ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 256

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
7 agosto 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 256/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 256/02

Causa C-229/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 2 maggio 2017 — Evonik Degussa GmbH/Repubblica federale di Germania

2

2017/C 256/03

Causa C-232/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 4 maggio 2017 — VE/WD

3

2017/C 256/04

Causa C-243/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 10 maggio 2017 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

6

2017/C 256/05

Causa C-252/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Cádiz (Spagna) il 12 maggio 2017 — Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace S.L.

6

2017/C 256/06

Causa C-256/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 15 maggio 2017 — Sandd B.V./Autoriteit Consument en Markt

7

2017/C 256/07

Causa C-259/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunale distrettuale centrale di Buda, Ungheria) il 16 maggio 2017 — Zoltán Rózsavölgyi e Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. e Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

8

2017/C 256/08

Causa C-268/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Zagrebu (Croazia) il del 18 maggio 2017 — Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

11

2017/C 256/09

Causa C-288/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 19 maggio 2017 — Fédération des fabricants de cigares e a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

12

2017/C 256/10

Causa C-295/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 22 maggio 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2017/C 256/11

Causa C-296/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 22 maggio 2017 — Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)/Zhan Oved Tadzher

14

2017/C 256/12

Causa C-298/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 maggio 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

14

2017/C 256/13

Causa C-314/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 29 maggio 2017 — Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

15

2017/C 256/14

Causa C-324/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 maggio 2017 — Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov

16

2017/C 256/15

Causa C-332/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il del 2 giugno 2017 — AS Starman/Tarbijakaitseamet

16

2017/C 256/16

Causa C-333/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portogallo) il 1o giugno 2017 — Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho e a.

17

2017/C 256/17

Causa C-334/17 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2017 dalla Repubblica di Estonia avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2017, causa T-117/15, Repubblica di Estonia/Commissione europea

18

 

Tribunale

2017/C 256/18

Causa T-13/15: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Deutsche Post/EUIPO — Media Logistik (PostModern) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PostModern — Marchio nazionale anteriore POST e marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Deutsche Post — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale]

19

2017/C 256/19

Causa T-541/15: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2017 — Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO — Audi (NSU) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NSU — Marchio nazionale denominativo anteriore NSU — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009]

19

2017/C 256/20

Causa T-580/15: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Flamagas/EUIPO — MatMind (CLIPPER) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea tridimensionale — Forma di accendino con un’aletta laterale contenente l’elemento denominativo CLIPPER — Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), ed e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di descrizione del marchio nella domanda di registrazione]

20

2017/C 256/21

Causa T-632/15: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Tillots Pharma/EUIPO -– Ferring (OCTASA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo OCTASA — Marchio tedesco e del Benelux denominativo anteriore PENTASA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

21

2017/C 256/22

Causa T-699/15: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — City Train/EUIPO (CityTrain) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CityTrain — Termine di ricorso — Caso fortuito — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

21

2017/C 256/23

Causa T-20/16: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group, Inc. (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame del marchio come registrato]

22

2017/C 256/24

Causa T-89/16 P: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Clarke e a./EUIPO (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato contenente una clausola di risoluzione che prevede il venir meno del vincolo contrattuale nell’ipotesi in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un successivo concorso generale — Applicazione della clausola di risoluzione — Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato — Dovere di sollecitudine — Legittimo affidamento)

22

2017/C 256/25

Causa T-151/16: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — NC/Commissione (Sovvenzioni — Indagine dell’OLAF — Constatazione d’irregolarità — Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa — Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di 18 mesi — Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione — Applicazione nel tempo di diverse versioni del regolamento finanziario — Forme sostanziali — Applicazione retroattiva della legge repressiva più mite)

23

2017/C 256/26

Causa T-235/16: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — GP Joule PV/EUIPO –Green Power Technologies (GPTech) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GPTech — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori GP JOULE — Mancata produzione dinanzi alla divisione di opposizione delle prove del diritto a proporre opposizione — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Assenza di presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 17, paragrafo 4, regola 19, paragrafo 2, regola 20, paragrafo 1, e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95]

24

2017/C 256/27

Causa T-236/16: Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2017 — Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea ZUM wohl — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.o207/2009 — Rinvio alla memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso riprodotta nel ricorso — Elementi di prova allegati alla domanda di udienza di discussione]

24

2017/C 256/28

Causa T-286/16: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Kneidinger/EUIPO — Topseat International (tavoletta del water) (Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una tavoletta per water — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Carattere individuale — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002)

25

2017/C 256/29

Causa T-327/16: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo ANTICO CASALE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

26

2017/C 256/30

Causa T-685/16: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo B2B SOLUTIONS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)

26

2017/C 256/31

Causa T-856/16: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LONGHORN STEAKHOUSE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento e principio di buona amministrazione)

27

2017/C 256/32

Causa T-17/16: Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2017 — MS/Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Decisione della Commissione di porre fine a una lettera di intesa e di adesione al Team Europe — Responsabilità contrattuale — Assenza di clausola compromissoria — Irricevibilità manifesta)

27

2017/C 256/33

Causa T-647/16: Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2017 — Camerin/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Comando nell’interesse del servizio — Età di pensionamento — Domanda di prolungamento del comando — Rigetto della domanda — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità)

28

2017/C 256/34

Causa T-691/16: Ordinanza del Tribunale 8 giugno 2017 — Elevolution — Engenharia/Commissione (FES — Programma di sostegno allo sviluppo in Mauritania — Contratto d’impresa concluso con la Mauritania nel quadro dell’attuazione di detto programma — Revoca delle note di addebito impugnate — Non luogo a statuire)

28

2017/C 256/35

Causa T-295/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Danpower Baltic/Commissione

29

2017/C 256/36

Causa T-298/17: Ricorso proposto l’11 maggio 2017 — Iordachescu e a./Parlamento e a.

30

2017/C 256/37

Causa T-320/17: Ricorso proposto il 25 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/FEI

31

2017/C 256/38

Causa T-337/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Air France-KLM/Commissione

32

2017/C 256/39

Causa T-371/17: Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Qualcomm e Qualcomm Europe contro Commissione

34

2017/C 256/40

Causa T-372/17: Ricorso proposto il 12 giugno 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

36

2017/C 256/41

Causa T-373/17: Ricorso proposto il 9 giugno 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

37

2017/C 256/42

Causa T-374/17: Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Cuervo y Sobrinos1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

37

2017/C 256/43

Causa T-375/17: Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Fenyves/EUIPO (Blue)

38

2017/C 256/44

Causa T-378/17: Ricorso proposto l'8 giugno 2017 — La Zaragozana /EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)

39

2017/C 256/45

Causa T-379/17: Ricorso proposto il 20 giugno 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)

39

2017/C 256/46

Causa T-386/17: Ricorso proposto il 23 giugno 2017 — Lackmann Fleisch und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

40

2017/C 256/47

Causa T-387/17: Ricorso proposto il 20 giugno 2017 — Triggerball/EUIPO (Forma di un oggetto simile a una palla con bordi)

40

2017/C 256/48

Causa T-115/16: Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2017 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)

41

2017/C 256/49

Causa T-83/17: Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

41

2017/C 256/50

Causa T-158/17: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Post Telecom/BEI

41

2017/C 256/51

Causa T-232/17: Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2017 — Eco-Bat Technologies e a./Commissione

42


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 256/01)

Ultima pubblicazione

GU C 249 del 31.7.2017.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 239 del 24.7.2017.

GU C 231 del 17.7.2017.

GU C 221 del 10.7.2017.

GU C 213 del 3.7.2017.

GU C 202 del 26.6.2017.

GU C 195 del 19.6.2017.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 2 maggio 2017 — Evonik Degussa GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-229/17)

(2017/C 256/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se per «produzione di idrogeno» ai sensi dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE (1) si intenda unicamente la produzione di una molecola di idrogeno H2 mediante sintesi chimica di due atomi di idrogeno H o se la nozione di produzione ricomprenda anche l’ipotesi in cui, senza che avvenga sintesi, in una miscela di gas contenente idrogeno, la percentuale relativa di idrogeno H2 ivi presente sia incrementata eliminando, mediante processo fisico o chimico, le altre componenti gassose, al fine di ottenere — conformemente alla formulazione contenuta nell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE — un «prodotto (…) espresso in produzione (netta) commercializzabile e con un indice di purezza della sostanza interessata pari al 100 %».

2)

Qualora la questione sub 1) venga risolta nel senso che la nozione di produzione non ricomprenda l’incremento della percentuale relativa di idrogeno H2 presente in una miscela di gas, si solleva la seguente ulteriore questione:

Se l’espressione «elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e [alla separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» debba essere interpretata nel senso che i limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno descritti nell’allegato I, punto 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) comprendano soltanto entrambi («e») gli elementi o se l’elemento di processo «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» possa sussistere di per sé anche isolatamente quale unico elemento di processo all’interno dei limiti di sistema.

3)

Ove la questione sub 2) venga risolta nel senso che l’elemento di processo «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» possa sussistere di per sé anche isolatamente quale unico elemento di processo all’interno dei limiti di sistema, si pone inoltre la seguente questione:

Se un elemento di processo «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» sussista esclusivamente in caso di separazione di idrogeno H2 dal monossido di carbonio CO o se un siffatto elemento di processo sia altresì presente nel caso in cui l’idrogeno non venga separato soltanto dal monossido di carbonio, ma anche da altre sostanze, quali ad esempio, biossido di carbonio CO2 oppure CnHn.

4)

Nell’ipotesi in cui, in sede giudiziale, occorra riconoscere alla ricorrente un diritto all’assegnazione supplementare di quote di emissione a titolo gratuito, si pone la questione se il punto 3 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2016 (C 191/14), debba essere interpretato nel senso che:

a)

il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE, nel suo testo originario, trovi applicazione per le assegnazioni definite dall’autorità competente dello Stato membro anteriormente al 1o marzo [Or. 3] 2017, con riguardo agli anni 2013 2020;

b)

il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE, nel suo testo originario, trovi applicazione per le assegnazioni supplementari riconosciute mediante decisione giudiziaria, successivamente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2013 2017;

c)

il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE nella versione della decisione 2017/126/UE, in vigore a decorrere dal 1o marzo 2017, trova applicazione per le assegnazioni supplementari riconosciute mediante decisione giudiziaria, successivamente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2018 2020


(1)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1)


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 4 maggio 2017 — VE/WD

(Causa C-232/17)

(2017/C 256/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VE

Resistente: WD

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 (1) e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il consumatore possa prendere conoscenza dell’importo di determinati elementi essenziali del contratto (l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) solo una volta stipulato il contratto (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente) tramite una dichiarazione di volontà unilaterale (pur precisandosi che forma parte del contratto) della parte contraente professionista giuridicamente vincolante per il consumatore.

