ridurre considerevolmente il periodo di trattamento durante il quale sono eseguiti i controlli di conformità;

29.

chiede alla Commissione, anche ai fini di una maggiore certezza giuridica del sistema, di razionalizzare i controlli e di incentrarli sulla revisione dell'effettiva attuazione di ciascuna azione o misura approvata nell'ambito del programma operativo nonché del costo assegnato alle stesse, definendo chiaramente l'oggetto e il responsabile dei controlli;

30.

chiede alla Commissione di applicare il principio di proporzionalità in relazione alle sanzioni e di assicurare che gli audit siano conclusi entro un termine fissato, in modo da accrescere la certezza giuridica per le OP e i relativi soci;

31.

sottolinea che le condizioni per presentare domanda al fine di beneficiare del regime di assistenza e le motivazioni giustificative sono eccessive e imprecise, nonché soggette a molteplici controlli da parte di una serie di organi amministrativi che spesso non sono coerenti né precisi e fanno sì che alcuni tipi di partner abbandonino il regime e che alcune OP decidano di non presentare programmi operativi; reputa fondamentale, in tale contesto, chiarire la legislazione europea sul riconoscimento delle OP al fine di garantire la certezza giuridica del regime ed evitare l'incertezza fra i produttori;

32.

esorta la Commissione a chiarire le norme relative all'istituzione di (associazioni di) OP transnazionali e, in particolare, le norme relative alla responsabilità e all'affidabilità, al fine di creare certezza giuridica per le amministrazioni nazionali e le OP interessate;

33.

chiede che i compiti delle organizzazioni interprofessionali siano ampliati soprattutto nei settori generici della comunicazione e dell'informazione e nel settore dell'educazione, segnatamente alimentare, del cittadino consumatore;

34.

sottolinea il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nel migliorare il dialogo all'interno di una filiera;

35.

è preoccupato per il fatto che le OP di dimensioni maggiori (circa il 18 % di tutte le OP, con un fatturato superiore a 20 milioni di euro) sono destinatarie di circa il 70 % dell'aiuto finanziario dell'UE;

36.

ritiene che ridurre la complessità, anche nelle norme relative alla creazione di nuove OP in un contesto nazionale e internazionale, debba essere il primo passo per aumentarne l'attrattiva per gli agricoltori, senza che ciò comporti una svalutazione della struttura delle OP a scapito della loro capacità di operare in modo efficace nel mercato; chiede alla Commissione di identificare misure aggiuntive per aumentare l'attrattiva delle OP, in particolare negli Stati membri con un basso livello di organizzazione;

37.

invita la Commissione ad applicare scrupolosamente il principio di proporzionalità, assicurando che gli errori individuali non debbano essere compensati dalla totalità dei soci di una OP;

38.

ritiene che la semplificazione della procedura di riconoscimento non debba avvenire a detrimento delle normative nazionali che certificano le condizioni imposte alle OP di prodotti ortofrutticoli, come quelle applicate alle cooperative;

39.

invita la Commissione, in sede di revisione del regime applicabile agli ortofrutticoli, a ridurre l'onere amministrativo per le OP abolendo le valutazioni intermedie svolte dalle autorità nazionali; osserva che tali valutazioni spesso duplicano le domande rivolte alle autorità nazionali nella relazione annuale e non apportano alcun vantaggio evidente; invita inoltre la Commissione, nel quadro del suo obiettivo di snellire la burocrazia, a ridurre la quantità di informazioni richieste alle autorità nazionali e alle OP nelle relazioni annuali, nonché ad assicurare che siano raccolti solo i dati effettivamente utilizzati dalla Commissione per monitorare l'efficacia del regime;

40.

esorta la Commissione a riesaminare il regolamento delegato (UE) n. 499/2014, dell'11 marzo 2014, che ha introdotto controlli più complessi sulle OP, comprese sanzioni sproporzionate in caso di inosservanza dei complessi criteri di riconoscimento; sottolinea la necessità di proporzionalità in relazione alle sanzioni, se l'obiettivo è incoraggiare i nuovi coltivatori ad aderire al regime ed evitare che i soci esistenti riconsiderino la loro partecipazione;

41.

ritiene che la competitività delle OP dipenda ampiamente dalla loro gestione; esorta la Commissione a sviluppare le azioni esistenti o a metterne a punto di nuove, comprese misure di formazione e iniziative finalizzate allo scambio di buone pratiche che possano migliorare la gestione delle OP e la loro posizione concorrenziale nella filiera alimentare, nonché a garantire un ruolo rafforzato per i comportamenti orientati al mercato all'interno delle OP; sottolinea che le OP dovrebbero essere gestite da persone con competenze di marketing e capaci di affrontare situazioni di crisi nel settore agricolo;

42.

raccomanda alla Commissione di concentrarsi sui modelli di produzione e di distribuzione integrati nel quadro delle OP e invita le autorità locali e regionali a fornire un supporto logistico e di vendita dei prodotti delle OP nelle regioni;

43.

invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per consentire alle organizzazioni di produttori di svolgere appieno il loro ruolo di strumenti finalizzati a migliorare i redditi dei produttori;

44.

invita la Commissione a considerare la possibilità di estendere le disposizioni relative al finanziamento di misure di prevenzione e gestione delle crisi (ammissibilità all'aiuto finanziario del rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti) anche per il raggiungimento degli altri obiettivi perseguiti dai programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni;

45.

esorta la Commissione a sviluppare azioni che prevedano il trasferimento di «know how» amministrativo e strutturale riguardante le modalità con cui sono organizzate le OP, dagli Stati membri con un livello elevato di OP agli Stati membri con un livello basso di OP;

46.

osserva che occorre perseguire rigorosamente e incessantemente pratiche rispettose dell'ambiente e che occorre, dunque, incoraggiare la continuità del loro finanziamento da un programma operativo all'altro, nonché ampliare il campo di intervento per includervi i produttori i cui appezzamenti sono attigui a quelli utilizzati dai soci di un'organizzazione di produttori;

47.

ritiene che le AOP possano svolgere un ruolo importante per aumentare il potere contrattuale degli agricoltori e sollecita la Commissione a rafforzare gli incentivi per la costituzione di AOP a livello sia nazionale che europeo e il potenziamento della loro capacità di agire a livello giuridico e a contemplare la possibilità di farvi rientrare anche i produttori che non sono soci di OP, in modo da prevedere un ruolo più importante per loro in futuro; sottolinea che le AOP sono in grado non soltanto di realizzare un'effettiva concentrazione e valorizzazione dell'offerta ma anche di manifestare una maggiore efficienza nella gestione degli interventi, grazie al ruolo di coordinamento che esse sono chiamate a svolgere sul piano operativo;

48.

ritiene necessario incoraggiare le organizzazioni interprofessionali al fine di garantire una migliore organizzazione della filiera ortofrutticola; è del parere che esse possano svolgere un ruolo importante in termini di creazione e di condivisione di valore aggiunto tra i diversi anelli della filiera, nonché con riferimento alla qualità, alla valorizzazione sostenibile della produzione e alla gestione del mercato e delle crisi;

49.

ritiene che le AOP possano svolgere un ruolo importante nell'anticipazione e nella gestione delle crisi a breve termine; sottolinea i benefici derivanti dalla possibilità di consentire, su base volontaria, l'adesione a tali associazioni da parte dei produttori che non sono soci di OP, in modo da rendere ancor più efficaci le azioni collettive dei produttori;

50.

sottolinea l'importanza di garantire che la struttura ed il funzionamento delle OP e delle AOP siano basati su principi di indipendenza e democrazia, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra produttori e combattere le pratiche commerciali sleali e i comportamenti opportunistici;

51.

è fermamente convinto che i metodi impiegati dai paesi terzi per la produzione di merci destinate all'esportazione verso l'UE debbano fornire ai consumatori europei le stesse garanzie, in termini di salute, sicurezza alimentare, benessere animale, sviluppo sostenibile e norme sociali minime, che sono richieste ai produttori dell'UE; ritiene che ciò comporti il fatto che l'UE, negli accordi firmati con i paesi terzi, deve attenersi a un criterio di reale reciprocità in termini di accesso al mercato e di rispetto delle regole di produzione in vigore per i produttori dell'UE;

52.

pone l'accento sulla necessità di semplificare per i produttori l'accesso ai mercati dei paesi terzi; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per sostenere gli esportatori di prodotti ortofrutticoli a superare il numero crescente di ostacoli non tariffari, quali ad esempio talune norme fitosanitarie vigenti nei paesi terzi, che rendono difficili, se non impossibili, le esportazioni dell'UE;

53.

ritiene che, al fine di conseguire una concorrenza più equa con le importazioni verso il mercato unionale e la reciprocità nei requisiti fitosanitari, l'UE debba rafforzare il regime di controlli delle importazioni per equipararlo a quello applicato dalla maggior parte dei suoi partner commerciali;

54.

accoglie con favore le nuove regolamentazioni orizzontali concernenti la promozione dei prodotti agricoli approvate di recente, nonché l'obiettivo di aumentare i fondi destinati alla ricerca di nuovi mercati principalmente nei paesi terzi ed esorta la Commissione a continuare a lavorare per migliorare lo strumento di promozione negli anni a venire;

55.

sollecita la Commissione a intensificare gli sforzi nei negoziati commerciali con i paesi terzi per conseguire l'eliminazione degli ostacoli tariffari e fitosanitari imposti alle produzioni europee, consentendo così l'apertura di nuovi mercati per i prodotti ortofrutticoli dell'Unione;

56.

esorta la Commissione a identificare le ragioni del livello minimo di utilizzo degli strumenti di prevenzione e di gestione delle crisi (soltanto il 16 % delle OP ha utilizzato questa risorsa, che rappresentava soltanto il 2,8 % del totale degli aiuti), essendo tali strumenti idonei unicamente a far fronte alle crisi stagionali meno profonde, e a esaminare come la situazione possa essere migliorata, tenendo in considerazione gli esempi di buone pratiche e l'esperienza maturata dalle OP esistenti;

57.

chiede alla Commissione di ricorrere sempre alla preferenza per i prodotti locali come prima misura di gestione delle crisi, in modo da promuovere e tutelare il mercato unico europeo e il consumo dei prodotti europei; propone che la Commissione si occupi da vicino degli strumenti di gestione del rischio, che rappresentano misure assolutamente necessarie per garantire la produzione agricola delle OP;

58.

sollecita la Commissione a concepire un meccanismo più coordinato per il ritiro dal mercato nelle situazioni di crisi, in modo da evitare che le crisi del mercato si trasformino in turbative gravi e protratte, causando notevoli perdite di reddito ai produttori di prodotti ortofrutticoli;

59.

sottolinea che il ricorso ai meccanismi di ritiro si è rivelato limitato e ritiene che occorra rivedere le misure di gestione delle crisi aumentando la quota di sostegno finanziario dell'UE, adeguando i prezzi del ritiro, tenendo conto dei costi di produzione, aumentando i volumi che possono essere ritirati e migliorando il sostegno, in termini di trasporto e imballaggio, alla distribuzione gratuita di frutta e verdura con l'obiettivo di offrire la flessibilità necessaria ad adeguare il sostegno alle caratteristiche e alla gravità di ciascuna crisi;

60.

chiede alla Commissione di valutare la possibilità di rendere i contributi ai fondi comuni ammissibili come strumenti di prevenzione e gestione delle crisi, onde fornire una migliore protezione agli agricoltori nell'eventualità di crisi del mercato che provochino cali sostanziali del reddito, ma ritiene che tali fondi non debbano mai essere imputati dalla Commissione alla voce di bilancio riservata all'agricoltura e allo sviluppo rurale quando la crisi sia generata da questioni estranee al settore, come nel caso dell'embargo russo; è del parere che, in tali casi, la Commissione debba ricercare altre voci di bilancio da destinare all'attenuazione degli effetti negativi sul settore dei prodotti ortofrutticoli;

61.

ritiene che ai produttori non debba essere addebitato il costo delle crisi provocate da circostanze estranee al settore agricolo, come l'embargo russo sulle esportazioni dell'Unione europea, che ha colpito duramente numerosi produttori europei di ortofrutticoli arrivando addirittura a peggiorare le situazioni di crisi del mercato, come quella sperimentata dal settore della frutta con nocciolo; chiede che, in tali circostanze, le misure unionali di sostegno siano prorogate per il tempo necessario fino al completo ripristino della normale situazione del mercato;

62.

sottolinea che, grazie ai loro programmi operativi, le OP possono offrire un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi ambientali e al miglioramento delle norme di sicurezza alimentare; accoglie con favore gli obiettivi ambientali del regime, ma invita la Commissione a consentire alle OP di adattare i programmi operativi in base al loro livello di maturità, nonché di orientare i loro fondi verso una gamma più ampia di misure volte ad aumentare la competitività globale del settore; sottolinea che una maggiore attenzione a misure finalizzate all'innovazione e al valore aggiunto ha il maggiore potenziale di migliorare i redditi dei produttori e accrescere pertanto l'attrattiva dell'adesione alle OP;

63.

esorta la Commissione a rafforzare il regime di aiuti esistente per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, data l'importanza di promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata fin dalla tenera età, avvicinando nel contempo i giovani consumatori ai produttori locali;

64.

ritiene indispensabile migliorare l'efficacia delle vigenti norme dell'UE in materia di protezione delle piante dall'introduzione di organismi nocivi provenienti dall'esterno dell'Unione; segnala che, con il moltiplicarsi degli scambi, la presenza nell'UE di siffatti organismi diventa sempre più diffusa, e che ciò avviene molto spesso a scapito del settore ortofrutticolo;

65.

ritiene che le organizzazioni di produttori, come accade in altri settori (quali ad esempio la coltivazione delle olive), possano assumere una funzione di garanzia e coordinamento della complementarietà e della coerenza tra i vari regimi di sostegno dell'UE, assicurando così una maggiore trasparenza del sistema per evitare i casi di doppio finanziamento;

66.

esorta la Commissione a formulare orientamenti o norme in materia di politica agricola che chiariscano le condizioni in base alle quali alle OP può essere temporaneamente concessa una deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in virtù dell'articolo 222 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che offre alle OP la possibilità di adottare misure al fine di stabilizzare il settore durante i periodi di grave squilibrio dei mercati;

67.

sottolinea l'importanza delle filiere corte e invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo dei mercati locali per la distribuzione di frutta e verdura;

68.

sollecita la Commissione a intensificare la ricerca e il monitoraggio in relazione alle minacce che incombono sulla produzione di frutta e verdura nell'Unione mediante specie invasive, quale ad esempio il moscerino dei piccoli frutti;

69.

deplora le seguenti carenze individuate nella definizione di alcune strategie nazionali: una quantità di obiettivi troppo elevata, la mancanza di precisi traguardi predefiniti per i vari obiettivi e, in particolare, l'efficacia operativa molto scarsa degli strumenti di prevenzione e gestione delle crisi, in relazione soprattutto a misure di assicurazione del raccolto, attività di promozione, comunicazione e ritiro dei prodotti, innanzitutto perché essi devono essere finanziati a scapito di altre misure strutturali e gli aiuti ai ritiri sono in molti casi insufficienti, ma anche a causa della notevole quantità di burocrazia coinvolta; deplora il fatto che tali strumenti possono far fronte unicamente a singole crisi del mercato, ma sono insufficienti per gestire crisi di grandi dimensioni come quella attuale, causata dall'embargo russo;

70.

ritiene necessario stabilire misure preventive per aiutare le OP a comprendere e calcolare correttamente, nonché utilizzare, determinati indicatori di rendimento predefiniti e sottolinea che in molti casi vi è un numero eccessivo di indicatori di rendimento, cosa che rende la procedura estremamente difficile sia per le OP che per l'amministrazione; ritiene che, in tale contesto, sarebbe molto più utile disporre di indicatori in quantità minore, ma più significativi;

71.

ritiene che incoraggiare sane abitudini alimentari vada di pari passo con una maggiore comprensione dell'agricoltura e delle modalità di produzione alimentare e sostiene, in tale contesto, l'obiettivo di rafforzare la dimensione educativa dei programmi «frutta, verdura e latte nelle scuole»; chiede inoltre l'adozione, quanto prima, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il programma di sostegno della distribuzione di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza della partecipazione delle OP al programma a favore del consumo di frutta nelle scuole come modalità per incoraggiare una filiera corta e il consumo da parte dei bambini di frutta e verdura locali e stagionali;

72.

ritiene che la chiave per analizzare la situazione del settore della produzione ortofrutticola risieda nell'evoluzione del reddito degli agricoltori del settore e chiede quindi alla Commissione di intraprendere uno studio incentrato su questo punto, per poter stabilire se le misure adottate, come ad esempio il rafforzamento delle OP, siano state realmente efficaci;

73.

chiede alla Commissione di elaborare un piano urgente di inserimento lavorativo dei giovani nel settore agricolo per evitare l'invecchiamento della professione e il conseguente abbandono delle terre e della produzione;

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0205.


Mercoledì 8 luglio 2015

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/35


P8_TA(2015)0252

Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))

(2017/C 265/05)

Il Parlamento europeo,

viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate all'unanimità dal Consiglio il 14 giugno 2013 (1) e declassificate e pubblicate dal Consiglio il 9 ottobre 2014,

visti gli articoli da 168 a 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, il principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2,

vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA del 26 marzo 2014 (2),

vista la dichiarazione congiunta resa il 20 marzo 2015 dal commissario Cecilia Malmström e dal rappresentante statunitense per il commercio, Michael Froman, in merito all'esclusione dei servizi pubblici dagli accordi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti,

viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP, del 20 marzo 2015,

viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP del 21 novembre 2014 (3),

vista la dichiarazione congiunta del 16 novembre 2014 del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, del Primo ministro britannico, David Cameron, del Cancelliere tedesco, Angela Merkel, del Presidente francese, François Hollande, del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, e del Primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, in seguito alla riunione svoltasi al margine del vertice del G20 a Brisbane, in Australia (4),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 (5),

visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla prossima Commissione e intitolati «Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico» (6),

viste la comunicazione della Commissione alla Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla trasparenza nei negoziati TTIP (C(2014)9052) (7), le decisioni della Commissione del 25 novembre 2014 relative alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9051), nonché alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9048), le sentenze e le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) sull'accesso ai documenti delle istituzioni e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) riguardante la Commissione europea e relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti (trasparenza),

vista la dichiarazione congiunta del Consiglio per l'energia UE-USA del 3 dicembre 2014 (8),

visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare («dall'azienda agricola alla tavola»), stabilito nel 2004 (9),

vista la relazione della Commissione del 13 gennaio 2015 in merito alla consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sul meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) nell'ambito del TTIP (SWD(2015)0003),

viste le proposte di testi dell'UE presentate per la discussione con gli Stati Uniti nell'ambito dei negoziati sul TTIP, in particolare quelle che la Commissione ha declassificato e pubblicato, tra cui i documenti sulla posizione dell'UE dal titolo «TTIP regulatory issues — engineering industries» (10), «Test-case on functional equivalence: Proposed methodology for automotive regulatory equivalence» (11) e «Trade and sustainable development chapter/labour and environment: EU Paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP» (12), e le proposte di testi riguardanti gli ostacoli tecnici al commercio (TBT) (13), le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) (14), le dogane e la facilitazione degli scambi (15), le piccole e medie imprese (PMI) (16), le eventuali disposizioni in materia di concorrenza (17), le eventuali disposizioni in materia di imprese pubbliche e di imprese titolari di diritti speciali o esclusivi o privilegi (18), le eventuali disposizioni in materia di sovvenzioni (19), e la composizione delle controversie (20), nonché le disposizioni iniziali in materia di cooperazione regolamentare (21),

visti il parere del Comitato delle regioni sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (ECOS-V-063), approvato durante la 110a sessione plenaria (11-13 febbraio 2015), e il parere del Comitato economico e sociale dal titolo «Le relazioni commerciali transatlantiche e il parere del Comitato economico e sociale europeo su una cooperazione rafforzata e un eventuale accordo di libero scambio tra l'UE e gli USA», del 4 giugno 2014,

vista la relazione iniziale definitiva del 28 aprile 2014 elaborata da ECORYS per la Commissione dal titolo «Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati riguardanti un accordo globale su commercio e investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America» (22),

vista la relazione 2015 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2015)0127) (23),

vista la «Valutazione dettagliata della valutazione d'impatto della Commissione europea sul partenariato transatlantico UE-USA su commercio e investimenti», pubblicata nell'aprile 2014 dal CEPS per il Parlamento,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti (24), del 23 maggio 2013 sui negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti (25) e del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 (26),

visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0175/2015),

A.

considerando che le esportazioni effettuate attraverso il commercio e la crescita ottenuta mediante gli investimenti sono motori fondamentali dell'occupazione e della crescita economica, che non richiedono investimenti pubblici;

B.

considerando che il PIL dell'UE dipende in larga misura dagli scambi commerciali e dalle esportazioni e beneficia del commercio e degli investimenti basati su norme; che un accordo ambizioso ed equilibrato con gli Stati Uniti dovrebbe favorire la reindustrializzazione dell'Europa e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare del 15-20 % il PIL dell'UE generato dal settore industriale entro il 2020, attraverso il rafforzamento degli scambi transatlantici sia di beni che di servizi; che un siffatto accordo è potenzialmente in grado di creare opportunità soprattutto per le PMI, le microimprese di cui alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), i poli aziendali e le reti di imprese, che risentono sproporzionatamente degli ostacoli non tariffari (ONT) rispetto alle grandi imprese, in quanto queste ultime hanno economie di scala che consentono loro di accedere più facilmente ai mercati su entrambe le sponde dell'Atlantico; che un accordo tra i due principali blocchi economici del mondo è potenzialmente in grado di creare standard, norme e regole che saranno adottati a livello globale, un fatto di cui beneficerebbero anche i paesi terzi e che permetterebbe di evitare un'ulteriore frammentazione del commercio mondiale; che la mancata negoziazione di un accordo permetterebbe invece ad altri paesi terzi con norme e valori differenti di assumere tale ruolo;

C.

considerando che nove Stati membri dell'Unione europea hanno già sottoscritto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti e che il TTIP potrà ispirarsi alle buone pratiche e rispondere meglio alle difficoltà incontrate da tali paesi;

D.

considerando che le recenti crisi alle frontiere dell'UE e gli sviluppi a livello mondiale dimostrano la necessità di investire in una governance globale e in un sistema fondato su norme e valori;

E.

considerando che è indispensabile, vista la crescente interconnessione dei mercati globali che i responsabili politici determinino e promuovano le modalità di interazione di tali mercati; che l'adeguatezza delle norme commerciali e l'eliminazione degli ostacoli superflui sono fondamentali per creare valore aggiunto, pur mantenendo e sviluppando una base industriale forte, concorrenziale e diversificata in Europa;

F.

considerando che i tentativi dell'UE di far fronte alle sfide del cambiamento climatico, della protezione ambientale e della sicurezza dei consumatori hanno comportato ingenti costi di regolamentazione per le imprese dell'UE, come pure prezzi elevati dell'elettricità e delle materie prime energetiche — aspetti che, se non affrontati nel TTIP, potrebbero accelerare il processo di delocalizzazione, deindustrializzazione e perdita di posti di lavoro, minacciando così la reindustrializzazione dell'UE e gli obiettivi occupazionali, il che impedirebbe altresì il conseguimento degli stessi obiettivi strategici che la regolamentazione dell'Unione mira a realizzare;

G.

considerando che un accordo commerciale ben definito potrebbe contribuire a trarre vantaggio dalla globalizzazione; che un accordo commerciale solido e ambizioso non dovrebbe soltanto concentrarsi sulla riduzione dei dazi e degli ONT, ma costituire altresì uno strumento a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente; che un siffatto accordo rappresenta l'occasione per creare un quadro rafforzando la regolamentazione affinché risponda agli standard più rigorosi, conformemente ai nostri valori condivisi, evitando in tal modo il dumping sociale e ambientale e garantendo un elevato grado di protezione dei consumatori, alla luce dell'obiettivo condiviso di assicurare la libera concorrenza in condizioni di parità;

H.

considerando che, sebbene norme rigorose comuni siano nell'interesse dei consumatori, andrebbe rilevato che la convergenza ha anche senso dal punto di vista aziendale, dal momento che i maggiori costi imputabili a norme più rigorose possono essere compensati da maggiori economie di scala in un mercato potenziale di 850 milioni di consumatori;

I.

considerando che precedenti accordi commerciali hanno comportato benefici di rilievo per l'economia europea; che il reale impatto del TTIP sulle economie dell'Unione europea e degli Stati Uniti è difficile da valutare e prevedere mentre i negoziati sono ancora in corso e che dagli studi in materia emergono risultati contrastanti; che il TTIP non risolverà di per sé i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione e le cause ad essi sottostanti, ma dovrebbe essere visto quale elemento di una più ampia strategia europea intesa a creare posti di lavoro e a generare crescita; che le aspettative suscitate dal TTIP dovrebbero essere commisurate al livello di ambizione che raggiungeranno i negoziati;

J.

considerando che le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la persistente rilevanza geopolitica dell'agricoltura, l'importanza dell'accesso a una gamma di mercati agricoli diversi e la necessità di disporre di partenariati commerciali solidi e strategici con partner commerciali affidabili;

K.

considerando l'importanza che riveste per l'agricoltura europea la conclusione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per entrambe le parti, allo scopo di rafforzare la posizione dell'Europa quale attore di primo piano nel mercato globale senza compromettere le attuali norme di qualità dei prodotti agricoli europei né il miglioramento di tali norme in futuro, preservando allo stesso tempo il modello agricolo europeo e garantendone la sostenibilità economica e sociale;

L.

considerando che i flussi di scambi e investimenti non sono fini a se stessi e che il benessere dei cittadini, dei lavoratori e dei consumatori, così come il potenziamento delle opportunità per le imprese quali motori della crescita e dell'occupazione, sono i parametri di riferimento di un accordo commerciale; che il TTIP dovrebbe essere considerato il modello di buon accordo commerciale che soddisfi tali requisiti, affinché funga da base per futuri negoziati con altri partner commerciali;

M.

considerando la necessità di un determinato grado di riservatezza nell'ambito dei negoziati per poter ottenere un risultato di elevata qualità; che il limitato grado di trasparenza che ha caratterizzato i negoziati finora ha comportato un deficit di controllo democratico sul processo negoziale;

N.

considerando che il Presidente Juncker ha chiaramente ribadito nei suoi orientamenti politici di auspicare un accordo commerciale ragionevole ed equilibrato con gli Stati Uniti e che — benché l'UE e gli USA possano compiere significativi passi avanti nel riconoscimento reciproco delle norme di produzione e nella definizione di norme transatlantiche — l'Unione non intende sacrificare le proprie norme in materia di sicurezza (alimentare), sanità, salute animale, modello sociale, ambiente e protezione dei dati, né la propria diversità culturale; che la sicurezza alimentare, la protezione dei dati personali dei cittadini europei e i servizi d'interesse generale dell'Unione non sono negoziabili a meno che lo scopo della negoziazione non sia quello di conseguire un grado di tutela superiore;

O.

considerando che è importante garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;

P.

considerando che il Presidente Juncker ha inoltre chiaramente affermato nei suoi orientamenti politici di non voler accettare che la giurisdizione dei tribunali degli Stati membri sia limitata dai regimi speciali sulle controversie con gli investitori; che, con la disponibilità dei risultati della consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è in corso una riflessione — che tenga conto degli apporti critici e costruttivi — all'interno delle tre istituzioni, parallelamente al dialogo con la società civile e le imprese, sul modo migliore per garantire la tutela degli investimenti e la parità di trattamento degli investitori, pur assicurando il diritto degli Stati di regolamentare;

Q.

considerando che il Parlamento appoggia pienamente la decisione del Consiglio di declassificare le direttive di negoziato e l'iniziativa della Commissione a favore della trasparenza; che il vivace dibattito suscitato in Europa dal TTIP ha evidenziato la necessità che i negoziati in materia siano condotti in maniera più trasparente e inclusiva, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei e comunicando pubblicamente i risultati dei negoziati;

R.

considerando che i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea sono in corso dal luglio 2013 ma che ad oggi non è stato approvato alcun testo comune;

S.

considerando che il TTIP dovrebbe essere un accordo misto che richiede la ratifica del Parlamento europeo e dei 28 Stati membri;

1.

ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti siano partner strategici chiave; sottolinea che il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è il progetto recente più significativo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova linfa al partenariato transatlantico in tutti i suoi aspetti, non soltanto quelli commerciali; evidenzia che la conclusione positiva di questo accordo riveste una particolare importanza politica;

2.

rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:

a)

per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contesto più ampio:

i)

garantire che negoziati trasparenti sul TTIP sfocino in un accordo ambizioso, globale, equilibrato e di alto livello sul commercio e gli investimenti, che promuova una crescita sostenibile con vantaggi condivisi tra i diversi Stati membri e vantaggi reciproci per i partner negoziali, rafforzi la competitività internazionale e offra nuove possibilità per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, favorisca la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i cittadini europei e giovi direttamente ai consumatori europei; il contenuto e l'attuazione dell'accordo sono più importanti del ritmo con cui avanzano i negoziati;

ii)

sottolineare che, sebbene i negoziati sul TTIP vertano su tre settori principali — miglioramento ambizioso del reciproco accesso al mercato (di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici a tutti i livelli di governo), riduzione degli ostacoli non tariffari e maggiore compatibilità dei regimi normativi, nonché sviluppo di regole condivise per affrontare sfide e opportunità comuni del commercio globale — è altresì importante includere tutti questi settori in un pacchetto globale; il TTIP dovrebbe essere ambizioso e vincolante per tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, comportare una vera apertura durevole del mercato su base reciproca e agevolazioni commerciali sul terreno e prestare particolare attenzione alle misure strutturali per conseguire una maggiore cooperazione transatlantica, tutelando nel contempo gli standard normativi e la protezione dei consumatori ed evitando il dumping sociale, fiscale e ambientale;

iii)

tenere presente l'importanza strategica dei rapporti economici tra Unione europea e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in particolare, anche come occasione per promuovere i principi e i valori, ancorati in un quadro fondato su norme, che le due parti condividono e a cui tengono, e definire strategie e visioni comuni riguardo al commercio mondiale, agli investimenti e ai problemi legati agli scambi, quali standard, norme e regolamentazioni rigorosi, in modo da sviluppare una più ampia visione transatlantica e un insieme comune di obiettivi strategici; tener presente che, date le dimensioni del mercato transatlantico, il TTIP costituisce un'opportunità per plasmare e regolamentare l'assetto commerciale internazionale in modo da assicurare che entrambi i blocchi prosperino in un mondo interconnesso;

iv)

garantire che un accordo con gli Stati Uniti funga da trampolino per negoziati commerciali di maggiore portata e non vanifichi o contrasti il processo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi positivi nell'ambito di tale organizzazione; gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dovrebbero essere considerati in generale una scelta di ripiego e non devono impedire gli sforzi volti a conseguire miglioramenti significativi a livello multilaterale; il TTIP deve garantire sinergie con altri accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione;

v)

tenere presente che il TFUE definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante dell'azione esterna globale dell'Unione e valutare quindi le implicazioni dell'accordo finale riconoscendo sia le opportunità, quali le agevolazioni di accesso al mercato grazie a norme transatlantiche comuni, che i rischi, come ad esempio la diversione degli scambi dai paesi in via di sviluppo a causa di un'erosione delle preferenze tariffarie;

vi)

assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;

b)

per quanto riguarda l'accesso al mercato:

i)

garantire che le offerte di accesso ai mercati nei diversi settori siano reciproche, ugualmente ambiziose e riflettano le aspettative di entrambe le parti, e che vi sia un equilibrio tra le diverse proposte ivi afferenti;

ii)

puntare all'abolizione di tutti i dazi doganali, pur nel contestuale rispetto della possibilità che esistano diversi prodotti agricoli e industriali sensibili per entrambe le parti, dei quali dovranno essere concordati elenchi esaustivi durante il processo negoziale; tenendo conto che il CETA potrebbe costituire un buon punto di riferimento al riguardo, prevedere, per i prodotti più sensibili, idonei periodi di transizione e quote nonché, in alcuni casi, la loro esclusione, tenendo conto del fatto che spesso tali prodotti hanno costi di produzione maggiori nell'Unione a causa delle norme UE;

iii)

includere nell'accordo una clausola di salvaguardia, come chiaramente stabilito nel mandato negoziale, che possa essere invocata qualora l'aumento delle importazioni di un particolare prodotto rischi di nuocere gravemente alla produzione interna, con particolare riferimento alla produzione alimentare e ai settori chimico, delle materie prime e dell'acciaio ad alta intensità energetica e suscettibili di operare una rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

iv)

tenere presente, essendo l'UE il principale blocco commerciale al mondo, che esistono importanti interessi offensivi per l'Unione nel settore dei servizi altamente specializzati, ad esempio nel campo dell'ingegneria e altri servizi professionali, quali telecomunicazioni, servizi finanziari e trasporti;

v)

potenziare l'accesso al mercato dei servizi secondo l'approccio basato su un «elenco ibrido», ricorrendo a «elenchi positivi» per l'accesso al mercato, in virtù dei quali si indicano esplicitamente i servizi che saranno aperti alle società straniere e si escludono i nuovi servizi, garantendo nel contempo che le eventuali clausole «standstill» e «ratchet» si applichino soltanto a disposizioni non discriminatorie e prevedano sufficiente flessibilità sia per ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale che per tenere conto dell'emergere di nuovi servizi innovativi in futuro, e utilizzando l'approccio basato su un «elenco negativo» per il trattamento nazionale;

vi)

i negoziati dovrebbero affrontare in maniera adeguata ed eliminare le attuali restrizioni statunitensi ai servizi di trasporto marittimo e aereo di proprietà di imprese europee, dovute a normative statunitensi come il Jones Act, il Foreign Dredging Act, il Federal Aviation Act e la US Air Cabotage Law, anche in termini di restrizioni relative al capitale riguardanti la proprietà straniera delle compagnie aeree, che ostacolano gravemente l'accesso al mercato per le imprese dell'UE e l'innovazione negli Stati Uniti stessi;

vii)

basarsi sulla dichiarazione congiunta che riflette il chiaro impegno dei negoziatori a escludere dall'ambito di applicazione del TTIP gli attuali e futuri servizi di interesse generale, nonché i servizi di interesse economico generale (inclusi, a titolo non esaustivo, acqua, sanità, servizi sociali, previdenza sociale e istruzione), onde garantire che le autorità nazionali, e se del caso locali, conservino la piena capacità di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi provvedimento in materia di allestimento, organizzazione, finanziamento e fornitura di servizi pubblici, come previsto dai trattati e nel mandato negoziale dell'UE; tale esclusione dovrebbe applicarsi a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi;

viii)

compiere ogni sforzo per garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare mediante la creazione di un quadro giuridico con gli Stati federali dotati di poteri regolamentari in materia, per permettere ai professionisti dell'UE e statunitensi di esercitare sulle due sponde dell'Atlantico e agevolare la mobilità di investitori, professionisti, lavoratori e tecnici altamente qualificati tra l'UE e gli USA nei settori contemplati dal TTIP;

ix)

tenere presente che le agevolazioni in materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono un elemento chiave per trarre vantaggio dall'accordo TTIP e intensificare, nel quadro dei negoziati, la pressione politica sugli Stati Uniti al fine di garantire la piena reciprocità dei visti e la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza discriminazione alcuna per quanto riguarda il loro accesso agli Stati Uniti;

x)

combinare i negoziati sull'accesso al mercato per i servizi finanziari con la convergenza della normativa finanziaria ai massimi livelli, onde favorire l'introduzione e la compatibilità delle disposizioni necessarie a rafforzare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata tutela dei consumatori di beni e servizi finanziari e sostenere gli sforzi di cooperazione in corso presso altri consessi internazionali, quali ad esempio il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria; garantire che tali sforzi di cooperazione non limitino la sovranità dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di regolamentazione e vigilanza, compresa la loro facoltà di vietare attività e prodotti finanziari;

xi)

instaurare una cooperazione rafforzata tra l'UE, gli Stati membri e gli Stati Uniti, includendo meccanismi di cooperazione internazionale più efficienti, onde definire standard globali più rigorosi contro la criminalità finanziaria e fiscale e la corruzione;

xii)

garantire che l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati personali non sia compromesso dalla liberalizzazione dei flussi di dati, in particolare nel settore del commercio elettronico e dei servizi finanziari, riconoscendo la rilevanza dei flussi di dati quale asse portante del commercio transatlantico e dell'economia digitale; inserire nell'accordo, quale fattore chiave, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TTIP; negoziare le disposizioni che riguardano il flusso dei dati personali soltanto se su entrambe le sponde dell'Atlantico è garantita e rispettata la piena applicazione delle norme sulla protezione dei dati e cooperare con gli Stati Uniti al fine di incoraggiare i paesi terzi ad adottare norme di protezione dei dati parimenti rigorose a livello mondiale;

xiii)

ricordare che l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo definitivo sul TTIP potrebbe essere a rischio fintantoché gli Stati Uniti non cesseranno del tutto le attività di sorveglianza indiscriminata di massa e non si troverà una soluzione adeguata alla questione del diritto alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo, come indicato al paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (27);

xiv)

provvedere affinché sia celermente e pienamente ristabilita la fiducia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, compromessa dagli scandali della sorveglianza di massa;

xv)

inserire un capitolo ambizioso sulla concorrenza, che garantisca la debita osservanza del diritto europeo della concorrenza, in particolare nel mondo digitale; garantire che le imprese private possano competere in modo leale con le imprese statali o a controllo statale; garantire che le sovvenzioni statali a favore delle imprese private siano regolamentate e soggette a un sistema di controllo trasparente;

xvi)

chiedere una concorrenza aperta nell'economia digitale — che, pur essendo globale per natura, è basata principalmente nell'UE e negli USA — e lo sviluppo di tale economia; sottolineare, nell'ambito dei negoziati, la necessità che l'economia digitale sia al centro del mercato transatlantico, fungendo da leva per l'economia mondiale e l'ulteriore apertura dei mercati globali;

xvii)

tenere presente, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione e i servizi di telecomunicazione, la particolare importanza che il TTIP garantisca parità di condizioni, assicurando alle imprese di servizi dell'UE un accesso al mercato statunitense equo e trasparente e improntato alla reciprocità, prevedendo altresì l'obbligo per i fornitori di servizi statunitensi di rispettare tutti i pertinenti standard di settore e sulla sicurezza dei prodotti, nonché i diritti dei consumatori quando prestano servizi in Europa o a clienti europei;

xviii)

assicurare tramite una clausola generale giuridicamente vincolante applicabile all'intero accordo, nel pieno rispetto della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che le parti si riservino il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura (in particolare di natura normativa e/o finanziaria) per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità culturale e linguistica, conformemente ai pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la libertà e il pluralismo dei media, indipendentemente dalla tecnologia o dalla piattaforma di distribuzione utilizzata, tenendo presente che il mandato conferito alla Commissione dagli Stati membri esclude esplicitamente i servizi audiovisivi;

xix)

precisare che nessuna disposizione dell'accordo incide sulla capacità dell'Unione europea o dei suoi Stati membri di erogare sovvenzioni o garantire sostegno finanziario alle industrie culturali e ai servizi culturali, di istruzione, audiovisivi e stampa;

xx)

confermare che il sistema di prezzi fissi per i libri e la fissazione dei prezzi per quotidiani e riviste non saranno minacciati dagli obblighi previsti dall'accordo TTIP;

xxi)

assicurare, tramite una clausola generale, il diritto degli Stati membri di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa alla prestazione di tutti i servizi in ambito culturale e dell'istruzione gestiti senza scopo di lucro e/o che beneficiano, entro certa misura, di finanziamenti pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi forma, e garantire che i prestatori di servizi stranieri finanziati con fondi privati soddisfino i medesimi requisiti in materia di qualità e di accreditamento dei prestatori di servizi nazionali;

xxii)

dato l'enorme interesse da parte delle imprese europee, soprattutto le PMI, ad accedere in maniera non discriminatoria agli appalti pubblici negli Stati Uniti, a livello sia federale che sub-federale, ad esempio per servizi di costruzione, genio civile, infrastrutture di trasporto ed energetiche nonché beni e servizi, adottare un approccio ambizioso in relazione al capitolo sugli appalti pubblici, pur assicurando la conformità del capitolo alle nuove direttive UE in materia di appalti pubblici e concessioni, con l'obiettivo di ovviare, sulla base del principio di reciprocità, alla grave disparità attualmente esistente nel grado di apertura dei due mercati degli appalti pubblici sulle due sponde dell'Atlantico, aprendo in modo significativo il mercato statunitense (ancora regolamentato dal Buy American Act del 1933) a livello sia federale che sub-federale, sulla base degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) ed eliminando le restrizioni attualmente vigenti negli USA a livello federale, statale e locale; istituire inoltre meccanismi per garantire che gli impegni assunti dalle autorità federali statunitensi saranno onorati a tutti i livelli politici e amministrativi;

xxiii)

assicurare, allo scopo di creare requisiti procedurali aperti, non discriminatori e prevedibili che garantiscano parità di accesso per le imprese statunitensi e dell'Unione, in particolare le PMI, quando partecipano ad appalti pubblici, che gli Stati Uniti rafforzino la trasparenza del processo di aggiudicazione in vigore sul loro territorio;

xxiv)

promuovere la cooperazione UE-USA a livello internazionale onde incentivare standard di sostenibilità comuni per gli appalti pubblici a tutti i livelli di governo (federale e sub-federale), anche nel contesto dell'attuazione dell'accordo sugli appalti pubblici, riveduto di recente nonché l'adozione e l'osservanza delle norme di responsabilità sociale da parte delle imprese, in base alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali;

xxv)

garantire che i singoli Stati federali siano coinvolti nei negoziati per ottenere risultati significativi quanto all'apertura degli appalti pubblici statunitensi alle imprese dell'Unione europea;

xxvi)

prestare attenzione, in tema di appalti pubblici, alla natura delicata dei settori della difesa e della sicurezza e tenere conto degli obiettivi fissati dai capi di Stato e di governo durante il Consiglio «Difesa» del 2013 per promuovere la creazione di un mercato europeo della sicurezza e della difesa e una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB);

xxvii)

assicurare che i negoziati sulle norme di origine siano intesi ad avvicinare le posizioni dell'UE e degli USA e a stabilire norme efficaci in materia di origine, impedendo in tal modo che le norme di origine siano pregiudicate da altri accordi; considerare i negoziati un'occasione per convergere su standard comuni in tema di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti; tenuto conto della conclusione dei negoziati sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e il Canada e del potenziale rafforzamento dell'accordo di libero scambio UE-Messico, occorrerà tenere in considerazione l'eventualità e l'entità del cumulo; tenere presente, tuttavia, che l'obiettivo del TTIP consiste nel facilitare gli scambi di prodotti realmente fabbricati negli USA e nell'UE e non di autorizzare le importazioni da paesi terzi, ragion per cui occorrerà prendere in considerazione, caso per caso, l'esclusione di taluni prodotti e andrebbe prevista l'esclusione di qualsiasi tipo di cumulo per i settori sensibili;

xxviii)

garantire che il TTIP sia un accordo aperto e valutare il modo in cui partner preziosi, che sono interessati ai negoziati TTIP in ragione di accordi di unione doganale con l'UE o gli USA, possono essere informati in modo più attivo in merito agli sviluppi;

c)

per quanto riguarda la cooperazione normativa, la coerenza normativa e gli ostacoli non tariffari:

i)

garantire che il capitolo sulla cooperazione normativa incoraggi un ambiente economico trasparente, efficace e propizio alla concorrenza mediante l'identificazione e la prevenzione dei potenziali futuri ostacoli non tariffari al commercio, che colpiscono in modo sproporzionato le PMI, nonché l'agevolazione degli scambi commerciali e degli investimenti, sviluppando e assicurando contestualmente il livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza, conformemente al principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, dei consumatori, della normativa in materia di lavoro, ambiente e benessere degli animali nonché della diversità culturale esistente nell'UE; sostenere, rispettando appieno l'autonomia regolamentare, l'instaurazione di un dialogo e di una cooperazione strutturati tra le autorità di regolamentazione, nel modo più trasparente possibile e coinvolgendo i soggetti interessati; inserire discipline trasversali sulla coerenza e sulla trasparenza della regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, efficaci in termini di costi e maggiormente compatibili per le merci e i servizi; i negoziatori di entrambe le parti devono individuare ed essere estremamente chiari circa le procedure e gli standard tecnici che sono fondamentali e su cui non possono esservi compromessi, quelli che possono formare l'oggetto di un approccio comune, che sono i settori in cui è auspicabile il riconoscimento reciproco basato su rigorosi standard comuni e un solido sistema di vigilanza del mercato, e quelli per i quali è possibile semplicemente migliorare lo scambio di informazioni, sulla base dell'esperienza maturata nel corso di diversi anni di colloqui in una serie di forum, tra cui il Consiglio economico transatlantico e il Forum di alto livello sulla cooperazione normativa; assicurare parimenti che l'accordo non influisca negativamente su standard non ancora stabiliti in ambiti in cui la legislazione o le norme sono molto diverse tra Stati Uniti e Unione europea, come nel caso dell'attuazione della legislazione (quadro) vigente (ad esempio il regolamento REACH), dell'adozione di nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) oppure di definizioni future che influiscono sul livello di protezione (ad esempio sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino); garantire che qualunque disposizione in materia di cooperazione normativa nell'accordo TTIP non stabilisca un requisito procedurale per l'adozione di atti dell'Unione ad essa relativi né faccia sorgere diritti azionabili a tale proposito;

ii)

fondare i negoziati riguardanti le misure SPS e TBT sui principi fondamentali degli accordi multilaterali su SPS e TBT e tutelare le norme e le procedure SPS europee; puntare anzitutto all'eliminazione o alla significativa riduzione delle misure SPS eccessivamente onerose, comprese le relative procedure per l'importazione; garantire in particolare che le approvazioni preventive, i protocolli obbligatori o le ispezioni di presdoganamento non siano applicati come misure permanenti per l'importazione; conseguire una maggiore trasparenza e apertura, il riconoscimento reciproco delle norme equivalenti, lo scambio delle migliori prassi, il rafforzamento del dialogo tra le autorità di regolamentazione e i soggetti interessati e il potenziamento della cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione; garantire che, nei negoziati sulle misure SPS e TBT, non vengano compromessi in alcun modo gli elevati standard che sono stati definiti per tutelare la sicurezza alimentare e la vita o la salute umana, animale o vegetale nell'UE;

iii)

riconoscere che non vi sarà alcun accordo nei settori in cui l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno norme molto diverse, come ad esempio nel caso dei servizi sanitari pubblici, gli OGM, l'impiego di ormoni nel settore bovino, il regolamento REACH e la sua attuazione e la clonazione degli animali a scopo di allevamento, e chiede quindi che non siano condotti negoziati in proposito;

iv)

esortare la controparte statunitense a revocare il divieto di importazione delle carni bovine provenienti dall'Unione;

v)

per quanto riguarda il capitolo sulla cooperazione normativa orizzontale, promuovere la cooperazione normativa bilaterale al fine di evitare inutili divergenze, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi, a vantaggio della competitività e della scelta dei consumatori nell'UE e negli Stati Uniti; ottenere ciò mediante un maggiore scambio di informazioni e migliorare l'adozione e l'attuazione di strumenti internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base di esperienze precedenti di successo quali, ad esempio, gli standard ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); ricordare che il riconoscimento dell'equivalenza del maggior numero possibile di norme in materia di sicurezza dei veicoli sulla base di un livello equivalente verificato di protezione sarebbe uno dei risultati più importanti dell'accordo; assicurare che la valutazione d'impatto preliminare di ciascun atto normativo valuti, oltre all'incidenza su commercio e investimenti, anche l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; promuovere la compatibilità normativa senza compromettere gli obiettivi legittimi di regolamentazione e di politica nonché le competenze dei legislatori dell'Unione e statunitensi;

vi)

perseguire il fine di continuare a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti all'interno dell'Unione, eliminando al contempo le duplicazioni superflue di test che sprecano risorse, soprattutto per i prodotti a basso rischio;

vii)

affrontare le questioni doganali che vanno oltre le norme dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC e sottolineare che, al fine di eliminare concretamente gli oneri amministrativi, è necessario adoperarsi per raggiungere un livello massimo di allineamento normativo sulle politiche e le prassi doganali e di frontiera;

viii)

definire chiaramente, nell'ambito della futura cooperazione normativa, quali misure riguardino gli ostacoli tecnici al commercio e le formalità amministrative duplicate o superflue e quali misure siano legate a norme e regolamentazioni fondamentali o a procedure finalizzate ad un obiettivo di politica pubblica;

ix)

osservare scrupolosamente i sistemi di regolamentazione vigenti su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del processo decisionale dell'UE e il suo controllo democratico sulle procedure di regolamentazione dell'UE in sede di definizione del quadro per la futura cooperazione, assicurando nel contempo il massimo grado di trasparenza e restando vigilanti circa la partecipazione equilibrata dei soggetti interessati nel quadro delle consultazioni previste per l'elaborazione di una proposta di regolamentazione, senza rallentare il processo legislativo europeo; specificare il ruolo, la composizione e lo statuto giuridico dell'organismo di cooperazione normativa, tenendo conto del fatto che qualsiasi applicazione diretta e obbligatoria delle sue raccomandazioni costituirebbe una violazione delle procedure legislative stabilite nei trattati; controllare inoltre che sia fatta salva la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di legiferare nei rispettivi ambiti di competenza, in particolare per quanto riguarda le politiche sociali e ambientali;

d)

per quanto riguarda le norme:

i)

abbinare i negoziati sull'accesso al mercato e la cooperazione normativa alla definizione di norme e principi ambiziosi, tenendo conto del fatto che ogni pilastro presenta aspetti delicati specifici, su questioni quali, tra l'altro, sviluppo sostenibile, energia, PMI, investimenti e imprese statali;

ii)

garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia vincolante e applicabile, nonché finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed efficaci delle otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; le disposizioni devono mirare all'ulteriore miglioramento del grado di tutela delle norme lavorative e ambientali; un capitolo ambizioso sul commercio e lo sviluppo sostenibile deve includere altresì norme sulla responsabilità sociale delle imprese sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e un dialogo chiaramente strutturato con la società civile;

iii)

assicurare che le norme lavorative e ambientali non siano circoscritte al capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma che figurino parimenti in altri ambiti dell'accordo, quali gli investimenti, gli scambi di servizi, la cooperazione normativa e gli appalti pubblici;

iv)

garantire che le norme lavorative e ambientali abbiano efficacia esecutiva, basandosi sull'esperienza positiva degli accordi di libero scambio vigenti conclusi dall'UE e dagli Stati Uniti e sulla legislazione nazionale; assicurare che l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul lavoro siano soggetti a un controllo efficace, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile, nonché alla procedura generale di risoluzione delle controversie applicabile all'intero accordo;

v)

garantire, nel pieno rispetto della legislazione nazionale, che i dipendenti di società transatlantiche, registrate ai sensi del diritto degli Stati membri dell'UE, abbiano accesso all'informazione e alla consultazione conformemente alla direttiva sul comitato aziendale europeo;

vi)

assicurare che il monitoraggio delle incidenze economiche, occupazionali, sociali e ambientali del TTIP sia realizzato anche tramite un'attenta e oggettiva valutazione d'impatto ex ante della sostenibilità degli scambi commerciali, nel pieno rispetto della direttiva dell'UE sulla valutazione d'impatto della sostenibilità, coinvolgendo in modo chiaro e strutturato tutti i soggetti interessati, ivi compresa la società civile; chiedere alla Commissione di eseguire studi di impatto approfonditi e comparativi per ciascuno Stato membro come pure una valutazione della competitività dei settori dell'Unione rispetto ai settori analoghi degli Stati Uniti, allo scopo di effettuare proiezioni su aumenti/perdite di posti di lavoro nei settori interessati in ciascuno Stato membro, con la possibilità che i costi di adeguamento siano in parte coperti dai finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri;

vii)

mantenere l'obiettivo di dedicare un capitolo specifico all'energia, incluse le materie prime industriali; garantire che, in sede di negoziato, le due parti esaminino il modo in cui agevolare le esportazioni di energia, di modo che il TTIP abolisca tutte le vigenti restrizioni o gli impedimenti alle esportazioni di carburanti, compreso il GNL e il petrolio greggio, tra i due partner commerciali, allo scopo di creare un mercato energetico competitivo, trasparente e non discriminatorio favorendo in tal modo la diversificazione delle fonti energetiche, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento e consentendo una diminuzione dei prezzi dell'energia; sottolineare che tale capitolo sull'energia deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi; adoperarsi affinché la cooperazione tra UE e Stati Uniti metta fine alle esenzioni fiscali sul carburante destinato alla navigazione aerea commerciale, in linea con gli impegni assunti dai leader del G-20 per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;

viii)

assicurare che un eventuale accordo non venga a ledere il diritto di entrambe le parti di gestire e regolamentare la prospezione, lo sfruttamento e la produzione di fonti di energia ma che, una volta deciso lo sfruttamento, si applichi il principio di non discriminazione; tenere presente che nulla nell'accordo dovrebbe compromettere le legittime decisioni democratiche non discriminatorie per quanto riguarda la produzione di energia, in conformità del principio di precauzione; assicurare che anche l'accesso alle materie prime e all'energia sia garantito su base non discriminatoria alle società dell'UE e degli Stati Uniti, e che le norme di qualità per i prodotti energetici siano rispettate, ivi comprese quelle per i prodotti energetici in relazione alla loro incidenza sulle emissioni di CO2, come quelle sancite dalla direttiva sulla qualità dei carburanti;

ix)

garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo e la promozione di beni e servizi ecologici, anche agevolandone lo sviluppo, e ne semplifichi l'esportazione e l'importazione, sfruttando in tal modo le enormi possibilità di fruire dei vantaggi economici e ambientali dell'economia transatlantica e integrando i negoziati multilaterali in corso in merito all'accordo sui beni ecologici, allo scopo di contribuire alla lotta contro il riscaldamento globale e alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia verde;

x)

garantire che il TTIP funga da forum per la definizione di norme di sostenibilità comuni, ambiziose e vincolanti per la produzione di energia e l'efficienza energetica, tenendo sempre in considerazione e rispettando le norme esistenti in materia sia nell'UE che negli USA, come ad esempio le direttive dell'Unione in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, nonché vagliare soluzioni che consentano di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'energia e di promozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio ed ecocompatibili;

xi)

garantire che il TTIP contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche, in particolare mediante la cooperazione tra le due parti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

xii)

assicurare che il TTIP includa un capitolo specifico per le PMI basato sull'impegno comune delle due parti negoziali e punti a creare nuove possibilità negli Stati Uniti per le PMI europee (comprese le microimprese), sulla base delle esperienze maturate e raccolte dalle PMI esportatrici, eliminando ad esempio il doppio requisito di certificazione, istituendo un sistema d'informazione via web sulle diverse regolamentazioni e sulle migliori prassi, facilitando l'accesso a regimi di sostegno per le PMI, introducendo una «corsia preferenziale» alle frontiere o eliminando determinati picchi tariffari che sussistono tutt'oggi; il TTIP dovrebbe introdurre meccanismi che consentano alle due parti di collaborare per agevolare la partecipazione delle PMI al commercio e agli investimenti transatlantici, ad esempio mediante la creazione, alla quale contribuiscano ampiamente i soggetti interessati delle PMI, di uno «sportello unico» per tali imprese, che fornisca loro le informazioni specifiche di cui hanno bisogno per esportare, importare o investire negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i dazi doganali, le imposte, i regolamenti, le procedure doganali e le opportunità di mercato;

xiii)

garantire che il TTIP contenga un capitolo generale sugli investimenti, tra cui disposizioni in materia sia di accesso al mercato che di tutela degli investimenti, riconoscendo che l'accesso al capitale può stimolare l'occupazione e la crescita; il capitolo sugli investimenti dovrebbe puntare a garantire un trattamento non discriminatorio per la costituzione di imprese europee e statunitensi sul territorio delle due parti, pur tenendo conto della natura sensibile di alcuni settori specifici; esso dovrebbe mirare a rafforzare l'Europa in quanto destinazione di investimenti, aumentare la fiducia nei confronti degli investimenti dell'UE negli Stati Uniti nonché trattare gli obblighi e le responsabilità degli investitori facendo riferimento, tra l'altro, ai principi dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

xiv)

assicurare che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti siano limitate a disposizioni post-stabilimento e siano incentrate sul trattamento nazionale, sul trattamento della nazione più favorita, sul trattamento giusto ed equo e sulla protezione dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a una compensazione rapida, adeguata ed efficace; gli standard di protezione e le definizioni di investitore e investimento dovrebbero avere una formulazione giuridica precisa e tutelare il diritto di regolamentazione nell'interesse pubblico, chiarire il significato di esproprio indiretto e impedire ricorsi infondati e inconsistenti; la libera circolazione dei capitali dovrebbe essere conforme alle disposizioni del trattato UE e includere misure prudenziali non limitate nel tempo in caso di crisi finanziarie;

xv)

garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e che beneficino al contempo degli stessi diritti degli investitori nazionali, e sostituire il sistema ISDS con un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetto ai principi e al controllo democratici, nell'ambito del quale i possibili casi siano trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri, e nell'ambito del quale gli interessi privati non possano compromettere gli obiettivi di interesse pubblico;

xvi)

garantire che il TTIP preveda un capitolo ambizioso, equilibrato e moderno sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) nonché settori ben definiti degli stessi, tra cui il riconoscimento e una maggiore tutela delle indicazioni geografiche, e preveda un equo ed efficace grado di tutela senza ostacolare la necessità dell'UE di riformare il proprio regime dei diritti d'autore, assicurando al contempo il giusto equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico, con particolare riferimento all'esigenza di mantenere l'accesso a farmaci a prezzi contenuti mediante il continuo sostegno alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS;

xvii)

attribuire estrema importanza al fatto che l'Unione e gli Stati Uniti continuino a impegnarsi nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale dei brevetti tramite gli attuali organi internazionali; mette pertanto in guardia dal tentativo di introdurre nel TTIP disposizioni in materia di diritto sostanziale dei brevetti, con particolare riferimento alle questioni legate alla brevettabilità e ai periodi di grazia;

xviii)

assicurare che il capitolo relativo ai DPI non contenga disposizioni in materia di responsabilità degli intermediari Internet o di sanzioni penali per imporre il rispetto delle norme, dal momento che sono state respinte in precedenza dal Parlamento, ivi compresa la proposta di trattato ACTA;

xix)

garantire il pieno riconoscimento e una forte protezione giuridica delle indicazioni geografiche dell'Unione nonché misure volte ad affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti; garantire l'etichettatura, la tracciabilità e l'origine autentica di tali prodotti per i consumatori così come la tutela del know-how dei produttori, in quanto elementi essenziali di un accordo equilibrato;

e)

per quanto riguarda la trasparenza, il coinvolgimento della società civile e la sensibilizzazione del pubblico e del mondo politico:

i)

proseguire gli attuali sforzi tesi a incrementare la trasparenza dei negoziati, rendendo accessibile al pubblico un numero maggiore di proposte negoziali, e attuare le raccomandazioni del Mediatore europeo, in particolare quelle relative alle norme sull'accesso del pubblico ai documenti;

ii)

tradurre tali sforzi in materia di trasparenza in risultati pratici significativi, anche tramite la conclusione di intese con gli Stati Uniti per migliorare la trasparenza, compreso l'accesso dei deputati al Parlamento europeo a tutti i documenti negoziali, tra cui i testi consolidati, mantenendo al contempo la dovuta riservatezza, in modo da permettere ai deputati al Parlamento europeo e agli Stati membri di intavolare dibattiti costruttivi con i soggetti interessati e con il pubblico; assicurare che entrambe le parti negoziali giustifichino eventuali rifiuti di divulgare una proposta negoziale;

iii)

promuovere un dialogo ancora più intenso con gli Stati membri, sui quali incombe la responsabilità del mandato negoziale con cui la Commissione europea ha avviato i negoziati con gli USA, ai fini di un loro attivo coinvolgimento nel comunicare meglio la portata e i possibili benefici dell'accordo per i cittadini europei, secondo l'impegno adottato nelle conclusioni del Consiglio del 20 marzo 2015, e per garantire un ampio e concreto dibattito pubblico sul TTIP in Europa, nell'intento di esaminare le effettive preoccupazioni riguardo all'accordo;

iv)

rafforzare il dialogo continuo e trasparente con un'ampia gamma di soggetti interessati per l'intera durata dei negoziati; incoraggiare tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente e a presentare iniziative e informazioni pertinenti per i negoziati;

v)

incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere i parlamenti nazionali conformemente ai loro obblighi costituzionali, fornire tutto il sostegno necessario affinché gli Stati membri assolvano tale compito e rafforzare il dialogo con i parlamenti nazionali allo scopo di tenerli adeguatamente informati in merito ai negoziati in corso;

vi)

approfondire la stretta cooperazione e mirare a un dialogo ancora più intenso e strutturato con il Parlamento, che continuerà a seguire da vicino i negoziati e a dialogare, dal canto suo, con la Commissione, gli Stati membri e il Congresso e il governo degli Stati Uniti, nonché con i soggetti interessati di entrambe le sponde dell'Atlantico, onde garantire risultati a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea, degli Stati Uniti e di altri paesi;

vii)

assicurare che il TTIP e la sua futura attuazione siano accompagnati da un intensificarsi della cooperazione parlamentare transatlantica, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del Dialogo transatlantico dei legislatori e mettendo a frutto tale esperienza, per ottenere in futuro un quadro politico consolidato e più ampio al fine di sviluppare approcci comuni, rafforzare il partenariato strategico e migliorare la cooperazione globale fra UE e Stati Uniti;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al Congresso degli Stati Uniti.


(1)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf.

(2)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf.

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.

(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.

(5)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/it/pdf.

(6)  http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf.

(7)  http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf.

(8)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm.

(9)  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf.

(10)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.

(11)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf.

(12)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf.

(13)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf.

(14)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf.

(15)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf.

(16)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf.

(17)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf.

(18)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf.

(19)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf.

(20)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf.

(21)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf.

(22)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf.

(23)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf.

(24)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 53.

(25)  Testi approvati, P7_TA(2013)0227.

(26)  Testi approvati, P8_TA(2015)0009.

(27)  Testi approvati, P7_TA(2014)0230.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/48


P8_TA(2015)0264

Iniziativa a favore dell'occupazione verde: sfruttare le potenzialità occupazionali dell'economia verde

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (2014/2238(INI))

(2017/C 265/06)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro» (COM(2014)0446),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione verde per le PMI» (COM(2014)0440),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)0398),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Exploiting the employment potential of green growth» (Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde) (SWD(2012)0092),

viste le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2010 sulle politiche dell'occupazione per un'economia competitiva, a bassa emissione di CO2, efficiente sotto il profilo delle risorse e verde,

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione,

visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo «Piano d'azione verde per le PMI e Iniziativa per favorire l'occupazione verde»,

visto lo studio del 2014 dell'OCSE e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale intitolato «Greener Skills and Jobs, OECD Green Growth Studies» (Competenze e posti di lavoro verdi, studio dell'OCSE sulla crescita verde),

vista la relazione dell'Osservatorio europeo dell'occupazione, dell'aprile 2013, dal titolo «Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe 2013» (Promozione di posti di lavoro verdi durante la crisi: un manuale delle migliori pratiche in Europa per il 2013),

vista la relazione del 2011 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dal titolo «Skills for green jobs: a global view: synthesis report based on 21 country studies» (Competenze per lavori verdi, una panoramica globale: relazione di sintesi basata su 21 studi per paese),

vista la relazione del 2010 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dal titolo «Skills for green jobs — European synthesis report» (Competenze per lavori verdi — relazione di sintesi a livello europeo),

viste le relazioni di Eurofound dal titolo «Le relazioni industriali e la sostenibilità: il ruolo delle parti sociali nella trasformazione verso un'economia verde» (2011), «Rendere più ecologica l'economia europea: risposte e iniziative degli Stati membri e delle parti sociali» (2009) e «Verso un'industria verde nell'Unione europea: previsione e gestione degli effetti dell'ecologizzazione sulla quantità e la qualità dei posti di lavoro» (2013),

visto il documento di lavoro del CFE-LEED dell'OCSE, dell'8 febbraio 2010, dal titolo «Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change» (Posti di lavoro e competenze verdi: implicazioni della lotta al cambiamento climatico sul mercato locale dell'occupazione),

vista la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di «lavoro verde» quale impiego dignitoso che contribuisce a preservare o ripristinare la qualità dell'ambiente, sia che si tratti del settore dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi o dell'amministrazione,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'ecoinnovazione — occupazione e crescita mediante la politica ambientale (1),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (3),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0204/2015),

A.

considerando che tendenze globali come l'uso non efficiente delle risorse, la pressione insostenibile sull'ambiente e i cambiamenti climatici si avvicinano a limiti oltre i quali non è possibile scongiurare conseguenze irreversibili sulle società e l'ambiente naturale e che la crescita costante dell'esclusione e delle disuguaglianze sociali rappresenta una sfida per le società;

B.

considerando che nella sua relazione del 2015 l'Agenzia europea dell'ambiente ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle misure attuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità, riduzione dell'impiego di combustibili fossili, lotta ai cambiamenti climatici e prevenzione del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente;

C.

considerando che la mancanza di una risposta programmatica coerente per affrontare tali sfide comuni rischia di lasciare inutilizzata una parte significativa del potenziale della transizione verde e socialmente inclusiva di creare posti di lavoro sostenibili;

D.

considerando che, in risposta a tali minacce, si assiste alla nascita di nuovi settori, al cambiamento di molti altri e al declino di altri ancora, come quelli fortemente inquinanti; che è necessario concentrare l'attenzione sull'innovazione e sulle modalità per ridurre l'inquinamento; che, con riferimento ad alcuni settori in declino, occorre prestare particolare attenzione ai lavoratori per quanto riguarda la riqualificazione e un'occupazione alternativa; che gli investimenti nei settori resi prioritari dall'agenda sui lavori verdi della Commissione, compresi il riciclo, la biodiversità, l'efficienza energetica, la qualità dell'aria e tutte le tecnologie legate alle energie rinnovabili, come l'energia rinnovabile offshore, sono in grado di favorire notevolmente la creazione di occupazione anche nelle zone meno densamente popolate;

E.

considerando che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, il settore dei beni e dei servizi verdi è cresciuto di oltre il 50 % tra il 2000 e il 2011, generando più di 1,3 milioni di posti di lavoro, e che, stando ai calcoli della Commissione, l'economia basata sulle energie rinnovabili porterà alla creazione in Europa di 20 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020; che una politica dell'UE ambiziosa e coerente, gli investimenti nelle energie rinnovabili, la gestione delle foreste, l'agricoltura sostenibile e la tutela del suolo (per prevenire e contrastare l'instabilità idrogeologica) sono in grado di favorire in modo significativo la creazione di posti di lavoro;

F.

considerando che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è sancito dal trattato di Lisbona e che il suo conseguimento implica che le questioni ambientali siano trattate alla stregua di quelle economiche e sociali;

G.

considerando che la strategia Europa 2020 per la promozione di economie intelligenti, sostenibili e inclusive riconosce il ruolo fondamentale della transizione verso economie verdi e socialmente eque;

H.

considerando che le rigidità del mercato del lavoro ostacolano la creazione di occupazione, mentre un mercato del lavoro dell'UE competitivo può contribuire a raggiungere gli obiettivi occupazionali di Europa 2020;

I.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono assunti l'impegno, in occasione della conferenza prevista dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Cancún del 2010, di garantire una giusta transizione della forza lavoro, che crei posti di lavoro dignitosi e di qualità; che una giusta transizione generale verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale deve essere ben gestita affinché possa contribuire all'obiettivo di creare occupazione sostenibile e a lungo termine per tutti, compresi, a titolo esemplificativo, i posti di lavoro altamente qualificati, nonché generare inclusione sociale e portare all'eliminazione della povertà;

J.

considerando che i cinque pilastri di una giusta transizione includono la consultazione/voce dell'Unione, gli investimenti in lavori verdi e dignitosi, le competenze verdi, il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, la tutela sociale dei lavoratori e delle comunità impegnati in prima linea nella transizione da un'economia ad alte emissioni a una a basse emissioni di carbonio;

K.

considerando che la partecipazione dei lavoratori alla transizione è essenziale per rafforzare la consapevolezza ambientale e la comprensione dell'importanza dell'efficienza delle risorse e per ridurre l'impatto sull'ambiente;

L.

considerando che le possibilità di espandere l'occupazione verde sono ostacolate dalla carenza o dal mix errato di competenze dovuti a vari fattori, tra cui le differenze dei programmi di studio legati alla sostenibilità, le lacune individuate in settori particolari, la mancanza di studenti con le necessarie competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nelle discipline informatiche, nonché la concentrazione di genere piuttosto che la parità di genere in determinati settori;

M.

considerando che, come dimostrato, gli investimenti nell'efficienza energetica e delle risorse, lo sviluppo di una catena di approvvigionamento mediante una chiara strategia industriale e lo spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre fonti sono in grado di avere un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro;

N.

considerando che l'Europa è chiamata a competere in un contesto globale e che costi energetici accessibili, il completamento del mercato interno dell'UE e un migliore contesto per gli investimenti sono determinanti ai fini della crescita sostenibile e della creazione di occupazione;

O.

considerando che determinati settori, come la riqualificazione energetica degli edifici, sono legati a siti specifici e non possono essere trasferiti all'estero o delocalizzati;

P.

considerando che l'incertezza e la mancanza di coerenza nella direzione programmatica e l'assenza di obiettivi chiari ostacolano gli investimenti, lo sviluppo delle competenze, la ricerca e lo sviluppo e compromettono, di conseguenza, la formazione di opportunità occupazionali;

Q.

considerando che una maggiore consapevolezza, da parte della società, dell'importanza dell'economia verde rafforzerebbe le opportunità occupazionali;

R.

considerando che obiettivi chiari e definiti di medio e lungo termine, compresi quelli dell'UE in materia di efficienza energetica e inquinamento, possono essere importanti fattori di cambiamento e che anche il regolamento dell'UE svolge un ruolo essenziale in proposito; che investimenti mirati, anche nello sviluppo all'interno dell'Unione di catene di approvvigionamento che portino alla creazione di posti di lavoro, dovrebbero derivare da un chiaro quadro di riferimento strategico ed essere coerenti con esso;

S.

considerando che il settore pubblico e le autorità locali e regionali possono svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare la transizione verso un'economia verde e creare mercati del lavoro inclusivi;

T.

considerando che iniziative come Ecolabel, EMAS, GPP e simili contribuiscono a generare posti di lavoro verdi;

U.

considerando che le micro-imprese e le piccole e medie imprese sono una delle principali fonti di occupazione nell'UE, essendo responsabili di ben oltre l'80 % dei posti di lavoro totali e avendo svolto un ruolo guida in molti settori «verdi», ma possono incontrare particolari difficoltà nel prevedere le competenze necessarie e sfruttare pienamente il potenziale occupazionale;

V.

considerando che gli orientamenti integrati sono un aspetto chiave del coordinamento delle politiche economiche e occupazionali degli Stati membri, rappresentano la base delle raccomandazioni specifiche per paese e dovrebbero sostenere gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, anche attraverso la promozione della creazione di posti di lavoro di qualità, inclusi i lavori verdi;

W.

considerando che anche le donne devono trarre vantaggio dalla creazione di posti di lavoro verdi dignitosi e che occorre infrangere il cosiddetto «soffitto di vetro»;

X.

considerando che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla crisi e dalle politiche di austerità e che i posti di lavoro verdi hanno dimostrato di avere una maggiore resistenza alle crisi rispetto ad altri;

Y.

considerando che i settori a basse emissioni di carbonio tendono a registrare una maggiore produttività e che le relative quote salariali sono diminuite di meno rispetto alle prime 15 industrie ad alte emissioni;

Z.

considerando che, secondo i dati di Eurobarometro sui lavori verdi nelle PMI, il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e la diminuzione del consumo di materie prime sono diventate misure convenienti dal punto di vista economico;

Verso un'economia verde — Opportunità per il mercato del lavoro

1.

sottolinea che una transizione verso società ed economie sostenibili, compresi modelli di produzione e consumo sostenibili, è potenzialmente in grado sia di creare nuova occupazione di qualità che di trasformare quella esistente in posti di lavoro verdi in quasi tutti i settori e lungo l'intera catena del valore, dalla ricerca alla produzione, alla distribuzione e alla manutenzione, nonché nei nuovi settori verdi ad alta tecnologia come le energie rinnovabili, in quelli tradizionali come il settore manifatturiero e l'edilizia, oppure nel settore dell'agricoltura e della pesca o in quello dei servizi, come il turismo, la ristorazione, i trasporti e l'istruzione; sottolinea nel contempo che, oltre a creare un numero elevato di posti di lavoro, gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica contribuiscono a mantenere la competitività economica e industriale dell'Europa e a ridurne la dipendenza energetica;

2.

evidenzia che due terzi dei servizi offerti dalla natura, tra cui terreni fertili, acqua potabile e aria pulita, sono in declino e che il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità si avvicinano a limiti oltre i quali non è possibile scongiurare conseguenze irreversibili sulle società e l'ambiente naturale;

3.

sottolinea che una crescita economica continua è possibile solo se si tiene conto dei limiti dell'ambiente; evidenzia, in questo contesto, che un'economia verde e circolare è in grado di fornire soluzioni per l'ambiente, l'economia e la società in generale;

4.

pone l'accento sul fatto che la piena attuazione della legislazione in materia di ambiente e il miglioramento dell'integrazione ambientale e della coerenza programmatica fra le diverse politiche settoriali dell'UE sono essenziali per sfruttare appieno il potenziale dell'economia verde e creare quindi posti di lavoro verdi;

5.

ricorda che, nella sua relazione del 2015, l'Agenzia europea dell'ambiente ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle misure attuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità, riduzione dell'impiego di combustibili fossili, lotta ai cambiamenti climatici e prevenzione del loro impatto sulla salute umana e la qualità dell'ambiente;

6.

segnala che la transizione presenta grandi potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro locali che non possono essere delocalizzati, in ambiti che non possono essere trasferiti all'estero e in settori colpiti dalla crisi come quello dell'edilizia; osserva che è chiaramente dimostrato che la transizione verde produrrà, nel complesso, un impatto positivo sull'occupazione, a riprova del fatto che le attività economiche sostenibili, come il risparmio energetico e l'agricoltura biologica, sono caratterizzate da un largo impiego di manodopera rispetto a quelle che vanno a sostituire e potrebbero permettere alle regioni di diventare più autosufficienti;

7.

ritiene opportuno adottare una definizione condivisa di «lavoro verde», che richiami quella dell'OIL e della conferenza internazionale degli statistici;

Giusta transizione e creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità

8.

accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui la ristrutturazione dovrebbe essere gestita in un modo socialmente responsabile, tenendo conto nel contempo dell'esigenza delle imprese di innovarsi e ristrutturarsi;

9.

ritiene essenziale offrire agli attuali lavoratori opportunità adeguate per acquisire le nuove competenze richieste dall'economia circolare, onde sfruttare al massimo il potenziale occupazionale netto dell'economia verde;

10.

invita gli Stati membri a incoraggiare politiche intese a mettere in sicurezza e riqualificare gli edifici pubblici per incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi;

11.

invita gli Stati membri e la Commissione, ove del caso, a impegnarsi a favore di una tabella di marcia verso una giusta transizione, al fine di perseguire obiettivi ambiziosi in materia ambientale, promuovendo i seguenti aspetti: protezione sociale e remunerazione adeguate, occupazione a lungo termine e condizioni di lavoro sane e sicure, investimenti pubblici a favore dell'istruzione, della formazione e della qualificazione, rispetto dei diritti dei lavoratori e rafforzamento del diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione per quanto riguarda le questioni legate allo sviluppo sostenibile ed efficace rappresentazione dei lavoratori; invita gli Stati membri a perseguire tali obiettivi;

12.

rammenta che la revisione della strategia dell'UE in materia di salute e sicurezza dovrebbe tenere conto dei rischi specifici nei nuovi settori, ove del caso;

13.

sottolinea che la capacità di anticipare i cambiamenti nell'occupazione richiede una gestione proattiva della trasformazione e una migliore raccolta di dati di elevata qualità sulle esigenze presenti e future del mercato del lavoro, che veda il coinvolgimento degli istituti d'istruzione superiore europei, e che è essenziale una pianificazione a lungo termine per garantire un'efficace transizione e un aumento dell'occupazione; pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dalle autorità locali e regionali nella transizione verso un'economia più verde nell'ambito dell'istruzione, delle infrastrutture, del sostegno alle imprese locali e della creazione di occupazione stabile con remunerazioni disciplinate da contratti collettivi o da altri strumenti consentiti a norma della legislazione nazionale; sostiene che il dialogo sociale è un elemento essenziale della gestione della trasformazione; invita la Commissione, gli Stati membri, i governi regionali e locali e le parti sociali ad assumersi le proprie responsabilità e ad affrontare tale sfida collettivamente, tenendo conto del principio di sussidiarietà;

14.

osserva che il ruolo delle parti sociali nella transizione verso un'occupazione verde è andato gradualmente aumentando negli ultimi anni, ma ricorda che occorre compiere ulteriori sforzi per instaurare un dialogo sociale duraturo e sostenibile che contribuisca a far fronte alle sfide poste dal passaggio a un'economia competitiva, a basse emissioni di carbonio e più efficiente in termini di gestione delle risorse;

15.

sottolinea l'importanza dei governi nazionali nel promuovere il dialogo sociale settoriale, in particolare nelle nuove industrie verdi emergenti e nell'assicurare il coinvolgimento delle PMI;

16.

sottolinea che alcune regioni si trovano a dover affrontare più sfide di altre a causa della concentrazione geografica di industrie inquinanti ad alta intensità energetica e di risorse o di livelli più elevati di povertà o disoccupazione; chiede agli Stati membri e ai governi regionali e locali sostenuti dall'Unione europea di collaborare con le parti sociali e di attuare collettivamente tabelle di marcia per una giusta transizione, compresi i meccanismi di solidarietà per una transizione socialmente equa e verde delle proprie economie locali e regionali, fornendo nel contempo sostegno alle comunità e ai lavoratori colpiti dal cambiamento, nonché riducendo l'insicurezza dovuta al trasferimento dei posti di lavoro e assicurando che la richiesta di nuove competenze professionali sia soddisfatta;

17.

sottolinea che le autorità locali possono svolgere un ruolo essenziale nel promuovere la crescita occupazionale nell'economia verde e la creazione di posti di lavoro più dignitosi e inclusivi attraverso:

gli investimenti verdi,

la leva degli appalti pubblici, incluso l'utilizzo di clausole sociali e ambientali negli appalti pubblici,

la creazione di partenariati, anche con gli istituti di formazione, per meglio soddisfare la richiesta di competenze professionali sul mercato del lavoro locale,

il sostegno alle PMI verdi e alla trasformazione in PMI più verdi,

la creazione di programmi di occupazione verde inclusivi in grado di garantire che anche i gruppi vulnerabili possano trarre vantaggio dall'economia verde;

18.

richiama l'attenzione sull'importanza dimostrata dell'impegno dei dirigenti e dei lavoratori per assicurare la loro fondamentale partecipazione nella realizzazione di tali cambiamenti attraverso un partenariato sociale; raccomanda la partecipazione dei «rappresentanti verdi» dei sindacati affinché collaborino con i datori di lavoro per rendere più ecologica l'economia e aumentare la sostenibilità nei luoghi di lavoro; invita gli Stati membri a fornire un sostegno mirato alle iniziative congiunte lavoratore-datore di lavoro per rendere più ecologiche le industrie;

19.

ritiene che debbano essere sviluppati progetti pilota a sostegno di alcuni di questi obiettivi;

20.

accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione di ricorrere a programmi mirati di mobilità nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) per promuovere la mobilità delle persone in cerca di lavoro;

Competenze per l'occupazione verde

21.

accoglie con favore gli strumenti per lo sviluppo delle competenze e la previsione di quelle richieste, quali proposti dalla Commissione; evidenzia che lo sviluppo delle competenze dovrebbe favorire l'aumento delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, particolarmente utili in un'economia; sottolinea tuttavia che sono necessari azioni e investimenti più ambiziosi; ritiene che per prevedere le future richieste in termini di competenze è necessario coinvolgere pienamente a ogni livello tutti i soggetti interessati del mercato del lavoro;

22.

invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione per istituire una banca dati che elenchi i corsi di formazione e le offerte di impiego legate all'occupazione verde, allo scopo di migliorare la qualità delle informazioni, la consulenza e l'orientamento disponibili a livello di opportunità professionali e competenze necessarie per trarre vantaggio dalle possibilità lavorative offerte da un'economia sempre più ecologica;

23.

invita la Commissione a garantire che la raccolta dei dati sia effettuata in tutti i settori verdi, compresi quelli attualmente trascurati, quali i trasporti pubblici e il commercio al dettaglio; chiede altresì alla Commissione, nell'assistere gli istituti nazionali di statistica e i servizi pubblici per l'impiego (SPI) e nel promuovere il ricorso a strumenti di modellazione quantitativa, di integrare una prospettiva di parità di genere nella raccolta dei dati su tutti i settori dell'occupazione verde;

24.

chiede alla Commissione di includere una prospettiva di genere nello sviluppo di nuove attività di raccolta, disaggregazione e analisi dei dati, come il lavoro svolto con lo strumento econometrico FIDELIO o con soggetti interessati quale la conferenza internazionale degli statistici del lavoro;

25.

sottolinea l'esigenza di rivolgere maggiore attenzione alla necessità di colmare le lacune in termini di competenze, promuovendo il loro sviluppo;

26.

invita la Commissione a contribuire allo sviluppo delle competenze aggiornando le qualifiche e i relativi programmi di studio e di formazione a livello dell'Unione;

27.

invita la Commissione a promuovere un maggiore utilizzo dei sistemi di classificazione, come ad esempio ESCO, per individuare le carenze in termini di competenze;

28.

sottolinea l'importanza di un miglioramento delle sinergie fra sistemi d'istruzione e nuovi posti di lavoro verdi emergenti, attraverso un coordinamento più efficace tra gli istituti d'istruzione e le associazioni dei datori di lavoro e altre organizzazioni competenti;

29.

invita gli Stati membri, i governi regionali e le autorità locali ad adottare e attuare, in collaborazione con le parti sociali e i formatori, strategie per lo sviluppo e la previsione delle competenze con l'obiettivo di migliorare quelle generiche, settoriali e specifiche dell'occupazione; sottolinea altresì l'importanza di partenariati e rapporti di fiducia tra gli istituti d'istruzione, le imprese, le parti sociali e le autorità;

30.

osserva che tali strategie dovrebbero includere una valutazione approfondita del tipo e del livello di lavori verdi da creare, nonché delle competenze e conoscenze necessarie, onde prevedere e individuare competenze mancanti, programmi di formazione professionale mirati e programmi di formazione continua incentrati sulla ricerca della giusta corrispondenza fra competenze e opportunità professionali, onde aumentare l'occupazione; sottolinea la necessità di includere attivamente nelle strategie sia i lavoratori in esubero sia quelli scarsamente qualificati che rischiano di essere esclusi dal mercato del lavoro, assicurando che abbiano accesso a programmi di specializzazione mirati, accessibili e gratuiti;

31.

osserva che, secondo il CEDEFOP, adeguare i programmi di studio e includere la consapevolezza ambientale, con un riferimento allo sviluppo sostenibile e all'efficienza delle imprese, sono soluzioni migliori rispetto a proporre nuovi programmi di formazione;

32.

incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a integrare lo sviluppo sostenibile e le competenze e le capacità ambientali nei sistemi di formazione e di istruzione, in particolare rafforzando i sistemi di IPF (istruzione e formazione professionale) e incoraggiando i centri di ricerca a elaborare tecnologie, progetti e brevetti per prodotti verdi, in collaborazione con le nuove imprese verdi; favorisce lo scambio di idee fra centri di ricerca e reti di imprese e professionisti; ricorda l'importanza delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e la necessità di assicurare che un numero sempre maggiore di donne studi queste discipline;

33.

sollecita una strategia ambiziosa mirata a creare posti di lavoro sostenibili, anche per affrontare la discrepanza tra le competenze e le richieste con particolare attenzione per le competenze richieste da un'economia verde;

34.

invita gli Stati membri a sfruttare lo sviluppo di questo settore per creare apprendistati altamente qualificati, al fine di fornire ai giovani competenze e formazione specifiche e contribuire a far fronte agli elevati livelli di disoccupazione giovanile;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto durante la fase di transizione all'economia verde anche dell'esigenza di una migliore partecipazione delle donne e delle ragazze all'accesso alla formazione continua, in particolare nei settori in cui è elevato il potenziale di creazione di posti di lavoro verdi, quali scienze, ricerca, ingegneria, tecnologia digitale e nuove tecnologie, con l'obiettivo di rafforzare la posizione sociale delle donne, rimuovere gli stereotipi di genere e garantire posti di lavoro pienamente corrispondenti alle esigenze e alle competenze specifiche delle donne;

36.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a includere sistematicamente la prospettiva dell'uguaglianza di genere nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche per la creazione di posti di lavoro verdi a tutti i livelli, allo scopo di assicurare che vengano garantite pari opportunità, tenendo conto delle difficoltà da superare per creare posti di lavoro verdi nelle zone rurali; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad adoperarsi maggiormente per consentire la piena partecipazione delle donne all'elaborazione delle politiche, al processo decisionale e all'attuazione di una strategia per l'occupazione verde che includa le competenze verdi;

37.

chiede alla Commissione di aprire un dibattito pubblico promuovendo il concetto di «educazione allo sviluppo sostenibile», con particolare attenzione all'istruzione delle ragazze e delle donne; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere politiche che incoraggino una maggiore partecipazione delle donne allo studio delle discipline STEM e di quelle imprenditoriali, e a collegare l'agenda per i posti di lavoro verdi all'emancipazione delle donne attraverso gli studi; chiede misure che incoraggino la partecipazione delle donne all'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovano le opportunità di apprendimento permanente nei settori verdi;

38.

invita la Commissione ad adottare una strategia Europa 2015-2020 per la parità di genere che tenga conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 per il tasso di occupazione nella prospettiva di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

39.

sottolinea la necessità di un'azione mirata da parte delle autorità e dei servizi pubblici, che dovrebbe coinvolgere tutti gli attori del mercato del lavoro, incluse le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per colmare tale lacuna di competenze; chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di predisporre meccanismi per formare il personale dei servizi e delle autorità occupazionali affinché integrino le competenze per l'occupazione verde nelle politiche del mercato del lavoro ed elaborino strumenti per la valutazione degli effetti di tale formazione; sottolinea quanto sia importante che gli istituti d'istruzione europei compiano maggiori sforzi nell'adottare programmi uniformi che soddisfino le esigenze di un'economia più verde e del mercato del lavoro in generale;

40.

invita gli Stati membri a istituire un contesto normativo che incoraggi l'innovazione nell'economia verde;

Coerenza politica per sviluppare pienamente il potenziale di occupazione delle economie sostenibili

41.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare quadri di riferimento normativi, fiscali e finanziari ambiziosi, a lungo termine e integrati per investimenti sostenibili e per incoraggiare l'innovazione, sfruttando così appieno il potenziale di occupazione di tali cambiamenti; segnala che devono essere elaborate politiche in un quadro di scenari di lungo termine che comprendano obiettivi nonché indicatori per misurare i progressi nel conseguimento di tali obiettivi;

42.

sottolinea che il coordinamento tra la Commissione e i ministeri competenti a livello nazionale è importante per creare un quadro onnicomprensivo e unitario per il cambiamento, in modo da dedicare l'attenzione necessaria agli effetti distributivi della transizione;

43.

osserva che il successo o il fallimento dell'Iniziativa per favorire l'occupazione verde dipende dal livello di ambizione degli obiettivi vincolanti della Commissione in relazione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e dagli investimenti nelle tecnologie per le fonti rinnovabili e i programmi di efficienza energetica intrapresi dagli Stati membri;

44.

sottolinea che la Commissione e gli Stati membri possiedono le competenze necessarie per elaborare politiche coerenti che promuovano la produzione di energie rinnovabili e la crescente efficienza energetica al fine di stimolare lo sviluppo locale e la creazione di posti di lavoro locali; sottolinea che gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica diventeranno la principale fonte di occupazione in Europa negli anni a venire;

45.

ricorda che l'autonomia energetica a livello territoriale rimane uno degli obiettivi a lungo termine delle politiche economiche ed energetiche dell'Unione europea; sottolinea inoltre che è assolutamente necessario tenere conto della dimensione territoriale degli investimenti, poiché essa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione europea in materia di coesione territoriale e di una buona sinergia tra le zone rurali e quelle urbane;

46.

plaude in tal senso all'inclusione da parte della Commissione di posti di lavoro dignitosi nel mandato negoziale dell'UE per il vertice COP 21 di Parigi, sulla base dell'accordo di Cancun del 2010 e successive iniziative; invita la Commissione ad assicurare che un'agenda di «transizione giusta» resti come elemento della sua posizione negoziale;

47.

invita l'UE e gli Stati membri a definire obiettivi vincolanti di risparmio ed efficienza energetici e a sostenere i certificati bianchi in quanto strumento per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dell'UE; sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente e a far rispettare la direttiva sull'efficienza energetica nonché a continuare a impegnarsi per raggiungere quantomeno gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti per il 2030;

48.

sostiene gli impegni dell'UE a ricercare una transizione equa e globale verso un'economia verde inclusiva in collaborazione con altri partner internazionali;

49.

invita gli Stati membri a rispettare pienamente e ad attuare le nuove disposizioni della normativa riveduta dell'UE sugli appalti pubblici e a valutare l'opportunità di introdurre criteri ambientali e sociali nelle proprie politiche per le gare d'appalto pubbliche al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro nell'economia verde; sottolinea che sussistono ancora incertezze giuridiche da chiarire riguardo al ricorso a clausole sociali e ambientali negli appalti pubblici;

50.

invita la Commissione ad attivarsi a favore di una rinnovata attività di riparazione che creerebbe nuovi posti di lavoro per loro stessa natura ecologici;

51.

invita gli Stati membri a sostenere il contributo dei servizi pubblici ad una giusta transizione verso un'economia sostenibile, in particolare assicurando proattivamente che i servizi come le comunicazioni, l'energia, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche siano forniti in maniera sostenibile;

52.

condanna fermamente il ritiro del pacchetto legislativo sull'economia circolare, le cui disposizioni avrebbero contribuito alla creazione di 180 000 posti di lavoro nell'UE solo nel settore della gestione dei rifiuti; invita pertanto la Commissione a onorare, nel rispetto della competenze degli Stati membri, il suo impegno volto a proporre al più presto una revisione della normativa sui rifiuti finalizzata alla riduzione a monte, alla definizione di nuovi obiettivi di riciclaggio e alla ridefinizione dei criteri di calcolo del materiale effettivamente riciclato;

53.

invita, altresì, la Commissione a valutare l'introduzione di criteri volti a incentivare le imprese che hanno un ciclo di smaltimenti dei rifiuti virtuoso e sostenibile per l'ambiente;

54.

riconosce che il collegamento della produzione agricola sostenibile con il monitoraggio e la protezione della biodiversità nelle aziende agricole e successivamente il ricorso all'etichettatura intelligente dei prodotti agricoli per indicarne l'impatto ambientale, al fine di stimolare la domanda di prodotti rispettosi della biodiversità da parte dei consumatori, presentano un notevole potenziale per l'occupazione verde nelle aree rurali dell'UE;

55.

osserva che la gestione sostenibile delle foreste presenta un effettivo potenziale in termini di creazione di posti di lavoro oltre a contribuire attivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione della biodiversità;

56.

chiede alla Commissione di impiegare il semestre dell'UE e la revisione della strategia Europa 2020 per sostenere la creazione di posti di lavoro verdi; invita la Commissione a elaborare raccomandazioni specifiche per paese atte a dare un contributo a una maggiore occupazione e un'impronta ecologica minore e chiede altresì che siano realizzati studi dettagliati e indipendenti sui benefici e i costi dello spostamento del carico fiscale (ad esempio, dal lavoro alle imposte ambientali) e sollecita la cancellazione progressiva di sovvenzioni entro il 2020;

57.

sottolinea che dette raccomandazioni potrebbero comprendere una conversione dal lavoro ad altre fonti e che detto spostamento fiscale dovrebbe essere mirato a modificare i comportamenti inquinanti, ma non deve comportare ripercussioni sui sistemi previdenziali o incidere in modo sproporzionato sulle persone a basso reddito;

58.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette dannose per l'ambiente, incluse quelle a favore dei combustibili fossili; invita la Commissione a mettere a punto modelli che possano essere attuati dagli Stati membri e permettano di spostare la tassazione dal lavoro all'inquinamento ambientale, nonché a tenere conto dell'impatto ambientale dei beni e dei servizi in linea con il principio «chi inquina paga»; chiede alla Commissione di rivolgere agli Stati membri raccomandazioni specifiche per paese che possano contribuire agli sforzi volti a promuovere l'occupazione verde e a ridurre l'impronta ecologica; invita inoltre la Commissione a integrare attivamente nel semestre europeo le considerazioni in materia di ambiente e clima, al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro verdi;

59.

invita gli Stati membri a introdurre esenzioni fiscali e/o sussidi mirati a favore delle start-up, delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto ambientale, incluso un ridotto tenore complessivo di carbonio;

60.

invita la Commissione e gli Stati membri a una maggiore coerenza e coesione delle politiche e al rafforzamento degli impegni politici al massimo livello in relazione ad altri aspetti collegati, quali la tassazione delle transazioni finanziarie e la lotta alla frode e all'evasione fiscale;

61.

invita la Commissione a rinnovare il proprio impegno a favore della strategia Europa 2020 e a pubblicare la sua revisione intermedia senza indugi e in ogni caso entro il 2015; invita la Commissione a confermare gli obiettivi del semestre europeo, tenendo in conto il quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici e il riesame della strategia Europa 2020; invita la Commissione a proporre obiettivi sociali e ambientali più ambiziosi per il 2030 e il 2050; sottolinea che un monitoraggio accurato, metodologicamente fondato e condiviso dei posti di lavoro verdi potrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a valutare l'efficacia delle proprie politiche in materia ambientale e occupazionale e a rafforzare gli strumenti sviluppati a livello europeo per verificare i progressi e monitorare gli orientamenti a favore dell'occupazione nel contesto della strategia Europa 2020.

