ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
31 luglio 2017


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 249/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 249/02

Causa C-45/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 maggio 2017 — Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Danno materiale — Danno immateriale — Errore di valutazione riguardo all’importo del risarcimento — Insussistenza — Impugnazione incidentale — Presupposti necessari per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Obbligo di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive — Violazione sufficientemente qualificata]

2

2017/C 249/03

Causa C-296/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovenia) — Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Medicinali per uso umano — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 2 e articolo 23, paragrafi 2 e 8 — Articoli 34 e 36 TFUE — Appalto pubblico per l’approvvigionamento di un ospedale — Normativa nazionale che richiede l’approvvigionamento prioritario degli ospedali in medicinali prodotti a partire dal plasma nazionale — Principio della parità di trattamento)

3

2017/C 249/04

Causa C-420/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — Procedimento penale a carico di U (Rinvio pregiudiziale — Articolo 45 TFUE — Libera circolazione dei lavoratori — Obbligo di immatricolazione di un veicolo appartenente a una persona residente in Belgio e destinato a essere utilizzato in Italia)

3

2017/C 249/05

Causa C-529/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da Gert Folk (Rinvio pregiudiziale — Responsabilità ambientale — Direttiva 2004/35/CE — Articolo 17 — Applicabilità nel tempo — Gestione di una centrale idroelettrica messa in funzione anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva — Articolo 2, punto 1, lettera b) — Nozione di danno ambientale — Normativa nazionale che esclude il danno in presenza di autorizzazione — Articolo 12, paragrafo 1 — Ricorso alle vie legali in materia di diritto dell’ambiente — Legittimazione ad agire — Direttiva 2000/60/CE — Articolo 4, paragrafo 7 — Effetto diretto)

4

2017/C 249/06

Causa C-541/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wuppertal — Germania) — Procedimento promosso da Mircea Florian Freitag (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21 TFUE — Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri — Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita — Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale — Nome corrispondente al nome di nascita — Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza — Rigetto di tale domanda — Motivo — Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale — Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome)

5

2017/C 249/07

Causa C-571/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Regime di transito esterno — Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro — Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale — Sottrazione al controllo doganale — Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA]

5

2017/C 249/08

Causa C-580/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge — Belgio) — Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, agenti in qualità di aventi causa di Johannes Van der Weegen, deceduto, Anna Pot/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali — Discriminazione indiretta — Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro)

6

2017/C 249/09

Causa C-625/15 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017 — Schniga GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC (Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria — Varietà di mele Gala Schnitzer — Esame tecnico — Linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) — Regolamento (CE) n. 1239/95 — Articolo 23, paragrafo 1 — Poteri del presidente dell’UCVV — Aggiunta di un carattere distintivo al termine dell’esame tecnico — Stabilità del carattere per due cicli di coltura)

7

2017/C 249/10

Causa C-689/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9 e 15 — Deposito del segno fiore di cotone da parte di un’associazione — Registrazione come marchio individuale — Concessione di licenze d’uso di tale marchio ai fabbricanti di prodotti tessili in cotone membri di tale associazione — Domanda di nullità o di decadenza — Nozione di uso effettivo — Funzione essenziale di indicazione d’origine]

7

2017/C 249/11

Causa C-54/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia — Italia) — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 4 e 13 — Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori — Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può essere impugnato — Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura — Atto non impugnabile in base a tale legge — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Articolo 3, paragrafo 3 — Legge scelta dalle parti — Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi — Rilevanza)

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2017/C 249/12

Causa C-228/16 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2017 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione di archiviazione — Diniego della Commissione europea di proseguire l’esame della denuncia della ricorrente — Insussistenza di un aiuto al termine della fase preliminare di esame — Decisione puramente confermativa — Condizioni di legittimità della revoca di una decisione di archiviazione)

9

2017/C 249/13

Causa C-293/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado, Syngenta Agro, SA (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 2008/69/CE — Articolo 3, paragrafo 2 — Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati — Termine — Divergenza tra le versioni linguistiche)

10

2017/C 249/14

Causa C-296/16 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 giugno 2017 — Dextro Energy GmbH & Co. KG/Commissione europea [Impugnazione — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini — Rigetto della domanda di inserimento di alcune indicazioni nonostante il parere positivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)]

10

2017/C 249/15

Causa C-330/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki (Rinvio pregiudiziale — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2011/7/UE — Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata — Ritardi di pagamento del canone di locazione — Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva — Normativa nazionale — Esclusione dall’ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva a tali contratti)

11

2017/C 249/16

Causa C-111/17 PPU: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — OL/PQ [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Sottrazione internazionale di minori — Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 11 — Domanda di ritorno — Nozione di residenza abituale di un lattante — Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale — Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di nascita — Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia]

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2017/C 249/17

Causa C-110/16: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Lg Costruzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (Rinvio pregiudiziale — Appalto pubblico di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 7 — Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta)

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2017/C 249/18

Causa C-286/16: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — SC Exmitiani SRL/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Rinvio pregiudiziale — Attività di trasporto di passeggeri su strada — Imposizione — Fatti antecedenti all’adesione della Romania all’Unione europea — Manifesta incompetenza della Corte)

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2017/C 249/19

Causa C-411/16 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 giugno 2017 — Holistic Innovation Institute, SLU/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca — Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2007-2013) — Progetto eDIGIREGION — Decisione della Commissione europea di negare la partecipazione della ricorrente — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

13

2017/C 249/20

Causa C-653/16: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Jitka Svobodová/Česká republika — Okresní soud v Náchodě (Rinvio pregiudiziale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Insussistenza di sufficienti precisazioni — Irricevibilità manifesta — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte)

14

2017/C 249/21

Causa C-53/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti concessi dagli Stati membri — Deroghe al divieto degli aiuti — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno — Regolamento (CE) n. 800/2008 — Definizione di microimprese, piccole e medie imprese — Imprese collegate — Imprese che svolgono le proprie attività sul medesimo mercato e che appartengono a un gruppo di imprese globale detenuto dai membri di una stessa famiglia — Nozione di gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto)

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2017/C 249/22

Causa C-67/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rayonen sad Varna — Bulgaria) — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) no 1215/2012 — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) — Ambito d’applicazione — Materie escluse — Regimi patrimoniali fra coniugi — Scioglimento del matrimonio — Liquidazione di un bene acquisito durante il matrimonio)

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2017/C 249/23

Causa C-687/16P: Impugnazione proposta il 30 dicembre 2016 dalla Capella EOOD avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2016, causa T-570/14, Ivo-Kermantin GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

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2017/C 249/24

Causa C-23/17 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2017 dalla For Tune sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell'8 novembre 2016, causa T-579/15, For Tune sp. z o.o/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

16

2017/C 249/25

Causa C-142/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 20 marzo 2017 — Manuela Maturi e a./Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

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2017/C 249/26

Causa C-143/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 20 marzo 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

17

2017/C 249/27

Causa C-206/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 21 aprile 2017 — Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen

18

2017/C 249/28

Causa C-211/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 24 aprile 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica

18

2017/C 249/29

Causa C-227/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 28 aprile 2017 — Medtronic GmbH/Finanzamt Neuss

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2017/C 249/30

Causa C-248/17 P: Impugnazione proposta l’11 maggio 2017 da Bank Tejarat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 marzo 2017, causa T-346/15, Bank Tejarat/Consiglio

19

2017/C 249/31

Causa C-289/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus (Estonia) il 19 maggio 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

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2017/C 249/32

Causa C-292/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 22 maggio 2017 — EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

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2017/C 249/33

Causa C-341/17 P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 marzo 2017, causa T-112/15, Repubblica ellenica/Commissione europea

21

 

Tribunale

2017/C 249/34

Causa T-9/15: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2017 — Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO — Crown Hellas Can (Lattine) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura tre lattine — Disegno o modello anteriore — Cause di nullità — Carattere individuale — Impressione generale differente — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Insieme di prodotti che costituisce un oggetto unitario — Portata della descrizione del disegno o modello comunitario registrato — Obbligo di motivazione — Sostituzione di una parte in causa]

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2017/C 249/35

Causa T-262/15: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina — Congelamento dei capitali — Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri — Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Libertà di espressione — Proporzionalità — Diritti della difesa)

23

2017/C 249/36

Causa T-457/15: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Fakro/EUIPO — Saint Gobain Cristalería (climaVera) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo climaVera — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CLIMAVER DECO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2017/C 249/37

Causa T-95/16: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Aydin/EUIPO — Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ROYAL & CAPORAL — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KAPORAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

25

2017/C 249/38

Causa T-141/16: Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Commissione/IEM (Clausola compromissoria — Contratto FAIR-CT98-9544 concluso nell’ambito del quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) — Risoluzione del contratto — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia)

25

2017/C 249/39

Causa T-258/16: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2017 — Mediterranean Premium Spirits/EUIPO — G-Star Raw (GINRAW) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GINRAW — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori RAW — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale — Obbligo di motivazione]

26

2017/C 249/40

Causa T-302/16: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Bay/Parlamento (Diritto delle istituzioni — Decisione del presidente del Parlamento che ha inflitto a un deputato europeo la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno — Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento — Diritto di accesso al fascicolo — Errore di fatto)

27

2017/C 249/41

Causa T-326/16: Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO — Tiertafel Deutschland (Tafel) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo Tafel — Esecuzione da parte dell’EUIPO di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 — Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore]

27

2017/C 249/42

Causa T-659/16: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2017 — LG Electronics/EUIPO (Second Display) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Second Display — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

28

2017/C 249/43

Causa T-690/16 R: Ordinanza del Presidente del Tribunale del 30 maggio 2017 — Enrico Colombo e Corinti Giacomo/Commissione (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

28

2017/C 249/44

Causa T-877/16: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Verschuur/Commissione (Ricorso per annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documento attinente al procedimento amministrativo relativo all’aiuto SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks — Diniego di accesso — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

29

2017/C 249/45

Causa T-293/17: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Fakro/Commissione

29

2017/C 249/46

Causa T-309/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Optile/Commissione

