ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 229

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
14 luglio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 229/01

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori [Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281, in particolare gli allegati III e IV]  ( 1 )

1

2017/C 229/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)  ( 1 )

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/1


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

[Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori (1) per l’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281, in particolare gli allegati III e IV]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 229/01)

1.    Bibliografia

Parametro

Organizzazione europea di normazione

Riferimento/titolo

Note

Generatori di aria calda a combustibili gassosi

Pnom, capacità di riscaldamento nominale

Pmin, capacità di riscaldamento minima

CEN

[cfr. nota]

Le norme EN 1020:2009, EN 1319:2009, EN 1196:2011, EN 621:2009 e EN 778:2009 non descrivono metodi per stabilire la potenza termica. L’efficienza è calcolata in base alla perdita dei gas combusti e alla portata termica.

La potenza termica Pnom può essere calcolata in base all’equazione Pnom = Qnom * ηth,nom, dove Qnom rappresenta la portata termica nominale e ηth,nom l’efficienza nominale. Pnom si basa sul potere calorifico superiore del combustibile.

Analogamente, Pmin può essere calcolata sulla base dell’equazione Pmin = Qmin * ηth,min

ηth,nom efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale

 

EN 1020:2009, punto 7.4.5

EN 1319:2009, punto 7.4.4

EN 1196:2011, punto 6.8.2

EN 621:2009, punto 7.4.5

EN 778:2009, punto 7.4.5

L’efficienza può essere determinata secondo le modalità descritte nelle norme vigenti, ma è espressa sulla base del potere calorifico superiore del combustibile

ηth,min efficienza utile a carico minimo

 

EN 1020:2009, punto 7.4.6

EN 1319:2009, punto 7.4.5

EN 1196:2011, punto 6.8.3

EN 621:2009, punto 7.4.6

EN 778:2009, punto 7.4.6

L’efficienza può essere determinata secondo le modalità descritte nelle norme vigenti, ma è espressa sulla base del potere calorifico superiore del combustibile

AFnom flusso d’aria alla capacità di riscaldamento nominale

AFmin flusso d’aria a carico minimo

 

[cfr. nota]

Nessuna delle norme descrive metodi per stabilire la portata d’aria (o aria di mandata).

elnom consumo di energia elettrica alla capacità di riscaldamento nominale

elmin consumo di energia elettrica a carico minimo

 

[cfr. nota]

Secondo la norma EN 1020:2009, la potenza elettrica assorbita è espressa sulla targhetta (punto 8.1.2. f) in volt, ampere, ecc. Il costruttore può convertire i valori applicabili in watt utilizzando convenzioni comuni.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta a non includere nel consumo di energia elettrica il ventilatore per il trasporto/la distribuzione di aria calda.

elsb consumo di energia elettrica in modo stand-by

 

IEC 62301:2011-01

IEC 62301:2011 si applica agli elettrodomestici/questioni da discutere con le commissioni tecniche competenti

Ppilot consumo di energia della fiamma pilota permanente

 

[cfr. nota]

Secondo la norma EN 1020:2009, punto 8.4.2, le istruzioni tecniche per l’installazione e l’adattamento debbono riportare una tabella tecnica con dati relativi alla portata termica, alla potenza termica, alle caratteristiche nominali di ogni bruciatore di accensione (ecc.), ai volumi di aria di mandata, ecc. La portata termica della fiamma pilota permanente può essere determinata secondo modalità simili a quelle per la portata termica principale.

Emissioni di ossidi di azoto (NOx)

CEN

Relazione CR CEN 1404:1994)

I valori delle emissioni di NOx devono essere espressi in mg/kWh, sulla base del potere calorifico superiore (PCS) del combustibile.

Fenv perdite dell’involucro

CEN

EN 1886:2007

Classe di isolamento sulla base di cinque classi, indicate come T1-T5

Codice IP (grado di protezione da agenti esterni)

 

EN 60529:1991/

AC:2016-12

 

Generatori di aria calda a combustibili liquidi

Pnom, capacità di riscaldamento nominale

Pmin, carico minimo

CEN

EN 13842:2004 Generatori d’aria calda a convezione forzata alimentati con olio combustibile — Apparecchi fissi e trasportabili

La norma EN 13842:2004 non descrive metodi per stabilire la potenza termica.

La potenza termica Pnom può essere calcolata in base all’equazione Pnom = QN * ηth,nom, dove QN rappresenta la portata termica nominale (punto 6.3.2.2) e ηnom l’efficienza alla capacità di riscaldamento nominale. QN e η si basano sul potere calorifico superiore del combustibile.

Analogamente, Pmin può essere calcolato sulla base dell’equazione Pmin = Qmin * ηth,min, dove Qmin e ηth,min rappresentano la portata termica e l’efficienza a condizioni di carico minimo

ηth,nom efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale

ηth,min efficienza utile a carico minimo

EN 13842:2004 punto 6.5.6, applicabile al carico nominale o minimo

ηth,nom è pari a η nel punto 6.5.6

AFnom flusso d’aria alla capacità di riscaldamento nominale

AFmin flusso d’aria a carico minimo

[cfr. nota]

Nessuna delle norme descrive metodi per stabilire la portata d’aria (o aria di mandata).

elnom consumo di energia elettrica alla capacità di riscaldamento nominale

elmin consumo di energia elettrica a carico minimo

elmin consumo di energia elettrica in modo stand-by

[cfr. nota]

Secondo la norma EN 1020:2009, la potenza elettrica assorbita è espressa sulla targhetta (punto 8.1.2. k) in volt, ampere, ecc. Il costruttore può convertire i valori applicabili in watt utilizzando convenzioni comuni.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta a non includere nel consumo di energia elettrica il ventilatore per il trasporto/la distribuzione di aria calda.

Emissioni di ossidi di azoto (NOx)

CEN

EN 267:2009+ A1:2011 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata;

Punto 4.8.5 — Valori limite delle emissioni di NOx e CO;

Punto 5 — Prove. Allegato B. Calcolo delle emissioni e correzioni.

I valori relativi alle emissioni di NOx sono espressi sulla base del valore calorifico superiore del combustibile.

Fenv perdite dell’involucro

CEN

EN 1886:2007

Classe di isolamento sulla base di cinque classi, indicate come T1-T5

Codice IP (grado di protezione da agenti esterni)

 

EN 60529:1991/

AC:2016-12

 

Generatori di aria calda che utilizzano l’effetto Joule elettrico

Pnom, capacità di riscaldamento nominale e Pmin, potenza termica a carico minimo

CEN

IEC/EN 60675 ed 2.1; 1998 punto 16

Non è stata ancora individuata una norma per la misurazione della potenza termica dei generatori di aria calda.

L’energia elettrica assorbita a carico nominale o minimo è considerata rappresentativa della potenza termica nominale o minima.

Pnom e Pmin corrispondono all’energia a disposizione di cui alla norma IEC 60675 ed. 2.1:1998 a carico nominale e minimo, meno il requisito di potenza per i ventilatori che distribuiscono l’aria calda e il requisito di potenza relativo ai sistemi di controllo elettronici, ove pertinente.

ηth,nom efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale

ηth,min efficienza utile a carico minimo

n.d.

[cfr. nota]

100 % è il valore predefinito.

n.d.