62.

pone l'accento sulle opportunità offerte dal pacchetto Clima ed energia 2030 in termini di creazione di posti di lavoro e sul ruolo futuro della legislazione ambientale nel conseguire gli obiettivi ambientali a lungo termine dell'UE e nel creare occupazione e crescita verde;

63.

invita la Commissione a considerare l'innovazione come pietra angolare dell'industria europea e a sviluppare strategie attive atte ad assicurare che la transizione sociale sia ben gestita e che i benefici siano condivisi in tutta Europa; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la nascita di nuove catene d'approvvigionamento e reti industriali per l'utilizzo efficiente delle risorse, beni e servizi, attraverso una politica industriale sostenibile e incentivi per la trasformazione del mercato;

64.

pone l'accento sulla necessità che gli Stati membri preparino le proprie economie in vista di un futuro efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia e a basse emissioni di carbonio, tenendo conto allo stesso tempo del possibile rischio di rilocalizzazione dei posti di lavoro e delle emissioni di CO2 a causa dell'impatto delle politiche climatiche;

65.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzate la cooperazione internazionale nel settore del coordinamento della politica ambientale globale al fine di prevenire il trasferimento della produzione industriale al di fuori dall'UE e la rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

66.

invita la Commissione a presentare quanto prima la proposta di riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) tenendo conto della necessità di proteggere le industrie esposte a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

67.

chiede alla Commissione di tenere conto dell'occupazione verde nell'attuazione dell'Unione dell'energia;

Investimenti nella creazione di posti di lavoro sostenibili

68.

sottolinea l'esigenza di attuare la giusta combinazione di interventi sulla domanda e l'offerta, combinando la creazione di posti di lavoro con politiche attive per il mercato del lavoro, specifiche per le esigenze dei diversi mercati locali;

69.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, anche nel contesto del Fondo europeo per gli investimenti strategici, investimenti di qualità volti a creare benefici sociali come posti di lavoro di qualità sostenibili, la parità di genere, l'istruzione di qualità e l'innovazione per promuovere la transizione verde e contrastare la povertà energetica; invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare gli investimenti in settori con un impatto positivo sul mercato del lavoro al fine di creare posti di lavoro sostenibili con copertura previdenziale e contrastare la disoccupazione; sottolinea che i progetti finanziati devono contribuire alla strategia Europa 2020 in modo quantificabile; sottolinea, in tale contesto, che la creazione di posti di lavoro nei settori verdi ha continuato a registrare un saldo positivo durante il periodo di recessione;

70.

sottolinea il fatto che investire nell'efficienza energetica può promuovere la creazione di posti di lavoro locali e lo sviluppo economico locale e ridurre la povertà energetica e inoltre che garantire l'efficienza energetica per gli edifici è il modo più efficiente dal punto di vista dei costi per offrire soluzioni a lungo termine per la povertà energetica, che colpisce circa 125 milioni di cittadini in Europa e un importante elemento atto a garantire un uso più efficiente dell'energia europea e la creazione di posti di lavoro; ribadisce che in detto contesto occorre assolutamente provvedere alla sicurezza degli edifici; invita la Commissione a presentare quanto prima la sua iniziativa di «finanziamento intelligente per gli edifici intelligenti»;

71.

raccomanda di considerare gli obiettivi di investimento nell'ambito climatico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica come importanti principi guida dell'azione politica;

72.

invita a non sostenere attività che hanno impatti ambientali e sociali negativi, poiché minano la coerenza politica necessaria per massimizzare il potenziale occupazionale dei posti di lavoro verdi;

73.

raccomanda che gli investimenti di qualità in servizi pubblici chiave come le comunicazioni, i servizi energetici, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche siano mirati al fine di sostenere procedure per gli appalti pubblici sostenibili e l'integrazione delle competenze verdi;

74.

invita gli Stati membri a utilizzare appieno le possibilità offerte dal quadro di riferimento giuridico per i Fondi strutturali e d'investimento europei e altre fonti di finanziamento dell'UE al fine di promuovere progetti sostenibili che favoriscano l'occupazione verde e a rendere i finanziamenti e gli strumenti finanziari dell'UE quanto più facilmente accessibili per le autorità locali, con norme chiare e dirette e soglie minime di finanziamento raggiungibili;

75.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di sfruttare la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) successiva alle elezioni del 2016 quale opportunità per promuovere la transizione più verde delle nostre economie;

76.

osserva che è disponibile il sostegno del FES per l'economia verde e la crescita dell'occupazione e incoraggia i governi nazionali e i relativi servizi nazionali a considerare un utilizzo più attivo di questi finanziamenti per promuovere la creazione di posti di lavoro verdi economicamente giustificati e sostenibili;

77.

osserva che alcuni Stati membri hanno compiuto notevoli progressi nel rendere più ecologica l'economia e sollecita l'Unione e gli Stati membri a intensificare lo scambio di idee, conoscenze, esperienze e pratiche migliori in materia e a garantire una transizione armoniosa;

78.

invita gli Stati membri e il settore privato a utilizzare strumenti quali Ecodesign, Ecolabel, EMAS e gli appalti verdi (GPP), in quanto permettono di sostenere l'economia verde e possono pertanto concorrere alla creazione di posti di lavoro verdi; invita la Commissione a fornire una serie di strumenti di orientamento onde creare condizioni di mercato favorevoli alla piena adozione di questi strumenti volontari;

79.

invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione all'attuazione di sistemi di gestione ambientale e di audit ambientale sulla base delle norme europee (ISO 14000);

Piccole e medie imprese (PMI)

80.

sostiene gli obiettivi del piano d'azione verde per le PMI e le azioni dirette alle PMI, inclusa l'istituzione di un centro di eccellenza per l'efficienza energetica che fornisca consulenza e assistenza alle PMI che cercano di migliorare le proprie prestazioni in termini di efficienza delle risorse, per sostenere l'imprenditoria verde, per sfruttare le opportunità di catene del valore verdi e per favorire l'accesso al mercato per le PMI e le microimprese verdi; ritiene che le attività di sensibilizzazione e l'assistenza tecnica siano fondamentali per consentire alle PMI di partecipare attivamente all'economia circolare;

81.

ricorda che le PMI hanno un potenziale enorme in termini di creazione di occupazione, in particolare per i giovani, e di promozione di un sistema duale di formazione professionale e apprendistato;

82.

riconosce la potenzialità del FEIS nell'agevolare lo sviluppo di attività a elevato grado di innovazione ambientale e sociale da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

83.

ricorda che i dati Eurobarometro sui lavori verdi nelle PMI dimostrano che il risparmio energetico come pure la riduzione dei rifiuti e delle materie prime sono diventati economicamente vantaggiosi;

84.

invita la Commissione a promuovere nuovi modelli economici, come le imprese cooperative, per migliorare l'efficienza dei processi di produzione e distribuzione, adottare soluzioni innovative per risparmiare risorse e offrire prodotti e servizi maggiormente sostenibili;

85.

rileva che le PMI possono creare crescita e occupazione soltanto qualora opportunità di incentivazione favorevoli siano disponibili attraverso l'economia verde;

86.

invita la Commissione ad assicurare che gli incentivi verdi per le PMI abbiano un utile impatto laddove sono più necessari;

87.

osserva che le PMI e le microimprese sono fattori essenziali per la creazione di posti di lavoro in Europa; sottolinea che le PMI e le microimprese si trovano ad affrontare particolari sfide al momento di sfruttare le opportunità di occupazione di una transizione verde, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti e alla formazione nonché per colmare le lacune di competenze; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni ambiziose per fornire supporto al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro verdi nelle PMI e le microimprese, tra cui informazioni mirate, sensibilizzazione, assistenza tecnica e accesso ai finanziamenti e a misure per la formazione;

88.

sottolinea che una catena del valore più verde, che preveda la rifabbricazione, la riparazione, la manutenzione, il riciclaggio e la progettazione ecocompatibile, può offrire notevoli opportunità commerciali per molte PMI;

o

o o

89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0584.

(2)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.

(3)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/59


P8_TA(2015)0265

Elusione ed evasione fiscale quali sfide nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (2015/2058(INI))

(2017/C 265/07)

Il Parlamento europeo,

visti la dichiarazione di Monterrey (2002), la conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo (2008), la dichiarazione di Parigi (2005) e il piano d'azione di Accra (2008),

viste le risoluzioni 68/204 e 68/279 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015,

visto il lavoro del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale (1),

visto il Modello di convenzione contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite (2),

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (3),

vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo «Fiscalità e sviluppo: cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» (COM(2010)0163),

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2015 intitolata «Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015» (COM(2015)0044),

vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2015 sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2015)0136),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (4),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo — cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (5),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (6),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nel settore pubblico e privato: l'impatto sui diritti dell'uomo nei paesi terzi (7),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo (8),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 (9),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulla relazione 2013 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (10),

visto l'articolo 208 TFUE che stabilisce l'eliminazione della povertà quale obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0184/2015),

A.

considerando che i flussi finanziari illeciti (ossia tutti i flussi finanziari privati non registrati che riguardano capitale guadagnato, trasferito o utilizzato illegalmente) derivano in generale da attività di evasione ed elusione fiscali, come l'abuso nella determinazione dei prezzi di trasferimento, e contrastano con il principio secondo cui le imposte dovrebbero essere versate nel luogo in cui sono generati gli utili, e che tutti i maggiori testi e conferenze internazionali sul finanziamento dello sviluppo considerano l'evasione e l'elusione fiscali uno dei principali ostacoli alla mobilitazione delle entrate nazionali per lo sviluppo;

B.

considerando che, secondo la relazione 2014 di Global Financial Integrity, gli investimenti esteri diretti e l'aiuto pubblico allo sviluppo tra il 2003 e il 2012 rappresentano insieme poco meno dei flussi illeciti; che i flussi finanziari illeciti ammontano a circa dieci volte il valore degli aiuti economici ricevuti dai paesi in via di sviluppo e che dovrebbero essere destinati a eliminare la povertà e a creare benessere e sviluppo sostenibile, e che tali flussi rappresentano una fuga illecita annua di capitali dai paesi in via di sviluppo pari a circa 1 000 miliardi di USD;

C.

considerando che le entrate pubbliche generate dalle industrie estrattive sono essenziali ai fini delle strategie di sviluppo di molti paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati, ma che il potenziale offerto da tali industrie per aumentare il gettito fiscale non è nel complesso opportunamente sfruttato, a causa dell'inadeguatezza delle norme fiscali o delle difficoltà incontrate nel farle rispettare, dal momento che gli accordi tra i governi dei paesi in via di sviluppo e le imprese estrattive sono solitamente creati ad hoc e negoziati in assenza di trasparenza e di orientamenti chiari;

D.

considerando che la presenza di ampi settori informali nelle economie dei paesi in via di sviluppo rende quasi impossibile una tassazione diffusa, e che nei paesi in cui una grande percentuale della popolazione vive in povertà una parte considerevole del PIL non è tassabile;

E.

considerando che regimi fiscali equi, bilanciati, efficienti e trasparenti garantiscono ai governi entrate finanziarie fondamentali per poter garantire ai cittadini il diritto ai servizi pubblici di base, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione per tutti, e che politiche fiscali ridistributive contribuiscono ad attenuare l'effetto delle crescenti diseguaglianze su coloro che si trovano in maggiore difficoltà;

F.

considerando che, secondo l'UNCTAD, circa il 30 % degli stock di investimenti transfrontalieri delle imprese è transitato per paesi intermedi («conduit»), prima di raggiungere la propria destinazione in qualità di attività produttiva;

G.

considerando che le entrate provenienti dalle imposte sulle società costituiscono una quota significativa delle entrate nazionali dei paesi in via di sviluppo, che risentono pertanto in maniera particolare dell'elusione fiscale delle imprese, e che negli ultimi anni tali paesi hanno costantemente abbassato le aliquote fiscali;

H.

considerando che i paradisi fiscali e le giurisdizioni in cui vige il segreto bancario, che consentono di mantenere private le informazioni bancarie o finanziarie, uniti ai regimi «zero tasse» per attrarre capitali e redditi che sarebbero dovuti essere assoggettati a tassazione in altri paesi generano una concorrenza fiscale dannosa, compromettono l'equità del sistema tributario e distorcono il commercio e gli investimenti, a danno soprattutto dei paesi in via di sviluppo, con una perdita stimata di 189 miliardi di USD di entrate fiscali annue;

I.

considerando che l'imposizione fiscale può essere una fonte affidabile e sostenibile di finanziamento per i paesi in via di sviluppo e ha il vantaggio di essere più stabile rispetto ai meccanismi tradizionali di finanziamento dello sviluppo, come i prestiti agevolati, solo se il regime impositivo è equo, bilanciato, efficiente e trasparente, l'amministrazione fiscale è efficace ed efficiente e promuove l'osservanza degli obblighi fiscali e le entrate pubbliche sono utilizzate in modo trasparente e responsabile;

J.

considerando che i potenziali benefici derivanti da un'imposizione e da politiche fiscali efficaci e trasparenti vanno oltre l'incremento delle risorse disponibili per lo sviluppo e hanno un effetto positivo diretto sulla buona governance e sulla creazione dello Stato, grazie al rafforzamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e del contratto sociale tra governo e cittadini, al fine di creare un collegamento reciproco fra imposte, servizi pubblici e privati e tentativi di promozione della stabilità dei bilanci pubblici, favorendo l'indipendenza a lungo termine dagli aiuti esteri e consentendo ai paesi in via di sviluppo di essere reattivi e responsabili verso gli obiettivi nazionali, nonché di assumersi la responsabilità delle loro scelte politiche;

K.

considerando che la necessità di aumentare le entrate nazionali è divenuta più pressante a causa della crisi economica e finanziaria;

L.

considerando che l'ammontare delle risorse raccolte dai paesi in via di sviluppo attraverso la mobilitazione delle entrate nazionali è cresciuto costantemente e che sono stati realizzati importanti progressi in questo ambito grazie all'aiuto dei donatori internazionali;

M.

considerando che i paesi in via di sviluppo devono affrontare notevoli vincoli di natura politica, amministrativa e tecnica per quanto concerne l'aumento del gettito fiscale a causa di insufficienti risorse umane e finanziarie per la riscossione delle tasse, di una capacità amministrativa non adatta a gestire la complessità della riscossione delle imposte sulle società transnazionali, della carenza di capacità e di un'infrastruttura per la riscossione delle tasse, dell'esodo del personale qualificato dalle amministrazioni fiscali, della corruzione, della mancanza di legittimità del sistema politico, della mancata partecipazione alla cooperazione internazionale in materia fiscale, nonché di una distribuzione iniqua degli utili e di una cattiva governance fiscale;

N.

considerando che l'attuale contesto globale caratterizzato dalla liberalizzazione degli scambi e dall'eliminazione progressiva delle barriere commerciali degli ultimi anni ha incrementato la quantità di merci scambiate a livello transfrontaliero, ma ha anche reso più difficile per i paesi in via di sviluppo che dipendono in larga misura dalle imposte sul commercio, in particolare quelli meno sviluppati, rimediare alla diminuzione di tali imposte e passare ad altre tipologie di risorse interne, in particolare a un mix impositivo ben equilibrato;

O.

considerando che negli ultimi anni si è assistito a un aumento del numero di convenzioni fiscali sottoscritte dai paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo e che sono state impiegate per ridurre il carico fiscale nei trasferimenti finanziari transfrontalieri, riducendo al minimo le capacità di mobilitazione delle risorse interne dei paesi in via di sviluppo e fornendo alle imprese multinazionali varie possibilità per evitare la tassazione; che da una recente valutazione d'impatto condotta dal governo olandese è emerso che il sistema fiscale dei Paesi Bassi ha facilitato l'elusione della ritenuta d'acconto, determinando una perdita dei ricavi da dividendi e interessi assoggettati a ritenuta d'acconto nei paesi in via di sviluppo pari a 150-550 milioni di EUR l'anno (11);

P.

considerando che, in termini comparativi, i paesi in via di sviluppo realizzano ricavi significativamente inferiori rispetto alle economie avanzate (con un rapporto pressione fiscale/PIL compreso tra il 10-20 %, contro il 30-40 % delle economie OCSE) e sono caratterizzati da una base imponibile estremamente ridotta; che esiste un notevole potenziale per l'ampliamento delle basi imponibili e per l'aumento del gettito fiscale al fine di fornire i mezzi necessari per le responsabilità essenziali di governo;

Q.

considerando che i paesi in via di sviluppo tentano di attrarre investimenti soprattutto offrendo diversi incentivi ed esenzioni fiscali che non sono né trasparenti né basati su un'adeguata analisi costi-benefici, e spesso non riescono ad attrarre investimenti concreti e sostenibili, pongono le economie in via di sviluppo in competizione le une contro le altre per offrire i trattamenti fiscali più favorevoli e ottengono risultati sfavorevoli in termini di sistemi tributari efficienti ed efficaci, provocando una concorrenza fiscale dannosa;

R.

considerando che gli Stati membri si sono già impegnati a destinare lo 0,7 % delle loro RNL all'aiuto pubblico allo sviluppo e che l'ammontare dell'aiuto a favore della mobilitazione delle risorse interne è ancora molto ridotto (pari a meno dell'1 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo totale del 2011), e che solo lo 0,1 % circa (ossia 118,4 milioni di USD) del suddetto aiuto è stato destinato nel 2012 alla creazione di capacità in materia fiscale;

S.

considerando che molti paesi in via di sviluppo non riescono a raggiungere nemmeno il livello fiscale minimo necessario a finanziare il loro funzionamento di base, i loro servizi pubblici e gli sforzi per ridurre la povertà;

T.

considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e gli istituti finanziari degli Stati membri forniscono aiuti alle imprese private dei paesi in via di sviluppo in modo diretto attraverso la concessione di prestiti, oppure indiretto, sostenendo intermediari finanziari, quali banche commerciali e fondi di investimento privati, che a loro volta concedono prestiti alle imprese o investono in esse;

U.

considerando che è auspicabile che i paesi in via di sviluppo godano di una migliore rappresentazione nelle strutture e nelle procedure della cooperazione fiscale internazionale, in modo da partecipare su un piano di parità alla formulazione e alla riforma delle politiche fiscali globali;

V.

considerando che il Comitato di esperti sulla cooperazione internazionale in materia fiscale è un organo sussidiario del Consiglio economico e sociale e dedica particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione;

W.

considerando che un sufficiente livello di finanze pubbliche può essere determinante per promuovere società più eque che rifiutino la discriminazione tra uomini e donne e garantiscano un sostegno specifico ai minori e alle altre categorie vulnerabili;

1.

invita la Commissione a proporre rapidamente un piano d'azione ambizioso, sotto forma di comunicazione, per sostenere i paesi in via di sviluppo che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscali e per aiutarli a istituire sistemi fiscali equi, bilanciati, efficienti e trasparenti, tenendo conto del lavoro intrapreso dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE in previsione della conferenza sul finanziamento allo sviluppo di Addis Abeba (Etiopia) in programma dal 13 al 16 luglio 2015, e dell'impatto delle convenzioni fiscali internazionali sui paesi in via di sviluppo;

2.

insiste sul fatto che la mobilitazione efficace delle risorse nazionali e il rafforzamento dei sistemi tributari saranno un fattore indispensabile per realizzare il quadro post 2015 che sostituirà gli obiettivi di sviluppo del millennio, il che rappresenta una strategia sostenibile per superare la dipendenza dagli aiuti esteri nel lungo termine, e pone l'accento sul fatto che la presenza di sistemi fiscali efficienti ed equi è essenziale per eliminare la povertà, contrastare le disuguaglianze e promuovere il buon governo e il consolidamento dello Stato; rammenta che alcune attività economiche transnazionali hanno avuto conseguenze negative sulla capacità dei paesi di generare entrate pubbliche nazionali e di scegliere la propria struttura impositiva, mentre l'aumento della mobilità del capitale, unita al ricorso ai paradisi fiscali, ha alterato notevolmente le condizioni della tassazione; esprime preoccupazione anche per il livello di corruzione e per la mancanza di trasparenza nella pubblica amministrazione, che impediscono di utilizzare le entrate fiscali in investimenti per il consolidamento dello Stato, i servizi pubblici o le infrastrutture pubbliche;

3.

osserva che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo la percentuale di entrate fiscali rispetto al PIL rimane bassa, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e delle imprese; sottolinea che ciò rappresenta una considerevole perdita finanziaria per tali paesi, in quanto incoraggia la corruzione e nuoce alla politica di sviluppo dell'UE, e che l'adozione di misure adeguate a livello nazionale, unionale e internazionale contro tali pratiche dovrebbe essere prioritaria per l'Unione e i suoi Stati membri e tenere conto delle esigenze e delle limitazioni di accesso alle entrate fiscali dei paesi in via di sviluppo; ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel trainare gli sforzi internazionali intesi a contrastare i paradisi fiscali, la frode e l'evasione fiscali, fornendo il buon esempio, e dovrebbe cooperare con i paesi in via di sviluppo per opporsi alle pratiche aggressive di elusione fiscale adottate da talune imprese transnazionali e cercare modalità con cui aiutare tali paesi a resistere alle pressioni per la partecipazione alla concorrenza fiscale;

Piano d'azione per la lotta all'evasione e all'elusione fiscali nei paesi in via di sviluppo

4.

esorta la Commissione ad adottare provvedimenti concreti ed efficaci per sostenere i paesi in via di sviluppo e le strutture regionali in materia di amministrazione tributaria, come il Forum africano di amministrazione fiscale e il Centro interamericano delle amministrazioni tributarie, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali, nell'elaborazione di politiche fiscali eque, bilanciate, efficienti e trasparenti, nella promozione di riforme amministrative e nell'aumento della quota, in termini di aiuto e sviluppo, dell'assistenza finanziaria e tecnica alle amministrazioni tributarie nazionali dei paesi in via di sviluppo; sostiene che è opportuno fornire tale assistenza per rafforzare l'apparato giudiziario e le agenzie anticorruzione dei suddetti paesi; chiede che siano riunite le competenze nel settore pubblico degli Stati membri e dei paesi beneficiari con l'obiettivo di migliorare le attività di cooperazione, producendo nel contempo risultati preliminari concreti per i paesi beneficiari; sostiene l'organizzazione di seminari, sessioni formative, missioni di esperti, visite di studio e attività di consulenza;

5.

invita la Commissione ad assegnare alla buona governance fiscale e a una riscossione delle imposte equa, bilanciata, efficiente e trasparente un posto di primo piano nell'agenda del suo dialogo programmatico (in materia di politica, sviluppo e commercio) e in tutti gli accordi di cooperazione allo sviluppo con i paesi partner, migliorando la titolarità e la responsabilità nazionale attraverso la promozione di un contesto in cui i parlamenti nazionali siano in grado di contribuire in modo significativo all'elaborazione e al controllo dei bilanci nazionali, anche per quanto concerne le entrate nazionali e le questioni fiscali, e favorendo il ruolo della società civile nel controllo pubblico della governance fiscale e il monitoraggio dei casi di frode fiscale, anche attraverso l'istituzione di efficaci sistemi di tutela degli informatori e delle fonti giornalistiche;

6.

chiede con urgenza che siano rese disponibili in formati aperti le informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società, fondi fiduciari e altre istituzioni, al fine di impedire che società fittizie anonime ed entità giuridiche simili siano utilizzate per riciclare denaro, finanziare attività illecite o terroristiche, nascondere l'identità di individui corrotti e di criminali e occultare la sottrazione di fondi pubblici e profitti derivanti da traffici illeciti e dall'evasione fiscale illegale; ritiene inoltre che tutti i paesi dovrebbero come minimo adottare e attuare pienamente le raccomandazioni antiriciclaggio del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

7.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad applicare il principio in base al quale le società multinazionali quotate o non quotate di tutti i paesi e settori, in particolare quelle che si occupano dell'estrazione di risorse naturali, sono tenute ad adottare la norma della rendicontazione paese per paese, che le obbliga a pubblicare nelle loro relazioni annuali e paese per paese, per ciascun territorio in cui operano, le ragioni sociali di tutte le controllate, i relativi risultati finanziari, le informazioni fiscali pertinenti, i beni e il numero di dipendenti, come pure a garantire che tali informazioni siano a disposizione del pubblico e a ridurre al minimo gli oneri amministrativi escludendo le micro-imprese; chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva contabile; ricorda che la trasparenza pubblica è un elemento fondamentale per correggere l'attuale sistema fiscale e rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica; invita l'OCSE a raccomandare che il modello di rendicontazione paese per paese proposto sia pubblicato da tutte le società multinazionali, onde garantire che le amministrazioni finanziarie di tutti i paesi abbiano accesso a informazioni complete che consentano loro di valutare i rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento e stabilire il modo più efficace per impiegare le risorse di audit; sottolinea che le esenzioni e i vantaggi fiscali riconosciuti agli investitori stranieri in virtù delle convenzioni fiscali bilaterali offrono alle imprese multinazionali un vantaggio competitivo ingiusto rispetto alle imprese nazionali, in particolare le PMI;

8.

chiede la revisione delle condizioni e delle normative fiscali in base alle quali operano le industrie estrattive; invita l'UE a potenziare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo a favore dell'obiettivo di assoggettare a un'adeguata tassazione l'estrazione delle risorse naturali, di rafforzare la posizione negoziale dei governi dei paesi ospitanti onde ottenere un migliore rendimento dal loro patrimonio di risorse naturali e di stimolare la diversificazione della loro economia; sostiene l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e l'ampliamento della sua portata anche alle aziende di produzione e alle imprese che commerciano materie prime;

9.

accoglie con favore l'adozione di un meccanismo di scambio automatico delle informazioni, quale strumento fondamentale per migliorare la trasparenza e la cooperazione a livello globale nella lotta all'elusione e all'evasione fiscali; riconosce tuttavia che è necessario fornire sostegno continuo a livello finanziario, di competenze tecniche e di tempo affinché i paesi in via di sviluppo possano sviluppare la capacità necessaria per inviare ed elaborare le informazioni; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che il nuovo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali comprenda un periodo di transizione per i paesi in via di sviluppo, riconoscendo che, nel rendere tale standard reciproco, si possono di fatto escludere i paesi che non dispongono delle risorse e della capacità necessari per creare un'infrastruttura per la raccolta, la gestione e la condivisione delle informazioni richieste; ritiene inoltre auspicabile prevedere una norma unica sulla riservatezza;

10.

chiede che si giunga entro la fine del 2015 a una definizione condivisa a livello internazionale di paradisi fiscali, a sanzioni per gli operatori che vi fanno ricorso e a una lista nera di paesi, compresi quelli nell'UE, che non lottano contro l'evasione fiscale o che la accettano; invita l'Unione a sostenere la riconversione economica di quei paesi in via di sviluppo che sono paradisi fiscali; chiede agli Stati membri che hanno dipendenze e territori che non fanno parte dell'Unione di collaborare con le amministrazioni di tali aree affinché siano adottati i principi della trasparenza fiscale, nonché di provvedere affinché nessuno di essi funga da paradiso fiscale;

11.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire che, durante i negoziati sulle convenzioni in materia fiscale e di investimento con i paesi in via di sviluppo, gli utili o i profitti derivanti dalle attività transfrontaliere siano sottoposti a tassazione nello Stato della fonte in cui si ricava o si crea valore; sottolinea, al riguardo, che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura un'equa distribuzione dei diritti fiscali tra lo Stato della fonte e quello di residenza; evidenzia che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE;

12.

esorta la Commissione e tutti gli Stati membri, sulla base dell'esempio fornito da alcuni di essi, a condurre valutazioni d'impatto delle politiche fiscali europee sui paesi in via di sviluppo e a condividere le «buone pratiche», onde rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo e migliorare le pratiche esistenti, nonché a tenere in debito conto le ricadute negative sui paesi in via di sviluppo e le esigenze particolari di tali paesi; accoglie con favore la revisione del piano d'azione sull'evasione e l'elusione fiscali, condotta dalla Commissione e che sarà illustrata nel 2015, ed esorta gli Stati membri a concordare senza indugio una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

13.

sostiene fermamente l'insieme delle iniziative internazionali esistenti per riformare il sistema globale, compresa l'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, ponendo particolare enfasi su una maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle strutture e alle procedure della cooperazione fiscale internazionale; esorta l'Unione e gli Stati membri a garantire che il comitato fiscale delle Nazioni Unite si trasformi in un vero e proprio organismo internazionale, dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari nell'ambito del Consiglio economico e sociale dell'ONU, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali; sottolinea che è opportuno prevedere sanzioni sia per le giurisdizioni non cooperative che per gli istituti finanziari che operano nei paradisi fiscali;

14.

sottolinea che livelli sufficienti di finanze pubbliche possono contribuire a ristabilire l'equilibrio nella disparità fra uomini e donne e offrono strumenti utili a garantire un migliore sostegno ai minori e ai gruppi vulnerabili della società, e riconosce che sebbene l'evasione fiscale abbia conseguenze sul benessere degli individui, essa è particolarmente dannosa per le famiglie povere e a basso reddito, dove le donne sono spesso sottorappresentate;

15.

osserva con preoccupazione che molti paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione negoziale molto debole rispetto a taluni investitori diretti esteri; ritiene che le società dovrebbero essere tenute ad assumersi impegni precisi in termini di ricaduta positiva dei loro investimenti sullo sviluppo socioeconomico locale e/o nazionale del paese ospitante; invita la Commissione, il Consiglio e i governi partner ad assicurare che gli incentivi fiscali non costituiscano opportunità aggiuntive di elusione fiscale; sottolinea che gli incentivi dovrebbero essere più trasparenti e, idealmente, orientati alla promozione degli investimenti nello sviluppo sostenibile;

16.

invita la BEI, la BERS e gli istituti per il finanziamento allo sviluppo degli Stati membri a controllare e garantire che le imprese o le altre entità giuridiche che ricevono sostegno non partecipino all'evasione e all'elusione fiscali mediante l'interazione con intermediari finanziari presenti in centri offshore e paradisi fiscali oppure agevolando i flussi illeciti di capitale, nonché a potenziare le loro politiche in materia di trasparenza, pubblicando tutte le loro relazioni e indagini; chiede alla BEI di applicare la dovuta diligenza, esigendo una relazione annuale paese per paese, tracciando i beneficiari effettivi e controllando la determinazione dei prezzi di trasferimento al fine di garantire la trasparenza degli investimenti e di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali;

o

o o

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  http://www.un.org/esa/ffd/tax/

(2)  http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm

(3)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0205.

(5)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.

(6)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 29.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0394.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2014)0163.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2014)0251.

(11)  «Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries» (Aspetti di valutazione nel finanziamento allo sviluppo — Analisi degli effetti della politica olandese in materia di imposta sulle società sui paesi in via di sviluppo), studio commissionato dal Policy and Operations Evaluation Department (IOB) del ministero per gli Affari esteri dei Paesi Bassi, novembre 2013.


Giovedì 9 luglio 2015

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/65


P8_TA(2015)0266

Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI))

(2017/C 265/08)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)0398),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia» (COM(2014)0445),

vista la comunicazione della Commissione «Piano d'azione verde per le PMI — Aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business» (COM(2014)0440),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Costruire il mercato unico dei prodotti verdi — Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni» (COM(2013)0196),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» (COM(2012)0060),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'ecoinnovazione — occupazione e crescita mediante la politica ambientale (1),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (2),

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (3),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (4),

visto il Settimo programma d'azione per l'ambiente,

vista la strategia di sviluppo sostenibile dell'UE (del 2006) e la sua revisione del 2009,

viste le conclusioni del Consiglio Ambiente «Inverdire il semestre europeo e la strategia Europa 2020 — Revisione intermedia» del 28 ottobre 2014,

vista la relazione di sintesi dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2015»,

vista la Convenzione sulla diversità biologica (CDB),

vista l'indagine del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sulla progettazione di un sistema finanziario sostenibile,

viste le conclusioni del gruppo di esperti scientifici per le risorse internazionali del programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP International Resource Panel) su «Rischi ambientali e sfide dei flussi e cicli dei metalli antropogenici» (2013),

viste le conclusioni del gruppo di esperti scientifici per le risorse internazionali del programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP International Resource Panel) su «Disaccoppiamento dell'utilizzo delle risorse naturali e impatti ambientali della crescita economica» (2011),

vista la petizione «Stop allo spreco alimentare in Europa!»;

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (5),

visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015 (6),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0215/2015),

A.

considerando che un uso non sostenibile delle risorse è la causa prima di vari rischi ambientali, tra cui il cambiamento climatico, la desertificazione, la deforestazione, la perdita di biodiversità e l'indebolimento dei servizi ecosistemici; che l'economia globale utilizza l'equivalente del valore in termini di risorse di 1,5 pianeti per produrre a livello globale e assorbire i rifiuti e che si stima che tale cifra raggiungerà l'equivalente in termini di risorse di due pianeti entro il 2030;

B.

considerando che l'Europa dipende maggiormente dalle risorse importate rispetto a qualunque altra regione del mondo e che molte risorse si esauriranno entro un termine relativamente breve; che è possibile aumentare la sua competitività solo ottenendo maggiore valore aggiunto dalle risorse dell'economia e promuovendo un approvvigionamento sostenibile di materie prime provenienti da fonti europee; che inoltre, come contributo per la messa in sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, dovrebbero essere rafforzati i partenariati per l'innovazione tra l'industria e il settore della gestione dei rifiuti e la ricerca per la riciclabilità di importanti materie prime;

C.

considerando che la transizione verso l'economia circolare è in sostanza una questione economica concernente l'accesso alle materie prime, o la disponibilità sostenibile di queste ultime, la reindustrializzazione e l'ulteriore digitalizzazione dell'Europa, la creazione di nuovi posti di lavoro e la soluzione alle sfide legate ai cambiamenti climatici, all'insicurezza energetica e alla penuria di materie prime; che investire nell'economia circolare, pertanto, può essere perfettamente compatibile con il programma della Commissione per la crescita, la competitività e l'occupazione e giovare a tutte le parti interessate;

D.

considerando che l'efficienza delle risorse deve anche tenere conto di preoccupazioni più ampie relative alla sostenibilità, tra cui la dimensione ambientale, etica, economica e sociale, ed essere coerente a tali preoccupazioni;

E.

considerando la natura vincolante degli obiettivi e azioni prioritarie definitive nel Settimo programma di azione per l'ambiente;

F.

considerando che il programma ambientale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) rileva che l'efficacia ambientale degli approcci imperniati su iniziative volontarie è spesso incerta e che l'efficienza economica di tali approcci è generalmente scarsa (7);

G.

considerando che il passaggio a un'economia circolare richiede un cambiamento sistemico che interessi tutte le parti coinvolte nella catena del valore, nonché sostanziali innovazioni nel campo delle tecnologie, delle imprese e della società nel suo insieme;

H.

considerando che i cittadini, le piccole imprese e gli enti pubblici locali svolgono un ruolo particolare nel garantire l'efficienza delle risorse e nel promuovere il disaccoppiamento tra la crescita economica e il consumo delle risorse;

I.

considerando che un'economia circolare ben funzionante ha bisogno di imprese competitive e che le imprese stesse rappresentano un fattore determinante nella transizione verso un'economica circolare;

J.

considerando che è importante porre le PMI al centro della strategia dell'Unione in materia di efficienza delle risorse, in quanto rappresentano il 99 % delle imprese dell'UE e impiegano i due terzi della forza lavoro;

K.

considerando che un pacchetto europeo ambizioso in materia di economia circolare crea opportunità per le aziende, assicura l'accesso alle materie primarie, prolunga il loro utilizzo a livello produttivo (mediante il riutilizzo, la rigenerazione, le parti di ricambio o il riciclaggio), garantisce processi di riciclaggio di alta qualità al termine del ciclo di vita e tratta tutti i sottoprodotti e i rifiuti come preziosi flussi di risorse destinati a un ulteriore utilizzo;

L.

considerando che l'approvvigionamento sostenibile e responsabile delle materie prime primarie è fondamentale per raggiungere l'efficienza delle risorse e conseguire gli obiettivi dell'economia circolare;

M.

considerando che per conseguire gli obiettivi in materia di efficienza delle risorse e realizzare un'economia circolare è necessario sviluppare i mercati delle materie prime secondarie;

N.

considerando che il Parlamento ha più volte invitato la Commissione a stabilire indicatori e obiettivi per l'efficienza delle risorse;

O.

considerando che l'eliminazione di sostanze chimiche tossiche, per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure in linea con la legislazione vigente sui prodotti chimici, ricopre un ruolo centrale nella costruzione di un'economia circolare;

P.

considerando che i dati raccolti da Eurostat sul trattamento dei rifiuti urbani nei 28 Stati membri dell'UE mostrano che la politica dei rifiuti non è ancora uniforme e che l'attuazione e il rispetto della legislazione vigente rappresentano sfide importanti;

Q.

considerando che in media soltanto il 40 % dei rifiuti solidi viene riutilizzato o riciclato, mentre il resto finisce in discarica o è destinato all'incenerimento;

R.

considerando che la produzione e il consumo di prodotti alimentari agricoli assorbono una quota rilevante delle risorse utilizzate, con un impatto significativo sull'ambiente, la sanità pubblica, la salute e il benessere degli animali; che sono necessarie soluzioni sostenibili per affrontare in modo olistico le inefficienze riguardanti le risorse alimentari;

S.

considerando che la soppressione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili, può considerevolmente ridurre le emissioni di gas a effetto serra, contribuire alla lotta al cambiamento climatico e consentire la diffusione dell'economia circolare;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)0398); appoggia l'approccio della Commissione di progettare e innovare nella direzione di un'economia circolare, con la definizione di un quadro politico a sostegno dell'efficienza delle risorse e di un obiettivo riguardo a tale efficienza, come indicato nella comunicazione nonché di delineare un quadro politico specifico onde consentire alle PMI di trasformare le sfide ecologiche in opportunità di attività sostenibili sotto il profilo ambientale; segnala che occorrono interventi legislativi per puntare all'economia circolare e chiede alla Commissione di presentare una proposta ambiziosa sull'economia circolare entro la fine del 2015, come annunciato nel programma di lavoro per il 2015;

2.

sottolinea che l'azione riguardante la scarsità di risorse impone di ridurre l'estrazione e l'uso di delle risorse e di disaccoppiare in forma assoluta la crescita dall'utilizzo delle risorse naturali, con un cambiamento sistemico che richiede di definire le azioni necessarie dal punto di vista della sostenibilità nel 2050, avviando tali azioni immediatamente;

3.

sottolinea che la produzione e il consumo sono settori che devono essere affrontati in modo da garantire coerenza rispetto ai più ampi obiettivi in materia di sviluppo sostenibile;

4.

ricorda che nonostante i miglioramenti già apportati in materia di efficiente impiego delle risorse, la costante crescita della produzione ha sopravanzato tali miglioramenti in termini di efficienza e che l'estrazione delle risorse continua ad aumentare in modo vertiginoso a livello mondiale e pertanto si profila l'urgente necessità di una complessiva riduzione delle attività di estrazione e di utilizzo delle risorse, al fine di superare l'effetto di rimbalzo; esorta la Commissione a proporre adeguate misure in tal senso;

5.

ricorda che l'acqua, sia come risorsa naturale utilizzata nei processi di produzione sia come bene pubblico, deve essere presa in considerazione nel calcolo dei dati relativi al consumo di materie prime, e deve inoltre essere utilizzata in modo efficiente;

6.

sottolinea che un miglioramento nell'uso delle risorse grazie a requisiti di progettazione migliori e a una normativa in materia di rifiuti che garantisca di risalire la gerarchia degli stessi (promuovendo pertanto la prevenzione, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti) potrebbe garantire un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'UE, dell'ordine di 600 miliardi di EUR secondo le stime, equivalente all'8 % del fatturato annuo, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra del 2-4 %; evidenzia che un aumento della produttività delle risorse del 30 % entro il 2030 potrebbe produrre un aumento del PIL di circa l'1 % e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro sostenibili (8); ricorda che l'efficienza delle risorse è un obiettivo prioritario del Settimo programma d'azione per l'ambiente, che sottolinea la necessità di stimolare la produzione e la domanda da parte dei consumatori di prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista ambientale, mediante politiche che ne promuovano disponibilità, costi contenuti, funzionalità e attrattività;

7.

ritiene che il miglioramento dell'efficienza delle risorse richieda incentivi sia legislativi, sia economici, l'internalizzazione dei costi esterni e ulteriori finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione, nonché cambiamenti nella società e negli stili di vita; segnala che è necessaria una gamma di strumenti a vari livelli politici, tenuto conto del principio di sussidiarietà;

8.

ritiene che la realizzazione di un'economia circolare su ampia scala imponga la partecipazione di tutti i soggetti interessati, regioni, città, comunità locali, PMI, ONG, rappresentanti delle imprese, sindacati e cittadini;

9.

invita la Commissione a coinvolgere gli enti locali e regionali nell'intero sviluppo del pacchetto relativo all'economia circolare;

10.

sottolinea che l'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e il coinvolgimento consapevole dei cittadini sono determinanti per il buon esito della transizione verso un'economia circolare; prende atto della necessità di riservare l'attenzione e le risorse necessarie all'istruzione e all'informazione, per promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili e per evidenziare i vantaggi della transizione verso un'economia circolare efficiente nell'impiego delle risorse;

11.

segnala che la transizione verso un'economia circolare esige manodopera specializzata e che l'istruzione e la formazione devono tenere in conto le esigenze in materia di competenze ecologiche;

12.

sottolinea che a livello europeo esistono già degli strumenti finanziari per il sostegno dell'economia circolare, in particolare nel quadro dei programmi Orizzonte 2020 e Life+, che, se impiegati correttamente, consentono di promuovere l'ecoinnovazione e l'ecologia industriale negli Stati membri e nelle regioni europee;

13.

sottolinea che la certezza giuridica e la prevedibilità a lungo termine sono fondamentali per sfruttare il potenziale del Fondo europeo per gli investimenti strategici a favore dell'economia circolare, allo scopo di costituire canali di investimento per un'economia sostenibile;

14.

sottolinea che la transizione verso un'economia sostenibile e circolare dovrebbe combinare obiettivi ambientali ambiziosi e rigidi requisiti sociali, tra cui la promozione di un lavoro dignitoso e condizioni di lavoro sane e sicure (ad esempio garantire che i lavoratori non siano esposti a sostanze nocive sul luogo di lavoro);

15.

sottolinea la necessità di istituire un quadro giuridico più coerente per la produzione e il consumo sostenibili, che copra l'intero ciclo produttivo dall'approvvigionamento sostenibile fino al recupero alla fine del ciclo di vita;

Indicatori e obiettivi

16.

sottolinea che nel 2050 nell'UE l'uso delle risorse deve essere sostenibile e che ciò impone, tra l'altro, una riduzione assoluta dei consumi di risorse a livelli sostenibili, sulla base di una misurazione attendibile del consumo di risorse lungo l'intera filiera di approvvigionamento, l'applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti, l'attuazione di un utilizzo a cascata delle risorse, segnatamente l'uso della biomassa, un approvvigionamento responsabile e sostenibile, una gerarchia dei rifiuti, la creazione di un circuito chiuso per le risorse non rinnovabili, l'impiego crescente delle energie rinnovabili entro i limiti della loro rinnovabilità, la progressiva soppressione delle sostanze tossiche, per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure in linea con la legislazione vigente sui prodotti chimici al fine di assicurare lo sviluppo di cicli di materiali non tossici e migliorare la qualità dei servizi ecosistemici;

17.

ricorda che già nel 2012 il Parlamento ha chiesto indicatori dell'attività economica chiari, solidi e misurabili, che tengano conto del cambiamento climatico, della biodiversità e dell'efficienza delle risorse alla luce del ciclo di vita, e di utilizzare detti indicatori come base per iniziative legislative e obiettivi concreti di riduzione;

18.

esorta la Commissione a considerare la possibilità di sviluppare e introdurre entro il 2015 un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all'efficienza delle risorse, compresi i servizi ecosistemici; evidenzia che l'impiego di detti indicatori armonizzati dovrebbe essere vincolante dal 2018 e che essi dovrebbero misurare il consumo di risorse, comprese le importazioni ed esportazioni, a livello di Unione, di Stato membro e di settore, tenere conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e servizi ed essere basati sulla metodologia dell'impronta e misurare l'utilizzo di terreni, acque e materiali nonché il carbonio;

19.

sollecita la Commissione a proporre, entro il 2015, un obiettivo per aumentare l'efficienza delle risorse a livello di Unione del 30 % entro il 2030 rispetto al 2014 e singoli obiettivi per ciascuno Stato membro; sottolinea che per poter attuare gli obiettivi in materia di uso efficiente delle risorse essi devono fare riferimento a indicatori specifici;

20.

invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di adeguati indicatori sull'uso efficiente delle risorse attraverso le convenzioni internazionali, allo scopo di consentire la comparabilità delle economie e garantire condizioni di parità, e a sostenere il dialogo e la cooperazione con paesi terzi;

21.

sottolinea che tali indicatori dovrebbero essere inclusi nel semestre europeo e in tutte le valutazioni di impatto;

Politica sui prodotti e progettazione ecocompatibile

22.

sottolinea l'importanza di una politica assennata per i prodotti, tale da aumentare il ciclo di vita previsto per i prodotti, nonché la loro idoneità sotto il profilo della durata, del riutilizzo e del riciclaggio; osserva che la quantità di risorse utilizzate da un prodotto nel corso della sua durata, nonché la sua riutilizzabilità e riciclabilità, sono in larga misura determinate durante la fase di progettazione; invita la Commissione a promuovere un consolidamento, nelle politiche per i prodotti, dell'approccio basato sul ciclo di vita, in particolare elaborando metodologie armonizzate per valutare la prestazione ambientale dei prodotti;

23.

invita la Commissione a presentare in materia un ambizioso programma di lavoro e ad attuare in forma globale e ambiziosa i requisiti di progettazione ecocompatibile della pertinente direttiva vigente tramite misure di esecuzione nuove e aggiornate, iniziando con l'adozione immediata di misure già elaborate;

24.

invita la Commissione a proporre un riesame della legislazione sulla progettazione ecocompatibile e della pertinente legislazione riguardante le politiche sui prodotti, entro la fine del 2016, alla luce dei cambiamenti seguenti che sono essenziali: estendere l'ambito di applicazione dei requisiti relativi alla progettazione ecocompatibile onde comprendere tutti i principali gruppi di prodotti e non solo quelli legati all'energia; inclusione graduale di tutte le caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti; introduzione di un passaporto obbligatorio per i prodotti sulla base di tali requisiti; realizzazione dell'automonitoraggio e della revisione da parte di terzi per garantire che i prodotti siano conformi ai suddetti standard; definizione di requisiti orizzontali, tra l'altro in materia di durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità;

25.

invita la Commissione a valutare, in base a un'analisi dei costi-benefici, la possibilità di definire valori minimi di materiali riciclati all'interno di nuovi prodotti nell'ambito della futura revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

26.

sollecita la Commissione a elaborare misure contro l'obsolescenza programmata e precisare ulteriormente una serie di normative per l'economia circolare, tali da includere il ricondizionamento e la riparazione, l'agevole smantellamento e l'uso efficiente di materie prime, risorse rinnovabili o materiali riciclati nei prodotti;

27.

ricorda che ai fini della progettazione di un'economia circolare di successo, giocano un ruolo importante anche la disponibilità di componenti standardizzati e modulari, la progettazione per lo smontaggio e per prodotti di lunga durata ed efficienti processi produttivi; sollecita la Commissione ad adottare altre azioni pertinenti per garantire che i prodotti siano duraturi e facili da aggiornare, riutilizzare, riadattare, riparare, riciclare e infine smantellare per ottenerne nuove risorse, e che i componenti che contengono sostanze pericolose siano chiaramente identificati nei manuali dei prodotti, onde agevolare la loro separazione prima del riciclaggio;

28.

osserva che occorre sensibilizzare maggiormente i consumatori e promuoverne il loro ruolo attivo;

29.

invita la Commissione a proporre l'estensione di garanzie minime ai beni durevoli di consumo, nel senso di prolungare il ciclo previsto di vita dei prodotti e precisare che a norma della direttiva 1999/44/CE i rivenditori di beni di consumo dovrebbero coprire i guasti nei primi due anni di garanzia legale e addebitare al consumatore soltanto i guasti provocati da uso improprio;

30.

invita la Commissione a proporre misure appropriate concernenti la disponibilità di pezzi di ricambio in modo da assicurare la riparabilità dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita;

31.

invita la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) a intensificare gli sforzi per sostituire le sostanze estremamente problematiche e limitare l'uso delle sostanze che comportano rischi inaccettabili per la salute umana o l'ambiente nel contesto del regolamento REACH, non da ultimo come mezzo per soddisfare il requisito del settimo piano d'azione per l'ambiente di sviluppare cicli di materiali non tossici, in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione; sollecita a tale proposito la Commissione a cancellare immediatamente la moratoria unilaterale sull'elaborazione delle raccomandazioni da parte dell'ECHA per quanto riguarda l'inclusione di sostanze estremamente problematiche nell'allegato XIV del regolamento REACH e a procedere invece rapidamente all'inclusione di dette sostanze; sottolinea, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, che la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per sostituire le sostanze pericolose nel quadro della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, allo scopo di creare cicli di materiali non tossici;

33.

sollecita gli Stati membri a garantire un controllo efficace del mercato al fine di assicurare che i prodotti, sia quelli europei che quelli importati, siano conformi ai requisiti; riguardanti la politica dei prodotti e la progettazione ecocompatibile; sollecita gli Stati membri, al fine di attuare un'effettiva vigilanza dei mercati, di avviare senza indugi la procedura legislativa di riesame della legislazione pertinente; rileva che ogni ulteriore ritardo sarebbe in contrasto con gli interessi delle imprese e dei cittadini;

Verso zero rifiuti

34.

sottolinea l'analisi della Commissione secondo la quale l'adozione di nuovi obiettivi in materia di rifiuti consentirebbe di creare 180 000 posti di lavoro, rendere l'Europa più competitiva e ridurre la domanda di risorse costose e limitate (9); esprime rammarico per il ritiro della proposta legislativa relativa ai rifiuti (10), ma considera l'annuncio del vicepresidente Timmerman alla tornata di dicembre 2014 un'opportunità per un nuovo pacchetto più ambizioso sull'economia circolare;

35.

esorta la Commissione a presentare la proposta annunciata sulla revisione della legislazione relativa ai rifiuti entro il 2015, applicando debitamente la gerarchia dei rifiuti, e a includere i seguenti punti:

definizioni chiare e inequivocabili;

elaborazione di misure di prevenzione dei rifiuti;

obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti per i rifiuti urbani, commerciali e industriali da conseguirsi entro il 2025;

definizione di chiare norme minime riguardanti i requisiti di responsabilità estesa del produttore per garantire la trasparenza e l'efficacia in termini di costi dei regimi di responsabilità estesa del produttore;

applicazione del principio di «paga quanto butti» per i rifiuti residui, insieme a sistemi obbligatori di raccolta differenziata per carta, metallo, plastica e vetro, per agevolare l'elevata qualità dei materiali riciclati; introduzione di sistemi obbligatori di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2020;

aumento degli obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70 % dei rifiuti solidi urbani e all'80 % dei rifiuti di imballaggio riciclati, sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati, con l'ausilio dello stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri con statistiche verificate esternamente; introduzione dell'obbligo per gli addetti al riciclaggio di comunicare le quantità di rifiuti immessi nell'impianto di selezione dei rifiuti e la quantità di prodotti riciclati in uscita dagli impianti di riciclaggio;

rigorosa limitazione degli inceneritori, con o senza recupero di energia, ai rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, entro il 2020;

riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica, coerentemente con gli obblighi di riciclaggio, in tre fasi (2020, 2025 e 2030), fino a raggiungere un divieto completo per le discariche, fatta eccezione per determinati rifiuti pericolosi e rifiuti residui per i quali la discarica rappresenta il metodo di smaltimento più ecologico;

incoraggiare gli Stati membri a introdurre oneri sul collocamento in discarica e l'incenerimento;

36.

sottolinea l'importanza e il valore aggiunto degli obiettivi europei relativi alla politica in materia di rifiuti sia in termini di certezza giuridica, prevedibilità e parità di condizioni nel mercato interno, sia per garantire la tutela e il miglioramento dell'ambiente in cui vivono tutti i cittadini dell'UE;

37.

invita la Commissione a proporre gli stessi obiettivi per tutti gli Stati membri al fine di garantire lo stesso livello elevato di protezione ambientale in tutta l'Unione senza compromettere il mercato unico;

38.

esorta la Commissione a garantire che la legislazione vigente in materia di rifiuti e i relativi obiettivi siano applicati adeguatamente e integralmente, con particolare riferimento all'obbligo della raccolta differenziata, a garantire che gli Stati membri si adoperino maggiormente per raggiungere tali obiettivi, e ad adottare misure volte ad aiutare gli Stati membri a predisporre i giusti strumenti per conseguire gli obiettivi entro i termini stabiliti;

39.

sottolinea che, per valorizzare al massimo la capacità di gestione dei rifiuti disponibile nell'UE, è opportuno migliorare la pianificazione e lo scambio di informazioni per evitare l'eccesso di capacità;

40.

invita la Commissione ad analizzare ulteriormente la fattibilità di una proposta di quadro normativo per l'estrazione mineraria nelle discariche onde consentire il recupero di materie prime secondarie presenti nelle discariche esistenti e a esaminare lo sviluppo di un sistema di autorizzazioni ambientali per l'industria del riciclaggio;

41.

chiede alla Commissione di garantire maggiore trasparenza e migliori controlli per evitare la spedizione dei rifiuti verso paesi con norme ambientali e sociali meno rigorose rispetto a quelle dell'UE;

42.

invita la Commissione, insieme agli Stati membri, ad adoperarsi maggiormente per contrastare l'esportazione illegale di rifiuti post-consumo;

43.

esorta la Commissione a definire, all'interno della direttiva quadro sui rifiuti, requisiti minimi per la definizione dei programmi di prevenzione nazionali nonché a elaborare una serie di obiettivi e indicatori in grado di rendere comparabili i risultati ottenuti dai singoli Stati membri;

44.

esorta la Commissione ad affrontare le sfide specifiche relative ai rifiuti e a intervenire come indicato nella sua comunicazione sull'economia circolare (COM(2014)0398); esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire la mobilitazione di fondi UE per contribuire al raggiungimento di obiettivi integrati in materia di rifiuti, quali la raccolta differenziata e lo sviluppo dell'infrastruttura di riciclaggio;

45.

esorta la Commissione a proporre un obiettivo per ridurre entro il 2025 i rifiuti marini del 50 % rispetto al 2014;

46.

sottolinea la necessità di formulare obiettivi relativi alla raccolta e al riciclaggio di determinati metalli critici, onde contrastare la crescente penuria di tali risorse e ridurre la dipendenza;

47.

invita la Commissione a proporre entro la fine del 2015 obiettivi, misure e strumenti per affrontare efficacemente il problema degli sprechi alimentari, compresa la definizione di un obiettivo vincolante in materia di riduzione dei rifiuti alimentari nei settori della fabbricazione, della vendita al dettaglio/distribuzione, dei servizi di ristorazione e ospitalità e dei nuclei domestici, che preveda una riduzione pari ad almeno il 30 % entro il 2025; invita la Commissione a promuovere l'elaborazione, negli Stati membri, di convenzioni che propongano che il settore alimentare al dettaglio distribuisca i prodotti invenduti ad associazioni caritative; invita la Commissione, in sede di valutazione dell'impatto delle nuove proposte legislative pertinenti, a valutare i potenziali effetti sui rifiuti alimentari;

Edifici sostenibili

48.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia» (COM(2014)0445); ritiene che sia necessario un approccio all'edilizia basato su una tabella di marcia e su obiettivi di lungo periodo;

49.

invita la Commissione a proporre la piena attuazione dei principi e dei requisiti dell'economia circolare nel settore dell'edilizia e a sviluppare ulteriormente il quadro strategico relativo all'efficienza delle risorse negli edifici, ivi compresi lo sviluppo di indicatori, norme, metodi e requisiti di qualità per la pianificazione territoriale e urbanistica, l'architettura, l'ingegneria strutturale, l'edilizia, la manutenzione, l'adattabilità, l'efficienza energetica, la ristrutturazione, il riutilizzo e riciclaggio; osserva che tra gli indicatori in materia di edifici sostenibili dovrebbero essere inclusi, inoltre, le infrastrutture ecologiche come i tetti verdi; sottolinea l'importanza di una visione olistica per il patrimonio edilizio europeo, con obiettivi chiari e ambiziosi a medio e lungo termine nonché tabelle di marcia per l'attuazione di tale visione;

50.

ritiene che la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, il benessere e le esigenze sociali degli utenti debbano essere integrati nella valutazione di sostenibilità degli edifici;

51.

invita la Commissione a elaborare, nel quadro degli indicatori generali sull'efficienza delle risorse, indicatori per valutare la sostenibilità degli edifici durante il loro intero ciclo di vita, sulla base delle norme e dei metodi esistenti nonché sulla base di un approccio di sostenibilità sociale, economica e ambientale;

52.

chiede alla Commissione di stabilire se i principi e le norme BAT (migliori tecnologie disponibili) possono essere estesi a tutti i materiali e alle parti degli edifici e a sviluppare un passaporto per gli edifici basato sull'intero ciclo di vita dell'edificio;

53.

ritiene che, poiché il 90 % dell'ambiente oggetto di interventi di edilizia per il 2050 esiste già, sia opportuno definire requisiti speciali e incentivi per il settore delle ristrutturazioni, allo scopo di migliorare l'impronta energetica degli edifici entro il 2050; invita quindi la Commissione a elaborare una strategia a lungo termine per la ristrutturazione degli edifici esistenti e a valorizzare il ruolo delle strategie nazionali di ristrutturazione introdotte dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

54.

esorta gli Stati membri a facilitare il miglioramento del riciclaggio attraverso lo sviluppo di infrastrutture per la raccolta differenziata e il riciclaggio nel settore dell'edilizia;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare la possibilità di effettuare audit di predemolizione (vale a dire una valutazione dell'edificio prima dello smantellamento o della demolizione per individuare i materiali presenti e definire quali porzioni possono essere separate per il riciclaggio) e una selezione in cantiere dei materiali riciclabili (la selezione in cantiere fornisce solitamente materie prime secondarie di maggiore purezza rispetto al riciclaggio fuori cantiere e può contribuire a ridurre l'impatto ambientale del trasporto, ad esempio effettuando la frantumazione e il compattamento in cantiere);

56.

osserva che il cemento è uno dei materiali più usati nel settore dell'edilizia; invita la Commissione a valutare la possibilità di aumentare il riciclaggio del cemento nell'edilizia, come avviene in Germania e in Svizzera;

Sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie

57.

invita la Commissione a elaborare misure per incentivare e facilitare lo sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie di alta qualità e la creazione di attività commerciali basate sul riutilizzo delle materie prime secondarie;

58.

ritiene che un quadro strategico a lungo termine e prevedibile contribuirà a stimolare il livello di investimenti e azioni necessario per sviluppare appieno i mercati per le tecnologie verdi e a promuovere soluzioni commerciali sostenibili; sottolinea che indicatori e obiettivi di efficienza delle risorse, sostenuti da una solida raccolta di dati, fornirebbero la necessaria guida ai decisori pubblici e privati per trasformare l'economia;

59.

pone l'accento sull'importanza che la Commissione e gli Stati membri promuovano la creazione di programmi di simbiosi industriale che sostengano sinergie industriali in materia di riutilizzo e riciclaggio e aiutino le imprese, in particolare le PMI, a capire come l'energia, i rifiuti e i sottoprodotti da loro utilizzati possono servire da risorse per altri; mette in evidenza concetti simili, come il principio «dalla culla alla culla» (cradle-to-cradle) e l'ecologia industriale;

Altre misure

60.

invita la Commissione a proporre procedure in materia di appalti pubblici in cui i prodotti e le soluzioni riutilizzati, riparati, rigenerati, ristrutturati e comunque sostenibili ed efficienti in termini di risorse, andrebbero preferiti e, laddove ciò non avvenga, dovrebbe essere applicato il principio «conformati o spiega»;

61.

sottolinea la necessità di un quadro fiscale che sia conforme al principio «chi inquina paga» e trasmetta i giusti segnali a favore di investimenti nell'efficienza delle risorse, nella modernizzazione dei processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti più duraturi e facilmente aggiustabili; chiede agli Stati membri di adoperarsi nell'ambito del processo del semestre europeo per conseguire progressi in tale campo (11);

62.

esorta la Commissione a studiare e proporre misure fiscali, quali ad esempio la riduzione dell'IVA sui prodotti riciclati, riutilizzati ed efficienti sotto il profilo dell'impiego delle risorse;

63.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare integralmente il Piano d'azione verde per le piccole e medie imprese;

64.

esorta la Commissione a sviluppare un quadro strategico per i nutrienti, allo scopo di incoraggiarne il riciclaggio, promuovere l'innovazione, migliorare le condizioni del mercato e integrare l'uso sostenibile di tali sostanze nella legislazione dell'Unione in materia di fertilizzanti, prodotti alimentari, acqua e rifiuti;

65.

esorta la Commissione a presentare una comunicazione sui prodotti alimentari sostenibili, già rinviata diverse volte dal 2013, nella prima metà del 2016; sottolinea che, poiché la produzione e il consumo di cibo rappresentano una quota significativa di impiego delle risorse, tale comunicazione dovrebbe affrontare in modo olistico le inefficienze in termini di impiego delle risorse nella filiera alimentare e incoraggiare l'elaborazione di una politica alimentare sostenibile; invita la Commissione a valutare il crescente impiego di imballaggi alimentari ecologici, compresa la fattibilità di una sostituzione progressiva degli imballaggi a fine alimentare con materiali di origine biologica, biodegradabili e compostabili secondo le norme europee;

66.

invita la Commissione a istituire una piattaforma permanente sull'efficienza nell'impiego delle risorse, che coinvolga tutti i soggetti interessati, per incoraggiare e agevolare l'applicazione degli ultimi risultati delle ricerche, lo scambio di buone prassi e l'emergere di una nuova sintesi industriale e di ecosistemi industriali;

67.

invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro intersettoriale e tra direzioni generali sul finanziamento sostenibile, al fine di includere gli indicatori in materia di efficienza delle risorse nella rendicontazione e contabilità integrate a livello aziendale nel rispetto della riservatezza di determinate informazioni aziendali; invita altresì la Commissione a valutare come incorporare i rischi relativi all'efficienza delle risorse e all'ambiente, tra l'altro nei rating del credito e nei requisiti patrimoniali delle banche, per sviluppare un sistema assicurativo completo per i rischi ambientali e definire requisiti in termini di informazioni per i prodotti di investimento, con una debita valutazione dell'impatto; ritiene che, a tal proposito, la Commissione beneficerebbe della cooperazione con l'UNEP nell'ambito dell'indagine condotta da quest'ultima sulla progettazione di un sistema finanziario sostenibile (Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System); invita la Commissione a esaminare le iniziative esistenti adottate volontariamente dagli Stati membri, al fine di promuovere un possibile scambio di migliori prassi;

68.

invita la Commissione, poiché l'approvvigionamento sostenibile e responsabile delle materie prime è fondamentale per conseguire l'efficienza nell'impiego delle risorse e gli obiettivi dell'economia circolare, a rivedere le raccomandazioni strategiche della piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse per quanto concerne l'elaborazione di norme in materia di approvvigionamento sostenibile di materiali e materie prime di fondamentale importanza; prende atto, al riguardo, del sostegno congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio alle proposte della Commissione sull'approvvigionamento responsabile di metalli e minerali provenienti dalle zone di conflitto;

69.

invita la Commissione a rivedere la definizione di materie prime «essenziali», tenendo maggiormente conto dell'impatto ambientale e dei rischi connessi alla loro estrazione e lavorazione nonché del potenziale di sostituibilità con materiali secondari;

70.

sottolinea che tutti i finanziamenti dell'UE, compresi quelli erogati tramite il FEIS, Orizzonte 2020, i fondi di coesione e la BEI, dovrebbero essere mobilitati per promuovere l'efficienza delle risorse, in conformità alla gerarchia dei rifiuti, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente, tra cui quelle per la generazione di energia mediante incenerimento della parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, a norma della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili;

71.

chiede che i finanziamenti stanziati a titolo del programma UE per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), di Orizzonte 2020 e dei fondi strutturali e d'investimento europei si concentrino maggiormente sullo sviluppo di soluzioni sostenibili, innovative ed efficienti dal punto di vista delle risorse e di nuovi modelli d'impresa (come la locazione o sistemi prodotti-servizi) e sul miglioramento della progettazione dei prodotti e dell'efficienza dei materiali nella resa dei processi e dei prodotti;

72.

sottolinea come la ricerca e l'innovazione siano fondamentali per sostenere la transizione verso un'economia circolare in Europa, e che è necessario contribuire, nell'ambito di Orizzonte 2020, a progetti di ricerca e di innovazione in grado di dimostrare e di testare sul campo la sostenibilità economica e ambientale dell'economia circolare; sottolinea al contempo che, adottando un approccio sistemico, tali progetti possono facilitare l'elaborazione di un regolamento favorevole all'innovazione e più facile da attuare, individuando eventuali incertezze normative, barriere e/o lacune che possono ostacolare lo sviluppo di modelli di impresa basati sull'efficienza delle risorse;

73.

invita la Commissione a sfruttare appieno il potenziale dell'agenda digitale e delle tecnologie dell'informazione per promuovere l'efficienza nell'impiego delle risorse e la transizione a un'economia circolare;

74.

sottolinea che l'UE ha un'economia aperta e impegnata nel mercato mondiale delle importazioni ed esportazioni; richiama l'attenzione sulla necessità di affrontare la sfida mondiale dell'esaurimento delle risorse anche a livello internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente il lavoro del gruppo internazionale dell'UNEP per le risorse che effettua studi su questioni relative alle risorse di importanza mondiale ed elabora soluzioni pratiche per i decisori, l'industria e la società;

75.

invita la Commissione ad adottare le azioni necessarie a livello internazionale per migliorare la tracciabilità dei prodotti;

76.

sottolinea che un incremento dell'efficienza energetica può ridurre la dipendenza e la povertà energetica dell'UE, fenomeno che riguarda circa 125 milioni di cittadini europei; segnala che è opportuno considerare l'efficienza energetica alla stregua di una fonte di energia separata, la cui crescita contribuisce significativamente allo sviluppo dell'industria dell'UE, alla creazione di posti di lavoro e alla moderazione delle bollette energetiche dei cittadini,

77.

esorta la Commissione a valutare se la legislazione esistente e prevista stia frenando l'economia circolare, i modelli d'impresa innovativi esistenti o l'emergere di nuovi, come l'economia della locazione o l'economia della condivisione/collaborativa, o se esistono ostacoli finanziari o istituzionali in tale ambito; esorta la Commissione a migliorare tale legislazione e ad affrontare tali ostacoli ove necessario; invita la Commissione a riesaminare la pertinente legislazione al fine di migliorare la prestazione ambientale e l'efficienza nell'impiego delle risorse dei prodotti nel loro intero ciclo di vita, rafforzare la coerenza tra gli strumenti esistenti e sviluppare un approccio di avanguardia;

78.

invita la Commissione a chiarire gli aspetti pertinenti della politica dell'UE in materia di concorrenza in relazione all'economia circolare e, in particolare, il compromesso tra i rischi di collusione nel mercato e la necessità di approfondire la cooperazione tra produttori e relativi fornitori;

79.

invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito a tutte le misure indicate in precedenza e a proporre le iniziative successive entro il 2018;

o

o o

80.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0584.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0016.

(3)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.

(4)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 21.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(6)  GU C 140 del 28.4.2015, pag. 37.

(7)  Programma per l'ambiente dell'OCSE «Voluntary approaches to environmental policy» (Approcci imperniati su iniziative volontarie nel campo della politica ambientale), 2003.

(8)  Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 intitolata «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)0398).

(9)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 luglio 2014, contenente una sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva che modifica le direttive in materia di rifiuti (SWD(2014)0208).

(10)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2014)0397).

(11)  Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Process (Raccomandazioni specifiche per paese a sostegno del processo del semestre europeo), pag. 6, http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/76


P8_TA(2015)0268

Costruire un'Unione dei mercati dei capitali

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 su «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (2015/2634(RSP))

(2017/C 265/09)

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione del 18 febbraio 2015 intitolato «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (COM(2015)0063),

vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2014 intitolata «La riforma del settore finanziario europeo» (COM(2014)0279),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (1),

viste le relazioni della Commissione sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509) e sulla finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (COM(2014)0508),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 2014, sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (COM(2014)0168),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (2),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista l'interrogazione alla Commissione sul Libro verde «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (O-000075/2015 — B8-0564/2015),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea, sottolinea «l'esigenza di migliorare l'accesso ai mercati dei capitali attraverso nuove fonti di finanziamento» e osserva altresì che «le banche commerciali continueranno probabilmente a essere una delle principali fonti di finanziamento e che è essenziale per gli Stati membri trovarne di nuove in grado di integrare i meccanismi consolidati e colmare la carenza di finanziamenti offrendo nel contempo un quadro normativo e di vigilanza adeguato che sia orientato alle esigenze dell'economia reale»;

B.

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 27 marzo 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea, ha esaminato le possibilità di intraprendere azioni concrete finalizzate a diversificare i finanziamenti, sviluppare i mercati dei capitali europei e migliorare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI, ad esempio nei settori dei mercati azionari e dei mercati delle obbligazioni societarie, delle operazioni di cartolarizzazione semplici e trasparenti, delle obbligazioni garantite e del collocamento privato;

C.

considerando che, secondo le dichiarazioni del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, la prima priorità strategica della Commissione è «rafforzare la competitività in Europa e incoraggiare gli investimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro»;

D.

considerando che una regolamentazione e un controllo insufficienti dei mercati dei capitali sono stati una delle ragioni principali per lo scoppio della crisi finanziaria; che eventuali nuove proposte, in particolare in materia di cartolarizzazione, devono tenere adeguatamente conto di tale fatto;

E.

considerando che, in seguito alla crisi finanziaria, le istituzioni dell'UE hanno introdotto una serie di atti legislativi volti ad evitare che tali eventi possano ripetersi e a creare le condizioni di stabilità finanziaria essenziali a una crescita veramente sostenibile; che la legislazione dovrebbe essere considerata il quadro entro il quale si concretizza l'Unione dei mercati dei capitali, e non un impedimento alla stessa;

F.

considerando che una riduzione della frammentazione dei mercati dei capitali potrebbe portare a una riduzione del costo del capitale, migliorandone nel contempo l'assegnazione, e potrebbe quindi sostenere la crescita delle imprese, in particolare le PMI, e la creazione di posti di lavoro nell'UE;

G.

considerando che le varie istituzioni dell'UE e il settore privato stanno attualmente elaborando soluzioni o raccomandazioni volte a sviluppare ulteriormente i mercati dei capitali, ad esempio nei settori delle operazioni di cartolarizzazione semplici e trasparenti, del collocamento privato, del finanziamento azionario, delle obbligazioni garantite europee e delle offerte pubbliche iniziali (IPO);

H.

considerando che qualsiasi precedente sforzo di regolamentazione (direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)/regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)) deve essere integrato e ulteriormente sviluppato da un'Unione dei mercati dei capitali;

Contesto economico

1.

osserva che gli investimenti nell'economia reale in Europa sono relativamente diminuiti nel corso di diversi decenni, nonostante le dimensioni del settore finanziario europeo e globale siano notevolmente aumentate nello stesso periodo; osserva che l'economia reale continua a dipendere pesantemente dalle banche, il che rende l'economia vulnerabile a una contrazione dei prestiti bancari,

2.

osserva che il massiccio intervento pubblico dall'inizio della crisi, innescato dal fallimento del settore finanziario, ha portato a un'abbondanza di liquidità, sebbene non si sia tradotto in un aumento della domanda di finanziamenti da parte dell'economia reale;

3.

fa notare che prima della crisi in Europa non mancavano flussi transfrontalieri, ma che questi si concentravano nei prestiti interbancari e in casi in cui i debiti erano detenuti da investitori caratterizzati da un livello elevato di leva finanziaria, il che provocava un trasferimento dei rischi nel mercato interno;

4.

osserva che il ripristino della stabilità del settore bancario nell'UE ha assunto una maggiore priorità rispetto al finanziamento degli investimenti a lungo termine e dell'economia reale;

5.

ricorda che esiste una notevole riserva di capitale inattivo detenuto dal settore assicurativo che dovrebbe essere impiegato in modo più efficace, migliorando il quadro normativo grazie un riesame dei requisiti patrimoniali per determinati investimenti effettuati dal settore assicurativo;

6.

sottolinea che, nonostante le opportunità offerte da un mercato dei capitali dell'UE ben strutturato, è inevitabile constatare la presenza di ardui ostacoli in altri settori, ad esempio la tassazione (specialmente nel caso di pratiche che tendono a favorire l'indebitamento rispetto al finanziamento azionario), l'insolvenza e il diritto contabile; ritiene che in tali settori un'armonizzazione a livello di UE non porterebbe automaticamente valore aggiunto e che in tale contesto non è necessaria un'estensione dei principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS) in Europa;

7.

sottolinea che il grado di integrazione finanziaria è diminuito dalla crisi, e che le banche e gli investitori tornano ai mercati del proprio paese;

8.

sottolinea che è possibile incentivare la domanda e l'offerta creando fiducia nell'economia reale mediante impegni chiari a livello di Stati membri e di Unione al fine di promuovere un contesto favorevole agli investimenti e la certezza giuridica per gli investitori, formulare obiettivi a lungo termine per un quadro legislativo favorevole alla stabilità, alla competitività e alla crescita nonché incentivare e diversificare gli investimenti nelle infrastrutture, così da consentire alle imprese di pianificare a lungo termine;

9.

prende atto del fatto che il futuro dell'Europa è correlato alla sua capacità di innovazione; ritiene che, oltre a un quadro normativo favorevole all'innovazione, sia fondamentale un accesso facile, adeguato e diversificato delle imprese ai finanziamenti al fine di generare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

10.

osserva che il miglioramento delle condizioni di finanziamento per le imprese europee deve basarsi su una stabilità economica e finanziaria rafforzata, che comprenda l'attuazione delle riforme in tutti gli Stati membri;

11.

sottolinea che mercati dei capitali imperfetti hanno portato a un calcolo errato dei costi del rischio e a un disallineamento tra il rendimento auspicato e i rischi reali in cui si incorre, il che ha prodotto mercati orientati negativamente verso entità quali le PMI; ritiene che uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe essere migliorare l'efficienza dei mercati e garantire un rapporto rischio/rendimento giusto, adeguato ed economicamente valido nei mercati dei capitali dell'UE;

Un autentico approccio europeo

12.

ritiene che, sebbene gli Stati Uniti ad esempio abbiano registrato una ripresa più rapida dalla crisi finanziaria rispetto all'UE, il che in parte è dovuto a un sistema finanziario più diversificato, l'UE debba costruire una propria e autentica Unione dei mercati dei capitali, prendendo forse spunto dalle esperienze di altre parti del mondo ma non cercando semplicemente di riprodurle; sottolinea comunque che occorre sviluppare un approccio ragionevole per il riconoscimento di norme equivalenti o simili di paesi terzi, al fine di garantire la compatibilità tra i mercati finanziari dell'Unione e internazionali;

13.

