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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 206/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2017/C 206/13 |
Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2018/01) — Contributi ai partiti politici europei |
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2017/C 206/14 |
Invito a presentare proposte IX-2018/02 — Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 206/15 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 206/16 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8546 — Intermediate Capital Group/DomusVI Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 206/17 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8309 — Volvo Car Corporation/First Rent A Car) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 206/18 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/1 |
Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
(2017/C 206/01)
I. INTRODUZIONE
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(1) |
La comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (in appresso la «comunicazione») (1) indica al punto 13 che gli assicuratori statali (2) non possono fornire assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato della comunicazione. |
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(2) |
Come conseguenza della difficile situazione in Grecia, dal 2012 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. La Commissione ha quindi modificato la comunicazione eliminando temporaneamente la Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2013 (3), nel 2014 (4), nei primi sei mesi del 2015 (5), nel giugno 2015 (6) e nel giugno 2016 (7). La proroga più recente di questa modifica scade il 30 giugno 2017. Di conseguenza, dal 1o luglio 2017 la Grecia sarebbe in linea di principio considerata nuovamente come paese con rischi assicurabili sul mercato, poiché tutti gli Stati membri dell’UE sono inclusi nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della comunicazione. |
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(3) |
Tuttavia, in conformità del punto 36 della comunicazione, la Commissione ha iniziato a valutare la situazione diversi mesi prima del termine dell’esclusione temporanea della Grecia, onde stabilire se le attuali condizioni del mercato giustifichino la scadenza dell’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato a partire dal 1o luglio 2017, o se la capacità di mercato permanga insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e sia quindi necessaria una proroga. |
II. VALUTAZIONE
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(4) |
A norma della sezione 5.2 della comunicazione, la Commissione effettuerà la sua valutazione sulla base dei criteri enunciati al considerando 33: capacità privata di assicurazione del credito, rating di credito sovrani, risultati delle imprese del settore (fallimenti). |
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(5) |
Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili autorizzi la proroga dell’esclusione temporanea della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli assicuratori del credito privato e altri soggetti interessati. Il 10 aprile 2017 ha pubblicato una richiesta di informazioni sulla disponibilità di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per le esportazioni verso la Grecia (8). Il termine per le risposte è scaduto il 12 maggio 2017. La Commissione ha ricevuto ventuno risposte da Stati membri e assicuratori privati. |
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(6) |
Le informazioni pervenute alla Commissione nell’ambito della richiesta pubblica di informazioni indicano che gli assicuratori privati del credito all’esportazione continuano ad essere poco disponibili a fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia in tutti i settori commerciali. Al tempo stesso, gli assicuratori statali hanno continuato a registrare una domanda consistente di assicurazione del credito per le esportazioni verso la Grecia, il che conferma la limitata disponibilità di assicurazione privata. |
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(7) |
Attualmente i rating del credito sovrano della Grecia sono Caa3 (Moody’s), B– (Standard & Poor’s) e CCC (Fitch). Tutti questi fattori collocano la Grecia nel grado «non da investimento» e indicano rischi sostanziali per i creditori. Dal giugno 2016 i titoli di Stato greci sono accettati dalla Banca centrale europea (BCE) come garanzia, ma con un notevole sconto sul loro valore nominale. Inoltre, la BCE continua a rifiutarsi di inserirli nel suo programma di acquisto di obbligazioni. |
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(8) |
I titoli di Stato greci a 10 anni sono attualmente negoziati con un rendimento di circa il 6 %. Pur essendo sceso rispetto a un anno fa, tale rendimento è ancora molto elevato rispetto a quello degli altri Stati membri dell’UE (9). |
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(9) |
Nonostante l’elevata incertezza, nel primo trimestre del 2017 l’economia greca è ripresa a crescere lievemente. I dati comunicati dalle autorità statistiche greche nel giugno 2017 rivelano che il PIL reale è aumentato dello 0,4 % rispetto al trimestre precedente in termini depurati dagli effetti stagionali e di calendario e dello 0,4 % rispetto al primo trimestre del 2016 (10). Si prevede che la crescita reale del PIL nel 2017 sia pari al 2,1 % (11), il che rappresenta una revisione al ribasso rispetto alle stime precedenti. Le difficoltà del sistema finanziario a finanziare gli investimenti dovrebbero gradualmente ridursi. |
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(10) |
In tali circostanze, la Commissione prevede che gli assicuratori privati del credito all’esportazione continuino a essere molto prudenti nel fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia o che decidano persino di ritirarsi dal mercato greco. Gli assicuratori privati potrebbero riprendere ad aumentare la loro esposizione solo di fronte a strategie economiche e politiche più chiare e visibili e a miglioramento significativo della situazione economica. |
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(11) |
Per tali motivi, la Commissione ha stabilito che manca una sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e ha deciso di prorogare l’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato fino al 30 giugno 2018. Al presente caso si applicano le condizioni di copertura di cui alla sezione 4.3 della comunicazione. |
III. MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE
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(12) |
La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine si applica dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018:
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(1) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
(2) Un «assicuratore statale» è definito dalla comunicazione come una società o altra organizzazione che eserciti un’attività di assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro o uno Stato membro che eserciti una tale attività.
(3) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.
(4) GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1.
(5) GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1.
(6) GU C 215 dell’1.7.2015, pag. 1.
(7) GU C 244 del 5.7.2016, pag. 1.
(8) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2017_export_greece/index_en.html
(9) Ciò corrisponde a uno spread di circa il 5,5 % rispetto al rendimento del bund tedesco a 10 anni.