AFnom flusso d’aria alla capacità di riscaldamento nominale

AFmin flusso d’aria a carico minimo

 

[cfr. nota]

Nessuna delle norme descrive metodi per stabilire la portata d’aria (o aria di mandata).

elmin consumo di energia elettrica in modo stand-by

 

IEC 62301:2011-01

 

Fenv perdite dell’involucro

CEN

EN 1886:2007

Classe di isolamento sulla base di cinque classi, indicate come T1-T5

Codice IP (grado di protezione da agenti esterni)

 

EN 60529:1991/

AC:2016-12

 

Refrigeratori d’ambiente, condizionatori d’aria e pompe di calore elettrici

SEER

CEN

EN 14825:2016, punto 6.1

 

QC

 

EN 14825:2016, punto 6.2

 

QCE

 

EN 14825:2016, punto 6.3

 

SEERon,part load ratio

 

EN 14825:2016, punto 6.4

 

EERbin(Tj), CRu, Cc, Cd

 

EN 14825:2016, punto 6.5

 

ηs,h

 

EN 14825:2016, punto 7.1

ηs è pari a ηs,h

SCOP

 

EN 14825:2016, punto 7.2

 

QH

 

EN 14825:2016, punto 7.3

 

QHE

 

EN 14825:2016, punto 7.4

 

SCOPon,part load ratio

 

EN 14825:2016, punto 7.5

 

COPbin(Tj), CRu, Cc, Cd

 

EN 14825:2016, punto 7.6

 

Cc e Cd

 

EN 14825:2016, punti 8.4.2 e 8.4.3

Cc è pari a Cd,c o Cd,h

Cd è pari a Cd,c o Cd,h

Poff, Psb, Pck & Pto

 

EN 14825:2016, punto 9

 

Refrigeratori d’ambiente, condizionatori d’aria e pompe di calore con motori a combustione interna

SPERc

CEN

EN 16905-5:2017, punto 6

 

SGUEc

 

EN 16905-5:2017, punto 6.4

 

SAEFc

 

EN 16905-5:2017, punto 6.5

 

GUEc,pl

 

EN 16905-5:2017, punto 6.10

 

GUEd,c

 

EN 16905-5:2017, punto 6.2

 

QEc & QEh

 

EN 16905-4:2017, punto 4.2.1.2

 

QEhr

 

EN 16905-4:2017, punto 4.2.2.1

 

Qgmc e Qgmh

 

EN 16905-4:2017, punti 4.2.5.2 e 4.2.5.1

 

Qref,c & Qref,h

 

EN 16905-5:2017, punto 6.6

 

SPERh

 

EN 16905-5:2017, punto 7

 

SGUEh

 

EN 16905-5:2017, punto 7.4

 

SAEFh

 

EN 16905-5:2017, punto 7.5

 

SAEFh,on

 

EN 16905-5:2017, punto 7.7

 

AEFh,pl

 

EN 16905-5:2017, punto 7.10

 

AEFd,h

 

EN 16905-5:2017, punto 7.2

 

PEc e PEh

 

EN 16905-4:2017, punto 4.2.6.2

 

Refrigeratori d’ambiente, condizionatori d’aria e pompe di calore a ciclo d’assorbimento

SGUEc

CEN

EN 12309-6:2014, punto 4.3

 

SAEFc

 

EN 12309-6:2014, punto 4.4

 

Qref,c

 

EN 12309-6:2014, punto 4.5

 

SAEFc,on

 

EN 12309-6:2014, punto 4.6

 

GUEc e AEFc

 

EN 12309-6:2014, punto 4.7

 

SPERh

 

EN 12309-6:2014, punto 5.3

 

SGUEh

 

EN 12309-6:2014, punto 5.4

SAEFh

 

EN 12309-6:2014, punto 5.5

 

Qref,h

 

EN 12309-6:2014, punto 5.6

 

SAEFh,on

 

EN 12309-6:2014, punto 5.7

 

GUEh e AEFh

 

EN 12309-6:2014, punto 5.8

 

Chiller di processo ad alta temperatura

Carico di refrigerazione PdesignR

 

Analogo alla norma EN 14825:2016, punto 3.1.44

 

Coefficiente di carico parziale

 

Analogo alla norma EN 14825:2016, punto 3.1.56

 

Capacità dichiarata DC

 

Analogo alla norma EN 14825:2016, punto 3.1.31

 

Indice di capacità CR

 

Analogo alla norma EN 14825:2016, punto 3.1.17

 

Intervalli orari

 

Come definiti nell’allegato III, tabella 28, del regolamento (UE) 2016/2281.

 

Indice di efficienza energetica alla capacità dichiarata EERDC

 

EN 14511-1/-2/-3:2013 per la definizione dei valori EER a determinate condizioni

I valori EER comprendono le perdite da degradazione registrate quando la capacità dichiarata del chiller è superiore al fabbisogno di refrigerazione

Indice di efficienza energetica a condizioni di carico parziale o Totale EERPL

 

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR)

 

Punto 5 della presente comunicazione (Commissione europea)

 

Controllo della capacità

 

Come da norma EN 14825:2016, punto 3.1.32

Cfr. commenti relativi al controllo della capacità di condizionatori, chiller e pompe di calore

Coefficiente di degradazione CC

 

Come da norma EN 14825:2016, punto 8.4.2

 

Condizionatori d’aria multisplit e pompe di calore multisplit

EERoutdoor

CEN

EN 14511-3:2013, allegato I

Caratteristiche nominali delle unità multisplit per interni ed esterni e sistemi multisplit modulari di recupero calore

COPoutdoor

CEN

EN 14511-3:2013, allegato I

Caratteristiche nominali delle unità multisplit per interni ed esterni e sistemi multisplit modulari di recupero calore

Non vi è alcuna norma europea che disciplina le pompe di calore con motore a combustibile liquido a compressione di vapore o gassoso. Il gruppo di lavoro CEN/TC 299 — WG3 è al momento al lavoro su una norma.

Le norme europee EN 12309 parte 1 e parte 2, che disciplinano le pompe di calore a ciclo di assorbimento a combustibile liquido o gassoso, sono attualmente in fase di revisione nell’ambito di CEN/TC299 — WG2, in particolare per il calcolo dell’efficienza energetica stagionale.

2.    Ulteriori elementi per le misurazioni e il calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dei generatori di aria calda

2.1.   Punti di prova

L’efficienza utile, la potenza termica utile, il consumo di energia elettrica e il flusso d’aria sono misurati alla potenza termica nominale e minima.

2.2.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dei generatori di aria calda

a)

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηS per i generatori di aria calda che utilizzano combustibili è definita come segue:

Formula

b)

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηS per i generatori di aria calda che utilizzano energia elettrica è definita come segue:

Formula

dove:

ηS,on è l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo, espressa in %,

CC è il coefficiente di conversione definito nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2281,

F(i) sono le correzioni calcolate in base al punto 2.7 in appresso ed espresse in %.

2.3.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo Formula è calcolata come segue:

Formula

dove:

ηS,th è l’efficienza energetica termica stagionale, espressa in %,

ηS,flow è l’efficienza di emissione per flusso d’aria specifico, espressa in %.

2.4.   Calcolo dell’efficienza energetica termica stagionale ηS,th

L’efficienza energetica termica stagionale ηS,th è calcolata come segue:

Formula

dove:

ηth,nom è l’efficienza utile a carico nominale (massimo), espressa in % e basata sul PCS;

ηth,min è l’efficienza utile a carico minimo, espressa in % e basata sul PCS;

Fenv è il fattore di perdita dell’involucro per il generatore di calore, espresso in %.

2.5.   Calcolo della perdita dell’involucro

Il fattore di perdita dell’involucro Fenv dipende dalla collocazione prevista dell’unità e si calcola come segue:

a)

se il generatore di aria calda deve essere installato nell’area riscaldata:

Fenv = 0

b)

se la protezione contro l’ingresso di acqua del lato del prodotto che incorpora il generatore di calore ha un codice IP pari a x4 o superiore (codice IP in base alla norma IEC 60529, ed 2.1, punto 4.1), il fattore di perdita dell’involucro dipende dalla trasmittanza termica dell’involucro del generatore di calore in base alla tabella 1.