30

2017/C 249/47

Causa T-312/17: Ricorso proposto il 1o giugno 2017 — Campbell/Commissione

31

2017/C 249/48

Causa T-315/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Hebberecht/SEAE

31

2017/C 249/49

Causa T-319/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Aldridge e a./Commissione

33

2017/C 249/50

Causa T-329/17: Ricorso proposto il 24 maggio 2017 — Hautala e altri/EFSA

34

2017/C 249/51

Causa T-332/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — E-Control/ACER

35

2017/C 249/52

Causa T-333/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Austrian Power Grid e Voralberger Übertragungsnetz/ACER

36

2017/C 249/53

Causa T-347/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — FLA Europe/Commissione

39

2017/C 249/54

Causa T-351/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Nike European Operations Netherlands e a./Commissione

40

2017/C 249/55

Causa T-354/17: Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

41

2017/C 249/56

Causa T-359/17: Ricorso proposto il 7 giugno 2017 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)

41

2017/C 249/57

Causa T-360/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Jana shoes e a./Commissione

42

2017/C 249/58

Causa T-362/17: Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — NCL/EUIPO (FEEL FREE)

43

2017/C 249/59

Causa T-364/17: Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS)

44

2017/C 249/60

Causa T-366/17: Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Polonia/Commissione

44

2017/C 249/61

Causa T-367/17: Ricorso proposto il 9 giugno 2017 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico)

45

2017/C 249/62

Causa T-368/17: Ricorso proposto il 9 giugno 2017 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Forma di una colonna elevatrice elettrica)

45

2017/C 249/63

Causa T-369/17: Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Winkler/Commissione

46

2017/C 249/64

Causa T-370/17: Ricorso proposto il 12 giugno 2017 — KPN/Commissione

47

2017/C 249/65

Causa T-380/17: Ricorso proposto il 16 giugno 2017 — HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione

48

2017/C 249/66

Causa T-138/08: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Cavankee Fishing e a./Commissione

49

2017/C 249/67

Causa T-816/16 RENV: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — FK/Commissione (*1) 

49


 


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 249/01)

Ultima pubblicazione

GU C 239 del 24.7.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 231 del 17.7.2017

GU C 221 del 10.7.2017

GU C 213 del 3.7.2017

GU C 202 del 26.6.2017

GU C 195 del 19.6.2017

GU C 178 del 6.6.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 maggio 2017 — Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-45/15 P) (1)

([Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche - Danno materiale - Danno immateriale - Errore di valutazione riguardo all’importo del risarcimento - Insussistenza - Impugnazione incidentale - Presupposti necessari per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Obbligo di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive - Violazione sufficientemente qualificata])

(2017/C 249/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan Co. (rappresentante: A. Bahrami, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro, M. Bishop e I. Gurov, agenti)

Interveniente a sostegno della parte Consiglio dell’Unione europea: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: M. Gray, agente)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni proposte dalla Safa Nicu Sepahan Co. e dal Consiglio dell’Unione europea sono respinte.

2)

La Safa Nicu Sepahan Co. e il Consiglio dell’Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)   GU C 118 del 13.4.2015.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovenia) — Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Causa C-296/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Medicinali per uso umano - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 2 e articolo 23, paragrafi 2 e 8 - Articoli 34 e 36 TFUE - Appalto pubblico per l’approvvigionamento di un ospedale - Normativa nazionale che richiede l’approvvigionamento prioritario degli ospedali in medicinali prodotti a partire dal plasma nazionale - Principio della parità di trattamento))

(2017/C 249/03)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Medisanus d.o.o.

Convenuto: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Dispositivo

L’articolo 2 e l’articolo 23, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e l’articolo 34 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, devono essere interpretati nel senso che ostano a una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico che richiede, in conformità alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, che i medicinali derivati dal plasma, oggetto dell’appalto pubblico in discussione, siano prodotti a partire da plasma raccolto nel suddetto Stato membro.


(1)   GU C 346 del 19.10.2015.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — Procedimento penale a carico di U

(Causa C-420/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Obbligo di immatricolazione di un veicolo appartenente a una persona residente in Belgio e destinato a essere utilizzato in Italia))

(2017/C 249/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Imputato nella causa principale

U

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un lavoratore residente è tenuto a immatricolare in tale Stato membro un autoveicolo di cui è il proprietario, ma che è già immatricolato in un altro Stato membro ed è destinato essenzialmente a essere utilizzato nel territorio di quest’ultimo Stato.


(1)   GU C 346 del 19.10.2015.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da Gert Folk

(Causa C-529/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Responsabilità ambientale - Direttiva 2004/35/CE - Articolo 17 - Applicabilità nel tempo - Gestione di una centrale idroelettrica messa in funzione anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva - Articolo 2, punto 1, lettera b) - Nozione di «danno ambientale» - Normativa nazionale che esclude il danno in presenza di autorizzazione - Articolo 12, paragrafo 1 - Ricorso alle vie legali in materia di diritto dell’ambiente - Legittimazione ad agire - Direttiva 2000/60/CE - Articolo 4, paragrafo 7 - Effetto diretto))

(2017/C 249/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parte nel procedimento principale

Gert Folk

Dispositivo

1)

L’articolo 17 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che incombono al giudice del rinvio, la direttiva stessa si applica ratione temporis ai danni ambientali verificatisi successivamente al 30 aprile 2007, ma causati dalla gestione di un impianto autorizzato conformemente alla disciplina in materia di acque e messo in funzione anteriormente a tale data.

2)

La direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31, e, in particolare, il suo articolo 2, punto 1, lettera b), dev’essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che escluda, in via generale e automatica, che il danno idoneo a incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque di cui trattasi, sia qualificato come «danno ambientale», per il sol fatto di essere coperto da un’autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale medesimo.

3)

Nell’ipotesi in cui un’autorizzazione sia stata rilasciata in applicazione di disposizioni nazionali, senza l’esame delle condizioni esposte all’articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, il giudice nazionale non è tenuto a verificare d’ufficio se le condizioni indicate in tale disposizione siano soddisfatte ai fini dell’accertamento della sussistenza di un danno ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31.

4)

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31, vanno interpretati nel senso che ostano ad una disposizione del diritto nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che non consenta ai titolari di diritti di pesca di promuovere un procedimento di ricorso relativo a un danno ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva medesima.


(1)   GU C 406 del 7.12.2015.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wuppertal — Germania) — Procedimento promosso da Mircea Florian Freitag

(Causa C-541/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita - Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale - Nome corrispondente al nome di nascita - Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza - Rigetto di tale domanda - Motivo - Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale - Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome))

(2017/C 249/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wuppertal

Parti nel procedimento principale

Mircea Florian Freitag

Dispositivo

L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.


(1)   GU C 48 dell’8.2.2016.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen

(Causa C-571/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Regime di transito esterno - Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro - Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale - Sottrazione al controllo doganale - Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA])

(2017/C 249/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Wallenborn Transports SA

Convenuto: Hauptzollamt Gießen

Dispositivo

1)

L’articolo 61, primo comma, e l’articolo 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il riferimento a «uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui» all’articolo 156 di quest’ultima include le zone franche.

2)

L’articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all’interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore né rende esigibile l’imposta sul valore aggiunto all’importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell’Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

3)

L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che, quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed è escluso, in base alle circostanze di cui al procedimento principale, che detta obbligazione doganale determini la nascita di un’obbligazione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l’articolo 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta.


(1)   GU C 90 del 7.3.2016.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge — Belgio) — Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, agenti in qualità di aventi causa di Johannes Van der Weegen, deceduto, Anna Pot/Belgische Staat

(Causa C-580/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo - Normativa tributaria - Imposta sui redditi - Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali - Discriminazione indiretta - Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro))

(2017/C 249/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Parti

Ricorrente: Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, agenti in qualità di aventi causa di Johannes Van der Weegen, deceduto, Anna Pot

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, subordini a determinate condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)   GU C 38 del 01.02.2016.


31.7.2017   

IT

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C 249/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017 — Schniga GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

(Causa C-625/15 P) (1)

((Impugnazione - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria - Varietà di mele «Gala Schnitzer» - Esame tecnico - Linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) - Regolamento (CE) n. 1239/95 - Articolo 23, paragrafo 1 - Poteri del presidente dell’UCVV - Aggiunta di un carattere distintivo al termine dell’esame tecnico - Stabilità del carattere per due cicli di coltura))

(2017/C 249/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schniga GmbH (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad e F. Mattina, agenti), Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 settembre 2015, Schniga/UCVV — Brookfield New Zealand e Elaris (Gala Schnitzer) (T-91/14 e T-92/14, non pubblicata, EU:T:2015:624), è annullata.

2)

Le decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 20 settembre 2013, relative alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Gala Schnitzer (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007), sono annullate.

3)

L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Schniga GmbH.

4)

La Brookfield New Zealand Ltd e la Elaris SNC sopporteranno le proprie spese.


(1)   GU C 27 del 25.1.2016.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

(Causa C-689/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 9 e 15 - Deposito del segno fiore di cotone da parte di un’associazione - Registrazione come marchio individuale - Concessione di licenze d’uso di tale marchio ai fabbricanti di prodotti tessili in cotone membri di tale associazione - Domanda di nullità o di decadenza - Nozione di «uso effettivo» - Funzione essenziale di indicazione d’origine])

(2017/C 249/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze

Convenuta: Verein Bremer Baumwollbörse

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’apposizione di un marchio individuale dell’Unione europea, da parte del titolare o con il suo consenso, su taluni prodotti quale marchio di qualità non è un uso come marchio rientrante nella nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione. L’apposizione del citato marchio costituisce tuttavia un uso effettivo in tal senso qualora garantisca anche, al tempo stesso, ai consumatori che tali prodotti provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità. In quest’ultima ipotesi, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l’apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici, qualora tale apposizione generi un rischio di confusione per il pubblico.

2)

L’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che un marchio individuale non può essere dichiarato nullo, sulla base dell’applicazione congiunta di tali disposizioni, a causa del fatto che il titolare del marchio non garantisce, attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.

3)

Il regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell’Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell’Unione europea.