è del parere che un autentico approccio europeo ai mercati dei capitali debba tenere debitamente conto degli sviluppi internazionali, affinché l'Europa mantenga la propria attrattiva nei confronti degli investitori internazionali, evitando inutili divergenze e doppioni nella legislazione;

14.

sottolinea che, sebbene i risparmi dell'Europa siano maggiori rispetto agli Stati Uniti in termini di percentuale del PIL (20 % e 17 % rispettivamente), il livello di risparmi detenuti in fondi comuni dell'UE è pari solo al 50 % del livello degli Stati Uniti, e i risparmi detenuti in fondi pensione sono solo il 35 %; indica altresì che nell'Unione i mercati azionari, i mercati delle obbligazioni societarie e le cartolarizzazioni rappresentano il 60 %, 35 % e 20 % rispettivamente degli equivalenti negli Stati Uniti;

15.

ritiene necessario che la Commissione tenga conto della diversa composizione economica e culturale del settore delle PMI in ogni Stato membro, onde evitare eventuali conseguenze indesiderate risultanti dall'attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali che potrebbero accentuare gli squilibri esistenti tra gli Stati membri nell'accesso ai finanziamenti;

16.

invita la Commissione a stabilire un approccio europeo volto a rafforzare la diversificazione delle fonti di finanziamento e degli investimenti nelle imprese europee, mediante un'Unione dei mercati dei capitali che si fondi sulle caratteristiche e sull'interdipendenza del sistema bancario europeo e del panorama europeo dei mercati dei capitali, tenendo conto delle specificità del modello europeo per il finanziamento delle imprese e della necessità di trovare fonti di finanziamento per la crescita affidabili e non bancarie e integrarle con procedure mediante le quali i partecipanti al mercato possano raccogliere capitale di prestito, capitale netto e capitale di rischio direttamente dal mercato; osserva che la Commissione non dovrebbe necessariamente basarsi solo su sistemi di revisione tra pari con altre giurisdizioni; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le differenze culturali non dovrebbero essere ignorate e che occorre fornire risposte adeguate per far fronte alle stesse; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti nelle riforme riguardanti i mercati dei capitali;

17.

invita la Commissione a riconoscere che le diversità in termini di modelli aziendali e mercati finanziari esistenti tra gli Stati membri possono rappresentare un punto di forza che merita di essere tutelato nell'interesse dell'intera Europa;

18.

sottolinea che l'avvio dell'Unione dei mercati dei capitali e la legislazione pertinente dovrebbero essere finalizzati al buon funzionamento dei mercati dei capitali nell'intera UE, al completamento del mercato unico e al potenziamento della crescita sostenibile; sottolinea che in seguito alla crisi sono stati presi provvedimenti riguardanti la sorveglianza del sistema bancario, i quali per il momento non sono stati estesi ai mercati dei capitali; sottolinea che esistono differenze tra i settori finanziari, il che rende necessarie soluzioni diverse; sottolinea tuttavia che occorre garantire condizioni di parità tra i partecipanti nell'ambito di attività finanziarie simili e che tutti i settori devono avere l'obiettivo fondamentale di migliorare l'allocazione di capitali in tutta l'economia europea e impiegare meglio le riserve di capitale attualmente inattivo;

19.

sottolinea che, a tal fine, è opportuno procedere a una valutazione solida e globale che consideri l'effetto cumulativo sui mercati dei capitali europei di tutti i fascicoli approvati negli ultimi anni; fa notare che tale valutazione implica anche un attento esame dell'eventuale necessità di riconsiderare i rigorosi requisiti patrimoniali applicati al settore bancario e assicurativo;

20.

sottolinea che le iniziative verso un'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbero reinventare la ruota, bensì riconoscere che il finanziamento per le imprese in Europa è basato su strutture ben definite e storicamente consolidate le quali, nonostante i limiti, si sono dimostrate efficaci e resilienti alla crisi, e che un'ulteriore diversificazione nonché lo sviluppo di nuovi canali potrebbero risultare preziosi nel garantire che diversi tipi di imprese abbiano un accesso complementare ai finaziamenti;

21.

osserva che i canali di finanziamento tradizionali basati sulle banche spesso non sostengono le imprese innovative e le PMI; sottolinea che la mancanza di accesso ai finanziamenti per le PMI costituisce uno dei maggiori ostacoli alla crescita nell'UE; fa notare che, se le PMI continuano ad avere difficoltà nell'ottenere crediti bancari, sono necessarie alternative ai finanziamenti delle banche, in particolare mediante il miglioramento del contesto economico per il capitale di rischio, i prestiti tra privati (peer-to-peer), il collocamento privato, la cartolarizzazione dei prestiti alle PMI e la promozione del credito cooperativo;

22.

sottolinea il fatto che una più efficiente allocazione dei capitali all'interno dell'UE non deve sempre comportare maggiori flussi transfrontalieri di capitali; ricorda che l'accumulo di bolle immobiliari in alcuni Stati membri prima della crisi è stato, in una certa misura, alimentato dal flusso eccessivo di capitali in entrata;

23.

sottolinea che è necessario individuare le esistenti strutture finanziarie rivelatesi efficaci, le quali dovrebbero pertanto essere mantenute, e le strutture che devono essere sensibilmente migliorate; ritiene che sia necessario promuovere strutture efficaci anche per le istituzioni finanziarie locali e decentrate;

24.

ricorda il successo di iniziative a livello di UE, quali gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che hanno consentito la crescita dei fondi di investimento UE, operando con un passaporto operativo negli Stati membri, con quasi 8 mila miliardi di euro di attività; ritiene che anche la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) sia un buon esempio;

25.

accoglie con favore l'adozione del regolamento relativo ai fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF); ritiene che gli ELTIF potrebbero riprodurre i progressi compiuti con gli OICVM, incoraggiando una maggiore allocazione di capitali per progetti a lungo termine che necessitano di finanziamenti, come nei settori delle infrastrutture e dell'energia, in particolare a livello transfrontaliero; invita la Commissione a esaminare in che modo, nel lungo periodo, i programmi d'investimento straordinari come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) possano essere effettivamente connessi ai fondi ordinari dell'UE; ritiene che gli investitori istituzionali debbano essere invitati a contribuire ai mercati europei dei capitali con i fondi da essi gestiti; ritiene che gli investitori istituzionali e le condizioni alle quali possono accedere al mercato debbano svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali;

26.

ricorda i precedenti contributi in materia di integrazione dei mercati finanziari, come il piano d'azione per i servizi finanziari (1999), la relazione Giovannini e la relazione de Larosière, e invita la Commissione a basarsi su tali relazioni per quanto concerne il suo piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali;

27.

invita la Commissione ad analizzare in modo approfondito, paese per paese, la situazione attuale nei mercati dei capitali, a valutare mediante un'analisi economica esaustiva se e in quale misura esistono ostacoli a livello di UE nei confronti degli investimenti attraverso i mercati dei capitali, e a indicare con quali mezzi, anche non legislativi e mediante approcci basati sul mercato, sia possibile eliminare o ridurre al minimo tali ostacoli; ritiene che tale analisi sia una condizione essenziale per il buon esito di un'Unione dei mercati dei capitali; invita la Commissione a intensificare tale processo;

28.

invita la Commissione a individuare i rischi transfrontalieri nei mercati finanziari e dei capitali nell'UE provocati da differenze istituzionali, giuridiche e normative tra gli Stati membri, e ad affrontarli con misure efficaci al fine di razionalizzare i flussi transfrontalieri di capitale e ridurre l'attuale propensione per il mercato nazionale tra gli investitori;

29.

invita la Commissione a prendere in considerazione anche il lato dell'offerta e, in particolare, ad analizzare e ad affrontare le cause profonde della ragione per cui gli investitori al dettaglio e istituzionali non sono in grado di mobilitare e trasformare un sufficiente ammontare di capitali per rafforzare i servizi finanziari individuali e gli investimenti a lungo termine nell'economia reale;

30.

suggerisce alla Commissione di promuovere l'educazione finanziaria degli investitori e delle imprese in quanto utenti dei mercati dei capitali, e a migliorare la disponibilità di dati e ricerche dell'UE attraverso la standardizzazione e il miglioramento della raccolta dei dati, onde consentire alle imprese e agli investitori di comprendere i costi e i benefici comparativi dei diversi servizi forniti dai partecipanti ai mercati dei capitali;

31.

invita la Commissione ad esaminare le modalità per ridurre le asimmetrie informative nei mercati dei capitali per le PMI, analizzando il mercato per le agenzie di rating del credito e gli ostacoli per i nuovi operatori che entrano nel mercato; sottolinea l'idea di agenzie del credito europee indipendenti che offrano valutazioni che siano anche efficaci sotto il profilo dei costi per investimenti di piccola entità;

32.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione di rivedere la direttiva sui prospetti onde affrontare le carenze dell'attuale quadro relativo ai prospetti; sottolinea l'importanza di semplificare le sue procedure revocando in modo proporzionale gli oneri amministrativi per gli emittenti e le quotazioni delle società, in particolare per quanto riguarda le PMI e le imprese a media capitalizzazione; ritiene che potrebbe essere utile valutare modalità per adattare meglio i requisiti in base al tipo di attività e/o di investitori e/o di emittenti; sottolinea che la trasparenza verrebbe migliorata e i costi delle transazione ridotti se le informazioni da fornire fossero standardizzate e messe a disposizione in formato digitale;

33.

invita la Commissione a fornire maggiore chiarezza sulle modalità con cui la l'Unione dei mercati dei capitali interagirà con gli altri due pilastri del piano europeo di investimenti, vale a dire il Fondo europeo per gli investimenti strategici e il Polo europeo di consulenza sugli investimenti;

34.

sottolinea l'importanza di integrare le iniziative in materia di mercati dei capitali con altre agende strategiche, quali lo sviluppo di un mercato unico digitale e le riforme in corso nel settore del diritto societario e del governo societario, al fine di ottenere coerenza e compattezza tra le varie iniziative di natura normativa e non e quindi massimizzare gli effetti collaterali positivi delle varie politiche sulla crescita economica e la creazione di posti di lavoro;

Elementi costitutivi di un'Unione dei mercati dei capitali

35.

è del parere che l'Unione dei mercati dei capitali debba seguire un approccio graduale e che le sue priorità debbano essere di natura triplice: in primo luogo, incentivare una più efficiente allocazione dei risparmi attraverso l'ampliamento e la diversificazione delle fonti di finanziamento disponibili per le imprese e offrire ai risparmiatori e agli investitori maggiori possibilità di scelta in materia di investimenti, più trasparenza e una maggiore diversificazione del portafoglio; in secondo luogo, consentire una maggiore attenuazione dei rischi mediante la creazione di mercati transfrontalieri più solidi, aumentando la resilienza del sistema finanziario contro gli effetti negativi di gravi crisi finanziarie e attenuando l'impatto degli shock idiosincratici; in terzo luogo, assicurare che vi sia un efficace canale complementare per finanziare l'economia reale;

36.

invita la Commissione, ove necessario, a presentare proposte per rivedere l'attuale legislazione, in particolare per quanto riguarda le agenzie di rating del credito e le imprese di revisione contabile, al fine di incrementare e completare la tutela degli investitori;

37.

sottolinea la necessità di eliminare le barriere esistenti frapposte al finanziamento transfrontaliero, in particolare per le PMI, onde promuovere i benefici dell'Unione dei mercati dei capitali per le imprese di ogni dimensione, in tutte le aree geografiche;

38.

sottolinea che uno dei principi fondamentali per costruire un'Unione dei mercati dei capitali è la necessità di prestare maggiore attenzione agli utenti finali dei mercati dei capitali, ovvero le società e gli investitori, e a riconoscere che esistono mercati per le imprese e per gli investitori; ritiene, pertanto, che le politiche dell'UE debbano prestare attenzione a garantire che i mercati dei capitali forniscano alle società un migliore accesso al capitale e agli investitori con opportunità di risparmio diversificate, trasparenti ed economicamente accessibili;

39.

invita la Commissione a presentare proposte coerenti per assicurare che l'Unione dei mercati dei capitali proceda di pari passo con una chiara strategia per affrontare gli effetti controproducenti del sistema bancario ombra;

40.

sottolinea che, al fine di contribuire alle priorità di cui sopra, le iniziative relative all'Unione dei mercati dei capitali dovrebbero mirare a limitare la complessità, aumentando l'efficienza e riducendo i costi della catena di intermediazione tra risparmiatori e investimenti, migliorando la sensibilizzazione degli utenti finali della catena di intermediazione e la sua struttura dei costi, rafforzando la tutela degli investitori, garantendo la stabilità della catena di intermediazione mediante norme prudenziali appropriate e assicurando che gli intermediari possono fallire ed essere sostituiti con perturbazioni minime per il sistema finanziario e l'economia reale;

41.

accoglie con favore il piano della Commissione inteso a tracciare il bilancio dell'impatto globale della regolamentazione finanziaria, in particolare per quanto concerne la normativa degli ultimi cinque anni; sottolinea la necessità di tenere conto delle suddette priorità al momento di procedere con le revisioni delle normative finanziarie esistenti;

42.

sottolinea che il finanziamento bancario e il ruolo di intermediazione delle banche nei mercati di capitali sono pilastri importanti nel finanziamento delle imprese; sottolinea che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe basarsi sul completamento del ruolo fondamentale delle banche e non sulla loro sostituzione, poiché è necessario che il finanziamento bancario continui a svolgere un ruolo chiave nel finanziamento dell'economia europea; sottolinea l'importante ruolo svolto dall'attività bancaria basata sul rapporto con il cliente nel finanziare le microimprese e le piccole e medie imprese, che può essere anche utilizzato per fornire metodi alternativi di finanziamento; ricorda la dimensione strategica di disporre di un settore bancario europeo forte e diversificato; invita la Commissione a esaminare l'accesso ai prestiti bancari per le PMI all'interno dell'Unione, e ad affrontare gli ostacoli impropri;

43.

sottolinea che le PMI dovrebbero avere la più ampia possibilità di scelta per quanto concerne le strutture di finanziamento, affinché esse stesse possano avvalersi di possibilità di finanziamento che abbiano un diverso livello di costo e di complessità, includendo crediti ipotecari e finanziamenti basati su cartolarizzazioni;

44.

sottolinea la necessità di promuovere un ambiente in cui una quantità maggiore del risparmio delle famiglie e delle società fluisca verso strumenti che investiranno nei mercati dei capitali, e in cui gli investitori siano incoraggiati ad allocare i capitali varcando i confini degli Stati membri; sottolinea che sono necessarie garanzie adeguate, in particolare per le famiglie, per garantire la piena conoscenza dei vantaggi e degli svantaggi degli investimenti nel mercato dei capitali; sottolinea l'importanza di ampliare l'accessibilità all'educazione finanziaria onde migliorare la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali, in particolare degli investitori al dettaglio; sottolinea altresì che l'educazione finanziaria dovrebbe essere orientata verso le PMI, al fine di insegnare loro come utilizzare i mercati dei capitali;

45.

sottolinea che le iniziative in materia di Unione dei mercati dei capitali dovrebbero consentire ai mutuatari di accedere a finanziamenti le cui fonti siano basate sui mercati, sostenendo una maggiore diversificazione per quanto concerne le forme di prestito, come il finanziamento azionario e le obbligazioni societarie, nonché forme di finanziamento indiretto in cui banche e mercati cooperano;

46.

sottolinea l'importanza di agevolare un confronto intelligibile delle possibilità di investimento disponibili per gli operatori finanziari al fine di istituire un'Unione dei mercati dei capitali efficiente; invita, a tale riguardo, a rafforzare il quadro comune per garantire la comparabilità e la trasparenza tra i diversi strumenti finanziari, in particolare attraverso una corretta attuazione delle misure previste a tal fine nella direttiva MiFID, nella direttiva sull'intermediazione assicurativa (IMD) e nei PRIIP; sottolinea l'importanza della coerenza legislativa in generale e, in particolare, tra i suddetti fascicoli, al fine di evitare l'arbitraggio normativo e garantire le più elevate norme di protezione degli investitori all'interno dei mercati;

47.

ritiene che l'Unione dei mercati dei capitali debba creare un contesto normativo appropriato che migliori l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società in cerca di strutture di credito, di equity e quasi-equity, al fine di promuovere la crescita di modelli di finanziamento non bancario, tra cui il finanziamento collettivo e il prestito peer-to-peer; ritiene che la divulgazione di tali informazioni debba essere volontaria per le PMI; sottolinea che le norme sulla tutela degli investitori dovrebbero applicarsi nella stessa misura a tutti i modelli di finanziamento, indipendentemente dal fatto che facciano parte di modelli di finanziamento bancario o non bancario; ritiene che un tale contesto richieda anche una maggiore resilienza sistemica e la vigilanza degli intermediari finanziari di importanza sistemica al di fuori del settore bancario;

48.

ritiene che la standardizzazione di taluni strumenti finanziari e la loro accessibilità nel mercato interno potrebbero costituire un mezzo adeguato per contribuire a incrementare la liquidità, rafforzare il funzionamento del mercato unico e permettere una visione globale e una vigilanza complete dei mercati europei dei capitali, tenendo in debita considerazione le migliori prassi delle norme esistenti negli Stati membri; sottolinea la necessità di conservare la possibilità di emettere strumenti finanziari specifici che si adattino alle esigenze dei singoli emittenti e dei singoli investitori;

49.

ricorda che una panoramica storica del piano d'azione per i servizi finanziari induce a esaminare due scappatoie sorte in seguito alla sua attuazione, la necessità di valutare attentamente l'impatto speciale che le misure concepite nel quadro del mercato interno hanno sul funzionamento della zona euro e la necessità di migliorare parallelamente l'integrazione del mercato e della vigilanza; invita la Commissione, nell'elaborazione del piano d'azione, a trarre tutti gli opportuni insegnamenti da tale precedente;

50.

sottolinea che il quadro legislativo e di vigilanza dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale per evitare l'eccessiva assunzione di rischi e l'instabilità nei mercati finanziari; sottolinea che un solido progetto di Unione dei mercati dei capitali deve essere accompagnato da una rigorosa vigilanza a livello di UE e nazionale che comprenda strumenti macroprudenziali adeguati; reputa che una delle possibili opzioni consista nell'assegnare un ruolo più incisivo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per migliorare la convergenza in materia di vigilanza;

51.

invita la Commissione a esaminare attentamente i rischi del finanziamento mediante crediti basato sul mercato dei capitali e le pertinenti esperienze acquisite agli inizi della crisi finanziaria del 2007/2008 e a trattare tutti i problemi che ne derivano;

Avvicinare i mercati dei capitali alle PMI

52.

sottolinea che le eventuali modifiche o aggiunte al quadro normativo esistente per gli intermediari finanziari dovrebbero mirare all'eliminazione degli ostacoli all'accesso degli intermediari di piccole e medie dimensioni e al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up e le piccole e medie imprese innovative, e garantire norme prudenziali proporzionate ai rischi;

53.

accoglie con favore la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario, presentata dalla Commissione (COM(2014)0213); reputa in particolare che tale proposta potrebbe costituire uno strumento a sostegno di un contesto propizio per gli azionisti migliorando l'efficienza della catena dell'investimento azionario; sottolinea che un quadro solido e praticabile per il governo societario rafforzerebbe l'Unione dei mercati dei capitali;

54.

sottolinea che la sofisticatezza dei mercati dei capitali non dovrebbe provocare l'esclusione delle PMI, ossia le imprese che più hanno bisogno di accedere a finanziamenti aggiuntivi, in particolare negli Stati membri che si trovano tuttora o si trovavano in difficoltà economiche; sottolinea che un contesto positivo per un valido finanziamento delle PMI deve anche includere condizioni economiche e normative favorevoli alle PMI, sia livello nazionale che di UE; sottolinea in particolare che occorre richiamare l'attenzione sulla possibilità di semplificare le procedure di accesso alle offerte pubbliche iniziali per PMI e imprese a media capitalizzazione, garantendo nel contempo il mantenimento di criteri rigorosi di valutazione della resilienza e dell'ammissibilità dell'imprese alle suddette offerte; invita la Commissione a esaminare eventuali altri interventi da mettere in atto per aiutare le imprese ad attirare investimenti;

55.

ribadisce che la carenza di informazioni riguardo alla situazione finanziaria delle PMI costituisce uno dei principali ostacoli agli investimenti a favore di questo tipo di imprese; chiede una riflessione approfondita sulle modalità e sui mezzi per migliorare l'accesso degli investitori a dati trasparenti e confrontabili sulle PMI, evitando nel contempo e nella massima misura possibile di far gravare oneri aggiuntivi su tali imprese;

56.

chiede una base di finanziamento diversificata e attrattiva nei mercati pubblici europei per le imprese di tutte le dimensioni, congiuntamente alla promozione del concetto «pensare anzitutto in piccolo» nella regolamentazione finanziaria dell'UE che interessa le imprese emergenti in crescita e alla revisione della regolamentazione finanziaria dell'UE per ridurre i costi amministrativi di quotazione a carico delle imprese del 30-50 %;

57.

reputa che, data l'importanza delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione per la creazione di nuovi posti di lavoro, si debba ricorrere maggiormente alle opportunità esistenti di finanziamento non bancario, come lo sviluppo di mercati secondari specializzati (ad esempio i mercati di crescita per le PMI), e a una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata; plaude all'iniziativa di istituire un mercato sostenibile e trasparente delle cartolarizzazioni mediante lo sviluppo di un quadro normativo specifico con una definizione univoca di cartolarizzazione di alta qualità, accompagnato da metodi efficaci di monitoraggio, misurazione e gestione dei rischi; sottolinea tuttavia che le PMI costituiscono un gruppo altamente diversificato e che la cartolarizzazione non è l'unico strumento disponibile; invita pertanto la Commissione a seguire un ampio ventaglio di approcci ed esaminare un'ampia gamma di sedi per migliorare il finanziamento delle PMI;

58.

è favorevole ai suggerimenti per potenziare le possibilità di accesso ai dati per le imprese europee, in particolare le PMI; richiama nel contempo l'attenzione sul fatto che i costi dei dati di mercato sono trascurabili in confronto ai costi complessivi delle transazioni;

59.

esorta la Commissione a potenziare la capacità di monitoraggio dei tipi, volumi e tendenze delle attività di intermediazione analoga a quella bancaria effettuate al di fuori del settore bancario regolamentato e a porre in essere misure adeguate per garantire che siano soggette al principio «stessi rischi, stesse norme»;

60.

sottolinea che il private equity e il capitale di rischio offrono alternative interessanti di finanziamento, in particolare per le start-up; invita la Commissione a sviluppare strumenti aggiuntivi basandosi sulle esperienze acquisite con i fondi europei per il venture capital e con i fondi europei per l'imprenditoria sociale allo scopo di far fronte alle principali lacune dei mercati dei capitali di rischio nell'UE, come la mancanza di informazioni a disposizione degli investitori; reputa che una banca dati dedicata per la raccolta volontaria di informazioni sulle PMI e le start-up potrebbe costituire un prezioso strumento per fornire informazioni agli investitori, che contribuirebbe in secondo luogo ad ampliare il gruppo dei partecipanti al mercato e a rafforzare ulteriormente i mercati dei capitali di rischio negli Stati membri;

61.

accoglie con favore le iniziative volte a sostenere lo sviluppo dei mercati di collocamento privato mediante documenti e definizioni standardizzati, garantendo nel contempo che i potenziali investitori siano sufficientemente informati sui rischi e sui vantaggi di tale forma di investimento;

62.

invita la Commissione a garantire che l'eventuale elaborazione di nuove proposte relative a un «fondo di fondi» nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali non produca carenze nella valutazione e nella gestione generale del rischio sistemico e specifico;

63.

ribadisce la necessità, nella costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, di rafforzare e migliorare il coordinamento dell'UE al livello internazionale, in particolare nel quadro del G20, dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori immobiliari (IOSCO), dell'Organismo internazionale di normazione contabile (IASB) e del Comitato di Basilea;

Creare un contesto normativo coerente dell'UE per i mercati dei capitali

64.

sottolinea altresì l'importanza del finanziamento mediante equity, che può contribuire a mitigare i rischi e a ridurre i livelli eccessivi di debito e leva nel sistema finanziario; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rivedere e trattare la normativa eccessivamente onerosa per il finanziamento mediante equity delle imprese private; sottolinea l'importanza di correggere la distorsione fiscale a favore del finanziamento con debito;

65.

è consapevole che l'eterogeneità delle norme in materia di insolvenza rende più difficile la creazione di portafogli transfrontalieri di attività e conseguentemente il processo di cartolarizzazione; prende atto a tale proposito del suggerimento della Commissione di trattare l'insolvenza transfrontaliera nella misura necessaria al conseguimento di un'Unione dei mercati dei capitali ben funzionante; chiede l'istituzione di un quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi per gli operatori non bancari, in particolare le controparti centrali;

66.

ribadisce il ruolo dei sistemi di pagamento e dei regolamenti titoli per il mercato delle cartolarizzazioni e chiede che a tal fine sia istituita una infrastruttura europea di mercato e si proceda a un monitoraggio coordinato e più armonizzato delle infrastrutture critiche del mercato, prevedendo in particolare la possibilità di creare un registro di dati per la cartolarizzazione, che registrerebbe ciascun partecipante alla cartolarizzazione, rintraccerebbe le esposizioni e i flussi aggregati tra i partecipanti al mercato, monitorerebbe l'efficienza e l'efficacia delle iniziative strategiche e individuerebbe le eventuali bolle emergenti nonché ridurrebbe le asimmetrie informative;

67.

sottolinea, dato il ruolo svolto dalle TIC, la necessità di rispondere alla minaccia degli attacchi informatici e di rendere l'intero sistema finanziario resiliente a tali attacchi;

68.

incoraggia la Commissione ad aumentare la confrontabilità e la qualità delle informazioni finanziarie esaminando attentamente il quadro attuale dei principi contabili, adottando inoltre una prospettiva globale e considerando i modelli conservativi di valutazione e la proporzionalità dei requisiti; ritiene che il diritto contabile europeo recentemente rivisto debba essere valutato in primo luogo nella pratica;

69.

sottolinea la necessità di effettuare una valutazione d'impatto e un'analisi dei costi e benefici di ogni atto aggiuntivo, compresi gli atti delegati e di esecuzione; osserva che un nuovo atto legislativo non rappresenta sempre la migliore risposta strategica alle sfide in questione e che è opportuno esaminare approfonditamente approcci non legislativi e basati sul mercato e, alcuni casi, le soluzioni nazionali già esistenti; invita la Commissione ad attuare la proporzionalità nella pertinente legislazione per potenziare gli effetti positivi a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione;

70.

ritiene che le fondamenta per un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante dovrebbero essere pronte entro il 2018; ribadisce la richiesta di un'analisi esaustiva della situazione attuale dei mercati dei capitali e degli ostacoli esistenti nell'UE; invita la Commissione ad accelerare i lavori sul piano d'azione e a presentare quanto prima proposte legislative e non legislative per conseguire l'obiettivo di un mercato dei capitali dell'UE pienamente integrato entro la fine del 2018;

71.

osserva che l'ambiente digitale in crescita dovrebbe essere considerato un'opportunità per migliorare il rendimento e il valore generati dai mercati dei capitali per imprese, investitori e società in generale;

o

o o

72.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0202.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0161.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/84


P8_TA(2015)0269

Agenda europea in materia di sicurezza

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP))

(2017/C 265/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 16, 20, 67, 68, 70 — 72, 75, 82 — 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 47-50, 52 e 53,

viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 da titolo «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)0185),

viste le comunicazioni della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) e sugli orientamenti operativi in merito alla presa in considerazione dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione (SEC(2011)0567),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, in cui la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, è dichiarata invalida,

visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (1),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (2),

vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (3),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (4),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (5),

vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo (6),

vista la sua discussione in Aula del 28 aprile 2015 riguardante l'agenda europea sulla sicurezza,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione riguardanti l'agenda europea sulla sicurezza (O-000064/2015 — B8-0566/2015 e O-000065/2015 — B8-0567/2015),

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le minacce alla sicurezza interna dell'Unione sono diventate meno convenzionali e più complesse, composite, asimmetriche, internazionali, in rapida evoluzione e difficili da prevedere, estese al di là della capacità di qualsiasi singolo Stato membro, e richiedono pertanto più che mai una risposta coerente, completa, articolata su più livelli e coordinata da parte dell'UE, che tenga pienamente conto del rispetto dei diritti fondamentali;

B.

considerando che l'elaborazione della politica di sicurezza dell'UE costituisce una responsabilità condivisa che richiede sforzi coordinati e coerenti da parte di tutti gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, la società civile e le autorità di contrasto, è finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e si fonda sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali; che, onde ottimizzare i risultati, la concreta attuazione di tali obiettivi e priorità comuni dovrebbe essere associata a una chiara suddivisione dei compiti a livello di UE e a livello nazionale, sulla base del principio di sussidiarietà, e a un incisivo ed efficace controllo parlamentare e giudiziario;

C.

considerando che la deroga per motivi di sicurezza nazionale, prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE, non può essere invocata per consentire alle agenzie di sicurezza nazionale di violare gli interessi, anche economici, di altri Stati membri, i diritti dei loro cittadini e di coloro che vi risiedono, né la legislazione e le politiche dell'Unione europea e, più in generale, dei paesi terzi;

D.

considerando che occorre prestare attenzione alla necessità di trarre insegnamento dalle numerose violazioni di disposizioni e valori europei e universali nel contesto della cooperazione interna ed esterna in materia di sicurezza post 11 settembre;

E.

considerando che gli obiettivi di libertà, sicurezza e giustizia devono essere perseguiti in parallelo; che, al fine di conseguire libertà e giustizia, le misure di sicurezza dovrebbero quindi sempre rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali conformemente ai principi di necessità e di proporzionalità e dovrebbero essere soggette a un opportuno controllo democratico e garantire un'adeguata responsabilità democratica; che l'aspetto relativo alla giustizia e alla prevenzione non è sufficientemente trattato nell'agenda europea sulla sicurezza;

F.

considerando che numerose cause profonde della criminalità, quali ad esempio l'aumento delle disuguaglianze, della povertà, della violenza razziale e xenofoba e dei reati generati dall'odio, non possono essere affrontate unicamente mediante misure di sicurezza, ma necessitano di una valutazione in un contesto politico più ampio che comprenda migliori politiche sociali, occupazionali, educative, culturali ed esterne;

G.

considerando che l'aspetto dell'agenda europea sulla sicurezza legato alla prevenzione è particolarmente essenziale in un periodo di crescenti disuguaglianze economiche e sociali, le quali rischiano di compromettere il patto sociale e l'efficacia dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche; che le misure alternative al carcere, da un lato, e quelle di reintegrazione, dall'altro, dovrebbero costituire un elemento importante di tali politiche di prevenzione, in particolare per quanto concerne i reati minori;

H.

considerando che, alla scadenza del periodo transitorio stabilito nel protocollo n. 36 allegato ai trattati, la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno ottenuto pieni poteri per quanto concerne gli strumenti giuridici dell'ex terzo pilastro, ampliando la responsabilità democratica e in materia di diritti umani sulle misure adottate che hanno svolto un ruolo importante nel definire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

I.

considerando che la criminalità informatica e la criminalità favorita dall'informatica incidono sulla sicurezza dei cittadini dell'UE, sul mercato interno, sulla proprietà intellettuale e sulla prosperità dell'Unione europea; che, ad esempio, le botnet quale forma di criminalità informatica si ripercuotono su milioni di computer e migliaia di persone contemporaneamente;

J.

considerando che i confini tra sicurezza esterna e interna sono sempre più indistinti, il che richiede di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, onde adottare un approccio globale e pluridimensionale;

K.

considerando che si dovrebbe prestare una particolare attenzione al sostegno e alla protezione di tutte le vittime del terrorismo e della criminalità in tutta l'UE intesa come componente importante dell'agenda in materia di sicurezza;

1.

prende atto dell'agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020 proposta dalla Commissione e alle priorità ivi contenute; ritiene che, considerate le sfide cui l'Unione europea si trova attualmente a far fronte, il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità organizzata transfrontaliera e la criminalità informatica costituiscono le minacce più gravi e richiedono azioni coordinate a livello nazionale, UE e mondiale; sottolinea che l'agenda dovrebbe essere strutturata in maniera flessibile per rispondere a possibili nuove sfide in futuro;

2.

ribadisce la necessità di affrontare più approfonditamente le cause alla radice della criminalità, comprese le disuguaglianze, la povertà e la discriminazione; sottolinea inoltre la necessità di garantire risorse adeguate per gli operatori sociali, gli agenti della polizia locale e nazionale e il personale giudiziario, i cui bilanci hanno subito drastici tagli in alcuni Stati membri;

3.

invita a cercare il giusto equilibrio tra politiche di prevenzione e misure repressive al fine di preservare la libertà, la sicurezza e la giustizia; sottolinea che le misure di sicurezza dovrebbero essere sempre attuate in conformità dei principi dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali, quali il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, alla libertà di espressione e di associazione e a un giusto processo; invita pertanto la Commissione, in sede di attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza, a tenere debitamente conto della recente sentenza della Corte di giustizia sulla direttiva riguardante la conservazione dei dati (sentenza nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12), che stabilisce che tutti gli strumenti devono essere conformi ai principi di proporzionalità, necessità e legalità e prevedere garanzie adeguate che assicurino la responsabilità e il ricorso giurisdizionale; invita la Commissione a valutare pienamente l'impatto di tale sentenza su ogni strumento che comporti la conservazione dei dati ai fini dell'applicazione della legge;

4.

ricorda che, per essere un attore credibile nella promozione dei diritti fondamentali a livello sia interno che esterno, l'Unione europea dovrebbe basare le sue politiche di sicurezza, la lotta contro il terrorismo e la lotta contro la criminalità organizzata, come pure i suoi partenariati con i paesi terzi nell'ambito della sicurezza su un approccio globale che tenga conto di tutti i fattori che inducono le persone ad aderire al terrorismo o alla criminalità organizzata, integrando quindi politiche economiche e sociali elaborate e attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e soggette al controllo democratico e giurisdizionale e a valutazioni approfondite;

5.

si compiace della scelta della Commissione di basare l'agenda sui principi del pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, che dovrebbe essere garantito mediante un adeguato controllo giurisdizionale, dell'aumento della trasparenza, dell'assunzione di responsabilità e del controllo democratico, di una migliore applicazione e attuazione degli strumenti giuridici vigenti, di un maggior coordinamento tra le agenzie e tra i settori e di maggiori collegamenti tra le dimensioni interna ed esterna della sicurezza; invita la Commissione e il Consiglio a rispettare rigorosamente tali principi nell'attuazione dell'agenda; sottolinea che il Parlamento porrà tali principi alla base del suo monitoraggio dell'attuazione dell'agenda;

6.

si compiace della particolare attenzione che l'agenda riserva ai diritti fondamentali, e in particolare dell'impegno della Commissione di valutare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza proposte, non soltanto in termini di realizzazione degli obiettivi ma anche di rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea la necessità che la Commissione coinvolga nella sua valutazione tutti gli organismi e le agenzie pertinenti, in particolare l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, il Garante europeo della protezione dei dati, Europol ed Eurojust; chiede alla Commissione di fornire tutte le informazioni e la documentazione relative a tale valutazione, in modo da consentire al Parlamento di esercitare efficacemente il proprio controllo democratico;

7.

rammenta al riguardo la sua condanna delle misure che comportano la vasta, sistematica e indiscriminata raccolta dei dati personali di persone innocenti, in particolare considerati gli effetti potenzialmente gravi sul diritto a un giusto processo, la non discriminazione, la vita privata e la protezione dei dati, la libertà di stampa, di pensiero e di parola, come pure la libertà di riunione e di associazione, e che comportano un potenziale significativo di utilizzo abusivo delle informazioni raccolte contro gli avversari politici; esprime seri dubbi circa l'utilità delle misure di sorveglianza di massa, che spesso sono eccessivamente estese e, di conseguenza, producono un numero eccessivo di falsi positivi e negativi; mette in guardia contro il pericolo che le misure di sorveglianza di massa occultino la necessità di investire in misure di contrasto probabilmente meno costose, più efficaci e meno intrusive;

8.

invita gli Stati membri a garantire che il principio dell'interesse superiore del minore sia rispettato in tutta la legislazione in materia di sicurezza;

9.

osserva che l'UE non dispone di una definizione concordata di «sicurezza nazionale», il che dà origine a una lacuna negli strumenti giuridici dell'UE che contengono riferimenti alla «sicurezza nazionale»;

10.

ritiene che per accrescere la fiducia dei cittadini nelle politiche di sicurezza, le istituzioni e le agenzie dell'UE e gli Stati membri dovrebbero garantire la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico nel processo di elaborazione e attuazione delle politiche; si compiace dell'intenzione della Commissione di presentare regolarmente al Parlamento e al Consiglio informazioni aggiornate in merito all'attuazione dell'agenda; ribadisce la sua intenzione di organizzare, in cooperazione con i parlamenti nazionali, regolari attività di monitoraggio della corretta attuazione e dei progressi dell'agenda; prende atto con interesse della proposta della Commissione di creare un forum consultivo sulla sicurezza dell'UE; chiede che tale forum assicuri una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate e attende di ricevere informazioni più dettagliate al riguardo, in particolare per quanto riguarda l'esatto ruolo, i compiti, la composizione, i poteri del forum e la partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali a tale progetto;

11.

sottolinea la necessità di migliorare il controllo democratico e giurisdizionale dei servizi di intelligence degli Stati membri; osserva che il Parlamento, la Corte di giustizia e il Mediatore non dispongono di poteri sufficienti per esercitare un controllo efficace sulle politiche di sicurezza europee;

12.

invita la Commissione e il Consiglio a definire il più rapidamente possibile una tabella di marcia — o altro meccanismo analogo — volta a garantire un'attuazione efficace e operativa dell'agenda, di trasmetterla al Parlamento e di avviarne l'attuazione entro i prossimi sei mesi; ritiene che un approccio basato sul ciclo programmatico dell'UE (con l'individuazione e la valutazione di minacce e vulnerabilità, la definizione di priorità politiche e lo sviluppo di piani operativi strategici, un'attuazione efficace, in cui siano chiaramente definiti gli elementi trainanti, i calendari e gli obiettivi, e infine la valutazione) potrebbe fornire la necessaria coerenza e continuità all'attuazione dell'agenda, purché il Parlamento sia adeguatamente coinvolto nella definizione delle priorità politiche e degli obiettivi strategici; attende con interesse di discutere ulteriormente tali questioni con la Commissione e con il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI);

13.

accoglie favorevolmente il principio alla base dell'agenda, secondo cui è opportuno applicare e attuare pienamente gli strumenti esistenti nell'ambito della sicurezza prima di proporne di nuovi; ribadisce la necessità di una condivisione più rapida ed efficiente dei dati e delle informazioni pertinenti, fatte salve le garanzie appropriate in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata; deplora tuttavia il fatto che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento, non sia ancora stata effettuata una valutazione dell'efficacia degli attuali strumenti dell'UE — anche alla luce delle nuove minacce alla sicurezza cui l'UE deve far fronte — e delle lacune tuttora esistenti; ritiene che un siffatto esercizio sia necessario per garantire che la politica europea in materia di sicurezza sia efficace, necessaria, proporzionata, coerente e globale; invita la Commissione a presentare una siffatta valutazione operativa degli strumenti, delle risorse e dei finanziamenti dell'UE esistenti nel settore della sicurezza interna, come misura prioritaria nell'ambito della tabella di marcia per l'attuazione dell'agenda; ribadisce la propria richiesta, rivolta al Consiglio e alla Commissione, di valutare globalmente l'attuazione delle misure adottate in materia di sicurezza interna prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 70 TFUE;

14.

accoglie con favore l'attenzione della Commissione sulla gestione delle frontiere in quanto aspetto essenziale della prevenzione della criminalità transfrontaliera e del terrorismo; sottolinea che la sicurezza delle frontiere dell'UE andrebbe rafforzata mediante controlli sistematici ricorrendo a banche dati esistenti, come il SIS; accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare la sua proposta riveduta sulle frontiere intelligenti entro l'inizio del 2016;

15.

sostiene l'appello della Commissione a favore di un approccio caratterizzato da un maggior coordinamento intersettoriale e fra le agenzie, come pure le misure proposte al fine di migliorare lo scambio di informazioni e di buone pratiche e intensificare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e con le agenzie dell'UE; ribadisce il proprio invito a utilizzare maggiormente gli strumenti e le banche dati esistenti, quali ad esempio SIS ed ECRIS, nonché le squadre investigative comuni; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie ad accelerare la conclusione degli accordi di lavoro in sospeso fra le agenzie; rileva con rammarico che nell'agenda non sono state previste misure concrete sufficienti a rafforzarne la dimensione di giustizia; chiede l'integrazione e l'ulteriore sviluppo di tutti gli aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale, anche mediante il rafforzamento dei diritti degli indagati, degli imputati, delle vittime e dei testimoni e una migliore attuazione degli strumenti di cui dispone attualmente l'UE in materia di riconoscimento reciproco;

16.

sostiene fermamente l'obiettivo prioritario della Commissione di aiutare gli Stati membri a sviluppare ulteriormente la fiducia reciproca, sfruttare pienamente gli strumenti esistenti per la condivisione di informazioni e promuovere la cooperazione operativa transfrontaliera fra le autorità competenti; sottolinea l'importanza di tale cooperazione operativa transfrontaliera, in particolare nelle regioni di confine;

17.

invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta legislativa che modifichi il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (7) al fine di armonizzare i criteri relativi alle segnalazioni e rendere obbligatoria la segnalazione di persone condannate o sospettate di terrorismo;

18.

si compiace che la Commissione abbia annunciato una valutazione della necessità e del potenziale valore aggiunto di un indice UE dei casellari giudiziali (EPRIS) per facilitare l'accesso transfrontaliero alle informazioni detenute nei registri nazionali di polizia e sostiene pienamente il lancio di un progetto pilota, programmato da un gruppo di Stati membri, che prevede l'istituzione di meccanismi di ricerca automatica transfrontaliera negli indici nazionali sulla base di un sistema «hit/no hit»; sottolinea l'importanza di un accesso transfrontaliero alle informazioni, in particolare nelle regioni di confine;

19.

pone in rilievo l'importanza delle squadre investigative comuni (SIC) per indagare su specifici casi di natura transfrontaliera e invita gli Stati membri a ricorrere con maggiore regolarità a questo valido strumento; invita la Commissione a elaborare proposte per un quadro giuridico che consenta l'istituzione di squadre investigative comuni semi-permanenti o permanenti per affrontare le minacce persistenti, in particolare nelle regioni di confine, come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e le bande di motociclisti;

20.

si rammarica del fatto che strumenti come il congelamento e la confisca dei proventi di reato non siano ancora utilizzati sistematicamente in tutti i casi transfrontalieri pertinenti, e chiede un maggiore impegno da parte degli Stati membri e la Commissione in questo senso;

21.

sottolinea che esiste un divario nel controllo democratico e giudiziario in materia di cooperazione transfrontaliera fra le agenzie nazionali di intelligence; esprime preoccupazione per il fatto che il controllo democratico e giudiziario sia gravemente ostacolato dalla regola del terzo per quanto concerne l'accesso ai documenti;

22.

osserva che i confini tra sicurezza esterna e interna sono sempre più indistinti e si compiace, pertanto, dell'impegno assunto dalla Commissione di garantire che le dimensioni interna ed esterna della politica di sicurezza operino in parallelo; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare regolarmente l'impatto dell'agenda sulla strategia di sicurezza esterna dell'UE e viceversa, inclusi gli obblighi in materia di rispetto e promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dei valori e principi democratici contenuti nelle convenzioni e negli accordi internazionali da essi ratificati e firmati; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente i collegamenti, le sinergie e la coerenza tra le due dimensioni summenzionate, in particolare nell'affrontare le nuove minacce trasversali e ibride cui l'Europa deve far fronte, nel rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione; invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito a tutte le ulteriori azioni volte a sviluppare il collegamento fra la dimensione interna e la dimensione esterna della politica di sicurezza, nonché alla sua cooperazione con i paesi terzi in materia di sicurezza, affinché il Parlamento sia in grado di esercitare il suo diritto di controllo democratico in collaborazione con i parlamenti nazionali;

23.

sottolinea l'importanza e l'opportunità dell'analisi strategica in corso, condotta dal VP/AR, alla quale è stata affidata dal Consiglio europeo del dicembre 2013, e che dovrà portare all'adozione di una nuova Strategia europea di sicurezza; ritiene che un'ampia strategia in materia di politica estera e di sicurezza debba individuare e descrivere gli interessi, priorità e obiettivi dell'UE, le minacce, sfide e opportunità esistenti e in evoluzione, e gli strumenti e mezzi dell'UE per farvi fronte;

24.

chiede l'inclusione di clausole sui diritti umani molto rigorose negli accordi di cooperazione in materia di sicurezza conclusi con i paesi terzi, in particolare quelli del Nord Africa e della regione del Golfo; invita a riconsiderare la cooperazione con i paesi non democratici che dimostrano uno scarso rispetto per i diritti umani;

25.

pone l'accento sull'importanza cruciale di affrontare le cause all'origine dei conflitti armati, dell'estremismo e della povertà nei paesi terzi, in quanto tali fenomeni comportano problemi di sicurezza per l'UE; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), la Commissione e gli Stati membri ad incrementare gli sforzi volti a sostenere gli Stati inclusivi, pluralisti e funzionanti che presentano una società civile forte e vitale e che sono in grado di garantire libertà, sicurezza, giustizia e occupazione ai loro cittadini;

26.

esorta il VP/AR a presentare un progetto di posizione comune sull'utilizzo dei droni armati, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (8);

27.

prende atto dell'urgente appello della Commissione a concludere i lavori sull'adozione della direttiva PNR dell'UE; si impegna nuovamente ad adoperarsi affinché sia finalizzata entro la fine dell'anno; sottolinea che la direttiva PNR dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e le norme in materia di protezione dei dati, in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, assicurando nel contempo uno strumento efficace a livello dell'UE; invita la Commissione a continuare a sostenere questo processo apportando ogni ulteriore elemento pertinente sulla necessità e la proporzionalità della direttiva PNR dell'UE; chiede che qualsiasi proposta futura intesa a creare nuovi strumenti nel campo della sicurezza, come il PNR, includa sistematicamente meccanismi atti ad assicurare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri;

28.

concorda con la Commissione sull'importanza cruciale di sostenere le azioni nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione come pure sull'importante lavoro svolto in questo ambito dall'Accademia europea di polizia (CEPOL); ritiene che i programmi di formazione e di scambio rivolti ai funzionari delle autorità di contrasto rivestano grande importanza nell'ottica di promuovere ulteriormente una cultura europea in materia di contrasto nonché buone pratiche in tale settore; reputa necessario incrementare gli investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione nel campo della sicurezza, anche per quanto concerne la prevenzione;

29.

sottolinea che le rapide evoluzioni della situazione della sicurezza richiedono un approccio flessibile, adattivo e reattivo, lo sviluppo delle capacità tecniche e un riesame periodico delle azioni prioritarie individuate nell'agenda; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla possibilità di applicare l'articolo 222 TFUE, che prevede che il Consiglio europeo valuti regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione, tenendo conto tra l'altro delle valutazioni delle minacce effettuate dagli Stati membri e da Europol, e informi il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in merito al risultato e al seguito di tale esame;

Terrorismo

30.

valuta positivamente le misure previste dall'agenda per combattere il terrorismo, contrastarne il finanziamento, scongiurare la minaccia rappresentata dai cittadini e residenti dell'UE che si recano all'estero a fini terroristici («combattenti stranieri») e prevenire la radicalizzazione; prende atto della nuova struttura proposta per il Centro europeo antiterrorismo, che sarà istituito nell'ambito di Europol, e invita la Commissione a fornire maggiori dettagli circa il ruolo esatto, i compiti, i poteri e il controllo del Centro, in particolare alla luce della necessità di garantire un opportuno controllo democratico e giudiziario ai livelli appropriati, tra l'altro mediante l'attuale revisione del mandato di Europol; sottolinea che una maggiore condivisione delle informazioni tra gli Stati membri è essenziale nella lotta al terrorismo, e che essa dovrebbe avvenire su una base più strutturale;

31.

condanna qualsiasi analisi che crei confusione tra terrorismo, insicurezza, Islam e migranti;

32.

ricorda, alla luce dei recenti attentati terroristici compiuti a Bruxelles, Parigi, Copenaghen e Saint-Quentin-Fallavier, l'urgente necessità per l'UE di valutare meglio le minacce alla sicurezza dell'UE e concentrarsi sui settori di immediata priorità per la lotta al terrorismo: rafforzare la sicurezza delle frontiere dell'UE, migliorare le capacità di segnalazione su Internet, combattere il traffico illegale di armi da fuoco e potenziare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità di contrasto nazionali e i servizi di intelligence;

33.

ricorda che la tracciatura e l'interruzione dei flussi finanziari, compresi i flussi finanziari non Swift, sono cruciali nella lotta contro le reti terroristiche e i gruppi della criminalità organizzata; si compiace degli sforzi esplicati per garantire una partecipazione equa ed equilibrata al programma di tracciatura delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP);

34.

sottolinea che la minaccia del terrorismo endogeno nell'UE sta raggiungendo nuovi pericolosi livelli da quando i fondamentalisti islamici hanno occupato territori in Siria e Iraq e hanno avviato una campagna di propaganda mondiale per unire le forze con gli jihadisti e procedere agli attacchi all'interno dei confini dell'UE;

35.

sottolinea che, per contrastare la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri e dal terrorismo in generale, occorre un approccio articolato su più livelli che preveda di affrontare in modo globale i fattori alla base del fenomeno, come la radicalizzazione, sviluppare la coesione e l'inclusione sociale e agevolare la reintegrazione promuovendo la tolleranza politica e religiosa, analizzare e controbilanciare l'istigazione online a commettere atti terroristici, evitare gli espatri mirati all'adesione a organizzazioni terroristiche, prevenire e bloccare il reclutamento e la partecipazione a conflitti armati, smantellare il sostegno finanziario alle organizzazioni terroristiche e agli individui che intendono aderirvi, assicurare una risoluta azione giudiziaria, ove del caso, e mettere a disposizione delle autorità di contrasto strumenti appropriati affinché assolvano ai loro compiti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

36.

invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri, un'autentica strategia in relazione ai combattenti europei, attualmente non prevista nell'agenda sulla sicurezza, prestando particolare attenzione a coloro che ritornano dalle zone di conflitto e vogliono abbandonare le organizzazioni terroristiche che li hanno reclutati, dimostrandosi intenzionati a reintegrarsi nella società; ritiene opportuno porre un accento particolare sulla situazione dei giovani combattenti europei;

37.

ribadisce la propria determinazione a garantire, per mezzo di indagini aperte e trasparenti, che i responsabili delle massicce violazioni dei diritti fondamentali commesse con il pretesto della lotta al terrorismo, in particolare nel contesto del trasporto e della detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA, siano chiamati a rispondere delle loro azioni; invita ad assicurare la protezione di quanti rivelano tali violazioni, quali i giornalisti e gli informatori;

Radicalizzazione

38.

concorda sul fatto che la prevenzione della radicalizzazione deve essere una priorità per l'UE; deplora che l'agenda non contenga provvedimenti più concreti per far fronte alla radicalizzazione in Europa e invita la Commissione a intraprendere con urgenza un'azione globale nell'ottica di rafforzare le misure volte a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, impedire la diffusione di ideologie estremiste e favorire l'integrazione e l'inclusione; sollecita la Commissione a rafforzare la rete per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione (RAN), che riunisce tutti gli attori rilevanti coinvolti nelle iniziative per far fronte alla radicalizzazione sul terreno, nonché a precisare il mandato, le funzioni e la portata del nuovo Centro di eccellenza RAN proposto; raccomanda che la sua struttura includa anche decisori nazionali e locali, in modo da assicurare l'attuazione pratica delle raccomandazioni formulate dagli esperti e dai soggetti interessati; chiede l'adozione di misure più coraggiose per contrastare la radicalizzazione su Internet e l'utilizzo di siti web o media sociali a fini di diffusione delle ideologie radicali in Europa; accoglie con favore l'istituzione, in seno a Europol, di un'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (UE IRU) incaricata di sostenere gli Stati membri nell'ambito dell'individuazione e della rimozione di contenuti estremisti e violenti online, con la cooperazione dell'industria, e invita la Commissione a mettere a disposizione le risorse aggiuntive necessarie al suo funzionamento; deplora l'assenza di misure concrete volte a rafforzare il ruolo di Internet quale strumento di sensibilizzazione contro la radicalizzazione e, in particolare, a diffondere le contro-argomentazioni on line in modo proattivo per contrastare la propaganda terroristica;

39.

segnala che, per avere successo, la politica di sicurezza deve affrontare i fattori di fondo dell'estremismo, quali la radicalizzazione, l'intolleranza e la discriminazione, promuovendo la tolleranza politica e religiosa, potenziando la coesione sociale e l'inclusività, nonché facilitando il reinserimento;

40.

ritiene che sia necessario, con il sostegno finanziario e operativo della Commissione, condurre ricerche approfondite ed elaborare misure concrete in modo da promuovere e condividere con tutti i cittadini europei, attraverso canali di comunicazione efficaci, i nostri valori comuni di tolleranza, pluralismo, rispetto della libertà di espressione e di coscienza, così come i nostri diritti fondamentali in generale; è dell'avviso che l'agenda dovrebbe altresì sottolineare la necessità di combattere i pregiudizi sulle religioni (in particolare l'Islam), che non svolgono, in quanto tali, alcun ruolo nella radicalizzazione e nel terrorismo;

41.

esprime preoccupazione per il recente aumento dei crimini generati dall'odio, anche online, nei confronti di cittadini europei; invita gli Stati membri a proteggere i loro cittadini da attacchi futuri e a prevenire l'incitamento all'odio e qualsiasi atto di intolleranza fondato sull'origine, sul credo o sulla religione, anche attraverso attività educative rivolte ai giovani e la promozione di un dialogo inclusivo;

Criminalità organizzata

42.

concorda che la tratta di esseri umani è un fenomeno che deve essere affrontato in maniera più efficace a livello europeo; respinge tuttavia con fermezza qualsiasi nesso tra migrazione irregolare e terrorismo; sottolinea che la mancanza di vie legali di ingresso nell'UE per coloro che cercano protezione genera una domanda costante di canali di accesso irregolari, mettendo così a rischio i migranti vulnerabili che necessitano di protezione internazionale;

43.

sottolinea la gravità della criminalità organizzata nell'ambito della tratta degli esseri umani; attira l'attenzione sulle violenze e le brutalità estreme inflitte dai criminali a questo gruppo particolarmente vulnerabile; si compiace del quadro esistente e concorda sulla necessità di una strategia post 2016 che coinvolga Europol ed Eurojust, con le loro conoscenze specifiche in questo settore;

44.

riconosce che la lotta alla criminalità organizzata richiede un'azione europea forte; sostiene la determinazione della Commissione di contrastare questo fenomeno; invita la Commissione a instaurare una stretta cooperazione nella lotta contro la tratta di esseri umani, ma anche a collaborare con i paesi terzi per impedire il traffico di migranti, al fine di scongiurare nuove tragedie nel Mediterraneo;

45.

sottolinea che occorre accordare maggiore attenzione agli sviluppi della criminalità organizzata transfrontaliera per quanto riguarda il traffico di armi, la tratta di esseri umani, nonché la produzione e la vendita di droghe illecite; rileva con soddisfazione che l'agenda riconosce il carattere dinamico del problema della droga, e in particolare il suo collegamento con la criminalità organizzata e l'evoluzione della minaccia posta dall'innovazione del mercato in termini di produzione e vendita di droghe, sia nuove sia consolidate; sottolinea la necessità di adottare in tempi rapidi il pacchetto proposto sulle nuove sostanze psicoattive e sollecita il Consiglio a compiere progressi in tal senso;

46.

ritiene che, oltre agli strumenti dell'UE di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, l'agenda europea in materia di sicurezza dovrebbe prevedere anche meccanismi di protezione delle vittime di tali gravi crimini, al fine di prevenire ulteriori vittimizzazioni; osserva che la protezione delle vittime dovrebbe essere considerata come uno strumento importante nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, in quanto consente di lanciare agli autori di tali reati il chiaro messaggio che la società non cederà alla violenza e garantirà sempre la protezione delle vittime e della loro dignità;

Criminalità informatica

47.

sottolinea che le organizzazioni terroristiche e i gruppi criminali organizzati ricorrono in misura sempre maggiore al ciberspazio per facilitare la criminalità in tutte le sue forme, e che la criminalità informatica e la criminalità favorita dall'informatica costituiscono una grave minaccia per i cittadini e l'economia dell'UE; fa notare che, nell'era digitale, la criminalità informatica necessita di un nuovo approccio alla cooperazione giudiziaria e in materia di attività di contrasto; segnala che i nuovi sviluppi tecnologici accrescono la portata e la velocità con cui si propagano le conseguenze della criminalità informatica, e invita pertanto la Commissione a effettuare un'analisi approfondita delle competenze delle autorità di contrasto e giudiziarie, come pure delle loro capacità tecniche e giuridiche on line e off line, in modo da permettere loro di contrastare efficacemente la criminalità informatica, sottolineando al contempo che tutte le misure di esecuzione devono rispettare rigorosamente i diritti fondamentali, rivelarsi necessarie e proporzionate ed essere conformi alla legislazione europea e nazionale; invita in particolare la Commissione a garantire l'integrità del diritto di utilizzare la crittografia in tutta l'Unione europea e ad assicurare che, ferma restando la possibilità di intercettare le comunicazioni nell'ambito di un'indagine di polizia o di un procedimento giudiziario previa opportuna autorizzazione giudiziaria, gli Stati membri non mettano in atto nessun provvedimento che interferisca con il diritto dei singoli di utilizzare la crittografia; chiede alla Commissione di dotare l'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet di Europol delle risorse aggiuntive necessarie al suo funzionamento, piuttosto che di procedere a riassegnazioni interne del personale, anche per quanto riguarda il personale del Centro europeo contro la criminalità informatica (EC3) — che non deve rimanere sotto organico;

48.

sottolinea l'importanza fondamentale della ricerca e dell'innovazione per tenere l'UE al passo con l'evoluzione delle esigenze in materia di sicurezza; pone in evidenza l'importanza della competitività del settore europeo della sicurezza per contribuire all'autonomia dell'Unione in materia di sicurezza; ribadisce il proprio appello per una maggiore autonomia dell'UE in termini di sicurezza informatica e la necessità di considerare lo sviluppo di servizi e dispositivi di sicurezza prodotti nell'UE per le infrastrutture e i servizi pubblici critici;

49.

invita la Commissione a lanciare una campagna di sensibilizzazione e preparazione adeguata in merito ai rischi connessi alla criminalità informatica grave, con l'obiettivo di migliorare la resilienza agli attacchi informatici;

50.

si compiace del lavoro svolto dall'EC3 nella lotta alle forme gravi e transnazionali di criminalità informatica e di criminalità favorita dall'informatica; pone l'accento sul ruolo chiave dell'EC3 nel sostenere gli Stati membri, in particolare nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori; reitera le dichiarazioni formulate dalla Commissione di dotare l'EC3 degli esperti e del bilancio necessari per rafforzare settori di cooperazione europea che non sono stati affrontati dalla sua istituzione nel 2013;

51.

invita la Commissione a effettuare una valutazione completa delle misure in vigore relative alla lotta contro lo sfruttamento sessuale online di minori e a determinare se siano necessari o meno ulteriori strumenti legislativi, nonché a esaminare se Europol dispone di competenze, risorse e personale sufficienti per poter affrontare tale raccapricciante reato;

Finanziamento

52.

si rammarica che il progetto di bilancio della Commissione per il 2016 preveda un incremento del bilancio di Europol pari soltanto a circa 1,5 milioni di EUR, un importo che non fornisce le risorse necessarie per istituire, come previsto nell'agenda, un Centro europeo antiterrorismo e un'unità addetta alle segnalazioni su Internet;

53.

accoglie con favore la dichiarazione rilasciata al Parlamento europeo dal primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, secondo cui la Commissione intende allineare le risorse finanziarie disponibili alle priorità dell'agenda; sottolinea ancora una volta, a tale riguardo, l'importanza di garantire che le pertinenti agenzie dell'UE siano dotate di risorse umane e finanziarie adeguate per l'adempimento dei loro compiti attuali e futuri nel quadro dell'agenda; intende esaminare attentamente l'attuazione del Fondo sicurezza interna e valutarne le esigenze future, sia a livello dell'UE sia a livello nazionale;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93.

(2)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 45.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0173.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0230.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2014)0102.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0032.

(7)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2014)0172.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/93


P8_TA(2015)0270

Situazione nello Yemen

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla situazione nello Yemen (2015/2760(RSP))

(2017/C 265/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Yemen,

vista la dichiarazione rilasciata il 26 marzo 2015 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, sulla situazione nello Yemen,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 1o aprile 2015 dal VP/AR, Federica Mogherini, e dal commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, sull'impatto degli scontri nello Yemen,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata l'11 maggio 2015 dal VP/AR, Federica Mogherini, e dal commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, sulla tregua proposta nello Yemen,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 3 luglio 2015 dal VP/AR, Federica Mogherini, e dal commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, sulla crisi nello Yemen,

viste le conclusioni del Consiglio del 20 aprile 2015 sullo Yemen,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) e 2216 (2015),

vista la dichiarazione del 24 maggio 2015 dei copresidenti della 24a sessione del Consiglio congiunto e della riunione ministeriale Consiglio di cooperazione del Golfo-Unione europea (CCG-UE),

visto il comunicato stampa del 25 giugno 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione nello Yemen,

visti l'accordo di pace e di partenariato nazionale del 21 settembre 2014, il documento finale della conferenza sul dialogo nazionale del 25 gennaio 2014 e l'iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo del 21 novembre 2011,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'attuale crisi nello Yemen è il risultato dell'incapacità dei governi che si sono succeduti di rispondere alle legittime aspirazioni del popolo yemenita alla democrazia, allo sviluppo economico e sociale, alla stabilità e alla sicurezza; che tale incapacità ha creato le condizioni per lo scoppio di un violento conflitto in quanto non si è riusciti a dare vita a un governo inclusivo e a garantire un'equa ripartizione dei poteri e sono state sistematicamente ignorate le numerose tensioni tribali, la diffusa insicurezza e la paralisi economica del paese;

B.

considerando che l'attuale conflitto nello Yemen si è diffuso a 20 governatorati su 22; che, secondo gli ultimi dati consolidati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), almeno 1 439 persone sono state uccise tra il 19 marzo e il 5 maggio 2015, e altre 5 951 sono state ferite, tra cui molti civili; che dallo scoppio delle ostilità oltre 3 000 persone sono state uccise e più di 10 000 sono rimaste ferite;

C.

considerando che lo Yemen è uno dei paesi più poveri nel Medio Oriente, caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione e analfabetismo nonché dall'assenza dei servizi di base; che attualmente 20 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria, tra cui, secondo le stime, 9,4 milioni di bambini yemeniti, oltre 250 000 profughi e 335 000 sfollati interni;

D.

considerando che i recenti sviluppi comportano gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente;

E.

considerando che il 26 marzo 2015 una coalizione guidata dall'Arabia Saudita comprendente Bahrein, Egitto, Giordania, Kuwait, Marocco, Qatar, Sudan ed Emirati arabi uniti ha lanciato un'operazione militare nello Yemen contro i ribelli Huthi, su richiesta del presidente dello Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi; che secondo alcune segnalazioni tale coalizione starebbe utilizzando nello Yemen bombe a grappolo, vietate a livello internazionale, e che attualmente è in corso un'indagine in merito, condotta dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

F.

considerando che numerose perdite civili nello Yemen sono state causate dai gruppi armati Huthi e dalle forze affiliate, anche mediante l'uso di munizioni antiaeree che esplodono dopo aver toccato il suolo in zone popolate, uccidendo e mutilando civili;

G.

considerando che in varie occasioni i raid aerei sferrati dalla coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno ucciso civili, in violazione del diritto umanitario internazionale, il che richiede di intraprendere qualsiasi intervento possibile per prevenire o ridurre al minimo le vittime civili;

H.

considerando che, oltre ai raid aerei, l'Arabia Saudita ha imposto allo Yemen un blocco navale che ha avuto effetti drammatici sulla popolazione civile, causando una situazione in cui 22 milioni di persone — circa l'80 % della popolazione — necessitano urgentemente di alimenti, acqua e forniture mediche;

I.

considerando che il 15 giugno 2015, visti i colloqui di pace delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha chiesto una nuova tregua umanitaria di almeno due settimane durante il Ramadan, in modo che fosse fornita l'assistenza primaria agli yemeniti in difficoltà, ma che non è stato raggiunto alcun accordo; che il 19 giugno 2015, durante i colloqui diplomatici moderati dall'inviato speciale delle Nazioni Unite Ismail Ould Cheikh Ahmed, le parti in conflitto dello Yemen non sono riuscite a giungere a un accordo per il cessate il fuoco;

J.

considerando che il 30 giugno 2015 circa 1 200 detenuti, tra cui presunti militanti di Al-Qaida, sono evasi dal carcere centrale della città di Taiz; che nell'aprile 2015 erano già evasi circa 300 detenuti da un altro carcere nella provincia di Hadramaut; che nello Yemen si stanno verificando attacchi terroristici, ad esempio quello del 17 giugno 2015 a Sana'a, anche ai danni di tre moschee, che hanno causato numerosi morti e feriti;

K.

considerando che il 1o luglio 2015 le Nazioni Unite hanno dichiarato nello Yemen un'emergenza di livello 3, che corrisponde al livello più elevato; che, nell'ambito del piano di emergenza, le Nazioni Unite cercheranno di raggiungere 11,7 milioni di persone che versano in condizioni di maggior bisogno; che il sistema sanitario sembra essere prossimo al tracollo, costretto alla chiusura di almeno 160 strutture sanitarie a causa dell'insicurezza e della mancanza di carburante e di approvvigionamenti;

L.

considerando che nello Yemen 15,9 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria; che i bambini più vulnerabili non avranno accesso alle cure sanitarie o ai servizi nutrizionali di cui hanno bisogno a causa dell'attuale situazione di diffusa insicurezza;

M.

considerando che il conflitto ha colpito duramente 9,9 milioni di bambini, di cui 279 sono rimasti uccisi e 402 feriti dal marzo 2015 ad oggi; che almeno 1,8 milioni di bambini non hanno più accesso all'istruzione a seguito della chiusura delle scuole dovuta al conflitto, il che aumenta il rischio che vengano reclutati o utilizzati da gruppi armati e che siano vittime di altre forme di abuso; che secondo l'Unicef i bambini costituiscono circa un terzo di tutti i combattenti nello Yemen, e che almeno 140 sono stati reclutati nel solo periodo compreso tra il 26 marzo e il 24 aprile 2015; che è stato confermato che nel 2014 sono stati reclutati e impiegati all'interno dei gruppi armati 156 bambini; che nel 2015 il numero è già raddoppiato;

N.

considerando che secondo l'Unicef oltre mezzo milione di bambini di età inferiore ai cinque anni è a rischio di malnutrizione acuta grave, mentre 1,2 milioni di bambini della stessa fascia di età sono a rischio di malnutrizione acuta moderata — cifre che sono quasi raddoppiate dall'inizio della crisi;

O.

considerando che il sistema sanitario è sull'orlo del collasso, dal momento che l'interruzione dei servizi di vaccinazione pone circa 2,6 milioni di bambini al di sotto dei 15 anni a rischio di contrarre il morbillo e 2,5 milioni di bambini a rischio di contrarre la diarrea — una malattia potenzialmente mortale che si diffonde rapidamente durante i conflitti e gli spostamenti di popolazioni; che il numero di casi di dengue è in aumento, mancano trattamenti per le malattie croniche e il personale e le forniture mediche di prima necessità sono impossibilitati a raggiungere la popolazione interessata;

P.

considerando che il paese sta rapidamente esaurendo il combustibile e che ciò sta già gravemente limitando la distribuzione di aiuti e presto porterà a una carenza idrica che minaccia l'esistenza, visto che lo Yemen, un paese colpito da siccità, dipende completamente per il suo approvvigionamento idrico da pompe per pozzi profondi funzionanti a combustibile;

Q.

considerando che lo Yemen è altresì direttamente interessato dalla crisi umanitaria del Corno d'Africa, dal momento che oltre 250 000 rifugiati, provenienti principalmente dalla Somalia, sono bloccati nel paese e vivono in condizioni precarie; che, secondo le stime del governo, lo Yemen accoglie inoltre circa un milione di migranti etiopi;

R.

considerando che, a causa del peggioramento della situazione della sicurezza, le organizzazioni umanitarie hanno trasferito la maggior parte del personale internazionale al di fuori del paese; che poche organizzazioni sono ancora in grado di operare nello Yemen e che le loro attività sono fortemente limitate;

S.

considerando che al-Qaida nella penisola araba (AQAP) è riuscito a sfruttare il deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen, espandendo la propria presenza e aumentando il numero e la portata dei propri attacchi terroristici;

T.

considerando che il cosiddetto Stato islamico (ISIS)/Da'ish ha consolidato la propria presenza nello Yemen e ha sferrato attacchi terroristici contro moschee sciite, uccidendo centinaia di persone; che sia l'AQAP che l'ISIS/Da'ish potrebbero sfruttare il vuoto di sicurezza dello Yemen per rafforzare le proprie capacità e ordire attacchi contro le forze di sicurezza yemenite, gli Huthi ed eventuali presenze occidentali;

U.

considerando che l'escalation del conflitto armato minaccia il patrimonio culturale dello Yemen; che il 2 luglio 2015 il Comitato per la salvaguardia del patrimonio mondiale ha inserito due siti dello Yemen nella lista del patrimonio mondiale in pericolo: l'antica città di San'a e l'antica città fortificata di Shibam;

V.

considerando che l'UE ha imposto un embargo sulle armi e ulteriori sanzioni mirate nei confronti di un leader Huthi e del figlio dell'ex presidente Ali Abdullah Saleh; che altri due membri del movimento Huthi nonché l'ex presidente Saleh sono soggetti alle stesse restrizioni dal dicembre 2014;

W.

considerando che nel 2015 la direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione ha stanziato 25 milioni di euro in aiuti alle comunità del paese colpite dalla malnutrizione acuta, dal conflitto e dal trasferimento forzato; che nel 2014 i finanziamenti totali dell'UE (pari alla somma degli aiuti forniti dagli Stati membri e dalla Commissione) a favore dell'assistenza umanitaria nello Yemen ammontavano a 100,8 milioni di euro, di cui 33 milioni di euro erogati dalla ECHO;

X.

considerando che l'appello umanitario riveduto delle Nazioni Unite ha richiesto 1,6 miliardi di dollari statunitensi, ma che attualmente ne è stato stanziato solo il 10 % circa;

1.

è seriamente preoccupato per il rapido peggioramento della situazione politica, umanitaria e di sicurezza nello Yemen; esorta tutte le parti in guerra a porre immediatamente fine all'uso della violenza; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; sottolinea che l'UE ha ribadito il proprio impegno di continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita;

2.

ribadisce il suo fermo sostegno a favore dell'unità, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Yemen e si dichiara a fianco del popolo yemenita;

3.

condanna le azioni unilaterali violente e destabilizzanti intraprese dagli Huthi e dalle unità militari fedeli all'ex presidente Saleh; condanna inoltre gli attacchi aerei da parte della coalizione guidata dall'Arabia saudita e il blocco navale imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone, hanno ulteriormente destabilizzato il paese, hanno creato condizioni più favorevoli all'espansione del terrorismo e delle organizzazioni estremiste, quali l'ISIS/Da'ish e l'AQAP, e hanno aggravato una situazione umanitaria già critica;

4.

sollecita tutte le parti yemenite, in particolare gli Huthi, ad adoperarsi per risolvere le loro divergenze attraverso il dialogo e la consultazione; invita tutti gli attori a livello regionale a impegnarsi in modo costruttivo con le parti yemenite al fine di consentire un allentamento della crisi ed evitare ulteriori instabilità nella regione; chiede a tutte le parti di astenersi dal colpire i siti e gli edifici appartenenti al patrimonio culturale con bombardamenti o attacchi aerei, nonché dall'utilizzarli a fini militari;

5.

plaude al fatto che l'Unione europea abbia ribadito il suo fermo impegno e la sua determinazione nell'affrontare la minaccia posta dai gruppi estremisti e terroristici, quali AQAP, e nell'impedire loro di sfruttare ulteriormente a proprio vantaggio la situazione attuale;

6.

condanna qualsiasi tipo di violenza ed ogni tentativo o minaccia di ricorrere alla violenza per intimidire quanti partecipano alle consultazioni mediate dalle Nazioni Unite; sottolinea la necessità che il dialogo politico inclusivo mediato dalle Nazioni Unite sia un processo guidato dagli yemeniti, al fine di conseguire una soluzione politica alla crisi dello Yemen basata sul consenso, in linea con l'iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e il relativo meccanismo di applicazione, le conclusioni della conferenza sul dialogo nazionale globale, l'accordo di pace e di partenariato nazionale e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

7.

condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici perpetrati dall'ISIS/Da'ish contro le moschee sciite a Sana'a e Sa'da, nei quali sono morte e rimaste ferite centinaia di persone, come pure la diffusione dell'ideologia settaria ed estremista alla base di tali atti criminali;

8.

è allarmato per la capacità di AQAP di approfittare del deterioramento della situazione politica e della sicurezza nello Yemen; esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a dimostrare fermo impegno e determinazione nella lotta contro i gruppi estremisti e terroristici quali l'ISIS/Da'ish e AQAP, accordandole la massima priorità;

9.

condanna il reclutamento e l'impiego dei bambini ad opera delle parti coinvolte nel conflitto;

10.

esprime pieno sostegno agli sforzi profusi dalle Nazioni Unite e dall'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, nella mediazione dei negoziati di pace tra le parti; sostiene gli sforzi dell'Oman volti a raggiungere un cessate il fuoco tra gli Huthi e le forze fedeli al governo dello Yemen come primo passo verso una soluzione politica negoziata;

11.

sottolinea che il conflitto può essere risolto unicamente con una soluzione politica, inclusiva e negoziata; esorta pertanto tutte le parti yemenite ad adoperarsi per trovare una soluzione alle rispettive divergenze attraverso il dialogo, il compromesso e la condivisione del potere, che porti alla formazione di un governo di unità nazionale, al fine di ristabilire la pace, evitare il collasso economico e finanziario e far fronte alla crisi umanitaria;

12.

chiede una tregua umanitaria per consentire con urgenza alla popolazione yemenita di beneficiare dell'assistenza di primo soccorso; esorta tutte le parti a facilitare la fornitura urgente di aiuti umanitari in tutte le regioni dello Yemen, così come l'accesso rapido, sicuro e senza ostacoli per permettere alle organizzazioni umanitarie di raggiungere le persone che necessitano di assistenza umanitaria, compresa l'assistenza medica, conformemente ai principi di imparzialità, neutralità e indipendenza; ricorda che è pertanto essenziale facilitare ulteriormente l'accesso delle navi mercantili allo Yemen;

13.

invita tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e in materia di diritti umani, a garantire la protezione dei civili e ad astenersi dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, soprattutto le strutture sanitarie e gli impianti idrici, nonché dall'utilizzare edifici civili per scopi militari, e a cooperare con urgenza con le Nazioni Unite e con le organizzazioni di aiuto umanitario per fornire assistenza a quanti ne hanno bisogno;

14.

sottolinea la necessità di un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite e sollecita tutti i paesi a contribuire a far fronte alle esigenze umanitarie; invita la comunità internazionale a contribuire all'appello umanitario riveduto delle Nazioni Unite;

15.

chiede che si proceda a un'indagine internazionale indipendente riguardo alle presunte violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e umanitario;

16.

prende atto dei progressi raggiunti in seno all'Assemblea costituente e chiede una costituzione inclusiva e trasparente che soddisfi le aspirazioni legittime del popolo yemenita e rifletta le conclusioni della conferenza sul dialogo nazionale, nonché lo svolgimento di un referendum sul progetto di costituzione ed elezioni generali tempestive, onde evitare un ulteriore deterioramento della situazione umanitaria e della sicurezza nello Yemen;

17.

ricorda che la libertà di religione e di credo è un diritto fondamentale e condanna fermamente ogni violenza o discriminazione fondata sulla religione e sul credo nello Yemen; ribadisce il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità religiose e di altro tipo; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad adottare iniziative contro l'odio, il settarismo e la radicalizzazione violenta ed estremista;

18.

invita il VP/AR, unitamente agli Stati membri, a raccogliere urgentemente sostegno in seno alle Nazioni Unite a favore di un ambizioso piano internazionale volto ad assicurare l'approvvigionamento idrico nello Yemen, giacché una simile iniziativa potrebbe essere fondamentale per concludere positivamente il potenziale processo di pace e dare alla popolazione la possibilità di migliorare l'agricoltura, nutrirsi e ricostruire il paese;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi e al governo dello Yemen.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/98


P8_TA(2015)0271

Sfide legate alla sicurezza in Medio Oriente e in Africa del Nord e prospettive di stabilità politica

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulle sfide in materia di sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa e le prospettive di stabilità politica (2014/2229(INI))

(2017/C 265/12)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, e la sua posizione del 17 gennaio 2013 su tale accordo (1),

viste la strategia europea in materia di sicurezza del 12 dicembre 2003 e la dichiarazione del Consiglio dell'11 dicembre 2008 sul rafforzamento delle capacità,

vista la comunicazione congiunta dell'8 marzo 2011 del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione su un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)0200),

visto il partenariato di Deauville avviato dal G8 in occasione del Vertice dei capi di Stato e di governo tenutosi a Deauville il 21 maggio 2011,

vista la comunicazione congiunta del 25 maggio 2011 del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione su una risposta nuova ad un vicinato in mutamento (COM(2011)0303),

vista la comunicazione congiunta del 6 febbraio 2015 del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione intitolata «Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh» (JOIN(2015)0002),

visti la dichiarazione adottata alla terza riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e dalla Lega degli Stati arabi, tenutasi ad Atene l'11 giugno 2014, nonché il memorandum d'intesa firmato a Bruxelles il 19 gennaio 2015 tra il Servizio europeo per l'azione esterna e il Segretariato generale della Lega degli Stati Arabi,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 agosto 2014 su Iraq e Siria,

viste le conclusioni della conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 17 novembre 2014 sul processo di pace in Medio Oriente,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 15 dicembre 2014 su una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 9 febbraio 2015 sulla lotta al terrorismo,

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (2),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran (3),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (4),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba (5),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (6),

vista la sua risoluzione del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (7),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Libia (8),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (9),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulle relazioni fra l'UE e la Lega degli Stati arabi e la cooperazione nella lotta al terrorismo (10),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri (11),

viste le conclusioni della riunione del 23 marzo 2015 a Bruxelles dei rappresentati delle municipalità libiche, convocata dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia e ospitata dall'Unione europea,

vista la riunione, tenutasi a Barcellona il 13 aprile 2015, dei ministri degli Affari esteri dei paesi dell'UE e dei paesi del Mediterraneo meridionale, organizzata dalla Spagna, dalla Presidenza lettone e dall'UE per discutere il futuro del vicinato europeo,

viste le risoluzioni 2139 (2014), 2165 (2014) e 2191 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che autorizzano l'accesso dell'ONU e dei suoi partner attraverso le frontiere e le linee di conflitto per consegnare gli aiuti umanitari in Siria senza il consenso dello Stato interessato,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0193/2015),

A.

considerando che i conflitti in Siria, Iraq, Yemen e Libia e l'aumento delle tensioni nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (regione «MENA») sono grandi fonti di destabilizzazione in tale regione; che vi è una connessione tra i fronti del Sahel e quelli mediorientali nella lotta contro il terrorismo, e che tali fronti sono prossimi a quell'area sensibile che è il Corno d'Africa; che le conseguenze di tale situazione per la sicurezza dell'intera regione sono disastrose poiché danneggiano durevolmente lo sviluppo politico ed economico, le infrastrutture critiche e la coesione demografica della regione; che i rischi per la sicurezza, per i cittadini e per gli interessi dell'Europa legati a questi sviluppi sono rischi gravi; che vi è un gran numero di vittime civili e di atti terroristici compiuti contro civili; che le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario che vengono commesse, in particolare contro minoranze etniche e religiose, sono di forte gravità; che la grave crisi umanitaria causata da questi conflitti sta provocando massicci spostamenti di popolazione e sta creando enormi difficoltà per i profughi e per le comunità che li ospitano; che vi sono persistenti difficoltà a individuare una strategia coerente di risoluzione dei conflitti e a stabilire una base legittima e affidabile per un dialogo inclusivo con le varie parti interessate;

B.

considerando che è necessario rivedere l'azione dell'UE nella regione MENA alla luce delle conseguenze delle rivolte arabe per i paesi interessati, della nuova e complessa situazione così venutasi a creare e della necessità imperativa di combattere l'ISIL/Da'esh e le altre organizzazioni terroristiche; che è necessario di aumentare la pressione sui regimi autoritari affinché avviino politiche inclusive; che la stabilizzazione della regione non è solo un problema di sicurezza ma ha anche implicazioni economiche, politiche e sociali, il che impone all'Unione e ai suoi Stati membri di sviluppare politiche strategiche globali e poliedriche e una cooperazione piena con le parti presenti nella regione, a medio e a lungo termine;

C.

considerando che l'organizzazione terroristica ISIL/Da'esh ha lanciato campagne sistematiche di pulizia etnica nell'Iraq settentrionale e in Siria, perpetrando crimini di guerra, tra cui uccisioni sommarie di massa e sequestri di massa, contro minoranze etniche e religiose; che le Nazioni Unite hanno già riferito di uccisioni mirate, conversioni forzate, rapimenti, vendita di donne, riduzione di donne e bambini in schiavitù, reclutamento di bambini per attentati suicidi, nonché abusi sessuali, maltrattamenti fisici e torture; che l'ISIL/Da'esh prende di mira comunità di cristiani, yazidi, turkmeni, shabak, kakai, sabei e sciiti, come pure molti arabi e musulmani sunniti;

D.

considerando che il Medio Oriente e il Nord Africa si trovano in uno stato di sconvolgimento geopolitico che probabilmente modificherà radicalmente e in modo imprevedibile gli equilibri regionali; che sono presenti crisi e conflitti in ulteriore aggravamento, che presentano una dimensione etnica e settaria e vedono il crescere di gruppi paramilitari e la debolezza o il crollo di alcuni Stati o regimi della regione; che a ciò conseguono molteplici violazioni dei diritti umani; che i paesi MENA e la comunità internazionale condividono interessi di sicurezza nella lotta al terrorismo e nel sostegno a un'autentica riforma democratica inclusiva nella regione;

E.

considerando che i conflitti in Iraq e in Siria, così come quello nello Yemen, inaspriscono le tensioni regionali e internazionali; che le cause religiose ed etniche vengono strumentalizzate per interessi politici e di potere; che ciò crea un rischio di scontro tra sunniti e sciiti che si estende oltre i confini geografici immediati;

F.

considerando che la Tunisia è l'esempio più notevole di democratizzazione dopo le rivolte arabe, ma il 18 marzo 2015 è stata colpita da un attacco terroristico rivendicato dall'ISIL/Da'esh, il che richiama la necessità di un sostegno forte e continuo ai paesi della regione, e in particolare alla Tunisia;

G.

considerando che, in accordo con gli orientamenti 2008 dell'UE del sulle violenze contro le donne e le ragazze, la promozione dei diritti delle donne e la parità di genere dovrebbero essere elementi fondamentali del dialogo politico e sui diritti umani tra l'Unione europea e i paesi della regione MENA; che la partecipazione e l'assunzione di responsabilità da parte delle donne nella vita pubblica, politica, economica e culturale dei paesi MENA è fondamentale per favorire a lungo termine la stabilità, la pace e la prosperità economica; che l'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso l'istruzione è essenziale per promuovere il loro ruolo in tutti questi ambiti; che le organizzazioni della società civile che operano per i diritti delle donne e la parità di genere possono svolgere un ruolo importante per l'emancipazione delle donne nei paesi MENA;

H.

considerando che l'influenza degli Stati membri dell'UE nella regione è molto diseguale; che è necessario aumentare l'influenza dell'Unione europea; che la stabilità politica ed economica a lungo termine della regione MENA riveste per l'Unione un'importanza strategica fondamentale; che pertanto l'Unione ha un ruolo primario da svolgere nel promuovere la risoluzione dei conflitti e la governance democratica nella regione MENA;

I.

considerando che in passato gli aiuti dell'UE ai paesi MENA sono stati troppo frammentati e troppo lenti ad adeguarsi alle esigenze politiche ed economiche dei paesi interessati, compromettendo così la capacità dell'UE di svolgere un ruolo di primo piano nella regione;

J.

considerando che in passato l'assistenza dell'UE ai paesi MENA, in particolare nel contesto della politica europea di vicinato (PEV), ha applicato troppo spesso lo stesso approccio strategico indifferenziato, senza fare sufficienti distinzioni tra le situazioni specifiche dei paesi interessati e senza individuare i partner della società civile che necessitavano di sostegno e di assistenza per la costruzione di capacità; che i tentativi di transizione democratica compiuti in seguito alle rivolte della «primavera araba» hanno bisogno di un sostegno attivo basato su un'impostazione organizzata e a lungo termine;

K.

considerando che gli sconvolgimenti nella regione MENA incidono sulla capacità dell'UE di promuovere i propri valori politici e democratici e sullo sviluppo delle sue relazioni economiche con i paesi in questione, e potrebbero mettere in pericolo la sua sicurezza energetica;

L.

considerando che, essendo stata costretta a prendere misure d'emergenza in risposta a crisi successive nella regione MENA che — malgrado alcuni segnali — non è riuscita a prevedere, l'UE non è stata in grado di analizzare i fattori chiave o di affrontare la complessità della situazione, delle aspettative e delle prospettive create dalle rivolte arabe del 2011; che, soprattutto, l'Unione europea ha mancato di rispondere alla necessità di una strategia a lunghissimo termine per dare sostegno e assistenza a un'autentica transizione democratica, allo sviluppo economico e alla stabilità politica; che, sulla base delle istruzioni ricevute dal Consiglio europeo del dicembre 2013, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) ha avviato un importante processo di riflessione strategica; che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno lanciato un ampio processo di consultazione per una revisione della PEV; che la struttura del SEAE offre la possibilità di un'analisi politica e strategica paese per paese, che dovrebbe essere un fattore chiave nella pianificazione dell'assistenza ai paesi della regione, anche nel quadro della PEV;

M.

considerando che, per poter esercitare un'influenza positiva sui paesi MENA, l'Unione europea deve essere capace di offrire più di una semplice prospettiva di cooperazione economica, in particolare di proporre un partenariato politico e strategico di ampia portata;

N.

considerando che gli attacchi verificatisi tra il 26 e il 30 giugno in Tunisia, Kuwait e Yemen, rivendicati dall'ISIL/Da'esh, hanno causato 92 morti e diverse centinaia di feriti; che tali attacchi mettono in luce ancora una volta la necessità di affrontare efficacemente le sfide in materia di sicurezza e la mancanza di stabilità politica nella regione;

Far fronte alle minacce e affrontare la situazione della sicurezza

1.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare le cause profonde del rapido deterioramento della situazione in tutta la regione MENA attraverso un approccio olistico e ambizioso; sostiene la campagna internazionale contro l'ISIL/Da'esh e plaude all'impegno dei partner della coalizione a operare insieme nel quadro di una strategia comune; elogia in particolare l'azione intrapresa dagli Stati membri dell'UE che partecipano alla coalizione internazionale contro l'ISIL/Da'esh, mediante attacchi militari o una partecipazione logistica, finanziaria e umanitaria; invita tuttavia a una maggiore mobilitazione in tutti gli ambiti e sottolinea la necessità di una migliore articolazione delle azioni; osserva che tali azioni potrebbero utilmente essere coordinate sotto l'egida dell'UE, se necessario nel quadro di un'operazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e a tal fine invita l'Unione europea a sviluppare una capacità operativa sufficiente e a mettere in atto una vera difesa comune europea; sottolinea comunque che si deve trovare una risposta specifica, basata sulle differenze politiche e transregionali, alla questione della lotta contro l'ISIL/Da'esh, il Fronte al-Nusra e gli altri gruppi terroristici; invita l'UE ad assumere il ruolo di principale facilitatore di un dialogo regionale che coinvolga tutte le parti interessate della regione, in particolare la Lega degli Stati arabi, l'Arabia Saudita, l'Egitto, la Turchia e l'Iran; ricorda l'importanza di andare incontro alle legittime richieste delle popolazioni locali, in particolare quali sono state espresse durante le rivolte arabe del 2011, al fine di assicurare la stabilità a lungo termine della regione; prende atto del recente annuncio da parte della Lega degli Stati arabi (la «Lega araba») della costituzione di un'unità permanente di risposta rapida, destinata in particolare a combattere l'ISIL/Da'esh e altri gruppi terroristici emergenti;

2.

sottolinea l'importanza di una presenza politica constante dell'UE, al massimo livello, per assicurare un dialogo politico strategico a lungo termine e un vero dibattito comune con i paesi MENA su quali siano le loro necessità ai fini del conseguimento della stabilità regionale; sottolinea che l'Unione europea sarà un attore efficace sulla scena internazionale unicamente se sarà in grado di parlare con una sola voce; invita perciò l'UE a dotarsi rapidamente di una vera politica estera comune, con uno stretto coordinamento tra le azioni interne ed esterne; invita l'AR/VP a lavorare con i ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'UE o con personalità politiche riconosciute dagli attori della regione al fine di garantire, sotto la sua autorità e a nome dell'Unione, un dialogo costante ad alto livello con i paesi della regione; ricorda la necessità di individuare dei paesi partner chiave su cui fare affidamento, per garantire a lungo termine la stabilità sul piano politico e della sicurezza;

3.

sottolinea l'importanza e la necessità di un'efficace attuazione delle seguenti iniziative nel corso del 2015: sostenere progetti e attività di costruzione delle capacità con i paesi MENA, contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento, promuovere la cooperazione internazionale, affrontare i fattori di fondo e le crisi in corso e rafforzare il partenariato con i paesi chiave, anche rafforzando il dialogo politico con la Lega araba, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OCI), l'Unione africana (UA) e altre strutture pertinenti di coordinamento regionale, come il G5 Sahel;

4.

insiste sul fatto che la stabilità e la sicurezza della regione MENA sono fondamentali per la sicurezza dell'UE; ricorda che l'ISIL/Da'esh e altre organizzazioni terroristiche hanno radici in Iraq e in Siria da molti anni e puntano ad affermare una loro influenza regionale; osserva che le vittorie del gruppo sono il risultato di crisi delle istituzioni, della democrazia e della sicurezza in questi paesi e della porosità del confine tra essi; sottolinea che la capacità di reclutamento e l'espansione dell'ISIL/Da'esh e del Fronte al-Nusra sono alimentate dalla crisi economica, politica, sociale e culturale che affligge la regione; invita l'Unione europea, insieme al mondo arabo, a valutare le cause profonde della radicalizzazione e ad adottare un approccio globale basato sulla sicurezza, la capacità di governance democratica e lo sviluppo politico, economico, sociale e culturale, avendo come principio guida l'inclusività; ritiene che, se non si trova una soluzione pratica e sostenibile a questi problemi, ogni azione volta a neutralizzare la minaccia rappresentata dall'ISIL/Da'esh e da altri gruppi terroristici incontrerà difficoltà crescenti e persistenti;

5.

prende atto dello stanziamento di un miliardo di euro prevista nel quadro della strategia dell'Unione europea intitolata «Elementi di una strategia regionale dell'UE per la Siria e l’Iraq e la minaccia del Daesh», di cui 400 milioni sono destinati agli aiuti umanitari; plaude ai tentativi di calibrare l'assistenza umanitaria dell'UE in funzione delle specifiche esigenze legate al genere e all'età; invita a prestare particolare attenzione alla Giordania e al Libano, che in proporzione alla popolazione assorbono la maggior quota di profughi; sottolinea quanto sia importante che questi due paesi agevolino il passaggio sicuro dei profughi nel loro territorio e rispettino il principio di non respingimento; ricorda anche le conseguenze della crisi dei profughi per il governo regionale del Kurdistan iracheno; teme che i campi profughi, a causa delle condizioni di estrema povertà e delle privazioni, possano trasformarsi in incubatori di radicalizzazione; ritiene che a lungo andare essi costituiscano fattori destabilizzanti per i paesi che li ospitano e chiede pertanto che si trovino soluzioni a lungo termine, in grado di aiutare sia i profughi che i loro paesi di accoglienza; invita l'UE a collaborare con altri partner, in particolare l'UNHCR e l'UNICEF, per affrontare i problemi permanenti presenti nei campi che ospitano profughi e sfollati interni in Iraq, Giordania, Libano e Turchia, soprattutto in relazione alla mancata scolarizzazione dei giovani e dei bambini; plaude allo stanziamento di fondi per le popolazioni ospitanti nel quadro della nuova strategia e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP); invita gli Stati membri dell'UE ad incrementare i loro impegni in relazione alla crisi dei profughi, in termini di risorse finanziarie e di reinsediamento dei profughi più vulnerabili;

6.

prende atto del continuo aumento delle domande d'asilo provenienti dalla Siria e dall'Iraq e invita gli Stati membri dell'UE a moltiplicare gli sforzi per ospitare i richiedenti asilo e affrontare rapidamente il problema dell'accumulo di casi pendenti;

7.

valuta positivamente la partecipazione di alcuni Stati della regione MENA alla coalizione internazionale contro l'ISIL/Da'esh; esorta i loro governi e la comunità internazionale a raddoppiare gli sforzi per impedire il finanziamento del terrorismo internazionale e delle guerre in Siria e in Libia; ribadisce la sua richiesta a tutti i paesi della regione di impedire alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private di finanziare o agevolare il finanziamento di organizzazioni terroristiche o di persone o aziende affiliate al governo siriano attualmente oggetto delle sanzioni dell'UE, che devono essere sufficientemente severe; chiede la loro partecipazione a programmi di cooperazione regionale per il monitoraggio dei movimenti di capitali, istituendo una collaborazione tra il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), la Lega araba, l'OCI e le istituzioni dell'UE; sottolinea l'urgente necessità di introdurre un sistema efficace di sanzioni coordinato con la Lega araba, l'OCI e il CCG, in modo da porre fine al finanziamento dell'ISIL/Da’esh da parte di attori internazionali e alla commercializzazione da parte dell'organizzazione terroristica di petrolio prodotto illegalmente; sottolinea inoltre, a tale proposito, l'urgente necessità di una maggiore cooperazione tra le autorità doganali al confine tra Turchia, Iraq e Siria per impedire all'ISIL/Da’esh di vendere petrolio prodotto illegalmente;

8.

sottolinea l'importanza di un dialogo strategico a lungo termine con la Lega araba, l'OCI e il CCG; accoglie con soddisfazione a tale riguardo la dichiarazione adottata ad Atene l'11 giugno 2014 e il memorandum d'intesa del gennaio 2015 e chiede la loro piena attuazione; sottolinea l'importanza cruciale di organizzare Vertici frequenti tra l'UE e la Lega araba, l'OCI e il CCG; mette in risalto il ruolo centrale che dovrà svolgere la Lega araba per la risoluzione delle crisi; ritiene che queste crisi pongano in evidenza la necessità che i membri della Lega araba trasformino tale organizzazione in un organismo decisionale a pieno titolo, realmente in grado di prendere decisioni vincolanti; ricorda la cooperazione strategica tra l'Unione europea e il CCG; sottolinea che il CCG potrebbe esercitare un'influenza politica positiva nella gestione delle crisi e dei conflitti nei paesi MENA;

9.

sottolinea ugualmente l'importanza dei dialoghi regionali con la Turchia e l'Iran; plaude al recente accordo raggiunto tra il Gruppo E3+3 e l'Iran sul programma nucleare iraniano, e auspica di vederlo tradotto in un accordo completo e definitivo entro la scadenza concordata; invita il VP/AR e gli Stati membri, nel caso di un accordo definitivo sulla questione nucleare, a tenere consultazioni approfondite con l'Iran e ad assicurarsi al tempo stesso del rispetto dei suoi impegni in materia di non proliferazione fino alla conferma da parte del competenti organismi internazionali, tra cui l'AIEA; a tal fine sollecita l'Unione europea a impegnarsi attivamente per la promozione di misure di costruzione della fiducia tra Iran e Arabia Saudita; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione con la Turchia nella lotta al terrorismo; insiste sul ruolo di primaria importanza che la Turchia può svolgere, in quanto membro della NATO, nella lotta contro l'ISIL/Da’esh e nella stabilizzazione dell'Iraq e della Siria; invita la Turchia a sgombrare il campo da talune ambiguità e a svolgere pienamente il suo ruolo di forza di stabilizzazione nella regione, controllando efficacemente il suo confine con la Siria e svolgendo un ruolo più attivo nella lotta contro l'ISIL/Da’esh in collaborazione con l'UE:

10.

invita i paesi della regione a non esportare terrorismo e armi nei paesi vicini, poiché ciò potrebbe destabilizzare ulteriormente la situazione in questi ultimi;

11.

rammenta la necessità di creare le condizioni per una ripresa dei negoziati di pace tra Israele e Autorità palestinese per una risoluzione definitiva del conflitto, fondata su una soluzione che consenta ai due paesi di vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, sulla base dei confini del 1967 e con Gerusalemme capitale dei due Stati in conformità al diritto internazionale; esprime ancora una volta la sua profonda preoccupazione per il rapido deteriorarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza; è gravemente preoccupato per la politica israeliana di insediamenti in Cisgiordania; è profondamente preoccupato per la situazione di stallo del dialogo e per le crescenti tensioni tra israeliani e palestinesi; chiede alle due parti, all'Unione europea e alla comunità internazionale di compiere sforzi seri e credibili per giungere alla soluzione di cui sopra; elogia e sostiene la determinazione dell'Alto rappresentante Mogherini affinché l'UE intensifichi il proprio impegno nel processo di pace in Medio Oriente e si faccia valere nel ruolo di facilitatore; esorta tutte le parti ad astenersi da qualsiasi azione che, sotto forma di istigazione, provocazione, uso eccessivo della forza o rappresaglia, faccia peggiorare la situazione; ribadisce il suo pieno sostegno all'iniziativa di pace araba del 2002 e invita i paesi della Lega araba e Israele a darle effetto; sottolinea che l'inclusione della Lega araba gioverebbe grandemente a ogni riflessione sulla ripresa del processo di pace e sul controllo amministrativo e politico della striscia di Gaza da parte dell'Autorità palestinese; sottolinea il ruolo determinate svolto dall'Egitto nell'ottenere il cessate il fuoco definitivo nel conflitto tra Hamas e Israele dell'estate del 2014; chiede ai donatori internazionali di rispettare gli impegni che hanno assunto alla Conferenza del Cairo dell'ottobre 2014;

12.

esprime pieno sostegno alla messa in atto da parte dell'UE di azioni concrete, nel quadro di una forte PSDC, per promuovere la stabilità e la sicurezza nei paesi MENA; deplora il fatto che le missioni e le operazioni della PSDC intraprese nella regione (EUBAM Libia, EUPOL COPPS e EUBAM Rafah) siano sottodimensionate e non al passo con le problematiche di sicurezza della regione, e chiede una revisione strategica di tali operazioni; sottolinea che l'Unione europea, nel quadro del suo impegno per i diritti umani e lo Stato di diritto, potrebbe svolgere un ruolo importante nel fornire assistenza specifica e formazione per le competenze specifiche nel campo della riforma della giustizia penale, della riforma del settore della sicurezza (SSR), del processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR), della sorveglianza delle frontiere, della lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, e della prevenzione del traffico di armi e droga e della tratta di esseri umani; chiede che si dedichi particolare attenzione alla Libia; sottolinea l'importanza del dialogo e della cooperazione con la Lega araba e l'Unione africana per far sì che i paesi partner possano sviluppare le competenze e avere le risorse militari e umane necessarie per combattere l'estremismo;

13.

si oppone fermamente all'utilizzo di droni per uccisioni extragiudiziali ed extraterritoriali di sospetti terroristi ed esige la messa al bando dell'utilizzo dei droni a tale scopo;

14.

invita le autorità degli Stati membri dell'UE e dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa a rispettare il divieto di tortura, quale sancito in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che la maggior parte di questi paesi ha sottoscritto e ratificato; ribadisce che le confessioni estorte sotto tortura non hanno validità e condanna tale pratica;

15.

