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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 264/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 264/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8598 — BNPP/Starwood/Hotel Portfolio) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 264/15 |
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2017/C 264/16 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2017/C 264/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio (2), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso con risoluzione 2371 (2017) di includerLa/includere la Sua società nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti il loro inserimento nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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United Nations – Focal point for delisting |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room S-3055 E |
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New York, NY 10017 |
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STATI UNITI D’AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di detto allegato.
Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C - Questioni orizzontali |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 38.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
Commissione europea
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 agosto 2017
(2017/C 264/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1732 |
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JPY |
yen giapponesi |
128,76 |
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DKK |
corone danesi |
7,4381 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90303 |
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SEK |
corone svedesi |
9,5680 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1341 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,3355 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,157 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
305,37 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2717 |
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RON |
leu rumeni |
4,5743 |
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TRY |
lire turche |
4,1462 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4888 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4923 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1680 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6142 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6000 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 341,21 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,6740 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8068 |
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HRK |
kuna croata |
7,4008 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 670,45 |
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MYR |
ringgit malese |
5,0348 |
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PHP |
peso filippino |
59,567 |
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RUB |
rublo russo |
70,2875 |
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THB |
baht thailandese |
39,021 |
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BRL |
real brasiliano |
3,7024 |
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MXN |
peso messicano |
21,0547 |
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INR |
rupia indiana |
75,2080 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/4 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 264/03)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 5012 |
4 agosto 2017 |
Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6 |
Etienne Lacroix Tous Artifices SA, Route de Gaudiès, 09270 Mazères, Francia |
REACH/17/10/0 |
Uso industriale del cromato di piombo nella produzione di dispositivi di ritardo pirotecnico contenuti in munizioni per l’autodifesa navale |
4 agosto 2024 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 aprile 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.40153 — Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate
Relatore: Svezia
(2017/C 264/04)
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1. |
Il comitato consultivo condivide le riserve espresse dalla Commissione nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 5 aprile 2017 a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione preliminare secondo cui il comportamento in questione ha inciso in modo significativo sugli scambi tra Stati membri. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda nel ritenere che gli impegni definitivi proposti di Amazon siano tali da ovviare in modo adeguato alle riserve individuate dalla Commissione. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento nei confronti di Amazon può essere chiuso con una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti da Amazon siano adeguati, necessari e proporzionati e debbano essere resi giuridicamente vincolanti per Amazon. |
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6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, alla luce degli impegni proposti da Amazon, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione nei confronti di Amazon, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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7. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. |
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8. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate
(AT.40153)
(2017/C 264/05)
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1. |
A seguito di un’indagine d’ufficio, l’11 giugno 2015 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1/2003 (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 773/2004 (3) nei confronti di Amazon.com, Inc. e Amazon EU, Sàrl. Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inoltre avviato procedimenti nei confronti di Amazon Digital Services, LLC e Amazon MEDIA UE, Sàrl (collettivamente «Amazon»). |
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2. |
Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha adottato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, una valutazione preliminare in cui ha espresso riserve in merito al fatto che talune clausole di parità e disposizioni analoghe introdotte da Amazon nei confronti di fornitori di e-book potevano costituire un abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del trattato e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. |
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3. |
Pur non concordando con le conclusioni preliminari della Commissione, il 13 gennaio 2017 Amazon ha proposto di assumere impegni al fine di ovviare alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. |
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4. |
Il 26 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 nella quale presentava una sintesi del caso e invitava i terzi interessati a trasmetterle eventuali osservazioni (4). La Commissione ha ricevuto le osservazioni di quindici terzi interessati. In risposta alle osservazioni formulate, il 31 marzo 2017 Amazon ha presentato una nuova serie di impegni (gli «impegni definitivi»). |
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5. |
Nel progetto di decisione la Commissione ritiene che gli impegni definitivi proposti da Amazon siano tali da ovviare in modo adeguato alle riserve espresse nella valutazione preliminare e rende tali impegni vincolanti nei confronti di Amazon. Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che non sussistono più motivi per un suo intervento e che il procedimento può quindi essere chiuso. |
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6. |
Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da parte di Amazon in relazione alla procedura (5). |
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7. |
Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato nel caso in oggetto. |
Bruxelles, 25 aprile 2017
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento (CE) n. 1/2003»).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(4) Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40153 — Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate (GU C 26, 26.1.2017, pag. 2).