2)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo comunichi alcuni elementi essenziali (l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) utilizzando soltanto l’espressione «a titolo informativo», senza chiarire se la parte comunicata a titolo informativo sia o meno giuridicamente vincolante, e se possano derivare da essa diritti e obbligazioni.

3)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo definisca determinati elementi essenziali utilizzando una terminologia non esatta, in particolare qualora in un contratto di mutuo basato su valute (in cui i crediti derivati dal contratto di mutuo sono stabiliti ed espressi in moneta straniera — in prosieguo, la «valuta di credito» — e l’obbligazione di pagare detti crediti si adempie in moneta nazionale — in prosieguo: la «valuta di adempimento» –)

(1)

si qualifica come importo del mutuo

l’importo di una linea di credito, indicato nella valuta di credito; o

il limite massimo dell’importo del mutuo, determinato nella valuta di credito; o

il finanziamento richiesto dal consumatore, determinato nella valuta di adempimento; o

il limite di esborso, determinato nella valuta di adempimento.

(2)

si qualifica come rate di restituzione il limite massimo prevedibile delle rate di restituzione, indicato nella valuta di credito e/o nella valuta di adempimento.

4)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui, in un contratto di mutuo basato su valute (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente), l’oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e le rate di restituzione

(1)

sono definiti, nella valuta di credito, con una determinata somma (che consiste esclusivamente in una serie di caratteri compresi fra 0 e 9) e, nella valuta di adempimento, al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(2)

sono definiti, nella valuta di adempimento, con una determinata somma e, nella valuta di credito, al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(3)

sono definiti, sia nella valuta di credito sia nella valuta di adempimento, al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(4)

non sono definiti in nessun modo nella valuta di credito e sono definiti nella valuta di adempimento al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(5)

non sono definiti in nessun modo nella valuta di adempimento e sono definiti nella valuta di credito al massimo con un metodo di calcolo chiaro.

4.1.

Nel contesto della precedente questione 4.5, nel caso in cui non sia necessario determinare alcuna somma specifica e inserirla nel contratto di mutuo al momento della sua stipula, se resta garantita la possibilità di calcolare in modo chiaro l’importo del mutuo al momento della stipula del contratto quando (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente)

(1)

il contratto di mutuo non contenga lo specifico importo del mutuo in nessuna valuta;

(2)

il contratto di mutuo contenga lo specifico finanziamento richiesto dal consumatore o lo specifico limite di rimborso/esborso, indicati nella valuta di adempimento;

(3)

il contratto di mutuo non contenga l’importo del mutuo mediante un metodo chiaro di calcolo nella valuta di adempimento, nonché

(4)

per quanto riguarda il calcolo chiaro dell’importo del mutuo nella valuta di adempimento, l’elemento di calcolo indicato nel contratto di mutuo non sia preciso, ma si tratti di un mero limite massimo (lo specifico finanziamento richiesto dal consumatore o lo specifico limite di esborso, indicati nella valuta di adempimento).

4.2.

 

4.2.1.

Se, nel caso in cui non sia necessario determinare somme specifiche e inserirle nel contratto di mutuo al momento della sua stipula, per quanto riguarda il calcolo chiaro:

(1)

costituisca un requisito giuridico il fatto che nel contratto di mutuo sia definito l’importo dell’oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e delle rate di restituzione — in caso di prodotti a interesse variabile, delle rate di restituzione corrispondenti al primo periodo di maturazione di interessi –, tramite un metodo che consenta di effettuare il calcolo in modo chiaro e contestualmente alla stipula del contratto; oppure

(2)

sia sufficiente che, al momento della stipula, il contratto di mutuo contenga parametri oggettivamente individuabili che consentano di calcolare tali elementi (l’oggetto del contratto e le rate di restituzione) in un momento futuro (cioè che il contratto di mutuo, al momento della sua stipula, preveda soltanto i parametri che consentiranno di effettuare il calcolo chiaro nel futuro).

4.2.2.

Se, nel caso in cui sia sufficiente che l’importo oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e delle rate di restituzione — in caso di prodotti a interesse variabile, delle rate di restituzione corrispondenti al primo periodo di maturazione di interessi — possa calcolarsi nella valuta di credito in un momento futuro, occorra che tale momento futuro (che coinciderebbe logicamente con il momento in cui si stabilisce l’importo dei crediti contrattuali nella valuta di credito) sia oggettivamente determinato nel contratto di mutuo al momento della sua stipula o se la determinazione di tale momento futuro possa essere oggetto dei diritti potestativi della parte contraente professionista.

4.3.

Se, nel caso di prodotti a interesse variabile periodicamente, debba considerarsi sufficiente e pertanto non abusivo il fatto che, riguardo alle rate di restituzione, si stabiliscano (e si inseriscano nel contratto di mutuo al momento della sua stipula) gli importi specifici e/o il metodo di calcolo chiaro nella valuta di credito e/o nella valuta di adempimento per il primo periodo di maturazione di interessi all’interno della durata del contratto, o se costituisca un obbligo giuridico stabilire (e inserire nel contratto di mutuo al momento della sua stipula) il metodo di calcolo chiaro nella valuta di credito e/o nella valuta di adempimento con riferimento alla totalità dei periodi di maturazione di interessi nel corso della durata del contratto.

4.4.

Se l’unico modo in cui il calcolo chiaro può garantirsi in modo che non sia abusivo consista nell’applicazione della corrispondente formula matematica, o se si debba utilizzare un altro metodo.

4.4.1.

Se, nel caso in cui non sia imprescindibile garantire il calcolo chiaro tramite l’applicazione della corrispondente formula matematica, si possa fornire una descrizione testuale sufficientemente precisa.

4.4.2.

Se, qualora non sia imprescindibile garantire il calcolo chiaro con l’applicazione della corrispondente formula matematica, si possa anche fare riferimento a termini tecnici (come annualità o ammortamento lineare), senza aggiungere alcuna spiegazione.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori


7.8.2017   

IT

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C 256/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 10 maggio 2017 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

(Causa C-243/17)

(2017/C 256/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo)

Parti

Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Resistente: António da Silva Rodrigues

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia la data a partire della quale si computa il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1 (1), comma primo, [del regolamento n. 2988/95] nei casi di violazioni istantanee (non permanenti o ripetute).

2)

Se, in caso di violazione non permanente o ripetuta, sia applicabile un regime in base al quale, «per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma».

3)

Se sia inoltre applicabile la regola prevista dallo stesso articolo 3, secondo cui «la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione», in caso di un programma pluriennale, cioè se anche il termine qui riferito vale fino alla chiusura del programma pluriennale.

4)

Se l’espressione «per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma» significa che:

a)

il termine di prescrizione non si completa mai prima della chiusura definitiva di un programma pluriennale;

b)

il termine di prescrizione si sospende durante il programma, cioè fino alla chiusura definitiva, e si ricomincia il calcolo a partire da questo momento;

c)

il termine di prescrizione continua a decorrere e, pertanto, sebbene si tratti di un programma pluriennale, la prescrizione può operare prima della chiusura definitiva del programma se, nel frattempo, è decorso il termine corrispondente.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità — GU 1995, L 312, pag. 1.


7.8.2017   

IT

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C 256/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Cádiz (Spagna) il 12 maggio 2017 — Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace S.L.

(Causa C-252/17)

(2017/C 256/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Cádiz

Parti

Attore: Moisés Vadillo González

Convenuta: Alestis Aerospace S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contraria alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio (1) un’interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 4 (permesso di [riposo di] un’ora al giorno fino al compimento del nono mese di vita del minore), della Ley del Estatuto de los Trabajadores (legge sullo Statuto dei lavoratori) secondo la quale, indipendentemente dal sesso di ciascun genitore, il genitore-lavoratore non ha diritto al permesso, qualora l’altro genitore sia disoccupato.

2)

Se l’articolo 3 della direttiva 2006/54/CE (2), che intende assicurare la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa, osti a un’interpretazione del medesimo articolo 37, paragrafo 4, della Ley del Estatuto de los Trabajadores secondo la quale il padre-lavoratore non ha diritto al permesso, qualora la madre, sua moglie, sia disoccupata.


(1)  Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13).

(2)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23).


7.8.2017   

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C 256/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 15 maggio 2017 — Sandd B.V./Autoriteit Consument en Markt

(Causa C-256/17)

(2017/C 256/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sandd B.V.

Convenuta: Autoriteit Consument en Markt

Altra parte nel procedimento: PostNL

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE (2), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (la direttiva sui servizi postali), debba essere interpretato nel senso che da esso discende che le disposizioni legislative o regolamentari devono prevedere che i fornitori del servizio universale tengono nella loro contabilità interna conti separati per ciascuno dei servizi e dei prodotti che fanno parte di siffatto servizio per poter fare una chiara distinzione tra ciascuno dei servizi e dei prodotti che fanno parte del servizio universale e i servizi e i prodotti che non ne fanno parte, o se da tale disposizione discenda unicamente che si deve fare una distinzione contabile unicamente tra, da un lato, i servizi e i prodotti che fanno parte del servizio universale e, dall’altro lato, i prodotti e i servizi che non ne fanno parte.

2)

Se l’articolo 12, parte iniziale e secondo trattino, della direttiva 97/67/CE (…) debba essere interpretato nel senso che ciascun singolo servizio che fa parte del servizio universale deve essere correlato ai costi.

3)

Se il requisito imposto all’ articolo 12, parte iniziale e secondo trattino, della direttiva 97/67/CE (…), ai sensi del quale i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale, osti a che per un periodo indeterminato si applichi una percentuale di profitto fissa con cui i costi dei servizi postali universali sono aumentati in considerazione del margine tariffario.