(10) http://www.statistics.gr/en/home/
(11) Previsioni di primavera 2017 della DG ECFIN, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_el_en.pdf
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/3 |
Conclusioni del Consiglio «Incoraggiare una cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri tra i sistemi sanitari»
(2017/C 206/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
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1. |
RAMMENTA che, ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; che l’azione dell’Unione destinata a completare le politiche nazionali si indirizza al miglioramento della sanità pubblica; che l’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggia la loro azione, e che l’Unione rispetta appieno le responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la definizione della loro politica sanitaria e l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica nonché l’assegnazione delle risorse loro destinate. |
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2. |
RAMMENTA che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, in virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco; |
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3. |
RAMMENTA la comunicazione della Commissione relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti (1), che sottolinea il valore aggiunto nell’ulteriore rafforzamento della cooperazione per gli Stati membri; |
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4. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria (2), adottate il 20 giugno 2014; |
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5. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sul tema «Investire nel personale sanitario di domani in Europa - Possibilità di innovazione e di collaborazione» (3), adottate il 7 dicembre 2010; |
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6. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sull’attuazione della strategia sanitaria dell’UE (4), adottate il 10 giugno 2008, che tra l’altro definiscono il gruppo «Sanità pubblica» ad alto livello una sede in cui discutere le principali questioni di strategia comune nel settore della sanità e la cooperazione strategica tra gli Stati membri; |
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7. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell’equilibrio nei sistemi farmaceutici dell’Unione europea e degli Stati membri (5), adottate il 17 giugno 2016; |
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8. |
RAMMENTA la raccomandazione del Consiglio su un’azione nel settore delle malattie rare (6), adottata il 9 giugno 2009; |
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9. |
PRENDE ATTO della risoluzione del Parlamento europeo sull’accesso ai medicinali (7), adottata il 2 marzo 2017; |
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10. |
SOTTOLINEA l’importanza di incoraggiare la cooperazione volontaria tra gli Stati membri al fine di garantire continuità e azioni sostenibili ed efficaci e massimizzare l’impatto delle iniziative di cooperazione; |
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11. |
RAMMENTA la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (8), e in particolare il capo IV, relativo alla cooperazione in materia di assistenza sanitaria; |
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12. |
Pur RIBADENDO che la salute costituisce un valore di per sé, RITIENE che i sistemi sanitari offrano benefici sociali più ampi che non si limitano alla protezione della salute umana e apportino un contributo sostanziale alla coesione sociale, alla giustizia sociale e alla crescita economica; |
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13. |
RITIENE che il rafforzamento della cooperazione europea in determinati settori possa offrire risultati migliori ai pazienti e ai professionisti sanitari, accrescendo nel contempo l’efficienza dei sistemi sanitari; |
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14. |
RILEVA che per «tecnologia sanitaria» si intende un medicinale, un dispositivo medico o delle procedure mediche o chirurgiche come pure delle misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie utilizzate nel settore dell’assistenza sanitaria (9); |
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15. |
RILEVA che il riferimento fatto in appresso al termine «accesso alle tecnologie sanitarie» include anche i concetti più ampi delle procedure di appalto che vanno dalla raccolta e condivisione di informazioni all’acquisto e successivo monitoraggio, fino alla fissazione dei prezzi e al rimborso. Tale termine lascia impregiudicata l’attuazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (10) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (11); |
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16. |
RITIENE che la qualità dell’assistenza ai pazienti sia molto importante e che il personale sanitario sia necessario per garantire un’assistenza di qualità elevata. La penuria globale di personale sanitario che incide gravemente sulle capacità della maggior parte degli Stati membri, benché in misura più elevata nell’Europa centrale e orientale, può essere affrontata con maggiore efficacia aumentando la cooperazione volontaria al fine di migliorare la disponibilità di competenze e risorse in tutta l’Unione europea; |
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17. |
RIBADISCE che la cooperazione tra sistemi sanitari che coinvolge competenze degli Stati membri dovrebbe essere esclusivamente condotta dagli Stati membri e di natura volontaria; |
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18. |
OSSERVA che la cooperazione volontaria tra sistemi sanitari può fornire strutture flessibili adattate alle esigenze specifiche degli Stati membri partecipanti e che tale cooperazione potrebbe richiedere l’utilizzo di strumenti definiti da tali Stati membri; |
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19. |
TIENE CONTO delle differenze esistenti tra i sistemi sanitari e dell’utilità di promuovere la divulgazione rapida ed efficiente di pratiche innovative fondate su prove; |
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20. |
RILEVA che la risposta alle specifiche caratteristiche e alle sfide emergenti nel mercato dell’assistenza sanitaria connesse con le innovazioni terapeutiche, in particolare nel settore delle malattie rare, e lo sviluppo di una medicina personalizzata, possono trarre beneficio dalla cooperazione volontaria in modo da garantire un equilibrio tra l’accesso, la qualità, l’accessibilità economica e la sostenibilità dei sistemi sanitari; |
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21. |
RILEVA che vari Stati membri partecipano a modelli di cooperazione volontaria transfrontaliera e regionale tesi a migliorare l’accesso alle tecnologie sanitarie e che da queste esperienze si possono trarre preziosi insegnamenti; |
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22. |
RITIENE che la cooperazione volontaria volta a migliorare l’accesso alle tecnologie sanitarie sia pienamente in linea con i valori e i principi comuni europei; |
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23. |
RILEVA che l’evoluzione delle tecnologie sanitarie e dei comportamenti di mercato può necessitare di approcci differenti rispetto a quelli applicati in passato al fine di migliorare l’accesso alle tecnologie sanitarie, tra l’altro tramite la cooperazione volontaria; |
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24. |
RILEVA che vari Stati membri chiedono una maggiore cooperazione volontaria quale mezzo per migliorare l’accesso alle tecnologie sanitarie, tra l’altro:
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25. |
RILEVA che la prestazione di assistenza sanitaria altamente specializzata comporta la diagnosi, il trattamento e/o la gestione di situazioni complesse con elevati costi associati e spesso può essere assicurata solo da professionisti sanitari adeguatamente preparati che lavorano all’interno di centri di competenze, con conseguenti nuove sfide specifiche in materia di personale sanitario; |
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26. |
OSSERVA che le reti di riferimento europee, una volta completamente sviluppate, offrono un’opportunità per sviluppare capacità in tutta Europa nella prestazione di servizi sanitari specializzati, soprattutto nel settore delle malattie rare, in modo da garantire la qualità delle cure e la diffusione delle conoscenze e delle pratiche innovative; |
INVITA GLI STATI MEMBRI A:
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27. |
vagliare, attraverso lo scambio di informazioni negli attuali consessi sanitari pertinenti, le materie prioritarie e le procedure idonee per lo sviluppo della cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri, al fine di aumentare l’efficacia, l’accessibilità e la resilienza dei loro sistemi sanitari, e a individuare le procedure prioritarie e le categorie di prodotti a cui la cooperazione volontaria tra i sistemi sanitari di diversi Stati membri può offrire valore aggiunto, quale mezzo per garantire una maggiore accessibilità economica e un migliore accesso alle tecnologie sanitarie. Le discussioni possono anche:
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28. |
individuare i settori di potenziale cooperazione volontaria tra gli Stati membri per rafforzare e valorizzare il personale sanitario degli Stati membri partecipanti, al fine di:
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29. |
considerata l’esistenza di diverse pratiche di informazione nel mercato farmaceutico e tenuto conto dei potenziali benefici dello scambio di informazioni tra Stati membri sulle politiche nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, condividere su base volontaria maggiori informazioni in merito agli accordi sui prezzi e nel quadro di tali accordi relativamente ai medicinali, al fine di aumentare la trasparenza e conferire maggior peso ai singoli Stati membri nei negoziati con l’industria, aumentando così l’accessibilità economica di tali prodotti in tutta l’UE; |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:
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30. |
promuovere l’acquisizione di competenze innovative e specialistiche da parte di professionisti affermati nonché di tirocinanti già laureati tramite l’esecuzione di attività di cooperazione volontaria tra organizzazioni sanitarie orientate a promuovere migliori risultati per i pazienti, la continuità dell’assistenza e il rafforzamento del personale sanitario; |
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31. |
incoraggiare le reti di riferimento europee a conseguire l’obiettivo previsto di fornire un migliore accesso ai pazienti che necessitano di assistenza sanitaria altamente specializzata, in modo da rimuovere gli ostacoli all’accesso e ridurre le disparità tra i cittadini europei. Ciò comprende:
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32. |
agevolare e sostenere l’attuazione di progetti pilota per la mobilità professionale volontaria transfrontaliera, quale mezzo per acquisire esperienza e la capacità di fornire servizi innovativi e altamente specializzati, in collaborazione con le parti interessate, basandosi sulle opportunità offerte attraverso le strutture esistenti; |
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33. |
considerare l’eventualità di svolgere un esercizio di mappatura e di riferire sulle azioni nazionali volontarie e sulla collaborazione volontaria a livello europeo tra Stati membri nel settore delle malattie rare per favorire lo scambio di migliori prassi; |
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34. |
esaminare i risultati dell’analisi fondata su prove dell’incidenza degli incentivi su innovazione, disponibilità e accessibilità, anche economica, dei medicinali, tra cui i medicinali orfani; |
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35. |
valutare la possibilità di tener conto su base volontaria delle raccomandazioni, delle migliori prassi e dei risultati basati sulle attività svolte nell’ambito delle pertinenti azioni comuni dell’UE e nei gruppi di esperti, divulgandone i risultati a vari livelli in tutto il sistema sanitario; |
INVITA LA COMMISSIONE A:
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36. |
favorire una valutazione delle esigenze, lo scambio e la cooperazione in materia di formazione postuniversitaria transfrontaliera e sviluppo professionale continuo nel settore dei servizi innovativi e altamente specializzati. A tale riguardo la mappatura dello sviluppo professionale continuo nell’UE (2014) (14), in consultazione con gli Stati membri e le pertinenti organizzazioni di parti interessate a livello europeo, può costituire un valido documento di base; |
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37. |
su richiesta degli Stati membri, a seguito della presentazione della valutazione delle esigenze di cui al paragrafo 36, riflettere sui requisiti per lo sviluppo sostenibile e l’attuazione delle opzioni; |
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38. |
informare il Consiglio in merito allo stato di attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’8 giugno 2009 su un’azione nel settore delle malattie rare e al seguito dato alla comunicazione della Commissione dell’11 novembre 2008 sulle malattie rare. (15) |
(1) Doc. 8997/14, COM (2014) 215 final.
