ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 230

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
15 luglio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 230/01

Statuto di Instruct — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (Instruct-ERIC)

1

2017/C 230/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8526 — CPPIB/BTPS/Milton Park) ( 1 )

23

2017/C 230/03

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8535 — Itochu/Toppan printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging) ( 1 )

23


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 230/04

Tassi di cambio dell'euro

24

2017/C 230/05

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2017, relativa ai membri del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito dalla decisione 2004/613/CE

25

 

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

2017/C 230/06

Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 14 giugno 2017, di registrare il Partito del Socialismo europeo

29


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 230/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8560 — HAPM/Magna/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

51

2017/C 230/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

52

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 230/09

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Repubblica moldova

53


 

Rettifiche

2017/C 230/10

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE ( GU C 101 del 27.4.2004 )

56


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/1


Statuto di Instruct

Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca

(Instruct-ERIC)

(2017/C 230/01)

Indice

PREAMBOLO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Istituzione di Instruct-ERIC

Articolo 3 – Sede e lingua di lavoro

Articolo 4 – Obiettivi e attività

Articolo 5 – Riesame e finanziamento di Instruct-ERIC

CAPO 2 – COMPOSIZIONE

Articolo 6 – Membri

Articolo 7 – Ammissione di membri e osservatori

Articolo 8 – Recesso di un membro o di un osservatore

Articolo 9 – Revoca di un membro o di un osservatore

CAPO 3 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 10 – Membri

Articolo 11 – Osservatori

Articolo 12 – Terzi

CAPO 4 – GESTIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INSTRUCT-ERIC

Articolo 13 – Consiglio

Articolo 14 – Direttore

Articolo 15 – Centri Instruct e forum generale dei centri

Articolo 16 – Comitato esecutivo

Articolo 17 – Comitato consultivo scientifico indipendente

Articolo 18 – gruppi Instruct

Articolo 19 – Polo Instruct e personale

CAPO 5 – FINANZE

Articolo 20 – Principi di bilancio e contabilità

Articolo 21 – Responsabilità

CAPO 6 – PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 22 – Presentazione di relazioni alla Commissione

CAPO 7 – POLITICHE

Articolo 23 – Aspetti generali

Articolo 24 – Politica in materia di appalti pubblici ed esenzione fiscale

Articolo 25 – Politica di accesso

Articolo 26 – Politica di diffusione

Articolo 27 – Politiche di gestione dei dati, proprietà intellettuale e prodotti biologici

Articolo 28 – Politica per l’occupazione

CAPO 8 – DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 29 – Durata

Articolo 30 – Scioglimento

Articolo 31 – Diritto applicabile

Articolo 32 – Controversie

Articolo 33 – Statuto

Articolo 34 – Disposizioni relative alla costituzione

ALLEGATO 1 – Elenco dei membri e degli osservatori

ALLEGATO 2 – Contributo finanziario

ALLEGATO 3 – Criteri per il riesame dei centri Instruct

ALLEGATO 4 – Nomina del direttore

ALLEGATO 5 – Valutazione di Instruct-ERIC

ALLEGATO 6 – Definizione e trasferimento di attività e incarichi del personale

PREAMBOLO

Il Regno del Belgio,

la Repubblica ceca,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica francese,

lo Stato di Israele,

la Repubblica italiana,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica slovacca,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

in appresso «i membri fondatori»

e

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

il Regno di Svezia,

il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL)

in appresso «gli osservatori fondatori»,

A)

RICONOSCENDO che la biologia strutturale e la biologia cellulare sono essenziali non solo per far progredire la comprensione fondamentale del funzionamento dei sistemi biologici, ma anche per sostenere i progressi della biomedicina e della biotecnologia;

B)

RICONOSCENDO che la posizione di primo piano dell’Europa nel campo della biologia strutturale non solo si mantiene ma evolve anche progressivamente in parallelo con le tendenze del progresso scientifico, in particolare l’integrazione della biologia strutturale e di quella cellulare, rendendo necessario ottimizzare lo sviluppo, l’accesso e l’utilizzo delle infrastrutture e delle competenze europee, in particolare mediante modalità collaborative;

C)

BASANDOSI sulla tabella di marcia dell’ESFRI, che ha individuato in Instruct un’infrastruttura distribuita paneuropea il cui compito principale consiste nell’agevolare l’accesso a impianti di ricerca d’avanguardia e competenze avanzate in tutta Europa per sostenere l’eccellenza scientifica finalizzata a integrare la comprensione della struttura biologica con la funzione cellulare;

D)

TRASFERENDO le attività già esistenti di Instruct (comprese le disposizioni contrattuali con il personale, gli scarsi attivi e debiti inesistenti), intraprese nel quadro dell’entità giuridica speciale Instruct Academic Services Limited, al nuovo soggetto giuridico Instruct-ERIC;

E)

SOSTENENDO la partecipazione dei membri fondatori e futuri di Instruct-ERIC volta ad aumentare la capacità e la competitività delle infrastrutture di biologia strutturale e la capacità di sostenere l’eccellenza della ricerca in linea con le norme internazionali, nonché l’impatto di tale ricerca sull’innovazione e, in ultima analisi, sulla salute; e

F)

SVILUPPANDO il ruolo di Instruct di consulenza e collaborazione con i finanziatori e l’industria per costruire e attuare una strategia europea coordinata per gli investimenti nelle infrastrutture di biologia strutturale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente statuto, per i seguenti termini ed espressioni si intende:

 

«comitato di accesso», l’organo istituito per gestire l’esame delle proposte e domande di accesso degli utilizzatori potenziali agli strumenti e ai servizi forniti dall’infrastruttura di Instruct-ERIC;

 

«forum generale dei centri», l’organo non esecutivo che esprime un’ampia rappresentanza di tutti i centri Instruct e ha carattere consultivo, con il compito di individuare nuovi temi o questioni rilevanti per Instruct-ERIC da sottoporre al vaglio del comitato esecutivo;

 

«comitato esecutivo», principale comitato esecutivo di gestione di Instruct-ERIC, descritto in maggiore dettaglio all’articolo 16;

 

«membri fondatori», i membri di Instruct-ERIC alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che istituisce Instruct-ERIC;

 

«paese ospitante», il paese che ospita il polo Instruct;

 

«comitato consultivo scientifico indipendente» o «CCSI», l’organo di consulenza scientifica e strategica del Consiglio Instruct (in appresso «Consiglio»), descritto in maggiore dettaglio all’articolo 17;

 

«attività Instruct», la fornitura di accesso transnazionale alle infrastrutture Instruct e il coordinamento di corsi di formazione e seminari, di cui all’articolo 4;

 

«centri Instruct», i siti distribuiti in cui sono effettuate attività connesse con Instruct, segnatamente la fornitura di accesso all’infrastruttura e anche di competenze, servizi di dati, tecnologia o attrezzature, formazione, messa in rete e attività di cooperazione con Instruct-ERIC, come descritto in maggiore dettaglio all’articolo 15;

 

«polo Instruct» («Instruct Hub»), la sede operativa del nucleo principale di Instruct-ERIC responsabile del coordinamento delle attività operative, situato principalmente (ma non esclusivamente), alla data del presente statuto, nel paese ospitante, nella sede legale di Instruct-ERIC presso l’Università di Oxford (Regno Unito). Il polo comprende, tra l’altro, gli elementi di cui all’articolo 19;

 

«regolamento interno», la politica di governance e attuazione di Instruct-ERIC approvata dal Consiglio di Instruct-ERIC (articolo 13);

 

«organizzazione intergovernativa», un’organizzazione dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto internazionale e riconosciuta come tale dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e dai membri di detta organizzazione, secondo la definizione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE;

 

«membro», un membro di Instruct-ERIC.

Articolo 2

Istituzione di Instruct-ERIC

1.   È costituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata «Infrastruttura di biologia strutturale integrata», in appresso «Instruct».

2.   Instruct assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio modificato dal regolamento del (UE) n. 1261/2013 Consiglio e denominato «Instruct-ERIC».

Articolo 3

Sede e lingua di lavoro

1.   Instruct-ERIC ha sede legale a Oxford (Regno Unito).

2.   La lingua di lavoro di Instruct ERIC è l’inglese.

Articolo 4

Obiettivi e attività

1.   L’obiettivo di Instruct-ERIC è istituire e gestire un’infrastruttura di ricerca distribuita paneuropea denominata Instruct, in particolare per:

a)

agevolare il progresso della biologia cellulare strutturale integrativa;

b)

rendere disponibile un accesso gestito alle strutture e alle competenze specialistiche di avanguardia della biologia strutturale europea;

c)

promuovere lo sviluppo della tecnologia Instruct; e

d)

impartire formazioni in tecniche integrative nel campo della biologia strutturale.

2.   A tal fine Instruct-ERIC intraprende e coordina varie attività, fra cui:

a)

attività di centri Instruct, quali la fornitura di infrastrutture agli utilizzatori del settore della biologia strutturale e altre attività Instruct di formazione, creazione di reti e divulgazione;

b)

la creazione e la gestione del polo Instruct (Instruct Hub) che assicura il coordinamento centrale di tutte le attività Instruct offerte dai centri Instruct;

c)

la fornitura dell’accesso a infrastrutture di biologia strutturale presso centri Instruct utilizzando un portale web Instruct comprendente la valutazione inter pares e una programmazione dell’accesso che un centro Instruct riserva a utilizzatori Instruct;

d)

il coordinamento da parte del polo Instruct di corsi di formazione e seminari su tecniche e metodi di biologia cellulare strutturale, consentendo la diffusione delle conoscenze, la promozione di scambi e lo sviluppo congiunto con l’industria;

e)

il coordinamento da parte del polo Instruct di programmi congiunti tra centri Instruct a sostegno di nuovi approcci tecnici e tecnologici che consentono una migliore integrazione tra le tecnologie di biologia strutturale;

f)

il coordinamento di programmi con imprese che sviluppano tecnologie innovative di biologia strutturale, consentendone l’effettiva adozione da parte dei centri Instruct e rendendole così disponibili ai ricercatori universitari e industriali in Europa;

g)

il collegamento di comunità di biologia strutturale, cellulare e dei sistemi mediante coordinamento di azioni congiunte, fra cui riunioni, conferenze e seminari;

h)

qualsiasi altra azione connessa che contribuisca a rafforzare la ricerca nello Spazio europeo della ricerca.

3.   Instruct-ERIC opera senza scopo di lucro, per promuovere ulteriormente l’innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologia. Instruct-ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua missione principale e non la ostacolino.

Articolo 5

Riesame e finanziamento di Instruct-ERIC

1.   I risultati ottenuti da Instruct, i piani per il futuro e l’efficacia di Instruct-ERIC sono sottoposti a un riesame formale ogni cinque anni, conformemente all’allegato 5, per contribuire a determinare il valore e l’impatto degli investimenti congiunti, le dimensioni e la forma del finanziamento futuro e le future adesioni.

2.   Spetta al Consiglio approvare i requisiti e il calendario del riesame.

3.   Il direttore è responsabile della preparazione e della presentazione della relazione di riesame, sulla base del contributo dei centri Instruct, del comitato consultivo scientifico indipendente (CCSI) e di altri soggetti, se del caso. I futuri investimenti di Instruct-ERIC e i contributi finanziari corrisposti dai membri a norma dell’articolo 10 sono determinati dall’esito di tale riesame e sono fissati per periodi di cinque anni, durante i quali i relativi importi non possono essere aumentati senza l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio in conformità dell’articolo 13.

4.   Il Consiglio fissa il calendario di riesame in modo che i risultati siano trasmessi ai membri in tempo utile per permettere loro di decidere in merito alla loro futura adesione prima dell’inizio del successivo periodo di finanziamento di cinque anni.

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 6

Membri

1.   Possono diventare membri di Instruct-ERIC, come stabilito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 723/2009:

a)

gli Stati membri dell’Unione europea (in appresso gli «Stati membri»);

b)

i paesi associati all’Unione europea (in appresso i «paesi associati»);

c)

paesi terzi diversi dai paesi associati (in appresso i «paesi terzi»);

d)

organizzazioni intergovernative.

Le condizioni di ammissione dei membri e degli osservatori sono precisate all’articolo 7.

2.   Fra i membri di Instruct-ERIC figurano almeno uno Stato membro e due altri paesi che possono essere Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri, paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati e organizzazioni intergovernative possono aderire in qualsiasi momento, secondo la procedura di cui all’articolo 7.

3.   Gli Stati membri e i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno al Consiglio, conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio e all’articolo 13 del presente statuto. I membri, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1.

Articolo 7

Ammissione di membri e osservatori

1.   Gli Stati membri e i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative possono richiedere in qualsiasi momento a parità di condizioni di aderire a Instruct-ERIC. Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito.

a)

I richiedenti presentano una domanda scritta di adesione al presidente del Consiglio;

b)

nella domanda di adesione il richiedente spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di Instruct-ERIC, di cui all’articolo 4, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 10;

c)

l’ammissione di nuovi membri richiede l’approvazione del Consiglio in conformità dell’articolo 13;

d)

i membri si impegnano ad aderire a Instruct-ERIC per un periodo minimo di cinque anni.

2.   I soggetti elencati all’articolo 6, che intendono contribuire a Instruct-ERIC ma che non possono ancora aderire in qualità di membri, possono richiedere lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito.

a)

Gli osservatori sono ammessi per un periodo di due anni. Un osservatore può chiedere di prorogare tale periodo di un anno;

b)

i candidati osservatori presentano una comunicazione scritta al presidente del Consiglio. Tale comunicazione contiene un calendario e tappe fondamentali di un percorso finalizzato all’adesione in qualità di membro. Gli osservatori possono chiedere di aderire in qualità di membri in qualsiasi momento.