(1)   GU C 118 del 4.4.2016.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia — Italia) — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA

(Causa C-54/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articoli 4 e 13 - Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori - Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può essere impugnato - Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura - Atto non impugnabile in base a tale legge - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Articolo 3, paragrafo 3 - Legge scelta dalle parti - Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi - Rilevanza))

(2017/C 249/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Venezia

Parti

Ricorrente: Vinyls Italia SpA, in fallimento

Convenuta: Mediterranea di Navigazione SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la forma e il termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l’onere di sollevare un’eccezione ai sensi di detto articolo, al fine di opporsi a un’azione diretta alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, nonché la questione se il medesimo articolo sia applicabile anche d’ufficio da parte del giudice competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata, rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la parte sulla quale incombe l’onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae consenta di impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i presupposti — differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus — richiesti perché l’impugnazione di tale atto possa essere accolta.

3)

L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)   GU C 156 del 2.5.2016.


31.7.2017   

IT

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C 249/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2017 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commissione europea

(Causa C-228/16 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Decisione di archiviazione - Diniego della Commissione europea di proseguire l’esame della denuncia della ricorrente - Insussistenza di un aiuto al termine della fase preliminare di esame - Decisione puramente confermativa - Condizioni di legittimità della revoca di una decisione di archiviazione))

(2017/C 249/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (rappresentanti: E. Bourtzalas, avocat, A. Oikonomou, E. Salaka, C. Synodinos et H. Tagaras, dikigoroi, D. Waelbroeck, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e É. Gippini Fournier, agenti)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 febbraio 2016, DEI/Commissione (T 639/14, non pubblicata, EU:T:2016:77), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)   GU C 211 del 13.6.2016.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado, Syngenta Agro, SA

(Causa C-293/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2008/69/CE - Articolo 3, paragrafo 2 - Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati - Termine - Divergenza tra le versioni linguistiche))

(2017/C 249/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Sharda Europe B.V.B.A.

Convenuti: Administración del Estado, Syngenta Agro, SA

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, deve essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 ivi prevista corrisponde, per un prodotto fitosanitario già autorizzato, contenente una delle sostanze attive indicate nell’allegato di tale direttiva, alla data limite entro cui devono risultare iscritte, nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, tutte le sostanze attive contenute in detto prodotto fitosanitario, diverse da quelle elencate nell’allegato della direttiva 2008/69, affinché nasca un’obbligazione di procedere al riesame di tale prodotto, previsto da tale articolo 3, paragrafo 2, primo comma.


(1)   GU C 305 del 22.8.2016.


31.7.2017   

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C 249/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 giugno 2017 — Dextro Energy GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-296/16 P) (1)

([Impugnazione - Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - Rigetto della domanda di inserimento di alcune indicazioni nonostante il parere positivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)])

(2017/C 249/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Hagenmeyer e T. Teufer, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Grünheid e K. Herbout-Borczak, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Dextro Energy GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)   GU C 287 dell’8.8.2016.


31.7.2017   

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C 249/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

(Causa C-330/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata - Ritardi di pagamento del canone di locazione - Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva - Normativa nazionale - Esclusione dall’ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva a tali contratti))

(2017/C 249/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Piotr Zarski

Convenuto: Andrzej Stadnicki

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche qualora tali ritardi avvengano successivamente a tale data.


(1)   GU C 335 del 12.9.2016.


31.7.2017   

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C 249/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — OL/PQ

(Causa C-111/17 PPU) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 11 - Domanda di ritorno - Nozione di «residenza abituale» di un lattante - Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale - Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di nascita - Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia])

(2017/C 249/16)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Athinon

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OL

Convenuta: PQ

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l’intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest’ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua «residenza abituale», ai sensi di detto regolamento.

Di conseguenza, in una situazione siffatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un «illecito trasferimento o mancato ritorno» del minore, ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1.


(1)   GU C 144 dell’8.5.2017.


31.7.2017   

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C 249/12


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Lg Costruzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l’edilizia abitativa

(Causa C-110/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalto pubblico di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 7 - Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta))

(2017/C 249/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lg Costruzioni Srl

Convenuta: Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

nei confronti di: TE.SV.AM. Srl, Alvit Srl, Igit SpA, Planarch Srl, Francesco Auteri

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza del 19 gennaio 2016 è manifestamente irricevibile.


(1)   GU C 175 del 17.5.2016.


31.7.2017   

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C 249/13


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — SC Exmitiani SRL/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(Causa C-286/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Attività di trasporto di passeggeri su strada - Imposizione - Fatti antecedenti all’adesione della Romania all’Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte))

(2017/C 249/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: SC Exmitiani SRL

Convenuta: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottoposte dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’Appello di Cluj, Romania).


(1)   GU C 296 del 16.8.2016.


31.7.2017   

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C 249/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 giugno 2017 — Holistic Innovation Institute, SLU/Commissione europea

(Causa C-411/16 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca - Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2007-2013) - Progetto eDIGIREGION - Decisione della Commissione europea di negare la partecipazione della ricorrente - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni))

(2017/C 249/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, e J. Rivas Andrés, avocat)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

L’Holistic Innovation Institute SLU è condannata alle spese.


(1)   GU C 364 del 03.10.2016


31.7.2017   

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C 249/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Jitka Svobodová/Česká republika — Okresní soud v Náchodě

(Causa C-653/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale - Insussistenza di sufficienti precisazioni - Irricevibilità manifesta - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte))

(2017/C 249/20)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Jitka Svobodová

Convenuta: Česká republika — Okresní soud v Náchodě

con l’intervento di: Česká republika — Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con ordinanza del 2 dicembre 2016, è manifestamente irricevibile.


(1)   GU C 78 del 13.3.2017.


31.7.2017   

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C 249/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium

(Causa C-53/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti concessi dagli Stati membri - Deroghe al divieto degli aiuti - Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Definizione di microimprese, piccole e medie imprese - Imprese collegate - Imprese che svolgono le proprie attività sul medesimo mercato e che appartengono a un gruppo di imprese globale detenuto dai membri di una stessa famiglia - Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto»))

(2017/C 249/21)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt

Convenuta: Nemzetgazdasági Minisztérium

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria), deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate collegate, ai sensi di tale disposizione, le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato. Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di una condizione siffatta dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione ai sensi dell’allegato I al regolamento n. 800/2008.


(1)   GU C 144 dell’8.05.2017.


31.7.2017   

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C 249/15


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rayonen sad Varna — Bulgaria) — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

(Causa C-67/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) no 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Ambito d’applicazione - Materie escluse - Regimi patrimoniali fra coniugi - Scioglimento del matrimonio - Liquidazione di un bene acquisito durante il matrimonio))

(2017/C 249/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Varna

Parti

Ricorrente: Todor Iliev

Convenuta: Blagovesta Ilieva

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui al procedimento principale, relativa alla liquidazione, in esito alla pronuncia di divorzio, di un bene mobile acquisito durante il matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro ma residenti in un altro Stato membro rientra, non già nell’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì nell’ambito dei regimi patrimoniali fra coniugi e, pertanto, delle esclusioni figuranti in detto articolo 1, paragrafo 2, lettera a).


(1)   GU C 112 del 10.04.2017


31.7.2017   

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C 249/16


Impugnazione proposta il 30 dicembre 2016 dalla Capella EOOD avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2016, causa T-570/14, Ivo-Kermantin GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-687/16P)

(2017/C 249/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Capella EOOD (rappresentante: C. Pfitzer, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione), con ordinanza del 7 giugno 2017, ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


31.7.2017   

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C 249/16


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2017 dalla For Tune sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell'8 novembre 2016, causa T-579/15, For Tune sp. z o.o/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-23/17 P)

(2017/C 249/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: For Tune sp. z o.o. (rappresentante: avv. K. Popławska)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 15 giugno 2017 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


31.7.2017   

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C 249/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 20 marzo 2017 — Manuela Maturi e a./Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(Causa C-142/17)

(2017/C 249/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera

Controricorrente: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Questione pregiudiziale

Se la normativa nazionale di cui al Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010 art. 3 comma 7, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010 secondo la quale « per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini », sia contraria al principio di non discriminazione in base al sesso, di cui alla Direttiva 2006/54 (1) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 21).


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).


31.7.2017   

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C 249/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 20 marzo 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(Causa C-143/17)

(2017/C 249/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Catia Passeri

Controricorrente: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Questione pregiudiziale

Se la normativa nazionale di cui al Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010 art. 3 comma 7, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010 secondo la quale « per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini », sia contraria al principio di non discriminazione in base al sesso, di cui alla Direttiva 2006/54 (1) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 21).


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).


31.7.2017   

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C 249/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 21 aprile 2017 — Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen

(Causa C-206/17)

(2017/C 249/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Richiedente e ricorrente per «Revision»: Heinrich Denker

Controparte e resistente per «Revision»: Gemeinde Thedinghausen

Interveniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) (direttiva VIA), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale una violazione del diritto riguardante la partecipazione del pubblico all’elaborazione di un piano di costruzione, attraverso un regolamento municipale, non è rilevante qualora non sia stata fatta valere nei confronti del Comune, nonostante adeguate informazioni, entro un anno dalla pubblicazione del piano, allorché a tale piano si applichino le disposizioni della direttiva VIA sulla partecipazione del pubblico.


(1)   GU L 26, pag. 1.


31.7.2017   

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C 249/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 24 aprile 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica

(Causa C-211/17)

(2017/C 249/28)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC Topaz Development SRL

Convenuti: Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo l, della [direttiva 93/13/CEE] (1) debbano essere interpretati e applicati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale — così come riportate dalla ricorrente-convenuta, la quale ha fatto riferimento alla giurisprudenza nazionale (sentenza n. 1646, del 18 aprile 2011, pronunciata in cassazione dalla Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială [Suprema Corte di Cassazione, Sezione commerciale], e sentenza civile n. 466, del 6 aprile 2016, pronunciata in appello dalla Curtea de Apel Bacău [Corte di appello di Bacău], procedimento n. 3364/110/2014), ossia il fatto che la prova del carattere negoziato di tutte le clausole del contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti derivi dalla mera circostanza che i ricorrenti-convenuti, in qualità di consumatori, hanno accettato tali clausole, sottoscrivendo il contratto preliminare precedentemente redatto dal promotore immobiliare e successivamente autenticato da un notaio –, in linea di principio è stata superata con prova contraria la presunzione relativa del carattere non negoziato delle clausole previamente redatte dal professionista.