(5) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che propongono impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al Consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 4 maggio 2017
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
(Caso AT.40153 — Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate)
[notificata con il numero C(2017) 2876]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 264/06)
Il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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1) |
La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da Amazon.com, Inc. e dalle sue controllate dirette o indirette, tra cui Amazon EU Sàrl, Amazon Digital Services, LLC e Amazon MEDIA EU, Sàrl (in appresso denominate congiuntamente «Amazon») ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (il «regolamento 1/2003») nel quadro di un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 54 dell’accordo SEE relativamente a talune clausole di parità e disposizioni analoghe introdotte negli accordi con fornitori di e-book di Amazon. |
2. PROCEDURA
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2) |
L’11 giugno 2015 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione nei confronti di Amazon.com, Inc. e Amazon EU Sàrl, in vista dell’adozione di una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Inoltre, il 9 dicembre 2016 sono stati avviati procedimenti nei confronti di Amazon Digital Services, LLC e Amazon MEDIA EU, Sàrl |
|
3) |
Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha adottato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la valutazione preliminare in cui ha espresso riserve preliminari in materia di concorrenza. |
|
4) |
Il 13 gennaio 2017 Amazon ha presentato alla Commissione una proposta di impegni (gli «impegni iniziali») in risposta alla valutazione preliminare. Il 26 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni iniziali proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione. |
|
5) |
Il 9 marzo 2017 la Commissione ha informato Amazon in merito alle osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione della comunicazione. Il 31 marzo 2017 Amazon ha presentato una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»). |
|
6) |
Il 19 aprile 2017 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. |
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7) |
Il 25 aprile 2017 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale. |
3. PREOCCUPAZIONI LEGATE ALLA CONCORRENZA ESPRESSE DALLA COMMISSIONE
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8) |
La valutazione preliminare del 9 dicembre 2016 indicava le riserve preliminari della Commissione. In particolare, la Commissione ha espresso l’opinione preliminare che Amazon avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione al dettaglio di e-book nelle lingue inglese e tedesca nei confronti dei consumatori del SEE, in violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, imponendo ai fornitori di e-book (2) di: i) informare Amazon circa termini e condizioni alternativi o più favorevoli che essi offrono altrove; e/o ii) mettere a disposizione di Amazon termini e condizioni che, direttamente o indirettamente, dipendono dai termini e dalle condizioni offerte a un altro rivenditore di e-book (3) (di seguito indicate collettivamente come «clausole di parità»). |
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9) |
Le riserve preliminari della Commissione riguardavano l’utilizzo da parte di Amazon di clausole di parità non legate ai prezzi che imponevano ai fornitori di e-book di accordare ad Amazon gli stessi modelli commerciali («parità di modelli commerciali»), gli stessi e-book in un particolare territorio e/o le stesse date di diffusione («parità di selezione»), le stesse caratteristiche, funzionalità e norme di utilizzo e gli stessi elementi o contenuti («parità di caratteristiche») oltre a clausole di parità di prezzo riguardanti i prezzi al dettaglio negli accordi di agenzia («parità di prezzi di agenzia») e i prezzi promozionali («parità di prezzi promozionali»). |
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10) |
Le riserve preliminari riguardavano inoltre una clausola sulle «disposizioni relative alle riserve di credito», che prevedeva una «riserva» di crediti che Amazon può utilizzare a propria discrezione per abbassare i prezzi di agenzia applicati a qualsiasi e-book fornito da un dato fornitore a Amazon. Tale riserva di crediti è calcolata in base alle differenze tra i prezzi di agenzia accordati dal fornitore ad Amazon per i suoi e-book e i prezzi di agenzia o di rivendita di tali libri applicati da altri rivenditori. |
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11) |
Le riserve preliminari interessavano anche alcune clausole che impongono ai fornitori di e-book di offrire ad Amazon un determinato prezzo all’ingrosso se esso era stato accordato ai concorrenti di Amazon («parità di prezzi all’ingrosso»), nonché clausole che impongono al fornitore di e-book di informare Amazon qualora proponga modelli commerciali, e-book, date di disponibilità, caratteristiche e promozioni alternativi o prezzi all’ingrosso e di agenzia ridotti a rivenditori di e-book diversi da Amazon («disposizioni in materia di informazione»). |
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12) |
La Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di modelli commerciali e le relative disposizioni in materia di informazione possono: i) ridurre gli incentivi dei fornitori di e-book a finanziare e investire in modelli commerciali alternativi, nuovi e innovativi; ii) ridurre la capacità e gli incentivi dei concorrenti di Amazon a elaborare e differenziare le loro offerte sulla base di tali modelli; iii) dissuadere dall’accesso e/o espansione i rivenditori di e-book, indebolendo in tal modo la concorrenza a livello della distribuzione di e-book e rafforzando la posizione dominante di Amazon. |
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13) |