(2) GU C 217 del 10.7.2014, pag. 2.
(3) GU C 74 dell’8.3.2011, pag. 2.
(4) Doc. 16139/08.
(5) GU C 269 del 23.7.2016, pag. 31.
(6) GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.
(7) Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell’UE per un miglior accesso ai medicinali – 2016/2057(INI).
(8) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(9) Articolo 3, lettera l), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(10) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(11) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(12) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(13) Conclusioni del Consiglio su una medicina personalizzata per i pazienti, adottate il 7 dicembre 2015 (GU C 421 del 17.12.2015, pag. 2).
(14) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/workforce/docs/cpd_mapping_report_en.pdf
(15) Doc. 15775/08, COM (2008) 679 final.
Commissione europea
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 giugno 2017
(2017/C 206/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1413 |
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JPY |
yen giapponesi |
128,59 |
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DKK |
corone danesi |
7,4367 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87990 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,7215 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0935 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
9,5700 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,300 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
310,06 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2489 |
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RON |
leu rumeni |
4,5744 |
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TRY |
lire turche |
4,0143 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4868 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4867 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9107 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5651 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5751 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 304,08 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,8261 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7412 |
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HRK |
kuna croata |
7,4125 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 216,95 |
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MYR |
ringgit malese |
4,9002 |
|
PHP |
peso filippino |
57,706 |
|
RUB |
rublo russo |
67,3005 |
|
THB |
baht thailandese |
38,787 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,7476 |
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MXN |
peso messicano |
20,4700 |
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INR |
rupia indiana |
73,7130 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/9 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2017
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Vacqueyras (DOP)]
(2017/C 206/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Vacqueyras» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione, conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Vacqueyras» dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Vacqueyras» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.
A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è previsto nei due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
«VACQUEYRAS»
DOP-FR-A0151-AM01
Data di presentazione della domanda: 3 dicembre 2015
1. Normativa applicabile alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — Modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Normativa concernente la varietà di viti nell’azienda
Il punto V del disciplinare definisce la normativa sulle proporzioni, nell’azienda, dei diversi vitigni autorizzati. Per i vini rossi si applica la seguente normativa:
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la proporzione dell’insieme del vitigno principale e di quelli complementari è superiore o uguale al 90 % della varietà di viti, |
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la proporzione del vitigno grenache N è superiore o uguale al 50 % della varietà di viti, |
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l’insieme dei vitigni mourvèdre N e syrah N è superiore o uguale al 20 % della varietà di viti. |
Per i vini rossi si introduce una modulazione: non si applica agli operatori produttori di uve che non vinificano la propria produzione e che sfruttano una superficie totale (senza distinzione di colore), all’interno della superficie fondiaria delimitata, inferiore a 1,5 ha nella DOP «Vacqueyras».
La normativa di cui sopra concernente la varietà di viti non è adatta alle piccole imprese, assai spesso composte solo da poche particelle che non vinificano.
La presente modifica non riguarda il documento unico.
2.2. Pratiche colturali
Al punto VI, 2o, del disciplinare, il secondo trattino così redatto: «Il controllo della vegetazione spontanea è realizzato, dal 1o settembre al 1o febbraio, con mezzi meccanici o con materiali che garantiscono una localizzazione precisa dei prodotti per il trattamento.» è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Su almeno il 60 % della superficie compresa tra due ciglioni si effettua una lavorazione del suolo oppure è presente un manto vegetale seminato o spontaneo. In quest’ultimo caso, il controllo della vegetazione spontanea è realizzato con mezzi meccanici o con materiali che garantiscono una localizzazione precisa dei prodotti per il trattamento.»
L’associazione richiedente desidera che la lavorazione meccanica del suolo sia realizzata tutto l’anno per non tenere il suolo nudo.
La presente modifica non riguarda il documento unico.
2.3. Norme analitiche
Al punto IX, 1o, lettera c), del disciplinare, la norma relativa all’intensità colorante dei vini passa da 6 a 5.
Questa modifica è necessaria, poiché la soglia attuale è troppo elevata e penalizza le partite (cuvées) ad alta percentuale di vitigno grenache N, che è il vitigno principale della denominazione per i vini rossi. Si tratta di un vitigno poco colorato (alquanto povero di antociani), che non permette quindi di ottenere intensità coloranti molto elevate.
2.4. Altre modifiche
Nell’ambito della presente domanda di modifica, il documento unico è stato aggiornato sulla base delle nuove regole di inserimento dei dati nel software e-ambrosia.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione
Vacqueyras
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino/dei vini
Vini bianchi fermi
Pur rappresentando una piccola percentuale della produzione, i vini bianchi mostrano una forte identità caratterizzata soprattutto da aromi floreali, temperati da note fruttate di agrumi. La loro struttura e nervosità conferisce ai vini ampiezza e lunga persistenza aromatica in bocca.
I vini bianchi sono ottenuti da vitigni bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
TAVNM (titolo alcolometrico volumico naturale minimo): 12 %.
Al condizionamento:
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tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/L se TAVN ≤ 14 %; |
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tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4 g/L se TAVN > 14 %. |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % del volume): 14
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
Gli altri criteri analitici seguono la normativa comunitaria.
Vini rossi fermi
I vini rossi, che costituiscono la maggior parte della produzione, sono fortemente influenzati dai diversi tipi di suolo presenti e sono ottenuti soprattutto da vitigni grenache N, mourvèdre N, e syrah N.
Si distinguono nondimeno per la forte identità spesso valorizzata da un lungo periodo di affinamento, che tuttavia non è obbligatorio. Gli aromi sono complessi, dominati da frutti rossi o neri, spesso con accenti di stramaturità, frutti canditi e in confettura.
L’evoluzione conferisce loro note più speziate e più animali (cuoio, selvaggina, …). In bocca questi vini sono generosi e ampi, corposi, imponenti per la struttura tannica senza essere aggressivi. Si tratta di vini da invecchiamento potenti, rotondi ed eleganti.
TAVNM: 12,5 %.
Al condizionamento:
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tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/L se TAVN ≤ 14 %; |
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tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4 g/L se TAVN > 14 %; |
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tenore di acido malico ≤ 0,4 g/L; |
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intensità colorante (DO 420 nm+DO 520 nm+DO 620 nm) ≥ 5; |
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indice di polifenoli totali (DO 280 nm) ≥ 45. |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % del volume): 14
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
Gli altri criteri analitici seguono la normativa comunitaria.
Vini rosati fermi
I vini rosati, che come i bianchi sono produzioni riservate (confidentielles), sono vini molto colorati, ricchi e potenti, generalmente a dominante fruttata; anch’essi sono ottenuti soprattutto da vitigni grenache N, mourvèdre N, e syrah N. Si distinguono per la lunga persistenza aromatica.
TAVNM: 12 %.
Al condizionamento:
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— |
tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/L se TAVN ≤ 14 %, |
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— |
tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4 g/L se TAVN > 14 %. |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % del volume): 14
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
Gli altri criteri analitici seguono la normativa comunitaria.
5. Pratiche vitivinicole
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratiche enologiche
Restrizione applicabile all’elaborazione
È vietato l’uso di pezzi di legno;
Per l’elaborazione di vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni.
Distanza tra ciglioni e tra ceppi
Pratica colturale
La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri;
Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 metri quadri. La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,85 metri e 1,20 metri.