è particolarmente preoccupato per il fatto che le varie crisi politiche nella regione hanno ridotto la capacità di intelligence degli Stati membri; ricorda l'importanza fondamentale di promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i paesi MENA nel combattere il terrorismo in un quadro di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; chiede una cooperazione sistematica ed efficace tra questi paesi, e con l'Europol e l'Interpol, per aiutarli a sviluppare le strutture e le risorse necessarie nel campo dell'antiterrorismo (anti-terrorism), del contrasto al terrorismo (counter-terrorism) e della criminalità organizzata, compresa la tratta di esseri umani, mediante l'attuazione di sistemi di difesa integrati progettati principalmente per proteggere i diritti umani di ogni individuo coinvolto, purché vi siano garanzie adeguate in materia di diritti umani; mette in risalto il dialogo 5+5, che integra l'azione dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) e consente di lavorare alla cooperazione per la sicurezza; sottolinea la necessità di superare le persistenti carenze della cooperazione con i paesi di origine, di transito e di destinazione dei combattenti stranieri («foreign fighters»); invita gli Stati membri dell'Unione europea a mettere in comune le loro risorse, a rafforzare i meccanismi esistenti (Frontex, Eurosur) e a istituire un PNR europeo al fine di migliorare i controlli alle frontiere esterne dell'UE; sottolinea la necessità di intensificare la collaborazione attiva tra i ministri degli Esteri e dell'Interno, in particolare per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia e la condivisione delle informazioni;

16.

ricorda l'urgente necessità di trovare una soluzione politica al conflitto in Siria; sostiene che una soluzione duratura richiede un processo politico inclusivo a guida siriana che conduca a una transizione, sulla base del comunicato di Ginevra del 30 giugno 2012 e in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di conservare l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale del paese; si compiace degli sforzi della coalizione nazionale siriana intesi ad ampliare la base dei propri affiliati e a collaborare con altri gruppi di opposizione, anche attraverso il recente impegno assunto con la commissione nazionale di coordinamento, volto a delineare la visione dell'opposizione per la transizione politica; sostiene gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, per porre fine ai conflitti armati e rilanciare il dialogo politico; sottolinea l'importanza di tutelare e sostenere l'opposizione siriana democratica; ricorda la necessità di far valere il principio di responsabilità per i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e le gravi violazioni dei diritti umani perpetrati dal regime di Bashar Al-Assad durante il conflitto;

17.

chiede che ogni iniziativa intesa a fermare i combattimenti in Siria tenga conto delle esigenze del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale in materia di diritti umani, quest'ultimo applicabile sia in tempo di guerra che in tempo di pace, nonché del diritto penale internazionale; invita l'Unione europea ad aumentare la pressione sul regime di Assad affinché rispetti le risoluzioni 2139 (2014), 2165 (2014) e 2191 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché a intensificare i suoi sforzi per far giungere a destinazione gli aiuti umanitari, anche nelle zone controllate dall'opposizione moderata siriana, e per fornire assistenza ai fini dello sviluppo di capacità; si compiace degli impegni assunti nel corso della terza conferenza di Kuwait City e invita l'Unione europea e gli altri donatori internazionali a rispettare i propri impegni finanziari in risposta alla crisi siriana; sostiene la raccomandazione della Commissione di promuovere il ripristino dell'amministrazione e dei servizi pubblici nelle regioni curde della Siria devastate e chiede con urgenza che sia fornito aiuto per la ricostruzione della città di Kobanê;

18.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria in Siria da ormai quattro anni; rileva che gli interventi umanitari sono in calo a causa di intenzionali ostacoli agli aiuti, che devono essere immediatamente rimossi; rileva con grande preoccupazione che negli ultimi due anni è quasi raddoppiato il numero delle persone che vivono in zone difficili o impossibili da raggiungere da parte delle agenzie umanitarie;

19.

sottolinea che sono stati documentati stupri di guerra perpetrati contro donne e ragazze, in particolare in Siria, in Iraq e nei territori controllati dal Da'esh; esorta a offrire alle donne vittime di stupro nel contesto del conflitto armato tutta la gamma di servizi sanitari in ambito sessuale e riproduttivo, tra cui l'aborto, in strutture umanitarie finanziate dall'Unione europea, in conformità del diritto internazionale umanitario, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dell'articolo 3 comune delle convenzioni di Ginevra che garantisce tutta l'assistenza medica richiesta dai feriti e dai malati, senza alcuna distinzione sfavorevole;

20.

sottolinea la necessità che il governo iracheno promuova la condivisione delle responsabilità politiche, del potere e dei proventi del petrolio in modo inclusivo, coinvolgendo tutte le componenti religiose ed etniche del paese e in particolare le minoranze sunnite; chiede che tale condivisione divenga condizione essenziale per l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq; invita il governo iracheno a offrire senza indugio protezione alle minoranze etniche e religiose, al fine di evitare che le milizie sciite perpetrino atti di violenza contro le minoranze sunnite e di garantire un rifugio sicuro e aiuti essenziali per i profughi fuggiti dal terrorismo dell'ISIL/Da'esh; prende atto dell'accordo raggiunto dal governo dell'Iraq e dal governo regionale del Kurdistan iracheno sollecitandone la piena attuazione e chiede all'Iraq di rispettare pienamente i diritti finanziari del governo regionale del Kurdistan, come previsto dalla costituzione; sottolinea l'importanza della cooperazione tra Baghdad ed Erbil per la sicurezza e la prosperità economica dell'Iraq e della regione e ne incoraggia l'ulteriore rafforzamento; invita l'Unione europea a contribuire al rafforzamento delle capacità politiche, amministrative e militari del governo iracheno, in particolare per affrontare le sfide costituite dalla crisi socio-economica e dall'insufficiente tutela dei diritti umani;

21.

è convinto che per raggiungere una situazione di sicurezza durevole nelle regioni già liberate dall'ISIL/Da'esh o da altri gruppi terroristici, è necessario stabilizzare ulteriormente tali zone; sottolinea che ciò può avvenire fornendo aiuti umanitari, programmi di sminamento e interventi di polizia;

22.

condanna fermamente l'attacco terroristico al museo del Bardo di Tunisi perpetrato il 18 marzo 2015 e rivendicato dallo Stato islamico; è preoccupato per la capacità di reclutamento delle reti terroristiche in un paese retto da un governo di unità nazionale di cui fa parte il partito islamico moderato Ennahda; esprime preoccupazione anche per la permeabilità delle frontiere della Tunisia con la Libia, che sono utilizzate in particolare per il traffico di droga e di armi, e accoglie con favore la recente cooperazione in tale ambito fra la Tunisia e l'Unione europea e i suoi Stati membri; continua a manifestare preoccupazione per l'afflusso massiccio di profughi libici in Tunisia, che mette sotto forte pressione la stabilità del paese, e plaude all'accoglienza loro offerta dalla Tunisia, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati libici; sottolinea l'importanza per l'UE e per la Tunisia di proseguire e rafforzare la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare istituendo programmi congiunti di sicurezza; ritiene che in tale ambito sia indispensabile supportare maggiormente la questione tunisina, assumendo impegni specifici anche dal punto di vista economico e degli investimenti, al fine di sostenere la fragile transizione democratica, nella consapevolezza che è nell'interesse dell'intera regione e dell'UE che l'esperimento tunisino abbia esito positivo; esorta la Commissione a sottolineare l'importanza della democratizzazione e a inviare un messaggio simbolico dopo le rivolte arabe organizzando un vertice UE-MENA a Tunisi;

23.

esprime grande preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza in Libia; esprime profonda preoccupazione per l'espansione dei gruppi terroristici nel paese, in particolare dell'ISIL/Da'esh, che sta sfruttando il vuoto politico e l'intensificazione della violenza; sottolinea l'importanza di misure urgenti per limitare e debellare l'influenza delle organizzazioni terroristiche in territorio libico; è allarmato per la situazione particolarmente grave nella regione meridionale del paese, in quanto è utilizzata come piattaforma per la criminalità organizzata e gruppi armati; sottolinea la necessità di preservare l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Libia, il che può essere realizzato solo attraverso una politica che includa tutti attori ben identificati; ribadisce il proprio sostegno ai colloqui condotti dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Bernardino León, alla ricerca di una soluzione negoziata che porti alla formazione di un governo di unità libico; accoglie con favore gli sforzi compiuti da Algeria e Marocco per promuovere il dialogo intra-libico; sottolinea che l'UE ha già espresso la sua disponibilità a introdurre misure restrittive nei confronti dei sabotatori del processo di dialogo, in linea con la risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea che l'Unione deve essere pronta a prestare sostegno alle istituzioni libiche non appena sarà individuata una soluzione politica e verranno sospese le ostilità; evidenzia che in Libia l'UE deve contribuire agli sforzi in materia di disarmo, smobilitazione e reinserimento e di riforma del settore della sicurezza, non appena sarà varato un governo di unità e su richiesta di quest'ultimo; avverte, tuttavia, che, in caso di stallo nei negoziati politici e di un intensificarsi dei conflitti armati, l'Unione deve essere pronta a contribuire a qualsiasi intervento di mantenimento della pace su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

24.

Esprime preoccupazione per il deterioramento della situazione della sicurezza in Yemen; sottolinea che la crisi politica si è trasformata in crisi di sicurezza e umanitaria, che destabilizza l'intera penisola araba e tutti i paesi MENA; sostiene l'ONU nei suoi sforzi per riprendere i negoziati; sottolinea che soltanto un ampio consenso politico, tramite negoziati pacifici tra i principali gruppi politici in un clima privo di paure, può offrire una soluzione sostenibile all'attuale crisi e preservare l'unità e l'integrità territoriale del paese; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa concreta per aiutare la popolazione civile e per porre fine alla crisi;

25.

condanna fermamente gli attacchi alle infrastrutture civili e alla popolazione in Yemen, che hanno provocato un elevato numero di vittime e aggravato sensibilmente la situazione umanitaria già drammatica; invita l'Unione europea, insieme agli attori internazionali e regionali, a fare da mediatore per ottenere un cessate il fuoco immediato e la fine delle violenze contro i civili; chiede che siano messi a disposizione ulteriori finanziamenti, in coordinamento con gli altri donatori internazionali, allo scopo di evitare una crisi umanitaria e fornire aiuti essenziali a chi ne ha bisogno;

26.

esorta la Commissione ad affrontare strutturalmente, con i paesi della regione MENA, il problema dei giovani che abbandonano l'UE per combattere a fianco dell'ISIL/Da'esh e di altre organizzazioni terroristiche in Siria e in Iraq; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per impedire ai combattenti di lasciare il loro territorio, in linea con la risoluzione 2170 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e a sviluppare una strategia comune per i servizi di sicurezza e le agenzie dell'UE in materia di monitoraggio e controllo dei jihadisti; esorta alla cooperazione all'interno dell'UE e sul piano internazionale, al fine di intraprendere le azioni legali del caso nei confronti delle persone sospettate di coinvolgimento in atti di terrorismo e di adottare altre misure preventive volte a individuare e bloccare la radicalizzazione; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra loro e con gli organismi dell'UE;

27.

sottolinea quanto sia importante che il governo egiziano, nella sua lotta al terrorismo, rispetti i diritti umani e le libertà politiche fondamentali, interrompa gli arresti sistematici dei manifestanti e degli attivisti pacifici e sostenga il diritto a un processo equo; rileva che accoglierebbe con favore la messa al bando della pena di morte, di cui potrebbero beneficiare i membri delle organizzazioni politiche e sociali che sono stati recentemente condannati;

28.

si compiace dell'accordo preliminare sulle acque del Nilo, raggiunto il 23 marzo 2015 tra l'Egitto, il Sudan e l'Etiopia; pone l'accento sul fatto che un utilizzo delle acque del Nilo concordato congiuntamente è fondamentale per la sicurezza di tutti i paesi interessati; sottolinea che l'Unione deve essere pronta ad agevolare ulteriormente il dialogo tra tutte le parti, se ritenuto utile per i negoziati;

Rafforzare la strategia globale per la democrazia e i diritti umani

29.

è convinto che la mancanza di democrazia costituisca una delle cause fondamentali di instabilità politica nella regione e che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici fondamentali sia la principale protezione a lungo termine contro la cronica instabilità dei paesi della regione MENA; invita l'UE e i suoi Stati membri a non guardare la regione MENA soltanto attraverso la lente delle minacce alla sicurezza a breve termine e a fornire sostegno attivo e sostenibile alle aspirazioni democratiche delle società nella regione; sottolinea la necessità che vengano adottate azioni equilibrate, nel quadro di un approccio olistico e ambizioso per la democrazia, per combinare la politica di sicurezza con quella sui diritti umani, che è una delle priorità dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di rafforzare la stabilità a lungo termine nella regione MENA attraverso il costante sostegno dell'UE alla società civile, in particolare attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento europeo di vicinato per la società civile, nonché attraverso i nuovi strumenti per la democrazia come il Fondo europeo per la democrazia; invita gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e impegno, ad alimentare il bilancio di tale fondo con finanziamenti sufficienti, al fine di garantire il sostegno più flessibile ed efficace possibile agli attori locali del cambiamento democratico nella regione; invita il SEAE a raddoppiare gli sforzi per la divulgazione e la spiegazione dei valori europei, segnatamente attraverso contatti regolari con le autorità e, parallelamente, con i rappresentanti della società civile;

30.

accoglie con soddisfazione l'avvio da parte del VP/AR e della Commissione di un'ampia consultazione sulla revisione della politica europea di vicinato; invita la Commissione, il SEAE, il Consiglio e gli Stati membri a sviluppare una dimensione politica e strategica della PEV più efficace e innovativa; si compiace della riunione dei ministri degli esteri dell'UE e dei paesi del Mediterraneo meridionale; ricorda che in tale occasione i ministri degli esteri si sono riuniti per la prima volta dopo sette anni; ritiene che tale incontro dovrebbe svolgersi con cadenza annuale; invita il SEAE e la Commissione a continuare a promuovere riforme democratiche e a sostenere i soggetti democratici nella regione MENA, in particolare nei paesi limitrofi dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di preservare l'attuale equilibrio nella distribuzione dei fondi per la ripartizione dei finanziamenti PEV; ricorda che i paesi che stanno realizzando progressi nell'attuazione delle riforme e stanno perseguendo una politica europea dovrebbero beneficiare di un sostegno aggiuntivo decisivo, con particolare attenzione alla Tunisia, e sottolinea la necessità di promuovere i diritti delle donne;

31.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a istituire un programma speciale per il sostegno e la riabilitazione delle donne e delle ragazze vittime di violenza sessuale e schiavitù nelle zone di conflitto della regione MENA, in particolare in Siria e in Iraq; chiede che i governi dei paesi della regione MENA, l'ONU, l'UE e le ONG interessate tengano conto della particolare vulnerabilità delle donne e delle ragazze profughe, specialmente se separate dalla famiglia, forniscano loro una protezione adeguata e intensifichino gli sforzi per prestare assistenza alle vittime sopravvissute alla violenza sessuale, anche attivando politiche sociali che permettano loro di reintegrarsi nella società civile. invita le parti coinvolte nei conflitti armati a rispettare le disposizioni della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad adottare misure per proteggere le donne e le ragazze, in particolare dagli abusi sessuali, dal traffico di persone e dal commercio del sesso, e a lottare contro l'impunità dei colpevoli; esorta i governi dei paesi della regione MENA a firmare e ratificare la convenzione di Istanbul, che è un potente strumento di contrasto globale alla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, comprese la violenza domestica e le mutilazioni genitali femminili;

32.

sottolinea che i negoziati per gli accordi di associazione forniscono l'opportunità di dare impulso alle riforme; insiste sul fatto che sarebbe opportuno stabilire un legame tra tutte le componenti dell'azione per consentire all'Unione europea di approfondire le proprie relazioni in modo completo e coerente; insiste sulla necessità di includere in tali accordi incentivi reali e tangibili per i partner al fine di rafforzare presso le popolazioni civili l'attrattiva, l'efficacia e la visibilità del cammino di riforma;

33.

pone l'accento sul fatto che l'Unione europea e i paesi MENA devono collaborare più strettamente sulla base di obiettivi reciprocamente accettabili fondati su interessi comuni; sottolinea i vantaggi derivanti dal coordinamento degli aiuti dell'UE ai paesi MENA con quelli di altri finanziatori internazionali; invita la Commissione a raccomandare miglioramenti al riguardo e sottolinea la necessità di coordinare gli aiuti d'urgenza con l'assistenza allo sviluppo a lungo termine;

34.

è fermamente convinto che lo sviluppo della democrazia e di un'efficace governance a livello locale sia fondamentale per la stabilizzazione dei paesi MENA e chiede pertanto l'istituzionalizzazione e lo sviluppo delle capacità delle associazioni di enti locali e regionali di tali paesi;

35.

condanna le continue violazioni del diritto alla libertà di religione e credo nella regione e riafferma l'importanza che l'UE attribuisce alla questione; ribadisce nuovamente che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale; sottolinea pertanto la necessità di lottare efficacemente contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle minoranze religiose; chiede ai governi dei paesi MENA di difendere il pluralismo religioso; invita l'Unione europea a intensificare gli sforzi per promuovere la protezione attiva delle minoranze religiose e per mettere a loro disposizione rifugi sicuri; accoglie positivamente l'adozione, durante l'anno di riferimento 2013, degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo e invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione all'attuazione di tali orientamenti sia nelle sedi internazionali e regionali che nelle relazioni bilaterali con paesi terzi; incoraggia il VP/AR e il SEAE a impegnarsi in un dialogo permanente con le ONG, i gruppi religiosi o di credo e i leader religiosi;

36.

è convinto che la cooperazione culturale e la diplomazia, così come la cooperazione accademica e il dialogo religioso, siano essenziali nella lotta al terrorismo e a ogni forma di radicalismo; sottolinea che per l'Europa e per la regione MENA l'istruzione e lo sviluppo del pensiero critico costituiscono anche un bastione contro la radicalizzazione e invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a sostenere gli investimenti necessari in tale ambito; sottolinea l'importanza cruciale di promuovere scambi culturali e accademici con i rappresentanti dell'islam moderato nei paesi MENA e con le comunità islamiche in Europa; incoraggia gli Stati partner a partecipare ai programmi culturali dell'Unione; invita la Commissione ad adottare la proposta del Parlamento europeo a favore della creazione di un ambizioso programma Erasmus euromediterraneo distinto dal programma Erasmus+; invita la Commissione, nell'immediato, a prestare particolare attenzione ai programmi Erasmus+ elaborati per il Mediterraneo meridionale; esorta a fare in modo che programmi di scambio includano anche partecipanti provenienti dai paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente che non sono membri della PEV;

37.

pone in rilievo la necessità di sviluppare una risposta europea efficace, comune a tutti gli Stati membri, alla propaganda jihadista e alla radicalizzazione di matrice interna, tenendo conto dell'utilizzo di strumenti digitali, di Internet e dei social network, coinvolgendo le autorità locali europee e operando di concerto con le comunità di cittadini europei che hanno forti legami culturali con i paesi MENA; ritiene che tale contro-narrazione dovrebbe basarsi sulla promozione di valori comuni fondati sull'universalità dei diritti umani e dovrebbe screditare l'idea di un conflitto tra religioni o tra civiltà; chiede di assumere personale che parli arabo all'interno del SEAE, onde aumentare l'efficacia delle comunicazioni verso la regione MENA; rileva la necessità di diffondere un messaggio positivo, accompagnato da esempi specifici riguardo ai rapporti e alla cooperazione tra l'UE e i paesi MENA; osserva che occorre innalzare la visibilità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nella regione;

38.

sottolinea le opportunità offerte dalla PEV in termini di dialogo culturale e interreligioso; insiste sul legame esistente tra, da un lato, gli scambi e la cooperazione tra l'UE e i paesi della PEV nel settore della cultura e dell'istruzione e, dall'altro, lo sviluppo e il rafforzamento di una società civile aperta, della democrazia e dello Stato di diritto, come pure la promozione delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo;

39.

sottolinea l'importanza di sviluppare un dialogo diretto con le società civili dei paesi MENA per comprendere meglio le loro aspettative; esprime il suo sostegno alla creazione di un sistema di consultazione e di valorizzazione delle organizzazioni della società civile e delle nuove generazioni nel quadro della PEV; pone in particolare l'accento sull'importanza di coinvolgere i giovani di questi paesi in un dialogo fondato su un rapporto franco, diretto e paritario; ricorda l'importanza delle missioni di osservazione elettorale ed esorta il Parlamento europeo e il SEAE a inviarle tali missioni in tutti i paesi della regione, su invito dei governi dei paesi in questione, laddove vi siano concrete prospettive di elezioni realmente democratiche, e a garantire che tali missioni non finiscano per legittimare un'orchestrazione manipolata; chiede che le raccomandazioni formulate da tali missioni formino oggetto di un follow-up regolare;

40.

insiste sulla necessità di affermare la centralità dell'Unione per il Mediterraneo, la quale, in quanto unico forum per il dialogo sul partenariato tra l'Unione europea e tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, deve diventare un motore per gli investimenti nello sviluppo socio-economico sostenibile della regione; indica che l'Unione per il Mediterraneo dovrebbe essere in grado di raccogliere autonomamente i fondi necessari per i tali progetti; è favorevole alla dinamica delle riunioni ministeriali; chiede una più ampia diffusione dei risultanti programmi e azioni, comprese le missioni congiunte di osservazione elettorale e le missioni congiunte di valutazione, e una maggiore cooperazione con l'Unione europea; ribadisce l'importanza di ridare slancio e ambizione politica all'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, nella prospettiva di affrontare in modo davvero condiviso le sfide legate alla sicurezza e alla stabilità dell'area mediterranea;

41.

esprime profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani, in particolare nei confronti dei gruppi vulnerabili dei paesi MENA che si trovano in situazioni di conflitto; ritiene che i minori rappresentino uno dei gruppi più vulnerabili e ribadisce pertanto la necessità di intensificare gli sforzi per porre in atto la strategia di attuazione rivista riguardante gli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati; incoraggia l'UE ad approfondire ulteriormente la sua cooperazione con il rappresentante speciale delle Nazioni unite per i bambini coinvolti nei conflitti armati, sostenendo i relativi piani d'azione e i meccanismi di controllo e di comunicazione;

Approfondire la cooperazione per lo sviluppo economico

42.

osserva che la regione MENA è particolarmente colpita dalla povertà e dalle disuguaglianze; è convinto che lo sviluppo socio-economico, unito al rafforzamento della democrazia e della giustizia, sia quanto è necessario per raggiungere la stabilità politica; manifesta preoccupazione per la situazione dei giovani e ritiene essenziale che essi abbiano prospettive future dignitose e legittime; sottolinea l'importanza fondamentale della lotta alla corruzione nei paesi MENA, non soltanto per attirare gli investimenti europei e consentire uno sviluppo economico sostenibile, ma anche per affrontare le sfide in materia di sicurezza; pone l'accento sulla relazione consolidata fra la trasparenza, lo Stato di diritto e la lotta al terrorismo, che vanno affrontati congiuntamente; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione nel campo della lotta alla corruzione nei paesi MENA, che deve essere considerata prioritaria nella lotta al terrorismo;

43.

ritiene che il dialogo strategico dell'UE con i paesi MENA dovrebbe essere integrato con un nuovo impulso per uno sviluppo economico sostenibile atto a ridurre le disuguaglianze e a fornire prospettive di lavoro e di istruzione, soprattutto per i giovani; sottolinea l'importanza di creare le condizioni per l'accesso dei paesi MENA al mercato unico dell'Unione, fornendo tutta la protezione di cui hanno bisogno; sottolinea l'importanza di promuovere investimenti europei nei paesi MENA, compresi progetti nel campo dell'energia e delle infrastrutture, con l'obiettivo strategico di promuovere lo sviluppo sostenibile e la responsabilità democratica;

44.

ricorda che il 2015 è l'Anno europeo per lo sviluppo, che si prefigge di ispirare un maggior numero di europei a partecipare all'eliminazione della povertà a livello mondiale e coincide con i piani della comunità internazionale intesi a concordare una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile; invita le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo nei paesi MENA a rendere prioritario il raggiungimento di tali obiettivi;

45.

sottolinea che un dialogo più approfondito sulle questioni correlate al tema dell'energia nel Mediterraneo può contribuire a stimolare la cooperazione regionale, promuovere la stabilità regionale e garantire l'integrità ambientale; suggerisce pertanto che l'UE si impegni con maggior vigore nella diplomazia energetica nella regione MENA, come indicato nell'Unione dell'energia; sottolinea l'importanza strategica ed economica dell'approvvigionamento energetico dai paesi del vicinato meridionale dell'Unione europea; accoglie con favore la creazione della piattaforma del gas euromediterranea e sottolinea la necessità di incentivare le interconnessioni euro-mediterranee nei settori del gas e dell'elettricità;

46.

sostiene il finanziamento di percorsi di formazione accademica e professionale nei paesi MENA onde creare ampie riserve di competenze professionali; osserva che il programma di mobilità circolare dell'Unione europea per la formazione professionale dovrebbe essere esteso il più possibile a tutti i paesi MENA, attraverso strumenti flessibili e in evoluzione, quali i partenariati per la mobilità;

47.

invita l'UE ad affermare il suo impegno in tutte le fasi dello sviluppo economico dei paesi della regione, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione; ricorda che questi strumenti spaziano dall'assistenza umanitaria agli accordi di libero scambio globale e approfondito e consentono di coprire un processo che va dall'uscita dalla crisi alla creazione di istituzioni stabili;

48.

deplora che un periodo minimo di un anno sia necessario per sbloccare l'assistenza macrofinanziaria destinata ai paesi la cui situazione di bilancio è altamente vulnerabile; insiste affinché l'UE possa mobilitare o reindirizzare i fondi in tempi molto rapidi; sollecita la creazione di una nuova dimensione procedurale degli aiuti dell'UE, sia nel quadro dell'assistenza fornita sulla base degli strumenti finanziari dell'azione esterna dell'Unione europea sia a livello di assistenza macrofinanziaria; sottolinea che nel contesto dell'assistenza macrofinanziaria occorre che l'Unione valuti adeguatamente l'impatto socioeconomico e in termini di diritti umani delle misure richieste dai paesi beneficiari, al fine di garantire che tale assistenza non costituisca un fattore di instabilità, ad esempio compromettendo i servizi sociali; invita i finanziatori del mondo arabo a coordinare il loro aiuto in seno alla Lega araba e al Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e, per quanto possibile, con l'UE;

49.

invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a coordinare le loro strategie di investimento con l'Unione per il Mediterraneo al fine di creare sinergie positive;

50.

invita l'UE a sviluppare partenariati con i paesi della regione non immediatamente limitrofi; supporta la conclusione di un accordo teso a creare una zona di libero scambio tra l'Unione europea e il CCG nella misura in cui si trovi un accordo reciprocamente vantaggioso che offra all'UE una presenza e una leva supplementare nella regione, segnatamente attraverso la ripresa dei negoziati su un nuovo programma di azione congiunta; ricorda che un simile accordo è entrato in vigore tra il CCG e l'EFTA il 1o luglio 2014;

51.

incoraggia l'UE a proseguire le discussioni per l'avvio dei negoziati a favore di accordi di libero scambio globali e approfonditi con taluni paesi della regione, conformemente agli impegni assunti dall'UE in seguito al partenariato di Deauville; ricorda che lo sviluppo delle relazioni commerciali è parte integrante della politica estera dell'Unione europea e contribuisce agli obiettivi di pace, prosperità e stabilità;

52.

sottolinea che l'integrazione regionale dei paesi MENA rafforzerebbe i legami politici e promuoverebbe il commercio e lo sviluppo; invita i paesi MENA a diversificare le loro economie e importazioni; rileva che la stragrande maggioranza degli scambi commerciali di tali paesi avviene con paesi esterni a tale regione; deplora il blocco cui fa fronte l'Unione del Maghreb arabo (UMA); invita l'Unione europea a compiere ogni sforzo, a livello diplomatico, politico e finanziario, per contribuire alla realizzazione dell'integrazione regionale dei paesi del Maghreb, nel quadro dell'UMA o degli accordi geograficamente più estesi di Agadir;

53.

plaude al sostegno accordato dal Consiglio Affari esteri all'iniziativa finalizzata al coordinamento degli investimenti nella regione del Mediterraneo meridionale (AMICI); sottolinea l'importanza di iniziative che promuovano la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione europea;

54.

è favorevole a una maggiore cooperazione nel settore dei trasporti, da realizzarsi segnatamente attraverso un più stretto collegamento tra la rete infrastrutturale dell'Unione europea e quella dei paesi partner, al fine di facilitare gli scambi di beni e di persone;

o

o o

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Comitato europeo delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, ai segretari generali della Lega araba e dell'Unione per il Mediterraneo, nonché ai governi e ai parlamenti dei loro Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0023.

(2)  GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 1.

(3)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 163.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.

(5)  GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 21.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2014)0207.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2014)0027.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0010.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0040.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0077.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2015)0071.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/110


P8_TA(2015)0272

Revisione della politica europea di vicinato

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (2015/2002(INI))

(2017/C 265/13)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visto il documento di consultazione congiunto della Commissione e del Vicepresidente/Alto rappresentante dal titolo «Verso una nuova politica europea di vicinato» del 4 marzo 2015 (1),

viste le comunicazioni congiunte della Commissione e del Vicepresidente/Alto rappresentante dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200) (2), pubblicata l'8 marzo 2011, e dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303) (3), pubblicata il 25 maggio 2011,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 dal titolo «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104) (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulla politica europea di vicinato (5) e del 20 aprile 2015 sul riesame della politica europea di vicinato;

visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica europea di vicinato ossia quelle del 20 novembre 2003 sulle relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali (6), del 20 aprile 2004 sulle relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (7), del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità (8), del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (9), del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato — dimensione orientale (10), del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato — dimensione meridionale (11), del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (12), del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012 (13) e del 12 marzo 2014 sulla valutazione e definizione di priorità nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale (14),

vista la dichiarazione di Riga del vertice del Partenariato orientale dell'UE del 22 maggio 2015,

vista la relazione del gruppo di riflessione di alto livello sulla Comunità dell'energia per il futuro,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0194/2015),

A.

considerando che la politica europea di vicinato (PEV) è stata istituita per approfondire le relazioni, consolidare la cooperazione e rafforzare i partenariati dell'UE con i paesi limitrofi, al fine di elaborare uno spazio comune di stabilità, sicurezza e prosperità quale definito all'articolo 8 del TUE; che l'obiettivo resta invariato;

B.

considerando che il vicinato si trova attualmente in continuo mutamento a causa dell'elevato numero di sfide per la sicurezza nuove e di lunga data e risulta meno stabile e assai meno sicuro e affronta una crisi economica più profonda rispetto al momento del varo della PEV;

C.

considerando che la politica rivista dovrebbe essere basata sulla responsabilità reciproca e sull'impegno condiviso verso i valori e i principi dell'UE, ivi compresa democrazia, Stato di diritto, diritti umani e istituzioni pubbliche efficienti, responsabili e trasparenti, e che questi sono nell'interesse tanto delle società vicine quanto della nostra società in termini di stabilità, sicurezza e prosperità; che, nonostante le complessità e le sfide nella pratica, l'UE deve continuare fermamente a sostenere i processi di transizione in tutti i paesi e la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto;

D.

considerando che gran parte del vicinato continua a essere interessato da crisi e conflitti armati o congelati; che i paesi partner devono adoperarsi per trovare una soluzione pacifica dei conflitti in atto; che l'esistenza di conflitti, ivi compresi quelli congelati o protratti, ostacola la trasformazione economica, sociale e politica nonché la cooperazione, la stabilità e la sicurezza regionali; che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione pacifica dei conflitti in atto;

E.

considerando che tali conflitti stanno minando lo sviluppo di un'autentica ed efficace dimensione multilaterale della PEV; che la pace e la stabilità sono elementi fondamentali della PEV; che i paesi partner devono rispettare tali principi;

F.

considerando che l'Unione europea condanna fermamente tutte le forme di violazioni dei diritti umani, ivi compresa la violenza nei confronti di donne e ragazze, lo stupro, la schiavitù, i delitti d'onore, i matrimoni forzati, il lavoro minorile e la mutilazione genitale femminile;

G.

considerando che gli sviluppi nella regione — a partire dal 2004 ma, in special modo, negli ultimissimi anni — hanno dimostrato come la PEV non sia in grado di rispondere in modo adeguato e sollecito alle circostanze ardue e in celere mutamento;

H.

considerando che la PEV rimane una priorità strategica della politica estera dell'UE; che la revisione della PEV deve essere effettuata al fine di rafforzarla e nell'ottica di sostenere il progresso verso una politica estera e di sicurezza comune dell'UE globale ed efficace nel suo complesso;

I.

considerando che la Commissione e il SEAE, insieme al Consiglio e al Parlamento, hanno tentato di riplasmare la PEV in modo da intervenire sulle imperfezioni della stessa e adeguarla alle mutate circostanze internazionali e nazionali, in particolare in seguito alla Primavera araba; che ciò si è riflesso nel nuovo strumento finanziario per la PEV nel periodo 2014-2020 — lo strumento europeo di vicinato (ENI); che le attuali sfide poste dalla crisi nell'Ucraina orientale, dall'occupazione della Crimea e dal Da'esh dovrebbero essere tenute presenti nella revisione della PEV;

J.

considerando che l'insicurezza, l'instabilità e le condizioni socioeconomiche sfavorevoli nei paesi del vicinato possono avere impatti negativi e invertire le tendenze democratiche del passato;

K.

considerando che, a partire dall'introduzione del nuovo approccio nel 2011, gli sviluppi politici nel vicinato hanno dimostrato come l'UE debba riesaminare ulteriormente le relazioni con i suoi vicini, tenendo conto delle varie realtà esterne e interne; che l'UE deve fronteggiare le nuove sfide nel suo vicinato e adeguare la sua strategia vagliando i suoi interessi e le sue priorità, nonché valutando i suoi strumenti politici, i suoi incentivi e le sue risorse a disposizione, come pure l'attrattiva degli stessi per i suoi partner;

L.

considerando che la revisione del 2011 della PEV affermava che il nuovo approccio dovesse essere basato sulla responsabilità reciproca e su un impegno condiviso verso i valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

M.

considerando che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione pacifica dei conflitti in atto, in particolare quelli congelati o protratti, che rappresentano attualmente un ostacolo insormontabile al pieno sviluppo della PEV nella regione orientale e meridionale ostacolando le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale;

N.

considerando che la PEV include diversi «vicinati» che comprendono paesi con interessi, ambizioni e capacità diversi;

O.

considerando l'esigenza di un approccio differenziato e di una politica su misura specialmente perché il vicinato dell'UE è divenuto più frammentato che mai, con i paesi che differiscono sotto parecchi aspetti (comprese le loro ambizioni e le loro aspettative nei riguardi dell'UE) le sfide che affrontano e i fattori esterni; che le relazioni bilaterali dell'UE con i paesi della PEV si trovano in fasi di sviluppo diverse; che l'utilizzo efficace del principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) è di fondamentale importanza nella definizione e differenziazione delle relazioni con i paesi partner e che l'UE dovrebbe «ricompensare» i paesi che mostrano una cooperazione rafforzata con la stessa e progressi nel conseguire i valori europei, in termini di risorse e di altri incentivi nel quadro della PEV; che i vicini dell'UE dovrebbero poter determinare il loro futuro senza alcuna pressione esterna;

P.

considerando che i progressi nella risoluzione dei conflitti e delle controversie tra i paesi della PEV dovrebbero essere considerati un criterio da prendere in considerazione nelle relazioni sui progressi annuali;

Q.

considerando che il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati sovrani è un principio fondamentale delle relazioni tra i paesi nel vicinato europeo e che l'occupazione di un territorio di un paese da parte di un altro è inammissibile;

R.

considerando che le risorse a disposizione dell'UE per la sua azione «come attore globale» fino al 2020, nel quadro finanziario pluriennale, ammontano soltanto al 6 % del bilancio totale e coprono tutti i programmi connessi, inclusa l'assistenza allo sviluppo e alla cooperazione;

S.

considerando che la PEV ha contribuito all'articolazione di una voce unica dell'UE nell'intero vicinato; che gli Stati membri dovrebbero ricoprire un ruolo importante nel vicinato europeo allineando i propri sforzi e aumentando la credibilità e la capacità di agire dell'UE parlando a una voce unica;

T.

considerando che il processo di consultazione condotto dalla Commissione e dal SEAE dovrebbe essere globale e inclusivo, in modo da assicurare la consultazione di tutti i soggetti pertinenti; che è opportuno sottolineare l'importanza di incoraggiare le organizzazioni per l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne a partecipare a detto processo di consultazione; che occorre compiere ulteriori sforzi per rafforzare la visibilità e la conoscenza della PEV nell'opinione pubblica dei paesi partner;

U.

considerando che i vicinati orientale e meridionale affrontano diversi problemi per la cui corretta risoluzione è necessario che la PEV sia flessibile e si adatti in termini di esigenze e sfide specifiche di ciascuna regione;

1.

pone l'accento sull'importanza, sulla necessità e sull'opportunità della revisione della PEV; evidenzia come la PEV riveduta debba essere in grado di offrire una risposta rapida, flessibile e idonea alla situazione sul campo, proponendo nel contempo anche una visione ambiziosa e strategica per lo sviluppo delle relazioni con i paesi limitrofi in un contesto bilaterale e multilaterale, conformemente al suo impegno di promuovere i valori fondamentali su cui la PEV è basata;

2.

sottolinea che la PEV è una parte essenziale della politica estera dell'UE e deve restare una politica unica; ritiene che la PEV si iscriva nel quadro dell'azione esterna dell'UE, il cui potenziale la cui unicità si basano sulla vasta gamma di strumenti disponibili da utilizzare nei settori della diplomazia, della sicurezza, della difesa, dell'economia, del commercio, dello sviluppo e degli aiuti umanitari; sostiene che una PEV efficace sia fondamentale per rafforzare la credibilità e il posizionamento della politica estera dell'UE, e che la PEV debba dimostrare l'autentica leadership dell'UE in materia di vicinato e nelle relazioni con i nostri partner globali;

3.

crede nella continuazione del valore dell'obiettivo della PEV, dichiarato all'inizio, di creare uno spazio di prosperità, stabilità, sicurezza e buon vicinato, basato sui valori e sui principi a fondamento dell'Unione, fornendo assistenza e incentivi per profonde riforme strutturali nei paesi limitrofi, effettuate sotto la loro responsabilità e concordate con gli stessi, che consentano un impegno rafforzato con l'UE; pone pertanto l'accento sull'esigenza di tenere conto delle lezioni apprese, tornare ai fondamenti e riportare tali obiettivi in vetta all'agenda;

4.

sottolinea l'importanza strategica della PEV, quale politica in grado di creare relazioni a diversi livelli e una forte interdipendenza tra l'UE e i suoi partner del vicinato; sottolinea che la sfida fondamentale della PEV consiste nel garantire ai cittadini dei paesi partner miglioramenti tangibili e concreti; ritiene che la PEV debba diventare più solida, politica ed efficace, anche attraverso il rafforzamento dei suoi elementi positivi, tra cui una maggiore attenzione al partenariato con le società, alla differenziazione e a un approccio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno);

5.

pone l'accento su come il rispetto dei valori universali fondamentali dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza e del rispetto della dignità umana sui quali si fonda l'UE, deve restare al centro della politica rivista, secondo quanto stabilito all'articolo 2 degli accordi di associazione tra l'Unione europea e i paesi terzi; ribadisce che il rafforzamento dello Stato di diritto e il sostegno della democrazia e dei diritti umani è nell'interesse dei paesi partner e chiede una maggiore condizionalità riguardo al rispetto di questi valori comuni fondamentali; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE) e del Fondo europeo per la democrazia (FED);

6.

pone l'accento su come la politica rinnovata debba essere più strategica, mirata, flessibile e coerente e animata politicamente; invita l'UE a formulare una visione politica chiara e ambiziosa sulla PEV e a prestare particolare attenzione alle proprie priorità politiche nel vicinato orientale e meridionale, tenendo conto delle diverse sfide che i paesi affrontano in ciascuna regione, nonché delle loro diverse aspirazioni e ambizioni politiche; sostiene che i partenariati orientale e mediterraneo rivestono un'importanza cruciale; chiede la nomina di rappresentanti speciali per la regione orientale e meridionale, con l'incarico del coordinamento politico della politica rivista e della partecipazione in tutta l'azione dell'UE nel vicinato;

7.

sottolinea il ruolo importante degli Stati membri, la loro competenza e le loro relazioni bilaterali con i paesi della PEV nella definizione di una politica coerente dell'UE; sottolinea la necessità di un adeguato coordinamento tra il VP/AR, il commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, le delegazioni dell'UE e i rappresentanti speciali dell'UE per evitare la duplicazione degli sforzi; sostiene che le delegazioni dell'UE hanno un ruolo di rilievo da svolgere nell'attuazione della PEV;

8.

invita il VP/AR a elaborare proposte di cooperazione con i paesi vicini europei favorevoli, basate sul modello dello Spazio economico europeo, che potrebbero rappresentare un ulteriore passo verso la loro prospettiva europea, essere basate su una maggiore inclusione nello spazio dell'UE in termini di libertà e di piena integrazione nel mercato comune e includere altresì una più stretta cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

9.

esorta alla definizione delle priorità e degli obiettivi strategici a breve, a medio e a lungo termine, tenendo presente che la PEV deve mirare a creare un approccio differenziato alla cooperazione in vari settori, fra i paesi della PEV stessa e con essi; pone l'accento su come, nella definizione del suo approccio, l'UE deve considerare i suoi interessi e le sue priorità e quelli dei singoli paesi interessati, unitamente ai livelli di sviluppo degli stessi, tenendo in considerazione gli interessi e le aspirazioni delle società, le ambizioni politiche e l'ambiente geopolitico;

10.

evidenzia come la titolarità locale, la trasparenza, la responsabilità reciproca e l'inclusività dovrebbero costituire aspetti chiave del nuovo approccio, in modo da garantire che i benefici della PEV raggiungano tutti i livelli della collettività e della società nei paesi interessati, anziché essere concentrati in determinati gruppi;

11.

rimarca la convinzione che un rafforzamento del potenziale di sviluppo proprio dei paesi partner rende necessario andare oltre il dialogo politico attualmente prevalente nella PEV e ampliarlo integrandovi un dialogo sociale, economico e culturale che tenga conto di tutte le diversità politiche, sociali, etniche e culturali dei paesi partner; sottolinea il valore dei progressi conseguiti mediante la cooperazione territoriale con il coinvolgimento diretto delle autorità locali;

12.

si rammarica delle ristrette risorse stanziate per la cooperazione dell'UE con i suoi partner all'interno del suo vicinato, in particolare a paragone dei livelli notevolmente più elevati di risorse investite nei paesi della PEV dai soggetti interessati dei paesi terzi; osserva che ciò mina la capacità dell'UE di promuovere e attuare politiche in linea con i propri interessi strategici nel suo vicinato; sottolinea l'esigenza di razionalizzare il sostegno e incrementare i fondi in modo da ricompensare efficacemente e sostenere i paesi partner che si impegnano in modo autentico a compiere progressi tangibili per realizzare le riforme, la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani;

13.

sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di responsabilità e trasparenza nei paesi partner per garantirne la capacità di assorbire e spendere i fondi in modo efficace e responsabile; invita la Commissione a garantire meccanismi efficienti di monitoraggio e controllo della spesa del sostegno dell'UE nei paesi della PEV, anche attraverso il controllo da parte della società civile;

14.

esorta l'UE a migliorare il suo coordinamento con gli altri donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali, anche attraverso l'iniziativa AMICI in linea con il suo impegno di diventare un attore globale più responsabile, rispettato ed efficace nella regione e sottolinea la necessità di una programmazione congiunta con i suoi Stati membri e tra gli stessi; sottolinea che un miglior coordinamento con gli Stati membri è necessario per perseguire e realizzare un approccio comune, coerente ed efficace relativamente agli obiettivi a breve e a medio termine della cooperazione dell'UE con i paesi limitrofi e chiede di avviare una discussione sull'argomento con il Consiglio;

15.

sottolinea che l'UE deve associare le ambizioni dell'impegno rafforzato nel proprio vicinato a un sufficiente finanziamento; reputa che la revisione intermedia degli strumenti finanziari esterni debba tener conto della politica rivista e che il SEV debba, conseguentemente, rispecchiare l'ambizione di rendere più efficiente la PEV e garantire la prevedibilità e la sostenibilità dell'impegno dell'UE con i nostri partner, nonché un adeguato livello di flessibilità procedurale; chiede inoltre maggiore coerenza e conformità tra i vari strumenti finanziari esterni dell'UE;

16.

sottolinea il ruolo di facilitatore del Fondo europeo per la democrazia (FED), in quanto integra gli attuali strumenti dell'UE con un nuovo approccio più flessibile e reattivo, in grado di colmare i divari ed efficiente sotto il profilo finanziario; invita la Commissione ad assegnare maggiori risorse al FED;

17.

riconosce che gli atteggiamenti nei confronti dell'Europa e dell'UE nei paesi limitrofi hanno un reale impatto sul conflitto ma rifiuta qualsiasi complicità con la repressione e le violazioni dei diritti umani nei paesi limitrofi derivanti da un'errata ricerca della stabilità nel breve periodo;

Valore aggiunto dell'azione a livello UE

Riplasmare la politica europea di vicinato

18.

pone l'accento sull'esigenza di riplasmare la PEV al fine di costruire partenariati solidi, strategici e duraturi con i paesi della PEV basati sulla tutela dei valori dell'UE e sulla promozione degli interessi reciproci; chiede che gli aspetti tecnici della politica siano suffragati da una chiara visione politica;

19.

osserva che la PEV deve avvalersi della propria metodologia e dei propri strumenti, che devono corrispondere al livello di ambizione e alle necessità e agli obiettivi che i paesi della PEV e l'UE cercano di conseguire;

20.

invita la Commissione a concentrarsi sui settori, individuati insieme ai suoi partner, sulla base di interessi comuni, nei quali si possano realizzare progressi e valore aggiunto universale, nonché al graduale allargamento della cooperazione in base ai progressi e alle ambizioni, in particolare per contribuire alla crescita economica e allo sviluppo umano con particolare attenzione alle nuove generazioni; sottolinea che le riforme economiche devono andare di pari passo con le riforme politiche e che è possibile realizzare la buona governance soltanto attraverso un processo decisionale aperto, responsabile e trasparente basato su istituzioni democratiche;

21.

pone l'accento su come la politica di allargamento e la politica di vicinato siano politiche separate, con obiettivi differenti; ribadisce tuttavia che i paesi europei rientranti nella PEV, come qualsiasi paese europeo, possono candidarsi per l'adesione all'UE se soddisfano i criteri e le condizioni per l'ammissibilità e l'ammissione di cui all'articolo 49 del TUE; ritiene che, pur riconoscendo che la riforma e la transizione devono prevalere e senza alcuna intenzione di aumentare le aspettative non realistiche, che una prospettiva di adesione debba essere accolta come incentivo per tutti i paesi ammissibili e che abbiano espresso chiare aspirazioni e ambizioni europee;

Il sostegno alla democrazia, alla riforma giudiziaria, allo Stato di diritto, alla buona governance e allo sviluppo delle capacità istituzionali

22.

reputa che il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto, alla buona governance, al consolidamento dello Stato e ai diritti umani e alle libertà fondamentali sia essenziale per la PEV; sottolinea che nessuna politica che contribuisca a compromettere detti valori essenziali deve essere adottata nel quadro della PEV; pone l'accento su come l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero offrire incentivi e conoscenze tecniche per intraprendere e sostenere le riforme democratiche e superare le sfide politiche, economiche e sociali;

23.

sottolinea la continua esigenza di concentrarsi sul rafforzamento e sul consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governance, dell'indipendenza del sistema giudiziario, della lotta contro la corruzione e del rispetto per la diversità e i diritti delle minoranze, ivi compresi i gruppi religiosi, i diritti delle persone LGBTI, i diritti delle persone con disabilità e i diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche; pone in luce come lo sviluppo delle capacità delle istituzioni nazionali, comprese le assemblee nazionali, insieme al sostegno alla società civile e ai gruppi e partiti politici favorevoli alla democrazia, miglioreranno il dialogo politico e il pluralismo;

24.

sottolinea che i diritti delle donne, l'uguaglianza di genere e il diritto alla non discriminazione sono diritti fondamentali e principi chiave dell'azione esterna dell'UE; sottolinea l'importanza della promozione dei diritti dei minori e dei giovani e dell'uguaglianza di genere, nonché dell'emancipazione economica e politica delle donne, al fine di creare società inclusive, prospere e stabili nel vicinato dell'UE;

25.

ritiene che la PEV rivista debba rafforzare la promozione delle libertà fondamentali nei paesi della PEV attraverso il rafforzamento della libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica e della libertà di stampa e dei media in quanto diritto in grado di consentire la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali;

26.

sottolinea l'importanza di sviluppare la dimensione sociale della PEV, partecipando con i partner alla lotta contro la povertà e l'esclusione, stimolando l'occupazione e la crescita equa, facilitando relazioni lavorative sane e promuovendo l'istruzione e il lavoro dignitoso, in modo da affrontare anche le cause prime della migrazione irregolare;

27.

riconosce l'importanza delle relazioni culturali tra l'UE e i paesi vicini, in ambiti quali la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della pace, lo sviluppo di industrie creative, il rafforzamento della libertà di espressione e il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, il rafforzamento del dialogo con la società civile e dei dialoghi interculturali e interreligiosi, anche per far fronte alle discriminazioni e persecuzioni crescenti di cui sono oggetto gruppi religiosi e minoritari; chiede il rafforzamento del quadro per le relazioni culturali, per consentire lo sviluppo di programmi di mobilità, formazione e rafforzamento delle capacità nonché scambi negli ambiti della cultura e dell'istruzione;

28.

sottolinea che l'approccio basato sul «partenariato con le società» deve essere rafforzato e promosso; esorta alla definizione degli interessi e degli obiettivi comuni della politica in consultazione con tutti i soggetti interessati delle varie società e non solo con le autorità;

29.

pone l'accento sull'importanza di sviluppare, nei processi di trasformazione e democratizzazione, una società civile fiorente e attiva che comprenda le parti sociali e la comunità imprenditoriale; invita a sostenere maggiormente la società civile, le PMI locali e altri attori non statali, dato che questi costituiscono un motore del processo di riforma, e chiede un dialogo e partenariati più incisivi tra i vari attori e settori della società civile nell'UE e nei paesi vicini nel quadro della PEV; sottolinea l'importanza delle imprese europee e il loro ruolo nella promozione e nella diffusione di norme internazionali per l'attività economica, compresa la responsabilità sociale delle imprese;

La differenziazione e la condizionalità

30.

chiede che la PEV sia elaborata trasformandola in un quadro politico maggiormente su misura e flessibile, in grado di adeguarsi alla diversità esistente tra i paesi partner e l'attuazione coerente dell'«approccio differenziato»; sottolinea che la differenziazione dovrebbe essere attuata tra i paesi della PEV;

31.

sottolinea l'esigenza di applicare la condizionalità in modo efficace in relazione ai processi di riforma e sottolinea la necessità di un approccio coerente da parte dell'UE tra le sue posizioni e la condizionalità negli stanziamenti finanziari; evidenzia che l'UE non può compromettere i suoi valori e diritti fondamentali e deve evitare la creazione di doppie norme; pone l'accento su come si deve accordare un impegno e un sostegno più consistente da parte dell'UE ai paesi che stanno compiendo progressi nell'attuazione delle riforme che portano a sviluppi politici, economici e sociali a lungo termine e che perseguono un maggiore impegno politico con l'UE e ritiene che tali paesi dovrebbero essere valutati sulla base dei risultati individuali in questi processi di riforma; sottolinea l'importanza di applicare pienamente il principio del «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno);

32.

sottolinea che gli accordi di associazione sono più avanzati ma non rappresentano la fase finale delle relazioni tra l'UE e i suoi vicini;

33.

reputa che l'UE debba invitare i paesi partner con i quali non ha accordi di associazione a partecipare alla cooperazione settoriale, inclusa la possibilità di concludere accordi settoriali, come la Comunità dell'energia, nuovi o che rafforzino quelli esistenti e che facilitino l'integrazione di tali paesi in specifici settori dello spazio unico delle quattro libertà fondamentali dell'UE;

34.

ritiene che, nel perseguire la PEV, occorra rivolgere particolare attenzione alla cooperazione riguardo alla governance economica e alla sostenibilità delle finanze pubbliche nei paesi della PEV;

La dimensione della sicurezza

35.

osserva che preservare la pace, la sicurezza e la stabilità è una preoccupazione fondamentale nel vicinato e che il clima di sicurezza è in rapido deterioramento; richiede una solida componente di sicurezza nella PEV, insieme a strumenti politici adeguati, fino ad ora malauguratamente assenti; sottolinea che l'UE deve concentrare l'attenzione sul miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei suoi attuali strumenti di gestione delle crisi, al fine di istituire capacità in grado di ampliare la gamma degli interventi di gestione delle crisi; sottolinea che la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo procedono di pari passo e che occorre un approccio globale per affrontare le preoccupazioni di sicurezza nella regione e le cause alla base;

36.

osserva che la stabilità del territorio del Sahel-Sahara deve essere considerata il centro nevralgico della mancanza di sicurezza nel nord e nel sud dell'Africa e che l'instabilità di tale regione è dovuta al moltiplicarsi di reti di traffici di armi, di droga, di esseri umani e ha come conseguenza la minaccia alla stabilità dell'Europa;

37.

chiede un coordinamento più stretto fra la PEV e le attività, più vaste, della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), insieme al rafforzamento dei collegamenti tra sicurezza interna ed esterna e al trattamento di aspetti diversi della sicurezza dei paesi della PEV e dell'UE; sottolinea la necessità di coerenza e piena conformità tra la revisione della PEV e la revisione della strategia dell'UE in materia di sicurezza;

38.

sottolinea l'esigenza di una strategia politica globale, garantendo nel contempo il pieno rispetto del diritto e degli impegni internazionali, come sancito nell'Atto finale di Helsinki del 1975, sulla base del rispetto dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle libertà fondamentali, dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati, dell'inviolabilità dei confini, della parità dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli e della risoluzione pacifica dei conflitti; osserva che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) può ricoprire, in veste di maggiore organizzazione regionale responsabile della sicurezza, un ruolo importante a tal proposito ed è convinto che dovrebbe acquisire un nuovo impulso assumendo il ruolo di mediatore; sostiene il diritto dei partner di prendere decisioni indipendenti e sovrane nell'ambito della politica estera e di sicurezza, senza pressioni e coercizioni esterne;

39.

chiede che la politica rivista sostenga i paesi partner nella creazione di strutture statali appropriate per gestire le problematiche della sicurezza, tra cui sistemi di applicazione della legge efficaci, terrorismo e criminalità organizzata e servizi di intelligence e sicurezza, inclusa la cybersicurezza, sviluppati nel pieno rispetto dei diritti umani e accompagnati da un opportuno controllo parlamentare; sottolinea che l'Unione europea deve impegnarsi in ambiti quali la riforma del settore della sicurezza e, in situazioni post-belliche, nel disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR); invita l'UE a concentrare l'attenzione sul rafforzamento delle capacità per il controllo delle frontiere da parte dei paesi partner; riconosce il costante contributo già apportato da alcuni di questi paesi; invita i paesi del vicinato a contribuire alle missioni della PSDC ove pertinente; invita l'UE a promuovere iniziative congiunte degli Stati vicini nel campo della sicurezza per consentire loro di assumersi maggiori responsabilità e apportare un contributo positivo alla sicurezza nella loro regione;

40.

ricorda agli Stati membri i loro obblighi ai sensi della posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC sulle esportazioni di armi, che tra l'altro impone loro di respingere una licenza di esportazione relativa a tecnologie o attrezzature militari verso un paese vicino, qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione interna o per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino le tensioni o i conflitti esistenti nel paese destinatario o siano esportate a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere una rivendicazione territoriale con la forza;

41.

pone l'accento sull'esigenza di promuovere e assistere attivamente la risoluzione pacifica dei conflitti e le politiche di riconciliazione post conflitto nel vicinato dell'UE, avvalendosi di vari strumenti e mezzi sulla base del valore aggiunto che questi possono offrire; è convinto che tali misure debbano includere il lavoro dei rappresentanti speciali dell'UE, programmi di consolidamento della fiducia, ripristino del dialogo, mediazione che promuova gli scambi interpersonali e missioni della PSDC; invita il VP/AR e il SEAE a sviluppare misure e approcci innovativi, comprese strategie di comunicazione pubblica e consultazioni informali, per sostenere il dialogo e la riconciliazione; sottolinea a tale proposito che le delegazioni dell'UE svolgono un ruolo fondamentale nel definire meccanismi di allerta precoce, attraverso la creazione di fitte reti di prevenzione con le diverse organizzazioni della società civile;

42.

ribadisce il proprio sostegno alla sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica dei paesi partner; è del parere che la PEV debba contribuire tali principi, e sostenerli, nella pratica; ribadisce il punto di vista che conflitti congelati o protratti rallentano il pieno sviluppo della PEV; si rammarica, a tale proposito, del fatto che dal lancio della PEV non si sono compiuti progressi nella risoluzione dei conflitti esistenti; ricorda la sua posizione sul fatto che l'occupazione del territorio di un paese partner viola i principi fondamentali e gli obiettivi della PEV; sottolinea la necessità di una risoluzione pacifica tempestiva dei conflitti congelati sulla base delle norme e dei principi del diritto internazionale; invita il VP/AR a svolgere un ruolo più attivo, affermando chiaramente che l'approfondimento delle relazioni bilaterali è legato alla risoluzione pacifica dei conflitti e al rispetto del diritto internazionale; sottolinea in tale contesto l'importanza di perseguire una politica di principio per promuovere la responsabilità per tutte le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e evitare doppie norme, in particolare a questo riguardo;

43.

esorta l'UE ad applicare ai conflitti regionali lo spirito e gli insegnamenti tratti dall'esperienza storica dell'integrazione europea, in quanto è opportuno risolvere pacificamente le questioni bilaterali, e le relazioni di buon vicinato così come la cooperazione regionale costituiscono elementi fondamentali della PEV; chiede, a tale proposito, il coinvolgimento dei cittadini e l'impegno degli attori pubblici nei partenariati orizzontali e il gemellaggio con le controparti dell'Unione, nonché un impegno nei confronti della società e delle generazioni più giovani in quanto fattore di cambiamento;

Promuovere l'integrazione regionale

44.

pone l'accento sull'importanza della dimensione regionale della PEV e sull'esigenza di promuovere l'integrazione e sinergie regionali — e di concorrervi — mediante i programmi di cooperazione regionale; sottolinea che una cooperazione economica rafforzata tra i paesi della PEV è necessaria per raggiungere la stabilità e la prosperità nel vicinato europeo;

45.

chiede, a tale proposito, di aggiungere alle relazioni bilaterali dell'Unione europea con i paesi della PEV la dimensione multilaterale, aumentando il numero di attività e iniziative comprese in tale contesto e prestando particolare attenzione al rafforzamento dei progetti transfrontalieri, all'intensificazione dei programmi volti a promuovere i contatti tra le persone, allo sviluppo di incentivi di cooperazione regionale e al rafforzamento del dialogo attivo con la società civile; ritiene che la PEV del futuro debba offrire una piattaforma regionale inclusiva per discutere delle problematiche relative ai diritti umani, in linea con i principi fondamentali della PEV;

46.

chiede valutazioni di impatto sistematiche in materia di diritti umani, comprese le prospettive di genere, degli accordi commerciali e del sostegno finanziario dell'UE ai programmi e progetti nel quadro della PEV;

47.

chiede che la politica rivista rafforzi le piattaforme di cooperazione in essere, vale a dire l'Unione per il Mediterraneo e il partenariato orientale, al fine di sostenere ulteriormente l'integrazione regionale quando le priorità individuate dai partner siano simili per uno specifico settore politico, affronti problematiche subregionali specifiche come la mobilità, l'energia o la sicurezza e ravvicini maggiormente i partner in termini di norme economiche e legislazione; è convinto che le strutture multilaterali della PEV dovrebbero essere consolidate e sviluppate in modo più strategico;

48.

sottolinea l'importanza del ruolo delle assemblee multilaterali, quali EuroNest e AP-UpM, in veste di forum per il dialogo politico e di strumento di impulso alla titolarità della politica di vicinato e le incoraggia fortemente a rafforzare il loro impegno al riguardo in modo adeguato ed efficace;

49.

pone in evidenza il valore aggiunto della diplomazia parlamentare e delle riunioni bilaterali interparlamentari regolari che il PE tiene con le controparti del vicinato quale strumento di scambio delle esperienze e di valutazione dello stato della relazione dei singoli paesi con l'UE; incoraggia i parlamenti nazionali degli Stati membri a tenere le riunioni bilaterali interparlamentari nel quadro della PEV, quale modo per garantire un approccio coerente;

50.

sottolinea l'importanza della Conferenza degli enti locali e regionali del partenariato orientale (CORLEAP) e dell'Assemblea regionale locale euromediterranea (ARLEM), che consentono ai rappresentanti locali e regionali di sviluppare un dialogo con le istituzioni dell'UE e di perseguire una cooperazione economica, sociale e locale e regionale;

51.

sottolinea che lo sviluppo di piattaforme regionali della società civile, quali i forum della società civile del Partenariato orientale e del vicinato meridionale rafforzano l'impegno dei vari soggetti interessati dando impulso all'agenda di democratizzazione e di riforma economica nel vicinato;

I vicini dei vicini

52.

evidenza l'esigenza di costruire solidi partenariati con i paesi limitrofi; pone l'accento sull'importanza di garantire che la PEV formi parte della più ampia politica esterna dell'UE, nonché di tener conto degli altri attori strategici che hanno un'influenza sul vicinato (i «vicini dei vicini») e delle organizzazioni internazionali e regionali affrontando, tra l'altro, problemi di interesse comune e preoccupazioni reciproche, compresa la sicurezza regionale e globale, attraverso i quadri bilaterali e multilaterali esistenti o il dialogo multilaterale quando ritenuto opportuno e pertinente;

53.

evidenzia che l'UE deve esaminare realisticamente le varie opzioni politiche che i suoi partner si trovano di fronte, nonché il modo di realizzare ponti con i loro vicini su vari livelli e di trattare la politica estera dei paesi terzi nel suo vicinato, garantendo che siano l'UE e i suoi partner sovrani a decidere in che modo desiderano procedere nelle loro relazioni;

54.

ribadisce la propria convinzione che le disposizioni dell'accordo di libero scambio globale e approfondito non rappresentino alcuna sfida commerciale per la Federazione russa e che gli accordi di associazione non debbano essere considerati un impedimento a buoni rapporti tra i partner orientali e i loro vicini;

55.

invita l'UE a sviluppare meccanismi efficaci di sostegno dei paesi partner della PEV che stanno portando avanti un'agenda europea ambiziosa e che, di conseguenza, subiscono misure di ritorsione, coercizione commerciale o aggressione militare vera e propria da parte di paesi terzi; ribadisce che, sebbene la PEV non sia stata creata contro altri soggetti strategici e rifiuti l'idea di una competizione geopolitica a somma zero nel vicinato, l'UE deve proporre impegni credibili e un sostegno politico solido ai partner che desiderano allinearsi maggiormente ad essa;

56.

invita l'UE a sfruttare la competenza delle organizzazioni regionali cui appartengono i vicini, quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'Unione africana, i pertinenti uffici regionali delle Nazioni Unite e la Lega degli Stati arabi e a coinvolgere attivamente e cooperare con loro al fine di affrontare i conflitti regionali; ricorda che questi sono importanti forum per coinvolgere i partner nell'attuazione delle riforme, intervenire sulle preoccupazioni per i diritti umani e le questioni regionali — riguardo ai quali devono assumersi maggiori responsabilità — e per dare impulso alla democratizzazione;

Gli obiettivi e gli strumenti della politica

Un'offerta diversificata: i settori prioritari

57.

invita l'Unione europea a esaminare e individuare, insieme ai suoi partner, le priorità per una cooperazione e integrazione rafforzate in diversi settori politici quali lo sviluppo economico e umano, la prevenzione dei conflitti e delle catastrofi, le infrastrutture e lo sviluppo regionale, l'ambiente, le politiche per la concorrenza commerciale, le PMI, la migrazione, la sicurezza, l'energia e l'efficienza energetica, con la finalità di creare uno spazio di prosperità, di stabilità e di buon vicinato;

58.

reputa che l'obiettivo della coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE, nonché il legame stretto e sempre più marcato tra alcune questioni interne ed esterne debbano essere rispecchiati nella nuova PEV;

59.

ritiene che una più solida cooperazione nell'ambito del futuro mercato digitale, il sostegno alle riforme dell'amministrazione elettronica e soluzioni aperte di governo costituiscano strumenti per il coinvolgimento dei cittadini;

60.

sottolinea l'importanza della libera circolazione delle persone e sostiene il miglioramento della mobilità nel vicinato, in modo sicuro e correttamente gestito, attraverso l'agevolazione e la liberalizzazione dei visti (in particolare per gli studenti, i giovani e i ricercatori); invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a migliorare ulteriormente i partenariati per la mobilità nel vicinato, nonché a elaborare possibilità di regimi di migrazione circolare, che aprirebbero vie sicure e legali per i migranti; invita l'UE a fare una distinzione chiara tra richiedenti asilo a causa di persecuzioni e migranti irregolari per motivi economici; condanna, la tratta di esseri umani, di cui sono vittime soprattutto le donne, e sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione con i paesi partner al fine di combatterla;

61.

invita la Commissione a prestare attenzione alla prospettiva dell'uguaglianza di genere quando promuove formazioni professionali e accademiche, oltre che nel quadro dei programmi di migrazione circolare con i paesi del vicinato, al fine di rafforzare la partecipazione delle donne alle rispettive economie;

62.

osserva che l'elevata disoccupazione, in particolare tra i giovani, la mancanza di un libero accesso all'informazione, l'esclusione sociale e la povertà, nonché la mancanza di protezione dei diritti delle minoranze, unite alla scarsa partecipazione politica socioeconomica delle donne, il malgoverno e elevati livelli di corruzione, sono cause profonde dell'instabilità e chiede decisamente un impegno al di là delle zone di libero scambio approfondito e globale; osserva che la sola prospettiva di accordi commerciali e di libero scambio non costituisce più una leva abbastanza efficace per rafforzare il nostro partenariato con i paesi del vicinato, in particolare quelli del Mediterraneo meridionale; osserva la mancanza di cooperazione economica regionale tra i paesi vicini dell'UE e chiede la realizzazione di iniziative subregionali per aumentare il commercio tra tali paesi;

63.

pone in evidenza l'importanza di investire in progetti per i giovani, le donne e i futuri leader, utilizzando appieno le opportunità di borse di studio del programma «Erasmus +» per promuovere scambi di studenti e insegnanti tra i paesi della PEV e gli Stati membri, finalizzati alla formazione dei futuri leader tanto dei paesi della PEV quanto degli Stati membri, nonché all'ulteriore promozione di progetti accademici e educativi che hanno già dimostrato il loro valore in questo ambito, come il Collegio d'Europa;

64.

invita la Commissione a esaminare e a offrire ai paesi della PEV livelli differenti di partecipazione, cooperazione e impegno nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'UE quali EUROPOL, FRONTEX e la gestione doganale, negli ambiti della lotta alla tratta di essere umani e dei reati economici e transfrontalieri e in quello della Comunità dell'energia, che come accordo di integrazione riuscito può svolgere un ruolo maggior rilievo nella PEV; pone in evidenza l'importanza della sicurezza energetica e di una più stretta cooperazione energetica all'interno del vicinato europeo, al fine di raggiungere un obiettivo condiviso di continuità della fornitura di energia a costi accessibili, sostenibile e pulita; chiede l'apertura graduale dell'Unione dell'energia ai paesi della PEV; incoraggia la Commissione a promuovere la convenzione di Budapest per la lotta alla criminalità informatica tra i paesi della PEV e li invita ad aderirvi, qualora non l'avessero ancora fatto;

65.

reputa che si debba accentuare maggiormente l'impiego di programmi di assistenza tecnica come TAIEX e i gemellaggi e che si debbano includere i partner in programmi dell'UE quali Erasmus e Orizzonte 2020, poiché contribuiscono alla condivisione della conoscenza e alla creazione di reti a diversi livelli, oltre a costituire la base per la creazione di uno spazio comune di vicinato;

66.

è del parere che la dimensione parlamentare della politica debba essere potenziata migliorando l'efficacia delle riunioni interparlamentari e degli organismi parlamentari congiunti istituiti sulla base di accordi con l'UE, nonché delle assemblee parlamentari; plaude, in tal contesto, al nuovo approccio al sostegno della democrazia parlamentare che il Parlamento ha adottato; sottolinea il ruolo svolto dai parlamenti dei paesi della PEV nel fare assumere ai governi le proprie responsabilità e incoraggia il rafforzamento della loro capacità di controllo; chiede che il Parlamento europeo sia associato all'attuazione della nuova PEV e venga regolarmente informato e consultato sul suo stato di avanzamento nei paesi partner; è del parere che i partiti politici e i gruppi politici europei nei parlamenti nazionali degli Stati membri e il Parlamento europeo possano svolgere un ruolo importante e possano assumere una responsabilità fondamentale per quanto riguarda la promozione di una cultura politica basata su istituzioni democratiche a pieno titolo, sullo Stato di diritto, sulla democrazia multipartitica e sulla piena partecipazione delle donne al processo decisionale;

67.

evidenzia come, affinché sia una politica proficua, la PEV deve altresì garantire l'esistenza di una titolarità degli Stati membri, anche ampliando le iniziative faro; invita pertanto la Commissione al potenziamento del coordinamento politico e della programmazione congiunta dell'assistenza finanziaria, nonché all'offerta di meccanismi per promuovere la condivisione di informazioni tra Stati membri e strutture dell'UE sui paesi della PEV nonché la consultazione tra gli Stati membri, le strutture dell'UE e i paesi del vicinato; ritiene che l'assistenza tecnica e finanziaria dell'UE debba essere subordinata al raggiungimento di parametri di riferimento tangibili nel processo di riforma sulla cui base verrà concesso ulteriore sostegno;

La valutazione e la visibilità

68.

evidenzia che i piani d'azione, elaborati in stretta collaborazione con le autorità dei paesi partner e in consultazione con le OSC, devono essere incentrati su un numero limitato di priorità realistiche da realizzare e che la loro attuazione deve essere oggetto di una periodica valutazione o quando ciò sia motivato dal mutamento delle circostanze con opzioni politiche da adottarsi di comune accordo; sottolinea l'importanza di sviluppare un processo di consultazione con le OSC per la definizione dei parametri di riferimento;

69.

pone l'accento su come le relazioni sullo stato di avanzamento devono focalizzarsi sull'attuazione delle priorità individuate nei piani d'azione e riflettere il livello d'impegno del paese partner; ribadisce il suo invito a porre i dati contenuti nelle relazioni in prospettiva, tenendo presente il contesto nazionale e tenendo conto delle tendenze degli anni precedenti; è del parere che tutti i principali soggetti interessati dei paesi della PEV, ivi compresa la società civile, debbano essere realmente coinvolti e consultati prima dell'elaborazione di dette relazioni; chiede che documenti fondamentali come le relazioni sullo stato di avanzamento siano tempestivamente disponibili nei siti Web delle rispettive delegazioni dell'UE e vengano tradotti nella lingua locale; chiede all'UE di utilizzare più mezzi qualitativi per misurare la portata dei progressi nei paesi partner e di attuare efficaci misure di condizionalità da legarsi ai progressi dei partner nei campi dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia;

70.

reputa che si debba migliorare la visibilità dell'assistenza dell'UE, al fine di rendere chiari per le popolazioni dei paesi partner e degli Stati membri i benefici del sostegno dell'UE; invita la Commissione a definire meccanismi speciali per fornire assistenza umanitaria ai paesi del vicinato, che differiscano dal modello utilizzato per tutti i paesi terzi nel mondo e che garantirebbero all'UE e alla sua agenda politica un'elevata visibilità tra gli altri obiettivi; sottolinea l'importanza e la necessità di un meccanismo in grado di garantire la trasparenza riguardo all'assistenza finanziaria concessa dall'UE;

71.

invita l'UE a potenziare la propria capacità di contrasto alle campagne di disinformazione e di propaganda contro l'UE stessa e i suoi Stati membri, che sono finalizzate a sminuire la loro unità e solidarietà; invita l'UE a potenziare la propria visibilità per mostrare chiaramente il suo sostegno e impegno nei confronti dei paesi partner; sottolinea l'importanza di promuovere un'informazione obiettiva, indipendente e imparziale e della libertà dei media nei paesi della PEV, nonché la necessità di sforzi di comunicazione strategica nel suo vicinato, compresi i suoi valori e obiettivi, mediante lo sviluppo di una strategia di comunicazione completa, efficace e sistematica nell'ambito della politica rivista;

72.

invita l'UE a rafforzare la sua presenza nei paesi partner utilizzando strumenti audiovisivi più interattivi e i social media nelle rispettive lingue locali per raggiungere l'intera società; chiede alla Commissione di elaborare una strategia di comunicazione chiara per le società nei paesi della PEV, al fine di spiegare loro i benefici degli accordi di associazione, comprese le zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA), come strumento per modernizzare i loro sistemi politici e le loro economie;

o

o o

73.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti dei paesi della PEV, alle Assemblee parlamentari di EuroNest e dell'Unione per il Mediterraneo, alla Lega degli Stati arabi, all'Unione africana, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.


(1)  JOIN (2015)0006. http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf

(2)  http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf

(3)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF

(4)  http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf

(5)  Conclusioni del Consiglio per le relazioni esterne del 18 febbraio 2008 — http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf

(6)  GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 506.

(7)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 127.

(8)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.

(9)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.

(10)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 105.

(11)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 114.