In secondo luogo, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di selezione e la parità di caratteristiche sono in grado di: i) ridurre gli incentivi dei fornitori e dei rivenditori di e-book a sviluppare e-book che non siano costituiti principalmente da testi e impedire ai rivenditori di differenziarsi (in base al contenuto, particolari caratteristiche o funzionalità degli e-book o data di diffusione anteriore), indebolendo in tal modo la concorrenza a livello della distribuzione di e-book; ii) indebolire la concorrenza tra i rivenditori di e-book e dissuadere questi ultimi dall’accesso e/o espansione mediante la limitazione della portata delle offerte differenziate di e-book da parte dei rivenditori di e-book, il che può determinare prezzi più elevati e una minore scelta per i consumatori. |
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14) |
Inoltre, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di prezzi di agenzia, la parità di prezzi promozionali, le disposizioni relative alle riserve di credito e le relative disposizioni in materia di informazione (combinate alle pratiche di Amazon finalizzate a ottenere la parità di prezzi al dettaglio) possono: i) dissuadere dall’espansione e dall’ingresso nel mercato i rivenditori di e-book rafforzando così la posizione dominante di Amazon; ii) permettere a Amazon di ridurre la concorrenza tra rivenditori di e-book e di ottenere così commissioni più elevate dai fornitori di e-book, il che, in ultima analisi, comporta prezzi più elevati per i clienti. |
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15) |
Infine, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di prezzi all’ingrosso può: i) ostacolare i rivenditori di e-book per quanto riguarda l’accesso e l’espansione nei mercati rilevanti mediante l’offerta ai consumatori di prezzi al dettaglio per gli e-book più bassi di quelli di Amazon; ii) rafforzare gli effetti potenziali della parità di selezione garantendo ad Amazon l’accesso agli e-book alle migliori condizioni all’ingrosso qualora i fornitori preferiscano non proporre un determinato e-book a Amazon. |
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16) |
La Commissione ha espresso il parere preliminare che le clausole di parità di cui ai punti da 12 a 15 costituiscano, di per sé, un abuso di posizione dominante di Amazon nei mercati rilevanti del SEE. Inoltre, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la combinazione delle diverse clausole di parità relative al prezzo (cioè, la parità di prezzi di agenzia, le disposizioni relative alle riserve di credito, la parità di prezzi promozionali, la parità di prezzi all’ingrosso e la parità di commissioni di agenzia), delle clausole di parità non relative al prezzo (come la parità di modelli commerciali e la parità di selezione e di caratteristiche) e delle disposizioni in materia di informazione possa rafforzare gli eventuali effetti anticoncorrenziali delle clausole di parità considerate individualmente. |
4. GLI IMPEGNI INIZIALI, IL TEST DI MERCATO E GLI IMPEGNI DEFINITIVI
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17) |
Amazon, pur non concordando con la valutazione e i risultati preliminari della Commissione, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione. Gli elementi fondamentali degli impegni iniziali proposti da Amazon possono essere riassunti come segue:
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18) |
A seguito della pubblicazione, il 26 gennaio 2017, di una comunicazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (il «test di mercato»), la Commissione ha ricevuto osservazioni da quindici interessati, tra cui fornitori di e-book, rivenditori di e-book, associazioni di editori e organizzazioni di consumatori. |
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19) |
Le osservazioni pervenute riguardano in particolare le definizioni utilizzate negli impegni iniziali (era stato raccomandato di chiarirle e allinearle con le attuali disposizioni in materia di parità e di estendere il loro campo d’applicazione ai libri stampati, agli audiolibri, alle app, agli e-book pubblicati in proprio, ai fumetti e ai romanzi a fumetti nonché ai libri scolastici), la portata e la tempistica degli obblighi di Amazon, la durata degli impegni, come pure le possibili ritorsioni, le misure antielusione e il controllo del rispetto degli impegni. |
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20) |
In risposta alle osservazioni formulate, Amazon ha presentato una nuova serie di impegni (gli impegni definitivi). Gli impegni definitivi differiscono dagli impegni iniziali proposti nel modo seguente:
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5. CONCLUSIONE
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21) |
Gli impegni proposti sono sufficienti a ovviare alle riserve individuate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza essere sproporzionati. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compresi i terzi che hanno partecipato al test di mercato. |
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22) |
La Commissione osserva che gli impegni definitivi vietano l’uso delle clausole di parità sulle quali la Commissione ha espresso il parere preliminare che esse limitavano o potevano limitare la capacità e gli incentivi dei fornitori di e-book a sostenere offerte di e-book e modelli commerciali alternativi e differenziati e a investirvi. Gli impegni definitivi vietano altresì l’uso delle clausole di parità in merito alle quali la Commissione ha espresso il parere preliminare che riducevano o potevano ridurre la forza competitiva dei fornitori di e-book, limitandone la capacità e gli incentivi a sviluppare e differenziare le loro offerte di e-book, riducendo così le barriere all’entrata e all’espansione sui mercati rilevanti. Infine, il divieto di usare le clausole di parità pertinenti potrà agevolare l’ingresso e l’espansione di altri rivenditori di e-book e stimolare la concorrenza a livello di distribuzione per la vendita al dettaglio. |
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23) |