Articolo 8

Articolo 8 – Recesso di un membro o di un osservatore

1.   Un membro può recedere da Instruct-ERIC in qualsiasi momento, dandone almeno sei mesi di preavviso scritto al Consiglio e non prima di due anni dopo l’adesione. Se il preavviso perviene entro il 30 giugno, il recesso prende effetto alla fine del medesimo esercizio finanziario, vale a dire il 31 dicembre. Se il preavviso perviene dopo il 30 giugno, il membro si impegna a versare il contributo annuo e a contribuire alle attività di Instruct-ERIC fino all’effettivo momento del recesso il 31 dicembre dell’anno successivo. Una volta cessata l’adesione, non sono dovuti ulteriori contributi annui.

2.   Un membro che recede continua a contribuire alle attività e al bilancio di Instruct-ERIC fino al momento in cui il recesso diviene effettivo. Prima del recesso, occorre che gli attivi di Instruct-ERIC acquistati in possesso del membro che recede siano identificati e ne sia precisata la titolarità in vista dell’eventuale restituzione al polo Instruct.

3.   I membri che recedono non hanno diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati, né possono avanzare rivendicazioni in relazione agli attivi di Instruct-ERIC.

4.   Un osservatore può recedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta al Consiglio.

Articolo 9

Revoca di un membro o di un osservatore

1.   Il Consiglio può revocare l’adesione di un membro se sono soddisfatte le seguenti condizioni conformemente all’articolo 13:

a)

grave violazione, da parte del membro, di uno o più obblighi posti dallo statuto;

b)

mancata regolarizzazione di tale violazione da parte del membro in questione entro sei mesi dalla notifica della violazione stessa.

2.   Al membro è data l’opportunità di presentare la propria posizione al Consiglio prima dell’adozione di una decisione. Un membro revocato continua a contribuire alle attività e al bilancio di Instruct-ERIC fino al momento in cui la revoca diviene effettiva.

3.   Una volta adottata la decisione di revoca i membri interessati non hanno diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati, né possono avanzare rivendicazioni in relazione agli attivi di Instruct-ERIC.

4.   Il Consiglio può revocare la partecipazione di un osservatore in seno al Consiglio in qualsiasi momento mediante notifica scritta se viene meno l’impegno dell’osservatore a favore degli obiettivi di Instruct-ERIC definiti nello statuto.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 10

Membri

1.   I membri godono dei seguenti diritti:

a)

partecipazione al Consiglio con diritto di voto come definito all’articolo 13;

b)

accesso all’infrastruttura dei centri Instruct, nel rispetto della procedura di accesso, a corsi di formazione, a seminari e ad altre attività;

c)

uso del marchio di Instruct-ERIC conformemente ai relativi orientamenti.

2.   Ciascun membro:

a)

versa il contributo annuo di adesione conformemente all’allegato 2 o calcolato in base a qualsiasi altro meccanismo approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 13;

b)

nomina un massimo di due delegati che lo rappresentano in seno al Consiglio;

c)

conferisce ai propri delegati il pieno potere di votare su tutti i temi sollevati nelle riunioni del Consiglio e iscritte all’ordine del giorno, fatta salva la disposizione che prevede un voto per ciascun membro;

d)

compie ogni sforzo per sostenere un centro Instruct da esso ospitato, nel rispetto della verifica interna e delle procedure di investimento, per consentirgli di adempiere i propri impegni definiti in occasione della nomina. Tali impegni sono illustrati in dettaglio nell’ambito di un accordo sul livello di servizio concluso tra l’ente che ospita il centro Instruct e Instruct-ERIC;

e)

riconosce l’aspettativa che i membri ospitino un centro Instruct conformemente all’allegato 3 «Criteri per la verifica dei centri Instruct» e conformemente all’articolo 15;

f)

adotta norme armonizzate in materia di risorse nazionali e sviluppo e attuazione di strumenti.

Articolo 11

Osservatori

1.   Gli osservatori godono dei seguenti diritti:

a)

ricevimento dei documenti del Consiglio, partecipazione e diritto di parola alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto;

b)

facoltà di nominare un massimo di due delegati che rappresentano l’osservatore in seno al Consiglio;

c)

possibilità di chiedere l’accesso a Instruct-ERIC sulla stessa base degli utilizzatori non membri di Instruct-ERIC secondo le modalità di cui all’articolo 25, paragrafo 5.

Articolo 12

Terzi

Al fine di promuovere lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture innovative per la biologia strutturale, Instruct-ERIC istituisce legami con terzi che offrono competenze o conoscenze specialistiche. I partenariati si basano su accordi che specificano la fornitura e la consegna di lavori o servizi.

CAPO 4

GESTIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INSTRUCT-ERIC

Articolo 13

Consiglio

1.   Il Consiglio è responsabile, in conformità delle disposizioni del presente statuto, della direzione e della supervisione generali di Instruct-ERIC. Il Consiglio è composto di rappresentanti dei membri (articolo 6). Ciascun membro ha diritto a un voto, di peso uguale a quello degli altri voti, a norma dell’articolo 13, paragrafo 5. I membri assenti o astenuti si considerano non votanti.

2.   Gli osservatori che partecipano alle sedute del Consiglio non hanno diritto di voto.

3.   Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte per anno civile o in qualsiasi momento su richiesta di almeno tre membri.

4.   Il Consiglio si riunisce validamente se almeno due terzi dei membri sono presenti alla riunione e si adopera al meglio per raggiungere un consenso.

5.   Gli Stati membri e i paesi associati detengono congiuntamente, in ogni momento, la maggioranza dei diritti di voto nel Consiglio. Se, in qualsiasi momento, meno della metà dei membri presenti e votanti sono Stati membri o paesi associati, detti membri detengono complessivamente il 51 % dei diritti di voto di Instruct-ERIC, suddivisi tra loro in parti uguali. La parte restante dei diritti di voto è divisa in parti uguali tra i membri presenti e votanti che non sono Stati membri o paesi associati. Qualora tale circostanza si verifichi, il riferimento a un voto fatto al paragrafo 1 è allora inteso quale riferimento ai diritti di voto esercitabili da un membro a norma del presente paragrafo 5.

6.   Le seguenti decisioni richiedono l’approvazione unanime dei membri presenti e votanti:

a)

le modifiche al modello per il calcolo dei contributi finanziari dei membri e l’approvazione dei contributi in natura dei membri a sostegno del personale del polo Instruct descritto all’allegato 2;

b)

fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, le proposte di modifica dello statuto di Instruct-ERIC e la loro presentazione alla Commissione europea per approvazione;

c)

le modifiche ai contributi finanziari richiesti ai membri fuori del periodo stabilito all’articolo 5;

d)

la fissazione del contributo versato dalle organizzazioni intergovernative, in conformità dell’allegato 2.

7.   Le seguenti decisioni richiedono l’approvazione di una maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, fatto salvo il disposto del paragrafo 5:

a)

l’elezione del presidente del Consiglio tra i rappresentanti dei membri votanti in seguito alla loro nomina;

b)

la nomina e la revoca del direttore;

c)

l’ammissione di nuovi membri e osservatori;

d)

l’espulsione di membri e osservatori a norma dell’articolo 9;

e)

l’approvazione o la chiusura di centri Instruct secondo i criteri di cui all’allegato 3;

f)

lo scioglimento di Instruct-ERIC in conformità dell’articolo 30;

g)

l’adozione e, ove necessario, la modifica del regolamento interno degli organi esecutivi di Instruct-ERIC, dei comitati subordinati e dei gruppi di lavoro.

8.   Tutte le altre decisioni richiedono l’approvazione di una maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, fatto salvo il disposto del paragrafo 5. Per maggioranza semplice si intende più della metà dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 14

Direttore

1.   Il direttore è nominato dal Consiglio in esito a un concorso generale e può essere revocato dal Consiglio a norma dell’articolo 13. La selezione della persona designata segue la procedura di cui all’allegato 4.

2.   Il direttore è il rappresentante legale di Instruct-ERIC, come previsto all’articolo 12 del regolamento ERIC (CE) n. 723/2009, ed è autorizzato a concludere contratti ed espletare altri procedimenti legali o amministrativi, se del caso, conformemente alle decisioni del Consiglio. Il direttore esercita le proprie funzioni presso il polo Instruct e si occupa della gestione quotidiana di Instruct-ERIC, compresa la gestione del personale del polo. Al direttore compete la responsabilità di attuare le decisioni adottate dal Consiglio e di riferire a quest’ultimo.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni, rinnovabile previo accordo del Consiglio per un nuovo mandato di cinque anni salvo legittima revoca anteriore da parte del Consiglio.

4.   Il direttore è responsabile dell’elaborazione della strategia e della formulazione di proposte al Consiglio, basandosi sull’apporto del CCSI, dei centri Instruct, del forum generale dei centri e di qualsiasi altra fonte opportuna. Il direttore è responsabile della preparazione e della presentazione di una relazione completa dei risultati ottenuti in passato e di piani futuri per contribuire complessivamente alla qualità, all’impatto e alla produttività dell’investimento Instruct-ERIC e valutare se i membri debbano continuare a sostenere le attività per altri cinque anni.

5.   Il direttore è responsabile del reperimento di altre fonti di finanziamento a sostegno di attività di Instruct-ERIC, nel quadro delle attività economiche limitate di cui all’articolo 4.

6.   Il direttore nomina il personale del polo Instruct.

7.   Qualora la posizione di direttore divenga vacante, il presidente del Consiglio rappresenta Instruct-ERIC nelle azioni civili. In tal caso, il Consiglio può designare una persona, di cui definisce i poteri e le responsabilità, per sostituire il direttore fino alla nomina di un nuovo direttore.

Articolo 15

Centri Instruct e forum generale dei centri

1.   I centri Instruct hanno sede nel territorio del membro, o nei locali, della persona giuridica nel caso di organizzazioni intergovernative, e forniscono infrastruttura e competenze a sostegno dei compiti e delle attività di Instruct-ERIC.

2.   Il Consiglio seleziona nuovi centri Instruct attraverso valutazioni inter pares indipendenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso di cui all’allegato 3.

3.   I centri Instruct sono valutati almeno una volta ogni cinque anni attraverso valutazioni inter pares indipendenti con il contributo del CCSI sulla base di criteri e indicatori essenziali di prestazione stabiliti dal Consiglio, da aggiornare ogni cinque anni conformemente all’allegato 3.

4.   Gli addetti dei diversi centri Instruct designati dal coordinatore del centro Instruct a rappresentare le attività di accesso, formazione e collegamento in rete si mantengono in contatto fra loro attraverso il forum generale dei centri. Il forum generale dei centri offre una piattaforma che consente ai centri di discutere temi e fornire consulenza al comitato esecutivo Instruct e al Consiglio Instruct sullo sviluppo e sulla realizzazione di attività Instruct. Il forum generale dei centri non ha poteri esecutivi.

5.   Il forum generale dei centri si riunisce almeno una volta l’anno su richiesta del comitato esecutivo.

Articolo 16

Comitato esecutivo

1.   Il Consiglio nomina un comitato esecutivo che assiste il direttore nell’esecuzione dei suoi compiti.

2.   Il comitato esecutivo è composto da non più di dieci persone provenienti dai centri Instruct ed è presieduto dal direttore. Il Consiglio invita i membri e il forum generale dei centri a presentare candidature per un massimo di due rappresentanti provenienti dai rispettivi centri Instruct. Le nomine sono effettuate dal Consiglio per un mandato di due anni, rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di due anni, salvo legittima revoca anteriore. Il Consiglio assicura che la composizione del comitato esecutivo corrisponda a un’equa rappresentanza dei centri.

3.   Il direttore convoca e presiede le riunioni del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo si riunisce almeno quattro volte l’anno. Le riunioni possono essere in presenza, per telefono o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo previamente convenuto dal direttore. Le date delle riunioni sono fissate e pubblicate in anticipo per ciascun successivo esercizio annuale di funzionamento, di norma con un preavviso minimo di due settimane. Il direttore affida al comitato esecutivo la realizzazione delle attività di Instruct-ERIC definite dal Consiglio.

4.   Il direttore affida al comitato esecutivo la gestione di tutte le questioni generali, fra cui l’elaborazione delle proposte per il Consiglio, l’adozione e la modifica dei piani di lavoro annuali per Instruct-ERIC e la garanzia della coerenza e della stabilità dei servizi d’infrastruttura.

5.   Il comitato esecutivo è anche responsabile per:

a)

la fornitura di informazioni al direttore sul raggiungimento degli obiettivi programmatici di Instruct-ERIC e sull’attuazione dei piani di realizzazione;

b)

il monitoraggio della composizione dei comitati consultivi. Le nomine ai comitati consultivi sono adottate dal Consiglio conformemente all’articolo 13;

c)

la fornitura di informazioni sul funzionamento del polo Instruct;

d)

i contatti con terzi, forum e conferenze e l’accettazione della rappresentanza di gruppi di interesse nella misura di quanto necessario per favorire il proprio ruolo di assistenza e informazione al direttore;

e)

l’elaborazione di relazioni per il direttore e qualsiasi altro organo od organizzazione secondo necessità o istruzioni;

f)

il reperimento di possibilità di finanziamento mediante inviti a presentare proposte di coordinamento di centri Instruct per l’elaborazione delle proposte da presentare;

g)

l’attuazione di progetti Instruct finanziati al di fuori di Instruct-ERIC, coerenti con gli obiettivi strategici e sostenuti da uno o più centri Instruct. I progetti che esulano dallo specifico ambito delle attività essenziali sono sottoposti all’approvazione del Consiglio.

Articolo 17

Comitato consultivo scientifico indipendente

1.   Il CCSI è istituito per indirizzare il Consiglio su questioni scientifiche e strategiche pertinenti per Instruct-ERIC. Il CCSI esamina i risultati dei centri Instruct per fornire al Consiglio raccomandazioni sull’approvazione o sull’eliminazione di strutture di ricerca quali centri Instruct e consulenza sui progressi compiuti e su futuri obiettivi strategici e scientifici, esigenze e opportunità, tenendo conto del contesto globale.