Potatura della vigna
Pratica colturale
Per la vigna si impiega la potatura corta (ad alberello o in cordone di Royat) con un massimo di 6 speroni. Ogni sperone tiene al massimo due gemme franche.
Il periodo di insediamento o di rinnovamento del cordone di Royat è limitato a 2 anni. In questo periodo è ammessa la potatura a Guyot, con un capo a frutto da 8 gemme franche al massimo e uno sperone da 2 gemme franche al massimo.
Il vitigno viognier B può essere potato:
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con il metodo Guyot semplice, con un capo a frutto da 8 gemme franche al massimo e 1 o 2 speroni da 2 gemme franche al massimo, |
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oppure con il metodo Guyot doppio, con massimo di 6 gemme franche su ciascun capo a frutto e 1 o 2 speroni da 2 gemme franche al massimo. |
Irrigazione
Pratica colturale
L’irrigazione può essere autorizzata.
b. Rese massime
40 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La raccolta dell’uva, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini sono garantiti sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Vaucluse: Sarrians, Vacqueyras.
7. Vitigni principali
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Viognier B |
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Bourboulenc B |
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Grenache N |
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Grenache blanc B |
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Clairette B |
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Cinsaut N |
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Mourvèdre N |
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Marsanne B |
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Syrah N |
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Roussanne B |
8. Descrizione del legame/dei legami
All’interno dei vigneti meridionali della valle del Rodano, il territorio della denominazione di origine controllata «Vacqueyras» riconosciuto come «cru des Côtes du Rhône», è uno dei territori che circondano l’imponente massiccio calcareo delle Dentelles de Montmirail. Questa montagna meravigliosa, «mons mirabilis», è il primo contrafforte alpino verso la valle del Rodano, che taglia in parte da est a ovest.
La zona geografica è registrata tra i comuni di Vacqueyras e di Sarrians, nel dipartimento del Vaucluse. «Vacqueyras» giustifica pienamente la sua antica denominazione: «Vallis Quadreria», «Valle delle pietre», all’interno della quale il vigneto è stato impiantato soprattutto su grandi terrazze dell’Ouvèze, a un’altezza compresa tra 60 e 160 metri. Il clima è mediterraneo, caldo e secco con un considerevole soleggiamento, che contrasta con una pluviometria annuale debole ma assai irregolare, e talvolta forti episodi piovosi agli equinozi. La zona geografica è interessata anche, per gran parte dell’anno (oltre 100 giorni all’anno), dall’influenza del maestrale, un vento del nord violento e freddo.
I vini di cui si rivendica la denominazione di origine controllata «Vacqueyras» dimostrano l’originalità del territorio, poiché coniugano da un lato fattori naturali propizi a un’espressione originale del potenziale di vendemmia, con suoli molto permeabili (sabbia, arenaria ghiaiosa, ciottoli) frequentemente associati a una matrice argillosa atta a proporre una riserva idrica interessante durante i periodi di siccità, e dall’altro un clima mediterraneo temperato dalla vicinanza delle Dentelles de Montmirail, che consente buone condizioni di maturità delle bacche senza eccessi di temperatura e lascia il posto agli effetti benefici del maestrale, per quanto riguarda sia la concentrazione che la protezione da patologie crittogamiche; non bisogna poi dimenticare i fattori umani che, nel corso delle generazioni, si rivelano attraverso la capacità degli operatori nell’impianto dei vitigni e negli assemblaggi delle vendemmie.
Queste interazioni sono particolarmente evidenti nei vini rossi: complessi assemblaggi tra potenza e struttura tannica nelle vendemmie ottenute su ciottoli; finezza e aromi fruttati nelle vendemmie ottenute su suoli più sabbiosi; armonia ed equilibrio nelle vendemmie ottenute su arenaria ghiaiosa. Forti di questo potenziale, le competenze messe in atto consentono, nel rispetto dell’originalità della materia prima, di mantenere l’identità dei vini rossi.
In modo eccezionale in questa zona viticola, l’identità particolare dei vini prodotti è stata ugualmente riconosciuta per i vini bianchi e i vini rosati che qui beneficiano delle stesse incidenze qualitative legate sia ai fattori naturali sia agli usi di produzione.
Notorietà, competenza, usi e qualità dei vini sono riconoscibili attraverso un percorso del vigneto di «Vacqueyras» e attraverso un patrimonio rurale importante e preservato, legato all’attività agricola.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Unità geografica più grande
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di disposizione supplementare:
Disposizioni integrative in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può specificare l’unità geografica più grande «Cru des Côtes du Rhône» o «Vignobles de la Vallée du Rhône». Le condizioni d’uso dell’unità geografica più grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» sono specificate nella convenzione, relativa alle condizioni d’uso di questa unità geografica più grande, firmata tra i diversi organismi di difesa e di gestione interessati.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di disposizione supplementare:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita con deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:
Dipartimento dell’Ardèche: 2 comuni
Dipartimento della Drôme: 5 comuni;
Dipartimento del Rodano: 3 comuni;
Dipartimento del Vaucluse: 59 comuni.
L’elenco dei comuni divisi per dipartimento è riportato nei dettagli nel disciplinare della denominazione.
10. Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5cae91ee-7281-49fb-a01b-3d1fff4f78ec
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/15 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti espresso nella riunione del 29 novembre 2013 in merito al progetto di decisione sul Caso C.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (transazione)
Relatore: Paesi Bassi
(2017/C 206/05)
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o della pratica concordata. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri/le parti contraenti. |
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6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
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7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
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9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
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11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini della determinazione delle ammende. |
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12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze aggravanti o attenuanti. |
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13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
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14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
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15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
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16. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/16 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)
(AT.39914)
(2017/C 206/06)
Il 5 marzo 2013 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Barclays (3), Deutsche Bank (4), Société Générale, RBS (5), Crédit Agricole, HSBC e JP Morgan (6).
In seguito a discussioni e proposte in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (7), il 29 ottobre 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS (le «parti del procedimento di transazione»). Stando alla comunicazione degli addebiti, nei rispettivi periodi di partecipazione tra il 2005 e il 2008 le parti del procedimento di transazione avevano stipulato accordi e/o adottato pratiche concordate finalizzati a distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per i derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average) («EIRD»). Gli accordi e le pratiche concordate in questione hanno costituito un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti tutte le parti del procedimento di transazione hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.
A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione, destinato a tutte le parti del procedimento di transazione, riguardasse esclusivamente gli addebiti su cui le parti del procedimento di transazione hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
Stante quanto sopra e considerato che le parti del procedimento di transazione non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (8), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei loro diritti procedurali.
Bruxelles, 29 novembre 2013
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited e Barclays Capital Services Limited. Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha esteso il procedimento a Barclays Services Jersey Limited.
(4) Deutsche Bank AG, DB Group Services (UK) Limited e Deutsche Bank Services (Jersey) Limited.
(5) The Royal Bank of Scotland Group plc e The Royal Bank of Scotland plc.
(6) Il procedimento nei confronti di Crédit Agricole, HSBC e JP Morgan è ancora in corso.