Tabella 1

Fattore di perdita dell’involucro del generatore di calore

Trasmittanza termica (U) [W/m2·K]

Fattore Fenv

U ≤ 0,5

0,4  %

0,5 < U ≤ 1,0

0,6  %

1,0 < U ≤ 1,4

1,0  %

1,4 < U ≤ 2,0

1,5  %

Nessun requisito

5,0  %

2.6.   Calcolo dell’efficienza di emissione ηS,flow

L’efficienza di emissione ηS,flow è calcolata nel modo seguente:

Formula

dove:

Pnom è la potenza in uscita a carico nominale (massimo), espressa in kW,

Pmin è la potenza in uscita a carico minimo, espressa in kW,

AFnom è il flusso d’aria a carico nominale (massimo), espresso in m3/h, corretto a 15 °C equivalenti (V15 °C),

AFmin è il flusso d’aria a carico minimo, espresso in m3/h, corretto a 15 °C equivalenti.

L’efficienza di emissione del flusso d’aria si basa su un aumento della temperatura di 15 °C. Se si prevede che l’unità generi un aumento di temperatura diverso («t»), il flusso d’aria effettivo «V» è ricalcolato in un flusso d’aria equivalente «V15 °C» nel modo seguente:

Formula

dove:

V15 °C è il flusso d’aria equivalente a 15 °C,

V è il flusso d’aria effettivo prodotto,

t è l’aumento di temperatura effettivo prodotto.

2.7.   Calcolo della sommatoria ∑F(i) per i generatori di aria calda

∑F(i) è la sommatoria di diversi fattori di correzione, tutti espressi in percentuale.

Formula

Tali fattori di correzione sono i seguenti:

a)

il fattore di correzione F(1) per l’adattamento della potenza termica tiene conto del modo in cui il prodotto si adatta a un carico calorifico (che può avvenire in fase singola, a due fasi, tramite controllo modulante) e del campo di carico [1-(Pmin/Pnom)] entro il quale il generatore di calore può funzionare in relazione al livello di avanzamento di questa tecnologia, come descritto nella tabella 2.

Per i generatori di aria calda con campi di carico maggiori o avanzati è possibile considerare l’intera gamma di valori del parametro B, con un conseguente valore inferiore del fattore di correzione F(1). Per i generatori con campi di carico inferiori, si prende in considerazione un valore B più basso del valore massimo indicato.

Tabella 2

Calcolo di F(1) in base al controllo della potenza termica e al campo di carico

Controllo della potenza termica

Calcolo di F(1)

dove B è calcolato nel modo seguente:

Fase singola

(nessun campo di carico)

Formula

B = 0 %

Due fasi

(campo di carico massimo: 50 %)

Formula

con B max 2,5 %

Modulante

(campo di carico massimo: 70 %)

Formula

con B max 5 %

b)

il fattore di correzione F(2) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto a un consumo ausiliario di energia elettrica per i generatori di aria calda, espresso in %, e si calcola nel modo seguente:

i)

per i generatori di aria calda a combustibili:

Formula

ii)

per i generatori di aria calda a energia elettrica:

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica registrato quando il prodotto fornisce la potenza termica nominale, eccetto l’energia necessaria al ventilatore per il trasporto dell’aria, espressa in kW,

elmin è il consumo di energia elettrica registrato quando il prodotto fornisce la potenza termica minima, eccetto l’energia necessaria al ventilatore per il trasporto dell’aria, espressa in kW,

elsb è il consumo di energia elettrica registrato quando il prodotto è in modo standby, espressa in kW;

OPPURE può essere applicato un valore predefinito di cui alla norma EN 15316-1.

c)

il fattore di correzione F(3) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente per i sistemi di combustione con ventilazione a gravità (aria di combustione trasportata per tiraggio naturale), in quanto occorre tenere conto delle perdite di calore aggiuntive nei momenti in cui il bruciatore è spento.

i)

Per i generatori di aria calda nei quali il trasporto dell’aria di combustione avviene per tiraggio naturale:

F(3) = 3 %

ii)

Per i generatori di aria calda nei quali il trasporto dell’aria di combustione avviene per tiraggio forzato:

F(3) = 0 %

d)

il fattore di correzione F(4) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo di energia elettrica della fiamma pilota permanente e si calcola nel modo seguente:

Formula

dove il valore 4 rappresenta il rapporto tra il periodo medio di riscaldamento (4 000 ore/anno) e la durata media del modo attivo (1 000 ore/anno).

3.    Elementi aggiuntivi per i calcoli relativi all’efficienza stagionale del riscaldamento e del raffrescamento d’ambiente di refrigeratori d’ambiente, condizionatori d’aria e pompe di calore

3.1.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente per le pompe di calore

a)

Per le pompe di calore a energia elettrica

i)

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηS,h è definita come segue:

Formula

dove:

SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale, espresso in %,

F(i) sono le correzioni calcolate secondo il punto 3.3, espresse in %.

ii)

Il valore SCOP delle pompe di calore a energia elettrica è così calcolato:

Formula

dove:

Formula

e

Formula

dove

Formula

iii)

Il valore COPbin(Tj) è determinato come segue:

(1)

per le unità a capacità fissa:

se la capacità di riscaldamento più bassa dichiarata supera il carico parziale di riscaldamento (o l’indice di capacità CRu <1,0):

Formula

dove:

COPbin(Tj) = coefficiente di prestazione specifico dell’intervallo,

COPd(Tj) = coefficiente di prestazione dichiarato,

Cd = 0,25 (valore predefinito) o valore stabilito tramite una prova dei cicli;

e

Formula

(2)

per le unità a capacità variabile o progressiva:

Determinare la capacità di riscaldamento dichiarata e il valore COPd(Tj) alla fase più vicina o all’incremento del controllo della capacità dell’unità per raggiungere il carico di calore richiesto.

Se questa fase consente di raggiungere il carico di riscaldamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di riscaldamento richiesto di 9 kW), si presume che COPbin(Tj) sia uguale a COPd(Tj).

Se questa fase non consente di raggiungere il carico di riscaldamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di riscaldamento richiesto di 9 kW), determinare la capacità e il valore COPbin(Tj) alle temperature di carico parziale definite per le fasi a ciascun estremo del carico di riscaldamento richiesto. La capacità di carico parziale e il COPbin(Tj) al carico di riscaldamento richiesto sono successivamente determinati per interpolazione lineare tra i risultati ottenuti da queste due fasi.

Se la fase di controllo più piccola dell’unità permette solamente una capacità di riscaldamento dichiarata superiore al carico di riscaldamento richiesto, il valore COPbin(Tj) al coefficiente di carico parziale richiesto è calcolato seguendo l’approccio adottato per le unità a capacità fissa;

(3)

per gli intervalli che rappresentano condizioni di funzionamento diverse da quelle illustrate:

il valore COPbin è stabilito per interpolazione, a eccezione delle condizioni di carico parziale al di sopra della condizione di carico parziale A, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione A, e delle condizioni di carico parziale al di sotto della condizione di carico parziale D, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione D.

b)

Per le pompe di calore a combustibile

i)

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηS,heat è definita nel modo seguente:

Formula

dove:

SPERh è l’indice stagionale di energia primaria per il riscaldamento, espresso in %,

F(i) sono le correzioni calcolate secondo il punto 3.3, espresse in %.

ii)

Calcolo del valore SPERh delle pompe di calore a combustione interna

Formula

dove:

Formula

iii)

GUEh,bin e SAEFh sono determinati come segue:

Formula

dove:

QEc = capacità di riscaldamento reale, in kW,

QEc = capacità reale di recupero del calore, in kW,

Qgmh = portata termica misurata, in kW,

GUEh tiene conto altresì degli effetti della degradazione dovuti a cicli simili a quelli delle pompe di calore elettriche;

e

Formula

dove

Formula

e

Formula

e

Formula

e

QEc = capacità di riscaldamento reale, in kW,

QEc = capacità reale di recupero del calore, in kW,

PEh = potenza elettrica reale assorbita di riscaldamento, in kW,

AEFh tiene conto altresì degli effetti della degradazione dovuti a cicli simili a quelli delle pompe di calore elettriche.