(1)  GU 1998, L 15, pag. 14.

(2)  GU 2008, L 52, pag. 3.


7.8.2017   

IT

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C 256/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunale distrettuale centrale di Buda, Ungheria) il 16 maggio 2017 — Zoltán Rózsavölgyi e Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. e Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

(Causa C-259/17)

(2017/C 256/07)

Lingua del procedimento: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunale distrettuale centrale di Buda)

Oggetto del procedimento principale

Ricorrenti: Zoltán Rózsavölgyi e Zoltánné Rózsavölgyi

Convenute: UniCredit Leasing Hungary Zrt. e Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Tenuto conto in particolare che, quando la definizione dell’oggetto principale del contratto viene qualificata abusiva, ciò comporta l’invalidità totale (e non parziale) del contratto stesso, ci si chiede se la dichiarazione di nullità della clausola, in quanto abusiva, che definisce l’oggetto principale di un contratto di mutuo (dichiarazione a seguito della quale tale clausola non dovrebbe più far sorgere obblighi in capo al consumatore), possa determinare (ad esempio, mediante l’applicazione di una decisione giudiziaria, di un effetto giuridico di carattere speciale previsto in una norma giuridica nazionale, di una disposizione normativa o di quanto disposto in una decisione giudiziaria resa per uniformare la dottrina) la modifica, sostanziale o relativamente agli effetti, della qualificazione giuridica del contratto, come se, in sostanza, un contratto di mutuo stipulato in valuta estera (in cui i crediti derivanti dal contratto di mutuo siano determinati e registrati in valuta estera — in prosieguo: la «valuta di credito» — e l’obbligo di pagare tali crediti venga soddisfatto nella valuta nazionale — in prosieguo: la «valuta dell’adempimento» —) venisse considerato alla stregua di un contratto di mutuo stipulato in fiorini.

1.1

Ipotizzando che la dichiarazione di nullità della clausola, in quanto abusiva, che definisce l’oggetto principale di un contratto di mutuo possa determinare una modifica, sostanziale o relativamente agli effetti, della qualificazione giuridica del contratto, ci si chiede se tale modifica della qualificazione giuridica possa comportare (ad esempio, mediante l’applicazione di una decisione giudiziaria, di un effetto giuridico di carattere speciale previsto in una norma giuridica nazionale, di una disposizione normativa o di quanto disposto in una decisione giudiziaria resa per uniformare la dottrina) modifiche a determinati parametri economicamente rilevanti del rapporto giuridico, anche a danno del consumatore (ad esempio, l’applicazione retroattiva del tasso d’interesse di base della banca centrale o del tasso d’interesse di mercato applicato ai mutui stipulati in fiorini in luogo del tasso d’interesse più basso stabilito nel contratto).

2)

Se la conseguenza giuridica del carattere abusivo abbia effetti assoluti e costituisca una questione meramente giuridica, ovvero se, nel trarre le conseguenze giuridiche del carattere abusivo, sia opportuno attribuire rilevanza:

(1)

alla prassi contrattuale seguita in altri tipi di contratto diversi da quello che abbia carattere abusivo;

(2)

alla presunta vulnerabilità di alcuni operatori direttamente interessati dal punto di vista economico (ad esempio, nel caso dei mutui stipulati in valuta estera, l’insieme di debitori di somme denominate in valuta estera e il sistema bancario); ovvero

(3)

agli interessi di determinati terzi o gruppi non interessati direttamente dal punto di vista economico, ad esempio, alla circostanza che, a seguito della nullità, i membri dell’insieme di debitori di somme denominate in valuta estera in definitiva possano trovarsi, alla luce del rendiconto numerico, in una situazione persino prevalentemente migliore rispetto ai membri dell’insieme di debitori di somme denominate in fiorini.

3)

Se possa ritenersi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 5 e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) (ossia, della valutazione del carattere abusivo e del relativo effetto giuridico), che la disposizione contrattuale con la quale viene attribuita al consumatore l’assunzione del rischio di cambio (ossia la clausola o il complesso di clausole del contratto che disciplinano l’assunzione del rischio) sia suddivisa in varie clausole;

4)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (ai sensi del quale le clausole abusive non vincolano il consumatore) debba essere interpretato nel senso che una determinata clausola (non un passaggio specifico della stessa, ma l’intera clausola esaminata) può essere sia integralmente abusiva sia, al contempo, in parte abusiva e in parte non abusiva, e risultare cionondimeno parzialmente applicabile, ossia, che tale clausola (ad esempio, in base alla valutazione del giudice del caso concreto) può vincolare in una certa misura il consumatore (vale a dire che, per quanto riguarda i suoi effetti, in entrambi i casi la clausola è abusiva soltanto in una certa misura), ad esempio, mediante l’applicazione di una decisione giudiziaria, di un effetto giuridico di carattere speciale previsto in una norma giuridica nazionale, di una disposizione normativa o di quanto disposto in una decisione giudiziaria resa per uniformare la dottrina.

4.1

Ipotizzando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che una determinata clausola può essere sia integralmente abusiva, sia, al contempo, in parte abusiva e in parte non abusiva, e risultare cionondimeno parzialmente applicabile, ossia, che tale clausola può vincolare in una certa misura il consumatore (vale a dire che, per quanto riguarda i suoi effetti, in entrambi i casi la clausola è abusiva soltanto in una certa misura), ci si chiede se la dichiarazione di nullità dell’intero contratto di mutuo in ragione del carattere abusivo della clausola esaminata, che definisce l’oggetto principale del contratto, possa comportare che, alla luce del rendiconto numerico, il consumatore si trovi in una condizione complessivamente peggiore mentre il contraente professionista si trovi in una situazione migliore rispetto a quella in cui entrambi si troverebbero se, per la medesima causa, il contratto di mutuo venisse dichiarato soltanto parzialmente abusivo (nel qual caso le altre clausole del contratto continuerebbero a vincolare le parti, mantenendo invariato il relativo contenuto).

5)

 

5.1

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che l’importo delle quote da rimborsare, che devono essere versate in forza del contratto di mutuo, potrà essere superiore all’ammontare dei redditi del consumatore accertati nell’ambito dell’esame della solvibilità effettuato dal contraente professionista, tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione, e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

5.2

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che l’importo del capitale residuo di volta in volta dovuto in forza del contratto di mutuo potrà essere superiore all’ammontare del patrimonio di cui dispone il consumatore per coprire il debito, accertato nell’ambito dell’esame della solvibilità effettuato dal contraente professionista, tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione, e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

5.3

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che 1) le variazioni del tasso di cambio non prevedono un limite massimo; 2) la possibilità che il tasso di cambio possa variare è concreta, ossia, può verificarsi durante la vigenza del contratto di mutuo; 3) per tale motivo, l’importo delle quote da rimborsare può aumentare in modo illimitato; 4) come conseguenza delle variazioni del tasso di cambio, non soltanto l’importo delle quote da rimborsare, ma anche quello del capitale dovuto può aumentare in modo illimitato; 5) l’entità delle possibili perdite è illimitata; 6) le misure di sicurezza necessarie hanno effetti limitati e richiedono un’attenzione costante; 7) il contraente professionista non si fa carico di prestare la suddetta attenzione; tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione, e inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

5.4

Tenendo in considerazione in particolare che è ipotizzabile, o addirittura si è verificato, che nella giurisprudenza o nella normativa nazionale si sia giunti alla conclusione che, nel caso di mutui stipulati in valuta estera, il consumatore abbia contratto il debito in valuta estera poiché il tasso di interesse applicabile nel periodo di riferimento era più favorevole rispetto a quello dei mutui stipulati in fiorini e si sia, a fronte di ciò, fatto carico in via esclusiva degli effetti delle variazioni del tasso di cambio; che è parimenti ipotizzabile, o addirittura si è verificato, che nella giurisprudenza o nella legislazione nazionale si sia giunti alla conclusione che il trasferimento degli oneri contrattuali ad una delle parti dopo la conclusione del contratto di mutuo — imprevedibile a priori— non possa essere valutato in base ai criteri del carattere abusivo, posto che le cause di nullità devono sussistere al momento della conclusione del contratto; tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza del rischio e la relativa attribuzione e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che il contraente professionista è tenuto non solo a far conoscere il rischio al consumatore, ma deve consentire allo stesso di valutare il rischio, ci si chiede se debba ritenersi non abusiva, vale a dire chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata e utilizzata (in quanto condizione generale del contratto e non oggetto di negoziazione individuale) dal contraente professionista sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente l’andamento prevedibile della variazione del tasso di cambio durante la vigenza del contratto (almeno durante il relativo periodo iniziale) né i valori minimi e/o massimi (ad esempio, sulla base del metodo di calcolo del tasso di cambio forward e/o del principio della parità dei tassi di interesse — in base al quale, ai fini dei mutui stipulati in valuta estera, occorre prevedere con margini di certezza molto attendibili che un vantaggio in termini di tassi d’interesse, vale a dire, la circostanza che il tasso d’interesse LIBOR [London Interbank Offered Rate] o EURIBOR [Euro Interbank Offered Rate] sia inferiore rispetto al tasso d’interesse BUBOR [Budapest Interbank Offered Rate] si tradurrà in una perdita in termini di tasso di cambio per il consumatore, ossia, che il tasso di cambio della valuta dell’adempimento risulterà peggiorativo rispetto al tasso di cambio della valuta del credito -).