(12)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2013)0446.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2014)0229.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/121


P8_TA(2015)0273

Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

(2017/C 265/14)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 4, 26, 34, 114, 118 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto l'accordo TRIPS del 1994 sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale,

vista la Convenzione dell'Unesco, del 20 ottobre 2005, per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

visti gli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 22 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1),

vista la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, in particolare il test a tre fasi,

visto il trattato sui diritti d'autore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996,

visto il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996,

visto il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012 dalla conferenza diplomatica dell'OMPI sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive,

visto lo studio del settembre 2013 sui diritti di proprietà intellettuale (DPI), effettuato congiuntamente dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), dal titolo «Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: il contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE»,

visto il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (2),

vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (3),

vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (4),

vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (5),

vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di taluni diritti connessi (6),

vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (7),

vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (8),

vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (9) che modifica la direttiva 92/100/CEE (10),

vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (11),

vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (12),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 dal titolo «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione» (13),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (14),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (15),

vista la consultazione pubblica effettuata dalla Commissione tra il 5 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014 sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (16),

visto il Libro verde della Commissione sulla distribuzione di opere audiovisive nell'Unione europea: opportunità e sfide verso un mercato unico del digitale (COM(2011)0427),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza» (COM(2008)0466),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale: rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa» (COM(2011)0287),

visto il memorandum d'intesa, del 20 settembre 2011, sui principi chiave della digitalizzazione e della messa a disposizione di opere fuori commercio, per agevolare la digitalizzazione e la messa a disposizione di opere e riviste accademiche per biblioteche europee e altre istituzioni analoghe,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0209/2015),

A.

considerando che la revisione della direttiva 2001/29/CE riveste un ruolo decisivo nel promuovere la creatività e l'innovazione, la diversità culturale, la crescita economica, la competitività, il mercato unico digitale e per l'accesso alla conoscenza e all'informazione e fornisce, al contempo, agli autori di opere letterarie e artistiche un riconoscimento e una protezione sufficienti dei loro diritti;

B.

considerando che l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione europea contribuisce al pieno sviluppo e alla diversità delle culture degli Stati membri, specialmente attraverso la creazione artistica e letteraria;

C.

considerando che la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione mirava ad adeguare agli sviluppi tecnologici la normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi;

D.

considerando che la direttiva 2001/29/CE riguarda anche alcuni obblighi dell'Unione europea previsti dal diritto internazionale, tra cui le disposizioni della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e i trattati dell'OMPI sul diritto d'autore e sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi;

E.

considerando che la Commissione e gli Stati membri stanno effettuando considerevoli investimenti nella digitalizzazione e nell'accessibilità online delle ricche collezioni delle istituzioni culturali europee, affinché i cittadini possano fruire di tali collezioni in qualunque luogo e su qualsiasi dispositivo;

F.

considerando che le industrie culturali e creative dell'UE sono uno dei motori della crescita economica e della creazione di posti di lavoro nell'Unione e apportano un grande contributo all'economia UE, dal momento che, secondo le stime più recenti, occupano oltre 7 milioni di persone, con un impatto sul PIL dell'UE superiore al 4,2 %, e che le industrie culturali hanno continuato a generare occupazione durante la crisi economica degli anni 2008-2012;

G.

considerando che lo studio congiunto dell'UEB e dell'UAMI, del settembre 2013, evidenzia che l'attività economica complessiva dell'Unione, il cui valore si aggira attorno ai 4 700 miliardi di euro all'anno, è generata da settori a forte intensità di DPI, che forniscono inoltre il 26 % dei posti di lavoro diretti (ovvero 56 milioni) e il 9 % dei posti di lavoro indiretti sul totale dei posti di lavoro dell'UE;

H.

considerando che la rivoluzione digitale ha introdotto nuove tecniche e mezzi di comunicazione e reso possibili nuove forme espressive che, pur mettendo in discussione il rapporto trilaterale che tradizionalmente lega creatore e fruitore attraverso l'imprenditore culturale, ha incentivato la nascita di un'economia basata sulla conoscenza, creando nuovi posti di lavoro e favorendo la promozione della cultura e dell'innovazione;

I.

considerando che qualsiasi iniziativa politica riguardante il mercato unico digitale deve essere conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e segnatamente gli articoli 11, 13, 14, 16, 17 e 22;

J.

considerando che la diversità culturale e la diversità linguistica superano i confini nazionali e che alcune lingue europee sono parlate in più paesi;

K.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali tutela la libertà di espressione e d'informazione, la libertà delle arti e della scienza, e garantisce la protezione dei dati personali e la diversità culturale e linguistica, il diritto alla proprietà e la tutela della proprietà intellettuale, il diritto all'istruzione e la libertà d'impresa;

L.

considerando che anche nell'era digitale l'autore deve avere il diritto di tutelare la propria attività creativa;

M.

considerando che è necessario prendere in considerazione misure che contribuiscano all'ulteriore sviluppo dell'interscambio culturale e che migliorino la certezza del diritto nel settore; che molti servizi creativi online sono stati sviluppati in seguito all'applicazione della direttiva 2001/29/CE, e i consumatori non hanno mai avuto accesso a una gamma tanto vasta di opere creative e culturali; che è necessario che gli utenti possano accedere a un contenuto culturale ampio, vario e di qualità;

N.

considerando che lo sviluppo armonico e sistematico di Europeana, la biblioteca digitale fondata nel 2008 su iniziativa dell′UE, ha reso disponibili le opere delle biblioteche degli Stati membri;

O.

considerando che le opere creative sono una delle principali fonti che alimentano l'economica digitale e gli attori del settore delle tecnologie dell'informazione come i motori di ricerca, i media sociali o le piattaforme di contenuto generato dagli utenti, ma che la quasi totalità del valore generato dalle opere creative viene trasferita a questi intermediari digitali, che rifiutano di retribuire gli autori o negoziano con essi remunerazioni estremamente basse;

P.

considerando che la direttiva 2011/77/UE e la direttiva 2006/116/CE hanno armonizzato i termini della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi prevedendo una totale armonizzazione del periodo di protezione per ogni tipologia di opera e per ogni diritto connesso negli Stati membri;

Q.

considerando che spetta al legislatore UE promuovere un quadro normativo in materia di diritti d'autore e diritti connessi che sia chiaro e comprensibile per tutti i soggetti interessati e, in definitiva, per i cittadini, assicurando la certezza del diritto;

R.

considerando il vantaggio concorrenziale e il crescente potere di alcuni intermediari su internet, nonché l'impatto negativo di questa situazione sul potenziale creativo degli autori e sullo sviluppo dei servizi proposti da altri distributori di opere creative;

S.

considerando che, nella definizione del quadro giuridico in materia di diritti d'autore e diritti connessi, occorre tenere conto della necessità di incentivare modelli industriali e commerciali innovativi, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di rendere più competitive le imprese dell'UE;

T.

considerando che la creazione di crescita e posti di lavoro in Europa costituisce la priorità della Commissione e occupa un posto centrale nel suo programma 2014-2019;

1.

sottolinea che il diritto d'autore costituisce il mezzo concreto con cui garantire la remunerazione dei creatori e il finanziamento del processo creativo;

2.

valuta positivamente l'iniziativa della Commissione, che ha svolto una consultazione pubblica sul diritto d'autore, la quale ha suscitato il grande interesse di un'ampia gamma di parti interessate, compreso il settore culturale e la società civile (17);

3.

plaude all'impegno della Commissione di sviluppare ulteriormente l'agenda digitale dell'UE, comprese le problematiche del diritto d'autore, nel corso del mandato della nuova Commissione; plaude al programma di lavoro della Commissione per il 2015, nella misura in cui promette l'adozione di un pacchetto sul mercato unico digitale comprendente una proposta legislativa con l'obiettivo di modernizzare le norme sul diritto d'autore per adattarle all'era digitale;

4.

rammenta che il diritto d'autore e i diritti connessi proteggono e stimolano tanto lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi quanto la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo, concorrendo così a un miglioramento della competitività, dell'occupazione e dell'innovazione in vari settori industriali dell'UE;

5.

sottolinea che il diritto d'autore è efficace solo nella misura in cui lo sono le misure di attuazione in vigore per tutelarlo e che al fine di garantire un settore creativo fiorente e innovativo l'applicazione del diritto d'autore deve essere rigorosa;

6.

ricorda che la territorialità è inerente all'esistenza del diritto d'autore e dei diritti connessi; sottolinea che questo principio non è in contraddizione con le misure che garantiscono la portabilità dei contenuti;

7.

sottolinea che qualsiasi revisione della direttiva 2001/29/CE dovrebbe continuare a garantire il principio di una remunerazione adeguata dei titolari dei diritti; chiede che venga riaffermato il principio di territorialità, che consente a ciascuno Stato membro di garantire tale remunerazione adeguata nel quadro della propria politica culturale;

8.

osserva che l'offerta legale a disposizione degli utenti è aumentata in seguito all'attuazione della direttiva 2001/29/CE; osserva inoltre che l'accesso transfrontaliero ai diversi usi che i progressi tecnologici offrono ai consumatori potrebbe richiedere un miglioramento, basato su elementi concreti, dell'attuale quadro normativo per sviluppare ulteriormente l'offerta legale di contenuti online culturali e creativi diversificati, nell'ottica di consentire l'accesso alla diversità culturale europea;

9.

rammenta che ai consumatori è negato troppo spesso l'accesso a taluni servizi legati ai contenuti per ragioni geografiche, il che è contrario all'obiettivo della direttiva 2001/29/CE per quanto concerne l'attuazione delle quattro libertà del mercato interno; esorta pertanto la Commissione a proporre soluzioni adeguate per migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei servizi e dei contenuti protetti da diritto d'autore per i consumatori;

10.

ritiene possibile trarre insegnamento per altre tipologie di contenuti dall'approccio adottato nella direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti, ma ritiene anche che gli aspetti che riguardano la portabilità e i blocchi geografici non possano essere risolti con un'unica soluzione globale e che potrebbero rendersi necessari diversi interventi, sia di natura normativa sia ispirati al mercato;

11.

sottolinea che la produzione creativa dell'UE costituisce una delle sue risorse più preziose, e che chi vuole beneficiarne dovrebbe essere in grado di pagare per farlo, anche quando tale produzione viene venduta solo in un altro Stato membro;

12.

ricorda la possibilità di ricorrere alle licenze multiterritoriali, come previsto dalla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, quando le emittenti desiderino coprire la totalità del territorio europeo;

13.

ricorda che il finanziamento, la produzione e la coproduzione di film e contenuti televisivi dipendono in gran parte da licenze territoriali esclusive accordate ai distributori locali su piattaforme diverse che rispondono alle specificità culturali dei vari mercati europei; sottolinea pertanto che la libertà contrattuale di scegliere l'estensione territoriale e le diverse piattaforme di distribuzione incoraggia l'investimento in film e contenuti televisivi e promuove la diversità culturale; invita la Commissione a garantire che qualsiasi iniziativa sulla modernizzazione del diritto d'autore sia preceduta da uno studio approfondito dei suoi effetti sulla produzione, il finanziamento e la distribuzione di film e contenuti televisivi nonché sulla diversità culturale;

14.

sottolinea che le pratiche di blocco geografico adottate dall'industria non dovrebbero impedire alle minoranze culturali che vivono negli Stati membri dell'UE di accedere ai contenuti o ai servizi, sia gratuiti che a pagamento, offerti nella loro lingua;

15.

sostiene le iniziative finalizzate a migliorare la portabilità, nell'UE, dei servizi online di contenuti legalmente acquisiti e legalmente messi a disposizione, nel pieno rispetto dei diritti d'autore e degli interessi dei titolari di diritti;

16.

rammenta che i mercati culturali europei sono intrinsecamente eterogenei in ragione della diversità culturale e linguistica europea; osserva che tale diversità andrebbe considerata un vantaggio piuttosto che un ostacolo per il mercato unico;

17.

prende atto dell'importanza delle licenze territoriali nell'UE, specialmente per quanto riguarda la produzione audiovisiva e cinematografica, basata principalmente sui sistemi di preacquisto o prefinanziamento delle emittenti;

18.

osserva con preoccupazione la moltiplicazione dei servizi illegali online e l'aumento della pirateria e, in generale, delle violazioni della proprietà intellettuale, che costituiscono una grave minaccia per le economie degli Stati membri e per la creatività nell'UE;

19.

sottolinea che qualunque riforma del quadro del diritto d'autore dovrebbe basarsi su un elevato livello di protezione, dato che i diritti sono fondamentali per la creazione intellettuale, e fornire una base giuridica stabile, chiara e flessibile che favorisca gli investimenti e la crescita nel settore culturale e creativo, eliminando nel contempo le incertezze e le incongruenze giuridiche che incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno;

20.

sottolinea che, oltre a sviluppare in modo consistente strutture funzionanti per il mercato unico digitale, è necessario continuare a garantire il funzionamento del mercato interno analogico;

21.

ricorda che i settori a forte intensità di diritto d'autore impiegano più di 7 milioni di persone nell'UE; invita pertanto la Commissione a garantire che qualsiasi iniziativa legislativa sulla modernizzazione del diritto d'autore sia preceduta da un'esaustiva valutazione ex-ante degli effetti sulla crescita e sull'occupazione nonché dei costi e dei vantaggi potenzialmente generati da tale iniziativa, conformemente ai principi di una migliore regolamentazione;

22.

sottolinea che qualsiasi revisione futura del diritto d'autore dell'UE deve essere mirata e poggiare su dati verificati, al fine di garantire che i settori creativi in Europa continuino a svilupparsi;

23.

riconosce che le attività commerciali che violano il diritto d'autore rappresentano una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale e per lo sviluppo dell'offerta legale di contenuti online culturali e creativi diversificati;

24.

ritiene indispensabile rafforzare la posizione degli autori e dei creatori e migliorare la loro remunerazione rispetto alla distribuzione e allo sfruttamento digitale delle loro opere;

Diritti esclusivi

25.

riconosce la necessità che gli autori e gli esecutori beneficino di una protezione giuridica delle loro opere creative e artistiche; riconosce l'interesse pubblico alla disseminazione della cultura e della conoscenza; riconosce il ruolo dei produttori ed editori nel far giungere le opere al mercato e la necessità di una remunerazione equa ed adeguata per tutte le categorie di titolari di diritti; chiede che sia migliorata la posizione contrattuale degli autori ed esecutori rispetto agli altri titolari di diritti e intermediari, segnatamente considerando un termine di durata ragionevole per l'utilizzazione dei diritti trasferiti dall'autore ad un terzo, a pena di regresso, dal momento che gli scambi contrattuali possono essere inficiati da uno squilibrio di potere; sottolinea a tale riguardo l'importanza della libertà contrattuale;

26.

prende atto che un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale e che l'articolo 167 TFUE obbliga l'Unione a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta;

27.

sottolinea la necessità che gli autori e gli esecutori ricevano un equo compenso, di pari entità sia nell'ambiente digitale che nel mondo analogico;

28.

invita la Commissione a valutare misure mirate e adeguate per migliorare la certezza giuridica, conformi all'obiettivo della Commissione di legiferare meglio; esorta la Commissione a esaminare l'impatto del titolo unico europeo sul diritto d'autore sull'occupazione e sull'innovazione, sugli interessi di autori, esecutori e altri titolari di diritti, nonché sulla promozione dell'accesso dei consumatori alla diversità culturale regionale;

29.

ricorda che i diritti esclusivi e la libertà contrattuale sono elementi fondamentali dell'ecosistema fragile della creazione e del suo finanziamento, poiché consentono una migliore ripartizione dei rischi, il coinvolgimento di diversi attori nel quadro di progetti comuni a vantaggio di un pubblico culturalmente diversificato e l'incentivazione degli investimenti nella produzione di un contenuto professionale;

30.

raccomanda al legislatore dell'Unione di considerare, al fine tutelare il pubblico interesse pur proteggendo le informazioni personali, come abbassare ulteriormente gli ostacoli al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; rileva che tale adeguamento della legislazione dovrebbe essere effettuato nel debito rispetto della direttiva 2013/37/UE, dei principi ispiratori del diritto d'autore e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

31.

invita la Commissione a salvaguardare efficacemente le opere di dominio pubblico che, per definizione, non sono soggette alla protezione del diritto d'autore; esorta pertanto la Commissione, per chiarire che una volta che un lavoro è di dominio pubblico, qualsiasi digitalizzazione del lavoro che non costituisce un nuovo, lavoro di trasformazione, resta di dominio pubblico; invita inoltre la Commissione a esaminare se i titolari dei diritti possano essere concesso il diritto di dedicare le loro opere al pubblico dominio, in tutto o in parte; 32. invita la Commissione ad armonizzare ulteriormente la durata della protezione del diritto d'autore, mentre astenendosi da ogni ulteriore estensione della durata della protezione, secondo gli standard internazionali fissati nella convenzione di Berna; incoraggia gli Stati membri a completare il recepimento e l'attuazione delle direttive 2006/116/CE e 2011/77/UE in maniera snella sollecita pertanto la Commissione a chiarire che, una volta che un'opera diventa di pubblico dominio, qualunque digitalizzazione della stessa che non costituisce un opera nuova e trasformativa resta nel pubblico dominio; invita inoltre la Commissione a considerare se riconoscere ai titolari di diritti il diritto di cedere le proprie opere al pubblico dominio, totalmente o in parte;

32.

invita la Commissione ad armonizzare ulteriormente la durata di protezione del diritto d'autore, astenendosi da ogni ulteriore estensione della durata di protezione, secondo gli standard internazionali stabiliti nella convenzione di Berna; esorta gli Stati membri a completare agevolmente il recepimento e l'attuazione delle direttive 2006/116/CE e 2011/77/UE;

Eccezioni e limitazioni

33.

invita il legislatore unionale a rimanere fedele all'obiettivo della direttiva 2001/29/CE di fornire un'adeguata protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi quale una delle principali soluzioni per assicurare la creatività culturale europea e garantire un giusto equilibrio tra le varie categorie di titolari e utenti dei materiali protetti, nonché tra le varie categorie di titolari di diritti; pone ulteriore accento sul fatto che qualsiasi modifica legislativa in questo ambito deve garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei prodotti e dei servizi protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi in ogni formato;

34.

evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi costituiscono il quadro giuridico per le industrie culturali e creative, per il settore dell'istruzione e della ricerca e per il settore che beneficia delle eccezioni e limitazioni applicabili a tali diritti, e formano la base che consente loro di creare attività economica e posti di lavoro;

35.

rileva che le eccezioni e limitazioni devono essere applicate tenendo conto dello scopo per cui sono state pensate e delle caratteristiche proprie dell'ambiente digitale e dell'ambiente analogico, mantenendo al contempo l'equilibrio tra gli interessi dei titolari di diritti e gli interessi del pubblico; invita pertanto la Commissione ad esaminare la possibilità di rivedere un determinato numero di eccezioni e limitazioni esistenti, al fine di adattarle meglio all’ambiente digitale, tenendo conto degli sviluppi in corso nell’ambiente digitale e della necessità di competitività;

36.

sottolinea l'importanza che le eccezioni e le limitazioni siano accessibili per le persone con disabilità; a questo proposito, prende atto della conclusione del trattato di Marrakech, che faciliterà l'accesso ai libri per gli ipovedenti e incoraggia una rapida ratifica dello stesso senza subordinarla alla revisione del quadro giuridico dell'UE; ritiene che il trattato rappresenti un buon passo avanti, ma che vi sia ancora molto da fare per aprire l'accesso ai contenuti per le persone con diverse disabilità;

37.

rileva l'importanza della diversità culturale europea e rileva che le differenze tra Stati membri nell'attuazione delle eccezioni possono rappresentare una sfida per il funzionamento del mercato interno, in vista dello sviluppo delle attività transfrontaliere e della competitività e dell'innovazione globali dell'UE, e possono altresì determinare incertezza giuridica per gli autori e gli utenti; ritiene che possa quindi essere vantaggioso applicare norme più comuni a talune eccezioni e limitazioni; rileva, tuttavia, che le differenze possono essere giustificate per consentire agli Stati membri di legiferare in base ai loro specifici interessi culturali ed economici, e in linea con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà;

38.

invita la Commissione a esaminare l'applicazione di norme minime per le eccezioni e limitazioni, e a garantire ulteriormente l'adeguata attuazione delle eccezioni e limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE e una parità di accesso alla diversità culturale a livello transfrontaliero nell'ambito del mercato interno e a migliorare la certezza del diritto;

39.

ritiene necessario rafforzare le eccezioni di cui possono beneficiare le istituzioni di interesse pubblico, come biblioteche, musei o archivi, al fine di favorire un ampio accesso al patrimonio culturale anche attraverso piattaforme online;

40.

chiede alla Commissione di prevedere con prudenza la protezione dei diritti fondamentali, e in particolare la lotta contro le discriminazioni o la protezione della libertà della stampa; ricorda a questo proposito che le eccezioni dovrebbero essere oggetto di adeguate compensazioni;

41.

ricorda l'importanza delle piccole e medie imprese (PMI) nelle industrie culturali e creative in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita nell'UE; sottolinea che la maggior parte delle PMI dei settori culturali e creativi fa affidamento sulla flessibilità del settore del diritto d'autore per produrre, investire e distribuire opere culturali e creative, ma anche per sviluppare soluzioni innovative che permettano agli utenti di accedere a opere creative online adatte alle preferenze e alle specificità dei mercati locali;

42.

osserva con interesse lo sviluppo di nuove forme di utilizzo delle opere sulle reti digitali, in particolare le utilizzazioni metamorfiche, e sottolinea la necessità di esaminare soluzioni volte a conciliare una protezione efficace che preveda un'adeguata remunerazione e un equo compenso per i creatori con l'interesse pubblico di accesso ai beni culturali e alla conoscenza;

43.

sottolinea che, ove si applichino già eccezioni o limitazioni, nuovi utilizzi di contenuti che siano resi possibili dai progressi tecnologici o da nuovi utilizzi della tecnologia dovrebbero essere, per quanto possibile, interpretati in linea con l'eccezione o la limitazione esistente, a condizione che il nuovo utilizzo sia simile a quello esistente, al fine di migliorare la certezza giuridica — ciò sarebbe soggetto al test in tre fasi; riconosce che tale flessibilità nell'interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni può consentire l'adattamento delle eccezioni e delle limitazioni in questione alle diverse situazioni nazionali ed esigenze sociali;

44.

evidenzia la necessità di garantire la neutralità tecnologica e la compatibilità futura delle eccezioni e limitazioni tenendo conto degli effetti della convergenza dei media, e nel contempo servire l'interesse generale stimolando incentivi a creare, finanziare e distribuire nuove opere e a porre a disposizione del pubblico tali opere in modi nuovi, innovativi e coinvolgenti;

45.

suggerisce una revisione della responsabilità dei prestatori di servizi e degli intermediari al fine di chiarirne lo status e le responsabilità giuridiche nell'ambito del diritto d'autore, garantire che si eserciti la dovuta diligenza durante l'intero processo creativo e la catena di distribuzione e assicurare un equo compenso ai creatori e titolari dei diritti all'interno dell'Unione;

46.

ritiene che lo sviluppo del mercato digitale non sia possibile se non si sviluppano parallelamente le industrie culturali e creative;

47.

sottolinea l'importanza dell'eccezione per la caricatura, parodia o pastiche quale elemento di vitalità nel dibattito democratico; ritiene che l'eccezione debba consentire di raggiungere un equilibrio tra gli interessi e i diritti dei creatori e dei personaggi originali e la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta che si affida all'eccezione per la caricatura, la parodia o il pastiche;

48.

sottolinea la necessità di valutare in modo adeguato l'autorizzazione di tecniche di analisi automatizzata del testo e dei dati (ad esempio l'estrazione di dati e testi" o l'«estrazione di contenuti») per finalità di ricerca, purché sia stato acquisito il permesso di leggere l'opera;

49.

ritiene che lo sviluppo del mercato digitale e lo sviluppo delle industrie creative e culturali siano strettamente connessi e debbano avvenire parallelamente, in quanto questo è l'unico modo per consentire una prosperità duratura;

50.

constata che il diritto alla proprietà privata è uno dei fondamenti della società moderna; constata altresì che agevolare l'accesso ai materiali educativi e ai beni culturali è estremamente importante per lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza e che i legislatori dovrebbero tenere conto di ciò;

51.

chiede che sia prevista un'eccezione per scopi di ricerca e istruzione, che riguardi non solo gli istituti d'istruzione, ma anche attività didattiche o di ricerca accreditate, ivi incluse attività online e transfrontaliere, associate a un istituto d'istruzione riconosciuto dalle autorità competenti o dalla legge ovvero nell'ambito di un programma d'istruzione;

52.

sottolinea che ogni nuova eccezione o limitazione introdotta nella legislazione dell'UE sul diritto d'autore deve essere debitamente giustificata da un'analisi economico-giuridica solida e obiettiva;

53.

riconosce l'importanza delle biblioteche per l'accesso alla conoscenza e chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un'eccezione che consenta alle biblioteche pubbliche e di ricerca di concedere legalmente in prestito al pubblico opere in formato digitale ad uso personale, per un periodo limitato e tramite Internet o le reti della biblioteca, in modo che possano adempiere al loro compito di interesse pubblico di divulgazione della conoscenza in maniera efficace e aggiornata; raccomanda che gli autori ricevano un giusto compenso per il prestito digitale, nella stessa misura rispetto al prestito di libri cartacei, conformemente alle restrizioni territoriali nazionali;

54.

chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un'eccezione che permetta alle biblioteche di digitalizzare i contenuti a scopo di consultazione, catalogazione e archivio;

55.

sottolinea l'importanza di tenere conto delle conclusioni dei numerosi esperimenti intrapresi dall'industria del libro volti a istituire modelli commerciali equi, equilibrati e redditizi;

56.

prende nota che in alcuni Stati membri sono state introdotte licenze finalizzate a regimi di indennizzo; sottolinea la necessità di garantire che le azioni ammissibili in virtù di un'eccezione rimangano tali; ricorda che è opportuno considerare l'indennizzo per l'esercizio delle eccezioni e limitazioni soltanto nei casi in cui gli atti che rientrano in un'eccezione arrechino pregiudizio al titolare dei diritti; invita inoltre l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a realizzare una valutazione scientifica esaustiva delle misure in questione adottate dagli Stati membri e dei loro effetti su ciascuna parte interessata;

57.

ricorda l'importanza dell'eccezione per le copia privata che non può essere limitata sul piano tecnico, associata a un equo compenso per i creatori; invita la Commissione ad analizzare, sulla base di dati scientifici, la risoluzione del Parlamento del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private (18) e i risultati del più recente processo di mediazione svolto dalla Commissione (19), la realizzabilità delle attuali misure per l'equo compenso dei titolari dei diritti rispetto alle riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato, soprattutto per quanto concerne le misure di trasparenza;

58.

osserva che il prelievo per copia privata deve essere disciplinato in maniera tale da informare i cittadini sull'entità effettiva, sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione del prelievo;

59.

sottolinea che i prelievi digitali dovrebbero essere resi più trasparenti e ottimizzati per salvaguardare i diritti dei titolari e dei consumatori, tenendo conto della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

60.

sottolinea l'importanza di apportare maggiore chiarezza e trasparenza al regime sul diritto d'autore per gli utenti del diritto d'autore, in particolare con riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai diritti di concessione, allo scopo di promuovere la creatività e l'ulteriore sviluppo di piattaforme online e di garantire l'adeguata remunerazione dei titolari del diritto;

61.

osserva l'importanza dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/29/CE e sottolinea che l'esercizio effettivo delle eccezioni o limitazioni e l'accesso ai contenuti non soggetti al diritto d'autore o a diritti connessi non deve essere derogato da contratto o termini contrattuali;

62.

invita i distributori a pubblicare tutte le informazioni disponibili relative alle misure tecnologiche necessarie per garantire l'interoperabilità dei loro contenuti;

63.

evidenzia la necessità di promuovere una maggiore interoperabilità, soprattutto per software e terminali, in quanto la carenza di interoperabilità ostacola l'innovazione, riduce la concorrenza e danneggia i consumatori; ritiene che la carenza di interoperabilità possa portare alla posizione dominante di un particolare prodotto o servizio sul mercato, il che, a sua volta, soffoca la concorrenza e limita la scelta dei consumatori nell'UE;

64.

sottolinea che il rapido tasso di sviluppo tecnologico del mercato digitale richiede un quadro legislativo tecnologicamente neutrale per il diritto d'autore;

65.

riconosce il ruolo di un'applicazione proporzionata ed efficace al fine di sostenere creatori, titolari dei diritti e consumatori;

66.

chiede alla Commissione e al legislatore di riflettere su soluzioni per il trasferimento del valore dai contenuti ai servizi; insiste sulla necessità di adeguare la definizione dello status di intermediario all'attuale contesto digitale;

67.

sottolinea che i consumatori spesso fanno fronte a varie limitazioni e il concetto di diritti dei consumatori nel quadro del diritto d'autore è molto spesso assente; invita la Commissione a valutare l'efficacia della legge vigente sul diritto d'autore da un punto di vista dei consumatori e a elaborare un insieme di diritti dei consumatori chiari ed esaustivi;

o

o o

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(2)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.

(3)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5.

(5)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

(6)  GU L 265 dell'11.10.2011, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

(8)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(9)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

(10)  GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

(11)  GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2014)0179.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2013)0368.

(14)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 64.

(15)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 48.

(16)  GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 49.

(17)  Commissione europea, DG MARKT, Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore, luglio 2014.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2014)0179.

(19)  Raccomandazioni di António Vitorino, del 31 gennaio 2013, risultanti dal più recente processo di mediazione svolto dalla Commissione sui prelievi per copia e riproduzione privata.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/130


P8_TA(2015)0274

Valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) dalla sua istituzione

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sul nuovo approccio dell'UE nei confronti dei diritti umani e della democrazia — valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua istituzione (2014/2231(INI))

(2017/C 265/15)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 6, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (EED — European Endowment for Democracy) (1),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (2),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (3),

vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013, adottata dal Consiglio il 23 giugno 2014,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (4),

visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (5),

visto il regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul «Sostegno alla governance democratica: verso un quadro UE rafforzato» (7),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea (8),

viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2010 contenenti la relazione 2010 sull'andamento dei lavori e l'elenco dei paesi pilota (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla politica europea di vicinato (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 1 dicembre 2011 sul Fondo europeo per la democrazia (11),

viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2012 su diritti umani e democrazia (12) e il quadro strategico e piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, adottati anch'essi dal Consiglio il 25 giugno 2012 (13),

viste le conclusioni del Consiglio del 31 gennaio 2013 sul sostegno dell'UE a un cambiamento sostenibile nelle società in fase di transizione (14),

visto il documento di consultazione congiunto dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione dal titolo «Verso una nuova politica europea di vicinato» del 4 marzo 2015 (JOIN(2015)0006),

vista la Review del Servizio europeo per l'azione esterna del 2013 (15),

vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova a un vicinato in mutamento: Revisione della politica europea di vicinato» (COM(2011)0303),

vista la lettera di sostegno alla creazione dell'EED, indirizzata all'allora Presidente del Parlamento europeo, on. Jerzy Buzek e all'allora Vicepresidente/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton in data 25 novembre 2011,

vista la decisione adottata dal Consiglio dei governatori dell'EED in data 3 dicembre 2014 di eliminare le iniziali limitazioni geografiche dell'EED,

visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0177/2015),

A.

considerando che la promozione e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono tra gli obiettivi fondamentali della politica estera dell'UE, come sancito dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.

considerando che l'UE ritiene che il principio della proprietà dei processi di sviluppo della democrazia sia fondamentale per promuovere una vera cultura democratica;

C.

considerando che un grande numero di Stati membri dell'UE ha felicemente completato un processo di trasformazione democratica della società negli ultimi decenni ed ha accumulato una vasta esperienza in questo campo, che potrebbe essere importante per le attività dell'EED e può e deve essere sfruttata a livello politico e di esperti per i lavori del Fondo;

D.

considerando che gli eventi della primavera araba e nel vicinato orientale hanno portato a ridefinire gli strumenti politici dell'UE intesi a promuovere i diritti umani e a sostenere la democrazia;

E.

considerando che in un determinato numero di paesi in cui opera l'EED, lo spazio per l'azione legittima della società civile ed il finanziamento esterno delle organizzazioni della società civile si sta restringendo a causa del ricorso di regimi autoritari a mezzi sempre più sofisticati, compresa la legislazione, per limitare il lavoro delle ONG e degli attori prodemocrazia, compresi i beneficiari dell'EED;

F.

considerando che negli ultimi anni, i paesi del vicinato dell'UE si sono trovati ad affrontare numerose sfide politiche, economiche e di sicurezza che hanno messo sotto forte pressione gli sforzi di democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

G.

considerando che vi è la necessità di promuovere la possibilità di fornire un'informazione obiettiva e indipendente e di rafforzare l'ambiente dei media, compreso Internet e i social media, nei paesi in cui opera l'EED, tutelando la libertà dei media e di espressione e lottando contro ogni forma di censura sociale e politica; che in tali paesi occorre altresì sostenere gli sforzi di democratizzazione, tra cui il consolidamento dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione;

H.

considerando che la creazione dell'EED, insieme ad altri programmi dell'UE come lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di vicinato per la società civile, va a completare l'approccio tradizionale incentrato sullo Stato con una prospettiva estremamente necessaria, più equilibrata, a lungo termine e incentrata sulla società, focalizzata sull'impegno diretto con i movimenti di base locali e regionali e gli attori politici democratici;

I.

considerando che la valutazione dell'impatto delle attività di assistenza alla democrazia, come quelle condotte dall'EED, rimane un esercizio per sua natura complesso, in particolare a causa del fatto che le trasformazioni politiche che intervengono nei paesi interessati non sono lineari e si esplicano sul lungo periodo e le attività svolte sono spesso di carattere riservato;

J.

considerando che le nuove tecnologie dell'informazione e i social media sono ormai strumenti importanti nella lotta per la democrazia e dovrebbero, pertanto, svolgere un ruolo preminente nell'agenda europea per l'assistenza alla democrazia;

K.

considerando che, al 30 giugno 2015, l'EED ha finanziato 186 iniziative, per un totale di più di 5,2 milioni EUR nel vicinato meridionale e più di 5,3 milioni EUR nel vicinato orientale e oltre;

L.

considerando che l'EED gode di una singolare forma di cofinanziamento in base al quale il suo bilancio amministrativo è fornito dalla Commissione, mentre le attività sul territorio sono finanziate da contributi degli Stati membri e dei paesi terzi;

Valutazione generale

1.

accoglie con favore il bilancio sinora registrato dall'EED in considerazione del contesto internazionale attualmente difficile, e ritiene che tale organismo ottemperi al suo obiettivo principale di «promuovere e incoraggiare la democratizzazione e la democrazia radicata e sostenibile nei paesi in via di transizione politica e nelle società che lottano per la democratizzazione» (16), anche «offrendo sostegno a chi non ne ha» attraverso la lotta alla corruzione, promuovendo il dialogo nella diversità e nella non-violenza, incitando alla partecipazione sociale e politica, tutelando gli attivisti e i giornalisti che sui territori si spendono per garantire e accelerare l'avvio di un iter democratico, rendendo la giustizia più accessibile;

2.

riconosce con soddisfazione che, nonostante il breve periodo di attività e i fondi limitati, nonché le difficoltà insite nella valutazione dell'impatto delle attività di sostegno alla democrazia, l'EED sta dando seguito alle raccomandazioni del Parlamento, fornendo valore aggiunto all'attuale sostegno alla democrazia dell'UE attraverso finanziamenti dal basso veloci, flessibili e basati sulla domanda, erogati direttamente ai beneficiari in un approccio economicamente efficiente a complemento di altri mezzi dell'UE, grazie a un onere amministrativo limitato e a procedure semplici che il Consiglio dei governatori ha elaborato per l'EED;

3.

è del parere che l'EED, come modalità di sostegno alla democrazia, abbia contribuito a diminuire il rischio sia politico che personale;

4.

sottolinea il pieno e costante appoggio che presta agli sforzi che l'UE profonde su diversi fronti per sostenere le organizzazioni della società civile, i movimenti sociali e gli attivisti in tutto il mondo; ribadisce l'importanza di evitare duplicati e di continuare a garantire la complementarietà delle attività dell'EED con gli strumenti finanziari esterni esistenti dell'UE, in particolare l'EIDHR e lo strumento europeo di vicinato (SEV), poiché tutti sono intesi a promuovere i principi democratici e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel vicinato dell'UE;

5.

plaude all'impegno coerente dell'EED a favore della libertà di espressione e di associazione, della libertà dei media, dello sviluppo e del consolidamento dello Stato di diritto, della lotta alla corruzione e del pluralismo sociale e politico, un impegno volto a sostenere lo sviluppo di regimi democratici nel vicinato europeo sia orientale sia meridionale;

6.

è del parere che le iniziative intraprese dall'EED abbiano dimostrato la propria capacità unica di collegare e colmare i divari nei casi in cui ottenere finanziamenti dagli Stati membri dell'UE e da paesi terzi non è stato possibile;

7.

invita l'UE e i suoi Stati membri a definire un approccio olistico al sostegno alla transizione politica e alla democratizzazione nei paesi terzi, che includa il rispetto dei diritti umani, la promozione della giustizia, la trasparenza, la responsabilità, la riconciliazione, lo Stato di diritto e il consolidamento delle istituzioni democratiche, ivi compresi gli organi legislativi;

Finanziamento

8.

invita le parti fondatrici dell'EED, e in particolare tutti gli Stati membri e la Commissione, a contribuire, ovvero ad accrescere i propri contributi, all'EED, conformemente agli impegni che hanno assunto;

9.

ricorda che, al 26 aprile 2015, i seguenti paesi si sono impegnati a favore dell'EED e vi hanno contribuito: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera, mentre i restanti 12 Stati membri non lo hanno ancora fatto;

10.

sottolinea che, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente l'efficacia dell'EED, è indispensabile garantire finanziamenti a lungo termine, sufficienti, stabili, trasparenti e prevedibili;

11.

invita la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento a tener conto del valore aggiunto dell'EED nel corso della revisione recentemente avviata della politica europea di vicinato e a riflettere sulle modalità per offrire finanziamento sostenibile all'EED;

12.

invita il Belgio a valutare almeno la possibilità di restituire, almeno in parte, il gettito fiscale proveniente dall'EED e dai suoi dipendenti sotto forma di finanziamenti per progetti EED; ricorda che l'EED funziona come una fondazione privata di diritto belga;

13.

plaude ai contributi finanziari versati dagli Stati membri dell'Europa settentrionale, da Stati membri centro-europei e da alcuni Stati membri dell'Europa meridionale; invita i restanti Stati membri meridionali, alcuni dei quali hanno rapporti storici, economici o culturali particolarmente stretti con il vicinato meridionale, a profondere particolari sforzi per contribuire all'EED attraverso finanziamenti o distaccamenti;

14.

accoglie con favore i contributi finanziari che l'EED riceve da partner dell'UE come Svizzera e Canada; esorta gli altri stati, in particolare i paesi dell'Associazione europea di libero scambio, a sostenere l'EED;

15.

invita tutti i donatori dell'EED ad assicurare che il Comitato esecutivo del Fondo goda della massima autonomia nel selezionare i beneficiari sulla base del piano di lavoro avallato dal Consiglio dei governatori e invita i donatori a smettere di stanziare fondi per particolari paesi o progetti;

Capacità delle risorse umane

16.

chiede una maggiore capacità della segreteria dell'EED che si traduca in risorse umane adeguate e idonee ad espletare i suoi nuovi compiti;

17.

esorta gli Stati membri a dare seguito all'interesse da essi manifestato nei confronti del distacco di esperti nazionali presso la segreteria dell'EED;

Ampliamento del mandato geografico dell'EED ed equilibrio est-sud

18.

accoglie con favore la soppressione delle iniziali limitazioni geografiche dell'EED adottata in occasione della riunione dal Consiglio dei governatori in data 3 dicembre 2014;

19.

elogia l'EED per aver mantenuto l'equilibrio geografico tra i vicinati orientale e meridionale in materia di finanziamento dei progetti;

Sovvenzioni e beneficiari

20.

ritiene fondamentale garantire il finanziamento sostenibile a lungo termine per i destinatari dell'EED, rafforzando i legami di complementarità con altri donatori bilaterali e con gli strumenti europei di finanziamento esterni, in particolare con l'EIDHR, che, ove opportuno, potrebbe provvedere al sostegno finanziario sul medio periodo di beneficiari dell'EED ormai «maturi» e, a tal fine;

a)

invita l'EED e la Commissione a istituire un gruppo di contatto volto a identificare la soluzione migliore per assicurare la transizione dei beneficiari dall'EED all'assistenza finanziaria erogata a titolo dell'EIDHR; nonché

b)

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad avanzare proposte specifiche per elaborare meccanismi intesi a programmare l'interfaccia e la cooperazione con l'EED, onde garantire coerenza e sostenibilità sul più lungo periodo;

21.

invita l'EED ad impegnarsi ancora più attivamente nei paesi in cui il margine per il sostegno esterno a favore della società civile è gravemente limitato, o dove i finanziamenti statali sono erogati i modo discriminatorio ed esclusivamente a determinate organizzazioni o società civili; appoggia gli sforzi profusi dell'EED per vagliare strumenti innovativi volti a sostenere i promotori del cambiamento in ambienti politici particolarmente difficili;

22.

esorta caldamente il Consiglio dei governatori a continuare a sostenere gli attivisti politici democratici e a finanziare processi politici inclusivi; ritiene che l'EED dovrebbe promuovere e appoggiare la nascita e il consolidamento di partiti politici che si impegnano manifestamente a rispettare i principi democratici, ove possibile in collaborazione con le fondazioni politiche esistenti;

23.

accoglie con favore le linee guida dell'EED in materia di monitoraggio e valutazione; sottolinea, tuttavia, che queste linee guida di attuazione devono essere proporzionate alle dimensioni e alla capacità in materia di risorse umane dell'EED;

24.

esorta l'EED a continuare a rispondere alle nuove tecnologie integrando il supporto tecnologico nelle sue sovvenzioni;

25.

accoglie con favore le sovvenzioni dell'EED offerte agli attori ucraini, che costituiscono un esempio positivo della rapidità del sostegno destinato agli attivisti politici e civili che poi diventano rappresentanti democraticamente eletti; plaude al sostegno offerto dall'EED a tutti gli attivisti pro-democrazia impegnati nel vicinato dell'UE, volto a promuovere lo sviluppo di regimi democratici consolidati;

26.

accoglie con favore le sovvenzioni dell'EED offerte agli attivisti in alcuni dei paesi del vicinato meridionale, dal momento che dimostrano il valore aggiunto del lavoro pro-democrazia dell'EED in ambienti particolarmente ostili;

27.

esorta vivamente l'EED a porre maggiore accento sui gruppi che sono vittime dell'esclusione sociale o dell'emarginazione politica, sostenendo, tra l'altro, i movimenti femminili volti a promuovere i diritti delle donne e ad aumentare la loro partecipazione alla vita pubblica, le minoranze etniche e linguistiche, gli attivisti dei diritti umani LGBTI, le minoranze religiose perseguitate e gli attivisti civili legati alle comunità religiose, insieme ai movimenti di base, ai movimenti politici vulnerabili o emergenti, ai sindacati e agli attivisti dei nuovi media;

28.

invita l'EED a sviluppare, se e quando opportuno, una cooperazione con i gruppi di attivisti civili collegati alle comunità religiose, comprese le minoranze religiose perseguitate; ricorda che la chiesa ha svolto un ruolo fondamentale nel contrastare i regimi comunisti e nel sostenere i processi di trasformazione democratica nell'Europa centrale e orientale;

29.

esorta l'EED ad accrescere il sostegno prestato ai giovani leader emergenti e ai rappresentanti delle donne, dei giovani e delle minoranze appena eletti nei paesi che attraversano una fase di transizione politica;

30.

invita gli Stati membri a continuare a fornire assistenza finanziaria alla società civile e ai media russi attraverso l'EED; rileva che tutti i recenti sviluppi, quali le restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile, la repressione dell'opposizione politica e le aggressive campagne di disinformazione condotte dai media controllati dallo Stato, paiono rispondere allo scopo di creare deliberatamente un terreno di coltura per un clima politico estremamente nazionalistico caratterizzato da una retorica antidemocratica, dalla repressione e dall'incitamento all'odio;

Cooperazione tra Parlamento e EED

31.

accoglie con favore la presentazione della prima relazione annuale EED in seno alla commissione per gli affari esteri, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dello statuto dell'EED; sottolinea quanto sia importante che questo esercizio avvenga su base annuale e sottolinea che si tratta di una buona occasione per fare il punto e sviluppare nuove sinergie

32.

chiede collegamenti efficaci tra l'EED, il Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale e le competenti commissioni parlamentari e delegazioni permanenti; esorta i suoi membri a sostenere l'EED e ad evidenziarne il contributo nei pertinenti interventi e nel corso delle visite di delegazioni del Parlamento europeo in paesi terzi, compresi gli incontri con i beneficiari;

33.

chiede lo sviluppo di una ulteriore cooperazione tra l'EED, i suoi beneficiari e la rete del Premio Sakharov;

34.

invita l'EED a sviluppare ulteriormente la propria cooperazione con il Forum Young Leaders del Parlamento;

Coerenza e coordinamento delle politiche

35.

esorta sia gli Stati membri che le istituzioni dell'UE a garantire una vera coerenza interna ed esterna per quanto riguarda gli sforzi per la democrazia e a riconoscere il ruolo svolto dall'EED in tal senso;

36.

esorta le delegazioni dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri nei paesi di attività dell'EED a segnalare all'EED potenziali beneficiari e ad informare potenziali beneficiari in merito all'EED; esorta il personale dell'EED, a sua volta, a mantenere stretti contatti con il personale diplomatico dell'UE e degli Stati membri interessato in merito ai potenziali beneficiari che non possono godere di un sostegno mediante l'EED, dando prova di reciproco rispetto per il carattere sensibile delle informazioni e la sicurezza delle parti interessate;

37.

esorta le delegazioni dell'UE e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri a cooperare in modo strutturato al fine di facilitare il processo di richiesta del visto per i beneficiari EED invitati nell'Unione europea;

38.

accoglie con favore gli sforzi profusi dal SEAE e dalla Commissione per divulgare informazioni sull'EED presso il proprio personale, in particolare nelle delegazioni dell'UE;

39.

chiede che sia indetta, con cadenza triennale, una riunione ministeriale del Consiglio dei governatori, onde riflettere sulla politica dell'UE in materia di sostegno alla democrazia e sulle priorità strategiche future dell'EED;

Cooperazione con altri attori del sostegno alla democrazia

40.

invita l'EED a continuare a collaborare con le organizzazioni con base europea, come il Consiglio d'Europa, l'IDAE (Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale) e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in linea con lo statuto dell'EED;

41.

invita l'EED a favorire la cooperazione con attori chiave e organizzazioni internazionali, regionali e nazionali attivi nel campo dell'assistenza alla democrazia, sia che abbiano base nell'UE, sia che lavorino nei paesi in cui opera l'EED;

42.

esorta l'EED ad individuare possibili percorsi di collaborazione con organizzazioni internazionali della società civile, tra cui il Forum della società civile del partenariato orientale e la Fondazione Anna Lindh;

Altre raccomandazioni

43.

invita l'EED a continuare a sviluppare nuovi mezzi e strumenti innovativi per l'assistenza alla democrazia, anche per attori e attivisti politici, e a condividere le migliori prassi al fine di adeguarsi al crescente clima di restrizione in un determinato numero di paesi con regimi autoritari, in particolare per quanto concerne i nuovi media e le iniziative dei movimenti di base in tali paesi; sottolinea l'importanza, in tale contesto, di elaborare strategie specifiche per paese;

44.

chiede, in nome del suo spirito democratico, di assicurare che la composizione del Consiglio dei governatori dell'EED rappresenti, secondo il metodo D'Hondt, i suoi gruppi politici;

45.

accoglie con favore la sensibilizzazione del pubblico per quanto riguarda i risultati sinora raggiunti dall'EED e ritiene che sottolineare ulteriormente l'unicità e il valore aggiunto dell'EED e condurre regolarmente campagne di comunicazione al riguardo possa aumentarne la capacità di raccolta fondi;

o

o o

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Fondo europeo per la democrazia.


(1)  GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 13.

(2)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

(5)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.

(6)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.

(7)  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/gena/111250.pdf

(9)  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf

(10)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf

(11)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf

(12)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf

(13)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(14)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf

(15)  http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf

(16)  Articolo 2 dello Statuto dell'EED — disponibile presso: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/137


P8_TA(2015)0275

Situazione nel Burundi

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla situazione in Burundi (2015/2723(RSP))

(2017/C 265/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 aprile 2014 sulla situazione in Burundi,

visto l'accordo di pace e riconciliazione di Arusha per il Burundi,

vista la Costituzione del Burundi,

vista la dichiarazione rilasciata dai capi di Stato della Comunità dell'Africa orientale il 31 maggio 2015 a Dar es Salaam (Tanzania),

visto il pressante appello lanciato a Bujumbura il 28 maggio 2015 dagli ex capi di Stato, dai partiti politici e dalle organizzazioni della società civile burundesi,

viste le decisioni sulla situazione in Burundi adottate al vertice dell'Unione africana del 13 giugno 2015,

viste le conclusioni del Consiglio sul Burundi del 22 giugno 2015,

viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, del 28 maggio 2015, sulla sospensione della missione di osservazione elettorale dell'UE in Burundi e la dichiarazione del suo portavoce, del 29 giugno 2015, sulla situazione in Burundi,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 14 giugno 2015, di sospendere la missione di osservazione elettorale dell'Assemblea in Burundi a causa della situazione nel paese,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione, nonché le conclusioni del Consiglio, del giugno 2014, in base alle quali quest'ultimo si è impegnato a intensificare il proprio lavoro a favore dei difensori dei diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo (ACDEG),

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 96 della Costituzione del Burundi e l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo di pace e riconciliazione di Arusha stabiliscono che un presidente può restare in carica soltanto per due mandati; che il presidente Pierre Nkurunziza è in carica dal 2005, dopo essere stato rieletto nel 2010 in seguito a elezioni che l'opposizione ha boicottato dopo aver accusato il governo di intimidazioni;

B.

considerando che il 26 aprile 2015 il presidente Nkurunziza ha annunciato di volersi candidare per un terzo mandato, motivando la propria eleggibilità con il fatto che per il suo primo mandato era stato nominato dai legislatori, il che ha provocato disordini nel paese e ha scatenato proteste diffuse e un tentativo fallito di colpo di Stato militare a maggio 2015;

C.

considerando che, in seguito a tale annuncio, il 14 maggio 2015 17 ufficiali sono stati arrestati dopo il fallito colpo di Stato guidato dall'ex generale dell'esercito Godefroid Niyombare, il quale è fuggito dal paese, e che in seguito a ciò oltre 70 persone sono state uccise nelle violenze e in una serie di attentati con granate;

D.

considerando che due membri d'alto grado della Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) hanno abbandonato il paese, come peraltro anche un giudice della Corte costituzionale incaricato di pronunciarsi sulla legalità del terzo mandato del presidente e il presidente dell'assemblea nazionale, i quali hanno tutti addotto timori circa la loro sicurezza; che il 25 giugno 2015 anche il vicepresidente burundese Gervais Rufyikiri ha lasciato il paese, dopo aver espresso dubbi sull'eleggibilità del presidente a un terzo mandato;

E.

considerando che, nel reprimere le manifestazioni pacifiche, la polizia ha fatto un uso eccessivo della forza, provocando la perdita di vite; che, secondo i suoi dati, la polizia avrebbe arrestato 892 persone collegate alle proteste tra il 26 aprile e il 12 maggio 2015 e ne avrebbe successivamente rilasciate 568; che 280 prigionieri sono stati trasferiti presso gli uffici della procura;

F.

considerando che le azioni delle milizie legate alle autorità rendono ancora più gravi le violenze; che le ONG e i difensori dei diritti umani hanno condannato l'infiltrazione delle milizie del CNDD-FDD (Consiglio nazionale per la difesa della democrazia — Forze per la difesa della democrazia) nelle forze armate e di polizia;

G.

considerando che i partiti di opposizione e la società civile hanno boicottato le elezioni, segnalando l'utilizzo fazioso delle istituzioni statali, la violenza e l'intimidazione da parte della milizia giovanile («Imbonerakure») del CNDD-FDD, la mancanza di fiducia nella CENI (la Commissione elettorale nazionale indipendente del Burundi) e strategie governative volte a ridurre l'inclusività del processo elettorale, tra cui le difficoltà d'iscrizione degli elettori e la nuova ripartizione delle circoscrizioni elettorali, che favoriscono il partito al governo; che la situazione politica ha anche spinto la Chiesa cattolica in Burundi a richiamare i sacerdoti da essa nominati per contribuire a organizzare le elezioni, dichiarando di non poter sostenere elezioni colme di imperfezioni;

H.

considerando che il partito al governo del Burundi ha boicottato la ripresa dei colloqui di mediazione patrocinati dal mediatore delle Nazioni Unite Abdoulaye Bathily, di cui aveva chiesto le dimissioni, e dal gruppo di mediazione costituito dai rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana (UA), della Comunità dell'Africa orientale (EAC) e della Conferenza internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (ICGLR);

I.

considerando che la comunità internazionale svolge un ruolo rilevante nella regione in quanto garante degli accordi di Arusha, e che istituzioni quali la Corte penale internazionale rivestono grande importanza nella conduzione di indagini indipendenti sulle violenze e sui crimini commessi in Burundi;

J.

considerando che, nonostante gli appelli della comunità internazionale a rinviare le elezioni e il boicottaggio delle stesse da parte della società civile e dell'opposizione, le elezioni legislative hanno avuto luogo il 29 giugno 2015, mentre quelle presidenziali sono in programma il 15 luglio 2015;

K.

considerando che il 29 giugno 2015 l'Unione europea ha ritirato la sua missione di osservazione elettorale in Burundi, ritenendo che lo svolgimento di elezioni legislative in assenza di condizioni minime che ne garantiscano la credibilità, la trasparenza e l'inclusività possa solo aggravare la crisi;

L.

considerando che, in base alle dichiarazioni degli osservatori delle Nazioni Unite, le consultazioni del 29 giugno 2015 si sarebbero svolte in una situazione di crisi politica e in un clima di paura e di intimidazioni diffuse in alcune parti del paese, e che di conseguenza il contesto non era favorevole allo svolgimento di elezioni libere, credibili e inclusive;

M.

considerando che il processo elettorale continua a essere gravemente segnato da restrizioni nei confronti dei media indipendenti, un uso eccessivo della forza contro i manifestanti, un clima di intimidazione nei confronti dei partiti di opposizione e della società civile, nonché da una mancanza di fiducia nelle autorità elettorali, tanto da spingere l'UE a sospendere la sua missione di osservazione elettorale;

N.

considerando che l'EAC e l'UA hanno dichiarato che al momento non sussistono le condizioni adatte per indire elezioni e che non sarà possibile porle in essere entro il termine previsto dalla Costituzione burundese;

O.

considerando che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) afferma che circa 127 000 persone hanno abbandonato il Burundi alla volta dei paesi vicini, con conseguenti emergenze umanitarie nella Repubblica democratica del Congo, in Ruanda e in Tanzania, dove è stata segnalata un'epidemia di colera;

P.

considerando che lo stallo politico in Burundi e il deterioramento della situazione economica e della sicurezza hanno gravi ripercussioni sulla popolazione e creano rischi per l'intera regione, mentre il Burundi affronta la crisi più grave dalla guerra civile a sfondo etnico durata 12 anni, che fino al 2005 ha mietuto, secondo le stime, circa 300 000 vittime;

Q.

considerando che, in risposta alle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e in particolare ai riferimenti all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou in esse contenuti, i rappresentanti dell'UE hanno insistito sulla necessità che tutte le forze politiche del paese partecipino in modo inclusivo al processo elettorale, in linea con la tabella di marcia per le elezioni e il codice di buona condotta elettorale («Code de bonne conduite en matière électorale»);

R.

considerando che l'Unione ha sospeso l'erogazione di ingenti fondi (pari a 1,7 milioni di EUR) a sostegno delle elezioni in Burundi, dal momento che attualmente mancano i presupposti necessari a garantire la credibilità e il buon funzionamento del processo elettorale in un modo che sia pacifico, inclusivo e trasparente e non comporti la violazione delle libertà politiche, tra cui la libertà di espressione;

S.

considerando che anche il Belgio ha annunciato la sospensione degli aiuti elettorali, scegliendo di ritirare metà dei 4 milioni di EUR che aveva accantonato per le elezioni e dissociandosi da un'intesa di cooperazione in materia di polizia per un importo di 5 milioni di EUR, finanziata unitamente ai Paesi Bassi; che la Francia ha anch'essa sospeso la cooperazione con il Burundi in materia di sicurezza, e che la Germania ha annunciato la sospensione di ogni cooperazione bilaterale che coinvolga il governo di tale paese;

T.

considerando che il diritto alla libertà di espressione è garantito dalla Costituzione del Burundi e dai trattati internazionali e regionali da esso ratificati, rientra nella Strategia nazionale per la buona governance e la lotta alla corruzione, e costituisce una condizione essenziale per elezioni libere, eque, trasparenti e pacifiche; che, cionondimeno, i media sono stati oggetto di provvedimenti fortemente restrittivi a seguito della chiusura, a metà maggio, delle emittenti private, dell'esodo di massa dei giornalisti e delle minacce costanti contro quelli che ancora si trovano nel paese;

U.

considerando che l'UE contribuisce in misura significativa al bilancio annuale del Burundi — che è alimentato per circa la metà da aiuti internazionali — e ha recentemente assegnato al Burundi, uno dei paesi più poveri del mondo, 432 milioni di EUR a titolo del Fondo europeo di sviluppo 2014-2020, fra l'altro per aiutare il paese a rafforzare la governance e la società civile;

V.

considerando che la situazione attuale si ripercuote sulla vita economica e sociale dei burundesi; che la maggior parte delle scuole e dei campus universitari è chiusa a causa delle violente manifestazioni che hanno luogo nella capitale, Bujumbura, che la moneta locale è stata svalutata, che la disoccupazione è aumentata e il gettito fiscale diminuito come conseguenza della chiusura di centri commerciali e del rallentamento degli scambi commerciali con i paesi vicini;

1.

esprime forte preoccupazione dinanzi al peggioramento della situazione politica e umanitaria in Burundi e nella regione circostante; chiede che si ponga immediatamente fine alla violenza e all'intimidazione politica nei confronti degli oppositori e che si proceda al disarmo immediato di tutti i gruppi di giovani armati alleati ai partiti politici; esprime la sua solidarietà alle vittime della violenza e a coloro che hanno perso la vita, e chiede aiuti umanitari immediati per coloro che sono stati costretti a fuggire dalle proprie case;

2.

condanna la decisione del governo del Burundi di procedere con le elezioni nonostante la situazione generale critica sotto il profilo politico e della sicurezza, nonché dinanzi al fatto che il processo elettorale è stato gravemente segnato da restrizioni nei confronti dei media indipendenti, un uso eccessivo della forza contro i manifestanti, un clima di intimidazione nei confronti dei partiti di opposizione e della società civile, nonché da una mancanza di fiducia nelle autorità elettorali; sollecita le autorità del Burundi a rimandare le elezioni presidenziali previste per il 15 luglio 2015, dando seguito alle richieste dell'UA, e a coinvolgere tutti i soggetti interessati negli sforzi intesi a creare un ambiente favorevole a un processo elettorale pacifico, credibile, libero ed equo;

3.

invita tutte le parti coinvolte nel processo elettorale, compresi gli enti responsabili dell'organizzazione delle elezioni e i servizi di sicurezza, a rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Arusha, e rammenta che tale accordo ha posto fine alla guerra civile e costituisce la base su cui si fonda la Costituzione burundese; sottolinea l'importanza di un accordo consensuale sul calendario elettorale, sulla base di una valutazione tecnica che dovrà essere effettuata dalle Nazioni Unite;

4.

evidenzia nuovamente il fatto che, solo attraverso un dialogo e un consenso che coinvolgano il governo del Burundi, l'opposizione e la società civile, conformemente all'accordo di Arusha e alla Costituzione burundese, si potrà trovare una soluzione politica duratura nell'interesse della sicurezza e della democrazia per tutto il popolo del Burundi; invita le parti interessate burundesi a riprendere il dialogo su tutti i punti di disaccordo; appoggia pertanto gli sforzi di mediazione compiuti dall'UA, dall'EAC e dalle Nazioni Unite ed è pronto a sostenere l'attuazione delle misure specifiche recentemente annunciate dall'UA;

5.

manifesta, ancora una volta, il proprio sostegno agli intensi sforzi profusi dall'EAC e sottolinea la pertinenza delle misure concordate in occasione dei vertici di Dar es Salaam del 13 e 31 maggio 2015, compreso l'appello per un rinvio delle elezioni e l'immediata cessazione della violenza, il disarmo dei gruppi di giovani affiliati a partiti politici, l'avvio di un dialogo tra le parti interessate burundesi, e l'impegno da parte della regione a non stare a guardare qualora la situazione dovesse deteriorarsi, misure che forniscono il quadro per una soluzione politica e consensuale della crisi;

6.

ricorda che il partenariato dell'UE con il Burundi è disciplinato dall'accordo di Cotonou e che tutte le parti sono tenute al rispetto e all'applicazione dei suoi termini, in particolare al rispetto dei diritti umani; osserva che il Burundi ha anche firmato e ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, e ha pertanto l'obbligo di rispettare i diritti umani universali e la libertà di espressione; invita quindi il governo burundese a consentire lo svolgimento di un dibattito politico autentico e aperto senza il timore di intimidazioni, e ad astenersi dall'utilizzare la magistratura in modo improprio per escludere i rivali politici;

7.

prende atto del dialogo svoltosi tra l'UE e le autorità burundesi a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou; ritiene nondimeno che si verifichino continue violazioni degli elementi essenziali e fondamentali di detto accordo, in particolare del rispetto dei principi umani e democratici fondamentali, e invita quindi la Commissione ad avviare le procedure di cui all'articolo 96 in vista dell'adozione di misure appropriate;

8.

invita altresì la Commissione a riconsiderare, a tal fine, con urgenza gli aiuti dell'UE allo scopo di riorientarli, di aumentare l'assistenza finanziaria alla società civile e di concentrarsi sugli aiuti umanitari anziché sul sostegno al bilancio centrale, tenendo presente nel contempo il ruolo assai encomiabile svolto dall'esercito burundese nella missione di mantenimento della pace in Somalia;

9.

si associa al Consiglio «Affari esteri» del 22 giugno 2015 nell'invito rivolto al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) in vista della preparazione di un elenco di misure restrittive mirate e di divieti di visto e di viaggio da applicare ai responsabili di atti di violenza e repressione e di gravi violazioni dei diritti umani, nonché a coloro che ostacolano attivamente il raggiungimento di una soluzione politica nel contesto proposto dall'UA e dall'EAC; chiede inoltre al VP/HR di prendere i provvedimenti necessari per congelare i beni di tutte le suddette persone negli Stati membri dell'UE;

10.

esprime profonda preoccupazione nel constatare il numero di vittime e di casi di gravi violazioni dei diritti umani registrati dall'inizio della crisi, in particolare con riferimento agli abusi attribuiti a membri dell'«Imbonerakure»; rileva le intimidazioni e i rischi che devono affrontare i difensori dei diritti umani, gli attivisti politici e i giornalisti, nonché l'arresto arbitrario di membri dei partiti di opposizione; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone arrestate per aver esercitato il loro diritto di pacifica riunione e di espressione;

11.

chiede di far cessare immediatamente le violenze e le intimidazioni esercitate dall'«Imbonerakure»; invita il CNDD-FDD ad agire senza indugi per disarmare la milizia giovanile e far sì che i suoi membri cessino di intimidire e aggredire gli oppositori, nonché ad assicurare che i responsabili degli abusi siano consegnati alla giustizia; chiede che si proceda a un'indagine internazionale indipendente riguardo alle affermazioni secondo cui il CNDD-FDD armerebbe e formerebbe la sua ala giovanile; sollecita, in modo analogo, i capi dei partiti di opposizione a impedire che sia fatto uso di violenza contro i loro avversari;

12.

ribadisce che non può esservi impunità per i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, i quali devono essere considerati individualmente responsabili e rispondere penalmente dei loro atti; attribuisce particolare importanza allo schieramento immediato di osservatori dei diritti umani e di esperti militari annunciato dall'UA;

13.

osserva il fallimento dei tentativi di talune forze di trasformare le rivolte in conflitto etnico e constata che le divisioni politiche in Burundi non sono esplicitamente etniche; ritiene che ciò dimostri il successo degli accordi di Arusha nel costituire un esercito e un corpo di polizia etnicamente equilibrati; invita quindi il procuratore della Corte penale internazionale a monitorare attentamente quei mezzi di comunicazione per incitamento all'odio etnico, così come i discorsi dei leader politici;

14.

ribadisce, in tale contesto, l'importanza del rispetto del codice di buona condotta elettorale e della tabella di marcia per le elezioni, mediata dalle Nazioni Unite e sottoscritta nel 2013 dagli attori politici, e dà pieno sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite e regionali volti a impedire un ulteriore inasprirsi della violenza politica;

15.

chiede l'immediata abolizione delle restrizioni imposte ai media e all'accesso a Internet, e denuncia nuovamente la ripetuta presa di mira di «Radio Publique Africaine», che opera come una delle principali fonti di notizie del paese; considera che non possono avere luogo elezioni legittime se i mezzi di informazione non sono in grado di operare senza restrizioni e i giornalisti di fare cronaca senza intimidazioni;

16.

elogia il ruolo delle organizzazioni umanitarie e delle autorità dei paesi vicini che stanno facendo fronte alle necessità di chi fugge dalla crisi e offrono protezione ai rifugiati; plaude all'annuncio della Commissione riguardante lo stanziamento di altri 1,5 milioni di EUR per alleviare la situazione umanitaria; avverte, tuttavia, che gli impegni devono essere quanto prima raddoppiati, da parte sia dell'UE che dei suoi Stati membri, stanti lo smisurato afflusso di profughi in una regione già fragile, i focolai epidemici di colera segnalati e le allarmanti notizie di violenze sessuali; sottolinea l'importanza di una strategia a lungo termine in materia non soltanto di assistenza medica e nutrizionale, ma anche di reintegrazione e aiuto psicologico per chi è stato costretto a fuggire;

17.

invita l'UE e i suoi Stati membri a tenere concretamente fede a tutti gli impegni relativi al Piano di risposta regionale delle Nazioni Unite per i rifugiati del Burundi, che necessita di 207 milioni di USD fino a settembre 2015 per assistere i 200 000 profughi burundesi previsti, anche integrando le già esistenti sovvenzioni alla regione;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, al governo del Burundi e ai governi dei paesi della Regione dei Grandi Laghi, ai governi della Comunità dell'Africa orientale, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/142


P8_TA(2015)0276

Commemorazione di Srebrenica

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica (2015/2747(RSP))

(2017/C 265/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 7 luglio 2005 (1) e del 15 gennaio 2009 (2) su Srebrenica,

viste le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che riconoscono il diritto di ogni individuo alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, come anche alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed entrato in vigore il 1o giugno 2015,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 827, del 25 maggio 1993, n. 1551, del 9 luglio 2004, e n. 1575, del 22 novembre 2004,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'11 luglio 2015 ricorre il 20o anniversario del genocidio e della pulizia etnica che hanno avuto luogo a Srebrenica e nei dintorni durante la guerra di Bosnia, una commemorazione che dovrebbe rammentare il pericolo rappresentato da forme estreme di nazionalismo e di intolleranza nella società, ulteriormente esacerbate in un contesto di guerra;

B.

considerando che l'11 luglio 1995 la città bosniaca di Srebrenica, che era stata proclamata zona protetta dalla risoluzione n. 819 (16 aprile 1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stata occupata dalle truppe serbo-bosniache comandate dal generale Ratko Mladić, operante sotto l'autorità dell'allora Presidente della Republika Srpska, Radovan Karadžić;

C.

considerando che, durante una carneficina protrattasi per vari giorni dopo la caduta di Srebrenica, più di 8 000 uomini e ragazzi musulmani, che avevano cercato rifugio in questa zona posta sotto il controllo della Forza di protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR), sono stati sommariamente giustiziati dalle forze serbo-bosniache del generale Mladić e da unità paramilitari, tra cui reparti irregolari di polizia; che circa 30 000 donne, bambini e anziani sono stati espulsi con la forza nel quadro di un'operazione di pulizia etnica su vasta scala che ha reso i fatti di Srebrenica il maggior crimine di guerra perpetrato in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale;

D.

considerando che i tragici eventi di Srebrenica hanno lasciato nei sopravvissuti profonde ferite emotive e creato ostacoli duraturi alla riconciliazione politica fra i gruppi etnici in Bosnia-Erzegovina;

E.

considerando che il massacro di Srebrenica è stato riconosciuto come genocidio sia dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) nella sentenza di appello Procuratore/Radislav Krstić, causa IT-99-33, del 19 aprile 2004, sia dalla Corte internazionale di giustizia nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Bosnia-Erzegovina/Serbia e Montenegro), del 27 febbraio 2007, pag. 127, punto 297 (CIG);

F.

considerando che le forze serbo-bosniache hanno commesso molteplici violazioni della Convenzione di Ginevra a danno della popolazione civile di Srebrenica, fra cui la deportazione di migliaia di donne, bambini e anziani e lo stupro di un gran numero di donne;

G.

considerando che, nonostante gli sforzi profusi per individuare le fosse comuni e individuali ed esumare le salme delle vittime, non sono stati ancora localizzati e identificati i corpi di circa 1 200 uomini e ragazzi di Srebrenica;

H.

considerando che, nel 1999, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato, nella sua relazione sulla caduta di Srebrenica, che l'ONU è venuta meno al proprio mandato, in particolare per quanto riguarda la protezione delle cosiddette zone sicure, e condivide pertanto la responsabilità dell'accaduto;

I.

considerando che l'Unione europea è fondata sulla coesistenza pacifica e sulla convinta cooperazione tra i suoi membri; che una delle principali motivazioni alla base del processo di integrazione europea è la volontà di evitare il ripetersi di guerre e crimini contro il diritto umanitario internazionale in Europa;

J.

considerando che il 30 gennaio 2015 l'ICTY ha confermato le sentenze nei confronti di cinque alti ufficiali dell'esercito serbo-bosniaco per il loro coinvolgimento nel genocidio di Srebrenica nel 1995; che alcuni degli ufficiali condannati rispondevano direttamente all'ex capo di Stato maggiore dell'esercito serbo-bosniaco Ratko Mladić, attualmente sotto processo davanti all'ICTY per crimini che includono il genocidio;

1.

commemora e onora tutte le vittime del genocidio di Srebrenica e di tutte le atrocità commesse durante le guerre nel territorio dell'ex Iugoslavia; esprime le sue condoglianze e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime, molte delle quali vivono senza conoscere con certezza il destino dei loro parenti;

2.

condanna con la massima fermezza il genocidio di Srebrenica; proclama solennemente che siffatti atroci crimini non dovranno mai più ripetersi e dichiara che si adopererà, per quanto è in suo potere, al fine di evitare che siano commessi simili atti; si oppone a qualsiasi negazione, relativizzazione o interpretazione errata del genocidio;

3.

sottolinea la necessità per i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina di riconoscere il passato al fine di collaborare proficuamente in vista di un futuro migliore per tutti i cittadini del paese; evidenzia l'importante ruolo che i paesi vicini, le autorità religiose, la società civile, l'arte, la cultura, i media e i sistemi d'istruzione possono svolgere in questo difficile processo;

4.

evidenzia l'importanza del lavoro svolto dall'ICTY e l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per accelerare i processi e gli appelli e portarli a conclusione senza inutili ritardi; ribadisce che occorre prestare maggiore attenzione ai processi per crimini di guerra perseguiti a livello nazionale;

5.

ribadisce l'impegno dell'UE nei confronti della prospettiva europea e della prosecuzione del processo di adesione per la Bosnia-Erzegovina e tutti i paesi dei Balcani occidentali; ritiene che la cooperazione regionale e il processo di integrazione europea siano gli approcci più atti a promuovere la riconciliazione e a far superare odi e divisioni;

6.

sollecita lo sviluppo di programmi d'istruzione e culturali che promuovano una comprensione delle cause di tali atrocità e che sensibilizzino alla necessità di coltivare la pace e promuovere i diritti umani e la tolleranza interreligiosa; esprime il proprio sostegno ad organizzazioni quale l'associazione Madri delle enclavi di Srebrenica e Žepa, per il loro ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella creazione di una base più ampia per la riconciliazione tra tutti i cittadini del paese;

7.

si rammarica che il Consiglio di sicurezza dell’ONU, che è il principale responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, non è stato in grado di approvare una risoluzione in commemorazione del genocidio di Srebrenica. Ciò è particolarmente deplorevole, in quanto la Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario dell’ONU, ha stabilito che i crimini commessi a Srebrenica costituivano genocidio;

8.

accoglie con favore la decisione unanime del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina di proclamare l’11 luglio giorno di lutto nazionale in Bosnia-Erzegovina;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento di Bosnia-Erzegovina e alle sue entità, e ai governi e ai parlamenti dei paesi dei Balcani occidentali.


(1)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 468.

(2)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 111.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/144


P8_TA(2015)0277

Progetti di legge della Cambogia sulle ONG e i sindacati

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sui progetti di legge sulle ONG e i sindacati in Cambogia (2015/2756(RSP))

(2017/C 265/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia,

vista la dichiarazione del 22 giugno 2015 del relatore speciale dell’ONU per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione,

viste le osservazioni conclusive della Commissione dell’ONU per i diritti dell'uomo del 27 aprile 2015 sulla seconda relazione periodica della Cambogia,

vista la relazione del 15 agosto 2014 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia,

viste le varie Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) e la Convenzione sul diritto di organizzazione e negoziazione collettiva (n 98),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visto l'accordo di cooperazione del 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la dinamica società civile cambogiana, in particolare gli attivisti che si occupano di questioni relative alla proprietà fondiaria, i membri del sindacato, i giornalisti e i membri del partito di opposizione, hanno svolto un importante ruolo correttivo;

B.

considerando che, il 5 giugno 2015, il governo cambogiano ha approvato il disegno di legge sulle associazioni e le organizzazioni non governative (LANGO); che il progetto di legge è stato trasmesso alla revisione dell'Assemblea nazionale della Cambogia il 16 giugno 2015;

C.

considerando che l'UE è il principale partner della Cambogia in termini di assistenza allo sviluppo, con un nuovo stanziamento, per il periodo 2014-2020, pari a 410 milioni di euro; che l'UE supporta una vasta gamma di iniziative in materia di diritti umani messe in atto da organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni della società civile cambogiane e ha anche osservato le elezioni nazionali e comunali, fornendo sostegno al processo elettorale; che la Cambogia è estremamente dipendente dagli aiuti allo sviluppo;

D.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione ha dichiarato che la società civile in Cambogia è stata esclusa dal processo di elaborazione della LANGO;

E.

considerando che numerose ONG di chiara fama hanno indicato che la LANGO segue tentativi precedenti, successivamente ritirati come risposta all'opposizione nazionale e internazionale, di emanare una legge che imporrebbe restrizioni ingiustificate ai diritti alla libertà di associazione e di espressione e creerebbe basi giuridiche su cui arbitrariamente impedire o negare la registrazione alle OGN politicamente sfavorite, comprese quelle in cui operano difensori dei diritti umani;

F.

considerando che il diritto alla libertà di espressione è sancito dall’articolo 41 della Costituzione cambogiana e il diritto alla partecipazione politica è sancito dal suo articolo 35;

G.

considerando che il diritto alla libertà di assemblea pacifica è sancito dalla Costituzione cambogiana, dall'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 21 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici;

H.

considerando che il diritto a partecipare alla gestione degli affari pubblici è sancito dall'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e che il diritto alla libertà di associazione, tutelato dall'articolo 22 di tale Patto, è un’aggiunta essenziale e spesso una via d’accesso per tale partecipazione; che la trasparenza e la responsabilità sono elementi essenziali per una democrazia funzionante;

I.

considerando che si prevede che il paese perderà, ogni anno, tra i 600 e i 700 milioni di dollari in progetti di sviluppo una volta approvata la legge; che la LANGO imporrebbe restrizioni ai bilanci, minacciandola capacità delle ONG internazionali di eseguire progetti efficaci sotto il profilo dei costi;

J.

considerando che il progetto di legge che disciplina le organizzazioni sindacali violerebbe il diritto sindacale e limiterebbe gravemente i diritti dei sindacati indipendenti, tra cui i sindacati esistenti; che il progetto di legge fissa una soglia minima irragionevolmente elevata per il numero di lavoratori che devono aderire prima che un sindacato possa essere formato (20 %); che il progetto di legge conferisce poteri assoluti ai funzionari del ministero del lavoro in merito all'approvazione di scioperi e alla possibilità di sospendere la registrazione sindacale su basi inconsistenti e senza un giusto processo; che il progetto di legge nega ai lavoratori domestici il diritto di sindacalizzarsi, istituisce requisiti di alfabetizzazione per i dirigenti sindacali che discriminano le donne e gli stranieri, vieta contatti con le ONG e prevede multe irrisorie, che si rivelano quindi inefficaci, per i datori di lavoro che violano il diritto del lavoro;

K.

considerando che, dopo la consultazione del maggio 2014 in cui si invitavano i gruppi locali operanti in materia di diritti del lavoro a partecipare, le autorità cambogiane non hanno più tenuto consultazioni pubbliche sulle successive bozze del disegno di legge; che annunci periodici rilasciati da funzionari del governo ai mezzi di informazione hanno indicato che la legge sindacale sarà emanata nel 2015;

L.

considerando che circa 5 000 ONG sono registrate in Cambogia e forniscono assistenza in settori quali i diritti umani, l'assistenza sanitaria, la società civile e l'agricoltura;

M.

considerando che, il 16 giugno 2015, il Primo ministro Hun Sen ha comunicato, in un incontro con l'ambasciatore dell’UE Jean-Francois Cautain, che l'Assemblea nazionale aveva intenzione di tenere una consultazione sul progetto di legge sulle ONG ed ha espresso il proprio auspicio di includere la società civile e i partner per lo sviluppo in tale consultazione;

1.

esorta il governo della Cambogia a ritirare il progetto di LANGO;

2.

sollecita il governo cambogiano a riconoscere il ruolo legittimo e utile svolto dalla società civile, dai sindacati e dall'opposizione politica nel contribuire allo sviluppo economico e politico generale della Cambogia; ricorda che la società civile è uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi paese; sottolinea che la legge sulle associazioni e le ONG dovrebbe creare un ambiente favorevole affinché la società civile possa continuare a contribuire allo sviluppo della Cambogia;

3.

invita il governo della Cambogia a ritirare il progetto di legge che disciplina le organizzazioni sindacali, a divulgare al pubblico l'attuale progetto e a consultarsi con gli esperti e i membri del sindacato al fine di sottoporlo a revisione, in conformità del diritto internazionale e delle convenzioni dell’OIL, segnatamente la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) e la Convenzione sul diritto di organizzazione e negoziazione collettiva (n 98) prima di ripresentarlo all’esame;

4.

ribadisce la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, secondo il quale «tale normativa dovrebbe essere adottata solo attraverso un processo di partecipazione globale, che sia abbastanza inclusivo da garantire che tutte le parti interessate ne condividano la sostanza»;

5.

chiede che alla società civile e al popolo cambogiano venga concesso tempo sufficiente per il riesame e le consultazioni relativi a qualsiasi normativa, in modo che possano fornire osservazioni ai loro rappresentanti eletti prima che la legislazione sia votata;

6.

chiede che qualsiasi progetto di legge rispetti le libertà di parola, associazione e riunione, riconosciute a livello internazionale e a cui la Cambogia si è impegnata ad aderire attraverso la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e non preveda indebite restrizioni della capacità della società civile di operare efficacemente e liberamente;

7.

incoraggia il governo cambogiano a continuare a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare delle libertà di espressione e di riunione;

8.

invita la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad appoggiare la richiesta di ritiro del progetto di LANGO e del progetto di legge che disciplina le organizzazioni sindacali, e a sollevare immediatamente tale questione con il governo della Cambogia;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al segretariato dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, al governo e all'Assemblea nazionale del Regno di Cambogia.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/147


P8_TA(2015)0278

La Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare il caso dei due attivisti dei diritti dell'uomo detenuti, Yves Makwambala e Fred Bauma

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare il caso di due attivisti per i diritti umani, Yves Makwambala e Fred Bauma, detenuti in carcere (2015/2757(RSP))

(2017/C 265/19)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo, in particolare quella del 12 settembre 2013 (1), e la risoluzione in materia dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna in merito alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, in particolare la dichiarazione del 21 gennaio 2015,

viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella Repubblica democratica del Congo quanto alla situazione dei diritti umani nel paese, in particolare quella dell'11 febbraio 2015,

vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottata dal Consiglio il 22 giugno 2015,

viste le conclusioni del Consiglio del 19 gennaio 2015 sulla Repubblica democratica del Congo,

vista la dichiarazione del 22 gennaio 2015 degli inviati internazionali per la regione dei Grandi Laghi sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo,

visto il comunicato stampa congiunto del 12 febbraio 2015 diramato dal relatore speciale dell'Unione africana sui difensori dei diritti umani e dal relatore speciale dell'Unione africana sulle prigioni e le condizioni di detenzione in Africa, concernente la situazione dei diritti umani a seguito degli eventi verificatisi nel contesto della modifica della legge elettorale nella Repubblica democratica del Congo,

visto l'accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti dell'UE sui diritti umani relativamente alla libertà di espressione online e offline,

visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificata dalla Repubblica democratica del Congo nel 1982,

vista la costituzione della Repubblica democratica del Congo, in particolare gli articoli 22, 23, 24 e 25,

visto l'appello «Free Filimbi Activists» per la liberazione degli attivisti del movimento Filimbi, lanciato il 15 giugno 2015 da oltre 200 gruppi di difesa dei diritti umani,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che tra il 19 e il 21 gennaio 2015 sono scoppiate proteste in tutto il paese a causa di un progetto di legge elettorale che avrebbe consentito la proroga del mandato presidenziale, contrariamente a quanto previsto dalla costituzione, e che avrebbe richiesto un censimento potenzialmente molto lungo da effettuarsi prima dello svolgimento delle elezioni nazionali;

B.

considerando che, secondo quanto affermato dalle autorità, durante le proteste sono morte 27 persone, mentre altre fonti parlano di 42 decessi, e che sono state arrestate 350 persone, alcune delle quali sono tuttora in carcere senza aver avuto un processo o sono state fatte sparire forzatamente;

C.

considerando che nel corso delle proteste del gennaio 2015 il governo ha bloccato l'accesso a Internet e ai servizi di messaggistica mobile;

D.

considerando che, in conclusione, nella legge elettorale adottata dal parlamento non è stata inserita la controversa disposizione;

E.

considerando che sin dall'inizio delle proteste le autorità hanno risposto con la repressione degli attivisti dei diritti umani e dei politici di opposizione che avevano dimostrato pacificamente contro la disposizione, tra cui Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko e Cyrille Dowe, che si trovano tuttora in carcere per quelle che sembrano essere ragioni di natura politica;

F.

considerando che il 15 marzo 2015, in occasione del lancio del movimento giovanile pro-democrazia Filimbi, l'agenzia di intelligence nazionale (ANR) della Repubblica democratica del Congo ha arrestato e incarcerato senza accuse oltre 30 persone, tra cui partecipanti internazionali, attivisti congolesi, musicisti, uomini d'affari e giornalisti;

G.

considerando che la maggior parte degli attivisti e dei sostenitori sono stati rilasciati e che gli stranieri sono stati espulsi dal paese, mentre Yves Makwambala e Fred Bauma continuano a essere detenuti nel carcere di Makala a Kinshasa e sono accusati di appartenere a un'associazione costituita allo scopo di attaccare persone e cose, di cospirare contro il capo di Stato, di cercare di sovvertire o modificare il «regime costituzionale» e di incitare la popolazione a prendere le armi contro l'autorità statale; che le autorità hanno anche accusato Fred Bauma di aver disturbato la quiete pubblica e Yves Makwambala di aver offeso pubblicamente il capo di Stato mentre stavano esercitando i loro diritti di libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione;

H.

considerando che il movimento Filimbi è stato concepito quale piattaforma per incoraggiare i giovani congolesi a compiere i loro doveri di cittadini pacificamente e responsabilmente;

I.

considerando che nel marzo e nell'aprile 2015 a Goma, nella zona orientale della Repubblica democratica del Congo, le autorità hanno arrestato e successivamente rilasciato almeno 15 attivisti del movimento giovanile «LUCHA» che stavano dimostrando pacificamente chiedendo il rilascio dei loro colleghi detenuti a Kinshasa; che quattro di tali attivisti sono accusati di istigazione alla disobbedienza all'autorità pubblica;

J.

considerando che il 27 marzo 2015 l'Assemblea nazionale della RDC ha istituito una missione di informazione parlamentare per raccogliere informazioni e riferire in merito agli arresti; che la missione ha concluso nella sua relazione che non vi era alcuna prova che i leader e i membri del movimento Filimbi avessero compiuto o pianificato atti di terrorismo o altri reati violenti, e ha sollecitato una soluzione politica per il loro rilascio immediato;

K.

considerando che, il 15 giugno 2015, 14 organizzazioni internazionali e 220 organizzazioni della RDC per la difesa dei diritti umani hanno chiesto il rilascio immediato e incondizionato dei due attivisti;

L.

considerando che, in tale contesto, una fossa comune contenente verosimilmente 421 corpi è stata scoperta a Maluku, a circa 80 km dal centro di Kinshasa;

M.

considerando che il ministro della Giustizia ha recentemente riconosciuto che il sistema giudiziario nella RDC presenta numerosi problemi legati al clientelismo, al traffico di influenze, alla corruzione, all'impunità e all'iniquità delle decisioni giudiziarie;

N.

considerando che la libertà di stampa è limitata da minacce e attacchi nei confronti dei giornalisti e che molti mezzi di comunicazione sono stati chiusi o censurati in modo illegale;

O.

considerando che le prossime elezioni nazionali sono previste a novembre 2016, e che si prevedono difficoltà sia per la loro organizzazione sia per il loro finanziamento;

P.

considerando che la società civile ha svolto un ruolo importante nella RDC nel quadro della transizione politica del 2003, delle elezioni del 2006 e del 2011, della revisione dei contratti minerari, della sospensione della RDC dall'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive nel 2013, dell'elaborazione della legge elettorale del 2013 e della legislazione contro la violenza sessuale;

Q.

considerando che la reazione del governo nei confronti dell'impegno della società civile è un tentativo di trattare gli attivisti e le organizzazioni di sostegno alla stregua dell'opposizione politica per indebolirli;

R.

considerando che nel giugno 2014 l'UE ha inviato una missione elettorale di monitoraggio che ha evidenziato la necessità di aggiornare le liste elettorali, creare le condizioni per una competizione equa tra i candidati e rafforzare la protezione delle libertà pubbliche, il sistema delle controversie elettorali e la lotta contro l'impunità;

S.

considerando che il programma indicativo nazionale 2014-2020 per la RDC, finanziato con 620 milioni di euro provenienti dall'11o Fondo europeo di sviluppo, individua come priorità il rafforzamento della governance e dello Stato di diritto, ivi incluse le riforme del sistema giudiziario, della polizia e dell'esercito;

1.

deplora la perdita di vite umane, la violenza arbitraria e gli arresti ai danni dei manifestanti durante le proteste del gennaio 2015, nonché la repressione nei confronti degli attivisti e degli oppositori politici, con particolare riferimento agli eventi accaduti in occasione della fase di avvio del movimento Filimbi nel marzo 2015;

2.

invita le autorità della RDC a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Yves Makwambala e Fred Bauma, a ritirare tutte le accuse nei loro confronti e di altri leader del movimento Filimbi nonché di eventuali altri attivisti, prigionieri di coscienza e oppositori politici arbitrariamente arrestati e detenuti esclusivamente per le rispettive opinioni politiche o la partecipazione ad attività pacifiche;

3.

sostiene l'appello lanciato dall'Assemblea nazionale della RDC onde giungere rapidamente a una soluzione politica che consenta ai membri del movimento Filimbi e ad altre associazioni pacifiche della società civile di esercitare la loro libertà di espressione e di associazione senza paura di essere vessati o perseguitati;

4.

esorta le autorità ad accertarsi che i detenuti non siano stati o vengano sottoposti ad atti di tortura o maltrattamenti e a garantire piena protezione e il contatto con le rispettive famiglie e i loro avvocati;

5.

ritiene che i detenuti trattenuti dall'ANR senza accuse per oltre 48 ore, negando loro l'accesso all'assistenza legale e senza condurli dinanzi a una autorità giudiziaria competente, abbiano subito una palese violazione dei diritti garantiti dalla costituzione della RDC;

6.

chiede l'avvio di un'indagine completa, approfondita e trasparente da parte del governo della RDC insieme ai partner internazionali per quanto concerne gli eventi svoltisi nel gennaio e marzo 2015, e di individuare eventuali azioni illecite o casi in cui sia stato negato l'esercizio dei propri diritti o delle proprie libertà; insiste affinché sia assicurato alla giustizia qualsiasi funzionario sospettato di essere responsabile della violazione di diritti o libertà garantiti dai testi nazionali e internazionali;

7.