(1)

Per le unità a capacità fissa:

se la capacità di riscaldamento più bassa dichiarata supera il carico parziale per il riscaldamento (o l’indice di capacità CRu <1,0):

Formula

e

Formula

dove

GUEd(Tj) = efficienza dichiarata di utilizzo del gas alla temperatura esterna Tj,

AEFd(Tj) = fattore di energia ausiliaria dichiarata alla temperatura esterna Tj,

Cd = 0,25 (valore predefinito) o valore stabilito sulla base di una prova dei cicli;

e

Formula

(2)

Per le unità a capacità variabile o progressiva:

determinare la capacità di riscaldamento dichiarata alla fase più vicina o all’incremento del controllo della capacità dell’unità per raggiungere il carico di calore richiesto.

Se questa fase permette alla capacità di riscaldamento di raggiungere il carico di riscaldamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di riscaldamento richiesto di 9 kW), si presume che il valore GUEbin(Tj) sia uguale a GUEd(Tj) e che il valore AEFbin(Tj) sia uguale a AEFd(Tj).

Se questa fase non consente di raggiungere il carico di riscaldamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di riscaldamento richiesto di 9 kW), determinare la capacità e i valori GUEbin(Tj) e AEFbin(Tj) alle temperature di carico parziale definite per le fasi a ciascun estremo del carico di riscaldamento richiesto. La capacità di riscaldamento a carico parziale, i valori GUEbin(Tj) e AEFbin(Tj) al carico di riscaldamento richiesto sono successivamente determinati per interpolazione lineare tra i risultati ottenuti da queste due fasi.

Se la fase di controllo più piccola dell’unità permette solamente una capacità di riscaldamento dichiarata superiore al carico di riscaldamento richiesto, i valori GUEbin(Tj) e AEFbin(Tj) al coefficiente di carico parziale richiesto sono calcolati seguendo l’approccio adottato per le unità a capacità fissa.

Per gli intervalli che rappresentano condizioni di funzionamento diverse da quelle illustrate, i valori GUEbin e AEFbin sono stabiliti per interpolazione, a eccezione delle condizioni di carico parziale al di sopra della condizione di carico parziale A, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione A, e delle condizioni di carico parziale al di sotto della condizione di carico parziale D, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione D.

3.2.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del raffrescamento d’ambiente dei chiller e dei condizionatori d’aria

a)

Per i chiller e i condizionatori d’aria elettrici

i)

L’efficienza energetica stagionale del raffrescamento d’ambiente ηS,c è definita come segue:

Formula

dove:

SEER è l’efficienza energetica stagionale del raffrescamento d’ambiente in modo attivo, espressa in %,

F(i) sono le correzioni calcolate secondo il punto 3.3 espresse in %.

ii)

Calcolo di SEER:

Formula

dove:

Formula

e

Formula

dove

Formula

iii)

Il valore EERbin (Tj) è calcolato come segue:

(1)

per i condizionatori d’aria elettrici (connessi a un sistema di raffreddamento ad aria) con capacità di controllo fissa:

se la capacità di raffrescamento più bassa dichiarata supera il carico parziale per il raffrescamento (o l’indice di capacità CRu <1,0):

Formula

dove:

EERd(Tj) = coefficiente di prestazione dichiarato,

Cd = 0,25 (valore predefinito) o valore stabilito tramite una prova dei cicli,

Formula.

(2)

per i refrigeratori d’ambiente e i chiller di processo ad alta temperatura elettrici (connessi a un sistema di raffreddamento ad acqua) con capacità di controllo fissa:

Se la capacità di raffrescamento più bassa dichiarata supera il carico parziale per il raffrescamento (o l’indice di capacità CRu < 1,0):

Formula

dove:

EERd(Tj) = coefficiente di prestazione dichiarato,

CC = 0,9 (valore predefinito) o valore stabilito sulla base di una prova dei cicli,

Formula.

(3)

per i condizionatori d’aria e i refrigeratori d’ambiente a capacità variabile o progressiva:

determinare la capacità di raffrescamento dichiarata e il valore EERd(Tj) alla fase più vicina o all’incremento del controllo della capacità dell’unità per raggiungere il carico di raffrescamento richiesto.

Se questa fase consente di raggiungere il carico di raffrescamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di raffrescamento richiesto di 9 kW), si presume che EERbin(Tj) sia uguale a EERd(Tj).

Se questa fase non consente di raggiungere il carico di raffrescamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di raffrescamento richiesto di 9 kW), determinare la capacità e il valore EERbin(Tj) alle temperature di carico parziale definite per le fasi a ciascun estremo del carico di raffrescamento richiesto. La capacità di carico parziale e il valore EERbin(Tj) al carico di raffrescamento richiesto sono successivamente determinati per interpolazione lineare tra i risultati ottenuti da queste due fasi.

Se la fase di controllo più piccola dell’unità permette solamente una capacità di raffrescamento dichiarata superiore al carico di raffrescamento richiesto, il valore EERbin(Tj) al coefficiente di carico parziale richiesto è calcolato seguendo l’approccio adottato per le unità a capacità fissa;

(4)

per i chiller di processo ad alta temperatura:

il carico di raffrescamento richiesto è raggiunto con una tolleranza di ± 3 %.

Per gli intervalli che rappresentano condizioni di funzionamento diverse da quelle illustrate, il valore EERbin è stabilito per interpolazione, a eccezione delle condizioni di carico parziale al di sopra della condizione di carico parziale A, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione A, e delle condizioni di carico parziale al di sotto della condizione di carico parziale D, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione D.

b)

Per i chiller e i condizionatori d’aria a combustibile

i)

L’efficienza energetica stagionale del raffrescamento d’ambiente ηS,c è definita come segue:

Formula

dove:

SPERc è l’indice stagionale di energia primaria per il raffrescamento d’ambiente, espresso in %,

F(i) sono le correzioni calcolate secondo il punto 3.3 espresse in %.

ii)

Calcolo di SPERc:

Formula

dove:

Formula

e

Formula

dove

Formula

e

Formula

iii)

GUEc,bin(Tj) e AEFc,bin(Tj) sono calcolati nel modo seguente:

(1)

per i condizionatori d’aria a combustione interna (connessi a un sistema di raffreddamento ad aria) con capacità di controllo fissa:

se la capacità di raffrescamento più bassa dichiarata supera il carico parziale per il raffrescamento (o l’indice di capacità CRu <1,0):

Formula

e

Formula

dove:

GUEd(Tj) = efficienza dichiarata di utilizzo del gas alla temperatura esterna Tj,

AEFd(Tj) = fattore di energia ausiliaria dichiarata alla temperatura esterna Tj,

Cd = 0,25 (valore predefinito) o valore stabilito tramite una prova dei cicli;

e

Formula

(2)

per i refrigeratori d’ambiente a combustione interna (connessi a un sistema di raffreddamento ad acqua) con capacità di controllo fissa:

se la capacità di raffrescamento più bassa dichiarata supera il carico parziale per il raffrescamento (o l’indice di capacità CRu <1,0):

Formula

dove:

EERd(Tj) = coefficiente di prestazione dichiarato,

CC = 0,9 (valore predefinito) o valore stabilito sulla base di una prova dei cicli;

e

Formula

(3)

per le unità a capacità variabile o progressiva:

determinare la capacità di raffrescamento dichiarata alla fase più vicina o all’incremento del controllo della capacità dell’unità per raggiungere il carico di calore richiesto.