2.   Il CCSI comprende un minimo di cinque e un massimo di otto esperti scientifici e tecnici nominati dal Consiglio. Elegge un presidente tra i suoi membri, a maggioranza semplice. Il mandato del presidente nominato è automaticamente prorogato per consentirgli di svolgerlo interamente con l’incarico di presidente. I membri del CCSI non partecipano direttamente alla gestione di Instruct-ERIC e sono generalmente esperti provenienti da paesi extraeuropei. Il direttore può proporre i membri del CCSI al Consiglio. Eventuali conflitti di interesse devono essere dichiarati prima dell’esame del Consiglio. I membri del CCSI sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un minimo di uno e un massimo di tre anni. Ai membri del CCSI viene chiesto di firmare un accordo di non divulgazione, entro trenta giorni dalla nomina o comunque prima che avvenga qualsiasi scambio di informazioni riservate.

3.   Il CCSI si riunisce almeno una volta all’anno per valutare globalmente i progressi complessivi scientifici e strategici compiuti da Instruct-ERIC rispetto alla sua visione scientifica e ad altre sfide.

4.   Le spese ragionevoli di viaggio e soggiorno sostenute dai membri del CCSI sono rimborsate da Instruct-ERIC, dietro istruzioni del Consiglio.

Articolo 18

Gruppi Instruct

1.   Il Consiglio può istituire altri comitati, gruppi di lavoro e comitati consultivi, se lo ritiene necessario, e ne definisce i compiti e il mandato.

Articolo 19

Polo Instruct e personale

1.   Il polo Instruct è l’ufficio centrale di gestione delle attività quotidiane di Instruct-ERIC. Partecipa alla gestione quotidiana di Instruct-ERIC, prestando assistenza anche al Consiglio. È istituito e gestito dal direttore, conformemente all’articolo 14.

2.   Il polo Instruct:

a)

svolge le necessarie attività quotidiane di gestione amministrativa e finanziaria e di presentazione di relazioni al Consiglio per il tramite del direttore;

b)

coordina a livello centrale le attività di Instruct-ERIC effettuate dai centri Instruct e fornisce risorse di sostegno ai centri Instruct secondo quanto necessario;

c)

sviluppa ulteriormente, aggiorna e mantiene l’infrastruttura, l’organizzazione, le procedure, la documentazione e la comunicazione e assicura che Instruct-ERIC mantenga la capacità di fornire efficacemente servizi e attività di qualità elevata.

3.   Previa approvazione del Consiglio, membri del personale dei centri Instruct possono essere distaccati presso il polo Instruct-ERIC, creando un collegamento funzionale tra il polo e i centri.

CAPO 5

FINANZE

Articolo 20

Principi di bilancio e contabilità

1.   L’esercizio finanziario di Instruct-ERIC è di un anno civile.

2.   Il direttore presenta al Consiglio una previsione annuale e una rendicontazione delle spese, raffrontate alla previsione, in ciascun esercizio finanziario.

3.   I conti di Instruct-ERIC sono sottoposti a revisione contabile da parte di un’autorità di audit indipendente, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Le relazioni delle revisioni contabili sono trasmesse al Consiglio corredate di una relazione sulle attività e sulla gestione finanziaria di Instruct-ERIC.

4.   Instruct-ERIC opera secondo i principi della sana gestione finanziaria ed è soggetto agli obblighi previsti in legge riguardo alla preparazione, alla presentazione, alla revisione e alla pubblicazione dei conti.

5.   Instruct-ERIC tiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi a eventuali attività economiche.

Articolo 21

Responsabilità

1.   Instruct-ERIC è responsabile dei propri debiti.

2.   I membri non sono responsabili in solido per i debiti di Instruct-ERIC.

3.   La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti e le passività di Instruct-ERIC è limitata ai rispettivi contributi versati a Instruct-ERIC come indicato nell’allegato 2.

4.   Instruct-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

CAPO 6

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 22

Presentazione di relazioni alla Commissione

1.   Instruct-ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari della sua attività. Tale relazione è elaborata dal direttore con l’assistenza del comitato esecutivo, approvata dal Consiglio e trasmessa alla Commissione e alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. Dopo l’approvazione, la relazione è resa disponibile al pubblico attraverso il sito web di Instruct-ERIC.

2.   Instruct-ERIC informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare i requisiti di cui al regolamento ERIC.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 23

Aspetti generali

1.   Instruct-ERIC mantiene e aggiorna politiche riguardanti procedure e processi collegati al funzionamento di Instruct-ERIC in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 723/2009. La relativa documentazione è detenuta dal polo Instruct e disponibile sul sito web di Instruct-ERIC.

Articolo 24

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   Il Consiglio licenzia norme dettagliate sulle procedure e sui criteri degli appalti che Instruct-ERIC è tenuto a rispettare. La politica in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento e non discriminazione.

2.   Le esenzioni dall’IVA e dalle accise a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) e in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2) e a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (3) relativa al regime generale delle accise, sono limitate agli acquisti di beni e servizi effettuati da Instruct-ERIC e dai suoi membri per l’uso ufficiale ed esclusivo di Instruct-ERIC e destinati esclusivamente ad attività non economiche di Instruct-ERIC, in linea con i suoi obiettivi. Le esenzioni dall’IVA e dalle accise sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.

Articolo 25

Politica di accesso

1.   Ciascun membro che ospita uno o più centri Instruct fornisce l’accesso all’infrastruttura ai richiedenti selezionati, subordinatamente alla procedura di accesso approvata. Ciascun centro Instruct indica la frazione della propria capacità infrastrutturale messa a disposizione di progetti di accesso approvati da Instruct. L’approvazione di proposte di accesso Instruct-ERIC è concessa dal comitato di accesso in esito a un’analisi svolta da esperti internazionali, basata in primo luogo sull’eccellenza scientifica, e che tiene anche conto della fattibilità tecnica ed operativa.

2.   La fornitura di servizi di accesso avviene sotto il controllo del direttore, che tiene conto:

a)

della valutazione scientifica (inter pares) del progetto;

b)

della valutazione logistica effettuata dai centri Instruct interessati sulla fattibilità tecnica del progetto, sulla tempistica prevista e sulla programmazione delle attività del centro; e

c)

delle risorse, sia finanziarie sia in natura, messe a disposizione dal centro Instruct e dal polo Instruct a sostegno dell’accesso richiesto, in particolare la capacità di accesso Instruct al centro Instruct richiesto e fondi sufficienti di accesso centrale, gestiti dal polo Instruct.

3.   Instruct-ERIC accetta proposte da qualsiasi utilizzatore per l’accesso alle proprie infrastrutture.

4.   Instruct-ERIC assicura che l’accesso aperto di ricercatori di istituzioni nei membri comprenda anche l’accesso a dati, strumenti e servizi forniti dai centri Instruct. Gli utilizzatori di paesi membri hanno la facoltà di presentare domanda di accesso, finanziato da Instruct-ERIC, alle infrastrutture, a corsi di formazione, a seminari, alla partecipazione a conferenze o a qualsiasi altra attività offerta e sostenuta da Instruct-ERIC. L’accesso ai dati e agli strumenti è disciplinato dalle politiche di Instruct-ERIC di gestione dei dati e dei prodotti biologici e, nel caso di attività di collaborazione, da un accordo fra tutti gli utilizzatori, come definito all’articolo 27.

5.   Gli utilizzatori di paesi non membri possono presentare domanda di accesso mediante il sistema delle proposte. Per la ricerca universitaria o precompetitiva è percepito un diritto di accesso. Si possono percepire diritti accademici anche da utilizzatori non commerciali che presentano domanda di accesso attraverso un’organizzazione intergovernativa e che non sono situati nel territorio di uno dei membri.

6.   Agli utilizzatori che chiedono l’accesso a infrastrutture Instruct per fini di ricerca proprietaria è addebitato un canone di accesso commerciale. In questo caso, i dati derivanti dall’ottenimento dell’accesso sono di proprietà dell’utilizzatore, che non ha alcun obbligo di comunicarli o pubblicarli.

7.   Ai membri è sempre dato accesso prioritario.

8.   Gli utilizzatori dell’infrastruttura di Instruct-ERIC a fini di ricerca non proprietaria convengono di pubblicare i dati derivanti dall’accesso e di renderli pubblici.

Articolo 26

Politica di diffusione

1.   Dato il suo ruolo di «facilitatore» delle attività di ricerca, Instruct-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, Instruct-ERIC promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione.

2.   In generale Instruct-ERIC incoraggia i ricercatori a divulgare i risultati delle loro ricerche e chiede a tutti gli utilizzatori di citare Instruct-ERIC opportunamente.

3.   La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e Instruct-ERIC si avvale di diversi canali, come portali web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani e reti sociali, per raggiungere il pubblico interessato.

4.   Le pubblicazioni derivanti da attività sostenute da Instruct-ERIC dovrebbero riconoscere il sostegno dato dal personale e l’uso delle risorse sperimentali di Instruct-ERIC.

Articolo 27

Politiche di gestione dei dati, proprietà intellettuale e prodotti biologici

1.   In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

2.   Tutti i dati generati dall’attività di Instruct-ERIC dovrebbero, di norma, rimanere di proprietà degli scienziati che li hanno prodotti o dell’istituzione da cui dipendono. Fatti salvi eventuali obblighi preesistenti, anche nei confronti di enti, agenzie di finanziamento o altri, può essere necessario che gli utilizzatori di infrastrutture Instruct concludano accordi in materia di diritti di proprietà intellettuale, che devono entrare in vigore prima dell’inizio delle attività. Gli utilizzatori sono integralmente responsabili della tutela della loro proprietà intellettuale.

3.   Qualora l’accesso all’infrastruttura di Instruct-ERIC sia fornito per progetti collaborativi, gli utilizzatori convengono di condividere la titolarità dei dati sperimentali o materiali prima dell’inizio dell’accesso. Gli utilizzatori sono responsabili della tutela della proprietà intellettuale condivisa nell’ambito delle attività in collaborazione.

4.   Instruct-ERIC fornisce orientamenti (sotto forma di politiche di gestione dei dati e dei prodotti biologici) agli utilizzatori delle sue infrastrutture per assicurare che l’attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da Instruct-ERIC sia effettuata in un quadro di riconoscimento, nella misura permessa dalle norme e regole vigenti nel paese ospitante, dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata dei singoli; inoltre, occorre definire in modo chiaro la proprietà dei dati e degli strumenti generati come risultato di attività di Instruct-ERIC.

5.   Instruct-ERIC garantisce che gli utilizzatori accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento dei dati.

6.   Il Consiglio definisce una procedura di indagine su presunte violazioni di sicurezza, di riservatezza e di altre questioni etiche per quanto riguarda i dati di ricerca.

7.   Le innovazioni di tecnologia sperimentale derivanti dall’uso della struttura per le attività Instruct rimane interamente di proprietà della struttura ospitante a condizione che quest’ultima si impegni a offrire il nuovo potenziale miglioramento della sua capacità sperimentale a qualsiasi utilizzatore futuro. Qualora un utilizzatore abbia avuto un ruolo significativo in tale sviluppo, occorre raggiungere un accordo tra le parti sull’accreditamento congiunto del lavoro svolto che potrà essere sfruttato.

Articolo 28

Politica per l’occupazione

1.   Instruct-ERIC ha la facoltà di impiegare personale che viene nominato e revocato dal direttore.

2.   Il Consiglio approva l’organigramma elaborato dal direttore contestualmente all’approvazione del piano di lavoro.

3.   Il direttore trasmette al Consiglio informazioni previe sulle offerte di lavoro e sull’organigramma. Il Consiglio decide quali posizioni relative ai candidati selezionati sono soggette alla sua approvazione.

4.   Le procedure di selezione del personale di Instruct-ERIC sono trasparenti e non discriminatorie e garantiscono la parità di opportunità e le azioni positive in linea con le vigenti disposizioni di diritto del lavoro. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese in cui il personale è assunto.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 29

Durata

1.   Instruct-ERIC è istituito per una durata indeterminata. Può essere sciolto a norma dell’articolo 30.

Articolo 30

Scioglimento

1.   Lo scioglimento di Instruct-ERIC avviene per decisione del Consiglio in conformità all’articolo 13.

2.   L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da Instruct-ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dall’adozione di detta decisione e nuovamente all’atto dello scioglimento.

3.   Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di Instruct-ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi finanziari annuali a Instruct-ERIC. Le passività restanti dopo lo scioglimento, compresi gli attivi di Instruct-ERIC, sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi finanziari annuali a Instruct-ERIC, senza superare l’importo di un contributo annuale.

4.   Instruct-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Diritto applicabile

1.   A Instruct-ERIC si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

a)

il diritto dell’Unione europea, nella fattispecie il regolamento ERIC e le decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento;

b)

il diritto del paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell’Unione europea;

c)

il presente statuto e le relative modalità di attuazione.

Articolo 32

Controversie

1.   I membri si adoperano nella misura del possibile per risolvere per mezzo della conciliazione amichevole le controversie che possono emergere dall’interpretazione o dall’applicazione dei presenti statuti.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a Instruct-ERIC o tra i membri e Instruct-ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.

Articolo 33

Statuto

1.   Lo statuto è mantenuto aggiornato, pubblicato sul sito web di Instruct-ERIC e tenuto a disposizione presso la sua sede legale.

2.   Ogni modifica dello statuto avviene per decisione unanime del Consiglio conformemente all’articolo 13 e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009 e la procedura di adozione.

Articolo 34

Disposizioni concernenti la costituzione

1.   Una riunione costitutiva del Consiglio è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire Instruct-ERIC.

2.   Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di Instruct-ERIC prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.


(1)  Articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e articolo 151, paragrafo 1, lettera b (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(2)  Articoli 50 e 51 (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.