5.5

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente, in modo preciso (ad esempio, quantificando attraverso una serie di dati o mediante un grafico l’evoluzione, nel passato, del rapporto tra i tassi di cambio della valuta dell’adempimento e quelli della valuta di credito per un lasso di tempo almeno pari al periodo di vigenza accettato dal consumatore), il rischio concreto per il debitore che deriverà prevedibilmente dall’attribuzione del rischio di cambio al consumatore, tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

5.6

Tenendo in considerazione in particolare che è ipotizzabile, o addirittura si è verificato, che nella giurisprudenza o nella normativa nazionale si sia giunti alla conclusione che, nel caso di mutui stipulati in valuta estera, il consumatore abbia contratto il debito in valuta estera poiché il tasso di interesse applicabile nel periodo di riferimento era più favorevole rispetto a quello dei mutui stipulati in fiorini e si sia, a fronte di ciò, fatto carico in via esclusiva degli effetti delle variazioni del tasso di cambio; e tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che il contraente professionista è tenuto non solo a far conoscere il rischio al consumatore, ma deve altresì consentire allo stesso di valutare il rischio, ci si chiede se debba ritenersi non abusiva, vale a dire chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente, in modo preciso (ad esempio, in modo espresso e quantificato sulla base dei dati pregressi per un lasso di tempo almeno pari al periodo di vigenza accettato dal consumatore), la quantità dei benefici che possono prevedibilmente derivare dai tassi d’interesse applicando il BUBOR nel caso dei mutui stipulati in fiorini e il LIBOR o l’EURIBOR nel caso dei mutui stipulati in valuta estera.

6)

In relazione alla valutazione del carattere non abusivo di una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale), sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, ci si chiede come debba essere ripartito l’onere della prova tra il consumatore e il contraente professionista al fine di valutare se il consumatore abbia avuto effettivamente la possibilità di conoscere, prima della conclusione del contratto di mutuo, la clausola in questione alla quale abbia aderito in modo irrefragabile (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE e punto 1, lettera i), del relativo allegato).

7)

Se debba ritenersi che ai fini dei contratti di mutuo stipulati in valuta estera, ossia ai fini di transazioni relative a servizi il cui prezzo è vincolato alle fluttuazioni del tasso di cambio nel mercato finanziario gli istituti di credito che stipulino un contratto con un consumatore utilizzando il proprio tasso di cambio in valuta estera siano professionisti che non controllano l’andamento del prezzo, ai sensi del punto 2, lettera c), dell’allegato della direttiva 93/13/CEE.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Zagrebu (Croazia) il del 18 maggio 2017 — Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

(Causa C-268/17)

(2017/C 256/08)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Županijski sud u Zagrebu

Parti nel procedimento principale

Azione avviata su richiesta di: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Imputato: AY

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che il fatto di non avviare un'azione penale per il reato oggetto di un mandato di arresto europeo o di porvi fine si riferisca unicamente al reato che formi oggetto del mandato di arresto europeo ovvero se tale disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia all'azione penale o il ritiro delle accuse debba altresì riguardare la persona ricercata in qualità di indagato/imputato nell'ambito dell’azione penale medesima.

2)

Se uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, possa negare di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso, qualora l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro abbia deciso, vuoi di non avviare un'azione penale per il reato oggetto del mandato di arresto europeo, vuoi di porvi fine, nel caso in cui, nell'ambito di tale azione penale, la persona ricercata sia interessata in veste di testimone e non in veste di indagato/imputato.

3)

Se la decisione di porre fine ad un'istruttoria nell'ambito della quale la persona ricercata non possedesse lo status di indagato, essendo stata sentita in qualità di testimone, costituisca, per l'altro Stato membro, un motivo per non dar seguito al mandato d'arresto europeo emesso, conformemente all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.

4)

Quale sia il collegamento tra il motivo obbligatorio di diniego di consegna di cui all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro nel caso in cui «in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro […]» e il motivo facoltativo di rifiuto di consegna previsto all'articolo 4, punto 3, della decisione quadro nel caso in cui «la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni».

5)

Se l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare una decisione in merito ad ogni mandato d'arresto europeo che gli venga trasmesso, e ciò anche qualora esso abbia già statuito su un precedente mandato d'arresto europeo emesso dall'altra autorità giudiziaria contro la stessa persona ricercata nell'ambito dello stesso procedimento penale e qualora il nuovo mandato d'arresto europeo venga emesso a seguito di un mutamento di circostanze nello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo (decisione di rinvio a giudizio — avvio del procedimento penale, criterio più rigoroso in materia di indizi della commissione del reato, nuova autorità giudiziaria/nuovo giudice competente).


7.8.2017   

IT

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C 256/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 19 maggio 2017 — Fédération des fabricants de cigares e a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Causa C-288/17)

(2017/C 256/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), British American Tobacco France

Convenuti: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Intervenienti: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (1), debbano essere interpretate nel senso che esse vietano l’uso, sulle confezioni unitarie, sugli imballaggi esterni e sui prodotti del tabacco, di qualsiasi marchio che evochi determinate qualità, indipendentemente dalla sua notorietà.

2)

In base all’interpretazione che verrà fornita all’articolo 13, paragrafi 1 e 3 della direttiva, se le relative disposizioni, in quanto si applicano alle denominazioni e ai marchi, rispettino il diritto di proprietà, la libertà di espressione, la libertà d’impresa e i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

3)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, quali siano le condizioni in cui uno Stato membro, senza violare il diritto di proprietà, le libertà di espressione e d’impresa e il principio di proporzionalità, possa esercitare la facoltà ad esso concessa dall’articolo 24, paragrafo 2 della direttiva, di imporre ai fabbricanti e agli importatori il carattere neutro e la standardizzazione delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127, pag. 1).


7.8.2017   

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C 256/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 22 maggio 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-295/17)

(2017/C 256/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Attrice: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 64, paragrafo 1, 66, lettera a), e 73 della direttiva 2006/112/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che è tenuto all’imposta sul valore aggiunto l’operatore di telecomunicazioni (televisione, Internet, rete mobile e rete fissa) che abbia chiesto ai suoi clienti il pagamento — allorché, per causa imputabile al cliente, sia stato risolto un contratto con obbligo di permanenza per un periodo determinato (periodo di fedeltà) prima della scadenza di tale periodo — di un importo prestabilito, pari al valore del pagamento mensile di base dovuto dal cliente in conformità del contratto moltiplicato per il numero di mensilità mancanti al completamento del periodo di fedeltà, in circostanze nelle quali, quando viene fatturata detta somma, e a prescindere dall’effettivo pagamento, l’operatore ha già cessato la fornitura dei servizi, qualora:

a.

l’importo fatturato abbia lo scopo contrattuale di dissuadere il cliente dall’interrompere il periodo di fedeltà al cui rispetto si è obbligato e di risarcire i danni subìti dall’operatore a causa dell’inosservanza del periodo di fedeltà — sostanzialmente, a causa della perdita del guadagno che avrebbe realizzato se il contratto fosse rimasto in vigore fino alla fine del periodo, della pattuizione di tariffe più basse, della messa a disposizione di strumenti o di altre offerte, a titolo gratuito o a prezzo ridotto, nonché dei costi di pubblicità e acquisizione clienti –;

b.

i contratti con periodo di fedeltà comportino un compenso superiore per coloro che abbiano promosso la loro acquisizione rispetto ai contratti conclusi senza periodo di fedeltà quando, nell’uno come nell’altro caso (cioè nei contratti con o senza periodo di fedeltà), il compenso si calcola sulla base dell’importo dei pagamenti mensili stabilito nei contratti acquisiti;

c.

l’importo fatturato possa essere qualificato, secondo il diritto nazionale, come clausola penale.

2)

Se possa cambiare la risposta alla prima questione in caso di insussistenza di una o più delle circostanze esposte nelle singole lettere della questione medesima.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


7.8.2017   

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C 256/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 22 maggio 2017 — Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)/Zhan Oved Tadzher

(Causa C-296/17)

(2017/C 256/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)

Resistente: Zhan Oved Tadzher

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 (1), relativo alle procedure di insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, nel cui territorio sia stato avviato il procedimento di insolvenza, per un’azione revocatoria fallimentare nei confronti di un debitore avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza esclusiva, ovvero se il curatore sia legittimato, nell’ipotesi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, a promuovere un’azione revocatoria fallimentare dinanzi al giudice nello Stato membro nel cui territorio il debitore abbia sede o domicilio, qualora l’azione revocatoria fallimentare del curatore sia fondata su un atto di disposizione su beni mobili compiuto nell’altro Stato membro.

2)

Se la liberatoria prevista nell’articolo 24, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, si applichi nel caso di adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro, che sia avvenuto da parte dell’amministratore di una filiale della società debitrice registrata in tale Stato membro, qualora al momento dell’adempimento sia stata presentata, in un altro Stato membro, una richiesta di apertura della procedura d’insolvenza sul patrimonio della società debitrice e sia stato nominato un curatore provvisorio, ma non sia stata ancora emessa alcuna decisione sull’apertura della procedura d’insolvenza.

3)

Se l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, sull’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, sia applicabile alla società debitrice, qualora il versamento originario di tale somma da parte della debitrice, a favore del soggetto che l’ha eseguito, sia considerato inefficace in base al diritto nazionale del giudice fallimentare e l’inefficacia derivi dall’avvio della procedura d’insolvenza.

4)

Se la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, sia applicabile nel caso in cui le autorità indicate nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento, non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la pubblicazione, nel registro dello Stato membro nel cui territorio la debitrice possieda una filiale, della decisione del giudice fallimentare, con la quale sia stato nominato un curatore provvisorio e l’efficacia degli atti di disposizione della società sia stata subordinata alla previa approvazione del curatore provvisorio, qualora lo Stato membro, nel quale abbia sede la filiale stessa, imponga obbligatoriamente la pubblicazione di tale decisione, pur riconoscendola ai sensi dell’articolo 25, in combinato disposto con l’articolo 16 del regolamento.


(1)  GU 2000, L 160, pag. 1.


7.8.2017   

IT

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C 256/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 maggio 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Causa C-298/17)

(2017/C 256/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: France Télévisions SA

Resistenti: Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’impresa, per il solo fatto che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet, debba essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se uno Stato membro possa, senza violare la direttiva o altre disposizioni del diritto dell’Unione europea, imporre un obbligo di trasmissione di servizi radiotelevisivi gravante, al contempo, sulle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e sulle imprese che, senza fornire tali reti, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli Stati membri possano astenersi dal subordinare l’obbligo di trasmissione, per quanto riguarda i distributori di servizi che non forniscono reti di comunicazione elettronica, all’insieme delle condizioni previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, sebbene tali condizioni siano vincolanti, in forza della direttiva, nel caso dei fornitori di reti.