Se questa fase permette alla capacità di raffrescamento di raggiungere il carico di raffrescamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di raffrescamento richiesto di 9 kW), si presume che il valore GUEbin(Tj) sia uguale a GUEd(Tj) e che il valore AEFbin(Tj) sia uguale a AEFd(Tj).

Se questa fase non consente di raggiungere il carico di raffrescamento richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di raffrescamento richiesto di 9 kW), determinare la capacità e i valori GUEbin(Tj) e AEFbin(Tj) alle temperature di carico parziale definite per le fasi a ciascun estremo del carico di raffrescamento richiesto. La capacità di raffrescamento a carico parziale, i valori GUEbin(Tj) e AEFbin(Tj) al carico di raffrescamento richiesto sono successivamente determinati per interpolazione lineare tra i risultati ottenuti da queste due fasi.

Se la fase di controllo più piccola dell’unità permette solamente una capacità di raffrescamento dichiarata superiore al carico di raffrescamento richiesto, i valori GUEbin(Tj) e AEFbin(Tj) al coefficiente di carico parziale richiesto sono calcolati seguendo l’approccio adottato per le unità a capacità fissa.

Per gli intervalli che rappresentano condizioni di funzionamento diverse da quelle illustrate, i valori GUEbin e AEFbin sono stabiliti per interpolazione, a eccezione delle condizioni di carico parziale al di sopra della condizione di carico parziale A, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione A, e delle condizioni di carico parziale al di sotto della condizione di carico parziale D, per le quali saranno utilizzati gli stessi valori della condizione D.

e

Formula

dove:

QEc = capacità di raffrescamento reale, in kW,

QEhr,c = capacità reale di recupero del calore, in kW,

Qgmc = portata termica misurata di raffrescamento, in kW.

e

Formula

dove:

QEc = capacità di raffrescamento reale, in kW,

QEhr,c = capacità reale di recupero del calore effettivo, in kW,

PCE = potenza elettrica assorbita reale di raffrescamento, in kW.

3.3.   Calcolo di F(i) per refrigeratori d’ambiente, condizionatori d’aria e pompe di calore

a)

La correzione F(1) rappresenta il contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento o del raffrescamento d’ambiente dei prodotti a seguito degli adeguamenti della regolazione della temperatura che incidono sull’efficienza energetica di riscaldamento o raffrescamento d’ambiente, espresso in %:

F(1) = 3  %

b)

La correzione F(2) rappresenta il contributo negativo all’efficienza stagionale del riscaldamento o del raffrescamento d’ambiente del consumo di energia elettrica delle pompe di acqua di falda, espresso in %:

F(2) = 5  %

4.    Elementi aggiuntivi per i calcoli relativi all’efficienza stagionale del riscaldamento e del raffrescamento d’ambiente e per le prove eseguite su condizionatori d’aria multisplit e pompe di calore multisplit.

La scelta dell’unità interna dei condizionatori d’aria multisplit e delle pompe di calore multisplit relativamente alla capacità avviene secondo i seguenti criteri:

stesso tipo di unità interna per le prove;

stesse dimensioni delle unità interne, se è possibile raggiungere un indice di capacità del sistema con un margine di ±5 %; in caso contrario si scelgono dimensioni il più possibile simili, in modo da raggiungere l’indice di capacità del sistema ±5 % con il numero di unità interne sottoindicate;

il numero di unità interne è subordinato ai seguenti criteri:

capacità pari o superiore a 12 kW e inferiore a 30 kW, 4 unità interne,

capacità pari o superiore a 30 kW e inferiore a 50 kW, 6 unità interne,

capacità pari o superiore a 50 kW, 8 unità interne,

capacità pari o superiore a 50 kW con varie unità esterne, la somma delle unità interne è definita per ognuna unità esterna.

5.    Elementi aggiuntivi per i calcoli relativi all’indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura

5.1.   Calcolo dell’indice di prestazione energetica stagionale (SEPR) dei chiller di processo ad alta temperatura

a)

L’indice SEPR è calcolato come quoziente tra il fabbisogno annuo di refrigerazione di riferimento, e il consumo annuo di energia elettrica,

Formula

dove:

Tj è la temperatura dell’intervallo,

j è il numero dell’intervallo,

n è la quantità di intervalli,

PR(Tj) è il fabbisogno di refrigerazione dell’applicazione per la corrispondente temperatura Tj,

hj è il numero degli intervalli orari che si verificano alla corrispondente temperatura Tj,

EERPL(Tj) è il valore EER dell’unità per la corrispondente temperatura Tj. Tale valore tiene conto delle condizioni di carico parziale.

NOTA: tale consumo annuo di energia elettrica comprende il consumo di energia in modo attivo. Altri modi, quali off e standby, non sono pertinenti per le applicazioni di processo, in quanto si presume che l’apparecchio sia in funzione tutto l’anno.

b)

Il fabbisogno di refrigerazione PR(Tj) può essere determinato moltiplicando il valore del pieno carico (PdesignR) con il coefficiente di carico parziale (%) per ciascun intervallo corrispondente. Questi coefficienti di carico parziale sono calcolati utilizzando le formule indicate nelle tabelle 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2281.

c)

L’indice di efficienza energetica EERPL(Tj) alle condizioni di carico parziale A, B, C, D è calcolato come descritto di seguito:

alle condizioni di carico parziale A (pieno carico), la capacità dichiarata di un’unità è considerata pari al carico di refrigerazione (PdesignR);

alle condizioni di carico parziale B, C, D, possono esservi due possibilità:

i)

se la capacità dichiarata (DC) di un’unità corrisponde ai carichi di refrigerazione richiesti, occorre utilizzare il corrispondente valore EERDC dell’unità. Ciò può verificarsi con unità di capacità variabile:

EERPL(TB,C or D) = EERDC

ii)

se la capacità dichiarata di un’unità è superiore al carico di refrigerazione richiesto, l’unità deve eseguire il ciclo acceso/spento. Ciò può verificarsi con unità di capacità fissa o variabile. In questi casi, occorre applicare il coefficiente di degradazione (Cc) per calcolare il valore EERPL corrispondente. Tale calcolo è illustrato di seguito:

(1)

per le unità a capacità fissa

Per ottenere un valore medio nel tempo della temperatura di uscita, le temperature di ingresso e uscita per il test di capacità sono determinate con l’equazione seguente:

toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test — tinlet,capacity test) * CR

dove:

tinlet,capacity test = temperatura di ingresso dell’acqua dell’evaporatore [per le condizioni B, C o D, come da regolamento (UE) 2016/2281, allegato III, tabelle 22 e 23],

t utlet,capacity test = temperatura di uscita dell’acqua dell’evaporatore [per le condizioni B, C o D, come da regolamento (UE) 2016/2281, allegato III, tabelle 22 e 23],

toutlet,average = temperatura media di uscita dell’acqua dell’evaporatore in un ciclo di accensione/spegnimento [ad esempio, + 7 °C come da regolamento (UE) 2016/2281, allegato III, tabelle 22 e 23],

CR = indice di capacità, calcolato come quoziente tra il carico di refrigerazione (PR) e la capacità di refrigerazione (Pd) alle stesse condizioni di funzionamento:

Formula

Per la determinazione del valore toutlet,average è richiesta una procedura iterativa a tutte le condizioni (B, C, D) alle quali la capacità di refrigerazione del chiller (fase di controllo) è più alta del carico di refrigerazione richiesto.