ALLEGATO 1

Elenco dei membri e degli osservatori

Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano. L’allegato 1 è aggiornato dal direttore in caso di revoca, recesso o ammissione di membri o osservatori.

Membri

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante ufficiale

Il Regno del Belgio

Ufficio federale belga per la politica scientifica (BELSPO)

la Repubblica ceca

Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MSMT)

il Regno di Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (DASTI)

la Repubblica francese

Ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherché (MENESR)

lo Stato di Israele

Ministero della Scienza, della tecnologia e dello spazio (MOST)

la Repubblica italiana

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR)

il Regno dei Paesi Bassi

Ente neerlandese per la ricerca scientifica (NWO)

la Repubblica portoghese

Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa (ITQB-UNL)

la Repubblica slovacca

Ministero dell’istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Consiglio della ricerca medica del Regno Unito (MRC UK)


Osservatori

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante ufficiale

la Repubblica ellenica

Segretariato generale greco per la ricerca e la tecnologia (GSRT)

il Regno di Spagna

Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO)

il Regno di Svezia

Consiglio svedese di ricerca (SRC)

il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL)

 


ALLEGATO 2

Contributo finanziario

Principi

Le previsioni di entrate di cassa di Instruct-ERIC sono illustrate da un Modello finanziario. Per il primo periodo di cinque anni di Instruct-ERIC, si utilizzano i principi descritti di seguito per calcolare il contributo annuo in denaro dei membri e registrare i contributi in natura di questi ultimi. Il Consiglio può determinare che tali principi siano riesaminati.

1.

Il contributo annuo di ciascun paese membro si compone di una quota di adesione e di un contributo in natura.

2.

Gli importi del contributo in denaro sono proposti dal direttore, sentito il comitato esecutivo in conformità dell’articolo 16, paragrafo 5, e previa approvazione del Consiglio in conformità dell’articolo 13.

3.

Il contributo in denaro sostiene le attività di Instruct-ERIC.

4.

I contributi in natura apportati dai membri mediante investimenti nei centri Instruct, che non sono misurati in termini del loro valore monetario, sosterranno la struttura del centro Instruct, compresi i costi di gestione complessivi e il personale di supporto necessario per svolgere le attività di Instruct-ERIC.

5.

Gli osservatori di Instruct-ERIC non sono tenuti ad apportare un contributo, salvo per finanziare i viaggi per le riunioni e la partecipazione a specifiche attività di Instruct-ERIC.

6.

Osservatori e terzi non membri possono dare un contributo a Instruct-ERIC sulla base di specifici accordi approvati dal Consiglio.

7.

I contributi annui devono pervenire a Instruct-ERIC in ciascun esercizio finanziario secondo un calendario stabilito dal Consiglio.

8.

Ciascun membro si impegna a versare una quota di adesione per cinque anni, fatto salvo l’articolo 7 e in conformità del calendario per il riesame di Instruct di cui all’allegato 3, nonché gli accordi presi sui futuri impegni di finanziamento e adesione conformemente all’articolo 10 e all’allegato 5. I contributi subiscono un incremento annuo del 2 % per compensare l’inflazione. Il contributo in denaro di ciascun membro è determinato dalla sua appartenenza a una delle tre fasce di contributo. Le fasce (A, B e C) sono a loro volta determinate dal numero di ricercatori di scienza e tecnologia (HRST) in percentuale della popolazione nazionale complessiva in età lavorativa (1). Le fasce sono:

a.

Gruppo A (HRST/popolazione > 750 000)

b.

Gruppo B (HRST/popolazione 100 000-750 000)

c.

Gruppo C (HRST/popolazione < 100 000)

9.

I contributi a carico delle organizzazioni intergovernative sono determinati caso per caso e approvati dal Consiglio conformemente all’articolo 13; non possono essere inferiori all’importo minimo per un membro del gruppo C.

10.

I contributi in denaro sono fissati in funzione del modello finanziario; nei primi cinque anni sono i seguenti: gruppo A, 100 000 EUR annui; gruppo B, 75 000 EUR annui; gruppo C, 50 000 EUR annui, con gli adeguamenti all’inflazione riportati nella seguente tabella del presente allegato.

11.

Per l’assunzione del personale del polo Instruct, i membri sono invitati a proporre candidati che sono selezionati a norma dell’articolo 28. I costi integrali relativi alle retribuzioni saranno a carico di Instruct-ERIC o del membro. In quest’ultimo caso, e previa approvazione esplicita del Consiglio, il contributo in natura è dedotto dalla quota annua di adesione.

I contributi in denaro (in migliaia di EUR) a carico di ciascun membro per gli anni da 1 a 5 di attività di Instruct-ERIC sono riportati di seguito:

 

Contributo annuo in denaro (in migliaia di EUR)

 

 

anno 1

anno 2 (2 % inf)

anno 3 (2 % inf)

anno 4 (2 % inf)

anno 5 (2 % inf)

Paese membro

Pop. totale #

Fascia

Ricercatori HRST(25-64 anni; 2012) (*1)

%HRST/m pop

Importo min.

Contributo supplementare da versare in funzione della fascia

Totale contributo in denaro

 

 

 

 

Totale da versare in 5 anni

UK

63 495 303

A

1 365 000

2,15 %

50

50

100,00

102,00

104,04

106,12

108,24

520,40

FR

65 276 983

A

930 000

1,42 %

50

50

100,00

102,00

104,04

106,12

108,24

520,40

IT

59 394 207

B

417 000

0,70 %

50

25

75,00

76,50

78,03

79,59

81,18

390,30

BE

11 094 850

B

159 000

1,43 %

50

25

75,00

76,50

78,03

79,59

81,18

390,30

NL

16 730 348

B

152 000

0,91 %

50

25

75,00

76,50

78,03

79,59

81,18

390,30

IL

7 870 000

B

125 920

1,60 %

50

25

75,00

76,50

78,03

79,59

81,18

390,30

CZ

10 505 445

C

91 000

0,87 %

50

0

50,00

51,00

52,02

53,06

54,12

260,20

PT

10 542 398

C

53 000

0,50 %

50

0

50,00

51,00

52,02

53,06

54,12

260,20

DK

5 614 000

C

47 000

0,84 %

50

0

50,00

51,00

52,02

53,06

54,12

260,20

 

 

 

 

 

450

 

650,00

663

676,26

689,79

703,58

3 382,63

Costi da includere nel calcolo del contributo in natura per paese

Per ciascun centro Instruct ospitato in un paese, calculare i seguenti costi in proporzione alla quantità di accesso offerto a utenti Instruct (solitamente il 10-20 %, ma considerare l'offerta di accesso proporzionale in ciascun caso)

a)

costi di manutenzione e riparazione degli strumenti

b)

costi di personale per il funzionamento/sostegno della struttura

c)

altri costi operativi (costi basici degli edifici, elettricità, acqua, servizi di sostegno interni, ecc.)

d)

valore, totale o parziale, di beni di investimento ammessi (nuovi acquisti) o altri beni essenziali per erogare il servizio dell'infrastruttura Instruct.

Fascia A (>750 000 HRST) = 50 000 suppl.; fascia B (da >100 000 a 750 000 HRST) = 25 000 suppl.; fascia C (≤100 000 HRST) = 0 contributo in denaro suppl.


(1)  Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=hrst_st_nfieocc (field: science, mathematics and computing; age: 25-64); dati per Israele da www.oecd.org/sti/msti.htm categorie ISCO-3 % del totale occupati.

(*1)  Dati HRST da dati Eurostat hrst_st_nfieocc 2012

HRST occupati con istruzione terziaria per età, campo di istruzione e occupazione.

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do)Science, Maths, computing; 25-64yrs; dati 2012

Per Israele dati da www.oecd.org/sti/msti.htm ISCO-3 categories %of total employment.

Dati #popolazione: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00001&language=en


ALLEGATO 3

Criteri per il riesame dei centri Instruct

I centri Instruct forniscono l’infrastruttura e le competenze che definiscono Instruct-ERIC e ne costituiscono l’essenza.

Il Consiglio valuta la creazione di nuovi centri su proposta dei membri esistenti o tramite un invito a presentare proposte destinato ai membri.

I criteri di selezione di nuovi centri Instruct proposti dai membri sono i seguenti.

Fornire un comprovabile impegno a dare accesso alle tecnologie e al necessario sostegno tecnico che sono al centro della visione di Instruct ed essenziali per il suo successo

Fornire tecnologie/competenze all’avanguardia a livello mondiale e documentare un percorso di collaborazione scientifica e un contributo significativo al pertinente settore di ricerca

Aggiungere valore ai centri esistenti, ad esempio fornendo un carattere distintivo in termini di tecnologia e competenze, oppure fornendo maggiore capacità e migliorando l’accesso in funzione dell’ubicazione geografica

Impegnarsi fermamente a fornire accesso a un livello concordato tale da consentire di accogliere progetti di Instruct-ERIC

Avere l’approvazione del paese del centro candidato o di altra agenzia di finanziamento riguardo all’impegno necessario per sostenere Instruct (ad esempio mediante l’adesione a Instruct-ERIC o un accordo per farsi carico dei costi fissi di funzionamento del centro)

Avere esperienza in approcci tecnologici integrativi e disponibilità a aderire a collaborazioni (scientifiche) paneuropee e a collaborare a progetti che danno impulso allo sviluppo tecnico

Disporsi a rispettare le politiche di Instruct-ERIC per i progetti connessi a Instruct-ERIC

Si procederà a una valutazione inter pares della qualità delle infrastrutture dei centri Instruct attuali e delle loro politiche e procedure di accesso almeno una volta ogni cinque anni, avvalendosi del contributo del CCSI sulla base dei criteri in appresso, su richiesta del Consiglio conformemente all’articolo 15. Il Consiglio approva o revoca i centri Instruct sulla base di tale riesame in conformità dell’articolo 13 e se del caso modifica la politica di accesso.

I criteri di conferma dei centri Instruct esistenti sono i seguenti.

Aver fornito e continuare a fornire tecnologie/competenze all’avanguardia a livello mondiale e documentare un percorso di collaborazione scientifica e un contributo significativo al pertinente settore di ricerca

Aver dato accesso a tecnologie per le quali esiste una comprovabile forte domanda da parte della comunità scientifica, compresa la fornitura di un sostegno di esperti di alta qualità

Aver partecipato al programma di formazione Instruct e organizzato attività che portano un valore aggiunto a Instruct-ERIC

Aver aderito alle politiche e procedure di Instruct-ERIC


ALLEGATO 4

Nomina del direttore

1.   Compiti e responsabilità del direttore

I compiti e le responsabilità del direttore di Instruct-ERIC sono i seguenti.

 

Strategia

Possedere leadership strategica per massimizzare il valore del partenariato Instruct

Individuare potenziali nuovi membri e partner

Reperire e ottenere nuovi finanziamenti da fonti esterne (ad esempio l’Unione europea)

Elaborare e presentare motivazioni per futuri finanziamenti essenziali a carico dei membri

 

Gestione

Curare la supervisione della gestione quotidiana di Instruct

Curare la supervisione della gestione e delle assunzioni del personale in seno al polo Instruct

 

Promozione

Promuovere l’attività di Instruct in tutta Europa e a livello internazionale, nonché presso funzionari della Commissione europea, per assicurare a Instruct un profilo elevato e positivo

 

Monitoraggio e relazioni

Presentare relazioni al Consiglio su progressi, risultati e nuove opportunità

Valutare, definire le priorità e gestire i rischi insiti nell’attività di Instruct. Attuare opportune misure e sollecitare contributi/posizioni del Consiglio, ove necessario

 

Conflitti

Dichiarare ogni interesse personale o professionale o nomina che potrebbe interferire con la propria imparzialità e integrità nell’effettuare valutazioni a nome del Consiglio o che possa essere così percepito da altri

2.   Sede di lavoro

Il direttore occupa un ufficio presso il polo Instruct-ERIC che costituirà la sede legale di Instruct-ERIC.

3.   Selezione e nomina del direttore

I candidati al posto di direttore possono rispondere a un invito a presentare candidature aperto e competitivo. I candidati preselezionati sono invitati a un colloquio con una giuria scelta dal Consiglio. I criteri di selezione saranno indicati dal Consiglio.

Il direttore è nominato per un mandato di cinque anni rinnovabile. Le condizioni di nomina, verifica e revoca saranno definiti dal Consiglio e incluse nel regolamento interno.

4.   Riservatezza

Salvo per informazioni che sono a giusto titolo già di dominio pubblico o che lo diventano, il direttore mantiene la riservatezza su ogni nuova proprietà intellettuale acquisita e ogni informazione pervenutagli a seguito dell’attività Instruct-ERIC e si astiene dal comunicare tali proprietà o informazioni a chicchessia, salvo diversamente approvato dal proprietario delle informazioni o dal Consiglio.

5.   Rapporti tra il direttore e le parti di Instruct-ERIC

Il direttore non agisce in qualità di agente né delle istituzioni che organizzano attività di Instruct-ERIC mediante centri Instruct né dei membri e non è autorizzato ad agire, concludere contratti, sottoscrivere obblighi o assumere responsabilità vincolanti o firmare qualsiasi documento a nome dei membri senza la loro approvazione specifica.


ALLEGATO 5

Valutazione di Instruct-ERIC

Verso la fine del periodo di finanziamento, secondo quanto deliberato dal Consiglio, il direttore presenta una relazione completa dei risultati ottenuti e dei programmi futuri. Ciò aiuterà i membri a valutare la qualità globale, l’impatto e la produttività dell’investimento Instruct e, in tempo utile, prima dell’inizio del periodo di finanziamento successivo, l’opportunità di rimanere membri di Instruct. Spetta al Consiglio approvare le prescrizioni dettagliate contenute nella relazione e il calendario per le decisioni di finanziamento dei singoli membri.