2)

Se rientrino, in linea di principio, nell’ambito delle clausole di cui alle lettere d), e), f) e i), dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, tipologie di clausole contenute in contratti preliminari di compravendita preventivamente redatti dai promotori immobiliari che, come la ricorrente-convenuta, sono professionisti, e in particolare le clausole di cui ai punti 3.2.2. e 7.1. del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti della controversia, le quali disciplinano il patto commissorio di quarto grado e la clausola penale stabilite esclusivamente a vantaggio del promittente-venditore.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo l, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato e applicato nel senso che, nel caso in cui la risposta fornita dalla Corte alla seconda questione fosse affermativa, non consente (vieta) al giudice nazionale di modificare le relative clausole considerate abusive nel senso di ritenere che il patto commissorio di quarto grado possa intervenire a condizioni diverse da quelle espressamente previste nel contratto preliminare (ad esempio, non per qualsivoglia ritardo di pagamento o mancato pagamento, a prescindere dal loro importo, bensì soltanto per pagamenti di un determinato importo, effettuati in ritardo o non effettuati, che il giudice, caso per caso, ritenga essere cospicui), e di ridurre (limitare) l’importo della clausola penale agli importi versati a titolo di caparra dal promissario-acquirente fino al momento dell’attivazione del patto commissorio. Se, in tale ipotesi, il giudice nazionale possa soltanto limitarsi a stabilire che tali clausole non si applicano nei confronti del consumatore interessato.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


31.7.2017   

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C 249/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 28 aprile 2017 — Medtronic GmbH/Finanzamt Neuss

(Causa C-227/17)

(2017/C 249/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Medtronic GmbH

Resistente: Finanzamt Neuss

Questioni pregiudiziali

Se la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1754 della Commissione del 6 ottobre 2015  (1), debba essere interpretata nel senso che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, meglio descritti nella presente ordinanza (2), debbano essere classificati nella sottovoce 9021 90 90.


(1)   GU L 285, pag. 1.

(2)  Dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale della marca CD Horizon SOLERA Spinal System.


31.7.2017   

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C 249/19


Impugnazione proposta l’11 maggio 2017 da Bank Tejarat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 marzo 2017, causa T-346/15, Bank Tejarat/Consiglio

(Causa C-248/17 P)

(2017/C 249/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, solicitors, M. Brindle QC, T. Otty, R. Blakeley, barristers)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso e annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della seconda sentenza;

consentire la reinscrizione del nome della banca ricorrente negli elenchi;

annullare le misure contestate nella misura in cui riguardano la banca ricorrente e

condannare il Consiglio alle spese relative all’impugnazione e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non avrebbe attribuito alcun peso e/o avrebbe attribuito un peso insufficiente agli elementi di prova forniti dalla banca ricorrente, snaturando in tal modo gli elementi di prova decisivi in merito alla questione se le affermazioni di cui alla motivazione contestata fossero suffragate dal Consiglio.

Indipendentemente dall’esito del primo motivo di impugnazione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto avrebbe snaturato gli elementi di prova decisivi in merito alla questione se le affermazioni di cui alla motivazione contestata fossero suffragate dal Consiglio e/o avrebbe erroneamente posto l’onere della prova a carico della banca ricorrente.

In merito sia al primo che al secondo motivo di impugnazione, se il Tribunale avesse applicato i principi adeguati e/o non avesse snaturato gli elementi di prova summenzionati, avrebbe annullato le misure contestate.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il Consiglio fosse autorizzato alla reinscrizione del nome della banca ricorrente negli elenchi in base a motivi che avrebbero potuto e dovuto essere addotti anteriormente alla prima sentenza e nel ritenere che la condotta del Consiglio non violasse l’articolo 266 del TFUE nonché i principi di autorità di cosa giudicata e/o di certezza del diritto e/o di definitività e/o di effettività e/o il diritto all'effettiva tutela giurisdizionale e/o i diritti della banca ricorrente di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o di cui agli articoli 6 e 13 della CEDU e/o il diritto della banca ricorrente a una buona amministrazione e/o il principio di proporzionalità.


31.7.2017   

IT

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C 249/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus (Estonia) il 19 maggio 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

(Causa C-289/17)

(2017/C 249/31)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Maakohus

Parti

Richiedenti: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Interessati: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Questioni pregiudiziali

1.1.

Se l’articolo 17, lettera a), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (1), debba essere interpretato nel senso che, nella domanda giudiziale, in un atto equivalente o nella citazione a comparire in udienza o in un atto contestuale, debbano essere indicate con chiarezza tutte le informazioni elencate all’articolo 17, lettera a), del regolamento. In particolare: se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 17, lettera a), sia esclusa la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo, nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere data una risposta, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate all’articolo 17, lettera a).

1.2.

Se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, debba essere interpretato nel senso che, qualora il procedimento nello Stato membro d’origine non sia conforme ai requisiti procedurali stabiliti all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 805/2004, la sanatoria dei vizi procedurali presupponga che al debitore siano state comunicate, con la decisione o con un atto ad essa contestuale, tutte le informazioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Se, in particolare, il rilascio di un titolo esecutivo europeo sia escluso nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione dinanzi alla quale deve essere proposto un ricorso, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).


(1)   GU 2004, L 143, pag. 15.


31.7.2017   

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C 249/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 22 maggio 2017 — EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

(Causa C-292/17)

(2017/C 249/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EUflight.de GmbH

Convenuto: TUIfly GmbH

Questione pregiudiziale

Se la cancellazione di un volo sia comunque riconducibile a una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) anche quando le circostanze (nella specie: lo «sciopero selvaggio» o l’«ondata di assenze per malattia») interessano il volo di cui trattasi solo in modo indiretto, avendo esse indotto il vettore aereo a riorganizzare in toto il suo piano dei voli con conseguente previsione di cancellazione del volo considerato. Se un vettore aereo possa liberarsi da responsabilità a norma del medesimo articolo 5, paragrafo 3, del regolamento succitato anche nell’ipotesi in cui, in assenza di tale riorganizzazione, il volo di cui trattasi avrebbe potuto essere operato, dal momento che il personale per esso previsto sarebbe stato disponibile se non fosse stato assegnato a voli differenti a seguito della riorganizzazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


31.7.2017   

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C 249/21


Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 marzo 2017, causa T-112/15, Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-341/17 P)

(2017/C 249/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di accogliere l’impugnazione, di annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 30 marzo 2017, causa Τ-112/15, nella parte recante rigetto del suo ricorso, di accogliere il ricorso presentato dalla Repubblica ellenica il 2 marzo 2015, di annullare la decisione 2014/950/UΕ della Commissione europea, del 19 dicembre 2014, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli aiuti connessi alla superficie per l’anno di domanda 2008 e corrispondenti: a) al 10 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti relativi ai pascoli; b) al 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per aiuti connessi aggiuntivi e c) al 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute nel settore dello sviluppo rurale, e condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce 6 motivi di impugnazione:

A.

Per quanto attiene alla parte della sentenza impugnata cui fa riferimento il primo motivo di ricorso riguardante la rettifica finanziaria del 10 % relativa agli aiuti connessi alle superfici utilizzate come pascoli (punti da 23 a 106 della sentenza impugnata) vengono dedotti tre motivi di impugnazione.

Il primo motivo di impugnazione verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, riguardo alla definizione di pascolo, sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE e sull’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di impugnazione verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE, e/o motivazione insufficiente della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure dedotte dalla Repubblica ellenica in merito alla legittimità della motivazione della decisione della Commissione.

Inoltre, con il terzo motivo di impugnazione viene sostenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione del principio di proporzionalità nonché in base ad un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE e con una motivazione insufficiente.

B.

Per quanto attiene alla parte della sentenza impugnata cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso relativo alla rettifica finanziaria del 5 % nel settore degli aiuti accoppiati aggiuntivi alla superficie (punti da 107 a 137 della sentenza impugnata) vengono dedotti due motivi di impugnazione. Il primo (quarto motivo di impugnazione) verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, sull’erronea e/o insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, mentre con il secondo motivo viene dedotto che il giudizio contenuto nella sentenza impugnata è basato su un’erronea applicazione del principio di proporzionalità unitamente ad un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE, nonché ad una motivazione insufficiente e contraddittoria.

C.

Infine, per quanto attiene alla parte della sentenza impugnata cui fa riferimento il terzo motivo di ricorso relativo alla rettifica finanziaria del 5 % nel settore dello sviluppo rurale (punti da 138 a 168 della sentenza impugnata) viene fatto valere che (sesto motivo di impugnazione) la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge parzialmente la domanda della Repubblica ellenica, è stata deliberata in totale assenza di motivazione.


Tribunale

31.7.2017   

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C 249/23


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2017 — Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO — Crown Hellas Can (Lattine)

(Causa T-9/15) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura tre lattine - Disegno o modello anteriore - Cause di nullità - Carattere individuale - Impressione generale differente - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Insieme di prodotti che costituisce un oggetto unitario - Portata della descrizione del disegno o modello comunitario registrato - Obbligo di motivazione - Sostituzione di una parte in causa»])

(2017/C 249/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ball Beverage Packaging Europe Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentante: A. Renck, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Crown Hellas Can SA (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Coulson e J. Koepp, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2014 (procedimento R 1408/2012-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Crown Hellas Can e la Ball Europe.

Dispositivo

1)

La Ball Beverage Packaging Europe Ltd è ammessa a sostituire la Ball Europe GmbH in quanto parte interveniente.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Ball Beverage Packaging Europe è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Crown Hellas Can SA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)   GU C 89 del 16.3.2015.