(7) Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(8) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/17 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 4 dicembre 2013
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro)
[notificata con il numero C(2013) 8512]
(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 206/07)
Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). |
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(2) |
L’EURIBOR è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’EURIBOR, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro» (2), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria (3). In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), «le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un’altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all’interno della zona euro» (4). |
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(3) |
L’EURIBOR è calcolato (5) in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti (6) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del dipartimento tesoreria della banca. L’EURIBOR è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell’EURIBOR [uno per ciascuna delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi]. |
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(4) |
L’EURIBOR non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall’EONIA, che è un tasso di interesse overnight calcolato con l’aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all’EURIBOR. |
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(5) |
Le diverse scadenze dell’EURIBOR (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’EURIBOR. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’EURIBOR che sta giungendo a maturazione o viene nuovamente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). |
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(6) |
I tassi EURIBOR influiscono, tra l’altro, sul prezzo degli EIRD, che sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi (7). Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement; ii) gli swap su tassi di interesse; iii) le opzioni su tassi di interesse e; iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa. |
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(7) |
La decisione è destinata alle seguenti entità (in appresso «i destinatari»):
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(8) |
La decisione si basa su dati oggettivi accettati soltanto da Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS nell’ambito del procedimento di transazione. La decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie. |
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(9) |
Barclays, Deutsche Bank e Société Générale hanno costituito il panel di banche EURIBOR per tutta la durata della rispettiva partecipazione all’infrazione. Una banca del panel ha fatto parte del gruppo RBS dal 17 ottobre 2007 in poi dopo l’acquisizione di parti di ABN Amro. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(10) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da Barclays il 14 giugno 2011. Tra il 18 e il 21 ottobre 2011 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa presso i locali di varie banche a Londra e a Parigi. La Commissione ha inoltre inviato una serie di richieste di informazioni. In seguito agli accertamenti la Commissione ha ricevuto richieste di trattamento favorevole da RBS, Deutsche Bank e Société Générale. |
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(11) |
Con le decisioni del 5 marzo 2013 e del 29 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle entità destinatarie della decisione e di altre tre banche al fine di avviare discussioni di transazione con esse. A seguito di riunioni di transazione con le parti, le entità destinatarie della decisione hanno presentato alla Commissione le rispettive richieste formali di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. |
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(12) |
Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS, le quali hanno tutte confermato che il contenuto di tale comunicazione rispecchiava le loro proposte di transazione e hanno ribadito l’impegno a seguire la procedura di transazione. Il 29 novembre 2013 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Descrizione del comportamento
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(13) |
Attraverso il comportamento di certi loro dipendenti, le parti hanno partecipato ad accordi nel settore degli EIRD che consistevano nelle seguenti pratiche fra parti diverse:
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(14) |
A volte, inoltre, determinati operatori impiegati da parti diverse hanno discusso il risultato della fissazione dei tassi EURIBOR, comprese comunicazioni specifiche delle banche, dopo che i tassi EURIBOR di un dato giorno erano stati determinati e pubblicati. |
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(15) |
Ciascuna parte ha partecipato almeno a uno di questi tipi di comportamento. Ciò è avvenuto durante tutto il periodo della partecipazione rispettiva delle parti del procedimento di transazione all’infrazione, sebbene non tutte le parti del procedimento di transazione abbiano partecipato a tutti i casi di collusione e l’intensità dei contatti collusivi abbia subito variazioni durante il periodo dell’infrazione. |
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(16) |
L’attività collusiva si è svolta attraverso contatti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici. |
2.3. Partecipazione individuale al comportamento
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(17) |
Tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, Barclays ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Deutsche Bank, Société Générale, RBS e altre tre banche per tutta la durata del periodo di partecipazione di ciascuna parte. |
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(18) |
Tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, Deutsche Bank ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Barclays, RBS e un’altra banca per tutta la durata del periodo di partecipazione di ciascuna parte. |
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(19) |
Tra il 31 marzo 2006 e il 30 maggio 2008, Société Générale ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Barclays e RBS per tutta la durata del periodo di partecipazione di ciascuna parte. |
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(20) |
Tra il 26 settembre 2007 e il 30 maggio 2008, RBS ha avviato pratiche bilaterali corrispondenti ad almeno alcune delle pratiche elencate al punto (13) con Barclays, Deutsche Bank e Société Générale. |
|
(21) |
Come osservato al punto (8), la decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie. |
2.4. Portata geografica
|
(22) |
La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE. |
2.5. Misure correttive
|
(23) |
La decisione, che si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (8), infligge ammende alle entità Deutsche Bank, Société Générale e RBS, di cui al punto (7). |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
|
(24) |
L’importo di base dell’ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, del fatto che, per sua stessa natura, l’infrazione è una delle restrizioni più gravi della concorrenza, della durata e portata geografica dell’intesa, del fatto che le attività collusive hanno interessato i valori di riferimento finanziari, dell’importanza capitale che i tassi interessati hanno per il settore dei servizi finanziari all’interno del mercato interno e degli Stati membri nonché di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall’adottare questo tipo di pratiche illegali. |
|
(25) |
Di norma, la Commissione tiene conto del valore delle vendite realizzate dalle imprese nell’ultimo esercizio intero in cui hanno partecipato all’infrazione (9). La Commissione può tuttavia discostarsi da tale prassi, qualora un altro periodo di riferimento sia ritenuto più appropriato in considerazione delle caratteristiche del caso (10). |
|
(26) |
Per quanto riguarda l’infrazione in oggetto, la Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite per tutte le parti del procedimento di transazione in base ai flussi di cassa che ciascuna banca ha ricevuto dal portafoglio di IERD sottoscritto con controparti stabilite nel SEE nel corso dei mesi corrispondenti alla rispettiva partecipazione all’infrazione, attualizzati sulla base di un coefficiente uniforme per tenere conto delle particolarità del settore degli EIRD, come le operazioni di compensazione proprie di questo settore, tramite le quali i pagamenti in entrata sono compensati con i pagamenti in uscita essendo le banche sia acquirenti che venditori di derivati, nonché della portata delle variazioni dei prezzi. |
2.5.2. Adeguamento all’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti
|
(27) |
La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti. |
2.5.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
|
(28) |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio che precede la data della decisione della Commissione. |
|
(29) |
Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del fatturato totale realizzato da un’impresa nell’esercizio che precede la data di adozione della presente decisione. |
2.5.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole
|
(30) |
La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a Barclays. La Commissione ha inoltre concesso una riduzione dell’ammenda del 50 % a RBS, del 30 % a Deutsche Bank e del 5 % a Société Générale per aver collaborato all’indagine. |
2.5.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
|
(31) |
A seguito dell’applicazione della comunicazione concernente la transazione, l’importo delle ammende da infliggere a tutte le parti del procedimento di transazione è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
3. CONCLUSIONI
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(32) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html
(3) I dettagli sulla composizione del panel e le norme procedurali per le comunicazioni figurano nel codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (http://www.euribor-ebf.eu/assets/files/Euribor_code_conduct.pdf).
(4) Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17.
(5) Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.
(6) Al momento dell’infrazione, le banche del panel erano 44, mentre attualmente sono 25.
(7) Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, con un valore lordo di mercato degli EIRD in circolazione (http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf) che nel dicembre 2012 ammontava a 9 067 miliardi di USD, gli EIRD rappresentano il segmento più consistente (48 %) del mercato dei derivati OTC su tassi di interesse.
(8) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
(9) Cfr. punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.
(10) Causa T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commissione, non ancora pubblicata, punti 111-113.