L’ambizione primaria di Instruct-ERIC consiste nel facilitare l’accesso a tecnologie di punta e dare impulso all’innovazione a sostegno di approcci integrativi in biologia strutturale e cellulare, per consentire di affrontare questioni complesse che altrimenti sarebbero difficili da trattare. La relazione dovrà presentare chiaramente ai membri i risultati ottenuti raffrontati alle tappe principali e consentire loro di valutare pienamente:

in che misura Instruct-ERIC gode di elevata visibilità nell’ambito delle comunità di ricerca dei membri (ed eventualmente anche in un contesto più ampio) e se ha un ruolo strategico fondamentale nel sostenere i bisogni della biologia strutturale, anche influenzando lo sviluppo dell’infrastruttura a livello nazionale,

se esiste una dimostrabile domanda di accesso finalizzato all’eccellenza scientifica e se tale accesso è gestito in modo efficiente,

se l’accesso è benefico alla scienza in tutta l’UE, in particolare per quanto riguarda approcci integrativi che utilizzano molteplici tecnologie per affrontare le principali sfide della biologia strutturale e cellulare e produrre risultati scientifici che altrimenti non si verificherebbero o sarebbero difficilmente ottenibili senza Instruct,

se esistono prove evidenti di risultati scientifici e di impatto ottenuti mediante tale accesso,

se Instruct-ERIC ha sopperito in modo significativo ai principali bisogni di formazione,

se Instruct-ERIC collabora fattivamente con il settore tecnologico a sostegno dell’innovazione,

se Instruct-ERIC evolve efficacemente in vista di soddisfare i futuri bisogni della scienza e della formazione,

se Instruct-ERIC continua a dare un contributo importante e distinto al mondo della ricerca e se l’investimento sostanziale offre un buon rendimento, se deve proseguire e, in caso affermativo, in quale misura.


ALLEGATO 6

Definizione e trasferimento di attività e incarichi del personale

1.   Attività

Beni d’investimento: 3 server (12 core, 64 GB RAM ciascuno con 2 x 1,2 TB di spazio su disco in configurazione RAID1) al servizio del sito web di Instruct e di ARIA con immagazzinamento in basi di dati, compreso un dispositivo di subentro di sicurezza. Valore: 10 219 GBP.

Marchio e nome (o nomi) di dominio di Instruct: canone annuo di 143 GBP con un importo annuo aggiuntivo di 50 GBP per il servizio di sorveglianza connesso.

Contributi versati dai membri (detenuti in conti in GBP e in EUR): totale ad agosto 2016 pari a circa 268 000 EUR.

2.   Debiti

Eventuali debiti a carico di Instruct Academic Services Limited saranno trasferiti a Instruct-ERIC.

Attualmente Instruct Academic Services Limited non ha alcun debito.

3.   Incarichi del personale

Attualmente il polo Instruct ha 6 dipendenti con costi a carico di Instruct pari a 4,93 ETP (con integrazioni dell’Università di Oxford e da sovvenzioni). Attualmente tutto il personale di Instruct dipende dall’Università di Oxford ed è soggetto alle condizioni vigenti per i dipendenti di tale università (le prestazioni pensionistiche ricadono nell’ambito del fondo pensioni dell’università), con contratti a tempo determinato. Tali contratti sono legati a sovvenzioni esterne (ad esempio: CORBEL, West-LIFE) o al reddito garantito dai contributi dei membri.

Si concluderanno nuovi accordi di distacco (da allegare agli attuali contratti di lavoro) tra l’Università di Oxford e Instruct-ERIC, per mantenere le attuali modalità del rapporto di lavoro con il personale esistente. Nuovi membri del personale possono essere assunti direttamente da Instruct-ERIC.

Si concluderanno accordi tra l’Università di Oxford (ente ospitante) e Instruct-ERIC per autorizzare l’acquisto e l’uso di servizi finalizzati alla gestione di Instruct-ERIC e consentire la realizzazione di attività Instruct nei locali sede del polo Instruct.

4.   Responsabilità

Instruct Academic Services Limited è parte beneficiaria di un certo numero di sovvenzioni di provenienza esterna: iNEXT, CORBEL, West-LIFE e AARC2.

Ad agosto 2016 gli obblighi contrattuali consistono nell’esecuzione dei seguenti compiti contro pagamento contrattuale delle sovvenzioni:

Compito

Descrizione del compito

Mese di consegna

iNEXT

6.1

Relazione sulle esigenze della comunità degli utilizzatori

M24

6.2

Relazione su un modello per l’accesso futuro alla biologia strutturale in Europa

M36

6.3

Relazione sulla sostenibilità finanziaria

M36

6.4

Progetto di piano di sostenibilità

M48

7.5

Messa in esercizio di un sistema integrato di presentazione

M18

CORBEL

5.1

Relazione sui modelli di accesso attuali e sulle politiche regolamentari di accesso esistenti, con individuazione di elementi comuni

M20

5.2

Relazione sul concetto di quadro comune di accesso

M44

5.3

Strategia per estendere l’applicazione del modello di accesso comune sulla base del feedback avuto dai progetti piloti WP3 e WP4

M48

6.4

Progetto di piano di sostenibilità

M48

7.5

Messa in esercizio di un sistema integrato di presentazione

M18

West-LIFE

1.2

Pagine web del progetto

M3

1.4

Progetto di piano di lavoro per la sostenibilità

M18

1.5

Relazione sulla sostenibilità

M36

2.1

Relazione intermedia sul compito 2.1

M18

2.2

Relazione intermedia sul compito 2.2

M18

2.3

Relazione di sintesi sul coinvolgimento della comunità della biologia strutturale

M18

2.4

Relazione sul coinvolgimento degli utilizzatori industriali

M24

2.6

Relazione sulla partecipazione

M36

5.4

Relazione sulle attività dell’helpdesk

M18

5.9

Aggiornamento della relazione sulle attività dell’helpdesk

M36

AARC2

SA1.1

Risultati dei progetti pilota con nuove comunità, parte 1

M12

SA1.2

Risultati dei progetti pilota con nuove comunità, parte 2

M22

SA1.3

Risultati finali dei progetti pilota di interoperabilità tra infrastrutture

M22

SA1.4

Risultati finali dei progetti pilota di casi pratici avanzati e nuove tecnologie

M22


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/23


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8526 — CPPIB/BTPS/Milton Park)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 230/02)

Il 7 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8526. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/23


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8535 — Itochu/Toppan printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 230/03)

Il 7 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8535. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/24


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 luglio 2017

(2017/C 230/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1415

JPY

yen giapponesi

129,10

DKK

corone danesi

7,4365

GBP

sterline inglesi

0,87983

SEK

corone svedesi

9,5333

CHF

franchi svizzeri

1,1051

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3843

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,075

HUF

fiorini ungheresi

306,51

PLN

zloty polacchi

4,2172

RON

leu rumeni

4,5627

TRY

lire turche

4,0663

AUD

dollari australiani

1,4710

CAD

dollari canadesi

1,4524

HKD

dollari di Hong Kong

8,9132

NZD

dollari neozelandesi

1,5625

SGD

dollari di Singapore

1,5684

KRW

won sudcoreani

1 295,10

ZAR

rand sudafricani

15,0313

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7419

HRK

kuna croata

7,4080

IDR

rupia indonesiana

15 225,90

MYR

ringgit malese

4,8999

PHP

peso filippino

57,772

RUB

rublo russo

67,9547

THB

baht thailandese

38,645

BRL

real brasiliano

3,6599

MXN

peso messicano

20,1393

INR

rupia indiana

73,4950


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

relativa ai membri del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito dalla decisione 2004/613/CE

(2017/C 230/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/613/CE ha istituito, con effetto dal 25 agosto 2004, un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale. La Commissione consulta il gruppo sul proprio programma di lavoro in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, salute animale e benessere degli animali e salute vegetale, nonché su qualsiasi provvedimento da essa adottato o proposto in tali materie.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2004/613/CE, la Commissione sceglie gli organismi rappresentativi a livello europeo che soddisfano nel modo più adeguato i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta decisione e che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

(3)

Per il gruppo consultivo la Commissione ha inizialmente scelto 36 membri. L’elenco dei membri iniziali è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel 2005 (2).

(4)

Il numero dei membri del gruppo consultivo è stato aumentato con la decisione 2011/242/UE (3).

(5)

La Commissione ha ora riesaminato l’elenco dei membri del gruppo consultivo, in particolare per tenere conto delle prescrizioni stabilite dalle nuove norme orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione (4). In seguito a un invito a presentare candidature sono stati scelti 45 membri.

(6)

Tutti i membri del gruppo consultivo godono di uno status paritario,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione nomina quali membri del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale gli organismi di rappresentanza delle parti interessate elencati nell’allegato.

Articolo 2

Nomina

I membri sono nominati per un mandato di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione 2011/242/UE è abrogata.

Articolo 4

Applicabilità

La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17.

(2)  GU C 97 del 21.4.2005, pag. 2.

(3)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 126.

(4)  Decisione C(2016) 3301 della Commissione.


ALLEGATO

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

AIPCE-CEP

European Fish Processors & Traders Association

AVEC

Association de l’Aviculture, de l’Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l’Union Européenne

BEUC

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

CEFIC

European Chemical Industry Council

CELCAA

European Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l’UE

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’UE

COGECA

European agri-cooperatives

COPA

European farmers

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors & Renderers Association

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

ELO

European Landowners’ Organization asbl

ENA

European Nurserystock Association

EOCC

European Organic Certifiers Council

EPBA

European Professional Beekeepers Association

EU specialty food ingredients

Federation of European Specialty Food Ingredients Industries (previously known as ELC)

EUROCOMMERCE

EuroCommerce

EUROCOOP

European Community of Consumer Co-operatives

EUROGROUP FOR ANIMALS

Eurogroup for Animals

FACE

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

FEAP

Federation of European Aquaculture Producers

FEDIAF

Fédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FESASS

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

FoEE

Friends of the Earth Europe

FOODDRINKEUROPE

FoodDrinkEurope

FOODSERVICE EUROPE

FoodServiceEurope

FRESHFEL

Freshfel Europe - the forum for the European fresh fruits and vegetables chain

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health-Europe AISBL

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group

Independent Retail Europe

Independent Retail Europe (formerly UGAL) - Union of Groups of Independent Retailers of Europe

IPIFF

International Platform of Insects for Food & Feed Association

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food (NA)

SNE

Specialised Nutrition Europe

UEAPME

Union européenne de l’Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UECBV

Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande


Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/29


DECISIONE DELL’AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

del 14 giugno 2017

di registrare il Partito del Socialismo europeo

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 230/06)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata dal Partito del Socialismo europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto partito politico europeo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dal Partito del Socialismo europeo (il «richiedente») il 12 maggio 2017 e informazioni a complemento della domanda il 1o giugno 2017.

(2)

Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso.

(3)

La domanda è corredata anche di una dichiarazione rilasciata dal notaio Bernard Dewitte a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e attestante che il richiedente ha la propria sede in Belgio e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale.

(4)

Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).

(5)

L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Partito del Socialismo europeo è registrato in qualità di partito politico europeo.

Esso acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

Articolo 3

Il Partito del Socialismo europeo

Rue Guimard 10-12

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Il Direttore

M. ADAM


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50).


ANNEX

Image

PES Statutes

adopted by the 10 PES Congress on 12 June 2015

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Name

1.1.   An international not-for-profit association is set up under Belgian law under the name ‘Party of European Socialists’, in short and hereafter named ‘PES’, in order to gather together the socialist, social-democratic, labour and democratic progressive parties and organisations within Europe.

1.2.   The PES has an official name in all the official languages of the European Union and of those countries where it has a full member party. These are published as an Annex 2 to these Statutes. Both the full name and the abbreviation may be used indifferently.

Article 2

Legal basis

2.1.   Article 11.4. of the Treaty on European Union recognises that, ‘political parties at European level contribute to forming a European awareness and to expressing the political will of the citizens of the Union.’

2.2.   The PES carries out its activities, pursues its aims and is organised and financed in conformity with the Regulation (EC) No 2004/2003 of the European Parliament and Council of 4 November 2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding.

2.3.   The association is governed by Heading III of the Belgian law of 27 June 1921 on not-for-profit associations, international not-for-profit associations or foundations.

2.4.   Standing orders are adopted by the Presidency by qualified majority. They shall be sent to all the members and shall be binding for all members.

Article 3

Object and Aims

3.1.   The object of the PES is to pursue international aims in respect of the principles on which the European Union is based, namely principles of freedom, equality, solidarity, democracy, respect of Human Rights and Fundamental Freedoms, and respect for the Rule of Law.

3.2.   The values and principles guiding the PES actions are defined in the PES Declaration of Principles (Annex 1).

3.3   Having regard to the diversity of peoples within Europe and our history, the PES promotes the value of tolerance and specifically condemns racism and xenophobia. It includes in these Statutes, in Annex 3 the declaration ‘For a modern, pluralist and tolerant Europe’ adopted by the 5th PES Congress on 7-8 May 2001 in Berlin.

3.4.   More specifically, to implement our Declaration of Principles, the aims of the PES are:

to strengthen the socialist, social democratic, labour and democratic progressive movement and its values in the Union and throughout Europe;

to contribute to forming a European awareness and to expressing the political will of the citizens of the Union;

to lead the European election campaign for our movement with a common strategy and visibility, a common Manifesto and a common candidate to the European Commission Presidency, elected through an open, transparent and democratic competitive process;

to support each other to win national, regional and local elections. To provide a platform for member parties and organisations to share best practice on campaigning, party organisation and exchange policies and ideas;

to define common policies for the European Union and to influence the decisions of the European institutions;

to promote equality, diversity and equal representation in society in our internal bodies and meetings, especially for women and young people, and to encourage their active participation;

to engage members of PES member parties and organisations in activities of the PES, especially by developing PES activists;

to develop close working relationships between with its member parties and organisations, and PES members holding positions in EU institutions (Council, Commission, Parliament, Committee of the Regions);

to cooperate closely with socialist, social democratic, Labour, and democratic progressive parties from countries that share the common goal of European integration notably with those from neighbouring countries of the European Union;

to promote exchanges and contacts with European trade unions, professional organisations, associations, cooperatives, other representatives of civil society and other socialist and social democratic organisations;

to develop sustainable cooperation with international progressive movements and organisations, in the spirit of international solidarity.