31.7.2017   

IT

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C 249/23


Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio

(Causa T-262/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri - Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Libertà di espressione - Proporzionalità - Diritti della difesa»))

(2017/C 249/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dmitrii Konstantinovich Kiselev (Korolev, Russia) (rappresentanti: J. Linneker, solicitor, T. Otty, barrister, e B. Kennelly, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 157), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 30), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 37), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Dmitrii Konstantinovich Kiselev è condannato alle spese.


(1)   GU C 294 del 7.9.2015.


31.7.2017   

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C 249/24


Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Fakro/EUIPO — Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Causa T-457/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo climaVera - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CLIMAVER DECO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 249/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentante: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Saint Gobain Cristaleria, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Bayo de Gispert, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2015 (procedimento R 2095/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Saint Gobain Cristalería e la Fakro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fakro sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)   GU C 328 del 5.10.2015


31.7.2017   

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C 249/25


Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Aydin/EUIPO — Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL)

(Causa T-95/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ROYAL & CAPORAL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KAPORAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 249/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Savas Aydin (Pantin, Francia) (rappresentante: F. Watrin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e S. Pétrequin, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Kaporal Groupe (Marsiglia, Francia) (rappresentante: J. André, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2015 (procedimento R 867/2015-2), relativo a un procedimento di opposizione tra la Kaporal Groupe e il sig. Aydin.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Savas Aydin è condannato alle spese.


(1)   GU C 156 del 2. 5. 2016.


31.7.2017   

IT

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C 249/25


Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Commissione/IEM

(Causa T-141/16) (1)

((«Clausola compromissoria - Contratto FAIR-CT98-9544 concluso nell’ambito del quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) - Risoluzione del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»))

(2017/C 249/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e S. Lejeune, agenti, assistite da O. Lytra, avvocato)

Convenuta: IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE (Atene, Grecia)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna dell’IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias al rimborso degli anticipi versati dalla Commissione nell’ambito del contratto FAIR-CT98-9544, oltre interessi di mora.

Dispositivo

1)

IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE è condannata a pagare alla Commissione europea l’importo di EUR 75 728,33, oltre interessi di mora al tasso del 3 %, a partire dal 4 settembre 2010 e fino al completo pagamento.

2)

L’IEM è condannata alle spese.


(1)   GU C 191 del 30.5.2016.


31.7.2017   

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C 249/26


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2017 — Mediterranean Premium Spirits/EUIPO — G-Star Raw (GINRAW)

(Causa T-258/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GINRAW - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori RAW - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale - Obbligo di motivazione»])

(2017/C 249/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mediterranean Premium Spirits, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. A. Mora Granell e J. Romaní Lluch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e K. Sidat Humphreys, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Dijkman e J. van Manen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 (procedimento R 1583/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la G-Star Raw e la Mediterranean Premium Spirits.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mediterranean Premium Spirits, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dalla G-Star Raw CV.


(1)   GU C 251 dell’11.7.2016.


31.7.2017   

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C 249/27


Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Bay/Parlamento

(Causa T-302/16) (1)

((«Diritto delle istituzioni - Decisione del presidente del Parlamento che ha inflitto a un deputato europeo la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno - Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento - Diritto di accesso al fascicolo - Errore di fatto»))

(2017/C 249/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Bay (La Celle-Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: A. Cuignache, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Alonso de León e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Presidente del Parlamento del 9 marzo 2016 e della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento dell’11 aprile 2016, che hanno inflitto al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per una durata di cinque giorni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Nicolas Bay è condannato alle spese.


(1)   GU C 279 del 1o.8.2016.


31.7.2017   

IT

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C 249/27


Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO — Tiertafel Deutschland (Tafel)

(Causa T-326/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Tafel - Esecuzione da parte dell’EUIPO di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere descrittivo - Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore»])

(2017/C 249/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Koerl, E. Celenk e S. Vollmer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Germania) (rappresentante: M. Nitschke, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 aprile 2016 (procedimento R 248/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Tiertafel Deutschland e la Bundesverband Deutsche Tafel.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bundesverband Deutsche Tafel eV è condannata alle spese.


(1)   GU C 287 dell’8.8.2016.


31.7.2017   

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C 249/28


Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2017 — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Causa T-659/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Second Display - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 249/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 giugno 2016 (procedimento R 106/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Second Display come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LG Electronics, Inc. è condannata alle spese.


(1)   GU C 402 del 31.10.2016.


31.7.2017   

IT

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C 249/28


Ordinanza del Presidente del Tribunale del 30 maggio 2017 — Enrico Colombo e Corinti Giacomo/Commissione

(Causa T-690/16 R)

((«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 249/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia) e Corinti Giacomo (Ispra, Italia) (rappresentanti: R. Colombo e G. Turri, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rosa Plaza, S. Delaude e L. Di Paolo, agenti) e Carmet Sas di Fietta Graziella & C.

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori aventi ad oggetto, da un lato, la sospensione dell’esecuzione degli atti con cui la Commissione ha respinto l’offerta delle ricorrenti nell’ambito della gara di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC e, dall’altro, in sostanza, la sospensione del contratto stipulato tra la Commissione e l’aggiudicataria di detta gara d’appalto.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui essa è diretta avverso la Carmet Sas di Fietta Graziella & C.

2)

Per il resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

3)

Le spese sono riservate.


31.7.2017   

IT

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C 249/29


Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Verschuur/Commissione

(Causa T-877/16) (1)

((«Ricorso per annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento attinente al procedimento amministrativo relativo all’aiuto SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks - Diniego di accesso - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

(2017/C 249/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Steven Verschuur (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Kreijger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, A. Buchet e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione, del 3 ottobre 2016, C (2016) 6455 final, che respinge la domanda confermativa del ricorrente di accesso ai documenti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Steven Verschuur è condannato a sopportare le proprie spese.


(1)   GU C 53 del 20.2.2017.


31.7.2017   

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C 249/29


Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Fakro/Commissione

(Causa T-293/17)

(2017/C 249/45)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fakro sp z o.o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentante: A. Radkowiak-Macuda, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali, omettendo di pronunciarsi sul ricorso presentato il 12 luglio 2012 dalla ricorrente per abuso di posizione dominante da parte del gruppo VELUX, nonostante fosse stata per questo formalmente convocata.

condannare la Commissione alle spese, anche in caso di non luogo a procedere, nel caso in cui la Commissione adotti una decisione nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull’inosservanza dell’articolo 288 TFUE in combinato disposto con gli articoli 102 e 105 TFUE, nonché con l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Una prima pronuncia dopo 3 anni e mezzo, presumibilmente nel merito, sul ricorso presentato dalla ricorrente, non costituisce una trattazione della causa entro un termine ragionevole. La Commissione non ha fornito alcuna prova che permetta di confermare che è stata compiuta una qualche attività nell’ambito del procedimento. La Commissione, prima di adottare una decisione, è tenuta ad analizzare approfonditamente gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla ricorrente. L’avvio di un procedimento da parte della ricorrente costituisce l’unico modo per tutelare i suoi diritti.


31.7.2017   

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C 249/30


Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Optile/Commissione

(Causa T-309/17)

(2017/C 249/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. Thiriez e M. Dangibeaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare parzialmente il primo articolo della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 SA.26763 relativa ai presunti aiuti di Stato concessi alle società di trasporto pubblico della regione Île-de-France, ma solo nella parte riguardante la considerazione secondo cui il regime di aiuti introdotto dalla regione Île-de-France dal 1979 al 2008 costituisce un regime di aiuti nuovo «illegalmente attuato»;

in via subordinata, annullare parzialmente il primo articolo della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 SA.26763 relativa ai presunti aiuti di Stato concessi alle società di trasporto pubblico della regione Île-de-France nella parte in cui afferma che il regime di aiuti di Stato è stato «illegalmente attuato» tra maggio 1994 e il 25 dicembre 2008.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, con la sua decisione del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France [C (2017) 439 final] (nel prosieguo la «decisione impugnata»), ha considerato che il dispositivo in esame costituiva un regime di aiuti nuovo. A tale proposito, la ricorrente deduce quanto segue:

la violazione dell’articolo 1, lettera b), sub i), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (nel prosieguo «il regolamento n. 2015/1589»), dal momento che la base giuridica del regime in esame è precedente al Trattato di Roma;

il difetto di motivazione alla luce dell’articolo 1, lettera b), sub v), del regolamento n. 2015/1589;

l’errore di fatto e di diritto per quanto riguarda la data indicata di liberalizzazione del mercato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata qualifica il dispositivo quale regime di aiuti nuovo per il periodo dal 1994 al 1998. In tale contesto, la ricorrente deduce:

la violazione dei diritti procedurali delle parti e la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha esteso l’ambito d’indagine al di là di quanto stabilito dalla decisione d’avvio;

la violazione dell’articolo 17 del regolamento n. 2015/1589, in quanto la Commissione ha ritenuto che una domanda di revoca proveniente da un privato interrompesse la prescrizione.


31.7.2017   

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C 249/31


Ricorso proposto il 1o giugno 2017 — Campbell/Commissione

(Causa T-312/17)

(2017/C 249/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Liam Campbell (Dundalk, Irlanda) (rappresentante: J. MacGuill, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 7 aprile 2017, che nega al ricorrente accesso ai documenti concernenti procedimenti per inadempimento avviati contro la Lituania per asserita mancata attuazione della direttiva 2010/64/UE (1).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’omesso svolgimento, da parte della convenuta, di un’effettiva valutazione della richiesta di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, in violazione della giurisprudenza rilevante.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta si è illegittimamente fondata su alcune presunzioni generali relative alla divulgazione di documenti, in violazione dei principi individuati nella giurisprudenza rilevante.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omesso svolgimento, da parte della convenuta, di un esame concreto ed effettivo sul rischio per ciascun documento, del pari in violazione della giurisprudenza rilevante.

4.

Quarto motivo, vertente sul mancato svolgimento, da parte della convenuta, di un esame concreto ed effettivo sul potenziale accesso parziale, in violazione della giurisprudenza rilevante.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, da parte della convenuta, in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente, in violazione dei principi di cui alla giurisprudenza rilevante.