Eseguire la prova alla temperatura toutlet di cui alla tabella 22 o 23 del regolamento (UE) 2016/2281 con il flusso d’acqua determinato per le prove alle condizioni A per i chiller con un flusso d’acqua fisso, o con una differenza di temperatura fissa per i chiller a flusso d’acqua variabile,

calcolare il CR,

applicare il calcolo per la temperatura toutlet,average per calcolare il valore corretto di toutlet,capacity test, con cui eseguire la prova per ottenere il valore toutlet_average pari alla temperatura di uscita di cui all’allegato III, tabelle 22 o 23, del regolamento (UE) 2016/2281,

effettuare nuovamente la prova con il valore toutlet corretto e lo stesso flusso d’acqua,

ricalcolare il CR,

ripetere le operazioni precedenti finché non si registra più alcuna variazione di CR e toutlet,capacity test.

Successivamente, per ciascuna condizione a carico parziale B, C, D il valore EERPL è calcolato nel modo seguente:

Image Testo di immagine

dove:

EERDC è il valore EER corrispondente alla capacità dichiarata (DC) dell’unità alle stesse condizioni di temperatura delle condizioni di carico parziale B, C, D,

Cc è il coefficiente di degradazione per i chiller per le condizioni di carico parziale B, C, D,

CR è l’indice di capacità per le condizioni di carico parziale B, C, D.

Per i chiller, la degradazione causata dall’effetto di equalizzazione della temperatura che si verifica al riavvio dell’unità può essere considerata trascurabile.

L’unico effetto che influisce sul valore EER nelle prove dei cicli è la potenza assorbita rimanente quando il compressore è spento.

La potenza elettrica assorbita mentre il compressore è spento è misurata a compressore spento da almeno 10 minuti.

Il coefficiente di degradazione Cc è determinato per ciascun coefficiente di carico parziale nel modo seguente:

Formula

Se Cc non è determinato mediante prove, il coefficiente di degradazione predefinito è 0,9.

(2)

Per le unità a capacità variabile

Determinare la capacità dichiarata e il valore EERPL alla fase più vicina o all’incremento del controllo della capacità dell’unità per raggiungere il carico di refrigerazione richiesto. Se questa fase non consente di raggiungere il carico di refrigerazione richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di refrigerazione richiesto di 9 kW), determinare la capacità e il valore EERPL alle temperature di carico parziale definite per le fasi a ciascun estremo del carico di refrigerazione richiesto. La capacità di carico parziale e il valore EERPL ai carichi di refrigerazione richiesti sono successivamente determinati per interpolazione lineare tra i risultati ottenuti da queste due fasi.

Se la fase di controllo più piccola dell’unità è superiore al carico di refrigerazione richiesto, il valore EERPL al coefficiente di carico parziale richiesto è calcolato applicando l’equazione adottata per le unità a capacità fissa.

d)

L’indice di efficienza energetica EERPL(Tj) a condizioni di carico parziale diverse dalle condizioni di carico parziale A, B, C, D è così calcolato:

i valori EER di ciascun intervallo sono determinati per interpolazione dei valori EER alle condizioni di carico parziale A, B, C, D di cui alle tabelle 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2281;

per le condizioni di carico parziale superiori alla condizione di carico parziale A, si applicano gli stessi valori della condizione A;

per le condizioni di carico parziale inferiori alla condizione di carico parziale D, si applicano gli stessi valori della condizione D.


(1)  Si prevede di sostituire i metodi transitori con norme armonizzate. Quando disponibili, i riferimenti alle norme armonizzate saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/125/CE.


14.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/24


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 229/02)

Direttiva 1999/5/CE

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 48 della direttiva 2014/53/UE (1), gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della direttiva 2014/53/UE che sono conformi alla direttiva 1999/5/CE (2) e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 1999/5/CE, come da ultimo elencate nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 249 dell’8 luglio 2016, pag. 1 , e oggetto della rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 342 del 17 settembre 2016, pag. 15 , e della rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 403 dell’1 novembre 2016, pag. 26 , continuano a conferire una presunzione di conformità a tale direttiva fino al 12 giugno 2017.

Direttiva 2014/53/UE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

OEN (3)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

Articolo della direttiva 2014/53/UE coperto dalla norma

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Apparecchiatura telegrafica a stampante diretta a banda stretta per ricezione di informazione meteorologica o di navigazione (NAVTEX); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio con connettore a RF interno o esterno destinata principalmente alla parlata analogica; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

9.12.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Servizio mobile a terra; Apparecchiatura radio destinata a trasmissione dati (e/o parlato) che utilizza la modulazione a inviluppo costante o non costante e dotata di ricevitore d’antenna; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio trasmittente segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 5 MHz a 1 000  MHz; Parte 2: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per apparecchiature radio non specifiche

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 5 MHz a 1 000  MHz; Parte 3-1: apparecchiatura ad alta affidabilità e basso indice di utilizzazione, apparecchiatura per allarmi sociali che opera su frequenze assegnate (da 869 200  MHz a 869 250  MHz); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000  MHz; Parte 3-2: allarmi wireless che operano nelle bande di frequenza LDC/HR assegnate da 868,60  MHz a 868,70  MHz, da 869,25  MHz a 869,40  MHz, da 869,65  MHz a 869,70  MHz); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000  MHz; Parte 4: Dispositivi di misura che operano nelle bande di frequenza assegnate da 169,400  MHz a 169,475  MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio cercapersone sul posto. Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio con antenne integrali destinata principalmente alla parlata analogica; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Sistemi di trasmissione a banda larga; Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda ISM a 24 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD); Apparecchiatura radio che opera nel campo di frequenza da 9 KHz a 25 KHz e sistemi ad anello induttivo che operano nel campo di frequenza da 9 KHz a 30 KHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio con antenne integrali per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio destinata a trasmissione dati (e/o parlata) con antenna integrale; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Microfoni senza fili; Audio PMSE fino a 3 GHz; Parte 1: Ricevitori in Classe A. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Dispositivo audio PMSE fino a 3 GHz; Parte 2: Ricevitori in classe B; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Microfoni wireless; Dispositivo audio PMSE fino a 3 GHz; Parte 3: Ricevitori in classe C; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Apparecchiatura radio per banda cittadina (CB); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD); Apparecchiatura radio da utilizzare nel campo di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

Questa è la prima pubblicazione

 

31.12.2018

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda, per le categorie di ricevitori 2 e 3 di cui alla tabella 5, i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità ai suddetti parametri.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e argomenti inerenti lo spettro radio (ERM); Dispositivi a breve portata; Apparecchiature radio da utilizzare nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Collegamenti audio a banda larga; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Mobili per sola ricezione (ROMES) che forniscono comunicazione dati, che operano nella banda di frequenza 1,5  GHz; Radiofrequenza (RF)

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetrasmettitori VHF portatili per uso terrestre, destinato a servizi VHF aereonautici mobili a modulazione di ampiezza; Parte 2: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Trasmettitori e ricevitori per radio telefono per servizio mobile marittimo che operano nelle bande VHF utilizzate nelle vie d’acqua interne; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, par. 3, lettera e) della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Sistemi ed apparecchiature di comunicazione ad altissima frequenza (UHF) a bordo di natanti; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Radiotelefoni VHF comunicazioni generali ed apparecchi associati per Chiamata Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/54/EU

12.8.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Radiotelefoni VHF comunicazioni generali ed apparecchi associati per Chiamata Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/54/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Nota 2.1

30.11.2018

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar operanti nella banda di frequenze da 76 a 77 GHZ; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio per comunicazione analogical e/o digitale (parlata e(o da) che opera su canali a banda stretta con connettore d’antenna; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

10.2.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Apparecchiatura per radiotelefono portatile ad altissima frequenza (VHF) destinata a servizio mobile marittimo che opera nelle bande VHS (solo per applicazioni non GMDSS). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Dispositivi audio senza fili nell’intervallo di frequenza da 25 MHz a 2 000  MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

Questa è la prima pubblicazione

EN 301 357-2 V1.4.1

Nota 2.1

28.2.2019

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature audio senza fili nella banda tra 25 MHz e 2 000  MHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Terminali Satellite Interattivi (SIT) e Terminali Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5  GHz a 29,5  GHz.