3.5.   The PES may carry out all activities linked directly or indirectly to these aims but does not undertake industrial or commercial transactions and does not seek to procure a profit to its members.

Article 4

Headquarters

4.1.   The Headquarters of the PES is 98, rue du Trône, B-1050 Bruxelles, in the judicial district of Brussels.

4.2.   The Headquarters may be transferred to any other location in the Brussels region by decision of the Presidency by qualified majority (cf. Art. 20.5). The decision must be published in the Annexes of the Belgian Official journal (Moniteur belge).

Article 5

Logo

The logo of the Party of European Socialists is a red square with the acronym of the Party (PES) at the top, and the words ‘Socialists and Democrats’ at the bottom in white letters. Official PES documents are also featuring a rose, surrounded by a ring of stars.

Article 6

Duration

The association is established for an indefinite duration.

CHAPTER II

MEMBERS

Article 7

Categories of Members:

7.1.   The PES consists of:

full members — full member parties and full member organisations;

associate members — associate parties and associate organisations;

observer members — observer parties, observer organisations and individual members.

7.2.   The PES must consist of at least three full members. Members are legal entities constituted according to the laws and customs of their country of origin. If a member does not possess legal personality according to the laws and customs of its country of origin, it must appoint a natural person to act in the name and on behalf of its organisation.

Article 8

Register of Members

A register of members is published in the Standing Orders of the PES.

Article 9

Admission of Members

9.1.   Socialist International parties in European Union Member States or in states having signed an accession treaty with the European Union, and having had national or European parliamentary representation in one of the past two parliamentary terms, may become full member parties of the PES. Non Socialist International parties respecting these criteria may also become full member parties, following the rules stated in Article 9.9.

9.2.   Political groups constituted in the institutions of the European Union and sectoral organisations of the PES recognised in the present statutes may become full member organisations of the PES.

9.3.   Socialist International parties in countries that are candidates or ‘potential candidates’ for accession to the European Union, or are EFTA Member States, or in countries from the European Neighbourhood Policy with a signed association agreement with the Union, and having had national parliamentary representation in one of the two past parliamentary terms, may become associate parties of the PES. Non Socialist International parties respecting these criteria may also become associate member parties, following the rules stated in Article 9.9.

9.4.   Political groups of European institutions not depending on the European Union and socialist and social-democratic organisations closely linked to the work of the PES may become associate organisations of the PES.

9.5.   Social-democratic, socialist and democratic progressive parties from countries within the European Neighbourhood policy or in the EU Customs Union having close links with the PES may become observer parties of the PES.

9.6.   Socialist, social-democratic and democratic progressive organisations having close links with the PES may become observer organisations of the PES.

9.7.   A member of a political group which is full member of the PES may become individual observer of the PES if she/he is not a member of a PES party.

9.8.   All members of the PES must accept and respect these statutes, and, if applicable, the Standing Orders.

9.9.   All applications for membership of parties and organisations shall be examined on a case by case basis by the Presidency and decided upon by the Congress. In the period between two Congresses, the Presidency may grant provisional memberships to an applicant member, pending the acceptance of the Congress. All applications for membership are voted upon on the basis of a qualified majority, except those from non Socialist International members, which are voted upon on the basis of a superqualified majority (cf. article 20.5). Applications for individual observer membership shall be decided upon by the Presidency by simple majority.

Article 10

Change of name and mergers

10.1.   A member that changes name or merges with another political party/organisation must inform the Presidency.

10.2.   The Presidency shall assess the degree of continuity of the new party/organisation with the PES member and will decide on the confirmation of the membership status. This decision shall be confirmed by the Congress.

10.3.   In case of confirmation of the continuity of the membership status; the member will be considered having accepted the PES decisions applicable to the former member and will be responsible for all its obligations vis-à-vis the PES, including financial.

10.4.   In case of non-confirmation, the new party/organisation may submit a new application for membership.

Article 11

Resignation, Suspension and Exclusion of members

11.1.   Any member may resign from the PES at any time by sending a letter from a duly mandated person addressed to the President or Secretary-General, who shall inform the Presidency and the Congress. The resignation shall come into effect immediately, but the member resigning remains bound by all outstanding debts contracted with the PES until the end of the financial year in which the resignation came into effect.

11.2.   If a member fails to fulfil its financial obligations for two successive financial years, the Presidency may decide to exclude the member, pending the formal decision by a simple majority vote of the Congress.

11.3.   Any member may also be suspended or excluded on the following grounds:

non respect of the statutes or the Standing orders;

non compliance with the criteria for membership.

11.4.   Suspension of a member on grounds of Article 11.3., subject to terms and conditions, is decided by the Presidency. A suspended member is obliged to uphold its financial obligations to the PES. The suspended member may, at the discretion of the President, be invited to attend meetings of the PES but without voting rights.

11.5.   A suspended member can regain its membership if it complies with the statutes, standing orders and criteria for membership. Such compliance must be formally notified to the Presidency which can decide to lift the suspension. A refusal to lift the suspension by the Presidency can be appealed by the suspended party to the Congress. The appeal cannot take place within 6 months of the decision to suspend.

11.6.   Exclusion of a member on grounds of Article 11.3. is decided by the Congress. The exclusion comes into effect immediately after the decision of the Congress but the excluded member remains bound by all outstanding debts contracted with the PES until the end of the financial year in which the exclusion came into effect.

11.7.   All decisions concerning suspension and exclusion of members are taken by a superqualified majority.

Article 12

Rights and obligations of members

12.1.   Full members participate in the meetings of the PES with the right of expression, the right of initiative and the right to vote.

12.2.   Associate members have the right to attend meetings to which they are invited with the right of expression and the right of initiative, but without the right to vote.

12.3.   Observer members may attend meetings to which they have been invited with the right of expression but without the right of initiative or the right to vote.

Article 13

Our Group in the European Parliament

Our Group, currently known as The Group of the Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, is the parliamentary expression of the PES in the European Parliament.

Article 14

PES Group in the Committee of the Regions

The Group of Party of European Socialists in the Committee of the Regions brings together locally and regionally elected socialists, social democrats, Labour and progressives in the EU political assembly of local and regional representatives.

Article 15

PES Women

The ‘PES Women’ standing committee consists of representatives from all PES members, according to the rights and obligations defined in Article 12 of these statutes. Its mission is to formulate and implement the objectives relating to women's policy within the framework of the PES. It adopts its own ‘Standing Orders’ to specify its functioning.

Article 16

YES

YES is the youth organisation of the PES. It gathers members of the socialist youth organisations of the EU. It elects its bodies and determines its political positions autonomously according to its statutes.

Article 17

FEPS

The Foundation for European Progressive Studies (FEPS) is the political foundation affiliated with the PES. It undertakes research, information and training in the fields of political, social legal and economic science, more specifically in their European and international dimension. It elects its bodies according to its statutes.

Article 18

PES activists

All members of PES member parties are automatically members of the PES. Those who wish to be active in the PES can register as PES activists. PES activists must be members of a PES member Party. PES activists can set up city groups. The PES Presidency adopts operating rules for PES activists.

CHAPTER III

ORGANS AND DECISION-MAKING

Article 19

Organs of the PES

The aims of the PES will be pursued in the following organs:

Congress

Election Congress

Council

Presidency

Leaders' Conference

Secretariat

Article 20

Decision-making

20.1.   In all the organs of the PES, efforts shall be made to establish the broadest possible measure of agreement following full consultation.

20.2.   Decisions on administrative and organisational matters shall be taken by simple majority of the Presidency, whereby all its members with voting rights have one vote each.

20.3.   Whenever possible, policy decisions shall be taken on the basis of consensus. If a consensus cannot be reached, they shall be taken on the basis of qualified majority.

20.4.   Decisions concerning the admission of Socialist International members are taken by qualified majority. Decisions concerning the admission of non Socialist International members, suspension and exclusion of members, and decisions to change the Statutes are taken by superqualified majority.

20.5.   A qualified majority requires 50 % of weighted votes cast + 1. A superqualified majority requires 75 % of the weighted votes cast +1. Votes shall only take place if at least two-thirds of the full member parties of the PES are present. Votes are cast per member party and organisation. Proxy voting is not permitted.

20.6.   The number of weighted votes per full member party shall be calculated with the following formula:

((% of MPs in National Lower Chamber + number of MEPs) x number of votes of the country in the European Council) rounded upwards.

A table with the above calculation shall be adopted by the Presidency at its first meeting each calendar year.

20.7.   If a full member party declares that it is unable to implement a specific decision taken by qualified majority, it can declare itself not to be bound by such a decision provided it indicates this intention before a vote is taken.

CHAPTER IV

THE CONGRESS

Article 21

Powers of the Congress

21.1.   The Congress is the supreme organ of the PES and lays down the political guidelines of the PES.

21.2.   The PES Congress shall:

elect the President through an open, transparent and democratic competitive process;

confirm the members of the Presidency, as proposed by the Member parties and organisations, from among their senior members;

adopt resolutions and recommendations to parties, the Presidency and its group in the European Parliament;

adopt the report of activity of the PES for the preceding period and on the action programme for the future submitted by the Presidency;

discuss and take note of the report of activity submitted by its group in the European Parliament.

21.3.   By a superqualified or qualified majority (cf. Art. 20.5.) and on a proposal from the Presidency, the Congress shall:

adopt and amend the Statutes of the PES;

decide on the admission and exclusion of members as well as the status of member parties and organisations.

21.4.   Elections at Congresses should take place by secret ballot.

21.5.   Full and associate members may present proposals to, and speak of these before the Congress.

Article 22

Composition of the Congress

22.1.   The PES Congress shall consist of the following delegates with voting rights:

representatives from full member parties, with the following calculation: 1/45th of weighted votes as defined in article 20.6, rounded upwards;

a representative from each National delegation of the Group in the European Parliament;

representatives of the group in the Committee of the Regions, equal to 1/3 of the number of National delegations, rounded upwards;

two representatives from each other full member organisation;

the members of the PES Presidency.

22.2.   The PES Congress shall also consist of the following delegates without voting rights:

all members of its political groups in the European Parliament and the Committee of the Regions not covered by art. 22.1.;

bureau members of other full member organisations;

5 delegates from each associate member;

2 from each observer member.

22.3.   Parties shall elect or nominate delegates no later than two months prior to the Congress. The number of delegates from each party with voting rights shall be laid down in an annex to the internal rules of procedure of the Congress.

22.4.   All delegations must be gender-balanced (i.e. there should not be more than a difference of 1 delegate between the two genders). If a delegation does not respect this rule, its vote to the Congress will be reduced proportionally.

22.5.   The following are also ex-officio delegates, without the right to vote:

the President of the European Parliament if he/she is a PES member;

PES members of the European Commission;

the President of the European Council, if he/she is a PES member;

the President or 1st Vice-President of the Committee of the Regions, if he/she is a PES member;

the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe if he/she is a PES member;

the President of the Parliamentary Assembly of the OSCE, if he/she is a PES Member;

the President of the European Security and Defence Assembly, if he/she is a PES member;

the President of NATO Parliamentary Assembly, if he/she is a PES member.

22.6.   The Presidency of the PES may also invite guests to attend the Congress.

Article 23

Meetings of the Congress:

23.1.   The Congress shall be held on a regular basis, twice during each parliamentary term of the European Parliament. The Presidency may also decide to hold an extraordinary Congress.

23.2.   In principle, the Congress shall be held successively in the different Member States of the European Union.

23.3.   The Congress shall be convoked by the Presidency, with at least 6 months' notice. The invitation shall be sent by mail, fax, email or any other written form.

23.4.   The Presidency shall also decide on a timetable for presenting and discussing resolutions and amendments to the statutes to be adopted by the Congress.

Article 24

Decisions of the Congress

The decisions and the documents adopted by the Congress shall be communicated to members of the PES and shall be published on the PES Website.

CHAPTER V

THE ELECTION CONGRESS

Article 25

Powers of the Election Congress

25.1.   The Election Congress shall:

elect the PES common Candidate to the European Commission Presidency, through an open, transparent and democratic competitive process;

adopt the PES Manifesto for the European elections.

25.2   Full and associate members may present proposals to, and speak of these before the Election Congress.

Article 26

Composition of the Election Congress

The composition of the Election Congress shall follow the rules laid down in Article 22.

Article 27

Meeting of the Election Congress

27.1.   The Election Congress shall be convened ahead of the European elections.

27.2.   In principles, the Election Congress shall be held successively in the different Member States of the European Union.

27.3.   The Election Congress shall be convoked by the Presidency, with at least a 6 month notice. The invitations shall be sent by mail, fax, email or any written form.

27.4.   The Presidency shall decide on a timetable for the presentation, discussion and adoption of the Manifesto.

Article 28

Decisions of the Elections Congress

The decisions and the Manifesto adopted by the Election Congress shall be communicated to members of the PES and shall be published on the PES website.

CHAPTER VI

THE COUNCIL

Article 29

Powers of the Council

29.1.   The Council shall contribute to the shaping of the PES policy; it shall serve as a platform for strategic discussions.

29.2.   The PES Council can adopt resolutions and recommendations to the member parties and organisations, the Presidency, the Congress and its group in the European Parliament in full respect of the Congress being the supreme organ of the PES.

Article 30

Composition of the Council

30.1.   The PES Council shall consist of the following delegates with voting rights:

representatives of full member parties, representing half of the Congress delegates, as defined in Article 22.1;

representatives of the its group in the European Parliament, equal to 50 % of the number of National delegations, rounded upwards;

representatives of the group of the Committee of the Regions, equal to 1/6 of the number of National delegations, rounded upwards.

one representative from each other full member organisation;

the Members of the Presidency.