(1)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).


31.7.2017   

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C 249/31


Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Hebberecht/SEAE

(Causa T-315/17)

(2017/C 249/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chantal Hebberecht (Addis Abeba, Etiopia) (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale,

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (Ares(2017) 615970 — 03/02/2017) per quanto riguarda il diniego della proroga di un anno della missione della sig.ra Hebberecht come capo delegazione dell’UE presso la Repubblica federale democratica di Etiopia;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 250 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;

in subordine,

condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 200 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;

in ulteriore subordine,

condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 150 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;

in ulteriore subordine,

condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 100 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;

in ulteriore subordine,

condannare il SEAE a versare alla ricorrente una somma forfettaria di EUR 50 000 a titolo di indennizzo per il danno morale subìto;

condannare il SEAE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto la ricorrente ritiene che la decisione di non prorogare la sua missione di capo delegazione dell’Unione europea («UE») presso la Repubblica federale democratica di Etiopia («Etiopia») sembri essere direttamente collegata a un’ondata di aggressioni e di discriminazioni a carattere antisemita.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’interesse del servizio, laddove la proroga della ricorrente sarebbe stata giustificata sulla base di vari elementi che tengano conto dell’interesse del servizio, quali:

il mantenimento di una delegazione gestita e organizzata efficacemente, con personale qualificato, motivato ed efficiente sotto la direzione di un capo delegazione competente;

il mantenimento di un capo delegazione con un’esperienza di 28 anni in relazioni diplomatiche, politiche ed economiche e di cooperazione in un paese che ha lo status di partner eccezionale dell’UE quale l’Etiopia;

il contributo a salvaguardare la stabilità del paese e a evitarne la dissoluzione per via dello scoppio di una guerra civile;

il contributo a fermare l’attuale flusso migratorio e a impedire che aumenti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, giacché la missione di altri funzionari che si trovavano in una situazione identica a quella della ricorrente sarebbe stata prorogata sulla base di giustificazioni a loro volta identiche a quelle addotte da quest’ultima nella sua domanda di proroga di un anno. In tale contesto, la ricorrente eccepisce altresì l’inosservanza delle misure di discriminazione positive previste dallo Statuto per il raggiungimento della parità, argomento avvalorato dal fatto che il nuovo capo delegazione nominato in sostituzione della medesima è un uomo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della continuità del servizio, che rappresenta un criterio essenziale della decisione di proroga, in quanto anche altre cinque persone sono in partenza, tra cui il capo di cooperazione e il capo della sezione sviluppo rurale e sicurezza alimentare, due posti chiave per la cooperazione e lo sviluppo. La ricorrente sostiene quindi che, in tali condizioni, la sua proroga di un anno come capo delegazione garantirebbe la continuità del servizio e la formazione dei futuri colleghi.


31.7.2017   

IT

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C 249/33


Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Aldridge e a./Commissione

(Causa T-319/17)

(2017/C 249/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgio) e altri trentadue ricorrenti (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 15 luglio 2016, recante rigetto della domanda di riclassificazione del 16 marzo 2016;

annullare la decisione del 13 febbraio 2017, recante rigetto del reclamo del 14 ottobre 2016;

ordinare il risarcimento del danno morale e materiale dei ricorrenti;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo a un’eccezione di illegittimità diretta avverso la decisione del Direttore dell’Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF») del 16 ottobre 2012, di attuare soltanto una riclassificazione unica per gli agenti temporanei aventi un contratto a tempo indeterminato.

I ricorrenti considerano che detta decisione è illegittima, essendo stata adottata in violazione degli articoli 10, paragrafo 3, e 15 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in violazione della gerarchia delle norme e del principio di tutela del legittimo affidamento. Pertanto, le decisioni del Direttore dell’OLAF del 15 luglio 2016, recante rigetto della domanda di riclassificazione del 16 marzo 2016, nonché del 13 febbraio 2017, recante rigetto del reclamo del 14 ottobre 2016 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), sarebbero state adottate sulla base di una decisione che sarebbe illegittima e, pertanto, dovrebbero essere annullate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, soprattutto perché l’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari dell’Unione europea del 2014 e delle disposizioni che limitano le prospettive di evoluzione di carriera al di là dei gradi AD12 e AST9 non sarebbe un motivo valido per escludere tali agenti temporanei dall’organizzazione di esercizi di riclassificazione.

3.

Terzo motivo, riguardante la violazione del principio della parità di trattamento, poiché le decisioni impugnate sarebbero contrarie a una decisione della Commissione diretta alle agenzie dell’Unione europea, che prevede la partecipazione degli agenti temporanei a esercizi di riclassificazione. Pertanto, gli agenti temporanei aventi contratti a tempo indeterminato del Centro comune di ricerca («CCR») della Commissione beneficerebbero di un sistema di riclassificazione annuale, ciò che i ricorrenti fanno valere come disparità di trattamento non giustificata.

4.

Quarto motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, in particolare perché la limitazione a una sola riclassificazione per carriera non costituirebbe una misura che risponde all’obiettivo descritto nella decisione del 16 ottobre 2016 di garantire le esigenze dell’OLAF in termini di perizia specifica, ma, al contrario, non consentirebbe all’OLAF di conservare il suo servizio di agenti temporanei per lunghi periodi di tempo.


31.7.2017   

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C 249/34


Ricorso proposto il 24 maggio 2017 — Hautala e altri/EFSA

(Causa T-329/17)

(2017/C 249/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Heidi Hautala (Helsinki, Finlandia), Benedek Jávor (Budapest, Ungheria), Michèle Rivasi (Valence, Francia) e Bart Staes (Anversa, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione confermativa dell’EFSA, del 14 marzo 2017, con riferimento PAD 2017/005 CA, che conferma la sua decisione del 9 dicembre 2016 e 7 ottobre 2016, con riferimento PAD 2016/034, recante diniego di accesso alla maggior parte dei documenti richiesti dai ricorrenti; e

condannare l’EFSA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che l’EFSA ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (1), omettendo di applicarlo alle informazioni richieste. L’EFSA avrebbe dovuto escludere l’eccezione alla divulgazione per la tutela degli «interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale», prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e non avrebbe dovuto applicarla alle informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

2.

Secondo motivo, con cui si afferma che l’EFSA ha violato l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (2) nonché l’articolo 41 del regolamento n. 178/2002 (3), rifiutando di divulgare le informazioni richieste per la tutela degli interessi commerciali dei proprietari degli studi, senza dimostrare un pregiudizio concreto e/o un rischio attuale di un pregiudizio concreto, violando inoltre l’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della convenzione di Aarhus, il quale prevede che un’eccezione alla divulgazione può essere concessa soltanto per proteggere «la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici», dato che nella decisione impugnata non è stato ravvisato né dimostrato nessun legittimo interesse economico concreto.

3.

Terzo motivo, con cui si deduce che l’EFSA ha applicato erroneamente l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 (4), in quanto tale disposizione non si applica alle informazioni richieste e/o sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, e/o dell’articolo 16 del regolamento n. 1107/2009.

4.

Quarto motivo, con cui si sostiene che l’EFSA ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 non avendo riconosciuto la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione degli studi e avendo negato che i ricorrenti hanno dimostrato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione degli studi.

5.

Quinto motivo, con cui si afferma che, omettendo di effettuare un bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni ambientali contenute negli studi e l’interesse privato delle società a tutelare i propri interessi commerciali e/o lasciando prevalere gli interessi economici delle società, l’EFSA ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

6.

Sesto motivo, con cui si sostiene che, poiché i dati disponibili non consentono un riesame indipendente e completo della valutazione inter pares dell’EFSA sul glifosato, i ricorrenti hanno un interesse alla divulgazione degli studi. Negando l’interesse generale e l’interesse dei ricorrenti alla divulgazione delle informazioni richieste, l’EFSA ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 e l’articolo 41 del regolamento n. 178/2002.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, 2006, pag. 13 ).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, 2001, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, 2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, 2009, pag. 1).


31.7.2017   

IT

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C 249/35


Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — E-Control/ACER

(Causa T-332/17)

(2017/C 249/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia del 17 marzo 2017, Caso A-001-2017 (consolidata);

condannare la convenuta alla spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto l’ACER competente a modificare la proposta del sistema di trasmissione.

La ricorrente ritiene che la commissione dei ricorsi abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la modifica della proposta dei gestori di sistemi di trasmissione fosse una competenza dell’ACER, in quanto il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (1) non prevede tale competenza.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto l’ACER competente nonostante non abbia preso in considerazione la richiesta di modifica della ricorrente.

La ricorrente ritiene che l’ACER non abbia preso in considerazione la richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione. Secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi avrebbe commesso un errore di diritto nel giungere alla conclusione che l’ACER fosse competente, nonostante non abbia preso in considerazione la richiesta di modifica.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto l’ACER competente ad introdurre una zona di offerta ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione.

La ricorrente ritiene che la commissione dei ricorsi sia incorsa in un errore manifesto di diritto nel giungere alla conclusione che l’ACER fosse competente a modificare la configurazione delle zone di offerta e ad introdurne di nuove ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione. Secondo la ricorrente, l’ACER avrebbe agito ultra vires e non avrebbe tenuto in considerazione il quadro giuridico e la competenza degli Stati membri.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una valida giustificazione e su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto che l’ACER abbia dimostrato una congestione strutturale esistente al confine tra Germania e Austria.

La ricorrente ritiene che i propri diritti procedurali non siano stati rispettati in quanto la commissione dei ricorsi non ha affrontato gli argomenti presentati nel ricorso, facendo invece affidamento su un’affermazione generica priva di qualsiasi relazione con il caso in questione. Qualora il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la commissione dei ricorsi ha fornito una giustificazione sufficiente, la ricorrente sostiene che la commissione dei ricorsi è altresì incorsa in un errore di diritto nell’accettare, senza alcun riferimento alla norma giuridica, la conclusione dell’ACER basata su un’errata definizione della nozione di «congestione».

5.

Quinto motivo, vertente sull’assenza di una valida giustificazione e su un errore di diritto nel non prendere in considerazione la richiesta di prove della ricorrente.

