ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
12 luglio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 223/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8482 — ABB/B&R) ( 1 )

1

2017/C 223/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8437 — Stadler Rail/ÖBB TS/Stadler Linz JV) ( 1 )

1

2017/C 223/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8059 — Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold) ( 1 )

2

2017/C 223/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8505 — NN Group/ATP/Hotel) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 223/05

Tassi di cambio dell'euro

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 223/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8460 — Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos) ( 1 )

4

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 223/07

Avviso destinato a Jamaat-ul-Ahrar, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione

5


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8482 — ABB/B&R)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 223/01)

Il 3 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8482. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.7.2017   

IT

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C 223/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8437 — Stadler Rail/ÖBB TS/Stadler Linz JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 223/02)

Il 3 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8437. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.7.2017   

IT

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C 223/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8059 — Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 223/03)

Il 12 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8059. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.7.2017   

IT

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C 223/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8505 — NN Group/ATP/Hotel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 223/04)

Il 30 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8505 — NN Group/ATP/Hotel. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.7.2017   

IT

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C 223/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 luglio 2017

(2017/C 223/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1405

JPY

yen giapponesi

130,36

DKK

corone danesi

7,4365

GBP

sterline inglesi

0,88318

SEK

corone svedesi

9,6390

CHF

franchi svizzeri

1,1040

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5120

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,124

HUF

fiorini ungheresi

308,13

PLN

zloty polacchi

4,2460

RON

leu rumeni

4,5685

TRY

lire turche

4,1431

AUD

dollari australiani

1,4988

CAD

dollari canadesi

1,4718

HKD

dollari di Hong Kong

8,9084

NZD

dollari neozelandesi

1,5788

SGD

dollari di Singapore

1,5783

KRW

won sudcoreani

1 312,25

ZAR

rand sudafricani

15,4595

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7577

HRK

kuna croata

7,4110

IDR

rupia indonesiana

15 272,44

MYR

ringgit malese

4,9013

PHP

peso filippino

57,813

RUB

rublo russo

69,3300

THB

baht thailandese

38,891

BRL

real brasiliano

3,7258

MXN

peso messicano

20,5460

INR

rupia indiana

73,6650


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.7.2017   

IT

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C 223/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8460 — Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 223/06)

1.

In data 4 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Peugeot S.A. («PSA», Francia) e BNP Paribas («BNPP», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle controllate e filiali finanziarie europee di General Motors (le «Fincos») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   PSA: società quotata in borsa, con sede principale in Francia e operante a livello mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di autoveicoli con tre marchi: Peugeot, Citroën e DS. Attraverso la controllata al 100 % Banque PSA Finance, offre prestiti e leasing per l’acquisto di autoveicoli con i marchi PSA e prestiti a concessionari PSA,

—   BNPP: società quotata in borsa, con sede principale in Francia e operante a livello mondiale nei servizi bancari retail nonché nei servizi bancari per imprese e istituzioni. Attraverso la controllata al 100 % BNPP Personal Finance, offre una gamma completa di prodotti di credito personale presso punti vendita e concessionarie e direttamente ai consumatori nonché prodotti assicurativi e di risparmio in alcuni paesi,

—   Fincos: 23 entità in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera che costituiscono il settore finanziario di Opel e Vauxhall e offrono soluzioni di finanziamento per autoveicoli e servizi collegati, soprattutto a concessionari e clienti di veicoli dei marchi Opel/Vauxhall.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8460 — Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.7.2017   

IT

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C 223/5


Avviso destinato a Jamaat-ul-Ahrar, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione

(2017/C 223/07)

1.

La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda,

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda, e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi; o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 6 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa a Jamaat-ul-Ahrar all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

Jamaat-ul-Ahrar può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserire il suo nome nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di Jamaat-ul-Ahrar all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis); e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 179 del 12.7.2017, pag. 6.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.