30.2.   The PES Council shall also consist of the following delegates without voting rights:

a delegation of its political groups in the European Parliament and the Committee of the Regions, equal to 25 % of its members, rounded upwards;

a delegation of the bureau other full member organisations, equal to 25 % of their members, rounded upwards;

2 representatives per associate member;

1 representative per observer member.

30.3.   All delegations must be gender-balanced (i.e. there should not be more than a difference of 1 delegate between the two genders). If a delegation does not respect this rule, its vote to the Council will be reduced proportionally.

30.4.   The following are also ex-officio delegates, without the right to vote:

the President of the European Parliament if he/she is a PES member;

PES members of the European Commission;

the President of the European Council, if he/she is a PES member;

the President or 1st Vice-President of the Committee of the Regions, if he/she is a PES member;

the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe if he/she is a PES member;

the President of the Parliamentary Assembly of the OSCE, if he/she is a PES Member.

30.5.   The Presidency of the PES may also invite guests to attend the Council.

Article 31

Meetings of the Council

31.1.   The PES Council shall meet in those calendar years where no Congress nor Election Congress is held.

31.2.   The Council is convoked by the Presidency of the PES, with at least 4 months' notice. The invitation shall be sent by mail, fax, email or any other written form.

31.3.   The Presidency shall also decide on a timetable for presenting and discussing resolutions to be adopted by the Council.

Article 32

Decisions of the Council

The decisions and the documents adopted by the Council shall be communicated to members of the PES and shall be published on the PES Website.

CHAPTER VII

THE PRESIDENCY

Article 33

Powers of the Presidency

33.1.   The Presidency is the highest organ for the management of the day-to-day business of the PES and for the execution of the tasks as set out by these Statutes.

33.2.   The Presidency shall implement the decisions of the Congress and of the Council and fix the political guidelines of the PES during the period between Congresses and Councils.

It shall draw up recommendations to the Congress concerning general political guidelines and statements of principle, the Statutes of the PES, admission, status and exclusion of members of the PES;

It shall convene the Congress, fix the date and venue and propose the rules of procedure and agenda of the Congress;

It shall convene the Council and set its agenda;

It shall also be empowered to organise special conferences or meetings, nominate rapporteurs and set up committees and working parties, in respect of which it shall appoint the Chairs and secretariat and lay down terms of reference.

33.3.   The Presidency shall, after an open and transparent nomination and consultation process, following the proposal of the President:

elect the Vice-Presidents (maximum 4); and define the tasks and responsibilities of the Vice-President(s). President and Vice-President(s) should be geographically and gender-balanced;

elect the Secretary-General and the Treasurer and, if need be, the Deputy Secretary Generals.

33.4.   The Presidency can also appoint other office holders for specific mandates and, if need be, deputy Secretaries General of the PES.

33.5.   The Presidency shall also:

decide on the length of the mandate of the Vice-presidents, the Secretary-General, the treasurer, the auditors and office holders;

approve the annual accounts and budget and fix the membership fees;

adopt its internal rules of procedure.

Article 34

Composition of the Presidency

34.1.   Members of the PES Presidency with voting rights are:

the President of the PES;

the Vice-President(s) of the PES

the Secretary-General of the PES;

the President of its group in the European Parliament;

one representative from each other full member Party and organisation (as confirmed by the Congress).

34.2.   Members of the Presidency without voting rights are:

one representative of each Associate party (as confirmed by the Congress);

one representative of each Associate organisation (as confirmed by the Congress).

34.3.   The following are also ex-officio members of the Presidency, without the right to vote:

the President of the European Parliament, if s/he is from a PES member party;

one representative from the PES Members of the European Commission.

34.4.   The President may invite guests to attend the Presidency.

34.5.   If a member of the Presidency resigns, its member party or organisation appoints a replacement which shall be confirmed by the Presidency.

Article 35

Meetings of the Presidency

35.1.   The Presidency shall meet as often as necessary, but not less than three times in each calendar year.

35.2.   Meetings shall be convened by the President, or, in his/her absence, a Vice-President.

35.3.   The President may, if necessary, convene additional meetings of the members with voting rights.

35.4.   Upon receipt of a written request from at least 20 % of full members, the President shall convene a meeting of the Presidency within 10 days.

Article 36

Decisions and minutes of the Presidency

The decisions of the Presidency are registered in Minutes. The Minutes shall be adopted by the following meeting of the Presidency and communicated to the members of the Presidency.

Article 37

The President

37.1.   The President, in cooperation with the Vice-Presidents and with the assistance of the Secretariat, shall ensure:

the day-to-day administration of the PES and the preparation of meetings of the Presidency;

the implementation of Presidency decisions and any general or specific instructions given by the Presidency;

liaison between the PES and the parties, the group in the European Parliament and the Socialist International and other international initiatives such as the Progressive Alliance and the Global Progressive Forum;

representation of the PES in any organisation or institution, in particular, the institutions of the European Union, European trade unions, professional organisations, cooperatives and associations.

37.2.   The decisions of the Congress, the Council, the Leaders' Conference and the Presidency are executed by the President of the PES in cooperation with the Vice-Presidents and the Secretary-General, other office holders of the Presidency and the President of its group in the European Parliament.

37.3.   In case of vacancy of the position of President, an Interim President is appointed by the PES Presidency, with the mandate to fulfil the President's tasks until the following Congress.

CHAPTER VIII

PES LEADERS' CONFERENCE

Article 38

Powers of the Leaders' Conference

The PES Leaders' Conference may adopt resolutions and recommendations to the member parties and organisations, the Presidency, the Congress and its group in the European Parliament in full respect of the Congress being the supreme organ of the PES.

Article 39

Composition of the Leaders' Conference

39.1.   The Leaders' Conference consists of:

the President, the Vice-Presidents and the Secretary-General;

PES Heads of Government;

the Leaders of the full member parties;

the Leaders of full member organisations;

the President of the Socialist International;

the President of the European Parliament, if he/she is a PES member;

PES Members of the European Commission, including the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, if he/she is a PES member;

the President of the European Council, if he/she is a PES member;

the President or 1st Vice-President of the Committee of the Regions, if he/she is a PES member.

39.2.   Once a year the President shall also invite the Leaders of the Associate Parties and Organisations to a meeting of the Party Leaders' Conference.

39.3.   The President may invite guests to the Leaders' Conference.

Article 40

Meetings of the Leaders' Conference

40.1.   The Party Leaders' Conference should be convened at least twice a year.

40.2.   Meetings shall be convened by the President, or, in his/her absence, a Vice-President.

CHAPTER IX

ADMINISTRATION OF THE PES

Article 41

The Secretary-General

41.1.   The Secretary-General, with the assistance of the secretariat, is in charge of the management of the party.

In particular, he/she shall be responsible for:

the implementation of the decisions taken by the statutory bodies;

the management and supervision of the daily activities of the Secretariat;

contacts with member parties and organisations partners;

support to the President, Vice-President(s) and Treasurer;

preparation and organisation of meetings;

finances and the keeping of accounts;

relations with the press and public.

41.2   The Secretary-General has a right of initiative during meetings of the PES concerning the implementation of decisions taken by the PES.

Article 42

The Coordination Team

42.1.   The Secretary-General shall convene meetings of a Coordination Team to discuss the planning, preparation, follow-up and financing of PES activities.

42.2.   The Coordination Team shall consist of one representative from each full member. The Secretary-General may also invite representatives from associate and observer members and other organisations.

42.3.   Meetings of the Coordination Team shall take place at least three times in each calendar year.

Article 43

Administrative organ

43.1.   The administrative organ of the PES is composed of the President, the Treasurer and the Secretary-General appointed according to articles 21.2. and 33.3. of the present statutes.

43.2.   The length of their mandate is ruled by articles 23.1. and 33.5. of the present statutes.

43.3.   The Administrative organ presents the annual accounts and the budget to the PES Presidency.

CHAPTER X

FINANCES

Article 44

Financing of the PES

44.1.   The PES shall be financed by:

the general budget of the EU in conformity with the Regulation of the European Parliament and Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding;

membership fees;

contributions from members or other organisations or individuals;

donations.

44.2.   Membership fees, contributions and donations come under the conditions and obligations relating to the funding of European political parties established in the EC Regulation referred to in Article 2.2. of the present statutes;

44.3.   Membership fees shall be determined annually by the PES Presidency, based on the weight of each party within the PES as defined in article 20.6.

Member organisations are exempt from subscription.

44.4.   Members of the PES are not entitled to vote or take part in meetings of the PES unless they have paid their annual affiliation fee by the end of the first quarter of the financial year.

Article 45

Financial year

The financial year begins on 1 January and ends on 31 December.

Article 46

Audit

The control of the financial situation, of the annual accounts and the certification that the operations stated in the annual accounts are in conformity with the law, the statutes and the financial regulations of the European Union, is entrusted to one or several auditors, nominated by the Presidency from among the members of the Belgian ‘Institut des Réviseurs d'Entreprise’.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

Article 47

Representation of the PES

47.1.   The PES shall be legitimately represented in all its acts, including legal matters, either by the President or by any other representative acting within the limits of his/her mandate.

47.2.   The Secretary-General may legitimately represent the PES individually in all acts of daily management, including legal matters.

Article 48

Limited liability

48.1.   Members of the PES, members of the Presidency and people in charge of daily management are not bound by the obligations of the PES.

48.2.   The liability of the members of the Presidency or of people charged with the daily management of the PES is limited to the strict fulfilment of their mandate

Article 49

Change of statutes, dissolution and liquidation

49.1.   Amendments to the Statutes may only be tabled by a full member and shall require a superqualified majority (cf. Art. 20.5.) of Congress in order to be adopted, following a proposal from the Presidency.

49.2.   All decisions related to the change of statutes must be submitted to the Belgian Minister of Justice and published in the Annexes of the Belgian Official Journal.

49.3.   If the association is dissolved, the Congress shall decide by simple majority on the disinterested allocation of the net assets of the association after its liquidation.

Annex 1

Article 3.2. of PES Statutes

PES Declaration of principles, adopted by the PES Council on 24 November 2011

Socialism and Social Democracy have a long and proud history of achievement. The welfare state, universal access to education and to health care, and the struggle for fundamental rights have improved the lives of countless individuals and created more equal, just and secure societies. In the 21st century, our movement continues to shape a better future for all.

Freedom, equality, solidarity and justice are our fundamental values. These universal values belong together. Democracy is a prerequisite to their full expression. Combined, our values form our moral compass to build progressive societies in today’s world. These are societies in which individuals do not struggle against each other but work together for the benefit of all. These are thriving, trusting societies which take care of their environment now and as an investment for the future. These are societies in which each and every person is able to create the conditions for his or her emancipation.

Our values are being challenged. People, money, goods, information and ideas travel incessantly. But the reality of deregulated globalization provokes a more fragmented sense of living. Market forces, driven by finance and greed, are annexing huge amounts of power from democratic control. These forces serve the interests of a privileged few. Conservatives and neo-liberals, have deepened economic, geographic and social inequalities, promoting a system of short-termism, easy profits and loose rules that has led to the worst crisis in modern times.

We reject the politics of pessimism that claim that nothing can be done. We reject the language of hate that makes people, and whole communities, scapegoats for the ills in societies. Instead, we work to build inclusive societies and a better future for all. We need a new progressive global agenda to enable the fruits of globalization to benefit all. This is a matter of political choice and responsibility.

Our principles for action

1.

Democracy must prevail in all areas of life to enable citizens to decide. Democracy must be pluralistic, transparent, truly representative of society’s diversity and enable everyone to participate, with an open public sphere, an independent media and free access to internet. Freedom of speech is fundamental to a democratic society.

2.

Strong public authorities all along the democratic chain, from the local, regional and national levels, to the European level of government, are essential. Together, they preserve the public good, guarantee the common interest and promote justice and solidarity in society. Good governance, the rule of law, accountability and transparency are the pillars of strong public authorities.

3.

We want to shape the future so that people regain control over their lives. True freedom means that people are active citizens, not passive consumers, empowered to build societies which have a richness that goes beyond material wealth, so that each individual’s fulfillment is also part of a collective endeavour.

4.

Decent work is the keystone in ensuring people are the architects of their future. Giving back a real meaning, a real value and a real continuity to work in life, is central to ensuring people’s emancipation and sense of pride.

5.

A society based on our values means a new economy that embodies them. Values-driven growth, means that environmental sustainability, human dignity and well being are fundamental to wealth creation. This new economy must foster social progress that raises living standards, secures homes and creates jobs. The public sector plays an essential role in this new economy.

6.

Our politics work to preserve the planet’s resources rather than exhaust them. Environmental sustainability means that we safeguard nature for present and future generations, not only in European cities and countries but across the globe.

7.

Our renewed vision of solidarity is a joint investment in our common future. It means lasting justice and solidarity between generations. It means we preserve the planet, protect the elderly and invest in young people. Access to universal and free education is a cornerstone in ensuring our children and grandchildren have the means for emancipation.

8.

A strong and just society is one that instills confidence and inspires trust. To guarantee this trust and confidence, we must ensure that the wealth generated by all is shared fairly. This collective responsibility embodies our conviction that we are stronger when we work together. It also reflects our determination to enable all people to live a dignified life, free of poverty. All members of society are entitled to protection from social risks in life.

9.

We foster a sense of belonging based on a confident inclusion of all and not the fearful exclusion of some. An open and inclusive society values the individual and embraces diversity. This means the same dignity, freedom and equal access to rights, education, culture and public services for all, regardless of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, sexual orientation, gender identity or age. In this society, religion is separated from the State.

10.

Building on the achievements of the feminist movement, we continue to fight for gender equality. This means that women and men equally share work, share power, share time and share roles, both in the public and in the private realms.