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30.6.2017 |
IT |
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C 206/21 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 206/08)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Estonia
Oggetto della commemorazione : indipendenza dell’Estonia
Descrizione del disegno : è raffigurato il tronco sinuoso di una quercia affiancato, da un lato, dai rami e, dall’altro lato, dalle foglie. I rami simboleggiano l’epoca di rivoluzioni e privazioni da cui è andata spianandosi la via verso l’indipendenza dell’Estonia; le foglie simboleggiano la forza, le realizzazioni e la longevità dell’Estonia. In basso, a sinistra della curva del tronco, è iscritta la dicitura «MAAPÄEV» (Dieta provvisoria dell’Estonia), con sopra l’anno «1917». In basso, sul lato destro, figura il nome del paese di emissione «EESTI» con sotto l’anno di emissione «2017».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : giugno/luglio 2017
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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30.6.2017 |
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C 206/22 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 206/09)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Grecia
Oggetto della commemorazione : sessantennale della morte di Nikos Kazantzakis
Descrizione del disegno : è raffigurato di profilo Nikos Kazantzakis, uno dei più grandi scrittori greci del XX secolo. A sinistra lungo la circonferenza del cerchio interno figurano, in greco, le diciture corrispondenti a «REPUBBLICA ELLENICA» e a «NIKOS KAZANTZAKIS». Completano le iscrizioni l’anno di emissione «2017», in alto, e una palmetta (marchio della zecca greca), a destra. In basso a destra è visibile il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : max 750 000
Data di emissione : fine del 1o semestre 2017
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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30.6.2017 |
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C 206/23 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 206/10)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Grecia
Oggetto della commemorazione : sito archeologico di Filippi
Descrizione del disegno : sono raffigurati parte della basilica B e motivi decorativi geometrici ispirati alla cornice di un mosaico di epoca ellenica rinvenuto nel sito. Lungo la circonferenza del cerchio interno figurano, in greco, le diciture corrispondenti a «SITO ARCHEOLOGICO DI FILIPPI» e «REPUBBLICA ELLENICA». Completano le iscrizioni sullo sfondo l’anno di emissione «2017» e, a destra, una palmetta (marchio della zecca greca). In basso a sinistra è visibile il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : max 750 000
Data di emissione : 2o semestre 2017
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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30.6.2017 |
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C 206/24 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Modifica degli oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 206/11)
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Stato membro |
Finlandia |
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Rotta interessata |
Helsinki – Savonlinna |
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Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
22 agosto 2005 |
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Data di entrata in vigore delle modifiche |
8 gennaio 2018 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico |
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/25 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 206/12)
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Stato membro |
Finlandia |
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Rotta interessata |
Helsinki – Savonlinna |
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Periodo di validità del contratto |
8 gennaio 2018 - 18 dicembre 2020 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
61 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente invito |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e all’onere di servizio pubblico |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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30.6.2017 |
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C 206/26 |
Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2018/01) — «Contributi ai partiti politici europei»
(2017/C 206/13)
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
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1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
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2. |
In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme e regolamenti figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1). |
|
3. |
L’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dispone quanto segue: «I termini e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall’ordinatore del Parlamento europeo nell’invito a presentare domande di contributi e nell’invito a presentare proposte.» |
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4. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l’invito»). |
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5. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
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B. OBIETTIVO DELL’INVITO
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6. |
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
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7. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere l’attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di concessione di contributi da parte dell’ordinatore responsabile. |
|
8. |
La categoria del finanziamento è quella del contributo ai partiti politici europei a norma del titolo VIII, parte seconda, del regolamento finanziario («contributo»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
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9. |
L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare l’85 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
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10. |
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammontano a 32 447 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. |
E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
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11. |
Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:
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12. |
Ai fini della valutazione dei criteri per la valutazione delle domande, i richiedenti devono presentare:
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13. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
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14. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
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F.2 Criteri di ammissibilità
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15. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
|
|
16. |
Un deputato del Parlamento europeo è considerato essere appartenente a un solo partito politico europeo che è, se del caso, quello al quale il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento. La presente disposizione è prevista a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al fine di determinare l’ammissibilità al finanziamento dell’Unione in conformità con l’articolo 17, paragrafo 1, con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché al fine di valutare l’ammissibilità dei finanziamenti in funzione dei criteri di ammissibilità specificati nel paragrafo 15 del presente invito. |
|
17. |
Peraltro, l’affiliazione simultanea di un deputato a diversi partiti politici europei porterà all’esclusione del deputato in questione per quanto riguarda:
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F.3 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
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18. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
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G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
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19. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (9), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (10) (l’«Autorità»). |
|
20. |
Dal momento che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il controllo è esercitato dall’Autorità, il Parlamento europeo le trasmetterà le domande di finanziamento. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati di tale esercizio di controllo. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
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21. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente. |
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22. |
L’onere della prova spetta ai richiedenti, che devono dimostrare di continuare a soddisfare i criteri applicabili. |
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23. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1a della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 5, lettera b, del presente invito. In particolare, i beneficiari del contributo:
|
|
24. |
La presentazione di una domanda di finanziamento implica l’accettazione dei termini e delle condizioni generali di cui al paragrafo 23 del presente invito. I termini e le condizioni generali sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nella decisione di concessione di contributi. |
I. CALENDARIO
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25. |
La tabella in appresso riporta il calendario indicativo per la concessione di contributi ai partiti politici europei:
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J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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26. |
Il Parlamento europeo pubblica, anche su Internet, tutte le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
27. |
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito del presente invito è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (14), a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
28. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
|
29. |
Il beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all’Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
|
30. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. CONTATTO
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31. |
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
L. ALLEGATI
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32. |
Oltre alla normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito, sul sito Internet del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) sono disponibili i seguenti allegati all’invito:
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(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) GU C 205 del 29.6.2017, pag. 2.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(5) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(6) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(7) Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.
(8) A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione ecc.).
(9) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:
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«1. |
Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. |
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2. |
L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. |
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»
(10) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(11) Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014:
«Essa o i suoi membri devono essere, in almeno un quarto degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, o devono essere rappresentati dagli stessi, oppure essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo.»
(12) Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014:
«Essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo.»
(13) Entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione di concessione di contributi.
(14) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO a
ALLEGATO b
BILANCIO DI PREVISIONE
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Spese |
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Spese rimborsabili |
Bilancio |
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A.1: Spese di personale
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A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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A.3: Spese di funzionamento
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A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
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A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
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A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI |
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Spese non rimborsabili
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B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI |
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C. TOTALE DELLE SPESE |
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Entrate |
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Bilancio |
Effettive |
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D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall’esercizio N-1 |
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D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’esercizio N |
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D.1-3. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all’esercizio N+1 |
n.p. |
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D.1 Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire l’85 % delle spese rimborsabili nell’esercizio N |
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D.2 Tasse di iscrizione |
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D.3 Donazioni |
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D.4 Altre risorse proprie |
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(precisare) |
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D.5. Conferimenti in natura |
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D. TOTALE DELLE ENTRATE |
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E. Conto profitti e perdite (D-C) |
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F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva |
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G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (F-G) |
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H. Interessi generati da prefinanziamenti |
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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/37 |
Invito a presentare proposte IX-2018/02 — Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee
(2017/C 206/14)
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
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1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
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2. |
In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme e regolamenti figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1). |
|
3. |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo […]». |
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4. |
L’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dispone quanto segue: «I termini e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall’ordinatore del Parlamento europeo nell’invito a presentare domande di contributi e nell’invito a presentare proposte.» |
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5. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»). |
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6. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
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B. OBIETTIVO DELL’INVITO
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7. |
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
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8. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da parte dell’ordinatore responsabile. |
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9. |
La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VI, parte I, del regolamento finanziario («sovvenzione» o «finanziamento»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute. |
|
10. |
L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare l’85 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
|
11. |
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 323 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. |
E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
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12. |
Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:
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13. |
Ai fini della valutazione dei criteri per la valutazione delle domande, i richiedenti devono presentare:
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14. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
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15. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
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F.2 Criteri di ammissibilità
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16. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
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F.3 Criteri di selezione
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17. |
Secondo le modalità di applicazione del regolamento finanziario (articolo 202), «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante […] l’esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell’atto di base». |
F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
|
18. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
|
G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
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19. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (10), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (11) (l’«Autorità»). |
|
20. |
Dal momento che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il controllo è esercitato dall’Autorità, il Parlamento europeo le trasmetterà le domande di finanziamento. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati di tale esercizio di controllo. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
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21. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente. |
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22. |
L’onere della prova spetta ai richiedenti, che devono dimostrare di continuare a soddisfare i criteri applicabili. |
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23. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito. |
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24. |
La presentazione di una domanda di finanziamento implica l’accettazione dei termini e delle condizioni generali di cui al paragrafo 23 del presente invito. I termini e le condizioni generali sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nella decisione di sovvenzione. |
I. CALENDARIO
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25. |
La tabella in appresso riporta il calendario indicativo per la concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche europee:
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J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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26. |
Il Parlamento europeo pubblica, anche su Internet, tutte le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
27. |
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito del presente invito è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13), a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
28. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
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29. |
Il beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all’Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
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30. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. CONTATTO
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31. |
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
L. ALLEGATI
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32. |
Oltre alla normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito, sul sito Internet del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) sono disponibili i seguenti allegati all’invito:
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(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) GU C 205 del 29.6.2017, pag. 2.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(5) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(6) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(7) Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.