La ricorrente ritiene che la commissione dei ricorsi non abbia fornito alcuna valutazione significativa della richiesta e abbia pertanto violato l’obbligo di fornire una valida giustificazione. Secondo la ricorrente, dal momento che la commissione dei ricorsi deve giungere ad una conclusione motivata in merito alla fondatezza del ricorso, la stessa ha l’obbligo, se necessario, di richiedere informazioni per decidere sul caso in questione. La ricorrente reputa che la commissione dei ricorsi sia pertanto incorsa in un errore di diritto nel rigettare tale richiesta di informazioni.

6.

Sesto motivo, vertente sull’assenza di una valida giustificazione e su un errore di diritto relativo al fatto che la commissione dei ricorsi ha ritenuto che l’introduzione di un confine di zona di offerta fosse proporzionata.

La ricorrente deduce due motivi distinti, l’assenza di una valida giustificazione, in quanto violazione di diritti procedurali, e l’errore di diritto con riferimento alle norme giuridiche. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il principio fondamentale di proporzionalità di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009 (2), che è altresì un principio fondamentale del TFUE.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).


31.7.2017   

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C 249/36


Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Austrian Power Grid e Voralberger Übertragungsnetz/ACER

(Causa T-333/17)

(2017/C 249/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Austrian Power Grid AG (Vienna, Austria) e Voralberger Übertragungsnetz GmbH (Bregenz, Austria) (rappresentanti: H. Kristoferitsch e S. Huber, avvocati)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, procedimento A-001-2017 (consolidata) e annullare le seguenti parti e disposizioni della decisione dell’ACER n. 06/2016, del 17 novembre 2016, sulla proposta dei gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica per la determinazione delle regioni di calcolo della capacità:

i.

articolo 1 della decisione impugnata in combinato con

allegato I, articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

la parola «also» («anche») e il testo «for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled» («ai fini dell’allocazione della capacità ai confini delle zone di offerta interessate fino a che non siano soddisfatti i requisiti descritti all’articolo 5, paragrafo 3, del presente documento») nell’allegato I, articolo 2, paragrafo 2, lettera e);

ii.

articolo 2 della decisione impugnata;

iii.

allegato IV;

iv.

allegato V;

in eventu:

richiedere l’annullamento integrale della decisione impugnata e il rinvio del caso alla commissione di ricorso;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’ACER competente a modificare la proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Le ricorrenti deducono l’illegittimità della decisione impugnata, atteso che la commissione di ricorso avrebbe omesso di rilevare che l’ACER non era competente a modificare sostanzialmente la proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per le regioni di calcolo della capacità.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’ACER competente a respingere la richiesta di modifica della E-Control.

Le ricorrenti deducono che la richiesta presentata dall’autorità nazionale austriaca di regolamentazione, la E-Control, con la quale è stata chiesta la modifica della proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per le regioni di calcolo della capacità non è stata trattata conformemente alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento ACGC (1). Le ricorrenti ritengono che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’approvare la suddetta applicazione illegittima dell’articolo 9 del regolamento ACGC.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’ACER competente a determinare le zone di offerta nel corso di una procedura ai sensi dell’articolo 15 del regolamento ACGC.

Secondo le ricorrenti, tutti i metodi di interpretazione disponibili, nonché la giurisprudenza e l’interpretazione autentica della Commissione corroborano chiaramente la conclusione che la suddivisione di una zona di offerta esistente e un obbligo di introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità non potrebbero essere fondati sull’articolo 15 del regolamento ACGC. Le ricorrenti deducono che l’interpretazione proposta dall’ACER e condivisa dalla commissione di ricorso si baserebbe invece su un’interpretazione erronea e incompleta della normativa applicabile e dei fatti della controversia.

4.

Quarto motivo, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «congestione strutturale» e la portata del suo sindacato.

Le ricorrenti sostengono che nella decisione sulle regioni di calcolo della capacità l’ACER avrebbe fornito un’interpretazione della congestione strutturale che non è fondata né sul regolamento ACGC né sul regolamento (CE) n. 714/2009 (2) per legittimare la propria tesi, secondo cui il confine austro-tedesco sarebbe strutturalmente congestionato. Le ricorrenti sostengono che, accettando di fatto la suddetta interpretazione errata della normativa applicabile, la commissione di ricorso avrebbe adottato una decisione sostanzialmente illegittima. Inoltre, secondo le ricorrenti, accettando la tesi dell’ACER circa la presenza di una congestione strutturale presso l’interconnessione austro-tedesca, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente spostato l’onere della prova sulle ricorrenti e sarebbe venuta meno all’obbligo di esaminare compiutamente i fatti e all’obbligo di motivazione ad essa incombenti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel considerare proporzionata la suddivisione della zona di offerta austro-tedesca.

Le ricorrenti sostengono di avere dimostrato in modo chiaro che la suddivisione della zona di offerta austro-tedesca disposta dall’ACER rappresenta un’ingerenza sproporzionata nei loro diritti. Tuttavia, secondo le ricorrenti, la commissione di ricorso avrebbe omesso completamente di esaminare le argomentazioni da esse dedotte nei loro ricorsi. Esse sostengono inoltre che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel considerare adeguata la suddivisione della zona di offerta e l’introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel concludere che l’introduzione di una zona di offerta austro-tedesca non limita le libertà fondamentali.

Le ricorrenti ritengono di avere dimostrato che, contrariamente alla conclusione cui sono pervenute l’ACER e la commissione di ricorso, l’introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità al confine austro-tedesco limiterebbe la libera circolazione delle merci sancita dagli articoli 34 e 35 TFUE e la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE). Esse sostengono che la commissione di ricorso, in modo estremamente succinto e non motivato, ha respinto i loro argomenti e ha deliberato che le restrizioni quantitative al commercio bilaterale di energia non presentano alcun aspetto problematico alla luce delle libertà fondamentali. Secondo le ricorrenti, sotto questo profilo la commissione di ricorso avrebbe violato il diritto primario dell’Unione e l’obbligo di motivare adeguatamente le proprie decisioni.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la decisione sulle regioni di calcolo della capacità dell’ACER rispettasse le norme procedurali.

Le ricorrenti affermano di avere dimostrato nei propri ricorsi che la decisione sulle regioni di calcolo della capacità dell’ACER è parzialmente carente per i seguenti motivi: i) l’ACER ha ecceduto la propria competenza nel dichiarare che il proprio parere non vincolante 09/2015, emesso nel settembre 2015, ha effetto vincolante e, dal momento che detto parere non rientra nella procedura di consultazione, i diritti procedurali delle ricorrenti sono stati gravemente violati dall’ACER; ii) il fascicolo dell’ACER per la preparazione della decisione sulle regioni di calcolo della capacità era privo di studi tecnici, di analisi e di valutazioni approfondite: l’ACER ha fornito alle ricorrenti informazioni ampiamente incomplete e, così facendo, ha violato il loro diritto ad avere pieno accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, oppure l’ACER non ha assolutamente preparato e/o consultato perizie e analisi tecniche per basare la propria decisione sulle regioni di calcolo della capacità su un solido fondamento di fatto; iii) l’ACER non ha preso in considerazione i requisiti obbligatori per la modifica della zona di offerta enunciati all’articolo 33 del regolamento ACGC; iv) la decisione sulle regioni di calcolo della capacità è basata su fatti che non sono stati sufficientemente chiariti e l’ACER ha omesso di presentare osservazioni.

Secondo le ricorrenti, nonostante le suddette violazioni significative dei requisiti procedurali di legge da parte dell’ACER la commissione di ricorso, sempre in modo molto generico, ha confermato la legittimità della decisione sulle regioni di calcolo della capacità e, pertanto, ha agito illegittimamente.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 8).


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/39


Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — FLA Europe/Commissione

(Causa T-347/17)

(2017/C 249/53)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: FLA Europe NV (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e B. Natens, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, FUE e, in subordine, del principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, FUE.

Il regolamento controverso sarebbe privo di motivazione.

La Commissione non sarebbe stata legittimata ad adottare il regolamento controverso.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE, poiché non sarebbero state adottate le misure necessarie all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, C&J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (1) e del principio della certezza del diritto (divieto di retroattività), poiché sarebbero stati istituiti dazi antidumping su prodotti in libera pratica.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036, poiché sarebbero stati istituiti dazi antidumping senza una nuova valutazione degli interessi dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, FUE, poiché sarebbe stato adottato un atto che andrebbe oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/40


Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Nike European Operations Netherlands e a./Commissione

(Causa T-351/17)

(2017/C 249/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi), Hugo Boss AG (Metzingen, Germania), Timberland Europe BV (Almelo, Paesi Bassi), New Balance Athletic Shoes (UK) Ltd (Warrington, Regno Unito), Wolverine Europe BV (Amsterdam, Paesi Bassi) and Wolverine Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 64, pag. 72);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui la Commissione europea non aveva la competenza giuridica per adottare il regolamento controverso.

2.

Secondo motivo, secondo cui la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l’imposizione retroattiva del dazio antidumping già prescritto da parte del regolamento controverso (i) è priva di base giuridica, è fondata su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base (1) e viola l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, (ii) non è conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto e al divieto di retroattività per quanto concerne le ricorrenti, (iii) si fonda su un’errata applicazione dell’articolo 266 TFUE e su un abuso di potere da parte della Commissione europea, e viola l’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

3.

Terzo motivo, secondo cui l’imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori delle ricorrenti, impedendo il rimborso delle ricorrenti, viola il divieto di discriminazione.

4.