11.

Our shared pride in society guarantees our shared security. A free, peaceful and just society is one in which people are safe as they go about their lives.

12.

International solidarity means our political practice is always outward looking. Our solidarity goes beyond national borders. Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.

To put our principles into action in a world of economic, social and cultural interconnection, new progressive politics linking local, regional, national and European levels are needed to regain democratic control. A comprehensive approach to policy making that integrates all levels of governance is the guarantee to making each and every individual’s life more secure in the global, multi-polar age. A progressive, democratic European Union, with solidarity between European people’s and countries, reinforces democratic sovereignty on the national level on one side, and the international on the other.

Our commitment to European integration transcends competition between countries and reflects our determination to oppose the erosion of social rights. It embodies our pledge to build a European Union with lasting common political, social and economic realities, not only provisional cooperation between governments. There can be no political decision making without democratic control, no economic Union without a social Union, and no social Union without a common budget to support investment and reduce inequalities in the European Union. Alongside a political and economic European Union, an integrated Social Europe is crucial to improve the living conditions for citizens, in all countries indiscriminately. Our historical task is to work towards a progressive harmonization within a political Union, making it a tool for justice and emancipation.

A political voice that is truly progressive is needed in Europe. Unified action by the socialist, social democratic, labour and democratic progressive movement in the European Union and throughout Europe, and in cooperation with our partners within civil society and trade unions is required. The Party of European Socialists embodies these principles for action. Together, we will continue our political struggle in the European Union for progressive societies in the 21st century.

Annex 2

Article 1.2. of the Statutes

 

Партия на европейските социалисти, in Bulgarian

 

Stranka europskih socijalista, in Croatian

 

Evropská Strana Sociálně Demokratická, in Czech

 

De Europæiske Socialdemokraters Parti, in Danish

 

Partij van de Europese Sociaaldemocraten, in Dutch

 

Party of European Socialists, in English

 

Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei, in Estonian

 

Euroopan Sosialidemokraattinen Puolue, in Finnish

 

Parti Socialiste Européen, in French

 

Sozialdemokratische Partei Europas, in German

 

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, in Greek

 

Európai Szocialisták Pártja, in Hungarian

 

Páirtí na Soisialach um Eoraip, in Irish

 

Partito del Socialismo Europeo, in Italian

 

Eiropas Sociâldemokrâtu Partija, in Latvian

 

Europos Socialdemokratu Partija, in Lithuanian

 

Parti tas-Socjalisti Ewropej, in Maltese

 

De Europeiske Sosialdemokraters Parti, in Norwegian

 

Partia Europejskich Socjalistów, in Polish

 

Partido Socialista Europeu, in Portuguese

 

Partidul Socialistilor Europeni, in Romanian

 

Strana Európskych Socialistov, in Slovakian

 

Stranka Evropskih Socialdemokratov, in Slovenian

 

Partido Socialista Europeo, in Spanish

 

Europeiska Socialdemokraters Parti, in Swedish

Annex 3

Article 3.3. of PES Statutes

‘For a modern, pluralist and tolerant Europe’ declaration adopted by the 5th PES Congress on 7-8 May 2001 in Berlin.

We, the European socialist, social democratic and labour parties, reaffirm democracy, freedom, equality and solidarity as our central political values.

The belief that all humans are of equal worth is fundamental to our vision and our purpose as a movement. We fight racism because it disfigures society at a cost to everyone in it and because it diminishes the human dignity that is everyone’s birthright.

Real justice can only thrive in a society that is open and tolerant. The free expression of different cultures, different faiths, different orientations and different life choices is the basis of an open society. Prejudice, discrimination and intolerance are the enemies of a common European cultural heritage which build its identity not on the membership to a same ethnic group, to a same soil or to a same blood but on sharing the same principles and fundamental rights for people.

The universality of rights in which we believe is not limited by colour or creed. That is why social democrats have led the way with legislation across Europe to oppose discrimination and to ban expressions of race hatred. But there must be more to the creation of a successful multi-ethnic society than measures to combat racism in its overt form. We must also create a positive climate in which all ethnic communities have the full opportunity to contribute their creativity and talents to the societies in which they live. We must reject cultural chauvinism and make it clear that our national and European identities are shared concepts which all communities have a role in helping to shape.

The promotion of tolerance and mutual respect has always been a central objective of social democracy. But it is all the more relevant to the modern world. The global era and the revolution in communications have produced global population movements without parallel in history. Successive waves of immigration have added greatly to Europe’s ethnic and cultural diversity. We do not see this as a threat. It is an asset which has strengthened our economy, enriched our culture and broadened our understanding of the world.

The countries of the European Union, and the countries in the accession process, share a common set of values of freedom, equality and tolerance. We seek to share these values with our neighbours. In particular we will work in the former Yugoslavia to close the past of ethnic hatred and ethnic nationalism. We offer a future to the new democracies of the Western Balkans based on equal rights for all citizens regardless of ethnic identity.

Therefore we reaffirm our support for the Charter of European political parties for a non-racist society and commit ourselves to upholding its principles. In particular, all PES parties adhere to the following principles of good practice and invite other European political families to do the same:

To refrain from any form of political alliance or cooperation at all levels with any political party which incites or attempts to stir up racial or ethnic prejudices and racial hatred.

To strive for fair representation of citizens without distinction of origin at all levels of the parties with a special responsibility for the party leadership to stimulate and support the recruitment of candidates from these groups for political functions as well as membership.

To strive for fair representation and democratic involvement of all ethnic minorities in society and its institutions. Democracy is not the property of the majority and our concept of citizenship is an inclusive one.

Bigotry and racism towards people of different ethnic identities is parent to xenophobia towards the foreigner. Those who cannot come to terms with ethnic diversity at home will be incapable of building a successful, modern Europe. Conversely, we who support pluralism at home are better equipped to forge strong partnerships abroad. We must ensure that political chauvinism and narrow nationalism are consigned to Europe’s past.

Appendix

Register of PES members

(Article 9 of the PES Statutes)

Memberships are ruled by Chapter II of the PES Statutes

The following Parties and organisations are members of the PES:

FUL MEMBER PARTIES

 

Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ (Austria)

 

Parti Socialiste – PS (Belgium)

 

Sociaal Progressief Alternatief – sp.a (Belgium)

 

Bulgarska Sotsialisticheska Partiya – BSP (Bulgaria)

 

Socijaldemokratska Partija Hrvatske – SDP (Croatia)

 

Kinima Sosialdemokraton – EDEK (Cyprus)

 

Ceská strana sociálne demokratická – CSSD (Czech Republic)

 

Socialdemokratiet – SD (Denmark)

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond – SDE (Estonia)

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – SDP (Finland)

 

Parti Socialiste – PS (France)

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD (Germany)

 

The Labour Party (Great Britain)

 

Panellinio Sosialistiko Kinima – PASOK (Greece)

 

Magyar Szocialista Párt – MSzP (Hungary)

 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt – MSzDP (Hungary)

 

An Luch Oibre/The Labour Party (Ireland)

 

Partito Democratico – PD (Italy)

 

Partito Socialista – PSI (Italy)

 

Lietuvos Socialdemokratu Partija – LSDP (Lithuania)

 

Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterparte – LSAP (Luxembourg)

 

Partit Laburista – PL (Malta)

 

Partij van de Arbeid – PvdA (The Netherlands)

 

Social Democratic and Labour Party – SDLP (Northern Ireland)

 

Det Norske Arbeiderparti (Norway)

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD (Poland)

 

Unia Pracy – UP (Poland)

 

Partido Socialista – PS (Portugal)

 

Partidul Social Democrat – PSD (Romania)

 

SMER — sociálna demokracia – SMER (Slovakia)

 

Socialni Demokrati – SD (Slovenia)

 

Partido Socialista Obrero Español – PSOE (Spain)

 

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – SAP (Sweden)

FULL MEMBER ORGANISATIONS

 

Political Groups in the EU institutions

 

Group of the Progressive Alliance of Socialist & Democrats in the European Parliament (S&D)

 

PES Group in the Committee of the Regions

 

Sectoral organisations of the PES

 

PES Women

 

Young Europen Socialists (YES)

 

Political Foundation

 

Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

ASSOCIATE PARTIES

 

Parti Socialist e Shqipërisë – PS (Albania)

 

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine – SDP (Bosnia & Herzegovina)

 

Pariya Bulgarski Socialdemokrati – pBS (Bulgaria)

 

Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija – SDSM (FYR Macedonia)

 

Samfylkingin (Iceland)

 

Sociāldemokrātiskā partija ‘Saskaņa’ – SDPS (Latvia)

 

Partidului Democrat din Moldova – DP (Moldova)

 

Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS (Montenegro)

 

Socijaldemokratska Partija Crne Gore – SDP (Montenegro)

 

Demokratska stranka – DS (Serbia)

 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz/Parti Socialiste Suisse – PS (Switzerland)

 

Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Turkey)

 

Halklarin Demokratik Partisi – HDP (Turkey)

ASSOCIATED ORGANISATIONS

 

Rainbow Rose, the LGBT network in the PES

 

Progressive Alliance

 

Socialist Group in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

 

Socialist Group in the Parliamentary Assembly of the OSCE

 

Socialist Internationa

OBERVER PARTIES

 

ARF-Dashnaktsutyun – ARF (Armenia)

 

Partit Socialdemòcrata – PSD (Andorra)

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi – CTP (Cyprus)

 

ESDP (Egypt)

 

Georgian Dream (Georgia)

 

Israel Labor Party (Israel)

 

Meretz (Israel)

 

Latvijas Socialdemokratiska Stradnieky Partija – LSDSP (Latvia)

 

Fatah (Palestine)

 

Partito dei Socialisti e dei Democratici – PSD (San Marino)

 

FDTL-Ettakatol – FDTL (Tunisia)

 

Union Socialiste del Forces Populaires – USFP (Morocco)

OBSERVER ORGANISATIONS

 

CEE Network for Gender Issues

 

European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS)

 

European Senior Organisation (ESO)

 

International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI)

 

International Social Democratic Union for Education (ISDUE)

 

International Union of Socialist Youth (IUSY)

 

Joint Committee of the Nordic Social Democratic Labour Movement (SAMAK)

 

Socialist International Women (SIW)

 

PES Local – Socialist Local Representatives in Europe (1)

Brussels, 25 April 2017.

Sergei STANISHEV

President

Party of European Socialists


(1)  Former USLRRE


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/51


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8560 — HAPM/Magna/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 230/07)

1.

In data 10 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. (Cina) («HAPM»), controllata in ultima istanza da Aviation Industry Corporation of China, Beijing (Cina) («AVIC»), e Magna International Inc. (Canada) («Magna») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Hubei HAPM MAGNA Seating Systems Co., Ltd., (Cina) (la «JV») mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   HAPM: fornitura di componenti dei meccanismi e della struttura dei sedili,

—   Magna: fornitura di una vasta gamma di componenti auto tra cui carrozzeria, telaio, esterni, sedili, gruppo propulsore, sistemi di visione e di chiusura, moduli per tetti, nonché progettazione e produzione su commessa del veicolo completo,

—   JV: opererà nella produzione e vendita di componenti per sedili di autovetture e veicoli commerciali leggeri (strutture e meccanismi dei sedili) per il mercato cinese. La JV sarà attiva esclusivamente in Cina e potrebbe espandersi in altri paesi asiatici in futuro. Le parti non hanno previsto di espandere le attività della JV nel SEE.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8560 — HAPM/Magna/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/52


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 230/08)

1.

In data 7 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Digital Bridge Holdings, LLC («DB», USA), Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada), Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) e Teachers Insurance and Annuity Association of America («TIAA», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Vantage Data Centers Holding Company («Vantage», Stati Uniti) mediante scambio di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   DB: possesso di interessi in aziende di infrastrutture di comunicazione;

—   PSPIB: gestione di investimenti connessi ai piani pensionistici della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato;

—   TIAA: fornitura di prodotti e servizi di investimento a chi lavora nei settori accademico, della ricerca, medico e culturale negli Stati Uniti.

—   Vantage: possiede e gestisce cinque data center interamente dati in locazione in due campus ubicati a i) Santa Clara, California, e ii) Quincy, Washington, Stati Uniti, per una capacità totale di circa 56 MW.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/53


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Repubblica moldova

(2017/C 230/09)

Nel contesto dell’accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica i relativi Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra (1), viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, quale indicazione geografica, le denominazioni moldove indicate in appresso.

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:

AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, che dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (3) oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione con uno dei seguenti paesi:

Cile (4)

Corea (5)

America centrale (6)

Colombia, Peru ed Ecuador (7)

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (8)

Canada (9)

Albania (10)

Montenegro (11)

Bosnia-Erzegovina (12)

Serbia (13)

Georgia (14)

Stati della SADC aderenti all’APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa e Swaziland) (15)

Ucraina (16)

Svizzera (17)

Messico (18)

c)

tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La pubblicazione del presente avviso non implica automaticamente che alle denominazioni in questione sarà infine concessa la protezione nell’Unione europea in quanto indicazioni geografiche. L’eventuale tutela delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo delle fasi successive del procedimento nell’ambito dell’accordo di associazione e dei conseguenti atti giuridici.

Indicazioni geografiche

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Tipo di prodotto

Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi

Confettura di petali di rosa

Rachiu de caise de Nimoreni

Bevanda spiritosa


(1)  GU L 260 del 31.8.2014, pag. 4.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

(5)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(6)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.).

(7)  Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

(8)  Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).

(9)  Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).

(10)  Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra – Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).

(11)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

(12)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

(13)  Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

(14)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(15)  Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).

(16)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(17)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(18)  Decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15).


Rettifiche

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/56


Rettifica della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 101 del 27 aprile 2004 )

(2017/C 230/10)

Pagina 57, punto 18:

anziché:

«comp-amicus@cec.eu.int»

leggasi:

«comp-amicus@ec.europa.eu».