ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 223/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8482 — ABB/B&R) ( 1 ) |
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2017/C 223/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8437 — Stadler Rail/ÖBB TS/Stadler Linz JV) ( 1 ) |
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2017/C 223/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8059 — Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold) ( 1 ) |
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2017/C 223/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8505 — NN Group/ATP/Hotel) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 223/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 223/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8460 — Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 223/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8482 — ABB/B&R)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 223/01)
Il 3 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8482. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8437 — Stadler Rail/ÖBB TS/Stadler Linz JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 223/02)
Il 3 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8437. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8059 — Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 223/03)
Il 12 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8059. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8505 — NN Group/ATP/Hotel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 223/04)
Il 30 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8505 — NN Group/ATP/Hotel. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 luglio 2017
(2017/C 223/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1405 |
JPY |
yen giapponesi |
130,36 |
DKK |
corone danesi |
7,4365 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88318 |
SEK |
corone svedesi |
9,6390 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1040 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,5120 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,124 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,13 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2460 |
RON |
leu rumeni |
4,5685 |
TRY |
lire turche |
4,1431 |
AUD |
dollari australiani |
1,4988 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4718 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9084 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5788 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5783 |
KRW |
won sudcoreani |
1 312,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,4595 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7577 |
HRK |
kuna croata |
7,4110 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 272,44 |
MYR |
ringgit malese |
4,9013 |
PHP |
peso filippino |
57,813 |
RUB |
rublo russo |
69,3300 |
THB |
baht thailandese |
38,891 |
BRL |
real brasiliano |
3,7258 |
MXN |
peso messicano |
20,5460 |
INR |
rupia indiana |
73,6650 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8460 — Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 223/06)
1. |
In data 4 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Peugeot S.A. («PSA», Francia) e BNP Paribas («BNPP», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle controllate e filiali finanziarie europee di General Motors (le «Fincos») mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — PSA: società quotata in borsa, con sede principale in Francia e operante a livello mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di autoveicoli con tre marchi: Peugeot, Citroën e DS. Attraverso la controllata al 100 % Banque PSA Finance, offre prestiti e leasing per l’acquisto di autoveicoli con i marchi PSA e prestiti a concessionari PSA, — BNPP: società quotata in borsa, con sede principale in Francia e operante a livello mondiale nei servizi bancari retail nonché nei servizi bancari per imprese e istituzioni. Attraverso la controllata al 100 % BNPP Personal Finance, offre una gamma completa di prodotti di credito personale presso punti vendita e concessionarie e direttamente ai consumatori nonché prodotti assicurativi e di risparmio in alcuni paesi, — Fincos: 23 entità in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera che costituiscono il settore finanziario di Opel e Vauxhall e offrono soluzioni di finanziamento per autoveicoli e servizi collegati, soprattutto a concessionari e clienti di veicoli dei marchi Opel/Vauxhall. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8460 — Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/5 |
Avviso destinato a Jamaat-ul-Ahrar, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione
(2017/C 223/07)
1. |
La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
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2. |
Il 6 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa a Jamaat-ul-Ahrar all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. Jamaat-ul-Ahrar può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserire il suo nome nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di Jamaat-ul-Ahrar all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
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4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
(2) GU L 179 del 12.7.2017, pag. 6.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.