4)

Se uno Stato membro il quale abbia previsto un obbligo di trasmissione di taluni servizi radiofonici o televisivi su determinate reti possa, senza violare la direttiva, obbligare detti servizi ad accettare di essere trasmessi su tali reti, e anche qualora vengano trasmessi su un sito internet, quando, a sua volta, il servizio di cui trattasi trasmette i propri programmi su internet.

5)

Se la sussistenza della condizione che un numero significativo di utenti finali delle reti soggette all’obbligo di trasmissione utilizzi tali reti come mezzo principale di ricezione dei servizi radiofonici o televisivi, prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, nel caso di una trasmissione via internet, debba essere valutata, nel caso di una trasmissione via internet, con riferimento all’insieme degli utenti che guardano programmi televisivi in streaming e in diretta sulla rete internet oppure ai soli utenti del sito soggetto all’obbligo di trasmissione.


(1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).


7.8.2017   

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C 256/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 29 maggio 2017 — Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-314/17)

(2017/C 256/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Geocycle Bulgaria EOOD

Resistente: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questione pregiudiziale

Se sussista violazione dei principi di neutralità fiscale e di efficacia del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto di cui alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, qualora, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la medesima cessione è gravata doppiamente dall’IVA, una volta per effetto delle regole generali, essendo l’imposta esposta dal cedente nella fattura di vendita, e una seconda volta, essendo l’imposta posta a carico dell’acquirente per effetto di avviso di accertamento secondo la procedura del c.d. «reverse charge» (inversione contabile), per cui il diritto a detrazione è di fatto negato e la normativa nazionale non prevede alcuna possibilità di rettificare l’IVA esposta in fattura del cedente una volta concluso il procedimento di accertamento dell’imposta.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


7.8.2017   

IT

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C 256/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 maggio 2017 — Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov

(Causa C-324/17)

(2017/C 256/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

Ivan Gavanozov

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale siano compatibili con l’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (1), nella parte in cui escludono l’impugnabilità, né direttamente mediante un rimedio contro le decisioni giudiziarie, né indirettamente mediante separata azione risarcitoria, delle ragioni di merito alla base di un ordine europeo d’indagine, avente ad oggetto la perquisizione in un’abitazione e in locali commerciali, il sequestro di determinati oggetti nonché l’ammissione dell’audizione di testimoni.

2)

Se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, riconosca direttamente alle persone interessate il diritto di impugnare la decisione giudiziaria relativa all’ordine europeo d’indagine, sebbene il diritto nazionale non preveda alcun rimedio processuale in tal senso.

3)

Se l’imputato sia, in considerazione dell’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e con l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, una persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva, qualora i provvedimenti di acquisizione di prove siano rivolti nei confronti di un terzo.

4)

Se la persona che abiti o utilizzi i locali, nei quali debbano essere eseguiti la perquisizione e il sequestro, ovvero la persona, che debba essere sentita come testimone, debba essere considerata quale persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva.


(1)  GU 2014, L 130, pag. 1.


7.8.2017   

IT

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C 256/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il del 2 giugno 2017 — AS Starman/Tarbijakaitseamet

(Causa C-332/17)

(2017/C 256/15)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AS Starman

Resistente: Tarbijakaitseamet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 debba essere interpretato nel senso che un’impresa (professionista) possa mettere a disposizione un numero telefonico, soggetto a tariffa superiore a quella normale, laddove l’impresa (professionista) offra ai consumatori, in modo comprensibile e facilmente accessibile, ai fini dell’avvio di eventuali contatti nell’ambito di un contatto concluso con l’impresa (professionista) medesima, oltre al numero a tariffa più alta anche un numero di rete fissa a tariffa normale.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE escluda che un consumatore, che utilizzi spontaneamente un numero a tariffa maggiorata per prendere contatti con l’impresa (professionista) nell’ambito di un contratto concluso con la medesima, sebbene quest’ultima abbia parimenti messo a disposizione, in modo comprensibile e facilmente accessibile, un numero telefonico a tariffa normale, sia tenuto a pagare la tariffa maggiorata.

3)

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: se la restrizione prevista nell’articolo 21 della direttiva 2011/83 obblighi l’impresa (professionista) ad indicare sempre, unitamente al numero a selezione rapida, anche un numero di rete fissa a tariffa normale, richiamando l’attenzione del consumatore medesimo sulle relative differenze tariffarie.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).


7.8.2017   

IT

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C 256/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portogallo) il 1o giugno 2017 — Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho e a.

(Causa C-333/17)

(2017/C 256/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Parti

Ricorrente: Caixa Económica Montepio Geral

Convenuti: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione — nella misura in cui riconosce ai cittadini dell’Unione i diritti fondamentali alla protezione dei consumatori e alla parità di trattamento tra cittadini e imprese, sanciti rispettivamente, dagli articoli 38 e 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] — osti a una normativa nazionale (articolo unico del decreto legge n. 32765 del 29 aprile 1943, che introduce una deroga al regime generale di cui all’articolo 1143 del codice civile), nei limiti in cui riserva al settore bancario un trattamento diverso da quello ricevuto dal resto dei cittadini e delle imprese, in relazione alla forma che deve assumere il contratto di prestito, prevedendo una forma meno solenne per i contratti di prestito stipulati dagli enti bancari.


7.8.2017   

IT

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C 256/18


Impugnazione proposta il 5 giugno 2017 dalla Repubblica di Estonia avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2017, causa T-117/15, Repubblica di Estonia/Commissione europea

(Causa C-334/17 P)

(2017/C 256/17)

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 24 marzo 2017, causa T-117/15, nella parte in cui il ricorso della Repubblica di Estonia del 4 marzo 2015 è stato respinto in quanto irricevibile;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulle conclusioni di cui al ricorso dell’Estonia del 4 marzo 2015;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione, dichiarando che le sentenze Pimix (1), Repubblica ceca/Commissione (2) e Repubblica di Lettonia/Commissione (3) non potevano essere considerate come fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, e perciò ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della Repubblica di Estonia del 4 marzo 2015 volto all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione europea (Ares[2014]4324235) del 22 dicembre 2014.

2.

Inoltre, il Tribunale, ai punti 13 e 84 della sentenza del 24 marzo 2017, avrebbe erroneamente indicato che il regolamento n. 60/2004 (4) era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 4 luglio 2004, anziché nella corretta data del 4 luglio 2005. Di conseguenza, il Tribunale si sarebbe fondato su fatti erronei nel pronunciarsi sulla possibilità di imporre a carico degli operatori privati un prelievo per le eccedenze di zucchero non eliminate esclusivamente sulla base del diritto interno.

3.

Infine, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione. In particolare non avrebbe approfondito la questione dell’obbligo di dichiarare le eccedenze di zucchero al 1o maggio 2004. Di conseguenza, la dichiarazione del Tribunale, secondo cui la mancata tempestiva pubblicazione in lingua estone del regolamento n. 60/2004 non avrebbe impedito alla Repubblica di Estonia di basarsi sul diritto interno al fine di imporre a carico degli operatori privati un prelievo per le eccedenze di zucchero non eliminate, non sarebbe condivisibile.


(1)  Sentenza Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

(2)  Sentenza Repubblica ceca/Commissione, T-248/07, EU:T:2012:170.

(3)  Sentenza Repubblica di Lettonia/Commissione, T-262/07; EU:T:2012:171.

(4)  Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU 2004, L 9, pag. 8).


Tribunale

7.8.2017   

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C 256/19


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Deutsche Post/EUIPO — Media Logistik (PostModern)

(Causa T-13/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PostModern - Marchio nazionale anteriore POST e marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Deutsche Post - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

(2017/C 256/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente K. Hamacher e C. Giersdorf, K Hamacher e infine K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Media Logistik GmbH (Dresda, Germania) (rappresentante: S. Risthaus, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 novembre 2014 (procedimento R 2063/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Deutsche Post e la Media Logistik.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La società Deutsche Post AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


7.8.2017   

IT

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C 256/19


Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2017 — Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO — Audi (NSU)

(Causa T-541/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NSU - Marchio nazionale denominativo anteriore NSU - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 256/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Industrie Aeronautiche Reggiane S.r.l. (Reggio Emilia, Italia) (rappresentante: M. Gurrado, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Audi AG (Ingolstadt, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2015 (procedimento R 2132/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Audi e la Industrie Aeronautiche Reggiane.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Industrie Aeronautiche Reggiane S.r.l. è condannata alle spese.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


7.8.2017   

IT

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C 256/20


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Flamagas/EUIPO — MatMind (CLIPPER)

(Causa T-580/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di accendino con un’aletta laterale contenente l’elemento denominativo “CLIPPER” - Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), ed e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di descrizione del marchio nella domanda di registrazione»])

(2017/C 256/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Flamagas, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, G. Hinarejos Mulliez e D. Gabarre Armengol, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: MatMind Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Cipriani e M. Cavattoni, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2015 (procedimento R 924/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la MatMind e la Flamagas.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Flamagas, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/21


Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Tillots Pharma/EUIPO -– Ferring (OCTASA)

(Causa T-632/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo OCTASA - Marchio tedesco e del Benelux denominativo anteriore PENTASA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 256/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Slopek, avvocato, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2015 (procedimento R 2386/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ferring e la Tillotts Pharma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tillotts Pharma AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/21


Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — City Train/EUIPO (CityTrain)

(Causa T-699/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CityTrain - Termine di ricorso - Caso fortuito - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2017/C 256/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: City Train GmbH (Regensburg, Germania) (rappresentante: C. Adori, avvocato)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2015 (procedimento R 843/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo CityTrain come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La City Train GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/22


Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group, Inc. (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele)

(Causa T-20/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame del marchio come registrato»])

(2017/C 256/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M/S. Indeutsch International (Noida, India) (rappresentanti: inizialmente D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, e S. Malynicz, QC, successivamente D. Stone e S. Malynicz e infine D. Stone, S. Malynicz e M. Siddiqui, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Fish e V. Leitch, solicitors, e A. Bryson, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2015 (procedimento R 1814/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Crafts Americana Group e la M/S. Indeutsch International

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 novembre 2015 (procedimento R 1814/2014-1) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese sostenute dalla M/S. Indeutsch International.