Amazon non ha proposto, in risposta alla valutazione preliminare, impegni meno onerosi che rispondessero in modo adeguato alle riserve preliminari espresse dalla Commissione. Gli impegni definitivi sono pertanto conformi al principio di proporzionalità. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Il termine «fornitore di e-book» comprende tutti i soggetti che detengono i diritti necessari per la concessione di licenze per e-book ai venditori di e-book o per la vendita diretta di e-book ai consumatori. Pertanto, i «fornitori di e-book» comprendono sia gli editori di e-book sia alcuni intermediari (ad esempio, grossisti o aggregatori).
(3) Ai fini del presente documento con i termini «rivenditore di e-book» si intende qualsiasi persona o soggetto che venda in modo lecito (o intenda vendere in modo lecito) e-book a consumatori in uno o più paesi del SEE o una persona o soggetto tramite cui un fornitore di e-book venda, in base a un contratto di agenzia, e-book a consumatori in uno o più paesi del SEE. Un fornitore di e-book è anche un rivenditore di e-book se vende e-book direttamente ai consumatori o tramite un agente sulla base di un contratto di agenzia.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 264/07)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
9.7.2017 alle 19.00 UTC |
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Durata |
9.7.2017 - 31.12.2017 |
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Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
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Stock o gruppo di stock |
RED/N3M. |
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Specie |
Scorfano (Sebastes spp.) |
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Zona |
NAFO 3M |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
12/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 264/08)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
3.7.2017 |
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Durata |
3.7.2017 - 31.12.2017 |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock o gruppo di stock |
HAD/5BC6 A. |
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Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
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Zona |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
11/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 264/09)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
1.7.2017 |
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Durata |
1.7.2017 – 31.12.2017 |
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Stato membro |
Danimarca |
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Stock o gruppo di stock |
LIN/3 A/BCD |
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Specie |
Molva (Molva molva) |
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Zona |
IIIa; acque dell’Unione della zona IIIbcd |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
10/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 264/10)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
21.6.2017 |
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Durata |
21.6.2017 - 31.12.2017 |
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Stato membro |
Belgio |
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Stock o gruppo di stock |
COD/07A. |
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Specie |
Merluzzo bianco (gadus morhua) |
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Zona |
VIIa |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
09/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 264/11)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
13.7.2017 |
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Durata |
13.7.2017 – 31.12.2017 |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock o gruppo di stock |
ALF/3X14- |
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Specie |
Berici (Beryx spp.) |
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Zona |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
13/TQ2285 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 264/12)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
19.7.2017 |
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Durata |
19.7.2017 – 31.12.2017 |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock o gruppo di stock |
BSF/8910 |
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Specie |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
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Zona |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
14/TQ2285 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/14 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese
(2017/C 264/13)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante»), a nome di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell’Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito dai pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri (oppure «pneumatici nuovi e ricostruiti») («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 4011 20 90 e 4012 12 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
Le informazioni a disposizione della Commissione contengono un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione occupazionale di quest’ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, informati gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.2.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).
b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. La Commissione esaminerà se possa essere loro concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese non retto da un’economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.2.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale di norma viene determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il paese provvisoriamente prescelto sono gli Stati Uniti d’America. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, ulteriori produttori che operano in un’economia di mercato sono, tra gli altri, la Turchia, il Giappone e la Corea del Sud. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga effettivamente prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. La Commissione valuterà solo i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale sia stata accolta.
I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diverse disposizioni.