è profondamente preoccupato per i continui tentativi di limitare la libertà di espressione, di riunione e di associazione pacifiche, nonché per l'aumento della violazione di tali libertà da parte delle autorità, poiché il giusto clima politico è indispensabile affinché l'anno prossimo si realizzi un ciclo elettorale positivo nella RDC;

8.

esprime in particolare rammarico per il fatto che tali violazioni siano rivolte specificamente ai leader dell'opposizione e ai movimenti giovanili;

9.

invita le autorità della RDC a garantire il rispetto immediato e incondizionato delle libertà citate, specialmente nel periodo elettorale, come garantito dalla costituzione del paese e dal diritto internazionale in materia di diritti umani;

10.

ricorda che il rispetto nei confronti della diversità politica e dell'opposizione, un dibattito politico aperto e pacifico, il pieno esercizio delle libertà di espressione previste dalla costituzione, di riunione pacifica, di associazione e di informazione sono indispensabili per garantire elezioni democratiche che siano credibili, inclusive, pacifiche e tempestive; insiste sul fatto che tali garanzie sono di fondamentale importanza in una regione particolarmente instabile come quella dei Grandi Laghi e dipendono dall'attuazione positiva dell'accordo di pace, sicurezza e cooperazione di Addis Abeba; sostiene, a questo proposito, gli sforzi degli inviati internazionali nella regione dei Grandi Laghi;

11.

incoraggia il parlamento, il senato e il Presidente della RDC, Joseph Kabila, ad attuare tutte le misure necessarie per consolidare la democrazia e garantire una vera partecipazione di tutte le forze politiche, della società civile e dei movimenti pro-democrazia che esprimono la volontà della nazione nella governance del paese, sulla base di norme costituzionali e giuridiche, nonché elezioni libere ed eque;

12.

incoraggia lo sviluppo di piattaforme come quella del movimento Filimbi che consente alle forze pro-democratiche di essere ascoltate e favorisce la partecipazione dei giovani in un processo elettorale dal quale sono stati ingiustamente esclusi;

13.

ricorda l'impegno assunto dall'RDC nel quadro dell'accordo di Cotonou per rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i principi in materia di diritti umani, tra cui la libertà di espressione, la libertà dei media, il buon governo e la trasparenza nelle cariche politiche; sollecita il governo della RDC a rispettare tali disposizioni in conformità agli articoli 11, lettera b), 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e, qualora ciò non abbia luogo, chiede alla Commissione di avviare la pertinente procedura ai sensi degli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou;

14.

insiste sul fatto che la natura e l'ammontare di un ulteriore sostegno dell'UE nei confronti del processo elettorale nella RDC devono essere subordinati ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE del 2011 e della missione di monitoraggio nel 2014, nel rispetto del calendario elettorale e nella presentazione di un bilancio credibile;

15.

sollecita la delegazione dell'UE a seguire gli sviluppi e a impiegare tutti i mezzi e gli strumenti appropriati, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, per sostenere i difensori dei diritti umani e i movimenti per la democrazia;

16.

esorta le autorità giudiziarie della RDC a far valere la loro indipendenza da qualsiasi strumentalizzazione politica e a garantire la protezione dei diritti riconosciuti dagli strumenti giuridici, come l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo;

17.

sollecita le autorità della RDC a non sminuire il significato delle fosse comuni nei pressi di Kinshasa e ribadisce l'appello dell'UE e delle Nazioni Unite affinché sia avviata un'indagine urgente, trasparente e credibile per rassicurare le famiglie delle persone scomparse e porre fine alle varie accuse;

18.

denuncia la chiusura illegale e la censura abusiva dei media, nonché l'interruzione temporanea delle telecomunicazioni,

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, ai governi dei paesi della regione dei Grandi Laghi, al Presidente, al primo ministro e al parlamento della RDC, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0388.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/151


P8_TA(2015)0279

Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sul Bahrein e in particolare sul caso di Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

(2017/C 265/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein e, segnatamente, la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sul Bahrein e in particolare sui casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif (1),

vista la dichiarazione rilasciata il 17 giugno 2015 dal portavoce del vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, sulla condanna di Ali Salman, segretario generale del partito al-Wefaq, nel Bahrein,

vista la 24a sessione del Consiglio congiunto e della riunione ministeriale CCG-UE che si è svolta a Doha, nel Qatar, il 24 maggio 2015,

vista la decisione del Consiglio ministeriale della Lega araba, riunitosi il 1o settembre 2013 al Cairo, di istituire una Corte dei diritti dell'uomo panaraba con sede a Manama, nel Bahrein,

visti la relazione che illustra nel dettaglio l'attuazione, da parte del governo del Bahrein, delle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein, del febbraio 2014, e l'aggiornamento relativo alla revisione periodica universale (UPR), presentato dal governo del Bahrein nel settembre 2014,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutti sottoscritti dal Bahrein,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e riveduti nel 2008,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia,

visto il nuovo quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani, che mira a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE e che include una sezione specifica sulla protezione dei difensori dei diritti umani,

vista la visita di Stavros Lambrinidis, rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nel Bahrein alla fine del maggio 2015,

visti gli articoli 5 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Bahrein ha promesso di progredire nelle riforme per quanto concerne la situazione dei diritti umani, a seguito della pubblicazione della relazione della Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein il 23 novembre 2011 e della relativa relazione di follow-up il 21 novembre 2012;

B.

considerando che l'istituzione dell'Ombudsman del ministero degli Interni, della Commissione per i diritti dei prigionieri e dei detenuti e dell'Unità d'indagine speciale è un segnale incoraggiante; che tali istituzioni dovrebbero essere rese più imparziali, trasparenti e indipendenti rispetto alle istituzioni governative;

C.

considerando che fin dall'inizio della rivolta del 2011 le autorità del Bahrein hanno intensificato il ricorso a misure repressive nei confronti degli attivisti della società civile e dell'opposizione pacifica; che il 10 giugno 2014, in occasione della 26a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, 47 Stati, tra cui i 28 Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato una dichiarazione congiunta, in cui manifestavano profonda inquietudine per la situazione dei diritti umani nel Bahrein; che nella dichiarazione congiunta sono stati espressamente rilevati motivi di preoccupazione, quali le lunghe pene per l'esercizio del diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione, la mancanza di sufficienti garanzie di un processo equo, la repressione delle manifestazioni, le continue incarcerazioni e molestie nei confronti di chi esercita il diritto alla libertà di opinione ed espressione, il maltrattamento e la tortura nelle strutture di detenzione, la privazione arbitraria della nazionalità senza un giusto processo e l'insufficiente assunzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani;

D.

considerando che Nabeel Rajab, difensore dei diritti umani bahreinita e presidente del Centro per i diritti umani del Bahrein (BCHR), vice segretario generale della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH) e membro del comitato consultivo della divisione Medio Oriente di Human Rights Watch, è stato condannato a sei mesi di reclusione solo per aver esercitato pacificamente la libertà di espressione; che è stato arrestato il 1o ottobre 2014, dopo la sua visita alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, per aver pubblicato tweet riguardanti un gruppo di suoi connazionali accusati di collaborare con l'IS/Da'ish; che è stato accusato di aver offeso un'istituzione pubblica e l'esercito; che nel novembre 2013 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha definito arbitraria la detenzione di Nabeel Rajab;

E.

considerando che da quando ha istituito il Centro per i diritti umani del Bahrein nel 2002, Nabeel Rajab ha scontato più volte pene detentive; che al momento sono formulate a suo carico ulteriori accuse legate alla libertà di espressione e rischia più di 10 anni di reclusione per aver presumibilmente offeso un organo ufficiale e aver diffuso voci in tempo di guerra;

F.

considerando che, al pari di Nabeel Rajab, molti difensori dei diritti umani, come ad esempio Naji Fateel, il difensore dei diritti umani danese Addulhadi Al-Khawaja, l'attivista politico svedese Mohammed Habib Al-Muqdad e altri dei cosiddetti Bahrein 13, sono stati arrestati, sottoposti a vessazioni giudiziarie nel Bahrein, imprigionati e scontano tuttora pene detentive lunghe o l'ergastolo, quale rappresaglia diretta per il loro lavoro di difesa dei diritti umani; che la maggior parte di loro ha presumibilmente subito violenze, maltrattamenti e torture fisiche o psicologiche;

G.

considerando che, secondo il BCHR, oltre 3 000 prigionieri si trovano in detenzione arbitraria e molti di essi sono difensori dei diritti umani che sono stati imprigionati e scontano pene detentive lunghe o l'ergastolo quale rappresaglia diretta per le loro attività; che la maggior parte di loro ha presumibilmente subito violenze, maltrattamenti e torture fisiche o psicologiche;

H.

considerando che il 16 giugno 2015 lo sceicco Ali Salman, segretario generale del principale partito di opposizione del Bahrein, al-Wefaq, è stato condannato a quattro anni di carcere in relazione alle proteste antigovernative scoppiate nel 2011, al culmine delle rivolte della Primavera araba nella regione; che, secondo quanto riportato, i giudici avrebbero impedito ai suoi legali di presentare argomentazioni orali, e non sarebbe stata data loro una reale possibilità di esaminare le prove; che un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite facente parte delle cosiddette procedure speciali del Consiglio dei diritti umani ha esortato le autorità del Bahrein a rilasciare lo sceicco Ali Salman;

I.

considerando che dal 2012 il Bahrein sta abusando della legislazione antiterrorismo per revocare arbitrariamente la cittadinanza ad attivisti e membri dell'opposizione come rappresaglia per il loro dissenso, e che tali provvedimenti hanno interessato almeno nove minori; che, secondo diverse segnalazioni, nel solo 2015 è stata revocata la cittadinanza a oltre cento attivisti, manifestanti e politici, che sono in gran parte diventati apolidi, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia;

J.

considerando che il ricorso alla pena di morte in cause aventi motivazione politica è aumentato dal 2011; che almeno sette persone sono state condannate a morte in cause di matrice politica dal 2011, quattro delle quali nel solo 2015;

K.

considerando che la Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein, istituita con un decreto reale per indagare e riferire in merito agli eventi che si sono svolti nel paese nel febbraio 2011, ha elaborato una serie di raccomandazioni in relazione ai diritti umani e alle riforme politiche; che, nonostante i progressi realizzati nella riorganizzazione dei sistemi giudiziario e di applicazione della legge, il governo non ha dato piena attuazione alle raccomandazioni principali di tale commissione, segnatamente per quanto concerne il rilascio dei leader delle proteste condannati per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica; che i negoziati di riconciliazione, noti come «dialogo nazionale», sono in una fase di stallo; che alcuni gruppi non sono ancora rappresentati nel sistema politico, mentre le forze di sicurezza non sono tuttora chiamate a rispondere delle loro azioni;

1.

chiede che tutti i difensori dei diritti umani, gli attivisti politici e le altre persone detenute e condannate per presunte violazioni correlate ai diritti di espressione, riunione pacifica e associazione, tra cui Nabeel Rajab, lo sceicco Ali Salman e i «Bahrein 13», siano rilasciati immediatamente e senza condizioni, e che siano altresì ritirate tutte le accuse nei loro confronti;

2.

riconosce l'impegno delle autorità del Bahrein ad attuare le raccomandazioni formulate dalla Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein nel 2011, dalla revisione periodica universale delle Nazioni Unite sul Bahrein e da altri meccanismi delle Nazioni Unite, e prende atto della recente liberazione di alcuni prigionieri accusati di reati connessi all'esercizio del loro diritto di associazione politica e di espressione; esorta il governo del Bahrein ad attuare rapidamente tutte le raccomandazioni contenute nella relazione della commissione BICI o formulate nel quadro della revisione periodica universale, a porre fine a tutte le violazioni dei diritti umani e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani assunti dal Bahrein;

3.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che il Bahrein abusi delle leggi antiterrorismo per violare i diritti umani, tra l'altro con la revoca della cittadinanza;

4.

condanna il persistente ricorso alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli o degradanti nei confronti di prigionieri, manifestanti pacifici e membri dell'opposizione da parte delle autorità del Bahrein ed esorta il governo del paese a rispettare gli obblighi e gli impegni che gli incombono in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;

5.

incoraggia il governo del Bahrein a collaborare con i relatori speciali delle Nazioni Unite (in particolare quelli responsabili in materia di tortura, libertà di riunione, indipendenza dei giudici e degli avvocati e difensori dei diritti umani) nonché a rivolgere loro un invito permanente;

6.

prende atto degli attuali sforzi profusi dal governo del Bahrein per riformare il codice penale e le procedure giuridiche e incoraggia la prosecuzione di questo processo; esorta il governo bahreinita ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'imparzialità e l'equità del sistema giudiziario, il giusto processo come pure l'imparzialità dell'Ombudsman, dell'Unità d'indagine speciale e dell'Istituto nazionale per i diritti umani;

7.

chiede che siano immediatamente ratificati il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura, il secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) sull'abolizione della pena di morte, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

8.

invita le autorità del Bahrein a portare avanti il dialogo di consenso nazionale nell'ottica di realizzare una riconciliazione nazionale duratura e inclusiva e di trovare soluzioni politiche sostenibili per la crisi; osserva che in un processo politico sostenibile dovrebbe essere possibile esprimere liberamente critiche legittime e pacifiche; ricorda alle autorità del Bahrein, in questo contesto, che il coinvolgimento della maggioranza sciita e dei suoi rappresentanti politici pacifici all'insegna della dignità umana, del rispetto e dell'equità dovrebbe rappresentare un elemento imprescindibile di qualsiasi strategia credibile finalizzata alla riconciliazione nazionale e alla realizzazione di riforme sostenibili;

9.

si compiace della scarcerazione anticipata del leader dell'opposizione Ibrahim Sharif, liberato nel giugno 2015 dopo aver ricevuto la grazia del re; ritiene che tale decisione costituisca un passo positivo e importante nel processo volto a promuovere la fiducia nel Bahrein;

10.

esorta il vicepresidente/alto rappresentante a continuare a insistere sull'importanza delle riforme e della riconciliazione in tutte le sue relazioni con il governo del Bahrein; incoraggia con forza l'istituzione di un gruppo di lavoro UE-Bahrein sui diritti umani, ma osserva che il dialogo tra l'Unione e il Bahrein in tale ambito non può sostituirsi a un dialogo approfondito tra il governo e l'opposizione all'interno del paese;

11.

prende atto delle raccomandazioni dell'Ombudsman, della Commissione per i diritti dei prigionieri e dei detenuti (PDRC) e dell'Istituto nazionale per i diritti umani (NIHR), in particolare per quanto concerne i diritti dei detenuti e le loro condizioni carcerarie, inclusi presunti maltrattamenti e torture; incoraggia tali organismi a proseguire i lavori in modo indipendente, imparziale e trasparente e invita le autorità del Bahrein a dare piena attuazione a dette raccomandazioni;

12.

chiede un rapido sforzo collettivo dell'Unione ai fini dell'elaborazione di una strategia globale che consenta all'UE e alla Commissione di esercitare pressioni a favore del rilascio degli attivisti e dei prigionieri di coscienza incarcerati; invita il SEAE e gli Stati membri a garantire una corretta attuazione degli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare in relazione ai difensori dei diritti umani e alla tortura, attraverso la delegazione dell'UE a Riyadh e le ambasciate degli Stati membri nel Bahrein, nonché a riferire in merito alla loro attuazione;

13.

chiede un divieto dell'UE sulle esportazioni di gas lacrimogeni e di dispositivi per il controllo della folla fino a quando non saranno condotte delle indagini in merito al loro uso improprio e i responsabili non saranno chiamati a rispondere delle loro azioni;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein nonché ai membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0109.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/155


P8_TA(2015)0280

Situazione di due pastori cristiani in Sudan

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla situazione di due pastori cristiani in Sudan (2015/2766(RSP))

(2017/C 265/21)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,

vista la relazione del 19 maggio 2014 elaborata dagli esperti in materia di diritti umani nell'ambito delle procedure speciali previste nel quadro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto l'Accordo di Cotonou del 2000,

visti gli orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di credo del 2013,

visto il piano nazionale del Sudan sui diritti umani adottato nel 2013, che si fonda sui principi di universalità e uguaglianza di tutte le persone,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 dicembre 2008, 65/206 del 21 dicembre 2010, 67/176 del 20 dicembre 2012 e 3/69 del 18 dicembre 2014 relative alla questione di una moratoria sull'applicazione della pena di morte, nelle quali si esortano i paesi in cui vige ancora la pena di morte a istituire una moratoria sulle esecuzioni, in vista della sua abolizione,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il pastore Michael Yat della Chiesa evangelica presbiteriana sud sudanese è stato arrestato dal Servizio di intelligence nazionale del Sudan (NISS) dopo aver tenuto un sermone presso la Chiesa di Khartoum Nord, appartenente alla Chiesa evangelica presbiteriana sudanese, mentre si trovava in visita in Sudan il 21 dicembre 2014; che il pastore Michael Yat è stato arrestato immediatamente dopo aver tenuto il sermone nel quale avrebbe condannato la controversa vendita dei terreni e delle proprietà della Chiesa, nonché il trattamento dei Cristiani in Sudan;

B.

considerando che il pastore Peter Yen Reith è stato arrestato l'11 gennaio 2015 dopo aver presentato una lettera all'ufficio degli Affari religiosi sudanese in cui chiedeva notizie del pastore Michael e maggiori informazioni sul suo arresto;

C.

considerando che i due uomini sono stati tenuti in isolamento fino al 1o marzo 2015 e che il 4 maggio 2015 sono stati accusati entrambi di diversi capi di imputazione a norma del Codice penale del Sudan, del 1991, tra cui: atti criminali congiunti (articolo 21), attentato al sistema costituzionale (articolo 51), incitamento alla guerra contro lo Stato (articolo 50), spionaggio (articolo 53), ottenimento o divulgazione illecita di documenti ufficiali (articolo 55), istigazione all'odio (articolo 64), disturbo dell'ordine pubblico (articolo 69) e blasfemia (articolo 125);

D.

considerando che le accuse che hanno come base gli articoli 50 e 53 del Codice penale del Sudan prevedono la pena di morte in caso di verdetto di colpevolezza;

E.

considerando che il 1o luglio 2015 le autorità sudanesi hanno distrutto parte del complesso della Chiesa evangelica di Bahri; che l'avvocato della Chiesa, Mohamed Mustafa, che è anche il difensore dei due pastori arrestati, e il pastore Hafez della Chiesa evangelica di Bahri hanno denunciato che il dipendente del governo stesse demolendo la parte sbagliata del complesso; che entrambi sono stati arrestati per ostruzione a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; che il funzionario del governo ha continuato a demolire la parte sbagliata del complesso;

F.

considerando che le minacce contro gli esponenti della Chiesa, le intimidazioni nei confronti delle comunità cristiane e la distruzione dei beni della Chiesa in Sudan sono perpetrate a un ritmo accelerato dopo la secessione del Sud Sudan;

G.

considerando che 12 ragazzine cristiane delle Montagne di Nuba sono state arrestate il 25 giugno 2015 all'uscita di una chiesa battista con l'accusa di indossare abiti indecenti; che due delle ragazzine sono state rilasciate senza accuse il giorno seguente e le altre 10 sono state liberate su cauzione;

H.

considerando che le ragazzine cristiane dovranno comparire dinanzi a un tribunale, accusate ai sensi dell'articolo 152 del codice penale sudanese, il quale recita: «Chiunque commetta in un luogo pubblico un atto indecente o contrario alla moralità pubblica o indossi abiti indecenti o contrari alla morale pubblica o offensivi per la sensibilità pubblica è punito con la flagellazione, che non può eccedere 40 frustate, o un'ammenda o entrambe»;

I.

considerando che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che il Sudan ha ratificato, include il diritto alla vita e il divieto della tortura e di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, ma che la pena di morte così come l'amputazione, la fustigazione e altre forme di punizione corporale sono ancora applicate nel paese per una serie di reati;

J.

considerando che l'istituzione di una moratoria universale sulla pena di morte mirante ad abolirla completamente deve rimanere uno dei principali obiettivi della comunità internazionale, come ribadito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2014;

1.

invita le autorità sudanesi a far cadere tutte le accuse contro il pastore Michael Yat e il pastore Peter Yen Reith e chiede che siano rilasciati immediatamente e senza condizioni; invita al tempo stesso il governo del Sudan ad assicurare che, in attesa del loro rilascio, i due pastori non siano sottoposti a tortura o altre forme di maltrattamento e che sia debitamente rispettata la loro integrità fisica e psichica;

2.

chiede alla delegazione dell'UE in Sudan di seguire le procedure giudiziarie e di fornire assistenza ai pastori; invita l'Unione a svolgere un ruolo guida nel portare alla luce e condannare le gravi e diffuse violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e umanitario nel paese;

3.

ricorda alle autorità sudanesi il loro obbligo a livello nazionale e internazionale di tutelare la libertà di religione e di credo; ribadisce che la libertà di religione, di coscienza e di credo è un diritto umano universale che deve essere protetto ovunque e per tutti; condanna fermamente tutte le forme di violenza e intimidazione che compromettono il diritto di avere, di non avere o di adottare una religione di propria scelta, compreso l'uso di minacce, di forza fisica o di sanzioni penali per costringere i credenti o i non credenti a rinunciare alla propria religione o convertirsi;

4.

condanna l'arresto delle 12 ragazzine cristiane; invita il governo del Sudan a porre fine ai procedimenti a carico delle 10 ragazze che non sono ancora state prosciolte dalle accuse;

5.

invita il governo del Sudan ad abrogare tutta la legislazione che discrimina in base alla religione e a proteggere l'identità delle minoranze, di qualsiasi confessione;

6.

condanna le vessazioni a danno dei cristiani e le ingerenze negli affari della Chiesa; esorta il governo del Sudan ad astenersi dal compiere tali azioni; invita il Sudan ad abrogare le leggi sull'apostasia e a porre fine alla chiusura delle chiese e di altri siti religiosi;

7.

invita il governo del Sudan a riformare l'ordinamento giuridico del paese, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani, al fine di tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e assicurare la tutela dei diritti umani di ogni individuo, soprattutto per quanto riguarda le discriminazioni nei confronti delle donne, delle minoranze religiose e dei gruppi svantaggiati;

8.

ribadisce la propria condanna nei confronti della pena di morte in ogni circostanza e la necessità di introdurre una moratoria a livello mondiale mirante alla sua abolizione; invita di conseguenza il governo del Sudan ad abolire la pena capitale come pure la pratica della fustigazione, che è ancora applicata, e a commutare le condanne a morte attuali;

9.

si preoccupa fortemente per l’aumento di atti repressivi nei confronti dei membri dell’opposizione, denuncia fermamente la decisione del tribunale di Oumdourman, del 6 luglio 2015, di condannare a 20 frustate, con applicazione immediata, Mastour Ahmed Mohamed, vice presidente del partito del Congresso e altri due dirigenti del suo partito: Assem Omar e Ibrahim Mohamed; esprime il proprio sostegno agli sforzi profusi, in particolare dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dall'Unione africana e dalla troika (Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti), per giungere a una soluzione negoziata della situazione in Sudan e sostenere le azioni della società civile e dei partiti di opposizione volte a promuovere un processo di pace inclusivo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Repubblica del Sudan, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 7 luglio 2015

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/158


P8_TA(2015)0239

Nomina di un membro della Corte dei conti — Bettina Michelle Jakobsen

Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta nomina di Bettina Michelle Jakobsen a membro della Corte dei conti (C8-0122/2015 — 2015/0803(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 265/22)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0122/2015),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0198/2015),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 17 giugno 2015, a un'audizione della candidata a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Bettina Michelle Jakobsen membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/159


P8_TA(2015)0240

Esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (testo codificato) (COM(2015)0049 — C8-0041/2015 — 2014/0174(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2017/C 265/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0049),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0041/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0203/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0174

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/1843)


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/160


P8_TA(2015)0241

Difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (testo codificato) (COM(2014)0605 — C8-0171/2014 — 2014/0280(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2017/C 265/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0605),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0171/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0202/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0280

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1035)


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/161


P8_TA(2015)0242

Possibilità di pesca nelle acque UE per i pescherecci battenti bandiera del Venezuela al largo delle coste della Guyana francese ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015 — C8-0043/2015 — 2015/0001(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 265/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015),

visto il progetto di dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0043/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0195/2015),

1.

dà la sua approvazione all'approvazione della dichiarazione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica bolivariana del Venezuela.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/162


P8_TA(2015)0243

Bilancio rettificativo n. 3/2015: eccedenza dell'esercizio 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 — che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2014 (09765/2015 — C8-0161/2015 — 2015/2077(BUD))

(2017/C 265/26)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (2),

visto il bilancio rettificativo n. 1/2015, adottato in via definitiva il 28 aprile 2015 (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (5),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6),

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2015 (COM(2015)0160),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 adottata dal Consiglio il 19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (09765/2015),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0219/2015),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 mira a iscrivere nel bilancio 2015 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2014, che ammonta a 1 435 milioni di EUR;

B.

considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono un risultato positivo sul lato delle entrate pari a 1 183 milioni di EUR, una sottoesecuzione delle spese pari a 142 milioni di EUR e differenze di cambio pari a 110 milioni di EUR;

C.

considerando che, sul lato delle entrate, le due component principali sono gli interessi di mora e le ammende (634 milioni di EUR) e un risultato positivo sul versante delle risorse proprie (479 milioni di EUR);

D.

considerando che, sul lato delle spese, il livello di sottoesecuzione degli stanziamenti per la Sezione III è particolarmente basso, con 29 milioni di EUR per i riporti del 2014 e 6 milioni di EUR per quelli del 2013, mentre per le altre istituzioni è aumentato, raggiungendo 101 milioni di EUR;

E.

considerando che il bassissimo tasso di sottoesecuzione della sezione III sta a sottolineare la carenza permanente di stanziamenti di pagamento, che rimarrà una delle problematiche principali dell'attuazione del bilancio 2015;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2015, presentato dalla Commissione, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2014, per un importo pari a 1 435 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

ricorda che, nel quadro dei negoziati sul bilancio 2015, il Consiglio ha insistito sul trasferimento dei pagamenti relativi alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nei progetti di bilancio rettificativo nn. 5/2014 e 7/2014 al bilancio 2015 per un importo complessivo pari a 126,7 milioni di EUR;

3.

ritiene che, vista l'eccedenza presentata nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015, quei due progetti di bilancio rettificativo per l'esercizio 2014, che coprono in totale 7 casi FSUE, avrebbero potuto essere facilmente finanziati a titolo del bilancio 2014;

4.

si rammarica in generale della tendenza del Consiglio a non onorare i propri impegni, nei confronti dei paesi bisognosi che soddisfano le condizioni per la mobilitazione del FSUE, scegliendo di sottrarre fondi ad altri programmi invece di mobilitare risorse aggiuntive, come disposto dagli strumenti speciali; si compiace tuttavia del fatto che il Consiglio non abbia seguito tale approccio per il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015;

5.

rammenta che la Commissione, insieme al progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015, ha presentato il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 legato alla mobilitazione del FSUE per la Romania, la Bulgaria e l'Italia per un importo complessivo di 66,5 milioni di EUR;

6.

ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 ridurrà la quota dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione di un importo pari a 1 435 milioni di EUR e pertanto compenserà ampiamente il loro contributo al finanziamento del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015; sottolinea quindi che i due fascicoli seguono un calendario di adozione comune, in quanto sono strettamente collegati dal punto di vista politico;

7.

sottolinea la sua volontà di adottare quanto prima entrambi i progetti di bilancio rettificativo nn. 3/2015 e 4/2015 quali presentati dalla Commissione;

8.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015;

9.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2015.

(3)  GU L 190 del 17.7.2015.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

(6)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/164


P8_TA(2015)0244

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia (09767/2015 — C8-0162/2015 — 2015/2078(BUD))

(2017/C 265/27)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (2),

visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 definitivamente adottato il 28 aprile 2015 (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4) (regolamento QFP),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (5),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6),

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2015 (COM(2015)0161),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia), adottata dalla Commissione il 15 aprile 2015 (COM(2015)0162),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 adottata dal Consiglio il 19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento europeo nello stesso giorno (09767/2015),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0220/2015),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 66 505 850 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione a due inondazioni avvenute in Romania nella primavera e nell'estate 2014, oggetto di domande di aiuto per un ammontare di 8 495 950 EUR, alle inondazioni avvenute in Bulgaria nei mesi di luglio e agosto 2014, oggetto di domande di aiuto per un importo di 1 983 600 EUR, e alle inondazioni avvenute in Italia nei mesi di ottobre e novembre 2014, oggetto di domande di aiuto per un ammontare di 56 026 300 EUR;

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2015;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 quale presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

sottolinea l'urgente necessità di erogare assistenza finanziaria a titolo del FSUE a favore dei paesi colpiti da queste calamità naturali, tenendo conto del fatto che l'FSUE dimostra solidarietà alle popolazioni delle regioni colpite da calamità;

3.

ricorda che nel quadro dei negoziati sul bilancio 2015 il Consiglio ha insistito sul trasferimento dei pagamenti relativi alla mobilitazione del FSUE nei progetti di bilancio rettificativo nn. 5/2014 e 7/2014 al bilancio 2015 per un importo totale pari a 126,7 milioni di EUR;

4.

ritiene che, vista l'eccedenza presentata nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015, quei due progetti di bilancio rettificativo per l'esercizio 2014, che coprono in totale 7 casi FSUE, avrebbero potuto essere facilmente finanziati a titolo del bilancio 2014, tenendo conto del fatto che l'FSUE è inteso a fornire una risposta rapida, efficiente e flessibile a queste situazioni di emergenza;

5.

si rammarica in generale della tendenza del Consiglio a non onorare i propri impegni, nei confronti dei paesi colpiti da gravi catastrofi che soddisfano quindi le condizioni per la mobilitazione del FSUE, scegliendo di sottrarre fondi ad altri programmi invece di mobilitare risorse aggiuntive come disposto dagli strumenti speciali; si compiace tuttavia del fatto che il Consiglio non abbia seguito tale approccio per il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015;

6.

sottolinea in particolare che l'attuale situazione critica per quanto riguarda i pagamenti esclude l'opzione di utilizzare fonti di finanziamento diverse da quella proposta dalla Commissione come indicato nel progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015; ricorda che il FSUE è uno strumento speciale per cui i relativi stanziamenti devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei corrispondenti massimali del Quadro finanziario pluriennale;

7.

ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 ridurrà la quota dei contributi degli Stati membri basati sull'RNL al bilancio dell'Unione di un importo pari a 1 435 milioni di EUR e pertanto compenserà ampiamente il loro contributo al finanziamento del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015; sottolinea quindi che i due fascicoli seguono un calendario di adozione comune, in quanto sono strettamente collegati dal punto di vista politico;

8.

sottolinea la sua volontà di adottare quanto prima i progetti di bilancio rettificativo quali presentati dalla Commissione;

9.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015;

10.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2015.

(3)  GU L 190 del 17.7.2015.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

(6)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/166


P8_TA(2015)0245

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in Romania, Bulgaria e Italia

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia) (COM(2015)0162 — C8-0094/2015 — 2015/2079(BUD))

(2017/C 265/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0162 — C8-0094/2015),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0211/2015),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1180/UE)


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/167


P8_TA(2015)0247

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015: Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (09876/2015 — C8-0172/2015 — 2015/2011(BUD))

(2017/C 265/29)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (2),

visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 definitivamente adottato il 28 aprile 2015 (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4) (regolamento QFP),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (5),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato dalla Commissione il 13 gennaio 2015 (COM(2015)0011),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 adottata dal Consiglio il 26 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento lo stesso giorno (09876/2015 — C8-0172/2015),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (7),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0221/2015),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 ha lo scopo di apportare le modifiche necessarie alla nomenclatura di bilancio, in linea con l'accordo legislativo sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e di provvedere alla necessaria riassegnazione di 1 360 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di 10 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento;

B.

considerando che, per alimentare il fondo di garanzia dell'Unione nel 2015, è stato riassegnato un importo totale pari a 1 350 milioni di EUR in stanziamenti di impegno dalle linee di bilancio del Meccanismo per collegare l'Europa (790 milioni di EUR), di Orizzonte 2020 (70 milioni di EUR) e di ITER (490 milioni di EUR);

C.

considerando che la Commissione intende compensare la riduzione degli stanziamenti ITER aumentandoli in maniera equivalente nel periodo 2018-2020;

D.

considerando che la dotazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, pari a 10 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e ad altrettanti in stanziamenti di pagamento, proviene integralmente da riassegnazioni dalla linea di bilancio relativa a ITER (08 04 01 02);

E.

considerando che tutti gli stanziamenti d'impegno e di pagamento supplementari per l'attuazione del FEIS derivano interamente da riassegnazioni, lasciando quindi immutato, nel bilancio 2015, l'importo globale degli stanziamenti d'impegno e di pagamento;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

plaude al fatto che sia stato possibile giungere rapidamente a un accordo sul FEIS grazie alla determinazione di tutte le istituzioni a garantirne quanto prima l'operatività; osserva che l'esito dei negoziati è migliore della proposta originaria della Commissione, ma deplora le ripercussioni negative su Orizzonte 2020 e sul Meccanismo per collegare l'Europa;

3.

ribadisce il ruolo del bilancio dell'Unione nel creare valore aggiunto mettendo in comune risorse e garantendo un elevato livello di sinergia tra i Fondi strutturali e d'investimento europei e il FEIS, rafforzando nel contempo l'effetto moltiplicatore dei contributi dell'Unione; è favorevole alla mobilizzazione di fonti supplementari di finanziamento privato e pubblico per finanziare gli investimenti in obiettivi di portata europea, in particolare per affrontare sfide transfrontaliere in settori quali l'energia, l'ambiente e le infrastrutture di trasporto;

4.

si compiace del fatto che un importo supplementare di 1 miliardo di EUR rispetto alla proposta iniziale della Commissione sarà finanziato tramite il margine globale del QFP per gli impegni, derivante dai margini disponibili nei bilanci 2014 e 2015, il che riduce le riassegnazioni dal Meccanismo per collegare l'Europa e da Orizzonte 2020; ricorda che, a norma dell'articolo 14 del regolamento QFP, le risorse all'interno del margine globale del QFP per gli impegni saranno rese disponibili solo a partire dal 2016;

5.

deplora tuttavia, in linea generale, le riassegnazioni dal Meccanismo per collegare l'Europa e da Orizzonte 2020, poiché si tratta di programmi fondamentali per l'occupazione e la crescita in Europa; intende pertanto porvi rimedio nelle prossime procedure annuali di bilancio;

6.

sottolinea che gli investimenti nel settore della ricerca e dei trasporti sono essenziali al fine di rafforzare il ruolo e lo scopo del bilancio dell'Unione di stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione e di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; ricorda, a tale riguardo, che Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) sono programmi chiave nell'ambito della sottorubrica 1a «Competitività per la crescita e l'occupazione»;

7.

conferma la propria volontà di approvare il bilancio rettificativo n. 1/2015 quale modificato dal Consiglio in linea con l'accordo legislativo sul FEIS, dato il suo interesse a che il FEIS divenga operativo quanto prima possibile;

8.

approva pertanto la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015;

9.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2015 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2015.

(3)  GU L 190 del 17.7.2015.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

(6)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(7)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/170


P8_TA(2015)0248

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015: rispondere alle pressioni migratorie

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 — Rispondere alle pressioni migratorie (09768/2015 — C8-0163/2015 — 2015/2121(BUD))

(2017/C 265/30)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (2),

visto il bilancio rettificativo n. 1/2015 adottato in via definitiva il 28 aprile 2015 (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4) (regolamento QFP),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (5),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 adottato dalla Commissione il 13 maggio 2015 (COM(2015)0241),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 adottata dal Consiglio il 19 giugno 2015 e trasmessa al Parlamento nello stesso giorno (09768/2015 — C8-0163/2015),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (7),

vista la Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0240),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0212/2015),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 mira a rafforzare le risorse dell'Unione destinate alla gestione della migrazione e dei flussi di profughi in seguito alle recenti tragedie nel Mediterraneo e all'aumento dell'entità dei flussi migratori;

B.

considerando che l'aumento degli stanziamenti d'impegno è pari a 75 722 000 EUR;

C.

considerando che l'aumento degli stanziamenti di pagamento, pari a 69 652 000 EUR, è completamente riassegnato dal programma Galileo, lasciando invariato il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento del bilancio 2015;

D.

considerando che l'incremento proposto per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX) ammonta complessivamente a 26,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, in parte derivanti da stanziamenti supplementari del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 e in parte da una riassegnazione all'interno del capitolo 18 02 (Sicurezza interna) dovuta alla chiusura di vecchi fascicoli nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne;

E.

considerando che l'onere finanziario legato all'emergenza è ricaduto finora principalmente sui bilanci nazionali degli Stati costieri meridionali dell'Unione;

F.

considerando che, alla luce delle previsioni macroeconomiche a medio termine e delle opposte tendenze demografiche all'interno dell'Unione e nelle zone limitrofe, in particolare nell'Africa occidentale e centrale, l'aumento della migrazione verso l'Europa non può essere considerato un fenomeno temporaneo;

G.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 è volto ad aumentare anche il livello dell'organico di 3 agenzie, vale a dire 16 posti supplementari per FRONTEX, 4 posti per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e 3 posti per l'Ufficio europeo di polizia (Europol);

H.

considerando che una mancata gestione efficace e tempestiva dei flussi migratori potrebbe comportare costi notevoli in altri settori politici;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

accoglie con favore la volontà di tutte le istituzioni di aumentare gli stanziamenti di bilancio relativi alla migrazione e all'asilo, data l'evidente e urgente necessità;

3.

ricorda che, nella sua lettura del bilancio 2015 a ottobre 2014, il Parlamento aveva già chiesto stanziamenti sostanzialmente più elevati per queste linee di bilancio e personale supplementare per le agenzie in questione;

4.

si rammarica tuttavia per l'importo limitato degli aumenti proposti nel progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015, che non corrispondono alle esigenze effettive, in considerazione del deterioramento attuale e, probabilmente, futuro della crisi nel Mediterraneo, del rischio crescente di un aumento di profughi dall'Ucraina e della necessità di affrontare le sfide migratorie in generale; sottolinea tuttavia la necessità di controlli rigorosi della destinazione di tali fondi e, di conseguenza, di maggiore trasparenza nell'ambito delle procedure di appalto e subappalto, tenendo conto delle numerose indagini relative ai diversi abusi rilevati negli Stati membri;

5.

si rammarica per le divergenze emerse tra gli Stati membri in seno al Consiglio in relazione alla proposta della Commissione contenuta nell'agenda europea sulla migrazione; ricorda che, data la natura del fenomeno migratorio, l'emergenza può essere gestita in modo più efficace a livello di Unione;

6.

ritiene che le agenzie pertinenti non dovrebbero essere soggette alla riduzione o alla riorganizzazione del personale; osserva che tali agenzie devono assegnare il personale in modo adeguato al fine di soddisfare le loro crescenti responsabilità;

7.

sottolinea che, dato l'elevato numero di sbarchi sulle coste meridionali dell'Unione, il ruolo crescente che l'EASO deve svolgere nella gestione dell'asilo e la chiara richiesta di sostegno per fronteggiare le condizioni di accoglienza, la proposta di aumentare il personale dell'EASO di sole 4 unità è chiaramente insufficiente; chiede pertanto un'assegnazione di personale e un bilancio adeguati per l'EASO nel 2016 onde consentirgli di svolgere con efficacia i propri compiti e le proprie attività;

8.

ritiene che l'incidenza sul bilancio e i compiti aggiuntivi nei confronti di Europol derivanti dalle misure presentate nel quadro dell'agenda dell'UE sulla migrazione e dell'agenda dell'UE sulla sicurezza, dovrebbero essere esaminati nel dettaglio dalla Commissione, onde consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adeguare opportunamente le esigenze di Europol in termini di risorse umane e finanziarie; pone l'accento sul ruolo svolto da Europol nel sostegno transfrontaliero agli Stati membri e nello scambio di informazioni; evidenzia la necessità di assicurare un bilancio e un livello di organico adeguati per Europol nel 2016, affinché sia in grado di svolgere con efficacia i propri compiti e le proprie attività;

9.

chiede alla Commissione di svolgere, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, una valutazione quanto più precisa possibile delle esigenze del Fondo asilo, migrazione e integrazione fino al 2020; chiede altresì alla Commissione di presentare una proposta per aumentare opportunamente i finanziamenti e, se del caso, adeguarne la ripartizione tra i diversi programmi e mezzi di attuazione del Fondo, a seguito della revisione delle prospettive finanziarie;

10.

esprime il proposito di modificare la nomenclatura di bilancio per il Fondo asilo, migrazione e integrazione ai fini della trasparenza e di un migliore controllo della ripartizione degli stanziamenti annuali tra i programmi e i mezzi di attuazione del Fondo, secondo quanto indicato nel regolamento (UE) n. 516/2014 (8);

11.

osserva altresì che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 non prevede stanziamenti di pagamento globali supplementari nel bilancio 2015, ma si limita ancora una volta alla riassegnazione di risorse già esistenti;

12.

insiste sul fatto che la riassegnazione dal programma Galileo deve essere debitamente compensata nel bilancio 2016;

13.

esprime comunque la propria disponibilità ad adottare quanto prima il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 quale presentato dalla Commissione, data l'urgenza della situazione;

14.

approva pertanto la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015;

15.

incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 5/2015 è definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2015.

(3)  GU L 190 del 17.7.2015.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

(6)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0176.

(8)  Conformemente al regolamento (UE) n. 516/2014, le risorse globali assegnate al Fondo asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 ammontano a 3 137 milioni di EUR. Tale importo è suddiviso come segue:

a)

2 392 milioni di EUR per programmi nazionali (articolo 19);

b)

360 milioni di EUR per azioni specifiche elencate nell'allegato II (articolo 16), i programmi di reinsediamento (articolo 17), i trasferimenti (articolo 18);

c)

385 milioni di EUR per le azioni dell'Unione (articolo 20), l'assistenza emergenziale (articolo 21), la rete europea sulle migrazioni (articolo 22), l'assistenza tecnica (articolo 23).

L'attuale nomenclatura di bilancio non corrisponde in alcun modo a tali dotazioni.


Mercoledì 8 luglio 2015

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/173


P8_TA(2015)0253

Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05548/2014 — C8-0127/2014 — 2013/0386(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 265/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05548/2014),

visto il progetto di protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05547/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0127/2014),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0188/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/174


P8_TA(2015)0254

Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06682/2014 — C8-0098/2014 — 2014/0039(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 265/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06682/2014),

visto il progetto di protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06681/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0098/2014),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0189/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Serbia.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/175


P8_TA(2015)0255

Cooperazione scientifica e tecnologica con l'India: rinnovo dell'accordo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (05872/2015 — C8-0074/2015 — 2014/0293(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 265/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (05872/2015),

vista la decisione del Consiglio 2002/648/CE del 25 giugno 2002 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0074/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0179/2015),

1.

dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'India.


(1)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/176


P8_TA(2015)0256

Cooperazione scientifica e tecnologica con le Isole Fær Øer: Orizzonte 2020 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (05660/2015 — C8-0057/2015 — 2014/0228(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 265/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05660/2015),

visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (14014/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0057/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0180/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Fær Øer.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/177


P8_TA(2015)0257

Governo societario: impegno a lungo termine degli azionisti e trasparenza ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvatiel'8 luglio 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 265/35)

[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA (UE) 2015/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario e la direttiva 2004/109/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

(2)

Anche se non possiedono le società, che sono entità giuridiche distinte al di fuori del loro pieno controllo, gli azionisti svolgono un ruolo importante nel governo delle stesse. La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, l 'attuale livello di controllo e l'impegno nelle società partecipate da parte degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi è spesso inadeguato e rivolge un'eccessiva attenzione ai risultati a breve termine, il che conduce a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

(2 bis)

Un maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle imprese è una delle leve che può contribuire a un miglioramento dei risultati, finanziari e non finanziari, di queste ultime. Ciononostante, dal momento che i diritti degli azionisti non sono l'unico fattore a lungo termine di cui si deve tenere conto nel governo societario, è opportuno che siano accompagnati da misure supplementari tese a garantire un maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, in particolare i dipendenti, le autorità locali e la società civile.

(3)

Nel piano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societario, la Commissione ha annunciato una serie di iniziative in materia di governo societario, in particolare per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori.

(4)

Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere il diritto di identificare i propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. Al fine di accrescere la trasparenza e migliorare il dialogo, la presente direttiva dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti. [Em. 29]

(5)

L'esercizio effettivo dei propri diritti da parte degli azionisti dipende in larga misura dall'efficienza della catena di intermediari che si occupano della tenuta dei conti titoli per gli azionisti, in particolare in un contesto transfrontaliero. La presente direttiva intende migliorare la trasmissione delle informazioni da parte degli intermediari attraverso la catena di detenzione azionaria per agevolare l'esercizio dei diritti dell'azionista.

(6)

In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti nel momento in cui quest'ultimi intendono esercitare i loro diritti direttamente o mediante delega ad un terzo. Quando gli azionisti non intendono esercitare direttamente i propri diritti e delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione degli azionisti e nel loro interesse.

(7)

Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe stabilire un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i costi dei servizi forniti dagli intermediari. Al fine di eliminare la discriminazione basata sul prezzo delle azioni detenute a livello transfrontaliero rispetto a quelle detenute unicamente a livello nazionale , qualsiasi differenza fra i costi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero dovrebbe essere debitamente giustificata e rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti dagli intermediari per la prestazione di tali servizi . Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei costi per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.

(8)

Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce un elemento rilevante del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra diversi organi e diversi portatori di interesse. Un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse, in particolare dei dipendenti, dovrebbe essere considerato un elemento della massima importanza nello sviluppo di un quadro europeo equilibrato sul governo societario.

(9)

Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono spesso azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano adeguatamente nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano frequentemente pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che mette a repentaglio i risultati finanziari e non finanziari a lungo termine delle società e conduce, tra le altre numerose conseguenze negative, a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine delle società ▌.

(10)

Spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non sono trasparenti per quanto riguarda le strategie di investimento, la politica di impegno, la relativa attuazione e i risultati . La pubblicazione di tali informazioni influirebbe positivamente sulla consapevolezza degli investitori, consentirebbe ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, faciliterebbe il dialogo tra le società e i loro azionisti, potenzierebbe l'impegno degli azionisti e rafforzerebbe l'obbligo delle società di rendere conto ai portatori di interesse e alla società civile.

(11)

Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate , compresi i loro rischi ambientali e sociali , di dialogo con esse e con i rispettivi portatori di interesse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati ed essere trasmessa ai clienti degli investitori istituzionali . Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

(12)

Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento ▌è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

(13)

I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare pubblicamente in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Inoltre dovrebbero comunicare pubblicamente la rotazione del portafoglio, eventuali decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata ▌e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Ulteriori informazioni dovrebbero essere comunicate dai gestori di attivi direttamente agli investitori istituzionali, incluse le informazioni sulla composizione del portafoglio, sui costi di rotazione del portafoglio, sui conflitti di interesse emersi e su come siano stati affrontati. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

(14)

Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per garantire , al meglio delle loro capacità, che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero adottare e seguire un codice di condotta. Le deroghe a detto codice dovrebbero essere dichiarate e spiegate, unitamente a qualsiasi altra soluzione alternativa adottata. I consulenti in materia di voto dovrebbero riferire annualmente in merito all'applicazione del loro codice di condotta. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

(15)

Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato, fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e tenendo conto delle differenze nelle strutture dei consigli di amministrazione adottate dalle imprese nei diversi Stati membri . I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri finanziari e non, inclusi i fattori ambientali, sociali e di governo.

(15 bis)

La politica retributiva per gli amministratori delle società dovrebbe altresì contribuire alla crescita a lungo termine della società stessa, in modo da corrispondere a una pratica di governo societario più efficace e da non essere legata, interamente o in larga misura, agli obiettivi di investimento a breve termine.

(16)

Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di votarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori secondo la politica di remunerazione votata dagli azionisti. La politica retributiva votata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio. [Em. 30]

(17)

Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di esprimere un voto di natura consultiva sulla relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, ove necessario, la società dovrebbe avviare un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti. [Em. 31]

(17 bis)

Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi imprese e in particolare agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile e ai sussidi ricevuti, è essenziale per riconquistare la fiducia e promuovere l'impegno nelle imprese degli azionisti e di altri cittadini dell'Unione. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti degli azionisti e della società.

(18)

Al fine di fornire ai portatori di interesse, agli azionisti e alla società civile un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (5).

(18 bis)

Occorre chiarire che esiste una differenza tra le procedure per fissare la remunerazione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni dei dipendenti. Pertanto, le disposizioni in materia di retribuzione dovrebbero far salvi il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(TFUE), i principi generali del diritto nazionale sui contratti e sul lavoro nonché, se del caso, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi conformemente alle leggi e alle consuetudini nazionali.

(18 ter)

Le disposizioni in materia di retribuzioni dovrebbero inoltre far salve, se del caso, le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti in seno agli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza come stabilito dalla legislazione nazionale.

(19)

Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società▌, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi delle società . Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o dall'organo amministrativo o di vigilanza delle società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi delle società e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza . Le operazioni rilevanti con parti correlate dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista della società , compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le joint venture e uno o più membri del gruppo, a condizione che tali membri del gruppo o joint venture siano interamente di proprietà della società o che nessun'altra parte correlata della società abbia un interesse confronti dei membri o delle joint venture, come pure le operazioni concluse nell'ambito dell'attività corrente e a condizioni di mercato normali .

(20)

In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (6), è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito , compresi indirizzo completo, numero di telefono e, se pertinente, indirizzo e-mail, numero di azioni detenute e diritti di voto . Tali informazioni dovrebbero essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti , dall'impegno degli azionisti e dal dialogo tra la società e l'azionista .

(21)

Al fine di garantire un'applicazione uniforme degli articoli relativi all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei requisiti specifici relativi alla trasmissione delle informazioni sull'identità degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni tra la società e gli azionisti, all'agevolazione, da parte dell'intermediario, dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla presentazione standardizzata della relazione sulle retribuzioni . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di attuazione della direttiva, le violazioni di tali obblighi dovrebbero essere sanzionate. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e proporzionate.

(23)

Poiché, in considerazione del carattere internazionale del mercato azionario dell'Unione, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione individuale rischia di condurre a regolamentazioni diverse che potrebbero compromettere o ostacolare il funzionamento del mercato interno, e possono dunque, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Inoltre, stabilisce obblighi specifici per facilitare l'impegno degli azionisti a lungo termine, inclusa l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista . Crea altresì trasparenza sulle politiche di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi e sulle attività dei consulenti in materia di voto e stabilisce determinati obblighi per quanto riguarda le retribuzioni degli amministratori e le operazioni con parti correlate .»;

a bis)

dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.     Le imprese di cui al paragrafo 3 non sono in nessun caso esentate dalle disposizioni di cui al capo I ter.»;

b)

dopo il paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3 ter    Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni. Esso si applica altresì ai consulenti in materia di voto.»;

b bis)

dopo il paragrafo 3 ter è inserito il paragrafo seguente:

«3 quater.     Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni stabilite dalla legislazione settoriale dell'UE che disciplina forme specifiche di società quotate o enti. Le disposizioni della legislazione settoriale dell'UE prevalgono sulla presente direttiva laddove gli obblighi previsti da quest'ultima siano in contraddizione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione settoriale dell'UE. Qualora la presente direttiva preveda norme più specifiche o introduca nuovi obblighi rispetto alle disposizioni stabilite nella legislazione settoriale dell'UE, tali disposizioni si applicano in combinato disposto con le disposizioni della presente direttiva.»;

2)

all'articolo 2, sono aggiunte le lettere seguenti da d) a  j quater ):

«d)

“intermediario”: una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;

d bis)

“grande impresa”: un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;

d ter)

“grande gruppo”: un gruppo che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

e)

“intermediario di un paese terzo”: una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale al di fuori dell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;

f)

“investitore istituzionale”: un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e attività di riassicurazione che coprono obblighi di assicurazione nel ramo vita non escluse ai sensi degli articoli 3, 4, 9, 10, 11 o 12 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della direttiva;

g)

“gestore di attivi”: un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

h)

“impegno degli azionisti”: monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni rilevanti tra cui strategia, risultati finanziari e non , rischio, struttura del capitale, risorse umane, impatto sociale e ambientale e governo societario, mediante un dialogo con le società e i rispettivi portatori di interesse su tali questioni e l'esercizio dei diritti di voto e di altri diritti associati alle azioni ;

i)

“consulente in materia di voto”: una persona giuridica che fornisce, a titolo professionale, raccomandazioni agli azionisti riguardanti l'esercizio dei loro diritti di voto;

l)

“amministratore”:

i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;

gli amministratori delegati e i vice-amministratori delegati che non siano membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di una società;

j)

“parte correlata”: ha lo stesso significato che nei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).";

j bis)

“attivi”: il valore totale delle attività presentate nello stato patrimoniale consolidato della società elaborato conformemente ai principi internazionali di informativa finanziaria;

j ter)

“portatore di interesse”: ogni individuo, gruppo, organizzazione o comunità locale influenzati dalle attività e dal rendimento di una società, o aventi comunque un interesse, nei medesimi;

j quater)

“informazioni riguardanti l'identità degli azionisti”: le informazioni che consentono di stabilire l'identità di un'azionista, che includano almeno:

i nomi e i recapiti degli azionisti (compresi indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo e-mail) e, se sono persone giuridiche, il loro identificatore unico o, qualora quest'ultimo non sia disponibile, altri dati identificativi,

il numero delle azioni detenute e i diritti di voto a queste associati.»;

(8)   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1) ."

(9)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10)."

(10)   Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) ."

(11)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1)."

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)."

(13)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)."

2 bis)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Gli Stati membri possono includere nella definizione di amministratore di cui alla lettera l) del primo paragrafo, ai fini della presente direttiva, altri individui che ricoprono posizioni simili.»

2 ter)

dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Protezione dei dati

Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia effettuato conformemente alle leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE.»;

3)

dopo l'articolo 3, sono aggiunti i capi seguenti:

«CAPO I BIS

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI

Articolo 3 bis

Identificazione degli azionisti

1.   Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti , tenendo in considerazione i sistemi nazionali esistenti .

2.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società è trasmessa da un intermediario all'altro senza indugio. L'intermediario in possesso delle informazioni riguardanti l'identità degli azionisti le trasmette direttamente alla società.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositari centrali di titoli siano gli intermediari responsabili della raccolta delle informazioni riguardanti l'identità degli azionisti e della trasmissione delle stesse direttamente alla società.

3.   Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che le informazioni riguardanti la loro identità possono essere trattate a norma del presente articolo e, se del caso, che le informazioni sono effettivamente state trasmesse alla società . Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti , dell'impegno e del dialogo tra la società e gli azionisti su questioni che riguardano la società stessa . Le società sono, ad ogni modo, autorizzate a fornire a terzi una panoramica della struttura della partecipazione azionaria della società divulgando le diverse categorie di azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche siano in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti . Gli Stati membri assicurano che le società e gli intermediari non conservino le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti trasmesse loro conformemente al presente articolo più a lungo di quanto necessario e, in ogni caso, per un periodo superiore a 24 mesi dopo che la società o gli intermediari hanno appreso che la persona interessata ha cessato di essere un'azionista .

4.   Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica alla società le informazioni relative all'identità degli azionisti ai sensi del paragrafo 2 non sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

5.    Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta , compresi i formati sicuri da utilizzare, e i termini da rispettare. [Em. 24]

Articolo 3 ter

Trasmissione delle informazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che, se una società non comunica direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano rese disponibili tramite il sito web della società e siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, almeno nei seguenti casi:

(a)

le informazioni sono necessarie affinché l'azionista possa esercitare un diritto conferito dalle azioni;

(b)

le informazioni sono destinate a tutti gli azionisti detentori di azioni della stessa categoria.

2.   Gli Stati membri prescrivono alle società quotate di fornire e trasmettere all'intermediario le informazioni connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni, in conformità del paragrafo 1, in maniera standardizzata e tempestiva.

3.   Gli Stati membri impongono all'intermediario di trasmettere alla società, senza indugio e conformemente alle istruzioni ricevute dagli azionisti, le informazioni ricevute dagli azionisti connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni.

4.   Se una catena di detenzione comprende più intermediari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono trasmesse tempestivamente da un intermediario all'altro.

5.    Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare, compresi i formati sicuri da utilizzare .

Articolo 3 quater

Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista

1.   Gli Stati membri assicurano che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno uno dei seguenti elementi:

a)

l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo delegato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;

b)

l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse.

2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese rendano pubblici, sul loro sito web, i processi verbali delle assemblee e i risultati delle votazioni . Gli Stati membri assicurano che le società confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto quando i voti sono espressi con mezzi elettronici . Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

3.    Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis , per precisare gli obblighi minimi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare.

Articolo 3 quinquies

Trasparenza in materia di costi

1.   Gli Stati membri possono consentire agli intermediari di addebitare costi per il servizio da fornire da parte delle società a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

2.    Qualora gli intermediari siano autorizzati ad addebitare costi a norma del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che gli intermediari rendano pubblici, separatamente per ciascun servizio, i costi dei servizi di cui al presente capitolo .

Gli Stati membri assicurano che i costi che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori , ragionevoli e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente laddove debitamente giustificata e deve rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione dei servizi .

Articolo 3 sexies

Intermediari di paesi terzi

Il presente capo si applica agli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione.

CAPO I TER

TRASPARENZA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, DEI GESTORI DI ATTIVI E DEI CONSULENTI IN MATERIA DI VOTO

Articolo 3 septies

Politica di impegno

1.   Gli Stati membri assicurano , fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito “politica di impegno”). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi:

a)

integrano l'impegno degli azionisti nella strategia di investimento;

b)

controllano le società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari e la riduzione dei rischi sociali e ambientali ;

c)

dialogano con le società partecipate;

d)

esercitano i diritti di voto;

e)

utilizzano i servizi forniti dai consulenti in materia di voto;

f)

collaborano con altri azionisti;

f bis)

dialogano e cooperano con altri portatori di interesse della società partecipata.

2.   Gli Stati membri assicurano , fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:

a)

l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa;

b)

un amministratore dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi è anche amministratore della società partecipata;

c)

il gestore di attivi che gestisce gli attivi di un ente pensionistico aziendale o professionale investe in una società che versa contributi a tale ente;

d)

l'investitore istituzionale o il gestore di attivi è affiliato ad una società le cui azioni sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società. Gli investitori istituzionali forniscono tali informazioni ai loro clienti su base annua.

Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendono pubblico se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società.

4.   Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta. [Em. 25]

Articolo 3 octies

Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi

1.   Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate gratuitamente almeno sul sito internet della società e sono inviate annualmente ai clienti della società insieme alle informazioni relative alla loro politica di impegno .

2.   Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente che tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale pubblica ogni anno i principali elementi dell'accordo con il gestore degli attivi con riguardo ai seguenti aspetti:

a)

se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle sue passività;

b)

se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di investimento basate sui risultati a medio e lungo termine della società, compresi i risultati non finanziari, e a impegnarsi nella società al fine di migliorarne i risultati e retribuire gli investimenti;

c)

il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi, e in particolare se, e con quali modalità, la valutazione tiene conto dei risultati assoluti a lungo termine invece che dei risultati relativi a un indice di riferimento o ad altri gestori di attivi con strategie d'investimento analoghe;

d)

in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;

e)

l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;

f)

la durata dell'accordo con il gestore degli attivi.

Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più degli elementi di cui alle lettere da a) a f), l'investitore istituzionale spiega in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta. [Em. 26]

Articolo 3 nonies

Trasparenza dei gestori di attivi

1.   Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi , come specificato ai paragrafi 2 e 2 bis, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2 .

2.   Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni anno al pubblico tutte le informazioni seguenti:

a)

se adotta o no le decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità;

b)

il livello di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per calcolarlo e, se del caso, il motivo del superamento del livello obiettivo;

c)

se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e in caso affermativo quali e in che modo sono stati affrontati;

d)

se fa ricorso o no a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e in caso affermativo secondo quali modalità;

e)

il modo in cui la strategia di investimento e la sua attuazione contribuiscono complessivamente al rendimento a medio e lungo termine degli attivi di un investitore istituzionale.

2 bis.     Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni anno all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, tutte le informazioni seguenti:

a)

la composizione del portafoglio e la spiegazione relativa a qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nel portafoglio durante il periodo precedente;

b)

i costi di rotazione del portafoglio;

c)

la politica di concessione di titoli in prestito e la relativa attuazione.

3.   Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet del gestore di attivi . Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 bis sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.

3 bis.     Gli Stati membri possono provvedere a che, in casi eccezionali, un gestore di attivi possa avere la facoltà, previa autorizzazione dell'autorità competente, di evitare la divulgazione di determinate parti delle informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo qualora tali parti riguardino sviluppi imminenti o questioni in corso di trattativa la cui divulgazione potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla posizione commerciale del gestore di attivi.

Articolo 3 decies

Trasparenza dei consulenti in materia di voto

1.   Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire per quanto in loro potere che le loro ricerche e raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione , nonché elaborate nell'esclusivo interesse dei propri clienti .

1 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto facciano riferimento al codice di condotta da essi applicato. Qualora si discostino da una o più raccomandazioni enunciate nel codice di condotta, essi lo dichiarano e ne spiegano le ragioni, indicando anche eventuali misure alternative adottate. Tali informazioni, unitamente al riferimento al codice di condotta da essi applicato, sono pubblicate sul sito internet del consulente in materia di voto.

I consulenti in materia di voto riferiscono annualmente in merito all'applicazione del codice di condotta. Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto pubblichino su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro ricerche e raccomandazioni di voto:

a)

le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;

b)

le principali fonti di informazione utilizzate;

c)

se e in che modo tengono conto delle condizioni del mercato nazionale, giuridiche, regolamentari ▌ nonché delle condizioni specifiche delle società ;

c bis)

le caratteristiche essenziali delle ricerche condotte e delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;

d)

se comunicano o intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro ricerche e raccomandazioni di voto e con i loro portatori di interesse e, in caso affermativo, la portata e la natura del dialogo o delle comunicazioni ;

d bis)

la politica relativa alla prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interesse;

e)

il numero totale e le qualifiche dei dipendenti coinvolti nella preparazione delle raccomandazioni di voto;

f)

il numero complessivo di raccomandazioni di voto fornite nel corso dell'ultimo anno.

Tali informazioni sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla pubblicazione.

3.   Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti ▌qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della ricerca e della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale.»

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Diritto di voto sulla politica retributiva

1.   Gli Stati membri assicurano che le società elaborino una politica retributiva degli amministratori e che la sottopongano alla votazione vincolante dell'assemblea degli azionisti . Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva votata dall'assemblea degli azionisti. Eventuali modifiche a tale politica sono sottoposte al voto dell'assemblea degli azionisti e, in ogni caso, tale politica è sottoposta all'approvazione dell'assemblea almeno ogni tre anni.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che il voto dell'assemblea degli azionisti sulla politica retributiva sia di natura consultiva.

Nei casi in cui in precedenza non sia stata attuata alcuna politica retributiva e gli azionisti respingano il progetto di politica loro proposto, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti.

Qualora vi sia una politica retributiva esistente e gli azionisti respingano il progetto di politica loro sottoposto a norma del primo comma, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica esistente.

2.   La politica è chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.

3.   La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i bonus e tutti i benefici in qualsiasi forma.

La politica indica la proporzione relativa adeguata delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori.

Per la retribuzione variabile, la politica indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei programmi e dei risultati raggiunti in materia di responsabilità sociale d'impresa, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Gli Stati membri provvedono affinché il valore delle azioni non concorra in misura prevalente ai criteri basati sui risultati finanziari.

Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione basata sulle azioni non rappresenti la componente più rilevante della remunerazione variabile degli amministratori. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente comma, a condizione che la politica retributiva spieghi in modo chiaro e articolato in che modo tale deroga contribuisce agli interessi ed alla sostenibilità a lungo termine della società.

La politica riporta le principali condizioni dei contratti degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile , le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto , nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato . Laddove il diritto nazionale consenta alle società di stipulare accordi con gli amministratori senza un contratto, la politica riporta le principali condizioni degli accordi con gli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile, le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione, nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato.

La politica specifica le procedure seguite dalla società per la determinazione della remunerazione degli amministratori, tra cui il ruolo ed il funzionamento del comitato per le remunerazioni.

La politica spiega il processo decisionale specifico per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei voti e dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi , come minimo, nei tre anni consecutivi precedenti.

4.   Gli Stati membri assicurano che dopo l'approvazione degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio e gratuitamente sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità. [Em. 27 rev]

Articolo 9 ter

Informazioni da inserire nella relazione sulle retribuzioni e diritto di voto sulla relazione

1.   Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, conformemente alla politica retributiva di cui all'articolo 9 bis, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

a)

la remunerazione complessiva concessa , versata o dovuta , suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati finanziari e non finanziari ;

b)

la variazione relativa della remunerazione degli amministratori esecutivi negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento dei risultati generali della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti nello stesso periodo ;

c)

qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società , o a loro dovuta, da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

d)

il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

e)

informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;

f)

informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.

2.   Gli Stati membri assicurano che, nel trattamento dei dati dell'amministratore, il diritto alla vita privata delle persone fisiche sia tutelato in conformità della direttiva 95/46/CE.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano esprimere un voto di natura consultiva sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società , se necessario, avvia un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

3 bis.     Le disposizioni in materia di remunerazione di cui al presente articolo e all'articolo 9 bis sono applicate fatti salvi i sistemi nazionali di formazione delle retribuzioni dei dipendenti nonché, ove applicabili, le disposizioni nazionali sulla rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione.

4.    Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 28]

Articolo 9 quater

Diritto di voto sulle operazioni con parti correlate

1.   Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate▌ siano annunciate pubblicamente dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione ▌che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza, fornendo una spiegazione delle considerazioni su cui si basa la valutazione . L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare la correttezza economica dell' operazione dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza .

Gli Stati membri definiscono norme specifiche in merito alla relazione da adottare a norma del primo comma, compreso il soggetto incaricato di fornire le relazioni tra quelli indicati di seguito:

un terzo indipendente;

l'organo di sorveglianza della società; o

un comitato di amministratori indipendenti

2.   Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o dall'organo amministrativo o di vigilanza delle società, conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza .

Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti abbiano diritto di voto in merito alle operazioni rilevanti approvate dall'organo amministrativo o di vigilanza della società.

L'intenzione è di impedire che le parti correlate traggano vantaggio da una particolare posizione e di tutelare debitamente gli interessi della società.

2 bis.     Gli Stati membri assicurano che le parti correlate e i loro rappresentanti siano esclusi dalla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 e dalle votazioni e decisioni che vengono adottate a norma del paragrafo 2. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, quest'ultimo è escluso da qualsiasi votazione riguardante l'operazione. Gli Stati membri possono consentire all'azionista che è parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda garanzie adeguate che si applicano nel corso della procedura di votazione per tutelare gli interessi degli azionisti che non sono parti correlate, inclusi gli azionisti di minoranza, impedendo alla parte correlata di approvare l'operazione nonostante il parere contrario della maggioranza degli azionisti che non sono parti correlate o nonostante il parere contrario della maggioranza degli amministratori indipendenti.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso di un qualunque periodo di 12 mesi o nel medesimo esercizio e che non sono state assoggettate agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 siano aggregate ai fini dell'applicazione di tali paragraf i .

4.   Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 :

le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo o di joint venture, a condizione che i membri del gruppo o delle joint venture siano interamente di proprietà della società o che nessun'altra parte correlata della società abbia un interesse in tali membri o nelle joint venture ;

operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti e a condizioni di mercato normali.

4 bis.     Gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti con le parti correlate. Le operazioni rilevanti con le parti correlate sono definite tenendo conto:

a)

dell'influenza che le informazioni sull'operazione potrebbero avere sulle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di approvazione;

b)

dell'incidenza dell'operazione sui risultati, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato e la posizione della parte correlata;

c)

dei rischi che scaturiscono dall'operazione per la società e per i suoi azionisti di minoranza.

Nel definire le operazioni rilevanti con le parti correlate, gli Stati membri possono stabilire uno o più rapporti quantitativi basati sull'impatto dell'operazione sulle entrate, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato della società oppure tenere conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata.»

5)

dopo l'articolo 14, è inserito il capo seguente:

«CAPO II BIS

ATTI DELEGATI E SANZIONI

Articolo 14 bis

Esercizio dei poteri delegati

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 3 bis, paragrafo 5, dall'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dall'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal …*.

3.     La delega di poteri di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, all'articolo 3 ter, paragrafo 5, all'articolo 3 quater, paragrafo 3 e all'articolo 9 ter può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro il [data di recepimento] ▌e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

-1)

all'articolo 2, è aggiunto il punto seguente:

«(17)

“ruling fiscale”: qualunque interpretazione o applicazione preventiva di una disposizione giuridica concernente una situazione od operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una perdita di gettito fiscale negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti artificiali infragruppo di utili.»

-1 bis)

all'articolo 18, il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 2:

«2 bis.     Nelle note ai bilanci, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico comunicano anche, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una sede, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

a)

nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b)

fatturato;

c)

numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d)

valore delle attività e costo annuale del mantenimento delle stesse;

e)

vendite e acquisti;

f)

utile o perdita al lordo d'imposta;

g)

imposte sull'utile o sulla perdita;

h)

contributi pubblici ricevuti;

i)

le società madri forniscono un elenco delle controllate che operano in ciascuno Stato membro o paese terzo, unitamente alle informazioni pertinenti.»;

-1 ter)

all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 bis non si applichino ai bilanci annuali di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nelle note ai bilanci consolidati.»;

-1 quater)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Obbligo di informazioni aggiuntive per le grandi imprese

1.     Nelle note ai bilanci, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le grandi imprese comunicano pubblicamente gli elementi essenziali e le informazioni concernenti i ruling fiscali, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui la grande impresa in questione ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente all'articolo 49, il formato e il contenuto della pubblicazione.

2.     Le imprese che nel corso dell'esercizio occupano in media su base consolidata un numero di dipendenti non superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un bilancio su base consolidata non superiore a 86 milioni di euro o un fatturato netto non superiore a 100 milioni di euro sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.     L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

4.     Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE.»;

1)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«(h)

la relazione sulle retribuzioni definita all'articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h).»;

(c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h) salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.».

Articolo 2 bis

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) è così modificata:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«(r)

“ruling fiscale”: qualunque interpretazione o applicazione preventiva di una disposizione giuridica per una situazione o operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una perdita di gettito fiscale negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti infragruppo artificiali di utili.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti

1.     Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di pubblicare ogni anno, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui ha una controllata, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

a)

nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b)

fatturato;

c)

numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d)

utile o perdita al lordo d'imposta;

e)

imposte sull'utile o sulla perdita;

f)

contributi pubblici ricevuti.

2.     L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.     Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio annuale o, se del caso, al bilancio consolidato dell'emittente in questione.»;

«Articolo 16 ter

Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti

1.     Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di comunicare ogni anno, su base consolidata per l'esercizio, gli elementi essenziali e le informazioni concernenti i ruling fiscali, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui l'emittente ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, il formato e il contenuto della pubblicazione.

2.     L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.     Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato ai bilanci annuali o, se del caso, ai bilanci consolidati dell'emittente in questione.»;

3)

all'articolo 27, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 bis.».

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro [18 mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0158/2015).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo▌.

(2)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 87.

(3)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(14)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/198


P8_TA(2015)0258

Riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM(2014)0020 — C8-0016/2014 — 2014/0011(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 265/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0020),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0016/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 maggio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare l'energia (A8-0029/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 424 del 26.11.2014, pag. 46.


P8_TC1-COD(2014)0011

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2015/1814)


11.8.2017   

IT

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C 265/199


P8_TA(2015)0259

Marittimi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM(2013)0798 — C7-0409/2013 — 2013/0390(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 265/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0798),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0409/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2014 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 maggio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la pesca (A8-0127/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 35.

(2)  GU C 174 del 7.6.2014, pag. 50.


P8_TC1-COD(2013)0390

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/1794/)


11.8.2017   

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C 265/200


P8_TA(2015)0260

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Svizzera: Orizzonte 2020 e attività ITER ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (05662/2015 — C8-0056/2015 — 2014/0304(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 265/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05662/2015),

visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (15369/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), paragrafo 7, e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0056/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0181/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


11.8.2017   

IT

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C 265/201


P8_TA(2015)0261

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2015)0098 — C8-0075/2015 — 2015/0051(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 265/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0098),

visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0075/2015),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0205/2015),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata , adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo,

(1)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adoperarsi per sviluppare una strategia efficace e coordinata a favore dell'occupazione, volta a contrastare i gravi effetti della disoccupazione, per la promozione di una forza lavoro competente e qualificata e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, sociali e ambientali, in particolare attraverso una mirata promozione della formazione nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica e attraverso l'adeguamento dei sistemi di istruzione, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. È opportuno effettuare sforzi specifici per incrementare il tasso di occupazione dei lavoratori con livelli di istruzione o di competenze molto bassi e di coloro che non sono in grado di acquisire rapidamente una formazione o competenze, nonché per ridurre la disoccupazione su larga scala e a lungo termine, che è in costante crescita, con un'attenzione particolare per le regioni che registrano ritardi. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una priorità e una questione di interesse comune, e in sede di Consiglio coordinano le loro azioni al riguardo . L'Unione dovrebbe accompagnare tali sforzi con proposte politiche volte a conseguire gli obiettivi del trattato e a garantire un mercato del lavoro inclusivo e integrato , nonché condizioni di lavoro dignitose in tutta l'Unione, compresi salari adeguati ottenuti anche mediante la contrattazione collettiva.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Eurostat stima che a gennaio 2015 i disoccupati nell’Unione ammontavano a 23 815 000 , di cui ben 18 059 000 nella zona euro.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Ad oggi risulta necessario stabilire indicatori certi della condizione di povertà nella quale si trovano molti cittadini dell'Unione, rispetto ai precedenti dati contenuti nella decisione 2010/707/UE del Consiglio  (1bis) , che indicavano la necessità di sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni nonché garantire parità di accesso ai diritti fondamentali e promuovere la giustizia e la protezione sociali. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni , l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.

(2)

L'Unione deve combattere l'esclusione sociale , tutte le forme di povertà e le discriminazioni, nonché garantire parità di accesso ai diritti fondamentali e promuovere la giustizia e la protezione sociali. Tale obiettivo generale non dovrebbe essere compromesso dagli effetti collaterali di altre politiche o atti legislativi. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e delle sue azioni, l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione e formazione.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Gli Stati membri dovrebbero considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune e coordinarle nell'ambito del Consiglio. Il Consiglio dovrebbe adottare orientamenti in materia di occupazione e indirizzi di massima per le politiche economiche per indirizzare le politiche degli Stati membri e dell'Unione.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero considerare le loro politiche economiche , così come le loro politiche sociali, una questione di interesse comune e coordinarle nell’ambito del Consiglio. Il Consiglio dovrebbe adottare orientamenti in materia di occupazione e indirizzi di massima per le politiche economiche per indirizzare le politiche degli Stati membri e dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Per garantire un processo decisionale più democratico riguardo agli orientamenti integrati, che interessano i cittadini e i mercati del lavoro in tutta l'Unione, è importante che gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche siano decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli orientamenti integrati devono consentire agli Stati membri di adottare in via prioritaria modelli economici sostenibili e integrati a livello unionale, nazionale e locale.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Conformemente alle disposizioni del trattato, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche macrostrutturali. Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza economica e di bilancio multilaterale integrata. La razionalizzazione e il rafforzamento del semestre europeo come indicato dalla Commissione nella sua analisi annuale della crescita 2015 ne migliorerà ulteriormente il funzionamento.

(5)

Conformemente al trattato, l'Unione ha sviluppato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche macrostrutturali che hanno un forte impatto sulla situazione sociale e occupazionale dell'Unione . Tali politiche possono determinare in alcune zone dell'Unione una tendenza alla stagnazione e deflazione, che potrebbe sfavorire la crescita e l'occupazione. A tale proposito, è indispensabile tenere conto dei nuovi indicatori sociali e degli shock asimmetrici che alcuni Stati Membri hanno subito a causa della crisi economica e finanziaria. Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro complessivo per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali, e dovrebbe essere maggiormente orientato al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 . La razionalizzazione e il rafforzamento del semestre europeo come indicato dalla Commissione nella sua analisi annuale della crescita 2015 potrebbe migliorarne ulteriormente il funzionamento , ma tale strumento non ha ancora migliorato la situazione economica negli Stati membri più colpiti dalla crisi .

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Secondo l'Osservatorio sociale europeo, forme di sostegno al reddito e di protezione sociale esistono già in 26 Stati membri dell'Unione  (1bis) . Il commissario responsabile per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, ha dichiarato che «se potesse decidere di ciò che si fa in tutti gli Stati membri dell'Unione, ci sarebbe un reddito minimo in tutti i paesi europei».

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

Non sussiste competenza legislativa a livello di Unione per la creazione di un quadro normativo per un salario minimo europeo.

Emendamento 47

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La crisi economica e finanziaria ha rivelato e messo in evidenza importanti carenze nell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ha sottolineato altresì la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Portare l'Unione in uno stato di crescita forte, sostenibile e inclusiva e di creazione di posti di lavoro è la sfida più importante da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione politica coordinata e ambiziosa a livello sia di Unione sia nazionale, in linea con le disposizioni del trattato e della governance economica dell'Unione. Tali azioni dovrebbero comprendere il rilancio degli investimenti, un rinnovato impegno per le riforme strutturali e la dimostrazione della responsabilità di bilancio , combinando misure relative alla domanda e all'offerta.

(6)

La crisi economica e finanziaria ha rivelato e messo in evidenza gravi carenze nelle economie degli Stati membri e nei meccanismi di coordinamento dell'Unione . Ha sottolineato altresì la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Portare l'Unione in uno stato di crescita forte, sostenibile e inclusiva e di creazione di posti di lavoro , eliminando quindi le grandi sacche di disoccupazione che si sono formate in certe parti del suo territorio, è la sfida più importante da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione politica determinata, coordinata, ambiziosa , ma soprattutto efficace, a livello sia di Unione sia nazionale, in linea con le disposizioni del trattato e della governance economica dell'Unione. Tali azioni dovrebbero comprendere il rilancio degli investimenti , soprattutto di quelli che mirano allo sviluppo di piccole e medie imprese, microimprese, start-up innovative e aziende che promuovono l'occupazione verde, nonché un rinnovato impegno per le riforme strutturali e la dimostrazione della responsabilità di bilancio, combinando misure relative alla domanda e all'offerta. Tali azioni dovrebbero comprendere anche la creazione di un mercato del lavoro più inclusivo, basato sui diritti e accompagnato da un'adeguata protezione sociale. Dovrebbero inoltre includere misure di protezione sociale, come il reddito minimo garantito, da introdurre conformemente alle prassi nazionali, allo scopo di combattere la povertà estrema e l'esclusione sociale.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche l'impatto sociale della crisi e mirare a costruire una società coesa in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di previdenza sociale nonché l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i benefici della crescita economica siano estesi a tutti i cittadini e a tutte le regioni .

(7)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero anche affrontare l'impatto sociale della crisi fornendo dati più affidabili sulla povertà assoluta e mirare a costruire una società inclusiva e più giusta in cui i cittadini siano messi in grado di anticipare e gestire i cambiamenti e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. E' opportuno garantire un accesso non discriminatorio e opportunità per tutti nonché la sostanziale riduzione della povertà e dell' esclusione sociale, garantendo in particolare un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e sistemi di previdenza sociale adeguati, nonché l'eliminazione delle barriere amministrative superflue e degli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro , specialmente quelli che riguardano le persone disabili . Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i benefici della crescita economica siano estesi a tutti i cittadini e a tutti gli enti locali e regionali . Il quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali chiave nell'ambito della relazione comune sull'occupazione costituisce uno strumento particolarmente utile al riguardo in quanto contribuisce alla tempestiva individuazione dei problemi e delle divergenze principali in ambito occupazionale e sociale e all'identificazione degli ambiti nei quali una risposta politica è maggiormente necessaria. Tuttavia, le future edizioni del quadro di valutazione dovrebbero includere anche dati disaggregati per genere.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

La Corte dei Conti europea ha individuato tre rischi potenziali per l'attuazione della Garanzia per i giovani: l'adeguatezza del finanziamento complessivo, come viene definita un’offerta qualitativamente valida e il modo in cui la Commissione monitora i risultati del sistema e li comunica.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

La decisione 2010/707/UE  (1bis) del Consiglio elencava i seguenti obiettivi: portare il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75 % entro il 2020; ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10 %; aumentare ad almeno il 40 % la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario o equipollente; promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà con lo scopo di sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione. La realizzazione della strategia Europa 2020 in ambito occupazionale e sociale resta un obiettivo fondamentale della politica degli Stati membri in materia di occupazione.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

L'azione in linea con gli orientamenti è un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Gli orientamenti costituiscono una raccolta integrata di politiche europee e nazionali che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare per assicurare le ricadute positive di riforme strutturali coordinate, un'adeguata combinazione globale di politiche economiche e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia Europa 2020.

(8)

L'azione in linea con gli orientamenti è un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 , obiettivi che non sono ancora stati conseguiti . I risultati della consultazione pubblica del 2014 sulla strategia Europa 2020 hanno mostrato chiaramente che gli obiettivi in materia di occupazione, povertà, esclusione sociale e istruzione della strategia sono tuttora estremamente pertinenti, sono egualmente importanti, interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Gli orientamenti costituiscono una raccolta integrata di politiche europee e nazionali che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare per assicurare le ricadute positive di riforme coordinate volte a ridurre le disuguaglianze e ad aumentare il benessere dei cittadini , un'adeguata combinazione globale di politiche economiche e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Sebbene tali orientamenti siano destinati agli Stati membri e all'Unione, essi dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali e in stretta collaborazione con i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.

(9)

Nell'elaborare e attuare le politiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire una governance efficace. Sebbene tali orientamenti siano destinati agli Stati membri e all'Unione, essi dovrebbero essere attuati , monitorati e valutati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche orientano gli Stati membri nell'attuazione delle riforme , tenendo conto dell'interdipendenza. Sono conformi al patto di stabilità e crescita e dovrebbero essere la base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri,

(10)

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione orientano gli Stati membri nell'attuazione delle riforme e dovrebbero essere la base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri . Data la stretta interdipendenza delle economie e dei mercati del lavoro degli Stati membri , nell'adottare le raccomandazioni specifiche per paese il Consiglio dovrebbe tenere conto della situazione nei paesi vicini e nei paesi con i quali lo Stato membro in questione ha evidenti legami a a seguito di una tendenza di migrazione dei lavoratori o di qualsiasi altro indicatore pertinente. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe disporre di statistiche e dati precisi e aggiornati qualora fosse necessario adeguare le raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro, ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese di assumere personale, promuovere l'imprenditorialità e in particolare sostenere la creazione e la crescita di piccole imprese per aumentare il tasso di occupazione di donne e uomini. Dovrebbero inoltre promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale.

Gli Stati membri , in collaborazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero affrontare in modo efficace e tempestivo il gravissimo problema della disoccupazione, oltre ad agevolare e investire nella creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità , garantire l'accessibilità per i gruppi a rischio, ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese di assumere personale in tutti i livelli di competenza e in tutti i settori del mercato del lavoro , riducendo al contempo la burocrazia nel rispetto delle norme sociali e del lavoro, promuovere l'imprenditorialità giovanile e in particolare sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese per aumentare il tasso di occupazione di donne e uomini . Gli Stati membri d ovrebbero promuovere attivamente , tra gli altri elementi, i posti di lavoro nel settore verde, bianco e blu, così come l'economia sociale, e favorire l'innovazione sociale.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La pressione fiscale dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti d'imposizione meno nocive per l'occupazione e la crescita, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a spese che potenzino la crescita . Le riduzioni delle imposte sul lavoro dovrebbero riguardare elementi pertinenti della pressione fiscale e mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane da esso .

La pressione fiscale dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altr i settori, il cui assoggettamento ad imposta sarebbe meno nocivo per l'occupazione e la crescita, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a spese destinate agli investimenti pubblici, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro . Le riduzioni delle imposte sul lavoro dovrebbero riguardare elementi pertinenti della pressione fiscale, mirare a contrastare la discriminazione e a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone con disabilità e per quelle più lontane dal mercato del lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro .

Emendamento 20

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, dovrebbero incoraggiare meccanismi di fissazione dei salari che consentano di adeguarli all'andamento della produttività. A tal proposito si dovrebbe tener conto delle differenze di competenze e delle condizioni dei mercati del lavoro locali nonché delle divergenze di prestazioni economiche tra le regioni, i settori e le imprese . Nel fissare i salari minimi gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero tenere conto delle ripercussioni sulla povertà dei lavoratori, sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività.

Le politiche intese a garantire che i salari rappresentino un reddito di sussistenza adeguato rimangono importanti per creare occupazione e ridurre la povertà nell'Unione. Pertanto, gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, dovrebbero rispettare e incoraggiare meccanismi di determinazione dei salari che consentano di adeguare i salari reali all'andamento della produttività e contribuiscano a correggere le precedenti divergenze senza alimentare pressioni deflazionistiche . Tali meccanismi dovrebbero garantire risorse sufficienti per soddisfare le necessità di base, tenendo conto degli indicatori sulla povertà specifici per ogni Stato membro.  A tal proposito si dovrebbero opportunamente valutare le differenze di competenze e condizioni dei mercati del lavoro locali , allo scopo di garantire in tutta l’Unione un salario che permetta una vita dignitosa . Nel fissare i salari minimi conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantirne l'adeguatezza e tenere conto delle ripercussioni sulla povertà dei lavoratori, sul reddito delle famiglie, sulla domanda aggregata, sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività.