3)

La Crafts Americana Group, Inc. sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/22


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Clarke e a./EUIPO

(Causa T-89/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato contenente una clausola di risoluzione che prevede il venir meno del vincolo contrattuale nell’ipotesi in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un successivo concorso generale - Applicazione della clausola di risoluzione - Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Dovere di sollecitudine - Legittimo affidamento»))

(2017/C 256/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Nicole Clarke (Alicante, Spagna), Sigrid Dickmanns, (Gran Alacant, Spagna) ed Elisavet Papathanasiou (Alicante) (Rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 15 dicembre 2015, Clarke e a./UAMI (da F-101/14 a F-103/14, EU:F:2015:151).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Le sigg.re Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns e Elisavet Papathanasiou sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/23


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — NC/Commissione

(Causa T-151/16) (1)

((«Sovvenzioni - Indagine dell’OLAF - Constatazione d’irregolarità - Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa - Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di 18 mesi - Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione - Applicazione nel tempo di diverse versioni del regolamento finanziario - Forme sostanziali - Applicazione retroattiva della legge repressiva più mite»))

(2017/C 256/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NC (rappresentanti: inizialmente J. Killick, G. Forwood, barristers, C. Van Haute e A. Bernard, avvocati, successivamente J. Killick, G. Forwood, C. Van Haute e J. Jeram, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Dintilhac e M. Clausen, successivamente F. Dintilhac e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione, del 28 gennaio 2016, che ha irrogato la sanzione amministrativa dell’esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiudicazione di appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea per un periodo di 18 mesi e che, di conseguenza, ha inserito la ricorrente nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione prevista all’articolo 108, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione, del 28 gennaio 2016, che ha irrogato la sanzione amministrativa dell’esclusione della NC dalle procedure di aggiudicazione di appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea per un periodo di 18 mesi e che di conseguenza l’ha inserita nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione prevista all’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/24


Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — GP Joule PV/EUIPO –Green Power Technologies (GPTech)

(Causa T-235/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GPTech - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori GP JOULE - Mancata produzione dinanzi alla divisione di opposizione delle prove del diritto a proporre opposizione - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Assenza di presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 17, paragrafo 4, regola 19, paragrafo 2, regola 20, paragrafo 1, e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»])

(2017/C 256/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GP Joule PV GmbH & Co. KG (Reußenköge, Germania) (rappresentante: F. Döring, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2016 (procedimento R 848/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la GP Joule PV e la Green Power Technologies

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GP Joule PV GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/24


Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2017 — Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

(Causa T-236/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea ZUM wohl - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.o207/2009 - Rinvio alla memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso riprodotta nel ricorso - Elementi di prova allegati alla domanda di udienza di discussione»])

(2017/C 256/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: I. Schiffer e G. Hermann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 1982/2015-1), relativamente alla domanda di registrazione del marchio figurativo ZUM wohl come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/25


Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Kneidinger/EUIPO — Topseat International (tavoletta del water)

(Causa T-286/16) (1)

((«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una tavoletta per water - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»))

(2017/C 256/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ernst Kneidinger (Wilhering, Austria) (rappresentante: M. Grötschl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Topseat International (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Eckhartt, A. von Mühlendahl, e P. Böhner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2016 (procedimento R 1030/2015-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Topseat International e il sig. Kneidinger

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ernst Kneidinger è condannato alle spese.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/26


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE)

(Causa T-327/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo ANTICO CASALE - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 256/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fratelli Polli, SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Bacchini, M. Mazzitelli ed E. Rondinelli, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2016 (procedimento R 1337/2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Aldi Einkauf e la Fratelli Polli.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 dell’8.8.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/26


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

(Causa T-685/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo B2B SOLUTIONS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2017/C 256/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carlos Javier Jiménez Gasalla (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2016 (procedimento R 244/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo B2B SOLUTIONS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Carlos Javier Jiménez Gasalla è condannato alle spese.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/27


Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Causa T-856/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LONGHORN STEAKHOUSE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento e principio di buona amministrazione»))

(2017/C 256/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rare Hospitality International, Inc (Orlando, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: I. Lázaro Betancor, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016 (procedimento R 2149/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo LONGHORN STEAKHOUSE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rare Hospitality International, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/27


Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2017 — MS/Commissione

(Causa T-17/16) (1)

((«Ricorso per risarcimento danni - Decisione della Commissione di porre fine a una “lettera di intesa e di adesione al Team Europe” - Responsabilità contrattuale - Assenza di clausola compromissoria - Irricevibilità manifesta»))

(2017/C 256/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MS (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, successivamente L. Levi avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, C. Ehrbar e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a far condannare la Commissione al risarcimento dei danni a seguito della sua decisione del 10 aprile 2013 con la quale ha deciso di porre fine alla collaborazione della ricorrente con la rete di oratori Team Europe.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MS è condannata alle spese.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/28


Ordinanza del Tribunale del 1o giugno 2017 — Camerin/Parlamento

(Causa T-647/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Comando nell’interesse del servizio - Età di pensionamento - Domanda di prolungamento del comando - Rigetto della domanda - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»))

(2017/C 256/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del segretario generale del Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento del 1o dicembre 2015 recante rigetto della domanda di prolungamento del comando della ricorrente oltre il 31 dicembre 2015, e della decisione del presidente del Gruppo del 15 giugno 2016 di rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Laure Camerin è condannata alle spese.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/28


Ordinanza del Tribunale 8 giugno 2017 — Elevolution — Engenharia/Commissione

(Causa T-691/16) (1)

((«FES - Programma di sostegno allo sviluppo in Mauritania - Contratto d’impresa concluso con la Mauritania nel quadro dell’attuazione di detto programma - Revoca delle note di addebito impugnate - Non luogo a statuire»))

(2017/C 256/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevolution — Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. França, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento delle «decisioni» che sarebbero contenute nella lettera e in tre note di addebito della Commissione del 26 luglio 2016 concernenti il rimborso di vari importi in riferimento ad un contratto d’impresa tra la ricorrente e la Repubblica islamica di Mauritania.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Elevolution — Engenharia SA.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/29


Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Danpower Baltic/Commissione

(Causa T-295/17)

(2017/C 256/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Danpower Baltic UAB (Kauno, Lituania) (rappresentanti: D. Fouquet, J. Nysten e J. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione sull’aiuto di Stato del 19 settembre 2016 nella causa SA.41539 (2016/N) — Lituania, aiuto all’investimento per una centrale elettrica di cogenerazione ad alto rendimento a Vilnius, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė Viniaus Kogeneracinee Jeqaine — C(2016) 5943final;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto fondata su elementi di prova insufficienti, incompleti, irrilevanti e discordanti

La decisione della Commissione si fonda su elementi di prova insufficienti, incompleti, irrilevanti e discordanti. Ciò riguarda in particolare la disponibilità di investimenti privati in centrali termoelettriche di cogenerazione e in altre centrali termiche, l’impatto ambientale delle centrali termoelettriche di cogenerazione, le attuali capacità di incenerimento di rifiuti in Lituania, lo status quo del mercato del riscaldamento a Vilnius e la mancata conduzione da parte di Lietuvos Energija di una procedura di gara praticabile per la selezione di un partner privato. Tali informazioni non sono state prese in considerazione dalla convenuta.

2.

Secondo motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE, nella parte in cui viene meno alla notifica e alla valutazione individuali necessarie per gli aiuti su vasta scala e presuppone il contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune

La decisione della Commissione viola l’articolo 107 TFUE nella parte in cui non rispetta la notifica e la valutazione individuali necessarie per gli aiuti su vasta scala e presuppone il contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune. La decisione della Commissione non valuta adeguatamente, ai sensi del paragrafo 33 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, se l’aiuto di Stato sia utile per la protezione dell’ambiente. La convenuta ha utilizzato un criterio di valutazione erroneo e non ha considerato che le potenziali riduzioni di CO2 sono significativamente inferiori a quanto indicato nella decisione.

3.

Terzo motivo concernente l’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE laddove comporta un’elusione della gerarchia dei rifiuti in Lituania

La decisione della Commissione viola l’articolo 107 TFUE nella parte in cui comporta un’elusione della gerarchia dei rifiuti in Lituania. L’aiuto di Stato aumenterà ulteriormente la sovraccapacità degli impianti di incenerimento di rifiuti in Lituania e ridurrà gli incentivi all’aumento del riciclaggio e del riutilizzo. Ciò costituirà un ostacolo al raggiungimento da parte della Lituania dell’obiettivo di riciclaggio del 50 % di cui alla direttiva 2008/98/CE. La stessa Commissione europea ha esortato il governo lituano a non incentivare la realizzazione di inceneritori.

4.

Quarto motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE nella parte in cui conclude che sussisterebbe la necessità di un intervento statale sotto forma di aiuto di Stato

La convenuta non ha esaminato né fornito prove che il mercato del riscaldamento del distretto di Vilnius comporterebbe analoghi miglioramenti della protezione ambientale tramite la sostituzione del gas con la biomassa senza necessità di un intervento statale. Non esiste alcun fallimento di mercato nel mercato del riscaldamento a Vilnius. Quello del riscaldamento è un mercato concorrenziale con prezzi concorrenziali che incentiva adeguatamente gli investimenti in biomasse neutre in termini di CO2 e la capacità di incenerimento dei rifiuti.

5.

Quinto motivo concernente l’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE nella parte in cui conclude per la proporzionalità dell’aiuto

La decisione della Commissione omette di condurre una valutazione adeguata della proporzionalità laddove accetta le informazioni fornite dal governo lituano senza prove e utilizza uno scenario controfattuale errato confrontando progetti di investimento completamente distinti (centrali termoelettriche di cogenerazione e caldaie che assicurano unicamente il riscaldamento anziché confrontare due progetti di centrali termoelettriche di cogenerazione).

6.

Sesto motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE nella parte in cui conclude che l’aiuto di Stato avrebbe un effetto di incentivazione

La convenuta si fonda sulla deduzione del governo lituano secondo la quale il beneficiario non avrebbe altrimenti costruito la centrale termoelettrica di cogenerazione di Vilnius, circostanza tuttavia erronea in quanto tali attività rientrano esattamente nell’oggetto dell’attività ordinaria del beneficiario, vale a dire che non occorre che siano ulteriormente incentivate.