5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (5) (6)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non contattati sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(3) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(4) I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento a diffusione limitata è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8598 — BNPP/Starwood/Hotel Portfolio)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 264/14)
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1. |
In data 4 agosto 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione le imprese BNP Paribas Group («BNPP», Francia) e Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC («Starwood», Stati Uniti), appartenente a Marriott International, Inc. («Marriott», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di due alberghi in Italia («Hotel Portfolio») mediante acquisto di quote e accordi di gestione alberghiera preesistenti. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — BNPP: gruppo bancario operante a livello nazionale e internazionale. I suoi due principali settori di attività sono: i) attività bancarie al dettaglio e relativi servizi e ii) servizi bancari per imprese e istituzioni; — Starwood: controllata al 100 % di Marriott. Marriott è un’impresa alberghiera diversificata che opera nella gestione e nel franchising di circa 6 080 hotel e multiproprietà immobiliari a livello mondiale; — Hotel Portfolio: due hotel situati in Italia (il Westin Palace a Milano e il Westin Europa & Regina a Venezia) attualmente gestiti indirettamente da Marriott. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8598 — BNPP/Starwood/Hotel Portfolio, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/26 |
Avviso destinato agli armatori proprietari delle navi CAPRICORN e Lynn S, che sono state aggiunte all’elenco di cui all’articolo 1, lettera h), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che stabilisce determinate misure restrittive nei confronti delle navi designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2146 (2014), in forza dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1423 e (UE) 2017/1456 della Commissione
(2017/C 264/15)
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1. |
La decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1) chiede agli Stati membri di ordinare alle navi riportate nell’elenco di cui all’allegato V della decisione medesima di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia e di negare a tali navi l’ingresso nei loro porti; vieta inoltre la prestazione di determinati servizi e l’effettuazione di talune operazioni finanziarie in collegamento a tali esportazioni di petrolio. |
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2. |
In data 21 luglio 2017 e 2 agosto 2017 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto, rispettivamente, la CAPRICORN e la Lynn S all’elenco delle navi soggette a misure restrittive. Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011), unitamente ai giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti l’inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni cfr. https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting |
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3. |
Per recepire le nuove voci dell’elenco la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1423 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456 (3) che modificano opportunamente l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4). Gli armatori proprietari della CAPRICORN e della Lynn S possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di inserire tali navi nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:
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4. |
Si segnala agli armatori proprietari delle navi CAPRICORN e Lynn S che, contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1423 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456, è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(1) GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 204 del 5.8.2017, pag. 80.
(3) GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 31.
(4) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
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11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/27 |
Avviso destinato alle persone fisiche CHOE CHUN YONG (alias Ch’oe Ch’un-yo’ng), HAN JANG SU (alias Chang-Su Han), JANG SONG CHOL, JANG SUNG NAM, JO CHOL SONG (alias Cho Ch’o’l-so’ng), KANG CHOL SU, KIM MUN CHOL (alias Kim Mun-ch’o’l), KIM NAM UNG, PAK IL KYU (alias Pak Il-Gyu), JANG BOM SU (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U) e JON MYONG GUK (alias Cho’n Myo’ng-kuk, Jon Yong Sang) e alle entità FOREIGN TRADE BANK (FTB), KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (alias Korea Foreign Insurance Company), KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank), MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (alias Mansudae Art Studio), che sono state aggiunte all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o le cui voci sono state modificate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione
(2017/C 264/16)
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1. |
La decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti. |
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2. |
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che aggiunge all’elenco del comitato delle sanzioni CHOE CHUN YONG (alias Ch’oe Ch’un-yo’ng), HAN JANG SU (alias Chang-Su Han), JANG SONG CHOL, JANG SUNG NAM, JO CHOL SONG (alias Cho Ch’o’l-so’ng), KANG CHOL SU, KIM MUN CHOL (alias Kim Mun-ch’o’l), KIM NAM UNG e PAK IL KYU (alias Pak Il-Gyu) tra le persone fisiche e FOREIGN TRADE BANK (FTB), KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (alias Korea Foreign Insurance Company), KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank) e MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (alias Mansudae Art Studio) tra le entità. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre modificato le voci relative a JANG BOM SU (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U) e JON MYONG GUK (alias Cho’n Myo’ng-kuk, Jon Yong Sang) nell’elenco delle persone fisiche. Le persone e le entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente ai giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti l’inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni cfr. https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting |
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3. |
Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, che modifica opportunamente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2). Le persone e le entità interessate possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di inserirle o mantenerle nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:
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4. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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5. |
Si richiama infine l’attenzione delle persone e delle entità inserite nell’elenco sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento. |
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.