Emendamento 21

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 5 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero ridurre la burocrazia allo scopo di sgravare da oneri le piccole e medie imprese, dal momento che queste ultime contribuiscono notevolmente alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere la produttività e l 'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze e competenze pertinenti. Dovrebbero effettuare i necessari investimenti in sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone nel contempo l'efficacia e l'efficienza per innalzare il livello di competenza della forza lavoro e consentirle di anticipare e soddisfare meglio le esigenze in rapida evoluzione di mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale. Dovrebbero intensificare gli sforzi per migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti gli adulti e per realizzare strategie di invecchiamento attivo per consentire l'allungamento della vita lavorativa .

Gli Stati membri dovrebbero promuovere una produttività sostenibile e occupazioni di qualità mediante un'adeguata offerta di conoscenze e competenze pertinenti , rese fruibili e accessibili a tutti . Essi dovrebbero prestare particolare attenzione all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e a quelli di trasporto che sono o saranno confrontati, nel medio termine, con una carenza di personale. Gli Stati membri dovrebbero effettuare investimenti efficaci in sistemi di istruzione di elevata qualità e inclusivi sin dalla giovane età e in sistemi di formazione professionale, migliorandone nel contempo l'efficacia e l'efficienza per accrescere il know-how e il livello di competenza della forza lavoro , aumentando al tempo stesso la diversità delle sue competenze, e per consentire a quest'ultima di anticipare e soddisfare meglio le esigenze in rapida evoluzione di mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale. A tal fine, è opportuno tenere presente il fatto che le cosiddette «competenze trasversali», come la comunicazione, stanno diventando sempre più importanti per numerose professioni .

Emendamento 23

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, anche introducendo appositi corsi facoltativi e incoraggiando la creazione di imprese di studenti nelle scuole medie superiori e nelle università. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, dovrebbero intensificare gli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico da parte dei giovani, garantire una transizione fluida dal mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, migliorare l'accesso ed eliminare gli ostacoli a un'istruzione di qualità per tutti gli adulti, con particolare riferimento ai gruppi ad alto rischio e alle loro necessità, riqualificando le competenze laddove la perdita di lavoro e i cambiamenti nel mercato del lavoro rendano necessario il loro reinserimento attivo. Gli Stati membri dovrebbero contemporaneamente attuare strategie di invecchiamento attivo per consentire una vita lavorativa sana fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Emendamento 24

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel garantire il necessario livello di competenze richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione e nel sostenere programmi di istruzione e formazione, oltre a quelli per l'apprendimento degli adulti, gli Stati membri dovrebbero tenere presente che sono altresì necessari lavori poco qualificati e che le opportunità di lavoro sono migliori per i soggetti altamente qualificati rispetto alle persone mediamente o scarsamente qualificate.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'accesso a costi ragionevoli all'istruzione e all'assistenza di qualità per la prima infanzia dovrebbe costituire una priorità per politiche e investimenti di vasto respiro, unitamente a misure di sostegno e conciliazione familiari e parentali, intese ad aiutare i genitori a trovare il giusto equilibrio tra vita lavorativa e familiare, contribuendo in tal modo a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a migliorare le possibilità dei giovani sul mercato del lavoro.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Si dovrebbe contrastare il tasso elevato di disoccupazione e prevenire la disoccupazione a lungo termine . Il numero di disoccupati a lunga durata dovrebbe essere nettamente ridotto mediante strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente, compreso un sostegno attivo specifico ai disoccupati di lung a durata affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile deve essere affrontata in modo complessivo, anche dotando le istituzioni competenti di mezzi necessari a mettere in atto pienamente e con coerenza i piani nazionali di attuazione della Garanzia per i giovani.

Sarebbe opportuno risolvere efficacemente e rapidamente, nonché prevenire, il problema della disoccupazione, in particolare quella a lungo termine e il tasso elevato di disoccupazione regionale, tramite una combinazione di interventi sul versante della domanda e dell'offerta . Il numero di disoccupati di lung o periodo e il problema dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze, nonché dell'obsolescenza delle stesse, sono questioni che dovrebbero essere affrontate mediante strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente, compreso un sostegno attivo personalizzato, basato sulle necessità, e opportune forme di protezione sociale per i disoccupati di lung o periodo affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro in modo consapevole e responsabile . La disoccupazione giovanile deve essere affrontata in modo complessivo grazie a una strategia generale a favore dell'occupazione dei giovani. Ciò implica investimenti in settori in grado di creare posti di lavoro di qualità per i giovani dotando gli attori competenti , quali i servizi di sostegno ai giovani, gli erogatori d'istruzione e formazione, le organizzazioni giovanili e i servizi pubblici per l'impiego, di mezzi necessari a mettere in atto pienamente e con coerenza i piani nazionali di attuazione della Garanzia per i giovani , garantendo altresì un rapido utilizzo delle risorse disponibili da parte degli Stati membri . Dovrebbe inoltre essere facilitato l'accesso ai finanziamenti per coloro che decidono di intraprendere un'attività imprenditoriale, attraverso un’informazione più efficace, una riduzione dell'eccessiva burocrazia e la possibilità di convertire sussidi di disoccupazione di diversi mesi in una sovvenzione iniziale per l'avvio di un'impresa, previa presentazione di un piano aziendale e in conformità della normativa nazionale.

Emendamento 27

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle disparità regionali e locali in sede di elaborazione ed esecuzione delle misure di lotta alla disoccupazione nonché collaborare con i servizi locali per l'impiego.

Emendamento 28

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Dovrebbero essere affrontate le carenze strutturali dei sistemi di istruzione e di formazione per garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento e per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce. Gli Stati membri dovrebbero migliorare il livello di istruzione e considerare i sistemi di istruzione duale, dovrebbero potenziare la formazione professionale e, al tempo stesso, aumentare le opportunità per il riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione scolastica .

Dovrebbero essere affrontate le carenze strutturali dei sistemi di istruzione e di formazione per garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce e per promuovere un'istruzione onnicomprensiva e di alta qualità sin dai livelli scolastici inferiori . Ciò richiede sistemi di istruzione flessibili con una particolare attenzione alla pratica. Gli Stati membri , in collaborazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero migliorare la qualità del livello di istruzione , rendendola accessibile a tutti, istituire e migliorare i sistemi di istruzione duale, in modo che siano adattati alle esigenze degli stessi, potenziando la formazione professionale e i quadri esistenti quali Europass garantendo al contempo, ove necessario, l'opportuna riqualificazione delle competenze e il riconoscimento di quelle acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione. È opportuno rafforzare i nessi tra il mondo dell'istruzione e il mercato del lavoro, garantendo al contempo che l'istruzione sia sufficientemente ampia da fornire alle persone una solida base ai fini dell'occupabilità durante l'intero arco della vita.

Emendamento 29

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero adattare meglio i sistemi di formazione al mercato del lavoro onde agevolare il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. In particolare nel contesto della digitalizzazione, così come in termini di nuove tecnologie, i posti di lavoro verdi e il settore sanitario costituiscono aspetti fondamentali.

Emendamento 30

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Dovrebbero essere ridotti gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i disabili e i migranti regolari. Deve essere garantita la parità di genere nel mercato del lavoro, compresa la parità di retribuzione e occorre garantire l'accesso a costi ragionevoli a un'istruzione e un'assistenza di qualità per la prima infanzia.

Occorre ridurre ulteriormente la discriminazione nel mercato del lavoro e in relazione all’accesso al medesimo , in particolare per i gruppi che subiscono discriminazioni o esclusione, come le donne, i lavoratori più anziani, i giovani, le persone con disabilità e i migranti regolari. Deve essere garantita la parità di genere nel mercato del lavoro, inclusa la parità di retribuzione, e occorre garantire l'accesso a costi ragionevoli a un'istruzione e un'assistenza di elevata qualità per la prima infanzia nonché la flessibilità necessaria per impedire l'esclusione di coloro che interrompono la loro carriera a causa di responsabilità familiari, come ad esempio le persone che prestano assistenza in ambito familiare . In tal senso, gli Stati membri dovrebbero sbloccare la direttiva concernente la presenza di donne nei consigli delle società.

Emendamento 31

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È opportuno tenere presente, a tal riguardo, il fatto che le percentuali di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione (NEET) sono più elevate fra le ragazze rispetto ai ragazzi e che il fenomeno dei NEET è dovuto innanzitutto a un incremento della disoccupazione giovanile, ma anche all'inattività connessa alla mancanza di istruzione.

Emendamento 32

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 6 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e il sostegno offerto dagli altri fondi dell'Unione al fine di migliorare l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la pubblica amministrazione.

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare in modo completo, efficace ed efficiente, il Fondo sociale europeo e il sostegno offerto dagli altri fondi dell'Unione al fine di contrastare la povertà, migliorare l'occupazione di qualità , l'inclusione sociale, l'istruzione, la pubblica amministrazione e i servizi pubblici . È opportuno mobilitare anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici e le relative piattaforme d'investimento per garantire che siano creati posti di lavoro di qualità e che i lavoratori dispongano delle competenze necessarie per la transizione dell'Unione verso un modello di crescita sostenibile.

Emendamento 33

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero ridurre la segmentazione del mercato del lavoro. Le norme in materia di protezione dell'occupazione e le istituzioni ad essa preposte dovrebbero offrire un ambiente appropriato all'assunzione, offrendo nel contempo adeguati livelli di protezione ai lavoratori e a coloro che cercano un impiego o sono assunti con contratti a tempo determinato o con contratti a progetto. Dovrebbe essere garantita un'occupazione di qualità in termini di sicurezza socioeconomica, opportunità di istruzione e formazione, condizioni lavorative (inclusa la salute e la sicurezza) ed equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Gli Stati membri dovrebbero ridurre la segmentazione del mercato del lavoro affrontando la questione dell'occupazione precaria, la sottoccupazione, il lavoro non dichiarato e i contratti a zero ore . Le norme in materia di protezione dell'occupazione e le istituzioni ad essa preposte dovrebbero offrire un ambiente appropriato all'assunzione, offrendo nel contempo adeguati livelli di protezione ai lavoratori e a coloro che cercano un impiego o sono assunti con contratti a tempo determinato , a tempo parziale ovvero atipici o con contratti a progetto , coinvolgendo in modo attivo le parti sociali e favorendo la contrattazione collettiva . Dovrebbe essere garantita a tutti un'occupazione di qualità in termini di sicurezza socioeconomica, durata , salari adeguati, diritti sul lavoro, condizioni lavorative dignitose (inclusa la salute e la sicurezza) , protezione sociale, parità di genere, opportunità di istruzione e formazione . Pertanto è necessario promuovere l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il reintegro dei disoccupati di lungo periodo e un equilibrio tra vita professionale e vita privata fornendo servizi di assistenza a prezzi accessibili e ammodernando l'organizzazione del lavoro . Dovrebbe essere favorita nell'Unione una convergenza verso standard più elevati per quanto concerne le condizioni lavorative.

Emendamento 34

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'accesso al mercato del lavoro dovrebbe favorire l'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro sostenibili in tutti i settori, compresa l'occupazione verde, l'assistenza e l'innovazione sociale, al fine di valorizzare il più possibile le competenze delle persone, favorirne lo sviluppo lungo tutto l'arco della vita e promuovere le innovazioni che traggono origine dall’iniziativa dei lavoratori.

Emendamento 35

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere a fondo i parlamenti nazionali e le parti sociali nella concezione e nell'attuazione di riforme e politiche pertinenti, in linea con le prassi nazionali, sostenendo al contempo il miglioramento del funzionamento e dell'efficacia del dialogo sociale a livello nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere maggiormente i parlamenti nazionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli enti regionali e locali nella concezione e nell'attuazione di riforme e politiche pertinenti, in linea con il principio di partenariato e le prassi nazionali, sostenendo al contempo il miglioramento del funzionamento e dell'efficacia del dialogo sociale a livello nazionale , soprattutto nei paesi che presentano importanti problemi di svalutazione salariale causati dalla recente deregolamentazione dei mercati del lavoro e dalla debolezza della contrattazione collettiva .

Emendamento 36

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata , il campo d'azione e l'interazione con misure passive . Tali politiche dovrebbero essere volte a migliorare la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e a sostenere transizioni sostenibili nel mercato del lavoro mediante servizi pubblici per l'impiego che offrano sostegno personalizzato e attuino sistemi di misurazione delle prestazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di protezione sociale consentano a chi può partecipare al mercato del lavoro di entrare effettivamente nella vita attiva con responsabilità , proteggano chi (temporaneamente) è escluso da i mercat i del lavoro e/o non è in grado di parteciparvi, e preparino le persone a rischi potenziali, investendo nel capitale umano. Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti e porre in essere misure efficaci contro la discriminazione.

Gli Stati membri dovrebbero garantire norme di qualità di base delle politiche attive del mercato del lavoro, potenziandone gli obiettivi, la portata, l’ambito di applicazione e l'interazione con misure di sostegno, quali le misure in materia di previdenza sociale . Tali politiche dovrebbero essere volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro , a rafforzare la contrattazione collettiva e il dialogo sociale e a sostenere transizioni sostenibili nel mercato del lavoro mediante servizi pubblici per l'impiego altamente qualificati che offrano sostegno personalizzato e attuino sistemi di misurazione delle prestazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di protezione sociale consentano effettivamente a coloro che possono partecipare al mercato del lavoro di accedervi , proteggano coloro che sono (temporaneamente) esclus i da l mercat o del lavoro e/o non sono in grado di parteciparvi, e preparino le persone a rischi potenziali e al mutamento delle condizioni economiche e sociali, investendo nel capitale umano. Gli Stati membri dovrebbero introdurre, come una delle possibili misure per la riduzione della povertà e conformemente alle prassi nazionali, un reddito minimo commisurato alla loro specifica situazione socioeconomica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi e aperti a tutti, nonché porre in essere misure efficaci contro la discriminazione.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Dovrebbe essere garantita la mobilità dei lavoratori con l'obiettivo di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo, anche rafforzando la trasferibilità delle pensioni e il riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero allo stesso tempo premunirsi contro gli abusi delle norme vigenti .

Dovrebbe essere garantita la mobilità dei lavoratori come diritto fondamentale e frutto di una libera scelta, con l'obiettivo di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo, anche rafforzando la trasferibilità delle pensioni e la sicurezza sociale, nonché l'effettivo riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e l'eliminazione degli ostacoli burocratici e di altro tipo attualmente esistenti . Gli Stati membri dovrebbero allo stesso tempo far fronte alle barriere linguistiche, migliorando i sistemi di formazione in tale ambito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi in maniera adeguata della rete EURES per incoraggiare la mobilità dei lavoratori . Sarebbe opportuno promuovere investimenti nelle regioni che registrano deflussi di manodopera al fine di arginare la fuga di cervelli e incoraggiare il ritorno dei lavoratori migranti.

Emendamento 38

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 bis (nuovo) — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Migliorare la qualità e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione a tutti i livelli

Emendamento 39

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'accesso a servizi di assistenza e a un'istruzione della prima infanzia di qualità e a prezzi ragionevoli dovrebbe costituire una priorità per gli Stati membri, in quanto si tratta di importanti misure di sostegno per gli attori del mercato del lavoro e contribuiscono ad aumentare il tasso globale di occupazione, sostenendo nel contempo le persone nell'affrontare le loro responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero elaborare politiche globali e realizzare gli investimenti necessari per migliorare le misure di sostegno alle famiglie e ai genitori, così come le misure intese ad aiutare i genitori a conciliare la vita professionale e quella familiare, in modo da contribuire a prevenire l'abbandono scolastico precoce e aumentare le possibilità dei giovani nel mercato del lavoro.

Emendamento 40

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Garantire l'equità , combattere la povertà e promuovere le pari opportunità

Garantire la giustizia sociale , combattere la povertà e promuovere le pari opportunità

Emendamento 41

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i sistemi di protezione sociale per assicurare una protezione efficace, efficiente e di adeguato livello in tutte le fasi della vita di un individuo, garantendo l' equità e affrontando le disuguaglianze. Sono necessarie politiche sociali semplificate e meglio mirate, integrate da servizi di assistenza all'infanzia e un' istruzione di qualità a costi ragionevoli, da servizi di formazione e orientamento professionale, da servizi di assistenza abitativa e da un'assistenza sanitaria accessibile, dall' accesso a servizi di base, quali un cont o bancari o e Internet, nonché dall'adozione di misure intese a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a combattere l'esclusione sociale.

Gli Stati membri , in cooperazione con gli enti regionali e locali, dovrebbero migliorare i sistemi di protezione sociale garantendo norme minime per offrire una protezione efficace, efficiente e sostenibile in tutte le fasi della vita di un individuo, assicurando un'esistenza dignitosa, solidarietà, accesso alla protezione sociale, pieno rispetto dei diritti sociali ed equità, affrontando le disuguaglianze e promuovendo l'inclusione al fine di eliminare la povertà, con particolare attenzione verso chi è escluso dal mercato dal lavoro e verso i gruppi più vulnerabili . Sono necessarie politiche sociali semplificate, più mirate e più ambiziose, che includano servizi di assistenza all'infanzia e istruzione di qualità a costi ragionevoli, servizi di formazione e orientamento professionale efficaci , servizi di assistenza abitativa nonché un'assistenza sanitaria di elevata qualità e accessibile a tutti , l' accesso a servizi di base, quali conti bancari e Internet, nonché misure intese a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a combattere la povertà estrema, l'esclusione sociale e, più in generale, tutte le forme di povertà . Occorre in particolare, affrontare con decisione la povertà infantile .

Emendamento 42

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tale scopo si dovrebbe usare in modo complementare una serie di strumenti, tra cui servizi che permettano di attivare il lavoro e di sostegno al reddito mirati a esigenze individuali. I sistemi di protezione sociale dovrebbero essere concepiti in modo da facilitare la presa in carico di tutte le persone aventi diritto, sostenere gli investimenti in capitale umano e contribuire a evitare la povertà, a ridur la e a proteggere contro di essa.

A tale scopo si dovrebbe usare in modo complementare una serie di strumenti, tra cui servizi che permettano di attivare il lavoro e di sostegno al reddito mirati a esigenze individuali. A tal proposito spetta a ciascuno Stato membro fissare livelli di reddito minimo, conformemente alle prassi nazionali, commisurati alla specifica situazione socioeconomica dello Stato membro in questione. I sistemi di protezione sociale dovrebbero essere concepiti in modo da facilitare l'accesso e la gestione di tutte le persone in modo non discriminatorio , sostenere gli investimenti in capitale umano e contribuire a prevenire e ridurre la povertà, nonché a proteggere dalla stessa , dall'esclusione sociale e da altri rischi quali la perdita della salute o del posto di lavoro . Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai bambini che si trovano in condizioni di povertà a causa della disoccupazione di lungo periodo dei genitori.

Emendamento 43

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Si dovrebbe procedere alla riforma dei sistemi pensionistici per garantirne la sostenibilità e l'adeguatezza per donne e uomini in un contesto di maggiore longevità e di mutazione demografica, per esempio collegando l'età pensionabile legale alla speranza di vita, innalzando l'età pensionabile effettiva e sviluppando sistemi di risparmio per pensioni integrative .

I sistemi pensionistici dovrebbero essere strutturati in modo tale che ne sia garantita la sostenibilità, la sicurezza e l'adeguatezza per donne e uomini , rafforzando i regimi pensionistici, con l'obiettivo di assicurare un reddito pensionistico dignitoso, almeno al di sopra della soglia di povertà. I sistemi pensionistici dovrebbero prevedere il consolidamento, l'ulteriore sviluppo e il miglioramento dei tre pilastri dei sistemi di risparmio pensionistici . Il collegamento tra età pensionabile e aspettativa di vita non costituisce l'unico strumento con cui affrontare la sfida dell'invecchiamento. Le riforme dei sistemi pensionistici dovrebbero anche, tra l'altro, rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione demografica, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l'indice di dipendenza economica. Il modo migliore per affrontare la sfida dell'invecchiamento consiste nell'aumentare il tasso di occupazione complessivo, anche sulla base degli investimenti sociali nell'invecchiamento attivo.

Emendamento 44

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche .

Gli Stati membri dovrebbero migliorare la qualità, l'economicità, l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di assistenza sanitaria, di assistenza a lungo termine e dei servizi sociali, e assicurare condizioni di lavoro dignitose nei relativi settori, salvaguardando al contempo la sostenibilità finanziaria di tali sistemi attraverso un miglioramento dei finanziamenti basati sulla solidarietà .

Emendamento 45

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il sostegno del Fondo sociale europeo e di altri fondi dell'Unione al fine di contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione, migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di promuovere la parità tra donne e uomini e migliorare la pubblica amministrazione.

Emendamento 46

Proposta di decisione

Allegato — Orientamento 8 — comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, sulla cui base gli Stati membri definiscono i loro obiettivi nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni iniziali e delle situazioni nazionali, mirano a innalzare al 75 % il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni entro il 2020, a ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10 %, ad aumentare ad almeno il 40 % la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario o equipollente e a promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, puntando a sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione  (1bis) .


(1bis)   Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati Membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(1bis)   http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf

(1bis)   Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(1bis)   La popolazione è definita in base al numero di persone a rischio di povertà e di esclusione secondo tre indicatori (rischio di povertà, deprivazione materiale, nucleo familiare privo di occupazione), lasciando gli Stati membri liberi di definire obiettivi nazionali sulla base degli indicatori più appropriati, tenendo conto delle circostanze e priorità nazionali.


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/223


P8_TA(2015)0262

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom — Finlandia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia) (COM(2015)0232 — C8-0135/2015 — 2015/2125(BUD))

(2017/C 265/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0232 — C8-0135/2015),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0210/2015),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 568 esuberi presso la Broadcom Communications Finland, operante nella divisione 46 della NACE Rev. 2 («Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli») (4), e presso due fornitori o produttori a valle;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 365 000 EUR a norma del regolamento in parola;

2.

rileva che le autorità finlandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 30 gennaio 2015 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 2 giugno 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.

rammenta che, nel corso degli anni 2000 il numero di addetti presso le società controllate finlandesi operanti in tutti i continenti è aumentato, fino a quando, nell'anno 2004, l'Asia si è affermata quale maggiore datore di lavoro nell'ambito dell'industria elettronica ed elettrotecnica e il numero di addetti in Europa ha iniziato a diminuire; ritiene che gli esuberi presso la Broadcom siano in parte collegati alla tendenza che interessa l'intero settore dell'industria elettronica in Finlandia che è culminata nell'annuncio della Nokia nel 2011 relativo ad esuberi su larga scala; conclude tuttavia che i predetti eventi sono sostanzialmente connessi ad importanti trasformazioni nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione;

4.

rileva che gli esuberi aggraveranno ulteriormente i l problema della disoccupazione soprattutto nella regione dell'Ostrobotnia settentrionale (parte della regione NUTS (5) livello 2 FI1A), in cui si sono verificati 424 dei 568 esuberi; osserva che in questa regione il tasso di disoccupazione è costantemente superiore di un paio di punti percentuali rispetto alla media nazionale; rileva che nell'agosto del 2014, mentre a livello nazionale il tasso di disoccupazione era pari al 12,2 %, nell'Ostrobotnia settentrionale raggiungeva il 14,1 % e nella città più colpita, Oulu, il 16,1 %, e che la stessa regione era già stata pesantemente colpita dagli esuberi su larga scala della Nokia verificatisi a partire dal 2011;

5.

ritiene che le indagini sulle imprese e le visite a queste ultime rappresentino azioni in grado non solo di recare vantaggi ai lavoratori licenziati oggetto della domanda in esame, bensì anche di contribuire a sviluppare conoscenze in merito a questioni occupazionali nel settore in parola in caso di futuri esuberi; osserva che tali azioni specifiche costituiscono già il proseguimento di un'analoga misura adottata nel quadro di un'altra domanda di mobilitazione del FEG a favore della Finlandia (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.

osserva che ad oggi il settore «Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli» è stato oggetto di un'altra domanda di intervento del FEG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), anch'essa basata sul criterio connesso alla globalizzazione;

7.

rileva con soddisfazione che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità finlandesi hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già l'11 agosto 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

8.

osserva che la Finlandia prevede tre tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) supporto nella transizione verso un nuovo lavoro, ii) supporto all'avvio di un'attività propria e iii) prestazione di istruzione o formazione;

9.

osserva che le autorità prevedono di utilizzare il 17,46 % di tutti i costi per indennità e incentivi sotto forma di sussidi all'assunzione (quale componente della retribuzione di ciascun rapporto di lavoro instaurato coi lavoratori interessati) e di indennità per spese di viaggio, pernottamento e trasloco, il che corrisponde alla metà della percentuale massima consentita (35 %) dei costi totali di tali misure;

10.

valuta positivamente le procedure seguite dalle autorità finlandesi per consultare i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali nonché le autorità locali e regionali;

11.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

12.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, nonché essere compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

13.

accoglie con favore la complementarietà degli interventi proposti a titolo del FEG con altre azioni finanziate tramite fondi nazionali ovvero unionali;

14.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità finlandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

15.

apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

16.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/1477.)


11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/226


P8_TA(2015)0263

Bilancio 2016: mandato per il trilogo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2016 (2015/2074(BUD))

(2017/C 265/41)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 312 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2016, sezione III — Commissione (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2015 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2016,

visto il titolo II, capitolo 8, del suo regolamento,

viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0217/2015),

Progetto di bilancio 2016: rispettare gli impegni e le priorità di finanziamento

1.

ricorda che, nella risoluzione sopra menzionata dell'11 marzo 2015, il Parlamento ha posto la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità e lo sviluppo delle imprese e dell'imprenditorialità per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea, assieme alla solidarietà interna ed esterna in un'Europa sicura, al centro delle sue priorità per il bilancio 2016; ribadisce l'importanza che il Parlamento annette al rispetto degli impegni giuridici e politici e rinnova il suo invito alle istituzioni a tener fede alle promesse fatte;

2.

sottolinea, in tale contesto, che il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ha fissato massimali per tutte le rubriche, ma ha anche previsto una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi giuridici, nonché strumenti speciali per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per finanziare spese chiaramente identificate al di sopra dei massimali;

3.

si compiace che il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, presentato dalla Commissione, rafforzi le priorità summenzionate e proponga di potenziare il sostegno dell'Unione europea agli investimenti, alla conoscenza, all'occupazione e ai programmi orientati alla crescita, in particolare a un programma a favore della mobilità emblematico come Erasmus+; ritiene che il progetto di bilancio 2016 rappresenti un passo avanti positivo per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide a livello strutturale, in particolare la perdita di competitività; è soddisfatto che, oltre a prevedere gli aumenti giustamente attesi all'interno della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Europa globale), la Commissione affronti la sfida di reagire ai recenti sviluppi, quali le crisi in Ucraina, in Siria e nel Mediterraneo, rispondendo alle esigenze dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di sicurezza e migrazione e dimostrando una forte volontà politica nel settore dell'azione esterna e un impegno finanziario nei confronti di paesi di origine e di transito;

4.

si compiace dell'inclusione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel progetto di bilancio per l'esercizio 2016 e, in particolare, della mobilitazione del margine globale per gli impegni per coprire una parte della spesa necessaria per finanziare gli 8 miliardi di EUR del Fondo di garanzia del FEIS, invece di ricorrere unicamente ai tagli al programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE); sottolinea che il Parlamento ha voluto limitare il più possibile l'impatto su questi due programmi e che l'accordo raggiunto tra i colegislatori ha ridotto ulteriormente questi tagli di un importo complessivo pari a 1 miliardo di EUR, preservando tra l'altro il settore della ricerca fondamentale; si attende che l'accordo definitivo sul FEIS sia incluso quanto prima nel bilancio 2016, mediante una lettera rettificativa;

5.

ricorda, tuttavia, che la decisione sugli stanziamenti annuali da autorizzare per la costituzione del Fondo di garanzia del FEIS sarà adottata solamente dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale; si impegna, in tale contesto, a compensare ulteriormente i tagli riguardanti Orizzonte 2020 e l'MCE, che rimangono consistenti, al fine di consentire a tali programmi di realizzare pienamente gli obiettivi concordati solo due anni fa a seguito dei negoziati sulle rispettive basi giuridiche; intende altresì esaminare attentamente se sia opportuno concentrare i tagli negli esercizi 2016-2018, come proposto dalla Commissione, oppure ripartirli sugli esercizi 2019-2020, per ridurre al minimo l'impatto su questi programmi;

6.

si rammarica che il programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) subisca una riduzione nominale degli stanziamenti d'impegno dal 2015 al 2016; evidenzia che tale riduzione invierebbe un segnale molto negativo in un momento in cui il potenziale delle PMI in quanto imprese innovatrici e creatrici di posti di lavoro è estremamente necessario per stimolare la ripresa dell'Unione europea, ridurre il divario di investimenti e contribuire alla futura prosperità dell'Unione; ricorda che la promozione dell'imprenditorialità, il miglioramento della competitività e dell'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione, incluse le imprese sociali, e il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le PMI che contribuiscono in misura significativa all'economia e alla competitività dell'Europa costituiscono priorità chiaramente condivise da tutte le istituzioni, che hanno giustificato l'anticipo e l'aumento dei finanziamenti per COSME negli ultimi due anni, tenendo conto degli elevati tassi di esecuzione del programma; intende pertanto garantire che tale programma abbia un'evoluzione positiva nel 2016;

7.

ribadisce le proprie preoccupazioni per il finanziamento dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) quale strumento fondamentale per la lotta alla disoccupazione giovanile nell'Unione, che costituisce una priorità assoluta per tutti i responsabili politici europei; prende atto dell'anticipo della dotazione complementare dell'IOG nel 2014 e 2015; si rammarica che non siano proposti nuovi impegni per il 2016; ricorda che il QFP ha previsto un margine globale per gli impegni da rendere disponibile al di sopra dei massimali a partire dal 2016 per conseguire gli obiettivi politici collegati alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile; ricorda che, di conseguenza, il regolamento relativo al Fondo sociale europeo ha previsto che le risorse per l'IOG possano essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio; chiede pertanto che si prosegua l'IOG ricorrendo alle disposizioni in materia di flessibilità previste dal QFP e intende garantire che il bilancio 2016 preveda gli importi necessari;

8.

osserva che, grazie a un accordo tempestivo sulla riprogrammazione degli impegni nell'ambito della gestione concorrente nel QFP 2014-2020, a causa dell'adozione tardiva delle disposizioni e dei programmi pertinenti, la Commissione ha iscritto nel suo progetto di bilancio 2016 (alle rubriche 2 e 3) un importo di 4,5 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno che non hanno potuto essere utilizzati nel 2014; ricorda che il bilancio rettificativo n. 1/2015 ha già consentito il trasferimento di 16,5 miliardi di EUR dal 2014 al 2015 nell'ambito delle rubriche 1b, 2 e 3; sottolinea che si tratta tuttavia di semplici trasferimenti di stanziamenti già decisi nel 2014, che dovrebbero quindi, a fini di comparazione, essere esclusi da ogni valutazione dell'evoluzione del bilancio 2016 rispetto al bilancio 2015; sottolinea pertanto che i programmi in questione beneficiano di fatto di aumenti degli stanziamenti d'impegno nel progetto di bilancio 2016;

9.

è preoccupato per l'avvio più lento del previsto dei nuovi programmi del QFP 2014-2020, a causa dell'approvazione tardiva delle basi giuridiche e dei programmi operativi nonché della carenza di stanziamenti di pagamento nel 2014; si impegna a esaminare se gli stanziamenti d'impegno e di pagamento richiesti consentiranno realmente ai nuovi programmi di essere pienamente operativi; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio ai ritardi nell'attuazione di tali programmi;

10.

constata che il progetto di bilancio dell'UE per il 2016 ammonta a 153,5 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (inclusi i 4,5 miliardi di EUR provenienti dal bilancio 2014) e a 143,5 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento; sottolinea che, escludendo l'effetto della riprogrammazione nel 2015 e nel 2016, ciò corrisponde a un aumento del 2,4 % degli impegni e dell'1,6 % dei pagamenti rispetto al bilancio 2015; evidenzia che questi aumenti nel complesso moderati, che seguono l'orientamento indicato dal QFP e tengono conto dell'inflazione, non comportano quasi nessun aumento in termini reali, il che sottolinea l'importanza dell'efficienza e dell'efficacia della spesa;

11.

sottolinea che la Commissione prevede margini di 2,2 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (di cui 1,2 miliardi di EUR nella rubrica 2) e 1,6 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento al di sotto dei massimali del QFP; ricorda che i margini disponibili in impegni e pagamenti come pure i pagamenti non eseguiti confluiscono nei margini globali che potranno essere utilizzati, se necessario, negli esercizi successivi; osserva che il margine globale per gli impegni è reso disponibile per la prima volta e che sarà utilizzato in parte per il FEIS; accoglie con favore, in linea di principio, la proposta di utilizzare lo strumento di flessibilità per finanziare spese chiaramente identificate nel quadro delle nuove iniziative dell'Unione europea nei settori dell'asilo e della migrazione, che non possono essere finanziate entro i massimali della rubrica 3; intende utilizzare una parte dei margini rimanenti e delle pertinenti disposizioni in materia di flessibilità previste dal QFP per rafforzare le priorità cruciali;

Pagamenti: ripristinare la fiducia

12.

ricorda che la carenza di pagamenti, dovuta soprattutto a massimali di pagamento insufficienti e all'iscrizione in bilancio di stanziamenti insufficienti, ha raggiunto livelli senza precedenti nel 2014 e rimane molto accentuata nel 2015; teme che ciò continuerà a compromettere la corretta attuazione dei nuovi programmi del QFP 2014-2020 e a penalizzare i beneficiari, in particolare le autorità locali, regionali e nazionali che sono confrontate a vincoli economici e sociali; pur sostenendo la gestione attiva dei pagamenti da parte della Commissione, è preoccupato per il rinvio degli inviti a presentare proposte, per la riduzione dei prefinanziamenti e per i ritardi nei pagamenti, che potrebbero pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale; ribadisce la propria preoccupazione per i tagli ad hoc dei pagamenti introdotti dal Consiglio in sede di lettura dei bilanci annuali, anche per i programmi per la competitività per la crescita e l'occupazione nella rubrica 1a; chiede alla Commissione di preparare entro il 31 marzo 2016 una relazione riguardante l'incidenza sui beneficiari del ritardo dei pagamenti dell'Unione per il periodo 2013-2015 nonché le conseguenze sull'attuazione dei programmi;

13.

si compiace che il progetto di bilancio dell'UE rispecchi la dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016, concordata tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a seguito di una valutazione condivisa e dell'impegno assunto dalle tre istituzioni a ridurre l'arretrato; ricorda che, a norma dell'articolo 310 TFUE, le entrate e le spese nel bilancio dell'Unione devono risultare in pareggio; osserva che, secondo le stime della Commissione, gli stanziamenti di pagamento richiesti nel progetto di bilancio permetterebbero di ridurre l'arretrato di impegni residui a un livello sostenibile di circa 2 miliardi di EUR; si impegna pertanto a sostenere pienamente la proposta della Commissione e si attende che il Consiglio rispetti i propri impegni al riguardo;

14.

sottolinea che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a evitare in futuro l'accumulo di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine esercizio, rispettando e attuando pienamente gli accordi raggiunti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e delle procedure di bilancio annuali; ribadisce la necessità, a tale riguardo, di monitorare attentamente e attivamente l'evoluzione dell'arretrato; ribadisce le propria preoccupazione che le specificità dei cicli di pagamento esercitino un'ulteriore pressione sul livello degli stanziamenti di pagamento, in particolare al termine del QFP; rammenta alla Commissione il suo impegno, assunto nella dichiarazione comune su un piano di pagamento, a sviluppare i suoi strumenti di previsione a medio e lungo termine e a istituire un sistema di allarme preventivo, al fine di presentare queste prime previsioni di pagamento in luglio, affinché l'autorità di bilancio possa adottare decisioni debitamente informate in futuro;

15.

accoglie favorevolmente il fatto che gli stanziamenti di pagamento complessivi sono maggiormente incentrati sull'esecuzione dei nuovi programmi del periodo 2014-2020 piuttosto che sul completamento dei vecchi programmi del periodo 2007-2013; sottolinea, tuttavia, che il livello dei pagamenti nel progetto di bilancio 2016, in particolare per la sottorubrica 1b, è basso rispetto al livello degli impegni, il che comporta il rischio che si accumuli un arretrato analogo di pagamenti in sospeso al termine dell'attuale QFP; si chiede pertanto in quale misura ciò sia in linea con la prospettiva di lungo termine del piano di pagamento;

Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione

16.

rileva che, rispetto al 2015, la proposta della Commissione per il 2016 corrisponde a un aumento del 6,1 % degli impegni nella sottorubrica 1a, portandoli a 18,6 miliardi di EUR; sottolinea che tale aumento è dovuto in larga misura all'integrazione del FEIS, agli aumenti a favore di Erasmus+ e dell'MCE e, in misura minore, agli aumenti per i programmi Dogane, Fiscalis e lotta antifrode e per il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale; intende prestare una particolare attenzione alla riduzione delle disparità tra apprendimento e istruzione superiore in Europa, segnatamente garantendo un pari accesso alla mobilità;

17.

si rammarica, tuttavia, delle riduzioni degli stanziamenti per i grandi progetti infrastrutturali e per i programmi Orizzonte 2020 e COSME, come pure del rallentamento della realizzazione dei progetti di trasporto del MCE a causa delle riassegnazioni a favore del FEIS; ricorda che la proposta iniziale della Commissione relativa al FEIS avrebbe comportato un taglio di 170 milioni di EUR alla dotazione di Orizzonte 2020 nel 2016 rispetto al 2015, inviando in tal modo un segnale contraddittorio su un programma che è ampiamente riconosciuto come una priorità faro nell'ambito dell'attuale QFP; deplora le ripercussioni sui finanziamenti per la ricerca, inclusi i settori dell'energia, delle PMI, del clima e dell'ambiente, delle scienze sociali e della scienza nella società; si impegna a trovare il modo per compensare maggiormente le riduzioni proposte per questi programmi, prevedendo aumenti durante la procedura di bilancio attraverso l'utilizzo del margine di 200 milioni di EUR ancora disponibile al di sotto del massimale per la sottorubrica 1a; sottolinea che i finanziamenti destinati agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione dovrebbero incentrarsi sui settori in cui è possibile conseguire il maggiore valore aggiunto, come ad esempio il miglioramento dell'efficienza energetica, le TIC, le sovvenzioni per la ricerca di base e le tecnologie a basse emissioni di carbonio e rinnovabili;

18.

ribadisce il proprio sostegno a favore del programma ITER e si impegna a garantire finanziamenti adeguati; è tuttavia preoccupato per il fatto che la revisione del calendario e della programmazione finanziaria di ITER, che dovrebbe essere presentata nel novembre 2015, non consentirà all'autorità di bilancio di tener conto delle nuove informazioni nella procedura di bilancio annuale per il 2016; esorta inoltre ITER e la sua Impresa comune europea «Fusione per l'energia» a presentare tempestivamente le relazioni richieste riguardanti il loro discarico per il 2013 e a dare un seguito alle raccomandazioni del Parlamento a tale riguardo;

19.

sottolinea che l'iscrizione in bilancio di stanziamenti di pagamento insufficienti in passato ha ampliato il divario tra impegni e pagamenti in numerosi programmi all'interno della sottorubrica 1a, contribuendo in tal modo al forte aumento dei RAL rispetto alle altre rubriche; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione ha dovuto ridurre l'importo del prefinanziamento e, aspetto ancora più preoccupante, ha dovuto rinviare i nuovi inviti a presentare proposte e ritardare la firma dei contratti; osserva ad esempio che, nell'ambito di Orizzonte 2020, la Commissione stima che «in una situazione di esecuzione normale senza limiti per gli stanziamenti di pagamento, entro la fine del 2014, sarebbero stati spersi circa 1 miliardo di EUR in più»; valuta positivamente gli sforzi compiuti dalla Commissione per tenere sotto controllo la situazione dei pagamenti, ma ribadisce che non intende in alcun caso permettere che si consideri il rallentamento dei programmi 2014-2020 come un modo per risolvere la carenza di pagamenti;

20.

accoglie pertanto con favore l'aumento dell'11,4 % degli stanziamenti di pagamento, che passano a 17,5 miliardi di EUR, rispetto al 2015 e l'aumento del rapporto pagamenti/impegni per il 2016; osserva, in particolare, che per numerosi programmi (Copernicus, Erasmus+, Orizzonte 2020, progetti di trasporto nell'ambito del CEF, sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti) gli stanziamenti di pagamento superano il livello degli stanziamenti d'impegno;

Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale

21.

prende atto degli importi proposti di 50,8 miliardi di EUR in impegni (vale a dire un aumento del 3,2 % rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) e di 49,1 miliardi di EUR in pagamenti (vale a dire una riduzione del 4 %) per la sottorubrica 1b, che lasciano un piccolo margine di 15,3 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni; ricorda che la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'UE, finalizzata a ridurre le disparità tra le regioni europee rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che strumenti come l'FSE, l'FESR, il Fondo di coesione e l'Iniziativa per l'occupazione giovanile sono fondamentali per promuovere la convergenza, ridurre il divario di sviluppo e sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili; sottolinea il ruolo chiave della politica di coesione dell'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

22.

sottolinea che il 44 % degli stanziamenti di pagamento proposti per il 2016 coprono richieste di pagamento in sospeso per i precedenti periodi di programmazione, lasciando solo 26,8 miliardi di EUR in pagamenti per l'avvio dei nuovi programmi di coesione 2014-2020; ritiene pertanto che gli stanziamenti di pagamento proposti siano appena sufficienti per coprire il fabbisogno in questa sottorubrica;

23.

ricorda che è necessario iscrivere nel bilancio 2016 un importo pari a 21,6 miliardi di EUR per ridurre l'arretrato di impegni residui per i programmi di coesione 2007-2013 da 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014 e 20 miliardi di EUR alla fine del 2015 a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016, come descritto nella valutazione della Commissione allegata alla dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016; esorta a evitare in futuro un simile accumulo «anormale» di fatture non pagate per non pregiudicare la credibilità dell'Unione europea;

24.

sottolinea, accanto al suo invito a proseguire l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che è cruciale un'accelerazione efficiente ed efficace della sua attuazione negli Stati membri; incoraggia gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per attivare in via prioritaria i sistemi nazionali di garanzia per i giovani, tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 3/2015; ribadisce che l'aumento del tasso di prefinanziamento al 30 %, approvato recentemente e fortemente sostenuto dal Parlamento, è subordinato alla rapida presentazione di richieste di pagamenti intermedi da parte degli Stati membri entro un anno, che dovrebbero concretizzarsi nel 2016; insiste affinché l'aumento del prefinanziamento dell'IOG non si ripercuota negativamente sull'attuazione di altre componenti dell'FSE;

Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali

25.

prende atto degli importi proposti di 63,1 miliardi di EUR in impegni (vale a dire una diminuzione dello 0,1 % rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) e di 55,9 miliardi di EUR in pagamenti (vale a dire una riduzione dello 0,2 %) per la rubrica 2, che lasciano un margine di 1,2 miliardi di EUR al di sotto del massimale per gli impegni e un margine di 1,1 miliardi di EUR al di sotto del sottomassimale per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); sottolinea che il meccanismo di disciplina finanziaria è applicato unicamente per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo; attende la lettera rettificativa della Commissione, prevista per l'ottobre 2015, che dovrebbe essere basata su informazioni aggiornate relative al finanziamento del FEAGA; sottolinea che i trasferimenti tra i due pilastri della PAC comportano un aumento complessivo dell'importo disponibile per lo sviluppo rurale;

26.

sottolinea che il progetto di bilancio 2016 presenta una diminuzione del fabbisogno di interventi sui mercati agricoli rispetto al bilancio 2015, principalmente a causa dell'impatto nel 2015 delle misure di emergenza connesse all'embargo russo sulle importazioni di determinati prodotti agricoli dall'Unione europea; osserva che, secondo la Commissione, non sono necessarie misure supplementari nel quadro del bilancio 2016; mette in evidenza l'obiettivo di aumentare la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura europea e chiede che siano stanziate risorse per conseguirlo;

27.

sottolinea che la politica comune della pesca riformata prevede un quadro giuridico ambizioso per far fronte alle sfide della pesca responsabile, anche attraverso la raccolta di dati, e si compiace che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) abbia beneficiato di un riporto di stanziamenti inutilizzati dal 2014 al 2015, e che, escludendo l'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti, gli stanziamenti d'impegno per tale Fondo continuino ad aumentare nel 2016; rileva tuttavia che, per quanto riguarda i pagamenti, l'abbandono graduale del vecchio programma è solo parzialmente compensato dall'avvio del nuovo, con una conseguente riduzione degli stanziamenti nel 2016;

28.

accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti, sia d'impegno che di pagamento, previsti per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima; si compiace dei primi passi dell'approccio ecologico al bilancio dell'Unione europea e sottolinea la necessità di accelerarne il ritmo;

Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza

29.

si compiace che il progetto di bilancio 2016 aumenti il sostegno a favore di tutti i programmi all'interno della rubrica 3, che arriva a 2,5 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (vale a dire un aumento del 12,6 % rispetto al bilancio 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli stanziamenti) e a 2,3 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento (vale a dire un aumento del 9,7 %); sottolinea che tali importi non lasciano alcun margine per ulteriori aumenti o progetti pilota e azioni preparatorie nella rubrica 3; è del parere che, nell'attuale situazione geopolitica, in particolare a causa della crescente pressione dei flussi migratori, sia possibile che il livello dei massimali fissati per quella che è di gran lunga la rubrica più piccola del QFP non sia più attuale e che vada corretto nel contesto della revisione postelettorale del QFP;

30.

accoglie positivamente l'Agenda europea sulla migrazione della Commissione e ribadisce il proprio sostegno al potenziamento delle risorse dell'UE e allo sviluppo di una cultura di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà nei settori dell'asilo, della migrazione e della gestione delle frontiere esterne; esprime apprezzamento, pertanto, per l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il Fondo sicurezza interna e per il Fondo asilo, migrazione e integrazione, incluso lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo (CEAS); accoglie con favore la proposta della Commissione di mobilitare 124 milioni di EUR a titolo dello strumento di flessibilità per rispondere alle attuali tendenze migratorie nel Mediterraneo; si chiede se i finanziamenti proposti saranno sufficienti; sottolinea la necessità di un rigoroso controllo sulla destinazione di tali fondi;

31.

sottolinea che, visti l'elevato numero di sbarchi sulle coste meridionali dell'Unione e il crescente ruolo che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) deve svolgere nella gestione dell'asilo, la proposta di aumentare il suo personale di sole 6 unità è chiaramente insufficiente; chiede pertanto un organico e un bilancio adeguati per l'EASO per il 2016, al fine di consentire a tale agenzia di svolgere correttamente le sue funzioni e operazioni;

32.

ritiene che l'incidenza finanziaria e i compiti aggiuntivi delle misure presentate nell'ambito dell'Agenda dell'UE sulla migrazione e dell'Agenda dell'UE sulla sicurezza per quanto riguarda Europol dovrebbero essere valutati dettagliatamente dalla Commissione, onde consentire all'autorità di bilancio di adeguare opportunamente i fabbisogni di risorse umane e finanziarie dell'agenzia; sottolinea il ruolo di Europol nel sostegno transfrontaliero per gli Stati membri e nello scambio di informazioni; evidenzia la necessità di garantire un bilancio e un organico adeguati per l'agenzia nel 2016, al fine di consentirle di svolgere correttamente le sue funzioni e operazioni;

33.

ritiene che le agenzie che operano in questo settore non dovrebbero essere soggette a riduzioni o riassegnazioni del personale e che esse debbano assegnare il loro personale in modo adeguato al fine di far fronte alle loro crescenti responsabilità;

34.

ribadisce altresì il forte sostegno che ha costantemente apportato a un finanziamento sufficiente per i programmi nel settore della cultura e dei media; accoglie pertanto con favore l'aumento della dotazione del programma Europa creativa, incluse le azioni multimedia, rispetto al bilancio 2015, esprimendo invece delle riserve quanto alla divisione amministrativa tra le sezioni cultura e media; sostiene inoltre l'aumento proposto per il programma Europa per i cittadini, trattandosi di un programma essenziale per la partecipazione civica al processo democratico in Europa; ritiene che l'Iniziativa dei cittadini europei (ECI) sia uno strumento fondamentale per la partecipazione democratica nell'Unione europea e invita a migliorarne la visibilità e l'accessibilità; evidenzia il ruolo positivo delle reti paneuropee costituite da media locali e nazionali come EuranetPlus;

35.

sottolinea che la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la tutela dei consumatori e la salute sono questioni di fondamentale interesse per i cittadini europei; esprime pertanto apprezzamento per l'aumento degli stanziamenti d'impegno per il programma Alimenti e mangimi, per il programma Sanità e per il programma per la tutela dei consumatori rispetto al bilancio 2015;

Rubrica 4 — Europa globale

36.

accoglie positivamente l'aumento globale del finanziamento della rubrica 4, che raggiunge 8,9 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (vale a dire un aumento del 5,6 % rispetto al bilancio 2015), lasciando un margine di 261,3 milioni di EUR al di sotto del massimale; osserva che ciò dimostra un elevato livello di solidarietà con i paesi terzi; ritiene che il bilancio dell'Unione sia uno strumento utile per aiutare le persone in stato di bisogno e per promuovere i valori europei fondamentali; si compiace che le difficoltà economiche e sociali incontrate dall'Unione europea negli ultimi anni non abbiano distolto la sua attenzione dal resto del mondo; ritiene, tuttavia, che molto probabilmente saranno necessari ulteriori rafforzamenti in determinati settori prioritari, quali lo Strumento europeo di vicinato, inclusa l'assistenza a favore del processo di pace in Medio Oriente, alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), a causa delle attuali crisi umanitarie e politiche nel vicinato e oltre;

37.

accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti di pagamento richiesto dalla Commissione per tutti i programmi della rubrica 4 (vale a dire un aumento del 28,5 % per arrivare a 9,5 miliardi di EUR), per cui i pagamenti superano gli impegni in particolare nei settori dello sviluppo, degli aiuti umanitari e dell'assistenza dell'Unione europea alla Palestina e all'UNRWA; ritiene che tali aumenti siano pienamente giustificati dalla necessità di compensare gli effetti della forte carenza di pagamenti registrata in questa rubrica nel 2014 e nel 2015, che ha obbligato la Commissione a ridurre il prefinanziamento e a rinviare gli impegni giuridici; ricorda che nel 2015 hanno dovuto essere pagati 1,7 milioni di EUR di interessi di mora a titolo della rubrica 4; si attende che il divario tra impegni e pagamenti sia progressivamente ridotto e che l'arretrato di impegni residui sia riportato a un livello normale; sottolinea che ciò è indispensabile al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei beneficiari vulnerabili e che l'Unione europea agisca come un partner affidabile nei confronti delle organizzazioni internazionali;

38.

ritiene che gli strumenti di finanziamento esterni forniscano strumenti per affrontare, in modo articolato e oltre ai rispettivi obiettivi, le cause profonde delle sfide poste dalla sicurezza interna e dalle migrazioni, che sono questioni centrali del bilancio del prossimo esercizio, con particolare riferimento alle frontiere meridionali e orientali dell'Unione e più in generale alle regioni interessate da conflitti; mette in evidenza, in particolare, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e lo strumento europeo di vicinato, ma anche le politiche che stanno registrando aumenti più moderati, come gli aiuti umanitari, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; invita la Commissione a individuare chiaramente i settori che possono contribuire ad affrontare queste sfide attuali e che potrebbero assorbire efficacemente eventuali aumenti; ricorda, a tale riguardo, l'importanza di prestare assistenza per ridurre e infine eliminare la povertà e della necessità di mantenere i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la coesione sociale e le lotta contro le diseguaglianze al centro delle attività di aiuto esterno dell'UE;

39.

sottolinea il notevole aumento dell'importo previsto nel bilancio 2016 per il Fondo di garanzia per le azioni esterne gestito dalla Banca europea per gli investimenti e rileva che ciò è dovuto anche alla concessione di prestiti a titolo dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina;

40.

invita la Commissione e il SEAE a garantire che sia applicato un approccio congiunto nei confronti dei paesi strategici, come l'Ucraina e la Tunisia, che beneficiano di finanziamenti relativamente consistenti provenienti da varie fonti dell'UE; è del parere che l'Unione europea potrebbe acquisire un peso politico ed economico più forte garantendo maggiore coerenza e coordinamento tra i principali attori nell'Unione europea e sul terreno, semplificando e abbreviando le procedure e offrendo un quadro più chiaro della sua azione;

Rubrica 5 — Amministrazione

41.

constata che le spese a titolo della rubrica 5 registrano un aumento del 2,9 % rispetto al bilancio 2015, raggiungendo 8 908,7 milioni di EUR, importo che copre globalmente le spese amministrative delle istituzioni (con un aumento del 2,2 %) e le spese per le pensioni e le scuole europee (con un aumento del 5,4 %); rileva che rimane un margine di 574,3 milioni di EUR al di sotto del massimale; sottolinea che la quota della rubrica 5 nel bilancio dell'UE si mantiene stabile al 5,8 %; ricorda, tuttavia, che tale percentuale non tiene conto dell'assistenza tecnica che è inclusa tra le spese operative;

Strumenti speciali

42.

ribadisce che gli strumenti speciali sono cruciali per il pieno rispetto e l'attuazione integrale del QFP e dovrebbero, per loro stessa natura, essere iscritti oltre i limiti dei massimali sia per gli impegni che per i pagamenti, segnatamente ai fini del calcolo del margine globale per i pagamenti; accoglie con favore la proposta parità tra impegni e pagamenti per la Riserva per gli aiuti d'urgenza; osserva che gli importi stanziati per la Riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR), per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nel progetto di bilancio 2016 sono in larga misura stabili o leggermente aumentati;

Progetti pilota — azioni preparatorie

43.

sottolinea l'importanza dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) quali strumenti per formulare priorità politiche e introdurre nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'Unione europea, incluse le iniziative mirate a rispecchiare e a seguire i cambiamenti economici, ecologici e sociali nell'Unione europea; prende atto con preoccupazione che la Commissione non ha previsto stanziamenti per il proseguimento di PP e AP di grande successo, specialmente nella rubrica 3; intende procedure all'individuazione di un pacchetto equilibrato di PP e AP; osserva che nella proposta attuale il margine disponibile in alcune rubriche è alquanto limitato, o addirittura inesistente, e intende esaminare modalità per reperire risorse per eventuali PP e AP;

Agenzie decentrate

44.

sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle agenzie decentrate nella definizione delle politiche dell'Unione europea ed è determinato a valutare il fabbisogno in termini di risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie, caso per caso, al fine di garantire stanziamenti e personale sufficienti per ciascuna di esse e in particolare per quelle alle quali sono stati recentemente affidati nuovi compiti o che stanno facendo fronte a un maggiore carico di lavoro a seguito della definizione di priorità politiche o per altri motivi; è particolarmente determinato a dotare le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni delle risorse necessarie per far fronte alle attuali sfide poste delle migrazioni; ribadisce la propria opposizione alla riserva di riassegnazione e auspica di trovare una soluzione durante la procedura di bilancio per bloccare ulteriori tagli al personale nelle agenzie decentrate; ribadisce inoltre la propria intenzione di utilizzare il Gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate per trovare un terreno d'intesa tra le istituzioni sul trattamento delle agenzie in termini di bilancio, anche in vista della conciliazione sul bilancio 2016;

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o o

45.

sollecita uno sforzo di bilancio sostenuto inteso a fornire una formazione e una riconversione professionale adeguate nei settori caratterizzati da carenze di manodopera nonché nei settori chiave ad elevato potenziale di creazione di posti di lavoro, come l'economia verde, l'assistenza sanitaria e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sottolinea che il bilancio 2016 dovrebbe apportare un sostegno adeguato alla promozione dell'inclusione sociale e ad azioni tese a eliminare la povertà e a emancipare quanti versano in condizioni di povertà ed esclusione sociale; ricorda che la questione dell'uguaglianza di genere dovrebbe essere integrata nelle politiche dell'UE e che occorre tenerne conto nella procedura di bilancio; esorta a fornire sostegno finanziario a tutti i programmi intesi a sostenere la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale a favore delle persone che presentano molteplici svantaggi, quali i disoccupati di lungo periodo, i disabili, i membri delle minoranze e le persone inattive e demotivate;

46.

ricorda che, con la piena operatività dei programmi, con l'integrazione di nuove importanti iniziative nei settori degli investimenti e delle migrazioni, con l'opportunità di risolvere le questioni del passato quali i pagamenti e gli strumenti speciali, e con l'attivazione per la prima volta delle disposizioni del nuovo QFP quale il margine globale per gli impegni, la procedura di bilancio 2016 costituirà un banco di prova per l'approccio del Consiglio al piano di pagamento e per la valutazione dell'attuale QFP; ricorda alla Commissione il suo obbligo giuridico di procedere a un riesame del funzionamento del QFP entro la fine del 2016 e di presentare contestualmente una proposta legislativa di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; ricorda che, parallelamente a questo processo, la Commissione dovrebbe altresì valutare nuove iniziative relative alla risorse proprie, sulla base dei risultati del Gruppo di lavoro ad alto livello sulle risorse proprie che dovrebbero essere presentati nel 2016;

47.

prende atto dell'ampio consenso che ha caratterizzato finora l'esame dei progetti di bilancio rettificativo 2015 e i negoziati sul piano di pagamento, dimostrando una volontà comune di rispettare il QFP, di applicare scrupolosamente le basi giuridiche negoziate e di garantire il finanziamento dei nuovi programmi; invita a proseguire nello spirito di collaborazione tra la Commissione e i due rami dell'autorità di bilancio dell'UE e auspica che ciò porti un ultima analisi ad affrontare le cause dell'enorme aumento dell'arretrato che sono insite nella procedura di bilancio; si attende che lo stesso spirito prevalga nei negoziati sul bilancio 2016 e nella ricerca di soluzioni per affrontare in futuro sfide nuove e impreviste;

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0061.


ALLEGATO I: DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DATE PER LA PROCEDURA DI BILANCIO E MODALITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE NEL 2015

«A.

In conformità della parte A dell'allegato dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono le seguenti date principali per la procedura di bilancio 2016:

1.

Il 14 luglio sarà convocato un trilogo prima dell'adozione della posizione del Consiglio;

2.

il Consiglio si adopererà per adottare la sua posizione e trasmetterla al Parlamento europeo entro la 38a settimana (terza settimana di settembre), al fine di agevolare un accordo tempestivo con il Parlamento europeo;

3.

la commissione per i bilanci del Parlamento europeo cercherà di votare emendamenti alla posizione del Consiglio al più tardi entro la fine della 42a settimana (metà ottobre);

4.

Il 19 ottobre sarà convocato un trilogo prima della lettura del Parlamento europeo;

5.

la plenaria del Parlamento europeo voterà nell'ambito della sua lettura nella 44a settimana (plenaria del 26-29 ottobre);

6.

il 29 ottobre avrà inizio il periodo di conciliazione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, il termine disponibile per la conciliazione scadrà il 18 novembre 2015;

7.

il comitato di conciliazione si riunirà il 9 novembre presso il Parlamento europeo e il 13 novembre presso il Consiglio e può continuare se del caso; le sessioni del comitato di conciliazione saranno preparate da uno o più triloghi. Un trilogo è previsto per l'11 novembre. Uno o più triloghi supplementari potranno essere convocati durante il periodo di conciliazione di 21 giorni.

B.

Le modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione sono riportate nella parte E dell'allegato del summenzionato accordo interistituzionale.»


ALLEGATO II: DICHIARAZIONE COMUNE SU UN PIANO DI PAGAMENTO 2015-2016

«Basandosi sulla dichiarazione comune su un piano di pagamento concordata nel dicembre 2014 nel contesto dell'accordo raggiunto in merito ai bilanci 2014 e 2015, le tre istituzioni hanno valutato congiuntamente la situazione attuale e le prospettive per i pagamenti nel bilancio dell'UE sulla base del documento trasmesso dalla Commissione il 23 marzo 2015.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto:

1.   Situazione attuale

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della valutazione approfondita presentata dalla Commissione negli “Elementi relativi a un piano di pagamento per riportare il bilancio dell'UE alla sostenibilità” (in allegato) come base analitica per individuare le principali cause dell'aumentato livello di impegni residui a fine esercizio e per conseguire l'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate, con particolare riguardo all'esecuzione dei programmi della politica di coesione 2007-2013.

a)

Il vincolo sugli stanziamenti di pagamento autorizzati nei bilanci precedenti, combinato al ciclo di esecuzione dei programmi di coesione, ha comportato l'accumulazione progressiva di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine esercizio, per un importo senza precedenti di 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014. Le istituzioni riconoscono tuttavia che le difficili decisioni prese in relazione ai bilanci 2014 e 2015 hanno largamente stabilizzato tale arretrato.

b)

Inoltre la carenza di pagamenti si è tradotta in un rallentamento nell'esecuzione dei programmi 2014-2020 in altre linee, soprattutto in vista del rispetto degli obblighi contrattuali risultanti da impegni precedenti, evitando così il rischio di interessi di mora, in un periodo in cui ci si aspetta che programmi chiave contribuiscano alla crescita e all'occupazione in Europa e a consolidare il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale.

2.   Prospettive

c)

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle prospettive per il 2015 e il 2016 presentate dalla Commissione: l'analisi indica che potrebbe essere possibile ridurre l'arretrato di impegni residui a fine esercizio per i programmi di coesione 2007-2013 a un livello pari a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016, tenendo in considerazione in particolar modo che i programmi di coesione si stanno avviando alla fase conclusiva e a condizione che nel bilancio 2016 siano autorizzati sufficienti stanziamenti di pagamento. Ciò dovrebbe contribuire a evitare ripercussioni negative e ritardi inutili per l'esecuzione dei programmi 2014-2020.

d)

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano il loro impegno a eliminare gradualmente l'arretrato insostenibile di impegni residui per i programmi di coesione 2007-2013. Si impegnano a cooperare pienamente al fine di autorizzare nel bilancio 2016 un livello di stanziamenti di pagamento che permetta di raggiungere tale obiettivo. Le loro deliberazioni prenderanno in considerazione le prospettive attuali, che saranno rispecchiate e ulteriormente affinate dalla Commissione nelle sue stime per il progetto di bilancio 2016.

e)

La Commissione continuerà a monitorare da vicino l'andamento dell'arretrato e, se necessario, proporrà misure appropriate volte a garantire una progressione ordinata di stanziamenti di pagamento coerenti con gli stanziamenti di impegno autorizzati.

f)

Le tre istituzioni ricordano il loro impegno di monitorare attivamente lo stato di esecuzione dei pagamenti per tutto il 2015. Nell'ambito del loro regolare scambio di opinioni confermano la loro disponibilità a organizzare apposite riunioni interistituzionali il 26 maggio, il 14 luglio e il 19 ottobre al fine di garantire una procedura di bilancio sostenibile. A tal proposito dette riunioni interistituzionali dovrebbero anche occuparsi delle previsioni a più lungo termine in merito alla prevista evoluzione dei pagamenti fino al termine dell'attuale QFP, per la quale si chiede alla Commissione di presentare, se del caso, scenari alternativi.

g)

Al fine di facilitare il processo di monitoraggio della situazione relativa ai programmi 2007-2013, in luglio e in ottobre la Commissione fornirà relazioni sull'esecuzione del bilancio, sia rispetto alle previsioni mensili per l'anno sia rispetto all'andamento dall'inizio dell'anno precedente a oggi, oltre che sull'evoluzione dell'arretrato di impegni residui nella sottorubrica 1b.

h)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, impegnati a evitare un simile arretrato in futuro, invitano la Commissione a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020 e a istituire un sistema di allarme preventivo. Per conseguire tale obiettivo la Commissione si impegna a sviluppare strumenti adeguati per fornire, nel corso della procedura di bilancio, previsioni continue dei pagamenti per (sotto)rubrica, per le (sotto)rubriche 1b, 2 e 5, e per programma, per le (sotto)rubriche 1a, 3 e 4, incentrate sugli anni N e N+1, compresa l'evoluzione delle fatture non pagate e degli importi da liquidare (RAL); tali previsioni saranno aggiornate regolarmente sulla base delle decisioni di bilancio e degli eventuali sviluppi pertinenti che abbiano un impatto sui profili di pagamento dei programmi; le previsioni di pagamento saranno presentate in luglio, nel quadro delle riunioni interistituzionali sui pagamenti previste al punto 36, sottopunto 3, dell'allegato dell'accordo interistituzionale.

i)

Ciò dovrebbe permettere all'autorità di bilancio di prendere, a tempo debito, le decisioni necessarie per evitare l'accumularsi in futuro di un arretrato insostenibile di impegni residui a fine esercizio e al contempo di rispettare e attuare pienamente gli accordi raggiunti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e delle procedure annuali di bilancio.»

ALLEGATO ALL'ALLEGATO II: ELEMENTI RELATIVI A UN PIANO DI PAGAMENTO PER RIPORTARE IL BILANCIO DELL'UE ALLA SOSTENIBILITÀ  (1)

Sintesi

Il crescente divario tra gli stanziamenti di pagamento autorizzati e gli impegni contratti in passato dalle istituzioni europee rappresenta uno dei principali sviluppi riguardo all'esecuzione del bilancio dell'UE, in particolare a partire dal 2012 Questo deficit dei pagamenti ha comportato una serie di incidenze negative in diversi ambiti della spesa e, in particolare, a un crescente arretrato di richieste di pagamenti inevase relativamente ai programmi nell'ambito della politica di coesione (rubrica 1b), arretrato che ha registrato un picco mai raggiunto alla fine del 2014.

Questo crescente arretrato di richieste di pagamenti inevase è ascrivibile all'intersezione del picco registrato nel ciclo di programmazione 2007-2013 con la riduzione dei massimali del Quadro finanziario pluriennale (QFP), nell'ambito di un generale risanamento delle finanze pubbliche a livello nazionale. Due diversi fattori rivestono pertanto un'importanza fondamentale per comprendere questa evoluzione.

In primo luogo, la crescita ciclica delle richieste di pagamento imputabile a una sostenuta attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, da liquidare nel corso dei primi anni del QFP 2014-2020. Dopo un avvio lento dei programmi nel periodo 2007-2009, imputabile (tra l'altro) anche agli effetti della crisi finanziaria e delle contromisure adottate, il ritmo di esecuzione si è accelerato a partire dal 2012, con una crescita annuale delle richieste di pagamento che hanno raggiunto un picco storico di 61 miliardi di EUR nel 2013, stimolato dei tempi di esecuzione e dalle norme sul disimpegno automatico previste dalla legislazione in materia di politica di coesione (2).

È stato difficile adeguare il bilancio dell'UE a una siffatta impennata delle richieste di pagamento per la politica di coesione del periodo 2007-2013, proprio mentre altri programmi raggiungevano la velocità di crociera e veniva abbassato il massimale per i pagamenti nel 2014, nonché sullo sfondo del continuo risanamento di bilancio negli Stati membri.

Effettivamente, il secondo fattore chiave che spiega tale evoluzione è rappresentato dalla sostanziale riduzione dei massimali per i pagamenti nel nuovo QFP, che risulta particolarmente marcata (8 miliardi di EUR) nel 2014. La conseguente penuria di stanziamenti di pagamento incide non soltanto sulla politica di coesione (rubrica 1b) ma anche su altri ambiti di spesa e, in particolare, sui settori della crescita e dell'occupazione (rubrica 1a), dell'Europa globale (rubrica 4) e della sicurezza (rubrica 3).

Per raccogliere tale sfida la Commissione ha predisposto misure intese a garantire una gestione attiva degli scarsi stanziamenti di pagamento, vale a dire: velocizzazione degli interventi mirati al recupero degli importi versati indebitamente; limitazione degli importi inattivi su conti fiduciari; riduzione delle quote di prefinanziamento; impiego ottimale dei termini massimi di pagamento autorizzati; rinvio degli inviti a presentare proposte/appalti e delle relative procedure di aggiudicazione dei contratti, nonché maggiore priorità ai paesi che beneficiano di assistenza finanziaria.

Inoltre, l'autorità di bilancio è stata tempestivamente informata delle diverse sfide ed evoluzioni e sono stati proposti vari bilanci rettificativi per incrementare gli stanziamenti di pagamento autorizzati.

Nonostante l'incremento degli stanziamenti di pagamento tramite bilanci rettificativi autorizzati dal Parlamento e dal Consiglio (3) e malgrado la gestione attiva degli stanziamenti di pagamento disponibili da parte della Commissione, l'arretrato delle richieste di pagamento inevase ha continuato a lievitare, raggiungendo per la sola politica di coesione del periodo 2007-2013 l'importo di 24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014  (4).

Grazie alle misure di attenuazione adottate dalla Commissione, l'accumulo dell'arretrato è stato per lo più contenuto in altri ambiti d'intervento gestiti direttamente dalla Commissione. La maggior parte degli stanziamenti di pagamento disponibili nel 2014 sono stati utilizzati per onorare gli obblighi contrattuali derivanti dal precedente periodo di programmazione e ridurre quindi al minimo le penalità di mora, la cui entità si è comunque quintuplicata annualmente, raggiungendo l'importo di 3 milioni di EUR (5). Se da un lato tali misure hanno evitato incidenze finanziarie negative più gravi sul bilancio dell'UE, dall'altro esse hanno comportato il riporto al 2015 di diverse scadenze di pagamento, incidendo sulle aspettative legittime degli interessati che potrebbero aver dovuto posporre l'avvio dei loro progetti e/o accrescere temporaneamente la loro quota di cofinanziamento.

Si sta approssimando la fase di chiusura dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2007-2013. Nel 2014 l'entità totale delle richieste di pagamento pervenute è diminuita a 53 miliardi di EUR (contro i 61 miliardi di EUR del 2013). Nelle loro ultime previsioni (che risalgono al gennaio 2015) gli Stati membri prevedono di presentare richieste di pagamento pari a circa 48 miliardi di EUR nel 2015 e a 18 miliardi di EUR nel 2016. Tuttavia, tali cifre non possono essere prese alla lettera, dal momento che nel 2015-2016 il massimale delle richieste di pagamento che possono essere liquidate sarà fissato al 95 % dell'intera dotazione finanziaria del programma, come previsto dalla legislazione in vigore (6). La Commissione stima a circa 35 miliardi di EUR le richieste di pagamento liquidabili nel 2015 e a 3,5 miliardi di EUR quelle relative al 2016.

Il bilancio 2015 autorizza quasi 40 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento per la politica di coesione nel periodo 2007-2013. Tale dotazione coprirà sia l'arretrato dei pagamenti (24,7 miliardi di EUR, che assorbono il 62 % del bilancio per la politica di coesione 2007-2013) sia le nuove richieste di pagamento pervenute in tempo per essere liquidate (stimate a 35 miliardi di EUR). Di conseguenza, alla fine del 2015 è prevista una riduzione dell'arretrato a un importo di 20 miliardi di EUR.

La Commissione calcola attualmente che sarà necessario un importo di 23,5 miliardi di EUR per coprire le restanti richieste di pagamento prima della chiusura e ridurre gradualmente l'arretrato. Affinché ciò avvenga nel contesto della corretta attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020, la Commissione determinerà con maggiore precisione gli stanziamenti di pagamento per la rubrica 1b nel suo progetto di bilancio 2016.

Esercizio 2015 per la politica di coesione (in mld di EUR)

Stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio 2015

(1)

39,5

di cui arretrato a fine 2014

(2)

24,7

di cui previsioni per il 2015 limitate alla soglia del 95 %

(3)

~35

Arretrato previsto alla fine del 2015

(4)=(1)-(2)-(3)

~20


Esercizio 2016 per la politica di coesione (in mld di EUR)

Arretrato previsto alla fine del 2015

(1)

~20

Numero massimo delle restanti richieste di pagamento previste nel 2016 prima della chiusura

(2)

~3,5

Importo massimo di richieste di pagamento da coprire nel bilancio 2016

(3)=(1)+(2)

~23,5

Analogamente, l'entità degli stanziamenti di pagamento da proporre per gli altri settori d'intervento nel bilancio 2016 dovrebbe permettere di far fronte agli obblighi derivanti da impegni pregressi e ridurre al minimo gli interessi di mora, ma anche di garantire un adeguato grado di esecuzione e di aggiudicazione dei contratti relativi ai programmi 2014-2020.

La natura pluriennale di una quota consistente del bilancio dell'UE spiega il lasso temporale che intercorre tra il momento in cui l'impegno è registrato e l'effettivo esborso a fronte di tale impegno. L'accumulo di un volume strutturale di impegni da liquidare (noti come «RAL», che è l'acronimo francese dell'espressione «reste à liquider») è pertanto un fenomeno normale e previsto. Dato il termine legale per la liquidazione delle richieste di pagamento da parte della Commissione (7), la concentrazione a fine anno delle richieste legate al requisito di evitare il disimpegno ed eventuali interruzioni, si considera «normale» la presenza di una certa quantità di richieste di pagamento non liquidate a fine anno. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il crescente volume dell'arretrato ha raggiunto livelli «anormali» (8), che vincolano una quota sostanziale e sempre maggiore del bilancio per l'esercizio successivo e non sono sostenibili in termini di sana gestione finanziaria.

La Commissione considera che circa la metà dell'arretrato delle richieste di pagamento inevase nell'ambito della politica di coesione alla fine del 2013 e del 2014 risultava «anormale», vale a dire ascrivibile alla penuria di stanziamenti di pagamento autorizzati in bilancio, il che ha provocato un «effetto valanga». Con l'approssimarsi della fase di chiusura dei programmi, nel 2015 e 2016 il livello di pagamenti necessari sarà inferiore e l'arretrato diminuirà automaticamente. Anche il livello delle interruzioni e sospensioni dovrebbe diminuire man mano che i programmi si avviano alla conclusione. Poiché nel 2016 l'importo degli stanziamenti di pagamento per i programmi 2007-2013 dovrebbe ammontare a circa 21,5 miliardi di EUR, alla fine del 2016 l'arretrato dovrebbe attestarsi sui 2 miliardi di EUR.

Programmi della politica di coesione 2007-2013: andamento delle richieste di pagamento inevase a fine anno per il periodo 2007-2016

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La necessità di ridurre gradualmente l'arretrato «anormale» accumulatosi è stata riconosciuta da ambo i rami dell'autorità di bilancio — il Consiglio e il Parlamento europeo – i quali hanno deciso di comune accordo, nell'ambito dei negoziati sul bilancio 2015, di «ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP» e di impegnarsi «ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale».

Il presente documento fornisce una base concreta per un'intesa comune dei due rami dell'autorità di bilancio, che dovrebbero impegnarsi ad adottare decisioni in grado di consentire, entro la fine del 2016, la graduale riduzione dell'arretrato «anormale» delle fatture non pagate relative ai programmi 2007-2013.

Il piano di pagamento in questione offre altresì l'occasione di trarre alcuni insegnamenti per la futura gestione di bilancio:

1.

l'accordo sul bilancio rettificativo n. 2/2014 (9) alla fine del 2014 è stato determinante per stabilizzare a grandi linee l'arretrato delle richieste di pagamento inevase a un livello che è possibile ridurre gradualmente entro un biennio; Le istituzioni si sono assunte le proprie responsabilità tenuto conto della difficilissima situazione di bilancio in diversi Stati membri;

2.

Le misure di gestione attiva di bilancio adottate dalla Commissione si sono rivelate indispensabili per ovviare alla carenza di stanziamenti di pagamento in numerosi settori d'intervento. Tali misure dovranno essere mantenute fintantoché risulteranno necessarie per evitare interruzioni sproporzionate per i beneficiari e/o il pagamento di interessi di mora;

3.

nonostante la presenza di un ciclo ricorrente nell'attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione, le fluttuazioni tra valori massimi e minimi possono essere attenuate attuando quanto prima i programmi in una fase precoce del periodo di programmazione. Ciò è particolarmente auspicabile nell'attuale situazione economica caratterizzata da un acuto fabbisogno di investimenti per rilanciare la ripresa economica e la competitività;

4.

le richieste di pagamento devono essere presentate regolarmente: gli Stati membri dovrebbero evitare inutili ritardi amministrativi alla trasmissione delle loro richieste di pagamento nel corso dell'intero anno. La regolare presentazione delle richieste di pagamento migliora la gestione del bilancio e contribuisce a ridurre al minimo l'arretrato di fine anno;

5.

per contro, l'iscrizione in bilancio di sufficienti stanziamenti di pagamento costituisce una premessa necessaria per una corretta esecuzione del bilancio ed evitare l'accumulo di livelli insostenibili di richieste di pagamento inevase a fine anno. Oltre a ciò, occorrerà applicare la «flessibilità massima e specifica», evocata nelle conclusioni del Consiglio europeo e nella dichiarazione del Presidente Barroso nel febbraio del 2013, al fine di ottemperare agli obblighi giuridici dell'Unione. Inoltre, le decisioni dell'autorità di bilancio dovrebbero garantire, nella misura del possibile, un andamento regolare dei pagamenti per l'intera durata del QFP;

6.

occorre potenziare le capacità di previsione: oltre alle diverse analisi già fornite (10), la Commissione migliorerà ulteriormente le proprie previsioni a medio e a lungo termine al fine di individuare sul nascere, nella misura del possibile, eventuali problemi. In particolare, informerà i due rami dell'autorità di bilancio non appena dovesse individuare eventuali sviluppi nell'attuazione dei programmi relativi al periodo 2014-2020 che mettono a rischio il regolare profilo dei pagamenti.

1.   CONTESTO

Dal 2011 la Commissione si vede confrontata a un crescente volume di richieste di pagamento inevase a fine anno, pur avendo utilizzato appieno i massimali di pagamento nel 2013 e nel 2014 e malgrado il ricorso al margine per imprevisti per i pagamenti nel 2014. Sebbene gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel corso dei bilanci annuali siano stati pressoché interamente utilizzati, l'arretrato accumulatosi a fine anno delle richieste di pagamento inevase per la politica di coesione (rubrica 1b) e per determinati programmi di altre rubriche (quali ad esempio la rubrica 4 «Europa globale») è cresciuto costantemente.

La Commissione ha accolto l'invito del Parlamento e del Consiglio di monitorare la situazione nel corso dell'intero anno e nel corso gli ultimi anni si sono svolte riunioni interistituzionali ad hoc per uno scambio di valutazioni della situazione. Dal 2011 la Commissione è stata costretta a presentare progetti di bilanci rettificativi (PBR) intesi a incrementare sostanzialmente il livello degli stanziamenti di pagamento per rimediare alla penuria di risorse. Il livello iniziale inferiore degli stanziamenti di pagamento autorizzati ha comportato il ricorso a ricorrenti PBR e ha reso ancora più complesso il processo decisionale relativo al progetto di bilancio, che dovrebbe essere il tema principale della conciliazione. I bilanci rettificativi sono stati votati tardi, complicando così ulteriormente la gestione del processo di pagamento.

A fronte di livelli costantemente maggiori di stanziamenti d'impegno, il diagramma in appresso illustra bilanci e massimali sempre più limitati per i pagamenti annuali e mostra una graduale riduzione del divario tra massimale di pagamento e gli stanziamenti approvati, culminata nella necessità di ricorso al margine per imprevisti nel 2014.

Image

Nel dicembre 2014, nel quadro dell'accordo raggiunto sui bilanci 2014 e 2015, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione congiunta:

 

«Le istituzioni convengono sull'obiettivo di ridurre il livello di fatture non pagate a fine esercizio, con particolare riguardo alla politica di coesione, al livello strutturale nel corso dell'attuale QFP.

Al fine di raggiungere tale obiettivo:

la Commissione conviene di presentare, insieme alle conclusioni comuni sul bilancio 2015, previsioni quanto più aggiornate sul livello di fatture non pagate a fine 2014; la Commissione aggiornerà tali dati e fornirà scenari alternativi nel marzo 2015, quando sarà disponibile un quadro globale del livello di fatture non pagate a fine 2014 per i principali settori d'intervento;

alla luce di quanto sopra, le tre istituzioni si adopereranno per concordare un livello-obiettivo massimo di fatture non pagate a fine esercizio che possa essere considerato sostenibile;

su tale base e nel rispetto del regolamento QFP, delle dotazioni finanziarie concordate per i programmi nonché di ogni altro accordo vincolante, le tre istituzioni si impegneranno ad attuare, a partire dal 2015, un piano per ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 al livello concordato in comune entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Tale piano sarà concordato dalle tre istituzioni a tempo debito, prima della presentazione del progetto di bilancio 2016. Dato il livello eccezionalmente elevato di fatture non pagate, le tre istituzioni convengono di prendere in esame ogni possibile mezzo per ridurre il livello di tali fatture.

Ogni anno, la Commissione conviene di corredare il suo progetto di bilancio di un documento che valuti il livello di fatture non pagate e che spieghi in che modo il progetto di bilancio consentirà la riduzione di tale livello e in quale misura. Questo documento annuale farà il punto dei progressi compiuti fino a quel momento e proporrà adeguamenti al piano in linea con i dati aggiornati.»

Facendo immediatamente seguito alla dichiarazione congiunta, il 15 dicembre 2014 la Commissione ha presentato previsioni aggiornate del livello delle richieste di pagamento inevase entro la fine del 2014, che figurano nell'allegato 1.

Il presente documento fornisce un quadro generale dello stato di esecuzione alla fine del 2014, con particolare riferimento all'arretrato dei programmi 2007-2013 nell'ambito della politica di coesione, al fine di ridurlo a un livello convenuto entro la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale nel 2016. Il documento verte altresì sull'andamento dell'arretrato di altre rubriche, nonostante la gravità di tale problema sia alquanto meno grave, in termini assoluti, rispetto alla rubrica 1b: alla fine del 2014 l'arretrato delle richieste di pagamento inevase in altre rubriche ammontava a circa 1,8 miliardi di EUR.

2.   SITUAZIONE ALLA FINE DEL 2014

2.1.   Esecuzione alla fine del 2014

Alla fine del 2014 l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento (al netto dei riporti) ammontava a 134,6 miliardi di EUR (pari al 99 % degli stanziamenti definitivi autorizzati nel bilancio 2014). La sottoesecuzione dei pagamenti, pari a 32 milioni di EUR (inclusi i riporti), è la più bassa mai registrata, rispetto ai 107 milioni di EUR del 2013 e ai 66 milioni di EUR del 2012. Un livello di esecuzione così elevato, malgrado la tardiva adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, conferma i rigidi vincoli imposti agli stanziamenti di pagamento, segnatamente per il completamento dei programmi 2007-2013. In molti casi le relative linee di bilancio sono state rafforzate anche grazie agli stanziamenti originariamente intesi a coprire il prefinanziamento di programmi appena adottati per il periodo 2014-2020.

Nel corso del 2014 gli stanziamenti di pagamento per i programmi 2007-2013 relativi alla politica di coesione sono stati incrementati di 4,6 miliardi di EUR, di cui 2,5 miliardi di EUR a titolo del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, 0,6 miliardi di EUR mediante uno storno di fine esercizio (11) e 1,5 miliardi di EUR derivanti da trasferimenti interni a titolo dei programmi 2014-2020. Tali fondi supplementari hanno contribuito a stabilizzare, alla fine del 2014, l'arretrato dei programmi 2007-2013 nell'ambito della politica di coesione.

Una quota sostanziale di stanziamenti d'impegno inutilizzati è stata riportata o riprogrammata al 2015 e ciò non solo per la politica di coesione ma anche per i programmi nell'ambito dello sviluppo rurale (rubrica 2) e dei fondi «Migrazione» e «Sicurezza» (rubrica 3). Di conseguenza, a fine 2014 l'importo degli stanziamenti da liquidare (RAL) è sceso a 189 miliardi di EUR, pari a una riduzione di 32 miliardi di EUR rispetto ai RAL riscontrati a fine 2013. Tuttavia, si tratta di una diminuzione piuttosto artificiale in quanto ascrivibile per lo più alla sottoesecuzione degli stanziamenti d'impegno per i programmi 2014-2020 riportati e riprogrammati al 2015 e ad esercizi successivi, allorché il problema si ripresenterà. Se tutti gli stanziamenti per i nuovi programmi fossero stati impegnati nel 2014, i RAL sarebbero rimasti molto più prossimi al livello del 2013 (224 miliardi di EUR).

Il diagramma in appresso mostra l'andamento del livello dei RAL sul periodo 2007-2014 e la proiezione per lo stesso livello alla fine del 2015, per il bilancio nel suo insieme e per i programmi in regime di gestione concorrente nelle rubriche 1b, 2 e 3, nonché gli altri programmi/le altre rubriche. Come si evince da diagramma, il livello complessivo dei RAL alla fine del 2015 dovrebbe ritornare a un livello analogo a quello della fine del 2013. Ciò nondimeno, il diagramma mostra altresì la distinzione tra i programmi in regime di gestione concorrente nelle rubriche 1b, 2 e 3, per i quali si prevede una diminuzione dei RAL rispetto al 2013, e gli altri programmi/le altre rubriche per cui alla fine del 2015 è invece previsto un aumento dei RAL.

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2.2.   Misure di attenuazione adottate nel 2014

Il 28 maggio 2014 la Commissione ha presentato il suo progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, in cui chiedeva stanziamenti di pagamento supplementari per il 2014. Dopo un lungo processo di adozione, il PBR n. 3/2014 è stato finalmente approvato il 17 dicembre 2014. In attesa dell'adozione del bilancio rettificativo, nel corso dell'esercizio 2014 la Commissione ha posto in essere una serie di misure di attenuazione al fine di onorare gli obblighi giuridici derivanti da impegni pregressi, avviando nel contempo una nuova generazione di programmi sullo sfondo di una situazione di bilancio straordinariamente rigida.

Per poter attuare le politiche stabilite con gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, la Commissione ha seguito una strategia di gestione attiva del bilancio, tenendo presenti tre principi fondamentali:

ridurre al minimo le incidenze finanziarie per il bilancio dell'UE degli interessi di mora e delle potenziali passività;

massimizzare l'attuazione dei programmi;

ridurre al minimo le incidenze potenzialmente negative delle decisioni per soggetti terzi e per l'economia nel suo insieme.

Di conseguenza, tra le misure intese a garantire una gestione attiva degli esigui stanziamenti di pagamento rientravano le seguenti: recupero proattivo degli importi indebiti; limitazione degli importi inattivi sui conti fiduciari; riduzione delle quote di prefinanziamento; impiego ottimale dei termini massimi di pagamento autorizzati; rinvio degli inviti a presentare proposte/appalti delle relative procedure di aggiudicazione dei contratti.