7.

Settimo motivo vertente sull’asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell’articolo 107 TFUE laddove giudica erroneamente l’impatto sulla concorrenza nel mercato del riscaldamento di Vilnius

La convenuta disponeva di informazioni riguardanti la concorrenza sul mercato del riscaldamento di Vilnius, ma le ha manifestamente valutate in modo erroneo laddove ha concluso che non vi sarebbe stato alcun impatto. Segnatamente, la minaccia di esclusione degli attuali operatori sul mercato, come la ricorrente, non è stata sufficientemente esaminata e le conclusioni della convenuta sono pertanto errate. L’aiuto di stato escluderà produttori di calore autonomi che gestiscono centrali termiche a biomasse neutre in termini di CO2. Inoltre, l’aiuto di Stato consente alla Vilnius KJ di divenire immediatamente un operatore di mercato dominante con una quota di mercato pari a circa il 51 %.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/30


Ricorso proposto l’11 maggio 2017 — Iordachescu e a./Parlamento e a.

(Causa T-298/17)

(2017/C 256/36)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrenti: Adrian Iordachescu (Bucarest, Romania), Florina Iordachescu (Bucarest), Mihaela Iordachescu (Bucarest), Cristinel Iordachescu (Bucarest) (rappresentante: A. Cuculis, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la direttiva 2014/40/UE, l’articolo 10 e l’allegato II «catalogo delle immagini» con riferimento principalmente al pittogramma della sezione WARNING 5 «Set 1 Image»;

in subordine, modificare parzialmente la direttiva 2014/40, l’articolo 10 e l’allegato II approvati dalla Commissione europea, in considerazione dell’assenza di qualsiasi rinvio sui pacchetti di sigarette a un collegamento informativo o a un «disclaimer» concernente le foto che compaiono sui pacchetti di sigarette e inserire su tutti i pacchetti di sigarette dell’Unione europea un’avvertenza riguardante le immagini che compaiono sui pacchetti di sigarette, con rinvio particolare a un collegamento in cui si possano leggere informazioni riferite alle immagini che compaiono su tali pacchetti al fine di dissipare qualsiasi sospetto;

modificare la modalità di attuazione del consenso delle persone che compaiono su tali pacchetti di sigarette in modo che le persone che compariranno sui pacchetti di sigarette diano il consenso per la pubblicazione del vero nome e dei dati medici personali affinché non possano essere confuse né possa sorgere un’altra confusione in relazione alle persone che compaiono su tali pacchetti di sigarette, e che i dati personali e i dati di natura medica facciano parte integrante del collegamento a cui saranno rinviate le persone che vorranno conoscere l’identità/l’anamnesi medica dei soggetti che compaiono sui pacchetti di sigarette;

obbligare entrambe le istituzioni, congiuntamente alla Commissione europea, a presentare un esemplare conforme all’originale del consenso prestato dalla persona che compare nell’insieme di immagini numero 5, serie uno, senza la dissimulazione delle informazioni personali, e le immagini riferite al consenso dato per poter effettuare una perizia penale sulle fotografie.

obbligare i convenuti al pagamento dell’importo di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento dei danni morali quantificati in base alla sofferenza causata dalla comparsa di tale immagine dal periodo relativamente breve del decesso del padre dei ricorrenti e per la sofferenza creata dalla dissimulazione delle informazioni che avrebbero potuto chiarire la situazione dell’uomo sui pacchetti di sigarette di modo che la sofferenza della famiglia avrebbe avuto una durata molto più breve.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo vertente sugli effetti della direttiva 2014/40/UE sulla loro vita quotidiana tenuto conto dell’angoscia provocata dalla somiglianza della persona sui pacchetti di sigarette al loro padre deceduto.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/31


Ricorso proposto il 25 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/FEI

(Causa T-320/17)

(2017/C 256/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri e C-N. Dede, avvocati)

Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (FEI)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto di aggiudicazione comunicata alle ricorrenti il 16 marzo 2017, relativa all’offerta depositata dalle ricorrenti in risposta alla procedura di appalto pubblico (riferimento 2016-MIBO_IPA_PPI-002), con cui sono state informate del fatto che la loro offerta non era stata considerata come la più economica;

condannare il convenuto al risarcimento, a favore delle ricorrenti, di danni punitivi per l’importo di EUR 100 000 (euro centomila); e

condannare il convenuto a pagare le spese legali e altri costi, nonché le spese sostenute in relazione al presente ricorso, anche nel caso sia respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un solo motivo, relativo al fatto che il convenuto avrebbe violato le norme di diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, i principi di trasparenza e le disposizioni delle direttive in materia di appalti pubblici, nonché la Guida Pratica del FEI, non avendo comunicato alle ricorrenti i punteggi assegnati all’offerta prescelta per ciascun criterio di aggiudicazione e un’analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza della loro offerta rispetto a quella prescelta. Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha violato il principio di buona amministrazione pregiudicando il diritto delle ricorrenti ad un ricorso effettivo avverso la decisione impugnata.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/32


Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Air France-KLM/Commissione

(Causa T-337/17)

(2017/C 256/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare integralmente, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione europea C(2017) 1742 final del 17 marzo 2017 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, Caso COMP/39258 — Trasporto aereo, nella parte in cui riguarda l’Air France-KLM, nonché la motivazione alla base del suo dispositivo, sul fondamento del suo primo motivo;

in subordine, qualora il Tribunale non pronunci l’annullamento integrale della decisione C(2017) 1742 final sul fondamento del primo motivo:

annullare l’articolo 1, comma 1, punto 1), lettera b), punto 2), lettera b), punto 3), lettera b), e punto 4), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, in quanto la constatazione dell’infrazione unica e continuata imputata all’Air France-KLM è basata su prove fornite dalla Lufthansa nell’ambito della sua domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, e la motivazione alla base di esso, l’articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all’Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tali ammende, conformemente al suo secondo motivo;

annullare l’articolo 1, comma 1, punto 1), lettera b), punto 2), lettera b), punto 3), lettera b), e punto 4), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui esclude dalla sfera dell’infrazione unica e continuata imputata all’Air France-KLM alcune compagnie aeree menzionate nella motivazione della decisione come coinvolte nelle pratiche relative a tale infrazione, e la motivazione alla base di esso, l’articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all’Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tali ammende, conformemente al suo terzo motivo;

annullare l’articolo 1, comma 1, punto 2), lettera b), e punto 3), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui constata che l’infrazione unica e continuata imputata all’Air France-KLM comprende i servizi di trasporto in ingresso nel SEE (traffico inbound SEE), e la motivazione alla base di esso, l’articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all’Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tali ammende, conformemente al suo quarto motivo;

in ulteriore subordine, qualora il Tribunale non pronunci l’annullamento della decisione C(2017) 1742 final sul fondamento del secondo, del terzo o del quarto motivo:

annullare l’articolo 1, comma 1, punto 1), lettera b), punto 2), lettera b), punto 3), lettera b), e punto 4), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui constata che il rifiuto di pagare una commissione agli spedizionieri costituisce un elemento separato dell’infrazione unica e continuata imputata all’Air France-KLM, e la motivazione alla base di esso, l’articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all’Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tali ammende, conformemente al suo quinto motivo;

in estremo subordine, qualora il Tribunale non pronunci l’annullamento integrale della decisione C(2017) 1742 final sul fondamento del quinto motivo:

annullare l’articolo 3, lettere b) e d), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui infligge all’Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, in quanto il calcolo di tali ammende integra le tariffe e il 50 % dei ricavi in ingresso nel SEE (ricavi inbound SEE) della Société Air France e della KLM (conformemente al suo sesto motivo), sopravvaluta la gravità dell’infrazione imputata all’Air France-KLM (conformemente al suo settimo motivo), constata una durata d’infrazione erronea nei confronti della Société Air France (conformemente al suo ottavo motivo) e applica una riduzione di ammenda insufficiente in considerazione dei regimi di regolamentazione (conformemente al suo nono motivo), nonché la motivazione alla base di esso, e ridurre, sul fondamento dell’articolo 261 TFUE, tali ammende a un importo adeguato;

in ogni caso, condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea imputazione all’Air France-KLM della responsabilità delle pratiche dell’Air France e della KLM. Tale motivo si suddivide in due parti:

prima parte, vertente sull’erronea imputazione all’Air France-KLM della responsabilità delle pratiche dell’Air France a partire dal 15 settembre 2004 e di quella della KLM a partire dal 5 maggio 2004;

seconda parte, vertente sull’erronea imputazione all’Air France-KLM della responsabilità delle pratiche dell’Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e dei principi di legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione tra l’Air France-KLM e la Lufthansa, che pregiudica la ricevibilità dei documenti prodotti nell’ambito della domanda di immunità della Lufthansa.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di tutela contro l’intervento arbitrario della Commissione a causa dell’esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie aeree che hanno partecipato alle pratiche. Tale motivo si suddivide in due parti:

prima parte, vertente sull’argomento secondo cui l’esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno partecipato alle pratiche sarebbe viziata da un difetto di motivazione;

seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui l’esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno partecipato alle pratiche sarebbe viziata da una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e del principio di tutela contro l’intervento arbitrario della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’integrazione del traffico inbound SEE nell’infrazione unica e continuata, che violerebbe le regole che delimitano la competenza territoriale della Commissione. Tale motivo si suddivide in due parti:

prima parte, vertente sul fatto che le pratiche relative al traffico inbound SEE non sarebbero state attuate all’interno del SEE;

seconda parte: la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di effetti qualificati all’interno del SEE legati alle pratiche relative al traffico inbound SEE.

5.

Quinto motivo, vertente su una motivazione contraddittoria e sull’errore manifesto di valutazione che viziano la constatazione secondo cui il rifiuto di pagare una commissione agli spedizionieri costituirebbe un elemento separato dell’infrazione unica e continuata. Tale motivo si suddivide in due parti:

prima parte, secondo la quale detta constatazione sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria;

seconda parte, secondo la quale detta constatazione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione.

6.