(8) Titolo VIII della parte II del regolamento finanziario.
(9) A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione ecc.).
(10) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:
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«1. |
Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. |
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2. |
L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. |
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»
(11) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(12) Entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione di sovvenzione.
(13) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO b
BILANCIO DI PREVISIONE
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Spese |
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Spese ammissibili |
Bilancio |
Effettive |
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A.1: Spese di personale
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A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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A.3: Spese di funzionamento
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A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
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A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
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A.6: Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1» |
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A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI |
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Spese non ammissibili
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B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI |
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C. TOTALE DELLE SPESE |
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Entrate |
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Bilancio |
Effettive |
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D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N» |
n.p. |
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D.2 Finanziamento del Parlamento europeo |
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D.3 Tasse di iscrizione |
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D.4 Donazioni |
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D.5 Altre risorse proprie |
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(da elencare) |
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D.6 Interessi generati da prefinanziamenti |
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D.7. Conferimenti in natura |
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D. TOTALE DELLE ENTRATE |
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E. Conto profitti e perdite (F-C) |
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F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva |
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G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/47 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l’altro, della Federazione russa: modifica del nome di una società soggetta alle misure antidumping
(2017/C 206/15)
Le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l’altro, della Federazione russa sono soggette ad un regime di prezzi minimi in combinazione con dazi antidumping definitivi, istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione (1).
OJSC Novolipetsk Steel, una società con sede nella Federazione russa le cui esportazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati sono soggette a tali misure, tra cui un’aliquota individuale del dazio antidumping del 21,6 % istituita dal suddetto regolamento, ha informato la Commissione di aver cambiato la sua forma giuridica in società per azioni pubblica (Public Joint Stock Company - PJSC) e il suo nome in lingua inglese in «Novolipetsk Steel» (forma contratta del nome in inglese: «NLMK», forma contratta del nome in russo: «ПАО НЛМК»).
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio ad essa applicabile sotto il precedente nome in determinate circostanze, come indicato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite ed ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953.
Pertanto, all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953, il riferimento a
«OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk»
si intende fatto a
«Novolipetsk Steel, Lipetsk».
Il codice addizionale TARIC C043, precedentemente attribuito a OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk e VIZ Steel, Ekaterinburg, si applica a Novolipetsk Steel, Lipetsk e VIZ Steel, Ekaterinburg.
(1) GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/48 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8546 — Intermediate Capital Group/DomusVI Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 206/16)
|
1. |
In data 20 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione, un fondo di investimenti che si avvale della consulenza dell’impresa Intermediate Capital Group, plc («ICG», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa CasaVita SAS e relative controllate (“the DomusVi Group”, Francia), mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — ICG: gestore di attivi che investe in debiti e crediti privati e private equity in Europa, nella regione Asia-Pacifico e negli Stati Uniti — DomusVi Group: gruppo francese che gestisce case di riposo medicalizzate e non medicalizzate e fornisce servizi di assistenza per gli anziani in Francia e in Spagna. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8546 — Intermediate Capital Group/DomusVI Group, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
|
30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/49 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8309 — Volvo Car Corporation/First Rent A Car)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 206/17)
|
1. |
In data 20 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Volvo Car Corporation («Volvo», Svezia) controllata in ultima istanza da Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. («Geely Group», Cina) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di First Rent A Car AB («FRAC», Svezia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Volvo: progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, vendita all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e ricambi per autovetture e, attraverso l’entità Volvofinans, controllata congiuntamente, fornitura di servizi finanziari nel settore automobilistico, di servizi di gestione del parco veicoli, di servizi di carte di credito e di finanziamenti per i concessionari, — FRAC: attività di autonoleggio a breve termine (car sharing compreso) in Svezia, Norvegia e Danimarca, servizi di gestione del parco veicoli in Svezia e distribuzione al dettaglio di autovetture in Svezia. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8309 — Volvo Car Corporation/First Rent A Car, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/50 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2017/C 206/18)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
«CAROTA NOVELLA DI ISPICA»
n. UE: PGI-IT-02291 — 22.2.2017
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio di tutela I.G.P. Carota Novella di Ispica
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Indirizzo |
: |
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: |
info@carotanovelladiispica.it; igpcarotanovellaispica@pec.it |
Il Consorzio di tutela I.G.P. Carota Novella di Ispica è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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— |
☐ |
Descrizione del prodotto |
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— |
☐ |
Prova dell’origine |
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— |
☒ |
Metodo di produzione |
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— |
☒ |
Legame |
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— |
☐ |
Etichettatura |
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— |
☒ |
Altro: [Confezionamento] |
4. Tipo di modifica
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
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— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Metodo di produzione
La seguente frase dell’articolo 5, punto 5.7 del disciplinare di produzione:
«La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 20 febbraio e fino al 15 di giugno.»
è così modificata:
«La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 1o febbraio e fino al 15 di giugno.»
A seguito di rilevazioni condotte dagli agricoltori negli ultimi anni, si è constatato che le caratteristiche che contraddistinguono la Carota Novella di Ispica si riscontrano perfettamente già a partire dal primo di febbraio. Pertanto, al fine di evitare l’esclusione del prodotto dal sistema di certificazione della IGP, si ritiene necessario anticipare la data di raccolta indicata nel disciplinare dal 20 al 1o febbraio.
Legame
La modifica di cui sopra rende necessario anche l’adeguamento della seguente frase dell’articolo 6 del disciplinare di produzione:
«la Carota di Ispica è “novella” cioè raggiunge la maturazione commerciale già alla fine di febbraio (20 febbraio) e fino agli inizi di Giugno (15 giugno).»
in
«la Carota di Ispica è “novella” cioè raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1o febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno).»
Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 sono minori conformemente a quanto disposto dall’articolo 53, paragrafo 2, in quanto non determinano una modifica delle caratteristiche essenziali del prodotto né tantomeno del legame della denominazione con il territorio di produzione, che vede nella precocità della raccolta un elemento fondante la registrazione delle denominazione.
Confezionamento
I seguenti punti dell’articolo 8 del disciplinare di produzione:
|
«— |
sacco di peso compreso tra 1 e 6 kg, in polietilene o polipropilene; |
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— |
sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg.» |
sono così modificati
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«— |
sacco di peso compreso tra 0,5 e 6 kg, in polietilene o polipropilene; |
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— |
cassa con sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg.» |
La modifica della diminuzione del peso del sacco si rende necessaria per assecondare le richieste della grande distribuzione che chiede ai confezionatori sacchetti di carote di peso inferiore rispetto a quelle ora previste dal disciplinare di produzione.
Viene precisato che il sacco salva freschezza è inserito all’interno di una cassa. La cassa rende il sacco salva freschezza facilmente maneggiabile. Questa modifica permette di facilitare le operazioni di trasporto del prodotto.
La modifica di cui al punto 3 è da ritenersi minore in quanto interessa esclusivamente la modalità di confezionamento della Carota Novella di Ispica I.G.P.
6. Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)
DOCUMENTO UNICO
«CAROTA NOVELLA DI ISPICA»
n. UE: PGI-IT-02291 – 22.2.2017
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (denominazioni)
«Carota Novella di Ispica»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1 Tipo di prodotto
Classe 1.6: ortofrutticoli e cerali freschi o trasformati
3.2 Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Carota Novella di Ispica» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione della specie Daucus carota L. Le varietà utilizzate derivano dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e i relativi ibridi, quali: Exelso, Dordogne, Nancò, Concerto, Romance, Naval, Chambor, Selene. Potranno essere aggiunti altri ibridi purché derivanti dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e purché i produttori abbiano dimostrato attraverso prove sperimentali documentate la conformità ai parametri qualitativi della Carota Novella di Ispica. L’utilizzo dei nuovi ibridi ai fini della produzione della Carota Novella di Ispica è consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell’Organismo di Controllo o di altro soggetto.
All’atto della sua immissione al consumo la Carota di Ispica si presenta di forma cilindrica-conica, di diametro compreso tra 15 e 40 mm e di peso compreso tra 50 e 150 g, senza radichette secondarie e radice apicale e senza fessurazioni del fittone.
La Carota Novella di Ispica raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1 febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). La «Carota Novella di Ispica», pertanto, è una carota presente sul mercato nel periodo invernale — primaverile avente le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco. Per ciò che concerne i parametri chimici-nutrizionali si specifica:
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il contenuto in glucidi elevato: > 5 % del peso fresco, |
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il contenuto in beta-carotene, in considerazione dell’epoca di produzione: > 4 mg/100 g di prodotto fresco, |
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il contenuto in sali minerali: compreso tra 0,5 % e 0,9 %. |
Le caratteristiche sensoriali sono state valutate attraverso il metodo UNI 10957 del 2003. I descrittori sono stati quantificati utilizzando una scala di intensità a 5 punti secondo lo schema UNI ISO 4121 del 1989 con un intervallo che va dalla più bassa intensità (valore 1) alla più alta (valore 5).
Il punteggio minimo espresso dai giudici per i principali descrittori è il seguente:
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intensità del colore 2,5. |
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croccantezza 2,5. |
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odore tipico di carota 2,5. |
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aroma erbaceo 2,5. |
Inoltre, l’epidermide si presenta lucida, la polpa tenera, ed il cuore poco fibroso.
Può ottenere il riconoscimento solo la «Carota Novella di Ispica» appartenente alle categorie commerciali extra e I, definite dalla norma CEE-ONU riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale delle carote.
3.3 Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4 Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di coltivazione della «Carota Novella di Ispica», dalla semina alla raccolta devono avvenire nell’area geografica delimitata al punto 4.
La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 1o febbraio e fino al 15 di giugno.
3.5 Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La lavorazione del prodotto fresco raccolto sarà eseguita giornalmente con le linee di lavorazione presenti nelle aziende. Le fasi principali che caratterizzano il processo di lavorazione delle carote sono le seguenti: lavaggio, selezione scarti, calibratura, confezionamento.
Le operazioni di produzione e di primo condizionamento devono avvenire nella zona di produzione individuata al punto 4.3, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto. Sono ammessi ulteriori riconfezionamenti al di fuori dell’area geografica delimitata.
La «Carota Novella di Ispica» IGP è confezionata in imballaggi sigillati, in maniera tale che l’apertura della confezione comporti la rottura del sigillo. Sono ammesse le seguenti confezioni:
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vassoio fino a 2 kg ricoperto da film di protezione, |
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sacco di peso compreso tra 0,5 e 6 kg, in polietilene o polipropilene; |
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cassa con sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg. |
3.6 Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
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logo della denominazione «Carota Novella di Ispica» IGP, |
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il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice, |
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la categoria commerciale di appartenenza «extra» e «I». |
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Il logo della «Carota Novella di Ispica» si compone di un segno grafico che rappresenta una carota, sormontato da un triangolo irregolare con il vertice rivolto verso il basso. Il segno grafico è disposto a sinistra rispetto alla dicitura «Carota Novella di Ispica». La «N» maiuscola di «Novella» interseca la sagoma della carota circa a metà della propria altezza, mentre la dicitura «di Ispica» viene riportata sotto «Novella», tutte le lettere sono di colore verde. I caratteri hanno le estremità arrotondate.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della «Carota Novella di Ispica» comprende i comuni delle seguenti province fino ad un’altitudine di 550 m.s.l:
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Ragusa: i comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria, |
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Provincia di Siracusa: comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, |
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Provincia di Catania: comune di Caltagirone, |
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Provincia di Caltanissetta: comune di Niscemi. |
5. Legame con la zona geografica
Il riconoscimento della Carota Novella di Ispica come indicazione geografica protetta è giustificato dalla sua precocità di raccolta.
Le favorevoli condizioni pedo-climatiche caratterizzano, infatti, l’epoca di produzione della «Carota Novella di Ispica». La carota di Ispica è «novella» cioè raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1 febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). Si delinea così un prodotto novello, tipico siciliano, che si lega totalmente al territorio di produzione. A ciò si aggiunge il fatto che la «Carota Novella di Ispica» è presente sul mercato nel periodo invernale-primaverile vantando le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco, quali croccantezza, profumo intenso e un aroma di erbaceo.
Il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di buona fertilità. I parametri qualitativi e il particolare ciclo produttivo risultano intimamente legati alle caratteristiche fisiche e biochimiche che interagendo, fanno del territorio ibleo un indispensabile sistema armonico, capace di esaltarli e caratterizzarli.
La vocazionalità del territorio ne facilita la coltivazione in quanto le ottimali condizioni ambientali e in particolare il clima temperato e asciutto della fascia costiera, consentono alla pianta di mantenere un’ottima salubrità generale.
Nel territorio interessato alla produzione della «Carota Novella di Ispica» non si verificano né eccessivi cali di temperatura, né eccessi di piovosità o di aridità. È dimostrato che le temperature che si verificano nel comprensorio sono quelle che favoriscono una colorazione molto intensa anche per l’effetto non indifferente della quantità di luce che investe i terreni da settembre a marzo, una conformazione molto regolare e un’ottimizzazione dei contenuti in zuccheri, beta carotene e sali minerali, che valutati in relazione all’epoca di raccolta caratterizzano ulteriormente la Carota Novella di Ispica. Anche i terreni rispondono alle esigenze della coltivazione, che predilige il medio impasto tendente allo sciolto, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza, ma che va bene anche in terreni tendenti al sabbioso purché sostenuti da adeguate concimazioni e irrigazioni.
Sono queste le condizioni che hanno portato al successo della «Carota di Ispica». I vecchi produttori ricordano infatti che gli importatori europei dicevano di riconoscere immediatamente un carico di Carota Novella di Ispica, appena si apriva il vagone che le conteneva, per il profumo particolare ed intenso che si sviluppava.
Le origini documentate della coltivazione della carota di Ispica risalgono al 1955 e a pochi anni dopo risalgono le prime notizie sulla sua esportazione. Dagli anni '50, la coltivazione della carota di Ispica si è progressivamente allargata fino a comprendere l’area delimitata al punto 4, sia per motivi legati al fenomeno agrario della «stanchezza del terreno» sia per il grande successo commerciale riscontrato sui mercati nazionali ed esteri. Importanti testimonianze sono fornite dalla pubblicazione di Pina Avveduto «La Coltivazione della Carota ad Ispica» del 1972, l’autrice, relativamente alla rapida espansione della coltivazione della Carota di Ispica, scriveva: «Come è intuibile, la rapida diffusione della nuova coltivazione è stata favorita dalla facile commerciabilità del prodotto, accettato ed anzi richiesto da tutti i mercati nazionali ed internazionali per i sui pregi intrinseci […]. La nostra carota infatti si fa preferire per precocità, qualità di forma (pezzatura), proprietà organolettiche (colore, sapore), proprietà chimiche (ricchezza di carotene e glucosio)».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Carota Novella di Ispica» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 22 dicembre 2016.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.