Queste misure di attenuazione hanno aiutato la Commissione a mantenere il proprio status di investitore di prima classe e la propria immagine di partner affidabile e sicuro. La Commissione è riuscita a ridurre al minimo, nella misura del possibile, gli effetti negativi della carenza di stanziamenti di pagamento, ad esempio per quanto riguarda la limitazione dell'entità degli interessi di mora. Nonostante sia pressoché quintuplicato rispetto al 2013, l'importo degli interessi pagati alla fine del 2014 resta limitato (3 milioni di EUR). L'incremento relativamente maggiore per le rubriche 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e 4 (Europa globale), come risulta dalla tabella in appresso, testimonia della pressione sugli stanziamenti di pagamento.

Interessi di mora pagati (in EUR)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rubrica 1a

294 855

157 950

173 748

329 615

137 906

243 748

1 047 488

Rubrica 1b

1 440

5 324

6 220

11 255

31 726

71 620

103 960

Rubrica 2

27 819

1 807

9 576

15 713

61 879

30 991

61 985

Rubrica 3

13 417

59 852

48 673

50 397

29 375

13 060

7 252

Rubrica 4

250 204

178 468

257 818

1 266 425

335 820

247 786

1 797 825

Rubrica 5

43 915

442 678

237 367

60 825

142 254

46 187

8 614

Totale

631 651

846 079

733 403

1 734 230

738 960

653 392

3 027 124

L'importo degli interessi di mora per la politica di coesione (rubrica 1B) non è significativo, dal momento che la gestione concorrente non solo costituisce il grosso della rubriche in questione ma non comporta neanche interessi di mora. Tuttavia, in termini di credibilità, il mancato rispetto delle scadenze regolamentari per le politiche in regime di gestione concorrente risulta alquanto deleterio.

3.   TERMINOLOGIA

La presente sezione spiega le diverse definizioni utilizzate nel documento.

3.1.   Ciclo di progetti

Prima di approvare un programma operativo o un progetto, la Commissione accantona gli stanziamenti necessari creando un impegno su una linea di bilancio per un determinato importo. Questa operazione consuma una parte degli stanziamenti d'impegno autorizzati.

La firma del contratto relativo al progetto o l'approvazione del programma operativo comporta molto spesso un certo livello di prefinanziamento, grazie al quale il beneficiario può avviare il progetto senza la necessità di prendere denaro a prestito. Completate le tappe stabilite, il beneficiario può presentare richieste di pagamenti intermedi e ottenere il rimborso delle spese sostenute per il programma.

Tuttavia, nel caso di programmi di vasta portata in ambiti come la ricerca (Orizzonte 2020), i Fondi strutturali, il Fondo europeo per la pesca e lo sviluppo rurale, una volta raggiunto un determinato stato di avanzamento, le richieste di pagamenti intermedi non si traducono più in pagamenti effettivi dal momento che sono coperte dal prefinanziamento. Inoltre, una quota dei fondi totali impegnati per il progetto o il programma è versata soltanto alla sua chiusura, allorché la Commissione avrà verificato che tutti i lavori sono stati eseguiti in base all'accordo iniziale. Se così non è, si procede a un disimpegno parziale dei fondi e, in taluni casi, la Commissione può anche emanare ordini di riscossione per recuperare i pagamenti indebiti.

3.2.   Impegni da liquidare (RAL)

Gli impegni da liquidare sono comunemente denominati «RAL», dall'acronimo francese per «Reste à Liquider». Si tratta della parte di un impegno che non è stata utilizzata per un pagamento in un dato momento. Nell'ambito dei progetti pluriennali gli impegni sono contratti all'inizio del progetto con un prefinanziamento limitato mentre i pagamenti intermedi sono effettuati successivamente, allorché il progetto è in fase di attuazione, e il pagamento finale avviene alla chiusura del progetto/programma.

Una quota sostanziale del bilancio dell'UE è destinata a investimenti la cui esecuzione avviene su diversi anni. La differenza tra gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio annuale determina la variazione del livello complessivo dei RAL. Il normale andamento di questi ultimi è determinato, a sua volta, dalla velocità di accumulo degli impegni e dal ritmo di attuazione dei programmi. Tuttavia, i RAL crescono ulteriormente se in bilancio sono iscritti stanziamenti di pagamento insufficienti, a prescindere dal ritmo di attuazione. Quest'ultimo caso comporta la crescita del livello delle richieste di pagamento inevase a fine esercizio.

Il rapporto tra i RAL e gli impegni dell'esercizio costituisce un buon indicatore per confrontare l'entità dei RAL di determinati programmi e la loro dotazione finanziaria. Ad esempio, i programmi e le azioni a carattere annuale, come l'Erasmus e gli aiuti umanitari, hanno un rapporto RAL/impegni inferiore a uno, il che indica che la maggior parte degli impegni è liquidata nel giro di un anno. I programmi nell'ambito della politica di coesione presentano invece di norma un rapporto RAL/impegni compreso tra 2½ e 3, che rispecchia l'impatto delle regole sul disimpegno automatico previste dalla legislazione (le cosiddette regole «N+2»/«N+3»; cfr. la sezione 4.1 in appresso). Alcuni programmi nell'ambito della rubrica 4 presentano un rapporto ancora superiore in ragione del complesso ciclo di negoziati legati alla loro attuazione. Nelle sue richieste di pagamento la Commissione tiene conto di tali indicatori.

3.3.   Vincoli di tesoreria e carenza di stanziamenti di pagamento

Le disponibilità finanziarie della Commissione dipendono per lo più dagli importi che pervengono mensilmente dagli Stati membri in base alle norme sulle risorse proprie. La Commissione non può prendere denaro a prestito per far fronte ai problemi di liquidità: questi ultimi possono comportare ritardi temporanei nel versamento ai beneficiari dei fondi UE anche se nel bilancio per l'esercizio in corso sono stati autorizzati sufficienti stanziamenti di pagamento. Ciò può verificarsi, di norma nella prima metà dell'anno, perché l'entità delle richieste di pagamento inevase alla fine dell'esercizio precedente e di quelle da liquidare nei primi mesi dell'esercizio in corso (ad esempio, per il Fondo europeo agricolo di garanzia) è superiore all'afflusso massimo mensile di risorse proprie messe a disposizione della Commissione. Man mano che l'arretrato dell'esercizio precedente diminuisce e l'afflusso mensile di risorse prosegue nel corso dell'anno, i limiti di tesoreria non sono più vincolanti nei successivi mesi dell'anno.

I problemi di liquidità all'inizio dell'anno sono acuiti dalla carenza di stanziamenti di pagamento dal momento che la richiesta mensile di finanziamenti si basa sulle entrate previste nel bilancio autorizzato così com'è, prima dell'adozione dei bilanci rettificativi che incrementano il volume dei pagamenti, che di norma avviene verso la fine dell'anno.

In base alla data precisa di adozione (cioè prima o dopo il 16 novembre dell'esercizio in questione), la corrispondente richiesta supplementare di risorse proprie a copertura degli ulteriori stanziamenti di pagamento autorizzati nei bilanci rettificativi adottati a fine anno può tradursi nella disponibilità di liquidità soltanto all'inizio dell'esercizio successivo, il che può comportare problemi nell'esecuzione dei bilanci rettificativi nello stesso anno.

3.4.   Arretrato delle richieste di pagamento inevase a fine esercizio

Alla fine di ogni esercizio si riscontra un arretrato delle richieste di pagamento inevase, vale a dire richieste di pagamento inviate dai beneficiari dei fondi UE e che devono essere liquidate entro un dato termine (di norma, inferiore ai due mesi) ma che non sono ancora state pagate (12). Ciò si verifica per una delle tre seguenti ragioni:

a)

interruzioni/sospensioni in corso: i pagamenti sono stati interrotti/sospesi per taluni beneficiari/programmi. Le interruzioni dei pagamenti sono di norma interventi formali a breve termine mediante i quali la Commissione ritarda il pagamento in attesa delle informazioni mancanti o delle verifiche sui sistemi di gestione e di controllo;

b)

tempistica: le richieste di pagamento sono state trasmesse negli ultimissimi giorni dell'anno e non è possibile trattarle prima della fine dell'anno per mancanza di tempo;

c)

mancanza di crediti: gli stanziamenti di pagamento autorizzati sulla pertinente linea di bilancio si sono esauriti.

Una parte dell'arretrato è considerata «normale» (cfr. le lettere a) e b)). L'accumulo dell'arretrato «anormale» di richieste di pagamento inevase, per lo più nell'ambito della politica di coesione, è ascrivibile alla carenza di stanziamenti di pagamento (lettera c)), cui si aggiunge l'incidenza dei vincoli di tesoreria all'inizio dell'anno (cfr. la precedente sezione 3.3). La sezione 4 illustra nei dettagli il caso della politica di coesione.

4.   RUBRICA 1B: ANDAMENTO DELL'ARRETRATO E PROSPETTIVE

Il presente capitolo esamina il caso specifico della politica di coesione (rubrica 1b), delineando, in primo luogo, le principali caratteristiche dei Fondi strutturali e spiegando come le attuali difficoltà derivano da determinati eventi passati o legati alla normativa, per poi esaminare com'è possibile definire un arretrato «normale» e fornire un'analisi dettagliata della situazione alla fine del 2014.

4.1.   Esecuzione dei Fondi strutturali 2007-2013

Fondi strutturali 2007-2013: principali caratteristiche

I progetti finanziati a titolo della rubrica 1b sono organizzati in programmi operativi, i quali sono proposti dagli Stati membri e negoziati e adottati dalla Commissione all'inizio del periodo per l'intera durata dello stesso. Ciascun programma operativo è attuato in regime di gestione concorrente mediante singoli progetti: ciò significa che l'esecuzione dei fondi spetta agli Stati membri. La Commissione partecipa ai comitati di monitoraggio, in cui svolge un ruolo consultivo per la selezione dei progetti e controlla l'attuazione degli stessi mediante relazioni annuali di attuazione.

I programmi sono cofinanziati dal bilancio dell'UE, il che significa che la Commissione non ne copre l'intero costo. Gli Stati membri devono reperire fondi complementari per finanziare parte dei programmi.

Una volta adottato un programma, l'Unione europea ha contratto un obbligo giuridico per l'intero periodo. La Commissione ha impegnato automaticamente gli stanziamenti su base annuale prima della fine di aprile, per il periodo 2007-2013, in base al piano di finanziamento del programma e non all'effettiva attuazione dei progetti del programma. Sebbene i pagamenti dell'UE non possano mai superare gli impegni di bilancio dell'Unione, le spese sono ammissibili dall'inizio del periodo (cioè anche prima dell'adozione del programma) fino alla fine del periodo di ammissibilità.

In seguito all'approvazione del programma, la Commissione eroga il prefinanziamento: si tratta di pagamenti effettuati automaticamente agli Stati membri e restano a sua disposizione fino alla loro liquidazione nella fase di chiusura.

Mentre procede l'attuazione dei diversi progetti, gli Stati membri presentano richieste di pagamenti intermedi tramite la loro autorità di certificazione. Le richieste di pagamenti intermedi sono evase dalla Commissione in base al tasso di cofinanziamento in vigore, purché non se ne decida l'interruzione o la sospensione.

Il meccanismo funziona fintantoché l'importo totale di prefinanziamento versato dalla Commissione e le richieste di pagamenti intermedi presentate dagli Stati membri a titolo dei programmi non raggiungono il 95 % dell'importo della dotazione dei programmi. Una volta raggiunta tale soglia lo Stato membro può ancora trasmettere le sue richieste di pagamento, le quali però si utilizzano di norma per liquidare gli eventuali prefinanziamento in sospeso. Il resto sarà saldato alla chiusura del programma. Gli Stati membri devono giustificare le spese ammissibili per coprire l'importo del prefinanziamento ricevuto all'inizio del periodo e l'importo trattenuto per la chiusura (il 5 % della dotazione totale).

Al termine del periodo di ammissibilità, è previsto un termine di 15 mesi per preparare e presentare alla Commissione i documenti di chiusura e chiedere il saldo del pagamento finale. Prima che possa essere effettuato il pagamento finale, la Commissione esamina il pacchetto di chiusura (cioè la dichiarazione di chiusura, la relazione finale di attuazione e la richiesta finale). Poiché tale documentazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2017, la decisione sulla chiusura (e sui relativi pagamenti finali) verrà adottata tra il 2017 e il 2019.

In base all'esito di tale processo, il 5 % trattenuto per la chiusura è utilizzato per pagare le richieste di pagamento inevase. In caso contrario la Commissione non versa l'intero importo alla chiusura e l'importo non versato sarà disimpegnato. Se le rettifiche sono superiori al 5 %, la Commissione procederà al recupero dell'importo indebitamente versato.

La regola N+2/N+3

La regola N+2/N+3, originariamente introdotta per il periodo di programmazione 2000-2006, prevede che l'impegno contratto nell'anno N debba essere coperto dal medesimo importo di prefinanziamento e dalle richieste di pagamenti intermedi entro il 31 dicembre dell'anno N+2 (regola N+2). Ad esempio, un impegno contratto nel 2012 deve essere pienamente coperto dalle richieste di pagamento entro il 31 dicembre 2014. L'importo non coperto è disimpegnato, il che significa che lo Stato membro perde il finanziamento. Ad oggi, tuttavia, non si sono registrati disimpegni significativi in ragione della regola N+2/N+3 da quando esistono i Fondi strutturali.

La regola in questione è stata introdotta per garantire disciplina finanziaria nella gestione dei fondi dell'UE. Poiché gli impegni sono effettuati automaticamente una volta approvato un programma, la regola obbliga gli Stati membri ad attuare i progetti in maniera dinamica e a evitare problemi alla fine del ciclo. La regola garantisce altresì un profilo dei pagamenti più omogeneo, obbligando gli Stati membri a presentare richieste di pagamento a intervalli regolari. Tuttavia, come illustrato nel prossimo capitolo, un «ammorbidimento» della regola, in particolare sulla scia della crisi finanziaria del 2008, ne ha ridotto l'effetto regolatore.

La regola N+2/N+3 è alla base dell'accumulo di fine anno delle richieste di pagamento: gli Stati membri devono inviare le loro richieste di pagamento entro la mezzanotte del 31 dicembre mediante un apposito sistema informatico. Sebbene siano legalmente tenuti a inviare le loro richieste di pagamento periodicamente nel corso dell'anno (13), l'esperienza degli anni passati rivela che molti Stati membri attendono fino alle ultime settimane per effettuare invii massicci.

4.2.   Profilo delle richieste di pagamento per il periodo di programmazione 2007-2013

Principali elementi del ciclo di pagamento

All'inizio del periodo vengono versati ingenti importi di prefinanziamento, cui fa seguito, per diversi anni, un livello relativamente basso di pagamenti intermedi man mano che vengono create le strutture dei programmi e prende avvio l'attuazione dei progetti. Poiché la regola N+2/N+3 non inizia a produrre i propri effetti prima della fine del terzo anno del periodo di programmazione, non vi è alcuna pressione a presentare le richieste fin dall'inizio. Inoltre, il prefinanziamento copre ancora una quota consistente degli impegni contratti all'inizio del periodo di programmazione. Circa 2-3 anni prima della fine del periodo di programmazione, il livello annuale dei pagamenti intermedi inizia ad aumentare man mano che i programmi arrivano a maturità e le richieste di pagamento raggiungono la velocità di crociera. Si rileva un picco alla fine del periodo/all'inizio del successivo periodo di programmazione, seguito da un calo a un livello prossimo allo zero negli anni successivi, allorché i programmi raggiungono la soglia del 95 %. Come indicato in precedenza, i pagamenti alla chiusura sono effettuati durante un periodo compreso tra uno e tre anni dopo la fine del periodo di ammissibilità.

Deroghe

Tre cambiamenti intervenuti durante il quadro legislativo applicabile al periodo di programmazione 2007-2013 hanno amplificato il carattere ciclico del livello dei pagamenti intermedi:

1.

il passaggio dalla regola N+3 a quella N+2. Nell'ambito del compromesso generale alla base del QSP 2007-2013, i nuovi Stati membri come pure la Grecia e il Portogallo erano soggetti alla regola N+3 per la tranche di impegni 2007-2010 e, successivamente, alla regola N+2 fino alla fine del periodo. Ciò significa che entro la fine del 2013 gli Stati membri in questione hanno dovuto coprire due tranche di impegni: la tranche del 2010 e quella del 2011. Ovviamente, gli Stati membri non hanno necessariamente atteso fino al termine di disimpegno per attuare i programmi e presentare le loro richieste di pagamento, ragion per cui non vi è stato un raddoppio delle richieste di pagamento nel 2013. Tuttavia, questa regola ha incrementato nettamente il picco del 2013 con un effetto di ricaduta sugli anni successivi a causa dell'accumulo di un crescente arretrato;

2.

gli Stati membri hanno dovuto effettuare una verifica della conformità dei loro sistemi di controllo per i fondi. I risultati di tale verifica dovevano essere approvati dalla Commissione. È stato possibile inviare le richieste di pagamenti intermedi ma la Commissione ha potuto rimborsarle soltanto dopo aver approvato la valutazione della conformità. Se la maggior parte dei programmi è stata adottata nel 2007, la presentazione delle richieste (o quantomeno il loro rimborso da parte della Commissione) è stata invece ritardata, tanto che nel 2008 non è stato effettuato pressoché nessun pagamento intermedio;

3.

In risposta alla crisi finanziaria, gli Stati membri hanno chiesto con veemenza di neutralizzare la tranche degli impegni del 2007 riguardo alla regola N+2/N+3. La richiesta è stata accolta dalla Commissione ma, invece di posporre di un anno la soglia di disimpegno della trance del 2007, la regola N+2/N+3 è stata ulteriormente indebolita da una votazione unanime in seno al Consiglio di suddividere l'obbligo relativo alla trance del 2007 in sei sesti sull'intero periodo. In virtù di questa cosiddetta «Greek rule» (disposizione greca) è stato possibile presentare un numero inferiore di richieste di pagamento all'inizio del periodo, cui ha fatto seguito un aumento di tali richieste alla fine del periodo.

Oltre a ciò, sempre in risposta alla crisi finanziaria, il periodo di ammissibilità delle spese per i programmi 2000-2006 è stato prorogato dalla fine del 2008 al 2009 (modificando la decisione della Commissione che approvava il programma), ragion per cui gli Stati membri hanno continuato a incentrarsi sull'attuazione dei programmi 2000-2006. Di conseguenza, l'attuazione dei programmi 2007-2013 e la presentazione delle relative richieste di pagamenti intermedi 2007-2013 hanno subito un ritardo.

Raffronto dei programmi per il periodo 2000-2006 e 2007-2013

Laddove il periodo di programmazione 2007-2013 ha visto il passaggio dalla regola N+3 a quella N+2 alla fine del quarto anno, al periodo di programmazione 2000-2006 si è applicata soltanto la regola N+2, quantunque con alcuni adeguamenti del 2004 in ragione dell'adesione di 10 Stati membri.

Il diagramma in appresso confronta i pagamenti intermedi cumulativi per il periodo 2000-2006, effettuati nel periodo 2001-2007 in percentuale della valutazione complessiva, con i pagamenti intermedi cumulativi per i programmi 2007-2013 effettuati dal 2008 al 2014, anche in questo caso in percentuale della valutazione complessiva.

Grafico 1: andamento annuale dei pagamenti intermedi cumulativi (con un intervallo di un anno): 2000-2006 (UE-15) rispetto al periodo 2007-2013 (percentuale della dotazione totale escluso il prefinanziamento)

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Come si evince dal diagramma, i pagamenti cumulativi per i programmi 2007-2013 restano costantemente al di sotto del livello rilevato nel periodo 2000-2006, sebbene tendano a recuperare a fine periodo. Il ritardo accusato dai programmi 2007-2013 è imputabile alla combinazione dei fattori illustrati in precedenza: spiega la sottoesecuzione degli stanziamenti di pagamento e del massimale dei pagamenti all'inizio del periodo, dal momento che il profilo di pagamento per i programmi 2000-2006 era stato utilizzato come riferimento per la fissazione dei massimali.

Tuttavia, allorché le richieste di pagamento hanno iniziato a recuperare in un secondo momento, i pagamenti sono stati seriamente limitati dal livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati e/o dal massimale dei pagamenti, il che ha prodotto l'accumulo dell'arretrato.

Andamento dell'arretrato 2007-2014

Il diagramma in appresso (14) illustra l'andamento dell'arretrato per i programmi 2007-2013 nel corso del periodo 2007-2016.

Grafico 2: programmi relativi alla politica di coesione 2007-2013: andamento delle richieste di pagamento inevase a fine anno (in mld di EUR)

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Come si evince dal grafico, l'arretrato relativo ai programmi 2007-2013 ha iniziato a lievitare nel 2011, allorché ha raggiunto un importo di 11 miliardi di EUR, per poi toccare un picco di 24,7 miliardi di EUR nel 2014. Come illustrato in seguito, le proiezioni indicano un volume ancora elevato dell'arretrato alla fine del 2015, prima di ritornare a un livello «normale» e sostenibile alla fine del 2016.

4.3.   Componenti e tipologie di arretrato

Nel corso dell'anno la Commissione riceve le seguenti richieste di pagamento relative ai Fondi strutturali:

a)

richieste di pagamento ammissibili coperte dai pagamenti nel corso dell'anno;

b)

richieste di pagamento già coperte dal prefinanziamento all'inizio del periodo di programmazione, per le quali non fanno pertanto seguito ulteriori pagamenti;

c)

le richieste di pagamento che possono essere pagate soltanto dopo la chiusura devono attendere fintantoché la Commissione e il beneficiario non hanno trovato un accordo sulla chiusura;

d)

richieste di pagamento non liquidate in quanto trasmesse negli ultimissimi giorni dell'anno, per cui non è stato possibile trattarle prima della fine dell'anno stesso;

e)

richieste di pagamento interrotte/sospese per taluni beneficiari. Le sospensioni o interruzioni dei pagamenti sono di norma interventi formali a breve termine mediante i quali la Commissione ritarda il pagamento in attesa delle informazioni mancanti o delle verifiche sui sistemi di gestione e di controllo;

f)

richieste di pagamento non liquidate a fine anno in quanto si sono esauriti gli stanziamenti di pagamento autorizzati sulla pertinente linea di bilancio.

Le ultime quattro categorie (dalla lettera c) alla lettera f)) permangono richieste di pagamento inevase a fine anno ma nell'arretrato rientrano anche le richieste di pagamento inevase per le ragioni esposte alle lettere d) e f). Un certo volume di richieste di pagamento inevase a fine anno si considera «normale» allorché queste corrispondono alle ragioni esposte alle lettere d) ed e). L'arretrato «anormale» include unicamente le richieste di pagamento inevase per le ragioni di cui alla lettera f).

Il grafico in appresso illustra il flusso delle richieste di pagamento per la rubrica 1b, dal momento della presentazione da parte degli Stati membri, passando per l'identificazione di «richieste di pagamento liquidabili», fino all'arretrato considerato «normale» e «anormale».

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Concentrazione delle richieste di pagamento a fine anno e termini di pagamento

Nel mese di dicembre si rileva una concentrazione elevata di richieste di pagamento inviate dagli Stati membri, che oscilla tra il 27 % e il 35 % del totale annuale per il periodo 2011-2014. Per ciascuna richiesta di pagamento pervenuta, la Commissione deve effettuare una serie di controlli prima di procedere al versamento. Quanto maggiore è il numero di richieste di pagamento pervenute nelle ultime settimane dell'anno, tanto maggiore è il rischio che esse non siano liquidate prima della fine dell'anno,

ragion per cui la Commissione incoraggia periodicamente gli Stati membri a inviare le loro richieste di pagamento con maggiore regolarità nel corso dell'anno.

Il diagramma in appresso illustra l'andamento delle richieste di pagamento per i programmi 2007-2013 presentate tra il 2007 e il 2014.

Grafico 3 bis: andamento mensile delle richieste cumulative di pagamenti intermedi presentate per il periodo 2007-2013 (in % del totale)

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Il diagramma precedente illustra chiaramente un'impennata ricorrente delle richieste di pagamento a fine anno.

Grafico 3 ter: concentrazione delle richieste di pagamento presentate durante gli ultimi due mesi dell'anno (% delle richieste ricevute nei mesi di novembre e dicembre) tra il 2011 e il 2014

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I grafici mostrano che un numero sempre maggiore di richiesta di pagamento sono pervenute a fine anno a causa della crescente pressione della regola N+ 2. Poiché la regola N+3 è stata soppressa nel 2013, la quasi totalità degli Stati membri (salvo la Romania, la Slovacchia e la Croazia) ha applicato la regola N+2. Tale soppressione ha inciso notevolmente sul volume delle richieste di pagamento pervenute nell'esercizio in questione. Il numero di richieste di pagamento che arrivano troppo tardi per poter essere liquidate nel corso dell'esercizio dipende dall'entità totale delle richieste di pagamento pervenute nell'anno e dal suo profilo nel corso dello stesso.

Impatto delle interruzioni e sospensioni

Per tutelare il bilancio dell'UE, la Commissione utilizza una serie di meccanismi preventivi prima di presentare i pagamenti agli Stati membri, quando è a conoscenza di potenziali carenze. Questi meccanismi sono particolarmente utili per migliorare i sistemi di controllo negli Stati membri, riducendo così la necessità di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

Di conseguenza, alcuni pagamenti richiesti non sono immediatamente esigibili, dal momento che sono stati interrotti ovvero sospesi dalla Commissione in attesa di una serie di miglioramenti dei sistemi di controllo. Sebbene in ultima analisi la maggior parte di queste richieste non venga respinta, i pagamenti non possono essere effettuati immediatamente.

A norma del regolamento (15), la Commissione può:

interrompere i termini di pagamento per un periodo massimo di sei mesi per i programmi del periodo 2007-2013 qualora vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro interessato, oppure qualora i servizi della Commissione debbano effettuare verifiche supplementari essendo venuti a conoscenza che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata sono connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate;

sospendere la totalità o una parte di un pagamento intermedio a uno Stato membro per i programmi del periodo 2007-2013 se vi sono prove di gravi carenze del sistema di gestione e di controllo del programma e lo Stato membro non ha adottato le necessarie misure correttive, o se le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata, oppure se uno Stato membro ha gravemente violato i suoi obblighi di gestione e di controllo. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può imporre una rettifica finanziaria.

Stima dell'arretrato «normale»

Come illustrato in precedenza, con arretrato «normale» si intende il totale delle richieste interrotte o sospese e delle richieste pervenute troppo tardi per essere evase nel corso dell'anno. Le richieste ricevute gli ultimi dieci giorni di calendario dell'anno possono essere considerate richieste pervenute troppo tardi per essere evase, in quanto la Commissione deve disporre di una sufficiente garanzia che sia possibile eseguire pienamente gli stanziamenti disponibili in bilancio. Tuttavia, talune richieste interrotte o sospese rientrano anche fra le richieste pervenute troppo tardi per essere evase e non vanno pertanto conteggiate due volte.

Di conseguenza, l'arretrato «normale» aumenterà con il numero complessivo di richieste pervenute nel corso dell'esercizio e la concentrazione relativa negli ultimi giorni dell'anno.

Per quanto concerne il periodo 2010-2014, il grafico in appresso fornisce una panoramica delle richieste di pagamento ricevute, dell'arretrato a fine anno e delle richieste pervenute troppo tardi per essere evase o sospese.

Grafico 4 Rubrica 1b: richieste, arretrato, sospensioni nel periodo 2010-2014

Image

Negli ultimi tre anni (2012-2014), l'arretrato «normale» (vale a dire le richieste di pagamento ricevute gli ultimi dieci giorni dell'anno o le richieste di pagamento interrotte ovvero sospese anche se pervenute prima degli ultimi dieci giorni) può essere stimato a circa la metà del valore dell'arretrato complessivo raggiunto alla fine di ogni anno. L'altra metà è legata alla carenza di stanziamenti di pagamento autorizzati in bilancio, circostanza che ha creato un «effetto valanga» (16).

Con il calo delle richieste di pagamento attese nel 2015 e 2016, la prevista riduzione dei casi di interruzione/sospensione e l'assenza di pressioni dovute alla regola «N+2» alla fine del 2015 (17), anche l'arretrato «normale» dovrebbe diminuire drasticamente.

4.4.   Prospettive per le richieste di pagamento relative al periodo 2007-2013 che saranno presentate negli anni 2015 e 2016

Stime per il 2015 e il 2016 sulla base delle previsioni degli Stati membri

Il regolamento che disciplina i fondi per il periodo 2007-2013 (18) prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno N, una previsione delle loro probabili richieste di pagamenti intermedi per l'anno N e l'anno N+1. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno concordato di aggiornare tali informazioni nel settembre dell'anno N, al fine di valutare in modo più preciso il livello crescente di richieste di pagamento inevase (arretrato) e la notevole concentrazione di richieste di pagamento presentate negli ultimi mesi dell'anno.

Tuttavia, il nuovo regolamento che disciplina i fondi per il periodo 2014-2020 (19) prescrive agli Stati membri di comunicare una previsione delle richieste di pagamenti intermedi per l'anno N e N+1 entro il 31 gennaio dell'anno N (con un aggiornamento entro il 31 luglio). Questo nuovo termine è stato applicato dagli Stati membri nel 2015 su base volontaria per i programmi del periodo 2007-2013, a seguito di una richiesta della Commissione confermata nel dicembre 2014. Stando ai dati ricevuti il 3 marzo 2015 dalla Commissione, gli Stati membri prevedono di presentare nel 2015 richieste di pagamento per un totale di circa 48 miliardi di EUR (si tratta di pagamenti esigibili e non esigibili) e nel 2016 richieste per un valore di 18 miliardi di EUR (20).

Come illustrato in precedenza, non tutte le richieste di pagamento si traducono direttamente in pagamenti, in quanto occorre tener conto del «massimale del 95 %» per i pagamenti di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (21). Poiché un numero sempre maggiore di programmi raggiunge il «massimale del 95 %», la rettifica sarà molto più significativa nel 2015 e negli anni successivi. Di conseguenza, le cifre effettive concernenti le richieste di pagamento attese sono inferiori rispetto a quelle previste dagli Stati membri, giacché le richieste al di sopra del massimale del 95 % sono prese in esame solo al momento della chiusura. Secondo queste previsioni basate sull'applicazione del massimale, la Commissione si aspetta di ricevere nel 2015 richieste di pagamenti esigibili per un importo complessivo di circa 35 miliardi di EUR. Il dato corrispondente per il 2016 equivale a circa 3 miliardi di EUR. L'importo per il 2016 sarà più preciso (e potrebbe essere leggermente più elevato) una volta che gli Stati membri presenteranno i dati mancanti o rivedranno quelli trasmessi in relazione ad alcuni programmi operativi.

L'allegato 2 fornisce maggiori dettagli sulle previsioni degli Stati membri relative alle richieste di pagamento che saranno presentate nel 2015 e nel 2016 per i programmi di coesione del periodo 2007-2013.

Stima della Commissione in base all'esecuzione

Alla fine del 2014, l'ammontare complessivo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati era pari a 266,1 miliardi di EUR. La dotazione finanziaria complessiva dei programmi nel quadro della politica di coesione 2007-2013 ammonta a 347,3 miliardi di EUR. Tenendo presenti i disimpegni effettuati finora e il rischio di disimpegno derivante dell'applicazione della regola N+2/N+3 alla fine del 2014, ancora in attesa di conferma (un importo massimo complessivo di circa 0,9 miliardi di EUR dall'inizio del periodo), l'importo massimo ancora da pagare è pari a circa 80,3 miliardi di EUR. Tuttavia, il 5 % degli importi di ciascun programma deve essere versato solo al momento della chiusura (17,3 miliardi di EUR).

Di conseguenza, il livello previsto di richieste di pagamenti intermedi ancora da evadere nel 2015 o negli anni successivi ammonta a circa 63 miliardi di EUR, vale a dire il 18 % della dotazione complessiva, cifra che comprende l'arretrato a fine 2014 (24,7 miliardi di EUR). Il livello massimo di nuove richieste di pagamenti esigibili per il 2015 o gli anni successivi, prima della chiusura, ammonta a 38,3 miliardi di EUR. Se nel 2015 dovessero pervenire richieste di pagamento per un importo massimo di 35 miliardi di EUR, le restanti richieste per un valore massimo di 3,5 miliardi di EUR verrebbero ricevute nel 2016.

Arretrato stimato alla fine del 2015 in base alle previsioni rettificate degli Stati membri

Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 ammonta a 39,5 miliardi di EUR. Predetto importo comprende sia l'arretrato precedente al 2015 (24,7 miliardi di EUR) sia le nuove richieste di pagamento (di importo stimato a 35 miliardi di EUR). Di conseguenza, l'arretrato previsto alla fine del 2015 ammonterebbe a 20 miliardi di EUR, di cui almeno la metà, ossia circa 10 miliardi di EUR, continuerebbe ad essere considerato «arretrato anormale».

in milioni di EUR

Arretrato a fine 2014 (rettificato)

Previsioni degli Stati membri per le richieste del 2015 sottoposte a rettifica in base alla soglia del 95 %

Stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015

Arretrato previsto a fine 2015

24,7

~35

39,5

~20

4.5.   Richieste di pagamento previste nel 2016

Come indicato sopra, l'arretrato alla fine del 2015 dovrebbe essere pari a circa 20 miliardi di EUR, a condizione che le previsioni degli Stati membri si dimostrino esatte. Inoltre, prima della chiusura dei programmi si attendono richieste di pagamenti esigibili per un importo massimo di 3,5 miliardi di EUR. Dato il numero relativamente limitato di richieste di pagamento e visto che non vi sarà più alcuna pressione dovuta alla regola «N+2», non vi è alcun motivo per ritenere che un gran numero di tali richieste arriverà troppo tardi per essere evaso nel 2016.

La Commissione perfezionerà la sua richiesta nel progetto di bilancio 2016, tenendo conto dell'arretrato «normale» alla fine del 2016. Questo arretrato «normale» — che contempla la presentazione tardiva delle richieste di pagamento e le restanti interruzioni/sospensioni — sarebbe comunque molto basso rispetto agli anni precedenti, dal momento che anche il numero di nuove richieste di pagamento che dovrebbero pervenire nel 2016 è alquanto modesto e la Commissione si aspetta dagli Stati membri una correzione delle carenze riscontrate e la presentazione di richieste «corrette». Ciò potrebbe essere nell'ordine di 2 miliardi di EUR. L'arretrato «normale» a fine 2016 dovrà pertanto essere coperto nel bilancio 2017. L'importo da inserire nel bilancio 2016 sarebbe quindi pari a circa 21,5 miliardi di EUR.

4.6.   Sintesi delle informazioni utilizzate per calcolare le richieste di pagamento e gli arretrati

La tabella seguente riassume le informazioni riguardanti la dotazione del programma, l'uso previsto degli stanziamenti disponibili nel bilancio 2015 e il numero massimo di richieste di pagamento previste per il 2016.

Pagamenti intermedi residui per il periodo 2015-2017 (miliardi di EUR)

Dotazione finanziaria del programma

(1)

347,3

di cui prefinanziamenti e pagamenti intermedi effettuati fino a fine 2014

(2)

266,1

di cui riservati per chiusura (5 %) e disimpegni effettuati

(3)

18,2

Importo massimo di pagamenti intermedi esigibili (2015-2017)

(4)=(1)-(2)-(3)

~63,0

di cui arretrati a fine 2014 (richieste di pagamento inevase)

(5)

24,7

di cui importo massimo di pagamenti intermedi esigibili nel periodo 2015-2017

(6)=(4)-(5)

38,3


Bilancio esercizio 2015, miliardi di EUR

Stanziamenti disponibili nel bilancio 2015

(1)

39,5

di cui arretrati a fine 2014

(2)

24,7

di cui previsioni per il 2015 sottoposte a rettifica in base alla soglia del 95 %

(3)

~35

Arretrato previsto a fine 2015

(4)=(1)-(2)-(3)

~20


Bilancio esercizio 2016, miliardi di EUR

Arretrato previsto a fine 2015

(1)

~20

Importo massimo delle rimanenti richieste di pagamento attese nel 2016 prima della chiusura

(2)

~3,5

Importo massimo di richieste di pagamento da coprire nel bilancio 2016

(3)=(1)+(2)

~23,5

4.7.   Pagamenti alla chiusura

La chiusura dei Fondi strutturali ha una propria dinamica di pagamento. Ogni Stato membro trasmette i documenti di chiusura per ciascun programma entro il 31 marzo 2017. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricezione, a condizione che tutte le informazioni siano state presentate nel documento di chiusura iniziale (22). Di norma, i pagamenti per la chiusura verranno effettuati solo dopo il 2016. L'importo totale riservato alla chiusura (5 % della dotazione globale) è pari a 17,3 miliardi di EUR, ma il livello dei pagamenti sarà influenzato dalla qualità dell'attuazione del programma durante l'intero periodo. Eventuali disimpegni alla chiusura nell'ambito della politica di coesione possono ridurre il fabbisogno di pagamenti.

Per dare una stima indicativa, nel periodo 2000-2006 la percentuale di disimpegni alla chiusura è stata pari al 2,6 % della dotazione complessiva per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (FSE) e allo 0,9 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tuttavia, per l'FSE, vi sono ancora circa 0,5 miliardi di EUR di RAL (impegni residui) connessi a casi problematici caratterizzati da irregolarità, e, di conseguenza, la Commissione stima che, per quanto concerne il Fondo in parola, la percentuale definitiva di disimpegni alla chiusura sarà di circa il 3 %. La Commissione non esclude che i disimpegni alla chiusura possano essere superiori rispetto al periodo passato, ragion per cui la suddetta stima va ritenuta un'indicazione prudente.

Le richieste di chiusura non sono prese in esame durante l'analisi della riduzione della parte normale dell'arretrato, dal momento che la maggior parte di esse saranno evase nel periodo 2017-2019 o negli anni successivi, e comunque non tutte si tradurranno in pagamenti poiché si dovrà risolvere la questione degli importi indebitamente erogati prima che venga effettuato il pagamento finale.

5.   ALTRE RUBRICHE: PROSPETTIVE PER I PROGRAMMI DEL PERIODO 2007-2013

5.1.   Quadro generale

Dopo aver analizzato dettagliatamente nella sezione 4 il caso specifico della politica di coesione (rubrica 1b), la presente sezione esamina la situazione in altre rubriche, che può essere sintetizzata nel modo seguente:

gli stanziamenti per il Fondo europeo agricolo di garanzia (rubrica 2) non sono dissociati, per cui gli impegni e i pagamenti sono iscritti a bilancio allo stesso livello. Di conseguenza, non si registra alcun arretrato a fine anno;

il Fondo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per la pesca (rubrica 2) e i Fondi per asilo, migrazione, frontiere e sicurezza (rubrica 3) sono in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, analogamente a quanto avviene per la politica di coesione. Per quanto concerne lo sviluppo rurale non si è ancora registrato alcun arretrato, mentre non si può dire lo stesso per gli altri fondi;

la maggior parte degli altri programmi (rubriche 1a e 4) sono gestiti dalla Commissione. In considerazione delle carenze di stanziamenti di pagamento, molti di questi programmi sono stati sottoposti alle misure di mitigazione che la Commissione ha messo in atto nel corso del 2014 (e in alcuni casi già nel 2013), misure che vanno dalla riduzione del prefinanziamento (tenendo debitamente conto del tipo di partner esecutivi, destinatari e beneficiari e della relativa solidità finanziaria), al rinvio dei pagamenti finali o dei pagamenti a sostegno del bilancio, astenendosi dall'assumersi nuovi impegni e ritardando la stipula dei contratti. La maggior parte di queste misure di mitigazione, tuttavia, ritarda soltanto la data dell'esborso, ma gli impegni restano comunque da onorare.

La tabella in appresso offre una panoramica dell'andamento degli arretrati nell'ambito delle rubriche 1a e 4. Mentre l'arretrato nella rubrica 4 presenta una chiara tendenza al rialzo, raggiungendo nel 2014 il livello più alto degli ultimi anni, l'andamento della rubrica 1a risulta meno chiaro.

Arretrato a fine anno (milioni di EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rubrica 1a

1 679

507

291

628

604

567

551

541

Rubrica 4

172

178

284

226

387

367

389

630

5.2.   Programmi in gestione concorrente nell'ambito delle rubriche 2 e 3

5.2.1.   Rubrica 2

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

Non vi è alcun arretrato per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in quanto si basa su stanziamenti non dissociati.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Finora, per quanto attiene allo sviluppo rurale, non si è registrato alcun arretrato: la Commissione è sempre stata in grado di evadere in tempo tutte le richieste di pagamento. Tenuto conto delle dimensioni del programma di sviluppo rurale e della regola del 95 % che viene applicata, il livello massimo di pagamenti intermedi che potrebbero essere ancora eseguiti prima della chiusura corrisponde a circa 8,7 miliardi di EUR per il periodo 2007-2013. Gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 per i programmi 2007-2013 ammontano a 5,9 miliardi di EUR. L'importo restante di 2,8 miliardi di EUR dovrebbe essere versato nel 2016, a seguito della presentazione, da parte degli Stati membri, dell'ultima dichiarazione trimestrale, attesa per gennaio 2016.

L'importo complessivo riservato alla chiusura è di circa 4,8 miliardi di EUR. L'importo effettivo da versare dipenderà dai disimpegni. A titolo illustrativo, se si applica il tasso di disimpegni dell'1,5 % registrato nel corso del precedente periodo di chiusura (2000-2006), si dovrebbero disimpegnare circa 1,5 miliardi di EUR. I pagamenti di chiusura dovrebbero essere eseguiti tra il 2016 e il 2019.

Fondo europeo per la pesca (FEP)

Le modalità di gestione del FEP sono simili a quelle della politica di coesione (rubrica 1b). Tuttavia, poiché non si applica la regola «N+3», il FEP non ha riscontrato il problema specifico della trasformazione della regola «N+3» nella regola «N+2» tra la quota d'impegno del 2010 e quella del 2011. Inoltre, non si è applicata la «disposizione greca», sebbene l'avvio dei programmi abbia subito leggeri ritardi dovuti a obblighi relativi ai sistemi di gestione e di controllo. Ciononostante, negli ultimi anni l'arretrato del FEP è stato alquanto notevole. All'inizio del 2014, il livello dell'arretrato ha raggiunto il livello degli stanziamenti di pagamento votati per i programmi 2007-2013.

Per quanto riguarda le tempistiche delle richieste di pagamento nel corso dell'anno, nell'intero periodo 2010-2014 due terzi delle richieste annuali di pagamento sono state ricevute nei mesi di novembre e dicembre. Il grafico che segue indica il livello degli arretrati dal 2011 al 2014 per i programmi del FEP nel periodo 2007-2013, unitamente agli stanziamenti di pagamento iniziali dell'anno successivo.

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La ragione principale alla base della riduzione dell'arretrato del FEP a fine 2014 è da ricondursi alla ridistribuzione di tutti gli stanziamenti di pagamento disponibili nel capitolo di bilancio (compresi tutti gli stanziamenti di pagamento per la gestione concorrente del FEAMP — a causa del ritardo nell'adozione della nuova base giuridica) e agli aumenti ottenuti con il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 (adottato quale bilancio rettificativo n. 2/2014) e lo storno di fine anno.

Il livello più elevato dei pagamenti autorizzati nel bilancio 2015 dovrebbe permettere di ridurre l'arretrato e farlo giungere al suo livello normale di circa 0,1 miliardi di EUR.

5.2.2.   Rubrica 3

Politiche in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza

Le politiche comuni in materia di asilo e immigrazione nel periodo 2007-2013 hanno trovato attuazione principalmente attraverso il programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (SOLID). Questo programma si componeva di quattro strumenti: Fondo per le frontiere esterne, Fondo europeo per i rimpatri, Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi.

Il seguente grafico mostra il crescente livello di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno per i programmi in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza.

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I RAL sono aumentati, passando da 150 milioni di EUR all'inizio del 2007 a 2,6 miliardi di EUR nel 2014, nonostante un disimpegno di 300 milioni di EUR nel periodo 2007-2014. Restano da pagare circa 1,9 miliardi di EUR per i programmi 2007-2013. Gli stanziamenti di pagamento autorizzati per i programmi nell'ambito del bilancio 2015 sono leggermente superiori ai 600 milioni di EUR e comprendono gli stanziamenti per i versamenti di prefinanziamenti iniziali e annuali per i nuovi programmi del periodo 2014-2020.

Tenendo conto dell'importo che sarà versato alla chiusura (stimato a circa un miliardo di EUR) e del fatto che nel 2013 e 2014 non è stato possibile versare il secondo prefinanziamento a causa della mancanza di stanziamenti di pagamento, il fabbisogno di pagamenti per portare l'arretrato relativo ai programmi 2007-2013 ad un livello normale a fine 2016 dovrebbe, secondo le stime, ammontare a circa 235 milioni di EUR.

5.3.   Programmi a gestione diretta nell'ambito delle rubriche 1a e 4

5.3.1.   Rubrica 1a

La presente sezione fornisce una panoramica della situazione relativa ai pagamenti per i programmi nell'ambito della rubrica 1a a fine 2014.

Richieste di pagamento inevase a fine anno

Il grafico in appresso indica l'andamento delle richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno per i principali programmi nell'ambito della rubrica 1a.

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L'elevato livello di richieste di pagamento inevase a fine 2007 è principalmente dovuto al ciclo progettuale del 6o programma quadro di ricerca (6o PQ) e al numero particolarmente alto di impegni in sospeso in tale data. In aggiunta, i contratti di ricerca prevedevano la produzione di certificati di audit prima di saldare le dichiarazioni di spesa.

Le misure di mitigazione adottate dalla Commissione nel 2014 (si veda la sezione 2.2) per affrontare la carenza di stanziamenti di pagamento hanno impedito l'aumento delle richieste di pagamento inevase a fine 2014. Tra le misure figuravano la riduzione del livello di prefinanziamento e la proroga della firma di nuovi contratti/convenzioni di sovvenzione, spostando così parte dei pagamenti all'anno successivo. Anche se hanno contenuto il livello di richieste di pagamento inevase, tali misure hanno comportato come conseguente effetto collaterale il rallentamento dell'attuazione dei programmi 2014-2020. In alcuni casi, è stato necessario adottare misure più drastiche per dare priorità ai pagamenti destinati ai beneficiari più vulnerabili.

Andamento degli impegni residui (RAL)

Il livello sostanzialmente stabile di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno per i programmi della rubrica 1a è in netto contrasto con la chiara tendenza al rialzo del livello degli impegni residui (RAL), come indicato nel grafico seguente:

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In larga misura, l'aumento dei RAL nella rubrica 1a deriva dal crescente divario tra gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la ricerca, vale a dire il più grande programma di spesa della rubrica. La situazione è illustrata nel seguente grafico, che indica l'andamento calante del rapporto tra pagamenti e impegni.

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Per fornire esempio di come i progetti vengono attuati nell'ambito della rubrica 1a, di seguito viene descritto il ciclo progettuale per i programmi di ricerca.

Ciclo progettuale nel campo della ricerca

I programmi di ricerca sono attuati tramite programmi di lavoro pluriennali che prevedono inviti a presentare proposte, appalti pubblici, studi, gruppi di esperti, partecipazioni a organizzazioni internazionali, seminari e workshop, attività di valutazione e monitoraggio. Circa il 90 % dei programmi di ricerca sono connessi a inviti a presentare proposte, mentre il restante 10 % è legato ad altre attività.

Il programma di lavoro annuale per l'anno N viene adottato dalla Commissione a metà dell'anno N-1. A partire dalla seconda metà dell'anno N-1, vengono pubblicati gli inviti a presentare proposte. Nella maggior parte dei casi la presentazione delle proposte si svolge solitamente entro tre mesi dalla pubblicazione dell'invito. Gli impegni globali vengono assunti dopo l'adozione del programma di lavoro nel corso dell'anno N e, al più tardi, prima delle negoziazioni contrattuali (generalmente alla scadenza dell'invito). Alla valutazione delle proposte (tre mesi) e alla loro selezione (uno-due mesi) seguono la negoziazione contrattuale (da uno a sei mesi) e la firma (massimo alcuni mesi). La Commissione/l'agenzia esecutiva ha a disposizione otto mesi tra la scadenza dell'invito e la firma della sovvenzione (i cosiddetti «tempi per la concessione delle sovvenzioni»), cinque dei quali per informare i richiedenti sull'esito della valutazione scientifica e tre per la preparazione della convenzione di sovvenzione. Una volta che viene assunto l'impegno individuale e il contratto è firmato, il prefinanziamento dovrebbe essere versato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo o dieci giorni prima della data di inizio dell'azione, qualora quest'ultima data sia successiva. In seguito alle misure strutturali adottate nel 2014 dalle DG del settore ricerca, in molti casi il prefinanziamento dell'impegno relativo all'anno N viene attualmente versato nell'anno N+1 invece che nell'anno N. I pagamenti intermedi si basano su rendiconti finanziari e sono legati a relazioni periodiche, che vengono di norma presentate ogni 18 mesi. Il pagamento finale pari al 10 % è effettuato dopo l'approvazione della relazione finale.

Per tutte le altre azioni previste nel programma di lavoro, gli impegni accantonati vengono assunti nell'anno N e i pagamenti anticipati avvengono nel medesimo anno. Il resto viene versato nell'anno N+1.

Carenza di pagamenti nel settore della ricerca: conseguenze pratiche

Al fine di gestire la carenza di stanziamenti di pagamento nell'ambito dei programmi di ricerca, nel 2014 è stato stornato un importo complessivo di 236,5 milioni di EUR dalle linee di «Orizzonte 2020» relative al periodo 2014-2020 al fine di rafforzare le linee di completamento relative al periodo 2007-2013 e riguardanti gli stessi programmi, posticipando al 2015 il prefinanziamento degli inviti a presentare proposte a titolo di Orizzonte 2020 pubblicati nel 2014. Una circostanza del genere, che non si è verificata negli anni precedenti, comporta un ritardo nell'attuazione dei nuovi programmi.

La ricerca richiede tempo e rifiutarsi di firmare contratti e di erogare finanziamenti non è una prassi coerente con l'obiettivo inteso a potenziare le attività di ricerca a sostegno della crescita economica. L'aumento del livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati per Orizzonte 2020 nel bilancio 2015 dovrebbe consentire un recupero parziale di questo importante programma.

Erasmus+

Erasmus+ rappresenta un buon esempio di programma annuale il cui livello dei pagamenti segue da vicino quello degli impegni, dato che il ciclo di vita della maggior parte delle azioni è legato al calendario accademico.

A causa della carenza di pagamenti, tuttavia, l'aumento degli stanziamenti di pagamento nel 2014 non ha coinciso con l'aumento degli stanziamenti d'impegno, circostanza destinata a protrarsi nel periodo 2014-2020. Questa carenza di pagamenti nel 2014 può essere riscontrata anche nel rapporto tra pagamenti e impegni indicato nel grafico seguente.

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Di conseguenza, nel 2014 non è stato possibile versare parte del secondo prefinanziamento alle agenzie nazionali, le quali dovrebbero finanziare le azioni di mobilità. Sebbene si preveda un leggero miglioramento della situazione, nel 2015 Erasmus+ dovrebbe ancora trovarsi di fronte a vincoli analoghi.

Trasporti ed energia

Il grafico che segue illustra il divario crescente tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti nei settori dei trasporti e dell'energia.

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Gli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 saranno sufficienti per coprire l'importo del primo prefinanziamento dei progetti del periodo 2014-2020 e per far fronte, in parte, ai RAL del periodo 2007-2013, che, stando alle stime, ammontano a oltre 2 miliardi di EUR.

Piano europeo di ripresa economica (EERP)

Rispetto all'elevato livello di impegni nel 2009 e 2010, l'esecuzione dei pagamenti per questo programma è iniziata lentamente giacché i progetti dell'EERP sono principalmente di natura infrastrutturale e su vasta scala.

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Nel 2014, in particolare, gli stanziamenti di pagamento non sono stati sufficienti a coprire tutte le richieste di pagamento ricevute nel corso dell'anno, nemmeno dopo l'adozione tardiva del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 che ha fornito stanziamenti di pagamento aggiuntivi. Alla fine del 2014 i RAL ammontavano ancora a due miliardi di EUR, ossia la metà dell'importo inizialmente impegnato per il piano europeo di ripresa economica. Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel 2015 è pari a 407 milioni di EUR, cifra che dovrebbe coprire il fabbisogno stimato per l'anno in questione.

5.3.2.   Rubrica 4

Il grafico in appresso indica il livello, dal 2007 a questa parte, degli impegni residui (RAL) relativamente ai programmi nel quadro della rubrica 4.

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La rubrica 4 comprende gli strumenti a breve termine di risposta alle crisi, quelli a più lungo termine che ricorrono a una programmazione pluriennale, nonché gli strumenti ad hoc quali prestiti e sovvenzioni macrofinanziari. Tre grandi strumenti (strumento di assistenza pre-adesione II (IPA), strumento europeo di vicinato (ENI) e strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)) che ricorrono alla programmazione pluriennale rappresentano il 73 % delle spese di questa rubrica. Il sostegno ai paesi terzi, che viene finanziato nell'ambito di questi programmi, ha di solito un ciclo di vita di circa 6-8 anni. Gli strumenti di risposta alle crisi (aiuti umanitari, strumento inteso a contribuire a stabilità e pace, politica estera e di sicurezza comune) e l'assistenza macrofinanziaria hanno invece cicli di pagamento molto più brevi che vanno dai 12 ai 18 mesi.

Dal 2013 la maggior parte degli strumenti della rubrica 4 è stata caratterizzata da gravi carenze di stanziamenti di pagamento, che hanno colpito in primo luogo gli strumenti umanitari e quelli connessi alle crisi con cicli di attuazione a esborso rapido, e, di conseguenza, hanno interessato anche strumenti quali quello per la cooperazione allo sviluppo e quello europeo di vicinato, i cui pagamenti sono prevalentemente legati a contratti e impegni esistenti. La situazione è peggiorata nel 2014, a causa delle riduzione generale dei pagamenti disponibili rispetto al 2013. Per alcuni di questi programmi, il rafforzamento tramite il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 (e altre azioni quali gli storni) (23) è avvenuto molto tardi e non è stato sufficiente per coprire l'arretrato residuo.

Le misure messe in atto (si veda la sezione 2.2) potrebbero mitigare solo in parte gli effetti della carenza di pagamenti grazie a un rinvio della data dell'esborso, ma gli impegni assunti in passato restano comunque da onorare.

Richieste di pagamento inevase a fine anno

Nel complesso, le richieste di pagamento inevase a fine 2014 per la rubrica 4 sono aumentate notevolmente. Ciò è dovuto principalmente a un forte aumento delle richieste e alla mancanza dei relativi stanziamenti di pagamento, come è successo con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) (circostanza illustrata nel grafico seguente).

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D'altro canto, gli incrementi degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2013 e 2014 hanno permesso di correggere il livello delle richieste di pagamento inevase per gli aiuti umanitari (24):

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Come indicato sopra, i RAL nell'ambito della rubrica 4 e, nello specifico, dei tre grandi strumenti a lungo termine, hanno conosciuto un costante aumento negli ultimi cinque anni, in linea con i livelli di impegno del precedente QFP. I programmi inizialmente impegnati nel 2010, ad esempio, sono stati formalizzati con il paese terzo beneficiario nel corso del 2011, mentre i contratti sono stati conclusi entro il 2014. Ne consegue che molti di questi programmi di vasta portata, impegnati in un momento in cui gli impegni erano in rapido aumento, devono ora essere pagati. Il livello degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 dovrebbe ridurre il divario creatosi, il che dovrebbe contribuire a stabilizzare la situazione, anche se quest'ultima continuerà a essere tesa e sia il divario che i RAL dovrebbero continuare ad aumentare in relazione a molti strumenti come quello per la cooperazione allo sviluppo.

6.   PROSPETTIVE PER I PROGRAMMI DEL PERIODO 2014-2020

Il bilancio per il 2016 dovrà prevedere stanziamenti di pagamento sufficienti non solo per eliminare gradualmente il livello anormale di richieste di pagamento inevase derivanti da impegni relativi ai programmi 2007-2013, ma anche per i programmi 2014-2020 nell'ambito delle rubriche 1a e 4, la cui attuazione è stata ostacolata dalla carenza di stanziamenti di pagamento. Il bilancio 2016 deve includere anche gli stanziamenti di pagamento necessari per altri fondi, come ad esempio quello per lo sviluppo rurale (rubrica 2), nell'ottica di evitare l'insorgere di un nuovo arretrato.

La Commissione valuterà nel progetto di bilancio per il 2016 il fabbisogno di pagamenti nel 2016 relativamente ai programmi del periodo 2014-2020.

7.   CONCLUSIONI

Negli ultimi anni, e in particolare nel 2014, il livello degli stanziamenti di pagamento è stato insufficiente per coprire le richieste di pagamento in arrivo. Ciò ha portato a sua volta ad un aumento dell'arretrato di richieste di pagamento inevase alla fine dell'anno, in particolare per i programmi 2007-2013 della politica di coesione. La Commissione ha adottato una serie di misure di mitigazione per ridurre al minimo gli effetti negativi della carenza di stanziamenti di pagamento, rispettando, per quanto possibile, gli obblighi derivanti dagli impegni passati. Tuttavia, come effetto collaterale, si sono registrati ostacoli all'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020.

Gli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2015 dovrebbero comportare una riduzione dell'arretrato di richieste di pagamento inevase per i programmi 2007-2013. La Commissione ha individuato il livello di pagamenti necessario per eliminare entro la fine del 2016 il livello anormale di richieste di pagamento inevase per i programmi 2007-2013. Nel progetto di bilancio 2016, la Commissione proporrà il livello di stanziamenti di pagamento necessario a tale scopo.

La Commissione ritiene che, su tale base, le tre istituzioni possano impegnarsi ad attuare un piano inteso a ridurre il livello di fatture non pagate corrispondenti all'esecuzione dei programmi 2007-2013 ad un livello sostenibile entro la fine del 2016.


(1)  Fa fede la versione inglese del presente allegato.

(2)  Ciò deriva dalla cosiddetta regola «N+2»/«N+3» in virtù della quale i pagamenti devono essere effettuati entro due (N+2) o tre (N+ 3) anni dal momento in cui sono stati contratti i relativi impegni. Alla fine del 2013 le due norme sul disimpegno si applicavano contemporaneamente.

(3)  L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento supplementari autorizzati mediante bilanci rettificativi è ammontato a 6,7 miliardi di EUR nel 2012, a 11,6 miliardi di EUR nel 2013 e a 3,5 miliardi di EUR nel 2014.

(4)  L'arretrato delle richieste di pagamento inevase per i programmi relativi alla politica di coesione del periodo 2007-2013 è aumentato a fine anno da 11 miliardi di EUR nel 2011 a 16 miliardi di EUR nel 2012, a 23,4 miliardi di EUR nel 2013 e a 24,7 miliardi di EUR nel 2014.

(5)  Va rilevato che per le politiche in regime di gestione concorrente, come ad esempio la politica di coesione (in cui la Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri), non si applicano gli interessi di mora.

(6)  Il restante 5 % sarà pagato alla chiusura del programma, prevista nel 2017-2019, una volta che la Commissione avrà verificato che il programma è stato attuato correttamente e che non sono necessarie rettifiche.

(7)  La legislazione che disciplina la politica di coesione prevede un termine regolamentare di 60 giorni.

(8)  La definizione di arretrato normale e anormale figura alle sezioni 3.4 e 4.3.

(9)  Il bilancio rettificativo n. 2/2014 è stato originariamente presentato come progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014.

(10)  Relazioni mensili sui pagamenti intermedi e sulle richieste di pagamento in sospeso, Meccanismo di allerta per le previsioni di bilancio (semestrale)

(11)  DEC 54/2014

(12)  Gli importi non liquidati derivanti dalla riduzione dei tassi di finanziamento a un tasso inferiore al minimo legale/normale non sono inclusi nell'attuale definizione di «richieste di pagamento inevase»: tuttavia, per diversi programmi, si è proceduto a una riduzione dei tassi di prefinanziamento nel 2014 (in alcuni casi fin dal 2013) allo scopo di rinviare i pagamenti a una data successiva.

(13)  L'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1083/2006 recita: «… si accerta che le domande di pagamenti intermedi […] siano raggruppate […], nella misura del possibile, tre volte all'anno

(14)  Identico a quello che figura nella sintesi.

(15)  Rispettivamente articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per il periodo di programmazione 2007-2013.

(16)  A causa dei vincoli dei flussi di cassa nei primi mesi dell'anno (cfr. punto 3.3 sopra), una parte dell'arretrato potrebbe non essere pagata entro le scadenze regolamentari all'inizio dell'anno.

(17)  A eccezione di Croazia, Romania e Slovacchia.

(18)  Articolo 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(19)  Articolo 112 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(20)  Le previsioni presentate dagli Stati membri a gennaio 2015 non contemplavano tutti i programmi operativi. Per i predetti casi la Commissione ha utilizzato le previsioni ricevute lo scorso settembre. L'estrapolazione delle previsioni mancanti degli Stati membri non è possibile per il 2016, poiché quelle presentate nel settembre 2014 riguardavano soltanto il 2014 e il 2015 (e non ancora il 2016). Ciò significa che le previsioni per il 2016 comprendono solo i programmi operativi rispetto ai quali gli Stati membri hanno trasmesso informazioni e potrebbero essere riviste al rialzo qualora vengano trasmesse le informazioni mancanti.

(21)  L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio stabilisce che il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione non supera il 95 % del contributo settennale dei Fondi al programma operativo; il rimanente 5 % sarà versato solo alla chiusura del programma operativo.

(22)  Articolo 89 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(23)  +406 milioni di EUR (aumento netto degli stanziamenti di pagamento) per gli aiuti umanitari, + 30 milioni di EUR per lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e di + 250 milioni di EUR per lo strumento europeo di vicinato.

(24)  Il grafico non riflette tuttavia l'impatto della riduzione del livello di prefinanziamento.

Allegato 1: informazioni trasmesse dalla Commissione il 15 dicembre 2014

Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha illustrato l'arretrato previsto a fine 2014 e 2015 per i programmi di coesione 2007-2013. Si veda di seguito il grafico riassuntivo:

 

2010

2011

2012

2013

2014  (*1)

2015  (*1)

Arretrato di fatture non pagate a fine anno (milioni di EUR)

6,1

10,8

16,2

23,4

fino a 25  (1)

19  (2)

Inoltre, la Commissione ha fornito una descrizione dettagliata dell'arretrato previsto a fine 2014 e 2015 per i programmi di coesione 2007-2013. Come indicato nella tabella di seguito, il livello complessivo di richieste di pagamento effettivamente pervenute entro la fine del 2014 è stato inferiore di circa 1,5 miliardi di EUR rispetto alle previsioni degli Stati membri e superiore di circa 2,5 miliardi di EUR rispetto al segmento superiore previsto dalla Commissione.

ARRETRATO PREVISTO A FINE 2014

miliardi di EUR

(1)

Richieste di pagamento ricevute entro la fine del 2013 e non evase entro fine 2013 (arretrato)

23,4

(2)

Richieste di pagamento ricevute entro fine novembre 2014

31,4

(3) = (1) + (2)

Richieste di pagamento avanzate entro fine novembre e da evadere nel 2014

54,8

(4)

Livello autorizzato di stanziamenti di pagamento (con bilancio rettificativo n. 3/2014)

49,4

(5) = (3) – (4)

Arretrato a fine novembre 2014 per cui è stato richiesto il pagamento entro la fine del 2014

5,4


 

Previsione

Effettiva realizzazione

Previsioni degli Stati membri concernenti le richieste di pagamento da presentare nel mese di dicembre 2014

23

21,5

Previsioni della Commissione concernenti le richieste di pagamento da presentare nel mese di dicembre 2014

18 — 19

21,5

Previsione dell'arretrato di fatture non pagate a fine 2014: fino a 25 miliardi di EUR.

La Commissione ha infine presentato, per ogni paese, le stime degli Stati membri concernenti le richieste di pagamento da presentare per la politica di coesione nel 2014 (54,33 miliardi di EUR), le richieste di pagamento trasmesse entro il 31 ottobre 2014 (31,36 miliardi di EUR) e, di conseguenza, le richieste di pagamento da presentare a novembre e dicembre (22,97 miliardi di EUR).

La Commissione ha aggiunto che, in considerazione dei tassi di errore medi riscontrati nelle previsioni «generali» degli Stati membri degli ultimi anni e del massimale del 95 % dei pagamenti prima della chiusura di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1083/2006, le richieste in arrivo a dicembre ammonteranno, secondo le sue stime, a 18-19 miliardi di EUR. Il dato è in linea con le tabelle di cui sopra.


(*1)  Stime della Commissione basate sulle previsioni rettificate degli Stati membri

(1)  Tenendo conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 approvato in via definitiva.

(2)  Tenendo conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014 approvato in via definitiva e degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015.

Allegato 2: rubrica 1b: previsioni più recenti degli Stati membri

Il presente allegato presenta le previsioni più recenti degli Stati membri concernenti la presentazione, nel 2015 e 2016, delle richieste di pagamento per i programmi di coesione nel periodo 2007-2013, operando una distinzione tra le previsioni generali (elencate per ciascuno Stato membro) e le previsioni basate sull'applicazione del massimale (si veda la spiegazione alla sezione 4.4).

Previsioni degli Stati membri (miliardi di EUR)

Periodo 2007-2013

2015  (*1)

2016

Previsioni generali

Previsioni generali

AT

Austria

0,09

0,00

BE

Belgio

0,24

0,06

BG

Bulgaria

1,35

0,00

CY

Cipro

0,06

0,00

CZ

Repubblica ceca

4,01

3,75

DE

Germania

2,43

0,95

DK

Danimarca

0,04

0,03

EE

Estonia

0,09

0,00

ES

Spagna

4,65

1,74

FI

Finlandia

0,21

0,02

FR

Francia

1,92

0,34

GR

Grecia

0,75

0,00

HR

Croazia

0,22

0,31

HU

Ungheria

3,86

1,24

IE

Irlanda

0,03

0,01

IT

Italia

5,07

1,44

LT

Lituania

0,09

0,00

LU

Lussemburgo

0,01

0,00

LV

Lettonia

0,54

0,09

MT

Malta

0,14

0,04

NL

Paesi Bassi

0,21

0,10

PL

Polonia

8,92

3,99

PT

Portogallo

0,52

0,06

RO

Romania

6,64

2,81

SE

Svezia

0,11

0,00

SI

Slovenia

0,38

0,18

SK

Slovacchia

2,68

0,64

UK

Regno Unito

1,52

0,25

CB

Cooperazione territoriale

1,16

0,25

TOTALE

 

47,93

18,32

PREVISIONI COMPLESSIVE BASATE SULL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE  (*3)

34,74

2,95  (*2)


(*1)  I dati delle previsioni per il 2015 sono calcolati — per quanto concerne i programmi operativi rispetto ai quali gli Stati membri non hanno trasmetto alcuna previsione a gennaio 2015 — utilizzando le relative previsioni trasmesse a settembre 2014.

(*2)  L'importo massimo erogabile nel 2016 ammonta a 3,5 miliardi di EUR, di cui tre miliardi sono già stati confermati in questa fase dagli Stati membri.

(*3)  Con applicazione del massimale s'intende l'applicazione della regola del 95 %, che prevede l'esecuzione dei pagamenti intermedi prima della chiusura solo a condizione che l'importo dei pagamenti sia inferiore al 95 % della dotazione dei programmi.


Giovedì 9 luglio 2015

11.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/272


P8_TA(2015)0267

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di incidente nucleare ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (COM(2013)0943 — C7-0045/2014 — 2013/0451(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — prima lettura)

(2017/C 265/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0943),

visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0045/2014),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 (1),

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0176/2015),

1.

approva la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di modificare la proposta di conseguenza, conformemente all'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 68.


P8_TC1-COD(2013)0451

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità sul funzionamento dell'Unione europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e 32 l'articolo 114 , [Em. 2]

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri  (1) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2)

visto il parere del Parlamento europeo  (3) deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria  (4) , [Em. 3]

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/29 2013 / 59 /Euratom del Consiglio (5) stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.[Em. 4]

(1 bis)

Ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione occorre garantire un elevato livello di protezione della salute umana. [Em. 5]

(2)

A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell’impianto nucleare di Chernobyl, sono stati immesse nell’atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il un profilo sanitario. Sono , causando malattie potenzialmente letali e problemi di salute . Un alto livello di contaminazione radioattiva persiste tuttora. Dato che il materiale radioattivo rilasciato ha contaminato l'aria, l'acqua, il suolo e la vegetazione, sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano venissero introdotti nell’Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino volte a tutelare la salute dei consumatori, preservino preservando l’unicità del mercato e impediscano impedendo deviazioni di traffico. [Em. 6]

(2 bis)

Gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio della conformità con i livelli stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario sia la protezione della salute umana. Inoltre, l'articolo 114 TFUE prevede un appropriato livello di armonizzazione per garantire che il mercato interno possa funzionare in modo corretto. [Em. 7]

(2 ter)

È dimostrato che dosi più elevate di radiazioni hanno un effetto nocivo e distruttivo sulle cellule del corpo e possono causare il cancro. [Em. 8]

(2 quater)

È importante fissare soglie basse per i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nei prodotti alimentari al fine di tenere conto della dose cumulativa più elevata provocata dai prodotti alimentari contaminati consumati in un periodo esteso di tempo. [Em. 9]

(3)

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 (6) del Consiglio, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (7) del Consiglio fissa livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Questi livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale e dovrebbero essere rivisti e aggiornati periodicamente per tenere conto delle nuove prove scientifiche . I livelli massimi ammissibili di cui agli allegati da I a III sono stati rivisti e sono definiti nella pubblicazione n. 105 sulla protezione radiologica a cura della Commissione internazionale. Essi si basano in particolare su un livello di riferimento di 1 mSv all'anno di aumento della dose individuale ingerita e presuppongono che il 10 percento dei prodotti alimentari consumati annualmente sia contaminato . [Em. 10]

(4)

Dopo l’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti soglia applicabili in Giappone per gli alimenti . Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. È opportuno altresì predisporre misure per monitorare e minimizzare il rischio di consumo di prodotti alimentari provenienti da altri paesi colpiti dalla ricaduta radioattiva di un incidente nucleare verificatosi in un altro paese. [Em. 11]

(5)

È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità europea dell’energia atomica all'Unione , in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica . [Em. 12]

(6)

I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell’Unione o importati da paesi terzi, in funzione dell’ubicazione e delle circostanze dell’incidente nucleare o dell’emergenza radiologica , tenendo conto dell'effetto della radiazione naturale e cumulativa lungo la linea ascendente della catena alimentare . È opportuno attuare revisioni periodiche di tali livelli . [Em. 13]

(7)

La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom (8) o in applicazione della convenzione dell’AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

(8)

Per tener conto del fatto che le abitudini alimentari dei lattanti durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e delle incertezze relative al metabolismo dei lattanti durante il secondo semestre di vita, è opportuno prorogare l’applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti ai primi 12 mesi di età. Per quanto concerne le donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento dovrebbero essere applicati livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari. [Em. 14]

(9)

Per facilitare l’adeguamento dei livelli massimi ammissibili, in particolare per quanto attiene alle conoscenze scientifiche e ai progressi scientifici a livello internazionale , è opportuno che le procedure per la fissazione dei livelli massimi consentiti prevedano la consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta per adattare i livelli massimi ammissibili . [Em. 15]

(9 bis)

Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere introdotte procedure per la consultazione periodica di esperti. È opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti sulla base di criteri scientifici ed etici. La composizione del gruppo dovrebbe essere resa pubblica dalla Commissione, analogamente alle dichiarazioni di interessi dei membri. Ai fini dell’adeguamento dei livelli massimi ammissibili, la Commissione dovrebbe consultare altresì gli esperti di organismi internazionali attivi nel settore della radioprotezione. [Em. 16]

(9 ter)

Il gruppo di esperti dovrebbe esaminare anche l'effetto cumulativo della contaminazione radioattiva. [Em. 17]

(9 quater)

I livelli massimi ammissibili dovrebbero essere resi pubblici ed essere rivisti periodicamente al fine di tenere in debito conto i più recenti progressi e pareri scientifici disponibili attualmente a livello internazionale, rispecchiare l'esigenza di rassicurare il pubblico e fornire allo stesso un livello elevato di protezione ed evitare divergenze nelle prassi normative internazionali. [Em. 18]

(10)

Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quanto consentito non siano immessi in commercio nell’Unione europea, è opportuno che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati approfonditi da parte degli Stati membri e della Commissione; è opportuno che siano applicate penali per il mancato rispetto e che il pubblico ne sia informato . [Em. 19]

(10 bis)

Le norme per verificare il rispetto delle misure destinate a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione per le persone o gli animali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) . [Em. 20]

(11)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine digarantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento sotto il profilo dell’applicabilità dei livelli massimi ammissibili prestabiliti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(12)

Per l’adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame. In caso di incidente nucleare o in qualsiasi altra emergenza radioattiva, è tuttavia necessario tenere debitamente conto delle circostanze e delle condizioni specifiche di ogni incidente, stabilendo di conseguenza una procedura che consenta di ridurre rapidamente tali livelli massimi ammissibili prestabiliti e, qualora sia indispensabile, permetta di introdurre livelli massimi ammissibili per altri radionuclidi (in particolare il tritio) interessati dall’incidente, con l’obiettivo di garantire il più alto livello possibile di protezione della popolazione. La misura e i livelli massimi dovrebbero essere comunicati immediatamente alla popolazione. [Em. 21]

(12 bis)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) . Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro rappresentanti in seno a detto comitato abbiano conoscenze sufficienti in materia di protezione radiologica. [Em. 22]

(13)

Ove, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, sussistano imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili . La misura e i livelli massimi dovrebbero essere comunicati immediatamente alla popolazione. [Em. 23]

(13 bis)

L'adozione dei livelli massimi ammissibili in virtù del presente regolamento dovrebbe basarsi sui requisiti di protezione per le fasce della popolazione che presentano le maggiori criticità e vulnerabilità, in particolare per quanto concerne i bambini e le persone ubicate in aree geografiche isolate o che praticano un'agricoltura di sussistenza. I livelli massimi ammissibili dovrebbero essere gli stessi per tutta la popolazione e dovrebbero basarsi sui livelli più bassi. [Em. 24]

(13 ter)

Quando i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell’Unione o importati da paesi terzi costituiscono un serio rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente, è opportuno che la Commissione adotti, mediante atti di esecuzione, misure supplementari in linea con il regolamento (CE) n. 178/2002, al fine di garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e animale. È opportuno, se possibile, che i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure di emergenza supplementari siano stabiliti in un unico regolamento di esecuzione. [Em. 25]

(13 quater)

Nell’elaborazione o nella revisione degli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto principalmente delle seguenti circostanze: ubicazione, natura ed entità dell'incidente nucleare o di qualsiasi altra causa di emergenza radiologica; natura ed entità del rilascio di sostanze radiologiche nell'aria, nell'acqua o nel suolo, così come nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali, sia all'interno che all'esterno dell'Unione; i rischi della contaminazione radiologica effettiva o potenziale di prodotti alimentari e alimenti per animali e le conseguenti dosi di radiazioni; il tipo e la quantità di prodotti alimentari e alimenti per animali contaminati che possono raggiungere il mercato dell'Unione e i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali contaminati in paesi terzi. [Em. 26]

(13 quinquies)

In caso di incidente nucleare o di emergenza radioattiva che comportino l'applicazione dei livelli massimi ammissibili, è opportuno che la pubblico sia informato sui livelli in vigore, sia da parte della Commissione che di ogni Stato membro. Inoltre, è opportuno che il pubblico sia informato in merito ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali che sono suscettibili di presentare una maggiore concentrazione di radioattività. [Em. 27]

(13 sexies)

È opportuno che il rispetto dei livelli massimi ammissibili sia sottoposto ad adeguati controlli e che siano introdotte sanzioni per l'esportazione, l'importazione o la vendita intenzionale di prodotti alimentari che presentano un livello di contaminazione superiore ai livelli massimi ammissibili, [Em. 28]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, come specificato nell’allegato I, i livelli massimi ammissibili nei prodotti alimentari secondari come specificato nell’allegato II e i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva degli alimenti per animali, come specificato all’allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e le modalità per rendere applicabili questi livelli massimi consentiti. [Em. 54]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«prodotto alimentare», ogni sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, incluse le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, volutamente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento, i «prodotti alimentari» non comprendono: di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

a)

gli alimenti per animali;

b)

gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

c)

i vegetali prima della raccolta;

d)

i prodotti medicinali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (12) ;

e)

i prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) ;

f)

il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) ;

g)

le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

h)

residui e contaminanti. [Em. 29]

2)

Per «prodotti alimentari secondari» si intendono i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione. [Em. 55]

3)

Per «alimenti per animali», si intende ogni sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all’alimentazione per via orale degli animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 . [Em. 30]

4)

Per «immissione in commercio» si intende la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l’offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione un'operazione che corrisponda alla definizione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 . [Em. 31]

4 bis)

Per «materiali a contatto con prodotti alimentari/alimenti per animali» si intendono imballaggi e altri materiali destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari. [Em. 32]

4 ter)

Per «emergenza radiologica» si intende un evento inconsueto che implichi una sorgente di radiazioni e richieda un intervento immediato per mitigare qualsiasi seria minaccia per la salute o la sicurezza, o qualsiasi conseguenza negativa per la qualità della vita, per le cose o per l’ambiente, o il quale rappresenti un pericolo che potrebbe condurre a siffatte conseguenze negative. [Em. 33]

Articolo 2 bis

Non sono autorizzate le pratiche che consistono nel miscelare prodotti alimentari che presentano concentrazioni superiori a quelle consentite dalle norme sui livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali con prodotti alimentari non contaminati o lievemente contaminati, in modo da ottenere un prodotto che rispetti le norme di cui al presente regolamento. [Em. 34]

Articolo 3

1.   La Commissione, qualora riceva — in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell’energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell’AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare — comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, i prodotti alimentari secondari e gli alimenti per animali possono essere raggiunti o sono stati raggiunti che dia luogo a una contaminazione di prodotti alimentari e di alimenti per animali, adotta immediatamente , nel più breve tempo possibile , se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili atto di esecuzione stabilendo i livelli massimi ammissibili di radioattività che non potranno essere superiori a quelli previsti negli allegati del presente regolamento . Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2. [Em. 35]

1 bis.     I livelli massimi ammissibili sono resi pubblici e sono rivisti periodicamente al fine di tenere debitamente conto dei più recenti progressi e pareri scientifici disponibili in tale momento a livello internazionale, rispecchiare l'esigenza di rassicurare il pubblico e fornire a quest'ultimo un livello elevato di protezione, ed evitare divergenze nelle prassi normative internazionali che prevedono livelli di protezione più alti. [Em. 36]

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell’incidente nucleare o dell’emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento atto di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3. [Em. 37]

3.   Nell’elaborazione della proposta dell’atto di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e nel corso delle discussioni con il comitato di cui all’articolo 5, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio , tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile, tenendo conto , in via prioritaria, dell’esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei e considerando i fattori economici e sociali , in particolare degli strati più vulnerabili della società . Nell'elaborazione di tali atti, la Commissione è assistita da un gruppo indipendente di esperti in materia di salute pubblica, selezionati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nel settore della protezione radiologica e della sicurezza alimentare (il «gruppo di esperti»). La Commissione rende pubblica la composizione del gruppo di esperti e le dichiarazioni d'interessi dei suoi membri . [Em. 38]

3 bis.     Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 sono adottati in linea con la natura e l'entità delle radiazioni e sono rivisti ogniqualvolta ciò sia necessario alla luce dell'evoluzione della contaminazione. La Commissione si impegna a effettuare il primo riesame al più tardi entro un mese dal verificarsi di un incidente nucleare o di un'emergenza radiologica, al fine di modificare, ove necessario, i livelli massimi ammissibili di radioattività e l'elenco dei radionuclidi. [Em. 39]

Articolo 4

1.   Non appena la Commissione adotta un regolamento atto di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato. [Em. 40]

La Commissione mette in atto un regime di responsabilità nucleare con il compito di affrontare le preoccupazioni di tutti gli Stati membri che potrebbero essere colpiti da un incidente nucleare. Tale regime prevede misure compensative appropriate in caso di incidenti nucleari. [Em. 41]

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale dell’Unione, di una procedura doganale diversa da quella del transito. [Em. 42]

Gli Stati membri monitorano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva sul loro territorio. A tal fine, gli Stati membri organizzano un sistema di controlli ufficiali per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, e intraprendono altre attività appropriate in funzione delle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e rischi dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 43]

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili.:

a)

la programmazione periodica dei controlli relativi ai livelli massimi ammissibili sul proprio territorio nazionale;

b)

i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili;

c)

la denominazione dei servizi nazionali competenti incaricati dei controlli.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri nel più breve tempo possibile .

I casi di violazione dei livelli massimi ammissibili sono notificati attraverso il sistema di allarme rapido di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

La Commissione impone sanzioni agli Stati membri che omettano essi stessi di imporre sanzioni in caso di immissione sul mercato o esportazione di alimenti per animali con livelli massimi ammissibili superiori. [Em. 44]

3.     Gli Stati membri comunicano al pubblico, principalmente mediante un servizio online, le informazioni relative ai livelli massimi ammissibili, alle situazioni di emergenza e ai casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. Al pubblico sono inoltre comunicate le informazioni sui prodotti alimentari suscettibili di accumulare concentrazioni più elevate di radioattività e, in particolare, sul tipo di prodotto, sul marchio, l'origine e la data dell'analisi. [Em. 45]

4.     I livelli massimi ammissibili fissati negli allegati del presente regolamento tengono conto dell'effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi nel corso della durata di validità dei prodotti alimentari conservati. A seconda del tipo di contaminazione, per esempio contaminazione da isotopi di iodio, la radioattività di prodotti alimentari conservati è costantemente monitorata. [Em. 46]

5.     Entro il 31 marzo 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'appropriatezza di un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi ammissibili stabiliti di contaminazione radioattiva e che non possono quindi essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrà essere basato sul principio «chi inquina paga». La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a istituire detto meccanismo. [Em. 47]

Articolo 4 bis

1.     Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla pertinenza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti negli allegati.

2.     La relazione consente di verificare se i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva garantiscono l'osservanza del limite di dose efficace di 1 mSv/anno per le persone e se conducono a dosi alla tiroide sufficientemente inferiori al riferimento di 10 mGy raccomandato dall'OMS per la somministrazione di iodio stabile a gruppi particolarmente vulnerabili.

3.     La relazione valuta la possibilità di rivedere la classificazione dei radionuclidi e di includere il tritio e il carbonio 14 negli allegati del presente regolamento. Nella valutazione di tali livelli massimi ammissibili, la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, in particolare i bambini, ed esamina se, su tale base, sia appropriato fissare livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione. [Em. 48]

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali le piante, gli animali, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali istituito a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.[Em. 49]

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 6

Al fine di garantire che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I, II e III del presente regolamento tengano conto di tutti i nuovi dati importanti disponibili, in particolare per quanto riguarda le più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, propone di adattare gli allegati in questione 3, paragrafo 3, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione corredata, ove necessario, di una proposta per adattare tali allegati e rivedere, se necessario, l'elenco dei radionuclidi . [Em. 50]

Articolo 6 bis

In caso di incidente nucleare o di altra causa di emergenza radiologica che provochi la contaminazione di prodotti alimentari e alimenti per animali, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri nel dettaglio le misure adottate a norma del presente regolamento e le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. [Em. 51]

Articolo 7

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87, come modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/1989, e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 (16) e n. 770/90 (17) della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C del, pag.

(3)  GU C […] del […], pag. […].

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 e posizione del Consiglio del …

(5)  Direttiva 96/29 2013 / 59 / Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996 5 dicembre 2013 , che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti , e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 159 13 del 29.6.1996 17.1.2014 , pag. 1).

(6)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(7)  Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

(8)  Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d’informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

(9)   Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(13)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(14)  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

(15)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17).

(17)  Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Qui di seguito sono riportati i livelli massimi applicabili ai prodotti alimentari:

 

Prodotti alimentari (Bq/kg) (1)

Alimenti per lattanti (2)

Latte e derivati del latte (3)

Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari (4)

Prodotti alimentari liquidi (5)

Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Isotopi dello iodio, in particolare I-131

150

500

2 000

500

Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

20

80

20

Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (6)

400

1 000

1 250

1 000


(1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

(2)  Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una delle seguenti denominazioni: «alimento per lattanti», «alimento di proseguimento» e «latte di proseguimento», a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione.

(3)  Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

(4)  I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all’allegato II.

(5)  Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili alle forniture di acqua potabile.

(6)  Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

ALLEGATO II

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

1.   Elenco dei prodotti alimentari secondari

Codice NC

Designazione

0703 20 00

Agli (freschi e refrigerati)

0709 59 50

Tartufi (freschi e refrigerati)

0709 99 40

Capperi (freschi e refrigerati)

0711 90 70

Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati)

ex 0712 39 00

Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0903 00 00

Matè

0904

Pepe del genere Piper ; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta , essiccati, tritati o polverizzati

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

1106 20

Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714

1108 14 00

Fecola di manioca

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1301

Gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1604 31 00

1604 32 00

Caviale

Succedanei del caviale

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

2003 90 10

Tartufi (preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico)

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

2.   I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al paragrafo 1, sono i seguenti:

 

(Bq/kg)

Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

7 500

Isotopi dello iodio, in particolare I-131

20 000

Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

800

Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137  (1)

12 500

[Em. 57]


(1)  Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

ALLEGATO III

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

I livelli massimi consentiti per il cesio-134 e il cesio-137 sono i seguenti:

Animali

Bq/kg (1), (2)

Suini

1 250

Pollame, agnelli, vitelli

2 500

Altri

5 000


(1)  Questi livelli dovrebbero contribuire all’osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

(2)  Questi livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.

ALLEGATO IV

Regolamenti abrogati

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)

Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio

(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)

Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione

(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)

Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione

(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87

Regolamento (Euratom) n. 944/89

Regolamento (Euratom) n. 770/90

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 4

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 2

 

Allegato II, punto 2

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Articolo 1

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Allegato III

Articolo 5

Articolo 7

 

 

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Articolo 7

Articolo 8

 

 

Articolo 8

Allegato

 

 

Allegato I

 

Allegato

 

Allegato II, punto 1

 

 

Allegato

Allegato III

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Allegato IV

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Allegato V