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Telecomunicazioni digitali avanzate senza fili. Norma armonizzata ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra per satellite mobile a terra per Low data rate (LMES) e Stazioni di Terra per Satellite Mobile Marittimo (MMES) non destinati a comunicazioni di aiuto e sicurezza che operano nelle bande di frequenza 1,5 GH/1,6  GHz

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra per satellite mobile per Low data rate (MESs) eccetto le stazioni di terra satellite mobile per usi aeronautici, che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Terminali a piccolissima apertura (VSAT); stazioni di terra satellite solo trasmittente, trasmittente/ricevente, solo ricevente che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Satellite Trasportabili Notizie a Gruppo (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza da 11 GHz a 12 GHz e da 13 GHz a 14 GHz

14.10.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Mobile (MESs) incluse le stazioni portatili per reti di comunicazione satellite personali (S-PCN) che operano nelle bande di frequenza 1,6  GHz/2,4  GHz sotto il Servizio Satellite Mobile (MSS)

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Mobili NGSO (MESs) incluse le stazioni di terra portatili; per reti di comunicazione satellite personali (S-PCN) operanti nelle bande di frequenza da 1 980  MHz a 2 010  MHz (da terra a spazio) e da 2 170  MHz a 2 200  MHz (da spazio a terra) sotto il Servizio Satellite Mobile (MSS).

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Terminali a piccolissima apertura (VSAT); stazioni di terra satellite solo trasmittente, trasmittente/ricevente, solo ricevente che operano nelle bande di frequenza 4 GHz e 6 GHz.

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra mobili a terra (LMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati che operano nelle bande di frequenza 1,5  GHz e 1,6  GHz

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra satellite a bordo di Natanti (ESVs) che operano nelle bande di frequenza 4/6 GHz collocate nel Servizio di satellite Fisso (FSS)

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Terminali Satellite Interattivi (SIT) e Terminali Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 29,5  GHz a 30 GHz

14.10.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Aeromobile (AES) che forniscono Servizio Mobile Satellite Aeronautico (MSS) e/o Satellite Mobile Aeronautico su Servizio Stradale (AMS(R)S)/Servizio satellite Mobile (MSS) che operano nelle bande di frequenza sotto 3 GHz

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Sistema globale per comunicazioni mobile (GSM); Apparecchiatura per Stazione Base (BS); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Sistemi globali per la comunicazione mobile (GSM); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali in base all’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili nella banda GSM 900 e GSM 1 800

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Avviso: la presente norma armonizzata conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE se si applicano anche i parametri di ricezione nelle clausole 4.2.20, 4.2.21 e 4.2.26

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Impianti medicali a bassa potenza attiva (LP-AMI) e periferiche associate (LP-AMI-P) che operano nell’intervallo di frequenza da 2 483,5  MHz a 2 500  MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Sistemi operanti negli spazi bianchi (WSD); Sistemi di accesso senza fili operanti nella banda di frequenza da 470 a 790 MHz; Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Mobili (MESs) di sistemi satellite mobile geostazionari, incluse le stazioni di terra portatili; per reti di comunicazione satellite personali (S-PCN) sotto il Servizio Satellite Mobile (MSS) operanti nelle bande di frequenza da 1,5  GHz e 1,6  GHz.

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Mobili (MESs) che forniscono Low Bit Rate data Communications (LBRDC) che utilizzano satelliti orbitanti a bassa quota che operano a banda di frequenza sotto 1 GHZ.

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Apparecchiature per radioamatori disponibili in commercio; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 della Direttiva 2014/54/EU

8.7.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Impianti medici attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e periferiche associate (ULP-AMI-P) operanti nel campo di frequenza da 402 MHz a 405 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Modo 2 sistema VHF aria terra, Digital Link (VDL); Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchi posti a terra. Parte 3: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Apparecchiature radio di modo 4 sistema VHF aria terra, Digital Link (VDL); Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchi posti a terra; Parte 5: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Accesso alla rete radio a larga banda (BRAN); 5 GHz elevata prestazione RLAN; Norma EN armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva RTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

RLAN a 5 GHz . Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Nota 2.1

12.6.2018

Articolo 3, paragrafo 2

Per quanto riguarda l’adattività, fino al 12.6.2018 può essere utilizzata la clausola 4.2.7 della presente norma armonizzata oppure la clausola 4.8 della norma armonizzata EN 301 893 V1.8.1. Dopo tale data, può essere utilizzata solo la clausola 4.2.7 della presente norma armonizzata.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 1: Introduzione e prescrizioni comuni

9.12.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Reti cellulari IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva Apparecchi radio 2014/53/EU; Parte 2: Apparecchiatura che utilizza l’estensione diretta CDMA (UTRA FDD)

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 3 Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA)

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Questioni relative alla compatibilità elettromagnetica e allo spettro radio (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 10: Norma europea armonizzata per IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 11: Ripetitori (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA)

10.2.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 12: Ripetitori (CDMA 2000) multiportanti (CDMA)

9.9.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Reti per cellulari IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU sulle apparecchiature radio; Parte 13: apparecchio utilizzatore (UE) per avanzati accessi radio terrestre

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 14: Stazioni base (BS) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 15: Ripetitori (E-UTRA FDD) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali

10.2.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 18: Stazioni base (BS) per E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi Standard (MSR)

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 19: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) TDD Apparecchiatura di utente (UE)

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 20: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) TDD Stazioni Base (BS)

14.10.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 21: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) FDD Apparecchiatura di utente (UE)

14.10.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 22: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) FDD Stazioni base (BS)

9.12.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Trasmettitori e ricevitori VHF per Stazioni Costiere per GMDSS e altre applicazioni nel servizio mobile marittimo. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Apparecchiatura trasmittente per servizio di trasmissione suono a Modulazione di Ampiezza (AM). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Apparecchiatura trasmittente per servizio di trasmissione suono a Modulazione di Frequenza (FM). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Nota 2.1

31.12.2018

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparati trasmittenti per servizi di radio diffusione in Modulazione di frequenza (FM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Aiuti meteorologici (Met Aids). Radiosonde da utilizzare nel campo di frequenza da 400,15  MHz a 406 MHz con livello di potenza fino 200 mW. Parte 2: Norma armonizzata ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Collegamenti video senza fili (WVL) operanti nella banda di frequenze da 1,3  GHz a 50 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Dispositivi a corta portata (SRD) che utilizzano tecnologia a banda ultra larga (UWB); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU — Parte 1: Requisiti per generiche applicazioni UWB

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Dispositivi a corta portata (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 2: Prescrizioni per la tracciabilità della posizione UWB. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Dispositivi a corta portata (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: Prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Dispositivi a corta portata (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 4: Dispositivi per il rilevamento di materiali che utilizzano la tecnologia UWB al di sotto di 10,6  GHz . Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l’introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione di segnali audio digitali terrestri (DAB-T); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Velivolo satellite mobile (AESs) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Radar per navigazione usato in vie d’acqua interne; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Dispositivi impiantabili medici attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e accessori (ULP-AMI-P) che operano nell’intervallo di frequenza da 9kHz a 315 kHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Apparecchiatura di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza tra 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparecchi punto a punto e antenne; Parte 2: Sistemi digitali che operano nell’intervallo di frequenza da 1,3  GHz a 86 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU.