Quarto motivo, secondo cui la Commissione europea ha erroneamente fatto uso dei propri poteri nella valutazione dell’economia di mercato e delle richieste di trattamento riservato e ha violato il divieto di discriminazione.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


31.7.2017   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/41


Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

(Causa T-354/17)

(2017/C 249/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Genomic Health, Inc. (Redwood City, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Reid, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio dell’Unione europea di cui trattasi: marchio denominativo dell’Unione europea «ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE» — Domanda di registrazione n. 15 214 257

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2017 (procedimento R 1682/2016-5)

Motivi invocati

Motivi dedotti: La ricorrente adduce che la decisione impugnata è errata e configura:

una violazione dei principi generali di parità di trattamento, buona amministrazione e certezza del diritto;

una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


31.7.2017   

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C 249/41


Ricorso proposto il 7 giugno 2017 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)

(Causa T-359/17)

(2017/C 249/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aldo Supermarkets (Varna, Bulgaria) (rappresentante: C. Saettel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ALDI» – Domanda di registrazione n. 12 749 586

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 nel procedimento R 976/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione della regola 19 del regolamento n. 2868/95;

Motivazione contraddittoria, in quanto la commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, ha ammesso che il formulario di opposizione conteneva una rappresentazione a colori del marchio anteriore, e, al punto 24 della medesima decisione, che la ricorrente aveva prodotto un file PDF dal quale risultava la rappresentazione a colori del marchio, mentre tali affermazioni sono inconciliabili con la constatazione effettuata ai punti da 22 a 25 della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, la ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza del suo marchio anteriore non fornendo alcuna rappresentazione a colori di tale marchio;

Violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la commissione di ricorso ha rilevato d’ufficio la violazione della regola 19 del regolamento di esecuzione, senza aver ascoltato le parti su tale motivo, mentre il principio del contraddittorio impone alle commissioni di ricorso di ascoltare le parti su qualsiasi motivo che intendano sollevare d’ufficio;

Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione.


31.7.2017   

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C 249/42


Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Jana shoes e a./Commissione

(Causa T-360/17)

(2017/C 249/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Jana shoes GmbH & Co. KG (Detmold, Germania), Novi International GmbH & Co. KG (Detmold, Germania), shoe.com GmbH & Co. KG (Detmold, Germania), Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen International (Detmold, Germania) e Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (Detmold, Germania) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ammettere il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 64, pag. 72);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale, privo di base giuridica, il regolamento n. 2017/423 viola il principio di attribuzione di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TUE e, in ogni caso, il principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

2.

Secondo motivo, secondo cui, omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International, il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, secondo cui, nell’imporre un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «nel periodo di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1472/2006 e del regolamento del Consiglio (UE) n. 1294/2009», il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (1), e il principio di certezza del diritto (divieto di retroattività).

4.

Quarto motivo, secondo cui, nell’imporre un dazio antidumping senza condurre una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 21 del regolamento n. 2016/1036, e in ogni caso è manifestamente erroneo concludere che l’imposizione del dazio antidumping fosse nell’interesse dell’Unione.

5.

Quinto motivo, secondo cui, nell’adottare un atto che eccede quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, il regolamento n. 2017/423 viola l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


31.7.2017   

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C 249/43


Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — NCL/EUIPO (FEEL FREE)

(Causa T-362/17)

(2017/C 249/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «FEEL FREE» — Domanda di registrazione n. 15 090 533

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2017 nel procedimento R 2094/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


31.7.2017   

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C 249/44


Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS)

(Causa T-364/17)

(2017/C 249/59)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Marcin Bielawski (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «HOUSE OF CARS» — Domanda di registrazione n. 15 172 638

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27/03/2017 nel procedimento R 2047/2016-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; oppure

riformare la decisione impugnata, dichiarando che non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione per quanto riguarda il marchio richiesto;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/44


Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Polonia/Commissione

(Causa T-366/17)

(2017/C 249/60)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento della decisione della Commissione europea del 23 marzo 2017 [notificata il 24 marzo 2017 con il numero C (2017) 1904] che rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore del grande progetto «Avvio della produzione di una nuova generazione di motori diesel da parte della Volkswagen Motor Polska», parte del programma operativo «Economia innovativa», per gli aiuti strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza in Polonia»;

condannare la Commissione alle spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto «Avvio della produzione di una nuova generazione di motori diesel da parte della Volkswagen Motor Polska», considerato che tale progetto non ha garantito alcuna coerenza con le priorità del programma operativo «Economia innovativa», (asse prioritario IV di tale programma), e pertanto non soddisfa i presupposti di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), per carenza di innovatività.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 per manifesto superamento del termine per la valutazione del progetto.


31.7.2017   

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C 249/45


Ricorso proposto il 9 giugno 2017 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico)

(Causa T-367/17)

(2017/C 249/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Linak A/S (Nordborg, Danimarca) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno controverso: la ricorrente

Disegno controverso interessato: il disegno comunitario «colonna di sollevamento ad azionamento elettrico» — Disegno comunitario n. 101 159-0001

Decisione impugnata: la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2017 nel procedimento R 1411/2015-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/45


Ricorso proposto il 9 giugno 2017 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Forma di una colonna elevatrice elettrica)

(Causa T-368/17)

(2017/C 249/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Linak A/S (Nordborg, Danimarca) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea «Colonna elevatrice elettrica» — Disegno o modello dell’Unione europea n. 101 159-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2017 nel procedimento R 1412/2015-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/46


Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Winkler/Commissione

(Causa T-369/17)

(2017/C 249/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernd Winkler (Grange, Irlanda) (rappresentante: A. Kässens, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 13 marzo 2017 e ordinare alla convenuta di adottare una decisione sul calcolo del capitale al momento della registrazione della domanda del ricorrente, il 14 settembre 2011;

in subordine, condannare la convenuta a versare sul conto pensione del ricorrente un risarcimento pari ad EUR 19 920,39.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dei principi della ragionevole durata del processo, della certezza del diritto, del processo equo e violazione degli obblighi di informazione e consultazione.

2.

Secondo motivo: violazione del principio di parità di trattamento, del divieto di discriminazione e del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo: violazione del legittimo affidamento.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/47


Ricorso proposto il 12 giugno 2017 — KPN/Commissione

(Causa T-370/17)

(2017/C 249/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KPN BV (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2016) 5165 final della Commissione europea, del 3 agosto 2016, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l’Accordo SEE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 del Consiglio, nel caso M. 7879 — Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;

rinviare il caso alla Commissione per riesame, conformemente all’articolo 10 paragrafo 5, del regolamento n. 139/2004, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione del mercato dei contenuti sportivi e che, per questo motivo, la valutazione sotto il profilo della concorrenza effettuata dalla Commissione è priva di fondamento.

La ricorrente fa valere che i contenuti sportivi non sono sostituibili e sono essenziali per gli abbonati. A suo avviso ciò rende i contenuti sportivi (e, segnatamente, i contenuti sportivi indispensabili) essenziali per i fornitori di servizi televisivi che desiderino essere competitivi (in particolare) nei mercati dei servizi televisivi.

La ricorrente sostiene altresì che, affermando il contrario, la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione del o dei mercati dei contenuti sportivi. A parere della ricorrente, tale errore nella definizione dei mercati si sono ripercossi sulle successive valutazioni che la Commissione ha operato nella decisione impugnata e, in definitiva, sulla decisione della Commissione di autorizzare la fusione.

1.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione circa l’interesse a realizzare una preclusione all’accesso degli input nel mercato della fornitura all’ingrosso di canali sportivi Premium a pagamento.

La ricorrente fa valere che, già prima della fusione, la Ziggo aveva la capacità e l’interesse a precludere l’accesso dei concorrenti ai contenuti indispensabili. Ad avviso della ricorrente, la Commissione era a conoscenza di ciò e la fusione consente dunque di estendere la preclusione a nuovi mercati, quali i mercati dei pacchetti multiplay fisso-mobile.

La ricorrente adduce parimenti che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il consumo di contenuti su apparecchi mobili sia limitato e che tali mercati non siano dunque interessati dalla fusione. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha a torto affermato che nei Paesi Bassi i mercati dei pacchetti multiplay fisso-mobile si trovano solo in una fase di sviluppo iniziale.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha pertanto erroneamente asserito che la fusione sarebbe priva di effetti negativi per quanto riguarda la preclusione dei contenuti sportivi sui mercati dei pacchietti multiplay fisso-mobile.

2.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha indicato i motivi per cui l’impresa comune non avrebbe interesse a precludere l’accesso dei concorrenti a valle ai contenuti indispensabili.

La ricorrente fa valere che le conclusioni della Commissione menzionate dei motivi precedenti non sono sufficientemente motivate.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/48


Ricorso proposto il 16 giugno 2017 — HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione

(Causa T-380/17)

(2017/C 249/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) e Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentati da: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker e H. Weiß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 1650 final, del 5 aprile 2017, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l’Accordo SEE, nel caso M. 7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente a decidere sulla transazione dal momento che tale transazione non aveva dimensioni europee. La Commissione è incorsa in un errore di diritto e violato l’articolo 1 del regolamento (CE) del Consiglio N. 139/2004 (1) (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») considerando la HeidelbergCement e Schwenk,, anziché l’acquirente diretto Duna Dráva Cement, quali «imprese interessate».

1.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha disatteso gli articoli 2 e 8 del regolamento sulle concentrazioni, commesso errori manifesti di valutazione, nonché violato il suo obbligo di motivazione nella definizione del mercato geografico di riferimento.

2.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha disatteso l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle concentrazioni, vietando un’operazione senza dimostrare ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno.

3.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua valutazione degli effetti dell’operazione rispetto alla concorrenza.

4.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed errori manifesti di valutazione nella valutazione e nel rigetto della misura proposta.

5.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in vari errori di procedura e così violato requisiti procedurali essenziali, i diritti della difesa delle ricorrenti e i loro diritti fondamentali, incluso il principio di buona amministrazione e il suo obbligo di diligenza.

6.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente a vietare l’acquisto della Cemex Hungary dopo che aveva rinviato la parte ungherese della transazione affinché fosse oggetto di verifica da parte dell’autorità ungherese competente in materia di concorrenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulla concorrenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, p. 1).


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/49


Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Cavankee Fishing e a./Commissione

(Causa T-138/08) (1)

(2017/C 249/66)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)   GU C 142 del 7.6.2008.


31.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/49


Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — FK (*1)/Commissione

(Causa T-816/16 RENV) (1)

(2017/C 249/67)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)   GU C 319 del 20.10.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-87/12).