Sesto motivo, vertente sul carattere erroneo dei valori delle vendite presi in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta all’Air France-KLM e che si suddivide in due parti:

prima parte, vertente sul fatto che l’integrazione delle tariffe nel valore delle vendite si baserebbe su una motivazione contraddittoria, su diversi errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione;

seconda parte, vertente sul fatto che l’integrazione del 50 % dei ricavi inbound SEE nei valori delle vendite violerebbe gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e il principio del ne bis in idem.

7.

Settimo motivo, vertente sulla valutazione erronea della gravità dell’infrazione, suddiviso in due parti:

prima parte, vertente sull’argomento secondo cui la sopravvalutazione della gravità delle pratiche si baserebbe su diversi errori manifesti di valutazione e sulla violazione dei principi di proporzionalità delle pene e di parità di trattamento;

seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui la sopravvalutazione della gravità delle pratiche risulterebbe dall’inclusione nella sfera dell’infrazione di contatti relativi a pratiche attuate al di fuori del SEE in violazione delle regole di competenza territoriale della Commissione;

8.

Ottavo motivo, vertente sul carattere erroneo del calcolo della durata dell’infrazione constatata a carico dell’Air France e presa in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta all’Air France-KLM;

9.

Nono motivo, vertente sul difetto di motivazione e sull’insufficienza della riduzione del 15 % concessa dalla Commissione in considerazione dei regimi di regolamentazione.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/34


Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Qualcomm e Qualcomm Europe contro Commissione

(Causa T-371/17)

(2017/C 256/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti), Qualcomm Europe, Inc. (San Diego) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato and M. Davilla, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

Annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione europea, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio n. 1/2003 nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (predation); e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola il principio di necessità

Le ricorrenti asseriscono in primo luogo che la decisione impugnata travalica i limiti della ristretta portata dell’indagine della Commissione, atteso che tale portata è stata definita nella comunicazione degli addebiti, nell’audizione, nella riunione sullo stato di avanzamento e nelle precedenti richieste di informazioni, sotto il profilo sia della durata del presunto abuso sia del possibile danno sostenuti dalla Commissione.

Esse sostengono inoltre che le domande di vasta portata contenute nella decisione impugnata non possono essere qualificate come domande integrative intese a ottenere chiarimenti in relazione alle argomentazioni da esse addotte in risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione, bensì come richieste completamente nuove e ingiustificate.

Inoltre, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è intesa a insistere su aspetti relativi a risposte da esse fornite a richieste di informazioni formulate, in taluni casi, più di cinque anni fa e relative a fatti verificatisi dieci anni fa o ancora prima. Le ricorrenti sostengono che, ove le informazioni integrative ora richieste fossero state realmente necessarie alla Commissione per svolgere la propria indagine, esse si sarebbero legittimamente aspettate che la Commissione richiedesse dette informazioni e detti chiarimenti quanto meno prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti nel dicembre 2015 e non all’inizio del 2017.

Inoltre, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata richiede loro di eseguire una significativa mole di lavoro per conto della Commissione, compresa l’elaborazione di dati che devono essere forniti in un determinato formato.

Infine, le ricorrenti asseriscono che la Commissione non potrebbe imporre, dietro minaccia di ammende, un onere che apparentemente consente loro di corroborare le argomentazioni svolte da esse nella risposta alla contestazione degli addebiti.

2.

Secondo motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità

Le ricorrenti sostengono che la raccolta o la compilazione delle informazioni che la decisione impugnata mira a ottenere da esse è ingiustificata, di vasta portata ed estremamente onerosa. Secondo le ricorrenti la decisione impugnata richiede loro di raccogliere una grande quantità di informazioni che non raccolgono e conservano in modo sistematico nell’ordinario svolgimento delle attività e di eseguire una cospicua mole di lavoro per conto della Commissione.

Le ricorrenti asseriscono inoltre che le penalità di mora previste nella decisione impugnata nel caso in cui le stesse non forniscano dette informazioni entro i termini specificati sono ingiustificate e i termini fissati sono irragionevoli.

3.

Terzo motivo, vertente sulla insufficiente motivazione della decisione impugnata

Le ricorrenti sostengono che in taluni casi la decisione impugnata fornisce motivazioni non convincenti, poco chiare, vaghe e inadeguate che non giustificano le richieste di informazioni superflue ed eccessive della Commissione. Secondo le ricorrenti, in altri casi la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione. Le ricorrenti affermano, pertanto, di non riuscire a comprendere i motivi per cui le informazioni richieste sarebbero necessarie alla Commissione per effettuare la propria indagine.

4.

Quarto motivo, secondo cui la decisione controversa mira a conseguire un’indebita inversione dell’onere della prova

Le ricorrenti asseriscono che la decisione impugnata mira a invertire l’onere della prova e, di fatto, a «esternalizzare» presso le ricorrenti la costituzione di un fascicolo di accuse contro esse stesse. In particolare, nella decisione impugnata si richiede alle ricorrenti di verificare, per conto della Commissione, le proprie registrazioni contabili, sebbene detti dati siano stati sottoposti a diligente revisione da parte di controllori esterni. Analogamente, secondo le ricorrenti la decisione impugnata richiede alle stesse di dimostrare di avere svolto la propria attività secondo la legge.

5.

Quinto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola il diritto a non a non autoaccusarsi

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata richiede loro di fornire «informazioni» che non possono essere legittimamente considerate come contenenti fatti o documenti, ma che costituiscono invece calcoli, dettagli e codici, prezzi ipotetici nonché analisi e interpretazioni di presupposti storici risalenti a diversi anni fa.

Le ricorrenti asseriscono altresì che la decisione impugnata richiede loro di dimostrare di avere adottato in modo proattivo misure per ottemperare alle norme sulla concorrenza dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola il principio di buona amministrazione

Le ricorrenti sostengono che la tempistica dell’adozione, il contenuto e il contesto della decisione impugnata sollevano seri sospetti di cattiva amministrazione, di un impianto accusatorio e vessatorio e suggeriscono che la Commissione stia abusando dei propri ampi poteri di indagine nel tentativo di celare il mancato accertamento della presunta violazione dopo più di sette anni di indagini.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/36


Ricorso proposto il 12 giugno 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

(Causa T-372/17)

(2017/C 256/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bee Fee Group LTD (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo in nero, rosso e bianco contenente l’elemento denominativo «LV POWER ENERGY DRINK» — Marchio dell’Unione europea n. 12 898 219

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 nel procedimento R 906/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e di conseguenza dichiarare nullo il marchio controverso;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare il titolare del marchio alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e del principio della certezza del diritto.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/37


Ricorso proposto il 9 giugno 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

(Causa T-373/17)

(2017/C 256/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fulia Trading Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE» — Domanda di registrazione n. 13 514 534

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 nel procedimento R 1567/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e di conseguenza negare la registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare la Fulia alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e del principio della certezza del diritto.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/37


Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Cuervo y Sobrinos1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

(Causa T-374/17)

(2017/C 256/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cuervo y Sobrinos1882, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: S. Ferrandis González e V. Balaguer Fuentes, abogados)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A. Salgado Nespereira, SA (Ourense, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882» — Marchio dell’Unione europea n. 10 931 087

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/03/2017 nel procedimento R 1141/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 marzo 2017, nel procedimento R 1141/2016-4, in particolare nella parte in cui conferma la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO, del 29 aprile 2016, nel procedimento di annullamento n. 10 786 C nella parte in cui dichiara nullo il marchio dell’Unione europea n. 010931087 «Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882» per i prodotti registrati per tale marchio nelle classi 14 e 16.

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, incluse tutte quelle derivanti da quanto finora svoltosi dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO nei gradi inferiori di giudizio che hanno dato luogo al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/38


Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Fenyves/EUIPO (Blue)

(Causa T-375/17)

(2017/C 256/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény, Ungheria) (rappresentante: I. Monteiro Alves, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «BLUE» — Domanda di registrazione n. 15 287 907

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2017 nel procedimento R 1974/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

rinviare la domanda di marchio all’Ufficio per proseguire il procedimento di registrazione;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/39


Ricorso proposto l'8 giugno 2017 — La Zaragozana /EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)

(Causa T-378/17)

(2017/C 256/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: La Zaragozana (Saragozza, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heineken Italia S.p.A. (Pollein, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CERVISIA» — Domanda di registrazione n. 13 395 397

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione/Decadenza/Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/03/2016 nel procedimento R 1241/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/39


Ricorso proposto il 20 giugno 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)

(Causa T-379/17)

(2017/C 256/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim an den Ruhr, Germania) (rappresentanti: H. Prange e S. Köber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C & C IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «T» — Domanda di registrazione n. 011 623 097

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2017 nel procedimento R 415/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2017 nell’impugnazione n. R 415/2015-5 relativa al procedimento di opposizione n. B 002 256 702 vertente sulla domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 011 623 097, ricevuta dalla ricorrente il 12 aprile 2017, e modificarla in modo che sia interamente respinta l’opposizione;

condannare alle spese l’EUIPO e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ivi comprese le spese del procedimento di impugnazione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 207/2009.


7.8.2017   

IT

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C 256/40


Ricorso proposto il 23 giugno 2017 — Lackmann Fleisch und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

(Causa T-386/17)

(2017/C 256/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Лидер» — Domanda di registrazione n. 15 466 791

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2017 nel procedimento R 2066/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/40


Ricorso proposto il 20 giugno 2017 — Triggerball/EUIPO (Forma di un oggetto simile a una palla con bordi)

(Causa T-387/17)

(2017/C 256/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Germania) (rappresentante: H. Emrich, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un oggetto simile a una palla con bordi) — Domanda di registrazione n. 15 528 615

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2017 nel procedimento R 376/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/41


Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2017 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)

(Causa T-115/16) (1)

(2017/C 256/48)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


7.8.2017   

IT

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C 256/41


Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

(Causa T-83/17) (1)

(2017/C 256/49)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/41


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Post Telecom/BEI

(Causa T-158/17) (1)

(2017/C 256/50)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


7.8.2017   

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C 256/42


Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2017 — Eco-Bat Technologies e a./Commissione

(Causa T-232/17)

(2017/C 256/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.