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Nota 2.1

31.12.2018

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 2-2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali per l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE dei sistemi digitali operanti in bande di frequenza ove sia applicato coordinamento di frequenza

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Avviso: la presente norma armonizzata conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE se si applicano anche i parametri di ricezione nelle clausole 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione Digital Radio Mondiale (DRM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigazione radar per l’uso su imbarcazioni non SOLAS; Norma armonizzata che soddisfa I requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Trasporto stradale e traffico telematici (RTTT); Apparecchiatura radar a banda stretta che opera da 77 GHz a 81 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar a breve portata operanti nella banda di frequenze 24 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione della televisione digitale terrestre (DVB-T); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Sistemi radio fissi; Apparati ed antenne per sistemi multi-punto; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per i sistemi digitali multi-punto

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra satellite a bordo di Natanti (ESVs) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz collocate nel Servizio di satellite Fisso (FSS)

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Dispositivi a corta portata (SRD); apparecchiature di sondaggio radar a livello in contenitori (TLPR) che operano nei campi di frequenza da 4,5  GHz a 7 GHz, da 8 GHz a 10,6  GHz, da 24,05  GHz a 27 GHz, da 57 GHz a 64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra traccianti su treni (ESTs) che operano nelle bande di frequenza 14/12 GHz collocate nel Servizio di satellite Fisso (FSS)

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Aiuti meteorologici (Met Aids). Radiosonde da utilizzare nel campo di frequenza da 1 668,4  MHz a 1 690  MHz Parte 2: Norma armonizzata ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Accesso ai sistemi wireless (WAS). Sistemi fissi di trasmissione dati a larga banda 5,8  GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU.

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiatura radiofonica nella gamma di frequenza 30 MHz — 37,5  MHz per accessori e dispositivi medici impiantabili attivi a membrana a bassissima potenza; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparecchiature radio operanti nella banda di frequenza tra 315 kHz e 600 kHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Servizio dati medicali a bassissima potenza (MEDS); Sistemi che operano nell’intervallo di frequenza da 401 MHz a 402 MHz e da 405 MHz a 406 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU.

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio ad inviluppo di modulazione costante o non costante che opera su canale a lunghezza di banda di 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz on 150 kHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Reti di accesso radio a larga banda (BRAN); Sistemi Multi Gigabit WAS/RLAN a 60 GHz; Norme armonizzate EN soddisfacenti i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS); Apparecchi di radiocomunicazioni che operano nella bande di frequenza da 5 855  MHz a 5 925  MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Satelllite (MES) per MMS che operano nella banda di frequenza da 2 GHz; Parte 1: Componenti a terra complementari (CGC) per sistemi a banda larga

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Satellite (MES) per MMS che operano nella banda di frequenza da 2 GHz; Parte 2: apparecchi di utente (UE) per sistemi a banda larga

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Satellite (MES) per MMS che operano nella banda di frequenza da 1 980  MHz a 2 010  MHz; Parte 3: apparecchi di utente (UE) per sistemi a banda stretta

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparati radio per sistemi di trasmissione ferroviari Eurobalise; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Dispositivi a corta portata (SRD); Apparecchiatura radio per sistemi ferroviari Euro loop; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetrasmettitori UHF per uso terrestre, destinato a servizi UHF aereonautici mobili a modulazione di ampiezza; Parte 2: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Sistema di Trasporto Intelligente (ITS); Equipaggiamenti di Radiocomunicazioni operanti nella banda di frequenze da 63 GHz a 64 GHz; Norma Europea (EN) armonizzata rispondente ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 delle Direttive R&TTE.

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiatura per radar di sondaggio a livello (LPR) che opera nei campi di frequenza da 6 GHz a 8,5  GHz, da 24,05  GHz a 26,5  GHz, da 57 GHz a 64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e Gestione dello Spettro Radio (ERM); Radar attivo a bersaglio rinforzato; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar per l’automobile, operanti nella banda di frequenza da 24,05  GHz fino a 24,25  GHz oppure fino a 24,50  GHz; Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Apparecchio radiotelefono portatile ad altissima frequenza (VHF) per servizio mobile marittimo con impugnatura integrata di classe D DSC che opera nelle bande VHF; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3. E 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Apparecchi per radiotelefoni portatili ad altissima frequenza (VHF) per servizio mobile marittimo che operano nelle bande VHF di classe H DSC. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Nota 2.1

31.12.2018

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Apparecchi per radiotelefoni portatili ad altissima frequenza (VHF) per servizio mobile marittimo che operano nelle bande VHF di classe H DSC. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Nota 2.1

31.1.2019

Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Segnale personale a rilevamento costante destinato ad essere utilizzato a frequenza di 121,5 Hz solo a scopo di ricerca e salvataggio; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Montate su Veicoli (VMES) che operano nelle bande di frequenza 11712/14 GHz

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Servizio mobile di terra; specifica di un trasmettitore multicanale per Servizio PMR; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Comunicazione dati terra aria VHF per sistemi terrestri estesi (GBAS). Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchiature terrestri; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Dispositivi marittimi di localizzazione personale a bassa Potenza. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Segnali marittimi per localizzazione personale a bassa potenza VHF che utilizza la chiamata digitale selettiva (DSG). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 RLAN della Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Compatibilità elettromagnetica e composizione delle spettro radio (ERM); Sorveglianza costiera, Servizio traffico a bordo di natanti e radar portuali (CS/VTS/HR); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Dispositivi a corto intervallo (SRD); Area di sistemi di rete per apparati medici operanti nel campo di frequenza da 2 483,5  MHz a 2 500  MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Rete di dispositivi a corto intervallo (SRD); Apparecchi radio destinati ad essere utilizzati nel campo di frequenza da 870 MHz a 876 MHz, con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Guida per il movimento di superficie e controllo di sistema (A-SMGCS); Parte 6: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU relativi ai sensori radar posizionati per il movimento di superficie; Sotto sezione 1: Sensori a banda X che utilizzano segnali pulsati e potenza di trasmissione fino a 100 kW

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Comunicazioni Dirette Aria — Terra a banda larga; Apparecchiatura che opera nelle bande di frequenza da 1 900  MHz a 1 920  MHz e da 5 855  MHz a 5 875  MHz; antenne a caratteristica fissa; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Ricevitore televisivo digitale per segnali TV terrestri; Norma armonizzata che copre requisiti essenziali dell’Articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Amplificatori e antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 1: Unità ricevente esterna nella banda di frequenza da 10,7  GHz a 12,75  GHz

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 2: Unità interna

9.9.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Dispositivo a corto raggio (SRD); Apparecchiatura per allarmi sociali che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000  MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Ripetitori GSM; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5  GHz a 30 GHz

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) che trasmettono verso satellite in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5  GHz a 29,1  GHz e da 29,5  GHz a 30,0  GHz

11.11.2016

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e problematiche di spettro radio (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparecchiatura radio da usare nella gamma di frequenza da 40 GHz a 246 GHz; Parte 2: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (4).

Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della direttiva 1999/5/CE e della direttiva 2014/53/UE. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(2)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(3)  OEN: Organizzazione europea di normazione:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.